GAZZETTA UFFICIALE SERIE GENERALE N. 209 DEL 31/7/1980





D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382.  Agg. Aprile 2008
Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia
di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica. 



Pubblicato nella Gazz. Uff. 31 luglio 1980, n. 209, S.O.
Con D.M. 30 luglio 1983 (Gazz. Uff. 10 ottobre 1983, n. 278 Suppl. Ord.), 
rettificato con D.M. 12 gennaio 1984 (Gazz. Uff. 20 gennaio 1984, n. 20), sono 
stati determinati i raggruppamenti delle discipline per le quali le facoltà e le 
scuole universitarie possono chiedere concorsi per posti di professore 
universitario di ruolo prima fascia. Vedi anche, la L. 29 gennaio 1986, n. 23.
(3)  Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le seguenti 
circolari: 
- 
I.N.P.S. (Istituto nazionale previdenza sociale): Circ. 28 marzo 1996, n. 68; 
Circ. 24 dicembre 1997, n. 263; 
- Ministero dei trasporti e della navigazione: Circ. 22 maggio 1998, n. 44/19; 
- Ministero della università e della ricerca scientifica: Circ. 11 marzo 1999, 
n. 2041; 
- Ministero per la pubblica istruzione: Circ. 6 agosto 1997, n. 487; 
- Presidenza del Consiglio dei Ministri: Circ. 14 maggio 1998, n. 
DIE/ARE/1/1942; 
- Presidenza del Consiglio dei Ministri: Dipartimento per la funzione pubblica e 
gli affari regionali: Circ. 1 aprile 1996, n. 1102; Circ. 16 aprile 1996, n. 
2324.
 



TITOLO I 
Capo I 
Nuovo assetto della docenza universitaria, istituzione del ruolo dei ricercatori 
e piano di sviluppo 
(giurisprudenza di legittimità)
1. Ruolo dei professori universitari e istituzione del ruolo dei ricercatori.
Il ruolo dei professori universitari comprende le seguenti fasce: 
a) professori straordinari e ordinari; 


b) professori associati. 
Le norme di cui ai successivi articoli assicurano, nell'unitarietà della 
funzione docente, la distinzione dei compiti e delle responsabilità dei 
professori ordinari e di quelli associati, inquadrandoli in due fasce di 
carattere funzionale, con uguale garanzia di libertà didattica e di ricerca. 
I professori universitari di ruolo adempiono ai compiti didattici nei corsi di 
laurea, nei corsi di diploma, nelle scuole speciali e nelle scuole di 
specializzazione e di perfezionamento. 
Possono essere chiamati a cooperare alle attività di docenza professori a 
contratto, ai sensi del successivo art. 25. 
È istituito il ruolo dei ricercatori universitari. 
Non è consentito il conferimento di incarichi di insegnamento. 



 



2. Piano di sviluppo dell'Università. Individuazione e ripartizione dei posti di 
professore universitario di ruolo da bandire per concorso.
Il Ministro della pubblica istruzione, sulla base delle indicazioni delle 
Università, che acquisiscono il parere delle facoltà, nonché delle ipotesi di 
vincolo di entrata - formulate dal CIPE su proposta del Ministro del bilancio, 
di concerto con quelli del tesoro, delle finanze nonché del Ministro incaricato 
del coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica - elabora ogni 
quadriennio, sentito il Consiglio universitario nazionale (C.U.N.), un piano di 
sviluppo dell'Università ai fini dell'adeguamento delle strutture didattiche e 
scientifiche, con particolare previsioni di spesa, e individua i settori 
disciplinari da sviluppare e le modalità per il loro incremento nel quadriennio, 
tenuto conto della dinamica accertata e presunta della popolazione studentesca 
nei diversi corsi di laurea, del relativo numero di professori di ruolo e di 
ricercatori afferenti ai corsi, dei programmi di sviluppo della ricerca 
scientifica e dei prevedibili sbocchi professionali nei diversi settori nonché 
delle necessità di riequilibrio fra le diverse sedi. 
Per predisporre il piano quadriennale di sviluppo il Consiglio universitario 
nazionale formula preventivamente i raggruppamenti di discipline ed indica i 
criteri oggettivi per la ripartizione dei nuovi posti fra le facoltà. 
Lo schema del piano di sviluppo formulato dal Ministro è trasmesso, almeno sei 
mesi prima dell'inizio del quadriennio cui si riferisce, alle Università 
affinché esprimano le loro osservazioni entro i successivi tre mesi. Scaduto 
tale termine, il Ministro della pubblica istruzione, acquisito il parere del 
Consiglio universitario nazionale, che deve pronunciarsi nel termine di due 
mesi, adotta, con proprio decreto, il piano di sviluppo. 
Almeno tre mesi prima dell'inizio del biennio cui si devono riferire i bandi di 
concorso, i rettori inoltrano al Ministro le richieste formulate dai consigli di 
facoltà, sentiti i consigli di corso di laurea, per i nuovi posti di professore 
ordinario e di professore associato, divisi per raggruppamento disciplinare e 
per corsi, indicando per ciascuna facoltà e corso di laurea gli insegnamenti ad 
essi afferenti, il numero dei professori ordinari, straordinari e associati in 
servizio, distinti per raggruppamenti disciplinari, ed il numero degli studenti 
iscritti per ciascun anno di corso degli ultimi tre anni. 
Il Ministro della pubblica istruzione provvederà alle relative assegnazioni, 
procedendo anche ad un confronto delle esigenze delle diverse facoltà. 
L'assegnazione dei nuovi posti di professore ordinario e di associato è 
effettuata sulla base del piano, su richiesta delle facoltà interessate, in 
relazione alle esigenze didattiche e scientifiche individuate nel piano di 
sviluppo delle Università di cui ai precedenti commi. 
Il primo piano quadriennale riguarderà il quadriennio che avrà inizio con l'anno 
accademico 1982-83. Per gli anni accademici 1980-81 e 1981-82 il Ministro della 
pubblica istruzione, sentito il Consiglio universitario nazionale, formula un 
piano biennale transitorio, che tiene conto anche delle esigenze delle nuove 
Università di cui si programma l'istituzione o la statizzazione. Tale piano 
biennale indica i termini entro i quali i consigli di facoltà, sentiti i 
consigli di corso di laurea, devono formulare le richieste per i posti di 
professore ordinario o associato relativi al primo biennio. 



 



Capo II 
3. Dotazione organica della fascia dei professori ordinari.
La dotazione organica della fascia dei professori ordinari è fissata in 15.000 
posti. 
I concorsi relativi ai posti non coperti e che non siano destinati ai 
trasferimenti, sono banditi fino al raggiungimento della dotazione organica di 
cui al precedente comma, con periodicità biennale, nell'ambito del piano dello 
sviluppo universitario di cui all'articolo 2, nel termine massimo di un 
decennio, a partire dall'anno accademico 1980-81. 
Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, da emanare entro novanta 
giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, è disposta l'assegnazione 
alle facoltà di posti di professore ordinario per il riassorbimento degli 
attuali posti in soprannumero e dei posti convenzionati. 
Fino alla scadenza delle convenzioni in corso restano fermi gli oneri a carico 
degli enti sovventori e l'obbligo delle Università di versare in conto entrata 
tesoro le somme percepite a tal fine. 



 



4. Assegnazione di posti di professore ordinario per le chiamate di studiosi 
stranieri.
[Il Ministro della pubblica istruzione, su richiesta delle facoltà e su parere 
del Consiglio universitario nazionale, può riservare una percentuale di posti di 
professore ordinario non superiore al 5 per cento della dotazione organica di 
ogni singola facoltà, alle proposte di chiamata diretta, da parte delle facoltà, 
di studiosi eminenti di nazionalità non italiana che occupino analoga posizione 
in Università straniere. 
La proposta di chiamata deve essere adottata con la maggioranza dei due terzi 
dei professori ordinari del consiglio di facoltà, che si pronuncia sulla qualità 
scientifica dello studioso. La proposta è accompagnata da una motivata relazione 
che illustra la figura scientifica del candidato. Il Ministro della pubblica 
istruzione dispone l'assegnazione del posto e la nomina del professore con 
proprio decreto, determinando la relativa classe di stipendio corrispondente 
sulla base dell'anzianità di docenza e di ogni altro elemento di valutazione. 
I posti di professore ordinario assegnati ai sensi del presente articolo sono 
recuperati in caso di rinuncia, trasferimento o cessazione dal servizio dei loro 
titolari. 
Restano in vigore le norme che regolano l'ammissione dei cittadini stranieri ai 
concorsi ai posti di ruolo di professore universitario] (4). 



(4)  Per l'abrogazione del presente art. 4, vedi l'art. 17, comma 112, L. 15 
maggio 1997, n. 127. 
 



5. Norme particolari per l'assegnazione di contingenti di posti.
Nell'assegnazione dei posti di professore ordinario da mettere biennalmente a 
concorso, il Ministro della pubblica istruzione deve tenere conto, anche in 
deroga ai criteri programmatici stabiliti nel piano formulato ai sensi del 
precedente art. 2 e nel limite del 20 per cento dei posti da assegnare, delle 
eventuali richieste avanzate, per le discipline ricoperte, da professori 
associati che abbiano maturato nove anni di insegnamento in qualità di 
professore incaricato nella stessa disciplina o gruppi di discipline. Tali 
richieste, presentate alle facoltà, devono essere inoltrate unitamente alle 
richieste della facoltà (5). 
Se le richieste sono in numero superiore, i posti sono concessi, sino alla 
copertura della percentuale indicata, secondo una graduatoria formulata in base 
ai criteri stabiliti in precedenza dal Ministro della pubblica istruzione, 
sentito il parere del Consiglio universitario nazionale. 
Il Ministro della pubblica istruzione, su parere del Consiglio universitario 
nazionale, assegna i posti all'organico delle facoltà cui appartengono i 
richiedenti, nei limiti del 20 per cento di quelli da attribuire nel complesso 
in base ai criteri di programmazione (6). 



(5)  Comma così modificato dall'art. 2, L. 9 dicembre 1985, n. 705. 
(6)  Comma così modificato dall'art. 2, L. 9 dicembre 1985, n. 705. 
 



(giurisprudenza di legittimità)
6. Straordinario.
All'atto della nomina i professori conseguono la qualifica di straordinario per 
la durata di tre anni accademici. 
Le norme del presente decreto che contemplano professori ordinari si intendono 
riferite anche ai professori straordinari, fatte salve le disposizioni riservate 
ai professori che abbiano conseguito la nomina ad ordinario. 
Restano ferme le vigenti disposizioni per la nomina ad ordinario. 
Restano altresì ferme le disposizioni relative alla verifica dell'attività 
scientifica e all'attività didattica necessarie per la nomina ad ordinario. 



 



7. Libertà di insegnamento e di ricerca scientifica.
Ai professori universitari è garantita libertà di insegnamento e di ricerca 
scientifica. 
Il consiglio di facoltà, in caso di pluralità di corsi di laurea, coordina 
annualmente, con il concorso dei dipartimenti interessati, in quando istituiti, 
le attività didattiche programmate dai consigli di corso di laurea, secondo 
quanto previsto dal successivo art. 94, quelle delle scuole dirette a fini 
speciali, delle scuole di specializzazione e di perfezionamento, l'attività di 
corsi integrativi di quelli ufficiali, da affidare a professori a contratto e 
gli studi per il conseguimento del dottorato di ricerca ove istituito. Il 
consiglio di facoltà definisce, con il consenso dei singoli professori 
interessati, le modalità di assolvimento delle predette attività, tenuto conto 
delle possibilità di utilizzazione didattica dei professori stessi ai sensi del 
successivo art. 9. 
Nel caso di pluralità di corsi relativi al medesimo insegnamento sono consentite 
forme didattiche di coordinamento e di interscambio d'intesa tra i rispettivi 
professori. 
È consentita l'organizzazione della didattica in cicli coordinati, anche di 
durata inferiore all'anno. 



 



8. Inamovibilità e trasferimenti.
I professori ordinari sono inamovibili e non sono tenuti a prestare giuramento. 
I professori ordinari possono essere trasferiti, a domanda, ad altro 
insegnamento della stessa facoltà o di altra facoltà della stessa Università, 
ovvero, dopo un triennio di servizio prestato nella medesima Università, anche 
ad altra Università, con le procedure di cui all'art. 93 del testo unico 31 
agosto 1933, n. 1592 , e dell'art. 3 del decreto legislativo 5 aprile 1945, n. 
238 . La domanda di trasferimento può essere presentata dall'interessato anche 
nel corso del terzo anno di permanenza nell'Università (7). 



(7)  Vedi, anche, l'art. 6, L. 3 luglio 1998, n. 210. 
 



(giurisprudenza di legittimità)
9. Utilizzazione temporanea per insegnamenti diversi da quello di titolarità.
Il professore ordinario, nella salvaguardia della libertà di insegnamento e di 
ricerca e con il suo consenso, può essere temporaneamente utilizzato nell'ambito 
della stessa facoltà o scuola o dipartimento per lo svolgimento delle attività 
didattiche previste nei successivi commi. 
In base ai programmi determinati ai sensi del precedente art. 7, al professore 
ordinario può essere affidato con il suo consenso lo svolgimento, in 
sostituzione dell'insegnamento di cui è titolare, di un corso di insegnamento in 
materia diversa purché compresa nello stesso raggruppamento concorsuale o in 
altri raggruppamenti riconosciuti affini dal Consiglio universitario nazionale. 
Al termine del corso il professore ha diritto di riassumere l'insegnamento di 
cui è titolare. I professori ordinari titolari di corsi non seguiti sono tenuti 
a svolgere un secondo insegnamento. 
Al professore ordinario può altresì essere affidato con il suo consenso lo 
svolgimento di attività didattiche aggiuntive rispetto a quello dei corsi di 
insegnamento previsti per il conseguimento del diploma di laurea, incluse le 
attività relative ai corsi nelle scuole dirette a fini speciali, di 
specializzazione e di perfezionamento e le attività relative agli studi per il 
conseguimento del dottorato di ricerca, ove istituito. Il consiglio di facoltà, 
sempre nell'ambito della programmazione didattica annuale di cui al precedente 
art. 7, ripartisce le predette attività didattiche tra i professori interessati 
e con il loro consenso, in modo da distribuire uniformemente il carico 
didattico. 
In ogni caso l'impegno didattico complessivamente considerato del professore non 
può essere inferiore all'impegno orario per l'attività didattica previsto dal 
successivo art. 10. 
I consigli delle facoltà o scuole possono altresì affidare a titolo gratuito ai 
professori ordinari, con il loro consenso ovvero su loro richiesta e nell'ambito 
della stessa facoltà, lo svolgimento di un secondo insegnamento per materia 
affine. 
In caso di indisponibilità dei titolari, e sempre che sia necessaria la 
conservazione dell'insegnamento e non sia possibile provvedere diversamente, i 
consigli delle facoltà possono per i posti di ruolo i cui titolari siano 
indisponibili conferire supplenze, con il loro consenso, a professori 
appartenenti alla stessa facoltà della stessa materia o di materie che, sulla 
base dei raggruppamenti concorsuali previsti dal Consiglio universitario 
nazionale, sia da considerare affine; in mancanza, con motivata deliberazione in 
relazione alla effettiva necessità, previo nulla osta del Ministro della 
pubblica istruzione, a professori di altra facoltà della stessa università o a 
professori di altra università. La supplenza svolta nei limiti dell'impegno 
orario complessivo di cui al successivo art. 10 è affidata a titolo gratuito 
(8). 



(8)  Comma così modificato dall'art. 1, L. 13 agosto 1984, n. 477 (Gazz. Uff. 21 
agosto 1984, n. 229). 
 



10. Doveri didattici dei professori.
Fermi restando tutti gli altri obblighi previsti dalle vigenti disposizioni, i 
professori ordinari per le attività didattiche, compresa la partecipazione alle 
commissioni d'esame e alle commissioni di laurea, devono assicurare la loro 
presenza per non meno di 250 ore annuali distribuite in forma e secondo modalità 
da definire ai sensi del secondo comma del precedente art. 7. 
Sono altresì tenuti ad assicurare il loro impegno per la partecipazione agli 
organi collegiali e di governo dell'Ateneo secondo i compiti previsti per 
ciascuna fascia. I professori a tempo pieno sono tenuti anche a garantire la 
loro presenza per non meno di altre 100 ore annuali per le attività di cui al 
successivo comma quarto e per l'assolvimento di compiti organizzativi interni. 
La ripartizione di tali attività e compiti è determinata all'inizio di ogni anno 
accademico d'intesa tra i consigli di facoltà e di corso di laurea, con il 
consenso del professore interessato. 
Le attività didattiche comprendono sia lo svolgimento dell'insegnamento nelle 
varie forme previste, sia lo svolgimento, nell'ambito di appositi servizi 
predisposti dalle facoltà, di compiti di orientamento per gli studenti, con 
particolare riferimento alla predisposizione dei piani di studio, ai fini anche 
delle opportune modifiche ed integrazioni sulla base dei risultati conseguiti 
dagli studenti stessi e delle loro meglio individuate attitudini e sopravvenute 
esigenze. 



 



(giurisprudenza di legittimità)
11. Tempo pieno e tempo definito.
L'impegno dei professori ordinari è a tempo pieno o a tempo definito. 
Ciascun professore può optare tra il regime a tempo pieno ed il regime a tempo 
definito. La scelta va esercitata con domanda da presentare al rettore almeno 
sei mesi prima dell'inizio di ogni anno accademico. Essa obbliga al rispetto 
dell'impegno assunto per almeno un biennio. 
L'opzione può essere esercitata non oltre l'inizio del biennio precedente il 
collocamento fuori ruolo di cui al successivo articolo 19, salvo che in sede di 
prima applicazione del presente decreto. La predetta limitazione non si applica 
allorché dal regime di impegno a tempo pieno si opta per quello a tempo definito 
(9). 
Il regime d'impegno a tempo definito: 
a) è incompatibile con le funzioni di rettore, preside, membro elettivo del 
consiglio di amministrazione, direttore di dipartimento e direttore dei corsi di 
dottorato di ricerca; 


b) è compatibile con lo svolgimento di attività professionali e di attività di 
consulenza anche continuativa esterne e con l'assunzione di incarichi retribuiti 
ma è incompatibile con l'esercizio del commercio e dell'industria. 
Il regime a tempo pieno: 
a) è incompatibile con lo svolgimento di qualsiasi attività professionale e di 
consulenza esterna e con l'assunzione di qualsiasi incarico retribuito e con 
l'esercizio del commercio e dell'industria; sono fatte salve le perizie 
giudiziarie e la partecipazione ad organi di consulenza tecnico-scientifica 
dello Stato, degli enti pubblici territoriali e degli enti di ricerca, nonché le 
attività, comunque svolte, per conto di amministrazioni dello Stato, enti 
pubblici e organismi a prevalente partecipazione statale purché prestate in 
quanto esperti nel proprio campo disciplinare e compatibilmente con 
l'assolvimento dei propri compiti istituzionali (10); 


b) è compatibile con lo svolgimento di attività scientifiche e pubblicistiche, 
espletate al di fuori di compiti istituzionali, nonché con lo svolgimento di 
attività didattiche, comprese quelle di partecipazione a corsi di aggiornamento 
professionale, di istruzione permanente e ricorrente svolte in concorso con enti 
pubblici, purché tali attività non corrispondano ad alcun esercizio 
professionale (11); 


c) dà titolo preferenziale per la partecipazione alle attività relative alle 
consulenze o ricerche affidate alle Università con convenzioni o contratti da 
altre amministrazioni pubbliche, da enti o privati, compatibilmente con le 
specifiche esigenze del committente e della natura della commessa. 
I nominativi dei professori ordinari che hanno optato per il tempo pieno vengono 
comunicati, a cura del rettore, all'ordine professionale al cui albo i 
professori risultino iscritti al fine della loro inclusione in un elenco 
speciale. 
Le incompatibilità di cui al comma quarto, lettera a), operano al momento 
dell'assunzione di una delle funzioni ivi previste, con il contestuale 
automatico passaggio al regime di impegno a tempo pieno. A tal fine, è 
necessario che l'interessato, all'atto della presentazione della propria 
candidatura, produca una preventiva dichiarazione di opzione per il regime di 
impegno a tempo pieno in caso di nomina (12). 



(9)  Comma così sostituito dall'art. 3, L. 9 dicembre 1985, n. 705. 
(10)  Lettera così modificata dall'art. 3, L. 18 marzo 1989, n. 118. 
(11)  Lettera così sostituita dall'art. 3, L. 9 dicembre 1985, n. 705. 
(12)  Comma aggiunto dall'art. 4, L. 18 marzo 1989, n. 118. 
 



12. Direzione di istituti e laboratori extrauniversitari di ricerca.
Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, su conforme parere del 
rettore e dei consigli delle facoltà interessate, i professori ordinari, 
straordinari ed associati possono essere autorizzati a dirigere istituti e 
laboratori e centri del Consiglio nazionale delle ricerche o istituti ed enti di 
ricerca a carattere nazionale o regionale (13). 
I professori di ruolo possono essere collocati a domanda in aspettativa per la 
direzione di istituti e laboratori extrauniversitari di ricerca nazionali e 
internazionali. 
I professori chiamati a dirigere istituti o laboratori del Consiglio nazionale 
delle ricerche e di altri enti pubblici di ricerca possono essere collocati in 
aspettativa con assegni. 
L'aspettativa è concessa con decreto del Ministro della pubblica istruzione, su 
parere del Consiglio universitario nazionale, che considererà le caratteristiche 
e le dimensioni dell'istituto o laboratorio nonché l'impegno che la funzione 
direttiva richiede. 
Durante il periodo dell'aspettativa ai professori ordinari competono 
eventualmente le indennità a carico degli enti o istituti di ricerca ed 
eventualmente la retribuzione ove l'aspettativa sia senza assegni. 
Il periodo dell'aspettativa è utile ai fini della progressione della carriera, 
ivi compreso il conseguimento dell'ordinariato e ai fini del trattamento di 
previdenza e di quiescenza secondo le disposizioni vigenti. 
Ai professori collocati in aspettativa è garantita, con le modalità di cui al 5° 
comma del successivo art. 13, la possibilità di svolgere, presso l'Università in 
cui sono titolari, cicli di conferenze, attività seminariali e attività di 
ricerca, anche applicativa. Si applica nei loro confronti, per la partecipazione 
agli organi universitari cui hanno titolo, la previsione di cui ai comma terzo e 
quarto dell'art. 14, L. 18 marzo 1958, n. 311 . 
La direzione dei centri del Consiglio nazionale delle ricerche e dell'Istituto 
nazionale di fisica nucleare operanti presso le università può essere affidata 
ai professori di ruolo come parte delle loro attività di ricerca e senza 
limitazione delle loro funzioni universitarie. Essa è rinnovabile con il rinnovo 
del contratto con il Consiglio nazionale delle ricerche e con l'Istituto 
nazionale di fisica nucleare (14). 
Le disposizioni di cui al precedente comma si applicano anche con riferimento 
alla direzione di centri di ricerca costituiti presso le università per 
contratto o per convenzione con altri enti pubblici che non abbiano la natura di 
enti pubblici economici (15). 



(13)  Per l'interpretazione autentica del presente comma, vedi l'art. 1, L. 18 
marzo 1989, n. 118. 
(14)  Gli ultimi due commi così sostituiscono l'originario ultimo comma per 
effetto dell'art. 4, L. 9 dicembre 1985, n. 705. 
(15)  Gli ultimi due commi così sostituiscono l'originario ultimo comma per 
effetto dell'art. 4, L. 9 dicembre 1985, n. 705. 
 



(giurisprudenza di legittimità)
13. Aspettativa obbligatoria per situazioni di incompatibilità.
Ferme restando le disposizioni vigenti in materia di divieto di cumulo 
dell'ufficio di professore con altri impieghi pubblici o privati, il professore 
ordinario è collocato d'ufficio in aspettativa per la durata della carica del 
mandato o dell'ufficio nei seguenti casi: 
1) elezione al Parlamento nazionale od europeo; 
2) nomina alla carica di Presidente del Consiglio dei Ministri, di Ministro o di 
Sottosegretario di Stato; 
3) nomina a componente delle istituzioni dell'Unione europea (16); 
3-bis) nomina a componente di organi ed istituzioni specializzate delle Nazioni 
Unite che comporti un impegno incompatibile con l'assolvimento delle funzioni di 
professore universitario (17); 
4) [nomina a giudice della Corte costituzionale] (18); 
5) nomina a presidente o vice presidente del Consiglio nazionale dell'economia e 
del lavoro; 
6) [nomina a membro del Consiglio superiore della magistratura] (19); 
7) nomina a presidente o componente della giunta regionale e a presidente del 
consiglio regionale; 
8) nomina a presidente della giunta provinciale; 
9) nomina a sindaco del comune capoluogo di provincia; 
10) nomina alle cariche di presidente, di amministratore delegato di enti 
pubblici a carattere nazionale, interregionale o regionale, di enti pubblici 
economici, di società a partecipazione pubblica, anche a fini di lucro. Restano 
in ogni caso escluse le cariche comunque direttive di enti a carattere 
prevalentemente culturale o scientifico e la presidenza, sempre che non 
remunerata, di case editrici di pubblicazioni a carattere scientifico; 
11) nomina a direttore, condirettore e vice direttore di giornale quotidiano o a 
posizione corrispondente del settore dell'informazione radio-televisiva; 
12) nomina a presidente o segretario nazionale di partiti rappresentati in 
Parlamento; 
13) nomine ad incarichi dirigenziali di cui all'art. 16 del D.P.R. 30 giugno 
1972, n. 748, o comunque previsti da altre leggi presso le amministrazioni dello 
Stato, le pubbliche amministrazioni o enti pubblici economici (20). 
Hanno diritto a richiedere una limitazione dell'attività didattica i professori 
di ruolo che ricoprano la carica di rettore, pro-rettore, preside di facoltà e 
direttori di dipartimento, di presidente di consiglio di corso di laurea, di 
componente del Consiglio universitario nazionale. La limitazione è concessa con 
provvedimento del Ministro della pubblica istruzione e non dispensa dall'obbligo 
di svolgere il corso ufficiale. 
Il professore che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità di 
cui ai precedenti commi deve darne comunicazione, all'atto della nomina, al 
rettore, che adotta il provvedimento di collocamento in aspettativa per la 
durata della carica, del mandato o dell'ufficio. Nel periodo dell'aspettativa è 
corrisposto il trattamento economico previsto dalle norme vigenti per gli 
impiegati civili dello Stato che versano in una delle situazioni indicate nel 
primo comma. È fatto salvo il disposto dell'art. 47, secondo comma, della legge 
24 aprile 1980, n. 146 . In mancanza di tali disposizioni l'aspettativa è senza 
assegni. 
Il periodo dell'aspettativa, anche quando questo ultimo sia senza assegni, è 
utile ai fini della progressione nella carriera, del trattamento di quiescenza e 
di previdenza secondo le norme vigenti, nonché della maturazione dello 
straordinariato ai sensi del precedente art. 6 (21). 
Qualora l'incarico per il quale è prevista l'aspettativa senza assegni non 
comporti, da parte dell'ente, istituto o società, la corresponsione di una 
indennità di carica si applicano, a far tempo dal momento in cui è cominciata a 
decorrere l'aspettativa, le disposizioni di cui alla L. 12 dicembre 1966, n. 
1078. Qualora si tratti degli incarichi previsti ai nn. 10), 11) e 12) del 
presente articolo, gli oneri di cui al n. 3) dell'art. 3 della citata L. 12 
dicembre 1966, n. 1078, sono a carico dell'ente, istituto o società (22). 
I professori collocati in aspettativa conservano il titolo a partecipare agli 
organi universitari cui appartengono, con le modalità previste dall'art. 14, 
terzo e quarto comma, della L. 18 marzo 1958, n. 311; essi mantengono il solo 
elettorato attivo per la formazione delle commissioni di concorso e per 
l'elezione delle cariche accademiche previste dal precedente secondo comma ed 
hanno la possibilità di svolgere, nel quadro dell'attività didattica programmata 
dal consiglio di corso di laurea, di dottorato di ricerca, delle scuole di 
specializzazione e delle scuole a fini speciali, cicli di conferenze e di 
lezioni ed attività seminariali anche nell'ambito dei corsi ufficiali di 
insegnamento, d'intesa con il titolare del corso, del quale è comunque loro 
preclusa la titolarità. È garantita loro, altresì, la possibilità di svolgere 
attività di ricerca anche applicativa, con modalità da determinare d'intesa tra 
il professore ed il consiglio di facoltà e sentito il consiglio di istituto o di 
dipartimento, ove istituito, e di accedere ai fondi per la ricerca scientifica. 
Per quanto concerne l'esclusione della possibilità di far parte delle 
commissioni di concorso sono fatte salve le situazioni di incompatibilità che si 
verifichino successivamente alla nomina dei componenti delle commissioni (23). 
Il presente articolo si applica anche ai professori collocati fuori ruolo per 
limiti di età (24). 



(16)  L'art. 2, D.L. 21 aprile 1995, n. 120, ha così sostituito il n. 3 ed ha 
aggiunto il n. 3-bis. 
(17)  L'art. 2, D.L. 21 aprile 1995, n. 120, ha così sostituito il n. 3 ed ha 
aggiunto il n. 3-bis. 
(18)  I numeri 4 e 6 sono stati soppressi dal primo comma dell'art. 5, L. 9 
dicembre 1985, n. 705, che ha inoltre così disposto: "I professori di ruolo 
nominati giudici della Corte costituzionale o componenti del Consiglio superiore 
della magistratura sono collocati fuori ruolo ai sensi dell'art. 7, terzo e 
quarto comma, della L. 11 marzo 1953, n. 87, come modificato dall'art. 27, L. 18 
marzo 1958, n. 311". 
(19)  I numeri 4 e 6 sono stati soppressi dal primo comma dell'art. 5, L. 9 
dicembre 1985, n. 705, che ha inoltre così disposto: "I professori di ruolo 
nominati giudici della Corte costituzionale o componenti del Consiglio superiore 
della magistratura sono collocati fuori ruolo ai sensi dell'art. 7, terzo e 
quarto comma, della L. 11 marzo 1953, n. 87, come modificato dall'art. 27, L. 18 
marzo 1958, n. 311". 
(20)  Numero così sostituito dall'art. 5, L. 9 dicembre 1985, n. 705. 
(21)  Vedi, anche, l'art. 1, comma 12, L. 14 gennaio 1999, n. 4. 
(22)  Comma aggiunto dall'art. 5, L. 9 dicembre 1985, n. 705. 
(23)  Comma così sostituito dall'art. 5, L. 9 dicembre 1985, n. 705. 
(24)  Per l'interpretazione autentica degli artt. 13 e 44 del presente decreto, 
nonché dell'art. 5, L. 9 dicembre 1985, n. 705, vedi la L. 5 agosto 1988, n. 
341. 
 



