GAZZETTA UFFICIALE SERIE GENERALE N. 273 DEL 24/11/1986
L. 11 novembre 1986, n. 770. Agg. G.U. 12/06/2003
Disciplina delle procedure contrattuali dello Stato per l'esecuzione di
programmi di ricerca e per l'acquisizione e la manutenzione di prodotti ad
alta tecnologia.
Pubblicata nella Gazz. Uff. 24 novembre 1986, n. 273.
1. 1. Le amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento
autonomo, per soddisfare le proprie esigenze di conoscenza ai fini
dell'acquisizione di materiali, impianti, macchinari ed apparecchiature di
alta tecnologia sono autorizzate a stipulare, a seguito di trattativa
privata preceduta da un confronto concorrenziale, contratti di ricerca e
di sviluppo di prototipi con le università, il Consiglio nazionale delle
ricerche, gli istituti pubblici di ricerche, nonché con imprese o
associazioni, anche temporanee, di imprese, aventi adeguata capacità
tecnologica, previamente accertata dall'amministrazione committente.
2. Qualora la natura delle prestazioni o altre circostanze rendano non
conveniente il confronto concorrenziale di cui al comma 1, può procedersi
direttamente alla trattativa privata con i soggetti di cui allo stesso
comma 1. Le determinazioni delle amministrazioni devono, in tal caso,
essere adottate con espressa motivazione.
3. Le procedure ed i criteri per il confronto di economicità e di
convenienza delle proposte e delle offerte formulate dai soggetti pubblici
e privati di cui al comma 1 sono stabiliti con decreti del Ministro del
tesoro di concerto con i Ministri competenti.
4. Per le associazioni temporanee di imprese si applicano le disposizioni
contenute nell'articolo 9 della legge 30 marzo 1981, n. 113 (2).
5. I programmi di ricerca e di sviluppo di cui al comma 1 possono essere
suddivisi in fasi e comprendono lo studio, avuto riguardo alla
caratteristica di beni da produrre o da sviluppare, la individuazione dei
sistemi, la progettazione, la produzione di prototipi e la sperimentazione
sugli stessi.
6. La presente legge non si applica ai contratti di ricerca disciplinati
dalla legge 17 febbraio 1982, n. 46 (3).
------------------------
(2) Riportata al n. A/XXXVI.
(3) Riportata alla voce Economia nazionale (Sviluppo della).
2. 1. Il prezzo contrattuale è determinato preventivamente "a corpo" in
modo forfettario; ove ciò non sia possibile o conveniente, il prezzo è
determinato "a misura" e in contraddittorio con l'impresa sulla base di
dettagliata analisi di costo metodologie emanate dalle amministrazioni
committenti.
2. Qualora la particolare complessità ed originalità delle prestazioni
richieste non permetta la determinazione preventiva del prezzo secondo
quanto previsto dal comma 1, esso sarà fissato in via provvisoria e
definito successivamente "a misura" in base ai costi accertati. In
quest'ultimo caso il contratto deve indicare i costi riconoscibili, i
criteri per la valutazione dei costi, il limite massimo di spesa entro il
quale deve essere contenuta la commessa nonché le modalità di intervento
dell'amministrazione per l'accertamento di detti costi. Qualora nel corso
dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali occorra apportare
aggiornamenti e varianti al contratto, si applica la procedura prevista
dall'articolo 3 della legge 22 marzo 1975, n. 57 (4).
3. Sui costi determinati "a misura" si aggiunge una equa percentuale di
maggiorazione da fissare in contratto che tenga conto degli oneri
finanziari di commessa e del profitto di impresa.
4. I contratti di ricerca possono prevedere premi di incentivazione alla
impresa per il raggiungimento di risultati superiori a quelli ipotizzati
od anche per riduzione dei termini di esecuzione. In tale caso, nei
contratti devono essere prestabiliti anche i criteri oggettivi per la
determinazione della misura dei premi di incentivazione.
5. I contratti da stipularsi ai sensi del comma 1 dell'articolo 1 devono
prevedere il termine entro il quale la ricerca e lo sviluppo deve
concludersi, restando salva la facoltà dell'amministrazione di concordare
con la parte contraente termini suppletivi in relazione all'intervenuta
evoluzione tecnica del progetto iniziale.
