GAZZETTA UFFICIALE REGIONE SICILIA N. 23 DEL 9/5/1986


LEGGE REGIONALE 9 maggio 1986, n. 22
G.U.R.S. 10 maggio 1986, n. 23
Riordino dei servizi e delle attività socio-assistenziali in Sicilia.



Vedi titoli regionali collegati:
L 33/88 - (Riordino dei servizi socio-assistenziali)
Decr. Ass. 22 dicembre 1988 ASS. EE. LL. - (Investimenti relativi ai servizi socio-assistenziali)
Decr. Pres. 29 giugno 1988 - (Servizi ed interventi ai servizi socio-assistenziali)
L. 27/90 - (Interventi e servizi a favore d'anziani)
Decr. Ass. 6 luglio 1990 ASS. EE.LL. - (Approvazione piano di riparto fondo regionale d'investimento)
Decr. Ass. 6 luglio 1990 ASS. EE.LL. - (Parametri e limiti di spesa di finanziamenti ed investimenti)
Decr. Ass. 6 luglio 1990 ASS. EE.LL. - (Parametri e limiti di spesa di finanziamenti ed investimenti)
Decr. Ass. 30 gennaio 1991 ASS. EE.LL. - (Servizi socio-assistenziali)
Decr. Ass. 25 marzo 1991 ASS. EE.LL. - (Servizi socio-assistenziali)
Decr. Ass. 28 dicenbre 1992 ASS. EE.LL. - (Servizi socio-assistenziali)
Circolare 2/93 ASS. EE.LL. - (Riordino servizi socio-assistenziali)
Decr. Ass. 30 novembre 1993 ASS. EE.LL. - (Servizi socio-assistenziali)
Circolare 10/1995 ASS. EE.LL. - (Albo regionale delle istituzioni assistenziali pubbliche e private)
Circolare 4/96 ASS. EE.LL. - (Applicazione art. 44 della presente)
Decr. Pres. 4 giugno 1996 - Applicazione della presente
Circ. 1/97 ASS. EE.LL. - Applicazione della presente
Circ. 3/98 ASS. EE.LL. - (Albo regionale delle istituzioni assistenziali pubbliche e private)
Circ. n. 2/99 ASS. EE.LL. - (Ufficio di servizio sociale)
Circ. 7/99 ASS. EE.LL. - (Dimessi dagli ospedali psichiatrici accolti presso strutture socio assistenziali)
Circ. n. 1/2000 ASS. EE.LL. - (Applicazione art. 26, 4° comma, della presente)
Decr. Pres. 19 giugno 2000 - (Approvazione criteri unificati di valutazione economica dei soggetti che richiedono 
prestazioni sociali agevolate previste dalla presente)
Circ. n. 12/2003 ASS. FAMIGLIA - (Revisione dell'albo regionale delle istituzioni assistenziali)
Decr. Ass. 17 giugno 2003 FAMIGLIA - (Sospensione temporanea istanze di iscrizione di nuove comunità alloggio 
per minori presso l'albo di cui all'art. 26 della presente)


REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA
la seguente legge:


Titolo I
Principi generali
Art. 1
Obiettivi e principi
In attuazione delle norme e dei principi sanciti dalla Costituzione e dallo Statuto, la Regione promuove, nel quadro 
della sicurezza sociale, la riorganizzazione delle attività assistenziali attraverso un sistema di servizi socio-
assistenziali finalizzato a garantire ai cittadini che ne hanno titolo interventi adeguati alle esigenze della persona.
Salva restando la libertà dell'iniziativa privata, la Regione partecipa al sostegno finanziario dei relativi oneri quando 
la stessa concorre al conseguimento dei fini previsti dalla presente legge.
Art. 2
Criteri generali
La Regione, per la realizzazione del sistema dei servizi socio-assistenziali di cui all'articolo precedente, si ispira ai 
seguenti principi:
a) prevenire e rimuovere le cause dei bisogni individuali e collettivi nonchè quelle di emarginazione sociale;
b) assicurare il mantenimento o il reinserimento dei soggetti nel proprio nucleo familiare e nell'ambiente di 
appartenenza;
c) garantire ai cittadini che usufruiscono dei servizi la libera scelta tra le possibili prestazioni previste dalla legge;
d) favorire la fruizione delle prestazioni attraverso una rete di servizi accessibili ai soggetti destinatari con interventi 
adeguati, superando la frammentarietà e la precarietà;
e) assicurare la effettiva partecipazione dei cittadini alla politica dei servizi socio-assistenziali.
Art. 3
Modalità di intervento e forme di assistenza
Gli interventi socio-assistenziali vengono attuati attraverso una rete di servizi prevalentemente aperti, di servizi 
domiciliari nonchè di prestazioni a carattere economico.
Le modalità di intervento sono le seguenti:
a) segretariato sociale;
b) servizio sociale professionale;
c) assistenza economica;
d) assistenza domiciliare;
e) centri diurni di assistenza e di incontro per minori, inabili ed anziani;
f) comunità alloggio, case albergo, case protette per minori, anziani, inabili ed altri soggetti privi di assistenza 
familiare;
g) centri di accoglienza per ospitalità diurna o residenziale temporanea;
h) soggiorni di vacanze;
i) assistenza abitativa;
l) affidamento familiare e sostegno economico agli affidatari;
m) interventi in favore dei minori nei rapporti con l'autorità giudiziaria;
n) interventi di ricovero volti a garantire l'assistenza di tipo continuativo a persone fisicamente non autosufficienti o 
aventi necessità di interventi diversi da quelli previsti nelle lettere precedenti;
o) assegni personali in caso di preaffidamento od in conseguenza di dimissioni di minori, di anziani e di inabili già 
ricoverati;
p) assistenza economica in favore delle famiglie bisognose dei detenuti e delle vittime del delitto;
q) assistenza post-penitenziaria;
r) iniziative volte alla prevenzione del disadattamento e della criminalità minorile mediante la realizzazione di 
servizi ed interventi finalizzati al trattamento ed al sostegno di adolescenti e di giovani in difficoltà;
s) altre forme di assistenza anche integrative degli interventi indicati alle lettere precedenti, idonee a sostenere il 
cittadino in ogni situazione temporanea o permanente di insufficienza di mezzi economici e di inadeguata assistenza 
familiare.
Art. 4
Destinatari dei servizi
I servizi e le prestazioni di cui alla presente legge sono rivolti a tutti i cittadini residenti nel territorio regionale.
Essi si estendono ai cittadini non residenti e agli stranieri, limitatamente alle prestazioni di carattere urgente.
Agli utenti titolari di reddito superiore ai limiti che sono fissati in sede di piano triennale è richiesto il concorso al 
costo degli interventi e dei servizi, con le procedure di cui all'art. 53.
Art. 5
Istituzione del servizio sociale
I comuni, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, sono tenuti ad istituire nell'ambito della propria 
struttura organizzativa apposito ufficio per il servizio sociale.
Il suddetto ufficio, dotato di adeguati operatori, è preposto alla programmazione, all'organizzazione, alla gestione ed 
al controllo degli interventi e servizi di carattere socio-assistenziale di competenza comunale. Predispone altresì un 
piano triennale, da adottarsi da parte del consiglio comunale.
Il servizio sociale svolge inoltre attività di informazione, di indagini e documentazione, dei problemi sociali e dei 
servizi presenti nel territorio, anche per i collegamenti con le altre strutture o servizi comunali e con i presìdi socio-
sanitari esistenti nel territorio.
I comuni con popolazione non superiore ai 10.000 abitanti devono disporre, nei propri ruoli, di almeno un assistente 
sociale ogni 5.000 abitanti.
Titolo II
Interventi socio-assistenziali in favore delle famiglie,
dell'infanzia e dell'età evolutiva
Art. 6
Tutela sociale della famiglia e della maternità
La Regione promuove interventi a favore della famiglia volti ad assicurare condizioni materiali e sociali che 
permettono la realizzazione del diritto alla maternità ed il libero ed armonico sviluppo del bambino.
Art. 7
Interventi e servizi
Per le finalità di cui all'articolo precedente, i comuni singoli od associati istituiscono in favore di gestanti, puerpere e 
nuclei familiari, in stato di bisogno e di abbandono, i seguenti servizi:
a) aiuto domestico;
b) assistenza economica;
c) creazione di case di accoglienza per gestanti e ragazze madri;
d) istituzione di comunità di tipo familiare per nuclei familiari in difficoltà;
e) ogni altra forma di intervento volto a garantire la tutela del minore e del nucleo familiare.
Art. 8
Affidamento familiare
In attuazione della legge 4 maggio 1983, n. 184, i comuni, singoli od associati, dispongono l'affidamento, presso 
famiglie, persone singole o comunità di tipo familiare, dei minori che sono temporaneamente privi di idoneo 
ambiente familiare.
L'affidamento è disposto dal comune, su proposta del servizio sociale, istituito ai sensi dell'art. 5, con il consenso dei 
genitori esercenti la patria potestà o del tutore, sentito il minore che ha compiuto il 12° anno di età ovvero, in 
attuazione di un provvedimento dell'autorità giudiziaria minorile, con l'osservanza delle disposizioni di cui agli 
articoli 4 e 5 della legge 4 maggio 1983, n. 184.
Di norma ad ogni famiglia o singolo affidatario non possono essere affidati più di due minori, salvo che non si tratti 
di minori provenienti dallo stesso nucleo familiare.
Art. 9
Compiti del comune per l'attuazione
dell'affidamento familiare
Il comune provvede ai sensi dell'art. 4 della legge 4 maggio 1983, n. 184 all'affidamento dei minori, stabilisce gli 
adempimenti, sia per gli affidatari che per le famiglie di origine, esercita i compiti di vigilanza e tiene informata 
l'autorità minorile che ha reso esecutivo il provvedimento di affidamento.
