GAZZETTA UFFICIALE SERIE GENERALE N. 304 DEL 30/12/1994





L. 23 dicembre 1994, n. 724 Agg. G.U. 03/05/2007
Misure di razionalizzazione della finanza pubblica 



Pubblicata nella Gazz. Uff. 30 dicembre 1994, n. 304, S.O.
La Corte costituzionale, con ordinanza 19 giugno-3 luglio 1997, n. 220 
(Gazz. Uff. 16 luglio 1997, n. 29, Serie speciale), ha dichiarato la manifesta 
inammissibilità della questione di legittimità costituzionale della legge 23 
dicembre 1994, n. 724, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 della 
Costituzione, per carenza di motivazione dell'ordinanza di rimessione.
(3)  Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le seguenti 
istruzioni: 
- I.N.P.D.A.P. (Istituto nazionale previdenza dipendenti amministrazione 
pubblica): Circ. 5 febbraio 1997, n. 6; Circ. 20 maggio 1997, n. 27; Circ. 15 
giugno 2005, n. 22;
- I.N.P.S. (Istituto nazionale previdenza sociale): Circ. 25 agosto 1995, n. 
234; Circ. 23 gennaio 1996, n. 22; Circ. 13 febbraio 1996, n. 34; Circ. 14 
febbraio 1996, n. 36; Circ. 20 febbraio 1996, n. 38; Circ. 20 febbraio 1996, n. 
39; Circ. 11 aprile 1996, n. 83; Circ. 24 aprile 1996, n. 92; Circ. 31 maggio 
1996, n. 116; Circ. 6 giugno 1996, n. 117; Circ. 27 giugno 1996, n. 135; Circ. 
27 giugno 1996, n. 134; Circ. 4 luglio 1996, n. 138; Circ. 18 luglio 1996, n. 
150; Circ. 22 agosto 1996, n. 171; Circ. 13 novembre 1996, n. 217; Circ. 21 
novembre 1996, n. 228; Circ. 18 dicembre 1996, n. 256; Circ. 24 dicembre 1996, 
n. 262; Circ. 28 dicembre 1996, n. 263; Circ. 22 febbraio 1997, n. 41; Circ. 5 
marzo 1997, n. 49; Circ. 14 marzo 1997, n. 61; Circ. 24 aprile 1997, n. 100; 
Circ. 30 agosto 1997, n. 190; Circ. 30 ottobre 1997, n. 213; Circ. 24 dicembre 
1997, n. 263; Circ. 20 aprile 1998, n. 85; Circ. 3 giugno 1998, n. 115; Circ. 23 
luglio 1998, n. 166; Circ. 9 settembre 1998, n. 199; 
- Ministero affari esteri: Circ. 16 luglio 1997, n. 7; Circ. 18 novembre 1997, 
n. 11; 
- Ministero dei lavori pubblici: Circ. 15 luglio 1998, n. 2388; 
- Ministero dei trasporti: Circ. 11 settembre 1996, n. 1531; 
- Ministero dei trasporti e della navigazione: Circ. 15 aprile 1999, n. 83;
- Ministero del lavoro e della previdenza sociale: Circ. 8 gennaio 1996, n. 8; 
Circ. 30 marzo 1996, n. 40451; Lett.Circ. 9 agosto 1996, n. 7/61751/L.335.95; 
Circ. 14 gennaio 1998, n. 6/98; 
- Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica: Circ. 24 
giugno 1998, n. 57; 
- Ministero del tesoro: Circ. 11 gennaio 1996, n. 662; Circ. 15 gennaio 1996, n. 
3; Circ. 8 marzo 1996, n. 22; Circ. 19 marzo 1996, n. 679; Circ. 24 maggio 1996; 
Circ. 4 giugno 1996, n. 692; Circ. 29 luglio 1996, n. 701; Circ. 20 settembre 
1996, n. 122750-118220; Circ. 25 settembre 1996, n. 187622; Circ. 16 gennaio 
1997, n. 728; Circ. 1 aprile 1997, n. 751; Circ. 11 aprile 1997, n. 117908; 
Circ. 28 aprile 1997, n. 754; Circ. 2 maggio 1997, n. 756;
- Ministero dell'interno: Circ. 24 aprile 1998, n. S.A.F.2/98;
- Ministero della pubblica istruzione: Circ. 8 gennaio 1996, n. 7; Circ. 19 
gennaio 1996, n. 28; Circ. 6 marzo 1996, n. 101; Circ. 8 marzo 1996, n. 103; 
Circ. 28 marzo 1996, n. 124; Circ. 28 marzo 1996, n. 126; Circ. 4 aprile 1996, 
n. 138; Circ. 17 aprile 1996, n. 147; Circ. 9 maggio 1996, n. 181; Circ. 10 
maggio 1996, n. 183; Circ. 17 maggio 1996, n. 199; Circ. 14 giugno 1996, n. 229; 
Circ. 24 ottobre 1996, n. 671; Circ. 6 dicembre 1996, n. 731; Circ. 9 dicembre 
1996, n. 733; Circ. 19 dicembre 1996, n. 754; Circ. 19 dicembre 1996, n. 757; 
Circ. 27 gennaio 1997, n. 63; Circ. 29 gennaio 1997, n. 70; Circ. 21 febbraio 
1997, n. 121; Circ. 14 marzo 1997, n. 173; Circ. 28 aprile 1997, n. 283; Circ. 
30 maggio 1997, n. 339; Circ. 4 giugno 1997, n. 345; Circ. 3 settembre 1997, n. 
544; Circ. 16 ottobre 1997, n. 646; Circ. 19 gennaio 1998, n. 17; Circ. 28 
maggio 1998, n. 249; Circ. 26 giugno 1998, n. 286; Circ. 21 luglio 1998, n. 317; 

- Ministero della sanità: Circ. 10 maggio 1996, n. 1220; Circ. 17 luglio 1996, 
n. 10; Circ. 9 luglio 1998, n. 9; Circ. 25 giugno 1999, n. 11; 
- Ministero delle finanze: Circ. 15 marzo 1996, n. 69/T; Circ. 23 aprile 1996, 
n. 98/E; Circ. 3 maggio 1996, n. 108/E; Circ. 13 febbraio 1997, n. 36/E; Circ. 
26 febbraio 1997, n. 48/E; Circ. 15 maggio 1997, n. 137/E; Circ. 15 ottobre 
1997, n. 265/P; Circ. 30 dicembre 1997, n. 333/E; Circ. 16 marzo 1998, n. 86/D; 
Circ. 24 giugno 1998, n. 165/E; 
- Ministero di grazia e giustizia: Circ. 5 marzo 1996, n. 5409/C/Cm; Circ. 7 
gennaio 1997, n. 4/1/10/S; Circ. 20 febbraio 1997, n. 1810/S/IPP/1482; Circ. 7 
marzo 1997, n. 4/1-348/S; Circ. 10 febbraio 1998, n. 1810/S/PP/546; 
- Ministero marina mercantile: Circ. 27 febbraio 1997, n. 1354; 
- Ministero per i beni culturali e ambientali: Circ. 23 gennaio 1996, n. 12; 
Circ. 2 settembre 1996, n. 100; Circ. 20 febbraio 1997, n. 44; Circ. 24 febbraio 
1997, n. 47; Circ. 28 aprile 1997, n. 106; Circ. 4 settembre 1997, n. 187; 
- Presidenza del Consiglio dei Ministri: Circ. 5 marzo 1998, n. DIE/ARE/1/994; 
- Presidenza del Consiglio dei Ministri: Dipartimento per la funzione pubblica e 
gli affari regionali: Circ. 5 gennaio 1996, n. 10711; Circ. 19 gennaio 1996, n. 
24477; Circ. 24 gennaio 1996, n. 587; Circ. 14 febbraio 1996, n. 26140; Circ. 19 
febbraio 1996, n. 1435; Circ. 6 marzo 1996, n. 427; Circ. 6 marzo 1996, n. 
27661; Circ. 16 marzo 1996, n. 7/96/UOPA/17578/28281/96/7.519; Circ. 21 marzo 
1996, n. 27438; Circ. 25 marzo 1996, n. 8273; Circ. 25 marzo 1996, n. 2400; 
Circ. 25 marzo 1996, n. 1989; Circ. 29 marzo 1996, n. 1990; Circ. 2 aprile 1996, 
n. 2723; Circ. 5 aprile 1996, n. 802; Circ. 5 aprile 1996, n. 27442; Circ. 12 
aprile 1996, n. 3188; Circ. 16 aprile 1996, n. 3068; Circ. 6 maggio 1996, n. 
3060; Circ. 30 maggio 1996, n. 4397; Circ. 11 giugno 1996, n. 30192; Circ. 17 
giugno 1996, n. 30135; Circ. 26 giugno 1996, n. 30687; Circ. 18 luglio 1996, n. 
4989; Circ. 18 novembre 1996, n. 6204; Circ. 20 novembre 1996, n. 9152; Circ. 3 
dicembre 1996, n. 6886; Circ. 16 dicembre 1996, n. 9868; 
- Ragioneria generale dello Stato: Circ. 24 luglio 1997, n. 62; 
- Ufficio Italiano Cambi: Circ. 23 aprile 1997, n. 373.
 





Capo I 
Disposizioni in materia sanitaria 
1. Esenzioni.
1. Al comma 14 dell'articolo 8 della legge 24 dicembre 1993, n. 537 , le parole 
"lire 5.000" sono sostituite dalle seguenti: "lire 3.000 per prescrizioni di una 
confezione e di lire 6.000 per prescrizioni di più confezioni". 
2. Al comma 15 dell'articolo 8 della legge 24 dicembre 1993, n. 537 , la parola 
"100.000" è sostituita dalla seguente "70.000". 
3. ... (4). 
4. È confermata l'esenzione disposta dall'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 
25 novembre 1989, n. 382 , convertito, con modificazioni, dalla legge 25 gennaio 
1990, n. 8, relativamente agli accertamenti del possesso dei requisiti di 
idoneità da parte dei giovani che si avviano all'attività sportiva agonistica 
nelle società dilettantistiche. 
5. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il 
Ministro della sanità provvede con proprio decreto ad aggiornare il protocollo 
diagnostico predisposto nel D.M. 14 aprile 1984 , pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale n. 118 del 30 aprile 1984. 



(4)  Sostituisce con i commi da 16 a 16-quinquies l'originario comma 16 
dell'art. 8, L. 24 dicembre 1993, n. 537. 
 





2. Prestazioni specialistiche.
1. ... (5). 



(5)  Sostituisce il comma 3 dell'art. 1, D.L. 25 novembre 1989, n. 382. 
 





3. Ospedali.
1. [Fermo restando quanto previsto dall'articolo 4, comma 10, del decreto 
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 , e successive modificazioni ed 
integrazioni, le regioni provvedono, entro il termine perentorio di sei mesi 
dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla disattivazione o alla 
riconversione degli ospedali che non raggiungevano alla data del 30 giugno 1994 
la dotazione minima di 120 posti letto, esclusi quelli specializzati, e quelli 
per i quali la regione ha già programmato la strutturazione con dotazione di 
posti-letto superiore a 120, anche operando le eventuali conseguenti 
trasformazioni di destinazione in servizi sanitari ambulatoriali e in strutture 
non ospedaliere. Le regioni, sulla base di criteri di classificazione degli 
ospedali specializzati stabiliti con decreto del Ministro della sanità da 
emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente 
legge, pubblicano l'elenco regionale degli ospedali specializzati. Scaduto un 
ulteriore termine di trenta giorni, il Consiglio dei ministri, su proposta del 
Ministro della sanità, esercita i poteri sostitutivi. La presente disposizione 
si applica alle singole strutture ospedaliere, ancorché accorpate ai fini 
funzionali ai sensi dell'articolo 4, comma 9, del citato decreto legislativo 30 
dicembre 1992, n. 502 (6), e successive modificazioni ed integrazioni. In 
relazione a condizioni territoriali particolari, in specie delle aree montane e 
delle isole minori, ed alla densità e distribuzione della popolazione, le 
regioni possono autorizzare il mantenimento in attività dei suddetti ospedali] 
(7). 
2. [Qualora le regioni non provvedano, il Consiglio dei ministri, su proposta 
del Ministro della sanità, previo invito alle regioni ad adottare le misure 
adeguate, attiva il potere sostitutivo con la nomina di commissari ad acta per 
l'adozione dei provvedimenti di cui al comma 1, individuati sulla base delle 
rilevazioni ufficiali del sistema informativo sanitario; in tale ultima ipotesi 
si applica alla regione una riduzione pari al 30 per cento della eventuale quota 
spettante del fondo di riequilibrio di cui all'articolo 12, comma 5, del decreto 
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 , e successive modificazioni ed 
integrazioni] (8). 
3. [Al personale risultato in esubero a seguito delle disattivazioni o delle 
riconversioni di cui al comma 1 si applicano le misure di mobilità previste 
dalla normativa vigente, esperite le quali le regioni adottano misure di 
mobilità di ufficio da applicare prioritariamente all'interno dell'unità 
sanitaria locale e successivamente nell'ambito del territorio regionale. Il 
personale che non ottemperi al trasferimento d'ufficio è collocato in 
disponibilità ai sensi dell'articolo 34 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, 
n. 29 , e successive modificazioni ed integrazioni. Le procedure sono completate 
entro sessanta giorni dalla data delle disattivazioni o delle riconversioni di 
cui ai commi 1 e 2. Scaduto tale termine il Consiglio dei ministri, su proposta 
del Ministro della sanità, previo invito alle regioni ad adottare le misure 
adeguate, attiva il potere sostitutivo con la nomina di commissari ad acta per 
l'adozione dei conseguenti provvedimenti] (9). 
4. Le disposizioni di cui all'allegato A del decreto del Presidente del 
Consiglio dei ministri 22 dicembre 1989, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 
2 del 3 gennaio 1990, sono sospese per cinque anni dalla data di entrata in 
vigore della presente legge. Entro tale termine, con decreto del Presidente del 
Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro della sanità, sentita 
la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province 
autonome di Trento e di Bolzano, e acquisito il parere degli operatori del 
settore e delle associazioni dei gestori, sono definiti, anche in relazione alla 
situazione esistente negli altri Paesi dell'Unione europea, i nuovi requisiti 
dimensionali per le RSA nonché i criteri per il graduale adeguamento agli stessi 
delle strutture esistenti. Le regioni possono prevedere che la gestione delle 
residenze sanitarie assistenziali sia affidata ad organismi pubblici, privati o 
misti, disciplinando le modalità di controllo della qualità delle prestazioni e 
del servizio reso. L'organismo affidatario della gestione della RSA fa fronte in 
via prioritaria al fabbisogno di personale mediante l'assunzione di personale di 
corrispondente qualificazione professionale, proveniente, su base volontaria, 
dai servizi dismessi dell'unità sanitaria locale, fermo restando il 
riconoscimento dell'anzianità di servizio e di qualifica (10). 
5. Nel quadro delle attivazioni delle strutture residenziali previste dal 
progetto obiettivo "Tutela della salute mentale 1994-1996", approvato con D.P.R. 
7 aprile 1994 , pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 93 del 22 aprile 1994, 
utilizzando se necessario anche le strutture ospedaliere disattivate o 
riconvertite nell'ambito del processo di ristrutturazione della rete 
ospedaliera, le regioni provvedono alla chiusura dei residui ospedali 
psichiatrici entro il 31 dicembre 1996. I beni mobili e immobili degli ex 
ospedali psichiatrici, già assegnati o da destinare alle aziende sanitarie 
locali o alle aziende ospedaliere, sono da esse a loro volta destinati alla 
produzione di reddito attraverso la vendita anche parziale degli stessi, con 
diritto di prelazione per gli enti pubblici, o la locazione. I redditi prodotti 
sono utilizzati prioritariamente per la realizzazione di strutture territoriali, 
in particolare residenziali, nonché di centri diurni con attività riabilitative 
destinate ai malati mentali, in attuazione degli interventi previsti dal piano 
sanitario nazionale 1998-2000, approvato con decreto del Presidente della 
Repubblica 23 luglio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 288 del 10 
dicembre 1998, e dal progetto obiettivo "Tutela della salute mentale 1998-2000", 
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1999, 
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 274 del 22 novembre 1999. Qualora 
risultino disponibili ulteriori somme, dopo l'attuazione di quanto previsto dal 
terzo periodo del presente comma, le aziende sanitarie potranno utilizzarle per 
altre attività di carattere sanitario (11). 
6. Per la gestione delle camere a pagamento di cui all'articolo 4, commi 10 e 
11, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 , e successive 
modificazioni ed integrazioni, le unità sanitarie locali, le aziende ospedaliere 
e gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico provvedono, oltre alla 
contabilità prevista dall'articolo 5, comma 5, del citato D.Lgs. n. 502 del 1992 
, e successive modificazioni ed integrazioni, alla tenuta di una contabilità 
separata che deve tenere conto di tutti i costi diretti e indiretti, nonché 
delle spese alberghiere. Tale contabilità non può presentare disavanzo. [Il 
cittadino dovrà comunque pagare solo le spese aggiuntive e non quelle garantite 
dal Servizio sanitario nazionale] (12). 
7. Nel caso in cui la contabilità separata di cui al comma 6 presenti un 
disavanzo, il direttore generale è obbligato ad assumere tutti i provvedimenti 
necessari, compresi l'adeguamento delle tariffe o la sospensione del servizio 
relativo alle erogazioni delle prestazioni sanitarie. Le disposizioni di cui al 
presente comma si applicano anche alle prestazioni ambulatoriali fornite a 
pazienti solventi in proprio. 
8. Ai fini del diritto di accesso garantito dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 , 
le unità sanitarie locali, i presìdi ospedalieri e le aziende ospedaliere devono 
tenere, sotto la personale responsabilità del direttore sanitario, il registro 
delle prestazioni specialistiche ambulatoriali, di diagnostica strumentale e di 
laboratorio e dei ricoveri ospedalieri ordinari. Tale registro sarà soggetto a 
verifiche ed ispezioni da parte dei soggetti abilitati ai sensi delle vigenti 
disposizioni. Tutti i cittadini che vi abbiano interesse possono richiedere alle 
direzioni sanitarie notizie sulle prenotazioni e sui relativi tempi di attesa, 
con la salvaguardia della riservatezza delle persone (13). 
9. Le regioni definiscono nel proprio piano sanitario, anche mediante 
aggiornamenti, il tasso minimo di occupazione dei posti letto per singole 
tipologie di reparto. I direttori generali delle aziende ospedaliere o delle 
unità sanitarie locali interessate provvedono alla riduzione del numero dei 
posti letto in dotazione ai reparti che si discostano in misura superiore al 5 
per cento dal tasso regionale di cui al presente comma, provvedendo altresì al 
ridimensionamento degli organici e alla conseguente mobilità del personale, 
fermo restando il rispetto delle durate medie di degenza definite nel Piano 
sanitario nazionale. 



(6)  Riportato alla voce Sanità pubblica. 
(7)  Comma abrogato dall'art. 1, D.L. 17 maggio 1996, n. 280, nel testo 
modificato dalla relativa legge di conversione 18 luglio 1996, n.382 (Gazz. Uff. 
20 luglio 1996, n. 169). 
(8)  Comma abrogato dall'art. 1, D.L. 17 maggio 1996, n. 280, nel testo 
modificato dalla relativa legge di conversione 18 luglio 1996, n.382 (Gazz. Uff. 
20 luglio 1996, n. 169). 
(9)  Comma abrogato dall'art. 1, D.L. 17 maggio 1996, n. 280, nel testo 
modificato dalla relativa legge di conversione 18 luglio 1996, n.382 (Gazz. Uff. 
20 luglio 1996, n. 169). 
(10)  Comma così modificato dall'art. 1, D.L. 17 maggio 1996, n. 280, nel testo 
modificato dalla relativa legge di conversione 18 luglio 1996, n. 382 (Gazz. 
Uff. 20 luglio 1996, n. 169). 
(11)  Comma così modificato prima dall'art. 1, D.L. 17 maggio 1996, n. 280, nel 
testo modificato dalla relativa legge di conversione 18 luglio 1996, n. 382 
(Gazz. Uff. 20 luglio 1996, n. 169), poi dall'art. 1, comma 21, L. 23 dicembre 
1996, n. 662, dall'art. 32, L. 27 dicembre 1997, n. 449 ed infine dall'art. 98, 
comma 3, L. 23 dicembre 2000, n. 388. 
(12)  Periodo abrogato dall'art. 28, comma 7, L. 23 dicembre 1999, n. 488. 
(13)  Vedi, anche, il comma 284 dell'art. 1, L. 23 dicembre 2005, n. 266. 
 





(giurisprudenza di legittimità)
4. Dotazioni organiche.
1. La revisione delle dotazioni organiche ed i processi di mobilità del 
personale sono in particolare finalizzati all'obiettivo del pieno utilizzo delle 
strutture pubbliche, secondo le indicazioni del Piano sanitario nazionale per il 
triennio 1994-1996. I direttori generali ed i commissari straordinari delle 
unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere, avvalendosi anche dei poteri 
loro attribuiti in materia di definizione dell'orario di servizio e di 
articolazione dell'orario contrattuale di lavoro, di cui all'articolo 16 del 
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 , e successive modificazioni ed 
integrazioni, assicurano l'apertura al pubblico dei servizi per un congruo 
orario settimanale, il potenziamento delle attività di day hospital e la 
riduzione dei tempi di attesa per le attività ambulatoriali. 
2. Per il primo semestre dell'anno 1995 si applica il divieto di assunzione di 
cui al comma 6 dell'articolo 22; per il secondo semestre, per la copertura dei 
posti che si rendono vacanti per cessazioni dal servizio comunque verificatesi 
dal 1° gennaio 1995, le regioni possono autorizzare nuove assunzioni, entro il 
limite del 10 per cento delle cessazioni per il ruolo amministrativo e del 30 
per cento delle cessazioni per gli altri ruoli, previa verifica dei carichi di 
lavoro ed esclusivamente dopo aver esperito le procedure di mobilità, da 
effettuarsi tra il personale del comparto sanità in ambito locale, regionale, 
interregionale, secondo tale ordine di priorità, e d'ufficio, per motivate 
esigenze di servizio, e dopo che le unità sanitarie locali e le aziende 
ospedaliere abbiano provveduto all'utilizzazione del personale risultante in 
esubero a seguito della disattivazione o della riconversione degli ospedali di 
cui all'articolo 3 ed a seguito degli accorpamenti e delle riorganizzazioni 
delle strutture e dei servizi del territorio di competenza. Le limitazioni 
previste dal presente comma non si applicano al personale sanitario delle unità 
di terapia intensiva e di rianimazione (14). 
3. A decorrere dal 1° gennaio 1996 la corresponsione dell'indennità di tempo 
pieno di cui all'art. 110, comma 1, del D.P.R. 28 novembre 1990, n. 384 , è 
sospesa, limitatamente al 15 per cento del suo importo per il personale 
dipendente che esercita l'attività libero-professionale, ai sensi dell'articolo 
4 della L. 30 dicembre 1991, n. 412 , all'esterno delle strutture sanitarie 
pubbliche. Il direttore generale ed il commissario straordinario dell'unità 
sanitaria locale e dell'azienda ospedaliera sono responsabili dell'applicazione 
del presente comma. Al dipendente che illegittimamente percepisce l'indennità di 
tempo pieno si applicano le disposizioni dell'articolo 2119 del codice civile in 
materia di risoluzione del contratto di lavoro per giusta causa. La mancata 
attuazione delle disposizioni di cui all'art. 4, comma 10, del D.Lgs. 30 
dicembre 1992, n. 502 , e successive modificazioni ed integrazioni, comporta la 
immediata risoluzione del contratto del direttore generale ai sensi 
dell'articolo 3, comma 6, penultimo periodo, del citato D.Lgs. n. 502 del 1992 , 
e successive modificazioni ed integrazioni. Le disposizioni del presente comma 
si applicano anche agli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico ed 
agli istituti zooprofilattici sperimentali. Per gli enti di ricerca e le 
istituzioni, di cui all'articolo 23 dell'accordo reso esecutivo con D.P.R. 12 
febbraio 1991, n. 171 , il contingente di personale da assumere a contratto, ai 
sensi del medesimo articolo, non potrà superare il 10 per cento della rispettiva 
dotazione organica complessiva, nell'ambito delle risorse di bilancio (15). 
4. I giudizi di idoneità di cui agli articoli 8, commi 1-bis e 8, e 18, comma 
2-bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 , e successive 
modificazioni ed integrazioni, nonché quelli di cui all'articolo 26, comma 
2-ter, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 , e successive 
modificazioni ed integrazioni, si svolgono a partire dal 1° settembre 1995. 



(14)  La Corte costituzionale con sentenza 21-28 luglio 1995, n. 416 (Gazz. Uff. 
2 agosto 1995, n. 32, Serie speciale) ha dichiarato: 
non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 1, 
sollevata dalla Regione Lombardia, in riferimento agli artt. 117, 118, 119 della 
Costituzione; 
non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 2, 
sollevata dalla Regione Lombardia, in riferimento agli artt. 117, 118 e 119 
della Costituzione, nonché dalla Regione Emilia-Romagna, in riferimento agli 
artt. 97, 117, 118 e 119 della Costituzione; 
non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, comma 1, 
sollevata dalla Regione Lombardia, in riferimento agli artt. 117, 118 e 119 
della Costituzione, nonché dalla Regione Emilia-Romagna, in riferimento agli 
artt. 97, 117 e 118 della Costituzione e dalla Regione Siciliana, in riferimento 
agli artt. 17 e 19 dello statuto, 3, 32 e 97 della Costituzione; 
non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, comma 5, 
sollevata dalla Regione Siciliana, in riferimento agli artt. 17 e 19 dello 
statuto, 3 e 32 della Costituzione; 
non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, comma 6, 
sollevata dalla Regione Emilia-Romagna, in riferimento agli artt. 3, 32, 97, 
117, 118 e 119 della Costituzione, nonché dalla Regione Siciliana, in 
riferimento agli artt. 17 e 19 dello Statuto, 32 e 97 della Costituzione, e 
dalla Regione Lombardia, in riferimento agli artt. 117, 118 e 119 della 
Costituzione; 
non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, comma 7, 
sollevata dalla Regione Lombardia, in riferimento agli artt. 117, 118 e 119 
della Costituzione; 
non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 39, sollevata 
dalla Regione Emilia-Romagna, in riferimento agli artt. 3, 97 e 117 della 
Costituzione. 
(15)  La Corte costituzionale, con sentenza 14-20 luglio 1999, n. 330 (Gazz. 
Uff. 28 luglio 1999, n. 30, serie speciale), ha dichiarato non fondata la 
questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 3, sollevata in 
riferimento agli artt. 3, 4 e 36 della Costituzione. 
 





5. Congedo ordinario aggiuntivo per categoria di lavoratori esposti a rischio 
radiologico.
1. A partire dal 1° gennaio 1995 il congedo ordinario aggiuntivo di quindici 
giorni spetta ai tecnici sanitari di radiologia medica e ai medici specialistici 
in radio-diagnostica, radio-terapia, medicina nucleare e a quanti svolgono 
abitualmente la specifica attività professionale, in zona controllata. 
2. Al personale di cui al comma 1 durante il periodo di congedo per recupero 
biologico è vietato, a pena di decadenza dall'impiego, l'esercizio professionale 
in qualsivoglia struttura pubblica e privata. 
3. Il predetto congedo ordinario aggiuntivo dovrà essere effettuato con il 
sistema della turnazione alternata al servizio effettivamente svolto. 
4. Fino all'entrata in vigore del contratto collettivo di lavoro al personale di 
cui al comma 1 continua ad essere corrisposta l'indennità mensile lorda prevista 
dall'articolo 1, comma 2, della legge 27 ottobre 1988, n. 460 . 



