GAZZETTA UFFICIALE SERIE GENERALE N. 302 DEL 31/12/1986







D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917.   Agg. G.U. 03/05/2007
Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi. 



Pubblicato nella Gazz. Uff. 31 dicembre 1986, n. 302, S.O.
Il presente testo unico è stato da ultimo così modificato dal D.Lgs. 12 
dicembre 2003, n. 344 di riforma dell'imposizione sul reddito delle società 
(Ires). Il citato decreto legislativo, nel riordinare la materia, ha rinumerato 
gran parte degli articoli del presente testo unico. Gli articoli stessi sono 
quindi riportati con la nuova numerazione e con l'indicazione della precedente, 
ove possibile, tra parentesi quadre, mentre gli articoli o i commi non 
riproposti sono stati eliminati. Successivamente l'art. 1, comma 349, L. 30 
dicembre 2004, n. 311 ha rinumerato, come articoli 13 e 12, gli articoli 12 e 13 
del presente decreto. I riferimenti agli articoli 12 e 13 nella preesistente 
numerazione sono stati, conseguentemente, modificati ai sensi di quanto disposto 
dal comma 351 del citato articolo 1.
(3)  Vedi, anche, il comma 352 dell'art. 1, L. 30 dicembre 2004, n. 311 e il 
comma 124 dell'art. 1, L. 23 dicembre 2005, n. 266.
(4)  Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le seguenti 
istruzioni: 
- I.N.A.I.L. (Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro): Nota 20 
gennaio 2004; 
- I.N.P.D.A.P. (Istituto nazionale previdenza dipendenti amministrazione 
pubblica): Circ. 16 luglio 1996, n. 41; Circ. 21 ottobre 1996, n. 61; 
Informativa 15 gennaio 2002, n. 5; Informativa 10 novembre 2003, n. 54; Circ. 28 
gennaio 2004, n. 3; Circ. 3 marzo 2005, n. 5;
- I.N.P.G.I., Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani: Nota 31 
maggio 2004;
- I.N.P.S. (Istituto nazionale previdenza sociale): Circ. 28 marzo 1996, n. 67; 
Circ. 20 maggio 1996, n. 109; Circ. 25 maggio 1996, n. 112; Circ. 26 giugno 
1996, n. 131; Circ. 1 ottobre 1996, n. 186; Circ. 17 ottobre 1996, n. 201; Circ. 
13 dicembre 1996, n. 252; Circ. 7 febbraio 1997, n. 25; Circ. 4 marzo 1997, n. 
46; Circ. 17 aprile 1997, n. 96; Circ. 30 aprile 1997, n. 102; Msg. 15 maggio 
1997, n. 9333; Circ. 12 giugno 1997, n. 135; Circ. 12 agosto 1997, n. 187; Circ. 
8 ottobre 1997, n. 201; Circ. 27 novembre 1997, n. 241; Circ. 22 dicembre 1997, 
n. 260; Circ. 24 dicembre 1997, n. 267; Circ. 24 dicembre 1997, n. 263; Circ. 19 
gennaio 1998, n. 12; Circ. 17 marzo 1998, n. 64; Circ. 17 marzo 1998, n. 63; 
Circ. 9 aprile 1998, n. 80; Circ. 14 maggio 1998, n. 104; Circ. 5 giugno 1998, 
n. 121; Circ. 23 luglio 1998, n. 165; Circ. 9 ottobre 1998, n. 215; Circ. 20 
aprile 1999, n. 90; Circ. 28 dicembre 1999, n. 228; Msg. 31 ottobre 2001, n. 
292; Msg. 17 aprile 2003, n. 163; Msg. 1 giugno 2004, n. 16946; Circ. 8 marzo 
2005, n. 39; 
- Ministero dei trasporti e della navigazione: Circ. 26 febbraio 1997, n. 1412; 
Circ. 7 agosto 1997, n. 137960; 
- Ministero del lavoro e della previdenza sociale: Nota 18 gennaio 2001, n. 
10282/Pgli158; 
- Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica: Circ. 31 
luglio 1998, n. 66; Circ. 6 marzo 2000, n. 11; 
- Ministero del tesoro: Circ. 29 gennaio 1996, n. 668; Circ. 20 maggio 1996, n. 
686; Circ. 4 giugno 1997, n. 764; Circ. 26 gennaio 1998, n. 6; 
- Ministero dell'economia e delle finanze: Circ. 18 giugno 2001, n. 58/E; Circ. 
18 giugno 2001, n. 59/E; Ris. 3 ottobre 2001, n. 148/E; Ris. 9 novembre 2001, n. 
177/E; Ris. 9 novembre 2001, n. 178/E; Ris. 13 novembre 2001, n. 181/E; Ris. 13 
novembre 2001, n. 182/E; Ris. 22 novembre 2001, n. 187/E; Ris. 18 gennaio 2002, 
n. 11/E; Ris. 18 gennaio 2002, n. 12/E; Ris. 27 febbraio 2002, n. 56/E; Ris. 5 
marzo 2002, n. 76/E; Ris. 8 marzo 2002, n. 79/E; Ris. 21 marzo 2002, n. 95/E; 
Lett.Circ. 22 marzo 2002, n. 6458; Ris. 28 marzo 2002, n. 98/E; Ris. 29 marzo 
2002, n. 102/E; Ris. 29 marzo 2002, n. 104/E; Ris. 29 marzo 2002, n. 106/E; Ris. 
29 marzo 2002, n. 108/E; Ris. 5 aprile 2002, n. 909-16127/2002; Ris. 23 aprile 
2002, n. 124/E; Ris. 30 aprile 2002, n. 131/E; Ris. 7 maggio 2002, n. 137/E; 
Ris. 9 maggio 2002, n. 140/E; Ris. 13 maggio 2002, n. 143/E; Ris. 15 maggio 
2002, n. 146/E; Ris. 20 maggio 2002, n. 148/E; Ris. 22 maggio 2002, n. 152/E; 
Ris. 22 maggio 2002, n. 23920; Ris. 24 maggio 2002, n. 154/E; Ris. 27 maggio 
2002, n. 158/E; Ris. 31 maggio 2002, n. 162/E; Ris. 31 maggio 2002, n. 163/E; 
Ris. 5 giugno 2002, n. 171/E; Ris. 12 giugno 2002, n. 186/E; Ris. 12 giugno 
2002, n. 187/E; Circ. 19 giugno 2002, n. 54/E; Circ. 20 giugno 2002, n. 55/E; 
Ris. 20 giugno 2002, n. 203/E; Ris. 20 giugno 2002, n. 204/E; Ris. 1 luglio 
2002, n. 211/E; Ris. 3 luglio 2002, n. 214/E; Ris. 4 luglio 2002, n. 215/E; Ris. 
17 luglio 2002, n. 234/E; Ris. 18 luglio 2002, n. 237/E; Ris. 19 luglio 2002, n. 
240/E; Ris. 19 luglio 2002, n. 242/E; Ris. 23 luglio 2002, n. 244/E; Ris. 23 
luglio 2002, n. 246/E; Ris. 30 luglio 2002, n. 252/E; Ris. 2 agosto 2002, n. 
260/E; Ris. 6 agosto 2002, n. 265/E; Ris. 7 agosto 2002, n. 272/E; Ris. 7 agosto 
2002, n. 273/E; Ris. 9 agosto 2002, n. 274/E; Ris. 9 agosto 2002, n. 275/E; Ris. 
9 agosto 2002, n. 276/E; Ris. 14 agosto 2002, n. 283/E; Ris. 16 agosto 2002, n. 
285/E; Ris. 12 settembre 2002, n. 299/E; Ris. 17 settembre 2002, n. 306/E; Nota 
20 settembre 2002, n. 170586; Circ. 7 ottobre 2002, n. 4; Ris. 9 ottobre 2002, 
n. 322/E; Ris. 15 ottobre 2002, n. 326/E; Ris. 29 ottobre 2002, n. 337/E; Ris. 
31 ottobre 2002, n. 343/E; Ris. 11 novembre 2002, n. 351/E; Circ. 27 dicembre 
2002, n. 87/E; Ris. 27 dicembre 2002, n. 395/E; Ris. 17 gennaio 2003, n. 8/E; 
Circ. 5 febbraio 2003, n. 7/E; Ris. 13 febbraio 2003, n. 35/E; Nota 4 marzo 
2003, n. 30900; Circ. 5 marzo 2003, n. 15/E; Ris. 12 marzo 2003, n. 60/E; Ris. 
31 marzo 2003, n. 78/E; Ris. 23 aprile 2003, n. 95/E; Circ. 23 maggio 2003, n. 
29/E; Ris. 23 maggio 2003, n. 114/E; Ris. 6 giugno 2003, n. 127/E; Ris. 1 luglio 
2003, n. 145/E; Ris. 1 luglio 2003, n. 147/E; Ris. 12 agosto 2003, n. 175/E; 
Ris. 9 settembre 2003, n. 178/E; Ris. 20 ottobre 2003, n. 198/E; Ris. 29 ottobre 
2003, n. 202/E; Ris. 29 dicembre 2003, n. 231/E; Circ. 30 dicembre 2003, n. 
59/E; Circ. 29 gennaio 2004, n. 3/E; Ris. 23 febbraio 2004, n. 19/E; Ris. 1 
marzo 2004, n. 21/E; Ris. 1 marzo 2004, n. 29/E; Ris. 10 marzo 2004, n. 34/E; 
Ris. 16 marzo 2004, n. 40/E; Ris. 16 marzo 2004, n. 43/E; Circ. 18 marzo 2004, 
n. 11/E; Ris. 4 maggio 2004, n. 67/E; Ris. 10 maggio 2004, n. 69/E; Ris. 10 
maggio 2004, n. 68/E; Ris. 28 maggio 2004, n. 78/E; Ris. 30 luglio 2004, n. 
96/E; Ris. 30 luglio 2004, n. 104/E; Ris. 28 settembre 2004; Circ. 4 ottobre 
2004, n. 42/E; Ris. 17 novembre 2004, n. 138/E; Ris. 3 gennaio 2005, n. 2/E; 
Ris. 15 febbraio 2005, n. 17/E; Ris. 25 febbraio 2005, n. 26/E; Ris. 25 febbraio 
2005, n. 27/E; Circ. 1 aprile 2005, n. 12/E; Ris. 3 maggio 2005, n. 56/E; Ris. 
16 maggio 2005, n. 60/E; Ris. 16 maggio 2005, n. 61/E; Ris. 16 maggio 2005, n. 
62/E; Ris. 17 maggio 2005, n. 63/E; Ris. 1 giugno 2005, n. 71/E; Ris. 3 giugno 
2005, n. 72/E; Ris. 3 giugno 2005, n. 74/E; Circ. 6 giugno 2005, n. 31/E; Ris. 
10 giugno 2005, n. 77/E; Ris. 17 giugno 2005, n. 78/E; Ris. 17 giugno 2005, n. 
80/E;
- Ministero dell'interno: Circ. 12 aprile 2000, n. 74/E;
- Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca: Circ. 4 dicembre 
2003, n. 92; 
- Ministero della pubblica istruzione: Circ. 9 maggio 1996, n. 181; Circ. 10 
maggio 1996, n. 183; Circ. 16 dicembre 1996, n. 750; Circ. 19 gennaio 1998, n. 
17; Circ. 10 marzo 1998, n. 127; 
- Ministero delle finanze: Circ. 26 febbraio 1996, n. 48/E; Circ. 28 marzo 1996, 
n. 81/E; Circ. 23 aprile 1996, n. 98/E; Circ. 15 maggio 1996, n. 128/E; Circ. 17 
agosto 1996, n. 201/E; Circ. 5 novembre 1996, n. 269/E; Circ. 13 febbraio 1997, 
n. 37/E; Circ. 17 febbraio 1997, n. 42/E; Nota 18 marzo 1997, n. III/5-306; 
Circ. 26 marzo 1997, n. 91/E; Circ. 29 aprile 1997, n. VI-12-1152/97; Circ. 15 
maggio 1997, n. 137/E; Circ. 16 maggio 1997, n. 140/E; Circ. 23 maggio 1997, n. 
142/E; Circ. 27 maggio 1997, n. 145/E; Circ. 29 maggio 1997, n. 147/E; Circ. 19 
giugno 1997, n. 173/E; Circ. 8 luglio 1997, n. 195/E; Circ. 16 luglio 1997, n. 
205/E; Circ. 25 luglio 1997, n. 212/E; Circ. 8 agosto 1997, n. 235/E; Circ. 19 
settembre 1997, n. 255/E; Circ. 26 settembre 1997, n. 257/E; Circ. 15 ottobre 
1997, n. 265/P; Circ. 21 ottobre 1997, n. 271/E; Circ. 28 ottobre 1997, n. 
281/E; Circ. 2 dicembre 1997, n. 304/E; Circ. 31 dicembre 1997, n. 336/E; Circ. 
9 gennaio 1998, n. 3/E; Circ. 14 gennaio 1998, n. 8/E; Circ. 10 febbraio 1998, 
n. 48/E; Circ. 11 marzo 1998, n. 80/E; Circ. 9 aprile 1998, n. 97/E; Circ. 11 
maggio 1998, n. 121/E; Circ. 12 maggio 1998, n. 123/E; Nota 3 giugno 1998, n. 
27; Circ. 12 giugno 1998, n. 150/E; Circ. 19 giugno 1998, n. 155/E; Circ. 24 
giugno 1998, n. 165/E; Circ. 26 giugno 1998, n. 168/E; Circ. 16 luglio 1998, n. 
188/E; Circ. 23 luglio 1998, n. 191/E; Circ. 24 luglio 1998, n. 194/E; Circ. 27 
agosto 1998, n. 209/E; Circ. 9 ottobre 1998, n. 235/E; Circ. 20 novembre 1998, 
n. 268/E; Circ. 8 gennaio 1999, n. 14/E; Circ. 25 marzo 1999, n. 69/E; Circ. 17 
febbraio 1999, n. 40/E; Circ. 4 marzo 1999, n. 55/E; Ris. 16 aprile 1999, n. 
75023; Circ. 29 aprile 1999, n. 98/E; Circ. 5 agosto 1999, n. 175/E; Circ. 9 
agosto 1999, n. 176/E; Circ. 29 dicembre 1999, n. 247/E; Circ. 25 febbraio 2000, 
n. 30/E; Circ. 21 aprile 2000, n. 81/E; Circ. 28 aprile 2000, n. 84/E; Circ. 3 
maggio 2000, n. 89/E; Circ. 12 maggio 2000, n. 95/E; Circ. 19 maggio 2000, n. 
101/E; Circ. 5 luglio 2000, n. 136/E; Nota 11 luglio 2000, n. 59266; Ris. 2 
agosto 2000, n. 16520/2000; Circ. 30 novembre 2000, n. 220/E; Circ. 26 gennaio 
2001, n. 9/E; Circ. 30 maggio 2001, n. 49/E; Circ. 12 dicembre 2001, n. 105/E; 
Ris. 17 dicembre 2001, n. 212/E; Ris. 28 dicembre 2001, n. 220/E; Ris. 8 gennaio 
2002, n. 3/E; Ris. 10 gennaio 2002, n. 7/E; 
- Ministero di grazia e giustizia: Circ. 12 settembre 1996, n. 19/96; Circ. 18 
dicembre 1997, n. 13/97.
 





IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
Visto l'articolo 17, terzo comma, della legge 9 ottobre 1971, n. 825; 
Vista la legge 24 dicembre 1985, n. 777; 
Udito il parere della commissione parlamentare istituita a norma dell'art. 17, 
L. n. 825 del 1971; 
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 
20 dicembre 1986; 
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i 
Ministri delle finanze, del tesoro, del bilancio e della programmazione 
economica e dell'interno; 
Emana il seguente decreto: 



 





1.  1. È approvato l'unito testo unico delle imposte sui redditi. 



 





Testo unico delle imposte sui redditi 
TITOLO I 
Imposta sul reddito delle persone fisiche (5) 
Capo I - Disposizioni generali 
Presupposto dell'imposta. 
1.  Testo unico - Presupposto dell'imposta
1. Presupposto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche è il possesso di 
redditi in denaro o in natura rientranti nelle categorie indicate nell'articolo 
6. 



(5)  Il presente testo unico è stato da ultimo così modificato dal D.Lgs. 12 
dicembre 2003, n. 344 di riforma dell'imposizione sul reddito delle società 
(Ires). Il citato decreto legislativo, nel riordinare la materia, ha rinumerato 
gran parte degli articoli del presente testo unico. Gli articoli stessi sono 
quindi riportati con la nuova numerazione e con l'indicazione della precedente, 
ove possibile, tra parentesi quadre, mentre gli articoli o i commi non 
riproposti sono stati eliminati.
 





(giurisprudenza di legittimità)
2.  Soggetti passivi.
1. Soggetti passivi dell'imposta sono le persone fisiche, residenti e non 
residenti nel territorio dello Stato. 
2. Ai fini delle imposte sui redditi si considerano residenti le persone che per 
la maggior parte del periodo di imposta sono iscritte nelle anagrafi della 
popolazione residente o hanno nel territorio dello Stato il domicilio o la 
residenza ai sensi del codice civile. 
2-bis. Si considerano altresì residenti, salvo prova contraria, i cittadini 
italiani cancellati dalle anagrafi della popolazione residente ed emigrati in 
Stati o territori aventi un regime fiscale privilegiato, individuati con decreto 
del Ministro delle finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale (6) (7). 



(6)  Comma aggiunto dall'art. 10, L. 23 dicembre 1998, n. 448. Gli Stati e i 
territori con un regime fiscale privilegiato sono stati individuati con D.M. 4 
maggio 1999. 
(7) Vedi, anche, il comma 63 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296.
 





(giurisprudenza di legittimità)
3.  Base imponibile.
1. L'imposta si applica sul reddito complessivo del soggetto, formato per i 
residenti da tutti i redditi posseduti al netto degli oneri deducibili indicati 
nell'articolo 10 e per i non residenti soltanto da quelli prodotti nel 
territorio dello Stato (8). 
2. In deroga al comma 1 l'imposta si applica separatamente sui redditi elencati 
nell'articolo 17, salvo quanto stabilito nei commi 2 e 3 dello stesso articolo. 
3. Sono in ogni caso esclusi dalla base imponibile: 
a) i redditi esenti dall'imposta e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a 
titolo di imposta o ad imposta sostitutiva; 
b) gli assegni periodici destinati al mantenimento dei figli spettanti al 
coniuge in conseguenza di separazione legale ed effettiva o di annullamento, 
scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, nella misura in 
cui risultano da provvedimenti dell'autorità giudiziaria (9); 
c) [i redditi derivanti da lavoro dipendente prestato all'estero in via 
continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto] (10); 
d) gli assegni familiari e l'assegno per il nucleo familiare, nonché, con gli 
stessi limiti e alle medesime condizioni, gli emolumenti per carichi di famiglia 
comunque denominati, erogati nei casi consentiti dalla legge (11); 
d-bis) la maggiorazione sociale dei trattamenti pensionistici prevista 
dall'articolo 1 della legge 29 dicembre 1988, n. 544 (12); 
d-ter) le somme corrisposte a titolo di borsa di studio dal Governo italiano a 
cittadini stranieri in forza di accordi e intese internazionali (13).



(8) Comma prima modificato dall'art. 2, comma 1, lettera a), L. 27 dicembre 
2002, n. 289, dall'art. 2, comma 3, D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344 e dal comma 
349 dell'art. 1, L. 30 dicembre 2004, n. 311, poi sostituito dal comma 22 
dell'art. 36, D.L. 4 luglio 2006, n. 223 ed infine così modificato dal comma 6 
dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296. Sui limiti di applicabilità del 
presente comma vedi il comma 24 dell'art. 2, D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, come 
modificato dalla relativa legge di conversione.
(9)  In attuazione di quanto disposto dalla presente lettera, vedi l'art. 3, 
D.P.R. 4 febbraio 1988, n. 42. 
(10)  Lettera abrogata dall'art. 5, D.Lgs. 2 settembre 1997, n. 314. Per la 
decorrenza dell'abrogazione vedi quanto disposto dal comma 2 dello stesso art. 
5. 
(11)  Lettera così sostituita dall'art. 5, D.Lgs. 2 settembre 1997, n. 314. In 
deroga alle norme di cui al presente comma, vedi l'art. 5, D.Lgs. 1° aprile 
1996, n. 239. Per l'interpretazione autentica del comma 3, vedi l'art. 38, L. 8 
maggio 1998, n. 146. 
(12)  Lettera aggiunta dall'art. 3, L. 23 dicembre 1998, n. 449. 
(13) Lettera aggiunta dal comma 336 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296.
 





(giurisprudenza di legittimità)
4.  Coniugi e figli minori.
1. Ai fini della determinazione del reddito complessivo o della tassazione 
separata: 
a) i redditi dei beni che formano oggetto della comunione legale di cui agli 
articoli 177 e seguenti del codice civile sono imputati a ciascuno dei coniugi 
per metà del loro ammontare netto o per la diversa quota stabilita ai sensi 
dell'articolo 210 dello stesso codice. I proventi dell'attività separata di 
ciascun coniuge sono a lui imputati in ogni caso per l'intero ammontare (14); 
b) i redditi dei beni che formano oggetto del fondo patrimoniale di cui agli 
articoli 167 e seguenti del codice civile sono imputati per metà del loro 
ammontare netto a ciascuno dei coniugi. Nelle ipotesi previste nell'articolo 171 
del detto codice i redditi dei beni che rimangano destinati al fondo sono 
imputati per l'intero ammontare al coniuge superstite o al coniuge cui sia stata 
esclusivamente attribuita l'amministrazione del fondo; 
c) i redditi dei beni dei figli minori soggetti all'usufrutto legale dei 
genitori sono imputati per metà del loro ammontare netto a ciascun genitore. Se 
vi è un solo genitore o se l'usufrutto legale spetta ad un solo genitore i 
redditi gli sono imputati per l'intero ammontare. 



(14)  Periodo aggiunto dall'art. 26, D.L. 2 marzo 1989, n. 69. Vedi, anche, 
l'art. 38 dello stesso decreto-legge. 
 





(giurisprudenza di legittimità)
5.  Redditi prodotti in forma associata.
1. I redditi delle società semplici, in nome collettivo e in accomandita 
semplice residenti nel territorio dello Stato sono imputati a ciascun socio, 
indipendentemente dalla percezione, proporzionalmente alla sua quota di 
partecipazione agli utili (15). 
2. Le quote di partecipazione agli utili si presumono proporzionate al valore 
dei conferimenti dei soci se non risultano determinate diversamente dall'atto 
pubblico o dalla scrittura privata autenticata di costituzione o da altro atto 
pubblico o scrittura autenticata di data anteriore all'inizio del periodo di 
imposta; se il valore dei conferimenti non risulta determinato, le quote si 
presumono uguali (16). 
3. Ai fini delle imposte sui redditi: 
a) le società di armamento sono equiparate alle società in nome collettivo o 
alle società in accomandita semplice secondo che siano state costituite 
all'unanimità o a maggioranza; 
b) le società di fatto sono equiparate alle società in nome collettivo o alle 
società semplici secondo che abbiano o non abbiano per oggetto l'esercizio di 
attività commerciali; 
c) le associazioni senza personalità giuridica costituite fra persone fisiche 
per l'esercizio in forma associata di arti e professioni sono equiparate alle 
società semplici, ma l'atto o la scrittura di cui al comma 2 può essere redatto 
fino alla presentazione della dichiarazione dei redditi dell'associazione; 
d) si considerano residenti le società e le associazioni che per la maggior 
parte del periodo di imposta hanno la sede legale o la sede dell'amministrazione 
o l'oggetto principale nel territorio dello Stato. L'oggetto principale è 
determinato in base all'atto costitutivo, se esistente in forma di atto pubblico 
o di scrittura privata autenticata, e, in mancanza, in base all'attività 
effettivamente esercitata. 
4. I redditi delle imprese familiari di cui all'articolo 230-bis del codice 
civile, limitatamente al 49 per cento dell'ammontare risultante dalla 
dichiarazione dei redditi dell'imprenditore, sono imputati a ciascun familiare, 
che abbia prestato in modo continuativo e prevalente la sua attività di lavoro 
nell'impresa, proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili. La 
presente disposizione si applica a condizione: 
a) che i familiari partecipanti all'impresa risultino nominativamente, con 
l'indicazione del rapporto di parentela o di affinità con l'imprenditore, da 
atto pubblico o da scrittura privata autenticata anteriore all'inizio del 
periodo di imposta, recante la sottoscrizione dell'imprenditore e dei familiari 
partecipanti; 
b) che la dichiarazione dei redditi dell'imprenditore rechi l'indicazione delle 
quote di partecipazione agli utili spettanti ai familiari e l'attestazione che 
le quote stesse sono proporzionate alla qualità e quantità del lavoro 
effettivamente prestato nell'impresa, in modo continuativo e prevalente, nel 
periodo di imposta; 
c) che ciascun familiare attesti, nella propria dichiarazione dei redditi, di 
aver prestato la sua attività di lavoro nell'impresa in modo continuativo e 
prevalente. 
5. Si intendono, per familiari, ai fini delle imposte sui redditi, il coniuge, i 
parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado (17) (18). 



(15)  La Corte costituzionale, con ordinanza 21 febbraio-6 marzo 2001, n. 53 
(Gazz. Uff. 14 marzo 2001, n. 11, serie speciale), ha dichiarato la manifesta 
infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, comma 1, 
sollevata in riferimento agli artt. 3, 24 e 53 della Cost. 
(16)  Comma così sostituito dall'art. 2, L. 25 marzo 1991, n. 102. 
(17)  Vedi, anche, l'art. 2, D.Lgs. 1° aprile 1996, n. 239, gli artt. 7, 8 e 9, 
L. 27 dicembre 2002, n. 289 e il comma 466 dell'art. 1, L. 23 dicembre 2005, n. 
266. 
(18)  La Corte costituzionale, con ordinanza 9-12 marzo 1998, n. 55 (Gazz. Uff. 
18 marzo 1998, n. 11, Serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza 
della questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, sollevata in 
riferimento all'art. 24 della Costituzione. 
 





(giurisprudenza di legittimità)
6.  Classificazione dei redditi.
1. I singoli redditi sono classificati nelle seguenti categorie: a) redditi 
fondiari; b) redditi di capitale; c) redditi di lavoro dipendente; d) redditi di 
lavoro autonomo; e) redditi di impresa; f) redditi diversi (19). 
2. I proventi conseguiti in sostituzione di redditi, anche per effetto di 
cessione dei relativi crediti, e le indennità conseguite, anche in forma 
assicurativa, a titolo di risarcimento di danni consistenti nella perdita di 
redditi, esclusi quelli dipendenti da invalidità permanente o da morte, 
costituiscono redditi della stessa categoria di quelli sostituiti o perduti. Gli 
interessi moratori e gli interessi per dilazione di pagamento costituiscono 
redditi della stessa categoria di quelli da cui derivano i crediti su cui tali 
interessi sono maturati (20). 
3. I redditi delle società in nome collettivo e in accomandita semplice, da 
qualsiasi fonte provengano e quale che sia l'oggetto sociale, sono considerati 
redditi di impresa e sono determinati unitariamente secondo le norme relative a 
tali redditi. 



(19)  Vedi, anche, l'art. 14, commi 4 e 4-bis, L. 24 dicembre 1993, n. 537. 
(20)  Periodo aggiunto dall'art. 1, D.L. 30 dicembre 1993, n. 557. 
 





(giurisprudenza di legittimità)
7.  Periodo di imposta.
1. L'imposta è dovuta per anni solari, a ciascuno dei quali corrisponde 
un'obbligazione tributaria autonoma, salvo quanto stabilito nel comma 3 
dell'articolo 8 e nel secondo periodo del comma 3 dell'articolo 13 (21). 
2. L'imputazione dei redditi al periodo di imposta è regolata dalle norme 
relative alla categoria nella quale rientrano. 
3. In caso di morte dell'avente diritto i redditi che secondo le disposizioni 
relative alla categoria di appartenenza sono imputabili al periodo di imposta in 
cui sono percepiti, determinati a norma delle disposizioni stesse, sono tassati 
separatamente a norma degli articoli 19 e 21 (22), salvo il disposto del comma 3 
dell'articolo 17 (23), anche se non rientrano tra i redditi indicati nello 
stesso articolo 17 (24), nei confronti degli eredi e dei legatari che li hanno 
percepiti. 



(21)  Rinvio così modificato ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, comma 3, 
D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344 e dall'art. 1, comma 351, L. 30 dicembre 2004, 
n. 311. 
(22)  Rinvio così modificato ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, comma 3, 
D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344. 
(23)  Rinvio così modificato ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, comma 3, 
D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344. 
(24)  Rinvio così modificato ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, comma 3, 
D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344. 
 





8.  Determinazione del reddito complessivo.
1. Il reddito complessivo si determina sommando i redditi di ogni categoria che 
concorrono a formarlo. Non concorrono a formare il reddito complessivo dei 
percipienti i compensi non ammessi in deduzione ai sensi dell'articolo 60.
2. Le perdite delle società in nome collettivo ed in accomandita semplice di cui 
all'articolo 5, nonchè quelle delle società semplici e delle associazioni di cui 
allo stesso articolo derivanti dall'esercizio di arti e professioni, si imputano 
a ciascun socio o associato nella proporzione stabilita dall'articolo 5. Per le 
perdite della società in accomandita semplice che eccedono l'ammontare del 
capitale sociale la presente disposizione si applica nei soli confronti dei soci 
accomandatari.
3. Le perdite derivanti dall'esercizio di imprese commerciali e quelle derivanti 
dalla partecipazione in società in nome collettivo e in accomandita semplice 
nonchè quelle derivanti dall'esercizio di arti e professioni, anche esercitate 
attraverso società semplici e associazioni di cui all'articolo 5, sono computate 
in diminuzione dai relativi redditi conseguiti nei periodi di imposta e per la 
differenza nei successivi, ma non oltre il quinto, per l'intero importo che 
trova capienza in essi. Si applicano le disposizioni del comma 2 dell'articolo 
84 e, limitatamente alle società in nome collettivo ed in accomandita semplice, 
quelle di cui al comma 3 del citato articolo 84 (25).



(25) Articolo prima modificato dall'art. 26, D.L. 2 marzo 1989, n. 69, dall'art. 
29, D.L. 23 febbraio 1995, n. 41, dall'art. 8, D.Lgs. 8 ottobre 1997, n. 358 e 
dall'art. 2, comma 3, D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344 e poi così sostituito dal 
comma 27 dell'art. 36, D.L. 4 luglio 2006, n. 223, con i limiti e la decorrenza 
indicati nel comma 28 dello stesso art. 36.
 





(giurisprudenza di legittimità)
9.  Determinazione dei redditi e delle perdite.
1. I redditi e le perdite che concorrono a formare il reddito complessivo sono 
determinati distintamente per ciascuna categoria, secondo le disposizioni dei 
successivi capi, in base al risultato complessivo netto di tutti i cespiti che 
rientrano nella stessa categoria. 
2. Per la determinazione dei redditi e delle perdite i corrispettivi, i 
proventi, le spese e gli oneri in valuta estera sono valutati secondo il cambio 
del giorno in cui sono stati percepiti o sostenuti o del giorno antecedente più 
prossimo e, in mancanza, secondo il cambio del mese in cui sono stati percepiti 
o sostenuti; quelli in natura sono valutati in base al valore normale dei beni e 
dei servizi da cui sono costituiti. In caso di conferimenti o apporti in società 
o in altri enti si considera corrispettivo conseguito il valore normale dei beni 
e dei crediti conferiti. Se le azioni o i titoli ricevuti sono negoziati in 
mercati regolamentati italiani o esteri e il conferimento o l'apporto è 
proporzionale, il corrispettivo non può essere inferiore al valore normale 
determinato a norma del successivo comma 4, lettera a). 
3. Per valore normale, salvo quanto stabilito nel comma 4 per i beni ivi 
considerati, si intende il prezzo o corrispettivo mediamente praticato per i 
beni e i servizi della stessa specie o similari, in condizioni di libera 
concorrenza e al medesimo stadio di commercializzazione, nel tempo e nel luogo 
in cui i beni o servizi sono stati acquisiti o prestati, e, in mancanza, nel 
tempo e nel luogo più prossimi. Per la determinazione del valore normale si fa 
riferimento, in quanto possibile, ai listini o alle tariffe del soggetto che ha 
fornito i beni o i servizi e, in mancanza, alle mercuriali e ai listini delle 
camere di commercio e alle tariffe professionali, tenendo conto degli sconti 
d'uso. Per i beni e i servizi soggetti a disciplina dei prezzi si fa riferimento 
ai provvedimenti in vigore. 
4. Il valore normale è determinato: 
a) per le azioni, obbligazioni e altri titoli negoziati in mercati regolamentati 
italiani o esteri, in base alla media aritmetica dei prezzi rilevati nell'ultimo 
mese; 
b) per le altre azioni, per le quote di società non azionarie e per i titoli o 
quote di partecipazione al capitale di enti diversi dalle società, in 
proporzione al valore del patrimonio netto della società o ente, ovvero, per le 
società o enti di nuova costituzione, all'ammontare complessivo dei 
conferimenti; 
c) per le obbligazioni e gli altri titoli diversi da quelli indicati alle 
lettere a) e b), comparativamente al valore normale dei titoli aventi analoghe 
caratteristiche negoziati in mercati regolamentati italiani o esteri e, in 
mancanza, in base ad altri elementi determinabili in modo obiettivo. 
5. Ai fini delle imposte sui redditi le disposizioni relative alle cessioni a 
titolo oneroso valgono anche per gli atti a titolo oneroso che importano 
costituzione o trasferimento di diritti reali di godimento e per i conferimenti 
in società (26). 



(26)  Articolo prima modificato dall'art. 1, D.P.R. 4 febbraio 1988, n. 42 e 
dall'art. 1, D.L. 29 giugno 1994, n. 416 e poi così sostituito dall'art. 1, 
D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344 di riforma dell'imposizione sul reddito delle 
società (Ires). 
 





(giurisprudenza di legittimità)
10.  Oneri deducibili.
1. Dal reddito complessivo si deducono, se non sono deducibili nella 
determinazione dei singoli redditi che concorrono a formarlo, i seguenti oneri 
sostenuti dal contribuente (27): 
a) i canoni, livelli, censi ed altri oneri gravanti sui redditi degli immobili 
che concorrono a formare il reddito complessivo, compresi i contributi ai 
consorzi obbligatori per legge o in dipendenza di provvedimenti della pubblica 
amministrazione; sono in ogni caso esclusi i contributi agricoli unificati; 
b) le spese mediche e quelle di assistenza specifica necessarie nei casi di 
grave e permanente invalidità o menomazione, sostenute dai soggetti indicati 
nell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Ai fini della deduzione la 
spesa sanitaria relativa all'acquisto di medicinali deve essere certificata da 
fattura o da scontrino fiscale contenente la specificazione della natura, 
qualità e quantità dei beni e l'indicazione del codice fiscale del destinatario. 
Si considerano rimaste a carico del contribuente anche le spese rimborsate per 
effetto di contributi o di premi di assicurazione da lui versati e per i quali 
non spetta la detrazione d'imposta o che non sono deducibili dal suo reddito 
complessivo né dai redditi che concorrono a formarlo; si considerano, altresì, 
rimaste a carico del contribuente le spese rimborsate per effetto di contributi 
o premi che, pur essendo versati da altri, concorrono a formare il suo reddito 
(28); 
c) gli assegni periodici corrisposti al coniuge, ad esclusione di quelli 
destinati al mantenimento dei figli, in conseguenza di separazione legale ed 
effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio o di cessazione dei 
suoi effetti civili, nella misura in cui risultano da provvedimenti 
dell'autorità giudiziaria (29) (30); 
d) gli assegni periodici corrisposti in forza di testamento o di donazione 
modale e, nella misura in cui risultano da provvedimenti dell'autorità 
giudiziaria, gli assegni alimentari corrisposti a persone indicate nell'articolo 
433 del codice civile; 
d-bis) le somme restituite al soggetto erogatore, se hanno concorso a formare il 
reddito in anni precedenti (31); 
e) i contributi previdenziali ed assistenziali versati in ottemperanza a 
disposizioni di legge, nonché quelli versati facoltativamente alla gestione 
della forma pensionistica obbligatoria di appartenenza, ivi compresi quelli per 
la ricongiunzione di periodi assicurativi. Sono altresì deducibili i contributi 
versati al fondo di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 16 settembre 
1996, n. 565. I contributi di cui all'articolo 30, comma 2, della legge 8 marzo 
1989, n. 101, sono deducibili alle condizioni e nei limiti ivi stabiliti (32) 
(33); 
e-bis) i contributi versati alle forme pensionistiche complementari di cui al 
decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, alle condizioni e nei limiti 
previsti dall'articolo 8 del medesimo decreto. Alle medesime condizioni ed entro 
gli stessi limiti sono deducibili i contributi versati alle forme pensionistiche 
complementari istituite negli Stati membri dell'Unione europea e negli Stati 
aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo che sono inclusi nella lista 
di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996, pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale n. 220 del 19 settembre 1996, e successive modificazioni, 
emanato in attuazione dell'articolo 11, comma 4, lettera c), del decreto 
legislativo 1° aprile 1996, n. 239 (34); 
e-ter) i contributi versati ai fondi integrativi del Servizio sanitario 
nazionale istituiti o adeguati ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 
30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, per un importo complessivo 
non superiore a lire 2.000.000 per gli anni 2001 e 2002. Per gli anni 2003 e 
2004 il suddetto importo è fissato in lire 3 milioni, aumentato a lire 3.500.000 
per gli anni 2005 e 2006 e a lire 4.000.000 a decorrere dal 2007. Per i 
contributi versati nell'interesse delle persone indicate nell'articolo 12 (35), 
che si trovino nelle condizioni ivi previste, la deduzione spetta per 
l'ammontare non dedotto dalle persone stesse, fermo restando l'importo 
complessivamente stabilito (36); 
f) le somme corrisposte ai dipendenti, chiamati ad adempiere funzioni presso gli 
uffici elettorali, in ottemperanza alle disposizioni dell'articolo 119 del 
decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e dell'articolo 1 
della legge 30 aprile 1981, n. 178; 
g) i contributi, le donazioni e le oblazioni erogati in favore delle 
organizzazioni non governative idonee ai sensi dell'articolo 28 della legge 26 
febbraio 1987, n. 49, per un importo non superiore al 2 per cento del reddito 
complessivo dichiarato; 
h) le indennità per perdita dell'avviamento corrisposte per disposizioni di 
legge al conduttore in caso di cessazione della locazione di immobili urbani 
adibiti ad usi diversi da quello di abitazione; 
i) le erogazioni liberali in denaro, fino all'importo di 2 milioni di lire, a 
favore dell'Istituto centrale per il sostentamento del clero della Chiesa 
cattolica italiana (37); 
l) le erogazioni liberali in denaro di cui all'articolo 29, comma 2, della legge 
22 novembre 1988, n. 516, all'articolo 21, comma 1, della legge 22 novembre 
1988, n. 517, e all'articolo 3, comma 2, della legge 5 ottobre 1993, n. 409, nei 
limiti e alle condizioni ivi previsti; 
l-bis) il cinquanta per cento delle spese sostenute dai genitori adottivi per 
l'espletamento della procedura di adozione disciplinata dalle disposizioni 
contenute nel Capo I del titolo III della legge 4 maggio 1983, n. 184 (38) (39); 

l-ter) le erogazioni liberali in denaro per il pagamento degli oneri difensivi 
dei soggetti ammessi al patrocinio a spese dello Stato, anche quando siano 
eseguite da persone fisiche (40); 
l-quater) le erogazioni liberali in denaro effettuate a favore di università, 
fondazioni universitarie di cui all'articolo 59, comma 3, della legge 23 
dicembre 2000, n. 388, e di istituzioni universitarie pubbliche, degli enti di 
ricerca pubblici, ovvero degli enti di ricerca vigilati dal Ministero 
dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ivi compresi l'Istituto 
superiore di sanità e l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del 
lavoro, nonché degli enti parco regionali e nazionali (41). 
2. Le spese di cui alla lettera b) del comma 1 sono deducibili anche se sono 
state sostenute per le persone indicate nell'articolo 433 del codice civile. 
Tale disposizione si applica altresì per gli oneri di cui alla lettera e) del 
comma 1 relativamente alle persone indicate nel medesimo articolo 433 del codice 
civile se fiscalmente a carico. Sono altresì deducibili, fino all'importo di 
lire 3.000.000, i medesimi oneri versati per gli addetti ai servizi domestici e 
all'assistenza personale o familiare. [Per gli oneri di cui alla lettera e-bis) 
del comma 1, sostenuti nell'interesse delle persone indicate nell'articolo 12 
(42) che si trovino nelle condizioni ivi previste, spetta la deduzione per 
l'ammontare non dedotto dalle persone stesse, fermo restando l'importo 
complessivamente stabilito] (43). 
3. Gli oneri di cui alle lettere f), g) e h) del comma 1 sostenuti dalle società 
semplici di cui all'articolo 5 si deducono dal reddito complessivo dei singoli 
soci nella stessa proporzione prevista nel medesimo articolo 5 ai fini della 
imputazione del reddito. Nella stessa proporzione è deducibile, per quote 
costanti nel periodo d'imposta in cui avviene il pagamento e nei quattro 
successivi, l'imposta di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della 
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, corrisposta dalle società stesse (44). 
3-bis. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono il reddito 
dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e quello delle relative 
pertinenze, si deduce un importo fino all'ammontare della rendita catastale 
dell'unità immobiliare stessa e delle relative pertinenze, rapportato al periodo 
dell'anno durante il quale sussiste tale destinazione ed in proporzione alla 
quota di possesso di detta unità immobiliare. [L'importo della deduzione 
spettante non può comunque essere superiore all'ammontare del suddetto reddito 
di fabbricati] (45). Sono pertinenze le cose immobili di cui all'articolo 817 
del codice civile, classificate o classificabili in categorie diverse da quelle 
ad uso abitativo, destinate ed effettivamente utilizzate in modo durevole a 
servizio delle unità immobiliari adibite ad abitazione principale delle persone 
fisiche. Per abitazione principale si intende quella nella quale la persona 
fisica, che la possiede a titolo di proprietà o altro diritto reale, o i suoi 
familiari dimorano abitualmente. Non si tiene conto della variazione della 
dimora abituale se dipendente da ricovero permanente in istituti di ricovero o 
sanitari, a condizione che l'unità immobiliare non risulti locata (46) (47). 



(27)  Vedi, anche, l'art. 59, L. 27 dicembre 2002, n. 289. 
(28)  Lettera così modificata prima dall'art. 3, comma 2, L. 23 dicembre 1996, 
n. 662 e poi dal comma 28 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296, con la 
decorrenza indicata nel comma 29 dello stesso articolo 1. Vedi, anche, l'art. 3, 
comma 3, della citata L. n. 662 del 1996. 
(29) Vedi, anche, il comma 63 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296.
(30) La Corte costituzionale, con ordinanza 19-29 marzo 2007, n. 113 (Gazz. Uff. 
4 aprile 2007, n. 14, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta 
infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 10, comma 
1, lettera c), e 47, comma 1, lettera i), sollevata in riferimento agli artt. 3 
e 53 della Costituzione.
(31)  Lettera aggiunta dall'art. 5, D.Lgs. 2 settembre 1997, n. 314. 
(32)  Lettera così modificata dall'art. 13, D.Lgs. 18 febbraio 2000, n. 47, con 
i limiti e la decorrenza indicati nell'art. 16 dello stesso decreto. 
(33)  La Corte costituzionale, con sentenza 27-31 maggio 1996, n. 178 (Gazz. 
Uff. 5 giugno 1996, n. 23, Serie speciale), ha dichiarato inammissibile la 
questione di legittimità costituzionale dell'art. 10, primo comma, lettere e), 
i) ed l), sollevata in riferimento agli artt. 2, 3, 8, 19 e 53 della 
Costituzione. 
(34)  Lettera aggiunta dall'art. 13, D.Lgs. 21 aprile 1993, n. 124, nel testo 
sostituito dall'art. 11, L. 8 agosto 1995, n. 335, sostituita dall'art. 1, 
D.Lgs. 18 febbraio 2000, n. 47, con i limiti e la decorrenza indicati nell'art. 
4 dello stesso decreto, modificata dall'art. 1, D.Lgs. 12 aprile 2001, n. 168, 
con la decorrenza indicata nell'art. 13 del medesimo decreto, e così sostituita 
dall'art. 21, D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252 - come modificato dal comma 314 
dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296 - a decorrere dal 1° gennaio 2007, ai 
sensi di quanto disposto dall'art. 23 del citato D.Lgs. n. 252 del 2005, come 
modificato dal comma 749 dell'art. 1 della suddetta legge n. 296 del 2006. Vedi, 
anche, il comma 313 dell'art. 1 della medesima legge n. 296.
(35)  Rinvio così modificato ai sensi di quanto disposto dal comma 351 dell'art. 
1, L. 30 dicembre 2004, n. 311. 
(36)  Lettera aggiunta dall'art. 1, D.Lgs. 18 febbraio 2000, n. 41 (Gazz. Uff. 3 
marzo 2000, n. 52). 
(37)  La Corte costituzionale, con sentenza 27-31 maggio 1996, n. 178 (Gazz. 
Uff. 5 giugno 1996, n. 23, Serie speciale), ha dichiarato inammissibile la 
questione di legittimità costituzionale dell'art. 10, primo comma, lettere e), 
i) ed l), sollevata in riferimento agli artt. 2, 3, 8, 19 e 53 della 
Costituzione. 
(38)  Lettera aggiunta dall'art. 4, L. 31 dicembre 1998, n. 476. 
(39)  La Corte costituzionale, con sentenza 27-31 maggio 1996, n. 178 (Gazz. 
Uff. 5 giugno 1996, n. 23, Serie speciale), ha dichiarato inammissibile la 
questione di legittimità costituzionale dell'art. 10, primo comma, lettere e), 
i) ed l), sollevata in riferimento agli artt. 2, 3, 8, 19 e 53 della 
Costituzione. 
(40)  Lettera aggiunta dall'art. 19, L. 29 marzo 2001, n. 134. 
(41)  Lettera aggiunta dal comma 7 dell'art. 14, D.L. 14 marzo 2005, n. 35. 
Vedi, anche, il comma 8 dello stesso articolo 14. 
(42)  Rinvio così modificato ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, comma 3, 
D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344 e dall'art. 1, comma 351, L. 30 dicembre 2004, 
n. 311. 
(43)  Comma prima modificato dagli artt. 1 e 13, D.Lgs. 18 febbraio 2000, n. 47 
e poi così sostituito dall'art. 30, comma 1, L. 21 novembre 2000, n. 342. 
L'ultimo periodo è stato abrogato dall'art. 21, D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252, 
a decorrere dal 1° gennaio 2007, ai sensi di quanto disposto dall'art. 23 dello 
stesso D.Lgs. n. 252 del 2005, come modificato dal comma 749 dell'art. 1, L. 27 
dicembre 2006, n. 296. Per l'applicabilità della disposizione di cui al terzo 
periodo del presente comma vedi il comma 2 dell'art. 30 della citata legge n. 
342 del 2000. 
(44)  Così sostituito da ultimo, dall'art. 2, D.L. 31 maggio 1994, n. 330. 
(45)  Periodo soppresso dall'art. 2, comma 1, L. 23 dicembre 2000, n. 388, con 
la decorrenza indicata nel comma 8 dello stesso articolo. 
(46)  Comma aggiunto dall'art. 6, comma 1, L. 23 dicembre 1999, n. 488, con la 
decorrenza ed i limiti previsti nei commi 4 e 6 dello stesso articolo e poi così 
modificato dall'art. 2, comma 1, L. 23 dicembre 2000, n. 388, con la decorrenza 
indicata nel comma 8 dello stesso articolo. 
(47) La Corte costituzionale, con ordinanza 7-21 marzo 2007, n. 100 (Gazz. Uff. 
28 marzo 2007, n. 13, 1ª Serie speciale), ha dichiarato manifestamente 
inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 10 sollevata 
in riferimento agli articoli 3 e 53 della Costituzione.
 





11. Determinazione dell'imposta.
1. L'imposta lorda è determinata applicando al reddito complessivo, al netto 
degli oneri deducibili indicati nell'articolo 10, le seguenti aliquote per 
scaglioni di reddito:
a) fino a 15.000 euro, 23 per cento; 
b) oltre 15.000 euro e fino a 28.000 euro, 27 per cento; 
c) oltre 28.000 euro e fino a 55.000 euro, 38 per cento; 
d) oltre 55.000 euro e fino a 75.000 euro, 41 per cento; 
e) oltre 75.000 euro, 43 per cento. 
2. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono soltanto redditi di 
pensione non superiori a 7.500 euro, goduti per l'intero anno, redditi di 
terreni per un importo non superiore a 185,92 euro e il reddito dell'unità 
immobiliare adibita ad abitazione principale e delle relative pertinenze, 
l'imposta non è dovuta. 
3. L'imposta netta è determinata operando sull'imposta lorda, fino alla 
concorrenza del suo ammontare, le detrazioni previste negli articoli 12, 13, 15 
e 16 nonché in altre disposizioni di legge. 
4. Dall'imposta netta si detrae l'ammontare dei crediti d'imposta spettanti al 
contribuente a norma dell'articolo 165. Se l'ammontare dei crediti d'imposta è 
superiore a quello dell'imposta netta il contribuente ha diritto, a sua scelta, 
di computare l'eccedenza in diminuzione dell'imposta relativa al periodo 
d'imposta successivo o di chiederne il rimborso in sede di dichiarazione dei 
redditi (48). 



(48)  Articolo aggiunto come articolo 10-bis dall'art. 2, comma 1, lettera b), 
L. 27 dicembre 2002, n. 289. Vedi, anche, il comma 4 dello stesso articolo 2. Il 
presente testo unico è stato da ultimo modificato dal D.Lgs. 12 dicembre 2003, 
n. 344 di riforma dell'imposizione sul reddito delle società (Ires) che, nel 
riordinare la materia, ha rinumerato gran parte degli articoli del presente 
testo unico. Gli articoli stessi sono quindi riportati con la nuova numerazione 
e con l'indicazione della precedente, ove possibile, tra parentesi quadre, 
mentre gli articoli o i commi non riproposti sono stati eliminati. L'art. 1 del 
citato D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344, ha modificato il presente articolo che, 
da ultimo, è stato così sostituito dal comma 6 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, 
n. 296.
 





(giurisprudenza di legittimità)
12.  Detrazioni per carichi di famiglia.
1. Dall'imposta lorda si detraggono per carichi di famiglia i seguenti importi:
a) per il coniuge non legalmente ed effettivamente separato: 
1) 800 euro, diminuiti del prodotto tra 110 euro e l'importo corrispondente al 
rapporto fra reddito complessivo e 15.000 euro, se il reddito complessivo non 
supera 15.000 euro;
2) 690 euro, se il reddito complessivo è superiore a 15.000 euro ma non a 40.000 
euro; 
3) 690 euro, se il reddito complessivo è superiore a 40.000 euro ma non a 80.000 
euro. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo 
di 80.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 40.000 euro;
b) la detrazione spettante ai sensi della lettera a) è aumentata di un importo 
pari a: 
1) 10 euro, se il reddito complessivo è superiore a 29.000 euro ma non a 29.200 
euro; 
2) 20 euro, se il reddito complessivo è superiore a 29.200 euro ma non a 34.700 
euro; 
3) 30 euro, se il reddito complessivo è superiore a 34.700 euro ma non a 35.000 
euro; 
4) 20 euro, se il reddito complessivo è superiore a 35.000 euro ma non a 35.100 
euro; 
5) 10 euro, se il reddito complessivo è superiore a 35.100 euro ma non a 35.200 
euro; 
c) 800 euro per ciascun figlio, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli 
adottivi e gli affidati o affiliati. La detrazione è aumentata a 900 euro per 
ciascun figlio di età inferiore a tre anni. Le predette detrazioni sono 
aumentate di un importo pari a 220 euro per ogni figlio portatore di handicap ai 
sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Per i contribuenti 
con più di tre figli a carico la detrazione è aumentata di 200 euro per ciascun 
figlio a partire dal primo. La detrazione spetta per la parte corrispondente al 
rapporto tra l'importo di 95.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 
95.000 euro. In presenza di più figli, l'importo di 95.000 euro è aumentato per 
tutti di 15.000 euro per ogni figlio successivo al primo. La detrazione è 
ripartita nella misura del 50 per cento tra i genitori non legalmente ed 
effettivamente separati ovvero, previo accordo tra gli stessi, spetta al 
genitore che possiede un reddito complessivo di ammontare più elevato. In caso 
di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione 
degli effetti civili del matrimonio, la detrazione spetta, in mancanza di 
accordo, al genitore affidatario. Nel caso di affidamento congiunto o condiviso 
la detrazione è ripartita, in mancanza di accordo, nella misura del 50 per cento 
tra i genitori. Ove il genitore affidatario ovvero, in caso di affidamento 
congiunto, uno dei genitori affidatari non possa usufruire in tutto o in parte 
della detrazione, per limiti di reddito, la detrazione è assegnata per intero al 
secondo genitore. Quest'ultimo, salvo diverso accordo tra le parti, è tenuto a 
riversare all'altro genitore affidatario un importo pari all'intera detrazione 
ovvero, in caso di affidamento congiunto, pari al 50 per cento della detrazione 
stessa. In caso di coniuge fiscalmente a carico dell'altro, la detrazione 
compete a quest'ultimo per l'intero importo. Se l'altro genitore manca o non ha 
riconosciuto i figli naturali e il contribuente non è coniugato o, se coniugato, 
si è successivamente legalmente ed effettivamente separato, ovvero se vi sono 
figli adottivi, affidati o affiliati del solo contribuente e questi non è 
coniugato o, se coniugato, si è successivamente legalmente ed effettivamente 
separato, per il primo figlio si applicano, se più convenienti, le detrazioni 
previste alla lettera a);
d) 750 euro, da ripartire pro quota tra coloro che hanno diritto alla 
detrazione, per ogni altra persona indicata nell'articolo 433 del codice civile 
che conviva con il contribuente o percepisca assegni alimentari non risultanti 
da provvedimenti dell'autorità giudiziaria. La detrazione spetta per la parte 
corrispondente al rapporto tra l'importo di 80.000 euro, diminuito del reddito 
complessivo, e 80.000 euro. 
2. Le detrazioni di cui al comma 1 spettano a condizione che le persone alle 
quali si riferiscono possiedano un reddito complessivo, computando anche le 
retribuzioni corrisposte da enti e organismi internazionali, rappresentanze 
diplomatiche e consolari e missioni, nonché quelle corrisposte dalla Santa Sede, 
dagli enti gestiti direttamente da essa e dagli enti centrali della Chiesa 
cattolica, non superiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili. 
3. Le detrazioni per carichi di famiglia sono rapportate a mese e competono dal 
mese in cui si sono verificate a quello in cui sono cessate le condizioni 
richieste. 
4. Se il rapporto di cui al comma 1, lettera a), numero 1), è uguale a uno, la 
detrazione compete nella misura di 690 euro. Se i rapporti di cui al comma 1, 
lettera a), numeri 1) e 3), sono uguali a zero, la detrazione non compete. Se i 
rapporti di cui al comma 1, lettere c) e d), sono pari a zero, minori di zero o 
uguali a uno, le detrazioni non competono. Negli altri casi, il risultato dei 
predetti rapporti si assume nelle prime quattro cifre decimali (49). 



(49)  Il presente testo unico è stato modificato dal D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 
344 di riforma dell'imposizione sul reddito delle società (Ires) che, nel 
riordinare la materia, ha rinumerato gran parte degli articoli del presente 
testo unico. In particolare l'originario articolo 12 è stato rinumerato come 
articolo 13. Successivamente l'art. 1, comma 349, L. 30 dicembre 2004, n. 311 ha 
ripristinato la preesistente numerazione. Da ultimo, il presente articolo è 
stato così sostituito dal comma 6 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296. 
Vedi, anche, i commi 1324, 1325 e 1326 dell'art. 1 della citata legge n. 296 del 
2006.
 





13.  Altre detrazioni.
1. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o più redditi di 
cui agli articoli 49, con esclusione di quelli indicati nel comma 2, lettera a), 
e 50, comma 1, lettere a), b), c), c-bis), d), h-bis) e l), spetta una 
detrazione dall'imposta lorda, rapportata al periodo di lavoro nell'anno, pari 
a: 
a) 1.840 euro, se il reddito complessivo non supera 8.000 euro. L'ammontare 
della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 690 euro. 
Per i rapporti di lavoro a tempo determinato, l'ammontare della detrazione 
effettivamente spettante non può essere inferiore a 1.380 euro;
b) 1.338 euro, aumentata del prodotto tra 502 euro e l'importo corrispondente al 
rapporto tra 15.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 7.000 euro, se 
l'ammontare del reddito complessivo è superiore a 8.000 euro ma non a 15.000 
euro;
c) 1.338 euro, se il reddito complessivo è superiore a 15.000 euro ma non a 
55.000 euro. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra 
l'importo di 55.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 
40.000 euro. 
2. La detrazione spettante ai sensi del comma 1, lettera c), è aumentata di un 
importo pari a: 
a) 10 euro, se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a 23.000 euro ma 
non a 24.000 euro; 
b) 20 euro, se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a 24.000 euro ma 
non a 25.000 euro; 
c) 30 euro, se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a 25.000 euro ma 
non a 26.000 euro; 
d) 40 euro, se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a 26.000 euro ma 
non a 27.700 euro; 
e) 25 euro, se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a 27.700 euro ma 
non a 28.000 euro. 
3. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o più redditi di 
pensione di cui all'articolo 49, comma 2, lettera a), spetta una detrazione 
dall'imposta lorda, non cumulabile con quella di cui al comma 1 del presente 
articolo, rapportata al periodo di pensione nell'anno, pari a: 
a) 1.725 euro, se il reddito complessivo non supera 7.500 euro. L'ammontare 
della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 690 euro; 
b) 1.255 euro, aumentata del prodotto tra 470 euro e l'importo corrispondente al 
rapporto tra 15.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 7.500 euro, se 
l'ammontare del reddito complessivo è superiore a 7.500 euro ma non a 15.000 
euro; 
c) 1.255 euro, se il reddito complessivo è superiore a 15.000 euro ma non a 
55.000 euro. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra 
l'importo di 55.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 
40.000 euro. 
4. Se alla formazione del reddito complessivo dei soggetti di età non inferiore 
a 75 anni concorrono uno o più redditi di pensione di cui all'articolo 49, comma 
2, lettera a), spetta una detrazione dall'imposta lorda, in luogo di quella di 
cui al comma 3 del presente articolo, rapportata al periodo di pensione 
nell'anno e non cumulabile con quella prevista al comma 1, pari a: 
a) 1.783 euro, se il reddito complessivo non supera 7.750 euro. L'ammontare 
della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 713 euro; 
b) 1.297 euro, aumentata del prodotto tra 486 euro e l'importo corrispondente al 
rapporto tra 15.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 7.250 euro, se 
l'ammontare del reddito complessivo è superiore a 7.750 euro ma non a 15.000 
euro; 
c) 1.297 euro, se il reddito complessivo è superiore a 15.000 euro ma non a 
55.000 euro. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra 
l'importo di 55.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 
40.000 euro. 
5. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o più redditi di 
cui agli articoli 50, comma 1, lettere e), f), g), h) e i), 53, 66 e 67, comma 
1, lettere i) e l), spetta una detrazione dall'imposta lorda, non cumulabile con 
quelle previste ai commi 1, 2, 3 e 4 del presente articolo, pari a: 
a) 1.104 euro, se il reddito complessivo non supera 4.800 euro; 
b) 1.104 euro, se il reddito complessivo è superiore a 4.800 euro ma non a 
55.000 euro. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra 
l'importo di 55.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 
50.200 euro. 
6. Se il risultato dei rapporti indicati nei commi 1, 3, 4 e 5 è maggiore di 
zero, lo stesso si assume nelle prime quattro cifre decimali (50). 



(50)  Il presente testo unico è stato modificato dal D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 
344 di riforma dell'imposizione sul reddito delle società (Ires) che, nel 
riordinare la materia, ha rinumerato gran parte degli articoli del presente 
testo unico. In particolare l'originario articolo 11 è stato rinumerato come 
articolo 12. Successivamente l'art. 1, comma 349, L. 30 dicembre 2004, n. 311 ha 
disposto che il presente articolo diventi articolo 13. Da ultimo, il presente 
articolo è stato così sostituito dal comma 6 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, 
n. 296.
 





14. [13]  Altre detrazioni.
[1. Se alla formazione del reddito complessivo, al netto della deduzione 
prevista dall'articolo 10, comma 3-bis, per l'unità immobiliare adibita ad 
abitazione principale e per le relative pertinenze, concorrono uno o più redditi 
di cui agli articoli 49 (51), con esclusione di quelli indicati nel comma 2, 
lettera a), e 50 (52), comma 1, lettere a), b), c), c-bis), d), h-bis) e l), 
spetta una detrazione dall'imposta lorda pari a: 
a) 130 euro se il reddito complessivo, al netto della deduzione prevista 
dall'articolo 10, comma 3-bis, per l'unità immobiliare adibita ad abitazione 
principale e per le relative pertinenze, è superiore a 27.000 euro ma non a 
29.500 euro; 
b) 235 euro se il reddito complessivo, al netto della deduzione prevista 
dall'articolo 10, comma 3-bis, per l'unità immobiliare adibita ad abitazione 
principale e per le relative pertinenze, è superiore a 29.500 euro ma non a 
36.500 euro; 
c) 180 euro se il reddito complessivo, al netto della deduzione prevista 
dall'articolo 10, comma 3-bis, per l'unità immobiliare adibita ad abitazione 
principale e per le relative pertinenze, è superiore a 36.500 euro ma non a 
41.500 euro; 
d) 130 euro se il reddito complessivo, al netto della deduzione prevista 
dall'articolo 10, comma 3-bis, per l'unità immobiliare adibita ad abitazione 
principale e per le relative pertinenze, è superiore a 41.500 euro ma non a 
46.700 euro; 
e) 25 euro se il reddito complessivo, al netto della deduzione prevista 
dall'articolo 10, comma 3-bis, per l'unità immobiliare adibita ad abitazione 
principale e per le relative pertinenze, è superiore a 46.700 euro ma non a 
52.000 euro. 
2. Se alla formazione del reddito complessivo, al netto della deduzione prevista 
dall'articolo 10, comma 3-bis, per l'unità immobiliare adibita ad abitazione 
principale e per le relative pertinenze, concorrono uno o più redditi di cui 
all'articolo 49 (53), comma 2, lettera a), spetta una detrazione dall'imposta 
lorda pari a: 
a) 70 euro se il reddito complessivo, al netto della deduzione prevista 
dall'articolo 10, comma 3-bis, per l'unità immobiliare adibita ad abitazione 
principale e per le relative pertinenze, è superiore a 24.500 euro ma non a 
27.000 euro; 
b) 170 euro se il reddito complessivo, al netto della deduzione prevista 
dall'articolo 10, comma 3-bis, per l'unità immobiliare adibita ad abitazione 
principale e per le relative pertinenze, è superiore a 27.000 euro ma non a 
29.000 euro; 
c) 290 euro se il reddito complessivo, al netto della deduzione prevista 
dall'articolo 10, comma 3-bis, per l'unità immobiliare adibita ad abitazione 
principale e per le relative pertinenze, è superiore a 29.000 euro ma non a 
31.000 euro; 
d) 230 euro se il reddito complessivo, al netto della deduzione prevista 
dall'articolo 10, comma 3-bis, per l'unità immobiliare adibita ad abitazione 
principale e per le relative pertinenze, è superiore a 31.000 euro ma non a 
36.500 euro; 
e) 180 euro se il reddito complessivo, al netto della deduzione prevista 
dall'articolo 10, comma 3-bis, per l'unità immobiliare adibita ad abitazione 
principale e per le relative pertinenze, è superiore a 36.500 euro ma non a 
41.500 euro; 
f) 130 euro se il reddito complessivo, al netto della deduzione prevista 
dall'articolo 10, comma 3-bis, per l'unità immobiliare adibita ad abitazione 
principale e per le relative pertinenze, è superiore a 41.500 euro ma non a 
46.700 euro; 
g) 25 euro se il reddito complessivo, al netto della deduzione prevista 
dall'articolo 10, comma 3-bis, per l'unità immobiliare adibita ad abitazione 
principale e per le relative pertinenze, è superiore a 46.700 euro ma non a 
52.000 euro. 
3. Se alla formazione del reddito complessivo, al netto della deduzione prevista 
dall'articolo 10, comma 3-bis, per l'unità immobiliare adibita ad abitazione 
principale e per le relative pertinenze, concorrono uno o più redditi di lavoro 
autonomo di cui al comma 1 dell'articolo 53 (54) o di impresa di cui 
all'articolo 66 (55), spetta una detrazione dall'imposta lorda pari a: 
a) 80 euro se il reddito complessivo, al netto della deduzione prevista 
dall'articolo 10, comma 3-bis, per l'unità immobiliare adibita ad abitazione 
principale e per le relative pertinenze, è superiore a 25.500 euro ma non a 
29.400 euro; 
b) 126 euro se il reddito complessivo, al netto della deduzione prevista 
dall'articolo 10, comma 3-bis, per l'unità immobiliare adibita ad abitazione 
principale e per le relative pertinenze, è superiore a 29.400 euro ma non a 
31.000 euro; 
c) 80 euro se il reddito complessivo, al netto della deduzione prevista 
dall'articolo 10, comma 3-bis, per l'unità immobiliare adibita ad abitazione 
principale e per le relative pertinenze, è superiore a 31.000 euro ma non a 
32.000 euro. 
4. Le detrazioni di cui ai commi da 1 a 3 non sono cumulabili tra loro (56)] 
(57). 



(51)  Rinvio così modificato ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, comma 3, 
D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344. 
(52)  Rinvio così modificato ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, comma 3, 
D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344. 
(53)  Rinvio così modificato ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, comma 3, 
D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344. 
(54)  Rinvio così modificato ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, comma 3, 
D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344. 
(55)  Rinvio così modificato ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, comma 3, 
D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344. 
(56)  Il presente testo unico è stato da ultimo modificato dal D.Lgs. 12 
dicembre 2003, n. 344 di riforma dell'imposizione sul reddito delle società 
(Ires) che, nel riordinare la materia, ha rinumerato gran parte degli articoli 
del presente testo unico. Gli articoli stessi sono quindi riportati con la nuova 
numerazione e con l'indicazione della precedente, ove possibile, tra parentesi 
quadre, mentre gli articoli o i commi non riproposti sono stati eliminati. 
(57)  Articolo prima sostituito dall'art. 48, D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, 
poi modificato dall'art. 3, L. 23 dicembre 1998, n. 449, dall'art. 6, comma 1, 
L. 23 dicembre 1999, n. 488, dall'art. 1, D.L. 30 settembre 2000, n. 268, 
dall'art. 34, L. 21 novembre 2000, n. 342, dall'art. 2, comma 1, L. 23 dicembre 
2000, n. 388, sostituito dall'art. 2, comma 1, lettera d), L. 27 dicembre 2002, 
n. 289, modificato dall'art. 2, comma 57, L. 24 dicembre 2003, n. 350, a 
decorrere dal 1° gennaio 2003, ed infine abrogato dal comma 349 dell'art. 1, L. 
30 dicembre 2004, n. 311. 
 