Per la definizione delle procedure di cui al primo comma e per gli adempimenti di attuazione, l'Assessore regionale 
per gli enti locali, avvalendosi del comitato regionale istituito ai sensi dell'art. 13, approva, con proprio decreto, 
entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, uno schema di regolamento-tipo del servizio di affidamento 
ad uso dei comuni singoli od associati. I comuni, sulla base del regolamento-tipo, adottano il proprio regolamento 
entro i successivi sei mesi.
Alle famiglie, alle persone ed alle comunità di tipo familiare, il comune assicura il necessario sostegno economico 
preordinato all'inserimento del minore nell'ambiente di vita dell'affidatario.
Le misure e le modalità del contributo di cui al precedente comma saranno predeterminate dall'Assessore regionale 
per gli enti locali in sede di approvazione dello schema-tipo di regolamento previsto dal secondo comma.
Art. 10
Assistenza ai minori
nei rapporti con l'autorità giudiziaria
Il servizio sociale del comune è tenuto:
a) a segnalare all'autorità giudiziaria minorile i casi di abbandono, di maltrattamento di minori o di cattivo esercizio 
delle potestà parentali sotto l'aspetto materiale e morale, di disadattamento di minori, nonchè ogni altra situazione 
che possa essere di pregiudizio per i diritti e gli interessi dei minori;
b) a vigilare sull'osservanza dell'obbligo, da parte degli enti di assistenza che ricoverano i minori con pernottamento, 
di trasmettere ogni semestre al giudice tutelare competente per territorio l'elenco dei minori ricoverati od assistiti 
corredato delle notizie richieste dall'art. 9, comma quarto, della legge 4 maggio 1983, n. 184;
c) a svolgere, ove richiesti dall'autorità giudiziaria, le indagini e gli accertamenti di ordine psicologico e sociale ai 
fini della autorizzazione al matrimonio di minori, dell'affidamento della prole nei casi di separazione dei coniugi e di 
scioglimento o di dichiarazione di nullità del matrimonio, dell'esercizio della patria potestà dei genitori, della 
pronunzia di decadenza dalla patria potestà o di reintegrazione di essa;
d) a collaborare con l'autorità giudiziaria competente per accertamenti ai fini della dichiarazione dello stato di 
adottabilità, dell'affidamento preadottivo e dell'adozione, ai sensi del titolo II della legge 4 maggio 1983, n. 184.
Nei confronti dei minori soggetti a provvedimenti adottati dalla autorità giudiziaria minorile nell'ambito delle 
competenze amministrative e civili, il comune assicura la necessaria assistenza, anche con prestazioni specifiche di 
carattere psicologico e di sostegno economico, alle famiglie di origine ed agli affidatari, ovvero mediante altra forma 
di intervento previsto dalla presente legge con preferenza per gli interventi di tipo preventivo.
Il recupero delle spese per il ricovero e l'affidamento familiare, nell'ambito degli interventi di cui al comma 
precedente, è attuato esclusivamente nei confronti dei comuni non siciliani in base alle disposizioni previste dall'art. 
72 e seguenti della legge 17 luglio 1890, n. 6972 e successive modifiche ed integrazioni.
Art. 11
Interventi e servizi per il recupero di minori ed adulti
sottoposti a provvedimento dell'autorità giudiziaria
I comuni singoli od associati, nell'ambito della legislazione vigente ed in collaborazione con gli organismi statali 
competenti, attuano interventi e realizzano servizi in favore di minori ed adulti, per il loro recupero e reinserimento 
nella vita sociale.
L'attività di cui al precedente comma si realizza mediante:
a) assistenza economica;
b) assistenza abitativa;
c) servizi residenziali, sia per l'accoglimento in strutture di pronto intervento, per un trattamento a tempo 
determinato, sia per la permanenza in centri di ospitalità dotati di adeguate strutture;
d) inserimenti lavorativi anche attraverso cooperative.
Titolo III
Programmazione, organizzazione e gestione
dei servizi socio-assistenziali
Art. 12
Competenze della Regione
La Regione, in conformità ai principi di cui al titolo I, svolge nella materia di cui alla presente legge attività di 
programmazione, coordinamento, controllo, assistenza tecnica ed incentivazione finanziaria.
Per l'espletamento dei compiti di cui al precedente comma la Regione:
a) predispone, in conformità all'art. 15, piani triennali dei servizi socio-assistenziali, al fine di perseguire le finalità 
indicate nella presente legge;
b) promuove attraverso incentivi finanziari, piani di organizzazione e di sviluppo dei servizi socio-assistenziali, che 
prevedano interventi in aree di maggiore rischio sociale;
c) predetermina, tenuto conto dei servizi da erogare e delle indicazioni degli enti erogatori, la consistenza numerica 
degli operatori sociali in rapporto al territorio e ne garantisce la qualificazione;
d) promuove convenzioni con istituti universitari, enti ed organismi qualificati per iniziative di studio, di ricerca e di 
formazione, di aggiornamento e di riqualificazione degli operatori sociali;
e) istituisce l'albo regionale delle istituzioni assistenziali di cui all'art. 26;
f) esercita il controllo sugli adempimenti attribuiti dalla presente legge agli enti locali e dispone, se necessario, 
interventi di assistenza tecnica per garantirne la efficacia, nonchè interventi sostitutivi a carico degli organi 
inadempienti.
Art. 13
Comitato regionale per i servizi socio-assistenziali
E' istituito, presso l'Assessorato regionale degli enti locali, un comitato consultivo regionale per i servizi socio-
assistenziali, presieduto dall'Assessore regionale per gli enti locali o, per delega, dal direttore regionale e composto 
da:
- due esperti in materia di servizi socio-assistenziali, nominati dall'Assessore regionale per gli enti locali;
- due esperti nella formazione degli operatori sociali, nominati dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore 
regionale per gli enti locali;
- quattro rappresentanti delle associazioni dei comuni, operanti in Sicilia, scelti tra gli amministratori comunali in 
carica;
- un rappresentante della sezione siciliana dell'Unione province italiane;
- due esperti designati dall'Unione nazionale enti di beneficenza ed assistenza.
Le funzioni di segretario sono svolte da un dirigente in servizio presso l'Assessorato regionale degli enti locali.
Il Comitato dura in carica cinque anni.
Ai componenti del Comitato ed al segretario spetta un gettone di presenza nella misura che sarà determinata dal 
Presidente della Regione Siciliana, su proposta dell'Assessore regionale per gli enti locali, ai sensi dell'art. 31 della 
legge regionale 29 aprile 1985, n. 22.
Il Comitato è validamente costituito con l'insediamento di almeno sette componenti.
Art. 14
Compiti del Comitato
Il Comitato formula lo schema di piano triennale regionale dei servizi socio-assistenziali, e le eventuali modifiche, 
tenendo conto delle previsioni e delle esigenze espresse nei piani dei comuni singoli od associati e dei liberi 
consorzi.
Il Comitato predispone:
- gli schemi di convenzione di cui all'art. 20;
- gli standards dei servizi socio-assistenziali;
- i piani di formazione ed aggiornamento del personale.
Il comitato, altresì, esprime parere:
- sui progetti di ristrutturazione e di riqualificazione dei servizi socio-assistenziali d'iniziativa dei comuni singoli od 
associati, nonchè sui progetti presentati da altri enti che operano in regime di convenzione, al fine di ottenere 
finanziamenti e contributi;
- sulla misura del concorso finanziario degli utenti al costo dei servizi, in rapporto a fasce di reddito predeterminate;
- su ogni altro argomento sul quale l'Assessore regionale per gli enti locali ritenga di sentirlo.
Art. 15
Piano triennale dei servizi socio-assistenziali
Il piano triennale dei servizi socio-assistenziali è predisposto dall'Assessorato regionale degli enti locali sulla base 
dello schema approntato dal Comitato regionale per i servizi socio-assistenziali.
Il piano determina in particolare:
a) gli obiettivi prioritari da perseguire;
b) la tipologia dei servizi e degli interventi;
c) la metodologia degli interventi;
d) i criteri e le modalità per l'integrazione dei servizi di assistenza sociale con quelli sanitari;
e) gli indirizzi sulla formazione e l'aggiornamento degli operatori dei servizi;
f) i limiti di reddito per l'accesso gratuito ai servizi e la quota di partecipazione degli utenti al costo dei servizi stessi.
Il piano è aggiornato ogni tre anni.
L'Assessore regionale per gli enti locali tiene conto delle esperienze acquisite dai comuni in attuazione di programmi 
finalizzati.
Il piano è comunicato alla competente commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana che, nel termine di 
due mesi, può formulare osservazioni e proposte.
L'approvazione è demandata alla Giunta regionale.
Sino all'approvazione del piano triennale, i comuni, singoli od associati, per la organizzazione e gestione dei servizi 
e degli interventi istituiti ai sensi della presente legge si avvalgono dello schema-tipo di regolamento previsto 
dall'art. 53.
Art. 16
Competenze dei comuni
I comuni, singoli od associati, sono titolari delle funzioni in materia socio-assistenziale previste:
a) dalla presente legge;
b) dagli articoli 3 e 4 della legge regionale 2 gennaio 1979, n. 1 e successive modifiche;
c) dalla legge regionale 24 luglio 1978, n. 21;
d) dalla legge regionale 14 settembre 1979, n. 214;
e) dalla legge regionale 14 settembre 1979, n. 215;
f) dalla legge regionale 18 aprile 1981, n. 68;
g) dalla legge regionale 6 maggio 1981, n. 87;
h) dalla legge regionale 21 agosto 1984, n. 64;
i) dal decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 1985, n. 245, salvo le previsioni del successivo art. 17, 
secondo comma.
Sono, altresì, titolari di ogni altra funzione in materia socio-assistenziale prevista dalla legislazione vigente in quanto 
non espressamente attribuita alla Regione o ad altri enti.
Per l'istituzione di nuovi servizi e la riorganizzazione delle attività assistenziali esistenti i comuni osservano i 
principi di cui all'art. 2.
