GAZZETTA UFFICIALE SERIE GENERALE N. 360 DEL 28/12/1978



L. 23 dicembre 1978, n. 833.   Agg. G.U. 31/01/2006
Istituzione del servizio sanitario nazionale. 
 
Pubblicata nella Gazz. Uff. 28 dicembre 1978, n. 360, S.O. 
Vedi, anche, le disposizioni contenute nel D.L. 30 dicembre 1979, n. 663. 
Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le 
seguenti istruzioni: 
- I.N.P.S. (Istituto nazionale previdenza sociale): Circ. 15 gennaio 1996, n. 
10; Circ. 24 dicembre 1997, n. 263; Circ. 5 febbraio 1998, n. 30; Circ. 20 
maggio 1998, n. 109; Circ. 18 novembre 1996, n. 7; Circ. 31 gennaio 2005, n. 16; 

- Ministero della sanità: Circ. 29 agosto 1996, n. 12; Circ. 6 maggio 1998, n. 
7; 
- Ministero delle finanze: Circ. 17 aprile 1998, n. 101/E; 
- Ministero di grazia e giustizia: Circ. 21 aprile 1998, n. 148.339/4-1; 
- Ministero per i beni culturali e ambientali: Circ. 14 novembre 1996, n. 29; 
Circ. 4 gennaio 2000, n. 1; 
- Presidenza del Consiglio dei Ministri: Dipartimento per la funzione pubblica e 
gli affari regionali: Circ. 7 aprile 1996, n. 26324. 
 





TITOLO I 
Il servizio sanitario nazionale 
Capo I - Princìpi ed obiettivi 
(giurisprudenza di legittimità) 
1. I princìpi. 
La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e 
interesse della collettività mediante il servizio sanitario nazionale. 
La tutela della salute fisica e psichica deve avvenire nel rispetto della 
dignità e della libertà della persona umana. 
Il servizio sanitario nazionale è costituito dal complesso delle funzioni, delle 
strutture, dei servizi e delle attività destinati alla promozione, al 
mantenimento ed al recupero della salute fisica e psichica di tutta la 
popolazione senza distinzione di condizioni individuali o sociali e secondo 
modalità che assicurino l'eguaglianza dei cittadini nei confronti del servizio. 
L'attuazione del servizio sanitario nazionale compete allo Stato, alle regioni e 
agli enti locali territoriali, garantendo la partecipazione dei cittadini. 
Nel servizio sanitario nazionale è assicurato il collegamento ed il 
coordinamento con le attività e con gli interventi di tutti gli altri organi, 
centri, istituzioni e servizi, che svolgono nel settore sociale attività 
comunque incidenti sullo stato di salute degli individui e della collettività. 
Le associazioni di volontariato possono concorrere ai fini istituzionali del 
servizio sanitario nazionale nei modi e nelle forme stabiliti dalla presente 
legge. 
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2. Gli obiettivi. 
Il conseguimento delle finalità di cui al precedente articolo è assicurato 
mediante: 
1) la formazione di una moderna coscienza sanitaria sulla base di un'adeguata 
educazione sanitaria del cittadino e delle comunità; 
2) la prevenzione delle malattie e degli infortuni in ogni àmbito di vita e di 
lavoro; 
3) la diagnosi e la cura degli eventi morbosi quali che ne siano le cause, la 
fenomenologia e la durata; 
4) la riabilitazione degli stati di invalidità e di inabilità somatica e 
psichica; 
5) la promozione e la salvaguardia della salubrità e dell'igiene dell'ambiente 
naturale di vita e di lavoro; 
6) l'igiene degli alimenti, delle bevande, dei prodotti e avanzi di origine 
animale per le implicazioni che attengono alla salute dell'uomo, nonché la 
prevenzione e la difesa sanitaria degli allevamenti animali ed il controllo 
della loro alimentazione integrata e medicata; 
7) una disciplina della sperimentazione, produzione, immissione in commercio e 
distribuzione dei farmaci e dell'informazione scientifica sugli stessi diretta 
ad assicurare l'efficacia terapeutica, la non nocività e la economicità del 
prodotto; 
8) la formazione professionale e permanente nonché l'aggiornamento scientifico 
culturale del personale del servizio sanitario nazionale. 
Il servizio sanitario nazionale nell'àmbito delle sue competenze persegue: 
a) il superamento degli squilibri territoriali nelle condizioni socio-sanitarie 
del paese; 
b) la sicurezza del lavoro, con la partecipazione dei lavoratori e delle loro 
organizzazioni, per prevenire ed eliminare condizioni pregiudizievoli alla 
salute e per garantire nelle fabbriche e negli altri luoghi di lavoro gli 
strumenti ed i servizi necessari; 
c) le scelte responsabili e consapevoli di procreazione e la tutela della 
maternità e dell'infanzia, per assicurare la riduzione dei fattori di rischio 
connessi con la gravidanza e con il parto, le migliori condizioni di salute per 
la madre e la riduzione del tasso di patologia e di mortalità perinatale ed 
infantile; 
d) la promozione della salute nell'età evolutiva, garantendo l'attuazione dei 
servizi medico-scolastici negli istituti di istruzione pubblica e privata di 
ogni ordine e grado, a partire dalla scuola materna, e favorendo con ogni mezzo 
l'integrazione dei soggetti handicappati; 
e) la tutela sanitaria delle attività sportive; 
f) la tutela della salute degli anziani, anche al fine di prevenire e di 
rimuovere le condizioni che possono concorrere alla loro emarginazione; 
g) la tutela della salute mentale privilegiando il momento preventivo e 
inserendo i servizi psichiatrici nei servizi sanitari generali in modo da 
eliminare ogni forma di discriminazione e di segregazione pur nella specificità 
delle misure terapeutiche, e da favorire il recupero ed il reinserimento sociale 
dei disturbati psichici; 
h) [la identificazione e la eliminazione delle cause degli inquinamenti 
dell'atmosfera, delle acque e del suolo] (3). 
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(3) Il D.P.R. 5 giugno 1993, n. 177 (Gazz. Uff. 5 giugno 1993, n. 130), in esito 
al referendum indetto con D.P.R. 25 febbraio 1993, ha disposto l'abrogazione 
dell'art. 2, secondo comma, lett. h), della presente legge. Detta abrogazione ha 
effetto decorsi sessanta giorni dalla data di pubblicazione del sopracitato 
decreto n. 177 del 1993 nella Gazzetta Ufficiale. 
 





Capo II - Competenze e strutture 
3. Programmazione di obiettivi e di prestazioni sanitarie. 
Lo Stato, nell'àmbito della programmazione economica nazionale, determina, con 
il concorso delle regioni, gli obiettivi della programmazione sanitaria 
nazionale. 
La legge dello Stato, in sede di approvazione del piano sanitario nazionale di 
cui all'articolo 53, fissa i livelli delle prestazioni sanitarie che devono 
essere, comunque, garantite a tutti i cittadini. 
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(giurisprudenza di legittimità) 
4. Uniformità delle condizioni di salute sul territorio nazionale. 
Con legge dello Stato sono dettate norme dirette ad assicurare condizioni e 
garanzie di salute uniformi per tutto il territorio nazionale e stabilite le 
relative sanzioni penali, particolarmente in materia di: 
1) inquinamento dell'atmosfera, delle acque e del suolo; 
2) igiene e sicurezza in ambienti di vita e di lavoro; 
3) omologazione, per fini prevenzionali, di macchine, di impianti, di 
attrezzature e di mezzi personali di protezione; 
4) tutela igienica degli alimenti e delle bevande; 
5) ricerca e sperimentazione clinica e sperimentazione sugli animali; 
6) raccolta, frazionamento, conservazione e distribuzione del sangue umano. 
Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro 
della sanità, sentito il Consiglio sanitario nazionale, sono fissati e 
periodicamente sottoposti a revisione i limiti massimi di accettabilità delle 
concentrazioni e i limiti massimi di esposizione relativi ad inquinamenti di 
natura chimica, fisica e biologica e delle emissioni sonore negli ambienti di 
lavoro, abitativi e nell'ambiente esterno. 
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(giurisprudenza di legittimità) 
5. Indirizzo e coordinamento delle attività amministrative regionali. 
La funzione di indirizzo e coordinamento delle attività amministrative delle 
regioni in materia sanitaria, attinente ad esigenze di carattere unitario, anche 
con riferimento agli obiettivi della programmazione economica nazionale, ad 
esigenze di rigore e di efficacia della spesa sanitaria nonché agli impegni 
derivanti dagli obblighi internazionali e comunitari, spetta allo Stato e viene 
esercitata, fuori dei casi in cui si provveda con legge o con atto avente forza 
di legge, mediante deliberazioni del Consiglio dei ministri, su proposta del 
Presidente del Consiglio, d'intesa con il Ministro della sanità, sentito il 
Consiglio sanitario nazionale. 
Fuori dei casi in cui si provveda con legge o con atto avente forza di legge, 
l'esercizio della funzione di cui al precedente comma può essere delegato di 
volta in volta dal Consiglio dei Ministri al Comitato interministeriale per la 
programmazione economica (CIPE), per la determinazione dei criteri operativi 
nelle materie di sua competenza, oppure al Presidente del Consiglio dei 
ministri, d'intesa con il Ministro della sanità quando si tratti di affari 
particolari. 
Il Ministro della sanità esercita le competenze attribuitegli dalla presente 
legge ed emana le direttive concernenti le attività delegate alle regioni. 
In caso di persistente inattività degli organi regionali nell'esercizio delle 
funzioni delegate, qualora l'inattività relativa alle materie delegate riguardi 
adempimenti da svolgersi entro termini perentori previsti dalla legge o 
risultanti dalla natura degli interventi, il Consiglio dei ministri, su proposta 
del Ministro della sanità, dispone il compimento degli atti relativi in 
sostituzione dell'amministrazione regionale. 
Il Ministro della sanità e le amministrazioni regionali sono tenuti a fornirsi 
reciprocamente ed a richiesta ogni notizia utile allo svolgimento delle proprie 
funzioni. 
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(giurisprudenza di legittimità) 
6. Competenze dello Stato. 
Sono di competenza dello Stato le funzioni amministrative concernenti: 
a) i rapporti internazionali e la profilassi internazionale, marittima, aerea e 
di frontiera, anche in materia veterinaria; l'assistenza sanitaria ai cittadini 
italiani all'estero e l'assistenza in Italia agli stranieri ed agli apolidi, nei 
limiti ed alle condizioni previste da impegni internazionali, avvalendosi dei 
presìdi sanitari esistenti; 
b) la profilassi delle malattie infettive e diffusive, per le quali siano 
imposte la vaccinazione obbligatoria o misure quarantenarie, nonché gli 
interventi contro le epidemie e le epizoozie; 
c) la produzione, la registrazione, la ricerca, la sperimentazione, il commercio 
e l'informazione concernenti i prodotti chimici usati in medicina, i preparati 
farmaceutici, i preparati galenici, le specialità medicinali, i vaccini, gli 
immunomodulatori cellulari e virali, i sieri, le anatossine e i prodotti 
assimilati, gli emoderivati, i presìdi sanitari e medico-chirurgici ed i 
prodotti assimilati anche per uso veterinario; 
d) la coltivazione, la produzione, la fabbricazione, l'impiego, il commercio 
all'ingrosso, l'esportazione, l'importazione, il transito, l'acquisto, la 
vendita e la detenzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, salvo che per le 
attribuzioni già conferite alle regioni dalla legge 22 dicembre 1975, n. 685; 
e) la produzione, la registrazione e il commercio dei prodotti dietetici, degli 
alimenti per la prima infanzia e la cosmesi; 
f) l'elencazione e la determinazione delle modalità di impiego degli additivi e 
dei coloranti permessi nella lavorazione degli alimenti e delle bevande e nella 
produzione degli oggetti d'uso personale e domestico; la determinazione delle 
caratteristiche igienico-sanitarie dei materiali e dei recipienti destinati a 
contenere e conservare sostanze alimentari e bevande, nonché degli oggetti 
destinati comunque a venire a contatto con sostanze alimentari; 
g) gli standars dei prodotti industriali; 
h) la determinazione di indici di qualità e di salubrità degli alimenti e delle 
bevande alimentari; 
i) la produzione, la registrazione, il commercio e l'impiego delle sostanze 
chimiche e delle forme di energia capaci di alterare l'equilibrio biologico ed 
ecologico; 
k) i controlli sanitari sulla produzione dell'energia termoelettrica e nucleare 
e sulla produzione, il commercio e l'impiego delle sostanze radioattive; 
l) il prelievo di parti di cadavere, la loro utilizzazione e il trapianto di 
organi limitatamente alle funzioni di cui alla legge 2 dicembre 1975, n. 644; 
m) la disciplina generale del lavoro e della produzione ai fini della 
prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali; 
n) l'omologazione di macchine, di impianti e di mezzi personali di protezione; 
o) l'Istituto superiore di sanità, secondo le norme di cui alla legge 7 agosto 
1973, n. 519, ed alla presente legge; 
p) l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro secondo le 
norme previste dalla presente legge; 
q) la fissazione dei requisiti per la determinazione dei profili professionali 
degli operatori sanitari; le disposizioni generali per la durata e la 
conclusione dei corsi; la determinazione dei requisiti necessari per 
l'ammissione alle scuole, nonché dei requisiti per l'esercizio delle professioni 
mediche e sanitarie ausiliarie; 
r) il riconoscimento e la equiparazione dei servizi sanitari prestati in Italia 
e all'estero dagli operatori sanitari ai fini dell'ammissione ai concorsi e come 
titolo nei concorsi stessi; 
s) gli ordini e i collegi professionali; 
t) il riconoscimento delle proprietà terapeutiche delle acque minerali e termali 
e la pubblicità relativa alla loro utilizzazione a scopo sanitario; 
u) la individuazione delle malattie infettive e diffusive del bestiame per le 
quali, in tutto il territorio nazionale, sono disposti l'obbligo di abbattimento 
e, se del caso, la distruzione degli animali infetti o sospetti di infezione o 
di contaminazione; la determinazione degli interventi obbligatori in materia di 
zooprofilassi; le prescrizioni inerenti all'impiego dei principi attivi, degli 
additivi e delle sostanze minerali e chimico-industriali nei prodotti destinati 
all'alimentazione zootecnica, nonché quelle relative alla produzione e la 
commercializzazione di questi ultimi prodotti; 
v) l'organizzazione sanitaria militare; 
z) i servizi sanitari istituiti per le Forze armate ed i Corpi di polizia, per 
il Corpo degli agenti di custodia e per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, 
nonché i servizi dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato relativi 
all'accertamento tecnico-sanitario delle condizioni del personale dipendente. 
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(giurisprudenza di legittimità) 
7. Funzioni delegate alle regioni. 
È delegato alle regioni l'esercizio delle funzioni amministrative concernenti: 
a) la profilassi delle malattie infettive e diffusive, di cui al precedente 
articolo 6 lettera b); 
b) l'attuazione degli adempimenti disposti dall'autorità sanitaria statale ai 
sensi della lettera u) del precedente articolo 6; 
c) i controlli della produzione, detenzione, commercio e impiego dei gas tossici 
e delle altre sostanze pericolose; 
d) il controllo dell'idoneità dei locali ed attrezzature per il commercio e il 
deposito delle sostanze radioattive naturali ed artificiali e di apparecchi 
generatori di radiazioni ionizzanti; il controllo sulla radioattività 
ambientale; 
e) i controlli sulla produzione e sul commercio dei prodotti dietetici, degli 
alimenti per la prima infanzia e la cosmesi. 
Le regioni provvedono all'approvvigionamento di sieri e vaccini necessari per le 
vaccinazioni obbligato e in base ad un programma concordato con il Ministero 
della sanità. 
Il Ministero della sanità provvede, se necessario, alla costituzione ed alla 
conservazione di scorte di sieri, di vaccini, di presìdi profilattici e di 
medicinali di uso non ricorrente, da destinare alle regioni per esigenze 
particolari di profilassi e cura delle malattie infettive, diffusive e 
parassitarie. 
Le regioni esercitano le funzioni delegate di cui al presente articolo mediante 
sub-delega ai comuni. 
In relazione alle funzioni esercitate dagli uffici di sanità marittima, aerea e 
di frontiera e dagli uffici veterinari di confine, di porto e di aeroporto, il 
Governo è delegato ad emanare, entro un anno dall'entrata in vigore della 
presente legge, uno o più decreti per ristrutturare e potenziare i relativi 
uffici nel rispetto dei seguenti criteri: 
a) si procederà ad una nuova distribuzione degli uffici nel territorio, anche 
attraverso la costituzione di nuovi uffici, in modo da attuare il più efficiente 
ed ampio decentramento delle funzioni; 
b) in conseguenza, saranno rideterminate le dotazioni organiche dei posti 
previsti dalla Tabella XIX, quadri B, C e D, allegata al decreto del Presidente 
della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, nonché le dotazioni organiche dei ruoli 
delle carriere direttive, di concetto, esecutive, ausiliarie e degli operatori, 
prevedendo, per la copertura dei posti vacanti, concorsi a base regionale. 
L'esercizio della delega alle regioni, per le funzioni indicate nel quarto 
comma, in deroga all'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 24 
luglio 1977, n. 616, si attua a partire dal 1° gennaio 1981 (4). 
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(4) Per il rinnovo delle deleghe previste dal presente articolo, vedi l'art. 2, 
L. 29 febbraio 1980, n. 33, riportata al n. R/VIII. Vedi, inoltre, il D.P.R. 31 
luglio 1980, n. 614. 
 





8. Consiglio sanitario nazionale. 
È istituito il Consiglio sanitario nazionale con funzioni di consulenza e di 
proposta nei confronti del Governo per la determinazione delle linee generali 
della politica sanitaria nazionale e per l'elaborazione e l'attuazione del piano 
sanitario nazionale. 
Il Consiglio è sentito obbligatoriamente in ordine ai programmi globali di 
prevenzione anche primaria, alla determinazione dei livelli di prestazioni 
sanitarie stabiliti con le modalità di cui al secondo comma dell'articolo 3 e 
alla ripartizione degli stanziamenti di cui all'articolo 51, nonché alle fasi di 
attuazione del servizio sanitario nazionale e alla programmazione del fabbisogno 
di personale sanitario necessaria alle esigenze del servizio sanitario 
nazionale. 
Esso predispone una relazione annuale sullo stato sanitario del paese, sulla 
quale il Ministro della sanità riferisce al Parlamento entro il 31 marzo di ogni 
anno. 
Il Consiglio sanitario nazionale, nominato con decreto del Presidente della 
Repubblica, su proposta del Ministro della sanità, per la durata di un 
quinquennio, è presieduto dal Ministro della sanità ed è composto: 
a) da un rappresentante per ciascuna regione e, per quanto concerne la regione 
Trentino-Alto Adige, da un rappresentante della provincia di Trento e da un 
rappresentante della provincia di Bolzano; 
b) da tre rappresentanti del Ministero della sanità e da un rappresentante per 
ciascuno dei seguenti Ministeri: lavoro e previdenza sociale; pubblica 
istruzione; interno; difesa; tesoro; bilancio e programmazione economica; 
agricoltura e foreste; industria, commercio e artigianato; marina mercantile; da 
un rappresentante designato dal Ministro per il coordinamento delle iniziative 
per la ricerca scientifica e tecnologica; 
c) dal direttore dell'Istituto superiore di sanità, dal direttore dell'Istituto 
superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, da un rappresentante del 
Consiglio nazionale delle ricerche e da dieci esperti in materia sanitaria 
designati dal CNEL, tenendo presenti i criteri di rappresentatività e competenze 
funzionali al servizio sanitario nazionale. 
Per ogni membro effettivo deve essere nominato, con le stesse modalità sopra 
previste, un membro supplente che subentra in caso di assistenza o impedimento 
del titolare. 
Il Consiglio elegge tra i suoi componenti un vicepresidente. 
L'articolazione in sezioni, le modalità di funzionamento e le funzioni di 
segreteria del Consiglio sono disciplinate con regolamento emanato dal Ministro 
della sanità, sentito il Consiglio stesso. 
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9. Istituto superiore di sanità. 
L'Istituto superiore di sanità è organo tecnico-scientifico del servizio 
sanitario nazionale dotato di strutture e ordinamenti particolari e di autonomia 
scientifica. Esso dipende dal Ministro della sanità e collabora con le unità 
sanitarie locali, tramite le regioni, e con le regioni stesse, su richiesta di 
queste ultime, fornendo nell'àmbito dei propri compiti istituzionali le 
informazioni e le consulenze eventualmente necessarie. Esso esplica attività di 
consulenza nelle materie di competenza dello Stato, di cui al precedente 
articolo 6 della presente legge, ad eccezione di quelle previste dalle lettere 
g), k), m) e n). Le modalità della collaborazione delle regioni con l'Istituto 
superiore di sanità sono disciplinate nell'àmbito dell'attività governativa di 
indirizzo e coordinamento di cui all'articolo 5. 
L'Istituto per l'assolvimento dei propri compiti istituzionali, ha facoltà di 
accedere agli impianti produttivi nonché ai presìdi e servizi sanitari per 
compiervi gli accertamenti e i controlli previsti dall'articolo 1 della legge 7 
agosto 1973, n. 519. Tale facoltà è inoltre consentita all'Istituto su richiesta 
delle regioni. 
L'Istituto, in attuazione di un programma predisposto dal Ministro della sanità, 
organizza, in collaborazione con le regioni, le università e le altre 
istituzioni pubbliche a carattere scientifico, corsi di specializzazione ed 
aggiornamento in materia di sanità pubblica per gli operatori sanitari con 
esclusione del personale tecnico-infermieristico; esso inoltre appronta ed 
aggiorna periodicamente l'Inventario nazionale delle sostanze chimiche corredato 
dalle caratteristiche chimico-fisiche e tossicologiche necessarie per la 
valutazione del rischio sanitario connesso alla loro presenza nell'ambiente; 
predispone i propri programmi di ricerca tenendo conto degli obiettivi della 
programmazione sanitaria nazionale e delle proposte avanzate dalle regioni. Tali 
programmi sono approvati dal Ministro della sanità, sentito il Consiglio 
sanitario nazionale. 
L'Istituto svolge l'attività di ricerca avvalendosi degli istituti pubblici a 
carattere scientifico e delle altre istituzioni pubbliche operanti nel settore; 
possono inoltre esser chiamati a collaborare istituti privati di riconosciuto 
valore scientifico. 
[Con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro del tesoro, 
verranno determinati gli organici e i contingenti dell'Istituto superiore di 
sanità] (5). 
(6) 
(7) 
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(5) Comma abrogato dall'art. 24-bis, D.L. 30 dicembre 1979, n. 663. 
(6) Il comma, che si omette, sostituisce il secondo comma dell'art. 4, L. 7 
agosto 1973, n. 519. 
(7) Il comma, che si omette, sostituisce la lettera b) del primo comma dell'art. 
13, L. 7 agosto 1973, n. 519. 
 





(giurisprudenza di legittimità) 
10. L'organizzazione territoriale. 
Alla gestione unitaria della tutela della salute si provvede in modo uniforme 
sull'intero territorio nazionale mediante una rete completa di unità sanitarie 
locali. 
L'unità sanitaria locale è il complesso dei presìdi, degli uffici e dei servizi 
dei comuni, singoli o associati, e delle comunità montane i quali in un àmbito 
territoriale determinato assolvono ai compiti del servizio sanitario nazionale 
di cui alla presente legge. 
Sulla base dei criteri stabiliti con legge regionale i comuni, singoli o 
associati, o le comunità montane articolano le unità sanitarie locali in 
distretti sanitari di base, quali strutture tecnico-funzionali per l'erogazione 
dei servizi di primo livello e di pronto intervento. 
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11. Competenze regionali. 
Le regioni esercitano le funzioni legislative in materia di assistenza sanitaria 
ed ospedaliera nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi 
dello Stato ed esercitano le funzioni amministrative proprie o loro delegate. 
Le leggi regionali devono in particolare conformarsi ai seguenti principi: 
a) coordinare l'intervento sanitario con gli interventi negli altri settori 
economici, sociali e di organizzazione del territorio di competenza delle 
regioni; 
b) unificare l'organizzazione sanitaria su base territoriale e funzionale 
adeguando la normativa alle esigenze delle singole situazioni regionali; 
c) assicurare la corrispondenza tra costi dei servizi e relativi benefici. 
Le regioni svolgono la loro attività secondo il metodo della programmazione 
pluriennale e della più ampia partecipazione democratica, in armonia con le 
rispettive norme statutarie. A tal fine, nell'àmbito dei programmi regionali di 
sviluppo, predispongono piani sanitari regionali, previa consultazione degli 
enti locali, delle università presenti nel territorio regionale, delle 
organizzazioni maggiormente rappresentative delle forze sociali e degli 
operatori della sanità, nonché degli organi della sanità militare territoriale 
competenti. 
Con questi ultimi le regioni possono concordare: 
a) l'uso delle strutture ospedaliere militari in favore delle popolazioni civili 
nei casi di calamità, epidemie e per altri scopi che si ritengano necessari; 
b) l'uso dei servizi di prevenzione delle unità sanitarie locali al fine di 
contribuire al miglioramento delle condizioni igienico-sanitarie dei militari. 
Le regioni, sentiti i comuni interessati, determinano gli ambiti territoriali 
delle unità sanitarie locali, che debbono coincidere con gli ambiti territoriali 
di gestione dei servizi sociali. 
All'atto della determinazione degli ambiti di cui al comma precedente, le 
regioni provvedono altresì ad adeguare la delimitazione dei distretti scolastici 
e di altre unità di servizio in modo che essi, di regola, coincidano. 
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12. Attribuzione delle province. 
Fino all'entrata in vigore della legge di riforma delle autonomie locali spetta 
alle province approvare, nell'àmbito dei piani sanitari regionali, la 
localizzazione dei presìdi e servizi sanitari ed esprimere parere sulle 
delimitazioni territoriali di cui al quinto comma del precedente articolo 11. 
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(giurisprudenza di legittimità) 
13. Attribuzione dei comuni. 
Sono attribuite ai comuni tutte le funzioni amministrative in materia di 
assistenza sanitaria ed ospedaliera che non siano espressamente riservate allo 
Stato ed alle regioni. 
I comuni esercitano le funzioni di cui alla presente legge in forma singola o 
associata mediante le unità sanitarie locali, ferme restando le attribuzioni di 
ciascun sindaco quale autorità sanitaria locale. 
I comuni, singoli o associati, assicurano, anche con riferimento alla L. 8 
aprile 1976, n. 278, e alle leggi regionali, la più ampia partecipazione degli 
operatori della sanità, delle formazioni sociali esistenti sul territorio, dei 
rappresentanti degli interessi originari definiti ai sensi della L. 12 febbraio 
1968, n. 132, e dei cittadini, a tutte le fasi della programmazione 
dell'attività delle unità sanitarie locali e alla gestione sociale dei servizi 
sanitari, nonché al controllo della loro funzionalità e rispondenza alle 
finalità del servizio sanitario nazionale agli obiettivi dei piani sanitari 
triennali delle regioni di cui all'art. 55. Disciplinano inoltre, anche ai fini 
dei compiti di educazione sanitaria propri dell'unità sanitaria locale, la 
partecipazione degli utenti direttamente interessati all'attuazione dei singoli 
servizi. 
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(giurisprudenza di legittimità) 
14. Unità sanitarie locali. 
L'àmbito territoriale di attività di ciascuna unità sanitaria locale è 
delimitato in base a gruppi di popolazione di regola compresi tra 50.000 e 
200.000 abitanti, tenuto conto delle caratteristiche geomorfologiche e 
socio-economiche della zona. 
Nel caso di aree a popolazione particolarmente concentrata o sparsa e anche al 
fine di consentire la coincidenza con un territorio comunale adeguato, sono 
consentiti limiti più elevati o, in casi particolari, più ristretti. 
Nell'àmbito delle proprie competenze, l'unità sanitaria locale provvede in 
particolare: 
a) all'educazione sanitaria; 
b) [all'igiene dell'ambiente] (8); 
c) alla prevenzione individuale e collettiva delle malattie fisiche e psichiche; 

d) alla protezione sanitaria materno-infantile, all'assistenza pediatrica e alla 
tutela del diritto alla procreazione cosciente e responsabile; 
e) all'igiene e medicina scolastica negli istituti di istruzione pubblica e 
privata di ogni ordine e grado; 
f) all'igiene e medicina del lavoro, nonché alla prevenzione degli infortuni sul 
lavoro e delle malattie professionali; 
g) alla medicina dello sport e alla tutela sanitaria delle attività sportive; 
h) all'assistenza medico-generica e infermieristica, domiciliare e 
ambulatoriale; 
i) all'assistenza medico-specialistica e infermieristica, ambulatoriale e 
domiciliare, per le malattie fisiche e psichiche; 
l) all'assistenza ospedaliera per le malattie fisiche e psichiche; 
m) alla riabilitazione; 
n) all'assistenza farmaceutica e alla vigilanza sulle farmacie; 
o) all'igiene della produzione, lavorazione, distribuzione e commercio degli 
alimenti e delle bevande; 
p) alla profilassi e alla polizia veterinaria; alla ispezione e alla vigilanza 
veterinaria sugli animali destinati ad alimentazione umana, sugli impianti di 
macellazione e di trasformazione, sugli alimenti di origine animale, 
sull'alimentazione zootecnica e sulle malattie trasmissibili dagli animali 
all'uomo, sulla riproduzione, allevamento e sanità animale, sui farmaci di uso 
veterinario; 
q) agli accertamenti, alle certificazioni ed a ogni altra prestazione 
medico-legale spettanti al servizio sanitario nazionale, con esclusione di 
quelle relative ai servizi di cui alla lettera z) dell'articolo 6. 
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(8) Il D.P.R. 5 giugno 1993, n. 177 (Gazz. Uff. 5 giugno 1993, n. 130), in esito 
al referendum indetto con D.P.R. 25 febbraio 1993, ha disposto l'abrogazione 
dell'art. 14, terzo comma, lett. b), della presente legge. Detta abrogazione ha 
effetto decorsi sessanta giorni dalla data di pubblicazione del sopracitato 
decreto n. 177 del 1993 nella Gazzetta Ufficiale. 
 





