L. 23 dicembre 1994, n. 724 Agg. G.U. 03/05/2007
Misure di razionalizzazione della finanza pubblica
Pubblicata nella Gazz. Uff. 30 dicembre 1994, n. 304, S.O.
La Corte costituzionale, con ordinanza 19 giugno-3 luglio 1997, n. 220
(Gazz. Uff. 16 luglio 1997, n. 29, Serie speciale), ha dichiarato la manifesta
inammissibilità della questione di legittimità costituzionale della legge 23
dicembre 1994, n. 724, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 della
Costituzione, per carenza di motivazione dell'ordinanza di rimessione.
(3) Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le seguenti
istruzioni:
- I.N.P.D.A.P. (Istituto nazionale previdenza dipendenti amministrazione
pubblica): Circ. 5 febbraio 1997, n. 6; Circ. 20 maggio 1997, n. 27; Circ. 15
giugno 2005, n. 22;
- I.N.P.S. (Istituto nazionale previdenza sociale): Circ. 25 agosto 1995, n.
234; Circ. 23 gennaio 1996, n. 22; Circ. 13 febbraio 1996, n. 34; Circ. 14
febbraio 1996, n. 36; Circ. 20 febbraio 1996, n. 38; Circ. 20 febbraio 1996, n.
39; Circ. 11 aprile 1996, n. 83; Circ. 24 aprile 1996, n. 92; Circ. 31 maggio
1996, n. 116; Circ. 6 giugno 1996, n. 117; Circ. 27 giugno 1996, n. 135; Circ.
27 giugno 1996, n. 134; Circ. 4 luglio 1996, n. 138; Circ. 18 luglio 1996, n.
150; Circ. 22 agosto 1996, n. 171; Circ. 13 novembre 1996, n. 217; Circ. 21
novembre 1996, n. 228; Circ. 18 dicembre 1996, n. 256; Circ. 24 dicembre 1996,
n. 262; Circ. 28 dicembre 1996, n. 263; Circ. 22 febbraio 1997, n. 41; Circ. 5
marzo 1997, n. 49; Circ. 14 marzo 1997, n. 61; Circ. 24 aprile 1997, n. 100;
Circ. 30 agosto 1997, n. 190; Circ. 30 ottobre 1997, n. 213; Circ. 24 dicembre
1997, n. 263; Circ. 20 aprile 1998, n. 85; Circ. 3 giugno 1998, n. 115; Circ. 23
luglio 1998, n. 166; Circ. 9 settembre 1998, n. 199;
- Ministero affari esteri: Circ. 16 luglio 1997, n. 7; Circ. 18 novembre 1997,
n. 11;
- Ministero dei lavori pubblici: Circ. 15 luglio 1998, n. 2388;
- Ministero dei trasporti: Circ. 11 settembre 1996, n. 1531;
- Ministero dei trasporti e della navigazione: Circ. 15 aprile 1999, n. 83;
- Ministero del lavoro e della previdenza sociale: Circ. 8 gennaio 1996, n. 8;
Circ. 30 marzo 1996, n. 40451; Lett.Circ. 9 agosto 1996, n. 7/61751/L.335.95;
Circ. 14 gennaio 1998, n. 6/98;
- Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica: Circ. 24
giugno 1998, n. 57;
- Ministero del tesoro: Circ. 11 gennaio 1996, n. 662; Circ. 15 gennaio 1996, n.
3; Circ. 8 marzo 1996, n. 22; Circ. 19 marzo 1996, n. 679; Circ. 24 maggio 1996;
Circ. 4 giugno 1996, n. 692; Circ. 29 luglio 1996, n. 701; Circ. 20 settembre
1996, n. 122750-118220; Circ. 25 settembre 1996, n. 187622; Circ. 16 gennaio
1997, n. 728; Circ. 1 aprile 1997, n. 751; Circ. 11 aprile 1997, n. 117908;
Circ. 28 aprile 1997, n. 754; Circ. 2 maggio 1997, n. 756;
- Ministero dell'interno: Circ. 24 aprile 1998, n. S.A.F.2/98;
- Ministero della pubblica istruzione: Circ. 8 gennaio 1996, n. 7; Circ. 19
gennaio 1996, n. 28; Circ. 6 marzo 1996, n. 101; Circ. 8 marzo 1996, n. 103;
Circ. 28 marzo 1996, n. 124; Circ. 28 marzo 1996, n. 126; Circ. 4 aprile 1996,
n. 138; Circ. 17 aprile 1996, n. 147; Circ. 9 maggio 1996, n. 181; Circ. 10
maggio 1996, n. 183; Circ. 17 maggio 1996, n. 199; Circ. 14 giugno 1996, n. 229;
Circ. 24 ottobre 1996, n. 671; Circ. 6 dicembre 1996, n. 731; Circ. 9 dicembre
1996, n. 733; Circ. 19 dicembre 1996, n. 754; Circ. 19 dicembre 1996, n. 757;
Circ. 27 gennaio 1997, n. 63; Circ. 29 gennaio 1997, n. 70; Circ. 21 febbraio
1997, n. 121; Circ. 14 marzo 1997, n. 173; Circ. 28 aprile 1997, n. 283; Circ.
30 maggio 1997, n. 339; Circ. 4 giugno 1997, n. 345; Circ. 3 settembre 1997, n.
544; Circ. 16 ottobre 1997, n. 646; Circ. 19 gennaio 1998, n. 17; Circ. 28
maggio 1998, n. 249; Circ. 26 giugno 1998, n. 286; Circ. 21 luglio 1998, n. 317;
- Ministero della sanità: Circ. 10 maggio 1996, n. 1220; Circ. 17 luglio 1996,
n. 10; Circ. 9 luglio 1998, n. 9; Circ. 25 giugno 1999, n. 11;
- Ministero delle finanze: Circ. 15 marzo 1996, n. 69/T; Circ. 23 aprile 1996,
n. 98/E; Circ. 3 maggio 1996, n. 108/E; Circ. 13 febbraio 1997, n. 36/E; Circ.
26 febbraio 1997, n. 48/E; Circ. 15 maggio 1997, n. 137/E; Circ. 15 ottobre
1997, n. 265/P; Circ. 30 dicembre 1997, n. 333/E; Circ. 16 marzo 1998, n. 86/D;
Circ. 24 giugno 1998, n. 165/E;
- Ministero di grazia e giustizia: Circ. 5 marzo 1996, n. 5409/C/Cm; Circ. 7
gennaio 1997, n. 4/1/10/S; Circ. 20 febbraio 1997, n. 1810/S/IPP/1482; Circ. 7
marzo 1997, n. 4/1-348/S; Circ. 10 febbraio 1998, n. 1810/S/PP/546;
- Ministero marina mercantile: Circ. 27 febbraio 1997, n. 1354;
- Ministero per i beni culturali e ambientali: Circ. 23 gennaio 1996, n. 12;
Circ. 2 settembre 1996, n. 100; Circ. 20 febbraio 1997, n. 44; Circ. 24 febbraio
1997, n. 47; Circ. 28 aprile 1997, n. 106; Circ. 4 settembre 1997, n. 187;
- Presidenza del Consiglio dei Ministri: Circ. 5 marzo 1998, n. DIE/ARE/1/994;
- Presidenza del Consiglio dei Ministri: Dipartimento per la funzione pubblica e
gli affari regionali: Circ. 5 gennaio 1996, n. 10711; Circ. 19 gennaio 1996, n.
24477; Circ. 24 gennaio 1996, n. 587; Circ. 14 febbraio 1996, n. 26140; Circ. 19
febbraio 1996, n. 1435; Circ. 6 marzo 1996, n. 427; Circ. 6 marzo 1996, n.
27661; Circ. 16 marzo 1996, n. 7/96/UOPA/17578/28281/96/7.519; Circ. 21 marzo
1996, n. 27438; Circ. 25 marzo 1996, n. 8273; Circ. 25 marzo 1996, n. 2400;
Circ. 25 marzo 1996, n. 1989; Circ. 29 marzo 1996, n. 1990; Circ. 2 aprile 1996,
n. 2723; Circ. 5 aprile 1996, n. 802; Circ. 5 aprile 1996, n. 27442; Circ. 12
aprile 1996, n. 3188; Circ. 16 aprile 1996, n. 3068; Circ. 6 maggio 1996, n.
3060; Circ. 30 maggio 1996, n. 4397; Circ. 11 giugno 1996, n. 30192; Circ. 17
giugno 1996, n. 30135; Circ. 26 giugno 1996, n. 30687; Circ. 18 luglio 1996, n.
4989; Circ. 18 novembre 1996, n. 6204; Circ. 20 novembre 1996, n. 9152; Circ. 3
dicembre 1996, n. 6886; Circ. 16 dicembre 1996, n. 9868;
- Ragioneria generale dello Stato: Circ. 24 luglio 1997, n. 62;
- Ufficio Italiano Cambi: Circ. 23 aprile 1997, n. 373.
Capo I
Disposizioni in materia sanitaria
1. Esenzioni.
1. Al comma 14 dell'articolo 8 della legge 24 dicembre 1993, n. 537 , le parole
"lire 5.000" sono sostituite dalle seguenti: "lire 3.000 per prescrizioni di una
confezione e di lire 6.000 per prescrizioni di più confezioni".
2. Al comma 15 dell'articolo 8 della legge 24 dicembre 1993, n. 537 , la parola
"100.000" è sostituita dalla seguente "70.000".
3. ... (4).
4. È confermata l'esenzione disposta dall'articolo 3, comma 3, del decreto-legge
25 novembre 1989, n. 382 , convertito, con modificazioni, dalla legge 25 gennaio
1990, n. 8, relativamente agli accertamenti del possesso dei requisiti di
idoneità da parte dei giovani che si avviano all'attività sportiva agonistica
nelle società dilettantistiche.
5. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il
Ministro della sanità provvede con proprio decreto ad aggiornare il protocollo
diagnostico predisposto nel D.M. 14 aprile 1984 , pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 118 del 30 aprile 1984.
(4) Sostituisce con i commi da 16 a 16-quinquies l'originario comma 16
dell'art. 8, L. 24 dicembre 1993, n. 537.
2. Prestazioni specialistiche.
1. ... (5).
(5) Sostituisce il comma 3 dell'art. 1, D.L. 25 novembre 1989, n. 382.
3. Ospedali.
1. [Fermo restando quanto previsto dall'articolo 4, comma 10, del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 , e successive modificazioni ed
integrazioni, le regioni provvedono, entro il termine perentorio di sei mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla disattivazione o alla
riconversione degli ospedali che non raggiungevano alla data del 30 giugno 1994
la dotazione minima di 120 posti letto, esclusi quelli specializzati, e quelli
per i quali la regione ha già programmato la strutturazione con dotazione di
posti-letto superiore a 120, anche operando le eventuali conseguenti
trasformazioni di destinazione in servizi sanitari ambulatoriali e in strutture
non ospedaliere. Le regioni, sulla base di criteri di classificazione degli
ospedali specializzati stabiliti con decreto del Ministro della sanità da
emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, pubblicano l'elenco regionale degli ospedali specializzati. Scaduto un
ulteriore termine di trenta giorni, il Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro della sanità, esercita i poteri sostitutivi. La presente disposizione
si applica alle singole strutture ospedaliere, ancorché accorpate ai fini
funzionali ai sensi dell'articolo 4, comma 9, del citato decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 502 (6), e successive modificazioni ed integrazioni. In
relazione a condizioni territoriali particolari, in specie delle aree montane e
delle isole minori, ed alla densità e distribuzione della popolazione, le
regioni possono autorizzare il mantenimento in attività dei suddetti ospedali]
(7).
2. [Qualora le regioni non provvedano, il Consiglio dei ministri, su proposta
del Ministro della sanità, previo invito alle regioni ad adottare le misure
adeguate, attiva il potere sostitutivo con la nomina di commissari ad acta per
l'adozione dei provvedimenti di cui al comma 1, individuati sulla base delle
rilevazioni ufficiali del sistema informativo sanitario; in tale ultima ipotesi
si applica alla regione una riduzione pari al 30 per cento della eventuale quota
spettante del fondo di riequilibrio di cui all'articolo 12, comma 5, del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 , e successive modificazioni ed
integrazioni] (8).
3. [Al personale risultato in esubero a seguito delle disattivazioni o delle
riconversioni di cui al comma 1 si applicano le misure di mobilità previste
dalla normativa vigente, esperite le quali le regioni adottano misure di
mobilità di ufficio da applicare prioritariamente all'interno dell'unità
sanitaria locale e successivamente nell'ambito del territorio regionale. Il
personale che non ottemperi al trasferimento d'ufficio è collocato in
disponibilità ai sensi dell'articolo 34 del decreto legislativo 3 febbraio 1993,
n. 29 , e successive modificazioni ed integrazioni. Le procedure sono completate
entro sessanta giorni dalla data delle disattivazioni o delle riconversioni di
cui ai commi 1 e 2. Scaduto tale termine il Consiglio dei ministri, su proposta
del Ministro della sanità, previo invito alle regioni ad adottare le misure
adeguate, attiva il potere sostitutivo con la nomina di commissari ad acta per
l'adozione dei conseguenti provvedimenti] (9).
4. Le disposizioni di cui all'allegato A del decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 22 dicembre 1989, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
2 del 3 gennaio 1990, sono sospese per cinque anni dalla data di entrata in
vigore della presente legge. Entro tale termine, con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro della sanità, sentita
la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, e acquisito il parere degli operatori del
settore e delle associazioni dei gestori, sono definiti, anche in relazione alla
situazione esistente negli altri Paesi dell'Unione europea, i nuovi requisiti
dimensionali per le RSA nonché i criteri per il graduale adeguamento agli stessi
delle strutture esistenti. Le regioni possono prevedere che la gestione delle
residenze sanitarie assistenziali sia affidata ad organismi pubblici, privati o
misti, disciplinando le modalità di controllo della qualità delle prestazioni e
del servizio reso. L'organismo affidatario della gestione della RSA fa fronte in
via prioritaria al fabbisogno di personale mediante l'assunzione di personale di
corrispondente qualificazione professionale, proveniente, su base volontaria,
dai servizi dismessi dell'unità sanitaria locale, fermo restando il
riconoscimento dell'anzianità di servizio e di qualifica (10).
5. Nel quadro delle attivazioni delle strutture residenziali previste dal
progetto obiettivo "Tutela della salute mentale 1994-1996", approvato con D.P.R.
7 aprile 1994 , pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 93 del 22 aprile 1994,
utilizzando se necessario anche le strutture ospedaliere disattivate o
riconvertite nell'ambito del processo di ristrutturazione della rete
ospedaliera, le regioni provvedono alla chiusura dei residui ospedali
psichiatrici entro il 31 dicembre 1996. I beni mobili e immobili degli ex
ospedali psichiatrici, già assegnati o da destinare alle aziende sanitarie
locali o alle aziende ospedaliere, sono da esse a loro volta destinati alla
produzione di reddito attraverso la vendita anche parziale degli stessi, con
diritto di prelazione per gli enti pubblici, o la locazione. I redditi prodotti
sono utilizzati prioritariamente per la realizzazione di strutture territoriali,
in particolare residenziali, nonché di centri diurni con attività riabilitative
destinate ai malati mentali, in attuazione degli interventi previsti dal piano
sanitario nazionale 1998-2000, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 23 luglio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 288 del 10
dicembre 1998, e dal progetto obiettivo "Tutela della salute mentale 1998-2000",
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1999,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 274 del 22 novembre 1999. Qualora
risultino disponibili ulteriori somme, dopo l'attuazione di quanto previsto dal
terzo periodo del presente comma, le aziende sanitarie potranno utilizzarle per
altre attività di carattere sanitario (11).
6. Per la gestione delle camere a pagamento di cui all'articolo 4, commi 10 e
11, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 , e successive
modificazioni ed integrazioni, le unità sanitarie locali, le aziende ospedaliere
e gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico provvedono, oltre alla
contabilità prevista dall'articolo 5, comma 5, del citato D.Lgs. n. 502 del 1992
, e successive modificazioni ed integrazioni, alla tenuta di una contabilità
separata che deve tenere conto di tutti i costi diretti e indiretti, nonché
delle spese alberghiere. Tale contabilità non può presentare disavanzo. [Il
cittadino dovrà comunque pagare solo le spese aggiuntive e non quelle garantite
dal Servizio sanitario nazionale] (12).
7. Nel caso in cui la contabilità separata di cui al comma 6 presenti un
disavanzo, il direttore generale è obbligato ad assumere tutti i provvedimenti
necessari, compresi l'adeguamento delle tariffe o la sospensione del servizio
relativo alle erogazioni delle prestazioni sanitarie. Le disposizioni di cui al
presente comma si applicano anche alle prestazioni ambulatoriali fornite a
pazienti solventi in proprio.
8. Ai fini del diritto di accesso garantito dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 ,
le unità sanitarie locali, i presìdi ospedalieri e le aziende ospedaliere devono
tenere, sotto la personale responsabilità del direttore sanitario, il registro
delle prestazioni specialistiche ambulatoriali, di diagnostica strumentale e di
laboratorio e dei ricoveri ospedalieri ordinari. Tale registro sarà soggetto a
verifiche ed ispezioni da parte dei soggetti abilitati ai sensi delle vigenti
disposizioni. Tutti i cittadini che vi abbiano interesse possono richiedere alle
direzioni sanitarie notizie sulle prenotazioni e sui relativi tempi di attesa,
con la salvaguardia della riservatezza delle persone (13).
9. Le regioni definiscono nel proprio piano sanitario, anche mediante
aggiornamenti, il tasso minimo di occupazione dei posti letto per singole
tipologie di reparto. I direttori generali delle aziende ospedaliere o delle
unità sanitarie locali interessate provvedono alla riduzione del numero dei
posti letto in dotazione ai reparti che si discostano in misura superiore al 5
per cento dal tasso regionale di cui al presente comma, provvedendo altresì al
ridimensionamento degli organici e alla conseguente mobilità del personale,
fermo restando il rispetto delle durate medie di degenza definite nel Piano
sanitario nazionale.
(6) Riportato alla voce Sanità pubblica.
(7) Comma abrogato dall'art. 1, D.L. 17 maggio 1996, n. 280, nel testo
modificato dalla relativa legge di conversione 18 luglio 1996, n.382 (Gazz. Uff.
20 luglio 1996, n. 169).
(8) Comma abrogato dall'art. 1, D.L. 17 maggio 1996, n. 280, nel testo
modificato dalla relativa legge di conversione 18 luglio 1996, n.382 (Gazz. Uff.
20 luglio 1996, n. 169).
(9) Comma abrogato dall'art. 1, D.L. 17 maggio 1996, n. 280, nel testo
modificato dalla relativa legge di conversione 18 luglio 1996, n.382 (Gazz. Uff.
20 luglio 1996, n. 169).
(10) Comma così modificato dall'art. 1, D.L. 17 maggio 1996, n. 280, nel testo
modificato dalla relativa legge di conversione 18 luglio 1996, n. 382 (Gazz.
Uff. 20 luglio 1996, n. 169).
(11) Comma così modificato prima dall'art. 1, D.L. 17 maggio 1996, n. 280, nel
testo modificato dalla relativa legge di conversione 18 luglio 1996, n. 382
(Gazz. Uff. 20 luglio 1996, n. 169), poi dall'art. 1, comma 21, L. 23 dicembre
1996, n. 662, dall'art. 32, L. 27 dicembre 1997, n. 449 ed infine dall'art. 98,
comma 3, L. 23 dicembre 2000, n. 388.
(12) Periodo abrogato dall'art. 28, comma 7, L. 23 dicembre 1999, n. 488.
(13) Vedi, anche, il comma 284 dell'art. 1, L. 23 dicembre 2005, n. 266.
(giurisprudenza di legittimità)
4. Dotazioni organiche.
1. La revisione delle dotazioni organiche ed i processi di mobilità del
personale sono in particolare finalizzati all'obiettivo del pieno utilizzo delle
strutture pubbliche, secondo le indicazioni del Piano sanitario nazionale per il
triennio 1994-1996. I direttori generali ed i commissari straordinari delle
unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere, avvalendosi anche dei poteri
loro attribuiti in materia di definizione dell'orario di servizio e di
articolazione dell'orario contrattuale di lavoro, di cui all'articolo 16 del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 , e successive modificazioni ed
integrazioni, assicurano l'apertura al pubblico dei servizi per un congruo
orario settimanale, il potenziamento delle attività di day hospital e la
riduzione dei tempi di attesa per le attività ambulatoriali.
2. Per il primo semestre dell'anno 1995 si applica il divieto di assunzione di
cui al comma 6 dell'articolo 22; per il secondo semestre, per la copertura dei
posti che si rendono vacanti per cessazioni dal servizio comunque verificatesi
dal 1° gennaio 1995, le regioni possono autorizzare nuove assunzioni, entro il
limite del 10 per cento delle cessazioni per il ruolo amministrativo e del 30
per cento delle cessazioni per gli altri ruoli, previa verifica dei carichi di
lavoro ed esclusivamente dopo aver esperito le procedure di mobilità, da
effettuarsi tra il personale del comparto sanità in ambito locale, regionale,
interregionale, secondo tale ordine di priorità, e d'ufficio, per motivate
esigenze di servizio, e dopo che le unità sanitarie locali e le aziende
ospedaliere abbiano provveduto all'utilizzazione del personale risultante in
esubero a seguito della disattivazione o della riconversione degli ospedali di
cui all'articolo 3 ed a seguito degli accorpamenti e delle riorganizzazioni
delle strutture e dei servizi del territorio di competenza. Le limitazioni
previste dal presente comma non si applicano al personale sanitario delle unità
di terapia intensiva e di rianimazione (14).
3. A decorrere dal 1° gennaio 1996 la corresponsione dell'indennità di tempo
pieno di cui all'art. 110, comma 1, del D.P.R. 28 novembre 1990, n. 384 , è
sospesa, limitatamente al 15 per cento del suo importo per il personale
dipendente che esercita l'attività libero-professionale, ai sensi dell'articolo
4 della L. 30 dicembre 1991, n. 412 , all'esterno delle strutture sanitarie
pubbliche. Il direttore generale ed il commissario straordinario dell'unità
sanitaria locale e dell'azienda ospedaliera sono responsabili dell'applicazione
del presente comma. Al dipendente che illegittimamente percepisce l'indennità di
tempo pieno si applicano le disposizioni dell'articolo 2119 del codice civile in
materia di risoluzione del contratto di lavoro per giusta causa. La mancata
attuazione delle disposizioni di cui all'art. 4, comma 10, del D.Lgs. 30
dicembre 1992, n. 502 , e successive modificazioni ed integrazioni, comporta la
immediata risoluzione del contratto del direttore generale ai sensi
dell'articolo 3, comma 6, penultimo periodo, del citato D.Lgs. n. 502 del 1992 ,
e successive modificazioni ed integrazioni. Le disposizioni del presente comma
si applicano anche agli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico ed
agli istituti zooprofilattici sperimentali. Per gli enti di ricerca e le
istituzioni, di cui all'articolo 23 dell'accordo reso esecutivo con D.P.R. 12
febbraio 1991, n. 171 , il contingente di personale da assumere a contratto, ai
sensi del medesimo articolo, non potrà superare il 10 per cento della rispettiva
dotazione organica complessiva, nell'ambito delle risorse di bilancio (15).
4. I giudizi di idoneità di cui agli articoli 8, commi 1-bis e 8, e 18, comma
2-bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 , e successive
modificazioni ed integrazioni, nonché quelli di cui all'articolo 26, comma
2-ter, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 , e successive
modificazioni ed integrazioni, si svolgono a partire dal 1° settembre 1995.
(14) La Corte costituzionale con sentenza 21-28 luglio 1995, n. 416 (Gazz. Uff.
2 agosto 1995, n. 32, Serie speciale) ha dichiarato:
non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 1,
sollevata dalla Regione Lombardia, in riferimento agli artt. 117, 118, 119 della
Costituzione;
non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 2,
sollevata dalla Regione Lombardia, in riferimento agli artt. 117, 118 e 119
della Costituzione, nonché dalla Regione Emilia-Romagna, in riferimento agli
artt. 97, 117, 118 e 119 della Costituzione;
non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, comma 1,
sollevata dalla Regione Lombardia, in riferimento agli artt. 117, 118 e 119
della Costituzione, nonché dalla Regione Emilia-Romagna, in riferimento agli
artt. 97, 117 e 118 della Costituzione e dalla Regione Siciliana, in riferimento
agli artt. 17 e 19 dello statuto, 3, 32 e 97 della Costituzione;
non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, comma 5,
sollevata dalla Regione Siciliana, in riferimento agli artt. 17 e 19 dello
statuto, 3 e 32 della Costituzione;
non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, comma 6,
sollevata dalla Regione Emilia-Romagna, in riferimento agli artt. 3, 32, 97,
117, 118 e 119 della Costituzione, nonché dalla Regione Siciliana, in
riferimento agli artt. 17 e 19 dello Statuto, 32 e 97 della Costituzione, e
dalla Regione Lombardia, in riferimento agli artt. 117, 118 e 119 della
Costituzione;
non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, comma 7,
sollevata dalla Regione Lombardia, in riferimento agli artt. 117, 118 e 119
della Costituzione;
non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 39, sollevata
dalla Regione Emilia-Romagna, in riferimento agli artt. 3, 97 e 117 della
Costituzione.
(15) La Corte costituzionale, con sentenza 14-20 luglio 1999, n. 330 (Gazz.
Uff. 28 luglio 1999, n. 30, serie speciale), ha dichiarato non fondata la
questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 3, sollevata in
riferimento agli artt. 3, 4 e 36 della Costituzione.
5. Congedo ordinario aggiuntivo per categoria di lavoratori esposti a rischio
radiologico.
1. A partire dal 1° gennaio 1995 il congedo ordinario aggiuntivo di quindici
giorni spetta ai tecnici sanitari di radiologia medica e ai medici specialistici
in radio-diagnostica, radio-terapia, medicina nucleare e a quanti svolgono
abitualmente la specifica attività professionale, in zona controllata.
2. Al personale di cui al comma 1 durante il periodo di congedo per recupero
biologico è vietato, a pena di decadenza dall'impiego, l'esercizio professionale
in qualsivoglia struttura pubblica e privata.
