GAZZETTA UFFICIALE SERIE GENERALE N. 68 DEL 22/3/1990
L. 21 marzo 1990, n. 53 Agg. G.U. 06/03/2003
Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al procedimento
elettorale.
Pubblicata nella Gazz. Uff. 22 marzo 1990, n. 68.
(1/circ) Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le
seguenti istruzioni:
- I.N.P.S. (Istituto nazionale previdenza sociale): Circ. 24 dicembre
1997, n. 263;
- ISTAT (Istituto nazionale di statistica): Circ. 19 aprile 1996, n. 20;
Circ. 9 giugno 1997, n. 68; Circ. 11 novembre 1997, n. 134;
- Ministero dell'interno: Circ. 2 marzo 2002, n. 11;
- Presidenza del Consiglio dei Ministri: Dipartimento per la funzione
pubblica e gli affari regionali: Circ. 16 settembre 1996, n. 7069.
1. 1. Presso la cancelleria di ciascuna corte di appello è istituito,
entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
l'albo delle persone idonee all'ufficio di presidente di seggio
elettorale.
2. La prima iscrizione nel predetto albo è disposta, d'ufficio, dal
presidente della corte d'appello, che vi inserisce i nominativi degli
elettori appartenenti alle particolari categorie elencate nel primo comma
dell'articolo 35 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione
della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 (2), di seguito denominato testo unico n.
361 del 1957, e nel secondo comma dell'articolo 20 del testo unico delle
leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni
comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio
1960, n. 570 (3), di seguito denominato testo unico n. 570 del 1960,
nonché, per ciascun comune, i nomi degli iscritti negli elenchi di cui al
terzo comma del citato articolo 35 ed al quarto comma del citato articolo
20.
3. Le iscrizioni nell'albo sono subordinate al possesso del titolo di
studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria di secondo grado.
4. Il presidente della corte d'appello nel mese di gennaio di ogni anno
dispone la cancellazione dall'albo:
a) di coloro che non hanno i requisiti stabiliti dalla legge;
b) di coloro che, chiamati a svolgere le funzioni di presidente di seggio
elettorale, non le abbiano svolte senza giustificato motivo;
c) di coloro che hanno presieduto seggi le cui operazioni sono state
annullate con decisione del giudice amministrativo anche non definitiva;
d) di coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non definitiva,
per i reati previsti e disciplinati nel titolo VII del testo unico n. 361
del 1957 (2) e nel capo IX del testo unico n. 570 del 1960 (3);
e) di coloro che, sulla base di segnalazione effettuata dai presidenti
degli uffici immediatamente sovraordinati agli uffici elettorali di
sezione, e comunque denominati, si sono resi responsabili di gravi
inadempienze.
5. Le operazioni di cancellazione dall'albo sono comunicate, in estratto,
dal presidente della corte d'appello ai sindaci relativamente ai
nominativi cancellati che siano stati da loro stessi in precedenza
segnalati, perché, sentita la commissione elettorale comunale, propongano,
per la iscrizione nell'albo, entro il mese di febbraio di ogni anno ed in
numero doppio rispetto a quello dei depennati, i nomi di cittadini
elettori del comune quivi abitualmente dimoranti, con esclusione di quelli
compresi in una delle categorie indicate nell'articolo 38 del testo unico
n. 361 del 1957 (2) e nell'articolo 23 del testo unico n. 570 del 1960
(3), che siano in possesso del titolo di studio previsto dal comma 3.
Nella proposta dovranno essere precisati i nominativi di coloro che
abbiano manifestato con dichiarazione scritta gradimento per l'incarico di
presidente di seggio elettorale.