 





(giurisprudenza di legittimità)
6. Pagamento a tariffa e acquisto di beni e servizi.
1. La spesa per l'acquisto di beni e servizi non può superare, a livello 
regionale, l'importo registrato nell'esercizio 1993 ridotto del 18 per cento per 
l'anno 1995, del 16 per cento per l'anno 1996 e del 14 per cento per l'anno 
1997. Per l'anno 1995 viene individuato l'ammontare per cassa delle somme 
destinate all'acquisto di beni e servizi. Le regioni tramite i direttori 
generali e i commissari straordinari provvedono ad individuare i funzionari 
responsabili delle somme destinate ai fornitori e ai prestatori di servizi entro 
il termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente 
legge. Gli oneri relativi agli interessi passivi richiesti dai fornitori o dai 
prestatori di servizi in caso di ritardato pagamento rientrano nella 
responsabilità contabile del funzionario delegato e del direttore generale o del 
commissario straordinario in caso di mancato controllo. In nessun caso è 
consentito alle regioni di far gravare sulle aziende di cui al D.Lgs. 30 
dicembre 1992, n. 502 , e successive modificazioni ed integrazioni, né 
direttamente né indirettamente, i debiti e i crediti facenti capo alle gestioni 
pregresse delle unità sanitarie locali. A tal fine le regioni dispongono 
apposite gestioni a stralcio, individuando l'ufficio responsabile delle medesime 
(16) (17). 
2. Le regioni attivano osservatori di controllo dei prezzi di beni e servizi, 
con particolare attenzione alle attrezzature tecnico-medicali, ai farmaci e al 
materiale diagnostico. Le regioni, ogni sei mesi a decorrere dalla data di 
entrata in vigore della presente legge, inviano una relazione al Ministro della 
sanità e ai Presidenti delle Camere per l'inoltro alle competenti Commissioni 
permanenti. 
3. Per il raggiungimento dell'obiettivo di cui al comma 1, le regioni possono 
individuare forme di centralizzazione degli acquisti da parte del Servizio 
sanitario nazionale, fissare prezzi di riferimento per categorie di beni e 
servizi e promuovere il pagamento dei fornitori entro il termine massimo di 
novanta giorni. 
4. L'affidamento e il rinnovo a terzi di servizi di pertinenza dell'unità 
sanitaria locale e dell'azienda ospedaliera sono subordinati alla contestuale 
disattivazione dei corrispondenti servizi direttamente gestiti ed il relativo 
personale è posto in mobilità d'ufficio. Il personale che non ottempera al 
trasferimento d'ufficio è collocato in disponibilità ai sensi dell'articolo 34 
del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 , e successive modificazioni e 
integrazioni. 
5. ... (18) (19). 
6. A decorrere dalla data di entrata in funzione del sistema di pagamento delle 
prestazioni sulla base di tariffe predeterminate dalla regione cessano i 
rapporti convenzionali in atto ed entrano in vigore i nuovi rapporti fondati 
sull'accreditamento, sulla remunerazione delle prestazioni e sull'adozione del 
sistema di verifica della qualità previsti all'articolo 8, comma 7, del D.Lgs. 
30 dicembre 1992, n. 502 , e successive modificazioni ed integrazioni. La 
facoltà di libera scelta da parte dell'assistito si esercita nei confronti di 
tutte le strutture ed i professionisti accreditati dal Servizio sanitario 
nazionale in quanto risultino effettivamente in possesso dei requisiti previsti 
dalla normativa vigente e accettino il sistema della remunerazione a 
prestazione. Fermo restando il diritto all'accreditamento delle strutture in 
possesso dei requisiti di cui all'articolo 8, comma 4, del D.Lgs. 30 dicembre 
1992, n. 502 , e successive modificazioni, per il biennio 1995-1996 
l'accreditamento opera comunque nei confronti dei soggetti convenzionati e dei 
soggetti eroganti prestazioni di alta specialità in regime di assistenza 
indiretta regolata da leggi regionali alla data di entrata in vigore del citato 
D.Lgs. n. 502 del 1992 , che accettino il sistema della remunerazione a 
prestazione sulla base delle citate tariffe (20) (21). 
7. All'articolo 8, comma 5, secondo periodo, del decreto legislativo 30 dicembre 
1992, n. 502 , e successive modificazioni, sono soppresse le parole "sulla base 
di criteri di integrazione con il servizio pubblico" (22) (23). 



(16)  Vedi, anche, l'art. 2, comma 14, L. 28 dicembre 1995, n. 549. 
(17)  La Corte costituzionale con sentenza 21-28 luglio 1995, n. 416 (Gazz. Uff. 
2 agosto 1995, n. 32, Serie speciale) ha dichiarato: 
non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 1, 
sollevata dalla Regione Lombardia, in riferimento agli artt. 117, 118, 119 della 
Costituzione; 
non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 2, 
sollevata dalla Regione Lombardia, in riferimento agli artt. 117, 118 e 119 
della Costituzione, nonché dalla Regione Emilia-Romagna, in riferimento agli 
artt. 97, 117, 118 e 119 della Costituzione; 
non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, comma 1, 
sollevata dalla Regione Lombardia, in riferimento agli artt. 117, 118 e 119 
della Costituzione, nonché dalla Regione Emilia-Romagna, in riferimento agli 
artt. 97, 117 e 118 della Costituzione e dalla Regione Siciliana, in riferimento 
agli artt. 17 e 19 dello statuto, 3, 32 e 97 della Costituzione; 
non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, comma 5, 
sollevata dalla Regione Siciliana, in riferimento agli artt. 17 e 19 dello 
statuto, 3 e 32 della Costituzione; 
non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, comma 6, 
sollevata dalla Regione Emilia-Romagna, in riferimento agli artt. 3, 32, 97, 
117, 118 e 119 della Costituzione, nonché dalla Regione Siciliana, in 
riferimento agli artt. 17 e 19 dello Statuto, 32 e 97 della Costituzione, e 
dalla Regione Lombardia, in riferimento agli artt. 117, 118 e 119 della 
Costituzione; 
non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, comma 7, 
sollevata dalla Regione Lombardia, in riferimento agli artt. 117, 118 e 119 
della Costituzione; 
non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 39, sollevata 
dalla Regione Emilia-Romagna, in riferimento agli artt. 3, 97 e 117 della 
Costituzione. 
(18)  Sostituisce il comma 7 e aggiunge i commi 7-bis e 7-ter all'art. 4, D.Lgs. 
30 dicembre 1992, n. 502. 
(19)  La Corte costituzionale con sentenza 21-28 luglio 1995, n. 416 (Gazz. Uff. 
2 agosto 1995, n. 32, Serie speciale) ha dichiarato: 
non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 1, 
sollevata dalla Regione Lombardia, in riferimento agli artt. 117, 118, 119 della 
Costituzione; 
non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 2, 
sollevata dalla Regione Lombardia, in riferimento agli artt. 117, 118 e 119 
della Costituzione, nonché dalla Regione Emilia-Romagna, in riferimento agli 
artt. 97, 117, 118 e 119 della Costituzione; 
non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, comma 1, 
sollevata dalla Regione Lombardia, in riferimento agli artt. 117, 118 e 119 
della Costituzione, nonché dalla Regione Emilia-Romagna, in riferimento agli 
artt. 97, 117 e 118 della Costituzione e dalla Regione Siciliana, in riferimento 
agli artt. 17 e 19 dello statuto, 3, 32 e 97 della Costituzione; 
non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, comma 5, 
sollevata dalla Regione Siciliana, in riferimento agli artt. 17 e 19 dello 
statuto, 3 e 32 della Costituzione; 
non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, comma 6, 
sollevata dalla Regione Emilia-Romagna, in riferimento agli artt. 3, 32, 97, 
117, 118 e 119 della Costituzione, nonché dalla Regione Siciliana, in 
riferimento agli artt. 17 e 19 dello Statuto, 32 e 97 della Costituzione, e 
dalla Regione Lombardia, in riferimento agli artt. 117, 118 e 119 della 
Costituzione; 
non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, comma 7, 
sollevata dalla Regione Lombardia, in riferimento agli artt. 117, 118 e 119 
della Costituzione; 
non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 39, sollevata 
dalla Regione Emilia-Romagna, in riferimento agli artt. 3, 97 e 117 della 
Costituzione. 
(20) Vedi, anche, il comma 796 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296.
(21)  La Corte costituzionale con sentenza 21-28 luglio 1995, n. 416 (Gazz. Uff. 
2 agosto 1995, n. 32, Serie speciale) ha dichiarato: 
non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 1, 
sollevata dalla Regione Lombardia, in riferimento agli artt. 117, 118, 119 della 
Costituzione; 
non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 2, 
sollevata dalla Regione Lombardia, in riferimento agli artt. 117, 118 e 119 
della Costituzione, nonché dalla Regione Emilia-Romagna, in riferimento agli 
artt. 97, 117, 118 e 119 della Costituzione; 
non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, comma 1, 
sollevata dalla Regione Lombardia, in riferimento agli artt. 117, 118 e 119 
della Costituzione, nonché dalla Regione Emilia-Romagna, in riferimento agli 
artt. 97, 117 e 118 della Costituzione e dalla Regione Siciliana, in riferimento 
agli artt. 17 e 19 dello statuto, 3, 32 e 97 della Costituzione; 
non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, comma 5, 
sollevata dalla Regione Siciliana, in riferimento agli artt. 17 e 19 dello 
statuto, 3 e 32 della Costituzione; 
non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, comma 6, 
sollevata dalla Regione Emilia-Romagna, in riferimento agli artt. 3, 32, 97, 
117, 118 e 119 della Costituzione, nonché dalla Regione Siciliana, in 
riferimento agli artt. 17 e 19 dello Statuto, 32 e 97 della Costituzione, e 
dalla Regione Lombardia, in riferimento agli artt. 117, 118 e 119 della 
Costituzione; 
non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, comma 7, 
sollevata dalla Regione Lombardia, in riferimento agli artt. 117, 118 e 119 
della Costituzione; 
non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 39, sollevata 
dalla Regione Emilia-Romagna, in riferimento agli artt. 3, 97 e 117 della 
Costituzione. 
(22)  La Corte costituzionale con sentenza 21-28 luglio 1995, n. 416 (Gazz. Uff. 
2 agosto 1995, n. 32, Serie speciale) ha dichiarato: 
non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 1, 
sollevata dalla Regione Lombardia, in riferimento agli artt. 117, 118, 119 della 
Costituzione; 
non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 2, 
sollevata dalla Regione Lombardia, in riferimento agli artt. 117, 118 e 119 
della Costituzione, nonché dalla Regione Emilia-Romagna, in riferimento agli 
artt. 97, 117, 118 e 119 della Costituzione; 
non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, comma 1, 
sollevata dalla Regione Lombardia, in riferimento agli artt. 117, 118 e 119 
della Costituzione, nonché dalla Regione Emilia-Romagna, in riferimento agli 
artt. 97, 117 e 118 della Costituzione e dalla Regione Siciliana, in riferimento 
agli artt. 17 e 19 dello statuto, 3, 32 e 97 della Costituzione; 
non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, comma 5, 
sollevata dalla Regione Siciliana, in riferimento agli artt. 17 e 19 dello 
statuto, 3 e 32 della Costituzione; 
non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, comma 6, 
sollevata dalla Regione Emilia-Romagna, in riferimento agli artt. 3, 32, 97, 
117, 118 e 119 della Costituzione, nonché dalla Regione Siciliana, in 
riferimento agli artt. 17 e 19 dello Statuto, 32 e 97 della Costituzione, e 
dalla Regione Lombardia, in riferimento agli artt. 117, 118 e 119 della 
Costituzione; 
non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, comma 7, 
sollevata dalla Regione Lombardia, in riferimento agli artt. 117, 118 e 119 
della Costituzione; 
non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 39, sollevata 
dalla Regione Emilia-Romagna, in riferimento agli artt. 3, 97 e 117 della 
Costituzione. 
(23)  La Corte costituzionale, con ordinanza 28 ottobre-12 novembre 2004, n. 343 
(Gazz. Uff. 17 novembre 2004, n. 45, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la 
manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale 
dell'art. 6 sollevata in riferimento agli artt. 81 e 119 della Costituzione. 
 





7. Spesa farmaceutica.
1. Fino al 31 dicembre 1995, il Servizio sanitario nazionale, nel procedere alla 
corresponsione alle farmacie di quanto dovuto, trattiene, a titolo di sconto, 
una quota pari al 3 per cento dell'importo al lordo dei ticket, fatta eccezione 
per le farmacie rurali che godono dell'indennità di residenza alle quali è 
trattenuta una quota pari all'1,5 per cento. 
2. Per l'anno 1995 il prezzo dei farmaci con onere a carico del Servizio 
sanitario nazionale è ridotto del 2,5 per cento rispetto al prezzo medio europeo 
vigente al 15 ottobre 1994. Tale riduzione è del 5 per cento per le aziende, i 
cui ricavi relativi ai prodotti collocati nelle classi a), b) e c) di cui 
all'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 , siano aumentati 
nel primo semestre dell'anno 1994 in misura pari o superiore al 10 per cento 
rispetto allo stesso periodo dell'anno 1993. Alla determinazione delle modalità 
applicative provvede il CIPE entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore 
della presente legge. Qualora l'effetto della riduzione dei prezzi risulti al 30 
giugno 1995 inferiore a 450 miliardi annui sulla base delle proiezioni 
effettuate sui consumi del primo semestre 1995, il CIPE, su proposta del 
Ministro della sanità, determina le ulteriori riduzioni sui prezzi necessarie al 
conseguimento del predetto risparmio (24). 
3. A decorrere dal 1° giugno 1995 ai farmaci viene applicata l'aliquota IVA del 
4 per cento, secondo le indicazioni della Comunità Europea. Tale abbattimento 
dovrà applicarsi direttamente sul prezzo di vendita, riducendolo. A decorrere 
dalla stessa data l'imposta di fabbricazione dei superalcolici e dei tabacchi è 
aumentata in misura tale da compensare il minor gettito IVA. 
4. L'onere a carico del Servizio sanitario nazionale per l'assistenza 
farmaceutica per l'anno 1995 è determinato in lire 9.000 miliardi. Qualora la 
spesa per l'assistenza farmaceutica risulti, sulla base delle proiezioni 
effettuate al termine del primo semestre del 1995, superiore al predetto limite, 
la Commissione unica del farmaco di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 
30 giugno 1993, n. 266 , procederà alla riclassificazione di cui al comma 10 
dell'articolo 8 della legge 24 dicembre 1993, n. 537 , sulla base dei consumi 
farmaceutici nell'anno 1994. 
5. L'onere a carico del Servizio sanitario nazionale per l'assistenza 
farmaceutica è determinato in lire 9.000 miliardi per ciascuno degli anni 1996 e 
1997, salvo diversa determinazione adottata con apposita norma della legge 
finanziaria per gli anni medesimi. Entro il 15 settembre 1995 il Governo 
trasmette ai Presidenti delle Camere per l'inoltro alle competenti Commissioni 
permanenti una relazione tecnica sull'andamento, nel primo semestre del 1995, 
della spesa per l'assistenza farmaceutica a carico del Servizio sanitario 
nazionale, nonché sull'andamento previsto per l'intero 1995 e per il 1996 (25). 
6. Il settimo periodo del comma 4 dell'articolo 4 della legge 30 dicembre 1991, 
n. 412 , è abrogato. 



(24)  Vedi, anche, l'art. 5, D.L. 1° dicembre 1995, n. 509. 
(25)  Vedi, anche, l'art. 2, comma 11, L. 28 dicembre 1995, n. 549. 
 





8. Norme in materia di classificazione delle specialità medicinali.
1. Al fine di mantenere la spesa farmaceutica nei limiti indicati dall'articolo 
7, comma 4, a partire dal 1° gennaio 1995 il Ministro della sanità dispone 
idonei controlli circa l'applicazione delle norme di cui al comma 10 
dell'articolo 8, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 , da parte delle unità 
sanitarie locali e dei medici, curando nel contempo l'applicazione delle norme 
relative ad un confezionamento ottimale, per ciclo di terapia, dei prodotti 
farmaceutici. Allo stesso fine il Comitato interministeriale per la 
programmazione economica (CIPE), avvalendosi della Commissione unica del farmaco 
e di esperti in economia farmaceutica, fornisce al Governo elementi conoscitivi 
e criteri classificativi in ordine alla possibile introduzione di un sistema 
basato sui prezzi di riferimento dei farmaci proponendo, inoltre, al Governo un 
progetto di sperimentazione nella applicabilità di tale sistema. Eventuali 
variazioni al sistema vigente potranno intervenire dal 1° gennaio 1996 con 
specifico provvedimento legislativo. 
2. Lo sconto praticato alle aziende ospedaliere e ai presìdi ospedalieri nonché 
agli istituti di ricovero e cura sulle specialità medicinali e sui prodotti 
galenici, il cui prezzo al pubblico è inclusivo dell'aliquota IVA sul prezzo 
base, è stabilito mediante contrattazione tra le parti interessate, e non può 
essere inferiore a quanto previsto dall'articolo 9, quinto comma, del 
decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264 , convertito, con modificazioni, dalla legge 
17 agosto 1974, n. 386. 



 





9. Assistenza farmaceutica.
1. La prescrizione di specialità medicinali e di prodotti generici con oneri a 
carico del Servizio sanitario nazionale è limitata al numero massimo di due 
pezzi per ricetta, fatta eccezione per i prodotti a base di antibiotici in 
confezione monodose e per i medicinali somministrati esclusivamente per 
fleboclisi, per i quali si applica la disposizione di cui all'articolo 2, comma 
3, del decreto-legge 30 ottobre 1987, n. 443 , convertito, con modificazioni, 
dalla legge 29 dicembre 1987, n. 531. Fino al 31 marzo 1995 per i farmaci 
indicati dagli articoli 1, 2 e 4 del decreto del Ministro della sanità 1° 
febbraio 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 32 del 7 febbraio 1991, e 
successive modificazioni ed integrazioni, a favore dei soggetti affetti dalle 
forme morbose di cui agli stessi articoli e per i farmaci a base di interferone 
a favore dei soggetti affetti da epatite cronica, la prescrizione è limitata ad 
un numero massimo di sei pezzi per ricetta. 
2. Entro il 31 marzo 1995 il Ministro della sanità, sentito il parere della 
Commissione unica del farmaco, provvede, con proprio decreto, a definire per 
ciascuna categoria di farmaci destinati alla cura delle patologie di cui al 
citato decreto del Ministro della sanità 1° febbraio 1991 il confezionamento 
ottimale per ciclo di terapie, prevedendo fra l'altro standard di 
confezionamento a posologia limitata destinati ad evidenziare possibili fenomeni 
di intolleranza nonché l'efficacia del farmaco; conseguentemente, la 
prescrizione per tali farmaci è limitata al numero massimo di due pezzi per 
ricetta. 



 





(giurisprudenza di legittimità)
10. Norme finali.
1. Alle unità sanitarie locali si applicano le disposizioni di cui all'articolo 
4, comma 8, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 , e successive 
modificazioni ed integrazioni. Agli eventuali disavanzi di gestione, ferma 
restando la responsabilità diretta delle predette unità sanitarie locali, 
provvedono le regioni con risorse proprie, con conseguente esonero di interventi 
finanziari da parte dello Stato (26). 
2. L'inosservanza delle disposizioni contenute nel presente capo, in quanto 
costituente fonte di responsabilità patrimoniale, deve essere tempestivamente e 
circostanziatamente denunciata alla competente procura regionale della Corte dei 
conti, ai fini di cui all'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20 . 
3. Il direttore generale o il commissario straordinario della unità sanitaria 
locale è direttamente responsabile per le somme indebitamente corrisposte ai 
medici di medicina generale ed ai pediatri di libera scelta convenzionati in 
caso di omissione o inesatta esecuzione degli obblighi posti a carico degli 
stessi. È altresì direttamente responsabile del rispetto dei termini e della 
regolarità di tutte le spettanze ai medici di medicina generale e ai pediatri di 
libera scelta come previsto dai rispettivi contratti di lavoro. 



(26)  La Corte costituzionale, con sentenza 21-28 luglio 1995, n. 416 (Gazz. 
Uff. 2 agosto 1995, n. 32 - Serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità 
costituzionale dell'art. 10, comma 1, nella parte in cui impone alle regioni di 
provvedere con risorse proprie al ripiano degli eventuali disavanzi digestione 
anche in relazione a scelte esclusive o determinanti dello Stato. 
 





Capo II 
Disposizioni in materia previdenziale 
(giurisprudenza di legittimità)
11. Età per il pensionamento di vecchiaia.
1. La tabella A allegata al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503 , è 
sostituita dalla tabella A allegata alla presente legge (27). 



(27)  La Corte costituzionale, con sentenza 11-20 dicembre 1996, n. 402 (Gazz. 
Uff. 28 dicembre 1996, n. 52, Serie speciale), ha dichiarato non fondata la 
questione di legittimità costituzionale dell'art. 11 (e relativa tabella A), 
sollevata in riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione. 
 





12. Attività usuranti.
1. Entro il 31 gennaio 1995 con decreto del Ministro del lavoro e della 
previdenza sociale, d'intesa con il Ministro del tesoro, sarà ridefinito 
l'elenco delle attività cosiddette "usuranti" al fine di ridurre per i 
lavoratori appartenenti a tali categorie l'età di pensionamento senza aggravio 
di oneri per la finanza pubblica. 



 





(giurisprudenza di legittimità)
13. Disposizioni in materia di pensionamenti di anzianità nel regime generale e 
nei regimi sostitutivi ed esclusivi.
1. A decorrere dal 1° gennaio 1995 nei confronti dei lavoratori dipendenti 
privati e pubblici, nonché dei lavoratori autonomi, è sospesa l'applicazione di 
ogni disposizione di legge, di regolamento, di accordi collettivi che preveda il 
diritto a trattamenti pensionistici anticipati rispetto all'età stabilita per il 
pensionamento di vecchiaia, ovvero per il collocamento a riposo d'ufficio in 
base ai singoli ordinamenti. La sospensione opera fino alla data di entrata in 
vigore di specifico provvedimento legislativo di riordino del sistema 
previdenziale e comunque non oltre il 30 giugno 1995. Tale provvedimento, 
unitamente alla predetta disposizione di sospensione, dovrà essere idoneo ad 
assicurare effetti di contenimento: 
a) del saldo netto da finanziare: di almeno lire 1.748 miliardi per l'anno 1995, 
comprensivi di lire 1.088 miliardi di cui all'articolo 21, lire 258 miliardi per 
l'anno 1996 e lire 354 miliardi per l'anno 1997; 
b) del fabbisogno di cassa del settore statale: di almeno lire 5.107 miliardi 
per l'anno 1995, lire 4.808 miliardi per l'anno 1996 e lire 5.117 miliardi per 
l'anno 1997 (28). 
2. Qualora entro la data del 30 giugno 1995 non sia stato adottato il 
provvedimento legislativo di riordino del sistema previdenziale di cui al comma 
1, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto 
con il Ministro del tesoro, da emanarsi entro 30 giorni dalla predetta data e 
con effetto dal 1° luglio 1995, sono aumentate, in misura tale da assicurare gli 
effetti finanziari di cui al comma 1: 
a) le aliquote contributive a carico dei datori di lavoro e dei lavoratori 
dipendenti del settore privato e pubblico dovute all'assicurazione generale 
obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti ed alle forme di 
previdenza esclusive, sostitutive ed esonerative della medesima; 
b) le aliquote contributive dovute, ai sensi della legge 2 agosto 1990, n. 233 , 
dai soggetti iscritti alle gestioni previdenziali degli artigiani, degli 
esercenti attività commerciali, dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni e 
degli imprenditori agricoli a titolo principale. 
3. Le disposizioni in materia di sospensione dell'accesso ai trattamenti 
pensionistici di anzianità non si applicano: nei casi di cessazione dal servizio 
per invalidità derivanti o meno da causa di servizio; nei casi di pensionamento 
anticipato, specificamente previsti da norme derogatorie, connessi ad esuberi 
strutturali di manodopera; nei casi di trattamento di cui all'articolo 7, commi 
6 e 7, della legge 23 luglio 1991, n. 223 , e successive integrazioni; nei 
confronti dei lavoratori che possano far valere un'anzianità contributiva non 
inferiore a quaranta anni, ovvero l'anzianità contributiva massima prevista 
dall'ordinamento di appartenenza. 
4. Le disposizioni del comma 3 non si applicano altresì: 
a) per i lavoratori dipendenti del settore privato che, in possesso dei 
requisiti di legge per il pensionamento anticipato, siano cessati dal lavoro 
entro il 30 settembre 1994 come attestato dalla certificazione del datore di 
lavoro di cui alla successiva lettera b), sempreché dalla predetta data non 
prestino attività lavorativa. Tale ultima condizione deve risultare dalla 
documentazione agli atti degli enti di previdenza, o in mancanza, dalla 
dichiarazione di responsabilità dell'interessato rilasciata, ai sensi della 
legge 4 gennaio 1968, n. 15 , e successive modificazioni, all'atto della 
presentazione della domanda di pensionamento anticipato; 
b) per i lavoratori dipendenti del settore privato che hanno presentato ai 
rispettivi enti di previdenza domanda di pensionamento anticipato in data 
antecedente al 28 settembre 1994 e che, in possesso dei requisiti di legge per 
il pensionamento anticipato, siano cessati dal lavoro entro il 30 settembre 
1994; la cessazione entro il termine anzidetto deve risultare dalla 
documentazione agli atti degli enti di previdenza ed essere certificata dal 
datore di lavoro mediante espressa dichiarazione di responsabilità; 
c) per i lavoratori ammessi alla prosecuzione volontaria in data anteriore al 28 
settembre 1994, nonché per i lavoratori per i quali a tale data sia in corso il 
periodo di preavviso connesso alla risoluzione del rapporto di lavoro, sempreché 
la comunicazione di preavviso risulti certificata dal datore di lavoro mediante 
espressa dichiarazione di responsabilità; 
d) per i lavoratori dipendenti da imprese cui è concesso il trattamento 
straordinario di integrazione salariale in base alle procedure avviate ai sensi 
dell'art. 5, L. 20 maggio 1975, n. 164 , e successive modificazioni ed 
integrazioni, anteriormente alla data del 31 dicembre 1994; 
e) per i lavoratori che fruiscano alla data del 28 settembre 1994 dell'indennità 
di mobilità, ovvero collocati in mobilità in base alle procedure avviate 
antecedentemente a tale data ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 
luglio 1991, n. 223 , e successive modificazioni; 
f) per i lavoratori dipendenti dagli enti di cui al D.L. 1° dicembre 1993, n. 
487 , convertito, con modificazioni, dalla L. 29 gennaio 1994, n. 71, e al D.L. 
28 ottobre 1994, n. 602; per i lavoratori dipendenti da altri enti o imprese per 
i quali siano avviati processi di ristrutturazione e risanamento previsti da 
specifiche normative, nonché per i lavoratori eccedenti degli enti locali per i 
quali sia stato approvato il bilancio riequilibrato da parte del Ministero 
dell'interno ai sensi del D.L. 2 marzo 1989, n. 66 , convertito, con 
modificazioni, dalla L. 24 aprile 1989, n. 144, e dell'art. 21, D.L. 18 gennaio 
1993, n. 8 , convertito, con modificazioni, dalla L. 19 marzo 1993, n. 68; 
g) ai lavoratori privi di vista; 
g-bis) per il personale dei conservatori di musica e delle accademie di belle 
arti e di arte drammatica cessato dal servizio a decorrere dal 1° novembre 1994 
e per il personale dell'Accademia nazionale di danza cessato dal servizio a 
decorrere dal 1° ottobre 1994 (29). 
5. Fuori dalle ipotesi di cui ai commi 3 e 4 e fermo restando quanto previsto 
dal comma 10, i lavoratori dipendenti privati e pubblici, nonché i lavoratori 
autonomi, che abbiano presentato entro la data del 28 settembre 1994 la domanda 
di pensionamento di anzianità, accettata, ove previsto, entro la medesima data 
dall'amministrazione di appartenenza, possono, ancorché riammessi in servizio, 
conseguire un trattamento pensionistico secondo quanto previsto dal comma 6 con 
le conseguenti decorrenze: 
a) da 1° luglio 1995, qualora al 28 settembre 1994 abbiano maturato un'anzianità 
contributiva o di servizio non inferiore a 37 anni; 
b) dal 1° gennaio 1996, qualora al 28 settembre 1994 abbiano maturato 
un'anzianità contributiva o di servizio non inferiore a 31 anni (30); 
c) dal 1° gennaio 1997, qualora al 28 settembre 1994 abbiano maturato 
un'anzianità contributiva o di servizio inferiore a 31 anni (31) (32). 
6. Ai trattamenti pensionistici di anzianità dei lavoratori di cui al comma 5 
continuano ad applicarsi le disposizioni dell'articolo 11, comma 16, della legge 
24 dicembre 1993, n. 537 , se più favorevoli rispetto a quelli in vigore alla 
data di decorrenza della prestazione. 
7. Per i lavoratori di cui al comma 5 che conseguono il requisito contributivo 
massimo utile previsto nei rispettivi ordinamenti antecedentemente alle date 
indicate alle lettere a), b) e c) del medesimo comma 5, il trattamento 
pensionistico è attribuito con la decorrenza eventualmente anteriore stabilita 
dalla disciplina prevista dagli ordinamenti predetti in materia di decorrenza 
delle pensioni di anzianità. 
8. Per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1 del 
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 , e successive modificazioni ed 
integrazioni, è fatta salva la possibilità di revocare, entro 30 giorni dalla 
data di entrata in vigore della presente legge, le domande di pensionamento 
ancorché accettate dagli enti di appartenenza. Nei casi di domande di 
riammissione presentate ai sensi dei decreti di cui al comma 9 da coloro che 
siano cessati dal servizio dalla data del 28 settembre 1994 la riammissione 
avviene con la qualifica rivestita e con l'anzianità di servizio maturata 
all'atto del collocamento a riposo e con esclusione di ogni beneficio economico 
e di carriera eventualmente attribuito in connessione al collocamento a riposo. 
Il periodo di interruzione per cessazione dal servizio non ha effetti sulla 
continuità del rapporto di impiego e viene considerato, ai fini del trattamento 
economico, equivalente a quello spettante nelle posizioni di congedo 
straordinario o in licenza speciale o ad altro analogo istituto previsto dalle 
norme dei singoli ordinamenti. 
9. Le disposizioni del decreto-legge 26 novembre 1994, n. 654 (33), sono 
abrogate fermi restando la validità degli atti e dei provvedimenti adottati, gli 
effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti in base al decreto medesimo ed 
al decreto-legge 28 settembre 1994, n. 553 (34). 
10. I lavoratori dipendenti privati e pubblici, in possesso alla data del 31 
dicembre 1993 del requisito di trentacinque anni di contribuzione, possono 
conseguire i trattamenti pensionistici anticipati di cui al comma 1 a partire 
dal 1° gennaio 1995, secondo criteri da individuarsi con decreto del Ministro 
del lavoro e della previdenza sociale, emanato di concerto con il Ministro del 
tesoro, entro il limite massimo di onere di lire 500 miliardi per l'anno 1995. 
In sede di definizione del provvedimento legislativo di riordino di cui al comma 
1 ovvero del decreto di cui al comma 2 si terrà conto degli effetti derivanti 
dal presente comma. 



