Decreto del Presidente della Repubblica del 30 dicembre 1981, n. 834
Definitivo riordinamento delle pensioni di guerra, in attuazione
della delega prevista dall'art. 1 della legge 23 settembre 1981, n.
533.
Gazzetta Ufficiale del 18 gennaio 1982, n. 16
Preambolo
Il Presidente della Repubblica
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l'art. 1 della legge 23 settembre 1981, n. 533, recante delega
al Governo per il definitivo riordinamento delle pensioni di guerra;
Udito, ai sensi del predetto art. 1, il parere delle competenti
commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della
Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 22 dicembre 1981;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di
concerto con il Ministro del tesoro;
Emana il seguente decreto:
Articolo 1: Adeguamento automatico dei trattamenti pensionistici di
guerra.
[A decorrere dal 1° gennaio 1982, gli importi delle pensioni di cui
alle tabelle C, G, M, N ed S, degli assegni di cumulo di cui alla
tabella F, degli assegni di superinvalidità di cui alla tabella E,
dell'indennità di assistenza e di accompagnamento e dell'assegno di
maggiorazione di cui all'art. 39 del decreto del Presidente della
Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, vigenti alla data del 31
dicembre 1981, sono adeguati automaticamente, mediante
l'attribuzione di un assegno aggiuntivo risultante
dall'applicazione, sugli importi di cui sopra, di una quota
dell'indice di variazione previsto dall'art. 9 della legge 3 giugno
1975, n. 160, e successive modificazioni. Detta quota sarà
determinata annualmente con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, su proposta del Ministro del tesoro, in relazione al
numero dei pensionati e alle risorse disponibili per la specifica
destinazione] (1).
[In sede di prima applicazione del presente articolo la quota di
tale indice di variazione per l'anno 1982 è pari a + 11,0 per cento]
(1).
[L'adeguamento automatico non compete sugli assegni aggiuntivi
attribuiti ai sensi del precedente primo comma, né su altri assegni
o indennità, spettanti ai titolari di pensioni di guerra, diversi da
quelli sopraindicati] (1).
A decorrere dal 1° gennaio 1982 sono soppressi gli articoli 74 e 75
del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n.
915, ed il secondo comma dell'art. 32 della legge 24 aprile 1980, n.
146.Gli importi percepiti alla data del 31 dicembre 1981, per
indennità integrativa speciale, sono conservati dai beneficiari a
titolo di assegno personale non riversibile.
L'assegno di cui al comma precedente non spetta a coloro che
fruiscono o vengano a fruire di altra pensione, assegno o
retribuzione comunque collegati con le variazioni dell'indice del
costo della vita e con analoghi sistemi di adeguamento automatico
stabiliti dalle vigenti disposizioni (2).
Gli assegni aggiuntivi corrisposti ai sensi dell'art. 75 del citato
decreto del Presidente della Repubblica n. 915 sono conglobati negli
importi delle pensioni e degli assegni di cui alle tabelle indicate
nel primo comma del presente articolo.
Alla liquidazione degli assegni previsti dal presente articolo
provvedono, d'ufficio, le competenti direzioni provinciali del
tesoro.
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(1) Il presente comma è stato abrogato dall'art. 1, L. 6.10.1986, n.
656.
(2) Non è fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 1 sesto comma, DPR 30.12.1981, n. 834 sollevata in
riferimento agli artt. 42 e 76 della Costituzione. La stessa Corte,
con ordinanza 24-28 novembre 1997, n. 369 (Gazz. Uff. 3 dicembre
1997, n. 49, Serie speciale), ha dichiarato la manifesta
inammissibilità della questione di legittimità costituzionale
dell'art. 1, sesto comma, sollevata in riferimento agli artt. 3 e
38, primo e secondo comma della Costituzione (C. cost. 15-29 giugno
1995, n. 288; G. U. 05.07.1995, n. 28, Prima serie speciale).
Articolo 2: Pensioni e assegni
Le tabelle A ed E ed i criteri per l'applicazione delle tabelle A e
B di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre
1978, n. 915, sono sostituite dalle corrispondenti nuove tabelle e
dai criteri allegati al presente decreto.
Le tabelle C, G, M, N, ed S, nonché la tabella F, allegate al
decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915,
sono sostituite dalle corrispondenti nuove tabelle allegato al
presente decreto.
Articolo 3: Assegni di cumulo
L'ultimo comma dell'art. 16 del decreto del Presidente della
Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, è sostituito dal seguente:
"L'assegno per cumulo si aggiunge a quello per superinvalidità,
sempreché si tratti di invalidità diverse da quelle che diano titolo
all'assegno di superinvalidità".
Articolo 4: Perdita totale o parziale dell'organo superstite
Dopo il secondo comma dell'art. 19 del decreto del Presidente della
Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, è aggiunto il seguente comma:
"Ai fini dell'applicazione dei commi precedenti viene considerato
alla stregua di organo pari anche quell'apparato che venga ad
assumere funzione vicariante in caso di perdita assoluta e
permanente di altra funzione organica".
Articolo 5: Assegno di incollocabilità
Al secondo comma dell'art. 20 del decreto del Presidente della
Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, è aggiunto il seguente periodo:
"Ove, a seguito della revisione per aggravamento, l'invalido sia
ascritto alla prima categoria senza assegni di superinvalidità,
viene conservato, se più favorevole, sempreché ne ricorrano le
condizioni e, in particolare, permanga l'effettivo stato di
incollocamento, il trattamento di cui al primo comma".
Articolo 6: Indennità di assistenza e di accompagnamento
L' art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre
1978, n. 915, è sostituito dal seguente:"Ai mutilati ed agli
invalidi di guerra affetti da una delle mutilazioni o invalidità
contemplate nella tabella E, annessa al presente decreto, è
liquidata, d'ufficio, una indennità per la necessità di assistenza e
per la retribuzione di un accompagnatore anche nel caso che il
servizio di assistenza e di accompagnamento venga disimpegnato da un
familiare del minorato.
[ L'indennità è concessa nelle seguenti misure mensili:
lettera A . . . . . . . . . . . . .... . . . . L. 384.000
lettera A bis . . . . . . . . . . . . . . . . " 335.000
lettera B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 296.000
lettera C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 260.000
lettera D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 220.000
lettera E . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 182.000
lettera F . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 143.000
lettera G . . . . .. . . . . . . . . . . . . . " 105.000
lettera H . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . " 69.000
I pensionati affetti dalle invalidità specificate nelle lettere A
numeri 1), 2), 3), 4) comma secondo; A bis; B n. 1); C; D; E n. 1),
della succitata tabella, possono ottenere, a richiesta, anche
nominativa, un accompagnatore scelto fra loro che hanno optato per
il servizio civile alternativo o, in via subordinata, un
accompagnatoremilitare.] (1)
Per la particolare assistenza di cui necessitano gli invalidi
ascritti alla lettera A numeri 1), 2), 3), 4) comma secondo e gli
invalidi ascritti alla lettera A bis n. 1), possono chiedere
l'assegnazione di altri due accompagnatori militari e, in luogo di
ciascuno di questi possono, a domanda, ottenere la liquidazione di
un assegno a titolo di integrazione dell'indennità di assistenza e
di accompagnamento.
La competente autorità militare, in caso di assegnazione del secondo
e del terzo accompagnatore, ne darà immediatamente comunicazione
alla direzione provinciale del tesoro che ha in carico la partita
dell'invalido beneficiario, per i provvedimenti di competenza.
La misura dell'integrazione di cui al precedente comma, da
liquidarsi in sostituzione di ciascuno degli accompagnatori militari
previsti dal comma stesso, è stabilita in L. 900.000 mensili per gli
ascritti alla lettera A n. 1), che abbiano riportato per causa di
guerra anche la mancanza dei due arti superiori o inferiori o la
sordità bilaterale ovvero per tali menomazioni abbiano conseguito
trattamento pensionistico di guerra, e n. 2); in L. 600.000 mensili
per gli invalidi ascritti ai numeri 1), 3) e 4) comma secondo della
lettera A; in L. 400.000 mensili per gli ascritti al n. 1) della
lettera A bis.
La misura dell'integrazione di cui al precedente comma, da
liquidarsi in sostituzione di ciascuno degli accompagnatori militari
previsti dal comma stesso, è stabilita: dal 1° gennaio 1985 in lire
1.260.000 mensili e dal 1° gennaio 1986 in lire 1.638.000 mensili
per gli ascritti alla lettera A, n. 1), che abbiano riportato per
causa di guerra anche la mancanza dei due arti superiori o inferiori
o la sordità bilaterale ovvero per tali menomazioni abbiano
conseguito trattamento pensionistico di guerra, e n. 2); dal 1°
gennaio 1985 in lire 840.000 mensili e dal 1° gennaio 1986 in lire
1.092.000 mensili per gli invalidi ascritti ai n. 1), 3) e 4), commi
secondo e terzo della lettera A; dal 1° gennaio 1985 in lire 560.000
mensili e dal 1° gennaio 1986 in lire 728.000 mensili per gli
ascritti al n. 1) della lettera A bis. (2)
Un secondo accompagnatore militare compete, a domanda, agli invalidi
ascritti alla tabella E, lettera A bis, numero 2), i quali, in luogo
del secondo accompagnatore possono chiedere la liquidazione di un
assegno a titolo di integrazione dell'indennità di assistenza e di
accompagnamento, nella misura di lire 280.000 mensili dal 1° gennaio
1985 e di lire 364.000 mensili dal 1° gennaio 1986. (2)
Ai fini dell'applicazione della norma di cui al precedente comma,
gli enti interessati provvederanno a dare comunicazione
dell'avvenuto ricovero alla direzione provinciale del tesoro che ha
in carico, la partita di pensione dell'invalido ricoverato".(1) (2)
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(1) Il presente comma è stato abrogato dall'art. 3, L. 6.10.1986, n.
656.
(2) Il presente comma è stato così sostituito dall'art. 3, L.
6.10.1986, n. 656.
Articolo 7: Indennità speciale annua per i mutilati ed invalidi di
guerra
Il primo comma dell'art. 25 del decreto del Presidente della
Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, è sostituito dal seguente:
"Agli invalidi di prima categoria è corrisposta una indennità
speciale annua pari ad una mensilità del trattamento pensionistico
complessivo spettante alla data del 1° dicembre di ciascun anno,
compresi i relativi assegni accessori".
