L. 22 dicembre 1986, n. 910. Agg. Aprile 2008
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale
E pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1987).
Pubblicata nella Gazz. Uff. 30 dicembre 1986, n. 301, S.O.
Vedi, anche, la L. 11 marzo 1988, n. 67.
Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le seguenti
circolari:
- Ministero dei trasporti e della navigazione: Circ. 18 novembre 1996, n. 7.
Capo I
Disposizioni di carattere finanziario
1. 1. Il limite massimo del saldo netto da finanziare per l'anno 1987 resta
determinato in termini di competenza in lire 177.830 miliardi, comprese lire
22.343 miliardi concernenti regolazione di debiti pregressi e lire 10.564
miliardi relativi a trasferimenti di bilancio sostitutivi di anticipazioni di
tesoreria all'INPS. Tenuto conto delle operazioni di rimborso di prestiti
dell'anno 1987, il livello massimo del ricorso al mercato finanziario di cui
all'articolo 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468 , ivi compresi l'indebitamento
all'estero per un importo complessivo non superiore a lire 3.500 miliardi
relativo ad interventi non considerati nel bilancio di previsione per il 1987,
nonché le suddette regolazioni contabili, resta fissato, in termini di
competenza, in lire 203.783 miliardi per l'anno finanziario 1987.
2. Non rientrano nei limiti di cui al comma 1 le somme da iscrivere in bilancio
in forza dell'articolo 10, sesto e settimo comma, e dell'articolo 17, terzo
comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468 , nonché le emissioni effettuate per la
sostituzione dei buoni ordinari del tesoro in scadenza con titoli di media e
lunga durata, nei limiti del valore di emissione dei titoli in scadenza, e
quelle destinate alla estinzione anticipata di debiti esteri.
3. Per l'esercizio 1987, le facoltà di cui agli articoli 7, 9 e 12, primo comma,
della legge 5 agosto 1978, n. 468 , non possono essere esercitate per
l'iscrizione di somme a favore di capitoli le cui disponibilità siano state in
tutto o in parte utilizzate per la copertura di nuove o maggiori spese disposte
con legge. Non è altresì consentito utilizzare eventuali economie di spesa
relative a capitoli di stipendi per esigenze di altra natura.
4. Le nuove o maggiori entrate, derivanti da provvedimenti legislativi approvati
nell'anno 1987, nonché le economie che si dovessero realizzare nella categoria
"Interessi" del bilancio dello Stato e dei bilanci delle aziende autonome per il
triennio 1987-1989, nonché nello stanziamento del capitolo n. 6840 dello stato
di previsione del Ministero del tesoro, non possono essere utilizzate per la
copertura di nuove o maggiori spese e vengono acquisite al bilancio al fine di
migliorare il saldo netto da finanziare, quale risulta individuato in termini di
competenza al comma 1.
5. Gli importi da iscrivere in relazione alle autorizzazioni di spesa recate da
leggi a carattere pluriennale restano determinati, per ciascuno degli anni 1987,
1988 e 1989, nelle misure indicate nella tabella A allegata alla presente legge.
6. Gli importi da iscrivere nei fondi speciali di cui all'articolo 10 della
legge 5 agosto 1978, n. 468 , per il finanziamento dei provvedimenti legislativi
che si prevede possano essere approvati nell'anno 1987, restano determinati in
lire 37.947 miliardi per il fondo speciale destinato alle spese correnti,
secondo il dettaglio di cui alla tabella B allegata alla presente legge, e in
lire 10.475 miliardi per il fondo speciale destinato alle spese in conto
capitale secondo il dettaglio di cui alla tabella C allegata alla presente
legge.
7. Gli importi previsti dal comma 6 risultano dal saldo tra accantonamenti per
nuove o maggiori spese o riduzione di entrate e accantonamenti per riduzione di
spese o per incremento di entrate. Gli accantonamenti per nuove o maggiori spese
o riduzione di entrate contrassegnati nelle tabelle B e C da lettere alfabetiche
non possono essere utilizzati, ai fini della copertura finanziaria di
provvedimenti legislativi, fino a che non siano stati promulgati quelli,
anch'essi individuati nelle stesse tabelle B e C, comportanti riduzione della
spesa o incremento delle entrate contrassegnati dalle medesime lettere
alfabetiche, nei limiti della minore spesa o delle maggiori entrate da questi
effettivamente risultanti per ciascuno degli esercizi considerati.
8. Ai sensi dell'articolo 19, quattordicesimo comma, della legge 22 dicembre
1984, n. 887 , le dotazioni da iscrivere nei singoli stati di previsione del
bilancio 1987 e triennale 1987-1989 sono indicate nella tabella D allegata alla
presente legge.
9. È fatta salva la possibilità di provvedere in corso d'anno alle integrazioni
da disporre in forza dell'articolo 7 delle legge 5 agosto 1978, n. 468 ,
relativamente agli stanziamenti di cui al precedente comma 8 relativi a capitoli
ricompresi nell'elenco n. 1 allegato allo stato di previsione del Ministero del
tesoro.
10. Ai fini di quanto disposto dall'articolo 15 della legge 29 marzo 1983, n. 93
, la spesa per i rinnovi contrattuali, tenuto conto di quanto già autorizzato
con l'articolo 6, commi 2 e 6, della legge 28 febbraio 1986, n. 41 , ivi
compreso il personale militare e quello dei Corpi di polizia, è stabilita in
lire 700 miliardi per l'anno 1986, in lire 2900 miliardi per l'anno 1987, ivi
compresi miliardi 297 relativi alla competenza dell'anno 1986, ed in lire 3.800
miliardi per ciascuno degli anni 1988 e 1989 (4).
(4) Così modificato dall'art. 1, D.L. 28 agosto 1987, n. 335.
Capo II
Disposizioni per i settori dei trasporti, postale e ferroviario
2. 1. Per l'anno 1987, il fondo nazionale per il ripiano dei disavanzi di
esercizio delle aziende di trasporto pubbliche e private è stabilito in lire
4.464 miliardi, ivi compresa la variazione da determinarsi ai sensi
dell'articolo 9 della L. 10 aprile 1981, n. 151 , modificato dall'art. 27-quater
del D.L. 22 dicembre 1981, n. 786 , convertito, con modificazioni, dalla L. 26
febbraio 1982, n. 51.
