GAZZETTA UFFICIALE SERIE GENERALE N. 104 DEL 27/4/1969



D.P.R. 27 marzo 1969, n. 130.   Agg. G.U. 31/01/2006
Stato giuridico dei dipendenti degli enti ospedalieri. 
 
Pubblicato nel Suppl. ord. alla Gazz. Uff. 23 aprile 1969, n. 104. 
Si ritiene opportuno riportare anche la premessa del presente decreto. 
 





IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
Visto l'art. 87 della Costituzione; 
Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132 (3), concernente gli enti ospedalieri e 
la assistenza ospedaliera; 
Visti gli articoli 40, 42, 43 e 64 della legge suddetta, riguardanti la delega 
al Governo ad emanare norme aventi forza di legge ordinaria, sullo stato 
giuridico dei dipendenti degli enti ospedalieri; 
Sentite le associazioni sindacali delle categorie interessate e i rappresentanti 
delle amministrazioni ospedaliere designati dalla relativa associazione; 
Udito il parere della Commissione parlamentare di cui all'art. 40 della stessa 
legge; 
Sentito il Consiglio dei Ministri; 
Sulla proposta del Ministro per la sanità di concerto con i Ministri per il 
tesoro e per la pubblica istruzione; 
Decreta: 


                                                           Artt.
TITOLO I      - Classificazione  del   personale   e
                ammissione agli impieghi:
 Capo I       - Classificazione   del   personale  e
                qualifiche . . . . . . . . . . . . .     1
 Capo II      - Ammissione agli impieghi . . . . . .     2 -  17

TITOLO II     - Doveri    -      Responsabilità    -
                Incompatibilità - Diritti:
 Capo I       - Doveri,       responsabilità       e
                incompatibilità. . . . . . . . . . .    18 -  27
 Capo II      - Diritti. . . . . . . . . . . . . . .    28 -  48
 Capo III     - Diritti sindacali. . . . . . . . . .    49 -  54

TITOLO III    - Relazione informativa -  Commissione
                consultiva - Stato matricolare . . .    55 -  59

TITOLO IV     - Cessazione   e   ricostituzione  del
                rapporto d'impiego . . . . . . . . .    60

TITOLO V      - Svolgimento dei concorsi:
 Capo I       - Concorsi  del   personale  sanitario
                medico:
  Sezione I   - Generalità . . . . . . . . . . . . .    61 -  62
  Sezione II  - Esami di idoneità. . . . . . . . . .    63 -  74
  Sezione III - Concorsi di assunzione . . . . . . .    75 -  91
 Capo II      - Concorsi  del   personale  sanitario
                farmacista:
  Sezione I   - Esami di idoneità. . . . . . . . . .    92 -  94
  Sezione II  - Concorsi di assunzione . . . . . . .    95 - 101
 Capo III     - Concorsi    per      il    personale
                amministrativo . . . . . . . . . . .   102 - 109
 Capo IV      - Concorsi di assunzione del personale
                tecnico. . . . . . . . . . . . . . .   110 - 117
 Capo V       - Concorso di assunzione del personale
                sanitario ausiliario . . . . . . . .   118 - 123
 Capo VI      - Concorsi di assunzione del personale
                esecutivo. . . . . . . . . . . . . .   124

TITOLO VI     - Internato dei neo laureati . . . . .   125

TITOLO VII    - Norme finali e transitorie . . . . .   126 - 135
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(3) Riportata al n. A/VIII. 
 





TITOLO I 
Classificazione del personale e ammissione agli impieghi 
Capo I - Classificazione del personale e qualifiche 
(giurisprudenza di legittimità) 
1. Specificazione del personale degli enti ospedalieri. 
Il personale degli enti ospedalieri è costituito da: 
personale sanitario; 
personale laureato dei ruoli speciali addetto alle attività sanitarie; 
personale amministrativo; 
personale tecnico; 
personale sanitario ausiliario; 
personale esecutivo; 
personale di assistenza religiosa. 
Il personale sanitario, che appartiene alle carriere direttive, è costituito da: 

medici con funzioni igienico-organizzative: sovraintendenti, direttori, vice 
direttori e ispettori sanitari; 
medici con funzioni di diagnosi e cura: primari, aiuti, assistenti; 
farmacisti: direttori di farmacia, farmacisti collaboratori. 
Il personale laureato dei ruoli speciali della carriera direttiva addetto alle 
attività sanitarie è costituito da: 
biologi; 
chimici; 
fisici; 
con le qualifiche di direttori, coadiutori e assistenti. 
Il personale amministrativo è costituito da: 
direttore amministrativo, altrimenti denominato con la equipollente qualifica di 
segretario generale; 
personale della carriera direttiva; 
personale della carriera di concetto; 
personale della carriera d'ordine; 
personale della carriera esecutiva. 
Il personale tecnico è costituito da: 
tecnici per i laboratori di indagine, diagnosi e terapie, specializzati in: 
radiologia medica, anatomia patologica, istopatologia, laboratorio medico, ed in 
altri settori preordinati al buon funzionamento dei servizi di diagnosi e cura, 
con le qualifiche di: capo tecnico e tecnico specializzato. 
Il personale sanitario ausiliario è costituito da: 
personale di assistenza ostetrica, con le qualifiche di: ostetrica capo, 
ostetrica; 
personale di assistenza diretta, con le qualifiche di: capo sala, infermiere 
professionale specializzato, infermiere professionale e vigilatrice d'infanzia, 
infermiere generico, puericultrice; 
personale di assistcnza medica e assistenza sociale, con le qualifiche 
rispettivamente di: assistenza sanitaria visitatrice e assistente sociale; 
personale di assistenza ai servizi speciali, con le qualifiche di: terapista 
della riabilitazione nelle varie qualificazioni; 
personale dirigente e di funzioni didattica delle scuole per infermieri generici 
e professionali con le qualifiche rispettivamente di: capo dei servizi sanitari, 
ausiliari, direttore e vice direttore didattico. 
Il personale esecutivo è costituito da: 
personale di custodia; 
personale addetto ai servizi sanitari con le qualifiche di: disinfettore capo, 
disinfettore, ausiliario o portantino; 
personale addetto ai servizi generali, economali e tecnici, distinto in capo 
servizio operai, operaio specializzato, operaio comune. 
Il personale di assistenza religiosa è costituito da ministri del culto 
cattolico. 
La pianta organica del personale dei vari servizi ed i relativi aggiornamenti, 
anche per quanto attiene alle qualifiche, in stretta relazione con i compiti che 
l'ente ospedaliero, secondo la sua caratteristica ed il suo tipo, deve 
assolvere, sono deliberati dal consiglio di amministrazione tenendo conto delle 
indicazioni del piano regionale, sentito il consiglio dei sanitari o il 
consiglio sanitario centrale, e consultate le organizzazioni sindacali 
interessate. 
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Capo II - Ammissione agli impieghi 
2. Requisiti generali. 
Possono accedere agli impieghi presso gli enti ospedalieri coloro che possiedono 
i seguenti requisiti generali: 
a) cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non 
appartenenti alla Repubblica; 
b) età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 35, fatte salve le 
maggiorazioni di legge; 
c) buona condotta morale e civile; 
d) idoneità fisica all'impiego. L'amministrazione prima di procedere alla nomina 
ha facoltà di sottoporre a visita medica i vincitori del concorso. 
Non possono accedere agli impieghi coloro che siano esclusi dall'elettorato 
attivo politico e coloro che siano stati destinati o dispensati dall'impiego 
presso una pubblica amministrazione. 
I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine 
stabilito dal bando di concorso per la presentazione della domanda di 
ammissione. 
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(giurisprudenza di legittimità) 
3. Assunzione in servizio. 
L'assunzione agli impieghi presso gli enti ospedalieri è effettuata, nei limiti 
dei posti previsti dalle piante organiche, mediante pubblico concorso. 
Resta la facoltà dei consigli di amministrazione degli enti ospedalieri di 
stipulare convenzioni con gli ordini religiosi per l'espletamento di particolari 
servizi con personale idoneo alle funzioni rispettivamente assegnate. 
L'assunzione per chiamata è ammessa soltanto per speciali categorie del 
personale esecutivo, per le quali siano state predisposte, di intesa con le 
organizzazioni sindacali interessate, adeguati criteri selettivi. 
In attesa dell'espletamento dei pubblici concorsi per posti resisi vacanti, le 
amministrazioni ospedaliere in relazione alle esigenze di servizio, secondo la 
procedura indicata nel comma precedente, possono ricoprirli per incarico 
temporaneo, non rinnovabile, per la durata massima di sei mesi. 
Il conferimento dei posti di interino deve essere effettuato a favore dei 
dichiarati idonei nell'ultimo concorso, secondo l'ordine della graduatoria; nel 
caso in cui l'ultimo concorso risalga ad oltre tre anni, deve essere effettuato 
in favore del candidato che sia in possesso dei requisiti richiesti e che, in 
seguito ad avviso pubblico dato dall'amministrazione ospedaliera, presenti 
maggiori titoli da valutarsi secondo i criteri fissati nel presente decreto. 
È in facoltà dell'amministrazione mettere a concorso, oltre i posti già 
disponibili alla data del bando, anche quelli che si rendono vacanti, in 
dipendenza di collocamento a riposo, nel semestre successivo alla data di 
pubblicazione della deliberazione che indice il concorso. Le nomine a tali 
ultimi posti sono deliberate al verificarsi delle singole vacanze qualora il 
concorso venga espletato prima. 
Il concorso è indetto con deliberazione del consiglio di amministrazione 
dell'ente ospedaliero entro tre mesi dal giorno del verificarsi della vacanza. 
Il termine per la presentazione delle domande non può essere inferiore a 45 
giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso del bando di concorso nella 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica. 
Il bando deve essere altresì pubblicato nella Gazzetta Ufficiale regionale o nel 
Foglio annunzi legali della provincia (3/a). 
Il bando indica i posti messi a concorso, il loro numero, i documenti 
prescritti, i requisiti, le condizioni e, nei concorsi per esami, il programma 
delle prove relative. 
Al bando deve essere data la massima diffusione anche con altri mezzi e deve 
essere notificato agli enti cui compete per legge la collocazione speciale. 
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(3/a) I fogli degli annunzi legali delle province sono stati aboliti dall'art. 
31, L. 24 novembre 2000, n. 340, con la decorrenza ivi indicata. Lo stesso 
articolo ha inoltre stabilito che, quando disposizioni vigenti prevedono la 
pubblicazione nel foglio annunzi legali come unica forma di pubblicità, la 
pubblicazione venga effettuata nella Gazzetta Ufficiale. 
 





4. Riserva di posti e preferenze. 
Per quanto riguarda le preferenze e le precedenze i regolamenti organici degli 
enti devono adeguarsi alle leggi vigenti per gli impiegati civili dello Stato, 
mentre per la riserva dei posti devono far riferimento alle disposizioni di 
legge in materia. 
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5. Ammissione ai concorsi. 
Per l'ammissione ai concorsi gli aspiranti devono indicare nella domanda: 
a) la data, il luogo di nascita e la residenza; 
b) il possesso della cittadinanza italiana; 
c) il comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della loro 
non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime; 
d) le eventuali condanne penali riportate; 
e) i titoli di studio posseduti; 
f) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari; 
g) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause 
di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego; 
h) i titoli che danno diritto ad elevazione del limite massimo di età per 
l'ammissione al concorso. 
La firma in calce alla domanda deve essere autenticata nei modi di legge. Per i 
dipendenti statali e degli enti locali ed ospedalieri è sufficiente 
l'autenticazione da parte dell'amministrazione presso la quale prestano 
servizio. 
L'amministrazione provvede d'ufficio ad accertare nelle forme di legge, i 
requisiti della cittadinanza e della buona condotta. 
I concorrenti possono unire alla domanda di partecipazione al concorso tutti 
quei documenti e titoli scientifici e di carriera che credano opportuno 
presentare nel proprio interesse agli effetti della valutazione di merito e 
della formazione della graduatoria. 
I titoli devono essere prodotti in originale o in copia legale. Le pubblicazioni 
devono essere edite a stampa ed essere attinenti o affini alla materia del 
concorso. 
Nelle domande di ammissione al concorso l'aspirante deve indicare il domicilio 
presso il quale deve, ad ogni effetto, essergli fatta ogni necessaria 
comunicazione. 
Alla domanda devono essere uniti un elenco in carta semplice dei documenti e dei 
titoli ed un curriculum datato e firmato dal concorrente. 
Sono dispensati dalla presentazione dei documenti di rito, dalla visita medica e 
dal requisito dell'età coloro che già appartengono al personale di ruolo 
dipendente da amministrazioni ospedaliere o da altre amministrazioni pubbliche. 
Per il personale non di ruolo il requisito dell'età viene riferito alla data 
della prima assunzione in servizio. 
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6. Ammissione al concorso e nomina della commissione esaminatrice. 
All'ammissione dei candidati provvede il consiglio di amministrazione. 
L'esclusione dal concorso può essere disposta soltanto per difetto dei requisiti 
prescritti o con provvedimento motivato. 
Entro trenta giorni dalla data di scadenza del bando di concorso il consiglio di 
amministrazione nomina la commissione esaminatrice. 
Nei concorsi per titoli ed esami la valutazione dei titoli deve aver luogo prima 
dell'inizio della correzione degli elaborati scritti. 
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7. Svolgimento delle prove scritte. 
Nel giorno stesso ed immediatamente prima di ogni prova scritta, la commissione 
predispone una terna di temi pertinenti alla materia oggetto di trattazione che 
vengono registrati con numerazione progressiva. 
Ammessi i candidati nella sala degli esami, previo loro riconoscimento, si 
procede ad imbussolare i numeri corrispondenti ai temi, alla presenza dei 
candidati stessi, uno dei quali, designato dagli altri, estrae un numero 
corrispondente al tema che deve formare oggetto della prova di esame. 
La durata e la disciplina delle singole prove sono stabilite dalla commissione. 
Durante le prove scritte non è permesso ai concorrenti di comunicare tra loro 
verbalmente o per iscritto, ovvero di mettersi in relazione con gli altri, salvo 
con membri della commissione esaminatrice. 
I lavori debbono essere scritti esclusivamente, a pena di nullità, su carta 
recante il timbro dell'ente e la firma di un membro della commissione 
esaminatrice. 
I candidati non possono portare con sé carta da scrivere, appunti, manoscritti, 
libri o pubblicazioni di qualunque specie. 
Possono consultare soltanto testi di legge posti a loro disposizione dalla 
commissione, i dizionari e quelle altre pubblicazioni che siano state 
espressamente consentite dalla commissione esaminatrice. 
Il concorrente che contravviene alle disposizioni dei commi precedenti o che, 
comunque, abbia copiato in tutto o in parte lo svolgimento di un tema, è escluso 
dal concorso. 
La commissione cura l'osservanza delle disposizioni stesse ed ha facoltà di 
adottare i provvedimenti necessari. 
A tale scopo, durante lo svolgimento delle prove scritte, almeno uno dei membri 
della commissione ed il segretario devono trovarsi nella sala degli esami. 
Il diario delle prove scritte deve essere comunicato ai candidati ammessi al 
concorso non meno di 15 giorni prima dell'inizio di esse. 
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8. Adempimenti dei concorrenti e della commissione. 
In ciascuno dei giorni delle prove scritte sono consegnate a ciascun candidato 
due buste di cui una grande ed una piccola contenente un foglietto bianco. 
Il candidato, svolto il tema, senza apporvi sottoscrizione né altro 
contrassegno, mette il foglio o i fogli nella busta grande. Quindi, alla 
presenza del presidente o del membro della commissione presente in aula, dopo 
essere stato da quest'ultimo nuovamente identificato, scrive il proprio nome e 
cognome, la data ed il luogo di nascita, nel foglietto piccolo e lo chiude nella 
busta piccola. Pone quindi anche la busta piccola nella grande che richiude e 
consegna al presidente della commissione o al membro in quel momento presente, 
il quale vi appone attraverso il lembo di chiusura la propria firma. 
Al termine della prova tutte le buste vengono raccolte in un unico piego, che, 
debitamente suggellato, viene firmato dai membri della commissione presenti al 
momento della chiusura e dal segretario. 
Durante le prove, e fino alla consegna dell'elaborato, il candidato non può 
uscire dalla sala di esami e dai locali assegnati, che devono essere 
efficacemente vigilati. 
I pieghi, tenuti in custodia dal segretario della commissione, sono aperti alla 
presenza della commissione stessa in seduta plenaria al momento di procedere 
alla revisione di ciascuna prova scritta. Il presidente appone su ciascuna busta 
esterna, man mano che si procede alla sua apertura, un numero progressivo che 
viene ripetuto sull'elaborato e sulla busta piccola che vi è acclusa. Tale 
numero è riprodotto su apposito elenco destinato alla registrazione del 
risultato delle votazioni sui singoli elaborati ed alla apertura delle buste 
minori. Tale operazione, con il conseguente riconoscimento dei nomi deve 
avvenire dopo che per tutti i lavori di tutte le prove scritte sia stata 
espressa la votazione. 
Delle operazioni del concorso e delle deliberazioni prese dalla commissione 
giudicatrice si deve redigere processo verbale che deve essere sottoscritto da 
tutti i commissari e dal segretario. 
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(giurisprudenza di legittimità) 
9. Esclusione dall'esame orale. 
Nei concorsi per i quali siano previste prove di esame scritte e orali, 
l'ammissione del concorrente a queste ultime è subordinata all'esito favorevole 
delle prove scritte che si consegue con il raggiungimento della media di sette 
decimi e non meno di sei decimi in ciascuna di esse. 
La commissione esaminatrice, dopo l'espletamento delle prove scritte, provvede 
alla correzione degli elaborati ed alla attribuzione dei relativi punteggi, 
dandone comunicazione agli interessati almeno 20 giorni prima della data fissata 
per le prove orali. 
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10. Deliberazioni e verbali della commissione. 
La commissione, con la costante presenza di tutti i suoi membri e del 
segretario, procede all'esame dei titoli, alla revisione delle prove scritte e 
allo svolgimento delle prove orali deliberando a maggioranza di voti palesi. 
Di ogni seduta della commissione è redatto processo verbale a cura del 
segretario. 
Dai verbali, firmati da tutti i commissari e dal segretario, devono risultare la 
piena osservanza della procedura e delle formalità prescritte, i criteri 
prefissati per l'attribuzione dei punteggi massimi e dei coefficienti numerici 
ai titoli di merito, i punti attribuiti in concreto ai singoli titoli, i temi 
delle prove scritte, i voti dati alle prove di esame, le conclusioni finali e la 
graduatoria degli idonei. 
Ogni commissario ha diritto di far iscrivere a verbale, controfirmandole, tutte 
le osservazioni in merito a presunte irregolarità nello svolgimento del 
concorso, ma non può rifiutarsi di firmare il verbale. 
I verbali del concorso vengono al termine dei lavori rimessi all'amministrazione 
dell'ente. 
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11. Compensi ai componenti delle commissioni esaminatrici. 
A tutti i componenti delle commissioni giudicatrici dei concorsi sono 
corrisposti i compensi nella misura stabilita per le commissioni di concorso a 
posti nella amministrazione dello Stato, nonché le indennità dovute. 
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12. Conferimento dei posti. 
Riconosciuta la regolarità degli atti del concorso, il consiglio di 
amministrazione li approva e procede alla nomina secondo la graduatoria 
formulata dalla commissione. 
Le deliberazioni di nomina devono essere adottate entro trenta giorni dalla data 
di ricezione dei verbali del concorso. 
I vincitori del concorso e gli altri concorrenti dichiarati idonei sono invitati 
dall'amministrazione a presentare nel termine e con le modalità stabilite dal 
bando di concorso, a pena di decadenza: 
a) l'originale diploma del titolo di studio, o una copia autentica, ovvero il 
documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione del 
diploma; 
b) il certificato medico rilasciato dal medico provinciale o dall'ufficiale 
sanitario attestante la idoneità fisica al servizio incondizionato nell'impiego 
al quale si rifcrisce il concorso; 
c) certificato generale del casellario giudiziale e gli altri documenti 
necessari per dimostrare il possesso dei requisiti prescritti. 
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13. Utilizzazione della graduatoria. 
La graduatoria degli idonei può essere utilizzata entro un anno dalla nomina dei 
vincitori per ricoprire nel ruolo, secondo l'ordine della graduatoria stessa, i 
posti messi a concorso resisi vacanti per rinuncia o altri motivi. 
Non possono essere attribuiti posti istituiti successivamente alla data del 
bando di concorso. 
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14. Opzione. 
I candidati che abbiano ottenuto la nomina a più di un posto nello stesso ente 
devono optare per uno dei posti stessi. 
L'opzione deve risultare da dichiarazione scritta che deve pervenire 
all'amministrazione dell'ente ospedaliero nel termine perentorio di trenta 
giorni dalla data di ricezione dell'ultima notificazione di nomina. 
In difetto di tale dichiarazione si deve intendere accettato il posto per il 
quale pervenne, in ordine di tempo, prima che per gli altri, la comunicazione di 
nomina e si intendono revocate e come non avvenute le nomine successive. 
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15. Nomina. 
I vincitori del concorso conseguono la nomina in prova con deliberazione del 
consiglio di amministrazione. 
La nomina del dipendente che, per giustificato motivo, assume servizio con 
ritardo sul termine prefissogli, decorre, agli effetti economici, dal giorno in 
cui prende effettivo servizio. 
Colui che ha conseguito la nomina, se non assume servizio senza giustificato 
motivo entro trenta giorni dal termine stabilito dall'amministrazione, decade 
dalla nomina. 
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16. Nomina avvenuta in base a documenti irregolari. 
Decade dall'impiego chi abbia conseguito l'impiego stesso mediante la 
presentazione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile. Il 
provvedimento è adottato con deliberazione del consiglio di amministrazione. 
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(giurisprudenza di legittimità) 
17. Periodo di prova. 
Il periodo di prova ha la durata di sei mesi. 
È esonerato dal periodo di prova il vincitore del concorso che, in servizio 
presso la stessa amministrazione che ha bandito il concorso, provenga da una 
carriera o qualifica e disciplina corrispondente a quella alla quale è stato 
nominato. 
Può essere altresì esonerato dal periodo di prova il personale di ruolo, 
proveniente da altri ospedali, che abbia superato il periodo di prova nella 
medesima carriera, qualifica e disciplina. 
Compiuto favorevolmente il periodo di prova, il dipendente consegue la conferma 
nel posto di ruolo con deliberazione del consiglio di amministrazione, sentito 
il parere del direttore amministrativo o del sovraintendente o direttore 
sanitario, secondo le rispettive competenze. 
In caso di giudizio sfavorevole il periodo di prova è prorogato di sei mesi, al 
termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, il consiglio di 
amministrazione dichiara la risoluzione del rapporto di impiego con 
deliberazione motivata. In tal caso spetta al dipendente una indennità pari a 
due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova. Qualora entro un 
mese dalla scadenza del periodo di prova, non sia intervenuto un provvedimento 
di proroga, ovvero un giudizio sfavorevole, la prova s'intende compiuta 
favorevolmente. Per il dipendente nominato in ruolo il servizio di prova è 
computato come servizio di ruolo a tutti gli effetti. 
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TITOLO II 
Doveri - Responsabilità - Incompatibilità - Diritti 
Capo I - Doveri, responsabilità e incompatibilità 
(giurisprudenza di legittimità) 
18. Promessa solenne e giuramento. 
Il dipendente, all'atto dell'assunzione in prova e al momento di conseguire la 
nomina in ruolo, presta rispettivamente promessa solenne e giuramento nelle 
forme di rito. 
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19. Obbligo della residenza e della reperibilità generica. 
Il dipendente deve risiedere nel comune dove ha la sede di servizio. 
Il consiglio di amministrazione, per eccezionali ragioni, può autorizzare il 
dipendente a risiedere altrove quando ciò sia conciliabile col pieno e regolare 
adempimento d'ogni altro suo dovere; dell'eventuale diniego è data comunicazione 
scritta all'interessato. 
Il personale di assistenza sanitaria e religiosa deve rendersi reperibile per i 
casi di particolari esigenze di servizio. 
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20. Comportamento in servizio. 
Il personale è tenuto al diligente e sollecito adempimento delle mansioni 
previste dalle presenti norme, tutelando l'interesse dell'amministrazione. Il 
personale deve usare modi corretti nei confronti del pubblico ed ispirarsi al 
principio della assidua e responsabile collaborazione. Esso è tenuto al segreto 
professionale ed al segreto sulle informazioni che possono essere venute a sua 
conoscenza per visione di materiale statistico attinente ai singoli ricoverati. 
Il dipendente al quale dal proprio superiore venga impartito un ordine che egli 
ritenga illegittimo deve farne rimostranza allo stesso superiore, dichiarandone 
le ragioni. 
Se l'ordine è rinnovato per iscritto il dipendente ha il dovere di darvi 
esecuzione, salvo quando si tratti di atto vietato dalla legge. 
Il dipendente è tenuto a far rilevare al proprio superiore eventuali 
inconvenienti del servizio, avanzando proposte per una migliore organizzazione. 
Il dipendente ha l'obbligo di curare e custodire il materiale affidatogli e non 
può esimersi dall'essere sottoposto a controlli medici periodici ed alle 
vaccinazioni stabilite dalla direzione sanitaria. 
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(giurisprudenza di legittimità) 
21. Doveri professionali. 
Il personale ha il dovere di prestare la sua opera nell'ente conformemente ai 
principi di etica professionale, di umana solidarietà verso i malati e di 
reciproco rispetto delle competenze inerenti a ciascuna divisione o servizio. 
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(giurisprudenza di legittimità) 
22. Obbligo dei servizi sanitari complementari. 
Quando l'organico dell'ente ospedaliero non prevede posti per i servizi sanitari 
complementari, i medici con funzioni di diagnosi e cura hanno l'obbligo di 
prestare l'assistenza ambulatoriale nonché, all'occorrenza, i consulti richiesti 
da altri reparti o servizi e, limitatamente agli aiuti ed assistenti, i turni di 
guardia, di pronto soccorso e di accettazione. 
Analogo obbligo compete ai farmacisti per il servizio di guardia farmaceutica. 
Il servizio di guardia deve essere svolto nell'ambito del normale orario di 
servizio settimanale. Le altre prestazioni, se operate fuori dell'orario di 
servizio, danno diritto a compensi straordinari. 
Quando l'ente ospedaliero abbia contratto convenzioni per assicurare nell'ambito 
dei suoi compiti istituzionali servizi specialistici ed ambulatoriali in altri 
enti o per altri enti, i servizi in questione saranno espletati dai medici con 
funzioni di diagnosi e cura che accettino le condizioni retributive della 
convenzione. 
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23. Obbligo del lavoro straordinario. 
Quando particolari esigenze di servizio lo richiedano il dipendente è obbligato 
a prestare la sua opera in ore non comprese nell'orario normale, nei limiti 
delle vigenti disposizioni di legge relative alla tutela fisica del lavoratore, 
con diritto alla retribuzione per lavoro straordinario nella misura stabilita 
con le deliberazioni di cui all'art. 33. 
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(giurisprudenza di legittimità) 
24. Obbligo dell'orario di servizio. 
Il dipendente deve osservare l'orario di servizio. 
La durata settimanale del servizio, per tutto il personale, è stabilita in 
quaranta ore da ripartirsi in turni giornalieri che ordinariamente non devono 
oltrepassare le 8 ore continuative. 
Per il personale sanitario medico il rapporto di impiego può essere a tempo 
pieno o a tempo definito. 
A) Tempo pieno. Il singolo medico, a domanda, viene ammesso, con delibera del 
consiglio di amministrazione, al rapporto di lavoro a tempo pieno. L'opzione per 
il servizio a tempo pieno comporta: 
rinuncia alla attività libero-professionale extraospedaliera, compresi i 
contratti per l'assistenza generica o specialistica con le istituzioni 
assistenziali, previdenziali ed assicurative; 
totale disponibilità per i servizi dell'ente contemplati dall'art. 2 della legge 
12 febbraio 1968, n. 132 (4). 
B) Tempo definito. Il rapporto di lavoro a tempo definito comporta la facoltà 
del libero esercizio professionale, anche fuori dell'ospedale, purché non in 
contrasto con le norme di cui all'art. 3 della legge 10 maggio 1964, n. 336 (5), 
e di cui all'art. 43, lettera d), della legge 12 febbraio 1968, n. 132 (4), e 
nel rispetto dell'orario di servizio. 
Detto orario, eguale per tutto il personale sanitario medico senza distinzione 
di qualifica, è stabilito dalle singole amministrazioni con la stessa 
deliberazione con la quale è determinato il trattamento economico per il 
personale medico a tempo definito in conformità degli accordi sindacali 
nazionali di cui all'ultimo comma dell'art. 40 della legge 12 febbraio 1968, n. 
132. 
In ogni caso il tempo definito non può essere inferiore alle trenta ore 
settimanali e superiore alle trentasei ore settimanali. 
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(4) Riportata al n. A/VIII. 
(5) Riportata al n. A/VI. 
(4) Riportata al n. A/VIII. 
 





