GAZZETTA UFFICIALE SERIE GENERALE N. 301 DEL 30/12/1986


       




L. 22 dicembre 1986, n. 910.  Agg. Aprile 2008
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale
E pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1987). 



Pubblicata nella Gazz. Uff. 30 dicembre 1986, n. 301, S.O.
Vedi, anche, la L. 11 marzo 1988, n. 67.
Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le seguenti 
circolari: 
- Ministero dei trasporti e della navigazione: Circ. 18 novembre 1996, n. 7.
 



Capo I 
Disposizioni di carattere finanziario 
1.  1. Il limite massimo del saldo netto da finanziare per l'anno 1987 resta 
determinato in termini di competenza in lire 177.830 miliardi, comprese lire 
22.343 miliardi concernenti regolazione di debiti pregressi e lire 10.564 
miliardi relativi a trasferimenti di bilancio sostitutivi di anticipazioni di 
tesoreria all'INPS. Tenuto conto delle operazioni di rimborso di prestiti 
dell'anno 1987, il livello massimo del ricorso al mercato finanziario di cui 
all'articolo 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468 , ivi compresi l'indebitamento 
all'estero per un importo complessivo non superiore a lire 3.500 miliardi 
relativo ad interventi non considerati nel bilancio di previsione per il 1987, 
nonché le suddette regolazioni contabili, resta fissato, in termini di 
competenza, in lire 203.783 miliardi per l'anno finanziario 1987. 
2. Non rientrano nei limiti di cui al comma 1 le somme da iscrivere in bilancio 
in forza dell'articolo 10, sesto e settimo comma, e dell'articolo 17, terzo 
comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468 , nonché le emissioni effettuate per la 
sostituzione dei buoni ordinari del tesoro in scadenza con titoli di media e 
lunga durata, nei limiti del valore di emissione dei titoli in scadenza, e 
quelle destinate alla estinzione anticipata di debiti esteri. 
3. Per l'esercizio 1987, le facoltà di cui agli articoli 7, 9 e 12, primo comma, 
della legge 5 agosto 1978, n. 468 , non possono essere esercitate per 
l'iscrizione di somme a favore di capitoli le cui disponibilità siano state in 
tutto o in parte utilizzate per la copertura di nuove o maggiori spese disposte 
con legge. Non è altresì consentito utilizzare eventuali economie di spesa 
relative a capitoli di stipendi per esigenze di altra natura. 
4. Le nuove o maggiori entrate, derivanti da provvedimenti legislativi approvati 
nell'anno 1987, nonché le economie che si dovessero realizzare nella categoria 
"Interessi" del bilancio dello Stato e dei bilanci delle aziende autonome per il 
triennio 1987-1989, nonché nello stanziamento del capitolo n. 6840 dello stato 
di previsione del Ministero del tesoro, non possono essere utilizzate per la 
copertura di nuove o maggiori spese e vengono acquisite al bilancio al fine di 
migliorare il saldo netto da finanziare, quale risulta individuato in termini di 
competenza al comma 1. 
5. Gli importi da iscrivere in relazione alle autorizzazioni di spesa recate da 
leggi a carattere pluriennale restano determinati, per ciascuno degli anni 1987, 
1988 e 1989, nelle misure indicate nella tabella A allegata alla presente legge. 

6. Gli importi da iscrivere nei fondi speciali di cui all'articolo 10 della 
legge 5 agosto 1978, n. 468 , per il finanziamento dei provvedimenti legislativi 
che si prevede possano essere approvati nell'anno 1987, restano determinati in 
lire 37.947 miliardi per il fondo speciale destinato alle spese correnti, 
secondo il dettaglio di cui alla tabella B allegata alla presente legge, e in 
lire 10.475 miliardi per il fondo speciale destinato alle spese in conto 
capitale secondo il dettaglio di cui alla tabella C allegata alla presente 
legge. 
7. Gli importi previsti dal comma 6 risultano dal saldo tra accantonamenti per 
nuove o maggiori spese o riduzione di entrate e accantonamenti per riduzione di 
spese o per incremento di entrate. Gli accantonamenti per nuove o maggiori spese 
o riduzione di entrate contrassegnati nelle tabelle B e C da lettere alfabetiche 
non possono essere utilizzati, ai fini della copertura finanziaria di 
provvedimenti legislativi, fino a che non siano stati promulgati quelli, 
anch'essi individuati nelle stesse tabelle B e C, comportanti riduzione della 
spesa o incremento delle entrate contrassegnati dalle medesime lettere 
alfabetiche, nei limiti della minore spesa o delle maggiori entrate da questi 
effettivamente risultanti per ciascuno degli esercizi considerati. 
8. Ai sensi dell'articolo 19, quattordicesimo comma, della legge 22 dicembre 
1984, n. 887 , le dotazioni da iscrivere nei singoli stati di previsione del 
bilancio 1987 e triennale 1987-1989 sono indicate nella tabella D allegata alla 
presente legge. 
9. È fatta salva la possibilità di provvedere in corso d'anno alle integrazioni 
da disporre in forza dell'articolo 7 delle legge 5 agosto 1978, n. 468 , 
relativamente agli stanziamenti di cui al precedente comma 8 relativi a capitoli 
ricompresi nell'elenco n. 1 allegato allo stato di previsione del Ministero del 
tesoro. 
10. Ai fini di quanto disposto dall'articolo 15 della legge 29 marzo 1983, n. 93 
, la spesa per i rinnovi contrattuali, tenuto conto di quanto già autorizzato 
con l'articolo 6, commi 2 e 6, della legge 28 febbraio 1986, n. 41 , ivi 
compreso il personale militare e quello dei Corpi di polizia, è stabilita in 
lire 700 miliardi per l'anno 1986, in lire 2900 miliardi per l'anno 1987, ivi 
compresi miliardi 297 relativi alla competenza dell'anno 1986, ed in lire 3.800 
miliardi per ciascuno degli anni 1988 e 1989 (4). 



(4)  Così modificato dall'art. 1, D.L. 28 agosto 1987, n. 335. 
 