2. L'importo di lire 4.464 miliardi di cui al comma 1, è finanziato per lire
531.771.982.000 e per lire 88.614.319.000 mediante riduzione, rispettivamente,
dei fondi di cui agli articoli 8 e 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, ai
sensi dell'articolo 9 della legge 10 aprile 1981, n. 151
3. La dotazione del fondo di cui all'articolo 11 della legge 10 aprile 1981, n.
151 , è integrata per il quinquennio 1987-1991 con l'ulteriore complessiva
assegnazione valutata in lire 800 miliardi, da iscrivere in apposito capitolo
dello stato di previsione del Ministero dei trasporti, per essere destinata
specificatamente alla concessione di contributi in misura pari agli oneri per
capitale ed interessi derivanti dall'ammortamento dei mutui garantiti dallo
Stato che le ferrovie in regime di concessione e in gestione commissariale
governativa possono contrarre, anche all'estero, nel limite complessivo di 5.000
miliardi, adeguabile sulla base dell'andamento dei tassi, per la realizzazione
di investimenti ferroviari. I contributi sono erogati a rotazione alle predette
aziende con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro del
tesoro, intesa la Commissione consultiva interregionale di cui all'articolo 13
della legge 16 maggio 1970, n. 281 , sulla base di singoli progetti accompagnati
da relazioni specifiche dei costi e benefici e dai relativi piani finanziari. Al
fondo affluiscono le disponibilità per competenza e cassa del capitolo n. 7272
dello stato di previsione del Ministero dei trasporti per l'anno 1987, e
relative proiezioni per gli anni successivi, nonché la somma di lire 65 miliardi
per l'anno 1987 e di lire 120 miliardi per ciascuno degli anni 1988 e 1989. Per
gli anni successivi si provvede ai sensi dell'articolo 19, quattordicesimo
comma, della legge 22 dicembre 1984, n. 887, sulla base dei piani finanziari
sopra indicati (5).
4. Per consentire l'immediato utilizzo delle somme già finalizzate alla
realizzazione di interventi compresi nel programma approvato in applicazione
della L. 12 febbraio 1981, n. 17 , e successive integrazioni, ma non
contrattualmente impegnate alla data di entrata in vigore della presente legge a
causa di accertati ed obiettivi impedimenti, l'Ente Ferrovie dello Stato è
autorizzato a dare corso, fino al completamento, agli interventi indicati nel
medesimo programma non ancora integralmente finanziati e per i quali non
sussistono i predetti impedimenti, nonché agli interventi in attuazione degli
accordi internazionali relativi alla prima fase di realizzazione
dell'attraversamento del Brennero. Per il reintegro delle somme stesse, in
relazione agli accertati fabbisogni, si provvede ai sensi dell'articolo 17,
lettera c), della L. 17 maggio 1985, n. 210 .
5. Per l'anno 1987, l'apporto statale in favore dell'Ente Ferrovie dello Stato,
ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui alle lettere b), c) e d)
dell'articolo 17 della legge 17 maggio 1985, n. 210 , è così determinato:
a) quanto alla lettera b), oneri di infrastrutture successivi al 31 dicembre
1986, lire 2.627,5 miliardi;
b) quanto alla lettera c), oneri per capitale ed interessi derivanti
dall'ammortamento dei mutui garantiti dallo Stato che l'Ente è autorizzato a
contrarre nel secondo semestre dell'anno 1987 fino all'ammontare di lire 2.000
miliardi per il finanziamento degli oneri per rinnovi e miglioramenti, valutato
in lire 200 miliardi per ciascuno degli anni 1988 e 1989. Ai mutui di cui al
presente comma ed a quelli autorizzati dall'articolo 10 della legge 28 febbraio
1986, n. 41 , si applicano le norme di cui agli articoli 3 e 4 della legge 2
maggio 1969, n. 280 , e all'articolo 5 della legge 12 febbraio 1981, n. 17 ;
c) quanto alla lettera d), sovvenzioni straordinarie ai fini dell'equilibrio del
bilancio di previsione dell'Ente, lire 1.297,3 miliardi.
6. È assunto a carico del bilancio dello Stato ed iscritto nello stato di
previsione del Ministero del tesoro, in ragione di lire 700 miliardi per l'anno
1987, lire 400 miliardi per l'anno 1988, lire 1.700 miliardi per l'anno 1989,
lire 2.400 miliardi per l'anno 1990, lire 3.000 miliardi per l'anno 1991, e lire
1.800 miliardi per l'anno 1992, l'onere per l'attuazione da parte dell'Ente
Ferrovie dello Stato di un programma nazionale per l'alta velocità sulla
direttrice Battipaglia-Napoli-Roma-Milano, con particolare riguardo allo
sviluppo dei terminali meridionali, nonché, per una quota pari a lire 5.000
miliardi nell'arco del periodo sopra indicato, per l'attuazione di un programma
di adeguamento funzionale e per la realizzazione anche di nuovi collegamenti
della rete dell'Italia meridionale ed insulare allo scopo di consentire la
circolazione intermodale e di ridurre i tempi di viaggio (6).
7. Per l'anno 1987, sono determinate in lire 730 miliardi le compensazioni
spettanti all'Ente Ferrovie dello Stato per mancati aumenti tariffari di anni
precedenti ed in lire 1.050,4 miliardi quelle a copertura del disavanzo del
fondo pensioni ai sensi dell'articolo 21, ultimo comma, della legge 17 maggio
1985, n. 210 .
8. Ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 4 della legge 10 febbraio 1982, n.
39 , concernente potenziamento dei servizi postali, l'importo complessivo di
lire 2.750 miliardi previsto dall'articolo 1 della predetta legge, già elevato
dalle leggi 27 dicembre 1983, n. 730 , e 28 febbraio 1986, n. 41 , a lire 4.519
miliardi, viene ulteriormente elevato a lire 5.189 miliardi.
9. Gli importi già stabiliti per i settori di intervento dall'articolo 2 della
citata legge 10 febbraio 1982, n. 39 , vengono così rideterminati:
a) da lire 378 miliardi a lire 592 miliardi per il completamento degli impianti
di meccanizzazione della rete del movimento delle corrispondenze e dei pacchi;
b) da lire 142 miliardi a lire 218 miliardi per il completamento
dell'automazione dei servizi amministrativo-contabili, nonché per il
potenziamento dei servizi di bancoposta;
c) da lire 320 miliardi a lire 380 miliardi per il completamento e
l'integrazione della rete telex e trasmissione dati;
d) da lire 50 miliardi a lire 55 miliardi per il rinnovamento e potenziamento
dei centri radio gestiti dall'Amministrazione postelegrafonica;
e) confermate lire 931 miliardi per il completamento degli edifici destinati a
sede degli impianti di meccanizzazione della rete del movimento delle
corrispondenze e dei pacchi, nonché per la costruzione di edifici per i servizi
operativi e del movimento postale;
f) confermate lire 430 miliardi per la costruzione e l'acquisto di edifici
destinati agli uffici di settore e di quartiere nelle grandi città, come
previsto nei piani regolatori postali;
g) confermate lire 710 miliardi per la costruzione e l'acquisto di immobili da
destinare ad alloggi di servizio da assegnare in locazione semplice ai
dipendenti dell'Amministrazione postelegrafonica;
h) da lire 1.259 miliardi a lire 1.519 miliardi per la costruzione e l'acquisto
di edifici da adibire a sede di uffici locali non ubicati in capoluogo di
provincia, sulla base delle proposte dei comitati tecnico-amministrativi,
previsti dall'articolo 14 della legge 12 marzo 1968, n. 325 ;
i) confermate lire 186 miliardi per l'acquisto dei mezzi operativi occorrenti
per il potenziamento dei trasporti postali urbani ed interurbani su strada in
gestione diretta, nonché delle relative infrastrutture;
l) da lire 63 miliardi a lire 68 miliardi per il potenziamento e lo sviluppo
dell'attività scientifica;
m) da lire 50 miliardi a lire 100 miliardi per il risanamento delle sedi e degli
impianti di uffici e stabilimenti postali non idonei sotto il profilo
dell'igiene e della sicurezza del lavoro.