25. Assenze brevi - Giustificazione dei ritardi e delle assenze. 
Il personale che abbia necessità di assentarsi dal servizio per qualche ora o 
per l'intera giornata deve ottenere il permesso dal superiore diretto che ne 
informa la direzione sanitaria e quella amministrativa. 
Quando l'assenza o il ritardo sia determinato da circostanze impreviste o da 
malattia, il personale deve darne tempestiva comunicazione, con qualsiasi mezzo 
al proprio diretto superiore. 
Quando l'assenza sia dovuta a malattia, il dipendente deve inviare, non oltre il 
terzo giorno, certificato medico, che deve essere tempestivamente rinnovato nel 
caso che egli non sia in grado, alla sua scadenza, di riassumere servizio. 
Il direttore sanitario o il direttore amministrativo, secondo la rispettiva 
competenza, può far verificare in qualsiasi momento a mezzo di medico fiscale 
l'entità dell'infermità e la sua presumibile durata. 
I periodi di assenza giustificata per malattia sono calcolati, ai fini 
economici, come congedo straordinario sino alla concorrenza di sessanta giorni 
annui; l'eventuale eccedenza, come aspettativa per infermità. 
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(giurisprudenza di legittimità) 
26. Incompatibilità. 
Il dipendente non può esercitare il commercio o l'industria, né assumere altri 
impieghi o incarichi alle dipendenze di altri enti o privati o accettare cariche 
in società costituite a fine di lucro, tranne che in società cooperative per 
dipendenti di enti locali. 
Il dipendente interessato è in ogni caso tenuto a comunicare al presidente le 
occupazioni estranee al servizio ospedaliero. 
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27. Provvedimenti per casi di incompatibilità. 
Il dipendente che contravvenga alle limitazioni poste dal precedente articolo 
viene diffidato dal presidente a cessare dalla situazione di incompatibilità. 
Decorsi trenta giorni dalla diffida senza che la incompatibilità sia cessata, il 
dipendente decade dall'impiego con deliberazione del consiglio di 
amministrazione dell'ente. 
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Capo II - Diritti 
(giurisprudenza di legittimità) 
28. Diritto alla stabilità e all'esercizio delle funzioni. 
Il dipendente ha diritto alla permanenza in servizio sino al raggiungimento dei 
limiti stabiliti dal presente decreto, salve le circostanze previste come motivi 
di cessazione del rapporto. 
Il dipendente ha diritto ad esercitare le funzioni inerenti alla sua qualifica. 
Qualora un posto di ruolo cui corrisponda una pluralità di funzioni venga 
scisso, con deliberazione del consiglio di amministrazione, in più posti, il 
titolare del preesistente posto di ruolo ha diritto di opzione fra i due o più 
posti di nuova istituzione. 
Il dipendente ha diritto ad essere qualificato, tanto nei rapporti di servizio 
che nelle pubblicazioni ufficiali, col titolo conferitogli nell'atto di nomina o 
di ultima promozione. 
Il dipendente può essere trasferito, per motivate esigenze di servizio, a 
qualunque altra funzione purché corrispondente alla qualifica che riveste e al 
ruolo cui appartiene, sentito il consiglio sanitario centrale o il consiglio dei 
sanitari per il personale sanitario e la commissione consultiva di cui all'art. 
56 per le restanti categorie. 
Il trasferimento può altresì essere disposto a domanda dell'interessato. 
Per motivi di salute il dipendente, compatibilmente con il suo stato fisico, ha 
diritto di essere impiegato temporaneamente in altro incarico corrispondente al 
suo grado e alla sua carriera. 
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(giurisprudenza di legittimità) 
29. Garanzia per la responsabilità civile. 
Le amministrazioni ospedaliere debbono garantire l'ente e il personale 
dipendente, mediante adeguata polizza di assicurazione per la reponsabilità 
civile, dalle eventuali conseguenze derivanti da azioni giudiziarie promosse da 
terzi, ivi comprese le spese di giudizio relativamente alla loro attività di 
servizio ospedaliero, senza diritto di rivalsa, salvo in casi di colpa grave o 
di dolo. 
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(giurisprudenza di legittimità) 
30. Garanzie per infortuni. 
Le amministrazioni ospedaliere sono tenute ad assicurare adeguatamente a loro 
spese il personale dipendente contro gli infortuni e le malattie riportati in 
servizio e per causa di servizio, ivi compresi i casi di invalidità permanente o 
di morte, con relative reversibilità, a norma delle vigenti disposizioni 
legislative in materia. 
Per i dipendenti che facciano uso di apparecchiature radiologiche, si fa 
riferimento alle leggi speciali vigenti in materia (5/cost). 
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(5/cost) La Corte costituzionale con sentenza 13-24 luglio 1995, n. 362 (Gazz. 
Uff. 16 agosto 1995, n. 34, Serie speciale) ha dichiarato non fondata la 
questione di legittimità costituzionale dell'art. 30, sollevata in riferimento 
agli artt. 3 e 76 della Costituzione. 
 





31. Trattamento assistenziale e previdenziale. 
I dipendenti dell'ente, di ruolo e non di ruolo, sono iscritti, ai fini del 
trattamento di quiescenza, alle rispettive casse pensioni facenti parte degli 
istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro e, ai fini dell'assistenza 
propria e dei familiari e del trattamento di previdenza, all'Istituto nazionale 
per l'assistenza ai dipendenti locali. 
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32. Medicina preventiva e sociale. 
Tutti i dipendenti ospedalieri sono sottoposti, di regola ogni cinque anni, a 
speciali accertamenti ed esami clinici strumentali e di laboratorio per finalità 
di medicina sociale e preventiva. 
I dipendenti addetti a quei particolari servizi che comportino maggiori rischi e 
pericoli per la propria salute sono sottoposti ai predetti esami almeno ogni due 
anni. 
I risultati diagnostici individuali sono comunicati riservatamente dalla 
direzione sanitaria a ciascun dipendente. 
I dati generali ricavati dai predetti accertamenti sono sottoposti allo studio 
dei competenti uffici per una lotta efficace alle cause delle malattie 
professionali e per la ricerca di nuovi ed appropriati mezzi di tutela sanitaria 
del personale. 
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(giurisprudenza di legittimità) 
33. Trattamento economico. 
Il trattamento economico, compreso quello per il servizio a tempo pieno del 
personale medico con funzioni di diagnosi e cura, e gli istituti normativi di 
carattere economico, sono stabiliti, previ accordi nazionali fra i sindacati e 
le associazioni rappresentanti gli enti ospedalieri, dalle singole 
amministrazioni con deliberazioni soggette ai controlli di legge. 
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(giurisprudenza di legittimità) 
34. Valutazione di servizi prestati. 
Nel passaggio da un ospedale ad un altro, il servizio di ruolo precedentemente 
prestato dal personale ospedaliero deve essere valutato per intero ai fini degli 
aumenti periodici di stipendio, nonché ai fini del trattamento di quiescenza. 
Gli accordi nazionali di cui all'ultimo comma dell'art. 40 della legge 12 
febbraio 1968, n. 132 (6), disciplinano il riconoscimento del servizio non di 
ruolo prestato dal personale ospedaliero, ai fini degli aumenti periodici di 
stipendio e del trattamento di quiescenza. 
In caso di godimento di maggiore stipendio nella qualifica di provenienza è 
attribuito un assegno personale utile a pensione pari alla differenza fra lo 
stipendio già goduto ed il nuovo. 
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(6) Riportata al n. A/VIII. 
 





35. Riposo settimanale. 
Il dipendente ha diritto ad un giorno di riposo settimanale che, di regola, deve 
coincidere con la domenica e non presta servizio negli altri giorni riconosciuti 
festivi. 
Qualora, per l'esigenza dell'amministrazione, il dipendente debba prestare 
servizio in un giorno riconosciuto festivo egli ha diritto di astenersi dal 
lavoro in un altro giorno feriale stabilito dall'amministrazione, sentito 
l'interessato. 
L'amministrazione può disporre che siano eseguiti turni di servizio anche nei 
giorni festivi diversi dalla domenica, salvo il diritto del dipendente ai 
compensi stabiliti per il lavoro straordinario nella misura prevista per i 
giorni festivi. 
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36. Congedo ordinario. 
Il dipendente ha diritto, per ogni anno di servizio, ad un congedo ordinario da 
usufruire, compatibilmente con le esigenze di servizio, in un solo periodo o in 
non piu di due periodi, che non eccedano nel complesso la durata di trenta 
giorni lavorativi. 
Qualora, per eccezionali esigenze di servizio, il dipendente non possa godere 
del congedo durante l'anno solare, ha diritto di fruirne entro il primo semestre 
dell'anno successivo. 
Ove non sia maturato un anno di effettivo servizio nell'anno solare, il congedo 
viene concesso in proporzione al numero dei mesi di servizio già compiuti. 
Il godimento del congedo entro l'anno può essere rinviato o interotto per 
eccezionali esigenze di servizio. 
Il periodo di congedo è aumentato di giorni 15 per il personale comunque 
sottoposto al rischio di radiazioni ionizzanti (6/a). 
------------------------ 
(6/a) Vedi, anche, l'art. 9, L. 31 gennaio 1983, n. 25, riportata alla voce 
Professioni sanitarie e arti ausiliarie. 
 





37. Congedo straordinario. 
Al personale spettano di diritto congedi straordinari retribuiti nei seguenti 
casi: 
per richiamo alle armi, o per altre esigenze di pubblica necessità di carattere 
temporaneo, limitatamente ad un periodo massimo di due mesi, superato il quale 
il dipendente è posto in aspettativa; 
per matrimonio, limitatamente a giorni 15; 
per gravidanza e puerperio, dalla fine del sesto mese a due mesi dopo il parto. 
L'amministrazione ha facoltà di concedere, a richiesta dell'interessata 
ulteriori periodi per gravidanza e puerperio, che non danno diritto ad alcun 
trattamento economico, a meno che non ricorrano motivi di malattia che 
concretino l'ipotesi di aspettativa per motivi di salute. Per quanto non 
previsto valgono le norme sulla tutela delle lavoratrici madri; 
per esami attinenti alla carriera e per esami attinenti al perfezionamento 
professionale, limitatamente al tempo necessario per sostenere le prove stesse; 
qualora trattisi di mutilato od invalido di guerra o per servizio, che debba 
attendere alle cure richieste dallo stato di invalidità, limitatamente ad un 
periodo massimo di 30 giorni; 
per i periodi contumaciali previsti per le malattie infettive; 
per infermità temporaneamente invalidante, per partecipazione a congressi, corsi 
di aggiornamento e di specializzazione; 
per gravi motivi. 
L'amministrazione, previo accertamento della fondatezza della richiesta, 
autorizza congedi straordinari, non eccedenti, cumulativamente nell'anno solare, 
la durata di mesi due. 
Il personale che, a qualunque titolo, ha usufruito di un congedo straordinario, 
conserva il diritto al congedo ordinario. 
Il congedo straordinario è considerato utile come periodo di servizio a tutti 
gli effetti. 
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38. Trattamento economico durante il congedo straordinario. 
Durante il primo mese di congedo straordinario spettano al dipendente tutti gli 
assegni escluse le indennità per servizi e funzioni di carattere speciale o per 
prestazione di lavoro straordinario; per il secondo mese di congedo 
straordinario gli assegni predetti sono ridotti di un quinto. 
All'impiegato in congedo straordinario per richiamo alle armi sono corrisposti 
lo stipendio e gli assegni personali di cui sia provvisto nonché l'eventuale 
eccedenza per carichi di famiglia dovuti dall'amministrazione militare. 
La dipendente che si trova in congedo straordinario per gravidanza e puerperio 
ha diritto, limitatamente al periodo compreso tra la fine del sesto mese di 
gravidanza e il secondo mese dopo il parto, al pagamento di tutti gli assegni, 
escluse le indennità per servizi e funzioni di carattere speciale di lavoro 
straordinario. 
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39. Aspettativa. 
Il personale può essere collocato in aspettativa per servizio militare, per 
motivi di famiglia, per infermità, per motivi di studio, per elezione a cariche 
pubbliche non compatibili con l'espletamento delle funzioni ospedaliere e per 
trasferimento ad altro ente ospedaliero a seguito di concorso, limitatamente al 
periodo di prova. 
Il collocamento in aspettativa è disposto su domanda del dipendente. Può essere 
disposto di ufficio per servizio militare o per infermità; in tale caso il 
dipendente può richiedere di usufruire dei congedi straordinari prima di essere 
collocato in aspettativa. 
Non può in alcun caso disporsi del posto del dipendente collocato in 
aspettativa. 
Per il cumulo di aspettative si applicano le norme vigenti per i dipendenti 
dello Stato. 
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(giurisprudenza di legittimità) 
40. Aspettativa per servizio militare. 
Il personale chiamato alle armi per adempiere agli obblighi di leva è collocato 
in aspettativa per servizio militare senza assegni. 
Il dipendente richiamato alle armi in tempo di pace è collocato in aspettativa 
per il periodo eccedente i primi due mesi di richiamo; per il tempo eccedente 
tale periodo compete al richiamato lo stipendio più favorevole tra quello civile 
e quello militare, oltre gli eventuali assegni personali di cui sia provvisto. 
Il tempo trascorso in aspettativa è computato per intero ai fini dell'anzianità 
di servizio, della attribuzione degli aumenti periodici di stipendio e del 
trattamento di quiescenza e previdenza. 
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41. Aspettativa per motivi di famiglia. 
Il dipendente che aspira ad ottenere l'aspettativa per motivi di famiglia deve 
presentare motivata domanda al presidente dell'ente. 
Esso continua a prestare servizio fino a quando la aspettativa stessa gli sia 
concessa. 
L'amministrazione deve provvedere sulla domanda entro un mese ed ha facoltà, per 
ragioni di servizio da enunciarsi nel provvedimento, di respingere la domanda, 
di ritardarne l'accoglimento o di ridurre la durata della aspettativa richiesta. 