14. Aspettativa dei professori che passano ad altra amministrazione.
Il professore universitario, che assume un nuovo impiego con altra 
amministrazione statale o pubblica, è collocato in aspettativa per tutto il 
periodo di prova richiesto per la conferma in ruolo. Al termine di tale periodo 
l'interessato può riassumere servizio presso l'Università entro i successivi 
trenta giorni e, in mancanza, decade dall'ufficio di professore. 
Il periodo di aspettativa, di cui al precedente comma, non è computabile né ai 
fini economici né ai fini giuridici. 
Le stesse norme si applicano agli assistenti del ruolo ad esaurimento. 



 



(giurisprudenza di legittimità)
15. Inosservanza del regime delle incompatibilità.
Nel caso di divieto di cumulo dell'ufficio di professore ordinario o fuori ruolo 
con altri impieghi pubblici o privati, l'assunzione del nuovo impiego pubblico 
comporta la cessazione di diritto dall'ufficio di professore, salvo quanto 
disposto dal precedente art. 14. 
Nel caso di cumulo con impieghi privati si applicano le disposizioni previste 
dai successivi commi per l'incompatibilità. 
Il professore ordinario che violi le norme sulle incompatibilità è diffidato dal 
rettore a cessare dalla situazione di incompatibilità. 
La circostanza che il professore abbia ottemperato alla diffida non preclude 
l'eventuale azione disciplinare. 
Decorsi quindici giorni dalla diffida senza che l'incompatibilità sia cessata, 
il professore decade dall'ufficio. 
Alla dichiarazione di decadenza si provvede con decreto del Ministro della 
pubblica istruzione su proposta del rettore, sentito il Consiglio Universitario 
nazionale. 



 



16. Funzioni direttive e di coordinamento riservate al professore ordinario.
Ferme restando le incompatibilità previste dal precedente art. 13, sono 
riservate ai professori ordinari le funzioni di rettore, preside di facoltà, 
direttore di dipartimento e di consiglio di corso di laurea, nonché le funzioni 
di coordinamento dei corsi di dottorato di ricerca e le funzioni di 
coordinamento tra i gruppi di ricerca. 
È riservata di norma ai professori ordinari la direzione degli istituti, delle 
scuole di perfezionamento e di specializzazione e delle scuole dirette a fini 
speciali. 
In caso di motivato impedimento degli stessi la direzione di detti istituti e 
scuole è affidata a professori associati. 



 



(giurisprudenza di legittimità)
17. Alleanza dei periodi di insegnamento e di ricerca e congedi dei professori 
ordinari per attività didattiche e scientifiche anche in Università o Istituti 
esteri o internazionali.
Al fine di garantire e favorire una piena commutabilità tra insegnamento e 
ricerca, il rettore può, con proprio decreto, autorizzare il professore 
universitario che abbia conseguito la nomina ad ondinario, ovvero la conferma in 
ruolo di professore associato, su sua domanda e sentito il consiglio della 
facoltà interessata, a dedicarsi periodicamente ad esclusive attività di ricerca 
scientifica in istituzioni di ricerca italiane, estere e internazionali 
complessivamente per non più di due anni accademici in un decennio. 
Nel concedere le autorizzazioni di cui al precedente comma, il rettore dovrà 
tener conto delle esigenze di funzionamento dell'Università distribuendo nel 
tempo le autorizzazioni stesse con un criterio di rotazione tra i docenti che 
eventualmente le richiedano. 
I risultati dell'attività di ricerca sono comunicati al rettore e al consiglio 
di facoltà con le modalità di cui al successivo art. 18. 
I periodi di esclusiva attività scientifica, anche se trascorsi all'estero, sono 
validi agli effetti della carriera e del trattamento economico, ma non danno 
diritto all'indennità di missione. 
Per i casi di eccezionali e giustificate ragioni di studio o di ricerca 
scientifica, resta fermo quanto disposto dall'art. 10 della legge 18 marzo 1958, 
n. 311. 
Restano altresì ferme le vigenti disposizioni concernenti il collocamento a 
disposizione del Ministero degli affari esteri per incarichi di insegnamento o 
altri incarichi all'estero dei professori di ruolo. 
Il periodo trascorso all'estero per attività di ricerca o di insegnamento è 
utile anche per il conseguimento del triennio di straordinario. 
I professori che assumano insegnamento o siano chiamati a svolgere attività 
scientifica nelle Università dei Paesi della Comunità europea, ovvero presso i 
centri o le istituzioni internazionali di ricerca possono essere soggetti, in 
quanto compatibile, alla normativa, se più favorevole, che disciplina l'attività 
dei docenti o ricercatori di quelle istituzioni. 
In tali casi i professori di cui al precedente comma possono essere collocati 
fuori ruolo, in deroga alle vigenti procedure, con decreto del Ministro della 
pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro e degli affari 
esteri che disciplinerà anche il regime giuridico ed economico del periodo di 
attività all'estero. 
In ogni caso il docente ha diritto a riassumere il proprio ufficio all'atto 
della cessazione del rapporto con l'Università o l'ente estero o internazionale 
(25). 



(25)  Vedi, anche, il comma 4 dell'art. 1, L. 4 novembre 2005, n. 230. 
 



18. Promozione e verifica della produzione scientifica del professore ordinario.
Il professore universitario che abbia conseguito la nomina ad ordinario è tenuto 
a presentare ogni tre anni, al consiglio della facoltà a cui appartiene, una 
relazione sul lavoro scientifico svolto nel corso del triennio stesso corredata 
della relativa documentazione. Tali atti devono essere depositati presso 
l'Istituto di appartenenza e resi consultabili. 
Il Consiglio di facoltà dà atto dell'avvenuta presentazione della relazione e ne 
riferisce nel rapporto annuale sullo stato della ricerca da inviare anche al 
senato accademico, che ne terrà conto in sede di parere sulla ripartizione dei 
fondi a disposizione dell'ateneo per la ricerca. 



 



(giurisprudenza di legittimità)
19. Collocamento fuori ruolo e collocamento a riposo.
I professori ordinari sono collocati fuori ruolo a decorrere dall'inizio 
dell'anno accademico successivo al compimento del sessantacinquesimo anno di età 
e a riposo cinque anni dopo il collocamento fuori ruolo. 
Al professore fuori ruolo si appplicano le stesse norme previste per i 
professori ordinari, salvo l'obbligo di presentare la relazione di cui all'art. 
18 e salvo che non sia diversamente disposto. 
La loro partecipazione all'attività didattica e scientifica e agli organi 
accademici resta regolata dalle norme attualmente in vigore. 
Le competenti autorità accademiche determineranno i compiti didattici e 
scientifici dei professori fuori ruolo in relazione al loro impegno a tempo 
pieno o a tempo definito (26). 



(26)  Vedi, anche, la L. 7 agosto 1990, n. 239 nonché l'art. 1, comma 30, L. 28 
dicembre 1995, n. 549. 
 



Capo III 
Professori associati 
20. Dotazione organica.
La dotazione organica della fascia dei professori associati è fissata in 15.000 
posti. 
Nella prima applicazione del presente decreto, l'organico iniziale della 
predetta fascia è corrispondente al numero degli idonei che acquisiscono titolo, 
ai sensi dei successivi articoli da 50 a 53, alla nomina in ruolo. Tale numero, 
da accertare con decreto del Ministero della pubblica istruzione, è incrementato 
di 6.000 posti (27). 



(27)  Vedi, anche, gli artt. 14 e 33, D.P.R. 10 marzo 1982, n. 163. 
 



(giurisprudenza di legittimità)
21. Copertura di posti.
I posti di professore associato che si rendano liberi e vacanti possono essere 
coperti con concorso o per trasferimento su richiesta delle facoltà. 
I 6.000 posti di cui al secondo comma del precedente articolo sono coperti con 
concorso da bandire con periodicità biennale, nell'arco di un decennio, 
nell'ambito del piano di sviluppo di cui all'art. 2. 
I posti coperti con i concorsi di cui al secondo comma del presente articolo e 
quelli del contingente di cui al secondo comma dell'articolo precedente 
destinati agli inquadramenti, che si rendono vacanti e disponibili, sono 
soppressi, a conclusione delle procedure dei trasferimenti, fino alla riduzione 
dell'organico a livello definitivo di 15.000 stabilito nel primo comma del 
precedente articolo. [Detti trasferimenti, sino al raggiungimento dell'organico 
definitivo di 15.000, sono subordinati all'assenso della facoltà di appartenenza 
al fine di assicurare la conservazione del livello di funzionamento della 
medesima] (28). 
L'assegnazione dei posti di professore associato ha luogo con le stesse modalità 
indicate nel precedente art. 2. 
Nell'anno accademico 1980-81, ove non fosse stato ancora predisposto il piano 
pluriennale di sviluppo, sarà messo a concorso il primo scaglione di posti di 
professore associato per un numero di 1.200, secondo criteri di distribuzione 
che saranno definiti sentito il parere del C.U.N. 



(28)  Vedi, anche, l'art. 4, D.L. 2 marzo 1987, n. 57. L'ultimo periodo del 
comma terzo è stato soppresso dall'art. 2, D.L. 21 aprile 1995, n. 120. 
 



22. Stato giuridico dei professori associati.
Lo stato giuridico dei professori associati è disciplinato dalle norme relative 
ai professori ordinari, ivi comprese quelle relative all'autorità competente ad 
adottare i provvedimenti che li riguardano, salvo che non sia diversamente 
disposto. 
Per l'elezione degli organi di governo degli Atenei, l'elettorato attivo dei 
professori associati è esercitato secondo le medesime norme previste per 
l'elettorato attivo dei professori ordinari. 



 



(giurisprudenza di legittimità)
23. Conferma in ruolo.
Dopo un triennio dall'ammissione in ruolo, i professori associati sono 
sottoposti ad un giudizio di conferma, anche sulla base di una relazione delle 
Facoltà, sull'attività didattica e scientifica dell'interessato. Il giudizio è 
espresso da una commissione nominata dal Ministro della pubblica istruzione, 
composta, per ogni raggruppamento di discipline, da tre professori di ruolo, di 
cui due ordinari o straordinari e uno associato confermato, in mancanza da tre 
ordinari o straordinari. I commissari sono designati mediante sorteggio dal 
Consiglio universitario nazionale, tra i professori del raggruppamento di 
discipline o, in mancanza, di raggruppamenti affini. Della commissione non 
possono far parte professori che abbiano già fatto parte di commissioni di 
concorso nei raggruppamenti in cui erano candidati professori associati 
sottoposti a giudizio di conferma. 
In caso di giudizio sfavorevole i professori associati, su parere conforme del 
Consiglio universitario nazionale, possono essere mantenuti in servizio per un 
altro biennio, al termine del quale saranno sottoposti al giudizio di una nuova 
commissione. Ove non sia concessa la proroga ovvero qualora anche il giudizio 
della nuova commissione sia sfavorevole i professori associati sono dispensati 
dal servizio a datare dal mese successivo a quello in cui il giudizio 
sfavorevole nei loro riguardi è divenuto definitivo. 



 



(giurisprudenza di legittimità)
24. Collocamento a riposo.
I professori associati sono collocati a riposo dall'inizio dell'anno accademico 
successivo al compimento del sessantacinquesimo anno di età. 
I professori incaricati stabilizzati divenuti associati a seguito di giudizio di 
idoneità conservano il diritto a rimanere in servizio sino al termine dell'anno 
accademico in cui compiono il settantesimo anno di età (29). 



(29)  Così sostituito dall'art. 6, L. 9 dicembre 1985, n. 705. Vedi, anche 
l'art. 9, D.L. 28 febbraio 1986, n. 49. 
 



Capo IV 
Professori a contratto 
(giurisprudenza di legittimità)
25. Professori a contratto.
Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, da emanare sentito il 
Consiglio universitario nazionale, sono annualmente ripartiti, tra le Università 
che ne abbiano fatto analitica richiesta, i finanziamenti destinati a consentire 
la nomina di professore a contratto per l'attivazione di corsi integrativi di 
quelli ufficiali impartiti nelle facoltà, finalizzati all'acquisizione di 
significative esperienze teorico-pratiche di tipo specialistico provenienti dal 
mondo extrauniversitario ovvero di risultati di particolari ricerche, o studi di 
alta qualificazione scientifica o professionale. 
Per l'attivazione dei corsi previsti dal precedente comma, i consigli di 
amministrazione, su proposta del senato accademico e nei limiti delle 
disponibilità finanziarie accreditate all'Ateneo ed iscritte a questo scopo nel 
bilancio dell'Università, assegnano i fondi alle facoltà o scuole che in sede di 
programmazione dell'attività didattica abbiano rappresentato l'esigenza di 
promuoverli, tenendo anche in particolare conto le necessità di acquisizione 
delle tematiche connesse allo sviluppo culturale e scientifico dell'area 
comunitaria europea. 
Le facoltà o scuole, d'intesa con i consigli di corso di laurea, determinano i 
corsi integrativi di quelli ufficiali da attivare nei corsi di laurea, in misura 
non superiore al decimo degli insegnamenti ufficiali impartiti in ciascuna 
facoltà designando, con motivata deliberazione che sarà adottata sentiti i 
Consigli di istituto o di dipartimento, ove istituito, lo studioso ed esperto al 
quale affidare il corso integrativo, prefissandone altresì le prestazioni ed il 
compenso da corrispondere. Lo studioso od esperto può essere anche un dipendente 
dell'amministrazione dello Stato o di enti pubblici di ricerca ovvero un docente 
di Università estere, purché non insegni in Università italiane. 
La sua alta qualificazione scientifica o professionale sarà comprovata da 
pubblicazioni scientifiche o dalle posizioni ricoperte nella vita professionale 
economica ed amministrativa. 
Il Rettore, in esecuzione della delibera della Facoltà, stipula il relativo 
contratto di diritto privato e determina con il designato la corresponsione del 
compenso in una o due soluzioni. 
I corsi svolti dai professori a contratto costituiscono un indispensabile 
elemento di giudizio ai fini della valutazione dello studente. I docenti 
partecipano, quali cultori della materia, alle commissioni di esame per la 
disciplina ufficiale della quale svolgono i corsi integrativi. 
I contratti hanno la durata massima di un anno accademico e non possono essere 
rinnovati per più di due volte in un quinquennio nella stessa Università. 
Deroghe a tale limite possono essere concesse con decreti del Ministro della 
pubblica istruzione su proposta del Consiglio universitario nazionale, 
esclusivamente ove risulti impossibile impartire altrimenti insegnamenti di 
particolare specializzazione e ad alto contenuto tecnologico in settori per i 
quali l'Università non disponga delle idonee competenze. 
I contratti di cui al presente articolo non danno luogo a trattamento 
assistenziale e previdenziale. L'Università provvede alla copertura assicurativa 
privata contro gli infortuni. 
Qualora siano stipulate convenzioni con enti pubblici, ai sensi del successivo 
art. 27, le funzioni del professore a contratto possono essere attribuite, su 
proposta dei consigli delle facoltà interessate, anche in soprannumero senza i 
limiti di cui al precedente terzo comma e senza oneri per l'Università, ad 
esperti appartenenti agli stessi enti. 
Per la durata del contratto il personale dipendente dall'Amministrazione dello 
Stato o da enti pubblici di ricerca può chiedere l'esonero totale dal servizio 
senza assegni (30). 



(30)  Per la disapplicazione delle norme contenute nel presente articolo vedi 
l'art. 3, D.M. 21 maggio 1998, n. 242. 
 



(giurisprudenza di legittimità)
26. Contratti con tecnici per l'uso di attrezzature scientifico-didattiche di 
particolare complessità.
Nei limiti dei fondi appositamente stanziati dal Consiglio di amministrazione 
nel bilancio delle Università, il rettore, su designazione dei consigli di 
facoltà d'intesa con i docenti dei Dipartimenti, ove costituiti, o degli 
istituti interessati, può stipulare contratti di diritto privato a tempo 
determinato per prestazioni professionali relative all'uso di attrezzature 
scientifico-didattiche di particolare complessità, con tecnici, anche stranieri, 
di comprovata esperienza anche nell'uso di moderne apparecchiature per 
l'apprendimento delle lingue straniere e le relative conversazioni. 
Le deliberazioni delle facoltà debbono essere motivate in ordine alle effettive 
particolari esigenze che richiedono, nell'impossibilità di provvedere con 
personale dell'Ateneo già addestrato all'uso delle attrezzature, la stipulazione 
del contratto. 
La particolare complessità delle attrezzature scientifico-didattiche è 
dichiarata dal consiglio di amministrazione il quale costituisce a tal fine 
apposite commissioni di esperti, anche estranei all'Università, designati dai 
consigli di facoltà. 
Il contratto determina le prestazioni professionali e i compensi relativi; non 
può essere stipulato per un periodo superiore a tre anni e non è rinnovabile con 
lo stesso tecnico. 
I titolari dei contratti di cui al presente articolo non hanno compiti di 
docenza universitaria, possono eventualmente svolgere compiti di addestramento 
di personale tecnico già in servizio presso l'Università. 
I contratti di cui al presente articolo non danno luogo a trattamento 
assistenziale e previdenziale. 
L'Università provvede alla copertura assicurativa contro gli infortuni (31). 



(31)  Per la disapplicazione delle norme contenute nel presente articolo, nei 
confronti del personale non dirigenziale delle Università, vedi l'allegato A al 
D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165. 
 



27. Convenzioni per l'uso di strutture extrauniversitarie ai fini dello 
svolgimento di attività didattiche integrative.
I rettori delle Università possono stipulare convenzioni con enti pubblici e 
privati, su proposta delle facoltà, e, ove costituiti, dei dipartimenti 
interessati e sentiti il senato accademico ed il consiglio di amministrazione, 
al fine di avvalersi di attrezzature e servizi logistici extrauniversitari per 
lo svolgimento di attività didattiche integrative di quelle universitarie, 
finalizzate al completamento della formazione accademica e professionale. 



 



(giurisprudenza di legittimità)
28. Contratti per l'assunzione di lettori.
[Nei limiti dei finanziamenti disposti e ripartiti per questo scopo secondo le 
modalità previste nel precedente art. 25 ed iscritti nei bilanci universitari, i 
rettori possono assumere per contratto di diritto privato, su motivata proposta 
della facoltà interessata, in relazione ad effettive esigenze di esercitazione 
degli studenti che frequentano i corsi di lingue, e anche al di fuori di 
specifici accordi internazionali, lettori di madre lingua straniera di 
qualificata e riconosciuta competenza, accertata dalla facoltà, in numero non 
superiore al rapporto di uno a centocinquanta tra il lettore e gli studenti 
effettivamente frequentanti il corso. La facoltà deve comunque attestare la 
specifica competenza dei lettori. I relativi oneri sono coperti con 
finanziamenti a questo scopo disposti per ciascuna Università con decreto del 
Ministro della pubblica istruzione sentito il Consiglio universitario nazionale. 
Le previsioni di spesa verranno effettuate sulla base di dati orientativi 
desunti dalla consistenza della popolazione studentesca affluente ai singoli 
corsi relativa al precedente anno accademico. 
Deroghe che implicano un rapporto inferiore a quello previsto nel precedente 
comma possono essere concesse, soltanto per casi di comprovata necessità, dal 
Ministro della pubblica istruzione, previa motivata deliberazione del consiglio 
di facoltà sentito il Consiglio universitario nazionale. 
I contratti di cui al precedente primo comma non possono protrarsi oltre l'anno 
accademico per il quale sono stipulati e sono rinnovabili annualmente per non 
più di cinque anni (32) (33). 
Le prestazioni richieste ai lettori e i relativi corrispettivi sono determinati 
dal consiglio di amministrazione dell'Università sentito il consiglio di 
facoltà. 
I corrispettivi non possono superare il livello retributivo iniziale del 
professore associato a tempo definito] (34). 



(32)  La Corte costituzionale con sentenza 9-23 febbraio 1989, n. 55 (Gazz. Uff. 
1° marzo 1989, n. 9 - Serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità 
costituzionale del terzo comma, nella parte in cui non consente il rinnovo 
annuale per più di cinque anni dei contratti di cui al precedente primo comma. 
(33)  La Corte costituzionale con sentenza 13-16 giugno 1995, n. 249 (Gazz. Uff. 
21 giugno 1995, n. 26, serie speciale), ha dichiarato inammissibile la questione 
di legittimità costituzionale dell'art. 28, terzo comma, sollevata in 
riferimento agli artt. 3, primo comma, e 10, secondo comma, della Costituzione. 
(34)  Per l'interpretazione autentica del presente articolo 28, vedi l'art. 7, 
L. 9 dicembre 1985, n. 705. Peraltro, l'art. 28 è stato abrogato dall'art. 4, 
D.L. 21 aprile 1995, n. 120. 
 



29. Professori a contratto presso le Università non statali.
Le Università non statali possono avvalersi di professori a contratto in 
percentuale superiore a quella indicata nell'art. 25 e possono in casi 
particolari ed eccezionali conferire contratti di insegnamento anche a 
professori delle Università statali. 



 



Capo V 
Ricercatori universitari (35) 
(giurisprudenza di legittimità)
30. Dotazione organica del ruolo dei ricercatori.
La dotazione organica del ruolo dei ricercatori universitari è di 16.000 posti, 
di cui 4.000 da assegnare per concorsi liberi. Di questi ultimi 2.000 Saranno 
messi a concorso entro l'anno accademico 1980-81; i restanti 2.000 entro gli 
anni accademici 1981-82 e 1982-83. 
I posti destinati a concorso libero sono ripartiti fra le facoltà delle varie 
Università secondo criteri di programmazione che tengano conto delle esigenze 
funzionali dei corsi di laurea delle facoltà stesse, nonché dei posti assegnati 
in seguito ai giudizi di idoneità ove espletati. La ripartizione è effettuata 
con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio 
universitario nazionale. 
Nella prima tornata concorsuale, in sede di ripartizione dei posti di 
ricercatore da mettere a concorso libero per facoltà e per gruppi di discipline, 
si terrà conto, nell'ambito dei criteri generali anche del numero degli 
appartenenti alle categorie di cui all'art. 58 per i quali le facoltà attestino 
la continuazione dell'attività di ricerca e che non abbiano, per anzianità, 
titolo a partecipare ai giudizi di idoneità. 



(35)  Vedi, anche, l'art. 1, D.L. 31 gennaio 2005, n. 7, come modificato dalla 
relativa legge di conversione.
 



(giurisprudenza di legittimità)
31. Conferma dei ricercatori universitari.
I ricercatori universitari, dopo tre anni dall'immissione in ruolo, sono 
sottoposti ad un giudizio di conferma da parte di una commissione nazionale 
composta, per ogni raggruppamento di discipline, da tre professori di ruolo, di 
cui due ordinari e uno associato, estratti a sorte su un numero triplo di 
docenti designati dal Consiglio universitario nazionale, tra i docenti del 
gruppo di discipline (36). 
La commissione valuta l'attività scientifica e didattica integrativa svolta dal 
ricercatore nel triennio anche sulla base di una motivata relazione del 
Consiglio di facoltà o del dipartimento. 
Se il giudizio è favorevole, il ricercatore è immesso nella fascia dei 
ricercatori confermati, che è compresa nella dotazione organica di cui al 
precedente articolo 30. Se il giudizio è sfavorevole, può essere ripetuto una 
sola volta dopo un biennio. Se anche il secondo giudizio è sfavorevole, il 
ricercatore cessa di appartenere al ruolo. 
Coloro che non superano il secondo giudizio di conferma possono avvalersi, a 
domanda, della facoltà di passaggio ad altra amministrazione, disciplinata dal 
successivo art. 120. 



(36) Sull' applicabilità del termine di cui al presente comma vedi l'art. 13, 
D.L. 31 dicembre 2007, n. 248.
 



(giurisprudenza di legittimità)
32. Compiti dei ricercatori universitari.
I ricercatori universitari contribuiscono allo sviluppo della ricerca 
scientifica universitaria e assolvono a compiti didattici integrativi dei corsi 
di insegnamento ufficiali. Tra tali compiti sono comprese le esercitazioni, la 
collaborazione con gli studenti nelle ricerche attinenti alle tesi di laurea e 
la partecipazione alla sperimentazione di nuove modalità di insegnamento ed alle 
connesse attività tutoriali. 
I ricercatori confermati possono accedere direttamente ai fondi per la ricerca 
scientifica, sia a livello nazionale sia a livello locale. Essi adempiono a 
compiti di ricerca scientifica su temi di loro scelta e possono partecipare ai 
programmi di ricerca delle strutture universitarie in cui sono inseriti. Possono 
altresì svolgere, oltre ai compiti didattici, di cui al precedente comma, cicli 
di lezioni interne ai corsi attivati e attività di seminario secondo modalità 
definite dal consiglio del corso di laurea e d'intesa con i professori titolari 
degli insegnamenti ufficiali. Possono altresì partecipare alle commissioni 
d'esame di profitto come cultori della materia. 
I consigli delle facoltà dalle quali i ricercatori dipendono determinano, ogni 
anno accademico, gli impegni e le modalità di esercizio delle funzioni 
scientifiche e di quelle didattiche. 
Per le funzioni didattiche il ricercatore è tenuto ad un impegno per non più di 
250 ore annue annotate dal ricercatore medesimo in apposito registro. Il 
ricercatore è inoltre tenuto ad assicurare il suo impegno per le attività 
collegiali negli Atenei, ove investito della relativa rappresentanza. 
Le predette modalità sono definite, sentito il ricercatore interessato, dal 
consiglio del corso di laurea, per quanto concerne le attività didattiche, e, 
per quanto concerne la ricerca scientifica e l'accesso ai relativi fondi, dal 
Dipartimento, se costituito, ovvero dal consiglio di istituto nel quale il 
ricercatore è inserito per la ricerca (37). 



(37)  Vedi, anche, il D.L. 2 marzo 1987, n. 57, nonché l'art. 6, L. 3 luglio 
1998, n. 210. 
 



33. Verifica periodica dell'attività didattica e scientifica dei ricercatori 
universitari.
Il ricercatore confermato è tenuto a presentare ogni triennio al consiglio di 
facoltà una relazione sul lavoro scientifico e sull'attività didattica 
integrativa svolti. Il consiglio di facoltà formula il proprio giudizio sulla 
base dei pareri espressi dai consigli di corso di laurea per l'attività 
didattica e dai dipartimenti o dai consigli degli istituti nei quali egli ha 
operato, per il lavoro scientifico. 
Il ricercatore confermato può continuare ad accedere direttamente ai fondi per 
la ricerca subordinatamente alla presentazione di risultati scientifici, 
originali e documentati, consultabili presso l'istituto o il dipartimento di 
appartenenza. 



 



(giurisprudenza di legittimità)
34. Disciplina dello stato giuridico dei ricercatori universitari.
Fino a quando non si sarà provveduto ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 7 
della legge 21 febbraio 1980, n. 28 , lo stato giuridico dei ricercatori 
universitari è disciplinato, per quanto non previsto specificatamente nel 
presente decreto, dalle norme relative allo stato giuridico degli assistenti 
universitari di ruolo. 
In materia di incompatibilità o di cumulo di impieghi si applicano le norme di 
cui alla parte prima, titolo V, del testo unico delle disposizioni concernenti 
lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del 
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 , fatte salve le funzioni 
regolate col precedente articolo 32. 
Per gli ulteriori casi di incompatibilità non previsti nel precedente comma, ma 
contemplati nel precedente art. 12, i ricercatori universitari sono collocati in 
aspettativa con le stesse modalità stabilite per i professori di ruolo. 
Per i trasferimenti dei ricercatori universitari si applicano le stesse norme 
previste per gli assistenti di ruolo in numero o in soprannumero, salvo nel 
primo biennio di applicazione nel quale si prescinde dal nulla osta della 
facoltà di appartenenza per il trasferimento con il posto di ruolo di cui alla 
legge 12 febbraio 1977, n. 34 , previo parere favorevole del Consiglio 
universitario nazionale. 
I posti assegnati per libero concorso possono essere destinati a trasferimento 
solo qualora si siano resi disponibili, espletata la relativa procedura 
concorsuale. 
Per il caso di passaggio ad altra Amministrazione statale o pubblica si applica 
il precedente art. 14. 
I ricercatori confermati permangono nel ruolo fino al compimento del 
sessantacinquesimo anno di età. Essi sono collocati a riposo a decorrere 
dall'inizio dell'anno accademico successivo alla data di compimento del predetto 
limite di età. 
I provvedimenti relativi allo stato giuridico ed al trattamento economico dei 
ricercatori universitari sono adottati con decreto del rettore. 



