GAZZETTA UFFICIALE SERIE GENERALE N. 264 DEL 12/11/1990
SOMMARIO
ISTRUZIONE PUBBLICA: PERSONALE DIRETTIVO, INSEGNANTE E NON INSEGNANTE
H) Istruzione superiore: personale assistente, di segreteria, tecnico e
ausiliario
D.P.R. 03/08/1990, n. 319 Agg. G.U. 28/10/2002
Regolamento per il recepimento delle norme risultanti dalla disciplina
prevista dall'accordo del 21 febbraio 1990 concernente il personale del
comparto delle università, di cui all'art. 9, D.P.R. 5 marzo 1986, n. 68.
Pubblicato nella Gazz. Uff. 12 novembre 1990, n. 264, S.O.
D.P.R. 3 agosto 1990, n. 319 (1).
Regolamento per il recepimento delle norme risultanti dalla disciplina
prevista dall'accordo del 21 febbraio 1990 concernente il personale del
comparto delle università, di cui all'art. 9, D.P.R. 5 marzo 1986, n. 68
(2) (1/circ).
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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 12 novembre 1990, n. 264, S.O.
(2) Si ritiene opportuno riportare anche la premessa del presente decreto.
(1/circ) Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le
seguenti circolari:
- I.N.P.D.A.P. (Istituto nazionale previdenza dipendenti amministrazione
pubblica): Circ. 4 settembre 1996, n. 50;
- Ministero del tesoro: Circ. 31 luglio 1996, n. 703;
- Ministero per la pubblica istruzione: Circ. 10 maggio 1996, n. 183.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Vista la legge quadro del pubblico impiego 29 marzo 1983, n. 93;
Visti i decreti del Presidente della Repubblica 1 febbraio 1986, n. 13, e
23 agosto 1988, n. 395, recanti disposizioni, per tutti i comparti di
contrattazione collettiva del pubblico impiego, risultanti dalla
disciplina prevista dagli accordi intercompartimentali emanati ai sensi
dell'art. 12 della legge 29 marzo 1983, n. 93;
Visto l'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986,
n. 68, che ha istituito il comparto di contrattazione collettiva per il
personale delle università, ai sensi dell'art. 5 della legge 29 marzo
1983, n. 93;
Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;
Visti i decreti del Presidente della Repubblica 2 giugno 1981, n. 270, 19
luglio 1984, n. 571, e 28 settembre 1987, n. 567;
Vista la circolare del Ministro per la funzione pubblica in data 28
febbraio 1988, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 257 del 2 novembre
1988, concernente il requisito della maggiore rappresentatività su base
nazionale, richiesto dalla legge 29 marzo 1983, n. 93, alle confederazioni
ed organizzazioni sindacali per partecipare alla formazione degli accordi
sindacali;
Visto il decreto del Ministro per la funzione pubblica in data 3 agosto
1989, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 184 dell'8 agosto 1989, che
ha designato i componenti delle delegazioni trattanti l'accordo sindacale
per il personale del comparto del personale delle università;
Viste le leggi 11 marzo 1988, n. 67, e 24 dicembre 1988, n. 541, recanti
disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (leggi finanziarie 1988 e 1989);
Visto l'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, concernente
la disciplina dell'attività di Governo e l'ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione
del 6 aprile 1990, con la quale - respinte o ritenute inammissibili le
osservazioni formulate dalle organizzazioni sindacali dissenzienti o che
non hanno partecipato alle trattative - è stata autorizzata, previa
verifica delle compatibilità finanziarie, la sottoscrizione dell'ipotesi
di accordo per il triennio 1988-1990 riguardante il personale del comparto
delle università di cui all'art. 9 del decreto del Presidente della
Repubblica 5 marzo 1986, n. 68, definita in data 21 febbraio 1990 fra la
delegazione di parte pubblica, composta come previsto dall'art. 1 del
citato decreto del Ministro per la funzione pubblica in data 3 agosto
1989, le organizzazioni sindacali nazionali di categoria maggiormente
rappresentative nel comparto aderenti alla CGIL, CISL, UIL, CONFSAL, la
Confederazione italiana sindacati autonomi personale università (CISAPUNI)
e le confederazioni sindacali maggiormente rappresentative su base
nazionale CGIL, CISL, UIL, CIDA, CISNAL, CISAL, CONFSAL, CONFEDIR;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del
24 maggio 1990;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione
del 20 luglio 1990, ai sensi dell'articolo 6 della legge 29 marzo 1983, n.
93, concernente l'approvazione della ipotesi di accordo sottoscritta in
data 21 febbraio 1990 dalle stesse confederazioni ed organizzazioni
sindacali trattanti in precedenza indicate, nonché il recepimento e
l'emanazione delle norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo
sindacale per il personale del comparto delle università di cui all'art. 9
del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68, per il
triennio 1988-1990;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro
per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, del lavoro e della previdenza
sociale e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;
Emana il seguente regolamento:
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1. Area di applicazione e durata.
1. Le disposizioni contenute nel presente regolamento si applicano al
personale di cui all'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 5
marzo 1986, n. 68 (3), ivi compreso il personale degli osservatori
astronomici, astrofisici e vesuviano ed il personale non docente
dell'Istituto superiore di educazione fisica di Roma.
2. Il presente regolamento si riferisce al periodo 1 gennaio 1988-31
dicembre 1990. Gli effetti economici decorrono dal 1 luglio 1988, fatte
salve le diverse decorrenze espressamente previste nei successivi articoli
per particolari istituti contrattuali.
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(3) Riportato alla voce Impiegati civili dello Stato.
2. Rapporti istituzioni-utenti.
1. Nell'intento di perseguire l'ottimizzazione dell'erogazione dei
servizi, le parti assumono come obiettivo fondamentale il miglioramento
delle attività istituzionali da realizzarsi nel modo più congruo,
tempestivo ed efficace da parte delle strutture operative in cui si
articolano le università e gli istituti di istruzione universitaria
approntando, a tal fine, adeguati strumenti per la tutela degli interessi
degli utenti.
2. In tale quadro le amministrazioni possono promuovere e realizzare, nel
periodo di vigilanza del presente regolamento, sentite le confederazioni e
le organizzazioni sindacali di cui all'art. 2 del decreto del Ministro per
la funzione pubblica 3 agosto 1989, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
184 dell'8 agosto 1989, appositi progetti finalizzati alla semplificazione
dei procedimenti connessi all'assolvimento delle attività istituzionali,
con particolare riguardo all'esigenza di assicurare condizioni il più
possibile favorevoli nel rapporto con gli utenti dei servizi, favorendo
anche l'ampliamento dell'orario di apertura delle strutture interessate
anche nelle ore pomeridiane.
3. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente regolamento
ed, in prosieguo, con cadenza annuale, le singole istituzioni
universitarie promuovono apposite conferenze con le confederazioni e le
organizzazioni sindacali, di cui all'art. 2 del decreto citato al comma 2
e con la partecipazione di una rappresentanza degli utenti, per esaminare
l'andamento dei rapporti con l'utenza ed in particolare i risultati
ottenuti e gli impedimenti riscontrati nell'erogazione dei servizi, allo
scopo di consentire la promozione di adeguate iniziative per la rimozione
degli ostacoli e per il miglioramento delle relazioni con l'utenza.
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3. Norme di garanzia del funzionamento dei servizi pubblici essenziali -
Servizi pubblici essenziali.
1. Ai sensi dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 23
agosto 1988, n. 395 (3/a), i servizi da considerare essenziali nel
comparto del personale delle università sono i seguenti:
a) istruzione universitaria:
b) igiene;
c) attività assistenziali e sanitarie;
d) protezione civile e tutela dell'ambiente e del territorio;
e) sicurezza e salvaguardia degli impianti;
f) produzione e distribuzione di energia e beni di prima necessità, nonché
gestione e manutenzione dei relativi impianti;
g) erogazione di assegni e di indennità con funzione di sostentamento.