Il periodo di aspettativa non può eccedere la durata di un anno. 
Il dipendente non ha diritto ad alcun assegno. 
Il tempo trascorso in aspettativa per motivi di famiglia non è computato ai fini 
dell'anzianità, della attribuzione degli aumenti periodici di stipendio e del 
trattamento di quiescenza e previdenza. 
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42. Aspettativa per infermità. 
Decorso il periodo di congedo straordinario per infermità, la aspettativa è 
disposta di ufficio o a domanda quando sia accertata, in base al giudizio di un 
medico scelto dalla amministrazione, l'esistenza di una malattia che impedisca 
temporaneamente la regolare prestazione del servizio. 
Alle visite per tale accertamento assiste un medico di fiducia dell'interessato, 
se questi ne fa domanda e si assume la spesa relativa. 
L'aspettativa per infermità ha termine col cessare della causa per la quale fu 
disposto: essa non può protrarsi per più di diciotto mesi. 
L'amministrazione, può, in ogni momento, procedere agli accertamenti sanitari e, 
qualora sia accertato che lo stato di salute lo consenta, il dipendente viene 
invitato a riprendere servizio. 
Al termine dell'aspettativa, l'amministrazione deve disporre gli opportuni 
accertamenti sanitari volti a stabilire la incondizionata idoneità fisica del 
dipendente prima della riammissione in servizio. 
Il dipendente che non si presenti o non si faccia trovare o rifiuti senza 
giustificato motivo gli accertamenti sanitari disposti e debitamente notificati 
dall'amministrazione prima della concessione dell'aspettativa, durante o dopo 
l'aspettativa, è dichiarato decaduto. 
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(giurisprudenza di legittimità) 
43. Denuncia dell'infermità. 
La domanda di collocamento in aspettativa per infermità deve essere presentata 
in via gerarchica al presidente dell'ente e deve essere corredata di un 
certificato medico nel quale devono essere specificate la infermità e la 
presumibile durata di questa. 
Il dipendente deve indicare nella domanda la dimora che avrà durante il periodo 
di aspettativa ed ha l'obbligo di comunicare le eventuali variazioni. 
Durante l'aspettativa per infermità il dipendente ha diritto all'intero 
stipendio per i primi dodici mesi ed alla metà di esso per il restante periodo, 
conservando integralmente gli assegni per carichi di famiglia. 
Il tempo trascorso in aspettativa per infermità è computato per intero ai fini 
dell'anzianità di servizio, dell'attribuzione degli aumenti periodici di 
stipendio e del trattamento di quiescenza e previdenza. 
Qualora l'infermità che è motivo dell'aspettativa sia riconosciuta dipendente da 
causa di servizio, permane inoltre per tutto il periodo dell'aspettativa il 
diritto del dipendente a tutti gli assegni, escluse le indennità per prestazioni 
di lavoro straordinario. 
Per l'infermità riconosciuta dipendente da causa di servizio sono altresì a 
carico dell'amministrazione tutte le spese di cura, comprese quelle per ricoveri 
in istituti sanitari o per protesi, nonché un equo indennizzo per la perdita 
della integrità fisica eventualmente subita dal dipendente, calcolato in misura 
pari a quello previsto per gli impiegati dello Stato. 
L'amministrazione ospedaliera, tenuta alle spese di cura, si rivale in tutto od 
in parte delle somme erogate allo stesso titolo, recuperando quanto spetti 
all'interessato, quale dipendente dell'ente ospedaliero, da istituti 
previdenziali ed assicurativi. 
L'equo indennizzo è ridotto della metà se il dipendente consegna anche la 
pensione privilegiata. Nel caso in cui il dipendente al quale sia stato 
liquidato l'equo indennizzo ottenga successivamente, per la stessa causa, il 
collocamento a riposo con pensione privilegiata, la metà dell'ammontare 
dell'indennizzo liquidato sarà recuperata mediante trattenute mensili sulla 
pensione, di importo pari ad un decimo dell'ammontare di questa. 
Va inoltre dedotto dall'equo indennizzo quanto eventualmente percepito dal 
dipendente in virtù di assicurazione a carico dello Stato o di altra pubblica 
amministrazione. 
Entro cinque anni dalla data di comunicazione della liquidazione dell'equo 
indennizzo, l'amministrazione dell'ente ospedaliero, nel caso di aggravamento 
della menomazione della integrità fisica per la quale sia stato concesso l'equo 
indennizzo, può provvedere, su richiesta del dipendente e per una sola volta, 
alla revisione dell'indennizzo concesso. In tale ipotesi il dipendente sarà 
sottoposto ad accertamenti sanitari. 
Nel caso in cui il dipendente riporti per causa di servizio altra menomazione 
dell'integrità fisica si procede alla liquidazione di un nuovo indennizzo se la 
menomazione complessiva che ne deriva rientri in una delle categorie superiori a 
quella in base alla quale fu liquidato il primo indennizzo. Dal nuovo indennizzo 
andrà detratto quanto in precedenza liquidato. 
Nulla può essere liquidato al dipendente se la menomazione dell'integrità fisica 
sia stata contratta per dolo o colpa grave di lui. 
Il dipendente affetto da malattia contratta in servizio è tenuto a curarsi e a 
presentarsi ogni qualvolta gli venga richiesto, innanzi all'apposita commissione 
medica per essere sottoposto ad accertamenti. 
Un'infermità o lesione non può essere riconosciuta come contratta in servizio e 
dipendente da causa di servizio se l'accertamento non è stato fatto, su domanda 
presentata dall'interessato al presidente del consiglio di amministrazione, da 
una commissione composta da due sanitari ospedalieri e presieduta dal 
sovraintendente o direttore sanitario. Uno dei due sanitari viene designato 
dall'interessato, l'altro, con la qualifica di primario, è nominato 
dall'amministrazione. 
Nella domanda, la quale deve essere presentata entro sei mesi dalla data in cui 
si è verificato l'evento dannoso o da quella in cui l'interessato ha avuto 
conoscenza dell'infermità, il dipendente deve indicare specificatamente la 
natura dell'infermità, le circostanze, le cause che la produssero e, ove 
possibile, le conseguenze dannose. 
L'amministrazione procede d'ufficio quando risulti che un proprio dipendente 
abbia riportato lesioni per certa o presunta causa di servizio o abbia contratto 
infermità nell'esporsi per ragioni di servizio a straordinarie cause morbose e 
che dette infermità siano tali da potere, anche in futuro, divenire causa di 
invalidità o di altra menomazione dell'integrità fisica. 
L'amministrazione che ha ricevuto la domanda oppure che sia venuta a conoscenza 
dell'evento provvede senza indugio ad effettuare tutte le indagini ed a 
raccogliere tutti gli elementi idonei a provare la natura dell'infermità, la 
connessione di questa con il servizio, nonché tutte le altre circostanze che 
precedettero, accompagnarono e seguirono il sorgere dell'infermità. 
La commissione medica deve altresì dichiarare se, a suo giudizio, l'infermità di 
cui trattasi costituisce o meno impedimento temporaneo o permanente alla 
prestazione del servizio da parte del dipendente al fine di porre in grado 
l'amministrazione di disporre il collocamento in aspettativa o in quiescenza, 
nonché ai fini dell'equo indennizzo se l'infermità di che trattasi abbia 
prodotto nel dipendente una menomazione dell'integrità fisica ascrivibile ad una 
delle categorie di cui alle tabelle A e B annesse alla legge 18 marzo 1968, n. 
313. 
Qualora l'interessato intenda impugnare il giudizio della predetta commissione 
la questione va rimessa all'esame della commissione prevista per l'accertamento 
della incapacità professionale. 
Qualora il dipendente non possa essere adibito al servizio originario deve 
essere consentito l'impiego in servizi compatibili con la menomazione riportata. 

Qualora il dipendente, collocato in aspettativa per infermità dipendente da 
causa di servizio, non possa, allo scadere del termine massimo previsto, 
riprendere servizio, viene sottoposto a nuovi accertamenti sanitari da parte 
della commissione medica di prima istanza. 
Qualora, a seguito dei nuovi accertamenti sanitari, il dipendente venga 
riconosciuto non idoneo al servizio, si procede all'istruttoria per la eventuale 
concessione della pensione privilegiata. 
In caso di infortunio sul lavoro, per i dipendenti assicurati dall'istituto 
nazionale assicurazioni infortuni sul lavoro, l'accertamento per la dipendenza 
da causa di servizio e per il grado di invalidità, nonché i relativi indennizzi, 
sono di competenza dell'istituto assicuratore. 
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(giurisprudenza di legittimità) 
44. Aspettativa per motivi di studio. 
Il dipendente, a domanda, può essere collocato in aspettativa senza assegni per 
ragioni di studio per un periodo di un anno rinnovabile una sola volta quando, 
per comprovati motivi, intende frequentare corsi di studio o quando sia 
assegnatario di una borsa di studio. 
Il dipendente è tenuto a presentare all'amministrazione idonea certificazione 
circa l'avvenuta frequenza. 
Il periodo trascorso in aspettativa per motivi di studio, attinente alla 
preparazione professionale e regolarmente compiuto, è computato per intero ai 
fini dell'anzianità di servizio e degli auinenti periodici di stipendio. 
------------------------ 
 





45. Aspettativa per elezioni a cariche pubbliche. 
Per il personale sanitario medico si applicano le norme che regolano il 
collocamento in aspettativa per elezione a cariche pubbliche dei professori 
universitari. 
Per il restante personale si applicano le disposizioni di legge vigenti per i 
dipendenti dello Stato. 
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46. Aspettativa per trasferimento ad altro ospedale in seguito a concorso. 
Per trasferimento ad altro ente ospedaliero, al personale è concesso un periodo 
di aspettativa senza assegni non superiore a dodici mesi. 
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(giurisprudenza di legittimità) 
47. Diritto alla attività libero-professionale per alcune categorie del 
personale ospedaliero. 
Il consiglio di amministrazione può autorizzare i medici con funzione di 
diagnosi e cura all'esercizio della libera professione nell'ambito 
dell'ospedale, ove l'ente disponga di ambienti attrezzati in modo adeguato alle 
necessità terapeutiche e alle prestazioni ed entro limiti rigorosamente 
determinati. 
Tale esercizio ha carattere facoltativo e deve essere espletato al di fuori 
dell'orario ordinario. 
A tal fine tutti gli enti ospedalieri predisporranno, entro il termine previsto 
dall'art. 43, lettera d), della legge 12 febbraio 1968, n. 132 (7), sale 
separate qualitativamente idonee per il ricovero di malati paganti in proprio 
con un numero di letti variabile dal quattro al dieci per cento del totale, dove 
i medici, nel rispetto della competenza nosologica attribuita alla divisione o 
al servizio e delle attribuzioni inerenti alla qualifica rivestita da ciascun 
sanitario, possono esercitare la loro attività professionale. 
Il tariffario per le prestazioni sanitarie deve essere approvato dal consiglio 
di amministrazione dell'ente ospedaliero su parere del consiglio sanitario 
centrale o del consiglio dei sanitari. 
La deliberazione con la quale viene approvato il tariffario per le suddette 
prestazioni, che deve prendere come base la tariffa minima nazionale adeguandola 
alle più qualificate caratteristiche dell'assistenza ospedaliera, deve stabilire 
che una quota parte degli introiti sia devoluta all'ente. 
Per qualunque attività libero-professionale effettuata nell'ambito ospedaliero 
il compenso sanitario non può essere forfettizzato. 
Qualora l'amministrazione intenda convenzionarsi con enti mutualistici, 
assistenziali od altri per prestazioni ambulatoriali ad infermi da essi 
assistiti, il tariffario delle prestazioni è stabilito dal consiglio di 
amministrazione, sentito il consiglio sanitario centrale o il consiglio dei 
sanitari. 
I medici non possono percepire, al di fuori dei compensi stabiliti nei 
tariffari, altri compensi in danaro o sotto altra forma. 
Il tariffario deve essere portato preventivamente a conoscenza del paziente o 
dei suoi familiari a cura dell'ente e deve essere al paziente o familiari 
rilasciata regolare ricevuta del pagamento effettuato. 
Tutte le collaborazioni diagnostiche che si rendono necessarie nello sviluppo 
della attività libero-professionale, come pure i ricoveri a fini diagnostici e 
terapeutici che ad essa si riferiscono devono essere richieste nell'ambito 
dell'ente ospedaliero al quale il sanitario appartiene, ad eccezione di quelle 
prestazioni specialistiche non eseguibili nell'ospedale per mancanza dei 
relativi servizi. 
Quando la prestazione libero-professionale comporti una attività di gruppo, i 
componenti di questo partecipano al compenso nella proporzione stabilita sulla 
base di accordi collettivi o in mancanza di tali accordi, dall'amministrazione 
dell'ente, sentito il consiglio dei sanitari e le associazioni sindacali 
interessate. 
I sanitari con rapporto di servizio a tempo pieno hanno priorità per l'esercizio 
dell'attività professionale nell'ambito dell'ospedale. 
Per il personale sanitario a tempo definito sono consentite le attività 
specialistiche consultoriali presso gli ambulatori di enti assistenziali e 
l'assunzione di incarichi di insegnamento universitario con l'osservanza delle 
norme vigenti per il conferimento di detti incarichi, sempreché compatibili con 
gli orari di servizio e non configuranti un distinto rapporto di impiego. 
I medici ospedalieri a tempo pieno possono espletare incarichi di insegnamento 
universitario (8). 
Per la predetta attività ai sanitari di cui al precedente comma può essere 
corrisposto un compenso non superiore al trenta per cento di quello attribuito 
per la stessa attività ai docenti universitari (8). 
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(7) Riportata al n. A/VIII. 
(8) Gli ultimi due commi sono stati aggiunti dall'articolo 54, L. 18 aprile 
1975, n. 148, riportata al n. A/XXVI. 
(8) Gli ultimi due commi sono stati aggiunti dall'articolo 54, L. 18 aprile 
1975, n. 148, riportata al n. A/XXVI. 
 





(giurisprudenza di legittimità) 
48. Comando per perfezionamento professionale. 
Il consiglio di amministrazione dell'ente qualora ritenga sussistere un 
interesse dell'ente alla partecipazione di un dipendente ad un programma di 
studio o alla frequenza di scuole, di istituti scientifici o di ricerca di 
ospedali, di cliniche universitarie italiane o estere, per studi speciali o 
acquisizione di tecniche particolari, può disporre il comando di un dipendente 
disposto ad accettare l'incarico. 
In tal caso al dipendente, oltre al godimento dello stipendio, degli assegni e 
delle indennità, spetta un compenso speciale di studio, proporzionato alle spese 
che egli dovrà contrarre. 
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Capo III - Diritti sindacali 
(giurisprudenza di legittimità) 
49. Aspettativa per motivi sindacali. 
I dipendenti degli enti ospedalieri che ricoprono cariche elettive in seno alle 
proprie organizzazioni sindacali a carattere nazionale maggiormente 
rappresentative sono, a domanda da presentare tramite la competente 
organizzazione, collocati in aspettativa per motivi sindacali. 
Il numero globale dei dipendenti da collocare in aspettativa è fissato in 
rapporto di una unità per ogni 5.000 dipendenti in attività di servizio o 
frazione superiore a 3.000. Il conteggio per la assegnazione delle unità da 
collocare in aspettativa è effettuato globalmente su base ospedaliera regionale. 