Al terzo comma dello stesso art. 25 le parole "Le domande di cui ai
precedenti commi sono utili " sono sostituite dalle parole "La
domanda di cui al precedente comma è utile".
Articolo 8: Assegno integratore per anzianità di servizio
Al terzo comma, secondo periodo, dell'art. 29 del decreto del
Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, le parole "con
l'esclusione dell'aumento dei sei anni" sono soppresse.
Articolo 9: Trattamento spettante alle vedove dei grandi invalidi
Dopo il terzo comma dell'art. 38 del decreto del Presidente della
Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, sono inseriti i seguenti commi:
"Alla vedova di cui ai commi precedenti è liquidato, in aggiunta al
trattamento spettante, un assegno supplementare pari al cinquanta
per cento degli assegni di superinvalidità, contemplati dalla
tabella E o riferiti a detta tabella E, di cui in vita usufruiva il
grande invalido.
Tale assegno supplementare compete purchè la vedova abbia convissuto
con il dante causa e gli abbia prestato assistenza.
Lo stesso trattamento di cui al comma precedente compete alla vedova
alla quale sia già stata liquidata la pensione in base alle norme
precedentemente in vigore.
Alla liquidazione del trattamento pensionistico previsto dal
presente articolo provvedono d'ufficio, in via provvisoria, le
competenti Direzioni provinciali del tesoro; i relativi
provvedimenti sono confermati dalla Amministrazione centrale delle
pensioni di guerra". (1)
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(1) Il presente articolo è stato così sostituito art. 4, L.
6.10.1986, n. 656.
Articolo 10: Vedove ed orfani dei soggetti di cui agli articoli 32,
33 e 34
Il secondo comma dell'art. 41 del decreto del Presidente della
Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, è sostituito dal seguente:
"Se il militare o il civile non abbia raggiunto il limite di
anzianità per conseguire il trattamento normale di quiescenza, alla
vedova o agli orfani è liquidato, a domanda, in aggiunta alla
pensione di guerra, un assegno integratore commisurato a tanti
ventesimi della pensione minima ordinaria di riversibilità per
quanti sono gli anni di servizio utile a pensione, con l'aumento di
anni sei nei casi in cui questo è previsto per il dante causa".
Articolo 11: Genitore che abbia perduto più figli per causa di
guerra
Il secondo comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della
Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, è sostituito dal seguente:
"Oltre a tale pensione spetta anche un aumento nella misura del 90%
della pensione di cui al primo comma per ciascuno dei figli oltre il
primo".
Articolo 12: Condizioni economiche per il conferimento di assegni o
di trattamenti pensionistici
Il limite di reddito di cui al primo comma dell'art. 70 del decreto
del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, nei casi
in cui sia previsto come condizione per il conferimento dei
trattamenti od assegni pensionistici di guerra, è elevato a L.
5.200.000 con decorrenza dal 1° gennaio 1982. Tale limite si applica
ai redditi posseduti nell'anno precedente a quello della
presentazione della domanda. Il limite suddetto potrà essere
successivamente modificato con le modalità previste dal secondo
comma del medesimo art. 70.
Articolo 13: Revisione dei provvedimenti impugnati con ricorso
gerarchico o in sede giurisdizionale
L' art. 79 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre
1978, n. 915, è sostituito dal seguente:
"E' in facoltà del Ministro del tesoro o del direttore generale
delle pensioni di guerra, ove gli interessati ne avanzino richiesta,
di procedere, rispettivamente, alla revisione amministrativa dei
provvedimenti in materia di pensioni di guerra per i quali siano
pendenti ricorsi giurisdizionali presso la Corte dei conti, ovvero
alla revisione di quei provvedimenti per i quali siano pendenti
ricorsi gerarchici.
Il riesame dei ricorsi giurisdizionali pendenti presso la Corte dei
conti ha precedenza rispetto a qualsiasi altro riesame e a tal fine
sarà, altresì, data priorità a quei ricorsi che siano stati
presentati da più lungo tempo.(1)
Ai fini di una più equa e sostanziale valutazione del diritto alla
pensione o, comunque, ad un trattamento più favorevole di quello
liquidato, tenuto conto dell'evoluzione della legislazione
pensionistica di guerra intervenuta nel frattempo e nell'intento di
abbreviare i tempi di giacenza dei ricorsi giurisdizionali, il
Ministro del tesoro o il direttore generale procedono ad un nuovo
esame di tutti i presupposti di fatto e di diritto in base ai quali
è stato emesso il provvedimento impugnato, con riferimento anche
alle disposizioni di legge emanate successivamente. All'uopo, gli
organi decidenti possono disporre tutti gli accertamenti ritenuti
utili ai fini del riesame. E' in facoltà del ricorrente interessato
produrre durante l'istruttoria per il riesame amministrativo memorie
e documenti a sostegno del proprio assunto e, qualora non esistano o
siano andati distrutti certificazioni, atti e documenti ufficiali,
può comprovare le proprie ragioni presentando anche atti notori o
testimonianze redatti nelle dovute forme di legge. (1)
Qualora, per effetto della revisione prevista dai commi precedenti,
il Ministro del tesoro o il direttore generale provvedano a revocare
il provvedimento impugnato, il processo in sede giurisdizionale o il
procedimento contenzioso amministrativo si estinguono se
l'interessato rilascia dichiarazione scritta di adesione al nuovo
provvedimento con contestuale rinuncia agli atti del giudizio o al
ricorso gerarchico. La pensione di guerra o il nuovo trattamento
sono conferiti a decorrere dalla data in cui nei confronti
dell'interessato si sono verificate tutte le condizioni di legge. Se
l'interessato non rilascia la dichiarazione di adesione con rinuncia
agli atti del giudizio o al ricorso gerarchico, la impugnazione si
intende estesa, di diritto, al nuovo provvedimento amministrativo.
Il Ministro del tesoro provvederà, entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, alla emanazione di norme
regolamentari ed alla modifica di quelle esistenti per una pronta e
completa esecuzione delle disposizioni di cui al presente articolo,
nella più ampia tutela dei diritti degli interessati".
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(1) Il presente comma ha così sostituito l'originale secondo comma,
in virtù dell'art. 15, L. 06.10.1986, n. 656.
Articolo 14: Esonero dal servizio militare
L'art. 89 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre
1978, n. 915, è sostituito dal seguente:
"L'unico figlio maschio o il primo figlio maschio della vedova di
guerra sono esonerati dal servizio militare su richiesta del
genitore.
Lo stesso beneficio compete all'unico figlio maschio o al primo
figlio maschio dell'invalido di guerra di 1ª categoria e di 2ª
categoria su richiesta del genitore.
I benefici di cui ai comuni precedenti sono estesi al secondo figlio
maschio".
Articolo 15: Assegni annessi alle decorazioni al valor militare
L'ammontare degli assegni annessi alle decorazioni al valor militare
per fatti di guerra e fissato a decorrere dal 1° luglio 1981, nella
seguente misura annua:
medaglia d'oro al valor militare . . . . . . . . . . . . . . . L.
3.000.000
medaglia d'argento al valore per fatti di guerra . . " 250.000
medaglia di bronzo per fatti di guerra . . . . . . . . . . "
100.000
croci di guerra al valor militare. . . . . . . . . . . . . . . . "
70.000
Restano ferme tutte le altre norme previste dal titolo VIII del
decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915,
concernente la devoluzione degli assegni per decorazioni al valor
militare.
Gli assegni di cui al precedente primo comma, escluso quello annesso
alle medaglie d'oro, sono corrisposti annualmente con scadenza al 31
dicembre di ogni anno. Il relativo pagamento è anticipato al 30
giugno, ferma restando la disposizione contenuta nell'ultimo comma
dell'art. 370 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827.
Articolo 16: Emissione dei provvedimenti in materia di pensioni di
guerra
Al settimo comma dell'art. 101 del decreto del Presidente della
Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, è aggiunto il seguente periodo:
"In tali casi, il nuovo provvedimento del direttore generale,
qualora abbia contenuto integralmente conforme a quanto deliberato
dal comitato, non è soggetto ad ulteriore esame da parte del
comitato medesimo".
Articolo 17: Comitato di liquidazione
L'ultimo comma dell'art. 102 del decreto del Presidente della
Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, è sostituito come segue:
"Alla direzione della segreteria del comitato è preposto un
funzionario dei servizi amministrativi del Ministero del tesoro
avente la qualifica di dirigente. Il personale della segreteria del
comitato è fornito dalla direzione generale delle pensioni di
guerra, da cui dipende amministrativamente".
Articolo 18: Funzionamento del comitato di liquidazione
Il quarto, il quinto ed il settimo comma dell'art. 103 del decreto
del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, sono
sostituiti rispettivamente dai seguenti:
"Il comitato può essere sentito su questioni attinenti
all'ordinamento e alla materia delle pensioni di guerra dal Ministro
del tesoro o dal direttore generale delle pensioni di guerra.
Il presidente può convocare il comitato in adunanza generale per
deliberare su questioni di massima di particolare importanza, per
esprimere i pareri richiesti a termini del comma precedente, nonché
quando vi sia contrasto di orientamenti tra le varie sezioni. Tale
collegio è composto dal presidente del comitato, che lo presiede,
dai membri della sezione speciale, di cui al primo comma del
successivo art. 112, compreso il sanitario, dai vice presidenti e
dai presidenti incaricati indicati nel terzo comma del presente
articolo, nonché da un rappresentante di ciascuna associazione
interessata, scelto tra i membri di cui al terzo comma dell'art.
102. Il presidente del comitato può disporre che intervengano nelle
sedute, per essere consultati su determinate questioni, anche altri
componenti del comitato. A tali sedute partecipa, con funzione
consultiva, il direttore generale delle pensioni di guerra o un suo
delegato.
Il Ministro del tesoro, entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, provvederà ad adeguare, con proprio
decreto, sentito il comitato di liquidazione in adunanza generale,
le attuali norme relative al funzionamento ed alle procedure del
comitato stesso alle sopravvenute esigenze di snellimento e di
semplificazione. Tali norme potranno essere successivamente
modificate dal Ministro del tesoro, sentito il comitato in adunanza
generale, ogni qualvolta dovesse ravvisarsene la necessità o
l'utilità".
Articolo 19: Commissioni mediche per le pensioni di guerra
L'ultimo comma dell'art. 105 del decreto del Presidente della
Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, è sostituito dal seguente:
"Ai servizi di segreteria delle commissioni si provvede con
personale dipendente dai Ministeri della difesa e del tesoro oppure
comandato da altre amministrazioni dello Stato, comprese quelle ad
ordinamento autonomo".