Capo II 
Disposizioni per i settori dei trasporti, postale e ferroviario 
2.  1. Per l'anno 1987, il fondo nazionale per il ripiano dei disavanzi di 
esercizio delle aziende di trasporto pubbliche e private è stabilito in lire 
4.464 miliardi, ivi compresa la variazione da determinarsi ai sensi 
dell'articolo 9 della L. 10 aprile 1981, n. 151 , modificato dall'art. 27-quater 
del D.L. 22 dicembre 1981, n. 786 , convertito, con modificazioni, dalla L. 26 
febbraio 1982, n. 51. 
2. L'importo di lire 4.464 miliardi di cui al comma 1, è finanziato per lire 
531.771.982.000 e per lire 88.614.319.000 mediante riduzione, rispettivamente, 
dei fondi di cui agli articoli 8 e 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, ai 
sensi dell'articolo 9 della legge 10 aprile 1981, n. 151 
3. La dotazione del fondo di cui all'articolo 11 della legge 10 aprile 1981, n. 
151 , è integrata per il quinquennio 1987-1991 con l'ulteriore complessiva 
assegnazione valutata in lire 800 miliardi, da iscrivere in apposito capitolo 
dello stato di previsione del Ministero dei trasporti, per essere destinata 
specificatamente alla concessione di contributi in misura pari agli oneri per 
capitale ed interessi derivanti dall'ammortamento dei mutui garantiti dallo 
Stato che le ferrovie in regime di concessione e in gestione commissariale 
governativa possono contrarre, anche all'estero, nel limite complessivo di 5.000 
miliardi, adeguabile sulla base dell'andamento dei tassi, per la realizzazione 
di investimenti ferroviari. I contributi sono erogati a rotazione alle predette 
aziende con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro del 
tesoro, intesa la Commissione consultiva interregionale di cui all'articolo 13 
della legge 16 maggio 1970, n. 281 , sulla base di singoli progetti accompagnati 
da relazioni specifiche dei costi e benefici e dai relativi piani finanziari. Al 
fondo affluiscono le disponibilità per competenza e cassa del capitolo n. 7272 
dello stato di previsione del Ministero dei trasporti per l'anno 1987, e 
relative proiezioni per gli anni successivi, nonché la somma di lire 65 miliardi 
per l'anno 1987 e di lire 120 miliardi per ciascuno degli anni 1988 e 1989. Per 
gli anni successivi si provvede ai sensi dell'articolo 19, quattordicesimo 
comma, della legge 22 dicembre 1984, n. 887, sulla base dei piani finanziari 
sopra indicati (5). 
4. Per consentire l'immediato utilizzo delle somme già finalizzate alla 
realizzazione di interventi compresi nel programma approvato in applicazione 
della L. 12 febbraio 1981, n. 17 , e successive integrazioni, ma non 
contrattualmente impegnate alla data di entrata in vigore della presente legge a 
causa di accertati ed obiettivi impedimenti, l'Ente Ferrovie dello Stato è 
autorizzato a dare corso, fino al completamento, agli interventi indicati nel 
medesimo programma non ancora integralmente finanziati e per i quali non 
sussistono i predetti impedimenti, nonché agli interventi in attuazione degli 
accordi internazionali relativi alla prima fase di realizzazione 
dell'attraversamento del Brennero. Per il reintegro delle somme stesse, in 
relazione agli accertati fabbisogni, si provvede ai sensi dell'articolo 17, 
lettera c), della L. 17 maggio 1985, n. 210 . 
5. Per l'anno 1987, l'apporto statale in favore dell'Ente Ferrovie dello Stato, 
ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui alle lettere b), c) e d) 
dell'articolo 17 della legge 17 maggio 1985, n. 210 , è così determinato: 
a) quanto alla lettera b), oneri di infrastrutture successivi al 31 dicembre 
1986, lire 2.627,5 miliardi; 


b) quanto alla lettera c), oneri per capitale ed interessi derivanti 
dall'ammortamento dei mutui garantiti dallo Stato che l'Ente è autorizzato a 
contrarre nel secondo semestre dell'anno 1987 fino all'ammontare di lire 2.000 
miliardi per il finanziamento degli oneri per rinnovi e miglioramenti, valutato 
in lire 200 miliardi per ciascuno degli anni 1988 e 1989. Ai mutui di cui al 
presente comma ed a quelli autorizzati dall'articolo 10 della legge 28 febbraio 
1986, n. 41 , si applicano le norme di cui agli articoli 3 e 4 della legge 2 
maggio 1969, n. 280 , e all'articolo 5 della legge 12 febbraio 1981, n. 17 ; 


c) quanto alla lettera d), sovvenzioni straordinarie ai fini dell'equilibrio del 
bilancio di previsione dell'Ente, lire 1.297,3 miliardi. 
6. È assunto a carico del bilancio dello Stato ed iscritto nello stato di 
previsione del Ministero del tesoro, in ragione di lire 700 miliardi per l'anno 
1987, lire 400 miliardi per l'anno 1988, lire 1.700 miliardi per l'anno 1989, 
lire 2.400 miliardi per l'anno 1990, lire 3.000 miliardi per l'anno 1991, e lire 
1.800 miliardi per l'anno 1992, l'onere per l'attuazione da parte dell'Ente 
Ferrovie dello Stato di un programma nazionale per l'alta velocità sulla 
direttrice Battipaglia-Napoli-Roma-Milano, con particolare riguardo allo 
sviluppo dei terminali meridionali, nonché, per una quota pari a lire 5.000 
miliardi nell'arco del periodo sopra indicato, per l'attuazione di un programma 
di adeguamento funzionale e per la realizzazione anche di nuovi collegamenti 
della rete dell'Italia meridionale ed insulare allo scopo di consentire la 
circolazione intermodale e di ridurre i tempi di viaggio (6). 
7. Per l'anno 1987, sono determinate in lire 730 miliardi le compensazioni 
spettanti all'Ente Ferrovie dello Stato per mancati aumenti tariffari di anni 
precedenti ed in lire 1.050,4 miliardi quelle a copertura del disavanzo del 
fondo pensioni ai sensi dell'articolo 21, ultimo comma, della legge 17 maggio 
1985, n. 210 . 
8. Ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 4 della legge 10 febbraio 1982, n. 
39 , concernente potenziamento dei servizi postali, l'importo complessivo di 
lire 2.750 miliardi previsto dall'articolo 1 della predetta legge, già elevato 
dalle leggi 27 dicembre 1983, n. 730 , e 28 febbraio 1986, n. 41 , a lire 4.519 
miliardi, viene ulteriormente elevato a lire 5.189 miliardi. 
9. Gli importi già stabiliti per i settori di intervento dall'articolo 2 della 
citata legge 10 febbraio 1982, n. 39 , vengono così rideterminati: 
a) da lire 378 miliardi a lire 592 miliardi per il completamento degli impianti 
di meccanizzazione della rete del movimento delle corrispondenze e dei pacchi; 


b) da lire 142 miliardi a lire 218 miliardi per il completamento 
dell'automazione dei servizi amministrativo-contabili, nonché per il 
potenziamento dei servizi di bancoposta; 


c) da lire 320 miliardi a lire 380 miliardi per il completamento e 
l'integrazione della rete telex e trasmissione dati; 


d) da lire 50 miliardi a lire 55 miliardi per il rinnovamento e potenziamento 
dei centri radio gestiti dall'Amministrazione postelegrafonica; 


e) confermate lire 931 miliardi per il completamento degli edifici destinati a 
sede degli impianti di meccanizzazione della rete del movimento delle 
corrispondenze e dei pacchi, nonché per la costruzione di edifici per i servizi 
operativi e del movimento postale; 


f) confermate lire 430 miliardi per la costruzione e l'acquisto di edifici 
destinati agli uffici di settore e di quartiere nelle grandi città, come 
previsto nei piani regolatori postali; 


g) confermate lire 710 miliardi per la costruzione e l'acquisto di immobili da 
destinare ad alloggi di servizio da assegnare in locazione semplice ai 
dipendenti dell'Amministrazione postelegrafonica; 


h) da lire 1.259 miliardi a lire 1.519 miliardi per la costruzione e l'acquisto 
di edifici da adibire a sede di uffici locali non ubicati in capoluogo di 
provincia, sulla base delle proposte dei comitati tecnico-amministrativi, 
previsti dall'articolo 14 della legge 12 marzo 1968, n. 325 ; 