(giurisprudenza di legittimità) 
15. Struttura e funzionamento delle unità sanitarie locali. 
L'unità sanitaria locale, di cui all'articolo 10, secondo comma, della presente 
legge, è una struttura operativa dei comuni, singoli o associati, e delle 
comunità montane. 
Organi della unità sanitaria locale sono: 
1) l'assemblea generale (9); 
2) il comitato di gestione e il suo presidente (10); 
3) il collegio dei revisori, composto di tre membri, uno dei quali designato dal 
Ministro del tesoro e uno dalla regione (11). 
La legge regionale disciplina i compiti e le modalità di funzionamento del 
collegio (12). 
Il collegio dei revisori è tenuto a sottoscrivere i rendiconti di cui all'art. 
50, secondo comma, e a redigere una relazione trimestrale sulla gestione 
amministrativo-contabile delle unità sanitarie locali da trasmettere alla 
regione e ai Ministeri della sanità e del tesoro (13). 
L'assemblea generale è costituita: 
a) dal consiglio comunale se l'àmbito territoriale dell'unità sanitaria locale 
coincide con quello del comune o di parte di esso; 
b) dall'assemblea generale dell'associazione dei comuni, costituita ai sensi 
dell'art. 25 del D.P.R. 27 luglio 1977, n. 616, se l'àmbito territoriale 
dell'unità sanitaria locale corrisponde a quello complessivo dei comuni 
associati; 
c) dall'assemblea generale della comunità montana se il suo àmbito territoriale 
coincide con quello dell'unità sanitaria locale. Qualora il territorio 
dell'unità sanitaria locale comprenda anche comuni non facenti parte della 
comunità montana, l'assemblea sarà integrata da rappresentanti di tali comuni. 
In armonia con la legge 8 aprile 1976, n. 278, il comune può stabilire forme di 
partecipazione dei consigli circoscrizionali dell'attività delle unità sanitarie 
locali e quando il territorio di queste coincide con quello delle circoscrizioni 
può attribuire ai consigli circoscrizionali poteri che gli sono conferiti dalla 
presente legge. 
L'assemblea generale dell'associazione dei comuni di cui alla lettera b) del 
presente articolo è formata da rappresentanti dei comuni associati, eletti con 
criteri di proporzionalità. Il numero dei rappresentanti viene determinato con 
legge regionale. 
La legge regionale detta norme per assicurare forme di preventiva consultazione 
dei singoli comuni sulle decisioni di particolare rilievo dell'associazione dei 
comuni. 
L'assemblea generale elegge, con voto limitato, il comitato di gestione, il 
quale nomina il proprio presidente. 
Il comitato di gestione compie tutti gli atti di amministrazione dell'unità 
sanitaria locale. Gli atti relativi all'approvazione dei bilanci e dei conti 
consuntivi, dei piani e programmi che impegnino più esercizi, della pianta 
organica del personale, dei regolamenti, delle convenzioni, sono predisposti dal 
comitato di gestione e vengono approvati dalle competenti assemblee generali. 
Le competenze del comitato di gestione e del suo presidente sono attribuite 
rispettivamente, alla giunta e al presidente della comunità montana, quando il 
territorio di questa coincide con l'àmbito territoriale dell'unità sanitaria 
locale. La legge regionale detta norme per l'organizzazione, la gestione e il 
funzionamento delle unità sanitarie locali e loro servizi e, in particolare per: 

1) assicurare l'autonomia tecnico-funzionale dei servizi dell'unità sanitaria 
locale, il loro coordinamento e la partecipazione degli operatori, anche 
mediante l'istituzione di specifici organi di consultazione tecnica; 
2) prevedere un ufficio di direzione dell'unità sanitaria locale, articolato 
distintamente per le responsabilità sanitaria ed amministrativa e collegiale 
preposto all'organizzazione, al coordinamento e al funzionamento di tutti i 
servizi e alla direzione del personale. Per il personale preposto all'ufficio di 
direzione dell'unità sanitaria locale le norme delegate di cui al terzo comma 
del successivo articolo 47, devono prevedere specifici requisiti di 
professionalità e di esperienza in materia di tutela della salute e di 
organizzazione sanitaria; 
3) predisporre bilanci e conti consuntivi da parte delle unità sanitarie locali, 
secondo quanto previsto dal primo comma dell'articolo 50; 
4) emanare il regolamento organico del personale dell'unità sanitaria locale e 
le piante organiche dei diversi presìdi e servizi, anche con riferimento alle 
norme di cui all'articolo 47; 
5) predisporre l'organizzazione e la gestione dei presìdi e dei servizi 
multizonali di cui al successivo articolo 18, fermo il principio dell'intesa con 
i comuni interessati. Il segretario della comunità montana assolve anche alle 
funzioni di segretario per gli atti svolti dalla comunità montana in funzione di 
unità sanitaria locale ai sensi del terzo comma, punto c), del presente articolo 
(14). 
La legge regionale stabilisce altresì norme per la gestione coordinata ed 
integrata dei servizi dell'unità sanitaria locale con i servizi sociali 
esistenti nel territorio. 
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(9) Vedi, ora, la L. 15 gennaio 1986, n. 4. 
(10) Vedi, ora, la L. 15 gennaio 1986, n. 4. 
(11) Gli attuali commi secondo, terzo e quarto così sostituiscono l'originario 
comma secondo per effetto dell'art. 13, L. 26 aprile 1982, n. 181. 
(12) Gli attuali commi secondo, terzo e quarto così sostituiscono l'originario 
comma secondo per effetto dell'art. 13, L. 26 aprile 1982, n. 181. 
(13) Gli attuali commi secondo, terzo e quarto così sostituiscono l'originario 
comma secondo per effetto dell'art. 13, L. 26 aprile 1982, n. 181. 
(14) Periodo aggiunto dall'art. 8, L. 23 marzo 1981, n. 93. 
 





(giurisprudenza di legittimità) 
16. Servizi veterinari. 
La legge regionale stabilisce norme per il riordino dei servizi veterinari a 
livello regionale nell'àmbito di ciascuna unità sanitaria locale o in un àmbito 
territoriale più ampio, tenendo conto della distribuzione e delle attitudini 
produttive del patrimonio zootecnico, della riproduzione animale, della 
dislocazione e del potenziale degli impianti di macellazione, di lavorazione e 
di conservazione delle carni e degli altri prodotti di origine animale, della 
produzione dei mangimi e degli integratori, delle esigenze della zooprofilassi, 
della lotta contro le zoonosi e della vigilanza sugli alimenti di origine 
animale. La legge regionale individua anche le relative strutture multizonali e 
ne regola il funzionamento ai sensi dell'articolo 18. 
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17. Requisiti e struttura interna degli ospedali. 
Gli stabilimenti ospedalieri sono strutture delle unità sanitarie locali, dotate 
dei requisiti minimi di cui all'articolo 19, primo comma, della L. 12 febbraio 
1968, n. 132. 
Le Regioni nell'àmbito della programmazione sanitaria disciplinano con legge 
l'articolazione dell'ordinamento degli ospedali in dipartimenti, in base al 
principio dell'integrazione tra le divisioni, sezioni e servizi affini e 
complementari, a quello del collegamento tra servizi ospedalieri ed extra 
ospedalieri in rapporto alle esigenze di definiti ambiti territoriali, nonché a 
quello della gestione dei dipartimenti stessi sulla base della integrazione 
delle competenze in modo da valorizzare anche il lavoro di gruppo. Tale 
disciplina tiene conto di quanto previsto all'articolo 34 della presente legge. 
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18. Presìdi e servizi multizonali. 
La legge regionale individua, nell'àmbito della programmazione sanitaria, i 
presìdi e i servizi sanitari ospedalieri ed extra-ospedalieri che, per le 
finalità specifiche perseguite e per le caratteristiche tecniche e 
specialistiche, svolgono attività prevalentemente rivolte a territori la cui 
estensione includa più di una unità sanitaria locale e ne disciplina 
l'organizzazione. 
La stessa legge attribuisce la gestione dei presìdi e dei servizi di cui al 
precedente comma alla unità sanitaria locale nel cui territorio sono ubicati e 
stabilisce norme particolari per definire: 
a) il collocamento funzionale ed il coordinamento di tali presìdi e servizi con 
quelli delle unità sanitarie locali interessate, attraverso idonee forme di 
consultazione dei rispettivi organi di gestione; 
b) gli indirizzi di gestione dei predetti presìdi e servizi e le procedure per 
l'acquisizione degli elementi idonei ad accertarne l'efficienza operativa; 
c) la tenuta di uno specifico conto di gestione allegato al conto di gestione 
generale dell'unità sanitaria locale competente per territorio; 
d) la composizione dell'organo di gestione dell'unità sanitaria locale 
competente per territorio e la sua eventuale articolazione in riferimento alle 
specifiche esigenze della gestione. 
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Capo III - Prestazioni e funzioni 
(giurisprudenza di legittimità) 
19. Prestazioni delle unità sanitarie locali. 
Le unità sanitarie locali provvedono ad erogare le prestazioni di prevenzione, 
di cura, di riabilitazione e di medicina legale, assicurando a tutta la 
popolazione i livelli di prestazioni sanitarie stabiliti ai sensi del secondo 
comma dell'art. 3. 
Ai cittadini è assicurato il diritto alla libera scelta del medico e del luogo 
di cura nei limiti oggettivi dell'organizzazione dei servizi sanitari. 
Gli utenti del servizio sanitario nazionale sono iscritti in appositi elenchi 
periodicamente aggiornati presso l'unità sanitaria locale nel cui territorio 
hanno la residenza. 
Gli utenti hanno diritto di accedere, per motivate ragioni o in casi di urgenza 
o di temporanea dimora in luogo diverso da quello abituale, ai servizi di 
assistenza di qualsiasi unità sanitaria locale (14/a). 
I militari hanno diritto di accedere ai servizi di assistenza delle località ove 
prestano servizio con le modalità stabilite nei regolamenti di sanità militare. 
Gli emigrati, che rientrino temporaneamente in patria, hanno diritto di accedere 
ai servizi di assistenza della località in cui si trovano. 
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(14/a) Vedi, anche, l'Accordo 8 maggio 2003. 
 





(giurisprudenza di legittimità) 
20. Attività di prevenzione. 
Le attività di prevenzione comprendono: 
a) la individuazione, l'accertamento ed il controllo dei fattori di nocività, di 
pericolosità e di deterioramento negli ambienti [di vita e] di lavoro, in 
applicazione delle norme di legge vigenti in materia e al fine di garantire il 
rispetto dei limiti massimi inderogabili di cui all'ultimo comma dell'articolo 
4, nonché al fine della tenuta dei registri di cui al penultimo comma 
dell'articolo 27; i predetti compiti sono realizzati anche mediante collaudi e 
verifiche di macchine, impianti e mezzi di protezione prodotti, installati o 
utilizzati nel territorio dell'unità sanitaria locale in attuazione delle 
funzioni definite dall'articolo 14 (15); 
b) la comunicazione dei dati accertati e la diffusione della loro conoscenza, 
anche a livello di luogo di lavoro e di ambiente di residenza, sia direttamente 
che tramite gli organi del decentramento comunale, ai fini anche di una corretta 
gestione degli strumenti informativi di cui al successivo articolo 27, e le 
rappresentanze sindacali; 
c) l'indicazione delle misure idonee all'eliminazione dei fattori di rischio ed 
al risanamento di ambienti [di vita e] di lavoro, in applicazione delle norme di 
legge vigenti in materia, e l'esercizio delle attività delegate ai sensi del 
primo comma, lettere a), b), c), d) ed e) dell'articolo 7 (16); 
d) la formulazione di mappe di rischio con l'obbligo per le aziende di 
comunicare le sostanze presenti nel ciclo produttivo e le loro caratteristiche 
tossicologiche ed i possibili effetti sull'uomo e sull'ambiente; 
e) la profilassi degli eventi morbosi, attraverso l'adozione delle misure idonee 
a prevenirne l'insorgenza; 
f) la verifica, secondo le modalità previste dalle leggi e dai regolamenti, 
della compatibilità dei piani urbanistici e dei progetti di insediamenti 
industriali e di attività produttive in genere con le esigenze di tutela 
dell'ambiente sotto il profilo igienico-sanitario e di difesa della salute della 
popolazione e dei lavoratori interessati. 
Nell'esercizio delle funzioni ad esse attribuite per l'attività di prevenzione 
le unità sanitarie locali, garantendo per quanto alla lettera d) del precedente 
comma la tutela del segreto industriale, si avvalgono degli operatori sia dei 
propri servizi di igiene sia dei presìdi specialistici multizonali di cui al 
successivo articolo 22, sia degli operatori che, nell'àmbito delle loro 
competenze tecniche e funzionali, erogano le prestazioni di diagnosi, cura e 
riabilitazione. 
Gli interventi di prevenzione all'interno degli ambienti di lavoro, concernenti 
la ricerca, l'elaborazione e l'attuazione di misure necessarie ed idonee a 
tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori, connesse alla 
particolarità del lavoro e non previste da specifiche norme di legge, sono 
effettuati sulla base di esigenze verificate congiuntamente con le 
rappresentanze sindacali ed il datore di lavoro, secondo le modalità previste 
dai contratti o accordi collettivi applicati nell'unità produttiva. 
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(15) Il D.P.R. 5 giugno 1993, n. 177 (Gazz. Uff. 5 giugno 1993, n. 130), in 
esito al referendum indetto con D.P.R. 25 febbraio 1993, ha disposto 
l'abrogazione dell'art. 20, primo comma, della presente legge, lett. a) e lett. 
c), limitatamente alle parole "di vita e". 
(16) Il D.P.R. 5 giugno 1993, n. 177 (Gazz. Uff. 5 giugno 1993, n. 130), in 
esito al referendum indetto con D.P.R. 25 febbraio 1993, ha disposto 
l'abrogazione dell'art. 20, primo comma, della presente legge, lett. a) e lett. 
c), limitatamente alle parole "di vita e". 
 





(giurisprudenza di legittimità) 
21. Organizzazione dei servizi di prevenzione. 
In relazione agli standards fissati in sede nazionale, all'unità sanitaria 
locale sono attribuiti, con decorrenza 1° gennaio 1980, i compiti attualmente 
svolti dall'Ispettorato del lavoro in materia di prevenzione, di igiene e di 
controllo sullo stato di salute dei lavoratori, in applicazione di quanto 
disposto dall'art. 27, D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616. 
Per la tutela della salute dei lavoratori [e la salvaguardia dell'ambiente] le 
unità sanitarie locali organizzano propri servizi [di igiene ambientale e] di 
medicina del lavoro anche prevedendo, ove essi non esistano, presìdi all'interno 
delle unità produttive (17). 
In applicazione di quanto disposto nell'ultimo comma dell'art. 27, D.P.R. 24 
luglio 1977, n. 616, spetta al prefetto stabilire su proposta del presidente 
della regione, quali addetti ai servizi di ciascuna unità sanitaria locale, 
nonché ai presìdi e servizi di cui al successivo articolo 22 assumano ai sensi 
delle leggi vigenti la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria, in 
relazione alle funzioni ispettive e di controllo da essi esercitate 
relativamente all'applicazione della legislazione sulla sicurezza del lavoro. 
Al personale di cui al comma precedente è esteso il potere d'accesso attribuito 
agli ispettori del lavoro dall'art. 8, secondo comma, nonché la facoltà di 
diffida prevista dall'art. 9, D.P.R. 19 marzo 1955, n. 520. 
Contro i provvedimenti adottati dal personale ispettivo, nell'esercizio delle 
funzioni di cui al terzo comma, è ammesso ricorso al presidente della giunta 
regionale che decide, sentite le organizzazioni dei lavoratori e dei datori di 
lavoro. 
Il presidente della giunta può sospendere l'esecuzione dell'atto impugnato (18). 

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(17) Il D.P.R. 5 giugno 1993, n. 177 (Gazz. Uff. 5 giugno 1993, n. 130), in 
esito al referendum indetto con D.P.R. 25 febbraio 1993, ha disposto 
l'abrogazione dell'art. 21, secondo comma, della presente legge, limitatamente 
alle parole "e la salvaguardia dell'ambiente", nonché alle parole "di igiene 
ambientale e". Detta abrogazione ha effetto decorsi sessanta giorni dalla data 
di pubblicazione del sopracitato D.P.R. n. 177 del 1993 nella Gazzetta 
Ufficiale. 
(18) Vedi, anche, l'art. 5, D.L. 30 dicembre 1979, n. 663. 
 





22. Presìdi e servizi multizonali di prevenzione. 
La legge regionale, in relazione alla ubicazione ed alla consistenza degli 
impianti industriali ed alle peculiarità dei processi produttivi agricoli, 
artigianali e di lavoro a domicilio: 
a) individua le unità sanitarie locali in cui sono istituiti presìdi e servizi 
multizonali per il controllo e la tutela dell'igiene ambientale e per la 
prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali; 
b) definisce le caratteristiche funzionali e interdisciplinari di tali presìdi e 
servizi multizonali; 
c) prevede le forme di coordinamento degli stessi con i servizi di igiene 
ambientale e di igiene e medicina del lavoro di ciascuna unità sanitaria locale. 

I presìdi e i servizi multizonali di cui al comma precedente sono gestiti 
dall'unità sanitaria locale nel territorio sono ubicati, secondo le modalità di 
cui all'articolo 18. 
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23. Delega per la istituzione dell'Istituto superiore per la prevenzione e la 
sicurezza del lavoro. 
Il Governo è delegato ad emanare, entro il 31 dicembre 1979, su proposta del 
Ministero della sanità, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza 
sociale, dell'industria, commercio e artigianato e dell'agricoltura e foreste, 
un decreto avente valore di legge ordinaria per la istituzione dell'Istituto 
superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, da porre alle dipendenze 
del Ministro della sanità. Nel suo organo di amministrazione, sono rappresentati 
i Ministeri del lavoro e della previdenza sociale, dell'industria, commercio e 
artigianato e dell'agricoltura e foreste ed i suoi programmi di attività sono 
approvati dal CIPE, su proposta del Ministro della sanità, sentito il Consiglio 
sanitario nazionale (19). 
L'esercizio della delega deve uniformarsi ai seguenti principi e criteri 
direttivi: 
a) assicurare la collocazione dell'Istituto nel servizio sanitario nazionale per 
tutte le attività tecnico-scientifiche e tutte le funzioni consultive che 
riguardano la prevenzione delle malattie professionali e degli infortuni sul 
lavoro; 
b) prevedere le attività di consulenza tecnico-scientifica che competono 
all'Istituto nei confronti degli organi centrali dello Stato preposti ai settori 
del lavoro e della produzione. 
All'istituto sono affidati compiti di ricerca, di studio, di sperimentazione e 
di elaborazione delle tecniche per la prevenzione e la sicurezza del lavoro in 
stretta connessione con l'evoluzione tecnologica degli impianti, dei materiali, 
delle attrezzature e dei processi produttivi, nonché di determinazione dei 
criteri di sicurezza e dei relativi metodi di rilevazione ai fini della 
omologazione di macchine, di impianti, di apparecchi, di strumenti e di mezzi 
personali di protezione e dei prototipi. 
L'Istituto svolge, nell'àmbito delle proprie attribuzioni istituzionali, 
attività di consulenza nelle materie di competenza dello Stato di cui all'art. 
6, lettere g), i), k), m), n), della presente legge, e in tutte le materie di 
competenza dello Stato e collabora con le unità sanitarie locali tramite le 
regioni e con le regioni stesse, su richieste di queste ultime, fornendo, le 
informazioni e le consulenze necessarie per l'attività dei servizi di cui agli 
articoli 21 e 22. 
Le modalità della collaborazione delle regioni con l'Istituto sono disciplinate 
nell'àmbito dell'attività governativa di indirizzo e di coordinamento di cui 
all'articolo 5. 
L'Istituto ha facoltà di accedere nei luoghi di lavoro per compiervi rilevamenti 
e sperimentazioni per l'assolvimento dei propri compiti istituzionali. L'accesso 
nei luoghi di lavoro, è inoltre consentito, su richiesta delle regioni, per 
l'espletamento dei compiti previsti dal precedente comma. 
L'Istituto organizza la propria attività secondo criteri di programmazione. I 
programmi di ricerca dell'Istituto relativi alla prevenzione delle malattie e 
degli infortuni sul lavoro sono predisposti tenendo conto degli obiettivi della 
programmazione sanitaria nazionale e delle proposte delle regioni. 
L'Istituto, anche ai fini dei programmi di ricerca e di sperimentazione, opera 
in stretto collegamento con l'Istituto superiore di sanità e coordina le sue 
attività con il Consiglio nazionale delle ricerche e con il Comitato nazionale 
per l'energia nucleare. Esso si avvale inoltre della collaborazione degli 
istituti di ricerca delle università e di altre istituzioni pubbliche. Possono 
essere chiamati a collaborare all'attuazione dei suddetti programmi istituti 
privati di riconosciuto valore scientifico. L'Istituto cura altresì i 
collegamenti con istituzioni estere che operano nel medesimo settore. 
Le qualifiche professionali del corpo dei tecnici e ricercatori dell'Istituto e 
la sua organizzazione interna, devono mirare a realizzare l'obiettivo delle 
unitarietà della azione di prevenzione nei suoi aspetti interdisciplinari. 
L'Istituto collabora alla formazione ed all'aggiornamento degli operatori dei 
servizi di prevenzione delle unità sanitarie locali. 
L'Istituto provvede altresì ad elaborare i criteri per le norme di prevenzione 
degli incendi interessanti le macchine, gli impianti e le attrezzature soggette 
ad omologazione, di concerto con i servizi di protezione civile del Ministero 
dell'interno. 
Nulla è innovato per quanto concerne le disposizioni riguardanti le attività 
connesse con l'impiego pacifico dell'energia nucleare (20). 
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(19) Vedi, anche, l'art. 14, L. 10 febbraio 1982, n. 38. Per l'attribuzione al 
Ministro della sanità delle funzioni già spettanti al CIPE di cui al presente 
comma, vedi l'art. 4, Del.CIPE 6 agosto 1999. 
(20) Per il rinnovo delle deleghe previste al presente articolo, vedi l'art. 2, 
L. 29 febbraio 1980, n. 33. Vedi, inoltre, il D.P.R. 31 luglio 1980, n. 619. 
 