Articolo 20: Funzionamento della commissione medica superiore
Il quarto comma dell'art. 107 del decreto del Presidente della
Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, è sostituito dal seguente:
"La commissione dà inoltre parere ogni qualvolta ne sia richiesta
dal Ministro del tesoro o dal direttore generale delle pensioni di
guerra".
Allo stesso art. 107 è aggiunto il seguente comma:
" Il personale della segreteria della Commissione medica superiore è
fornito dalla Direzione generale delle pensioni di guerra da cui
dipende amministrativamente. Alla direzione della segreteria della
Commissione è assegnato un funzionario dei servizi amministrativi,
di qualifica non superiore alla ottava. (1)
Il Ministro del tesoro, entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, emanerà, con proprio decreto, le norme
relative al funzionamento e alle procedure della Commissione medica
superiore e delle Commissioni mediche periferiche di guerra ai fini
di un maggiore coordinamento e snellimento della loro attività". (1)
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(1) Il presente comma ha così sostituito l'originale ultimo comma,
in virtù dell'art. 12, L. 6.10.1986, n. 656
Articolo 21: Integrazione delle commissioni mediche territoriali e
della commissione medica superiore
Il secondo comma dell'art. 109 del decreto del Presidente della
Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, è sostituito dal seguente:
"I medici di cui al presente articolo non possono essere
convenzionati quando abbiano compiuto il 75° anno e cessano comunque
dalla suddetta attività al raggiungimento del predetto limite di
età. Tuttavia per comprovate esigenze della commissione medica
superiore e qualora trattisi di medici di qualificata esperienza e
competenza in materia di pensionistica di guerra, possono essere
convenzionati medici anche se abbiano superato il 75° anno di età,
ma non oltre il 78° anno di età nel limite di 4 unità e purché non
venga superato il contingente massimo dei componenti di tale
commissione medica superiore di cui al successivo art. 110".
Alla fine del terzo comma del medesimo art. 109 sono aggiunte le
seguenti parole: "e non è incompatibile con lo svolgimento di
eventuale altra attività prevista dalla legge 23 dicembre 1978, n.
833, concernente l'istituzione del Servizio sanitario nazionale".
Articolo 22: Numero complessivo massimo dei sanitari componenti le
commissioni mediche periferiche e la commissione medica superiore.
L'art. 110 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre
1978, n. 915, è sostituito dal seguente:
"Il Ministro del tesoro nomina i sanitari componenti della
commissione medica superiore e delle commissioni mediche periferiche
entro il numero complessivo massimo di centodieci unità per la
commissione medica superiore e di duecentoventi unità per le
commissioni mediche periferiche.
Il Ministro del tesoro può modificare, con proprio decreto,
l'assegnazione effettuata in sede di nomina in relazione alle
esigenze di servizio dei singoli collegi medici.
La nomina dei medici indicati nel secondo comma dell'art. 105 e nel
penultimo comma dell'art. 106 viene effettuata in aggiunta al
contingente dei sanitari di cui al primo comma del presente
articolo".
Articolo 23: Procedura speciale per la perdita, sospensione o
riduzione della pensione o dell'assegno
Al primo comma dell'art. 112 del decreto del Presidente della
Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, dopo le parole "Nei casi
previsti dall'art. 81" sono aggiunte le seguenti parole "salvo
quello indicato nel nono comma del presente articolo".
Dopo l'ottavo comma dello stesso art. 112 sono aggiunti i seguenti
commi:
"Le disposizioni di cui ai precedenti commi non si applicano quando,
secondo l'ipotesi prevista dall'art. 81, primo comma, lettera e),
venga meno nel titolare del trattamento pensionistico il requisito
delle condizioni economiche richieste dall'art. 70 e successive
modificazioni. In tale ipotesi il provvedimento di conferimento del
trattamento può essere in ogni tempo revocato, con l'ordinaria
procedura amministrativa, da parte della stessa autorità che l'ha
emanato.
I titolari del trattamento di cui al precedente comma hanno
l'obbligo di comunicare all'ufficio dal quale è stato emesso il
relativo provvedimento, entro tre mesi dalla data di scadenza del
termine per la denuncia ai fini dell'imposta sui redditi delle
persone fisiche (IRPEF), il venir meno del requisito delle
condizioni economiche richiesto per fruire del trattamento stesso.
Qualora il pensionato effettui la comunicazione entro il predetto
termine di tre mesi, la soppressione del trattamento ha effetto dal
primo giorno del mese successivo a quello di scadenza del termine
stesso.
Negli altri casi, la soppressione ha effetto dal primo giorno
dell'anno successivo a quello in cui si sono superati i limiti di
reddito, salvo che la revoca sia disposta in seguito
all'accertamento di fatto doloso dell'interessato, nel qual caso, la
revoca stessa ha effetto dal giorno della liquidazione".
All'ottavo comma dell'art. 112 del suindicato decreto del Presidente
della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, dopo le parole "di cui al
precedente art. 70" sono aggiunte le seguenti parole: "e successive
modificazioni".
Articolo 24: Ricorso gerarchico al Ministro del tesoro
L' art. 115 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre
1978, n. 915, è sostituito dal seguente:
"Contro i provvedimenti di liquidazione o di diniego di trattamento
pensionistico di guerra, emessi dal direttore generale delle
pensioni di guerra o dalle direzioni provinciali del tesoro, è
sempre ammesso il ricorso gerarchico al Ministro del tesoro, con
salvezza del termine quinquennale di prescrizione del diritto a
pensione.
Il ricorso, esente da spese di bollo, deve essere presentato al
Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra.
Qualora la notifica del provvedimento impugnato sia stata eseguita a
mezzo del servizio postale, il termine prescrizionale decorre dalla
data di consegna risultante dall'avviso di ricevimento. La Direzione
generale delle pensioni di guerra dà notizia al ricorrente, non
appena pervenuto il ricorso, del numero di protocollo assegnato al
ricorso stesso e della data in cui esso è pervenuto.
Il ricorso non sospende la esecutività del provvedimento impugnato.
E' in facoltà del ricorrente produrre, durante l'istruttoria del
ricorso, memorie o documenti a sostegno delle proprie pretese.
I ricorsi di cui al presente articolo sono definiti, sulla base
delle risultanze degli atti, della documentazione esibita, dei
motivi di diritto e di fatto addotti dall'interessato e degli altri
accertamenti all'uopo ritenuti utili, con decreto del Ministro del
tesoro, sentito il Comitato di liquidazione delle pensioni di guerra
costituito in una o più sezioni speciali, al quale l'Amministrazione
rimette gli atti con apposita relazione, dandone comunicazione
all'interessato. (1)
In sede di definizione del ricorso il Ministro del tesoro può
pronunciarsi, su espressa richiesta dell'interessato, anche in
ordine a questioni che non hanno formato oggetto di esame in sede di
emissione del provvedimento impugnato.
I ricorsi di cui al presente articolo devono essere definiti entro e
non oltre il termine di due anni dalla relativa data di
presentazione. Trascorso tale termine, il ricorso si intende
respinto a tutti gli effetti. (1)
[Il ricorso gerarchico ha funzione alternativa rispetto alla
proposizione del ricorso giurisdizionale alla Corte dei conti]". (2)
-----
(1) Il presente comma è stato così sostituito dall'art. 16, L.
06.10.1986, n. 656.
(2) Il presente comma è stato abrogato art. 16, L. 06.10.1986, n.
656.
Articolo 25: Ricorso alla Corte dei conti
L' art. 116 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre
1978, n. 915, è sostituito dal seguente:
" Contro il decreto di decisione sul ricorso gerarchico in materia
di pensioni di guerra è ammesso il ricorso alla Corte dei conti, con
salvezza del termine quinquennale di prescrizione del diritto a
pensione decorrente dalla notifica del provvedimento stesso. Qualora
la notifica del provvedimento impugnato sia stata eseguita a mezzo
del servizio postale, tale termine decorre dalla data di consegna
dell'atto risultante dall'avviso di ricevimento. (1) (3)
La riscossione dell'indennità una volta tanto non implica decadenza
dal ricorso alla Corte dei conti.
Il ricorso, provvisto della sottoscrizione del ricorrente o di un
suo procuratore speciale, o anche del semplice segno di croce
vistato dal sindaco, dal segretario comunale o da loro delegati o da
un notaio o dal dirigente locale delle rispettive associazioni
assistenziali erette in enti morali, è esente da spese di bollo e,
nel termine di cui al primo comma del presente articolo, deve essere
depositato alla segreteria della Corte dei conti o a questa spedito
mediante raccomandata. In questo secondo caso, della data di
spedizione fa fede il bollo dell'ufficio postale mittente e, qualora
questo sia illeggibile, la ricevuta della raccomandata.
Nel caso di decesso del ricorrente, il ricorso potrà essere
proseguito dagli eredi o anche da uno di essi, nelle stesse forme
consentite dal presente articolo, anche per quanto riguarda la
delega in calce o a margine per l'avvocato difensore.
L'atto di prosecuzione deve essere depositato nella segreteria della
Corte dei conti nel termine perentorio di un anno dalla conoscenza
legale dell'evento interruttivo acquisita mediante dichiarazione,
notificazione o certificazione; altrimenti il processo si estingue.
Per la prosecuzione del ricorso da parte degli eredi non si
applicano le norme della legge tributaria sulle successioni,
approvata con decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 637, e successive modificazioni ed integrazioni.
Per l'infermo di mente, al quale non sia stato ancora nominato il
legale rappresentante o l'amministratore provvisorio, il ricorso è
validamente sottoscritto dal coniuge o da un figlio maggiorenne o,
in loro mancanza, da uno dei genitori, ovvero da chi ne abbia la
custodia o comunque l'assista.
La persona che validamente sottoscrive il ricorso ai sensi della
presente disposizione può anche nominare l'avvocato difensore, sia
con procura notarile, sia con delega in calce allo stesso ricorso.
[La proposizione del ricorso giurisdizionale alla Corte dei conti in
pendenza di ricorso gerarchico vale rinuncia a quest'ultimo, salvo
che esso sia stato deciso in tutto o in parte favorevolmente prima
che l'amministrazione abbia ricevuto in comunicazione il ricorso,
nel qual caso cessa in tutto o in parte la materia del contendere.]
(2)
Nel ricorso giurisdizionale possono farsi anche deduzioni nuove
rispetto a quelle del ricorso gerarchico".