i) confermate lire 186 miliardi per l'acquisto dei mezzi operativi occorrenti 
per il potenziamento dei trasporti postali urbani ed interurbani su strada in 
gestione diretta, nonché delle relative infrastrutture; 


l) da lire 63 miliardi a lire 68 miliardi per il potenziamento e lo sviluppo 
dell'attività scientifica; 


m) da lire 50 miliardi a lire 100 miliardi per il risanamento delle sedi e degli 
impianti di uffici e stabilimenti postali non idonei sotto il profilo 
dell'igiene e della sicurezza del lavoro. 
10. Ai fondi necessari per il finanziamento della maggiore occorrenza di lire 
670 miliardi, di cui al comma 9, si provvede con operazioni di credito cui si 
applicano tutte le disposizioni contenute negli articoli 5 e 6 della legge 10 
febbraio 1982, n. 39 . 
11. L'Amministrazione postelegrafonica è autorizzata ad assumere, anche in via 
immediata, impegni fino alla concorrenza della predetta maggiore occorrenza di 
lire 670 miliardi. 
12. I pagamenti non potranno superare i limiti degli stanziamenti che verranno 
iscritti nel bilancio della Amministrazione postelegrafonica che, per effetto 
delle disposizioni di cui al comma 8, restano determinati come segue: 
a) lire 613 miliardi per l'anno 1987; 


b) lire 771 miliardi per l'anno 1988; 


c) lire 531 miliardi per l'anno 1989. 



(5)  Vedi, anche, l'art. 10, D.L. 31 agosto 1987, n. 359. 
(6)  Comma così sostituito dall'art. 13, L. 11 marzo 1988, n. 67. 
 



Capo III 
Interventi in campo economico 
3.  1. Il fondo di dotazione della SACE - Sezione speciale per l'assicurazione 
del credito all'esportazione - istituito con l'articolo 13 della legge 24 maggio 
1977, n. 227 , è incrementato della somma di lire 448 miliardi, da iscrivere 
nello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1987. Continua ad 
applicarsi il comma 2 dell'articolo 11 della legge 28 febbraio 1986, n. 41 . 
2. Per la concessione dei contributi previsti dall'articolo 10 del decreto-legge 
28 maggio 1981, n. 251 , recante provvedimenti per il sostegno delle 
esportazioni italiane, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 
1981, n. 394, è autorizzata la spesa di lire 3 miliardi, da iscrivere nello 
stato di previsione del Ministero del commercio con l'estero per l'anno 1987. A 
decorrere dall'anno 1988 si provvede ai sensi dell'articolo 19, quattordicesimo 
comma, della legge 22 dicembre 1984, n. 887 . 
3. Il fondo di cui all'articolo 6 della legge 10 ottobre 1975, n. 517 , 
concernente la disciplina del commercio, è ulteriormente integrato di lire 30 
miliardi per ciascuno degli anni dal 1987 al 1996. 
4. È autorizzato, per ciascuno degli anni dal 1987 al 1989, il conferimento 
della somma di lire 500 miliardi al fondo speciale rotativo per l'innovazione 
tecnologica, istituito con l'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46 . 
5. Per consentire l'attuazione degli interventi di cui al fondo speciale per la 
ricerca applicata, istituito con l'articolo 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 
1089 , è autorizzata la spesa di lire 500 miliardi, per ciascuno degli anni 
1987, 1988 e 1989, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero del 
tesoro. 
6. È autorizzato l'apporto di lire 70 miliardi, per ciascuno degli anni dal 1987 
al 1993, al fondo contributi interessi della Cassa per il credito alle imprese 
artigiane. 
7. L'Ente nazionale per l'energia elettrica (ENEL) è autorizzato, a decorrere 
dal secondo semestre dell'anno 1987, a fare ricorso alla Banca europea degli 
investimenti (BEI) ed all'EURATOM per la contrazione di mutui, nonché ad 
emettere obbligazioni sul mercato interno, per la complessiva somma di lire 
1.000 miliardi per ciascuno degli anni 1987, 1988 e 1989. 
8. L'onere dei mutui e delle obbligazioni di cui al comma 7, per capitale e 
interessi, valutato in lire 90 miliardi per il 1988 e in lire 180 miliardi per 
il 1989, è assunto a carico del bilancio dello Stato ed è iscritto nello stato 
di previsione del Ministero del tesoro. L'ENEL porterà annualmente ad aumento 
del fondo di dotazione le rate rimborsate, relativamente alle quote capitale. 
9. Per consentire la prosecuzione degli interventi per il processo di 
ristrutturazione e razionalizzazione dell'industria navalmeccanica nel quadro 
del rilancio della politica marittima nazionale definita dal Comitato 
interministeriale per il coordinamento della politica industriale (CIPI), 
l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, primo comma, della legge 12 
giugno 1985, n. 295 , è ulteriormente integrata di lire 150 miliardi nell'anno 
1987 e di lire 300 miliardi nell'anno 1988 in favore dell'industria 
cantieristica e di lire 50 miliardi per ciascuno degli anni 1987 e 1988 in 
favore dell'industria armatoriale. Per le medesime finalità è altresì iscritto, 
nell'anno finanziario 1987, un ulteriore limite di impegno di lire 60 miliardi 
in aggiunta a quelli di cui al terzo comma dell'articolo 1 della richiamata 
legge n. 295 del 1985. 
10. Il fondo contributi di cui al primo capoverso dell'articolo 3 della legge 28 
maggio 1973, n. 295 , costituito presso il Mediocredito centrale, è 
incrementato, per l'anno 1987, di lire 300 miliardi per le finalità di cui alla 
legge 28 novembre 1965, n. 1329 , concernente provvedimenti per l'acquisto di 
nuove macchine utensili. 
11. Gli enti di gestione delle partecipazioni statali sono autorizzati, fino 
alla concorrenza di lire 650 miliardi nell'anno 1987, a fare ricorso alla Banca 
Europea degli Investimenti (BEI) per la contrazione di mutui, nonché ad emettere 
obbligazioni sul mercato interno. Ferme restando le riserve a favore del 
Mezzogiorno, l'utilizzazione delle predette risorse è sottoposta al CIPE. Gli 
enti medesimi provvedono, a partire dal secondo semestre dell'anno 1987, 
all'effettuazione delle suddette operazioni secondo le seguenti quote: 
a) IRI: lire 500 miliardi; 


