GAZZETTA UFFICIALE SERIE GENERALE N. 16 DEL 18/1/1982







            Decreto del Presidente della Repubblica del 30 dicembre 1981, n. 834
            Definitivo riordinamento delle pensioni di guerra, in attuazione 
            della delega prevista dall'art. 1 della legge 23 settembre 1981, n. 
            533.
           
 
           Gazzetta Ufficiale del 18 gennaio 1982, n. 16
     

            Preambolo 


            Il Presidente della Repubblica
            Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
            Visto l'art. 1 della legge 23 settembre 1981, n. 533, recante delega 
            al Governo per il definitivo riordinamento delle pensioni di guerra;
            Udito, ai sensi del predetto art. 1, il parere delle competenti 
            commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della 
            Repubblica;
            Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella 
            riunione del 22 dicembre 1981;
            Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di 
            concerto con il Ministro del tesoro;
            Emana il seguente decreto:



            Articolo 1: Adeguamento automatico dei trattamenti pensionistici di 
            guerra.


            [A decorrere dal 1° gennaio 1982, gli importi delle pensioni di cui 
            alle tabelle C, G, M, N ed S, degli assegni di cumulo di cui alla 
            tabella F, degli assegni di superinvalidità di cui alla tabella E, 
            dell'indennità di assistenza e di accompagnamento e dell'assegno di 
            maggiorazione di cui all'art. 39 del decreto del Presidente della 
            Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, vigenti alla data del 31 
            dicembre 1981, sono adeguati automaticamente, mediante 
            l'attribuzione di un assegno aggiuntivo risultante 
            dall'applicazione, sugli importi di cui sopra, di una quota 
            dell'indice di variazione previsto dall'art. 9 della legge 3 giugno 
            1975, n. 160, e successive modificazioni. Detta quota sarà 
            determinata annualmente con decreto del Presidente del Consiglio dei 
            Ministri, su proposta del Ministro del tesoro, in relazione al 
            numero dei pensionati e alle risorse disponibili per la specifica 
            destinazione] (1).
            [In sede di prima applicazione del presente articolo la quota di 
            tale indice di variazione per l'anno 1982 è pari a + 11,0 per cento] 
            (1).
            [L'adeguamento automatico non compete sugli assegni aggiuntivi 
            attribuiti ai sensi del precedente primo comma, né su altri assegni 
            o indennità, spettanti ai titolari di pensioni di guerra, diversi da 
            quelli sopraindicati] (1).
            A decorrere dal 1° gennaio 1982 sono soppressi gli articoli 74 e 75 
            del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 
            915, ed il secondo comma dell'art. 32 della legge 24 aprile 1980, n. 
            146.Gli importi percepiti alla data del 31 dicembre 1981, per 
            indennità integrativa speciale, sono conservati dai beneficiari a 
            titolo di assegno personale non riversibile.
            L'assegno di cui al comma precedente non spetta a coloro che 
            fruiscono o vengano a fruire di altra pensione, assegno o 
            retribuzione comunque collegati con le variazioni dell'indice del 
            costo della vita e con analoghi sistemi di adeguamento automatico 
            stabiliti dalle vigenti disposizioni (2).
            Gli assegni aggiuntivi corrisposti ai sensi dell'art. 75 del citato 
            decreto del Presidente della Repubblica n. 915 sono conglobati negli 
            importi delle pensioni e degli assegni di cui alle tabelle indicate 
            nel primo comma del presente articolo.
            Alla liquidazione degli assegni previsti dal presente articolo 
            provvedono, d'ufficio, le competenti direzioni provinciali del 
            tesoro.
            -----
            (1) Il presente comma è stato abrogato dall'art. 1, L. 6.10.1986, n. 
            656.
            (2) Non è fondata la questione di legittimità costituzionale 
            dell'art. 1 sesto comma, DPR 30.12.1981, n. 834 sollevata in 
            riferimento agli artt. 42 e 76 della Costituzione. La stessa Corte, 
            con ordinanza 24-28 novembre 1997, n. 369 (Gazz. Uff. 3 dicembre 
            1997, n. 49, Serie speciale), ha dichiarato la manifesta 
            inammissibilità della questione di legittimità costituzionale 
            dell'art. 1, sesto comma, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 
            38, primo e secondo comma della Costituzione (C. cost. 15-29 giugno 
            1995, n. 288; G. U. 05.07.1995, n. 28, Prima serie speciale).



            Articolo 2: Pensioni e assegni


            Le tabelle A ed E ed i criteri per l'applicazione delle tabelle A e 
            B di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 
            1978, n. 915, sono sostituite dalle corrispondenti nuove tabelle e 
            dai criteri allegati al presente decreto.
            Le tabelle C, G, M, N, ed S, nonché la tabella F, allegate al 
            decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, 
            sono sostituite dalle corrispondenti nuove tabelle allegato al 
            presente decreto.



            Articolo 3: Assegni di cumulo


            L'ultimo comma dell'art. 16 del decreto del Presidente della 
            Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, è sostituito dal seguente:
            "L'assegno per cumulo si aggiunge a quello per superinvalidità, 
            sempreché si tratti di invalidità diverse da quelle che diano titolo 
            all'assegno di superinvalidità".



            Articolo 4: Perdita totale o parziale dell'organo superstite


            Dopo il secondo comma dell'art. 19 del decreto del Presidente della 
            Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, è aggiunto il seguente comma:
            "Ai fini dell'applicazione dei commi precedenti viene considerato 
            alla stregua di organo pari anche quell'apparato che venga ad 
            assumere funzione vicariante in caso di perdita assoluta e 
            permanente di altra funzione organica".



            Articolo 5: Assegno di incollocabilità


            Al secondo comma dell'art. 20 del decreto del Presidente della 
            Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, è aggiunto il seguente periodo:
            "Ove, a seguito della revisione per aggravamento, l'invalido sia 
            ascritto alla prima categoria senza assegni di superinvalidità, 
            viene conservato, se più favorevole, sempreché ne ricorrano le 
            condizioni e, in particolare, permanga l'effettivo stato di 
            incollocamento, il trattamento di cui al primo comma".



            Articolo 6: Indennità di assistenza e di accompagnamento


            L' art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 
            1978, n. 915, è sostituito dal seguente:"Ai mutilati ed agli 
            invalidi di guerra affetti da una delle mutilazioni o invalidità 
            contemplate nella tabella E, annessa al presente decreto, è 
            liquidata, d'ufficio, una indennità per la necessità di assistenza e 
            per la retribuzione di un accompagnatore anche nel caso che il 
            servizio di assistenza e di accompagnamento venga disimpegnato da un 
            familiare del minorato.
            [ L'indennità è concessa nelle seguenti misure mensili:
            lettera A . . . . . . . . . . . . .... . . . . L. 384.000
            lettera A bis . . . . . . . . . . . . . . . . " 335.000
            lettera B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 296.000
            lettera C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 260.000
            lettera D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 220.000
            lettera E . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 182.000
            lettera F . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 143.000
            lettera G . . . . .. . . . . . . . . . . . . . " 105.000
            lettera H . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . " 69.000
            I pensionati affetti dalle invalidità specificate nelle lettere A 
            numeri 1), 2), 3), 4) comma secondo; A bis; B n. 1); C; D; E n. 1), 
            della succitata tabella, possono ottenere, a richiesta, anche 
            nominativa, un accompagnatore scelto fra loro che hanno optato per 
            il servizio civile alternativo o, in via subordinata, un 
            accompagnatoremilitare.] (1)
            Per la particolare assistenza di cui necessitano gli invalidi 
            ascritti alla lettera A numeri 1), 2), 3), 4) comma secondo e gli 
            invalidi ascritti alla lettera A bis n. 1), possono chiedere 
            l'assegnazione di altri due accompagnatori militari e, in luogo di 
            ciascuno di questi possono, a domanda, ottenere la liquidazione di 
            un assegno a titolo di integrazione dell'indennità di assistenza e 
            di accompagnamento.
            La competente autorità militare, in caso di assegnazione del secondo 
            e del terzo accompagnatore, ne darà immediatamente comunicazione 
            alla direzione provinciale del tesoro che ha in carico la partita 
            dell'invalido beneficiario, per i provvedimenti di competenza.
            La misura dell'integrazione di cui al precedente comma, da 
            liquidarsi in sostituzione di ciascuno degli accompagnatori militari 
            previsti dal comma stesso, è stabilita in L. 900.000 mensili per gli 
            ascritti alla lettera A n. 1), che abbiano riportato per causa di 
            guerra anche la mancanza dei due arti superiori o inferiori o la 
            sordità bilaterale ovvero per tali menomazioni abbiano conseguito 
            trattamento pensionistico di guerra, e n. 2); in L. 600.000 mensili 
            per gli invalidi ascritti ai numeri 1), 3) e 4) comma secondo della 
            lettera A; in L. 400.000 mensili per gli ascritti al n. 1) della 
            lettera A bis.
            La misura dell'integrazione di cui al precedente comma, da 
            liquidarsi in sostituzione di ciascuno degli accompagnatori militari 
            previsti dal comma stesso, è stabilita: dal 1° gennaio 1985 in lire 
            1.260.000 mensili e dal 1° gennaio 1986 in lire 1.638.000 mensili 
            per gli ascritti alla lettera A, n. 1), che abbiano riportato per 
            causa di guerra anche la mancanza dei due arti superiori o inferiori 
            o la sordità bilaterale ovvero per tali menomazioni abbiano 
            conseguito trattamento pensionistico di guerra, e n. 2); dal 1° 
            gennaio 1985 in lire 840.000 mensili e dal 1° gennaio 1986 in lire 
            1.092.000 mensili per gli invalidi ascritti ai n. 1), 3) e 4), commi 
            secondo e terzo della lettera A; dal 1° gennaio 1985 in lire 560.000 
            mensili e dal 1° gennaio 1986 in lire 728.000 mensili per gli 
            ascritti al n. 1) della lettera A bis. (2)
            Un secondo accompagnatore militare compete, a domanda, agli invalidi 
            ascritti alla tabella E, lettera A bis, numero 2), i quali, in luogo 
            del secondo accompagnatore possono chiedere la liquidazione di un 
            assegno a titolo di integrazione dell'indennità di assistenza e di 
            accompagnamento, nella misura di lire 280.000 mensili dal 1° gennaio 
            1985 e di lire 364.000 mensili dal 1° gennaio 1986. (2)
            Ai fini dell'applicazione della norma di cui al precedente comma, 
            gli enti interessati provvederanno a dare comunicazione 
            dell'avvenuto ricovero alla direzione provinciale del tesoro che ha 
            in carico, la partita di pensione dell'invalido ricoverato".(1) (2)
             
            -----
            (1) Il presente comma è stato abrogato dall'art. 3, L. 6.10.1986, n. 
            656.
            (2) Il presente comma è stato così sostituito dall'art. 3, L. 
            6.10.1986, n. 656.



            Articolo 7: Indennità speciale annua per i mutilati ed invalidi di 
            guerra


            Il primo comma dell'art. 25 del decreto del Presidente della 
            Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, è sostituito dal seguente:
            "Agli invalidi di prima categoria è corrisposta una indennità 
            speciale annua pari ad una mensilità del trattamento pensionistico 
            complessivo spettante alla data del 1° dicembre di ciascun anno, 
            compresi i relativi assegni accessori".
            Al terzo comma dello stesso art. 25 le parole "Le domande di cui ai 
            precedenti commi sono utili " sono sostituite dalle parole "La 
            domanda di cui al precedente comma è utile".