Alla ripartizione tra le organizzazioni sindacali, in relazione alla 
rappresentatività delle medesime, provvedono, entro il primo trimestre di ogni 
quadriennio, le associazioni rappresentanti gli enti ospedalieri di intesa con 
le organizzazioni sindacali più rappresentative. 
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50. Trattamento economico del personale in aspettativa per motivi sindacali. 
Al personale collocato in aspettativa ai sensi del precedente articolo sono 
corrisposti, a carico dell'amministrazione da cui dipende, gli assegni spettanti 
ai sensi delle vigenti disposizioni, nella qualifica o categoria o classe di 
appartenenza, escluse soltanto le indennità che retribuiscono il lavoro 
straordinario o servizi o funzioni di natura speciale in relazione alle 
prestazioni effettivamente rese. 
Dagli assegni predetti sono detratti quelli eventualmente percepiti a carico 
delle organizzazioni sindacali a titolo di retribuzione, escluse le indennità 
per rimborso spese o di rappresentanza. 
I periodi di aspettativa per motivi sindacali, sono utili a tutti gli effetti, 
tranne che ai fini del compimento del periodo di prova e del diritto al congedo 
ordinario. 
L'aspettativa ha termine con la cessazione, per qualsiasi causa, dell'incarico 
sindacale. 
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51. Permessi per motivi sindacali. 
I dipendenti ospedalieri componenti degli organi collegiali previsti dallo 
statuto delle organizzazioni sindacali ospedaliere più rappresentative 
nell'ambito nazionale e che non siano collocati in aspettativa per motivi 
sindacali sono, a richiesta della rispettiva organizzazione, autorizzati, salvo 
che vi ostino eccezionali ed inderogabili esigenze di servizio specificatamente 
indicate dall'amministrazione, ad assentarsi dal lavoro per il tempo necessario 
per presenziare alle riunioni dell'organo collegiale o, con brevi permessi 
giornalieri per l'espletamento delle normali attività sindacali. 
Il responsabile regionale o provinciale non può, in ogni caso, assentarsi dal 
lavoro per i motivi previsti dal precedente comma, per un periodo superiore in 
media a tre giorni al mese. 
Non si computano le assenze dal servizio per la partecipazione a trattative 
sindacali su convocazione dell'amministrazione o delle associazioni 
rappresentanti degli enti ospedalieri. 
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52. Locali per attività sindacali. 
Nelle sedi ospedaliere è concesso alle organizzazioni sindacali maggiormente 
rappresentative del personale ospedaliero l'uso gratuito di appositi spazi per 
l'affissione dei giornali murali, notiziari, circolari, manifesti od altri 
scritti e stampati, conformi alle disposizioni generali sulla stampa o 
contenenti notizie di carattere esclusivamente sindacale. 
È altresì concesso l'uso gratuito di un locale da adibire ad attività sindacale, 
tenuto conto delle disponibilità obiettive e secondo le modalità che saranno 
determinate dalle amministrazioni ospedaliere di intesa con le organizzazioni 
sindacali. 
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53. Delega per la riscossione di contributi sindacali. 
I dipendenti ospedalieri hanno facoltà di rilasciare delega esente da tassa di 
bollo e dalla registrazione, a favore della propria organizzazione sindacale per 
la riscossione di una quota mensile dello stipendio, paga o retribuzione per il 
pagamento dei contributi sindacali nella misura stabilita dai competenti organi 
statutari. 
Le trattenute operate dalle singole amministrazioni sulle retribuzioni dei 
dipendenti ospedalieri, in base alle deleghe presentate dalle organizzazioni 
sindacali, sono versate alle stesse organizzazioni secondo modalità da 
concordare con le organizzazioni medesime. 
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54. Commissione interna. 
In ogni ente è eletta da tutto il personale una commissione interna di 
rappresentanza con il compito fondamentale di concorrere a mantenere normali i 
rapporti tra l'amministrazione e il personale dipendente per il regolare 
svolgimento dell'attività ospedaliera. 
Alla commissione interna spetta inoltre: 
1) intervenire presso l'amministrazione per la esatta applicazione degli accordi 
sindacali, della legislazione sociale, delle norme di igiene o di sicurezza del 
lavoro, salva la eventuale successiva azione presso i competenti organi; 
2) comporre le controversie collettive ed individuali relative al servizio; 
3) formulare proposte per il migliore andamento dei servizi ospedalieri; 
4) contribuire alla elaborazione degli statuti e dei regolamenti delle 
istituzioni interne di carattere sociale, previdenziale, assistenziale, 
culturale e ricreativo, delle mense e degli spacci e vigilare attraverso i 
propri componenti per il loro miglior funzionamento. 
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TITOLO III 
Relazione informativa - Commissione consultiva - Stato matricolare 
(giurisprudenza di legittimità) 
55. Relazione informativa. 
A richiesta dell'amministrazione, ove occorra, e per prescrizione di legge o 
regolamento, il sovraintendente o direttore sanitario ed il direttore 
amministrativo, secondo le rispettive competenze, sono tenuti a compilare una 
relazione informativa sui dipendenti stessi nell'ultimo biennio anche in base 
alle risultanze del fascicolo personale. 
Ogni relazione informativa deve essere portata a conoscenza del dipendente, il 
quale può ricorrere al consiglio di amministrazione che decide in via 
definitiva. 
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56. Commissione consultiva. 
Gli ordinamenti interni ospedalieri devono prevedere l'istituzione di una 
commissione consultiva che deve essere sentita in materia di promozioni, 
decadenza, dispensa, incompatibilità, esonero dal servizio, riabilitazione, 
riammissione in servizio, trasferimenti. 
La composizione della predetta commissione deve comprendere rappresentanti del 
personale designati dalle organizzazioni sindacali interessate. 
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57. Stato matricolare. 
L'amministrazione dell'ente ospedaliero istituisce per ogni dipendente un 
fascicolo personale e uno stato matricolare. 
Il fascicolo personale raccoglie tutti i documenti che possono interessare la 
carriera; questi devono essere registrati, numerati e classificati senza 
discontinuità. 
Il fascicolo personale, corredato di un indice, deve contenere: 
1) i provvedimenti relativi alla nomina, alla carriera ed al trattamento 
economico, nonché le decisioni giurisdizionali sugli atti medesimi; 
2) le relazioni informative; 
3) i documenti relativi a titoli di studio conseguiti prima e dopo la nomina 
all'impiego ed in seguito a concorsi di abilitazione, istruzione e 
perfezionamento, attività scientifica e di insegnamento ed in genere ogni altro 
documento relativo alla preparazione tecnica e professionale del dipendente; 
4) i documenti relativi a riconoscimento di servizi prestati nell'interesse 
dell'amministrazione, benemerenze militari e di guerra ed onorificenze; 
5) i documenti relativi ad invalidità per causa di guerra o di lavoro o ad 
invalidità o infermità contratta per causa di servizio; 
6) i provvedimenti disciplinari, di sospensione cautelare, di sospensione per 
effetto di condanna penale, le decisioni giurisdizionali e i decreti che 
decidono ricorsi gerarchici o straordinari relativi a tali provvedimenti, i 
provvedimenti di riabilitazione; 
7) gli atti relativi a giudizi di responsabilità; 
8) gli atti e i decreti di riscatto dei servizi non di ruolo e le relative 
decisioni giurisdizionali, gli atti e i decreti relativi alla liquidazione del 
trattamento di quiescenza; 
9) ogni altro atto che possa interessare la carriera del dipendente. 
Debbono essere eliminati dal fascicolo personale: 
a) i provvedimenti disciplinari annullati, revocati o riformati di ufficio o su 
ricorso del dipendente; quelli revocati o riformati in seguito a riapertura del 
procedimento disciplinare e quelli revocati a seguito di assoluzione in giudizio 
penale di revisione; 
b) i provvedimenti di sospensione cautelare revocati e quelli divenuti 
inefficaci. 
Nello stato matricolare devono essere indicati: 
a) i servizi di ruolo e non di ruolo eventualmente prestati in precedenza presso 
l'amministrazione statale o altre amministrazioni pubbliche; 
b) i provvedimenti relativi alla nomina, allo stato, alla carriera ed al 
trattamento economico, i decreti relativi al riscatto dei servizi e le decisioni 
giurisdizionali sugli atti predetti, i provvedimenti relativi alle malattie, 
congedi, aspettative. 
Nello stato matricolare devono essere inoltre annotati i titoli accademici, le 
eventuali benemerenze e tutti gli atti del fascicolo personale che possono 
formare oggetto di valutazione nelle promozioni. Deve altresì essere indicato lo 
stato di famiglia con le relative variazioni. 
L'eliminazione di atti e documenti del fascicolo personale del dipendente si 
esegue mediante stralcio dell'atto o documento ed inserzione, in sua vece, della 
determinazione che deve limitarsi a precisare la disposizione in base alla quale 
viene disposta la eliminazione. Nella detta determinazione, l'atto e documento 
stralciato deve essere indicato soltanto mediante gli estremi con cui è iscritto 
nell'indice del fascicolo personale, nonché a margine dello stato matricolare se 
l'atto o documento è in questo menzionato. 
Gli atti o documenti stralciati vengono trasmessi all'archivio generale dal 
quale non possono essere estratti se non per ordine scritto del presidente 
dell'ente, che stabilisce a quale autorità o ufficio gli atti stessi devono 
essere comunicati o dati in visione. 
Il dipendente può chiedere al direttore amministrativo di prendere visione degli 
atti del fascicolo personale e può ottenere altresì che gli siano rilasciati a 
sue spese, estratti dello stato matricolare o copia degli atti cui abbia 
diritto. 
Sulla domanda del dipendente intesa ad ottenere la eliminazione di atti e 
documenti dal fascicolo personale ovvero l'inserzione nello stesso di atti o 
documenti, nonché sulla domanda con cui il dipendente chiede che nello stato 
matricolare sia iscritta o cancellata la menzione di atti o provvedimenti che lo 
concernono, provvede il capo dell'ufficio del personale su ordine del direttore 
amministrativo. 
Il provvedimento che respinge la domanda deve essere motivato. 
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(giurisprudenza di legittimità) 
58. Provvedimenti e procedimenti disciplinari. 
I regolamenti interni degli enti ospedalieri devono contenere specifiche norme 
riguardanti le infrazioni, le sospensioni cautelari, le sanzioni, l'intero 
procedimento disciplinare in stretta analogia con quelle esistenti per gli 
impiegati civili dello Stato. 
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59. Commissione di disciplina. 
La commissione di disciplina, da costituirsi all'inizio di ogni anno, è composta 
come segue: 
il presidente del consiglio di amministrazione o un consigliere da lui delegato, 
con funzioni di presidente; 
tre membri designati dal consiglio di amministrazione; 
tre membri designati tra il personale dell'ente dalle organizzazioni sindacali 
interessate. 
Esplica le funzioni di segretario, senza diritto di voto, il direttore 
amministrativo dell'ente o un funzionario amministrativo da lui delegato. 
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TITOLO IV 
Cessazione e ricostituzione del rapporto d'impiego 
(giurisprudenza di legittimità) 
60. Cessazione e ricostituzione del rapporto d'impiego. 
La cessazione del rapporto d'impiego avviene: 
a) per collocamento a riposo di ufficio o a domanda; 
b) per dimissioni volontarie; 
c) per decadenza; 
d) per dispensa. 
a) Collocamento a riposo di ufficio o a domanda. 
Il collocamento a riposo è obbligatorio ed è eseguito d'ufficio, 
indipendentemente da ogni altra causa: 
al compimento del 65° anno di età per il personale sanitario, tecnico laureato, 
amministrativo e di assistenza religiosa; 
al compimento del 60°anno di età per il restante personale. 
b) Dimissioni volontarie. 
Il personale può, in qualunque momento, dimettersi dal servizio. Le dimissioni 
devono essere presentate per iscritto almeno quindici giorni prima della data in 
cui il dipendente intende lasciare il servizio. 
Il dipendente deve proseguire nell'adempimento dei doveri di ufficio fino a 
quando non gli venga comunicata l'accettazione delle dimissioni. 
L'accettazione delle dimissioni può essere ritardata per motivi di servizio, 
comunque non oltre 30 giorni, dalla data di presentazione delle dimissioni, e 
può essere altresì sospesa qualora a carico del dipendente sia stato in 
antecedenza presentato rapporto che comporti un giudizio disciplinare, anche se, 
al momento della presentazione delle dimissioni, non sia avvenuta la 
contestazione degli addebiti. 
In questo ultimo caso la contestazione degli addebiti deve seguire entro trenta 
giorni dalla data di presentazione delle dimissioni. In mancanza della 
contestazione entro tale termine le dimissioni debbono essere accettate. 
c) Decadenza. 
Il dipendente incorre nella decadenza dal servizio, previa diffida 
all'interessato da parte dell'amministrazione, nei casi espressamente previsti 
dalla legge per gli impiegati civili dello Stato. d) Dispensa dal servizio. 
La dispensa dal servizio del personale da parte della amministrazione dell'ente 
ospedaliero è adottata: 
1) quando sia stata accertata l'invalidità permanente del dipendente a prestare 
servizio; 
2) quando sia stato constatato il persistente insufficiente rendimento o sia 
stata provata la sopravvenuta incapacità professionale del dipendente. 
Scaduto il periodo previsto dalla disposizione relativa alla aspettativa per 
infermità, il personale che risulti non idoneo a riprendere servizio, è 
dispensato dal servizio stesso. 
La dispensa dal servizio per motivi di salute può essere disposta anche prima 
della scadenza del periodo massimo di aspettativa per infermità a domanda del 
dipendente. 
Il provvedimento di dispensa dal servizio per motivi di salute in qualsiasi caso 
è adottato previo accertamento delle condizioni di salute del dipendente 
mediante visita medica collegiale. 
Il collegio medico è composto da tre membri, di cui uno nominato 
dall'amministrazione ospedaliera, uno designato dall'interessato ed uno, scelto 
congiuntamente dalle parti interessate, con funzioni di presidente. 
In caso di disaccordo delle parti sulla nomina del terzo membro, esso viene 
designato dall'ordine professionale competente. I membri del collegio medico non 
devono appartenere all'ente ospedaliero che ha promosso l'accertamento. 
Qualora entro sessanta giorni le parti o una di esse non provvedano alla nomina 
del proprio rappresentante medico, il medico provinciale provvede d'ufficio. 
L'onorario di tutti i componenti il collegio medico è a carico 
dell'amministrazione dell'ente ospedaliero. 
Qualora da una relazione informativa di cui all'art. 55 risulti un persistente 
insufficiente rendimento del dipendente, il presidente dell'ente, sentiti i 
direttori amministrativi e sanitari e la commissione consultiva, sottopone il 
caso al consiglio di amministrazione per il provvedimento di dispensa. 
La decisione del consiglio, qualunque sia, viene notificata all'interessato, al 
quale viene assegnato un termine di 15 giorni per presentare, ove creda, le 
proprie osservazioni. 
Il dipendente può chiedere di essere sentito personalmente dal consiglio di 
amministrazione dell'ente. 
La dispensa è disposta con deliberazione del consiglio di amministrazione e deve 
essere motivata nel merito. 
È fatto in ogni caso salvo il diritto alla indennità di liquidazione, al 
trattamento di quiescenza e previdenza spettante secondo le disposizioni 
vigenti. 
Quando l'attività del dipendente e giudicata scadente ed insufficiente in modo 
grave e continuativo viene proposta la dispensa per incapacità professionale. 
La proposta di dispensa viene presentata al consiglio di amministrazione: 
dal presidente dell'ente per il direttore amministrativo e per il 
sovraintendente sanitario e, ove questi non è previsto nell'organico, per il 
direttore sanitario; 
dal sovraintendente sanitario, ed in mancanza di questi dal direttore sanitario 
o dal direttore amministrativo, secondo le rispettive competenze, per il 
personale dipendente, su relazione scritta e circostanziata del diretto 
superiore del dipendente stesso. 
La proposta di dispensa, motivata specificatamente, deve essere notificata 
dall'amministrazione all'interessato con lettera raccomandata con ricevuta di 
ritorno. Il dipendente proposto per la dispensa ha diritto di prendere visione 
degli atti che sono alla base della proposta stessa e di presentare, ove creda, 
le sue controdeduzioni scritte entro trenta giorni dalla notifica. 
Qualora l'amministrazione ospedaliera non ritenga valide le controdeduzioni 
presentate o quando l'interessato non presenti entro il termine stabilito alcuna 
controdeduzione, la questione viene rimessa per un giudizio ad una speciale 
commissione tecnica, composta da cinque membri, di cui uno scelto 
dall'interessato, uno scelto dall'amministrazione, due designati dall'ordine 
professionale di categoria per il personale sanitario e tecnico laureato, e 
dalle organizzazioni sindacali più rappresentative per il restante personale, ed 
uno con funzione di presidente nella persona del medico provinciale. I membri 
della commissione devono essere di qualifica almeno uguale a quella del 
giudicando. 
Qualora l'interessato non provveda alla nomina del proprio rappresentante, 
l'ordine professionale di categoria e le organizzazioni sindacali designano tre, 
anziché due membri. 
La commissione nella prima riunione può proporre, la sospensione cautelare 
quando risultino motivi urgenti. 
La commissione deve avere ampia libertà di indagine e possibilità di 
acquisizione agli atti di tutti gli elementi di cui ritenga opportuno venire in 
possesso. 
La decisione definitiva sulla dispensa spetta al consiglio di amministrazione 
dell'ente ospedaliero. 
Essa è soggetta ai gravami previsti dalla legge e non pregiudica il diritto 
all'indennità di liquidazione ed al trattamento di quiescenza e previdenza 
spettante secondo le disposizioni vigenti. 
------------------------ 
 





TITOLO V 
Svolgimento dei concorsi 
Capo I - Concorsi del personale sanitario medico 
Sezione I - Generalità 
61. Assunzione del personale sanitario medico. 
Il personale sanitario medico è assunto, in ogni singolo ente ospedaliero, in 
seguito a pubblico concorso per titoli ed esami. 
Al suddetto concorso è ammesso il personale sanitario medico che abbia superato 
un esame di idoneità per la qualifica e specialità corrispondente, indetto, su 
base nazionale per i primari e direttori sanitari e su base regionale per tutte 
le altre qualifiche. 
I sovraintendenti sanitari sono nominati in seguito a concorso per soli titoli 
tra i sovraintendenti sanitari di ruolo ed i direttori sanitari di ruolo degli 
ospedali. 
Ai concorsi ad assistente e ispettore sanitario è ammesso il personale sanitario 
medico che abbia svolto, con esito favorevole, il tirocinio pratico di cui agli 
articoli 74 e seguenti del presente decreto, o che sia in possesso della libera 
docenza o specializzazione nella corrispondente disciplina (9). 
Ai concorsi di idoneità ed ai concorsi di assunzione si applicano le norme 
generali dei concorsi previste dal presente decreto, nonché le disposizioni 
particolari contenute negli articoli seguenti. 
------------------------ 
(9) Comma aggiunto dall'art. 1, L. 18 aprile 1975, numero 148, riportata al n. 
A/XXVI. 
 





(giurisprudenza di legittimità) 
62. Norme speciali relative ai concorsi per il personale sanitario. 
I concorsi per il personale sanitario si svolgono presso le sedi stabilite dal 
Ministero della sanità per gli esami nazionali e regionali di idoneità, e 
dall'amministrazione dell'ente ospedaliero per i concorsi di assunzione. 
Nei concorsi per titoli ed esami la valutazione dei titoli deve aver luogo prima 
dell'inizio delle prove di esame. 
All'ora stabilita per ciascuna prova, il presidente, alla presenza di tutti i 
componenti della commissione e del segretario, fa procedere all'appello nominale 
dei candidati, che prendono posto nella sala d'esame e vengono identificati. 
Per gli esami nazionali e regionali di idoneità uno dei candidati estrae a sorte 
tre numeri corrispondenti ai numeri apposti accanto alle cinque tesi da 
svolgere, contenute negli elenchi prefissati dal Ministero della sanità, di cui 
all'art. 64 (10). 
Per gli esami di assunzione, la commissione prepara un elenco di casi clinici e 
di prove pratiche in numero superiore a quello dei candidati, dal quale ogni 
candidato estrae a sorte il caso clinico e la prova pratica da espletare. 
Nei giorni stabiliti per le prove pratiche la commissione mette a disposizione 
dei concorrenti apparecchi e materiali necessari. 
È vietato ai concorrenti, sotto pena di esclusione dall'esame, di usare 
apparecchi o materiale proprio. 
Ciascuna prova pratica deve essere schematicamente illustrata per iscritto. 
L'esame e le prove pratiche si svolgono alla presenza dell'intera commissione. 
È escluso dalla graduatoria il candidato che non abbia conseguito la media di 
sette decimi nelle prove di esame e non meno di sei decimi in ciascuna di esse. 
------------------------ 
(10) Comma così modificato dall'art. 2, L. 18 aprile 1975, n. 148, riportata al 
n. A/XXVI. 
 





Sezione II - Esami di idoneità 
(giurisprudenza di legittimità) 
63. Esami di idoneità del personale sanitario. 
L'idoneità si consegue esclusivamente a seguito di un esame da espletarsi entro 
il mese di aprile di ciascun anno. 
Il Ministero della sanità, con un unico bando nazionale da pubblicarsi nella 
Gazzetta Ufficiale, indice, entro il mese di ottobre, la sessione annuale degli 
esami di idoneità per direttori sanitari, vice direttori sanitari, primari e 
aiuti (11). 
Il tempo utile per la presentazione delle domante di ammissione, corredate della 
documentazione necessaria, scade alle ore 12 del 31 dicembre. 
Entro il mese di gennaio, il Ministro per la sanità, con proprio decreto, da 
pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale, nomina le commissioni esaminatrici per gli 
esami nazionali e regionali di idoneità, con indicazione della data e della sede 
delle prove di esami. 
Almeno venti giorni prima della data delle prove, il Ministero della sanità 
provvede a comunicare a ciascun candidato l'ammissione o l'esclusione motivata 
dall'esame di idoneità. 
------------------------ 
(11) Comma così modificato dall'art. 3, L. 18 aprile 1975, n. 148, riportata al 
n. A/XXVI. 
 





64. Modalità relative agli esami di idoneità. 
L'esame di idoneità, per ciascuna qualifica e specialità, consiste in una prova 
scritta vertente su tre tesi scelte per sorteggio da un elenco prefissato per 
ogni disciplina e qualifica dal Ministero della sanità e pubblicato 
contestualmente al bando di cui al precedente articolo (12). 
Le tesi contenute in detto elenco, che non possono superare il numero di 150, 
sono divise in tre gruppi di argomenti, da ciascuno dei quali viene sorteggiata 
una tesi (13). 
Per lo svolgimento della prova scritta sono assegnate otto ore. 
La prova scritta deve essere compiuta, a pena di nullità, su carta fornita dalla 
commissione esaminatrice, e con la osservanza delle altre disposizioni generali 
sui concorsi contenute nel presente decreto. 
Per la valutazione della prova scritta la commissione dispone complessivamente 
di 100 punti. 
Non può essere dichiarato idoneo il candidato che non abbia raggiunto almeno 
sette decimi sul totale dei punti di cui dispone la commissione esaminatrice. 
Le operazioni concorsuali devono essere concluse entro tre mesi dalla prova 
scritta, ed i relativi verbali devono essere trasmessi al Ministero della 
sanità. 
Il Ministero della sanità, con proprio decreto, da pubblicarsi nella Gazzetta 
Ufficiale, approva la graduatoria degli idonei e successivamente invia agli 
stessi il certificato di idoneità con la votazione conseguita. 
------------------------ 
(12) Comma così modificato dall'art. 2, L. 18 aprile 1975, n. 148, riportata al 
n. A/XXVI. 
(13) Comma aggiunto dall'art. 2, L. 18 aprile 1975, n. 148, riportata al n. 
A/XXVI. 
 





65. Elenchi nazionali dei primari, sovrintendenti e direttori sanitari per la 
formazione delle commissioni esaminatrici degli esami di idoneità. 
Entro il mese di novembre di ogni anno, con decreto del Ministro per la sanità 
da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale, sono compilati gli elenchi nazionali 
aggiornati dei primari, sovraintendenti e direttori sanitari, che possono far 
parte delle commissioni esaminatrici degli esami nazionali e regionali di 
idoneità del personale medico degli enti ospedalieri. 
Detti elenchi sono distinti secondo la qualifica e la disciplina medica, e 
comprendono tutti i primari, sovraintendenti e direttori sanitari che al 30 
settembre prestino da almeno sei mesi servizio di ruolo negli ospedali. 
Qualora i primari contenuti nell'elenco di una determinata disciplina siano meno 
di venti, l'elenco dovrà essere integrato, fino a raggiungere il numero 
preindicato, con nominativi di primari della disciplina maggiormente affine, in 
base agli elenchi prefissati dal Ministero della sanità, estratti a sorte 
annualmente con le modalità stabilite dal successivo art. 68. 
Gli elenchi sono ordinati con numeri progressivi, accanto a ciascuno dei quali 
sono riportati il nome, il cognome, la data e il luogo di nascita, il domicilio 
e l'ospedale presso il quale il medico presta servizio. 
Avverso il decreto di cui al primo comma è ammessa opposizione da parte degli 
interessati entro quindici giorni dalla sua pubblicazione e su di essa provvede 
il Ministero della sanità entro quindici giorni dal ricevimento. 
Incorre nella cancellazione dall'elenco per un periodo di due anni il sanitario 
che, chiamato per sorteggio a far parte delle commissioni esaminatrici, ricusi 
l'incarico senza giustificati motivi. 
------------------------ 
 





66. Elenchi nazionali di professori universitari per gli esami d'idoneità. 
Entro il mese di novembre di ogni anno, con decreto del Ministro per la sanità 
di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, da pubblicarsi nella 
Gazzetta Ufficiale, sono compilati gli elenchi nazionali aggiornati dei 
professori universitari della facoltà di medicina e chirurgia che possono far 
parte di commissioni esaminatrici degli esami nazionali e regionali di idoneità 
del personale medico degli enti ospedalieri. 
Detti elenchi sono distinti secondo la disciplina medica, e comprendono tutti i 
professori universitari di ruolo o fuori ruolo della facoltà di medicina e 
chirurgia. 
Qualora i professori universitari di ruolo o fuori ruolo contenuti nell'elenco 
di una determinata disciplina siano inferiori a venti, l'elenco deve essere 
integrato fino a raggiungere il numero preindicato, con nominativi di professori 
universitari di disciplina affine o, in mancanza, per i concorsi di primario, 
aiuto, assistente di materia generale che la comprenda, in base agli elenchi 
prefissati dal Ministero della sanità, estratti a sorte annualmente con le 
modalità stabilite dal successivo art. 68. 
Gli elenchi sono ordinati con numeri progressivi, accanto a ciascuno dei quali 
sono riportati il nome, il cognome, la data e il luogo di nascita, il domicilio 
e l'università presso la quale il professore presta servizio. 
Avverso il decreto di cui al primo comma è ammessa opposizione da parte degli 
interessati entro quindici giorni dalla sua pubblicazione e su di essa provvede 
il Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione 
entro quindici giorni dal suo ricevimento. 
Incorre nella cancellazione dall'elenco per un periodo di due anni il professore 
universitario che, chiamato per sorteggio a far parte delle commissioni 
esaminatrici, ricusi l'incarico senza giustiticati motivi. 
------------------------ 
 





67. Elenco delle discipline sanitarie affini. 
Il Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per la pubblica 
istruzione, entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, emanerà 
un decreto con la elencazione delle discipline da considerare affini, e, per i 
concorsi di primario, aiuto e assistente, delle discipline generali che 
comprendono quelle particolari, valevole per la formazione delle commissioni 
esaminatrici per l'ammissione all'esame di idoneità e per la valutazione dei 
titoli nei concorsi ospedalieri. Con successivi decreti, ove occorra, si 
procederà all'aggiornamento degli elenchi di cui sopra (14). 
------------------------ 
(14) Vedi il D.M. 7 agosto 1969, riportato al n. A/XIII. 
 