3. Il predetto congedo ordinario aggiuntivo dovrà essere effettuato con il
sistema della turnazione alternata al servizio effettivamente svolto.
4. Fino all'entrata in vigore del contratto collettivo di lavoro al personale di
cui al comma 1 continua ad essere corrisposta l'indennità mensile lorda prevista
dall'articolo 1, comma 2, della legge 27 ottobre 1988, n. 460 .
(giurisprudenza di legittimità)
6. Pagamento a tariffa e acquisto di beni e servizi.
1. La spesa per l'acquisto di beni e servizi non può superare, a livello
regionale, l'importo registrato nell'esercizio 1993 ridotto del 18 per cento per
l'anno 1995, del 16 per cento per l'anno 1996 e del 14 per cento per l'anno
1997. Per l'anno 1995 viene individuato l'ammontare per cassa delle somme
destinate all'acquisto di beni e servizi. Le regioni tramite i direttori
generali e i commissari straordinari provvedono ad individuare i funzionari
responsabili delle somme destinate ai fornitori e ai prestatori di servizi entro
il termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge. Gli oneri relativi agli interessi passivi richiesti dai fornitori o dai
prestatori di servizi in caso di ritardato pagamento rientrano nella
responsabilità contabile del funzionario delegato e del direttore generale o del
commissario straordinario in caso di mancato controllo. In nessun caso è
consentito alle regioni di far gravare sulle aziende di cui al D.Lgs. 30
dicembre 1992, n. 502 , e successive modificazioni ed integrazioni, né
direttamente né indirettamente, i debiti e i crediti facenti capo alle gestioni
pregresse delle unità sanitarie locali. A tal fine le regioni dispongono
apposite gestioni a stralcio, individuando l'ufficio responsabile delle medesime
(16) (17).
2. Le regioni attivano osservatori di controllo dei prezzi di beni e servizi,
con particolare attenzione alle attrezzature tecnico-medicali, ai farmaci e al
materiale diagnostico. Le regioni, ogni sei mesi a decorrere dalla data di
entrata in vigore della presente legge, inviano una relazione al Ministro della
sanità e ai Presidenti delle Camere per l'inoltro alle competenti Commissioni
permanenti.
3. Per il raggiungimento dell'obiettivo di cui al comma 1, le regioni possono
individuare forme di centralizzazione degli acquisti da parte del Servizio
sanitario nazionale, fissare prezzi di riferimento per categorie di beni e
servizi e promuovere il pagamento dei fornitori entro il termine massimo di
novanta giorni.
4. L'affidamento e il rinnovo a terzi di servizi di pertinenza dell'unità
sanitaria locale e dell'azienda ospedaliera sono subordinati alla contestuale
disattivazione dei corrispondenti servizi direttamente gestiti ed il relativo
personale è posto in mobilità d'ufficio. Il personale che non ottempera al
trasferimento d'ufficio è collocato in disponibilità ai sensi dell'articolo 34
del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 , e successive modificazioni e
integrazioni.
5. ... (18) (19).
6. A decorrere dalla data di entrata in funzione del sistema di pagamento delle
prestazioni sulla base di tariffe predeterminate dalla regione cessano i
rapporti convenzionali in atto ed entrano in vigore i nuovi rapporti fondati
sull'accreditamento, sulla remunerazione delle prestazioni e sull'adozione del
sistema di verifica della qualità previsti all'articolo 8, comma 7, del D.Lgs.
30 dicembre 1992, n. 502 , e successive modificazioni ed integrazioni. La
facoltà di libera scelta da parte dell'assistito si esercita nei confronti di
tutte le strutture ed i professionisti accreditati dal Servizio sanitario
nazionale in quanto risultino effettivamente in possesso dei requisiti previsti
dalla normativa vigente e accettino il sistema della remunerazione a
prestazione. Fermo restando il diritto all'accreditamento delle strutture in
possesso dei requisiti di cui all'articolo 8, comma 4, del D.Lgs. 30 dicembre
1992, n. 502 , e successive modificazioni, per il biennio 1995-1996
l'accreditamento opera comunque nei confronti dei soggetti convenzionati e dei
soggetti eroganti prestazioni di alta specialità in regime di assistenza
indiretta regolata da leggi regionali alla data di entrata in vigore del citato
D.Lgs. n. 502 del 1992 , che accettino il sistema della remunerazione a
prestazione sulla base delle citate tariffe (20) (21).
7. All'articolo 8, comma 5, secondo periodo, del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 502 , e successive modificazioni, sono soppresse le parole "sulla base
di criteri di integrazione con il servizio pubblico" (22) (23).
(16) Vedi, anche, l'art. 2, comma 14, L. 28 dicembre 1995, n. 549.
(17) La Corte costituzionale con sentenza 21-28 luglio 1995, n. 416 (Gazz. Uff.
2 agosto 1995, n. 32, Serie speciale) ha dichiarato:
non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 1,
sollevata dalla Regione Lombardia, in riferimento agli artt. 117, 118, 119 della
Costituzione;
non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 2,
sollevata dalla Regione Lombardia, in riferimento agli artt. 117, 118 e 119
della Costituzione, nonché dalla Regione Emilia-Romagna, in riferimento agli
artt. 97, 117, 118 e 119 della Costituzione;
non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, comma 1,
sollevata dalla Regione Lombardia, in riferimento agli artt. 117, 118 e 119
della Costituzione, nonché dalla Regione Emilia-Romagna, in riferimento agli
artt. 97, 117 e 118 della Costituzione e dalla Regione Siciliana, in riferimento
agli artt. 17 e 19 dello statuto, 3, 32 e 97 della Costituzione;
non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, comma 5,
sollevata dalla Regione Siciliana, in riferimento agli artt. 17 e 19 dello
statuto, 3 e 32 della Costituzione;
non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, comma 6,
sollevata dalla Regione Emilia-Romagna, in riferimento agli artt. 3, 32, 97,
117, 118 e 119 della Costituzione, nonché dalla Regione Siciliana, in
riferimento agli artt. 17 e 19 dello Statuto, 32 e 97 della Costituzione, e
dalla Regione Lombardia, in riferimento agli artt. 117, 118 e 119 della
Costituzione;
non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, comma 7,
sollevata dalla Regione Lombardia, in riferimento agli artt. 117, 118 e 119
della Costituzione;
non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 39, sollevata
dalla Regione Emilia-Romagna, in riferimento agli artt. 3, 97 e 117 della
Costituzione.
(18) Sostituisce il comma 7 e aggiunge i commi 7-bis e 7-ter all'art. 4, D.Lgs.
30 dicembre 1992, n. 502.
(19) La Corte costituzionale con sentenza 21-28 luglio 1995, n. 416 (Gazz. Uff.
2 agosto 1995, n. 32, Serie speciale) ha dichiarato:
non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 1,
sollevata dalla Regione Lombardia, in riferimento agli artt. 117, 118, 119 della
Costituzione;
non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 2,
sollevata dalla Regione Lombardia, in riferimento agli artt. 117, 118 e 119
della Costituzione, nonché dalla Regione Emilia-Romagna, in riferimento agli
artt. 97, 117, 118 e 119 della Costituzione;
non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, comma 1,
sollevata dalla Regione Lombardia, in riferimento agli artt. 117, 118 e 119
della Costituzione, nonché dalla Regione Emilia-Romagna, in riferimento agli
artt. 97, 117 e 118 della Costituzione e dalla Regione Siciliana, in riferimento
agli artt. 17 e 19 dello statuto, 3, 32 e 97 della Costituzione;
non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, comma 5,
sollevata dalla Regione Siciliana, in riferimento agli artt. 17 e 19 dello
statuto, 3 e 32 della Costituzione;
non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, comma 6,
sollevata dalla Regione Emilia-Romagna, in riferimento agli artt. 3, 32, 97,
117, 118 e 119 della Costituzione, nonché dalla Regione Siciliana, in
riferimento agli artt. 17 e 19 dello Statuto, 32 e 97 della Costituzione, e
dalla Regione Lombardia, in riferimento agli artt. 117, 118 e 119 della
Costituzione;
non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, comma 7,
sollevata dalla Regione Lombardia, in riferimento agli artt. 117, 118 e 119
della Costituzione;
non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 39, sollevata
dalla Regione Emilia-Romagna, in riferimento agli artt. 3, 97 e 117 della
Costituzione.
(20) Vedi, anche, il comma 796 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296.
(21) La Corte costituzionale con sentenza 21-28 luglio 1995, n. 416 (Gazz. Uff.
2 agosto 1995, n. 32, Serie speciale) ha dichiarato:
non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 1,
sollevata dalla Regione Lombardia, in riferimento agli artt. 117, 118, 119 della
Costituzione;
non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 2,
sollevata dalla Regione Lombardia, in riferimento agli artt. 117, 118 e 119
della Costituzione, nonché dalla Regione Emilia-Romagna, in riferimento agli
artt. 97, 117, 118 e 119 della Costituzione;
non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, comma 1,
sollevata dalla Regione Lombardia, in riferimento agli artt. 117, 118 e 119
della Costituzione, nonché dalla Regione Emilia-Romagna, in riferimento agli
artt. 97, 117 e 118 della Costituzione e dalla Regione Siciliana, in riferimento
agli artt. 17 e 19 dello statuto, 3, 32 e 97 della Costituzione;
non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, comma 5,
sollevata dalla Regione Siciliana, in riferimento agli artt. 17 e 19 dello
statuto, 3 e 32 della Costituzione;
non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, comma 6,
sollevata dalla Regione Emilia-Romagna, in riferimento agli artt. 3, 32, 97,
117, 118 e 119 della Costituzione, nonché dalla Regione Siciliana, in
riferimento agli artt. 17 e 19 dello Statuto, 32 e 97 della Costituzione, e
dalla Regione Lombardia, in riferimento agli artt. 117, 118 e 119 della
Costituzione;
non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, comma 7,
sollevata dalla Regione Lombardia, in riferimento agli artt. 117, 118 e 119
della Costituzione;
non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 39, sollevata
dalla Regione Emilia-Romagna, in riferimento agli artt. 3, 97 e 117 della
Costituzione.
(22) La Corte costituzionale con sentenza 21-28 luglio 1995, n. 416 (Gazz. Uff.
2 agosto 1995, n. 32, Serie speciale) ha dichiarato:
non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 1,
sollevata dalla Regione Lombardia, in riferimento agli artt. 117, 118, 119 della
Costituzione;
non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 2,
sollevata dalla Regione Lombardia, in riferimento agli artt. 117, 118 e 119
della Costituzione, nonché dalla Regione Emilia-Romagna, in riferimento agli
artt. 97, 117, 118 e 119 della Costituzione;
non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, comma 1,
sollevata dalla Regione Lombardia, in riferimento agli artt. 117, 118 e 119
della Costituzione, nonché dalla Regione Emilia-Romagna, in riferimento agli
artt. 97, 117 e 118 della Costituzione e dalla Regione Siciliana, in riferimento
agli artt. 17 e 19 dello statuto, 3, 32 e 97 della Costituzione;
non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, comma 5,
sollevata dalla Regione Siciliana, in riferimento agli artt. 17 e 19 dello
statuto, 3 e 32 della Costituzione;
non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, comma 6,
sollevata dalla Regione Emilia-Romagna, in riferimento agli artt. 3, 32, 97,
117, 118 e 119 della Costituzione, nonché dalla Regione Siciliana, in
riferimento agli artt. 17 e 19 dello Statuto, 32 e 97 della Costituzione, e
dalla Regione Lombardia, in riferimento agli artt. 117, 118 e 119 della
Costituzione;
non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, comma 7,
sollevata dalla Regione Lombardia, in riferimento agli artt. 117, 118 e 119
della Costituzione;
non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 39, sollevata
dalla Regione Emilia-Romagna, in riferimento agli artt. 3, 97 e 117 della
Costituzione.
(23) La Corte costituzionale, con ordinanza 28 ottobre-12 novembre 2004, n. 343
(Gazz. Uff. 17 novembre 2004, n. 45, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la
manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale
dell'art. 6 sollevata in riferimento agli artt. 81 e 119 della Costituzione.
7. Spesa farmaceutica.
1. Fino al 31 dicembre 1995, il Servizio sanitario nazionale, nel procedere alla
corresponsione alle farmacie di quanto dovuto, trattiene, a titolo di sconto,
una quota pari al 3 per cento dell'importo al lordo dei ticket, fatta eccezione
per le farmacie rurali che godono dell'indennità di residenza alle quali è
trattenuta una quota pari all'1,5 per cento.
2. Per l'anno 1995 il prezzo dei farmaci con onere a carico del Servizio
sanitario nazionale è ridotto del 2,5 per cento rispetto al prezzo medio europeo
vigente al 15 ottobre 1994. Tale riduzione è del 5 per cento per le aziende, i
cui ricavi relativi ai prodotti collocati nelle classi a), b) e c) di cui
all'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 , siano aumentati
nel primo semestre dell'anno 1994 in misura pari o superiore al 10 per cento
rispetto allo stesso periodo dell'anno 1993. Alla determinazione delle modalità
applicative provvede il CIPE entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge. Qualora l'effetto della riduzione dei prezzi risulti al 30
giugno 1995 inferiore a 450 miliardi annui sulla base delle proiezioni
effettuate sui consumi del primo semestre 1995, il CIPE, su proposta del
Ministro della sanità, determina le ulteriori riduzioni sui prezzi necessarie al
conseguimento del predetto risparmio (24).
3. A decorrere dal 1° giugno 1995 ai farmaci viene applicata l'aliquota IVA del
4 per cento, secondo le indicazioni della Comunità Europea. Tale abbattimento
dovrà applicarsi direttamente sul prezzo di vendita, riducendolo. A decorrere
dalla stessa data l'imposta di fabbricazione dei superalcolici e dei tabacchi è
aumentata in misura tale da compensare il minor gettito IVA.
4. L'onere a carico del Servizio sanitario nazionale per l'assistenza
farmaceutica per l'anno 1995 è determinato in lire 9.000 miliardi. Qualora la
spesa per l'assistenza farmaceutica risulti, sulla base delle proiezioni
effettuate al termine del primo semestre del 1995, superiore al predetto limite,
la Commissione unica del farmaco di cui all'articolo 7 del decreto legislativo
30 giugno 1993, n. 266 , procederà alla riclassificazione di cui al comma 10
dell'articolo 8 della legge 24 dicembre 1993, n. 537 , sulla base dei consumi
farmaceutici nell'anno 1994.
5. L'onere a carico del Servizio sanitario nazionale per l'assistenza
farmaceutica è determinato in lire 9.000 miliardi per ciascuno degli anni 1996 e
1997, salvo diversa determinazione adottata con apposita norma della legge
finanziaria per gli anni medesimi. Entro il 15 settembre 1995 il Governo
trasmette ai Presidenti delle Camere per l'inoltro alle competenti Commissioni
permanenti una relazione tecnica sull'andamento, nel primo semestre del 1995,
della spesa per l'assistenza farmaceutica a carico del Servizio sanitario
nazionale, nonché sull'andamento previsto per l'intero 1995 e per il 1996 (25).
6. Il settimo periodo del comma 4 dell'articolo 4 della legge 30 dicembre 1991,
n. 412 , è abrogato.
(24) Vedi, anche, l'art. 5, D.L. 1° dicembre 1995, n. 509.
(25) Vedi, anche, l'art. 2, comma 11, L. 28 dicembre 1995, n. 549.
8. Norme in materia di classificazione delle specialità medicinali.
1. Al fine di mantenere la spesa farmaceutica nei limiti indicati dall'articolo
7, comma 4, a partire dal 1° gennaio 1995 il Ministro della sanità dispone
idonei controlli circa l'applicazione delle norme di cui al comma 10
dell'articolo 8, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 , da parte delle unità
sanitarie locali e dei medici, curando nel contempo l'applicazione delle norme
relative ad un confezionamento ottimale, per ciclo di terapia, dei prodotti
farmaceutici. Allo stesso fine il Comitato interministeriale per la
programmazione economica (CIPE), avvalendosi della Commissione unica del farmaco
e di esperti in economia farmaceutica, fornisce al Governo elementi conoscitivi
e criteri classificativi in ordine alla possibile introduzione di un sistema
basato sui prezzi di riferimento dei farmaci proponendo, inoltre, al Governo un
progetto di sperimentazione nella applicabilità di tale sistema. Eventuali
variazioni al sistema vigente potranno intervenire dal 1° gennaio 1996 con
specifico provvedimento legislativo.
2. Lo sconto praticato alle aziende ospedaliere e ai presìdi ospedalieri nonché
agli istituti di ricovero e cura sulle specialità medicinali e sui prodotti
galenici, il cui prezzo al pubblico è inclusivo dell'aliquota IVA sul prezzo
base, è stabilito mediante contrattazione tra le parti interessate, e non può
essere inferiore a quanto previsto dall'articolo 9, quinto comma, del
decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264 , convertito, con modificazioni, dalla legge
17 agosto 1974, n. 386.
9. Assistenza farmaceutica.
1. La prescrizione di specialità medicinali e di prodotti generici con oneri a
carico del Servizio sanitario nazionale è limitata al numero massimo di due
pezzi per ricetta, fatta eccezione per i prodotti a base di antibiotici in
confezione monodose e per i medicinali somministrati esclusivamente per
fleboclisi, per i quali si applica la disposizione di cui all'articolo 2, comma
3, del decreto-legge 30 ottobre 1987, n. 443 , convertito, con modificazioni,
dalla legge 29 dicembre 1987, n. 531. Fino al 31 marzo 1995 per i farmaci
indicati dagli articoli 1, 2 e 4 del decreto del Ministro della sanità 1°
febbraio 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 32 del 7 febbraio 1991, e
successive modificazioni ed integrazioni, a favore dei soggetti affetti dalle
forme morbose di cui agli stessi articoli e per i farmaci a base di interferone
a favore dei soggetti affetti da epatite cronica, la prescrizione è limitata ad
un numero massimo di sei pezzi per ricetta.
2. Entro il 31 marzo 1995 il Ministro della sanità, sentito il parere della
Commissione unica del farmaco, provvede, con proprio decreto, a definire per
ciascuna categoria di farmaci destinati alla cura delle patologie di cui al
citato decreto del Ministro della sanità 1° febbraio 1991 il confezionamento
ottimale per ciclo di terapie, prevedendo fra l'altro standard di
confezionamento a posologia limitata destinati ad evidenziare possibili fenomeni
di intolleranza nonché l'efficacia del farmaco; conseguentemente, la
prescrizione per tali farmaci è limitata al numero massimo di due pezzi per
ricetta.
(giurisprudenza di legittimità)
10. Norme finali.
1. Alle unità sanitarie locali si applicano le disposizioni di cui all'articolo
4, comma 8, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 , e successive
modificazioni ed integrazioni. Agli eventuali disavanzi di gestione, ferma
restando la responsabilità diretta delle predette unità sanitarie locali,
provvedono le regioni con risorse proprie, con conseguente esonero di interventi
finanziari da parte dello Stato (26).
2. L'inosservanza delle disposizioni contenute nel presente capo, in quanto
costituente fonte di responsabilità patrimoniale, deve essere tempestivamente e
circostanziatamente denunciata alla competente procura regionale della Corte dei
conti, ai fini di cui all'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20 .
3. Il direttore generale o il commissario straordinario della unità sanitaria
locale è direttamente responsabile per le somme indebitamente corrisposte ai
medici di medicina generale ed ai pediatri di libera scelta convenzionati in
caso di omissione o inesatta esecuzione degli obblighi posti a carico degli
stessi. È altresì direttamente responsabile del rispetto dei termini e della
regolarità di tutte le spettanze ai medici di medicina generale e ai pediatri di
libera scelta come previsto dai rispettivi contratti di lavoro.
(26) La Corte costituzionale, con sentenza 21-28 luglio 1995, n. 416 (Gazz.
Uff. 2 agosto 1995, n. 32 - Serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità
costituzionale dell'art. 10, comma 1, nella parte in cui impone alle regioni di
provvedere con risorse proprie al ripiano degli eventuali disavanzi digestione
anche in relazione a scelte esclusive o determinanti dello Stato.
Capo II
Disposizioni in materia previdenziale
(giurisprudenza di legittimità)
11. Età per il pensionamento di vecchiaia.
1. La tabella A allegata al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503 , è
sostituita dalla tabella A allegata alla presente legge (27).
(27) La Corte costituzionale, con sentenza 11-20 dicembre 1996, n. 402 (Gazz.
Uff. 28 dicembre 1996, n. 52, Serie speciale), ha dichiarato non fondata la
questione di legittimità costituzionale dell'art. 11 (e relativa tabella A),
sollevata in riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione.
12. Attività usuranti.
1. Entro il 31 gennaio 1995 con decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, d'intesa con il Ministro del tesoro, sarà ridefinito
l'elenco delle attività cosiddette "usuranti" al fine di ridurre per i
lavoratori appartenenti a tali categorie l'età di pensionamento senza aggravio
di oneri per la finanza pubblica.
(giurisprudenza di legittimità)
13. Disposizioni in materia di pensionamenti di anzianità nel regime generale e
nei regimi sostitutivi ed esclusivi.
1. A decorrere dal 1° gennaio 1995 nei confronti dei lavoratori dipendenti
privati e pubblici, nonché dei lavoratori autonomi, è sospesa l'applicazione di
ogni disposizione di legge, di regolamento, di accordi collettivi che preveda il
diritto a trattamenti pensionistici anticipati rispetto all'età stabilita per il
pensionamento di vecchiaia, ovvero per il collocamento a riposo d'ufficio in
base ai singoli ordinamenti. La sospensione opera fino alla data di entrata in
vigore di specifico provvedimento legislativo di riordino del sistema
previdenziale e comunque non oltre il 30 giugno 1995. Tale provvedimento,
unitamente alla predetta disposizione di sospensione, dovrà essere idoneo ad
assicurare effetti di contenimento:
a) del saldo netto da finanziare: di almeno lire 1.748 miliardi per l'anno 1995,
comprensivi di lire 1.088 miliardi di cui all'articolo 21, lire 258 miliardi per
l'anno 1996 e lire 354 miliardi per l'anno 1997;
b) del fabbisogno di cassa del settore statale: di almeno lire 5.107 miliardi
per l'anno 1995, lire 4.808 miliardi per l'anno 1996 e lire 5.117 miliardi per
l'anno 1997 (28).
2. Qualora entro la data del 30 giugno 1995 non sia stato adottato il
provvedimento legislativo di riordino del sistema previdenziale di cui al comma
1, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto
con il Ministro del tesoro, da emanarsi entro 30 giorni dalla predetta data e
con effetto dal 1° luglio 1995, sono aumentate, in misura tale da assicurare gli
effetti finanziari di cui al comma 1:
a) le aliquote contributive a carico dei datori di lavoro e dei lavoratori
dipendenti del settore privato e pubblico dovute all'assicurazione generale
obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti ed alle forme di
previdenza esclusive, sostitutive ed esonerative della medesima;
b) le aliquote contributive dovute, ai sensi della legge 2 agosto 1990, n. 233 ,
dai soggetti iscritti alle gestioni previdenziali degli artigiani, degli
esercenti attività commerciali, dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni e
degli imprenditori agricoli a titolo principale.
3. Le disposizioni in materia di sospensione dell'accesso ai trattamenti
pensionistici di anzianità non si applicano: nei casi di cessazione dal servizio
per invalidità derivanti o meno da causa di servizio; nei casi di pensionamento
anticipato, specificamente previsti da norme derogatorie, connessi ad esuberi
strutturali di manodopera; nei casi di trattamento di cui all'articolo 7, commi
6 e 7, della legge 23 luglio 1991, n. 223 , e successive integrazioni; nei
confronti dei lavoratori che possano far valere un'anzianità contributiva non
inferiore a quaranta anni, ovvero l'anzianità contributiva massima prevista
dall'ordinamento di appartenenza.
4. Le disposizioni del comma 3 non si applicano altresì:
a) per i lavoratori dipendenti del settore privato che, in possesso dei
requisiti di legge per il pensionamento anticipato, siano cessati dal lavoro
entro il 30 settembre 1994 come attestato dalla certificazione del datore di
lavoro di cui alla successiva lettera b), sempreché dalla predetta data non
prestino attività lavorativa. Tale ultima condizione deve risultare dalla
documentazione agli atti degli enti di previdenza, o in mancanza, dalla
dichiarazione di responsabilità dell'interessato rilasciata, ai sensi della
legge 4 gennaio 1968, n. 15 , e successive modificazioni, all'atto della
presentazione della domanda di pensionamento anticipato;
b) per i lavoratori dipendenti del settore privato che hanno presentato ai
rispettivi enti di previdenza domanda di pensionamento anticipato in data
antecedente al 28 settembre 1994 e che, in possesso dei requisiti di legge per
il pensionamento anticipato, siano cessati dal lavoro entro il 30 settembre
1994; la cessazione entro il termine anzidetto deve risultare dalla
documentazione agli atti degli enti di previdenza ed essere certificata dal
datore di lavoro mediante espressa dichiarazione di responsabilità;
c) per i lavoratori ammessi alla prosecuzione volontaria in data anteriore al 28
settembre 1994, nonché per i lavoratori per i quali a tale data sia in corso il
periodo di preavviso connesso alla risoluzione del rapporto di lavoro, sempreché
la comunicazione di preavviso risulti certificata dal datore di lavoro mediante
espressa dichiarazione di responsabilità;
d) per i lavoratori dipendenti da imprese cui è concesso il trattamento
straordinario di integrazione salariale in base alle procedure avviate ai sensi
dell'art. 5, L. 20 maggio 1975, n. 164 , e successive modificazioni ed
integrazioni, anteriormente alla data del 31 dicembre 1994;
e) per i lavoratori che fruiscano alla data del 28 settembre 1994 dell'indennità
di mobilità, ovvero collocati in mobilità in base alle procedure avviate
antecedentemente a tale data ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23
luglio 1991, n. 223 , e successive modificazioni;
f) per i lavoratori dipendenti dagli enti di cui al D.L. 1° dicembre 1993, n.
487 , convertito, con modificazioni, dalla L. 29 gennaio 1994, n. 71, e al D.L.