(28)  La Corte costituzionale, con ordinanza 12-27 luglio 2001, n. 319 (Gazz. 
Uff. 1° agosto 2001, n. 30, serie speciale), ha dichiarato la manifesta 
infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 13, comma 
1, sollevata in riferimento agli artt. 3, 39 e 41 della Cost. 
(29)  Lettera aggiunta dall'art. 2, D.L. 28 agosto 1995, n. 361. 
(30)  La Corte costituzionale, con sentenza 13-21 novembre 1997, n. 347 (Gazz. 
Uff. 26 novembre 1997, n. 48 - Serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro, 
l'illegittimità costituzionale dell'art. 13, comma 5, lett. b), nella parte in 
cui differisce al 1° gennaio 1996 la corresponsione della pensione per il 
personale della scuola collocato a riposo per dimissioni. 
(31)  Lettera così modificata dall'art. 1, L. 8 agosto 1995, n. 335. 
(32)  La Corte costituzionale, con sentenza 7-16 luglio 1999, n. 324 (Gazz. Uff. 
21 luglio 1999, n. 29, serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione 
di legittimità costituzionale dell'art. 13, comma 5, lettera c), sollevata in 
riferimento agli articoli 3, 36 e 38 della Costituzione. Successivamente la 
stessa Corte, con ordinanza 12-26 luglio 2000, n. 364 (Gazz. Uff. 2 agosto 2000, 
n. 32, serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione 
di legittimità costituzionale dello stesso art. 13, comma 5, lettera c), 
sollevata in riferimento agli artt. 3, 36 e 38 della Costituzione. 
(33)  Il D.L. 28 settembre 1994, n. 553 e il D.L. 26 novembre 1994, n. 654 
disponevano la sospensione temporanea dell'efficacia delle domande di 
pensionamento anticipato nel settore pubblico e privato. 
(34)  Il D.L. 28 settembre 1994, n. 553 e il D.L. 26 novembre 1994, n. 654 
disponevano la sospensione temporanea dell'efficacia delle domande di 
pensionamento anticipato nel settore pubblico e privato. 
 





14. Perequazione automatica delle pensioni.
1. Con effetto dal 1995 il termine stabilito, ai fini della perequazione 
automatica delle pensioni, dall'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 30 
dicembre 1992, n. 503 , e successive modificazioni ed integrazioni, è differito 
al 1° gennaio successivo di ogni anno. 



 





(giurisprudenza di legittimità)
15. Assoggettamento alla ritenuta in conto entrate del Ministero del tesoro 
della quota di maggiorazione della base pensionabile e omogeneizzazione dei 
trattamenti di pensione.
1. Con decorrenza dal 1° gennaio 1995, ai soli fini dell'assoggettamento a 
ritenuta in conto entrate del Ministero del tesoro, lo stipendio e gli altri 
assegni pensionabili con esclusione dell'indennità integrativa speciale di cui 
alla L. 27 maggio 1959, n. 324 , e successive modificazioni ed integrazioni, e 
degli assegni e indennità corrisposti per lo svolgimento di particolari funzioni 
esclusi dalla base pensionabile, spettanti ai dipendenti aventi diritto al 
trattamento di quiescenza disciplinato dal testo unico approvato con D.P.R. 29 
dicembre 1973, n. 1092 , e successive modificazioni ed integrazioni, sono 
figurativamente aumentati della percentuale prevista dagli articoli 15, 16 e 22 
della L. 29 aprile 1976, n. 177 . 
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica ai dipendenti iscritti a 
gestioni pensionistiche regolate da ordinamenti che rinviano alle norme 
contenute nel testo unico approvato con D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 , e 
successive modificazioni ed integrazioni. 
3. In attesa dell'armonizzazione delle basi contributive e pensionabili previste 
dalle diverse gestioni obbligatorie dei settori pubblico e privato, con 
decorrenza dal 1° gennaio 1995, per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche 
di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 , e 
successive modificazioni ed integrazioni, iscritti alle forme di previdenza 
esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria, nonché per le altre 
categorie di dipendenti iscritti alle predette forme di previdenza, la pensione 
spettante viene determinata sulla base degli elementi retributivi assoggettati a 
contribuzione, ivi compresa l'indennità integrativa speciale, ovvero l'indennità 
di contingenza, ovvero l'assegno per il costo della vita spettante. 
4. La pensione di cui al comma 3 è reversibile, con riferimento alle categorie 
di superstiti aventi diritto, in base all'aliquota in vigore nel regime 
dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i 
superstiti. 
5. [Le disposizioni relative alla corresponsione della indennità integrativa 
speciale sui trattamenti di pensione previste dall'articolo 2 della legge 27 
maggio 1959, n. 324 , e successive modificazioni ed integrazioni, sono 
applicabili limitatamente alle pensioni dirette liquidate fino al 31 dicembre 
1994 e alle pensioni di reversibilità ad esse riferite] (35). 
6. Le disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 si applicano anche ai dipendenti 
iscritti ai fondi integrativi di previdenza previsti dai regolamenti degli enti 
di cui alla L. 20 marzo 1975, n. 70 . 



(35) Comma abrogato dal comma 776 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296.
 





16. Modifiche alle norme per la liquidazione dell'indennità di buonuscita.
1. ... (36). 
2. ... (37). 



(36)  Sostituisce il comma 3 dell'art. 3, L. 29 gennaio 1994, n. 87. 
(37)  Sostituisce il comma 1 dell'art. 6, L. 29 gennaio 1994, n. 87. 
 





(giurisprudenza di legittimità)
17. Aliquote di rendimento per il calcolo della pensione, pensioni in regime 
internazionale e rinvio dei miglioramenti delle pensioni.
1. Con effetto dal 1° gennaio 1995 le disposizioni in materia di aliquote annue 
di rendimento ai fini della determinazione della misura della pensione 
dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, pari al 2 
per cento, sono estese ai regimi pensionistici sostitutivi, esclusivi ed 
esonerativi dell'assicurazione predetta, per le anzianità contributive o di 
servizio maturate a decorrere da tale data (38). 
2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica ai trattamenti pensionistici 
erogati dagli enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 , 
qualora per gli stessi intervenga la privatizzazione ivi prevista. 
3. Al secondo comma dell'art. 8, della L. 30 aprile 1969, n. 153 , come 
sostituito, da ultimo, dall'art. 3, D.L. 19 settembre 1992, n. 384 , convertito, 
con modificazioni, dalla L. 14 novembre 1992, n. 438, le parole: "a cinque anni" 
sono sostituite dalle seguenti: "a dieci anni". 
4. La decorrenza degli aumenti dei trattamenti pensionistici di cui agli 
articoli 1, commi 9, 9-bis e 9-ter; 2-bis, comma 3; e 3, comma 3, del 
decreto-legge 22 dicembre 1990, n. 409 , convertito, con modificazioni, dalla 
legge 27 febbraio 1991, n. 59, già differita dall'articolo 11, comma 7, della 
legge 24 dicembre 1993, n. 537 , è ulteriormente differita al 1° ottobre 1995. 
5. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto 
con il Ministro del tesoro, da adottarsi entro il 30 giugno 1995 sono stabiliti 
aumenti delle aliquote contributive a carico dei datori di lavoro e dei 
lavoratori dipendenti delle gestioni interessate, tali da assicurare almeno la 
copertura dei conseguenti maggiori oneri (39). 



(38)  Vedi, anche, l'art. 2, comma 19, L. 8 agosto 1995, n. 335. 
(39)  L'aumento delle aliquote contributive è stato disposto con D.M. 15 gennaio 
1996. 
 





(giurisprudenza di legittimità)
18. Condono previdenziale ed assistenziale.
1. I soggetti tenuti al versamento dei contributi e dei premi previdenziali ed 
assistenziali, che denunciano per la prima volta la loro posizione presso gli 
sportelli unificati di cui al comma 4 dell'art. 14, L. 30 dicembre 1991, n. 412 
, come modificato dall'art. 1, D.L. 15 gennaio 1993, n. 6, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 17 marzo 1993, n. 63, possono versare entro il 31 
marzo 1995 i contributi ed i premi relativi a periodi precedenti la anzidetta 
denuncia maggiorati, in luogo delle sanzioni civili, degli interessi nella 
misura del 17 per cento annuo nel limite massimo del 50 per cento dei contributi 
e dei premi complessivamente dovuti. 
2. L'agevolazione di cui al comma 1 si applica anche ai soggetti già iscritti 
che risultino ancora debitori per i contributi o premi omessi o pagati 
tardivamente, relativi a periodi scaduti alla data del 31 agosto 1994, a 
condizione che versino i contributi o premi e/o la relativa somma aggiuntiva 
entro lo stesso termine fissato per i soggetti di cui al comma 1. 
3. La regolarizzazione può avvenire, secondo le modalità fissate dagli enti 
impositori, anche in cinque rate bimestrali di uguale importo di cui la prima 
entro il 31 marzo 1995, la seconda entro il 31 maggio 1995, la terza entro il 31 
luglio 1995, la quarta entro il 30 settembre 1995 e la quinta entro il 30 
novembre 1995. Le rate successive alla prima saranno maggiorate degli interessi 
dell'8 per cento annuo per il periodo di differimento. 
4. La regolarizzazione estingue i reati previsti da leggi speciali in materia di 
versamento di contributi e di premi e le obbligazioni per sanzioni 
amministrative e per ogni altro onere accessorio, connessi con le violazioni 
delle norme sul collocamento nonché con la denuncia e con il versamento dei 
contributi o dei premi medesimi, ivi compresi quelli di cui all'articolo 51 del 
testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli 
infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del 
Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 . 
5. I soggetti che provvedono al versamento della seconda e della terza rata del 
condono previdenziale ed assistenziale di cui all'articolo 21, comma 1, del 
decreto-legge 28 ottobre 1994, n. 601 (40), alle scadenze, già previste dal 
decreto stesso, rispettivamente, del 30 settembre e del 30 novembre 1994, non 
sono tenuti al pagamento della maggiorazione degli interessi dell'8 per cento 
annuo per il periodo di differimento, né del diritto di mora del 4 per cento, 
previsti per tali rate dal predetto decreto-legge. 
6. I datori di lavoro agricolo, i coltivatori diretti, mezzadri, coloni e 
rispettivi concedenti e gli imprenditori agricoli a titolo principale possono 
regolarizzare le loro posizioni debitorie relative agli anni 1994 e precedenti, 
anche nel caso di omissione contributiva totale o di omessa o incompleta 
denuncia dei rapporti di lavoro, nei confronti del Servizio per i contributi 
agricoli unificati (SCAU), tramite il versamento dei contributi previdenziali ed 
assistenziali dovuti (41). 
7. Il versamento degli importi dovuti ai sensi del comma 6 è effettuato in rate 
quadrimestrali consecutive, di importo non inferiore a lire 1.000.000 decorrenti 
dal 10 giugno 1995, non superiori a 20. La rateizzazione si applica anche per il 
pagamento o la restituzione dei contributi agricoli unificati dovuti, nel 
periodo, in base a titolo esecutivo. Le rate successive alla prima saranno 
maggiorate degli interessi dell'8 per cento annuo per il periodo di 
differimento. Nel caso di omissione contributiva totale o di omessa o incompleta 
denuncia dei rapporti di lavoro, nei confronti dello SCAU il versamento di cui 
al presente comma è effettuato in 5 rate trimestrali consecutive. 
8. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 16 del decreto-legge 25 
novembre 1994, n. 648 (42), è ridotta, per ciascuno degli anni 1995, 1996 e 
1997, di lire 200 miliardi. 
9. Per avvalersi delle agevolazioni di cui ai commi 6 e 7, gli interessati 
devono presentare allo SCAU per i contributi agricoli unificati apposita domanda 
di regolarizzazione, corredata dalla ricevuta dell'avvenuto versamento di cui al 
comma 10, entro il termine perentorio del 15 febbraio 1995 (43). Nei casi di 
omissione contributiva totale o di omessa o incompleta denuncia dei rapporti di 
lavoro alla domanda di pagamento agevolato deve essere allegata, a pena di 
decadenza, la denuncia dei rapporti di lavoro intercorsi nel periodo di 
riferimento. 
10. I richiedenti, a pena di inammissibilità della domanda, sono tenuti a 
versare: 
a) per le posizioni debitorie fino a lire 3.000.000 una somma pari all'importo 
totale dei soli contributi omessi in tutto o in parte, che estingue totalmente 
l'obbligazione contributiva ivi compresi interessi e sanzioni; 
b) per le posizioni debitorie superiori a lire 3.000.000, in acconto una somma 
pari a un decimo del debito totale per i soli contributi omessi, elevata a 
quattro decimi nei casi di omessa denuncia dei lavoratori agricoli, ed una somma 
pari ad un quinto del debito residuo alla data del 31 marzo 1995. Per ciascuno 
dei predetti versamenti l'importo non può essere inferiore a lire 1.000.000. 
11. I crediti per contributi di importo non superiore a lire 30.000 dovuti allo 
SCAU alla data del 31 dicembre 1993 unitamente agli accessori di legge, nonché 
gli importi dovuti per accessori di legge dalle ditte per inadempienze degli 
obblighi contributivi, riferiti a periodi fino al 31 dicembre 1993 e soddisfatti 
entro la data di entrata in vigore della presente legge, sono estinti e non si 
fa luogo alla loro riscossione. 
12. I contributi omessi sono calcolati in conformità delle somme esposte sui 
bollettini di versamento inviati, nel periodo, dallo SCAU. 
13. Possono essere corrisposti, con le modalità ed i termini previsti dai commi 
che precedono, anche i contributi che hanno formato oggetto di procedure di 
regolarizzazione agevolata, ai sensi di precedenti disposizioni, per la parte 
del debito rimasto insoluto. 
14. L'omesso versamento totale o parziale delle somme da corrispondere alle 
scadenze di cui ai commi 7 e 10, nonché dei contributi correnti dovuti nell'anno 
1995 e nei casi di pagamento rateale, negli anni entro i quali si effettua la 
rateizzazione, comporta la decadenza del beneficio della regolarizzazione 
agevolata disciplinata dal presente articolo. 
15. Il pagamento dei debiti contributivi nelle forme di cui ai commi 7, 9, 10, 
11 e 12 estingue i reati previsti in materia di accertamento e di versamento dei 
contributi previdenziali ed assistenziali e di avviamento dei lavoratori, nonché 
le obbligazioni per sanzioni amministrative. L'accoglimento della domanda di 
pagamento agevolato sospende i provvedimenti di merito e di esecuzione in corso, 
in qualsiasi fase e grado, fino al totale pagamento delle somme determinate agli 
effetti del presente articolo alle scadenze dallo stesso previste. 
16. I datori di lavoro agricolo sono esonerati dal pagamento dei contributi 
previdenziali ed assistenziali dovuti per gli operai a tempo determinato ed 
indeterminato impiegati negli anni 1986 e 1987 nelle zone agricole svantaggiate 
delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984 . 
17. In attesa di una organica revisione della disciplina dei rapporti di lavoro 
in agricoltura e, comunque, ai fini della regolarizzazione di cui al presente 
articolo, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di 
concerto con i Ministri del tesoro e delle risorse agricole, alimentari e 
forestali, sono individuati le province nelle quali si pratica un orario di 
lavoro ridotto rispetto a quello praticato nel restante territorio nazionale ed 
i criteri per la determinazione dei relativi salari medi da valere per la 
liquidazione dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuti per gli operai 
agricoli, in misura proporzionale all'orario di lavoro ridotto. 
18. Qualora le competenti autorità regionali non abbiano proceduto 
all'accertamento dei danni subiti dalle singole aziende agricole, il diritto 
alle agevolazioni contributive in favore dei soggetti di cui al comma 6, 
disposte dall'articolo 7-ter del decreto-legge 15 giugno 1989, n. 231 , 
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1989, n. 286, e all'articolo 
9 del decreto-legge 6 dicembre 1990, n. 367 , convertito, con modificazioni, 
dalla legge 30 gennaio 1991, n. 31, è definitivamente riconosciuto sulla base 
delle dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà di cui all'articolo 4 
della legge 4 gennaio 1968, n. 15, a suo tempo prodotte dalle ditte interessate 
(44). 



(40)  Recante disposizioni urgenti in materia di differimento di termini 
previsti da disposizioni legislative. 
(41)  Comma così modificato dall'art. 14-bis, D.L. 23 febbraio 1995, n. 41. 
(42)  Recante istituzione dell'Ente per gli interventi nel mercato 
agricolo-E.I.M.A. 
(43)  Termine prorogato al 31 dicembre 1995 dall'art. 14-bis, D.L. 23 febbraio 
1995, n. 41. Lo stesso articolo ha inoltre disposto che, conseguentemente, fino 
a tale data sono sospesi i procedimenti esecutivi riguardanti il recupero dei 
contributi agricoli unificati. 
(44)  La Corte costituzionale, con ordinanza 18-30 luglio 1997, n. 303 (Gazz. 
Uff. 20 agosto 1997, n. 34, Serie speciale), ha dichiarato la manifesta 
infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 18, 
sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione. 
 





(giurisprudenza di legittimità)
19. Soppressione dello SCAU e trasferimento delle relative funzioni all'INPS e 
all'INAIL.
1. Con decorrenza 1° luglio 1995 lo SCAU è soppresso e tutte le strutture, le 
funzioni e il personale sono trasferiti all'Istituto nazionale della previdenza 
sociale (INPS), e all'Istituto nazionale per gli infortuni sul lavoro (INAIL), 
secondo le rispettive competenze, in apposite strutture, salvaguardando le 
esperienze e le professionalità specifiche, con tempi e modalità stabiliti con 
decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale da emanare, d'intesa 
con i Ministri del tesoro e delle risorse agricole, alimentari e forestali, 
sentite le competenti Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del 
Senato della Repubblica (45). 
2. I contributi di cui all'articolo 11, primo comma, della legge 12 marzo 1968, 
n. 334 , sono riscossi dall'INPS, conformemente alle modalità stabilite 
dall'autonomia contrattuale collettiva, in via generalizzata ed automatica nei 
confronti dei soggetti che applicano o recepiscono i contratti collettivi di 
lavoro del settore agricolo. 



(45)  Per il termine entro il quale emanare il decreto previsto dal comma 1, 
vedi l'art. 55, comma 7, L. 17 maggio 1999, n, 144. 
 





20. Interventi in materia di occupazione e mercato del lavoro.
1. L'accertamento definito con adesione ai sensi degli articoli 2-bis e 3 del 
decreto-legge 30 settembre 1994, n. 564 , convertito, con modificazioni, dalla 
legge 30 novembre 1994, n. 656, rileva ai fini dei contributi previdenziali 
dovuti all'INPS, nei casi in cui l'IRPEF costituisce base di riferimento ai fini 
dei versamenti contributivi. 
2. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto 
con il Ministro del tesoro, sentite le parti sociali, le somme derivanti 
all'INPS dall'accertamento definitivo per adesione di cui al comma 1, valutate 
in lire 1.050 miliardi sono utilizzate, sulla base delle somme effettivamente 
introitate, per interventi in materia di occupazione e mercato del lavoro 
definiti dalla vigente normativa fino alla concorrenza di lire 1.000 miliardi. A 
tal fine è istituita nell'ambito del bilancio INPS apposita evidenziazione 
contabile (46). 
3. Tenuto conto dell'esigenza di assicurare ai fini dell'invarianza del gettito 
un adeguato numero di accertamenti con adesione ai sensi degli articoli 2-bis e 
3 del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 564 , convertito, con modificazioni, 
dalla legge 30 novembre 1994, n. 656, limitatamente alle dichiarazioni 
presentate entro il 30 settembre 1994, l'accertamento con adesione rileva, ai 
fini dei contributi previdenziali dovuti all'INPS, nella misura del 60 per 
cento. Nel caso in cui il maggior reddito derivante dall'adesione al concordato 
non superi il minimale reddituale per il calcolo dei contributi dovuti, nessuna 
somma è dovuta a fini previdenziali; negli altri casi il contributo è calcolato 
sulla differenza né sono dovuti interessi (47). 



(46)  Comma così modificato dall'art. 1, D.L. 9 agosto 1995, n. 345 (Gazz. Uff. 
19 agosto 1995, n. 193), convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 18 
ottobre 1995, n. 427 (Gazz. Uff. 18 ottobre 1995, n. 244) ed entrato in vigore 
il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. 
In attuazione delle norme di cui al presente comma vedi il D.M. 7 marzo 1997. 
(47)  Comma così modificato dall'art. 1, D.L. 9 agosto 1995, n. 345 (Gazz. Uff. 
19 agosto 1995, n. 193), convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 18 
ottobre 1995, n. 427 (Gazz. Uff. 18 ottobre 1995, n. 244) ed entrato in vigore 
il giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Una ulteriore 
modificazione è stata disposta dall'art. 9, D.L. 1° ottobre 1996, n. 510, che ha 
modificato l'art. 1, D.L. 9 agosto 1995, n. 345 sopra citato. 
 





21. Norma finanziaria.
1. In conseguenza delle disposizioni contenute nel presente capo, sono ridotti 
di 1.088 miliardi di lire, per l'anno 1995, gli importi dei trasferimenti 
destinati alle gestioni previdenziali interessate. 