15. [13-bis]  Detrazioni per oneri.
1. Dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 19 per cento (58) dei 
seguenti oneri sostenuti dal contribuente, se non deducibili nella 
determinazione dei singoli redditi che concorrono a formare il reddito 
complessivo: 
a) gli interessi passivi e relativi oneri accessori, nonché le quote di 
rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione, pagati a soggetti 
residenti nel territorio dello Stato o di uno Stato membro della Comunità 
europea ovvero a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti 
non residenti in dipendenza di prestiti o mutui agrari di ogni specie, nei 
limiti dei redditi dei terreni dichiarati; 
b) gli interessi passivi, e relativi oneri accessori, nonché le quote di 
rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione pagati a soggetti 
residenti nel territorio dello Stato o di uno Stato membro della Comunità 
europea ovvero a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti 
non residenti in dipendenza di mutui garantiti da ipoteca su immobili contratti 
per l'acquisto dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale entro 
un anno dall'acquisto stesso, per un importo non superiore a 7 milioni di lire. 
L'acquisto della unità immobiliare deve essere effettuato nell'anno precedente o 
successivo alla data della stipulazione del contratto di mutuo. Non si tiene 
conto del suddetto periodo nel caso in cui l'originario contratto è estinto e ne 
viene stipulato uno nuovo di importo non superiore alla residua quota di 
capitale da rimborsare, maggiorata delle spese e degli oneri correlati. In caso 
di acquisto di unità immobiliare locata, la detrazione spetta a condizione che 
entro tre mesi dall'acquisto sia stato notificato al locatario l'atto di 
intimazione di licenza o di sfratto per finita locazione e che entro un anno dal 
rilascio l'unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale. Per 
abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente o i suoi 
familiari dimorano abitualmente. La detrazione spetta non oltre il periodo 
d'imposta nel corso del quale è variata la dimora abituale; non si tiene conto 
delle variazioni dipendenti da trasferimenti per motivi di lavoro. Non si tiene 
conto, altresì, delle variazioni dipendenti da ricoveri permanenti in istituti 
di ricovero o sanitari, a condizione che l'unità immobiliare non risulti locata. 
Nel caso l'immobile acquistato sia oggetto di lavori di ristrutturazione 
edilizia, comprovata dalla relativa concessione edilizia o atto equivalente, la 
detrazione spetta a decorrere dalla data in cui l'unità immobiliare è adibita a 
dimora abituale, e comunque entro due anni dall'acquisto. In caso di 
contitolarità del contratto di mutuo o di più contratti di mutuo il limite di 7 
milioni di lire è riferito all'ammontare complessivo degli interessi, oneri 
accessori e quote di rivalutazione sostenuti. La detrazione spetta, nello stesso 
limite complessivo e alle stesse condizioni, anche con riferimento alle somme 
corrisposte dagli assegnatari di alloggi di cooperative e dagli acquirenti di 
unità immobiliari di nuova costruzione, alla cooperativa o all'impresa 
costruttrice a titolo di rimborso degli interessi passivi, oneri accessori e 
quote di rivalutazione relativi ai mutui ipotecari contratti dalla stessa e 
ancora indivisi. Se il mutuo è intestato ad entrambi i coniugi, ciascuno di essi 
può fruire della detrazione unicamente per la propria quota di interessi; in 
caso di coniuge fiscalmente a carico dell'altro la detrazione spetta a 
quest'ultimo per entrambe le quote (59); 
b-bis) dal 1° gennaio 2007 i compensi comunque denominati pagati a soggetti di 
intermediazione immobiliare in dipendenza dell'acquisto dell'unità immobiliare 
da adibire ad abitazione principale per un importo non superiore ad euro 1.000 
per ciascuna annualita (60);
c) le spese sanitarie, per la parte che eccede lire 250 mila. Dette spese sono 
costituite esclusivamente dalle spese mediche e di assistenza specifica, diverse 
da quelle indicate nell'articolo 10, comma 1, lettera b), e dalle spese 
chirurgiche, per prestazioni specialistiche e per protesi dentarie e sanitarie 
in genere. Ai fini della detrazione la spesa sanitaria relativa all'acquisto di 
medicinali deve essere certificata da fattura o da scontrino fiscale contenente 
la specificazione della natura, qualità e quantità dei beni e l'indicazione del 
codice fiscale del destinatario. Le spese riguardanti i mezzi necessari 
all'accompagnamento, alla deambulazione, alla locomozione e al sollevamento e 
per sussidi tecnici e informatici rivolti a facilitare l'autosufficienza e le 
possibilità di integrazione dei soggetti di cui all'articolo 3 della legge 5 
febbraio 1992, n. 104, si assumono integralmente. Tra i mezzi necessari per la 
locomozione dei soggetti indicati nel precedente periodo, con ridotte o impedite 
capacità motorie permanenti, si comprendono i motoveicoli e gli autoveicoli di 
cui, rispettivamente, agli articoli 53, comma 1, lettere b), c) ed f), e 54, 
comma 1, lettere a), c), f) ed m), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 
285, anche se prodotti in serie e adattati in funzione delle suddette 
limitazioni permanenti delle capacità motorie. Tra i veicoli adattati alla guida 
sono compresi anche quelli dotati di solo cambio automatico, purché prescritto 
dalla commissione medica locale di cui all'articolo 119 del decreto legislativo 
30 aprile 1992, n. 285. Tra i mezzi necessari per la locomozione dei non vedenti 
sono compresi i cani guida e gli autoveicoli rispondenti alle caratteristiche da 
stabilire con decreto del Ministro delle finanze (61). Tra i mezzi necessari per 
la locomozione dei sordomuti sono compresi gli autoveicoli rispondenti alle 
caratteristiche da stabilire con decreto del Ministro delle finanze (62). La 
detrazione spetta una sola volta in un periodo di quattro anni, salvo i casi in 
cui dal Pubblico registro automobilistico risulti che il suddetto veicolo sia 
stato cancellato da detto registro, e con riferimento a un solo veicolo, nei 
limiti della spesa di lire trentacinque milioni o, nei casi in cui risultasse 
che il suddetto veicolo sia stato rubato e non ritrovato, nei limiti della spesa 
massima di lire trentacinque milioni da cui va detratto l'eventuale rimborso 
assicurativo. È consentito, alternativamente, di ripartire la predetta 
detrazione in quattro quote annuali costanti e di pari importo. La medesima 
ripartizione della detrazione in quattro quote annuali di pari importo è 
consentita, con riferimento alle altre spese di cui alla presente lettera, nel 
caso in cui queste ultime eccedano, complessivamente, il limite di lire 30 
milioni annue. Si considerano rimaste a carico del contribuente anche le spese 
rimborsate per effetto di contributi o premi di assicurazione da lui versati e 
per i quali non spetta la detrazione d'imposta o che non sono deducibili dal suo 
reddito complessivo né dai redditi che concorrono a formarlo. Si considerano, 
altresì, rimaste a carico del contribuente le spese rimborsate per effetto di 
contributi o premi che, pur essendo versati da altri, concorrono a formare il 
suo reddito, salvo che il datore di lavoro ne abbia riconosciuto la detrazione 
in sede di ritenuta (63); 
c-bis) le spese veterinarie, fino all'importo di lire 750.000, limitatamente 
alla parte che eccede lire 250.000. Con decreto del Ministero delle finanze sono 
individuate le tipologie di animali per le quali spetta la detraibilità delle 
predette spese (64); 
c-ter) le spese sostenute per i servizi di interpretariato dai soggetti 
riconosciuti sordomuti, ai sensi della legge 26 maggio 1970, n. 381 (65); 
d) le spese funebri sostenute in dipendenza della morte di persone indicate 
nell'articolo 433 del codice civile e di affidati o affiliati, per importo non 
superiore a 3 milioni di lire per ciascuna di esse (66); 
e) le spese per frequenza di corsi di istruzione secondaria e universitaria, in 
misura non superiore a quella stabilita per le tasse e i contributi degli 
istituti statali; 
f) i premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte o di 
invalidità permanente non inferiore al 5 per cento da qualsiasi causa derivante, 
ovvero di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, 
se l'impresa di assicurazione non ha facoltà di recesso dal contratto, per un 
importo complessivamente non superiore a lire 2 milioni e 500 mila. Con decreto 
del Ministero delle finanze, sentito l'Istituto per la vigilanza sulle 
assicurazioni private (ISVAP), sono stabilite le caratteristiche alle quali 
devono rispondere i contratti che assicurano il rischio di non autosufficienza. 
Per i percettori di redditi di lavoro dipendente e assimilato, si tiene conto, 
ai fini del predetto limite, anche dei premi di assicurazione in relazione ai 
quali il datore di lavoro ha effettuato la detrazione in sede di ritenuta (67); 
g) le spese sostenute dai soggetti obbligati alla manutenzione, protezione o 
restauro delle cose vincolate ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089, e 
del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, nella 
misura effettivamente rimasta a carico. La necessità delle spese, quando non 
siano obbligatorie per legge, deve risultare da apposita certificazione 
rilasciata dalla competente soprintendenza del Ministero per i beni culturali e 
ambientali, previo accertamento della loro congruità effettuato d'intesa con il 
competente ufficio del territorio del Ministero delle finanze. La detrazione non 
spetta in caso di mutamento di destinazione dei beni senza la preventiva 
autorizzazione dell'Amministrazione per i beni culturali e ambientali, di 
mancato assolvimento degli obblighi di legge per consentire l'esercizio del 
diritto di prelazione dello Stato sui beni immobili e mobili vincolati e di 
tentata esportazione non autorizzata di questi ultimi. L'Amministrazione per i 
beni culturali ed ambientali dà immediata comunicazione al competente ufficio 
delle entrate del Ministero delle finanze delle violazioni che comportano la 
perdita del diritto alla detrazione; dalla data di ricevimento della 
comunicazione inizia a decorrere il termine per la rettifica della dichiarazione 
dei redditi; 
h) le erogazioni liberali in denaro a favore dello Stato, delle regioni, degli 
enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di comitati 
organizzatori appositamente istituiti con decreto del Ministro per i beni 
culturali e ambientali, di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute 
senza scopo di lucro, che svolgono o promuovono attività di studio, di ricerca e 
di documentazione di rilevante valore culturale e artistico o che organizzano e 
realizzano attività culturali, effettuate in base ad apposita convenzione, per 
l'acquisto, la manutenzione, la protezione o il restauro delle cose indicate 
nell'articolo 1 della legge 1° giugno 1939, n. 1089, e nel decreto del 
Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, ivi comprese le 
erogazioni effettuate per l'organizzazione in Italia e all'estero di mostre e di 
esposizioni di rilevante interesse scientifico-culturale delle cose anzidette, e 
per gli studi e le ricerche eventualmente a tal fine necessari, nonché per ogni 
altra manifestazione di rilevante interesse scientifico-culturale anche ai fini 
didattico-promozionali, ivi compresi gli studi, le ricerche, la documentazione e 
la catalogazione, e le pubblicazioni relative ai beni culturali. Le iniziative 
culturali devono essere autorizzate, previo parere del competente comitato di 
settore del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali, dal Ministero 
per i beni culturali e ambientali, che deve approvare la previsione di spesa ed 
il conto consuntivo. Il Ministero per i beni culturali e ambientali stabilisce i 
tempi necessari affinché le erogazioni liberali fatte a favore delle 
associazioni legalmente riconosciute, delle istituzioni e delle fondazioni siano 
utilizzate per gli scopi indicati nella presente lettera e controlla l'impiego 
delle erogazioni stesse. Detti termini possono, per causa non imputabile al 
donatario, essere prorogati una sola volta. Le erogazioni liberali non 
integralmente utilizzate nei termini assegnati affluiscono all'entrata del 
bilancio dello Stato, o delle regioni e degli enti locali territoriali, nel caso 
di attività o manifestazioni in cui essi siano direttamente coinvolti, e sono 
destinate ad un fondo da utilizzare per le attività culturali previste per 
l'anno successivo. Il Ministero per i beni culturali e ambientali comunica, 
entro il 31 marzo di ciascun anno, al centro informativo del Dipartimento delle 
entrate del Ministero delle finanze l'elenco nominativo dei soggetti erogatori, 
nonché l'ammontare delle erogazioni effettuate entro il 31 dicembre dell'anno 
precedente (68); 
h-bis) il costo specifico o, in mancanza, il valore normale dei beni ceduti 
gratuitamente, in base ad apposita convenzione, ai soggetti e per le attività di 
cui alla lettera h) (69); 
i) le erogazioni liberali in denaro, per importo non superiore al 2 per cento 
del reddito complessivo dichiarato, a favore di enti o istituzioni pubbliche, 
fondazioni e associazioni legalmente riconosciute che senza scopo di lucro 
svolgono esclusivamente attività nello spettacolo, effettuate per la 
realizzazione di nuove strutture, per il restauro ed il potenziamento delle 
strutture esistenti, nonché per la produzione nei vari settori dello spettacolo. 
Le erogazioni non utilizzate per tali finalità dal percipiente entro il termine 
di due anni dalla data del ricevimento affluiscono, nella loro totalità, 
all'entrata dello Stato (70); 
i-bis) le erogazioni liberali in denaro, per importo non superiore a 4 milioni 
di lire, a favore delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), 
delle iniziative umanitarie, religiose o laiche, gestite da fondazioni, 
associazioni, comitati ed enti individuati con decreto del Presidente del 
Consiglio dei Ministri, nei Paesi non appartenenti all'Organizzazione per la 
cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) nonché i contributi associativi, per 
importo non superiore a 2 milioni e 500 mila lire, versati dai soci alle società 
di mutuo soccorso che operano esclusivamente nei settori di cui all'articolo 1 
della legge 15 aprile 1886, n. 3818, al fine di assicurare ai soci un sussidio 
nei casi di malattia, di impotenza al lavoro o di vecchiaia, ovvero, in caso di 
decesso, un aiuto alle loro famiglie. La detrazione è consentita a condizione 
che il versamento di tali erogazioni e contributi sia eseguito tramite banca o 
ufficio postale ovvero mediante gli altri sistemi di pagamento previsti 
dall'articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e secondo 
ulteriori modalità idonee a consentire all'Amministrazione finanziaria lo 
svolgimento di efficaci controlli, che possono essere stabilite con decreto del 
Ministro delle finanze da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della 
legge 23 agosto 1988, n. 400 (71); 
i-ter) le erogazioni liberali in denaro per un importo complessivo in ciascun 
periodo d'imposta non superiore a 1.500 euro, in favore delle società e 
associazioni sportive dilettantistiche, a condizione che il versamento di tali 
erogazioni sia eseguito tramite banca o ufficio postale ovvero secondo altre 
modalità stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da 
adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 
(72); 
i-quater) le erogazioni liberali in denaro, per importo non superiore a 4 
milioni di lire, a favore delle associazioni di promozione sociale iscritte nei 
registri previsti dalle vigenti disposizioni di legge. Si applica l'ultimo 
periodo della lettera i-bis) (73); 
i-quinquies) le spese, per un importo non superiore a 210 euro, sostenute per 
l'iscrizione annuale e l'abbonamento, per i ragazzi di età compresa tra 5 e 18 
anni, ad associazioni sportive, palestre, piscine ed altre strutture ed impianti 
sportivi destinati alla pratica sportiva dilettantistica rispondenti alle 
caratteristiche individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei 
Ministri, o Ministro delegato, di concerto con il Ministro dell'economia e delle 
finanze, e le attività sportive (74);
i-sexies) i canoni di locazione derivanti dai contratti di locazione stipulati o 
rinnovati ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431, e successive 
modificazioni, dagli studenti iscritti ad un corso di laurea presso una 
università ubicata in un comune diverso da quello di residenza, distante da 
quest'ultimo almeno 100 chilometri e comunque in una provincia diversa, per 
unità immobiliari situate nello stesso comune in cui ha sede l'università o in 
comuni limitrofi, per un importo non superiore a 2.633 euro (75);
i-septies) le spese, per un importo non superiore a 2.100 euro, sostenute per 
gli addetti all'assistenza personale nei casi di non autosufficienza nel 
compimento degli atti della vita quotidiana, se il reddito complessivo non 
supera 40.000 euro (76);
i-octies) le erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici di ogni 
ordine e grado, statali e paritari senza scopo di lucro appartenenti al sistema 
nazionale di istruzione di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62, e successive 
modificazioni, finalizzate all'innovazione tecnologica, all'edilizia scolastica 
e all'ampliamento dell'offerta formativa; la detrazione spetta a condizione che 
il versamento di tali erogazioni sia eseguito tramite banca o ufficio postale 
ovvero mediante gli altri sistemi di pagamento previsti dall'articolo 23 del 
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (77).
1-bis. Dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 19 per cento per le 
erogazioni liberali in denaro in favore dei partiti e movimenti politici per 
importi compresi tra 100.000 e 200 milioni di lire effettuate mediante 
versamento bancario o postale (78). 
1-ter. Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, si detrae 
dall'imposta lorda, e fino alla concorrenza del suo ammontare, un importo pari 
al 19 per cento dell'ammontare complessivo non superiore a 5 milioni di lire 
degli interessi passivi e relativi oneri accessori, nonché delle quote di 
rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione pagati a soggetti 
residenti nel territorio dello Stato o di uno Stato membro delle Comunità 
europee, ovvero a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti 
non residenti, in dipendenza di mutui contratti, a partire dal 1° gennaio 1998 e 
garantiti da ipoteca, per la costruzione dell'unità immobiliare da adibire ad 
abitazione principale. Con decreto del Ministro delle finanze sono stabilite le 
modalità e le condizioni alle quali è subordinata la detrazione di cui al 
presente comma (79). 
1-quater. Dall'imposta lorda si detrae, nella misura forfettaria di lire un 
milione, la spesa sostenuta dai non vedenti per il mantenimento dei cani guida 
(80). 
2. Per gli oneri indicati alle lettere c), e), f), i-quinquies) e i-sexies) del 
comma 1 la detrazione spetta anche se sono stati sostenuti nell'interesse delle 
persone indicate nell'articolo 12 (81) che si trovino nelle condizioni ivi 
previste, fermo restando, per gli oneri di cui alla lettera f), il limite 
complessivo ivi stabilito. Per gli oneri di cui alla lettera c) del medesimo 
comma 1 sostenuti nell'interesse delle persone indicate nell'articolo 12 (82) 
che non si trovino nelle condizioni previste dal comma 2 del medesimo articolo, 
affette da patologie che danno diritto all'esenzione dalla partecipazione alla 
spesa sanitaria, la detrazione spetta per la parte che non trova capienza 
nell'imposta da esse dovuta, relativamente alle sole spese sanitarie riguardanti 
tali patologie, ed entro il limite annuo di lire 12.000.000. Per le spese di cui 
alla lettera i-septies) del citato comma 1, la detrazione spetta, alle 
condizioni ivi stabilite, anche se sono state sostenute per le persone indicate 
nell'articolo 12 ancorché non si trovino nelle condizioni previste dal comma 2 
del medesimo articolo (83). 
3. Per gli oneri di cui alle lettere a), g), h), h-bis), i), i-bis) e i-quater) 
del comma 1 sostenuti dalle società semplici di cui all'art. 5 la detrazione 
spetta ai singoli soci nella stessa proporzione prevista nel menzionato articolo 
5 ai fini della imputazione del reddito (84) (85). 



(58)  L'originaria aliquota del 27 per cento è stata ridotta al 22% dall'art. 
18, D.L. 23 febbraio 1995, n. 41 e al 19% dall'art. 49, D.Lgs. 15 dicembre 1997, 
n. 446, per gli oneri sostenuti dal periodo di imposta in corso alla data del 1° 
gennaio 1998. 
(59)  Lettera così modificata prima dall'art. 7, L. 23 dicembre 1998, n. 448 e 
poi dall'art. 2, comma 1, L. 23 dicembre 2000, n. 388, con la decorrenza 
indicata nel comma 8 dello stesso articolo. Vedi, anche, per il personale delle 
Forze armate e delle Forze di polizia, l'art. 66, L. 21 novembre 2000, n. 342. 
(60) Lettera aggiunta dal comma 22-bis dell'art. 35, D.l. 4 luglio 2006, n. 223, 
nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.
(61)  Periodo aggiunto dall'art. 6, comma 1, L. 23 dicembre 1999, n. 488, con la 
decorrenza indicata nel comma 4 dello stesso articolo. 
(62)  Periodo aggiunto dall'art. 6, comma 1, L. 23 dicembre 1999, n. 488, con la 
decorrenza indicata nel comma 4 dello stesso articolo. 
(63)  Lettera così modificata prima dall'art. 3, comma 2, L. 23 dicembre 1996, 
n. 662, con la decorrenza indicata nel comma 3, dello stesso articolo, poi 
dall'art. 1, D.L. 31 dicembre 1996, n. 669, nel testo modificato dalla relativa 
legge di conversione, dall'art. 8, L. 27 dicembre 1997, n. 449, dall'art. 6, 
comma 1, L. 23 dicembre 1999, n. 488, con la decorrenza ivi indicata, dall'art. 
31, comma 1, L. 21 novembre 2000, n. 342, dagli artt. 2, comma 1, e 81, L. 23 
dicembre 2000, n. 388, con la decorrenza indicata nel comma 8 dello stesso 
articolo 2 ed infine dal comma 28 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296 con 
la decorrenza indicata nel comma 29 dello stesso articolo 1. 
(64)  Lettera aggiunta dall'art. 32, comma 1, L. 21 novembre 2000, n. 342, a 
decorrere dal periodo di imposta 2000, ai sensi di quanto previsto dal comma 2 
dello stesso art. 32. In attuazione di quanto previsto dalla presente lettera 
vedi il D.M. 6 giugno 2001, n. 289. 
(65)  Lettera aggiunta dal comma 3 dell'art. 2, L. 28 dicembre 2001, n. 448. 
(66)  Lettera così modificata dall'art. 6, comma 1, L. 23 dicembre 1999, n. 488, 
con la decorrenza indicata nel comma 4 dello stesso articolo. 
(67)  Lettera prima sostituita dall'art. 13, D.Lgs. 18 febbraio 2000, n. 47, con 
la decorrenza indicata nell'art. 16 dello stesso decreto, e successivamente così 
modificata dall'art. 10, D.Lgs. 12 aprile 2001, n. 168, con la decorrenza 
indicata nell'art. 13 dello stesso decreto. 
(68)  L'art. 2, L. 8 ottobre 1997, n. 352, ha così sostituito la lettera h) ed 
ha aggiunto la lettera h-bis). 
(69)  L'art. 2, L. 8 ottobre 1997, n. 352, ha così sostituito la lettera h) ed 
ha aggiunto la lettera h-bis). 
(70)  In deroga alle disposizioni di cui alla presente lettera, vedi l'art. 25, 
D.Lgs. 29 giugno 1996, n. 367, nonché l'art. 1, L. 18 febbraio 1999, n. 28. 
(71)  Lettera aggiunta dall'art. 13, D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460 e 
successivamente così modificata dall'art. 1, comma 1, L. 30 luglio 2002, n. 189. 
Vedi, anche, l'art. 138, comma 14, L. 23 dicembre 2000, n. 388. 
(72)  Lettera aggiunta dall'art. 25, L. 13 maggio 1999, n. 133, e poi così 
sostituita prima dall'art. 37, L. 21 novembre 2000, n. 342, con la decorrenza e 
i limiti indicati nel comma 4 dello stesso articolo e poi dall'art. 90, comma 9, 
L. 27 dicembre 2002, n. 289. La presente lettera era stata sostituita anche 
dall'art. 6, D.L. 8 luglio 2002, n. 138, poi soppresso dalla relativa legge di 
conversione. 
(73)  Lettera aggiunta dall'art. 22, L. 7 dicembre 2000, n. 383. 
(74) Lettera aggiunta dal comma 319 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296.
(75) Lettera aggiunta dal comma 319 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296.
(76) Lettera aggiunta dal comma 319 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296.
(77) Lettera aggiunta dal comma 3 dell'art. 13, D.L. 31 gennaio 2007, n. 7, come 
sostituito dalla relativa legge di conversione con la decorrenza indicata nel 
comma 8 dello stesso articolo.
(78)  Comma aggiunto dall'art. 5, L. 2 gennaio 1997, n. 2. L'originaria misura 
della detrazione del 22 per cento è stata ridotta dall'art. 49, D.Lgs. 15 
dicembre 1997, n. 446, per gli oneri sostenuti dal periodo di imposta in corso 
alla data del 1° gennaio 1998. Da ultimo, il comma 1-bis è stato così modificato 
dall'art. 4, L. 3 giugno 1999, n. 157. 
(79)  Comma aggiunto dall'art. 3, L. 27 dicembre 1997, n. 449. Le modalità e le 
condizioni di cui al presente comma sono state stabilite con D.M. 30 luglio 
1999, n. 311. 
(80)  Comma aggiunto dall'art. 6, L. 23 dicembre 1999, n. 488, con la decorrenza 
indicata nel comma 4 dello stesso articolo. 
(81)  Rinvio così modificato ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, comma 3, 
D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344 e dall'art. 1, comma 351, L. 30 dicembre 2004, 
n. 311. 
(82)  Rinvio così modificato ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, comma 3, 
D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344 e dall'art. 1, comma 351, L. 30 dicembre 2004, 
n. 311. 
(83)  Comma così modificato prima dall'art. 31, comma 2, L. 21 novembre 2000, n. 
342 e poi dal comma 319 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296. Vedi, anche, 
il comma 3 del citato art. 31. 
(84)  Articolo aggiunto come articolo 13-bis dall'art. 3, D.L. 31 maggio 1994, 
n. 330. Il comma 3 è stato poi così modificato dall'art. 2, L. 8 ottobre 1997, 
n. 352, dall'art. 13, D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460 e dall'art. 22, L. 7 
dicembre 2000, n. 383. Vedi, anche, il comma 335 dell'art. 1, L. 23 dicembre 
2005, n. 266. 
(85)  Il presente testo unico è stato da ultimo modificato dal D.Lgs. 12 
dicembre 2003, n. 344 di riforma dell'imposizione sul reddito delle società 
(Ires) che, nel riordinare la materia, ha rinumerato gran parte degli articoli 
del presente testo unico. Gli articoli stessi sono quindi riportati con la nuova 
numerazione e con l'indicazione della precedente, ove possibile, tra parentesi 
quadre, mentre gli articoli o i commi non riproposti sono stati eliminati. 
 





16. [13-ter]  Detrazioni per canoni di locazione.
1. Ai soggetti titolari di contratti di locazione di unità immobiliari adibite 
ad abitazione principale degli stessi, stipulati o rinnovati a norma degli 
articoli 2, comma 3, e 4, commi 2 e 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, 
spetta una detrazione, rapportata al periodo dell'anno durante il quale sussiste 
tale destinazione, nei seguenti importi: 
a) lire 960.000, se il reddito complessivo non supera lire 30.000.000; 
b) lire 480.000, se il reddito complessivo supera lire 30.000.000 ma non lire 
60.000.000 (86) (87). 
1-bis. A favore dei lavoratori dipendenti che hanno trasferito o trasferiscono 
la propria residenza nel comune di lavoro o in uno di quelli limitrofi nei tre 
anni antecedenti quello di richiesta della detrazione, e siano titolari di 
qualunque tipo di contratto di locazione di unità immobiliari adibite ad 
abitazione principale degli stessi e situate nel nuovo comune di residenza, a 
non meno di 100 chilometri di distanza dal precedente e comunque al di fuori 
della propria regione, spetta una detrazione, per i primi tre anni, rapportata 
al periodo dell'anno durante il quale sussiste tale destinazione, nei seguenti 
importi: 
a) lire 1.920.000, se il reddito complessivo non supera lire 30 milioni; 
b) lire 960.000, se il reddito complessivo supera lire 30 milioni ma non lire 60 
milioni (88) (89). 



(86)  Articolo aggiunto dall'art. 6, comma 1, L. 23 dicembre 1999, n. 488. Il 
comma 1 è stato successivamente così modificato e il comma 1-bis è stato 
aggiunto dall'art. 2, comma 1, L. 23 dicembre 2000, n. 388, con la decorrenza 
indicata nel comma 8 dello stesso articolo. Vedi, anche, l'art. 5, D.M. 30 
dicembre 2002. 
(87) La Corte costituzionale, con ordinanza 7-19 luglio 2005, n. 292 (Gazz. Uff. 
27 luglio 2005, n. 30, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta 
inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 32, 
comma 1, lettera a), del D.L. 23 febbraio 1995, n. 41 modificativo dell'art. 16, 
comma 1, D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 convertito, con modificazioni, dalla 
legge 22 marzo 1995, n. 85, sollevata in riferimento agli artt. 1, 2, 3, 4, 35, 
36, 37, 38 e 53 della Costituzione.
(88)  Articolo aggiunto come articolo 13-ter dall'art. 6, comma 1, L. 23 
dicembre 1999, n. 488. Il comma 1 è stato successivamente così modificato e il 
comma 1-bis è stato aggiunto dall'art. 2, comma 1, L. 23 dicembre 2000, n. 388, 
con la decorrenza indicata nel comma 8 dello stesso articolo. Vedi, anche, 
l'art. 5, D.M. 30 dicembre 2002. 
(89)  Il presente testo unico è stato da ultimo modificato dal D.Lgs. 12 
dicembre 2003, n. 344 di riforma dell'imposizione sul reddito delle società 
(Ires) che, nel riordinare la materia, ha rinumerato gran parte degli articoli 
del presente testo unico. Gli articoli stessi sono quindi riportati con la nuova 
numerazione e con l'indicazione della precedente, ove possibile, tra parentesi 
quadre, mentre gli articoli o i commi non riproposti sono stati eliminati. 
 





(giurisprudenza di legittimità)
17. [16]  Tassazione separata (90).
1. L'imposta si applica separatamente sui seguenti redditi: 
a) trattamento di fine rapporto di cui all'articolo 2120 del codice civile e 
indennità equipollenti, comunque denominate, commisurate alla durata dei 
rapporti di lavoro dipendente, compresi quelli contemplati alle lettere a), d) e 
g) del comma 1 dell'art. 50 (91), anche nelle ipotesi di cui all'art. 2122 del 
codice civile; altre indennità e somme percepite una volta tanto in dipendenza 
della cessazione dei predetti rapporti, comprese l'indennità di preavviso, le 
somme risultanti dalla capitalizzazione di pensioni e quelle attribuite a fronte 
dell'obbligo di non concorrenza ai sensi dell'art. 2125 del codice civile nonché 
le somme e i valori comunque percepiti, al netto delle spese legali sostenute, 
anche se a titolo risarcitorio o nel contesto di procedure esecutive, a seguito 
di provvedimenti dell'autorità giudiziaria o di transazioni relativi alla 
risoluzione del rapporto di lavoro (92); 
a-bis) [le prestazioni pensionistiche di cui alla lettera h-bis) del comma 1 
dell'articolo 50 (93), erogate in forma di capitale, ad esclusione del riscatto 
della posizione individuale ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera c), del 
decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, diverso da quello esercitato a 
seguito di pensionamento o di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità o 
per altre cause non dipendenti dalla volontà delle parti] (94);
b) emolumenti arretrati per prestazioni di lavoro dipendente riferibili ad anni 
precedenti, percepiti per effetto di leggi, di contratti collettivi, di sentenze 
o di atti amministrativi sopravvenuti o per altre cause non dipendenti dalla 
volontà delle parti, compresi i compensi e le indennità di cui al comma 1 
dell'articolo 50 (95) e al comma 2 dell'articolo 49 (96) (97); 
c) indennità percepite per la cessazione dei rapporti di collaborazione 
coordinata e continuativa, di cui al comma 2 dell'art. 53 (98), se il diritto 
all'indennità risulta da atto di data certa anteriore all'inizio del rapporto 
nonché, in ogni caso, le somme e i valori comunque percepiti, al netto delle 
spese legali sostenute, anche se a titolo risarcitorio o nel contesto di 
procedure esecutive, a seguito di provvedimenti dell'autorità giudiziaria o di 
transazioni relativi alla risoluzione dei rapporti di collaborazione coordinata 
e continuativa (99); 
c-bis) l'indennità di mobilità di cui all'art. 7, comma 5, della L. 23 luglio 
1991, n. 223, e trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1-bis del 
D.L. 10 giugno 1994, n. 357, convertito, con modificazioni, dalla L. 8 agosto 
1994, n. 489, corrisposti anticipatamente (100); 
d) indennità per la cessazione di rapporti di agenzia delle persone fisiche e 
delle società di persone (101); 
e) indennità percepite per la cessazione da funzioni notarili; 
f) indennità percepite da sportivi professionisti al termine dell'attività 
sportiva ai sensi del settimo comma dell'articolo 4 della legge 23 marzo 1981, 
n. 91, se non rientranti tra le indennità indicate alla lettera a); 
g) plusvalenze, compreso il valore di avviamento, realizzate mediante cessione a 
titolo oneroso di aziende possedute da più di cinque anni e redditi conseguiti 
in dipendenza di liquidazione, anche concorsuale, di imprese commerciali 
esercitate da più di cinque anni (102); 
g-bis) plusvalenze di cui alla lett. b) del comma 1 dell'art. 67 (103) 
realizzate a seguito di cessioni a titolo oneroso di terreni suscettibili di 
utilizzazione edificatoria secondo gli strumenti urbanistici vigenti al momento 
della cessione (104); 
g-ter) corrispettivi di cui all'articolo 54, comma 1-quater, se percepiti in 
unica soluzione (105);
h) indennità per perdita dell'avviamento spettanti al conduttore in caso di 
cessazione della locazione di immobili urbani adibiti ad usi diversi da quello 
di abitazione e indennità di avviamento delle farmacie spettanti al precedente 
titolare; 
i) indennità spettanti a titolo di risarcimento, anche in forma assicurativa, 
dei danni consistenti nella perdita di redditi relativi a più anni; 
l) redditi compresi nelle somme attribuite o nel valore normale dei beni 
assegnati ai soci delle società indicate nell'articolo 5 nei casi di recesso, 
esclusione e riduzione del capitale o agli eredi in caso di morte del socio, e 
redditi imputati ai soci in dipendenza di liquidazione, anche concorsuale, delle 
società stesse, se il periodo di tempo intercorso tra la costituzione della 
società e la comunicazione del recesso o dell'esclusione, la deliberazione di 
riduzione del capitale, la morte del socio o l'inizio della liquidazione è 
superiore a cinque anni; 
m) [redditi compresi nelle somme attribuite o nel valore normale dei beni 
assegnati ai soci di società soggette all'imposta sul reddito delle persone 
giuridiche nei casi di recesso, riduzione del capitale e liquidazione, anche 
concorsuale, se il periodo di tempo intercorso tra la costituzione della 
società, la comunicazione del recesso, la deliberazione di riduzione del 
capitale o l'inizio della liquidazione è superiore a cinque anni] (106); 
n) redditi compresi nelle somme o nel valore normale dei beni attribuiti alla 
scadenza dei contratti e dei titoli di cui alle lettere a), b), f) e g) del 
comma 1 dell'articolo 44 (107), quando non sono soggetti a ritenuta alla fonte a 
titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, se il periodo di durata del 
contratto o del titolo è superiore a cinque anni; 
n-bis) somme conseguite a titolo di rimborso di imposte o di oneri dedotti dal 
reddito complessivo o per i quali si è fruito della detrazione in periodi di 
imposta precedenti. La presente disposizione non si applica alle spese 
rimborsate di cui all'articolo 15 (108), comma 1, lettera c), quinto e sesto 
periodo (109). 
2. I redditi indicati alle lettere da g) a n) del comma 1 sono esclusi dalla 
tassazione separata se conseguiti da società in nome collettivo o in accomandita 
semplice; se conseguiti da persone fisiche nell'esercizio di imprese 
commerciali, sono tassati separatamente a condizione che ne sia fatta richiesta 
nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta al quale 
sarebbero imputabili come componenti del reddito di impresa. 
3. Per i redditi indicati alle lettere da d) a f) del comma 1 e per quelli 
indicati alle lettere da g) a n-bis) non conseguiti nell'esercizio di imprese 
commerciali il contribuente ha facoltà di non avvalersi della tassazione 
separata facendolo constare espressamente nella dichiarazione dei redditi 
relativa al periodo di imposta in cui è avvenuta o ha avuto inizio la 
percezione. Per i redditi indicati alle lettere a), b), c) e c-bis) del comma 1 
gli uffici provvedono a iscrivere a ruolo le maggiori imposte dovute con le 
modalità stabilite negli articoli 19 e 21 (110) ovvero facendo concorrere i 
redditi stessi alla formazione del reddito complessivo dell'anno in cui sono 
percepiti, se ciò risulta più favorevole per il contribuente (111) (112) (113). 



(90)  Vedi, anche, l'art. 1, D.L. 31 dicembre 1996, n. 669.
(91)  Rinvio così modificato ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, comma 3, 
D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344. 
(92)  Lettera così modificata prima dall'art. 4, D.L. 14 marzo 1988, n. 70 e poi 
dall'art. 32, D.L. 23 febbraio 1995, n. 41, nel testo modificato dalla relativa 
legge di conversione. Con D.M. 17 ottobre 1990 (Gazz. Uff. 4 maggio 1991, n. 
103) sono state approvate le modalità per l'esecuzione dei rimborsi, mediante 
procedura automatizzata, dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, 
assoggettato a tassazione separata, derivante dalla riliquidazione delle 
indennità di fine rapporto di lavoro dipendente, delle indennità equipollenti 
nonché di altre indennità e somme. Sull'applicabilità delle norme di cui alla 
presente lettera vedi il comma 9 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296.
(93)  Rinvio così modificato ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, comma 3, 
D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344. 
(94)  Lettera aggiunta dall'art. 10, D.Lgs. 18 febbraio 2000, n. 47, poi così 
modificata dall'art. 7, D.Lgs. 12 aprile 2001, n. 168, con la decorrenza 
indicata nell'art. 13 dello stesso D.Lgs. n. 168 del 2001, ed infine abrogata 
dall'art. 21, D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252, a decorrere dal 1° gennaio 2007, 
ai sensi di quanto disposto dall'art. 23 dello stesso D.Lgs. n. 252 del 2005, 
come modificato dal comma 749 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296. 
(95)  Rinvio così modificato ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, comma 3, 
D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344. 
(96)  Rinvio così modificato ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, comma 3, 
D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344. 
(97)  Lettera prima sostituita dall'art. 3, comma 82, L. 28 dicembre 1995, n. 
549, e poi così modificata dall'art. 5, D.Lgs. 2 settembre 1997, n. 314. La 
Corte costituzionale, con sentenza 11-22 luglio 1996, n. 287 (Gazz. Uff. 31 
luglio 1996, n. 31 - Serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità 
costituzionale della presente lettera, nella parte in cui non ricomprende tra i 
redditi ammessi a tassazione separata l'indennità di disoccupazione. 
(98)  Rinvio così modificato ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, comma 3, 
D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344. 
(99)  Lettera così modificata dall'art. 32, D.L. 23 febbraio 1995, n. 41, nel 
testo modificato dalla relativa legge di conversione. Vedi, anche, l'art. 25, 
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, come modificato dall'art. 34, L. 21 novembre 
2000, n. 342. 
(100)  Lettera aggiunta dall'art. 3, comma 82, L. 28 dicembre 1995, n. 549. 
(101)  Lettera così modificata dall'art. 1, D.P.R. 4 febbraio 1988, n. 42 e 
dall'art. 6, L. 23 dicembre 2000, n. 388. Vedi, anche, l'art. 25, D.P.R. 29 
settembre 1973, n. 600, come modificato dall'art. 34, L. 21 novembre 2000, n. 
342. 
(102)  Lettera così modificata dall'art. 1, D.P.R. 4 febbraio 1988, n. 42. 
(103)  Rinvio così modificato ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, comma 3, 
D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344. 
(104)  Lettera aggiunta dall'art. 11, L. 30 dicembre 1991, n. 413. 
(105) Lettera aggiunta dal comma 29 dell'art. 36, D.L. 4 luglio 2006, n. 223.
(106)  Lettera prima modificata dall'art. 1, D.P.R. 4 febbraio 1988, n. 42 e poi 
abrogata dall'art. 3, D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344. 
(107)  Rinvio così modificato ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, comma 3, 
D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344. 
(108)  Rinvio così modificato ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, comma 3, 
D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344. 
(109)  Lettera aggiunta dall'art. 1, D.L. 31 maggio 1994, n. 330 e poi così 
modificata dall'art. 3, comma 2, L. 23 dicembre 1996, n. 662. Vedi, anche, 
l'art. 3, comma 3, della stessa legge. 
(110)  Rinvio così modificato ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, comma 3, 
D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344. 
(111)  Comma modificato prima dall'art. 1, D.P.R. 4 febbraio 1988, n. 42, poi 
dall'art. 1, D.L. 31 maggio 1994, n. 330 ed infine dall'art. 3, comma 82, L. 28 
dicembre 1995, n. 549. Seguiva un comma 4 le cui disposizioni erano state 
trasferite nel previgente testo dell'art. 9, quale comma 5, dall'art. 1, D.P.R. 
4 febbraio 1988, n. 42. 
(112)  Il presente testo unico è stato da ultimo modificato dal D.Lgs. 12 
dicembre 2003, n. 344 di riforma dell'imposizione sul reddito delle società 
(Ires) che, nel riordinare la materia, ha rinumerato gran parte degli articoli 
del presente testo unico. Gli articoli stessi sono quindi riportati con la nuova 
numerazione e con l'indicazione della precedente, ove possibile, tra parentesi 
quadre, mentre gli articoli o i commi non riproposti sono stati eliminati. 
(113)  La Corte costituzionale, con ordinanza 13-28 luglio 2004, n. 289 (Gazz. 
Uff. 4 agosto 2004, n. 30, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta 
infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 17 
sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione. 
 





18. [16-bis]  Imposizione sostitutiva dei redditi di capitale di fonte estera.
1. I redditi di capitale corrisposti da soggetti non residenti a soggetti 
residenti nei cui confronti in Italia si applica la ritenuta a titolo di imposta 
o l'imposta sostitutiva di cui all'articolo 2, commi 1-bis e 1-ter, del decreto 
legislativo 1° aprile 1996, n. 239, sono soggetti ad imposizione sostitutiva 
delle imposte sui redditi con la stessa aliquota della ritenuta a titolo 
d'imposta. Il contribuente ha la facoltà di non avvalersi del regime di 
imposizione sostitutiva ed in tal caso compete il credito d'imposta per i 
redditi prodotti all'estero. La disposizione di cui al periodo precedente non si 
applica alle distribuzioni di utili di cui all'articolo 27, quarto comma, del 
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. 
2. Si considerano corrisposti da soggetti non residenti anche gli interessi ed 
altri proventi delle obbligazioni e degli altri titoli di cui all'articolo 31 
del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, nonché di 
quelli con regime fiscale equiparato, emessi all'estero a decorrere dal 10 
settembre 1992 (114). 



(114)  Articolo aggiunto come articolo 16-bis dall'art. 21, L. 27 dicembre 1997, 
n. 449, modificato dall'art. 1, D.Lgs. 23 dicembre 1999, n. 505 e poi così 
sostituito dal D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344 di riforma dell'imposizione sul 
reddito delle società (Ires) che, nel riordinare la materia, ha rinumerato gran 
parte degli articoli del presente testo unico. Gli articoli stessi sono quindi 
riportati con la nuova numerazione e con l'indicazione della precedente, ove 
possibile, tra parentesi quadre, mentre gli articoli o i commi non riproposti 
sono stati eliminati. 
 





(giurisprudenza di legittimità)
19. [17]  Indennità di fine rapporto.
1. Il trattamento di fine rapporto costituisce reddito per un importo che si 
determina riducendo il suo ammontare delle rivalutazioni già assoggettate ad 
imposta sostitutiva. L'imposta è applicata con l'aliquota determinata con 
riferimento all'anno in cui è maturato il diritto alla percezione, 
corrispondente all'importo che risulta dividendo il suo ammontare aumentato 
delle somme destinate alle forme pensionistiche di cui al decreto legislativo 21 
aprile 1993, n. 124 e al netto delle rivalutazioni già assoggettate ad imposta 
sostitutiva, per il numero degli anni e frazione di anno preso a base di 
commisurazione, e moltiplicando il risultato per dodici. Gli uffici finanziari 
provvedono a riliquidare l'imposta in base all'aliquota media di tassazione dei 
cinque anni precedenti a quello in cui è maturato il diritto alla percezione, 
iscrivendo a ruolo le maggiori imposte dovute ovvero rimborsando quelle 
spettanti (115). 
1-bis. Se in uno o più degli anni indicati al comma 1 non vi è stato reddito 
imponibile, l'aliquota media si calcola con riferimento agli anni in cui vi è 
stato reddito imponibile; se non vi è stato reddito imponibile in alcuno di tali 
anni, si applica l'aliquota stabilita dall'articolo 13 (116) per il primo 
scaglione di reddito (117). 
1-ter. Qualora il trattamento di fine rapporto sia relativo a rapporti di lavoro 
a tempo determinato, di durata effettiva non superiore a due anni, l'imposta 
determinata ai sensi del comma 1 è diminuita di un importo pari a lire 120 mila 
per ciascun anno; per i periodi inferiori ad un anno, tale importo è rapportato 
a mese. Se il rapporto si svolge per un numero di ore inferiore a quello 
ordinario previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro, la somma è 
proporzionalmente ridotta (118). 
2. Le altre indennità e somme indicate alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 
17 (119), anche se commisurate alla durata del rapporto di lavoro e anche se 
corrisposte da soggetti diversi dal datore di lavoro, sono imponibili per il 
loro ammontare complessivo, al netto dei contributi obbligatori dovuti per 
legge, con l'aliquota determinata agli effetti del comma 1. Tali indennità e 
somme, se corrisposte a titolo definitivo e in relazione ad un presupposto non 
connesso alla cessazione del rapporto di lavoro che ha generato il trattamento 
di fine rapporto, sono imponibili per il loro ammontare netto con l'aliquota 
determinata con i criteri di cui al comma 1 (120). 
2-bis. Le indennità equipollenti, comunque denominate, commisurate alla durata 
dei rapporti di lavoro dipendente di cui alla lettera a), del comma 1, 
dell'articolo 17 (121), sono imponibili per un importo che si determina 
riducendo il loro ammontare netto di una somma pari a L. 600.000 per ciascun 
anno preso a base di commisurazione, con esclusione dei periodi di anzianità 
convenzionale; per i periodi inferiori all'anno la riduzione è rapportata a 
mese. Se il rapporto si svolge per un numero di ore inferiore a quello ordinario 
previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro, la somma è 
proporzionalmente ridotta. L'imposta è applicata con l'aliquota determinata con 
riferimento all'anno in cui è maturato il diritto alla percezione, 
corrispondente all'importo che risulta dividendo il suo ammontare netto, 
aumentato delle somme destinate alle forme pensionistiche di cui al decreto 
legislativo 21 aprile 1993, n. 124, per il numero degli anni e frazione di anno 
preso a base di commisurazione, e moltiplicando il risultato per dodici. 
L'ammontare netto delle indennità, alla cui formazione concorrono contributi 
previdenziali posti a carico dei lavoratori dipendenti e assimilati, è computato 
previa detrazione di una somma pari alla percentuale di tali indennità 
corrispondente al rapporto, alla data del collocamento a riposo o alla data in 
cui è maturato il diritto alla percezione, fra l'aliquota del contributo 
previdenziale posto a carico dei lavoratori dipendenti e assimilati e l'aliquota 
complessiva del contributo stesso versato all'ente, cassa o fondo di previdenza 
(122). 
3. Se per il lavoro prestato anteriormente alla data di entrata in vigore della 
legge 29 maggio 1982, n. 297 il trattamento di fine rapporto risulta calcolato 
in misura superiore ad una mensilità della retribuzione annua per ogni anno 
preso a base di commisurazione, ai fini della determinazione dell'aliquota ai 
sensi del comma 1 non si tiene conto dell'eccedenza. 
4. Salvo conguaglio all'atto della liquidazione definitiva, sulle anticipazioni 
e sugli acconti relativi al trattamento di fine rapporto e alle indennità 
equipollenti, nonché sulle anticipazioni relative alle altre indennità e somme, 
si applica l'aliquota determinata, rispettivamente, a norma dei commi 1, 2 e 
2-bis, considerando l'importo accantonato, aumentato dalle anticipazioni e degli 
acconti complessivamente erogati e al netto delle rivalutazioni già assoggettate 
ad imposta sostitutiva (123). Non si considerano anticipazioni le somme e i 
valori destinati alle forme pensionistiche di cui al decreto legislativo 21 
aprile 1993, n. 124 (124). 
4-bis. [Per le somme corrisposte in occasione della cessazione del rapporto al 
fine di incentivare l'esodo dei lavoratori che abbiano superato l'età di 50 anni 
se donne e di 55 anni se uomini, di cui all'articolo 17 (125), comma 1, lettera 
a), l'imposta si applica con l'aliquota pari alla metà di quella applicata per 
la tassazione del trattamento di fine rapporto e delle altre indennità e somme 
indicate alla richiamata lettera a) del comma 1 dell'articolo 17 (126)] (127). 
5. Nell'ipotesi di cui all'articolo 2122 del codice civile e nell'ipotesi di cui 
al comma 3 dell'articolo 7 l'imposta, determinata a norma del presente articolo, 
è dovuta dagli aventi diritto proporzionalmente all'ammontare percepito da 
ciascuno; nella seconda ipotesi la quota dell'imposta sulle successioni 
proporzionali al credito indicato nella relativa dichiarazione è ammessa in 
deduzione dall'ammontare imponibile di cui ai precedenti commi. 
6. Con decreti del Ministro delle finanze sono stabiliti i criteri e le modalità 
per lo scambio delle informazioni occorrenti ai fini dell'applicazione del comma 
2 tra i soggetti tenuti alla corresponsione delle indennità e delle altre somme 
in dipendenza della cessazione del medesimo rapporto di lavoro (128) (129). 



(115)  Comma modificato, prima, dall'art. 4, D.L. 14 marzo 1988, n. 70, poi 
dall'art. 48, D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446. Successivamente gli originari 
commi 1 e 2 sono stati così sostituiti dagli attuali commi 1, 1-bis, 1-ter, 2 e 
2-bis per effetto di quanto disposto dall'art. 11, D.Lgs. 18 febbraio 2000, n. 
47, con i limiti e la decorrenza indicati nell'art. 12 dello stesso decreto. Da 
ultimo, il presente comma è stato così modificato dall'art. 8, D.Lgs. 12 aprile 
2001, n. 168, con la decorrenza indicata nell'art. 13 dello stesso decreto e dal 
comma 41 dell'art. 37, D.L. 4 luglio 2006, n. 223. 
(116)  Rinvio così modificato ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, comma 3, 
D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344 e dall'art. 1, comma 351, L. 30 dicembre 2004, 
n. 311. 
(117)  Gli originari commi 1 e 2 sono stati così sostituiti dagli attuali commi 
1, 1-bis, 1-ter, 2 e 2-bis per effetto di quanto disposto dall'art. 11, D.Lgs. 
18 febbraio 2000, n. 47, con i limiti e la decorrenza indicati nell'art. 12 
dello stesso decreto. 
(118)  Gli originari commi 1 e 2 sono stati così sostituiti dagli attuali commi 
1, 1-bis, 1-ter, 2 e 2-bis per effetto di quanto disposto dall'art. 11, D.Lgs. 
18 febbraio 2000, n. 47, con i limiti e la decorrenza indicati nell'art. 12 
dello stesso decreto. Da ultimo, il presente comma è stato così modificato 
dall'art. 8, D.Lgs. 12 aprile 2001, n. 168, con la decorrenza indicata nell'art. 
13 dello stesso decreto. 
(119)  Rinvio così modificato ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, comma 3, 
D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344. 
(120)  Comma modificato dall'art. 4, D.L. 14 marzo 1988, n. 70. Successivamente 
gli originari commi 1 e 2 sono stati così sostituiti dagli attuali commi 1, 
1-bis, 1-ter, 2 e 2-bis per effetto di quanto disposto dall'art. 11, D.Lgs. 18 
febbraio 2000, n. 47, con i limiti e la decorrenza indicati nell'art. 12 dello 
stesso decreto. 
(121)  Rinvio così modificato ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, comma 3, 
D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344. 
(122)  Gli originari commi 1 e 2 sono stati così sostituiti dagli attuali commi 
1, 1-bis, 1-ter, 2 e 2-bis per effetto di quanto disposto dall'art. 11, D.Lgs. 
18 febbraio 2000, n. 47, con i limiti e la decorrenza indicati nell'art. 12 
dello stesso decreto. 
(123)  Comma così sostituito prima dall'art. 5, D.Lgs. 2 settembre 1997, n. 314 
e poi dall'art. 11, D.Lgs. 18 febbraio 2000, n. 47, con i limiti e la decorrenza 
indicati nell'art. 12 dello stesso decreto. 
(124)  Periodo aggiunto dall'art. 1, D.Lgs. 18 febbraio 2000, n. 47. 
(125)  Rinvio così modificato ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, comma 3, 
D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344. 
(126)  Rinvio così modificato ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, comma 3, 
D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344. 
(127)  Comma aggiunto dall'art. 5, D.Lgs. 2 settembre 1997, n. 314 e poi 
abrogato dal comma 23 dell'art. 36, D.L. 4 luglio 2006, n. 223, come modificato 
dalla relativa legge di conversione. 
(128)  Il presente testo unico è stato da ultimo modificato dal D.Lgs. 12 
dicembre 2003, n. 344 di riforma dell'imposizione sul reddito delle società 
(Ires) che, nel riordinare la materia, ha rinumerato gran parte degli articoli 
del presente testo unico. Gli articoli stessi sono quindi riportati con la nuova 
numerazione e con l'indicazione della precedente, ove possibile, tra parentesi 
quadre, mentre gli articoli o i commi non riproposti sono stati eliminati. 
(129) Vedi, anche, il comma 43 dell'art. 37, D.L. 4 luglio 2006, n. 223.
 





20. [17-bis]  Prestazioni pensionistiche.
[1. Le prestazioni di cui alla lettera a-bis) del comma 1 dell'articolo 17 (130) 
sono soggette ad imposta mediante l'applicazione dell'aliquota determinata con i 
criteri previsti al comma 1 dell'articolo 19 (131), assumendo il numero degli 
anni e frazione di anno di effettiva contribuzione e l'importo imponibile della 
prestazione maturata, al netto dei redditi già assoggettati ad imposta. Gli 
uffici finanziari provvedono a riliquidare l'imposta in base all'aliquota media 
di tassazione dei cinque anni precedenti a quello in cui è maturato il diritto 
alla percezione, iscrivendo a ruolo le maggiori imposte dovute ovvero 
rimborsando quelle spettanti. Si applicano le disposizioni previste 
dall'articolo 19 (132), comma 1-bis (133). 
2. Se la prestazione è non superiore a un terzo dell'importo complessivamente 
maturato alla data di accesso alla prestazione stessa, l'imposta si applica 
sull'importo al netto dei redditi già assoggettati ad imposta. Tale disposizione 
si applica altresì nei casi previsti dall'articolo 10, commi 3-ter e 3-quater, 
del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, nonché in caso di riscatto della 
posizione individuale ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera c), del 
medesimo decreto legislativo, esercitato a seguito di pensionamento o di 
cessazione del rapporto di lavoro per mobilità o per altre cause non dipendenti 
dalla volontà delle parti, e comunque quando l'importo annuo della prestazione 
pensionistica spettante in forma periodica è inferiore al 50 per cento 
dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, commi 6 e 7, della legge 8 agosto 
1995, n. 335 (134). 
3. Salvo conguaglio all'atto della liquidazione definitiva della prestazione, le 
prestazioni pensionistiche erogate in caso di riscatto parziale di cui 
all'articolo 10, comma 1-bis, del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, o 
a titolo di anticipazione, sono soggette ad imposta con l'aliquota determinata 
ai sensi del comma 1, primo periodo, per il loro intero importo] (135) (136) 
(137). 



(130)  Rinvio così modificato ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, comma 3, 
D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344. 
(131)  Rinvio così modificato ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, comma 3, 
D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344. 
(132)  Rinvio così modificato ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, comma 3, 
D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344. 
(133)  Comma così modificato prima dall'art. 7, D.Lgs. 12 aprile 2001, n. 168, 
con la decorrenza indicata nell'art. 13 dello stesso decreto e poi dal comma 41 
dell'art. 37, D.L. 4 luglio 2006, n. 223. 
(134)  Comma così modificato dall'art. 7, D.Lgs. 12 aprile 2001, n. 168, con la 
decorrenza indicata nell'art. 13 dello stesso decreto. 
(135)  Articolo aggiunto come articolo 17-bis dall'art. 10, D.Lgs. 18 febbraio 
2000, n. 47, corretto con avviso pubblicato nella Gazz. Uff. 18 maggio 2000, n. 
114 ed abrogato dall'art. 21, D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252, a decorrere dal 1° 
gennaio 2007, ai sensi di quanto disposto dall'art. 23 dello stesso D.Lgs. n. 
252 del 2005, come modificato dal comma 749 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 
296. 
(136)  Il presente testo unico è stato da ultimo così modificato dal D.Lgs. 12 
dicembre 2003, n. 344 di riforma dell'imposizione sul reddito delle società 
(Ires). Il citato decreto legislativo nel riordinare la materia, ha rinumerato 
gran parte degli articoli del presente testo unico. Gli articoli stessi sono 
quindi riportati con la nuova numerazione e con l'indicazione della precedente, 
ove possibile, tra parentesi quadre, mentre gli articoli o i commi non 
riproposti sono stati eliminati. 
(137) Vedi, anche, il comma 43 dell'art. 37, D.L. 4 luglio 2006, n. 223.
 





20-bis.  Redditi dei soci delle società personali in caso di recesso, 
esclusione, riduzione del capitale e liquidazione.
1. Ai fini della determinazione dei redditi di partecipazione compresi nelle 
somme attribuite o nei beni assegnati ai soci o agli eredi, di cui all'articolo 
17, comma 1, lettera l), si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni 
dell'articolo 47, comma 7, indipendentemente dall'applicabilità della tassazione 
separata (138). 



(138)  Articolo aggiunto dall'art. 1, D.Lgs. 18 novembre 2005, n. 247. 
 





(giurisprudenza di legittimità)
21. [18]  Determinazione dell'imposta per gli altri redditi tassati 
separatamente.
1. Per gli altri redditi tassati separatamente, ad esclusione di quelli in cui 
alla lettera g) del comma 1 dell'articolo 17 e di quelli imputati ai soci in 
dipendenza di liquidazione, anche concorsuale, di cui alla lettera l) del 
medesimo comma 1 dell'articolo 17, l'imposta è determinata applicando 
all'ammontare percepito, l'aliquota corrispondente alla metà del reddito 
complessivo netto del contribuente nel biennio anteriore all'anno in cui è sorto 
il diritto alla loro percezione ovvero, per i redditi e le somme indicati, 
rispettivamente, nelle lettere b), c-bis) e n-bis) del comma 1 dell'articolo 17, 
all'anno in cui sono percepiti. Per i redditi di cui alla lettera g) del comma 1 
dell'articolo 17 e per quelli imputati ai soci in dipendenza di liquidazione, 
anche concorsuale, di cui alla lettera l) del medesimo comma 1 dell'articolo 17, 
l'imposta è determinata applicando all'ammontare conseguito o imputato, 
l'aliquota corrispondente alla metà del reddito complessivo netto del 
contribuente nel biennio anteriore all'anno in cui i redditi sono stati 
rispettivamente conseguiti o imputati. Se per le somme conseguite a titolo di 
rimborso di cui alla lettera n-bis) del comma 1 dell'articolo 17 è stata 
riconosciuta la detrazione, l'imposta è determinata applicando un'aliquota non 
superiore al 27 per cento (139). 
2. Nell'ipotesi di cui al comma 3 dell'articolo 7 si procede alla tassazione 
separata nei confronti degli eredi e dei legatari; l'imposta dovuta da ciascuno 
di essi è determinata applicando all'ammontare percepito, diminuito della quota 
dell'imposta sulle successioni proporzionale al credito indicato nella relativa 
dichiarazione, l'aliquota corrispondente alla metà del suo reddito complessivo 
netto nel biennio anteriore all'anno in cui si è aperta la successione. 
3. Se in uno dei due anni anteriori non vi è stato reddito imponibile si applica 
l'aliquota corrispondente alla metà del reddito complessivo netto dell'altro 
anno; se non vi è stato reddito imponibile in alcuno dei due anni si applica 
l'aliquota stabilita all'articolo 13 (140) per il primo scaglione di reddito. 
4. Per gli emolumenti arretrati di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 
17 (141) l'imposta determinata ai sensi dei precedenti commi è ridotta di un 
importo pari a quello delle detrazioni previste nell'articolo 12 (142) e nei 
commi 1 e 2 dell'articolo 14 (143) se e nella misura in cui non siano state 
fruite per ciascuno degli anni cui gli arretrati si riferiscono. Gli aventi 
diritto agli arretrati devono dichiarare al soggetto che li corrisponde 
l'ammontare delle detrazioni fruite per ciascuno degli anni cui si riferiscono. 
5. Per i redditi indicati alle lettere c), d), e) ed f) del comma 1 
dell'articolo 17 (144) l'imposta si applica anche sulle eventuali anticipazioni 
salvo conguaglio (145). 



(139)  Comma prima sostituito dall'art. 11, L. 30 dicembre 1991, n. 413, poi 
modificato dall'art. 10, D.L. 19 settembre 1992, n. 384, dall'art. 1, D.L. 31 
maggio 1994, n. 330, e dall'art. 3, comma 82, L. 28 dicembre 1995, n. 549 ed 
infine così sostituito dall'art. 1, D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344. 
(140)  Rinvio così modificato ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, comma 3, 
D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344 e dall'art. 1, comma 351, L. 30 dicembre 2004, 
n. 311. 
(141)  Rinvio così modificato ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, comma 3, 
D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344. 
(142)  Rinvio così modificato ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, comma 3, 
D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344 e dall'art. 1, comma 351, L. 30 dicembre 2004, 
n. 311 
(143)  Rinvio così modificato ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, comma 3, 
D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344. 
(144)  Rinvio così modificato ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, comma 3, 
D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344. 
(145)  Il presente testo unico è stato da ultimo modificato dal D.Lgs. 12 
dicembre 2003, n. 344 di riforma dell'imposizione sul reddito delle società 
(Ires) che, nel riordinare la materia, ha rinumerato gran parte degli articoli 
del presente testo unico. Gli articoli stessi sono quindi riportati con la nuova 
numerazione e con l'indicazione della precedente, ove possibile, tra parentesi 
quadre, mentre gli articoli o i commi non riproposti sono stati eliminati. 
 





22. [19]  Scomputo degli acconti.
1. Dall'imposta determinata a norma dei precedenti articoli si scomputano 
nell'ordine: a) l'ammontare dei crediti per le imposte pagate all'estero secondo 
le modalità di cui all'articolo 165; b) i versamenti eseguiti dal contribuente 
in acconto dell'imposta; c) le ritenute alla fonte a titolo di acconto operate, 
anteriormente alla presentazione della dichiarazione dei redditi, sui redditi 
che concorrono a formare il reddito complessivo e su quelli tassati 
separatamente. Le ritenute operate dopo la presentazione della dichiarazione dei 
redditi si scomputano dall'imposta relativa al periodo di imposta nel quale sono 
state operate. Le ritenute operate sui redditi delle società, associazioni e 
imprese indicate nell'articolo 5 si scomputano, nella proporzione ivi stabilita, 
dalle imposte dovute dai singoli soci, associati o partecipanti. 
2. Se l'ammontare complessivo dei crediti di imposta, dei versamenti e delle 
ritenute, è superiore a quello dell'imposta netta sul reddito complessivo, il 
contribuente ha diritto, a sua scelta, di computare l'eccedenza in diminuzione 
dell'imposta del periodo d'imposta successiva o di chiederne il rimborso in sede 
di dichiarazione dei redditi. Per i redditi tassati separatamente, se 
l'ammontare delle ritenute, dei versamenti e dei crediti è superiore a quello 
dell'imposta netta di cui agli articoli 19 e 21, il contribuente ha diritto al 
rimborso dell'eccedenza (146). 



(146)  Articolo così sostituito dall'art. 1, D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344 di 
riforma dell'imposizione sul reddito delle società (Ires). Il citato decreto 
legislativo nel riordinare la materia, ha rinumerato gran parte degli articoli 
del presente testo unico. Gli articoli stessi sono quindi riportati con la nuova 
numerazione e con l'indicazione della precedente, ove possibile, tra parentesi 
quadre, mentre gli articoli o i commi non riproposti sono stati eliminati. 
 





(giurisprudenza di legittimità)
23. [20]  Applicazione dell'imposta ai non residenti.
1. Ai fini dell'applicazione dell'imposta nei confronti dei non residenti si 
considerano prodotti nel territorio dello Stato: 
a) i redditi fondiari; 
b) i redditi di capitale corrisposti dallo Stato, da soggetti residenti nel 
territorio dello Stato o da stabili organizzazioni nel territorio stesso di 
soggetti non residenti, con esclusione degli interessi e altri proventi 
derivanti da depositi e conti correnti bancari e postali; 
c) i redditi di lavoro dipendente prestato nel territorio dello Stato, compresi 
i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui alle lettere a) e b) 
del comma 1 dell'articolo 50; 
d) i redditi di lavoro autonomo derivanti da attività esercitate nel territorio 
dello Stato; 
e) i redditi d'impresa derivanti da attività esercitate nel territorio dello 
Stato mediante stabili organizzazioni; 
f) i redditi diversi derivanti da attività svolte nel territorio dello Stato e 
da beni che si trovano nel territorio stesso, nonché le plusvalenze derivanti 
dalla cessione a titolo oneroso di partecipazioni in società residenti, con 
esclusione: 
1) delle plusvalenze di cui alla lettera c-bis) del comma 1, dell'articolo 67, 
derivanti da cessione a titolo oneroso di partecipazioni in società residenti 
negoziate in mercati regolamentati, ovunque detenute; 
2) delle plusvalenze di cui alla lettera c-ter) del medesimo articolo derivanti 
da cessione a titolo oneroso ovvero da rimborso di titoli non rappresentativi di 
merci e di certificati di massa negoziati in mercati regolamentati, nonché da 
cessione o da prelievo di valute estere rivenienti da depositi e conti correnti; 

3) dei redditi di cui alle lettere c-quater) e c-quinquies) del medesimo 
articolo derivanti da contratti conclusi, anche attraverso l'intervento 
d'intermediari, in mercati regolamentati; 
g) i redditi di cui agli articoli 5, 115 e 116 imputabili a soci, associati o 
partecipanti non residenti (147). 
2. Indipendentemente dalle condizioni di cui alle lettere c), d), e) e f) del 
comma 1 si considerano prodotti nel territorio dello Stato, se corrisposti dallo 
Stato, da soggetti residenti nel territorio dello Stato o da stabili 
organizzazioni nel territorio stesso di soggetti non residenti: 
a) le pensioni, gli assegni ad esse assimilati e le indennità di fine rapporto 
di cui alle lettere a), c), d), e) e f) del comma 1 dell'articolo 17 (148); 
b) i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui alle lettere c), 
c-bis), f), h), h-bis), i) e l) del comma 1 dell'articolo 50 (149) (150); 
c) i compensi per l'utilizzazione di opere dell'ingegno, di brevetti industriali 
e di marchi di impresa nonché di processi, formule e informazioni relativi ad 
esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico (151); 
d) i compensi conseguiti da imprese, società o enti non residenti per 
prestazioni artistiche o professionali effettuate per loro conto nel territorio 
dello Stato (152) (153) (154). 