2. Nell'ambito dei servizi essenziali di cui al comma 1, dovrà garantirsi,
con le modalità di cui all'art. 4, la continuità delle seguenti
prestazioni indispensabili per assicurare il rispetto dei valori e dei
diritti costituzionali tutelati:
a) immatricolazione ed iscrizione ai corsi di istruzione universitaria,
per un periodo non inferiore ad un terzo di quello complessivamente
previsto nelle singole sedi;
b) esami conclusivi dei cicli di istruzioni;
c) certificazioni per rinvio del servizio militare e partecipazione a
concorsi, nei casi di documentata urgenza per scadenza di termini;
d) prestazioni di accettazione e di pronto soccorso, specialistiche e
diagnostiche, necessarie a garantire le attività assistenziali a carattere
di urgenza assicurate al Servizio sanitario nazionale: servizio ambulanze
nei casi di urgenza; servizi di cucina per assicurare le esigenze
alimentari e dietetiche, nei casi in cui non sia possibile prevedere
adeguata sostituzione di servizio;
e) cura degli animali e delle piante;
f) sicurezza e funzionamento degli impianti termoelettrici e di emergenza
necessari ad assicurare la continuità dei servizi essenziali;
g) salvaguardia degli impianti e delle apparecchiature operanti anche a
ciclo continuo, laddove l'interruzione del funzionamento comporti danni
alle persone o alle apparecchiature stesse;
h) raccolta, allontanamento e smaltimento dei rifiuti speciali, tossici,
nocivi e radioattivi;
i) prestazioni svolte per conto del Servizio nazionale della protezione
civile, con particolare riferimento ad attività inerenti le osservazioni
geologiche, geofisiche, sismologiche e vulcanologiche, con prestazioni
ridotte anche in regime di reperibilità:
l) adempimenti necessari per assicurare il pagamento degli stipendi e
delle pensioni, secondo modalità da definirsi in sede di contrattazione
decentrata e comunque per il periodo di tempo strettamente necessario in
fase alla organizzazione delle singole amministrazioni.
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(3/a) Riportato alla voce Impiegati civili dello Stato.
4. Prestazioni indispensabili e contingenti di personale per il
funzionamento dei servizi pubblici essenziali.
1. Al fine di garantire quanto previsto dall'art. 3 sono individuate
modalità e procedure necessarie ad assicurare la continuità delle
prestazioni indispensabili inerenti ai servizi pubblici essenziali
indicati nello stesso art. 3 ed, in relazione a tali modalità e procedure,
appositi contingenti di personale - per le diverse qualifiche e profili
professionali addetti ai medesimi servizi essenziali - che dovranno essere
esonerati dallo sciopero.
2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
regolamento, con apposito accordo decentrato a livello di ateneo e di
istruzione - da definirsi prima dell'inizio di ogni altra trattativa
decentrata - sono individuate le professionalità e le qualifiche di
personale che formeranno i contingenti, nonché i contingenti numerici
necessari a garantire la continuità delle prestazioni indispensabili per
il rispetto dei valori e dei diritti costituzionali tutelati di cui
all'art. 3.
3. Nelle more della definizione dell'accordo di cui al comma 2 saranno
assicurati comunque i servizi pubblici essenziali.
4. In conformità agli accordi di cui al comma 2, le singole università o
istituzioni universitarie individuano, in occasione di ciascuno sciopero
che interessi i servizi essenziali di cui all'art. 3, i nominativi dei
dipendenti in servizio presso gli uffici interessati tenuti alle
prestazioni indispensabili ed esonerati dallo sciopero stesso per
garantire la continuità delle predette prestazioni, comunicando - sette
giorni prima della data di effettuazione dello sciopero - i nominativi
inclusi nei contingenti, come sopra individuati, alle organizzazioni
sindacali locali ed ai singoli interessati. Il lavoratore individuato ha
diritto di esprimere, entro ventiquattro ore dalla ricezione della
comunicazione, la volontà di aderire allo sciopero chiedendo la
conseguente sostituzione, nel caso sia possibile.
5. Gli accordi decentrati di cui al comma 2 hanno validità per il periodo
di vigenza del presente regolamento.
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5. Negoziazione decentrata.
1. Tutte le materie demandate alla disciplina degli accordi decentrati a
livello nazionale e di singola istituzione di cui agli articoli 2, 3, 4 e
5 del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1987, n. 567,
devono essere definite in una unica sessione negoziale, fatti salvi
eventuali diversi periodi individuati fra le parti negli accordi predetti,
ovvero in relazione a quanto emerge in attuazione del comma 3, e riferiti
a specifiche e particolari esigenze.
2. Ove, nell'interpretazione delle norme derivanti dagli accordi
decentrati, dovessero insorgere contrasti, gli stessi saranno risolti
congiuntamente tra le parti mediante riconvocazione delle stesse.
3. Gli elementi di divergenza degli accordi decentrati a livello di
singola istituzione dai criteri indicativi contenuti negli accordi
decentrati a livello nazionale, che dovessero rivelarsi entro quindici
giorni dalla sottoscrizione di questi ultimi, sono sottoposti, ai fini
dell'efficacia degli accordi medesimi, alla valutazione congiunta delle
parti che hanno sottoscritto gli accordi nazionali, da effettuarsi di
norma nel termine di venti giorni.
4. Alla negoziazione decentrata a livello nazionale di cui al comma 4
dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1987,
n. 567, può assistere, su invito del Ministro, un rappresentante della
conferenza permanente dei rettori, nonché le parti locali interessate.
5. Gli accordi decentrati debbono contenere apposite clausole circa tempi,
modalità e procedure di verifica della loro esecuzione, prevedendo, ove
ritenuto necessario da entrambe le parti, la costituzione di appositi
nuclei di valutazione (4).
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(4) Per la disapplicazione delle norme contenute nel presente articolo,
nei confronti del personale non dirigenziale delle Università, vedi
l'allegato A al D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.
6. Pari opportunità.
1. I comitati per le pari opportunità, a livello di singola istituzione,
di cui all'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 28
settembre 1987, n. 567, ove non ancora costituiti, devono essere insediati
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
regolamento. L'amministrazione garantisce gli strumenti idonei per il loro
funzionamento.
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7. Assenze obbligatorie.
1. Alle lavoratrici madri in astensione obbligatoria dal lavoro ai sensi
dell'art. 4 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, vanno garantite, oltre
al trattamento economico ordinario, le quote di salario accessorio fisse e
ricorrenti relative alla professionalità ed alla produttività (5).
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(5) Per la disapplicazione delle norme contenute nel presente articolo,
nei confronti del personale non dirigenziale delle Università, vedi
l'allegato A al D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.
8. Copertura assicurativa.
1. In attuazione dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica
23 agosto 1988, n. 395 (6), le università o istituzioni universitarie sono
tenute a stipulare apposita polizza assicurativa in favore dei dipendenti
autorizzati a servirsi, in occasione di missioni o per adempimenti di
servizio fuori dall'ufficio, del proprio mezzo di trasporto, limitatamente
al tempo strettamente necessario per l'esecuzione delle prestazioni di
servizio.
2. La polizza di cui al comma 1 è rivolta alla copertura dei rischi, non
compresi nella assicurazione obbligatoria di terzi, di danneggiamento al
mezzo di trasporto di proprietà del dipendente, nonché di lesioni o
decesso del dipendente medesimo e delle persone di cui sia stato
autorizzato il trasporto.
3. Le polizze di assicurazione relative ai mezzi di trasporto di proprietà
dell'amministrazione saranno in ogni caso integrate con la copertura, nei
limiti e con le modalità di cui ai commi 1 e 2, dei rischi di lesioni o
decesso del dipendente addetto alla guida e delle persone di cui sia stato
autorizzato il trasporto.
4. I massimali delle polizze di cui al presente articolo non possono
eccedere quelli previsti, per i corrispondenti danni, dalla legge per
l'assicurazione obbligatoria.
5. Gli importi liquidati dalle società assicuratrici in base alle polizze
stipulate da terzi responsabili e di quelle previste dal presente articolo
sono detratti dalle somme eventualmente spettanti a titolo di equo
indennizzo per lo stesso evento.
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(6) Riportato alla voce Impiegati civili dello Stato.
9. Diritto allo studio.
1. I permessi di cui all'art. 3 del decreto del Presidente della
Repubblica 23 agosto 1988, n. 395 (6), qualora le richieste superino il
tre per cento delle unità in servizio presso ciascuna università o
istituzione universitaria all'inizio dell'anno, sono concessi nel seguente
ordine:
a) ai dipendenti che frequentano l'ultimo anno del corso di studi e, se
studenti universitari o post-universitari, abbiano superato gli esami
degli anni precedenti;
b) ai dipendenti che frequentino l'anno di corso che precede l'ultimo e,
successivamente, quelli che, nell'ordine, frequentino gli anni ancora
anteriori, escluso il primo, ferma restando per gli studenti universitari
o post-universitari, la condizione di cui alla lettera a);
c) ai dipendenti ammessi a frequentare attività didattiche e formative,
che non si trovino nelle condizioni di cui alle lettere a) e b).