-----
(1) Il presente comma è stato così sostituito dall'art. 17, L.
06.10.1986, n. 656.
(2) Il presente comma è stato soppresso dall'art. 17, L. 06.10.1986,
n. 656.
(3) E' costituzionalmente illegittimo l'art. 25, primo comma, del
D.P.R. 30.12.1981, n. 834 (Definitivo riordinamento delle pensioni
di guerra, in attuazione della delega prevista dall'art. 1 della
legge 23 settembre 1981, n. 533), nel testo di cui all'art. 17,
primo comma, della legge 6.10.1986, n. 656 (Modifiche ed
integrazioni alla normativa sulle pensioni di guerra), nella parte
in cui non prevede l'esperibilità dell'azione in via giurisdizionale
anche in mancanza del preventivo ricorso gerarchico.
Articolo 26: Competenza della Corte dei conti: sezioni ordinarie
Il secondo comma dell'art. 117 del decreto del Presidente della
Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, è sostituito dal seguente:
"Il ricorso proposto contro i provvedimenti di cui al precedente
comma si considera utilmente presentato rispetto ad entrambi i
provvedimenti quanto sia prodotto entro il termine quinquennali di
prescrizione decorrente dalla più recente data di notificazione, ove
quest'ultima si riferisca al provvedimento negativo di pensione di
guerra. Qualora, invece, la suindicata notificazione abbia ad
oggetto il provvedimento negativo di pensione privilegiata
ordinaria, il ricorso è ricevibile anche se avanzato oltre il
predetto termine, purché la pronuncia sia avvenuta in sede di rinvio
per competenza ovvero a seguito di domanda fatta dall'interessato
per conseguire il trattamento privilegiato ordinario".
Articolo 27: Notificazione dei provvedimenti
Il secondo e il terzo comma dell'art. 119 del decreto del Presidente
della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, sono soppressi.
Articolo 28: Controllo sui provvedimenti emessi dalle direzioni
provinciali del tesoro
L'art. 120 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre
1978, n. 915, è sostituito dal seguente:
"I provvedimenti emessi dalle direzioni provinciali del tesoro, a
termini del presente testo unico, sono sottoposti al riscontro delle
ragionerie provinciali dello Stato ed al controllo della Corte dei
conti.
I provvedimenti di cui al primo comma acquistano immediata efficacia
ai fini della corresponsione delle prestazioni dovute e sono
trasmessi alla Corte dei conti per il controllo di legittimità in
via successiva.
Sono esclusi dal riscontro e dal controllo di cui al precedente
primo comma i provvedimenti adottati in via provvisoria".
Articolo 29: Pagamento della pensione e degli assegni
L'art. 121 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre
1978, n. 915, è sostituito dal seguente:
"L'ammontare annuo delle pensioni e degli assegni di cui al presente
testo unico, esclusi gli assegni una tantum, l'indennità speciale
annua di cui agli articoli 25, 56 e 69 e gli assegni annessi alle
decorazioni al valor militare, viene corrisposto agli aventi diritto
con le norme stabilite dall'art. 8 del decreto del Presidente della
Repubblica 30 giugno 1972, n. 423".
Articolo 30: Riorganizzazione e potenziamento della Direzione
generale delle pensioni di guerra
Per far fronte ai compiti e alle esigenze derivanti dall'attuazione
del presente decreto, la dotazione organica dell'Amministrazione
centrale del tesoro è aumentata fino a 300 unità, da assegnarsi alla
Direzione generale delle pensioni di guerra.
Il Ministro del tesoro, con proprio decreto, provvede a ripartire i
posti portati in aumento tra le diverse qualifiche funzionali di cui
all'art. 2 della legge 11 luglio 1980, n. 312, in relazione alla
necessità di funzionalità e di operatività dei servizi della
Direzione generale delle pensioni di guerra.
In attesa della disciplina organica di cui all'art. 7 della legge 11
luglio 1980, n. 312, il Ministro del tesoro può indire speciali
concorsi per la copertura dei posti portati in aumento.
Per le prove d'esame, lo svolgimento dei concorsi e la composizione
delle commissioni esaminatrici, di cui faranno parte funzionari
della Direzione generale delle pensioni di guerra, sono applicabili
le norme vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore della
cennata legge 11 luglio 1980, n. 312, sulla base della rispondenza
delle qualifiche iniziali delle soppresse carriere alle qualifiche
funzionali istituite con la legge medesima.
È data facoltà al Ministro del tesoro di sostituire in parte le
prove di esame di accesso alla seconda, terza, quarta e quinta
qualifica funzionale con appositi tests bilanciati, da risolvere in
tempo predeterminato, o con prove pratiche attitudinali, tendenti ad
accertare la maturità e la professionalità dei candidati con
riferimento alle mansioni che i medesimi sono chiamati a svolgere.
Nella prima applicazione del presente decreto potrà, altresì,
procedersi alla nomina, in tutto o in parte, degli idonei dei
concorsi pubblici banditi successivamente al 1° gennaio 1979 per le
qualifiche iniziali del ruolo dell'Amministrazione centrale del
tesoro.
Con decreto del Ministro del tesoro sarà provveduto alla
rideterminazione delle competenze delle divisioni della Direzione
generale delle pensioni di guerra per adeguarle ai compiti previsti
dal presente decreto.
Per una più effettiva riduzione dei tempi nella definizione delle
istanze di pensioni, la Direzione generale delle pensioni di guerra
sarà fornita di mezzi tecnici adeguati, ivi compreso il
potenziamento del centro elettronico, di arredi tecnici, di
attrezzature, anche archivistiche, ricorrendo, ove occorra, a
moderne tecnologie e ad apposite ditte di servizi per
l'effettuazione di operazioni di massa preliminari alle procedure
amministrative. Per le medesime finalità potranno essere conferiti
incarichi di consulenza con le procedure di cui all'art. 380 del
testo unico sullo statuto degli impiegati civili dello Stato,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio
1957, n. 3, e successive modificazioni.
Articolo 31: Decorrenza dei nuovi benefici
Le nuove e maggiori misure delle pensioni e degli assegni stabilite
dal presente decreto decorrono dal 1° luglio 1981.
Le più favorevoli assegnazioni delle invalidità alle tabelle A ed E,
previste dal presente decreto, sono attribuite, a domanda, a
decorrere dal 1° luglio 1981.
Le domande prodotte dagli invalidi per ottenere i benefici di cui al
comma precedente hanno valore di segnalazione.
La domanda di cui al settimo comma dell'art. 133 del decreto del
Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, a decorrere
dal 1° luglio 1981, ha valore di segnalazione.
L'adeguamento automatico di cui al precedente art. 1 ha decorrenza
dal 1° gennaio 1982.
Articolo 32: Disposizioni sul personale amministrativo e tecnico
della Corte dei conti
La dotazione organica cumulativa del personale amministrativo e
tecnico appartenente ai ruoli della Corte dei conti, prevista dal
secondo comma dell'art. 5 della legge 11 luglio 1980, n. 312, è
aumentata fino a duecentocinquanta unità.
Il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente
della Corte dei conti, sentite le organizzazioni sindacali a
carattere nazionale maggiormente rappresentative, provvederà con
proprio decreto, a ripartire i posti portati in aumento tra le
diverse qualifiche funzionali di cui all'art. 2 della legge 11
luglio 1980, n. 312, tenendo conto delle esigenze di funzionamento e
di operatività dei vari uffici.
Sino a quando non sarà entrata in vigore la disciplina organica di
cui all'art. 7 della legge 11 luglio 1980, n. 312, il Presidente
della Corte dei conti può indire speciali concorsi per provvedere
alla copertura dei posti portati in aumento dal presente articolo e
di quelli comunque disponibili che risultassero ancora vacanti dopo
la nomina dei candidati dichiarati idonei nei concorsi pubblici
precedenti.
Nella prima applicazione del presente decreto, dopo la ripartizione
dei posti di cui al precedente secondo comma, si procederà
all'inquadramento nelle qualifiche funzionali corrispondenti alle
soppresse qualifiche di segretario o di revisore principale e di
coadiutore principale degli idonei ai concorsi di passaggio di
carriera previsti dagli articoli 21 e 27 del decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.
Le prove di esame, lo svolgimento dei concorsi speciali e la
composizione delle commissioni esaminatrici restano discipilinati
dalle disposizioni vigenti anteriormente alla data di entrata in
vigore della legge 11 luglio 1980, n. 312, tenendo all'uopo conto
della corrispondenza tra le qualifiche iniziali delle soppresse
carriere e le qualifiche funzionali istituite con la stessa legge.
I posti disponibili alla data di entrata in vigore del presente
decreto sono conferiti mediante scrutinio per merito comparativo,
secondo le modalità previste dalla legge 30 settembre 1978, n. 583.
I posti accantonati alla data del 30 giugno 1980 nella qualifica di
direttore caro aggiunto di segreteria e di revisione del ruolo
ordinario della carriera direttiva della Corte dei conti per effetto
dell'art. 60, secondo comma, n. 3, del decreto del Presidente della
Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, sono resi disponibili e possono
essere conferiti a decorrere dal 1° luglio 1980, con l'osservanza
dei criteri previsti dall'art. 54 del citato decreto del Presidente
della Repubblica n. 748.
Negli speciali concorsi previsti dai commi precedenti, sarà operata
la riserva dei posti a favore del personale in servizio ai sensi
dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
1970, n. 1077.
Articolo 33: Copertura finanziaria
All'onere relativo all'applicazione del presente decreto, valutato
in lire 302 miliardi annui, di cui 103 miliardi e 500 milioni per il
periodo 1° luglio-31 dicembre 1981, si provvede con le somme
iscritte al cap. 6171 degli stati di previsione del Ministero del
tesoro per gli anni finanziari 1981 e 1982 in relazione
all'autorizzazione di spesa di cui all'art. 3 della legge 23
settembre 1981, n. 533.
Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Tabella A : Lesioni ed infermità che danno diritto a pensione
vitalizia o ad assegno temporaneo
Prima categoria:
1) La perdita dei quattro arti fino al limite della perdita totale
delle due mani e dei due piedi insieme.
2) La perdita di tre arti fino al limite della perdita delle due
mani e di un piede insieme.
3) La perdita di ambo gli arti superiori fino al limite della
perdita totale delle due mani.
4) La perdita di due arti, superiore ed inferiore (disarticolazione
o amputazione del braccio e della coscia).
5) La perdita totale di una mano e dei due piedi.