 





Capo III 
Disposizioni in materia di pubblico impiego 
(giurisprudenza di legittimità)
22. Personale.
1. L'orario di servizio nelle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, 
comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 , e successive 
modificazioni ed integrazioni, si articola su cinque giorni settimanali, anche 
nelle ore pomeridiane, in attuazione dei princìpi generali di cui al titolo I 
del predetto decreto legislativo. Sono fatte salve in ogni caso le particolari 
esigenze dei servizi pubblici da erogarsi con carattere di continuità e che 
richiedono orari continuativi o prestazioni per tutti i giorni della settimana, 
quelle delle istituzioni scolastiche, nonché quelle derivanti dalla necessità di 
assicurare comunque la funzionalità delle strutture di altri uffici pubblici con 
un ampliamento dell'orario di servizio anche nei giorni non lavorativi. 
2. Nelle amministrazioni pubbliche indicate nel comma 1 l'orario settimanale di 
lavoro ordinario, nell'ambito dell'orario d'obbligo contrattuale, è funzionale 
all'orario di servizio e si articola su cinque giorni, anche nelle ore 
pomeridiane, fatte salve le particolari esigenze dei servizi pubblici indicati 
nel comma 1. 
3. L'articolazione dell'orario di servizio, dell'orario di apertura al pubblico 
e dell'orario di lavoro è definita, con le procedure di cui all'articolo 10, 
all'articolo 16, comma 1, lettera d), ed all'articolo 17, comma 2, del decreto 
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 , e successive modificazioni ed integrazioni, 
avendo presenti le finalità e gli obiettivi da realizzare e le prestazioni da 
assicurare, secondo modalità maggiormente rispondenti alle esigenze dell'utenza. 
L'orario di lavoro, comunque articolato, è accertato mediante forme di controlli 
obiettivi e di tipo automatizzato. 
4. In relazione all'articolazione dell'orario di servizio su cinque giorni 
lavorativi, gli stanziamenti ed i fondi comunque utilizzati nell'anno 1994 per 
l'erogazione del compenso per lavoro straordinario al personale del comparto 
ministeriale, ivi compreso quello addetto agli uffici cui si applicano i criteri 
previsti dall'articolo 19 della legge 15 novembre 1973, n. 734 , sono ridotti 
del 5 per cento per il secondo semestre dell'anno 1995 e per gli anni 1996 e 
1997. Le altre amministrazioni pubbliche provvedono, contestualmente 
all'applicazione dell'orario previsto dai precedenti commi, alla riduzione delle 
prestazioni di lavoro straordinario. 
5. È abrogato l'articolo 60 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 , e 
successive modificazioni e integrazioni. 
6. Fino al 30 giugno 1995, e comunque fino a quando non sono definite le 
dotazioni organiche previa verifica dei carichi di lavoro, è fatto divieto alle 
amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto 
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 , e successive modificazioni e integrazioni, 
di assumere personale di ruolo ed a tempo indeterminato, ivi compreso quello 
appartenente alle categorie protette (48). 
7. Successivamente al 30 giugno 1995 e fino al 31 dicembre 1997, ferme restando 
le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 del decreto-legge 9 dicembre 1994, n. 
676 (49), si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 3, comma 8, della 
legge 24 dicembre 1993, n. 537 , fatta eccezione per la mobilità che può 
avvenire per la copertura del 50 per cento dei posti resisi vacanti per 
cessazioni dal servizio. Continuano ad applicarsi le norme vigenti in materia di 
mobilità nelle amministrazioni pubbliche. Il personale docente di ruolo nelle 
scuole di ogni ordine e grado in soprannumero o appartenente alle dotazioni 
organiche aggiuntive può essere utilizzato, secondo le modalità previste dalle 
vigenti disposizioni, negli istituti di istruzione secondaria superiore per il 
sostegno ai portatori di handicap purché risulti in possesso del prescritto 
titolo di specializzazione (50). 
8. Per il triennio 1995-1997 le amministrazioni indicate nel comma 6 possono 
assumere personale di ruolo e a tempo indeterminato, esclusivamente in 
applicazione delle disposizioni del presente articolo, anche utilizzando gli 
idonei delle graduatorie di concorsi, approvate dall'organo competente a 
decorrere dal 1° gennaio 1992, la cui validità è prorogata al 31 dicembre 1997. 
Fino al 31 dicembre 1997, in relazione all'attuazione dell'articolo 89 del testo 
unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il 
Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 
agosto 1972, n. 670 , possono essere banditi concorsi e attuate assunzioni di 
personale per i ruoli locali delle amministrazioni pubbliche nella provincia di 
Bolzano, nei limiti delle dotazioni organiche di ciascun profilo professionale 
(51). 
9. Le disposizioni di cui ai commi 6, 7 e 8 non si applicano al personale delle 
amministrazioni di cui all'art. 3, comma 9, della L. 24 dicembre 1993, n. 537 , 
nonché al personale del Corpo di polizia penitenziaria e del Corpo forestale 
dello Stato. Per il personale del comparto scuola continuano ad applicarsi le 
disposizioni contenute nell'art. 4, L. 24 dicembre 1993, n. 537 , in materia di 
organici e di assunzione del personale di ruolo e non di ruolo. Per gli anni 
scolastici 1995-96 e 1996-97 i criteri di programmazione delle nuove nomine in 
ruolo del personale docente sono determinati con il decreto interministeriale 
previsto dal comma 15 del suddetto articolo 4, in modo tale da contenere le 
assunzioni del personale docente sui posti delle dotazioni organiche 
provinciali, preordinate alle finalità di cui all'articolo 3 del decreto 
interministeriale 15 aprile 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 155 del 
5 luglio 1994, entro il limite del 50 per cento delle predette dotazioni (52). 
10. Alle istituzioni e agli enti di ricerca continua ad applicarsi il comma 26 
dell'articolo 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537 (53) . 
11. Le disposizioni di cui ai commi 6, 7 e 8 non si applicano agli enti locali 
territoriali che non versino nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui 
all'articolo 45 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 , e comunque, 
nei limiti delle disponibilità di bilancio (54). 
12. Le disposizioni di cui ai commi 6, 7 e 8 non si applicano, altresì, alle 
camere di commercio che non versino in condizioni di squilibrio finanziario, e 
che abbiano rideterminato la propria dotazione organica, le quali possono 
assumere personale, nell'ambito dei posti vacanti e delle relative disponibilità 
di bilancio, utilizzando le somme percepite ai sensi dell'articolo 34 del 
decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786 , convertito, con modificazioni, dalla 
legge 26 febbraio 1982, n. 51, e successive modificazioni (55). 
13. Al fine di consentire l'assegnazione di personale in mobilità, a decorrere 
dal 1° luglio 1995, le camere di commercio danno comunicazione dei posti vacanti 
alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione 
pubblica. Entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, il Dipartimento 
trasmette a ciascuna camera di commercio l'elenco nominativo del personale da 
trasferire mediante le procedure di mobilità. In mancanza di tale trasmissione 
nel termine, la camera di commercio può avviare le procedure di assunzione ai 
sensi del comma 12. 
14. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 24, comma 9, lettera a), del 
decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66 , convertito, con modificazioni, dalla legge 
24 aprile 1989, n. 144, e successive modificazioni ed integrazioni, gli enti 
locali della regione, che hanno dichiarato il dissesto e che abbiano ottenuto 
l'approvazione della pianta organica, del piano di risanamento e del bilancio 
riequilibrato, nei quali vi siano posti vacanti in organico non ricopribili con 
la riammissione di proprio personale messo in mobilità, danno parimenti 
comunicazione di tali vacanze alla Presidenza del Consiglio - Dipartimento della 
funzione pubblica, ai fini del trasferimento, mediante la procedura di mobilità 
di ufficio, di dipendenti di identico livello posti in mobilità da altri enti 
della regione. Qualora non risultasse possibile, entro novanta giorni 
dall'avvenuta comunicazione, operare tali trasferimenti, detti enti possono 
procedere alla copertura dei posti vacanti mediante concorsi pubblici con 
facoltà di riservare una quota non superiore al 25 per cento dei posti messi a 
concorso a dipendenti già in servizio presso gli enti medesimi. In deroga ad 
ogni contraria disposizione, la quota del 25 per cento può essere superata fino 
a concorrenza del numero totale di posti vacanti in organico per i concorsi a 
posti della qualifica di dirigente. Per tali concorsi si applicano le 
disposizioni concernenti le prove, i requisiti per l'ammissione e le commissioni 
di concorso di cui all'articolo 19, comma 2, ultima parte, all'articolo 19, 
comma 3, ed agli articoli 3 e 20 del D.P.C.M. 21 aprile 1994, n. 439 (56). 
15. [La verifica dei carichi di lavoro di cui al comma 5 dell'articolo 3 della 
legge 24 dicembre 1993, n. 537 , è preordinata: 
a) alla definizione delle dotazioni organiche occorrenti alle singole strutture 
delle pubbliche amministrazioni; 
b) all'individuazione delle procedure; 
c) alla razionalizzazione, semplificazione e riduzione, se necessario, delle 
procedure medesime] (57). 
16. Le dotazioni organiche del personale delle pubbliche amministrazioni, previa 
verifica dei carichi di lavoro, sono definite entro il 30 giugno 1995. Decorso 
tale termine la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della 
funzione pubblica, di concerto con il Ministero del tesoro, procede d'ufficio 
per le amministrazioni indicate nel comma 18. 
17. L'individuazione delle procedure, la loro razionalizzazione, semplificazione 
ed eventuale riduzione di cui alle lettere b) e c) del comma 15, sono effettuate 
e comunicate al Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero del tesoro 
prima della successiva verifica biennale dei carichi di lavoro, così da 
pervenire, nell'arco del primo anno, all'individuazione delle procedure o 
procedimenti e, entro l'anno successivo, alla razionalizzazione, semplificazione 
e riduzione degli stessi. Resta, in ogni caso, ferma la cadenza triennale 
prevista dall'articolo 30, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 
29 , e successive modificazioni ed integrazioni, per la ridefinizione degli 
uffici e delle dotazioni organiche delle pubbliche amministrazioni (58). 
18. Le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 5, della legge 24 dicembre 
1993, n. 537 , limitatamente alla verifica di congruità del Dipartimento della 
funzione pubblica delle metodologie di rilevazione dei carichi di lavoro, si 
applicano alle amministrazioni indicate nel comma 1 dell'articolo 6, D.Lgs. 3 
febbraio 1993, n. 29 , e successive modificazioni ed integrazioni, ed agli enti 
pubblici non economici vigilati dalle predette amministrazioni. L'esito delle 
verifiche di congruità delle metodologie di rilevazione dei carichi di lavoro è 
comunicato al Ministero del tesoro. Le metodologie adottate dalle altre 
amministrazioni, ivi compresi gli enti locali per i quali si applicano le 
disposizioni di cui al decreto-legge 11 ottobre 1994, n. 574 (59), sono 
approvate con deliberazione dei competenti organi delle amministrazioni stesse 
che ne attestano nel medesimo atto la congruità (60) (61). 
19. Il Dipartimento della funzione pubblica utilizza i dati della rilevazione 
dei carichi di lavoro delle amministrazioni di cui al comma 18 per monitorare le 
linee di attività omogenee allo scopo di definire, di concerto con il Ministero 
del tesoro, i parametri per il dimensionamento delle dotazioni organiche. 
20. I contingenti di personale da destinare a tempo parziale previsti dall'art. 
2, comma 1, del D.P.C.M. 17 marzo 1989, n. 117 , non possono superare il limite 
percentuale del 25 per cento. 
21. Le amministrazioni pubbliche determinano, sulla base delle domande degli 
interessati, i contingenti di cui al comma 20 entro il 30 giugno di ogni anno. È 
fatto salvo quanto previsto dall'articolo 8 del decreto del Presidente del 
Consiglio dei ministri 17 marzo 1989, n. 117 . 
22. Il primo comma dell'articolo 40 del testo unico delle disposizioni 
concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con D.P.R. 
10 gennaio 1957, n. 3 , come sostituito dal comma 39 dell'art. 3 della L. 24 
dicembre 1993, n. 537 , va interpretato nel senso che l'espressione "primo 
giorno di ogni periodo ininterrotto di congedo straordinario", ivi contenuta, si 
riferisce anche all'essenza di un solo giorno (62). 
23. ... (63). 
24. ... (64). 
25. ... (65). 
26. Il comma 41 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 1993, n. 537 , si 
interpreta nel senso che devono ritenersi implicitamente abrogate, o comunque 
modificate, tutte le disposizioni normative che disciplinano per i dipendenti di 
ruolo delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del D.Lgs. 
3 febbraio 1993, n. 29 , e successive modificazioni ed integrazioni, in modo 
difforme il congedo straordinario o istituti analoghi comunque denominati. Resta 
salvo, comunque, quanto disposto dall'articolo 454 del testo unico delle 
disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole 
di ogni ordine e grado, approvato con D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297 , per lo 
svolgimento di attività artistiche e sportive da parte, rispettivamente, del 
personale ispettivo, direttivo e docente di materie artistiche degli istituti di 
istruzione artistica e dei docenti di educazione fisica (66). 
27. Nei confronti dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui 
all'articolo 1, comma 2, del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 , e successive 
modificazioni e integrazioni, per la determinazione dell'equo indennizzo 
spettante per la perdita dell'integrità fisica ai sensi dell'articolo 68 del 
testo unico approvato con D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 , si considera l'importo 
dello stipendio tabellare in godimento alla data di presentazione della domanda 
o dell'avvio del procedimento d'ufficio. 
28. La misura dell'equo indennizzo per le menomazioni dell'integrità fisica 
ascritte alla prima categoria della tabella A allegata al testo unico delle 
norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente 
della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915 , come sostituita dalla tabella A 
allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834 , è 
pari a due volte l'importo dello stipendio tabellare determinato a norma del 
comma 27 del presente articolo. 
29. [Restano ferme le percentuali di riduzione stabilite dalle vigenti norme per 
le menomazioni dell'integrità fisica inferiori a quelle di prima categoria] 
(67). 
30. Le disposizioni di cui ai commi 27, 28 e 29 si applicano per le domande 
presentate a decorrere dal 1° gennaio 1995. 
31. È abrogato l'articolo 154 della legge 11 luglio 1980, n. 312 . 
32. L'articolo 4, L. 11 luglio 1980, n. 312 , si interpreta nel senso che gli 
inquadramenti nelle qualifiche funzionali e nei profili professionali, ivi 
previsti, non producono effetti sull'indennità di servizio all'estero che, fino 
alla data di entrata in vigore del regolamento emanato con D.P.R. 11 agosto 
1991, n. 457, rimane stabilita secondo le misure di base previste nella tabella 
n. 19 allegata al D.P.R. 5 gennaio 1967, n. 18 , e successive modificazioni ed 
integrazioni, in relazione al posto-funzione conferito con provvedimento formale 
al personale in servizio all'estero a decorrere dal 1° luglio 1978. 
33. Fino all'entrata in vigore dei provvedimenti di riordino della disciplina 
delle indennità di servizio e degli assegni di sede, comunque denominati, 
spettanti ai dipendenti del Ministero degli affari esteri in servizio all'estero 
e comunque non oltre il 31 dicembre 1995, i coefficienti di maggiorazione 
dell'indennità di sede previsti dall'articolo 171 del decreto del Presidente 
della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 , non possono subire variazioni in 
aumento rispetto alle misure stabilite dal 1° gennaio 1994, fatta eccezione per 
quelle compensative connesse alle eventuali modifiche dei tassi fissi di 
ragguaglio di cui all'articolo 209 del medesimo decreto. 
34. Per l'anno 1995 è fatto divieto a tutte le pubbliche amministrazioni di 
adottare provvedimenti per l'estensione di decisioni giurisdizionali aventi 
forza di giudicato o comunque divenute esecutive nella materia del pubblico 
impiego. 
35. ... (68). 
36. Il regolamento di cui al comma 18 dell'articolo 16, L. 24 dicembre 1993, n. 
537 , come sostituito dal comma 35, è emanato entro sei mesi dalla data di 
entrata in vigore della presente legge. L'articolo 16, comma 6, della legge 30 
dicembre 1991, n. 412 , si applica anche agli emolumenti di natura retributiva, 
pensionistica ed assistenziale, per i quali non sia maturato il diritto alla 
percezione entro il 31 dicembre 1994, spettanti ai dipendenti pubblici e privati 
in attività di servizio o in quiescenza. I criteri e le modalità di applicazione 
del presente comma sono determinati con decreto del Ministro del tesoro, da 
emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge 
(69) (70). 
37. Le disposizioni riguardanti la gestione del rapporto di lavoro costituiscono 
norme di indirizzo per le regioni che provvedono nell'ambito della propria 
autonomia e capacità di spesa. Le regioni si avvalgono altresì della disciplina 
sulle assunzioni prevista per gli enti locali non in dissesto (71). 
38. Le norme sull'aspettativa per mandato parlamentare per i dipendenti delle 
pubbliche amministrazioni, di cui all'art. 71, D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 , 
si interpretano autenticamente nel senso della loro applicabilità anche ai 
professori e ricercatori universitari a decorrere dalla data di entrata in 
vigore del predetto decreto. La restituzione delle somme indebitamente 
percepite, ivi compresi gli interessi legali dovrà essere effettuata secondo un 
programma di rientro stabilito dalle amministrazioni eroganti e comunque non 
oltre la data del 30 giugno 1995 (72). 
39. La normativa prevista dall'articolo 31 della legge 20 maggio 1970, n. 300 , 
e successive modificazioni, si interpreta autenticamente nel senso della sua 
applicabilità ai dipendenti pubblici eletti nel Parlamento nazionale, nel 
Parlamento europeo e nei consigli regionali. 
40. [Il titolo I del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 
752 , e successive modificazioni, nella provincia di Bolzano si applica alle 
assunzioni di personale in tutte le aziende, società ed enti che gestiscono 
servizi pubblici o di pubblica utilità escluso il personale stagionale di linee 
di trasporto funicolare] (73). 
41. [Il titolo I del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 
752 , e successive modificazioni, si applica altresì ai trasferimenti di 
personale delle società di cui al comma 40 da sedi o uffici situati in altre 
province a sedi o uffici situati in provincia di Bolzano] (74). 



(48)  Per l'interpretazione autentica del presente comma 6, vedi l'art. 1, D.L. 
28 agosto 1995, n. 361. 
(49)  Recante disposizioni urgenti in favore degli enti locali in materia di 
personale e per il funzionamento delle segreterie comunali e provinciali. 
(50)  Vedi, anche, l'art. 1, commi 4 e 5, L. 28 dicembre 1995, n. 549. 
(51)  Vedi, anche, l'art. 1, commi 4 e 5, L. 28 dicembre 1995, n. 549 e l'art. 
10, L. 3 maggio 1999, n. 124. 
(52)  Vedi, anche, l'art. 1, commi 4 e 5, L. 28 dicembre 1995, n. 549. 
(53)  Vedi, anche, l'art. 1, commi 4 e 5, L. 28 dicembre 1995, n. 549. 
(54)  Vedi, anche, l'art. 1, commi 4 e 5, L. 28 dicembre 1995, n. 549. 
(55)  Vedi, anche, l'art. 1, commi 4 e 5, L. 28 dicembre 1995, n. 549. 
(56)  Comma così modificato dall'art. 4, D.L. 12 maggio 1995, n. 163. 
(57)  Comma abrogato dall'art. 43, D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80 e dall'art. 72, 
D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165. 
(58)  Vedi, anche, l'art. 45, comma 9, D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80 e dall'art. 
69, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165. 
(59)  Recante disposizioni urgenti in favore degli enti locali in materia di 
personale e per il funzionamento delle segreterie comunali e provinciali. 
(60)  In deroga al disposto del presente comma vedi il D.P.R. 25 luglio 1997, n. 
404. 
(61)  Vedi, anche, l'art. 45, comma 9, D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80 e dall'art. 
69, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165. 
(62)  Per la disapplicazione delle norme contenute nel presente comma, nei 
confronti dei funzionari appartenenti alla carriera diplomatica, vedi l'art. 23, 
D.P.R. 20 febbraio 2001, n. 114; nei confronti dei funzionari appartenenti alla 
carriera prefettizia, vedi l'art. 26, D.P.R. 23 maggio 2001, n. 316. 
(63)  Modifica il comma 40 dell'art. 3, L. 24 dicembre 1993, n. 537. Per la 
disapplicazione delle norme contenute nel presente comma, nei confronti dei 
funzionari appartenenti alla carriera diplomatica, vedi l'art. 23, D.P.R. 20 
febbraio 2001, n. 114; nei confronti dei funzionari appartenenti alla carriera 
prefettizia, vedi l'art. 26, D.P.R. 23 maggio 2001, n. 316. 
(64)  Aggiunge il comma 40-bis all'art. 3, L. 24 dicembre 1993, n. 537. Per la 
disapplicazione delle norme contenute nel presente comma, nei confronti dei 
funzionari appartenenti alla carriera diplomatica, vedi l'art. 23, D.P.R. 20 
febbraio 2001, n. 114; nei confronti dei funzionari appartenenti alla carriera 
prefettizia, vedi l'art. 26, D.P.R. 23 maggio 2001, n. 316. 
(65)  Sostituisce il comma 42 dell'art. 3, L. 24 dicembre 1993, n. 537. 
(66)  Per la disapplicazione delle norme contenute nel presente comma, nei 
confronti dei funzionari appartenenti alla carriera diplomatica, vedi l'art. 23, 
D.P.R. 20 febbraio 2001, n. 114; nei confronti dei funzionari appartenenti alla 
carriera prefettizia, vedi l'art. 26, D.P.R. 23 maggio 2001, n. 316. 
(67)  Comma abrogato dall'art. 1, comma 119, L. 23 dicembre 1996, n. 662. 
(68)  Sostituisce il comma 18 dell'art. 16, L. 24 dicembre 1993, n. 537. 
(69)  La Corte costituzionale, con ordinanza 20-23 aprile 1998, n. 147 (Gazz. 
Uff. 29 aprile 1998, n. 17, Serie speciale), ha dichiarato la manifesta 
inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 22, 
comma 36, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 36 della Costituzione. La 
Corte costituzionale, con ordinanza 8-12 luglio 2002, n. 341 (Gazz. Uff. 17 
luglio 2002, n. 28, serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità 
della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 sollevata in 
riferimento all'art. 21, terzo comma, dello statuto della Regione Siciliana 
dalla stessa Regione. La stessa Corte costituzionale, con successiva ordinanza 
12-27 marzo 2003, n. 82 (Gazz. Uff. 2 aprile 2003, n. 13, 1ª Serie speciale), ha 
dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 22, 
comma 36, sollevata in riferimento agli artt. 2, 3, 4, 24, 35 e 36 della 
Costituzione. 
(70)  La Corte costituzionale, con sentenza 23 ottobre - 2 novembre 2000, n. 459 
(Gazz. Uff. 8 novembre 2000, n. 46 - Serie speciale), ha dichiarato 
l'illegittimità del presente comma limitatamente alle parole "e privati". Per i 
criteri e le modalità di applicazione del presente comma, vedi il regolamento 
approvato con D.M. 1° settembre 1998, n. 352. 
(71)  La Corte costituzionale con sentenza 20-27 luglio 1995, n. 406 (Gazz. Uff. 
2 agosto 1995, n. 32, Serie speciale) ha dichiarato non fondate le questioni di 
legittimità costituzionale dell'art. 22, comma 37, e dell'art. 25, sollevate in 
riferimento all'art. 4, numero 1, dello Statuto speciale per la Regione autonoma 
Friuli-Venezia Giulia. 
(72)  La Corte costituzionale, con sentenza 24 gennaio-5 febbraio 1996, n. 22 
(Gazz. Uff. 14 febbraio 1996, n. 7, Serie speciale), ha dichiarato non fondata 
la questione di legittimità costituzionale dell'art. 22, comma 38, sollevata in 
riferimento agli artt. 3, 33, 36 e 76 della Costituzione. 
(73)  Comma abrogato dall'art. 1, D.Lgs. 24 luglio 1996, n. 446 (Gazz. Uff. 29 
agosto 1996, n. 202). 
(74)  Comma abrogato dall'art. 1, D.Lgs. 24 luglio 1996, n. 446 (Gazz. Uff. 29 
agosto 1996, n. 202). 
 





23. Commissioni giudicatrici degli esami di maturità. Semplificazione delle 
procedure di pagamento del personale della scuola. Università.
1. ... (75). 
2. [Con decorrenza dall'anno scolastico 1994-1995, i compensi forfettari per gli 
esami di maturità sono stabiliti entro il limite di spesa complessiva di lire 
116 miliardi, con decreto del Ministro della pubblica istruzione di concerto con 
i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica, sentite le organizzazioni 
sindacali maggiormente rappresentative. I compensi sono onnicomprensivi di 
qualsiasi altro emolumento, ivi compreso il trattamento economico di missione 
previsto dalle vigenti disposizioni. La misura dei compensi è differenziata per 
i presidenti delle commissioni, per i componenti e per i membri interni e tiene 
conto delle rispettive provenienze. Agli ispettori tecnici incaricati della 
vigilanza è attribuito il compenso stabilito per i presidenti provenienti dalla 
stessa provincia del comune sede di esame (76)] (77). 
3. Le graduatorie dei concorsi per titoli ed esami, ad eccezione di quelle 
relative al concorso magistrale per titoli ed esami indetto con D.M. 23 marzo 
1990, già prorogate dalla legge 11 febbraio 1992, n. 151 , dalla legge 23 
dicembre 1992, n. 498 , e dal D.L. 22 maggio 1993, n. 155 , convertito, con 
modificazioni, dalla L. 19 luglio 1993, n. 243, sono ulteriormente prorogate di 
un altro anno scolastico. Sono ammessi a concorso i posti per i quali le 
graduatorie risultano esaurite (78). 
4. A decorrere dal 1° settembre 1995, il pagamento degli stipendi, delle 
retribuzioni e degli altri assegni fissi agli insegnanti elementari di ruolo e 
al personale direttivo, docente, educativo, amministrativo, tecnico ed 
ausiliario di ruolo in servizio negli istituti tecnici, professionali e d'arte è 
disposto dalle Direzioni provinciali del tesoro a mezzo di ordinativi emessi in 
base a ruoli di spesa fissa. 
5. Tutti i provvedimenti riguardanti il personale docente, educativo, 
amministrativo, tecnico ed ausiliario aventi effetto sul trattamento economico, 
ivi compresi quelli concernenti il riconoscimento di servizi e la ricostruzione 
e progressione di carriera, nonché i provvedimenti di accettazione di dimissioni 
volontarie ovvero di collocamento a riposo per anzianità di servizio e per 
limiti di età del medesimo personale, sono devoluti alla competenza dei capi di 
istituto, sentiti i coordinatori amministrativi, in aggiunta a quelle già ad 
essi attribuite. Con regolamento ministeriale, da emanare ai sensi dell'articolo 
17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 , saranno individuati i singoli 
provvedimenti che, per effetto della presente disposizione, sono di competenza 
del capo di istituto. Gli analoghi provvedimenti riguardanti il personale 
direttivo della scuola restano di competenza dei provveditori agli studi. Il 
predetto decentramento degli atti di stato giuridico ed economico non può 
comportare comunque incrementi delle dotazioni organiche del personale 
amministrativo delle scuole di ogni ordine e grado. 
6. Il Ministro del tesoro, sentito il Ministro della pubblica istruzione, 
determina la data mensile di pagamento degli stipendi al personale di cui al 
comma 4. 
7. Entro il 31 ottobre 1995 sono versate in entrata al bilancio dello Stato, per 
essere successivamente riassegnate con decreti del Ministro del tesoro ai 
pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero della pubblica 
istruzione, le somme rimaste disponibili sulle contabilità speciali scolastiche 
e sui conti correnti postali e bancari con provenienza dai capitoli 1498, 1499, 
1500, nonché le somme rimaste disponibili sui bilanci degli istituti tecnici, 
professionali e d'arte con provenienza dai capitoli 1042, 1043, 1044, 2400, 2401 
e 2602. 
8. Con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 
agosto 1988, n. 400 , entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della 
presente legge, saranno stabilite le procedure di erogazione delle spese diverse 
da quelle di cui al comma 4. Le predette procedure dovranno essere improntate a 
criteri di semplificazione e snellimento con particolare riguardo all'utilizzo 
dei sistemi informatici. 
9. Per le eventuali gestioni di fondi mediante aperture di credito, il 
regolamento di cui al comma 8 del presente articolo può prevedere l'applicazione 
dell'articolo 61-bis del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 , introdotto 
dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 
627 . 
10. Al fine di consentire l'acquisizione delle competenze professionali 
necessarie per l'insegnamento della lingua straniera nella scuola elementare, 
per gli anni scolastici 1995-96, 1996-97 e 1997-98 una quota delle dotazioni 
organiche provinciali per la scuola elementare può essere utilizzata per la 
formazione dei docenti da destinare a tale insegnamento. 
11. La destinazione dei docenti alle attività indicate nel comma 10 non deve 
comunque determinare oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato. 
12. I criteri per la determinazione annuale dei contingenti provinciali di 
personale di cui al comma 10, i limiti per la concessione dei periodi di esonero 
dal servizio, nonché le modalità per l'attuazione delle relative iniziative sono 
stabiliti con decreto del Ministro della pubblica istruzione, emanato di 
concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro per la funzione pubblica. 
13. L'articolo 1 della legge 21 febbraio 1989, n. 63 , va interpretato nel senso 
che i benefici ivi previsti sono destinati esclusivamente al personale in 
servizio alla data di entrata in vigore della legge medesima. 