I comuni predispongono piani triennali comprendenti:
a) la tipologia dei servizi e delle prestazioni da erogare;
b) il fabbisogno di personale;
c) la individuazione degli enti pubblici e privati con i quali intendono stipulare convenzioni;
d) la previsione dei costi di gestione dei servizi socio-assistenziali.
I servizi di cui alle lettere a, b, c, d, ed e, di cui al secondo comma dell'art. 3 della presente legge, sono gestiti in 
strutture operative decentrate.
I consigli comunali, in sede di formulazione dei piani triennali, prevedono il graduale decentramento delle strutture 
operative medesime a livello di quartiere.
(vedi C.G.A., SEZ. GIURISDIZIONALE, 194/95)
Art. 17
Interventi coordinati ed integrati
Al fine di realizzare la previsione contenuta nell'art. 15 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, gli interventi socio-
assistenziali sono coordinati con i servizi dell'unità sanitaria locale prioritariamente a livello di distretto.
Il piano triennale di cui all'art. 15 della presente legge individua i servizi che possono essere gestiti a livello di 
associazioni di comuni ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 12 agosto 1980, n. 87, o a livello intermedio e 
determina le modalità operative per il coordinamento.
Dalla data di entrata in vigore della presente legge, i comuni e le unità sanitarie locali si attengono alle seguenti 
direttive:
a) le unità sanitarie locali assicurano i servizi di carattere sanitario integrativi dei servizi socio-assistenziali di 
competenza dei comuni;
b) il comune, attraverso il servizio sociale, promuove gli interventi di propria competenza che hanno connessione 
con il settore sanitario, d'intesa con l'ufficio di direzione dell'unità sanitaria locale competente per territorio, e 
concorre all'attuazione dei programmi integrativi;
c) l'ufficio di direzione dell'unità sanitaria locale indice riunioni operative con la partecipazione dei responsabili 
degli uffici di servizio sociale dei comuni interessati per l'attuazione del piano triennale e delle direttive che saranno 
emanate ai sensi dell'art. 54 della presente legge;
d) l'ufficio di direzione delle unità sanitarie locali può richiedere al servizio sociale comunale, ai fini 
dell'integrazione, trattamenti socio-assistenziali da effettuare sul territorio.
Gli interventi coordinati ed integrati di cui al presente articolo sono preordinati al conseguimento dei seguenti 
obiettivi:
- risocializzazione dei dimessi dagli ospedali psichiatrici e dei malati di mente in generale;
- prevenzione, recupero e reinserimento sociale dei tossicodipendenti;
- assistenza e reinserimento familiare e sociale dei soggetti portatori di handicaps;
- assistenza, protezione e tutela della maternità, infanzia ed età evolutiva;
- assistenza agli anziani non autosufficienti, a domicilio o mediante ricovero in strutture protette.
Fino all'emanazione della legge quadro sull'assistenze, le fonti di finanziamento della gestione coordinata sono 
costituite dagli stanziamenti previsti dalle leggi regionali per ciascun settore. A tal fine i comuni conferiscono alle 
unità sanitarie locali, con le modalità che saranno previste nel piano triennale di cui all'art 15, le quote finanziarie 
proprie destinate al finanziamento dei servizi gestiti in forma associata, nonchè i beni e le attrezzature destinati a tali 
servizi.
Art. 18
Comitato di coordinamento della gestione integrata
dei servizi
I rapporti organici tra i comuni e le unità sanitarie locali sono deferiti ad un comitato di coordinamento costituito dai 
sindaci dei comuni facenti parte dell'associazione, ovvero dal consiglio comunale ove l'unità sanitaria locale 
coincida con il territorio del comune.
Il comitato di coordinamento o il consiglio comunale:
a) esprime parere sull'attuazione del piano triennale in ordine alle previsioni riguardanti la gestione integrata dei 
servizi socio-assistenziali e sanitari;
b) concorre, d'intesa con il comitato di gestione, annualmente, all'elaborazione del programma degli interventi nei 
settori di competenza della gestione integrata e coordinata;
c) esprime pareri e formula proposte sulle risorse finanziarie destinate all'attività integrata;
d) stabilisce annualmente le quote di partecipazione dei comuni agli oneri della gestione integrata.
Il comitato di coordinamento si riunisce su convocazione del sindaco del comune sede dell'unità sanitaria locale 
ordinariamente ogni sei mesi e, in via straordinaria, quando ne faccia richiesta un terzo dei comuni associati.
Il comitato di coordinamento ha sede presso l'unità sanitaria locale; le decisioni assunte ed i pareri espressi sono 
verbalizzati e di essi viene fatta menzione negli atti deliberativi del comitato di gestione dell'unità sanitaria locale, 
nonchè dei singoli comuni per quanto di competenza.
Un dipendente dell'unità sanitaria locale svolge funzioni di segretario del comitato.
Art. 19
Determinazione degli standards
All'approvazione degli standards strutturali ed organizzativi dei servizi socio-assistenziali istituiti con la presente 
legge, provvede il Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per gli enti locali, con proprio 
decreto entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge.
Per la determinazione degli standards di cui al primo comma l'Assessore regionale per gli enti locali si avvale del 
gruppo di consulenza di cui all'art. 52.
Per i servizi aperti e residenziali istituiti in favore degli anziani si applicano gli standards determinati in applicazione 
della legge regionale 6 maggio 1981, n. 87 e successive modifiche ed integrazioni.
Art. 20
Convenzioni
I comuni singoli od associati, per la realizzazione dei servizi socio-assistenziali, possono stipulare convenzioni con 
enti iscritti nell'albo regionale previsto dall'art. 26.
Le convenzioni devono prevedere in particolare:
a) le prestazioni da erogare agli utenti;
b) i corrispettivi dei costi per i servizi resi;
c) adeguati strumenti di controllo.
Art. 21
Personale
I comuni, singoli o associati, per la gestione dei servizi socio-assistenziali si avvalgono del proprio personale, 
nonchè del personale:
a) proveniente da enti pubblici soppressi, già operanti nel settore;
b) ammesso al servizio civile;
c) da assumere mediante pubblico concorso;
d) da assumere a tempo determinato ai sensi della normativa vigente.
Art. 22
Associazioni di volontariato
Al conseguimento degli obiettivi previsti dalla presente legge possono concorrere le associazioni di volontariato 
liberamente costituite, aventi finalità che attengono alla materia socio-assistenziale.
Tra le associazioni di volontariato di cui al comma precedente sono comprese anche le istituzioni a carattere 
associativo, le cui attività si fondano, a norma di statuto, su prestazioni volontarie e personali dei soci.
La partecipazione dei volontari dovrà ispirarsi ai seguenti criteri:
- impegno a prestare la loro attività in modo coordinato con quella svolta dal personale addetto alle attività 
assistenziali;
- rimborso delle sole spese effettivamente sostenute.
Le prestazioni dei volontari non devono comportare una utilizzazione a tempo pieno.
Si applicano le disposizioni di cui all'art. 3 della legge regionale 25 marzo 1986, n. 14.
Art. 23
Gestione
I servizi socio-assistenziali istituiti ai sensi della presente legge sono attuati dai comuni singoli od associati con le 
seguenti modalità:
a) mediante gestione diretta;
b) mediante convenzione con istituzioni pubbliche e private di assistenza e beneficenza ed associazioni non aventi 
fini di lucro;
c) mediante delega ai consigli di quartiere prioritariamente per quanto riguarda i servizi di cui alle lettere a, b, c, d, 
ed e dell'art. 3, secondo comma, della presente legge.
Titolo IV
Vigilanza e controllo
Art. 24
Vigilanza
L'Assessore regionale per gli enti locali vigila perchè i comuni adempiano agli obblighi previsti dalla presente legge 
e ad ogni disposizione legislativa vigente in materia.
Art. 25
Controllo sugli enti convenzionati
Il controllo sugli enti convenzionati ai sensi dell'art. 20 è esercitato dall'Assessore regionale per gli enti locali, che 
può avvalersi dei comuni per singoli accertamenti.
Art. 26
Albo regionale delle istituzioni assistenziali
E' istituito presso l'Assessorato regionale degli enti locali l'albo regionale delle istituzioni assistenziali, diviso in 
sezioni secondo la natura dell'attività svolta.
Possono essere iscritte all'albo le istituzioni che svolgono attività socio-assistenziali che dispongono di strutture, di 
attrezzature e di personale idonei al tipo di attività svolta, in conformità agli standards determinati con le modalità di 
cui all'art. 19.
L'Assessore regionale per gli enti locali, prima di provvedere alla iscrizione nell'albo, effettua opportuni 
accertamenti e verifiche avvalendosi anche dei comuni.
All'inizio di ogni anno, in esito agli accertamenti di cui al comma precedente ed alle segnalazioni dei comuni, viene 
effettuata la revisione dell'albo onde provvedere alla cancellazione delle istituzioni nei cui confronti sono venuti 
meno i requisiti prescritti nonchè alla iscrizione di istituzioni che ne facciano istanza.
L'iscrizione all'albo è preordinata alla stipula, da parte delle istituzioni iscritte, delle convenzioni con i comuni 
singoli od associati previste dall'art. 20.
Entro il trenta giugno di ogni anno l'elenco delle istituzioni iscritte all'albo è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 
della Regione Siciliana.
(vedi T.A.R. CATANIA, SEZ. II, 1644/1995)
Art. 27
Iscrizione all'albo dei privati
I privati che gestiscono strutture diurne o residenziali all'infuori di convenzioni e di rapporti con enti locali sono 
tenuti ad iscriversi in appositi albi comunali, ai fini della vigilanza igienico-sanitaria sugli ambienti adibiti alla 
attività svolta e sul personale dipendente.
La vigilanza è esercitata dal comune territorialmente competente che si avvale dell'unità sanitaria locale nel cui 
ambito ricade la struttura.
I sindaci, all'inizio di ogni anno, comunicano all'Assessore regionale per gli enti locali i provvedimenti di iscrizione 
o di cancellazione intervenuti durante l'anno precedente.