            Articolo 8: Assegno integratore per anzianità di servizio


            Al terzo comma, secondo periodo, dell'art. 29 del decreto del 
            Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, le parole "con 
            l'esclusione dell'aumento dei sei anni" sono soppresse.



            Articolo 9: Trattamento spettante alle vedove dei grandi invalidi


            Dopo il terzo comma dell'art. 38 del decreto del Presidente della 
            Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, sono inseriti i seguenti commi:
            "Alla vedova di cui ai commi precedenti è liquidato, in aggiunta al 
            trattamento spettante, un assegno supplementare pari al cinquanta 
            per cento degli assegni di superinvalidità, contemplati dalla 
            tabella E o riferiti a detta tabella E, di cui in vita usufruiva il 
            grande invalido.
            Tale assegno supplementare compete purchè la vedova abbia convissuto 
            con il dante causa e gli abbia prestato assistenza.
            Lo stesso trattamento di cui al comma precedente compete alla vedova 
            alla quale sia già stata liquidata la pensione in base alle norme 
            precedentemente in vigore.
            Alla liquidazione del trattamento pensionistico previsto dal 
            presente articolo provvedono d'ufficio, in via provvisoria, le 
            competenti Direzioni provinciali del tesoro; i relativi 
            provvedimenti sono confermati dalla Amministrazione centrale delle 
            pensioni di guerra". (1)
             
            -----
            (1) Il presente articolo è stato così sostituito art. 4, L. 
            6.10.1986, n. 656.



            Articolo 10: Vedove ed orfani dei soggetti di cui agli articoli 32, 
            33 e 34


            Il secondo comma dell'art. 41 del decreto del Presidente della 
            Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, è sostituito dal seguente:
            "Se il militare o il civile non abbia raggiunto il limite di 
            anzianità per conseguire il trattamento normale di quiescenza, alla 
            vedova o agli orfani è liquidato, a domanda, in aggiunta alla 
            pensione di guerra, un assegno integratore commisurato a tanti 
            ventesimi della pensione minima ordinaria di riversibilità per 
            quanti sono gli anni di servizio utile a pensione, con l'aumento di 
            anni sei nei casi in cui questo è previsto per il dante causa".



            Articolo 11: Genitore che abbia perduto più figli per causa di 
            guerra


            Il secondo comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della 
            Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, è sostituito dal seguente:
            "Oltre a tale pensione spetta anche un aumento nella misura del 90% 
            della pensione di cui al primo comma per ciascuno dei figli oltre il 
            primo".



            Articolo 12: Condizioni economiche per il conferimento di assegni o 
            di trattamenti pensionistici


            Il limite di reddito di cui al primo comma dell'art. 70 del decreto 
            del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, nei casi 
            in cui sia previsto come condizione per il conferimento dei 
            trattamenti od assegni pensionistici di guerra, è elevato a L. 
            5.200.000 con decorrenza dal 1° gennaio 1982. Tale limite si applica 
            ai redditi posseduti nell'anno precedente a quello della 
            presentazione della domanda. Il limite suddetto potrà essere 
            successivamente modificato con le modalità previste dal secondo 
            comma del medesimo art. 70.



            Articolo 13: Revisione dei provvedimenti impugnati con ricorso 
            gerarchico o in sede giurisdizionale


            L' art. 79 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 
            1978, n. 915, è sostituito dal seguente:
            "E' in facoltà del Ministro del tesoro o del direttore generale 
            delle pensioni di guerra, ove gli interessati ne avanzino richiesta, 
            di procedere, rispettivamente, alla revisione amministrativa dei 
            provvedimenti in materia di pensioni di guerra per i quali siano 
            pendenti ricorsi giurisdizionali presso la Corte dei conti, ovvero 
            alla revisione di quei provvedimenti per i quali siano pendenti 
            ricorsi gerarchici.
            Il riesame dei ricorsi giurisdizionali pendenti presso la Corte dei 
            conti ha precedenza rispetto a qualsiasi altro riesame e a tal fine 
            sarà, altresì, data priorità a quei ricorsi che siano stati 
            presentati da più lungo tempo.(1)
            Ai fini di una più equa e sostanziale valutazione del diritto alla 
            pensione o, comunque, ad un trattamento più favorevole di quello 
            liquidato, tenuto conto dell'evoluzione della legislazione 
            pensionistica di guerra intervenuta nel frattempo e nell'intento di 
            abbreviare i tempi di giacenza dei ricorsi giurisdizionali, il 
            Ministro del tesoro o il direttore generale procedono ad un nuovo 
            esame di tutti i presupposti di fatto e di diritto in base ai quali 
            è stato emesso il provvedimento impugnato, con riferimento anche 
            alle disposizioni di legge emanate successivamente. All'uopo, gli 
            organi decidenti possono disporre tutti gli accertamenti ritenuti 
            utili ai fini del riesame. E' in facoltà del ricorrente interessato 
            produrre durante l'istruttoria per il riesame amministrativo memorie 
            e documenti a sostegno del proprio assunto e, qualora non esistano o 
            siano andati distrutti certificazioni, atti e documenti ufficiali, 
            può comprovare le proprie ragioni presentando anche atti notori o 
            testimonianze redatti nelle dovute forme di legge. (1)
            Qualora, per effetto della revisione prevista dai commi precedenti, 
            il Ministro del tesoro o il direttore generale provvedano a revocare 
            il provvedimento impugnato, il processo in sede giurisdizionale o il 
            procedimento contenzioso amministrativo si estinguono se 
            l'interessato rilascia dichiarazione scritta di adesione al nuovo 
            provvedimento con contestuale rinuncia agli atti del giudizio o al 
            ricorso gerarchico. La pensione di guerra o il nuovo trattamento 
            sono conferiti a decorrere dalla data in cui nei confronti 
            dell'interessato si sono verificate tutte le condizioni di legge. Se 
            l'interessato non rilascia la dichiarazione di adesione con rinuncia 
            agli atti del giudizio o al ricorso gerarchico, la impugnazione si 
            intende estesa, di diritto, al nuovo provvedimento amministrativo.
            Il Ministro del tesoro provvederà, entro sei mesi dalla data di 
            entrata in vigore del presente decreto, alla emanazione di norme 
            regolamentari ed alla modifica di quelle esistenti per una pronta e 
            completa esecuzione delle disposizioni di cui al presente articolo, 
            nella più ampia tutela dei diritti degli interessati".
             
            -----
            (1) Il presente comma ha così sostituito l'originale secondo comma, 
            in virtù dell'art. 15, L. 06.10.1986, n. 656.
             
             



            Articolo 14: Esonero dal servizio militare


            L'art. 89 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 
            1978, n. 915, è sostituito dal seguente:
            "L'unico figlio maschio o il primo figlio maschio della vedova di 
            guerra sono esonerati dal servizio militare su richiesta del 
            genitore.
            Lo stesso beneficio compete all'unico figlio maschio o al primo 
            figlio maschio dell'invalido di guerra di 1ª categoria e di 2ª 
            categoria su richiesta del genitore.
            I benefici di cui ai comuni precedenti sono estesi al secondo figlio 
            maschio".



            Articolo 15: Assegni annessi alle decorazioni al valor militare


            L'ammontare degli assegni annessi alle decorazioni al valor militare 
            per fatti di guerra e fissato a decorrere dal 1° luglio 1981, nella 
            seguente misura annua:
            medaglia d'oro al valor militare . . . . . . . . . . . . . . . L. 
            3.000.000
            medaglia d'argento al valore per fatti di guerra . . "     250.000
            medaglia di bronzo per fatti di guerra . . . . . . . . . . "     
            100.000
            croci di guerra al valor militare. . . . . . . . . . . . . . . . "   
                70.000
            Restano ferme tutte le altre norme previste dal titolo VIII del 
            decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, 
            concernente la devoluzione degli assegni per decorazioni al valor 
            militare.
            Gli assegni di cui al precedente primo comma, escluso quello annesso 
            alle medaglie d'oro, sono corrisposti annualmente con scadenza al 31 
            dicembre di ogni anno. Il relativo pagamento è anticipato al 30 
            giugno, ferma restando la disposizione contenuta nell'ultimo comma 
            dell'art. 370 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827.



            Articolo 16: Emissione dei provvedimenti in materia di pensioni di 
            guerra


            Al settimo comma dell'art. 101 del decreto del Presidente della 
            Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, è aggiunto il seguente periodo:
            "In tali casi, il nuovo provvedimento del direttore generale, 
            qualora abbia contenuto integralmente conforme a quanto deliberato 
            dal comitato, non è soggetto ad ulteriore esame da parte del 
            comitato medesimo".



            Articolo 17: Comitato di liquidazione


            L'ultimo comma dell'art. 102 del decreto del Presidente della 
            Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, è sostituito come segue:
            "Alla direzione della segreteria del comitato è preposto un 
            funzionario dei servizi amministrativi del Ministero del tesoro 
            avente la qualifica di dirigente. Il personale della segreteria del 
            comitato è fornito dalla direzione generale delle pensioni di 
            guerra, da cui dipende amministrativamente".



            Articolo 18: Funzionamento del comitato di liquidazione


            Il quarto, il quinto ed il settimo comma dell'art. 103 del decreto 
            del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, sono 
            sostituiti rispettivamente dai seguenti:
            "Il comitato può essere sentito su questioni attinenti 
            all'ordinamento e alla materia delle pensioni di guerra dal Ministro 
            del tesoro o dal direttore generale delle pensioni di guerra.
            Il presidente può convocare il comitato in adunanza generale per 
            deliberare su questioni di massima di particolare importanza, per 
            esprimere i pareri richiesti a termini del comma precedente, nonché 
            quando vi sia contrasto di orientamenti tra le varie sezioni. Tale 
            collegio è composto dal presidente del comitato, che lo presiede, 
            dai membri della sezione speciale, di cui al primo comma del 
            successivo art. 112, compreso il sanitario, dai vice presidenti e 
            dai presidenti incaricati indicati nel terzo comma del presente 
            articolo, nonché da un rappresentante di ciascuna associazione 
            interessata, scelto tra i membri di cui al terzo comma dell'art. 
            102. Il presidente del comitato può disporre che intervengano nelle 
            sedute, per essere consultati su determinate questioni, anche altri 
            componenti del comitato. A tali sedute partecipa, con funzione 
            consultiva, il direttore generale delle pensioni di guerra o un suo 
            delegato.
            Il Ministro del tesoro, entro sei mesi dalla data di entrata in 
            vigore del presente decreto, provvederà ad adeguare, con proprio 
            decreto, sentito il comitato di liquidazione in adunanza generale, 
            le attuali norme relative al funzionamento ed alle procedure del 
            comitato stesso alle sopravvenute esigenze di snellimento e di 
            semplificazione. Tali norme potranno essere successivamente 
            modificate dal Ministro del tesoro, sentito il comitato in adunanza 
            generale, ogni qualvolta dovesse ravvisarsene la necessità o 
            l'utilità".