6. Analoghe comunicazioni sono effettuate dal presidente della corte
d'appello nei confronti dei presidenti degli ordini professionali
relativamente ai nominativi cancellati che siano stati dagli stessi in
precedenza segnalati, perché propongano, per l'iscrizione nell'albo, entro
il mese di febbraio di ogni anno ed in numero doppio rispetto a quello dei
depennati, i nominativi dei professionisti che abbiano manifestato con
dichiarazione scritta gradimento per l'incarico di presidente di seggio
elettorale, con esclusione di quelli compresi in una delle categorie
indicate nell'articolo 38 del testo unico n. 361 del 1957 (2) e
nell'articolo 23 del testo unico n. 570 del 1960 (3).
7. Ai fini dell'aggiornamento periodico dell'albo, i cittadini iscritti
nelle liste elettorali del comune, in possesso dei requisiti di idoneità,
possono chiedere, entro il mese di ottobre di ogni anno, di essere
inseriti nell'albo delle persone idonee all'ufficio di presidente di
seggio elettorale presentando domanda scritta al sindaco, nella quale
devono indicare data di nascita, titolo di studio, residenza, professione,
arte o mestiere.
8. Il sindaco, sentita la commissione elettorale comunale, accertato che i
richiedenti sono in possesso dei requisiti di idoneità e che non rientrano
nelle categorie indicate dall'articolo 38 del testo unico n. 361 del 1957
(2) e dall'articolo 23 del testo unico n. 570 del 1960 (3), comunica i
nominativi alla cancelleria della corte d'appello (3/a).
9. Ai fini dell'aggiornamento periodico previsto dai commi 5, 6 e 7,
l'iscrizione nell'albo e disposta secondo i criteri indicati ai commi 2 e
3 dal presidente della corte d'appello accordando la precedenza a coloro
che hanno manifestato gradimento o formulato domanda per l'incarico di
presidente di seggio elettorale.
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(2) Riportato al n. B/I.
(3) Riportato alla voce Comuni e province.
(2) Riportato al n. B/I.
(3) Riportato alla voce Comuni e province.
(2) Riportato al n. B/I.
(3) Riportato alla voce Comuni e province.
(2) Riportato al n. B/I.
(3) Riportato alla voce Comuni e province.
(2) Riportato al n. B/I.
(3) Riportato alla voce Comuni e province.
(3/a) Il riferimento alla Commissione elettorale comunale contenuto in
tutte le leggi o decreti aventi ad oggetto materia elettorale, ai sensi
dell'art. 26, comma 13, L. 24 novembre 2000, n. 340, si intende effettuato
all'Ufficiale elettorale, a decorrere dalla data di cui al comma 14 dello
stesso articolo 26.
2. 1. Il presidente di seggio, prima dell'insediamento dell'ufficio
elettorale, sceglie il segretario fra gli iscritti nelle liste elettorali
del comune in possesso di titolo di studio non inferiore al diploma di
istituto di istruzione secondaria di secondo grado.
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3. 1. (4).
2. (5).
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(4) Modifica il titolo della L. 8 marzo 1989, n. 95, riportata al n.
B/XVII.
(5) Modifica il comma 1 dell'art. 1, L. 8 marzo 1989, n. 95, riportata al
n. B/XVII.
4. 1. (6).
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(6) Modifica il comma 2 dell'art. 3, L. 8 marzo 1989, n. 95, riportata al
n. B/XVII.
5. 1. (7).
2. In occasione del primo aggiornamento annuale dell'albo degli
scrutatori, previsto dall'articolo 5 della legge 8 marzo 1989, n. 95 (8),
il sindaco, in qualità di presidente della commissione elettorale
comunale, invita tutti coloro che sono già iscritti nell'albo ad esprimere
per iscritto, entro quindici giorni dalla ricezione dell'invito stesso, il
gradimento a restare inscritti nell'albo (8/a).
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(7) Modifica l'art. 5, L. 8 marzo 1989, n. 95, riportata al n. B/XVII.
(8) Riportata al n. B/XVII.