68. Modalità del sorteggio per la nomina dei componenti delle commissioni 
esaminatrici degli esami nazionali e regionali di idoneità. 
Le operazioni di sorteggio dei nominativi dei componenti delle commissioni 
esaminatrici degli esami nazionali e regionali di idoneità sono pubbliche e 
vengono effettuate presso il Ministero della sanità a cura di una commissione 
presieduta dal direttore generale degli ospedali del Ministero della sanità è 
composta dal presidente della federazione degli ordini dei medici o da un medico 
da lui delegato, da un funzionario medico e da un funzionario amministrativo del 
Ministero della sanità, quest'ultimo con funzione di segretario. 
Della data del sorteggio è dato avviso nella Gazzetta Ufficiale. 
------------------------ 
 





69. Esame nazionale di idoneità a direttore sanitario. 
I requisiti di ammissione all'esame di idoneità a direttore sanitario sono i 
seguenti: 
laurea e abilitazione in medicina e chirurgia; 
anzianità di laurea di almeno dieci anni; 
libera docenza o specializzazione in igiene, in igiene e tecnica ospedaliera, in 
igiene e medicina preventiva, in medicina preventiva, in medicina legale, in 
medicina sociale, in malattie infettive; ovvero servizio di ruolo per cinque 
anni come vice direttore sanitario, ispettore sanitario, aiuto o assistente 
presso istituti universitari di igiene, di medicina preventiva, di medicina 
legale, di medicina sociale o cliniche di malattie infettive, funzionario medico 
del Ministero della sanità, ufficiale sanitario o medico igienista con qualitica 
di dirigente presso comuni o consorzi provinciali o di consorzi di comuni con 
popolazione superiore a centocinquanta abitanti; 
servizio di ruolo in una delle seguenti qualifiche: vice direttore sanitario per 
almeno due anni; assistente universitario di istituti di igiene, di medicina 
preventiva, di medicina legale, di medicina sociale o di cliniche di malattie 
infettive con qualifica di aiuto per almeno quattro anni; ispettore sanitario o 
assistente dei predetti istituti universitari o di cliniche di malattie 
infettive o nei ruoli dei funzionari medici del Ministero della sanità per 
almeno sette anni; con qualunque qualifica a posto di sanitario in ospedali 
civili o militari o cliniche universitarie ovvero ufficiale sanitario o medico 
igienista con qualifica di dirigente in comuni o consorzi provinciali o di 
consorzi di comuni con popolazione superiore a centocinquantamila abitanti per 
almeno dieci anni. 
La commissione esaminatrice è composta da: un funzionario medico del Ministero 
della sanità con qualifica non inferiore a dirigente superiore medico - 
presidente; 
tre sovraintendenti sanitari di ruolo o direttori sanitari di ruolo - 
componenti; 
un professore universitario di ruolo o fuori ruolo d'igiene, di medicina legale, 
di medicina preventiva, di medicina sociale, di malattie infettive - componente; 

un funzionario della carriera direttiva amministrativa del Ministero della 
sanità - segretario (15). 
------------------------ 
(15) Comma così sostituito dall'art. 4, L. 18 aprile 1975, n. 148, riportata al 
n. A/XXVI. 
 





70. Esame regionale di idoneità a vice direttore sanitario. 
I requisiti di ammissione all'esame regionale di idoneità a vice direttore 
sanitario sono i seguenti: 
laurea e abilitazione in medicina e chirurgia; 
anzianità di laurea di almeno sei anni; 
libera docenza o specializzazione in igiene, in igiene e tecnica ospedaliera, in 
igiene e medicina preventiva, in medicina preventiva, in medicina legale, in 
medicina sociale, in malattie infettive; ovvero servizio di ruolo per cinque 
anni come ispettore sanitario, aiuto o assistente presso istituti universitari 
di igiene, di medicina preventiva, di medicina legale, di medicina sociale o 
cliniche di malattie infettive, funzionario medico del Ministero della sanità, 
ufficiale sanitario o medico igienista con qualifica di dirigente presso comuni 
o consorzi provinciali o di consorzi di comuni con popolazione superiore a 
centocinquantamila abitanti; 
servizio di ruolo in una delle seguenti qualifiche: ispettore sanitario o 
assistente di istituti universitari di igiene, di medicina legale, di medicina 
sociale, di medicina preventiva o di cliniche di malattie infettive o 
funzionario medico del Ministero della sanità per almeno tre anni; servizio 
sanitario di ruolo in ospedali civili o militari o cliniche universitarie con 
qualunque qualifica, ovvero ufficiale sanitario o medico igienista con qualifica 
di dirigente in comuni o consorzi provinciale o di consorzi di comuni con 
popolazione superiore a centocinquantamila abitanti per almeno cinque anni (16). 

La commissione esaminatrice è uguale a quella prescritta per l'esame di idoneità 
a direttore sanitario. 
------------------------ 
(16) Comma così sostituito dall'art. 5, L. 18 aprile 1975, n. 148, riportata al 
n. A/XXVI. 
 





71. Tirocinio pratico a ispettore sanitario. 
Ai concorsi per ispettore sanitario sono ammessi i sanitari che abbiano 
compiuto, con esito favorevole, sei mesi di tirocinio pratico nella disciplina o 
che siano in possesso della libera docenza o specializzazione nella disciplina 
(17). 
------------------------ 
(17) Così sostituito dall'art. 6, L. 18 aprile 1975, numero 148, riportata al n. 
A/XXVI. 
 





(giurisprudenza di legittimità) 
72. Esami di idoneità a primario. 
Requisiti di ammissione all'esame nazionale di idoneità a primario sono i 
seguenti: 
laurea e abilitazione in medicina e chirurgia e iscrizione all'albo dell'ordine 
dei medici; 
anzianità di laurea di almeno dieci anni; 
libera docenza o specializzazione nella stessa materia nella quale il candidato 
intende conseguire la idoneità, limitatamente agli esami di idoneità di 
specialità ufficialmente riconosciute; ovvero servizio di ruolo ospedaliero od 
universitario nella stessa disciplina per almeno cinque anni; per gli esami di 
idoneità a primario radiologo ed a primario anestesista è comunque richiesta la 
libera docenza o la specializzazione nella corrispondente disciplina (18); 
servizio di ruolo nella materia corrispondente alla idoneità che si intende 
conseguire, o in mancanza, in materia affine, o, in mancanza anche di 
quest'ultima, in materia generale che la comprenda: 
a) come aiuto ospedaliero od universitario con almeno due anni nella qualifica e 
quattro anni di servizio in ruolo in qualità di assistente; 
b) come assistente ospedaliero od universitario per almeno sette anni, due dei 
quali prestati anche in altra disciplina. 
La commissione esaminatrice è composta da: 
un funzionario medico del Ministero della sanità con qualifica non inferiore a 
ispettore generale medico - presidente; 
tre primari ospedalieri di ruolo della disciplina oggetto dell'esame di 
idoneità, di disciplina affine prescelta dagli elenchi prefissati dal Ministero 
della sanità, dei quali, due estratti a sorte dal Ministero della sanità ed uno 
estratto a sorte dalla Federazione nazionale degli ordini dei medici - 
componenti; 
un professore universitario di ruolo o fuori ruolo della disciplina oggetto 
dell'esame di idoneità, ovvero, qualora non esistano professori universitari di 
ruolo o fuori ruolo della disciplina oggetto dell'esame di idoneità, un 
professore universitario di disciplina affine prescelta dagli elenchi prefissati 
dal Ministero della sanità - componente; 
un funzionario della carriera direttiva amministrativa del Ministero della 
sanità - segretario. 
------------------------ 
(18) Periodo aggiunto dall'art. 7, L. 18 aprile 1975, n. 148, riportata al n. 
A/XXVI. 
 





(giurisprudenza di legittimità) 
73. Esame regionale di idoneità ad aiuto. 
I requisiti di ammissione all'esame regionale di idoneità ad aiuto sono i 
seguenti: 
laurea ed abilitazione in medicina e chirurgia ed iscrizione all'albo 
dell'ordine dei medici; 
anzianità di laurea di almeno sei anni; 
libera docenza o specializzazione nella materia nella quale il candidato intende 
conseguire l'idoneità, limitatamente agli esami di idoneità per specialità 
ufficialmente riconosciute, ovvero servizio di ruolo ospedaliero ed 
universitario nella stessa disciplina per almeno cinque anni; per gli esami di 
idoneità ad aiuto radiologo e ad aiuto anestesista è comunque richiesta la 
libera docenza o la specializzazione nella corrispondente disciplina (19); 
servizio di ruolo con la qualifica di assistente negli ospedali o nelle cliniche 
universitarie nella stessa disciplina, o, in mancanza, in materia affine, o, in 
mancanza anche di quest'ultima, in materia generale che la comprenda, per almeno 
quattro anni; uno di quali prestato anche in altra disciplina. 
La commissione esaminatrice è composta da: un funzionario medico del Ministero 
della sanità con qualifica non inferiore a medico provinciale capo - presidente; 

tre primari ospedalieri di ruolo della disciplina oggetto dell'esame di 
idoneità, ovvero, qualora non esistano primari di ruolo della disciplina oggetto 
dell'esame di idoneità, di disciplina affine, prescelta dagli elenchi prefissati 
dal Ministero della sanità dei quali due estratti a sorte dal Ministero della 
sanità ed uno estratto a sorte dalla Federazione nazionale degli ordini dei 
medici - componenti; 
un professore universitario di ruolo o fuori ruolo della disciplina oggetto 
dell'esame di idoneità, ovvero, qualora non esistano professori universitari di 
ruolo o fuori ruolo della disciplina oggetto dell'esame di idoneità, di 
professore universitario di disciplina affine prescelta dagli elenchi prefissati 
dal Ministero della sanità - componente; 
un funzionario della carriera direttiva amministrativa del Ministero della 
sanità - segretario. 
------------------------ 
(19) Periodo aggiunto dall'art. 8, L. 18 aprile 1975, n. 148, riportata al n. 
A/XXVI. 
 





74. Tirocinio pratico ad assistente. 
Ai concorsi per assistente sono ammessi i sanitari che abbiano compiuto, con 
esito favorevole, sei mesi di tirocinio pratico nella disciplina o che siano in 
possesso della libera docenza o specializzazione nella disciplina. 
La durata del tirocinio in radiologia ed anestesia è di un anno (20). 
------------------------ 
(20) Così sostituito dall'art. 9, L. 18 aprile 1975, n. 148, riportata al n. 
A/XXVI. 
 





(giurisprudenza di legittimità) 
74-bis. Tirocinio pratico. 
Il tirocinio pratico previsto dagli articoli 71, 74 e 94 del presente decreto è 
svolto presso gli ospedali riconosciuti idonei a tal fine con decreto del 
Ministero per la sanità, sentita la regione. 
Sono esonerati dal tirocinio i sanitari che prestino servizio di ruolo ovvero 
abbiano conseguito l'idoneità nella disciplina. 
La durata del tirocinio è ridotta in ragione della metà del servizio effettuato 
per i sanitari che abbiano prestato durante il servizio militare servizio medico 
in ospedali militari in Italia o per coloro che abbiano prestato servizio in 
ospedali pubblici all'estero. Detto servizio deve essere stato prestato per un 
periodo non inferiore a sei mesi. 
Per essere ammessi a frequentare il suddetto tirocinio, gli interessati devono 
essere in possesso rispettivamente dei diplomi di laurea e di abilitazione 
all'esercizio della professione di medico o di farmacista. 
I sanitari ammessi a frequentare il tirocinio pratico non banno alcun rapporto 
di impiego ed osservano l'orario e gli obblighi del servizio a tempo pieno. 
I tirocinanti non possono essere adibiti a sostituzione di personale sanitario 
dell'ospedale (21). 
------------------------ 
(21) Articolo aggiunto dall'art. 10, L. 18 aprile 1975, n. 148, riportata al n. 
A/XXVI. 
 





(giurisprudenza di legittimità) 
74-ter. Modalità per lo svolgimento del tirocinio. 
Con decreto del Ministro per la sanità, saranno indicati gli ospedali 
riconosciuti idonei, ivi compresi quelli clinicizzati, per il tirocinio, 
stabilite le modalità per l'ammissione e lo svolgimento dello stesso e fissati i 
criteri di valutazione dei titoli ai fini della formulazione della graduatoria 
per l'assegnazione dei posti disponibili nei singoli ospedali. 
Il punteggio per la valutazione dei titoli sarà assegnato per metà ai voti degli 
esami di profitto e di laurea e per metà ai titoli di servizio e professionali, 
ai titoli accademici, scientifici e di studio e alle pubblicazioni. A parità di 
punteggio si terrà conto dei carichi di famiglia e dell'età. 
Non possono essere ammessi al tirocinio aspiranti in numero superiore alla metà 
della dotazione organica degli assistenti e degli aiuti della divisione o del 
servizio. 
In caso di interruzione ingiustificata o di esito sfavorevole del tirocinio il 
sanitario non può essere riammesso a frequentare il tirocinio nella stessa o in 
altra disciplina prima di sei mesi dall'interruzione o dal compimento del 
tirocinio stesso. 
In caso di esito favorevole il sanitario non può essere ammesso a frequentare il 
tirocinio in altra disciplina prima di un anno dal compimento del primo 
tirocinio. 
L'assegno mensile di cui al successivo articolo 74-quater è dovuto, per un solo 
periodo, per l'intera durata del corso (22). 
------------------------ 
(22) Articolo aggiunto dall'art. 11, L. 18 aprile 1975, n. 148, riportata al n. 
A/XXVI. L'ultimo comma è stato così sostituito dall'art. 1, L. 7 febbraio 1979, 
n. 46 (Gazz. Uff. 19 febbraio 1979, n. 49). 
 





(giurisprudenza di legittimità) 
74-quater. Trattamento economico e relazione sull'eseguito tirocinio. 
Ai tirocinanti viene corrisposto, a carico degli enti presso i quali svolgono il 
tirocinio, a carico degli enti presso i quali svolgono il tirocinio, un assegno 
mensile nella misura del 50 per cento del trattamento economico tabellare 
attribuito all'ispettore sanitario o all'assistente di ruolo a tempo pieno o al 
farmacista di ruolo, esclusa ogni indennità. 
Al termine del tirocinio pratico l'amministrazione dell'ospedale presso il quale 
è stato compiuto il tirocinio, rilascia una formale certificazione. Alla 
certificazione dovrà essere allegato il giudizio motivato espresso 
collegialmente dai sanitari dirigenti delle divisioni, sezioni o servizi presso 
i quali il tirocinante ha svolto la sua attività (23). 
------------------------ 
(23) Articolo aggiunto dall'art. 12, L. 18 aprile 1975, n. 148, riportata al n. 
A/XXVI. 
 





Sezione III - Concorsi di assunzione 
(giurisprudenza di legittimità) 
75. Concorsi pubblici per titoli ed esami per l'assunzione di personale 
sanitario medico presso gli enti ospedalieri. 
Gli enti ospedalieri, entro un mese dalla vacanza del posto, devono bandire il 
concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura del posto stesso (24). 
Per il posto di sovraintendente sanitario il concorso è per soli titoli. 
Scaduto infruttuosamente il suddetto termine, provvede in via sostitutiva e 
previa diffida, l'organo di vigilanza. 
L'avviso del bando di concorso deve essere pubblicato a cura 
dell'amministrazione dell'ente nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - parte 
prima - e nel Bollettino ufficiale della regione ove ha sede l'ente ospedaliero 
(24). 
Il termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione e della 
documentazione prescritta, scade improrogabilmente alle ore dodici del 
quarantacinquesimo giorno successivo alla pubblicazione dell'avviso del bando 
nella Gazzetta Ufficiale (24). 
La commissione esaminatrice dei concorsi di assunzione è nominata dal consiglio 
di amministrazione dell'ente ospedaliero secondo i criteri e le modalità 
stabilite negli articoli seguenti. 
La delibera di nomina della commissione esaminatrice deve essere adottata entro 
trenta giorni a decorrere dalla data di chiusura del bando di concorso. 
Le operazioni concorsuali devono essere concluse entro quattro mesi dalla data 
di chiusura del bando di concorso (25). 
------------------------ 
(24) Comma così modificato dall'art. 13, L. 18 aprile 1975, n. 148, riportata al 
n. A/XXVI. 
(24) Comma così modificato dall'art. 13, L. 18 aprile 1975, n. 148, riportata al 
n. A/XXVI. 
(24) Comma così modificato dall'art. 13, L. 18 aprile 1975, n. 148, riportata al 
n. A/XXVI. 
(25) Comma aggiunto dall'art. 13, L. 18 aprile 1975, n. 148, riportata al n. 
A/XXVI. 
 





(giurisprudenza di legittimità) 
76. Sorteggio dei componenti delle commissioni esaminatrici dei concorsi 
pubblici di assunzione presso gli enti ospedalieri. 
I primari, i sovraintendenti sanitari, i direttori sanitari, nonché i professori 
universitari che dovranno essere nominati componenti delle commissioni 
esaminatrici dei concorsi pubblici di assunzione presso gli enti ospedalieri, 
devono essere sorteggiati dagli elenchi prefissati dal Ministero della sanità di 
concerto con il Ministero della pubblica istruzione per quanto riguarda i 
professori universitari, di cui agli articoli 65, 66 e 68 del presente decreto. 
Il sorteggio è effettuato, presso i singoli enti ospedalieri, da una commissione 
composta dal presidente dell'ente ospedaliero o da un consigliere da lui 
delegato con funzioni di presidente, dal presidente dell'ordine dei medici della 
provincia o da un medico da lui delegato e da un funzionario della carriera 
direttiva della regione in cui ha sede l'ente ospedaliero con funzioni di 
segretario (26). 
I primari, designati dall'ordine dei medici della provincia nella quale ha sede 
l'ente ospedaliero, sono sorteggiati da elenchi predisposti annualmente secondo 
la disciplina dall'ordine dei medici e comprendenti i sanitari contenuti negli 
elenchi di cui all'articolo 65 del presente decreto, che prestino servizio negli 
ospedali della provincia o, per la Valle d'Aosta, della regione (27). 
Qualora non vi siano sanitari di una determinata disciplina il sorteggio è 
effettuato dagli elenchi nazionali (27). 
Qualora i nominativi dei sanitari contenuti nell'elenco di una determinata 
disciplina siano meno di dieci l'elenco dovrà essere integrato mediante 
sorteggio fino a raggiungere il numero preindicato con nominativi di primari 
della stessa disciplina contenuti nell'elenco nazionale (27). 
Le operazioni di sorteggio sono pubbliche, e, a tal fine, la data del sorteggio 
deve essere comunicata ai candidati e, per i sorteggi di cui al precedente 
comma, ai presidenti degli enti ospedalieri della provincia o, per la Valle 
d'Aosta, della regione (26). 
Qualora venga sorteggiato il nominativo di un sanitario che presti servizio 
presso un ospedale con classifica inferiore a quella dell'ospedale per il quale 
è bandito il concorso, questo non sarà preso in considerazione e si procederà ad 
estrazione di ulteriore nominativo. 
------------------------ 
(26) Comma così modificato dall'art. 14, L. 18 aprile 1975, n. 148, riportata al 
n. A/XXVI. 
(27) Gli attuali commi terzo, quarto e quinto, sono stati inseriti dopo 
l'originario secondo comma dall'articolo 14, L. 18 aprile 1975, n. 148, 
riportata al n. A/XXVI. 
(27) Gli attuali commi terzo, quarto e quinto, sono stati inseriti dopo 
l'originario secondo comma dall'articolo 14, L. 18 aprile 1975, n. 148, 
riportata al n. A/XXVI. 
(27) Gli attuali commi terzo, quarto e quinto, sono stati inseriti dopo 
l'originario secondo comma dall'articolo 14, L. 18 aprile 1975, n. 148, 
riportata al n. A/XXVI. 
(26) Comma così modificato dall'art. 14, L. 18 aprile 1975, n. 148, riportata al 
n. A/XXVI. 
 





77. Concorso per titoli per l'assunzione al posto di sovraintendente sanitario. 
I requisiti di ammissione al concorso per titoli per l'assunzione al posto di 
sovraintendente sanitario sono i seguenti: 
qualifica di sovraintendente sanitario di ruolo oppure servizio di direttore 
sanitario di ruolo da almeno cinque anni. 
La commissione esaminatrice è composta da: 
il presidente dell'ente ospedaliero o un consigliere da lui delegato - 
presidente; 
un sovraintendente sanitario di ruolo - componente; 
un professore universitario di ruolo o fuori ruolo di igiene, di medicina 
legale, di medicina preventiva, di medicina sociale, di malattie infettive - 
componente; 
un funzionario delle carriere direttive del Ministero della sanità - componente; 

un funzionario medico con qualifica non inferiore a dirigente superiore medico o 
qualifica corrispondente designato dalla regione in cui ha sede l'ente 
ospedaliero - componente; 
un funzionario della carriera direttiva amministrativa della regione in cui ha 
sede l'ente ospedaliero - segretario (28). 
------------------------ 
(28) Comma così sostituito dall'art. 15, L. 18 aprile 1975, n. 148, riportata al 
n. A/XXVI. 
 





(giurisprudenza di legittimità) 
78. Punteggio per i concorsi di assunzione a posti di sovraintendente sanitario. 