2. Nell'ambito di ciascuna delle fattispecie di cui al comma 1, la
precedenza è accordata, nell'ordine, ai dipendenti che frequentino corsi
di studi della scuola media inferiore, della scuola media superiore,
universitari o post-universitari.
3. A parità di condizioni, i permessi sono accordati ai dipendenti che non
abbiano mai usufruito dei permessi medesimi per lo stesso corso di studi
e, in caso di ulteriore parità, secondo l'ordine decrescente di età.
4. Per la concessione dei permessi di cui al presente articolo i
dipendenti interessati debbono presentare, prima dell'inizio dei corsi, il
certificato di iscrizione e, al termine degli stessi, il certificato di
frequenza e quello degli esami sostenuti.
5. Per quanto non previsto nel presente articolo si applicano le
disposizioni di cui all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica
23 agosto 1988, n. 395 (6/a).
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(6) Riportato alla voce Impiegati civili dello Stato.
(6/a) Riportato alla voce Impiegati civili dello Stato.
10. Formazione ed aggiornamento professionale.
1. Possono essere attuati mediante corsi di formazione, organizzati
direttamente dalle istituzioni universitarie, la formazione,
l'addestramento e l'aggiornamento del personale in servizio presso le
medesime, in relazione alle esigenze di riqualificazione e
specializzazione del medesimo connesse ad innovazioni, riforme e
strutturazioni, ovvero alle esigenze intese ad assicurare un costante
adeguamento delle capacità e delle attitudini del personale per il
perseguimento degli obiettivi di efficienza delle strutture.
2. In tale ambito saranno definiti appositi piani di aggiornamento
permanente con particolare riferimento al personale inquadrato in profili
di specifica professionalità tecnico-scientifica.
3. Interventi particolari saranno diretti ad accrescere la professionalità
delle lavoratrici in modo da realizzare una effettiva parità fra tutti i
dipendenti.
4. I corsi sono espletati durante il normale orario di servizio.
5. Devono essere, comunque, privilegiati i corsi per la qualificazione del
personale assunto con le procedure di cui all'art. 16 della legge 28
febbraio 1987, n. 56 e successive modificazioni ed integrazioni (7).
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(7) Per la disapplicazione delle norme contenute nel presente articolo,
nei confronti del personale non dirigenziale delle Università, vedi
l'allegato A al D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.
11. Tutela dei dipendenti in particolari condizioni psico-fisiche.
1. In attuazione dell'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica
23 agosto 1988, n. 395 (6/a), fatte salve le disposizioni normative
vigenti, allo scopo di favorire la riabilitazione ed il recupero di
dipendenti nei confronti dei quali sia stata attestata, da una struttura
sanitaria pubblica o da strutture associative convenzionate previste dalle
leggi regionali vigenti, la condizione di portatore di handicaps o di
soggetto ad effetti di tossicodipendenza, alcolismo cronico o grave
debilitazione psico-fisica e che si impegnino a sottoporsi ad un progetto
terapeutico di recupero e di riabilitazione predisposto dalle strutture
medesime, sono stabilite le seguenti misure di sostegno secondo le
modalità di esecuzione del progetto:
a) concessione dell'aspettativa per infermità per l'intera durata del
ricovero presso strutture specializzate: per il periodo eccedente la
durata massima dell'aspettativa con retribuzione intera compete la
retribuzione ridotta alla metà per l'intera durata del ricovero;
b) concessione di permessi giornalieri orari retribuiti, nel limite
massimo di due ore per la durata del progetto;
c) riduzione dell'orario di lavoro, con l'applicazione degli istituti
normativi e retributivi previsti per il rapporto a tempo parziale,
limitatamente alla durata del progetto;
d) utilizzazione del dipendente in mansioni della stessa qualifica diverse
da quelle abituali quando tale misura sia individuata dalla struttura
sanitaria pubblica come supporto della terapia in atto.
2. I dipendenti, i cui parenti entro il secondo grado o, in mancanza,
entro il terzo grado, si trovino nelle condizioni previste dal comma 1 ed
abbiano iniziato l'esecuzione del progetto di recupero e di
riabilitazione, hanno titolo ad essere collocati in aspettativa per motivi
di famiglia, per l'intera durata del progetto medesimo (8).
3. Le università o le istituzioni universitarie dispongono l'accertamento
della idoneità al servizio dei dipendenti di cui al comma 1 qualora i
dipendenti medesimi non si siano volontariamente sottoposti alle previste
terapie.
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(6/a) Riportato alla voce Impiegati civili dello Stato.
(8) Comma registrato con riserva dalla Corte dei Conti.
12. Igiene e sicurezza sul lavoro.
1. Le amministrazioni provvedono all'adozione di idonee iniziative volte a
garantire l'applicazione della regolamentazione comunitaria e di tutte le
norme vigenti in materia di igiene e sicurezza del lavoro e degli
impianti, tenendo conto, in particolare, delle misure atte a garantire la
salubrità e sicurezza degli ambienti di lavoro e la prevenzione delle
malattie professionali; in ogni caso almeno nei primi tre mesi di
gravidanza le lavoratrici non possono essere adibite ai videoterminali.
2. Le confederazioni ed organizzazioni sindacali di cui al decreto del
Ministro per la funzione pubblica del 3 agosto 1989, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 184 dell'8 agosto 1989, unitamente alle
amministrazioni di cui al comma 1, verificano l'applicazione delle
anzidette norme e promuovono la ricerca, l'elaborazione e l'attuazione di
tutte le misure idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei
dipendenti; nei settori in cui si ravviserà una maggiore incidenza di
rischio l'amministrazione provvederà ad istituire, per i dipendenti
addetti ai predetti settori, un apposito libretto sanitario.
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13. Fondo per il miglioramento dell'efficienza dei servizi.
1. Il fondo di incentivazione di cui all'art. 28 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 settembre 1987, n. 567, resta disciplinato
dalla suddetta disposizione fino al 30 giugno 1990 (9).
2. Per le finalità di cui all'art. 14, a decorrere dal 1 luglio 1990 è
costituito presso ciascuna università o istituzione universitaria un fondo
annuo, denominato "Fondo per il miglioramento dell'efficienza dei
servizi", che è alimentato:
a) dall'importo destinato nell'anno 1988 alla corresponsione delle
maggiorazioni di stipendio per turni ordinari di servizio ed
all'erogazione delle indennità di rischio, di servizio meccanografico, di
maneggio valori e di servizio notturno e festivo di cui agli articoli 24,
25, 26 e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1987,
n. 567, maggiorato della eventuale integrazione di spesa per turni di
servizio riferita all'anno 1989;
b) dalla quota del monte retribuzioni annuo relativo a ciascuna
istituzione, compreso il corrispettivo di dieci ore di lavoro
straordinario annue pro-capite, riferite al 1 gennaio 1988, di cui
all'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1987,
n. 567, incrementato, a decorrere al 1 luglio 1990, di una quota pari allo
0,65 per cento dello stesso monte salari (9/a).
3. Il fondo di cui al comma 2 è integrato, in presenza di effetti
finanziari positivi conseguenti all'intensificazione dell'attività svolta
dalle istituzioni, di una quota delle maggiori entrate derivanti dalla
eventuale istituzione od adeguamento, secondo la normativa vigente, di
corrispettivi finalizzati alla erogazione di servizi più qualificati a
favore dell'utenza (9/b).
4. Le quote di incremento di cui al comma 3 sono definite in sede di
negoziazione decentrata a livello di istituzione (9/b).
5. Per le amministrazioni destinatarie di disposizioni legislative di
istituzione, di finanziamento o di incremento dei fondi di incentivazione
della produttività, compresi quelli correlati all'art. 23 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 settembre 1987, n. 567, di altre indennità
di istituto e similari, comunque denominate, ovvero per le amministrazioni
eventualmente destinatarie di analoghe future disposizioni legislative, la
quota aggiuntiva di cui alla lettera b) del comma 2 è posta a carico, fino
a concorrenza, degli stanziamenti derivanti dall'applicazione delle
predette disposizioni.
