GAZZETTA UFFICIALE SERIE GENERALE N. 61 DEL 3/3/1980





L. 27 febbraio 1980, n. 38.      Agg. G.U. 31/01/2006
Disposizioni transitorie per il personale non docente delle universitą. 
 
Pubblicata nella Gazz. Uff. 3 marzo 1980, n. 61. 
 





 
1. I servizi di ruolo e non di ruolo prestati nella stessa amministrazione o in 
altre amministrazioni dal personale non docente delle universitą e degli 
istituti di istruzione universitaria e degli osservatori astronomici e vesuviano 
sono riconosciuti, indipendentemente dai benefici gią riconosciuti dalla legge 
24 maggio 1970, numero 336 (2), ai sensi dell'art. 16 della legge 25 ottobre 
1977, n. 808 (3), ai fini economici e della progressione della carriera secondo 
le corrispondenze delle carriere previste dalle tabelle di classificazione per 
gradi del personale civile e militare dello Stato allegate al regio decreto 11 
novembre 1923, n. 2395 (4). 
La ricostruzione di carriera si effettua anche nei confronti del personale che 
abbia prestato soltanto servizio di ruolo. 
Il personale non docente assunto con formale provvedimento di incarico alla data 
di entrata in vigore della legge 25 ottobre 1977, n. 808 (3), č inquadrato, 
mediante utilizzazione dei posti di organico, nei ruoli del personale non 
docente delle universitą a decorrere dalla data di entrata in vigore della 
citata legge 25 ottobre 1977, n. 808 (3). 
Le relative dotazioni organiche saranno incrementate fino alla concorrenza della 
eventuale eccedenza di personale da immettere in ruolo. 
La riserva dei posti messi a concorso per l'accesso ai ruoli del personale non 
docente delle universitą, prevista dall'art. 19 della legge 25 ottobre 1977, n. 
808 (3), viene limitata ai concorsi pubblicati fino alla data di entrata in 
vigore della presente legge. 
Il servizio prestato con la qualifica di operaio č equiparato, ai fini sopra 
indicati, al servizio prestato con la qualifica di ausiliario. 
Gli aumenti periodici di stipendio previsti dall'articolo 17 della legge 25 
ottobre 1977, n. 808 (3), non sono riassorbibili all'atto dell'attribuzione 
delle classi di stipendio successive a quella nella quale furono concessi e sono 
inoltre attribuiti nel numero previsto al compimento delle prescritte anzianitą 
di anni 6, 10 e 15. 
I benefici previsti dal penultimo comma dell'art. 16 della legge 25 ottobre 
1977, n. 808 (3), si applicano anche nei confronti del personale nominato o 
immesso in ruolo successivamente all'entrata in vigore della citata legge. 
I benefici di cui alla legge 25 ottobre 1977, n. 808 (3), si applicano anche nei 
confronti del personale che abbia prestato servizio presso universitą libere 
successivamente statizzate. 
Il disposto del settimo comma dell'art. 16 della legge 25 ottobre 1977, n. 808 
(3), si intende applicato anche ai fini del riconoscimento di anzianitą 
richiesta per gli inquadramenti di cui al quarto comma dello stesso art. 16. 
Le norme di cui all'art. 16 della legge 25 ottobre 1977, n. 808 (3), si 
intendono applicabili anche ai fini del conferimento, con le modalitą di cui al 
decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748 (2), dei posti di 
primo dirigente resisi disponibili a seguito degli inquadramenti alle qualifiche 
superiori. Le promozioni alla successiva qualifica superiore saranno disposte 
dopo il riassorbimento del personale in eccedenza alla dotazione organica 
dirigenziale complessiva. 
I relativi provvedimenti sono esclusi dagli atti e provvedimenti decentrati a 
norma dell'art. 2 della citata legge 25 ottobre 1977, n. 808 (3). 
(5). 
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(2) Riportata alla voce Impiegati civili dello Stato. 
(3) Riportata al n. A/XLIII. 
(4) Recante l'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato. 
(3) Riportata al n. A/XLIII. 
(3) Riportata al n. A/XLIII. 
(3) Riportata al n. A/XLIII. 
(3) Riportata al n. A/XLIII. 
(3) Riportata al n. A/XLIII. 
(3) Riportata al n. A/XLIII. 
(3) Riportata al n. A/XLIII. 
(3) Riportata al n. A/XLIII. 
(2) Riportata alla voce Impiegati civili dello Stato. 
(3) Riportata al n. A/XLIII. 
(5) Il comma che si omette, sostituisce il comma secondo dell'art. 8, L. 25 
ottobre 1977, n. 808. Peraltro il predetto comma č stato abrogato dall'art. 25, 
L. 29 gennaio 1986, n. 23, riportata al n. H/LVIII. 
 