28 ottobre 1994, n. 602; per i lavoratori dipendenti da altri enti o imprese per
i quali siano avviati processi di ristrutturazione e risanamento previsti da
specifiche normative, nonché per i lavoratori eccedenti degli enti locali per i
quali sia stato approvato il bilancio riequilibrato da parte del Ministero
dell'interno ai sensi del D.L. 2 marzo 1989, n. 66 , convertito, con
modificazioni, dalla L. 24 aprile 1989, n. 144, e dell'art. 21, D.L. 18 gennaio
1993, n. 8 , convertito, con modificazioni, dalla L. 19 marzo 1993, n. 68;
g) ai lavoratori privi di vista;
g-bis) per il personale dei conservatori di musica e delle accademie di belle
arti e di arte drammatica cessato dal servizio a decorrere dal 1° novembre 1994
e per il personale dell'Accademia nazionale di danza cessato dal servizio a
decorrere dal 1° ottobre 1994 (29).
5. Fuori dalle ipotesi di cui ai commi 3 e 4 e fermo restando quanto previsto
dal comma 10, i lavoratori dipendenti privati e pubblici, nonché i lavoratori
autonomi, che abbiano presentato entro la data del 28 settembre 1994 la domanda
di pensionamento di anzianità, accettata, ove previsto, entro la medesima data
dall'amministrazione di appartenenza, possono, ancorché riammessi in servizio,
conseguire un trattamento pensionistico secondo quanto previsto dal comma 6 con
le conseguenti decorrenze:
a) da 1° luglio 1995, qualora al 28 settembre 1994 abbiano maturato un'anzianità
contributiva o di servizio non inferiore a 37 anni;
b) dal 1° gennaio 1996, qualora al 28 settembre 1994 abbiano maturato
un'anzianità contributiva o di servizio non inferiore a 31 anni (30);
c) dal 1° gennaio 1997, qualora al 28 settembre 1994 abbiano maturato
un'anzianità contributiva o di servizio inferiore a 31 anni (31) (32).
6. Ai trattamenti pensionistici di anzianità dei lavoratori di cui al comma 5
continuano ad applicarsi le disposizioni dell'articolo 11, comma 16, della legge
24 dicembre 1993, n. 537 , se più favorevoli rispetto a quelli in vigore alla
data di decorrenza della prestazione.
7. Per i lavoratori di cui al comma 5 che conseguono il requisito contributivo
massimo utile previsto nei rispettivi ordinamenti antecedentemente alle date
indicate alle lettere a), b) e c) del medesimo comma 5, il trattamento
pensionistico è attribuito con la decorrenza eventualmente anteriore stabilita
dalla disciplina prevista dagli ordinamenti predetti in materia di decorrenza
delle pensioni di anzianità.
8. Per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1 del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 , e successive modificazioni ed
integrazioni, è fatta salva la possibilità di revocare, entro 30 giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge, le domande di pensionamento
ancorché accettate dagli enti di appartenenza. Nei casi di domande di
riammissione presentate ai sensi dei decreti di cui al comma 9 da coloro che
siano cessati dal servizio dalla data del 28 settembre 1994 la riammissione
avviene con la qualifica rivestita e con l'anzianità di servizio maturata
all'atto del collocamento a riposo e con esclusione di ogni beneficio economico
e di carriera eventualmente attribuito in connessione al collocamento a riposo.
Il periodo di interruzione per cessazione dal servizio non ha effetti sulla
continuità del rapporto di impiego e viene considerato, ai fini del trattamento
economico, equivalente a quello spettante nelle posizioni di congedo
straordinario o in licenza speciale o ad altro analogo istituto previsto dalle
norme dei singoli ordinamenti.
9. Le disposizioni del decreto-legge 26 novembre 1994, n. 654 (33), sono
abrogate fermi restando la validità degli atti e dei provvedimenti adottati, gli
effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti in base al decreto medesimo ed
al decreto-legge 28 settembre 1994, n. 553 (34).
10. I lavoratori dipendenti privati e pubblici, in possesso alla data del 31
dicembre 1993 del requisito di trentacinque anni di contribuzione, possono
conseguire i trattamenti pensionistici anticipati di cui al comma 1 a partire
dal 1° gennaio 1995, secondo criteri da individuarsi con decreto del Ministro
del lavoro e della previdenza sociale, emanato di concerto con il Ministro del
tesoro, entro il limite massimo di onere di lire 500 miliardi per l'anno 1995.
In sede di definizione del provvedimento legislativo di riordino di cui al comma
1 ovvero del decreto di cui al comma 2 si terrà conto degli effetti derivanti
dal presente comma.
(28) La Corte costituzionale, con ordinanza 12-27 luglio 2001, n. 319 (Gazz.
Uff. 1° agosto 2001, n. 30, serie speciale), ha dichiarato la manifesta
infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 13, comma
1, sollevata in riferimento agli artt. 3, 39 e 41 della Cost.
(29) Lettera aggiunta dall'art. 2, D.L. 28 agosto 1995, n. 361.
(30) La Corte costituzionale, con sentenza 13-21 novembre 1997, n. 347 (Gazz.
Uff. 26 novembre 1997, n. 48 - Serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro,
l'illegittimità costituzionale dell'art. 13, comma 5, lett. b), nella parte in
cui differisce al 1° gennaio 1996 la corresponsione della pensione per il
personale della scuola collocato a riposo per dimissioni.
(31) Lettera così modificata dall'art. 1, L. 8 agosto 1995, n. 335.
(32) La Corte costituzionale, con sentenza 7-16 luglio 1999, n. 324 (Gazz. Uff.
21 luglio 1999, n. 29, serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione
di legittimità costituzionale dell'art. 13, comma 5, lettera c), sollevata in
riferimento agli articoli 3, 36 e 38 della Costituzione. Successivamente la
stessa Corte, con ordinanza 12-26 luglio 2000, n. 364 (Gazz. Uff. 2 agosto 2000,
n. 32, serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione
di legittimità costituzionale dello stesso art. 13, comma 5, lettera c),
sollevata in riferimento agli artt. 3, 36 e 38 della Costituzione.
(33) Il D.L. 28 settembre 1994, n. 553 e il D.L. 26 novembre 1994, n. 654
disponevano la sospensione temporanea dell'efficacia delle domande di
pensionamento anticipato nel settore pubblico e privato.
(34) Il D.L. 28 settembre 1994, n. 553 e il D.L. 26 novembre 1994, n. 654
disponevano la sospensione temporanea dell'efficacia delle domande di
pensionamento anticipato nel settore pubblico e privato.
14. Perequazione automatica delle pensioni.
1. Con effetto dal 1995 il termine stabilito, ai fini della perequazione
automatica delle pensioni, dall'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 503 , e successive modificazioni ed integrazioni, è differito
al 1° gennaio successivo di ogni anno.
(giurisprudenza di legittimità)
15. Assoggettamento alla ritenuta in conto entrate del Ministero del tesoro
della quota di maggiorazione della base pensionabile e omogeneizzazione dei
trattamenti di pensione.
1. Con decorrenza dal 1° gennaio 1995, ai soli fini dell'assoggettamento a
ritenuta in conto entrate del Ministero del tesoro, lo stipendio e gli altri
assegni pensionabili con esclusione dell'indennità integrativa speciale di cui
alla L. 27 maggio 1959, n. 324 , e successive modificazioni ed integrazioni, e
degli assegni e indennità corrisposti per lo svolgimento di particolari funzioni
esclusi dalla base pensionabile, spettanti ai dipendenti aventi diritto al
trattamento di quiescenza disciplinato dal testo unico approvato con D.P.R. 29
dicembre 1973, n. 1092 , e successive modificazioni ed integrazioni, sono
figurativamente aumentati della percentuale prevista dagli articoli 15, 16 e 22
della L. 29 aprile 1976, n. 177 .
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica ai dipendenti iscritti a
gestioni pensionistiche regolate da ordinamenti che rinviano alle norme
contenute nel testo unico approvato con D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 , e
successive modificazioni ed integrazioni.
3. In attesa dell'armonizzazione delle basi contributive e pensionabili previste
dalle diverse gestioni obbligatorie dei settori pubblico e privato, con
decorrenza dal 1° gennaio 1995, per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche
di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 , e
successive modificazioni ed integrazioni, iscritti alle forme di previdenza
esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria, nonché per le altre
categorie di dipendenti iscritti alle predette forme di previdenza, la pensione
spettante viene determinata sulla base degli elementi retributivi assoggettati a
contribuzione, ivi compresa l'indennità integrativa speciale, ovvero l'indennità
di contingenza, ovvero l'assegno per il costo della vita spettante.
4. La pensione di cui al comma 3 è reversibile, con riferimento alle categorie
di superstiti aventi diritto, in base all'aliquota in vigore nel regime
dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i
superstiti.
5. [Le disposizioni relative alla corresponsione della indennità integrativa
speciale sui trattamenti di pensione previste dall'articolo 2 della legge 27
maggio 1959, n. 324 , e successive modificazioni ed integrazioni, sono
applicabili limitatamente alle pensioni dirette liquidate fino al 31 dicembre
1994 e alle pensioni di reversibilità ad esse riferite] (35).
6. Le disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 si applicano anche ai dipendenti
iscritti ai fondi integrativi di previdenza previsti dai regolamenti degli enti
di cui alla L. 20 marzo 1975, n. 70 .
(35) Comma abrogato dal comma 776 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296.
16. Modifiche alle norme per la liquidazione dell'indennità di buonuscita.
1. ... (36).
2. ... (37).
(36) Sostituisce il comma 3 dell'art. 3, L. 29 gennaio 1994, n. 87.
(37) Sostituisce il comma 1 dell'art. 6, L. 29 gennaio 1994, n. 87.
(giurisprudenza di legittimità)
17. Aliquote di rendimento per il calcolo della pensione, pensioni in regime
internazionale e rinvio dei miglioramenti delle pensioni.
1. Con effetto dal 1° gennaio 1995 le disposizioni in materia di aliquote annue
di rendimento ai fini della determinazione della misura della pensione
dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, pari al 2
per cento, sono estese ai regimi pensionistici sostitutivi, esclusivi ed
esonerativi dell'assicurazione predetta, per le anzianità contributive o di
servizio maturate a decorrere da tale data (38).
2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica ai trattamenti pensionistici
erogati dagli enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 ,
qualora per gli stessi intervenga la privatizzazione ivi prevista.
3. Al secondo comma dell'art. 8, della L. 30 aprile 1969, n. 153 , come
sostituito, da ultimo, dall'art. 3, D.L. 19 settembre 1992, n. 384 , convertito,
con modificazioni, dalla L. 14 novembre 1992, n. 438, le parole: "a cinque anni"
sono sostituite dalle seguenti: "a dieci anni".
4. La decorrenza degli aumenti dei trattamenti pensionistici di cui agli
articoli 1, commi 9, 9-bis e 9-ter; 2-bis, comma 3; e 3, comma 3, del
decreto-legge 22 dicembre 1990, n. 409 , convertito, con modificazioni, dalla
legge 27 febbraio 1991, n. 59, già differita dall'articolo 11, comma 7, della
legge 24 dicembre 1993, n. 537 , è ulteriormente differita al 1° ottobre 1995.
5. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto
con il Ministro del tesoro, da adottarsi entro il 30 giugno 1995 sono stabiliti
aumenti delle aliquote contributive a carico dei datori di lavoro e dei
lavoratori dipendenti delle gestioni interessate, tali da assicurare almeno la
copertura dei conseguenti maggiori oneri (39).
(38) Vedi, anche, l'art. 2, comma 19, L. 8 agosto 1995, n. 335.
(39) L'aumento delle aliquote contributive è stato disposto con D.M. 15 gennaio
1996.
(giurisprudenza di legittimità)
18. Condono previdenziale ed assistenziale.
1. I soggetti tenuti al versamento dei contributi e dei premi previdenziali ed
assistenziali, che denunciano per la prima volta la loro posizione presso gli
sportelli unificati di cui al comma 4 dell'art. 14, L. 30 dicembre 1991, n. 412
, come modificato dall'art. 1, D.L. 15 gennaio 1993, n. 6, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 marzo 1993, n. 63, possono versare entro il 31
marzo 1995 i contributi ed i premi relativi a periodi precedenti la anzidetta
denuncia maggiorati, in luogo delle sanzioni civili, degli interessi nella
misura del 17 per cento annuo nel limite massimo del 50 per cento dei contributi
e dei premi complessivamente dovuti.
2. L'agevolazione di cui al comma 1 si applica anche ai soggetti già iscritti
che risultino ancora debitori per i contributi o premi omessi o pagati
tardivamente, relativi a periodi scaduti alla data del 31 agosto 1994, a
condizione che versino i contributi o premi e/o la relativa somma aggiuntiva
entro lo stesso termine fissato per i soggetti di cui al comma 1.
3. La regolarizzazione può avvenire, secondo le modalità fissate dagli enti
impositori, anche in cinque rate bimestrali di uguale importo di cui la prima
entro il 31 marzo 1995, la seconda entro il 31 maggio 1995, la terza entro il 31
luglio 1995, la quarta entro il 30 settembre 1995 e la quinta entro il 30
novembre 1995. Le rate successive alla prima saranno maggiorate degli interessi
dell'8 per cento annuo per il periodo di differimento.
4. La regolarizzazione estingue i reati previsti da leggi speciali in materia di
versamento di contributi e di premi e le obbligazioni per sanzioni
amministrative e per ogni altro onere accessorio, connessi con le violazioni
delle norme sul collocamento nonché con la denuncia e con il versamento dei
contributi o dei premi medesimi, ivi compresi quelli di cui all'articolo 51 del
testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli
infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 .
5. I soggetti che provvedono al versamento della seconda e della terza rata del
condono previdenziale ed assistenziale di cui all'articolo 21, comma 1, del
decreto-legge 28 ottobre 1994, n. 601 (40), alle scadenze, già previste dal
decreto stesso, rispettivamente, del 30 settembre e del 30 novembre 1994, non
sono tenuti al pagamento della maggiorazione degli interessi dell'8 per cento
annuo per il periodo di differimento, né del diritto di mora del 4 per cento,
previsti per tali rate dal predetto decreto-legge.
6. I datori di lavoro agricolo, i coltivatori diretti, mezzadri, coloni e
rispettivi concedenti e gli imprenditori agricoli a titolo principale possono
regolarizzare le loro posizioni debitorie relative agli anni 1994 e precedenti,
anche nel caso di omissione contributiva totale o di omessa o incompleta
denuncia dei rapporti di lavoro, nei confronti del Servizio per i contributi
agricoli unificati (SCAU), tramite il versamento dei contributi previdenziali ed
assistenziali dovuti (41).
7. Il versamento degli importi dovuti ai sensi del comma 6 è effettuato in rate
quadrimestrali consecutive, di importo non inferiore a lire 1.000.000 decorrenti
dal 10 giugno 1995, non superiori a 20. La rateizzazione si applica anche per il
pagamento o la restituzione dei contributi agricoli unificati dovuti, nel
periodo, in base a titolo esecutivo. Le rate successive alla prima saranno
maggiorate degli interessi dell'8 per cento annuo per il periodo di
differimento. Nel caso di omissione contributiva totale o di omessa o incompleta
denuncia dei rapporti di lavoro, nei confronti dello SCAU il versamento di cui
al presente comma è effettuato in 5 rate trimestrali consecutive.
8. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 16 del decreto-legge 25
novembre 1994, n. 648 (42), è ridotta, per ciascuno degli anni 1995, 1996 e
1997, di lire 200 miliardi.
9. Per avvalersi delle agevolazioni di cui ai commi 6 e 7, gli interessati
devono presentare allo SCAU per i contributi agricoli unificati apposita domanda
di regolarizzazione, corredata dalla ricevuta dell'avvenuto versamento di cui al
comma 10, entro il termine perentorio del 15 febbraio 1995 (43). Nei casi di
omissione contributiva totale o di omessa o incompleta denuncia dei rapporti di
lavoro alla domanda di pagamento agevolato deve essere allegata, a pena di
decadenza, la denuncia dei rapporti di lavoro intercorsi nel periodo di
riferimento.
10. I richiedenti, a pena di inammissibilità della domanda, sono tenuti a
versare:
a) per le posizioni debitorie fino a lire 3.000.000 una somma pari all'importo
totale dei soli contributi omessi in tutto o in parte, che estingue totalmente
l'obbligazione contributiva ivi compresi interessi e sanzioni;
b) per le posizioni debitorie superiori a lire 3.000.000, in acconto una somma
pari a un decimo del debito totale per i soli contributi omessi, elevata a
quattro decimi nei casi di omessa denuncia dei lavoratori agricoli, ed una somma
pari ad un quinto del debito residuo alla data del 31 marzo 1995. Per ciascuno
dei predetti versamenti l'importo non può essere inferiore a lire 1.000.000.
11. I crediti per contributi di importo non superiore a lire 30.000 dovuti allo
SCAU alla data del 31 dicembre 1993 unitamente agli accessori di legge, nonché
gli importi dovuti per accessori di legge dalle ditte per inadempienze degli
obblighi contributivi, riferiti a periodi fino al 31 dicembre 1993 e soddisfatti
entro la data di entrata in vigore della presente legge, sono estinti e non si
fa luogo alla loro riscossione.
12. I contributi omessi sono calcolati in conformità delle somme esposte sui
bollettini di versamento inviati, nel periodo, dallo SCAU.
13. Possono essere corrisposti, con le modalità ed i termini previsti dai commi
che precedono, anche i contributi che hanno formato oggetto di procedure di
regolarizzazione agevolata, ai sensi di precedenti disposizioni, per la parte
del debito rimasto insoluto.
14. L'omesso versamento totale o parziale delle somme da corrispondere alle
scadenze di cui ai commi 7 e 10, nonché dei contributi correnti dovuti nell'anno
1995 e nei casi di pagamento rateale, negli anni entro i quali si effettua la
rateizzazione, comporta la decadenza del beneficio della regolarizzazione
agevolata disciplinata dal presente articolo.
15. Il pagamento dei debiti contributivi nelle forme di cui ai commi 7, 9, 10,
11 e 12 estingue i reati previsti in materia di accertamento e di versamento dei
contributi previdenziali ed assistenziali e di avviamento dei lavoratori, nonché
le obbligazioni per sanzioni amministrative. L'accoglimento della domanda di
pagamento agevolato sospende i provvedimenti di merito e di esecuzione in corso,
in qualsiasi fase e grado, fino al totale pagamento delle somme determinate agli
effetti del presente articolo alle scadenze dallo stesso previste.
16. I datori di lavoro agricolo sono esonerati dal pagamento dei contributi
previdenziali ed assistenziali dovuti per gli operai a tempo determinato ed
indeterminato impiegati negli anni 1986 e 1987 nelle zone agricole svantaggiate
delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984 .
17. In attesa di una organica revisione della disciplina dei rapporti di lavoro
in agricoltura e, comunque, ai fini della regolarizzazione di cui al presente
articolo, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di
concerto con i Ministri del tesoro e delle risorse agricole, alimentari e
forestali, sono individuati le province nelle quali si pratica un orario di
lavoro ridotto rispetto a quello praticato nel restante territorio nazionale ed
i criteri per la determinazione dei relativi salari medi da valere per la
liquidazione dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuti per gli operai
agricoli, in misura proporzionale all'orario di lavoro ridotto.
18. Qualora le competenti autorità regionali non abbiano proceduto
all'accertamento dei danni subiti dalle singole aziende agricole, il diritto
alle agevolazioni contributive in favore dei soggetti di cui al comma 6,
disposte dall'articolo 7-ter del decreto-legge 15 giugno 1989, n. 231 ,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1989, n. 286, e all'articolo
9 del decreto-legge 6 dicembre 1990, n. 367 , convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 gennaio 1991, n. 31, è definitivamente riconosciuto sulla base
delle dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà di cui all'articolo 4
della legge 4 gennaio 1968, n. 15, a suo tempo prodotte dalle ditte interessate
(44).
(40) Recante disposizioni urgenti in materia di differimento di termini
previsti da disposizioni legislative.
(41) Comma così modificato dall'art. 14-bis, D.L. 23 febbraio 1995, n. 41.
(42) Recante istituzione dell'Ente per gli interventi nel mercato
agricolo-E.I.M.A.
(43) Termine prorogato al 31 dicembre 1995 dall'art. 14-bis, D.L. 23 febbraio
1995, n. 41. Lo stesso articolo ha inoltre disposto che, conseguentemente, fino
a tale data sono sospesi i procedimenti esecutivi riguardanti il recupero dei
contributi agricoli unificati.
(44) La Corte costituzionale, con ordinanza 18-30 luglio 1997, n. 303 (Gazz.
Uff. 20 agosto 1997, n. 34, Serie speciale), ha dichiarato la manifesta
infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 18,
sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione.
(giurisprudenza di legittimità)
19. Soppressione dello SCAU e trasferimento delle relative funzioni all'INPS e
all'INAIL.
1. Con decorrenza 1° luglio 1995 lo SCAU è soppresso e tutte le strutture, le
funzioni e il personale sono trasferiti all'Istituto nazionale della previdenza
sociale (INPS), e all'Istituto nazionale per gli infortuni sul lavoro (INAIL),
secondo le rispettive competenze, in apposite strutture, salvaguardando le
esperienze e le professionalità specifiche, con tempi e modalità stabiliti con
decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale da emanare, d'intesa
con i Ministri del tesoro e delle risorse agricole, alimentari e forestali,
sentite le competenti Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del
Senato della Repubblica (45).
2. I contributi di cui all'articolo 11, primo comma, della legge 12 marzo 1968,
n. 334 , sono riscossi dall'INPS, conformemente alle modalità stabilite
dall'autonomia contrattuale collettiva, in via generalizzata ed automatica nei
confronti dei soggetti che applicano o recepiscono i contratti collettivi di
lavoro del settore agricolo.
(45) Per il termine entro il quale emanare il decreto previsto dal comma 1,
vedi l'art. 55, comma 7, L. 17 maggio 1999, n, 144.
20. Interventi in materia di occupazione e mercato del lavoro.
1. L'accertamento definito con adesione ai sensi degli articoli 2-bis e 3 del
decreto-legge 30 settembre 1994, n. 564 , convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 novembre 1994, n. 656, rileva ai fini dei contributi previdenziali
dovuti all'INPS, nei casi in cui l'IRPEF costituisce base di riferimento ai fini
dei versamenti contributivi.
2. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto
con il Ministro del tesoro, sentite le parti sociali, le somme derivanti
all'INPS dall'accertamento definitivo per adesione di cui al comma 1, valutate
in lire 1.050 miliardi sono utilizzate, sulla base delle somme effettivamente
introitate, per interventi in materia di occupazione e mercato del lavoro
definiti dalla vigente normativa fino alla concorrenza di lire 1.000 miliardi. A
tal fine è istituita nell'ambito del bilancio INPS apposita evidenziazione
contabile (46).
3. Tenuto conto dell'esigenza di assicurare ai fini dell'invarianza del gettito
un adeguato numero di accertamenti con adesione ai sensi degli articoli 2-bis e
3 del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 564 , convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 novembre 1994, n. 656, limitatamente alle dichiarazioni
presentate entro il 30 settembre 1994, l'accertamento con adesione rileva, ai
fini dei contributi previdenziali dovuti all'INPS, nella misura del 60 per
cento. Nel caso in cui il maggior reddito derivante dall'adesione al concordato
non superi il minimale reddituale per il calcolo dei contributi dovuti, nessuna
somma è dovuta a fini previdenziali; negli altri casi il contributo è calcolato
sulla differenza né sono dovuti interessi (47).
(46) Comma così modificato dall'art. 1, D.L. 9 agosto 1995, n. 345 (Gazz. Uff.
19 agosto 1995, n. 193), convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 18
ottobre 1995, n. 427 (Gazz. Uff. 18 ottobre 1995, n. 244) ed entrato in vigore
il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.
In attuazione delle norme di cui al presente comma vedi il D.M. 7 marzo 1997.
(47) Comma così modificato dall'art. 1, D.L. 9 agosto 1995, n. 345 (Gazz. Uff.
19 agosto 1995, n. 193), convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 18
ottobre 1995, n. 427 (Gazz. Uff. 18 ottobre 1995, n. 244) ed entrato in vigore
il giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Una ulteriore
modificazione è stata disposta dall'art. 9, D.L. 1° ottobre 1996, n. 510, che ha
modificato l'art. 1, D.L. 9 agosto 1995, n. 345 sopra citato.
21. Norma finanziaria.
1. In conseguenza delle disposizioni contenute nel presente capo, sono ridotti
di 1.088 miliardi di lire, per l'anno 1995, gli importi dei trasferimenti
destinati alle gestioni previdenziali interessate.
Capo III
Disposizioni in materia di pubblico impiego
(giurisprudenza di legittimità)
22. Personale.
1. L'orario di servizio nelle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1,
comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 , e successive
modificazioni ed integrazioni, si articola su cinque giorni settimanali, anche
nelle ore pomeridiane, in attuazione dei princìpi generali di cui al titolo I
del predetto decreto legislativo. Sono fatte salve in ogni caso le particolari
esigenze dei servizi pubblici da erogarsi con carattere di continuità e che
richiedono orari continuativi o prestazioni per tutti i giorni della settimana,
quelle delle istituzioni scolastiche, nonché quelle derivanti dalla necessità di
assicurare comunque la funzionalità delle strutture di altri uffici pubblici con
un ampliamento dell'orario di servizio anche nei giorni non lavorativi.
2. Nelle amministrazioni pubbliche indicate nel comma 1 l'orario settimanale di
lavoro ordinario, nell'ambito dell'orario d'obbligo contrattuale, è funzionale
all'orario di servizio e si articola su cinque giorni, anche nelle ore
pomeridiane, fatte salve le particolari esigenze dei servizi pubblici indicati
nel comma 1.
3. L'articolazione dell'orario di servizio, dell'orario di apertura al pubblico
e dell'orario di lavoro è definita, con le procedure di cui all'articolo 10,
all'articolo 16, comma 1, lettera d), ed all'articolo 17, comma 2, del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 , e successive modificazioni ed integrazioni,
avendo presenti le finalità e gli obiettivi da realizzare e le prestazioni da
assicurare, secondo modalità maggiormente rispondenti alle esigenze dell'utenza.
