GAZZETTA UFFICIALE SERIE GENERALE N. 69 DEL 23/3/1990





L. 19 marzo 1990, n. 55.      Agg. G.U. 30/10/2006
Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso
e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale. 



Pubblicata nella Gazz. Uff. 23 marzo 1990, n. 69.
Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le seguenti 
circolari: 
- I.N.P.S. (Istituto nazionale previdenza sociale): Circ. 12 marzo 1996, n. 60; 
- Ministero dell'interno: Circ. 30 giugno 1999, n. 2/99; Circ. 19 ottobre 2000, 
n. 8/2000.
 




Capo I - Modifiche delle L. 10 febbraio 1962, n. 57 , L. 31 maggio 1965, n. 575 
, L. 26 luglio 1975, n. 354 e L. 13 settembre 1982, n. 646 
1.  1. ... (3). 



(3)  Sostituisce l'art. 2-bis, L. 31 maggio 1965, n. 575. 
 




2.  1. ... (4). 
2. ... (5). 



(4)  Sostituisce i commi terzo e quarto dell'art. 2-ter, L. 31 maggio 1965, n. 
575. 
(5)  Aggiunge tre commi dopo il sesto all'art. 2-ter, L. 31 maggio 1965, n. 575. 

 




3.  1. ... (6). 



(6)  Sostituisce l'art. 10, L. 31 maggio 1965, n. 575. 
 




4.  1. ... (7). 
2. ... (8). 
3. ... (9). 
4. ... (10). 
5. ... (11). 



(7)  Ratifica il primo comma dell'art. 10-bis, L. 31 maggio 1965, n. 575. 
(8)  Sostituisce il secondo comma dell'art. 10-bis, L. 31 maggio 1965, n. 575. 
(9)  Sostituisce il quinto comma dell'art. 10-bis, L. 31 maggio 1965, n. 575. 
(10)  Modifica il settimo comma dell'art. 10-bis, L. 31 maggio 1965, n. 575. 
(11)  Sostituisce il nono comma dell'art. 10-bis, L. 31 maggio 1965, n. 575. 
 




5.  1. ... (12). 
2. ... (13). 



(12)  Modifica il primo comma dell'art. 10-quater, L. 31 maggio 1965, n. 575. 
(13)  Modifica il secondo comma dell'art. 10-quater, L. 31 maggio 1965, n. 575. 
 





6.  1. ... (14). 



(14)  Sostituisce il primo comma dell'art. 10-quinquies, L. 31 maggio 1965, n. 
575. 
 





7.  1. ... (15). 



(15)  Aggiunge l'art. 10-sexies alla L. 31 maggio 1965, n. 575. 
 





8.  1. ... (16). 



(16)  Modifica il primo comma dell'art. 21, L. 13 settembre 1982, n. 646. 
 





9.  1. ... (17). 



(17)  Aggiunge l'art. 23-bis alla L. 13 settembre 1982, n. 646. 
 





10.  1. ... (18). 
2. ... (19). 
3. ... (20). 
4. ... (21). 



(18)  Modifica il primo comma dell'art. 25, L. 13 settembre 1982, n. 646. 
(19)  Modifica il secondo comma dell'art. 25, L. 13 settembre 1982, n. 646. 
(20)  Modifica il quarto comma dell'art. 25, L. 13 settembre 1982, n. 646. 
(21)  Aggiunge un comma dopo il quarto all'art. 25, L. 13 settembre 1982, n. 
646. 
 




11.  1. ... (22). 



(22)  Sostituisce il primo comma dell'art. 30, L. 13 settembre 1982, n. 646. 
 





12.  1. ... (23). 
2. ... (24). 



(23)  Modifica il n. 2-bis dell'art. 13, L. 10 febbraio 1962, n. 57. 
(24)  Modifica il n. 2-bis, dell'art. 21, primo comma, L. 10 febbraio 1962, n. 
57. 
 



13.  1. ... (25). 



(25)  Inserisce un comma, dopo il primo, all'art. 30-ter, L. 26 luglio 1975, n. 
354. 
 


Capo II - Ambito di applicazione delle L. 31 maggio 1965, n. 575 , e L. 13 
settembre 1982, n. 646 . Effetti della riabilitazione e disposizioni a tutela 
della trasparenza dell'attività delle regioni e degli enti locali e in materia 
di pubblici appalti 
(giurisprudenza di legittimità)
14.  1. Salvo che si tratti di procedimenti di prevenzione già pendenti alla 
data di entrata in vigore della presente legge, da tale data le disposizioni 
della legge 31 maggio 1965, n. 575 , concernenti le indagini e l'applicazione 
delle misure di prevenzione di carattere patrimoniale, nonché quelle contenute 
negli articoli da 10 a 10-sexies della medesima legge, si applicano con 
riferimento ai soggetti indiziati di appartenere alle associazioni indicate 
nell'articolo 1 della predetta legge o a quelle previste dall'articolo 75, L. 22 
dicembre 1975, n. 685 , ovvero ai soggetti indicati nei numeri 1) e 2) del primo 
comma dell'articolo 1 della L. 27 dicembre 1956, n. 1423, quando l'attività 
delittuosa da cui si ritiene derivino i proventi sia una di quelle previste 
dagli articoli 600, 601, 602, 629, 630, 644, 648-bis o 648-ter del codice 
penale, ovvero quella di contrabbando (26). 
2. Nei confronti dei soggetti di cui al comma 1, la riabilitazione prevista 
dall'art. 15, L. 3 agosto 1988, n. 327, può essere richiesta dopo cinque anni 
dalla cessazione della misura di prevenzione. 
3. La riabilitazione comporta, altresì, la cessazione dei divieti previsti 
dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 (27). 



(26)  Comma così modificato prima dall'art. 11, D.L. 31 dicembre 1991, n. 419, 
poi dall'art. 9, L. 7 marzo 1996, n. 108 ed infine dall'art. 7, L. 11 agosto 
2003, n. 228. Vedi, anche, l'art. 16 della citata legge n. 228 del 2003. 
(27)  In deroga a quanto disposto dal presente articolo vedi l'art. 18, L. 22 
maggio 1975, n. 152, come modificato dall'art. 14, D.L. 27 luglio 2005, n. 144. 
 