10. Ai fondi necessari per il finanziamento della maggiore occorrenza di lire
670 miliardi, di cui al comma 9, si provvede con operazioni di credito cui si
applicano tutte le disposizioni contenute negli articoli 5 e 6 della legge 10
febbraio 1982, n. 39 .
11. L'Amministrazione postelegrafonica è autorizzata ad assumere, anche in via
immediata, impegni fino alla concorrenza della predetta maggiore occorrenza di
lire 670 miliardi.
12. I pagamenti non potranno superare i limiti degli stanziamenti che verranno
iscritti nel bilancio della Amministrazione postelegrafonica che, per effetto
delle disposizioni di cui al comma 8, restano determinati come segue:
a) lire 613 miliardi per l'anno 1987;
b) lire 771 miliardi per l'anno 1988;
c) lire 531 miliardi per l'anno 1989.
(5) Vedi, anche, l'art. 10, D.L. 31 agosto 1987, n. 359.
(6) Comma così sostituito dall'art. 13, L. 11 marzo 1988, n. 67.
Capo III
Interventi in campo economico
3. 1. Il fondo di dotazione della SACE - Sezione speciale per l'assicurazione
del credito all'esportazione - istituito con l'articolo 13 della legge 24 maggio
1977, n. 227 , è incrementato della somma di lire 448 miliardi, da iscrivere
nello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1987. Continua ad
applicarsi il comma 2 dell'articolo 11 della legge 28 febbraio 1986, n. 41 .
2. Per la concessione dei contributi previsti dall'articolo 10 del decreto-legge
28 maggio 1981, n. 251 , recante provvedimenti per il sostegno delle
esportazioni italiane, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio
1981, n. 394, è autorizzata la spesa di lire 3 miliardi, da iscrivere nello
stato di previsione del Ministero del commercio con l'estero per l'anno 1987. A
decorrere dall'anno 1988 si provvede ai sensi dell'articolo 19, quattordicesimo
comma, della legge 22 dicembre 1984, n. 887 .
3. Il fondo di cui all'articolo 6 della legge 10 ottobre 1975, n. 517 ,
concernente la disciplina del commercio, è ulteriormente integrato di lire 30
miliardi per ciascuno degli anni dal 1987 al 1996.
4. È autorizzato, per ciascuno degli anni dal 1987 al 1989, il conferimento
della somma di lire 500 miliardi al fondo speciale rotativo per l'innovazione
tecnologica, istituito con l'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46 .
5. Per consentire l'attuazione degli interventi di cui al fondo speciale per la
ricerca applicata, istituito con l'articolo 4 della legge 25 ottobre 1968, n.
1089 , è autorizzata la spesa di lire 500 miliardi, per ciascuno degli anni
1987, 1988 e 1989, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero del
tesoro.
6. È autorizzato l'apporto di lire 70 miliardi, per ciascuno degli anni dal 1987
al 1993, al fondo contributi interessi della Cassa per il credito alle imprese
artigiane.
7. L'Ente nazionale per l'energia elettrica (ENEL) è autorizzato, a decorrere
dal secondo semestre dell'anno 1987, a fare ricorso alla Banca europea degli
investimenti (BEI) ed all'EURATOM per la contrazione di mutui, nonché ad
emettere obbligazioni sul mercato interno, per la complessiva somma di lire
1.000 miliardi per ciascuno degli anni 1987, 1988 e 1989.
8. L'onere dei mutui e delle obbligazioni di cui al comma 7, per capitale e
interessi, valutato in lire 90 miliardi per il 1988 e in lire 180 miliardi per
il 1989, è assunto a carico del bilancio dello Stato ed è iscritto nello stato
di previsione del Ministero del tesoro. L'ENEL porterà annualmente ad aumento
del fondo di dotazione le rate rimborsate, relativamente alle quote capitale.
9. Per consentire la prosecuzione degli interventi per il processo di
ristrutturazione e razionalizzazione dell'industria navalmeccanica nel quadro
del rilancio della politica marittima nazionale definita dal Comitato
interministeriale per il coordinamento della politica industriale (CIPI),
l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, primo comma, della legge 12
giugno 1985, n. 295 , è ulteriormente integrata di lire 150 miliardi nell'anno
1987 e di lire 300 miliardi nell'anno 1988 in favore dell'industria
cantieristica e di lire 50 miliardi per ciascuno degli anni 1987 e 1988 in
favore dell'industria armatoriale. Per le medesime finalità è altresì iscritto,
nell'anno finanziario 1987, un ulteriore limite di impegno di lire 60 miliardi
in aggiunta a quelli di cui al terzo comma dell'articolo 1 della richiamata
legge n. 295 del 1985.
10. Il fondo contributi di cui al primo capoverso dell'articolo 3 della legge 28
maggio 1973, n. 295 , costituito presso il Mediocredito centrale, è
incrementato, per l'anno 1987, di lire 300 miliardi per le finalità di cui alla
legge 28 novembre 1965, n. 1329 , concernente provvedimenti per l'acquisto di
nuove macchine utensili.
11. Gli enti di gestione delle partecipazioni statali sono autorizzati, fino
alla concorrenza di lire 650 miliardi nell'anno 1987, a fare ricorso alla Banca
Europea degli Investimenti (BEI) per la contrazione di mutui, nonché ad emettere
obbligazioni sul mercato interno. Ferme restando le riserve a favore del
Mezzogiorno, l'utilizzazione delle predette risorse è sottoposta al CIPE. Gli
enti medesimi provvedono, a partire dal secondo semestre dell'anno 1987,
all'effettuazione delle suddette operazioni secondo le seguenti quote:
a) IRI: lire 500 miliardi;
b) EFIM: lire 150 miliardi.
12. L'onere dei suddetti mutui per capitale ed interessi, valutato in lire 65
miliardi nel 1988 e nel 1989, è assunto a carico del bilancio dello Stato e sarà
iscritto nello stato di previsione del Ministero del tesoro.
13. Gli enti di gestione porteranno annualmente ad aumento dei rispettivi fondi
di dotazione le rate rimborsate relativamente alle quote capitale.
14. In relazione alla scadenza delle quote capitali annuali di ammortamento del
prestito obbligazionario emesso ai sensi del decreto-legge 4 settembre 1981, n.