(75)  Aggiunge due periodi al comma 5 dell'art. 198, D.P.R. 16 aprile 1994, n. 
297. Il comma 1 dell'art. 23 è stato poi abrogato dall'art. 8, L. 10 dicembre 
1997, n. 425, con la decorrenza ivi prevista. 
(76)  Per l'interpretazione autentica del presente comma, vedi l'art. 1, comma 
80, L. 23 dicembre 1996, n. 662. 
(77)  Comma abrogato dall'art. 8, L. 10 dicembre 1997, n. 425, con la decorrenza 
ivi prevista. 
(78)  Vedi, per la proroga delle graduatorie, l'art. 1, comma 23, L. 28 dicembre 
1995, n. 549. 
 





(giurisprudenza di legittimità)
24. Emolumenti, compensi e indennità.
[1. I commi 2 e 3 del presente articolo si applicano ai dipendenti delle 
amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto 
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 , e successive modificazioni ed integrazioni. 

2. Gli emolumenti, compensi, indennità percepiti in ragione della loro funzione, 
condizione e professionalità dai dipendenti delle amministrazioni pubbliche di 
cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 , e 
successive modificazioni ed integrazioni, per l'espletamento di incarichi 
affidati dall'amministrazione di appartenenza ovvero da altre amministrazioni 
ovvero da società e imprese controllate, direttamente o indirettamente, dallo 
Stato o da altro ente pubblico, anche territoriale, devono essere riversati al 
netto delle imposte, ai sensi delle disposizioni di cui al comma 3, entro e non 
oltre il 30 luglio dell'anno di presentazione della dichiarazione annuale, al 
Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato di cui alla legge 27 ottobre 1993, 
n. 432 , a pena della sanzione pari al 20 per cento del reddito stesso. 
3. L'obbligo sussiste, nei limiti dell'eventuale parte eccedente l'importo di 
cui al presente comma che dovesse risultare in sede di dichiarazione annuale, in 
capo ai soggetti di cui al comma 1 che hanno conseguito un reddito da lavoro 
autonomo, ove consentito, nonché redditi assimilati a quelli da lavoro 
dipendente per un importo lordo superiore a 200 milioni di lire. 
4. Il presente articolo non si applica ai redditi derivanti dall'esercizio di 
attività libero-professionali, ove consentite ai pubblici dipendenti dalla 
normativa vigente] (79). 



(79)  Abrogato dall'art. 1, comma 129, L. 23 dicembre 1996, n. 662. 
 





(giurisprudenza di legittimità)
25. Incarichi di consulenza.
1. Al fine di garantire la piena e effettiva trasparenza e imparzialità 
dell'azione amministrativa, al personale delle amministrazioni di cui 
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 , che 
cessa volontariamente dal servizio pur non avendo il requisito previsto per il 
pensionamento di vecchiaia dai rispettivi ordinamenti previdenziali ma che ha 
tuttavia il requisito contributivo per l'ottenimento della pensione anticipata 
di anzianità previsto dai rispettivi ordinamenti, non possono essere conferiti 
incarichi di consulenza, collaborazione, studio e ricerca da parte 
dell'amministrazione di provenienza o di amministrazioni con le quali ha avuto 
rapporti di lavoro o impiego nei cinque anni precedenti a quello della 
cessazione dal servizio. 
2. In deroga al comma 1, gli incarichi conferiti e i rapporti stabiliti alla 
data di entrata in vigore della presente legge sono confermati fino alla prima 
data di scadenza o fino alla cessazione, per qualsiasi causa, dell'incarico o 
del rapporto stesso. 
3. I soggetti e le amministrazioni interessati sono tenuti a comunicare entro e 
non oltre sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge 
alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione 
pubblica tutte le notizie relative agli incarichi e ai rapporti di cui alla 
presente disposizione. In caso di inottemperanza per i soggetti di cui al comma 
1 viene disposta la decadenza dell'incarico o la fine del rapporto con 
provvedimento dell'autorità amministrativa competente e viene comminata una 
sanzione pari al 100 per cento della controprestazione pecuniaria gravante in 
capo all'amministrazione stessa (80). 



(80)  La Corte costituzionale con sentenza 20-27 luglio 1995, n. 406 (Gazz. Uff. 
2 agosto 1995, n. 32, Serie speciale) ha dichiarato non fondate le questioni di 
legittimità costituzionale dell'art. 22, comma 37, e dell'art. 25, sollevate in 
riferimento all'art. 4, numero 1, dello Statuto speciale per la Regione autonoma 
Friuli-Venezia Giulia. 
 





Capo IV 
Disposizioni fiscali 
26. Soppressione di regimi fiscali particolari.
1. Sono soppressi i regimi fiscali particolari concernenti: 
a) le indennità percepite dai membri del Parlamento e del Governo nazionale, del 
Parlamento europeo, della Corte costituzionale, dei consigli e delle giunte 
regionali, nonché dai titolari di cariche elettive negli enti locali e dagli 
amministratori locali; 
b) gli assegni vitalizi spettanti ai membri del Parlamento nazionale, del 
Parlamento europeo, della Corte costituzionale e dei consigli regionali per la 
quota parte che non derivi da fonti riferibili a trattenute effettuate al 
percettore e già assoggettate a ritenute fiscali (81). 
2. Conseguentemente, sono abrogate le disposizioni legislative incompatibili con 
quelle di cui al comma 1 e, in particolare, sono abrogati l'articolo 48, comma 
6, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 
1986, n. 917 , e l'art. 19 della L. 27 dicembre 1985, n. 816 (82). 



(81)  Modalità applicative del presente comma 1 sono state dettate dall'art. 
5-bis, D.L. 28 giugno 1995, n. 250. 
(82)  Riportata alla voce Comuni e province. 
 





(giurisprudenza di legittimità)
27. Neutralità fiscale delle operazioni societarie di fusione e scissione.
1. Le fusioni e le scissioni di società sono, agli effetti delle imposte sui 
redditi, neutrali. Conseguentemente, il disavanzo di fusione e di scissione non 
è utilizzabile per iscrizioni di valori in franchigia d'imposta, a qualsiasi 
voce, forma o titolo operate. Ai fondi in sospensione d'imposta continuano, per 
neutralità, ad essere applicate le disposizioni di cui all'art. 123, comma 4, 
del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 
1986, n. 917 , anche se istituiti per effetto di operazioni di concentrazione 
poste in essere in precedenza dalle società incorporate. La fusione tra società 
che hanno posto in essere operazioni di concentrazione ai sensi dell'art. 34 
della L. 2 dicembre 1975, n. 576, dell'art. 10 della L. 16 dicembre 1977, n. 
904, e dell'art. 79 della L. 22 ottobre 1986, n. 742, non costituisce realizzo 
della plusvalenza ancora in sospensione di imposta, a condizione che detta 
plusvalenza trovi evidenza in una riserva che concorre a formare il reddito 
nell'esercizio e nella misura in cui la riserva sia utilizzata per scopi diversi 
dalla copertura di perdite (83). 
2. Le disposizioni del comma 1, relative ai disavanzi di fusione, si applicano 
alle operazioni deliberate successivamente alla data di entrata in vigore della 
presente legge. 



(83)  Periodo aggiunto dall'art. 22, D.L. 23 febbraio 1995, n. 41. 
 





28. Norma contro l'elusione.
1. ... (84). 
2. Le disposizioni del comma 1, limitatamente alle operazioni di liquidazione, 
alla valutazione di partecipazioni, alle cessioni di crediti e alle cessioni o 
valutazioni di valori mobiliari, si applicano alle operazioni effettuate a 
decorrere dal periodo di imposta che inizia successivamente al 30 settembre 1994 
(85). 



(84)  Sostituisce il comma 1 dell'art. 10, L. 29 dicembre 1990, n. 408. 
(85)  La Corte costituzionale, con sentenza 18-30 luglio 1997, n. 290 (Gazz. 
Uff. 13 agosto 1997, n. 33, Serie speciale), ha dichiarato inammissibile la 
questione di legittimità costituzionale dell'art. 28, comma 2, sollevata in 
riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione. 
 





29. Lettori a scheda magnetica.
1. Il Ministro delle finanze è autorizzato ad emanare, con proprio decreto, 
entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, 
specifiche disposizioni per l'obbligo di installazione di lettori a scheda 
magnetica o qualsiasi altro dispositivo idoneo a certificare gli incassi sugli 
apparecchi da gioco elettromagnetici od elettronici, nonché sui distributori 
automatici di cibo e bevande, installati in qualsiasi locale in cui abbia 
accesso il pubblico, nei luoghi di lavoro e nelle mense aziendali (86). 
2. Le schede magnetiche necessarie all'utilizzo delle apparecchiature indicate 
al comma 1 devono essere vendute dai gestori in conformità alle normative 
fiscali vigenti al momento. 
3. Il Ministro delle finanze provvede, inoltre, entro i termini di cui al comma 
1, ad effettuare il censimento di tutti gli apparecchi da gioco elettromagnetici 
od elettronici dovunque essi siano installati e posti a disposizione del 
pubblico. 



(86)  Comma così sostituito dall'art. 5, D.L. 2 ottobre 1995, n. 415. 
 





(giurisprudenza di legittimità)
30. Società di comodo. Valutazione dei titoli.
1. Agli effetti del presente articolo le società per azioni, in accomandita per 
azioni, a responsabilità limitata, in nome collettivo e in accomandita semplice, 
nonchè le società e gli enti di ogni tipo non residenti, con stabile 
organizzazione nel territorio dello Stato, si considerano non operativi se 
l'ammontare complessivo dei ricavi, degli incrementi delle rimanenze e dei 
proventi, esclusi quelli straordinari, risultanti dal conto economico, ove 
prescritto, è inferiore alla somma degli importi che risultano applicando le 
seguenti percentuali: a) il 2 per cento al valore dei beni indicati 
nell'articolo 85, comma 1, lettere c), d) ed e), del testo unico delle imposte 
sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, 
n. 917, e delle quote di partecipazione nelle società commerciali di cui 
all'articolo 5 del medesimo testo unico, anche se i predetti beni e 
partecipazioni costituiscono immobilizzazioni finanziarie, aumentato del valore 
dei crediti; b) il 6 per cento al valore delle immobilizzazioni costituite da 
beni immobili e da beni indicati nell'articolo 8-bis, primo comma, lettera a), 
del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e 
successive modificazioni, anche in locazione finanziaria per gli immobili 
classificati nella categoria catastale A/10, la predetta percentuale è ridotta 
al 5 per cento; per gli immobili a destinazione abitativa acquisiti o rivalutati 
nell'esercizio e nei due precedenti, la percentuale è ulteriormente ridotta al 4 
per cento; c) il 15 per cento al valore delle altre immobilizzazioni, anche in 
locazione finanziaria. Le disposizioni del primo periodo non si applicano: 1) ai 
soggetti ai quali, per la particolare attività svolta, è fatto obbligo di 
costituirsi sotto forma di società di capitali; 2) ai soggetti che si trovano 
nel primo periodo di imposta; 3) alle società in amministrazione controllata o 
straordinaria; 4) alle società ed enti che controllano società ed enti i cui 
titoli sono negoziati in mercati regolamentati italiani ed esteri, nonché alle 
stesse società ed enti quotati ed alle società da essi controllate, anche 
indirettamente; 5) alle società esercenti pubblici servizi di trasporto; 6) alle 
società con un numero di soci non inferiore a 100. Le percentuali di cui alle 
lettere a) e c) sono ridotte rispettivamente all'1 per cento e al 10 per cento 
per i beni situati in comuni con popolazione inferiore ai 1.000 abitanti (87) 
(88). 
2. Ai fini dell'applicazione del comma 1, i ricavi e i proventi nonché i valori 
dei beni e delle immobilizzazioni vanno assunti in base alle risultanze medie 
dell'esercizio e dei due precedenti. Per la determinazione del valore dei beni 
si applica l'articolo 110, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, 
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; 
per i beni in locazione finanziaria si assume il costo sostenuto dall'impresa 
concedente, ovvero, in mancanza di documentazione, la somma dei canoni di 
locazione e del prezzo di riscatto risultanti dal contratto (89) (90). 
3. Fermo l'ordinario potere di accertamento, ai fini dell'imposta personale sul 
reddito per le società e per gli enti non operativi indicati nel comma 1 si 
presume che il reddito del periodo di imposta non sia inferiore all'ammontare 
della somma degli importi derivanti dall'applicazione, ai valori dei beni 
posseduti nell'esercizio, delle seguenti percentuali: a) l'1,50 per cento sul 
valore dei beni indicati nella lettera a) del comma 1; b) il 4,75 per cento sul 
valore delle immobilizzazioni costituite da beni immobili e da beni indicati 
nell'articolo 8- bis, primo comma, lettera a), del decreto del Presidente della 
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, anche in 
locazione finanziaria per le immobilizzazioni costituite da beni immobili a 
destinazione abitativa acquisiti o rivalutati nell'esercizio e nei due 
precedenti la predetta percentuale è ridotta al 3 per cento; c) il 12 per cento 
sul valore complessivo delle altre immobilizzazioni anche in locazione 
finanziaria. Le perdite di esercizi precedenti possono essere computate soltanto 
in diminuzione della parte di reddito eccedente quello minimo di cui al presente 
comma (91) (92).
3-bis. Fermo l'ordinario potere di accertamento, ai fini dell'imposta regionale 
sulle attività produttive per le società e per gli enti non operativi indicati 
nel comma 1 si presume che il valore della produzione netta non sia inferiore al 
reddito minimo determinato ai sensi del comma 3 aumentato delle retribuzioni 
sostenute per il personale dipendente, dei compensi spettanti ai collaboratori 
coordinati e continuativi, di quelli per prestazioni di lavoro autonomo non 
esercitate abitualmente e degli interessi passivi (93).
4. Per le società e gli enti non operativi, l'eccedenza di credito risultante 
dalla dichiarazione presentata ai fini dell'imposta sul valore aggiunto non è 
ammessa al rimborso nè può costituire oggetto di compensazione ai sensi 
dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, o di cessione ai 
sensi dell'articolo 5, comma 4- ter, del decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 154. Qualora per 
tre periodi di imposta consecutivi la società o l'ente non operativo non 
effettui operazioni rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto non 
inferiore all'importo che risulta dalla applicazione delle percentuali di cui al 
comma 1, l'eccedenza di credito non è ulteriormente riportabile a scomputo 
dell'IVA a debito relativa ai periodi di imposta successivi (94) (95).
4-bis. In presenza di oggettive situazioni che hanno reso impossibile il 
conseguimento dei ricavi, degli incrementi di rimanenze e dei proventi nonchè 
del reddito determinati ai sensi del presente articolo, ovvero non hanno 
consentito di effettuare le operazioni rilevanti ai fini dell'imposta sul valore 
aggiunto di cui al comma 4, la società interessata può richiedere la 
disapplicazione delle relative disposizioni antielusive ai sensi dell'articolo 
37- bis, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, 
n. 600 (96).
5. ... (97) 
6. ... (98) 
7 ... (99) 
8. ... (100). 
9. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 6 si applicano a decorrere dal periodo di 
imposta in corso al 31 dicembre 1994. 
10. [A decorrere dal 1° gennaio 1995, nel calcolo dell'imposta sul reddito delle 
persone fisiche le perdite derivanti da partecipazione in società di persone ed 
equiparate non sono utilizzabili per abbattere redditi diversi da quello 
derivante da partecipazioni in società] (101). 



(87) I commi da 1 a 4, a decorrere dal periodo di imposta alla data del 15 
settembre 1996, così sostituiscono gli originari commi da 1 a 7, come modificati 
dall'art. 27, D.L. 23 febbraio 1995, n. 41, dall'art. 1, D.L. 28 giugno 1995, n. 
250, e dall'art. 2, D.L. 8 agosto 1996, n. 437, in virtù del disposto dell'art. 
3, comma 37, L. 23 dicembre 1996, n. 662.
(88)  Comma prima modificato dall'art. 4, D.L. 11 marzo 1997, n. 50, nel testo 
integrato dalla relativa legge di conversione, e poi sostituito dal comma 15 
dell'art. 35, D.L. 4 luglio 2006, n. 223, come modificato dalla relativa legge 
di conversione e a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di 
entrata in vigore dello stesso D.L. n. 223/2006, ai sensi di quanto disposto dal 
comma 16 del medesimo art. 35. Successivamente il presente comma è stato così 
modificato dai commi 109 e 326 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296. Vedi, 
anche, il comma 110 dello stesso articolo 1.
(89) I commi da 1 a 4, a decorrere dal periodo di imposta alla data del 15 
settembre 1996, così sostituiscono gli originari commi da 1 a 7, come modificati 
dall'art. 27, D.L. 23 febbraio 1995, n. 41, dall'art. 1, D.L. 28 giugno 1995, n. 
250, e dall'art. 2, D.L. 8 agosto 1996, n. 437, in virtù del disposto dell'art. 
3, comma 37, L. 23 dicembre 1996, n. 662.
(90) Comma così modificato dal comma 109 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 
296. Vedi, anche, il comma 110 dello stesso articolo 1.
(91)  I commi da 1 a 4, a decorrere dal periodo di imposta alla data del 15 
settembre 1996, così sostituiscono gli originari commi da 1 a 7, come modificati 
dall'art. 27, D.L. 23 febbraio 1995, n. 41, dall'art. 1, D.L. 28 giugno 1995, n. 
250, e dall'art. 2, D.L. 8 agosto 1996, n. 437, in virtù del disposto dell'art. 
3, comma 37, L. 23 dicembre 1996, n. 662. 
(92) Comma sostituito dal comma 15 dell'art. 35, D.L. 4 luglio 2006, n. 223, 
come modificato dalla relativa legge di conversione e a decorrere dal periodo di 
imposta in corso alla data di entrata in vigore dello stesso D.L. n. 223/2006, 
ai sensi di quanto disposto dal comma 16 del medesimo art. 35. Successivamente 
il presente comma è stato così modificato dal comma 109 dell'art. 1, L. 27 
dicembre 2006, n. 296. Vedi, anche, il comma 110 dello stesso articolo 1.
(93) Comma aggiunto dal comma 109 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296. 
Vedi, anche, il comma 110 dello stesso articolo 1.
(94) I commi da 1 a 4, a decorrere dal periodo di imposta alla data del 15 
settembre 1996, così sostituiscono gli originari commi da 1 a 7, come modificati 
dall'art. 27, D.L. 23 febbraio 1995, n. 41, dall'art. 1, D.L. 28 giugno 1995, n. 
250, e dall'art. 2, D.L. 8 agosto 1996, n. 437, in virtù del disposto dell'art. 
3, comma 37, L. 23 dicembre 1996, n. 662. 
(95) Comma così sostituito dal comma 15 dell'art. 35, D.L. 4 luglio 2006, n. 
223, a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore 
dello stesso D.L. n. 223/2006, ai sensi di quanto disposto dal comma 16 del 
medesimo art. 35. 
(96) Comma aggiunto dal comma 15 dell'art. 35, D.L. 4 luglio 2006, n. 223, come 
modificato dalla relativa legge di conversione e a decorrere dal periodo di 
imposta in corso alla data di entrata in vigore dello stesso D.L. n. 223/2006, 
ai sensi di quanto disposto dal comma 16 del medesimo art. 35. Successivamente 
il presente comma è stato così modificato dal comma 109 dell'art. 1, L. 27 
dicembre 2006, n. 296. Vedi, anche, il comma 110 dello stesso articolo 1.
(97) I commi da 1 a 4, a decorrere dal periodo di imposta alla data del 15 
settembre 1996, così sostituiscono gli originari commi da 1 a 7, come modificati 
dall'art. 27, D.L. 23 febbraio 1995, n. 41, dall'art. 1, D.L. 28 giugno 1995, n. 
250, e dall'art. 2, D.L. 8 agosto 1996, n. 437, in virtù del disposto dell'art. 
3, comma 37, L. 23 dicembre 1996, n. 662.
(98) I commi da 1 a 4, a decorrere dal periodo di imposta alla data del 15 
settembre 1996, così sostituiscono gli originari commi da 1 a 7, come modificati 
dall'art. 27, D.L. 23 febbraio 1995, n. 41, dall'art. 1, D.L. 28 giugno 1995, n. 
250, e dall'art. 2, D.L. 8 agosto 1996, n. 437, in virtù del disposto dell'art. 
3, comma 37, L. 23 dicembre 1996, n. 662.
(99) I commi da 1 a 4, a decorrere dal periodo di imposta alla data del 15 
settembre 1996, così sostituiscono gli originari commi da 1 a 7, come modificati 
dall'art. 27, D.L. 23 febbraio 1995, n. 41, dall'art. 1, D.L. 28 giugno 1995, n. 
250, e dall'art. 2, D.L. 8 agosto 1996, n. 437, in virtù del disposto dell'art. 
3, comma 37, L. 23 dicembre 1996, n. 662
(100)  Sostituisce il comma 2 dell'art. 61, D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917. 
(101)  Comma abrogato dall'art. 29, D.L. 23 febbraio 1995, n. 41. 
 





31. Rivalutazione delle rendite dei terreni. Coltivazioni di vegetali produttive 
di reddito d'impresa. Crediti IVA.
1. Fino all'entrata in vigore delle nuove tariffe d'estimo, ai soli fini della 
determinazione delle imposte sui redditi, i vigenti redditi dominicali sono 
rivalutati a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 1995 del 55 
per cento e i vigenti redditi agrari sono rivalutati del 45 per cento (102). 
2. Per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 1994, le percentuali di cui 
al comma 1 sono rispettivamente ridotte al 37 per cento e al 32 per cento. 
3. Le norme in materia di tassazione del reddito d'impresa si applicano in caso 
di coltivazione industriale di vegetali. Conseguentemente, all'articolo 29, 
comma 2, lett. b), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con 
D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 , dopo le parole: "dal terreno" sono aggiunte le 
seguenti: "e le attività dirette alla produzione di vegetali tramite l'utilizzo 
di strutture fisse o mobili, anche provvisorie, se la superficie adibita alla 
produzione è coltivata per almeno la metà del terreno su cui la produzione 
insiste. Con decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e 
forestali, d'intesa con il comitato di cui all'art. 2, comma 6, della L. 4 
dicembre 1993, n. 491 , di concerto con il Ministro delle finanze, sono definiti 
le coltivazioni industriali di vegetali e i requisiti delle strutture fisse e 
mobili". 
4. Le disposizioni di cui agli articoli 30, secondo comma, e 38-bis del D.P.R. 
26 ottobre 1972, n. 633 , e successive modificazioni, devono intendersi non 
applicabili nei confronti dell'AIMA e dell'EIMA. Non si fa, comunque, luogo a 
ripetizioni di somme già rimborsate a detti enti a titolo d'imposta sul valore 
aggiunto. 
5. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano a decorrere dal periodo 
d'imposta successivo al 31 dicembre 1994. 



(102)  Per l'ulteriore rivalutazione dei redditi dominicali e agrari vedi l'art. 
3, comma 50, L. 23 dicembre 1996, n. 662. Vedi, anche, l'art. 14, L. 15 dicembre 
1998, n. 441. 
 





(giurisprudenza di legittimità)
32. Beni patrimoniali e demaniali.
1. A decorrere dall'anno 1995, i canoni annui per i beni patrimoniali dello 
Stato, concessi o locati a privati, sono, in deroga alle altre disposizioni di 
legge in vigore, rivalutati rispetto a quelli dovuti per l'anno 1994 di un 
coefficiente pari a 2,5 volte il canone stesso, salvo quanto previsto al comma 2 
(103) (104). 
2. A decorrere dal 1° gennaio 1995 i canoni annui per i beni patrimoniali e 
demaniali dello Stato destinati ad uso abitativo, concessi o locati a privati, 
sono, in deroga alle altre disposizioni di legge in vigore, rivalutati rispetto 
a quelli dovuti per l'anno 1994 di un coefficiente pari a: due volte il canone 
stesso, per i soggetti appartenenti ad un nucleo familiare con un reddito 
complessivo, riferito all'anno di imposta 1993, non superiore ad ottanta milioni 
di lire; cinque volte il canone stesso, per i soggetti appartenenti ad un nucleo 
familiare con un reddito complessivo, riferito all'anno di imposta 1993, uguale 
o superiore ad ottanta milioni di lire. Ai fini del calcolo dell'aumento di cui 
al presente comma non si tiene conto dell'eventuale incremento del canone 
relativo all'anno 1994, conseguente alla emanazione, successiva alla data di 
entrata in vigore della presente legge, dei decreti ministeriali previsti dal 
comma 3 dell'articolo 9 della legge 24 dicembre 1993, n. 537. I soggetti 
assegnatari sono, comunque, tenuti a corrispondere il canone determinato sulla 
base dei predetti decreti ministeriali, quando lo stesso sia superiore a quello 
derivante dall'applicazione del presente comma (105) (106). 
3. Sono esclusi dall'incremento di cui al comma 2 gli alloggi di servizio, 
quelli in godimento delle vedove o alle persone già a carico, e finché 
mantengano i requisiti per essere considerati tali, di pubblici dipendenti 
deceduti per causa di servizio, a soggetti appartenenti ad un nucleo familiare 
con un reddito complessivo, riferito all'anno di imposta 1993, non superiore a 
quaranta milioni di lire, e alle associazioni e fondazioni con finalità 
culturali, sociali, sportive, assistenziali e religiose senza fini di lucro, 
nonché ad associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale e 
regionali, individuate con apposito decreto del Ministro delle finanze da 
emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, 
nonché i beni patrimoniali adibiti ad abitazione e gestiti dagli Istituti 
autonomi case popolari, già assoggettati al regime dell'equo canone (107). 
4. Le maggiorazioni dei canoni previste dai commi 1 e 2 hanno effetto dal 1° 
gennaio 1995, indipendentemente dalla data di scadenza dei rapporti in corso 
(108). 
5. Nel caso in cui le maggiorazioni dei canoni operate ai sensi del presente 
articolo siano considerate eccessive, gli interessati possono chiedere, entro 
sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la risoluzione 
del rapporto, restituendo contestualmente il bene. 
6. [Tutte le amministrazioni pubbliche e gli enti pubblici, anche territoriali, 
nonché gli altri enti od associazioni di cui alla legge 11 luglio 1986, n. 390 , 
che utilizzano, alla data di entrata in vigore della presente legge, a qualunque 
titolo, anche per usi governativi, beni demaniali o patrimoniali dello Stato 
devono comunicare al Ministero delle finanze la consistenza del bene, la sua 
attuale destinazione e la eventuale persistenza delle necessità di interesse 
pubblico all'utilizzazione stessa. La comunicazione deve essere inviata entro 
sei mesi dalla data di entrata in vigore di apposito decreto del Ministro delle 
finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, con il quale sono stabilite le 
relative modalità. La mancata comunicazione entro detto termine comporta la 
presunzione di cessazione delle esigenze di pubblico interesse all'utilizzazione 
del bene. Con apposito decreto del Ministro della difesa sono disposti le 
modalità e i tempi di attuazione dell'obbligo dell'Amministrazione della difesa 
di trasmettere, ad integrazione di quanto stabilito dal presente comma, l'elenco 
dei beni patrimoniali e demaniali, in uso a qualunque titolo alle Forze Armate, 
dismessi o dismissibili perché non più necessari alla difesa del Paese ed 
altresì in quanto immediatamente alienabili, permutabili o trasferibili per 
altri impegni, comunque nel rispetto della legge 27 ottobre 1993, n. 432 , e 
successive modificazioni. Le somme rinvenienti dalla dismissione dei predetti 
beni patrimoniali e demaniali della Difesa sono riservate all'erario e 
concorrono alla copertura degli oneri per il servizio del debito pubblico nonché 
alla realizzazione delle linee di politica economica e finanziaria, rispettando 
le esigenze prioritarie di ammodernamento della difesa, anche in riferimento 
agli impegni assunti nelle sedi istituzionali] (109). 
7. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le 
superfici destinate ad attraversamento di torrenti o fiumi, che costituiscono un 
necessario ed insostituibile accesso a case di civile abitazione su fondo 
intercluso, sono soggette al pagamento di un canone meramente ricognitorio 
(110). 
8. A decorrere dal 1° gennaio 1995 i canoni annui per i beni appartenenti al 
patrimonio indisponibile dei comuni sono, in deroga alle disposizioni di legge 
in vigore, determinati dai comuni in rapporto alle caratteristiche dei beni, ad 
un valore comunque non inferiore a quello di mercato, fatti salvi gli scopi 
sociali. 