(giurisprudenza di legittimità)
15.  1. Non possono essere candidati alle elezioni regionali, provinciali, 
comunali e circoscrizionali e non possono comunque ricoprire le cariche di 
presidente della giunta regionale, assessore e consigliere regionale, presidente 
della giunta provinciale, sindaco, assessore e consigliere provinciale e 
comunale, presidente e componente del consiglio circoscrizionale, presidente e 
componente del consiglio di amministrazione dei consorzi, presidente e 
componente dei consigli e delle giunte delle unioni di comuni, consigliere di 
amministrazione e presidente delle aziende speciali e delle istituzioni di cui 
all'articolo 23 della legge 8 giugno 1990, n. 142, amministratore e componente 
degli organi comunque denominati delle unità sanitarie locali, presidente e 
componente degli organi esecutivi delle comunità montane: 
a) coloro che hanno riportato condanna definitiva per il delitto previsto 
dall'articolo 416-bis del codice penale o per il delitto di associazione 
finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui 
all'articolo 74 del testo unico approvato con D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 , o 
per un delitto di cui all'articolo 73 del citato testo unico, concernente la 
produzione o il traffico di dette sostanze, o per un delitto concernente la 
fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, la vendita o cessione, nonché, 
nei casi in cui sia inflitta la pena della reclusione non inferiore ad un anno, 
il porto, il trasporto e la detenzione di armi, munizioni o materie esplodenti, 
o per il delitto di favoreggiamento personale o reale commesso in relazione a 
taluno dei predetti reati (28) (29) (30) (31); 
b) coloro che hanno riportato condanna definitiva per i delitti previsti dagli 
articoli 314 (peculato), 316 (peculato mediante profitto dell'errore altrui), 
316-bis (malversazione a danno dello Stato), 317 (concussione), 318 (corruzione 
per un atto d'ufficio), 319 (corruzione per un atto contrario ai doveri 
d'ufficio), 319-ter (corruzione in atti giudiziari), 320 (corruzione di persona 
incaricata di un pubblico servizio) del codice penale (32) (33); 
c) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva alla pena della 
reclusione complessivamente superiore a sei mesi per uno o più delitti commessi 
con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica 
funzione o a un pubblico servizio diversi da quelli indicati alla lettera b) 
(34) (35); 
d) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva ad una pena non 
inferiore a due anni di reclusione per delitto non colposo (36) (37) (38); 
e) [coloro che sono sottoposti a procedimento penale per i delitti indicati alla 
lettera a), se per essi è stato già disposto il giudizio, se sono stati 
presentati ovvero citati a comparire in udienza per il giudizio (39)] (40); 
f) coloro nei cui confronti il tribunale ha applicato, con provvedimento 
definitivo, una misura di prevenzione, in quanto indiziati di appartenere ad una 
delle associazioni di cui all'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, 
come sostituito dall'articolo 13 della legge 13 settembre 1982, n. 646 (41) (42) 
(43). 
1-bis. Per tutti gli effetti disciplinati dal presente articolo, la sentenza 
prevista dall'articolo 444 del codice di procedura penale è equiparata a 
condanna (44). 
2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano nel caso in cui nei 
confronti dell'interessato venga emessa sentenza, anche se non definitiva, di 
non luogo a procedere o di proscioglimento o sentenza di annullamento, anche se 
con rinvio, ovvero provvedimento di revoca della misura di prevenzione, anche se 
non definitivo (45). 
3. Le disposizioni previste dal comma 1 si applicano a qualsiasi altro incarico 
con riferimento al quale l'elezione o la nomina è di competenza: 
a) del consiglio regionale, provinciale, comunale o circoscrizionale; 
b) della giunta regionale o provinciale o dei loro presidenti, della giunta 
comunale o del sindaco, di assessori regionali, provinciali o comunali (46). 
4. L'eventuale elezione o nomina di coloro che si trovano nelle condizioni di 
cui al comma 1 è nulla. L'organo che ha deliberato la nomina o la convalida 
dell'elezione è tenuto a revocarla non appena venuto a conoscenza dell'esistenza 
delle condizioni stesse (47). 
4-bis. Sono sospesi di diritto dalle cariche indicate al comma 1: a) coloro che 
hanno riportato una condanna non definitiva per uno dei delitti indicati al 
comma 1, lettera a), o per uno dei delitti previsti dagli articoli 314, primo 
comma, 316, 316-bis, 317, 318, 319, 319-ter e 320 del codice penale (48); b) 
coloro che, con sentenza di primo grado, confermata in appello per la stessa 
imputazione, hanno riportato una condanna ad una pena non inferiore a due anni 
di reclusione per un delitto non colposo, dopo l'elezione o la nomina; c) coloro 
nei cui confronti l'autorità giudiziaria ha applicato, con provvedimento non 
definitivo, una misura di prevenzione in quanto indiziati di appartenere ad una 
delle associazioni di cui all'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, 
come sostituito dall'articolo 13 della legge 13 settembre 1982, n. 646. La 
sospensione di diritto consegue, altresì, quando è disposta l'applicazione di 
una delle misure coercitive di cui agli articoli 284, 285 e 286 del codice di 
procedura penale. Nel periodo di sospensione i soggetti sospesi non sono 
computati al fine della verifica del numero legale, né per la determinazione di 
qualsivoglia quorum o maggioranza qualificata. La sospensione cessa di diritto 
di produrre effetti decorsi diciotto mesi. La cessazione non opera, tuttavia, se 
entro i termini di cui al precedente periodo l'impugnazione in punto di 
responsabilità è rigettata anche con sentenza non definitiva. In quest'ultima 
ipotesi la sospensione cessa di produrre effetti decorso il termine di dodici 
mesi dalla sentenza di rigetto (49) (50) (51). 
4-ter. A cura della cancelleria del tribunale o della segreteria del pubblico 
ministero i provvedimenti giudiziari che comportano la sospensione ai sensi del 
comma 4-bis sono comunicati al commissario del Governo se adottati a carico del 
presidente della giunta regionale, di un assessore regionale o di un consigliere 
regionale ed al prefetto negli altri casi. Il prefetto, accertata la sussistenza 
di una causa di sospensione, provvede a notificare il relativo provvedimento 
agli organi che hanno convalidato l'elezione o deliberato la nomina. Nei casi in 
cui la causa di sospensione interviene nei confronti del presidente della giunta 
regionale, di un assessore regionale o di un consigliere regionale, il 
commissario del Governo ne dà immediata comunicazione al Presidente del 
Consiglio dei Ministri il quale, sentiti il Ministro per gli affari regionali e 
il Ministro dell'interno, adotta il provvedimento che accerta la sospensione. 
Tale provvedimento è notificato, a cura del commissario del Governo, al 
competente consiglio regionale per l'adozione dei conseguenti adempimenti di 
legge. Per la regione siciliana e la regione Valle d'Aosta le competenze del 
commissario del Governo sono esercitate, rispettivamente, dal commissario dello 
Stato e dal presidente della commissione di coordinamento. Per la durata della 
sospensione al consigliere regionale spetta un assegno pari all'indennità di 
carica ridotta di una percentuale fissata con legge regionale (52) (53) (54). 
4-quater. La sospensione cessa nel caso in cui nei confronti dell'interessato 
venga meno l'efficacia della misura coercitiva di cui al comma 4-bis, ovvero 
venga emessa sentenza, anche se non passata in giudicato, di non luogo a 
procedere, di proscioglimento o di assoluzione o provvedimento di revoca della 
misura di prevenzione o sentenza di annullamento ancorché con rinvio. In tal 
caso la sentenza o il provvedimento di revoca devono essere pubblicati nell'albo 
pretorio e comunicati alla prima adunanza dell'organo che ha proceduto 
all'elezione, alla convalida dell'elezione o alla nomina (55) (56). 
4-quinquies. Chi ricopre una delle cariche indicate al comma 1 decade da essa di 
diritto dalla data del passaggio in giudicato della sentenza di condanna o dalla 
data in cui diviene definitivo il provvedimento che applica la misura di 
prevenzione (57). 
4-sexies. Le disposizioni previste dai commi precedenti non si applicano nei 
confronti di chi è stato condannato con sentenza passata in giudicato o di chi è 
stato sottoposto a misura di prevenzione con provvedimento definitivo, se è 
concessa la riabilitazione ai sensi dell'articolo 178 del codice penale o 
dell'articolo 15 della legge 3 agosto 1988, n. 327 (58) (59). 
4-septies. Qualora ricorra alcuna delle condizioni di cui alle lettere a), b), 
c), d), e) ed f) del comma 1 nei confronti del personale dipendente delle 
amministrazioni pubbliche, compresi gli enti ivi indicati, si fa luogo alla 
immediata sospensione dell'interessato dalla funzione o dall'ufficio ricoperti. 
Per il personale degli enti locali la sospensione è disposta dal capo 
dell'amministrazione o dell'ente locale ovvero dal responsabile dell'ufficio 
secondo la specifica competenza, con le modalità e procedure previste dai 
rispettivi ordinamenti. Per il personale appartenente alle regioni e per gli 
amministratori e i componenti degli organi delle unità sanitarie locali, la 
sospensione è adottata dal presidente della giunta regionale, fatta salva la 
competenza, nella regione Trentino-Alto Adige, dei presidenti delle province 
autonome di Trento e di Bolzano. A tal fine i provvedimenti emanati dal giudice 
sono comunicati, a cura della cancelleria del tribunale o della segreteria del 
pubblico ministero, ai responsabili delle amministrazioni o enti locali indicati 
al comma 1 (60) (61) (62). 
4-octies. Al personale dipendente di cui al comma 4-septies si applicano altresì 
le disposizioni dei commi 4-quinquies e 4-sexies (63) (64). 
5. Quando, in relazione a fatti o attività comunque riguardanti gli enti di cui 
al comma 1, l'autorità giudiziaria ha emesso provvedimenti che comportano la 
sospensione o la decadenza dei pubblici ufficiali degli enti medesimi e vi è la 
necessità di verificare che non ricorrano pericoli di infiltrazione di tipo 
mafioso nei servizi degli stessi enti, il prefetto può accedere presso gli enti 
interessati per acquisire dati e documenti ed accertare notizie concernenti i 
servizi stessi (65). 
6. Copie dei provvedimenti di cui al comma 5 sono trasmesse all'Alto commissario 
per il coordinamento della lotta contro la delinquenza mafiosa (66) (67). 