 



Capo VI 
Personale tecnico delle Università 
(giurisprudenza di legittimità)
35. Personale tecnico delle Università.
I posti di tecnico laureato sono assegnati ai laboratori dotati di attrezzature 
scientifiche di particolare complessità per le esigenze della ricerca, della 
sperimentazione e delle esercitazioni degli istituti e, ove costituiti, dei 
dipartimenti. 
Sulla base di tali criteri, con decreto del Ministro della pubblica istruzione, 
si fa luogo alla revisione dell'attuale distribuzione di posti di tecnico 
laureato. 
I tecnici laureati coadiuvano i docenti per il funzionamento del laboratorio, 
sono direttamente responsabili delle attrezzature scientifiche e didattiche in 
dotazione e dirigono l'attività del personale tecnico assegnato al laboratorio. 
I posti di tecnico coadiutore e di tecnico esecutivo sono assegnati ai 
laboratori dotati di attrezzature scientifiche e didattiche per la ricerca, la 
sperimentazione e le esercitazioni degli istituti e, ove costituiti, dei 
Dipartimenti. 
I tecnici coadiutori e i tecnici esecutivi svolgono la loro attività sotto la 
direzione del tecnico laureato preposto al laboratorio. 
In attuazione della nuova normativa concernente il "nuovo assetto 
retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato", saranno 
identificati - con le modalità di cui agli articoli 80 e seguenti dello stesso 
testo normativo i profili professionali di tutto il personale tecnico delle 
Università di cui ai commi precedenti, i titoli di studio e gli altri requisiti 
necessari per l'ammissione in carriera, le prove di esame e le relative modalità 
di espletamento e la composizione delle commissioni. Questa norma si applica 
anche al personale tecnico degli osservatori astronomici, astrofisico e 
vesuviano nonché al personale tecnico dei musei scientifici universitari, degli 
orti botanici, delle biblioteche delle facoltà, scuole e istituti di istruzione 
universitaria. 
In sede di prima applicazione del presente decreto il personale attualmente 
appartenente ai ruoli tecnici il quale abbia svolto o che attualmente svolga 
mansioni diverse da quelle previste nei commi precedenti, può optare, a domanda, 
per il passaggio nei ruoli amministrativi universitari, ivi compresi quelli dei 
bibliotecari. In relazione a detti passaggi saranno rideterminate, ove 
necessario, le consistenze organiche dei ruoli del personale delle Università 
con le modalità previste dagli articoli 13 e 14 della legge 25 ottobre 1977, n. 
808 . 



 



(giurisprudenza di legittimità)
36. Progressione economica del ruolo dei professori universitari.
La progressione economica nel ruolo dei professori universitari, articolato 
nelle due fasce dei professori ordinari e dei professori associati è determinata 
dalle disposizioni contenute nei successivi commi del presente articolo. 
Ai professori appartenenti alla prima fascia all'atto del conseguimento della 
nomina ad ordinario è attribuita la classe di stipendio corrispondente al 48,6 
per cento della retribuzione del dirigente generale di livello A dello Stato, 
comprensiva dell'eventuale indennità di funzione. 
Fino al conseguimento della nomina ad ordinario lo stipendio è pari al 92 per 
cento di quello risultante al precedente comma ferma restando la possibilità 
dell'aumento biennale del 2,50 per cento. 
L'ulteriore progressione economica si sviluppa in sei classi biennali di 
stipendio pari ciascuna all'8 per cento della classe attribuita ai medesimi 
all'atto della nomina ad ordinario ovvero del giudizio di conferma ed in 
successivi scatti biennali del 2,50 per cento calcolati sulla classe di 
stipendio finale. 
Lo stipendio spettante ai professori appartenenti alla seconda fascia è pari al 
70 per cento di quello spettante, a parità di posizione al professore della 
prima fascia (38). 
La misura del trattamento economico previsto dai precedenti commi è maggiorata 
del 40 per cento a favore dei professori universitari che abbiano optato per il 
regime di impegno a tempo pieno. 
I professori universitari di ruolo in servizio alla data di entrata in vigore 
del presente decreto sono inquadrati nella prima fascia del ruolo dei professori 
universitari, dalla stessa data ai fini giuridici e dal 1° novembre 1980 ai fini 
economici, sulla base degli anni di servizio riconosciuti nella carriera di 
appartenenza per effetto delle vigenti disposizioni, ovvero, se più favorevoli, 
sulla base di quelli risultanti dal riconoscimento dei servizi previsti dal 
presente decreto. 
Il professore ordinario che alla data dell'inquadramento giuridico nel ruolo 
godeva del trattamento economico corrispondente alla classe finale di stipendio 
conserva, qualora più favorevole, il diritto all'equiparazione economica alla 
retribuzione del dirigente generale di livello A dello Stato, in applicazione 
dei princìpi derivanti dalle norme sulle carriere e retribuzioni dei Dirigenti 
statali. Nel caso in cui lo stesso abbia optato per il regime di impegno a tempo 
definito, la differenza tra la misura dello stipendio in godimento e quello che 
gli compete in applicazione del presente decreto è conservata a titolo di 
assegno ad personam pensionabile e riassorbibile con i miglioramenti economici e 
di carriera. 
In sede di primo inquadramento e successivamente nelle ipotesi di passaggio di 
qualifica di carriera, o da una ad altra fascia, al personale con stipendio 
superiore a quello iniziale di inquadramento o rispettivamente di accesso a 
posizione superiore, sono attribuiti nella nuova posizione stipendiale tanti 
scatti del 2,50 per cento necessari ad assicurare uno stipendio di importo pari 
o immediatamente superiore a quello in godimento (39). 



(38)  Per l'interpretazione autentica del comma 5 dell'art. 36, vedi l'art. 26, 
L. 23 dicembre 1998, n. 448. 
(39)  Vedi, anche, il comma 2 dell'art. 23, L. 28 dicembre 2001, n. 448. 
 



(giurisprudenza di legittimità)
37. Inquadramento dei professori associati.
Il personale che consegue il primo giudizio di idoneità è inquadrato nella 
seconda fascia dei professori universitari a decorrere dalla data di entrata in 
vigore del presente decreto agli effetti giuridici ed ai fini economici da 
quella dell'effettiva assunzione in servizio, salvo il successivo inquadramento 
definitivo per effetto dei riconoscimenti di servizio ai sensi del successivo 
art. 104. 
Nel caso di cumulo di più stipendi viene preso in considerazione ai fini del 
precedente comma, quello tra essi più favorevole. 
A coloro che superano il giudizio di idoneità a professore associato e che sono 
esonerati ai sensi dell'art. 111 dal giudizio di conferma è attribuita la classe 
di stipendio successiva a quella iniziale prevista per i professori associati 
(40). 



(40)  Comma così sostituito dall'art. 8, L. 9 dicembre 1985, n. 705, 
successivamente integrato in via autentica, dall'art. 26, L. 23 dicembre 1998, 
n. 448. 
 



(giurisprudenza di legittimità)
38. Progressione economica del ruolo dei ricercatori.
La progressione economica dei ricercatori universitari confermati si sviluppa in 
sette classi biennali di stipendio pari ciascuna all'8 per cento del parametro 
iniziale 330 ed in successivi scatti biennali del 2,50 per cento, calcolati 
sulla classe finale. 
Ogni punto parametrale corrisponde a lire 18.000 annue lorde. 
Al ricercatore universitario all'atto dell'immissione in ruolo, e fino al 
conseguimento del giudizio favorevole per l'immissione nella fascia dei 
ricercatori confermati, è attribuito lo stipendio corrispondente al parametro 
300 e gli aumenti biennali del 2,50 per cento calcolati su tale parametro. 
Coloro i quali conseguono il primo giudizio di idoneità sono inquadrati nel 
ruolo dei ricercatori universitari a decorrere dalla data di entrata in vigore 
del presente decreto agli effetti giuridici e dalla data di effettiva assunzione 
in servizio agli effetti economici. 
Al personale provvisto di uno stipendio superiore a quello previsto per la 
classe iniziale di stipendio dei ricercatori, sono attribuiti gli scatti 
biennali del 2,50 per cento calcolati sulla medesima, necessari per assicurare 
uno stipendio di importo pari o immediatamente superiore a quello in godimento. 



 



(giurisprudenza di legittimità)
39. Assegno aggiuntivo.
... (41). 



(41)  Sostituisce i commi quarto, quinto, sesto, settimo e ottavo dell'art. 12, 
D.L. 1° ottobre 1973, n. 580. 
 



(giurisprudenza di legittimità)
40. Trattamento di quiescenza.
Ai fini dell'individuazione del trattamento di quiescenza del personale 
appartenente alle due fasce dei professori universitari si considera quale base 
pensionabile lo stipendio spettante nella progressione economica prevista per il 
regime a tempo definito aumentato della differenza tra lo stipendio previsto per 
il regime a tempo pieno e quello corrispondente al regime a tempo definito, 
moltiplicata per il numero degli anni prestati dal professore con regime di 
tempo pieno e divisa per il numero degli anni di effettivo servizio prestati 
dallo stesso nella carriera di appartenenza successivamente all'applicazione 
dell'art. 11 del presente decreto. 
Ai fini del trattamento di previdenza la base contributiva è individuata con lo 
stesso criterio adottato per la determinazione della base pensionabile indicata 
nel precedente comma. 
Ai professori incaricati stabilizzati che, per effetto delle norme contenute nel 
presente decreto, siano stati inquadrati nella fascia dei professori associati e 
che all'atto del loro collocamento a riposo al compimento del 65° anno di età 
non conseguano il diritto alla pensione normale, spetta, ai fini del 
raggiungimento dell'anzianità stabilita nel primo comma dell'art. 42 del decreto 
del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092 , modificato dall'art. 
27 della legge 29 aprile 1976, n. 177, un aumento convenzionale del servizio 
effettivo fino ad un massimo di cinque anni. 
La disposizione non si applica se gli stessi soggetti hanno maturato il diritto 
a percepire altro trattamento pensionistico a diverso titolo. 
Per coloro il cui servizio abbia avuto inizio prima del 1° novembre 1981, 
vengono presi in considerazione, allo scopo di cui alla fine del 1° comma 
precedente, gli anni di servizio successivi al 1° novembre 1961 e vengono 
considerati come anni prestati con regime di tempo pieno quelli durante i quali 
il docente ha usufruito dell'indennità di ricerca scientifica di cui all'art. 22 
della legge 26 gennaio 1962, n. 16 , nella misura più elevata, ovvero 
dell'assegno speciale di cui all'art. 12 del decreto legge 1° ottobre 1973, n. 
580 , convertito in legge con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1973, n. 
766. 



 



TITOLO II 
Reclutamento 
Capo I 
Reclutamento dei professori ordinari 
41. Accesso alla fascia dei professori ordinari.
[L'accesso al ruolo dei professori universitari, nella fascia dei professori 
ordinari, ha luogo mediante pubblici concorsi per titoli su base nazionale, 
intesi ad accertare la piena maturità scientifica dei candidati. 
I concorsi sono disciplinati dalla legge 7 febbraio 1979, n. 31 ] (42). 



(42)  Per l'abrogazione degli artt. da 41 a 49, vedi l'art. 6, L. 3 luglio 1998, 
n. 210. L'effettiva abrogazione è stata poi disposta dall'art. 6, D.P.R. 19 
ottobre 1998, n. 390 e dall'art. 7, D.P.R. 23 marzo 2000, n. 117. 
 



Capo II 
Reclutamento dei professori associati 
42. Accesso alla fascia dei professori associati.
[L'accesso al ruolo dei professori universitari, nella fascia dei professori 
associati, avviene mediante concorso su base nazionale, per titoli scientifici, 
integrati dalla discussione dei titoli presentati dal candidato e da una prova 
didattica nell'ambito di una disciplina del raggruppamento connessa con i suoi 
titoli e da lui indicata. 
Il concorso è inteso ad accertare l'idoneità scientifica e didattica del 
candidato] (43). 



(43)  Per l'abrogazione degli artt. da 41 a 49, vedi l'art. 6, L. 3 luglio 1998, 
n. 210. L'effettiva abrogazione è stata poi disposta dall'art. 6, D.P.R. 19 
ottobre 1998, n. 390 e dall'art. 7, D.P.R. 23 marzo 2000, n. 117. 
 



43. Bandi di concorso.
[I concorsi sono banditi, con decreto del Ministro della pubblica istruzione, 
per raggruppamenti di discipline. 
Il bando è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. 
I raggruppamenti disciplinari sono caratterizzati, rispetto a quelli definiti 
per i concorsi a posti di professore ordinario, da criteri di maggiore ampiezza 
e flessibilità. Essi sono stabiliti con decreto del Ministro della pubblica 
istruzione, su parere vincolante del Consiglio universitario nazionale (44). 
Per l'ammissione dei cittadini stranieri ai concorsi per professori associati si 
applica il disposto dell'ultimo comma del precedente art. 4] (45). 



(44)  Con D.M. 6 agosto 1983 (Gazz. Uff. 15 novembre 1983, n. 313, S.O.) sono 
stati disposti i raggruppamenti delle discipline per i concorsi a professore 
universitario di ruolo, fascia degli associati. 
(45)  Per l'abrogazione degli artt. da 41 a 49, vedi l'art. 6, L. 3 luglio 1998, 
n. 210. L'effettiva abrogazione è stata poi disposta dall'art. 6, D.P.R. 19 
ottobre 1998, n. 390 e dall'art. 7, D.P.R. 23 marzo 2000, n. 117. 
 



(giurisprudenza di legittimità)
44. Commissioni giudicatrici.
[Per ciascun raggruppamento di discipline è nominata, con decreto del Ministro 
della pubblica istruzione, una commissione giudicatrice composta da cinque 
membri effettivi e da altri cinque membri per eventuali surroghe in caso occorra 
sostituire un membro effettivo. 
Due dei membri effettivi e due di quelli da nominare per le surroghe devono 
appartenere alla fascia dei professori associati. I restanti membri debbono 
appartenere alla fascia dei professori ordinari. 
Nel caso in cui il numero dei candidati sia superiore a 60 la commissione è 
integrata da altri due componenti di cui uno appartenente alla fascia dei 
professori associati e uno appartenente alla fascia dei professori ordinari per 
ogni venti candidati o frazione di venti superiore a dieci fino ad un massimo di 
nove commissari. 
Nella prima applicazione del presente decreto, in mancanza dei professori 
associati, la commissione è composta di soli professori ordinari e straordinari. 

Ciascun commissario può far parte di una sola commissione per professore 
associato. Non possono far parte delle commissioni coloro che siano stati membri 
della commissione del concorso associato immediatamente precedente per lo stesso 
raggruppamento di discipline. 
Non possono far parte delle commissioni i componenti del Consiglio universitario 
nazionale (46)] (47). 



(46)  Per l'interpretazione autentica degli artt. 13 e 44 del presente D.P.R., 
nonché dell'art. 5, L. 9 dicembre 1985, n. 705, vedi la L. 5 agosto 1988, n. 
341. 
(47)  Per l'abrogazione degli artt. da 41 a 49, vedi l'art. 6, L. 3 luglio 1998, 
n. 210. L'effettiva abrogazione è stata poi disposta dall'art. 6, D.P.R. 19 
ottobre 1998, n. 390 e dall'art. 7, D.P.R. 23 marzo 2000, n. 117. 
 



(giurisprudenza di legittimità)
45. Formazione delle commissioni giudicatrici.
[Ogni commissione è formata con il sistema misto: per sorteggio ed elettivo. 
Il sorteggio avviene tra i docenti di discipline ricomprese nel raggruppamento 
cui si riferisce il concorso per un numero triplo dei membri costituenti la 
commissione sia effettivi che supplenti. 
Qualora i docenti di ruolo afferenti ad un raggruppamento disciplinare siano 
inferiori al numero dei commissari effettivi e supplenti, tali docenti sono 
inseriti tutti nella commissione previa autonoma elezione. Il Ministro della 
pubblica istruzione designa, quindi, su parere conforme del Consiglio 
universitario nazionale, uno o più raggruppamenti affini, al fine di procedere 
al sorteggio di un numero triplo dei membri mancanti per la successiva elezione. 

Le operazioni di sorteggio sono pubbliche. Esse sono affidate ad una commissione 
nominata con decreto del Ministro della pubblica istruzione, composta da un 
professore appartenente alla fascia dei professori associati designato dal 
Consiglio universitario nazionale che la presiede, e da sei funzionari del 
Ministero della pubblica istruzione. Il Consiglio universitario nazionale 
designa un altro professore associato quale supplente. Nella prima applicazione 
del presente decreto, il Consiglio universitario nazionale designa un professore 
ordinario o straordinario quale presidente della commissione per le operazioni 
di sorteggio di cui al medesimo articolo. 
Tra i docenti sorteggiati si procede all'elezione dei membri componenti la 
commissione giudicatrice. 
L'elettorato attivo spetta ai docenti delle discipline ricomprese nel 
raggruppamento cui si riferisce il concorso ed a quelli delle discipline 
ricomprese nel raggruppamento o nei raggruppamenti dichiarati affini ai sensi 
del terzo comma del presente articolo. 
Ogni elettore può votare per non più di un terzo dei nominativi da designare, 
con eventuale arrotondamento della frazione per eccesso. 
A conclusione delle operazioni elettorali si forma una graduatoria in base al 
numero dei voti riportati. Coloro che hanno riportato un maggior numero di voti 
sono nominati membri effettivi fino alla concorrenza del numero necessario e 
successivamente gli altri membri supplenti fino alla concorrenza del numero 
necessario. 
A parità di voti prevale l'anzianità di ruolo. A parità di anzianità di ruolo 
prevale il più anziano di età. 
Il supplente che sia eletto membro effettivo in un'altra commissione è 
sostituito con la nomina a supplente di chi lo segue in graduatoria. 
In caso di nomina a più commissioni l'elezione a membro effettivo prevale 
sull'elezione a membro supplente. Subordinatamente l'elezione nel proprio 
raggruppamento prevale sull'elezione in raggruppamento affine. Negli altri casi 
si procede alle sostituzioni con i membri che seguono immediatamente in 
graduatoria. Terminate queste operazioni si procede ad eventuali elezioni 
suppletive ove le commissioni risultassero incomplete. 
Ai fini dello scrutinio, la commissione di cui al quarto comma del presente 
articolo può essere integrata con altri funzionari del Ministero della pubblica 
istruzione fino ad un massimo di diciotto. In tal caso la commissione si 
articola in sottocommissioni. 
Il Ministro della pubblica istruzione detterà con sua ordinanza, sentito il 
Consiglio universitario nazionale, le norme necessarie allo svolgimento delle 
elezioni] (48). 



(48)  Per l'abrogazione degli artt. da 41 a 49, vedi l'art. 6, L. 3 luglio 1998, 
n. 210. L'effettiva abrogazione è stata poi disposta dall'art. 6, D.P.R. 19 
ottobre 1998, n. 390 e dall'art. 7, D.P.R. 23 marzo 2000, n. 117. 
 



46. Esame.
[La commissione giudicatrice valuta in primo luogo i titoli scientifici 
presentati da ciascun candidato. 
I candidati nei cui confronti sia espresso un giudizio favorevole sono ammessi 
alle seguenti prove d'esame: 
1) una discussione sui titoli scientifici esibiti; 
2) una prova didattica, su tema da assegnarsi con 24 ore di anticipo. A tal 
fine, ciascun candidato estrae a sorte tre fra i cinque temi proposti dalla 
commissione, scegliendo immediatamente quello che formerà oggetto della lezione. 

Le prove d'esame sono pubbliche] (49). 



(49)  Per l'abrogazione degli artt. da 41 a 49, vedi l'art. 6, L. 3 luglio 1998, 
n. 210. L'effettiva abrogazione è stata poi disposta dall'art. 6, D.P.R. 19 
ottobre 1998, n. 390 e dall'art. 7, D.P.R. 23 marzo 2000, n. 117. 
 



(giurisprudenza di legittimità)
47. Approvazione degli atti.
[Al termine dei suoi lavori, da concludersi entro sei mesi dalla data del bando 
di concorso, la commissione redige una relazione analitica in cui sono riportati 
i giudizi di ciascun commissario e quello complessivo della commissione sui 
singoli candidati, in base ai quali essa propone, previa votazione, i vincitori 
in numero non superiore ai posti messi a concorso e in ordine alfabetico. 
Alla relazione vanno uniti gli eventuali elaborati relativi alla prova 
didattica. 
Gli atti dei concorsi sono trasmessi al Consiglio universitario nazionale perché 
esprima il proprio parere sulla regolarità degli stessi. 
Gli atti del concorso sono approvati con decreto del Ministro della pubblica 
istruzione. 
Le relazioni delle commissioni giudicatrici sono pubblicate nel Bollettino 
ufficiale del Ministero della pubblica istruzione. 
La commissione che non concluda i suoi lavori entro i termini prescritti è 
tenuta a dare motivazione ufficiale delle cause del ritardo. 
In caso di ritardo il Ministro, sentito l'organo consultivo universitario 
nazionale, provvede alla sostituzione di uno o più componenti, ovvero 
dell'intera commissione. 
Resta ferma in ogni caso la responsabilità amministrativa di coloro cui sia 
imputato il ritardo nella conclusione dei lavori, oltre l'esclusione da 
successive tornate concorsuali] (50). 



(50)  Per l'abrogazione degli artt. da 41 a 49, vedi l'art. 6, L. 3 luglio 1998, 
n. 210. L'effettiva abrogazione è stata poi disposta dall'art. 6, D.P.R. 19 
ottobre 1998, n. 390 e dall'art. 7, D.P.R. 23 marzo 2000, n. 117. 
 



48. Chiamata e nomina dei vincitori.
[Entro trenta giorni dall'approvazione degli atti del concorso i vincitori 
possono presentare domanda per essere chiamati nelle facoltà che avevano chiesto 
il concorso. 
Il consiglio di facoltà, entro 60 giorni dalla comunicazione ministeriale 
dell'approvazione degli atti del concorso chiama i vincitori a coprire il posto 
messo a concorso, anche sulla base delle domande presentate. 
La nomina dei professori associati è disposta, a seguito dell'approvazione degli 
atti del concorso, dal Ministro della pubblica istruzione a decorrere dal 1° 
novembre successivo. 
Il Ministro, decorso il termine di cui al precedente secondo comma, provvede, 
con proprio decreto, nei successivi 45 giorni, su parere del Consiglio 
universitario nazionale, sentite le richieste degli interessati, a nominare nei 
posti non ricoperti i vincitori dei concorsi a posti di professore associato che 
non siano stati chiamati] (51). 



(51)  Per l'abrogazione degli artt. da 41 a 49, vedi l'art. 6, L. 3 luglio 1998, 
n. 210. L'effettiva abrogazione è stata poi disposta dall'art. 6, D.P.R. 19 
ottobre 1998, n. 390 e dall'art. 7, D.P.R. 23 marzo 2000, n. 117. 
 



49. Richiamo di norme.
[Per tutto quanto non previsto nei precedenti articoli si applicano, in materia 
di reclutamento dei professori associati, le disposizioni vigenti per il 
reclutamento dei professori ordinari in quanto compatibili] (52). 



(52)  Per l'abrogazione degli artt. da 41 a 49, vedi l'art. 6, L. 3 luglio 1998, 
n. 210. L'effettiva abrogazione è stata poi disposta dall'art. 6, D.P.R. 19 
ottobre 1998, n. 390 e dall'art. 7, D.P.R. 23 marzo 2000, n. 117. 
 



(giurisprudenza di legittimità)
50. Inquadramento nella fascia dei professori associati.
Nella prima applicazione del presente decreto possono essere inquadrati, a 
domanda, previo giudizio di idoneità nel ruolo dei professori associati: 
1) i professori incaricati stabilizzati di cui all'art. 4 del D.L. 1° ottobre 
1973, n. 580 , convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 30 novembre 
1973, n. 766, e successive modificazioni e integrazioni: nonché quelli che 
completano il triennio di cui al D.L. 23 dicembre 1978, n. 817 , convertito in 
legge con modificazioni dalla L. 19 febbraio 1979, n. 54, al termine dell'anno 
accademico 1979-80. 
I professori incaricati che non hanno completato il triennio di cui al D.L. 23 
dicembre 1978, n. 817 , convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 19 
febbraio 1979, n. 54, maturano il diritto all'inquadramento nel ruolo dei 
professori associati all'atto del compimento del triennio medesimo. Per i 
professori incaricati a titolo gratuito è titolo il compimento del periodo 
necessario alla stabilizzazione, di cui all'art. 4 del D.L. 1° ottobre 1973, n. 
580 , convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 30 novembre 1973, n. 766, 
ed integrato dall'articolo unico del D.L. 23 dicembre 1978, n. 817, convertito 
in legge con modificazioni, dalla L. 19 febbraio 1979, n. 54, certificato dal 
rettore dell'Università o dal direttore dell'istituto di istruzione superiore 
con documentazione degli atti ufficiali della facoltà con i quali l'incarico è 
stato conferito; 
2) gli assistenti universitari del ruolo ad esaurimento di cui all'art. 3 del 
D.L. 1° ottobre 1973, n. 580, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 
30 novembre 1973, n. 766; 
3) i tecnici laureati, gli astronomi e ricercatori degli osservatori astronomici 
e vesuviano, i curatori degli orti botanici, i conservatori dei Musei, in 
servizio all'atto dell'entrata in vigore del presente decreto, inquadrati nei 
rispettivi ruoli, che entro l'anno accademico 1979-80 abbiano svolto tre anni di 
attività didattica e scientifica, quest'ultima comprovata da pubblicazioni 
edite, documentate da atti della facoltà risalenti al periodo di svolgimento 
delle attività medesime. A tal fine il preside della facoltà rilascia sulla base 
della documentazione in possesso della facoltà attestazione che l'avente titolo 
ha effettivamente prestato attività didattica e scientifica (53). 



(53)  Per l'interpretazione del presente art. 50, vedi l'art. 9, L. 9 dicembre 
1985, n. 705. Vedi, anche, l'art. 8, comma 7, L. 19 ottobre 1999, n. 370, l'art. 
4-bis, D.L. 7 aprile 2004, n. 97, nel testo integrato dalla relativa legge di 
conversione, e il comma 11 dell'art. 1, L. 4 novembre 2005, n. 230. La Corte 
costituzionale, con sentenza 9 aprile 1986, n. 89 (Gazz. Uff. 23 aprile 1986, n. 
16 - Serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 5, 
terzo comma, n. 3, L. 21 febbraio 1980, n. 28, e dell'art. 50, n. 3, D.P.R. 11 
luglio 1980, n. 382, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, nella parte 
in cui non contemplano tra le qualifiche da ammettere ai giudizi di idoneità gli 
aiuti e gli assistenti dei policlinici e delle cliniche universitarie, nominati 
in base a pubblico concorso, che, entro l'anno accademico 1979-80, abbiano 
svolto per un triennio attività didattica e scientifica, quest'ultima comprovata 
da pubblicazioni edite documentate dal preside della facoltà in base ad atti 
risalenti al periodo di svolgimento delle attività medesime. La stessa Corte, 
con sentenza 5-13 luglio 1989, n. 397 (Gazz. Uff. 19 luglio 1989, n. 29 - Serie 
speciale) ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 5, terzo comma, n. 3, della L. 
21 febbraio 1980, n. 28 e dell'art. 50, n. 3, del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, 
nella parte in cui non contemplano tra le qualifiche da ammettere ai giudizi di 
idoneità i titolari di contratto presso la facoltà di medicina e chirurgia, 
nominati in base a concorso, svolgenti attività di assistenza e cura oltre i 
limiti d'impegno del contratto, e che, entro l'anno accademico 1979-80, abbiano 
posto in essere per un triennio attività didattica e scientifica, quest'ultima 
comprovata da pubblicazioni edite documentate dal preside della facoltà in base 
ad atti risalenti al periodo di svolgimento delle attività medesime. 
 



(giurisprudenza di legittimità)
51. Giudizio di idoneità.
I giudizi sono espressi, per ciascun raggruppamento di discipline, da apposite 
commissioni nazionali composte da tre professori ordinari o straordinari e 
formate con le modalità stabilite nel precedente art. 45. 
Ove il numero dei concorrenti alla prova idoneativa per un determinato 
raggruppamento disciplinare superi le 80 unità, si provvederà alla costituzione 
di più commissioni. I concorrenti saranno distribuiti nelle commissioni in parti 
uguali, per sorteggio. 
La commissione deposita la relazione conclusiva entro quattro mesi dalla data 
della sua prima convocazione. L'approvazione degli atti avviene con decreto del 
Ministro della pubblica istruzione, previo parere del Consiglio universitario 
nazionale. Essa può essere anche parziale allorché i rilievi siano scindibili e 
non investano l'intero procedimento (54). 
Il giudizio è inteso ad accertare l'idoneità scientifica e didattica del 
candidato ad assumere le funzioni di professore associato. 
Esso è basato sulla valutazione dei titoli scientifici presentati dal candidato 
e della attività didattica da lui svolta. 
Nella valutazione saranno tenuti in considerazione i giudizi formulati dalle 
facoltà sull'attività didattica e sulle funzioni svolte dai candidati. 
Sui singoli candidati vengono formulate motivate relazioni scritte attestanti 
l'attività scientifica e didattica da loro svolta. 
Tali relazioni vengono pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero della 
pubblica istruzione. 
Coloro che hanno presentato domanda di ammissione ai giudizi di idoneità nella 
prima tornata e non hanno superato il giudizio possono presentare domanda di 
ammissione alla seconda tornata di giudizi di idoneità. 
Le domande devono contenere l'esplicito impegno ad osservare, in caso di 
giudizio positivo, le norme in materia di tempo pieno, di tempo definito e di 
incompatibilità previste nel presente decreto. 
Per i giudizi di idoneità di coloro che intendono essere associati presso la 
Scuola superiore per interpreti e traduttori di Trieste, la commissione è 
integrata con la nomina di due esperti nominati con decreto del Ministro della 
pubblica istruzione, sentito il Consiglio universitario nazionale, in una rosa 
di quattro nominativi di persone altamente qualificate per i servizi di 
interpretazione e di traduzione di organizzazioni internazionali, proposta dalla 
Scuola superiore. Il giudizio è basato prevalentemente sulla capacità 
professionale nel campo scientifico, dimostrata anche nell'espletamento 
dell'attività didattica presso la scuola ed è integrato da una prova didattica. 
Le stesse disposizioni sull'integrazione delle commissioni con esperti valgono 
per i concorsi a posti di professore ordinario, di professore associato e di 
ricercatore universitario (55). 
I professori associati e i ricercatori universitari restano definitivamente 
assegnati alla scuola e non possono essere trasferiti ad altra università o 
scuola (56) (57). 