b) EFIM: lire 150 miliardi. 
12. L'onere dei suddetti mutui per capitale ed interessi, valutato in lire 65 
miliardi nel 1988 e nel 1989, è assunto a carico del bilancio dello Stato e sarà 
iscritto nello stato di previsione del Ministero del tesoro. 
13. Gli enti di gestione porteranno annualmente ad aumento dei rispettivi fondi 
di dotazione le rate rimborsate relativamente alle quote capitale. 
14. In relazione alla scadenza delle quote capitali annuali di ammortamento del 
prestito obbligazionario emesso ai sensi del decreto-legge 4 settembre 1981, n. 
495 , convertito, con modificazioni, dalla legge 4 novembre 1981, n. 617, l'IRI 
è autorizzato, per pari importi, ad emettere nuovi prestiti obbligazionari della 
durata massima fino a 10 anni e con preammortamento fino a 5 anni. Il netto 
ricavo delle obbligazioni collocate è utilizzato dall'IRI per finanziamenti da 
destinare pro-quota alle stesse società beneficiarie del prestito 
obbligazionario emesso sulla base del citato decreto-legge n. 495 del 1981 , 
come modificato dalla citata legge di conversione n. 617 del 1981. 
15. L'onere degli interessi delle obbligazioni di cui al comma 14, valutato in 
lire 25 miliardi per il 1987, in lire 75 miliardi per il 1988 e in lire 125 
miliardi per il 1989, è assunto a carico del bilancio dello Stato ed e iscritto 
nello stato di previsione del Ministero del tesoro. 
16. L'emissione obbligazionaria di cui al comma 14 è subordinata alla 
presentazione al CIPI di una relazione consuntiva sull'andamento gestionale 
delle società beneficiarie dei finanziamenti connessi al prestito 
obbligazionario emesso sulla base del decreto-legge 4 settembre 1981, n. 495 , 
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 novembre 1981, n. 617, nonché di un 
aggiornamento del piano di risanamento produttivo, economico e finanziario. 
17. Per consentire la prosecuzione per i primi sei mesi dell'anno 1987 del piano 
quinquennale 1985-1989 è assegnato all'ENEA il contributo di lire 350 miliardi 
con esclusione di ulteriori contratti, iniziative e conseguenti impegni 
finanziari per i programmi di collaborazione europea sullo sviluppo dei reattori 
veloci, di realizzazione dell'impianto PEC e dei connessi programmi sul ciclo 
del combustibile, anche da parte dell'appaltatore. 



 



4.  1. Il limite di controvalore dei prestiti che il Consorzio nazionale di 
credito agrario di miglioramento e gli altri Istituti di credito abilitati 
possono contrarre all'estero ai sensi del terzo comma dell'articolo 13 della 
legge 22 dicembre 1984, n. 887 , è elevato di lire 1.500 miliardi. 
2. Per il completamento del programma di interventi di cui alla legge 19 
dicembre 1983, numero 700 , concernente il risanamento, la ristrutturazione e lo 
sviluppo del settore bieticolosaccarifero, è autorizzata la spesa di lire 100 
miliardi per l'anno 1987 e di lire 30 miliardi per l'anno 1988, ad aumento del 
capitale della RIBS s.p.a. ai sensi e con i criteri di cui all'articolo 2 della 
stessa legge n. 700 del 1983. A valere sulla predetta autorizzazione di spesa la 
quota di lire 5.000 milioni per l'anno 1987 e quella di lire 1.500 milioni per 
l'anno 1988 sono iscritte nello stato di previsione del Ministero delle 
partecipazioni statali per il successivo conferimento al fondo di dotazione 
dell'EFIM, per la sottoscrizione della quota di competenza. 
3. Per consentire, ai sensi dell'articolo 12, comma 4, della legge 28 febbraio 
1986, n. 41 , la prosecuzione degli interventi di riconversione delle 
cooperative agricole e loro consorzi di valorizzazione di prodotti agricoli che 
per effetto di provvedimenti comunitari restrittivi abbiano dovuto sospendere o 
ridurre l'attività di trasformazione, è autorizzata la spesa di lire 40 miliardi 
per l'anno 1987. 
4. Le dotazioni finanziarie della Sezione speciale del fondo interbancario di 
garanzia per il credito agrario di cui agli articoli 20 e 21 della legge 9 
maggio 1975, n. 153 , sono incrementate di lire 45 miliardi nell'anno 1987 per 
consentire la piena attuazione del regolamento CEE n. 797/85 del Consiglio del 
12 marzo 1985, relativo al miglioramento dell'efficienza delle strutture 
agrarie, nonché per il completamento degli interventi di cui all'articolo 6 
della legge 4 giugno 1984, n. 194 . 



 



Capo IV 
Interventi in favore del territorio per calamità naturali e in materia di opere 
pubbliche 
5.  1. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 14, comma 1, della legge 28 
febbraio 1986, n. 41 , è integrata di lire 1.000 miliardi. 
2. ... (7). 
3. ... (8). 
4. ... (9). 
5. All'articolo 14, comma 9, della legge 28 febbraio 1986, n. 41 , le parole: "e 
del 22 febbraio 1985" sono sostituite dalle seguenti: "del 22 febbraio 1985 e 
del 6 febbraio 1986". 
6. Per gli interventi di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 10 del decreto-legge 
25 novembre 1985, n. 667 , convertito, con modificazioni, dalla legge 24 gennaio 
1986, n. 7, è autorizzata, per l'anno finanziario 1987, l'ulteriore spesa di 
lire 23 miliardi da iscrivere nello stato di previsione del Ministero 
dell'ambiente. Si applicano le procedure previste al comma 5 dell'articolo 10 
del citato decreto-legge n. 667 del 1985 . Ai fini di cui ai commi 10 ed 11 
dell'art. 14 della L. 28 febbraio 1986, n. 41 , sono autorizzate, per l'anno 
finanziario 1987, rispettivamente le spese di lire 10 miliardi e di lire 5 
miliardi. L'autorizzazione di spesa di cui all'art. 19 della L. 8 luglio 1986, 
n. 349 , per l'anno finanziario 1987 è incrementata di lire 5 miliardi (10). 
7. Per le finalità di cui all'articolo 5 della legge 8 luglio 1986, n. 349 , è 
autorizzata, per l'anno 1987, la spesa di lire 4 miliardi, da iscrivere nello 
stato di previsione del Ministero dell'ambiente, da destinare ad interventi sui 
parchi e sulle riserve naturali. 
8. L'autorizzazione di spesa recata dalla legge 10 maggio 1983, n. 190 , è 
integrata per l'anno 1987 della somma di lire 15 miliardi da ripartire in 
ragione rispettivamente, di lire 10 miliardi e di lire 5 miliardi, per le 
finalità di cui all'articolo 2, lettera b), e all'articolo 4 della medesima 
legge n. 190 del 1983. La somma di lire 10 miliardi è ripartita in ragione di 
lire 3 miliardi e di lire 7 miliardi in relazione, rispettivamente, ai numeri 1) 
e 2) dell'ultimo comma del medesimo articolo 2. 



(7)  Comma soppresso dall'art. 17, L. 11 marzo 1988, n. 67. 
(8)  Comma soppresso dall'art. 17, L. 11 marzo 1988, n. 67. 
(9)  Comma soppresso dall'art. 17, L. 11 marzo 1988, n. 67. 
(10)  Con D.M. 27 febbraio 1987, n. 116 (Gazz. Uff. 26 marzo 1987, n. 71) sono 
stati disposti modalità e criteri per i finanziamenti in relazione 
all'eutrofizzazione delle acque marine e lacustri di cui al comma 6 dell'art. 5 
della L. 22 dicembre 1986, n. 910. 
 