(28)  Con sentenza 23 aprile-6 maggio 1996, n. 141 (Gazz. Uff. 8 maggio 1996, n. 
19 - Serie speciale), la Corte costituzionale ha dichiarato: a) l'illegittimità 
costituzionale dell'art. 15, comma 1, lettera e), come modificato dall'art. 1, 
L. 18 gennaio 1992, n. 16, nella parte in cui prevede la non candidabilità alle 
elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali di coloro per i 
quali, in relazione ai delitti indicati nella precedente lettera a), è stato 
disposto il giudizio, ovvero per coloro che sono stati presentati o citati a 
comparire in udienza per il giudizio; b) in applicazione dell'art. 27, L. 11 
marzo 1953, n. 87, l'illegittimità costituzionale del citato art. 15, comma 1, 
lettere a), b), c), d), nella parte in cui prevede la non candidabilità alle 
elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali, di coloro i quali 
siano stati condannati, per i delitti indicati, con sentenza non ancora passata 
in giudicato; c) in applicazione dell'art. 27 della legge n. 87 del 1953, 
l'illegittimità costituzionale del citato art. 15, comma 1, lettera f), nella 
parte in cui prevede la non candidabilità alle elezioni regionali, provinciali, 
comunali e circoscrizionali di coloro nei cui confronti il tribunale ha 
applicato una misura di prevenzione quando il relativo provvedimento non abbia 
carattere definitivo. 
(29)  La Corte costituzionale, con sentenza 17-30 ottobre 1996, n. 364 (Gazz. 
Uff. 6 novembre 1996, n. 45, Serie speciale), ha dichiarato non fondata la 
questione di legittimità costituzionale dell'art. 15, comma 1, lettera a), come 
modificato dall'art. 1 della L. 18 gennaio 1992, n. 16, sollevata in riferimento 
agli artt. 3 e 51 della Costituzione. 
(30)  Lettera così modificata dall'art. 1, L. 13 dicembre 1999, n. 475. 
(31)  La Corte costituzionale, con sentenza 11-15 febbraio 2002, n. 25 (Gazz. 
Uff. 20 febbraio 2002, n. 8, serie speciale), ha dichiarato non fondata la 
questione di legittimità costituzionale dell'art. 15, commi 1 lettera a) 4-bis 
lettera a) e 4-ter ora sostituiti dall'art. 58, comma 1 lettera a), e dall'art. 
59, comma 1 lettera a), e comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 
267 sollevata in riferimento agli artt. 3 e 51 della Costituzione. 
(32)  Con sentenza 23 aprile-6 maggio 1996, n. 141 (Gazz. Uff. 8 maggio 1996, n. 
19 - Serie speciale), la Corte costituzionale ha dichiarato: a) l'illegittimità 
costituzionale dell'art. 15, comma 1, lettera e), come modificato dall'art. 1, 
L. 18 gennaio 1992, n. 16, nella parte in cui prevede la non candidabilità alle 
elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali di coloro per i 
quali, in relazione ai delitti indicati nella precedente lettera a), è stato 
disposto il giudizio, ovvero per coloro che sono stati presentati o citati a 
comparire in udienza per il giudizio; b) in applicazione dell'art. 27, L. 11 
marzo 1953, n. 87, l'illegittimità costituzionale del citato art. 15, comma 1, 
lettere a), b), c), d), nella parte in cui prevede la non candidabilità alle 
elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali, di coloro i quali 
siano stati condannati, per i delitti indicati, con sentenza non ancora passata 
in giudicato; c) in applicazione dell'art. 27 della legge n. 87 del 1953, 
l'illegittimità costituzionale del citato art. 15, comma 1, lettera f), nella 
parte in cui prevede la non candidabilità alle elezioni regionali, provinciali, 
comunali e circoscrizionali di coloro nei cui confronti il tribunale ha 
applicato una misura di prevenzione quando il relativo provvedimento non abbia 
carattere definitivo. 
(33)  Lettera così modificata dall'art. 1, L. 13 dicembre 1999, n. 475. 
(34)  Lettera così sostituita dall'art. 1, L. 13 dicembre 1999, n. 475. 
(35)  La Corte costituzionale, con sentenza 7-15 maggio 2001, n. 132 (Gazz. Uff. 
23 maggio 2001, n. 20, serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione 
di legittimità costituzionale dell'art. 15, comma 1, lettera c) come modificato, 
da ultimo, dall'art. 1 della legge 13 dicembre 1999, n. 475, sollevata in 
riferimento agli articoli 3, primo e secondo comma, 27, terzo comma, e 51, primo 
comma, della Cost. 
(36)  Con sentenza 23 aprile-6 maggio 1996, n. 141 (Gazz. Uff. 8 maggio 1996, n. 
19 - Serie speciale), la Corte costituzionale ha dichiarato: a) l'illegittimità 
costituzionale dell'art. 15, comma 1, lettera e), come modificato dall'art. 1, 
L. 18 gennaio 1992, n. 16, nella parte in cui prevede la non candidabilità alle 
elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali di coloro per i 
quali, in relazione ai delitti indicati nella precedente lettera a), è stato 
disposto il giudizio, ovvero per coloro che sono stati presentati o citati a 
comparire in udienza per il giudizio; b) in applicazione dell'art. 27, L. 11 
marzo 1953, n. 87, l'illegittimità costituzionale del citato art. 15, comma 1, 
lettere a), b), c), d), nella parte in cui prevede la non candidabilità alle 
elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali, di coloro i quali 
siano stati condannati, per i delitti indicati, con sentenza non ancora passata 
in giudicato; c) in applicazione dell'art. 27 della legge n. 87 del 1953, 
l'illegittimità costituzionale del citato art. 15, comma 1, lettera f), nella 
parte in cui prevede la non candidabilità alle elezioni regionali, provinciali, 
comunali e circoscrizionali di coloro nei cui confronti il tribunale ha 
applicato una misura di prevenzione quando il relativo provvedimento non abbia 
carattere definitivo. 
(37)  La Corte costituzionale, con ordinanza 2-6 maggio 1996, n. 142 (Gazz. Uff. 
8 maggio 1996, n. 19, Serie speciale), ha dichiarato la manifesta 
inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 15, 
comma 1, lettera e), sollevata in riferimento agli artt. 3 e 51 della 
Costituzione, in quanto la norma denunciata è stata espunta in radice 
dall'ordinamento a seguito della dichiarazione di illegittimità effettuato con 
sentenza n. 141 del 1996. 
(38)  Lettera così modificata dall'art. 1, L. 13 dicembre 1999, n. 475. 
(39)  Con sentenza 23 aprile-6 maggio 1996, n. 141 (Gazz. Uff. 8 maggio 1996, n. 
19 - Serie speciale), la Corte costituzionale ha dichiarato: a) l'illegittimità 
costituzionale dell'art. 15, comma 1, lettera e), come modificato dall'art. 1, 
L. 18 gennaio 1992, n. 16, nella parte in cui prevede la non candidabilità alle 
elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali di coloro per i 
quali, in relazione ai delitti indicati nella precedente lettera a), è stato 
disposto il giudizio, ovvero per coloro che sono stati presentati o citati a 
comparire in udienza per il giudizio; b) in applicazione dell'art. 27, L. 11 
marzo 1953, n. 87, l'illegittimità costituzionale del citato art. 15, comma 1, 
lettere a), b), c), d), nella parte in cui prevede la non candidabilità alle 
elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali, di coloro i quali 
siano stati condannati, per i delitti indicati, con sentenza non ancora passata 
in giudicato; c) in applicazione dell'art. 27 della legge n. 87 del 1953, 
l'illegittimità costituzionale del citato art. 15, comma 1, lettera f), nella 
parte in cui prevede la non candidabilità alle elezioni regionali, provinciali, 
comunali e circoscrizionali di coloro nei cui confronti il tribunale ha 
applicato una misura di prevenzione quando il relativo provvedimento non abbia 
carattere definitivo. 
(40)  Lettera abrogata dall'art. 1, L. 13 dicembre 1999, n. 475. 
(41)  Con sentenza 23 aprile-6 maggio 1996, n. 141 (Gazz. Uff. 8 maggio 1996, n. 
19 - Serie speciale), la Corte costituzionale ha dichiarato: a) l'illegittimità 
costituzionale dell'art. 15, comma 1, lettera e), come modificato dall'art. 1, 
L. 18 gennaio 1992, n. 16, nella parte in cui prevede la non candidabilità alle 
elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali di coloro per i 
quali, in relazione ai delitti indicati nella precedente lettera a), è stato 
disposto il giudizio, ovvero per coloro che sono stati presentati o citati a 
comparire in udienza per il giudizio; b) in applicazione dell'art. 27, L. 11 
marzo 1953, n. 87, l'illegittimità costituzionale del citato art. 15, comma 1, 
lettere a), b), c), d), nella parte in cui prevede la non candidabilità alle 
elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali, di coloro i quali 
siano stati condannati, per i delitti indicati, con sentenza non ancora passata 
in giudicato; c) in applicazione dell'art. 27 della legge n. 87 del 1953, 
l'illegittimità costituzionale del citato art. 15, comma 1, lettera f), nella 
parte in cui prevede la non candidabilità alle elezioni regionali, provinciali, 
comunali e circoscrizionali di coloro nei cui confronti il tribunale ha 
applicato una misura di prevenzione quando il relativo provvedimento non abbia 
carattere definitivo. 
(42)  Gli attuali commi 1, 2, 3, 4, 4-bis, 4-ter, 4-quater, 4-quinquies, 
4-sexies, 4-septies e 4-octies così sostituiscono i commi 1, 2, 3 e 4 per 
effetto dell'art. 1, L. 18 gennaio 1992, n. 16 (Gazz. Uff. 22 gennaio 1992, n. 
17). Peraltro, il suddetto art. 1 è stato abrogato dall'art. 274, D.Lgs. 18 
agosto 2000, n. 267. Vedi, ora, l'art. 58 dello stesso decreto. 
(43)  Lettera così modificata dall'art. 1, L. 13 dicembre 1999, n. 475. 
(44)  Comma aggiunto dall'art. 1, L. 13 dicembre 1999, n. 475. Vedi anche il 
comma 3 dello stesso art. 1. Vedi, ora, l'art. 58 dello stesso decreto. 
(45)  Gli attuali commi 1, 2, 3, 4, 4-bis, 4-ter, 4-quater, 4-quinquies, 
4-sexies, 4-septies e 4-octies così sostituiscono i commi 1, 2, 3 e 4 per 
effetto dell'art. 1, L. 18 gennaio 1992, n. 16 (Gazz. Uff. 22 gennaio 1992, n. 
17). Peraltro, il suddetto art. 1 è stato abrogato dall'art. 274, D.Lgs. 18 
agosto 2000, n. 267. Vedi, ora, l'art. 58 dello stesso decreto. 
(46)  Gli attuali commi 1, 2, 3, 4, 4-bis, 4-ter, 4-quater, 4-quinquies, 
4-sexies, 4-septies e 4-octies così sostituiscono i commi 1, 2, 3 e 4 per 
effetto dell'art. 1, L. 18 gennaio 1992, n. 16 (Gazz. Uff. 22 gennaio 1992, n. 
17). Peraltro, il suddetto art. 1 è stato abrogato dall'art. 274, D.Lgs. 18 
agosto 2000, n. 267. Vedi, ora, l'art. 58 dello stesso decreto. 
(47)  Gli attuali commi 1, 2, 3, 4, 4-bis, 4-ter, 4-quater, 4-quinquies, 
4-sexies, 4-septies e 4-octies così sostituiscono i commi 1, 2, 3 e 4 per 
effetto dell'art. 1, L. 18 gennaio 1992, n. 16 (Gazz. Uff. 22 gennaio 1992, n. 
17). Peraltro, il suddetto art. 1 è stato abrogato dall'art. 274, D.Lgs. 18 
agosto 2000, n. 267. Vedi, ora, l'art. 58 dello stesso decreto. 
(48)  La Corte costituzionale, con sentenza 11-15 febbraio 2002, n. 25 (Gazz. 
Uff. 20 febbraio 2002, n. 8, serie speciale), ha dichiarato non fondata la 
questione di legittimità costituzionale dell'art. 15, commi 1 lettera a) 4-bis 
lettera a) e 4-ter ora sostituiti dall'art. 58, comma 1 lettera a), e dall'art. 
59, comma 1 lettera a), e comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 
267 sollevata in riferimento agli artt. 3 e 51 della Costituzione. 
(49)  Gli attuali commi 1, 2, 3, 4, 4-bis, 4-ter, 4-quater, 4-quinquies, 
4-sexies, 4-septies e 4-octies così sostituiscono i commi 1, 2, 3 e 4 per 
effetto dell'art. 1, L. 18 gennaio 1992, n. 16 (Gazz. Uff. 22 gennaio 1992, n. 
17). Peraltro, il suddetto art. 1 è stato abrogato dall'art. 274, D.Lgs. 18 
agosto 2000, n. 267. Vedi, ora, l'art. 58 dello stesso decreto. 
(50)  Comma da ultimo così sostituito dall'art. 1, L. 12 gennaio 1994, n. 30 
(Gazz. Uff. 18 gennaio 1994, n. 13) e dall'art. 1, L. 13 dicembre 1999, n. 475. 
Peraltro, l'art. 274, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, ha abrogato gli articoli 1, 
2 e 4 della citata legge n. 30 del 1994. Vedi, ora, l'art. 59 dello stesso 
decreto. 
(51)  La Corte costituzionale, con ordinanza 26 marzo-6 aprile 1998, n. 104 
(Gazz. Uff. 15 aprile 1998, n. 15, Serie speciale), aveva dichiarato la 
manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale 
dell'art. 15, comma 1, lettera c), e del comma 4-bis della legge 19 marzo 1990, 
n. 55, come modificata dalla legge 18 gennaio 1992, n. 16, sollevata in 
riferimento agli artt. 3 e 27 della Costituzione. 
(52)  Gli attuali commi 1, 2, 3, 4, 4-bis, 4-ter, 4-quater, 4-quinquies, 
4-sexies, 4-septies e 4-octies così sostituiscono i commi 1, 2, 3 e 4 per 
effetto dell'art. 1, L. 18 gennaio 1992, n. 16 (Gazz. Uff. 22 gennaio 1992, n. 
17). Peraltro, il suddetto art. 1 è stato abrogato dall'art. 274, D.Lgs. 18 
agosto 2000, n. 267. Vedi, ora, l'art. 59 dello stesso decreto. 
(53)  Comma da ultimo così sostituito dall'art. 2, L. 12 gennaio 1994, n. 30 
(Gazz. Uff. 18 gennaio 1994, n. 13). Peraltro, l'art. 274, D.Lgs. 18 agosto 
2000, n. 267, ha abrogato gli articoli 1, 2 e 4 della citata legge n. 30 del 
1994. Vedi, ora, l'art. 59 dello stesso decreto. 
(54)  La Corte costituzionale, con sentenza 11-15 febbraio 2002, n. 25 (Gazz. 
Uff. 20 febbraio 2002, n. 8, serie speciale), ha dichiarato non fondata la 
questione di legittimità costituzionale dell'art. 15, commi 1 lettera a) 4-bis 
lettera a) e 4-ter ora sostituiti dall'art. 58, comma 1 lettera a), e dall'art. 
59, comma 1 lettera a), e comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 
267 sollevata in riferimento agli artt. 3 e 51 della Costituzione. 
(55)  Gli attuali commi 1, 2, 3, 4, 4-bis, 4-ter, 4-quater, 4-quinquies, 
4-sexies, 4-septies e 4-octies così sostituiscono i commi 1, 2, 3 e 4 per 
effetto dell'art. 1, L. 18 gennaio 1992, n. 16 (Gazz. Uff. 22 gennaio 1992, n. 
17). Peraltro, il suddetto art. 1 è stato abrogato dall'art. 274, D.Lgs. 18 
agosto 2000, n. 267. Vedi, ora, l'art. 59 dello stesso decreto. 
(56)  Comma da ultimo così modificato dall'art. 4, L. 12 gennaio 1994, n. 30 
(Gazz. Uff. 18 gennaio 1994, n. 13). Peraltro, l'art. 274, D.Lgs. 18 agosto 
2000, n. 267, ha abrogato gli articoli 1, 2 e 4 della citata legge n. 30 del 
1994. Vedi, ora, l'art. 59 dello stesso decreto. 
(57)  Gli attuali commi 1, 2, 3, 4, 4-bis, 4-ter, 4-quater, 4-quinquies, 
4-sexies, 4-septies e 4-octies così sostituiscono i commi 1, 2, 3 e 4 per 
effetto dell'art. 1, L. 18 gennaio 1992, n. 16 (Gazz. Uff. 22 gennaio 1992, n. 
17). Peraltro, il suddetto art. 1 è stato abrogato dall'art. 274, D.Lgs. 18 
agosto 2000, n. 267. Vedi, ora, l'art. 59 dello stesso decreto. 
(58)  Gli attuali commi 1, 2, 3, 4, 4-bis, 4-ter, 4-quater, 4-quinquies, 
4-sexies, 4-septies e 4-octies così sostituiscono i commi 1, 2, 3 e 4 per 
effetto dell'art. 1, L. 18 gennaio 1992, n. 16 (Gazz. Uff. 22 gennaio 1992, n. 
17). Peraltro, il suddetto art. 1 è stato abrogato dall'art. 274, D.Lgs. 18 
agosto 2000, n. 267. Vedi, ora, l'art. 58 dello stesso decreto. 
(59)  Comma da ultimo così sostituito dall'art. 2, L. 12 gennaio 1994, n. 30 
(Gazz. Uff. 18 gennaio 1994, n. 13). Peraltro, l'art. 274, D.Lgs. 18 agosto 
2000, n. 267, ha abrogato gli articoli 1, 2 e 4 della citata legge n. 30 del 
1994. Vedi, ora, l'art. 58 dello stesso decreto. 
(60)  Gli attuali commi 1, 2, 3, 4, 4-bis, 4-ter, 4-quater, 4-quinquies, 
4-sexies, 4-septies e 4-octies così sostituiscono i commi 1, 2, 3 e 4 per 
effetto dell'art. 1, L. 18 gennaio 1992, n. 16 (Gazz. Uff. 22 gennaio 1992, n. 
17). Peraltro, il suddetto art. 1 è stato abrogato dall'art. 274, D.Lgs. 18 
agosto 2000, n. 267. Vedi, ora, l'art. 94 dello stesso decreto. 
(61)  Comma da ultimo così sostituito dall'art. 2, L. 12 gennaio 1994, n. 30 
(Gazz. Uff. 18 gennaio 1994, n. 13). Peraltro, l'art. 274, D.Lgs. 18 agosto 
2000, n. 267, ha abrogato gli articoli 1, 2 e 4 della citata legge n. 30 del 
1994. Vedi, ora, l'art. 94 dello stesso decreto. 
(62)  La Corte costituzionale, con ordinanza 18-30 luglio 1997, n. 304 (Gazz. 
Uff. 20 agosto 1997, n. 34, Serie speciale), ha dichiarato la manifesta 
inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 15, 
comma 4-septies, introdotto dall'art. 1 della legge 18 gennaio 1992, n. 16, 
sollevata in riferimento agli artt. 3, 4, 35, 36, 97 e 98 della Costituzione. 
Successivamente la stessa Corte, con sentenza 26 maggio-3 giugno 1999, n. 206 
(Gazz. Uff. 9 giugno 1999, n. 23, Serie speciale), ha dichiarato non fondata, 
nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale 
dell'art. 15, comma 4-septies, come modificato dall'art. 1 della legge 18 
gennaio 1992, n. 16, sollevata in riferimento agli articoli 3, 4, 24, secondo 
comma, 27, secondo comma, 35, 36 e 97, primo comma, della Costituzione. La 
stessa Corte, con successiva ordinanza 24-30 giugno 1999, n. 278 (Gazz. Uff. 7 
luglio 1999, n. 27, Serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza 
della questione di legittimità costituzionale dell'art. 15, comma 4-septies, 
come modificato dall'art. 1 della legge 18 gennaio 1992, n. 16, sollevata in 
riferimento agli articoli 3, 4, 24, 27, 35 e 97 della Costituzione. 
(63)  Gli attuali commi 1, 2, 3, 4, 4-bis, 4-ter, 4-quater, 4-quinquies, 
4-sexies, 4-septies e 4-octies così sostituiscono i commi 1, 2, 3 e 4 per 
effetto dell'art. 1, L. 18 gennaio 1992, n. 16 (Gazz. Uff. 22 gennaio 1992, n. 
17). Peraltro, il suddetto art. 1 è stato abrogato dall'art. 274, D.Lgs. 18 
agosto 2000, n. 267. 
(64)  La Corte costituzionale, con sentenza 19-27 aprile 1993, n. 197 (Gazz. 
Uff. 5 maggio 1993, n. 19 - Serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità 
dell'art. 15, comma 4-octies, introdotto dall'art. 1, L. 18 gennaio 1992, n. 16, 
nella parte in cui, mediante rinvio al comma 4-quinquies, prevede la 
destituzione di diritto, anziché lo svolgimento del procedimento disciplinare ai 
sensi dell'art. 9, L. 7 febbraio 1990, n. 19. 
(65)  Vedi, ora, l'art. 59, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 
(66)  Vedi, ora, l'art. 59, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 
(67)  Articolo abrogato, salvo per quanto riguarda gli amministratori e i 
componenti sugli organi comunque denominati delle aziende sanitarie locali ed 
ospedaliere e i consiglieri regionali, dall'art. 274, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 
267. Vedi, ora, gli artt. 58, 59 e 94 dello stesso decreto. 
 