La disposizione di cui al comma precedente decorre dal 1° gennaio 1988.
Art. 28
Autorizzazione al funzionamento di strutture
socio-assistenziali e procedura per il rilascio
Ai fini dell'iscrizione all'albo di cui all'art. 26, le strutture socio-assistenziali residenziali o diurne per minori, adulti 
ed anziani, anche in stato di non autosufficienza parziale o totale, sono soggette alla autorizzazione al 
funzionamento.
L'autorizzazione al funzionamento è rilasciata dall'Assessore regionale per gli enti locali, entro sei mesi dalla 
istanza, in esito al parere igienico-sanitario dell'unità sanitaria locale competente, sentita l'amministrazione 
comunale, nonchè l'autorità scolastica ove trattasi di strutture utilizzate per attività di istruzione.
I pareri di cui al comma precedente devono essere rilasciati entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta da 
parte dell'Assessore regionale per gli enti locali ed ove non comunicati entro il predetto termine devono ritenersi 
equivalenti ad assenso.
Di ogni provvedimento di autorizzazione e di diniego dell'Assessore regionale per gli enti locali è data 
comunicazione all'ente richiedente, al comune e, per strutture destinate a minori, all'autorità minorile competente per 
territorio.
Avverso il diniego di autorizzazione ovvero in caso di mancata adozione del provvedimento entro il termine previsto 
al primo comma, è ammesso il ricorso, anche per questioni di merito, alla Giunta regionale che decide entro sei 
mesi.
Per il funzionamento dei servizi e delle strutture riservate agli anziani si applicano le disposizioni contenute nella 
legge regionale 6 maggio 1981, n. 87.
(vedi C.G.A., SEZ. CONSULTIVA, 509/96)
Art. 29
Sospensione e revoca dell'autorizzazione
L'autorizzazzione al funzionamento è revocata per il venire meno dei requisiti in base ai quali era stata concessa 
qualora l'ente titolare, previamente diffidato a ripristinare la sussistenza dei requisiti stessi, non abbia provveduto 
entro il termine assegnato.
In caso di accertati gravi difetti di funzionamento o violazione di legge che comportano rilevante pregiudizio per gli 
utenti, l'Assessore regionale per gli enti locali dispone la sospensione dell'autorizzazione.
La revoca viene disposta con provvedimento motivato dall'Assessore regionale per gli enti locali.
Avverso il provvedimento di revoca o di sospensione dell'autorizzazione è ammesso ricorso alla Giunta regionale. 
Qualora la Giunta non decida entro sessanta giorni, il ricorso s'intende rigettato.
Del provvedimento di revoca, di sospensione o di diniego della autorizzazione a funzionare, con la conseguente 
cancellazione dall'albo regionale, sono informati il comune competente per il territorio, l'autorità di pubblica 
sicurezza e l'autorità giudiziaria minorile.
Titolo V
Disposizioni sulle Istituzioni pubbliche di assistenza
e beneficenza (IPAB)
Art. 30
Privatizzazione delle IPAB
Le istituzioni in atto qualificate quali IPAB per atto positivo di riconoscimento o per possesso di stato, che, avuto 
riguardo alle disposizioni della legge fondamentale sulle Opere pie 17 luglio 1890, n. 6972 e successive modifiche, 
agli atti di fondazione ed agli statuti delle istituzioni medesime, nonchè ai criteri selettivi da determinare con le 
procedure di cui al successivo comma, per prevalenza di elementi essenziali sono classificabili quali enti privati, 
sono incluse dal Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per gli enti locali, in apposito elenco 
ai fini del riconoscimento ai sensi dell'art. 12 del codice civile.
Per l'attuazione del precedente comma i criteri selettivi, entro i limiti prefissati al precedente comma, sono 
determinati dalla Giunta regionale su proposta del Presidente della Regione, di concerto con l'Assessore regionale 
per gli enti locali, sentita la competente commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana, che si pronuncia 
entro tre mesi dalla ricezione delle proposte.
Qualora risulti che fra gli enti di cui al primo comma taluni hanno caratteristiche di enti ecclesiastici, il Presidente 
della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per gli enti locali, forma l'elenco di tali istituzioni e, d'intesa con 
l'autorità ecclesiastica, lo trasmette al Ministero dell'interno per le procedure di riconoscimento della personalità 
giuridica agli effetti civili.
Le operazioni previste dal presente articolo sono completate entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della 
presente legge. Entro i successivi sei mesi le IPAB con prevalenti finalità assistenziali ricevono il provvedimento 
declaratorio, avente carattere di atto definitivo.
I provvedimenti adottati a norma del presente articolo sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Regione 
Siciliana e trasmessi ai sindaci per la pubblicazione nell'albo pretorio per la durata di quindici giorni consecutivi.
(vedi T.A.R. PALERMO, SEZ. I, 842/2001)
Art. 31
Utilizzazione delle strutture
in conformità ai fini istituzionali
Le IPAB che non hanno caratteristiche di enti privati ai sensi del precedente articolo 30, entro tre mesi dal 
ricevimento dell'atto declaratorio previsto dal penultimo comma dello stesso articolo, sono tenute a comunicare ai 
comuni territorialmente competenti lo stato delle strutture di cui dispongono con contestuali proposte, 
compatibilmente alle finalità previste da rispettivi statuti, per la utilizzazione delle stesse secondo la tipologia 
prevista dalla presente legge.
Il comune valuta lo stato di disponibilità delle strutture e la proposta di utilizzazione formulata dall'IPAB, ai fini 
dell'attuazione immediata delle funzioni trasferite ai comuni a norma della legge regionale 2 gennaio 1979, n. 1, ed 
in particolare per la realizzazione di un modello programmato di sviluppo dei servizi socio-assistenziali e socio-
sanitari, conforme al piano triennale previsto dall'art. 15.
Entro tre mesi dal giorno in cui ne ha conoscenza, il comune adotta le proprie determinazioni con deliberazione 
consiliare assunta a maggioranza assoluta dai consiglieri in carica.
In assenza di pronunzia entro il termine di cui al comma precedente, l'IPAB ne rende edotto l'Assessore regionale 
per gli enti locali, il quale provvede con i poteri sostitutivi previsti dall'art. 91 dell'ordinamento amministrativo degli 
enti locali nella Regione Siciliana.
Ove il comune ritenga accettabili le proposte presentate dall'IPAB, si avvale delle strutture mediante convenzione 
preordinata al regolamento dei relativi rapporti.
La convenzione è stipulata sulla base di un disciplinare-tipo predisposto dall'Assessore regionale per gli enti locali 
entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.
Ai fini dell'elaborazione del disciplinare-tipo, l'Assessore può avvalersi del gruppo di consulenza previsto dall'art. 
52.
Qualora il comune, con l'atto deliberativo di cui al terzo comma, ritenga le strutture non adatte al proseguimento 
dell'attività assistenziale, ne informa l'Assessore regionale per gli enti locali che dispone entro 30 giorni propri 
accertamenti.
Gli accertamenti sono demandati ad una commissione composta dal sindaco del comune o da un suo delegato, da un 
rappresentante dell'Assessorato regionale degli enti locali e dal coordinatore sanitario dell'unità sanitaria locale 
competente per territorio. La commissione entro 30 giorni rassegna le risultanze degli accertamenti all'Assessore 
regionale per gli enti locali.
Nel caso di responso favorevole della commissione l'Assessore regionale per gli enti locali invita il comune ad 
utilizzare le strutture dell'IPAB. Il comune decide entro due mesi dalla notifica della relazione rassegnata dalla 
commissione di cui al nono comma con la maggioranza assoluta dei consiglieri in carica.
Art. 32
Riconversione delle strutture
Le IPAB che intendono avviare programmi di riconversione delle proprie strutture e, ove necessario, di mutamento 
dei propri fini istituzionali in aderenza al riordino dei servizi socio-assistenziali introdotto dalla presente legge, entro 
tre mesi dal ricevimento dell'atto declaratorio di cui all'art. 30, ne informano i comuni territorialmente competenti.
Tale iniziativa non comporta la cessazione dell'attività assistenziale.
Il comune, in attuazione del piano triennale di cui all'art. 15, si pronunzia, con la maggioranza assoluta dei 
consiglieri in carica, sulla proposta dell'IPAB.
In esito alla pronunzia favorevole del comune, i progetti di riconversione sono ammessi al fondo speciale di cui al 
successivo art. 47 purchè sia osservato l'art. 3 della legge regionale 29 aprile 1985, n. 21.
In assenza di pronunzia nel termine di cui al terzo comma le IPAB ne informano l'Assessore regionale per gli enti 
locali, che promuove entro 30 giorni specifici accertamenti ed ove necessario interviene con i poteri sostitutivi di cui 
all'art. 91 dell'Ordinamento amministrativo degli enti locali nella Regione Siciliana.
Ove il comune, con deliberazione consiliare, giudichi antieconomico il piano di riconversione delle strutture ovvero 
non conforme al proprio modello di sviluppo dei servizi socio-assistenziali e socio-sanitari, ne informa l'Assessore 
regionale per gli enti locali che dispone propri accertamenti.
Gli accertamenti sono demandati alla commissione di cui al nono comma dell'art. 31, che rassegna le proprie 
risultanze, entro 60 giorni, all'Assessore regionale per gli enti locali.
Nel caso di responso favorevole della commissione il comune decide secondo le modalità ed i termini di cui all'art. 
31, decimo comma.
Art. 33
Acquisizione da parte dei comuni dei beni patrimoniali
non utilizzabili dalle IPAB
Qualora in esito alla procedura prevista dai precedenti articoli, l'utilizzazione o la riconversione delle strutture non 
sia conforme alla tipologia dei servizi socio-assistenziali e socio-sanitari introdotta dalla vigente normativa, o 
comunque non sia rispondente ai criteri di economicità, salvo quanto previsto dal successivo art. 35, il comune, 
entro due mesi dalla notifica del responso della commissione da parte dell'Assessore regionale per gli enti locali, si 
pronuncia con deliberazione consiliare, assunta dalla maggioranza assoluta dei consiglieri in carica, sulla 
utilizzazione delle strutture e dell'area di sedime per l'attuazione di programmi di pubblico interesse.