24. Norme in materia di igiene e sicurezza negli ambienti di lavoro e di vita e 
di omologazioni. 
Il Governo è delegato ad emanare, entro il 31 dicembre 1979, su proposta del 
Ministro della sanità con il decreto dei Ministri competenti, un testo unico in 
materia di sicurezza del lavoro, che riordini la disciplina generale del lavoro 
e della produzione al fine della prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle 
malattie professionali, nonché in materia di omologazioni, unificando e 
innovando la legislazione vigente tenendo conto delle caratteristiche della 
produzione al fine di garantire la salute e l'integrità fisica dei lavoratori, 
secondo i principi generali indicati nella presente legge. 
L'esercizio della delega deve uniformarsi ai seguenti criteri direttivi: 
1) assicurare l'unitarietà degli obiettivi della sicurezza negli ambienti di 
lavoro e di vita, tenendo conto anche delle indicazioni della CEE e degli altri 
organismi internazionali riconosciuti; 
2) prevedere l'emanazione di norme per assicurare il tempestivo e costante 
aggiornamento della normativa ai progressi tecnologici e alle conoscenze 
derivanti dalla esperienza diretta dei lavoratori; 
3) prevedere l'istituzione di specifici corsi, anche obbligatori, di formazione 
antinfortunistica e prevenzionale; 
4) prevedere la determinazione dei requisiti fisici e di età per attività e 
lavorazioni che presentino particolare rischio, nonché le cautele alle quali 
occorre attenersi e le relative misure di controllo; 
5) definire le procedure per il controllo delle condizioni ambientali, per gli 
accertamenti preventivi e periodici sullo stato di sicurezza nonché di salute 
dei lavoratori esposti a rischio e per l'acquisizione delle informazioni 
epidemiologiche al fine di seguire sistematicamente l'evoluzione del rapporto 
salute-ambiente di lavoro; 
6) stabilire: 
a) gli obblighi e le responsabilità per la progettazione, la realizzazione, la 
vendita, il noleggio, la concessione in uso e l'impiego di macchine, componenti 
e parti di macchine utensili, apparecchiature varie, attrezzature di lavoro e di 
sicurezza, dispositivi di sicurezza, mezzi personali di protezione, 
apparecchiature, prodotti e mezzi protettivi per uso lavorativo ed extra 
lavorativo, anche domestico; 
b) i criteri e le modalità per i collaudi e per le verifiche periodiche dei 
prodotti di cui alla precedente lettera a); 
7) stabilire i requisiti ai quali devono corrispondere gli ambienti di lavoro al 
fine di consentirne l'agibilità, nonché l'obbligo di notifica all'autorità 
competente dei progetti di costruzione, di ampliamento, di trasformazione e di 
modifica di destinazione di impianti e di edifici destinati ad attività 
lavorative, per controllarne la rispondenza alle condizioni di sicurezza; 
8) prevedere l'obbligo del datore di lavoro di programmare il processo 
produttivo in modo che esso risulti rispondente alle esigenze della sicurezza 
del lavoro, in particolare per quanto riguarda la dislocazione degli impianti e 
la determinazione dei rischi e dei mezzi per diminuirli; 
9) stabilire le procedure di vigilanza allo scopo di garantire la osservanza 
delle disposizioni in materia di sicurezza del lavoro; 
10) stabilire le precauzioni e le cautele da adottare per evitare 
l'inquinamento, sia interno che esterno, derivante da fattori di nocività 
chimici, fisici e biologici; 
11) indicare i criteri e le modalità per procedere, in presenza di rischio grave 
ed imminente, alla sospensione dell'attività in stabilimenti, cantieri o reparti 
o al divieto d'uso di impianti, macchine, utensili, apparecchiature varie, 
attrezzature e prodotti, sino alla eliminazione delle condizioni di nocività o 
di rischio accertate; 
12) determinare le modalità per la produzione, l'immissione sul mercato e 
l'impiego di sostanze e di prodotti pericolosi; 
13) prevedere disposizioni particolari per settori lavorativi o per singole 
lavorazioni che comportino rischi specifici; 
14) stabilire le modalità per la determinazione e per l'aggiornamento dei 
valori-limite dei fattori di nocività di origine chimica, fisica e biologica di 
cui all'ultimo comma dell'art. 4, anche in relazione alla localizzazione degli 
impianti; 
15) prevedere le norme transitorie per conseguire condizioni di sicurezza negli 
ambienti di lavoro esistenti e le provvidenze da adottare nei confronti delle 
piccole e medie aziende per facilitare l'adeguamento degli impianti ai requisiti 
di sicurezza e di igiene previsti dal testo unico; 
16) prevedere il riordinamento degli uffici e servizi della pubblica 
amministrazione preposti all'esercizio delle funzioni riservate allo Stato in 
materia di sicurezza del lavoro; 
17) garantire il necessario coordinamento fra le funzioni esercitate dallo Stato 
e quelle esercitate nella materia dalle regioni e dai comuni al fine di 
assicurare unità di indirizzi ed omogeneità di comportamenti in tutto il 
territorio nazionale nell'applicazione delle disposizioni in materia di 
sicurezza del lavoro; 
18) definire per quanto concerne le omologazioni: 
a) i criteri direttivi, le modalità e le forme per l'omologazione dei prototipi 
di serie e degli esemplari unici non di serie dei prodotti di cui al precedente 
numero 6), lettera a), sulla base di specifiche tecniche predeterminate, al fine 
di garantire le necessarie caratteristiche di sicurezza; 
b) i requisiti costruttivi dei prodotti da omologare; 
c) le procedure e le metodologie per i controlli di conformità dei prodotti al 
tipo omologato. 
Le norme delegate determinano le sanzioni per i casi di inosservanza delle 
disposizioni contenute nel testo unico, da graduare in relazione alla gravità 
delle violazioni e comportanti comunque, nei casi più gravi, l'arresto fino a 
sei mesi e l'ammenda fino a lire 10 milioni. 
Sono escluse dalla delega le norme in materia di prevenzione contro gli 
infortuni relative: all'esercizio di servizi ed impianti gestiti dalle ferrovie 
dello Stato, all'esercizio di servizi ed impianti gestiti dal Ministero delle 
poste e delle telecomunicazioni, all'esercizio dei trasporti terrestri pubblici 
e all'esercizio della navigazione marittima, aerea ed interna; nonché le norme 
in materia di igiene del lavoro relative al lavoro a bordo delle navi mercantili 
e degli aeromobili (21). 
------------------------ 
(21) Per il rinnovo delle deleghe previste dal presente articolo, vedi l'art. 2, 
L. 9 febbraio 1980, n. 33. 
 





(giurisprudenza di legittimità) 
25. Prestazioni di cura. 
Le prestazioni curative comprendono l'assistenza medico-generica, specialistica, 
infermieristica, ospedaliera e farmaceutica. 
Le prestazioni medico-generiche, pediatriche, specialistiche e infermieristiche 
vengono erogate sia in forma ambulatoriale che domiciliare. 
L'assistenza medico-generica e pediatrica è prestata dal personale dipendente o 
convenzionato del servizio sanitario nazionale operante nelle unità sanitarie 
locali o nel comune di residenza del cittadino. 
La scelta del medico di fiducia deve avvenire fra i sanitari di cui al comma 
precedente. 
Il rapporto fiduciario può cessare in ogni momento, a richiesta dell'assistito o 
del medico; in quest'ultimo caso la richiesta deve essere motivata. 
Le prestazioni medico-specialistiche, ivi comprese quelle di diagnostica 
strumentale e di laboratorio, sono fornite, di norma, presso gli ambulatori e i 
presìdi delle unità sanitarie locali di cui l'utente fa parte, ivi compresi gli 
istituti di cui agli articoli 39, 41 e 42 della presente legge (22). 
Le stesse prestazioni possono essere fornite da gabinetti specialistici, da 
ambulatori e da presìdi convenzionati ai sensi della presente legge (23). 
L'utente può accedere agli ambulatori e strutture convenzionati per le 
prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio per le quali, nel 
termine di tre giorni, le strutture pubbliche non siano in grado di soddisfare 
la richiesta di accesso alle prestazioni stesse. In tal caso l'unità sanitaria 
locale rilascia immediatamente l'autorizzazione con apposita annotazione sulla 
richiesta stessa. L'autorizzazione non è dovuta per le prescrizioni, relative a 
prestazioni il cui costo, in base alla normativa vigente, è a totale carico 
dell'assistito (24) (25). 
Nei casi di richiesta urgente motivata da parte del medico in relazione a 
particolari condizioni di salute del paziente, il mancato immediato 
soddisfacimento della richiesta presso le strutture pubbliche di cui al sesto 
comma equivale ad autorizzazione ad accedere agli ambulatori o strutture 
convenzionati. In tal caso l'unità sanitaria locale appone sulla richiesta la 
relativa annotazione (26). 
Le unità sanitarie locali attuano misure idonee a garantire che le prestazioni 
urgenti siano erogate con priorità nell'àmbito delle loro strutture (27). 
Le prestazioni specialistiche possono essere erogate anche al domicilio 
dell'utente in forme che consentano la riduzione dei ricoveri ospedalieri (28). 
I presìdi di diagnostica strumentale e di laboratorio devono rispondere ai 
requisiti minimi di strutturazione, dotazione strumentale e qualificazione 
funzionale del personale, aventi caratteristiche uniformi per tutto il 
territorio nazionale secondo uno schema tipo emanato ai sensi del primo comma 
dell'art. 5 della presente legge (29). 
L'assistenza ospedaliera è prestata di norma attraverso gli ospedali pubblici e 
gli altri istituti convenzionati esistenti nel territorio della regione di 
residenza dell'utente. 
Nell'osservanza del principio della libera scelta del cittadino al ricovero 
presso gli ospedali pubblici e gli altri istituti convenzionati, la legge 
regionale, in rapporto ai criteri di programmazione stabiliti nel piano 
sanitario nazionale, disciplina i casi in cui è ammesso il ricovero in ospedali 
pubblici, in istituti convenzionati o in strutture ospedaliere ad alta 
specializzazione ubicate fuori del proprio territorio, nonché i casi nei quali 
potranno essere consentite forme straordinarie di assistenza indiretta. 
------------------------ 
(22) Gli attuali commi dal sesto al dodicesimo così sostituiscono gli originari 
commi sesto e settimo per effetto dell'art. 3, D.L. 26 novembre 1981, n. 678, 
modificato dalla relativa legge di conversione. 
(23) Gli attuali commi dal sesto al dodicesimo così sostituiscono gli originari 
commi sesto e settimo per effetto dell'art. 3, D.L. 26 novembre 1981, n. 678, 
modificato dalla relativa legge di conversione. 
(24) Gli attuali commi dal sesto al dodicesimo così sostituiscono gli originari 
commi sesto e settimo per effetto dell'art. 3, D.L. 26 novembre 1981, n. 678, 
modificato dalla relativa legge di conversione. 
(25) L'ultimo periodo è stato aggiunto dall'art. 1, D.L. 30 maggio 1994, n. 325, 
che in tal senso ha integrato l'art. 3, D.L. 26 novembre 1981, n. 678. 
(26) Gli attuali commi dal sesto al dodicesimo così sostituiscono gli originari 
commi sesto e settimo per effetto dell'art. 3, D.L. 26 novembre 1981, n. 678, 
modificato dalla relativa legge di conversione. 
(27) Gli attuali commi dal sesto al dodicesimo così sostituiscono gli originari 
commi sesto e settimo per effetto dell'art. 3, D.L. 26 novembre 1981, n. 678, 
modificato dalla relativa legge di conversione. 
(28) Gli attuali commi dal sesto al dodicesimo così sostituiscono gli originari 
commi sesto e settimo per effetto dell'art. 3, D.L. 26 novembre 1981, n. 678, 
modificato dalla relativa legge di conversione. 
(29) Gli attuali commi dal sesto al dodicesimo così sostituiscono gli originari 
commi sesto e settimo per effetto dell'art. 3, D.L. 26 novembre 1981, n. 678, 
modificato dalla relativa legge di conversione. 
 





(giurisprudenza di legittimità) 
26. Prestazioni di riabilitazione. 
Le prestazioni sanitarie dirette al recupero funzionale e sociale dei soggetti 
affetti da minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali, dipendenti da qualunque 
causa, sono erogate dalle unità sanitarie locali attraverso i propri servizi. 
L'unità sanitaria locale, quando non sia in grado di fornire il servizio 
direttamente, vi provvede mediante convenzioni con istituti esistenti nella 
regione in cui abita l'utente o anche in altre regioni, aventi i requisiti 
indicati dalla legge, stipulate in conformità ad uno schema tipo approvato dal 
Ministro della sanità, sentito il Consiglio sanitario nazionale (30). 
Sono altresì garantite le prestazioni protesiche nei limiti e nelle forme 
stabilite con le modalità di cui al secondo comma dell'art. 3. 
Con decreto del Ministro della sanità, sentito il Consiglio sanitario nazionale, 
sono approvati un nomenclatore-tariffario delle protesi ed i criteri per la sua 
revisione periodica (31). 
------------------------ 
(30) Lo schema-tipo è stato approvato prima con D.M. 23 novembre 1982 (Gazz. 
Uff. 30 dicembre 1982, n. 358) e poi con D.M. 18 maggio 1984 (Gazz. Uff. 26 
maggio 1984, n. 144), modificato dal D.M. 14 settembre 1985 (Gazz. Uff. 25 
settembre 1985, n. 226). Successivamente, il D.M. 31 luglio 1986 (Gazz. Uff. 22 
agosto 1986, n. 194) ha così disposto: 
"L'art. 1, D.M. 14 settembre 1985, pubblicato nella Gazz. Uff. n. 226 del 25 
settembre 1985, è sospeso per l'anno 1986. 
Alla compensazione tra le regioni e le province autonome, ove sia stata data 
applicazione al citato D.M. 14 settembre 1985, si provvederà a livello centrale, 
sentito il Consiglio sanitario nazionale, in sede di eventuali conguagli, sulla 
base dei dati informativi relativi ai ricoveri nelle strutture di 
riabilitazione". Successivamente ancora, il D.M. 22 febbraio 1988 (Gazz. Uff. 5 
marzo 1988, n. 54) ha disposto la sospensione dell'art. 1, D.M. 14 settembre 
1985, per l'anno 1986. 
(31) Vedi, al riguardo, il D.M. 31 dicembre 1980 (Gazz. Uff. 10 febbraio 1981, 
n. 39, S.O.) e il D.M. 23 luglio 1982 (Gazz. Uff. 11 settembre 1982, n. 251, 
S.O.), modificato dal D.M. 3 novembre 1983 (Gazz. Uff. 17 novembre 1983, n. 
316). Con D.M. 30 maggio 1984 (Gazz. Uff. 14 giugno 1984, n. 163, S.O.) è stato 
approvato il nomenclatore-tariffario delle protesi dirette al recupero 
funzionale e sociale dei soggetti affetti da minorazioni fisiche, psichiche o 
sensoriali, dipendenti da qualunque causa. Ulteriori nomenclatori-tariffari sono 
stati approvati con D.M. 11 luglio 1986 (Gazz. Uff. 25 agosto 1986, n. 196, 
S.O.), aggiornato con il D.M. 28 agosto 1987 (Gazz. Uff. 4 settembre 1987, n. 
206), con D.M. 20 dicembre 1988 (Gazz. Uff. 10 gennaio 1989, n. 7, S.O.), con 
D.M. 30 aprile 1990 (Gazz. Uff. 31 maggio 1990, n. 125, S.O.), con D.M. 30 
luglio 1991 (Gazz. Uff. 30 agosto 1991, n. 203, S.O.), modificato dal D.M. 18 
dicembre 1991 (Gazz. Uff. 27 dicembre 1991, n. 302), con D.M. 28 dicembre 1992, 
modificato con D.M. 29 luglio 1994 (Gazz. Uff. 18 agosto 1994, n. 192). 
 





27. Strumenti informativi. 
Le unità sanitarie locali forniscono gratuitamente i cittadini di un libretto 
sanitario personale. Il libretto sanitario riporta i dati caratteristici 
principali sulla salute dell'assistito esclusi i provvedimenti relativi a 
trattamenti sanitari obbligatori di cui al successivo articolo 33. L'unità 
sanitaria locale provvede alla compilazione ed all'aggiornamento del libretto 
sanitario personale, i cui dati sono rigorosamente coperti dal segreto 
professionale. Tali dati conservano valore ai fini dell'anamnesi richiesta dalla 
visita di leva. Nel libretto sanitario sono riportati a cura della sanità 
militare gli accertamenti e le cure praticate durante il servizio di leva. 
Il libretto è custodito dall'interessato o da chi esercita la potestà o la 
tutela e può essere richiesto solo dal medico nell'esclusivo interesse della 
protezione della salute dell'intestatario. 
Con decreto del Ministro della sanità, sentito il Consiglio sanitario nazionale 
e il Garante per la protezione dei dati personali, è approvato il modello del 
libretto sanitario personale comprendente le indicazioni relative all'eventuale 
esposizione a rischi in relazione alle condizioni di vita e di lavoro (31/a). 
Con lo stesso provvedimento sono determinate le modalità per la graduale 
distribuzione a tutti i cittadini del libretto sanitario, a partire dai nuovi 
nati. 
Con decreto del Ministro della sanità, sentiti il Consiglio sanitario nazionale 
e il Garante per la protezione dei dati personali, le organizzazioni sindacali 
dei lavoratori dipendenti ed autonomi maggiormente rappresentative e le 
associazioni dei datori di lavoro, vengono stabiliti i criteri in base ai quali, 
con le modalità di adozione e di gestione previste dalla contrattazione 
collettiva, saranno costituiti i registri dei dati ambientali e biostatistici, 
allo scopo di pervenire ai modelli uniformi per tutto il territorio nazionale 
(31/b). 
I dati complessivi derivanti dai suindicati strumenti informativi, facendo 
comunque salvo il segreto professionale, vengono utilizzati a scopo 
epidemiologico dall'Istituto superiore di sanità oltre che per l'aggiornamento 
ed il miglioramento dell'attività sanitaria da parte delle unità sanitarie 
locali, delle regioni e del Ministero della sanità. 
------------------------ 
(31/a) Comma così modificato, a decorrere dal 1° gennaio 2004, dal comma 1 
dell'art. 178, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196. 
(31/b) Comma così modificato, a decorrere dal 1° gennaio 2004, dal comma 1 
dell'art. 178, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196. 
 





(giurisprudenza di legittimità) 
28. Assistenza farmaceutica. 
L'unità sanitaria locale eroga l'assistenza farmaceutica attraverso le farmacie 
di cui sono titolari enti pubblici e le farmacie di cui sono titolari i privati, 
tutte convenzionate secondo i criteri e le modalità di cui agli articoli 43 e 
48. 
Gli assistiti possono ottenere dalle farmacie di cui al precedente comma, su 
presentazione di ricetta compilata dal medico curante, la fornitura di preparati 
galenici e di specialità medicinali compresi nel prontuario terapeutico del 
servizio sanitario nazionale. 
L'unità sanitaria locale, i suoi presìdi e servizi, compresi quelli di cui 
all'articolo 18, e gli istituti ed enti convenzionati di cui ai successivi 
articoli 41, 42, 43, possono acquistare direttamente le preparazioni 
farmaceutiche di cui al secondo comma per la distribuzione agli assistiti nelle 
farmacie di cui sono titolari enti pubblici e per l'impiego negli ospedali, 
negli ambulatori e in tutti gli altri presìdi sanitari. La legge regionale 
disciplina l'acquisto di detti medicinali e del restante materiale sanitario da 
parte delle unità sanitarie locali e dei loro presìdi e servizi, nonché il 
coordinamento dell'attività delle farmacie comunali con i servizi dell'unità 
sanitaria locale. 
------------------------ 
 





29. Disciplina dei farmaci. 
La produzione e la distribuzione dei farmaci devono essere regolate secondo 
criteri coerenti con gli obiettivi del servizio sanitario nazionale, con la 
funzione sociale del farmaco e con la prevalente finalità pubblica della 
produzione. 
Con legge dello Stato sono dettate norme: 
a) per la disciplina dell'autorizzazione alla produzione e alla immissione in 
commercio dei farmaci, per i controlli di qualità e per indirizzare la 
produzione farmaceutica alle finalità del servizio sanitario nazionale; 
b) per la revisione programmata delle autorizzazioni già concesse per le 
specialità medicinali in armonia con le norme a tal fine previste dalle 
direttive della Comunità economica europea; 
c) per la disciplina dei prezzi dei farmaci, mediante una corretta metodologia 
per la valutazione dei costi; 
d) per la individuazione dei presìdi autorizzati e per la definizione delle 
modalità della sperimentazione clinica precedente l'autorizzazione alla 
immissione in commercio; 
e) per la brevettabilità dei farmaci; 
f) per definire le caratteristiche e disciplinare la immissione in commercio dei 
farmaci da banco; 
g) per la regolamentazione del servizio di informazione scientifica sui farmaci 
e dell'attività degli informatori scientifici; 
h) per la revisione e la pubblicazione periodica della farmacopea ufficiale 
della Repubblica italiana, in armonia con le norme previste dalla farmacopea 
europea di cui alla legge del 22 ottobre 1973, n. 752 (32). 
------------------------ 
(32) In ottemperanza alle indicazioni contenute nel presente art. 29 con D.M. 10 
giugno 1983 (Gazz. Uff. 14 luglio 1983, n. 19), modificato dal D.M. 7 maggio 
1984 (Gazz. Uff. 3 luglio 1984, n. 181), e con D.M. 29 febbraio 1988 (Gazz. Uff. 
5 aprile 1988, n. 79), modificato dal D.M. 6 dicembre 1994 (Gazz. Uff. 17 
dicembre 1994, n. 294), è stata approvata la disciplina per l'impiego nelle 
confezioni delle specialità medicinali di bollini autoadesivi a lettura 
automatica. Con D.M. 28 giugno 1985 (Gazz. Uff. 11 luglio 1985, n. 162) sono 
state emanate le norme di attuazione della disciplina suddetta. Con D.M. 31 
luglio 1986 (Gazz. Uff. 26 agosto 1986, n. 197) sono state dettate disposizioni 
per la lettura automatica delle confezioni delle specialità medicinali. 
Successivamente l'art. 10, D.M. 2 agosto 2001 (Gazz. Uff. 20 novembre 2001, n. 
270) ha abrogato i citati D.M. 10 giugno 1983 e D.M. 29 febbraio 1988, 
ridisciplinando l'intera materia. 
 





(giurisprudenza di legittimità) 
30. Prontuario farmaceutico. 
Il Ministro della sanità, sentito il Consiglio sanitario nazionale, approva con 
proprio decreto il prontuario terapeutico del servizio sanitario nazionale, 
previa proposta di un comitato composto: 
dal Ministro della sanità, che lo presiede; 
dal direttore generale del servizio farmaceutico del Ministero della sanità; 
dal direttore dell'Istituto superiore di sanità; 
dai direttori dei laboratori di farmacologia e di chimica del farmaco 
dell'Istituto superiore di sanità; 
da sette esperti designati dal Ministro della sanità, scelti fra docenti 
universitari di farmacologia, di chimica farmaceutica o materie affini, di 
patologia o clinica medica e fra medici e farmacisti dipendenti o convenzionati 
con le strutture del servizio sanitario nazionale; 
da un rappresentante del Ministero dell'industria, commercio e artigianato; 
da due esperti di economia sanitaria designati dal Ministro della sanità, su 
proposta del Consiglio nazionale delle ricerche; 
da cinque esperti della materia designati dalle regioni. Essi vengono scelti dal 
Presidente del Consiglio dei ministri tra gli esperti designati uno ciascuno 
dalle regioni, e per quanto concerne la regione Trentino-Alto Adige, uno dalla 
provincia di Trento e uno dalla provincia di Bolzano. 
Il comitato di cui al precedente comma è nominato con decreto del Presidente del 
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della sanità, ed è rinnovato 
ogni tre anni. 
Il prontuario terapeutico del servizio sanitario nazionale deve uniformarsi ai 
principi dell'efficacia terapeutica, dell'economicità del prodotto, della 
semplicità e chiarezza nella classificazione dell'esclusione dei prodotti da 
banco. 
Il Ministro della sanità provvede entro il 31 dicembre di ogni anno ad 
aggiornare il prontuario terapeutico con la procedura di cui al primo comma. 
Fino all'approvazione del prontuario terapeutico del servizio sanitario 
nazionale di cui al presente articolo, resta in vigore il prontuario di cui 
all'articolo 9 del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito, con 
modificazioni, nella legge 17 agosto 1974, n. 386 (33). 
------------------------ 
(33) Vedi, anche, l'art. 10, D.L. 12 settembre 1983, n. 463. L'art. 8, L. 24 
dicembre 1993, n. 537, ha abolito, a decorrere dal 1° gennaio 1994, il 
Prontuario farmaceutico di cui al presente art. 30. 
 





(giurisprudenza di legittimità) 
31. Pubblicità ed informazione scientifica sui farmaci. 
Al servizio sanitario nazionale spettano compiti di informazione scientifica sui 
farmaci e di controllo sull'attività di informazione scientifica delle imprese 
titolari delle autorizzazioni alla immissione in commercio di farmaci. 
È vietata ogni forma di propaganda e di pubblicità presso il pubblico dei 
farmaci sottoposti all'obbligo della presentazione di ricetta medica e comunque 
di quelli contenuti nel prontuario terapeutico approvato ai sensi dell'articolo 
30. 
Sino all'entrata in vigore della nuova disciplina generale dei farmaci di cui 
all'articolo 29, il Ministro della sanità determina con proprio decreto i limiti 
e le modalità per la propaganda e la pubblicità presso il pubblico dei farmaci 
diversi da quelli indicati nel precedente comma, tenuto conto degli obiettivi di 
educazione sanitaria di cui al comma successivo e delle direttive in materia 
della Comunità economica europea. 
Il Ministro della sanità, sentito il Consiglio sanitario nazionale, viste le 
proposte delle regioni, tenuto conto delle direttive comunitarie e valutate le 
osservazioni e proposte che perverranno dall'Istituto superiore di sanità e 
dagli istituti universitari e di ricerca, nonché dall'industria farmaceutica, 
predispone un programma pluriennale per l'informazione scientifica sui farmaci, 
finalizzato anche ad iniziative di educazione sanitaria e detta norme per la 
regolamentazione del predetto servizio e dell'attività degli informatori 
scientifici. 
Nell'àmbito del programma di cui al precedente comma, le unità sanitarie locali 
e le imprese di cui al primo comma, nel rispetto delle proprie competenze, 
svolgono informazione scientifica sotto il controllo del Ministero della sanità. 

Il programma per l'informazione scientifica deve, altresì, prevedere i limiti e 
le modalità per la fornitura ai medici chirurghi di campioni gratuiti di 
farmaci. 
------------------------ 
 





(giurisprudenza di legittimità) 
32. Funzioni di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria. 
Il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e 
urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con 
efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente 
più regioni. 
La legge regionale stabilisce norme per l'esercizio delle funzioni in materia di 
igiene e sanità pubblica, di vigilanza sulle farmacie e di polizia veterinaria, 
ivi comprese quelle già esercitate dagli uffici del medico provinciale e del 
veterinario provinciale e dagli ufficiali sanitari e veterinari comunali o 
consortili, e disciplina il trasferimento dei beni e del personale relativi. 
Nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal 
sindaco ordinanze di carattere contingibile ed urgente, con efficacia estesa 
rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più 
comuni e al territorio comunale. 
Sono fatte salve in materia di ordinanze, di accertamenti preventivi, di 
istruttoria o di esecuzione dei relativi provvedimenti le attività di istituto 
delle forze armate che, nel quadro delle suddette misure sanitarie, ricadono 
sotto la responsabilità delle competenti autorità. 
Sono altresì fatti salvi i poteri degli organi dello Stato preposti in base alle 
leggi vigenti alla tutela dell'ordine pubblico. 
------------------------ 
 





(giurisprudenza di legittimità) 
33. Norme per gli accertamenti ed i trattamenti sanitari volontari e 
obbligatori. 
Gli accertamenti ed i trattamenti sanitari sono di norma volontari. 
Nei casi di cui alla presente legge e in quelli espressamente previsti da leggi 
dello Stato possono essere disposti dall'autorità sanitaria accertamenti e 
trattamenti sanitari obbligatori, secondo l'articolo 32 della Costituzione, nel 
rispetto della dignità della persona e dei diritti civili e politici, compreso 
per quanto possibile il diritto alla libera scelta del medico e del luogo di 
cura. 
Gli accertamenti ed i trattamenti sanitari obbligatori sono disposti con 
provvedimento del sindaco nella sua qualità di autorità sanitaria, su proposta 
motivata di un medico. 
Gli accertamenti e i trattamenti sanitari obbligatori sono attuati dai presìdi e 
servizi sanitari pubblici territoriali e, ove, necessiti la degenza, nelle 
strutture ospedaliere pubbliche o convenzionate. 
Gli accertamenti e i trattamenti sanitari obbligatori di cui ai precedenti commi 
devono essere accompagnati da iniziative rivolte ad assicurare il consenso e la 
partecipazione da parte di chi vi è obbligato. L'unità sanitaria locale opera 
per ridurre il ricorso ai suddetti trattamenti sanitari obbligatori, sviluppando 
le iniziative di prevenzione e di educazione sanitaria ed i rapporti organici 
tra servizi e comunità. 
Nel corso del trattamento sanitario obbligatorio, l'infermo ha diritto di 
comunicare con chi ritenga opportuno. 
Chiunque può rivolgere al sindaco richiesta di revoca o di modifica del 
provvedimento con il quale è stato disposto o prolungato il trattamento 
sanitario obbligatorio. 
Sulle richieste di revoca o di modifica il sindaco decide entro dieci giorni. I 
provvedimenti di revoca o di modifica sono adottati con lo stesso procedimento 
del provvedimento revocato o modificato. 
------------------------ 
 