(giurisprudenza di legittimità)
15-bis.  [1. Fuori dei casi previsti dall'articolo 39 L. 8 giugno 1990, n. 142, 
i consigli comunali e provinciali sono sciolti quando, anche a seguito di 
accertamenti effettuati a norma dell'articolo 15, comma 5, emergono elementi su 
collegamenti diretti o indiretti degli amministratori con la criminalità 
organizzata o su forme di condizionamento degli amministratori stessi, che 
compromettono la libera determinazione degli organi elettivi e il buon andamento 
delle amministrazioni comunali e provinciali, nonché il regolare funzionamento 
dei servizi alle stesse affidati ovvero che risultano tali da arrecare grave e 
perdurante pregiudizio per lo stato della sicurezza pubblica. Lo scioglimento 
del consiglio comunale o provinciale comporta la cessazione dalla carica di 
consigliere, di sindaco, di presidente della provincia e di componente delle 
rispettive giunte, anche se diversamente disposto dalle leggi vigenti in materia 
di ordinamento e funzionamento degli organi predetti, nonché di ogni altro 
incarico comunque connesso alle cariche ricoperte (68). 
1-bis. Presso il Ministero dell'interno è istituito, con personale 
dell'Amministrazione, un comitato di sostegno e di monitoraggio dell'azione 
delle commissioni straordinarie di cui al comma 4 e dei comuni riportati a 
gestione ordinaria (69). 
2. Lo scioglimento è disposto con decreto del Presidente della Repubblica, su 
proposta del Ministro dell'interno, previa deliberazione del Consiglio dei 
Ministri. Il provvedimento di scioglimento deliberato dal Consiglio dei Ministri 
è trasmesso al Presidente della Repubblica per l'emanazione del decreto ed è 
contestualmente trasmesso alle Camere. Il procedimento è avviato dal prefetto 
della provincia con una relazione che tiene anche conto di elementi 
eventualmente acquisiti dall'Alto Commissario per il coordinamento della lotta 
contro la delinquenza mafiosa. Nei casi in cui per i fatti oggetto degli 
accertamenti di cui al comma 1 o per eventi connessi sia pendente procedimento 
penale, il prefetto può richiedere preventivamente informazioni al procuratore 
della Repubblica competente, il quale, in deroga all'articolo 329 del codice di 
procedura penale, comunica tutte le informazioni che non ritiene debbano 
rimanere segrete per le esigenze del procedimento. 
3. Il decreto di scioglimento conserva i suoi effetti per un periodo da dodici a 
diciotto mesi prorogabili fino ad un massimo di ventiquattro mesi in casi 
eccezionali, dandone comunicazione alle commissioni parlamentari competenti, al 
fine di assicurare il buon andamento delle amministrazioni e il regolare 
funzionamento dei servizi ad esse affidati (70). Il decreto di scioglimento, con 
allegata la relazione del Ministro, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica italiana. 
3-bis. Il provvedimento con il quale si dispone l'eventuale proroga della durata 
dello scioglimento a norma del comma 3 è adottato non oltre il cinquantesimo 
giorno antecedente la data fissata per lo svolgimento delle elezioni relative al 
rinnovo degli organi. Si osservano le procedure e le modalità stabilite dal 
comma 2 (71). 
4. Con il decreto di scioglimento è nominata una commissione straordinaria per 
la gestione dell'ente, la quale esercita le attribuzioni che le sono conferite 
con il decreto stesso. La commissione è composta di tre membri scelti tra 
funzionari dello Stato, in servizio o in quiescenza, e tra magistrati della 
giurisdizione ordinaria o amministrativa in quiescenza. La commissione rimane in 
carica fino allo svolgimento del primo turno elettorale utile (72). 
4-bis. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottarsi a norma dell'articolo 
17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono determinate le modalità di 
organizzazione e funzionamento della commissione straordinaria di cui al comma 4 
per l'esercizio delle attribuzioni ad essa conferite, le modalità di 
pubblicizzazione degli atti adottati dalla commissione stessa (73), nonché le 
modalità di organizzazione e funzionamento del comitato di cui all'articolo 1, 
comma 1-bis (74). 
5. Quando ricorrono motivi di urgente necessità, il prefetto, in attesa del 
decreto di scioglimento, sospende gli organi dalla carica ricoperta, nonché da 
ogni altro incarico ad essa connesso, assicurando la provvisoria amministrazione 
dell'ente mediante invio di commissari. La sospensione non può eccedere la 
durata di sessanta giorni e il termine del decreto di cui al comma 3 decorre 
dalla data del provvedimento di sospensione. 
6. Si fa luogo comunque allo scioglimento degli organi a norma del presente 
articolo quando sussistono le condizioni indicate nel comma 1, ancorché 
ricorrano le situazioni previste dall'art. 39 della L. 8 giugno 1990, n. 142. 
6-bis. Quando in relazione alle situazioni indicate nel comma 1 sussiste la 
necessità di assicurare il regolare funzionamento dei servizi degli enti nei cui 
confronti è stato disposto lo scioglimento, il prefetto, su richiesta della 
commissione straordinaria di cui al comma 4, può disporre, anche in deroga alle 
norme vigenti, l'assegnazione in via temporanea, in posizione di comando o 
distacco, di personale amministrativo e tecnico di amministrazioni ed enti 
pubblici, previa intesa con gli stessi, ove occorra anche in posizione di 
sovraordinazione. Al personale assegnato spetta un compenso mensile lordo 
proporzionato alle prestazioni da rendere, stabilito dal prefetto in misura non 
superiore al 50 per cento del compenso spettante a ciascuno dei componenti della 
commissione straordinaria, nonché, ove dovuto, il trattamento economico di 
missione stabilito dalla legge per i dipendenti dello Stato in relazione alla 
qualifica funzionale posseduta nell'amministrazione di appartenenza. Tali 
competenze sono a carico dello Stato e sono corrisposte dalla prefettura, sulla 
base di idonea documentazione giustificativa, sugli accreditamenti emessi, in 
deroga alle vigenti disposizioni di legge, dal Ministero dell'interno. La 
prefettura, in caso di ritardo nell'emissione degli accreditamenti, è 
autorizzata a prelevare le somme occorrenti sui fondi in genere della 
contabilità speciale. Per il personale non dipendente da amministrazioni 
centrali o periferiche dello Stato, la prefettura provvede al rimborso al datore 
di lavoro dello stipendio lordo, per la parte proporzionalmente corrispondente 
alla durata delle prestazioni rese. Agli oneri derivanti dalla presente 
disposizione si provvede per gli anni 1993 e seguenti con una quota parte del 10 
per cento delle somme di denaro confiscate ai sensi della legge 31 maggio 1965, 
n. 575, e successive modificazioni, nonché del ricavato delle vendite disposte a 
norma dell'articolo 4, commi 4 e 6, del D.L. 14 giugno 1989, n. 230, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1989, n. 282, relative ai beni mobili o 
immobili ed ai beni costituiti in azienda confiscati ai sensi della medesima 
legge n. 575 del 1965. Alla scadenza del periodo di assegnazione, la commissione 
straordinaria potrà rilasciare, sulla base della valutazione dell'attività 
prestata dal personale assegnato, apposita certificazione di lodevole servizio 
che costituisce titolo valutabile ai fini della progressione di carriera e nei 
concorsi interni e pubblici nelle amministrazioni dello Stato, delle regioni e 
degli enti locali (75). 
6-ter. Per far fronte a situazioni di gravi disservizi e per avviare la 
sollecita realizzazione di opere pubbliche indifferibili, la commissione 
straordinaria di cui al comma 4, entro il termine di sessanta giorni 
dall'insediamento, adotta un piano di priorità degli interventi, anche con 
riferimento a progetti già approvati e non eseguiti. Gli atti relativi devono 
essere nuovamente approvati dalla commissione straordinaria. La relativa 
deliberazione, esecutiva a norma di legge, è inviata entro dieci giorni al 
prefetto il quale, sentito il comitato provinciale della pubblica 
amministrazione opportunamente integrato con i rappresentanti di uffici tecnici 
delle amministrazioni statali, regionali o locali, trasmette gli atti 
all'amministrazione regionale territorialmente competente per il tramite del 
commissario del Governo o alla Cassa depositi e prestiti, che provvedono alla 
dichiarazione di priorità di accesso ai contributi e finanziamenti a carico 
degli stanziamenti comunque destinati agli investimenti degli enti locali. Le 
disposizioni del presente comma si applicano ai predetti enti anche in deroga 
all'articolo 25 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, e successive modificazioni e 
integrazioni, limitatamente agli importi totalmente ammortizzabili con 
contributi statali o regionali ad essi effettivamente assegnati (76). 
6-quater. Le disposizioni di cui ai commi 6-bis, 6-ter e 6-septies si applicano, 
a far tempo dalla data di insediamento degli organi e fino alla scadenza del 
mandato elettivo, anche alle amministrazioni comunali e provinciali, i cui 
organi siano rinnovati al termine del periodo di scioglimento disposto ai sensi 
del comma 1 (77). 
6-quinquies. Nei casi in cui lo scioglimento è disposto anche con riferimento a 
situazioni di infiltrazione o di condizionamento di tipo mafioso, connesse 
all'aggiudicazione di appalti di opere o di lavori pubblici o di pubbliche 
forniture, ovvero l'affidamento in concessione di servizi pubblici locali, la 
commissione straordinaria di cui al comma 4 procede alle necessarie verifiche 
con i poteri del collegio degli ispettori di cui all'articolo 14 del 
decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 
12 luglio 1991, n. 203. A conclusione degli accertamenti, la commissione 
straordinaria adotta tutti i provvedimenti ritenuti necessari e può disporre 
d'autorità la revoca delle deliberazioni già adottate, in qualunque momento e 
fase della procedura contrattuale, o la rescissione del contratto già concluso 
(78). 
6-sexies. Ferme restando le forme di partecipazione popolare previste dagli 
statuti in attuazione dell'articolo 6, comma 3, della legge 8 giugno 1990, n. 
142, la commissione straordinaria di cui al comma 4, allo scopo di acquisire 
ogni utile elemento di conoscenza e valutazione in ordine a rilevanti questioni 
d'interesse generale si avvale, anche mediante forme di consultazione diretta, 
dell'apporto di rappresentanti delle forze politiche in ambito locale, 
dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), dell'Unione delle 
province d'Italia (UPI), delle associazioni imprenditoriali e degli ordini 
professionali, delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, 
nonché delle organizzazioni di volontariato e di altri organismi locali 
particolarmente interessati alle questioni da trattare (79). 
6-septies. Qualora negli enti, nei cui confronti sia stato disposto lo 
scioglimento degli organi ai sensi del comma 1, non risulti costituita la 
commissione di disciplina prevista dall'articolo 51, comma 10, della legge 8 
giugno 1990, n. 142, per la mancata elezione del rappresentante del personale, 
la predetta commissione di disciplina è composta, per tutta la durata dello 
scioglimento, dagli altri due membri ordinari e da un dipendente dell'ente, 
nominato dalla commissione straordinaria di cui al comma 4. Ai fini della 
sostituzione nei casi di assenza, di legittimo impedimento o di ricusazione 
previsti dal regolamento organico dell'ente, la commissione straordinaria 
procede altresì alla nomina del componente supplente, prescelto nell'ambito dei 
dipendenti che rivestono la stessa qualifica funzionale del componente 
effettivo, o, in mancanza, quella immediatamente inferiore. Le disposizioni del 
presente comma, ricorrendone i presupposti, si applicano anche ai fini della 
costituzione e del funzionamento di organi collegiali, comunque denominati, con 
competenza in materia disciplinare, eventualmente previsti dalla legge o dai 
contratti collettivi di comparto (80). 
7. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle unità sanitarie 
locali, ai consorzi di comuni e province, alle unioni di comuni, alle comunità 
montane, nonché alle aziende speciali dei comuni e delle province e ai consigli 
circoscrizionali, in quanto compatibili con i relativi ordinamenti. 
7-bis. Il Ministro dell'interno presenta al Parlamento una relazione semestrale 
sull'attività svolta dalla gestione straordinaria dei singoli comuni (81)] (82). 