(giurisprudenza di legittimitą) 
2. [Fermo restando il divieto di assumere a qualsiasi titolo personale non di 
ruolo nelle universitą e negli istituti di istruzione universitaria e negli 
osservatori astronomici e vesuviano, č consentita la nomina di personale 
supplente in sostituzione del personale di ruolo chiamato a prestare servizio 
militare di leva, delle lavoratrici madri che usufruiscano delle norme di cui 
alla L. 30 dicembre 1971, n. 1204 (6), e sui posti vacanti nelle more dei 
concorsi. Gli incarichi di cui al presente comma vengono conferiti con le 
modalitą di cui all'art. 1 della L. 25 novembre 1971, n. 1042] (7) (7/a). 
Tali norme cessano inderogabilmente al venir meno delle cause che le hanno 
determinate. 
Per le particolari esigenze delle facoltą di agraria e veterinaria e degli orti 
botanici č consentita l'assunzione di personale operaio secondo le norme 
previste dal contratto nazionale agricolo e dai contratti integrativi 
provinciali. 
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(6) Riportata alla voce Lavoro. 
(7) Riportata al n. H/XXI. Vedi, anche, l'art. 5, D.L. 12 agosto 1983, n. 372. 
(7/a) Comma abrogato dall'art. 1, L. 2 maggio 1984, n. 116, riportata al n. 
H/LVI. 
 





3. Il personale assunto dall'Istituto di studi liguri con rapporto di lavoro 
subordinato a tempo indeterminato per le esigenze funzionali del complesso 
demaniale denominato Giardino botanico Hanbury, in servizio alla data del 1° 
gennaio 1979, č immesso nei ruoli organici del personale non docente delle 
universitą e degli istituti di istruzione universitaria, nelle qualifiche che 
saranno dichiarate corrispondenti con decreto del Ministro della pubblica 
istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro, sentite le organizzazioni 
sindacali. 
L'immissione in ruolo ha luogo mediante incremento delle dotazioni organiche dei 
rispettivi ruoli fino alla concorrenza delle unitą di personale aventi titolo 
all'immissione stessa. 
Ai fini dell'applicazione delle disposizioni greviste dal decreto-legge 29 
maggio 1979, n. 163, il predetto personale č inquadrato nei nuovi livelli 
funzionali-retributivi sulla base del trattamento economico complessivo annuo 
lordo spettante alla predetta data del 1° gennaio 1979 a titolo di assegni a 
carattere fisso e continuativo presso l'Istituto di studi liguri, mantenendo a 
titolo di assegno personale riassorbibile con i futuri aumenti retributivi a 
qualsiasi titolo dovuti l'eventuale maggiore trattamento economico in godimento. 

Per la valutazione del servizio prestato antecedentemente alla nomina in ruolo 
si applicano, ai fini del trattamento di quiescenza e previdenza, le 
disposizioni previste, rispettivamente, dal testo unico delle norme sul 
trattamento di quiescenza del personale civile e militare dello Stato, approvato 
con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092 (8), in 
particolare dall'art. 15, e dal testo unico delle norme sul trattamento di 
previdenza del personale civile e militare dello Stato, approvato con decreto 
del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032 (9), ed in particolare 
dall'art. 15. 
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(8) Riportato alla voce Pensioni civili, militari e di guerra: pensioni dei 
dipendenti statali. 
(9) Riportato alla voce Impiegati civili dello Stato. 
 





4. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 
500 milioni per l'anno finanziario 1980, si provvede mediante corrispondente 
riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione 
del Ministero del tesoro per il medesimo anno finanziario, all'uopo parzialmente 
utilizzando la voce "revisione del trattamento economico dei pubblici 
dipendenti". 
Il Ministro del tesoro č autorizzato ad apportare, con propri decreti, le 
occorrenti variazioni di bilancio. 
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fp06-gr06