L'orario di lavoro, comunque articolato, è accertato mediante forme di controlli
obiettivi e di tipo automatizzato.
4. In relazione all'articolazione dell'orario di servizio su cinque giorni
lavorativi, gli stanziamenti ed i fondi comunque utilizzati nell'anno 1994 per
l'erogazione del compenso per lavoro straordinario al personale del comparto
ministeriale, ivi compreso quello addetto agli uffici cui si applicano i criteri
previsti dall'articolo 19 della legge 15 novembre 1973, n. 734 , sono ridotti
del 5 per cento per il secondo semestre dell'anno 1995 e per gli anni 1996 e
1997. Le altre amministrazioni pubbliche provvedono, contestualmente
all'applicazione dell'orario previsto dai precedenti commi, alla riduzione delle
prestazioni di lavoro straordinario.
5. È abrogato l'articolo 60 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 , e
successive modificazioni e integrazioni.
6. Fino al 30 giugno 1995, e comunque fino a quando non sono definite le
dotazioni organiche previa verifica dei carichi di lavoro, è fatto divieto alle
amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 , e successive modificazioni e integrazioni,
di assumere personale di ruolo ed a tempo indeterminato, ivi compreso quello
appartenente alle categorie protette (48).
7. Successivamente al 30 giugno 1995 e fino al 31 dicembre 1997, ferme restando
le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 del decreto-legge 9 dicembre 1994, n.
676 (49), si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 3, comma 8, della
legge 24 dicembre 1993, n. 537 , fatta eccezione per la mobilità che può
avvenire per la copertura del 50 per cento dei posti resisi vacanti per
cessazioni dal servizio. Continuano ad applicarsi le norme vigenti in materia di
mobilità nelle amministrazioni pubbliche. Il personale docente di ruolo nelle
scuole di ogni ordine e grado in soprannumero o appartenente alle dotazioni
organiche aggiuntive può essere utilizzato, secondo le modalità previste dalle
vigenti disposizioni, negli istituti di istruzione secondaria superiore per il
sostegno ai portatori di handicap purché risulti in possesso del prescritto
titolo di specializzazione (50).
8. Per il triennio 1995-1997 le amministrazioni indicate nel comma 6 possono
assumere personale di ruolo e a tempo indeterminato, esclusivamente in
applicazione delle disposizioni del presente articolo, anche utilizzando gli
idonei delle graduatorie di concorsi, approvate dall'organo competente a
decorrere dal 1° gennaio 1992, la cui validità è prorogata al 31 dicembre 1997.
Fino al 31 dicembre 1997, in relazione all'attuazione dell'articolo 89 del testo
unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il
Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31
agosto 1972, n. 670 , possono essere banditi concorsi e attuate assunzioni di
personale per i ruoli locali delle amministrazioni pubbliche nella provincia di
Bolzano, nei limiti delle dotazioni organiche di ciascun profilo professionale
(51).
9. Le disposizioni di cui ai commi 6, 7 e 8 non si applicano al personale delle
amministrazioni di cui all'art. 3, comma 9, della L. 24 dicembre 1993, n. 537 ,
nonché al personale del Corpo di polizia penitenziaria e del Corpo forestale
dello Stato. Per il personale del comparto scuola continuano ad applicarsi le
disposizioni contenute nell'art. 4, L. 24 dicembre 1993, n. 537 , in materia di
organici e di assunzione del personale di ruolo e non di ruolo. Per gli anni
scolastici 1995-96 e 1996-97 i criteri di programmazione delle nuove nomine in
ruolo del personale docente sono determinati con il decreto interministeriale
previsto dal comma 15 del suddetto articolo 4, in modo tale da contenere le
assunzioni del personale docente sui posti delle dotazioni organiche
provinciali, preordinate alle finalità di cui all'articolo 3 del decreto
interministeriale 15 aprile 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 155 del
5 luglio 1994, entro il limite del 50 per cento delle predette dotazioni (52).
10. Alle istituzioni e agli enti di ricerca continua ad applicarsi il comma 26
dell'articolo 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537 (53) .
11. Le disposizioni di cui ai commi 6, 7 e 8 non si applicano agli enti locali
territoriali che non versino nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui
all'articolo 45 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 , e comunque,
nei limiti delle disponibilità di bilancio (54).
12. Le disposizioni di cui ai commi 6, 7 e 8 non si applicano, altresì, alle
camere di commercio che non versino in condizioni di squilibrio finanziario, e
che abbiano rideterminato la propria dotazione organica, le quali possono
assumere personale, nell'ambito dei posti vacanti e delle relative disponibilità
di bilancio, utilizzando le somme percepite ai sensi dell'articolo 34 del
decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786 , convertito, con modificazioni, dalla
legge 26 febbraio 1982, n. 51, e successive modificazioni (55).
13. Al fine di consentire l'assegnazione di personale in mobilità, a decorrere
dal 1° luglio 1995, le camere di commercio danno comunicazione dei posti vacanti
alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione
pubblica. Entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, il Dipartimento
trasmette a ciascuna camera di commercio l'elenco nominativo del personale da
trasferire mediante le procedure di mobilità. In mancanza di tale trasmissione
nel termine, la camera di commercio può avviare le procedure di assunzione ai
sensi del comma 12.
14. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 24, comma 9, lettera a), del
decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66 , convertito, con modificazioni, dalla legge
24 aprile 1989, n. 144, e successive modificazioni ed integrazioni, gli enti
locali della regione, che hanno dichiarato il dissesto e che abbiano ottenuto
l'approvazione della pianta organica, del piano di risanamento e del bilancio
riequilibrato, nei quali vi siano posti vacanti in organico non ricopribili con
la riammissione di proprio personale messo in mobilità, danno parimenti
comunicazione di tali vacanze alla Presidenza del Consiglio - Dipartimento della
funzione pubblica, ai fini del trasferimento, mediante la procedura di mobilità
di ufficio, di dipendenti di identico livello posti in mobilità da altri enti
della regione. Qualora non risultasse possibile, entro novanta giorni
dall'avvenuta comunicazione, operare tali trasferimenti, detti enti possono
procedere alla copertura dei posti vacanti mediante concorsi pubblici con
facoltà di riservare una quota non superiore al 25 per cento dei posti messi a
concorso a dipendenti già in servizio presso gli enti medesimi. In deroga ad
ogni contraria disposizione, la quota del 25 per cento può essere superata fino
a concorrenza del numero totale di posti vacanti in organico per i concorsi a
posti della qualifica di dirigente. Per tali concorsi si applicano le
disposizioni concernenti le prove, i requisiti per l'ammissione e le commissioni
di concorso di cui all'articolo 19, comma 2, ultima parte, all'articolo 19,
comma 3, ed agli articoli 3 e 20 del D.P.C.M. 21 aprile 1994, n. 439 (56).
15. [La verifica dei carichi di lavoro di cui al comma 5 dell'articolo 3 della
legge 24 dicembre 1993, n. 537 , è preordinata:
a) alla definizione delle dotazioni organiche occorrenti alle singole strutture
delle pubbliche amministrazioni;
b) all'individuazione delle procedure;
c) alla razionalizzazione, semplificazione e riduzione, se necessario, delle
procedure medesime] (57).
16. Le dotazioni organiche del personale delle pubbliche amministrazioni, previa
verifica dei carichi di lavoro, sono definite entro il 30 giugno 1995. Decorso
tale termine la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della
funzione pubblica, di concerto con il Ministero del tesoro, procede d'ufficio
per le amministrazioni indicate nel comma 18.
17. L'individuazione delle procedure, la loro razionalizzazione, semplificazione
ed eventuale riduzione di cui alle lettere b) e c) del comma 15, sono effettuate
e comunicate al Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero del tesoro
prima della successiva verifica biennale dei carichi di lavoro, così da
pervenire, nell'arco del primo anno, all'individuazione delle procedure o
procedimenti e, entro l'anno successivo, alla razionalizzazione, semplificazione
e riduzione degli stessi. Resta, in ogni caso, ferma la cadenza triennale
prevista dall'articolo 30, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
29 , e successive modificazioni ed integrazioni, per la ridefinizione degli
uffici e delle dotazioni organiche delle pubbliche amministrazioni (58).
18. Le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 5, della legge 24 dicembre
1993, n. 537 , limitatamente alla verifica di congruità del Dipartimento della
funzione pubblica delle metodologie di rilevazione dei carichi di lavoro, si
applicano alle amministrazioni indicate nel comma 1 dell'articolo 6, D.Lgs. 3
febbraio 1993, n. 29 , e successive modificazioni ed integrazioni, ed agli enti
pubblici non economici vigilati dalle predette amministrazioni. L'esito delle
verifiche di congruità delle metodologie di rilevazione dei carichi di lavoro è
comunicato al Ministero del tesoro. Le metodologie adottate dalle altre
amministrazioni, ivi compresi gli enti locali per i quali si applicano le
disposizioni di cui al decreto-legge 11 ottobre 1994, n. 574 (59), sono
approvate con deliberazione dei competenti organi delle amministrazioni stesse
che ne attestano nel medesimo atto la congruità (60) (61).
19. Il Dipartimento della funzione pubblica utilizza i dati della rilevazione
dei carichi di lavoro delle amministrazioni di cui al comma 18 per monitorare le
linee di attività omogenee allo scopo di definire, di concerto con il Ministero
del tesoro, i parametri per il dimensionamento delle dotazioni organiche.
20. I contingenti di personale da destinare a tempo parziale previsti dall'art.
2, comma 1, del D.P.C.M. 17 marzo 1989, n. 117 , non possono superare il limite
percentuale del 25 per cento.
21. Le amministrazioni pubbliche determinano, sulla base delle domande degli
interessati, i contingenti di cui al comma 20 entro il 30 giugno di ogni anno. È
fatto salvo quanto previsto dall'articolo 8 del decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 17 marzo 1989, n. 117 .
22. Il primo comma dell'articolo 40 del testo unico delle disposizioni
concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con D.P.R.
10 gennaio 1957, n. 3 , come sostituito dal comma 39 dell'art. 3 della L. 24
dicembre 1993, n. 537 , va interpretato nel senso che l'espressione "primo
giorno di ogni periodo ininterrotto di congedo straordinario", ivi contenuta, si
riferisce anche all'essenza di un solo giorno (62).
23. ... (63).
24. ... (64).
25. ... (65).
26. Il comma 41 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 1993, n. 537 , si
interpreta nel senso che devono ritenersi implicitamente abrogate, o comunque
modificate, tutte le disposizioni normative che disciplinano per i dipendenti di
ruolo delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del D.Lgs.
3 febbraio 1993, n. 29 , e successive modificazioni ed integrazioni, in modo
difforme il congedo straordinario o istituti analoghi comunque denominati. Resta
salvo, comunque, quanto disposto dall'articolo 454 del testo unico delle
disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole
di ogni ordine e grado, approvato con D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297 , per lo
svolgimento di attività artistiche e sportive da parte, rispettivamente, del
personale ispettivo, direttivo e docente di materie artistiche degli istituti di
istruzione artistica e dei docenti di educazione fisica (66).
27. Nei confronti dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui
all'articolo 1, comma 2, del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 , e successive
modificazioni e integrazioni, per la determinazione dell'equo indennizzo
spettante per la perdita dell'integrità fisica ai sensi dell'articolo 68 del
testo unico approvato con D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 , si considera l'importo
dello stipendio tabellare in godimento alla data di presentazione della domanda
o dell'avvio del procedimento d'ufficio.
28. La misura dell'equo indennizzo per le menomazioni dell'integrità fisica
ascritte alla prima categoria della tabella A allegata al testo unico delle
norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915 , come sostituita dalla tabella A
allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834 , è
pari a due volte l'importo dello stipendio tabellare determinato a norma del
comma 27 del presente articolo.
29. [Restano ferme le percentuali di riduzione stabilite dalle vigenti norme per
le menomazioni dell'integrità fisica inferiori a quelle di prima categoria]
(67).
30. Le disposizioni di cui ai commi 27, 28 e 29 si applicano per le domande
presentate a decorrere dal 1° gennaio 1995.
31. È abrogato l'articolo 154 della legge 11 luglio 1980, n. 312 .
32. L'articolo 4, L. 11 luglio 1980, n. 312 , si interpreta nel senso che gli
inquadramenti nelle qualifiche funzionali e nei profili professionali, ivi
previsti, non producono effetti sull'indennità di servizio all'estero che, fino
alla data di entrata in vigore del regolamento emanato con D.P.R. 11 agosto
1991, n. 457, rimane stabilita secondo le misure di base previste nella tabella
n. 19 allegata al D.P.R. 5 gennaio 1967, n. 18 , e successive modificazioni ed
integrazioni, in relazione al posto-funzione conferito con provvedimento formale
al personale in servizio all'estero a decorrere dal 1° luglio 1978.
33. Fino all'entrata in vigore dei provvedimenti di riordino della disciplina
delle indennità di servizio e degli assegni di sede, comunque denominati,
spettanti ai dipendenti del Ministero degli affari esteri in servizio all'estero
e comunque non oltre il 31 dicembre 1995, i coefficienti di maggiorazione
dell'indennità di sede previsti dall'articolo 171 del decreto del Presidente
della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 , non possono subire variazioni in
aumento rispetto alle misure stabilite dal 1° gennaio 1994, fatta eccezione per
quelle compensative connesse alle eventuali modifiche dei tassi fissi di
ragguaglio di cui all'articolo 209 del medesimo decreto.
34. Per l'anno 1995 è fatto divieto a tutte le pubbliche amministrazioni di
adottare provvedimenti per l'estensione di decisioni giurisdizionali aventi
forza di giudicato o comunque divenute esecutive nella materia del pubblico
impiego.
35. ... (68).
36. Il regolamento di cui al comma 18 dell'articolo 16, L. 24 dicembre 1993, n.
537 , come sostituito dal comma 35, è emanato entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge. L'articolo 16, comma 6, della legge 30
dicembre 1991, n. 412 , si applica anche agli emolumenti di natura retributiva,
pensionistica ed assistenziale, per i quali non sia maturato il diritto alla
percezione entro il 31 dicembre 1994, spettanti ai dipendenti pubblici e privati
in attività di servizio o in quiescenza. I criteri e le modalità di applicazione
del presente comma sono determinati con decreto del Ministro del tesoro, da
emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge
(69) (70).
37. Le disposizioni riguardanti la gestione del rapporto di lavoro costituiscono
norme di indirizzo per le regioni che provvedono nell'ambito della propria
autonomia e capacità di spesa. Le regioni si avvalgono altresì della disciplina
sulle assunzioni prevista per gli enti locali non in dissesto (71).
38. Le norme sull'aspettativa per mandato parlamentare per i dipendenti delle
pubbliche amministrazioni, di cui all'art. 71, D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 ,
si interpretano autenticamente nel senso della loro applicabilità anche ai
professori e ricercatori universitari a decorrere dalla data di entrata in
vigore del predetto decreto. La restituzione delle somme indebitamente
percepite, ivi compresi gli interessi legali dovrà essere effettuata secondo un
programma di rientro stabilito dalle amministrazioni eroganti e comunque non
oltre la data del 30 giugno 1995 (72).
39. La normativa prevista dall'articolo 31 della legge 20 maggio 1970, n. 300 ,
e successive modificazioni, si interpreta autenticamente nel senso della sua
applicabilità ai dipendenti pubblici eletti nel Parlamento nazionale, nel
Parlamento europeo e nei consigli regionali.
40. [Il titolo I del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n.
752 , e successive modificazioni, nella provincia di Bolzano si applica alle
assunzioni di personale in tutte le aziende, società ed enti che gestiscono
servizi pubblici o di pubblica utilità escluso il personale stagionale di linee
di trasporto funicolare] (73).
41. [Il titolo I del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n.
752 , e successive modificazioni, si applica altresì ai trasferimenti di
personale delle società di cui al comma 40 da sedi o uffici situati in altre
province a sedi o uffici situati in provincia di Bolzano] (74).
(48) Per l'interpretazione autentica del presente comma 6, vedi l'art. 1, D.L.
28 agosto 1995, n. 361.
(49) Recante disposizioni urgenti in favore degli enti locali in materia di
personale e per il funzionamento delle segreterie comunali e provinciali.
(50) Vedi, anche, l'art. 1, commi 4 e 5, L. 28 dicembre 1995, n. 549.
(51) Vedi, anche, l'art. 1, commi 4 e 5, L. 28 dicembre 1995, n. 549 e l'art.
10, L. 3 maggio 1999, n. 124.
(52) Vedi, anche, l'art. 1, commi 4 e 5, L. 28 dicembre 1995, n. 549.
(53) Vedi, anche, l'art. 1, commi 4 e 5, L. 28 dicembre 1995, n. 549.
(54) Vedi, anche, l'art. 1, commi 4 e 5, L. 28 dicembre 1995, n. 549.
(55) Vedi, anche, l'art. 1, commi 4 e 5, L. 28 dicembre 1995, n. 549.
(56) Comma così modificato dall'art. 4, D.L. 12 maggio 1995, n. 163.
(57) Comma abrogato dall'art. 43, D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80 e dall'art. 72,
D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.
(58) Vedi, anche, l'art. 45, comma 9, D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80 e dall'art.
69, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.
(59) Recante disposizioni urgenti in favore degli enti locali in materia di
personale e per il funzionamento delle segreterie comunali e provinciali.
(60) In deroga al disposto del presente comma vedi il D.P.R. 25 luglio 1997, n.
404.
(61) Vedi, anche, l'art. 45, comma 9, D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80 e dall'art.
69, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.
(62) Per la disapplicazione delle norme contenute nel presente comma, nei
confronti dei funzionari appartenenti alla carriera diplomatica, vedi l'art. 23,
D.P.R. 20 febbraio 2001, n. 114; nei confronti dei funzionari appartenenti alla
carriera prefettizia, vedi l'art. 26, D.P.R. 23 maggio 2001, n. 316.
(63) Modifica il comma 40 dell'art. 3, L. 24 dicembre 1993, n. 537. Per la
disapplicazione delle norme contenute nel presente comma, nei confronti dei
funzionari appartenenti alla carriera diplomatica, vedi l'art. 23, D.P.R. 20
febbraio 2001, n. 114; nei confronti dei funzionari appartenenti alla carriera
prefettizia, vedi l'art. 26, D.P.R. 23 maggio 2001, n. 316.
(64) Aggiunge il comma 40-bis all'art. 3, L. 24 dicembre 1993, n. 537. Per la
disapplicazione delle norme contenute nel presente comma, nei confronti dei
funzionari appartenenti alla carriera diplomatica, vedi l'art. 23, D.P.R. 20
febbraio 2001, n. 114; nei confronti dei funzionari appartenenti alla carriera
prefettizia, vedi l'art. 26, D.P.R. 23 maggio 2001, n. 316.
(65) Sostituisce il comma 42 dell'art. 3, L. 24 dicembre 1993, n. 537.
(66) Per la disapplicazione delle norme contenute nel presente comma, nei
confronti dei funzionari appartenenti alla carriera diplomatica, vedi l'art. 23,
D.P.R. 20 febbraio 2001, n. 114; nei confronti dei funzionari appartenenti alla
carriera prefettizia, vedi l'art. 26, D.P.R. 23 maggio 2001, n. 316.
(67) Comma abrogato dall'art. 1, comma 119, L. 23 dicembre 1996, n. 662.
(68) Sostituisce il comma 18 dell'art. 16, L. 24 dicembre 1993, n. 537.
(69) La Corte costituzionale, con ordinanza 20-23 aprile 1998, n. 147 (Gazz.
Uff. 29 aprile 1998, n. 17, Serie speciale), ha dichiarato la manifesta
inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 22,
comma 36, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 36 della Costituzione. La
Corte costituzionale, con ordinanza 8-12 luglio 2002, n. 341 (Gazz. Uff. 17
luglio 2002, n. 28, serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità
della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 sollevata in
riferimento all'art. 21, terzo comma, dello statuto della Regione Siciliana
dalla stessa Regione. La stessa Corte costituzionale, con successiva ordinanza
12-27 marzo 2003, n. 82 (Gazz. Uff. 2 aprile 2003, n. 13, 1ª Serie speciale), ha
dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 22,
comma 36, sollevata in riferimento agli artt. 2, 3, 4, 24, 35 e 36 della
Costituzione.
(70) La Corte costituzionale, con sentenza 23 ottobre - 2 novembre 2000, n. 459
(Gazz. Uff. 8 novembre 2000, n. 46 - Serie speciale), ha dichiarato
l'illegittimità del presente comma limitatamente alle parole "e privati". Per i
criteri e le modalità di applicazione del presente comma, vedi il regolamento
approvato con D.M. 1° settembre 1998, n. 352.
(71) La Corte costituzionale con sentenza 20-27 luglio 1995, n. 406 (Gazz. Uff.
2 agosto 1995, n. 32, Serie speciale) ha dichiarato non fondate le questioni di
legittimità costituzionale dell'art. 22, comma 37, e dell'art. 25, sollevate in
riferimento all'art. 4, numero 1, dello Statuto speciale per la Regione autonoma
Friuli-Venezia Giulia.
(72) La Corte costituzionale, con sentenza 24 gennaio-5 febbraio 1996, n. 22
(Gazz. Uff. 14 febbraio 1996, n. 7, Serie speciale), ha dichiarato non fondata
la questione di legittimità costituzionale dell'art. 22, comma 38, sollevata in
riferimento agli artt. 3, 33, 36 e 76 della Costituzione.
(73) Comma abrogato dall'art. 1, D.Lgs. 24 luglio 1996, n. 446 (Gazz. Uff. 29
agosto 1996, n. 202).
(74) Comma abrogato dall'art. 1, D.Lgs. 24 luglio 1996, n. 446 (Gazz. Uff. 29
agosto 1996, n. 202).
23. Commissioni giudicatrici degli esami di maturità. Semplificazione delle
procedure di pagamento del personale della scuola. Università.
1. ... (75).
2. [Con decorrenza dall'anno scolastico 1994-1995, i compensi forfettari per gli
esami di maturità sono stabiliti entro il limite di spesa complessiva di lire
116 miliardi, con decreto del Ministro della pubblica istruzione di concerto con
i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica, sentite le organizzazioni
sindacali maggiormente rappresentative. I compensi sono onnicomprensivi di
qualsiasi altro emolumento, ivi compreso il trattamento economico di missione
previsto dalle vigenti disposizioni. La misura dei compensi è differenziata per
i presidenti delle commissioni, per i componenti e per i membri interni e tiene
conto delle rispettive provenienze. Agli ispettori tecnici incaricati della
vigilanza è attribuito il compenso stabilito per i presidenti provenienti dalla
stessa provincia del comune sede di esame (76)] (77).
3. Le graduatorie dei concorsi per titoli ed esami, ad eccezione di quelle
relative al concorso magistrale per titoli ed esami indetto con D.M. 23 marzo
1990, già prorogate dalla legge 11 febbraio 1992, n. 151 , dalla legge 23
dicembre 1992, n. 498 , e dal D.L. 22 maggio 1993, n. 155 , convertito, con
modificazioni, dalla L. 19 luglio 1993, n. 243, sono ulteriormente prorogate di
un altro anno scolastico. Sono ammessi a concorso i posti per i quali le
graduatorie risultano esaurite (78).
4. A decorrere dal 1° settembre 1995, il pagamento degli stipendi, delle
retribuzioni e degli altri assegni fissi agli insegnanti elementari di ruolo e
al personale direttivo, docente, educativo, amministrativo, tecnico ed
ausiliario di ruolo in servizio negli istituti tecnici, professionali e d'arte è
disposto dalle Direzioni provinciali del tesoro a mezzo di ordinativi emessi in
base a ruoli di spesa fissa.
5. Tutti i provvedimenti riguardanti il personale docente, educativo,
amministrativo, tecnico ed ausiliario aventi effetto sul trattamento economico,
ivi compresi quelli concernenti il riconoscimento di servizi e la ricostruzione
e progressione di carriera, nonché i provvedimenti di accettazione di dimissioni
volontarie ovvero di collocamento a riposo per anzianità di servizio e per
limiti di età del medesimo personale, sono devoluti alla competenza dei capi di
istituto, sentiti i coordinatori amministrativi, in aggiunta a quelle già ad
essi attribuite. Con regolamento ministeriale, da emanare ai sensi dell'articolo
17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 , saranno individuati i singoli
provvedimenti che, per effetto della presente disposizione, sono di competenza
del capo di istituto. Gli analoghi provvedimenti riguardanti il personale
direttivo della scuola restano di competenza dei provveditori agli studi. Il
predetto decentramento degli atti di stato giuridico ed economico non può
comportare comunque incrementi delle dotazioni organiche del personale
amministrativo delle scuole di ogni ordine e grado.
6. Il Ministro del tesoro, sentito il Ministro della pubblica istruzione,
determina la data mensile di pagamento degli stipendi al personale di cui al
comma 4.
7. Entro il 31 ottobre 1995 sono versate in entrata al bilancio dello Stato, per
essere successivamente riassegnate con decreti del Ministro del tesoro ai
pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero della pubblica
istruzione, le somme rimaste disponibili sulle contabilità speciali scolastiche
e sui conti correnti postali e bancari con provenienza dai capitoli 1498, 1499,
1500, nonché le somme rimaste disponibili sui bilanci degli istituti tecnici,
professionali e d'arte con provenienza dai capitoli 1042, 1043, 1044, 2400, 2401
e 2602.
8. Con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23
agosto 1988, n. 400 , entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, saranno stabilite le procedure di erogazione delle spese diverse
da quelle di cui al comma 4. Le predette procedure dovranno essere improntate a
criteri di semplificazione e snellimento con particolare riguardo all'utilizzo
dei sistemi informatici.
9. Per le eventuali gestioni di fondi mediante aperture di credito, il
regolamento di cui al comma 8 del presente articolo può prevedere l'applicazione
dell'articolo 61-bis del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 , introdotto
dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n.
627 .
10. Al fine di consentire l'acquisizione delle competenze professionali
necessarie per l'insegnamento della lingua straniera nella scuola elementare,
per gli anni scolastici 1995-96, 1996-97 e 1997-98 una quota delle dotazioni
organiche provinciali per la scuola elementare può essere utilizzata per la
formazione dei docenti da destinare a tale insegnamento.