            Articolo 19: Commissioni mediche per le pensioni di guerra


            L'ultimo comma dell'art. 105 del decreto del Presidente della 
            Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, è sostituito dal seguente:
            "Ai servizi di segreteria delle commissioni si provvede con 
            personale dipendente dai Ministeri della difesa e del tesoro oppure 
            comandato da altre amministrazioni dello Stato, comprese quelle ad 
            ordinamento autonomo".



            Articolo 20: Funzionamento della commissione medica superiore


            Il quarto comma dell'art. 107 del decreto del Presidente della 
            Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, è sostituito dal seguente:
            "La commissione dà inoltre parere ogni qualvolta ne sia richiesta 
            dal Ministro del tesoro o dal direttore generale delle pensioni di 
            guerra".
            Allo stesso art. 107 è aggiunto il seguente comma:
            " Il personale della segreteria della Commissione medica superiore è 
            fornito dalla Direzione generale delle pensioni di guerra da cui 
            dipende amministrativamente. Alla direzione della segreteria della 
            Commissione è assegnato un funzionario dei servizi amministrativi, 
            di qualifica non superiore alla ottava. (1)
            Il Ministro del tesoro, entro sei mesi dalla data di entrata in 
            vigore della presente legge, emanerà, con proprio decreto, le norme 
            relative al funzionamento e alle procedure della Commissione medica 
            superiore e delle Commissioni mediche periferiche di guerra ai fini 
            di un maggiore coordinamento e snellimento della loro attività". (1)
             
            -----
            (1) Il presente comma ha così sostituito l'originale ultimo comma, 
            in virtù dell'art. 12, L. 6.10.1986, n. 656



            Articolo 21: Integrazione delle commissioni mediche territoriali e 
            della commissione medica superiore


            Il secondo comma dell'art. 109 del decreto del Presidente della 
            Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, è sostituito dal seguente:
            "I medici di cui al presente articolo non possono essere 
            convenzionati quando abbiano compiuto il 75° anno e cessano comunque 
            dalla suddetta attività al raggiungimento del predetto limite di 
            età. Tuttavia per comprovate esigenze della commissione medica 
            superiore e qualora trattisi di medici di qualificata esperienza e 
            competenza in materia di pensionistica di guerra, possono essere 
            convenzionati medici anche se abbiano superato il 75° anno di età, 
            ma non oltre il 78° anno di età nel limite di 4 unità e purché non 
            venga superato il contingente massimo dei componenti di tale 
            commissione medica superiore di cui al successivo art. 110".
            Alla fine del terzo comma del medesimo art. 109 sono aggiunte le 
            seguenti parole: "e non è incompatibile con lo svolgimento di 
            eventuale altra attività prevista dalla legge 23 dicembre 1978, n. 
            833, concernente l'istituzione del Servizio sanitario nazionale".



            Articolo 22: Numero complessivo massimo dei sanitari componenti le 
            commissioni mediche periferiche e la commissione medica superiore.


            L'art. 110 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 
            1978, n. 915, è sostituito dal seguente:
            "Il Ministro del tesoro nomina i sanitari componenti della 
            commissione medica superiore e delle commissioni mediche periferiche 
            entro il numero complessivo massimo di centodieci unità per la 
            commissione medica superiore e di duecentoventi unità per le 
            commissioni mediche periferiche.
            Il Ministro del tesoro può modificare, con proprio decreto, 
            l'assegnazione effettuata in sede di nomina in relazione alle 
            esigenze di servizio dei singoli collegi medici.
            La nomina dei medici indicati nel secondo comma dell'art. 105 e nel 
            penultimo comma dell'art. 106 viene effettuata in aggiunta al 
            contingente dei sanitari di cui al primo comma del presente 
            articolo".



            Articolo 23: Procedura speciale per la perdita, sospensione o 
            riduzione della pensione o dell'assegno


            Al primo comma dell'art. 112 del decreto del Presidente della 
            Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, dopo le parole "Nei casi 
            previsti dall'art. 81" sono aggiunte le seguenti parole "salvo 
            quello indicato nel nono comma del presente articolo".
            Dopo l'ottavo comma dello stesso art. 112 sono aggiunti i seguenti 
            commi:
            "Le disposizioni di cui ai precedenti commi non si applicano quando, 
            secondo l'ipotesi prevista dall'art. 81, primo comma, lettera e), 
            venga meno nel titolare del trattamento pensionistico il requisito 
            delle condizioni economiche richieste dall'art. 70 e successive 
            modificazioni. In tale ipotesi il provvedimento di conferimento del 
            trattamento può essere in ogni tempo revocato, con l'ordinaria 
            procedura amministrativa, da parte della stessa autorità che l'ha 
            emanato.
            I titolari del trattamento di cui al precedente comma hanno 
            l'obbligo di comunicare all'ufficio dal quale è stato emesso il 
            relativo provvedimento, entro tre mesi dalla data di scadenza del 
            termine per la denuncia ai fini dell'imposta sui redditi delle 
            persone fisiche (IRPEF), il venir meno del requisito delle 
            condizioni economiche richiesto per fruire del trattamento stesso.
            Qualora il pensionato effettui la comunicazione entro il predetto 
            termine di tre mesi, la soppressione del trattamento ha effetto dal 
            primo giorno del mese successivo a quello di scadenza del termine 
            stesso.
            Negli altri casi, la soppressione ha effetto dal primo giorno 
            dell'anno successivo a quello in cui si sono superati i limiti di 
            reddito, salvo che la revoca sia disposta in seguito 
            all'accertamento di fatto doloso dell'interessato, nel qual caso, la 
            revoca stessa ha effetto dal giorno della liquidazione".
            All'ottavo comma dell'art. 112 del suindicato decreto del Presidente 
            della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, dopo le parole "di cui al 
            precedente art. 70" sono aggiunte le seguenti parole: "e successive 
            modificazioni".



            Articolo 24: Ricorso gerarchico al Ministro del tesoro


            L' art. 115 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 
            1978, n. 915, è sostituito dal seguente:
            "Contro i provvedimenti di liquidazione o di diniego di trattamento 
            pensionistico di guerra, emessi dal direttore generale delle 
            pensioni di guerra o dalle direzioni provinciali del tesoro, è 
            sempre ammesso il ricorso gerarchico al Ministro del tesoro, con 
            salvezza del termine quinquennale di prescrizione del diritto a 
            pensione.
            Il ricorso, esente da spese di bollo, deve essere presentato al 
            Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra. 
            Qualora la notifica del provvedimento impugnato sia stata eseguita a 
            mezzo del servizio postale, il termine prescrizionale decorre dalla 
            data di consegna risultante dall'avviso di ricevimento. La Direzione 
            generale delle pensioni di guerra dà notizia al ricorrente, non 
            appena pervenuto il ricorso, del numero di protocollo assegnato al 
            ricorso stesso e della data in cui esso è pervenuto.
            Il ricorso non sospende la esecutività del provvedimento impugnato.
            E' in facoltà del ricorrente produrre, durante l'istruttoria del 
            ricorso, memorie o documenti a sostegno delle proprie pretese.
            I ricorsi di cui al presente articolo sono definiti, sulla base 
            delle risultanze degli atti, della documentazione esibita, dei 
            motivi di diritto e di fatto addotti dall'interessato e degli altri 
            accertamenti all'uopo ritenuti utili, con decreto del Ministro del 
            tesoro, sentito il Comitato di liquidazione delle pensioni di guerra 
            costituito in una o più sezioni speciali, al quale l'Amministrazione 
            rimette gli atti con apposita relazione, dandone comunicazione 
            all'interessato. (1)
            In sede di definizione del ricorso il Ministro del tesoro può 
            pronunciarsi, su espressa richiesta dell'interessato, anche in 
            ordine a questioni che non hanno formato oggetto di esame in sede di 
            emissione del provvedimento impugnato.
            I ricorsi di cui al presente articolo devono essere definiti entro e 
            non oltre il termine di due anni dalla relativa data di 
            presentazione. Trascorso tale termine, il ricorso si intende 
            respinto a tutti gli effetti. (1)
            [Il ricorso gerarchico ha funzione alternativa rispetto alla 
            proposizione del ricorso giurisdizionale alla Corte dei conti]". (2)
             
            -----
            (1) Il presente comma è stato così sostituito dall'art. 16, L. 
            06.10.1986, n. 656.
            (2) Il presente comma è stato abrogato art. 16, L. 06.10.1986, n. 
            656.
             



            Articolo 25: Ricorso alla Corte dei conti


            L' art. 116 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 
            1978, n. 915, è sostituito dal seguente:
            " Contro il decreto di decisione sul ricorso gerarchico in materia 
            di pensioni di guerra è ammesso il ricorso alla Corte dei conti, con 
            salvezza del termine quinquennale di prescrizione del diritto a 
            pensione decorrente dalla notifica del provvedimento stesso. Qualora 
            la notifica del provvedimento impugnato sia stata eseguita a mezzo 
            del servizio postale, tale termine decorre dalla data di consegna 
            dell'atto risultante dall'avviso di ricevimento. (1) (3)
            La riscossione dell'indennità una volta tanto non implica decadenza 
            dal ricorso alla Corte dei conti.
            Il ricorso, provvisto della sottoscrizione del ricorrente o di un 
            suo procuratore speciale, o anche del semplice segno di croce 
            vistato dal sindaco, dal segretario comunale o da loro delegati o da 
            un notaio o dal dirigente locale delle rispettive associazioni 
            assistenziali erette in enti morali, è esente da spese di bollo e, 
            nel termine di cui al primo comma del presente articolo, deve essere 
            depositato alla segreteria della Corte dei conti o a questa spedito 
            mediante raccomandata. In questo secondo caso, della data di 
            spedizione fa fede il bollo dell'ufficio postale mittente e, qualora 
            questo sia illeggibile, la ricevuta della raccomandata.
            Nel caso di decesso del ricorrente, il ricorso potrà essere 
            proseguito dagli eredi o anche da uno di essi, nelle stesse forme 
            consentite dal presente articolo, anche per quanto riguarda la 
            delega in calce o a margine per l'avvocato difensore.
            L'atto di prosecuzione deve essere depositato nella segreteria della 
            Corte dei conti nel termine perentorio di un anno dalla conoscenza 
            legale dell'evento interruttivo acquisita mediante dichiarazione, 
            notificazione o certificazione; altrimenti il processo si estingue.
            Per la prosecuzione del ricorso da parte degli eredi non si 
            applicano le norme della legge tributaria sulle successioni, 
            approvata con decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 
            1972, n. 637, e successive modificazioni ed integrazioni.
            Per l'infermo di mente, al quale non sia stato ancora nominato il 
            legale rappresentante o l'amministratore provvisorio, il ricorso è 
            validamente sottoscritto dal coniuge o da un figlio maggiorenne o, 
            in loro mancanza, da uno dei genitori, ovvero da chi ne abbia la 
            custodia o comunque l'assista.
            La persona che validamente sottoscrive il ricorso ai sensi della 
            presente disposizione può anche nominare l'avvocato difensore, sia 
            con procura notarile, sia con delega in calce allo stesso ricorso.
            [La proposizione del ricorso giurisdizionale alla Corte dei conti in 
            pendenza di ricorso gerarchico vale rinuncia a quest'ultimo, salvo 
            che esso sia stato deciso in tutto o in parte favorevolmente prima 
            che l'amministrazione abbia ricevuto in comunicazione il ricorso, 
            nel qual caso cessa in tutto o in parte la materia del contendere.] 
            (2)
            Nel ricorso giurisdizionale possono farsi anche deduzioni nuove 
            rispetto a quelle del ricorso gerarchico".
             
