L. 30 novembre 1989, n. 398 (1).
Norme in materia di borse di studio universitarie.



1. Borse di studio universitarie.

1. Le università e gli istituti di istruzione universitaria conferiscono borse di 
studio per la frequenza dei corsi di perfezionamento e delle scuole di 
specializzazione previsti dallo statuto, per i corsi di dottorato di ricerca, per lo 
svolgimento di attività di ricerca dopo il dottorato e per i corsi di perfezionamento 
all'estero.


2. Borse di studio per la frequenza dei corsi di perfezionamento e delle scuole di 
specializzazione.

1. Le borse di studio per la frequenza dei corsi di perfezionamento e delle scuole 
di specializzazione, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 
1982, n. 162 (2), sono assegnate con decreto del rettore sulla base delle 
graduatorie di merito formate in occasione degli esami di ammissione.


3. Borse di studio per i corsi di dottorato di ricerca.

[1. Fino all'approvazione della nuova disciplina sul dottorato di ricerca, restano 
ferme le disposizioni di cui all'articolo 75 del decreto del Presidente della 
Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 (3), per quanto concerne la concessione delle 
borse di studio per i corsi di dottorato di ricerca nell'ambito dell'apposito 
stanziamento di bilancio] (3/a).


4. Borse di studio per attività di ricerca post-dottorato.

1. Nell'ambito dei finanziamenti di cui all'articolo 7, le università possono 
conferire borse di studio ai laureati in possesso del titolo di dottore di ricerca 
conseguito in Italia o all'estero per lo svolgimento di attività di ricerca post-
dottorato. Il conferimento avviene per programmi correlati alle esigenze delle 
attività di ricerca svolte nelle strutture dell'ateneo.
2. Le modalità di conferimento e conferma delle borse e i limiti di età per 
poterne usufruire sono stabiliti con decreto del rettore, previa deliberazione del 
sanato accademico.
3. Le commissioni giudicatrici devono essere composte da professori 
straordinari, ordinari ed associati e presiedute da un professore ordinario. Di tali 
commissioni possono far parte i ricercatori confermati.
4. I borsisti di cui al presente articolo possono partecipare, previa 
autorizzazione, a progetti di ricerca, coerenti con i programmi di cui al comma 1, 
svolti anche all'estero presso enti di ricerca ed università.
5. Le borse di studio di cui al comma 1 hanno durata biennale, sono sottoposte a 
conferma allo scadere del primo anno e non sono rinnovabili.


5. Borse di studio per il perfezionamento all'estero.

1. Il concorso per l'attribuzione delle borse di studio per la frequenza di corsi di 
perfezionamento all'estero si svolge per aree corrispondenti ai comitati consultivi 
del Consiglio universitario nazionale determinate dal senato accademico.
2. Al concorso, per titoli ed esami, sono ammessi i laureati di cittadinanza 
italiana di età non superiore ai ventinove anni, che documentino un impegno 
formale di attività di perfezionamento presso istituzioni estere ed internazionali di 
livello universitario, con la relativa indicazione dei corsi e della durata.
3. Le modalità per lo svolgimento del concorso, per l'attribuzione e la conferma 
delle borse ed i criteri per l'accertamento della qualificazione delle istituzioni di cui 
al comma 2 sono stabilite con decreto del rettore, previa deliberazione del senato 
accademico.
4. Le commissioni giudicatrici devono essere composte da professori 
straordinari, ordinari ed associati e presiedute da un professore ordinario. Di tali 
commissioni possono far parte i ricercatori confermati.


6. Norme comuni.

1. Le borse di studio di cui alla presente legge non possono essere cumulate con 
altre borse di studio a qualsiasi titolo conferite, tranne che con quelle concesse da 
istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attività 
di formazione o di ricerca dei borsisti.
2. Chi ha già usufruito di una borsa di studio non può usufruirne una seconda 
volta allo stesso titolo.
3. Alle borse di studio di cui alla presente legge si applica 1 articolo 79, quarto 
comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 (3).
4. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e 
tecnologica, di concerto con il Ministro del tesoro, sentito il Consiglio 
universitario nazionale, sono determinati la misura minima delle borse nonché i 
limiti e la natura del reddito personale complessivo per poterne usufruire.
5. I borsisti non possono essere impegnati in attività didattiche e sono tenuti ad 
assolvere gli impegni stabiliti nel decreto di concessione della borsa, pena la 
decadenza della stessa.
6. Per le borse di studio previste dalla presente legge si applicano le disposizioni 
in materia di agevolazioni fiscali di cui all'articolo 4 della legge 13 agosto 1984, n. 
476.
7. Ai dipendenti pubblici che fruiscano delle borse di studio di cui alla presente 
legge è estesa la possibilità di chiedere il collocamento in congedo straordinario 
per motivi di studio senza assegni, prevista per gli ammessi ai corsi di dottorato di 
ricerca dall'articolo 2 della legge 13 agosto 1984, n. 476. Il periodo di congedo 
straordinario è utile ai fini della progressione di carriera e del trattamento di 
quiescenza e di previdenza.