495 , convertito, con modificazioni, dalla legge 4 novembre 1981, n. 617, l'IRI
è autorizzato, per pari importi, ad emettere nuovi prestiti obbligazionari della
durata massima fino a 10 anni e con preammortamento fino a 5 anni. Il netto
ricavo delle obbligazioni collocate è utilizzato dall'IRI per finanziamenti da
destinare pro-quota alle stesse società beneficiarie del prestito
obbligazionario emesso sulla base del citato decreto-legge n. 495 del 1981 ,
come modificato dalla citata legge di conversione n. 617 del 1981.
15. L'onere degli interessi delle obbligazioni di cui al comma 14, valutato in
lire 25 miliardi per il 1987, in lire 75 miliardi per il 1988 e in lire 125
miliardi per il 1989, è assunto a carico del bilancio dello Stato ed e iscritto
nello stato di previsione del Ministero del tesoro.
16. L'emissione obbligazionaria di cui al comma 14 è subordinata alla
presentazione al CIPI di una relazione consuntiva sull'andamento gestionale
delle società beneficiarie dei finanziamenti connessi al prestito
obbligazionario emesso sulla base del decreto-legge 4 settembre 1981, n. 495 ,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 novembre 1981, n. 617, nonché di un
aggiornamento del piano di risanamento produttivo, economico e finanziario.
17. Per consentire la prosecuzione per i primi sei mesi dell'anno 1987 del piano
quinquennale 1985-1989 è assegnato all'ENEA il contributo di lire 350 miliardi
con esclusione di ulteriori contratti, iniziative e conseguenti impegni
finanziari per i programmi di collaborazione europea sullo sviluppo dei reattori
veloci, di realizzazione dell'impianto PEC e dei connessi programmi sul ciclo
del combustibile, anche da parte dell'appaltatore.
4. 1. Il limite di controvalore dei prestiti che il Consorzio nazionale di
credito agrario di miglioramento e gli altri Istituti di credito abilitati
possono contrarre all'estero ai sensi del terzo comma dell'articolo 13 della
legge 22 dicembre 1984, n. 887 , è elevato di lire 1.500 miliardi.
2. Per il completamento del programma di interventi di cui alla legge 19
dicembre 1983, numero 700 , concernente il risanamento, la ristrutturazione e lo
sviluppo del settore bieticolosaccarifero, è autorizzata la spesa di lire 100
miliardi per l'anno 1987 e di lire 30 miliardi per l'anno 1988, ad aumento del
capitale della RIBS s.p.a. ai sensi e con i criteri di cui all'articolo 2 della
stessa legge n. 700 del 1983. A valere sulla predetta autorizzazione di spesa la
quota di lire 5.000 milioni per l'anno 1987 e quella di lire 1.500 milioni per
l'anno 1988 sono iscritte nello stato di previsione del Ministero delle
partecipazioni statali per il successivo conferimento al fondo di dotazione
dell'EFIM, per la sottoscrizione della quota di competenza.
3. Per consentire, ai sensi dell'articolo 12, comma 4, della legge 28 febbraio
1986, n. 41 , la prosecuzione degli interventi di riconversione delle
cooperative agricole e loro consorzi di valorizzazione di prodotti agricoli che
per effetto di provvedimenti comunitari restrittivi abbiano dovuto sospendere o
ridurre l'attività di trasformazione, è autorizzata la spesa di lire 40 miliardi
per l'anno 1987.
4. Le dotazioni finanziarie della Sezione speciale del fondo interbancario di
garanzia per il credito agrario di cui agli articoli 20 e 21 della legge 9
maggio 1975, n. 153 , sono incrementate di lire 45 miliardi nell'anno 1987 per
consentire la piena attuazione del regolamento CEE n. 797/85 del Consiglio del
12 marzo 1985, relativo al miglioramento dell'efficienza delle strutture
agrarie, nonché per il completamento degli interventi di cui all'articolo 6
della legge 4 giugno 1984, n. 194 .
Capo IV
Interventi in favore del territorio per calamità naturali e in materia di opere
pubbliche
5. 1. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 14, comma 1, della legge 28
febbraio 1986, n. 41 , è integrata di lire 1.000 miliardi.
2. ... (7).
3. ... (8).
4. ... (9).
5. All'articolo 14, comma 9, della legge 28 febbraio 1986, n. 41 , le parole: "e
del 22 febbraio 1985" sono sostituite dalle seguenti: "del 22 febbraio 1985 e
del 6 febbraio 1986".
6. Per gli interventi di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 10 del decreto-legge
25 novembre 1985, n. 667 , convertito, con modificazioni, dalla legge 24 gennaio
1986, n. 7, è autorizzata, per l'anno finanziario 1987, l'ulteriore spesa di
lire 23 miliardi da iscrivere nello stato di previsione del Ministero
dell'ambiente. Si applicano le procedure previste al comma 5 dell'articolo 10
del citato decreto-legge n. 667 del 1985 . Ai fini di cui ai commi 10 ed 11
dell'art. 14 della L. 28 febbraio 1986, n. 41 , sono autorizzate, per l'anno
finanziario 1987, rispettivamente le spese di lire 10 miliardi e di lire 5
miliardi. L'autorizzazione di spesa di cui all'art. 19 della L. 8 luglio 1986,
n. 349 , per l'anno finanziario 1987 è incrementata di lire 5 miliardi (10).
7. Per le finalità di cui all'articolo 5 della legge 8 luglio 1986, n. 349 , è
autorizzata, per l'anno 1987, la spesa di lire 4 miliardi, da iscrivere nello
stato di previsione del Ministero dell'ambiente, da destinare ad interventi sui
parchi e sulle riserve naturali.
8. L'autorizzazione di spesa recata dalla legge 10 maggio 1983, n. 190 , è
integrata per l'anno 1987 della somma di lire 15 miliardi da ripartire in
ragione rispettivamente, di lire 10 miliardi e di lire 5 miliardi, per le
finalità di cui all'articolo 2, lettera b), e all'articolo 4 della medesima
legge n. 190 del 1983. La somma di lire 10 miliardi è ripartita in ragione di
lire 3 miliardi e di lire 7 miliardi in relazione, rispettivamente, ai numeri 1)
e 2) dell'ultimo comma del medesimo articolo 2.
(7) Comma soppresso dall'art. 17, L. 11 marzo 1988, n. 67.
(8) Comma soppresso dall'art. 17, L. 11 marzo 1988, n. 67.
(9) Comma soppresso dall'art. 17, L. 11 marzo 1988, n. 67.
(10) Con D.M. 27 febbraio 1987, n. 116 (Gazz. Uff. 26 marzo 1987, n. 71) sono
stati disposti modalità e criteri per i finanziamenti in relazione
all'eutrofizzazione delle acque marine e lacustri di cui al comma 6 dell'art. 5
della L. 22 dicembre 1986, n. 910.
6. 1. Per assicurare la prosecuzione degli interventi di cui alla legge 14
maggio 1981, numero 219 , il fondo di cui all'articolo 3 della stessa legge è
incrementato della somma di lire 1.000 miliardi per l'anno 1987, di lire 2.000
miliardi per l'anno 1988 e di lire 3.000 miliardi per l'anno 1989. Il fondo è
ripartito dal CIPE entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge con criteri unitari che tengano conto delle autorizzazioni di
spesa relative al medesimo periodo derivanti dalle precedenti disposizioni
legislative. Previa verifica dello stato di attuazione dei programmi di
intervento, il CIPE è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni
compensative al predetto riparto. Si applica il comma 2 dell'articolo 16 della
legge 28 febbraio 1986, n. 41 .
