GAZZETTA UFFICIALE SERIE GENERALE N. 42 DEL 16/2/1976




D.P.R. 30 dicembre 1975, n. 854.  Agg. G.U. 31/01/2006
Attribuzioni del Ministero dell'interno in materia di documenti
archivistici non ammessi alla libera consultabilità. 

Pubblicato nella Gazz. Uff. 16 febbraio 1976, n. 42. 
 





IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
Visti gli articoli 76 e 87, comma quinto, della Costituzione; 
Vista la legge 29 gennaio 1975, n. 5, relativa alla conversione in legge, con 
modificazioni, del decreto-legge 14 dicembre 1974, n. 657, concernente 
l'istituzione del Ministero per i beni culturali ed ambientali; 
Visto l'art. 2, penultimo comma, della legge stessa, che delega il Governo ad 
emanare norme aventi valore di legge per la disciplina delle attribuzioni del 
Ministero dell'interno in materia di documenti archivistici non ammessi alla 
libera consultabilità, nonché per le conseguenziali modifiche delle norme 
previste dal decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, 
e per l'integrazione degli organici dei ruoli del personale civile di detta 
amministrazione in corrispondenza ai servizi anzidetti; 
Udito il parere della commissione parlamentare di cui al terzo comma del citato 
art. 2 della legge 29 gennaio 1975, n. 5; 
Sentito il Consiglio dei Ministri; 
Sulla concertata proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del 
Ministro per l'interno e del Ministro per il tesoro; 
Decreta: 
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1. L'amministrazione dell'interno provvede, in attuazione del comma secondo, 
lettera c), dell'art. 2 del decreto-legge 14 dicembre 1974, n. 657, come 
modificato dalla legge 29 gennaio 1975, n. 5; 
a) ad esercitare la vigilanza, ai fini di assicurarne l'integrità e la 
riservatezza, sui documenti che costituiscono eccezione alla consultabilità ai 
sensi dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 
1963. n. 1409; 
b) ad autorizzare, nei casi e con le procedure previste dalle disposizioni 
vigenti, la consultazione degli atti di cui alla precedente lettera a); 
c) a svolgere i compiti di vigilanza previsti dal titolo IV del citato decreto 
del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409 sui documenti che 
rientrano nella categoria riservata prevista dall'art. 21 del decreto medesimo, 
che si trovano a qualsiasi titolo in possesso di enti pubblici e di privati. 
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2. Per l'attuazione dei compiti previsti dal precedente art. 1 è istituito 
nell'ambito della Direzione generale degli affari generi e del personale del 
Ministero dell'interno un ispettorato centrale cui è preposto un prefetto 
ispettore generale di amministrazione. Il Ministro può avvalersi, altresì, in 
sede periferica dei prefetti e, nelle province di Trento e Bolzano, dei 
rispettivi commissari del Governo. 
Il Ministro per l'interno determina con proprio decreto la regolamentazione 
interna dei servizi. 
In relazione ai compiti di cui alle lettere a) e b) del precedente articolo, il 
Ministro per l'interno dispone ispezioni presso l'archivio centrale dello Stato, 
gli archivi di Stato e le sezioni di archivi di Stato, a mezzo di funzionari 
della carriera direttiva amministrativa dell'amministrazione civile 
dell'interno. 
Gli organici dei ruoli dell'amministrazione civile dell'interno, appresso 
indicati, vengono integrati con le seguenti variazioni: 


+----------------------------------------------------+---------+
|                                                    |  Numero |
|                                                    |dei posti|
|                                                    +---------+
|carriera di concetto amministrativa. . . . . . . . .|     30  |
|carriera esecutiva:                                 |         |
|   ruolo archivio. . . . . . . . . . . . . . . . . .|     15  |
|   ruolo copia . . . . . . . . . . . . . . . . . . .|     25  |
Le piante organiche e le denominazioni delle qualifiche della carriera di 
concetto amministrativa e della carriera esecutiva sono specificate per ciascun 
ruolo organico in conformità di quanto disposto negli articoli 18 e 23 del 
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, con decreto 
del Ministro per l'interno di concerto con il Ministro per il tesoro. 
Con decreto del Ministro dell'interno è istituita la commissione per le 
questioni inerenti alla consultabilità degli atti d'archivio riservati. La 
commissione fornisce la consulenza al Ministro nell'analisi comparativa degli 
interessi alla accessibilità degli atti e la tutela della riservatezza 
individuale. Nella composizione della commissione è assicurata la partecipazione 
di un rappresentante del Ministero per i beni e le attività culturali (2). 
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(2) Comma aggiunto dall'art. 8, D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 281, con la decorrenza 
indicata nell'art. 18 dello stesso decreto. 
 