L'acquisizione in proprietà delle strutture, in tal caso, ha luogo al valore di stima dell'Ufficio tecnico erariale.
Art. 34
Fusione ed estinzione delle IPAB
L'Assessore regionale per gli enti locali avvia il procedimento amministrativo per la fusione delle istituzioni 
pubbliche, proprietarie delle strutture non utilizzabili o non riconvertibili, con altre IPAB che dispongono di strutture 
giudicate utilizzabili o riconvertibili in esito alle procedure di cui ai precedenti articoli o con IPAB che, mediante 
l'integrazione delle strutture, su proposta del comune territorialmente competente, possono attivare servizi socio-
assistenziali e socio-sanitari conformi alle previsioni degli articoli 31 e 32 della presente legge.
In subordine l'istituzione è estinta e i beni patrimoniali sono devoluti al comune, che assorbe anche il personale 
dipendente, facendone salvi i diritti acquisiti in rapporto al maturato economico.
La fusione e l'estinzione non hanno luogo qualora la struttura non utilizzabile o riconvertibile appartenga ad 
istituzione che disponga di altre strutture agibili e riconvertibili.
Art. 35
Immobili sottoposti a vincolo monumentale
od artistico ai sensi della legge 1 giugno 1939, n. 1089
L'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione, su proposta della soprintendenza 
competente per territorio, ha facoltà di acquisire, al valore di stima dell'Ufficio tecnico erariale, gli edifici di 
proprietà delle IPAB non direttamente utilizzati per interventi e servizi socio-assistenziali e socio-sanitari o che non 
siano compresi nei programmi comunali di potenziamento previsti dagli articoli precedenti.
Art. 36
Alienazione di strutture non utilizzabili
Nel caso in cui la struttura non utilizzabile o non riconvertibile non sia acquisita dal comune con le modalità previste 
dai precedenti articoli, l'Assessore regionale per gli enti locali, salva l'applicazione dell'art. 35 della presente legge, 
autorizza l'istituzione proprietaria della struttura ad alienarla mediante vendita all'asta pubblica.
Art. 37
Immobili ad uso di culto
Gli immobili destinati a fini di culto appartenenti ad IPAB assoggettate alla procedura di estinzione prevista dall'art. 
34 o facenti parte di complessi immobiliari che, ai sensi dei precedenti articoli, vengono acquisiti dai comuni a 
domanda dell'ordinario diocesano sono assegnati in uso all'autorità ecclesiastica competente. Il provvedimento è 
adottato dal Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per gli enti locali, con vincolo di 
destinazione alla sopradetta finalità.
Cessata la destinazione a fini di culto, l'immobile è restituito al comune territorialmente competente.
Art. 38
Personale delle IPAB sottoposte a fusione
Il personale delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza sottoposte a fusione con altre IPAB ai sensi 
dell'art. 34 transita negli organici della nuova IPAB e viene utilizzato per le sue finalità.
Art. 39
Reimpiego dei mezzi finanziari
I corrispettivi dei beni alienati dalle IPAB ai sensi dei precedenti articoli sono destinati dalle IPAB stesse 
all'attuazione dei servizi socio-assistenziali e socio-sanitari nell'ambito dei programmi comunali di utilizzazione o di 
riconversione delle strutture previste dagli articoli medesimi.
Art. 40
Disposizioni comuni per le IPAB
I limiti di valore previsti dall'art. 4 della legge 26 aprile 1954, n. 251 sono commisurati all'importo di cui all'art. 52 
della legge regionale 29 aprile 1985, n. 21.
Art. 41
Personale delle IPAB
Entro il limite del contingente in servizio alla data del 1° luglio 1978, le IPAB provvedono all'inquadramento dei 
dipendenti non di ruolo che hanno prestato servizio per almeno cinque anni e siano in servizio alla data di entrata in 
vigore della presente legge.
L'inquadramento dei dipendenti di cui al precedente comma ha luogo prescindendo dai limiti di età prescritti per 
l'accesso ai pubblici impieghi.
I posti residui sono attribuiti mediante concorso riservato ai dipendenti che abbiano prestato attività lavorativa o 
siano in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, con le modalità di cui al successivo comma.
Per l'accesso al concorso riservato si osservano le disposizioni di cui all'art. 9, lett. b, punto 2, del decreto del 
Presidente della Repubblica del 25 giugno 1983, n. 347.
Le disposizioni di cui al terzo e quarto comma, nel caso di ulteriore disponibilità di posti, sono estese a coloro che 
abbiano svolto attività lavorativa per un periodo inferiore a quello prescritto dal richiamato art. 9, lett. b, punto 2, del 
decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 347. Per l'accesso si tiene conto dell'anzianità posseduta 
e, in caso di uguale anzianità, dell'età.
Agli effetti di quanto prescritto ai precedenti commi le IPAB che non abbiano deliberato la pianta organica sono 
tenute a provvedervi entro sessanta giorni nei limiti delle unità in servizio alla data del 1° luglio 1978.
Art. 42
Mobilità del personale delle IPAB
Le IPAB che, in rapporto all'attività svolta, abbiano personale in esubero, ne fanno segnalazione all'Assessore 
regionale per gli enti locali, indicando i posti e le qualifiche da sopprimere.
L'Assessore, con proprio decreto, dispone il trasferimento del personale presso altre IPAB che abbiano espresso 
assenso al trasferimento.
Il decreto assessoriale è adottato a seguito di accertamenti ispettivi, da cui consti la sussistenza del publico interesse.
Con lo stesso decreto l'Assessore dispone la soppressione dei posti ricoperti dal personale trasferito ed il 
corrispondente aumento dei posti di organico nelle IPAB cui il personale è assegnato.
Le disposizioni di cui al primo comma trovano attuazione anche ai fini dell'applicazione dell'art. 41 per 
l'inquadramento dei dipendenti che, pur essendo in possesso dei requisiti ivi prescritti, non possono essere inquadrati 
nelle IPAB in cui hanno prestato servizio, per carenza di posti.
Ai fini dell'applicazione dei precedenti commi si utilizzano prioritariamente i posti disponibili presso IPAB ubicate 
nella medesima provincia.
Art. 43
Ampliamento delle piante organiche delle IPAB
Con deliberazione motivata le IPAB possono ampliare le dotazioni delle piante organiche per garantire gli standards 
socio-assistenziali determinati dalla vigente normativa.
Contestualmente allo ampliamento della pianta organica le IPAB procedono alla ristrutturazione dei posti in 
organico, onde destinare ai servizi assistenziali i posti in esubero in altre qualifiche.
Ai fini della copertura dei posti è prioritariamente utilizzato il personale delle altre IPAB esistenti sul territorio, di 
cui all'art. 42, purchè per qualifiche corrispondenti.
I posti non coperti mediante la procedura di cui al precedente comma sono ricoperti mediante pubblico concorso.
Titolo VI
Fondi di intervento
Art. 44
Fondo regionale per gli interventi
ed i servizi socio-assistenziali
La Regione, per il conseguimento delle finalità della presente legge, istitutisce nel bilancio regionale un fondo 
denominato "Fondo per la gestione dei servizi e degli interventi socio-assistenziali" da iscrivere nello stato di 
previsione della spesa dell'Assessorato regionale degli enti locali, destinato al finanziamento dei servizi socio-
assistenziali svolti sia a livello associato che di singolo comune.
Il fondo è costituito:
a) dalle assegnazioni e dai finanziamenti dello Stato;
b) da uno stanziamento il cui ammontare sarà determinato con successiva legge regionale;
c) da una quota dei fondi per i servizi e per gli investimenti, di cui alla legge regionale 2 gennaio 1979, n. 1, che sarà 
determinata con successiva legge regionale.
Al fondo possono affluire gli stanziamenti settoriali pertinenti ai servizi socio-assistenziali riguardanti la sfera 
materno-infantile, quella della tossicodipendenza, della tutela della salute mentale, dell'assistenza agli anziani ed ai 
soggetti portatori di handicap.
Art. 45
Criteri per la ripartizione del fondo per gli interventi
ed i servizi socio-assistenziali
Il fondo di cui all'art. 44 è destinato:
a) quanto al 70 per cento, sulla base della popolazione residente in ciascun comune secondo i dati dell'Istat 
dell'ultimo anno disponibile, per le spese connesse al funzionamento dei servizi socio-assistenziali;
b) quanto al 30 per cento, per l'attuazione di investimenti sulla base di documentate richieste da presentare 
all'Assessore regionale per gli enti locali entro il 31 marzo di ciascun anno, con priorità per i comuni che hanno 
particolari carenze di strutture e di presìdi socio-assistenziali.
Le somme assegnate ai sensi della lett. a sono versate ai comuni con somministrazione trimestrale anticipata. I 
comuni sono tenuti ad aprire presso i rispettivi tesorieri apposito conto sul quale verranno versati i predetti fondi.
Le somme assegnate ai sensi della lett. b sono accreditate ai comuni, singoli od associati, secondo le modalità di cui 
ai commi dall'uno al quattro dell'art. 35 della legge regionale 2 gennaio 1979, n. 1.
Art. 46
Modalità per il finanziamento delle spese
per investimenti di cui all'art. 45, primo comma, lett. b
I finanziamenti per le spese di investimento previsti dal primo comma, lett. b, dell'art. 45 sono finalizzati alla 
realizzazione di nuove strutture e dotazioni di relative attrezzature ed arredi, nonchè alla riconversione, 
trasformazione, riadattamento e ampliamento di strutture preesistenti. E' consentito l'acquisto e la ristrutturazione di 
edifici esistenti.