6.  1. Per assicurare la prosecuzione degli interventi di cui alla legge 14 
maggio 1981, numero 219 , il fondo di cui all'articolo 3 della stessa legge è 
incrementato della somma di lire 1.000 miliardi per l'anno 1987, di lire 2.000 
miliardi per l'anno 1988 e di lire 3.000 miliardi per l'anno 1989. Il fondo è 
ripartito dal CIPE entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della 
presente legge con criteri unitari che tengano conto delle autorizzazioni di 
spesa relative al medesimo periodo derivanti dalle precedenti disposizioni 
legislative. Previa verifica dello stato di attuazione dei programmi di 
intervento, il CIPE è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni 
compensative al predetto riparto. Si applica il comma 2 dell'articolo 16 della 
legge 28 febbraio 1986, n. 41 . 
2. Per il definitivo completamento del programma abitativo di cui al titolo VIII 
della legge 14 maggio 1981, n. 219 , è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 
3.500 miliardi, in ragione di lire 500 miliardi per l'anno 1987, di lire 1.250 
miliardi per l'anno 1988 e di lire 1.750 miliardi per l'anno 1989. Il CIPE 
provvede al riparto dei fondi sulla base del definitivo ed immodificabile 
programma presentato d'intesa dai Commissari straordinari, ai sensi 
dell'articolo 2 del decreto-legge 30 giugno 1986, n. 309 , convertito, con 
modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 472, e di quanto previsto dalla 
delibera del CIPE medesimo del 3 luglio 1986. 
3. Ai sensi dell'articolo 36 della legge 7 marzo 1981, n. 64 , è autorizzata 
l'ulteriore spesa di lire 70 miliardi nell'anno 1987 e di lire 80 miliardi per 
ciascuno degli anni 1988 e 1989, per consentire il completamento degli 
interventi a totale carico dello Stato e per la ricostruzione e riparazione 
edilizia da parte dei privati con il contributo dello Stato, nelle zone del 
Belice colpite dal terremoto del 1968. 
4. Ai sensi dell'art. 19-bis del D.L. 28 luglio 1981, n. 397 , convertito, con 
modificazioni, dalla L. 26 settembre 1981, n. 536, è autorizzata l'ulteriore 
spesa di lire 20 miliardi per ciascuno degli anni 1987 e 1988 per il 
completamento dell'opera di ricostruzione delle zone della Sicilia occidentale 
colpite dagli eventi sismici del 1981. 
5. Per consentire il completamento degli interventi in relazione alle esigenze 
conseguenti al fenomeno del bradisismo dell'area flegrea, valutato in lire 200 
miliardi, nonché per il completamento degli interventi di cui al D.L. 26 maggio 
1984, n. 159 , convertito, con modificazioni, dalla L. 24 luglio 1984, n. 363, 
alla L. 3 aprile 1980, n. 115 , ed al D.L. 2 aprile 1982, n. 129 , convertito, 
con modificazioni, dalla L. 29 maggio 1982, n. 303, valutato in lire 450 
miliardi, il limite di indebitamento di cui al primo comma dell'art. 5 del D.L. 
7 novembre 1983, n. 623 , convertito, con modificazioni, dalla L. 23 dicembre 
1983, n. 748, già elevato a lire 2.520 miliardi con l'art. 16, comma 9, della L. 
28 febbraio 1986, n. 41 , è ulteriormente elevato a lire 3.170 miliardi (11). 
L'onere per capitale ed interessi derivante dall'ammortamento dei relativi 
prestiti, da contrarre a partire dal secondo semestre dell'anno 1987, è valutato 
in lire 65 miliardi per ciascuno degli anni 1988 e 1989. 
6. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, lettera d), della legge 18 
aprile 1984, n. 80 , in materia di proroga dei termini ed accelerazione delle 
procedure per l'applicazione delle norme in favore delle popolazioni colpite 
dagli eventi sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981, è incrementata di 
lire 150 miliardi per l'anno 1988 e di lire 200 miliardi per l'anno 1989. Al 
fondo previsto dal predetto articolo 5 al fluiscono le quote assegnate alle 
regioni Basilicata e Campania per i progetti regionali di sviluppo nell'ambito 
degli stanziamenti previsti dall'articolo 1 della legge 1° marzo 1986, n. 64 . 
7. Per il completamento degli interventi di adeguamento del sistema di trasporto 
intermodale nelle zone interessate dal fenomeno bradisismico, l'autorizzazione 
di spesa di cui all'articolo 11, diciottesimo comma, della legge 22 dicembre 
1984, n. 887 , è aumentata di lire 175 miliardi, in ragione di lire 75 miliardi 
per l'anno 1988 e di lire 100 miliardi per l'anno 1989. 



(11)  Per l'elevazione dell'importo a lire 3.370 miliardi, vedi l'art. 9, D.L. 
26 gennaio 1987, n. 8. 
 