(8/a) Il riferimento alla Commissione elettorale comunale contenuto in
tutte le leggi o decreti aventi ad oggetto materia elettorale, ai sensi
dell'art. 26, comma 13, L. 24 novembre 2000, n. 340, si intende effettuato
all'Ufficiale elettorale, a decorrere dalla data di cui al comma 14 dello
stesso articolo 26.
6. 1. (9).
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(9) Aggiunge l'art. 5-bis alla L. 8 marzo 1989, n. 95 riportata al n.
B/XVII.
7. 1. (10).
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(10) Sostituisce l'art. 6, L. 8 marzo 1989, n. 95, riportata al n. B/XVII.
8. 1. (11).
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(11) Modifica l'art. 34, D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, riportato al n.
B/I, e l'art. 20, D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, riportato alla voce
Comuni e province.
9. 1. Fino al mese di marzo 1991, gli onorari dei componenti gli uffici
elettorali di sezione di cui alla legge 13 marzo 1980, n. 70 (12), ad
esclusione di quelli di cui alla legge 25 maggio 1970, n. 352 (13), come
modificata dalla legge 22 maggio 1978, n. 199, sono determinati come
segue:
a) gli importi di cui al primo e al secondo comma dell'articolo 1 della
legge 13 marzo 1980, n. 70 (12), sono aggiornati, rispettivamente, in lire
146.000 e in lire 116.000;
b) gli importi di cui al terzo comma del sopracitato articolo 1 sono
aggiornati, rispettivamente, in lire 45.000 e in lire 30.000;
c) gli importi di cui al quarto comma del predetto articolo 1 sono
aggiornati, rispettivamente, in lire 87.000 e in lire 59.000 (13/a).
2. Gli onorari dei componenti gli uffici elettorali di cui alla legge 13
marzo 1980, n. 70 (12), costituiscono rimborso spese fisso forfettario non
assoggettabile a ritenute o imposte e non concorrono alla formazione della
base imponibile ai fini fiscali.
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(12) Riportata al n. B/XIII.
(13) Riportata alla voce Parlamento.
(12) Riportata al n. B/XIII.
(13/a) Vedi, ora, l'art. 1, D.P.R. 27 maggio 1991, riportato al n. B/XIX.
(12) Riportata al n. B/XIII.
10. 1. (14).
2. È abrogato il primo comma dell'articolo 74 del testo unico n. 570 del
1960 (15).
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(14) Sostituisce l'art. 71, D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570.
(15) Riportato alla voce Comuni e province.
(giurisprudenza)
11. 1. (16).
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(16) Sostituisce l'art. 119, D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, riportato al n.
B/I.
(giurisprudenza)
12. 1. A modifica degli articoli 28, secondo comma, e 32, primo comma, del
testo unico n. 570 del 1960 (15) e dell'articolo 1, secondo comma, della
legge 10 agosto 1964, n. 663 (15) come modificati dall'articolo 10 della
legge 24 aprile 1975, n. 130, la dichiarazione di presentazione della
lista deve essere sottoscritta:
a) da almeno 20 e da non più di 30 elettori nei comuni fino a 2.000
abitanti;
b) da almeno 60 e da non più di 90 elettori nei comuni con più di 2.000 e
fino a 5.000 abitanti;
c) da almeno 175 e da non più di 250 elettori nei comuni con più di 5.000
e fino a 10.000 abitanti;
d) da almeno 350 e da non più di 500 elettori nei comuni con più di 10.000
e fino a 40.000 abitanti;
e) da almeno 750 e da non più di 1.100 elettori nei comuni con più di
40.000 e fino a 100.000 abitanti;
f) da almeno 1.000 e da non più di 1.500 elettori nei comuni con più di
100.000 e fino a 500.000 abitanti;
g) da almeno 1.750 e da non più di 2.500 elettori nei comuni con più di
500.000 e fino a 1.000.000 di abitanti;
h) da almeno 3.500 e da non più di 5.000 elettori nei comuni con più di
1.000.000 di abitanti.