6) La perdita totale di una mano e di un piede.
7) La disarticolazione di un'anca; l'anchilosi completa della
stessa, se unita a grave alterazione funzionale del ginocchio
corrispondente.
8) La disarticolazione di un braccio o l'amputazione di esso
all'altezza del collo chirurgico dell'omero.
9) L'amputazione di coscia o gamba a qualunque altezza, con moncone
residuo improtesizzabile in modo assoluto e permanente.
10) La perdita di una coscia a qualunque altezza con moncone
protesizzabile, ma con grave artrosi dell'anca o del ginocchio
dell'arto superstite.
11) La perdita di ambo gli arti inferiori sino al limite della
perdita totale dei piedi.
12) La perdita totale di tutte le dita delle mani ovvero la perdita
totale dei due pollici e di altre sette o sei dita.
13) La perdita totale di un pollice e di altre otto dita delle mani,
ovvero la perdita totale delle cinque dita di una mano e delle prime
due dell'altra.
14) La perdita totale di sei dita delle mani compresi i pollici e
gli indici o la perdita totale di otto dita delle mani compreso o
non uno dei pollici.
15) Le distruzioni di ossa della faccia, specie dei mascellari e
tutti gli altri esiti di lesioni gravi della faccia e della bocca
tali da determinare grave ostacolo alla masticazione e alla
deglutizione sì da costringere a speciale alimentazione.
16) L'anchilosi temporo-mandibolare completa e permanente.
17) L'immobilità completa permanente del capo in flessione o in
estensione, oppure la rigidità totale e permanente del rachide con
notevole incurvamento.
18) Le alterazioni polmonari ed extra polmonari di natura
tubercolare e tutte le altre infermità organiche e funzionali
permanenti e gravi al punto da determinare una assoluta incapacità
al lavoro proficuo.
19) Fibrosi polmonare diffusa con enfisema bolloso o stato
bronchiectasico cuore polmonare grave.
20) Cardiopatie organiche in stato di permanente scompenso o con
grave e permanente insufficienza coronarica ecg. accertata.
21) Gli aneurismi dei grossi vasi arteriosi del collo e del tronco,
quando, per sede, volume o grado di evoluzione determinano assoluta
incapacità lavorativa.
22) Tumori maligni a rapida evoluzione.
23) La fistola gastrica, intestinale, epatica, pancreativa,
splenica, rettovescicale ribelle ad ogni cura e l'ano
preternaturale.
24) Incontinenza delle feci grave e permanente da lesione organica.
25) Il diabete mellito ed il diabete insipido entrambi di notevole
gravità.
26) Esiti di nefrectomia con grave compromissione permanente del
rene superstite (iperazotemia, ipertensione e complicazioni
cardiache) o tali da necessitare trattamento emodialitico protratto
nel tempo.
27) Castrazione e perdita pressoché totale del pene.
28) Tutte le alterazioni delle facoltà mentali (sindrome
schizofrenica, demenza paralitica, demenze traumatiche, demenza
epilettica, distimie gravi, ecc.) che rendano l'individuo incapace a
qualsiasi attività.
29) Le lesioni del sistema nervoso centrale (encefalo e midollo
spinale con conseguenze gravi e permanenti di grado tale da
apportare profondi e irreparabili perturbamenti alle funzioni più
necessarie alla vita organica e sociale o da determinare incapacità
a lavoro proficuo.
30) Sordità bilaterale organica assoluta e permanente accertata con
esame audiometrico.
31) Sordità bilaterale organica assoluta e permanente quando si
accompagni alla perdita o a disturbi gravi e permanenti della
favella a disturbi della sfera psichica e dell'equilibrio
statico-dinamico.
32) Esiti di laringectomia totale.
33) Le alterazioni organiche ed irreparabili di ambo gli occhi che
abbiano prodotto cecità bilaterale assoluta è permanente.
34) Le alterazioni organiche ed irreparabili di ambo gli occhi tali
da ridurre l'acutezza visiva binoculare 1/100 a meno di 1/50.
35) Le alterazioni organiche ed irreparabili di un occhio, che ne
abbiano prodotto cecità assoluta e permanente con l'acutezza visiva
dell'altro ridotta tra 1/50 e "3/50 della normale (vedansi
avvertenze alle tabelle A e B-c ).
Seconda categoria:
1) Le distruzioni di ossa della faccia, specie dei mascellari e
tutti gli altri esiti di lesione grave della faccia stessa e della
bocca tali da menomare notevolmente la masticazione, la deglutizione
o la favella oppure da apportare evidenti deformità, nonostante la
protesi.
2) L'anchilosi temporo-mandibolare incompleta, ma grave e permanente
con notevole riduzione della funzione masticatoria.
3) L'artrite cronica che, per la molteplicità e l'importanza delle
articolazioni colpite, abbia menomato gravemente la funzione di due
o più arti.
4) La perdita di un braccio o avambraccio sopra il terzo inferiore.
5) La perdita totale delle cinque dita di una mano e di due delle
ultime quattro dita dell'altra.
6) La perdita di una coscia a qualunque altezza.
7) L'amputazione medio tarsica o la sotto astragalica dei due piedi.
8) Anchilosi completa dell'anca o quella in flessione del ginocchio.
9) Le affezioni polmonari ed extra polmonari di natura tubercolare
che per la loro gravità non siano tali da ascrivere alla prima
categoria.
10) Le lesioni gravi e permanenti dell'apparato respiratorio o di
altri apparati organici determinate dall'azione di gas nocivi.
11) Bronchite cronica diffusa con bronchiectasie ed enfisema di
notevole grado.
12) Tutte le altre lesioni od affezioni organiche della laringe,
della trachea che arrechino grave e permanente dissesto alla
funzione respiratoria.
13) Cardiopatie con sintomi di scompenso di entità tali da non
essere ascrivibili alla prima categoria.
14) Gli aneurismi dei grossi vasi arteriosi del tronco e del collo,
quando per la loro gravità non debbano ascriversi alla prima
categoria.
15) Le affezioni gastro-enteriche e delle ghiandole annesse con
grave e permanente deperimento organico.
16) Stenosi esofagee di alto grado, con deperimento organico.
17) La perdita della lingua.
18) Le lesioni o affezioni gravi e permanenti dell'apparato urinario
salvo, che per la loro entità, non siano ascrivibili alla categoria
superiore.
19) Le affezioni gravi e permanenti degli organi emopoietici.
20) Ipoacusia bilaterale superiore al 90% con voce di conversazione
gridata ad concham senza affezioni purulente dell'orecchio medio.
21) Le alterazioni organiche ed irreparabili di ambo gli occhi tali
da ridurre l'acutezza visiva binoculare tra 1/50 e 3/50 della
normale.
22) Castrazione o perdita pressoché totale del pene.
23) Le paralisi permanenti sia di origine centrale che periferica
interessanti i muscoli o gruppi muscolari che presiedono a funzioni
essenziali della vita e che, per i caratteri e la durata, si
giudichino inguaribili.
Terza categoria:
1) La perdita totale di una mano o delle sue cinque dita, ovvero la
perdita totale di cinque dita tra le mani compresi i due pollici.
2) La perdita totale del pollice e dell'indice delle due mani.
3) La perdita totale di ambo gli indici e di altre cinque dita fra
le mani che non siano i pollici.
4) La perdita totale di un pollice insieme con quella di un indice e
di altre quattro dita fra le mani con integrità dell'altro pollice.
5) La perdita di una gamba sopra il terzo inferiore.
6) L'amputazione tarso-metatarsica dei due piedi.
7) L'anchilosi totale di una spalla in posizione viziata e non
parallela all'asse del corpo.
8) Labirintiti e labirintosi con stato vertiginoso grave e
permanente.
9) La perdita o i disturbi gravi della favella.
10) L'epilessia con manifestazioni frequenti.
11) Le alterazioni organiche e irreparabili di un occhio, che
abbiano prodotto cecità assoluta e permanente, con l'acutezza visiva
dell'altro ridotta tra 4/50 e 1/10 della normale.
Quarta categoria:
1) L'anchilosi totale di una spalla in posizione parallela all'asse
del corpo.
2) La perdita totale delle ultime quattro dita di una mano o delle
prime tre dita di essa.
3) La perdita totale di tre dita tra le due mani compresi ambo i
pollici.
4) La perdita totale di un pollice e dei due indici.
5) La perdita totale di uno dei pollici e di altre quattro dita fra
le due mani esclusi gli indici e l'altro pollice.
6) La perdita totale di un indice e di altre sei o cinque dita fra
le due mani che non siano i pollici.
7) La perdita di una gamba al terzo inferiore.
8) La lussazione irriducibile di una delle grandi articolazioni,
ovvero gli esiti permanenti delle fratture di ossa principali
(pseudo artrosi, calli molto deformi ecc.) che ledano notevolmente
la funzione di un arto.
9) Le malattie di cuore senza sintomi di scompenso evidenti, ma con
stato di latente insufficienza del miocardio.
10) Calcolosi renale bilaterale con accessi dolorosi frequenti e con
persistente compromissione della funzione emuntoria.
11) L'epilessia ammenoché per la frequenza e la gravità delle sue
manifestazioni non sia da ascriversi a categorie superiori.
12) Psico-nevrosi gravi (fobie persistenti).
13) Le paralisi periferiche che comportino disturbi notevoli della
zona innervata.
14) Pansinusiti purulente croniche bilaterali con nevralgia del
trigemino.
15) Otite media purulenta cronica bilaterale con voce di
conversazione percepita ad concham.
16) Otite media purulenta cronica bilaterale con complicazioni
(carie degli ossicini, esclusa quella limitata al manico del
martello, colesteatomi, granulazioni).
17) Labirintiti e labirintosi con stato vertiginoso di media
gravità.
18) Le alterazioni organiche e irreparabili di ambo gli occhi tali
da ridurre l'acutezza visiva binoculare tra 4/50 e 1/10 della
normale.
19) Le alterazioni organiche e irreparabili di un occhio che ne
abbiano prodotto cecità assoluta e permanente, con l'acutezza visiva
dell'altro ridotta tra 2/10 e 3/10 della normale.
20) Le alterazioni irreparabili della visione periferica sotto forma
di emianopsia bilaterale.
21) Le alterazioni organiche ed irreparabili di un occhio che ne
abbiano prodotto cecità assoluta e permanente, con alterazioni pure
irreversibili della visione periferica dell'altro, sotto forma di
restringimento concentrico del campo visivo di tale grado da
lasciarne libera soltanto la zona centrale o le zone più prossime al
centro, oppure sotto forma di lacune di tale ampiezza da occupare
una metà del campo visivo stesso o settori equivalenti.