(giurisprudenza di legittimità)
7.  1. Per il proseguimento degli interventi finalizzati alla salvaguardia di 
Venezia e al suo recupero architettonico, urbanistico, ambientale ed economico, 
di cui alla legge 29 novembre 1984, n. 798 , è autorizzata l'ulteriore spesa di 
lire 700 miliardi ripartita in ragione di lire 100 miliardi per l'esercizio 
finanziario 1987 e di lire 300 miliardi per ciascuno degli esercizi finanziari 
1988 e 1989. Alla ripartizione della somma fra lo Stato, la regione ed i comuni 
per gli interventi di rispettiva competenza, si provvede con decreto del 
Ministro del tesoro di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, sentito il 
Comitato di cui all'articolo 4 della citata legge 29 novembre 1984, n. 798 , 
tenuto anche conto dello stato di avanzamento delle opere. 
2. Per far fronte ai maggiori oneri finanziari di cui all'articolo 5, 
quattordicesimo comma, del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9 , convertito, con 
modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94, concernente norme in materia di 
edilizia residenziale pubblica, è autorizzato il limite di impegno di lire 10 
miliardi, da iscrivere al capitolo n. 8248 dello stato di previsione del 
Ministero dei lavori pubblici per l'anno 1987. 
3. È autorizzato, per l'anno 1987 il limite di impegno di lire 5 miliardi per le 
maggiori spese derivanti da aggiudicazione di appalto con offerta anche in 
aumento, da revisione di prezzi o da lavori che si rendessero necessari in corso 
d'opera, ai sensi dell'articolo 19 del D.L. 2 maggio 1974, n. 115 , convertito, 
con modificazioni, dalla L. 27 giugno 1974, n. 247, dell'art. 4-bis del D.L. 14 
dicembre 1974, n. 658 , convertito, con modificazioni, dalla L. 15 febbraio 
1975, n. 7, e dell'art. 5-quater del D.L. 23 gennaio 1982, n. 9 , convertito, 
con modificazioni, dalla L. 25 marzo 1982, n. 94, concernenti norme in materia 
di edilizia residenziale pubblica. 
4. È autorizzato, per l'anno 1987, il limite di impegno di lire 10 miliardi per 
la concessione di contributi nella spesa di costruzione di serbatoi e laghi 
artificiali, ai sensi degli articoli 73 e seguenti del testo unico delle 
disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici, approvato con regio 
decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 . 
5. Per consentire il completamento degli interventi di preminente interesse 
nazionale di cui alla legge 10 dicembre 1980, n. 845 , concernente la protezione 
del territorio del comune di Ravenna dal fenomeno della subssidenza, e di quelli 
urgenti connessi alla difesa dal mare dei territori del delta del Po interessati 
dal fenomeno della subsidenza e alla difesa dalle acque di bonifica dei 
territori delle province di Ferrara e Rovigo, è autorizzata la complessiva spesa 
di lire 250 miliardi, di cui lire 50 miliardi in favore del territorio di 
Ravenna, da iscrivere in ragione di lire 20 miliardi nell'anno 1987, di lire 50 
miliardi nell'anno 1988 e di lire 60 miliardi in ciascuno degli anni 1989, 1990 
e 1991. Il Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro 
dell'agricoltura e delle foreste e d'intesa con le regioni interessate, adotta, 
tenuto anche conto dei programmi di cui alle leggi 9 luglio 1957, n. 600 , e 10 
dicembre 1980, n. 849 , e delle esigenze finanziarie connesse al completamento 
degli stessi, il programma degli interventi ed il relativo piano di riparto 
della spesa, ai fini dell'iscrizione delle rispettive quote nello stato di 
previsione del Ministero dei lavori pubblici e in quello del Ministero 
dell'agricoltura e delle foreste. Per l'attuazione degli interventi si applicano 
i criteri di cui all'articolo 7 del decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 791 , 
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 46. 
6. È autorizzata la complessiva spesa di lire 1.600 miliardi, da iscrivere nello 
stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici in ragione di lire 100 
miliardi per l'anno 1987 e di lire 500 miliardi per ciascuno degli anni dal 1988 
al 1990, da destinare al completamento, anche funzionale, delle opere già 
avviate o ancora da avviarsi alla data di entrata in vigore della presente legge 
in base al programma costruttivo predisposto, d'intesa con il Ministro di grazia 
e giustizia, ai sensi dell'articolo 4 della legge 12 dicembre 1971, n. 1133 , e 
dell'articolo 20 della legge 30 marzo 1981, n. 119 , e successive modifiche. 
7. Per le finalità e con le modalità di cui all'articolo 19 della legge 30 marzo 
1981, n. 119 , gli enti locali possono contrarre mutui con la Cassa depositi e 
prestiti nell'anno 1987 fino ad un complessivo importo massimo di lire 800 
miliardi. La quota del predetto importo eventualmente non utilizzata nell'anno 
1987 può esserlo negli anni successivi. L'onere per l'ammortamento dei mutui, 
valutato in lire 97 miliardi annui a decorrere dal 1988, è assunto a carico del 
bilancio dello Stato. 
8. Ad integrazione dei fondi stanziati dall'articolo 1 della legge 25 giugno 
1985, n. 331 , concernente interventi urgenti in materia di edilizia 
universitaria, ferma la riserva del 5 per cento per gli interventi di cui 
all'articolo 1, comma 4, della legge medesima, è autorizzata, per il periodo dal 
1987 al 1989, l'ulteriore spesa di lire 950 miliardi. L'importo è iscritto nello 
stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione in ragione di lire 
100 miliardi per l'anno 1987, di lire 300 miliardi per l'anno 1988 e di lire 550 
miliardi per l'anno 1989. A decorrere dall'anno finanziario 1990, agli ulteriori 
stanziamenti si provvede ai sensi dell'articolo 19, quattordicesimo comma, della 
legge 22 dicembre 1984, n. 887 (12). 
9. Per la prosecuzione degli interventi diretti alla prevenzione dei beni 
culturali e ambientali dai rischi sismici, l'autorizzazione di spesa di cui 
all'articolo 11, comma ventitreesimo, della legge 22 dicembre 1984, n. 887 , è 
integrata di lire 50 miliardi per l'anno 1987. 
10. L'autorizzazione di spesa di lire 500 miliardi recata dall'articolo 34, 
comma 2, della legge 28 febbraio 1986, n. 41 , per il completamento della linea 
1 della metropolitana di Napoli è incrementata di lire 250 miliardi per il 
triennio 1988-1990, in ragione di lire 50 miliardi nell'anno 1988 e di lire 100 
miliardi per ciascuno degli anni 1989 e 1990. 
11. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 19, ultimo comma, della legge 
7 agosto 1982, n. 526 , è incrementata di lire 5 miliardi per l'anno finanziario 
1987, per il completamento delle opere di ricostruzione, consolidamento, 
restauro e manutenzione della Cattedrale di Palermo e locali annessi. 
12. Per le finalità di cui alla legge 31 dicembre 1982, n. 979 , recante 
disposizioni per la difesa del mare, è autorizzata per il triennio 1987- 1989 
l'ulteriore spesa complessiva di 133 miliardi di lire in aggiunta agli 
stanziamenti già recati dalla legge stessa, in ragione di lire 39 miliardi per 
l'anno 1987, lire 64 miliardi per l'anno 1988 e lire 30 miliardi per l'anno 
1989. 
13. L'onere di ammortamento dei mutui di cui all'articolo 6, quindicesimo comma, 
della legge 22 dicembre 1984, n. 887 , stipulati per il finanziamento dei 
progetti relativi a opere previste dalla legge 29 maggio 1982, n. 308 , che 
abbiano ottenuto il contributo di cui all'articolo 10 della medesima legge n. 
308 del 1982, è posto a carico del bilancio dello Stato a decorrere dall'anno 
1987, con analoga corrispondente riduzione del contributo erariale per lo 
sviluppo degli investimenti attribuito ai sensi dell'articolo 6, quindicesimo 
comma, della L. 22 dicembre 1984, n. 887 . Per il completamento dei predetti 
progetti e per la realizzazione di quelli che ottengono il contributo di cui 
all'art. 10 della citata legge n. 308 del 1982 , la Cassa depositi e prestiti è 
autorizzata ad accordare ai comuni, ai loro consorzi e aziende mutui ventennali 
per un importo complessivo di lire 50 miliardi per ciascuno degli anni 1987, 
1988 e 1989, il cui onere di ammortamento, valutato in lire 6 miliardi per 
l'anno 1988 e in lire 12 miliardi per l'anno 1989, è assunto a carico dello 
Stato (13). 
14. Per il completamento degli interventi di cui agli articoli 1 e 2 della legge 
22 dicembre 1982, n. 960 , e secondo le medesime modalità, è autorizzata 
l'ulteriore spesa di lire 400 miliardi nel quadriennio 1987-1990. Alla regione 
Friuli-Venezia Giulia è assegnato il contributo speciale di lire 170 miliardi, 
di cui lire 61 miliardi per l'anno 1987, lire 53 miliardi per l'anno 1988, lire 
18 miliardi per l'anno 1989 e lire 38 miliardi per l'anno 1990, per l'esecuzione 
delle opere indicate all'articolo 4 del D.P.R. 6 marzo 1978, n. 100 , ed 
all'articolo 1 del D.P.R. 6 marzo 1978, n. 101 . La restante somma di lire 230 
miliardi è iscritta nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici, 
in ragione di lire 39 miliardi per l'anno 1987, di lire 97 miliardi per l'anno 
1988, di lire 32 miliardi per l'anno 1989 e di lire 62 miliardi per l'anno 1990, 
per essere destinata, secondo gli importi stabiliti con decreto del Ministro dei 
lavori pubblici, di concerto con il Ministro del tesoro, all'esecuzione da parte 
dell'ANAS delle opere indicate nell'articolo 3 del citato decreto del Presidente 
della Repubblica n. 100 del 1978 , o comunque direttamente connesse ai traffici 
fra l'Italia e la Jugoslavia, nonché all'esecuzione delle opere di edilizia 
complementare ai servizi confinari, compresi i locali da realizzare presso 
l'autoporto di S. Andrea di Gorizia da adibire a scuola della Guardia di finanza 
(14). 
15. È assegnato all'ANAS un contributo straordinario per gli anni 1987-1990 di 
lire 6.700 miliardi. Il predetto contributo è così ripartito: 
a) lire 1.600 miliardi, di cui 120 nel 1987, 500 nel 1988, 580 nel 1989, 400 nel 
1990, da destinare ad un fondo da istituire nel bilancio di previsione dell'ANAS 
per l'accelerata realizzazione di interventi di completamento od avvio di opere 
autostradali già programmati e parzialmente finanziati ai sensi delle leggi 12 
agosto 1982, numero 531 , e 3 ottobre 1985, n. 526 , con priorità per l'accesso 
e l'attraversamento delle aree metropolitane; 