(147)  Comma prima modificato dall'art. 26, D.L. 2 marzo 1989, n. 69, dall'art. 
1, D.Lgs. 21 novembre 1997, n. 461, dall'art. 2, comma 1, D.Lgs. 21 luglio 1999, 
n. 259, con la decorrenza indicata nel comma 3 dello stesso articolo 2, e poi 
così sostituito dall'art. 1, D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344. 
(148)  Rinvio così modificato ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, comma 3, 
D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344. 
(149)  Rinvio così modificato ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, comma 3, 
D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344. 
(150)  Lettera così sostituita dall'art. 34, L. 21 novembre 2000, n. 342, con la 
decorrenza indicata nel comma 4 dello stesso articolo. 
(151)  Vedi, anche, il quarto comma dell'art. 25, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 
600, come sostituito dall'art. 1, D.Lgs. 30 maggio 2005, n. 143. 
(152)  Lettera così modificata dall'art. 1, D.P.R. 4 febbraio 1988, n. 42. 
(153)  Il presente testo unico è stato da ultimo modificato dal D.Lgs. 12 
dicembre 2003, n. 344 di riforma dell'imposizione sul reddito delle società 
(Ires) che, nel riordinare la materia, ha rinumerato gran parte degli articoli 
del presente testo unico. Gli articoli stessi sono quindi riportati con la nuova 
numerazione e con l'indicazione della precedente, ove possibile, tra parentesi 
quadre, mentre gli articoli o i commi non riproposti sono stati eliminati. 
(154)  La Corte costituzionale, con ordinanza 28 ottobre-4 novembre 2004, n. 318 
(Gazz. Uff. 10 novembre 2004, n. 44, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la 
manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale 
dell'art. 23, come modificato dall'art. 8 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, 
sollevata in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione. 
 





(giurisprudenza di legittimità)
24. [21]  Determinazione dell'imposta dovuta dai non residenti.
1. Nei confronti dei non residenti l'imposta si applica sul reddito complessivo 
e sui redditi tassati separatamente a norma dei precedenti articoli, salvo il 
disposto dei commi 2 e 3. 
2. Dal reddito complessivo sono deducibili soltanto gli oneri di cui alle 
lettere a), g), h), i) e l) del comma 1 dell'articolo 10 (155). 
3. Dall'imposta lorda si scomputano le detrazioni di cui all'articolo 13 nonché 
quelle di cui all'articolo 15, comma 1, lettere a), b), g), h), h-bis) e i). Le 
detrazioni per carichi di famiglia non competono (156) (157). 



(155)  Comma così sostituito dall'art. 2, D.L. 31 maggio 1994, n. 330. 
(156)  Comma prima sostituito dall'art. 3, D.L. 31 maggio 1994, n. 330, poi 
modificato dall'art. 2, L. 8 ottobre 1997, n. 352 e dal comma 22 dell'art. 36, 
D.L. 4 luglio 2006, n. 223 ed infine così sostituito dal comma 6 dell'art. 1, L. 
27 dicembre 2006, n. 296.
(157)  Il presente testo unico è stato da ultimo modificato dal D.Lgs. 12 
dicembre 2003, n. 344 di riforma dell'imposizione sul reddito delle società 
(Ires) che, nel riordinare la materia, ha rinumerato gran parte degli articoli 
del presente testo unico. Gli articoli stessi sono quindi riportati con la nuova 
numerazione e con l'indicazione della precedente, ove possibile, tra parentesi 
quadre, mentre gli articoli o i commi non riproposti sono stati eliminati. 
 





Capo II - Redditi fondiari 
25. [22]  Redditi fondiari.
1. Sono redditi fondiari quelli inerenti ai terreni e ai fabbricati situati nel 
territorio dello Stato che sono o devono essere iscritti, con attribuzione di 
rendita, nel catasto dei terreni o nel catasto edilizio urbano. 
2. I redditi fondiari si distinguono in redditi dominicali dei terreni, redditi 
agrari e redditi dei fabbricati (158). 



(158)  Il presente testo unico è stato da ultimo modificato dal D.Lgs. 12 
dicembre 2003, n. 344 di riforma dell'imposizione sul reddito delle società 
(Ires) che, nel riordinare la materia, ha rinumerato gran parte degli articoli 
del presente testo unico. Gli articoli stessi sono quindi riportati con la nuova 
numerazione e con l'indicazione della precedente, ove possibile, tra parentesi 
quadre, mentre gli articoli o i commi non riproposti sono stati eliminati. 
 





26. [23]  Imputazione dei redditi fondiari.
1. I redditi fondiari concorrono, indipendentemente dalla percezione, a formare 
il reddito complessivo dei soggetti che possiedono gli immobili a titolo di 
proprietà, enfiteusi, usufrutto o altro diritto reale, salvo quanto stabilito 
dall'articolo 33 (159), per il periodo di imposta in cui si è verificato il 
possesso. I redditi derivanti da contratti di locazione di immobili ad uso 
abitativo, se non percepiti, non concorrono a formare il reddito dal momento 
della conclusione del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per 
morosità del conduttore. Per le imposte versate sui canoni venuti a scadenza e 
non percepiti come da accertamento avvenuto nell'ambito del procedimento 
giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità è riconosciuto un credito 
di imposta di pari ammontare (160). 
2. Nei casi di contitolarità della proprietà o altro diritto reale sull'immobile 
o di coesistenza di più diritti reali su di esso il reddito fondiario concorre a 
formare il reddito complessivo di ciascun soggetto per la parte corrispondente 
al suo diritto. [Ciascun contitolare deve indicare nella dichiarazione dei 
redditi le generalità degli altri] (161). 
3. Se il possesso dell'immobile è stato trasferito, in tutto o in parte, nel 
corso del periodo di imposta, il reddito fondiario concorre a formare il reddito 
complessivo di ciascun soggetto proporzionalmente alla durata del suo possesso. 
[Nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta nel quale è 
cessato il possesso devono essere indicati il nuovo possessore e il titolo del 
trasferimento con gli estremi della trascrizione] (162) (163). 



(159)  Rinvio così modificato ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, comma 3, 
D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344. 
(160)  Gli ultimi due periodi sono stati aggiunti dall'art. 8, L. 9 dicembre 
1998, n. 431. 
(161)  Periodo soppresso dall'art. 4, D.L. 31 maggio 1994, n. 330. 
(162)  Periodo soppresso dall'art. 4, D.L. 31 maggio 1994, n. 330. 
(163)  Il presente testo unico è stato da ultimo modificato dal D.Lgs. 12 
dicembre 2003, n. 344 di riforma dell'imposizione sul reddito delle società 
(Ires) che, nel riordinare la materia, ha rinumerato gran parte degli articoli 
del presente testo unico. Gli articoli stessi sono quindi riportati con la nuova 
numerazione e con l'indicazione della precedente, ove possibile, tra parentesi 
quadre, mentre gli articoli o i commi non riproposti sono stati eliminati. 
 





27. [24]  Reddito dominicale dei terreni.
1. Il reddito dominicale è costituito dalla parte dominicale del reddito medio 
ordinario ritraibile dal terreno attraverso l'esercizio delle attività agricole 
di cui all'articolo 32 (164). 
2. Non si considerano produttivi di reddito dominicale i terreni che 
costituiscono pertinenze di fabbricati urbani, quelli dati in affitto per usi 
non agricoli, nonché quelli produttivi di reddito di impresa di cui alla lettera 
c) del comma 2 dell'articolo 55 (165) (166) (167). 



(164)  Rinvio così modificato ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, comma 3, 
D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344. 
(165)  Rinvio così modificato ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, comma 3, 
D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344. 
(166)  Comma così modificato dall'art. 23, L. 30 dicembre 1991, n. 413. 
(167)  Il presente testo unico è stato da ultimo modificato dal D.Lgs. 12 
dicembre 2003, n. 344 di riforma dell'imposizione sul reddito delle società 
(Ires) che, nel riordinare la materia, ha rinumerato gran parte degli articoli 
del presente testo unico. Gli articoli stessi sono quindi riportati con la nuova 
numerazione e con l'indicazione della precedente, ove possibile, tra parentesi 
quadre, mentre gli articoli o i commi non riproposti sono stati eliminati. 
 





28. [25]  Determinazione del reddito dominicale (168).
1. Il reddito dominicale è determinato mediante l'applicazione di tariffe 
d'estimo stabilite, secondo le norme della legge catastale, per ciascuna qualità 
e classe di terreno. 
2. Le tariffe d'estimo sono sottoposte a revisione quando se ne manifesti 
l'esigenza per sopravvenute variazioni nelle quantità e nei prezzi dei prodotti 
e dei mezzi di produzione o nell'organizzazione e strutturazione aziendale, e 
comunque ogni dieci anni. 
3. La revisione è disposta con decreto del Ministro delle finanze, previo parere 
della Commissione censuaria centrale e può essere effettuata, d'ufficio o su 
richiesta dei comuni interessati, anche per singole zone censuarie e per singole 
qualità e classi di terreni. Prima di procedervi gli uffici tecnici erariali 
devono sentire i comuni interessati. 
4. Le modificazioni derivanti dalla revisione hanno effetto dall'anno successivo 
a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del nuovo prospetto delle 
tariffe d'estimo. 
4-bis. Il reddito dominicale delle superfici adibite alle colture prodotte in 
serra o alla funghicoltura, in mancanza della corrispondente qualità nel quadro 
di qualificazione catastale, è determinato mediante l'applicazione della tariffa 
d'estimo più alta in vigore nella provincia (169) (170). 



(168)  Per la rivalutazione dei redditi dominicali vedi, anche, l'art. 3, comma 
50, L. 23 dicembre 1996, n. 662.
(169)  Comma aggiunto dall'art. 1, D.L. 27 aprile 1990, n. 90. 
(170)  Il presente testo unico è stato da ultimo modificato dal D.Lgs. 12 
dicembre 2003, n. 344 di riforma dell'imposizione sul reddito delle società 
(Ires) che, nel riordinare la materia, ha rinumerato gran parte degli articoli 
del presente testo unico. Gli articoli stessi sono quindi riportati con la nuova 
numerazione e con l'indicazione della precedente, ove possibile, tra parentesi 
quadre, mentre gli articoli o i commi non riproposti sono stati eliminati. 
 





29. [26]  Variazioni del reddito dominicale.
1. Dà luogo a variazioni del reddito dominicale in aumento la sostituzione della 
qualità di coltura allibrata in catasto con altra di maggiore reddito. 
2. Danno luogo a variazioni del reddito dominicale in diminuzione: a) la 
sostituzione della qualità di coltura allibrata in catasto con altra di minore 
reddito; b) la diminuzione della capacità produttiva del terreno per naturale 
esaurimento o per altra causa di forza maggiore, anche se non vi è stato 
cambiamento di coltura, ovvero per eventi fitopatologici o entomologici 
interessanti le piantagioni. 
3. Non si tiene conto delle variazioni dipendenti da deterioramenti intenzionali 
o da circostanze transitorie. 
4. Le variazioni indicate nei commi 1 e 2 danno luogo a revisione del 
classamento dei terreni cui si riferiscono. Se a tali terreni non si possono 
attribuire qualità o classi già esistenti nel comune o nella sezione censuaria, 
si applicano le tariffe più prossime per ammontare fra quelle attribuite a 
terreni della stessa qualità di coltura ubicati in altri comuni o sezioni 
censuarie, purché in condizioni agrologicamente equiparabili. Tuttavia se detti 
terreni risultano di rilevante estensione o se la loro redditività diverge 
sensibilmente dalle tariffe applicate nel comune o nella sezione censuaria, si 
istituiscono per essi apposite qualità e classi, secondo le norme della legge 
catastale. 
5. Quando si verificano variazioni a carattere permanente nello stato delle 
colture e in determinati comuni o sezioni censuarie, può essere in ogni tempo 
disposta con decreto del Ministro delle finanze, su richiesta della Commissione 
censuaria distrettuale o d'ufficio e in ogni caso previo parere della 
Commissione censuaria centrale, l'istituzione di nuove qualità e classi in 
sostituzione di quelle esistenti (171). 



(171)  Il presente testo unico è stato da ultimo modificato dal D.Lgs. 12 
dicembre 2003, n. 344 di riforma dell'imposizione sul reddito delle società 
(Ires) che, nel riordinare la materia, ha rinumerato gran parte degli articoli 
del presente testo unico. Gli articoli stessi sono quindi riportati con la nuova 
numerazione e con l'indicazione della precedente, ove possibile, tra parentesi 
quadre, mentre gli articoli o i commi non riproposti sono stati eliminati. 
 





30. [27]  Denuncia e decorrenza delle variazioni.
1. Le variazioni del reddito dominicale contemplate dai commi 1 e 2 
dell'articolo 29 (172) devono essere denunciate dal contribuente all'ufficio 
tecnico erariale. Nella denuncia devono essere indicate la partita catastale e 
le particelle cui le variazioni si riferiscono; se queste riguardano porzioni di 
particelle deve essere unita la dimostrazione grafica del frazionamento. 
2. Le variazioni in aumento devono essere denunciate entro il 31 gennaio 
dell'anno successivo a quello in cui si sono verificati i fatti indicati nel 
comma 1 dell'articolo 29 (173) e hanno effetto da tale anno (174). 
3. Le variazioni in diminuzione hanno effetto dall'anno in cui si sono 
verificati i fatti indicati nel comma 2 dell'articolo 29 (175) se la denuncia è 
stata presentata entro il 31 gennaio dell'anno successivo; se la denuncia è 
stata presentata dopo, dall'anno in cui è stata presentata (176). 
4. Le variazioni del reddito dominicale contemplate dal comma 5 dell'articolo 29 
(177) hanno effetto dall'anno successivo a quello di pubblicazione del decreto 
nella Gazzetta Ufficiale (178) (179). 



(172)  Rinvio così modificato ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, comma 3, 
D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344. 
(173)  Rinvio così modificato ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, comma 3, 
D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344. 
(174)  Vedi, anche, l'art. 1, D.L. 27 aprile 1990, n. 90. 
(175)  Rinvio così modificato ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, comma 3, 
D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344. 
(176)  Vedi, anche, l'art. 1, D.L. 27 aprile 1990, n. 90. 
(177)  Rinvio così modificato ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, comma 3, 
D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344. 
(178)  Vedi, anche, l'art. 145, comma 96, L. 23 dicembre 2000, n. 388 e l'art. 
2, comma 33, D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, come modificato dalla relativa legge 
di conversione.
(179)  Il presente testo unico è stato da ultimo modificato dal D.Lgs. 12 
dicembre 2003, n. 344 di riforma dell'imposizione sul reddito delle società 
(Ires) che, nel riordinare la materia, ha rinumerato gran parte degli articoli 
del presente testo unico. Gli articoli stessi sono quindi riportati con la nuova 
numerazione e con l'indicazione della precedente, ove possibile, tra parentesi 
quadre, mentre gli articoli o i commi non riproposti sono stati eliminati. 
 





(giurisprudenza di legittimità)
31. [28]  Perdite per mancata coltivazione e per eventi naturali.
1. Se un fondo rustico costituito per almeno due terzi da terreni qualificati 
come coltivabili a prodotti annuali non sia stato coltivato, neppure in parte, 
per un'intera annata agraria e per cause non dipendenti dalla tecnica agraria, 
il reddito dominicale, per l'anno in cui si è chiusa l'annata agraria, si 
considera pari al 30 per cento di quello determinato a norma dei precedenti 
articoli. 
2. In caso di perdita, per eventi naturali, di almeno il 30 per cento del 
prodotto ordinario del fondo rustico preso a base per la formazione delle 
tariffe d'estimo, il reddito dominicale, per l'anno in cui si è verificata la 
perdita, si considera inesistente. L'evento dannoso deve essere denunciato dal 
possessore danneggiato entro tre mesi dalla data in cui si è verificato ovvero, 
se la data non sia esattamente determinabile, almeno quindici giorni prima 
dell'inizio del raccolto. La denuncia deve essere presentata all'ufficio tecnico 
erariale, che provvede all'accertamento della diminuzione del prodotto, sentito 
l'ispettorato provinciale dell'agricoltura, e la trasmette all'ufficio delle 
imposte. 
3. Se l'evento dannoso interessa una pluralità di fondi rustici gli uffici 
tecnici erariali, su richiesta dei sindaci dei comuni interessati o di altri 
soggetti nell'interesse dei possessori danneggiati, sentiti gli ispettorati 
provinciali della agricoltura, provvedono alla delimitazione delle zone 
danneggiate e all'accertamento della diminuzione dei prodotti e trasmettono agli 
uffici delle imposte nel cui distretto sono situati i fondi le corografie 
relative alle zone delimitate, indicando le ditte catastali comprese in detta 
zona e il reddito dominicale relativo a ciascuna di esse. 
4. Ai fini del presente articolo il fondo rustico deve essere costituito da 
particelle catastali riportate in una stessa partita e contigue l'una all'altra 
in modo da formare un unico appezzamento. La contiguità non si considera 
interrotta da strade, ferrovie e corsi di acqua naturali o artificiali 
eventualmente interposti (180). 



(180)  Il presente testo unico è stato da ultimo modificato dal D.Lgs. 12 
dicembre 2003, n. 344 di riforma dell'imposizione sul reddito delle società 
(Ires) che, nel riordinare la materia, ha rinumerato gran parte degli articoli 
del presente testo unico. Gli articoli stessi sono quindi riportati con la nuova 
numerazione e con l'indicazione della precedente, ove possibile, tra parentesi 
quadre, mentre gli articoli o i commi non riproposti sono stati eliminati. 
 





(giurisprudenza di legittimità)
32. [29]  Reddito agrario.
1. Il reddito agrario è costituito dalla parte del reddito medio ordinario dei 
terreni imputabile al capitale d'esercizio e al lavoro di organizzazione 
impiegati, nei limiti della potenzialità del terreno, nell'esercizio di attività 
agricole su di esso. 
2. Sono considerate attività agricole (181): 
a) le attività dirette alla coltivazione del terreno e alla silvicoltura (182); 
b) l'allevamento di animali con mangimi ottenibili per almeno un quarto dal 
terreno e le attività dirette alla produzione di vegetali tramite l'utilizzo di 
strutture fisse o mobili, anche provvisorie, se la superficie adibita alla 
produzione non eccede il doppio di quella del terreno su cui la produzione 
stessa insiste (183); 
c) le attività di cui al terzo comma dell'articolo 2135 del codice civile, 
dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e 
valorizzazione, ancorché non svolte sul terreno, di prodotti ottenuti 
prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di 
animali, con riferimento ai beni individuati, ogni due anni e tenuto conto dei 
criteri di cui al comma 1, con decreto del Ministro dell'economia e delle 
finanze su proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali (184). 
3. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro 
dell'agricoltura e delle foreste, è stabilito per ciascuna specie animale il 
numero dei capi che rientra nei limiti di cui alla lettera b) del comma 2, 
tenuto conto della potenzialità produttiva dei terreni e delle unità foraggere 
occorrenti a seconda della specie allevata (185). 
4. Non si considerano produttivi di reddito agrario i terreni indicati nel comma 
2 dell'articolo 27 (186) (187). 



(181)  Vedi, anche, l'art. 18, L. 18 febbraio 1999, n. 28. 
(182)  Lettera così modificata dall'art. 3, comma 4, L. 23 dicembre 1996, n. 
662. Vedi, anche, l'art. 3, comma 5, della stessa legge. 
(183)  Lettera prima modificata dall'art. 31, L. 23 dicembre 1994, n. 724 e poi 
così sostituita dall'art. 3, comma 4, L. 23 dicembre 1996, n. 662. Vedi, anche, 
l'art. 3, comma 5, della stessa legge. Vedi, anche, il D.M. 10 giugno 1991. 
(184)  Lettera così sostituita dall'art. 2, comma 6, L. 24 dicembre 2003, n. 
350, come modificato dall'art. 15, D.Lgs. 29 marzo 2004, n. 99. Per 
l'individuazione dei beni che possono essere oggetto delle attività agricole 
"connesse" vedi il D.M. 19 marzo 2004. 
(185)  La determinazione del numero dei capi di bestiame è stata effettuata con 
D.M. 31 dicembre 1988 (Gazz. Uff. 8 marzo 1989, n. 56), con D.M. 21 dicembre 
1990 (Gazz. Uff. 3 gennaio 1991, n. 2), con D.M. 26 gennaio 1993 (Gazz. Uff. 5 
febbraio 1993, n. 29), con D.M. 14 febbraio 1995 (Gazz. Uff. 28 febbraio 1995, 
n. 49), con D.M. 11 febbraio 1997 (Gazz. Uff. 21 febbraio 1997, n. 43), con D.M. 
18 marzo 1998 (Gazz. Uff. 25 marzo 1998, n. 70), con D.M. 6 marzo 2000 (Gazz. 
Uff. 22 marzo 2000, n. 68), come corretto con comunicato pubblicato nella Gazz. 
Uff. 26 agosto 2000, n. 199, con D.M. 26 marzo 2002 (Gazz. Uff. 11 aprile 2002, 
n. 85), con D.Dirett. 17 dicembre 2003 (Gazz. Uff. 30 dicembre 2003, n. 301) e 
con Decr. 20 aprile 2006 (Gazz. Uff. 27 aprile 2006, n. 97). 
(186)  Rinvio così modificato ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, comma 3, 
D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344. 
(187)  Il presente testo unico è stato da ultimo modificato dal D.Lgs. 12 
dicembre 2003, n. 344 di riforma dell'imposizione sul reddito delle società 
(Ires) che, nel riordinare la materia, ha rinumerato gran parte degli articoli 
del presente testo unico. Gli articoli stessi sono quindi riportati con la nuova 
numerazione e con l'indicazione della precedente, ove possibile, tra parentesi 
quadre, mentre gli articoli o i commi non riproposti sono stati eliminati. 
 





33. [30]  Imputazione del reddito agrario.
1. Se il terreno è dato in affitto per uso agricolo, il reddito agrario concorre 
a formare il reddito complessivo dell'affittuario, anziché quello del 
possessore, a partire dalla data in cui ha effetto il contratto. 
2. Nei casi di conduzione associata, salvo il disposto dell'articolo 5, il 
reddito agrario concorre a formare il reddito complessivo di ciascun associato 
per la quota di sua spettanza. Il possessore del terreno o l'affittuario deve 
allegare alla dichiarazione dei redditi un atto sottoscritto da tutti gli 
associati dal quale risultino la quota del reddito agrario spettante a ciascuno 
e la decorrenza del contratto. Mancando la sottoscrizione anche di un solo 
associato o l'indicazione della ripartizione del reddito si presume che questo 
sia ripartito in parti uguali (188). 



(188)  Il presente testo unico è stato da ultimo modificato dal D.Lgs. 12 
dicembre 2003, n. 344 di riforma dell'imposizione sul reddito delle società 
(Ires) che, nel riordinare la materia, ha rinumerato gran parte degli articoli 
del presente testo unico. Gli articoli stessi sono quindi riportati con la nuova 
numerazione e con l'indicazione della precedente, ove possibile, tra parentesi 
quadre, mentre gli articoli o i commi non riproposti sono stati eliminati. 
 





34. [31]  Determinazione del reddito agrario (189).
1. Il reddito agrario è determinato mediante l'applicazione di tariffe d'estimo 
stabilite per ciascuna qualità e classe secondo le norme della legge catastale. 
2. Le tariffe d'estimo sono sottoposte a revisione secondo le disposizioni 
dell'articolo 28 (190). Alle revisioni si procede contemporaneamente a quelle 
previste nel detto articolo agli effetti del reddito dominicale. 
3. Le revisioni del classamento disposte ai sensi degli articoli 29 e 30 (191) 
valgono anche per i redditi agrari. Per i terreni condotti in affitto o in forma 
associata le denunce di cui all'articolo 30 (192) possono essere presentate 
anche dall'affittuario o da uno degli associati. 
4. Per la determinazione del reddito agrario delle superfici adibite alle 
colture prodotte in serra o alla funghicoltura si applica la disposizione del 
comma 4-bis dell'articolo 28 (193) (194) (195). 



(189)  Per la rivalutazione dei redditi agrari vedi, anche, l'art. 3, comma 50, 
L. 23 dicembre 1996, n. 662.
(190)  Rinvio così modificato ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, comma 3, 
D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344. 
(191)  Rinvio così modificato ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, comma 3, 
D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344. 
(192)  Rinvio così modificato ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, comma 3, 
D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344. 
(193)  Rinvio così modificato ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, comma 3, 
D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344. 
(194)  Comma così sostituito dall'art. 1, D.L. 27 aprile 1990, n. 90. 
(195)  Il presente testo unico è stato da ultimo modificato dal D.Lgs. 12 
dicembre 2003, n. 344 di riforma dell'imposizione sul reddito delle società 
(Ires) che, nel riordinare la materia, ha rinumerato gran parte degli articoli 
del presente testo unico. Gli articoli stessi sono quindi riportati con la nuova 
numerazione e con l'indicazione della precedente, ove possibile, tra parentesi 
quadre, mentre gli articoli o i commi non riproposti sono stati eliminati. 
 





(giurisprudenza di legittimità)
35. [32]  Perdite per mancata coltivazione e per eventi naturali.
1. Nelle ipotesi previste dall'articolo 31 (196) il reddito agrario si considera 
inesistente (197). 



(196)  Rinvio così modificato ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, comma 3, 
D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344. 
(197)  Il presente testo unico è stato da ultimo modificato dal D.Lgs. 12 
dicembre 2003, n. 344 di riforma dell'imposizione sul reddito delle società 
(Ires) che, nel riordinare la materia, ha rinumerato gran parte degli articoli 
del presente testo unico. Gli articoli stessi sono quindi riportati con la nuova 
numerazione e con l'indicazione della precedente, ove possibile, tra parentesi 
quadre, mentre gli articoli o i commi non riproposti sono stati eliminati. 
 





(giurisprudenza di legittimità)
36. [33]  Reddito dei fabbricati.
1. Il reddito dei fabbricati è costituito dal reddito medio ordinario ritraibile 
da ciascuna unità immobiliare urbana. 
2. Per unità immobiliari urbane si intendono i fabbricati e le altre costruzioni 
stabili o le loro porzioni suscettibili di reddito autonomo. Le aree occupate 
dalle costruzioni e quelle che ne costituiscono pertinenze si considerano parti 
integranti delle unità immobiliari. 
3. Non si considerano produttive di reddito, se non sono oggetto di locazione, 
le unità immobiliari destinate esclusivamente all'esercizio del culto, compresi 
i monasteri di clausura, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 
e 19 della Costituzione e le loro pertinenze (198). Non si considerano, altresì, 
produttive di reddito le unità immobiliari per le quali sono state rilasciate 
licenze, concessioni o autorizzazioni per restauro, risanamento conservativo o 
ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo di validità del 
provvedimento durante il quale l'unità immobiliare non è comunque utilizzata 
(199). 
3-bis. Il reddito imputabile a ciascun condomino derivante dagli immobili di cui 
all'articolo 1117, n. 2, del codice civile oggetto di proprietà comune, cui è 
attribuita o attribuibile un'autonoma rendita catastale, non concorre a formare 
il reddito del contribuente se d'importo non superiore a lire 50 mila (200) 
(201). 



(198)  Comma prima modificato dall'art. 23, L. 30 dicembre 1991, n. 413 e poi 
dall'art. 6, L. 18 febbraio 1999, n. 28. 
(199)  L'art. 4, D.L. 31 maggio 1994, n. 330, ha aggiunto il terzo periodo al 
comma 3 e il comma 3-bis. 
(200)  L'art. 4, D.L. 31 maggio 1994, n. 330, ha aggiunto il terzo periodo al 
comma 3 e il comma 3-bis. 
(201)  Il presente testo unico è stato da ultimo modificato dal D.Lgs. 12 
dicembre 2003, n. 344 di riforma dell'imposizione sul reddito delle società 
(Ires) che, nel riordinare la materia, ha rinumerato gran parte degli articoli 
del presente testo unico. Gli articoli stessi sono quindi riportati con la nuova 
numerazione e con l'indicazione della precedente, ove possibile, tra parentesi 
quadre, mentre gli articoli o i commi non riproposti sono stati eliminati. 
 





(giurisprudenza di legittimità)
37. [34]  Determinazione del reddito dei fabbricati (202).
1. Il reddito medio ordinario delle unità immobiliari è determinato mediante 
l'applicazione delle tariffe d'estimo, stabilite secondo le norme della legge 
catastale per ciascuna categoria e classe, ovvero, per i fabbricati a 
destinazione speciale o particolare, mediante stima diretta. 
2. Le tariffe d'estimo e i redditi dei fabbricati a destinazione speciale o 
particolare sono sottoposti a revisione quando se ne manifesti l'esigenza per 
sopravvenute variazioni di carattere permanente nella capacità di reddito delle 
unità immobiliari e comunque ogni dieci anni. La revisione è disposta con 
decreto del Ministro delle finanze previo parere della Commissione censuaria 
centrale e può essere effettuata per singole zone censuarie. Prima di procedervi 
gli uffici tecnici erariali devono sentire i comuni interessati. 
3. Le modificazioni derivanti dalla revisione hanno effetto dall'anno di 
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del nuovo prospetto delle tariffe, 
ovvero, nel caso di stima diretta, dall'anno in cui è stato notificato il nuovo 
reddito al possessore iscritto in catasto. Se la pubblicazione o notificazione 
avviene oltre il mese precedente quello stabilito per il versamento dell'acconto 
di imposta, le modificazioni hanno effetto dall'anno successivo. 
4. Il reddito delle unità immobiliari non ancora iscritte in catasto è 
determinato comparativamente a quello delle unità similari già iscritte. 
4-bis. Qualora il canone risultante dal contratto di locazione, ridotto 
forfetariamente del 15 per cento, sia superiore al reddito medio ordinario di 
cui al comma 1, il reddito è determinato in misura pari a quella del canone di 
locazione al netto di tale riduzione. Per i fabbricati siti nella città di 
Venezia centro e nelle isole della Giudecca, di Murano e di Burano, la riduzione 
è elevata al 25 per cento (203). 
4-ter. [Se l'ammontare delle spese effettivamente sostenute in un anno e 
comprovate da idonea documentazione è superiore al 15 per cento del canone 
relativo all'anno medesimo, l'eccedenza può essere computata, sempre in misura 
tale da non superare complessivamente per ciascun periodo di imposta il predetto 
limite percentuale, in diminuzione dei canoni dei periodi di imposta successivi, 
ma non oltre il secondo] (204). 
4-quater. [Dall'ammontare complessivo del reddito dell'unità immobiliare adibita 
ad abitazione principale delle persone fisiche e di quello delle sue pertinenze 
si deduce, fino a concorrenza dell'ammontare stesso, l'importo di 
unmilionecentomila lire rapportato al periodo dell'anno durante il quale 
sussiste tale destinazione ed in proporzione alla quota di possesso. Sono 
ricomprese tra le pertinenze le unità immobiliari classificate o classificabili 
nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, destinate ed effettivamente utilizzate 
in modo durevole a servizio delle unità immobiliari adibite ad abitazione 
principale delle persone fisiche. Per abitazione principale si intende quella 
nella quale la persona fisica che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o 
altro diritto reale e i suoi familiari dimorano abitualmente] (205) (206). 



(202)  Per la rivalutazione delle rendite catastali vedi, anche, l'art. 3, comma 
48, L. 23 dicembre 1996, n. 662.
(203)  Comma aggiunto dall'art. 11, L. 30 dicembre 1991, n. 413 e poi così 
sostituito dall'art. 4, D.L. 31 maggio 1994, n. 330. 
(204)  Comma aggiunto dall'art. 11, L. 30 dicembre 1991, n. 413 e poi abrogato 
dall'art. 4, D.L. 31 maggio 1994, n. 330. 
(205)  Comma aggiunto dall'art. 15, L. 24 dicembre 1993, n. 537, poi così 
modificato dall'art. 3, comma 49, L. 23 dicembre 1996, n. 662 ed infine 
abrogato, con effetto dal periodo di imposta 1999, dall'art. 18, L. 13 maggio 
1999, n. 133. 
(206)  Il presente testo unico è stato da ultimo modificato dal D.Lgs. 12 
dicembre 2003, n. 344 di riforma dell'imposizione sul reddito delle società 
(Ires) che, nel riordinare la materia, ha rinumerato gran parte degli articoli 
del presente testo unico. Gli articoli stessi sono quindi riportati con la nuova 
numerazione e con l'indicazione della precedente, ove possibile, tra parentesi 
quadre, mentre gli articoli o i commi non riproposti sono stati eliminati. 
 





38. [35]  Variazioni del reddito dei fabbricati.
1. Se per un triennio il reddito lordo effettivo di una unità immobiliare 
differisce dalla rendita catastale per almeno il 50 per cento di questa, 
l'ufficio tecnico erariale, su segnalazione dell'ufficio delle imposte o del 
comune o su domanda del contribuente, procede a verifica ai fini del diverso 
classamento dell'unità immobiliare, ovvero, per i fabbricati a destinazione 
speciale o particolare, della nuova determinazione della rendita. Il reddito 
lordo effettivo è costituito dai canoni di locazione risultanti dai relativi 
contratti; in mancanza di questi, è determinato comparativamente ai canoni di 
locazione di unità immobiliari aventi caratteristiche similari e ubicate nello 
stesso fabbricato o in fabbricati viciniori. 
2. Se la verifica interessa un numero elevato di unità immobiliari di una zona 
censuaria, il Ministro delle finanze, previo parere della Commissione censuaria 
centrale, dispone per l'intera zona la revisione del classamento e la stima 
diretta dei redditi dei fabbricati a destinazione speciale o particolare (207). 



(207)  Il presente testo unico è stato da ultimo modificato dal D.Lgs. 12 
dicembre 2003, n. 344 di riforma dell'imposizione sul reddito delle società 
(Ires) che, nel riordinare la materia, ha rinumerato gran parte degli articoli 
del presente testo unico. Gli articoli stessi sono quindi riportati con la nuova 
numerazione e con l'indicazione della precedente, ove possibile, tra parentesi 
quadre, mentre gli articoli o i commi non riproposti sono stati eliminati. 
 





39. [36]  Decorrenza delle variazioni.
1. Le variazioni del reddito risultanti dalle revisioni effettuate a norma 
dell'articolo 38 (208) hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo al 
triennio in cui si sono verificati i presupposti per la revisione (209). 



(208)  Rinvio così modificato ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, comma 3, 
D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344. 
(209)  Il presente testo unico è stato da ultimo modificato dal D.Lgs. 12 
dicembre 2003, n. 344 di riforma dell'imposizione sul reddito delle società 
(Ires) che, nel riordinare la materia, ha rinumerato gran parte degli articoli 
del presente testo unico. Gli articoli stessi sono quindi riportati con la nuova 
numerazione e con l'indicazione della precedente, ove possibile, tra parentesi 
quadre, mentre gli articoli o i commi non riproposti sono stati eliminati. 
 





40. [37]  Fabbricati di nuova costruzione.
1. Il reddito dei fabbricati di nuova costruzione concorre a formare il reddito 
complessivo dalla data in cui il fabbricato è divenuto atto all'uso cui è 
destinato o è stato comunque utilizzato dal possessore (210). 



(210)  Il presente testo unico è stato da ultimo modificato dal D.Lgs. 12 
dicembre 2003, n. 344 di riforma dell'imposizione sul reddito delle società 
(Ires) che, nel riordinare la materia, ha rinumerato gran parte degli articoli 
del presente testo unico. Gli articoli stessi sono quindi riportati con la nuova 
numerazione e con l'indicazione della precedente, ove possibile, tra parentesi 
quadre, mentre gli articoli o i commi non riproposti sono stati eliminati. 
 





41. [38]  Unità immobiliari non locate.
1. Se le unità immobiliari ad uso di abitazione, possedute in aggiunta a quelle 
adibite ad abitazione principale del possessore o di suoi familiari o 
all'esercizio di arti e professioni o di imprese commerciali da parte degli 
stessi, sono utilizzate direttamente, anche come residenze secondarie, dal 
possessore o da suoi familiari o sono comunque tenute a propria disposizione, il 
reddito è aumentato di un terzo (211) (212). 



(211)  Così sostituito dall'art. 4, D.L. 31 maggio 1994, n. 330. 
(212)  Il presente testo unico è stato da ultimo modificato dal D.Lgs. 12 
dicembre 2003, n. 344 di riforma dell'imposizione sul reddito delle società 
(Ires) che, nel riordinare la materia, ha rinumerato gran parte degli articoli 
del presente testo unico. Gli articoli stessi sono quindi riportati con la nuova 
numerazione e con l'indicazione della precedente, ove possibile, tra parentesi 
quadre, mentre gli articoli o i commi non riproposti sono stati eliminati. 
 





(giurisprudenza di legittimità)
42. [39]  Costruzioni rurali.
1. Non si considerano produttive di reddito di fabbricati le costruzioni o 
porzioni di costruzioni rurali, e relative pertinenze, appartenenti al 
possessore o all'affittuario dei terreni cui servono e destinate: 
a) alla abitazione delle persone addette alla coltivazione della terra, alla 
custodia dei fondi, del bestiame e degli edifici rurali e alla vigilanza dei 
lavoratori agricoli, nonché dei familiari conviventi a loro carico, sempre che 
le caratteristiche dell'immobile siano rispondenti alle esigenze delle attività 
esercitate (213); 
b) al ricovero degli animali di cui alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 32 
(214) e di quelli occorrenti per la coltivazione; 
c) alla custodia delle macchine, degli attrezzi e delle scorte occorrenti per la 
coltivazione; 
d) alla protezione delle piante, alla conservazione dei prodotti agricoli e alle 
attività di manipolazione e trasformazione di cui alla lettera c) del comma 2 
dell'articolo 32 (215) (216). 



(213)  Lettera così sostituita dall'art. 1, D.L. 27 aprile 1990, n. 90. 
(214)  Rinvio così modificato ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, comma 3, 
D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344. 
(215)  Rinvio così modificato ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, comma 3, 
D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344. 
(216)  Il presente testo unico è stato da ultimo modificato dal D.Lgs. 12 
dicembre 2003, n. 344 di riforma dell'imposizione sul reddito delle società 
(Ires) che, nel riordinare la materia, ha rinumerato gran parte degli articoli 
del presente testo unico. Gli articoli stessi sono quindi riportati con la nuova 
numerazione e con l'indicazione della precedente, ove possibile, tra parentesi 
quadre, mentre gli articoli o i commi non riproposti sono stati eliminati. 
 





(giurisprudenza di legittimità)
43. [40]  Immobili non produttivi di reddito fondiario.
1. Non si considerano produttivi di reddito fondiario gli immobili relativi ad 
imprese commerciali e quelli che costituiscono beni strumentali per l'esercizio 
di arti e professioni. 
2. Ai fini delle imposte sui redditi si considerano strumentali gli immobili 
utilizzati esclusivamente per l'esercizio dell'arte o professione o dell'impresa 
commerciale da parte del possessore. Gli immobili relativi ad imprese 
commerciali che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa 
utilizzazione senza radicali trasformazioni si considerano strumentali anche se 
non utilizzati o anche se dati in locazione o comodato, salvo quanto disposto 
nell'art. 65 (217), comma 1. Si considerano, altresì, strumentali gli immobili 
di cui all'ultimo periodo del comma 1-bis dell'articolo 95 (218) per il medesimo 
periodo temporale ivi indicato (219) (220). 



(217)  Rinvio così modificato ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, comma 3, 
D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344. 
(218)  Rinvio così modificato ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, comma 3, 
D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344. 
(219)  Comma così modificato dall'art. 2, D.L. 27 aprile 1990, n. 90 e dall'art. 
145, comma 99, L. 23 dicembre 2000, n. 388. Vedi, anche, gli artt. 29 e 30, L. 
27 dicembre 1997, n. 449 e i commi da 4 a 6 dell'art. 3, L. 28 dicembre 2001, n. 
448. 
(220)  Il presente testo unico è stato da ultimo modificato dal D.Lgs. 12 
dicembre 2003, n. 344 di riforma dell'imposizione sul reddito delle società 
(Ires) che, nel riordinare la materia, ha rinumerato gran parte degli articoli 
del presente testo unico. Gli articoli stessi sono quindi riportati con la nuova 
numerazione e con l'indicazione della precedente, ove possibile, tra parentesi 
quadre, mentre gli articoli o i commi non riproposti sono stati eliminati. 
 





Capo III - Redditi di capitale 
(giurisprudenza di legittimità)
44. [41]  Redditi di capitale.
1. Sono redditi di capitale: 
a) gli interessi e altri proventi derivanti da mutui, depositi e conti correnti; 

b) gli interessi e gli altri proventi delle obbligazioni e titoli similari, 
degli altri titoli diversi dalle azioni e titoli similari, nonché dei 
certificati di massa; 
c) le rendite perpetue e le prestazioni annue perpetue di cui agli articoli 1861 
e 1869 del codice civile; 
d) i compensi per prestazioni di fideiussione o di altra garanzia; 
e) gli utili derivanti dalla partecipazione al capitale o al patrimonio di 
società ed enti soggetti all'imposta sul reddito delle società, salvo il 
disposto della lettera d) del comma 2 dell'articolo 53; è ricompresa tra gli 
utili la remunerazione dei finanziamenti eccedenti di cui all'articolo 98 
direttamente erogati dal socio o dalle sue parti correlate, anche in sede di 
accertamento; 
f) gli utili derivanti da associazioni in partecipazione e dai contratti 
indicati nel primo comma dell'articolo 2554 del codice civile, salvo il disposto 
della lettera c) del comma 2 dell'articolo 53; 
g) i proventi derivanti dalla gestione, nell'interesse collettivo di pluralità 
di soggetti, di masse patrimoniali costituite con somme di denaro e beni 
affidati da terzi o provenienti dai relativi investimenti; 
g-bis) i proventi derivanti da riporti e pronti contro termine su titoli e 
valute (221); 
g-ter) i proventi derivanti dal mutuo di titoli garantito (222); 
g-quater) i redditi compresi nei capitali corrisposti in dipendenza di contratti 
di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione; 
g-quinquies) i redditi derivanti dai rendimenti delle prestazioni pensionistiche 
di cui alla lettera h-bis) del comma 1 dell'articolo 50 erogate in forma 
periodica e delle rendite vitalizie aventi funzione previdenziale; 
g-sexies) i redditi imputati al beneficiario di trust ai sensi dell'articolo 73, 
comma 2, anche se non residenti (223);
h) gli interessi e gli altri proventi derivanti da altri rapporti aventi per 
oggetto l'impiego del capitale, esclusi i rapporti attraverso cui possono essere 
realizzati differenziali positivi e negativi in dipendenza di un evento incerto. 

2. Ai fini delle imposte sui redditi: 
a) si considerano similari alle azioni, i titoli e gli strumenti finanziari 
emessi da società ed enti di cui all'articolo 73, comma 1, lettere a), b) e d), 
la cui remunerazione è costituita totalmente dalla partecipazione ai risultati 
economici della società emittente o di altre società appartenenti allo stesso 
gruppo o dell'affare in relazione al quale i titoli e gli strumenti finanziari 
sono stati emessi. Le partecipazioni al capitale o al patrimonio, nonché i 
titoli e gli strumenti finanziari di cui al periodo precedente emessi da società 
ed enti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera d), si considerano similari 
alle azioni a condizione che la relativa remunerazione sia totalmente 
indeducibile nella determinazione del reddito nello Stato estero di residenza 
del soggetto emittente; a tale fine l'indeducibilità deve risultare da una 
dichiarazione dell'emittente stesso o da altri elementi certi e precisi (224); 
b) [le partecipazioni al capitale o al patrimonio delle società e degli enti di 
cui all'articolo 73, comma 1, lettera d), rappresentate e non rappresentate da 
titoli, si considerano similari rispettivamente alle azioni o alle quote di 
società a responsabilità limitata nel caso in cui la relativa remunerazione se 
corrisposta da una società residente sarebbe stata totalmente indeducibile nella 
determinazione del reddito d'impresa per effetto di quanto previsto 
dall'articolo 109, comma 9] (225); 
c) si considerano similari alle obbligazioni: 
1) i buoni fruttiferi emessi da società esercenti la vendita a rate di 
autoveicoli, autorizzate ai sensi dell'articolo 29 del regio decreto-legge 15 
marzo 1927, n. 436, convertito nella legge 19 febbraio 1928, n. 510; 
2) i titoli di massa che contengono l'obbligazione incondizionata di pagare alla 
scadenza una somma non inferiore a quella in essi indicata, con o senza la 
corresponsione di proventi periodici, e che non attribuiscono ai possessori 
alcun diritto di partecipazione diretta o indiretta alla gestione dell'impresa 
emittente o dell'affare in relazione al quale siano stati emessi, né di 
controllo sulla gestione stessa (226). 



(221)  Vedi, anche, l'art. 26-bis, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 come 
modificato dall'art. 2, D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344. 
(222)  Vedi, anche, l'art. 26-bis, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 come 
modificato dall'art. 2, D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344. 
(223) Lettera aggiunta dal comma 75 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296.
(224)  Lettera così sostituita dal comma 1 dell'art. 2, D.Lgs. 18 novembre 2005, 
n. 247, con la decorrenza indicata nel comma 3 dello stesso articolo 2. 
(225)  Lettera soppressa dal comma 1 dell'art. 2, D.Lgs. 18 novembre 2005, n. 
247, con la decorrenza indicata nel comma 3 dello stesso articolo 2. 
(226)  Articolo prima modificato dall'art. 2, D.L. 17 settembre 1992, n. 378, 
dall'art. 1, D.L. 30 dicembre 1993, n. 557, dall'art. 7, D.L. 20 giugno 1996, n. 
323, dall'art. 2, comma 159, L. 23 dicembre 1996, n. 662, dall'art. 1, D.Lgs. 21 
novembre 1997, n. 461 e dall'art. 10, D.Lgs. 18 febbraio 2000, n. 47 e poi così 
sostituito dall'art. 1, D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344 di riforma 
dell'imposizione sul reddito delle società (Ires). Il citato decreto legislativo 
n. 344 del 2003, nel riordinare la materia, ha rinumerato gran parte degli 
articoli del presente testo unico. Gli articoli stessi sono quindi riportati con 
la nuova numerazione e con l'indicazione della precedente, ove possibile, tra 
parentesi quadre, mentre gli articoli o i commi non riproposti sono stati 
eliminati. 
 





(giurisprudenza di legittimità)
45. [42]  Determinazione del reddito di capitale.
1. Il reddito di capitale è costituito dall'ammontare degli interessi, utili o 
altri proventi percepiti nel periodo di imposta, senza alcuna deduzione. Nei 
redditi di cui alle lettere a), b), f), e g) del comma 1 dell'articolo 44 (227) 
è compresa anche la differenza tra la somma percepita o il valore normale dei 
beni ricevuti alla scadenza e il prezzo di emissione o la somma impiegata, 
apportata o affidata in gestione, ovvero il valore normale dei beni impiegati, 
apportati od affidati in gestione. I proventi di cui alla lettera g) del comma 1 
dell'articolo 44 (228) sono determinati valutando le somme impiegate, apportate 
o affidate in gestione nonché le somme percepite o il valore normale dei beni 
ricevuti, rispettivamente, secondo il cambio del giorno in cui le somme o i 
valori sono impiegati o incassati. Qualora la differenza tra la somma percepita 
od il valore normale dei beni ricevuti alla scadenza e il prezzo di emissione 
dei titoli o certificati indicati nella lettera b) del comma 1 dell'articolo 44 
(229) sia determinabile in tutto od in parte in funzione di eventi o di 
parametri non ancora certi o determinati alla data di emissione dei titoli o 
certificati, la parte di detto importo, proporzionalmente riferibile al periodo 
di tempo intercorrente fra la data di emissione e quella in cui l'evento od il 
parametro assumono rilevanza ai fini della determinazione della differenza, si 
considera interamente maturata in capo al possessore a tale ultima data. I 
proventi di cui alla lettera g-bis) del comma 1 dell'articolo 44 (230) sono 
costituiti dalla differenza positiva tra i corrispettivi globali di 
trasferimento dei titoli e delle valute. Da tale differenza si scomputano gli 
interessi e gli altri proventi dei titoli, non rappresentativi di 
partecipazioni, maturati nel periodo di durata del rapporto, con esclusione dei 
redditi esenti dalle imposte sui redditi. I corrispettivi a pronti e a termine 
espressi in valuta estera sono valutati, rispettivamente, secondo il cambio del 
giorno in cui sono pagati o incassati. Nei proventi di cui alla lettera g-ter) 
si comprende, oltre al compenso per il mutuo, anche il controvalore degli 
interessi e degli altri proventi dei titoli, non rappresentativi di 
partecipazioni, maturati nel periodo di durata del rapporto (231). 
2. Per i capitali dati a mutuo gli interessi, salvo prova contraria, si 
presumono percepiti alle scadenze e nella misura pattuite per iscritto. Se le 
scadenze non sono stabilite per iscritto gli interessi si presumono percepiti 
nell'ammontare maturato nel periodo di imposta. Se la misura non è determinata 
per iscritto gli interessi si computano al saggio legale. 
3. Per i contratti di conto corrente e per le operazioni bancarie regolate in 
conto corrente si considerano percepiti anche gli interessi compensati a norma 
di legge o di contratto. 
4. I capitali corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita 
e di capitalizzazione costituiscono reddito per la parte corrispondente alla 
differenza tra l'ammontare percepito e quello dei premi pagati. Si considera 
corrisposto anche il capitale convertito in rendita a seguito di opzione. La 
predetta disposizione non si applica in ogni caso alle prestazioni erogate in 
forma di capitale ai sensi del D.Lgs. 21 aprile 1993, n. 124, e successive 
modificazioni ed integrazioni (232). 
4-bis. Le somme od il valore normale dei beni distribuiti, anche in sede di 
riscatto o di liquidazione, dagli organismi d'investimento collettivo mobiliari, 
nonché le somme od il valore normale dei beni percepiti in sede di cessione 
delle partecipazioni ai predetti organismi costituiscono proventi per un importo 
corrispondente alla differenza positiva tra l'incremento di valore delle azioni 
o quote rilevato alla data della distribuzione, riscatto, liquidazione o 
cessione e l'incremento di valore delle azioni o quote rilevato alla data di 
sottoscrizione od acquisto. L'incremento di valore delle azioni o quote è 
rilevato dall'ultimo prospetto predisposto dalla società di gestione (233). 
4-ter. I redditi di cui alla lettera g-quinquies) del comma 1 dell'articolo 44 
(234) sono costituiti dalla differenza tra l'importo di ciascuna rata di rendita 
o di prestazione pensionistica erogata e quello della corrispondente rata 
calcolata senza tener conto dei rendimenti finanziari (235) (236). 



(227)  Rinvio così modificato ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, comma 3, 
D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344. 
(228)  Rinvio così modificato ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, comma 3, 
D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344. 
(229)  Rinvio così modificato ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, comma 3, 
D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344. 
(230)  Rinvio così modificato ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, comma 3, 
D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344. 
(231)  Comma così modificato prima dall'art. 2, D.Lgs. 21 novembre 1997, n. 461, 
dall'art. 7, D.Lgs. 16 giugno 1998, n. 201, dall'art. 2, comma 1, D.Lgs. 21 
luglio 1999, n. 259, con la decorrenza indicata nel comma 3 dello stesso 
articolo 2 e successivamente dall'art. 9, comma 1, D.Lgs. 23 dicembre 1999, n. 
505, con i limiti e la decorrenza indicati nel comma 2 dello stesso art. 9. 
(232)  Comma così modificato dall'art. 11, L. 8 agosto 1995, n. 335, dall'art. 
13, D.Lgs. 18 febbraio 2000, n. 47 e dall'art. 10, D.Lgs. 12 aprile 2001, n. 
168, con la decorrenza indicata nell'art. 13, dello stesso D.Lgs. n. 168 del 
2001. Per l'interpretazione autentica delle disposizioni contenute nel presente 
comma, vedi l'art. 1, D.L. 31 dicembre 1996, n. 669, nel testo integrato dalla 
relativa legge di conversione. 
(233)  Comma aggiunto dall'art. 2, D.Lgs. 21 novembre 1997, n. 461 e poi così 
modificato dall'art. 1, D.Lgs. 16 giugno 1998, n. 201. 
(234)  Rinvio così modificato ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, comma 3, 
D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344. 
(235)  Comma aggiunto dall'art. 10, D.Lgs. 18 febbraio 2000, n. 47 e poi così 
sostituito dall'art. 7, D.Lgs. 12 aprile 2001, n. 168, con la decorrenza 
indicata nell'art. 13 dello stesso D.Lgs. n. 168 del 2001. 
(236)  Il presente testo unico è stato da ultimo modificato dal D.Lgs. 12 
dicembre 2003, n. 344 di riforma dell'imposizione sul reddito delle società 
(Ires) che, nel riordinare la materia, ha rinumerato gran parte degli articoli 
del presente testo unico. Gli articoli stessi sono quindi riportati con la nuova 
numerazione e con l'indicazione della precedente, ove possibile, tra parentesi 
quadre, mentre gli articoli o i commi non riproposti sono stati eliminati. 
 





(giurisprudenza di legittimità)
46. [43]  Versamenti dei soci.
1. Le somme versate alle società commerciali e agli enti di cui all'articolo 73, 
comma 1, lettera b), dai loro soci o partecipanti si considerano date a mutuo se 
dai bilanci o dai rendiconti di tali soggetti non risulta che il versamento è 
stato fatto ad altro titolo (237). 
2. La disposizione del comma 1 vale anche per le somme versate alle associazioni 
e ai consorzi dai loro associati o partecipanti (238). 



(237)  Comma così sostituito dall'art. 1, D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344 di 
riforma dell'imposizione sul reddito delle società (Ires). 
(238)  Il presente testo unico è stato da ultimo modificato dal D.Lgs. 12 
dicembre 2003, n. 344 di riforma dell'imposizione sul reddito delle società 
(Ires) che, nel riordinare la materia, ha rinumerato gran parte degli articoli 
del presente testo unico. Gli articoli stessi sono quindi riportati con la nuova 
numerazione e con l'indicazione della precedente, ove possibile, tra parentesi 
quadre, mentre gli articoli o i commi non riproposti sono stati eliminati. 
 





(giurisprudenza di legittimità)
47. [44]  Utili da partecipazione.
1. Salvi i casi di cui all'articolo 3, comma 3, lettera a), gli utili 
distribuiti in qualsiasi forma e sotto qualsiasi denominazione dalle società o 
dagli enti indicati nell'articolo 73, anche in occasione della liquidazione, 
concorrono alla formazione del reddito imponibile complessivo limitatamente al 
40 per cento del loro ammontare. Indipendentemente dalla delibera assembleare, 
si presumono prioritariamente distribuiti l'utile dell'esercizio e le riserve 
diverse da quelle del comma 5 per la quota di esse non accantonata in 
sospensione di imposta. 
2. Le remunerazioni dei contratti di cui all'articolo 109, comma 9, lettera b), 
concorrono alla formazione del reddito imponibile complessivo nella stessa 
percentuale di cui al comma 1, qualora il valore dell'apporto sia superiore al 5 
per cento o al 25 per cento del valore del patrimonio netto contabile risultante 
dall'ultimo bilancio approvato prima della data di stipula del contratto nel 
caso in cui si tratti di società i cui titoli sono negoziati in mercati 
regolamentati o di altre partecipazioni; se l'associante determina il reddito in 
base alle disposizioni di cui all'articolo 66, gli utili di cui al periodo 
precedente concorrono alla formazione del reddito imponibile complessivo 
dell'associato nella misura del 40 per cento, qualora l'apporto è superiore al 
25 per cento della somma delle rimanenze finali di cui agli articoli 92 e 93 e 
del costo complessivo dei beni ammortizzabili determinato con i criteri di cui 
all'articolo 110 al netto dei relativi ammortamenti. Per i contratti stipulati 
con associanti non residenti, la disposizione del periodo precedente si applica 
nel rispetto delle condizioni indicate nell'articolo 44, comma 2, lettera a), 
ultimo periodo; ove tali condizioni non siano rispettate le remunerazioni 
concorrono alla formazione del reddito per il loro intero ammontare (239). 
3. Nel caso di distribuzione di utili in natura, il valore imponibile è 
determinato in relazione al valore normale degli stessi alla data individuata 
dalla lettera a) del comma 2 dell'articolo 109. 
4. Nonostante quanto previsto dai commi precedenti, concorrono integralmente 
alla formazione del reddito imponibile gli utili provenienti da società 
residenti in Paesi o territori a regime fiscale privilegiato di cui al decreto 
del Ministro dell'economia e delle finanze emanato ai sensi dell'articolo 167, 
comma 4, salvo nel caso in cui gli stessi non siano già stati imputati al socio 
ai sensi del comma 1 dello stesso articolo 167 e dell'articolo 168 o se ivi 
residenti sia avvenuta dimostrazione, a seguito dell'esercizio dell'interpello 
secondo le modalità del comma 5, lettera b), dello stesso articolo 167, del 
rispetto delle condizioni indicate nella lettera c) del comma 1 dell'articolo 
87. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche alle 
remunerazioni di cui all'articolo 109, comma 9, lettera b), relative a contratti 
stipulati con associanti residenti nei predetti Paesi o territori (240). 
5. Non costituiscono utili le somme e i beni ricevuti dai soci delle società 
soggette all'imposta sul reddito delle società a titolo di ripartizione di 
riserve o altri fondi costituiti con sopraprezzi di emissione delle azioni o 
quote, con interessi di conguaglio versati dai sottoscrittori di nuove azioni o 
quote, con versamenti fatti dai soci a fondo perduto o in conto capitale e con 
saldi di rivalutazione monetaria esenti da imposta; tuttavia le somme o il 
valore normale dei beni ricevuti riducono il costo fiscalmente riconosciuto 
delle azioni o quote possedute. 
6. In caso di aumento del capitale sociale mediante passaggio di riserve o altri 
fondi a capitale le azioni gratuite di nuova emissione e l'aumento gratuito del 
valore nominale delle azioni o quote già emesse non costituiscono utili per i 
soci. Tuttavia se e nella misura in cui l'aumento è avvenuto mediante passaggio 
a capitale di riserve o fondi diversi da quelli indicati nel comma 5, la 
riduzione del capitale esuberante successivamente deliberata è considerata 
distribuzione di utili; la riduzione si imputa con precedenza alla parte 
dell'aumento complessivo di capitale derivante dai passaggi a capitale di 
riserve o fondi diversi da quelli indicati nel comma 5, a partire dal meno 
recente, ferme restando le norme delle leggi in materia di rivalutazione 
monetaria che dispongono diversamente. 
7. Le somme o il valore normale dei beni ricevuti dai soci in caso di recesso, 
di esclusione, di riscatto e di riduzione del capitale esuberante o di 
liquidazione anche concorsuale delle società ed enti costituiscono utile per la 
parte che eccede il prezzo pagato per l'acquisto o la sottoscrizione delle 
azioni o quote annullate (241). 
8. Le disposizioni del presente articolo valgono, in quanto applicabili, anche 
per gli utili derivanti dalla partecipazione in enti, diversi dalle società, 
soggetti all'imposta di cui al titolo II (242). 



(239)  Comma così modificato dal comma 2 dell'art. 2, D.Lgs. 18 novembre 2005, 
n. 247, con la decorrenza indicata nel comma 3 dello stesso articolo 2. 
(240)  Comma così modificato prima dal comma 2 dell'art. 2, D.Lgs. 18 novembre 
2005, n. 247, con la decorrenza indicata nel comma 3 dello stesso articolo 2, e 
poi dal comma 3 dell'art. 36, D.L. 4 luglio 2006, n. 223, a decorrere dal 
periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore dello stesso decreto, 
ai sensi di quanto disposto dal comma 4 del medesimo art. 36. 
(241) Vedi, anche, il comma 113 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296.
(242)  Articolo prima modificato dall'art. 1, D.P.R. 4 febbraio 1988, n. 42, 
dall'art. 26, D.L. 2 marzo 1989, n. 69 e dall'art. 1, D.L. 30 dicembre 1993, n. 
557 e poi così sostituito dall'art. 1, D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344 di 
riforma dell'imposizione sul reddito delle società (Ires). Il citato decreto 
legislativo n. 344 del 2003, nel riordinare la materia, ha rinumerato gran parte 
degli articoli del presente testo unico. Gli articoli stessi sono quindi 
riportati con la nuova numerazione e con l'indicazione della precedente, ove 
possibile, tra parentesi quadre, mentre gli articoli o i commi non riproposti 
sono stati eliminati. Vedi, anche, l'art. 27, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, 
come modificato dal comma 1 dell'art. 14, D.Lgs. 18 novembre 2005, n. 247. 
 





48. [45]  Redditi imponibili ad altro titolo.
1. Non costituiscono redditi di capitale gli interessi, gli utili e gli altri 
proventi di cui ai precedenti articoli conseguiti dalle società e dagli enti di 
cui all'articolo 73, comma 1, lettere a) e b), e dalle stabili organizzazioni 
dei soggetti di cui alla lettera d) del medesimo comma, nonché quelli conseguiti 
nell'esercizio di imprese commerciali. 
2. I proventi di cui al comma 1, quando non sono soggetti a ritenuta alla fonte 
a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, concorrono a formare il reddito 
complessivo come componenti del reddito d'impresa (243). 



(243)  Articolo così sostituito dall'art. 1, D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344 di 
riforma dell'imposizione sul reddito delle società (Ires). Il citato decreto 
legislativo nel riordinare la materia, ha rinumerato gran parte degli articoli 
del presente testo unico. Gli articoli stessi sono quindi riportati con la nuova 
numerazione e con l'indicazione della precedente, ove possibile, tra parentesi 
quadre, mentre gli articoli o i commi non riproposti sono stati eliminati. 
 





Capo IV - Redditi di lavoro dipendente 
(giurisprudenza di legittimità)
49. [46]  Redditi di lavoro dipendente.
1. Sono redditi di lavoro dipendente quelli che derivano da rapporti aventi per 
oggetto la prestazione di lavoro, con qualsiasi qualifica, alle dipendenze e 
sotto la direzione di altri, compreso il lavoro a domicilio quando è considerato 
lavoro dipendente secondo le norme della legislazione sul lavoro. 
2. Costituiscono, altresì, redditi di lavoro dipendente: 
a) le pensioni di ogni genere e gli assegni ad esse equiparati; 
b) le somme di cui all'art. 429, ultimo comma, del codice di procedura civile 
(244) (245). 



(244)  Comma così sostituito dall'art. 1, D.Lgs. 2 settembre 1997, n. 314. 
(245)  Il presente testo unico è stato da ultimo modificato dal D.Lgs. 12 
dicembre 2003, n. 344 di riforma dell'imposizione sul reddito delle società 
(Ires) che, nel riordinare la materia, ha rinumerato gran parte degli articoli 
del presente testo unico. Gli articoli stessi sono quindi riportati con la nuova 
numerazione e con l'indicazione della precedente, ove possibile, tra parentesi 
quadre, mentre gli articoli o i commi non riproposti sono stati eliminati. Vedi, 
anche, il comma 5 dell'art. 1, D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, come sostituito 
dal comma 142 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296.
 