            -----
            (1) Il presente comma è stato così sostituito dall'art. 17, L. 
            06.10.1986, n. 656.
            (2) Il presente comma è stato soppresso dall'art. 17, L. 06.10.1986, 
            n. 656.
            (3) E' costituzionalmente illegittimo l'art. 25, primo comma, del 
            D.P.R. 30.12.1981, n. 834 (Definitivo riordinamento delle pensioni 
            di guerra, in attuazione della delega prevista dall'art. 1 della 
            legge 23 settembre 1981, n. 533), nel testo di cui all'art. 17, 
            primo comma, della legge 6.10.1986, n. 656 (Modifiche ed 
            integrazioni alla normativa sulle pensioni di guerra), nella parte 
            in cui non prevede l'esperibilità dell'azione in via giurisdizionale 
            anche in mancanza del preventivo ricorso gerarchico.



            Articolo 26: Competenza della Corte dei conti: sezioni ordinarie


            Il secondo comma dell'art. 117 del decreto del Presidente della 
            Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, è sostituito dal seguente:
            "Il ricorso proposto contro i provvedimenti di cui al precedente 
            comma si considera utilmente presentato rispetto ad entrambi i 
            provvedimenti quanto sia prodotto entro il termine quinquennali di 
            prescrizione decorrente dalla più recente data di notificazione, ove 
            quest'ultima si riferisca al provvedimento negativo di pensione di 
            guerra. Qualora, invece, la suindicata notificazione abbia ad 
            oggetto il provvedimento negativo di pensione privilegiata 
            ordinaria, il ricorso è ricevibile anche se avanzato oltre il 
            predetto termine, purché la pronuncia sia avvenuta in sede di rinvio 
            per competenza ovvero a seguito di domanda fatta dall'interessato 
            per conseguire il trattamento privilegiato ordinario".



            Articolo 27: Notificazione dei provvedimenti


            Il secondo e il terzo comma dell'art. 119 del decreto del Presidente 
            della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, sono soppressi.



            Articolo 28: Controllo sui provvedimenti emessi dalle direzioni 
            provinciali del tesoro


            L'art. 120 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 
            1978, n. 915, è sostituito dal seguente:
            "I provvedimenti emessi dalle direzioni provinciali del tesoro, a 
            termini del presente testo unico, sono sottoposti al riscontro delle 
            ragionerie provinciali dello Stato ed al controllo della Corte dei 
            conti.
            I provvedimenti di cui al primo comma acquistano immediata efficacia 
            ai fini della corresponsione delle prestazioni dovute e sono 
            trasmessi alla Corte dei conti per il controllo di legittimità in 
            via successiva.
            Sono esclusi dal riscontro e dal controllo di cui al precedente 
            primo comma i provvedimenti adottati in via provvisoria".



            Articolo 29: Pagamento della pensione e degli assegni


            L'art. 121 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 
            1978, n. 915, è sostituito dal seguente:
            "L'ammontare annuo delle pensioni e degli assegni di cui al presente 
            testo unico, esclusi gli assegni una tantum, l'indennità speciale 
            annua di cui agli articoli 25, 56 e 69 e gli assegni annessi alle 
            decorazioni al valor militare, viene corrisposto agli aventi diritto 
            con le norme stabilite dall'art. 8 del decreto del Presidente della 
            Repubblica 30 giugno 1972, n. 423".



            Articolo 30: Riorganizzazione e potenziamento della Direzione 
            generale delle pensioni di guerra


            Per far fronte ai compiti e alle esigenze derivanti dall'attuazione 
            del presente decreto, la dotazione organica dell'Amministrazione 
            centrale del tesoro è aumentata fino a 300 unità, da assegnarsi alla 
            Direzione generale delle pensioni di guerra.
            Il Ministro del tesoro, con proprio decreto, provvede a ripartire i 
            posti portati in aumento tra le diverse qualifiche funzionali di cui 
            all'art. 2 della legge 11 luglio 1980, n. 312, in relazione alla 
            necessità di funzionalità e di operatività dei servizi della 
            Direzione generale delle pensioni di guerra.
            In attesa della disciplina organica di cui all'art. 7 della legge 11 
            luglio 1980, n. 312, il Ministro del tesoro può indire speciali 
            concorsi per la copertura dei posti portati in aumento.
            Per le prove d'esame, lo svolgimento dei concorsi e la composizione 
            delle commissioni esaminatrici, di cui faranno parte funzionari 
            della Direzione generale delle pensioni di guerra, sono applicabili 
            le norme vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore della 
            cennata legge 11 luglio 1980, n. 312, sulla base della rispondenza 
            delle qualifiche iniziali delle soppresse carriere alle qualifiche 
            funzionali istituite con la legge medesima.
            È data facoltà al Ministro del tesoro di sostituire in parte le 
            prove di esame di accesso alla seconda, terza, quarta e quinta 
            qualifica funzionale con appositi tests bilanciati, da risolvere in 
            tempo predeterminato, o con prove pratiche attitudinali, tendenti ad 
            accertare la maturità e la professionalità dei candidati con 
            riferimento alle mansioni che i medesimi sono chiamati a svolgere.
            Nella prima applicazione del presente decreto potrà, altresì, 
            procedersi alla nomina, in tutto o in parte, degli idonei dei 
            concorsi pubblici banditi successivamente al 1° gennaio 1979 per le 
            qualifiche iniziali del ruolo dell'Amministrazione centrale del 
            tesoro.
            Con decreto del Ministro del tesoro sarà provveduto alla 
            rideterminazione delle competenze delle divisioni della Direzione 
            generale delle pensioni di guerra per adeguarle ai compiti previsti 
            dal presente decreto.
            Per una più effettiva riduzione dei tempi nella definizione delle 
            istanze di pensioni, la Direzione generale delle pensioni di guerra 
            sarà fornita di mezzi tecnici adeguati, ivi compreso il 
            potenziamento del centro elettronico, di arredi tecnici, di 
            attrezzature, anche archivistiche, ricorrendo, ove occorra, a 
            moderne tecnologie e ad apposite ditte di servizi per 
            l'effettuazione di operazioni di massa preliminari alle procedure 
            amministrative. Per le medesime finalità potranno essere conferiti 
            incarichi di consulenza con le procedure di cui all'art. 380 del 
            testo unico sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, 
            approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 
            1957, n. 3, e successive modificazioni.



            Articolo 31: Decorrenza dei nuovi benefici


            Le nuove e maggiori misure delle pensioni e degli assegni stabilite 
            dal presente decreto decorrono dal 1° luglio 1981.
            Le più favorevoli assegnazioni delle invalidità alle tabelle A ed E, 
            previste dal presente decreto, sono attribuite, a domanda, a 
            decorrere dal 1° luglio 1981.
            Le domande prodotte dagli invalidi per ottenere i benefici di cui al 
            comma precedente hanno valore di segnalazione.
            La domanda di cui al settimo comma dell'art. 133 del decreto del 
            Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, a decorrere 
            dal 1° luglio 1981, ha valore di segnalazione.
            L'adeguamento automatico di cui al precedente art. 1 ha decorrenza 
            dal 1° gennaio 1982.



            Articolo 32: Disposizioni sul personale amministrativo e tecnico 
            della Corte dei conti


            La dotazione organica cumulativa del personale amministrativo e 
            tecnico appartenente ai ruoli della Corte dei conti, prevista dal 
            secondo comma dell'art. 5 della legge 11 luglio 1980, n. 312, è 
            aumentata fino a duecentocinquanta unità.
            Il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente 
            della Corte dei conti, sentite le organizzazioni sindacali a 
            carattere nazionale maggiormente rappresentative, provvederà con 
            proprio decreto, a ripartire i posti portati in aumento tra le 
            diverse qualifiche funzionali di cui all'art. 2 della legge 11 
            luglio 1980, n. 312, tenendo conto delle esigenze di funzionamento e 
            di operatività dei vari uffici.
            Sino a quando non sarà entrata in vigore la disciplina organica di 
            cui all'art. 7 della legge 11 luglio 1980, n. 312, il Presidente 
            della Corte dei conti può indire speciali concorsi per provvedere 
            alla copertura dei posti portati in aumento dal presente articolo e 
            di quelli comunque disponibili che risultassero ancora vacanti dopo 
            la nomina dei candidati dichiarati idonei nei concorsi pubblici 
            precedenti.
            Nella prima applicazione del presente decreto, dopo la ripartizione 
            dei posti di cui al precedente secondo comma, si procederà 
            all'inquadramento nelle qualifiche funzionali corrispondenti alle 
            soppresse qualifiche di segretario o di revisore principale e di 
            coadiutore principale degli idonei ai concorsi di passaggio di 
            carriera previsti dagli articoli 21 e 27 del decreto del Presidente 
            della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.
            Le prove di esame, lo svolgimento dei concorsi speciali e la 
            composizione delle commissioni esaminatrici restano discipilinati 
            dalle disposizioni vigenti anteriormente alla data di entrata in 
            vigore della legge 11 luglio 1980, n. 312, tenendo all'uopo conto 
            della corrispondenza tra le qualifiche iniziali delle soppresse 
            carriere e le qualifiche funzionali istituite con la stessa legge.
            I posti disponibili alla data di entrata in vigore del presente 
            decreto sono conferiti mediante scrutinio per merito comparativo, 
            secondo le modalità previste dalla legge 30 settembre 1978, n. 583.
            I posti accantonati alla data del 30 giugno 1980 nella qualifica di 
            direttore caro aggiunto di segreteria e di revisione del ruolo 
            ordinario della carriera direttiva della Corte dei conti per effetto 
            dell'art. 60, secondo comma, n. 3, del decreto del Presidente della 
            Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, sono resi disponibili e possono 
            essere conferiti a decorrere dal 1° luglio 1980, con l'osservanza 
            dei criteri previsti dall'art. 54 del citato decreto del Presidente 
            della Repubblica n. 748.
            Negli speciali concorsi previsti dai commi precedenti, sarà operata 
            la riserva dei posti a favore del personale in servizio ai sensi 
            dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 
            1970, n. 1077.



            Articolo 33: Copertura finanziaria


            All'onere relativo all'applicazione del presente decreto, valutato 
            in lire 302 miliardi annui, di cui 103 miliardi e 500 milioni per il 
            periodo 1° luglio-31 dicembre 1981, si provvede con le somme 
            iscritte al cap. 6171 degli stati di previsione del Ministero del 
            tesoro per gli anni finanziari 1981 e 1982 in relazione 
            all'autorizzazione di spesa di cui all'art. 3 della legge 23 
            settembre 1981, n. 533.
            Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri 
            decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.