b) lire 2.000 miliardi, nelle regioni del Mezzogiorno e nel Lazio, di cui 120 
nel 1987, 500 nel 1988, 780 nel 1989 e 600 nel 1990, da destinare ai fabbisogni 
già indicati dall'ANAS come assolutamente indispensabili per il completamento 
della funzionalità dei lotti delle aree di priorità del programma triennale di 
cui alla legge 3 ottobre 1985, n. 526 , e ad interventi di viabilità statale 
previsti nel piano decennale, con priorità per gli itinerari interregionali, 
nonché alla definitiva conclusione dei programmi 1979-1981 e del piano stralcio 
1982-1987; 


c) lire 1.500 miliardi, di cui 120 nel 1987, 380 nel 1988, 500 nel 1989 e 500 
nel 1990, da destinare alle finalità di cui alla precedente lettera b) nelle 
altre regioni del centro-nord; 


d) lire 1.000 miliardi, di cui 300 nel 1987, 300 nel 1988, 220 nel 1989 e 180 
nel 1990, da destinare all'ammodernamento, alla ristrutturazione ed alla 
manutenzione, anche straordinaria, dell'autostrada Salerno-Reggio Calabria; 


e) lire 600 miliardi, di cui 20 nel 1987, 80 nel 1988, 200 nel 1989 e 300 nel 
1990 in attuazione dell'articolo 9 della legge 12 agosto 1982, n. 531 . Al fine 
di accelerare la realizzazione dell'intervento previsto, l'ANAS è autorizzata ad 
approvare il piano finanziario allegato all'atto aggiuntivo alla vigente 
concessione regolata dalla legge 24 luglio 1961, n. 729 , e dalla legge 28 
aprile 1971, n. 287 , predisposto per l'intero investimento in sede di 
destinazione della quota iniziale di contributo dello Stato. L'ulteriore 
fabbisogno per il completamento dell'infrastruttura è determinato con apposita 
norma in sede di legge finanziaria, fermo restando che il complessivo onere per 
lo Stato non potrà essere superiore al 65 per cento dell'investimento 
complessivo. Detta aliquota, limitatamente all'investimento relativo alla prima 
tratta indicata dalla convenzione di concessione, è elevata all'80 per cento 
(15). 
16. Una quota del 15 per cento a valere sui fondi di cui alle lettere b), c) e 
d) del comma 15, è destinata alle finalità di cui all'articolo 7 della legge 3 
ottobre 1985, n. 526 . 



(12)  Per la determinazione della riserva prevista dal presente comma vedi, 
anche, l'art. 51, L. 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall'art. 3, 
comma 160, L. 24 dicembre 2003, n. 350. 
(13)  Comma così modificato dagli artt. 6 e 10, D.L. 31 agosto 1987, n. 359. 
(14)  Vedi, anche, l'art. 23, D.L. 31 dicembre 1996, n. 669. 
(15)  Lettera così modificata prima dall'art. 55, L. 27 dicembre 1997, n. 449 e 
poi dall'art. 4, comma 152, L. 24 dicembre 2003, n. 350. 
 