Le istanze vanno presentate entro il 31 marzo di ciascun anno all'Assessorato regionale degli enti locali, corredate 
dell'atto deliberativo contenente la richiesta di finanziamento unitamente ad una relazione socio-economica in cui 
siano descritti:
a) tipologia del servizio da realizzare;
b) conformità agli standards previsti per la tipologia;
c) numero e qualifica degli operatori che saranno addetti alle strutture o presìdi socio-assistenziali in conformità ai 
requisiti organizzativi e professionali richiesti dal tipo di servizio;
d) numero degli utenti da assistere;
e) misura del finanziamento regionale richiesto;
f) eventuali mezzi finanziari di cui si dispone o dei quali si intende avere la disponibilità tramite accensione di 
mutuo con la Cassa depositi e prestiti, per la copertura della parte delle spese non ammesse ai finanziamenti.
I criteri di ripartizione territoriale sono fissati con decreto dell'Assessore regionale per gli enti locali tenendo 
presente l'esistenza nel territorio del comune richiedente di strutture e presìdi socio-assistenziali.
Art. 47
Fondo speciale per programmi straordinari
Per l'attuazione di programmi straordinari di interesse dei comuni singoli od associati e delle IPAB, conformi alle 
previsioni del piano triennale di cui all'art. 15 della presente legge, è istituito un fondo straordinario, il cui 
ammontare sarà determinato con successiva legge della Regione.
Nell'ambito del piano triennale il fondo di cui al precedente comma può essere utilizzato per la riconversione e la 
valorizzazione delle strutture degli enti soppressi, di cui alla tabella B annessa al decreto del Presidente della 
Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.
Titolo VII
Disposizioni transitorie e finali
Art. 48
Attività dipartimentale e livello regionale
In attesa della riforma dell'Amministrazione regionale e della istituzione delle aree dipartimentali, gli Assessori 
regionali per gli enti locali e per la sanità coordinano i servizi sociali e sanitari.
A tale effetto, i predetti Assessori, con l'intervento dei direttori regionali dei rispettivi rami di amministrazione, si 
riuniscono periodicamente per l'esame dei problemi inerenti alla integrazione degli interventi socio-assistenziali con 
quelli sanitari e per la predisposizione delle direttive da emanare agli enti locali ed alle unità sanitarie locali.
Di ogni riunione è redatto apposito verbale, copia del quale è rimessa al Presidente della Regione entro i cinque 
giorni successivi.
Art. 49
Competenza delle province
in materia di servizi socio-assistenziali
Le province hanno facoltà di affidare mediante convenzione ai comuni, od associazioni di comuni, la gestione dei 
servizi e degli interventi di loro competenza in favore di minori, gestanti e madri previsti dal regio decreto 8 maggio 
1927, n. 798 convertito nella legge 6 dicembre 1928, n. 2838 e successive modifiche ed integrazioni e dalla legge 23 
dicembre 1975, n. 698.
Le convenzioni disciplinano i rapporti patrimoniali e finanziari, l'utilizzazione del personale provinciale e le 
modalità di attuazione dei servizi stessi.
L'Assessore regionale per gli enti locali, entro sei mesi dalla approvazione della presente legge, predispone un 
disciplinare tipo della convenzione di cui ai precedenti commi.
Art. 50
Istituzioni socio-scolastiche permamenti
(ex colonie)
Le istituzioni socio-scolastiche di cui alla legge regionale 5 agosto 1982, n. 93 possono essere incluse nel piano 
triennale di cui all'art. 15, ai fini della utilizzazione e gestione da parte dei comuni singoli o dell'associazione dei 
comuni di cui all'art. 3 della legge regionale 12 agosto 1980, n. 87.
Art. 51
Primo piano triennale dei servizi socio-assistenziali
Il primo piano regionale triennale dei servizi socio-assistenziali di cui all'art. 15 è elaborato dall'Assessore regionale 
per gli enti locali entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge.
Art. 52
Gruppo di consulenza
Fino all'istituzione del Comitato regionale per i servizi socio-assitenziali di cui all'art 13, l'Assessore regionale per 
gli enti locali si avvale, per la elaborazione degli strumenti attuativi della presente legge, del gruppo di consulenza 
istituito a norma dell'art. 14 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 87.
Il gruppo di consulenza è integrato con due funzionari dell'Amministrazione regionale, di cui uno con mansioni 
anche di segretario.
Ai componenti del gruppo di consulenza è attribuito un compenso forfettario annuo, nella misura che sarà 
determinata dal Presidente della Regione su proposta dell'Assessore regionale per gli enti locali.
Art. 53
Schema tipo di regolamento
Entro sei mesi dalla data di pubblicazione della presente legge, l'Assessore regionale per gli enti locali, avvalendosi 
del gruppo di consulenza di cui all'art. 52, predispone uno schema tipo di regolamento sull'organizzazione dei servizi 
socio-assistenziali, ad orientamento dell'attività dei comuni singoli od associati.
I comuni singoli od associati, sulla base del regolamento-tipo predisposto dall'Assessore regionale per gli enti locali, 
entro i successivi sei mesi adottano un proprio regolamento.
Il regolamento-tipo contiene direttive e limiti di prima applicazione, anche per quanto riguarda i costi unitari dei 
servizi e l'accesso da parte degli utenti che superano i limiti di reddito per la gratuità dei servizi stessi.
Nella prima applicazione della presente legge, i limiti di reddito per la gratuità dei servizi e per l'accesso agli stessi 
con quota a carico dell'utente, sono determinati dall'Assessore regionale per gli enti locali, con proprio decreto.
Art. 54
Direttive
Il Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per gli enti locali, al fine di realizzare un migliore 
collegamento funzionale delle attività, è autorizzato ad impartire direttive ai comuni, contenenti indirizzi generali 
per l'attuazione della presente legge ed in particolare per l'esecuzione del piano triennale dei servizi socio-
assistenziali.
Art. 55
Convenzioni per studi, ricerche,
acquisizione ed elaborazione dati
L'Assessore regionale per gli enti locali è autorizzato a stipulare convenzioni con istituti universitari, scuole di 
servizio sociale o istituzioni specializzate nel settore dei servizi sociali, per studi, ricerche ed acquisizione ed 
elaborazione di dati utili alla predisposizione dei piani triennali dei servizi socio-assistenziali nonchè dei progetti 
speciali.
Per le convenzioni di cui al comma precedente si prescinde dalla acquisizione dei pareri previsti dalla legislazione 
vigente, allorchè l'importo relativo non superi i 100 milioni di lire.
Per il finanziamento dei progetti speciali di cui all'art. 56 e per la copertura degli oneri relativi alle convenzioni di 
cui al presente articolo, si provvede con il fondo di cui all'art. 47.
Art. 56
Progetti speciali
La Regione può predisporre progetti mirati d'intervento in settori specifici o in aree di elevato rischio, anche con 
l'apporto degli enti locali e di organismi presenti nel territorio regionale.
Art. 57
Abolizione dell'elenco dei poveri
A decorrere dal 1° gennaio 1987 l'elenco dei poveri che i comuni sono tenuti a redigere in forza delle vigenti leggi è 
abolito.
Nel contesto dello schema del regolamento-tipo di cui all'art. 53 sono determinate le fasce di reddito per l'accesso 
gratuito alle prestazioni ed agli interventi istituiti ai sensi della presente legge, nonchè i limiti al di sopra dei quali 
l'accesso ai servizi è subordinato alla partecipazione economica degli utenti.
Art. 58
Relazione all'Assemblea regionale
Al termine del primo triennio di applicazione della presente legge, l'Assessore regionale per gli enti locali presenta 
all'Assemblea regionale una relazione sullo stato di attuazione della legge medesima, per le necessarie revisioni.
Art. 59
Compiti della Regione
L'Assessore regionale per gli enti locali decide le controversie tra i comuni singoli od associati o tra comuni ed altri 
enti pubblici soggetti alle potestà regionali, per il rimborso delle spese di soccorso e di assistenza, rese obbligatorie 
da particolari disposizioni di legge o statuarie, comprese quelle relative al mantenimento degli inabili al lavoro di cui 
all'art. 154 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.
Art. 60
Obblighi e facoltà dei comuni
aventi riflessi con la finanza locale
I comuni sono tenuti ad istituire i servizi previsti dalla presente legge. A tale effetto, in sede di formazione del 
bilancio annuale e pluriennale, le relative spese sono iscritte nei propri bilanci entro il limite delle disponibilità dei 
fondi per i servizi, data la natura integrativa delle assegnazioni della Regione per finalità socio-assistenziali.
Ai fini degli investimenti, i comuni possono avvalersi anche delle disposizioni che regolano la contrazione dei 
mutui, ivi compresi quelli somministrati dalla cassa depositi e prestiti.
Gli avanzi di amministrazione quali risultano dai conti consuntivi possono essere destinati alla realizzazione di 
strutture socio-assistenziali entro il limite del 50 per cento delle somme disponibili.
Art. 61
Utilizzazione delle strutture degli enti soppressi
Le strutture degli enti soppressi adibite a servizi socio-assistenziali all'atto del trasferimento delle competenze 
all'Amministrazione della Regione attuato con il decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 1985, n. 245 
possono essere attribuite in proprietà od in uso agli enti locali, nei cui territori sono ubicati, con decreto del 
Presidente della Regione previa delibera della Giunta regionale.
Art. 62
Personale dei disciolti comitati provinciali
dell'Opera nazionale maternità ed infanzia
Il personale dei comitati provinciali dell'Opera nazionale maternità ed infanzia, disciolti ai sensi della legge 23 
dicembre 1975, n. 698, continua a svolgere presso le amministrazioni provinciali i compiti di cui all'art. 49 sino al 
definitivo inquadramento secondo la previsione contenuta nell'ultimo comma dell'art. 2 del decreto del Presidente 
della Repubblica 13 maggio 1985, n. 256.