(54)  Comma così sostituito dall'art. 1, L. 13 agosto 1984, n. 478. 
(55)  Comma aggiunto dall'art. 1, L. 13 agosto 1984, n. 478. L'articolo unico, 
L. 4 aprile 1985, n. 120 (Gazz. Uff. 10 aprile 1985, n. 85) ha così disposto: 
"Art. un. Gli inquadramenti di coloro che abbiano conseguito il giudizio di 
idoneità a professore associato nelle tornate, successive alla prima, dei 
giudizi di idoneità previsti dall'art. 51 del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, 
possono essere disposti anche nel corso dell'anno accademico. L'inquadramento in 
ruolo decorre dalla data della delibera della facoltà interessata". 
(56)  Comma aggiunto dall'art. 1, L. 13 agosto 1984, n. 478. L'articolo unico, 
L. 4 aprile 1985, n. 120 (Gazz. Uff. 10 aprile 1985, n. 85) ha così disposto: 
"Art. un. Gli inquadramenti di coloro che abbiano conseguito il giudizio di 
idoneità a professore associato nelle tornate, successive alla prima, dei 
giudizi di idoneità previsti dall'art. 51 del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, 
possono essere disposti anche nel corso dell'anno accademico. L'inquadramento in 
ruolo decorre dalla data della delibera della facoltà interessata". 
(57)  Per l'interpretazione autentica del presente art. 51, vedi l'art. 10, L. 9 
dicembre 1985, n. 705. Vedi, anche, l'art. 8, comma 7, L. 19 ottobre 1999, n. 
370 e l'art. 4-bis, D.L. 7 aprile 2004, n. 97, nel testo integrato dalla 
relativa legge di conversione. 
 



(giurisprudenza di legittimità)
52. Procedura per il conseguimento del giudizio di idoneità.
I giudizi di idoneità si svolgeranno su base nazionale per raggruppamenti di 
discipline, in due tornate e sono indetti con decreto del Ministro della 
pubblica istruzione, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica 
italiana. 
I raggruppamenti di discipline sono determinati con gli stessi criteri e 
modalità stabiliti nel precedente art. 43. 
La prima tornata di giudizi sarà indetta entro 90 giorni dalla data di entrata 
in vigore del presente decreto. 
La seconda tornata sarà indetta entro il 31 dicembre 1982. 
Per coloro che maturano il diritto a partecipare al giudizio di idoneità, 
successivamente alla prima tornata, sarà indetta, entro il 31 dicembre 1983, una 
terza tornata ad essi riservata. 
Le domande di ammissione, le quali sono limitate ad un solo raggruppamento di 
discipline, dovranno essere presentate entro il sessantesimo giorno dalla data 
della Gazzetta Ufficiale con la quale viene indetta la tornata di giudizi. 
Gli aspiranti possono presentare domanda per quel raggruppamento per il quale 
abbiano maggiori titoli scientifici. La prova di idoneità sostenuta nella prima 
tornata in caso di esito negativo può essere ripetuta nella seconda tornata per 
lo stesso o per altro raggruppamento. 
I professori incaricati stabilizzati che non presentano domanda di 
partecipazione neppure alla seconda tornata di giudizi idoneativi, ovvero che 
avendo partecipato alla predetta tornata, non conseguono il giudizio positivo 
decadono dall'incarico. 
Coloro che maturano il diritto a partecipare al giudizio di idoneità 
successivamente alla prima tornata dei giudizi di idoneità partecipano al 
giudizio indetto con la seconda tornata. 
In caso di esito negativo il giudizio può essere ripetuto nella terza tornata. 
Gli aventi titolo di cui al precedente comma che non presentano la domanda di 
partecipazione alla seconda tornata, ovvero che, avendo partecipato alla 
predetta tornata, non conseguono il giudizio idoneativo nella terza tornata, 
decadono dall'incarico. 
I professori incaricati aventi titolo alla partecipazione al giudizio di 
idoneità, salvo il diritto all'inquadramento in caso di esito positivo, 
conservano fino al termine dell'anno accademico nel quale è espletata l'ultima 
tornata dei giudizi di idoneità, cui hanno titolo a partecipare, tutti i diritti 
e le facoltà loro riservati dalle norme in vigore, nonché le funzioni 
eventualmente svolte ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della 
Repubblica 27 marzo 1969, n. 129 , ed il relativo trattamento economico 
maturato. 
Gli assistenti di cui al precedente art. 50, n. 2) ed il personale di cui allo 
stesso articolo n. 3) che non conseguono il giudizio di idoneità per 
l'inquadramento nel ruolo dei professori associati o non intendono sottoporsi al 
giudizio stesso, conservano il loro stato giuridico ed economico. 
Conserva altresì lo stato giuridico ed economico di assistente di ruolo 
l'assistente che, cumulando anche la posizione di incaricato stabilizzato, non 
consegue il giudizio di idoneità richiesto per l'inquadramento nel ruolo dei 
professori associati o non intende sottoporsi al giudizio medesimo. 
Rimangono, in ogni caso, ferme le disposizioni inerenti ai compiti didattici 
degli assistenti universitari del ruolo ad esaurimento, ivi comprese le attività 
didattiche a piccoli gruppi, seminari ed esercitazioni (58). 



(58)  Vedi, anche, l'art. 8, comma 7, L. 19 ottobre 1999, n. 370 e l'art. 4- 
bis, D.L. 7 aprile 2004, n. 97, nel testo integrato dalla relativa legge di 
conversione. 
 



(giurisprudenza di legittimità)
53. Modalità degli inquadramenti.
Colui che abbia superato il giudizio di idoneità presenta domanda di 
inquadramento nel termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione del 
risultato del giudizio, indicando la disciplina appartenente al raggruppamento 
per il quale ha conseguito il giudizio medesimo, nella quale intenda essere 
inquadrato. 
La richiesta motivata dell'interessato viene valutata dalla facoltà in base alle 
proprie esigenze e nei limiti degli insegnamenti disponibili. In mancanza di 
tali presupposti l'inquadramento avrà luogo su deliberazione motivata del 
consiglio di facoltà sentito l'interessato e parere favorevole del Consiglio 
universitario nazionale su altra disciplina dello stesso raggruppamento o di 
raggruppamento affine, avendo prioritariamente assicurato l'incremento del 
numero dei corsi per discipline già attivate in relazione alle effettive 
esigenze didattiche. Ove peraltro lo riconosca opportuno per motivate esigenze 
didattico-scientifiche, la facoltà, con delibera adottata in conformità a 
criteri generali indicati con decreto del Ministro della pubblica istruzione 
previo parere favorevole del Consiglio universitario nazionale, può procedere 
alla chiamata dell'associato anche per discipline comprese in raggruppamenti per 
le quali vi sia domanda di inquadramento ai sensi del primo comma del presente 
articolo, ancorché non siano previste dal relativo statuto. In tali casi, in 
deroga alle procedure previste dall'articolo 17 del testo unico delle leggi 
sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, 
con D.P.R. sono conseguentemente aggiornati, nel termine di tre mesi 
dall'adozione dell'anzidetta delibera, gli statuti stessi, previo parere 
favorevole del senato accademico e del consiglio di amministrazione (59). 
L'avente titolo all'inquadramento che svolga un incarico di insegnamento 
presenta la domanda al rettore dell'Università ove l'incarico stesso è svolto, 
restando ivi assegnato, qualora abbia superato il giudizio di idoneità per lo 
stesso raggruppamento concorsuale. 
Il titolare di più incarichi ha diritto di optare per una delle sedi presso cui 
gli incarichi sono svolti. In tal caso, il rettore della sede universitaria 
prescelta trasmette copia della domanda ricevuta al rettore della sede 
universitaria o ai rettori delle sedi universitarie ove sono svolti, 
rispettivamente, l'altro o gli altri incarichi di insegnamento. Qualora 
l'opzione riguardi disciplina diversa da quella precedentemente impartita, 
l'accoglimento della domanda è subordinato al motivato parere favorevole della 
facoltà interessata. 
Gli assistenti di ruolo con o senza incarico di insegnamento possono chiedere di 
essere assegnati alla facoltà in cui prestano servizio come assistenti di ruolo. 

In tal caso la domanda di inquadramento è presentata al rettore della sede 
universitaria cui appartiene la predetta facoltà. Copia della domanda è 
trasmessa, ove sussista l'incarico di insegnamento, al rettore della sede 
universitaria in cui l'incarico è svolto. 
Nel caso previsto dal precedente comma l'assegnazione può essere disposta previo 
parere del Consiglio universitario nazionale, su motivata richiesta della 
facoltà interessata, in relazione alla effettiva consistenza degli organici ed 
al numero degli insegnamenti impartiti nella facoltà. Per la facoltà di 
medicina, si terrà conto della durata del servizio di assistenza e cura prestato 
dal richiedente nella sede. 
Il disposto dei precedenti quarto e quinto comma si applica al personale 
appartenente alle categorie di cui al n. 3) del precedente art. 50. 
Nel caso di mancato accoglimento delle loro richieste, gli assistenti di ruolo 
senza incarico ed il personale appartenente alle categorie di cui al n. 3) del 
precedente art. 50, possono essere chiamati da altre facoltà, entro due anni 
dalla scadenza del termine di presentazione della domanda di inquadramento, 
continuando a svolgere, nella sede originaria, le funzioni inerenti alla 
qualifica di appartenenza. Nel caso di mancato accoglimento della richiesta di 
cui al quinto comma l'assistente di ruolo con incarico può entro trenta giorni 
dalla notifica del mancato accoglimento della richiesta stessa, presentare 
domanda alla facoltà presso cui svolge l'incarico (60). 
Ove, nel termine di due anni predetto, non sia intervenuta alcuna chiamata, il 
Ministro della pubblica istruzione, sentiti gli interessati e le facoltà, 
assegna con proprio decreto gli aventi titolo non chiamati, su conforme parere 
del Consiglio universitario nazionale, con preferenza per le facoltà e corsi di 
laurea di nuova istituzione, procedendo in primo luogo all'assegnazione di 
coloro che sono stati giudicati idonei nella prima tornata, e quindi di coloro 
che sono stati giudicati idonei, nell'ordine, nelle tornate successive. L'avente 
diritto può rimanere nella sede originaria con le funzioni di assistente fino 
allora svolte qualora non accetti la sede proposta dal Ministero. In tal caso 
decade dal diritto all'inquadramento come professore associato (61). 
Le facoltà sono tenute a deliberare sulle domande di assegnazione entro 60 
giorni dal termine di scadenza della loro presentazione e devono trasmettere 
immediatamente al Ministero della pubblica istruzione la delibera stessa (62) 
(63). 
Gli inquadramenti vengono disposti con decreto del Ministro della pubblica 
istruzione a decorrere dal 1° novembre di ciascun anno accademico. Con lo stesso 
decreto è disposta l'assegnazione del posto relativo. Per coloro che superano il 
primo giudizio di idoneità l'inquadramento decorre, agli effetti giuridici dalla 
data di entrata in vigore del presente decreto. 
Qualora l'avente titolo all'inquadramento che abbia superato il giudizio di 
idoneità presti servizio presso una Università non statale può presentare 
domanda di inquadramento negli stessi termini e con le stesse modalità previste 
per le Università statali, all'Università medesima. 
L'Università non statale può deliberare in merito all'eventuale istituzione dei 
posti di professore associato su cui disporre gli inquadramenti. 
Qualora il numero dei posti istituiti sia inferiore al numero degli aspiranti il 
consiglio di amministrazione dell'Università non statale, sentito il senato 
accademico, determina i criteri di precedenza e preferenza per l'inquadramento. 
Gli inquadramenti di cui al precedente comma sono disposti con decreto rettorale 
previa deliberazione delle facoltà competenti. 
A coloro che non ottengono l'inquadramento nelle Università non statali, si 
applicano le disposizioni previste per gli assistenti di ruolo senza incarico o 
equiparati delle Università statali. 
Gli incaricati stabilizzati che prestano servizio presso l'Università per 
stranieri di Perugia che conseguano il giudizio di idoneità sono inquadrati 
presso le Università statali, ove vi siano chiamati. Qualora nel termine di tre 
anni non sia intervenuta alcuna chiamata si applica il disposto del nono comma 
del presente articolo. Durante tale periodo conservano il rapporto di servizio 
precedente. Nel corso del triennio, ovvero dopo l'inquadramento nel ruolo dei 
professori associati, essi possono presentare domanda di utilizzazione presso 
l'Università per stranieri di Perugia. Tale utilizzazione avrà luogo in 
conformità delle norme contenute nella legge 16 aprile 1973, n. 181, e nello 
statuto dell'Università stessa approvato con D.P.R. 22 marzo 1978, n. 1032 . 
Gli insegnamenti attivati per incarico a seguito di convenzione stipulata 
dall'Università con altri enti, continuano ad essere affidati per incarico ai 
rispettivi titolari, qualora non abbiano titolo a partecipare ai giudizi di 
idoneità, fino all'espletamento della seconda tornata dei concorsi a professore 
associato. Coloro che hanno titolo a partecipare ai giudizi di idoneità di cui 
al precedente art. 50 conservano altresì lo stesso incarico fino 
all'espletamento dell'ultima tornata cui possono essere ammessi. Qualora essi 
siano inquadrati in ruolo, gli oneri già previsti dalla convenzione restano a 
carico dell'ente sovventore fino alla scadenza della medesima. Resta altresì 
confermato l'obbligo per le Università di versare in conto entrate tesoro le 
somme a tal fine percepite (64). 



(59)  Periodo aggiunto dall'art. 1, L. 30 ottobre 1981, n. 615. 
(60)  Comma così modificato dall'art. 2, L. 13 agosto 1984, n. 478. 
(61)  Comma così sostituito dall'art. 2, L. 13 agosto 1984, n. 478. 
(62)  L'articolo unico, L. 6 ottobre 1982, n. 725 (Gazz. Uff. 12 ottobre 1982, 
n. 281) ha così disposto: 
"Articolo unico. Il disposto dell'art. 53, undicesimo comma, del D.P.R. 11 
luglio 1980, n. 382, per la parte relativa alla decorrenza degli inquadramenti, 
con decreto del Ministro della pubblica istruzione, dal 1° novembre di ciascun 
anno accademico, non si applica a coloro che in prima tornata abbiano conseguito 
i giudizi di idoneità a professore associato. 
I professori associati che si trovino nella situazione prevista nel comma 
precedente sono inquadrati in ruolo in corso d'anno, a decorrere dalla data di 
delibera della facoltà interessata. 
Per tutti i professori di ruolo, ordinari e associati, di prima nomina, 
l'opzione fra il regime a tempo pieno e a tempo definito di cui all'art. 11 del 
D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, è esercitata all'atto della domanda di chiamata o 
di inquadramento". 
(63)  Per l'interpetazione autentica dell'undicesimo comma del presente art. 53, 
vedi l'art. 11, L. 9 dicembre 1985, n. 705. 
(64)  Vedi, anche, l'art. 8, comma 7, L. 19 ottobre 1999, n. 370 e l'art. 4- 
bis, D.L. 7 aprile 2004, n. 97, nel testo integrato dalla relativa legge di 
conversione. 
 



Capo III 
Reclutamento dei ricercatori universitari 
54. Accesso al ruolo dei ricercatori universitari.
[L'accesso al ruolo dei ricercatori universitari avviene mediante concorsi 
decentrati, presso le singole sedi universitarie banditi dai rettori per gruppi 
di discipline determinati su parere vincolante del Consiglio universitario 
nazionale. 
Il concorso consiste in due prove scritte una delle quali può essere 
eventualmente sostituita da una prova pratica ed una orale intese ad accertare 
l'attitudine alla ricerca degli aspiranti, con riferimento alle discipline del 
raggruppamento in cui il candidato intende specializzarsi, in un giudizio su 
eventuali titoli scientifici presentati dai candidati o nella valutazione di 
quelli didattici. 
Per singoli raggruppamenti il Consiglio universitario nazionale determina 
altresì i programmi relativi alle due prove scritte e alla prova orale e la 
ripartizione del punteggio riservato alla commissione per la valutazione delle 
prove scritte, della prova orale e dei titoli scientifici e didattici, 
riservando in ogni caso il 50 per cento dei punti alla valutazione delle prove 
scritte ed orali ed il 30 per cento a quella dei titoli scientifici] (65). 



(65)  Per l'abrogazione degli artt. da 54 a 57, vedi l'art. 6, L. 3 luglio 1998, 
n. 210. L'effettiva abrogazione è stata poi disposta dall'art. 6, D.P.R. 19 
ottobre 1998, n. 390 e dall'art. 7, D.P.R. 23 marzo 2000, n. 117. 
 



(giurisprudenza di legittimità)
55. Bandi di concorso.
[I concorsi sono banditi con decreto del rettore della Università, previa 
autorizzazione del Ministro della pubblica istruzione. 
Il bando è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
Condizione per la partecipazione ai concorsi è il possesso della laurea o di 
titolo di studio equipollente conseguito presso Università straniere] (66). 



(66)  Per l'abrogazione degli artt. da 54 a 57, vedi l'art. 6, L. 3 luglio 1998, 
n. 210. L'effettiva abrogazione è stata poi disposta dall'art. 6, D.P.R. 19 
ottobre 1998, n. 390 e dall'art. 7, D.P.R. 23 marzo 2000, n. 117. 
 



56. Commissioni giudicatrici.
[Le commissioni giudicatrici sono composte da tre membri, di cui un professore 
ordinario designato dal consiglio di facoltà tra i titolari delle discipline 
raggruppate per il concorso, e uno ordinario e un associato estratti a sorte tra 
due terne di docenti del gruppo di discipline designate dal Consiglio 
universitario nazionale. 
In caso di rinuncia per motivato impedimento dei docenti sorteggiati, il 
Consiglio universitario nazionale procede alla loro sostituzione mediante 
sorteggio tra i restanti designati. 
Nella prima applicazione del presente decreto, in luogo del professore 
associato, può far parte della commissione un professore incaricato] (67). 



(67)  Per l'abrogazione degli artt. da 54 a 57, vedi l'art. 6, L. 3 luglio 1998, 
n. 210. L'effettiva abrogazione è stata poi disposta dall'art. 6, D.P.R. 19 
ottobre 1998, n. 390 e dall'art. 7, D.P.R. 23 marzo 2000, n. 117. 
 



(giurisprudenza di legittimità)
57. Nomina dei vincitori.
[Al termine delle prove di esame la commissione giudicatrice compila una 
graduatoria sulla base della somma dei voti riportati dai candidati nelle prove 
scritte, nella prova orale e del punteggio assegnato per i titoli e designa i 
vincitori, nell'ordine della graduatoria, in numero non superiore a quello dei 
posti messi a concorso. 
Delle operazioni svolte viene redatta una circostanziata relazione. 
Gli atti del concorso sono approvati con decreto del Ministro della pubblica 
istruzione e pubblicati nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica 
istruzione (68). 
I vincitori sono nominati, con decreto del rettore, per il gruppo di discipline 
messo a concorso. 
La nomina dei ricercatori, a seguito dei concorsi liberi e dei giudizi di 
idoneità, può essere disposta anche in corso d'anno (69)] (70). 



(68)  Comma abrogato dall'art. 2, D.P.R. 3 ottobre 1997, n. 386. 
(69)  Comma aggiunto dall'art. 4, L. 13 agosto 1984, n. 478. 
(70)  Per l'abrogazione degli artt. da 54 a 57, vedi l'art. 6, L. 3 luglio 1998, 
n. 210. L'effettiva abrogazione è stata poi disposta dall'art. 6, D.P.R. 19 
ottobre 1998, n. 390 e dall'art. 7, D.P.R. 23 marzo 2000, n. 117. 
 



(giurisprudenza di legittimità)
58. Inquadramento nel ruolo dei ricercatori universitari.
Nella prima applicazione del presente decreto sono inquadrati, a domanda, nel 
ruolo dei ricercatori universitari, quali ricercatori confermati, previo 
giudizio di idoneità: 
a) i titolari dei contratti di cui all'art. 5 del decreto-legge 1° ottobre 1973, 
n. 580 , convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1973, 
n. 766; 


b) i titolari di assegni biennali di formazione scientifica e didattica di cui 
all'art. 6 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580 , convertito in legge, con 
modificazioni, dalla legge 30 novembre 1973, n. 766; 


c) i titolari di borse di studio conferite per l'anno accademico 1973-74, ai 
sensi delle leggi 31 ottobre 1966, n. 942 , e 24 febbraio 1967, n. 62 ; 


d) i borsisti laureati vincitori di concorsi pubblici banditi dal Consiglio 
nazionale delle ricerche e da altri enti pubblici di ricerca di cui alla tabella 
VI, allegata alla legge 20 marzo 1975, n. 70 , e successive modifiche, nonché 
dall'Accademia nazionale dei lincei e dalla Domus Galileiana di Pisa; 


e) i perfezionandi della scuola normale e della scuola superiore di studi 
universitari e di perfezionamento di Pisa, compresi i non titolari di assegni di 
formazione scientifica e didattica; 


f) i titolari di borse o assegni, di formazione o addestramento scientifico e 
didattico o comunque denominati, purché finalizzati agli scopi predetti, 
istituiti sui fondi destinati dal consiglio di amministrazione sui bilanci 
universitari, anche se provenienti da donazioni o da contratti o da convenzioni 
con enti o con privati, ed assegnati con decreto rettorale a seguito di pubblico 
concorso; 


g) gli assistenti incaricati o supplenti o professori incaricati supplenti; 


h) i lettori assunti con pubblico concorso o a seguito di delibera nominativa 
del consiglio di amministrazione anteriore al 31 luglio 1979, ai sensi del 
decreto-legge 23 dicembre 1978, n. 817 , convertito in legge 19 febbraio 1979, 
n. 54, che, al momento dell'entrata in vigore della legge 21 febbraio 1980, n. 
28 , risultino aver maturato, agli effetti legali due anni di servizio (71); 


i) i medici interni universitari assunti con pubblico concorso o a seguito di 
delibera nominativa del consiglio di amministrazione dell'Università per 
motivate esigenze delle cliniche e degli istituti di cura universitari (72). 
Hanno titolo a partecipare al giudizio di idoneità gli appartenenti alle 
categorie di cui al precedente comma, che abbiano svolto la loro attività in una 
o più delle qualifiche elencate presso una sede universitaria per almeno due 
anni anche non consecutivi entro il periodo compreso tra il 31 dicembre 1973 e 
il 31 ottobre 1979 che si intendono realizzati anche con periodi di effettivo 
servizio di almeno sei mesi in ciascuno dei due anni accademici ovvero abbiano 
svolto la loro attività presso un istituto universitario nelle predette 
categorie da almeno un anno accademico che si intende realizzato con un periodo 
di servizio di almeno sei mesi alla data del 31 ottobre 1979 (73). 
Tale periodo si considera decorrente per i vincitori di pubblici concorsi dalla 
data della pubblicazione della graduatoria. 
Il congedo obbligatorio per maternità o per servizio militare di leva non 
pregiudica il diritto di partecipazione al giudizio di idoneità. 
Per l'inquadramento nel ruolo del ricercatore si prescinde dal requisito della 
cittadinanza italiana. Per gli aventi titolo all'inquadramento si richiede un 
titolo di studio equipollente alla laurea italiana (74). 



(71)  La Corte costituzionale, con sentenza 7 luglio 1987, n. 284 (Gazz. Uff. 29 
luglio 1987, n. 31 - Serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità 
costituzionale del primo comma, lett. h), nella parte in cui richiede ai lettori 
ivi indicati un'anzianità di servizio di due anni maturata alla data dell'11 
marzo 1980. Con la stessa sentenza la Corte, inoltre, ha dichiarato 
l'illegittimità costituzionale della prima parte del comma secondo, per quanto 
stabilisce intorno al computo dell'anzianità biennale ivi prevista. Con altra 
sentenza 8-14 febbraio 1989, n. 39 (Gazz. Uff. 22 febbraio 1989, n. 8 - Serie 
speciale), la stessa Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della 
lett. h), nella parte in cui non prevede l'immissione dei lettori incaricati ex 
art. 24, L. 24 febbraio 1967, n. 62, ai giudizi di idoneità per l'accesso al 
ruolo dei ricercatori universitari, quali ricercatori confermati. 
(72)  La Corte costituzionale, con sentenza 19 febbraio 1985, n. 46 (Gazz. Uff. 
27 febbraio 1985, n. 50-bis), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale degli 
artt. 7, lett. h), della L. 21 febbraio 1980, n. 28, e 58, lett. i) del D.P.R. 
11 luglio 1980, n. 382 (Riordinamento della docenza universitaria), in 
riferimento all'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui non prevedono 
l'inclusione - ai fini della ammissione al giudizio di idoneità per 
l'inquadramento nel ruolo dei ricercatori universitari confermati - anche dei 
medici interni universitari assunti con delibera nominativa del consiglio di 
facoltà per motivate esigenze delle cliniche o degli istituti di cura 
universitari. 
(73)  Vedi, anche, la nota 24/b. 
(74)  Vedi, anche, l'art. 3, D.L. 28 maggio 1981, n. 255. 
 



(giurisprudenza di legittimità)
59. Giudizi di idoneità.
Il Ministro della pubblica istruzione bandisce due tornate di giudizi di 
idoneità, per gruppi di discipline, determinati su parere vincolante del 
Consiglio universitario nazionale. 
La prima tornata è bandita entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore 
del presente decreto, la seconda è bandita entro diciotto mesi dallo stesso 
termine ed è riservata a coloro che, avendo partecipato alla prima tornata, non 
abbiano conseguito il giudizio di idoneità. 
Le domande per la partecipazione ai giudizi di idoneità debbono essere 
presentate entro sessanta giorni dall'emanazione del bando al rettore della 
Università in cui l'interessato svolge o ha svolto la sua attività e per il 
gruppo di discipline nell'ambito del quale l'attività stessa sia stata 
esplicata. Ogni candidato non può presentare più di una domanda. 
I contratti, gli assegni, le borse di studio, gli incarichi e le supplenze sono 
prorogati per gli aventi titolo alla ammissione al giudizio di idoneità di cui 
al precedente articolo in servizio al 31 ottobre 1979, fino all'espletamento 
della seconda tornata di giudizi, a condizione che abbiano partecipato alla 
prima tornata. 
Se l'interessato non presenta domanda per partecipare al giudizio di idoneità 
nella prima tornata, il relativo rapporto è risolto di diritto, dal giorno 
successivo a quello di scadenza dei termini. 
Tale rapporto è ugualmente risolto di diritto per coloro che non superino il 
giudizio di idoneità, neppure nella seconda tornata, dal giorno successivo a 
quello di approvazione degli atti della commissione. 
Coloro che abbiano partecipato con esito negativo alla prima o ad entrambe le 
tornate di giudizi hanno titolo, a domanda, all'applicazione delle norme di cui 
all'articolo 120. 
Per coloro che hanno conseguito l'idoneità, il rapporto è prorogato fino 
all'inquadramento in ruolo. 
Resta ferma la validità, ai fini della partecipazione ai giudizi, delle domande 
presentate precedentemente all'entrata in vigore del presente decreto, purché 
corrispondenti ai requisiti previsti nel presente decreto. 
È consentita l'integrazione della documentazione già prodotta. 
L'onere per le proroghe delle borse del Consiglio nazionale delle ricerche è 
trasferito sul bilancio del Ministero della pubblica istruzione a decorrere dal 
10 novembre 1979. 



 



60. Modalità degli inquadramenti.
Le facoltà provvedono alla destinazione dei posti di ricercatore ad esse 
assegnati, con decreto del Ministro della pubblica istruzione, ai raggruppamenti 
di discipline in base alla valutazione delle esigenze scientifiche e didattiche. 

Coloro che abbiano conseguito il giudizio di idoneità sono inquadrati nel ruolo 
dei ricercatori universitari in qualità di ricercatori confermati, con decreto 
del rettore sui posti destinati all'inquadramento. 
Qualora il numero di coloro che superano il giudizio di idoneità sia superiore 
al numero dei posti disponibili, l'inquadramento degli aventi diritto in 
eccedenza rispetto ai posti medesimi è disposto in soprannumero. Qualora 
l'eccedenza si verifichi nell'ambito di uno stesso raggruppamento di discipline, 
l'inquadramento è disposto, prima sui posti in organico e successivamente in 
soprannumero sulla base dell'anzianità di servizio, o, in caso di pari anzianità 
di servizio, sulla base dell'anzianità per età. 
Le Università comunicano al Ministero della pubblica istruzione, per ciascun 
raggruppamento, il numero dei posti non coperti e degli inquadramenti disposti 
in soprannumero. 
Il Ministro, con proprio decreto, dispone il recupero dei posti non coperti e 
provvede a ridistribuirli tra le facoltà in proporzione al numero degli 
inquadramenti in soprannumero da esse disposti. Le facoltà destinano i posti 
così ottenuti al riassorbimento dei posti in soprannumero, secondo criteri di 
proporzionalità. 
Ove il numero dei posti recuperati sia superiore a quello occorrente per 
l'assorbimento del soprannumero, il Ministro provvede ad una nuova assegnazione 
di posti alle facoltà per l'effetuazione della seconda tornata di giudizi. 
La seconda tornata viene effettuata con i medesimi criteri della prima tornata, 
anche per quanto riguarda l'inquadramento su posti disponibili o in 
soprannumero. 
Al termine della seconda tornata si provvede con le modalità di cui al 
precedente comma ad una ridistribuzione dei posti non coperti al fine di 
consentire l'assorbimento del soprannumero. 
Qualora, anche al termine dell'operazione di cui al precedente comma, risultano 
posti non coperti, questi ultimi vanno ad incrementare il numero dei posti da 
bandire con i concorsi liberi e possono essere riassegnati alla stessa facoltà 
compatibilmente con le esigenze di programmazione di cui all'art. 30. 
Le Università non statali possono istituire un proprio ruolo di ricercatori, 
determinandone l'organico con modifica statutaria. Ove gli statuti delle 
predette Università recepiscano le stesse norme previste per i ricercatori delle 
Università statali, sono possibili i trasferimenti dei ricercatori dalle 
Università statali a quelle non statali e viceversa. 
A coloro che hanno titolo all'inquadramento come ricercatori nelle Università 
non statali, vanno estese, qualora non sia possibile il loro inserimento nelle 
predette Università, le norme di cui ai commi dodicesimo, tredicesimo, 
quattordicesimo e quindicesimo dell'art. 53. 