(103)  La Corte costituzionale, con sentenza 25 marzo-8 aprile 1997, n. 88 
(Gazz. Uff. 16 aprile 1997, n. 16, Serie speciale), ha dichiarato inammissibili 
le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 32, commi 1 e 2, sollevate 
in riferimento agli artt. 3, 41 e 97 della Costituzione. 
(104)  La Corte costituzionale, con ordinanza 25 febbraio-6 marzo 2002, n. 41 
(Gazz. Uff. 13 marzo 2002, n. 11, serie speciale), ha dichiarato la manifesta 
inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 32, 
commi 1, 2 e 4, sollevate in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione. 
La stessa Corte, con successiva sentenza 23 giugno-7 luglio 2005, n. 264 (Gazz. 
Uff. 13 luglio 2005, n. 28, 1ª Serie speciale), ha dichiarato non fondata la 
questione di legittimità costituzionale dell'art. 32, commi 1, 2 e 4, sollevata 
in riferimento agli art. 3 e 97, primo comma, della Costituzione.
(105)  La Corte costituzionale, con sentenza 25 marzo-8 aprile 1997, n. 88 
(Gazz. Uff. 16 aprile 1997, n. 16, Serie speciale), ha dichiarato inammissibili 
le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 32, commi 1 e 2, sollevate 
in riferimento agli artt. 3, 41 e 97 della Costituzione. 
(106)  La Corte costituzionale, con ordinanza 25 febbraio-6 marzo 2002, n. 41 
(Gazz. Uff. 13 marzo 2002, n. 11, serie speciale), ha dichiarato la manifesta 
inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 32, 
commi 1, 2 e 4, sollevate in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione. 
La stessa Corte, con successiva sentenza 23 giugno-7 luglio 2005, n. 264 (Gazz. 
Uff. 13 luglio 2005, n. 28, 1ª Serie speciale), ha dichiarato non fondata la 
questione di legittimità costituzionale dell'art. 32, commi 1, 2 e 4, sollevata 
in riferimento agli art. 3 e 97, primo comma, della Costituzione.
(107)  Comma così modificato dall'art. 32, L. 7 dicembre 2000, n. 383. 
(108)  La Corte costituzionale, con ordinanza 25 febbraio-6 marzo 2002, n. 41 
(Gazz. Uff. 13 marzo 2002, n. 11, serie speciale), ha dichiarato la manifesta 
inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 32, 
commi 1, 2 e 4, sollevate in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione. 
La stessa Corte, con successiva sentenza 23 giugno-7 luglio 2005, n. 264 (Gazz. 
Uff. 13 luglio 2005, n. 28, 1ª Serie speciale), ha dichiarato non fondata la 
questione di legittimità costituzionale dell'art. 32, commi 1, 2 e 4, sollevata 
in riferimento agli art. 3 e 97, primo comma, della Costituzione.
(109)  Comma abrogato dall'art. 3, comma 97, L. 23 dicembre 1996, n. 662. 
(110)  Vedi, anche, l'art. 10, L. 27 dicembre 1997, n. 449. 
 





33. Gioco del lotto.
1. Il Ministro delle finanze, con proprio decreto, provvede a fissare in 
anticipo sui tempi previsti dal comma 2 dell'articolo 5 della legge 19 aprile 
1990, n. 85 , l'allargamento della rete di raccolta del gioco del lotto in modo 
che entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge sia 
raggiunto il numero di 15.000 punti di raccolta e che successivamente sia estesa 
a tutti i tabaccai che ne facciano richiesta entro il 1° marzo di ogni anno, 
purché sia assicurato un incasso medio annuo da stabilire con decreto del 
Ministro delle finanze, di intesa con le organizzazioni sindacali dei rispettivi 
settori maggiormente rappresentative sul piano nazionale, salvaguardando 
l'esigenza di garantire la presenza nelle zone periferiche del Paese. Sulla base 
delle domande presentate il Ministro delle finanze, con propri decreti, 
definisce il piano di progressiva estensione della rete a tutti i tabaccai 
richiedenti entro il 31 dicembre di ogni anno. Per conseguire tali obiettivi, la 
distanza tra le ricevitorie gestite da rivenditori di generi di monopolio e le 
ricevitorie gestite da ex dipendenti del lotto prevista come requisito dal 
decreto del Ministro delle finanze 6 maggio 1987 e dalla legge 19 aprile 1990, 
n. 85 , è ridotta a 200 metri, seguendo il percorso pedonale più breve. [Tale 
requisito è soppresso dal 31 dicembre 1998] (111) (112). 
2. Il ritardato versamento dei proventi del gioco del lotto è soggetto a 
sanzione amministrativa stabilita dall'autorità concedente nella misura minima 
di lire 200.000 e massima di lire 1.000.000 oltre agli interessi sul ritardato 
pagamento nella misura di una volta e mezzo gli interessi legali. 
3. Il Ministro delle finanze, ad invarianza di gettito complessivo, provvede con 
proprio decreto a riordinare l'imposta di concessione governativa dovuta per 
l'esclusiva di vendita di tabacco ai sensi della legge 6 giugno 1973, n. 312 , e 
del decreto del Ministro delle finanze 30 dicembre 1975, pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale n. 22 del 26 gennaio 1976, e successive modificazioni, e per 
la gestione di una ricevitoria del lotto, ai sensi della legge 19 aprile 1990, 
n. 85 , perequando gli importi relativi in funzione della redditività media 
delle rispettive attività. 



(111)  Comma così modificato dall'art. 19, L. 27 dicembre 1997, n. 449. L'ultimo 
periodo è stato soppresso dall'art. 45, comma 21, L. 23 dicembre 1998, n. 448. 
Per la soppressione del requisito della distanza, già ridotta dal presente 
comma, vedi l'art. 80, comma 40, L. 27 dicembre 2002, n. 289. 
(112)  Per l'ampliamento della rete di raccolta del gioco del lotto vedi il 
D.Dirett. 30 dicembre 1999 e il D.Dirett. 12 dicembre 2003. 
 





Capo V 
Finanza regionale e locale 
34. Trasferimenti alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano.
1. A decorrere dall'anno 1995 la quota del 3,10 per cento dell'imposta di 
fabbricazione sugli olii minerali, loro derivati e prodotti analoghi di cui 
all'articolo 8, primo comma, lettera a), della legge 16 maggio 1970, n. 281 , 
come modificato dall'articolo 4, comma 5, della legge 23 dicembre 1992, n. 500, 
è ridotta al 2,3 per cento. 
2. Le norme di attuazione per il completamento del trasferimento delle 
competenze previste dagli statuti di autonomia delle regioni a statuto speciale 
e delle province autonome di Trento e di Bolzano sono emanate entro il 30 aprile 
1995; le spese sostenute a decorrere dall'anno 1995 dallo Stato, per le funzioni 
da trasferire, determinate d'intesa fra lo Stato, le regioni e le province 
autonome, sono poste a carico degli interessati, a condizione che il 
trasferimento venga completato entro il 30 settembre 1995. Al fine di rendere 
possibile l'esercizio organico delle funzioni trasferite con le medesime norme 
di attuazione viene altresì delegato alle regioni e alle province stesse, per il 
rispettivo territorio, l'esercizio delle funzioni amministrative che, esercitate 
dagli uffici statali soppressi, residuano alla competenza dello Stato; al 
finanziamento degli oneri necessari per l'esercizio delle funzioni delegate che 
provvedono gli enti interessati, avvalendosi a tal fine delle risorse che sono 
determinate di intesa con il Governo in modo da assicurare risparmi di spesa per 
il bilancio dello Stato. 
3. Le misure del concorso delle regioni Sicilia, Sardegna e Friuli-Venezia 
Giulia al finanziamento del Servizio sanitario nazionale previste dall'articolo 
12, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 , sono elevate rispettivamente 
al 25 per cento, al 21 per cento e al 19,50 per cento. La regione Valle d'Aosta 
e le province autonome di Trento e Bolzano provvedono al finanziamento del 
Servizio sanitario nazionale nei rispettivi territori, senza alcun apporto a 
carico del bilancio dello Stato utilizzando prioritariamente le entrate 
derivanti dai contributi sanitari ad esse attribuiti dall'articolo 11, comma 9, 
del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 , e successive modificazioni ed 
integrazioni, e, ad integrazione, le risorse dei propri bilanci; per i predetti 
enti cessa l'applicazione dell'articolo 12, comma 9, della L. 24 dicembre 1993, 
n. 537 , e non si provvede alle compensazioni di cui all'articolo 11, comma 15, 
del predetto decreto legislativo n. 502 del 1992 , e successive modificazioni e 
integrazioni, anche con riferimento agli esercizi precedenti. Di conseguenza non 
si applicano, alla regione Valle d'Aosta e alle province autonome di Trento e di 
Bolzano, gli articoli 3, 4 e 6 della presente legge (113). 
4. Per gli anni 1995, 1996 e 1997, la regione Trentino-Alto Adige e le province 
autonome di Trento e di Bolzano partecipano al processo di contenimento del 
fabbisogno del settore statale, nel rispetto dello statuto di autonomia e delle 
relative norme di attuazione. 
5. A decorrere dall'anno 1995 gli oneri previsti a carico dello Stato derivanti 
dai mutui non ancora stipulati dalla regione Valle d'Aosta e dalle province 
autonome di Trento e di Bolzano, a copertura dei disavanzi delle unità sanitarie 
locali per gli anni dal 1987 al 1991, sono fronteggiati dalla regione e dalle 
province medesime. 
6. Per il triennio 1995-1997 l'assegnazione di fondi alla regione Trentino-Alto 
Adige di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 31 
luglio 1978, n. 569 , è stabilita in lire 6 miliardi annui. Alle ulteriori 
occorrenze finanziarie per l'esercizio delle funzioni delegate la regione 
provvede a titolo di concorso al processo di risanamento della finanza pubblica. 

7... (114). 
8. Al comma 2 dell'articolo 12 della legge 24 dicembre 1993, n. 537 , le parole 
da: "; le procedure di riparto" fino alla fine del comma sono soppresse. È 
abrogato il comma 4 del medesimo articolo 12 della citata legge n. 537 del 1993 
. Le verifiche per l'attuazione degli obiettivi indicate al comma 3 del citato 
articolo 12 non si applicano agli stanziamenti dei capitoli del bilancio dello 
Stato già ricompresi nel fondo comune di cui all'articolo 8 della legge 16 
maggio 1970, n. 281 . 
9. Nell'articolo 20, comma 1, del D.L. 18 gennaio 1993, n. 8 , convertito, con 
modificazioni, dalla L. 19 marzo 1993, n. 68, sono aggiunte, in fine, le parole: 
"nonché l'istituzione dell'imposta regionale sulla benzina prevista dal capo III 
del decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398". 



(113)  Vedi, anche, l'art. 2, comma 3, L. 28 dicembre 1995, n. 549, nonché 
l'art. 1, comma 143, L. 23 dicembre 1996, n. 662. 
(114)  Sostituisce i commi 2, 3 e 4, dell'art. 3, L. 14 giugno 1990, n. 158. 
 





35. Emissione di titoli obbligazionari da parte di enti territoriali.
1. Le province, i comuni e le unioni di comuni, le città metropolitane e i 
comuni di cui agli articoli 17 e seguenti della legge 8 giugno 1990, n. 142 , le 
comunità montane, i consorzi tra enti locali territoriali e le regioni possono 
deliberare l'emissione di prestiti obbligazionari destinati esclusivamente al 
finanziamento degli investimenti. Per le regioni resta ferma la disciplina di 
cui all'articolo 10 della legge 16 maggio 1970, n. 281 , come modificato 
dall'articolo 9 della legge 26 aprile 1982, n. 181 . È fatto divieto di emettere 
prestiti obbligazionari per finanziare spese di parte corrente. Le unioni di 
comuni, le comunità montane e i consorzi tra enti locali devono richiedere agli 
enti locali territoriali, che ne fanno parte, l'autorizzazione all'emissione dei 
prestiti obbligazionari. L'autorizzazione si intende negata qualora non sia 
espressamente concessa entro novanta giorni dalla richiesta. Si applicano le 
disposizioni di cui all'articolo 46 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 
504 , e successive modificazioni ed integrazioni. Il costo del monitoraggio 
previsto nel predetto articolo 46 sarà a totale carico dell'ente emittente. 
2. L'emissione dei prestiti obbligazionari è subordinata alle seguenti 
condizioni: 
a) che gli enti locali territoriali, anche nel caso in cui partecipino a 
consorzi o unioni di comuni, non si trovino in situazione di dissesto o in 
situazioni strutturalmente deficitarie come definite dall'articolo 45 del 
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 ; 
b) che le regioni non abbiano proceduto al ripiano di disavanzi di 
amministrazione ai sensi dell'articolo 20 del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 
8 , convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68. 
3. Nessun prestito può comunque essere emesso se dal conto consuntivo del 
penultimo esercizio risulti un disavanzo di amministrazione e se non sia stato 
deliberato il bilancio di previsione dell'esercizio in cui è prevista 
l'emissione del prestito. Il prestito obbligazionario deve essere finalizzato ad 
investimenti e deve essere pari all'ammontare del valore del progetto esecutivo 
a cui fa riferimento. Gli investimenti, ai quali è finalizzato il prestito 
obbligazionario, devono avere un valore di mercato, attuale o prospettico, 
almeno pari all'ammontare del prestito. Gli interessi sui prestiti 
obbligazionari emessi dagli enti di cui al comma 1 concorrono a tutti gli 
effetti alla determinazione del limite di indebitamento stabilito dalla 
normativa vigente per le rispettive tipologie di enti emittenti. 
4. La durata del prestito obbligazionario non può essere inferiore a cinque 
anni. In caso di prestiti emessi da un'unione di comuni o da consorzi tra enti 
locali territoriali, la data di estinzione non può essere successiva a quella in 
cui è previsto lo scioglimento dell'unione o del consorzio. Qualora si proceda 
alla fusione dei comuni prima della scadenza del termine di dieci anni, ai sensi 
degli articoli 11 e 26 della legge 8 giugno 1990, n. 142, il complesso dei 
rapporti giuridici derivanti dall'emissione del prestito è trasferito al nuovo 
ente. 
5. Le obbligazioni potranno essere convertibili o con warrant in azioni di 
società possedute dagli enti locali. 
6. [Il prestito obbligazionario verrà collocato alla pari e gli interessi 
potranno essere corrisposti, con cedole annue, semestrali o trimestrali, a tasso 
fisso o a tasso variabile] (115). Il rendimento effettivo al lordo di imposta 
per i sottoscrittori del prestito non dovrà essere superiore, al momento della 
emissione, al rendimento lordo dei titoli di Stato di pari durata emessi nel 
mese precedente maggiorato di un punto. Ove in tale periodo non vi fossero state 
emissioni della specie si farà riferimento al rendimento dei titoli di Stato 
esistenti sul mercato con vita residua più vicina a quella delle obbligazioni da 
emettere maggiorato di un punto. I titoli obbligazionari sono emessi al 
portatore, sono stanziabili in anticipazione presso la Banca d'Italia e possono 
essere ricevuti in pegno per anticipazioni da tutti gli enti creditizi. Gli enti 
emittenti devono operare una ritenuta del 12,50 per cento a titolo di imposta 
sugli interessi, premi od altri frutti corrisposti ai possessori persone fisiche 
e a titolo di anticipo d'imposta per i soggetti tassati in base all'IRPEG. Il 
gettito della ritenuta rimane di competenza degli enti emittenti che dovranno 
iscrivere la somma in apposito capitolo di bilancio al netto di una percentuale 
dello 0,1 per cento - una tantum - calcolato sul valore del prestito 
obbligazionario, da attribuire all'entrata del bilancio dello Stato quale 
contributo alle spese relative ad atti autorizzativi. [È fatto divieto di 
accedere alla Cassa depositi e prestiti per accensione dei nuovi mutui nel 
periodo amministrativo in cui il prestito è stato sottoscritto] (116). 
7. La delibera dell'ente emittente di approvazione del prestito deve indicare 
l'investimento da realizzare, l'importo complessivo, la durata e le modalità di 
rimborso e deve essere corredata del relativo piano di ammortamento finanziario. 
Il rimborso anticipato del prestito, ove previsto, può essere effettuato 
esclusivamente con fondi provenienti dalla dismissione di cespiti patrimoniali 
disponibili. L'ente emittente si avvale per il collocamento del servizio del 
prestito di intermediari autorizzati dalla normativa nazionale o comunitaria, 
ferme restando le disposizioni che ne disciplinano l'attività. L'ente emittente 
provvede ad erogare il ricavato del prestito obbligazionario con le modalità di 
cui all'articolo 19 della legge 3 gennaio 1978, n. 1 . Il tesoriere dell'ente 
emittente deve provvedere al versamento presso l'ente o gli enti creditizi dei 
fondi occorrenti per il pagamento delle cedole, al netto delle ritenute fiscali, 
e per il rimborso del capitale secondo il piano di ammortamento predisposto. 
L'ente o gli enti creditizi rappresentano i possessori dei titoli obbligazionari 
nei rapporti con gli enti emittenti. 
8. Il rimborso del prestito è assicurato attraverso il rilancio delle 
delegazioni di pagamento di cui all'articolo 3 della legge 21 dicembre 1978, n. 
843 . Il rimborso del prestito emesso dalle regioni è assicurato dall'iscrizione 
in bilancio con impegno della regione a dare mandato al tesoriere ad accantonare 
le somme necessarie. È vietata ogni forma di garanzia a carico dello Stato; è 
vietata altresì ogni forma di garanzia delle regioni per prestiti emessi da enti 
locali. 
9. Alle emissioni obbligazionarie si applicano, in quanto compatibili, le norme 
relative alla gestione cartolare dei BOT di cui al D.M. 25 luglio 1985 del 
Ministro del tesoro. Le emissioni obbligazionarie sono sottoposte al benestare 
preventivo della Banca d'Italia, che deve essere espresso entro sessanta giorni 
dalla richiesta, nei limiti fissati dalla stessa ai sensi dell'articolo 129 del 
decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 . I titoli obbligazionari possono 
essere quotati sui mercati regolamentati ai sensi della normativa vigente e 
possono essere riacquistati dall'ente emittente esclusivamente con mezzi 
provenienti da economie di bilancio. 
10. Con apposito regolamento da emanare entro il 30 giugno 1995, il Ministro del 
tesoro determina le caratteristiche dei titoli obbligazionari, nonché i criteri 
e le procedure che gli enti emittenti sono tenuti ad osservare per la raccolta 
del risparmio; definisce l'ammontare delle commissioni di collocamento che 
dovranno percepire gli intermediari autorizzati; definisce altresì i criteri di 
quotazione sul mercato secondario (117). A tal fine possono anche essere 
previste modificazioni ed integrazioni delle certificazioni di bilancio di cui 
all'articolo 44 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 . 



(115)  Periodo abrogato dall'art. 41, comma 3, L. 28 dicembre 2001, n. 448. 
(116)  Periodo soppresso prima dall'art. 3-bis, D.L. 27 ottobre 1995, n. 444, 
nel testo integrato dalla relativa legge di conversione, e poi dall'art. 1, 
comma 90, L. 28 dicembre 1995, n. 549. 
(117)  Con D.M. 5 luglio 1996, n. 420 è stato approvato il regolamento recante 
norme per l'emissione di titoli obbligazionari da parte degli enti locali. 
 





36. Competenze della regione Valle d'Aosta.
1. Rimangono salve le competenze attribuite alla regione Valle d'Aosta dalla 
legge 26 novembre 1981, n. 690 . 



 





37. Indebitamento degli enti locali dissestati.
1. In deroga a quanto stabilito dall'articolo 35, comma 2, lettera a), gli enti 
locali territoriali possono procedere all'emissione di prestiti obbligazionari 
purché: 
a) abbiano registrato un avanzo di amministrazione nei conti consuntivi relativi 
all'ultimo e al penultimo esercizio precedente quello dell'emissione del 
prestito; 
b) abbiano interamente ripianato gli eventuali disavanzi di gestione dei servizi 
pubblici gestiti a mezzo di aziende municipalizzate, provincializzate e 
speciali, nonché gli eventuali disavanzi dei consorzi per la quota a carico del 
singolo ente locale interessato. I disavanzi da assumere a riferimento sono 
quelli risultanti dai conti consuntivi del servizio pubblico relativi all'ultimo 
e al penultimo esercizio precedente quello dell'emissione del prestito. 
2. Per quanto non stabilito dal presente articolo relativamente ai prestiti 
obbligazionari si applicano le disposizioni recate dall'articolo 35. 
3. Per gli enti locali dissestati che si trovino nelle condizioni stabilite nel 
comma 1 cessano i limiti all'assunzione di mutui disposti dall'articolo 25, 
comma 9, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66 (118), convertito, con 
modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144. 
4. I conti consuntivi da assumere a riferimento per l'applicazione del presente 
articolo non possono in ogni caso interessare gli esercizi precedenti quello per 
il quale è stata approvata l'ipotesi di bilancio riequilibrato. 



(118)  Riportato alla voce Finanza locale. 
 





Capo VI 
Disposizioni varie 
38. Disposizioni relative alla Cassa depositi e prestiti.
1. Le annualità da corrispondere per il 1995 alla Cassa depositi e prestiti, 
relativamente ai limiti di impegno autorizzati dagli articoli 36 e 38 della 
legge 5 agosto 1978, n. 457 ; dall'articolo 9 del decreto-legge 15 dicembre 
1979, n. 629 , convertito, con modificazioni, dalla legge 15 febbraio 1980, n. 
25; dagli articoli 1, commi quarto e undicesimo, e 2, comma dodicesimo, del 
decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9 , convertito, con modificazioni, dalla legge 
25 marzo 1982, n. 94; dall'articolo 3, comma 7, del decreto-legge 7 febbraio 
1985, n. 12 , convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 1985, n. 118, 
e dall'articolo 22, comma 3, della legge 11 marzo 1988, n. 67 , sono conferite 
alla Cassa medesima nell'esercizio successivo a quello di scadenza dell'ultima 
annualità dei rispettivi limiti di impegno. 