11. La destinazione dei docenti alle attività indicate nel comma 10 non deve
comunque determinare oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.
12. I criteri per la determinazione annuale dei contingenti provinciali di
personale di cui al comma 10, i limiti per la concessione dei periodi di esonero
dal servizio, nonché le modalità per l'attuazione delle relative iniziative sono
stabiliti con decreto del Ministro della pubblica istruzione, emanato di
concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro per la funzione pubblica.
13. L'articolo 1 della legge 21 febbraio 1989, n. 63 , va interpretato nel senso
che i benefici ivi previsti sono destinati esclusivamente al personale in
servizio alla data di entrata in vigore della legge medesima.
(75) Aggiunge due periodi al comma 5 dell'art. 198, D.P.R. 16 aprile 1994, n.
297. Il comma 1 dell'art. 23 è stato poi abrogato dall'art. 8, L. 10 dicembre
1997, n. 425, con la decorrenza ivi prevista.
(76) Per l'interpretazione autentica del presente comma, vedi l'art. 1, comma
80, L. 23 dicembre 1996, n. 662.
(77) Comma abrogato dall'art. 8, L. 10 dicembre 1997, n. 425, con la decorrenza
ivi prevista.
(78) Vedi, per la proroga delle graduatorie, l'art. 1, comma 23, L. 28 dicembre
1995, n. 549.
(giurisprudenza di legittimità)
24. Emolumenti, compensi e indennità.
[1. I commi 2 e 3 del presente articolo si applicano ai dipendenti delle
amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 , e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Gli emolumenti, compensi, indennità percepiti in ragione della loro funzione,
condizione e professionalità dai dipendenti delle amministrazioni pubbliche di
cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 , e
successive modificazioni ed integrazioni, per l'espletamento di incarichi
affidati dall'amministrazione di appartenenza ovvero da altre amministrazioni
ovvero da società e imprese controllate, direttamente o indirettamente, dallo
Stato o da altro ente pubblico, anche territoriale, devono essere riversati al
netto delle imposte, ai sensi delle disposizioni di cui al comma 3, entro e non
oltre il 30 luglio dell'anno di presentazione della dichiarazione annuale, al
Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato di cui alla legge 27 ottobre 1993,
n. 432 , a pena della sanzione pari al 20 per cento del reddito stesso.
3. L'obbligo sussiste, nei limiti dell'eventuale parte eccedente l'importo di
cui al presente comma che dovesse risultare in sede di dichiarazione annuale, in
capo ai soggetti di cui al comma 1 che hanno conseguito un reddito da lavoro
autonomo, ove consentito, nonché redditi assimilati a quelli da lavoro
dipendente per un importo lordo superiore a 200 milioni di lire.
4. Il presente articolo non si applica ai redditi derivanti dall'esercizio di
attività libero-professionali, ove consentite ai pubblici dipendenti dalla
normativa vigente] (79).
(79) Abrogato dall'art. 1, comma 129, L. 23 dicembre 1996, n. 662.
(giurisprudenza di legittimità)
25. Incarichi di consulenza.
1. Al fine di garantire la piena e effettiva trasparenza e imparzialità
dell'azione amministrativa, al personale delle amministrazioni di cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 , che
cessa volontariamente dal servizio pur non avendo il requisito previsto per il
pensionamento di vecchiaia dai rispettivi ordinamenti previdenziali ma che ha
tuttavia il requisito contributivo per l'ottenimento della pensione anticipata
di anzianità previsto dai rispettivi ordinamenti, non possono essere conferiti
incarichi di consulenza, collaborazione, studio e ricerca da parte
dell'amministrazione di provenienza o di amministrazioni con le quali ha avuto
rapporti di lavoro o impiego nei cinque anni precedenti a quello della
cessazione dal servizio.
2. In deroga al comma 1, gli incarichi conferiti e i rapporti stabiliti alla
data di entrata in vigore della presente legge sono confermati fino alla prima
data di scadenza o fino alla cessazione, per qualsiasi causa, dell'incarico o
del rapporto stesso.
3. I soggetti e le amministrazioni interessati sono tenuti a comunicare entro e
non oltre sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge
alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione
pubblica tutte le notizie relative agli incarichi e ai rapporti di cui alla
presente disposizione. In caso di inottemperanza per i soggetti di cui al comma
1 viene disposta la decadenza dell'incarico o la fine del rapporto con
provvedimento dell'autorità amministrativa competente e viene comminata una
sanzione pari al 100 per cento della controprestazione pecuniaria gravante in
capo all'amministrazione stessa (80).
(80) La Corte costituzionale con sentenza 20-27 luglio 1995, n. 406 (Gazz. Uff.
2 agosto 1995, n. 32, Serie speciale) ha dichiarato non fondate le questioni di
legittimità costituzionale dell'art. 22, comma 37, e dell'art. 25, sollevate in
riferimento all'art. 4, numero 1, dello Statuto speciale per la Regione autonoma
Friuli-Venezia Giulia.
Capo IV
Disposizioni fiscali
26. Soppressione di regimi fiscali particolari.
1. Sono soppressi i regimi fiscali particolari concernenti:
a) le indennità percepite dai membri del Parlamento e del Governo nazionale, del
Parlamento europeo, della Corte costituzionale, dei consigli e delle giunte
regionali, nonché dai titolari di cariche elettive negli enti locali e dagli
amministratori locali;
b) gli assegni vitalizi spettanti ai membri del Parlamento nazionale, del
Parlamento europeo, della Corte costituzionale e dei consigli regionali per la
quota parte che non derivi da fonti riferibili a trattenute effettuate al
percettore e già assoggettate a ritenute fiscali (81).
2. Conseguentemente, sono abrogate le disposizioni legislative incompatibili con
quelle di cui al comma 1 e, in particolare, sono abrogati l'articolo 48, comma
6, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre
1986, n. 917 , e l'art. 19 della L. 27 dicembre 1985, n. 816 (82).
(81) Modalità applicative del presente comma 1 sono state dettate dall'art.
5-bis, D.L. 28 giugno 1995, n. 250.
(82) Riportata alla voce Comuni e province.
(giurisprudenza di legittimità)
27. Neutralità fiscale delle operazioni societarie di fusione e scissione.
1. Le fusioni e le scissioni di società sono, agli effetti delle imposte sui
redditi, neutrali. Conseguentemente, il disavanzo di fusione e di scissione non
è utilizzabile per iscrizioni di valori in franchigia d'imposta, a qualsiasi
voce, forma o titolo operate. Ai fondi in sospensione d'imposta continuano, per
neutralità, ad essere applicate le disposizioni di cui all'art. 123, comma 4,
del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre
1986, n. 917 , anche se istituiti per effetto di operazioni di concentrazione
poste in essere in precedenza dalle società incorporate. La fusione tra società
che hanno posto in essere operazioni di concentrazione ai sensi dell'art. 34
della L. 2 dicembre 1975, n. 576, dell'art. 10 della L. 16 dicembre 1977, n.
904, e dell'art. 79 della L. 22 ottobre 1986, n. 742, non costituisce realizzo
della plusvalenza ancora in sospensione di imposta, a condizione che detta
plusvalenza trovi evidenza in una riserva che concorre a formare il reddito
nell'esercizio e nella misura in cui la riserva sia utilizzata per scopi diversi
dalla copertura di perdite (83).
2. Le disposizioni del comma 1, relative ai disavanzi di fusione, si applicano
alle operazioni deliberate successivamente alla data di entrata in vigore della
presente legge.
(83) Periodo aggiunto dall'art. 22, D.L. 23 febbraio 1995, n. 41.
28. Norma contro l'elusione.
1. ... (84).
2. Le disposizioni del comma 1, limitatamente alle operazioni di liquidazione,
alla valutazione di partecipazioni, alle cessioni di crediti e alle cessioni o
valutazioni di valori mobiliari, si applicano alle operazioni effettuate a
decorrere dal periodo di imposta che inizia successivamente al 30 settembre 1994
(85).
(84) Sostituisce il comma 1 dell'art. 10, L. 29 dicembre 1990, n. 408.
(85) La Corte costituzionale, con sentenza 18-30 luglio 1997, n. 290 (Gazz.
Uff. 13 agosto 1997, n. 33, Serie speciale), ha dichiarato inammissibile la
questione di legittimità costituzionale dell'art. 28, comma 2, sollevata in
riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione.
29. Lettori a scheda magnetica.
1. Il Ministro delle finanze è autorizzato ad emanare, con proprio decreto,
entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,
specifiche disposizioni per l'obbligo di installazione di lettori a scheda
magnetica o qualsiasi altro dispositivo idoneo a certificare gli incassi sugli
apparecchi da gioco elettromagnetici od elettronici, nonché sui distributori
automatici di cibo e bevande, installati in qualsiasi locale in cui abbia
accesso il pubblico, nei luoghi di lavoro e nelle mense aziendali (86).
2. Le schede magnetiche necessarie all'utilizzo delle apparecchiature indicate
al comma 1 devono essere vendute dai gestori in conformità alle normative
fiscali vigenti al momento.
3. Il Ministro delle finanze provvede, inoltre, entro i termini di cui al comma
1, ad effettuare il censimento di tutti gli apparecchi da gioco elettromagnetici
od elettronici dovunque essi siano installati e posti a disposizione del
pubblico.
(86) Comma così sostituito dall'art. 5, D.L. 2 ottobre 1995, n. 415.
(giurisprudenza di legittimità)
30. Società di comodo. Valutazione dei titoli.
1. Agli effetti del presente articolo le società per azioni, in accomandita per
azioni, a responsabilità limitata, in nome collettivo e in accomandita semplice,
nonchè le società e gli enti di ogni tipo non residenti, con stabile
organizzazione nel territorio dello Stato, si considerano non operativi se
l'ammontare complessivo dei ricavi, degli incrementi delle rimanenze e dei
proventi, esclusi quelli straordinari, risultanti dal conto economico, ove
prescritto, è inferiore alla somma degli importi che risultano applicando le
seguenti percentuali: a) il 2 per cento al valore dei beni indicati
nell'articolo 85, comma 1, lettere c), d) ed e), del testo unico delle imposte
sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, e delle quote di partecipazione nelle società commerciali di cui
all'articolo 5 del medesimo testo unico, anche se i predetti beni e
partecipazioni costituiscono immobilizzazioni finanziarie, aumentato del valore
dei crediti; b) il 6 per cento al valore delle immobilizzazioni costituite da
beni immobili e da beni indicati nell'articolo 8-bis, primo comma, lettera a),
del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e
successive modificazioni, anche in locazione finanziaria per gli immobili
classificati nella categoria catastale A/10, la predetta percentuale è ridotta
al 5 per cento; per gli immobili a destinazione abitativa acquisiti o rivalutati
nell'esercizio e nei due precedenti, la percentuale è ulteriormente ridotta al 4
per cento; c) il 15 per cento al valore delle altre immobilizzazioni, anche in
locazione finanziaria. Le disposizioni del primo periodo non si applicano: 1) ai
soggetti ai quali, per la particolare attività svolta, è fatto obbligo di
costituirsi sotto forma di società di capitali; 2) ai soggetti che si trovano
nel primo periodo di imposta; 3) alle società in amministrazione controllata o
straordinaria; 4) alle società ed enti che controllano società ed enti i cui
titoli sono negoziati in mercati regolamentati italiani ed esteri, nonché alle
stesse società ed enti quotati ed alle società da essi controllate, anche
indirettamente; 5) alle società esercenti pubblici servizi di trasporto; 6) alle
società con un numero di soci non inferiore a 100. Le percentuali di cui alle
lettere a) e c) sono ridotte rispettivamente all'1 per cento e al 10 per cento
per i beni situati in comuni con popolazione inferiore ai 1.000 abitanti (87)
(88).
2. Ai fini dell'applicazione del comma 1, i ricavi e i proventi nonché i valori
dei beni e delle immobilizzazioni vanno assunti in base alle risultanze medie
dell'esercizio e dei due precedenti. Per la determinazione del valore dei beni
si applica l'articolo 110, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
per i beni in locazione finanziaria si assume il costo sostenuto dall'impresa
concedente, ovvero, in mancanza di documentazione, la somma dei canoni di
locazione e del prezzo di riscatto risultanti dal contratto (89) (90).
3. Fermo l'ordinario potere di accertamento, ai fini dell'imposta personale sul
reddito per le società e per gli enti non operativi indicati nel comma 1 si
presume che il reddito del periodo di imposta non sia inferiore all'ammontare
della somma degli importi derivanti dall'applicazione, ai valori dei beni
posseduti nell'esercizio, delle seguenti percentuali: a) l'1,50 per cento sul
valore dei beni indicati nella lettera a) del comma 1; b) il 4,75 per cento sul
valore delle immobilizzazioni costituite da beni immobili e da beni indicati
nell'articolo 8- bis, primo comma, lettera a), del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, anche in
locazione finanziaria per le immobilizzazioni costituite da beni immobili a
destinazione abitativa acquisiti o rivalutati nell'esercizio e nei due
precedenti la predetta percentuale è ridotta al 3 per cento; c) il 12 per cento
sul valore complessivo delle altre immobilizzazioni anche in locazione
finanziaria. Le perdite di esercizi precedenti possono essere computate soltanto
in diminuzione della parte di reddito eccedente quello minimo di cui al presente
comma (91) (92).
3-bis. Fermo l'ordinario potere di accertamento, ai fini dell'imposta regionale
sulle attività produttive per le società e per gli enti non operativi indicati
nel comma 1 si presume che il valore della produzione netta non sia inferiore al
reddito minimo determinato ai sensi del comma 3 aumentato delle retribuzioni
sostenute per il personale dipendente, dei compensi spettanti ai collaboratori
coordinati e continuativi, di quelli per prestazioni di lavoro autonomo non
esercitate abitualmente e degli interessi passivi (93).
4. Per le società e gli enti non operativi, l'eccedenza di credito risultante
dalla dichiarazione presentata ai fini dell'imposta sul valore aggiunto non è
ammessa al rimborso nè può costituire oggetto di compensazione ai sensi
dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, o di cessione ai
sensi dell'articolo 5, comma 4- ter, del decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70,
convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 154. Qualora per
tre periodi di imposta consecutivi la società o l'ente non operativo non
effettui operazioni rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto non
inferiore all'importo che risulta dalla applicazione delle percentuali di cui al
comma 1, l'eccedenza di credito non è ulteriormente riportabile a scomputo
dell'IVA a debito relativa ai periodi di imposta successivi (94) (95).
4-bis. In presenza di oggettive situazioni che hanno reso impossibile il
conseguimento dei ricavi, degli incrementi di rimanenze e dei proventi nonchè
del reddito determinati ai sensi del presente articolo, ovvero non hanno
consentito di effettuare le operazioni rilevanti ai fini dell'imposta sul valore
aggiunto di cui al comma 4, la società interessata può richiedere la
disapplicazione delle relative disposizioni antielusive ai sensi dell'articolo
37- bis, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600 (96).
5. ... (97)
6. ... (98)
7 ... (99)
8. ... (100).
9. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 6 si applicano a decorrere dal periodo di
imposta in corso al 31 dicembre 1994.
10. [A decorrere dal 1° gennaio 1995, nel calcolo dell'imposta sul reddito delle
persone fisiche le perdite derivanti da partecipazione in società di persone ed
equiparate non sono utilizzabili per abbattere redditi diversi da quello
derivante da partecipazioni in società] (101).
(87) I commi da 1 a 4, a decorrere dal periodo di imposta alla data del 15
settembre 1996, così sostituiscono gli originari commi da 1 a 7, come modificati
dall'art. 27, D.L. 23 febbraio 1995, n. 41, dall'art. 1, D.L. 28 giugno 1995, n.
250, e dall'art. 2, D.L. 8 agosto 1996, n. 437, in virtù del disposto dell'art.
3, comma 37, L. 23 dicembre 1996, n. 662.
(88) Comma prima modificato dall'art. 4, D.L. 11 marzo 1997, n. 50, nel testo
integrato dalla relativa legge di conversione, e poi sostituito dal comma 15
dell'art. 35, D.L. 4 luglio 2006, n. 223, come modificato dalla relativa legge
di conversione e a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di
entrata in vigore dello stesso D.L. n. 223/2006, ai sensi di quanto disposto dal
comma 16 del medesimo art. 35. Successivamente il presente comma è stato così
modificato dai commi 109 e 326 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296. Vedi,
anche, il comma 110 dello stesso articolo 1.
(89) I commi da 1 a 4, a decorrere dal periodo di imposta alla data del 15
settembre 1996, così sostituiscono gli originari commi da 1 a 7, come modificati
dall'art. 27, D.L. 23 febbraio 1995, n. 41, dall'art. 1, D.L. 28 giugno 1995, n.
250, e dall'art. 2, D.L. 8 agosto 1996, n. 437, in virtù del disposto dell'art.
3, comma 37, L. 23 dicembre 1996, n. 662.
(90) Comma così modificato dal comma 109 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n.
296. Vedi, anche, il comma 110 dello stesso articolo 1.
(91) I commi da 1 a 4, a decorrere dal periodo di imposta alla data del 15
settembre 1996, così sostituiscono gli originari commi da 1 a 7, come modificati
dall'art. 27, D.L. 23 febbraio 1995, n. 41, dall'art. 1, D.L. 28 giugno 1995, n.
250, e dall'art. 2, D.L. 8 agosto 1996, n. 437, in virtù del disposto dell'art.
3, comma 37, L. 23 dicembre 1996, n. 662.
(92) Comma sostituito dal comma 15 dell'art. 35, D.L. 4 luglio 2006, n. 223,
come modificato dalla relativa legge di conversione e a decorrere dal periodo di
imposta in corso alla data di entrata in vigore dello stesso D.L. n. 223/2006,
ai sensi di quanto disposto dal comma 16 del medesimo art. 35. Successivamente
il presente comma è stato così modificato dal comma 109 dell'art. 1, L. 27
dicembre 2006, n. 296. Vedi, anche, il comma 110 dello stesso articolo 1.
(93) Comma aggiunto dal comma 109 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296.
Vedi, anche, il comma 110 dello stesso articolo 1.
(94) I commi da 1 a 4, a decorrere dal periodo di imposta alla data del 15
settembre 1996, così sostituiscono gli originari commi da 1 a 7, come modificati
dall'art. 27, D.L. 23 febbraio 1995, n. 41, dall'art. 1, D.L. 28 giugno 1995, n.
250, e dall'art. 2, D.L. 8 agosto 1996, n. 437, in virtù del disposto dell'art.
3, comma 37, L. 23 dicembre 1996, n. 662.
(95) Comma così sostituito dal comma 15 dell'art. 35, D.L. 4 luglio 2006, n.
223, a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore
dello stesso D.L. n. 223/2006, ai sensi di quanto disposto dal comma 16 del
medesimo art. 35.
(96) Comma aggiunto dal comma 15 dell'art. 35, D.L. 4 luglio 2006, n. 223, come
modificato dalla relativa legge di conversione e a decorrere dal periodo di
imposta in corso alla data di entrata in vigore dello stesso D.L. n. 223/2006,
ai sensi di quanto disposto dal comma 16 del medesimo art. 35. Successivamente
il presente comma è stato così modificato dal comma 109 dell'art. 1, L. 27
dicembre 2006, n. 296. Vedi, anche, il comma 110 dello stesso articolo 1.
(97) I commi da 1 a 4, a decorrere dal periodo di imposta alla data del 15
settembre 1996, così sostituiscono gli originari commi da 1 a 7, come modificati
dall'art. 27, D.L. 23 febbraio 1995, n. 41, dall'art. 1, D.L. 28 giugno 1995, n.
250, e dall'art. 2, D.L. 8 agosto 1996, n. 437, in virtù del disposto dell'art.
3, comma 37, L. 23 dicembre 1996, n. 662.
(98) I commi da 1 a 4, a decorrere dal periodo di imposta alla data del 15
settembre 1996, così sostituiscono gli originari commi da 1 a 7, come modificati
dall'art. 27, D.L. 23 febbraio 1995, n. 41, dall'art. 1, D.L. 28 giugno 1995, n.
250, e dall'art. 2, D.L. 8 agosto 1996, n. 437, in virtù del disposto dell'art.
3, comma 37, L. 23 dicembre 1996, n. 662.
(99) I commi da 1 a 4, a decorrere dal periodo di imposta alla data del 15
settembre 1996, così sostituiscono gli originari commi da 1 a 7, come modificati
dall'art. 27, D.L. 23 febbraio 1995, n. 41, dall'art. 1, D.L. 28 giugno 1995, n.
250, e dall'art. 2, D.L. 8 agosto 1996, n. 437, in virtù del disposto dell'art.
3, comma 37, L. 23 dicembre 1996, n. 662
(100) Sostituisce il comma 2 dell'art. 61, D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917.
(101) Comma abrogato dall'art. 29, D.L. 23 febbraio 1995, n. 41.
31. Rivalutazione delle rendite dei terreni. Coltivazioni di vegetali produttive
di reddito d'impresa. Crediti IVA.
1. Fino all'entrata in vigore delle nuove tariffe d'estimo, ai soli fini della
determinazione delle imposte sui redditi, i vigenti redditi dominicali sono
rivalutati a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 1995 del 55
per cento e i vigenti redditi agrari sono rivalutati del 45 per cento (102).
2. Per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 1994, le percentuali di cui
al comma 1 sono rispettivamente ridotte al 37 per cento e al 32 per cento.
3. Le norme in materia di tassazione del reddito d'impresa si applicano in caso
di coltivazione industriale di vegetali. Conseguentemente, all'articolo 29,
comma 2, lett. b), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 , dopo le parole: "dal terreno" sono aggiunte le
seguenti: "e le attività dirette alla produzione di vegetali tramite l'utilizzo
di strutture fisse o mobili, anche provvisorie, se la superficie adibita alla
produzione è coltivata per almeno la metà del terreno su cui la produzione
insiste. Con decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e
forestali, d'intesa con il comitato di cui all'art. 2, comma 6, della L. 4
dicembre 1993, n. 491 , di concerto con il Ministro delle finanze, sono definiti
le coltivazioni industriali di vegetali e i requisiti delle strutture fisse e
mobili".
4. Le disposizioni di cui agli articoli 30, secondo comma, e 38-bis del D.P.R.
26 ottobre 1972, n. 633 , e successive modificazioni, devono intendersi non
applicabili nei confronti dell'AIMA e dell'EIMA. Non si fa, comunque, luogo a
ripetizioni di somme già rimborsate a detti enti a titolo d'imposta sul valore
aggiunto.
5. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano a decorrere dal periodo
d'imposta successivo al 31 dicembre 1994.
(102) Per l'ulteriore rivalutazione dei redditi dominicali e agrari vedi l'art.
3, comma 50, L. 23 dicembre 1996, n. 662. Vedi, anche, l'art. 14, L. 15 dicembre
1998, n. 441.
(giurisprudenza di legittimità)
32. Beni patrimoniali e demaniali.
1. A decorrere dall'anno 1995, i canoni annui per i beni patrimoniali dello
Stato, concessi o locati a privati, sono, in deroga alle altre disposizioni di
legge in vigore, rivalutati rispetto a quelli dovuti per l'anno 1994 di un
coefficiente pari a 2,5 volte il canone stesso, salvo quanto previsto al comma 2
(103) (104).
2. A decorrere dal 1° gennaio 1995 i canoni annui per i beni patrimoniali e
demaniali dello Stato destinati ad uso abitativo, concessi o locati a privati,
sono, in deroga alle altre disposizioni di legge in vigore, rivalutati rispetto
a quelli dovuti per l'anno 1994 di un coefficiente pari a: due volte il canone
stesso, per i soggetti appartenenti ad un nucleo familiare con un reddito
complessivo, riferito all'anno di imposta 1993, non superiore ad ottanta milioni
di lire; cinque volte il canone stesso, per i soggetti appartenenti ad un nucleo
familiare con un reddito complessivo, riferito all'anno di imposta 1993, uguale
o superiore ad ottanta milioni di lire. Ai fini del calcolo dell'aumento di cui
al presente comma non si tiene conto dell'eventuale incremento del canone
relativo all'anno 1994, conseguente alla emanazione, successiva alla data di
entrata in vigore della presente legge, dei decreti ministeriali previsti dal
comma 3 dell'articolo 9 della legge 24 dicembre 1993, n. 537. I soggetti
assegnatari sono, comunque, tenuti a corrispondere il canone determinato sulla
base dei predetti decreti ministeriali, quando lo stesso sia superiore a quello
derivante dall'applicazione del presente comma (105) (106).
3. Sono esclusi dall'incremento di cui al comma 2 gli alloggi di servizio,
quelli in godimento delle vedove o alle persone già a carico, e finché
mantengano i requisiti per essere considerati tali, di pubblici dipendenti
deceduti per causa di servizio, a soggetti appartenenti ad un nucleo familiare
con un reddito complessivo, riferito all'anno di imposta 1993, non superiore a
quaranta milioni di lire, e alle associazioni e fondazioni con finalità
culturali, sociali, sportive, assistenziali e religiose senza fini di lucro,
nonché ad associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale e
regionali, individuate con apposito decreto del Ministro delle finanze da
emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,
nonché i beni patrimoniali adibiti ad abitazione e gestiti dagli Istituti
autonomi case popolari, già assoggettati al regime dell'equo canone (107).
4. Le maggiorazioni dei canoni previste dai commi 1 e 2 hanno effetto dal 1°
gennaio 1995, indipendentemente dalla data di scadenza dei rapporti in corso
(108).
5. Nel caso in cui le maggiorazioni dei canoni operate ai sensi del presente
articolo siano considerate eccessive, gli interessati possono chiedere, entro
sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la risoluzione
del rapporto, restituendo contestualmente il bene.