            Tabella A : Lesioni ed infermità che danno diritto a pensione 
            vitalizia o ad assegno temporaneo


            Prima categoria:
            1) La perdita dei quattro arti fino al limite della perdita totale 
            delle due mani e dei due piedi insieme.
            2) La perdita di tre arti fino al limite della perdita delle due 
            mani e di un piede insieme.
            3) La perdita di ambo gli arti superiori fino al limite della 
            perdita totale delle due mani.
            4) La perdita di due arti, superiore ed inferiore (disarticolazione 
            o amputazione del braccio e della coscia).
            5) La perdita totale di una mano e dei due piedi.
            6) La perdita totale di una mano e di un piede.
            7) La disarticolazione di un'anca; l'anchilosi completa della 
            stessa, se unita a grave alterazione funzionale del ginocchio 
            corrispondente.
            8) La disarticolazione di un braccio o l'amputazione di esso 
            all'altezza del collo chirurgico dell'omero.
            9) L'amputazione di coscia o gamba a qualunque altezza, con moncone 
            residuo improtesizzabile in modo assoluto e permanente.
            10) La perdita di una coscia a qualunque altezza con moncone 
            protesizzabile, ma con grave artrosi dell'anca o del ginocchio 
            dell'arto superstite.
            11) La perdita di ambo gli arti inferiori sino al limite della 
            perdita totale dei piedi.
            12) La perdita totale di tutte le dita delle mani ovvero la perdita 
            totale dei due pollici e di altre sette o sei dita.
            13) La perdita totale di un pollice e di altre otto dita delle mani, 
            ovvero la perdita totale delle cinque dita di una mano e delle prime 
            due dell'altra.
            14) La perdita totale di sei dita delle mani compresi i pollici e 
            gli indici o la perdita totale di otto dita delle mani compreso o 
            non uno dei pollici.
            15) Le distruzioni di ossa della faccia, specie dei mascellari e 
            tutti gli altri esiti di lesioni gravi della faccia e della bocca 
            tali da determinare grave ostacolo alla masticazione e alla 
            deglutizione sì da costringere a speciale alimentazione.
            16) L'anchilosi temporo-mandibolare completa e permanente.
            17) L'immobilità completa permanente del capo in flessione o in 
            estensione, oppure la rigidità totale e permanente del rachide con 
            notevole incurvamento.
            18) Le alterazioni polmonari ed extra polmonari di natura 
            tubercolare e tutte le altre infermità organiche e funzionali 
            permanenti e gravi al punto da determinare una assoluta incapacità 
            al lavoro proficuo.
            19) Fibrosi polmonare diffusa con enfisema bolloso o stato 
            bronchiectasico cuore polmonare grave.
            20) Cardiopatie organiche in stato di permanente scompenso o con 
            grave e permanente insufficienza coronarica ecg. accertata.
            21) Gli aneurismi dei grossi vasi arteriosi del collo e del tronco, 
            quando, per sede, volume o grado di evoluzione determinano assoluta 
            incapacità lavorativa.
            22) Tumori maligni a rapida evoluzione.
            23) La fistola gastrica, intestinale, epatica, pancreativa, 
            splenica, rettovescicale ribelle ad ogni cura e l'ano 
            preternaturale.
            24) Incontinenza delle feci grave e permanente da lesione organica.
            25) Il diabete mellito ed il diabete insipido entrambi di notevole 
            gravità.
            26) Esiti di nefrectomia con grave compromissione permanente del 
            rene superstite (iperazotemia, ipertensione e complicazioni 
            cardiache) o tali da necessitare trattamento emodialitico protratto 
            nel tempo.
            27) Castrazione e perdita pressoché totale del pene.
            28) Tutte le alterazioni delle facoltà mentali (sindrome 
            schizofrenica, demenza paralitica, demenze traumatiche, demenza 
            epilettica, distimie gravi, ecc.) che rendano l'individuo incapace a 
            qualsiasi attività.
            29) Le lesioni del sistema nervoso centrale (encefalo e midollo 
            spinale con conseguenze gravi e permanenti di grado tale da 
            apportare profondi e irreparabili perturbamenti alle funzioni più 
            necessarie alla vita organica e sociale o da determinare incapacità 
            a lavoro proficuo.
            30) Sordità bilaterale organica assoluta e permanente accertata con 
            esame audiometrico.
            31) Sordità bilaterale organica assoluta e permanente quando si 
            accompagni alla perdita o a disturbi gravi e permanenti della 
            favella a disturbi della sfera psichica e dell'equilibrio 
            statico-dinamico.
            32) Esiti di laringectomia totale.
            33) Le alterazioni organiche ed irreparabili di ambo gli occhi che 
            abbiano prodotto cecità bilaterale assoluta è permanente.
            34) Le alterazioni organiche ed irreparabili di ambo gli occhi tali 
            da ridurre l'acutezza visiva binoculare 1/100 a meno di 1/50.
            35) Le alterazioni organiche ed irreparabili di un occhio, che ne 
            abbiano prodotto cecità assoluta e permanente con l'acutezza visiva 
            dell'altro ridotta tra 1/50 e "3/50 della normale (vedansi 
            avvertenze alle tabelle A e B-c ).
             
            Seconda categoria:
            1) Le distruzioni di ossa della faccia, specie dei mascellari e 
            tutti gli altri esiti di lesione grave della faccia stessa e della 
            bocca tali da menomare notevolmente la masticazione, la deglutizione 
            o la favella oppure da apportare evidenti deformità, nonostante la 
            protesi.
            2) L'anchilosi temporo-mandibolare incompleta, ma grave e permanente 
            con notevole riduzione della funzione masticatoria.
            3) L'artrite cronica che, per la molteplicità e l'importanza delle 
            articolazioni colpite, abbia menomato gravemente la funzione di due 
            o più arti.
            4) La perdita di un braccio o avambraccio sopra il terzo inferiore.
            5) La perdita totale delle cinque dita di una mano e di due delle 
            ultime quattro dita dell'altra.
            6) La perdita di una coscia a qualunque altezza.
            7) L'amputazione medio tarsica o la sotto astragalica dei due piedi.
            8) Anchilosi completa dell'anca o quella in flessione del ginocchio.
            9) Le affezioni polmonari ed extra polmonari di natura tubercolare 
            che per la loro gravità non siano tali da ascrivere alla prima 
            categoria.
            10) Le lesioni gravi e permanenti dell'apparato respiratorio o di 
            altri apparati organici determinate dall'azione di gas nocivi.
            11) Bronchite cronica diffusa con bronchiectasie ed enfisema di 
            notevole grado.
            12) Tutte le altre lesioni od affezioni organiche della laringe, 
            della trachea che arrechino grave e permanente dissesto alla 
            funzione respiratoria.
            13) Cardiopatie con sintomi di scompenso di entità tali da non 
            essere ascrivibili alla prima categoria.
            14) Gli aneurismi dei grossi vasi arteriosi del tronco e del collo, 
            quando per la loro gravità non debbano ascriversi alla prima 
            categoria.
            15) Le affezioni gastro-enteriche e delle ghiandole annesse con 
            grave e permanente deperimento organico.
            16) Stenosi esofagee di alto grado, con deperimento organico.
            17) La perdita della lingua.
            18) Le lesioni o affezioni gravi e permanenti dell'apparato urinario 
            salvo, che per la loro entità, non siano ascrivibili alla categoria 
            superiore.
            19) Le affezioni gravi e permanenti degli organi emopoietici.
            20) Ipoacusia bilaterale superiore al 90% con voce di conversazione 
            gridata ad concham senza affezioni purulente dell'orecchio medio.
            21) Le alterazioni organiche ed irreparabili di ambo gli occhi tali 
            da ridurre l'acutezza visiva binoculare tra 1/50 e 3/50 della 
            normale.
            22) Castrazione o perdita pressoché totale del pene.
            23) Le paralisi permanenti sia di origine centrale che periferica 
            interessanti i muscoli o gruppi muscolari che presiedono a funzioni 
            essenziali della vita e che, per i caratteri e la durata, si 
            giudichino inguaribili.
             
            Terza categoria:
            1) La perdita totale di una mano o delle sue cinque dita, ovvero la
            perdita totale di cinque dita tra le mani compresi i due pollici.
            2) La perdita totale del pollice e dell'indice delle due mani.
            3) La perdita totale di ambo gli indici e di altre cinque dita fra 
            le mani che non siano i pollici.
            4) La perdita totale di un pollice insieme con quella di un indice e 
            di altre quattro dita fra le mani con integrità dell'altro pollice.
            5) La perdita di una gamba sopra il terzo inferiore.
            6) L'amputazione tarso-metatarsica dei due piedi.
            7) L'anchilosi totale di una spalla in posizione viziata e non 
            parallela all'asse del corpo.
            8) Labirintiti e labirintosi con stato vertiginoso grave e 
            permanente.
            9) La perdita o i disturbi gravi della favella.
            10) L'epilessia con manifestazioni frequenti.
            11) Le alterazioni organiche e irreparabili di un occhio, che 
            abbiano prodotto cecità assoluta e permanente, con l'acutezza visiva 
            dell'altro ridotta tra 4/50 e 1/10 della normale.
             
            Quarta categoria:
            1) L'anchilosi totale di una spalla in posizione parallela all'asse 
            del corpo.
            2) La perdita totale delle ultime quattro dita di una mano o delle 
            prime tre dita di essa.
            3) La perdita totale di tre dita tra le due mani compresi ambo i 
            pollici.
            4) La perdita totale di un pollice e dei due indici.
            5) La perdita totale di uno dei pollici e di altre quattro dita fra 
            le due mani esclusi gli indici e l'altro pollice.
            6) La perdita totale di un indice e di altre sei o cinque dita fra 
            le due mani che non siano i pollici.
            7) La perdita di una gamba al terzo inferiore.
            8) La lussazione irriducibile di una delle grandi articolazioni, 
            ovvero gli esiti permanenti delle fratture di ossa principali 
            (pseudo artrosi, calli molto deformi ecc.) che ledano notevolmente 
            la funzione di un arto.
            9) Le malattie di cuore senza sintomi di scompenso evidenti, ma con 
            stato di latente insufficienza del miocardio.
            10) Calcolosi renale bilaterale con accessi dolorosi frequenti e con 
            persistente compromissione della funzione emuntoria.
            11) L'epilessia ammenoché per la frequenza e la gravità delle sue 
            manifestazioni non sia da ascriversi a categorie superiori.
            12) Psico-nevrosi gravi (fobie persistenti).
            13) Le paralisi periferiche che comportino disturbi notevoli della 
            zona innervata.
            14) Pansinusiti purulente croniche bilaterali con nevralgia del 
            trigemino.
            15) Otite media purulenta cronica bilaterale con voce di 
            conversazione percepita ad concham.
            16) Otite media purulenta cronica bilaterale con complicazioni 
            (carie degli ossicini, esclusa quella limitata al manico del 
            martello, colesteatomi, granulazioni).
            17) Labirintiti e labirintosi con stato vertiginoso di media 
            gravità.
            18) Le alterazioni organiche e irreparabili di ambo gli occhi tali 
            da ridurre l'acutezza visiva binoculare tra 4/50 e 1/10 della 
            normale.
            19) Le alterazioni organiche e irreparabili di un occhio che ne 
            abbiano prodotto cecità assoluta e permanente, con l'acutezza visiva 
            dell'altro ridotta tra 2/10 e 3/10 della normale.
            20) Le alterazioni irreparabili della visione periferica sotto forma 
            di emianopsia bilaterale.
            21) Le alterazioni organiche ed irreparabili di un occhio che ne 
            abbiano prodotto cecità assoluta e permanente, con alterazioni pure 
            irreversibili della visione periferica dell'altro, sotto forma di 
            restringimento concentrico del campo visivo di tale grado da 
            lasciarne libera soltanto la zona centrale o le zone più prossime al 
            centro, oppure sotto forma di lacune di tale ampiezza da occupare 
            una metà del campo visivo stesso o settori equivalenti.
             