(giurisprudenza di legittimità) 
34. Accertamenti e trattamenti sanitari volontari e obbligatori per malattia 
mentale. 
La legge regionale, nell'àmbito della unità sanitaria locale e nel complesso dei 
servizi generali per la tutela della salute, disciplina l'istituzione di servizi 
a struttura dipartimentale che svolgono funzioni preventive, curative e 
riabilitative relative alla salute mentale. 
Le misure di cui al secondo comma dell'articolo precedente possono essere 
disposte nei confronti di persone affette da malattia mentale. 
Gli interventi di prevenzione, cura e riabilitazione relativi alle malattie 
mentali sono attuati di norma dai servizi e presìdi territoriali 
extraospedalieri di cui al primo comma. 
Il trattamento sanitario obbligatorio per malattia mentale può prevedere che le 
cure vengano prestate in condizioni di degenza ospedaliera solo se esistano 
alterazioni psichiche tali da richiedere urgenti interventi terapeutici, se gli 
stessi non vengano accettati dall'infermo e se non vi siano le condizioni e le 
circostanze che consentano di adottare tempestive ed idonee misure sanitarie 
extraospedaliere. Il provvedimento che dispone il trattamento sanitario 
obbligatorio in condizioni di degenza ospedaliera deve essere preceduto dalla 
convalida della proposta di cui al terzo comma dell'articolo 33 da parte di un 
medico della unità sanitaria locale e deve essere motivato in relazione a quanto 
previsto nel presente comma. 
Nei casi di cui al precedente comma il ricovero deve essere attuato presso gli 
ospedali generali, in specifici servizi psichiatrici di diagnosi e cura 
all'interno delle strutture dipartimentali per la salute mentale comprendenti 
anche i presìdi e i servizi extraospedalieri, al fine di garantire la continuità 
terapeutica. I servizi ospedalieri di cui al presente comma sono dotati di posti 
letto nel numero fissato dal piano sanitario regionale. 
------------------------ 
 





(giurisprudenza di legittimità) 
35. Procedimento relativo agli accertamenti e trattamenti sanitari obbligatori 
in condizioni di degenza ospedaliera per malattia mentale e tutela 
giurisdizionale. 
Il provvedimento con il quale il sindaco dispone il trattamento sanitario 
obbligatorio in condizioni di degenza ospedaliera, da emanarsi entro 48 ore 
dalla convalida di cui all'articolo 34, quarto comma, corredato dalla proposta 
medica motivata di cui all'articolo 33, terzo comma, e dalla suddetta convalida 
deve essere notificato, entro 48 ore dal ricovero, tramite messo comunale, al 
giudice tutelare nella cui circoscrizione rientra il comune. 
Il giudice tutelare, entro le successive 48 ore, assunte le informazioni e 
disposti gli eventuali accertamenti, provvede con decreto motivato a convalidare 
o non convalidare il provvedimento e ne dà comunicazione al sindaco. In caso di 
mancata convalida il sindaco dispone la cessazione del trattamento sanitario 
obbligatorio in condizioni di degenza ospedaliera. 
Se il provvedimento di cui al primo comma del presente articolo è disposto dal 
sindaco di un comune diverso da quello di residenza dell'infermo, ne va data 
comunicazione al sindaco di questo ultimo comune, nonché al giudice tutelare 
nella cui circoscrizione rientra il comune di residenza. Se il provvedimento di 
cui al primo comma del presente articolo è adottato nei confronti di cittadini 
stranieri o di apolidi, ne va data comunicazione al Ministero dell'interno, e al 
consolato competente, tramite il prefetto. 
Nei casi in cui il trattamento sanitario obbligatorio debba protrarsi oltre il 
settimo giorno, ed in quelli di ulteriore prolungamento, il sanitario 
responsabile del servizio psichiatrico della unità sanitaria locale è tenuto a 
formulare, in tempo utile, una proposta motivata al sindaco che ha disposto il 
ricovero, il quale ne dà comunicazione al giudice tutelare, con le modalità e 
per gli adempimenti di cui al primo e secondo comma del presente articolo, 
indicando la ulteriore durata presumibile del trattamento stesso. 
Il sanitario di cui al comma precedente è tenuto a comunicare al sindaco, sia in 
caso di dimissione del ricoverato che in continuità di degenza, la cessazione 
delle condizioni che richiedono l'obbligo del trattamento sanitario; comunica 
altresì la eventuale sopravvenuta impossibilità a proseguire il trattamento 
stesso. Il sindaco, entro 48 ore dal ricevimento della comunicazione del 
sanitario, ne dà notizia al giudice tutelare. 
Qualora ne sussista la necessità il giudice tutelare adotta i provvedimenti 
urgenti che possono occorrere per conservare e per amministrare il patrimonio 
dell'infermo. 
La omissione delle comunicazioni di cui al primo, quarto e quinto comma del 
presente articolo determina la cessazione di ogni effetto del provvedimento e 
configura, salvo che non sussistano gli estremi di un delitto più grave, il 
reato di omissione di atti di ufficio. 
Chi è sottoposto a trattamento sanitario obbligatorio, e chiunque vi abbia 
interesse, può proporre al tribunale competente per territorio ricorso contro il 
provvedimento convalidato dal giudice tutelare. 
Entro il termine di trenta giorni, decorrente dalla scadenza del termine di cui 
al secondo comma del presente articolo, il sindaco può proporre analogo ricorso 
avverso la mancata convalida del provvedimento che dispone il trattamento 
sanitario obbligatorio. 
Nel processo davanti al tribunale le parti possono stare in giudizio senza 
ministero di difensore e farsi rappresentare da persona munita di mandato 
scritto in calce al ricorso o in atto separato. Il ricorso può essere presentato 
al tribunale mediante raccomandata con avviso di ricevimento. 
Il presidente del tribunale fissa l'udienza di comparizione delle parti con 
decreto in calce al ricorso che, a cura del cancelliere, è notificato alle parti 
nonché al pubblico ministero. 
Il presidente del tribunale, acquisito il provvedimento che ha disposto il 
trattamento sanitario obbligatorio e sentito il pubblico ministero, può 
sospendere il trattamento medesimo anche prima che sia tenuta l'udienza di 
comparizione. 
Sulla richiesta di sospensiva il presidente del tribunale provvede entro dieci 
giorni. 
Il tribunale provvede in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero, 
dopo avere assunto le informazioni e raccolto le prove disposte di ufficio o 
richieste dalle parti. 
I ricorsi ed i successivi provvedimenti sono esenti da imposta di bollo. La 
decisione del processo non è soggetta a registrazione. 
------------------------ 
 





36. Termalismo terapeutico. 
Le prestazioni idrotermali, limitate al solo aspetto terapeutico, da erogarsi 
presso gli appositi presìdi di servizi di cui al presente articolo, nonché 
presso aziende termali di enti pubblici e privati, riconosciute ai sensi 
dell'art. 6, lett. t), e convenzionate ai sensi dell'art. 44 sono garantite nei 
limiti previsti dal piano sanitario nazionale di cui all'art. 53 e nelle forme 
stabilite con le modalità di cui al secondo comma dell'art. 3 (34). 
La legge regionale promuove la integrazione e la qualificazione sanitaria degli 
stabilimenti termali pubblici, in particolare nel settore della riabilitazione, 
e favorisce altresì la valorizzazione sotto il profilo sanitario delle altre 
aziende termali. 
[Gli stabilimenti termali gestiti dall'INPS ai sensi dell'art. 83 del R.D.L. 4 
ottobre 1935, n. 1827, convertito con modificazioni, nella L. 6 aprile 1936, n. 
1155, per la cura e la prevenzione della invalidità pensionabile in base agli 
artt. 45 e 81 del citato R.D.L., sono costituiti in presìdi e servizi sanitari 
delle unità sanitarie locali in cui sono ubicati e sono disciplinati a norma 
dell'art. 18] (35). 
Le aziende termali già facenti capo all'EAGT e che saranno assegnate alle 
regioni, per l'ulteriore destinazione agli enti locali, in base alla procedura 
prevista dall'art. 113 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, e dall'art. 
1-quinquies della L. 21 ottobre 1978, n. 641, sono dichiarate presìdi e servizi 
multizonali delle unità sanitarie locali nel cui territorio sono ubicate. 
La destinazione agli enti locali delle attività, patrimoni, pertinenze e 
personale delle suddette aziende dovrà avvenire entro il 31 dicembre 1979, 
adottando, in quanto applicabili, le disposizioni di cui ai successivi articoli 
65 e 67. 
------------------------ 
(34) Con D.M. 19 maggio 1986 (Gazz. Uff. 17 giugno 1986, n. 138) è stato 
approvato lo schema-tipo di convenzione tra le U.S.L. e le aziende termali. 
(35) Comma abrogato dall'art. 15, L. 31 dicembre 1991, n. 412. 
 





(giurisprudenza di legittimità) 
37. Delega per la disciplina dell'assistenza sanitaria agli italiani all'estero, 
ai cittadini del comune di Campione d'Italia ed al personale navigante. 
Il Governo è delegato ad emanare entro il 31 dicembre 1979, su proposta del 
Ministro della sanità, di concerto con i Ministri degli affari esteri, del 
lavoro e della previdenza sociale, uno o più decreti aventi valore di legge 
ordinaria per disciplinare l'erogazione dell'assistenza sanitaria ai cittadini 
italiani all'estero, secondo i principi generali della presente legge e con 
l'osservanza dei seguenti criteri direttivi: 
a) dovrà essere assicurata attraverso forme di assistenza diretta o indiretta, 
la tutela della salute dei lavoratori e dei loro familiari aventi diritto, ivi 
compresi, per i casi d'urgenza, i lavoratori frontalieri, per tutto il periodo 
di permanenza all'estero connesso alla prestazione di attività lavorativa, 
qualora tali soggetti non godano di prestazioni assistenziali garantite da leggi 
locali o tali prestazioni siano palesemente inferiori ai livelli di prestazioni 
sanitarie stabiliti con le modalità di cui al secondo comma dell'articolo 3 
(36); 
b) dovranno essere previste particolari forme e procedure, anche attraverso 
convenzioni dirette, per l'erogazione dell'assistenza ai dipendenti dello Stato 
e di enti pubblici, ai loro familiari aventi diritto, nonché ai contrattisti 
stranieri, che prestino la loro opera presso rappresentanze diplomatiche, uffici 
consolari, istituzioni scolastiche e culturali ovvero in delegazioni o uffici di 
enti pubblici oppure in servizio di assistenza tecnica (37); 
c) dovranno essere previste specifiche norme per disciplinare l'assistenza 
sanitaria ai cittadini italiani residenti nel comune di Campione d'Italia per 
gli interventi che, pur compresi fra quelli previsti dal secondo comma 
dell'articolo 3, non possono essere erogati dall'unità sanitaria locale di cui 
fa parte il comune, a causa della sua eccezionale collocazione geografica (38). 
Restano salve le norme che disciplinano l'assistenza sanitaria dovuta alle 
persone aventi diritto all'assistenza stessa in virtù di trattati e accordi 
internazionali bilaterali o multilaterali di reciprocità sottoscritti 
dall'Italia, nonché in attuazione della legge 2 maggio 1969, n. 302. 
Entro il termine di cui al primo comma il Governo è delegato ad emanare, su 
proposta del Ministro della sanità, di concerto con i Ministri della marina 
mercantile, dei trasporti, degli affari esteri, un decreto avente valore di 
legge ordinaria per disciplinare l'erogazione dell'assistenza sanitaria al 
personale navigante, marittimo e dell'aviazione civile, secondo i principi 
generali e con l'osservanza dei criteri direttivi indicati nella presente legge, 
tenuto conto delle condizioni specifiche di detto personale (39) (40). 
------------------------ 
(36) Vedi il D.P.R. 31 luglio 1980, n. 618. 
(37) Vedi il D.P.R. 31 luglio 1980, n. 618. 
(38) Vedi il D.P.R. 31 luglio 1980, n. 616. 
(39) Per il rinnovo delle deleghe previste dal presente articolo, vedi l'art. 2, 
L. 29 febbraio 1980, n. 33. 
(40) Vedi il D.P.R. 31 luglio 1980, n. 620. 
 





(giurisprudenza di legittimità) 
38. Servizio di assistenza religiosa. 
Presso le strutture di ricovero del servizio sanitario nazionale è assicurata 
l'assistenza religiosa nel rispetto della volontà e della libertà di coscienza 
del cittadino. 
A tal fine l'unità sanitaria locale provvede per l'ordinamento del servizio di 
assistenza religiosa cattolica d'intesa con gli ordinari diocesani competenti 
per territorio; per gli altri culti d'intesa con le rispettive autorità 
religiose competenti per territorio. 
------------------------ 
 





(giurisprudenza di legittimità) 
39. Cliniche universitarie e relative convenzioni. 
Fino alla riforma dell'ordinamento universitario e della facoltà di medicina, 
per i rapporti tra regioni ed università relativamente alle attività del 
servizio sanitario nazionale, si applicano le disposizioni di cui ai successivi 
commi. 
Al fine di realizzare un idoneo coordinamento delle rispettive funzioni 
istituzionali, le regioni e l'università stipulano convenzioni per disciplinare, 
anche sotto l'aspetto finanziario: 
1) l'apporto nel settore assistenziale delle facoltà di medicina alla 
realizzazione degli obiettivi della programmazione sanitaria regionale; 
2) l'utilizzazione da parte delle facoltà di medicina, per esigenze di ricerca e 
di insegnamento, di idonee strutture delle unità sanitarie locali e l'apporto di 
queste ultime ai compiti didattici e di ricerca dell'università. 
Tali convenzioni una volta definite fanno parte dei piani sanitari regionali di 
cui al terzo comma dell'articolo 11. 
Con tali convenzioni: 
a) saranno indicate le strutture delle unità sanitarie locali da utilizzare ai 
fini didattici e di ricerca, in quanto rispondano ai requisiti di idoneità 
fissati con decreto interministeriale adottato di concerto tra i Ministri della 
pubblica istruzione e della sanità; 
b) al fine di assicurare il miglior funzionamento dell'attività didattica e di 
ricerca mediante la completa utilizzazione del personale docente delle facoltà 
di medicina e l'apporto all'insegnamento di personale ospedaliero laureato e di 
altro personale laureato e qualificato sul piano didattico, saranno indicate le 
strutture a direzione universitaria e quelle a direzione ospedaliera alle quali 
affidare funzioni didattiche integrative di quelle universitarie. Le strutture a 
direzione ospedaliera cui vengono affidate le suddette funzioni didattiche non 
possono superare il numero di quelle a direzione universitaria. 
Le indicazioni previste nelle lettere a) e b) del precedente comma sono 
formulate previo parere espresso da una commissione di esperti composta da tre 
rappresentanti della università e tre rappresentanti della regione. 
Le convenzioni devono altresì prevedere: 
1) che le cliniche e gli istituti universitari di ricovero e cura che sono 
attualmente gestiti direttamente dall'università, fermo restando il loro 
autonomo ordinamento, rientrino, per quanto concerne l'attività di assistenza 
sanitaria, nei piani sanitari nazionali e regionali; 
2) che l'istituzione di nuove divisioni, sezioni e servizi per sopravvenute 
esigenze didattiche e di ricerca che comportino nuovi oneri connessi 
all'assistenza a carico delle regioni debba essere attuata d'intesa tra regioni 
ed università. 
In caso di mancato accordo tra regioni ed università in ordine alla stipula 
della convenzione o in ordine alla istituzione di nuove divisioni, sezioni e 
servizi di cui al comma precedente si applica la procedura di cui all'art. 50, 
L. 12 febbraio 1968, n. 132, sentiti il Consiglio sanitario nazionale e la 1ª 
sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione. 
Le convenzioni di cui al secondo comma vanno attuate, per quanto concerne la 
utilizzazione delle strutture assistenziali delle unità sanitarie locali, con 
specifiche convenzioni, da stipulare tra l'università e l'unità sanitaria 
locale, che disciplineranno sulla base della legislazione vigente le materie 
indicate nell'art. 4 del D.P.R. 27 marzo 1969, n. 129. 
Le convenzioni previste dal presente articolo sono stipulate sulla base di 
schemi tipo da emanare entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente 
legge, approvati di concerto tra i Ministri della pubblica istruzione e della 
sanità, sentite le regioni, il Consiglio sanitario nazionale e la 1ª Sezione del 
Consiglio superiore della pubblica istruzione (41). 
------------------------ 
(41) Con D.M. 12 maggio 1986 (Gazz. Uff. 5 giugno 1986, n. 128) è stato 
approvato lo schema tipo di convenzioni tra regioni e università che gestiscono 
direttamente policlinici universitari e/o strutture assistenziali afferenti a 
istituti o dipartimenti universitari. 
 





40. Enti di ricerca e relative convenzioni. 
Convenzioni analoghe a quelle previste per le cliniche universitarie, e di cui 
all'articolo 39 della presente legge, potranno essere stipulate tra le regioni e 
gli enti di ricerca i cui organi svolgano attività finalizzata agli obiettivi 
del servizio sanitario nazionale, al fine di disciplinare la erogazione da parte 
di tali organi di prestazioni sanitarie a livello preventivo, assistenziale e 
riabilitativo, nonché la utilizzazione del personale degli enti di ricerca 
secondo i fini della presente legge. 
------------------------ 
 





(giurisprudenza di legittimità) 
41. Convenzioni con istituzioni sanitarie riconosciute che erogano assistenza 
pubblica. 
Salva la vigilanza tecnico-sanitaria spettante all'unità sanitaria locale 
competente per territorio, nulla è innovato alle disposizioni vigenti per quanto 
concerne il regime giuridico-amministrativo degli istituti ed enti ecclesiastici 
civilmente riconosciuti che esercitano l'assistenza ospedaliera, nonché degli 
ospedali di cui all'art. 1, L. 26 novembre 1973, n. 817. 
Salva la vigilanza tecnico-sanitaria spettante all'unità sanitaria locale 
competente per territorio, nulla è innovato alla disciplina vigente per quanto 
concerne l'ospedale Galliera di Genova. Con legge dello Stato entro il 31 
dicembre 1979, si provvede al nuovo ordinamento dell'Ordine mauriziano, ai sensi 
della XIV Disposizione transitoria e finale della Costituzione ed in conformità, 
sentite le regioni interessate, per quanto attiene all'assistenza ospedaliera, 
ai principi di cui alla presente legge. 
I rapporti delle unità sanitarie locali competenti per territorio con gli 
istituti, enti ed ospedali di cui al primo comma che abbiano ottenuto la 
classificazione ai sensi della L. 12 febbraio 1968, n. 132, nonché l'ospedale 
Galliera di Genova e con il Sovrano Ordine militare di Malta, sono regolati da 
apposite convenzioni (42). 
Le convenzioni di cui al terzo comma del presente articolo devono essere 
stipulate in conformità a schemi tipo approvati dal Consiglio dei ministri, su 
proposta del Ministro della sanità, sentito il Consiglio sanitario nazionale 
(43). 
Le regioni, nell'assicurare la dotazione finanziaria alle unità sanitarie 
locali, devono tener conto delle convenzioni di cui al presente articolo. 
------------------------ 
(42) Con D.P.C.M. 16 ottobre 1987 (Gazz. Uff. 7 novembre 1987, n. 261) sono 
stati approvati gli schemi di convenzione che disciplinano i rapporti 
intercorrenti tra le unità sanitarie locali e lo SMOM e per esso l'ACISMOM e gli 
altri enti ed istituzioni pubbliche melitensi. Vedi, anche, l'Accordo fra il 
Governo della Repubblica italiana ed il Sovrano Militare Ordine di Malta 
ratificato con L. 9 giugno 2003, n. 157. 
(43) Con D.P.C.M. 18 luglio 1985 (Gazz. Uff. 3 agosto 1985, n. 182) è stato 
approvato lo schema tipo di convenzione fra le unità sanitarie locali e gli 
istituti ed enti di cui all'art. 1, ultimo comma della L. 12 febbraio 1968, n. 
132, ed alla L. 26 novembre 1973, n. 817, per gli ospedali classificati (enti 
ecclesiastici). 
 





(giurisprudenza di legittimità) 
42. Istituti di ricovero e di cura a carattere scientifico. 
Le disposizioni del presente articolo si applicano agli istituti che insieme a 
prestazioni sanitarie di ricovero e cura svolgono specifiche attività di ricerca 
scientifica biomedica. 
Il riconoscimento del carattere scientifico di detti istituti è effettuato con 
decreto del Ministro della sanità di intesa con il Ministro della pubblica 
istruzione, sentite le regioni interessate e il Consiglio sanitario nazionale. 
Detti istituti per la parte assistenziale sono considerati presìdi ospedalieri 
multizonali delle unità sanitarie locali nel cui territorio sono ubicati. 
Nei confronti di detti istituti, per la parte assistenziale, spettano alle 
regioni le funzioni che esse esercitano nei confronti dei presìdi ospedalieri 
delle unità sanitarie locali o delle case di cura private a seconda che si 
tratti di istituti aventi personalità giuridica di diritto pubblico o di 
istituti aventi personalità giuridica di diritto privato. Continuano ad essere 
esercitate dai competenti organi dello Stato le funzioni attinenti al regime 
giuridico-amministrativo degli istituti. 
Per gli istituti aventi personalità giuridica di diritto privato sono stipulate 
dalle regioni convenzioni per assistenza sanitaria, sulla base di schemi tipo 
approvati dal Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della sanità, 
sentito il Consiglio sanitario nazionale, che tengano conto della particolarità 
di detti istituti. I rapporti tra detti istituti e le regioni sono regolati 
secondo quanto previsto dagli articoli 41, 43 e 44 della presente legge (44). 
Il controllo sulle deliberazioni degli istituti aventi personalità giuridica di 
diritto pubblico, per quanto attiene alle attività assistenziali è esercitato 
nelle forme indicate dal primo comma dell'articolo 49. L'annullamento delle 
deliberazioni adottate in deroga alle disposizioni regionali non è consentito 
ove la deroga sia stata autorizzata con specifico riguardo alle finalità 
scientifiche dell'istituto, mediante decreto del Ministro della sanità di 
concerto con il Ministro della ricerca scientifica. 
[Il Governo è delegato ad emanare, entro un anno dall'entrata in vigore della 
presente legge uno o più decreti aventi valore di legge, per disciplinare: 
a) la composizione degli organi di amministrazione degli istituti con 
personalità giuridica di diritto pubblico, che dovrà prevedere la presenza di 
rappresentanti delle regioni e delle unità sanitarie locali competenti per 
territorio; 
b) i sistemi di controllo sugli atti relativi all'attività non assistenziale, 
sia per gli istituti aventi personalità giuridica di diritto pubblico che per 
quelli aventi personalità giuridica di diritto privato, nel rispetto della loro 
autonomia; 
c) le procedure per la formazione dei programmi di ricerca biomedica degli 
istituti di diritto pubblico e le modalità di finanziamento dei programmi 
stessi, prevedendo in particolare il loro inserimento in piani di ricerca, 
coordinati a livello nazionale e articolati per settore di ricerca, definiti di 
intesa tra i Ministri della sanità, della pubblica istruzione e per la ricerca 
scientifica, sentito il Consiglio sanitario nazionale, anche con riferimento 
agli obiettivi indicati nel piano sanitario nazionale; con riferimento a detti 
piani, il Ministro della sanità potrà stipulare apposite convenzioni con gli 
istituti di diritto privato per l'attuazione dei programmi di ricerca; 
d) la disciplina dello stato giuridico e del trattamento economico del personale 
degli istituti aventi personalità giuridica di diritto pubblico in coerenza con 
quello del personale del servizio sanitario nazionale] (45) (46). 
[Sino all'adozione dei decreti ministeriali di cui ai successivi commi non è 
consentito il riconoscimento di nuovi istituti di ricovero e cura a carattere 
scientifico] (47). 
[Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge il Ministro della 
sanità, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione, previa verifica 
dell'attività di ricerca scientifica svolta, sentiti il Consiglio sanitario 
nazionale e la Commissione composta da 10 deputati e 10 senatori prevista 
all'art. 79, provvede con proprio decreto al riordino degli istituti di cui al 
presente articolo in relazione alle finalità e agli obiettivi del servizio 
sanitario nazionale, confermando o meno gli attuali riconoscimenti] (48). 
[Gli istituti a carattere scientifico aventi personalità giuridica di diritto 
pubblico, ai quali non viene confermato il riconoscimento, perdono la 
personalità giuridica; con lo stesso decreto di cui al precedente comma i beni, 
le attrezzature ed il personale, nonché i rapporti giuridici in atto, sono 
trasferiti ai sensi degli articoli 66 e 68. Ove gli istituti ai quali non è 
confermato il riconoscimento abbiano personalità giuridica di diritto privato, 
gli stessi sono disciplinati ai sensi del successivo articolo 43] (49) (50). 
------------------------ 
(44) Con D.P.C.M. 12 dicembre 1986 (Gazz. Uff. 19 dicembre 1986, n. 294) è stato 
approvato lo schema-tipo di convenzione tra regioni ed istituti di ricovero e 
cura a carattere scientifico aventi personalità giuridica di diritto privato. 
(45) Vedi il D.P.R. 31 luglio 1980, n. 617. 
(46) Comma abrogato dall'art. 8, D.Lgs. 30 giugno 1993, n. 269. 
(47) Comma abrogato dall'art. 8, D.Lgs. 30 giugno 1993, n. 269. 
(48) Comma abrogato dall'art. 8, D.Lgs. 30 giugno 1993, n. 269. 
(49) Comma abrogato dall'art. 8, D.Lgs. 30 giugno 1993, n. 269. 
(50) Per il rinnovo delle deleghe previste dal presente articolo, vedi l'art. 2, 
L. 29 febbraio 1980, n. 33. 
 





(giurisprudenza di legittimità) 
43. Autorizzazione e vigilanza su istituzioni sanitarie. 
La legge regionale disciplina l'autorizzazione e la vigilanza sulle istituzioni 
sanitarie di carattere privato, ivi comprese quelle di cui all'articolo 41, 
primo comma, che non hanno richiesto di essere classificate ai sensi della legge 
12 febbraio 1968, n. 132, su quelle convenzionate di cui all'articolo 26, e 
sulle aziende termali e definisce le caratteristiche funzionali cui tali 
istituzioni e aziende devono corrispondere onde assicurare livelli di 
prestazioni sanitarie non inferiori a quelle erogate dai corrispondenti presìdi 
e servizi delle unità sanitarie locali. Restano ferme le funzioni di indirizzo e 
coordinamento di cui all'articolo 5. 
Gli istituti, enti ed ospedali di cui all'articolo 41, primo comma, che non 
abbiano ottenuto la classificazione ai sensi della legge 12 febbraio 1968, n. 
132, e le istituzioni a carattere privato che abbiano un ordinamento dei servizi 
ospedalieri corrispondente a quello degli ospedali gestiti direttamente dalle 
unità sanitarie locali, possono ottenere dalla regione, su domanda da 
presentarsi entro i termini stabiliti con legge regionale, che i loro ospedali, 
a seconda delle caratteristiche tecniche e specialistiche, siano considerati, ai 
fini dell'erogazione dell'assistenza sanitaria, presìdi dell'unità sanitaria 
locale nel cui territorio sono ubicati, sempre che il piano regionale sanitario 
preveda i detti presìdi. I rapporti dei predetti istituti, enti ed ospedali con 
le unità sanitarie locali sono regolati da apposite convenzioni. 
Le convenzioni di cui al comma precedente devono essere stipulate in conformità 
a schemi tipo approvati dal Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro 
della sanità, sentito il Consiglio sanitario nazionale e devono prevedere fra 
l'altro forme e modalità per assicurare l'integrazione dei relativi presìdi con 
quelli delle unità sanitarie locali. 
Sino all'emanazione della legge regionale di cui al primo comma rimangono in 
vigore gli artt. 51, 52 e 53, primo e secondo comma, della L. 12 febbraio 1968, 
n. 132, e il decreto del Ministro della sanità in data 5 agosto 1977, adottato 
ai sensi del predetto art. 51 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica del 31 agosto 1977, n. 236, nonché gli artt. 194, 195, 196, 197 e 198 
del T.U. delle leggi sanitarie approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, 
intendendosi sostituiti al Ministero della sanità la regione e al medico 
provinciale e al prefetto il presidente della giunta regionale (51). 
------------------------ 
(51) Con D.P.C.M. 20 ottobre 1988 (Gazz. Uff. 7 dicembre 1988, n. 287) è stato 
approvato lo schema tipo di convenzione per la disciplina dei rapporti tra unità 
sanitarie locali e istituzioni sanitarie di carattere privato. 
 