6. Per la istituzione del fondo di cui al comma 2 il Ministro del tesoro è
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.
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(9) Per la disapplicazione delle norme contenute nel presente comma, nei
confronti del personale non dirigenziale delle Università, vedi l'allegato
A al D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.
(9/a) Per la disapplicazione delle norme contenute nel presente comma, nei
confronti del personale non dirigenziale delle Università, vedi l'allegato
A al D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.
(9/b) Comma registrato con riserva dalla Corte dei Conti.
(9/b) Comma registrato con riserva dalla Corte dei Conti.
14. Utilizzo del fondo per il miglioramento dell'efficienza dei servizi.
1. Il fondo di cui all'art. 13 è destinato alla erogazione di compensi al
personale, escluso quello con qualifiche dirigenziali ed equiparate,
secondo le disposizioni del presente articolo per la realizzazione di
piani, progetti e altre iniziative, individuate con la negoziazione
decentrata, volti ad ottenere il miglioramento dell'efficienza e
dell'efficacia dei servizi istituzionali.
2. In rapporto alle esigenze peculiari di ciascuna istituzione, il fondo è
finalizzato:
a) in via prioritaria, all'erogazione di compensi incentivanti la
produttività. La misura dei compensi è determinata in rapporto al
superamento di standards sperimentali di produttività di base ed ai
diversi livelli di incremento degli stessi, entrambi definiti con la
negoziazione decentrata, attivando le risorse necessarie anche in termini
di formazione e di mobilità per la realizzazione di obiettivi di
produzione programmati; a tal fine si terrà conto delle disposizioni
dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 1 febbraio 1986,
n. 13. Per i settori di attività non regolati da standards saranno
definite, con la negoziazione decentrata, le modalità per correlare la
misura dei compensi ai risultati conseguiti rispetto agli obiettivi
fissati;
b) a remunerare gravose articolazioni dell'orario di lavoro, connesse
anche all'apertura pomeridiana, per le esigenze degli utenti, degli uffici
e delle strutture ed al funzionamento delle attrezzature informatiche;
c) all'attribuzione di compensi per l'esercizio di compiti che comportano
specifiche responsabilità, ovvero oneri, rischi o disagi particolarmente
rilevanti, nonché alla reperibilità collegata alla particolare natura dei
servizi che richiedono interventi di urgenza;
d) a corrispondere specifici compensi ai dipendenti che abbiano conseguito
un particolare arricchimento professionale a seguito del superamento di
appositi corsi di formazione correlati all'evoluzione del sistema
organizzativo o tecnologico e che siano stati conseguentemente adibiti ai
compiti propri della specializzazione acquisita.
3. I criteri per l'attuazione, le modalità e la periodicità di erogazione
dei compensi ed indennità di cui al comma 2 saranno definiti in sede di
negoziazione decentrata.
4. Con la negoziazione decentrata, la gestione di una quota di fondo
complessivo di cui all'art. 13 potrà essere affidata a ciascuna unità
funzionale per la realizzazione di obiettivi definiti sulla base di
priorità, indirizzi e limiti stabiliti nella predetta sede negoziale.
5. La corretta utilizzazione del fondo sarà soggetta a verifica da parte
delle singole amministrazioni attraverso nuclei di valutazione che
potranno avvalersi anche di centri esterni, in conformità al comma 9
dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 1 febbraio 1986,
n. 13 (9/c).
------------------------
(9/c) Per la disapplicazione delle norme contenute nel presente articolo,
nei confronti del personale non dirigenziale delle Università, vedi
l'allegato A al D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.
15. Nuovi stipendi.
1. I valori stipendiali annui lordi di cui all'art. 20 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 settembre 1987, n. 567, comprensivi del
conglobamento di lire 1.081.000 di cui all'art. 31 del medesimo decreto,
sono così stabiliti, a regime:
qualifica I L. 6.081.000
" II " 6.981.000
" III " 7.981.000
" IV " 9.331.000
" V " 10.381.000
" VI " 11.331.000
" VII " 13.431.000
" VIII " 15.531.000
" IX " 19.671.000
ruolo speciale tecnico, scientifico e delle biblioteche:
I qualifica funzionale: L. 19.671.000;
II qualifica funzionale: L. 24.031.000;
professori incaricati esterni di cui all'art. 5 del decreto del Presidente
della Repubblica 2 giugno 1981, n. 270 (10): L. 18.071.000.
2. Gli aumenti stipendiali annui lordi derivanti dall'applicazione dei
nuovi trattamenti di cui al comma 1 sono attribuiti con decorrenza 1
luglio 1990.
3. Dal 1 luglio 1988 al 30 settembre 1989 competono i seguenti aumenti
stipendiali annui lordi:
qualifica I L. 152.000
" II " 190.000
" III " 265.000
" IV " 310.000
" V " 355.000
" VI " 386.000
" VII " 487.000
" VIII " 512.000
" IX " 592.000
ruolo speciale tecnico, scientifico e delle biblioteche:
I qualifica funzionale: L. 592.000;
II qualifica funzionale: L. 754.000;
professori incaricati esterni di cui all'art. 5 del decreto del Presidente
della Repubblica 2 giugno 1981, n. 270 (10): L. 592.000.
4. Dal 1 ottobre 1989 al 30 giugno 1990 competono i seguenti aumenti
stipendiali annui lordi:
qualifica I L. 715.000
" II " 894.000
" III " 1.240.000
" IV " 1.459.000
" V " 1.668.000
" VI " 1.815.000
" VII " 2.290.000
" VIII " 2.410.000
" IX " 2.789.000
ruolo speciale tecnico, scientifico e delle biblioteche:
I qualifica funzionale: L. 2.789.000;
II qualifica funzionale: L. 3.545.000;
professori incaricati esterni di cui all'art. 5 del decreto del Presidente
della Repubblica 2 giugno 1981, n. 270 (10): L. 2.789.000.
5. Dal 1 luglio 1990 al 31 dicembre 1990 competono i seguenti aumenti
stipendiali annui lordi:
qualifica I L. 1.200.000
" II " 1.500.000
" III " 2.100.000
" IV " 2.450.000
" V " 2.800.000
" VI " 3.050.000
" VII " 3.850.000
" VIII " 4.050.000
" IX " 4.690.000
ruolo speciale tecnico, scientifico e delle biblioteche:
I qualifica funzionale: L. 4.690.000;
II qualifica funzionale: L. 5.950.000;
professori incaricati esterni di cui all'art. 5 del decreto del Presidente
della Repubblica 2 giugno 1981, n. 270 (10): L. 4.690.000.
6. Ciascuno degli aumenti di cui ai commi 3 e 4 ha effetto fino alla data
del conseguimento di quello successivo.
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(10) Riportato al n. H/LII.
(10) Riportato al n. H/LII.
(10) Riportato al n. H/LII.
(10) Riportato al n. H/LII.
16. Retribuzione individuale di anzianità.
1. A decorrere dal 1 gennaio 1989, a tutto il personale che abbia prestato
servizio nel periodo 1 gennaio 1987-31 dicembre 1988 la retribuzione
individuale di anzianità è incrementata dei seguenti importi annui lordi:
qualifica I L. 192.000
" II " 216.000
" III " 252.000
" IV " 272.000
" V " 305.000
" VI " 346.000
" VII " 403.000
" VIII " 475.000
" IX " 475.000
ruolo speciale tecnico, scientifico e delle biblioteche:
I qualifica funzionale: L. 475.000;
II qualifica funzionale: L. 581.000;
professori incaricati esterni di cui all'art. 5 del decreto del Presidente
della Repubblica 2 giugno 1981, n. 270 (10): L. 475.000.
2. Al personale assunto in una data intermedia tra il 1 gennaio 1987 ed il
31 dicembre 1988 detto importo è corrisposto in proporzione ai mesi di
servizio prestato.
3. Gli importi di cui ai commi 1 e 2 riassorbono, a far data dal 1 gennaio
1989, le anticipazioni eventualmente corrisposte al medesimo titolo
liquidate ai sensi dell'art. 21 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 febbraio 1987 n. 567 (11).