(giurisprudenza di legittimità)
50. [47]  Redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente.
1. Sono assimilati ai redditi di lavoro dipendente: 
a) i compensi percepiti, entro i limiti dei salari correnti maggiorati del 20 
per cento, dai lavoratori soci delle cooperative di produzione e lavoro, delle 
cooperative di servizi, delle cooperative agricole e di prima trasformazione dei 
prodotti agricoli e delle cooperative della piccola pesca; 
b) le indennità e i compensi percepiti a carico di terzi dai prestatori di 
lavoro dipendente per incarichi svolti in relazione a tale qualità, ad 
esclusione di quelli che per clausola contrattuale devono essere riversati al 
datore di lavoro e di quelli che per legge devono essere riversati allo Stato; 
c) le somme da chiunque corrisposte a titolo di borsa di studio o di assegno, 
premio o sussidio per fini di studio o di addestramento professionale, se il 
beneficiario non è legato da rapporti di lavoro dipendente nei confronti del 
soggetto erogante; 
c-bis) le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo 
d'imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione agli uffici di 
amministratore, sindaco o revisore di società, associazioni e altri enti con o 
senza personalità giuridica, alla collaborazione a giornali, riviste, 
enciclopedie e simili, alla partecipazione a collegi e commissioni, nonché 
quelli percepiti in relazione ad altri rapporti di collaborazione aventi per 
oggetto la prestazione di attività svolte senza vincolo di subordinazione a 
favore di un determinato soggetto nel quadro di un rapporto unitario e 
continuativo senza impiego di mezzi organizzati e con retribuzione periodica 
prestabilita, sempreché gli uffici o le collaborazioni non rientrino nei compiti 
istituzionali compresi nell'attività di lavoro dipendente di cui all'articolo 49 
(246), comma 1, concernente redditi di lavoro dipendente, o nell'oggetto 
dell'arte o professione di cui all'articolo 53 (247), comma 1, concernente 
redditi di lavoro autonomo, esercitate dal contribuente (248); 
d) le remunerazioni dei sacerdoti, di cui agli articoli 24, 33, lettera a), e 34 
della legge 20 maggio 1985, n. 222, nonché le congrue e i supplementi di congrua 
di cui all'articolo 33, primo comma, della legge 26 luglio 1974, n. 343; 
e) i compensi per l'attività libero professionale intramuraria del personale 
dipendente del Servizio sanitario nazionale, del personale di cui all'articolo 
102 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 e del 
personale di cui all'articolo 6, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 
1992, n. 502, e successive modificazioni, nei limiti e alle condizioni di cui 
all'articolo 1, comma 7, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (249); 
f) le indennità, i gettoni di presenza e gli altri compensi corrisposti dallo 
Stato, dalle regioni, dalle province e dai comuni per l'esercizio di pubbliche 
funzioni, sempreché le prestazioni non siano rese da soggetti che esercitano 
un'arte o professione di cui all'articolo 53, comma 1, e non siano state 
effettuate nell'esercizio di impresa commerciale, nonché i compensi corrisposti 
ai membri delle commissioni tributarie, ai giudici di pace e agli esperti del 
tribunale di sorveglianza, ad esclusione di quelli che per legge devono essere 
riversati allo Stato (250); 
g) le indennità di cui all'articolo 1 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, e 
all'articolo 1 della legge 13 agosto 1979, n. 384, percepite dai membri del 
Parlamento nazionale e del Parlamento europeo e le indennità, comunque 
denominate, percepite per le cariche elettive e per le funzioni di cui agli 
articoli 114 e 135 della Costituzione e alla legge 27 dicembre 1985, n. 816, 
nonché i conseguenti assegni vitalizi percepiti in dipendenza dalla cessazione 
delle suddette cariche elettive e funzioni e l'assegno del Presidente della 
Repubblica (251) (252); 
h) le rendite vitalizie e le rendite a tempo determinato, costituite a titolo 
oneroso, diverse da quelle aventi funzione previdenziale. Le rendite aventi 
funzione previdenziale sono quelle derivanti da contratti di assicurazione sulla 
vita stipulati con imprese autorizzate dall'Istituto per la vigilanza sulle 
assicurazioni private (ISVAP) ad operare nel territorio dello Stato, o quivi 
operanti in regime di stabilimento o di prestazioni di servizi, che non 
consentano il riscatto della rendita successivamente all'inizio dell'erogazione 
(253); 
h-bis) le prestazioni pensionistiche di cui al decreto legislativo 21 aprile 
1993, n. 124, comunque erogate (254); 
i) gli altri assegni periodici, comunque denominati, alla cui produzione non 
concorrono attualmente né capitale né lavoro, compresi quelli indicati alle 
lettere c) e d) del comma 1 dell'articolo 10 tra gli oneri deducibili ed esclusi 
quelli indicati alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 44 (255) (256); 
l) i compensi percepiti dai soggetti impegnati in lavori socialmente utili in 
conformità a specifiche disposizioni normative (257). 
2. I redditi di cui alla lettera a) del comma 1 sono assimilati ai redditi di 
lavoro dipendente a condizione che la cooperativa sia iscritta nel registro 
prefettizio o nello schedario generale della cooperazione, che nel suo statuto 
siano inderogabilmente indicati i princìpi della mutualità stabiliti dalla legge 
e che tali princìpi siano effettivamente osservati. 
3. Per i redditi indicati alle lettere e), f), g), h) e i) del comma 1 
l'assimilazione ai redditi di lavoro dipendente non comporta le detrazioni 
previste dall'articolo 14 (258) (259) (260). 



(246)  Rinvio così modificato ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, comma 3, 
D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344. 
(247)  Rinvio così modificato ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, comma 3, 
D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344. 
(248)  Lettera aggiunta dall'art. 34, L. 21 novembre 2000, n. 342, con la 
decorrenza indicata nel comma 4 dello stesso articolo. 
(249)  Lettera prima modificata dall'art. 9, D.L. 1° ottobre 1996, n. 510 e poi 
così sostituita dall'art. 2, D.Lgs. 2 settembre 1997, n. 314. 
(250)  Lettera prima modificata dall'art. 2, D.Lgs. 2 settembre 1997, n. 314 e 
poi così sostituita dall'art. 2, comma 36, L. 24 dicembre 2003, n. 350. 
(251)  Lettera così modificata dall'art. 2, D.Lgs. 2 settembre 1997, n. 314. 
(252)  Il comma 2 dell'art. 1, L. 11 agosto 1991, n. 268 (Gazz. Uff. 23 agosto 
1991, n. 197), con effetto dal 1° gennaio 1992, ha così disposto: 
"2. Ai fini dell'applicazione di quanto disposto dal primo periodo del secondo 
comma dell'art. 24 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, e dal secondo periodo 
del quarto comma dell'art. 29 del medesimo decreto, le ritenute sulle indennità 
di cui alla lettera 
g) del comma 1 dell'art. 47 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato 
con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, sono commisurate sulla parte del relativo 
ammontare che costituisce reddito". 
(253)  Lettera così sostituita dall'art. 13, D.Lgs. 18 febbraio 2000, n. 47, con 
la decorrenza indicata nell'art. 16 dello stesso decreto. 
(254)  Lettera aggiunta dall'art. 13, D.Lgs. 21 aprile 1993, n. 124, nel testo 
sostituito dall'art. 11, L. 8 agosto 1995, n. 335 e poi così sostituita 
dall'art. 10, D.Lgs. 18 febbraio 2000, n. 47. 
(255)  Lettera così modificata dall'art. 13, comma 1, D.Lgs. 23 dicembre 1999, 
n. 505, con i limiti e la decorrenza indicati nel comma 2 dello stesso art. 13. 
(256) La Corte costituzionale, con ordinanza 19-29 marzo 2007, n. 113 (Gazz. 
Uff. 4 aprile 2007, n. 14, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta 
infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 10, comma 
1, lettera c), e 47, comma 1, lettera i), sollevata in riferimento agli artt. 3 
e 53 della Costituzione.
(257)  Lettera aggiunta dall'art. 1, L. 11 dicembre 1990, n. 381 e poi così 
sostituita dall'art. 2, D.Lgs. 2 settembre 1997, n. 314. 
(258)  Rinvio così modificato ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, comma 3, 
D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344. 
(259)  Comma così modificato dall'art. 2, D.Lgs. 2 settembre 1997, n. 314. 
(260)  Il presente testo unico è stato da ultimo modificato dal D.Lgs. 12 
dicembre 2003, n. 344 di riforma dell'imposizione sul reddito delle società 
(Ires) che, nel riordinare la materia, ha rinumerato gran parte degli articoli 
del presente testo unico. Gli articoli stessi sono quindi riportati con la nuova 
numerazione e con l'indicazione della precedente, ove possibile, tra parentesi 
quadre, mentre gli articoli o i commi non riproposti sono stati eliminati. Vedi, 
anche, il comma 5 dell'art. 1, D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, come sostituito 
dal comma 142 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296.
 





(giurisprudenza di legittimità)
51. [48]  Determinazione del reddito di lavoro dipendente.
1. Il reddito di lavoro dipendente è costituito da tutte le somme e i valori in 
genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d'imposta, anche sotto forma di 
erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro. Si considerano 
percepiti nel periodo d'imposta anche le somme e i valori in genere, corrisposti 
dai datori di lavoro entro il giorno 12 del mese di gennaio del periodo 
d'imposta successivo a quello cui si riferiscono (261). 
2. Non concorrono a formare il reddito: 
a) i contributi previdenziali e assistenziali versati dal datore di lavoro o dal 
lavoratore in ottemperanza a disposizioni di legge; i contributi di assistenza 
sanitaria versati dal datore di lavoro o dal lavoratore ad enti o casse aventi 
esclusivamente fine assistenziale in conformità a disposizioni di contratto o di 
accordo o di regolamento aziendale per un importo non superiore complessivamente 
a lire 7.000.000 fino all'anno 2002 e a lire 6.000.000 per l'anno 2003, 
diminuite negli anni successivi in ragione di lire 500.000 annue fino a lire 
3.500.000. Fermi restando i suddetti limiti, a decorrere dal 1° gennaio 2003 il 
suddetto importo è determinato dalla differenza tra lire 6.500.000 e l'importo 
dei contributi versati, entro i valori fissati dalla lettera e-ter) del comma 1 
dell'articolo 10, ai Fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale 
istituiti o adeguati ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 30 
dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni (262); 
b) le erogazioni liberali concesse in occasione di festività o ricorrenze alla 
generalità o a categorie di dipendenti non superiori nel periodo d'imposta a 
lire 500.000, nonché i sussidi occasionali concessi in occasione di rilevanti 
esigenze personali o familiari del dipendente e quelli corrisposti a dipendenti 
vittime dell'usura ai sensi della legge 7 marzo 1996, n. 108, o ammessi a fruire 
delle erogazioni pecuniarie a ristoro dei danni conseguenti a rifiuto opposto a 
richieste estorsive ai sensi del decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172; 
c) le somministrazioni di vitto da parte del datore di lavoro, nonché quelle in 
mense organizzate direttamente dal datore di lavoro o gestite da terzi, o, fino 
all'importo complessivo giornaliero di lire 10.240, le prestazioni e le 
indennità sostitutive corrisposte agli addetti ai cantieri edili, ad altre 
strutture lavorative a carattere temporaneo o ad unità produttive ubicate in 
zone dove manchino strutture o servizi di ristorazione (263); 
d) le prestazioni di servizi di trasporto collettivo alla generalità o a 
categorie di dipendenti; anche se affidate a terzi ivi compresi gli esercenti 
servizi pubblici; 
e) i compensi reversibili di cui alle lettere b) ed f) del comma 1 dell'articolo 
50 (264); 
f) l'utilizzazione delle opere e dei servizi di cui al comma 1 dell'articolo 100 
da parte dei dipendenti e dei soggetti indicati nell'articolo 12 (265) (266); 
f-bis) le somme erogate dal datore di lavoro alla generalità dei dipendenti o a 
categorie di dipendenti per frequenza di asili nido e di colonie climatiche da 
parte dei familiari indicati nell'articolo 12 (267), nonché per borse di studio 
a favore dei medesimi familiari (268); 
g) il valore delle azioni offerte alla generalità dei dipendenti per un importo 
non superiore complessivamente nel periodo d'imposta a lire 4 milioni, a 
condizione che non siano riacquistate dalla società emittente o dal datore di 
lavoro o comunque cedute prima che siano trascorsi almeno tre anni dalla 
percezione; qualora le azioni siano cedute prima del predetto termine, l'importo 
che non ha concorso a formare il reddito al momento dell'acquisto è assoggettato 
a tassazione nel periodo d'imposta in cui avviene la cessione (269); 
g-bis) la differenza tra il valore delle azioni al momento dell'assegnazione e 
l'ammontare corrisposto dal dipendente, a condizione che il predetto ammontare 
sia almeno pari al valore delle azioni stesse alla data dell'offerta; se le 
partecipazioni, i titoli o i diritti posseduti dal dipendente rappresentano una 
percentuale di diritti di voto esercitabili nell'assemblea ordinaria o di 
partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 10 per cento, la 
predetta differenza concorre in ogni caso interamente a formare il reddito 
(270); 
h) le somme trattenute al dipendente per oneri di cui all'articolo 10 e alle 
condizioni ivi previste, nonché le erogazioni effettuate dal datore di lavoro in 
conformità a contratti collettivi o ad accordi e regolamenti aziendali a fronte 
delle spese sanitarie di cui allo stesso articolo 10, comma 1, lettera b). Gli 
importi delle predette somme ed erogazioni devono essere attestate dal datore di 
lavoro; 
i) le mance percepite dagli impiegati tecnici delle case da gioco (croupiers) 
direttamente o per effetto del riparto a cura di appositi organismi costituiti 
all'interno dell'impresa nella misura del 25 per cento dell'ammontare percepito 
nel periodo d'imposta; 
i-bis) le quote di retribuzione derivanti dall'esercizio, da parte del 
lavoratore, della facoltà di rinuncia all'accredito contributivo presso 
l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i 
superstiti dei lavoratori dipendenti e le forme sostitutive della medesima, per 
il periodo successivo alla prima scadenza utile per il pensionamento di 
anzianità, dopo aver maturato i requisiti minimi secondo la vigente normativa 
(271). 
2-bis. Le disposizioni di cui alle lettere g) e g-bis) del comma 2 si applicano 
esclusivamente alle azioni emesse dall'impresa con la quale il contribuente 
intrattiene il rapporto di lavoro, nonché a quelle emesse da società che 
direttamente o indirettamente, controllano la medesima impresa, ne sono 
controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l'impresa. La 
disposizione di cui alla lettera g-bis) del comma 2 si rende applicabile 
esclusivamente quando ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:
a) che l'opzione sia esercitabile non prima che siano scaduti tre anni dalla sua 
attribuzione;
b) che, al momento in cui l'opzione è esercitabile, la società risulti quotata 
in mercati regolamentati;
c) che il beneficiario mantenga per almeno i cinque anni successivi 
all'esercizio dell'opzione un investimento nei titoli oggetto di opzione non 
inferiore alla differenza tra il valore delle azioni al momento 
dell'assegnazione e l'ammontare corrisposto dal dipendente. Qualora detti titoli 
oggetto di investimento siano ceduti o dati in garanzia prima che siano 
trascorsi cinque anni dalla loro assegnazione, l'importo che non ha concorso a 
formare il reddito di lavoro dipendente al momento dell'assegnazione è 
assoggettato a tassazione nel periodo d'imposta in cui avviene la cessione 
ovvero la costituzione in garanzia (272). 
3. Ai fini della determinazione in denaro dei valori di cui al comma 1, compresi 
quelli dei beni ceduti e dei servizi prestati al coniuge del dipendente o a 
familiari indicati nell'articolo 12 (273), o il diritto di ottenerli da terzi, 
si applicano le disposizioni relative alla determinazione del valore normale dei 
beni e dei servizi contenute nell'articolo 9. Il valore normale dei generi in 
natura prodotti dall'azienda e ceduti ai dipendenti è determinato in misura pari 
al prezzo mediamente praticato dalla stessa azienda nelle cessioni al grossista. 
Non concorre a formare il reddito il valore dei beni ceduti e dei servizi 
prestati se complessivamente di importo non superiore nel periodo d'imposta a 
lire 500.000; se il predetto valore è superiore al citato limite, lo stesso 
concorre interamente a formare il reddito. 
4. Ai fini dell'applicazione del comma 3: 
a) per gli autoveicoli indicati nell'articolo 54 (274), comma 1, lettere a), c) 
e m), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, i motocicli e i 
ciclomotori concessi in uso promiscuo, si assume il 50 per cento dell'importo 
corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15 mila chilometri calcolato 
sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle 
nazionali che l'Automobile club d'Italia deve elaborare entro il 30 novembre di 
ciascun anno e comunicare al Ministero delle finanze che provvede alla 
pubblicazione entro il 31 dicembre, con effetto dal periodo d'imposta 
successivo, al netto degli ammontari eventualmente trattenuti al dipendente 
(275); 
b) in caso di concessione di prestiti si assume il 50 per cento della differenza 
tra l'importo degli interessi calcolato al tasso ufficiale di sconto vigente al 
termine di ciascun anno e l'importo degli interessi calcolato al tasso applicato 
sugli stessi. Tale disposizione non si applica per i prestiti stipulati 
anteriormente al 1° gennaio 1997, per quelli di durata inferiore ai dodici mesi 
concessi, a seguito di accordi aziendali, dal datore di lavoro ai dipendenti in 
contratto di solidarietà o in cassa integrazione guadagni o a dipendenti vittime 
dell'usura ai sensi della legge 7 marzo 1996, n. 108, o ammessi a fruire delle 
erogazioni pecuniarie a ristoro dei danni conseguenti a rifiuto opposto a 
richieste estorsive ai sensi del decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419, 
convertito con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172 (276); 
c) per i fabbricati concessi in locazione, in uso o in comodato, si assume la 
differenza tra la rendita catastale del fabbricato aumentata di tutte le spese 
inerenti il fabbricato stesso, comprese le utenze non a carico dell'utilizzatore 
e quanto corrisposto per il godimento del fabbricato stesso. Per i fabbricati 
concessi in connessione all'obbligo di dimorare nell'alloggio stesso, si assume 
il 30 per cento della predetta differenza. Per i fabbricati che non devono 
essere iscritti nel catasto si assume la differenza tra il valore del canone di 
locazione determinato in regime vincolistico o, in mancanza, quello determinato 
in regime di libero mercato, e quanto corrisposto per il godimento del 
fabbricato; 
c-bis) per i servizi di trasporto ferroviario di persone prestati gratuitamente, 
si assume, al netto degli ammontari eventualmente trattenuti, l'importo 
corrispondente all'introito medio per passeggero/chilometro, desunto dal Conto 
nazionale dei trasporti e stabilito con decreto del Ministro delle 
infrastrutture e dei trasporti, per una percorrenza media convenzionale, 
riferita complessivamente ai soggetti di cui al comma 3, di 2.600 chilometri. Il 
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti è emanato entro il 31 
dicembre di ogni anno ed ha effetto dal periodo di imposta successivo a quello 
in corso alla data della sua emanazione (277). 
5. Le indennità percepite per le trasferte o le missioni fuori del territorio 
comunale concorrono a formare il reddito per la parte eccedente lire 90.000 al 
giorno, elevate a lire 150.000 per le trasferte all'estero, al netto delle spese 
di viaggio e di trasporto; in caso di rimborso delle spese di alloggio, ovvero 
di quelle di vitto, o di alloggio o vitto fornito gratuitamente il limite è 
ridotto di un terzo. Il limite è ridotto di due terzi in caso di rimborso sia 
delle spese di alloggio che di quelle di vitto. In caso di rimborso analitico 
delle spese per trasferte o missioni fuori del territorio comunale non 
concorrono a formare il reddito i rimborsi di spese documentate relative al 
vitto, all'alloggio, al viaggio e al trasporto, nonché i rimborsi di altre 
spese, anche non documentabili, eventualmente sostenute dal dipendente, sempre 
in occasione di dette trasferte o missioni, fino all'importo massimo giornaliero 
di lire 30.000, elevate a lire 50.000 per le trasferte all'estero. Le indennità 
o i rimborsi di spese per le trasferte nell'ambito del territorio comunale, 
tranne i rimborsi di spese di trasporto comprovate da documenti provenienti dal 
vettore, concorrono a formare il reddito. 
6. Le indennità e le maggiorazioni di retribuzione spettanti ai lavoratori 
tenuti per contratto all'espletamento delle attività lavorative in luoghi sempre 
variabili e diversi, anche se corrisposte con carattere di continuità, le 
indennità di navigazione e di volo previste dalla legge o dal contratto 
collettivo, nonché le indennità di cui all'articolo 133 del decreto del 
Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, concorrono a formare il 
reddito nella misura del 50 per cento del loro ammontare. Con decreto del 
Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e della 
previdenza sociale, possono essere individuate categorie di lavoratori e 
condizioni di applicabilità della presente disposizione. 
7. Le indennità di trasferimento, quelle di prima sistemazione e quelle 
equipollenti, non concorrono a formare il reddito nella misura del 50 per cento 
del loro ammontare per un importo complessivo annuo non superiore a lire 3 
milioni per i trasferimenti all'interno del territorio nazionale e 9 milioni per 
quelli fuori dal territorio nazionale o a destinazione in quest'ultimo. Se le 
indennità in questione, con riferimento allo stesso trasferimento, sono 
corrisposte per più anni, la presente disposizione si applica solo per le 
indennità corrisposte per il primo anno. Le spese di viaggio, ivi comprese 
quelle dei familiari fiscalmente a carico ai sensi dell'articolo 12 (278), e di 
trasporto delle cose, nonché le spese e gli oneri sostenuti dal dipendente in 
qualità di conduttore, per recesso dal contratto di locazione in dipendenza 
dell'avvenuto trasferimento della sede di lavoro, se rimborsate dal datore di 
lavoro e analiticamente documentate, non concorrono a formare il reddito anche 
se in caso di contemporanea erogazione delle suddette indennità. 
8. Gli assegni di sede e le altre indennità percepite per servizi prestati 
all'estero costituiscono reddito nella misura del 50 per cento. Se per i servizi 
prestati all'estero dai dipendenti delle amministrazioni statali la legge 
prevede la corresponsione di una indennità base e di maggiorazioni ad esse 
collegate concorre a formare il reddito la sola indennità base nella misura del 
50 per cento. Qualora l'indennità per servizi prestati all'estero comprenda 
emolumenti spettanti anche con riferimento all'attività prestata nel territorio 
nazionale, la riduzione compete solo sulla parte eccedente gli emolumenti 
predetti. L'applicazione di questa disposizione esclude l'applicabilità di 
quella di cui al comma 5. 
8-bis. In deroga alle disposizioni dei commi da 1 a 8, il reddito di lavoro 
dipendente, prestato all'estero in via continuativa e come oggetto esclusivo del 
rapporto da dipendenti che nell'arco di dodici mesi soggiornano nello Stato 
estero per un periodo superiore a 183 giorni, è determinato sulla base delle 
retribuzioni convenzionali definite annualmente con il decreto del Ministro del 
lavoro e della previdenza sociale di cui all'articolo 4, comma 1, del 
decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317, convertito, con modificazioni, dalla legge 
3 ottobre 1987, n. 398 (279). 
9. Gli ammontari degli importi che ai sensi del presente articolo non concorrono 
a formare il reddito di lavoro dipendente possono essere rivalutati con decreto 
del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio 
dei Ministri, quando la variazione percentuale del valore medio dell'indice dei 
prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati relativo al periodo di 
dodici mesi terminante al 31 agosto supera il 2 per cento rispetto al valore 
medio del medesimo indice rilevato con riferimento allo stesso periodo dell'anno 
1998. A tal fine, entro il 30 settembre, si provvede alla ricognizione della 
predetta percentuale di variazione. Nella legge finanziaria relativa all'anno 
per il quale ha effetto il suddetto decreto si farà fronte all'onere derivante 
dall'applicazione del medesimo decreto (280) (281). 



(261)  Vedi, anche, l'art. 54, L. 21 novembre 2000, n. 342. 
(262)  Lettera così modificata prima dall'art. 1, D.Lgs. 18 febbraio 2000, n. 41 
(Gazz. Uff. 3 marzo 2000, n. 52) e poi dall'art. 1, D.Lgs. 18 febbraio 2000, n. 
47. Vedi, anche, l'art. 3, comma 118, L. 24 dicembre 2003, n. 350, l'art. 1, 
comma 505, L. 30 dicembre 2004, n. 311, l'art. 1, comma 123, L. 23 dicembre 
2005, n. 266 e il comma 399 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296.
(263)  Lettera così modificata dall'art. 4, D.Lgs. 23 marzo 1998, n. 56, con la 
decorrenza indicata nell'art. 7 dello stesso decreto. 
(264)  Rinvio così modificato ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, comma 3, 
D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344. 
(265)  Rinvio così modificato ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, comma 3, 
D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344. 
(266)  L'originaria lettera f) è stata sostituita dalle attuali lettere f) e 
f-bis) per effetto di quanto disposto dall'art. 13, comma 1, D.Lgs. 23 dicembre 
1999, n. 505, con i limiti e la decorrenza indicati nel comma 2 dello stesso 
art. 13. 
(267)  Rinvio così modificato ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, comma 3, 
D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344 e dall'art. 1, comma 351, L. 30 dicembre 2004, 
n. 311. 
(268)  L'originaria lettera f) è stata sostituita dalle attuali lettere f) e 
f-bis) per effetto di quanto disposto dall'art. 13, comma 1, D.Lgs. 23 dicembre 
1999, n. 505, con i limiti e la decorrenza indicati nel comma 2 dello stesso 
art. 13. 
(269)  L'originaria lettera g) è stata sostituita dalle attuali lettere g) e 
g-bis) per effetto di quanto disposto dall'art. 13, comma 1, D.Lgs. 23 dicembre 
1999, n. 505, con i limiti e la decorrenza indicati nel comma 2 dello stesso 
art. 13. 
(270)  L'originaria lettera g) è stata sostituita dalle attuali lettere g) e 
g-bis) per effetto di quanto disposto dall'art. 13, comma 1, D.Lgs. 23 dicembre 
1999, n. 505, con i limiti e la decorrenza indicati nel comma 2 dello stesso 
art. 13. La lettera g-bis) era stata successivamente soppressa dal comma 25 
dell'art. 36, D.L. 4 luglio 2006, n. 223. La soppressione non è più prevista 
dalla nuova formulazione del citato comma 25 dopo la conversione in legge del 
suddetto decreto.
(271)  Lettera aggiunta dal comma 14 dell'art. 1, L. 23 agosto 2004, n. 243. 
(272)  Comma aggiunto dall'art. 13, comma 1, D.Lgs. 23 dicembre 1999, n. 505, 
con i limiti e la decorrenza indicati nel comma 2 dello stesso art. 13, e poi 
così modificato dal comma 25 dell'art. 36, D.L. 4 luglio 2006, n. 223, come 
sostituito dalla relativa legge di conversione, e dal comma 29 dell'art. 2, D.L. 
3 ottobre 2006, n. 262, come modificato dalla relativa legge di conversione. 
Vedi, anche, il comma 25-bis del citato art. 36.
(273)  Rinvio così modificato ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, comma 3, 
D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344 e dall'art. 1, comma 351, L. 30 dicembre 2004, 
n. 311. 
(274)  Rinvio così modificato ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, comma 3, 
D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344. 
(275) Lettera così modificata dal comma 71 dell'art. 2, D.L. 3 ottobre 2006, n. 
262, come modificato dalla relativa legge di conversione. Vedi, anche, il comma 
72 dello stesso articolo 2.
(276)  Lettera così modificata dall'art. 13, comma 1, D.Lgs. 23 dicembre 1999, 
n. 505, con i limiti e la decorrenza indicati nel comma 2 dello stesso art. 13. 
(277)  Lettera aggiunta dall'art. 75, L. 27 dicembre 2002, n. 289. In attuazione 
di quanto disposto dalla presente lettera vedi il D.M. 11 dicembre 2003. 
(278)  Rinvio così modificato ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, comma 3, 
D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344 e dall'art. 1, comma 351, L. 30 dicembre 2004, 
n. 311. 
(279)  Comma aggiunto dall'art. 36, L. 21 novembre 2000, n. 342. Per 
l'interpretazione autentica del presente comma, vedi l'art. 5, comma 5, L. 16 
marzo 2001, n. 88. 
(280)  Così sostituito, da ultimo, dall'art. 3, D.Lgs. 2 settembre 1997, n. 314. 

(281)  Il presente testo unico è stato da ultimo modificato dal D.Lgs. 12 
dicembre 2003, n. 344 di riforma dell'imposizione sul reddito delle società 
(Ires) che, nel riordinare la materia, ha rinumerato gran parte degli articoli 
del presente testo unico. Gli articoli stessi sono quindi riportati con la nuova 
numerazione e con l'indicazione della precedente, ove possibile, tra parentesi 
quadre, mentre gli articoli o i commi non riproposti sono stati eliminati. 
 





52. [48-bis]  Determinazione dei redditi assimilati a quelli di lavoro 
dipendente.
1. Ai fini della determinazione dei redditi assimilati a quelli di lavoro 
dipendente si applicano le disposizioni dell'articolo 51 (282) salvo quanto di 
seguito specificato: 
a) [ai fini della determinazione del reddito di cui alla lettera a) del comma 1 
dell'articolo 50 (283), i contributi versati alle forme pensionistiche 
complementari previste dal decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 dai 
lavoratori soci o dalle cooperative di produzione e lavoro non concorrono a 
formare il reddito fino ad un importo non superiore al 6 per cento, e comunque a 
5 milioni di lire, dell'imponibile rilevante ai fini della contribuzione 
previdenziale obbligatoria] (284); 
a-bis) ai fini della determinazione del reddito di cui alla lettera e) del comma 
1 dell'articolo 50 (285), i compensi percepiti dal personale dipendente del 
Servizio sanitario nazionale per l'attività libero-professionale intramuraria, 
esercitata presso studi professionali privati a seguito di autorizzazione del 
direttore generale dell'azienda sanitaria, costituiscono reddito nella misura 
del 75 per cento (286);
b) ai fini della determinazione delle indennità di cui alla lettera g) del comma 
1 dell'articolo 50 (287), non concorrono, altresì, a formare il reddito le somme 
erogate ai titolari di cariche elettive pubbliche, nonché a coloro che 
esercitano le funzioni di cui agli articoli 114 e 135 della Costituzione, a 
titolo di rimborso di spese, purché l'erogazione di tali somme e i relativi 
criteri siano disposti dagli organi competenti a determinare i trattamenti dei 
soggetti stessi. Gli assegni vitalizi di cui alla predetta lettera g) del comma 
1 dell'articolo 50 (288), sono assoggettati a tassazione per la quota parte che 
non deriva da fonti riferibili a trattenute effettuate al percettore già 
assoggettate a ritenute fiscali. Detta quota parte è determinata, per ciascun 
periodo d'imposta, in misura corrispondente al rapporto complessivo delle 
trattenute effettuate, assoggettate a ritenute fiscali, e la spesa complessiva 
per assegni vitalizi. Il rapporto va effettuato separatamente dai distinti 
soggetti erogatori degli assegni stessi, prendendo a base ciascuno i propri 
elementi; 
c) per le rendite e gli assegni indicati alle lettere h) e i) del comma 1 
dell'articolo 50 (289) non si applicano le disposizioni del predetto articolo 51 
(290). Le predette rendite e assegni si presumono percepiti, salvo prova 
contraria, nella misura e alle scadenze risultanti dai relativi titoli. [Le 
rendite costituiscono reddito per il 60 per cento dell'ammontare lordo percepito 
nel periodo d'imposta] (291); 
d) per le prestazioni pensionistiche di cui alla lettera h-bis) del comma 1 
dell'articolo 50, comunque erogate, si applicano le disposizioni dell'articolo 
11 e quelle di cui all'articolo 23, comma 6, del decreto legislativo 5 dicembre 
2005, n. 252 (292) (293); 
d-bis) i compensi di cui alla lettera l) del comma 1 dell'articolo 50 (294), 
percepiti dai soggetti che hanno raggiunto l'età prevista dalla vigente 
legislazione per la pensione di vecchiaia e che possiedono un reddito 
complessivo di importo non superiore a lire 18 milioni al netto della deduzione 
prevista dall'articolo 10, comma 3-bis per l'unità immobiliare adibita ad 
abitazione principale e per le relative pertinenze, costituiscono reddito per la 
parte che eccede complessivamente nel periodo d'imposta lire sei milioni (295); 
d-ter) [per le prestazioni pensionistiche di cui alla lettera h-bis) del comma 
1, dell'articolo 50 (296), erogate in forma capitale a seguito di riscatto della 
posizione individuale ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera c), del 
decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, diverso da quello esercitato a 
seguito di pensionamento o di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità o 
per altre cause non dipendenti dalla volontà delle parti, non si applicano le 
disposizioni del richiamato articolo 51 (297). Le stesse assumono al netto dei 
redditi già assoggettati ad imposta, se determinabili] (298) (299). 



(282)  Rinvio così modificato ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, comma 3, 
D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344. 
(283)  Rinvio così modificato ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, comma 3, 
D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344. 
(284)  Lettera soppressa dall'art. 1, D.Lgs. 18 febbraio 2000, n. 47. 
(285)  Rinvio così modificato ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, comma 3, 
D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344. 
(286)  Lettera aggiunta dall'art. 6, comma 1, L. 23 dicembre 1999, n. 488 e poi 
così modificata dall'art. 2, comma 1, L. 23 dicembre 2000, n. 388, con la 
decorrenza indicata nel comma 8 dello stesso articolo. 
(287)  Rinvio così modificato ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, comma 3, 
D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344. 
(288)  Rinvio così modificato ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, comma 3, 
D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344. 
(289)  Rinvio così modificato ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, comma 3, 
D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344. 
(290)  Rinvio così modificato ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, comma 3, 
D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344. 
(291)  Periodo soppresso dall'art. 13, D.Lgs. 18 febbraio 2000, n. 47, con la 
decorrenza indicata nell'art. 16 dello stesso decreto. 
(292)  Lettera così sostituita prima dall'art. 10, D.Lgs. 18 febbraio 2000, n. 
47 e poi dall'art. 21, D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252, a decorrere dal 1° 
gennaio 2007, ai sensi di quanto disposto dall'art. 23 dello stesso D.Lgs. n. 
252 del 2005, come modificato dal comma 749 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 
296. 
(293)  Articolo aggiunto dall'art. 4, D.Lgs. 2 settembre 1997, n. 314. 
(294)  Rinvio così modificato ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, comma 3, 
D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344. 
(295)  Lettera aggiunta dall'art. 13, comma 1, D.Lgs. 23 dicembre 1999, n. 505, 
con i limiti e la decorrenza indicati nel comma 2, dello stesso art. 13. Vedi, 
anche, l'art. 24, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, come modificato dall'art. 14 
del suddetto D.Lgs. n. 505 del 1999. 
(296)  Rinvio così modificato ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, comma 3, 
D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344. 
(297)  Rinvio così modificato ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, comma 3, 
D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344. 
(298)  Lettera aggiunta dall'art. 10, D.Lgs. 18 febbraio 2000, n. 47, poi così 
modificata dall'art. 7, D.Lgs. 12 aprile 2001, n. 168, con la decorrenza 
indicata nell'art. 13 dello stesso D.Lgs. n. 168 del 2001 ed infine abrogata 
dall'art. 21, D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252, a decorrere dal 1° gennaio 2007, 
ai sensi di quanto disposto dall'art. 23 dello stesso D.Lgs. n. 252 del 2005, 
come modificato dal comma 749 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296. 
(299)  Il presente testo unico è stato da ultimo modificato dal D.Lgs. 12 
dicembre 2003, n. 344 di riforma dell'imposizione sul reddito delle società 
(Ires) che, nel riordinare la materia, ha rinumerato gran parte degli articoli 
del presente testo unico. Gli articoli stessi sono quindi riportati con la nuova 
numerazione e con l'indicazione della precedente, ove possibile, tra parentesi 
quadre, mentre gli articoli o i commi non riproposti sono stati eliminati. 
 





Capo V - Redditi di lavoro autonomo 
(giurisprudenza di legittimità)
53. [49]  Redditi di lavoro autonomo.
1. Sono redditi di lavoro autonomo quelli che derivano dall'esercizio di arti e 
professioni. Per esercizio di arti e professioni si intende l'esercizio per 
professione abituale, ancorché non esclusiva, di attività di lavoro autonomo 
diverse da quelle considerate nel capo VI, compreso l'esercizio in forma 
associata di cui alla lettera c) del comma 3 dell'articolo 5. 
2. Sono inoltre redditi di lavoro autonomo: 
a) [i redditi derivanti dagli uffici di amministratore, sindaco o revisore di 
società, associazioni e altri enti con o senza personalità giuridica, dalla 
collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili, dalla partecipazione 
a collegi e commissioni e da altri rapporti di collaborazione coordinata e 
continuativa. Si considerano tali i rapporti aventi per oggetto la prestazione 
di attività, non rientranti nell'oggetto dell'arte o professione esercitata dal 
contribuente ai sensi del comma 1, che pur avendo contenuto intrinsecamente 
artistico o professionale sono svolte senza vincolo di subordinazione a favore 
di un determinato soggetto nel quadro di un rapporto unitario e continuativo 
senza impiego di mezzi organizzati e con retribuzione periodica prestabilita] 
(300); 
b) i redditi derivanti dalla utilizzazione economica, da parte dell'autore o 
inventore, di opere dell'ingegno, di brevetti industriali e di processi, formule 
o informazioni relativi ad esperienze acquisite in campo industriale, 
commerciale o scientifico, se non sono conseguiti nell'esercizio di imprese 
commerciali; 
c) le partecipazioni agli utili di cui alla lettera f) del comma 1 dell'articolo 
44 (301) quando l'apporto è costituito esclusivamente dalla prestazione di 
lavoro; 
d) le partecipazioni agli utili spettanti ai promotori e ai soci fondatori di 
società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata; 
e) le indennità per la cessazione di rapporti di agenzia; 
f) i redditi derivanti dall'attività di levata dei protesti esercitata dai 
segretari comunali ai sensi della legge 12 giugno 1973, n. 349 (302). 
3. Per i redditi derivanti dalle prestazioni sportive oggetto di contratto di 
lavoro autonomo, di cui alla legge 23 marzo 1981, n. 91, si applicano le 
disposizioni relative ai redditi indicati alla lettera a) del comma 2 (303). 



(300)  Lettera abrogata dall'art. 34, L. 21 novembre 2000, n. 342, con la 
decorrenza indicata nel comma 4 dello stesso articolo. Vedi anche l'art. 5, 
D.Lgs. 23 febbraio 2000, n. 38. 
(301)  Rinvio così modificato ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, comma 3, 
D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344. 
(302)  Lettera aggiunta dall'art. 4, D.L. 14 marzo 1988, n. 70. 
(303)  Il presente testo unico è stato da ultimo modificato dal D.Lgs. 12 
dicembre 2003, n. 344 di riforma dell'imposizione sul reddito delle società 
(Ires) che, nel riordinare la materia, ha rinumerato gran parte degli articoli 
del presente testo unico. Gli articoli stessi sono quindi riportati con la nuova 
numerazione e con l'indicazione della precedente, ove possibile, tra parentesi 
quadre, mentre gli articoli o i commi non riproposti sono stati eliminati. 
 





(giurisprudenza di legittimità)
54. [50]  Determinazione del reddito di lavoro autonomo.
1. Il reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni è costituito dalla 
differenza tra l'ammontare dei compensi in denaro o in natura percepiti nel 
periodo di imposta, anche sotto forma di partecipazione agli utili, e quello 
delle spese sostenute nel periodo stesso nell'esercizio dell'arte o della 
professione, salvo quanto stabilito nei successivi commi. I compensi sono 
computati al netto dei contributi previdenziali e assistenziali stabiliti dalla 
legge a carico del soggetto che li corrisponde. 
1-bis. Concorrono a formare il reddito le plusvalenze dei beni strumentali, 
esclusi gli oggetti d'arte, di antiquariato o da collezione di cui al comma 5, 
se:
a) sono realizzate mediante cessione a titolo oneroso;
b) sono realizzate mediante il risarcimento, anche in forma assicurativa, per la 
perdita o il danneggiamento dei beni;
c) i beni vengono destinati al consumo personale o familiare dell'esercente 
l'arte o la professione o a finalità estranee all'arte o professione (304).
1-bis.1. Le minusvalenze dei beni strumentali di cui al comma 1-bis sono 
deducibili se sono realizzate ai sensi delle lettere a) e b) del medesimo comma 
1-bis (305);
1-ter. Si considerano plusvalenza o minusvalenza la differenza, positiva o 
negativa, tra il corrispettivo o l'indennità percepiti e il costo non 
ammortizzato ovvero, in assenza di corrispettivo, la differenza tra il valore 
normale del bene e il costo non ammortizzato (306).
1-quater. Concorrono a formare il reddito i corrispettivi percepiti a seguito di 
cessione della clientela o di elementi immateriali comunque riferibili 
all'attività artistica o professionale (307).
2. Per i beni strumentali per l'esercizio dell'arte o della professione, esclusi 
gli oggetti d'arte, di antiquariato o da collezione di cui al comma 5, sono 
ammesse in deduzione quote annuali di ammortamento non superiori a quelle 
risultanti dall'applicazione al costo dei beni dei coefficienti stabiliti, per 
categorie di beni omogenei, con decreto del Ministro dell'economia e delle 
finanze. È tuttavia consentita la deduzione integrale, nel periodo d'imposta in 
cui sono state sostenute, delle spese di acquisizione di beni strumentali il cui 
costo unitario non sia superiore a euro 516,4. La deduzione dei canoni di 
locazione finanziaria di beni strumentali è ammessa a condizione che la durata 
del contratto non sia inferiore alla metà del periodo di ammortamento 
corrispondente al coefficiente stabilito nel predetto decreto e comunque con un 
minimo di otto anni e un massimo di quindici se lo stesso ha per oggetto beni 
immobili. Ai fini del calcolo delle quote di ammortamento deducibili dei beni 
immobili strumentali, si applica l'articolo 36, commi 7 e 7-bis, del 
decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 
4 agosto 2006, n. 248. Per i beni di cui all'articolo 164, comma 1, lettera b), 
la deducibilità dei canoni di locazione finanziaria è ammessa a condizione che 
la durata del contratto non sia inferiore al periodo di ammortamento 
corrispondente al coefficiente stabilito a norma del primo periodo. I canoni di 
locazione finanziaria dei beni strumentali sono deducibili nel periodo d'imposta 
in cui maturano. Le spese relative all'ammodernamento, alla ristrutturazione e 
alla manutenzione di immobili utilizzati nell'esercizio di arti e professioni, 
che per le loro caratteristiche non sono imputabili ad incremento del costo dei 
beni ai quali si riferiscono, sono deducibili, nel periodo d'imposta di 
sostenimento, nel limite del 5 per cento del costo complessivo di tutti i beni 
materiali ammortizzabili, quale risulta all'inizio del periodo d'imposta dal 
registro di cui all'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 
settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni; l'eccedenza è deducibile in 
quote costanti nei cinque periodi d'imposta successivi (308). 
3. Le spese relative all'acquisto di beni mobili diversi da quelli indicati nel 
comma 4, adibiti promiscuamente all'esercizio dell'arte o professione e all'uso 
personale o familiare del contribuente sono ammortizzabili, o deducibili se il 
costo unitario non è superiore a 1 milione di lire, nella misura del 50 per 
cento; nella stessa misura sono deducibili i canoni di locazione anche 
finanziaria e di noleggio e le spese relativi all'impiego di tali beni. Per gli 
immobili utilizzati promiscuamente, a condizione che il contribuente non 
disponga nel medesimo comune di altro immobile adibito esclusivamente 
all'esercizio dell'arte o professione, è deducibile una somma pari al 50 per 
cento della rendita ovvero, in caso di immobili acquisiti mediante locazione, 
anche finanziaria, un importo pari al 50 per cento del relativo canone. Nella 
stessa misura sono deducibili le spese per i servizi relativi a tali immobili 
nonché quelle relative all'ammodernamento, ristrutturazione e manutenzione degli 
immobili utilizzati, che per le loro caratteristiche non sono imputabili ad 
incremento del costo dei beni ai quali si riferiscono (309). 
3-bis. Le quote d'ammortamento, i canoni di locazione anche finanziaria o di 
noleggio e le spese di impiego e manutenzione relativi ad apparecchiature 
terminali per servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico di cui alla 
lettera gg) del comma 1 dell'articolo 1 del codice delle comunicazioni 
elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, sono 
deducibili nella misura dell'80 per cento (310). 
4. [Non sono deducibili le quote di ammortamento, i canoni di locazione anche 
finanziaria o di noleggio e le spese di impiego, custodia e manutenzione 
relativi agli aeromobili da turismo, alle navi o imbarcazioni da diporto, ai 
motocicli con motore di cilindrata superiore a 350 centimetri cubici e alle 
autovetture ed autoveicoli indicati nell'articolo 54, comma 1, lettere a), c) e 
m), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, con motore di cilindrata 
superiore a 2.000 centimetri cubici o con motore diesel di cilindrata superiore 
a 2.500 centimetri cubici. Per i ciclomotori, nonché per i motocicli, le 
autovetture o autoveicoli di cilindrata non superiore a quella indicata nel 
periodo precedente, la deduzione è ammessa nella misura del 50 per cento e 
limitatamente a un solo automezzo o, nel caso di esercizio dell'arte o 
professione in forma associata o da parte di società semplici, a un solo 
automezzo per ciascun associato o socio] (311). 
5. Le spese relative a prestazioni alberghiere e a somministrazioni di alimenti 
e bevande in pubblici esercizi sono deducibili per un importo complessivamente 
non superiore al 2 per cento dell'ammontare dei compensi percepiti nel periodo 
di imposta. Le predette spese sono integralmente deducibili se sostenute dal 
committente per conto del professionista e da questi addebitate nella fattura. 
Le spese di rappresentanza sono deducibili nei limiti dell'1 per cento dei 
compensi percepiti nel periodo di imposta. Sono comprese nelle spese di 
rappresentanza anche quelle sostenute per l'acquisto o l'importazione di oggetti 
di arte, di antiquariato o da collezione, anche se utilizzati come beni 
strumentali per l'esercizio dell'arte o professione, nonché quelle sostenute per 
l'acquisto o l'importazione di beni destinati ad essere ceduti a titolo 
gratuito; le spese di partecipazione a convegni, congressi e simili o a corsi di 
aggiornamento professionale, incluse quelle di viaggio e soggiorno sono 
deducibili nella misura del 50 per cento del loro ammontare (312). 
6. Tra le spese per prestazioni di lavoro deducibili si comprendono, salvo il 
disposto di cui al comma 6-bis), anche le quote delle indennità di cui alle 
lettere a) e c) del comma 1 dell'articolo 17 (313) maturate nel periodo di 
imposta. Le spese di vitto e alloggio sostenute per le trasferte effettuate 
fuori dal territorio comunale dai lavoratori dipendenti degli esercenti arti e 
professioni sono deducibili nelle misure previste dal comma 1-ter dell'articolo 
95 (314) (315). 
6-bis. Non sono ammesse deduzioni per i compensi al coniuge, ai figli, affidati 
o affiliati, minori di età o permanentemente inabili al lavoro, nonché agli 
ascendenti dell'artista o professionista ovvero dei soci o associati per il 
lavoro prestato o l'opera svolta nei confronti dell'artista o professionista 
ovvero della società o associazione. I compensi non ammessi in deduzione non 
concorrono a formare il reddito complessivo dei percipienti (316). 
7. ... (317). 
8. [Il reddito derivante dai rapporti di collaborazione coordinata e 
continuativa di cui alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 53 (318) è 
costituito dall'ammontare dei compensi in denaro o in natura percepiti nel 
periodo di imposta, anche sotto forma di partecipazione agli utili, con 
esclusione delle somme documentate e rimborsate per spese di viaggio, alloggio e 
vitto relative alle prestazioni effettuate fuori del territorio comunale, 
ridotto del 5 per cento a titolo di deduzione forfettaria delle altre spese; la 
riduzione è pari al 7 per cento (319), se alla formazione del reddito 
complessivo concorrono soltanto redditi di collaborazione coordinata e 
continuativa di importo complessivo non superiore a lire quaranta milioni e il 
reddito, non superiore alla deduzione prevista dall'articolo 10, comma 3-bis, 
dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e delle relative 
pertinenze; la riduzione non si applica alla parte dei compensi che supera 
l'ammontare di cento milioni di lire e alle indennità percepite per la 
cessazione del rapporto] (320). I redditi indicati alla lettera b) del comma 2 
dell'articolo 53 (321) sono costituiti dall'ammontare dei proventi in denaro o 
in natura percepiti nel periodo di imposta, anche sotto forma di partecipazione 
agli utili, ridotto del 25 per cento a titolo di deduzione forfettaria delle 
spese, ovvero del 40 per cento se i relativi compensi sono percepiti da soggetti 
di età inferiore a 35 anni; le partecipazioni agli utili e le indennità di cui 
alle lettere c), d), ed e) costituiscono reddito per l'intero ammontare 
percepito nel periodo di imposta. I redditi indicati alla lettera f) dello 
stesso comma sono costituiti dall'ammontare dei compensi in denaro o in natura 
percepiti nel periodo di imposta, ridotto del 15 per cento a titolo di deduzione 
forfettaria delle spese (322). 
8-bis. In deroga al principio della determinazione analitica del reddito, la 
base imponibile per i rapporti di cooperazione dei volontari e dei cooperanti è 
determinata sulla base dei compensi convenzionali fissati annualmente con 
decreto del Ministero degli affari esteri di concerto con il Ministero del 
lavoro e delle politiche sociali, indipendentemente dalla durata temporale e 
dalla natura del contratto purché stipulato da organizzazione non governativa 
riconosciuta idonea ai sensi dell'articolo 28 della legge 26 febbraio 1987, n. 
49 (323) (324). 



(304) Comma aggiunto da comma 29 dell'art. 36, D.L. 4 luglio 2006, n. 223 e poi 
così modificato dal comma 334 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296.
(305) Comma aggiunto dal comma 334 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296.
(306) Comma aggiunto da comma 29 dell'art. 36, D.L. 4 luglio 2006, n. 223.
(307) Comma aggiunto da comma 29 dell'art. 36, D.L. 4 luglio 2006, n. 223.
(308)  Comma prima modificato dall'art. 26, D.L. 2 marzo 1989, n. 69, dall'art. 
1, D.L. 27 aprile 1990, n. 90, nel testo modificato dalla relativa legge di 
conversione, dall'art. 14, L. 24 dicembre 1993, n. 537, dall'art. 31, D.L. 23 
febbraio 1995, n. 41 e poi così sostituito dal comma 334 dell'art. 1, L. 27 
dicembre 2006, n. 296. Vedi, anche, il comma 335 dell'art. 1 della citata legge 
n. 296 del 2006. 
(309)  Comma così modificato dall'art. 26, D.L. 2 marzo 1989, n. 69, dall'art. 
1, D.L. 27 aprile 1990, n. 90, dall'art. 31, D.L. 23 febbraio 1995, n. 41 e dal 
comma 334 dell'art. 1, L 27 dicembre 2006, n. 296. Vedi, anche, il comma 335 
dell'art. 1 della citata legge n. 296 del 2006.
(310)  Comma aggiunto dall'art. 10, D.L. 13 maggio 1991, n. 151 e poi così 
sostituito dal comma 402 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296, con la 
decorrenza indicata nel comma 403 dello stesso articolo 1.
(311)  Comma prima sostituito dall'art. 26, D.L. 2 marzo 1989, n. 69, poi 
modificato dall'art. 8, D.L. 20 giugno 1996, n. 323 e dall'art. 3, comma 21, L. 
23 dicembre 1996, n. 662 ed infine abrogato dall'art. 17, L. 27 dicembre 1997, 
n. 449. 
(312)  Comma così modificato prima dall'art. 26, D.L. 2 marzo 1989, n. 69, che 
ha anche aggiunto gli ultimi due periodi, poi dall'art. 31, D.L. 23 febbraio 
1995, n. 41, nel testo modificato dalla relativa legge di conversione, ed infine 
dal comma 29 dell'art. 36, D.L. 4 luglio 2006, n. 223. 
(313)  Rinvio così modificato ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, comma 3, 
D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344. 
(314)  Rinvio così modificato ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, comma 3, 
D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344. 
(315)  Periodo aggiunto dall'art. 33, D.L. 23 febbraio 1995, n. 41. Il presente 
comma 6 è stato, poi, così modificato dall'art. 3, comma 21, L. 23 dicembre 
1996, n. 662. 
(316)  Comma aggiunto dall'art. 3, comma 21, L. 23 dicembre 1996, n. 662. Vedi, 
anche, l'art. 3, comma 22, della stessa legge. 
(317)  Comma così sostituito dall'art. 6, D.L. 2 marzo 1989, n. 69, e poi 
abrogato dall'art. 4, L. 30 dicembre 1991, n. 413. 
(318)  Rinvio così modificato ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, comma 3, 
D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344. 
(319)  L'originaria misura del 6 per cento, introdotta dal comma 3 dell'art. 51, 
L. 23 dicembre 1999, n. 488, con effetto dal 1° gennaio 1999 è aumentata al 7 
per cento dal comma 4 dello stesso art. 51, a decorrere dal 1° gennaio 2001. 
(320)  Periodo soppresso dall'art. 34, L. 21 novembre 2000, n. 342, con la 
decorrenza indicata nel comma 4 dello stesso articolo. 
(321)  Rinvio così modificato ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, comma 3, 
D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344. 
(322)  Periodo aggiunto dall'art. 4, D.L. 14 marzo 1988, n. 70. L'intero comma 
8, inoltre, è stato così modificato prima, dall'art. 14, L. 24 dicembre 1993, n. 
537, poi dall'art. 8, D.L. 20 giugno 1996, n. 323, dall'art. 1, D.L. 31 dicembre 
1996, n. 669, come corretto con avviso pubblicato nella Gazz. Uff. 11 gennaio 
1997, n. 8, dall'art. 51, commi 3 e 4, L. 23 dicembre 1999, n. 488 e dall'art. 
34, L. 21 novembre 2000, n. 342, con la decorrenza indicata nel comma 4 dello 
stesso articolo, ed infine dal comma 318 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 
296. 
(323)  Comma aggiunto dal comma 5 dell'art. 9, L. 28 dicembre 2001, n. 448. 
(324)  Il presente testo unico è stato da ultimo modificato dal D.Lgs. 12 
dicembre 2003, n. 344 di riforma dell'imposizione sul reddito delle società 
(Ires) che, nel riordinare la materia, ha rinumerato gran parte degli articoli 
del presente testo unico. Gli articoli stessi sono quindi riportati con la nuova 
numerazione e con l'indicazione della precedente, ove possibile, tra parentesi 
quadre, mentre gli articoli o i commi non riproposti sono stati eliminati. 
 





Capo VI - Redditi di impresa (325) 
(giurisprudenza di legittimità)
55. [51]  Redditi d'impresa.
1. Sono redditi d'impresa quelli che derivano dall'esercizio di imprese 
commerciali. Per esercizio di imprese commerciali si intende l'esercizio per 
professione abituale, ancorché non esclusiva, delle attività indicate nell'art. 
2195 c.c., e delle attività indicate alle lettere b) e c) del comma 2 dell'art. 
32 che eccedono i limiti ivi stabiliti, anche se non organizzate in forma 
d'impresa. 
2. Sono inoltre considerati redditi d'impresa: 
a) i redditi derivanti dall'esercizio di attività organizzate in forma d'impresa 
dirette alla prestazione di servizi che non rientrano nell'art. 2195 c.c.; 
b) i redditi derivanti dall'attività di sfruttamento di miniere, cave, torbiere, 
saline, laghi, stagni e altre acque interne 
c) i redditi dei terreni, per la parte derivante dall'esercizio delle attività 
agricole di cui all'articolo 32, pur se nei limiti ivi stabiliti, ove spettino 
alle società in nome collettivo e in accomandita semplice nonché alle stabili 
organizzazioni di persone fisiche non residenti esercenti attività di impresa. 
3. Le disposizioni in materia di imposte sui redditi che fanno riferimento alle 
attività commerciali si applicano, se non risulta diversamente, a tutte le 
attività indicate nel presente articolo (326). 



(325)  Sulla detassazione del reddito di impresa e di lavoro autonomo 
reinvestito vedi l'art. 4, L. 18 ottobre 2001, n. 383.
(326)  Articolo prima modificato dall'art. 2, D.L. 27 aprile 1990, n. 90, 
dall'art. 9, L. 29 dicembre 1990, n. 408 e dall'art. 3, comma 4, L. 23 dicembre 
1996, n. 662 e poi così sostituito dall'art. 1, D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344 
di riforma dell'imposizione sul reddito delle società (Ires). Il citato decreto 
legislativo n. 344 del 2003, nel riordinare la materia, ha rinumerato gran parte 
degli articoli del presente testo unico. Gli articoli stessi sono quindi 
riportati con la nuova numerazione e con l'indicazione della precedente, ove 
possibile, tra parentesi quadre, mentre gli articoli o i commi non riproposti 
sono stati eliminati. Vedi, anche, il comma 1 dell'art. 27, D.P.R. 29 settembre 
1973, n. 600, come modificato dal comma 1 dell'art. 14, D.Lgs. 18 novembre 2005, 
n. 247. 
 





(giurisprudenza di legittimità)
56. [52 e 78]  Determinazione del reddito d'impresa.
1. Il reddito d'impresa è determinato secondo le disposizioni della sezione I 
del capo II del titolo II, salvo quanto stabilito nel presente capo. Le 
disposizioni della predetta sezione I, relative alle società e agli enti di cui 
all'articolo 73, comma 1, lettere a) e b), valgono anche per le società in nome 
collettivo e in accomandita semplice. 
2. Se dall'applicazione del comma 1 risulta una perdita, questa, al netto dei 
proventi esenti dall'imposta per la parte del loro ammontare che eccede i 
componenti negativi non dedotti ai sensi degli articoli 96 e 109, commi 5 e 6, è 
computata in diminuzione del reddito complessivo a norma dell'articolo 8. 
3. Oltre ai proventi di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 91, non 
concorrono alla formazione del reddito: 
a) le indennità per la cessazione di rapporti di agenzia delle persone fisiche e 
delle società di persone; 
b) le plusvalenze, le indennità e gli altri redditi indicati alle lettere da g) 
a n) del comma 1 dell'articolo 17, quando ne è richiesta la tassazione separata 
a norma del comma 2 dello stesso articolo. 
4. Ai fini dell'applicazione del comma 2 non rileva la quota esente dei proventi 
di cui all'articolo 87, determinata secondo quanto previsto nel presente capo. 
5. Nei confronti dei soggetti che esercitano attività di allevamento di animali 
oltre il limite di cui alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 32 il reddito 
relativo alla parte eccedente concorre a formare il reddito d'impresa 
nell'ammontare determinato attribuendo a ciascun capo un reddito pari al valore 
medio del reddito agrario riferibile a ciascun capo allevato entro il limite 
medesimo, moltiplicato per un coefficiente idoneo a tener conto delle diverse 
incidenze dei costi. Le relative spese e gli altri componenti negativi non sono 
ammessi in deduzione. Il valore medio e il coefficiente di cui al primo periodo 
sono stabiliti ogni due anni con decreto del Ministro dell'economia e delle 
finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali. Le 
disposizioni del presente comma non si applicano nei confronti dei redditi di 
cui all'articolo 55, comma 2, lettera c). Il coefficiente moltiplicatore non si 
applica agli allevatori che si avvalgono esclusivamente dell'opera di propri 
familiari quando, per la natura del rapporto, non si configuri l'impresa 
familiare. Il contribuente ha facoltà, in sede di dichiarazione dei redditi, di 
non avvalersi delle disposizioni del presente comma. Ai fini del rapporto di cui 
all'articolo 96, i proventi dell'allevamento di animali di cui al presente 
comma, si computano nell'ammontare ivi stabilito. Se il periodo d'imposta è 
superiore o inferiore a dodici mesi, i redditi di cui al presente comma sono 
ragguagliati alla durata di esso (327) (328). 



(327)  Comma così modificato dal comma 1 dell'art. 3, D.Lgs. 18 novembre 2005, 
n. 247, con la decorrenza indicata nel comma 4 dello stesso articolo 3. 
(328)  Articolo prima modificato dall'art. 2, D.L. 27 aprile 1990, n. 90, 
dall'art. 1, D.L. 30 dicembre 1993, n. 557 e dall'art. 1, D.L. 29 giugno 1994, 
n. 416 e poi così sostituito dall'art. 1, D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344 di 
riforma dell'imposizione sul reddito delle società (Ires). Il citato decreto 
legislativo n. 344 del 2003, nel riordinare la materia, ha rinumerato gran parte 
degli articoli del presente testo unico. Gli articoli stessi sono quindi 
riportati con la nuova numerazione e con l'indicazione della precedente, ove 
possibile, tra parentesi quadre, mentre gli articoli o i commi non riproposti 
sono stati eliminati. Il valore medio ed il coefficiente previsti dal comma 5 
del presente articolo sono stati fissati con D.M. 31 dicembre 1988 (Gazz. Uff. 8 
marzo 1989, n. 56), con D.M. 21 dicembre 1990 (Gazz. Uff. 3 gennaio 1991, n. 2), 
con D.M. 26 gennaio 1993 (Gazz. Uff. 5 febbraio 1993, n. 29), con D.M. 14 
febbraio 1995 (Gazz. Uff. 28 febbraio 1995, n. 49), con D.M. 11 febbraio 1997 
(Gazz. Uff. 21 febbraio 1997, n. 43), con D.M. 18 marzo 1998 (Gazz. Uff. 25 
marzo 1998, n. 70), con D.M. 6 marzo 2000 (Gazz. Uff. 22 marzo 2000, n. 68), con 
D.Dirett. 17 dicembre 2003 (Gazz. Uff. 30 dicembre 2003, n. 301) e con Decr. 20 
aprile 2006 (Gazz. Uff. 27 aprile 2006, n. 97). 
 





56-bis.  Altre attività agricole.
1. Per le attività dirette alla produzione di vegetali esercitate oltre il 
limite di cui all'articolo 32, comma 2, lettera b), il reddito relativo alla 
parte eccedente concorre a formare il reddito di impresa nell'ammontare 
corrispondente al reddito agrario relativo alla superficie sulla quale la 
produzione insiste in proporzione alla superficie eccedente. 
2. Per le attività dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, 
valorizzazione e commercializzazione di prodotti diversi da quelli indicati 
nell'articolo 32, comma 2, lettera c), ottenuti prevalentemente dalla 
coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, il reddito è 
determinato applicando all'ammontare dei corrispettivi delle operazioni 
registrate o soggette a registrazione agli effetti dell'imposta sul valore 
aggiunto, conseguiti con tali attività, il coefficiente di redditività del 15 
per cento. 
3. Per le attività dirette alla fornitura di servizi di cui al terzo comma 
dell'articolo 2135 del codice civile, il reddito è determinato applicando 
all'ammontare dei corrispettivi delle operazioni registrate o soggette a 
registrazione agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, conseguiti con tali 
attività, il coefficiente di redditività del 25 per cento. 
4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 non si applicano ai soggetti di cui 
all'articolo 73, comma 1, lettere a), b) e d), nonché alle società in nome 
collettivo ed in accomandita semplice. 
5. Il contribuente ha facoltà di non avvalersi delle disposizioni di cui al 
presente articolo. In tal caso l'opzione o la revoca per la determinazione del 
reddito nel modo normale si esercitano con le modalità stabilite dal regolamento 
recante norme per il riordino della disciplina delle opzioni in materia di 
imposta sul valore aggiunto e di imposte dirette, di cui al decreto del 
Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 442, e successive modificazioni 
(329). 



(329)  Articolo aggiunto dall'art. 2, comma 6, L. 24 dicembre 2003, n. 350, come 
modificato dall'art. 15, D.Lgs. 29 marzo 2004, n. 99. Vedi, anche, l'art. 
18-ter, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, aggiunto dall'art. 15 del citato 
decreto legislativo n. 99 del 2004. 
 





(giurisprudenza di legittimità)
57. [53, comma 2]  Ricavi.
1. Si comprende tra i ricavi di cui all'articolo 85 anche il valore normale dei 
beni ivi indicati destinati al consumo personale o familiare dell'imprenditore 
(330). 



(330)  Articolo prima modificato dall'art. 1, D.L. 27 aprile 1990, n. 90 e poi 
così sostituito dall'art. 1, D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344 di riforma 
dell'imposizione sul reddito delle società (Ires). Il citato decreto legislativo 
n. 344 del 2003, nel riordinare la materia, ha rinumerato gran parte degli 
articoli del presente testo unico. Gli articoli stessi sono quindi riportati con 
la nuova numerazione e con l'indicazione della precedente, ove possibile, tra 
parentesi quadre, mentre gli articoli o i commi non riproposti sono stati 
eliminati. 
 





(giurisprudenza di legittimità)
58. [54, comma 5]  Plusvalenze.
1. Per le plusvalenze derivanti da cessione delle aziende, le disposizioni del 
comma 4 dell'articolo 86 non si applicano quando è richiesta la tassazione 
separata a norma del comma 2 dell'articolo 17. Il trasferimento di azienda per 
causa di morte o per atto gratuito non costituisce realizzo di plusvalenze 
dell'azienda stessa; l'azienda è assunta ai medesimi valori fiscalmente 
riconosciuti nei confronti del dante causa. I criteri di cui al periodo 
precedente si applicano anche qualora, a seguito dello scioglimento, entro 
cinque anni dall'apertura della successione, della società esistente tra gli 
eredi, la predetta azienda resti acquisita da uno solo di essi. 
2. Le plusvalenze di cui all'articolo 87 non concorrono alla formazione del 
reddito imponibile in quanto esenti limitatamente al 60 per cento del loro 
ammontare. 
3. Le plusvalenze dei beni relativi all'impresa concorrono a formare il reddito 
anche se i beni vengono destinati al consumo personale o familiare 
dell'imprenditore o a finalità estranee all'esercizio dell'impresa (331). 



(331)  Articolo prima modificato dall'art. 3, comma 25, L. 23 dicembre 1996, n. 
662 e poi così sostituito dall'art. 1, D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344 di 
riforma dell'imposizione sul reddito delle società (Ires). Il citato decreto 
legislativo n. 344 del 2003, nel riordinare la materia, ha rinumerato gran parte 
degli articoli del presente testo unico. Gli articoli stessi sono quindi 
riportati con la nuova numerazione e con l'indicazione della precedente, ove 
possibile, tra parentesi quadre, mentre gli articoli o i commi non riproposti 
sono stati eliminati. Vedi, anche, l'art. 4 del suddetto decreto legislativo n. 
344 del 2003. 
 





59.  Dividendi.
1. Gli utili relativi alla partecipazione al capitale o al patrimonio delle 
società e degli enti di cui all'articolo 73, nonché quelli relativi ai titoli e 
agli strumenti finanziari di cui all'articolo 44, comma 2, lettera a), e le 
remunerazioni relative ai contratti di cui all'articolo 109, comma 9, lettera 
b), concorrono alla formazione del reddito complessivo, nella misura del 40 per 
cento del loro ammontare, nell'esercizio in cui sono percepiti. Si applica 
l'articolo 47, per quanto non diversamente previsto dal periodo precedente 
(332). 
2. [Gli utili derivanti dai contratti di cui alla lettera f) del comma 1 
dell'articolo 44 non concorrono alla formazione del reddito complessivo 
dell'esercizio in cui sono percepiti, in quanto esclusi, limitatamente al 60 per 
cento del loro ammontare] (333) (334). 



(332)  Comma così sostituito dal comma 2 dell'art. 3, D.Lgs. 18 novembre 2005, 
n. 247, con la decorrenza indicata nel comma 4 dello stesso articolo 3. 
(333)  Comma abrogato dal comma 2 dell'art. 3, D.Lgs. 18 novembre 2005, n. 247, 
con la decorrenza indicata nel comma 4 dello stesso articolo 3. 
(334)  Articolo così sostituito dall'art. 1, D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344 di 
riforma dell'imposizione sul reddito delle società (Ires). Il citato decreto 
legislativo, nel riordinare la materia, ha rinumerato gran parte degli articoli 
del presente testo unico. Gli articoli stessi sono quindi riportati con la nuova 
numerazione e con l'indicazione della precedente, ove possibile, tra parentesi 
quadre, mentre gli articoli o i commi non riproposti sono stati eliminati. 
 





60. [62 comma 2]  Spese per prestazioni di lavoro.
1. Non sono ammesse in deduzione a titolo di compenso del lavoro prestato o 
dell'opera svolta dall'imprenditore, dal coniuge, dai figli, affidati o 
affiliati minori di età o permanentemente inabili al lavoro e dagli ascendenti, 
nonché dai familiari partecipanti all'impresa di cui al comma 4 dell'articolo 5 
(335). 