 



(giurisprudenza di legittimità)
61. Commissioni giudicatrici.
Per la formulazione dei giudizi di idoneità sono nominate con decreto del 
rettore presso le singole facoltà apposite commissioni giudicatrici composte da 
tre professori ufficiali, per ciascun gruppo disciplinare, di cui almeno uno 
ordinario, tra i quali uno è designato dal consiglio di facoltà e due sono 
estratti a sorte su terne indicate dal Consiglio universitario nazionale tra i 
professori delle discipline afferenti al raggruppamento disciplinare. 



 



(giurisprudenza di legittimità)
62. Formulazione del giudizio di idoneità.
La valutazione dei candidati al giudizio di idoneità ha per oggetto 
esclusivamente i titoli scientifici e l'attività didattica da essi svolta. 
Al termine dei lavori, entro quattro mesi dalla sua costituzione, la commissione 
formula, per ciascun candidato un giudizio circa l'idoneità del candidato stesso 
a svolgere o meno i compiti di ricercatore universitario e redige una 
circostanziata relazione. 
La relazione è pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica 
istruzione. 



 



TITOLO III 
Ricerca scientifica 
Capo I 
Ricerca scientifica nelle Università e suo coordinamento 
63. Ricerca scientifica nelle Università.
L'Università è sede primaria della ricerca scientifica. 
Il Ministro della pubblica istruzione d'intesa con il Ministro incaricato del 
coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica promuoverà le necessarie 
forme di raccordo tra Università ed enti pubblici di ricerca, compreso il 
Consiglio nazionale delle ricerche. 
Al fine di evitare ogni superflua duplicazione e sovrapposizione di strutture e 
di finanziamenti è istituita l'Anagrafe nazionale delle ricerche (75). 



(75)  Vedi, anche, l'art. 2-novies, D.L. 26 aprile 2005, n. 63, nel testo 
integrato dalla relativa legge di conversione. 
 



64. Comitato per l'Anagrafe nazionale delle ricerche.
All'Anagrafe nazionale delle ricerche affluiranno tutte le notizie relative alle 
ricerche comunque finanziate, in tutto o in parte, con fondi a carico del 
bilancio dello Stato o di bilanci di enti pubblici. Sono fatte salve le 
disposizioni relative alla protezione dei segreti. 
Le amministrazioni, gli istituti e gli enti pubblici e privati che svolgono 
attività di ricerca scientifica e tecnologica per poter accedere ai 
finanziamenti pubblici devono essere iscritti in apposito schedario a cura 
dell'anagrafe nazionale delle ricerche. 
Le amministrazioni e gli enti erogatori sono tenuti a comunicare all'Anagrafe 
nazionale i finanziamenti concessi per l'attività di ricerca. 
Le Università, le facoltà, i dipartimenti, gli istituti, il Consiglio nazionale 
delle ricerche e le altre amministrazioni ed enti interessati potranno accedere 
ai dati dell'Anagrafe nazionale delle ricerche. 
All'Anagrafe sovrintende un comitato così composto: 
1) il Ministro della pubblica istruzione o un suo delegato; 
2) il Ministro per il coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica o un 
suo delegato; 
3) un rappresentante del Ministro della sanità; 
4) un rappresentante del Ministro dell'industria, del commercio e 
dell'artigianato; 
5) un rappresentante del Ministro dell'agricoltura; 
6) un rappresentante del Ministro per i beni culturali e ambientali; 
7) un rappresentante del Consiglio nazionale delle ricerche; 
8) due rappresentanti degli enti ed istituti pubblici di ricerca designati dal 
Ministro incaricato del coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica; 
9) due rappresentanti eletti dai rettori delle Università; 
10) due rappresentanti eletti dal Consiglio universitario nazionale; 
11) il dirigente generale dell'istruzione universitaria o un suo delegato. 
Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario del Ministero della 
pubblica istruzione con qualifica non inferiore a primo dirigente. 
Il comitato si avvarrà per i supporti tecnici e amministrativi dei mezzi a 
disposizione del Ministero della pubblica istruzione e del relativo personale 
(76). 



(76)  Per l'abrogazione del presente art. 64, vedi l'art. 7, D.Lgs. 5 giugno 
1998, n. 204. 
 



(giurisprudenza di legittimità)
65. Ripartizione dei fondi per la ricerca.
[Lo stanziamento annuale di bilancio per la ricerca universitaria, con effetto 
dal 1° gennaio 1981, è ripartito per il 60 per cento tra le varie Università con 
decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio 
Universitario nazionale; per il restante 40 per cento è assegnato a progetti di 
ricerca di interesse nazionale e di rilevante interesse per lo sviluppo della 
scienza, con decreto del Ministro della pubblica istruzione, su proposta dei 
comitati consultivi costituiti dal Consiglio universitario nazionale, con il 
compito di vagliare i progetti di ricerca presentati da gruppi di docenti e 
ricercatori o da istituti o dipartimenti universitari. 
Allo scopo di porre in grado il Consiglio universitario nazionale di determinare 
i criteri oggettivi per la ripartizione dei fondi da ripartire tra le 
Università, queste entro il 31 ottobre di ciascun anno accademico inviano una 
relazione illustrativa sull'attività svolta e su quella che si intende 
programmare per l'anno accademico successivo. 
Il fondo assegnato a ciascun ateneo è ripartito con motivata delibera del 
consiglio di amministrazione sentito il senato accademico che, avvalendosi di 
commissioni scientifiche elette dai docenti membri dei consigli di facoltà con 
una rappresentanza di ricercatori universitari, vagli le richieste di 
finanziamento presentate da singoli o gruppi di docenti e ricercatori, di 
istituti o dipartimenti dell'Università. Il fondo assegnato a progetti di 
ricerca di interesse nazionale e di rilevante interesse per lo sviluppo della 
scienza viene suddiviso tra le aree di competenza disciplinare dei comitati 
consultivi, su parere del Consiglio universitario nazionale. 
Per l'erogazione dei fondi assegnati ai progetti di ricerca ai sensi del comma 
precedente il Ministero della pubblica istruzione stipula apposite convenzioni 
con le università] (77). 



(77)  Abrogato dall'art. 17, comma 119, L. 15 maggio 1997, n. 127. 
 



(giurisprudenza di legittimità)
66. Contratti di ricerca, di consulenza e convenzioni di ricerca per conto 
terzi.
Le Università, purché non vi osti lo svolgimento della loro funzione scientifica 
didattica, possono eseguire attività di ricerca e consulenza stabilite mediante 
contratti e convenzioni con enti pubblici e privati. L'esecuzione di tali 
contratti e convenzioni sarà affidata, di norma, ai dipartimenti o, qualora 
questi non siano costituiti, agli istituti o alle cliniche universitarie o a 
singoli docenti a tempo pieno. 
I proventi delle prestazioni dei contratti e convenzioni di cui al comma 
precedente sono ripartiti secondo un regolamento approvato dal consiglio di 
amministrazione dell'Università, sulla base di uno schema predisposto, su 
proposta del Consiglio universitario nazionale, dal Ministro della pubblica 
istruzione. 
Il personale docente e non docente che collabora a tali prestazioni può essere 
ricompensato fino a una somma annua totale non superiore al 30 per cento della 
retribuzione complessiva. In ogni caso la somma così erogata al personale non 
può superare il 50 per cento dei proventi globali delle prestazioni. 
Il regolamento di cui al secondo comma determina la somma da destinare per spese 
di carattere generale sostenute dall'Università e i criteri per l'assegnazione 
al personale della somma di cui al terzo comma. Gli introiti rimanenti sono 
destinati ad acquisto di materiale didattico e scientifico e a spese di 
funzionamento dei dipartimenti, istituti o cliniche che hanno eseguito i 
contratti e le convenzioni. 
Dai proventi globali derivanti dalle singole prestazioni e da ripartire con le 
modalità di cui al precedente secondo comma vanno in ogni caso previamente 
detratte le spese sostenute dall'Università per l'espletamento delle prestazioni 
medesime. 
I proventi derivati dall'attività di cui al comma precedente costituiscono 
entrate del bilancio dell'Università (78). 



(78)  Per l'estensione dell'applicabilità delle disposizioni di cui al presente 
articolo vedi l'art. 19, L. 16 gennaio 2003, n. 3. Vedi, anche, l'art. 26, comma 
7, L. 23 dicembre 1998, n. 448 e l'art. 4, comma 5, L. 19 ottobre 1999, n. 370. 
 



67. Composizione dei comitati consultivi del Consiglio universitario nazionale.
[Per l'esame dei progetti di ricerca di interesse nazionale e di rilevante 
interesse per lo sviluppo della scienza, sono costituiti comitati consultivi del 
Consiglio universitario nazionale. Entro il 31 dicembre 1980 il Ministro della 
pubblica istruzione determinerà, su conforme parere del Consiglio universitario 
nazionale con proprio decreto, il numero dei comitati, in ogni caso non 
superiore a quindici, nei quali raggruppare le discipline per grandi aree 
omogenee. Di ogni comitato fa parte inoltre un ricercatore designato dal 
Consiglio universitario nazionale. 
Ogni comitato consultivo è composto da un professore ordinario o straordinario 
designato dal Consiglio universitario nazionale che lo presiede e da dieci 
professori eletti dai docenti dei corrispondenti gruppi di discipline. 
Le modalità di elezione sono determinate con il decreto di cui al primo comma] 
(79) (80). 



(79)  Abrogato dall'art. 17, comma 119, L. 15 maggio 1997, n. 127. 
(80)  Vedi, anche, l'art. 10, L. 19 novembre 1990, n. 341. 
 



Capo II 
Dottorato di ricerca (81) 
68. Istituzione del dottorato di ricerca.
[È istituito il dottorato di ricerca quale titolo accademico valutabile 
unicamente nell'ambito della ricerca scientifica. 
Il titolo di dottore di ricerca si consegue, a seguito di svolgimento di 
attività di ricerca successive al conseguimento del diploma di laurea che 
abbiano dato luogo con contributi originali alla conoscenza in settori uni o 
interdisciplinari, presso consorzi di Università o presso Università le cui 
facoltà o dipartimenti, se costituiti, siano abilitati a tal fine. Forme di 
collaborazione, sulla base di quanto previsto dal primo comma dell'art. 69 
potranno essere realizzate tra diverse Università, taluna delle quali anche 
straniere, nelle quali siano state notoriamente sviluppate le tematiche di 
ricerca nei settori disciplinari per i quali si intende istituire il dottorato. 
Gli studi per il dottorato di ricerca sono ordinati all'approfondimento delle 
metodologie per la ricerca nei rispettivi settori e della formazione 
scientifica. 
Essi consistono essenzialmente nello svolgimento di programmi di ricerca 
individuali o eccezionalmente, per la natura specifica della ricerca, in 
collaborazione eventualmente anche interdisciplinare, su tematiche prescelte 
dagli stessi interessati con l'assenso e la guida dei docenti nel settore della 
facoltà o dipartimento abilitati e, in cicli di seminari specialistici. Alla 
fine di ciascun anno gli iscritti presentano una particolareggiata relazione 
sull'attività e le ricerche svolte al collegio dei docenti, che ne cura la 
conservazione e, previa valutazione dell'assiduità e dell'operosità, può 
proporre al rettore l'esclusione dal proseguimento del corso di dottorato di 
ricerca] (82). 



(81)  L'art. 1, L. 11 luglio 1986, n. 352 (Gazz. Uff. 17 luglio 1986, n. 164), 
ha disposto l'equipollenza dei titoli rilasciati dall'Istituto universitario 
europeo di Firenze con i titoli di dottore di ricerca.
(82)  Gli artt. da 68 a 73, sono stati abrogati dall'art. 8, D.M. 30 aprile 
1999, n. 224, a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo alla data della 
sua entrata in vigore. 
 



69. Determinazione dei titoli di dottorato e delle Università abilitate a 
rilasciarli.
[Le facoltà e i dipartimenti, ove esistano, abilitati al rilascio del titolo di 
dottore di ricerca in un settore disciplinare sono individuati sulla base di 
criteri generali di programmazione che tengano conto delle esigenze complessive 
e di quelle settoriali della ricerca scientifica, e della notoria e peculiare 
idoneità, a tal fine, delle attrezzature scientifiche e didattiche di cui le 
facoltà o i dipartimenti dispongono direttamente o sulla base di convenzioni con 
altre Università anche straniere o con enti pubblici che svolgano specifica e 
qualificata attività di ricerca eventualmente anche attraverso strutture 
tecnicamente avanzate da essi controllate. 
A tal fine i rettori delle Università interessate inviano al Ministro della 
pubblica istruzione, entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, 
e successivamente entro il 31 ottobre di ciascun anno, motivate e documentate 
proposte di istituzione dei corsi di dottorato da attivare nell'ateneo, 
specificandone le particolari modalità di svolgimento, le strutture 
utilizzabili, la peculiare esperienza del coordinatore e la disponibilità di un 
sufficiente numero di docenti notoriamente qualificati per la specifica ed 
originale produzione scientifica, nonché, le eventuali proposte di convenzioni e 
le procedure di attivazione. Il Ministro della pubblica istruzione, sentito il 
Comitato universitario nazionale determina, con proprio decreto, sulla base 
delle motivate valutazioni tecniche formulate nel rispetto delle predette 
condizioni dal suddetto consesso, i titoli di dottore di ricerca che possono 
essere conseguiti e le Università che li rilasciano. La durata dei corsi non 
potrà essere inferiore a tre anni accademici. 
Le Università dove esistano corsi di dottorato faranno pervenire al Ministero 
della pubblica istruzione alla fine di ogni triennio una particolareggiata 
relazione dell'attività svolta per i singoli dottorati di ricerca, 
congiuntamente con le relazioni dei coordinatori, alle quali verranno allegati i 
giudizi delle commissioni di cui al secondo comma dell'art. 73 sui candidati 
provenienti dal corso. Tenuto conto di tali elementi di valutazione, il 
Ministro, osservate le procedure di cui al precedente comma, procede entro il 
successivo anno alle eventuali revisioni] (83). 



(83)  Gli artt. da 68 a 73, sono stati abrogati dall'art. 8, D.M. 30 aprile 
1999, n. 224, a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo alla data della 
sua entrata in vigore. 
 



70. Programmazione del numero dei dottorati di ricerca e relativa ripartizione.
[Il Ministro della pubblica istruzione con proprio decreto sentito il Consiglio 
universitario nazionale, determina annualmente, in sede nazionale, sulla base 
delle richieste delle facoltà, sentiti i Ministri del bilancio, del tesoro e del 
Ministro incaricato del coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica, 
il numero complessivo dei posti nel primo anno dei corsi di dottorato di 
ricerca, tenendo conto dello sviluppo e dell'incremento della ricerca 
scientifica, sia nel settore pubblico, sia nel settore privato, e provvede 
sentito il Consiglio universitario nazionale alla relativa ripartizione tra le 
sedi abilitate. 
I corsi comprendono non meno di tre e non più di dieci posti per anno. Si può 
eccezionalmente derogare a tali limiti per oggettive esigenze della ricerca, 
previo parere favorevole del Consiglio universitario nazionale] (84). 



(84)  Gli artt. da 68 a 73, sono stati abrogati dall'art. 8, D.M. 30 aprile 
1999, n. 224, a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo alla data della 
sua entrata in vigore. 
 



(giurisprudenza di legittimità)
71. Ammissione al corso.
[Possono presentare domanda di ammissione al corso coloro che siano in possesso 
di laurea o titolo equipollente conseguito presso Università straniera; si 
prescinde per l'ammissione dal requisito della cittadinanza italiana. 
[In ciascuna sede e per ciascun corso è costituita una commissione per l'esame 
di ammissione, composta da tre docenti di ruolo, di cui due estratti a sorte tra 
sei designati dal consiglio di facoltà e uno estratto a sorte tra tre designati 
dal Consiglio universitario nazionale, appartenenti al gruppo di discipline cui 
si riferisce il corso] (85). 
L'esame di ammissione consiste in una prova scritta e in un colloquio. 
Le prove d'esame sono intese ad accertare l'attitudine del candidato alla 
ricerca scientifica. 
La commissione dispone di sessanta punti per ciascuna delle sue prove. 
È ammesso al colloquio il candidato che abbia superato la prova scritta con un 
punteggio non inferiore a 40/60. 
Il colloquio si intende superato solo se il candidato ottenga un punteggio di 
almeno 40/60. 
Al termine della prova di esame la commissione compila la graduatoria generale 
di merito sulla base della somma dei voti riportati dai candidati nelle singole 
prove. 
I candidati sono ammessi al corso secondo l'ordine della graduatoria, fino alla 
concorrenza del numero dei posti disponibili. 
In caso di rinunce degli aventi diritto prima dell'inizio del corso, subentra 
altro candidato secondo l'ordine della graduatoria. 
I cittadini non italiani sono ammessi al dottorato di ricerca in soprannumero 
nel limite della metà dei posti previsti dal decreto di cui all'articolo 70, con 
arrotondamento all'unità per eccesso (86). 
Nel rispetto del limite massimo di cui al precedente art. 70 e con le stesse 
modalità concorsuali, possono essere ammessi ai corsi ricercatori dipendenti da 
enti pubblici e professori di ruolo delle scuole secondarie superiori (87)] 
(88). 



(85)  Comma abrogato dall'art. 8, D.P.R. 3 ottobre 1997, n. 387. 
(86)  Comma così modificato dall'art. 1, L. 13 agosto 1984, n. 476. 
(87)  Comma soppresso dall'art. 1, L. 13 agosto 1984, n. 476. 
(88)  Gli artt. da 68 a 73, sono stati abrogati dall'art. 8, D.M. 30 aprile 
1999, n. 224, a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo alla data della 
sua entrata in vigore. 
 



72. Periodo di formazione presso l'Università o istituti di ricerca stranieri in 
Italia.
[Gli iscritti al dottorato di ricerca possono svolgere periodi di formazione 
presso Università o istituti di ricerca italiani o stranieri. Per periodi fino a 
sei mesi è richiesto il consenso del coordinatore del corso; per periodi 
superiori la motivata deliberazione del collegio dei docenti. 
In nessun caso la permanenza in Università o istituti di ricerca italiani o 
stranieri diversi da quelli nei quali è attivato il dottorato di ricerca può 
eccedere la metà del periodo previsto per il conseguimento del dottorato. 
Tale limite non si applica in presenza di convenzioni ai sensi dell'art. 69] 
(89). 



(89)  Gli artt. da 68 a 73, sono stati abrogati dall'art. 8, D.M. 30 aprile 
1999, n. 224, a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo alla data della 
sua entrata in vigore. 
 



(giurisprudenza di legittimità)
73. Conseguimento del titolo.
[Il titolo di dottore di ricerca è conferito con decreto del Ministro della 
pubblica istruzione, a chi ha conseguito, a conclusione del corso, risultati di 
rilevante valore scientifico documentati da una dissertazione finale scritta o 
da un lavoro grafico (90). 
I predetti risultati vengono accertati da una commissione nazionale costituita 
annualmente, con decreto del Ministro della pubblica istruzione, per ogni gruppo 
di discipline e composta da tre professori di ruolo di cui due ordinari ed uno 
associato, estratti a sorte su una rosa di docenti delle materie comprese nel 
gruppo stesso, designata in numero triplo dal Consiglio universitario nazionale 
(91). 
Alla valutazione di cui al comma precedente possono essere ammessi anche 
studiosi che non abbiano partecipato ai corsi relativi purché siano in possesso 
di validi titoli di ricerca ed abbiano conseguito la laurea prescritta da un 
numero di anni superiore di uno alla durata del corso di dottorato di ricerca 
prescelto. Il numero complessivo dei titoli di dottore di ricerca conferibili 
agli studiosi anzidetti è determinato annualmente dal Ministro della pubblica 
istruzione, su parere del Consiglio universitario nazionale. Tale numero non 
potrà superare in ciascun settore la metà del numero dei posti attribuiti ai 
sensi del primo comma dell'art. 70, con arrotondamento all'unità per eccesso 
(92). 
Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale, vengono fissati annualmente il termine e le modalità di presentazione 
delle domande e dei titoli da parte degli studiosi di cui al comma precedente. 
Al termine dei lavori la commissione redige una relazione generale sulle 
operazioni svolte, e, per ciascun candidato proposto per il rilascio del titolo, 
una relazione circostanziata, sui lavori originali in base ai quali è proposto 
il rilascio medesimo (93). 
Il rilascio del titolo di dottore di ricerca è subordinato al deposito di copie, 
anche non stampate, dei lavori sulla base dei quali il titolo è stato conseguito 
presso le Biblioteche nazionali di Roma e Firenze, che ne devono assicurare la 
pubblica consultabilità per non meno di trenta anni. I testi di cui sopra devono 
essere corredati dalla relazione dei commissari, incluse le eventuali relazioni 
di minoranza (94)] (95). 



(90)  Comma abrogato dall'art. 8, D.P.R. 3 ottobre 1997, n. 387. 
(91)  Comma abrogato dall'art. 8, D.P.R. 3 ottobre 1997, n. 387. 
(92)  Comma così modificato dall'art. 1, L. 13 agosto 1984, n. 476. 
(93)  Comma abrogato dall'art. 8, D.P.R. 3 ottobre 1997, n. 387. 
(94)  Comma abrogato dall'art. 8, D.P.R. 3 ottobre 1997, n. 387. 
(95)  Gli artt. da 68 a 73, sono stati abrogati dall'art. 8, D.M. 30 aprile 
1999, n. 224, a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo alla data della 
sua entrata in vigore. 
 



74. Riconoscimenti ed equipollenze.
Coloro che abbiano conseguito presso le università non italiane il titolo di 
dottore di ricerca o analoga qualificazione accademica possono chiederne il 
riconoscimento con domanda diretta al Ministero della pubblica istruzione. 
La domanda dovrà essere corredata dai titoli attestanti le attività di ricerca e 
dai lavori compiuti presso le università non italiane. 
L'eventuale riconoscimento è operato con decreto del Ministro della pubblica 
istruzione su conforme parere del Consiglio universitario nazionale. 
Il Ministro della pubblica istruzione con suo decreto, su conforme parere del 
Consiglio universitario nazionale, potrà stabilire eventuali equipollenze con il 
titolo di dottore di ricerca dei diplomi di perfezionamento scientifico 
rilasciati dall'Istituto universitario europeo, dalla Scuola normale superiore 
di Pisa, dalla Scuola superiore di studi universitari e di perfezionamento di 
Pisa, dalla Scuola internazionale superiore di studi avanzati di Trieste e da 
altre scuole italiane di livello post-universitario e che siano assimilabili ai 
corsi di dottorato di ricerca per strutture, ordinamento, attività di studio e 
di ricerca e numero limitato di titoli annualmente rilasciati (96). 
In attesa del riordinamento delle Scuole di specializzazione e di 
perfezionamento scientifico post laurea, di cui all'art. 12 della legge 21 
febbraio 1980, n. 28, ultimo comma, i loro iscritti possono ultimare i propri 
studi anche ove nel frattempo siano ammessi ad un corso di dottorato di ricerca. 

Le borse di studio hanno la durata massima prevista per il corso di dottorato di 
ricerca, di perfezionamento o di specializzazione per il quale sono utilizzati. 
Chi abbia usufruito di una borsa di studio per un corso di dottorato di ricerca, 
di perfezionamento o di specializzazione non può chiedere di fruirne una seconda 
volta, anche se per titolo diverso (97). 



(96) Vedi, anche, la direttiva MURST 6 agosto 1998. 
(97)  La Corte costituzionale, con sentenza 14-21 giugno 1996, n. 208 (Gazz. 
Uff. 26 giugno 1996, n. 26, Serie speciale), ha dichiarato non fondata la 
questione di legittimità costituzionale dell'art. 74, ultimo comma, sollevata in 
riferimento all'art. 34, terzo e quarto comma, della Costituzione. 
 



Capo III 
Borse di studio 
(giurisprudenza di legittimità)
75. Borse di studio per la frequenza dei corsi di dottorato di ricerca e dei 
corsi di perfezionamento e di specializzazione.
[Il Ministro della pubblica istruzione, bandisce, entro il 15 gennaio di ogni 
anno, concorsi per l'attribuzione di borse di studio per la frequenza dei corsi 
di perfezionamento e di specializzazione, presso università italiane e straniere 
a favore dei laureati capaci e meritevoli, di cittadinanza italiana, che 
fruiscano di un reddito personale complessivo non superiore a lire 8 milioni. 
Il Ministro con suo decreto può, ogni due anni, adeguare tale limite di reddito 
alle variazioni del costo della vita. 
Il Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio universitario 
nazionale, stabilisce annualmente con proprio decreto, di concerto con il 
Ministro del tesoro e con il Ministro incaricato del coordinamento della ricerca 
scientifica e tecnologica, nell'ambito dell'apposito stanziamento di bilancio, 
il numero complessivo, l'ammontare - non inferiore a lire 6 milioni annui lordi 
- e la ripartizione tra le università delle borse da conferire e l'eventuale 
rivalutazione delle borse pluriennali già conferite. 
Il consiglio di amministrazione di ciascuna università, su conforme parere del 
senato accademico, sulla base dei criteri generali fissati dal Ministro con lo 
stesso decreto di cui al precedente comma, propone entro trenta giorni dalla 
data del decreto medesimo, la ripartizione delle borse assegnate all'università 
tra le singole scuole di specializzazione e perfezionamento in essa funzionanti. 

Il Ministro della pubblica istruzione, valutate le proposte delle università, 
provvede ad emanare il bando di cui al precedente primo comma indicando il 
numero delle borse messe a concorso per ciascuna università e per ciascuna 
scuola. 
Tutti coloro che sono ammessi ai corsi di dottorato di ricerca ai sensi del 
primo comma dell'art. 68 e nei limiti di cui al secondo comma dell'art. 70 hanno 
diritto alla borsa di studio purché rientrino nelle condizioni di reddito 
personale fissate nel primo comma del presente articolo. L'importo della borsa 
di studio è elevato del 50 per cento in proporzione ed in relazione ai 
consentiti periodi di permanenza all'estero presso università o istituti di 
ricerca (98). 
Nel decreto di cui al precedente terzo comma sarà determinata la quota parte 
dell'importo complessivo delle borse da attribuire ai sensi del precedente 
comma. 
Non meno di un quarto del numero complessivo delle borse stabilito con il 
decreto di cui al precedente terzo comma deve essere destinato a borse di studio 
per attività di perfezionamento all'estero. L'importo di tali borse è elevato 
del 50 per cento] (99). 



(98)  Periodo aggiunto dall'art. 1, L. 13 agosto 1984, n. 476. 
(99)  L'art. 8, L. 30 novembre 1989, n. 398, come modificato dall'art. 8, D.M. 
30 aprile 1999, n. 224, ha abrogato l'art. 75, l'art. 76, l'art. 77, l'art. 78 e 
l'art. 79, commi primo, secondo e terzo del presente decreto. 
 



76. Svolgimento del concorso per l'attribuzione delle borse di studio.
[Il concorso per l'attribuzione delle borse di studio si svolge su base 
nazionale per ciascun tipo di scuola di perfezionamento o di specializzazione. 
Le domande di partecipazione al concorso vanno presentate al Ministero della 
pubblica istruzione entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del bando 
di cui al primo comma del precedente articolo nella Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica italiana. 
Possono presentare domanda di partecipazione al concorso i laureati di 
cittadinanza italiana, ammessi a frequentare le scuole di perfezionamento o di 
specializzazione sulla base delle disposizioni stabilite dagli statuti delle 
singole scuole, a condizione che fruiscano del reddito personale complessivo di 
cui al primo comma del precedente art. 75. 
Nella domanda il candidato deve espressamente dichiarare che concorre alla borsa 
di studio attribuita alla scuola presso la quale è iscritto. 
Il concorso è per titoli ed esami. 
Le commissioni sono costituite da tre professori di ruolo di cui due ordinari ed 
uno associato e, in prima applicazione, al posto dell'associato, un incaricato 
stabilizzato estratti a sorte su una rosa di docenti delle materie del settore 
cui la scuola appartiene, designata in numero triplo dal Consiglio universitario 
nazionale. 
L'esame consiste in una prova scritta e in un colloquio per accertare 
l'esistenza del livello di preparazione necessario per frequentare la scuola. 
Le commissioni attribuiscono un punteggio a ciascuna delle seguenti voci: 
a) prova di esame; 


b) voto di laurea e degli esami di profitto; 


c) pubblicazioni; 


d) altri titoli. 
Entro il 15 maggio le commissioni formulano una graduatoria sulla base della 
somma dei punteggi riportati da ciascun candidato per ciascuna delle voci di cui 
al comma precedente. 
Le borse vengono attribuite, secondo l'ordine della graduatoria, fino alla 
concorrenza dei posti disponibili per ciascuna scuola] (100). 



(100)  L'art. 8, L. 30 novembre 1989, n. 398, come modificato dall'art. 8, D.M. 
30 aprile 1999, n. 224, ha abrogato l'art. 75, l'art. 76, l'art. 77, l'art. 78 e 
l'art. 79, commi primo, secondo e terzo del presente decreto. 
 



77. Svolgimento del concorso per l'attribuzione di borse di studio per attività 
di perfezionamento all'estero.
[Il concorso per l'attribuzione delle borse di studio da fruire all'estero si 
svolge su base nazionale, per settori di discipline, determinati dal Ministero 
della pubblica istruzione nel decreto di cui al terzo comma del precedente art. 
75 su parere conforme del Consiglio universitario nazionale. 
Possono presentare domanda di partecipazione al concorso i laureati che 
documentino un impegno formale di attività di perfezionamento o ammessi a 
frequentare attività di perfezionamento o di specializzazione all'estero. 
Nella domanda da presentare al Ministero della pubblica istruzione entro 
sessanta giorni dalla data di pubblicazione del bando, il candidato deve 
indicare l'istituzione di livello universitario presso la quale intende 
usufruire della borsa di studio, il corso di studi che intende seguire e la sua 
durata. 
Il concorso è per titoli ed esami. La relativa valutazione è effettuata da 
commissioni costituite con gli stessi criteri e modalità previsti per 
l'attribuzione delle borse di studio da usufruire nel territorio nazionale. 
Al termine dei lavori le commissioni formulano apposite graduatorie. 
Le borse vengono attribuite secondo l'ordine delle graduatorie, fino alla 
concorrenza dei posti disponibili per ciascun settore di disciplina. 
Le borse di studio hanno la durata massima prevista dalle singole istituzioni 
estere presso le quali vengono utilizzate per le attività di perfezionamento] 
(101). 