4. Al personale che, alla data del 1 ottobre 1990, abbia acquisito, o
acquisisca nell'arco della vigenza contrattuale, esperienza professionale
con almeno otto anni di effettivo servizio continuativo
nell'amministrazione di appartenenza, competono, dalla predetta data o da
quella in cui maturi il predetto periodo di effettivo servizio
continuativo, i seguenti importi annui lordi, in aggiunta alla
retribuzione individuale di anzianità di cui al comma 1.
qualifica I L. 182.000
" II " 209.000
" III " 239.000
" IV " 280.000
" V " 311.000
" VI " 340.000
" VII " 403.000
" VIII " 466.000
" IX " 590.000
ruolo speciale tecnico, scientifico e delle biblioteche:
I qualifica funzionale: L. 590.000;
II qualifica funzionale: L. 721.000;
professori incaricati esterni, di cui all'art. 5 del decreto del
Presidente della Repubblica 2 giugno 1981, n. 270: L. 590.000.
5. Oli importi di cui al comma 4, con le stesse decorrenze stabilite nel
medesimo comma, si raddoppiano e si triplicano nei confronti del personale
che, entro le predette date, abbia maturato o maturi, rispettivamente,
dodici o sedici anni di effettivo servizio continuativo, previo
riassorbimento delle precedenti maggiorazioni (11/a).
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(10) Riportato al n. H/LII.
(11) Riportato al n. H/LXI.
(11/a) Per la disapplicazione delle norme contenute nel presente articolo,
nei confronti del personale non dirigenziale delle Università, vedi
l'allegato A al D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.
17. Effetti dei nuovi stipendi.
1. Le nuove misure degli stipendi risultanti dall'applicazione del
presente regolamento hanno effetto sulla tredicesima mensilità, sul
trattamento ordinario di quiescienza, normale e privilegiato, sulle
indennità di buonuscita e di licenziamento, sull'assegno alimentare
previsto dall'art. 82 del testo unico approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, o da disposizioni analoghe,
sull'equo indennizzo, sulle ritenute previdenziali ed assistenziali e
relativi contributi, compresi la ritenuta in conto entrata tesoro, o altre
analoghe, ed i contributi di riscatto, nonché sulla determinazione degli
importi dovuti per indennità integrativa speciale.
2. In ottemperanza al disposto dell'art. 13 della legge 29 marzo 1983, n.
93, i benefìci economici risultanti dall'applicazione del presente
regolamento sono corrisposti integralmente, alle scadenze e nelle
percentuali previste dagli articoli 15 e 16, al personale comunque cessato
dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza contrattuale.
3. Ai fini della corresponsione dei nuovi stipendi derivanti
dall'applicazione del presente regolamento si applica l'art. 172 della
legge 11 luglio 1980, n. 312.
------------------------
18. Mobilità.
1. Al personale trasferito ad altra amministrazione, anche di diverso
comparto, a seguito delle procedure di mobilità volontaria previste dal
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 1988, n. 325 e
dalla legge 29 dicembre 1988, n. 554, verrà corrisposto, a cura
dell'amministrazione ricevente, un compenso "una tantum" a titolo di
incentivazione, nelle seguenti misure:
qualifica VIII e superiori: L. 3.500.000
qualifica VII: L. 3.000.000
qualifica VI: L. 2.500.000
qualifica V ed inferiori: L. 2.000.000.
2. I trasferimenti del personale da una sede ad altra all'interno del
comparto sono disposti dal rettore o dal direttore dell'istituzione
universitaria presso la quale il dipendente chiede di essere trasferito,
previo nulla osta dell'istituzione di appartenenza, e sono comunicati al
Ministero dell'università e dalla ricerca scientifica e tecnologica (12).
3. I trasferimenti di cui al comma 2 sono attuati nell'ambito dei posti
vacanti e disponibili in corrispondenza all'area funzionale, alla
qualifica ed al profilo professionale dell'interessato (13).
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(12) Per la disapplicazione delle norme contenute nel presente comma, nei
confronti del personale non dirigenziale delle Università, vedi l'allegato
A al D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.
(13) Per la disapplicazione delle norme contenute nel presente comma, nei
confronti del personale non dirigenziale delle Università, vedi l'allegato
A al D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.
19. Trattamento di missione.
1. Le misure intere lorde dell'indennità di cui all'art. 5, comma 2, del
decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395, sono le
seguenti:
a) qualifiche funzionali quinta, sesta, settima, ottava e nona; qualifiche
del ruolo speciale tecnico, scientifico e delle biblioteche: L. 39.600;
b) qualifica funzionale prima, seconda, terza e quarta: L. 28.800.
2. Le particolari categorie di dipendenti di cui all'art. 5, comma 7, del
decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395, sono
individuate nel personale inviato in missione fuori della ordinaria sede
di servizio per:
a) attività di protezione civile nelle situazioni di prima urgenza;
b) attività di rilevazione, osservazione e controllo di impianti ed
installazioni scientifiche;
c) attività di tutela e rilevazione del patrimonio storico, artistico ed
ambientale;
d) attività di escavazione nelle ricerche geologiche, archeologiche e sul
territorio;
e) attività che comportino imbarchi su unità.
3. Per il personale indicato nel comma 2, le particolarissime condizioni
di cui al comma 7 dell'articolo 5 del decreto del Presidente della
Repubblica 23 agosto 1988, n. 395, sono individuate nella impossibilità
della fruizione del pasto o del pernottamento per mancanza di strutture e
servizi di ristorazione; in tale circostanza viene corrisposto un compenso
forfettario giornaliero di lire ventimila nette in luogo dell'importo
corrispondente al costo del pasto e di lire ventimila nette in luogo
dell'importo corrispondente al pernottamento.
------------------------
20. Indennità di rischio da radiazioni.
1. Al personale medico e tecnico destinatario del presente regolamento,
sottoposto in continuità all'azione di sostanze ionizzanti o adibito ad
apparecchiature radiologiche in maniera permanente, è corrisposta
un'indennità di rischio da radiazioni nella misura unica mensile lorda di
lire duecentomila.
2. La suddetta indennità spetta al personale sopra specificato tenuto a
prestare la propria opera in zone controllate, ai sensi della circolare
del Ministero della sanità n. 144 del 4 settembre 1971, è sempreché il
rischio da radiazioni abbia carattere professionale, nel senso che non sia
possibile esercitare l'attività senza sottoporsi al relativo rischio.
3. Al personale non compreso nel comma 1, che sia esposto a rischio in
modo discontinuo, temporaneo o a rotazione, in quanto adibito normalmente
o prevalentemente a funzioni diverse da quelle svolte dal personale
indicato nel medesimo comma, è corrisposta un'indennità di rischio
parziale nella misura unica mensile lorda di lire cinquantamila.
L'individuazione del predetto personale va effettuata da apposita
commissione, composta da almeno tre esperti qualificati della materia,
anche esterni all'amministrazione, nominata dal rettore; tale commissione,
ove necessaria per corrispondere a particolari esigenze, può essere
articolata anche territorialmente.
4. L'indennità di rischio da radiazioni di cui al presente articolo non è
cumulabile con l'indennità di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 5 maggio 1975, n. 146 (13/a), e con altre eventualmente
previste a titolo di lavoro nocivo, rischioso o per profilassi. I relativi
oneri sono a carico dei bilanci dei singoli atenei limitatamente al
personale di cui ai commi 1 e 3 che non svolga attività assistenziali
previste nelle convenzioni con il Servizio sanitario nazionale.
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(13/a) Riportato alla voce Impiegati civili dello Stato.
21. Attività culturali e ricreative.
1. Nell'ambito di quanto stabilito nell'art. 14 del decreto del Presidente
della Repubblica 28 settembre 1987, n. 567 (14), ed a integrazione di
quanto previsto nell'articolo 3 della legge 29 gennaio 1986, n. 23 (14),
ai fini dell'incremento della produttività, conseguibile anche con il
rispetto e con l'articolazione dell'orario di lavoro, con la promozione
culturale e con il benessere psicofisico, le università o istituzioni
universitarie possono istituire al loro interno servizi ricreativi,
culturali, di approvvigionamento, di asilo nido ed assumere iniziative per
il tempo libero a favore dei propri dipendenti.
2. La gestione di tali servizi può essere affidata ad organismi formati a
maggioranza dai rappresentanti dei dipendenti e da rappresentanti
dell'amministrazione ed è sottoposta alla vigilanza di un comitato interno
formato a maggioranza da rappresentanti della amministrazione e che
preveda anche la partecipazione di rappresentanti dei dipendenti.