6. Qualora la prestazione contrattuale preveda l'esecuzione di due o più
fasi di cui al comma 5 dell'articolo 1, il contratto deve stabilire,
anche, il termine di esecuzione e il prezzo di ciascuna fase, nonché la
facoltà dell'amministrazione di recedere del contratto a conclusione di
ciascuna fase, verso ristoro all'altra parte, in relazione alla prevista
esecuzione dell'intero programma oggetto del contratto, delle spese da
essa anticipate, dei costi, effettivamente sostenuti e del profitto di
impresa.
7. L'esecuzione di ciascuna fase del programma costituisce titolo valido
per il pagamento del prezzo parziale riferito alla fase medesima.
------------------------
(4) Riportata alla voce Forze armate.
3. 1. L'amministrazione committente acquisisce il diritto allo
sfruttamento pieno ed esclusivo dell'invenzione industriale e di ogni
altro risultato che derivi dalla ricerca di cui all'articolo 1 della
presente legge. Quando le esigenze dell'amministrazione lo consentano,
tale diritto può essere ceduto preferendo, a parità di condizioni,
l'impresa che ha eseguito la ricerca. In tal caso l'amministrazione potrà
comunque utilizzare i risultati di ricerca, senza ulteriori oneri, ai fini
della produzione di beni occorrenti all'assolvimento dei suoi compiti
istituzionali.
------------------------
4. 1. Per le produzioni basate sui risultati di ricerca l'amministrazione
è tenuta, a parità di condizioni offerte da altre imprese, ad affidarne
l'esecuzione alla stessa impresa che ha effettuato la ricerca.
2. L'attività di ricerca può proseguire anche nel corso della fase di
produzione per il miglioramento dei beni oggetto del contratto; in tale
caso il corrispettivo della ricerca deve essere tenuto distinto da quello
relativo alla produzione.
3. Ferme restando le disposizioni di cui alla legge 30 marzo 1981, n. 113
(4/a), per l'acquisizione di prodotti ad elevata tecnologia, già
disponibili sul mercato nelle caratteristiche richieste, può procedersi a
trattativa privata con le modalità previste dall'articolo 1, comma 1,
della presente legge.
4. L'amministrazione è altresì autorizzata a procedere a trattativa
privata, alle condizioni e con le modalità previste dai commi 1 e 2
dell'articolo 1, per l'affidamento dei servizi di manutenzione e di
revisione nonché per le forniture di serie di prodotti indispensabili al
completamento, al funzionamento ed alla efficienza dei materiali,
impianti, macchinari ed apparecchiature di alta tecnologia.
5. Per i contratti stipulati ai sensi del comma 4, l'amministrazione, per
esigenze funzionali, può richiederne all'altro contraente l'ulteriore
esecuzione, alle stesse condizioni, prima che essi siano rinnovati o
sostituiti da altri per l'anno successivo; in tale caso, le condizioni
tecnico-economiche del contratto scaduto regolano provvisoriamente i
rapporti tra le parti fino alla definizione del nuovo contratto.
6. Le norme contrattuali e di pagamento previste dalla presente legge si
applicano parimenti alle fattispecie contrattuali di cui ai commi 1, 3 e
4.
------------------------
(4/a) Riportata al n. A/XXXVI.
5. 1. Ai fini del coordinamento dei programmi di ricerca e sviluppo e
delle conseguenti direttive di indirizzo per la razionale utilizzazione
dei risultati conseguiti e la prevenzione di eventuali disarmonie o
duplicazione degli stessi programmi o parti di essi, i contratti di cui
all'articolo 1 sono trasmessi almeno trenta giorni prima della definitiva
approvazione alla Presidenza del Consiglio presso la quale può essere
costituito un apposito comitato tecnico operativo (4/b).
2. Gli organi consultivi che, in base alle vigenti disposizioni, devono
pronunciarsi sui progetti di contratto di cui alla presente legge, sono
tenuti ad emettere il parere entro sessanta giorni dalla ricezione della
relativa richiesta. Qualora il parere sia favorevole, senza osservazioni,
alla conclusione della richiesta, il dispositivo è comunicato
telegraficamente all'amministrazione richiedente.
