MINISTERO DEL TESORO
CIRCOLARE 24 luglio 1990, n. 51
Trattamento economico di missione all'estero in vigore dal 1
luglio 1990.
Alle amministrazioni centrali
dello Stato - Gabinetto - Direzioni
generali del personale
Alle ragionerie centrali presso le
suindicate amministrazioni
Al Consiglio di Stato -
Segretariato generale
Alla Corte dei conti - Segretariato
generale
All'Avvocatura generale dello Stato
e, per conoscenza:
Alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri - Dipartimento per la
funzione pubblica
Alla Presidenza del Senato della
Repubblica
Alla Presidenza della Camera dei
deputati
In applicazione dell'art. 1 del decreto del Presidente della
Repubblica 31 marzo 1971, n. 286, sono state rideterminate, con il
decreto ministeriale del 24 maggio 1990, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 147 del 26 giugno 1990, a decorrere dal 1› luglio 1990,
le misure delle diarie di missione all'estero riportate nella tabella
B allegata al decreto stesso.
In stretta aderenza alle esigenze di razionalizzazione e
semplificazione del sistema, poste alla base del predetto decreto
presidenziale, ed in armonia con il nuovo ordinamento del personale
statale strutturato in "qualifiche funzionali", si e' avvertita la
necessita' di apportare taluni correttivi alle modalita' di
determinazione del trattamento di missione spettante.
A tal fine la tabella A allegata al nuovo decreto e' stata
modificata, rispetto all'analoga precedente tabella allegata al
decreto del 12 giugno 1979, per tener conto delle nuove
classificazioni di carattere giuridico ed economico del personale
statale non dirigente, ordinato non piu' con il sistema di
progressione in carriera per qualifiche, ma per livelli funzionali e
profili professionali.
Per snellire il procedimento di liquidazione, le diarie di missione
di cui alla tabella B, sono state espresse in dollari USA per tutti i
paesi, lasciando tuttora validi i criteri contenuti nella precedente
circolare n. 71 del 23 novembre 1974. A tali fini, ed allo scopo di
accelerare le fasi della liquidazione, si manifesta l'opportunita' di
provvedere ad attuare, in forma programmatica, un apposito
procedimento di informatizzazione del sistema, compatibilmente con le
disponibilita' delle necessarie strutture.
Va da se' che le nuove diarie dovranno applicarsi per la
liquidazione di missioni il cui incarico sia stato conferito a
partire dal 1› luglio 1990, nonche' per quelle che a tale data siano
ancora in corso di svolgimento ed a fronte delle quali siano stati
corrisposti solo anticipi.
Appare utile puntualizzare che l'adeguamento delle diarie in esame
non dovra' comportare incrementi degli appositi stanziamenti di
bilancio oltre quelli derivanti dall'applicazione agli stessi degli
indici di inflazione programmata, eventualmente autorizzati in sede
di approvazione del bilancio di previsione annuale.
Conseguentemente le amministrazioni interessate, per contenere la
spesa complessiva nell'ambito dell'apposito stanziamento, dovranno
operare con la massima oculatezza nell'autorizzare incarichi di
missione all'estero, adottando - ove necessario - drastiche riduzioni
dei predetti incarichi, con una rimodulazione dei programmi di
attivita' all'estero.
Particolare attenzione deve essere posta nella fase di liquidazione
e pagamento del trattamento spettante.
A tal proposito si rappresenta quanto segue:
- Per il rimborso delle spese di albergo, sostenute per le
missioni all'estero, dovra' essere presentata dagli interessati
idonea documentazione, costituita dalla regolare fattura o ricevuta
fiscale rilasciata dall'albergo, cosi' come espressamente richiesto
dalla norma di cui all'art. 2 della legge 26 luglio 1978, n. 417, la
cui applicazione, prevista per le missioni all'interno, e' stata
estesa anche agli incarichi di missione all'estero, con deliberazione
della Corte dei conti n. 1385 del 10 novembre 1983.