3. Per il raggiungimento delle finalità di cui al comma 1, le istituzioni
indicate nello stesso comma possono, compatibilmente con le proprie
necessarie e prioritarie esigenze operative, mettere a disposizione degli
organismi di cui al comma 2, nonché di eventuali associazioni fra i
dipendenti all'uopo costituite, adeguati locali che, in quanto utilizzati
per scopi istituzionali, sono esenti da canoni.
4. Le istituzioni predette iscrivono negli appositi capitoli degli stati
di previsione le spese per la manutenzione ordinaria dei locali messi a
disposizione.
5. Nel caso di servizi individuali, i lavoratori interessati partecipano
con una quota che non può eccedere il trenta per cento del costo
complessivo, salvo i casi diversamente previsti da disposizioni
legislative.
6. Con gli accordi decentrati saranno disciplinate le modalità di
erogazione dei servizi, i tempi ed i modi di fruizione, l'organizzazione e
quanto altro necessario al corretto ed efficiente impiego delle risorse
strumentali, umane e finanziarie, fermo restando il controllo sulla
gestione degli organismi di cui ai commi 2 e 3 da parte
dell'amministrazione.
7. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanarsi, di
intesa con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e
tecnologica e sentite le organizzazioni e le confederazioni sindacali di
cui all'art. 2 del decreto del Ministro per la funzione pubblica 3 agosto
1989, entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente
regolamento, sarà definito il regolamento tipo degli organismi di cui ai
commi 2 e 3.
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(14) Riportata al n. H/LVIII.
(14) Riportata al n. H/LVIII.
22. Ordinamento professionale.
1. È consentita, nell'ambito delle dotazioni organiche di qualifiche di
ogni ateneo o istituzione, la mobilità orizzontale tra i profili
professionali ascritti alla settima qualifica e tra i profili
professionali ascritti all'ottava qualifica funzionale nell'ambito delle
aree funzionali di appartenenza o di aree funzionali affini, purché si sia
in possesso di titoli specifici o abilitazioni richiesti per gli accessi
dall'esterno. Nei casi in cui non siano richiesti i predetti titoli o
abilitazioni, la mobilità orizzontale è consentita previo superamento di
specifico corso o di tirocinio appositamente predisposti
dall'amministrazione.
2. Nell'ambito della quarta qualifica funzionale l'"area dei servizi
generali tecnici ed ausiliari" assume la denominazione di "area funzionale
dei servizi generali tecnici, ausiliari e delle biblioteche". Tra le
mansioni previste per il profilo professionale di "agente degli uffici
tecnici" del gruppo degli uffici tecnici della predetta area sono incluse
quelle di manutenzione straordinaria degli automezzi e conduzione dei
medesimi.
3. Nell'ambito della quinta qualifica funzionale sono istituiti "l'area
funzionale delle biblioteche", nonché il profilo professionale di
"operatore di biblioteca", che svolge mansioni di consegna e riordino del
materiale librario, assistenza degli utenti nelle procedure di
consultazione e nell'uso delle relative apparecchiature, compiti di
supporto nelle inerenti attività amministrativo-contabili ed altre
attività che richiedano l'uso di strumenti, attrezzature ed
apparecchiature d'ufficio, anche complesse ma di uso semplice.
4. Al profilo di cui al comma 3 si accede mediante concorso pubblico per
esame, indetto con decreto rettorale. Il titolo di studio richiesto è il
diploma di qualifica professionale o attestato di qualifica di cui
all'art. 23 del decreto del Ministro della pubblica istruzione 27 luglio
1988, n. 534 (15), ovvero il diploma di istruzione secondaria di secondo
grado indicato nell'art. 1 della legge 11 dicembre 1969, n. 910. Si
applicano le disposizioni di cui all'art. 8 del titolo II del decreto del
Ministro della pubblica istruzione 20 maggio 1983, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 203 del 26 luglio 1983, per la composizione delle
commissioni giudicatrici e l'art. 23 del citato decreto del Ministro della
pubblica istruzione 27 luglio 1988, n. 534 (15), per il contenuto delle
prove di esame.
5. Le disposizioni contenute nell'articolo 34 del decreto del Ministro
della pubblica istruzione 20 maggio 1983, di cui al comma 4, si applicano
ai fini dell'accesso al profilo professionale di "segretario
amministrativo del dipartimento" di ottava qualifica funzionale, istituito
dall'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre
1987, n. 567 (16).
6. Il profilo professionale di "usciere" della II qualifica dell'area
funzionale dei servizi generali tecnici ed ausiliari è reso ad
esaurimento.
7. Nei confronti del personale con le professionalità di "infermiere
professionale", "vigilatrice di infanzia", "assistente sanitaria",
"ostetrica", "dietista", "ortottista", "logopedista", "massaggiatore non
vedente", "tecnico di radiologia", "tecnico dei laboratori clinici",
"ottico", appartenenti al profilo di "assistente socio-sanitario"
dell'area funzionale socio-sanitaria di sesta qualifica di cui al decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 settembre 1981, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 340 dell'11 dicembre 1981; "capo sala",
"ostetrica capo", "capo tecnico dei servizi diagnostici" o "capo tecnico
di radiologia", "dietista capo", "fisioterapista capo", "ortottico capo" e
"capo dei servizi sanitari ausiliari", i cui profili sono stati ascritti,
in applicazione dell'art. 20, comma 6, del decreto del Presidente della
Repubblica 28 settembre 1987, n. 567 (16), nella settima qualifica, nonché
nei confronti del personale rivestente la qualifica di "assistente
sociale" e del personale rivestente altri profili professionali dell'area
socio-sanitaria corrispondenti a quelli vigenti nelle strutture
ospedaliere del Servizio sanitario nazionale, ferma l'appartenenza al
comparto di cui all'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 5
marzo 1986, n. 68 (17), trovano applicazione, ove più favorevoli, gli
istituti giuridici ed economici riconosciuti, in sede di rinnovo
dell'accordo relativo al triennio 1988-1990, a favore del corrispondente
personale del Servizio sanitario nazionale di cui all'art. 6 del citato
decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68 (17), purché
detti istituti risultino compatibili con le disposizioni vigenti nel
comparto delle università e sussista una sostanziale identità delle
mansioni.
8. Ai fini dell'accesso ai profili professionali di "capo sala",
"ostetrica capo", "capo tecnico dei servizi diagnostici", "capo tecnico di
radiologia", "dietista capo", "fisioterapista capo", "ortottico capo" e
"capo dei servizi sanitari ausiliari" ascritti alla settima qualifica
funzionale del comma 6 dell'art. 20 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 settembre 1987, n. 567 (16), sono richiesti il diploma delle
relative scuole dirette a fini speciali universitarie di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162 (18), ovvero gli
altri titoli culturali e professionali richiesti per i corrispondenti
profili dal Servizio sanitario nazionale.
9. Nella settima qualifica dell'area funzionale tecnico-scientifica e
socio-sanitaria è istituito il profilo professionale di "assistente
sociale collaboratore che svolge, con piena autonomia tecnica, secondo i
principi, le conoscenze ed i metodi del servizio sociale professionale,
nell'ambito di norme, procedure determinate e direttive di massima, nonché
dei programmi di servizio sociale che concorre a determinare, attività di
rapporto con l'utenza dei servizi socio-assistenziali al fine di valutare,
trattare e risolvere o prevenire situazioni di bisogno e disadattamento
individuale, familiare o di gruppo attraverso opportuni e mirati piani di
intervento.
10. Al profilo di cui al comma 9 si accede mediante concorso pubblico per
esami, bandito con decreto rettorale: il titolo di studio richiesto è il
diploma rilasciato da scuole dirette a fini speciali universitarie per
assistenti sociali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15
gennaio 1987, n. 14 (18). Per la composizione delle commissioni
giudicatrici e le prove di esame trovano, rispettivamente, applicazione le
disposizioni di cui all'art. 27 del decreto del Ministro della pubblica
istruzione 27 luglio 1988, n. 534 (19), ed all'art. 1, quinto comma, del
titolo I del decreto del Ministro della pubblica istruzione 20 maggio
1983, di cui al comma 4. Le professionalità "assistente sociale",
nell'ambito del profilo "assistente socio-sanitario", di sesta qualifica
dell'area funzionale socio-sanitaria, in mancanza del titolo di studio,
sono collocate ad esaurimento.