(335)  Articolo così sostituito dall'art. 1, D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344 di 
riforma dell'imposizione sul reddito delle società (Ires). Il citato decreto 
legislativo, nel riordinare la materia, ha rinumerato gran parte degli articoli 
del presente testo unico. Gli articoli stessi sono quindi riportati con la nuova 
numerazione e con l'indicazione della precedente, ove possibile, tra parentesi 
quadre, mentre gli articoli o i commi non riproposti sono stati eliminati. 
 





61. [63, comma 4]  Interessi passivi.
1. Gli interessi passivi non computati nella determinazione del reddito non 
danno diritto alla detrazione dall'imposta prevista alle lettere a) e b) del 
comma 1 dell'articolo 15 (336). 



(336)  Articolo così sostituito dall'art. 1, D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344 di 
riforma dell'imposizione sul reddito delle società (Ires). Il citato decreto 
legislativo, nel riordinare la materia, ha rinumerato gran parte degli articoli 
del presente testo unico. Gli articoli stessi sono quindi riportati con la nuova 
numerazione e con l'indicazione della precedente, ove possibile, tra parentesi 
quadre, mentre gli articoli o i commi non riproposti sono stati eliminati. 
 





62.  Pro rata patrimoniale.
1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 97, comma 1, il valore di libro delle 
partecipazioni di cui all'articolo 87, rileva nella stessa percentuale di cui 
all'articolo 58, comma 2. Ai fini dell'applicazione del comma 2, lettera b), 
numero 2), primo periodo, dell'articolo 97, si fa riferimento alle 
partecipazioni in società il cui reddito è imputato ai soci per effetto 
dell'articolo 116 (337) (338). 



(337)  Comma così modificato dal comma 3 dell'art. 3, D.Lgs. 18 novembre 2005, 
n. 247, con la decorrenza indicata nel comma 4 dello stesso articolo 3. 
(338)  Il presente testo unico è stato da ultimo modificato dal D.Lgs. 12 
dicembre 2003, n. 344 di riforma dell'imposizione sul reddito delle società 
(Ires) che, nel riordinare la materia, ha rinumerato gran parte degli articoli 
del presente testo unico. Gli articoli stessi sono quindi riportati con la nuova 
numerazione e con l'indicazione della precedente, ove possibile, tra parentesi 
quadre, mentre gli articoli o i commi non riproposti sono stati eliminati. 
 





63.  Contrasto all'utilizzo fiscale della sottocapitalizzazione delle imprese.
1. Per l'applicazione della norma di cui all'articolo 98 alle imprese 
individuali il riferimento al socio si intende all'imprenditore e nelle imprese 
familiari anche ai soggetti di cui all'articolo 5, comma 5 (339). 



(339)  Il presente testo unico è stato da ultimo modificato dal D.Lgs. 12 
dicembre 2003, n. 344 di riforma dell'imposizione sul reddito delle società 
(Ires) che, nel riordinare la materia, ha rinumerato gran parte degli articoli 
del presente testo unico. Gli articoli stessi sono quindi riportati con la nuova 
numerazione e con l'indicazione della precedente, ove possibile, tra parentesi 
quadre, mentre gli articoli o i commi non riproposti sono stati eliminati. 
 





(giurisprudenza di legittimità)
64. [67, comma 10]  Norme generali sulle componenti del reddito d'impresa.
1. Le minusvalenze realizzate relative a partecipazioni con i requisiti di cui 
all'articolo 87, comma 1, lettere b), c) e d), possedute ininterrottamente dal 
primo giorno del dodicesimo mese precedente quello dell'avvenuta cessione, 
considerando cedute per prime le azioni o quote acquisite in data più recente, 
ed i costi specificamente inerenti al realizzo di tali partecipazioni, sono 
indeducibili in misura corrispondente alla percentuale di cui all'articolo 58, 
comma 2 (340). 
2. Le spese relative all'acquisto di beni mobili adibiti promiscuamente 
all'esercizio dell'impresa e all'uso personale o familiare dell'imprenditore 
sono ammortizzabili, o deducibili nell'ipotesi di cui al comma 5 dell'articolo 
102, nella misura del 50 per cento; nella stessa misura sono deducibili i canoni 
di locazione, anche finanziaria e di noleggio e le spese relativi all'impiego di 
tali beni. Per gli immobili utilizzati promiscuamente è deducibile una somma 
pari al 50 per cento della rendita catastale o del canone di locazione, anche 
finanziaria, a condizione che il contribuente non disponga di altro immobile 
adibito esclusivamente all'esercizio dell'impresa (341). 



(340)  Comma così sostituito dal comma 1 dell'art. 5, D.L. 30 settembre 2005, n. 
203. Vedi, anche, il comma 3 dello stesso art. 5. 
(341)  Articolo prima modificato dall'art. 26, D.L. 2 marzo 1989, n. 69, 
dall'art. 2, D.L. 2 giugno 1989, n. 212, dall'art. 1, D.L. 27 aprile 1990, n. 
90, dall'art. 3, comma 103, L. 28 dicembre 1995, n. 549, dall'art. 9, D.L. 20 
giugno 1996, n. 323, dall'art. 3, comma 33, L. 23 dicembre 1996, n. 662 e 
dall'art. 17, L. 27 dicembre 1997, n. 449 e poi così sostituito dall'art. 1, 
D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344 di riforma dell'imposizione sul reddito delle 
società (Ires). Il citato decreto legislativo n. 344 del 2003, nel riordinare la 
materia, ha rinumerato gran parte degli articoli del presente testo unico. Gli 
articoli stessi sono quindi riportati con la nuova numerazione e con 
l'indicazione della precedente, ove possibile, tra parentesi quadre, mentre gli 
articoli o i commi non riproposti sono stati eliminati. Vedi, anche, l'art. 4 
del suddetto decreto legislativo n. 344 del 2003. 
 





(giurisprudenza di legittimità)
65. [77]  Beni relativi all'impresa.
1. Per le imprese individuali, ai fini delle imposte sui redditi, si considerano 
relativi all'impresa, oltre ai beni indicati alle lettere a) e b) del comma 1 
dell'articolo 85, a quelli strumentali per l'esercizio dell'impresa stessa ed ai 
crediti acquisiti nell'esercizio dell'impresa stessa, i beni appartenenti 
all'imprenditore che siano indicati tra le attività relative all'impresa 
nell'inventario tenuto a norma dell'articolo 2217 del codice civile. Gli 
immobili di cui al comma 2 dell'articolo 43 si considerano relativi all'impresa 
solo se indicati nell'inventario; per i soggetti indicati nell'articolo 66, tale 
indicazione può essere effettuata nel registro dei beni ammortizzabili ovvero 
secondo le modalità di cui all'articolo 13 del decreto del Presidente della 
Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435, e dell'articolo 2, comma 1, del decreto del 
Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 695 (342). 
2. Per le società in nome collettivo e in accomandita semplice si considerano 
relativi all'impresa tutti i beni ad esse appartenenti, salvo quanto stabilito 
nel comma 3 per le società di fatto. 
3. Per le società di fatto si considerano relativi all'impresa i beni indicati 
alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 85 (343), i crediti acquisiti 
nell'esercizio dell'impresa e i beni strumentali per l'esercizio dell'impresa, 
compresi quelli iscritti in pubblici registri a nome dei soci utilizzati 
esclusivamente come strumentali per l'esercizio dell'impresa. 
3-bis. Per i beni strumentali dell'impresa individuale provenienti dal 
patrimonio personale dell'imprenditore è riconosciuto, ai fini fiscali, il costo 
determinato in base alle disposizioni di cui al D.P.R. 23 dicembre 1974, n. 689, 
da iscrivere tra le attività relative all'impresa nell'inventario di cui 
all'articolo 2217 del codice civile ovvero, per le imprese di cui all'articolo 
66 (344), nel registro dei cespiti ammortizzabili. Le relative quote di 
ammortamento sono calcolate a decorrere dall'esercizio in corso alla data 
dell'iscrizione (345) (346). 



(342)  Comma così sostituito prima dall'art. 10-bis, D.L. 2 marzo 1989, n. 69, 
poi dall'art. 58, L. 30 dicembre 1991, n. 413 ed infine , dall'art. 1, D.Lgs. 12 
dicembre 2003, n. 344 di riforma dell'imposizione sul reddito delle società 
(Ires). 
(343)  Rinvio così modificato ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, comma 3, 
D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344. 
(344)  Rinvio così modificato ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, comma 3, 
D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344. 
(345)  Comma aggiunto dall'art. 10-bis, D.L. 2 marzo 1989, n. 69. 
(346)  Il presente testo unico è stato da ultimo modificato dal D.Lgs. 12 
dicembre 2003, n. 344 di riforma dell'imposizione sul reddito delle società 
(Ires) che, nel riordinare la materia, ha rinumerato gran parte degli articoli 
del presente testo unico. Gli articoli stessi sono quindi riportati con la nuova 
numerazione e con l'indicazione della precedente, ove possibile, tra parentesi 
quadre, mentre gli articoli o i commi non riproposti sono stati eliminati. Vedi, 
anche, il comma 4 dell'art. 27, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, come 
sostituito dal comma 1 dell'art. 14, D.Lgs. 18 novembre 2005, n. 247. 
 





66. [79]  Imprese minori.
1. Il reddito d'impresa dei soggetti che secondo le norme del decreto del 
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono ammessi al regime di 
contabilità semplificata e non hanno optato per il regime ordinario è costituito 
dalla differenza tra l'ammontare dei ricavi di cui all'articolo 85 (347) e degli 
altri proventi di cui agli articoli 89 e 90, comma 1, (348) conseguiti nel 
periodo d'imposta e l'ammontare delle spese documentate sostenute nel periodo 
stesso. La differenza è rispettivamente aumentata e diminuita delle rimanenze 
finali e delle esistenze iniziali di cui agli articoli 92, 93 e 94 (349) ed è 
ulteriormente aumentata delle plusvalenze realizzate ai sensi dell'articolo 86 
(350) e delle sopravvenienze attive di cui all'articolo 88 (351) e diminuita 
delle minusvalenze e sopravvenienze passive di cui all'articolo 101 (352) (353). 

2. Le quote di ammortamento sono ammesse in deduzione, secondo le disposizioni 
degli articoli 64, comma 2, 102 e 103, a condizione che sia tenuto il registro 
dei beni ammortizzabili. L'indicazione di tali quote può essere effettuata anche 
secondo le modalità dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 
7 dicembre 2001, n. 435, e dell'articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente 
della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 695. Le perdite di beni strumentali e le 
perdite su crediti sono deducibili a norma dell'articolo 101. Non è ammessa 
alcuna deduzione a titolo di accantonamento; tuttavia gli accantonamenti di cui 
all'articolo 105 sono deducibili a condizione che risultino iscritti nei 
registri di cui all'articolo 18 del decreto indicato al comma 1. 
3. Si applicano, oltre a quelle richiamate nei precedenti commi, le disposizioni 
di cui agli articoli 56, comma 5, 65, 91, 95, 96, 100, 108, 90, comma 2, 99, 
commi 1 e 3, 109, commi 1, 2, 5, 7 e 9, lettera b) e 110, commi 1, 2, 5, 6 e 8. 
Si applica inoltre, con riferimento ai ricavi ed alle plusvalenze che concorrono 
a formare il reddito di impresa pur non risultando dalle registrazioni ed 
annotazioni nei registri di cui all'articolo 18 del decreto indicato nel comma 
1, la disposizione dell'ultimo periodo del comma 4 dell'articolo 109. 
4. Per gli intermediari e i rappresentanti di commercio e per gli esercenti le 
attività indicate al primo comma dell'articolo 1 del D.M. 13 ottobre 1979 del 
Ministro delle finanze, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 288 del 22 
ottobre 1979, il reddito d'impresa determinato a norma dei precedenti commi è 
ridotto, a titolo di deduzione forfetaria delle spese non documentate, di un 
importo pari alle seguenti percentuali dell'ammontare dei ricavi: 3 per cento 
dei ricavi fino a euro 6.197,48; 1 per cento dei ricavi oltre euro 6.197,48 e 
fino a euro 77.468,53; 0,50 per cento dei ricavi oltre euro 77.468,53 e fino a 
euro 92.962,24. 
5. Per le imprese autorizzate all'autotrasporto di merci per conto di terzi il 
reddito determinato a norma dei precedenti commi è ridotto, a titolo di 
deduzione forfetaria di spese non documentate, di euro 7,75 per i trasporti 
personalmente effettuati dall'imprenditore oltre il comune in cui ha sede 
l'impresa ma nell'àmbito della regione o delle regioni confinanti e di euro 
15,49 per quelli effettuati oltre tale àmbito. Per le medesime imprese compete, 
altresì, una deduzione forfetaria annua di euro 154,94 per ciascun motoveicolo e 
autoveicolo avente massa complessiva a pieno carico non superiore a 3.500 
chilogrammi. La deduzione spetta una sola volta per ogni giorno di effettuazione 
del trasporto, indipendentemente dal numero dei viaggi. Il contribuente deve 
predisporre e conservare un prospetto recante l'indicazione dei viaggi 
effettuati e della loro durata e località di destinazione nonché degli estremi 
dei relativi documenti di trasporto delle merci o, delle fatture o delle lettere 
di vettura di cui all'articolo 56 della legge 6 giugno 1974, n. 298; i documenti 
di trasporto, le fatture e le lettere di vettura devono essere conservate fino 
alla scadenza del termine per l'accertamento (354) (355). 



(347)  Rinvio così modificato ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, comma 3, 
D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344. 
(348)  Rinvio così modificato ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, comma 3, 
D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344. 
(349)  Rinvio così modificato ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, comma 3, 
D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344. 
(350)  Rinvio così modificato ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, comma 3, 
D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344. 
(351)  Rinvio così modificato ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, comma 3, 
D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344. 
(352)  Rinvio così modificato ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, comma 3, 
D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344. 
(353)  Comma così sostituito dall'art. 7, D.L. 2 marzo 1989, n. 69. 
(354)  Vedi, anche, il comma 106 dell'art. 1, L. 23 dicembre 2005, n. 266. 
(355)  Articolo così modificato prima dall'art. 7, D.L. 2 marzo 1989, n. 69, poi 
dall'art. 10, L. 30 dicembre 1991, n. 413, dall'art. 6, comma 2, L. 23 dicembre 
2000, n. 388 ed infine dall'art. 1, D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344 di riforma 
dell'imposizione sul reddito delle società (Ires). Il citato decreto legislativo 
n. 344 del 2003, nel riordinare la materia, ha rinumerato gran parte degli 
articoli del presente testo unico. Gli articoli stessi sono quindi riportati con 
la nuova numerazione e con l'indicazione della precedente, ove possibile, tra 
parentesi quadre, mentre gli articoli o i commi non riproposti sono stati 
eliminati. Vedi, anche, l'art. 4 del suddetto decreto legislativo n. 344 del 
2003. Vedi, anche, il comma 1 dell'art. 27, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, 
come modificato dal comma 1 dell'art. 14, D.Lgs. 18 novembre 2005, n. 247. 
 





Capo VII - Redditi diversi 
(giurisprudenza di legittimità)
67. [81]  Redditi diversi.
1. Sono redditi diversi se non costituiscono redditi di capitale ovvero se non 
sono conseguiti nell'esercizio di arti e professioni o di imprese commerciali o 
da società in nome collettivo e in accomandita semplice, né in relazione alla 
qualità di lavoratore dipendente: 
a) le plusvalenze realizzate mediante la lottizzazione di terreni, o 
l'esecuzione di opere intese a renderli edificabili, e la successiva vendita, 
anche parziale, dei terreni e degli edifici; 
b) le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di beni immobili 
acquistati o costruiti da non più di cinque anni, esclusi quelli acquisiti per 
successione e le unità immobiliari urbane che per la maggior parte del periodo 
intercorso tra l'acquisto o la costruzione e la cessione sono state adibite ad 
abitazione principale del cedente o dei suoi familiari, nonché, in ogni caso, le 
plusvalenze realizzate a seguito di cessioni a titolo oneroso di terreni 
suscettibili di utilizzazione edificatoria secondo gli strumenti urbanistici 
vigenti al momento della cessione. In caso di cessione a titolo oneroso di 
immobili ricevuti per donazione, il predetto periodo di cinque anni decorre 
dalla data di acquisto da parte del donante (356); 
c) le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di 
partecipazioni qualificate. Costituisce cessione di partecipazioni qualificate 
la cessione di azioni, diverse dalle azioni di risparmio, e di ogni altra 
partecipazione al capitale od al patrimonio delle società di cui all'articolo 5, 
escluse le associazioni di cui al comma 3, lettera c), e dei soggetti di cui 
all'articolo 73, comma 1, lettere a), b) e d), nonché la cessione di diritti o 
titoli attraverso cui possono essere acquisite le predette partecipazioni, 
qualora le partecipazioni, i diritti o titoli ceduti rappresentino, 
complessivamente, una percentuale di diritti di voto esercitabili nell'assemblea 
ordinaria superiore al 2 o al 20 per cento ovvero una partecipazione al capitale 
od al patrimonio superiore al 5 o al 25 per cento, secondo che si tratti di 
titoli negoziati in mercati regolamentati o di altre partecipazioni. Per i 
diritti o titoli attraverso cui possono essere acquisite partecipazioni si tiene 
conto delle percentuali potenzialmente ricollegabili alle predette 
partecipazioni. La percentuale di diritti di voto e di partecipazione è 
determinata tenendo conto di tutte le cessioni effettuate nel corso di dodici 
mesi, ancorché nei confronti di soggetti diversi. Tale disposizione si applica 
dalla data in cui le partecipazioni, i titoli ed i diritti posseduti 
rappresentano una percentuale di diritti di voto o di partecipazione superiore 
alle percentuali suindicate. Sono assimilate alle plusvalenze di cui alla 
presente lettera quelle realizzate mediante: 
1) cessione di strumenti finanziari di cui alla lettera a) del comma 2 
dell'articolo 44 quando non rappresentano una partecipazione al patrimonio; 
2) cessione dei contratti di cui all'articolo 109, comma 9, lettera b), qualora 
il valore dell'apporto sia superiore al 5 per cento o al 25 per cento del valore 
del patrimonio netto contabile risultante dall'ultimo bilancio approvato prima 
della data di stipula del contratto secondo che si tratti di società i cui 
titoli sono negoziati in mercati regolamentati o di altre partecipazioni. Per le 
plusvalenze realizzate mediante la cessione dei contratti stipulati con 
associanti non residenti che non soddisfano le condizioni di cui all'articolo 
44, comma 2, lettera a), ultimo periodo, l'assimilazione opera a prescindere dal 
valore dell'apporto (357); 
3) cessione dei contratti di cui al numero precedente qualora il valore 
dell'apporto sia superiore al 25 per cento dell'ammontare dei beni 
dell'associante determinati in base alle disposizioni previste del comma 2 
dell'articolo 47 del citato testo unico; 
c-bis) le plusvalenze, diverse da quelle imponibili ai sensi della lettera c), 
realizzate mediante cessione a titolo oneroso di azioni e di ogni altra 
partecipazione al capitale o al patrimonio di società di cui all'articolo 5, 
escluse le associazioni di cui al comma 3, lettera c), e dei soggetti di cui 
all'articolo 73, nonché di diritti o titoli attraverso cui possono essere 
acquisite le predette partecipazioni. Sono assimilate alle plusvalenze di cui 
alla presente lettera quelle realizzate mediante: 
1) cessione dei contratti di cui all'articolo 109, comma 9, lettera b), qualora 
il valore dell'apporto sia non superiore al 5 per cento o al 25 per cento del 
valore del patrimonio netto contabile risultante dall'ultimo bilancio approvato 
prima della data di stipula del contratto secondo che si tratti di società i cui 
titoli sono negoziati in mercati regolamentati o di altre partecipazioni (358); 
2) cessione dei contratti di cui alla lettera precedente qualora il valore 
dell'apporto sia non superiore al 25 per cento dell'ammontare dei beni 
dell'associante determinati in base alle disposizioni previste dal comma 2 
dell'articolo 47 (359); 
c-ter) le plusvalenze, diverse da quelle di cui alle lettere c) e c-bis), 
realizzate mediante cessione a titolo oneroso ovvero rimborso di titoli non 
rappresentativi di merci, di certificati di massa, di valute estere, oggetto di 
cessione a termine o rivenienti da depositi o conti correnti, di metalli 
preziosi, sempreché siano allo stato grezzo o monetato, e di quote di 
partecipazione ad organismi d'investimento collettivo. Agli effetti 
dell'applicazione della presente lettera si considera cessione a titolo oneroso 
anche il prelievo delle valute estere dal deposito o conto corrente; 
c-quater) i redditi, diversi da quelli precedentemente indicati, comunque 
realizzati mediante rapporti da cui deriva il diritto o l'obbligo di cedere od 
acquistare a termine strumenti finanziari, valute, metalli preziosi o merci 
ovvero di ricevere o effettuare a termine uno o più pagamenti collegati a tassi 
di interesse, a quotazioni o valori di strumenti finanziari, di valute estere, 
di metalli preziosi o di merci e ad ogni altro parametro di natura finanziaria. 
Agli effetti dell'applicazione della presente lettera sono considerati strumenti 
finanziari anche i predetti rapporti; 
c-quinquies) le plusvalenze ed altri proventi, diversi da quelli precedentemente 
indicati, realizzati mediante cessione a titolo oneroso ovvero chiusura di 
rapporti produttivi di redditi di capitale e mediante cessione a titolo oneroso 
ovvero rimborso di crediti pecuniari o di strumenti finanziari, nonché quelli 
realizzati mediante rapporti attraverso cui possono essere conseguiti 
differenziali positivi e negativi in dipendenza di un evento incerto; 
d) le vincite delle lotterie, dei concorsi a premio, dei giochi e delle 
scommesse organizzati per il pubblico e i premi derivanti da prove di abilità o 
dalla sorte nonché quelli attribuiti in riconoscimento di particolari meriti 
artistici, scientifici o sociali; 
e) i redditi di natura fondiaria non determinabili catastalmente, compresi 
quelli dei terreni dati in affitto per usi non agricoli; 
f) i redditi di beni immobili situati all'estero; 
g) i redditi derivanti dall'utilizzazione economica di opere dell'ingegno, di 
brevetti industriali e di processi, formule e informazioni relativi ad 
esperienze acquisite in campo industriale, commerciale o scientifico, salvo il 
disposto della lettera b) del comma 2 dell'articolo 53; 
h) i redditi derivanti dalla concessione in usufrutto e dalla sublocazione di 
beni immobili, dall'affitto, locazione, noleggio o concessione in uso di 
veicoli, macchine e altri beni mobili, dall'affitto e dalla concessione in 
usufrutto di aziende; l'affitto e la concessione in usufrutto dell'unica azienda 
da parte dell'imprenditore non si considerano fatti nell'esercizio dell'impresa, 
ma in caso di successiva vendita totale o parziale le plusvalenze realizzate 
concorrono a formare il reddito complessivo come redditi diversi; 
h-bis) le plusvalenze realizzate in caso di successiva cessione, anche parziale, 
delle aziende acquisite ai sensi dell'articolo 58; 
i) i redditi derivanti da attività commerciali non esercitate abitualmente; 
l) i redditi derivanti da attività di lavoro autonomo non esercitate 
abitualmente o dalla assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere; 
m) le indennità di trasferta, i rimborsi forfetari di spesa, i premi e i 
compensi erogati ai direttori artistici ed ai collaboratori tecnici per 
prestazioni di natura non professionale da parte di cori, bande musicali e 
filodrammatiche che perseguono finalità dilettantistiche, e quelli erogati 
nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche dal CONI, dalle 
Federazioni sportive nazionali, dall'Unione Nazionale per l'Incremento delle 
Razze Equine (UNIRE), dagli enti di promozione sportiva e da qualunque 
organismo, comunque denominato, che persegua finalità sportive dilettantistiche 
e che da essi sia riconosciuto. Tale disposizione si applica anche ai rapporti 
di collaborazione coordinata e continuativa di carattere 
amministrativo-gestionale di natura non professionale resi in favore di società 
e associazioni sportive dilettantistiche (360); 
n) le plusvalenze realizzate a seguito di trasformazione eterogenea di cui 
all'articolo 171, comma 2, ove ricorrono i presupposti di tassazione di cui alle 
lettere precedenti (361). 
1-bis. Agli effetti dell'applicazione delle lettere c), c-bis) e c-ter) del 
comma 1, si considerano cedute per prime le partecipazioni, i titoli, gli 
strumenti finanziari, i contratti, i certificati e diritti, nonché le valute ed 
i metalli preziosi acquisiti in data più recente; in caso di chiusura o di 
cessione dei rapporti di cui alla lettera c-quater) si considerano chiusi o 
ceduti per primi i rapporti sottoscritti od acquisiti in data più recente (362). 

1-ter. Le plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di valute estere 
rivenienti da depositi e conti correnti concorrono a formare il reddito a 
condizione che nel periodo d'imposta la giacenza dei depositi e conti correnti 
complessivamente intrattenuti dal contribuente, calcolata secondo il cambio 
vigente all'inizio del periodo di riferimento sia superiore a cento milioni di 
lire per almeno sette giorni lavorativi continui (363). 
1-quater. Fra le plusvalenze e i redditi di cui alle lettere c-ter), c-quater) e 
c-quinquies) si comprendono anche quelli realizzati mediante rimborso o chiusura 
delle attività finanziarie o dei rapporti ivi indicati, sottoscritti 
all'emissione o comunque non acquistati da terzi per effetto di cessione a 
titolo oneroso (364) (365). 



(356)  Lettera così modificata dal comma 38 dell'art. 37, D.L. 4 luglio 2006, n. 
223. Vedi, anche, il comma 496 dell'art. 1, L. 23 dicembre 2005, n. 266. 
(357)  Numero così sostituito dal comma 1 dell'art. 4, D.Lgs. 18 novembre 2005, 
n. 247, con la decorrenza indicata nel comma 3 dello stesso articolo 4. 
(358)  Numero così modificato dal comma 1 dell'art. 4, D.Lgs. 18 novembre 2005, 
n. 247, con la decorrenza indicata nel comma 3 dello stesso articolo 4. 
(359)  Vedi, anche, il comma 4 dell'art. 27, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, 
come sostituito dal comma 1 dell'art. 14, D.Lgs. 18 novembre 2005, n. 247 e il 
comma 4 dell'art. 5, D.Lgs. 21 novembre 1997, n. 461, come modificato dal comma 
1 dell'art. 15, del citato decreto legislativo n. 247 del 2005. 
(360)  Lettera così modificata prima dal comma 253 dell'art. 1, L. 30 dicembre 
2004, n. 311 e poi dal comma 299 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296. 
(361)  Comma prima modificato dall'art. 7, L. 11 marzo 1988, n. 67, dall'art. 3, 
D.L. 28 gennaio 1991, n. 27, dall'art. 11, L. 30 dicembre 1991, n. 413, 
dall'art. 3, D.L. 17 settembre 1992, n. 378, dall'art. 67, D.L. 30 agosto 1993, 
n. 331, dall'art. 1, D.L. 30 dicembre 1993, n. 557, dall'art. 3, comma 25, L. 23 
dicembre 1996, n. 662, dall'art. 4, D.L. 29 settembre 1997, n. 328, dall'art. 3, 
D.Lgs. 21 novembre 1997, n. 461, dall'art. 7, D.Lgs. 16 giugno 1998, n. 201, 
dall'art. 37, L. 21 novembre 2000, n. 342 e dall'art. 90, comma 3, L. 27 
dicembre 2002, n. 289 e poi così sostituito dall'art. 1, D.Lgs. 12 dicembre 
2003, n. 344 di riforma dell'imposizione sul reddito delle società (Ires). Il 
citato decreto legislativo n. 344 del 2003, nel riordinare la materia, ha 
rinumerato gran parte degli articoli del presente testo unico. Gli articoli 
stessi sono quindi riportati con la nuova numerazione e con l'indicazione della 
precedente, ove possibile, tra parentesi quadre, mentre gli articoli o i commi 
non riproposti sono stati eliminati. Vedi, anche, l'art. 4 del suddetto decreto 
legislativo n. 344 del 2003. 
(362)  Comma aggiunto dall'art. 3, D.Lgs. 21 novembre 1997, n. 461 e poi così 
modificato dal comma 1 dell'art. 4, D.Lgs. 18 novembre 2005, n. 247, con la 
decorrenza indicata nel comma 3 dello stesso articolo 4. 
(363)  Comma aggiunto dall'art. 3, D.Lgs. 21 novembre 1997, n. 461. 
(364)  Comma aggiunto dall'art. 2, comma 1, D.Lgs. 21 luglio 1999, n. 259, con 
la decorrenza indicata nel comma 3 dello stesso articolo 2. 
(365)  Il presente testo unico è stato da ultimo modificato dal D.Lgs. 12 
dicembre 2003, n. 344 di riforma dell'imposizione sul reddito delle società 
(Ires) che, nel riordinare la materia, ha rinumerato gran parte degli articoli 
del presente testo unico. Gli articoli stessi sono quindi riportati con la nuova 
numerazione e con l'indicazione della precedente, ove possibile, tra parentesi 
quadre, mentre gli articoli o i commi non riproposti sono stati eliminati. 
 





(giurisprudenza di legittimità)
68. [82]  Plusvalenze.
1. Le plusvalenze di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 67 sono 
costituite dalla differenza tra i corrispettivi percepiti nel periodo di imposta 
e il prezzo di acquisto o il costo di costruzione del bene ceduto, aumentato di 
ogni altro costo inerente al bene medesimo. Per gli immobili di cui alla lettera 
b) del comma 1 dell'articolo 67 acquisiti per donazione si assume come prezzo di 
acquisto o costo di costruzione quello sostenuto dal donante (366). 
2. Per i terreni di cui alla lettera a) comma 1 dell'articolo 67 acquistati 
oltre cinque anni prima dell'inizio della lottizzazione o delle opere si assume 
come prezzo di acquisto il valore normale nel quinto anno anteriore. Il costo 
dei terreni stessi acquisiti gratuitamente e quello dei fabbricati costruiti su 
terreni acquisiti gratuitamente sono determinati tenendo conto del valore 
normale del terreno alla data di inizio della lottizzazione o delle opere ovvero 
a quella di inizio della costruzione. Il costo dei terreni suscettibili 
d'utilizzazione edificatoria di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 67 
è costituito dal prezzo di acquisto aumentato di ogni altro costo inerente, 
rivalutato in base alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le 
famiglie di operai e impiegati nonché dell'imposta comunale sull'incremento di 
valore degli immobili. Per i terreni acquistati per effetto di successione o 
donazione si assume come prezzo di acquisto il valore dichiarato nelle relative 
denunce ed atti registrati, od in seguito definito e liquidato, aumentato di 
ogni altro costo successivo inerente, nonché dell'imposta comunale 
sull'incremento di valore degli immobili e di successione. 
3. Le plusvalenze di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 67, diverse 
da quelle di cui al comma 4 del presente articolo, per il 40 per cento del loro 
ammontare, sono sommate algebricamente alla corrispondente quota delle relative 
minusvalenze; se le minusvalenze sono superiori alle plusvalenze l'eccedenza è 
riportata in deduzione, fino a concorrenza del 40 per cento dell'ammontare delle 
plusvalenze dei periodi successivi, ma non oltre il quarto, a condizione che sia 
indicata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel quale 
le minusvalenze sono state realizzate (367). 
4. Le plusvalenze realizzate mediante la cessione dei contratti stipulati con 
associanti non residenti che non soddisfano le condizioni di cui all'articolo 
44, comma 2, lettera a), ultimo periodo, nonché le plusvalenze di cui alle 
lettere c) e c-bis) del comma 1 dell'articolo 67 realizzate mediante la cessione 
di partecipazioni al capitale o al patrimonio, titoli e strumenti finanziari di 
cui all'articolo 44, comma 2, lettera a), e contratti di cui all'articolo 109, 
comma 9, lettera b), emessi o stipulati da società residenti in Paesi o 
territori a regime fiscale privilegiato di cui al decreto del Ministro 
dell'economia e delle finanze adottato ai sensi dell'articolo 167, comma 4, 
salvo la dimostrazione, a seguito dell'esercizio dell'interpello secondo le 
modalità del comma 5, lettera b), dello stesso articolo 167, del rispetto delle 
condizioni indicate nella lettera c) del comma 1 dell'articolo 87, concorrono a 
formare il reddito per il loro intero ammontare. La disposizione del periodo 
precedente non si applica alle partecipazioni, ai titoli e agli strumenti 
finanziari di cui alla citata lettera c-bis), del comma 1, dell'articolo 67, 
emessi da società i cui titoli sono negoziati nei mercati regolamentati. Le 
plusvalenze di cui ai periodi precedenti sono sommate algebricamente alle 
relative minusvalenze; se le minusvalenze sono superiori alle plusvalenze 
l'eccedenza è riportata in deduzione integralmente dall'ammontare delle 
plusvalenze dei periodi successivi, ma non oltre il quarto, a condizione che sia 
indicata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel quale 
le minusvalenze sono state realizzate (368). 
5. Le plusvalenze di cui alle lettere c-bis), diverse da quelle di cui al comma 
4, e c-ter) del comma 1 dell'articolo 67 sono sommate algebricamente alle 
relative minusvalenze, nonché ai redditi ed alle perdite di cui alla lettera 
c-quater) e alle plusvalenze ed altri proventi di cui alla lettera c-quinquies) 
del comma 1 dello stesso articolo 67; se l'ammontare complessivo delle 
minusvalenze e delle perdite è superiore all'ammontare complessivo delle 
plusvalenze e degli altri redditi, l'eccedenza può essere portata in deduzione, 
fino a concorrenza, dalle plusvalenze e dagli altri redditi dei periodi 
d'imposta successivi ma non oltre il quarto, a condizione che sia indicata nella 
dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel quale le 
minusvalenze e le perdite sono state realizzate (369). 
6. Le plusvalenze indicate nelle lettere c), c-bis) e c-ter) del comma 1 
dell'articolo 67 sono costituite dalla differenza tra il corrispettivo percepito 
ovvero la somma od il valore normale dei beni rimborsati ed il costo od il 
valore di acquisto assoggettato a tassazione, aumentato di ogni onere inerente 
alla loro produzione, compresa l'imposta di successione e donazione, con 
esclusione degli interessi passivi. Nel caso di acquisto per successione, si 
assume come costo il valore definito o, in mancanza, quello dichiarato agli 
effetti dell'imposta di successione, nonché, per i titoli esenti da tale 
imposta, il valore normale alla data di apertura della successione. Nel caso di 
acquisto per donazione si assume come costo il costo del donante. Per le azioni, 
quote o altre partecipazioni acquisite sulla base di aumento gratuito del 
capitale il costo unitario è determinato ripartendo il costo originario sul 
numero complessivo delle azioni, quote o partecipazioni di compendio. Per le 
partecipazioni nelle società indicate dall'articolo 5, il costo è aumentato o 
diminuito dei redditi e delle perdite imputate al socio e dal costo si 
scomputano, fino a concorrenza dei redditi già imputati, gli utili distribuiti 
al socio. Per le valute estere cedute a termine si assume come costo il valore 
della valuta al cambio a pronti vigente alla data di stipula del contratto di 
cessione. Il costo o valore di acquisto è documentato a cura del contribuente. 
Per le valute estere prelevate da depositi e conti correnti, in mancanza della 
documentazione del costo, si assume come costo il valore della valuta al minore 
dei cambi mensili accertati ai sensi dell'articolo 110, comma 9, nel periodo 
d'imposta in cui la plusvalenza è realizzata. Le minusvalenze sono determinate 
con gli stessi criteri stabiliti per le plusvalenze. 
7. Agli effetti della determinazione delle plusvalenze e minusvalenze: 
a) dal corrispettivo percepito o dalla somma rimborsata, nonché dal costo o 
valore di acquisto si scomputano i redditi di capitale maturati ma non riscossi, 
diversi da quelli derivanti dalla partecipazione in società ed enti soggetti 
all'imposta sul reddito delle società e dagli utili relativi ai titoli ed agli 
strumenti finanziari di cui all'articolo 44, comma 2, lettera a), e ai contratti 
di cui all'articolo 109, comma 9, lettera b) (370); 
b) qualora vengano superate le percentuali di diritti di voto o di 
partecipazione indicate nella lettera c) del comma 1 dell'articolo 67, i 
corrispettivi percepiti anteriormente al periodo d'imposta nel quale si è 
verificato il superamento delle percentuali si considerano percepiti in tale 
periodo; 
c) per le valute estere prelevate da depositi e conti correnti si assume come 
corrispettivo il valore normale della valuta alla data di effettuazione del 
prelievo; 
d) per le cessioni di metalli preziosi, in mancanza della documentazione del 
costo di acquisto, le plusvalenze sono determinate in misura pari al 25 per 
cento del corrispettivo della cessione; 
e) per le cessioni a titolo oneroso poste in essere in dipendenza dei rapporti 
indicati nella lettera c-quater), del comma 1 dell'articolo 67, il corrispettivo 
è costituito dal prezzo di cessione, eventualmente aumentato o diminuito dei 
premi pagati o riscossi su opzioni; 
f) nei casi di dilazione o rateazione del pagamento del corrispettivo la 
plusvalenza è determinata con riferimento alla parte del costo o valore di 
acquisto proporzionalmente corrispondente alle somme percepite nel periodo 
d'imposta. 
8. I redditi di cui alla lettera c-quater) del comma 1 dell'articolo 67, sono 
costituiti dalla somma algebrica dei differenziali positivi o negativi, nonché 
degli altri proventi od oneri, percepiti o sostenuti, in relazione a ciascuno 
dei rapporti ivi indicati. Per la determinazione delle plusvalenze, minusvalenze 
e degli altri redditi derivanti da tali rapporti si applicano i commi 6 e 7. I 
premi pagati e riscossi su opzioni, salvo che l'opzione non sia stata chiusa 
anticipatamente o ceduta, concorrono a formare il reddito nel periodo d'imposta 
in cui l'opzione è esercitata ovvero scade il termine stabilito per il suo 
esercizio. Qualora a seguito dell'esercizio dell'opzione siano cedute le 
attività di cui alle lettere c), c-bis) o c-ter), dell'articolo 67, i premi 
pagati o riscossi concorrono alla determinazione delle plusvalenze o 
minusvalenze, ai sensi della lettera e) del comma 7. Le plusvalenze e 
minusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di merci non concorrono a 
formare il reddito, anche se la cessione è posta in essere in dipendenza dei 
rapporti indicati nella lettera c-quater) del comma 1 dell'articolo 67. 
9. Le plusvalenze e gli altri proventi di cui alla lettera c-quinquies) del 
comma 1 dell'articolo 67, sono costituiti dalla differenza positiva tra i 
corrispettivi percepiti ovvero le somme od il valore normale dei beni rimborsati 
ed i corrispettivi pagati ovvero le somme corrisposte, aumentate di ogni onere 
inerente alla loro produzione, con esclusione degli interessi passivi. Dal 
corrispettivo percepito e dalla somma rimborsata si scomputano i redditi di 
capitale derivanti dal rapporto ceduto maturati ma non riscossi nonché i redditi 
di capitale maturati a favore del creditore originario ma non riscossi. Si 
applicano le disposizioni della lettera f) del comma 7 (371). 



(366) Periodo aggiunto dal comma 39 dell'art. 37, D.L. 4 luglio 2006, n. 223, 
come modificato dalla relativa legge di conversione.
(367)  Comma così modificato dal comma 2 dell'art. 4, D.Lgs. 18 novembre 2005, 
n. 247, con la decorrenza indicata nel comma 3 dello stesso articolo 4. Vedi, 
anche, l'art. 4, D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344. 
(368)  Comma così sostituito dal comma 2 dell'art. 4, D.Lgs. 18 novembre 2005, 
n. 247, con la decorrenza indicata nel comma 3 dello stesso articolo 4. 
(369)  Comma così modificato dal comma 2 dell'art. 4, D.Lgs. 18 novembre 2005, 
n. 247, con la decorrenza indicata nel comma 3 dello stesso articolo 4. 
(370)  Lettera così modificata dal comma 2 dell'art. 4, D.Lgs. 18 novembre 2005, 
n. 247, con la decorrenza indicata nel comma 3 dello stesso articolo 4. 
(371)  Articolo prima modificato dagli artt. 2 e 3, D.L. 28 gennaio 1991, n. 27, 
dall'art. 11, L. 30 dicembre 1991, n. 413, dall'art. 4, D.Lgs. 21 novembre 1997, 
n. 461, dall'art. 7, D.Lgs. 16 giugno 1998, n. 201, dall'art. 2, comma 1, D.Lgs. 
21 luglio 1999, n. 259, dall'art. 10, comma 1, D.Lgs. 23 dicembre 1999, n. 505, 
dall'art. 3, D.Lgs. 19 luglio 2000, n. 221, dall'art. 9, D.L. 25 settembre 2001, 
n. 350 e poi così sostituito dall'art. 1, D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344 di 
riforma dell'imposizione sul reddito delle società (Ires). Il citato decreto 
legislativo n. 344 del 2003, nel riordinare la materia, ha rinumerato gran parte 
degli articoli del presente testo unico. Gli articoli stessi sono quindi 
riportati con la nuova numerazione e con l'indicazione della precedente, ove 
possibile, tra parentesi quadre, mentre gli articoli o i commi non riproposti 
sono stati eliminati. Vedi, anche, l'art. 4 del suddetto decreto legislativo n. 
344 del 2003. Vedi, anche, il comma 2 dell'art. 5, D.Lgs. 21 novembre 1997, n. 
461, come modificato dal comma 1 dell'art. 15, D.Lgs. 18 novembre 2005, n. 247. 
 





69. [83]  Premi, vincite ed indennità.
1. I premi e le vincite di cui alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 67 
(372) costituiscono reddito per l'intero ammontare percepito nel periodo di 
imposta, senza alcuna deduzione. 
2. Le indennità, i rimborsi forfettari, i premi e i compensi di cui alla lettera 
m) del comma 1 dell'articolo 67 (373) non concorrono a formare il reddito per un 
importo non superiore complessivamente nel periodo d'imposta a 7.500 euro. Non 
concorrono, altresì, a formare il reddito i rimborsi di spese documentate 
relative al vitto, all'alloggio, al viaggio e al trasporto sostenute in 
occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale (374) (375). 



(372)  Rinvio così modificato ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, comma 3, 
D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344. 
(373)  Rinvio così modificato ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, comma 3, 
D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344. 
(374)  Comma prima sostituito dall'art. 37, L. 21 novembre 2000, n. 342, con la 
decorrenza e i limiti indicati nel comma 4 dello stesso articolo e poi così 
modificato dall'art. 90, comma 3, L. 27 dicembre 2002, n. 289. Il presente comma 
era stato modificato anche dall'art. 6, D.L. 8 luglio 2002, n. 138, poi 
soppresso dalla relativa legge di conversione. 
(375)  Il presente testo unico è stato da ultimo modificato dal D.Lgs. 12 
dicembre 2003, n. 344 di riforma dell'imposizione sul reddito delle società 
(Ires) che, nel riordinare la materia, ha rinumerato gran parte degli articoli 
del presente testo unico. Gli articoli stessi sono quindi riportati con la nuova 
numerazione e con l'indicazione della precedente, ove possibile, tra parentesi 
quadre, mentre gli articoli o i commi non riproposti sono stati eliminati. 
 





(giurisprudenza di legittimità)
70. [84]  Redditi di natura fondiaria.
1. I censi, le decime, i quartesi e gli altri redditi di natura fondiaria non 
determinabili catastalmente, ancorché consistenti in prodotti del fondo o 
commisurati ad essi, e i redditi dei beni immobili situati nel territorio dello 
Stato che non sono e non devono essere iscritti in catasto con attribuzione di 
rendita, concorrono a formare il reddito complessivo nell'ammontare e per il 
periodo di imposta in cui sono percepiti (376). 
2. I redditi dei terreni e dei fabbricati situati all'estero concorrono alla 
formazione del reddito complessivo nell'ammontare netto risultante dalla 
valutazione effettuata nello Stato estero per il corrispondente periodo di 
imposta o, in caso di difformità dei periodi di imposizione, per il periodo di 
imposizione estero che scade nel corso di quello italiano. I redditi dei 
fabbricati non soggetti ad imposte sui redditi nello Stato estero concorrono a 
formare il reddito complessivo per l'ammontare percepito nel periodo di imposta, 
ridotto del 15 per cento a titolo di deduzione forfettaria delle spese (377) 
(378). 



(376)  Comma così modificato dall'art. 1, D.P.R. 4 febbraio 1988, n. 42. 
(377)  Comma così modificato dall'art. 7, D.L. 31 maggio 1994, n. 330. 
(378)  Il presente testo unico è stato da ultimo modificato dal D.Lgs. 12 
dicembre 2003, n. 344 di riforma dell'imposizione sul reddito delle società 
(Ires) che, nel riordinare la materia, ha rinumerato gran parte degli articoli 
del presente testo unico. Gli articoli stessi sono quindi riportati con la nuova 
numerazione e con l'indicazione della precedente, ove possibile, tra parentesi 
quadre, mentre gli articoli o i commi non riproposti sono stati eliminati. 
 





71. [85]  Altri redditi.
1. I redditi di cui alla lettera g) del comma 1 dell'articolo 67 (379) 
costituiscono reddito per l'ammontare percepito nel periodo di imposta, ridotto 
del 25 per cento se i diritti dalla cui utilizzazione derivano sono stati 
acquistati a titolo oneroso (380). 
2. I redditi di cui alle lettere h), i) e l) del comma 1 dell'articolo 67 (381) 
sono costituiti dalla differenza tra l'ammontare percepito nel periodo di 
imposta e le spese specificamente inerenti alla loro produzione. Le plusvalenze 
indicate alle lettere h) e h-bis) del predetto art. 67 (382) sono determinate a 
norma dell'articolo 86 (383) (384) (385). 
2-bis. In deroga alla disposizione di cui al comma 2, per le operazioni di cui 
all'articolo 67, comma 1, lettera i), poste in essere dai soggetti che svolgono 
le attività di cui all'articolo 32, eccedenti i limiti di cui al comma 2, 
lettera c), del predetto articolo, si applicano le percentuali di redditività di 
cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 56-bis. Le disposizioni del presente comma non 
incidono sull'esercizio della delega legislativa di cui alla legge 7 aprile 
2003, n. 80 (386). 



(379)  Rinvio così modificato ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, comma 3, 
D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344. 
(380)  Comma così modificato dall'art. 7, D.L. 31 maggio 1994, n. 330. 
(381)  Rinvio così modificato ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, comma 3, 
D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344. 
(382)  Rinvio così modificato ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, comma 3, 
D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344. 
(383)  Rinvio così modificato ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, comma 3, 
D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344. 
(384)  Comma così modificato dall'art. 3, comma 25, L. 23 dicembre 1996, n. 662. 

(385)  Il presente testo unico è stato da ultimo modificato dal D.Lgs. 12 
dicembre 2003, n. 344 di riforma dell'imposizione sul reddito delle società 
(Ires) che, nel riordinare la materia, ha rinumerato gran parte degli articoli 
del presente testo unico. Gli articoli stessi sono quindi riportati con la nuova 
numerazione e con l'indicazione della precedente, ove possibile, tra parentesi 
quadre, mentre gli articoli o i commi non riproposti sono stati eliminati. 
(386)  Comma aggiunto dall'art. 2, comma 6, L. 24 dicembre 2003, n. 350, come 
modificato dall'art. 15, D.Lgs. 29 marzo 2004, n. 99. 
 





TITOLO II 
Imposta sul reddito delle società. 
Capo I - Soggetti passivi e disposizioni generali 
72. [86]  Presupposto dell'imposta.
1. Presupposto dell'imposta sul reddito delle società è il possesso dei redditi 
in denaro o in natura rientranti nelle categorie indicate nell'articolo 6 (387). 




(387)  Articolo così sostituito dall'art. 1, D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344 di 
riforma dell'imposizione sul reddito delle società (Ires). Vedi, anche, il comma 
353 dell'art. 1, L. 23 dicembre 2005, n. 266. Il citato decreto legislativo n. 
344 del 2003, nel riordinare la materia, ha rinumerato gran parte degli articoli 
del presente testo unico. Gli articoli stessi sono quindi riportati con la nuova 
numerazione e con l'indicazione della precedente, ove possibile, tra parentesi 
quadre, mentre gli articoli o i commi non riproposti sono stati eliminati. 
 





(giurisprudenza di legittimità)
73. [87]  Soggetti passivi (388).
1. Sono soggetti all'imposta sul reddito delle società: 
a) le società per azioni e in accomandita per azioni, le società a 
responsabilità limitata, le società cooperative e le società di mutua 
assicurazione residenti nel territorio dello Stato (389); 
b) gli enti pubblici e privati diversi dalle società, nonché i trust, residenti 
nel territorio dello Stato, che hanno per oggetto esclusivo o principale 
l'esercizio di attività commerciali (390); 
c) gli enti pubblici e privati diversi dalle società, nonché i trust, residenti 
nel territorio dello Stato, che non hanno per oggetto esclusivo o principale 
l'esercizio di attività commerciali (391); 
d) le società e gli enti di ogni tipo, compresi i trust, con o senza personalità 
giuridica, non residenti nel territorio dello Stato (392). 
2. Tra gli enti diversi dalle società, di cui alle lettere b) e c) del comma 1, 
si comprendono, oltre alle persone giuridiche, le associazioni non riconosciute, 
i consorzi e le altre organizzazioni non appartenenti ad altri soggetti passivi, 
nei confronti delle quali il presupposto dell'imposta si verifica in modo 
unitario e autonomo. Tra le società e gli enti di cui alla lettera d) del comma 
1 sono comprese anche le società e le associazioni indicate nell'articolo 5. Nei 
casi in cui i beneficiari del trust siano individuati, i redditi conseguiti dal 
trust sono imputati in ogni caso ai beneficiari in proporzione alla quota di 
partecipazione individuata nell'atto di costituzione del trust o in altri 
documenti successivi ovvero, in mancanza, in parti uguali (393).
3. Ai fini delle imposte sui redditi si considerano residenti le società e gli 
enti che per la maggior parte del periodo di imposta hanno la sede legale o la 
sede dell'amministrazione o l'oggetto principale nel territorio dello Stato. Si 
considerano altresì residenti nel territorio dello Stato, salvo prova contraria, 
i trust e gli istituti aventi analogo contenuto istituiti in Paesi diversi da 
quelli indicati nel decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996, 
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 19 settembre 1996, e successive 
modificazioni, in cui almeno uno dei disponenti ed almeno uno dei beneficiari 
del trust siano fiscalmente residenti nel territorio dello Stato. Si 
considerano, inoltre, residenti nel territorio dello Stato i trust istituiti in 
uno Stato diverso da quelli indicati nel citato decreto del Ministro delle 
finanze 4 settembre 1996, quando, successivamente alla loro costituzione, un 
soggetto residente nel territorio dello Stato effettui in favore del trust 
un'attribuzione che importi il trasferimento di proprietà di beni immobili o la 
costituzione o il trasferimento di diritti reali immobiliari, anche per quote, 
nonché vincoli di destinazione sugli stessi (394).
4. L'oggetto esclusivo o principale dell'ente residente è determinato in base 
alla legge, all'atto costitutivo o allo statuto, se esistenti in forma di atto 
pubblico o di scrittura privata autenticata o registrata. Per oggetto principale 
si intende l'attività essenziale per realizzare direttamente gli scopi primari 
indicati dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto. 
5. In mancanza dell'atto costitutivo o dello statuto nelle predette forme, 
l'oggetto principale dell'ente residente è determinato in base all'attività 
effettivamente esercitata nel territorio dello Stato; tale disposizione si 
applica in ogni caso agli enti non residenti (395).
5-bis. Salvo prova contraria, si considera esistente nel territorio dello Stato 
la sede dell'amministrazione di società ed enti, che detengono partecipazioni di 
controllo, ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, del codice civile, nei 
soggetti di cui alle lettere a) e b) del comma 1, se, in alternativa:
a) sono controllati, anche indirettamente, ai sensi dell'articolo 2359, primo 
comma, del codice civile, da soggetti residenti nel territorio dello Stato;
b) sono amministrati da un consiglio di amministrazione, o altro organo 
equivalente di gestione, composto in prevalenza di consiglieri residenti nel 
territorio dello Stato (396).
5-ter. Ai fini della verifica della sussistenza del controllo di cui al comma 
5-bis, rileva la situazione esistente alla data di chiusura dell'esercizio o 
periodo di gestione del soggetto estero controllato. Ai medesimi fini, per le 
persone fisiche si tiene conto anche dei voti spettanti ai familiari di cui 
all'articolo 5, comma 5 (397).



(388)  L'art. 1, D.L. 2 maggio 1989, n. 156 (Gazz. Uff. 2 maggio 1989, n. 100), 
convertito in legge con L. 30 giugno 1989, n. 243 (Gazz. Uff. 1° luglio 1989, n. 
152), ha disposto che i termini per la presentazione della dichiarazione dei 
redditi dei soggetti indicati nell'art. 87, aventi scadenza dal 1° aprile al 29 
maggio 1989, sono differiti al 30 maggio 1989. Vedi, anche, l'art. 9, D.P.R. 14 
ottobre 1999, n. 542.
(389)  Vedi, anche, l'art. 27, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 come modificato 
dall'art. 2, D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344 e i commi 20, 102 e 134 dell'art. 
1, L. 27 dicembre 2006, n. 296.
(390)  Lettera così modificata dal comma 74 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 
296. Vedi, anche, l'art. 27, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, come modificato 
dall'art. 2, D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344, il comma 368 dell'art. 1, L. 23 
dicembre 2005, n. 266 e i commi 102 e 134 dell'art. 1, della citata legge n. 296 
del 2006. 
(391)  Lettera così modificata dal comma 74 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 
296. Vedi, anche, gli artt. 2 e 11, D.Lgs. 1° aprile 1996, n. 239. 
(392)  Lettera così modificata dal comma 74 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 
296. Vedi, anche, l'art. 1, D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 466, l'art. 2, L. 13 
maggio 1999, n. 133, gli articoli da 10 a 15, L. 21 novembre 2000, n. 342, il 
comma 3 dell'art. 3, L. 28 dicembre 2001, n. 448, l'art. 14-vicies semel, D.L. 
30 giugno 2005, n. 115, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione, 
il comma 134 e i commi 242 e seguenti dell'art. 1, della citata legge n. 296 del 
2006.
(393) Periodo aggiunto dal comma 74 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296.
(394) Comma così modificato dal comma 74 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 
296.
(395)  Articolo prima modificato dall'art. 1, D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460 e 
poi così sostituito dall'art. 1, D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344 di riforma 
dell'imposizione sul reddito delle società (Ires). Il citato decreto legislativo 
n. 344 del 2003, nel riordinare la materia, ha rinumerato gran parte degli 
articoli del presente testo unico. Gli articoli stessi sono quindi riportati con 
la nuova numerazione e con l'indicazione della precedente, ove possibile, tra 
parentesi quadre, mentre gli articoli o i commi non riproposti sono stati 
eliminati. Vedi, anche, l'art. 4 del suddetto decreto legislativo n. 344 del 
2003. 
(396) Comma aggiunto dal comma 13 dell'art. 35, D.L. 4 luglio 2006, n. 223, come 
modificato dalla relativa legge di conversione e con effetto a decorrere dal 
periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore dello stesso decreto, 
ai sensi di quanto disposto dal comma 14 del medesimo art. 35.
(397) Comma aggiunto dal comma 13 dell'art. 35, D.L. 4 luglio 2006, n. 223 con 
effetto a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in 
vigore dello stesso decreto, ai sensi di quanto disposto dal comma 14 del 
medesimo art. 35.
 





(giurisprudenza di legittimità)
74. [88]  Stato ed enti pubblici.
1. Gli organi e le amministrazioni dello Stato, compresi quelli ad ordinamento 
autonomo, anche se dotati di personalità giuridica, i comuni, i consorzi tra 
enti locali, le associazioni e gli enti gestori di demanio collettivo, le 
comunità montane, le province e le regioni non sono soggetti all'imposta (398). 
2. Non costituiscono esercizio dell'attività commerciale: 
a) l'esercizio di funzioni statali da parte di enti pubblici; 
b) l'esercizio di attività previdenziali, assistenziali e sanitarie da parte di 
enti pubblici istituiti esclusivamente a tal fine, comprese le aziende sanitarie 
locali (399). 



(398) Vedi, anche, il comma 185 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296.
(399)  Articolo prima sostituito dall'art. 4, D.L. 31 ottobre 1990, n. 310, come 
modificato dalla relativa legge di conversione, poi modificato dall'art. 22, L. 
27 dicembre 1997, n. 449 ed infine così sostituito dall'art. 1, D.Lgs. 12 
dicembre 2003, n. 344 di riforma dell'imposizione sul reddito delle società 
(Ires). Il citato decreto legislativo n. 344 del 2003, nel riordinare la 
materia, ha rinumerato gran parte degli articoli del presente testo unico. Gli 
articoli stessi sono quindi riportati con la nuova numerazione e con 
l'indicazione della precedente, ove possibile, tra parentesi quadre, mentre gli 
articoli o i commi non riproposti sono stati eliminati. Vedi, anche, l'art. 4 
del suddetto decreto legislativo n. 344 del 2003. 
 





75. [89]  Base imponibile.
1. L'imposta si applica sul reddito complessivo netto, determinato secondo le 
disposizioni della sezione I del capo II, per le società e gli enti di cui alle 
lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 73, del capo III, per gli enti non 
commerciali di cui alla lettera c) e dei capi IV e V, per le società e gli enti 
non residenti di cui alla lettera d). 
2. Le società residenti di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 73 e 
quelle non residenti di cui alla lettera d) possono determinare il reddito 
secondo le disposizioni del capo VI (400). 



(400)  Articolo così sostituito dall'art. 1, D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344 di 
riforma dell'imposizione sul reddito delle società (Ires). Il citato decreto 
legislativo n. 344 del 2003, nel riordinare la materia, ha rinumerato gran parte 
degli articoli del presente testo unico. Gli articoli stessi sono quindi 
riportati con la nuova numerazione e con l'indicazione della precedente, ove 
possibile, tra parentesi quadre, mentre gli articoli o i commi non riproposti 
sono stati eliminati. Per l'introduzione dell'istituto della pianificazione 
fiscale concordata a decorrere dal periodo di imposta in corso al 1° gennaio 
2005 vedi i commi da 387 a 398 dell'art. 1, L. 30 dicembre 2004, n. 311. Vedi, 
inoltre, i commi da 1088 a 1095 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296.
 





(giurisprudenza di legittimità)
76. [90]  Periodo d'imposta.
1. L'imposta è dovuta per periodi di imposta, a ciascuno dei quali corrisponde 
una obbligazione tributaria autonoma salvo quanto stabilito negli articoli 80 e 
84. 
2. Il periodo di imposta è costituito dall'esercizio o periodo di gestione della 
società o dell'ente, determinato dalla legge o dall'atto costitutivo. Se la 
durata dell'esercizio o periodo di gestione non è determinata dalla legge o 
dall'atto costitutivo, o è determinata in due o più anni, il periodo di imposta 
è costituito dall'anno solare. 
3. [Se il periodo di imposta è superiore o inferiore a dodici mesi i redditi di 
cui agli articoli 90 e 56, comma 5, sono ragguagliati alla durata di esso. Il 
ragguaglio si effettua anche ai fini delle disposizioni di cui agli articoli 
102, commi 2, 6 e 7, 104, 106 e 107, commi 1 e 2] (401) (402). 



(401)  Comma abrogato dal comma 1 dell'art. 5, D.Lgs. 18 novembre 2005, n. 247, 
con la decorrenza indicata nel comma 3 dello stesso articolo 5. 
(402)  Articolo prima modificato dall'art. 3, comma 103, L. 28 dicembre 1995, n. 
549 e poi così sostituito dall'art. 1, D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344 di 
riforma dell'imposizione sul reddito delle società (Ires). Il citato decreto 
legislativo n. 344 del 2003, nel riordinare la materia, ha rinumerato gran parte 
degli articoli del presente testo unico. Gli articoli stessi sono quindi 
riportati con la nuova numerazione e con l'indicazione della precedente, ove 
possibile, tra parentesi quadre, mentre gli articoli o i commi non riproposti 
sono stati eliminati. Vedi, anche, l'art. 4 del suddetto decreto legislativo n. 
344 del 2003. 
 





77. [91]  Aliquota dell'imposta.
1. L'imposta è commisurata al reddito complessivo netto con l'aliquota del 33 
per cento (403). 



(403)  Articolo così sostituito dall'art. 1, D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344 di 
riforma dell'imposizione sul reddito delle società (Ires). Il citato decreto 
legislativo n. 344 del 2003, nel riordinare la materia, ha rinumerato gran parte 
degli articoli del presente testo unico. Gli articoli stessi sono quindi 
riportati con la nuova numerazione e con l'indicazione della precedente, ove 
possibile, tra parentesi quadre, mentre gli articoli o i commi non riproposti 
sono stati eliminati. In precedenza l'aliquota della previgente imposta sul 
reddito delle persone giuridiche (IRPEG), in origine fissata al 36%, era stata 
elevata al 37% dall'art. 19, D.L. 23 febbraio 1995, n. 41, ridotta al 35% 
dall'art. 4, L. 23 dicembre 2000, n. 388, stabilita al 36%, a decorrere dal 
periodo d'imposta in corso al 1º gennaio 2001, e al 34%, a decorrere dal periodo 
d'imposta in corso al 1º gennaio 2003, dall'art. 4, L. 27 dicembre 2002, n. 289. 
Vedi, anche, l'art. 11, D.L. 30 settembre 2003, n. 269. 
 





78. [91-bis]  Detrazione d'imposta per oneri.
1. Dall'imposta lorda si detrae fino a concorrenza del suo ammontare un importo 
pari al 19 per cento dell'onere di cui all'articolo 15, comma 1-bis, 
limitatamente alle società e agli enti di cui all'articolo 73, comma 1, lettere 
a) e b), diversi dagli enti nei quali vi sia una partecipazione pubblica o i cui 
titoli siano negoziati in mercati regolamentati italiani o esteri, nonché dalle 
società ed enti che controllano, direttamente o indirettamente, tali soggetti, 
ovvero ne siano controllati o siano controllati dalla stessa società o ente che 
controlla i soggetti medesimi, nonché dell'onere di cui all'articolo 15, comma 
1, lettera i-ter) (404). 



(404)  Articolo aggiunto come articolo 91-bis dall'art. 6, L. 2 gennaio 1997, n. 
2, poi modificato dall'art. 2, D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 467, dall'art. 25, L. 
13 maggio 1999, n. 133 e dall'art. 37, L. 21 novembre 2000, n. 342, con la 
decorrenza ed i limiti indicati nel comma 4 dello stesso articolo, ed infine 
così sostituito dall'art. 1, D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344 di riforma 
dell'imposizione sul reddito delle società (Ires). Il citato decreto legislativo 
n. 344 del 2003, nel riordinare la materia, ha rinumerato gran parte degli 
articoli del presente testo unico. Gli articoli stessi sono quindi riportati con 
la nuova numerazione e con l'indicazione della precedente, ove possibile, tra 
parentesi quadre, mentre gli articoli o i commi non riproposti sono stati 
eliminati. In precedenza l'originaria misura della detrazione del 22 per cento 
era stata ridotta al 19 per cento dall'art. 49, D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, 
per gli oneri sostenuti dal periodo di imposta in corso alla data del 1° gennaio 
1998. 
 





78-bis.  Altre attività agricole.
... (405). 



(405)  L'art. 2, comma 6, L. 24 dicembre 2003, n. 350, in vigore dal 1° gennaio 
2004, ha aggiunto l'art. 78-bis al presente testo unico nella stesura vigente 
antecedentemente alla data di entrata in vigore delle modifiche disposte dal 
D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344. In sede redazionale si è ritenuto opportuno 
riportare l'art. 78-bis come articolo 56-bis, di seguito all'art. 56, articolo 
ove sono confluite le disposizioni contenute nel precedente testo dell'articolo 
78. 
 





79. [93]  Scomputo degli acconti.
1. I versamenti eseguiti dal contribuente in acconto dell'imposta e le ritenute 
alla fonte a titolo di acconto si scomputano dall'imposta a norma dell'articolo 
22, salvo il disposto del comma 2 del presente articolo. 
2. Le ritenute di cui al primo e al secondo comma dell'articolo 26 del decreto 
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e all'articolo 1 del 
decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 
1° dicembre 1981, n. 692, applicabili a titolo di acconto, si scomputano nel 
periodo di imposta nel quale i redditi cui afferiscono concorrono a formare il 
reddito complessivo ancorché non siano stati percepiti e assoggettati alla 
ritenuta. L'importo da scomputare è calcolato in proporzione all'ammontare degli 
interessi e altri proventi che concorrono a formare il reddito (406). 



(406)  Articolo così sostituito dall'art. 1, D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344 di 
riforma dell'imposizione sul reddito delle società (Ires). Il citato decreto 
legislativo n. 344 del 2003, nel riordinare la materia, ha rinumerato gran parte 
degli articoli del presente testo unico. Gli articoli stessi sono quindi 
riportati con la nuova numerazione e con l'indicazione della precedente, ove 
possibile, tra parentesi quadre, mentre gli articoli o i commi non riproposti 
sono stati eliminati. 
 





80. [94]  Riporto o rimborso delle eccedenze.
1. Se l'ammontare complessivo dei crediti per le imposte pagate all'estero, 
delle ritenute d'acconto e dei versamenti in acconto di cui ai precedenti 
articoli è superiore a quello dell'imposta dovuta il contribuente ha diritto, a 
sua scelta, di computare l'eccedenza in diminuzione dell'imposta relativa al 
periodo di imposta successivo, di chiederne il rimborso in sede di dichiarazione 
dei redditi ovvero di utilizzare la stessa in compensazione ai sensi 
dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (407) (408). 



(407)  Comma così modificato dal comma 2 dell'art. 5, D.Lgs. 18 novembre 2005, 
n. 247, con la decorrenza indicata nel comma 3 dello stesso articolo 5. 
(408)  Articolo prima modificato dall'art. 2, D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 467 e 
dall'art. 11, comma 1, D.Lgs. 23 dicembre 1999, n. 505, con la decorrenza 
indicata nel comma 2 dello stesso art. 11, e poi così sostituito dall'art. 1, 
D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344 di riforma dell'imposizione sul reddito delle 
società (Ires). Il citato decreto legislativo n. 344 del 2003, nel riordinare la 
materia, ha rinumerato gran parte degli articoli del presente testo unico. Gli 
articoli stessi sono quindi riportati con la nuova numerazione e con 
l'indicazione della precedente, ove possibile, tra parentesi quadre, mentre gli 
articoli o i commi non riproposti sono stati eliminati. Vedi, anche, l'art. 4 
del suddetto decreto legislativo n. 344 del 2003. 
 