Art. 63
Funzionamento dei centri di rieducazione
per minorenni soggetti a provvedimenti
dell'autorità giudiziaria minorile
Le convenzioni che il Ministero di grazia e giustizia ha stipulato con enti ed istituzioni che prestano assistenza ai 
minori soggetti a provvedimento dell'autorità giudiziaria minorile possono essere assunte dai comuni nel cui 
territorio operano le relative strutture.
La disposizione di cui al precedente comma è subordinata al regolamento dei relativi rapporti finanziari con lo Stato, 
a norma dell'art. 43 dello Statuto regionale, ai fini dell'attribuzione ai comuni dei fondi occorrenti per la gestione dei 
servizi.
Per l'assistenza ai minori che hanno la residenza in comuni diversi da quelli nei quali sono ubicate le strutture 
convenzionate si applicano le disposizioni in materia di domicilio di soccorso.
Art. 64
Abrogazione di norme
E' abrogato l'art. 14 della legge regionale 6 gennaio 1981, n. 6.
Sono altresì abrogate tutte le disposizioni legislative in contrasto o non compatibili con la presente legge.
Art. 65
Iscrizione all'albo regionale degli enti e delle
istituzioni già muniti di idoneità al funzionamento
Gli enti pubblici e privati dotati di attestato di idoneità a funzionare ai sensi della normativa precedente devono, 
entro un anno dall'approvazione degli standards previsti dall'art. 19, produrre formale istanza all'Assessore regionale 
per gli enti locali ai fini della iscrizione all'albo regionale.
Il rigetto dell'istanza comporta la decadenza della idoneità precedentemente rilasciata ai sensi dell'art. 50 del regio 
decreto 15 aprile 1926, n. 718.
Art. 66
Contributi alle IPAB
ai sensi della legge regionale 26 luglio 1982, n. 71
I contributi regionali previsti dalla legge regionale 26 luglio 1982, n. 71 sono concessi alle IPAB che ne fanno 
istanza, fino a quando le IPAB medesime, attraverso la stipula delle convenzioni di cui all'art. 20, non avranno 
conseguito l'equilibrio economico-finanziario dei rispettivi bilanci.
Art. 67
Limiti di applicazione dell'art. 23
della legge regionale 2 gennaio 1979, n. 1
Le disposizioni contenute nell'art. 23 della legge regionale 2 gennaio 1979, n. 1 cessano di avere vigore il 1° luglio 
1987. Oltre tale data continuano a trovare applicazione nei seguenti casi:
- nei confronti delle IPAB sottoposte alle procedure prescritte dall'art. 31 e seguenti, ove i procedimenti non siano 
stati ancora definiti alla data del 1° luglio 1987;
- nei confronti delle IPAB sottoposte a fusione con altre IPAB;
- nei confronti delle IPAB sottoposte ad estinzione.
Art. 68
Obblighi dei comuni
A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge i comuni sono tenuti a provvedere:
a) agli oneri finanziari conseguenti al disposto dell'art. 403 del codice civile;
b) al mantenimento delle persone inabili e prive di mezzi di sussistenza segnalate dalle autorità locali di pubblica 
sicurezza ai sensi e per gli effetti dell'art. 154 del testo unico di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 
giugno 1931, n. 773.
Fino a quando i comuni non saranno in grado di porre a carico del proprio bilancio gli oneri conseguenti 
all'applicazione del presente articolo, gli stessi possono essere posti a carico del Fondo per i servizi di cui all'art. 19 
della legge regionale 2 gennaio 1979, n. 1.
All'azione di rivalsa per il recupero delle spese sostenute per gli interventi di cui al primo comma, si provvede 
esclusivamente nei confronti dei comuni non siciliani che hanno la competenza passiva ai sensi dell'art. 72 della 
legge 17 luglio 1890, n. 6972 e successive modificazioni ed integrazioni.
Si prescinde, inoltre, dall'esercizio dell'azione di rivalsa nei confronti dei parenti tenuti a prestare gli alimenti, nel 
caso in cui i congiunti che ne sono obbligati siano titolari di redditi non eccedenti il doppio della fascia esente ai fini 
dell'IRPEF.
Non si fa luogo all'applicazione del terzo e quarto comma dell'art. 154 del testo unico delle leggi di pubblica 
sicurezza.
Gli interventi previsti dal presente articolo sono attuati anche nei confronti di non residenti, accertate le necessità e 
l'urgenza delle prestazioni. Dell'intervento realizzato viene data comunicazione al comune di residenza dell'assistito 
ed al comune di eventuale dimora.
Art. 69
Proroga di provvedimenti di ricovero
I provvedimenti di prosecuzione del ricovero dei minori, di anziani ed adulti inabili già adottati alla data di entratra 
in vigore della presente legge in applicazione dell'art. 32 della legge regionale 2 gennaio 1979, n. 1, vengono 
prorogati fino al limite previsto dal regolamento 6 maggio 1953, n. 3 e successive modifiche ovvero sino 
all'avvenuta dimissione e rientro in famiglia del ricoverato.
Agli oneri relativi si provvede con l'attuale stanziamento di bilancio iscritto nella rubrica "Assessorato regionale 
degli enti locali" al capitolo 19018.
L'Assessorato regionale degli enti locali comunica alle amministrazioni comunali competenti le proroghe 
nominative previste dal presente articolo.
Art. 70
Prosecuzione dell'attività
del centro di rieducazione "Casa amica" di Agrigento
L'Ente di sviluppo agricolo è autorizzato a cedere in uso gratuito al comune di Agrigento gli immobili costituenti il 
Villaggio La Loggia sito nel comune di Agrigento.
Il comune è tenuto ad utilizzare gli immobili di cui al precedente comma quale struttura socio-assistenziale per i 
minori soggetti a provvedimenti della autorità giudiziaria minorile nell'ambito della competenza amministrativa.
A tal fine il comune è autorizzato a subentrare nella convenzione che il Ministero di grazia e giustizia ha stipulato 
con il centro di rieducazione "Casa amica" di Agrigento.
Art. 71
La istituzione dei servizi previsti dalla presente legge da parte dei comuni singoli o associati ha luogo 
compatibilmente alle risorse finanziarie di cui i comuni stessi possono disporre e nel rispetto delle norme di legge in 
materia di finanza locale.
Art. 72
Il beneficio del trasporto gratuito di cui all'art. 16 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 87 e successive 
modificazioni e integrazioni è esteso alle vedove dei caduti e dispersi in guerra, purchè titolari di redditi non 
superiori ai limiti stabiliti nel precitato art. 16.
Art. 73
Termini di entrata in vigore
La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 1987.
Le disposizioni di cui al titolo V ed agli articoli 51, 52, 53, 61, 62 e 70 entrano in vigore il giorno stesso della 
pubblicazione.
Art. 74
La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Catania, 9 maggio 1986.
NICOLOSI
vedi anche:
Circ. 6/V/13/86 ASS. EE.LL. - Espletamento dei servizi socio-assistenziali
Decr. Ass. 11 marzo 1987 ASS. EE.LL. - Applicazione artt. 51 e 57 della presente
Decr. Ass. 15 aprile 1987 ASS. EE.LL. - Applicazione art. 19 della presente
Decr. Ass. 24 aprile 1987 ASS. EE.LL. - Regolamento-tipo del servizio affidamento familiare ai minori
Decr. Ass. 21 aprile 1987 ASS. EE.LL. - Istituzione albo associazioni di volontariato
Decr. Pres. 1 luglio 1987 - Comitato consultivo regionale per servizi socio-assistenziali
Decr. Pres. 28 maggio 1987 - Regolamento-tipo sull'organizzazione servizi socio-assistenziali
L 33/88 - Riordino servizi socio-assistenziali
Circ. 04/88 ASS.EE.LL. - Norme per accelerazione procedure concorsuali per assunzione personale
Decr. Ass. 14 aprile 1988 ASS. EE. LL. - Accesso a servizi socio-assistenziali
Decr. Ass. 22 dicembre 1988 ASS. EE. LL. - Investimenti relativi ai servizi socio-assistenziali
Decr. Pres. 29 giugno 1988 - Servizi ed interventi socio-assistenziali
Circ. 01/89 ASS. EE.LL. - Obbligo adeguamento standards ai fini dell'iscrizione all'albo regionale
L 3/89 - Variazione bilancio 1986
Circ. 08/89 ASS. EE.LL. - Istituzione dell'albo comunale per l'iscrizione degli enti privati di assistenza
Circ. 09/89 ASS. EE.LL. - Servizio attività socio-assistenziali
Decr. Ass. 29 marzo 1989 ASS. EE.LL. - Istituzione albo regionale enti assistenza
Decr. Ass. 12 luglio 1989 ASS. EE.LL. - Iscrizione all'albo delle istituzioni socio-assistenziali
Decr. Ass. 30 giugno 1989 ASS. EE.LL. - Accesso ai servizi socio assistenziali
L 27/90 - Interventi e servizi a favore d'anziani
Circ. 532/90 ASS. SANITA' - Interventi prioritari nella organizzazione degli ospedali psichiatrici della Sicilia
Circ. 553/90 ASS. SANITA - Attività di coordinamento operativo in favore dei soggetti in atto ospiti presso gli ex 
Ospedali psichiatrici della Regione
Decr. Ass. 06 luglio 1990 Enti Locali - Approvazione piano di riparto fondo regionale d'investimento
Decr. Ass. 06 luglio 1990 Enti Locali - Parametri e limiti di spesa di finanziamenti ed investimenti
Decr. Ass. 06 luglio 1990 Enti Locali - Parametri e limiti di spesa di finanziamenti ed investimenti
L 19/91 - Utilizzazione fondi
L 21/91 - Procedure concorsuali assunzioni personale enti locali
L 33/91 - Abrogazione art. 49 della presente
L 48/91 - Provvedimenti in tema di autonomie locali
Decr. Ass. 12 novembre 1991 Enti Locali - Espletamento attività erogativa
Decr. Ass. 25 marzo 1991 Enti Locali - Approvazione del piano di riparto dei fondi per investimenti
Decr. Ass. 19 aprile 1991 Enti Locali - Applicazione art. 16 lettera I della presente
Circ. 673/92 ASS. SANITA' - Interventi sanitari per la organizzazione, gestione e funzionamento dei servizi a 
favore degli anziani
Decr. Ass. 28 dicembre 1992 Enti Locali - Approvazione del piano di riparto del fondo regionale per gli 
investimenti
Decr. Ass. 29 gennaio 1992 Enti Locali - Nuovi limiti di reddito per l'accesso ai servizi socio - assistenziali
Decr. Ass. 10 aprile 1992 Enti Locali - Prestazioni E.N.A.O.L.I.