            Quinta categoria:
            1) L'anchilosi totale di un gomito in estensione completa o quasi.
            2) La perdita totale del pollice e dell'indice di una mano.
            3) La perdita totale di ambo i pollici.
            4) La perdita totale di uno dei pollici e di altre tre dita tra le 
            mani che non siano gli indici e l'altro pollice.
            5) La perdita totale di uno degli indici e di altre quattro dita fra 
            le mani che non siano il pollice e l'altro indice.
            6) La perdita di due falangi di otto o sette dita fra le mani che 
            non siano quelli dei pollici.
            7) La perdita della falange ungueale di dieci o nove dita delle mani 
            ovvero la perdita delle lingue ungueale di otto dita compresa quelli 
            dei pollici.
            8) La perdita di un piede ovvero l'amputazione unilaterale 
            medio-tarsica o la sotto astragalica.
            9) La perdita totale delle dita dei piedi o di nove od otto dita 
            compresi gli alluci.
            10) La tubercolosi polmonare allo stato di esiti estesi, ma 
            clinicamente stabilizzati, sempre previo accertamento stratigrafico, 
            quando essi per la loro entità non determinino grave dissesto alla 
            funzione respiratoria. 11) Gli esiti di affezione tubercolare extra 
            polmonare, quando per la loro entità e localizzazione non comportino 
            assegnazione a categoria superiore o inferiore.
            12) Le malattie organiche di cuore senza segno di scompenso.
            13) L'arteriosclerosi diffusa e manifesta.
            14) Gli aneurismi arteriosi o arterovenosi degli arti che ne 
            ostacolano notevolmente la funzione.
            15) Le nefriti o le nefrosi croniche.
            16) Diabete mellito o insipido di media gravità.
            17) L'ernia viscerale molto voluminosa o che, a prescindere dal suo 
            volume, sia accompagnata da gravi e permanenti complicazioni.
            18) Otite media purulenta cronica bilaterale senza complicazioni con 
            voce di conversazione percepita a 50 cm accertata con esame 
            audiometrico.
            Otite media purulenta cronica unilaterale con complicazioni (carie 
            degli ossicini, esclusa quella limitata al manico del martello, 
            colesteatoma, granulazioni).
            19) La diminuzione bilaterale permanente dell'udito non accompagnata 
            da affezioni purulente dell'orecchio medio, quando l'audizione della 
            voce di conversazione sia ridotta ad concham.
            20) Le alterazioni organiche ed irreparabili di ambo gli occhi tali 
            da ridurre l'acutezza visiva binoculare tra 2/10 e 3/10 della 
            normale.
            21) Le alterazioni organiche ed irreparabili di un occhio, che ne 
            abbiano prodotto cecità assoluta e permanente, con l'acutezza visiva 
            dell'altro ridotta tra 4/10 e 7/10 della normale.
            22) La perdita anatomica di un bulbo oculare, non protesizzabile, 
            essendo l'altro integro.
            23) Le alterazioni organiche ed irreparabili della visione 
            periferica di entrambi gli occhi, sotto forma di restringimento 
            concentrico del campo visivo di tale grado da lasciarne libera 
            soltanto la zona centrale, o le zone più prossime al centro, oppure 
            sotto forma di lacune di tale ampiezza da occupare una metà del 
            campo visivo stesso o settori equivalenti.
             
            Sesta categoria:
            1) Le cicatrici estese e profonde del cranio con perdita di sostanza 
            delle ossa in tutto il loro spessore, senza disturbi funzionali del 
            cervello.
            2) L'anchilosi totale di un gomito in flessione completa o quasi.
            3) La perdita totale di un pollice insieme con quella del 
            corrispondente metacarpo ovvero insieme con la perdita totale di una 
            delle ultime tre dita della stessa mano.
            4) La perdita totale di uno degli indici e di altre tre dita fra le 
            mani, che non siano i pollici e l'altro indice.
            5) La perdita totale di cinque dita fra le mani che siano le ultime 
            tre dell'una e due delle ultime tre dell'altra.
            6) La perdita totale di uno dei pollici insieme con quella di altre 
            due dita fra le mani esclusi gli indici e l'altro pollice.
            7) La perdita totale delle tre ultime dita di una mano.
            8) La perdita delle due ultime falangi delle ultime quattro dita di 
            una mano, ovvero la perdita delle due ultime falangi di sei o cinque 
            dita fra le mani, che non siano quelle dei pollici.
            9) La perdita della falange ungueale di sette o sei dita fra le 
            mani, compresa quella dei due pollici, oppure la perdita della 
            falange ungueale di otto dita fra le mani compresa quella di uno dei 
            due pollici.
            10) L'amputazione tarso-metatarsica di un solo piede.
            11) La perdita totale di sette o sei dita dei piedi compresi i due 
            alluci.
            12) La perdita totale di nove od otto dita dei piedi compreso un 
            alluce.
            13) La perdita totale dei due alluci e dei corrispondenti metatarsi.
            14) Ulcera gastrica o duodenale, radiologicamente accertata, o gli 
            esiti di gastroenterostomia con neostoma ben funzionante.
            15) Morbo di Basedow che per la sua entità non sia da ascriversi a 
            categoria superiore.
            16) Nefrectomia con integrità del rene superstite.
            17) Psico-nevrosi di media entità.
            18) Le nevriti ed i loro esiti permanenti.
            19) Sinusiti purulente croniche o vegetanti con nevralgia.
            20) La diminuzione bilaterale permanente dell'udito, non 
            accompagnata da affezioni purulente dell'orecchio medio, quando 
            l'audizione della voce di conversazione sia ridotta alla distanza di 
            50 cm.
            21) Le alterazioni organiche ed irreparabili di un occhio che ne 
            abbiano prodotto una riduzione dell'acutezza visiva al di sotto di 
            1/50, con l'acutezza visiva dell'altro normale, o ridotta fino a 
            7/10 della normale.
             
            Settima categoria:
            1) Le cicatrici della faccia che costituiscono notevole deformità.
            Le cicatrici di qualsiasi altra parte del corpo estese e dolorose o 
            aderenti o retratte che siano facili ad ulcerarsi o comportino 
            apprezzabili disturbi funzionali, ammenoché per la loro gravità non 
            siano da equipararsi ad infermità di cui alle categorie precedenti.
            2) L'anchilosi completa dell'articolazione radiocarpica.
            3) La perdita totale di quattro dita fra le mani, che non siano i 
            pollici né gli indici.
            4) La perdita totale dei due indici.
            5) La perdita totale di un pollice.
            6) La perdita totale di uno degli indici e di due altre dita fra le 
            mani che non siano i pollici o l'altro indice.
            7) La perdita delle due falangi dell'indice e di quelle di altre tre 
            dita fra le mani che non siano quelle dei pollici.
            8) La perdita della falange ungueale di tutte le dita di una mano, 
            oppure la perdita della falange unguale di sette o sei dita tra le 
            mani compresa quella di un pollice.
            9) La perdita della falange ungueale di cinque, quattro o tre dita 
            delle mani compresa quella dei due pollici.
            10) La perdita della falange ungueale di otto o sette dita fra le 
            mani che non sia quella dei pollici.
            11) La perdita totale da cinque a tre dita dei piedi, compresi gli 
            alluci.
            12) La perdita totale di sette o sei dita tra i piedi, compreso un 
            alluce, oppure di tutte o delle prime quattro dita di un piede.
            13) La perdita totale di otto o sette dita tra i piedi, che non 
            siano gli alluci.
            14) La perdita delle due falangi o di quella ungueale dei due alluci 
            insieme con la perdita della falange ungueale di altre dita comprese 
            fra otto e cinque.
            15) L'anchilosi completa dei piedi (tibio-tarsica) senza deviazione 
            e senza notevole disturbo della deambulazione.
            16) L'anchilosi in estensione del ginocchio.
            17) Bronchite cronica diffusa con modico enfisema.
            18) Esiti di pleurite basale bilaterale, oppure esiti estesi di 
            pleurite monolaterale di sospetta natura tbc.
            19) Nevrosi cardiaca grave e persistente.
            20) Le varici molto voluminose con molteplici grossi nodi ed i loro 
            esiti, nonché i reliquati delle flebiti dimostratisi ribelli alle 
            cure.
            21) Le emorroidi voluminose e ulcerate con prolasso rettale; le 
            fistole anali secernenti.
            22) Laparocele voluminoso.
            23) Gastroduodenite cronica.
            24) Esiti di resezione gastrica.
            25) Colecistite cronica con disfunzione epatica persistente.
            26) Calcolosi renale senza compromissione della funzione emuntoria.
            27) Isteronevrosi di media gravità.
            28) Perdita totale dei due padiglioni auricolari.
            29) La diminuzione bilaterale permanente dell'udito non accompagnata 
            da affezioni purulente dell'orecchio medio; quando l'audizione della 
            voce di conversazione sia ridotta ad un metro, accertata con esame 
            audiometrico.
            30) Esito di intervento di radicale (antroatticotomia) con voce di 
            conversazione percepita a non meno di un metro.
            31) Le alterazioni organiche ed irreparabili di un occhio, essendo 
            l'altro integro, che ne riducano l'acutezza visiva fra 1/50 e 3/50 
            della normale.
            32) Le alterazioni organiche ed irreparabili della visione 
            periferica di un occhio (avendo l'altro occhio visione centrale o 
            periferica normale), sotto forma di restringimento concentrico del 
            campo visivo di tale grado da lasciarne libera soltanto la zona 
            centrale, o le zone più prossime al centro, oppure sotto forma di 
            lacune di tale ampiezza da occupare una metà del campo visivo 
            stesso,o settori equivalenti.
             