(68)  Periodo aggiunto dall'art. 1, D.L. 20 dicembre 1993, n. 529 (Gazz. Uff. 22 
dicembre 1993, n. 299), convertito in legge con L. 11 febbraio 1994, n. 108 
(Gazz. Uff. 17 febbraio 1994, n. 39); la stessa legge di conversione ha, 
inoltre, disposto che restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono 
fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del 
D.L. 19 ottobre 1993, n. 420. Peraltro, l'art. 274, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 
267, ha abrogato il citato D.L. n. 529/1993. 
(69)  Comma aggiunto dall'art. 1, D.L. 20 dicembre 1993, n. 529 (Gazz. Uff. 22 
dicembre 1993, n. 299), convertito in legge con L. 11 febbraio 1994, n. 108 
(Gazz. Uff. 17 febbraio 1994, n. 39); la stessa legge di conversione ha, 
inoltre, disposto che restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono 
fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del 
D.L. 19 ottobre 1993, n. 420. Con D.M. 28 luglio 1995, n. 459 è stato costituito 
il comitato di sostegno. Peraltro, l'art. 274, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, ha 
abrogato il citato D.L. n. 529/1993. 
(70)  Periodo così modificato prima dall'art. 2, L. 23 aprile 1993, n. 120, e 
poi dall'art. 2, D.L. 20 dicembre 1993, n. 529 (Gazz. Uff. 22 dicembre 1993, n. 
299), convertito in legge con L. 11 febbraio 1994, n. 108 (Gazz. Uff. 17 
febbraio 1994, n. 39); la stessa legge di conversione ha, inoltre, disposto che 
restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli 
effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del D.L. 19 ottobre 
1993, n. 420. Inoltre, l'art. 6 del citato D.L. 20 dicembre 1993, n. 529 ha così 
disposto: 
"Art. 6. 1. Le disposizioni di cui ai commi 3 e 3- 
bis, nonché quelle di cui ai commi 6-bis, 6-ter, 6-quater, 6-quinquies, 6-sexies 
e 6-septies dell'articolo 15-bis della legge 19 marzo 1990, n. 55, introdotto 
dall'articolo 1 del decreto-legge 31 maggio 1991, n. 164, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 22 luglio 1991, n. 221, come modificato dall'articolo 
2, comma 2, della legge 23 aprile 1993, n. 120, e come ulteriormente modificato 
e integrato dal presente decreto, si applicano anche nei confronti degli enti i 
cui organi risultino sciolti a norma del citato articolo 15-bis alla data di 
entrata in vigore del presente decreto. Dalla stessa data decorre il termine di 
sessanta giorni previsto dal comma 6-ter del predetto articolo 15-bis". 
Peraltro, l'art. 274, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, ha abrogato il citato D.L. 
n. 529/1993. 
(71)  Comma aggiunto dall'art. 2, D.L. 20 dicembre 1993, n. 529 (Gazz. Uff. 22 
dicembre 1993, n. 299), convertito in legge con L. 11 febbraio 1994, n. 108 
(Gazz. Uff. 17 febbraio 1994, n. 39); la stessa legge di conversione ha, 
inoltre, disposto che restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono 
fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del 
D.L. 19 ottobre 1993, n. 420. Peraltro, l'art. 274, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 
267, ha abrogato il citato D.L. n. 529/1993. 
(72)  Periodo aggiunto dall'art. 3, D.L. 20 dicembre 1993, n. 529 (Gazz. Uff. 22 
dicembre 1993, n. 299), convertito in legge con L. 11 febbraio 1994, n. 108 
(Gazz. Uff. 17 febbraio 1994, n. 39); la stessa legge di conversione ha, 
inoltre, disposto che restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono 
fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del 
D.L. 19 ottobre 1993, n. 420. Peraltro, l'art. 274, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 
267, ha abrogato il citato D.L. n. 529/1993. 
(73)  Vedi il D.M. 28 luglio 1995, n. 523. 
(74)  Comma aggiunto dall'art. 3, D.L. 20 dicembre 1993, n. 529 (Gazz. Uff. 22 
dicembre 1993, n. 299), convertito in legge con L. 11 febbraio 1994, n. 108 
(Gazz. Uff. 17 febbraio 1994, n. 39); la stessa legge di conversione ha, 
inoltre, disposto che restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono 
fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del 
D.L. 19 ottobre 1993, n. 420. Peraltro, l'art. 274, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 
267, ha abrogato il citato D.L. n. 529/1993. 
(75)  Comma aggiunto dall'art. 4, D.L. 20 dicembre 1993, n. 529 (Gazz. Uff. 22 
dicembre 1993, n. 299), convertito in legge con L. 17 febbraio 1994, n. 108 
(Gazz. Uff. 17 febbraio 1994, n. 39); la stessa legge di conversione ha, 
inoltre, disposto che restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono 
fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del 
D.L. 19 ottobre 1993, n. 420. Il comma 6-quater, inoltre, è stato così 
modificato dall'art. 29, L. 3 agosto 1999, n. 265. Peraltro, l'art. 274, D.Lgs. 
18 agosto 2000, n. 267, ha abrogato il citato D.L. n. 529/1993. 
(76)  Comma aggiunto dall'art. 4, D.L. 20 dicembre 1993, n. 529 (Gazz. Uff. 22 
dicembre 1993, n. 299), convertito in legge con L. 17 febbraio 1994, n. 108 
(Gazz. Uff. 17 febbraio 1994, n. 39); la stessa legge di conversione ha, 
inoltre, disposto che restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono 
fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del 
D.L. 19 ottobre 1993, n. 420. Il comma 6-quater, inoltre, è stato così 
modificato dall'art. 29, L. 3 agosto 1999, n. 265. Peraltro, l'art. 274, D.Lgs. 
18 agosto 2000, n. 267, ha abrogato il citato D.L. n. 529/1993. 
(77)  Comma aggiunto dall'art. 4, D.L. 20 dicembre 1993, n. 529 (Gazz. Uff. 22 
dicembre 1993, n. 299), convertito in legge con L. 17 febbraio 1994, n. 108 
(Gazz. Uff. 17 febbraio 1994, n. 39); la stessa legge di conversione ha, 
inoltre, disposto che restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono 
fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del 
D.L. 19 ottobre 1993, n. 420. Il comma 6-quater, inoltre, è stato così 
modificato dall'art. 29, L. 3 agosto 1999, n. 265. Peraltro, l'art. 274, D.Lgs. 
18 agosto 2000, n. 267, ha abrogato il citato D.L. n. 529/1993. 
(78)  Comma aggiunto dall'art. 4, D.L. 20 dicembre 1993, n. 529 (Gazz. Uff. 22 
dicembre 1993, n. 299), convertito in legge con L. 17 febbraio 1994, n. 108 
(Gazz. Uff. 17 febbraio 1994, n. 39); la stessa legge di conversione ha, 
inoltre, disposto che restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono 
fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del 
D.L. 19 ottobre 1993, n. 420. Il comma 6-quater, inoltre, è stato così 
modificato dall'art. 29, L. 3 agosto 1999, n. 265. Peraltro, l'art. 274, D.Lgs. 
18 agosto 2000, n. 267, ha abrogato il citato D.L. n. 529/1993. 
(79)  Comma aggiunto dall'art. 4, D.L. 20 dicembre 1993, n. 529 (Gazz. Uff. 22 
dicembre 1993, n. 299), convertito in legge con L. 17 febbraio 1994, n. 108 
(Gazz. Uff. 17 febbraio 1994, n. 39); la stessa legge di conversione ha, 
inoltre, disposto che restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono 
fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del 
D.L. 19 ottobre 1993, n. 420. Il comma 6-quater, inoltre, è stato così 
modificato dall'art. 29, L. 3 agosto 1999, n. 265. Peraltro, l'art. 274, D.Lgs. 
18 agosto 2000, n. 267, ha abrogato il citato D.L. n. 529/1993. 
(80)  Comma aggiunto dall'art. 4, D.L. 20 dicembre 1993, n. 529 (Gazz. Uff. 22 
dicembre 1993, n. 299), convertito in legge con L. 17 febbraio 1994, n. 108 
(Gazz. Uff. 17 febbraio 1994, n. 39); la stessa legge di conversione ha, 
inoltre, disposto che restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono 
fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del 
D.L. 19 ottobre 1993, n. 420. Il comma 6-quater, inoltre, è stato così 
modificato dall'art. 29, L. 3 agosto 1999, n. 265. Peraltro, l'art. 274, D.Lgs. 
18 agosto 2000, n. 267, ha abrogato il citato D.L. n. 529/1993. 
(81)  Comma aggiunto dall'art. 5, D.L. 20 dicembre 1993, n. 529 (Gazz. Uff. 22 
dicembre 1993, n. 299), convertito in legge con L. 17 febbraio 1994, n. 108 
(Gazz. Uff. 17 febbraio 1994, n. 39); la stessa legge di conversione ha, 
inoltre, disposto che restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono 
fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del 
D.L. 19 ottobre 1993, n. 420. L'articolo 15-bis è stato aggiunto dal D.L. 31 
maggio 1991, n. 164 (Gazz. Uff. 31 maggio 1991, n. 126), convertito in legge, 
con modificazioni, dall'art. 1, L. 22 luglio 1991, n. 221 (Gazz. Uff. 25 luglio 
1991, n. 173). L'art. 2 della citata legge di conversione ha, inoltre, disposto 
che sono fatti salvi gli effetti prodotti dal decreto-legge 31 maggio 1991, n. 
164, prima dell'entrata in vigore della presente legge. Peraltro, l'art. 274, 
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, ha abrogato i citati D.L. n. 529/1993 e D.L. n. 
164/1991. 
(82)  Articolo abrogato dall'art. 274, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. Vedi, ora, 
gli artt. da 143 a 146 dello stesso decreto. 
 