(giurisprudenza di legittimità) 
44. Convenzioni con istituzioni sanitarie. 
Il piano sanitario regionale di cui all'articolo 55 accerta la necessità di 
convenzionare le istituzioni private di cui all'articolo precedente, tenendo 
conto prioritariamente di quelle già convenzionate. 
La legge regionale stabilisce norme per: 
a) le convenzioni fra le unità sanitarie locali e le istituzioni private di cui 
all'articolo precedente, da stipularsi in armonia col piano sanitario regionale 
e garantendo la erogazione di prestazioni sanitarie non inferiori a quelle 
erogate dai corrispondenti presìdi e servizi delle unità sanitarie locali (52); 
b) le convenzioni fra le unità sanitarie locali e le aziende termali di cui 
all'articolo 36. 
Dette convenzioni sono stipulate dalle unità sanitarie locali in conformità a 
schemi tipo approvati dal Ministro della sanità, sentito il Consiglio sanitario 
nazionale. 
Le Convenzioni stipulate a norma del presente articolo dalle unità sanitarie 
locali competenti per territorio hanno efficacia anche per tutte le altre unità 
sanitarie locali del territorio nazionale. 
------------------------ 
(52) Con D.M. 22 luglio 1983 (Gazz. Uff. 10 agosto 1983, n. 218) è stato 
approvato lo schema tipo di convenzione tra unità sanitarie locali e case di 
cura private di cui all'articolo 44, secondo comma, lettera a), della L. 23 
dicembre 1978, n. 833. Con successivo D.M. 16 giugno 1990 (Gazz. Uff. 9 luglio 
1990, n. 158) si è provveduto all'aggiornamento dei criteri per la 
classificazione delle case di cura private convenzionate, ai fini della 
corresponsione della diaria di degenza. Il D.M. 1° febbraio 1991 (Gazz. Uff. 12 
febbraio 1991, n. 36) ha così disposto: 
Articolo unico. - Il termine fissato dalle norme transitorie finali contenute 
nel D.M. 16 giugno 1990 è subordinato all'emanazione della legge sul 
riordinamento del Servizio sanitario nazionale e misure di contenimento della 
spesa sanitaria. Pertanto l'adeguamento a dette norme è temporaneamente 
sospeso". 
 





(giurisprudenza di legittimità) 
45. Associazioni di volontariato. 
È riconosciuta la funzione delle associazioni di volontariato liberamente 
costituite aventi la finalità di concorrere al conseguimento dei fini 
istituzionali del servizio sanitario nazionale. 
Tra le associazioni di volontariato di cui al comma precedente sono ricomprese 
anche le istituzioni a carattere associativo, le cui attività si fondano, a 
norma di statuto, su prestazioni volontarie e personali dei soci. Dette 
istituzioni, se attualmente riconosciute come istituzioni pubbliche di 
assistenza e beneficenza (IPAB), sono escluse dal trasferimento di cui all'art. 
25 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616. 
A tal fine le predette istituzioni avanzano documentata istanza al presidente 
della giunta regionale che con proprio decreto procede, sentito il consiglio 
comunale ove ha sede l'istituzione, a dichiarare l'esistenza delle condizioni 
previste nel comma precedente. Di tale decreto viene data notizia alla 
commissione di cui al sesto comma dell'art. 25 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 
616. 
Sino all'entrata in vigore della legge di riforma dell'assistenza pubblica dette 
istituzioni restano disciplinate dalla L. 17 luglio 1890, n. 6972, e successive 
modifiche e integrazioni. 
I rapporti fra le unità sanitarie locali e le associazioni del volontariato ai 
fini del loro concorso alle attività sanitarie pubbliche sono regolati da 
apposite convenzioni nell'àmbito della programmazione e della legislazione 
sanitaria regionale (53). 
------------------------ 
(53) Con D.M. 3 febbraio 1986 (Gazz. Uff. 1° marzo 1986, n. 50) è stato 
approvato lo schema-tipo di convenzione tra unità sanitarie locali ed 
associazioni di volontariato o società cooperative che svolgono attività 
riabilitative a favore di soggetti dipendenti da sostanze stupefacenti o 
psicotrope. 
 





(giurisprudenza di legittimità) 
46. Mutualità volontaria. 
La mutualità volontaria è libera. 
È vietato agli enti, imprese ed aziende pubbliche contribuire sotto qualsiasi 
forma al finanziamento di associazioni mutualistiche liberamente costituite 
aventi finalità di erogare prestazioni integrative dell'assistenza sanitaria 
prestata dal servizio sanitario nazionale. 
------------------------ 
 





Capo IV - Personale 
(giurisprudenza di legittimità) 
47. Personale dipendente. 
Lo stato giuridico ed economico del personale delle unità sanitarie locali è 
disciplinato, salvo quanto previsto espressamente dal presente articolo, secondo 
i principi generali e comuni del rapporto di pubblico impiego. 
In relazione a quanto disposto dal secondo comma dell'articolo 13, la gestione 
amministrativa del personale delle unità sanitarie locali è demandata all'organo 
di gestione delle stesse, dal quale il suddetto personale dipende sotto il 
profilo funzionale, disciplinare e retributivo. 
Il Governo è delegato ad emanare, entro il 30 giugno 1979, su proposta del 
Presidente del Consiglio, di concerto con i Ministri della sanità e del lavoro e 
della previdenza sociale, previa consultazione delle associazioni sindacali 
delle categorie interessate uno o più decreti aventi valore di legge ordinaria 
per disciplinare, salvo quanto previsto dall'ottavo comma del presente articolo, 
lo stato giuridico del personale delle unità sanitarie locali nel rispetto dei 
seguenti principi e criteri direttivi: 
1) assicurare un unico ordinamento del personale in tutto il territorio 
nazionale; 
2) disciplinare i ruoli del personale sanitario, professionale, tecnico ed 
amministrativo; 
3) definire le tabelle di equiparazione per il personale proveniente dagli enti 
e dalle amministrazioni le cui funzioni sono trasferite ai comuni per essere 
esercitate mediante le unità sanitarie locali e provvedere a regolare i 
trattamenti di previdenza e di quiescenza, compresi gli eventuali trattamenti 
integrativi di cui all'articolo 14 della legge 20 marzo 1975, n. 70; 
4) garantire con criteri uniformi il diritto all'esercizio della libera attività 
professionale per i medici e veterinari dipendenti dalle unità sanitarie locali, 
degli istituti universitari e dei policlinici convenzionati e degli istituti 
scientifici di ricovero e cura di cui all'articolo 42. Con legge regionale sono 
stabiliti le modalità e i limiti per l'esercizio di tale attività; 
5) prevedere misure rivolte a favorire particolarmente per i medici a tempo 
pieno l'esercizio delle attività didattiche e scientifiche e ad ottenere, su 
richiesta, il comando per ragioni di aggiornamento tecnico-scientifico; 
6) fissare le modalità per l'aggiornamento obbligatorio professionale del 
personale; 
7) prevedere disposizioni per rendere omogeneo il trattamento economico 
complessivo e per equiparare gli istituti normativi aventi carattere economico 
del personale sanitario universitario operante nelle strutture convenzionate con 
quelli del personale delle unità sanitarie locali (54). 
Ai fini di una efficace organizzazione dei servizi delle unità sanitarie locali, 
le norme delegate di cui al comma precedente, oltre a demandare alla regione il 
potere di emanare norme per la loro attuazione ai sensi dell'articolo 117, 
ultimo comma, della Costituzione, dovranno prevedere: 
1) criteri generali per la istituzione e la gestione da parte di ogni regione di 
ruoli nominativi regionali del personale del servizio sanitario nazionale 
addetto ai presìdi, servizi ed uffici delle unità sanitarie locali. Il personale 
in servizio presso le unità sanitarie locali sarà collocato nei diversi ruoli in 
rapporto a titoli e criteri fissati con decreto del Ministro della sanità. Tali 
ruoli hanno valore anche ai fini dei trasferimenti, delle promozioni e dei 
concorsi; 
2) criteri generali per i comandi o per i trasferimenti nell'àmbito del 
territorio regionale; 
3) criteri generali per la regolamentazione, in sede di accordo nazionale unico, 
della mobilità del personale; 
4) disposizioni per disciplinare i concorsi pubblici, che devono essere banditi 
dalla regione su richiesta delle unità sanitarie locali, e per la efficacia 
delle graduatorie da utilizzare anche ai fini del diritto di scelta i posti 
messi a concorso; 
5) disposizioni volte a stabilire che nell'àmbito delle singole unità sanitarie 
locali l'assunzione avviene nella qualifica funzionale e non nel posto. 
I decreti delegati di cui al terzo comma del presente articolo prevedono altresì 
norme riguardanti: 
a) i criteri per la valutazione, anche ai fini di pubblici concorsi, dei servizi 
e dei titoli di candidati che hanno svolto la loro attività o nelle strutture 
sanitarie degli enti di cui all'articolo 41 o in quelle convenzionate a norma 
dell'articolo 43 fatti salvi i diritti acquisiti ai sensi dell'articolo 129 del 
decreto del Presidente della Repubblica numero 130 del 26 marzo 1969; 
b) la quota massima dei posti vacanti che le regioni possono riservare, per un 
tempo determinato, a personale in servizio a rapporto di impiego continuativo 
presso strutture convenzionate che cessino il rapporto convenzionale nonché le 
modalità ed i criteri per i relativi concorsi; 
c) le modalità ed i criteri per l'immissione nei ruoli regionali di cui al n. 1) 
del precedente comma, previo concorso riservato, del personale non di ruolo 
addetto esclusivamente e, in modo continuativo, ai servizi sanitari in data non 
successiva al 30 giugno 1978 ed in servizio all'atto dell'entrata in vigore 
della presente legge presso regioni, comuni, province, loro consorzi e 
istituzioni ospedaliere pubbliche. 
Le unità sanitarie locali, per l'attuazione del proprio programma di attività e 
in relazione a comprovate ed effettive esigenze assistenziali, didattiche e di 
ricerca, previa autorizzazione della regione, individuano le strutture, le 
divisioni ed i servizi cui devono essere addetti sanitari a tempo pieno e 
prescrivono, anche in carenza della specifica richiesta degli interessati, a 
singoli sanitari delle predette strutture, divisioni e servizi, la prestazione 
del servizio a tempo pieno. 
In riferimento al comma precedente, i relativi bandi di concorso per posti 
vacanti prescrivono il rapporto di lavoro a tempo pieno. 
Il trattamento economico e gli istituti normativi di carattere economico del 
rapporto di impiego di tutto il personale sono disciplinati mediante accordo 
nazionale unico, di durata triennale, stipulato tra il Governo, le regioni e 
l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e le organizzazioni 
sindacali maggiormente rappresentative in campo nazionale delle categorie 
interessate. La delegazione del Governo, delle regioni e dell'ANCI per la 
stipula degli accordi anzidetti, è costituita rispettivamente: da un 
rappresentante della Presidenza del Consiglio dei ministri e dai Ministri della 
sanità, del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro; da cinque 
rappresentanti designati dalle regioni attraverso la commissione interregionale 
di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281; da sei rappresentanti 
designati dall'ANCI. 
L'accordo nazionale di cui al comma precedente è reso esecutivo con decreto del 
Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei 
Ministri. I competenti organi locali adottano entro 30 giorni dalla 
pubblicazione del suddetto decreto i necessari e dovuti atti deliberativi. 
È fatto divieto di concedere al personale delle unità sanitarie locali compensi, 
indennità o assegni di qualsiasi genere e natura che modifichino direttamente o 
indirettamente il trattamento economico previsto dal decreto di cui al 
precedente comma. Allo scopo di garantire la parificazione delle lingue italiana 
e tedesca nel servizio sanitario, è fatta salva l'indennità di bilinguismo in 
provincia di Bolzano. Gli atti adottati in contrasto con la presente norma sono 
nulli di diritto e comportano la responsabilità personale degli amministratori. 
Il Ministero della difesa può stipulare convenzioni con le unità sanitarie 
locali per prestazioni professionali presso la organizzazione sanitaria militare 
da parte del personale delle unità sanitarie locali nei limiti di orario 
previsto per detto personale (55). 
------------------------ 
(54) La L. 22 ottobre 1979, n. 510 (Gazz. Uff. 24 ottobre 1979, n. 290) ha così 
disposto: 
"Art. 1. - La delega conferita al Governo con l'art. 47, L. 23 dicembre 1978, n. 
833, scaduta il 30 giugno 1979, è rinnovata sino al 20 dicembre 1979. 
Ai soli fini dell'esercizio della delega di cui al comma precedente, i termini 
previsti nell'art. 8, L. 22 luglio 1975, n. 382, sono ridotti alla metà. 
Per l'attuazione della delega, vedi il D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761. 
(55) Vedi, anche, la L. 21 giugno 1986, n. 304. 
 





(giurisprudenza di legittimità) 
48. Personale a rapporto convenzionale. 
L'uniformità del trattamento economico e normativo del personale sanitario a 
rapporto convenzionale è garantita sull'intero territorio nazionale da 
convenzioni, aventi durata triennale, del tutto conformi agli accordi collettivi 
nazionali stipulati tra il Governo, le regioni e l'Associazione nazionale dei 
comuni italiani (ANCI) e le organizzazioni sindacali maggiormente 
rappresentative in campo nazionale di ciascuna categoria. La delegazione del 
Governo, delle regioni e dell'ANCI per la stipula degli accordi anzidetti è 
costituita rispettivamente: dai Ministri della sanità, del lavoro e della 
previdenza sociale e del tesoro; da cinque rappresentanti designati dalle 
regioni attraverso la commissione interregionale di cui all'articolo 13 della 
legge 16 maggio 1970, n. 281; da sei rappresentanti designati dall'ANCI. 
L'accordo nazionale di cui al comma precedente è reso esecutivo con decreto del 
Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei 
ministri. I competenti organi locali adottano entro 30 giorni dalla 
pubblicazione del suddetto decreto i necessari e dovuti atti deliberativi. 
Gli accordi collettivi nazionali di cui al primo comma devono prevedere: 
1) il rapporto ottimale medico-assistibili per la medicina generale e quella 
pediatrica di libera scelta, al fine di determinare il numero dei medici 
generici e dei pediatri che hanno diritto di essere convenzionati di ogni unità 
sanitaria locale, fatto salvo il diritto di libera scelta del medico per ogni 
cittadino; 
2) l'istituzione e i criteri di formazione di elenchi unici per i medici 
generici, per i pediatri, per gli specialisti, convenzionati esterni e per gli 
specialisti e generici ambulatoriali; 
3) l'accesso alla convenzione, che è consentito ai medici con rapporto di 
impiego continuativo a tempo definito; 
4) la disciplina delle incompatibilità e delle limitazioni del rapporto 
convenzionale rispetto ad altre attività mediche, al fine di favorire la 
migliore distribuzione del lavoro medico e la qualificazione delle prestazioni; 
5) il numero massimo degli assistiti per ciascun medico generico e pediatra di 
libera scelta a ciclo di fiducia ed il massimo delle ore per i medici 
ambulatoriali specialisti e generici, da determinare in rapporto ad altri 
impegni di lavoro compatibili; la regolamentazione degli obblighi che derivano 
al medico in dipendenza del numero degli assistiti o delle ore; il divieto di 
esercizio della libera professione nei confronti dei propri convenzionati; le 
attività libero-professionali incompatibili con gli impegni assunti nella 
convenzione. Eventuali deroghe in aumento al numero massimo degli assistiti e 
delle ore di servizio ambulatoriale potranno essere autorizzate in relazione a 
particolari situazioni locali e per un tempo determinato dalle regioni, previa 
domanda motivata alla unità sanitaria locale; 
6) l'incompatibilità con qualsiasi forma di cointeressenza diretta o indiretta e 
con qualsiasi rapporto di interesse con case di cura private e industrie 
farmaceutiche. Per quanto invece attiene al rapporto di lavoro si applicano le 
norme previste dal precedente punto 4); 
7) la differenziazione del trattamento economico a seconda della quantità e 
qualità del lavoro prestato in relazione alle funzioni esercitate nei settori 
della prevenzione, cura e riabilitazione. Saranno fissate a tal fine tariffe 
socio-sanitarie costituite, per i medici generici e per i pediatri di libera 
scelta, da un compenso globale annuo per assistito; e, per gli specialisti e 
generici ambulatoriali, da distinti compensi commisurati alle ore di lavoro 
prestato negli ambulatori pubblici e al tipo e numero delle prestazioni 
effettuate presso gli ambulatori convenzionati esterni. Per i pediatri di libera 
scelta potranno essere previste nell'interesse dell'assistenza forme integrative 
di remunerazione; 
8) le forme di controllo sull'attività dei medici convenzionati, nonché le 
ipotesi di infrazione da parte dei medici degli obblighi derivanti dalla 
convenzione, le conseguenti sanzioni, compresa la risoluzione del rapporto 
convenzionale e il procedimento per la loro irrogazione, salvaguardando il 
principio della contestazione degli addebiti e fissando la composizione di 
commissioni paritetiche di disciplina; 
9) le forme di incentivazione in favore dei medici convenzionati residenti in 
zone particolarmente disagiate, anche allo scopo di realizzare una migliore 
distribuzione territoriale dei medici; 
10) le modalità per assicurare l'aggiornamento obbligatorio professionale dei 
medici convenzionati; 
11) le modalità per assicurare la continuità dell'assistenza anche in assenza o 
impedimento del medico tenuto alla prestazione; 
12) le forme di collaborazione fra i medici, il lavoro medico di gruppo e 
integrato nelle strutture sanitarie e la partecipazione dei medici a programmi 
di prevenzione e di educazione sanitaria; 
13) la collaborazione dei medici per la parte di loro competenza, alla 
compilazione di libretti sanitari personali di rischio. 
I criteri di cui al comma precedente, in quanto applicabili, si estendono alle 
convenzioni con le altre categorie non mediche di operatori professionali, da 
stipularsi con le modalità di cui al primo e secondo comma del presente 
articolo. 
Gli stessi criteri, per la parte compatibile, si estendono, altresì, ai sanitari 
che erogano le prestazioni specialistiche e di riabilitazione in ambulatori 
dipendenti da enti o istituti privati convenzionati con la regione. 
Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle convenzioni 
da stipulare da parte delle unità sanitarie locali con tutte le farmacie di cui 
all'articolo 28. 
È nullo qualsiasi atto, anche avente carattere integrativo, stipulato con 
organizzazioni professionali o sindacali per la disciplina dei rapporti 
convenzionali. Resta la facoltà degli organi di gestione delle unità sanitarie 
locali di stipulare convenzioni con ordini religiosi per l'espletamento di 
servizi nelle rispettive strutture. 
È altresì nulla qualsiasi convenzione con singoli appartenenti alle categorie di 
cui al presente articolo. Gli atti adottati in contrasto con la presente norma 
comportano la responsabilità personale degli amministratori. 
Le federazioni degli ordini nazionali, nonché i collegi professionali, nel corso 
delle trattative per la stipula degli accordi nazionali collettivi riguardanti 
le rispettive categorie, partecipano in modo consultivo e limitatamente agli 
aspetti di carattere deontologico e agli adempimenti che saranno ad essi 
affidati dalle convenzioni uniche. 
Gli ordini e collegi professionali sono tenuti a dare esecuzione ai compiti che 
saranno ad essi demandati dalle convenzioni uniche. Sono altresì tenuti a 
valutare sotto il profilo deontologico i comportamenti degli iscritti agli albi 
professionali che si siano resi inadempienti agli obblighi convenzionali, 
indipendentemente dalle sanzioni applicabili a norma di convenzione. 
In caso di grave inosservanza delle disposizioni di cui al comma precedente, la 
regione interessata provvede a farne denuncia al Ministro della sanità e a darne 
informazione contemporaneamente alla competente federazione nazionale 
dell'ordine. Il Ministro della sanità, sentita la suddetta federazione, provvede 
alla nomina di un commissario, scelto tra gli iscritti nell'albo professionale 
della provincia, per il compimento degli atti di cui l'ordine provinciale non ha 
dato corso. 
Sino a quando non sarà riordinato con legge il sistema previdenziale relativo 
alle categorie professionistiche convenzionate, le convenzioni di cui al 
presente articolo prevedono la determinazione della misura dei contributi 
previdenziali e le modalità del loro versamento a favore dei fondi di previdenza 
di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in data 15 
ottobre 1976, pubblicato nel supplemento alla Gazzetta Ufficiale del 28 ottobre 
1976, n. 289 (56) (57). 
------------------------ 
(56) Con D.M. 7 ottobre 1989 (Gazz. Uff. 24 ottobre 1989, n. 249) è stata 
disposta l'approvazione della deliberazione dell'ENPAM del 1° aprile 1989 
concernente la delegificazione della regolamentazione della materia relativa 
alle modalità e ai termini di versamento dei contributi ai fondi speciali di 
previdenza dei medici convenzionati con il Servizio sanitario nazionale. 
(57) Vedi, anche, il D.P.R. 15 settembre 1979. Nella Gazz. Uff. 28 dicembre 
1984, n. 355, S.O., sono stati pubblicati i seguenti decreti: 
D.P.R. 16 ottobre 1984, n. 882. Esecuzione dell'accordo collettivo nazionale per 
la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale; 
D.P.R. 16 ottobre 1984, n. 883. Esecuzione dell'accordo collettivo nazionale per 
la disciplina dei rapporti con i medici specialisti pediatri di libera scelta; 
D.P.R. 16 ottobre 1984, n. 884. Esecuzione dell'accordo collettivo nazionale per 
la disciplina dei rapporti con i medici specialisti ambulatoriali; 
D.P.R. 16 ottobre 1984, n. 885. Esecuzione dell'accordo collettivo nazionale per 
la disciplina dei rapporti con i medici addetti ai servizi di guardia medica; 
D.P.R. 16 ottobre 1984, n. 886. Esecuzione dell'accordo collettivo nazionale per 
la disciplina dei rapporti con i medici addetti alle attività della medicina dei 
servizi. 
Gli accordi approvati con i DD.PP.RR. 16 ottobre 1984, nn. 882 e 883, sopra 
citati, sono stati integrati dall'accordo approvato con D.P.R. 5 maggio 1986, n. 
278 (Gazz. Uff. 19 giugno 1986, n. 140). 
Nella Gazz. Uff. 21 luglio 1987, n. 168, S.O., nn. 1 e 2, sono stati pubblicati 
i seguenti decreti: 
D.P.R. 8 giugno 1987, n. 289. Accordo collettivo nazionale per la 
regolamentazione dei rapporti con i medici di medicina generale; 
D.P.R. 8 giugno 1987, n. 290. Accordo collettivo nazionale per la 
regolamentazione dei rapporti con i medici specialisti pediatri di libera 
scelta; 
D.P.R. 8 giugno 1987, n. 291. Accordo collettivo nazionale per la 
regolamentazione dei rapporti con i medici specialisti ambulatoriali; 
D.P.R. 8 giugno 1987, n. 292. Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei 
rapporti libero-professionali con i medici addetti ai servizi di guardia medica. 

Nella Gazz. Uff. 11 dicembre 1987, n. 289, S.O., è stato pubblicato il D.P.R. 17 
settembre 1987, n. 504. Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei 
rapporti con i medici addetti alle attività della medicina dei servizi, ai sensi 
dell'art. 48 della L. 23 dicembre 1978, n. 833. 
Nella Gazz. Uff. 16 aprile 1988, n. 89, S.O. sono stati pubblicati i seguenti 
decreti: 
D.P.R. 23 marzo 1988, n. 119. Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei 
rapporti con professionisti convenzionati con il Servizio sanitario nazionale 
per l'erogazione di prestazioni specialistiche sanitarie nei loro studi privati, 
ai sensi dell'art. 48 della L. 23 dicembre 1978, n. 833; 
D.P.R. 23 marzo 1988, n. 120. Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei 
rapporti convenzionali in materia di prestazioni di diagnostica strumentale e di 
laboratorio, compresa la diagnostica radioimmunologica, la medicina nucleare e 
di fisiokinesiterapia, nonché ogni altra prestazione specialistica effettuata in 
regime di autorizzazione sanitaria, ai sensi dell'art. 48 della L. 23 dicembre 
1978, n. 833. 
Nella Gazz. Uff. 7 novembre 1987, n. 261, S.O., è stato pubblicato il D.P.R. 17 
settembre 1987, n. 457, integrato dal successivo D.M. 6 aprile 1988 (Gazz. Uff. 
2 maggio 1988, n. 101) recante l'accordo collettivo nazionale per la disciplina 
dei rapporti con i biologi ambulatoriali. 
Con D.P.R. 18 giugno 1988, n. 255 (Gazz. Uff. 11 luglio 1988, n. 161) è stato 
reso esecutivo l'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con 
i chimici ambulatoriali. Con D.M. 22 settembre 1988 (Gazz. Uff. 7 ottobre 1988, 
n. 236) è stato approvato l'elenco dei servizi specialistici istituibili nei 
presìdi extraospedalieri, dei titoli e dei criteri di valutazione per 
l'attribuzione dei punteggi ai fini della formazione delle graduatorie, nonché 
lo schema di domanda per l'ammissione alle graduatorie stesse, di cui alla 
dichiarazione a verbale n. 3 annessa all'Accordo collettivo nazionale per la 
regolamentazione dei rapporti con i medici specialistici ambulatoriali. Con 
D.P.R. 21 febbraio 1989, n. 94 (Gazz. Uff. 16 marzo 1989, n. 63) e con D.P.R. 8 
luglio 1998, n. 371 (Gazz. Uff. 27 ottobre 1998, n. 251), modificato dal D.P.R. 
16 dicembre 1999, n. 516 (Gazz. Uff. 12 gennaio 2000, n. 8), è stato reso 
esecutivo l'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con le 
farmacie. Con D.P.R. 28 settembre 1990, n. 314 (Gazz. Uff. 7 novembre 1990, n. 
260, S.O.) è stato reso esecutivo l'accordo collettivo nazionale per la 
regolamentazione dei rapporti con i medici di medicina generale. Con D.P.R. 28 
settembre 1990, n. 315 (Gazz. Uff. 7 novembre 1990, n. 260, S.O.) è stato reso 
esecutivo l'accordo collettivo nazionale per la regolamentazione dei rapporti 
con i medici specialisti pediatri di libera scelta. Con D.P.R. 28 settembre 
1990, n. 316 (Gazz. Uff. 7 novembre 1990, n. 260, S.O.) è stato reso esecutivo 
l'accordo collettivo nazionale per la regolamentazione dei rapporti con i medici 
specialisti ambulatoriali. Con D.P.R. 25 gennaio 1991, n. 41 (Gazz. Uff. 15 
febbraio 1991, n. 39, S.O.) è stato reso esecutivo l'accordo collettivo 
nazionale per la regolamentazione dei rapporti con i medici addetti al servizio 
di guardia medica di emergenza territoriale. Con D.P.R. 14 febbraio 1992, n. 218 
(Gazz. Uff. 9 marzo 1992, n. 57, S.O.), è stato adottato il regolamento per il 
recepimento delle norme risultanti dall'accordo collettivo nazionale per la 
disciplina dei rapporti con i medici addetti alle attività della medicina dei 
servizi, sottoscritto in data 31 gennaio 1991 e perfezionato in data 9 gennaio 
1992. Con D.P.R. 13 marzo 1992, n. 258 (Gazz. Uff. 16 aprile 1992, n. 90, S.O.) 
è stato approvato il regolamento per il recepimento delle norme risultanti 
dall'accordo integrativo dell'accordo collettivo nazionale recante la disciplina 
dei rapporti con i medici specialisti pediatri di libera scelta. Con D.P.R. 13 
marzo 1992, n. 259 (Gazz. Uff. 16 aprile 1992, n. 90, S.O.) è stato approvato il 
regolamento per il recepimento delle norme risultanti dall'accordo integrativo 
dell'accordo collettivo nazionale recante la disciplina dei rapporti con i 
medici specialisti ambulatoriali. Con D.P.R. 13 marzo 1992, n. 260 (Gazz. Uff. 
16 aprile 1992, n. 90, S.O.) è stato approvato il regolamento per il recepimento 
delle norme risultanti dall'accordo integrativo dell'accordo collettivo 
nazionale recante la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale. 
Con D.P.R. 13 marzo 1992, n. 261 (Gazz. Uff. 16 aprile 1992, n. 90, S.O.) è 
stato approvato il regolamento per il recepimento delle norme risultanti 
dall'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con gli 
psicologi ambulatoriali, sottoscritto il 10 luglio 1991 e perfezionato il 28 
gennaio 1992. Con D.P.R. 13 marzo 1992, n. 262 (Gazz. Uff. 16 aprile 1992, n. 
90, S.O.) è stato approvato il regolamento per il recepimento delle norme 
risultanti dall'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con 
i biologi ambulatoriali, sottoscritto il 17 maggio 1991 e perfezionato il 9 
gennaio 1992. Con D.P.R. 22 luglio 1996, n. 484 (Gazz. Uff. 19 settembre 1996, 
n. 220, S.O.) è stato approvato l'accordo collettivo nazionale per la disciplina 
dei rapporti con i medici di medicina generale - ai sensi dell'art. 4, comma 9, 
della legge n. 412 del 1991 e dell'art. 8 del decreto legislativo n. 502 del 
1992, come modificato dal decreto legislativo n. 517 del 1993 - sottoscritto il 
25 gennaio 1996 e modificato in data 6 giugno 1996. Con D.P.R. 29 luglio 1996, 
n. 500 (Gazz. Uff. 25 settembre 1996, n. 225, S.O.) è stato approvato l'accordo 
collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici specialisti 
ambulatoriali, sottoscritto il 2 febbraio 1996. Con D.P.R. 21 ottobre 1996, n. 
613 (Gazz. Uff. 5 dicembre 1996, n. 285, S.O.) è stato approvato l'accordo 
collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici specialisti 
pediatri di libera scelta. Con D.P.R. 16 dicembre 1999, n. 516 (Gazz. Uff. 12 
gennaio 2000, n. 8) è stato reso esecutivo l'accordo integrativo dell'accordo 
collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con le farmacie pubbliche e 
private. Con D.P.R. 28 luglio 2000, n. 270 (Gazz. Uff. 2 ottobre 2000, n. 230, 
S.O.), corretto con avviso pubblicato nella Gazz. Uff. 24 gennaio 2001, n. 19 e 
modificato con D.P.R. 8 maggio 2002, n. 130 (Gazz. Uff. 4 luglio 2002, n. 155), 
è stato reso esecutivo l'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei 
rapporti con i medici di medicina generale. Con D.P.R. 28 luglio 2000, n. 271 
(Gazz. Uff. 2 ottobre 2000, n. 230, S.O.) è stato reso esecutivo l'accordo 
collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici specialisti 
ambulatoriali interni. Con D.P.R. 28 luglio 2000, n. 272 (Gazz. Uff. 2 ottobre 
2000, n. 230, S.O.), corretto con avviso pubblicato nella Gazz. Uff. 6 novembre 
2000, n. 259 e modificato dal D.P.R. 20 agosto 2001, n. 382 (Gazz. Uff. 23 
ottobre 2001, n. 247), è stato reso esecutivo l'accordo collettivo nazionale per 
la disciplina dei rapporti con i medici specialisti pediatri di libera scelta. 
Con D.P.R. 21 settembre 2001, n. 446 (Gazz. Uff. 28 dicembre 2001, n. 300, S.O.) 
è stato reso esecutivo l'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei 
rapporti con i biologi, i chimici e gli psicologi ambulatoriali, relativo al 
1998-2000. Con D.M. 23 luglio 2002, n. 206 (Gazz. Uff. 19 settembre 2002, n. 
220) è stato reso esecutivo il regolamento recante l'accordo collettivo 
nazionale per la disciplina dei rapporti tra il Ministero della salute ed i 
medici ambulatoriali, specialisti e generici, operanti negli ambulatori 
direttamente gestiti dal Ministero della salute per l'assistenza sanitaria e 
medico legale al personale navigante, marittimo e dell'aviazione civile. Con 
D.M. 24 dicembre 2003, n. 399 è stato reso esecutivo l'accordo collettivo 
nazionale per la disciplina dei rapporti libero-professionali tra il Ministero 
della salute ed i medici generici fiduciari dell'assistenza sanitaria e 
medico-legale al personale navigante, marittimo e dell'aviazione civile per il 
triennio 1998-2000. 
 