(101)  L'art. 8, L. 30 novembre 1989, n. 398, come modificato dall'art. 8, D.M. 
30 aprile 1999, n. 224, ha abrogato l'art. 75, l'art. 76, l'art. 77, l'art. 78 e 
l'art. 79, commi primo, secondo e terzo del presente decreto. 
 



78. Conferma delle borse di studio.
[Le borse di studio comprese quelle all'estero, per la frequenza dei corsi per 
il conseguimento del dottorato di ricerca o presso le scuole di perfezionamento 
e di specializzazione, sono confermate con il passaggio all'anno di corso 
successivo, salvo motivata deliberazione degli organi direttivi del corso o 
della scuola] (102). 



(102)  L'art. 8, L. 30 novembre 1989, n. 398, come modificato dall'art. 8, D.M. 
30 aprile 1999, n. 224, ha abrogato l'art. 75, l'art. 76, l'art. 77, l'art. 78 e 
l'art. 79, commi primo, secondo e terzo del presente decreto. 
 



79. Obblighi dei borsisti.
[Gli iscritti ai corsi di dottorato di ricerca e i borsisti iscritti alle scuole 
di perfezionamento e di specializzazione non possono, in ogni caso, essere 
impegnati in attività didattiche. Essi hanno l'obbligo di frequentare i corsi di 
dottorato e di compiere continuativamente attività di studio e di ricerca 
nell'ambito delle strutture destinate a tal fine] (103). 
[La non osservanza delle norme statutarie delle scuole comporta la decadenza dal 
godimento della borsa] (104). 
[I borsisti non possono svolgere attività professionale o di consulenza 
retribuita né per enti pubblici né per privati] (105). 
Le borse di studio comunque utilizzate non danno luogo a trattamenti 
previdenziali né a valutazioni ai fini di carriere giuridiche ed economiche, né 
a riconoscimenti automatici ai fini previdenziali. 



(103)  L'art. 8, L. 30 novembre 1989, n. 398, come modificato dall'art. 8, D.M. 
30 aprile 1999, n. 224, ha abrogato l'art. 75, l'art. 76, l'art. 77, l'art. 78 e 
l'art. 79, commi primo, secondo e terzo del presente decreto. 
(104)  L'art. 8, L. 30 novembre 1989, n. 398, come modificato dall'art. 8, D.M. 
30 aprile 1999, n. 224, ha abrogato l'art. 75, l'art. 76, l'art. 77, l'art. 78 e 
l'art. 79, commi primo, secondo e terzo del presente decreto. 
(105)  L'art. 8, L. 30 novembre 1989, n. 398, come modificato dall'art. 8, D.M. 
30 aprile 1999, n. 224, ha abrogato l'art. 75, l'art. 76, l'art. 77, l'art. 78 e 
l'art. 79, commi primo, secondo e terzo del presente decreto. 
 



80. Istituzione di borse di studio per laureati con fondi a carico del bilancio 
universitario.
Le università possono istituire borse di studio per la frequenza di scuole di 
specializzazione o di perfezionamento con fondi, iscritti nel bilancio 
universitario, provenienti da donazioni o convenzioni con enti o privati. Le 
borse sono attribuite, secondo modalità da determinarsi con apposito regolamento 
rettorale, agli allievi iscritti alle scuole di specializzazione o di 
perfezionamento che, pur rientrando nelle condizioni di reddito previste nel 
precedente art. 75, non abbiano ottenuto la borsa di studio ministeriale. 



 



TITOLO III 
Sperimentazione organizzativa e didattica 
81. Avvio della sperimentazione.
Nel pieno rispetto delle libertà di ricerca e di insegnamento garantito 
dall'ordinamento vigente e dello uguale diritto per i professori e i ricercatori 
confermati di accedere ai fondi disponibili e di utilizzare le attrezzature 
scientifiche e didattiche, a decorrere dall'anno accademico 1980-81, nelle 
università e negli istituti di istruzione universitaria è consentito avviare la 
sperimentazione organizzativa e didattica, intesa come individuazione e verifica 
di nuove modalità di espletamento dell'attività di ricerca e di insegnamento 
secondo le disposizioni che seguono. 



 



82. Commissione di ateneo.
Nell'ipotesi che il senato accademico o un quarto dei docenti dell'ateneo o un 
quarto dei docenti membri di un singolo consiglio di facoltà richiedano di 
avviare la sperimentazione organizzativa e didattica di cui al precedente 
articolo, il rettore sentito il senato accademico istituisce con proprio decreto 
una commissione di ateneo, con il compito di coordinare e verificare la 
sperimentazione organizzativa e didattica nell'ambito dell'università. 
Per la costituzione della commissione di ateneo ciascun consiglio di facoltà 
elegge, tra coloro che siano in servizio presso la stessa, un numero pari di 
professori ordinari o straordinari e di professori associati, o aventi titolo al 
giudizio di idoneità ad associato, nonché un ricercatore universitario o avente 
titolo al giudizio di idoneità a ricercatore. 
Il numero dei professori ordinari e dei professori associati che fanno parte 
della commissione di ateneo è fissato per ciascuna facoltà con decreto del 
rettore, su proposta del senato accademico, sulla base dei diversi settori di 
insegnamento e di ricerca e del numero dei docenti esistenti nelle singole 
facoltà in modo che sia assicurato comunque il rispetto del principio del voto 
limitato. 
Le università di nuova istituzione, comprese l'Università degli studi di Udine e 
la seconda Università degli studi di Roma debbono organizzarsi in dipartimenti. 
Ai fini delle necessarie deliberazioni il comitato tecnico-amministrativo ha le 
funzioni della commissione di ateneo, oltre a quelle proprie del consiglio di 
amministrazione. I comitati tecnici ordinatori di ciascuna facoltà fanno le 
funzioni dei consigli di facoltà, sino alla costituzione di questi ultimi. 



 



83. Costituzione del dipartimento.
Nell'ambito della sperimentazione di cui agli articoli precedenti è consentito 
alle università di costituire dipartimenti, intesi come organizzazione di uno o 
più settori di ricerca omogenei per fini o per metodo e dei relativi 
insegnamenti anche afferenti a più facoltà o più corsi di laurea della stessa 
facoltà. Le strutture dipartimentali possono essere sperimentate anche 
limitatamente all'organizzazione di settori determinati dall'università 
interessata. 
I dipartimenti promuovono e coordinano le attività di ricerca nelle università 
ferma restando l'autonomia di ogni singolo docente ricercatore. Essi organizzano 
le strutture per la ricerca e ad essi vengono affidati, di norma, i programmi di 
ricerca che si svolgono nell'ambito dell'università. Le attività di consulenza e 
di ricerca su contratto o convenzione da eseguirsi all'interno delle università 
si svolgono, di norma, nell'ambito dei dipartimenti. I dipartimenti concorrono 
alle attività didattiche nei modi stabiliti dai successivi articoli. 
I criteri orientativi relativi alle condizioni e alle modalità della 
sperimentazione dipartimentale e i limiti dimensionali dei dipartimenti e i 
criteri per la eventuale costituzione di sezioni saranno indicati dal Consiglio 
universitario nazionale. 
La commissione di ateneo, acquisito il parere motivato delle facoltà 
interessate, formula proposte per la costituzione di dipartimenti per le 
eventuali successive modifiche indicate dai dipartimenti stessi, nell'ambito dei 
criteri orientativi e delle dimensioni indicati dal Consiglio universitario 
nazionale. 
La commissione di ateneo anche su eventuali proposte di docenti interessati può 
proporre l'istituzione di dipartimenti atipici e di intesa con la commissione di 
altro ateneo della stessa località di dipartimenti interuniversità. La 
commissione di ateneo presenta al consiglio di amministrazione le proposte di 
delibera necessarie all'avvio della sperimentazione, che, previo parere conforme 
del senato accademico, sono rese esecutive con decreto del rettore. Le delibere 
relative all'istituzione di dipartimenti atipici, adeguatamente motivate, 
saranno sottoposte al parere del Consiglio universitario nazionale. 



 



84. Strutture dipartimentali.
Al dipartimento afferiscono i professori, i ricercatori, il personale 
amministrativo, tecnico e bibliotecario e ausiliario, del settore di ricerca, 
degli insegnamenti e delle attività connesse al dipartimento stesso. Al singolo 
professore o ricercatore è garantita la possibilità di opzione fra più 
dipartimenti o istituti. 
Sono organi del dipartimento: il direttore, il consiglio e la giunta. 
Il dipartimento può articolarsi in sezioni. 
Il direttore del dipartimento è eletto tra i professori ordinari e straordinari, 
dai professori di ruolo e dai ricercatori, nonché in prima applicazione dagli 
aventi titolo ai giudizi di idoneità ad associato o a ricercatore appartenenti 
al dipartimento medesimo, a maggioranza assoluta dei votanti nella prima 
votazione e a maggioranza relativa nelle successive, ed è nominato con decreto 
del rettore. 
Il direttore resta in carica tre anni accademici e non può essere rieletto 
consecutivamente più di una volta. 
Il direttore ha la rappresentanza del dipartimento, presiede il consiglio e la 
giunta e cura l'esecuzione dei rispettivi deliberati; con la collaborazione 
della giunta promuove le attività del dipartimento, vigila all'osservanza 
nell'ambito del dipartimento delle leggi, dello statuto e dei regolamenti; tiene 
i rapporti con gli organi accademici, esercita tutte le altre attribuzioni che 
gli sono devolute dalle leggi, dallo statuto e dai regolamenti. 
Del consiglio di dipartimento fanno parte i professori ufficiali, gli assistenti 
del ruolo ad esaurimento ed i ricercatori. 
Ne fanno parte inoltre una rappresentanza del personale non docente e degli 
studenti iscritti al dottorato di ricerca, con modalità da definire. 
Il consiglio di dipartimento può inoltre decidere la partecipazione al consiglio 
stesso, limitatamente alla organizzazione dell'attività didattica, di una 
rappresentanza elettiva degli studenti, con modalità da definire. La giunta è 
composta da almeno tre professori ordinari, tre professori associati e due 
ricercatori, oltre che dal direttore e da un segretario amministrativo con voto 
consultivo. Qualora tali rappresentanze vengano elevate, dovranno essere 
mantenute le stesse proporzioni. L'elezione dei componenti della giunta avviene 
con voto limitato nell'ambito delle singole componenti. 
In sede di prima costituzione e comunque per non oltre l'espletamento della 
seconda tornata di idoneità ad associato ed a ricercatore, l'elettorato passivo 
previsto per i professori associati è esteso ai professori incaricati da almeno 
un triennio ed agli assistenti di ruolo ad esaurimento. Quello previsto per i 
ricercatori, agli aventi titolo all'inquadramento nel rispettivo ruolo. 



 



(giurisprudenza di legittimità)
85. Attribuzioni del dipartimento.
Ferma restando l'autonomia di ogni singolo docente e ricercatore confermato e il 
loro diritto di accedere direttamente, ove non partecipino a programmi di 
ricerca comune, ai finanziamenti per la ricerca, il dipartimento promuove e 
coordina l'attività di ricerca: organizza o concorre all'organizzazione dei 
corsi per il conseguimento del dottorato di ricerca; concorre, in collaborazione 
con i consigli di corso di laurea o di indirizzo, con gli organi direttivi delle 
scuole di specializzazione e ai fini speciali, alla relativa attività didattica. 

A tali fini il direttore di dipartimento coadiuvato dalla giunta esercita le 
seguenti attribuzioni: 
1) predispone annualmente le richieste di finanziamenti e dell'assegnazione di 
personale non docente per la realizzazione di un programma di sviluppo e di 
potenziamento della ricerca svolta nell'ambito dipartimentale, nonché per lo 
svolgimento dell'attività didattica di cui sopra, da inoltrare al consiglio di 
amministrazione; 
2) propone il piano annuale delle ricerche del dipartimento e la eventuale 
organizzazione di centri di studio e laboratori anche in comune con altri 
dipartimenti della stessa o di altra Università italiana o straniera o con il 
Consiglio nazionale delle ricerche o con altre istituzioni scientifiche nonché 
predispone i relativi necessari strumenti organizzativi ed eventualmente 
promuove convenzioni tra le Università e gli enti interessati; 
3) predispone annualmente una relazione sui risultati della sperimentazione, con 
riferimento allo stato della ricerca e della didattica svolta nel dipartimento, 
che viene trasmessa alla commissione di ateneo; 
4) mette a disposizione del personale docente i mezzi e le attrezzature 
necessarie per la preparazione dei dottorati di ricerca e per consentire la 
preparazione delle tesi di laurea assegnate dai corsi di laurea; 
5) ordina strumenti, lavori, materiale anche bibliografico e quanto altro serve 
per il buon funzionamento del dipartimento, e dispone il pagamento delle 
relative fatture sempre fatta salva l'autonomia dei gruppi di ricerca nella 
gestione dei fondi loro specificatamente assegnati. 
Agli stessi fini il consiglio di dipartimento esercita le seguenti attribuzioni: 

1) detta i criteri generali per: 
a) la utilizzazione dei fondi assegnati al dipartimento per le sue attività di 
ricerca che dovranno tener conto di eventuali esigenze sopravvenute e di 
adattamenti che si rendano indispensabili in corso d'anno; 


b) l'uso coordinato del personale, dei mezzi e degli strumenti in dotazione; 
2) approva le proposte formulate dal direttore coadiuvato dalla giunta di cui ai 
punti 1), 2), 3) del comma precedente; 
3) approva i singoli piani di studio e di ricerca per il conseguimento del 
dottorato di ricerca; 
4) dà pareri in ordine alle chiamate dei professori ed al conferimento delle 
supplenze da effettuare da parte dei consigli di facoltà, limitatamente alle 
discipline comprese nel dipartimento. Quando trattasi di professori ordinari o 
straordinari partecipano alle sedute del consiglio i soli appartenenti alla 
medesima categoria; quando trattasi di professori associati partecipano alle 
sedute del consiglio solo i professori di ruolo. Dà pareri inoltre sulla 
istituzione, la soppressione o la modificazione delle discipline in statuto, 
limitatamente alle discipline di propria pertinenza; 
5) collabora con gli organi di governo dell'Università e gli organi di 
programmazione nazionale, regionali e locali, alla elaborazione ed alla 
attuazione di programmi di insegnamento non finalizzati al conseguimento dei 
titoli di studio previsti dalla legge, ma rispondenti a precise esigenze di 
qualificazione e riqualificazione professionale, di formazione di nuovi profili 
professionali di alta specializzazione e di educazione permanente. 
Per le attribuzioni di cui ai punti 3) e 4) del precedente comma partecipano 
alle adunanze i professori di ruolo; per quelle di cui al punto 1) sub a) e sub 
b) partecipano i professori di ruolo ed i ricercatori confermati, nonché, fino 
alla loro cessazione, i professori incaricati e gli assistenti di ruolo. 
La giunta di dipartimento affida ai professori ordinari ed ai professori 
associati gli insegnamenti nel corso di dottorato di ricerca, valutando le 
richieste dei professori, restando fermo che a parità di qualificazione 
nell'area disciplinare, prevale per l'affidamento dell'insegnamento il 
professore ordinario. 
L'esercizio delle funzioni conferite al dipartimento è disciplinato dal 
regolamento interno, deliberato dal dipartimento stesso ed emanato dal rettore 
sentiti la commissione di ateneo e il consiglio di amministrazione. 



 



86. Autonomia del dipartimento.
Il dipartimento ha autonomia finanziaria ed amministrativa e dispone di 
personale tecnico ed amministrativo per il suo funzionamento. 
Il consiglio di dipartimento approva, sulla base delle somme all'uopo assegnate 
dal consiglio di amministrazione di cui al successivo comma settimo, su proposta 
del direttore i bilanci preventivo e consuntivo del dipartimento stesso, 
corredati da una dettagliata relazione. Tali bilanci saranno affissi all'albo 
del dipartimento ed inviati al consiglio di amministrazione per essere allegati 
al bilancio generale dell'Università e saranno gestiti quali contabilità 
speciali con le modalità di cui all'art. 58 del testo unico delle legge 
sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 . 

Le modalità di gestione finanziaria ed amministrativa saranno stabilite in uno 
schema-tipo di regolamento e di amministrazione e contabilità generale delle 
Università e degli istituti di istruzione universitaria da adottarsi con decreto 
del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro della pubblica 
istruzione, sentito il Consiglio universitario nazionale e di concerto con il 
Ministro del tesoro entro centoventi giorni dall'entrata in vigore del presente 
decreto. Tale regolamento deve prevedere per i dipartimenti norme di contabilità 
diretta, di gestione contabile e di emissione di mandati di pagamento presso 
l'istituto tesoriere dell'Università. 
Le istituzioni universitarie, nell'esercizio della propria autonomia, potranno 
emanare disposizioni integrative nonché adeguare tale normativa, nel rispetto 
delle leggi vigenti, alle proprie esigenze, fatti salvi i principi dichiarati 
non derogabili nel regolamento tipo. A ciò si provvede con decreto rettorale 
previa motivata deliberazione del consiglio di amministrazione su parere 
conforme del Consiglio universitario nazionale e da pubblicare nella Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica. 
Il consiglio di amministrazione assegna al dipartimento un fondo per dotazione 
ordinaria di funzionamento per acquisto di attrezzature scientifiche e 
didattiche, per l'esecuzione dei programmi di ricerca approvati dal 
dipartimento, tenendo conto delle richieste di cui all'art. 85, punto 1) del 
secondo comma. I dipartimenti inoltre dispongono nella misura stabilita 
dall'articolo 66, dei proventi derivanti da contratti e convenzioni di ricerca. 
Il rettore, sulla base delle deliberazioni del consiglio di amministrazione, 
provvede all'assegnazione ai singoli dipartimenti del personale amministrativo 
occorrente per il loro funzionamento, sentita la commissione di cui all'art. 5 
della legge 25 ottobre 1977, n. 808 . 
Il direttore del dipartimento può autorizzare le missioni dei singoli componenti 
del dipartimento sulla base di una regolamentazione deliberata dal senato 
accademico, nei limiti di una quota delle entrate stabilita dal Ministro della 
pubblica istruzione di concerto con il Ministro del tesoro. 
Sino all'emanazione dello schema-tipo di regolamento, di cui al terzo comma del 
presente articolo, si applicano comunque le norme di contabilità di cui al 
seguente art. 87. 



 



87. Limiti di spesa ed istituti; modalità della gestione amministrativa e 
contabile.
Nell'ambito delle dotazioni assegnate a ciascun istituto e per le spese che in 
una sola volta eccedono la somma di L. 4.000.000 il consiglio di istituto dovrà 
preventivamente autorizzare l'utilizzazione dei fondi e delle strutture a 
disposizione; dispone in merito all'utilizzazione del personale non docente in 
servizio presso l'istituto; mantiene i rapporti con il dipartimento, ove 
costituito, per quanto concerne la ricerca. 
Il livello di anticipazione consentito agli istituti su ciascun tipo di fondo è 
elevato dall'attuale 10 per cento al 40 per cento della somma complessiva su 
ciascuna voce di bilancio. 
Le modalità di gestione amministrativa e contabile delle somme assegnate agli 
istituti saranno definite nello schema-tipo di regolamento generale di cui 
all'art. 86. 
Il direttore di istituto può effettuare senza la preventiva autorizzazione del 
consiglio di amministrazione, il pagamento di spese che non eccedano ciascuna i 
4.000.000 di lire oltre l'IVA. 
Per le piccole spese, che singolarmente non eccedono le 20.000 lire, il 
direttore d'istituto è esentato, sotto la sua personale responsabilità, 
dall'obbligo di documentazione. Non è consentito il frazionamento di una stessa 
spesa eccedente le 20.000) lire. 
Le spese di cui sopra vanno comunque annotate sul registro di cassa e non 
possono eccedere le 200.000 lire per ogni mese. 
Il direttore dell'istituto può autorizzare la missione dei singoli componenti 
dell'istituto sulla base di una regolamentazione deliberata dal senato 
accademico per ciascuna università e dispone le relative anticipazioni qualora 
la missione sia a carico dell'istituto nei limiti di spesa di cui al presente 
articolo. 
A successivi adeguamenti dei limiti di spesa, di cui ai precedenti commi, potrà 
provvedere con propri decreti il Ministro della pubblica istruzione di concerto 
con il Ministro del tesoro e quello per il coordinamento della ricerca 
scientifica e tecnologica. 



 



(giurisprudenza di legittimità)
88. Istituti.
Gli istituti, ciascuno dei quali comprende più discipline di insegnamento 
affini, svolgono in collaborazione con le facoltà ed i corsi di laurea e di 
indirizzo, le attività didattiche per il conseguimento delle lauree e dei 
diplomi previsti dagli statuti, o, in collaborazione con i dipartimenti ove 
costituiti, le attività di ricerca concernenti le discipline afferenti agli 
istituti stessi. 
L'istituto è diretto da un professore ordinario o straordinario di una delle 
discipline afferenti all'istituto stesso, nominato dal rettore su designazione 
del consiglio di istituto. 
Il direttore coordina e sovrintende all'attività dell'istituto, è responsabile 
della gestione amministrativa e contabile dell'istituto stesso e dura in carica 
un triennio. 
In mancanza di professori ordinari o straordinari delle discipline afferenti 
all'istituto ovvero in caso di impedimento, ritenuto motivato dal senato 
accademico, la direzione dell'istituto stesso è affidata, con le modalità di cui 
ai commi precedenti e per la durata di un anno, ad un professore associato o, in 
mancanza, ad altro docente. 
Il consiglio di istituto è costituito dai professori ufficiali e dagli 
assistenti di ruolo, che vi afferiscono, nonché da una rappresentanza, da uno a 
cinque ricercatori qualora essi superino il numero di tre. 
Le norme di gestione e di funzionamento dell'istituto sono stabilite da un 
regolamento emanato dal rettore, sentito il senato accademico e il consiglio di 
amministrazione. 
Nelle Università dove sono costituite strutture dipartimentali il rettore, su 
proposta della commissione di ateneo e sentito il senato accademico, dispone che 
gli istituti che rientrino nell'area disciplinare propria di uno o più 
dipartimenti vengano da questi assorbiti, sempre che su ciò vi sia il parere 
favorevole della maggioranza dei professori di ruolo dell'istituto interessato. 
In ogni caso, quando a seguito delle opzioni di cui all'art. 84, primo comma, il 
numero dei professori di un istituto si riduca di oltre la metà rispetto a 
quelli in servizio all'atto dell'entrata in vigore del presente decreto, 
l'istituto viene disattivato e si procede con la medesima procedura a destinare 
le relative dotazioni di mezzi e di personale non docente. Qualora la 
coincidenza fra le aree disciplinari di uno o più dipartimenti e di uno o più 
istituti sia solo parziale, il rettore promuove le opportune intese per la 
gestione e il finanziamento comune di strutture materiali e servizi, anche nella 
forma dei centri di cui al successivo art. 89, ovvero per l'eventuale 
ripartizione ove si renda necessaria; provvede comunque, osservata la procedura 
di cui al presente comma, a garantire l'accesso a tali strutture e servizi dei 
docenti e dei ricercatori interessati. 



 



89. Centri interdipartimentali.
Nell'ambito della sperimentazione organizzativa e didattica, il consiglio di 
amministrazione, su proposta della commissione di ateneo, e sentito il senato 
accademico può deliberare la creazione di centri per la ricerca 
interdipartimentale. 
I centri svolgono attività di ricerca cui contribuiscono docenti di più 
dipartimenti o istituti. Tali attività possono in particolare essere connesse 
alla partecipazione a progetti scientifici finalizzati promossi da enti pubblici 
di ricerca, o da altre ricerche che l'Università svolga sulla base di contratti 
o convenzioni. L'atto istitutivo di ogni centro prevede un termine per la durata 
del centro stesso nei casi in cui la finalizzazione di esso sia specificamente 
legata a programmi scientifici da attuare entro scadenze temporali definite. 
L'attività dei docenti nei centri può avvenire anche nell'ambito dei periodi di 
svolgimento di esclusiva attività di ricerca ai sensi dell'art. 17. 



 



90. Centri di servizi interdipartimentali.
Per la gestione di apparecchiature complesse e di altri strumenti scientifici 
possono essere istituiti, nell'ambito della sperimentazione organizzativa e 
didattica, con deliberazione del consiglio di amministrazione, su proposta della 
commissione di Ateneo, sentiti i dipartimenti interessati, e il senato 
accademico, centri interdipartimentali per la gestione e l'utilizzazione di 
servizi e di complessi apparati scientifici e tecnici di uso comune a più 
strutture di ricerca e di insegnamento. 
I centri hanno lo scopo di potenziare l'organizzazione e migliorare il 
funzionamento dei dipartimenti e degli istituti, di sopperire alle esigenze 
scientifiche e didattiche mettendo le proprie attrezzature a disposizione di 
coloro che operano nell'ambito dei settori di ricerca interessati, di promuovere 
attività di studio e documentazione e qualsiasi altra attività connessa con le 
attrezzature di cui dispongono in relazione ai fini dei dipartimenti. 
Alle relative esigenze di personale non docente possono provvedere anche i 
dipartimenti interessati. 
Ai centri dei servizi sono preposti: un comitato tecnico-scientifico composto da 
rappresentanze dei consigli dei dipartimenti interessati, nonché un direttore 
scelto di norma fra i tecnici laureati. 



 



91. Collaborazione interuniversitaria.
Per le finalità di cui ai precedenti articoli 89 e 90 possono essere altresì 
costituiti, tramite convenzioni tra le Università interessate, centri di ricerca 
o centri di servizi interuniversitari, rispettivamente quali strumenti di 
collaborazione scientifica tra docenti di Università diverse o quali sedi di 
servizi scientifici utilizzati da più Università. 
In particolare, i centri possono collegare Università della stessa città, della 
stessa regione o di regioni finitime, ovvero costituire sede di cooperazioni 
scientifiche nazionali anche ai fini dei progetti di ricerca finanziati con il 
40 per cento dello stanziamento di cui al primo comma dell'art. 89. 
Le norme relative al funzionamento ed alla gestione dei centri sono determinate 
in analogia con quanto previsto nei precedenti articoli nella convenzione di cui 
al primo comma. Ogni Università può disporre l'assegnazione presso centri di 
personale docente per non oltre tre anni in un decennio, sentite le facoltà 
interessate, e di personale amministrativo, tecnico, operaio ed ausiliario, 
sentita la commissione di cui all'art. 5 della legge 25 ottobre 1977, n. 808 . 
Sono consentite convenzioni tra università italiane e università di Paesi 
stranieri per attività didattiche scientifiche integrate e per programmi 
integrati di studio degli studenti, nonché per esperienze nell'uso di apparati 
tecnico-scientifici di particolare complessità (106). 
Le convenzioni di cui al precedente comma, deliberate dal consiglio di 
amministrazione dell'ateneo su parere conforme del senato accademico, sono 
autorizzate dal Ministro della pubblica istruzione, con proprio decreto, sulla 
base di criteri definiti con apposito decreto emanato dallo stesso Ministro 
della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro degli affari esteri ed il 
Ministro del tesoro. Il decreto di autorizzazione indicherà altresì l'entità del 
relativo finanziamento posto a carico dell'ordinario stanziamento di bilancio 
all'uopo iscritto in apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del 
Ministero della pubblica istruzione (107). 
Sono a carico dell'università di appartenenza le spese e l'organizzazione per la 
partecipazione di professori universitari in rappresentanza delle università 
italiane in organismi internazionali che perseguono le finalità di cui al 
precedente quarto comma, secondo modalità da stabilire con apposito decreto 
presidenziale (108). 
I consorzi interuniversitari costituiti tra le università italiane per il 
perseguimento di finalità istituzionali comuni alle università consorziate sono 
finanziati in via ordinaria con fondi di pertinenza di ciascuna università 
interessata, con le modalità di erogazione, alle quali il Ministero della 
pubblica istruzione si attiene, stabilite nelle convenzioni stipulate tra le 
stesse università (109). 



(106)  Gli attuali commi quarto, quinto, sesto e settimo così sostituiscono gli 
originari commi quarto e quinto per effetto dell'art. 12, L. 9 dicembre 1985, n. 
705. 
(107)  Gli attuali commi quarto, quinto, sesto e settimo così sostituiscono gli 
originari commi quarto e quinto per effetto dell'art. 12, L. 9 dicembre 1985, n. 
705. 
(108)  Gli attuali commi quarto, quinto, sesto e settimo così sostituiscono gli 
originari commi quarto e quinto per effetto dell'art. 12, L. 9 dicembre 1985, n. 
705. 
(109)  Gli attuali commi quarto, quinto, sesto e settimo così sostituiscono gli 
originari commi quarto e quinto per effetto dell'art. 12, L. 9 dicembre 1985, n. 
705. 
 



91-bis. Partecipazione a consorzi e a società di ricerca.
Le università possono partecipare a consorzi o a società di capitale per la 
progettazione e l'esecuzione di programmi di ricerca finalizzati allo sviluppo 
scientifico e tecnologico ai sensi delle leggi 25 ottobre 1968, n. 1089, 2 
maggio 1976, n. 183, 21 maggio 1981, n. 240, 17 febbraio 1982, n. 46, 1° 
dicembre 1983, n. 651, a condizione che: 
a) la loro partecipazione sia rappresentata da esclusivo apporto di prestazione 
di opera scientifica; 


b) l'atto costitutivo preveda l'esclusione per esse da eventuali obblighi dei 
soci di versare contributi in denaro e che gli utili non vengano ripartiti ma 
reinvestiti per finalità di carattere scientifico; 


c) sia assicurata la partecipazione paritaria della università, 
nell'impostazione dei programmi di ricerca; 


d) le relative iniziative fruiscano di finanziamenti non inferiori alla metà da 
parte di organismi pubblici nazionali, internazionali o esteri; 


e) ogni eventuale emolumento corrisposto ai professori universitari o ai 
ricercatori che facciano parte degli organi sociali sia versato alle università 
di appartenenza. I proventi derivanti da eventuali contratti di ricerca o di 
consulenza richiesti ad università siano corrisposti secondo quanto stabilito 
nel precedente articolo 66. Gli eventuali utili spettanti alle università siano 
da queste destinati a fini di ricerca. 
La partecipazione dell'università è deliberata dal consiglio di amministrazione, 
udito il collegio dei revisori (110). 