(giurisprudenza di legittimità)
16.  [1. L'Alto commissario per il coordinamento della lotta contro la 
delinquenza di tipo mafioso, nell'esercizio dei poteri di accertamento e di 
accesso conferitigli dalla legge, qualora ritenga, sulla base di fondati 
elementi comunque acquisiti, che esistano tentativi di infiltrazioni di tipo 
mafioso nelle attività riguardanti appalti, concessioni, subappalti, cottimi, 
noli a caldo o contratti similari per la realizzazione di opere e di lavori 
pubblici, nonché il prefetto della provincia, nell'ambito dei poteri 
conferitigli dalla legge, quando sia necessario assicurare il regolare 
svolgimento dell'attività delle pubbliche amministrazioni, richiedono, 
nell'ambito delle rispettive competenze, ai competenti organi statali e 
regionali gli interventi di controllo e sostitutivi previsti dalla legge. 
1-bis. Ai medesimi fini indicati nel comma 1 il prefetto, anche sulla base di 
elementi acquisiti dall'Alto commissario per il coordinamento della lotta contro 
la delinquenza di tipo mafioso, può chiedere, per le province, per i comuni e 
per le amministrazioni e gli enti indicati nell'articolo 49 della legge 8 giugno 
1990, n. 142 , che siano sottoposte al controllo preventivo di legittimità le 
deliberazioni relative alle materie di cui al comma 2, lettera a), dell'articolo 
45 della citata legge n. 142 del 1990, con le modalità e i termini previsti da 
quest'ultima disposizione. Le predette deliberazioni sono comunicate al prefetto 
contestualmente all'affissione all'albo (83)] (84). 



(83)  Comma aggiunto dall'art. 15, D.L. 13 maggio 1991, n. 152. Peraltro, il 
citato art. 15 è stato abrogato dall'art. 274, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 
(84)  Articolo abrogato dall'art. 274, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. Vedi, ora, 
l'art. 135 dello stesso decreto. 
 


(giurisprudenza di legittimità)
17.  1. [Per l'esecuzione di opere e lavori di competenza di amministrazioni, 
enti pubblici e società a prevalente capitale pubblico o che comunque derivino 
da una qualsiasi forma di convenzionamento con soggetti privati, fino 
all'integrale recepimento delle direttive comunitarie in materia di contratti 
per l'esecuzione di opere pubbliche ed in attesa della disciplina organica dei 
sistemi di aggiudicazione di opere pubbliche, si applicano le disposizioni di 
cui all'articolo 18] (85). 
2. [Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con 
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del 
Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dei lavori pubblici, sentiti i 
Ministri dell'interno e per il coordinamento delle politiche comunitarie, sono 
definite disposizioni per garantire omogeneità di comportamenti delle stazioni 
committenti relativamente ai contenuti dei bandi, avvisi di gara e capitolati 
speciali, nonché, per le finalità della presente legge, disposizioni per la 
qualificazione dei soggetti partecipanti alle gare. Dette disposizioni si 
applicano a tutte le procedure delle amministrazioni e degli enti pubblici 
relative agli appalti di opere e di lavori pubblici, nonché alle concessioni di 
costruzione e di gestione (86)] (87). 
3. Entro lo stesso termine di cui al comma 2, con decreto del Presidente del 
Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su 
proposta del Ministro del tesoro, d'intesa con il Ministro dei lavori pubblici, 
sono altresì, definite disposizioni per il controllo sulle composizioni 
azionarie dei soggetti aggiudicatari di opere pubbliche, ivi compresi i 
concessionari, e sui relativi mutamenti societari. Con lo stesso decreto sono 
comunque vietate intestazioni ad interposte persone, di cui deve essere comunque 
prevista la cessazione entro un termine predeterminato, salvo le intestazioni a 
società fiduciarie autorizzate ai sensi della legge 23 novembre 1939, n. 1966, a 
condizione che queste ultime provvedano, entro trenta giorni dalla richiesta 
effettuata dai soggetti aggiudicatari, a comunicare alle amministrazioni 
interessate l'identità dei fiducianti; in presenza di violazioni delle 
disposizioni del presente comma, si procede alla sospensione dall'Albo nazionale 
dei costruttori o, nei casi di recidiva, alla cancellazione dall'Albo stesso 
(88). 



(85)  Comma così sostituito dall'art. 22, D.L. 13 maggio 1991, n. 152 e poi 
abrogato dall'art. 256, D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, con la decorrenza 
indicata nell'art. 257 dello stesso decreto.
(86)  Periodo aggiunto dall'art. 22, D.L. 13 maggio 1991, n. 152. 
(87) Comma abrogato dall'art. 256, D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, con la 
decorrenza indicata nell'art. 257 dello stesso decreto.
(88)  Comma così modificato dall'art. 9, comma 63, L. 18 novembre 1998, n. 415. 
Vedi, anche, quanto disposto dal comma 64 dello stesso art. 9 e il D.P.C.M. 11 
maggio 1991, n. 187. 
 