 





(giurisprudenza di legittimità)
39. Definizione agevolata delle violazioni edilizie.
1. Le disposizioni di cui ai capi IV e V della legge 28 febbraio 1985, n. 47 , e 
successive modificazioni e integrazioni, come ulteriormente modificate dal 
presente articolo, si applicano alle opere abusive che risultino ultimate entro 
il 31 dicembre 1993, e che non abbiano comportato ampliamento del manufatto 
superiore al 30 per cento della volumetria della costruzione originaria ovvero, 
indipendentemente dalla volumetria iniziale o assentita, un ampliamento 
superiore a 750 metri cubi. Le suddette disposizioni trovano altresì 
applicazione alle opere abusive realizzate nel termine di cui sopra relative a 
nuove costruzioni non superiori ai 750 metri cubi per singola richiesta di 
concessione edilizia in sanatoria. I termini contenuti nelle disposizioni 
richiamate al presente comma e decorrenti dalla data di entrata in vigore della 
legge 28 febbraio 1985, n. 47 , o delle leggi di successiva modificazione o 
integrazione, sono da intendersi come riferiti alla data di entrata in vigore 
del presente articolo. I predetti limiti di cubatura non trovano applicazione 
nel caso di annullamento della concessione edilizia. Il procedimento di 
sanatoria degli abusi edilizi posti in essere dalla persona imputata di uno dei 
delitti di cui agli articoli 416-bis, 648-bis e 648-ter del codice penale, o da 
terzi per suo conto, è sospeso fino alla sentenza definitiva di non luogo a 
procedere o di proscioglimento o di assoluzione. Non può essere conseguita la 
concessione in sanatoria degli abusi edilizi se interviene sentenza definitiva 
di condanna per i delitti sopra indicati. Fatti salvi gli accertamenti di 
ufficio in ordine alle condanne riportate nel certificato generale del 
casellario giudiziale ad opera del comune, il richiedente deve attestare, con 
dichiarazione sottoscritta nelle forme di cui all'articolo 2 della legge 4 
gennaio 1968, n. 15, di non avere carichi pendenti in relazione ai delitti di 
cui agli articoli 416-bis, 648-bis e 648-ter del codice penale (119) (120). 
1-bis. Qualora l'amministratore di beni immobili oggetto di sequestro o di 
confisca ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575, sia autorizzato dal 
giudice competente ad alienare taluno di detti beni, il medesimo giudice, 
sentito il pubblico ministero, può altresì autorizzarlo a riattivare il 
procedimento di sanatoria sospeso ai sensi del quinto periodo del comma 1. In 
tal caso non opera nei confronti dell'amministratore o del terzo acquirente il 
divieto di concessione in sanatoria di cui al sesto periodo del medesimo comma 
(121). 
2. Il rilascio della concessione o autorizzazione in sanatoria non comporta 
limitazione ai diritti dei terzi (122). 
3. Per gli abusi edilizi commessi fino al 15 marzo 1985 e dal 16 marzo 1985 al 
31 dicembre 1993, la misura dell'oblazione, prevista nella tabella allegata alla 
legge di cui al comma 1, in relazione al periodo dal 30 gennaio 1977 al 1° 
ottobre 1983, è moltiplicata rispettivamente per 2 e per 3. La misura 
dell'oblazione, come determinata ai sensi del presente comma, è elevata di un 
importo pari alla metà, nei comuni con popolazione superiore ai centomila 
abitanti. 
4. La domanda di concessione o di autorizzazione in sanatoria, con la prova del 
pagamento dell'oblazione, deve essere presentata al comune competente, a pena di 
decadenza, entro il 31 marzo 1995. La documentazione di cui all'articolo 35, 
terzo comma, della L. 28 febbraio 1985, n. 47 , è sostituita da apposita 
dichiarazione del richiedente resa ai sensi dell'art. 4 della L. 4 gennaio 1968, 
n. 15 . Resta fermo l'obbligo di allegazione della documentazione fotografica e, 
ove prescritto, quello di presentazione della perizia giurata, della 
certificazione di cui alla lettera b) del predetto terzo comma, nonché del 
progetto di adeguamento statico di cui al quinto comma dello stesso articolo 35. 
Il pagamento dell'oblazione dovuta ai sensi della L. 28 febbraio 1985, n. 47 , 
dell'eventuale integrazione di cui al comma 6, degli oneri di concessione di cui 
al comma 9, nonché la documentazione di cui al presente comma e la denuncia in 
catasto nel termine di cui all'art. 52, secondo comma, della L. 28 febbraio 
1985, n. 47 , come da ultimo prorogato dall'art. 9, comma 8, del D.L. 30 
dicembre 1993, n. 557 , convertito, con modificazioni, dalla L. 26 febbraio 
1994, n. 133, ed il decorso del termine di un anno e di due anni per i comuni 
con più di 500.000 abitanti dalla data di entrata in vigore della presente legge 
senza l'adozione di un provvedimento negativo del comune, equivale a concessione 
o ad autorizzazione edilizia in sanatoria salvo il disposto del periodo 
successivo; ai fini del rispetto del suddetto termine la ricevuta attestante il 
pagamento degli oneri concessori e la documentazione di denuncia al catasto può 
essere depositata entro la data di compimento dell'anno. Se nei termini previsti 
l'oblazione dovuta non è stata interamente corrisposta o è stata determinata in 
modo non veritiero e palesemente doloso, le costruzioni realizzate senza licenza 
o concessione edilizia sono assoggettate alle sanzioni richiamate agli articoli 
40 e 45 della L. 28 febbraio 1985, n. 47 . Le citate sanzioni non si applicano 
nel caso in cui il versamento sia stato effettuato nei termini per errore ad 
ufficio incompetente alla riscossione dello stesso. "La mancata presentazione 
dei documenti previsti per legge entro il termine di tre mesi dalla espressa 
richiesta di integrazione notificata dal comune comporta l'improcedibilità della 
domanda e il conseguente diniego della concessione o autorizzazione in sanatoria 
per carenza di documentazione". Si fanno salvi i provvedimenti emanati per la 
determinazione delle modalità di versamento, riscossione e rimborso 
dell'oblazione (123). 
5. L'oblazione prevista dal presente articolo deve essere corrisposta a mezzo di 
versamento, entro il 31 marzo 1995, dell'importo fisso indicato nella tabella B 
allegata alla presente legge e della restante parte in quattro rate di pari 
importo da effettuarsi rispettivamente il 15 aprile 1995, il 15 luglio 1995, il 
15 settembre 1995 ed il 15 dicembre 1995. È consentito il versamento della 
restante parte dell'oblazione, in una unica soluzione, entro sessanta giorni 
dalla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero entro il termine di 
scadenza di una delle suindicate rate. Ove l'intera oblazione da corrispondere 
sia di importo minore o pari rispetto a quello indicato nella tabella di cui 
sopra ovvero l'oblazione stessa, pari a lire 2.000.000, sia riferita alle opere 
di cui al numero 7 della tabella allegata alla L. 28 febbraio 1985, n. 47 , il 
versamento dell'intera somma, dovuta a titolo di oblazione per ciascuna unità 
immobiliare, deve essere effettuato in unica soluzione, entro il 15 dicembre 
1995, purché la domanda sia stata presentata nei termini. Per le opere di cui ai 
numeri 4, 5 e 6 della tabella allegata alla stessa legge, l'oblazione, pari a 
lire 5.000.000, deve essere pagata con la medesima modalità di cui sopra. Le 
somme già versate, in adempimento di norme contenute nei decreti-legge 26 luglio 
1994, n. 468 (124), 27 settembre 1994, n. 551 (125), e 25 novembre 1994, n. 649 
(126), che siano di importo superiore a quello indicato nel presente comma sono 
portate in riduzione dell'importo complessivo della oblazione da versare entro 
il 15 dicembre 1995 (127). 
6. I soggetti che hanno presentato domanda di concessione o di autorizzazione 
edilizia in sanatoria ai sensi del capo IV della L. 28 febbraio 1985, n. 47 , o 
i loro aventi causa, se non è stata interamente corrisposta l'oblazione dovuta 
ai sensi della stessa legge devono, a pena di improcedibilità della domanda, 
versare, in luogo della somma residua, il triplo della differenza tra la somma 
dovuta e quella versata, in unica soluzione entro il 31 marzo 1996. La 
disposizione di cui sopra non trova applicazione nel caso in cui a seguito 
dell'intero pagamento dell'oblazione sia dovuto unicamente il conguaglio purché 
sia stato richiesto nei termini di cui all'art. 35 della L. 28 febbraio 1985, n. 
47 (128). 
7. ... (129). 
8. Nel caso di interventi edilizi nelle zone e fabbricati sottoposti a vincolo 
ai sensi delle leggi 1° giugno 1939, n. 1089 , 29 giugno 1939, n. 1497 , e del 
D.L. 27 giugno 1985, n. 312 , convertito, con modificazioni, dalla L. 8 agosto 
1985, n. 431, il rilascio della concessione edilizia o della autorizzazione in 
sanatoria, subordinato al conseguimento delle autorizzazioni delle 
Amministrazioni preposte alla tutela del vincolo, estingue il reato per la 
violazione del vincolo stesso (130). 
9. Alle domande di concessione in sanatoria deve essere altresì allegata una 
ricevuta comprovante il pagamento al comune, nel cui territorio è ubicata la 
costruzione, di una somma a titolo di anticipazione degli oneri concessori, se 
dovuti, calcolata nella misura indicata nella tabella C allegata alla presente 
legge, rispettivamente per le nuove costruzioni e gli ampliamenti e per gli 
interventi di ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 31, primo comma, 
lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 457 , nonché per le modifiche di 
destinazione d'uso, ove soggette a sanatoria. Per il pagamento dell'anticipo 
degli oneri concessori si applica la stessa rateizzazione prevista per 
l'oblazione. Coloro che in proprio o in forme consortili abbiano eseguito o 
intendano eseguire parte delle opere di urbanizzazione primaria, secondo le 
disposizioni tecniche dettate dagli uffici comunali, possono invocare lo 
scorporo delle aliquote, da loro sostenute, che riguardino le parti di interesse 
pubblico. Le modalità di pagamento del conguaglio sono definite entro sessanta 
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dal comune in cui 
l'abuso è stato realizzato. Qualora l'importo finale degli oneri concessori 
applicati nel comune di ubicazione dell'immobile risulti inferiore alla somma 
indicata nella predetta tabella C, la somma da versare, in unica soluzione, deve 
essere pari a detto minore importo. 
10. Le domande di concessione in sanatoria presentate entro il 30 giugno 1987 e 
non definite per il mancato pagamento dell'oblazione, secondo quanto previsto 
dall'articolo 40, primo comma, ultimo periodo, della legge 28 febbraio 1985, n. 
47 , devono essere integrate dalla presentazione di una ricevuta attestante il 
pagamento al comune, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della 
presente legge, di una quota pari al 70 per cento delle somme di cui al comma 9, 
se dovute. Qualora gli oneri concessori siano stati determinati ai sensi della 
legge 28 gennaio 1977, n. 10 , dalla legislazione regionale e dai conseguenti 
provvedimenti attuativi di questa, gli importi dovuti devono essere pari, in 
deroga a quanto previsto dal presente comma, all'intera somma calcolata, in 
applicazione dei parametri in vigore alla data del 30 giugno 1989. Il mancato 
pagamento degli oneri concessori, di cui al comma 9 ed al presente comma, entro 
il termine di cui al primo periodo del presente comma comporta l'applicazione 
dell'interesse del 10 per cento annuo sulle somme dovute. 
10-bis. Per le domande di concessione o autorizzazione in sanatoria presentate 
entro il 30 giugno 1987 sulle quali il sindaco abbia espresso provvedimento di 
diniego successivamente al 31 marzo 1995, sanabili a norma del presente 
articolo, gli interessati possono chiederne la rideterminazione sulla base delle 
disposizioni della presente legge (131). 
11. I soggetti che hanno presentato entro il 31 dicembre 1993 istanza di 
concessione ai sensi dell'articolo 13 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 , 
possono chiedere, nel rispetto dei termini e degli obblighi previsti dal 
presente articolo, che l'istanza sia considerata domanda di concessione in 
sanatoria. Entro il 30 giugno 1998 i comuni determinano in via definitiva i 
contributi di concessione e l'importo, da richiedere a titolo di conguaglio dei 
versamenti di cui ai commi 9 e 10. L'interessato provvede agli adempimenti 
conseguenti entro 60 giorni dalla notifica della richiesta. Per il pagamento 
degli oneri dovuti, il proprietario può accedere al credito fondiario, compresa 
l'anticipazione bancaria, o ad altre forme di finanziamento offrendo in garanzia 
gli immobili oggetto della domanda di sanatoria (132). 
12. Per le opere oggetto degli abusi edilizi posti in essere dai soggetti di cui 
al comma 1, ultimo periodo, la sentenza del giudice penale che irroga le 
sanzioni di cui all'articolo 20 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 , dispone la 
confisca. Per effetto di tale confisca, le opere sono acquisite di diritto e 
gratuitamente al patrimonio indisponibile del comune sul cui territorio 
insistono. La sentenza di cui al presente comma è titolo per l'immediata 
trascrizione nei registri immobiliari. 
13. Per le opere realizzate al fine di ovviare a situazioni di estremo disagio 
abitativo, la misura dell'oblazione è ridotta percentualmente in relazione ai 
limiti, alla tipologia del reddito ed all'ubicazione delle stesse opere secondo 
quanto previsto dalla tabella D allegata alla presente legge. Per il pagamento 
dell'oblazione si applicano le modalità di cui al comma 5 del presente articolo. 
Le regioni possono modificare, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 37 
della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni, le norme di 
attuazione degli articoli 5, 6 e 10 della legge 28 gennaio 1977, n. 10. La 
misura del contributo di concessione, in relazione alla tipologia delle 
costruzioni, alla loro destinazione d'uso ed alla loro localizzazione in 
riferimento all'ampiezza ed all'andamento demografico dei comuni nonché alle 
loro caratteristiche geografiche, non può risultare inferiore al 70 per cento di 
quello determinato secondo le norme vigenti alla data di entrata in vigore della 
presente disposizione. Il potere di legiferare in tal senso è esercitabile entro 
novanta giorni dalla predetta data; decorso inutilmente tale termine, si 
applicano le disposizioni vigenti alla medesima data (133) (134). 
14. Per l'applicazione della riduzione dell'oblazione è in ogni caso richiesto 
che l'opera abusiva risulti adibita ad abitazione principale, ovvero destinata 
ad abitazione principale del proprietario residente all'estero del possessore 
dell'immobile o di altro componente del nucleo familiare in relazione di 
parentela entro il terzo grado o di affinità entro il secondo grado, e che vi 
sia convivenza da almeno due anni; è necessario inoltre che le opere abusive 
risultino di consistenza non superiore a quella indicata al comma 1 del presente 
articolo. La riduzione dell'oblazione si applica anche nei casi di ampliamento 
dell'abitazione e di effettuazione degli interventi di cui alle lettere c) e d) 
dell'articolo 31, primo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 457. La riduzione 
dell'oblazione non si applica nel caso di presentazione di più di una richiesta 
di sanatoria da parte dello stesso soggetto (135). 
15. Il reddito di riferimento di cui al comma 13 è quello dichiarato ai fini 
IRPEF per l'anno 1993 dal nucleo familiare del possessore ovvero, nel caso di 
più aventi titolo, è quello derivante dalla somma della quota proporzionale dei 
redditi dichiarati per l'anno precedente dai nuclei familiari dei possessori 
dell'immobile. A tali fini si considera la natura del reddito prevalente qualora 
ricorrano diversi tipi di reddito. Ove l'immobile sanato, ai sensi del comma 14, 
venga trasferito, con atto inter vivos a titolo oneroso a terzi, entro dieci 
anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, è dovuta 
la differenza tra l'oblazione corrisposta in misura ridotta e l'oblazione come 
determinata ai sensi del comma 3, maggiorata degli interessi nella misura 
legale. La ricevuta del versamento della somma eccedente deve essere allegata a 
pena di nullità all'atto di trasferimento dell'immobile. 
16. All'oblazione calcolata ai sensi del presente articolo continuano ad 
applicarsi le riduzioni di cui all'articolo 34, terzo, quarto e settimo comma 
della legge 28 febbraio 1985, n. 47 , ovvero, anche in deroga ai limiti di 
cubatura di cui al comma 1 del presente articolo, le riduzioni di cui al settimo 
comma dello stesso articolo 34. Ai fini dell'applicazione del presente comma la 
domanda di cui al comma 4 è integrata dal certificato di cui all'articolo 35, 
terzo comma, lettera d), della suddetta legge, in quanto richiesto. La riduzione 
di un terzo dell'oblazione di cui alla lettera c) del settimo comma 
dell'articolo 34 della predetta legge n. 47 del 1985 è aumentata al 50 per 
cento. Se l'opera è da completare, il certificato di cui all'articolo 35, terzo 
comma, lettera d), della legge 28 febbraio 1985, n. 47, può essere sostituito da 
dichiarazione del richiedente resa ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15 
(136) (137). 
17. Ai fini della determinazione delle norme tecniche per l'adeguamento 
antisismico dei fabbricati oggetto di sanatoria edilizia si applicano le norme 
di cui alla legge 2 febbraio 1974, n. 64 , dei successivi decreti di attuazione, 
delle ordinanze, nonché dei decreti del Ministro dei lavori pubblici. In deroga 
ad ogni altra disposizione il progetto di adeguamento per le costruzioni nelle 
zone sottoposte a vincolo sismico di cui all'ottavo comma dell'articolo 35 della 
legge 28 febbraio 1985, n. 47 , può essere predisposto secondo le prescrizioni 
relative al miglioramento ed adeguamento degli edifici esistenti di cui al punto 
C.9 delle norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche, allegate al 
decreto del Ministro dei lavori pubblici 24 gennaio 1986, pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale n. 108 del 12 maggio 1986. A tal fine la certificazione di 
cui alla lettera b) del terzo comma dell'articolo 35 della legge 28 febbraio 
1985, n. 47 , deve essere integrata da idonei accertamenti e verifiche. 
18. Il presente articolo sostituisce le norme in materia incompatibili, salvo le 
disposizioni riferite ai termini di versamento dell'oblazione, degli oneri di 
concessione e di presentazione delle domande, che si intendono come modificative 
di quelle sopra indicate (138). 
19. Per le opere abusive divenute sanabili in forza della presente legge, il 
proprietario che ha adempiuto agli oneri previsti per la sanatoria ha il diritto 
di ottenere l'annullamento delle acquisizioni al patrimonio comunale dell'area 
di sedime e delle opere sopra questa realizzate disposte in attuazione 
dell'articolo 7, terzo comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47 , e la 
cancellazione delle relative trascrizioni nel pubblico registro immobiliare 
dietro esibizione di certificazione comunale attestante l'avvenuta presentazione 
della domanda di sanatoria. Sono in ogni caso fatti salvi i diritti dei terzi e 
del comune nel caso in cui le opere stesse siano state destinate ad attività di 
pubblica utilità entro la data del 1° dicembre 1994 (139). 
20. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1, i vincoli di 
inedificabilità richiamati dall'articolo 33 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 
, non comprendono il divieto transitorio di edificare previsto dall'articolo 
1-quinquies del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312 , convertito, con 
modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, fermo restando il rispetto 
dell'articolo 12 del D.L. 12 gennaio 1988, n. 2 , convertito, con modificazioni, 
dalla L. 13 marzo 1988, n. 68. 
21. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle regioni a 
statuto speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano, se 
incompatibili con le attribuzioni previste dagli statuti delle stesse e dalle 
relative norme di attuazione ad esclusione di quelle relative alla misura 
dell'oblazione ed ai termini per il versamento di questa (140) (141). 



(119)  Comma così modificato dall'art. 2, comma 37, L. 23 dicembre 1996, n. 662. 

(120)  La Corte costituzionale con sentenza 6-12 settembre 1995, n. 427 (Gazz. 
Uff. 20 settembre 1995, n. 39, Serie speciale) ha dichiarato: 
non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 39 sollevata, 
in riferimento agli artt. 79 e 3 della Costituzione, dal Pretore di Gela; 
ha dichiarato, inoltre, non fondata la questione di legittimità costituzionale 
dell'art. 39, sollevata, in riferimento agli artt. 79 e 3 della Costituzione, 
dai Pretori di Reggio Calabria - Sezioni distaccate di Bagnara Calabra e di 
Melito Porto Salvo - e dal Pretore di Gorizia; 
non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 39, sollevata, 
in riferimento agli artt. 79, 3 e 27, terzo comma, della Costituzione, dal 
Pretore di Potenza; 
non fondata la questione di legittimità costituzionale del citato art. 39, 
sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3, 9, 41, 42, 79, 112, 119 e 128 della 
Costituzione, dal Pretore di Roma - Sezione distaccata di Bracciano; 
manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 
39, sollevata, in riferimento agli artt. 117, 118 e 128 della Costituzione, 
dallo stesso Pretore di Roma - Sezione distaccata di Bracciano; 
non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 39, commi 1 e 
8, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Pretore di Udine 
- Sezione distaccata di Cividale del Friuli. 
La stessa Corte, chiamata a pronunciarsi nuovamente sul presente articolo senza 
addurre motivi o profili ulteriori, con ordinanza 18-24 ottobre 1995, n. 457 
(Gazz. Uff. 2 novembre 1995, n. 45, Serie speciale) e con ordinanza 15-29 
dicembre 1995, n. 537 (Gazz. Uff. 3 gennaio 1996, n. 1, Serie speciale) con 
ordinanza 18-29 aprile 1996, n. 137 (Gazz. Uff. 8 maggio 1996, n. 19, Serie 
speciale), con ordinanza 16-24 maggio 1996, n. 169 (Gazz. Uff. 29 maggio 1996, 
n. 22, Serie speciale), con ordinanza 16-24 maggio 1996, n. 170 (Gazz. Uff. 29 
maggio 1996, n. 22, Serie speciale), con ordinanza 18-18 luglio 1997, n. 253 
(Gazz. Uff. 23 luglio 1997, n. 30, Serie speciale), e con ordinanza 10-14 
novembre 1997, n. 344 (Gazz. Uff. 19 novembre 1997, n. 47, Serie speciale), ha 
dichiarato la manifesta infondatezza della questione, sollevata in riferimento 
agli artt. 79, 3 e 27, terzo comma, della Costituzione. 
Successivamente la Corte costituzionale, con sentenza 10-18 luglio 1996, n. 256 
(Gazz. Uff. 31 luglio 1996, n. 31, Serie speciale), ha dichiarato non fondata, 
nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale 
dell'art. 39, sollevata in riferimento all'art. 32, primo comma, della 
Costituzione; 
ha dichiarato inoltre la manifesta infondatezza della questione di legittimità 
costituzionale dell'art. 39, in relazione alle disposizioni di cui ai capi IV e 
V della legge n. 47 del 1985, sollevata in riferimento agli artt. 3, primo e 
secondo comma, 32, primo comma, 41, primo e secondo comma, 42, secondo comma, 
101, secondo comma, 117 e 118 della Costituzione. 
Successivamente ancora la Corte costituzionale, con sentenza 18-23 luglio 1996, 
n. 302 (Gazz. Uff. 14 agosto 1996, n. 33, Serie speciale), ha dichiarato 
inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 39, 
sedicesimo comma, sollevata in riferimento all'art. 9 della Costituzione; ha 
dichiarato non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di 
legittimità costituzionale dell'art. 39, primo comma, sollevata in riferimento 
all'art. 9 della Costituzione; ha dichiarato la manifesta infondatezza della 
questione di legittimità costituzionale dell'art. 39, ottavo comma, sollevata in 
riferimento agli artt. 9, 117 e 118 della Costituzione. La stessa Corte, 
investita ancora della stessa questione, con ordinanza 9-16 dicembre 1996, n. 
395 (Gazz. Uff. 18 dicembre 1996, n. 51, Serie speciale), ha dichiarato la 
manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 
39, sollevate in riferimento agli artt. 3, 112, 9 e 53 della Costituzione. La 
Corte costituzionale, con ordinanza 19 giugno-4 luglio 1997, n. 232 (Gazz. Uff. 
23 luglio 1997, n. 30, Serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza 
della questione di legittimità costituzionale dell'art. 39, modificativo delle 
disposizioni di cui al capo IV della legge 28 febbraio 1985, n. 47, sollevata in 
riferimento all'art. 3 della Costituzione. La Corte costituzionale, con sentenza 
25 marzo-1° aprile 1998, n. 85~ (Gazz. Uff. 8 aprile 1998, n. 14, Serie 
speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale 
dell'art. 39, comma 8, sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione. 
La Corte costituzionale, con altra ordinanza 21 febbraio-6 marzo 2001, n. 45 
(Gazz. Uff. 14 marzo 2001, n. 11, serie speciale), ha dichiarato la manifesta 
infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 39, comma 
1, sollevata in riferimento all'art. 3 della Cost. 
(121)  Comma aggiunto dall'art. 44, L. 23 dicembre 2000, n. 388. 
(122)  Comma così sostituito dall'art. 2, comma 37, L. 23 dicembre 1996, n. 662. 
Vedi, ora, il comma 3 dell'art. 11 del testo unico delle disposizioni 
legislative e regolamentari in materia edilizia emanato con D.P.R. 6 giugno 
2001, n. 380. 
(123)  Comma così modificato prima dall'art. 14, D.L. 23 febbraio 1995, n. 41, 
nel testo modificato dalla relativa legge di conversione, poi dall'art. 2, comma 
37, L. 23 dicembre 1996, n. 662. Vedi, anche, l'art. 2, commi da 38 a 42, della 
stessa legge, nonché l'art. 49, L. 27 dicembre 1997, n. 449 e il D.M. 4 febbraio 
1998. 
(124)  Recante misure urgenti per il rilancio economico ed occupazionale dei 
lavori pubblici e dell'edilizia privata. 
(125)  Recante misure urgenti per il rilancio economico ed occupazionale dei 
lavori pubblici e dell'edilizia privata. 
(126)  Recante misure urgenti per il rilancio economico ed occupazionale dei 
lavori pubblici e dell'edilizia privata. 
(127)  Comma così modificato prima dall'art. 14, D.L. 23 febbraio 1995, n. 41, 
nel testo modificato dalla relativa legge di conversione, poi dall'art. 2, comma 
37, L. 23 dicembre 1996, n. 662. Vedi, anche, l'art. 2, commi da 38 a 42, della 
stessa legge, nonché l'art. 49, L. 27 dicembre 1997, n. 449 e il D.M. 4 febbraio 
1998. 
(128)  Comma così modificato prima dall'art. 14, D.L. 23 febbraio 1995, n. 41, 
nel testo modificato dalla relativa legge di conversione, poi dall'art. 2, comma 
37, L. 23 dicembre 1996, n. 662. Vedi, anche, l'art. 2, commi da 38 a 42, della 
stessa legge, nonché l'art. 49, L. 27 dicembre 1997, n. 449 e il D.M. 4 febbraio 
1998. 
(129)  Aggiunge un comma, dopo il primo, all'art. 32, L. 28 febbraio 1985, n. 
47. 
(130)  La Corte costituzionale con sentenza 6-12 settembre 1995, n. 427 (Gazz. 
Uff. 20 settembre 1995, n. 39, Serie speciale) ha dichiarato: 
non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 39 sollevata, 
in riferimento agli artt. 79 e 3 della Costituzione, dal Pretore di Gela; 
ha dichiarato, inoltre, non fondata la questione di legittimità costituzionale 
dell'art. 39, sollevata, in riferimento agli artt. 79 e 3 della Costituzione, 
dai Pretori di Reggio Calabria - Sezioni distaccate di Bagnara Calabra e di 
Melito Porto Salvo - e dal Pretore di Gorizia; 
non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 39, sollevata, 
in riferimento agli artt. 79, 3 e 27, terzo comma, della Costituzione, dal 
Pretore di Potenza; 
non fondata la questione di legittimità costituzionale del citato art. 39, 
sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3, 9, 41, 42, 79, 112, 119 e 128 della 
Costituzione, dal Pretore di Roma - Sezione distaccata di Bracciano; 
manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 
39, sollevata, in riferimento agli artt. 117, 118 e 128 della Costituzione, 
dallo stesso Pretore di Roma - Sezione distaccata di Bracciano; 
non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 39, commi 1 e 
8, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Pretore di Udine 
- Sezione distaccata di Cividale del Friuli. 
La stessa Corte, chiamata a pronunciarsi nuovamente sul presente articolo senza 
addurre motivi o profili ulteriori, con ordinanza 18-24 ottobre 1995, n. 457 
(Gazz. Uff. 2 novembre 1995, n. 45, Serie speciale) e con ordinanza 15-29 
dicembre 1995, n. 537 (Gazz. Uff. 3 gennaio 1996, n. 1, Serie speciale) con 
ordinanza 18-29 aprile 1996, n. 137 (Gazz. Uff. 8 maggio 1996, n. 19, Serie 
speciale), con ordinanza 16-24 maggio 1996, n. 169 (Gazz. Uff. 29 maggio 1996, 
n. 22, Serie speciale), con ordinanza 16-24 maggio 1996, n. 170 (Gazz. Uff. 29 
maggio 1996, n. 22, Serie speciale), con ordinanza 18-18 luglio 1997, n. 253 
(Gazz. Uff. 23 luglio 1997, n. 30, Serie speciale), e con ordinanza 10-14 
novembre 1997, n. 344 (Gazz. Uff. 19 novembre 1997, n. 47, Serie speciale), ha 
dichiarato la manifesta infondatezza della questione, sollevata in riferimento 
agli artt. 79, 3 e 27, terzo comma, della Costituzione. 
Successivamente la Corte costituzionale, con sentenza 10-18 luglio 1996, n. 256 
(Gazz. Uff. 31 luglio 1996, n. 31, Serie speciale), ha dichiarato non fondata, 
nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale 
dell'art. 39, sollevata in riferimento all'art. 32, primo comma, della 
Costituzione; 
ha dichiarato inoltre la manifesta infondatezza della questione di legittimità 
costituzionale dell'art. 39, in relazione alle disposizioni di cui ai capi IV e 
V della legge n. 47 del 1985, sollevata in riferimento agli artt. 3, primo e 
secondo comma, 32, primo comma, 41, primo e secondo comma, 42, secondo comma, 
101, secondo comma, 117 e 118 della Costituzione. 
Successivamente ancora la Corte costituzionale, con sentenza 18-23 luglio 1996, 
n. 302 (Gazz. Uff. 14 agosto 1996, n. 33, Serie speciale), ha dichiarato 
inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 39, 
sedicesimo comma, sollevata in riferimento all'art. 9 della Costituzione; ha 
dichiarato non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di 
legittimità costituzionale dell'art. 39, primo comma, sollevata in riferimento 
all'art. 9 della Costituzione; ha dichiarato la manifesta infondatezza della 
questione di legittimità costituzionale dell'art. 39, ottavo comma, sollevata in 
riferimento agli artt. 9, 117 e 118 della Costituzione. La stessa Corte, 
investita ancora della stessa questione, con ordinanza 9-16 dicembre 1996, n. 
395 (Gazz. Uff. 18 dicembre 1996, n. 51, Serie speciale), ha dichiarato la 
manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 
39, sollevate in riferimento agli artt. 3, 112, 9 e 53 della Costituzione. La 
Corte costituzionale, con ordinanza 19 giugno-4 luglio 1997, n. 232 Gazz. Uff. 
23 luglio 1997, n. 30, Serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza 
della questione di legittimità costituzionale dell'art. 39, modificativo delle 
disposizioni di cui al capo IV della legge 28 febbraio 1985, n. 47, sollevata in 
riferimento all'art. 3 della Costituzione. La Corte costituzionale, con sentenza 
25 marzo-1ø aprile 1998, n. 85~ (Gazz. Uff. 8 aprile 1998, n. 14, Serie 
speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale 
dell'art. 39, comma 8, sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione. 
(131)  Comma aggiunto dall'art. 2, comma 37, L. 23 dicembre 1996, n. 662. Vedi, 
anche, l'art. 2, comma 38, della stessa legge. 
(132)  Comma così modificato prima dall'art. 2, comma 37, L. 23 dicembre 1996, 
n. 662 e poi dall'art. 49, L. 27 dicembre 1997, n. 449. 
(133)  Comma così modificato prima dall'art. 2, comma 37, L. 23 dicembre 1996, 
n. 662 e poi dall'art. 49, L. 27 dicembre 1997, n. 449. 
(134)  La Corte costituzionale, con ordinanza 4-8 marzo 1996, n. 66 Gazz. Uff. 
13 marzo 1996, n. 11, Serie speciale) ha dichiarato la manifesta infondatezza 
delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 39, comma 13, sollevate 
in riferimento agli artt. 25, secondo comma, e 3, primo comma, della 
Costituzione. 
(135)  Comma così modificato prima dall'art. 2, comma 37, L. 23 dicembre 1996, 
n. 662 e poi dall'art. 49, L. 27 dicembre 1997, n. 449. 
(136)  Comma così modificato prima dall'art. 2, comma 37, L. 23 dicembre 1996, 
n. 662 e poi dall'art. 49, L. 27 dicembre 1997, n. 449. 
(137)  La Corte costituzionale con sentenza 6-12 settembre 1995, n. 427 Gazz. 
Uff. 20 settembre 1995, n. 39, Serie speciale) ha dichiarato: 
non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 39 sollevata, 
in riferimento agli artt. 79 e 3 della Costituzione, dal Pretore di Gela; 
ha dichiarato, inoltre, non fondata la questione di legittimità costituzionale 
dell'art. 39, sollevata, in riferimento agli artt. 79 e 3 della Costituzione, 
dai Pretori di Reggio Calabria - Sezioni distaccate di Bagnara Calabra e di 
Melito Porto Salvo - e dal Pretore di Gorizia; 
non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 39, sollevata, 
in riferimento agli artt. 79, 3 e 27, terzo comma, della Costituzione, dal 
Pretore di Potenza; 
non fondata la questione di legittimità costituzionale del citato art. 39, 
sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3, 9, 41, 42, 79, 112, 119 e 128 della 
Costituzione, dal Pretore di Roma - Sezione distaccata di Bracciano; 
manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 
39, sollevata, in riferimento agli artt. 117, 118 e 128 della Costituzione, 
dallo stesso Pretore di Roma - Sezione distaccata di Bracciano; 
non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 39, commi 1 e 
8, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Pretore di Udine 
- Sezione distaccata di Cividale del Friuli. 
La stessa Corte, chiamata a pronunciarsi nuovamente sul presente articolo senza 
addurre motivi o profili ulteriori, con ordinanza 18-24 ottobre 1995, n. 457 
Gazz. Uff. 2 novembre 1995, n. 45, Serie speciale) e con ordinanza 15-29 
dicembre 1995, n. 537 (Gazz. Uff. 3 gennaio 1996, n. 1, Serie speciale) con 
ordinanza 18-29 aprile 1996, n. 137 (Gazz. Uff. 8 maggio 1996, n. 19, Serie 
speciale), con ordinanza 16-24 maggio 1996, n. 169 (Gazz. Uff. 29 maggio 1996, 
n. 22, Serie speciale), con ordinanza 16-24 maggio 1996, n. 170 (Gazz. Uff. 29 
maggio 1996, n. 22, Serie speciale), con ordinanza 18-18 luglio 1997, n. 253 
(Gazz. Uff. 23 luglio 1997, n. 30, Serie speciale), e con ordinanza 10-14 
novembre 1997, n. 344 (Gazz. Uff. 19 novembre 1997, n. 47, Serie speciale), ha 
dichiarato la manifesta infondatezza della questione, sollevata in riferimento 
agli artt. 79, 3 e 27, terzo comma, della Costituzione. 
Successivamente la Corte costituzionale, con sentenza 10-18 luglio 1996, n. 256 
(Gazz. Uff. 31 luglio 1996, n. 31, Serie speciale), ha dichiarato non fondata, 
nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale 
dell'art. 39, sollevata in riferimento all'art. 32, primo comma, della 
Costituzione; 
ha dichiarato inoltre la manifesta infondatezza della questione di legittimità 
costituzionale dell'art. 39, in relazione alle disposizioni di cui ai capi IV e 
V della legge n. 47 del 1985, sollevata in riferimento agli artt. 3, primo e 
secondo comma, 32, primo comma, 41, primo e secondo comma, 42, secondo comma, 
101, secondo comma, 117 e 118 della Costituzione. 
Successivamente ancora la Corte costituzionale, con sentenza 18-23 luglio 1996, 
n. 302 (Gazz. Uff. 14 agosto 1996, n. 33, Serie speciale), ha dichiarato 
inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 39, 
sedicesimo comma, sollevata in riferimento all'art. 9 della Costituzione; ha 
dichiarato non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di 
legittimità costituzionale dell'art. 39, primo comma, sollevata in riferimento 
all'art. 9 della Costituzione; ha dichiarato la manifesta infondatezza della 
questione di legittimità costituzionale dell'art. 39, ottavo comma, sollevata in 
riferimento agli artt. 9, 117 e 118 della Costituzione. La stessa Corte, 
investita ancora della stessa questione, con ordinanza 9-16 dicembre 1996, n. 
395 (Gazz. Uff. 18 dicembre 1996, n. 51, Serie speciale), ha dichiarato la 
manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 
39, sollevate in riferimento agli artt. 3, 112, 9 e 53 della Costituzione. La 
Corte costituzionale, con ordinanza 19 giugno-4 luglio 1997, n. 232(Gazz. Uff. 
23 luglio 1997, n. 30, Serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza 
della questione di legittimità costituzionale dell'art. 39, modificativo delle 
disposizioni di cui al capo IV della legge 28 febbraio 1985, n. 47, sollevata in 
riferimento all'art. 3 della Costituzione. La Corte costituzionale, con sentenza 
25 marzo-1ø aprile 1998, n. 85~ (Gazz. Uff. 8 aprile 1998, n. 14, Serie 
speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale 
dell'art. 39, comma 8, sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione. 
(138)  Comma così modificato dall'art. 2, comma 37, L. 23 dicembre 1996, n. 662. 