Per la valutazione dei titoli nel concorso per la copertura del posto di 
sovraintendente sanitario, la commissione esaminatrice dispone globalmente di 
sessanta punti ripartiti nel modo seguente: 
titoli di carriera: punti 40; 
titoli accademici e di studio: punti 15; 
titoli scientifici e pubblicazioni: punti 5. 
1. Titoli di carriera: si distinguono in cinque categorie. 
Prima categoria: servizio di ruolo in ospedali regionali: 
a) in qualità di sovraintendente sanitario punti 2,25 per anno; 
b) in qualità di direttore sanitario punti 2 per anno; 
c) in qualità di vice direttore sanitario punti 1,40 per anno; 
d) in qualità di ispettore sanitario punti 0,90 per anno. 
Seconda categoria: servizi di ruolo presso istituti universitari di igiene: 
a) in qualità di direttore punti 1,75 per anno; 
b) in qualità di assistente con qualifica di aiuto punti 1 per anno; 
c) in qualità di assistente punti 0,50 per anno. 
Terza categoria: servizi di ruolo presso il Ministero per la sanità e gli uffici 
sanitari comunali: 
a) in qualità di ispettore generale medico capo punti 1,75 per anno; 
b) in qualità di ispettore generale medico o di ufficiale sanitario in comune 
con più di cinquecentomila abitanti punti 1,50 per anno; 
c) in qualità di medico provinciale capo o di ufficiale sanitario in comune con 
abitanti da duecentocinquantamila a cinquecentomila punti 1,10 per anno; 
d) in qualità di medico provinciale superiore o di ufficiale sanitario in comune 
con abitanti da cinquantamila a duecentocinquantamila, punti 0,70 per anno; 
e) in qualità di medico provinciale di prima o seconda classe o in qualità di 
ufficiale sanitario in comune con meno di cinquantamila abitanti punti 0,40 per 
anno. 
Quarta categoria: servizi di ruolo universitari od ospedalieri compresi quelli 
prestati in ospedali militari: 
a) in qualità di direttore di clinica o primario punti 0,80 per anno; 
b) in qualità di aiuto ospedaliero o assistente universitario con qualifica di 
aiuto punti 0,50 per anno; 
c) in qualità di assistente punti 0,30 per anno. 
Quinta categoria: servizi di ruolo presso enti che gestiscono forme obbligatorie 
di assicurazione sociale per la valutazione dei quali la commissione dispone di 
un punteggio massimo di punti 6, da attribuire in analogia con i criteri di 
ripartizione previsti nella terza categoria; altri servizi non compresi nelle 
categorie precedenti per la valutazione dei quali la commissione dispone di un 
punteggio massimo di punti 3, da attribuire secondo la natura e la durata dei 
servizi stessi (29). 
I punteggi di cui alle categorie sopra indicate sono ridotti del venticinque per 
cento per i servizi resi in qualità di incaricato o di straordinario; del 
cinquanta per cento per quelli resi in qualità di volontario. 
Il servizio di ruolo reso presso l'ente che bandisce il concorso è valutato con 
il punteggio di cui alle categorie sopra indicate, aumentato del venti per 
cento. 
Il servizio di ruolo a tempo pieno è valutato con il punteggio di cui alle 
categorie sopra indicate, aumentato del trenta per cento. 
I servizi resi presso ospedali provinciali sono valutati con i rispettivi 
punteggi, ridotti del venti per cento; i servizi resi presso ospedali zonali 
sono valutati con i rispettivi punteggi, ridotti del cinquanta per cento. 
In caso di servizi contemporanei è valutato solo il servizio più vantaggioso per 
il candidato. 
2. Titoli accademici e di studio: 
libera docenza in igiene, in medicina sociale, in medicina legale, in medicina 
preventiva, in malattie infettive punti 3; 
libera docenza in microbiologia, in statistica sanitaria punti 1,50; 
libera docenza in altra disciplina punti 0,75; 
specializzazione in igiene o in igiene e tecnica ospedaliera, in igiene e 
medicina preventiva, in medicina preventiva, in medicina legale, in medicina 
sociale, in malattie infettive punti 3; 
specializzazione in disciplina affine punti 1,50; 
specializzazione in altra disciplina punti 0,75 (30). 
Per la valutazione di altri titoli accademici e di studio, comprese le idoneità 
nazionali e regionali in qualifiche e discipline diverse da quella messa a 
concorso, la commissione dispone di punti 0,50, da attribuire secondo la natura 
dei titoli stessi. 
In caso di più docenze o di più specializzazioni, è valutata a punteggio pieno 
la docenza o la specializzazione più favorevole al candidato; le ulteriori 
docenze o specializzazioni sono valutate con i corrispondenti punteggi, ridotti 
del 75 per cento. 
I punteggi delle docenze e delle specializzazioni non sono cumulabili anche se 
inerenti alla stessa disciplina (31). 
3. Per la valutazione dei titoli scientifici e delle pubblicazioni la 
commissione dispone di punti 5, da attribuire secondo la natura dei titoli 
stessi. 
------------------------ 
(29) La quinta categoria è stata sostituita dall'art. 16, L. 18 aprile 1975, n. 
148, riportata al n. A/XXVI. 
(30) I punteggi per la libera docenza per le specializzazioni sono stati così 
sostituiti dall'art. 16, L. 18 aprile 1975, n. 148, riportata al n. A/XXVI. 
(31) Comma così sostituito dall'art. 16, L. 18 aprile 1975, n. 148, riportata al 
n. A/XXVI. 
 





79. Concorso per titoli ed esami di assunzione al posto di direttore sanitario. 
I requisiti di ammissione al concorso per titoli ed esami di assunzione al posto 
di direttore sanitario sono i seguenti: 
idoneità nazionale a direttore sanitario; 
età non superiore a 50 anni, fatta eccezione per i sanitari di ruolo 
ospedalieri, universitari e della carriera del Ministero della sanità. 
La commissione esaminatrice è composta da: 
il presidente dell'ente ospedaliero o un consigliere da lui delegato - 
presidente; 
un sovraintendente o direttore sanitario di ruolo - componente; 
un professore universitario di ruolo o fuori ruolo di igiene, di medicina 
legale, di medicina preventiva, di medicina sociale, di malattie infettive - 
componente; 
un funzionario delle carriere direttive del Ministero della sanità - componente; 

un funzionario medico con qualifica non inferiore a primo dirigente medico o 
qualifica corrisnondente designato dalla regione in cui ha sede l'ente 
ospedaliero - componente; 
un funzionario della carriera direttiva amministrativa della regione in cui ha 
sede l'ente ospedaliero - segretario (32). 
------------------------ 
(32) Comma così sostituito dall'art. 17, L. 18 aprile 1975, n. 148, riportata al 
n. A/XXVI. 
 





80. Prove di esame e punteggio per il concorso al posto di direttore sanitario. 
Le prove di esame del concorso di assunzione al posto di direttore sanitario 
sono le seguenti: 
a) relazione scritta su un caso clinico attinente all'igiene con particolare 
riguardo alle malattie infettive e parassitarie; 
b) prima prova pratica vertente su argomenti di igiene; 
c) seconda prova pratica vertente su argomenti di tecnica ospedaliera. 
La commissione esaminatrice dispone complessivamente di 100 punti così 
ripartiti: 
60 punti per i titoli; 
40 punti per le prove di esame. 
Questi ultimi sono ripartiti come segue: 
20 punti per l'esame clinico; 
10 punti per la prima prova pratica; 
10 punti per la seconda prova pratica; 
I 60 punti per la valutazione dei titoli sono ripartiti nel modo seguente: 
a) titoli di carriera: punti 40; 
b) titoli accademici e di studio: punti 15; 
c) titoli scientifici e pubblicazioni: punti 5. 
Per la valutazione dei titoli di carriera si applicano i criteri stabiliti per 
il concorso al posto di sovraintendente sanitario. 
Titoli accademici e di studio: 
1) l'idoneità relativa alla qualifica e disciplina messa a concorso è valutata 
fino a punti 7,50 in proporzione al punteggio eccedente quello minimo conseguito 
nel relativo concorso; 
2) le libere docenze, specializzazioni ed altri titoli di studio sono valutati 
con gli stessi criteri stabiliti per il concorso a posto di sovraintendente 
sanitario. 
Per la valutazione dei titoli scientifici e delle pubblicazioni la commissione 
dispone di punti 5 da attribuire secondo la natura dei titoli stessi. 
------------------------ 
 





81. Concorso per titoli ed esami di assunzione al posto di vice direttore 
sanitario. 
I requisiti di ammissione al concorso per titoli ed esami al posto di vice 
direttore sanitario sono i seguenti: 
idoneità a vice direttore sanitario; 
età non superiore a 45 anni, fatta eccezione per i sanitari di ruolo 
ospedalieri, universitari e della carriera del Ministero della sanità. 
La commissione esaminatrice è uguale a quella prevista per il concorso di 
direttore sanitario. 
------------------------ 
 





82. Prove di esame e punteggio per il concorso di assunzione al posto di vice 
direttore sanitario. 
Le prove d'esame, il punteggio a disposizione della commissione e la relativa 
ripartizione per i concorsi a posti di vice direttore sanitario sono uguali a 
quelli stabiliti per il concorso a posto di direttore sanitario. 
------------------------ 
 





83. Concorso per titoli ed esami per l'assunzione al posto di ispettore 
sanitario. 
I requisiti di ammissione al concorso per titoli ed esami per l'assunzione al 
posto di ispettore sanitario sono i seguenti: 
tirocinio a ispettore sanitario; 
età non superiore a quaranta anni, fatta eccezione per i sanitari di ruolo 
ospedaliero, universitari e della carriera del Ministero della sanità (33). 
La commissione esaminatrice è uguale a quella prevista per il concorso a 
direttore sanitario (34). 
------------------------ 
(33) Comma così modificato dall'art. 18, L. 18 aprile 1975, n. 148, riportata al 
n. A/XXVI. 
(34) Comma così sostituito dall'art. 18, L. 18 aprile 1975, n. 148, riportata al 
n. A/XXVI. 
 





84. Prove d'esame e punteggio per il concorso di assunzione al posto di 
ispettore sanitario. 
Le prove di esame del concorso di assunzione al posto di ispettore sanitario 
sono le seguenti: 
a) relazione scritta su un caso clinico attinente all'igiene, con particolare 
riguardo alle malattie infettive e parassitarie; 
b) prima prova pratica su argomenti di micrografia e batteriologia; 
c) seconda prova pratica su argomenti di tecnica ospedaliera. 
La commissione dispone complessivamente di 100 punti così ripartiti: 
50 punti per i titoli; 
50 punti per le prove di esame (35). 
Questi ultimi sono ripartiti come segue: 
30 punti per l'esame clinico; 
10 punti per la prima prova pratica; 
10 punti per la seconda prova pratica (35). 
I 50 punti attribuiti ai titoli sono ripartiti come segue: 
a) titoli di carriera: punti 30; 
b) titoli accademici e di studio in discipline sanitarie: punti 10; 
c) titoli scientifici e pubblicazioni: punti 10 (35). 
Per la valutazione si applicano i criteri stabiliti per il concorso a direttore 
sanitario (35). 
L'idoneità relativa alla disciplina è valutata fino a punti 1,50 in proporzione 
al punteggio eccedente quello minimo conseguito nel relativo esame (35). 
------------------------ 
(35) Gli attuali commi dal secondo al sesto così sostituiscono gli originari 
commi dal secondo al quarto per effetto dell'art. 19, L. 18 aprile 1975, n. 148, 
riportata al n. A/XXVI. 
(35) Gli attuali commi dal secondo al sesto così sostituiscono gli originari 
commi dal secondo al quarto per effetto dell'art. 19, L. 18 aprile 1975, n. 148, 
riportata al n. A/XXVI. 
(35) Gli attuali commi dal secondo al sesto così sostituiscono gli originari 
commi dal secondo al quarto per effetto dell'art. 19, L. 18 aprile 1975, n. 148, 
riportata al n. A/XXVI. 
(35) Gli attuali commi dal secondo al sesto così sostituiscono gli originari 
commi dal secondo al quarto per effetto dell'art. 19, L. 18 aprile 1975, n. 148, 
riportata al n. A/XXVI. 
(35) Gli attuali commi dal secondo al sesto così sostituiscono gli originari 
commi dal secondo al quarto per effetto dell'art. 19, L. 18 aprile 1975, n. 148, 
riportata al n. A/XXVI. 
 





85. Concorso per titoli ed esami di assunzione al posto di primario. 
I requisiti di ammissione al concorso per i titoli ed esami di assunzione al 
posto di primario sono i seguenti: 
idoneità a primario nella disciplina per la quale il concorso è bandito; 
età non superiore a cinquanta anni, fatta eccezione per i sanitari di ruolo 
ospedalieri e universitari. 
La commissione esaminatrice è composta da: 
il presidente dell'ente ospedaliero o un consigliere da lui delegato - 
presidente; 
due primari della disciplina oggetto del concorso, o qualora non esistano 
primari della disciplina oggetto del concorso, di disciplina affine, estratti a 
sorte dagli elenchi prefissati dal Ministero della sanità, di cui all'articolo 
65 e utilizzati per il sorteggio dei commissari dell'esame di idoneità della 
stessa disciplina: uno dei detti primari è sorteggiato dall'apposita commissione 
istituita presso l'ente ospedaliero, l'altro è sorteggiato dall'ordine dei 
medici della provincia nella quale ha sede l'ente ospedaliero - componenti; 
un professore universitario di ruolo o fuori ruolo della disciplina oggetto del 
concorso o, qualora non esistano professori universitari della disciplina 
oggetto del concorso, di disciplina affine, sorteggiato secondo i criteri di cui 
al precedente comma - componente; 
un funzionario delle carriere direttive del Ministero della sanità - componente; 

un funzionario medico con qualifica non inferiore a primo dirigente medico o 
qualifica corrispondente designato dalla regione in cui ha sede l'ente 
ospedaliero - componente; 
un funzionario della carriera direttiva amministrativa della regione in cui ha 
sede l'ente ospedaliero - componente con funzioni anche di segretario (36). 
------------------------ 
(36) Comma così sostituito dall'art. 20, L. 18 aprile 1975, n. 148, riportata al 
n. A/XXVI. 
 





86. Prove di esame del concorso di assunzione al posto di primario. 
Le prove di esame del concorso di assunzione al posto di primario sono le 
seguenti: 
relazione scritta su caso clinico inerente alla disciplina messa a concorso; 
due distinte prove pratiche, a seconda della disciplina messa a concorso, sugli 
argomenti seguenti: 
a) medicina generale, cardiologia, geriatria, pediatria, malattie infettive: 
lettura di tracciati elettrocardiografici e di lastre radiografiche, 
interpretazione dei risultati di esami di laboratorio; 
b) neurologia: lettura di tracciati elettroencefalografici, di lastre 
radiografiche inerenti alla specialità, interpretazione dei risultati di esami 
specifici di laboratorio; 
c) dermosifilopatia: lettura di preparati citologici ed istologici inerenti alla 
specialità e interpretazione dei risultati di esami specifici di laboratorio; 
d) endocrinologia: interpretazione dei risultati di prove funzionali e di esami 
specifici di laboratorio; 
e) nefrologia: interpretazione dei risultati di prove funzionali e di esami 
specifici di laboratorio; 
f) ematologia: lettura di preparati ematologici (sangue, midollo, ecc.); 
interpretazione dei risultati di esami specifici di laboratorio; 
g) chirurgia generale, ostetricia e ginecologia, ortopedia e traumatologia, 
oculistica, otorinolaringoiatria, urologia, odontoiatria, stomatologia, 
cardiochirurgia, neurochimica, chirurgia plastica, chirurgia toracica e altre 
specialità chirurgiche: prove di tecnica operatoria relativa alla specialità, 
con illustrazione dei vari metodi e procedimenti operatori; 
h) radiologia e fisioterapia: prove pratiche di diagnostica radiologica e 
radioterapica, e di fisioterapia; 
i) anatomia ed istologia patologica: prove pratiche di istologia patologica e di 
tecnica microscopica e istocitologica; 
l) laboratorio di analisi chimico-cliniche e di microbiologia: esecuzione 
corretta di un esame chimico-clinico con illustrazione del metodo impiegato, 
nonché prova pratica di ematologia o microbiologia o sierologia e 
parassitologia; 
m) anestesia e rianimazione: prove pratiche di anestesia, con illustrazione dei 
vari metodi e procedimenti anestesiologici; 
n) immunoematologia e servizio trasfusionale: prove pratiche di prelievo di 
sangue, sua tipizzazione e successiva assegnazione ad un determinato infermo, 
nonché preparazione ed assegnazione di emoderivati; 
o) medicina nucleare: lettura e interpretazione dei risultati delle ricerche con 
radioisotopi; metodiche sulla protezione contro le radiazioni ionizzanti; 
p) medicina legale e delle assicurazioni sociali: indagine peritale autoptica, 
tossicologia, infortunistica. 
Per le altre specialità medico-chirurgiche le prove pratiche verteranno su 
argomenti relativi alla disciplina messa a concorso a giudizio della commissione 
esaminatrice. 
------------------------ 
 





(giurisprudenza di legittimità) 
87. Punteggio per il concorso di assunzione al posto di primario. 
La commissione dispone complessivamente di 100 punti, così ripartiti: 
60 punti per i titoli; 
40 punti per le prove di esame; 
Questi ultimi sono così ripartiti: 
20 punti per la relazione scritta sul caso clinico; 
10 punti per la prima prova pratica; 
10 punti per la seconda prova pratica; 
I 60 punti attribuiti ai titoli sono così ripartiti: 
a) titoli di carriera: punti 40; 
b) titoli accademici e di studio: punti 15; 
c) titoli scientifici e pubblicazioni: punti 5. 
I titoli di carriera si distinguono in tre categorie. 
Prima categoria: servizi presso ospedali o istituti e cliniche universitarie, 
come medico con funzioni di diagnosi e cura, nella disciplina messa a concorso: 
a) in qualità di primario o direttore, punti 2,00 per anno; 
b) in qualità di aiuto ospedaliero o di assistente universitario con qualifica 
di aiuto, punti 1,40 per anno; 
c) in qualità di assistente ospedaliero o universitario punti 0,90 per anno. 
Seconda categoria: servizi presso ospedali o istituti e cliniche universitarie, 
come medico con funzioni di diagnosi e cura, in disciplina affine a quella messa 
a concorso; 
a) in qualità di primario o direttore, punti 1,50 per anno; 
b) in qualità di aiuto ospedaliero o di assistente universitario con qualifica 
di aiuto, punti 1,10 per anno; 
c) in qualità di assistente ospedaliero o universitario, punti 0,70 per anno. 
Terza categoria: servizi in qualità di medico con funzioni 
igienico-organizzative e in discipline non affini: 
a) in qualità di sovraintendente sanitario, punti 0,85 per anno; 
b) in qualità di direttore sanitario o primario, punti 0,75 per anno; 
c) in qualità di vice direttore sanitario o aiuto, punti 0,30 per anno; 
d) in qualità di ispettore sanitario o assistente, punti 0,30 per anno. 
I punteggi di cui alle categorie sopra indicate sono riferiti ai servizi di 
ruolo. I punteggi stessi sono ridotti del 25 per cento per i servizi resi in 
qualità di incaricato o di straordinario, del 50 per cento per quelli resi in 
qualità di volontario. 
Il servizio di ruolo presso l'ente ospedaliero che bandisce il concorso è 
valutato con il punteggio di cui alle categorie sopra elencate aumentato del 20 
per cento. 
Il servizio di ruolo in qualità di medico con funzioni di diagnosi e cura a 
tempo pieno è valutato con il punteggio di cui alle categorie sopra indicate 
aumentato del 30 per cento. 
In caso di servizi contemporanei è valutato solo il servizio più favorevole al 
candidato. 
Titoli accademici e di studio: 
1) l'idoneità relativa alla qualifica ed alla disciplina messa a concorso è 
valutata fino a punti 7,50 in proporzione al punteggio eccedente quello minimo 
conseguito nel relativo concorso; 
2) libera docenza nella disciplina messa a concorso punti 3; in disciplina 
affine punti 1,50; in altra disciplina punti 0,75 (37); 
3) specializzazione nella disciplina messa a concorso punti 3; specializzazione 
in disciplina affine punti 1,50; specializzazioni in altra disciplina punti 
0,75; 
4) per altri titoli accademici e di studio, comprese le idoneità nazionali e 
regionali a qualifiche e discipline diverse da quelle messe a concorso, la 
commissione dispone di punti 0,50, da attribuire secondo la natura dei titoli 
stessi. 
In caso di più docenze o di più specializzazioni, è valutata a punteggio pieno 
la docenza o la specializzazione più favorevole al candidato; le ulteriori 
docenze o specializzazioni sono valutate con i corrispondenti punteggi ridotti 
del 75 per cento. 
I punteggi delle docenze e delle specializzazioni non sono cumulabili se 
inerenti alla stessa disciplina (38). 
Per la valutazione dei titoli scientifici e delle pubblicazioni la commissione 
dispone di punti 5, da attribuire secondo la natura dei titoli stessi. 
------------------------ 
(37) I punteggi per la libera docenza sono stati così modificati dall'art. 21, 
L. 18 aprile 1975, n. 148, riportata al n. A/XXVI. 
(38) Comma così sostituito dall'art. 24, L. 18 aprile 1975, n. 148, riportata al 
n. A/XXVI. 
 





88. Concorso per titoli ed esami di assunzione al posto di aiuto. 
I requisiti di ammissione al concorso per titoli ed esami di assunzione al posto 
di aiuto sono i seguenti: 
a) idoneità di aiuto nella materia per la quale è bandito il concorso; 
b) età non superiore a 45 anni, fatta eccezione per i sanitari di ruolo 
ospedalieri e universitari. 
La commissione esaminatrice è composta da: 
il presidente dell'ente ospedaliero o un consigliere da lui delegato - 
presidente; 
due primari della disciplina oggetto del concorso o, qualora non esistano 
primari della disciplina oggetto del concorso, di disciplina affine, estratti a 
sorte dagli elenchi prefissati dal Ministero della sanità, di cui all'articolo 
65 e utilizzati per il sorteggio dei commissari dell'esame di idoneità della 
stessa disciplina: uno dei detti primari è sorteggiato dall'apposita commissione 
istituita presso l'ente ospedaliero, l'altro è sorteggiato dall'ordine dei 
medici della provincia nella quale ha sede l'ente ospedaliero - componenti; 
un professore universitario di ruolo o fuori ruolo della disciplina oggetto del 
concorso o, qualora non esistano professori universitari della disciplina 
oggetto del concorso, di disciplina affine, sorteggiato secondo i criteri di cui 
al precedente comma - componente; 
un funzionario medico con qualifica non inferiore a primo dirigente medico o 
qualifica corrispondente designato dalla regione in cui ha sede l'ente 
ospedaliero - componente; 
un funzionario della carriera direttiva amministrativa della regione in cui ha 
sede l'ente ospedaliero o dell'ente ospedaliero designato dalla regione - 
segretario (39). 
------------------------ 
(39) Comma così sostituito dall'art. 22, L. 18 aprile 1975, n. 148, riportata al 
n. A/XXVI. 
 