(giurisprudenza di legittimità)
18.  [1. Possono presentare offerte o comunque partecipare a gare per gli 
appalti di opere o lavori pubblici per i cui importi e categorie sono iscritte 
all'albo nazionale dei costruttori le imprese singole, ovvero associate o 
consorziate, ai sensi della normativa vigente. 
2. Le imprese, le associazioni, i consorzi aggiudicatari sono tenuti a eseguire 
in proprio le opere o i lavori compresi nel contratto. Il contratto non può 
essere ceduto, a pena di nullità (89). 
3. Il soggetto appaltante è tenuto ad indicare nel progetto e nel bando di gara 
la categoria con il relativo importo, nonché le ulteriori categorie, relative a 
tutte le altre lavorazioni previste in progetto, anch'esse con il relativo 
importo. Tutte le lavorazioni, a qualsiasi categoria appartengano, sono 
subappaltabili e affidabili in cottimo, ferme restando le vigenti disposizioni 
che prevedono per particolari ipotesi il divieto di affidamento in subappalto. 
Per quanto riguarda la categoria con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 
17 comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, è definita la quota parte 
subappaltabile, in misura eventualmente diversificata a seconda delle categorie 
medesime, ma in ogni caso non superiore al 30 per cento. L'affidamento in 
subappalto o in cottimo è sottoposto alle seguenti condizioni (90): 
1) che i concorrenti all'atto dell'offerta o l'affidatario, nel caso di varianti 
in corso d'opera, all'atto dell'affidamento, abbiano indicato i lavori o le 
parti di opere che intendono subappaltare o concedere in cottimo (91); 
2) che l'appaltatore provveda al deposito del contratto di subappalto presso la 
stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio 
dell'esecuzione delle relative lavorazioni (92); 
3) che al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione 
appaltante l'appaltatore trasmetta altresì la certificazione attestante il 
possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di cui al numero 4) del 
presente comma (93); 
4) che l'affidatario del subappalto o del cottimo sia iscritto, se italiano o 
straniero non appartenente ad uno Stato membro della Comunità europea, all'Albo 
nazionale dei costruttori per categorie e classifiche di importi corrispondenti 
ai lavori da realizzare in subappalto o in cottimo, ovvero sia in possesso dei 
corrispondenti requisiti previsti dalla vigente normativa in materia di 
qualificazione delle imprese, salvo i casi in cui, secondo la legislazione 
vigente, è sufficiente per eseguire i lavori pubblici l'iscrizione alla camera 
di commercio, industria, artigianato e agricoltura; 
5) che non sussista, nei confronti dell'affidatario del subappalto o del 
cottimo, alcuno dei divieti previsti dall'articolo 10 della legge 31 maggio 
1965, n. 575, e successive modificazioni (94). 
3-bis. Nel bando di gara l'amministrazione o ente appaltante deve indicare che 
provvederà a corrispondere direttamente al subappaltatore o al cottimista 
l'importo dei lavori dagli stessi eseguiti o, in alternativa, che è fatto 
obbligo ai soggetti aggiudicatari di trasmettere, entro venti giorni dalla data 
di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture 
quietanzate relative ai pagamenti da essi aggiudicatari via via corrisposti al 
subappaltatore o cottimista, con l'indicazione delle ritenute di garanzia 
effettuate. Nel caso di pagamento diretto i soggetti aggiudicatari comunicano 
all'amministrazione o ente appaltante la parte dei lavori eseguiti dal 
subappaltatore o dal cottimista, con la specificazione del relativo importo e 
con proposta motivazione di pagamento (95). 
3-ter. In caso di accertata impossibilità ad affidare il subappalto o il cottimo 
ad uno dei soggetti indicati dall'appaltatore all'atto dell'offerta, previa 
autorizzazione dell'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, il subappalto 
o il cottimo possono essere affidati ad altri soggetti che presentino i 
requisiti di cui al comma 3, numeri 4) e 5), del presente articolo (96). 
4. L'impresa aggiudicataria deve praticare, per i lavori e le opere affidate in 
subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con 
ribasso non superiore al venti per cento. 
5. Il contratto tra l'impresa appaltatrice e quella subappaltatrice deve essere 
trasmesso in copia autentica all'amministrazione o ente committente e al 
direttore dei lavori entro venti giorni dalla data del contratto stesso (97). 
6. Nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i 
nominativi di tutte le imprese subappaltatrici, nonché i dati di cui al comma 3, 
numero 3) (98). 
7. L'appaltatore di opere pubbliche è tenuto ad osservare integralmente il 
trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e 
territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i 
lavori; è, altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette 
da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni 
rese nell'ambito del subappalto. L'appaltatore e, per suo tramite, le imprese 
subappaltatrici trasmettono all'amministrazione o ente committente prima 
dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denunzia agli enti 
previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi ed antinfortunistici, nonché 
copia del piano di cui al comma 8. L'appaltatore e, suo tramite, le imprese 
subappaltatrici trasmettono periodicamente all'amministrazione o ente 
committente copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi 
nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione 
collettiva. 
8. Le stazioni committenti stabiliscono a carico delle imprese esecutrici 
l'obbligo di predisporre, prima dell'inizio dei lavori, il piano delle misure 
per la sicurezza fisica dei lavoratori. Tale piano è messo a disposizione delle 
autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri. 
L'affidatario è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti 
nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese 
subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato 
dall'appaltatore. Nell'ipotesi di associazione temporanea di impresa o di 
consorzio, detto obbligo incombe all'impresa mandataria o designata quale 
capogruppo. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del 
piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori. 
9. L'impresa che si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare alla copia 
autentica del contratto e la dichiarazione circa la sussistenza o meno di 
eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del 
codice civile con l'impresa affidataria del subappalto o del cottimo. Analoga 
dichiarazione deve essere effettuata da ciascuna delle imprese partecipanti nel 
caso di associazione temporanea, società o consorzio. La stazione appaltante 
provvede al rilascio dell'autorizzazione entro trenta giorni dalla relativa 
richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano 
giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, 
l'autorizzazione si intende concessa. Per i subappalti o cottimi di importo 
inferiore al 2 per cento dell'importo dei lavori affidati o di importo inferiore 
a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte della 
stazione appaltante sono ridotti della metà (99). 
10. L'esecuzione delle opere o dei lavori affidati in subappalto non può formare 
oggetto di ulteriore subappalto. 
11. Le disposizioni dei commi 3, 3-bis, 4, 6, 7, 8, 9 e 10 si applicano anche 
alle associazioni temporanee di impresa e alle società anche consortili, di cui 
agli articoli 22 e 26 del decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406, quando 
le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente le opere 
scorporabili, nonché alle concessioni per la realizzazione di opere pubbliche ed 
agli appalti pubblici stipulati a trattativa privata. Le medesime disposizioni 
si applicano altresì alle associazioni in partecipazione quando l'associante non 
intende eseguire direttamente le opere o i lavori assunti in appalto (100). 
12. Ai fini del presente articolo è considerato subappalto qualsiasi contratto 
avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l'impiego di 
manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se 
singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo dei lavori 
affidati o di importo superiore a 100.000 ECU e qualora l'incidenza del costo 
della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del 
contratto da affidare. Il subappaltatore non può subappaltare a sua volta i 
lavori salvo che per la fornitura con posa in opera di impianti e di strutture 
speciali da individuare con il regolamento; in tali casi il fornitore o 
subappaltatore, per la posa in opera o il montaggio, può avvalersi di imprese di 
propria fiducia per le quali non sussista alcuno dei divieti di cui al comma 3, 
numero 5). È fatto obbligo all'appaltatore di comunicare alla stazione 
appaltante, per tutti i sub-contratti stipulati per l'esecuzione dell'appalto, 
il nome del subcontraente, l'importo del contratto, l'oggetto del lavoro, 
servizio o fornitura affidati (101). 
13. Le disposizioni dei commi 3, 3-bis, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 si applicano anche 
ai casi in cui, in base alla normativa vigente, la presentazione di una offerta 
o comunque l'affidamento, singolarmente ovvero con imprese iscritte all'albo 
nazionale dei costruttori, è consentita ad imprese la cui attività non sia 
riconducibile ad alcune di quelle elencate dalle tabelle di classificazione per 
le iscrizioni all'albo nazionale dei costruttori (102). 
14. Le disposizioni del presente articolo, escluse quelle di cui ai commi 5, 6 e 
7, non si applicano ai subappalti o ai cottimi relativi ai lavori pubblici 
aggiudicati o affidati prima della data di entrata in vigore della presente 
legge. Fino al duecentoquarantesimo giorno successivo alla data di entrata in 
vigore della presente legge, la disposizione di cui al numero 2) del comma 3, 
relativa all'iscrizione all'albo nazionale dei costruttori, non si applica e 
l'affidamento in subappalto ed in cottimo può essere autorizzato dall'ente o 
dalla stazione appaltante, fermo restando l'accertamento dei requisiti di cui 
all'articolo 21, secondo comma, della legge 13 settembre 1982, n. 646 (103)] 
(104). 



(89)  Periodo aggiunto dall'art. 22, D.L. 13 maggio 1991, n. 152. 
(90)  Comma così modificato dall'art. 231, D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554. 
Vedi, anche, l'art. 18, D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 157. 
(91)  Numero così sostituito dall'art. 9, comma 65, L. 18 novembre 1998, n. 415. 

(92)  Numero così sostituito dall'art. 9, comma 66, L. 18 novembre 1998, n. 415. 

(93)  Numero così sostituito dall'art. 9, comma 66, L. 18 novembre 1998, n. 415. 

(94)  Comma da ultimo così sostituito dall'art. 34, L. 11 febbraio 1994, n. 109. 

(95)  L'attuale comma 3-bis così sostituisce, con decorrenza dal 1° gennaio 
1993, l'originario comma 3 per effetto dell'art. 34, D.Lgs. 19 dicembre 1991, n. 
406. Peraltro, il suddetto art. 34 è stato abrogato dall'art. 231, D.P.R. 21 
dicembre 1999, n. 554. Con Det. 26 marzo 2003, n. 8/2003 (Gazz. Uff. 7 maggio 
2003, n. 104) il Consiglio dell'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici ha 
disposto che l'art. 231 del citato decreto del Presidente della Repubblica 21 
dicembre 1999, n. 554 non ha abrogato il presente comma che, pertanto, è da 
considerarsi ancora vigente. 
(96)  Comma aggiunto dall'art. 34, L. 11 febbraio 1994, n. 109 e poi abrogato 
dall'art. 9, comma 67, L. 18 novembre 1998, n. 415. 
(97)  Comma abrogato dall'art. 9, comma 68, L. 18 novembre 1998, n. 415. 
(98)  Comma così modificato, con decorrenza dal 1° gennaio 1993, dall'art. 34, 
D.Lgs. 19 dicembre 1991, n. 406. Peraltro, il suddetto art. 34 è stato abrogato 
dall'art. 231, D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554. 
(99)  Comma prima sostituito, con decorrenza dal 1° gennaio 1993, dall'art. 34, 
D.Lgs. 19 dicembre 1991, n. 406 e poi così modificato dall'art. 9, comma 69, L. 
18 novembre 1998, n. 415 e dall'art. 7, comma 3, L. 1° agosto 2002, n. 166. Per 
la decorrenza del termine previsto dal presente comma, vedi l'art. 141, D.P.R. 
21 dicembre 1999, n. 554. 
(100)  Comma così modificato, con decorrenza dal 1° gennaio 1993, dall'art. 34, 
D.Lgs. 19 dicembre 1991, n. 406 e poi dall'art. 9, comma 70, L. 18 novembre 
1998, n. 415. 
(101)  Comma sostituito, prima, con decorrenza dal 1° gennaio 1993, dall'art. 
34, D.Lgs. 19 dicembre 1991, n. 406 e poi dall'art. 9, comma 71, L. 18 novembre 
1998, n. 415. 
(102)  Comma così modificato, con decorrenza dal 1° gennaio 1993, dall'art. 34, 
D.Lgs. 19 dicembre 1991, n. 406. Peraltro, il suddetto art. 34 è stato abrogato 
dall'art. 231, D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554. 
(103)  Per l'applicabilità nel settore delle pubbliche forniture della 
disciplina del subappalto contenuta nel presente articolo vedi l'art. 16, D.Lgs. 
24 luglio 1992, n. 358. 
(104) Articolo abrogato dall'art. 256, D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, con la 
decorrenza indicata nell'art. 257 dello stesso decreto.
 


