GAZZETTA UFFICIALE SERIE GENERALE N. 229 DEL 21/8/1984


L. 13 agosto 1984, n. 476. Agg. G.U. 12/06/2004
Norma in materia di borse di studio e dottorato di ricerca nelle Università.
 
 
Pubblicata nella Gazz. Uff. 21 agosto 1984, n. 229. 
Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le 
seguenti istruzioni: 
- I.N.P.D.A.P. (Istituto nazionale previdenza dipendenti amministrazione 
pubblica): Nota 22 ottobre 1999, n. 1181; 
- I.N.P.S. (Istituto nazionale previdenza sociale): Circ. 15 maggio 1996, n. 
103; 
- Ministero dei trasporti e della navigazione: Circ. 12 dicembre 1997, n. 18245; 

- Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca: Circ. 4 novembre 
2002, n. 120; 
- Ministero della pubblica istruzione: Circ. 11 giugno 1996, n. 225; Circ. 22 
luglio 1998, n. 321; Circ. 8 novembre 1999, n. 265; Circ. 23 novembre 1999, n. 
281. 
 



1. (2). 
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(2) Modifica gli artt. 71, 73 e 75 del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, riportato 
al n. A/LXXXI. 
 




2. Il pubblico dipendente ammesso ai corsi di dottorato di ricerca è collocato a 
domanda in congedo straordinario per motivi di studio senza assegni per il 
periodo di durata del corso ed usufruisce della borsa di studio ove ricorrano le 
condizioni richieste. In caso di ammissione a corsi di dottorato di ricerca 
senza borsa di studio, o di rinuncia a questa, l'interessato in aspettativa 
conserva il trattamento economico, previdenziale e di quiescenza in godimento da 
parte dell'amministrazione pubblica presso la quale è instaurato il rapporto di 
lavoro. Qualora, dopo il conseguimento del dottorato di ricerca, il rapporto di 
lavoro con l'amministrazione pubblica cessi per volontà del dipendente nei due 
anni successivi, è dovuta la ripetizione degli importi corrisposti ai sensi del 
secondo periodo (2/a). 
Il periodo di congedo straordinario è utile ai fini della progressione di 
carriera, del trattamento di quiescenza e di previdenza (2/b). 
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(2/a) Comma così modificato dal comma 57 dell'art. 52, L. 28 dicembre 2001, n. 
448. 
(2/b) Vedi, anche, l'art. 1, D.L. 24 settembre 2002, n. 209, come modificato 
dalla relativa legge di conversione. 
 



3. I consorzi di università per il dottorato di ricerca, di cui all'articolo 68, 
secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 
382 (3), possono essere costituiti con non più di cinque università e si attuano 
con atto convenzionale tra le stesse. 
Le università sedi di dottorato di ricerca possono avvalersi dell'opera di 
singoli docenti appartenenti a sedi anche non consorziate. 
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(3) Riportato al n. A/LXXXI. 
 



4. Sono esenti dall'imposta locale sui redditi e da quella sul reddito delle 
persone fisiche le borse di studio di cui all'articolo 75 del decreto del 
Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 (3), e gli assegni di studio 
corrisposti dallo Stato ai sensi della legge 14 febbraio 1963, n. 80, e 
successive modificazioni, dalle regioni a statuto ordinario, in dipendenza del 
trasferimento alle stesse della materia concernente l'assistenza scolastica 
nell'ambito universitario, nonché dalle regioni a statuto speciale e dalle 
province autonome di Trento e Bolzano allo stesso titolo. 
È abrogato il quarto comma dell'articolo 34 del decreto del Presidente della 
Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 (4), come sostituito dall'articolo 4 della 
legge 3 novembre 1982, n. 835. 
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(3) Riportato al n. A/LXXXI. 
(4) Riportato alla voce Redditi delle persone fisiche e delle persone giuridiche 
(Imposte sui). 
 



Agg. G.U. 12/06/2004



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