            Ottava categoria:
            1) Gli esiti delle lesioni boccali che producano disturbi della 
            masticazione, della deglutizione o della parola, congiuntamente o 
            separatamente che per la loro entità non siano da ascrivere a 
            categorie superiori.
            2) La perdita della maggior parte dei denti oppure la perdita di 
            tutti i denti della arcata inferiore.
            La paradentosi diffusa, ribelle alle cure associata a parziale 
            perdita dentaria.
            3) La perdita della falange ungueale dei due pollici.
            4) La perdita totale di tre dita fra le mani che non siano i pollici 
            né gli indici.
            5) La perdita totale di uno degli indici e di un dito della stessa 
            mano escluso il pollice.
            6) La perdita di due falangi dell'indice insieme a quella delle 
            ultime falangi di altre due dita della stessa mano escluso il 
            pollice.
            7) La perdita della falange ungueale delle prime tre dita di una 
            mano.
            8) La perdita totale di cinque o quattro dita fra i piedi compreso 
            un alluce o delle ultime quattro dita di un solo piede.
            9) La perdita totale di sei o cinque dita fra i piedi che non siano 
            gli alluci.
            10) La perdita di un alluce o della falange ungueale di esso, 
            insieme con la perdita della falange di altre dita dei piedi 
            comprese fra otto e sei.
            11) La perdita di un alluce e del corrispondente metatarso.
            12) L'anchilosi tibio-tarsica di un solo piede senza deviazione di 
            esso e senza notevole disturbo della deambulazione.
            13) L'accorciamento non minore di tre centimetri di un arto 
            inferiore, a meno che non apporti disturbi tali nella statistica o 
            nella deambulazione da essere compreso nelle categorie precedenti.
            14) Bronchite cronica.
            15) Gli esiti di pleurite basale o apicale monolaterali di sospetta 
            natura tubercolare.
            16) Gli esiti di empiema non tubercolare.
            17) Disturbi funzionali cardiaci persistenti (nevrosi, tachicardia, 
            extra sistolia).
            18) Gastrite cronica.
            19) Colite catarrale cronica o colite spastica postamebica.
            20) Varici degli arti inferiori nodose e diffuse.
            21) Emorroidi voluminose procidenti.
            22) Colecistite cronica o esiti di colecistectomia con persistente 
            disepatismo.
            23) Cistite cronica.
            24) Sindromi nevrosiche lievi, ma persistenti.
            25) Ritenzione parenchimale o endocavitaria di proiettile o di 
            schegge senza fatti reattivi apprezzabili.
            26) Ernie viscerali non contenibili.
            27) Emicastrazione.
            28) Perdita totale di un padiglione auricolare.
            29) Sordità unilaterale e permanente o ipoacusia unilaterale con 
            perdita uditiva superiore al 90% (voce gridata ad concham) accertata 
            con esame audiometrico.
            30) La diminuzione bilaterale permanente dell'udito, non 
            accompagnata da affezione purulenta dell'orecchio medio, quando 
            l'audizione della voce di conversazione sia ridotta a due metri, 
            accertata con esame audiometrico.
            31) Otite media purulenta cronica semplice.
            32) Stenosi bilaterale del naso di notevole grado.
            33) Le alterazioni organiche ed irreparabili di un occhio essendo 
            l'altro integro, che ne riducano l'acutezza visiva tra 4/50 e 3/10 
            della normale.
            34) Dacriocistite purulenta cronica.
            35) Congiuntiviti manifestamente croniche.
            36) Le cicatrici delle palpebre congiuntivali, provocanti disturbi 
            oculari di rilievo (ectropion, entropion, simblefaron, lagoftalmo).



            Tabella B : Lesioni ed infermità che danno diritto ad indennità per 
            una volta tanto


            1) La perdita totale di due delle ultime tre dita di una mano o tra 
            le mani.
            2) La perdita totale di uno degli indici accompagnata o non dalla 
            perdita di una delle ultime tre dita dell'altra mano.
            3) La perdita delle ultime due falangi di uno degli indici e di 
            quelle di altre due dita fra le mani, che non siano quelle dei 
            pollici e dell'altro indice.
            4) La perdita delle ultime due falangi dei due indici.
            5) La perdita della falange ungueale di un pollice, accompagnata o 
            non dalla perdita della falange ungueale di un altro dito delle 
            mani.
            6) La perdita della falange ungueale di sei o cinque dita fra le 
            mani, che non siano pollici oppure della stessa falange di quattro 
            dita fra le mani compreso uno degli indici.
            7) La perdita totale di tre o due dita di uno o dei due piedi 
            compreso un alluce (con integrità del corrispondente metatarso) 
            ovvero la perdita totale di quattro dita tra i piedi che non siano 
            gli alluci.
            8) La perdita totale dei due alluci, accompagnata o non da quella 
            della falange ungueale di due dita o di uno solo dello stesso o 
            dell'altro piede.
            9) La perdita di uno degli alluci o della falange ungueale dei due 
            alluci, insieme con la perdita completa della falange ungueale di 
            altre quattro o tre dita fra i due piedi.
            10) La perdita totale della falange ungueale di otto o sette dita 
            tra i due piedi, che non siano gli alluci.
            11) Esiti lievi di pleurite di natura tubercolare.
            12) Disturbi funzionali cardiaci di lieve entità.
            13) La distonia spastica diffusa del colon.
            14) Ernie viscerali contenibili.
            15) Stenosi nasale unilaterale di notevole grado.
            16) Riduzione dell'udito unilaterale con voce di conversazione da ad 
            concham a metri uno.
            17) Le alterazioni organiche ed irreparabili di ambo gli occhi che 
            riducano l'acutezza visiva binoculare tra 4/10 e 7/10 della normale.
             
            CRITERI PER L'APPLICAZIONE DELLE TABELLE A, B ED E
             
            a) Il criterio dell'equivalenza previsto dal quarto comma dell'art. 
            11 del presente testo unico, applicabile per le tabelle A e B, non 
            va esteso alle infermità elencate nella tabella E, avendo 
            elencazione "carattere tassativo", salvo nei casi previsti dalla 
            lettera B, n. 2), e dalla lettera F, n. 8). In tali lettere B, n. 
            2), ed F, n. 8) vanno compresi i tumori maligni a rapida evoluzione 
            e le malattie renali gravi in trattamento emodialitico protratto a 
            seconda che, assieme all'assoluta e permanente incapacità a 
            qualsiasi attività fisica, esista o meno la necessità della continua 
            o quasi continua degenza a letto. (2)
            Le parole "grave" e "notevole", usate per caratterizzare il grado di 
            talune infermità, debbono intendersi in relazione al grado di 
            invalidità corrispondente alla categoria cui l'infermità è ascritta.
            Con l'espressione "assoluta, totale, completa", applicata alla 
            perdita di organi o funzioni, si intende denotare la perdita intera 
            senza tenere calcolo di quei residui di organi o funzioni che non 
            presentino alcuna utilità agli effetti della capacità a proficuo 
            lavoro.
            b) Le mutilazioni sono classificate nella tabella A nella 
            presunzione che siano sufficienti la funzionalità ed il trofismo 
            delle parti residue dell'arto offeso, di tutto l'arto 
            controlaterale,
            e, per gli arti inferiori, anche della colonna vertebrale.
            Si intende che la classificazione sarà più elevata proporzionalmente 
            alla entità della deficienza funzionale derivante da cicatrici, 
            postumi di fratture, lesioni nervose delle parti sopraddette.
            Per perdita totale di un dito qualsiasi delle mani e dei piedi si 
            deve intendere la perdita di tutte le falangi che lo compongono.
            c) L'acutezza visiva dovrà essere sempre determinata a distanza, 
            ossia allo stato di riposo dell'accomodazione, correggendo gli 
            eventuali vizi di refrazione preesistenti e tenendo conto, per 
            quanto riguarda la riduzione dell'acutezza visiva dopo la 
            correzione, dell'aggravamento che possa ragionevolmente attribuirsi 
            alla lesione riportata.
            La necessità di procedere, in tutti i casi di lesione oculare, alla 
            determinazione dell'acutezza visiva, rende opportuni alcuni 
            chiarimenti, che riusciranno indispensabili a quei periti che non si 
            siano dedicati in modo speciale all'oftalmologia.
            Le frazioni del visus (acutezza visiva) indicate nei vari numeri 
            delle categorie delle infermità, si riferiscono ai risultati che si 
            ottengono usando le tavole ottometriche decimali internazionali.
            Con le tavole di questo tipo, determinandosi, come è norma 
            l'acutezza visiva (V) alla distanza costante di 5 metri tra 
            l'ottotipo e l'individuo in esame, si hanno le seguenti gradazioni:
            V = 10/10
            V = 9/10
            V = 8/10
            V = 7/10
            V = 6/10
            V = 5/10
            V = 4/10
            V = 3/10
            V = 2/10
            V = 1/10 (5/50)
            Se il soggetto in esame distingue a 4 metri, a 3 metri, a 2 metri, a 
            1 metro, le lettere o i segni che un occhio normale vede a 50 metri 
            (visus inferiore a 5/50) la sua acutezza visiva sarà ridotta a 4/50, 
            3/50, 2/50, 1/50.
            Con lo stesso ottotipo si potrà saggiare il rilievo di frazione 
            1/100 avvicinando l'occhio a 50 cm da esso.
            Al di sotto di 1/100, frazione che esprime un visus col quale è 
            possibile soltanto distinguere a 50 cm le lettere o i segni che un 
            occhio normale vede a 50 metri, l'acutezza visiva non si può 
            determinare se non con il conteggio delle dita a piccola distanza 
            dall'occhio (V = dita a 50, 40, 30, 20, 10 cm); ad un grado 
            inferiore il visus è ridotto alla pura e semplice percezione dei 
            movimenti della mano.
            Per cecità assoluta si deve intendere l'abolizione totale del senso 
            della forma (visus); conseguentemente si considerano come casi di 
            cecità assoluta, in pratica, anche quelli in cui, abolito il senso 
            suddetto, sussista la sola percezione dei movimenti della mano, 
            oppure rimanga in tutto o in parte la sola sensibilità luminosa.
            Nella afachia bilaterale e nella afachia unilaterale, quando l'altro 
            occhio è cieco, deve essere considerato il visus corretto, mentre 
            nella afachia unilaterale, con l'altro occhio normale, la correzione 
            non è tollerata e, pertanto, deve essere considerato il visus non 
            corretto.
            d) Nelle vertigini labirintiche il giudizio sarà pronunciato dopo 
            eseguiti i necessari accertamenti di fenomeni, spontanei e da 
            stimolazione, atti a stabilire la realtà, il grado di gravità e di 
            permanenza dei disturbi dell'equilibrio statico e dinamico.
            e) Le affezioni polmonari ed extrapolmonari di natura tubercolare 
            sono specificatamente considerate nelle categorie 1ª, 2ª, 5ª, 7ª e 
            8ª della tabella A, in relazione alla loro entità, estensione, stato 
            evolutivo ed alle condizioni locali e generali del soggetto.
            In base ai criteri valutativi predetti, esse potranno essere 
            classificate anche nelle rimanenti categorie (3ª, 4ª e 6ª) per 
            equivalenza.
            f) Quando il militare ed il civile, già affetto da perdita anatomica 
            o funzionale di uno degli organi pari, per causa estranea alla 
            guerra, perda in tutto o in parte l'organo superstite per cause 
            della guerra, la pensione o l'assegno si liquida in base alla 
            categoria corrispondente all'invalidità complessiva risultante dalle 
            lesioni dei due organi.
            Lo stesso trattamento compete all'invalido che, dopo aver liquidato 
            la pensione di guerra per perdita anatomica o funzionale di uno 
            degli organi, venga a perdere, per causa estranea alla guerra, in 
            tutto o in parte, l'organo superstite.
            Il trattamento di cui sopra, nel caso di perdita di arti, compete 
            anche quando, dopo la perdita totale di un arto, si verifichi la 
            perdita totale o parziale di uno o di tutti gli arti superstiti.
            Col termine "organo" deve intendersi una pluralità di elementi 
            anatomici anche se strutturalmente diversi, tali da configurare un 
            complesso unitario, e ciò perché tali elementi concorrono 
            all'espletamento di una determinata funzione (ad esempio l'apparato 
            visivo ed uditivo di un lato; un arto).
            Col termine "organi pari" va inteso un insieme di due dei suddetti 
            complessi unitari, abbinabili non soltanto sulla base di criteri di 
            ordine topografico, ma soprattutto dal punto di vista 
            anatomo-funzionale e fisio-patologico (ad esempio: l'apparato visivo 
            od uditivo di un lato rispetto al controlaterale).
            Con la dizione "perdita parziale" dell'organo superstite ("venga a 
            perdere in parte l'organo superstite") si deve intendere una 
            compromissione permanente, anatomica o funzionale dell'organo 
            medesimo.
            Va altresì considerato alla stregua di "organi pari" quell'apparato 
            che venga ad assumere funzione vicariante in caso di perdita 
            assoluta e permanente di altra funzione organica (esempio: la 
            funzione uditiva, tattile, ecc., in caso di cecità assoluta e 
            permanente).
            g) Quando nella tabella A non sia già specificatamente prevista per 
            i monconi degli arti superiori o inferiori una migliore 
            classificazione in caso di impossibilità di applicazione della 
            protesi, si deve attribuire una categoria immediatamente superiore a 
            quella spettante nel caso di possibile protesizzazione.
            Se il moncone dell'arto amputato risulti ulcerato in modo 
            irreversibile e permanente deve considerarsi improtesizzabile ai 
            fini dell'applicazione della classifica più favorevole sopra 
            prevista.
            h) Per le broncopatie croniche, l'assegnazione a categoria superiore 
            alla settima prevista dalla tabella A, deve essere fatta in base 
            all'entità dell'enfisema e alla riduzione della capacità 
            respiratoria (media marcata grave), determinata con esame 
            spirometrico o gas analisi. (1) (2)
             