3. In caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il
parere o senza che l'organo adito abbia rappresentato esigenze
istruttorie, le procedure amministrative riprendono il loro corso
prescindendo dall'eventuale parere tardivamente pronunciato. Nel caso in
cui venga disposto un supplemento di istruttoria, il parere va
definitivamente reso entro sessanta giorni dalla dita di ricezione, da
parte dell'organo adito, della notizia o degli atti richiesti.
------------------------
(4/b) Vedi il D.P.C.M. 9 luglio 1987, riportato al n. A/XCV.
6. 1. Per motivi di urgenza, il Ministro può autorizzare, prima che sia
intervenuta la definitiva stipulazione del contratto e nel limite massimo
del 25 per cento dell'importo presunto della commessa, l'impresa prescelta
all'esecuzione di determinate prestazioni previste nel relativo progetto
di contratto - da specificare in apposito atto negoziale accettato e
sottoscritto dall'impresa stessa - alle medesime condizioni tecniche ed
economiche indicate nel progetto di contratto.
2. L'atto negoziale di cui al comma precedente è sottoposto al preventivo
parere dell'organo consultivo che deve pronunciarsi sul progetto di
contratto. Il relativo provvedimento autorizzativo costituisce titolo
giuridico per l'assunzione dell'impegno della spesa a carico del bilancio
e per i conseguenti pagamenti.
------------------------
7. 1. In relazione agli oneri finanziari da sostenersi dall'altro
contraente per l'approntamento delle attrezzature e per l'acquisto di
materiali, necessari per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali,
l'amministrazione può corrispondere, in deroga all'articolo 12, quarto
comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 (5), e successive
modificazioni, a titolo di anticipazione e senza il pagamento di
interessi, parte del prezzo contrattuale in misura non superiore al 50 per
cento, verso prestazione di idonee garanzie.
2. La misura dell'anticipazione, i termini e le modalità per il relativo
recupero nonché le forme di garanzia sono stabiliti nel contratto. Della
determinazione dell'amministrazione di concedere l'anticipazione deve
essere data, tuttavia, tempestiva notizia all'impresa perché ne tenga
conto nella formulazione dell'offerta.
3. Per il pagamento degli acconti e del saldo contrattuale, nonché dei
corrispettivi derivanti dalle anticipate prestazioni ai sensi
dell'articolo 6, l'amministrazione è tenuta ad emettere i relativi titoli
di spesa entro trenta giorni dalla redazione in contraddittorio dei
documenti prescritti.
4. In caso di mancato rispetto del termine indicato nel comma 3, il
contraente ha diritto sulle somme dovutegli alla corresponsione degli
interessi, al tasso e con le procedure di cui agli articoli 35 e 36 del
decreto del Presidente della Repubblica 16 luglio 1962, n. 1063 (6), quale
risulta integrato dall'articolo 4 della legge 10 dicembre 1981, n. 741
(6), salvo che il ritardo non dipenda da fatti imputabili al contraente
stesso ovvero il pagamento sia stato sospeso in seguito ad atti impeditivi
notificati da terzi o da altre amministrazioni.
------------------------
(5) Riportato al n. A/I.
(6) Riportata alla voce Opere pubbliche.
(6) Riportata alla voce Opere pubbliche.
8. 1. La revisione dei prezzi riguardanti i contratti per i quali il
prezzo sia determinato "a misura" deve essere prevista in base ad un
meccanismo di aggiornamento del corrispettivo che rifletta le variazioni
intervenute, successivamente alla data dell'offerta, nei costi dei
materiali e della manodopera e, nel caso di acquisti di materiali da
effettuarsi all'estero da parte del contraente, anche alle variazioni dei
cambi. Per i contratti il cui prezzo sia determinato "a corpo", la
revisione è operante per la parte eccedente il 5 per cento di detto prezzo
contrattuale.
2. Il calcolo del compenso revisionale è effettuato tenendo conto dello
sviluppo esecutivo risultante dal programma dei lavori all'uopo
predisposto.
3. Nel caso di interruzione temporanea o di ritardo nell'esecuzione delle
prestazioni contrattuali per fatti imputabili al contraente, è tenuto
fermo lo sviluppo esecutivo risultante dal programma.