- In base alla predetta disposizione non trova possibilita' di
rimborso il pernottamento in albergo di lusso. Inoltre la 1a
categoria di albergo e' riconosciuta solo al personale con qualifica
dirigenziale ed a quello appartenente alla nona qualifica funzionale
e qualifiche equiparate.
- Qualora la fattura d'albergo non esponga con sufficiente
chiarezza tutti i dati necessari e, in particolare, non offra una
sicura individuazione della categoria dell'albergo utilizzato, gli
interessati dovranno allegare alla documentazione una dichiarazione
probatoria della Rappresentanza diplomatico-consolare accreditata
presso il Paese estero in cui la missione e' stata espletata. In tali
termini si e' pronunciata la stessa Corte dei conti nella succitata
deliberazione, precisando: "Le difficolta' di ordine meramente
pratico, relative alla individuazione di un criterio di raffronto tra
il sistema delle categorie degli alberghi in Italia e quello diverso
eventualmente vigente all'estero... possono, d'altra parte, essere
superate con l'ausilio di eventuali intese con le singole Ambasciate
accreditate presso i singoli Paesi".
- Per quanto concerne il rimborso delle spese di viaggio si
precisa che per i viaggi effettuati in treno e su navi valgono le
stesse disposizioni previste per il rimborso delle analoghe spese
sostenute per lo svolgimento di incarichi di missione all'interno del
territorio nazionale.
- Per i viaggi in aereo e' consentito il rimborso del biglietto di
prima classe o classe superiore alla prima al personale con qualifica
di dirigente generale dello Stato e qualifiche piu' elevate.
- Al personale dirigente delle restanti qualifiche, nonche' al
personale delle qualifiche funzionali nona ed ottava, e' riconosciuto
il rimborso del biglietto aereo della classe immediatamente inferiore
alla prima, identificabile, al momento nella classe c.d. "business".
- Al personale, dalla prima alla settima qualifica funzionale, va
rimborsato il biglietto per la classe economica.
- Resta inteso che il rimborso in parola e' condizionato alla
presentazione del biglietto aereo, che e' l'unico titolo valido per
giustificare il relativo rimborso da parte dell'amministrazione.
- A tutto il personale inviato in missione all'estero non compete,
in mancanza di una apposita norma, alcun rimborso di pasti, come
invece e' previsto per le missioni svolte all'interno del territorio
nazionale.
- Ai docenti accompagnatori degli alunni, in occasione di gite
scolastiche all'estero, nell'ipotesi in cui gli stessi fruiscano del
trattamento gratuito di "mezza pensione", non potendosi applicare
l'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988,
n. 395, che prevede il rimborso di due pasti nei limiti di lire
60.000 giornaliere, trattandosi di una norma applicabile solo per i
viaggi di servizio nel territorio nazionale, si deve applicare l'art.
6 del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1926, n. 941,
equiparando la "mezza pensione" al trattamento gratuito e
conseguentemente riducendo la diaria spettante ad un quarto.
- Si precisa, infine, che nessun aumento puo' essere apportato
alle indennita' integrative di cui all'art. 3 della legge 8 luglio
1961, n. 642, commisurate alle diarie di missione, per effetto
dell'incremento che queste ultime hanno subito con il richiamato
decreto del 24 maggio 1990. Anzi, come e' stato precisato in fase
autorizzativa dalla competente commissione di finanziamento degli
Affari Esteri, le indennita' integrative di cui trattasi, valutate
sulla base delle diarie vigenti all'epoca, dovranno essere
riesaminate, per effetto della revisione delle diarie di base, con la
procedura prevista dal citato art. 3 della legge n. 642/1961, al fine
di valutare la congruita' delle relative misure.
Quanto sopra al fine di conseguire uniformita' di indirizzo, con
riserva di promuovere un'apposita iniziativa legislativa finalizzata
al riordino generale di tutta la materia.
Il Ministro: CARLI