2. Per il definitivo completamento del programma abitativo di cui al titolo VIII
della legge 14 maggio 1981, n. 219 , è autorizzata l'ulteriore spesa di lire
3.500 miliardi, in ragione di lire 500 miliardi per l'anno 1987, di lire 1.250
miliardi per l'anno 1988 e di lire 1.750 miliardi per l'anno 1989. Il CIPE
provvede al riparto dei fondi sulla base del definitivo ed immodificabile
programma presentato d'intesa dai Commissari straordinari, ai sensi
dell'articolo 2 del decreto-legge 30 giugno 1986, n. 309 , convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 472, e di quanto previsto dalla
delibera del CIPE medesimo del 3 luglio 1986.
3. Ai sensi dell'articolo 36 della legge 7 marzo 1981, n. 64 , è autorizzata
l'ulteriore spesa di lire 70 miliardi nell'anno 1987 e di lire 80 miliardi per
ciascuno degli anni 1988 e 1989, per consentire il completamento degli
interventi a totale carico dello Stato e per la ricostruzione e riparazione
edilizia da parte dei privati con il contributo dello Stato, nelle zone del
Belice colpite dal terremoto del 1968.
4. Ai sensi dell'art. 19-bis del D.L. 28 luglio 1981, n. 397 , convertito, con
modificazioni, dalla L. 26 settembre 1981, n. 536, è autorizzata l'ulteriore
spesa di lire 20 miliardi per ciascuno degli anni 1987 e 1988 per il
completamento dell'opera di ricostruzione delle zone della Sicilia occidentale
colpite dagli eventi sismici del 1981.
5. Per consentire il completamento degli interventi in relazione alle esigenze
conseguenti al fenomeno del bradisismo dell'area flegrea, valutato in lire 200
miliardi, nonché per il completamento degli interventi di cui al D.L. 26 maggio
1984, n. 159 , convertito, con modificazioni, dalla L. 24 luglio 1984, n. 363,
alla L. 3 aprile 1980, n. 115 , ed al D.L. 2 aprile 1982, n. 129 , convertito,
con modificazioni, dalla L. 29 maggio 1982, n. 303, valutato in lire 450
miliardi, il limite di indebitamento di cui al primo comma dell'art. 5 del D.L.
7 novembre 1983, n. 623 , convertito, con modificazioni, dalla L. 23 dicembre
1983, n. 748, già elevato a lire 2.520 miliardi con l'art. 16, comma 9, della L.
28 febbraio 1986, n. 41 , è ulteriormente elevato a lire 3.170 miliardi (11).
L'onere per capitale ed interessi derivante dall'ammortamento dei relativi
prestiti, da contrarre a partire dal secondo semestre dell'anno 1987, è valutato
in lire 65 miliardi per ciascuno degli anni 1988 e 1989.
6. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, lettera d), della legge 18
aprile 1984, n. 80 , in materia di proroga dei termini ed accelerazione delle
procedure per l'applicazione delle norme in favore delle popolazioni colpite
dagli eventi sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981, è incrementata di
lire 150 miliardi per l'anno 1988 e di lire 200 miliardi per l'anno 1989. Al
fondo previsto dal predetto articolo 5 al fluiscono le quote assegnate alle
regioni Basilicata e Campania per i progetti regionali di sviluppo nell'ambito
degli stanziamenti previsti dall'articolo 1 della legge 1° marzo 1986, n. 64 .
7. Per il completamento degli interventi di adeguamento del sistema di trasporto
intermodale nelle zone interessate dal fenomeno bradisismico, l'autorizzazione
di spesa di cui all'articolo 11, diciottesimo comma, della legge 22 dicembre
1984, n. 887 , è aumentata di lire 175 miliardi, in ragione di lire 75 miliardi
per l'anno 1988 e di lire 100 miliardi per l'anno 1989.
(11) Per l'elevazione dell'importo a lire 3.370 miliardi, vedi l'art. 9, D.L.
26 gennaio 1987, n. 8.
(giurisprudenza di legittimità)
7. 1. Per il proseguimento degli interventi finalizzati alla salvaguardia di
Venezia e al suo recupero architettonico, urbanistico, ambientale ed economico,
di cui alla legge 29 novembre 1984, n. 798 , è autorizzata l'ulteriore spesa di
lire 700 miliardi ripartita in ragione di lire 100 miliardi per l'esercizio
finanziario 1987 e di lire 300 miliardi per ciascuno degli esercizi finanziari
1988 e 1989. Alla ripartizione della somma fra lo Stato, la regione ed i comuni
per gli interventi di rispettiva competenza, si provvede con decreto del
Ministro del tesoro di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, sentito il
Comitato di cui all'articolo 4 della citata legge 29 novembre 1984, n. 798 ,
tenuto anche conto dello stato di avanzamento delle opere.
2. Per far fronte ai maggiori oneri finanziari di cui all'articolo 5,
quattordicesimo comma, del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9 , convertito, con
modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94, concernente norme in materia di
edilizia residenziale pubblica, è autorizzato il limite di impegno di lire 10
miliardi, da iscrivere al capitolo n. 8248 dello stato di previsione del
Ministero dei lavori pubblici per l'anno 1987.
3. È autorizzato, per l'anno 1987 il limite di impegno di lire 5 miliardi per le
maggiori spese derivanti da aggiudicazione di appalto con offerta anche in
aumento, da revisione di prezzi o da lavori che si rendessero necessari in corso
d'opera, ai sensi dell'articolo 19 del D.L. 2 maggio 1974, n. 115 , convertito,
con modificazioni, dalla L. 27 giugno 1974, n. 247, dell'art. 4-bis del D.L. 14
dicembre 1974, n. 658 , convertito, con modificazioni, dalla L. 15 febbraio
1975, n. 7, e dell'art. 5-quater del D.L. 23 gennaio 1982, n. 9 , convertito,
con modificazioni, dalla L. 25 marzo 1982, n. 94, concernenti norme in materia
di edilizia residenziale pubblica.
4. È autorizzato, per l'anno 1987, il limite di impegno di lire 10 miliardi per
la concessione di contributi nella spesa di costruzione di serbatoi e laghi
artificiali, ai sensi degli articoli 73 e seguenti del testo unico delle
disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici, approvato con regio
decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 .