Quinta categoria:
1) L'anchilosi totale di un gomito in estensione completa o quasi.
2) La perdita totale del pollice e dell'indice di una mano.
3) La perdita totale di ambo i pollici.
4) La perdita totale di uno dei pollici e di altre tre dita tra le
mani che non siano gli indici e l'altro pollice.
5) La perdita totale di uno degli indici e di altre quattro dita fra
le mani che non siano il pollice e l'altro indice.
6) La perdita di due falangi di otto o sette dita fra le mani che
non siano quelli dei pollici.
7) La perdita della falange ungueale di dieci o nove dita delle mani
ovvero la perdita delle lingue ungueale di otto dita compresa quelli
dei pollici.
8) La perdita di un piede ovvero l'amputazione unilaterale
medio-tarsica o la sotto astragalica.
9) La perdita totale delle dita dei piedi o di nove od otto dita
compresi gli alluci.
10) La tubercolosi polmonare allo stato di esiti estesi, ma
clinicamente stabilizzati, sempre previo accertamento stratigrafico,
quando essi per la loro entità non determinino grave dissesto alla
funzione respiratoria. 11) Gli esiti di affezione tubercolare extra
polmonare, quando per la loro entità e localizzazione non comportino
assegnazione a categoria superiore o inferiore.
12) Le malattie organiche di cuore senza segno di scompenso.
13) L'arteriosclerosi diffusa e manifesta.
14) Gli aneurismi arteriosi o arterovenosi degli arti che ne
ostacolano notevolmente la funzione.
15) Le nefriti o le nefrosi croniche.
16) Diabete mellito o insipido di media gravità.
17) L'ernia viscerale molto voluminosa o che, a prescindere dal suo
volume, sia accompagnata da gravi e permanenti complicazioni.
18) Otite media purulenta cronica bilaterale senza complicazioni con
voce di conversazione percepita a 50 cm accertata con esame
audiometrico.
Otite media purulenta cronica unilaterale con complicazioni (carie
degli ossicini, esclusa quella limitata al manico del martello,
colesteatoma, granulazioni).
19) La diminuzione bilaterale permanente dell'udito non accompagnata
da affezioni purulente dell'orecchio medio, quando l'audizione della
voce di conversazione sia ridotta ad concham.
20) Le alterazioni organiche ed irreparabili di ambo gli occhi tali
da ridurre l'acutezza visiva binoculare tra 2/10 e 3/10 della
normale.
21) Le alterazioni organiche ed irreparabili di un occhio, che ne
abbiano prodotto cecità assoluta e permanente, con l'acutezza visiva
dell'altro ridotta tra 4/10 e 7/10 della normale.
22) La perdita anatomica di un bulbo oculare, non protesizzabile,
essendo l'altro integro.
23) Le alterazioni organiche ed irreparabili della visione
periferica di entrambi gli occhi, sotto forma di restringimento
concentrico del campo visivo di tale grado da lasciarne libera
soltanto la zona centrale, o le zone più prossime al centro, oppure
sotto forma di lacune di tale ampiezza da occupare una metà del
campo visivo stesso o settori equivalenti.
Sesta categoria:
1) Le cicatrici estese e profonde del cranio con perdita di sostanza
delle ossa in tutto il loro spessore, senza disturbi funzionali del
cervello.
2) L'anchilosi totale di un gomito in flessione completa o quasi.
3) La perdita totale di un pollice insieme con quella del
corrispondente metacarpo ovvero insieme con la perdita totale di una
delle ultime tre dita della stessa mano.
4) La perdita totale di uno degli indici e di altre tre dita fra le
mani, che non siano i pollici e l'altro indice.
5) La perdita totale di cinque dita fra le mani che siano le ultime
tre dell'una e due delle ultime tre dell'altra.
6) La perdita totale di uno dei pollici insieme con quella di altre
due dita fra le mani esclusi gli indici e l'altro pollice.
7) La perdita totale delle tre ultime dita di una mano.
8) La perdita delle due ultime falangi delle ultime quattro dita di
una mano, ovvero la perdita delle due ultime falangi di sei o cinque
dita fra le mani, che non siano quelle dei pollici.
9) La perdita della falange ungueale di sette o sei dita fra le
mani, compresa quella dei due pollici, oppure la perdita della
falange ungueale di otto dita fra le mani compresa quella di uno dei
due pollici.
10) L'amputazione tarso-metatarsica di un solo piede.
11) La perdita totale di sette o sei dita dei piedi compresi i due
alluci.
12) La perdita totale di nove od otto dita dei piedi compreso un
alluce.
13) La perdita totale dei due alluci e dei corrispondenti metatarsi.
14) Ulcera gastrica o duodenale, radiologicamente accertata, o gli
esiti di gastroenterostomia con neostoma ben funzionante.
15) Morbo di Basedow che per la sua entità non sia da ascriversi a
categoria superiore.
16) Nefrectomia con integrità del rene superstite.
17) Psico-nevrosi di media entità.
18) Le nevriti ed i loro esiti permanenti.
19) Sinusiti purulente croniche o vegetanti con nevralgia.
20) La diminuzione bilaterale permanente dell'udito, non
accompagnata da affezioni purulente dell'orecchio medio, quando
l'audizione della voce di conversazione sia ridotta alla distanza di
50 cm.
21) Le alterazioni organiche ed irreparabili di un occhio che ne
abbiano prodotto una riduzione dell'acutezza visiva al di sotto di
1/50, con l'acutezza visiva dell'altro normale, o ridotta fino a
7/10 della normale.
Settima categoria:
1) Le cicatrici della faccia che costituiscono notevole deformità.
Le cicatrici di qualsiasi altra parte del corpo estese e dolorose o
aderenti o retratte che siano facili ad ulcerarsi o comportino
apprezzabili disturbi funzionali, ammenoché per la loro gravità non
siano da equipararsi ad infermità di cui alle categorie precedenti.
2) L'anchilosi completa dell'articolazione radiocarpica.
3) La perdita totale di quattro dita fra le mani, che non siano i
pollici né gli indici.
4) La perdita totale dei due indici.
5) La perdita totale di un pollice.
6) La perdita totale di uno degli indici e di due altre dita fra le
mani che non siano i pollici o l'altro indice.
7) La perdita delle due falangi dell'indice e di quelle di altre tre
dita fra le mani che non siano quelle dei pollici.
8) La perdita della falange ungueale di tutte le dita di una mano,
oppure la perdita della falange unguale di sette o sei dita tra le
mani compresa quella di un pollice.
9) La perdita della falange ungueale di cinque, quattro o tre dita
delle mani compresa quella dei due pollici.
10) La perdita della falange ungueale di otto o sette dita fra le
mani che non sia quella dei pollici.
11) La perdita totale da cinque a tre dita dei piedi, compresi gli
alluci.
12) La perdita totale di sette o sei dita tra i piedi, compreso un
alluce, oppure di tutte o delle prime quattro dita di un piede.
13) La perdita totale di otto o sette dita tra i piedi, che non
siano gli alluci.
14) La perdita delle due falangi o di quella ungueale dei due alluci
insieme con la perdita della falange ungueale di altre dita comprese
fra otto e cinque.
15) L'anchilosi completa dei piedi (tibio-tarsica) senza deviazione
e senza notevole disturbo della deambulazione.
16) L'anchilosi in estensione del ginocchio.
17) Bronchite cronica diffusa con modico enfisema.
18) Esiti di pleurite basale bilaterale, oppure esiti estesi di
pleurite monolaterale di sospetta natura tbc.
19) Nevrosi cardiaca grave e persistente.
20) Le varici molto voluminose con molteplici grossi nodi ed i loro
esiti, nonché i reliquati delle flebiti dimostratisi ribelli alle
cure.
21) Le emorroidi voluminose e ulcerate con prolasso rettale; le
fistole anali secernenti.
22) Laparocele voluminoso.
23) Gastroduodenite cronica.
24) Esiti di resezione gastrica.
25) Colecistite cronica con disfunzione epatica persistente.
26) Calcolosi renale senza compromissione della funzione emuntoria.
27) Isteronevrosi di media gravità.
28) Perdita totale dei due padiglioni auricolari.
29) La diminuzione bilaterale permanente dell'udito non accompagnata
da affezioni purulente dell'orecchio medio; quando l'audizione della
voce di conversazione sia ridotta ad un metro, accertata con esame
audiometrico.
30) Esito di intervento di radicale (antroatticotomia) con voce di
conversazione percepita a non meno di un metro.
31) Le alterazioni organiche ed irreparabili di un occhio, essendo
l'altro integro, che ne riducano l'acutezza visiva fra 1/50 e 3/50
della normale.
32) Le alterazioni organiche ed irreparabili della visione
periferica di un occhio (avendo l'altro occhio visione centrale o
periferica normale), sotto forma di restringimento concentrico del
campo visivo di tale grado da lasciarne libera soltanto la zona
centrale, o le zone più prossime al centro, oppure sotto forma di
lacune di tale ampiezza da occupare una metà del campo visivo
stesso,o settori equivalenti.
Ottava categoria:
1) Gli esiti delle lesioni boccali che producano disturbi della
masticazione, della deglutizione o della parola, congiuntamente o
separatamente che per la loro entità non siano da ascrivere a
categorie superiori.
2) La perdita della maggior parte dei denti oppure la perdita di
tutti i denti della arcata inferiore.
La paradentosi diffusa, ribelle alle cure associata a parziale
perdita dentaria.
3) La perdita della falange ungueale dei due pollici.
4) La perdita totale di tre dita fra le mani che non siano i pollici
né gli indici.
5) La perdita totale di uno degli indici e di un dito della stessa
mano escluso il pollice.
6) La perdita di due falangi dell'indice insieme a quella delle
ultime falangi di altre due dita della stessa mano escluso il
pollice.
7) La perdita della falange ungueale delle prime tre dita di una
mano.
8) La perdita totale di cinque o quattro dita fra i piedi compreso
un alluce o delle ultime quattro dita di un solo piede.
9) La perdita totale di sei o cinque dita fra i piedi che non siano
gli alluci.
10) La perdita di un alluce o della falange ungueale di esso,
insieme con la perdita della falange di altre dita dei piedi
comprese fra otto e sei.
11) La perdita di un alluce e del corrispondente metatarso.