7. Finanziamento delle borse.

[1. Fino alla data di entrata in vigore della legge di attuazione dei principi di 
autonomia delle università, il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e 
tecnologica, sentito il Consiglio universitario nazionale, provvede a ripartire tra le 
università l'apposito stanziamento di bilancio, per la parte non destinata alle borse 
di studio per i corsi di dottorato di ricerca in relazione a quanto previsto 
dall'articolo 3] (4).
2. Le università possono integrare il fondo destinato alle borse di studio con 
finanziamenti sufficienti alla corresponsione delle borse per l'intera durata del 
corso, da iscrivere in bilancio, provenienti da donazioni o convenzioni con enti o 
privati.
[3. Il consiglio di amministrazione, in sede di approvazione del bilancio, 
ripartisce in distinti capitoli, su parere del senato accademico, i fondi da destinare 
annualmente alle diverse borse di studio di cui all'articolo 1] (4).
[4. Il senato accademico, tenuto conto dei fondi disponibili in bilancio per 
ciascuno degli interventi di cui al comma 3, determina il numero e l'ammontare 
delle borse di studio, sentiti gli organi collegiali delle strutture didattiche e 
scientifiche interessate] (4).
[5. Le università devono comunque destinare una quota, non inferiore al 25 per 
cento dei fondi complessivamente destinati alle borse di studio, per le attività di 
perfezionamento all'estero] (4).
[6. Per il conferimento delle borse di studio per lo svolgimento di attività di 
ricerca postdottorato, anche all'estero, le università possono utilizzare, nei limiti 
del 10 per cento, le risorse finanziarie ad esse assegnate per il finanziamento della 
ricerca universitaria di cui all'articolo 65 del decreto del Presidente della 
Repubblica 11 luglio 1980, n. 382] (4).


8. Norme finali e abrogativa.

1. Agli iscritti alle scuole di specializzazione che siano ammessi a frequentare un 
corso di dottorato di ricerca si applica la sospensione del corso degli studi sino alla 
cessazione della frequenza del corso di dottorato. L'iscrizione all'anno di corso 
spettante in base al precedente curriculum può avvenire anche in soprannumero 
rispetto ai posti previsti dallo statuto della scuola.
2. Le disposizioni della presente legge si applicano anche agli iscritti delle scuole 
di specializzazione delle facoltà di medicina e chirurgia fino alla data di entrata in 
vigore della legge di attuazione delle direttive comunitarie in materia di 
formazione a tempo pieno dei medici specialisti.
3. Sono abrogati gli articoli 75,[ salvo quanto previsto dall'articolo 3 della 
presente legge] (5); 76, 77, 78, 79, commi primo, secondo e terzo; 80 del decreto 
del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 (6), nonché l'articolo 20 
del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162 (7), ed ogni 
altra norma incompatibile con le disposizioni della presente legge.




(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 14 dicembre 1989, n. 291.
(2) Riportato al n. C/XXI.
(3) Riportato al n. A/LXXXI.
(3/a) Articolo abrogato dall'art. 8, D.M. 30 aprile 1999, n. 224, a decorrere dal 
1° gennaio dell'anno successivo alla data della sua entrata in vigore.
(3) Riportato al n. A/LXXXI.
(4) Il presente articolo, ad eccezione del comma 2, è stato abrogato dall'art. 8, 
D.M. 30 aprile 1999, n. 224, a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo alla 
data della sua entrata in vigore.
(4) Il presente articolo, ad eccezione del comma 2, è stato abrogato dall'art. 8, 
D.M. 30 aprile 1999, n. 224, a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo alla 
data della sua entrata in vigore.
(4) Il presente articolo, ad eccezione del comma 2, è stato abrogato dall'art. 8, 
D.M. 30 aprile 1999, n. 224, a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo alla 
data della sua entrata in vigore.
(4) Il presente articolo, ad eccezione del comma 2, è stato abrogato dall'art. 8, 
D.M. 30 aprile 1999, n. 224, a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo alla 
data della sua entrata in vigore.
(4) Il presente articolo, ad eccezione del comma 2, è stato abrogato dall'art. 8, 
D.M. 30 aprile 1999, n. 224, a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo alla 
data della sua entrata in vigore.
(5) Le parole tra parentesi quadre sono state abrogate dall'art. 8, D.M. 30 
aprile 1999, n. 224, a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo alla data della 
sua entrata in vigore.
(6) Riportato al n. A/LXXXI.
(7) Riportato al n. C/XXI.