5. Per consentire il completamento degli interventi di preminente interesse
nazionale di cui alla legge 10 dicembre 1980, n. 845 , concernente la protezione
del territorio del comune di Ravenna dal fenomeno della subssidenza, e di quelli
urgenti connessi alla difesa dal mare dei territori del delta del Po interessati
dal fenomeno della subsidenza e alla difesa dalle acque di bonifica dei
territori delle province di Ferrara e Rovigo, è autorizzata la complessiva spesa
di lire 250 miliardi, di cui lire 50 miliardi in favore del territorio di
Ravenna, da iscrivere in ragione di lire 20 miliardi nell'anno 1987, di lire 50
miliardi nell'anno 1988 e di lire 60 miliardi in ciascuno degli anni 1989, 1990
e 1991. Il Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro
dell'agricoltura e delle foreste e d'intesa con le regioni interessate, adotta,
tenuto anche conto dei programmi di cui alle leggi 9 luglio 1957, n. 600 , e 10
dicembre 1980, n. 849 , e delle esigenze finanziarie connesse al completamento
degli stessi, il programma degli interventi ed il relativo piano di riparto
della spesa, ai fini dell'iscrizione delle rispettive quote nello stato di
previsione del Ministero dei lavori pubblici e in quello del Ministero
dell'agricoltura e delle foreste. Per l'attuazione degli interventi si applicano
i criteri di cui all'articolo 7 del decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 791 ,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 46.
6. È autorizzata la complessiva spesa di lire 1.600 miliardi, da iscrivere nello
stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici in ragione di lire 100
miliardi per l'anno 1987 e di lire 500 miliardi per ciascuno degli anni dal 1988
al 1990, da destinare al completamento, anche funzionale, delle opere già
avviate o ancora da avviarsi alla data di entrata in vigore della presente legge
in base al programma costruttivo predisposto, d'intesa con il Ministro di grazia
e giustizia, ai sensi dell'articolo 4 della legge 12 dicembre 1971, n. 1133 , e
dell'articolo 20 della legge 30 marzo 1981, n. 119 , e successive modifiche.
7. Per le finalità e con le modalità di cui all'articolo 19 della legge 30 marzo
1981, n. 119 , gli enti locali possono contrarre mutui con la Cassa depositi e
prestiti nell'anno 1987 fino ad un complessivo importo massimo di lire 800
miliardi. La quota del predetto importo eventualmente non utilizzata nell'anno
1987 può esserlo negli anni successivi. L'onere per l'ammortamento dei mutui,
valutato in lire 97 miliardi annui a decorrere dal 1988, è assunto a carico del
bilancio dello Stato.
8. Ad integrazione dei fondi stanziati dall'articolo 1 della legge 25 giugno
1985, n. 331 , concernente interventi urgenti in materia di edilizia
universitaria, ferma la riserva del 5 per cento per gli interventi di cui
all'articolo 1, comma 4, della legge medesima, è autorizzata, per il periodo dal
1987 al 1989, l'ulteriore spesa di lire 950 miliardi. L'importo è iscritto nello
stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione in ragione di lire
100 miliardi per l'anno 1987, di lire 300 miliardi per l'anno 1988 e di lire 550
miliardi per l'anno 1989. A decorrere dall'anno finanziario 1990, agli ulteriori
stanziamenti si provvede ai sensi dell'articolo 19, quattordicesimo comma, della
legge 22 dicembre 1984, n. 887 (12).
9. Per la prosecuzione degli interventi diretti alla prevenzione dei beni
culturali e ambientali dai rischi sismici, l'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 11, comma ventitreesimo, della legge 22 dicembre 1984, n. 887 , è
integrata di lire 50 miliardi per l'anno 1987.
10. L'autorizzazione di spesa di lire 500 miliardi recata dall'articolo 34,
comma 2, della legge 28 febbraio 1986, n. 41 , per il completamento della linea
1 della metropolitana di Napoli è incrementata di lire 250 miliardi per il
triennio 1988-1990, in ragione di lire 50 miliardi nell'anno 1988 e di lire 100
miliardi per ciascuno degli anni 1989 e 1990.
11. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 19, ultimo comma, della legge
7 agosto 1982, n. 526 , è incrementata di lire 5 miliardi per l'anno finanziario
1987, per il completamento delle opere di ricostruzione, consolidamento,
restauro e manutenzione della Cattedrale di Palermo e locali annessi.
12. Per le finalità di cui alla legge 31 dicembre 1982, n. 979 , recante
disposizioni per la difesa del mare, è autorizzata per il triennio 1987- 1989
l'ulteriore spesa complessiva di 133 miliardi di lire in aggiunta agli
stanziamenti già recati dalla legge stessa, in ragione di lire 39 miliardi per
l'anno 1987, lire 64 miliardi per l'anno 1988 e lire 30 miliardi per l'anno
1989.
13. L'onere di ammortamento dei mutui di cui all'articolo 6, quindicesimo comma,
della legge 22 dicembre 1984, n. 887 , stipulati per il finanziamento dei
progetti relativi a opere previste dalla legge 29 maggio 1982, n. 308 , che
abbiano ottenuto il contributo di cui all'articolo 10 della medesima legge n.
308 del 1982, è posto a carico del bilancio dello Stato a decorrere dall'anno
1987, con analoga corrispondente riduzione del contributo erariale per lo
sviluppo degli investimenti attribuito ai sensi dell'articolo 6, quindicesimo
comma, della L. 22 dicembre 1984, n. 887 . Per il completamento dei predetti
progetti e per la realizzazione di quelli che ottengono il contributo di cui
all'art. 10 della citata legge n. 308 del 1982 , la Cassa depositi e prestiti è
autorizzata ad accordare ai comuni, ai loro consorzi e aziende mutui ventennali
per un importo complessivo di lire 50 miliardi per ciascuno degli anni 1987,
1988 e 1989, il cui onere di ammortamento, valutato in lire 6 miliardi per
l'anno 1988 e in lire 12 miliardi per l'anno 1989, è assunto a carico dello
Stato (13).
14. Per il completamento degli interventi di cui agli articoli 1 e 2 della legge
22 dicembre 1982, n. 960 , e secondo le medesime modalità, è autorizzata
l'ulteriore spesa di lire 400 miliardi nel quadriennio 1987-1990. Alla regione
Friuli-Venezia Giulia è assegnato il contributo speciale di lire 170 miliardi,
di cui lire 61 miliardi per l'anno 1987, lire 53 miliardi per l'anno 1988, lire
18 miliardi per l'anno 1989 e lire 38 miliardi per l'anno 1990, per l'esecuzione
delle opere indicate all'articolo 4 del D.P.R. 6 marzo 1978, n. 100 , ed
all'articolo 1 del D.P.R. 6 marzo 1978, n. 101 . La restante somma di lire 230
miliardi è iscritta nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici,
in ragione di lire 39 miliardi per l'anno 1987, di lire 97 miliardi per l'anno
1988, di lire 32 miliardi per l'anno 1989 e di lire 62 miliardi per l'anno 1990,
per essere destinata, secondo gli importi stabiliti con decreto del Ministro dei
lavori pubblici, di concerto con il Ministro del tesoro, all'esecuzione da parte
dell'ANAS delle opere indicate nell'articolo 3 del citato decreto del Presidente
della Repubblica n. 100 del 1978 , o comunque direttamente connesse ai traffici
fra l'Italia e la Jugoslavia, nonché all'esecuzione delle opere di edilizia
complementare ai servizi confinari, compresi i locali da realizzare presso
l'autoporto di S. Andrea di Gorizia da adibire a scuola della Guardia di finanza
(14).