12) L'anchilosi tibio-tarsica di un solo piede senza deviazione di
esso e senza notevole disturbo della deambulazione.
13) L'accorciamento non minore di tre centimetri di un arto
inferiore, a meno che non apporti disturbi tali nella statistica o
nella deambulazione da essere compreso nelle categorie precedenti.
14) Bronchite cronica.
15) Gli esiti di pleurite basale o apicale monolaterali di sospetta
natura tubercolare.
16) Gli esiti di empiema non tubercolare.
17) Disturbi funzionali cardiaci persistenti (nevrosi, tachicardia,
extra sistolia).
18) Gastrite cronica.
19) Colite catarrale cronica o colite spastica postamebica.
20) Varici degli arti inferiori nodose e diffuse.
21) Emorroidi voluminose procidenti.
22) Colecistite cronica o esiti di colecistectomia con persistente
disepatismo.
23) Cistite cronica.
24) Sindromi nevrosiche lievi, ma persistenti.
25) Ritenzione parenchimale o endocavitaria di proiettile o di
schegge senza fatti reattivi apprezzabili.
26) Ernie viscerali non contenibili.
27) Emicastrazione.
28) Perdita totale di un padiglione auricolare.
29) Sordità unilaterale e permanente o ipoacusia unilaterale con
perdita uditiva superiore al 90% (voce gridata ad concham) accertata
con esame audiometrico.
30) La diminuzione bilaterale permanente dell'udito, non
accompagnata da affezione purulenta dell'orecchio medio, quando
l'audizione della voce di conversazione sia ridotta a due metri,
accertata con esame audiometrico.
31) Otite media purulenta cronica semplice.
32) Stenosi bilaterale del naso di notevole grado.
33) Le alterazioni organiche ed irreparabili di un occhio essendo
l'altro integro, che ne riducano l'acutezza visiva tra 4/50 e 3/10
della normale.
34) Dacriocistite purulenta cronica.
35) Congiuntiviti manifestamente croniche.
36) Le cicatrici delle palpebre congiuntivali, provocanti disturbi
oculari di rilievo (ectropion, entropion, simblefaron, lagoftalmo).
Tabella B : Lesioni ed infermità che danno diritto ad indennità per
una volta tanto
1) La perdita totale di due delle ultime tre dita di una mano o tra
le mani.
2) La perdita totale di uno degli indici accompagnata o non dalla
perdita di una delle ultime tre dita dell'altra mano.
3) La perdita delle ultime due falangi di uno degli indici e di
quelle di altre due dita fra le mani, che non siano quelle dei
pollici e dell'altro indice.
4) La perdita delle ultime due falangi dei due indici.
5) La perdita della falange ungueale di un pollice, accompagnata o
non dalla perdita della falange ungueale di un altro dito delle
mani.
6) La perdita della falange ungueale di sei o cinque dita fra le
mani, che non siano pollici oppure della stessa falange di quattro
dita fra le mani compreso uno degli indici.
7) La perdita totale di tre o due dita di uno o dei due piedi
compreso un alluce (con integrità del corrispondente metatarso)
ovvero la perdita totale di quattro dita tra i piedi che non siano
gli alluci.
8) La perdita totale dei due alluci, accompagnata o non da quella
della falange ungueale di due dita o di uno solo dello stesso o
dell'altro piede.
9) La perdita di uno degli alluci o della falange ungueale dei due
alluci, insieme con la perdita completa della falange ungueale di
altre quattro o tre dita fra i due piedi.
10) La perdita totale della falange ungueale di otto o sette dita
tra i due piedi, che non siano gli alluci.
11) Esiti lievi di pleurite di natura tubercolare.
12) Disturbi funzionali cardiaci di lieve entità.
13) La distonia spastica diffusa del colon.
14) Ernie viscerali contenibili.
15) Stenosi nasale unilaterale di notevole grado.
16) Riduzione dell'udito unilaterale con voce di conversazione da ad
concham a metri uno.
17) Le alterazioni organiche ed irreparabili di ambo gli occhi che
riducano l'acutezza visiva binoculare tra 4/10 e 7/10 della normale.
CRITERI PER L'APPLICAZIONE DELLE TABELLE A, B ED E
a) Il criterio dell'equivalenza previsto dal quarto comma dell'art.
11 del presente testo unico, applicabile per le tabelle A e B, non
va esteso alle infermità elencate nella tabella E, avendo
elencazione "carattere tassativo", salvo nei casi previsti dalla
lettera B, n. 2), e dalla lettera F, n. 8). In tali lettere B, n.
2), ed F, n. 8) vanno compresi i tumori maligni a rapida evoluzione
e le malattie renali gravi in trattamento emodialitico protratto a
seconda che, assieme all'assoluta e permanente incapacità a
qualsiasi attività fisica, esista o meno la necessità della continua
o quasi continua degenza a letto. (2)
Le parole "grave" e "notevole", usate per caratterizzare il grado di
talune infermità, debbono intendersi in relazione al grado di
invalidità corrispondente alla categoria cui l'infermità è ascritta.
Con l'espressione "assoluta, totale, completa", applicata alla
perdita di organi o funzioni, si intende denotare la perdita intera
senza tenere calcolo di quei residui di organi o funzioni che non
presentino alcuna utilità agli effetti della capacità a proficuo
lavoro.
b) Le mutilazioni sono classificate nella tabella A nella
presunzione che siano sufficienti la funzionalità ed il trofismo
delle parti residue dell'arto offeso, di tutto l'arto
controlaterale,
e, per gli arti inferiori, anche della colonna vertebrale.
Si intende che la classificazione sarà più elevata proporzionalmente
alla entità della deficienza funzionale derivante da cicatrici,
postumi di fratture, lesioni nervose delle parti sopraddette.
Per perdita totale di un dito qualsiasi delle mani e dei piedi si
deve intendere la perdita di tutte le falangi che lo compongono.
c) L'acutezza visiva dovrà essere sempre determinata a distanza,
ossia allo stato di riposo dell'accomodazione, correggendo gli
eventuali vizi di refrazione preesistenti e tenendo conto, per
quanto riguarda la riduzione dell'acutezza visiva dopo la
correzione, dell'aggravamento che possa ragionevolmente attribuirsi
alla lesione riportata.
La necessità di procedere, in tutti i casi di lesione oculare, alla
determinazione dell'acutezza visiva, rende opportuni alcuni
chiarimenti, che riusciranno indispensabili a quei periti che non si
siano dedicati in modo speciale all'oftalmologia.
Le frazioni del visus (acutezza visiva) indicate nei vari numeri
delle categorie delle infermità, si riferiscono ai risultati che si
ottengono usando le tavole ottometriche decimali internazionali.
Con le tavole di questo tipo, determinandosi, come è norma
l'acutezza visiva (V) alla distanza costante di 5 metri tra
l'ottotipo e l'individuo in esame, si hanno le seguenti gradazioni:
V = 10/10
V = 9/10
V = 8/10
V = 7/10
V = 6/10
V = 5/10
V = 4/10
V = 3/10
V = 2/10
V = 1/10 (5/50)
Se il soggetto in esame distingue a 4 metri, a 3 metri, a 2 metri, a
1 metro, le lettere o i segni che un occhio normale vede a 50 metri
(visus inferiore a 5/50) la sua acutezza visiva sarà ridotta a 4/50,
3/50, 2/50, 1/50.
Con lo stesso ottotipo si potrà saggiare il rilievo di frazione
1/100 avvicinando l'occhio a 50 cm da esso.
Al di sotto di 1/100, frazione che esprime un visus col quale è
possibile soltanto distinguere a 50 cm le lettere o i segni che un
occhio normale vede a 50 metri, l'acutezza visiva non si può
determinare se non con il conteggio delle dita a piccola distanza
dall'occhio (V = dita a 50, 40, 30, 20, 10 cm); ad un grado
inferiore il visus è ridotto alla pura e semplice percezione dei
movimenti della mano.
Per cecità assoluta si deve intendere l'abolizione totale del senso
della forma (visus); conseguentemente si considerano come casi di
cecità assoluta, in pratica, anche quelli in cui, abolito il senso
suddetto, sussista la sola percezione dei movimenti della mano,
oppure rimanga in tutto o in parte la sola sensibilità luminosa.
Nella afachia bilaterale e nella afachia unilaterale, quando l'altro
occhio è cieco, deve essere considerato il visus corretto, mentre
nella afachia unilaterale, con l'altro occhio normale, la correzione
non è tollerata e, pertanto, deve essere considerato il visus non
corretto.
d) Nelle vertigini labirintiche il giudizio sarà pronunciato dopo
eseguiti i necessari accertamenti di fenomeni, spontanei e da
stimolazione, atti a stabilire la realtà, il grado di gravità e di
permanenza dei disturbi dell'equilibrio statico e dinamico.
e) Le affezioni polmonari ed extrapolmonari di natura tubercolare
sono specificatamente considerate nelle categorie 1ª, 2ª, 5ª, 7ª e
8ª della tabella A, in relazione alla loro entità, estensione, stato
evolutivo ed alle condizioni locali e generali del soggetto.
In base ai criteri valutativi predetti, esse potranno essere
classificate anche nelle rimanenti categorie (3ª, 4ª e 6ª) per
equivalenza.
f) Quando il militare ed il civile, già affetto da perdita anatomica
o funzionale di uno degli organi pari, per causa estranea alla
guerra, perda in tutto o in parte l'organo superstite per cause
della guerra, la pensione o l'assegno si liquida in base alla
categoria corrispondente all'invalidità complessiva risultante dalle
lesioni dei due organi.
Lo stesso trattamento compete all'invalido che, dopo aver liquidato
la pensione di guerra per perdita anatomica o funzionale di uno
degli organi, venga a perdere, per causa estranea alla guerra, in
tutto o in parte, l'organo superstite.
Il trattamento di cui sopra, nel caso di perdita di arti, compete
anche quando, dopo la perdita totale di un arto, si verifichi la
perdita totale o parziale di uno o di tutti gli arti superstiti.
Col termine "organo" deve intendersi una pluralità di elementi
anatomici anche se strutturalmente diversi, tali da configurare un
complesso unitario, e ciò perché tali elementi concorrono
all'espletamento di una determinata funzione (ad esempio l'apparato
visivo ed uditivo di un lato; un arto).