Capo V - Controlli, contabilità e finanziamento 
(giurisprudenza di legittimità) 
49. Controlli sulle unità sanitarie locali. 
Il controllo sugli atti delle unità sanitarie locali è esercitato, in unica 
sede, dai comitati regionali di controllo di cui all'art. 55, L. 10 febbraio 
1953, n. 62, integrati da un esperto in materia sanitaria designato dal 
Consiglio regionale e da un rappresentante del Ministero del tesoro nelle forme 
previste dagli artt. 59 e seguenti della medesima legge (58). 
I provvedimenti vincolati della unità sanitaria locale attinenti allo stato 
giuridico e al trattamento economico del personale dipendente indicati nell'art. 
10, secondo comma, del D.P.R. 30 giugno 1972, n. 748, sono adottati dal 
coordinatore amministrativo dell'ufficio di direzione e trasmessi al comitato di 
gestione e al collegio dei revisori. Detti provvedimenti non sono assoggettati 
al controllo del comitato regionale di controllo (59). 
Il comitato di gestione, d'ufficio o su segnalazione del collegio dei revisori, 
nell'esercizio del potere di autotutela può, entro 20 giorni dal ricevimento, 
annullare o riformare i provvedimenti indicati al comma precedente (60). 
Gli atti delle unità sanitarie locali sono nulli di diritto se per la relativa 
spesa non è indicata idonea copertura finanziaria (61). 
Le modificazioni apportate in sede di riordinamento delle autonomie locali alla 
materia dei controlli sugli atti e sugli organi dei comuni e delle province 
s'intendono automaticamente estese ai controlli sulle unità sanitarie locali. 
I controlli di cui ai commi precedenti per le regioni a statuto speciale e per 
le province autonome di Trento e di Bolzano si esercitano nelle forme previste 
dai rispettivi statuti. 
I comuni singoli o associati e le comunità montane presentano annualmente, in 
base ai criteri e princìpi uniformi predisposti dalle regioni, allegata al 
bilancio delle unità sanitarie locali, una relazione al presidente della giunta 
regionale sui livelli assistenziali raggiunti e sulle esigenze che si sono 
manifestate nel corso dell'esercizio. 
Il presidente della giunta regionale presenta annualmente al consiglio regionale 
una relazione generale sulla gestione ed efficienza dei servizi sanitari, con 
allegata la situazione contabile degli impegni assunti sulla quota assegnata 
alla regione degli stanziamenti per il servizio sanitario nazionale. Tale 
relazione deve essere trasmessa ai Ministri della sanità, del tesoro e del 
lavoro e della previdenza sociale, con allegato un riepilogo dei conti 
consuntivi, per singole voci, delle unità sanitarie locali. 
------------------------ 
(58) Comma così sostituito dall'art. 13, L. 26 aprile 1982, n. 181. 
(59) Comma aggiunto dall'art. 16, D.L. 12 settembre 1983, n. 463. 
(60) Comma aggiunto dall'art. 16, D.L. 12 settembre 1983, n. 463. 
(61) Comma aggiunto dall'art. 13, L. 26 aprile 1982, n. 181 poi modificato 
dall'art. 16, D.L. 12 settembre 1983, n. 463 ed infine così sostituito dall'art. 
17, L. 22 dicembre 1984, n. 887. 
 





(giurisprudenza di legittimità) 
50. Norme di contabilità. 
Entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge le regioni 
provvedono con legge a disciplinare l'utilizzazione del patrimonio e la 
contabilità delle unità sanitarie locali in conformità ai seguenti princìpi: 
1) la disciplina amministrativo-contabile delle gestioni deve risultare 
corrispondente ai princìpi della contabilità pubblica previsti dalla 
legislazione vigente; 
2) i competenti organi dei comuni, singoli o associati, e delle comunità montane 
interessati cureranno l'effettuazione di periodiche verifiche di cassa, con 
ritmo almeno bimestrale, al fine dell'accertamento di eventuali disavanzi da 
comunicare immediatamente ai sindaci o al presidente della comunità competenti 
per l'adozione dei provvedimenti di cui all'ultimo comma del presente articolo; 
3) i bilanci devono recare analitiche previsioni tanto in termini di competenza 
quanto in termini di cassa; 
4) i predetti bilanci, in cui saranno distinte le gestioni autonome e le 
contabilità speciali, devono essere strutturati su base economica; 
5) i conti consuntivi devono contenere una compiuta dimostrazione, oltre che dei 
risultati finanziari, di quelli economici e patrimoniali delle gestioni; 
6) le risultanze complessive delle previsioni di entrata e di spesa nonché dei 
conti consuntivi delle unità sanitarie locali, devono essere iscritte 
rispettivamente nel bilancio di previsione e nel conto consuntivo dei comuni 
singoli o associati o delle comunità montane. I bilanci di previsione e i conti 
consuntivi delle unità sanitarie locali debbono essere allegati alle contabilità 
degli enti territoriali cui si riferiscono; 
7) gli stanziamenti iscritti in entrata ed in uscita dei bilanci comunali o 
delle comunità montane per i compiti delle unità sanitarie locali debbono 
comprendere i relativi affidamenti regionali che non possono essere utilizzati 
in alcun caso per altre finalità; 
8) i contratti di fornitura non possono essere stipulati con dilazioni di 
pagamento superiore a 90 giorni; 
9) alle unità sanitarie locali è vietato, anche attraverso i comuni, il ricorso 
a qualsiasi forma di indebitamento salvo anticipazioni mensili da parte del 
tesoriere pari a un dodicesimo dello scoperto autorizzato; 
10) l'obbligo di prevedere, nell'ordinamento contabile delle unità sanitarie 
locali, l'adeguamento della classificazione economica e funzionale della spesa, 
della denominazione dei capitoli delle entrate e delle spese nonché dei relativi 
codici, ai criteri stabiliti con decreto del Presidente della Repubblica, su 
proposta del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro della sanità, 
sentita la commissione interregionale di cui all'art. 13, L. 16 maggio 1970, n. 
281, da emanarsi entro il 30 giugno 1980. Fino all'emanazione del predetto 
decreto del Presidente della Repubblica, l'ordinamento contabile delle unità 
sanitarie locali, per quanto attiene al presente obbligo, dovrà essere conforme 
ai criteri contenuti nelle leggi di bilancio e di contabilità delle rispettive 
regioni di appartenenza (62). 
Le unità sanitarie locali debbono fornire alle regioni rendiconti trimestrali, 
entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data di scadenza del trimestre, 
in cui si dia conto dell'avanzo o disavanzo di cassa nonché dei debiti e crediti 
dei bilanci già accertati alla data della resa del conto anzidetto, dettagliando 
gli eventuali impedimenti obiettivi per cui, decorso il termine di cui al n. 8) 
del primo comma non sono stati effettuati pagamenti per forniture. Nei casi di 
inosservanza del termine suindicato, le regioni sono tenute a provvedere 
all'acquisizione dei rendiconti stessi, entro i successivi 30 giorni (63). 
La regione a sua volta fornirà gli stessi dati ai Ministeri della sanità e del 
tesoro secondo un modello di rilevazione contabile delle spese del servizio 
sanitario nazionale impostato uniformemente nell'àmbito dell'indirizzo e 
coordinamento governativo. 
Ove dalla comunicazione di cui al numero 2) del primo comma, ovvero dalla 
rendicontazione trimestrale prevista dal secondo comma del presente articolo, 
risulti che la gestione manifesta un disavanzo complessivo, e ciò anche avendo 
riguardo ai debiti e crediti di bilancio, i comuni, singoli o associati e le 
comunità montane sono tenuti a convocare nel termine di 30 giorni i rispettivi 
organi deliberanti al fine di adottare i provvedimenti necessari a riportare in 
equilibrio il conto di gestione della unità sanitaria locale. 
------------------------ 
(62) Numero aggiunto dall'art. 9, D.L. 30 dicembre 1979, n. 663. 
(63) Periodo aggiunto dall'art. 10, D.L. 30 dicembre 1979, n. 663. 
 





(giurisprudenza di legittimità) 
51. Finanziamento del servizio sanitario nazionale. 
Il fondo sanitario nazionale destinato al finanziamento del servizio sanitario 
nazionale è annualmente determinato con la legge di cui al successivo articolo 
53. Gli importi relativi devono risultare stanziati in distinti capitoli della 
parte corrente e della parte in conto capitale da iscriversi, rispettivamente, 
negli stati di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del Ministero 
del bilancio e della programmazione economica (64). 
Le somme stanziate a norma del precedente comma vengono ripartite con delibera 
del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) tra tutte 
le regioni, comprese quelle a statuto speciale, su proposta del Ministro della 
sanità, sentito il Consiglio sanitario nazionale, tenuto conto delle indicazioni 
contenute nei piani sanitari nazionali e regionali e sulla base di indici e di 
standards distintamente definiti per la spesa corrente e per la spesa in conto 
capitale. Tali indici e standards devono tendere a garantire i livelli di 
prestazioni sanitarie stabiliti con le modalità di cui al secondo comma 
dell'art. 3 in modo uniforme su tutto il territorio nazionale, eliminando 
progressivamente le differenze strutturali e di prestazioni tra le regioni. Per 
la ripartizione della spesa in conto capitale si applica quanto disposto 
dall'art. 43, D.P.R. 30 giugno 1967, n. 1523, prorogato dall'art. 7, L. 6 
ottobre 1971, n. 853. 
All'inizio di ciascun trimestre, il Ministro del tesoro ed il Ministro del 
bilancio e della programmazione economica, ciascuno per la parte di sua 
competenza, trasferiscono alle regioni le quote loro assegnate ai sensi del 
presente articolo. 
In caso di mancato o ritardato invio ai Ministri della sanità e del tesoro, da 
parte della regione, dei dati di cui al terzo comma del precedente articolo 50, 
le quote di cui al precedente comma vengono trasferite alla regione in misura 
uguale alle corrispondenti quote dell'esercizio precedente (65). 
Le regioni, sulla base di parametri numerici da determinarsi, sentiti i comuni, 
con legge regionale ed intesi ad unificare il livello delle prestazioni 
sanitarie, provvedono a ripartire tra le unità sanitarie locali la quota loro 
assegnata per il finanziamento delle spese correnti, riservandone un'aliquota 
non superiore al 5 per cento per interventi imprevisti. Tali parametri devono 
garantire gradualmente livelli di prestazioni uniformi nell'intero territorio 
regionale. Per il riparto della quota loro assegnata per il finanziamento delle 
spese in conto capitale, le regioni provvedono sulla base delle indicazioni 
formulate dal piano sanitario nazionale. 
Con provvedimento regionale all'inizio di ciascun trimestre, è trasferita alle 
unità sanitarie locali, tenendo conto dei presìdi e servizi di cui all'articolo 
18, la quota ad esse spettante secondo il piano sanitario regionale. 
Gli amministratori e i responsabili dell'ufficio di direzione dell'unità 
sanitaria locale sono responsabili in solido delle spese disposte od autorizzate 
in eccedenza alla quota di dotazione loro attribuita, salvo che esse non siano 
determinate da esigenze obiettive di carattere locale da collegare a fattori 
straordinari di morbilità accertati dagli organi sanitari della regione e 
finanziabili con la riserva di cui al quarto comma. 
------------------------ 
(64) Comma così modificato dall'art. 1, L. 23 ottobre 1985, n. 595. Vedi, anche, 
l'art. 27, L. 27 dicembre 1983, n. 730. 
(65) Comma così inserito dall'art. 6, L. 7 agosto 1982, n. 526. 
 





(giurisprudenza di legittimità) 
52. Finanziamento per l'esercizio finanziario 1979. 
Per l'esercizio finanziario 1979 l'importo del fondo sanitario nazionale, parte 
corrente, da iscrivere nel bilancio dello Stato è determinato, con riferimento 
alle spese effettivamente sostenute nel 1977 dallo Stato, dalle regioni, dalle 
province, dai comuni e loro consorzi, dagli enti, casse, servizi e gestioni 
autonome, estinti e posti in liquidazione ai sensi dell'art. 12-bis, D.L. 8 
luglio 1974, n. 264, come modificato dalla legge di conversione 17 agosto 1974, 
n. 386, e da ogni altro ente pubblico previsto dalla presente legge, per 
l'esercizio delle funzioni attribuite al servizio sanitario nazionale. 
Ai fini della determinazione del fondo sanitario nazionale per l'esercizio 1979, 
sulle spese impegnate nel 1977 vengono riconosciute in aumento: 
a) le maggiorazioni derivanti dall'applicazione delle norme contrattuali, 
regolamentari o legislative vigenti per quanto riguarda la spesa del personale, 
compreso quello il cui rapporto è regolato da convenzioni; 
b) la maggiorazione del 7 per cento delle spese impegnate per la fornitura di 
beni e servizi per ciascuno degli anni 1978 e 1979; 
c) le maggiorazioni derivanti dalle rate di ammortamento dei mutui regolarmente 
contratti negli anni 1978 e precedenti e non compresi negli impegni dell'anno 
1977. 
Fatte salve le necessità finanziarie degli organi centrali del servizio 
sanitario nazionale e degli enti pubblici di cui al primo comma, alla 
ripartizione del fondo fra le regioni si provvede per l'esercizio 1979, anche in 
deroga al disposto dell'articolo 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281, con 
decreto del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro della sanità, 
assumendo come riferimento la spesa rilevata nelle singole regioni, secondo 
quanto è previsto dal presente articolo, maggiorata in base alle disposizioni di 
cui al precedente comma. 
Le regioni, tenuto conto di quanto disposto dal terzo comma dell'art. 61 e sulla 
base degli atti ricognitivi previsti dall'art. 7, L. 4 agosto 1978, n. 461, 
assicurano, con periodicità trimestrale i necessari mezzi finanziari agli enti 
che nel territorio regionale esercitano le funzioni del servizio sanitario 
nazionale fino all'effettivo trasferimento delle stesse alle unità sanitarie 
locali. 
Agli enti medesimi si applicano anche, nel periodo considerato, le disposizioni 
di cui ai numeri 8) e 9) del primo comma dell'art. 50. 
Gli enti e le regioni, per la parte di rispettiva competenza, sono tenuti agli 
adempimenti di cui ai commi secondo e terzo dell'art. 50. 
Ove dai rendiconti trimestrali risulti che la gestione manifesti un disavanzo 
rispetto al piano economico contabile preso a base per il finanziamento 
dell'ente, la regione indica tempestivamente i provvedimenti necessari a 
riportare in equilibrio il conto di gestione (66). 
------------------------ 
(66) Vedi, anche, l'art. 1, D.L. 26 maggio 1979, n. 154 e l'art. 21, D.L. 30 
dicembre 1979, n. 663. 
 





TITOLO II 
Procedure di programmazione e di attuazione del servizio sanitario nazionale 
(giurisprudenza di legittimità) 
53. Piano sanitario nazionale. 
Le linee generali di indirizzo e le modalità di svolgimento delle attività 
istituzionali del Servizio sanitario nazionale sono stabilite con il piano 
sanitario nazionale in conformità agli obiettivi della programmazione 
socio-economica nazionale e tenuta presente l'esigenza di superare le condizioni 
di arretratezza socio-sanitaria che esistono nel Paese, particolarmente nelle 
regioni meridionali (67). 
Il piano sanitario nazionale viene predisposto dal Governo su proposta del 
Ministro della sanità, sentito il Consiglio sanitario nazionale (68). 
Il piano sanitario nazionale è sottoposto dal Governo al Parlamento ai fini 
della sua approvazione con atto non legislativo (69). 
Contestualmente alla trasmissione da parte del Governo al Parlamento del piano 
sanitario nazionale, il Governo presenta al Parlamento il disegno di legge 
contenente sia le disposizioni precettive ai fini della applicazione del piano 
sanitario nazionale, sia le norme per il finanziamento pluriennale del servizio 
sanitario nazionale, rapportate alla durata del piano stesso, con specifica 
indicazione degli importi da assegnare al fondo sanitario nazionale ai sensi 
dell'articolo 51 della presente legge e dei criteri di ripartizione alle regioni 
(70). 
Il Parlamento esamina ed approva contestualmente il piano sanitario nazionale, 
le norme precettive di applicazione e le norme di finanziamento pluriennale 
(71). 
Il Governo adotta i conseguenti atti di indirizzo e coordinamento, sentito il 
Consiglio sanitario nazionale, il cui parere si intende positivo se non espresso 
entro sessanta giorni dalla richiesta (72). 
Il piano sanitario nazionale ha di norma durata triennale e può essere 
modificato nel corso del triennio con il rispetto delle modalità di cui al 
presente articolo (73). 
Il piano sanitario nazionale, le disposizioni precettive e le norme finanziarie 
pluriennali di cui al precedente quinto comma sono approvati e trasmessi dal 
Governo al Parlamento nel corso dell'ultimo anno di vigenza del piano 
precedente, in tempo utile per consentirne l'approvazione entro il 10 settembre 
dell'anno stesso (74). 
Le regioni predispongono e approvano i propri piani sanitari regionali entro il 
successivo mese di novembre (75). 
Il piano sanitario nazionale stabilisce per il periodo della sua durata: 
a) gli obiettivi da realizzare nel triennio con riferimento a quanto disposto 
dall'articolo 2; 
b) [l'importo del fondo sanitario nazionale di cui all'articolo 51, da iscrivere 
annualmente nel bilancio dello Stato] (76); 
c) gli indici e gli standards nazionali da assumere per la ripartizione del 
fondo sanitario nazionale tra le regioni, al fine di realizzare in tutto il 
territorio nazionale un'equilibrata organizzazione dei servizi, anche attraverso 
una destinazione delle risorse per settori fondamentali di intervento, con 
limiti differenziati per gruppi di spese correnti e per gli investimenti, 
prevedendo in particolare gli indici nazionale e regionali relativi ai posti 
letto e la ripartizione quantitativa degli stessi. Quanto agli investimenti il 
piano deve prevedere che essi siano destinati alle regioni nelle quali la 
dotazione di posti letto e gli altri presìdi e strutture sanitarie risulti 
inferiore agli indici normali indicati dal piano stesso. Ai fini della 
valutazione della priorità di investimento il piano tiene conto anche delle 
disponibilità, nelle varie regioni, di posti letto, presìdi e strutture 
sanitarie di istituzioni convenzionate. Il piano prevede inoltre la sospensione 
di ogni investimento (se non per completamenti e ristrutturazioni dimostrate 
assolutamente urgenti ed indispensabili) nelle regioni la cui dotazione di posti 
letto e di altri presìdi e strutture sanitarie raggiunge o supera i suddetti 
indici; 
d) gli indirizzi ai quali devono uniformarsi le regioni nella ripartizione della 
quota regionale ad esse assegnata fra le unità sanitarie locali; 
e) i criteri e gli indirizzi ai quali deve riferirsi la legislazione regionale 
per la organizzazione dei servizi fondamentali previsti dalla presente legge e 
per gli organici del personale addetto al servizio sanitario nazionale; 
f) le norme generali di erogazione delle prestazioni sanitarie nonché le fasi o 
le modalità della graduale unificazione delle stesse e del corrispondente 
adeguamento, salvo provvedimenti di fiscalizzazione dei contributi assicurativi; 

g) gli indirizzi ai quali devono riferirsi i piani regionali di cui al 
successivo articolo 55, ai fini di una coordinata e uniforme realizzazione degli 
obiettivi di cui alla precedente lettera a); 
h) gli obiettivi fondamentali relativi alla formazione e all'aggiornamento del 
personale addetto al servizio sanitario nazionale, con particolare riferimento 
alle funzioni tecnico-professionali, organizzative e gestionali e alle necessità 
quantitative dello stesso; 
i) le procedure e le modalità per verifiche periodiche dello stato di attuazione 
del piano e della sua idoneità a perseguire gli obiettivi che sono stati 
previsti; 
l) le esigenze prioritarie del servizio sanitario nazionale in ordine alla 
ricerca biomedica e ad altri settori attinenti alla tutela della salute. 
[Ai fini della programmazione sanitaria, il Ministro della sanità è autorizzato 
ad avvalersi di un gruppo di persone particolarmente competenti in materia 
economica e sanitaria, per la formulazione delle analisi tecniche, economiche e 
sanitarie necessarie alla predisposizione del piano sanitario nazionale] (77). 
[La remunerazione delle persone di cui al comma precedente è stabilita dal 
Ministro della sanità, di concerto con il Ministro del tesoro, con il decreto di 
conferimento dell'incarico. Agli oneri finanziari relativi si fa fronte con 
apposito capitolo da istituirsi nello stato di previsione della spesa del 
Ministero della sanità] (78). 
------------------------ 
(67) Gli attuali commi dal primo al nono così sostituiscono i primi quattro 
commi (già modificati dall'art. 20, D.L. 12 settembre 1983, n. 463) per effetto 
dell'art. 1, L. 23 ottobre 1985, n. 595. 
(68) Gli attuali commi dal primo al nono così sostituiscono i primi quattro 
commi (già modificati dall'art. 20, D.L. 12 settembre 1983, n. 463) per effetto 
dell'art. 1, L. 23 ottobre 1985, n. 595. 
(69) Gli attuali commi dal primo al nono così sostituiscono i primi quattro 
commi (già modificati dall'art. 20, D.L. 12 settembre 1983, n. 463) per effetto 
dell'art. 1, L. 23 ottobre 1985, n. 595. 
(70) Gli attuali commi dal primo al nono così sostituiscono i primi quattro 
commi (già modificati dall'art. 20, D.L. 12 settembre 1983, n. 463) per effetto 
dell'art. 1, L. 23 ottobre 1985, n. 595. 
(71) Gli attuali commi dal primo al nono così sostituiscono i primi quattro 
commi (già modificati dall'art. 20, D.L. 12 settembre 1983, n. 463) per effetto 
dell'art. 1, L. 23 ottobre 1985, n. 595. 
(72) Gli attuali commi dal primo al nono così sostituiscono i primi quattro 
commi (già modificati dall'art. 20, D.L. 12 settembre 1983, n. 463) per effetto 
dell'art. 1, L. 23 ottobre 1985, n. 595. 
(73) Gli attuali commi dal primo al nono così sostituiscono i primi quattro 
commi (già modificati dall'art. 20, D.L. 12 settembre 1983, n. 463) per effetto 
dell'art. 1, L. 23 ottobre 1985, n. 595. 
(74) Gli attuali commi dal primo al nono così sostituiscono i primi quattro 
commi (già modificati dall'art. 20, D.L. 12 settembre 1983, n. 463) per effetto 
dell'art. 1, L. 23 ottobre 1985, n. 595. 
(75) Gli attuali commi dal primo al nono così sostituiscono i primi quattro 
commi (già modificati dall'art. 20, D.L. 12 settembre 1983, n. 463) per effetto 
dell'art. 1, L. 23 ottobre 1985, n. 595. 
(76) Lettera abrogata dall'art. 1, L. 23 ottobre 1985, n. 595. 
(77) Comma abrogato dall'art. 6, D.Lgs. 30 giugno 1993, n. 266. 
(78) Comma abrogato dall'art. 6, D.Lgs. 30 giugno 1993, n. 266. 
 