6. [Tutte le amministrazioni pubbliche e gli enti pubblici, anche territoriali,
nonché gli altri enti od associazioni di cui alla legge 11 luglio 1986, n. 390 ,
che utilizzano, alla data di entrata in vigore della presente legge, a qualunque
titolo, anche per usi governativi, beni demaniali o patrimoniali dello Stato
devono comunicare al Ministero delle finanze la consistenza del bene, la sua
attuale destinazione e la eventuale persistenza delle necessità di interesse
pubblico all'utilizzazione stessa. La comunicazione deve essere inviata entro
sei mesi dalla data di entrata in vigore di apposito decreto del Ministro delle
finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, con il quale sono stabilite le
relative modalità. La mancata comunicazione entro detto termine comporta la
presunzione di cessazione delle esigenze di pubblico interesse all'utilizzazione
del bene. Con apposito decreto del Ministro della difesa sono disposti le
modalità e i tempi di attuazione dell'obbligo dell'Amministrazione della difesa
di trasmettere, ad integrazione di quanto stabilito dal presente comma, l'elenco
dei beni patrimoniali e demaniali, in uso a qualunque titolo alle Forze Armate,
dismessi o dismissibili perché non più necessari alla difesa del Paese ed
altresì in quanto immediatamente alienabili, permutabili o trasferibili per
altri impegni, comunque nel rispetto della legge 27 ottobre 1993, n. 432 , e
successive modificazioni. Le somme rinvenienti dalla dismissione dei predetti
beni patrimoniali e demaniali della Difesa sono riservate all'erario e
concorrono alla copertura degli oneri per il servizio del debito pubblico nonché
alla realizzazione delle linee di politica economica e finanziaria, rispettando
le esigenze prioritarie di ammodernamento della difesa, anche in riferimento
agli impegni assunti nelle sedi istituzionali] (109).
7. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le
superfici destinate ad attraversamento di torrenti o fiumi, che costituiscono un
necessario ed insostituibile accesso a case di civile abitazione su fondo
intercluso, sono soggette al pagamento di un canone meramente ricognitorio
(110).
8. A decorrere dal 1° gennaio 1995 i canoni annui per i beni appartenenti al
patrimonio indisponibile dei comuni sono, in deroga alle disposizioni di legge
in vigore, determinati dai comuni in rapporto alle caratteristiche dei beni, ad
un valore comunque non inferiore a quello di mercato, fatti salvi gli scopi
sociali.
(103) La Corte costituzionale, con sentenza 25 marzo-8 aprile 1997, n. 88
(Gazz. Uff. 16 aprile 1997, n. 16, Serie speciale), ha dichiarato inammissibili
le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 32, commi 1 e 2, sollevate
in riferimento agli artt. 3, 41 e 97 della Costituzione.
(104) La Corte costituzionale, con ordinanza 25 febbraio-6 marzo 2002, n. 41
(Gazz. Uff. 13 marzo 2002, n. 11, serie speciale), ha dichiarato la manifesta
inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 32,
commi 1, 2 e 4, sollevate in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione.
La stessa Corte, con successiva sentenza 23 giugno-7 luglio 2005, n. 264 (Gazz.
Uff. 13 luglio 2005, n. 28, 1ª Serie speciale), ha dichiarato non fondata la
questione di legittimità costituzionale dell'art. 32, commi 1, 2 e 4, sollevata
in riferimento agli art. 3 e 97, primo comma, della Costituzione.
(105) La Corte costituzionale, con sentenza 25 marzo-8 aprile 1997, n. 88
(Gazz. Uff. 16 aprile 1997, n. 16, Serie speciale), ha dichiarato inammissibili
le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 32, commi 1 e 2, sollevate
in riferimento agli artt. 3, 41 e 97 della Costituzione.
(106) La Corte costituzionale, con ordinanza 25 febbraio-6 marzo 2002, n. 41
(Gazz. Uff. 13 marzo 2002, n. 11, serie speciale), ha dichiarato la manifesta
inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 32,
commi 1, 2 e 4, sollevate in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione.
La stessa Corte, con successiva sentenza 23 giugno-7 luglio 2005, n. 264 (Gazz.
Uff. 13 luglio 2005, n. 28, 1ª Serie speciale), ha dichiarato non fondata la
questione di legittimità costituzionale dell'art. 32, commi 1, 2 e 4, sollevata
in riferimento agli art. 3 e 97, primo comma, della Costituzione.
(107) Comma così modificato dall'art. 32, L. 7 dicembre 2000, n. 383.
(108) La Corte costituzionale, con ordinanza 25 febbraio-6 marzo 2002, n. 41
(Gazz. Uff. 13 marzo 2002, n. 11, serie speciale), ha dichiarato la manifesta
inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 32,
commi 1, 2 e 4, sollevate in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione.
La stessa Corte, con successiva sentenza 23 giugno-7 luglio 2005, n. 264 (Gazz.
Uff. 13 luglio 2005, n. 28, 1ª Serie speciale), ha dichiarato non fondata la
questione di legittimità costituzionale dell'art. 32, commi 1, 2 e 4, sollevata
in riferimento agli art. 3 e 97, primo comma, della Costituzione.
(109) Comma abrogato dall'art. 3, comma 97, L. 23 dicembre 1996, n. 662.
(110) Vedi, anche, l'art. 10, L. 27 dicembre 1997, n. 449.
33. Gioco del lotto.
1. Il Ministro delle finanze, con proprio decreto, provvede a fissare in
anticipo sui tempi previsti dal comma 2 dell'articolo 5 della legge 19 aprile
1990, n. 85 , l'allargamento della rete di raccolta del gioco del lotto in modo
che entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge sia
raggiunto il numero di 15.000 punti di raccolta e che successivamente sia estesa
a tutti i tabaccai che ne facciano richiesta entro il 1° marzo di ogni anno,
purché sia assicurato un incasso medio annuo da stabilire con decreto del
Ministro delle finanze, di intesa con le organizzazioni sindacali dei rispettivi
settori maggiormente rappresentative sul piano nazionale, salvaguardando
l'esigenza di garantire la presenza nelle zone periferiche del Paese. Sulla base
delle domande presentate il Ministro delle finanze, con propri decreti,
definisce il piano di progressiva estensione della rete a tutti i tabaccai
richiedenti entro il 31 dicembre di ogni anno. Per conseguire tali obiettivi, la
distanza tra le ricevitorie gestite da rivenditori di generi di monopolio e le
ricevitorie gestite da ex dipendenti del lotto prevista come requisito dal
decreto del Ministro delle finanze 6 maggio 1987 e dalla legge 19 aprile 1990,
n. 85 , è ridotta a 200 metri, seguendo il percorso pedonale più breve. [Tale
requisito è soppresso dal 31 dicembre 1998] (111) (112).
2. Il ritardato versamento dei proventi del gioco del lotto è soggetto a
sanzione amministrativa stabilita dall'autorità concedente nella misura minima
di lire 200.000 e massima di lire 1.000.000 oltre agli interessi sul ritardato
pagamento nella misura di una volta e mezzo gli interessi legali.
3. Il Ministro delle finanze, ad invarianza di gettito complessivo, provvede con
proprio decreto a riordinare l'imposta di concessione governativa dovuta per
l'esclusiva di vendita di tabacco ai sensi della legge 6 giugno 1973, n. 312 , e
del decreto del Ministro delle finanze 30 dicembre 1975, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 22 del 26 gennaio 1976, e successive modificazioni, e per
la gestione di una ricevitoria del lotto, ai sensi della legge 19 aprile 1990,
n. 85 , perequando gli importi relativi in funzione della redditività media
delle rispettive attività.
(111) Comma così modificato dall'art. 19, L. 27 dicembre 1997, n. 449. L'ultimo
periodo è stato soppresso dall'art. 45, comma 21, L. 23 dicembre 1998, n. 448.
Per la soppressione del requisito della distanza, già ridotta dal presente
comma, vedi l'art. 80, comma 40, L. 27 dicembre 2002, n. 289.
(112) Per l'ampliamento della rete di raccolta del gioco del lotto vedi il
D.Dirett. 30 dicembre 1999 e il D.Dirett. 12 dicembre 2003.
Capo V
Finanza regionale e locale
34. Trasferimenti alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano.
1. A decorrere dall'anno 1995 la quota del 3,10 per cento dell'imposta di
fabbricazione sugli olii minerali, loro derivati e prodotti analoghi di cui
all'articolo 8, primo comma, lettera a), della legge 16 maggio 1970, n. 281 ,
come modificato dall'articolo 4, comma 5, della legge 23 dicembre 1992, n. 500,
è ridotta al 2,3 per cento.
2. Le norme di attuazione per il completamento del trasferimento delle
competenze previste dagli statuti di autonomia delle regioni a statuto speciale
e delle province autonome di Trento e di Bolzano sono emanate entro il 30 aprile
1995; le spese sostenute a decorrere dall'anno 1995 dallo Stato, per le funzioni
da trasferire, determinate d'intesa fra lo Stato, le regioni e le province
autonome, sono poste a carico degli interessati, a condizione che il
trasferimento venga completato entro il 30 settembre 1995. Al fine di rendere
possibile l'esercizio organico delle funzioni trasferite con le medesime norme
di attuazione viene altresì delegato alle regioni e alle province stesse, per il
rispettivo territorio, l'esercizio delle funzioni amministrative che, esercitate
dagli uffici statali soppressi, residuano alla competenza dello Stato; al
finanziamento degli oneri necessari per l'esercizio delle funzioni delegate che
provvedono gli enti interessati, avvalendosi a tal fine delle risorse che sono
determinate di intesa con il Governo in modo da assicurare risparmi di spesa per
il bilancio dello Stato.
3. Le misure del concorso delle regioni Sicilia, Sardegna e Friuli-Venezia
Giulia al finanziamento del Servizio sanitario nazionale previste dall'articolo
12, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 , sono elevate rispettivamente
al 25 per cento, al 21 per cento e al 19,50 per cento. La regione Valle d'Aosta
e le province autonome di Trento e Bolzano provvedono al finanziamento del
Servizio sanitario nazionale nei rispettivi territori, senza alcun apporto a
carico del bilancio dello Stato utilizzando prioritariamente le entrate
derivanti dai contributi sanitari ad esse attribuiti dall'articolo 11, comma 9,
del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 , e successive modificazioni ed
integrazioni, e, ad integrazione, le risorse dei propri bilanci; per i predetti
enti cessa l'applicazione dell'articolo 12, comma 9, della L. 24 dicembre 1993,
n. 537 , e non si provvede alle compensazioni di cui all'articolo 11, comma 15,
del predetto decreto legislativo n. 502 del 1992 , e successive modificazioni e
integrazioni, anche con riferimento agli esercizi precedenti. Di conseguenza non
si applicano, alla regione Valle d'Aosta e alle province autonome di Trento e di
Bolzano, gli articoli 3, 4 e 6 della presente legge (113).
4. Per gli anni 1995, 1996 e 1997, la regione Trentino-Alto Adige e le province
autonome di Trento e di Bolzano partecipano al processo di contenimento del
fabbisogno del settore statale, nel rispetto dello statuto di autonomia e delle
relative norme di attuazione.
5. A decorrere dall'anno 1995 gli oneri previsti a carico dello Stato derivanti
dai mutui non ancora stipulati dalla regione Valle d'Aosta e dalle province
autonome di Trento e di Bolzano, a copertura dei disavanzi delle unità sanitarie
locali per gli anni dal 1987 al 1991, sono fronteggiati dalla regione e dalle
province medesime.
6. Per il triennio 1995-1997 l'assegnazione di fondi alla regione Trentino-Alto
Adige di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 31
luglio 1978, n. 569 , è stabilita in lire 6 miliardi annui. Alle ulteriori
occorrenze finanziarie per l'esercizio delle funzioni delegate la regione
provvede a titolo di concorso al processo di risanamento della finanza pubblica.
7... (114).
8. Al comma 2 dell'articolo 12 della legge 24 dicembre 1993, n. 537 , le parole
da: "; le procedure di riparto" fino alla fine del comma sono soppresse. È
abrogato il comma 4 del medesimo articolo 12 della citata legge n. 537 del 1993
. Le verifiche per l'attuazione degli obiettivi indicate al comma 3 del citato
articolo 12 non si applicano agli stanziamenti dei capitoli del bilancio dello
Stato già ricompresi nel fondo comune di cui all'articolo 8 della legge 16
maggio 1970, n. 281 .
9. Nell'articolo 20, comma 1, del D.L. 18 gennaio 1993, n. 8 , convertito, con
modificazioni, dalla L. 19 marzo 1993, n. 68, sono aggiunte, in fine, le parole:
"nonché l'istituzione dell'imposta regionale sulla benzina prevista dal capo III
del decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398".
(113) Vedi, anche, l'art. 2, comma 3, L. 28 dicembre 1995, n. 549, nonché
l'art. 1, comma 143, L. 23 dicembre 1996, n. 662.
(114) Sostituisce i commi 2, 3 e 4, dell'art. 3, L. 14 giugno 1990, n. 158.
35. Emissione di titoli obbligazionari da parte di enti territoriali.
1. Le province, i comuni e le unioni di comuni, le città metropolitane e i
comuni di cui agli articoli 17 e seguenti della legge 8 giugno 1990, n. 142 , le
comunità montane, i consorzi tra enti locali territoriali e le regioni possono
deliberare l'emissione di prestiti obbligazionari destinati esclusivamente al
finanziamento degli investimenti. Per le regioni resta ferma la disciplina di
cui all'articolo 10 della legge 16 maggio 1970, n. 281 , come modificato
dall'articolo 9 della legge 26 aprile 1982, n. 181 . È fatto divieto di emettere
prestiti obbligazionari per finanziare spese di parte corrente. Le unioni di
comuni, le comunità montane e i consorzi tra enti locali devono richiedere agli
enti locali territoriali, che ne fanno parte, l'autorizzazione all'emissione dei
prestiti obbligazionari. L'autorizzazione si intende negata qualora non sia
espressamente concessa entro novanta giorni dalla richiesta. Si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 46 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
504 , e successive modificazioni ed integrazioni. Il costo del monitoraggio
previsto nel predetto articolo 46 sarà a totale carico dell'ente emittente.
2. L'emissione dei prestiti obbligazionari è subordinata alle seguenti
condizioni:
a) che gli enti locali territoriali, anche nel caso in cui partecipino a
consorzi o unioni di comuni, non si trovino in situazione di dissesto o in
situazioni strutturalmente deficitarie come definite dall'articolo 45 del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 ;
b) che le regioni non abbiano proceduto al ripiano di disavanzi di
amministrazione ai sensi dell'articolo 20 del decreto-legge 18 gennaio 1993, n.
8 , convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68.
3. Nessun prestito può comunque essere emesso se dal conto consuntivo del
penultimo esercizio risulti un disavanzo di amministrazione e se non sia stato
deliberato il bilancio di previsione dell'esercizio in cui è prevista
l'emissione del prestito. Il prestito obbligazionario deve essere finalizzato ad
investimenti e deve essere pari all'ammontare del valore del progetto esecutivo
a cui fa riferimento. Gli investimenti, ai quali è finalizzato il prestito
obbligazionario, devono avere un valore di mercato, attuale o prospettico,
almeno pari all'ammontare del prestito. Gli interessi sui prestiti
obbligazionari emessi dagli enti di cui al comma 1 concorrono a tutti gli
effetti alla determinazione del limite di indebitamento stabilito dalla
normativa vigente per le rispettive tipologie di enti emittenti.
4. La durata del prestito obbligazionario non può essere inferiore a cinque
anni. In caso di prestiti emessi da un'unione di comuni o da consorzi tra enti
locali territoriali, la data di estinzione non può essere successiva a quella in
cui è previsto lo scioglimento dell'unione o del consorzio. Qualora si proceda
alla fusione dei comuni prima della scadenza del termine di dieci anni, ai sensi
degli articoli 11 e 26 della legge 8 giugno 1990, n. 142, il complesso dei
rapporti giuridici derivanti dall'emissione del prestito è trasferito al nuovo
ente.
5. Le obbligazioni potranno essere convertibili o con warrant in azioni di
società possedute dagli enti locali.
6. [Il prestito obbligazionario verrà collocato alla pari e gli interessi
potranno essere corrisposti, con cedole annue, semestrali o trimestrali, a tasso
fisso o a tasso variabile] (115). Il rendimento effettivo al lordo di imposta
per i sottoscrittori del prestito non dovrà essere superiore, al momento della
emissione, al rendimento lordo dei titoli di Stato di pari durata emessi nel
mese precedente maggiorato di un punto. Ove in tale periodo non vi fossero state
emissioni della specie si farà riferimento al rendimento dei titoli di Stato
esistenti sul mercato con vita residua più vicina a quella delle obbligazioni da
emettere maggiorato di un punto. I titoli obbligazionari sono emessi al
portatore, sono stanziabili in anticipazione presso la Banca d'Italia e possono
essere ricevuti in pegno per anticipazioni da tutti gli enti creditizi. Gli enti
emittenti devono operare una ritenuta del 12,50 per cento a titolo di imposta
sugli interessi, premi od altri frutti corrisposti ai possessori persone fisiche
e a titolo di anticipo d'imposta per i soggetti tassati in base all'IRPEG. Il
gettito della ritenuta rimane di competenza degli enti emittenti che dovranno
iscrivere la somma in apposito capitolo di bilancio al netto di una percentuale
dello 0,1 per cento - una tantum - calcolato sul valore del prestito
obbligazionario, da attribuire all'entrata del bilancio dello Stato quale
contributo alle spese relative ad atti autorizzativi. [È fatto divieto di
accedere alla Cassa depositi e prestiti per accensione dei nuovi mutui nel
periodo amministrativo in cui il prestito è stato sottoscritto] (116).
7. La delibera dell'ente emittente di approvazione del prestito deve indicare
l'investimento da realizzare, l'importo complessivo, la durata e le modalità di
rimborso e deve essere corredata del relativo piano di ammortamento finanziario.
Il rimborso anticipato del prestito, ove previsto, può essere effettuato
esclusivamente con fondi provenienti dalla dismissione di cespiti patrimoniali
disponibili. L'ente emittente si avvale per il collocamento del servizio del
prestito di intermediari autorizzati dalla normativa nazionale o comunitaria,
ferme restando le disposizioni che ne disciplinano l'attività. L'ente emittente
provvede ad erogare il ricavato del prestito obbligazionario con le modalità di
cui all'articolo 19 della legge 3 gennaio 1978, n. 1 . Il tesoriere dell'ente
emittente deve provvedere al versamento presso l'ente o gli enti creditizi dei
fondi occorrenti per il pagamento delle cedole, al netto delle ritenute fiscali,
e per il rimborso del capitale secondo il piano di ammortamento predisposto.
L'ente o gli enti creditizi rappresentano i possessori dei titoli obbligazionari
nei rapporti con gli enti emittenti.
8. Il rimborso del prestito è assicurato attraverso il rilancio delle
delegazioni di pagamento di cui all'articolo 3 della legge 21 dicembre 1978, n.
843 . Il rimborso del prestito emesso dalle regioni è assicurato dall'iscrizione
in bilancio con impegno della regione a dare mandato al tesoriere ad accantonare
le somme necessarie. È vietata ogni forma di garanzia a carico dello Stato; è
vietata altresì ogni forma di garanzia delle regioni per prestiti emessi da enti
locali.
9. Alle emissioni obbligazionarie si applicano, in quanto compatibili, le norme
relative alla gestione cartolare dei BOT di cui al D.M. 25 luglio 1985 del
Ministro del tesoro. Le emissioni obbligazionarie sono sottoposte al benestare
preventivo della Banca d'Italia, che deve essere espresso entro sessanta giorni
dalla richiesta, nei limiti fissati dalla stessa ai sensi dell'articolo 129 del
decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 . I titoli obbligazionari possono
essere quotati sui mercati regolamentati ai sensi della normativa vigente e
possono essere riacquistati dall'ente emittente esclusivamente con mezzi
provenienti da economie di bilancio.
10. Con apposito regolamento da emanare entro il 30 giugno 1995, il Ministro del
tesoro determina le caratteristiche dei titoli obbligazionari, nonché i criteri
e le procedure che gli enti emittenti sono tenuti ad osservare per la raccolta
del risparmio; definisce l'ammontare delle commissioni di collocamento che
dovranno percepire gli intermediari autorizzati; definisce altresì i criteri di
quotazione sul mercato secondario (117). A tal fine possono anche essere
previste modificazioni ed integrazioni delle certificazioni di bilancio di cui
all'articolo 44 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 .
(115) Periodo abrogato dall'art. 41, comma 3, L. 28 dicembre 2001, n. 448.
(116) Periodo soppresso prima dall'art. 3-bis, D.L. 27 ottobre 1995, n. 444,
nel testo integrato dalla relativa legge di conversione, e poi dall'art. 1,
comma 90, L. 28 dicembre 1995, n. 549.
(117) Con D.M. 5 luglio 1996, n. 420 è stato approvato il regolamento recante
norme per l'emissione di titoli obbligazionari da parte degli enti locali.
36. Competenze della regione Valle d'Aosta.
1. Rimangono salve le competenze attribuite alla regione Valle d'Aosta dalla
legge 26 novembre 1981, n. 690 .
37. Indebitamento degli enti locali dissestati.
1. In deroga a quanto stabilito dall'articolo 35, comma 2, lettera a), gli enti
locali territoriali possono procedere all'emissione di prestiti obbligazionari
purché:
a) abbiano registrato un avanzo di amministrazione nei conti consuntivi relativi
all'ultimo e al penultimo esercizio precedente quello dell'emissione del
prestito;
b) abbiano interamente ripianato gli eventuali disavanzi di gestione dei servizi
pubblici gestiti a mezzo di aziende municipalizzate, provincializzate e
speciali, nonché gli eventuali disavanzi dei consorzi per la quota a carico del
singolo ente locale interessato. I disavanzi da assumere a riferimento sono
quelli risultanti dai conti consuntivi del servizio pubblico relativi all'ultimo
e al penultimo esercizio precedente quello dell'emissione del prestito.
2. Per quanto non stabilito dal presente articolo relativamente ai prestiti
obbligazionari si applicano le disposizioni recate dall'articolo 35.
3. Per gli enti locali dissestati che si trovino nelle condizioni stabilite nel
comma 1 cessano i limiti all'assunzione di mutui disposti dall'articolo 25,
comma 9, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66 (118), convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144.
4. I conti consuntivi da assumere a riferimento per l'applicazione del presente
articolo non possono in ogni caso interessare gli esercizi precedenti quello per
il quale è stata approvata l'ipotesi di bilancio riequilibrato.
(118) Riportato alla voce Finanza locale.
Capo VI
Disposizioni varie
38. Disposizioni relative alla Cassa depositi e prestiti.
1. Le annualità da corrispondere per il 1995 alla Cassa depositi e prestiti,
relativamente ai limiti di impegno autorizzati dagli articoli 36 e 38 della
legge 5 agosto 1978, n. 457 ; dall'articolo 9 del decreto-legge 15 dicembre
1979, n. 629 , convertito, con modificazioni, dalla legge 15 febbraio 1980, n.
25; dagli articoli 1, commi quarto e undicesimo, e 2, comma dodicesimo, del
decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9 , convertito, con modificazioni, dalla legge
25 marzo 1982, n. 94; dall'articolo 3, comma 7, del decreto-legge 7 febbraio
1985, n. 12 , convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 1985, n. 118,
e dall'articolo 22, comma 3, della legge 11 marzo 1988, n. 67 , sono conferite
alla Cassa medesima nell'esercizio successivo a quello di scadenza dell'ultima
annualità dei rispettivi limiti di impegno.
(giurisprudenza di legittimità)
39. Definizione agevolata delle violazioni edilizie.
1. Le disposizioni di cui ai capi IV e V della legge 28 febbraio 1985, n. 47 , e
successive modificazioni e integrazioni, come ulteriormente modificate dal
presente articolo, si applicano alle opere abusive che risultino ultimate entro
il 31 dicembre 1993, e che non abbiano comportato ampliamento del manufatto
superiore al 30 per cento della volumetria della costruzione originaria ovvero,
indipendentemente dalla volumetria iniziale o assentita, un ampliamento
superiore a 750 metri cubi. Le suddette disposizioni trovano altresì
applicazione alle opere abusive realizzate nel termine di cui sopra relative a
nuove costruzioni non superiori ai 750 metri cubi per singola richiesta di
concessione edilizia in sanatoria. I termini contenuti nelle disposizioni
richiamate al presente comma e decorrenti dalla data di entrata in vigore della
legge 28 febbraio 1985, n. 47 , o delle leggi di successiva modificazione o
integrazione, sono da intendersi come riferiti alla data di entrata in vigore
del presente articolo. I predetti limiti di cubatura non trovano applicazione
nel caso di annullamento della concessione edilizia. Il procedimento di
sanatoria degli abusi edilizi posti in essere dalla persona imputata di uno dei
delitti di cui agli articoli 416-bis, 648-bis e 648-ter del codice penale, o da
terzi per suo conto, è sospeso fino alla sentenza definitiva di non luogo a
procedere o di proscioglimento o di assoluzione. Non può essere conseguita la
concessione in sanatoria degli abusi edilizi se interviene sentenza definitiva
di condanna per i delitti sopra indicati. Fatti salvi gli accertamenti di
ufficio in ordine alle condanne riportate nel certificato generale del
casellario giudiziale ad opera del comune, il richiedente deve attestare, con
dichiarazione sottoscritta nelle forme di cui all'articolo 2 della legge 4
gennaio 1968, n. 15, di non avere carichi pendenti in relazione ai delitti di
cui agli articoli 416-bis, 648-bis e 648-ter del codice penale (119) (120).
1-bis. Qualora l'amministratore di beni immobili oggetto di sequestro o di
confisca ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575, sia autorizzato dal
giudice competente ad alienare taluno di detti beni, il medesimo giudice,
sentito il pubblico ministero, può altresì autorizzarlo a riattivare il
procedimento di sanatoria sospeso ai sensi del quinto periodo del comma 1. In
tal caso non opera nei confronti dell'amministratore o del terzo acquirente il
divieto di concessione in sanatoria di cui al sesto periodo del medesimo comma
(121).
2. Il rilascio della concessione o autorizzazione in sanatoria non comporta
limitazione ai diritti dei terzi (122).
3. Per gli abusi edilizi commessi fino al 15 marzo 1985 e dal 16 marzo 1985 al
31 dicembre 1993, la misura dell'oblazione, prevista nella tabella allegata alla
legge di cui al comma 1, in relazione al periodo dal 30 gennaio 1977 al 1°
ottobre 1983, è moltiplicata rispettivamente per 2 e per 3. La misura
dell'oblazione, come determinata ai sensi del presente comma, è elevata di un
importo pari alla metà, nei comuni con popolazione superiore ai centomila
abitanti.