Capo II - Determinazione della base imponibile delle società e degli enti 
commerciali residenti 
Sezione I - Determinazione della base imponibile 
(giurisprudenza di legittimità)
81. [95]  Reddito complessivo.
1. Il reddito complessivo delle società e degli enti commerciali di cui alle 
lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 73, da qualsiasi fonte provenga, è 
considerato reddito d'impresa ed è determinato secondo le disposizioni di questa 
sezione (409). 



(409)  Articolo prima modificato dall'art. 2, D.L. 27 aprile 1990, n. 90 e 
dall'art. 14, L. 24 dicembre 1993, n. 537 e poi così sostituito dall'art. 1, 
D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344 di riforma dell'imposizione sul reddito delle 
società (Ires). Il citato decreto legislativo n. 344 del 2003, nel riordinare la 
materia, ha rinumerato gran parte degli articoli del presente testo unico. Gli 
articoli stessi sono quindi riportati con la nuova numerazione e con 
l'indicazione della precedente, ove possibile, tra parentesi quadre, mentre gli 
articoli o i commi non riproposti sono stati eliminati. Vedi, anche, l'art. 4 
del suddetto decreto legislativo n. 344 del 2003. 
 





82. [100]  Cessioni obbligatorie di partecipazioni sociali.
1. Alle plusvalenze imponibili relative alle azioni o quote alienate a norma 
degli articoli 2357, quarto comma, 2357-bis, secondo comma, e 2359-ter, del 
codice civile e a norma dell'articolo 121 del decreto legislativo 24 febbraio 
1998, n. 58, si applicano le disposizioni del comma 4 dell'articolo 86 (410). 



(410)  Articolo così sostituito dall'art. 1, D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344 di 
riforma dell'imposizione sul reddito delle società (Ires). Il citato decreto 
legislativo n. 344 del 2003, nel riordinare la materia, ha rinumerato gran parte 
degli articoli del presente testo unico. Gli articoli stessi sono quindi 
riportati con la nuova numerazione e con l'indicazione della precedente, ove 
possibile, tra parentesi quadre, mentre gli articoli o i commi non riproposti 
sono stati eliminati. 
 





83.  Determinazione del reddito complessivo.
1. Il reddito complessivo è determinato apportando all'utile o alla perdita 
risultante dal conto economico, relativo all'esercizio chiuso nel periodo 
d'imposta, aumentato o diminuito dei componenti che per effetto dei princìpi 
contabili internazionali sono imputati direttamente a patrimonio le variazioni 
in aumento o in diminuzione conseguenti all'applicazione dei criteri stabiliti 
nelle successive disposizioni della presente sezione (411). 



(411)  Articolo prima sostituito dall'art. 1, D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344 di 
riforma dell'imposizione sul reddito delle società (Ires) e poi così modificato 
dall'art. 11, D.Lgs. 28 febbraio 2005, n. 38. Vedi, anche, l'art. 13 dello 
stesso decreto legislativo n. 38 del 2005. Il citato decreto legislativo n. 344 
del 2003, nel riordinare la materia, ha rinumerato gran parte degli articoli del 
presente testo unico. Gli articoli stessi sono quindi riportati con la nuova 
numerazione e con l'indicazione della precedente, ove possibile, tra parentesi 
quadre, mentre gli articoli o i commi non riproposti sono stati eliminati. 
 





84. [102]  Riporto delle perdite.
1. La perdita di un periodo d'imposta, determinata con le stesse norme valevoli 
per la determinazione del reddito, può essere computata in diminuzione del 
reddito dei periodi d'imposta successivi, ma non oltre il quinto, per l'intero 
importo che trova capienza nel reddito imponibile di ciascuno di essi. Per i 
soggetti che fruiscono di un regime di esenzione totale o parziale del reddito 
la perdita riportabile è diminuita in misura proporzionalmente corrispondente 
alla quota di esenzione applicabile in presenza di un reddito imponibile. Per i 
soggetti che fruiscono di un regime di esenzione dell'utile la perdita è 
riportabile per l'ammontare che eccede l'utile che non ha concorso alla 
formazione del reddito negli esercizi precedenti. La perdita è diminuita dei 
proventi esenti dall'imposta diversi da quelli di cui all'articolo 87, per la 
parte del loro ammontare che eccede i componenti negativi non dedotti ai sensi 
degli articoli 96 e 109, commi 5 e 6. Detta differenza potrà tuttavia essere 
computata in diminuzione del reddito complessivo in misura tale che l'imposta 
corrispondente al reddito imponibile risulti compensata da eventuali crediti di 
imposta, ritenute alla fonte a titolo di acconto, versamenti in acconto, e dalle 
eccedenze di cui all'articolo 80 (412). 
2. Le perdite realizzate nei primi tre periodi d'imposta dalla data di 
costituzione possono, con le modalità previste al comma 1, essere computate in 
diminuzione del reddito complessivo dei periodi d'imposta successivi senza alcun 
limite di tempo a condizione che si riferiscano ad una nuova attività produttiva 
(413). 
3. Le disposizioni del comma 1 non si applicano nel caso in cui la maggioranza 
delle partecipazioni aventi diritto di voto nelle assemblee ordinarie del 
soggetto che riporta le perdite venga trasferita o comunque acquisita da terzi, 
anche a titolo temporaneo e, inoltre, venga modificata l'attività principale in 
fatto esercitata nei periodi d'imposta in cui le perdite sono state realizzate. 
La modifica dell'attività assume rilevanza se interviene nel periodo d'imposta 
in corso al momento del trasferimento od acquisizione ovvero nei due successivi 
od anteriori. La limitazione non si applica qualora: 
a) [le partecipazioni siano acquisite da società controllate dallo stesso 
soggetto che controlla il soggetto che riporta le perdite ovvero dal soggetto 
che controlla il controllante di questi] (414); 
b) le partecipazioni siano relative a società che nel biennio precedente a 
quello di trasferimento hanno avuto un numero di dipendenti mai inferiore alle 
dieci unità e per le quali dal conto economico relativo all'esercizio precedente 
a quello di trasferimento risultino un ammontare di ricavi e proventi 
dell'attività caratteristica, e un ammontare delle spese per prestazioni di 
lavoro subordinato e relativi contributi, di cui all'articolo 2425 del codice 
civile, superiore al 40 per cento di quello risultante dalla media degli ultimi 
due esercizi anteriori (415). 



(412)  Comma così modificato dal comma 72 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 
296. Vedi, anche, il comma 73 dello stesso articolo 1. In deroga a quanto 
disposto dal presente comma vedi l'art. 65, L. 27 dicembre 2002, n. 289, come 
modificato dall'art. 5-quater, D.L. 30 settembre 2005, n. 203, nel testo 
integrato dalla relativa legge di conversione. 
(413) Comma così modificato dal comma 12 dell'art. 36, D.L. 4 luglio 2006, n. 
223. Vedi, anche, il comma 13 dello stesso art. 36.
(414) Lettera abrogata dal comma 12 dell'art. 36, D.L. 4 luglio 2006, n. 223, 
come modificato dalla relativa legge di conversione e con i limiti indicati nel 
comma 14 dello stesso art. 36.
(415)  Articolo prima modificato dall'art. 27, D.L. 2 marzo 1989, n. 69, 
dall'art. 1, D.L. 30 dicembre 1993, n. 557 e dall'art. 8, D.Lgs. 8 ottobre 1997, 
n. 358 e poi così sostituito dall'art. 1, D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344 di 
riforma dell'imposizione sul reddito delle società (Ires). Il citato decreto 
legislativo n. 344 del 2003, nel riordinare la materia, ha rinumerato gran parte 
degli articoli del presente testo unico. Gli articoli stessi sono quindi 
riportati con la nuova numerazione e con l'indicazione della precedente, ove 
possibile, tra parentesi quadre, mentre gli articoli o i commi non riproposti 
sono stati eliminati. Vedi, anche, l'art. 4 del suddetto decreto legislativo n. 
344 del 2003. 
 





85. [53]  Ricavi.
1. Sono considerati ricavi: 
a) i corrispettivi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi alla 
cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa; 
b) i corrispettivi delle cessioni di materie prime e sussidiarie, di 
semilavorati e di altri beni mobili, esclusi quelli strumentali, acquistati o 
prodotti per essere impiegati nella produzione; 
c) i corrispettivi delle cessioni di azioni o quote di partecipazioni, anche non 
rappresentate da titoli, al capitale di società ed enti di cui all'articolo 73, 
che non costituiscono immobilizzazioni finanziarie, diverse da quelle cui si 
applica l'esenzione di cui all'articolo 87, anche se non rientrano fra i beni al 
cui scambio è diretta l'attività dell'impresa. Se le partecipazioni sono nelle 
società o enti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera d), si applica il comma 
2 dell'articolo 44; 
d) i corrispettivi delle cessioni di strumenti finanziari similari alle azioni 
ai sensi dell'articolo 44 emessi da società ed enti di cui all'articolo 73, che 
non costituiscono immobilizzazioni finanziarie, diversi da quelli cui si applica 
l'esenzione di cui all'articolo 87, anche se non rientrano fra i beni al cui 
scambio è diretta l'attività dell'impresa; 
e) i corrispettivi delle cessioni di obbligazioni e di altri titoli in serie o 
di massa diversi da quelli di cui alla lettere c) e d) precedenti che non 
costituiscono immobilizzazioni finanziarie, anche se non rientrano fra i beni al 
cui scambio è diretta l'attività dell'impresa; 
f) le indennità conseguite a titolo di risarcimento, anche in forma 
assicurativa, per la perdita o il danneggiamento di beni di cui alle precedenti 
lettere; 
g) i contributi in denaro, o il valore normale di quelli, in natura, spettanti 
sotto qualsiasi denominazione in base a contratto; 
h) i contributi spettanti esclusivamente in conto esercizio a norma di legge. 
2. Si comprende inoltre tra i ricavi il valore normale dei beni di cui al comma 
1 assegnati ai soci o destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa. 
3. Ai fini delle imposte sui redditi i beni di cui alle lettere c), d) ed e) del 
comma 1 non costituiscono immobilizzazioni finanziarie se non sono iscritti come 
tali nel bilancio (416). 



(416)  Articolo prima modificato dall'art. 1, D.L. 27 aprile 1990, n. 90, 
dall'art. 1, D.L. 29 giugno 1994, n. 416 e dall'art. 3, comma 103, L. 28 
dicembre 1995, n. 549 e poi così sostituito dall'art. 1, D.Lgs. 12 dicembre 
2003, n. 344 di riforma dell'imposizione sul reddito delle società (Ires). Il 
citato decreto legislativo n. 344 del 2003, nel riordinare la materia, ha 
rinumerato gran parte degli articoli del presente testo unico. Gli articoli 
stessi sono quindi riportati con la nuova numerazione e con l'indicazione della 
precedente, ove possibile, tra parentesi quadre, mentre gli articoli o i commi 
non riproposti sono stati eliminati. Vedi, anche, l'art. 4 del suddetto decreto 
legislativo n. 344 del 2003. 
 





86. [54, commi da 1 a 4 e 6]  Plusvalenze patrimoniali.
1. Le plusvalenze dei beni relativi all'impresa, diversi da quelli indicati nel 
comma 1 dell'articolo 85, concorrono a formare il reddito: 
a) se sono realizzate mediante cessione a titolo oneroso; 
b) se sono realizzate mediante il risarcimento, anche in forma assicurativa, per 
la perdita o il danneggiamento dei beni; 
c) se i beni vengono assegnati ai soci o destinati a finalità estranee 
all'esercizio dell'impresa. 
2. Nelle ipotesi di cui alle lettere a) e b) del comma 1 la plusvalenza è 
costituita dalla differenza fra il corrispettivo o l'indennizzo conseguito, al 
netto degli oneri accessori di diretta imputazione, e il costo non ammortizzato. 
Concorrono alla formazione del reddito anche le plusvalenze delle aziende, 
compreso il valore di avviamento, realizzate unitariamente mediante cessione a 
titolo oneroso. Se il corrispettivo della cessione è costituito esclusivamente 
da beni ammortizzabili, anche se costituenti un complesso o ramo aziendale, e 
questi vengono complessivamente iscritti in bilancio allo stesso valore al quale 
vi erano iscritti i beni ceduti, si considera plusvalenza soltanto il conguaglio 
in denaro eventualmente pattuito. 
3. Nell'ipotesi di cui alla lettera c) del comma 1, la plusvalenza è costituita 
dalla differenza tra il valore normale e il costo non ammortizzato dei beni. 
4. Le plusvalenze realizzate, diverse da quelle di cui al successivo articolo 
87, determinate a norma del comma 2, concorrono a formare il reddito, per 
l'intero ammontare nell'esercizio in cui sono state realizzate ovvero, se i beni 
sono stati posseduti per un periodo non inferiore a tre anni, o a un anno per le 
società sportive professionistiche, a scelta del contribuente, in quote costanti 
nell'esercizio stesso e nei successivi, ma non oltre il quarto. La predetta 
scelta deve risultare dalla dichiarazione dei redditi; se questa non è 
presentata la plusvalenza concorre a formare il reddito per l'intero ammontare 
nell'esercizio in cui è stata realizzata. Per i beni che costituiscono 
immobilizzazioni finanziarie, diverse da quelle di cui al successivo articolo 
87, le disposizioni dei periodi precedenti si applicano per quelli iscritti come 
tali negli ultimi tre bilanci; si considerano ceduti per primi i beni acquisiti 
in data più recente. 
5. La cessione dei beni ai creditori in sede di concordato preventivo non 
costituisce realizzo delle plusvalenze e minusvalenze dei beni, comprese quelle 
relative alle rimanenze e il valore di avviamento (417). 
5-bis. Nelle ipotesi dell'articolo 47, commi 5 e 7, costituiscono plusvalenze le 
somme o il valore normale dei beni ricevuti a titolo di ripartizione del 
capitale e delle riserve di capitale per la parte che eccede il valore 
fiscalmente riconosciuto delle partecipazioni (418). 



(417)  Articolo prima modificato dall'art. 1, D.P.R. 4 febbraio 1988, n. 42, 
dall'art. 26, D.L. 2 marzo 1989, n. 69, dall'art. 1, D.L. 27 aprile 1990, n. 90, 
dall'art. 14, L. 24 dicembre 1993, n. 537, dall'art. 1, D.L. 29 giugno 1994, n. 
416, dall'art. 17, L. 27 dicembre 1997, n. 449 e dal comma 21 dell'art. 9, L. 28 
dicembre 2001, n. 448 e poi così sostituito dall'art. 1, D.Lgs. 12 dicembre 
2003, n. 344 di riforma dell'imposizione sul reddito delle società (Ires). Il 
citato decreto legislativo n. 344 del 2003, nel riordinare la materia, ha 
rinumerato gran parte degli articoli del presente testo unico. Gli articoli 
stessi sono quindi riportati con la nuova numerazione e con l'indicazione della 
precedente, ove possibile, tra parentesi quadre, mentre gli articoli o i commi 
non riproposti sono stati eliminati. Vedi, anche, l'art. 4 del suddetto decreto 
legislativo n. 344 del 2003. 
(418)  Comma aggiunto dal comma 1 dell'art. 6, D.Lgs. 18 novembre 2005, n. 247, 
con la decorrenza indicata nel comma 13 dello stesso articolo 6. 
 





87.  Plusvalenze esenti.
1. Non concorrono alla formazione del reddito imponibile in quanto esenti nella 
misura del 91 per cento, e dell'84 per cento a decorrere dal 2007 le plusvalenze 
realizzate e determinate ai sensi dell'articolo 86, commi 1, 2 e 3, 
relativamente ad azioni o quote di partecipazioni in società ed enti indicati 
nell'articolo 5, escluse le società semplici e gli enti alle stesse equiparate, 
e nell'articolo 73, comprese quelle non rappresentate da titoli, con i seguenti 
requisiti (419): 
a) ininterrotto possesso dal primo giorno del diciottesimo mese precedente 
quello dell'avvenuta cessione considerando cedute per prime le azioni o quote 
acquisite in data più recente (420); 
b) classificazione nella categoria delle immobilizzazioni finanziarie nel primo 
bilancio chiuso durante il periodo di possesso; 
c) residenza fiscale della società partecipata in uno Stato o territorio diverso 
da quelli a regime fiscale privilegiato di cui al decreto ministeriale emanato 
ai sensi dell'articolo 167, comma 4, o, alternativamente, l'avvenuta 
dimostrazione, a seguito dell'esercizio dell'interpello secondo le modalità del 
comma 5, lettera b), dello stesso articolo 167, che dalle partecipazioni non sia 
stato conseguito, sin dall'inizio del periodo di possesso, l'effetto di 
localizzare i redditi in Stati o territori in cui sono sottoposti a regimi 
fiscali privilegiati di cui al predetto decreto ministeriale; 
d) esercizio da parte della società partecipata di un'impresa commerciale 
secondo la definizione di cui all'articolo 55. Senza possibilità di prova 
contraria si presume che questo requisito non sussista relativamente alle 
partecipazioni in società il cui valore del patrimonio è prevalentemente 
costituito da beni immobili diversi dagli immobili alla cui produzione o al cui 
scambio è effettivamente diretta l'attività dell'impresa, dagli impianti e dai 
fabbricati utilizzati direttamente nell'esercizio d'impresa. Si considerano 
direttamente utilizzati nell'esercizio d'impresa gli immobili concessi in 
locazione finanziaria e i terreni su cui la società partecipata svolge 
l'attività agricola. 
1-bis. Le cessioni delle azioni o quote appartenenti alla categoria delle 
immobilizzazioni finanziarie e di quelle appartenenti alla categoria dell'attivo 
circolante vanno considerate separatamente con riferimento a ciascuna categoria 
(421). 
2. I requisiti di cui al comma 1, lettere c) e d), devono sussistere 
ininterrottamente, al momento del realizzo, almeno dall'inizio del terzo periodo 
d'imposta anteriore al realizzo stesso. 
3. L'esenzione di cui al comma 1 si applica, alle stesse condizioni ivi 
previste, alle plusvalenze realizzate e determinate ai sensi dell'articolo 86, 
commi 1, 2 e 3, relativamente alle partecipazioni al capitale o al patrimonio, 
ai titoli e agli strumenti finanziari similari alle azioni ai sensi 
dell'articolo 44, comma 2, lettera a) ed ai contratti di cui all'articolo 109, 
comma 9, lettera b). Concorrono in ogni caso alla formazione del reddito per il 
loro intero ammontare gli utili relativi ai contratti di cui all'articolo 109, 
comma 9, lettera b), che non soddisfano le condizioni di cui all'articolo 44, 
comma 2, lettera a), ultimo periodo (422). 
4. Fermi rimanendo quelli di cui alle lettere a), b) e c), il requisito di cui 
alla lettera d) del comma 1 non rileva per le partecipazioni in società i cui 
titoli sono negoziati nei mercati regolamentati. Alle plusvalenze realizzate 
mediante offerte pubbliche di vendita si applica l'esenzione di cui ai commi 1 e 
3 indipendentemente dal verificarsi del requisito di cui alla predetta lettera 
d). 
5. Per le partecipazioni in società la cui attività consiste in via esclusiva o 
prevalente nell'assunzione di partecipazioni, i requisiti di cui alle lettere c) 
e d) del comma 1 si riferiscono alle società indirettamente partecipate e si 
verificano quando tali requisiti sussistono nei confronti delle partecipate che 
rappresentano la maggior parte del valore del patrimonio sociale della 
partecipante. 
6. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle plusvalenze di 
cui all'articolo 86, comma 5-bis (423). 
7. [Nei casi di cui all'articolo 47, comma 7, l'esenzione di cui al presente 
articolo si applica, alle stesse condizioni di cui ai commi precedenti, alla 
differenza tra le somme o il valore normale dei beni ricevuti a titolo di 
ripartizione del capitale e delle riserve di cui all'articolo 47, comma 5, e il 
valore fiscalmente riconosciuto della partecipazione] (424) (425). 



(419)  Alinea così modificato dal comma 1 dell'art. 5, D.L. 30 settembre 2005, 
n. 203, come modificato dalla relativa legge di conversione. Vedi, anche, il 
comma 3 dello stesso art. 5. 
(420)  Lettera così modificata dal comma 1 dell'art. 5, D.L. 30 settembre 2005, 
n. 203. Vedi, anche, il comma 3 dello stesso art. 5. 
(421)  Comma aggiunto dal comma 2 dell'art. 6, D.Lgs. 18 novembre 2005, n. 247, 
con la decorrenza indicata nel comma 13 dello stesso articolo 6. 
(422)  Comma così sostituito dal comma 2 dell'art. 6, D.Lgs. 18 novembre 2005, 
n. 247, con la decorrenza indicata nel comma 13 dello stesso articolo 6. 
(423)  Comma così sostituito dal comma 2 dell'art. 6, D.Lgs. 18 novembre 2005, 
n. 247, con la decorrenza indicata nel comma 13 dello stesso articolo 6. 
(424)  Comma abrogato dal comma 2 dell'art. 6, D.Lgs. 18 novembre 2005, n. 247, 
con la decorrenza indicata nel comma 13 dello stesso articolo 6. 
(425)  Il presente testo unico è stato da ultimo modificato dal D.Lgs. 12 
dicembre 2003, n. 344 di riforma dell'imposizione sul reddito delle società 
(Ires) che, nel riordinare la materia, ha rinumerato gran parte degli articoli 
del presente testo unico. Gli articoli stessi sono quindi riportati con la nuova 
numerazione e con l'indicazione della precedente, ove possibile, tra parentesi 
quadre, mentre gli articoli o i commi non riproposti sono stati eliminati. Vedi, 
anche, l'art. 4, dallo stesso D.Lgs. n. 344 del 2003. 
 





(giurisprudenza di legittimità)
88. [55]  Sopravvenienze attive.
1. Si considerano sopravvenienze attive i ricavi o altri proventi conseguiti a 
fronte di spese, perdite od oneri dedotti o di passività iscritte in bilancio in 
precedenti esercizi e i ricavi o altri proventi conseguiti per ammontare 
superiore a quello che ha concorso a formare il reddito in precedenti esercizi, 
nonché la sopravvenuta insussistenza di spese, perdite od oneri dedotti o di 
passività iscritte in bilancio in precedenti esercizi. 
2. Se le indennità di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 86 vengono 
conseguite per ammontare superiore a quello che ha concorso a formare il reddito 
in precedenti esercizi, l'eccedenza concorre a formare il reddito a norma del 
comma 4 del detto articolo. 
3. Sono inoltre considerati sopravvenienze attive: 
a) le indennità conseguite a titolo di risarcimento, anche in forma 
assicurativa, di danni diversi da quelli considerati alla lettera f) del comma 1 
dell'articolo 85 e alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 86; 
b) i proventi in denaro o in natura conseguiti a titolo di contributo o di 
liberalità, esclusi i contributi di cui alle lettere g) e h) del comma 1 
dell'articolo 85 e quelli per l'acquisto di beni ammortizzabili 
indipendentemente dal tipo di finanziamento adottato. Tali proventi concorrono a 
formare il reddito nell'esercizio in cui sono stati incassati o in quote 
costanti nell'esercizio in cui sono stati incassati e nei successivi ma non 
oltre il quarto. Sono fatte salve le agevolazioni connesse alla realizzazione di 
investimenti produttivi concesse nei territori montani di cui alla legge 31 
gennaio 1994, n. 97, nonché quelle concesse ai sensi del testo unico delle leggi 
sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della 
Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, per la decorrenza prevista al momento della 
concessione delle stesse. Non si considerano contributi o liberalità i 
finanziamenti erogati dallo Stato, dalle Regioni e dalle Province autonome per 
la costruzione, ristrutturazione e manutenzione straordinaria ed ordinaria di 
immobili di edilizia residenziale pubblica concessi agli Istituti autonomi per 
le case popolari, comunque denominati, nonché quelli erogati alle cooperative 
edilizie a proprietà indivisa e di abitazione per la costruzione, 
ristrutturazione e manutenzione ordinaria e straordinaria di immobili destinati 
all'assegnazione in godimento o locazione. 
4. Non si considerano sopravvenienze attive i versamenti in denaro o in natura 
fatti a fondo perduto o in conto capitale alle società e agli enti di cui 
all'articolo 73, comma 1, lettere a) e b), dai propri soci e la rinuncia dei 
soci ai crediti, né la riduzione dei debiti dell'impresa in sede di concordato 
fallimentare o preventivo o per effetto della partecipazione alle perdite da 
parte dell'associato in partecipazione. Le disposizioni di cui al presente comma 
si applicano anche relativamente agli apporti effettuati dai possessori di 
strumenti finanziari similari alle azioni (426). 
5. In caso di cessione del contratto di locazione finanziaria il valore normale 
del bene costituisce sopravvenienza attiva (427). 



(426)  Comma così modificato dal comma 3 dell'art. 6, D.Lgs. 18 novembre 2005, 
n. 247, con la decorrenza indicata nel comma 13 dello stesso articolo 6. 
(427)  Articolo prima modificato dall'art. 1, D.P.R. 4 febbraio 1988, n. 42, 
dall'art. 14, L. 24 dicembre 1993, n. 537, dall'art. 1, D.L. 30 dicembre 1993, 
n. 557, dall'art. 1, D.L. 29 giugno 1994, n. 416, nel testo integrato dalla 
relativa legge di conversione, dall'art. 3, comma 103, L. 28 dicembre 1995, n. 
549, dall'art. 9, D.L. 20 giugno 1996, n. 323, dall'art. 21, L. 27 dicembre 
1997, n. 449, dall'art. 9, L. 18 febbraio 1999, n. 28 e dall'art. 80, comma 26, 
L. 27 dicembre 2002, n. 289 e poi così sostituito dall'art. 1, D.Lgs. 12 
dicembre 2003, n. 344 di riforma dell'imposizione sul reddito delle società 
(Ires). Il citato decreto legislativo n. 344 del 2003, nel riordinare la 
materia, ha rinumerato gran parte degli articoli del presente testo unico. Gli 
articoli stessi sono quindi riportati con la nuova numerazione e con 
l'indicazione della precedente, ove possibile, tra parentesi quadre, mentre gli 
articoli o i commi non riproposti sono stati eliminati. Vedi, anche, l'art. 4 
del suddetto decreto legislativo n. 344 del 2003. 
 





(giurisprudenza di legittimità)
89. [56]  Dividendi ed interessi.
1. Per gli utili derivanti dalla partecipazione in società semplici, in nome 
collettivo e in accomandita semplice residenti nel territorio dello Stato si 
applicano le disposizioni dell'articolo 5. 
2. Gli utili distribuiti, in qualsiasi forma e sotto qualsiasi denominazione, 
anche nei casi di cui all'articolo 47, comma 7, dalle società ed enti di cui 
all'articolo 73, comma 1, lettere a), b) e c), non concorrono a formare il 
reddito dell'esercizio in cui sono percepiti in quanto esclusi dalla formazione 
del reddito della società o dell'ente ricevente per il 95 per cento del loro 
ammontare. La stessa esclusione si applica alla remunerazione corrisposta 
relativamente ai contratti di cui all'articolo 109, comma 9, lettera b), e alla 
remunerazione dei finanziamenti eccedenti di cui all'articolo 98 direttamente 
erogati dal socio o dalle sue parti correlate, anche in sede di accertamento 
(428). 
3. Verificandosi la condizione dell'articolo 44, comma 2, lettera a), ultimo 
periodo, l'esclusione del comma 2 si applica agli utili provenienti dai soggetti 
di cui all'articolo 73, comma 1, lettera d), e alle remunerazioni derivanti da 
contratti di cui all'articolo 109, comma 9, lettera b), stipulati con tali 
soggetti, se diversi da quelli residenti negli Stati o territori a regime 
fiscale privilegiato di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle 
finanze adottato ai sensi dell'articolo 167, comma 4, o, se ivi residenti, 
relativamente ai quali, a seguito dell'esercizio dell'interpello secondo le 
modalità del comma 5, lettera b), dell'articolo 167, siano rispettate le 
condizioni di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 87. Concorrono in 
ogni caso alla formazione del reddito per il loro intero ammontare gli utili 
relativi ai contratti di cui all'articolo 109, comma 9, lettera b), che non 
soddisfano le condizioni di cui all'articolo 44, comma 2, lettera a), ultimo 
periodo (429). 
4. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 46 e 47, ove compatibili. 
5. Se la misura non è determinata per iscritto gli interessi si computano al 
saggio legale. 
6. Gli interessi derivanti da titoli acquisiti in base a contratti "pronti 
contro termine" che prevedono l'obbligo di rivendita a termine dei titoli, 
concorrono a formare il reddito del cessionario per l'ammontare maturato nel 
periodo di durata del contratto. La differenza positiva o negativa tra il 
corrispettivo a pronti e quello a termine, al netto degli interessi maturati 
sulle attività oggetto dell'operazione nel periodo di durata del contratto, 
concorre a formare il reddito per la quota maturata nell'esercizio. 
7. Per i contratti di conto corrente e per le operazioni bancarie regolate in 
conto corrente, compresi i conti correnti reciproci per servizi resi 
intrattenuti tra aziende e istituti di credito, si considerano maturati anche 
gli interessi compensati a norma di legge o di contratto (430). 



(428)  Comma così modificato dal comma 4 dell'art. 6, D.Lgs. 18 novembre 2005, 
n. 247, con la decorrenza indicata nel comma 13 dello stesso articolo 6. 
(429)  Comma prima sostituito dal comma 4 dell'art. 6, D.Lgs. 18 novembre 2005, 
n. 247, con la decorrenza indicata nel comma 13 dello stesso articolo 6, e poi 
così modificato dal comma 4-bis dell'art. 36, D.L. 4 luglio 2006, n. 223, nel 
testo integrato dalla relativa legge di conversione. 
(430)  Articolo prima modificato dall'art. 26, D.L. 2 marzo 1989, n. 69, nel 
testo modificato dalla relativa legge di conversione, dall'art. 1, D.L. 30 
dicembre 1993, n. 557, dall'art. 2, D.L. 29 aprile 1994, n. 260 e dall'art. 1, 
D.L. 29 giugno 1994, n. 416 e poi così sostituito dall'art. 1, D.Lgs. 12 
dicembre 2003, n. 344 di riforma dell'imposizione sul reddito delle società 
(Ires). Il citato decreto legislativo n. 344 del 2003, nel riordinare la 
materia, ha rinumerato gran parte degli articoli del presente testo unico. Gli 
articoli stessi sono quindi riportati con la nuova numerazione e con 
l'indicazione della precedente, ove possibile, tra parentesi quadre, mentre gli 
articoli o i commi non riproposti sono stati eliminati. Vedi, anche, l'art. 4 
del suddetto decreto legislativo n. 344 del 2003. 
 





(giurisprudenza di legittimità)
90. [57]  Proventi immobiliari.
1. I redditi degli immobili che non costituiscono beni strumentali per 
l'esercizio dell'impresa, né beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta 
l'attività dell'impresa, concorrono a formare il reddito nell'ammontare 
determinato secondo le disposizioni del capo II del titolo I per gli immobili 
situati nel territorio dello Stato e a norma dell'articolo 70 per quelli situati 
all'estero. Tale disposizione non si applica per i redditi, dominicali e agrari, 
dei terreni derivanti dall'esercizio delle attività agricole di cui all'articolo 
32, pur se nei limiti ivi stabiliti. In caso di immobili locati, qualora il 
canone risultante dal contratto di locazione ridotto, fino ad un massimo del 15 
per cento del canone medesimo, dell'importo delle spese documentate sostenute ed 
effettivamente rimaste a carico per la realizzazione degli interventi di cui 
alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della 
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, risulti superiore al reddito medio ordinario 
dell'unità immobiliare, il reddito è determinato in misura pari a quella del 
canone di locazione al netto di tale riduzione (431). 
2. Le spese e gli altri componenti negativi relativi ai beni immobili indicati 
nel comma 1 non sono ammessi in deduzione (432). 



(431)  Periodo aggiunto dal comma 1 dell'art. 7, D.L. 30 settembre 2005, n. 203, 
con la decorrenza indicata nel comma 2 dello stesso articolo. 
(432)  Articolo così sostituito dall'art. 1, D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344 di 
riforma dell'imposizione sul reddito delle società (Ires). Il citato decreto 
legislativo n. 344 del 2003, nel riordinare la materia, ha rinumerato gran parte 
degli articoli del presente testo unico. Gli articoli stessi sono quindi 
riportati con la nuova numerazione e con l'indicazione della precedente, ove 
possibile, tra parentesi quadre, mentre gli articoli o i commi non riproposti 
sono stati eliminati. 
 





91. [58, 97 e 99]  Proventi e oneri non computabili nella determinazione del 
reddito.
1. Non concorrono alla formazione del reddito: 
a) i proventi dei cespiti che fruiscono di esenzione dall'imposta; 
b) i proventi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta 
sostitutiva (433); 
c) in caso di riduzione del capitale sociale mediante annullamento di azioni 
proprie, acquistate in attuazione della relativa deliberazione o 
precedentemente, la differenza positiva o negativa tra il costo delle azioni 
annullate e la corrispondente quota del patrimonio netto; 
d) i sopraprezzi di emissione delle azioni o quote e gli interessi di conguaglio 
versati dai sottoscrittori di nuove azioni o quote (434). 



(433)  In deroga alle disposizioni di cui alla presente lettera b) vedi l'art. 
5, D.Lgs. 1° aprile 1996, n. 239. 
(434)  Articolo prima modificato dall'art. 1, D.P.R. 4 febbraio 1988, n. 42 e 
poi così sostituito dall'art. 1, D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344 di riforma 
dell'imposizione sul reddito delle società (Ires). Il citato decreto legislativo 
n. 344 del 2003, nel riordinare la materia, ha rinumerato gran parte degli 
articoli del presente testo unico. Gli articoli stessi sono quindi riportati con 
la nuova numerazione e con l'indicazione della precedente, ove possibile, tra 
parentesi quadre, mentre gli articoli o i commi non riproposti sono stati 
eliminati. Vedi, anche, l'art. 4 del suddetto decreto legislativo n. 344 del 
2003. 
 





(giurisprudenza di legittimità)
92. [59]  Variazioni delle rimanenze.
1. Le variazioni delle rimanenze finali dei beni indicati all'articolo 85, comma 
1, lettere a) e b), rispetto alle esistenze iniziali, concorrono a formare il 
reddito dell'esercizio. A tal fine le rimanenze finali, la cui valutazione non 
sia effettuata a costi specifici o a norma dell'articolo 93, sono assunte per un 
valore non inferiore a quello che risulta raggruppando i beni in categorie 
omogenee per natura e per valore e attribuendo a ciascun gruppo un valore non 
inferiore a quello determinato a norma delle disposizioni che seguono. 
2. Nel primo esercizio in cui si verificano, le rimanenze sono valutate 
attribuendo ad ogni unità il valore risultante dalla divisione del costo 
complessivo dei beni prodotti e acquistati nell'esercizio stesso per la loro 
quantità. 
3. Negli esercizi successivi, se la quantità delle rimanenze è aumentata 
rispetto all'esercizio precedente, le maggiori quantità, valutate a norma del 
comma 2, costituiscono voci distinte per esercizi di formazione. Se la quantità 
è diminuita, la diminuzione si imputa agli incrementi formati nei precedenti 
esercizi, a partire dal più recente. 
4. Per le imprese che valutano in bilancio le rimanenze finali con il metodo 
della media ponderata o del "primo entrato, primo uscito" o con varianti di 
quello di cui al comma 3, le rimanenze finali sono assunte per il valore che 
risulta dall'applicazione del metodo adottato. 
5. Se in un esercizio il valore unitario medio dei beni, determinato a norma dei 
commi 2, 3 e 4, è superiore al valore normale medio di essi nell'ultimo mese 
dell'esercizio, il valore minimo di cui al comma 1, è determinato moltiplicando 
l'intera quantità dei beni, indipendentemente dall'esercizio di formazione, per 
il valore normale. Per le valute estere si assume come valore normale il valore 
secondo il cambio alla data di chiusura dell'esercizio. Il minor valore 
attribuito alle rimanenze in conformità alle disposizioni del presente comma 
vale anche per gli esercizi successivi sempre che le rimanenze non risultino 
iscritte nello stato patrimoniale per un valore superiore. 
6. I prodotti in corso di lavorazione e i servizi in corso di esecuzione al 
termine dell'esercizio sono valutati in base alle spese sostenute nell'esercizio 
stesso, salvo quanto stabilito nell'articolo 93 per le opere, le forniture e i 
servizi di durata ultrannuale. 
7. Le rimanenze finali di un esercizio nell'ammontare indicato dal contribuente 
costituiscono le esistenze iniziali dell'esercizio successivo. 
8. Per gli esercenti attività di commercio al minuto che valutano le rimanenze 
delle merci con il metodo del prezzo al dettaglio si tiene conto del valore così 
determinato anche in deroga alla disposizione del comma 1, a condizione che 
nella dichiarazione dei redditi o in apposito allegato siano illustrati i 
criteri e le modalità di applicazione del detto metodo, con riferimento 
all'oggetto e alla struttura organizzativa dell'impresa (435). 



(435)  Articolo prima modificato dall'art. 1, D.L. 29 giugno 1994, n. 416 e poi 
così sostituito dall'art. 1, D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344 di riforma 
dell'imposizione sul reddito delle società (Ires). Il citato decreto legislativo 
n. 344 del 2003, nel riordinare la materia, ha rinumerato gran parte degli 
articoli del presente testo unico. Gli articoli stessi sono quindi riportati con 
la nuova numerazione e con l'indicazione della precedente, ove possibile, tra 
parentesi quadre, mentre gli articoli o i commi non riproposti sono stati 
eliminati. Vedi, anche, l'art. 4 del suddetto decreto legislativo n. 344 del 
2003. 
 





(giurisprudenza di legittimità)
93. [60]  Opere, forniture e servizi di durata ultrannuale.
1. Le variazioni delle rimanenze finali delle opere, forniture e servizi 
pattuiti come oggetto unitario e con tempo di esecuzione ultrannuale, rispetto 
alle esistenze iniziali, concorrono a formare il reddito dell'esercizio. A tal 
fine le rimanenze finali, che costituiscono esistenze iniziali dell'esercizio 
successivo, sono assunte per il valore complessivo determinato a norma delle 
disposizioni che seguono per la parte eseguita fin dall'inizio dell'esecuzione 
del contratto, salvo il disposto del comma 4. 
2. La valutazione è fatta sulla base dei corrispettivi pattuiti. Delle 
maggiorazioni di prezzo richieste in applicazione di disposizioni di legge o di 
clausole contrattuali si tiene conto, finché non siano state definitivamente 
stabilite, in misura non inferiore al 50 per cento. Per la parte di opere, 
forniture e servizi coperta da stati di avanzamento la valutazione è fatta in 
base ai corrispettivi liquidati. 
3. [Il valore determinato a norma del comma 2 può essere ridotto per rischio 
contrattuale, a giudizio del contribuente, in misura non superiore al 2 per 
cento. Per le opere, le forniture ed i servizi eseguiti all'estero, se i 
corrispettivi sono dovuti da soggetti non residenti, la misura massima della 
riduzione è elevata al 4 per cento] (436). 
4. I corrispettivi liquidati a titolo definitivo dal committente si comprendono 
tra i ricavi e la valutazione tra le rimanenze, in caso di liquidazione 
parziale, è limitata alla parte non ancora liquidata. Ogni successiva variazione 
dei corrispettivi è imputata al reddito dell'esercizio in cui è stata 
definitivamente stabilita. 
5. [In deroga alle disposizioni dei commi da 1 a 4, le imprese che 
contabilizzano in bilancio le opere, forniture e servizi, valutando le rimanenze 
al costo e imputando i corrispettivi all'esercizio nel quale sono consegnate le 
opere o ultimati i servizi e le forniture, possono essere autorizzate 
dall'ufficio dell'Agenzia delle entrate ad applicare lo stesso metodo anche ai 
fini della determinazione del reddito. La richiesta dell'autorizzazione è 
presentata all'ufficio dell'Agenzia delle entrate e s'intende accolta se 
l'ufficio non notifica avviso contrario entro tre mesi. L'autorizzazione ha 
effetto a partire dall'esercizio in corso alla data in cui è rilasciata. 
L'autorizzazione ha effetto a condizione che il contribuente adotti il metodo 
contabile previsto nel presente comma per tutte le opere, forniture e servizi] 
(437). 
6. Alla dichiarazione dei redditi deve essere allegato, distintamente per 
ciascuna opera, fornitura o servizio, un prospetto recante l'indicazione degli 
estremi del contratto, delle generalità e della residenza del committente, della 
scadenza prevista, degli elementi tenuti a base per la valutazione e della 
collocazione di tali elementi nei conti dell'impresa. 
7. [Per i contratti di cui al presente articolo i corrispettivi pattuiti in 
valuta estera non ancora riscossi si considerano come crediti ancorché non 
risultanti in bilancio] (438) (439). 



(436) Comma abrogato dal comma 20 dell'art. 36, D.L. 4 luglio 2006, n. 223, come 
modificato dalla relativa legge di conversione e a decorrere dal periodo di 
imposta in corso alla data di entrata in vigore dello stesso decreto, ai sensi 
di quanto disposto dal comma 21 del medesimo art. 36.
(437)  Comma così sostituito dal comma 5 dell'art. 6, D.Lgs. 18 novembre 2005, 
n. 247, con la decorrenza indicata nel comma 13 dello stesso articolo 6 e poi 
abrogato dal comma 70 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296.
(438)  Comma abrogato dal comma 5 dell'art. 6, D.Lgs. 18 novembre 2005, n. 247, 
con la decorrenza indicata nel comma 13 dello stesso articolo 6. 
(439)  Articolo prima modificato dall'art. 1, D.L. 29 giugno 1994, n. 416 e poi 
così sostituito dall'art. 1, D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344 di riforma 
dell'imposizione sul reddito delle società (Ires). Il citato decreto legislativo 
n. 344 del 2003, nel riordinare la materia, ha rinumerato gran parte degli 
articoli del presente testo unico. Gli articoli stessi sono quindi riportati con 
la nuova numerazione e con l'indicazione della precedente, ove possibile, tra 
parentesi quadre, mentre gli articoli o i commi non riproposti sono stati 
eliminati. Vedi, anche, l'art. 4 del suddetto decreto legislativo n. 344 del 
2003. 
 





(giurisprudenza di legittimità)
94. [61]  Valutazione dei titoli.
1. I titoli indicati nell'articolo 85, comma 1, lettere c), d), ed e), esistenti 
al termine di un esercizio, sono valutati applicando le disposizioni 
dell'articolo 92, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 7 salvo quanto stabilito nei seguenti 
commi. 
2. Le cessioni di titoli, derivanti da contratti di riporto o di "pronti contro 
termine" che prevedono per il cessionario l'obbligo di rivendita a termine dei 
titoli, non determinano variazioni delle rimanenze dei titoli. 
3. Ai fini del raggruppamento in categorie omogenee non si tiene conto del 
valore e si considerano della stessa natura i titoli emessi dallo stesso 
soggetto ed aventi uguali caratteristiche. 
4. Le disposizioni dell'articolo 92, comma 5, si applicano solo per la 
valutazione dei titoli di cui all'articolo 85, comma 1, lettera e); a tal fine 
il valore minimo è determinato: 
a) per i titoli negoziati in mercati regolamentati, in base ai prezzi rilevati 
nell'ultimo giorno dell'esercizio ovvero in base alla media aritmetica dei 
prezzi rilevati nell'ultimo mese. Non si applica, comunque, l'articolo 109, 
comma 4, lettera b), secondo periodo; 
b) per gli altri titoli, secondo le disposizioni dell'articolo 9, comma 4, 
lettera c) (440). 
5. In caso di aumento del capitale della società emittente mediante passaggio di 
riserve a capitale il numero delle azioni ricevute gratuitamente si aggiunge al 
numero di quelle già possedute in proporzione alle quantità delle singole voci 
della corrispondente categoria e il valore unitario si determina, per ciascuna 
voce, dividendo il costo complessivo delle azioni già possedute per il numero 
complessivo delle azioni. 
6. L'ammontare dei versamenti fatti a fondo perduto o in conto capitale alla 
società dai propri soci o della rinuncia ai crediti nei confronti della società 
dagli stessi soci, si aggiunge al costo dei titoli e delle quote di cui 
all'articolo 85, comma 1, lettera c), in proporzione alla quantità delle singole 
voci della corrispondente categoria; la stessa disposizione vale relativamente 
agli apporti effettuati dei detentori di strumenti finanziari assimilati alle 
azioni. 
7. Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche per la valutazione 
delle quote di partecipazione in società ed enti non rappresentate da titoli, 
indicati nell'articolo 85, comma 1, lettera c) (441). 



(440)  Vedi, anche, l'art. 1, D.L. 24 settembre 2002, n. 209. 
(441)  Articolo prima modificato dall'art. 1, D.P.R. 4 febbraio 1988, n. 42, 
dall'art. 1, D.L. 30 dicembre 1993, n. 557, dall'art. 1, D.L. 29 giugno 1994, n. 
416 e dall'art. 30, L. 23 dicembre 1994, n. 724 e poi così sostituito dall'art. 
1, D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344 di riforma dell'imposizione sul reddito delle 
società (Ires). Il citato decreto legislativo n. 344 del 2003, nel riordinare la 
materia, ha rinumerato gran parte degli articoli del presente testo unico. Gli 
articoli stessi sono quindi riportati con la nuova numerazione e con 
l'indicazione della precedente, ove possibile, tra parentesi quadre, mentre gli 
articoli o i commi non riproposti sono stati eliminati. Vedi, anche, l'art. 4 
del suddetto decreto legislativo n. 344 del 2003. 
 





(giurisprudenza di legittimità)
95. [62, commi 1, 1-bis, 1-ter, 1-quater, 3 e 4]  Spese per prestazioni di 
lavoro.
1. Le spese per prestazioni di lavoro dipendente deducibili nella determinazione 
del reddito comprendono anche quelle sostenute in denaro o in natura a titolo di 
liberalità a favore dei lavoratori, salvo il disposto dell'articolo 100, comma 
1. 
2. Non sono deducibili i canoni di locazione anche finanziaria e le spese 
relative al funzionamento di strutture recettive, salvo quelle relative a 
servizi di mensa destinati alla generalità dei dipendenti o a servizi di 
alloggio destinati a dipendenti in trasferta temporanea. I canoni di locazione 
anche finanziaria e le spese di manutenzione dei fabbricati concessi in uso ai 
dipendenti sono deducibili per un importo non superiore a quello che costituisce 
reddito per i dipendenti stessi a norma dell'articolo 51, comma 4, lettera c). 
Qualora i fabbricati di cui al secondo periodo siano concessi in uso a 
dipendenti che abbiano trasferito la loro residenza anagrafica per esigenze di 
lavoro nel comune in cui prestano l'attività, per il periodo d'imposta in cui si 
verifica il trasferimento e nei due periodi successivi, i predetti canoni e 
spese sono integralmente deducibili (442). 
3. Le spese di vitto e alloggio sostenute per le trasferte effettuate fuori dal 
territorio comunale dai lavoratori dipendenti e dai titolari di rapporti di 
collaborazione coordinata e continuativa sono ammesse in deduzione per un 
ammontare giornaliero non superiore ad euro 180,76; il predetto limite è elevato 
ad euro 258,23 per le trasferte all'estero. Se il dipendente o il titolare dei 
predetti rapporti sia stato autorizzato ad utilizzare un autoveicolo di sua 
proprietà ovvero noleggiato al fine di essere utilizzato per una specifica 
trasferta, la spesa deducibile è limitata, rispettivamente, al costo di 
percorrenza o alle tariffe di noleggio relative ad autoveicoli di potenza non 
superiore a 17 cavalli fiscali, ovvero 20 se con motore diesel. 
4. Le imprese autorizzate all'autotrasporto di merci, in luogo della deduzione, 
anche analitica, delle spese sostenute in relazione alle trasferte effettuate 
dal proprio dipendente fuori del territorio comunale, possono dedurre un importo 
pari a euro 59,65 al giorno, elevate a euro 95,80 per le trasferte all'estero, 
al netto delle spese di viaggio e di trasporto. 
5. I compensi spettanti agli amministratori delle società ed enti di cui 
all'articolo 73, comma 1, sono deducibili nell'esercizio in cui sono 
corrisposti; quelli erogati sotto forma di partecipazione agli utili, anche 
spettanti ai promotori e soci fondatori, sono deducibili anche se non imputati 
al conto economico (443). 
6. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 109, comma 9, lettera b) le 
partecipazioni agli utili spettanti ai lavoratori dipendenti, e agli associati 
in partecipazione sono computate in diminuzione del reddito dell'esercizio di 
competenza, indipendentemente dalla imputazione al conto economico (444). 



(442)  Comma così modificato dal comma 6 dell'art. 6, D.Lgs. 18 novembre 2005, 
n. 247, con la decorrenza indicata nel comma 13 dello stesso articolo 6. 
(443)  Comma così modificato dal comma 6 dell'art. 6, D.Lgs. 18 novembre 2005, 
n. 247, con la decorrenza indicata nel comma 13 dello stesso articolo 6. 
(444)  Articolo prima modificato dall'art. 26, D.L. 2 marzo 1989, n. 69, nel 
testo modificato dalla relativa legge di conversione, dall'art. 14, L. 24 
dicembre 1993, n. 537, dall'art. 33, D.L. 23 febbraio 1995, n. 41, nel testo 
modificato dalla relativa legge di conversione, dall'art. 5, D.Lgs. 2 settembre 
1997, n. 314, dall'art. 1, D.L. 22 giugno 2000, n. 167, come sostituito dalla 
relativa legge di conversione, dall'art. 145, comma 98, L. 23 dicembre 2000, n. 
388 e dall'art. 21, comma 11, L. 27 dicembre 2002, n. 289 e poi così sostituito 
dall'art. 1, D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344 di riforma dell'imposizione sul 
reddito delle società (Ires). Il citato decreto legislativo n. 344 del 2003, nel 
riordinare la materia, ha rinumerato gran parte degli articoli del presente 
testo unico. Gli articoli stessi sono quindi riportati con la nuova numerazione 
e con l'indicazione della precedente, ove possibile, tra parentesi quadre, 
mentre gli articoli o i commi non riproposti sono stati eliminati. Vedi, anche, 
l'art. 4 del suddetto decreto legislativo n. 344 del 2003. 
 





(giurisprudenza di legittimità)
96. [63, commi 1-3]  Interessi passivi.
1. La quota di interessi passivi che residua dopo l'applicazione delle 
disposizioni di cui agli articoli 97 e 1998 è deducibile per la parte 
corrispondente al rapporto tra l'ammontare dei ricavi e degli altri proventi che 
concorrono a formare il reddito e l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e 
proventi. 
2. Ai fini del rapporto di cui al comma 1: 
a) non si tiene conto delle sopravvenienze attive accantonate a norma 
dell'articolo 88, dei proventi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di 
imposta o ad imposta sostitutiva e dei saldi di rivalutazione monetaria che per 
disposizione di legge speciale non concorrono a formare il reddito; 
b) i ricavi derivanti da cessioni di titoli e di valute estere si computano per 
la sola parte che eccede i relativi costi e senza tenere conto delle rimanenze; 
c) le plusvalenze realizzate si computano per l'ammontare che a norma 
dell'articolo 86 concorre a formare il reddito dell'esercizio; 
d) le plusvalenze di cui all'articolo 87, si computano per il loro intero 
ammontare; 
e) gli interessi di provenienza estera ed i dividendi si computano per l'intero 
ammontare indipendentemente dal loro concorso alla formazione del reddito; 
f) i proventi immobiliari di cui all'articolo 90 si computano nella misura ivi 
stabilita; 
g) le rimanenze di cui agli articoli 92 e 93 si computano nei limiti degli 
incrementi formati nell'esercizio. 
3. Se nell'esercizio sono stati conseguiti interessi o altri proventi esenti da 
imposta derivanti da obbligazioni pubbliche o private sottoscritte, acquistate o 
ricevute in usufrutto o pegno a decorrere dal 28 novembre 1984 o da cedole 
acquistate separatamente dai titoli a decorrere dalla stessa data, gli interessi 
passivi non sono ammessi in deduzione fino a concorrenza dell'ammontare 
complessivo degli interessi o proventi esenti. Gli interessi passivi che 
eccedono tale ammontare sono deducibili a norma dei commi 1 e 2 ma senza tenere 
conto, ai fini del rapporto ivi previsto, dell'ammontare degli interessi e 
proventi esenti corrispondente a quello degli interessi passivi non ammessi in 
deduzione (445). 



(445)  Articolo prima modificato dall'art. 11, L. 14 agosto 1993, n. 344 e 
dall'art. 8, D.Lgs. 21 novembre 1997, n. 461 e poi così sostituito dall'art. 1, 
D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344 di riforma dell'imposizione sul reddito delle 
società (Ires). Il citato decreto legislativo n. 344 del 2003, nel riordinare la 
materia, ha rinumerato gran parte degli articoli del presente testo unico. Gli 
articoli stessi sono quindi riportati con la nuova numerazione e con 
l'indicazione della precedente, ove possibile, tra parentesi quadre, mentre gli 
articoli o i commi non riproposti sono stati eliminati. Vedi, anche, l'art. 4 
del suddetto decreto legislativo n. 344 del 2003. Vedi, inoltre, i commi 276 e 
282 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296. 
 





97.  Pro rata patrimoniale.
1. Nel caso in cui alla fine del periodo d'imposta il valore di libro delle 
partecipazioni di cui all'articolo 87 eccede quello del patrimonio netto 
contabile, la quota di interessi passivi che residua dopo l'applicazione delle 
disposizioni di cui all'articolo 98, al netto degli interessi attivi, è 
indeducibile per la parte corrispondente al rapporto fra tale eccedenza ed il 
totale dell'attivo patrimoniale ridotto dello stesso patrimonio netto contabile 
e dei debiti commerciali. La parte indeducibile determinata ai sensi del periodo 
precedente è ridotta in misura corrispondente alla quota imponibile dei 
dividendi percepiti relativi alle stesse partecipazioni di cui all'articolo 87. 
1-bis. Agli effetti del comma 1, il requisito di cui all'articolo 87, comma 1, 
lettera a), si intende conseguito qualora le partecipazioni siano possedute 
ininterrottamente dal primo giorno del dodicesimo mese precedente quello della 
fine del periodo d'imposta (446). 
2. Per il calcolo dell'eccedenza di cui al primo comma: 
a) il patrimonio netto contabile, comprensivo dell'utile dell'esercizio, è 
rettificato in diminuzione con gli stessi criteri di cui all'articolo 98, comma 
3, lettera e), numeri 1) e 3); 
b) non rilevano: 
1) le partecipazioni in società il cui reddito concorre insieme a quello della 
partecipante alla formazione dell'imponibile di gruppo di cui alle sezioni II e 
III del presente capo, salvo quanto previsto rispettivamente dagli articoli 124, 
comma 1, lettera a), e 138, comma 1, delle predette sezioni; 
2) quelle in società il cui reddito è imputato ai soci anche per effetto 
dell'opzione di cui all'articolo 115. Tuttavia, nel caso in cui entro il terzo 
anno successivo all'acquisto avvenga la cessione di tali partecipazioni, il 
reddito imponibile è rettificato in aumento dell'importo corrispondente a quello 
degli interessi passivi dedotti nei precedenti esercizi per effetto della 
previsione di cui al primo periodo (447). 



(446)  Comma aggiunto dal comma 1 dell'art. 5, D.L. 30 settembre 2005, n. 203, 
come modificato dalla relativa legge di conversione. Vedi, anche, il comma 3 
dello stesso art. 5. 
(447)  Il presente testo unico è stato da ultimo modificato dal D.Lgs. 12 
dicembre 2003, n. 344 di riforma dell'imposizione sul reddito delle società 
(Ires) che, nel riordinare la materia, ha rinumerato gran parte degli articoli 
del presente testo unico. Gli articoli stessi sono quindi riportati con la nuova 
numerazione e con l'indicazione della precedente, ove possibile, tra parentesi 
quadre, mentre gli articoli o i commi non riproposti sono stati eliminati. 
 





98.  Contrasto all'utilizzo fiscale della sottocapitalizzazione.
1. La remunerazione dei finanziamenti eccedenti di cui al comma 4, direttamente 
o indirettamente erogati o garantiti da un socio qualificato o da una sua parte 
correlata, computata al netto della quota di interessi indeducibili in 
applicazione dell'articolo 3, comma 115 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, è 
indeducibile dal reddito imponibile qualora il rapporto tra la consistenza media 
durante il periodo d'imposta dei finanziamenti di cui al comma 4 e la quota di 
patrimonio netto contabile di pertinenza del socio medesimo e delle sue parti 
correlate, aumentato degli apporti di capitale effettuati dallo stesso socio o 
da sue parti correlate in esecuzione dei contratti di cui all'articolo 109, 
comma 9, lettera b), sia superiore a quello di quattro a uno (448). 
2. Il comma 1 non si applica nel caso in cui: 
a) l'ammontare complessivo dei finanziamenti di cui al comma 4 non eccede 
quattro volte il patrimonio netto contabile determinato con i criteri di cui 
alla lettera e) del comma 3; 
b) il contribuente debitore fornisce la dimostrazione che l'ammontare dei 
finanziamenti di cui al comma 4 è giustificato dalla propria esclusiva capacità 
di credito e che conseguentemente gli stessi sarebbero stati erogati anche da 
terzi indipendenti con la sola garanzia del patrimonio sociale. 
3. Ai fini dell'applicazione del comma 1: 
a) si considerano eccedenti i finanziamenti di cui al comma 4 per la parte della 
loro consistenza media eccedente il rapporto di cui al comma 1; 
b) si considerano parti correlate al socio qualificato le società da questi 
controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile e se persona fisica 
anche i familiari di cui all'articolo 5, comma 5; 
c) il socio è qualificato quando: 
1. direttamente o indirettamente controlla ai sensi dell'articolo 2359 del 
codice civile il soggetto debitore; 
2. partecipa al capitale sociale dello stesso debitore con una percentuale pari 
o superiore al 25 per cento, alla determinazione della quale concorrono le 
partecipazioni detenute da sue parti correlate. Non si considerano soci 
qualificati i soggetti di cui all'articolo 74; 
d) ai finanziamenti erogati o garantiti dal socio qualificato si aggiungono 
quelli erogati o garantiti da sue parti correlate; 
e) per il calcolo della quota di pertinenza del socio qualificato e di sue parti 
correlate si considera il patrimonio netto contabile, così come risultante dal 
bilancio relativo all'esercizio precedente, comprensivo dell'utile dello stesso 
esercizio non distribuito, rettificato in diminuzione per tenere conto: 
1) dei crediti risultanti nell'attivo patrimoniale relativi ad obblighi di 
conferimento ancora non eseguiti; 
2) del valore di libro delle azioni proprie in portafoglio; 
3) delle perdite subite nella misura in cui entro la data di approvazione del 
bilancio relativo al secondo esercizio successivo a quello cui le stesse si 
riferiscono non avvenga la ricostituzione del patrimonio netto mediante 
l'accantonamento di utili o l'esecuzione di conferimenti in danaro o in natura; 
4) del valore di libro o, se minore del relativo patrimonio netto contabile, 
delle partecipazioni in società controllate e collegate di cui all'articolo 73, 
comma 1, lettera a) e di cui all'articolo 5, diverse da quelle di cui al 
successivo comma 5; 
f) la consistenza media dei finanziamenti di cui al comma 4 si determina 
sommando il relativo ammontare complessivo esistente al termine di ogni giornata 
del periodo d'imposta e dividendo tale somma per il numero dei giorni del 
periodo stesso. Non concorrono alla determinazione della consistenza i 
finanziamenti infruttiferi erogati o garantiti dai soci qualificati o da sue 
parti correlate a condizione che la remunerazione media di cui alla lettera g) 
non sia superiore al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di un punto 
percentuale; 
g) la remunerazione dei finanziamenti eccedenti è calcolata applicando agli 
stessi il tasso che corrisponde al rapporto tra la remunerazione complessiva dei 
finanziamenti di cui al comma 4 maturata nel periodo d'imposta e la consistenza 
media degli stessi. 
4. Ai fini della determinazione del rapporto di cui al comma 1 rilevano i 
finanziamenti erogati o garantiti dal socio qualificato o da sue parti correlate 
intendendo per tali quelli derivanti da mutui, da depositi di danaro e da ogni 
altro rapporto di natura finanziaria (449). 
5. Ai fini della determinazione del rapporto di cui al comma 1 non rilevano i 
finanziamenti assunti nell'esercizio dell'attività bancaria o dell'attività 
svolta dai soggetti indicati nell'articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 
1992, n. 87, con esclusione delle società che esercitano in via esclusiva o 
prevalente l'attività di assunzione di partecipazioni. 
6. Si intendono garantiti dal socio o da sue parti correlate i debiti assistiti 
da garanzie reali, personali e di fatto fornite da tali soggetti anche mediante 
comportamenti ed atti giuridici che, seppure non formalmente qualificandosi 
quali prestazioni di garanzia, ottengono lo stesso effetto economico. 
7. Il presente articolo non si applica ai contribuenti il cui volume di ricavi 
non supera le soglie previste per l'applicazione degli studi settore. Si 
applica, in ogni caso, alle società che esercitano in via esclusiva o prevalente 
l'attività di assunzione di partecipazioni (450) (451). 



(448)  Vedi, anche, l'art. 4, D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344. 
(449)  Comma così modificato dal comma 7 dell'art. 6, D.Lgs. 18 novembre 2005, 
n. 247, con la decorrenza indicata nel comma 13 dello stesso articolo 6. 
(450)  Il presente testo unico è stato da ultimo modificato dal D.Lgs. 12 
dicembre 2003, n. 344 di riforma dell'imposizione sul reddito delle società 
(Ires) che, nel riordinare la materia, ha rinumerato gran parte degli articoli 
del presente testo unico. Gli articoli stessi sono quindi riportati con la nuova 
numerazione e con l'indicazione della precedente, ove possibile, tra parentesi 
quadre, mentre gli articoli o i commi non riproposti sono stati eliminati. 
(451)  Vedi, anche, il comma 3-bis dell'art. 27, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 
600, aggiunto dall'art. 1, D.Lgs. 30 maggio 2005, n. 143. 
 





99. [64]  Oneri fiscali e contributivi.
1. Le imposte sui redditi e quelle per le quali è prevista la rivalsa, anche 
facoltativa, non sono ammesse in deduzione. Le altre imposte sono deducibili 
nell'esercizio in cui avviene il pagamento. 
2. Gli accantonamenti per imposte non ancora definitivamente accertate sono 
deducibili nei limiti dell'ammontare corrispondente alle dichiarazioni 
presentate, agli accertamenti o provvedimenti degli uffici e alle decisioni 
delle commissioni tributarie. 
3. I contributi ad associazioni sindacali e di categoria sono deducibili 
nell'esercizio in cui sono corrisposti, se e nella misura in cui sono dovuti, in 
base a formale deliberazione dell'associazione (452). 



(452)  Articolo prima modificato dall'art. 1, D.L. 1° ottobre 1991, n. 307 e poi 
così sostituito dall'art. 1, D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344 di riforma 
dell'imposizione sul reddito delle società (Ires). Il citato decreto legislativo 
n. 344 del 2003, nel riordinare la materia, ha rinumerato gran parte degli 
articoli del presente testo unico. Gli articoli stessi sono quindi riportati con 
la nuova numerazione e con l'indicazione della precedente, ove possibile, tra 
parentesi quadre, mentre gli articoli o i commi non riproposti sono stati 
eliminati. Vedi, anche, l'art. 4 del suddetto decreto legislativo n. 344 del 
2003. 
 