Col termine "organi pari" va inteso un insieme di due dei suddetti
complessi unitari, abbinabili non soltanto sulla base di criteri di
ordine topografico, ma soprattutto dal punto di vista
anatomo-funzionale e fisio-patologico (ad esempio: l'apparato visivo
od uditivo di un lato rispetto al controlaterale).
Con la dizione "perdita parziale" dell'organo superstite ("venga a
perdere in parte l'organo superstite") si deve intendere una
compromissione permanente, anatomica o funzionale dell'organo
medesimo.
Va altresì considerato alla stregua di "organi pari" quell'apparato
che venga ad assumere funzione vicariante in caso di perdita
assoluta e permanente di altra funzione organica (esempio: la
funzione uditiva, tattile, ecc., in caso di cecità assoluta e
permanente).
g) Quando nella tabella A non sia già specificatamente prevista per
i monconi degli arti superiori o inferiori una migliore
classificazione in caso di impossibilità di applicazione della
protesi, si deve attribuire una categoria immediatamente superiore a
quella spettante nel caso di possibile protesizzazione.
Se il moncone dell'arto amputato risulti ulcerato in modo
irreversibile e permanente deve considerarsi improtesizzabile ai
fini dell'applicazione della classifica più favorevole sopra
prevista.
h) Per le broncopatie croniche, l'assegnazione a categoria superiore
alla settima prevista dalla tabella A, deve essere fatta in base
all'entità dell'enfisema e alla riduzione della capacità
respiratoria (media marcata grave), determinata con esame
spirometrico o gas analisi. (1) (2)
-----
(1) L'intitolazione della presente parte della tabella, è stata così
sostituita dall'art. 2. L. 06.10.1986, n. 656.
(2) Il presente capoverso è stato così sostituito dall'art. art. 2.
L. 06.10.1986, n. 656.
Tabella C : Trattamento spettante ai mutilati ed invalidi di guerra
1ª categoria . . . . . . . . . . . . . . 2.644.200
2ª categoria . . . . . . . . . . . . . . 2.379.600
3ª categoria . . . . . . . . . . . . . . 2.115.000
4ª categoria . . . . . . . . . . . . . . 1.851.000
5ª categoria . . . . . . . . . . . . . . 1.586.400
6ª categoria . . . . . . . . . . . . . . 1.321.800
7ª categoria . . . . . . . . . . . . . . 1.057.800
8ª categoria . . . . . . . . . . . . . . . 793.200
Tabella E : Assegni di superinvalidità
A)
1) Alterazioni organiche e irreparabili di ambo gli occhi che
abbiano prodotto cecità bilaterale assoluta e permanente.
2) Perdita anatomica o funzionale di quattro arti fino al limite
della perdita totale delle due mani e dei due piedi insieme.
3) Lesioni del sistema nervoso centrale (encefalo e midollo spinale)
che abbiano prodotto paralisi totale dei due arti inferiori e
paralisi della vescica e del retto (paraplegici rettovescicali).
4) Alterazioni delle facoltà mentali tali da richiedere trattamenti
sanitari obbligatori in condizione di degenza nelle strutture
ospedaliere pubbliche o convenzionate.
L'assegno sarà mantenuto alla dimissione quando la malattia mentale
determini gravi e profondi perturbamenti della vita organica e
sociale e richieda il trattamento sanitario obbligatorio presso i
centri di sanità mentale e finché duri tale trattamento.
(Annue: L. 7.200.000)
L'assegno sarà mantenuto od attribuito anche a coloro che alla data
di entrata in vigore della legge 13 maggio 1978, n. 180, affetti da
alterazioni delle facoltà mentali, ancora socialmente pericolosi,
risultavano dimessi dagli ospedali psichiatrici ai sensi dell'art.
69 del regolamento manicomiale approvato con regio decreto 16 agosto
1909, n. 615, e affidati, per la custodia e la vigilanza, alla
famiglia con la necessaria autorizzazione del tribunale. (1)
Nei confronti dei soggetti di cui al comma precedente verrà
conservato l'assegno se si verificano le condizioni di cui al primo
comma. Alla dimissione troverà applicazione il disposto del secondo
comma.(1)
A bis)
1) La perdita di ambo gli arti superiori fino al limite della
perdita delle due mani.
2) La disarticolazione di ambo le cosce o l'amputazione di esse con
la impossibilità assoluta e permanente dell'applicazione di
apparecchio di protesi.
(Annue: L. 6.480.000)
B)
1) Lesioni del sistema nervoso centrale (encefalo e midollo
spinale), con conseguenze gravi e permanenti di grado tale da
apportare, isolatamente o nel loro complesso, profondi ed
irreparabili perturbamenti alla vita organica e sociale.
Tubercolosi o altre infermità gravi al punto da determinare una
assoluta e permanente incapacità a qualsiasi attività fisica e da
rendere necessaria la continua o quasi continua degenza a letto.
(Annue: L. 5.760.000)
C)
1) Perdita di un arto superiore e di un arto inferiore dello stesso
lato sopra il terzo inferiore rispettivamente del braccio e della
coscia con impossibilità della applicazione dell'apparecchio di
protesi.
(Annue: L. 5.040.000)
D)
1) Amputazione di ambo le cosce a qualsiasi altezza.
(Annue: L. 4.320.000)
E)
1) Alterazioni organiche ed irreparabili di ambo gli occhi tali da
ridurre l'acutezza visiva binoculare da 1/100 a meno di 1/50 della
normale.
2) Perdita di un arto superiore e di uno inferiore sopra il terzo
inferiore rispettivamente del braccio e della coscia.
3) Perdita di dieci oppure di nove dita delle mani compresi i
pollici.
4) Perdita di ambo gli arti inferiori di cui uno sopra il terzo
inferiore della coscia e l'altro sopra il terzo inferiore della
gamba.
5) Alterazioni delle facoltà mentali che richiedono trattamenti
sanitari obbligatori non in condizioni di degenza nelle strutture
ospedaliere pubbliche o convenzionate o che abbiano richiesto
trattamenti sanitari obbligatori in condizioni di degenza
ospedaliera, cessati ai sensi della legge n. 180 del 13 maggio 1978,
sempreché tali alterazioni apportino profondi perturbamenti alla
vita organica e sociale.
(Annue: L. 3.600.000)
F)
1) Perdita totale di una mano e dei due piedi insieme.
2) Perdita di due arti, uno superiore e l'altro inferiore, amputati
rispettivamente al terzo inferiore del braccio e al terzo inferiore
della gamba.
3) Perdita di due arti, uno superiore e l'altro inferiore, amputati
rispettivamente al terzo inferiore dell'avambraccio e al terzo
inferiore della coscia.
4) Perdita di ambo gli arti inferiori di cui uno sopra al terzo
inferiore della coscia e l'altro al terzo inferiore della gamba.
5) Perdita di ambo gli arti inferiori di cui uno al terzo inferiore
della coscia e l'altro fino al terzo inferiore della gamba.
6) Perdita delle due gambe a qualsiasi altezza.
7) Alterazioni delle facoltà mentali che apportino profondi
perturbamenti alla vita organica e sociale.
8) Tubercolosi o altre infermità gravi al punto da determinare una
assoluta e permanente incapacità a qualsiasi attività fisica, ma non
tale da richiedere la continua o quasi continua degenza a letto.
(Annue: L. 2.880.000)
G)
1) Perdita dei due piedi o di un piede e di una mano insieme.
2) La disarticolazione di un'anca.
3) Tutte le alterazioni delle facoltà mentali (schizofrenia e
sindromi schizofreniche, demenza paralitica, demenze traumatiche,
demenza epilettica, distimie gravi, ecc.) che rendano l'individuo
incapace a qualsiasi attività.
4) Tubercolosi grave al punto da determinare una assoluta incapacità
a proficuo lavoro.
(Annue: L. 2.160.000)
H)
1) Castrazione e perdita pressoché totale del pene.
2) La fistola gastrica, intestinale, epatica, pancreatica, splenica,
retto vescicale ribelle ad ogni cura e l'ano preternaturale.
3) Sordità bilaterale organica assoluta e permanente quando si
accompagni alla perdita o a disturbi gravi e permanenti della
favella o a disturbi della sfera psichica e dell'equilibrio statico
dinamico.
4) Cardiopatia organica in stato di permanente scompenso o con grave
e permanente insufficienza corollarica ecg. accertata.
5) Anchilosi completa di un'anca se unita a grave alterazione
funzionale del ginocchio corrispondente.
(Annue: L. 1.440.000).(1)
-----
(1) Il presente comma è stato aggiunto dall'art. 9, L. 06.10.1986,
n. 656.
Tabella F : Assegno per cumulo di infermità
Natura del cumuloImporto annuo
Per due superinvalidità contemplate nelle lettere A, A-bis e
B9.978.000
Per due superinvalidità di cui una contemplata nelle lettere A
e A-bis e l'altra contemplata nelle lettere C, D, E7.599.600
Per due superinvalidità di cui una contemplata nella lettera B
e l'altra contemplata nelle lettere C, D, E 4.180.200
Per due superinvalidità contemplate nella tabella E3.139.800
Per una seconda infermità della prima categoria della tabella
A2.379.600
Per una seconda infermità della seconda categoria della
tabella A2.142.000
Per una seconda infermità della terza categoria della tabella
A1.903.200
Per una seconda infermità della quarta categoria della tabella
A1.665.600
Per una seconda infermità della quinta categoria della tabella
A1.428.000
Per una seconda infermità della sesta categoria della tabella
A1.189.800
Per una seconda infermità della settima categoria della
tabella A951.600
Per una seconda infermità dell'ottava categoria della tabella
A714.000
TRATTAMENTO ANNUO SPETTANTE AI CONGIUNTI DEI CADUTI
Soggetti di dirittoImporto annuo
Tabella G: Vedove ed orfani minorenni - Orfani maggiorenni
inabili in istato di disagio economico1.477.200
Tabella M: Genitori, collaterali ed assimilati - Pensioni
normali805.800
Tabella S: Genitori - Pensioni speciali790.800
TRATTAMENTO SPETTANTE ALLE VEDOVE ED ORFANI DEGLI INVALIDI
DECEDUTI PER CAUSE DIVERSE DALLA INFERMITA' PENSIONATA
Soggetti di dirittoImporto annuo
Tabella N: Vedove ed orfani minorenni - Orfani maggiorenni
inabili in istato di disagio economico:
2ª categoria778.200
3ª categoria693.000
4ª categoria622.800
5ª categoria565.800
6ª categoria523.200
7ª categoria495.000
8ª categoria481.200