11. Tra i requisiti culturali previsti nell'allegato C al decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 24 settembre 1981 (19), pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 340 dell'11 dicembre 1981, per l'accesso ai
profili di "collaboratore tecnico" dell'area funzionale
tecnico-scientifica e socio-sanitaria di settima qualifica, di
"collaboratore amministrativo", "collaboratore amministrativo direttore di
mensa e/o casa", "collaboratore contabile" dell'area funzionale
amministrativo-contabile della medesima settima qualifica funzionale; di
"collaboratore di elaborazione dati" dell'area funzionale delle strutture
di elaborazione dati, di "collaboratore di biblioteca" dell'area
funzionale delle biblioteche e di "collaboratore di ufficio tecnico"
dell'area funzionale dei servizi generali tecnici e ausiliari - gruppo
degli uffici tecnici - della stessa settima qualifica, è eliminato il
titolo del diploma di laurea.
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(15) Riportato al n. H/LXII.
(15) Riportato al n. H/LXII.
(16) Riportato al n. H/LXI.
(16) Riportato al n. H/LXI.
(17) Riportato alla voce Impiegati civili dello Stato.
(17) Riportato alla voce Impiegati civili dello Stato.
(16) Riportato al n. H/LXI.
(18) Riportato alla voce Istruzione pubblica: istruzione superiore.
(18) Riportato alla voce Istruzione pubblica: istruzione superiore.
(19) Riportato al n. H/LIV.
(19) Riportato al n. H/LIV.
23. Aspettative sindacali.
1. I dipendenti delle università o istituzioni universitarie che ricoprono
cariche statutarie in seno alle proprie confederazioni o organizzazioni
sindacali a carattere nazionale maggiormente rappresentative sono
collocati in aspettativa per motivi sindacali, a domanda da presentare
dalla competente confederazione o organizzazione sindacale nazionale, in
relazione alla quota a ciascuna di esse assegnate.
2. Il numero globale dei dipendenti da collocare in aspettativa è fissato
in rapporto di una unità per ogni tremila dipendenti in attività di
servizio di ruolo e con rapporto d'impiego a tempo indeterminato. Il
conteggio per la determinazione delle unità da collocare in aspettativa è
effettuato globalmente per tutte le amministrazioni comprese nel comparto.
In sede di prima applicazione, il numero dei dipendenti da collocare in
aspettativa è fissato in settanta unità fino al raggiungimento del
rapporto di cui sopra.
3. Il numero complessivo delle aspettative di cui al comma 2 è riservato
per il novanta per cento alle organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative nel comparto e per il restante dieci per cento alle
confederazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale di
cui al decreto del Ministro per la funzione pubblica 3 agosto 1989,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 184 dell'8 agosto 1989, garantendo
comunque, nell'ambito di tale ultima percentuale, una aspettativa per ogni
confederazione sindacale di cui al citato decreto ministeriale 3 agosto
1989.
4. Alla ripartizione tra le varie confederazioni ed organizzazioni
sindacali, in relazione alla rappresentatività delle medesime, accertata
ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto
1988, n. 395 (19/a) e della circolare-direttiva n. 24518/8.93.5 del 28
ottobre 1988, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 257 del 2 novembre
1988, provvede, entro il primo trimestre di ogni triennio, nel rispetto
della disciplina di cui all'art. 9 del predetto decreto del Presidente
della Repubblica, la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento
della funzione pubblica, sentite le confederazioni ed organizzazioni
sindacali interessate, d'intesa con il Ministro dell'università e della
ricerca scientifica e tecnologica.
5. Le domande di collocamento in aspettativa sindacale del personale,
comunicate alle singole amministrazioni di appartenenza, sono presentate
al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica che
cura gli adempimenti istruttori, acquisendo il preventivo assenso della
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione
pubblica, in ordine al rispetto dei contingenti di cui al presente
articolo. Il provvedimento di collocamento in aspettativa per motivi
sindacali è emanato dalle singole amministrazioni, previa autorizzazione
del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.
6. Diverse intese intervenute tra le organizzazioni sindacali sulla
ripartizione delle aspettative sindacali, fermo restando il numero
complessivo delle stesse, sono comunicate alla Presidenza del Consiglio
dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica per i conseguenziali
adempimenti (19/b).
------------------------
(19/a) Riportato alla voce Impiegati civili dello Stato.
(19/b) L'art. 6, D.P.C.M. 27 ottobre 1994, n. 770, riportato alla voce
Impiegati civili dello Stato ha disposto la cessazione dell'efficacia
degli artt. 23, 24, 25 e 26 del presente decreto a decorrere dalla data di
entrata in vigore dello stesso D.P.C.M. 770 del 1994.
24. Disciplina del personale in aspettativa sindacale.
1. Al personale collocato in aspettativa sindacale ai sensi dell'art. 23,
sono corrisposti, a carico dell'amministrazione da cui dipende, tutti gli
assegni spettanti, ai sensi delle vigenti disposizioni, nella qualifica e
profilo di appartenenza e le quote di salario accessorio fisse e
ricorrenti relative alla professionalità e alla produttività, con
esclusione dei compensi e delle indennità per il lavoro straordinario.
2. I periodi di aspettativa per motivi sindacali sono utili a tutti gli
effetti, salvo che ai fini del compimento del periodo di prova e del
diritto al congedo ordinario.
3. L'aspettativa ha termine con la cessazione, per qualsiasi causa, del
mandato sindacale, che deve essere tempestivamente comunicato alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione
pubblica, al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e
tecnologica ed all'amministrazione interessata (19/b).
------------------------
(19/b) L'art. 6, D.P.C.M. 27 ottobre 1994, n. 770, riportato alla voce
Impiegati civili dello Stato ha disposto la cessazione dell'efficacia
degli artt. 23, 24, 25 e 26 del presente decreto a decorrere dalla data di
entrata in vigore dello stesso D.P.C.M. 770 del 1994.
25. Permessi sindacali retribuiti.
1. I dirigenti degli organismi rappresentativi, costituiti ai sensi
dell'art. 25 della legge 29 marzo 1983, n. 93 (19/a), possono fruire, per
l'espletamento del loro mandato, di permessi retribuiti giornalieri e di
permessi orari. I permessi sindacali sono a tutti gli effetti equiparati
al servizio prestato nell'amministrazione.
2. I permessi giornalieri, nel limite del monte ore complessivamente
spettante a ciascuna organizzazione sindacale secondo i criteri fissati
nell'art. 26, non possono superare settimanalmente, per ciascun dirigente
sindacale, le tre giornate lavorative e, in ogni caso, le diciotto ore
lavorative.
3. I permessi sindacali sono concessi salvo inderogabili ed eccezionali
esigenze di servizio dirette ad assicurare i servizi minimi essenziali di
cui all'art. 3 (19/b).
------------------------
(19/a) Riportato alla voce Impiegati civili dello Stato.
(19/b) L'art. 6, D.P.C.M. 27 ottobre 1994, n. 770, riportato alla voce
Impiegati civili dello Stato ha disposto la cessazione dell'efficacia
degli artt. 23, 24, 25 e 26 del presente decreto a decorrere dalla data di
entrata in vigore dello stesso D.P.C.M. 770 del 1994.
26. Monte orario complessivo dei permessi sindacali.
1. Nell'ambito di ciascuna università o istituzione universitaria il monte
ore orario annuo complessivamente a disposizione per i permessi di cui
all'art. 25 è determinato in ragione di tre ore per ogni dipendente di
ruolo in servizio al 31 dicembre di ogni anno.
2. La ripartizione del monte ore è effettuata, entro il primo trimestre di
ciascun anno, in sede di trattativa decentrata a livello di singola
istituzione in modo che una parte, pari al dieci per cento, del monte ore
sia ripartita in parti uguali fra tutti gli organismi rappresentativi di
cui all'art. 25 della legge 29 marzo 1983, n. 93 (19/a), operanti nella
istituzione stessa, e la parte restante sia ripartita in proporzione al
grado di rappresentatività di ciascuna organizzazione sindacale, accertato
in base al numero delle deleghe per la riscossione dei contributi
sindacali risultanti alla data del 31 dicembre di ciascun anno.
3. La ripartizione di cui al comma 2 viene effettuata con provvedimento
del rettore e comunicata agli organismi rappresentativi destinatari entro
il 31 marzo di ciascun anno.