54. Primo piano sanitario nazionale. 
Il piano sanitario nazionale per il triennio 1980-1982 deve essere presentato al 
Parlamento entro il 30 aprile 1979. 
Fino all'approvazione del piano sanitario nazionale è vietato disporre 
investimenti per nuove strutture immobiliari e per nuovi impianti di presìdi 
sanitari (79). 
Particolari, motivate deroghe, possono essere consentite, su richiesta delle 
regioni, con decreto del Ministro della sanità, sentito il Consiglio sanitario 
nazionale (80). 
------------------------ 
(79) Comma aggiunto dall'art. 13, D.L. 30 dicembre 1979, n. 663. 
(80) Comma aggiunto dall'art. 5, D.L. 30 aprile 1981, n. 168. 
 





(giurisprudenza di legittimità) 
55. Piani sanitari regionali. 
Le regioni provvedono all'attuazione del servizio sanitario nazionale in base ai 
piani sanitari triennali, coincidenti con il triennio del piano sanitario 
nazionale, finalizzati alla eliminazione degli squilibri esistenti nei servizi e 
nelle prestazioni nel territorio regionale. 
I piani sanitari triennali delle regioni, che devono uniformarsi ai contenuti ed 
agli indirizzi del piano sanitario nazionale di cui all'articolo 53 e riferirsi 
agli obiettivi del programma regionale di sviluppo, sono predisposti dalla 
giunta regionale, secondo la procedura prevista nei rispettivi statuti per 
quanto attiene alla consultazione degli enti locali e delle altre istituzioni ed 
organizzazioni interessate. I piani sanitari triennali delle regioni sono 
approvati con legge regionale almeno 120 giorni prima della scadenza di ogni 
triennio. 
Ai contenuti ed agli indirizzi del piano regionale debbono uniformarsi gli atti 
e provvedimenti emanati dalle regioni. 
------------------------ 
 





56. Primi piani sanitari regionali. 
Per il triennio 1980-1982 i singoli piani sanitari regionali sono predisposti ed 
approvati entro il 30 ottobre 1979 e devono fra l'altro prevedere: 
a) l'importo delle quote da iscrivere per ogni anno del triennio nel bilancio 
della regione con riferimento alle indicazioni del piano sanitario nazionale; 
b) le modalità per attuare, nelle unità sanitarie locali della regione, 
l'unificazione delle prestazioni sanitarie secondo quanto previsto dal quarto 
comma, lettera f), dell'articolo 53; 
c) gli indirizzi ai quali devono riferirsi gli organi di gestione delle unità 
sanitarie locali nella fase di avvio del servizio sanitario nazionale. 
------------------------ 
 





(giurisprudenza di legittimità) 
57. Unificazione dei livelli delle prestazioni sanitarie. 
Con decreti del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio 
dei ministri, su proposta del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro 
del tesoro, sentito il Consiglio sanitario nazionale, da emanarsi in conformità 
a quanto previsto dal piano sanitario nazionale di cui all'articolo 53, sono 
gradualmente unificate, nei tempi e nei modi stabiliti dal piano stesso, le 
prestazioni sanitarie già erogate dai disciolti enti mutualistici, dalle mutue 
aziendali e dagli enti, casse, servizi e gestioni autonome degli enti 
previdenziali. 
Con decreti del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio 
dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di 
concerto con i Ministri del tesoro e della sanità, ed anche in conformità a 
quanto previsto dalla lettera f), quarto comma dell'articolo 53, si provvede a 
disciplinare l'adeguamento della partecipazione contributiva degli assistiti 
nonché le modalità e i tempi di tale partecipazione in funzione della 
soppressione delle strutture mutualistiche di cui al primo comma del presente 
articolo. 
Sono comunque fatte salve le prestazioni sanitarie specifiche, preventive, 
ortopediche e protesiche, erogate, ai sensi delle leggi e dei regolamenti 
vigenti, a favore degli invalidi per causa di guerra e di servizio dei ciechi, 
dei sordomuti e degli invalidi civili (81). 
Nulla è innovato alle disposizioni del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, per 
quanto riguarda le prestazioni di assistenza sanitaria curativa e riabilitativa, 
che devono essere garantite, a prescindere dalla iscrizione di cui al terzo 
comma dell'articolo 19 della presente legge, agli invalidi del lavoro, ferma 
restando, altresì, l'esclusione di qualunque concorso di questi ultimi al 
pagamento delle prestazioni sanitarie. Con legge regionale è disciplinato il 
coordinamento, anche mediante convenzioni, fra l'erogazione delle anzidette 
prestazioni e gli interventi sanitari che gli enti previdenziali gestori 
dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali 
pongono in essere, in favore degli infortunati e tecnopatici, per realizzare le 
finalità medico-legali di cui all'articolo 75 della presente legge (82). 
------------------------ 
(81) Vedi, anche, l'art. 5, D.L. 30 dicembre 1979, n. 663. 
(82) Vedi, anche, l'art. 5, D.L. 30 dicembre 1979, n. 663. 
 





(giurisprudenza di legittimità) 
58. Servizio epidemiologico e statistico. 
Nel piano sanitario nazionale di cui all'articolo 53 sono previsti specifici 
programmi di attività per la rilevazione e la gestione delle informazioni 
epidemiologiche, statistiche e finanziarie occorrenti per la programmazione 
sanitaria nazionale e regionale e per la gestione dei servizi sanitari. 
I programmi di attività, per quanto attiene alle competenze attribuitegli dal 
precedente articolo 27, sono attuati dall'Istituto superiore di sanità. 
Le regioni, nell'àmbito dei programmi di cui al primo comma, provvedono ai 
servizi di informatica che devono essere organizzati tenendo conto delle 
articolazioni del servizio sanitario nazionale. 
Con decreto del Ministro della sanità, sentito il Consiglio sanitario nazionale, 
sono dettate norme per i criteri in ordine alla scelta dei campioni di 
rilevazione e per la standardizzazione e comparazione dei dati sul piano 
nazionale e regionale. 
------------------------ 
 





(giurisprudenza di legittimità) 
59. Riordinamento del Ministero della sanità. 
[Con legge dello Stato, entro il 30 giugno 1979, si provvede al riordinamento 
del Ministero della sanità, che dovrà essere strutturato per l'attuazione dei 
compiti che gli sono assegnati dalla presente legge, in osservanza dei criteri 
generali e dei principi direttivi in essa indicati ed in stretta correlazione 
con le funzioni che nell'àmbito del servizio sanitario nazionale debbono essere 
esercitate dal Ministero medesimo. In sede di riordinamento del Ministero della 
sanità, sarà stabilita la dotazione organica degli uffici per il funzionamento 
del Consiglio sanitario nazionale. 
Con la stessa legge sono rideterminate le attribuzioni e le modalità per la 
composizione del Consiglio superiore della sanità, con riferimento esclusivo 
alla natura di organo consultivo tecnico del Ministro della sanità e in funzione 
dei compiti assunti dal Ministero della sanità nell'àmbito del servizio 
sanitario nazionale. 
In attesa della legge di cui al primo comma, il Ministro della sanità, con 
proprio decreto, costituisce, in via provvisoria, l'ufficio centrale della 
programmazione sanitaria, in relazione alle esigenze di cui all'articolo 53, e 
l'ufficio per l'attuazione della presente legge con compiti di studio e 
predisposizione dei provvedimenti legislativi ed amministrativi connessi alla 
istituzione del servizio sanitario nazionale, e provvede a definire gli ambiti 
funzionali dei nuovi uffici apportando le necessarie modifiche anche a quelli 
delle attuali direzioni generali. Ai predetti uffici ed al segretariato del 
Consiglio sanitario nazionale sono preposti funzionari con qualifica di 
dirigente generale. I posti previsti nella tabella XIX quadro A, allegata al 
D.P.R. 30 giugno 1972, n. 48, sono aumentati di tre unità (83). 
Per le esigenze degli uffici di cui al terzo comma, la dotazione organica dei 
primi dirigenti, con funzioni di vice consigliere ministeriale, di cui al quadro 
B della richiamata tabella XIX, è elevata di dieci unità. Alla copertura dei 
posti complessivamente vacanti nella qualifica di primo dirigente si provvede ai 
sensi dell'articolo 1 della L. 30 settembre 1978, n. 583] (84). 
------------------------ 
(83) Per l'interpretazione autentica del presente comma, vedi l'art. 169, L. 11 
luglio 1980, n. 312. 
(84) Abrogato dall'art. 10, D.Lgs. 30 giugno 1993, n. 266. 
 





60. Costituzione del Consiglio sanitario nazionale. 
Entro 45 giorni dall'entrata in vigore della presente legge è costituito il 
Consiglio sanitario nazionale di cui all'articolo 8. 
Il Consiglio sanitario nazionale, a partire dalla data del suo insediamento e 
fino alla conclusione delle operazioni di liquidazione degli enti e gestioni 
autonome preposti all'erogazione dell'assistenza sanitaria in regime 
mutualistico, assume i compiti attribuiti al comitato centrale di cui all'art. 
4, L. 29 giugno 1977, n. 349. 
Fino all'adozione dei provvedimenti di cui all'ultimo comma dell'articolo 61 
sono prorogati i compiti e i poteri affidati ai commissari liquidatori dagli 
articoli 3 e 7, L. 29 giugno 1977, n. 349. 
Alle sedute del Consiglio sanitario nazionale convocate per l'esercizio dei 
compiti di cui al secondo comma partecipano con voto consultivo i cinque 
commissari liquidatori designati dal Ministro del lavoro e della previdenza 
sociale ed i cinque membri proposti dal CNEL di cui al secondo comma dell'art. 
4, L. 29 giugno 1977, n. 349. 
Per l'assolvimento dei propri compiti il Consiglio sanitario nazionale si 
avvale, sino al riordinamento del Ministero della sanità di cui al precedente 
art. 59, dell'esistente segreteria del comitato centrale di cui all'art. 4, L. 
29 giugno 1977, n. 349. 
------------------------ 
 





(giurisprudenza di legittimità) 
61. Costituzione delle unità sanitarie locali. 
Le regioni, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge e secondo 
le norme di cui al precedente Titolo I, individuano gli ambiti territoriali 
delle unità sanitarie locali, ne disciplinato con legge i compiti, la struttura, 
la gestione, l'organizzazione, il funzionamento e stabiliscono i criteri per 
l'articolazione delle unità sanitarie locali in distretti sanitari di base. 
Con provvedimento da adottare entro il 31 dicembre 1979 secondo le norme dei 
rispettivi statuti le regioni costituiscono le unità sanitarie locali. 
Le regioni, con lo stesso provvedimento di cui al comma precedente, adottano 
disposizioni: 
a) per il graduale trasferimento ai comuni, perché siano attribuiti alle unità 
sanitarie locali, delle funzioni, dei beni e delle attrezzature di cui sono 
attualmente titolari gli enti o gli uffici di cui, a norma della presente legge, 
vengano a cessare i compiti nelle materie proprie del servizio sanitario 
nazionale; 
b) per l'utilizzazione presso i servizi delle unità sanitarie locali del 
personale già dipendente dagli enti od uffici di cui alla precedente lettera a) 
che a norma della presente legge, è destinato alle unità sanitarie locali, 
nonché per il trasferimento del personale medesimo dopo la definizione degli 
organici secondo quanto disposto nei provvedimenti assunti in attuazione di 
quanto previsto dal penultimo comma, punto 4 del precedente articolo 15; 
c) per la gestione finanziaria dei servizi di cui alla precedente lettera a) a 
partire dalla data di costituzione delle unità sanitarie locali, con l'obbligo 
di fissare i limiti massimi di spesa consentiti per le attribuzioni del 
personale e per l'acquisto di beni e servizi e di prevedere periodici controlli 
della spesa e le responsabilità in ordine alla stessa. 
Fino a quando non sarà stato emanato il provvedimento di cui al secondo comma 
del presente articolo, la tutela sanitaria delle attività sportive nelle regioni 
che non abbiano emanato proprie norme in materia, continuerà ad essere 
assicurata, con l'osservanza dei principi generali contenuti nella legge 26 
ottobre 1971, n. 1099 e delle normative stabilite dalle singole federazioni 
sportive riconosciute dal CONI, secondo i propri regolamenti. 
------------------------ 
 





62. Riordinamento delle norme in materia di profilassi internazionali e di 
malattie infettive e diffusive. 
Il Governo, entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge, su 
proposta del Ministro della sanità, sentito il Consiglio di Stato, è 
autorizzato, nel rispetto dei principi stabiliti dalla presente legge, a 
modificare, integrare, coordinare e riunire in testo unico le disposizioni 
vigenti in materia di profilassi internazionale, ivi compresa la zooprofilassi e 
di malattie infettive e diffusive, ivi comprese le vaccinazioni obbligatorie, e 
le altre norme specifiche, tenendo conto dei principi, delle disposizioni e 
delle competenze previsti dalla presente legge. Sino all'emanazione del predetto 
testo unico, si applicano in quanto non in contrasto con le disposizioni della 
presente legge, le norme del testo unico delle leggi sanitarie approvato con 
R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché 
le altre disposizioni vigenti in materia. 
------------------------ 
 





(giurisprudenza di legittimità) 
63. Assicurazione obbligatoria. 
A decorrere dal 1° gennaio 1980 l'assicurazione contro le malattie è 
obbligatoria per tutti i cittadini. 
I cittadini che, secondo le leggi vigenti, non sono tenuti all'iscrizione ad un 
istituto mutualistico di natura pubblica sono assicurati presso il servizio 
sanitario nazionale nel limite delle prestazioni sanitarie erogate agli 
assicurati del disciolto INAM. 
A partire dalla data di cui al primo comma i cittadini di cui al comma 
precedente soggetti all'obbligo della presentazione della dichiarazione dei 
redditi ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), sono 
tenuti a versare annualmente un contributo per l'assistenza di malattia, secondo 
le modalità di cui ai commi seguenti, valido anche per i familiari che si 
trovino nelle condizioni indicate nel precedente comma. Gli adempimenti per la 
riscossione ed il recupero in via giudiziale della quota di cui al precedente 
comma sono affidati all'INPS che vi provvederà secondo le norme e le procedure 
che saranno stabilite con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il 
Ministro del lavoro e della previdenza sociale e del Ministro delle finanze. Con 
lo stesso decreto sarà stabilita la procedura di segnalazione all'INPS dei 
soggetti tenuti al pagamento. Per il mancato versamento o per l'omessa od 
infedele denuncia dei dati indicati nel decreto di cui al comma precedente si 
applicano le sanzioni previste per i datori di lavoro soggetti alle procedure di 
cui al D.M. 5 febbraio 1969 (85). 
Il contributo dovuto dai cittadini italiani all'estero anche se non soggetti 
all'obbligo della predetta dichiarazione dei redditi è disciplinato dal decreto 
di cui all'art. 37 della presente legge (86). 
Con decreto del Ministro della sanità, da emanarsi entro il 30 ottobre di ogni 
anno di concerto con il Ministro del tesoro, sentito il Consiglio sanitario 
nazionale, è stabilita la quota annuale da porre a carico degli interessati per 
l'anno successivo. Detta quota è calcolata tenendo conto delle variazioni 
previste nel costo medio procapite dell'anno precedente per le prestazioni 
sanitarie di cui al secondo comma (87) (88). 
[Gli interessati verseranno la quota di cui al precedente comma mediante 
accreditamento in conto corrente postale intestato alla sezione di tesoreria 
provinciale di Roma con imputazione ad apposito capitolo da istituirsi nello 
stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato] (89). 
[Con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro delle finanze, 
saranno stabilite le modalità di accertamento di soggetti tenuti al pagamento in 
collegamento con la dichiarazione dei redditi, nonché i tempi ed i controlli 
relativi ai versamenti di cui al precedente comma] (90). 
Per il mancato versamento o per omessa o infedele dichiarazione, si applicano le 
sanzioni previste per tali casi nel titolo V del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 
600 (91). 
------------------------ 
(85) Gli attuali commi terzo e quarto così sostituiscono l'originario terzo 
comma per effetto dell'art. 15, D.L. 1° luglio 1980, n. 285, modificato dalla 
relativa legge di conversione. 
(86) Gli attuali commi terzo e quarto così sostituiscono l'originario terzo 
comma per effetto dell'art. 15, D.L. 1° luglio 1980, n. 285, modificato dalla 
relativa legge di conversione. 
(87) Vedi, anche, l'art. 5, D.L. 30 dicembre 1979, n. 663. 
(88) Comma così modificato dall'art. 15, D.L. 1° luglio 1980, n. 285. 
(89) Comma soppresso dall'art. 15, D.L. 1° luglio 1980, n. 285. 
(90) Comma soppresso dall'art. 15, D.L. 1° luglio 1980, n. 285. 
(91) Vedi, anche, l'art. 31, L. 28 febbraio 1986, n. 41. 
 





TITOLO III 
Norme transitorie e finali 
(giurisprudenza di legittimità) 
64. Norme transitorie per l'assistenza psichiatrica. 
La regione nell'àmbito del piano sanitario regionale, disciplina il graduale 
superamento degli ospedali psichiatrici o neuropsichiatrici e la diversa 
utilizzazione, correlativamente al loro rendersi disponibili, delle strutture 
esistenti e di quelle in via di completamento. La regione provvede inoltre a 
definire il termine entro cui dovrà cessare la temporanea deroga per cui negli 
ospedali psichiatrici possono essere ricoverati, sempre che ne facciano 
richiesta, coloro che vi sono stati ricoverati anteriormente al 16 maggio 1978 e 
che necessitano di trattamento psichiatrico in condizioni di degenza 
ospedaliera; tale deroga non potrà comunque protrarsi oltre il 31 dicembre 1980 
(92). 
Entro la stessa data devono improrogabilmente risolversi le convenzioni di enti 
pubblici con istituti di cura privati che svolgano esclusivamente attività 
psichiatrica (93). 
È in ogni caso vietato costruire nuovi ospedali psichiatrici, utilizzare quelli 
attualmente esistenti come divisioni specialistiche psichiatriche di ospedali 
generali, istituire negli ospedali generali divisioni o sezioni psichiatriche e 
utilizzare come tali divisioni o sezioni psichiatriche o sezioni neurologiche o 
neuro-psichiatriche. 
La regione disciplina altresì con riferimento alle norme di cui agli articoli 66 
e 68, la destinazione alle unità sanitarie locali dei beni e del personale delle 
istituzioni pubbliche di assistenza e beneficienza (IPAB) e degli altri enti 
pubblici che all'atto dell'entrata in vigore della presente legge provvedono, 
per conto o in convenzione con le amministrazioni provinciali, al ricovero ed 
alla cura degli infermi di mente, nonché la destinazione dei beni e del 
personale delle amministrazioni provinciali addetto ai presìdi e servizi di 
assistenza psichiatrica e di igiene mentale. Quando tali presìdi e servizi 
interessino più regioni, queste provvedono d'intesa. 
La regione, a partire dal 1° gennaio 1979, istituisce i servizi psichiatrici di 
cui all'articolo 35, utilizzando il personale dei servizi psichiatrici pubblici. 
Nei casi in cui nel territorio provinciale non esistano strutture pubbliche 
psichiatriche, la regione, nell'àmbito del piano sanitario regionale e al fine 
di costituire i presìdi per la tutela della salute mentale nelle unità sanitarie 
locali, disciplina la destinazione del personale, che ne faccia richiesta, delle 
strutture psichiatriche private che all'atto dell'entrata in vigore della 
presente legge erogano assistenza in regime di convenzione, ed autorizza, ove 
necessario, l'assunzione per concorso di altro personale indispensabile al 
funzionamento di tali presìdi. 
Sino all'adozione dei piani sanitari regionali di cui al primo comma i servizi 
di cui al quinto comma dell'articolo 34 sono ordinati secondo quanto previsto 
dal D.P.R. 27 marzo 1969, n. 128, al fine di garantire la continuità 
dell'intervento sanitario a tutela della salute mentale, e sono dotati di un 
numero di posti letto non superiore a 15. Sino all'adozione e di provvedimenti 
delegati di cui all'art. 47 le attribuzioni in materia sanitaria del direttore, 
dei primari, degli aiuti e degli assistenti degli ospedali psichiatrici sono 
quelle stabilite, rispettivamente, dagli artt. 4 e 5 e dall'art. 7, D.P.R. 27 
marzo 1969, n. 128. 
Sino all'adozione dei piani sanitari regionali di cui al primo comma i divieti 
di cui all'art. 6 del D.L. 8 luglio 1974, n. 264, convertito, con modificazioni, 
nella L. 17 agosto 1974, n. 386, sono estesi agli ospedali psichiatrici e 
neuropsichiatrici dipendenti dalle IPAB o da altri enti pubblici e dalle 
amministrazioni provinciali. Gli eventuali concorsi continuano ad essere 
espletati secondo le procedure applicate da ciascun ente prima dell'entrata in 
vigore della presente legge. 
Tra gli operatori sanitari di cui alla lettera i) dell'art. 27, D.P.R. 24 luglio 
1977, n. 616, sono compresi gli infermieri di cui all'art. 24 del regolamento 
approvato con R.D. 16 agosto 1909, n. 615. Fermo restando quanto previsto dalla 
lettera a) dell'art. 6 della presente legge la regione provvede 
all'aggiornamento e alla riqualificazione del personale infermieristico, nella 
previsione del superamento degli ospedali psichiatrici ed in vista delle nuove 
funzioni di tale personale nel complesso dei servizi per la tutela della salute 
mentale delle unità sanitarie locali. Restano in vigore le norme di cui all'art. 
7, ultimo comma, L. 13 maggio 1978, n. 180. 
------------------------ 
(92) Per la proroga dei termini, vedi l'art. 3, D.L. 30 aprile 1981, n. 168. 
(93) Per la proroga dei termini, vedi l'art. 3, D.L. 30 aprile 1981, n. 168. 
 





(giurisprudenza di legittimità) 
65. Attribuzione, per i servizi delle unità sanitarie locali, di beni già di 
pertinenza degli enti mutualistici e delle gestioni sanitarie soppressi. 
In applicazione del progetto di riparto previsto dall'ultimo comma dell'articolo 
4 della legge 29 giugno 1977, n. 349, e d'intesa con le regioni interessate, con 
decreto del Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri del lavoro e della 
previdenza sociale e delle finanze, sia i beni mobili ed immobili che le 
attrezzature destinati prevalentemente ai servizi sanitari appartenenti agli 
enti, casse mutue e gestioni soppressi sono trasferiti al patrimonio dei comuni 
competenti per territorio, con vincolo di destinazione alle unità sanitarie 
locali (94). 
Con legge regionale sono disciplinati lo svincolo di destinazione dei beni di 
cui al precedente comma, il reimpiego ed il reinvestimento dei capitali ricavati 
dalla loro alienazione o trasformazione in opere di realizzazione e di 
ammodernamento dei presìdi sanitari, nonché la tutela dei beni culturali 
eventualmente ad essi connessi. 
Alle operazioni di trasferimento di cui al primo comma provvedono i commissari 
liquidatori di cui alla citata L. 29 giugno 1977, n. 349, che provvedono altresì 
al trasferimento di tutti i rapporti giuridici relativi alle attività di 
assistenza sanitaria attribuite alle unità sanitarie locali. 
I rimanenti beni, ivi comprese le sedi in Roma delle Direzioni generali degli 
enti soppressi sono realizzati dalla gestione di liquidazione ai sensi dell'art. 
77 ad eccezione dell'immobile sede della Direzione generale dell'INAM che è 
attribuito al patrimonio dello Stato. 
[Le regioni possono assegnare parte dei predetti beni in uso all'INPS, per la 
durata del primo piano sanitario nazionale, per le esigenze connesse allo 
svolgimento dei compiti di cui agli articoli 74 e 76 della presente legge, 
nonché al Ministero del lavoro e della previdenza sociale per le esigenze delle 
sezioni circoscrizionali dell'impiego] (95). 
Le Regioni assegnano parte dei beni di cui al precedente comma in uso 
all'Istituto nazionale della previdenza sociale, per la durata del primo piano 
sanitario nazionale, per le esigenze connesse allo svolgimento di compiti di cui 
agli articoli 74 e 76 della presente legge, nonché al Ministero del lavoro e 
della previdenza sociale per le esigenze delle sezioni circoscrizionali 
dell'impiego, secondo i piani concordati con le Amministrazioni predette tenendo 
conto delle loro esigenze di efficienza e funzionalità (96). 
------------------------ 
(94) Comma così sostituito dall'art. 21, D.L. 12 settembre 1983, n. 463. 
(95) Comma aggiunto dall'art. 20, D.L. 30 dicembre 1979, n. 663, il quale, 
peraltro, è stato abrogato dall'art. 5, L. 23 aprile 1981, n. 155. 
(96) Comma aggiunto dall'art. 5, L. 23 aprile 1981, n. 155. 
 





(giurisprudenza di legittimità) 
66. Attribuzione, per i servizi delle unità sanitarie locali, di beni già di 
pertinenza di enti locali. 
Sono trasferiti al patrimonio del comune in cui sono collocati, con vincolo di 
destinazione alle unità sanitarie locali: 
a) i beni mobili ed immobili e le attrezzature appartenenti alle province o a 
consorzi di enti locali e destinati ai servizi igienico-sanitari, [compresi i 
beni mobili ed immobili e le attrezzature dei laboratori di igiene e profilassi] 
(97); 
b) i beni mobili ed immobili e le attrezzature degli enti ospedalieri, degli 
ospedali psichiatrici e neuro-psichiatrici e dei centri di igiene mentale 
dipendenti dalle province o da consorzi delle stesse o dalle istituzioni 
pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) di cui al settimo comma dell'art. 
64, nonché degli altri istituti di prevenzione e cura e dei presìdi sanitari 
extraospedalieri dipendenti dalle province o da consorzi di enti locali. 
I rapporti giuridici relativi alle attività di assistenza sanitaria attribuite 
alle unità sanitarie locali sono trasferiti ai comuni competenti per territorio. 

È affidata alle unità sanitarie locali la gestione dei beni mobili ed immobili e 
delle attrezzature destinati ai servizi igienico-sanitari dei comuni e 
all'esercizio di tutte le funzioni dei comuni e loro consorzi in materia 
igienico-sanitaria. 
Le regioni adottano gli atti legislativi ed amministrativi necessari per 
realizzare i trasferimenti di cui ai precedenti commi per regolare i rapporti 
patrimoniali attivi e passivi degli enti e degli istituti di cui alle lettere a) 
e b) del primo comma. 
Ai trasferimenti di cui al presente articolo si provvede con le modalità e nei 
termini previsti dall'articolo 61. 
Con le stesse modalità ed entro gli stessi termini gli enti ed istituti di cui 
alle lettere a) e b), del primo comma perdono, ove l'abbiano, la personalità 
giuridica. 
Con legge regionale sono disciplinati lo svincolo di destinazione dei beni di 
cui al primo comma, il reimpiego ed il reinvestimento in opere di realizzazione 
e di ammodernamento dei presìdi sanitari dei capitali ricavati dalla loro 
alienazione o trasformazione, nonché la tutela dei beni culturali eventualmente 
ad essi connessi. 
------------------------ 
(97) Il D.P.R. 5 giugno 1993, n. 177 (Gazz. Uff. 5 giugno 1993, n. 130), in 
esito al referendum indetto con D.P.R. 25 febbraio 1993, ha disposto 
l'abrogazione dell'art. 66, primo comma, lett. a), della presente legge, 
limitatamente alle parole "compresi i beni mobili ed immobili e le attrezzature 
dei laboratori di igiene e profilassi". Detta abrogazione ha effetto decorsi 
sessanta giorni dalla data di pubblicazione del sopracitato decreto n. 177 del 
1993 nella Gazzetta Ufficiale. 
 





