GAZZETTA UFFICIALE SERIE GENERALE N. 275 DEL 6/10/1982








D.M. 16 settembre 1982.   Agg. G.U. 21/03/2006
Determinazione del punteggio dei titoli valutabili per l'ammissione
alle scuole di specializzazione universitarie. 
 
Pubblicato nella Gazz. Uff. 6 ottobre 1982, n. 275. 
Si ritiene opportuno riportare anche la premessa del presente decreto. 
 





IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE 
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio 
decreto 31 agosto 1933, n. 1592; 
Veduta la legge 21 febbraio 1980, n. 28; 
Veduto l'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 
162; 
Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale; 
Decreta: 
------------------------ 
 





Articolo unico. - Per l'ammissione alle scuole di specializzazione la 
ripartizione del punteggio, in misura non superiore al 30% del punteggio 
complessivo a disposizione della commissione esaminatrice, dei titoli di cui al 
penultimo comma dell'art. 13 del citato decreto del Presidente della Repubblica 
10 marzo 1982, n. 162 (3), viene cosė effettuata: 
fino ad un massimo di 5 punti per il voto di laurea; 0,30 per un punto da 99 a 
109; 4 per i pieni voti assoluti e 5 per la lode; 
fino ad un massimo di 5 punti per i voti riportati negli esami di corso di 
laurea attinenti alla specializzazione (č possibile valutare fino ad un massimo 
di sette esami a discrczione motivata dalla commissione) cosė attribuibili: 0,25 
per esame superato con i pieni voti legali (da 27 a 29/30); 0,50 per esame 
superato con i pieni voti assoluti e lode; 
fino ad un massimo di 10 punti per la valutazione della tesi di laurea in 
disciplina attinente alla specializzazione considerata come lavoro scientifico 
non stampato (se pubblicata viene valutata in ogni caso, una sola volta); 
fino ad un massimo di 10 punti per le pubblicazioni nelle materie attinenti alla 
specializzazione. 
------------------------ 
(3) Riportato al n. C/XXI. 
 



fp06-gr06