(110)  Articolo aggiunto dall'art. 13, L. 9 dicembre 1985, n. 705. 
 



92. Sperimentazioni di nuove attività didattiche.
Alle Università e agli altri istituti di istruzione universitaria è consentito 
sperimentare con il consenso del docente interessato, nuove modalità didattiche 
rivolte a rendere più proficuo l'insegnamento in relazione anche alle strutture 
organizzative previste in via sperimentale dal presente decreto ed alle 
connessioni con istituzioni ed enti culturali, scientifici ed economici pubblici 
o privati esistenti nella regione od in regioni contermini per quanto concerne i 
compiti didattici di cui all'art. 85. 
Per il conseguimento di tale finalità possono essere stipulate convenzioni con 
gli enti di cui al precedente comma, nonché, al fine di aggiornamento e 
riqualificazione professionale, anche con altri enti pubblici o privati, 
eventualmente riuniti in consorzi. 
Le convenzioni sono stipulate dal rettore, su proposta dei consigli dei corsi di 
laurea o di indirizzo interessati, previo parere favorevole del consiglio di 
amministrazione. 
I consigli di corso di laurea o di indirizzo possono sperimentare altresì forme 
diversificate di studio e di frequenza anche mediante corsi a svolgimento 
estivo, serale ovvero forme di frazionamento dei programmi e degli esami. 
Per agevolare la preparazione degli studenti possono essere inoltre istituite 
strutture didattiche ausiliarie decentrate mediante anche l'apprestamento di 
sussidi audiovisivi. 
Rimane fermo l'obbligo di ogni professore di svolgere il proprio corso di 
insegnamento ufficiale. 



 



93. Relazioni sulla sperimentazione.
Al termine di ciascun anno accademico dall'inizio della sperimentazione, il 
dipartimento riferisce alla commissione di ateneo sull'attività di ricerca 
svolta e sui risultati della sperimentazione. 
Alla scadenza del terzo anno accademico dall'inizio della sperimentazione i 
dipartimenti presentano alla commissione di ateneo e al Consiglio universitario 
nazionale una relazione sull'attività svolta e sui risultati raggiunti. Entro i 
successivi tre mesi le commissioni di ateneo devono presentare al Ministro della 
pubblica istruzione e al Consiglio universitario nazionale una relazione sulla 
sperimentazione di ciascun ateneo. 
Entro quattro anni dall'inizio della sperimentazione il Governo ne valuta i 
risultati ai fini della presentazione di un disegno di legge, sentito il parere 
del Consiglio universitario nazionale, per il definitivo riassetto delle 
strutture universitarie e dell'organizzazione didattica, nel più rigoroso 
rispetto dell'autonomia delle Università. 



 



TITOLO IV 
Organi 
94. Consigli di corsi di laurea e di indirizzo.
Nelle facoltà comprendenti più corsi o indirizzi di laurea, in corrispondenza 
dei predetti corsi e indirizzi, sono istituiti i consigli di corso di laurea e 
di indirizzo di laurea di cui al decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, 
convertito, con modifiche, dalla legge 30 novembre 1973, n. 766. 
Il consiglio di corso di laurea o di indirizzo di laurea: 
1) coordina le attività di insegnamento e di studio per il conseguimento della 
laurea e dei diplomi previsti nello statuto; 
2) esamina e approva i piani di studio che gli studenti svolgono per il 
conseguimento della laurea o del diploma; 
3) formula proposte e pareri in ordine alle modifiche statutarie attinenti ai 
corsi di laurea o di indirizzo o ai corsi di diploma interessati; 
4) propone al consiglio di facoltà l'attivazione di insegnamenti previsti dallo 
statuto; 
5) propone, eventualmente d'intesa con gli altri consigli di corso di laurea e 
di indirizzo di laurea afferenti agli organi dei dipartimenti, l'impiego dei 
mezzi, delle attrezzature e del personale non docente dei dipartimenti stessi al 
fine di organizzare nella maniera più efficace le attività di insegnamento e il 
loro coordinamento con le attività di ricerca; 
6) adotta nuove modalità didattiche, anche mediante l'impiego di docenti per 
corsi d'insegnamento diversi da quelli di cui sono titolari, secondo le 
disposizioni del presente decreto. 
Il consiglio di corso di laurea o di indirizzo è costituito da tutti i 
professori di ruolo afferenti al corso o indirizzo, ivi compresi i professori a 
contratto, da una rappresentanza dei ricercatori e degli assistenti del ruolo ad 
esaurimento, non superiore ad un quinto dei docenti, da un rappresentante del 
personale non docente e da una rappresentanza di tre studenti elevabile a 
cinque, qualora gli studenti iscritti al corso superino il numero di duemila. La 
partecipazione delle diverse componenti avviene nei limiti delle disposizioni 
che seguono (111). 
Ogni consiglio di corso di laurea o di indirizzo elegge nel suo seno, tra i 
professori ordinari del corso medesimo, un presidente. L'elezione avviene a 
maggioranza assoluta in prima convocazione e a maggioranza relativa nelle 
convocazioni successive. Il presidente sovrintende o coordina le attività del 
rispettivo corso o indirizzo. Dura in carica tre anni accademici. 
Gli atti dei consigli di corso di laurea o di indirizzo sono pubblici. 
Partecipano altresì al consiglio di corso di laurea e indirizzo, fino alla 
cessazione degli incarichi di insegnamento, tutti gli incarichi stabilizzati 
nonché i rappresentanti degli incaricati non stabilizzati e degli assistenti di 
ruolo secondo le modalità e le percentuali previste dall'art. 9 del 
decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito in legge, con modificazioni, 
dalla legge 30 novembre 1973, n. 766. 
I professori associati partecipano alle deliberazioni dei consigli di corso di 
laurea o di indirizzo per tutte le questioni ad eccezione di quelle relative 
alla destinazione dei posti di ruolo di professore ordinario ed alle persone dei 
professori ordinari. 
I rappresentanti dei ricercatori universitari e degli studenti partecipano a 
tutte le sedute dei consigli di corso di laurea o di indirizzo, ad eccezione di 
quelle relative a questioni concernenti la destinazione dei posti di ruolo e le 
persone dei professori ordinari ed associati e, qualora esistano, dei professori 
incaricati e degli assistenti ordinari. 
I rappresentanti di cui al precedente comma durano in carica due anni. 



(111)  Per la disapplicazione del presente comma, limitatamente alla locuzione 
"professori a contratto", vedi l'art. 3, D.M. 21 maggio 1998, n. 242. 
 



(giurisprudenza di legittimità)
95. Consiglio di facoltà.
A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto entrano a far parte dei 
consigli di facoltà i professori associati e le rappresentanze dei ricercatori 
universitari, secondo le modalità che seguono. Ne fanno parte, con voto 
consultivo, i professori a contratto (112). 
I professori associati partecipano alle deliberazioni dei consigli di facoltà 
per tutte le questioni previste dall'art. 9 del decreto-legge 1° ottobre 1973, 
n. 580 , convertito, con modificazioni, nella legge 30 novembre 1973, n. 766, ad 
eccezione di quelle concernenti la destinazione a concorso dei posti di 
professore ordinario, le dichiarazioni di vacanze e le chiamate relative a posti 
di professore ordinario nonché le questioni relative alle persone dei professori 
ordinari. 
Fino alla cessazione degli incarichi di insegnamento restano ferme nei consigli 
di facoltà le rappresentanze dei professori incaricati non stabilizzati e degli 
assistenti di ruolo secondo le modalità e le percentuali previste dall'art. 9 
del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580 , convertito, con modificazioni, nella 
legge 30 novembre 1973, n. 766. 
Con le stesse limitazioni di cui al precedente secondo comma, estese alla 
destinazione a concorso di posti di professore di ruolo, alle dichiarazioni di 
vacanze, alle chiamate, nonché alle questioni concernenti le persone dei 
professori associati, partecipano altresì ai consigli di facoltà tre 
rappresentanti dei ricercatori universitari e degli assistenti del ruolo ad 
esaurimento. 
Per l'elezione del preside l'elettorato passivo compete ai soli professori 
ordinari. L'elettorato attivo spetta ai professori ordinari, ai professori 
associati e, fino a quando vi saranno, ai professori incaricati stabilizzati. 



(112)  Per la disapplicazione del presente comma, limitatamente alla locuzione 
"professori a contratto", vedi l'art. 3, D.M. 21 maggio 1998, n. 242. 
 



96. Consiglio di amministrazione.
Fino all'espletamento della prima tornata dei giudizi di idoneità a professore 
associato i rappresentanti dei professori incaricati stabilizzati e degli 
assistenti del ruolo ad esaurimento continuano a far parte dei consigli di 
amministrazione dell'Università. 
Alla scadenza dei consigli di amministrazione in carica all'entrata in vigore 
del presente decreto e non oltre sei mesi dopo l'indizione della suddetta prima 
tornata di giudizi e comunque non oltre due mesi dall'espletamento di essa, i 
due rappresentanti dei professori incaricati stabilizzati ed il rappresentante 
degli assistenti ordinari vengono sostituiti da un rappresentante dei professori 
associati, un rappresentante dei professori incaricati stabilizzati e un 
rappresentante degli assistenti ordinari. 
Nelle Università in cui, per effetto dell'espletamento della prima tornata di 
giudizi, le categorie dei professori incaricati stabilizzati e degli assistenti 
ordinari sono diventate inferiore al 10 per cento della consistenza riscontrata 
all'atto dell'entrata in vigore del presente decreto, i rappresentanti delle 
categorie al di sotto della predetta percentuale del 10 per cento vengono 
sostituiti da altrettanti professori associati. Entro sei mesi dall'indizione 
della seconda tornata dei giudizi di idoneità, i due rappresentanti dei 
professori incaricati stabilizzati e il rappresentante degli assistenti ordinari 
saranno integralmente sostituiti da tre professori associati. 
L'esercizio dell'elettorato attivo per la nomina di questi ultimi spetta anche 
agli assistenti del ruolo ad esaurimento. 
Entro sei mesi dall'indizione della prima tornata dei giudizi di idoneità a 
ricercatore universitario e comunque non oltre due mesi dall'espletamento di 
essa i consigli di amministrazione delle Università sono altresì integrati da un 
rappresentante dei ricercatori. Detta rappresentanza viene rinnovata ed elevata 
a due rappresentanti sei mesi dopo l'indizione della seconda tornata di giudizi. 

Alla scadenza dei consigli di amministrazione in carica, dopo l'entrata in 
vigore del presente decreto, la rappresentanza elettiva del personale non 
docente è aumentata da uno a due. 



 



97. Elezioni del rettore.
I rettori delle Università sono eletti, tra i professori ordinari e straordinari 
della stessa Università, da un corpo elettorale composto da tutti i professori 
ordinari, straordinari ed associati e, fino all'espletamento delle procedure 
dell'inquadramento nel ruolo degli associati, dagli incaricati stabilizzati. 
L'elettorato attivo spetta altresì ai rappresentanti nei consigli di facoltà dei 
ricercatori e, finché sussistano, degli assistenti di ruolo e degli incaricati 
non stabilizzati. 
I rettori sono eletti a maggioranza assoluta dei votanti nelle prime tre 
votazioni; in caso di mancata elezione si procederà con il sistema del 
ballottaggio tra i due candidati che nell'ultima votazione hanno riportato il 
maggior numero dei voti. È eletto chi riporta maggiori voti. 
Sei mesi prima della scadenza dei mandati le elezioni sono indette dal decano 
dei professori ordinari, il quale provvede altresì alla costituzione di un 
seggio elettorale e alla designazione del professore ordinario che dovrà 
presiederlo. Il segretario del seggio è scelto dal presidente tra i docenti di 
ruolo. 



 



98. Consiglio universitario nazionale.
La rappresentanza di cui alla lettera b), comma primo, dell'art. 1 della legge 7 
febbraio 1979, n. 31 , nel Consiglio universitario nazionale è sostituita da 
ventuno professori associati; la rappresentanza di cui alla successiva lettera 
o) della medesima legge da quattro ricercatori universitari, intendendosi 
altresì sostituiti i professori associati alla componente congiunta degli 
assistenti ordinari o dei professori incaricati agli effetti delle proporzioni 
di cui ai commi secondo e quarto del predetto art. 1 della legge medesima. 
Qualora nelle Università non statali legalmente riconosciute non siano presenti 
professori associati, i professori ordinari di cui al quarto comma del citato 
art. 1 aumentano da uno a due. 
Il rinnovo delle componenti elettive del Consiglio universitario nazionale sarà 
disposto dopo l'espletamento della prima tornata di giudizi per associato e 
ricercatore e, comunque, non oltre il 31 dicembre 1981. 
Gli attuali membri del consiglio sono prorogati nella carica, anche in caso di 
modificazione del loro status accademico, sino al termine di cui al precedente 
comma. 
In caso di dimissioni o di cessazione dei membri eletti, si procede alla 
sostituzione secondo i risultati delle votazioni, a condizione che il 
subentrante abbia riportato un numero di voti non inferiore alla metà di quelli 
conseguiti dall'ultimo degli eletti nello stesso collegio elettorale. 
L'elettorato attivo per i rappresentanti dei professori associati spetta ai 
professori associati ai professori incaricati e agli assistenti ordinari. 
L'elettorato passivo ai soli professori associati. 
L'elettorato attivo per i rappresentanti dei ricercatori universitari spetta ai 
ricercatori universitari, ai titolari dei contratti e degli assegni biennali. 
L'elettorato passivo spetta ai soli ricercatori universitari. Successivamente 
dopo tre anni si provvederà al rinnovo di tutte le componenti del Consiglio 
universitario nazionale essendo riservato l'elettorato attivo e passivo per le 
rappresentanze dei professori associati e dei ricercatori universitari, 
rispettivamente ai soli professori associati e ai soli ricercatori universitari. 

Il Consiglio universitario nazionale così composto si rinnova ogni tre anni. I 
componenti elettivi non possono far parte del Consiglio universitario nazionale 
più di due volte consecutive, indipendentemente dal collegio elettorale di 
appartenenza, considerandosi anche l'appartenenza alla prima sezione del 
Consiglio superiore della pubblica istruzione. 
La corte di disciplina è composta dal vice presidente del Consiglio 
universitario nazionale che la presiede e da tre professori ordinari e tre 
professori associati, intendendosi sostituiti a tutti gli effetti e nei casi 
previsti i professori associati agli assistenti ordinari e agli incaricati. 
Continuano a far parte del Consiglio universitario nazionale, fino alla 
cessazione del mandato, i professori universitari anche se collocati a riposo, e 
gli studenti anche se non più appartenenti al consiglio di amministrazione 
dell'università (113). 



(113)  Comma aggiunto dall'art. 14, L. 9 dicembre 1985, n. 705. Vedi, anche, 
l'art. 17, L. 15 maggio 1997, n. 127. 
 



Norme finali e comuni 
(giurisprudenza di legittimità)
99. Norme per le designazioni elettive.
Le designazioni elettive previste dal presente decreto avvengono a voto 
limitato. Ogni avente diritto potrà votare per non più di un terzo dei 
nominativi da designare. La votazione è valida se vi abbia preso parte almeno un 
terzo degli aventi diritto salvo quanto previsto dall'art. 9 del D.L. 1° ottobre 
1973, n. 580 , convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 30 novembre 
1973, n. 766, e successive modificazioni e integrazioni, per quanto concerne le 
rappresentanze studentesche. 



 



(giurisprudenza di legittimità)
100. Attribuzione di insegnamenti nelle facoltà o corsi di laurea di nuova 
istituzione.
Per le facoltà o i corsi di laurea di nuova istituzione il consiglio di facoltà 
o il comitato ordinatore, per il caso di istituzione di nuove facoltà ovvero per 
il caso in cui il numero dei professori ordinari di una facoltà sia inferiore a 
tre, con la partecipazione in tale ultimo caso anche di tutti i professori che 
hanno titolo a partecipare al consiglio di facoltà, provvedono all'attribuzione 
degli insegnamenti secondo i seguenti criteri: 
a) mediante utilizzazione a domanda dei componenti del comitato ordinatore per 
lo svolgimento di un insegnamento in sostituzione di quello di titolarità, 
purché ricompreso nei limiti di affinità di cui al precedente art. 9; 


b) ove non sia possibile attivare nelle nuove facoltà tutti gli insegnamenti 
previsti con l'utilizzazione sostitutiva di cui alla lettera precedente mediante 
l'affidamento, per non più di un triennio dall'attivazione dei corsi, di 
insegnamenti ai professori universitari di ruolo, anche di altre facoltà o 
Università, purché titolari di discipline comprese nel medesimo raggruppamento 
concorsuale. La relativa delibera adottata a maggioranza assoluta dei presenti 
deve dare ragione delle valutazioni comparative operate ai fini della scelta. 
Gli insegnamenti conferiti sono retribuiti nella medesima misura prevista dal 
successivo art. 114; 


c) mediante trasferimento, con modalità analoghe a quelle previste per i 
professori di ruolo, di docenti che abbiano maturato il diritto a partecipare ai 
concorsi riservati per professore associato; 


d) ove non sia possibile provvedere, attraverso le modalità di cui alle lettere 
precedenti, all'attivazione degli insegnamenti necessari al funzionamento dei 
singoli anni di corso, mediante contratti di diritto privato a tempo 
determinato, secondo le modalità di cui al precedente art. 25 e previo 
nulla-osta del Ministro della pubblica istruzione (114). 
Per la facoltà o i corsi di laurea di nuova istituzione i concorsi per posti di 
docente ordinario ed associato possono essere banditi anche in deroga alla 
periodicità biennale prevista dall'art. 2, sentito il Consiglio universitario 
nazionale. 



(114)  Per la disapplicazione delle norme contenute nella presente lettera, vedi 
l'art. 3, D.M. 21 maggio 1998, n. 242. 
 



101. Disposizioni speciali per alcune facoltà e scuole.
I concorsi ad assistente ordinario già banditi dall'Università di Udine e 
pubblicati nel Bollettino ufficiale della pubblica istruzione prima dell'entrata 
in vigore del presente decreto saranno regolarmente espletati. I posti di 
assistente di cui al contingente previsto dal D.P.R. 6 marzo 1978, n. 102 , non 
coperti sono sostituiti da altrettanti posti di professore associato o di 
ricercatore, prelevati dai contingenti di cui ai precedenti articoli 20 e 30, da 
destinare a concorsi liberi di cui agli articoli 21 e 30. 
Sono analogamente sostituiti da un uguale numero di posti i posti di professore 
associato o di ricercatore, i posti di assistente ordinario assegnati alla 
seconda Università di Roma e della Tuscia dalla L. 3 aprile 1979, n. 122 . La 
sostituzione è disposta con decreto del Ministro della pubblica istruzione su 
proposta della facoltà interessata, sentite le richieste dei consigli di corso 
di laurea o di dipartimento, ove istituito. 
Nelle scuole dirette a fini speciali, eventuali attività didattiche 
tecnico-pratiche, connesse a specifici insegnamenti professionali, sono 
conferite con contratti di diritto privato a tempo determinato, secondo le 
modalità di cui al precedente art. 25. La durata potrà essere protratta oltre il 
limite ivi previsto, in caso di comprovata necessità e previo nulla osta delle 
facoltà che ne danno comunicazione al Ministro della pubblica istruzione. 



 



(giurisprudenza di legittimità)
102. Attività assistenziale.
Il personale docente universitario, e i ricercatori che esplicano attività 
assistenziale presso le cliniche e gli istituti universitari di ricovero e cura 
anche se gestiti direttamente dalle università, convenzionati ai sensi dell'art. 
39, L. 23 dicembre 1978, n. 833 , assumono per quanto concerne l'assistenza i 
diritti e i doveri previsti per il personale di corrispondente qualifica del 
ruolo regionale in conformità ai criteri fissati nei successivi comma e secondo 
le modalità stabilite negli schemi tipo di convenzione di cui al citato art. 39. 
Dell'adempimento di tali doveri detto personale risponde alle autorità 
accademiche competenti in relazione al loro stato giuridico. 
Al personale di cui al precedente comma è assicurata l'equiparazione del 
trattamento economico complessivo corrispondente a quello del personale delle 
unità sanitarie locali di pari funzione, mansione ed anzianità secondo le 
vigenti disposizioni ai sensi dell'art. 31 del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761 . 

Nell'ambito della convenzione di cui all'art. 39 della L. 23 dicembre 1978, n. 
833 , verrà anche fissato il limite finanziario entro il quale comprendere le 
indennità di cui all'art. 31 del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761 . 
Le corrispondenze funzionali tra il personale medico dei ruoli universitari ed 
il personale medico del servizio sanitario nazionale, previste dall'art. 31 del 
D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761 , sono stabilite come segue: 
il professore ordinario e straordinario è equiparato al medico appartenente alla 
posizione apicale; 
il professore associato è equiparato al medico appartenente alla posizione 
intermedia; 
l'assistente ordinario del ruolo ad esaurimento ed i ricercatori sono equiparati 
al medico appartenente alla posizione iniziale. 
In rapporto alla disponibilità di posti vacanti nelle strutture assistenziali a 
direzione universitaria previste dalle convenzioni, di cui al precedente primo 
comma, ai professori associati, agli assistenti ed ai ricercatori possono essere 
attribuite ai fini assistenziali qualifiche di livello immediatamente superiore 
a quelle indicate nel precedente comma. 
L'attribuzione della qualifica superiore è deliberata annualmente dal rettore, 
su motivato conforme parere espresso dal consiglio di facoltà sulla base del 
curriculum formativo e professionale degli aspiranti desunto dai titoli 
accademici didattici e scientifici - comprendenti anche l'attività assistenziale 
e - dell'anzianità di ruolo. Nel caso in cui il servizio nella qualifica 
superiore venga prestato senza che il personale medico universitario sia in 
possesso dei requisiti richiesti dalle norme vigenti per il corrispondente 
personale ospedaliero, il predetto servizio non è valutabile nei concorsi 
ospedalieri. 
L'affidamento delle funzioni di cui ai precedenti commi deve comunque rispettare 
l'afferenza ai raggruppamenti disciplinari stabiliti dalla vigente normativa 
universitaria. 
Il rapporto di lavoro dei professori universitari che svolgono attività 
assistenziale può essere a tempo pieno o a tempo definito secondo le 
disposizioni previste dall'art. 35 del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761 e fatto 
salvo quanto previsto dal precedente art. 11, comma quarto, lettera a), del 
presente decreto. 
L'opzione è reversibile in relazione a motivate esigenze didattiche e di ricerca 
ed ha durata almeno biennale. L'opzione si esercita con le stesse modalità 
previste nel precedente art. 10. 
I ricercatori universitari di cui al presente articolo, a seconda che prestino 
servizio per un numero di ore globalmente considerato uguale a quello previsto 
per il corrispondente personale delle unità sanitarie locali a tempo pieno o a 
tempo definito, hanno diritto alla rispettiva integrazione del trattamento 
economico secondo quanto previsto nel precedente secondo comma (115) (116). 



(115)  La Corte costituzionale, con sentenza 8-16 maggio 1997, n. 136 (Gazz. 
Uff. 21 maggio 1997, n. 21, Serie speciale), ha dichiarato non fondate le 
questioni di legittimità costituzionale dell'art. 102, sollevate in riferimento 
agli artt. 3 e 36 della Costituzione. 
(116)  Le disposizioni del presente articolo che disciplinano l'attribuzione del 
trattamento economico integrativo sono state abrogate dall'art. 6, comma 4, 
D.Lgs. 21 dicembre 1999, n. 517. 
 



(giurisprudenza di legittimità)
103. Riconoscimenti ed equiparazioni di servizi.
Ai professori di ruolo all'atto della nomina a ordinario, è riconosciuto per due 
terzi, ai fini della carriera, il servizio prestato in qualità di professori 
universitari associati e professori incaricati, per la metà il servizio 
effettivamente prestato in qualità di ricercatori universitari o di enti 
pubblici di ricerca, di assistente, di ruolo o incaricato, di assistente 
ordinario, di tecnico laureato, di astronomo e ricercatore degli osservatori 
astronomici, astrofisici e vesuviano, di curatore degli orti botanici e di 
conservatore dei musei e per un terzo il servizio prestato in una delle figure 
previste dall'art. 7, L. 21 febbraio 1980, n. 28 , nonché in qualità di 
assistente volontario (117). 
Ai professori associati, all'atto della conferma in ruolo o della nomina in 
ruolo ai sensi del precedente art. 50, è riconosciuto per due terzi ai fini 
della carriera, il servizio effettivamente prestato in qualità di professore 
incaricato, di ricercatore universitario o di enti pubblici di ricerca, di 
assistente di ruolo o incaricato, di assistente straordinario, di tecnico 
laureato, di astronomo e ricercatore degli osservatori astronomici, astrofisici 
e vesuviano, di curatore degli orti botanici e di conservatore di musei e per la 
metà agli stessi fini il servizio prestato in una delle figure previste dal 
citato art. 7, L. 21 febbraio 1980, n. 28 , nonché per un terzo in qualità di 
assistente volontario (118) (119). 
Ai ricercatori universitari all'atto della loro immissione nella fascia dei 
ricercatori confermati, è riconosciuta per intero ai fini del trattamento di 
quiescenza e previdenza e per i due terzi ai fini della carriera l'attività 
effettivamente prestata nelle università in una delle figure previste dall'art. 
7, L. 21 febbraio 1980, n. 28 , nonché, a domanda, il periodo corrispondente 
alla frequenza dei corsi di dottorato di ricerca ai soli fini del trattamento di 
quiescenza e previdenza con onere a carico del richiedente (120) (121) (122). 
Il riconoscimento dei servizi di cui ai precedenti commi può essere chiesto, 
entro un anno dalla conferma in ruolo. Il personale di ruolo in servizio alla 
data di entrata in vigore del presente decreto può richiederlo entro un anno 
dalla predetta data. 
I riconoscimenti ai fini della carriera di servizi ed attività svolti 
contemporaneamente non sono tra loro cumulabili. In ogni caso i riconoscimenti 
non possono superare complessivamente il limite massimo di otto anni. 
Ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza i servizi prestati in 
altri ruoli statali sono ricongiungibili ed i servizi non di ruolo sono valutati 
nei limiti ed alle condizioni previste dal testo unico sul trattamento di 
quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato approvato con D.P.R. 29 
dicembre 1973, n. 1092 e dal testo unico sul trattamento di previdenza dei 
dipendenti civili e militari dello Stato approvato con D.P.R. 29 dicembre 1973 
n. 1032 . 
Gli stessi periodi prestati nella scuola secondaria sono assimilati ai fini 
della ricostruzione di carriera al servizio in una delle figure di cui all'art. 
7 della L. 21 febbraio 1980, n. 28 (123). 
Per il riconoscimento ai fini della carriera di quanto previsto nei commi 
precedenti, valgono anche i servizi prestati presso le università non statali. 
Ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza, i servizi di ruolo o 
riscattati, prestati presso le università non statali, sono ricongiungibili con 
i servizi prestati presso altri ruoli statali. 
I periodi trascorsi all'estero per incarichi di insegnamento universitario o per 
ricerche presso qualificati centri di ricerca sono equiparati, alle condizioni e 
nei limiti in cui il presente articolo prevede i riconoscimenti dei servizi, al 
servizio prestato in qualità di professore incaricato, ovvero, rispettivamente, 
per le attività di ricerca, in qualità di ricercatore universitario. 
I periodi di attività di insegnamento e di ricerca svolti presso l'Istituto 
universitario europeo di Firenze sono equiparati, alle condizioni e nei limiti 
in cui il presente articolo prevede i riconoscimenti dei servizi, al servizio 
prestato in qualità di professore incaricato ovvero, rispettivamente, per le 
attività di ricerca, in qualità di ricercatore universitario. 
I periodi di attività di ricerca svolti nei ruoli degli istituti pubblici di 
ricerca di cui alla tabella VI, allegata alla legge 20 marzo 1975, n. 70 , sono 
equiparati, alle condizioni e nei limiti in cui il presente articolo prevede i 
riconoscimenti dei servizi, al servizio prestato in qualità di ricercatore 
universitario. 
Ai fini dell'equiparazione di cui al precedente nono comma l'attività di 
insegnamento o di ricerca svolta durante i periodi trascorsi all'estero previo 
parere del Consiglio universitario nazionale, e la qualificazione delle 
istituzioni e dei centri di ricerca presso cui essa è stata prestata sono 
accertate con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il 
Ministro degli affari esteri e con il Ministro incaricato del coordinamento 
della ricerca scientifica e tecnologica e su parere conforme del Consiglio 
universitario nazionale. 
Il periodo di insegnamento universitario presso università straniere, attestato 
con decreto adottato di concerto tra i Ministri della pubblica istruzione, degli 
affari esteri e del Ministro incaricato del coordinamento della ricerca 
scientifica e tecnologica e previo parere del Consiglio universitario nazionale, 
è riconosciuto valido in aggiunta agli anni di servizio prestato presso 
università italiane e sempre che il professore incaricato sia in servizio 
all'atto dell'entrata in vigore del presente decreto per il completamento del 
triennio di insegnamento richiesto quale requisito equipollente alla 
stabilizzazione, ai fini dell'ammissione al giudizio di idoneità per 
l'inquadramento in ruolo dei professori associati. 
La stessa disposizione di cui al precedente comma si applica per coloro che 
hanno ottenuto un incarico di insegnamento presso università italiane e hanno 
dovuto rinunciarvi per svolgere attività di insegnamento presso università di 
Paesi in via di sviluppo nel quadro della cooperazione internazionale, ai sensi 
della L. 15 dicembre 1971, n. 1222 e della L. 9 febbraio 1979, n. 38 , nonché 
per coloro che abbiano svolto le attività di cui ai precedenti commi nono, 
decimo e undicesimo. 
Il periodo trascorso all'estero per ricerche presso qualificati centri di 
ricerca attestato con decreto adottato di concerto tra i Ministri della pubblica 
istruzione, degli affari esteri e della ricerca scientifica, e previo parere 
conforme del Consiglio universitario nazionale è riconosciuto equipollente al 
servizio svolto presso atenei italiani, al fine del completamento dell'anzianità 
di servizio richiesta, e sempre che il richiedente appartenga ad una delle 
categorie specificamente indicate nell'art. 58 per l'ammissione al giudizio di 
idoneità per l'inquadramento nel ruolo dei ricercatori. La stessa equiparazione 
si applica ai periodi di attività di ricerca svolti presso l'Istituto 
universitario europeo con sede in Firenze nonché ai periodi di attività di 
ricerca prestata nei ruoli degli istituti pubblici di ricerca di cui alla 
tabella VI allegata alla L. 20 marzo 1975, n. 70 . 
Nella stipulazione dei contratti di cui al precedente art. 25 le Università 
della Tuscia e di Cassino dovranno tener conto dell'esperienza didattica 
acquisita da coloro che abbiano svolto, all'atto dell'entrata in vigore della 
legge 3 aprile 1979, n. 122 , istitutiva delle rispettive università statali, 
almeno tre anni di insegnamento nei corsi funzionali nelle stesse sedi. 
I professori che abbiano svolto prima dell'entrata in vigore della L. 3 aprile 
1979, n. 122 , incarichi di insegnamenti, per un periodo corrispondente a quello 
previsto per la stabilizzazione dall'art. 4 del D.L. 1° ottobre 1973, n. 580 , 
convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 30 novembre 1973, n. 766, 
ovvero che abbiano completato il triennio previsto dal D.L. 23 dicembre 1978, n. 
817 , convertito in legge con modificazioni dalla L. 19 febbraio 1979, n. 54, 
presso i corsi già funzionanti nelle sedi universitarie della Tuscia e di 
Cassino, possono partecipare ai giudizi di idoneità per professore associato, 
sempre che tali incarichi siano stati conferiti con le modalità di cui al citato 
art. 4 del decreto-legge n. 580 , convertito nella legge n. 766. 