4. La domanda di concessione o di autorizzazione in sanatoria, con la prova del
pagamento dell'oblazione, deve essere presentata al comune competente, a pena di
decadenza, entro il 31 marzo 1995. La documentazione di cui all'articolo 35,
terzo comma, della L. 28 febbraio 1985, n. 47 , è sostituita da apposita
dichiarazione del richiedente resa ai sensi dell'art. 4 della L. 4 gennaio 1968,
n. 15 . Resta fermo l'obbligo di allegazione della documentazione fotografica e,
ove prescritto, quello di presentazione della perizia giurata, della
certificazione di cui alla lettera b) del predetto terzo comma, nonché del
progetto di adeguamento statico di cui al quinto comma dello stesso articolo 35.
Il pagamento dell'oblazione dovuta ai sensi della L. 28 febbraio 1985, n. 47 ,
dell'eventuale integrazione di cui al comma 6, degli oneri di concessione di cui
al comma 9, nonché la documentazione di cui al presente comma e la denuncia in
catasto nel termine di cui all'art. 52, secondo comma, della L. 28 febbraio
1985, n. 47 , come da ultimo prorogato dall'art. 9, comma 8, del D.L. 30
dicembre 1993, n. 557 , convertito, con modificazioni, dalla L. 26 febbraio
1994, n. 133, ed il decorso del termine di un anno e di due anni per i comuni
con più di 500.000 abitanti dalla data di entrata in vigore della presente legge
senza l'adozione di un provvedimento negativo del comune, equivale a concessione
o ad autorizzazione edilizia in sanatoria salvo il disposto del periodo
successivo; ai fini del rispetto del suddetto termine la ricevuta attestante il
pagamento degli oneri concessori e la documentazione di denuncia al catasto può
essere depositata entro la data di compimento dell'anno. Se nei termini previsti
l'oblazione dovuta non è stata interamente corrisposta o è stata determinata in
modo non veritiero e palesemente doloso, le costruzioni realizzate senza licenza
o concessione edilizia sono assoggettate alle sanzioni richiamate agli articoli
40 e 45 della L. 28 febbraio 1985, n. 47 . Le citate sanzioni non si applicano
nel caso in cui il versamento sia stato effettuato nei termini per errore ad
ufficio incompetente alla riscossione dello stesso. "La mancata presentazione
dei documenti previsti per legge entro il termine di tre mesi dalla espressa
richiesta di integrazione notificata dal comune comporta l'improcedibilità della
domanda e il conseguente diniego della concessione o autorizzazione in sanatoria
per carenza di documentazione". Si fanno salvi i provvedimenti emanati per la
determinazione delle modalità di versamento, riscossione e rimborso
dell'oblazione (123).
5. L'oblazione prevista dal presente articolo deve essere corrisposta a mezzo di
versamento, entro il 31 marzo 1995, dell'importo fisso indicato nella tabella B
allegata alla presente legge e della restante parte in quattro rate di pari
importo da effettuarsi rispettivamente il 15 aprile 1995, il 15 luglio 1995, il
15 settembre 1995 ed il 15 dicembre 1995. È consentito il versamento della
restante parte dell'oblazione, in una unica soluzione, entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero entro il termine di
scadenza di una delle suindicate rate. Ove l'intera oblazione da corrispondere
sia di importo minore o pari rispetto a quello indicato nella tabella di cui
sopra ovvero l'oblazione stessa, pari a lire 2.000.000, sia riferita alle opere
di cui al numero 7 della tabella allegata alla L. 28 febbraio 1985, n. 47 , il
versamento dell'intera somma, dovuta a titolo di oblazione per ciascuna unità
immobiliare, deve essere effettuato in unica soluzione, entro il 15 dicembre
1995, purché la domanda sia stata presentata nei termini. Per le opere di cui ai
numeri 4, 5 e 6 della tabella allegata alla stessa legge, l'oblazione, pari a
lire 5.000.000, deve essere pagata con la medesima modalità di cui sopra. Le
somme già versate, in adempimento di norme contenute nei decreti-legge 26 luglio
1994, n. 468 (124), 27 settembre 1994, n. 551 (125), e 25 novembre 1994, n. 649
(126), che siano di importo superiore a quello indicato nel presente comma sono
portate in riduzione dell'importo complessivo della oblazione da versare entro
il 15 dicembre 1995 (127).
6. I soggetti che hanno presentato domanda di concessione o di autorizzazione
edilizia in sanatoria ai sensi del capo IV della L. 28 febbraio 1985, n. 47 , o
i loro aventi causa, se non è stata interamente corrisposta l'oblazione dovuta
ai sensi della stessa legge devono, a pena di improcedibilità della domanda,
versare, in luogo della somma residua, il triplo della differenza tra la somma
dovuta e quella versata, in unica soluzione entro il 31 marzo 1996. La
disposizione di cui sopra non trova applicazione nel caso in cui a seguito
dell'intero pagamento dell'oblazione sia dovuto unicamente il conguaglio purché
sia stato richiesto nei termini di cui all'art. 35 della L. 28 febbraio 1985, n.
47 (128).
7. ... (129).
8. Nel caso di interventi edilizi nelle zone e fabbricati sottoposti a vincolo
ai sensi delle leggi 1° giugno 1939, n. 1089 , 29 giugno 1939, n. 1497 , e del
D.L. 27 giugno 1985, n. 312 , convertito, con modificazioni, dalla L. 8 agosto
1985, n. 431, il rilascio della concessione edilizia o della autorizzazione in
sanatoria, subordinato al conseguimento delle autorizzazioni delle
Amministrazioni preposte alla tutela del vincolo, estingue il reato per la
violazione del vincolo stesso (130).
9. Alle domande di concessione in sanatoria deve essere altresì allegata una
ricevuta comprovante il pagamento al comune, nel cui territorio è ubicata la
costruzione, di una somma a titolo di anticipazione degli oneri concessori, se
dovuti, calcolata nella misura indicata nella tabella C allegata alla presente
legge, rispettivamente per le nuove costruzioni e gli ampliamenti e per gli
interventi di ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 31, primo comma,
lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 457 , nonché per le modifiche di
destinazione d'uso, ove soggette a sanatoria. Per il pagamento dell'anticipo
degli oneri concessori si applica la stessa rateizzazione prevista per
l'oblazione. Coloro che in proprio o in forme consortili abbiano eseguito o
intendano eseguire parte delle opere di urbanizzazione primaria, secondo le
disposizioni tecniche dettate dagli uffici comunali, possono invocare lo
scorporo delle aliquote, da loro sostenute, che riguardino le parti di interesse
pubblico. Le modalità di pagamento del conguaglio sono definite entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dal comune in cui
l'abuso è stato realizzato. Qualora l'importo finale degli oneri concessori
applicati nel comune di ubicazione dell'immobile risulti inferiore alla somma
indicata nella predetta tabella C, la somma da versare, in unica soluzione, deve
essere pari a detto minore importo.
10. Le domande di concessione in sanatoria presentate entro il 30 giugno 1987 e
non definite per il mancato pagamento dell'oblazione, secondo quanto previsto
dall'articolo 40, primo comma, ultimo periodo, della legge 28 febbraio 1985, n.
47 , devono essere integrate dalla presentazione di una ricevuta attestante il
pagamento al comune, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, di una quota pari al 70 per cento delle somme di cui al comma 9,
se dovute. Qualora gli oneri concessori siano stati determinati ai sensi della
legge 28 gennaio 1977, n. 10 , dalla legislazione regionale e dai conseguenti
provvedimenti attuativi di questa, gli importi dovuti devono essere pari, in
deroga a quanto previsto dal presente comma, all'intera somma calcolata, in
applicazione dei parametri in vigore alla data del 30 giugno 1989. Il mancato
pagamento degli oneri concessori, di cui al comma 9 ed al presente comma, entro
il termine di cui al primo periodo del presente comma comporta l'applicazione
dell'interesse del 10 per cento annuo sulle somme dovute.
10-bis. Per le domande di concessione o autorizzazione in sanatoria presentate
entro il 30 giugno 1987 sulle quali il sindaco abbia espresso provvedimento di
diniego successivamente al 31 marzo 1995, sanabili a norma del presente
articolo, gli interessati possono chiederne la rideterminazione sulla base delle
disposizioni della presente legge (131).
11. I soggetti che hanno presentato entro il 31 dicembre 1993 istanza di
concessione ai sensi dell'articolo 13 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 ,
possono chiedere, nel rispetto dei termini e degli obblighi previsti dal
presente articolo, che l'istanza sia considerata domanda di concessione in
sanatoria. Entro il 30 giugno 1998 i comuni determinano in via definitiva i
contributi di concessione e l'importo, da richiedere a titolo di conguaglio dei
versamenti di cui ai commi 9 e 10. L'interessato provvede agli adempimenti
conseguenti entro 60 giorni dalla notifica della richiesta. Per il pagamento
degli oneri dovuti, il proprietario può accedere al credito fondiario, compresa
l'anticipazione bancaria, o ad altre forme di finanziamento offrendo in garanzia
gli immobili oggetto della domanda di sanatoria (132).
12. Per le opere oggetto degli abusi edilizi posti in essere dai soggetti di cui
al comma 1, ultimo periodo, la sentenza del giudice penale che irroga le
sanzioni di cui all'articolo 20 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 , dispone la
confisca. Per effetto di tale confisca, le opere sono acquisite di diritto e
gratuitamente al patrimonio indisponibile del comune sul cui territorio
insistono. La sentenza di cui al presente comma è titolo per l'immediata
trascrizione nei registri immobiliari.
13. Per le opere realizzate al fine di ovviare a situazioni di estremo disagio
abitativo, la misura dell'oblazione è ridotta percentualmente in relazione ai
limiti, alla tipologia del reddito ed all'ubicazione delle stesse opere secondo
quanto previsto dalla tabella D allegata alla presente legge. Per il pagamento
dell'oblazione si applicano le modalità di cui al comma 5 del presente articolo.
Le regioni possono modificare, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 37
della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni, le norme di
attuazione degli articoli 5, 6 e 10 della legge 28 gennaio 1977, n. 10. La
misura del contributo di concessione, in relazione alla tipologia delle
costruzioni, alla loro destinazione d'uso ed alla loro localizzazione in
riferimento all'ampiezza ed all'andamento demografico dei comuni nonché alle
loro caratteristiche geografiche, non può risultare inferiore al 70 per cento di
quello determinato secondo le norme vigenti alla data di entrata in vigore della
presente disposizione. Il potere di legiferare in tal senso è esercitabile entro
novanta giorni dalla predetta data; decorso inutilmente tale termine, si
applicano le disposizioni vigenti alla medesima data (133) (134).
14. Per l'applicazione della riduzione dell'oblazione è in ogni caso richiesto
che l'opera abusiva risulti adibita ad abitazione principale, ovvero destinata
ad abitazione principale del proprietario residente all'estero del possessore
dell'immobile o di altro componente del nucleo familiare in relazione di
parentela entro il terzo grado o di affinità entro il secondo grado, e che vi
sia convivenza da almeno due anni; è necessario inoltre che le opere abusive
risultino di consistenza non superiore a quella indicata al comma 1 del presente
articolo. La riduzione dell'oblazione si applica anche nei casi di ampliamento
dell'abitazione e di effettuazione degli interventi di cui alle lettere c) e d)
dell'articolo 31, primo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 457. La riduzione
dell'oblazione non si applica nel caso di presentazione di più di una richiesta
di sanatoria da parte dello stesso soggetto (135).
15. Il reddito di riferimento di cui al comma 13 è quello dichiarato ai fini
IRPEF per l'anno 1993 dal nucleo familiare del possessore ovvero, nel caso di
più aventi titolo, è quello derivante dalla somma della quota proporzionale dei
redditi dichiarati per l'anno precedente dai nuclei familiari dei possessori
dell'immobile. A tali fini si considera la natura del reddito prevalente qualora
ricorrano diversi tipi di reddito. Ove l'immobile sanato, ai sensi del comma 14,
venga trasferito, con atto inter vivos a titolo oneroso a terzi, entro dieci
anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, è dovuta
la differenza tra l'oblazione corrisposta in misura ridotta e l'oblazione come
determinata ai sensi del comma 3, maggiorata degli interessi nella misura
legale. La ricevuta del versamento della somma eccedente deve essere allegata a
pena di nullità all'atto di trasferimento dell'immobile.
16. All'oblazione calcolata ai sensi del presente articolo continuano ad
applicarsi le riduzioni di cui all'articolo 34, terzo, quarto e settimo comma
della legge 28 febbraio 1985, n. 47 , ovvero, anche in deroga ai limiti di
cubatura di cui al comma 1 del presente articolo, le riduzioni di cui al settimo
comma dello stesso articolo 34. Ai fini dell'applicazione del presente comma la
domanda di cui al comma 4 è integrata dal certificato di cui all'articolo 35,
terzo comma, lettera d), della suddetta legge, in quanto richiesto. La riduzione
di un terzo dell'oblazione di cui alla lettera c) del settimo comma
dell'articolo 34 della predetta legge n. 47 del 1985 è aumentata al 50 per
cento. Se l'opera è da completare, il certificato di cui all'articolo 35, terzo
comma, lettera d), della legge 28 febbraio 1985, n. 47, può essere sostituito da
dichiarazione del richiedente resa ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15
(136) (137).
17. Ai fini della determinazione delle norme tecniche per l'adeguamento
antisismico dei fabbricati oggetto di sanatoria edilizia si applicano le norme
di cui alla legge 2 febbraio 1974, n. 64 , dei successivi decreti di attuazione,
delle ordinanze, nonché dei decreti del Ministro dei lavori pubblici. In deroga
ad ogni altra disposizione il progetto di adeguamento per le costruzioni nelle
zone sottoposte a vincolo sismico di cui all'ottavo comma dell'articolo 35 della
legge 28 febbraio 1985, n. 47 , può essere predisposto secondo le prescrizioni
relative al miglioramento ed adeguamento degli edifici esistenti di cui al punto
C.9 delle norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche, allegate al
decreto del Ministro dei lavori pubblici 24 gennaio 1986, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 108 del 12 maggio 1986. A tal fine la certificazione di
cui alla lettera b) del terzo comma dell'articolo 35 della legge 28 febbraio
1985, n. 47 , deve essere integrata da idonei accertamenti e verifiche.
18. Il presente articolo sostituisce le norme in materia incompatibili, salvo le
disposizioni riferite ai termini di versamento dell'oblazione, degli oneri di
concessione e di presentazione delle domande, che si intendono come modificative
di quelle sopra indicate (138).
19. Per le opere abusive divenute sanabili in forza della presente legge, il
proprietario che ha adempiuto agli oneri previsti per la sanatoria ha il diritto
di ottenere l'annullamento delle acquisizioni al patrimonio comunale dell'area
di sedime e delle opere sopra questa realizzate disposte in attuazione
dell'articolo 7, terzo comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47 , e la
cancellazione delle relative trascrizioni nel pubblico registro immobiliare
dietro esibizione di certificazione comunale attestante l'avvenuta presentazione
della domanda di sanatoria. Sono in ogni caso fatti salvi i diritti dei terzi e
del comune nel caso in cui le opere stesse siano state destinate ad attività di
pubblica utilità entro la data del 1° dicembre 1994 (139).
20. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1, i vincoli di
inedificabilità richiamati dall'articolo 33 della legge 28 febbraio 1985, n. 47
, non comprendono il divieto transitorio di edificare previsto dall'articolo
1-quinquies del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312 , convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, fermo restando il rispetto
dell'articolo 12 del D.L. 12 gennaio 1988, n. 2 , convertito, con modificazioni,
dalla L. 13 marzo 1988, n. 68.
21. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle regioni a
statuto speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano, se
incompatibili con le attribuzioni previste dagli statuti delle stesse e dalle
relative norme di attuazione ad esclusione di quelle relative alla misura
dell'oblazione ed ai termini per il versamento di questa (140) (141).
(119) Comma così modificato dall'art. 2, comma 37, L. 23 dicembre 1996, n. 662.
(120) La Corte costituzionale con sentenza 6-12 settembre 1995, n. 427 (Gazz.
Uff. 20 settembre 1995, n. 39, Serie speciale) ha dichiarato:
non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 39 sollevata,
in riferimento agli artt. 79 e 3 della Costituzione, dal Pretore di Gela;
ha dichiarato, inoltre, non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 39, sollevata, in riferimento agli artt. 79 e 3 della Costituzione,
dai Pretori di Reggio Calabria - Sezioni distaccate di Bagnara Calabra e di
Melito Porto Salvo - e dal Pretore di Gorizia;
non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 39, sollevata,
in riferimento agli artt. 79, 3 e 27, terzo comma, della Costituzione, dal
Pretore di Potenza;
non fondata la questione di legittimità costituzionale del citato art. 39,
sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3, 9, 41, 42, 79, 112, 119 e 128 della
Costituzione, dal Pretore di Roma - Sezione distaccata di Bracciano;
manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art.
39, sollevata, in riferimento agli artt. 117, 118 e 128 della Costituzione,
dallo stesso Pretore di Roma - Sezione distaccata di Bracciano;
non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 39, commi 1 e
8, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Pretore di Udine
- Sezione distaccata di Cividale del Friuli.
La stessa Corte, chiamata a pronunciarsi nuovamente sul presente articolo senza
addurre motivi o profili ulteriori, con ordinanza 18-24 ottobre 1995, n. 457
(Gazz. Uff. 2 novembre 1995, n. 45, Serie speciale) e con ordinanza 15-29
dicembre 1995, n. 537 (Gazz. Uff. 3 gennaio 1996, n. 1, Serie speciale) con
ordinanza 18-29 aprile 1996, n. 137 (Gazz. Uff. 8 maggio 1996, n. 19, Serie
speciale), con ordinanza 16-24 maggio 1996, n. 169 (Gazz. Uff. 29 maggio 1996,
n. 22, Serie speciale), con ordinanza 16-24 maggio 1996, n. 170 (Gazz. Uff. 29
maggio 1996, n. 22, Serie speciale), con ordinanza 18-18 luglio 1997, n. 253
(Gazz. Uff. 23 luglio 1997, n. 30, Serie speciale), e con ordinanza 10-14
novembre 1997, n. 344 (Gazz. Uff. 19 novembre 1997, n. 47, Serie speciale), ha
dichiarato la manifesta infondatezza della questione, sollevata in riferimento
agli artt. 79, 3 e 27, terzo comma, della Costituzione.
Successivamente la Corte costituzionale, con sentenza 10-18 luglio 1996, n. 256
(Gazz. Uff. 31 luglio 1996, n. 31, Serie speciale), ha dichiarato non fondata,
nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 39, sollevata in riferimento all'art. 32, primo comma, della
Costituzione;
ha dichiarato inoltre la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 39, in relazione alle disposizioni di cui ai capi IV e
V della legge n. 47 del 1985, sollevata in riferimento agli artt. 3, primo e
secondo comma, 32, primo comma, 41, primo e secondo comma, 42, secondo comma,
101, secondo comma, 117 e 118 della Costituzione.
Successivamente ancora la Corte costituzionale, con sentenza 18-23 luglio 1996,
n. 302 (Gazz. Uff. 14 agosto 1996, n. 33, Serie speciale), ha dichiarato
inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 39,
sedicesimo comma, sollevata in riferimento all'art. 9 della Costituzione; ha
dichiarato non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di
legittimità costituzionale dell'art. 39, primo comma, sollevata in riferimento
all'art. 9 della Costituzione; ha dichiarato la manifesta infondatezza della
questione di legittimità costituzionale dell'art. 39, ottavo comma, sollevata in
riferimento agli artt. 9, 117 e 118 della Costituzione. La stessa Corte,
investita ancora della stessa questione, con ordinanza 9-16 dicembre 1996, n.
395 (Gazz. Uff. 18 dicembre 1996, n. 51, Serie speciale), ha dichiarato la
manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art.
39, sollevate in riferimento agli artt. 3, 112, 9 e 53 della Costituzione. La
Corte costituzionale, con ordinanza 19 giugno-4 luglio 1997, n. 232 (Gazz. Uff.
23 luglio 1997, n. 30, Serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza
della questione di legittimità costituzionale dell'art. 39, modificativo delle
disposizioni di cui al capo IV della legge 28 febbraio 1985, n. 47, sollevata in
riferimento all'art. 3 della Costituzione. La Corte costituzionale, con sentenza
25 marzo-1° aprile 1998, n. 85~ (Gazz. Uff. 8 aprile 1998, n. 14, Serie
speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 39, comma 8, sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione.
La Corte costituzionale, con altra ordinanza 21 febbraio-6 marzo 2001, n. 45
(Gazz. Uff. 14 marzo 2001, n. 11, serie speciale), ha dichiarato la manifesta
infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 39, comma
1, sollevata in riferimento all'art. 3 della Cost.
(121) Comma aggiunto dall'art. 44, L. 23 dicembre 2000, n. 388.
(122) Comma così sostituito dall'art. 2, comma 37, L. 23 dicembre 1996, n. 662.
Vedi, ora, il comma 3 dell'art. 11 del testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia edilizia emanato con D.P.R. 6 giugno
2001, n. 380.
(123) Comma così modificato prima dall'art. 14, D.L. 23 febbraio 1995, n. 41,
nel testo modificato dalla relativa legge di conversione, poi dall'art. 2, comma
37, L. 23 dicembre 1996, n. 662. Vedi, anche, l'art. 2, commi da 38 a 42, della
stessa legge, nonché l'art. 49, L. 27 dicembre 1997, n. 449 e il D.M. 4 febbraio
1998.
(124) Recante misure urgenti per il rilancio economico ed occupazionale dei
lavori pubblici e dell'edilizia privata.
(125) Recante misure urgenti per il rilancio economico ed occupazionale dei
lavori pubblici e dell'edilizia privata.
(126) Recante misure urgenti per il rilancio economico ed occupazionale dei
lavori pubblici e dell'edilizia privata.
(127) Comma così modificato prima dall'art. 14, D.L. 23 febbraio 1995, n. 41,
nel testo modificato dalla relativa legge di conversione, poi dall'art. 2, comma
37, L. 23 dicembre 1996, n. 662. Vedi, anche, l'art. 2, commi da 38 a 42, della
stessa legge, nonché l'art. 49, L. 27 dicembre 1997, n. 449 e il D.M. 4 febbraio
1998.
(128) Comma così modificato prima dall'art. 14, D.L. 23 febbraio 1995, n. 41,
nel testo modificato dalla relativa legge di conversione, poi dall'art. 2, comma
37, L. 23 dicembre 1996, n. 662. Vedi, anche, l'art. 2, commi da 38 a 42, della
stessa legge, nonché l'art. 49, L. 27 dicembre 1997, n. 449 e il D.M. 4 febbraio
1998.
(129) Aggiunge un comma, dopo il primo, all'art. 32, L. 28 febbraio 1985, n.
47.
(130) La Corte costituzionale con sentenza 6-12 settembre 1995, n. 427 (Gazz.
Uff. 20 settembre 1995, n. 39, Serie speciale) ha dichiarato:
non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 39 sollevata,
in riferimento agli artt. 79 e 3 della Costituzione, dal Pretore di Gela;
ha dichiarato, inoltre, non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 39, sollevata, in riferimento agli artt. 79 e 3 della Costituzione,
dai Pretori di Reggio Calabria - Sezioni distaccate di Bagnara Calabra e di
Melito Porto Salvo - e dal Pretore di Gorizia;
non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 39, sollevata,
in riferimento agli artt. 79, 3 e 27, terzo comma, della Costituzione, dal
Pretore di Potenza;
non fondata la questione di legittimità costituzionale del citato art. 39,
sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3, 9, 41, 42, 79, 112, 119 e 128 della
Costituzione, dal Pretore di Roma - Sezione distaccata di Bracciano;
manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art.
39, sollevata, in riferimento agli artt. 117, 118 e 128 della Costituzione,
dallo stesso Pretore di Roma - Sezione distaccata di Bracciano;
non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 39, commi 1 e
8, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Pretore di Udine
- Sezione distaccata di Cividale del Friuli.
La stessa Corte, chiamata a pronunciarsi nuovamente sul presente articolo senza
addurre motivi o profili ulteriori, con ordinanza 18-24 ottobre 1995, n. 457
(Gazz. Uff. 2 novembre 1995, n. 45, Serie speciale) e con ordinanza 15-29
dicembre 1995, n. 537 (Gazz. Uff. 3 gennaio 1996, n. 1, Serie speciale) con
ordinanza 18-29 aprile 1996, n. 137 (Gazz. Uff. 8 maggio 1996, n. 19, Serie
speciale), con ordinanza 16-24 maggio 1996, n. 169 (Gazz. Uff. 29 maggio 1996,
n. 22, Serie speciale), con ordinanza 16-24 maggio 1996, n. 170 (Gazz. Uff. 29
maggio 1996, n. 22, Serie speciale), con ordinanza 18-18 luglio 1997, n. 253
(Gazz. Uff. 23 luglio 1997, n. 30, Serie speciale), e con ordinanza 10-14
novembre 1997, n. 344 (Gazz. Uff. 19 novembre 1997, n. 47, Serie speciale), ha
dichiarato la manifesta infondatezza della questione, sollevata in riferimento
agli artt. 79, 3 e 27, terzo comma, della Costituzione.
Successivamente la Corte costituzionale, con sentenza 10-18 luglio 1996, n. 256
(Gazz. Uff. 31 luglio 1996, n. 31, Serie speciale), ha dichiarato non fondata,
nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 39, sollevata in riferimento all'art. 32, primo comma, della
Costituzione;
ha dichiarato inoltre la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 39, in relazione alle disposizioni di cui ai capi IV e
V della legge n. 47 del 1985, sollevata in riferimento agli artt. 3, primo e
secondo comma, 32, primo comma, 41, primo e secondo comma, 42, secondo comma,
101, secondo comma, 117 e 118 della Costituzione.