4. Qualora sia stata concessa l'anticipazione di cui al comma 1
dell'articolo 7, ovvero ai sensi dell'articolo 12, sesto comma, del regio
decreto 18 novembre 1923, n. 2440 (7), e successive modificazioni, dal
calcolo revisionale è escluso l'importo dell'anticipazione concessa,
limitatamente al periodo intercorrente tra la data di emissione del
relativo titolo di spesa e quella del recupero, parziale o totale,
dell'anticipazione stessa.
5. Per la corresponsione di quanto dovuto a titolo di compenso revisionale
si applicano le disposizioni di cui alla legge 21 dicembre 1974, n. 700
(8), e all'articolo 2 della legge 10 dicembre 1981, n. 741 (8).
------------------------
(7) Riportato al n. A/I.
(8) Riportata alla voce Opere pubbliche.
(8) Riportata alla voce Opere pubbliche.
9. 1. Salvo quanto stabilito dalla legge 30 marzo 1981, n. 113, e
successive modificazioni, per l'acquisizione sui mercati esteri di
materiali, impianti, macchinari ed apparecchiature di alta tecnologia, da
effettuarsi presso imprese, governi ed altri organismi pubblici, con
l'intermediazione degli addetti commerciali e, per l'Amministrazione della
difesa, dagli assistenti amministrativi degli addetti militari, navali ed
aeronautici, si applicano le norme del diritto esterno e le corrispondenti
clausole d'uso sul mercato internazionale.
2. Alla stipulazione dei contratti di cui al comma 1 provvedono i soggetti
ivi indicati, sulla base di apposita autorizzazione ministeriale, che
costituisce anche atto di impegno, da sottoporre al controllo preventivo
della Corte dei conti. Non si applicano le disposizioni contenute
nell'articolo 5 della presente legge e negli articoli 6, secondo comma, e
19 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 (7), e successive
modificazioni.
3. I pagamenti relativi ai contratti di cui al presente articolo possono
essere effettuati, sulla base dei titoli giustificativi dei crediti
documentati, direttamente dall'amministrazione centrale ovvero, previa
rimessa dei fondi occorrenti, dai soggetti indicati nel comma 1, i quali,
per tali adempimenti, sono assoggettati alla norma prevista per i
funzionari delegati.
4. Il termine di cui al sesto comma dell'articolo 60 del regio decreto 18
novembre 1923, n. 2440 (7), e successive modificazioni, è fissato in sei
mesi decorrenti dalla data di acquisizione da parte dei soggetti di cui al
comma 1 dei documenti giustificativi.
5. La disposizione di cui al comma 4 si applica anche alle situazioni non
ancora definite alla data di entrata in vigore della presente legge.
------------------------
(7) Riportato al n. A/I.
(7) Riportato al n. A/I.
10. 1. Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano le
disposizioni del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 (7), e successive
modificazioni, e del relativo regolamento di esecuzione, nonché le norme
speciali vigenti per le singole amministrazioni e, per i rapporti
negoziali, all'occorrenza, le norme del codice civile, salvo che non si
tratti di contratti riguardanti l'attuazione di programmi di
collaborazione multinazionale, anche se coordinati da agenzie o enti
plurinazionali appositamente costituiti, ai cui rapporti si applica
l'ordinamento esterno prescelto nei programmi o, in mancanza, quello dello
Stato in cui gli accordi sono stati conclusi.
------------------------
(7) Riportato al n. A/I.
11. 1. Per tutti i contratti in corso d'esecuzione alla data di entrata in
vigore della presente legge sono applicabili, nei riguardi delle
prestazioni ancora da eseguire, le disposizioni di cui all'articolo 3,
all'articolo 7, commi 3 e 4, ed all'articolo 8.
2. Si applicano, altresì, le disposizioni relative all'obbligo del segreto
contenute nel regio decreto 11 luglio 1941, n. 1161, e nella legge 24
ottobre 1977, n. 801 (8), per quanto riguarda le attività disciplinate
dalla presente legge.
------------------------
(8) Riportata alla voce Opere pubbliche.
12. 1. Annualmente, con le relazioni alle tabelle degli stati di
previsione della spesa dei rispettivi dicasteri, i Ministri informano il
Parlamento sui programmi attuati ai sensi della presente legge.
Agg. G.U. 12/06/2003