            -----
            (1) L'intitolazione della presente parte della tabella, è stata così 
            sostituita dall'art. 2. L. 06.10.1986, n. 656.
            (2) Il presente capoverso è stato così sostituito dall'art. art. 2. 
            L. 06.10.1986, n. 656.



            Tabella C : Trattamento spettante ai mutilati ed invalidi di guerra


            1ª categoria . . . . . . . . . . . . . . 2.644.200
            2ª categoria . . . . . . . . . . . . . . 2.379.600
            3ª categoria . . . . . . . . . . . . . . 2.115.000
            4ª categoria . . . . . . . . . . . . . . 1.851.000
            5ª categoria . . . . . . . . . . . . . . 1.586.400
            6ª categoria . . . . . . . . . . . . . . 1.321.800
            7ª categoria . . . . . . . . . . . . . . 1.057.800
            8ª categoria . . . . . . . . . . . . . . . 793.200



            Tabella E : Assegni di superinvalidità


            A)
            1) Alterazioni organiche e irreparabili di ambo gli occhi che 
            abbiano prodotto cecità bilaterale assoluta e permanente.
            2) Perdita anatomica o funzionale di quattro arti fino al limite 
            della perdita totale delle due mani e dei due piedi insieme.
            3) Lesioni del sistema nervoso centrale (encefalo e midollo spinale) 
            che abbiano prodotto paralisi totale dei due arti inferiori e 
            paralisi della vescica e del retto (paraplegici rettovescicali).
            4) Alterazioni delle facoltà mentali tali da richiedere trattamenti 
            sanitari obbligatori in condizione di degenza nelle strutture 
            ospedaliere pubbliche o convenzionate.
            L'assegno sarà mantenuto alla dimissione quando la malattia mentale 
            determini gravi e profondi perturbamenti della vita organica e 
            sociale e richieda il trattamento sanitario obbligatorio presso i 
            centri di sanità mentale e finché duri tale trattamento.
            (Annue: L. 7.200.000)
            L'assegno sarà mantenuto od attribuito anche a coloro che alla data 
            di entrata in vigore della legge 13 maggio 1978, n. 180, affetti da 
            alterazioni delle facoltà mentali, ancora socialmente pericolosi, 
            risultavano dimessi dagli ospedali psichiatrici ai sensi dell'art. 
            69 del regolamento manicomiale approvato con regio decreto 16 agosto 
            1909, n. 615, e affidati, per la custodia e la vigilanza, alla 
            famiglia con la necessaria autorizzazione del tribunale. (1)
            Nei confronti dei soggetti di cui al comma precedente verrà 
            conservato l'assegno se si verificano le condizioni di cui al primo 
            comma. Alla dimissione troverà applicazione il disposto del secondo 
            comma.(1)
            A bis)
            1) La perdita di ambo gli arti superiori fino al limite della 
            perdita delle due mani.
            2) La disarticolazione di ambo le cosce o l'amputazione di esse con 
            la impossibilità assoluta e permanente dell'applicazione di 
            apparecchio di protesi.
            (Annue: L. 6.480.000)
            B)
            1) Lesioni del sistema nervoso centrale (encefalo e midollo 
            spinale), con conseguenze gravi e permanenti di grado tale da 
            apportare, isolatamente o nel loro complesso, profondi ed 
            irreparabili perturbamenti alla vita organica e sociale.
            Tubercolosi o altre infermità gravi al punto da determinare una 
            assoluta e permanente incapacità a qualsiasi attività fisica e da 
            rendere necessaria la continua o quasi continua degenza a letto.
            (Annue: L. 5.760.000)
            C)
            1) Perdita di un arto superiore e di un arto inferiore dello stesso 
            lato sopra il terzo inferiore rispettivamente del braccio e della 
            coscia con impossibilità della applicazione dell'apparecchio di 
            protesi.
            (Annue: L. 5.040.000)
            D)
            1) Amputazione di ambo le cosce a qualsiasi altezza.
            (Annue: L. 4.320.000)
            E)
            1) Alterazioni organiche ed irreparabili di ambo gli occhi tali da 
            ridurre l'acutezza visiva binoculare da 1/100 a meno di 1/50 della 
            normale.
            2) Perdita di un arto superiore e di uno inferiore sopra il terzo 
            inferiore rispettivamente del braccio e della coscia.
            3) Perdita di dieci oppure di nove dita delle mani compresi i 
            pollici.
            4) Perdita di ambo gli arti inferiori di cui uno sopra il terzo 
            inferiore della coscia e l'altro sopra il terzo inferiore della 
            gamba.
            5) Alterazioni delle facoltà mentali che richiedono trattamenti 
            sanitari obbligatori non in condizioni di degenza nelle strutture 
            ospedaliere pubbliche o convenzionate o che abbiano richiesto 
            trattamenti sanitari obbligatori in condizioni di degenza 
            ospedaliera, cessati ai sensi della legge n. 180 del 13 maggio 1978, 
            sempreché tali alterazioni apportino profondi perturbamenti alla 
            vita organica e sociale.
            (Annue: L. 3.600.000)
            F)
            1) Perdita totale di una mano e dei due piedi insieme.
            2) Perdita di due arti, uno superiore e l'altro inferiore, amputati 
            rispettivamente al terzo inferiore del braccio e al terzo inferiore 
            della gamba.
            3) Perdita di due arti, uno superiore e l'altro inferiore, amputati 
            rispettivamente al terzo inferiore dell'avambraccio e al terzo 
            inferiore della coscia.
            4) Perdita di ambo gli arti inferiori di cui uno sopra al terzo 
            inferiore della coscia e l'altro al terzo inferiore della gamba.
            5) Perdita di ambo gli arti inferiori di cui uno al terzo inferiore 
            della coscia e l'altro fino al terzo inferiore della gamba.
            6) Perdita delle due gambe a qualsiasi altezza.
            7) Alterazioni delle facoltà mentali che apportino profondi 
            perturbamenti alla vita organica e sociale.
            8) Tubercolosi o altre infermità gravi al punto da determinare una 
            assoluta e permanente incapacità a qualsiasi attività fisica, ma non 
            tale da richiedere la continua o quasi continua degenza a letto.
            (Annue: L. 2.880.000)
            G)
            1) Perdita dei due piedi o di un piede e di una mano insieme.
            2) La disarticolazione di un'anca.
            3) Tutte le alterazioni delle facoltà mentali (schizofrenia e 
            sindromi schizofreniche, demenza paralitica, demenze traumatiche, 
            demenza epilettica, distimie gravi, ecc.) che rendano l'individuo 
            incapace a qualsiasi attività.
            4) Tubercolosi grave al punto da determinare una assoluta incapacità 
            a proficuo lavoro.
            (Annue: L. 2.160.000)
            H)
            1) Castrazione e perdita pressoché totale del pene.
            2) La fistola gastrica, intestinale, epatica, pancreatica, splenica, 
            retto vescicale ribelle ad ogni cura e l'ano preternaturale.
            3) Sordità bilaterale organica assoluta e permanente quando si 
            accompagni alla perdita o a disturbi gravi e permanenti della 
            favella o a disturbi della sfera psichica e dell'equilibrio statico 
            dinamico.
            4) Cardiopatia organica in stato di permanente scompenso o con grave 
            e permanente insufficienza corollarica ecg. accertata.
            5) Anchilosi completa di un'anca se unita a grave alterazione 
            funzionale del ginocchio corrispondente.
            (Annue: L. 1.440.000).(1)
             
            -----
            (1) Il presente comma è stato aggiunto dall'art. 9, L. 06.10.1986, 
            n. 656.
             



            Tabella F : Assegno per cumulo di infermità

                  Natura del cumuloImporto annuo
                  Per due superinvalidità contemplate nelle lettere A, A-bis e 
                  B9.978.000
                  Per due superinvalidità di cui una contemplata nelle lettere A 
                  e A-bis e l'altra contemplata nelle lettere C, D, E7.599.600
                  Per due superinvalidità di cui una contemplata nella lettera B 
                  e l'altra contemplata nelle lettere C, D, E 4.180.200
                  Per due superinvalidità contemplate nella tabella E3.139.800
                  Per una seconda infermità della prima categoria della tabella 
                  A2.379.600
                  Per una seconda infermità della seconda categoria della 
                  tabella A2.142.000
                  Per una seconda infermità della terza categoria della tabella 
                  A1.903.200
                  Per una seconda infermità della quarta categoria della tabella 
                  A1.665.600
                  Per una seconda infermità della quinta categoria della tabella 
                  A1.428.000
                  Per una seconda infermità della sesta categoria della tabella 
                  A1.189.800
                  Per una seconda infermità della settima categoria della 
                  tabella A951.600
                  Per una seconda infermità dell'ottava categoria della tabella 
                  A714.000

             
                  TRATTAMENTO ANNUO SPETTANTE AI CONGIUNTI DEI CADUTI
                  Soggetti di dirittoImporto annuo
                  Tabella G: Vedove ed orfani minorenni - Orfani maggiorenni 
                  inabili in istato di disagio economico1.477.200
                  Tabella M: Genitori, collaterali ed assimilati - Pensioni 
                  normali805.800
                  Tabella S: Genitori - Pensioni speciali790.800

             
                  TRATTAMENTO SPETTANTE ALLE VEDOVE ED ORFANI DEGLI INVALIDI 
                  DECEDUTI PER CAUSE DIVERSE DALLA INFERMITA' PENSIONATA
                  Soggetti di dirittoImporto annuo
                  Tabella N: Vedove ed orfani minorenni - Orfani maggiorenni 
                  inabili in istato di disagio economico:
                  2ª categoria778.200
                  3ª categoria693.000
                  4ª categoria622.800
                  5ª categoria565.800
                  6ª categoria523.200
                  7ª categoria495.000
                  8ª categoria481.200



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