(139)  Per l'interpretazione autentica del comma 19, vedi l'art. 24, L. 30 
aprile 1999, n. 136. 
(140)  Vedi, anche, l'art. 2, commi 40, 41, 42 e 51, L. 23 dicembre 1996, n. 
662, nonché l'art. 13, D.L. 30 gennaio 1998, n. 6. 
(141)  La Corte costituzionale, con sentenza 21-28 luglio 1995, n. 418 (Gazz. 
Uff. 23 agosto 1995, n. 35, Serie speciale), ha dichiarato inammissibile la 
questione di legittimità costituzionale dell'art. 39, comma 21, sollevata dalla 
Provincia autonoma di Trento in riferimento all'art. 8, numeri 3, 5, 6, 16, 17, 
21 e 24; all'art. 9, numero 9; all'art. 16 dello Statuto speciale di cui al 
D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 e relative norme di attuazione, nonché dell'art. 2 
del decreto legislativo 16 marzo 1992, n.266. 
 





40. Sistema di finanziamento CONSOB.
1. Nel quadro dell'attivazione di un processo di revisione dell'assetto 
istituzionale della Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB), ai 
fini del proprio autofinanziamento la CONSOB segnala al Ministro del tesoro 
entro il 31 luglio di ciascun anno, a decorrere dal 1995, il fabbisogno 
finanziario per l'esercizio successivo, nonché la previsione delle entrate, 
realizzabili nello stesso esercizio, per effetto dell'applicazione delle 
contribuzioni di cui al comma 3 (142). 
2. [Sulla base della segnalazione della CONSOB, il Ministro del tesoro 
determina, con proprio decreto, l'ammontare annuo del fondo di cui all'articolo 
1, settimo comma, del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95 , convertito, con 
modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, e successive modificazioni, 
necessario per assicurare la copertura degli oneri di funzionamento della 
CONSOB, non finanziati con le contribuzioni di cui al comma 3] (143). 
3. Entro il limite del fabbisogno finanziario di cui al comma 1, la CONSOB 
determina in ciascun anno l'ammontare delle contribuzioni dovute dai soggetti 
sottoposti alla sua vigilanza. Nella determinazione delle predette contribuzioni 
la CONSOB adotta criteri di parametrazione che tengono conto dei costi derivanti 
dal complesso delle attività svolte relativamente a ciascuna categoria di 
soggetti (144). 
3-bis. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è 
esonerato, fino all'emanazione del testo unico previsto dall'articolo 8, comma 
1, della legge 6 febbraio 1996, n. 52, nelle materie di cui all'articolo 21 
della legge stessa, dagli obblighi previsti dalla normativa vigente relativi 
alle comunicazioni delle partecipazioni societarie detenute indirettamente 
(145). 
4. Le determinazioni della CONSOB di cui al comma 3 sono rese esecutive con le 
procedure indicate dall'art. 1, nono comma, del D.L. 8 aprile 1974, n. 95 , 
convertito, con modificazioni, dalla L. 7 giugno 1974, n. 216, e successive 
modificazioni. 
5. Le contribuzioni di cui al comma 3 sono versate direttamente alla CONSOB in 
deroga alla legge 29 ottobre 1984, n. 720 , e successive modificazioni, e 
vengono iscritti in apposita voce del relativo bilancio di previsione (146). 
6. La riscossione coattiva delle contribuzioni previste dal comma 3 avviene 
tramite ruolo e secondo le modalità di cui all'articolo 67, comma 2, del D.P.R. 
28 gennaio 1988, n. 43 (147). 



(142)  Comma così modificato dall'art. 145, comma 29, L. 23 dicembre 2000, n. 
388. 
(143)  Comma così modificato dall'art. 145, comma 29, L. 23 dicembre 2000, n. 
388 e poi abrogato dall'art. 1, comma 68, L. 23 dicembre 2005, n. 266. 
(144)  Comma così sostituito dall'art. 145, comma 28, L. 23 dicembre 2000, n. 
388. Per l'anno 2000: le tipologie di contribuzione ed i soggetti tenuti al 
relativo pagamento sono stati determinati con Del.Consob 2 dicembre 1999 (Gazz. 
Uff. 1° febbraio 2000, n. 25); la misura delle singole contribuzioni dovute è 
stata determinata con Del.Consob 2 dicembre 1999 (Gazz. Uff. 1° febbraio 2000, 
n. 25); le modalità e i termini di versamento delle contribuzioni sono stati 
determinati con Del.Consob 26 gennaio 2000 (Gazz. Uff. 1° febbraio 2000, n. 25). 
Per l'anno 2001: le tipologie di contribuzione ed i soggetti tenuti al relativo 
pagamento sono stati determinati con Del.Consob 6 dicembre 2000 (Gazz. Uff. 22 
gennaio 2001, n. 17); la misura delle singole contribuzioni dovute è stata 
determinata con Del.Consob 6 dicembre 2000 (Gazz. Uff. 22 gennaio 2001, n. 17); 
le modalità e i termini di versamento delle contribuzioni sono stati determinati 
con Del.Consob 10 gennaio 2001 (Gazz. Uff. 22 gennaio 2001, n. 17). Per l'anno 
2002: le tipologie di contribuzione ed i soggetti tenuti al relativo pagamento 
sono stati determinati con Del.Consob 29 novembre 2001, n. 13365 (Gazz. Uff. 3 
gennaio 2002, n. 2); la misura delle singole contribuzioni dovute è stata 
determinata con Del.Consob 29 novembre 2001, n. 13366 (Gazz. Uff. 3 gennaio 
2002, n. 2); le modalità e termini di versamento delle contribuzioni sono stati 
determinati con Del.Consob 19 dicembre 2001, n. 13399 (Gazz. Uff. 3 gennaio 
2002, n. 2). Per l'anno 2003: le tipologie di contribuzione ed i soggetti tenuti 
al relativo pagamento sono stati determinati con Del.Consob 27 dicembre 2002, n. 
13874 (Gazz. Uff. 7 febbraio 2003, n. 31); la misura delle singole contribuzioni 
dovute è stata determinata con Del.Consob 27 dicembre 2002, n. 13875 (Gazz. Uff. 
7 febbraio 2003, n. 31); le modalità e termini di versamento delle contribuzioni 
sono stati determinati con Del.Consob 14 gennaio 2003, n. 13888 (Gazz. Uff. 7 
febbraio 2003, n. 31). Per l'anno 2004: le tipologie di contribuzione ed i 
soggetti tenuti al relativo pagamento sono stati determinati con Del.Consob 30 
dicembre 2003, n. 14376 (Gazz. Uff. 10 febbraio 2004, n. 33); la misura delle 
singole contribuzioni dovute è stata determinata con Del.Consob 30 dicembre 
2003, n. 14377 (Gazz. Uff. 10 febbraio 2004, n. 33); le modalità e termini di 
versamento delle contribuzioni sono stati determinati con Del.Consob 12 gennaio 
2004, n. 14381 (Gazz. Uff. 10 febbraio 2004, n. 33). Per l'anno 2005: i soggetti 
tenuti alla contribuzione sono stati determinati con Del.Consob 30 dicembre 
2004, n. 14855 (Gazz. Uff. 13 maggio 2005, n. 110); la misura delle singole 
contribuzioni dovute è stata determinata con Del.Consob 30 dicembre 2004, n. 
14856 (Gazz. Uff. 13 maggio 2005, n. 110); le modalità e i termini di versamento 
delle contribuzioni sono stati determinati con Del.Consob 28 aprile 2005, n. 
15008 (Gazz. Uff. 13 maggio 2005, n. 110). Per l'anno 2006: i soggetti tenuti 
alla contribuzione sono stati determinati con Del.Consob 28 dicembre 2005, n. 
15267 (Gazz. Uff. 11 febbraio 2006, n. 35); la misura delle singole 
contribuzioni dovute è stata determinata con Del.Consob 28 dicembre 2005, n. 
15268 (Gazz. Uff. 11 febbraio 2006, n. 35); le modalità e i termini di 
versamento delle contribuzioni sono stati determinati con Del.Consob 2 febbraio 
2006, n. 15308 (Gazz. Uff. 11 febbraio 2006, n. 35). Per l'anno 2007: i soggetti 
tenuti alla contribuzione sono stati determinati con Del.Consob 29 dicembre 
2006, n. 15711 (Gazz. Uff. 6 febbraio 2007, n. 30); la misura delle singole 
contribuzioni dovute è stata determinata con Del.Consob 29 dicembre 2006, n. 
15712 (Gazz. Uff. 6 febbraio 2007, n. 30); le modalità e i termini di versamento 
delle contribuzioni sono stati determinati con Del.Consob 29 dicembre 2006, n. 
15713 (Gazz. Uff. 6 febbraio 2007, n. 30). 
(145)  Comma aggiunto dall'art. 54, L. 27 dicembre 1997, n. 449. 
(146)  Comma così modificato dall'art. 145, comma 29, L. 23 dicembre 2000, n. 
388. 
(147)  Comma aggiunto dall'art. 65, D.Lgs. 23 luglio 1996, n. 415. 
 





41. Modifiche alla legge 2 gennaio 1991, n. 1 .
1. ... (148). 



(148)  Modifica i commi 1 e 3, sostituisce il comma 4 e aggiunge i commi 4-bis e 
4-ter all'art. 24, L. 2 gennaio 1991, n. 1. 
 





42. Prefinanziamenti per interventi previsti nel quadro comunitario di sostegno.
1. Al fine di accelerare la realizzazione degli interventi previsti nel quadro 
comunitario di sostegno per gli obiettivi 1, 2 e 5-b di cui al regolamento CEE 
n. 2081/93 del Consiglio, del 20 luglio 1993, per il triennio 1994-1996, le 
regioni possono richiedere agli istituti di credito prefinanziamenti, di durata 
non superiore a ventiquattro mesi, nel limite complessivo delle risorse di 
cofinanziamento nazionale poste a carico del bilancio dello Stato; tali 
prefinanziamenti dovranno essere vincolati all'esecuzione di opere inserite nel 
quadro comunitario di sostegno. 
2. Una convenzione quadro, stipulata tra il Ministero del tesoro e 
l'Associazione bancaria italiana, definisce costi e modalità di funzionamento di 
tali prefinanziamenti a carico delle regioni. 
3. Nella convenzione di cui al comma 2 può essere previsto che gli istituti 
finanziatori siano rimborsati direttamente dal Ministero del tesoro tramite il 
fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183 , a valere sui fondi 
del quadro comunitario di sostegno, presentando la documentazione prevista nei 
regolamenti comunitari relativi all'uso dei fondi strutturali. 



 





43. Alloggi militari e delle Forze di polizia.
1. Ai fini dell'adeguamento dei canoni di concessione degli alloggi costituenti 
il patrimonio abitativo della Difesa, fermo restando la gratuità degli alloggi 
di cui al n. 1) dell'articolo 6 della legge 18 agosto 1978, n. 497 , e 
l'esclusione di quelli di cui al n. 2) del medesimo articolo, il cui importo 
sarà determinato dal Ministro della difesa con proprio decreto da emanare entro 
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si applica 
un canone determinato su base nazionale ai sensi dell'articolo 13 della legge 18 
agosto 1978, n. 497 , ovvero, se più favorevole all'utente, un canone pari a 
quello derivante dall'applicazione della normativa vigente in materia di equo 
canone. Alla data di entrata in vigore della presente legge, agli utenti non 
aventi titolo alla concessione dell'alloggio, fermo restando per l'occupante 
l'obbligo di rilascio, viene applicato, anche se in regime di proroga, un canone 
pari a quello risultante dalla normativa sull'equo canone maggiorato del 20 per 
cento per un reddito annuo lordo complessivo del nucleo familiare fino a 60 
milioni di lire e del 50 per cento per un reddito lordo annuo complessivo del 
nucleo familiare oltre i 60 milioni di lire. L'Amministrazione della difesa ha 
facoltà di concedere proroghe temporanee secondo le modalità che saranno 
definite con apposito regolamento da emanare, entro sessanta giorni dalla data 
di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della 
difesa. Agli utenti, che si trovano nelle condizioni previste dal decreto 
ministeriale attuativo dell'articolo 9, comma 7, della legge 24 dicembre 1993, 
n. 537 , si applica un canone pari a quello risultante dalla normativa sull'equo 
canone senza maggiorazioni. 
2. Nell'art. 13, L. 18 agosto 1978, n. 497 , e nell'art. 7, comma 3, L. 1° 
dicembre 1986, n. 831 , le parole: "sulla base delle disposizioni di legge 
vigenti in materia di canone sociale" sono sostituite dalle seguenti: "sulla 
base delle disposizioni vigenti in materia di definizione dell'equo canone". 
3. La determinazione dei canoni di concessione degli alloggi di cui al comma 1 
trova applicazione anche per gli alloggi di servizio delle Forze di polizia di 
cui all'art. 7, comma 1, lettera b), della L. 1° dicembre 1986, n. 831 . Gli 
alloggi di cui all'articolo 7, comma 1, lettera a), della L. 1° dicembre 1986, 
n. 831 , rientrano nella previsione dell'articolo 9, comma 3, ultimo periodo, 
della L. 24 dicembre 1993, n. 537 . 
4. Le misure del 20 per cento e dell'80 per cento e relative destinazioni, 
indicate dall'art. 14 della L. 18 agosto 1978, n. 497 , e successive 
modificazioni, dall'art. 8 della L. 1° dicembre 1986, n. 831 , e successive 
modificazioni, e dall'articolo 9 del D.L. 21 settembre 1987, n. 387 , 
convertito, con modificazioni, dalla L. 20 novembre 1987, n. 472, e successive 
modificazioni, sono rideterminate: nel 5 per cento per il ripristino di immobili 
non riassegnabili in quanto in attesa di manutenzioni; nel 10 per cento per la 
manutenzione straordinaria; nel 15 per cento per la costituzione di un 
fondo-casa e nel 20 per cento per la realizzazione ed il reperimento da parte 
del Ministero della difesa, e delle altre amministrazioni di cui alla citata 
legge n. 831 del 1986 e al citato decreto-legge n. 387 del 1987, di altri 
alloggi. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i 
Ministri della difesa e delle finanze, sentite le competenti Commissioni 
parlamentari, emanano, con propri decreti, i regolamenti di gestione ed utilizzo 
del fondo-casa, sentito il parere delle sezioni del Consiglio centrale di 
rappresentanza (COCER) interessate (149) (150). 



(149)  Comma così modificato dall'art. 31, L. 18 febbraio 1999, n. 28. 
(150)  Vedi, anche, l'art. 43, comma 16, L. 23 dicembre 2000, n. 388. Il 
regolamento di gestione ed utilizzo del fondo-casa previsto dal presente comma è 
stato emanato con D.M. 28 luglio 2005, n. 180. 
 





(giurisprudenza di legittimità)
44. Contratti pubblici.
1. ... (151). 
2. Il regolamento di cui al comma 17 dell'articolo 6 della legge 24 dicembre 
1993, n. 537 , come sostituito dal comma 1 del presente articolo, è emanato 
entro quaranta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. 



(151)  Sostituisce l'art. 6, L. 24 dicembre 1993, n. 537. 
 





45. Fiscalizzazione degli oneri sociali.
1. Con decreto del Ministro del bilancio e della programmazione economica, 
adottato di concerto con i Ministri del tesoro e del lavoro e della previdenza 
sociale, e tenendo conto degli indirizzi dell'Unione europea, si provvede alla 
determinazione delle condizioni, dei limiti e delle modalità degli interventi in 
materia di fiscalizzazione degli oneri sociali regolati, da ultimo, dalle 
disposizioni di cui all'articolo 18 del D.L. 16 maggio 1994, n. 299 , 
convertito, con modificazioni, dalla L. 19 luglio 1994, n. 451. 



 





46. Riduzione delle spese per l'acquisto di beni e servizi.
1. Per l'anno 1995, i capitoli della categoria "acquisto di beni e servizi" del 
bilancio dello Stato, con esclusione delle spese aventi natura obbligatoria, 
sono ridotti di 471 miliardi di lire. Corrispondente riduzione viene operata, 
sulla medesima categoria, per gli anni 1996 e 1997. 
2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le 
occorrenti variazioni di bilancio, ivi incluso l'incremento, per l'anno 1995, e 
sui corrispondenti capitoli degli anni 1996 e 1997, della dotazione del Fondo 
Sanitario Nazionale di parte corrente per un importo pari a lire 150 miliardi. 



 





47. Entrata in vigore.
1. Le disposizioni della presente legge si applicano con decorrenza dal 1° 
gennaio 1995. 



 





Tabella A (152) 
(articolo 11, comma 1) 



(152)  La tabella, che si omette, sostituisce la tab. A allegata al D.Lgs. 30 
dicembre 1992, n. 503. 
 





Tabella B (153) 
(articolo 39, comma 5) 
IMPORTO FISSO DA VERSARE ENTRO IL 31 DICEMBRE 1994
        
      Tipologia di abusoImporto dovuto
       Lire
        
         
      Opere edilizie fino a 100 metri cubi800.000 
      Opere edilizie fino a 200 metri cubi2.000.000 
      Opere edilizie fino a 400 metri cubi4.000.000 
      Opere edilizie fino a 750 metri cubi7.000.000 
      Opere edilizie oltre 750 metri cubi10.000a mq oltre all'importo previsto 
      fino a 750 m3
         





(153)  Tabella così modificata dall'art. 2, comma 37, L. 23 dicembre 1996, n. 
662. 
 





Tabella C 
(articolo 39, comma 9) 
CONTRIBUTI DI CONCESSIONE RIPARTITI PER POPOLAZIONE DEL COMUNE
         
       Nuove costruzioniRistrutturazioni
      Numero abitantiampliamentimodifiche
       Lire/mqdestinazione d'uso
        Lire/mq
         
         
      Fino a 3.00030.000 15.000 
      Da 3.001 a 20.00060.000 30.000 
      Da 20.001 a 100.00090.000 45.000 
      Da 100.001 a 300.000120.000 60.000 
      Oltre i 300.000150.000 75.000 
         





 





Tabella D (154) 
(articolo 39, comma 13) 
MODALITÀ DI DETERMINAZIONE DELL'OBLAZIONE DOVUTA NEI CASI DI ABUSIVISMO 
DETERMINATO DA SITUAZIONI DI ESTREMO DISAGIO ABITATIVO
a) Riduzione dell'oblazione in relazione ai limiti di reddito. 
Per nucleo familiare (redditi diversi da quelli da lavoro dipendente): 
        
       Percentuale di riduzione
        
        
      Limiti di reddito fino a: 
      1) lire 15.000.00050%
      2) lire 25.000.00030%
      3) lire 30.000.00025%
        


b) Riduzione dell'oblazione in relazione ai limiti di reddito. 
Per nucleo familiare (redditi da lavoro dipendente): 
        
       Percentuale di riduzione
        
        
      Limiti di reddito fino a: 
      a) lire 24.000.00050%
      b) lire 40.000.00030%
      c) lire 48.000.00025%
        


c) Correlazione percentuale dell'oblazione in relazione all'ubicazione 
dell'immobile [da applicare agli importi calcolati sulla base di quanto previsto 
sub a) e b)]: 
1) Comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti: 
        
      ZoneValori di calcolo
        
         
      1.1) zona agricola 0,85
      1.2) zona edificata periferica 1
      1.3) zona edificata compresa fra quella periferica ed il centro storico. 
      1,20
      1.4) zona di particolare pregio sorta nella zona edificata o nella zona 
      agricola 1,20
      1.5) centro storico 1,30
        


2) Comuni con popolazione non superiore a 20.000 abitanti: 
        
      ZoneValori di calcolo
        
        
      2.1) zona agricola 0,85
      2.2) centro edificato 1
      2.3) centro storico 1,10
         


3) Comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti: 
Valore di calcolo 1 per tutte le zone del territorio comunale. 



(154)  Tabella così modificata dall'art. 2, comma 37, L. 23 dicembre 1996, n. 
662. 
 





fp07-gr07