15. È assegnato all'ANAS un contributo straordinario per gli anni 1987-1990 di
lire 6.700 miliardi. Il predetto contributo è così ripartito:
a) lire 1.600 miliardi, di cui 120 nel 1987, 500 nel 1988, 580 nel 1989, 400 nel
1990, da destinare ad un fondo da istituire nel bilancio di previsione dell'ANAS
per l'accelerata realizzazione di interventi di completamento od avvio di opere
autostradali già programmati e parzialmente finanziati ai sensi delle leggi 12
agosto 1982, numero 531 , e 3 ottobre 1985, n. 526 , con priorità per l'accesso
e l'attraversamento delle aree metropolitane;
b) lire 2.000 miliardi, nelle regioni del Mezzogiorno e nel Lazio, di cui 120
nel 1987, 500 nel 1988, 780 nel 1989 e 600 nel 1990, da destinare ai fabbisogni
già indicati dall'ANAS come assolutamente indispensabili per il completamento
della funzionalità dei lotti delle aree di priorità del programma triennale di
cui alla legge 3 ottobre 1985, n. 526 , e ad interventi di viabilità statale
previsti nel piano decennale, con priorità per gli itinerari interregionali,
nonché alla definitiva conclusione dei programmi 1979-1981 e del piano stralcio
1982-1987;
c) lire 1.500 miliardi, di cui 120 nel 1987, 380 nel 1988, 500 nel 1989 e 500
nel 1990, da destinare alle finalità di cui alla precedente lettera b) nelle
altre regioni del centro-nord;
d) lire 1.000 miliardi, di cui 300 nel 1987, 300 nel 1988, 220 nel 1989 e 180
nel 1990, da destinare all'ammodernamento, alla ristrutturazione ed alla
manutenzione, anche straordinaria, dell'autostrada Salerno-Reggio Calabria;
e) lire 600 miliardi, di cui 20 nel 1987, 80 nel 1988, 200 nel 1989 e 300 nel
1990 in attuazione dell'articolo 9 della legge 12 agosto 1982, n. 531 . Al fine
di accelerare la realizzazione dell'intervento previsto, l'ANAS è autorizzata ad
approvare il piano finanziario allegato all'atto aggiuntivo alla vigente
concessione regolata dalla legge 24 luglio 1961, n. 729 , e dalla legge 28
aprile 1971, n. 287 , predisposto per l'intero investimento in sede di
destinazione della quota iniziale di contributo dello Stato. L'ulteriore
fabbisogno per il completamento dell'infrastruttura è determinato con apposita
norma in sede di legge finanziaria, fermo restando che il complessivo onere per
lo Stato non potrà essere superiore al 65 per cento dell'investimento
complessivo. Detta aliquota, limitatamente all'investimento relativo alla prima
tratta indicata dalla convenzione di concessione, è elevata all'80 per cento
(15).
16. Una quota del 15 per cento a valere sui fondi di cui alle lettere b), c) e
d) del comma 15, è destinata alle finalità di cui all'articolo 7 della legge 3
ottobre 1985, n. 526 .
(12) Per la determinazione della riserva prevista dal presente comma vedi,
anche, l'art. 51, L. 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall'art. 3,
comma 160, L. 24 dicembre 2003, n. 350.
(13) Comma così modificato dagli artt. 6 e 10, D.L. 31 agosto 1987, n. 359.
(14) Vedi, anche, l'art. 23, D.L. 31 dicembre 1996, n. 669.
(15) Lettera così modificata prima dall'art. 55, L. 27 dicembre 1997, n. 449 e
poi dall'art. 4, comma 152, L. 24 dicembre 2003, n. 350.
Capo V
Disposizioni diverse
8. 1. Il complesso dei trasferimenti dello Stato all'INPS a titolo di pagamenti
di bilancio e di anticipazioni di tesoreria al netto di lire 20.000 miliardi di
erogazioni a titolo di regolazioni debitorie pregresse nonché dell'onere
derivante dall'art. 4, comma 9-bis, del D.L. 30 dicembre 1985, n. 787 ,
convertito, con modificazioni, dalla L. 28 febbraio 1986, n. 45, e degli effetti
della sentenza della Corte costituzionale 3 dicembre 1985, n. 314, è fissato per
l'anno 1987 in lire 33.400 miliardi. Le predette anticipazioni di tesoreria sono
autorizzate senza oneri di interessi. In attesa del riordino del sistema
pensionistico, i disavanzi patrimoniali del Fondo pensioni lavoratori dipendenti
e della Gestione speciale dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri, risultanti
al 31 dicembre 1986, sono posti a carico dello Stato a titolo di regolazione
debitoria pregressa nel limite, per ciascuna delle suddette gestioni, di lire
10.000 miliardi nell'anno 1987 e di lire 10.000 miliardi nell'anno 1988.
2. È autorizzata la concessione di un contributo alla cassa integrazione
guadagni degli operai dell'industria, da versare alla separata contabilità degli
interventi straordinari di cui all'articolo 4 della legge 5 novembre 1968,
numero 1115 , in ragione di lire 3.000 miliardi per l'anno 1987, di lire 2.500
miliardi per l'anno 1988 e di lire 2.000 miliardi per l'anno 1989. A decorrere
dall'anno 1990 si provvede con le modalità di cui all'articolo 19,
quattordicesimo comma, della legge 22 dicembre 1984, n. 887 . Continuano ad
applicarsi i criteri di cui al comma 4 dell'articolo 19 della legge 28 febbraio
1986, n. 41 , intendendosi corrispondentemente sostituito il riferimento
temporale ivi contenuto.
3. Al fine di proseguire nella separazione tra previdenza e assistenza è fissato
per l'anno 1987 un contributo straordinario di lire 15.997 miliardi a carico
dello Stato a favore del Fondo pensioni lavoratori dipendenti per lire 12.025
miliardi e delle Gestioni speciali degli artigiani, degli esercenti attività
commerciali, dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri, rispettivamente per
lire 823 miliardi, 795 miliardi e 2.354 miliardi, con riassorbimento dei
finanziamenti relativi agli oneri derivanti dall'applicazione per le Gestioni
suddette delle disposizioni di cui all'articolo 1 della legge 21 luglio 1965, n.
903 , e successive modificazioni e integrazioni, rispettivamente per lire 1.443
miliardi, 98 miliardi, 95 miliardi, 282 miliardi, per complessive lire 1.918
miliardi, del finanziamento di cui all'articolo 20 della legge 3 giugno 1975, n.