2. (17).
3. (18).
4. (19).
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(15) Riportato alla voce Comuni e province.
(15) Riportato alla voce Comuni e province.
(17) Inserisce, dopo il primo, un comma all'art. 18, D.P.R. 30 marzo 1957,
n. 361, riportato al n. B/I.
(18) Modifica l'art. 1, primo comma, lett. b), D.L. 3 maggio 1976, n. 161,
riportato al n. B/VIII.
(19) Modifica l'art. 12, quarto comma, L. 24 gennaio 1979, n. 18,
riportata alla voce Comuni e province.
13. 1. (20).
2. (21).
3. (22).
4. (23).
5. (24).
6. (25).
7. (26).
8. (27).
9. (28).
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(20) Sostituisce il n. 1 del primo comma dell'art. 24, D.P.R. 30 marzo
1957, n. 361, riportato al n. B/I.
(21) Sostituisce il n. 1 del primo comma dell'art. 13, L. 6 febbraio 1948,
n. 29, riportata al n. C/I.
(22) Modifica l'art. 30, D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, riportato alla
voce Comuni e province.
(23) Modifica l'art. 31, D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, riportato alla
voce Comuni e province.
(24) Aggiunge la lettera e-bis) al primo comma dell'art. 33, D.P.R. 16
maggio 1960, n. 570, riportato alla voce Comuni e province.
(25) Modifica il secondo comma dell'art. 34, D.P.R. 16 maggio 1960, n.
570, riportato alla voce Comuni e province.
(26) Sostituisce i nn. 1 e 2 del primo comma dell'art. 17, L. 8 marzo
1951, n. 122, riportata alla voce Comuni e province.
(27) Sostituisce i nn. 1, 4 e 5 del primo comma dell'art. 11, L. 17
febbraio 1968, n. 108, riportata alla voce Regioni.
(28) Modifica l'art. 13, primo comma, L. 24 gennaio 1979, n. 18, riportata
alla voce Comunità europee.
(giurisprudenza)
14. 1. Sono competenti ad eseguire le autenticazioni che non siano
attribuite esclusivamente ai notai e che siano previste dalla legge 6
febbraio 1948, n. 29 (29), dalla legge 8 marzo 1951, n. 122 (30), dal
testo unico delle leggi recanti norme per la elezione alla Camera dei
deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo
1957, n. 361 (31), e successive modificazioni, dal testo unico delle leggi
per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni
comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio
1960, n. 570 (31/a), e successive modificazioni, dalla legge 17 febbraio
1968, n. 108 (32), dal decreto-legge 3 maggio 1976, n. 161 (33),
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 1976, n. 240, dalla
legge 24 gennaio 1979, n. 18 (34), e successive modificazioni, e dalla
legge 25 maggio 1970, n. 352, e successive modificazioni, i notai, i
giudici di pace, i cancellieri e i collaboratori delle cancellerie delle
Corti di appello, dei tribunali e delle preture, i segretari delle procure
della Repubblica, i presidenti delle province, i sindaci, gli assessori
comunali e provinciali, i presidenti dei consigli comunali e provinciali,
i presidenti e i vice presidenti dei consigli circoscrizionali, i
segretari comunali e provinciali e i funzionari incaricati dal sindaco e
dal presidente della provincia. Sono altresì competenti ad eseguire le
autenticazioni di cui al presente comma i consiglieri provinciali e i
consiglieri comunali che comunichino la propria disponibilità,
rispettivamente, al presidente della provincia e al sindaco (34/a).
2. L'autenticazione deve essere compiuta con le modalità di cui al secondo
e al terzo comma dell'articolo 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (35).
3. Le sottoscrizioni e le relative autenticazioni sono nulle se anteriori
al centottantesimo giorno precedente il termine fissato per la
presentazione delle candidature (35/a).
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(29) Riportata al n. C/I.
(30) Riportata alla voce Comuni e province.