3. Per i documenti prodotti dagli uffici delle amministrazioni dello Stato, 
l'accertamento della natura degli atti non liberamente consultabile è effettuato 
dalle commissioni di sorveglianza in occasione degli adempimenti di cui alla 
lettera d) dell'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 
1963, n. 1409. Il provvedimento definitivo è adottato dal Ministro per 
l'interno, sentito il parere del Ministro per i beni culturali ed ambientali. 
Le commissioni di sorveglianza previste dagli articoli 25 e 27 del richiamato 
decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, numero 1409, sono 
modificate nella loro composizione con l'aggiunta di un rappresentante 
dell'amministrazione civile dell'interno, designato dal ministro per l'interno. 
Nei casi previsti dagli articoli 32, 33, 34, 39 42 del citato decreto del 
Presidente della Repubblica, il Ministero per i beni culturali ed ambientali e 
gli organi periferici da esso dipendenti provvedono a segnalare al Ministero 
dell'interno la presenza di documenti relativi agli ultimi 70 anni. La 
determinazione degli atti eventualmente non consultabili è effettuata dal 
Ministro per l'interno sentito il parere del Ministro per i beni culturali ed 
ambientali. 
[Le proposte di scarico di documenti non consultabili di cui al precedente art. 
1, lettera a), sono inoltrate, per i provvedimenti di competenza, al Ministero 
dell'interno] (3). 
Per gli atti conservati negli archivi di Stato alla data di entrata in vigore 
del presente decreto, l'individuazione dei documenti aventi carattere riservato 
ai sensi del primo comma dell'art. 21 del decreto del Presidente della 
Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, è effettuata dal Ministro per l'interno, 
sentito il parere del Ministro per i beni culturali ed ambientali. 
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(3) Comma abrogato dall'art. 10, D.P.R. 8 gennaio 2001, n. 37. 
 





4. I sovrintendenti archivistici, ricevuti gli inventari di cui agli articoli 
30, lettera c), e 38, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 30 
settembre 1963, n. 1409, ne trasmettono copia al Ministero dell'interno ai fini 
dell'accertamento dell'esistenza di documenti non consultabili ai sensi degli 
articoli 21 e 22 del decreto stesso. Analoghe comunicazioni vengono effettuate 
nei casi previsti dagli articoli 33, 34, 35, 37, secondo, terzo e quarto comma, 
38 lettere e) ed f), 42, 43 e 45. 
I provvedimenti adottati dai sovrintendenti archivistici ai sensi dell'art. 36 
del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, sono 
comunicati al Ministero dell'interno al fine di accertare l'esistenza di 
documenti non ammessi alla libera consultabilità ai sensi degli articoli 21 e 22 
del citato decreto del Presidente della Repubblica. 
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5. I documenti riservati dell'amministrazione dell'interno sono versati 
all'amministrazione dei beni culturali ed ambientali allorché, per il decorso 
dei termini stabiliti dalle disposizioni vigenti, divengono liberamente 
consultabili. 
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6. Il Ministro per l'interno, ai fini dell'autorizzazione di cui all'art. 1, 
lettera b), del presente decreto, ha facoltà di avvalersi del parere del 
comitato di settore per i beni archivistici, istituito presso il Ministero per i 
beni culturali ed ambientali, in relazione al valore storico-culturale dei 
documenti riservati di cui sia stata richiesta la consultazione. 
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7. Per quanto non contemplato dal presente decreto valgono, in quanto 
compatibili, le norme stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 30 
settembre 1963, n. 1409. 
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8. All'onere derivante dall'applicazione del presente decreto, valutato in lire 
300 milioni in ragione di anno, si provvede, per l'anno finanziario 1976, 
mediante corrispondente riduzione del cap. 6856 dello stato di previsione della 
spesa del Ministero del tesoro. 
Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le 
occorrenti variazioni di bilancio. 
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