(giurisprudenza di legittimità)
100. [65]  Oneri di utilità sociale.
1. Le spese relative ad opere o servizi utilizzabili dalla generalità dei 
dipendenti o categorie di dipendenti volontariamente sostenute per specifiche 
finalità di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria 
o culto, sono deducibili per un ammontare complessivo non superiore al 5 per 
mille dell'ammontare delle spese per prestazioni di lavoro dipendente risultante 
dalla dichiarazione dei redditi. 
2. Sono inoltre deducibili: 
a) le erogazioni liberali fatte a favore di persone giuridiche che perseguono 
esclusivamente finalità comprese fra quelle indicate nel comma 1 o finalità di 
ricerca scientifica, nonché i contributi, le donazioni e le oblazioni di cui 
all'articolo 10, comma 1, lettera g), per un ammontare complessivamente non 
superiore al 2 per cento del reddito d'impresa dichiarato (453); 
b) le erogazioni liberali fatte a favore di persone giuridiche aventi sede nel 
Mezzogiorno che perseguono esclusivamente finalità di ricerca scientifica, per 
un ammontare complessivamente non superiore al 2 per cento del reddito d'impresa 
dichiarato; 
c) [le erogazioni liberali a favore di università, fondazioni universitarie di 
cui all'articolo 59, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e di 
istituzioni universitarie pubbliche, degli enti di ricerca pubblici, delle 
fondazioni e delle associazioni regolarmente riconosciute a norma del 
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, 
n. 361, aventi per oggetto statutario lo svolgimento o la promozione di attività 
di ricerca scientifica, individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei 
Ministri, adottato su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze e del 
Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ovvero degli enti di 
ricerca vigilati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, 
ivi compresi l'Istituto superiore di sanità e l'Istituto superiore per la 
prevenzione e la sicurezza del lavoro, nonché degli enti parco regionali e 
nazionali] (454); 
d) le erogazioni liberali a favore dei concessionari privati per la 
radiodiffusione sonora a carattere comunitario per un ammontare complessivo non 
superiore all'1 per cento del reddito imponibile del soggetto che effettua 
l'erogazione stessa; 
e) le spese sostenute dai soggetti obbligati alla manutenzione, protezione o 
restauro delle cose vincolate ai sensi del decreto legislativo 29 ottobre 1999, 
n. 490 e del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, 
nella misura effettivamente rimasta a carico. La necessità delle spese, quando 
non siano obbligatorie per legge, deve risultare da apposita certificazione 
rilasciata dalla competente soprintendenza del Ministero per i beni e le 
attività culturali, previo accertamento della loro congruità effettuato d'intesa 
con il competente ufficio dell'Agenzia del territorio. La deduzione non spetta 
in caso di mutamento di destinazione dei beni senza la preventiva autorizzazione 
dell'Amministrazione per i beni e le attività culturali, di mancato assolvimento 
degli obblighi di legge per consentire l'esercizio del diritto di prelazione 
dello Stato sui beni immobili e mobili vincolati e di tentata esportazione non 
autorizzata di questi ultimi. L'Amministrazione per i beni e le attività 
culturali dà immediata comunicazione al competente ufficio dell'Agenzia delle 
entrate delle violazioni che comportano la indeducibilità e dalla data di 
ricevimento della comunicazione inizia a decorrere il termine per la rettifica 
della dichiarazione dei redditi (455); 
f) le erogazioni liberali in denaro a favore dello Stato, di enti o istituzioni 
pubbliche, di fondazioni e di associazioni legalmente riconosciute che senza 
scopo di lucro svolgono o promuovono attività di studio, di ricerca e di 
documentazione di rilevante valore culturale e artistico, effettuate per 
l'acquisto, la manutenzione, la protezione o il restauro delle cose indicate 
nell'articolo 2 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, e nel decreto 
del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, ivi comprese le 
erogazioni effettuate per l'organizzazione di mostre e di esposizioni, che siano 
di rilevante interesse scientifico o culturale, delle cose anzidette, e per gli 
studi e le ricerche eventualmente a tal fine necessari. Le mostre, le 
esposizioni, gli studi e le ricerche devono essere autorizzati, previo parere 
del competente comitato di settore del Consiglio nazionale per i beni culturali 
e ambientali, dal Ministero per i beni e le attività culturali, che dovrà 
approvare la previsione di spesa ed il conto consuntivo. Il Ministero per i beni 
culturali e ambientali stabilisce i tempi necessari affinché le erogazioni fatte 
a favore delle associazioni legalmente riconosciute, delle istituzioni e delle 
fondazioni siano utilizzate per gli scopi preindicati, e controlla l'impiego 
delle erogazioni stesse. Detti termini possono, per causa non imputabile al 
donatario, essere prorogati una sola volta. Le erogazioni liberali non 
integralmente utilizzate nei termini assegnati, ovvero utilizzate non in 
conformità alla destinazione, affluiscono, nella loro totalità, all'entrata 
dello Stato (456); 
g) le erogazioni liberali in denaro, per importo non superiore al 2 per cento 
del reddito d'impresa dichiarato, a favore di enti o istituzioni pubbliche, 
fondazioni e associazioni legalmente riconosciute che senza scopo di lucro 
svolgono esclusivamente attività nello spettacolo, effettuate per la 
realizzazione di nuove strutture, per il restauro ed il potenziamento delle 
strutture esistenti, nonché per la produzione nei vari settori dello spettacolo. 
Le erogazioni non utilizzate per tali finalità dal percipiente entro il termine 
di due anni dalla data del ricevimento affluiscono, nella loro totalità, 
all'entrata dello Stato (457); 
h) le erogazioni liberali in denaro, per importo non superiore a 2.065,83 euro o 
al 2 per cento del reddito d'impresa dichiarato, a favore delle ONLUS, nonché le 
iniziative umanitarie, religiose o laiche, gestite da fondazioni, associazioni, 
comitati ed enti individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei 
Ministri ai sensi dell'articolo 15, comma 1, lettera i-bis), nei Paesi non 
appartenenti all'OCSE; 
i) le spese relative all'impiego di lavoratori dipendenti, assunti a tempo 
indeterminato, utilizzati per prestazioni di servizi erogate a favore di ONLUS, 
nel limite del cinque per mille dell'ammontare complessivo delle spese per 
prestazioni di lavoro dipendente, così come risultano dalla dichiarazione dei 
redditi; 
l) le erogazioni liberali in denaro, per importo non superiore a 1.549,37 euro o 
al 2 per cento del reddito di impresa dichiarato, a favore di associazioni di 
promozione sociale iscritte nei registri previsti dalle vigenti disposizioni di 
legge; 
m) le erogazioni liberali in denaro a favore dello Stato, delle regioni, degli 
enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni e di 
associazioni legalmente riconosciute, per lo svolgimento dei loro compiti 
istituzionali e per la realizzazione di programmi culturali nei settori dei beni 
culturali e dello spettacolo. Il Ministro per i beni e le attività culturali 
individua con proprio decreto periodicamente, sulla base di criteri che saranno 
definiti sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto 
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, i soggetti e le categorie di soggetti che 
possono beneficiare delle predette erogazioni liberali; determina, a valere 
sulla somma allo scopo indicata, le quote assegnate a ciascun ente o soggetto 
beneficiario; definisce gli obblighi di informazione da parte dei soggetti 
erogatori e dei soggetti beneficiari; vigila sull'impiego delle erogazioni e 
comunica, entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento 
all'Agenzia delle entrate, l'elenco dei soggetti erogatori e l'ammontare delle 
erogazioni liberali da essi effettuate. Nel caso che, in un dato anno, le somme 
complessivamente erogate abbiano superato la somma allo scopo indicata o 
determinata, i singoli soggetti beneficiari che abbiano ricevuto somme di 
importo maggiore della quota assegnata dal Ministero per i beni e le attività 
culturali versano all'entrata dello Stato un importo pari al 37 per cento della 
differenza (458); 
n) le erogazioni liberali in denaro a favore di organismi di gestione di parchi 
e riserve naturali, terrestri e marittimi, statali e regionali, e di ogni altra 
zona di tutela speciale paesistico-ambientale come individuata dalla vigente 
disciplina, statale e regionale, nonché gestita dalle associazioni e fondazioni 
private indicate nell'articolo 154, comma 4, lettera a), effettuate per 
sostenere attività di conservazione, valorizzazione, studio, ricerca e sviluppo 
dirette al conseguimento delle finalità di interesse generale cui corrispondono 
tali ambiti protetti. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 
individua con proprio decreto, periodicamente, i soggetti e le categorie di 
soggetti che possono beneficiare delle predette erogazioni liberali; determina, 
a valere sulla somma allo scopo indicata, le quote assegnate a ciascun ente o 
soggetto beneficiario. Nel caso che in un dato anno le somme complessivamente 
erogate abbiano superato la somma allo scopo indicata o determinata i singoli 
soggetti beneficiari che abbiano ricevuto somme di importo maggiore della quota 
assegnata dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, versano 
all'entrata dello Stato un importo pari al 37 per cento della differenza; 
o) le erogazioni liberali in denaro a favore dello Stato, delle regioni, degli 
enti territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni e di 
associazioni legalmente riconosciute, per la realizzazione di programmi di 
ricerca scientifica nel settore della sanità autorizzate dal Ministro della 
salute con apposito decreto che individua annualmente, sulla base di criteri che 
saranno definiti sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del 
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, i soggetti che possono beneficiare 
delle predette erogazioni liberali. Il predetto decreto determina altresì, fino 
a concorrenza delle somme allo scopo indicate, l'ammontare delle erogazioni 
deducibili per ciascun soggetto erogatore, nonché definisce gli obblighi di 
informazione da parte dei soggetti erogatori e dei soggetti beneficiari. Il 
Ministero della salute vigila sull'impiego delle erogazioni e comunica, entro il 
31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, all'Agenzia delle 
entrate, l'elenco dei soggetti erogatori e l'ammontare delle erogazioni liberali 
deducibili da essi effettuate; 
o-bis) le erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici di ogni ordine 
e grado, statali e paritari senza scopo di lucro appartenenti al sistema 
nazionale di istruzione di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62, e successive 
modificazioni, finalizzate all'innovazione tecnologica, all'edilizia scolastica 
e all'ampliamento dell'offerta formativa, nel limite del 2 per cento del reddito 
d'impresa dichiarato e comunque nella misura massima di 70.000 euro annui; la 
deduzione spetta a condizione che il versamento di tali erogazioni sia eseguito 
tramite banca o ufficio postale ovvero mediante gli altri sistemi di pagamento 
previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (459).
3. Alle erogazioni liberali in denaro di enti o di istituzioni pubbliche, di 
fondazioni o di associazioni legalmente riconosciute, effettuate per il 
pagamento delle spese di difesa dei soggetti ammessi al patrocinio a spese dello 
Stato, non si applica il limite di cui al comma 1, anche quando il soggetto 
erogatore non abbia le finalità statutarie istituzionali di cui al medesimo 
comma 1. 
4. Le erogazioni liberali diverse da quelle considerate nei precedenti commi e 
nel comma 1 dell'articolo 95 non sono ammesse in deduzione (460). 



(453)  L'art. 14, comma 7, lettera b), D.L. 14 marzo 2005, n. 35 aveva 
modificato la presente lettera. La modifica non è più presente nel testo della 
citata lettera b) dopo la conversione in legge del suddetto decreto-legge. 
(454)  Lettera così sostituita dal comma 7 dell'art. 14, D.L. 14 marzo 2005, n. 
35, come modificato dalla relativa legge di conversione, e poi abrogata dal 
comma 355 dell'art. 1, L. 23 dicembre 2005, n. 266. Vedi, anche, il comma 8 del 
citato articolo 14. 
(455)  In deroga alle disposizioni di cui alla presente lettera, vedi l'art. 25, 
D.Lgs. 29 giugno 1996, n. 367. 
(456)  In deroga alle disposizioni di cui alla presente lettera, vedi l'art. 25, 
D.Lgs. 29 giugno 1996, n. 367 e l'art. 1, L. 18 febbraio 1999, n. 28. 
(457)  In deroga alle disposizioni di cui alla presente lettera, vedi l'art. 25, 
D.Lgs. 29 giugno 1996, n. 367 e l'art. 1, L. 18 febbraio 1999, n. 28. 
(458)  Per l'individuazione dei soggetti e delle categorie di soggetti 
beneficiari di contributi in denaro, per lo svolgimento dei loro compiti 
istituzionali e per la realizzazione di programmi culturali nei settori dei beni 
culturali e dello spettacolo vedi il D.M. 11 aprile 2001 e il D.M. 3 ottobre 
2002. 
(459) Lettera aggiunta dal comma 3 dell'art. 13, D.L. 31 gennaio 2007, n. 7, 
come sostituito dalla relativa legge di conversione e con la decorrenza indicata 
nel comma 8 dello stesso articolo.
(460)  Articolo prima modificato dall'art. 23, L. 6 agosto 1990, n. 223, 
dall'art. 1, D.L. 1° ottobre 1991, n. 307, dall'art. 2, D.L. 31 maggio 1994, n. 
330, dall'art. 13, D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, dagli artt. 37 e 38, L. 21 
novembre 2000, n. 342, dall'art. 22, L. 7 dicembre 2000, n. 383, dagli artt. 6, 
comma 20, e 94, L. 23 dicembre 2000, n. 388, dall'art. 19, L. 29 marzo 2001, n. 
134, dall'art. 6, D.L. 8 luglio 2002, n. 138, poi soppresso dalla relativa legge 
di conversione, dall'art. 1, comma 1, L. 30 luglio 2002, n. 189 e dall'art. 90, 
comma 9, L. 27 dicembre 2002, n. 289 e poi così sostituito dall'art. 1, D.Lgs. 
12 dicembre 2003, n. 344 di riforma dell'imposizione sul reddito delle società 
(Ires). Il citato decreto legislativo n. 344 del 2003, nel riordinare la 
materia, ha rinumerato gran parte degli articoli del presente testo unico. Gli 
articoli stessi sono quindi riportati con la nuova numerazione e con 
l'indicazione della precedente, ove possibile, tra parentesi quadre, mentre gli 
articoli o i commi non riproposti sono stati eliminati. Vedi, anche, l'art. 4 
del suddetto decreto legislativo n. 344 del 2003. 
 





(giurisprudenza di legittimità)
101. [66]  Minusvalenze patrimoniali, sopravvenienze passive e perdite.
1. Le minusvalenze dei beni relativi all'impresa, diversi da quelli indicati 
negli articoli 85, comma 1, e 87, determinate con gli stessi criteri stabiliti 
per la determinazione delle plusvalenze, sono deducibili se sono realizzate ai 
sensi dell'articolo 86, commi 1, lettere a) e b), e 2 (461). 
1-bis. Per i beni di cui all'articolo 87, fermi restando i requisiti ivi 
previsti al comma 1, lettere b), c) e d), l'applicazione del comma 1 del 
presente articolo è subordinata all'ininterrotto possesso dal primo giorno del 
dodicesimo mese precedente quello dell'avvenuta cessione, considerando cedute 
per prime le azioni o quote acquisite in data più recente (462). 
2. Per la valutazione dei beni indicati nell'articolo 85, comma 1, lettere c), 
d) ed e), che costituiscono immobilizzazioni finanziarie si applicano le 
disposizioni dell'articolo 94; tuttavia, per i titoli di cui alla citata lettera 
e) negoziati nei mercati regolamentati italiani o esteri, le minusvalenze sono 
deducibili in misura non eccedente la differenza tra il valore fiscalmente 
riconosciuto e quello determinato in base alla media aritmetica dei prezzi 
rilevati nell'ultimo semestre (463). 
3. Per le immobilizzazioni finanziarie costituite da partecipazioni in imprese 
controllate o collegate, iscritte in bilancio a norma dell'articolo 2426, n. 4), 
del codice civile o di leggi speciali, non è deducibile, anche a titolo di 
ammortamento, la parte del costo di acquisto eccedente il valore corrispondente 
alla frazione di patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio dell'impresa 
partecipata. 
4. Si considerano sopravvenienze passive il mancato conseguimento di ricavi o 
altri proventi che hanno concorso a formare il reddito in precedenti esercizi, 
il sostenimento di spese, perdite od oneri a fronte di ricavi o altri proventi 
che hanno concorso a formare il reddito in precedenti esercizi e la sopravvenuta 
insussistenza di attività iscritte in bilancio in precedenti esercizi diverse da 
quelle di cui all'articolo 87. 
5. Le perdite di beni di cui al comma 1, commisurate al costo non ammortizzato 
di essi, e le perdite su crediti sono deducibili se risultano da elementi certi 
e precisi e in ogni caso, per le perdite su crediti, se il debitore è 
assoggettato a procedure concorsuali. Ai fini del presente comma, il debitore si 
considera assoggettato a procedura concorsuale dalla data della sentenza 
dichiarativa del fallimento o del provvedimento che ordina la liquidazione 
coatta amministrativa o del decreto di ammissione alla procedura di concordato 
preventivo o del decreto che dispone la procedura di amministrazione 
straordinaria delle grandi imprese in crisi. 
6. Per le perdite derivanti dalla partecipazione in società in nome collettivo e 
in accomandita semplice si applicano le disposizioni del comma 2 dell'articolo 
8. 
7. I versamenti in denaro o in natura fatti a fondo perduto o in conto capitale 
alle società indicate al comma 6 dai propri soci e la rinuncia degli stessi soci 
ai crediti non sono ammessi in deduzione ed il relativo ammontare si aggiunge al 
costo della partecipazione (464). 



(461) Comma così modificato dal comma 18 dell'art. 36, D.L. 4 luglio 2006, n. 
223, a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore 
dello stesso decreto, ai sensi di quanto disposto dal comma 19 del medesimo art. 
36.
(462)  Comma aggiunto dal comma 1 dell'art. 5, D.L. 30 settembre 2005, n. 203, 
come modificato dalla relativa legge di conversione. Vedi, anche, il comma 3 
dello stesso art. 5. 
(463)  Comma così sostituito dal comma 8 dell'art. 6, D.Lgs. 18 novembre 2005, 
n. 247, con la decorrenza indicata nel comma 13 dello stesso articolo 6. Vedi, 
anche, l'art. 1, D.L. 24 settembre 2002, n. 209. 
(464)  Articolo prima modificato dall'art. 26, D.L. 2 marzo 1989, n. 69, 
dall'art. 1, D.L. 29 giugno 1994, n. 416 e dall'art. 17, L. 27 dicembre 1997, n. 
449 e poi così sostituito dall'art. 1, D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344 di 
riforma dell'imposizione sul reddito delle società (Ires). Il citato decreto 
legislativo n. 344 del 2003, nel riordinare la materia, ha rinumerato gran parte 
degli articoli del presente testo unico. Gli articoli stessi sono quindi 
riportati con la nuova numerazione e con l'indicazione della precedente, ove 
possibile, tra parentesi quadre, mentre gli articoli o i commi non riproposti 
sono stati eliminati. Vedi, anche, l'art. 4 del suddetto decreto legislativo n. 
344 del 2003. 
 





(giurisprudenza di legittimità)
102. [67, commi da 1 a 3, da 5 a 9 e 10-bis]  Ammortamento dei beni materiali.
1. Le quote di ammortamento del costo dei beni materiali strumentali per 
l'esercizio dell'impresa sono deducibili a partire dall'esercizio di entrata in 
funzione del bene. 
2. La deduzione è ammessa in misura non superiore a quella risultante 
dall'applicazione al costo dei beni dei coefficienti stabiliti con decreto del 
Ministro dell'economia e delle finanze pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 
(465), ridotti alla metà per il primo esercizio. I coefficienti sono stabiliti 
per categorie di beni omogenei in base al normale periodo di deperimento e 
consumo nei vari settori produttivi. 
3. La misura massima indicata nel comma 2 può essere superata in proporzione 
alla più intensa utilizzazione dei beni rispetto a quella normale del settore. 
Fatta eccezione per i beni di cui all'articolo 164, comma 1, lettera b), la 
misura stessa può essere elevata fino a due volte per ammortamento anticipato 
nell'esercizio in cui i beni sono entrati in funzione e nei due successivi; 
nell'ipotesi di beni già utilizzati da parte di altri soggetti, l'ammortamento 
anticipato può essere eseguito dal nuovo utilizzatore soltanto nell'esercizio in 
cui i beni sono entrati in funzione. Con decreto del Ministro dell'economia e 
delle finanze, la indicata misura massima può essere variata, in aumento o in 
diminuzione, nei limiti di un quarto, in relazione al periodo di utilizzabilità 
dei beni in particolari processi produttivi (466). 
4. In caso di eliminazione di beni non ancora completamente ammortizzati dal 
complesso produttivo, il costo residuo è ammesso in deduzione. 
5. Per i beni il cui costo unitario non è superiore a 516,46 euro è consentita 
la deduzione integrale delle spese di acquisizione nell'esercizio in cui sono 
state sostenute (467). 
6. Le spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e trasformazione, che 
dal bilancio non risultino imputate ad incremento del costo dei beni ai quali si 
riferiscono, sono deducibili nel limite del 5 per cento del costo complessivo di 
tutti i beni materiali ammortizzabili quale risulta all'inizio dell'esercizio 
dal registro dei beni ammortizzabili; per le imprese di nuova costituzione il 
limite percentuale si calcola, per il primo esercizio, sul costo complessivo 
quale risulta alla fine dell'esercizio; per i beni ceduti, nonché per quelli 
acquisiti nel corso dell'esercizio, compresi quelli costruiti o fatti costruire, 
la deduzione spetta in proporzione alla durata del possesso ed è commisurata, 
per il cessionario, al costo di acquisizione. L'eccedenza è deducibile per quote 
costanti nei cinque esercizi successivi. Per specifici settori produttivi 
possono essere stabiliti, con decreto del Ministro dell'economia e delle 
finanze, diversi criteri e modalità di deduzione. Resta ferma la deducibilità 
nell'esercizio di competenza dei compensi periodici dovuti contrattualmente a 
terzi per la manutenzione di determinati beni, del cui costo non si tiene conto 
nella determinazione del limite percentuale sopra indicato (468). 
7. Per i beni concessi in locazione finanziaria l'impresa concedente che imputa 
a conto economico i relativi canoni deduce quote di ammortamento determinate in 
ciascun esercizio nella misura risultante dal relativo piano di ammortamento 
finanziario e non è ammesso l'ammortamento anticipato; indipendentemente dai 
criteri di contabilizzazione, per l'impresa utilizzatrice è ammessa la deduzione 
dei canoni di locazione a condizione che la durata del contratto non sia 
inferiore alla metà del periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente 
stabilito a norma del comma 2, in relazione all'attività esercitata dall'impresa 
stessa, se il contratto ha per oggetto beni mobili, e comunque con un minimo di 
otto anni ed un massimo di quindici anni se lo stesso ha per oggetto beni 
immobili. Per i beni di cui all'articolo 164, comma 1, lettera b), la 
deducibilità dei canoni di locazione finanziaria è ammessa a condizione che la 
durata del contratto non sia inferiore al periodo di ammortamento corrispondente 
al coefficiente stabilito a norma del comma 2. Con lo stesso decreto previsto 
dal comma 3, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede ad aumentare o 
diminuire, nel limite della metà, la predetta durata minima dei contratti ai 
fini della deducibilità dei canoni, qualora venga rispettivamente diminuita o 
aumentata la misura massima dell'ammortamento di cui al secondo periodo del 
medesimo comma 3 (469). 
8. Per le aziende date in affitto o in usufrutto le quote di ammortamento sono 
deducibili nella determinazione del reddito dell'affittuario o 
dell'usufruttuario. Le quote di ammortamento sono commisurate al costo 
originario dei beni quale risulta dalla contabilità del concedente e sono 
deducibili fino a concorrenza del costo non ancora ammortizzato ovvero, se il 
concedente non ha tenuto regolarmente il registro dei beni ammortizzabili o 
altro libro o registro secondo le modalità di cui all'articolo 13 del decreto 
del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435, e dell'articolo 2, 
comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 695, 
considerando già dedotte, per il 50 per cento del loro ammontare, le quote 
relative al periodo di ammortamento già decorso. Le disposizioni di cui al 
presente comma non si applicano nei casi di deroga convenzionale alle norme 
dell'articolo 2561 del codice civile, concernenti l'obbligo di conservazione 
dell'efficienza dei beni ammortizzabili (470). 
9. Le quote d'ammortamento, i canoni di locazione anche finanziaria o di 
noleggio e le spese di impiego e manutenzione relativi ad apparecchiature 
terminali per servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico di cui alla 
lettera gg) del comma 1 dell'articolo 1 del codice delle comunicazioni 
elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, sono 
deducibili nella misura dell'80 per cento. La percentuale di cui al precedente 
periodo è elevata al 100 per cento per gli oneri relativi ad impianti di 
telefonia dei veicoli utilizzati per il trasporto di merci da parte di imprese 
di autotrasporto limitatamente ad un solo impianto per ciascun veicolo (471) 
(472). 



(465)  Vedi, anche, il D.M. 31 dicembre 1988. 
(466) Comma così modificato dal comma 5 dell'art. 36, D.L. 4 luglio 2006, n. 
223, con i limiti e la decorrenza indicati nei commi 6, 7 e 8 dello stesso art. 
36.
(467) Vedi, anche, il comma 37-bis dell'art. 37, D.L. 4 luglio 2006, n. 223, 
aggiunto dal comma 328 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296.
(468)  Comma così modificato dal comma 9 dell'art. 6, D.Lgs. 18 novembre 2005, 
n. 247, con la decorrenza indicata nel comma 13 dello stesso articolo 6. In 
deroga a quanto disposto dal presente comma vedi l'art. 14, L. 27 dicembre 1997, 
n. 449. Vedi, anche, l'art. 6, D.M. 22 ottobre 2001, n. 408. 
(469)  Comma così modificato prima dall'art. 11, D.Lgs. 28 febbraio 2005, n. 38, 
poi dal comma 1 dell'art. 5-ter, D.L. 30 settembre 2005, n 203, nel testo 
integrato dalla relativa legge di conversione, con la decorrenza ed i limiti 
indicati al comma 2 dello stesso articolo 5-ter, ed infine dal comma 6-bis 
dell'art. 36, D.L. 4 luglio 2006, n. 223, nel testo integrato dalla relativa 
legge di conversione. Vedi, anche, il comma 6-ter del citato art. 36.
(470)  Comma così modificato dal comma 9 dell'art. 6, D.Lgs. 18 novembre 2005, 
n. 247, con la decorrenza indicata nel comma 13 dello stesso articolo 6. 
(471) Comma così sostituito dal comma 401 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 
296, con la decorrenza indicata nel comma 403 dello stesso articolo 1.
(472)  Articolo prima modificato dall'art. 26, D.L. 2 marzo 1989, n. 69, nel 
testo modificato dalla relativa legge di conversione, dall'art. 2, D.L. 2 giugno 
1989, n. 212, dall'art. 1, D.L. 27 aprile 1990, n. 90, dall'art. 10, D.L. 13 
maggio 1991, n. 151 (come modificato dal comma 21 dell'art. 6, L. 23 dicembre 
1999, n. 488), dall'art. 14, L. 24 dicembre 1993, n. 537, dall'art. 3, comma 
103, L. 28 dicembre 1995, n. 549, dall'art. 3, comma 33, L. 23 dicembre 1996, n. 
662, dall'art. 17, L. 27 dicembre 1997, n. 449 e dal comma 2 dell'art. 15, L. 28 
dicembre 2001, n. 448 e poi così sostituito dall'art. 1, D.Lgs. 12 dicembre 
2003, n. 344 di riforma dell'imposizione sul reddito delle società (Ires). Il 
citato decreto legislativo n. 344 del 2003, nel riordinare la materia, ha 
rinumerato gran parte degli articoli del presente testo unico. Gli articoli 
stessi sono quindi riportati con la nuova numerazione e con l'indicazione della 
precedente, ove possibile, tra parentesi quadre, mentre gli articoli o i commi 
non riproposti sono stati eliminati. Vedi, anche, l'art. 4 del suddetto decreto 
legislativo n. 344 del 2003 e l'art. 11-quater, D.L. 30 settembre 2005, n. 203, 
nel testo integrato dalla relativa legge di conversione. 
 





102-bis.  Ammortamento dei beni materiali strumentali per l'esercizio di alcune 
attività regolate.
1. Le quote di ammortamento dei beni materiali strumentali per l'esercizio delle 
seguenti attività regolate sono deducibili nella misura determinata dalle 
disposizioni del presente articolo, ferma restando, per quanto non diversamente 
stabilito, la disciplina dell'articolo 102: 
a) distribuzione e trasporto di gas naturale di cui all'articolo 2, comma 1, 
lettere n) e ii), del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, di attuazione 
della direttiva 98/30/CE relativa a norme comuni per il mercato interno del gas; 

b) distribuzione di energia elettrica e gestione della rete di trasmissione 
nazionale dell'energia elettrica di cui all'articolo 2, commi 14 e 20, del 
decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, di attuazione della direttiva 96/92/CE 
recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica. 
2. Le quote di ammortamento del costo dei beni materiali strumentali per 
l'esercizio delle attività regolate di cui al comma 1 sono deducibili in misura 
non superiore a quella che si ottiene dividendo il costo dei beni per la durata 
delle rispettive vite utili così come determinate ai fini tariffari 
dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas, e riducendo il risultato del 20 
per cento: 
a) nelle tabelle 1 e 2, rubricate "durata convenzionale tariffaria delle 
infrastrutture" ed allegate alla Del.Aut.en.el. e gas 29 luglio 2005, n. 166, e 
alla Del.Aut.en.el. e gas 29 settembre 2004, n. 170, prorogata con 
Del.Aut.en.el. e gas 30 settembre 2005, n. 206, rispettivamente per l'attività 
di trasporto e distribuzione di gas naturale. Per i fabbricati iscritti in 
bilancio entro l'esercizio in corso al 31 dicembre 2004 si assume una vita utile 
pari a 50 anni; 
b) nell'appendice 1 della relazione tecnica alla Del.Aut.en.el. e gas 30 gennaio 
2004, n. 5, per l'attività di trasmissione e distribuzione di energia elettrica, 
rubricata "capitale investito riconosciuto e vita utile dei cespiti". 
3. Per i beni di cui al comma 1, la vita utile cui fare riferimento ai fini di 
cui al comma 2 decorre dall'esercizio di entrata in funzione, anche se avvenuta 
presso precedenti soggetti utilizzatori, e non si modifica per effetto di 
eventuali successivi trasferimenti. Le quote di ammortamento del costo dei beni 
di cui al comma 1 sono deducibili a partire dall'esercizio di entrata in 
funzione del bene e, per i beni ceduti o devoluti all'ente concessionario, fino 
al periodo d'imposta in cui avviene il trasferimento e in proporzione alla 
durata del possesso. 
4. Non è ammessa alcuna ulteriore deduzione per ammortamento anticipato o per 
una più intensa utilizzazione dei beni rispetto a quella normale del settore. 
5. Le eventuali modifiche delle vite utili di cui al comma 2, deliberate ai fini 
tariffari dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas successivamente 
all'entrata in vigore della presente disposizione, rilevano anche ai fini della 
determinazione delle quote di ammortamento deducibili. 
6. In caso di beni utilizzati in locazione finanziaria, indipendentemente dai 
criteri di contabilizzazione, la deduzione delle quote di ammortamento compete 
all'impresa utilizzatrice; alla formazione del reddito imponibile di quella 
concedente concorrono esclusivamente i proventi finanziari impliciti nei canoni 
di locazione finanziaria determinati in ciascun esercizio nella misura 
risultante dal piano di ammortamento finanziario. 
7. Le disposizioni del presente articolo si applicano esclusivamente ai beni 
classificabili nelle categorie omogenee individuate dall'Autorità per l'energia 
elettrica e il gas. Per i beni non classificabili in tali categorie continua ad 
applicarsi l'articolo 102. 
8. Per i costi incrementativi capitalizzati successivamente all'entrata in 
funzione dei beni di cui al comma 1 le quote di ammortamento sono determinate in 
base alla vita utile residua dei beni (473). 



(473)  Articolo aggiunto dal comma 325 dell'art. 1, L. 23 dicembre 2005, n. 266. 
Vedi, anche, il comma 327 dello stesso articolo 1 e i commi 7 e 8 dell'art. 36, 
D.L. 4 luglio 2006, n. 223. 
 





(giurisprudenza di legittimità)
103. [68]  Ammortamento dei beni immateriali.
1. Le quote di ammortamento del costo dei diritti di utilizzazione di opere 
dell'ingegno, dei brevetti industriali, dei processi, formule e informazioni 
relativi ad esperienze acquisite in campo industriale, commerciale o scientifico 
sono deducibili in misura non superiore al 50 per cento del costo; quelle 
relative al costo dei marchi d'impresa sono deducibili in misura non superiore 
ad un diciottesimo del costo (474). 
2. Le quote di ammortamento del costo dei diritti di concessione e degli altri 
diritti iscritti nell'attivo del bilancio sono deducibili in misura 
corrispondente alla durata di utilizzazione prevista dal contratto o dalla 
legge. 
3. Le quote di ammortamento del valore di avviamento iscritto nell'attivo del 
bilancio sono deducibili in misura non superiore a un diciottesimo del valore 
stesso (475). 
4. Si applica la disposizione del comma 8 dell'articolo 102 (476). 



(474) Comma così modificato dal comma 45 dell'art. 37, D.L. 4 luglio 2006, n. 
223, con i limiti e la decorrenza indicati nel comma 46 dello stesso art. 37.
(475)  Comma così modificato prima dal comma 1 dell'art. 5-bis, D.L. 30 
settembre 2005, n. 203, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione 
e con la decorrenza indicata nel comma 2 dello stesso articolo 5-bis e poi dal 
comma 521 dell'art. 1, L. 23 dicembre 2005, n. 266. 
(476)  Articolo prima modificato dall'art. 21, L. 27 dicembre 1997, n. 449 e poi 
così sostituito dall'art. 1, D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344 di riforma 
dell'imposizione sul reddito delle società (Ires). Il citato decreto legislativo 
n. 344 del 2003, nel riordinare la materia, ha rinumerato gran parte degli 
articoli del presente testo unico. Gli articoli stessi sono quindi riportati con 
la nuova numerazione e con l'indicazione della precedente, ove possibile, tra 
parentesi quadre, mentre gli articoli o i commi non riproposti sono stati 
eliminati. Vedi, anche, l'art. 4 del suddetto decreto legislativo n. 344 del 
2003. 
 





104. [69]  Ammortamento finanziario dei beni gratuitamente devolvibili.
1. Per i beni gratuitamente devolvibili alla scadenza di una concessione è 
consentita, in luogo dell'ammortamento di cui agli articoli 102 e 103, la 
deduzione di quote costanti di ammortamento finanziario. 
2. La quota di ammortamento finanziario deducibile è determinata dividendo il 
costo dei beni, diminuito degli eventuali contributi del concedente, per il 
numero degli anni di durata della concessione, considerando tali anche le 
frazioni. In caso di modifica della durata della concessione, la quota 
deducibile è proporzionalmente ridotta o aumentata a partire dall'esercizio in 
cui la modifica è stata convenuta. 
3. In caso di incremento o di decremento del costo dei beni, per effetto di 
sostituzione a costi superiori o inferiori, di ampliamenti, ammodernamenti o 
trasformazioni, di perdite e di ogni altra causa, la quota di ammortamento 
finanziario deducibile è rispettivamente aumentata o diminuita, a partire 
dall'esercizio in cui si è verificato l'incremento o il decremento, in misura 
pari al relativo ammontare diviso per il numero dei residui anni di durata della 
concessione. 
4. Per le concessioni relative alla costruzione e all'esercizio di opere 
pubbliche sono ammesse in deduzione quote di ammortamento finanziario 
differenziate da calcolare sull'investimento complessivo realizzato. Le quote di 
ammortamento sono determinate nei singoli casi con decreto del Ministro 
dell'economia e delle finanze in rapporto proporzionale alle quote previste nel 
piano economico-finanziario della concessione, includendo nel costo 
ammortizzabile gli interessi passivi anche in deroga alle disposizioni del comma 
1 dell'articolo 110 (477). 



(477)  Articolo prima modificato dall'art. 1, D.L. 31 dicembre 1996, n. 669 e 
poi così sostituito dall'art. 1, D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344 di riforma 
dell'imposizione sul reddito delle società (Ires). Il citato decreto legislativo 
n. 344 del 2003, nel riordinare la materia, ha rinumerato gran parte degli 
articoli del presente testo unico. Gli articoli stessi sono quindi riportati con 
la nuova numerazione e con l'indicazione della precedente, ove possibile, tra 
parentesi quadre, mentre gli articoli o i commi non riproposti sono stati 
eliminati. Vedi, anche, l'art. 4 del suddetto decreto legislativo n. 344 del 
2003. 
 





105. [70]  Accantonamenti di quiescenza e previdenza.
1. Gli accantonamenti ai fondi per le indennità di fine rapporto e ai fondi di 
previdenza del personale dipendente istituiti ai sensi dell'articolo 2117 del 
codice civile, se costituiti in conti individuali dei singoli dipendenti, sono 
deducibili nei limiti delle quote maturate nell'esercizio in conformità alle 
disposizioni legislative e contrattuali che regolano il rapporto di lavoro dei 
dipendenti stessi. 
2. I maggiori accantonamenti necessari per adeguare i fondi a sopravvenute 
modificazioni normative e retributive sono deducibili nell'esercizio dal quale 
hanno effetto le modificazioni o per quote costanti nell'esercizio stesso e nei 
due successivi. 
3. L'ammontare del TFR annualmente destinato a forme pensionistiche 
complementari è deducibile nella misura prevista dall'articolo 10, comma 1, del 
decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 (478). 
4. Le disposizioni dei commi 1 e 2 valgono anche per gli accantonamenti relativi 
alle indennità di fine rapporto di cui all'articolo 17, comma 1, lettere c), d) 
e f) (479). 



(478)  Comma così sostituito dall'art. 21, D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252, a 
decorrere dal 1° gennaio 2007, ai sensi di quanto disposto dall'art. 23 dello 
stesso D.Lgs. n. 252 del 2005, come modificato dal comma 749 dell'art. 1, L. 27 
dicembre 2006, n. 296. 
(479)  Articolo prima modificato dall'art. 1, D.Lgs. 18 febbraio 2000, n. 47 e 
dall'art. 1, D.Lgs. 12 aprile 2001, n. 168 e poi così sostituito dall'art. 1, 
D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344 di riforma dell'imposizione sul reddito delle 
società (Ires). Il citato decreto legislativo n. 344 del 2003, nel riordinare la 
materia, ha rinumerato gran parte degli articoli del presente testo unico. Gli 
articoli stessi sono quindi riportati con la nuova numerazione e con 
l'indicazione della precedente, ove possibile, tra parentesi quadre, mentre gli 
articoli o i commi non riproposti sono stati eliminati. Vedi, anche, l'art. 4 
del suddetto decreto legislativo n. 344 del 2003. 
 





(giurisprudenza di legittimità)
106. [71]  Svalutazione dei crediti e accantonamenti per rischi su crediti.
1. Le svalutazioni dei crediti risultanti in bilancio, per l'importo non coperto 
da garanzia assicurativa, che derivano dalle cessioni di beni e dalle 
prestazioni di servizi indicate nel comma 1 dell'articolo 85, sono deducibili in 
ciascun esercizio nel limite dello 0,50 per cento del valore nominale o di 
acquisizione dei crediti stessi. Nel computo del limite si tiene conto anche di 
accantonamenti per rischi su crediti. La deduzione non è più ammessa quando 
l'ammontare complessivo delle svalutazioni e degli accantonamenti ha raggiunto 
il 5 per cento del valore nominale o di acquisizione dei crediti risultanti in 
bilancio alla fine dell'esercizio. 
2. Le perdite sui crediti di cui al comma 1, determinate con riferimento al 
valore nominale o di acquisizione dei crediti stessi, sono deducibili a norma 
dell'articolo 101, limitatamente alla parte che eccede l'ammontare complessivo 
delle svalutazioni e degli accantonamenti dedotti nei precedenti esercizi. Se in 
un esercizio l'ammontare complessivo delle svalutazioni e degli accantonamenti 
dedotti eccede il 5 per cento del valore nominale o di acquisizione dei crediti, 
l'eccedenza concorre a formare il reddito dell'esercizio stesso. 
3. Per gli enti creditizi e finanziari di cui al decreto legislativo 27 gennaio 
1992, n. 87, le svalutazioni dei crediti risultanti in bilancio, per l'importo 
non coperto da garanzia assicurativa, che derivano dalle operazioni di 
erogazione del credito alla clientela, compresi i crediti finanziari concessi a 
Stati, banche centrali o enti di Stato esteri destinati al finanziamento delle 
esportazioni italiane o delle attività ad esse collegate, sono deducibili in 
ciascun esercizio nel limite dello 0,40 per cento del valore dei crediti 
risultanti in bilancio, aumentato dell'ammontare delle svalutazioni 
dell'esercizio. L'ammontare complessivo delle svalutazioni che supera lo 0,40 
per cento è deducibile in quote costanti nei nove esercizi successivi. Ai fini 
del presente comma le svalutazioni si assumono al netto delle rivalutazioni dei 
crediti risultanti in bilancio. Se in un esercizio l'ammontare complessivo delle 
svalutazioni è inferiore al limite dello 0,40 per cento, sono ammessi in 
deduzione, fino al predetto limite, accantonamenti per rischi su crediti. Gli 
accantonamenti non sono più deducibili quando il loro ammontare complessivo ha 
raggiunto il 5 per cento del valore dei crediti risultanti in bilancio alla fine 
dell'esercizio (480). 
4. Per gli enti creditizi e finanziari nell'ammontare dei crediti si comprendono 
anche quelli impliciti nei contratti di locazione finanziaria nonché la 
rivalutazione delle operazioni "fuori bilancio" iscritte nell'attivo in 
applicazione dei criteri di cui all'articolo 112. 
5. Le perdite sui crediti di cui al comma 3, determinate con riferimento al 
valore di bilancio dei crediti, sono deducibili, ai sensi dell'articolo 101, 
limitatamente alla parte che eccede l'ammontare dell'accantonamento per rischi 
su crediti dedotto nei precedenti esercizi. Se in un esercizio l'ammontare del 
predetto accantonamento eccede il 5 per cento del valore dei crediti risultanti 
in bilancio, l'eccedenza concorre a formare il reddito dell'esercizio stesso 
(481). 



(480)  Comma così modificato dal comma 3 dell'art. 6, D.L. 30 settembre 2005, n. 
203, con la decorrenza indicata nel comma 4 dello stesso articolo. 
(481)  Articolo prima modificato dall'art. 23, L. 21 novembre 2000, n. 342 e poi 
così sostituito dall'art. 1, D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344 di riforma 
dell'imposizione sul reddito delle società (Ires). Il citato decreto legislativo 
n. 344 del 2003, nel riordinare la materia, ha rinumerato gran parte degli 
articoli del presente testo unico. Gli articoli stessi sono quindi riportati con 
la nuova numerazione e con l'indicazione della precedente, ove possibile, tra 
parentesi quadre, mentre gli articoli o i commi non riproposti sono stati 
eliminati. Vedi, anche, l'art. 4 del suddetto decreto legislativo n. 344 del 
2003. 
 





(giurisprudenza di legittimità)
107. [73]  Altri accantonamenti.
1. Gli accantonamenti a fronte delle spese per lavori ciclici di manutenzione e 
revisione delle navi e degli aeromobili sono deducibili nei limiti del 5 per 
cento del costo di ciascuna nave o aeromobile quale risulta all'inizio 
dell'esercizio dal registro dei beni ammortizzabili. La differenza tra 
l'ammontare complessivamente dedotto e la spesa complessivamente sostenuta 
concorre a formare il reddito, o è deducibile se negativa, nell'esercizio in cui 
ha termine il ciclo. 
2. Per le imprese concessionarie della costruzione e dell'esercizio di opere 
pubbliche e le imprese subconcessionarie di queste sono deducibili gli 
accantonamenti a fronte delle spese di ripristino o di sostituzione dei beni 
gratuitamente devolvibili allo scadere della concessione e delle altre spese di 
cui al comma 6 dell'articolo 102. La deduzione è ammessa, per ciascun bene, nel 
limite massimo del cinque per cento del costo e non è più ammessa quando il 
fondo ha raggiunto l'ammontare complessivo delle spese relative al bene medesimo 
sostenute negli ultimi due esercizi. Se le spese sostenute in un esercizio sono 
superiori all'ammontare del fondo l'eccedenza è deducibile in quote costanti 
nell'esercizio stesso e nei cinque successivi. L'ammontare degli accantonamenti 
non utilizzati concorre a formare il reddito dell'esercizio in cui avviene la 
devoluzione (482). 
3. Gli accantonamenti a fronte degli oneri derivanti da operazioni a premio e da 
concorsi a premio sono deducibili in misura non superiore, rispettivamente, al 
30 per cento e al 70 per cento dell'ammontare degli impegni assunti 
nell'esercizio, a condizione che siano distinti per esercizio di formazione. 
L'utilizzo a copertura degli oneri relativi ai singoli esercizi deve essere 
effettuato a carico dei corrispondenti accantonamenti sulla base del valore 
unitario di formazione degli stessi e le eventuali differenze rispetto a tale 
valore costituiscono sopravvenienze attive o passive. L'ammontare dei fondi non 
utilizzato al termine del terzo esercizio successivo a quello di formazione 
concorre a formare il reddito dell'esercizio stesso. 
4. Non sono ammesse deduzioni per accantonamenti diversi da quelli espressamente 
considerati dalle disposizioni del presente capo (483). 



(482) Comma così modificato dal comma 71 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 
296.
(483)  Articolo prima modificato dall'art. 14, L. 24 dicembre 1993, n. 537 e 
dall'art. 1, D.L. 31 dicembre 1996, n. 669 e poi così sostituito dall'art. 1, 
D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344 di riforma dell'imposizione sul reddito delle 
società (Ires). Il citato decreto legislativo n. 344 del 2003, nel riordinare la 
materia, ha rinumerato gran parte degli articoli del presente testo unico. Gli 
articoli stessi sono quindi riportati con la nuova numerazione e con 
l'indicazione della precedente, ove possibile, tra parentesi quadre, mentre gli 
articoli o i commi non riproposti sono stati eliminati. Vedi, anche, l'art. 4 
del suddetto decreto legislativo n. 344 del 2003. 
 





(giurisprudenza di legittimità)
108. [74]  Spese relative a più esercizi.
1. Le spese relative a studi e ricerche sono deducibili nell'esercizio in cui 
sono state sostenute ovvero in quote costanti nell'esercizio stesso e nei 
successivi ma non oltre il quarto. Le quote di ammortamento dei beni acquisiti 
in esito agli studi e alle ricerche sono calcolate sul costo degli stessi 
diminuito dell'importo già dedotto. Per i contributi corrisposti a norma di 
legge dallo Stato o da altri enti pubblici a fronte di tali costi si applica 
l'articolo 88, comma 3. 
2. Le spese di pubblicità e di propaganda sono deducibili nell'esercizio in cui 
sono state sostenute o in quote costanti nell'esercizio stesso e nei quattro 
successivi. Le spese di rappresentanza sono ammesse in deduzione nella misura di 
un terzo del loro ammontare e sono deducibili per quote costanti nell'esercizio 
in cui sono state sostenute e nei quattro successivi. Si considerano spese di 
rappresentanza anche quelle sostenute per i beni distribuiti gratuitamente, 
anche se recano emblemi, denominazioni o altri riferimenti atti a distinguerli 
come prodotti dell'impresa, e i contributi erogati per l'organizzazione di 
convegni e simili. Le predette limitazioni non si applicano ove le spese di 
rappresentanza siano riferite a beni di cui al periodo precedente di valore 
unitario non eccedente euro 25,82. 
3. Le altre spese relative a più esercizi, diverse da quelle considerate nei 
commi 1 e 2 sono deducibili nel limite della quota imputabile a ciascun 
esercizio. Le medesime spese, non capitalizzabili per effetto dei princìpi 
contabili internazionali, sono deducibili in quote costanti nell'esercizio in 
cui sono state sostenute e nei quattro successivi (484). 
4. Le spese di cui al presente articolo sostenute dalle imprese di nuova 
costituzione, comprese le spese di impianto, sono deducibili secondo le 
disposizioni dei commi 1, 2 e 3 a partire dall'esercizio in cui sono conseguiti 
i primi ricavi (485). 



(484)  Periodo aggiunto dall'art. 11, D.Lgs. 28 febbraio 2005, n. 38. 
(485)  Articolo prima modificato dall'art. 26, D.L. 2 marzo 1989, n. 69, nel 
testo modificato dalla relativa legge di conversione, dall'art. 1, D.L. 29 
giugno 1994, n. 416 e dall'art. 3, comma 93, L. 28 dicembre 1995, n. 549 e poi 
così sostituito dall'art. 1, D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344 di riforma 
dell'imposizione sul reddito delle società (Ires). Il citato decreto legislativo 
n. 344 del 2003, nel riordinare la materia, ha rinumerato gran parte degli 
articoli del presente testo unico. Gli articoli stessi sono quindi riportati con 
la nuova numerazione e con l'indicazione della precedente, ove possibile, tra 
parentesi quadre, mentre gli articoli o i commi non riproposti sono stati 
eliminati. Vedi, anche, l'art. 4 del suddetto decreto legislativo n. 344 del 
2003. In deroga al presente articolo vedi l'art. 14, L. 27 dicembre 1997, n. 
449. 
 





(giurisprudenza di legittimità)
109. [75 e 98]  Norme generali sui componenti del reddito d'impresa.
1. I ricavi, le spese e gli altri componenti positivi e negativi, per i quali le 
precedenti norme della presente Sezione non dispongono diversamente, concorrono 
a formare il reddito nell'esercizio di competenza; tuttavia i ricavi, le spese e 
gli altri componenti di cui nell'esercizio di competenza non sia ancora certa 
l'esistenza o determinabile in modo obiettivo l'ammontare concorrono a formarlo 
nell'esercizio in cui si verificano tali condizioni. 
2. Ai fini della determinazione dell'esercizio di competenza: 
a) i corrispettivi delle cessioni si considerano conseguiti, e le spese di 
acquisizione dei beni si considerano sostenute, alla data della consegna o 
spedizione per i beni mobili e della stipulazione dell'atto per gli immobili e 
per le aziende, ovvero, se diversa e successiva, alla data in cui si verifica 
l'effetto traslativo o costitutivo della proprietà o di altro diritto reale. Non 
si tiene conto delle clausole di riserva della proprietà. La locazione con 
clausola di trasferimento della proprietà vincolante per ambedue le parti è 
assimilata alla vendita con riserva di proprietà; 
b) i corrispettivi delle prestazioni di servizi si considerano conseguiti, e le 
spese di acquisizione dei servizi si considerano sostenute, alla data in cui le 
prestazioni sono ultimate, ovvero, per quelle dipendenti da contratti di 
locazione, mutuo, assicurazione e altri contratti da cui derivano corrispettivi 
periodici, alla data di maturazione dei corrispettivi; 
c) per le società e gli enti che hanno emesso obbligazioni o titoli similari la 
differenza tra le somme dovute alla scadenza e quelle ricevute in dipendenza 
dell'emissione è deducibile in ciascun periodo di imposta per una quota 
determinata in conformità al piano di ammortamento del prestito. 
3. I ricavi, gli altri proventi di ogni genere e le rimanenze concorrono a 
formare il reddito anche se non risultano imputati al conto economico. 
3-bis. Le minusvalenze realizzate ai sensi dell'articolo 101 sulle azioni, quote 
e strumenti finanziari similari alle azioni che non possiedono i requisiti di 
cui all'articolo 87 non rilevano fino a concorrenza dell'importo non imponibile 
dei dividendi, ovvero dei loro acconti, percepiti nei trentasei mesi precedenti 
il realizzo. Tale disposizione si applica anche alle differenze negative tra i 
ricavi dei beni di cui all'articolo 85, comma 1, lettere c) e d), e i relativi 
costi (486). 
3-ter. Le disposizioni del comma 3-bis si applicano con riferimento alle azioni, 
quote e strumenti finanziari similari alle azioni acquisite nei trentasei mesi 
precedenti il realizzo, sempre che soddisfino i requisiti per l'esenzione di cui 
alle lettere c) e d) del comma 1 dell'articolo 87 (487). 
3-quater. Resta ferma l'applicazione dell'articolo 37-bis del decreto del 
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, anche con riferimento ai 
differenziali negativi di natura finanziaria derivanti da operazioni iniziate 
nel periodo d'imposta o in quello precedente sulle azioni, quote e strumenti 
finanziari similari alle azioni di cui al comma 3-bis (488). 
4. Le spese e gli altri componenti negativi non sono ammessi in deduzione se e 
nella misura in cui non risultano imputati al conto economico relativo 
all'esercizio di competenza. Si considerano imputati a conto economico i 
componenti imputati direttamente a patrimonio per effetto dei princìpi contabili 
internazionali. Sono tuttavia deducibili (489): 
a) quelli imputati al conto economico di un esercizio precedente, se la 
deduzione è stata rinviata in conformità alle precedenti norme della presente 
sezione che dispongono o consentono il rinvio; 
b) quelli che pur non essendo imputabili al conto economico, sono deducibili per 
disposizione di legge. Gli ammortamenti dei beni materiali e immateriali, le 
altre rettifiche di valore, gli accantonamenti, le spese relative a studi e 
ricerche di sviluppo e le differenze tra i canoni di locazione finanziaria di 
cui all'articolo 102, comma 7, e la somma degli ammortamenti dei beni acquisiti 
in locazione finanziaria e degli interessi passivi che derivano dai relativi 
contratti imputati a conto economico sono deducibili se in un apposito prospetto 
della dichiarazione dei redditi è indicato il loro importo complessivo, i valori 
civili e fiscali dei beni, delle spese di cui all'articolo 108, comma 1, e dei 
fondi. In caso di distribuzione, le riserve di patrimonio netto e gli utili 
d'esercizio, anche se conseguiti successivamente al periodo d'imposta cui si 
riferisce la deduzione, concorrono a formare il reddito se e nella misura in cui 
l'ammontare delle restanti riserve di patrimonio netto e dei restanti utili 
portati a nuovo risulti inferiore all'eccedenza degli ammortamenti, delle 
rettifiche di valore e degli accantonamenti dedotti rispetto a quelli imputati a 
conto economico, al netto del fondo imposte differite correlato agli importi 
dedotti. La parte delle riserve e degli utili di esercizio distribuiti che 
concorre a formare il reddito ai sensi del precedente periodo è aumentata delle 
imposte differite ad essa corrispondenti. L'ammontare dell'eccedenza è ridotto 
degli ammortamenti, delle plusvalenze o minusvalenze, delle rettifiche di valore 
relativi agli stessi beni e degli accantonamenti, nonché delle riserve di 
patrimonio netto e degli utili d'esercizio distribuiti, che hanno concorso alla 
formazione del reddito. Le spese e gli oneri specificamente afferenti i ricavi e 
gli altri proventi, che pur non risultando imputati al conto economico 
concorrono a formare il reddito, sono ammessi in deduzione se e nella misura in 
cui risultano da elementi certi e precisi (490) (491). 
5. Le spese e gli altri componenti negativi diversi dagli interessi passivi, 
tranne gli oneri fiscali, contributivi e di utilità sociale, sono deducibili se 
e nella misura in cui si riferiscono ad attività o beni da cui derivano ricavi o 
altri proventi che concorrono a formare il reddito o che non vi concorrono in 
quanto esclusi. Se si riferiscono indistintamente ad attività o beni produttivi 
di proventi computabili e ad attività o beni produttivi di proventi non 
computabili in quanto esenti nella determinazione del reddito sono deducibili 
per la parte corrispondente al rapporto di cui ai commi 1, 2, e 3 dell'articolo 
96. Le plusvalenze di cui all'articolo 87, non rilevano ai fini 
dell'applicazione del periodo precedente (492). 
6. Qualora nell'esercizio siano stati conseguiti gli interessi e i proventi di 
cui al comma 3 dell'articolo 1996 che eccedono l'ammontare degli interessi 
passivi, fino a concorrenza di tale eccedenza non sono deducibili le spese e gli 
altri componenti negativi di cui al secondo periodo del precedente comma e, ai 
fini del rapporto previsto dal predetto articolo 96, non si tiene conto di un 
ammontare corrispondente a quello non ammesso in deduzione. 
7. In deroga al comma 1 gli interessi di mora concorrono alla formazione del 
reddito nell'esercizio in cui sono percepiti o corrisposti (493). 
8. In deroga al comma 5 non è deducibile il costo sostenuto per l'acquisto del 
diritto d'usufrutto o altro diritto analogo relativamente ad una partecipazione 
societaria da cui derivino utili esclusi ai sensi dell'articolo 89. 
9. Non è deducibile ogni tipo di remunerazione dovuta: 
a) su titoli, strumenti finanziari comunque denominati, di cui all'articolo 44, 
per la quota di essa che direttamente o indirettamente comporti la 
partecipazione ai risultati economici della società emittente o di altre società 
appartenenti allo stesso gruppo o dell'affare in relazione al quale gli 
strumenti finanziari sono stati emessi; 
b) relativamente ai contratti di associazione in partecipazione ed a quelli di 
cui all'articolo 2554 del codice civile allorché sia previsto un apporto diverso 
da quello di opere e servizi (494). 



(486)  Comma aggiunto dall'art. 5-quinquies, D.L. 30 settembre 2005, n. 203, nel 
testo integrato dalla relativa legge di conversione. Vedi, anche, le ulteriori 
disposizioni dello stesso articolo 5-quinquies. 
(487)  Comma aggiunto dall'art. 5-quinquies, D.L. 30 settembre 2005, n. 203, nel 
testo integrato dalla relativa legge di conversione. Vedi, anche, le ulteriori 
disposizioni dello stesso articolo 5-quinquies. 
(488)  Comma aggiunto dall'art. 5-quinquies, D.L. 30 settembre 2005, n. 203, nel 
testo integrato dalla relativa legge di conversione. Vedi, anche, le ulteriori 
disposizioni dello stesso articolo 5-quinquies. 
(489)  Alinea così modificato dall'art. 11, D.Lgs. 28 febbraio 2005, n. 38. 
Vedi, anche, l'art. 13 dello stesso decreto. 
(490) Lettera così modificata dal comma 47 dell'art. 37, D.L. 4 luglio 2006, n. 
223, con i limiti e la decorrenza indicati nel comma 48 dello stesso art. 37.
(491)  Comma così modificato prima dall'art. 11, D.Lgs. 28 febbraio 2005, n. 38 
e poi dal comma 10 dell'art. 6, D.Lgs. 18 novembre 2005, n. 247, con la 
decorrenza indicata nel comma 13 dello stesso articolo 6. Vedi, anche, l'art. 13 
del citato D.Lgs. n. 38 del 2005 e l'art. 4, D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344. 
(492) Vedi, anche, i commi 276 e 282 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296.
(493)  Vedi, anche, l'art. 4, D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344. 
(494)  Articolo prima modificato dall'art. 1, D.P.R. 4 febbraio 1988, n. 42, 
dall'art. 13-bis, D.L. 19 settembre 1992, n. 384 e dall'art. 5, D.P.R. 9 
dicembre 1996, n. 695 e poi così sostituito dall'art. 1, D.Lgs. 12 dicembre 
2003, n. 344 di riforma dell'imposizione sul reddito delle società (Ires). Il 
citato decreto legislativo n. 344 del 2003, nel riordinare la materia, ha 
rinumerato gran parte degli articoli del presente testo unico. Gli articoli 
stessi sono quindi riportati con la nuova numerazione e con l'indicazione della 
precedente, ove possibile, tra parentesi quadre, mentre gli articoli o i commi 
non riproposti sono stati eliminati. Vedi, anche, l'art. 4 del suddetto decreto 
legislativo n. 344 del 2003 e il comma 9 dell'art. 2, L. 27 dicembre 2002, n. 
289. Vedi, anche, il comma 4 dell'art. 27, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, 
come sostituito dal comma 1 dell'art. 14, D.Lgs. 18 novembre 2005, n. 247. 
 





(giurisprudenza di legittimità)
110. [76]  Norme generali sulle valutazioni.
1. Agli effetti delle norme del presente capo che fanno riferimento al costo dei 
beni senza disporre diversamente: 
a) il costo è assunto al lordo delle quote di ammortamento già dedotte; 
b) si comprendono nel costo anche gli oneri accessori di diretta imputazione, 
esclusi gli interessi passivi e le spese generali. Tuttavia per i beni materiali 
e immateriali strumentali per l'esercizio dell'impresa si comprendono nel costo 
gli interessi passivi iscritti in bilancio ad aumento del costo stesso per 
effetto di disposizioni di legge. Nel costo di fabbricazione si possono 
aggiungere con gli stessi criteri anche i costi diversi da quelli direttamente 
imputabili al prodotto; per gli immobili alla cui produzione è diretta 
l'attività dell'impresa si comprendono nel costo gli interessi passivi sui 
prestiti contratti per la loro costruzione o ristrutturazione (495); 
c) Il costo dei beni rivalutati, diversi da quelli di cui all'articolo 85, comma 
1, lettere a), b) ed e), non si intende comprensivo delle plusvalenze iscritte, 
ad esclusione di quelle che per disposizione di legge non concorrono a formare 
il reddito. Per i beni indicati nella citata lettera e) che costituiscono 
immobilizzazioni finanziarie le plusvalenze iscritte non concorrono a formare il 
reddito per la parte eccedente le minusvalenze dedotte (496); 
d) il costo delle azioni, delle quote e degli strumenti finanziari similari alle 
azioni si intende non comprensivo dei maggiori o minori valori iscritti i quali 
conseguentemente non concorrono alla formazione del reddito, né alla 
determinazione del valore fiscalmente riconosciuto delle rimanenze di tali 
azioni, quote o strumenti; 
e) per i titoli a reddito fisso, che costituiscono immobilizzazioni finanziarie 
e sono iscritti come tali in bilancio, la differenza positiva o negativa tra il 
costo d'acquisto e il valore di rimborso concorre a formare il reddito per la 
quota maturata nell'esercizio. 
2. Per la determinazione del valore normale dei beni e dei servizi e, con 
riferimento alla data in cui si considerano conseguiti o sostenuti, per la 
valutazione dei corrispettivi, proventi, spese e oneri in natura o in valuta 
estera, si applicano, quando non è diversamente disposto, le disposizioni 
dell'articolo 9; tuttavia i corrispettivi, i proventi, le spese e gli oneri in 
valuta estera, percepiti o effettivamente sostenuti in data precedente, si 
valutano con riferimento a tale data. La conversione in euro dei saldi di conto 
delle stabili organizzazioni all'estero si effettua secondo il cambio alla data 
di chiusura dell'esercizio e le differenze rispetto ai saldi di conto 
dell'esercizio precedente non concorrono alla formazione del reddito. Per le 
imprese che intrattengono in modo sistematico rapporti in valuta estera è 
consentita la tenuta della contabilità plurimonetaria con l'applicazione del 
cambio di fine esercizio ai saldi dei relativi conti. 
3. La valutazione secondo il cambio alla data di chiusura dell'esercizio dei 
crediti e debiti in valuta, anche sotto forma di obbligazioni, di titoli cui si 
applica la disciplina delle obbligazioni ai sensi del codice civile o di altre 
leggi o di titoli assimilati, non assume rilevanza. Si tiene conto della 
valutazione al cambio della data di chiusura dell'esercizio delle attività e 
delle passività per le quali il rischio di cambio è coperto, qualora i contratti 
di copertura siano anche essi valutati in modo coerente secondo il cambio di 
chiusura dell'esercizio (497). 
4. [Le minusvalenze relative ai singoli crediti ed ai singoli debiti in valuta 
estera, anche sotto forma di obbligazioni, i titoli cui si applica la disciplina 
della obbligazioni ai sensi del codice civile o di altre leggi o titoli 
assimilati alle obbligazioni, iscritti fra le immobilizzazioni sono deducibili 
per un importo non superiore alla differenza tra la valutazione di ciascun 
credito e di ciascun debito secondo il cambio alla data di chiusura 
dell'esercizio e la valutazione dello stesso debito o credito secondo il cambio 
del giorno in cui è sorto o del giorno antecedente più prossimo e in mancanza 
secondo il cambio del mese in cui è sorto. Non sono deducibili le minusvalenze 
relative a crediti o debiti per i quali esiste la copertura del rischio di 
cambio, salvo che il contratto di copertura non sia valutato in modo coerente. 
La minusvalenza dedotta concorre alla formazione del reddito imponibile quando 
per due esercizi consecutivi il cambio medio risulta più favorevole di quello 
utilizzato per la determinazione della minusvalenza dedotta. Ai fini della 
determinazione dell'importo da assoggettare a tassazione si tiene conto del 
cambio meno favorevole rilevato alla fine dei due esercizi considerati] (498). 
5. I proventi determinati a norma dell'articolo 90 e i componenti negativi di 
cui ai commi 1 e 6 dell'articolo 102, agli articoli 104 e 106 e ai commi 1 e 2 
dell'articolo 107 sono ragguagliati alla durata dell'esercizio se questa è 
inferiore o superiore a dodici mesi. 
6. In caso di mutamento totale o parziale dei criteri di valutazione adottati 
nei precedenti esercizi il contribuente deve darne comunicazione all'agenzia 
delle entrate nella dichiarazione dei redditi o in apposito allegato. 
7. I componenti del reddito derivanti da operazioni con società non residenti 
nel territorio dello Stato, che direttamente o indirettamente controllano 
l'impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che 
controlla l'impresa, sono valutati in base al valore normale dei beni ceduti, 
dei servizi prestati e dei beni e servizi ricevuti, determinato a norma del 
comma 2, se ne deriva aumento del reddito; la stessa disposizione si applica 
anche se ne deriva una diminuzione del reddito, ma soltanto in esecuzione degli 
accordi conclusi con le autorità competenti degli Stati esteri a seguito delle 
speciali "procedure amichevoli" previste dalle convenzioni internazionali contro 
le doppie imposizioni sui redditi. La presente disposizione si applica anche per 
i beni ceduti e i servizi prestati da società non residenti nel territorio dello 
Stato per conto delle quali l'impresa esplica attività di vendita e collocamento 
di materie prime o merci o di fabbricazione o lavorazione di prodotti. 
8. La rettifica da parte dell'ufficio delle valutazioni fatte dal contribuente 
in un esercizio ha effetto anche per gli esercizi successivi. L'ufficio tiene 
conto direttamente delle rettifiche operate e deve procedere a rettificare le 
valutazioni relative anche agli esercizi successivi. 
9. Agli effetti delle norme del presente titolo che vi fanno riferimento il 
cambio delle valute estere in ciascun mese è accertato, su conforme parere 
dell'Ufficio italiano dei cambi, con provvedimento dell'Agenzia delle entrate, 
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale entro il mese successivo. 
10. Non sono ammessi in deduzione le spese e gli altri componenti negativi 
derivanti da operazioni intercorse tra imprese residenti ed imprese domiciliate 
fiscalmente in Stati o territori non appartenenti all'Unione europea aventi 
regimi fiscali privilegiati. Si considerano privilegiati i regimi fiscali di 
Stati o territori individuati, con decreto del Ministro dell'economia e delle 
finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, in ragione del livello di 
tassazione sensibilmente inferiore a quello applicato in Italia, ovvero della 
mancanza di un adeguato scambio di informazioni, ovvero di altri criteri 
equivalenti (499). 
11. Le disposizioni di cui al comma 10 non si applicano quando le imprese 
residenti in Italia forniscano la prova che le imprese estere svolgono 
prevalentemente un'attività commerciale effettiva, ovvero che le operazioni 
poste in essere rispondono ad un effettivo interesse economico e che le stesse 
hanno avuto concreta esecuzione. Le spese e gli altri componenti negativi 
deducibili ai sensi del primo periodo sono separatamente indicati nella 
dichiarazione dei redditi. L'Amministrazione, prima di procedere all'emissione 
dell'avviso di accertamento d'imposta o di maggiore imposta, deve notificare 
all'interessato un apposito avviso con il quale viene concessa al medesimo la 
possibilità di fornire, nel termine di novanta giorni, le prove predette. Ove 
l'Amministrazione non ritenga idonee le prove addotte, dovrà darne specifica 
motivazione nell'avviso di accertamento (500).
12. Le disposizioni di cui ai commi 10 e 11 non si applicano per le operazioni 
intercorse con soggetti non residenti cui risulti applicabile gli articoli 167 o 
168, concernente disposizioni in materia di imprese estere partecipate (501). 
12-bis. Le disposizioni dei commi 10 e 11 si applicano anche alle prestazioni di 
servizi rese dai professionisti domiciliati in Stati o territori non 
appartenenti all'Unione europea aventi regimi fiscali privilegiati (502).



(495)  Lettera così modificata dall'art. 11, D.Lgs. 28 febbraio 2005, n. 38. 
(496)  Lettera così sostituita dall'art. 11, D.Lgs. 28 febbraio 2005, n. 38. 
(497)  Comma così sostituito dall'art. 11, D.Lgs. 28 febbraio 2005, n. 38. 
(498)  Comma abrogato dall'art. 11, D.Lgs. 28 febbraio 2005, n. 38. 
(499)  All'individuazione degli Stati e dei territori aventi un regime fiscale 
privilegiato si è provveduto con D.M. 24 aprile 1992 (Gazz. Uff. 6 maggio 1992, 
n. 104) e con D.M. 23 gennaio 2002 (Gazz. Uff. 4 febbraio 2002, n. 29), 
modificato dal D.M. 22 marzo 2002 (Gazz. Uff. 3 aprile 2002, n. 78) e dal D.M. 
27 dicembre 2002 (Gazz. Uff. 14 gennaio 2003, n. 10). 
(500) Comma così modificato dal conmma 301 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 
296.
(501)  Articolo prima modificato dall'art. 1, D.P.R. 4 febbraio 1988, n. 42, 
dall'art. 1, D.L. 27 aprile 1990, n. 90, dall'art. 3, D.L. 15 settembre 1990, n. 
261, dall'art. 11, L. 30 dicembre 1991, n. 413, dall'art. 1, D.L. 29 giugno 
1994, n. 416, dall'art. 21, L. 27 dicembre 1997, n. 449, dall'art. 11, L. 8 
maggio 1998, n. 146, dall'art. 1, L. 21 novembre 2000, n. 342 e dal comma 16 
dell'art. 9, L. 28 dicembre 2001, n. 448 e poi così sostituito dall'art. 1, 
D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344 di riforma dell'imposizione sul reddito delle 
società (Ires). Il citato decreto legislativo n. 344 del 2003, nel riordinare la 
materia, ha rinumerato gran parte degli articoli del presente testo unico. Gli 
articoli stessi sono quindi riportati con la nuova numerazione e con 
l'indicazione della precedente, ove possibile, tra parentesi quadre, mentre gli 
articoli o i commi non riproposti sono stati eliminati. Vedi, anche, l'art. 4 
del suddetto decreto legislativo n. 344 del 2003. 
(502) Comma aggiunto dal comma 6 dell'art. 1, D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, come 
modificato dalla relativa legge di conversione.
 