(31) Riportato al n. B/I.
(31/a) Riportato alla voce Comuni e province.
(32) Riportata alla voce Regioni.
(33) Riportato al n. B/VIII.
(34) Riportata alla voce Comunità europee.
(34/a) Comma così modificato dall'art. 4, L. 30 aprile 1999, n. 120,
riportata alla voce Comuni e province.
(35) Vedi, ora, l'art. 21, comma 2, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
(35/a) Articolo così sostituito dall'art. 1, L. 28 aprile 1998, n. 130
(Gazz. Uff. 7 maggio 1998, n. 104).
15. 1. (36).
2. I nominativi dei presidenti inadempienti agli obblighi previsti
dall'articolo 68 del testo unico n. 570 del 1960 (31/a) sono segnalati al
presidente della corte d'appello, da parte degli uffici immediatamente
sopraordinati agli uffici elettorali di sezione, comunque denominati, ai
fini della cancellazione dall'albo, ai sensi dell'articolo 1, comma 4,
lettera e), della presente legge.
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(36) Sostituisce l'art. 68, D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, riportato alla
voce Comuni e province.
(31/a) Riportato alla voce Comuni e province.
16. 1. (37).
2. Per le elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali, i
rappresentanti di lista devono essere elettori rispettivamente della
regione, della provincia o del comune.
3. Le disposizioni di cui all'articolo 32, nono comma, n. 4), del testo
unico n. 570 del 1960 (31/a), sono estese anche ai comuni inferiori ai
5.000 abitanti ai fini della facoltà di designare i rappresentanti di
lista presso ciascun seggio.
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(37) Modifica il secondo comma dell'art. 47, D.P.R. 16 maggio 1960, n.
570, riportato alla voce Comuni e province.
(31/a) Riportato alla voce Comuni e province.
17. 1. (38).
2. (39).
------------------------
(38) Inserisce, dopo il primo, un comma all'art. 96, D.P.R. 16 maggio
1960, n. 570, riportato alla voce Comuni e province.
(39) Inserisce, dopo il secondo, un comma all'art. 104, D.P.R. 30 marzo
1957, n. 361, riportato al n. B/I.
18. 1. Nella prima attuazione della presente legge, alle disposizioni di
cui all'articolo 6 è data applicazione entro venticinque giorni dalla data
di entrata in vigore della legge stessa. A tale fine il manifesto di cui
al comma 1 dell'articolo 5-bis della legge 8 marzo 1989, n. 95 (40),
introdotto dal predetto articolo 6 della presente legge, è pubblicato
entro cinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e
le relative domande devono essere presentate entro quindici giorni dalla
pubblicazione del manifesto. Nel medesimo termine è data applicazione alle
disposizioni di cui all'articolo 1, comma 7, della presente legge. A tal
fine i cittadini possono presentare domanda nei quindici giorni successivi
alla data di entrata in vigore della presente legge.
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(40) Riportata al n. B/XVII.
19. 1. La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza
dei servizi radiotelevisivi, di cui alla legge 14 aprile 1975, n. 103
(41), detta disposizioni per disciplinare la trasmissione di appositi
programmi televisivi e radiofonici volti ad illustrare le fasi del
procedimento elettorale, con particolare riferimento alle operazioni di
voto e di scrutinio.
2. Detti programmi sono realizzati e trasmessi dalla società
concessionaria del servizio pubblico della radio e della televisione alle
medesime condizioni stabilite per la rubrica: "Tribuna elettorale".
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(41) Riportata alla voce Radiodiffusione e televisione.
(giurisprudenza)
20. 1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si
provvede con le disponibilità del fondo iscritto al capitolo 6853 dello
stato di previsione del Ministero del tesoro, destinate a fronteggiare le
spese derivanti dalle elezioni politiche, amministrative, del Parlamento
europeo e dall'attuazione dei referendum.
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21. 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Agg. G.U. 06/03/2003