
D.M. 16 settembre 1982. Agg. G.U. 21/03/2006 Determinazione del punteggio dei titoli valutabili per l'ammissione alle scuole di specializzazione universitarie. Pubblicato nella Gazz. Uff. 6 ottobre 1982, n. 275. Si ritiene opportuno riportare anche la premessa del presente decreto. IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Veduta la legge 21 febbraio 1980, n. 28; Veduto l'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162; Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale; Decreta: ------------------------ Articolo unico. - Per l'ammissione alle scuole di specializzazione la ripartizione del punteggio, in misura non superiore al 30% del punteggio complessivo a disposizione della commissione esaminatrice, dei titoli di cui al penultimo comma dell'art. 13 del citato decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162 (3), viene cosė effettuata: fino ad un massimo di 5 punti per il voto di laurea; 0,30 per un punto da 99 a 109; 4 per i pieni voti assoluti e 5 per la lode; fino ad un massimo di 5 punti per i voti riportati negli esami di corso di laurea attinenti alla specializzazione (č possibile valutare fino ad un massimo di sette esami a discrczione motivata dalla commissione) cosė attribuibili: 0,25 per esame superato con i pieni voti legali (da 27 a 29/30); 0,50 per esame superato con i pieni voti assoluti e lode; fino ad un massimo di 10 punti per la valutazione della tesi di laurea in disciplina attinente alla specializzazione considerata come lavoro scientifico non stampato (se pubblicata viene valutata in ogni caso, una sola volta); fino ad un massimo di 10 punti per le pubblicazioni nelle materie attinenti alla specializzazione. ------------------------ (3) Riportato al n. C/XXI.