L 15/93 - Interventi nei comparti produttivi
L 30/93 - Programmazione sanitaria e riorganizzazione territoriale UU.SS.LL.
Circ. 2/93 ASS. EE. LL. - Riordino servizi socio-assistenziali
Circ. 22/93 ASS. EE. LL. - Applicazione della presente
Decr. Ass. 08 maggio 1993 Enti Locali - Prestazioni E.N.A.O.L.I.
Decr. Ass. 10 maggio 1993 Enti Locali - Criteri e modalità cui l'Assessorato EE.LL. Dir. solidarietà sociale deve 
attenersi nell'espletamento dell'attività erogativa
Decr. Ass. 30 novembre 1993 Enti Locali - Applicazione art. 47 della presente
Decr. Ass. 17 dicembre 1993 Enti Locali - Utilizzazione fondi di cui alla presente
Circ. 4/94 ASS. EE.LL. - Applicazione art. 20 della presente
Circ. 8/94 ASS. EE.LL. - Servizi socio-assistenziali
Circ. 15/94 ASS. EE.LL. - Fondo per servizi socio-assistenziali
Decr. Ass. del 22 febbraio 1994 Enti Locali - Predeterminazione criteri e modalità cui l'Assessorato EE.LL. Dir. 
affari sociali deve attenersi nell'espletamento dell'attività erogativa
Decr. Ass. del 5 marzo 1994 Enti Locali - Applicazione art. 45 della presente
Decr. Ass. del 18 marzo 1994 Enti Locali - Prestazioni E.N.A.O.L.I.
Decr. Ass. del 30 marzo 1994 Enti Locali - Assistenza residenziale per anziani ed adulti inabili
Decr. Ass. del 6 giugno 1994 Enti Locali - Applicazione art. 26 della presente
Decr. Ass. 31 dicembre 1994 EE.LL. - Determinazione del contributo da erogare ai comuni ai sensi dell'art. 5 della 
legge regionale 28 marzo 1986, n. 16
Decr. Ass. 4 maggio 1995 ASS. EE.LL. - Servizio assistenza domiciliare
Decr. Ass. 30 dicembre 1995 EE.LL. - Applicazione art. 34 della presente
Circ. 4/95 ASS. EE.LL. - Applicazione art. 26 della presente
Circ. 5/95 ASS. EE.LL. - Applicazione art. 44 della presente
Circ. 10/1995 ASS. EE.LL. - Albo regionale delle istituzioni assistenziali pubbliche e private
POP2 94/99 - PARTE I - Analisi, strategia, obiettivi
L 4/96 - Applicazione artt. 19 e 26 della presente
L.R. 7/96 - Applicazione artt. 44 e 45 della presente
L.R. 22/96 - Disciplina per la concessione dei servizi socio-assistenziali
L.R. 33/96 - Applicazione art. 17 della presente
- Applicazione della presente
L.R. 41/1996 - Applicazione della presente
Circ. 4/96 ASS. EE.LL. - Applicazione artt. 44 e 45 (comma 2°) della presente
Circ. 8/1996 ASS. EE.LL. - Modalità di scelta del contraente per affidamento servizi socio assistenziali - Nuovi 
limiti di reddito - Convenzioni-tipo
Decr. Ass. 20 aprile 1996 EE.LL. - Applicazione della presente
Decr. Ass. 25 giugno 1996 EE.LL. - Limiti di reddito per l'accesso ai servizi socio-assistenziali
Decr. Ass. 22 novembre 1996 EE.LL. - Applicazione artt. 20 e 23 della presente
Decr. Ass. 30 dicembre 1996 EE.LL. - Interventi finanziari per enti assistenziali per l'attuazione di programmi 
straordinari
Decr. Ass. 22 febbraio 1996 SANITA' - Applicazione art. 17 della presente
Decr. Pres. 4 giugno 1996 - Applicazione della presente
L.R. 6/97 - Applicazione della presente
Circ. 1/97 ASS. EE.LL. - Applicazione art. 26 della presente
Circ. 5/97 ASS. EE.LL. - Applicazione della presente
Circ. 902/96 ASS. SANITA' - Riabilitazione e risocializzazione dell'utenza ricoverata in ospedali psichiatrici
L.R. 46/97 - Autorizzazione di spesa per le finaltità di cui all'art. 19 della presente
Decr. Ass. 14 maggio 1997 ASS. EE.LL. - Applicazione art. 26 della presente
Decr. Ass. 13 maggio 1997 ASS. EE.LL. - Applicazione della presente
Circ. 3/98 ASS. EE.LL. - Albo regionale delle istituzioni assistenziali pubbliche e private
Circ. 5/98 ASS. EE.LL. - Istituzione ed utilizzazione del fondo efficienza servizi degli enti locali
Decr. Ass. 1 giugno 1998 EE.LL. - Attività erogativa enti assistenziali convenzionati per gestione comunità alloggio
Decr. Pres. 29 giugno 1998, n. 28 - Applicazione art. 13 della presente
L.R. 10/99 - Modifiche alla presente
Circ. n. 2/99 ASS. EE.LL. - Ufficio di servizio sociale
Circ. 5/99 ASS. LAVORO - Applicazione della presente
Circ. 7/99 ASS. EE.LL. - Dimessi dagli ospedali psichiatrici accolti presso strutture socio assistenziali
Decr. Ass. 21 aprile 1999 EE.LL.- Rideterminazione criteri e modalità cui attenersi nell'attività erogativa agli enti 
assistenziali convenzionati per la gestione delle comunità alloggio
Circ. n. 1/2000 ASS. EE.LL. - Applicazione art. 26, 4° comma, della presente
Circ. n. 3/2000 ASS. EE.LL. - Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2000
Decr. Ass. 10 febbraio 2000 EE.LL. Applicazione artt. 34 e 66 della presente
Circ. 2/2000 ASS. LAVORO - Direttive di programmazione formativa e servizi formativi
Circ. n. 12748/2000 ASS. EE.LL. - Tutela dei minori e cooperazione in materia di adozione internazionale
Decr. Pres. 19 giugno 2000 - Approvazione criteri unificati di valutazione economica dei soggetti che richiedono 
prestazioni sociali agevolate previste dalla presente
Circ. 2/2001 ASS. EE.LL. - Applicazione della presente
Circ. 9/2002 ASS. EE.LL. - Profili professionali per assistenza ai disabili gravi fisici e psichici
Circ. 2/2001 ASS. LAVORO - Attività di formazione per ambiti speciali (A.F.A.S.)
Circ. n. 11/2002 ASS. EE.LL. - Direttive in ordine alla rimodulazione dei progetti relativi a finanziamenti in conto 
capitale per la realizzazione di strutture residenziali o aperte in favore di anziani, minori, disabili e soggetti portatori 
di handicap
Circ. n. 15/2002 ASS. EE.LL. - Norme in materia di opere pubbliche - Disciplina degli appalti di lavori pubblici, di 
fornitura, di servizi e nei settori esclusi - Innovazioni e profili ordinamentali
Circ. 28 novembre 2002 ASS. EE.LL. - Ricovero di soggetti anziani
Circ. 2/2002 ASS. LAVORO - Direttive per la programmazione e gestione del P.R.O.F. per il periodo 2001-2006
Circ. 1/2002 ASS. LL.PP. - Direttive agli enti di culto e formazione religiosa, in ordine alle modalità per l'accesso ai 
finanziamenti
Circ. n. 2/2003 ASS. EE.LL. - Autorizzazione per l'esercizio di attività connesse alla gestione di strutture 
residenziali
Circ. n. 3/2003 ASS. EE.LL. - Monitoraggio presupposti relativi al riparto del Fondo delle autonomie
Circ. n. 85/2003 ASS. EE.LL. - Indice ragionato per la stesura del piano di zona - Allegato tecnico-operativo al 
piano socio-sanitario della Regione Siciliana
Circ. n. 12/2003 ASS. FAMIGLIA - Revisione albo regionale istituzioni assistenziali
Circ. n. 14/2003 ASS. FAMIGLIA - Monitoraggio presupposti relativi al riparto del fondo delle autonomie
Circ. n. 7/FP/2003 ASS. LAVORO - Direttive programmazione e gestione del P.R.O.F - Piano regionale offerta 
formativa
Decr. Ass. 15 aprile 2003 FAMIGLIA - Accesso agevolato ai servizi sociali - Criteri unificati di valutazione 
economica
Decr. Ass. 17 giugno 2003 FAMIGLIA - Sospensione temporanea istanze di iscrizione di nuove comunità alloggio 
per minori presso l'albo di cui all'art. 26 della presente
_____________________
vedi GIURISPRUDENZA:
C.G.A., SEZ. GIURISDIZIONALE, 194/95 - (vedi art. 16 c. 2° p.l.)
T.A.R. CATANIA, SEZ. II, 1644/1995 - (vedi art. 26 p.l.)
C.G.A., SEZ. CONSULTIVA, 509/96 - (vedi art. 28 p.l.)
T.A.R. PALERMO, SEZ. I, 842/2001 - (vedi art. 30 p.l.)
T.A.R. PALERMO, SEZ. I, 1723/2002
C.G.A., SEZ. GIURISDIZIONALE, 111/2003
T.A.R. CATANIA, SEZ. II, 1195/2003
T.A.R. PALERMO, SEZ. II, 1047/2003


fp04-gr04