89. Prove di esame e ripartizione del punteggio per il concorso di assunzione al 
posto di aiuto. 
Per il concorso di aiuto si applicano le stesse disposizioni previste per il 
concorso di primario. 
------------------------ 
 





(giurisprudenza di legittimità) 
90. Concorso per titoli ed esami di assunzione al posto di assistente. 
I requisiti di ammissione al concorso per titoli ed esami al posto di assistente 
sono i seguenti: 
tirocinio pratico nella materia per la quale è bandito il concorso; 
età non superiore a 35 anni, fatta eccezione per i sanitari di ruolo ospedalieri 
e universitari (40). 
La commissione esaminatrice è composta da: il presidente dell'ente ospedaliero o 
un consigliere da lui delegato - presidente; 
un primario della disciplina oggetto del concorso o, qualora non esistano 
primari della disciplina oggetto del concorso, di disciplina affine, estratto a 
sorte dagli elenchi prefissati dal Ministero della sanità di cui all'articolo 65 
ed utilizzati per il sorteggio dei commissari dell'esame di idoneità della 
stessa disciplina a cura dell'ordine dei medici della provincia in cui ha sede 
l'ente ospedaliero - componente; 
un funzionario medico con qualifica non inferiore a primo dirigente medico o 
qualifica corrispondente designato dalla regione in cui ha sede l'ente 
ospedaliero - componente; 
un funzionario della carriera direttiva amministrativa della regione in cui ha 
sede l'ente ospedaliero o dell'ente ospedaliero designato dalla regione - 
segretario (41). 
------------------------ 
(40) Comma così modificato dall'art. 23, L. 18 aprile 1975, n. 148, riportata al 
n. A/XXVI. 
(41) Comma così sostituito dall'art. 23, L. 18 aprile 1975, n. 148, riportata al 
n. A/XXVI. 
 





91. Prove di esame e punteggio per il concorso di assunzione al posto di 
assistente. 
Le prove di esame del concorso per titoli ed esami di assunzione al posto di 
assistente sono le seguenti: 
relazione scritta su un caso clinico; 
due prove pratiche relative alla disciplina messa a concorso. 
La commissione dispone complessivamente di 100 punti così ripartiti: 
50 punti per i titoli; 
50 punti per le prove di esame (42). 
Quest'ultimi sono ripartiti come segue: 
30 punti per la prova scritta; 
10 punti per la prima prova pratica; 
10 punti per la seconda prova pratica (42). 
I 50 punti attribuiti ai titoli sono ripartiti come segue: 
a) titoli di carriera: punti 30; 
b) titoli accademici e di studio in discipline sanitarie: punti 10; 
c) titoli scientifici e pubblicazioni: punti 10 (42). 
Per la valutazione si applicano i criteri stabiliti per il concorso a primario 
(42). 
L'idoneità alla disciplina è valutata fino a punti 1,50 in proporzione al 
punteggio eccedente quello minimo conseguito nel relativo esame (42). 
------------------------ 
(42) Gli attuali commi dal secondo al sesto così sostituiscono gli originari 
commi dal secondo al quarto per effetto dell'art. 24, L. 18 aprile 1975, n. 148, 
riportata al n. A/XXVI. 
(42) Gli attuali commi dal secondo al sesto così sostituiscono gli originari 
commi dal secondo al quarto per effetto dell'art. 24, L. 18 aprile 1975, n. 148, 
riportata al n. A/XXVI. 
(42) Gli attuali commi dal secondo al sesto così sostituiscono gli originari 
commi dal secondo al quarto per effetto dell'art. 24, L. 18 aprile 1975, n. 148, 
riportata al n. A/XXVI. 
(42) Gli attuali commi dal secondo al sesto così sostituiscono gli originari 
commi dal secondo al quarto per effetto dell'art. 24, L. 18 aprile 1975, n. 148, 
riportata al n. A/XXVI. 
(42) Gli attuali commi dal secondo al sesto così sostituiscono gli originari 
commi dal secondo al quarto per effetto dell'art. 24, L. 18 aprile 1975, n. 148, 
riportata al n. A/XXVI. 
 





Capo II - Concorsi del personale sanitario farmacista 
Sezione I - Esami di idoneità 
92. Concorso per il personale sanitario di farmacia: direttori di farmacia e 
farmacisti. 
Il personale sanitario di farmacia, che comprende i direttori di farmacia e i 
farmacisti, è assunto in ogni singolo ente ospedaliero, a seguito di pubblico 
concorso per titoli ed esami. 
Al concorso sono ammessi i sanitari che abbiano superato un esame di idoneità 
nazionale per i direttori di farmacia e il tirocinio pratico per i farmacisti. 
Gli esami di idoneità hanno luogo ogni anno e si svolgono in base alle 
disposizioni e secondo le modalità previste per gli esami di idoneità nazionale 
del personale sanitario medico, di cui al presente decreto. 
Entro il mese di novembre di ogni anno, con decreto del Ministro per la sanità, 
da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale, sono formulati gli elenchi nazionali 
aggiornati dei direttori di farmacia e, con decreto del Ministro per la pubblica 
istruzione, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale, sono compilati gli elenchi 
dei professori universitari di ruolo o fuori ruolo di chimica farmaceutica e di 
tecnica farmaceutica e legislazione farmaceutica che possono far parte della 
commissione dell'esame di idoneità nazionale per direttori di farmacia e 
farmacisti, con le stesse modalità e secondo le disposizioni prescritte per i 
sanitari medici contenute nel presente decreto. 
Il sorteggio dei nominativi dei componenti delle commissioni esaminatrici degli 
esami di idoneità nazionali per direttori di farmacia è effettuato secondo le 
disposizioni di cui all'art. 68 a cura di una commissione presieduta dal 
direttore generale degli ospedali del Ministero della sanità e composta dal 
presidente della Federazione degli ordini dei farmacisti italiani o da un 
farmacista da lui delegato, da un funzionario amministrativo del Ministero della 
sanità con funzioni di segretario (43). 
------------------------ 
(43) Così modificato dall'art. 25, L. 18 aprile 1975, n. 148, riportata al n. 
A/XXVI. 
 





93. Esame nazionale di idoneità a direttore di farmacia. 
I requisiti di ammissione all'esame nazionale di idoneità a direttore di 
farmacia sono i seguenti: 
laurea e abilitazione in farmacia, o titolo equipollente e iscrizione all'albo 
professionale; 
anzianità di laurea di almeno dieci anni; 
servizio di ruolo con la qualifica di farmacista per almeno due anni, sia in 
ospedale civile che militare o psichiatrico; o presso farmacia dipendente da 
enti pubblici; o servizio di ruolo negli istituti universitari di farmacologia, 
igiene, chimica biologica; o nella carriera di ruolo dei farmacisti del 
Ministero della sanità per almeno sei anni; ovvero attività professionali 
diverse da quelle sopra elencate, per almeno dieci anni, svolte da farmacisti 
abilitati alla professione. 
La commissione esaminatrice è composta da: 
un funzionario medico del Ministero della sanità con qualifica non inferiore a 
ispettore generale medico - presidente; 
tre direttori di farmacia ospedaliera di ruolo - componenti; 
un professore universitario di ruolo o fuori ruolo di chimica farmaceutica o 
tecnica farmaceutica e legislazione farmaceutica - componente; 
un funzionario della carriera direttiva amministrativa del Ministero della 
sanità - segretario. 
------------------------ 
 





(giurisprudenza di legittimità) 
94. Tirocinio pratico a farmacista. 
Ai concorsi per farmacista sono ammessi i sanitari che abbiano compiuto, con 
esito favorevole, sei mesi di tirocinio pratico nella disciplina o che siano in 
possesso della libera docenza o specializzazione nella disciplina (44). 
------------------------ 
(44) Così sostituito dall'art. 26, L. 18 aprile 1975, n. 148, riportata al n. 
A/XXVI. 
 





Sezione II - Concorsi di assunzione 
95. Concorso pubblico per titoli ed esami per l'assunzione di personale 
sanitario di farmacia presso gli enti ospedalieri. 
I concorsi per l'assunzione presso gli enti ospedalieri dei direttori di 
farmacia e farmacisti si svolgono con le modalità e secondo le disposizioni di 
cui agli articoli 62, 75, 76 del presente decreto. 
Il sorteggio dei direttori di farmacia che dovranno essere nominati componenti 
delle commissioni di esame dei concorsi di assunzione, è effettuato a norma 
degli artt. 76 e 92 del presente decreto da una commissione composta dal 
presidente dell'ente ospedaliero o da un consigliere da lui delegato, con 
funzioni di presidente; dal presidente della Federazione dell'ordine dei 
farmacisti della provincia o da un farmacista da lui delegato; da un funzionario 
della carriera direttiva della regione in cui ha sede l'ente ospedaliero con 
funzioni di segretario (45). 
------------------------ 
(45) Comma così modificato dall'art. 27, L. 18 aprile 1975, n. 148, riportata al 
n. A/XXVI. 
 





96. Concorso per titoli ed esami di assunzione al posto di direttore di 
farmacia. 
I requisiti di ammissione al concorso per titoli ed esami al posto di direttore 
di farmacia sono i seguenti: 
idoneità nazionale a direttore di farmacia; 
età non superiore a 50 anni fatta eccezione per i direttori di farmacia e 
farmacisti di ruolo in servizio presso enti ospedalieri e policlinici 
universitari. 
La commissione esaminatrice è composta da: 
il presidente dell'ente ospedaliero o un consigliere da lui delegato - 
presidente; 
due direttori di farmacia di ruolo in servizio presso ospedali con classifica 
pari o superiore a quella dell'ospedale per il quale è bandito il concorso: dei 
quali uno sorteggiato dall'apposita commissione istituita presso l'ente 
ospedaliero, l'altro sorteggiato dall'ordine dei farmacisti della provincia 
nella quale ha sede l'ente ospedaliero, secondo le modalità indicate negli 
articoli precedenti - componenti; 
un professore universitario di ruolo o fuori ruolo di chimica farmaceutica o 
tecnica e legislazione farmaceutica, sorteggiato secondo le modalità indicate 
negli articoli precedenti - componente; 
un funzionario delle carriere direttive del Ministero della sanità - componente; 

un funzionario medico con qualifica non inferiore a primo dirigente medico o 
qualifica corrispondente designato dalla regione in cui ha sede l'ente 
ospedaliero - componente; 
un funzionario della carriera direttiva amministrativa della regione in cui ha 
sede l'ente ospedaliero - componente con funzioni anche di segretario (46). 
------------------------ 
(46) Comma così sostituito dall'art. 28, L. 18 aprile 1975, n. 148, riportata al 
n. A/XXVI. 
 





97. Prove d'esame del concorso di assunzione al posto di direttore di farmacia. 
Le prove di esame del concorso di assunzione al posto di direttore di farmacia 
sono le seguenti: 
1) una operazione tecnico-farmaceutica atta a dimostrare le conoscenze del 
concorrente nel campo delle scienze farmaceutiche, con relazione scritta; 
2) un saggio analitico qualitativo e quantitativo di una sostanza iscritta nella 
farmacopea ufficiale; 
3) un saggio analitico qualitativo e quantitativo di una sostanza iscritta nella 
farmacopea ufficiale; 
3) un saggio bromatologico di comune esecuzione sulle sostanze alimentari 
comprese nelle diete ospedaliere; 
4) una prova orale riguardante: 
la materia delle prove pratiche; 
la legislazione sanitaria ospedaliera, con particolare riguardo al funzionamento 
del servizio farmaceutico, compresi gli aspetti tecnici, amministrativi e 
contabili. 
------------------------ 
 





98. Ripartizione del punteggio per il concorso di assunzione per un direttore di 
farmacia. 
La commissione dispone complessivamente di 100 punti, così ripartiti: 
60 punti per i titoli; 
40 punti per le prove di esame. 
Questi ultimi sono ripartiti come segue: 
10 punti per ciascuna delle tre prove pratiche; 
10 punti per la prova orale. 
I 60 punti attribuiti ai titoli sono ripartiti in tre gruppi: 
a) titoli di carriera: punti 40; 
b) titoli di studio, accademici, idoneità e titoli vari: punti 15; 
c) pubblicazioni e titoli scientifici relativi all'attività scientifica, 
didattica e tecnica dei candidati: punti 5. 
I 40 punti attribuiti ai titoli di carriera devono essere ripartiti come segue: 
Prima categoria: servizio di farmacista ospedaliero o presso policlinico 
universitario: 
come direttore di farmacia, per anno: punti 2; 
come farmacista, per anno: punti 1,25. 
Seconda categoria: servizio presso istituti universitari di farmacologia, 
igiene, chimica biologica della facoltà di medicina e chirurgia o presso 
istituti universitari di chimica farmaceutica e di tecnica e legislazione 
farmaceutica: 
come direttore, per anno: punti 1,75; 
come aiuto, per anno: punti 1,10; 
come assistente, per anno: punti 0,60. 
Terza categoria: servizi nella carriera dei farmacisti del Ministero della 
sanità o dell'istituto superiore di sanità del Ministero della difesa ed altre 
amministrazioni dello Stato, o presso farmacie municipali: 
come direttore o capo del servizio, per anno: punti 1,50; 
come coadiutore, per anno: punti 0,90; 
come funzionario di grado iniziale, per anno: punti 0,50. 
Quarta categoria: altri servizi non compresi nelle categorie precedenti, per 
anno: fino a punti 0,30. 
I punteggi indicati nelle varie categorie si riferiscono a servizi di ruolo. I 
servizi di incaricato o di straordinario saranno ridotti del 25 per cento; i 
servizi di volontario saranno ridotti del 50 per cento. 
Il servizio di ruolo presso l'ente ospedaliero che bandisce il concorso è 
valutato con il punteggio di cui alle categorie sopra elencate aumentato del 20 
per cento. 
In caso di servizi contemporanei è valutato solo il servizio più favorevole al 
candidato. 
Titoli accademici e di studio: 
1) l'idoneità nazionale alla qualifica di direttore di farmacia è valutata fino 
a 7,50 punti in proporzione al punteggio eccedente quello minimo conseguito nel 
relativo concorso; 
2) libera docenza nella disciplina relativa al posto messo a concorso punti 3; 
in disciplina affine punti 1,50; in altra disciplina punti 0,75 (47); 
3) specializzazione nella disciplina relativa al posto messo a concorso punti 3; 
specializzazione in disciplina affine punti 1,50; specializzazione in altra 
disciplina punti 0,75; 
4) per altri titoli accademici e di studio la commissione dispone di punti 0,50, 
da attribuire secondo la natura dei titoli stessi, comprese le idoneità 
nazionali o regionali in qualifica diversa da quella messa a concorso. 
In caso di più docenze o di più specializzazioni, è valutata a punteggio pieno 
la docenza o la specializzazione più favorevole al candidato; le ulteriori 
docenze e specializzazioni sono valutate con i corrispondenti punteggi ridotti 
del 75 per cento. 
I punteggi delle docenze e delle specializzazioni non sono cumulabili se 
inerenti alla stessa disciplina (48). 
Per la valutazione dei titoli scientifici e delle pubblicazioni la commissione 
dispone di punti 5, da attribuire secondo la natura dei titoli stessi. 
------------------------ 
(47) I punteggi per la libera docenza sono stati così modificati dall'art. 29, 
L. 18 aprile 1975, n. 148, riportata al n. A/XXVI. 
(48) Comma così sostituito dall'art. 29, L. 18 aprile 1975, n. 148, riportata al 
n. A/XXVI. 
 





99. Concorso per titoli ed esami di assunzione al posto di farmacista. 
I requisiti di ammissione al concorso per titoli ed esami al posto di farmacista 
sono i seguenti: 
tirocinio pratico a farmacista; 
età non superiore a 45 anni, fatta eccezione per i direttori di farmacia e i 
farmacisti di ruolo in servizio presso enti ospedalieri o cliniche universitarie 
(49). 
La commissione esaminatrice è composta da: il presidente dell'ente ospedaliero o 
un consigliere da lui delegato - presidente; 
un direttore di farmacia di ruolo in servizio presso ospedale con classifica 
pari o superiore a quella dell'ospedale per il quale è bandito il concorso, 
sorteggiato presso l'ente ospedaliero secondo le modalità indicate negli 
articoli precedenti - componente; 
un funzionario medico con qualifica non inferiore a primo dirigente medico o 
qualifica corrispondente designato dalla regione in cui ha sede l'ente 
ospedaliero - componente; 
un funzionario della carriera direttiva amministrativa della regione in cui ha 
sede l'ente ospedaliero o dell'ente ospedaliero designato dala regione - 
segretario (50). 
------------------------ 
(49) Comma così modificato dall'art. 30, L. 18 aprile 1975, n. 148, riportata al 
n. A/XXVI. 
(50) Comma così sostituito dall'art. 30, L. 18 aprile 1975, n. 148, riportata al 
n. A/XXVI. 
 





100. Prove di esame del concorso di assunzione per farmacista. 
Le prove di esame del concorso di assunzione al posto di farmacista sono le 
seguenti: 
1) la spedizione di una ricetta medica, con relazione scritta; 
2) il riconoscimento di una sostanza medicamentosa iscritta nella farmacopea 
ufficiale, con relativi saggi di purezza; 
3) un colloquio sulla legislazione farmaceutica, con particolare riguardo a 
quella ospedaliera. 
------------------------ 
 





101. Punteggio per il concorso per titoli ed esami al posto di farmacista. 
La commissione dispone complessivamente di 100 punti così ripartiti: 
50 punti per i titoli; 
50 punti per le prove di esame. 
Questi ultimi sono ripartiti come segue: 
20 punti per la prima prova pratica; 
20 punti per la seconda prova pratica; 
10 punti per la prova orale. 
I 50 punti attribuiti ai titoli sono ripartiti come segue: 
a) titoli di carriera: punti 30; 
b) titoli accademici e di studio in discipline sanitarie: punti 10; 
c) titoli scientifici e pubblicazioni: punti 10. 
Per la valutazione si applicano i criteri stabiliti per il concorso a direttore 
di farmacia. 
L'idoneità nella disciplina è valutata fino a punti 1,50 in proporzione al 
punteggio eccedente quello minimo conseguito nel relativo esame (51). 
------------------------ 
(51) Così sostituito dall'art. 31, L. 18 aprile 1975, n. 148, riportata al n. 
A/XXVI. 
 





Capo III - Concorsi per il personale amministrativo 
(giurisprudenza di legittimità) 
102. Concorso per la copertura del posto di direttore amministrativo. 
I requisiti di ammissione al concorso per titoli ed esami per la copertura del 
posto di direttore amministrativo sono i seguenti: 
1) diploma di laurea in giurisprudenza o in scienze politiche o in economia e 
commercio o altra laurea equipollente ovvero, per i direttori amministrativi in 
servizio di ruolo alla data di entrata in vigore del presente decreto, diploma 
di scuola media superiore (52); 
2) qualifica di direttore o vice direttore amministrativo di ruolo di enti 
ospedalieri, con anzianità di servizio nella qualifica o in entrambe le 
qualifiche non inferiore ad anni cinque per i concorsi presso enti da cui 
dipenda almeno un ospedale regionale, ad anni quattro per i concorsi presso enti 
da cui dipenda almeno un ospedale provinciale, ad anni tre per i concorsi presso 
enti da cui dipenda almeno un ospedale di zona; 
ovvero: 
qualifica non inferiore ad ispettore generale della carriera direttiva 
amministrativa del Ministero della sanità; 
ovvero: 
anzianità di servizio di ruolo prestato nella carriera direttiva di enti 
ospedalieri, ovvero nella carriera direttiva amministrativa del Ministero della 
sanità con almeno la qualifica di direttore di sezione, non inferiore ad anni 12 
per i concorsi banditi da enti da cui dipenda almeno un ospedale regionale, ad 
anni 10 per i concorsi banditi da enti da cui dipenda almeno un ospedale 
provinciale, ad anni 8 per i concorsi banditi da enti da cui dipenda almeno un 
ospedale di zona. 
La commissione esaminatrice è composta da: 
il presidente dell'ente ospedaliero o un consigliere da lui delegato - 
presidente; 
un professore univeritario di diritto amministrativo - componente; 
un funzionario della carriera direttiva amministrativa del Ministero della 
sanità - componente; 
un funzionario della carriera direttiva amministrativa della regione in cui ha 
sede l'ente ospedaliero - componente; 
un direttore amministrativo di ente ospedaliero da cui dipenda almeno un 
ospedale provinciale designato dall'organizzazione sindacale interessata - 
componente; 
un funzionario della carriera direttiva amministrativa della regione in cui ha 
sede l'ente ospedaliero - segretario (53). 
Le prove di esame sono le seguenti: 
prova scritta di diritto amministrativo; 
prova pratica consistente in applicazione di leggi e regolamenti amministrativi 
con redazione di deliberazioni o di altri atti amministrativi; 
prova orale vertente su diritto amministrativo, diritto costituzionale, diritto 
civile, diritto penale, diritto sanitario, gestione finanziaria ed 
organizzazione degli enti ospedalieri. 
La commissione esaminatrice dispone complessivamente di 100 punti, così 
ripartiti: 
60 punti per titoli; 
40 punti per le prove d'esame. 
I 40 punti delle prove d'esame sono ripartiti nel modo seguente: 
15 punti per la prova scritta; 
15 punti per la prova pratica; 
10 punti per la prova orale. 
I 60 punti dei titoli sono ripartiti nel modo seguente: 
titoli di carriera: punti 40; 
titoli di studio, accademici, idoneità e titoli vari: punti 15; 
pubblicazioni ed altri titoli scientifici e didattici: punti 5. 
------------------------ 
(52) Numero così modificato dall'art. 32, L. 18 aprile 1975, n. 148, riportata 
al n. A/XXVI. 
(53) Comma così sostituito dall'art. 32, L. 18 aprile 1975, n. 148, riportata al 
n. A/XXVI. 
 