Successivamente ancora la Corte costituzionale, con sentenza 18-23 luglio 1996,
n. 302 (Gazz. Uff. 14 agosto 1996, n. 33, Serie speciale), ha dichiarato
inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 39,
sedicesimo comma, sollevata in riferimento all'art. 9 della Costituzione; ha
dichiarato non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di
legittimità costituzionale dell'art. 39, primo comma, sollevata in riferimento
all'art. 9 della Costituzione; ha dichiarato la manifesta infondatezza della
questione di legittimità costituzionale dell'art. 39, ottavo comma, sollevata in
riferimento agli artt. 9, 117 e 118 della Costituzione. La stessa Corte,
investita ancora della stessa questione, con ordinanza 9-16 dicembre 1996, n.
395 (Gazz. Uff. 18 dicembre 1996, n. 51, Serie speciale), ha dichiarato la
manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art.
39, sollevate in riferimento agli artt. 3, 112, 9 e 53 della Costituzione. La
Corte costituzionale, con ordinanza 19 giugno-4 luglio 1997, n. 232 Gazz. Uff.
23 luglio 1997, n. 30, Serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza
della questione di legittimità costituzionale dell'art. 39, modificativo delle
disposizioni di cui al capo IV della legge 28 febbraio 1985, n. 47, sollevata in
riferimento all'art. 3 della Costituzione. La Corte costituzionale, con sentenza
25 marzo-1ø aprile 1998, n. 85~ (Gazz. Uff. 8 aprile 1998, n. 14, Serie
speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 39, comma 8, sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione.
(131) Comma aggiunto dall'art. 2, comma 37, L. 23 dicembre 1996, n. 662. Vedi,
anche, l'art. 2, comma 38, della stessa legge.
(132) Comma così modificato prima dall'art. 2, comma 37, L. 23 dicembre 1996,
n. 662 e poi dall'art. 49, L. 27 dicembre 1997, n. 449.
(133) Comma così modificato prima dall'art. 2, comma 37, L. 23 dicembre 1996,
n. 662 e poi dall'art. 49, L. 27 dicembre 1997, n. 449.
(134) La Corte costituzionale, con ordinanza 4-8 marzo 1996, n. 66 Gazz. Uff.
13 marzo 1996, n. 11, Serie speciale) ha dichiarato la manifesta infondatezza
delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 39, comma 13, sollevate
in riferimento agli artt. 25, secondo comma, e 3, primo comma, della
Costituzione.
(135) Comma così modificato prima dall'art. 2, comma 37, L. 23 dicembre 1996,
n. 662 e poi dall'art. 49, L. 27 dicembre 1997, n. 449.
(136) Comma così modificato prima dall'art. 2, comma 37, L. 23 dicembre 1996,
n. 662 e poi dall'art. 49, L. 27 dicembre 1997, n. 449.
(137) La Corte costituzionale con sentenza 6-12 settembre 1995, n. 427 Gazz.
Uff. 20 settembre 1995, n. 39, Serie speciale) ha dichiarato:
non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 39 sollevata,
in riferimento agli artt. 79 e 3 della Costituzione, dal Pretore di Gela;
ha dichiarato, inoltre, non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 39, sollevata, in riferimento agli artt. 79 e 3 della Costituzione,
dai Pretori di Reggio Calabria - Sezioni distaccate di Bagnara Calabra e di
Melito Porto Salvo - e dal Pretore di Gorizia;
non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 39, sollevata,
in riferimento agli artt. 79, 3 e 27, terzo comma, della Costituzione, dal
Pretore di Potenza;
non fondata la questione di legittimità costituzionale del citato art. 39,
sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3, 9, 41, 42, 79, 112, 119 e 128 della
Costituzione, dal Pretore di Roma - Sezione distaccata di Bracciano;
manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art.
39, sollevata, in riferimento agli artt. 117, 118 e 128 della Costituzione,
dallo stesso Pretore di Roma - Sezione distaccata di Bracciano;
non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 39, commi 1 e
8, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Pretore di Udine
- Sezione distaccata di Cividale del Friuli.
La stessa Corte, chiamata a pronunciarsi nuovamente sul presente articolo senza
addurre motivi o profili ulteriori, con ordinanza 18-24 ottobre 1995, n. 457
Gazz. Uff. 2 novembre 1995, n. 45, Serie speciale) e con ordinanza 15-29
dicembre 1995, n. 537 (Gazz. Uff. 3 gennaio 1996, n. 1, Serie speciale) con
ordinanza 18-29 aprile 1996, n. 137 (Gazz. Uff. 8 maggio 1996, n. 19, Serie
speciale), con ordinanza 16-24 maggio 1996, n. 169 (Gazz. Uff. 29 maggio 1996,
n. 22, Serie speciale), con ordinanza 16-24 maggio 1996, n. 170 (Gazz. Uff. 29
maggio 1996, n. 22, Serie speciale), con ordinanza 18-18 luglio 1997, n. 253
(Gazz. Uff. 23 luglio 1997, n. 30, Serie speciale), e con ordinanza 10-14
novembre 1997, n. 344 (Gazz. Uff. 19 novembre 1997, n. 47, Serie speciale), ha
dichiarato la manifesta infondatezza della questione, sollevata in riferimento
agli artt. 79, 3 e 27, terzo comma, della Costituzione.
Successivamente la Corte costituzionale, con sentenza 10-18 luglio 1996, n. 256
(Gazz. Uff. 31 luglio 1996, n. 31, Serie speciale), ha dichiarato non fondata,
nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 39, sollevata in riferimento all'art. 32, primo comma, della
Costituzione;
ha dichiarato inoltre la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 39, in relazione alle disposizioni di cui ai capi IV e
V della legge n. 47 del 1985, sollevata in riferimento agli artt. 3, primo e
secondo comma, 32, primo comma, 41, primo e secondo comma, 42, secondo comma,
101, secondo comma, 117 e 118 della Costituzione.
Successivamente ancora la Corte costituzionale, con sentenza 18-23 luglio 1996,
n. 302 (Gazz. Uff. 14 agosto 1996, n. 33, Serie speciale), ha dichiarato
inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 39,
sedicesimo comma, sollevata in riferimento all'art. 9 della Costituzione; ha
dichiarato non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di
legittimità costituzionale dell'art. 39, primo comma, sollevata in riferimento
all'art. 9 della Costituzione; ha dichiarato la manifesta infondatezza della
questione di legittimità costituzionale dell'art. 39, ottavo comma, sollevata in
riferimento agli artt. 9, 117 e 118 della Costituzione. La stessa Corte,
investita ancora della stessa questione, con ordinanza 9-16 dicembre 1996, n.
395 (Gazz. Uff. 18 dicembre 1996, n. 51, Serie speciale), ha dichiarato la
manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art.
39, sollevate in riferimento agli artt. 3, 112, 9 e 53 della Costituzione. La
Corte costituzionale, con ordinanza 19 giugno-4 luglio 1997, n. 232(Gazz. Uff.
23 luglio 1997, n. 30, Serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza
della questione di legittimità costituzionale dell'art. 39, modificativo delle
disposizioni di cui al capo IV della legge 28 febbraio 1985, n. 47, sollevata in
riferimento all'art. 3 della Costituzione. La Corte costituzionale, con sentenza
25 marzo-1ø aprile 1998, n. 85~ (Gazz. Uff. 8 aprile 1998, n. 14, Serie
speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 39, comma 8, sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione.
(138) Comma così modificato dall'art. 2, comma 37, L. 23 dicembre 1996, n. 662.
(139) Per l'interpretazione autentica del comma 19, vedi l'art. 24, L. 30
aprile 1999, n. 136.
(140) Vedi, anche, l'art. 2, commi 40, 41, 42 e 51, L. 23 dicembre 1996, n.
662, nonché l'art. 13, D.L. 30 gennaio 1998, n. 6.
(141) La Corte costituzionale, con sentenza 21-28 luglio 1995, n. 418 (Gazz.
Uff. 23 agosto 1995, n. 35, Serie speciale), ha dichiarato inammissibile la
questione di legittimità costituzionale dell'art. 39, comma 21, sollevata dalla
Provincia autonoma di Trento in riferimento all'art. 8, numeri 3, 5, 6, 16, 17,
21 e 24; all'art. 9, numero 9; all'art. 16 dello Statuto speciale di cui al
D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 e relative norme di attuazione, nonché dell'art. 2
del decreto legislativo 16 marzo 1992, n.266.
40. Sistema di finanziamento CONSOB.
1. Nel quadro dell'attivazione di un processo di revisione dell'assetto
istituzionale della Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB), ai
fini del proprio autofinanziamento la CONSOB segnala al Ministro del tesoro
entro il 31 luglio di ciascun anno, a decorrere dal 1995, il fabbisogno
finanziario per l'esercizio successivo, nonché la previsione delle entrate,
realizzabili nello stesso esercizio, per effetto dell'applicazione delle
contribuzioni di cui al comma 3 (142).
2. [Sulla base della segnalazione della CONSOB, il Ministro del tesoro
determina, con proprio decreto, l'ammontare annuo del fondo di cui all'articolo
1, settimo comma, del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95 , convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, e successive modificazioni,
necessario per assicurare la copertura degli oneri di funzionamento della
CONSOB, non finanziati con le contribuzioni di cui al comma 3] (143).
3. Entro il limite del fabbisogno finanziario di cui al comma 1, la CONSOB
determina in ciascun anno l'ammontare delle contribuzioni dovute dai soggetti
sottoposti alla sua vigilanza. Nella determinazione delle predette contribuzioni
la CONSOB adotta criteri di parametrazione che tengono conto dei costi derivanti
dal complesso delle attività svolte relativamente a ciascuna categoria di
soggetti (144).
3-bis. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è
esonerato, fino all'emanazione del testo unico previsto dall'articolo 8, comma
1, della legge 6 febbraio 1996, n. 52, nelle materie di cui all'articolo 21
della legge stessa, dagli obblighi previsti dalla normativa vigente relativi
alle comunicazioni delle partecipazioni societarie detenute indirettamente
(145).
4. Le determinazioni della CONSOB di cui al comma 3 sono rese esecutive con le
procedure indicate dall'art. 1, nono comma, del D.L. 8 aprile 1974, n. 95 ,
convertito, con modificazioni, dalla L. 7 giugno 1974, n. 216, e successive
modificazioni.
5. Le contribuzioni di cui al comma 3 sono versate direttamente alla CONSOB in
deroga alla legge 29 ottobre 1984, n. 720 , e successive modificazioni, e
vengono iscritti in apposita voce del relativo bilancio di previsione (146).
6. La riscossione coattiva delle contribuzioni previste dal comma 3 avviene
tramite ruolo e secondo le modalità di cui all'articolo 67, comma 2, del D.P.R.
28 gennaio 1988, n. 43 (147).
(142) Comma così modificato dall'art. 145, comma 29, L. 23 dicembre 2000, n.
388.
(143) Comma così modificato dall'art. 145, comma 29, L. 23 dicembre 2000, n.
388 e poi abrogato dall'art. 1, comma 68, L. 23 dicembre 2005, n. 266.
(144) Comma così sostituito dall'art. 145, comma 28, L. 23 dicembre 2000, n.
388. Per l'anno 2000: le tipologie di contribuzione ed i soggetti tenuti al
relativo pagamento sono stati determinati con Del.Consob 2 dicembre 1999 (Gazz.
Uff. 1° febbraio 2000, n. 25); la misura delle singole contribuzioni dovute è
stata determinata con Del.Consob 2 dicembre 1999 (Gazz. Uff. 1° febbraio 2000,
n. 25); le modalità e i termini di versamento delle contribuzioni sono stati
determinati con Del.Consob 26 gennaio 2000 (Gazz. Uff. 1° febbraio 2000, n. 25).
Per l'anno 2001: le tipologie di contribuzione ed i soggetti tenuti al relativo
pagamento sono stati determinati con Del.Consob 6 dicembre 2000 (Gazz. Uff. 22
gennaio 2001, n. 17); la misura delle singole contribuzioni dovute è stata
determinata con Del.Consob 6 dicembre 2000 (Gazz. Uff. 22 gennaio 2001, n. 17);
le modalità e i termini di versamento delle contribuzioni sono stati determinati
con Del.Consob 10 gennaio 2001 (Gazz. Uff. 22 gennaio 2001, n. 17). Per l'anno
2002: le tipologie di contribuzione ed i soggetti tenuti al relativo pagamento
sono stati determinati con Del.Consob 29 novembre 2001, n. 13365 (Gazz. Uff. 3
gennaio 2002, n. 2); la misura delle singole contribuzioni dovute è stata
determinata con Del.Consob 29 novembre 2001, n. 13366 (Gazz. Uff. 3 gennaio
2002, n. 2); le modalità e termini di versamento delle contribuzioni sono stati
determinati con Del.Consob 19 dicembre 2001, n. 13399 (Gazz. Uff. 3 gennaio
2002, n. 2). Per l'anno 2003: le tipologie di contribuzione ed i soggetti tenuti
al relativo pagamento sono stati determinati con Del.Consob 27 dicembre 2002, n.
13874 (Gazz. Uff. 7 febbraio 2003, n. 31); la misura delle singole contribuzioni
dovute è stata determinata con Del.Consob 27 dicembre 2002, n. 13875 (Gazz. Uff.
7 febbraio 2003, n. 31); le modalità e termini di versamento delle contribuzioni
sono stati determinati con Del.Consob 14 gennaio 2003, n. 13888 (Gazz. Uff. 7
febbraio 2003, n. 31). Per l'anno 2004: le tipologie di contribuzione ed i
soggetti tenuti al relativo pagamento sono stati determinati con Del.Consob 30
dicembre 2003, n. 14376 (Gazz. Uff. 10 febbraio 2004, n. 33); la misura delle
singole contribuzioni dovute è stata determinata con Del.Consob 30 dicembre
2003, n. 14377 (Gazz. Uff. 10 febbraio 2004, n. 33); le modalità e termini di
versamento delle contribuzioni sono stati determinati con Del.Consob 12 gennaio
2004, n. 14381 (Gazz. Uff. 10 febbraio 2004, n. 33). Per l'anno 2005: i soggetti
tenuti alla contribuzione sono stati determinati con Del.Consob 30 dicembre
2004, n. 14855 (Gazz. Uff. 13 maggio 2005, n. 110); la misura delle singole
contribuzioni dovute è stata determinata con Del.Consob 30 dicembre 2004, n.
14856 (Gazz. Uff. 13 maggio 2005, n. 110); le modalità e i termini di versamento
delle contribuzioni sono stati determinati con Del.Consob 28 aprile 2005, n.
15008 (Gazz. Uff. 13 maggio 2005, n. 110). Per l'anno 2006: i soggetti tenuti
alla contribuzione sono stati determinati con Del.Consob 28 dicembre 2005, n.
15267 (Gazz. Uff. 11 febbraio 2006, n. 35); la misura delle singole
contribuzioni dovute è stata determinata con Del.Consob 28 dicembre 2005, n.
15268 (Gazz. Uff. 11 febbraio 2006, n. 35); le modalità e i termini di
versamento delle contribuzioni sono stati determinati con Del.Consob 2 febbraio
2006, n. 15308 (Gazz. Uff. 11 febbraio 2006, n. 35). Per l'anno 2007: i soggetti
tenuti alla contribuzione sono stati determinati con Del.Consob 29 dicembre
2006, n. 15711 (Gazz. Uff. 6 febbraio 2007, n. 30); la misura delle singole
contribuzioni dovute è stata determinata con Del.Consob 29 dicembre 2006, n.
15712 (Gazz. Uff. 6 febbraio 2007, n. 30); le modalità e i termini di versamento
delle contribuzioni sono stati determinati con Del.Consob 29 dicembre 2006, n.
15713 (Gazz. Uff. 6 febbraio 2007, n. 30).
(145) Comma aggiunto dall'art. 54, L. 27 dicembre 1997, n. 449.
(146) Comma così modificato dall'art. 145, comma 29, L. 23 dicembre 2000, n.
388.
(147) Comma aggiunto dall'art. 65, D.Lgs. 23 luglio 1996, n. 415.
41. Modifiche alla legge 2 gennaio 1991, n. 1 .
1. ... (148).
(148) Modifica i commi 1 e 3, sostituisce il comma 4 e aggiunge i commi 4-bis e
4-ter all'art. 24, L. 2 gennaio 1991, n. 1.
42. Prefinanziamenti per interventi previsti nel quadro comunitario di sostegno.
1. Al fine di accelerare la realizzazione degli interventi previsti nel quadro
comunitario di sostegno per gli obiettivi 1, 2 e 5-b di cui al regolamento CEE
n. 2081/93 del Consiglio, del 20 luglio 1993, per il triennio 1994-1996, le
regioni possono richiedere agli istituti di credito prefinanziamenti, di durata
non superiore a ventiquattro mesi, nel limite complessivo delle risorse di
cofinanziamento nazionale poste a carico del bilancio dello Stato; tali
prefinanziamenti dovranno essere vincolati all'esecuzione di opere inserite nel
quadro comunitario di sostegno.
2. Una convenzione quadro, stipulata tra il Ministero del tesoro e
l'Associazione bancaria italiana, definisce costi e modalità di funzionamento di
tali prefinanziamenti a carico delle regioni.
3. Nella convenzione di cui al comma 2 può essere previsto che gli istituti
finanziatori siano rimborsati direttamente dal Ministero del tesoro tramite il
fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183 , a valere sui fondi
del quadro comunitario di sostegno, presentando la documentazione prevista nei
regolamenti comunitari relativi all'uso dei fondi strutturali.
43. Alloggi militari e delle Forze di polizia.
1. Ai fini dell'adeguamento dei canoni di concessione degli alloggi costituenti
il patrimonio abitativo della Difesa, fermo restando la gratuità degli alloggi
di cui al n. 1) dell'articolo 6 della legge 18 agosto 1978, n. 497 , e
l'esclusione di quelli di cui al n. 2) del medesimo articolo, il cui importo
sarà determinato dal Ministro della difesa con proprio decreto da emanare entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si applica
un canone determinato su base nazionale ai sensi dell'articolo 13 della legge 18
agosto 1978, n. 497 , ovvero, se più favorevole all'utente, un canone pari a
quello derivante dall'applicazione della normativa vigente in materia di equo
canone. Alla data di entrata in vigore della presente legge, agli utenti non
aventi titolo alla concessione dell'alloggio, fermo restando per l'occupante
l'obbligo di rilascio, viene applicato, anche se in regime di proroga, un canone
pari a quello risultante dalla normativa sull'equo canone maggiorato del 20 per
cento per un reddito annuo lordo complessivo del nucleo familiare fino a 60
milioni di lire e del 50 per cento per un reddito lordo annuo complessivo del
nucleo familiare oltre i 60 milioni di lire. L'Amministrazione della difesa ha
facoltà di concedere proroghe temporanee secondo le modalità che saranno
definite con apposito regolamento da emanare, entro sessanta giorni dalla data
di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della
difesa. Agli utenti, che si trovano nelle condizioni previste dal decreto
ministeriale attuativo dell'articolo 9, comma 7, della legge 24 dicembre 1993,
n. 537 , si applica un canone pari a quello risultante dalla normativa sull'equo
canone senza maggiorazioni.
2. Nell'art. 13, L. 18 agosto 1978, n. 497 , e nell'art. 7, comma 3, L. 1°
dicembre 1986, n. 831 , le parole: "sulla base delle disposizioni di legge
vigenti in materia di canone sociale" sono sostituite dalle seguenti: "sulla
base delle disposizioni vigenti in materia di definizione dell'equo canone".
3. La determinazione dei canoni di concessione degli alloggi di cui al comma 1
trova applicazione anche per gli alloggi di servizio delle Forze di polizia di
cui all'art. 7, comma 1, lettera b), della L. 1° dicembre 1986, n. 831 . Gli
alloggi di cui all'articolo 7, comma 1, lettera a), della L. 1° dicembre 1986,
n. 831 , rientrano nella previsione dell'articolo 9, comma 3, ultimo periodo,
della L. 24 dicembre 1993, n. 537 .
4. Le misure del 20 per cento e dell'80 per cento e relative destinazioni,
indicate dall'art. 14 della L. 18 agosto 1978, n. 497 , e successive
modificazioni, dall'art. 8 della L. 1° dicembre 1986, n. 831 , e successive
modificazioni, e dall'articolo 9 del D.L. 21 settembre 1987, n. 387 ,
convertito, con modificazioni, dalla L. 20 novembre 1987, n. 472, e successive
modificazioni, sono rideterminate: nel 5 per cento per il ripristino di immobili
non riassegnabili in quanto in attesa di manutenzioni; nel 10 per cento per la
manutenzione straordinaria; nel 15 per cento per la costituzione di un
fondo-casa e nel 20 per cento per la realizzazione ed il reperimento da parte
del Ministero della difesa, e delle altre amministrazioni di cui alla citata
legge n. 831 del 1986 e al citato decreto-legge n. 387 del 1987, di altri
alloggi. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i
Ministri della difesa e delle finanze, sentite le competenti Commissioni
parlamentari, emanano, con propri decreti, i regolamenti di gestione ed utilizzo
del fondo-casa, sentito il parere delle sezioni del Consiglio centrale di
rappresentanza (COCER) interessate (149) (150).
(149) Comma così modificato dall'art. 31, L. 18 febbraio 1999, n. 28.
(150) Vedi, anche, l'art. 43, comma 16, L. 23 dicembre 2000, n. 388. Il
regolamento di gestione ed utilizzo del fondo-casa previsto dal presente comma è
stato emanato con D.M. 28 luglio 2005, n. 180.
(giurisprudenza di legittimità)
44. Contratti pubblici.
1. ... (151).
2. Il regolamento di cui al comma 17 dell'articolo 6 della legge 24 dicembre
1993, n. 537 , come sostituito dal comma 1 del presente articolo, è emanato
entro quaranta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
(151) Sostituisce l'art. 6, L. 24 dicembre 1993, n. 537.
45. Fiscalizzazione degli oneri sociali.
1. Con decreto del Ministro del bilancio e della programmazione economica,
adottato di concerto con i Ministri del tesoro e del lavoro e della previdenza
sociale, e tenendo conto degli indirizzi dell'Unione europea, si provvede alla
determinazione delle condizioni, dei limiti e delle modalità degli interventi in
materia di fiscalizzazione degli oneri sociali regolati, da ultimo, dalle
disposizioni di cui all'articolo 18 del D.L. 16 maggio 1994, n. 299 ,
convertito, con modificazioni, dalla L. 19 luglio 1994, n. 451.
46. Riduzione delle spese per l'acquisto di beni e servizi.
1. Per l'anno 1995, i capitoli della categoria "acquisto di beni e servizi" del
bilancio dello Stato, con esclusione delle spese aventi natura obbligatoria,
sono ridotti di 471 miliardi di lire. Corrispondente riduzione viene operata,
sulla medesima categoria, per gli anni 1996 e 1997.
2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio, ivi incluso l'incremento, per l'anno 1995, e
sui corrispondenti capitoli degli anni 1996 e 1997, della dotazione del Fondo
Sanitario Nazionale di parte corrente per un importo pari a lire 150 miliardi.
47. Entrata in vigore.
1. Le disposizioni della presente legge si applicano con decorrenza dal 1°
gennaio 1995.
Tabella A (152)
(articolo 11, comma 1)
(152) La tabella, che si omette, sostituisce la tab. A allegata al D.Lgs. 30
dicembre 1992, n. 503.
Tabella B (153)
(articolo 39, comma 5)
IMPORTO FISSO DA VERSARE ENTRO IL 31 DICEMBRE 1994
Tipologia di abusoImporto dovuto
Lire
Opere edilizie fino a 100 metri cubi800.000
Opere edilizie fino a 200 metri cubi2.000.000
Opere edilizie fino a 400 metri cubi4.000.000
Opere edilizie fino a 750 metri cubi7.000.000
Opere edilizie oltre 750 metri cubi10.000a mq oltre all'importo previsto
fino a 750 m3
(153) Tabella così modificata dall'art. 2, comma 37, L. 23 dicembre 1996, n.
662.
Tabella C
(articolo 39, comma 9)
CONTRIBUTI DI CONCESSIONE RIPARTITI PER POPOLAZIONE DEL COMUNE
Nuove costruzioniRistrutturazioni
Numero abitantiampliamentimodifiche
Lire/mqdestinazione d'uso
Lire/mq
Fino a 3.00030.000 15.000
Da 3.001 a 20.00060.000 30.000
Da 20.001 a 100.00090.000 45.000
Da 100.001 a 300.000120.000 60.000
Oltre i 300.000150.000 75.000
Tabella D (154)
(articolo 39, comma 13)
MODALITÀ DI DETERMINAZIONE DELL'OBLAZIONE DOVUTA NEI CASI DI ABUSIVISMO
DETERMINATO DA SITUAZIONI DI ESTREMO DISAGIO ABITATIVO
a) Riduzione dell'oblazione in relazione ai limiti di reddito.
Per nucleo familiare (redditi diversi da quelli da lavoro dipendente):
Percentuale di riduzione
Limiti di reddito fino a:
1) lire 15.000.00050%
2) lire 25.000.00030%
3) lire 30.000.00025%
b) Riduzione dell'oblazione in relazione ai limiti di reddito.
Per nucleo familiare (redditi da lavoro dipendente):
Percentuale di riduzione
Limiti di reddito fino a:
a) lire 24.000.00050%
b) lire 40.000.00030%
c) lire 48.000.00025%
c) Correlazione percentuale dell'oblazione in relazione all'ubicazione
dell'immobile [da applicare agli importi calcolati sulla base di quanto previsto
sub a) e b)]:
1) Comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti:
ZoneValori di calcolo
1.1) zona agricola 0,85
1.2) zona edificata periferica 1
1.3) zona edificata compresa fra quella periferica ed il centro storico.
1,20
1.4) zona di particolare pregio sorta nella zona edificata o nella zona
agricola 1,20
1.5) centro storico 1,30
2) Comuni con popolazione non superiore a 20.000 abitanti:
ZoneValori di calcolo
2.1) zona agricola 0,85
2.2) centro edificato 1
2.3) centro storico 1,10
3) Comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti:
Valore di calcolo 1 per tutte le zone del territorio comunale.
(154) Tabella così modificata dall'art. 2, comma 37, L. 23 dicembre 1996, n.
662.