19.  1. ... (105). 
2. ... (106). 
3. [È vietata l'associazione anche in partecipazione o il raggruppamento 
temporaneo di imprese concomitante o successivo all'aggiudicazione della gara] 
(107). 
4. [La violazione della disposizione di cui al comma 3 comporta l'annullamento 
dell'aggiudicazione o la nullità del contratto, nonché l'esclusione delle 
imprese riunite in associazione concomitante o successiva dalle nuove gare 
relative ai medesimi lavori] (108). 



(105)  Sostituisce il primo comma dell'art. 20, L. 8 agosto 1977, n. 584. 
(106)  Sostituisce il secondo comma dell'art. 21, L. 8 agosto 1977, n. 584. 
(107) Comma abrogato dall'art. 256, D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, con la 
decorrenza indicata nell'art. 257 dello stesso decreto.
(108) Comma abrogato dall'art. 256, D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, con la 
decorrenza indicata nell'art. 257 dello stesso decreto.
 


20.  [1. Prima della stipula del contratto relativo ad opere o lavori 
riguardanti la pubblica amministrazione, l'ente appaltante procede, nei casi e 
con le modalità di cui all'articolo 7 della legge 2 febbraio 1973, n. 14 , ed 
all'articolo 9 della legge 8 agosto 1977, n. 584 , e successive modificazioni e 
integrazioni, limitatamente alle forme di pubblicità a carattere nazionale ivi 
previste, integrate, se del caso, con altre a carattere locale, alla 
pubblicazione dell'elenco delle imprese invitate e di quelle partecipanti alla 
gara, nonché dell'impresa vincitrice o prescelta indicando il sistema di 
aggiudicazione adottato] (109). 



(109) Articolo abrogato dall'art. 256, D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, con la 
decorrenza indicata nell'art. 257 dello stesso decreto.
 



Capo III - Modifiche del codice penale. Disposizioni diverse, di attuazione e 
transitorie. Abrogazione di norme 
21.  1. ... (110). 



(110)  Sostituisce l'art. 32-quater del codice penale. 
 



22.  ... (111). 



(111)  Aggiunge l'art. 640-bis al codice penale. 
 





23.  ... (112). 



(112)  Sostituisce l'art. 648-bis del codice penale. 
 



24.  ... (113). 



(113)  Aggiunge l'art. 648-ter al codice penale. 
 





25.  ... (114). 



(114)  Modifica l'art. 379 del codice penale. 
 


26.  1. Quando i fatti previsti dagli articoli 648, 648-bis e 648-ter del codice 
penale sono commessi nell'esercizio di attività bancaria, professionale o di 
cambio-valuta ovvero di altra attività soggetta ad autorizzazione, licenza, 
iscrizione in appositi albi o registri o ad altro titolo abilitante, si 
applicano le misure disciplinari ovvero i provvedimenti di sospensione o di 
revoca del titolo abilitante previsti dai rispettivi ordinamenti. 
1-bis. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche quando l'attività illecita 
integri i delitti previsti dall'articolo 270-bis del codice penale in relazione 
alle condotte di finanziamento del terrorismo, anche internazionale (115). 



(115)  Comma aggiunto dall'art. 5, L. 14 gennaio 2003, n. 7. 
 


27.  1. Oltre a quanto previsto dall'articolo 4 della legge 22 maggio 1975, n. 
152 , e dalle disposizioni in materia di produzione e traffico illecito degli 
stupefacenti e delle sostanze psicotrope, gli ufficiali ed agenti di polizia 
giudiziaria, nel corso di operazioni di polizia per la prevenzione e la 
repressione del delitto previsto dall'articolo 416-bis del codice penale e di 
quelli commessi in relazione ad esso, nonché dei delitti previsti dagli articoli 
648-bis e 648-ter dello stesso codice e di quelli indicati nei medesimi 
articoli, possono procedere in ogni luogo al controllo e all'ispezione dei mezzi 
di trasporto, dei bagagli e degli effetti personali quando hanno fondato motivo 
di ritenere che possono essere rinvenuti denaro o valori costituenti il prezzo 
della liberazione della persona sequestrata, o provenienti dai delitti predetti, 
nonché armi, munizioni o esplosivi. Dell'esito dei controlli e delle ispezioni è 
redatto processo verbale in appositi moduli, trasmessi entro quarantotto ore al 
procuratore della Repubblica, il quale, se ne ricorrono i presupposti, li 
convalida entro le successive quarantotto ore. 
2. Nelle medesime circostanze, in casi eccezionali di necessità ed urgenza che 
non consentono un tempestivo provvedimento dell'autorità giudiziaria, gli 
ufficiali di polizia giudiziaria possono altresì procedere a perquisizioni, 
dandone notizia, senza ritardo, e comunque entro quarantotto ore, al procuratore 
della Repubblica il quale, se ne ricorrono i presupposti, le convalida entro le 
successive quarantotto ore. 





28.  1. Nelle società fiduciarie e di revisione ed in quelle di gestione dei 
fondi comuni di investimento, le cariche comunque denominate di amministratore, 
di direttore generale, di dirigente munito di rappresentanza e di sindaco non 
possono essere rivestite da coloro che non sono in possesso dei requisiti di cui 
alla lettera c) del quarto comma dell'articolo 1, L. 23 marzo 1983, n. 77 , e 
degli ulteriori requisiti morali e professionali richiesti dalle disposizioni 
vigenti, nonché da coloro che sono stati sottoposti alle misure di prevenzione 
disposte ai sensi della L. 27 dicembre 1956, n. 1423 , o della legge 31 maggio 
1965, n. 575 , così come successivamente modificate e integrate, salvi gli 
effetti della riabilitazione. Per le società che svolgono le attività di 
raccolta del risparmio fra il pubblico sotto ogni forma e di esercizio del 
credito continuano ad applicarsi le disposizioni del D.P.R. 27 giugno 1985, n. 
350 . 
2. La mancanza dei requisiti di cui al comma 1 comporta il diniego della 
autorizzazione amministrativa per lo svolgimento delle attività di cui allo 
stesso comma. 
3. Fermo restando il disposto del comma 4 dell'articolo 10 della legge 31 maggio 
1965, n. 575 , come modificato dalla presente legge, quando si tratti di società 
già autorizzate, il difetto dei requisiti di cui al comma 1 determina la 
decadenza degli interessati dalle cariche ivi previste. Salvo che la legge non 
disponga altrimenti, la decadenza è dichiarata entro trenta giorni dal consiglio 
di amministrazione della società, ovvero dall'organo, comunque denominato, 
titolare di funzione equivalente. Nel caso che non si sia proceduto nel termine 
predetto, la decadenza è pronunciata dall'organo pubblico che esercita la 
vigilanza o, in mancanza, che rilascia l'autorizzazione. 
4. L'applicazione provvisoria della misura interdittiva, prevista dal comma 3 
dell'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 , comporta la sospensione 
delle cariche di cui al comma 1; la sospensione è disposta dagli organi di cui 
al comma 3. 
5. Con decreto del Presidente della Repubblica da emanarsi, su proposta del 
Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei 
ministri, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente 
legge, sono stabilite le disposizioni di attuazione del presente articolo e di 
coordinamento con le leggi speciali. 





29.  1. ... (116). 



(116)  Sostituisce l'art. 96, R.D.L. 12 marzo 1936, n. 375. 
 


30.  1. ... (117). 
2. Le disposizioni di cui al comma 1 hanno effetto dal trentesimo giorno dalla 
data di entrata in vigore della presente legge per i soggetti indicati alle 
lettere a) e b) del primo capoverso, e dal novantesimo giorno per i soggetti 
indicati alle rimanenti lettere. Le modalità della loro attuazione sono 
disciplinate dal Comitato interministeriale per il credito e il risparmio (118). 




(117)  Sostituisce l'art. 13, D.L. 15 dicembre 1979, n. 625. 
(118)  Le modalità sono state approvate con D.M. 4 luglio 1990 (Gazz. Uff. 5 
luglio 1990, n. 155). 
 





31.  1. ... (119). 



(119)  Sostituisce il primo comma dell'art. 9, L. 4 giugno 1985, n. 281. 
 





32.  1. ... (120). 



(120)  Sostituisce il n. 2 dell'art. 5, D.P.R. 27 giugno 1985, n. 350. 
 





33.  1. ... (121). 



(121)  Inserisce l'art. 2-bis alla L. 7 ottobre 1969, n. 742. 
 


34.  1. Presso le segreterie delle procure della Repubblica e presso le 
cancellerie dei tribunali sono istituiti appositi registri per le annotazioni 
relative ai procedimenti di prevenzione. Le modalità di tenuta, i tipi dei 
registri, le annotazioni che vi devono essere operate, sono fissati con decreto 
del Ministro di grazia e giustizia da emanarsi entro sessanta giorni dalla data 
di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale. 
2. Non possono essere rilasciate a privati certificazioni relative alle 
annotazioni operate nei registri. 
3. I provvedimenti definitivi con i quali l'autorità giudiziaria applica misure 
di prevenzione o concede la riabilitazione di cui all'articolo 15 della legge 3 
agosto 1988, n. 327 , sono iscritti nel casellario giudiziale secondo le 
modalità e con le forme stabilite per le condanne penali. Nei certificati 
rilasciati a richiesta di privati non è fatta menzione delle suddette 
iscrizioni. I provvedimenti di riabilitazione sono altresì comunicati alla 
questura competente con l'osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 
10-bis della legge 31 maggio 1965, n. 575 . 




(giurisprudenza di legittimità)
35.  1. Qualora nei procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della 
presente legge per il delitto di cui all'articolo 416-bis del codice penale 
siano state disposte le indagini e le misure finora previste dall'art. 24, L. 13 
settembre 1982, n. 646 , il procedimento relativo all'applicazione delle 
suddette misure prosegue innanzi al giudice competente per l'applicazione della 
misura di prevenzione ai sensi della L. 31 maggio 1965, n. 575 , ferma restando 
l'efficacia dei provvedimenti già adottati dal giudice penale. 
2. A tal fine, il giudice penale trasmette gli atti necessari, ad eccezione di 
quelli che occorra tenere segreti ai fini del procedimento penale, al suddetto 
giudice ovvero, quando il procedimento di prevenzione non sia in corso, al 
procuratore della Repubblica competente; si osservano le disposizioni di cui 
all'articolo 23-bis della legge 13 settembre 1982, n. 646 . 




36.  1. Sono abrogati l'articolo 10-ter della legge 31 maggio 1965, n. 575 , il 
quarto comma dell'articolo 23 e l'articolo 24 della legge 13 settembre 1982, n. 
646 . 
2. La seconda parte del settimo comma dell'articolo 416-bis del codice penale è 
abrogata; restano tuttavia ferme le decadenze di diritto ivi previste 
conseguenti a sentenze divenute irrevocabili anteriormente alla data di entrata 
in vigore della presente legge. 



 


fp07-gr07