160, per la Gestione dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri per lire 410
miliardi, del finanziamento di cui all'articolo 27 della legge 21 dicembre 1978,
n. 843 , per le Gestioni speciali degli artigiani e degli esercenti attività
commerciali rispettivamente per lire 55 miliardi e 50 miliardi, nonché del
finanziamento di cui all'articolo 11 della legge 15 aprile 1985, n. 140 , per il
Fondo pensioni lavoratori dipendenti per lire 3.000 miliardi, per complessive
lire 5.433 miliardi.
4. Il contributo dello Stato a favore dell'Istituto di studi per la
programmazione economica (ISPE) è stabilito in lire 5.750 milioni per l'anno
1987, in lire 6.000 milioni per l'anno 1988, ed in lire 6.250 milioni per l'anno
1989. A decorrere dall'anno 1990 l'entità del contributo è determinata con le
modalità previste dall'articolo 19, quattordicesimo comma, della legge 22
dicembre 1984, n. 887 .
5. È autorizzata, per l'anno 1987, la spesa di lire 34 miliardi da iscrivere
nello stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia, da destinare al
potenziamento degli impianti e delle attrezzature del sistema informativo
dell'Amministrazione centrale, nonché degli uffici giudiziari e
dell'Amministrazione penitenziaria.
6. L'importo massimo delle garanzie per il rischio di cambio che il Ministro del
tesoro è autorizzato ad accordare nell'anno 1987 per le occorrenze in linea
capitale su prestiti esteri contratti in base alla legislazione vigente resta
fissato in lire 3.500 miliardi.
7. Ai sensi dell'articolo 23, comma 1, e dell'articolo 28, comma 4, della legge
28 febbraio 1986, n. 41 , i limiti di reddito ivi previsti sono rivalutati per
l'anno 1987 in ragione del tasso d'inflazione programmato, con arrotondamento
alle lire 1.000 superiori.
8. Per le finalità di cui all'art. 11 della L. 10 aprile 1981, n. 151 , con le
modalità di cui all'art. 12 della legge stessa, è autorizzata per il triennio
1987-1989, in favore del fondo per gli investimenti nel settore dei trasporti
pubblici locali, in aggiunta alle somme previste dal comma 1 dell'art. 34 della
L. 28 febbraio 1986, n. 41 , l'ulteriore spesa di lire 1.000 miliardi, in
ragione di lire 100 miliardi per ciascuno degli anni 1987 e 1988 e di lire 800
miliardi per l'anno 1989.
9. Le economie di cui all'articolo 23 della legge 28 febbraio 1986, n. 41 , sono
utilizzate dagli enti pubblici per il finanziamento del fondo di incentivazione
da destinare alla promozione di una più razionale ed efficace utilizzazione del
lavoro, nonché a favorire i necessari processi di innovazione e riorganizzazione
dei servizi.
10. Per la gestione del sistema di rilevazione dei dati meteorologici via
satellite, di cui all'articolo 3, secondo comma, della legge 21 dicembre 1978,
n. 863 , è autorizzata la spesa annua di lire 1.500.000.000 per ciascuno degli
anni dal 1987 al 1989.
11. A decorrere dall'anno 1987 è soppressa l'autorizzazione di spesa di lire 345
miliardi annui disposta in favore dell'ENEL con il decreto-legge 12 marzo 1982,
n. 69 , convertito, con modificazioni, dalla legge 12 maggio 1982, n. 231, e
successive modificazioni.
12. In materia di assunzioni di personale continuano ad applicarsi nell'anno
1987 le disposizioni di cui ai commi da 10 a 22 dell'art. 6 e le disposizioni
dell'articolo 7 della L. 28 febbraio 1986, n. 41 , intendendosi
corrispondentemente sostituiti i riferimenti temporali in essi contenuti.
13. ... (16).
14. A decorrere dall'anno 1988 la spesa di cui alle lettere a) e b) del
precedente comma 13 viene autorizzata con le modalità previste nell'articolo 19,
quattordicesimo comma, della legge 22 dicembre 1984, n. 887 .
15. È autorizzato l'ulteriore stanziamento di lire 10 miliardi per ciascuno
degli anni 1987 e 1988 e di lire 20 miliardi per il 1989, per le finalità di cui
alla legge 23 febbraio 1982, n. 48 , concernente la costruzione di un bacino di
carenaggio nel porto di Palermo.
16. In attesa dell'emanazione di norme organiche in attuazione dell'articolo 13
della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 , sono prorogate, per l'anno
finanziario 1987, le disposizioni della legge 24 giugno 1974, n. 268 . Al
finanziamento degli interventi previsti dalla citata legge n. 268 del 1974 , è
destinata per l'anno 1987 la somma di lire 230 miliardi. La regione Sardegna
ripartisce le risorse destinandole al finanziamento di interventi previsti dalla
medesima legge n. 268 del 1974 .
17. Per le finalità di cui al decreto-legge 12 febbraio 1986, n. 24 , convertito
dalla legge 9 aprile 1986, n. 96, è disposto un ulteriore finanziamento di lire
50 miliardi per l'esercizio 1987. Il limite di 1000 unità previsto dall'articolo
1, comma 2, del citato decreto-legge n. 24 del 1986 è elevato a 2000 unità. La
quota in aumento è destinata a favore di soggetti che non abbiano già
beneficiato dei contratti nel 1986.
18. Per gli investimenti necessari alla ripresa della manifestazione promossa
dall'Ente autonomo "Esposizione triennale internazionale delle arti decorative
ed industriali moderne e dell'architettura moderna", il contributo di cui alla
legge 26 luglio 1984, n. 414 , è elevato a partire dall'esercizio 1987 a lire 5
miliardi.
19. Per le finalità di cui alla legge 23 marzo 1981, n. 92 , recante
provvedimenti urgenti per la protezione del patrimonio archeologico della città
di Roma, è disposto l'ulteriore stanziamento di lire 50 miliardi per il 1987.
20. Il fondo di cui all'articolo 1 della legge 30 aprile 1985, n. 163 , recante
nuova disciplina degli interventi a favore dello spettacolo, è determinato, ai
sensi del secondo comma dell'articolo 15 della stessa legge n. 163 del 1985 , in
lire 854 miliardi per il 1988 ed in lire 888 miliardi per il 1989. Per gli anni
successivi si provvede ai sensi dell'articolo 19, quattordicesimo comma, della
legge 22 dicembre 1984, n. 887 .
21. Per l'anno 1987, fermo restando quanto disposto dall'articolo 5, commi 1, 2,
3 e 4 della legge 28 febbraio 1986, n. 41 , è elevata al 30,64 per cento la
quota indicata alla lettera a) del primo comma dell'articolo 8 della legge 16
maggio 1970, n. 281 , e sono maggiorate del 4 per cento le somme spettanti alle
regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano di
cui al predetto articolo 5, comma 4.
(16) Il comma che si omette sostituisce le lettere a) e b) del comma 2
dell'art. 12, L. 23 ottobre 1985, n. 595.
9. 1. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a
statuto speciale e nelle province autonome di Trento e Bolzano compatibilmente
con le norme dei rispettivi statuti.
2. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 1987.
Tabelle (17)
(17) Si omettono le Tabelle.