111. [103]  Imprese di assicurazioni.
1. Nella determinazione del reddito delle società e degli enti che esercitano 
attività assicurative concorre a formare il reddito dell'esercizio la variazione 
delle riserve tecniche obbligatorie fino alla misura massima stabilita a norma 
di legge, salvo quanto stabilito nei commi successivi (503). 
2. Gli utili di cui all'articolo 89, commi 2 e 3, i maggiori e i minori valori 
iscritti relativi alle azioni, alle quote di partecipazione e agli strumenti 
finanziari di cui all'articolo 85, comma 1, lettere c) e d), nonché le 
plusvalenze e le minusvalenze che fruiscono del regime previsto dall'articolo 87 
concorrono a formare il reddito qualora siano relativi ad investimenti a 
beneficio di assicurati dei rami vita i quali ne sopportano il rischio. Ai fini 
dell'applicazione dell'articolo 165 i predetti utili si assumono nell'importo 
che in base all'articolo 89 concorre a formare il reddito (504). 
3. La variazione della riserva sinistri relativa ai contratti di assicurazione 
dei rami danni, per la parte riferibile alla componente di lungo periodo, è 
deducibile nell'esercizio in misura pari al 60 per cento dell'importo iscritto 
in bilancio; l'eccedenza è deducibile in quote costanti nei nove esercizi 
successivi. È considerato componente di lungo periodo il 50 per cento della 
medesima riserva sinistri (505). 
3-bis. Per le imprese di assicurazione che gestiscono sia il ramo danni che il 
ramo vita, la valutazione dei titoli e degli strumenti finanziari è attuata 
separatamente per ciascuno di essi (506). 
4. Le provvigioni relative all'acquisizione dei contratti di assicurazione di 
durata poliennale stipulati nel periodo di imposta sono deducibili in quote 
costanti nel periodo stesso e nei due successivi; tuttavia per i contratti di 
assicurazione sulla vita possono essere dedotte per l'intero ammontare nel 
predetto periodo. Le provvigioni stesse, se iscritte tra gli elementi 
dell'attivo a copertura delle riserve tecniche, sono deducibili nei limiti dei 
corrispondenti caricamenti dei premi e per un periodo massimo pari alla durata 
di ciascun contratto e comunque non superiore a dieci anni (507). 



(503)  Vedi, anche, l'art. 1, D.L. 24 settembre 2002, n. 209, come modificato 
dalla relativa legge di conversione. 
(504)  Comma così sostituito dal comma 11 dell'art. 6, D.Lgs. 18 novembre 2005, 
n. 247, con la decorrenza indicata nel comma 13 dello stesso articolo 6. 
(505)  Comma così modificato dal comma 2 dell'art. 6, D.L. 30 settembre 2005, n. 
203, con la decorrenza indicata nel comma 4 dello stesso articolo. 
(506)  Comma aggiunto dal comma 11 dell'art. 6, D.Lgs. 18 novembre 2005, n. 247, 
con la decorrenza indicata nel comma 13 dello stesso articolo 6. Vedi, anche, il 
comma 5 dell'art. 18 del medesimo decreto legislativo n. 247 del 2005. 
(507)  Il presente testo unico è stato da ultimo modificato dal D.Lgs. 12 
dicembre 2003, n. 344 di riforma dell'imposizione sul reddito delle società 
(Ires) che, nel riordinare la materia, ha rinumerato gran parte degli articoli 
del presente testo unico. Gli articoli stessi sono quindi riportati con la nuova 
numerazione e con l'indicazione della precedente, ove possibile, tra parentesi 
quadre, mentre gli articoli o i commi non riproposti sono stati eliminati. 
 





112. [103-bis]  Operazioni fuori bilancio.
1. Si considerano operazioni "fuori bilancio": 
a) i contratti di compravendita non ancora regolati, a pronti o a termine, di 
titoli e valute; 
b) i contratti derivati con titolo sottostante; 
c) i contratti derivati su valute; 
d) i contratti derivati senza titolo sottostante collegati a tassi di interesse, 
a indici o ad altre attività. 
2. Alla formazione del reddito concorrono i componenti positivi e negativi che 
risultano dalla valutazione delle operazioni "fuori bilancio" in corso alla data 
di chiusura dell'esercizio. 
3. I componenti negativi di cui al comma 2 non possono essere superiori alla 
differenza tra il valore del contratto o della prestazione alla data della 
stipula o a quella di chiusura dell'esercizio precedente e il corrispondente 
valore alla data di chiusura dell'esercizio. Per la determinazione di 
quest'ultimo valore, si assume: 
a) per i contratti uniformi a termine negoziati in mercati regolamentari 
italiani o esteri, l'ultima quotazione rilevata entro la chiusura 
dell'esercizio; 
b) per i contratti di compravendita di titoli il valore determinato ai sensi 
delle lettere a) e b) del comma 4 dell'articolo 94; 
c) per i contratti di compravendita di valute, il tasso di cambio a pronti, 
corrente alla data di chiusura dell'esercizio, se si tratta di operazioni a 
pronti non ancora regolate, il tasso di cambio a termine corrente alla suddetta 
data per scadenze corrispondenti a quelle delle operazioni oggetto di 
valutazione, se si tratta di operazioni a termine; 
d) in tutti gli altri casi, il valore determinato secondo i criteri di cui alla 
lettera c) del comma 4 dell'articolo 9. 
4. Se le operazioni di cui al comma 1 sono poste in essere con finalità di 
copertura di attività o passività, ovvero sono coperte da attività o passività, 
i relativi componenti positivi e negativi derivanti da valutazione o da realizzo 
concorrono a formare il reddito secondo le medesime disposizioni che 
disciplinano i componenti positivi e negativi, derivanti da valutazione o da 
realizzo, delle attività o passività rispettivamente coperte o di copertura. 
5. Se le operazioni di cui al comma 2 sono poste in essere con finalità di 
copertura dei rischi relativi ad attività e passività produttive di interessi, i 
relativi componenti positivi e negativi concorrono a formare il reddito, secondo 
lo stesso criterio di imputazione degli interessi, se le operazioni hanno 
finalità di copertura di rischi connessi a specifiche attività e passività, 
ovvero secondo la durata del contratto, se le operazioni hanno finalità di 
copertura di rischi connessi ad insiemi di attività e passività. 
6. Salvo quanto previsto dai princìpi contabili internazionali, ai fini del 
presente articolo l'operazione si considera con finalità di copertura quando ha 
lo scopo di proteggere dal rischio di avverse variazioni dei tassi di interesse, 
dei tassi di cambio o dei prezzi di mercato il valore di singole attività o 
passività in bilancio o "fuori bilancio" o di insiemi di attività o passività in 
bilancio o "fuori bilancio" (508). 



(508)  Articolo aggiunto come articolo 103-bis dall'art. 2, D.L. 29 giugno 1994, 
n. 416, poi modificato dall'art. 2, comma 1, L. 21 novembre 2000, n. 342 ed 
infine così sostituito prima dall'art. 1, D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344 di 
riforma dell'imposizione sul reddito delle società (Ires) e poi dall'art. 11, 
D.Lgs. 28 febbraio 2005, n. 38. Il citato decreto legislativo n. 344 del 2003, 
nel riordinare la materia, ha rinumerato gran parte degli articoli del presente 
testo unico. Gli articoli stessi sono quindi riportati con la nuova numerazione 
e con l'indicazione della precedente, ove possibile, tra parentesi quadre, 
mentre gli articoli o i commi non riproposti sono stati eliminati. Vedi, anche, 
l'art. 4 del suddetto decreto legislativo n. 344 del 2003. 
 





113.  Partecipazioni acquisite per il recupero di crediti bancari.
1. Gli enti creditizi possono chiedere all'Agenzia delle entrate, secondo la 
procedura di cui all'articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante lo 
statuto dei diritti del contribuente, che il regime di cui all'articolo 87 non 
si applichi alle partecipazioni acquisite nell'àmbito degli interventi 
finalizzati al recupero di crediti o derivanti dalla conversione in azioni di 
nuova emissione dei crediti verso imprese in temporanea difficoltà finanziaria, 
di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto del Ministro del tesoro 22 giugno 
1993, n. 242632. 
2. L'istanza all'Agenzia delle entrate deve contenere: 
a) nel caso di acquisizioni di partecipazioni per recupero di crediti, 
l'indicazione dei motivi di convenienza di tale procedura rispetto ad altre 
forme alternative di recupero dei crediti, delle modalità e dei tempi previsti 
per il recupero e, ove si tratti di partecipazioni dirette nella società 
debitrice, la precisazione che l'operatività di quest'ultima sarà limitata agli 
atti connessi con il realizzo e la valorizzazione del patrimonio; 
b) nel caso di conversione di crediti, l'indicazione degli elementi che inducono 
a ritenere temporanea la situazione di difficoltà finanziaria del debitore, 
ragionevoli le prospettive di riequilibrio economico e finanziario nel medio 
periodo ed economicamente conveniente la conversione rispetto a forme 
alternative di recupero dei crediti; inoltre devono essere indicate le 
caratteristiche del piano di risanamento, che deve essere predisposto da più 
enti creditizi o finanziari rappresentanti una quota elevata dell'esposizione 
debitoria dell'impresa in difficoltà; 
c) la rinuncia, in caso di accoglimento dell'istanza, ad avvalersi, nei 
confronti della società in cui si acquisisce la partecipazione, delle opzioni di 
cui alle sezioni II e III del presente capo e della facoltà prevista 
dall'articolo 115 fino all'esercizio in cui mantenga il possesso delle 
partecipazioni di cui sopra. 
3. L'accoglimento dell'istanza di cui al comma 1 comporta, ai fini 
dell'applicazione degli articoli 101, comma 5, e 106, da parte degli originari 
creditori, l'equiparazione ai crediti estinti o convertiti delle partecipazioni 
acquisite e delle quote di partecipazioni successivamente sottoscritte per 
effetto dell'esercizio del relativo diritto d'opzione, a condizione che il 
valore dei crediti convertiti sia trasferito alle azioni ricevute (509). 



(509)  Il presente testo unico è stato da ultimo modificato dal D.Lgs. 12 
dicembre 2003, n. 344 di riforma dell'imposizione sul reddito delle società 
(Ires) che, nel riordinare la materia, ha rinumerato gran parte degli articoli 
del presente testo unico. Gli articoli stessi sono quindi riportati con la nuova 
numerazione e con l'indicazione della precedente, ove possibile, tra parentesi 
quadre, mentre gli articoli o i commi non riproposti sono stati eliminati. 
 





114. [104]  Banca d'Italia e Ufficio italiano dei cambi.
1. Nella determinazione del reddito della Banca d'Italia e dell'Ufficio italiano 
dei cambi assumono rilevanza i bilanci compilati in conformità ai criteri di 
rilevazione e di redazione adottati dalla Banca Centrale Europea ai sensi dello 
Statuto del SEBC e alle raccomandazioni dalla stessa formulate in materia, e non 
si tiene conto degli utili e dei proventi da versare allo Stato in ottemperanza 
a disposizioni legislative, regolamentari, statutarie, a deliberazioni del 
Comitato interministeriale per il credito e il risparmio o a convenzioni con il 
Ministero dell'economia e delle finanze. 
2. Salvo quanto previsto al comma 1, si applicano le disposizioni di cui agli 
articoli 110, comma 2, terzo periodo, 106 commi 3, 4 e 5, e 112 (510). 



(510)  Articolo prima modificato dall'art. 2, D.L. 29 giugno 1994, n. 416 e 
dall'art. 65, L. 27 dicembre 2002, n. 289 e poi così sostituito dall'art. 1, 
D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344 di riforma dell'imposizione sul reddito delle 
società (Ires) e dal comma 12 dell'art. 6, D.Lgs. 18 novembre 2005, n. 247, con 
la decorrenza indicata nel comma 13 dello stesso articolo 6. Il citato decreto 
legislativo n. 344 del 2003, nel riordinare la materia, ha rinumerato gran parte 
degli articoli del presente testo unico. Gli articoli stessi sono quindi 
riportati con la nuova numerazione e con l'indicazione della precedente, ove 
possibile, tra parentesi quadre, mentre gli articoli o i commi non riproposti 
sono stati eliminati. Vedi, anche, l'art. 4 del suddetto decreto legislativo n. 
344 del 2003. 
 





(giurisprudenza di legittimità)
115.  Opzione per la trasparenza fiscale.
1. Esercitando l'opzione di cui al comma 4, il reddito imponibile dei soggetti 
di cui all'articolo 73, comma 1, lettera a), al cui capitale sociale partecipano 
esclusivamente soggetti di cui allo stesso articolo 73, comma 1, lettera a), 
ciascuno con una percentuale del diritto di voto esercitabile nell'assemblea 
generale, richiamata dall'articolo 2346 del codice civile, e di partecipazione 
agli utili non inferiore al 10 per cento e non superiore al 50 per cento, è 
imputato a ciascun socio, indipendentemente dall'effettiva percezione, 
proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili. Ai soli fini 
dell'ammissione al regime di cui al presente articolo, nella percentuale di 
partecipazione agli utili di cui al periodo precedente non si considerano le 
azioni prive del predetto diritto di voto e la quota di utili delle azioni di 
cui all'articolo 2350, secondo comma, primo periodo, del codice civile, si 
assume pari alla quota di partecipazione al capitale delle azioni medesime. I 
requisiti di cui al primo periodo devono sussistere a partire dal primo giorno 
del periodo d'imposta della partecipata in cui si esercita l'opzione e permanere 
ininterrottamente sino al termine del periodo di opzione. L'esercizio 
dell'opzione non è consentito nel caso in cui: 
a) i soci partecipanti fruiscano della riduzione dell'aliquota dell'imposta sul 
reddito delle società; 
b) la società partecipata eserciti l'opzione di cui agli articoli 117 e 130 
(511). 
2. Nel caso in cui i soci con i requisiti di cui al comma 1 non siano residenti 
nel territorio dello Stato l'esercizio dell'opzione è consentito a condizione 
che non vi sia obbligo di ritenuta alla fonte sugli utili distribuiti. 
3. L'imputazione del reddito avviene nei periodi d'imposta delle società 
partecipanti in corso alla data di chiusura dell'esercizio della società 
partecipata. Le ritenute operate a titolo d'acconto sui redditi di tale società, 
i relativi crediti d'imposta e gli acconti versati si scomputano dalle imposte 
dovute dai singoli soci secondo la percentuale di partecipazione agli utili di 
ciascuno. Le perdite fiscali della società partecipata relative a periodi in cui 
è efficace l'opzione sono imputate ai soci in proporzione alle rispettive quote 
di partecipazione ed entro il limite della propria quota del patrimonio netto 
contabile della società partecipata. Le perdite fiscali dei soci relative agli 
esercizi anteriori all'inizio della tassazione per trasparenza non possono 
essere utilizzate per compensare i redditi imputati dalle società partecipate 
(512). 
4. L'opzione è irrevocabile per tre esercizi sociali della società partecipata e 
deve essere esercitata da tutte le società e comunicata all'Amministrazione 
finanziaria, entro il primo dei tre esercizi sociali predetti, secondo le 
modalità indicate in un provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate. 
5. L'esercizio dell'opzione di cui al comma 4 non modifica il regime fiscale in 
capo ai soci di quanto distribuito dalla società partecipata utilizzando riserve 
costituite con utili di precedenti esercizi o riserve di cui all'articolo 47, 
comma 5. Ai fini dell'applicazione del presente comma, durante i periodi di 
validità dell'opzione, salva una diversa esplicita volontà assembleare, si 
considerano prioritariamente distribuiti gli utili imputati ai soci ai sensi del 
comma 1. In caso di coperture di perdite, si considerano prioritariamente 
utilizzati gli utili imputati ai soci ai sensi del comma 1. 
6. Nel caso vengano meno le condizioni per l'esercizio dell'opzione, l'efficacia 
della stessa cessa dall'inizio dell'esercizio sociale in corso della società 
partecipata. Gli effetti dell'opzione non vengono meno nel caso di mutamento 
della compagine sociale della società partecipata mediante l'ingresso di nuovi 
soci con i requisiti di cui al comma 1 o 2. 
7. Nel primo esercizio di efficacia dell'opzione gli obblighi di acconto 
permangono anche in capo alla partecipata. Per la determinazione degli obblighi 
di acconto della partecipata stessa e dei suoi soci nel caso venga meno 
l'efficacia dell'opzione, si applica quanto previsto dall'articolo 124, comma 2. 
Nel caso di mancato rinnovo dell'opzione, gli obblighi di acconto si determinano 
senza considerare gli effetti dell'opzione sia per la società partecipata, sia 
per i soci. 
8. La società partecipata è solidalmente responsabile con ciascun socio per 
l'imposta, le sanzioni e gli interessi conseguenti all'obbligo di imputazione 
del reddito. 
9. Le disposizioni applicative della presente norma sono stabilite dallo stesso 
decreto ministeriale di cui all'articolo 129. 
10. Ai soggetti di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui 
all'articolo 40, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 
settembre 1973, n. 600. 
11. Il socio ridetermina il reddito imponibile oggetto di imputazione 
rettificando i valori patrimoniali della società partecipata secondo le modalità 
previste dall'articolo 128, fino a concorrenza delle svalutazioni determinatesi 
per effetto di rettifiche di valore ed accantonamenti fiscalmente non 
riconosciuti, al netto delle rivalutazioni assoggettate a tassazione, dedotte 
dal socio medesimo nel periodo d'imposta antecedente a quello dal quale ha 
effetto l'opzione di cui al comma 4 e nei nove precedenti (513). 
12. Per le partecipazioni in società indicate nel comma 1 il relativo costo è 
aumentato o diminuito, rispettivamente, dei redditi e delle perdite imputati ai 
soci ed è altresì diminuito, fino a concorrenza dei redditi imputati, degli 
utili distribuiti ai soci (514). 



(511)  Comma così sostituito dal comma 1 dell'art. 7, D.Lgs. 18 novembre 2005, 
n. 247, con la decorrenza indicata nel comma 2 dello stesso articolo 7. 
(512) Periodo aggiunto dal comma 9 dell'art. 36, D.L. 4 luglio 2006, n. 223, con 
i limiti e la decorrenza indicati nel comma 11 dello stesso art. 36.
(513)  Sull'applicabilità delle disposizioni di cui al presente comma vedi il 
comma 2 dell'art. 17, D.Lgs. 18 novembre 2005, n. 247. 
(514)  Il presente testo unico è stato da ultimo modificato dal D.Lgs. 12 
dicembre 2003, n. 344 di riforma dell'imposizione sul reddito delle società 
(Ires) che, nel riordinare la materia, ha rinumerato gran parte degli articoli 
del presente testo unico. Gli articoli stessi sono quindi riportati con la nuova 
numerazione e con l'indicazione della precedente, ove possibile, tra parentesi 
quadre, mentre gli articoli o i commi non riproposti sono stati eliminati. Per 
le disposizioni applicative del regime di tassazione per trasparenza nell'àmbito 
delle società di capitali di cui al presente articolo vedi il D.M. 23 aprile 
2004. 
 





116.  Opzione per la trasparenza fiscale delle società a ristretta base 
proprietaria.
1. L'opzione di cui all'articolo 115 può essere esercitata con le stesse 
modalità ed alle stesse condizioni, ad esclusione di quelle indicate nel comma 1 
del medesimo articolo 115, dalle società a responsabilità limitata il cui volume 
di ricavi non supera le soglie previste per l'applicazione degli studi di 
settore e con una compagine sociale composta esclusivamente da persone fisiche 
in numero non superiore a 10 o a 20 nel caso di società cooperativa. [L'opzione 
non può essere esercitata, o se esercitata perde efficacia, nel caso di possesso 
o di acquisto di una partecipazione con i requisiti di cui all'articolo 87] 
(515). 
2. Si applicano le disposizioni del terzo e del quarto periodo del comma 3 
dell'articolo 115 e quelle del primo e terzo periodo del comma 3 dell'articolo 
8. Le plusvalenze di cui all'articolo 87 e gli utili di cui all'articolo 89, 
commi 2 e 3, concorrono a formare il reddito imponibile nella misura indicata, 
rispettivamente, nell'articolo 58, comma 2, e nell'articolo 59 (516) (517). 



(515) Periodo soppresso dal comma 16 dell'art. 36, D.L. 4 luglio 2006, n. 223, a 
decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore dello 
stesso decreto, ai sensi di quanto disposto dal comma 17 del medesimo art. 36.
(516) Comma così modificato dai commi 10 e 16 dell'art. 36, D.L. 4 luglio 2006, 
n. 223, con i limiti e la decorrenza indicati nei commi 11 e 17 dello stesso 
art. 36.
(517)  Il presente testo unico è stato da ultimo modificato dal D.Lgs. 12 
dicembre 2003, n. 344 di riforma dell'imposizione sul reddito delle società 
(Ires) che, nel riordinare la materia, ha rinumerato gran parte degli articoli 
del presente testo unico. Gli articoli stessi sono quindi riportati con la nuova 
numerazione e con l'indicazione della precedente, ove possibile, tra parentesi 
quadre, mentre gli articoli o i commi non riproposti sono stati eliminati. Per 
le disposizioni applicative del regime di tassazione per trasparenza nell'àmbito 
delle società di capitali di cui al presente articolo vedi il D.M. 23 aprile 
2004. 
 





Sezione II - Consolidato nazionale (518) 
117.  Soggetti ammessi alla tassazione di gruppo di imprese controllate 
residenti.
1. La società o l'ente controllante e ciascuna società controllata rientranti 
fra i soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettere a) e b), fra i quali 
sussiste il rapporto di controllo di cui all'articolo 2359, comma 1, numero 1), 
del codice civile, con i requisiti di cui all'articolo 120, possono 
congiuntamente esercitare l'opzione per la tassazione di gruppo. 
2. I soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera d), possono esercitare 
l'opzione di cui al comma 1 solo in qualità di controllanti ed a condizione: 
a) di essere residenti in Paesi con i quali è in vigore un accordo per evitare 
la doppia imposizione; 
b) di esercitare nel territorio dello Stato un'attività d'impresa, come definita 
dall'articolo 55, mediante una stabile organizzazione, come definita 
dall'articolo 162, nel cui patrimonio sia compresa la partecipazione in ciascuna 
società controllata (519). 
3. Permanendo il requisito del controllo di cui al comma 1, l'opzione ha durata 
per tre esercizi sociali ed è irrevocabile. Nel caso venga meno tale requisito 
si determinano le conseguenze di cui all'articolo 124 (520) (521). 



(518)  Vedi, anche, l'art. 4, D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344.
(519)  Comma così modificato dal comma 1 dell'art. 8, D.Lgs. 18 novembre 2005, 
n. 247, con la decorrenza indicata nel comma 7 dello stesso articolo 8. 
(520)  Comma così modificato dal comma 1 dell'art. 8, D.Lgs. 18 novembre 2005, 
n. 247, con la decorrenza indicata nel comma 7 dello stesso articolo 8. 
(521)  Il presente testo unico è stato da ultimo modificato dal D.Lgs. 12 
dicembre 2003, n. 344 di riforma dell'imposizione sul reddito delle società 
(Ires) che, nel riordinare la materia, ha rinumerato gran parte degli articoli 
del presente testo unico. Gli articoli stessi sono quindi riportati con la nuova 
numerazione e con l'indicazione della precedente, ove possibile, tra parentesi 
quadre, mentre gli articoli o i commi non riproposti sono stati eliminati. Vedi, 
anche, l'art. 4 del suddetto decreto legislativo n. 344 del 2003. Per le 
disposizioni di attuazione delle norme contenute nel presente articolo vedi il 
D.M. 9 giugno 2004. 
 





118.  Effetti dell'esercizio dell'opzione.
1. L'esercizio dell'opzione per la tassazione di gruppo di cui all'articolo 117 
comporta la determinazione di un reddito complessivo globale corrispondente alla 
somma algebrica dei redditi complessivi netti da considerare, quanto alle 
società controllate, per l'intero importo indipendentemente dalla quota di 
partecipazione riferibile al soggetto controllante. Al soggetto controllante 
compete il riporto a nuovo della eventuale perdita risultante dalla somma 
algebrica degli imponibili, la liquidazione dell'unica imposta dovuta o 
dell'unica eccedenza rimborsabile o riportabile a nuovo. 
1-bis. Ai fini della determinazione del credito d'imposta per i redditi prodotti 
all'estero di cui all'articolo 165: 
a) per reddito complessivo deve intendersi il reddito complessivo globale; 
b) la quota di imposta italiana fino a concorrenza della quale è accreditabile 
l'imposta estera è calcolata separatamente per ciascuno dei soggetti 
partecipanti al consolidato, e per ciascuno Stato; 
c) nelle ipotesi di interruzione della tassazione di gruppo prima del compimento 
del triennio o di mancato rinnovo dell'opzione il diritto al riporto in avanti e 
all'indietro dell'eccedenza di cui all'articolo 165, comma 6, compete ai 
soggetti che hanno prodotto i redditi all'estero (522). 
2. Le perdite fiscali relative agli esercizi anteriori all'inizio della 
tassazione di gruppo di cui alla presente sezione possono essere utilizzate solo 
dalle società cui si riferiscono. Le eccedenze d'imposta riportate a nuovo 
relative agli stessi esercizi possono essere utilizzate dalla società o ente 
controllante o alternativamente dalle società cui competono. Resta ferma 
l'applicabilità delle disposizioni di cui all'articolo 43-ter del decreto del 
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. 
3. Gli obblighi di versamento a saldo ed in acconto competono esclusivamente 
alla controllante. L'acconto dovuto è determinato sulla base dell'imposta 
relativa al periodo precedente, al netto delle detrazioni e dei crediti 
d'imposta e delle ritenute d'acconto, come indicata nella dichiarazione dei 
redditi, presentata ai sensi dell'articolo 122. Per il primo esercizio la 
determinazione dell'acconto dovuto dalla controllante è effettuata sulla base 
dell'imposta, al netto delle detrazioni, dei crediti d'imposta e delle ritenute 
d'acconto, corrispondente alla somma algebrica dei redditi relativi al periodo 
precedente come indicati nelle dichiarazioni dei redditi presentate per il 
periodo stesso dalle società singolarmente considerate. Si applicano, in ogni 
caso, le disposizioni di cui all'articolo 4 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 
69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154. 
4. Non concorrono alla formazione del reddito imponibile in quanto escluse le 
somme percepite o versate tra le società di cui al comma 1 in contropartita dei 
vantaggi fiscali ricevuti o attribuiti (523). 



(522)  Comma aggiunto dal comma 2 dell'art. 8, D.Lgs. 18 novembre 2005, n. 247, 
con la decorrenza indicata nel comma 7 dello stesso articolo 8. 
(523)  Il presente testo unico è stato da ultimo modificato dal D.Lgs. 12 
dicembre 2003, n. 344 di riforma dell'imposizione sul reddito delle società 
(Ires) che, nel riordinare la materia, ha rinumerato gran parte degli articoli 
del presente testo unico. Gli articoli stessi sono quindi riportati con la nuova 
numerazione e con l'indicazione della precedente, ove possibile, tra parentesi 
quadre, mentre gli articoli o i commi non riproposti sono stati eliminati. Per 
le disposizioni di attuazione delle norme contenute nel presente articolo vedi 
il D.M. 9 giugno 2004. 
 





119.  Condizioni per l'efficacia dell'opzione.
1. L'opzione può essere esercitata da ciascuna entità legale solo in qualità di 
controllante o solo in qualità di controllata e la sua efficacia è subordinata 
al verificarsi delle seguenti condizioni: 
a) identità dell'esercizio sociale di ciascuna società controllata con quello 
della società o ente controllante; 
b) esercizio congiunto dell'opzione da parte di ciascuna controllata e dell'ente 
o società controllante; 
c) elezione di domicilio da parte di ciascuna controllata presso la società o 
ente controllante ai fini della notifica degli atti e provvedimenti relativi ai 
periodi d'imposta per i quali è esercitata l'opzione prevista dall'articolo 117. 
L'elezione di domicilio è irrevocabile fino al termine del periodo di decadenza 
dell'azione di accertamento o di irrogazione delle sanzioni relative all'ultimo 
esercizio il cui reddito è stato incluso nella dichiarazione di cui all'articolo 
122; 
d) l'avvenuto esercizio congiunto dell'opzione deve essere comunicato 
all'Agenzia delle entrate entro il ventesimo giorno del sesto mese successivo 
alla chiusura del periodo d'imposta precedente al primo esercizio cui si 
riferisce l'esercizio dell'opzione stessa secondo le modalità previste dal 
decreto di cui all'articolo 129 (524). 
2. Non viene meno l'efficacia dell'opzione nel caso in cui per effetto di 
operazioni di fusione, di scissione e di liquidazione volontaria si determinano 
all'interno dello stesso esercizio più periodi d'imposta. Il decreto di cui 
all'articolo 129 stabilisce le modalità e gli adempimenti formali da porre in 
essere per pervenire alla determinazione del reddito complessivo globale (525). 



(524)  Lettera così modificata dal comma 3 dell'art. 8, D.Lgs. 18 novembre 2005, 
n. 247, con la decorrenza indicata nel comma 7 dello stesso articolo 8. Il 
D.P.C.M. 10 giugno 2004 (Gazz. Uff. 15 giugno 2004, n. 138) ha disposto che, per 
il primo periodo d'imposta che inizia a decorrere dalla data di entrata in 
vigore del decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344, le comunicazioni 
all'Agenzia delle entrate relative all'esercizio dell'opzione di cui alla 
presente lettera, in materia di consolidato nazionale, i cui termini scadono 
entro il 29 ottobre 2004, sono effettuate entro la medesima data. 
Successivamente, il D.P.C.M. 27 ottobre 2004 (Gazz. Uff. 29 ottobre 2004, n. 
255) ha disposto per il primo periodo d'imposta che inizia a decorrere dalla 
data di entrata in vigore del decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344, le 
comunicazioni all'Agenzia delle entrate relative all'esercizio dell'opzione di 
cui alla presente lettera, per le quali i termini scadono entro il 31 dicembre 
2004, sono effettuate entro la medesima data. Il D.P.C.M. 28 giugno 2005 (Gazz. 
Uff. 4 luglio 2005, n. 153) ha disposto che, per il periodo d'imposta in corso 
alla data della sua entrata in vigore, le comunicazioni all'Agenzia delle 
entrate relative all'esercizio dell'opzione di cui alla presente lettera, in 
materia di consolidato nazionale, per le quali i termini scadono entro il 31 
ottobre 2005, sono effettuate entro la medesima data. 
(525)  Il presente testo unico è stato da ultimo modificato dal D.Lgs. 12 
dicembre 2003, n. 344 di riforma dell'imposizione sul reddito delle società 
(Ires) che, nel riordinare la materia, ha rinumerato gran parte degli articoli 
del presente testo unico. Gli articoli stessi sono quindi riportati con la nuova 
numerazione e con l'indicazione della precedente, ove possibile, tra parentesi 
quadre, mentre gli articoli o i commi non riproposti sono stati eliminati. Per 
le disposizioni di attuazione delle norme contenute nel presente articolo vedi 
il D.M. 9 giugno 2004. 
 





120.  Definizione del requisito di controllo.
1. Agli effetti della presente sezione si considerano controllate le società per 
azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata: 
a) al cui capitale sociale la società o l'ente controllante partecipa 
direttamente o indirettamente per una percentuale superiore al 50 per cento, da 
determinarsi relativamente all'ente o società controllante tenendo conto della 
eventuale demoltiplicazione prodotta dalla catena societaria di controllo, senza 
considerare le azioni prive del diritto di voto esercitabile nell'assemblea 
generale richiamata dall'articolo 2346 del codice civile; 
b) al cui utile di bilancio la società o l'ente controllante partecipa 
direttamente o indirettamente per una percentuale superiore al 50 per cento da 
determinarsi relativamente all'ente o società controllante, tenendo conto della 
eventuale demoltiplicazione prodotta dalla catena societaria di controllo e 
senza considerare la quota di utile di competenza delle azioni prive del diritto 
di voto esercitabile nell'assemblea generale richiamata dall'articolo 2346 del 
codice civile. 
2. Il requisito del controllo di cui all'articolo 117, comma 1 deve sussistere 
sin dall'inizio di ogni esercizio relativamente al quale la società o ente 
controllante e la società controllata si avvalgono dell'esercizio dell'opzione 
(526). 



(526)  Il presente testo unico è stato da ultimo modificato dal D.Lgs. 12 
dicembre 2003, n. 344 di riforma dell'imposizione sul reddito delle società 
(Ires) che, nel riordinare la materia, ha rinumerato gran parte degli articoli 
del presente testo unico. Gli articoli stessi sono quindi riportati con la nuova 
numerazione e con l'indicazione della precedente, ove possibile, tra parentesi 
quadre, mentre gli articoli o i commi non riproposti sono stati eliminati. Per 
le disposizioni di attuazione delle norme contenute nel presente articolo vedi 
il D.M. 9 giugno 2004. 
 





121.  Obblighi delle società controllate.
1. Per effetto dell'esercizio congiunto dell'opzione di cui all'articolo 117, 
ciascuna società controllata, secondo quanto previsto dal decreto di cui 
all'articolo 129, deve: 
a) compilare il modello della dichiarazione dei redditi al fine di comunicare 
alla società o ente controllante la determinazione del proprio reddito 
complessivo, delle ritenute subite, delle detrazioni e dei crediti d'imposta 
spettanti, compresi quelli compensabili ai sensi dell'articolo 17 del decreto 
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e degli acconti autonomamente versati. Al 
modello deve essere allegato il prospetto di cui all'articolo 109, comma 4, 
lettera b), con le indicazioni richieste relative ai componenti negativi di 
reddito dedotti; 
b) fornire alla società controllante i dati relativi ai beni ceduti ed 
acquistati secondo il regime di neutralità fiscale di cui all'articolo 123, 
specificando la differenza residua tra valore di libro e valore fiscale 
riconosciuto; 
c) fornire ogni necessaria collaborazione alla società controllante per 
consentire a quest'ultima l'adempimento degli obblighi che le competono nei 
confronti dell'Amministrazione finanziaria anche successivamente al periodo di 
validità dell'opzione (527). 



(527)  Il presente testo unico è stato da ultimo modificato dal D.Lgs. 12 
dicembre 2003, n. 344 di riforma dell'imposizione sul reddito delle società 
(Ires) che, nel riordinare la materia, ha rinumerato gran parte degli articoli 
del presente testo unico. Gli articoli stessi sono quindi riportati con la nuova 
numerazione e con l'indicazione della precedente, ove possibile, tra parentesi 
quadre, mentre gli articoli o i commi non riproposti sono stati eliminati. Per 
le disposizioni di attuazione delle norme contenute nel presente articolo vedi 
il D.M. 9 giugno 2004. 
 





122.  Obblighi della società od ente controllante e rettifiche di 
consolidamento.
1. La società o l'ente controllante presenta la dichiarazione dei redditi del 
consolidato e calcola il reddito complessivo globale apportando alla somma 
algebrica dei redditi complessivi dei soggetti partecipanti le seguenti 
variazioni: 
a) in diminuzione per un importo corrispondente alla quota imponibile dei 
dividendi distribuiti dalle società controllate di cui all'articolo 117, comma 
1, anche se provenienti da utili assoggettati a tassazione in esercizi 
precedenti a quello di inizio dell'opzione; 
b) in diminuzione o in aumento per effetto della rideterminazione del pro-rata 
patrimoniale di cui all'articolo 97, secondo quanto previsto dal comma 2 dello 
stesso articolo; 
c) in diminuzione per un importo corrispondente alla differenza tra il valore di 
libro e quello fiscale riconosciuto dei beni assoggettati al regime di 
neutralità di cui all'articolo 123 (528). 



(528)  Il presente testo unico è stato da ultimo modificato dal D.Lgs. 12 
dicembre 2003, n. 344 di riforma dell'imposizione sul reddito delle società 
(Ires) che, nel riordinare la materia, ha rinumerato gran parte degli articoli 
del presente testo unico. Gli articoli stessi sono quindi riportati con la nuova 
numerazione e con l'indicazione della precedente, ove possibile, tra parentesi 
quadre, mentre gli articoli o i commi non riproposti sono stati eliminati. Per 
le disposizioni di attuazione delle norme contenute nel presente articolo vedi 
il D.M. 9 giugno 2004. 
 





123.  Regime di neutralità per i trasferimenti infragruppo.
1. Fra le società che hanno esercitato l'opzione di cui alla presente sezione, 
le cessioni di beni diversi da quelli di cui agli articoli 85 e 87, possono 
avvenire in regime di continuità di valori fiscali riconosciuti su opzione 
congiunta della società cedente e cessionaria risultante dal relativo contratto 
stipulato in forma scritta ed a condizione che dalla dichiarazione dei redditi 
di cui all'articolo 122 risulti la differenza tra il valore di libro ed il 
valore fiscale riconosciuto del bene trasferito. 
2. Salvo l'accoglimento dell'istanza di cui al comma 8 dell'articolo 37-bis del 
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, le perdite 
fiscali di cui all'articolo 118, comma 2, non possono essere utilizzate per 
compensare le plusvalenze realizzate dal cessionario con la successiva cessione 
o il successivo conferimento dei beni trasferiti secondo il regime di neutralità 
fiscale di cui al comma 1 (529). 
2-bis. Le perdite fiscali di cui all'articolo 118, comma 2, non possono essere 
utilizzate per compensare le plusvalenze realizzate dal cedente a seguito del 
trasferimento dei beni effettuato secondo il regime di neutralità fiscale di cui 
al comma 1 (530). 



(529)  Il presente testo unico è stato da ultimo modificato dal D.Lgs. 12 
dicembre 2003, n. 344 di riforma dell'imposizione sul reddito delle società 
(Ires) che, nel riordinare la materia, ha rinumerato gran parte degli articoli 
del presente testo unico. Gli articoli stessi sono quindi riportati con la nuova 
numerazione e con l'indicazione della precedente, ove possibile, tra parentesi 
quadre, mentre gli articoli o i commi non riproposti sono stati eliminati. Per 
le disposizioni di attuazione delle norme contenute nel presente articolo vedi 
il D.M. 9 giugno 2004. 
(530)  Comma aggiunto dal comma 4 dell'art. 8, D.Lgs. 18 novembre 2005, n. 247, 
con la decorrenza indicata nel comma 7 dello stesso articolo 8. 
 





124.  Interruzione della tassazione di gruppo prima del compimento del triennio.
1. Se il requisito del controllo, così come definito dall'articolo 117, cessa 
per qualsiasi motivo prima del compimento del triennio, il reddito della società 
o dell'ente controllante, per il periodo d'imposta in cui viene meno tale 
requisito, viene aumentato o diminuito per un importo corrispondente: 
a) agli interessi passivi dedotti o non dedotti nei precedenti esercizi del 
triennio per effetto di quanto previsto dall'articolo 97, comma 2; 
b) alla residua differenza tra il valore di libro e quello fiscale riconosciuto 
dei beni acquisiti dalla stessa società o ente controllante o da altra società 
controllata secondo il regime di neutralità fiscale di cui all'articolo 123. Il 
periodo precedente si applica nel caso in cui il requisito del controllo venga 
meno anche nei confronti della sola società cedente o della sola società 
cessionaria (531). 
2. Nel caso di cui al comma 1 entro trenta giorni dal venir meno del requisito 
del controllo: 
a) la società o l'ente controllante deve integrare quanto versato a titolo 
d'acconto se il versamento complessivamente effettuato è inferiore a quello 
dovuto relativamente alle società per le quali continua la validità 
dell'opzione; 
b) ciascuna società controllata deve effettuare l'integrazione di cui alla 
lettera precedente riferita ai redditi propri, così come risultanti dalla 
comunicazione di cui all'articolo 121. 
3. Ai fini del comma 2, entro lo stesso termine ivi previsto, con le modalità 
stabilite dal decreto di cui all'articolo 129, la società o l'ente controllante 
può attribuire, in tutto o in parte, i versamenti già effettuati, per quanto 
eccedente il proprio obbligo, alle controllate nei cui confronti è venuto meno 
il requisito del controllo. 
4. Le perdite fiscali risultanti dalla dichiarazione di cui all'articolo 122, i 
crediti chiesti a rimborso e, salvo quanto previsto dal comma 3, le eccedenze 
riportate a nuovo permangono nell'esclusiva disponibilità della società o ente 
controllante. Il decreto di cui all'articolo 129 può prevedere appositi criteri 
per l'attribuzione delle perdite fiscali, risultanti dalla dichiarazione di cui 
all'articolo 122, alle società che le hanno prodotte, al netto di quelle 
utilizzate, e nei cui confronti viene meno il requisito del controllo (532). 
5. Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche nel caso di fusione 
di una società controllata in altra non inclusa nel consolidato. Nel caso di 
fusione della società o ente controllante con società o enti non appartenenti al 
consolidato può essere richiesta, mediante l'esercizio dell'interpello ai sensi 
dell'articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, la continuazione del 
consolidato. Con il decreto di cui all'articolo 129 sono disciplinati gli 
eventuali ulteriori casi di interruzione anticipata del consolidato. 
6. L'articolo 118, comma 4, si applica anche relativamente alle somme percepite 
o versate tra le società del comma 1 per compensare gli oneri connessi con 
l'interruzione della tassazione di gruppo relativi all'imposta sulle società 
(533). 



(531)  Comma così modificato dal comma 5 dell'art. 8, D.Lgs. 18 novembre 2005, 
n. 247, con la decorrenza indicata nel comma 7 dello stesso articolo 8. 
(532)  Comma così modificato dal comma 5 dell'art. 8, D.Lgs. 18 novembre 2005, 
n. 247, con la decorrenza indicata nel comma 7 dello stesso articolo 8. 
(533)  Il presente testo unico è stato da ultimo modificato dal D.Lgs. 12 
dicembre 2003, n. 344 di riforma dell'imposizione sul reddito delle società 
(Ires) che, nel riordinare la materia, ha rinumerato gran parte degli articoli 
del presente testo unico. Gli articoli stessi sono quindi riportati con la nuova 
numerazione e con l'indicazione della precedente, ove possibile, tra parentesi 
quadre, mentre gli articoli o i commi non riproposti sono stati eliminati. Per 
le disposizioni di attuazione delle norme contenute nel presente articolo vedi 
il D.M. 9 giugno 2004. 
 





125.  Mancato rinnovo dell'opzione.
1. Le disposizioni dell'articolo 124, comma 1, lettera b), si applicano sia nel 
caso di mancato rinnovo dell'opzione di cui all'articolo 117, sia nel caso in 
cui l'opzione rinnovata non riguardi entrambe le società di cui alla predetta 
lettera b). 
2. Nel caso di mancato rinnovo dell'opzione, gli obblighi di acconto si 
calcolano relativamente a ciascuna società singolarmente considerata con 
riferimento ai redditi propri così come risultanti dalle comunicazioni di cui 
all'articolo 121. Si applica la disposizione dell'articolo 124, comma 4. 
3. L'articolo 118, comma 4, si applica anche relativamente alle somme percepite 
o versate tra le società di cui al comma 1 per compensare gli oneri connessi con 
il mancato rinnovo della tassazione di gruppo relativi all'imposta sulle società 
(534). 



(534)  Il presente testo unico è stato da ultimo modificato dal D.Lgs. 12 
dicembre 2003, n. 344 di riforma dell'imposizione sul reddito delle società 
(Ires) che, nel riordinare la materia, ha rinumerato gran parte degli articoli 
del presente testo unico. Gli articoli stessi sono quindi riportati con la nuova 
numerazione e con l'indicazione della precedente, ove possibile, tra parentesi 
quadre, mentre gli articoli o i commi non riproposti sono stati eliminati. Per 
le disposizioni di attuazione delle norme contenute nel presente articolo vedi 
il D.M. 9 giugno 2004. 
 





126.  Limiti all'efficacia ed all'esercizio dell'opzione.
1. Non possono esercitare l'opzione di cui all'articolo 117 le società che 
fruiscono di riduzione dell'aliquota dell'imposta sui redditi delle società. 
2. Nel caso di fallimento e di liquidazione coatta amministrativa, l'esercizio 
dell'opzione non è consentito e, se già avvenuto, cessa dall'inizio 
dell'esercizio in cui interviene la dichiarazione del fallimento o il 
provvedimento che ordina la liquidazione (535). 



(535)  Il presente testo unico è stato da ultimo modificato dal D.Lgs. 12 
dicembre 2003, n. 344 di riforma dell'imposizione sul reddito delle società 
(Ires) che, nel riordinare la materia, ha rinumerato gran parte degli articoli 
del presente testo unico. Gli articoli stessi sono quindi riportati con la nuova 
numerazione e con l'indicazione della precedente, ove possibile, tra parentesi 
quadre, mentre gli articoli o i commi non riproposti sono stati eliminati. Per 
le disposizioni di attuazione delle norme contenute nel presente articolo vedi 
il D.M. 9 giugno 2004. 
 





127.  Responsabilità.
1. La società o l'ente controllante è responsabile: 
a) per la maggiore imposta accertata e per gli interessi relativi, riferita al 
reddito complessivo globale risultante dalla dichiarazione di cui all'articolo 
122; 
b) per le somme che risultano dovute, con riferimento alla medesima 
dichiarazione, a seguito dell'attività di controllo prevista dall'articolo 
36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, 
riferita alle dichiarazioni dei redditi propria di ciascun soggetto che 
partecipa al consolidato e dell'attività di liquidazione di cui all'articolo 
36-bis del medesimo decreto; 
c) per l'adempimento degli obblighi connessi alla determinazione del reddito 
complessivo globale di cui all'articolo 122; 
d) solidalmente per il pagamento di una somma pari alla sanzione di cui alla 
lettera b) del comma 2 irrogata al soggetto che ha commesso la violazione (536). 

2. Ciascuna società controllata che partecipa al consolidato è responsabile: 
a) solidalmente con l'ente o società controllante per la maggiore imposta 
accertata e per gli interessi relativi, riferita al reddito complessivo globale 
risultante dalla dichiarazione di cui all'articolo 122, in conseguenza della 
rettifica operata sul proprio reddito imponibile, e per le somme che risultano 
dovute, con riferimento alla medesima dichiarazione, a seguito dell'attività di 
controllo prevista dall'articolo 36-ter del decreto del Presidente della 
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e dell'attività di liquidazione di cui 
all'articolo 36-bis del medesimo decreto, in conseguenza della rettifica operata 
sulla propria dichiarazione dei redditi; 
b) per la sanzione correlata alla maggiore imposta accertata riferita al reddito 
complessivo globale risultante dalla dichiarazione di cui all'articolo 122, in 
conseguenza della rettifica operata sul proprio reddito imponibile, e alle somme 
che risultano dovute con riferimento alla medesima dichiarazione, a seguito 
dell'attività di controllo prevista dall'articolo 36-ter del decreto del 
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e dell'attività di 
liquidazione di cui all'articolo 36-bis del medesimo decreto, in conseguenza 
della rettifica operata sulla propria dichiarazione dei redditi; 
c) per le sanzioni diverse da quelle di cui alla lettera b) (537). 
3. [Nel caso di omesso versamento dovuto in base alla dichiarazione dei redditi 
di cui all'articolo 122, le somme che risultano dovute sono richieste 
prioritariamente alla società o ente controllante] (538). 
4. L'eventuale rivalsa della società o ente controllante nei confronti delle 
società controllate perde efficacia qualora il soggetto controllante ometta di 
trasmettere alla società controllata copia degli atti e dei provvedimenti entro 
il ventesimo giorno successivo alla notifica ricevuta anche in qualità di 
domiciliatario secondo quanto previsto dall'articolo 119 (539). 



(536)  Comma così sostituito dal comma 6 dell'art. 8, D.Lgs. 18 novembre 2005, 
n. 247, con la decorrenza indicata nel comma 7 dello stesso articolo 8. 
(537)  Comma così sostituito dal comma 6 dell'art. 8, D.Lgs. 18 novembre 2005, 
n. 247, con la decorrenza indicata nel comma 7 dello stesso articolo 8. 
(538)  Comma abrogato dal comma 6 dell'art. 8, D.Lgs. 18 novembre 2005, n. 247, 
con la decorrenza indicata nel comma 7 dello stesso articolo 8. 
(539)  Il presente testo unico è stato da ultimo modificato dal D.Lgs. 12 
dicembre 2003, n. 344 di riforma dell'imposizione sul reddito delle società 
(Ires) che, nel riordinare la materia, ha rinumerato gran parte degli articoli 
del presente testo unico. Gli articoli stessi sono quindi riportati con la nuova 
numerazione e con l'indicazione della precedente, ove possibile, tra parentesi 
quadre, mentre gli articoli o i commi non riproposti sono stati eliminati. Per 
le disposizioni di attuazione delle norme contenute nel presente articolo vedi 
il D.M. 9 giugno 2004. 
 





128.  Norma transitoria.
1. Fino a concorrenza delle svalutazioni determinatesi per effetto di rettifiche 
di valore ed accantonamenti fiscalmente non riconosciuti, al netto delle 
rivalutazioni assoggettate a tassazione, dedotte nel periodo d'imposta 
antecedente a quello dal quale ha effetto l'opzione di cui all'articolo 117 e 
nei nove precedenti dalla società o ente controllante o da altra società 
controllata, anche se non esercente l'opzione di cui all'articolo 117, i valori 
fiscali degli elementi dell'attivo e del passivo della società partecipata se, 
rispettivamente, superiori o inferiori a quelli contabili sono ridotti o 
aumentati dell'importo delle predette svalutazioni in proporzione ai rapporti 
tra la differenza dei valori contabili e fiscali dell'attivo e del passivo e 
l'ammontare complessivo di tali differenze (540). 



(540)  Il presente testo unico è stato da ultimo modificato dal D.Lgs. 12 
dicembre 2003, n. 344 di riforma dell'imposizione sul reddito delle società 
(Ires) che, nel riordinare la materia, ha rinumerato gran parte degli articoli 
del presente testo unico. Gli articoli stessi sono quindi riportati con la nuova 
numerazione e con l'indicazione della precedente, ove possibile, tra parentesi 
quadre, mentre gli articoli o i commi non riproposti sono stati eliminati. Per 
le disposizioni di attuazione delle norme contenute nel presente articolo vedi 
il D.M. 9 giugno 2004. Vedi, inoltre, il comma 2 dell'art. 17, D.Lgs. 18 
novembre 2005, n. 247. 
 





129.  Disposizioni applicative.
1. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle 
finanze sono adottate le disposizioni applicative della presente sezione (541). 



(541)  Il presente testo unico è stato da ultimo modificato dal D.Lgs. 12 
dicembre 2003, n. 344 di riforma dell'imposizione sul reddito delle società 
(Ires) che, nel riordinare la materia, ha rinumerato gran parte degli articoli 
del presente testo unico. Gli articoli stessi sono quindi riportati con la nuova 
numerazione e con l'indicazione della precedente, ove possibile, tra parentesi 
quadre, mentre gli articoli o i commi non riproposti sono stati eliminati. In 
attuazione di quanto disposto dal presente articolo vedi il D.M. 23 aprile 2004. 

 





Sezione III - Consolidato mondiale (542) 
130.  Soggetti ammessi alla determinazione della unica base imponibile per il 
gruppo di imprese non residenti.
1. Le società e gli enti di cui all'articolo 73, comma 1, lettere a) e b), 
possono esercitare l'opzione per includere proporzionalmente nella propria base 
imponibile, indipendentemente dalla distribuzione, i redditi conseguiti da tutte 
le proprie società controllate ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, numero 
1), del codice civile non residenti e rientranti nella definizione di cui 
all'articolo 133. 
2. L'esercizio dell'opzione di cui al comma 1 è consentito alle società ed agli 
enti: 
a) i cui titoli sono negoziati nei mercati regolamentati; 
b) controllati ai sensi dell'articolo 2359, comma 1, n. 1) del codice civile 
esclusivamente dallo Stato o da altri enti pubblici, da persone fisiche 
residenti che non si qualifichino a loro volta, tenendo conto delle 
partecipazioni possedute da loro parti correlate, quali soggetti controllanti ai 
sensi dell'articolo 2359, comma 1, numeri 1) e 2), del codice civile di altra 
società o ente commerciale residente o non residente. 
3. Per la verifica della condizione di cui alla lettera b) del comma 2, le 
partecipazioni possedute dai familiari di cui all'articolo 5, comma 5, si 
cumulano fra loro. 
4. La società controllante che si qualifica per l'esercizio dell'opzione di cui 
al comma 1 non può quale controllata esercitare anche l'opzione di cui alla 
sezione precedente (543). 



(542)  Vedi, anche, l'art. 4, D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344.
(543)  Il presente testo unico è stato da ultimo modificato dal D.Lgs. 12 
dicembre 2003, n. 344 di riforma dell'imposizione sul reddito delle società 
(Ires) che, nel riordinare la materia, ha rinumerato gran parte degli articoli 
del presente testo unico. Gli articoli stessi sono quindi riportati con la nuova 
numerazione e con l'indicazione della precedente, ove possibile, tra parentesi 
quadre, mentre gli articoli o i commi non riproposti sono stati eliminati. Vedi, 
anche, l'art. 4 del suddetto decreto legislativo n. 344 del 2003. 
 





131.  Effetti dell'esercizio dell'opzione.
1. L'esercizio dell'opzione consente di imputare al soggetto controllante 
indipendentemente dalla distribuzione i redditi e le perdite prodotti dalle 
controllate non residenti di cui all'articolo 133 per la quota parte 
corrispondente alla quota di partecipazione agli utili dello stesso soggetto 
controllante e delle società controllate residenti di cui al comma 2, tenendo 
conto della demoltiplicazione determinata dalla catena societaria di controllo. 
2. Nel caso in cui la partecipazione in una controllata non residente sia 
detenuta in tutto o in parte per il tramite di una o più controllate residenti, 
per la validità dell'opzione di cui all'articolo 130 è necessario che la società 
controllante e ciascuna di tali controllate residenti esercitino l'opzione di 
cui alla sezione II. In tal caso la quota di reddito della controllata non 
residente da includere nella base imponibile del gruppo corrisponde alla somma 
delle quote di partecipazione di ciascuna società residente di cui al presente 
comma. 
3. L'imputazione di cui al comma 1 avviene nel periodo d'imposta del soggetto 
controllante e delle società controllate di cui al comma 2 in corso alla data di 
chiusura dell'esercizio della società non residente. Nel caso in cui 
quest'ultima non abbia l'obbligo della redazione annuale del bilancio 
d'esercizio, l'imputazione avviene l'ultimo giorno del periodo cui si riferisce 
il bilancio volontario di cui all'articolo 132, comma 2. 
4. Ai fini del comma 3 si considera la quota di partecipazione agli utili alla 
data di chiusura dell'esercizio della società non residente o se maggiore quella 
alla data di approvazione o revisione del relativo bilancio. 
5. Gli obblighi di versamento a saldo ed in acconto competono alla controllante. 
L'acconto dovuto è determinato sulla base dell'imposta relativa al periodo 
precedente, al netto delle detrazioni e dei crediti d'imposta e delle ritenute 
d'acconto, come indicata nella dichiarazione dei redditi presentata ai sensi 
dell'articolo 130. Per il primo esercizio la determinazione dell'acconto dovuto 
dalla controllante è effettuata sulla base dell'imposta, al netto delle 
detrazioni, dei crediti d'imposta e delle ritenute d'acconto, corrispondente 
alla somma algebrica degli imponibili relativi al periodo precedente, come 
indicati nelle dichiarazioni dei redditi presentate per il periodo stesso dalle 
società residenti singolarmente considerate. Si applicano, in ogni caso, le 
disposizioni di cui all'articolo 4 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154 (544). 



(544)  Il presente testo unico è stato da ultimo modificato dal D.Lgs. 12 
dicembre 2003, n. 344 di riforma dell'imposizione sul reddito delle società 
(Ires) che, nel riordinare la materia, ha rinumerato gran parte degli articoli 
del presente testo unico. Gli articoli stessi sono quindi riportati con la nuova 
numerazione e con l'indicazione della precedente, ove possibile, tra parentesi 
quadre, mentre gli articoli o i commi non riproposti sono stati eliminati. Vedi, 
anche, l'art. 4 del suddetto decreto legislativo n. 344 del 2003. 
 





132.  Condizioni per l'efficacia dell'opzione.
1. Permanendo il requisito del controllo, così come definito nell'articolo 133, 
l'opzione di cui all'articolo 131 è irrevocabile per un periodo di tempo non 
inferiore a cinque esercizi del soggetto controllante. I successivi rinnovi 
hanno un'efficacia non inferiore a tre esercizi. 
2. L'efficacia dell'opzione è altresì subordinata al verificarsi delle seguenti 
condizioni: 
a) il suo esercizio deve avvenire relativamente a tutte le controllate non 
residenti, così, come definite dall'articolo 133; 
b) identità dell'esercizio sociale di ciascuna società controllata con quello 
della società o ente controllante, salvo nel caso in cui questa coincidenza non 
sia consentita dalle legislazioni locali; 
c) revisione dei bilanci del soggetto controllante residente e delle controllate 
residenti di cui all'articolo 131, comma 2, e di quelle non residenti di cui 
all'articolo 133, da parte dei soggetti iscritti all'albo Consob previsto dal 
decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, o, per quanto riguarda le 
controllate non residenti, anche da altri soggetti a condizione che il revisore 
del soggetto controllante utilizzi gli esiti della revisione contabile dagli 
stessi soggetti effettuata ai fini del giudizio sul bilancio annuale o 
consolidato. Nel caso in cui la controllata non abbia l'obbligo della redazione 
annuale del bilancio, redazione a cura dell'organo sociale cui compete 
l'amministrazione della società di un bilancio volontario riferito ad un periodo 
di tempo corrispondente al periodo d'imposta della controllante, comunque 
soggetto alla revisione di cui al primo periodo; 
d) attestazione rilasciata da ciascuna società controllata non residente secondo 
le modalità previste dal decreto di cui all'articolo 142 dalla quale risulti: 
1) il consenso alla revisione del proprio bilancio di cui alla lettera c); 
2) l'impegno a fornire al soggetto controllante la collaborazione necessaria per 
la determinazione dell'imponibile e per adempiere entro un periodo non superiore 
a 60 giorni dalla loro notifica alle richieste dell'Amministrazione finanziaria; 

d-bis) l'esercizio dell'opzione è comunicato all'Agenzia delle entrate, secondo 
le modalità previste dal decreto di cui all'articolo 142, entro il mese 
successivo a quello di scadenza del termine previsto per la comunicazione della 
risposta all'interpello di cui al comma 3 (545). 
3. Entro il primo esercizio di cui al comma 1 la società controllante interpella 
l'Agenzia delle entrate ai sensi dell'articolo 11 della legge 27 agosto 2000, n. 
212, recante lo statuto dei diritti del contribuente, al fine di verificare la 
sussistenza dei requisiti per il valido esercizio dell'opzione. In particolare 
dall'istanza di interpello dovrà risultare: 
a) la qualificazione soggettiva del soggetto controllante all'esercizio 
dell'opzione ai sensi dell'articolo 130, comma 2; 
b) la puntuale descrizione della struttura societaria estera del gruppo con 
l'indicazione di tutte le società controllate; 
c) la denominazione, la sede sociale, l'attività svolta, l'ultimo bilancio 
disponibile di tutte le controllate non residenti nonché la quota di 
partecipazione agli utili riferita alla controllante ed alle controllate di cui 
all'articolo 131, comma 2, l'eventuale diversa durata dell'esercizio sociale e 
le ragioni che richiedono tale diversità; 
d) la denominazione dei soggetti cui è stato attribuito l'incarico per la 
revisione dei bilanci e le conferme dell'avvenuta accettazione di tali 
incarichi; 
e) l'elenco delle imposte relativamente alle quali verrà presumibilmente 
richiesto il credito di cui all'articolo 165. 
4. La risposta positiva dell'Agenzia delle entrate può essere subordinata 
all'assunzione da parte del soggetto controllante dell'obbligo ad altri 
adempimenti finalizzati ad una maggiore tutela degli interessi erariali. Con lo 
stesso interpello di cui al comma 3 il soggetto controllante può a sua volta 
richiedere, oltre a quelle già previste, ulteriori semplificazioni per la 
determinazione del reddito imponibile fra le quali anche l'esclusione delle 
società controllate di dimensioni non rilevanti residenti in uno Stato o 
territori diversi da quelli a regime fiscale privilegiato di cui al decreto 
ministeriale emanato ai sensi dell'articolo 167, comma 4. 
5. Le variazioni dei dati di cui al comma 3 sono comunicate all'Agenzia delle 
entrate con le modalità previste dallo stesso comma 3 entro il mese successivo 
alla fine del periodo d'imposta durante il quale si sono verificate (546). 



(545)  Lettera aggiunta dal comma 1 dell'art. 9, D.Lgs. 18 novembre 2005, n. 
247, con la decorrenza indicata nel comma 6 dello stesso articolo 9. 
(546)  Il presente testo unico è stato da ultimo modificato dal D.Lgs. 12 
dicembre 2003, n. 344 di riforma dell'imposizione sul reddito delle società 
(Ires) che, nel riordinare la materia, ha rinumerato gran parte degli articoli 
del presente testo unico. Gli articoli stessi sono quindi riportati con la nuova 
numerazione e con l'indicazione della precedente, ove possibile, tra parentesi 
quadre, mentre gli articoli o i commi non riproposti sono stati eliminati. 
 





133.  Definizione del requisito di controllo.
1. Agli effetti della presente sezione, si considerano controllate le società e 
gli enti di ogni tipo con o senza personalità giuridica non residenti nel 
territorio dello Stato le cui azioni, quote, diritti di voto e di partecipazione 
agli utili sono posseduti direttamente o indirettamente dalla società o ente 
controllante per una percentuale superiore al 50 per cento da determinarsi 
relativamente alla società controllante ed alle società controllate residenti di 
cui all'articolo 131, comma 2, tenendo conto della eventuale demoltiplicazione 
prodotta dalla catena societaria di controllo. 
2. Le partecipazioni di cui al comma 1 devono sussistere alla fine 
dell'esercizio del soggetto controllante. Tuttavia i redditi e le perdite 
prodotti dalle società cui tali partecipazioni si riferiscono sono esclusi dalla 
formazione della base imponibile di gruppo nel caso in cui il requisito del 
controllo di cui al comma precedente si sia verificato entro i sei mesi 
precedenti la fine dell'esercizio della società controllante (547) (548). 



(547)  Comma così modificato dal comma 2 dell'art. 9, D.Lgs. 18 novembre 2005, 
n. 247, con la decorrenza indicata nel comma 6 dello stesso articolo 9. 
(548)  Il presente testo unico è stato da ultimo modificato dal D.Lgs. 12 
dicembre 2003, n. 344 di riforma dell'imposizione sul reddito delle società 
(Ires) che, nel riordinare la materia, ha rinumerato gran parte degli articoli 
del presente testo unico. Gli articoli stessi sono quindi riportati con la nuova 
numerazione e con l'indicazione della precedente, ove possibile, tra parentesi 
quadre, mentre gli articoli o i commi non riproposti sono stati eliminati. 
 





(giurisprudenza di legittimità)
134.  Obblighi della società od ente controllante e rettifiche di 
consolidamento.
1. L'ente o la società controllante provvede a calcolare il reddito imponibile 
di ciascuna controllata estera. A tale scopo il reddito risultante dai bilanci 
revisionati viene rideterminato secondo le norme di cui alla sezione I del 
presente capo e del titolo III in quanto compatibili con quelle di cui alla 
presente sezione e con le rettifiche di seguito previste: 
a) esclusione della quota imponibile del dividendo distribuito da società 
incluse nella tassazione di gruppo anche se provenienti da utili di esercizi 
precedenti a quello di inizio dell'opzione di cui all'articolo 130; 
b) indipendentemente dai criteri adottati per la redazione dei singoli bilanci 
revisionati, adozione di un trattamento uniforme dei componenti positivi e 
negativi di reddito dagli stessi risultanti secondo i criteri di cui alla 
predetta sezione I, consentendo nell'esercizio di competenza la deducibilità dei 
componenti negativi non solo se imputati al conto economico di un esercizio 
precedente, ma anche successivo; 
c) i valori risultanti dal bilancio relativo all'esercizio o periodo di gestione 
anteriore al primo cui si applicano le disposizioni della presente sezione sono 
riconosciuti ai fini dell'imposta sulle società a condizione che siano conformi 
a quelli derivanti dall'applicazione dei criteri contabili adottati nei 
precedenti esercizi e che siano adempiuti gli obblighi formali eventualmente 
previsti dal decreto di cui all'articolo 142 salvo quanto di seguito previsto: 
1) i fondi per rischi ed oneri risultanti dal predetto bilancio istituiti con 
finalità analoghe a quelli previsti nella sezione I di questo capo si 
considerano riconosciuti ai fini dell'imposta sul reddito fino a concorrenza 
dell'importo massimo per gli stessi previsto; 
2) qualora le norme della sezione I di questo capo non prevedano un importo 
massimo, gli stessi si considerano fiscalmente riconosciuti per intero o nel 
minor ammontare corrispondente agli accantonamenti che sarebbero stati 
deducibili secondo le norme della predetta sezione I a condizione che tale 
minore ammontare sia rideterminato dal soggetto controllante; 
3) i fondi per rischi ed oneri risultanti dal predetto bilancio istituiti con 
finalità diverse da quelli previsti dalla stessa sezione I non si considerano 
fiscalmente riconosciuti (549); 
4) il valore delle rimanenze finali dei beni indicati alle lettere a) e b) del 
comma 1 dell'articolo 85 si considera fiscalmente riconosciuto in misura non 
superiore al valore normale di cui all'articolo 92, comma 5. 
d) esclusione dal reddito imponibile degli utili e delle perdite di cambio 
relativi a finanziamenti attivi e passivi di durata superiore a diciotto mesi 
stipulati fra le società non residenti o fra queste e quelle residenti incluse 
nella determinazion