GAZZETTA UFFICIALE SERIE GENERALE N.140 DEL 30/5/1974





L. 16 maggio 1974, n. 200.  Agg. G.U. 31/01/2006
Disposizioni concernenti il personale non medico degli istituti clinici 
universitari. 
 
Pubblicata nella Gazz. Uff. 30 maggio 1974, n. 140. 
Vedi, anche, l'art. 95, L. 11 luglio 1980, n. 312, riportata alla voce 
Impiegati civili dello Stato. 
 






1. A decorrere dal 1° marzo 1974 a tutto il personale non medico universitario 
che presta servizio presso le cliniche e gli istituti universitari di ricovero e 
cura convenzionati con gli enti ospedalieri o gestiti direttamente dalle 
università è corrisposta una indennità, con esclusione di qualsiasi onere a 
carico del bilancio dello Stato, non utile ai fini previdenziali e assistenziali 
nella misura occorrente per equiparare il trattamento economico complessivo ivi 
compresi i compensi per lavoro straordinario ma escluse le quote di aggiunta di 
famiglia, a quello del personale non medico ospedaliero di pari mansioni ed 
anzianità. 
Le somme occorrenti per la corresponsione dell'indennità di cui al precedente 
comma sono a carico degli enti o istituti e sono erogate con le modalità di cui 
all'articolo 4 della legge 25 marzo 1971, n. 213 (2). 
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(2) Riportata al n. B/V. 
 





2. Nei casi di complessi o istituti convenzionati tra università ed enti 
ospedalieri ai sensi dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 
27 marzo 1969, n. 129 (3), il personale di ruolo non medico in servizio presso 
istituti clinici universitari e di fatto adibiti all'espletamento di attività 
assistenziali, previa deliberazione dell'ente ospedaliero anche in relazione ai 
necessari adeguamenti delle dotazioni organiche in conformità alle vigenti 
leggi, passa a domanda alle dipendenze dell'ente ospedaliero medesimo. Sarà in 
ogni caso salvaguardato il riconoscimento delle posizioni di carriera ed 
economiche già acquisite nei ruoli di provenienza e, ai fini del trattamento di 
quiescenza e della buonuscita, si provvede alla ricongiunzione del precedente 
con il nuovo servizio ai sensi della legge 22 giugno 1954, n. 523 (4). 
Negli stessi casi gli enti ospedalieri deliberano altresì il passaggio a domanda 
alle proprie dipendenze del personale non medico non di ruolo in servizio presso 
gli istituti clinici universitari e di fatto adibito all'espletamento di 
attività assistenziali, con il riconoscimento, in conformità alle norme 
dell'ordinamento del personale ospedaliero, del servizio comunque prestato alle 
dipendenze dell'amministrazione universitaria. 
Il personale che intende avvalersi delle disposizioni di cui ai precedenti commi 
deve in ogni caso presentare domanda all'ente ospedaliero competente entro il 
termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge 
anche nelle more dell'adozione delle prescritte deliberazioni da parte degli 
enti ospedalieri. 
Gli enti ospedalieri stabiliranno i criteri e le modalità dei passaggi di cui ai 
precedenti commi sentite le organizzazioni sindacali più rappresentative sul 
piano nazionale e facendo in ogni caso salvi i diritti e le aspettative del 
personale già in servizio alle proprie dipendenze. 
Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche al pio istituto 
di Santo Spirito ed ospedali riuniti di Roma per il personale non medico degli 
istituti clinici universitari adibito di fatto all'espletamento di attività 
assistenziali nei reparti del policlinico "Umberto I". 
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(3) Riportato al n. A/X. 
(4) Riportata alla voce Pensioni civili, militari e di guerra: istituti di 
previdenza amministrati dal ministero del tesoro. 
 



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