4. Le modalità per la concessione dei permessi retribuiti vengono definite
in sede di negoziazione decentrata tenendo conto, in modo particolare,
delle condizioni organizzative dell'istituzione.
5. Oltre ai permessi retribuiti di cui all'art. 25 possono essere
concessi, salvo inderogabili ed eccezionali esigenze di servizio,
ulteriori permessi retribuiti, esclusivamente per la partecipazione alle
trattative sindacali di cui alla legge 29 marzo 1983, n. 93 (19/c), ed ai
congressi e convegni nazionali ed organismi previsti dagli statuti delle
rispettive confederazioni e di organizzazioni sindacali. Tali permessi non
si computano nel contingente complessivo di cui al comma 1.
6. Diverse intese intervenute tra le organizzazioni sindacali sulla
ripartizione dei permessi sindacali, fermo restando il numero complessivo,
saranno comunicate alle amministrazioni per i conseguenziali adempimenti
(19/d).
------------------------
(19/a) Riportato alla voce Impiegati civili dello Stato.
(19/c) Riportata alla voce Impiegati civili dello Stato.
(19/d) L'art. 6, D.P.C.M. 27 ottobre 1994, n. 770, riportato alla voce
Impiegati civili dello Stato ha disposto la cessazione dell'efficacia
degli artt. 23, 24, 25 e 26 del presente decreto a decorrere dalla data di
entrata in vigore dello stesso D.P.C.M. 770 del 1994.
27. Disposizioni particolari.
1. Le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano anche al
personale delle opere universitarie delle regioni a statuto speciale fino
al loro definitivo trasferimento alle regioni medesime.
2. Con riferimento alle disposizioni di cui agli articoli 13 e 14, resta
ferma la corresponsione, con periodicità annuale, secondo i termini, le
modalità e le condizioni di cui all'art. 23 del decreto del Presidente
della Repubblica 28 settembre 1987, n. 567, dell'indennità di
incentivazione e funzionalità.
3. L'indennità di cui al comma 2 è incrementata, a decorrere dal 1 ottobre
1990, dei seguenti importi annui lordi:
qualifica I L. 135.000
" II " 158.000
" III " 180.000
" IV " 201.000
" V " 225.000
" VI " 285.000
" VII " 360.000
" VIII " 450.000 (19/e)
4. Nei confronti del personale appartenente alla nona qualifica
funzionale, nonché alla prima e seconda qualifica funzionale del ruolo
speciale tecnico, scientifico e delle biblioteche, l'indennità di cui al
comma 5 dell'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 28
settembre 1987, n. 567, è incrementata, a decorrere dal 1 ottobre 1990,
rispettivamente, dei seguenti importi annui lordi: L. 240.000, L. 900.000
e L. 1.200.000 (20).
------------------------
(19/e) Per la disapplicazione delle norme contenute nel presente comma,
nei confronti del personale non dirigenziale delle Università, vedi
l'allegato A al D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.
(20) Per la disapplicazione delle norme contenute nel presente comma, nei
confronti del personale non dirigenziale delle Università, vedi l'allegato
A al D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.
28. Norma finale di rinvio.
1. Restano confermate, ove non modificate o sostituite dal presente
regolamento, le disposizioni di cui ai decreti del Presidente della
Repubblica 28 settembre 1987, n. 567, 19 luglio 1984, n. 571, e 2 giugno
1981, n. 270 (21).
------------------------
(21) Riportato al n. H/LII.
29. Copertura finanziaria.
1. All'onere derivante dall'attuazione del presente regolamento valutato
in lire 166 miliardi per il periodo 1988-1990, ivi compresi gli oneri per
arretrati relativi agli anni 1988 e 1989 ed al netto dell'importo di lire
115 miliardi quale acconto sui miglioramenti economici autorizzato dal
decreto-legge 24 luglio 1990, n. 200, ed in lire 265 miliardi a decorrere
dall'anno 1991, si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto al capitolo 6868 dello stato di previsione del
Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1990 e corrispondenti capitoli
per gli anni successivi.
2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le
occorrenti variazioni di bilancio.
------------------------
30. Entrata in vigore.
1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Comparto del personale delle università
(Art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 68/1986)
CODICE DI AUTOREGOLAMENTAZIONE DELL'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI SCIOPERO
Confederazioni sindacali: CGIL, CISL, UIL, CIDA, CISNAL, CONFSAL, CISAL,
CONFEDIR.
Organizzazioni sindacali: S.N.U./CGIL, CISL/Università,
UIL/Scuola/Università, CONFSAL/SNALS, CISAPUNI.
Le organizzazioni sindacali del comparto "Università" firmatarie del
seguente codice di autoregolamentazione dell'esercizio del diritto di
sciopero,
nella convinzione che il rispetto dei diritti, che hanno pari dignità,
degli utenti e dei lavoratori vada ricercato con criteri di equità che
assicurino all'utenza i diritti tutelati dalla Costituzione e garantiscano
nel contempo ai lavoratori l'esercizio del diritto di sciopero in quanto
anch'esso costituzionalmente garantito;
considerato che un codice di autoregolamentazione improntato al rispetto
dei diritti costituzionalmente tutelati rappresenti, nelle relazioni
sindacali, lo strumento adeguato per concorrere alle esigenze di giustizia
sociale proprie di una società avanzata;
Dichiarano che si atterranno alle seguenti norme:
1. Ai sensi dell'art. 11, comma 5, lettera a), della legge n. 93 del 29
marzo 1983, gli scioperi dei lavoratori del comparto Università di cui
all'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n.
68, saranno proclamati con un preavviso di almeno 15 giorni.
2. Ai sensi dell'art. 11, comma 5, lettera b), della legge n. 93/83, le
modalità di svolgimento degli scioperi saranno comunque tali da garantire
lo svolgimento delle prestazioni indispensabili, come definite dal decreto
del Presidente della Repubblica ricettivo dell'accordo contrattuale,
garantendo d'intesa con gli organi dell'autonomia universitaria la tutela
alla salute dei cittadini, la cura di animali e piante, la salvaguardia
degli impianti.
3. Sarà assicurato un'intervallo non inferiore a 48 ore tra la prima
azione di sciopero e le successive.
4. L'azione di sciopero all'inizio di qualsiasi vertenza, non potrà
superare la durata di un'intera giornata; ciascuna azione successiva non
potrà superare le due giornate consecutive.
5. Gli organi competenti, secondo le regole interne delle singole
organizzazioni sindacali, a proclamare lo sciopero, a definirne le
modalità, a sospenderlo o revocarlo sono:
a) a livello nazionale di comparto: la struttura nazionale di categoria;
b) a livello territoriale e aziendale di comparto: la struttura
territoriale di categoria.
6. La proclamazione degli scioperi sarà comunicata al Ministero
dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, alla Presidenza
del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica e, per i
conflitti in sede locale, alle università o istituzioni. All'atto della
proclamazione dello sciopero sarà data pubblicità dei contenuti della
vertenza.
7. Non saranno proclamati scioperi nei cinque giorni che precedono e nei
cinque giorni che seguono le consultazioni elettorali nazionali, europee,
referendarie, nonché regionali, provinciali e comunali nei rispettivi
ambiti territoriali.
8. Le predette norme non si applicano qualora fossero in pericolo i valori
fondamentali delle libertà civili e sindacali, della democrazia e della
pace.
9. Nelle vertenze di carattere generale che interessano l'intero mondo del
lavoro saranno applicate le modalità di sciopero stabilite dai livelli
confederali eventualmente integrate con contenuti e modalità indicate
dalle organizzazioni sindacali di comparto.
10. Gli scioperi di qualsiasi genere saranno immediatamente sospesi in
caso di avvenimenti eccezionali di particolare gravità o di calamità
naturale.
11. Le presenti norme di autoregolamentazione hanno validità fino al
termine della vigenza contrattuale.
Confederazioni sindacali:
C.G.I.L.
C.I.S.L.
U.I.L.
C.I.D.A.
C.I.S.N.A.L.
C.I.S.A.L.
CONF.S.A.L.
CONFE.D.I.R.
Organizzazioni sindacali:
S.N.U./C.G.I.L.
C.I.S.L./Università
U.I.L./Scuola/Università
CONF.S.A.L./S.N.A.L.S.
C.I.S.A.P.UNI.
------------------------
Agg. G.U. 28/10/2002