(giurisprudenza di legittimità) 
67. Norme per il trasferimento del personale degli enti mutualistici e delle 
gestioni sanitarie soppresse. 
Entro il 30 giugno 1979, in applicazione del progetto di riparto previsto 
dall'ultimo comma dell'art. 4, L. 29 giugno 1977, n. 349, il Ministro della 
sanità di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e del 
tesoro, sentito il Consiglio sanitario nazionale e le organizzazioni sindacali 
confederali rappresentate nel CNEL, stabilisce i contingenti numerici, distinti 
per amministrazione od enti e per qualifica, del personale da iscrivere nei 
ruoli regionali del personale addetto ai servizi delle unità sanitarie locali, e 
del personale da assegnare all'Istituto nazionale della previdenza sociale, 
all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, e ad 
altri enti e pubbliche amministrazioni diverse da quelle statali, per le 
seguenti esigenze: 
a) per il fabbisogno di personale relativo ai servizi delle unità sanitarie 
locali e per i compiti di cui agli articoli 74, 75 e 76; 
b) per la copertura dei posti in organico degli enti pubblici anzidetti, 
riservati ai sensi dell'art. 43, L. 20 marzo 1975, n. 70, così come risultano 
dai provvedimenti attuativi dell'articolo 25 della suddetta legge. 
I medici ed i veterinari provinciali inquadrati nei ruoli regionali sono 
trasferiti al servizio sanitario nazionale e collocati nei ruoli di cui 
all'articolo 47, salvo diversa necessità della regione. 
I contingenti numerici di cui al primo comma comprendono anche il personale 
dipendente, alla data del 1° dicembre 1977, dalle associazioni rappresentanti 
gli enti ospedalieri di cui all'articolo 40, L. 12 febbraio 1968, n. 132; detto 
personale, per il quale viene risolto ad ogni effetto il precedente rapporto, 
sarà assunto presso le amministrazioni di destinazione previo accertamento dei 
requisiti di cui al precedente art. 47, fatta eccezione per quello rappresentato 
dal limite di età. 
Entro il 31 dicembre 1979 i commissari liquidatori di cui alla L. 29 giugno 
1977, n. 349, dispongono, su proposta formulata dalle regioni previa intesa con 
le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative in campo nazionale, il 
comando del personale presso le unità sanitarie locali, nell'àmbito dei 
contingenti di cui al primo comma e sulla base di criteri oggettivi di 
valutazione fissati dal Consiglio sanitario nazionale. 
Entro la stessa data i commissari liquidatori di cui alla L. 29 giugno 1977, n. 
349, dispongono, su proposta del Ministro della sanità, previa intesa con le 
organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative in campo nazionale, con 
riferimento ai contingenti di cui al primo comma e sulla base di criteri 
oggettivi di valutazione fissati dal Consiglio sanitario nazionale, il comando 
del personale presso enti e pubbliche amministrazioni diverse da quelle statali. 

Allo scadere dell'anno del comando di cui ai due precedenti commi tutto il 
personale comandato sia ai sensi della presente legge, che delle leggi 17 agosto 
1974, n. 386, e 29 giugno 1977, n. 349, comunque utilizzato dalle regioni, è 
trasferito alle stesse, alle unità sanitarie locali ed alle amministrazioni ed 
enti presso cui presta servizio in una posizione giuridica e di livello 
funzionale corrispondente a quella ricoperta nell'ente o gestione di provenienza 
alla data del trasferimento stesso secondo le tabelle di equiparazione previste 
dal terzo comma, n. 3, dell'articolo 47. 
Il personale non comandato ai sensi dei precedenti commi è assegnato 
provvisoriamente nei ruoli unici istituiti presso la Presidenza del Consiglio 
dei ministri ai sensi del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 618, con le procedure e i 
criteri di cui all'art. 1-quaterdecies della L. 21 ottobre 979, n. 641, nella 
posizione giuridica e di livello funzionale ricoperta all'atto 
dell'assegnazione. A tutto il personale assegnato in via transitoria ai ruoli 
unici ai sensi della presente legge e della L. 21 ottobre 1978, n. 641, continua 
ad applicarsi fino alla data dell'inquadramento definitivo nei ruoli unificati 
dei dipendenti civili dello Stato il trattamento economico, normativo e di fine 
servizio previsto dalle leggi e dagli ordinamenti degli enti o delle gestioni di 
provenienza. 
Il personale già comandato presso amministrazioni statali ai sensi dell'art. 6, 
L. 29 giugno 1977, n. 349, è trasferito ai ruoli unici di cui al comma 
precedente ed è assegnato, a domanda, all'amministrazione presso la quale presta 
servizio, unitamente a quello già assegnato ai sensi dell'art. 6, L. 23 dicembre 
1975, n. 638. 
Fino a sei mesi dall'entrata in funzione delle unità sanitarie locali è 
consentita la possibilità di convenzionare con le limitazioni previste dall'art. 
48, terzo comma, n. 4), i medici dipendenti degli enti di cui agli artt. 67, 68, 
72, 75 già autorizzati in base alle vigenti disposizioni (98). 
------------------------ 
(98) Vedi, anche, l'art. 5, D.L. 1° luglio 1980, n. 285, modificato dall'art. 1, 
D.L. 26 novembre 1981, n. 678. 
 





(giurisprudenza di legittimità) 
68. Norme per il trasferimento del personale di enti locali. 
Con legge regionale entro il 30 giugno 1979 è disciplinata l'iscrizione nei 
ruoli nominativi regionali di cui al quarto comma, numero 1), dell'art. 47 del 
personale dipendente dagli enti di cui alle lettere a) e b) del primo comma 
dell'articolo 66 nonché dai comuni che risulti addetto ai servizi sanitari 
trasferiti, in modo continuativo da data non successiva al 30 giugno 1977, salvo 
le assunzioni conseguenti a concorsi pubblici espletati fino alla entrata in 
vigore della presente legge. 
Con la medesima legge e con gli stessi criteri e modalità di cui al primo comma, 
è parimenti iscritto nei ruoli regionali di cui al precedente comma, il 
personale tecnico-sanitario, trasferito e già inquadrato nei ruoli della 
regione, proveniente da posti di ruolo conseguiti per effetto di pubblico 
concorso, presso gli uffici sanitari comunali, i laboratori provinciali di 
igiene e profilassi delle due sezioni e altri servizi degli enti locali, che ne 
faccia richiesta, alla regione di appartenenza, entro 120 giorni dall'emanazione 
del decreto governativo di cui all'articolo 47 della presente legge. 
Parimenti il personale tecnico-sanitario assunto dalle regioni per i servizi 
regionali può essere inquadrato, se ne faccia richiesta entro i termini 
anzidetti, nel servizio sanitario nazionale, con le disposizioni di cui allo 
stesso articolo 47, comma quinto, lettera c). 
Il personale di cui ai precedenti commi è assegnato alle unità sanitarie locali, 
nella posizione giuridica e funzionale corrispondente a quella ricoperta 
nell'ente di provenienza, secondo le tabelle di equiparazione previste 
dall'articolo 47, terzo comma, numero 3). 
Sino all'entrata in vigore del primo accordo nazionale unico di cui al nono 
comma dell'articolo 47 al personale in oggetto spetta il trattamento economico 
previsto dall'ordinamento vigente presso gli enti di provenienza, ivi compresi 
gli istituti economico-normativi previsti dalle leggi 18 marzo 1968, n. 431 e 21 
giugno 1971, n. 515, e dai decreti applicativi delle medesime, nonché 
dall'articolo 13 della legge 29 giugno 1977, n. 349. 
------------------------ 
 





69. Entrate del fondo sanitario nazionale. 
A decorrere dal 10 gennaio 1979, in relazione a quanto disposto negli articoli 
51 e 52, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato: 
a) i contributi assicurativi di cui all'art. 76; 
b) le somme già destinate in via diretta e indiretta dalle regioni, dalle 
province, dai comuni e loro consorzi, nonché da altri enti pubblici al 
finanziamento delle funzioni esercitate in materia sanitaria, in misura non 
inferiore a quelle accertate nell'anno 1977 maggiorate del 14 per cento (99) 
(100); 
c) i proventi ed i redditi netti derivanti dal patrimonio trasferito ai comuni 
per le unità sanitarie locali (101); 
d) gli avanzi annuali delle gestioni dell'assicurazione contro la tubercolosi 
gestite dall'INPS e da altri enti mutuo-previdenziali; 
e) i proventi derivanti da attività a pagamento svolte dalle unità sanitarie 
locali e dai presìdi sanitari ad esse collegati, nonché da recuperi, anche a 
titolo di rivalsa (102). 
Le somme di cui alla lettera b) possono essere trattenute, a compensazione, sui 
trasferimenti di fondi dello Stato a favore degli enti ivi indicati. 
Sono altresì versate all'entrata del bilancio dello Stato i proventi ed i 
redditi netti derivanti, per l'anno 1979, dal patrimonio degli enti ospedalieri 
e degli enti, casse, servizi e gestioni autonome in liquidazione, di cui 
all'art. 12-bis, D.L. 8 luglio 1974, n. 264, convertito nella L. 17 agosto 1974, 
n. 386 (103). 
I versamenti al bilancio dello Stato devono essere effettuati: per i contributi 
assicurativi di cui alla lettera a) entro i termini previsti dall'articolo 24 
della legge finanziaria; per le somme di cui alla lettera b) entro 15 giorni dal 
termine di ogni trimestre nella misura di 3/12 dello stanziamento di bilancio; 
per i proventi ed i redditi di cui alle lettere c) ed e), nonché di quelli di 
cui al terzo comma entro 15 giorni dalla fine di ogni trimestre; per gli avanzi 
di cui alla lettera d) entro 15 giorni dall'approvazione dei bilanci consuntivi 
della gestione. 
Alla riscossione delle somme dovute ai sensi del presente articolo e non versate 
allo Stato nei termini previsti, nonché ai relativi interessi di mora, provvede 
l'Intendenza di finanza, secondo le disposizioni del testo unico 14 aprile 1910, 
n. 639, relativo alla procedura coattiva per la riscossione delle entrate 
patrimoniali dello Stato. 
Cessano di avere vigore, con effetto dal 10 gennaio 1979, le norme che prevedono 
la concessione di contributi dello Stato ad enti, organismi e gestioni il cui 
finanziamento è previsto dalla presente legge (104). 
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(99) Maggiorazione elevata, per l'anno 1982, al 16 per cento dall'art. 1, D.L. 
25 gennaio 1982, n. 16. 
(100) Vedi, anche, l'art. 25, L. 27 dicembre 1983, n. 730. 
(101) Vedi, anche, l'art. 25, L. 27 dicembre 1983, n. 730. 
(102) Vedi, anche, l'art. 25, L. 27 dicembre 1983, n. 730. 
(103) Vedi, anche, l'art. 3, D.L. 30 novembre 1979, n. 663. 
(104) Vedi, anche, l'art. 1, D.L. 26 maggio 1979, n. 154. 
 





70. Scorporo dei servizi sanitari della Croce Rossa italiana - CRI - e 
riordinamento dell'Associazione. 
Con effetto dal 1° gennaio 1980, con decreto del Ministro della sanità, sentito 
il Consiglio sanitario nazionale, sono trasferiti ai comuni competenti per 
territorio per essere destinati alle unità sanitarie locali i servizi di 
assistenza sanitaria dell'Associazione della Croce Rossa italiana (CRI), non 
connessi direttamente alle sue originarie finalità, nonché i beni mobili ed 
immobili destinati ai predetti servizi ed il personale ad essi adibito, previa 
individuazione del relativo contingente. 
Per il trasferimento dei beni e del personale si adottano in quanto applicabili 
le disposizioni di cui agli articoli 65 e 67. 
Il Governo, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, è 
delegato ad emanare, su proposta del Ministro della sanità, di concerto con il 
Ministro della difesa, uno o più decreti aventi valore di legge ordinaria per il 
riordinamento della Associazione della Croce Rossa italiana con l'osservanza dei 
seguenti criteri direttivi: 
1) l'organizzazione dell'Associazione dovrà essere ristrutturata in conformità 
del principio volontaristico della Associazione stessa; 
2) i compiti dell'Associazione dovranno essere rideterminati in relazione alle 
finalità statutarie ed agli adempimenti commessi dalle vigenti convenzioni e 
risoluzioni internazionali e dagli organi della Croce Rossa internazionale alle 
società di Croce Rossa nazionali; 
3) le strutture dell'Associazione, pur conservando l'unitarietà del sodalizio, 
dovranno essere articolate su base regionale; 
4) le cariche dovranno essere gratuite e dovrà essere prevista l'elettività da 
parte dei soci qualificati per attive prestazioni volontarie nell'àmbito 
dell'Associazione (105). 
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(105) Per il rinnovo delle deleghe previste dal presente articolo, vedi l'art. 
2, L. 29 febbraio 1980, n. 33. Vedi inoltre, il D.P.R. 31 luglio 1980, n. 613. 
 





71. Compiti delle Associazioni di volontariato. 
I compiti di cui all'articolo 2, lettera b), del decreto del Capo provvisorio 
dello Stato 13 novembre 1947, n. 1256, possono essere svolti anche dalle 
Associazioni di volontariato di cui al precedente articolo 45, in base a 
convenzioni da stipularsi con le unità sanitarie locali interessate per quanto 
riguarda le competenze delle medesime. 
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(giurisprudenza di legittimità) 
72. Soppressione dell'Ente nazionale per la prevenzione degli infortuni - ENPI - 
e dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione - ANCC. 
Con decreto del Presidente della Repubblica, previa delibera del Consiglio dei 
ministri, su proposta dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale, della 
sanità, dell'industria, il commercio e l'artigianato e del tesoro, da emanarsi 
entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, è dichiarata 
l'estinzione dell'Ente nazionale por la prevenzione degli infortuni (ENPI) e 
dell'Associazione (ANCC) e ne sono nominati i commissari liquidatori. 
Ai predetti commissari liquidatori sono attribuiti, sino al 31 dicembre 1979, i 
compiti e le funzioni che la legge 29 giugno 1977, n. 349, attribuisce ai 
commissari liquidatori degli enti mutualistici. La liquidazione dell'ENPI e 
dello ANCC è disciplinata ai sensi dell'articolo 77. 
A decorrere dal 1° gennaio 1980 i compiti e le funzioni svolti dall'ENPI e dalla 
ANCC sono attribuiti rispettivamente ai comuni, alle regioni e agli organi 
centrali dello Stato, con riferimento all'attribuzione di funzioni che nella 
stessa materia è disposta dal D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, e dalla presente 
legge. Nella legge istitutiva dell'Istituto superiore per la prevenzione e per 
la sicurezza del lavoro sono individuate le attività e le funzioni già 
esercitate dall'ENPI e dall'ANCC attribuite al nuovo Istituto e al CNEN. 
A decorrere dalla data di cui al precedente comma, al personale, centrale e 
periferico, dell'ENPI e dell'ANCC si applicano le procedure dell'articolo 67 al 
fine di individuare il personale da trasferire all'Istituto superiore per la 
sicurezza e la prevenzione del lavoro e da iscrivere nei ruoli regionali per 
essere destinato ai servizi delle unità sanitarie locali e in particolare ai 
servizi di cui all'articolo 22. 
Si applicano per il trasferimento dei beni dell'ENPI e dell'ANCC le norme di cui 
all'articolo 65 ad eccezione delle strutture scientifiche e dei laboratori 
centrali da destinare all'Istituto superiore per la sicurezza e la prevenzione 
del lavoro (106). 
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(106) Vedi, anche, l'art. 5, D.L. 30 dicembre 1979, n. 663. 
 





(giurisprudenza di legittimità) 
73. Trasferimento di personale statale addetto alle attività di prevenzione e di 
sicurezza del lavoro. 
In riferimento a quanto disposto dall'articolo 21, primo comma, con 
provvedimento del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, il personale 
tecnico e sanitario, centrale e periferico, degli Ispettorati del lavoro addetto 
alle sezioni mediche, chimiche e ai servizi di pretezione antinfortunistica, 
viene comandato, a domanda e a decorrere dal 1° gennaio 1980, presso l'Istituto 
superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, o nei presìdi e servizi 
delle unità sanitarie locali e, in particolare, nei presìdi di cui all'articolo 
22. 
Per il provvedimento di cui al primo comma si adottano, in quanto applicabili, 
le procedure di cui all'articolo 67. 
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(giurisprudenza di legittimità) 
74. Indennità economiche temporanee. 
A decorrere dal 1° gennaio 1980 e sino all'entrata in vigore della legge di 
riforma del sistema previdenziale l'erogazione delle prestazioni economiche per 
malattia e per maternità previste dalle vigenti disposizioni in materia già 
erogate dagli enti, casse, servizi e gestioni autonome estinti e posti in 
liquidazione ai sensi della legge 17 agosto 1974, n. 386, di conversione con 
modificazioni del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, è attribuita all'Istituto 
nazionale della previdenza sociale (INPS) che terrà apposita gestione. A partire 
dalla stessa data la quota parte dei contributi di legge relativi a tali 
prestazioni è devoluta all'INPS ed è stabilita con decreto del Ministro del 
lavoro e della previdenza sociale, di concerto col Ministro del tesoro. 
Resta ferma presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) la 
gestione dell'assicurazione contro la tubercolosi, con compiti limitati 
all'erogazione delle sole prestazioni economiche. 
Entro la data di cui al primo comma con legge dello Stato si provvede a 
riordinare la intera materia delle prestazioni economiche per maternità, 
malattia ed infortunio. 
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(giurisprudenza di legittimità) 
75. Rapporto con gli enti previdenziali. 
Entro il 31 dicembre 1980, con legge dello Stato sono disciplinati gli aspetti 
previdenziali connessi con le competenze in materia di medicina legale 
attribuite alle unità sanitarie locali ai sensi dell'articolo 14, lettera q). 
Sino all'entrata in vigore della legge di cui al precedente comma gli enti 
previdenziali gestori delle assicurazioni invalidità, vecchiaia, superstiti, 
tubercolosi, assegni familiari, infortuni sul lavoro e malattie professionali 
conservano le funzioni concernenti le attività medico-legali ed i relativi 
accertamenti e certificazioni, nonché i beni, le attrezzature ed il personale 
strettamente necessari all'espletamento delle funzioni stesse, salvo quanto 
disposto dal comma successivo. 
Fermo restando il termine sopra previsto gli enti previdenziali di cui al 
precedente comma stipulano convenzioni con le unità sanitarie locali per 
utilizzare i servizi delle stesse, ivi compresi quelli medico-legali, per la 
istruttoria delle pratiche previdenziali. 
Le gestioni commissariali istituite ai sensi dell'art. 12-bis del decreto-legge 
8 luglio 1974, n. 264, come modificato dalla legge di conversione 17 agosto 
1974, n. 386, in relazione ai compiti di assistenza sanitaria degli enti 
previdenziali di cui al secondo comma cessano secondo le modalità e nei termini 
di cui all'art. 61. 
Gli enti previdenziali di cui al presente articolo, fino alla data indicata nel 
primo comma, applicano al personale medico dipendente dagli stessi gli istituti 
normativi previsti specificamente per i medici dalle norme delegate di cui 
all'articolo 47. 
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(giurisprudenza di legittimità) 
76. Modalità transitorie per la riscossione dei contributi obbligatori di 
malattia. 
Fino al 31 dicembre 1979 gli adempimenti relativi all'accertamento, alla 
riscossione e al recupero in via giudiziale dei contributi sociali di malattia e 
di ogni altra somma ad essi connessa restano affidati agli enti mutualistici ed 
altri istituti e gestioni interessati, posti in liquidazione ai sensi della 
legge 29 giugno 1977, n. 349. 
A decorrere dal 1° gennaio 1980 e fino alla completa fiscalizzazione degli oneri 
sociali tali adempimenti sono affidati all'INPS, che terrà contabilità separate 
per ciascun degli enti o gestioni soppressi e vi provvederà secondo le norme e 
le procedure in vigore per l'accertamento e la riscossione dei contributi di 
propria pertinenza. 
[Tali adempimenti restano invece affidati agli enti mutualistici e ad altri 
istituti e gestioni interessati posti in liquidazione ai sensi della legge 29 
giugno 1977, n. 349, per i contributi di malattia diferiti agli anni 1979 e 
precedenti] (107). 
I contributi di competenza degli enti di malattia dovranno affluire in apposito 
conto corrente infruttifero di tesoreria intestato al Ministro del tesoro, 
mediante versamento da parte dei datori di lavoro e degli esattori od enti, 
incaricati della riscossione a mezzo ruolo, con bollettino di conto corrente 
postale o altro idoneo sistema stabilito con decreto del Ministro del lavoro e 
della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro. 
Restano salve le sanzioni penali previste in materia dalla vigente legislazione. 

Per l'attuazione dei nuovi compiti provvisoriamente attribuiti ai sensi del 
presente articolo, l'INPS, sia a livello centrale che periferico, è tenuto ad 
avvalersi di personale degli enti già preposti a tali compiti. Le competenze 
fisse ed accessorie ed i relativi oneri riflessi sono a carico dell'INPS. 
A decorrere dal 1° gennaio 1980 vengono affidati all'INPS gli adempimenti 
previsti da convenzioni già stipulate con l'INAM ai sensi della legge 4 giugno 
1973, n. 311, dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a 
carattere nazionale. 
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(107) Comma abrogato dall'art. 23-quinquies, D.L. 30 novembre 1979, n. 663. 
 





(giurisprudenza di legittimità) 
77. Liquidazione degli enti soppressi e ripiano delle loro passività. 
Fermo restando quanto disposto dal secondo comma dell'articolo 60, alla 
liquidazione degli enti, casse, servizi e gestioni autonome di cui all'articolo 
12-bis del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, come modificato dalla legge di 
conversione 17 agosto 1974, n. 386, si provvede, entro 18 mesi dall'entrata in 
vigore della presente legge, sulla base delle direttive emanate, in applicazione 
dell'art. 4, quarto comma, L. 29 giugno 1977, n. 349, dal comitato centrale 
istituito con lo stesso articolo (108). 
Prima che siano esaurite le operazioni di liquidazione degli enti, casse, 
servizi e gestioni autonome di cui al precedente comma, i commissari liquidatori 
provvedono a definire tutti i provvedimenti da adottarsi in esecuzione di 
decisioni degli organi di giustizia amministrativa non più suscettibili di 
impugnativa. Entro lo stesso periodo i commissari liquidatori provvedono, ai 
soli fini giuridici, alla ricostruzione della carriera dei dipendenti che, 
trovandosi in aspettativa per qualsiasi causa, ne abbiano diritto al termine 
della aspettativa in base a norme di legge o regolamentari. 
Le gestioni di liquidazione che non risultano chiuse nel termine di cui al primo 
comma sono assunte dallo speciale ufficio liquidazioni presso il Ministero del 
tesoro di cui alla legge 4 dicembre 1956, n. 1404. 
I commissari liquidatori delle gestioni di cui al terzo comma cessano dalle loro 
funzioni il trentesimo giorno successivo alla data di assunzione delle gestioni 
stesse da parte dell'ufficio liquidazioni. Entro tale termine essi devono 
consegnare all'ufficio liquidazioni medesimo tutte le attività esistenti, i 
libri contabili, gli inventari ed il rendiconto della loro intera gestione. 
Le disponibilità finanziarie delle gestioni di cui al terzo comma sono fatte 
affluire in apposito conto corrente infruttifero di tesoreria dal quale il 
Ministro del tesoro può disporre prelevamenti per la sistemazione delle singole 
liquidazioni e per la copertura dei disavanzi di quelle deficitarie. 
Eventuali disavanzi di liquidazione, che non è possibile coprire a carico del 
conto corrente di cui al quinto comma, saranno finanziati a carico del fondo 
previsto dall'art. 14, L. 4 dicembre 1956, n. 1404, per la cui integrazione il 
Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare operazioni di ricorso al mercato 
finanziario con la osservanza delle norme di cui all'art. 1 del decreto-legge 8 
luglio 1974, n. 264, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 1974, 
n. 386. Agli oneri derivanti dalle predette operazioni finanziarie si provvede 
per il primo anno con una corrispondente maggiorazione delle operazioni stesse 
per gli anni successivi con appositi stanziamenti da iscrivere annualmente nello 
stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro. 
Per le esigenze della gestione di liquidazione di cui al terzo comma si applica 
il disposto dell'art. 12, quarto comma, L. 4 dicembre 1956, n. 1404. 
------------------------ 
(108) Per la proroga al 31 dicembre 1980 della data prevista dal presente comma, 
vedi l'art. 1, D.L. 1° luglio 1980, n. 285. 
 





78. Norme fiscali. 
I trasferimenti di beni mobili ed immobili dipendenti dall'attuazione della 
presente legge, sono esenti, senza limiti di valore, dalle imposte di bollo, di 
registro, di incremento di valore, ipotecarie, catastali e da ogni altra 
imposta, spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie o natura. 
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79. Esercizio delle deleghe legislative. 
Le norme delegate previste dalla presente legge sono emanate, con decreti del 
Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei 
ministri, di concerto con i Ministri del tesoro, dell'interno e del bilancio e 
della programmazione economica e degli altri Ministri, in ragione delle 
rispettive competenze indicate nei precedenti articoli, adottando la procedura 
complessivamente prevista dall'art. 8, L. 22 luglio 1975, n. 382. Per 
l'esercizio delle deleghe di cui agli articoli 23, 24, 37, 42, 47 e 59 in luogo 
della Commissione parlamentare per le questioni regionali, di cui all'art. 52, 
L. 10 febbraio 1953, n. 62, e successive modificazioni e integrazioni, i pareri 
sono espressi da una apposita commissione composta da 10 deputati e 10 senatori 
nominati, in rappresentanza proporzionale dei gruppi parlamentari, dai 
Presidenti delle rispettive Camere. 
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(giurisprudenza di legittimità) 
80. Regioni a statuto speciale. 
Restano salve le competenze statutarie delle regioni a statuto speciale nelle 
materie disciplinate dalla presente legge. Restano ferme altresì le competenze 
spettanti alle province autonome di Trento e di Bolzano secondo le forme e 
condizioni particolari di autonomia definite dal D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, 
e relative norme di attuazione, nel rispetto, per quanto attiene alla provincia 
autonoma di Bolzano, anche delle norme relative alla ripartizione proporzionale 
fra i gruppi linguistici e alla parificazione delle lingue italiana e tedesca. 
Per il finanziamento relativo alle materie di cui alla presente legge nelle due 
province si applica quanto disposto dall'articolo 78 del citato D.P.R. 31 agosto 
1972, n. 670, e relativi parametri (109). 
Al trasferimento delle funzioni, degli uffici, del personale e dei beni alle 
regioni Valle d'Aosta, Friuli-Venezia Giulia, Sardegna, Sicilia, nonché alle 
province autonome di Trento e di Bolzano, si provvederà con le procedure 
previste dai rispettivi statuti (110). 
Appositi accordi o convenzioni regolano i rapporti tra la Regione Valle d'Aosta 
e l'Ordine Mauriziano per quanto riguarda la utilizzazione dello Stabilimento di 
ricovero e cura di Aosta. 
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(109) Il terzo periodo del primo comma del presente articolo è stato abrogato 
dall'art. 27, L. 27 dicembre 1983, n. 730. 
(110) Vedi, anche, l'art. 22 D.P.R. 22 febbraio 1982, n. 182. 
 





81. Assistenza ai mutilati e agli invalidi civili. 
Il trasferimento delle funzioni amministrative in materia di assistenza 
sanitaria protesica e specifica a favore dei mutilati e invalidi di cui 
all'articolo 2 della legge 30 marzo 1971, n. 118, nonché dei sordomuti e ciechi 
civili diventa operativo a partire dal 1° luglio 1979. 
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82. Variazioni al bilancio dello Stato. 
Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle 
occorrenti variazioni di bilancio. 
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83. Entrata in vigore della legge. 
La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica. 
Le disposizioni di cui ai Capi II, III e V del Titolo I, e quelle di cui al 
Titolo III avranno effetto dal 1° gennaio 1979. 
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fp06-gr06