Capo V 
Disposizioni diverse 
8.  1. Il complesso dei trasferimenti dello Stato all'INPS a titolo di pagamenti 
di bilancio e di anticipazioni di tesoreria al netto di lire 20.000 miliardi di 
erogazioni a titolo di regolazioni debitorie pregresse nonché dell'onere 
derivante dall'art. 4, comma 9-bis, del D.L. 30 dicembre 1985, n. 787 , 
convertito, con modificazioni, dalla L. 28 febbraio 1986, n. 45, e degli effetti 
della sentenza della Corte costituzionale 3 dicembre 1985, n. 314, è fissato per 
l'anno 1987 in lire 33.400 miliardi. Le predette anticipazioni di tesoreria sono 
autorizzate senza oneri di interessi. In attesa del riordino del sistema 
pensionistico, i disavanzi patrimoniali del Fondo pensioni lavoratori dipendenti 
e della Gestione speciale dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri, risultanti 
al 31 dicembre 1986, sono posti a carico dello Stato a titolo di regolazione 
debitoria pregressa nel limite, per ciascuna delle suddette gestioni, di lire 
10.000 miliardi nell'anno 1987 e di lire 10.000 miliardi nell'anno 1988. 
2. È autorizzata la concessione di un contributo alla cassa integrazione 
guadagni degli operai dell'industria, da versare alla separata contabilità degli 
interventi straordinari di cui all'articolo 4 della legge 5 novembre 1968, 
numero 1115 , in ragione di lire 3.000 miliardi per l'anno 1987, di lire 2.500 
miliardi per l'anno 1988 e di lire 2.000 miliardi per l'anno 1989. A decorrere 
dall'anno 1990 si provvede con le modalità di cui all'articolo 19, 
quattordicesimo comma, della legge 22 dicembre 1984, n. 887 . Continuano ad 
applicarsi i criteri di cui al comma 4 dell'articolo 19 della legge 28 febbraio 
1986, n. 41 , intendendosi corrispondentemente sostituito il riferimento 
temporale ivi contenuto. 
3. Al fine di proseguire nella separazione tra previdenza e assistenza è fissato 
per l'anno 1987 un contributo straordinario di lire 15.997 miliardi a carico 
dello Stato a favore del Fondo pensioni lavoratori dipendenti per lire 12.025 
miliardi e delle Gestioni speciali degli artigiani, degli esercenti attività 
commerciali, dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri, rispettivamente per 
lire 823 miliardi, 795 miliardi e 2.354 miliardi, con riassorbimento dei 
finanziamenti relativi agli oneri derivanti dall'applicazione per le Gestioni 
suddette delle disposizioni di cui all'articolo 1 della legge 21 luglio 1965, n. 
903 , e successive modificazioni e integrazioni, rispettivamente per lire 1.443 
miliardi, 98 miliardi, 95 miliardi, 282 miliardi, per complessive lire 1.918 
miliardi, del finanziamento di cui all'articolo 20 della legge 3 giugno 1975, n. 
160, per la Gestione dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri per lire 410 
miliardi, del finanziamento di cui all'articolo 27 della legge 21 dicembre 1978, 
n. 843 , per le Gestioni speciali degli artigiani e degli esercenti attività 
commerciali rispettivamente per lire 55 miliardi e 50 miliardi, nonché del 
finanziamento di cui all'articolo 11 della legge 15 aprile 1985, n. 140 , per il 
Fondo pensioni lavoratori dipendenti per lire 3.000 miliardi, per complessive 
lire 5.433 miliardi. 
4. Il contributo dello Stato a favore dell'Istituto di studi per la 
programmazione economica (ISPE) è stabilito in lire 5.750 milioni per l'anno 
1987, in lire 6.000 milioni per l'anno 1988, ed in lire 6.250 milioni per l'anno 
1989. A decorrere dall'anno 1990 l'entità del contributo è determinata con le 
modalità previste dall'articolo 19, quattordicesimo comma, della legge 22 
dicembre 1984, n. 887 . 
5. È autorizzata, per l'anno 1987, la spesa di lire 34 miliardi da iscrivere 
nello stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia, da destinare al 
potenziamento degli impianti e delle attrezzature del sistema informativo 
dell'Amministrazione centrale, nonché degli uffici giudiziari e 
dell'Amministrazione penitenziaria. 
6. L'importo massimo delle garanzie per il rischio di cambio che il Ministro del 
tesoro è autorizzato ad accordare nell'anno 1987 per le occorrenze in linea 
capitale su prestiti esteri contratti in base alla legislazione vigente resta 
fissato in lire 3.500 miliardi. 
7. Ai sensi dell'articolo 23, comma 1, e dell'articolo 28, comma 4, della legge 
28 febbraio 1986, n. 41 , i limiti di reddito ivi previsti sono rivalutati per 
l'anno 1987 in ragione del tasso d'inflazione programmato, con arrotondamento 
alle lire 1.000 superiori. 
8. Per le finalità di cui all'art. 11 della L. 10 aprile 1981, n. 151 , con le 
modalità di cui all'art. 12 della legge stessa, è autorizzata per il triennio 
1987-1989, in favore del fondo per gli investimenti nel settore dei trasporti 
pubblici locali, in aggiunta alle somme previste dal comma 1 dell'art. 34 della 
L. 28 febbraio 1986, n. 41 , l'ulteriore spesa di lire 1.000 miliardi, in 
ragione di lire 100 miliardi per ciascuno degli anni 1987 e 1988 e di lire 800 
miliardi per l'anno 1989. 
9. Le economie di cui all'articolo 23 della legge 28 febbraio 1986, n. 41 , sono 
utilizzate dagli enti pubblici per il finanziamento del fondo di incentivazione 
da destinare alla promozione di una più razionale ed efficace utilizzazione del 
lavoro, nonché a favorire i necessari processi di innovazione e riorganizzazione 
dei servizi. 
10. Per la gestione del sistema di rilevazione dei dati meteorologici via 
satellite, di cui all'articolo 3, secondo comma, della legge 21 dicembre 1978, 
n. 863 , è autorizzata la spesa annua di lire 1.500.000.000 per ciascuno degli 
anni dal 1987 al 1989. 
11. A decorrere dall'anno 1987 è soppressa l'autorizzazione di spesa di lire 345 
miliardi annui disposta in favore dell'ENEL con il decreto-legge 12 marzo 1982, 
n. 69 , convertito, con modificazioni, dalla legge 12 maggio 1982, n. 231, e 
successive modificazioni. 
12. In materia di assunzioni di personale continuano ad applicarsi nell'anno 
1987 le disposizioni di cui ai commi da 10 a 22 dell'art. 6 e le disposizioni 
dell'articolo 7 della L. 28 febbraio 1986, n. 41 , intendendosi 
corrispondentemente sostituiti i riferimenti temporali in essi contenuti. 
13. ... (16). 
14. A decorrere dall'anno 1988 la spesa di cui alle lettere a) e b) del 
precedente comma 13 viene autorizzata con le modalità previste nell'articolo 19, 
quattordicesimo comma, della legge 22 dicembre 1984, n. 887 . 
15. È autorizzato l'ulteriore stanziamento di lire 10 miliardi per ciascuno 
degli anni 1987 e 1988 e di lire 20 miliardi per il 1989, per le finalità di cui 
alla legge 23 febbraio 1982, n. 48 , concernente la costruzione di un bacino di 
carenaggio nel porto di Palermo. 
16. In attesa dell'emanazione di norme organiche in attuazione dell'articolo 13 
della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 , sono prorogate, per l'anno 
finanziario 1987, le disposizioni della legge 24 giugno 1974, n. 268 . Al 
finanziamento degli interventi previsti dalla citata legge n. 268 del 1974 , è 
destinata per l'anno 1987 la somma di lire 230 miliardi. La regione Sardegna 
ripartisce le risorse destinandole al finanziamento di interventi previsti dalla 
medesima legge n. 268 del 1974 . 
17. Per le finalità di cui al decreto-legge 12 febbraio 1986, n. 24 , convertito 
dalla legge 9 aprile 1986, n. 96, è disposto un ulteriore finanziamento di lire 
50 miliardi per l'esercizio 1987. Il limite di 1000 unità previsto dall'articolo 
1, comma 2, del citato decreto-legge n. 24 del 1986 è elevato a 2000 unità. La 
quota in aumento è destinata a favore di soggetti che non abbiano già 
beneficiato dei contratti nel 1986. 
18. Per gli investimenti necessari alla ripresa della manifestazione promossa 
dall'Ente autonomo "Esposizione triennale internazionale delle arti decorative 
ed industriali moderne e dell'architettura moderna", il contributo di cui alla 
legge 26 luglio 1984, n. 414 , è elevato a partire dall'esercizio 1987 a lire 5 
miliardi. 
19. Per le finalità di cui alla legge 23 marzo 1981, n. 92 , recante 
provvedimenti urgenti per la protezione del patrimonio archeologico della città 
di Roma, è disposto l'ulteriore stanziamento di lire 50 miliardi per il 1987. 
20. Il fondo di cui all'articolo 1 della legge 30 aprile 1985, n. 163 , recante 
nuova disciplina degli interventi a favore dello spettacolo, è determinato, ai 
sensi del secondo comma dell'articolo 15 della stessa legge n. 163 del 1985 , in 
lire 854 miliardi per il 1988 ed in lire 888 miliardi per il 1989. Per gli anni 
successivi si provvede ai sensi dell'articolo 19, quattordicesimo comma, della 
legge 22 dicembre 1984, n. 887 . 
21. Per l'anno 1987, fermo restando quanto disposto dall'articolo 5, commi 1, 2, 
3 e 4 della legge 28 febbraio 1986, n. 41 , è elevata al 30,64 per cento la 
quota indicata alla lettera a) del primo comma dell'articolo 8 della legge 16 
maggio 1970, n. 281 , e sono maggiorate del 4 per cento le somme spettanti alle 
regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano di 
cui al predetto articolo 5, comma 4. 



(16)  Il comma che si omette sostituisce le lettere a) e b) del comma 2 
dell'art. 12, L. 23 ottobre 1985, n. 595. 
 



9.  1. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a 
statuto speciale e nelle province autonome di Trento e Bolzano compatibilmente 
con le norme dei rispettivi statuti. 
2. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 1987. 


Tabelle (17) 





(17)  Si omettono le Tabelle. 
 





fp08-gr08