(117)  La Corte costituzionale, con sentenza 26 giugno-7 luglio 1995, n. 305 
(Gazz. Uff. 12 luglio 1995, n. 29 - Serie speciale), ha dichiarato: 
l'illegittimità costituzionale dell'art. 103, primo e settimo comma, D.P.R. 11 
luglio 1980, n. 382, nella parte in cui, ai fini della ricostruzione di carriera 
dei professori di ruolo, rende valutabili i servizi prestati nella scuola 
secondaria, assimilandoli al servizio prestato in una delle figure di cui 
all'art. 7, L. 21 febbraio 1980, n. 28; in applicazione dell'art. 27, L. 11 
marzo 1953, n. 87, l'illegittimità costituzionale dell'art. 103, secondo e terzo 
comma, D.P.R. n. 382 del 1980, nella parte in cui, ai fini della ricostruzione 
di carriera, rispettivamente, dei professori associati e dei ricercatori 
confermati, rende valutabili i servizi prestati nella scuola secondaria 
assimilandoli al servizio prestato in una delle figure di cui all'art. 7, L. 21 
febbraio 1980, n. 28. 
(118)  La Corte costituzionale, con sentenza 26 giugno-7 luglio 1995, n. 305 
(Gazz. Uff. 12 luglio 1995, n. 29 - Serie speciale), ha dichiarato: 
l'illegittimità costituzionale dell'art. 103, primo e settimo comma, D.P.R. 11 
luglio 1980, n. 382, nella parte in cui, ai fini della ricostruzione di carriera 
dei professori di ruolo, rende valutabili i servizi prestati nella scuola 
secondaria, assimilandoli al servizio prestato in una delle figure di cui 
all'art. 7, L. 21 febbraio 1980, n. 28; in applicazione dell'art. 27, L. 11 
marzo 1953, n. 87, l'illegittimità costituzionale dell'art. 103, secondo e terzo 
comma, D.P.R. n. 382 del 1980, nella parte in cui, ai fini della ricostruzione 
di carriera, rispettivamente, dei professori associati e dei ricercatori 
confermati, rende valutabili i servizi prestati nella scuola secondaria 
assimilandoli al servizio prestato in una delle figure di cui all'art. 7, L. 21 
febbraio 1980, n. 28. 
(119)  La Corte costituzionale, con ordinanza 20 - 26 novembre 2002, n. 480 
(Gazz. Uff. 4 dicembre 2002, n. 48, serie speciale), ha dichiarato la manifesta 
infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 103, 
secondo comma, sollevata in riferimento agli articoli 3 e 97 della Costituzione. 

(120)  La Corte costituzionale, con sentenza 26 giugno-7 luglio 1995, n. 305 
(Gazz. Uff. 12 luglio 1995, n. 29 - Serie speciale), ha dichiarato: 
l'illegittimità costituzionale dell'art. 103, primo e settimo comma, D.P.R. 11 
luglio 1980, n. 382, nella parte in cui, ai fini della ricostruzione di carriera 
dei professori di ruolo, rende valutabili i servizi prestati nella scuola 
secondaria, assimilandoli al servizio prestato in una delle figure di cui 
all'art. 7, L. 21 febbraio 1980, n. 28; in applicazione dell'art. 27, L. 11 
marzo 1953, n. 87, l'illegittimità costituzionale dell'art. 103, secondo e terzo 
comma, D.P.R. n. 382 del 1980, nella parte in cui, ai fini della ricostruzione 
di carriera, rispettivamente, dei professori associati e dei ricercatori 
confermati, rende valutabili i servizi prestati nella scuola secondaria 
assimilandoli al servizio prestato in una delle figure di cui all'art. 7, L. 21 
febbraio 1980, n. 28. 
(121)  Comma così modificato prima dall'art. 1, comma 24, L. 14 gennaio 1999, n. 
4, e poi dall'art. 23, L. 23 dicembre 1999, n. 488. 
(122)  La Corte costituzionale, con sentenza 20 - 28 novembre 2002, n. 496 
(Gazz. Uff. 4 dicembre 2002, n. 48, serie speciale), ha dichiarato non fondate 
le questioni di legittimità costituzionale del combinato disposto dell'art. 103, 
terzo comma del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382 e dell'art. 7, ottavo comma, 
lettera g), della legge 21 febbraio 1980, n. 28, sollevate in riferimento agli 
artt. 3 e 76 della Costituzione. 
(123)  La Corte costituzionale, con sentenza 26 giugno-7 luglio 1995, n. 305 
(Gazz. Uff. 12 luglio 1995, n. 29 - Serie speciale), ha dichiarato: 
l'illegittimità costituzionale dell'art. 103, primo e settimo comma, D.P.R. 11 
luglio 1980, n. 382, nella parte in cui, ai fini della ricostruzione di carriera 
dei professori di ruolo, rende valutabili i servizi prestati nella scuola 
secondaria, assimilandoli al servizio prestato in una delle figure di cui 
all'art. 7, L. 21 febbraio 1980, n. 28; in applicazione dell'art. 27, L. 11 
marzo 1953, n. 87, l'illegittimità costituzionale dell'art. 103, secondo e terzo 
comma, D.P.R. n. 382 del 1980, nella parte in cui, ai fini della ricostruzione 
di carriera, rispettivamente, dei professori associati e dei ricercatori 
confermati, rende valutabili i servizi prestati nella scuola secondaria 
assimilandoli al servizio prestato in una delle figure di cui all'art. 7, L. 21 
febbraio 1980, n. 28. 
 



(giurisprudenza di legittimità)
104. Norme particolari per i provenienti da enti pubblici di sperimentazione e 
ricerca.
Ai dipendenti di ruolo degli enti pubblici di sperimentazione e ricerca, 
contemplati nella tabella VI allegata alla L. 20 marzo 1975, n. 70 , che 
conseguano la nomina nei ruoli di cui al presente decreto, già in godimento di 
stipendio maggiore di quello loro spettante nei ruoli universitari, è 
attribuito, all'atto della nomina, un assegno annuo pensionabile pari alla 
differenza tra i due stipendi annui lordi. 
L'assegno di cui al precedente comma, è gradualmente riassorbito con i 
miglioramenti conseguiti per attribuzione di aumenti periodici o di successive 
classi di stipendio nella nuova carriera. 



 



(giurisprudenza di legittimità)
105. Insegnamenti nelle Accademie militari e negli istituti di formazione e 
specializzazione per gli ufficiali delle Forze armate e dei Corpi armati dello 
Stato.
Le Accademie militari, l'Istituto idrografico della Marina e gli altri istituti 
militari di istruzione superiore per la formazione e la specializzazione degli 
ufficiali delle Forze armate e dei Corpi armati dello Stato, possono attribuire 
gli insegnamenti nelle materie non militari in relazione alle proprie esigenze 
didattiche, risultanti dai piani di studi approvati annualmente dal Ministro 
competente, al seguente personale: 
a) professori straordinari, ordinari e assistenti dei ruoli organici delle 
Accademie militari e dell'Istituto idrografico della Marina, in aggiunta 
all'insegnamento d'obbligo; 


b) professori straordinari, ordinari e associati di ruolo nelle università 
statali anche a tempo pieno in aggiunta all'insegnamento d'obbligo previo nulla 
osta dei consigli di facoltà; 


c) lettori di lingua straniera; 


d) professori a contratto secondo le modalità dell'art. 25, nei limiti del 10 
per cento degli insegnamenti. 
Ai docenti di cui alle lettere a) e b) del precedente comma gli insegnamenti 
vengono attribuiti con decreto del Ministro dell'amministrazione cui appartiene 
l'accademia o istituto militare. 
Ai docenti di cui alla lettera c) del precedente primo comma gli insegnamenti 
vengono attribuiti mediante la stipulazione di contratto di diritto privato a 
tempo determinato. 
La collaborazione tra università, accademie, istituti anche ospedalieri militari 
può assumere aspetti istituzionali attraverso convenzioni da stipularsi da parte 
delle amministrazioni interessate. 
Allo scopo di incentivare lo studio e l'aggiornamento e la ricerca, al personale 
docente appartenente ai ruoli organici delle accademie militari e dell'Istituto 
idrografico della Marina, può essere consentito, previo nulla osta degli enti di 
appartenenza e di concerto con i consigli di facoltà di svolgere attività 
didattica e di ricerca presso le università statali. 
Entro cinque anni dall'entrata in vigore del presente decreto le accademie e gli 
istituti di cui sopra provvederanno a rivedere i loro ordinamenti adeguandoli, 
per quanto concerne le modalità di conferimento degli insegnamenti, alle 
disposizioni del presente decreto. 



 



Capo IX 
106. Esonero transitorio dall'obbligo di impegno a tempo pieno.
I professori ordinari che al 1° novembre 1980 ricoprono l'incarico accademico di 
rettore sono esonerati dall'obbligo dell'impegno a tempo pieno fino alla 
scadenza del loro mandato. 
Nel primo quinquennio di applicazione del presente decreto a tale carica possono 
comunque essere eletti i professori fuori ruolo. 



 



107. Graduale attuazione del tempo pieno.
Le disposizioni del presente decreto relative al regime a tempo pieno dei 
professori ordinari ed associati saranno operanti a partire dall'anno accademico 
1981-82. 



 



108. Attuazione del regime delle incompatibilità.
Le incompatibilità previste dall'art. 13 divengono operanti, per i professori di 
ruolo che già versino in tali situazioni, alla scadenza dei relativi mandati od 
incarichi e comunque dal 1° novembre 1982. 
In prima applicazione del presente decreto i professori collocati in aspettativa 
ai sensi del precedente art. 13 possono optare per il tempo pieno acquisendo il 
diritto al relativo trattamento economico qualora competa (124). 



(124)  Vedi, anche, l'art. 6, L. 30 ottobre 1981, n. 615. 
 



(giurisprudenza di legittimità)
109. Norme transitorie su trasferimenti e sulle nomine dei vincitori di concorso 
a posti di professore ordinario.
Le limitazioni di cui al precedente art. 8 non si applicano ai trasferimenti 
disposti per l'anno accademico 1980-81. Non si applicano altresì nella prima 
attuazione del presente provvedimento ai vincitori di concorsi banditi o 
espletati precedentemente alla sua entrata in vigore nonché per la destinazione 
ai corsi di laurea di nuova istituzione. Nella prima applicazione del presente 
decreto, al fine di assicurare il mantenimento del loro attuale livello di 
funzionamento le facoltà presso le quali nelle more di svolgimento di un 
concorso si sia reso disponibile un posto di professore di ruolo possono 
avvalersi dei risultati del medesimo per chiamare un vincitore non chiamato 
dalle facoltà che hanno richiesto i concorsi. 
Le disposizioni di cui al precedente comma non si applicano ai concorsi per 
docente universitario di prima e seconda fascia banditi in data successiva 
all'entrata in vigore del presente decreto (125). 



(125)  Comma aggiunto dall'art. 15, L. 9 dicembre 1985, n. 705. 
 



(giurisprudenza di legittimità)
110. Collocamento a riposo anticipato dei professori ordinari.
Ai professori ordinari in servizio alla data dell'11 marzo 1980, data di entrata 
in vigore della L. 21 febbraio 1980, n. 28 , e a quelli nominati in ruolo a 
seguito di concorsi già banditi alla medesima data si applicano le norme già 
vigenti per il collocamento fuori ruolo all'inizio dell'anno accademico 
successivo e per il collocamento a riposo, salvo che essi non chiedano di 
anticipare il collocamento fuori ruolo al compimento del sessantacinquesimo anno 
di età e quello a riposo al compimento dei cinque anni dal predetto collocamento 
fuori ruolo. 
Il collocamento fuori ruolo e quello a riposo anticipato sono disposti senza 
pregiudizio alcuno ai fini economici e previdenziali. 
L'anticipato collocamento fuori ruolo può essere richiesto anche dopo il 
compimento del sessantacinquesimo anno di età e fino al settantesimo (126). 



(126)  Comma aggiunto dall'art. 16, L. 9 dicembre 1985, n. 705. Vedi, anche, 
l'art. 1, comma 30, L. 28 dicembre 1995, n. 549. 
 



(giurisprudenza di legittimità)
111. Esclusione dal giudizio di conferma dei professori associati.
Non sono soggetti al giudizio di conferma nella fascia degli associati i 
professori già incaricati stabilizzati e coloro che prima della nomina in ruolo 
abbiano maturato il triennio di incarico di cui all'art. 5, terzo comma, n. 1) 
della L. 21 febbraio 1980, n. 28 (127). 



(127)  Per l'estensione dell'applicabilità delle disposizioni di cui al presente 
articolo, vedi l'art. 1, comma 10, L. 14 gennaio 1999, n. 4. 
 



(giurisprudenza di legittimità)
112. Decorrenza degli effetti giuridici degli inquadramenti.
Gli effetti giuridici degli inquadramenti nel ruolo dei professori associati e 
in quello dei ricercatori universitari, per coloro che beneficiando delle 
disposizioni previste per la prima applicazione del presente decreto, abbiano 
superato il primo giudizio di idoneità, decorrono dalla data di entrata in 
vigore del presente decreto. 



 



(giurisprudenza di legittimità)
113. Conservazione degli incarichi.
Al fine di garantire la conservazione degli insegnamenti già attivati alla data 
di entrata in vigore del presente decreto, per assicurare il connesso livello di 
funzionamento delle facoltà, sono prorogati gli incarichi di insegnamento di 
coloro che siano in servizio all'atto dell'entrata in vigore del presente 
decreto. Tale disposizione si applica anche ai professori di ruolo, anche se a 
tempo pieno, che ricoprano incarichi di insegnamento presso università statali o 
non statali (128). 
Gli incaricati degli insegnamenti di cui al precedente comma sono confermati nel 
loro ufficio salvo espressa rinuncia fino alla chiamata di un nuovo titolare e 
comunque non oltre l'espletamento della seconda tornata concorsuale. 
Gli incaricati possono, a domanda, essere trasferiti nella stessa facoltà ad 
altro insegnamento per il quale sia sopravvenuta una vacanza dichiarata dalla 
facoltà a seguito di trasferimento di professore di ruolo o di cessazione di 
professore ufficiale, sempre che alla copertura della disciplina la facoltà non 
intenda provvedere mediante chiamata. 
La stessa norma si applica altresì per i corsi di laurea di nuova istituzione. 
Gli incaricati supplenti già in servizio all'atto dell'entrata in vigore del 
presente decreto possono essere riconfermati sul posto, sempre in qualità di 
supplenti, ove il titolare sia collocato in aspettativa. 



(128)  L'art. 2, L. 13 agosto 1984, n. 477 (Gazz. Uff. 21 agosto 1984, n. 229), 
ha precisato che il disposto dell'art. 113, primo comma, seconda parte, va 
interpretato nel senso che esso si applica ai soli professori già di ruolo alla 
data di entrata in vigore del presente decreto. 
 



(giurisprudenza di legittimità)
114. Conferimento di supplenze.
Gli affidamenti e le supplenze possono essere conferite esclusivamente a 
professori di ruolo e a ricercatori del medesimo settore 
scientifico-disciplinare o di settore affine, appartenenti alla stessa facoltà; 
in mancanza, con motivata deliberazione, a professori di ruolo e a ricercatori 
di altra facoltà della stessa università ovvero di altra università. 
[Nell'attribuzione delle supplenze, in presenza di domande di professori di 
ruolo e di ricercatori confermati, appartenenti al medesimo settore 
scientifico-disciplinare, va data preferenza, da parte del consiglio di facoltà, 
a quelle presentate dai professori] (129). 
Le supplenze, di cui al precedente comma, sono conferite con deliberazione del 
consiglio di facoltà, che le adotterà a maggioranza assoluta. La deliberazione 
darà ragione delle valutazioni comparative in base alle quali è stata operata la 
scelta tra coloro che hanno presentato domanda per il conferimento della 
supplenza. 
Per il periodo di effettivo svolgimento della supplenza è dovuto un compenso, 
ragguagliato a mese, pari alla metà dello stipendio lordo spettante al 
professore associato alla classe iniziale del livello retributivo. 
Fino all'adozione delle norme delegate che provvedono a rivedere gli ordinamenti 
delle scuole a fini speciali e delle scuole di specializzazione e 
perfezionamento, nulla è innovato, per l'attribuzione degli insegnamenti in 
dette scuole, negli ordinamenti vigenti, oltre a quanto disposto nel presente 
decreto. Per gli insegnamenti eventualmente attribuiti ai professori di ruolo 
valgono le norme previste dal precedente art. 9, anche se a tempo pieno. 



(129)  Comma così sostituito dall'art. 3, L. 13 agosto 1984, n. 477 (Gazz. Uff. 
21 agosto 1984, n. 229), e poi dall'art. 12, L. 19 novembre 1990, n. 341. 
Successivamente il secondo periodo è stato abrogato dall'art. 1, comma 11, L. 14 
gennaio 1999, n. 4 e il primo periodo è stato così modificato dallo stesso art. 
1, comma 11. Per l'interpretazione autentica del primo comma dell'art. 114, vedi 
l'art. 11-quater, D.L. 21 aprile 1995, n. 120. 
 



115. Partecipazione di rappresentanti di enti o privati nei consigli di 
amministrazione delle Università.
Gli enti e i privati hanno diritto alla designazione di un proprio 
rappresentante in seno al consiglio di amministrazione dell'università qualora 
versino all'Ateneo un contributo annuo non inferiore a lire 100 milioni. Tale 
minimo può essere adeguato con successivi decreti ministeriali. 



 



(giurisprudenza di legittimità)
116. Norme transitorie per l'attribuzione degli insegnamenti vacanti in attesa 
della prima tornata di giudizi di idoneità per professori associati.
Sino all'espletamento della prima tornata dei giudizi di idoneità a professore 
associato non possono essere ulteriormente attivati insegnamenti per i quali, 
nei tre anni accademici precedenti non siano stati sostenuti esami. 
Per l'attivazione degli altri insegnamenti vacanti, qualora sia comprovata 
l'impossibilità di provvedervi con le modalità di cui ai precedenti articoli 113 
e 114, le facoltà possono provvedere a conferirli mediante la stipula di 
contratti di diritto privato a tempo determinato, con le modalità di cui 
all'art. 25 e secondo la disciplina di cui all'art. 29. 
La stipula di questi contratti è subordinata al nulla osta del Ministero della 
pubblica istruzione su parere del Consiglio universitario nazionale. 



 



(giurisprudenza di legittimità)
117. Professori incaricati.
Fino alla cessazione degli incarichi la posizione giuridica ed il trattamento 
economico dei professori incaricati restano disciplinati, per quanto non 
espressamente previsto nel presente decreto, dalle vigenti norme. 
Qualora un professore di ruolo venga chiamato a ricoprire l'insegnamento di un 
incaricato stabilizzato o stabilizzando, a quest'ultimo viene assegnato un 
insegnamento giuridico affine dal consiglio di facoltà; in mancanza, il corso 
viene diviso per numero di studenti tra i due docenti. 



 



118. Estensione della disciplina delle incompatibilità ai professori incaricati 
stabilizzati.
La disciplina delle incompatibilità prevista dal precedente art. 13, è estesa a 
professori incaricati stabilizzati con i criteri di cui al precedente art. 108. 
I professori incaricati stabilizzati, ai fini di cui al precedente primo comma, 
sono sospesi dall'incarico di insegnamento, fermo restando il loro diritto a 
partecipare ai giudizi di idoneità. Qualora la situazione di incompatibilità 
cessi prima dell'espletamento della seconda tornata dei giudizi di idoneità, 
essi hanno diritto a riprendere l'insegnamento, per il quale sono incaricati, 
fino a tale scadenza. 



 



119. Conferma dello stato giuridico di alcune categorie di personale 
universitario.
Gli assistenti del ruolo ad esaurimento anche se contemporaneamente incaricati 
stabilizzati, i tecnici laureati, gli astronomi e ricercatori degli osservatori 
astronomici e vesuviano, i curatori degli orti botanici ed i conservatori dei 
musei, qualora non superino il giudizio di idoneità a professore associato 
ovvero non intendano sottoporsi al giudizio stesso, conservano il loro stato 
giuridico ed economico. 
Rimangono ferme le disposizioni che disciplinano i compiti didattici degli 
assistenti universitari del ruolo ad esaurimento, ivi comprese le attività 
didattiche per piccoli gruppi, i seminari e le esercitazioni. 
Gli assistenti del ruolo ad esaurimento, che al di fuori delle ipotesi previste 
dalla parte prima del titolo V del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3 , assumono 
le cariche, i mandati o gli uffici di cui all'art. 13 sono collocati in 
aspettativa con le medesime modalità stabilite per i professori di ruolo, 
compresi i criteri previsti dal precedente art. 108. 



 



(giurisprudenza di legittimità)
120. Passaggio ad altre amministrazioni.
Coloro che hanno titolo a presentare domanda per l'inquadramento nel ruolo dei 
professori associati o in quello dei ricercatori universitari, e che non 
superino o che non intendano sostenere il giudizio di idoneità, possono chiedere 
il passaggio ad altre amministrazioni pubbliche eccetto gli enti pubblici di 
ricerca, da individuare secondo un criterio di coerenza con la professionalità 
acquisita nell'università. 
Espletate le procedure relative ai giudizi di idoneità, il Ministero della 
pubblica istruzione con proprio decreto, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, 
stabilisce un termine di sessanta giorni dalla data della pubblicazione, entro 
cui gli aspiranti al passaggio debbono presentare la domanda relativa, con 
l'indicazione anche delle amministrazioni pubbliche alle quali preferiscono 
essere destinati. La domanda deve essere corredata dalla documentazione che 
comprovi la preparazione acquisita nell'università e l'anzianità di servizio 
(130). 
Il Ministro della pubblica istruzione, con decreto da emanare d'intesa con la 
Presidenza del Consiglio dei Ministri e con i responsabili delle amministrazioni 
interessate, determinerà i contingenti relativi ai passaggi effettuabili per 
ciascuna amministrazione. I contingenti sono fissati anche in soprannumero 
rispetto alle dotazioni organiche dei ruoli delle rispettive amministrazioni 
interessate, in modo che comprendano complessivamente un numero di posti pari a 
quello degli aspiranti. 
Il passaggio avviene previo giudizio positivo di apposita commissione costituita 
presso l'amministrazione interessata e formata da quattro membri appartenenti 
all'amministrazione e di un professore universitario ordinario che la presiede. 
Il giudizio accerterà la coerenza della preparazione del candidato con il lavoro 
da svolgere e i rapporti di equipollenza con il posto cui si riferisce il 
passaggio, tenuto conto dell'anzianità di servizio, la quale determina anche 
l'ordine per l'inquadramento nel ruolo. Il possesso dell'abilitazione 
all'insegnamento nella scuola equivale all'accertamento della coerenza ai fini 
del passaggio alla corrispondente amministrazione. 
Le procedure di cui ai commi secondo, terzo, quarto e quinto devono essere 
espletate entro nove mesi dalla data di presentazione della domanda di cui al 
secondo comma, e sino a tale termine gli interessati sono mantenuti in servizio 
nella qualifica e nella sede di appartenenza (131). 
Fino al momento dell'effettivo inquadramento nella amministrazione pubblica 
interessata continuerà ad essere corrisposto il trattamento economico in 
godimento (132) (133). 



(130)  Il termine per la presentazione delle domande e le relative modalità sono 
state fissate con D.M. 30 dicembre 1983 (Gazz. Uff. 19 marzo 1984, n. 78). 
(131)  Comma aggiunto dall'art. 17, L. 9 dicembre 1985, n. 705. Vedi, anche, 
l'art. 7, D.L. 28 febbraio 1986, n. 49. 
(132)  Comma aggiunto dall'art. 17, L. 9 dicembre 1985, n. 705. Vedi, anche, 
l'art. 7, D.L. 28 febbraio 1986, n. 49. 
(133)  Con D.M. 12 febbraio 1988 (Gazz. Uff. 30 marzo 1988, n. 75), si è 
provveduto alla fissazione del termine per la presentazione delle domande per il 
passaggio ad altre amministrazioni pubbliche ai sensi dell'art. 120 del presente 
decreto. 
 



121. Esercizio della libera docenza.
Coloro che hanno conseguito l'abilitazione alla libera docenza e ne abbiano 
ottenuto la conferma, alla data di entrata in vigore del presente decreto 
possono esercitarla secondo le norme vigenti che ne disciplinano 
l'utilizzazione. 
Si ha per confermata la libera docenza già valutata positivamente dal consiglio 
di facoltà, sempre alla data di entrata in vigore del presente decreto, ancorché 
non sia intervenuto il relativo decreto ministeriale. 



 



122. Adeguamento delle università non statali alla nuova disciplina.
Sino all'entrata in vigore della legge sulle università non statali, il cui 
progetto dovrà essere presentato dal Governo alle Camere entro il 31 ottobre 
1980 (134), sono consentiti contributi finanziari alle università stesse, nei 
termini e con le modalità di cui al successivo comma, a sgravio del maggior 
onere dalle università predette sopportato per il personale docente in 
dipendenza dell'applicazione del presente decreto, e sempre che esse adeguino i 
loro statuti alla nuova disciplina del personale docente contenuta nel presente 
decreto. Tali contributi non potranno comunque protrarsi oltre l'anno accademico 
1981-82. 
Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della Pubblica istruzione, 
sentito il Consiglio universitario nazionale, di concerto con il Ministro del 
tesoro, determina per ciascun anno accademico, i contributi di cui al precedente 
comma, tenendo conto, per ciascuna delle università non statali interessate: 
a) della consistenza dell'organico del personale docente, con particolare 
riferimento agli inquadramenti da attuarsi ai sensi del presente decreto; 


b) delle condizioni finanziarie delle università stesse; 


c) degli orientamenti programmatici del Governo in materia di statizzazione 
delle università non statali, anche in riferimento al piano biennale transitorio 
di cui al precedente art. 2, ultimo comma. 
Nello stesso periodo fissato dal primo comma del presente articolo, le 
università non statali potranno conferire contratti di insegnamento anche a 
professori delle università statali (135). 



(134)  Termine prorogato al 31 ottobre 1983 dall'art. 4, L. 14 agosto 1982, n. 
590. 
(135)  Vedi, anche, l'art. 4, L. 14 agosto 1982, n. 590. 
 



(giurisprudenza di legittimità)
123. Norme abrogative e fiscali.
Gli ultimi due commi dell'art. 19 della L. 18 marzo 1958, n. 349 , come 
sostituiti dall'art. 23 della L. 24 febbraio 1967, n. 62 , e tutte le 
disposizioni che comunque consentano di assumere o utilizzare a qualsiasi titolo 
personale non previsto dal presente decreto, sono abrogati. 
Restano ferme le nullità di diritto e l'assoluta improduttività di qualunque 
effetto e conseguenza nei confronti dell'amministrazione dell'assunzione di 
personale e dell'affidamento di compiti istituzionali effettuati in violazione 
della già vigente legislazione universitaria ovvero di quanto previsto nel 
presente decreto, salve le responsabilità disciplinari, amministrative e penali 
dei docenti e degli altri funzionari responsabili delle violazioni. 
È altresì abrogato il primo comma dell'art. 4 del D.L. 1° ottobre 1973, n. 580 , 
convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 30 novembre 1973, n. 766, e 
successive modificazioni e integrazioni, nonché il secondo comma dell'art. 131 
del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592 . È inoltre abrogato il D.P.R. 1° 
dicembre 1952, n. 4512 (136). 
A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto non sono 
applicabili alle università statali le disposizioni di cui all'art. 63 del testo 
unico 31 agosto 1933, n. 1592 . 
Le disposizioni contenute nell'art. 10 della L. 29 febbraio 1980, n. 31 , si 
applicano anche alle prestazioni rese dai policlinici universitari e dalle 
cliniche universitarie convenzionate. 



(136)  Recante modificazioni al regolamento approvato con R.D. 4 giugno 1938, n. 
1269, sulla ripartizione dei proventi delle sovratasse di esame nelle Università 
e negli Istituti superiori. 
 



124. Entrata in vigore.
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua 
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 





 




fp08-gr08