103. Concorso per titoli ed esami per vice direttore amministrativo. 
I requisiti di ammissione al concorso per titoli ed esami per vice direttore 
amministrativo sono i seguenti: 
diploma di laurea in giurisprudenza, scienze politiche, economia e commercio, o 
altra laurea equipollente ovvero, per i vice direttori amministrativi in 
servizio di ruolo alla data di entrata in vigore del presente decreto, diploma 
di scuola media superiore (54); 
anzianità di servizio, con funzioni direttive presso enti ospedalieri, comuni, 
province o amministrazioni dello Stato, di almeno 5 anni. 
La commissione esaminatrice è composta da: 
il presidente dell'ente ospedaliero o un consigliere da lui delegato - 
presidente; 
un professore universitario di diritto amministrativo - componente; 
un funzionario della carriera direttiva amministrativa del Ministero della 
sanità - componente; 
un funzionario della carriera direttiva amministrativa della regione in cui ha 
sede l'ente ospedaliero - componente; 
il direttore amministrativo dell'ente ospedaliero - componente; 
un funzionario della carriera direttiva amministrativa della regione in cui ha 
sede l'ente ospedaliero o dell'ente ospedaliero designato dalla regione - 
segretario (55). 
Le prove di esame sono le seguenti: 
prova scritta di diritto amministrativo; 
prova pratica consistente in applicazione di leggi e regolamenti amministrativi 
e redazione di deliberazioni e di altri atti amministrativi; 
prova orale vertente su diritto sanitario, elementi di diritto civile e di 
diritto penale, diritto amministrativo, elementi di diritto costituzionale, 
gestione finanziaria degli enti ospedalieri. 
La commissione dispone complessivamente di 100 punti, così ripartiti: 
60 punti per i titoli; 
40 punti per le prove d'esame. 
Questi ultimi sono ripartiti come segue: 
15 punti per la prova scritta; 
15 punti per la prova pratica; 
10 punti per la prova orale. 
I 60 punti dei titoli sono ripartiti come segue: titoli di carriera: punti 40; 
titoli di studio, accademici, idoneità e titoli vari: punti 15; 
pubblicazioni e altri titoli scientifici e didattici: punti 5. 
------------------------ 
(54) Alinea così modificato dall'art. 33, L. 18 aprile 1975, n. 148, riportata 
al n. A/XXVI. 
(55) Comma così sostituito dall'art. 33, L. 18 aprile 1975, n. 148, riportata al 
n. A/XXVI. 
 





(giurisprudenza di legittimità) 
104. Concorsi per titoli ed esami per capo ripartizione e capo divisione 
amministrativa. 
I requisiti di ammissione al concorso per titoli ed esami a posti di capo 
ripartizione e capo divisione amministrativa sono i seguenti: 
diploma di laurea in disciplina attinente a posto messo a concorso, indicata dai 
singoli regolamenti; 
anzianità di servizio con funzioni direttive presso enti ospedalieri. 
La commissione esaminatrice è composta da: il presidente dell'ente ospedaliero o 
un consigliere da lui delegato - presidente; 
un professore universitario di materia attinente al posto messo a concorso - 
componente; 
un funzionario della carriera direttiva amministrativa designato dal Ministro 
per la sanità, con qualifica non inferiore a direttore di divisione - 
componente; 
il direttore amministrativo - componente; 
un funzionario di ente ospedaliero che comprenda almeno un ospedale con 
classifica pari o superiore a quella dell'ospedale che bandisce il concorso e 
con qualifica non inferiore a direttore di divisione, designato dalle 
organizzazioni sindacali interessate - componente; 
un funzionario della carriera direttiva amministrativa dell'ente ospedaliero - 
segretario. 
Le prove di esame scritte e orali, comprendenti le materie messe a concorso, 
saranno stabilite dai singoli regolamenti tenendo presenti i criteri fissati per 
il posto di vice direttore amministrativo. 
La commissione dispone complessivamente di 100 punti, ripartiti come segue: 
40 per i titoli; 
60 per le prove di esame. 
I 60 punti per le prove di esame debbono essere così ripartiti: 
prima prova scritta: punti 20; 
seconda prova scritta: punti 20; 
prova orale: punti 20. 
I 40 punti per i titoli saranno ripartiti come per il posto di vice direttore 
amministrativo. 
------------------------ 
 





105. Concorso per titoli ed esami per capo ripartizione tecnica. 
I requisiti di ammissione al concorso per titoli ed esami di capo ripartizione 
tecnica sono i seguenti: 
diploma di laurea in ingegneria civile o architettura; 
abilitazione professionale e altri requisiti prescritti dai regolamenti. 
La commissione esaminatrice è composta da: 
il presidente dell'ente ospedaliero o un consigliere da lui delegato - 
presidente; 
il direttore amministrativo dell'ente ospedaliero - componente; 
un funzionario della carriera direttiva del Ministero della sanità, con 
qualifica di ingegnere sanitario - componente; 
due ingegneri capi ospedalieri di ruolo, di cui uno designato dalle 
organizzazioni sindacali interessate - componenti; 
un funzionario della carriera direttiva amministrativa dell'ente ospedaliero - 
segretario. 
Le prove d'esame sono le seguenti: 
prova scritta vertente su scienza delle costruzioni, strade e ponti, costruzioni 
idrauliche e acquedotti; urbanistica, edilizia civile e ospedaliera, topografia, 
organizzazione e funzionamento degli uffici tecnici degli enti ospedalieri; 
prova pratica consistente nella redazione di di un progetto di massima; 
prova orale vertente sulle materie delle prove scritte, sulla legislazione sui 
lavori pubblici, sulle espropriazioni per pubblica utilità. 
La commissione dispone complessivamente di 100 punti, così ripartiti: 
60 punti per i titoli; 
40 punti per le prove d'esame. 
Questi ultimi sono ripartiti come segue: 
15 punti per la prova scritta; 
15 punti per la prova pratica; 
10 punti per la prova orale. 
I 60 punti per i titoli saranno ripartiti come segue: 
titoli di carriera: punti 40; 
titoli di studio, accademici, idoneità, titoli vari: punti 15; 
pubblicazioni e altri titoli scientifici e didattici: punti 5. 
------------------------ 
 





106. Concorsi per titoli ed esami per il grado iniziale della carriera 
direttiva. 
I requisiti di ammissione ai concorsi per titoli ed esami a posti iniziali della 
carriera direttiva amministrativa sono: 
diploma di laurea in giurisprudenza, scienze politiche, economia e commercio o 
altra laurea equipollente. 
La commissione esaminatrice è composta da: 
il presidente dell'ente ospedaliero o un consigliere da lui delegato - 
presidente; 
un professore universitario di diritto amministrativo - componente; 
un funzionario della carriera direttiva amministrativa designato dal Ministro 
per la sanità, con qualifica non inferiore a direttore di divisione - 
componente; 
il direttore amministrativo dell'ente ospedaliero e un direttore di ente 
ospedaliero che comprenda almeno un ospedale con classifica pari o superiore a 
quella degli ospedali dell'ente che bandisce il concorso, designato dalle 
organizzazioni sindacali interessate - componenti; 
un funzionario della carriera direttiva amministrativa dell'ente ospedaliero - 
segretario. 
Le prove d'esame sono le seguenti: 
prova scritta di diritto amministrativo; 
prova scritta di diritto sanitario; 
prova orale sulle materie delle prove scritte e sul diritto civile, penale e 
costituzionale. 
La commissione dispone complessivamente di 100 punti, così ripartiti: 
punti 20 per i titoli; 
punti 80 per le prove d'esame. 
Questi ultimi sono ripartiti come segue: 
30 punti per la prima prova scritta; 
30 punti per la seconda prova scritta; 
20 punti per la prova orale. 
------------------------ 
 





107. Concorsi per personale della carriera direttiva amministrativa non previsti 
dal presente decreto. 
La disciplina dei concorsi del personale della carriera direttiva 
amministrativa, non previsti nel presente decreto, è rinviata ai regolamenti 
organici ospedalieri. 
------------------------ 
 





108. Concorsi per titoli ed esami per i posti della carriera di concetto. 
I requisiti di ammissione a concorsi per titoli ed esami per posti della 
carriera di concetto sono i seguenti: 
diploma di licenza liceale, magistrale, di ragioneria, geometria e di altri 
istituti di istruzione equipollente in relazione al posto messo a concorso, 
secondo l'indicazione del regolamento organico. 
La commissione esaminatrice è composta da: 
il presidente dell'ente ospedaliero o un consigliere da lui delegato - 
presidente; 
un esperto della materia attinente al posto messo a concorso - componente; 
un funzionario della carriera direttiva amministrativa del Ministero della 
sanità - componente; 
il direttore amministrativo dell'ente ospedaliero - componente; 
un impiegato di ruolo del Ministero della sanità con qualifica non inferiore a 
quella relativa al posto messo a concorso - componente; 
un impiegato di ruolo del Ministero della sanità con qualifica non inferiore a 
quella relativa al posto messo a concorso - componente; 
un impiegato amministrativo di ruolo dell'ente ospedaliero - segretario. 
Prove d'esame. - Per i posti di segreteria: 
prima prova scritta: nozioni di diritto amministrativo; 
seconda prova scritta: nozioni di diritto sanitario; 
prova orale: materie delle prove scritte e nozioni di legislazione sugli enti 
ospedalieri. 
Per i posti di ragioniere e vice ragioniere: 
prima prova scritta: ragioneria generale ed applicata alle aziende pubbliche; 
seconda prova scritta: contabilità degli enti ospedalieri, nozioni di diritto 
tributario; 
prova orale: materie delle prove scritte e nozioni di diritto sanitario e 
legislazione sugli enti ospedalieri. 
Per i posti di geometra e vice geometra: 
prima prova scritta: nozioni di urbanistica, edilizia, costruzioni idrauliche, 
topografia; 
prova pratica: relazione di un progetto di massima; 
prova orale: legislazione sui lavori pubblici e materie delle prove scritte. 
Per i posti di economo e vice economo: 
prima prova scritta: merceologia; 
seconda prova scritta: contabilità enti ospedalieri e nozioni di economia 
politica; 
prova orale sugli argomenti delle prove scritte. 
Punteggio a disposizione della commissione esaminatrice: 
la commissione dispone complessivamente di 100 punti, così ripartiti: 
20 punti per i titoli; 
30 punti per la prova scritta; 
30 punti per la prova pratica; 
20 punti per la prova orale. 
------------------------ 
 





109. Concorsi per i posti delle carriere amministrative, d'ordine ed esecutiva. 
I requisiti di ammissione ai concorsi rispettivamente per titoli ed esami e per 
esami per i posti delle carriere d'ordine ed esecutiva sono stabiliti nei 
regolamenti organici. 
La commissione esaminatrice è uguale a quella prescritta per la carriera di 
concetto. 
Le prove di esame sono le seguenti: 
prova scritta: nozioni generali sulla organizzazione ospedaliera e nozioni di 
contabilità; 
prova pratica di dattilografia o di disegno ovvero altra prova pratica attinente 
al posto messo a concorso; 
prova orale: nozioni di archivista e materie della prova scritta. 
Gli esami di concorso per i posti della carriera esecutiva comprendono le 
seguenti prove: 
prova scritta di cultura generale; 
prova orale sulle questioni attinenti al posto messo a concorso. 
Punteggio a disposizione della commissione esaminatrice: 
la commissione dispone complessivamente di 100 punti così ripartiti: 
per la carriera esecutiva: 
titoli: punti 20; 
prova scritta: punti 30; 
prova pratica: punti 30; 
prova orale: punti 20. 
Per la carriera esecutiva: 
prova scritta: punti 60; 
prova orale: punti 40. 
------------------------ 
 





Capo IV - Concorsi di assunzione del personale tecnico 
110. Concorsi di assunzione per titoli ed esami al posto di direttore tecnico. 
I requisiti di ammissione al concorso per direttore tecnico sono i seguenti: 
laurea in scienze biologiche e naturali o equipollente, laurea in chimica o 
equipollente, laurea in fisica o equipollente, ovvero altre discipline inerenti 
al posto messo a concorso; 
età non superiore a 50 anni, fatta eccezione per i direttori tecnici in servizio 
di ruolo presso ospedali, università o amministrazioni statali; 
servizio di ruolo per almeno otto anni come coadiutore o assistente tecnico. 
La commissione esaminatrice è composta da: 
il presidente dell'ente ospedaliero o un consigliere da lui delegato - 
presidente; 
un professore universitario di ruolo o fuori ruolo della disciplina messa a 
concorso - componente; 
un funzionario delle carriere direttive del Ministero della sanità - componente; 

un direttore tecnico di ruolo laureato nella disciplina oggetto del concorso, 
designato dalle organizzazioni sindacali interessate - componente; 
un funzionario medico con qualifica non inferiore a primo dirigente medico o 
qualifica corrispondente, designato dalla regione in cui ha sede l'ente 
ospedaliero - componente; 
un funzionario della carriera direttiva amministrativa della regione in cui ha 
sede l'ente ospedaliero o dell'ente ospedaliero designato dalla regione - 
segretario (56). 
------------------------ 
(56) Comma così sostituito dall'art. 34, L. 18 aprile 1975, n. 148, riportata al 
n. A/XXVI. 
 





111. Prova di esame e ripartizione del punteggio per il concorso a posto di 
direttore tecnico. 
Le prove di esame del concorso di assunzione al posto di direttore tecnico sono 
le seguenti: 
prova scritta su argomenti scientifici relativi alla disciplina oggetto del 
concorso; 
prima prova pratica consistente nella esecuzione di prove di laboratorio con 
relazione scritta sul procedimento seguito; 
seconda prova pratica relativa alla disciplina oggetto del concorso. 
La commissione dispone complessivamente di 100 punti, così ripartiti: 
60 punti per i titoli; 
40 punti per le prove d'esame. 
Questi ultimi sono ripartiti come segue: 
prova scritta: punti 20; 
prima prova pratica: punti 10; 
seconda prova pratica: punti 10. 
I 60 punti a disposizione della commissione per i titoli sono ripartiti come 
segue: 
1° gruppo: titoli di carriera: punti 40; 
2° gruppo: titoli di studio, accademici, idoneità e titoli vari: punti 15; 
3° gruppo: pubblicazioni ed altri titoli scientifici relativi alla attività 
scientifica, didattica e tecnica dei candidati: punti 5. 
------------------------ 
 





112. Concorso per titoli ed esami per il posto di coadiutore tecnico. 
I requisiti di ammissione al concorso per titoli ed esami al posto di coadiutore 
tecnico sono i seguenti: 
laurea in una delle discipline tecniche previste per il concorso a direttore 
tecnico; 
età non superiore a 45 anni, fatta eccezione per il personale in servizio di 
ruolo presso ospedali, università o in altre amministrazioni statali; 
servizio di assistente tecnico di ruolo per almeno 4 anni. 
La commissione esaminatrice è composta da: 
il presidente dell'ente ospedaliero o un consigliere da lui delegato - 
presidente; 
un professore universitario di ruolo o fuori ruolo della disciplina messa a 
concorso - componente; 
un funzionario medico con qualifica non inferiore a primo dirigente medico o 
qualifica corrispondente, designato dalla regione in cui ha sede l'ente 
ospedaliero - componente; 
un direttore tecnico di ruolo laureato nella disciplina oggetto del concorso, 
designato dalle organizzazioni sindacali interessate - componente; 
un primario ospedaliero di ruolo di disciplina affine a quella messa a concorso 
- componente; 
un funzionario della carriera direttiva amministrativa della regione in cui ha 
sede l'ente ospedaliero o dell'ente ospedaliero designato dalla regione - 
segretario (57). 
------------------------ 
(57) Comma così sostituito dall'art. 35, L. 18 aprile 1975, n. 148, riportata al 
n. A/XXVI. 
 





113. Prove d'esame e ripartizione del punteggio per il concorso a coadiutore 
tecnico. 
Le prove d'esame del concorso per titoli ed esami di assunzione al posto di 
coadiutore tecnico, sono le seguenti: 
prova scritta su argomenti scientifici relativi alla disciplina oggetto del 
concorso: 
prima prova pratica consistente nella esecuzione di prove di laboratorio con 
relazione scritta sul procedimento seguito; 
seconda prova pratica relativa alla disciplina oggetto del concorso. 
La commissione dispone complessivamente di 100 punti, così ripartiti: 
60 punti per titoli; 
40 punti per le prove d'esame. 
Questi ultimi sono ripartiti come segue: 
prova scritta: punti 20; 
prima prova pratica: punti 10; 
seconda prova pratica: punti 10. 
I 60 punti a disposizione della commissione per i titoli sono ripartiti come 
segue: 
1° gruppo: titoli di carriera: punti 40; 
2° gruppo: titoli di studio, accademici, idoneità e titoli vari: punti 15; 
3° gruppo: pubblicazioni ed altri titoli scientifici relativi alla attività 
scientifica, didattica e tecnica dei candidati: punti 5. 
------------------------ 
 





114. Concorso per titoli ed esami al posto di assistente tecnico. 
I requisiti di ammissione al concorso per titoli ed esami di assunzione al posto 
di assistente tecnico sono i seguenti: 
laurea in una delle discipline previste per il concorso a direttore tecnico; 
età non superiore a 40 anni, fatta eccezione per i tecnici laureati in servizio 
di ruolo presso ospedali, università o amministrazioni statali. 
La commissione esaminatrice è composta da: il presidente dell'ente ospedaliero o 
un consigliere da lui delegato - presidente; 
un direttore tecnico di ruolo laureato nella disciplina oggetto del concorso 
designato dalle organizzazioni sindacali interessate - componente; 
un funzionario medico con qualifica non inferiore a primo dirigente medico o 
qualifica corrispondente, designato dalla regione in cui ha sede l'ente 
ospedaliero - componente; 
un funzionario della carriera direttiva amministrativa della regione in cui ha 
sede l'ente ospedaliero o dell'ente ospedaliero, designato dalla regione - 
segretario (58). 
------------------------ 
(58) Comma così sostituito dall'art. 36, L. 18 aprile 1975, n. 148, riportata al 
n. A/XXVI. 
 





115. Prove di esame e ripartizione del punteggio per il concorso ad assistente 
tecnico. 
Le prove di esame del concorso di assunzione al posto di assistente tecnico sono 
le seguenti: 
prova scritta su argomenti scientifici relativi alla disciplina oggetto del 
concorso; 
prima prova pratica consistente nella esecuzione di prove di laboratorio con 
relazione scritta sul procedimento seguito; 
seconda prova pratica relativa alla disciplina oggetto del concorso. 
La commissione dispone complessivamente di 100 punti, così ripartiti: 
60 per i titoli; 
40 punti per le prove di esame. 
Questi ultimi sono ripartiti come segue: 
20 punti per la prova scritta; 
10 punti per la prima prova pratica; 
10 punti per la seconda prova pratica. 
I 60 punti a disposizione della commissione per i titoli sono ripartiti come 
segue: 
1° gruppo: titoli di carriera: punti 40; 
2° gruppo: titoli di studio, accademici, idoneità e titoli vari: punti 15; 
3° gruppo: pubblicazioni ed altri titoli scientifici relativi alla attività 
scientifica, didattica e tecnica dei candidati: punti 5. 
------------------------ 
 





116. Concorsi di assunzione dei tecnici per i laboratori di indagine, diagnosi e 
terapie specializzate. 
I concorsi per il personale tecnico si svolgono per titoli ed esami. 
I requisiti per l'ammissione sono i seguenti: 
diploma o abilitazione professionale; 
per i concorsi a posti di capo tecnico, aver prestato servizio di ruolo come 
tecnico in ospedale o cliniche ed istituti universitari per almeno tre anni; 
età non superiore ai 35 anni, fatta eccezione per coloro che sono in servizio di 
ruolo presso ospedali o cliniche e istituti universitari. 
La commissione di esame è composta analogamente a quella per i concorsi di 
assunzione del personale di assistenza diretta di cui al successivo art. 120. 
Programmi di esame: 
per tecnico di radiologia: 
prova scritta: su argomenti di tecnica ed anatomia radiologica; 
prova pratica: preparazione, effettuazione e sviluppo di un radiogramma 
dell'apparato scheletrico con relazione scritta; 
prova orale: su argomenti relativi alla proteximetria fisica e medica ed al 
soccorso d'urgenza nella pratica radiologica; 
per tecnico di anatomia patologica e istologia: 
prova scritta: su argomenti attinenti ai compiti del tecnico; 
prova pratica: effettuazione su cadavere degli interventi preparatori propri del 
tecnico e per il tecnico di istologia allestimento di preparati istopatologici; 
prova orale: attinente al servizio. 
I programmi di esami verranno fissati dai regolamenti sulla base 
dell'opportunità di accertare la preparazione tecnico-pratica allo svolgimento 
delle funzioni specifiche, tenendo conto della esigenza di prevedere la prova 
scritta, pratica ed orale conformemente a quanto stabilito per tutto il 
personale tecnico. 
Ripartizione del punteggio a disposizione della commissione esaminatrice: 
La commissione dispone complessivamente di 100 punti, così ripartiti: 
per i titoli: punti 10; 
prova scritta: punti 20; 
prova pratica: punti 50; 
prova orale: punti 20. 
I regolamenti ospedalieri stabiliscono analoghe norme per categorie di tecnici 
non contemplate dal presente articolo. 
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117. Concorsi di assunzione dei capo-tecnici per laboratorio di indagini, 
diagnosi e terapie speciali. 
I requisiti di ammissione ai concorsi di assunzione per i posti di capo-tecnici 
per i laboratori di indagini, diagnosi e terapie speciali, la composizione della 
commissione esaminatrice e il relativo punteggio sono uguali a quelli previsti 
per il concorso a posti di caposala, di cui al successivo art. 120. 
Il programma di esame è uguale a quello del concorso a posti di tecnico. 
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Capo V - Concorso di assunzione del personale sanitario ausiliario 
(giurisprudenza di legittimità) 
118. Concorso di assunzione a posti di ostetrica capo. 
I requisiti per l'ammissione al concorso per titoli ed esami a posti di 
ostetrica capo sono i seguenti: 
diploma professionale e iscrizione all'albo; 
servizio di ruolo come ostetrica presso ospedali o cliniche universitarie per 
almeno tre anni; 
età non superiore ai 40 anni fatta eccezione per le ostetriche in servizio di 
ruolo presso ospedali o cliniche universitarie o scuole di ostetricia. 
La commissione esaminatrice è composta da: 
il presidente dell'ente ospedaliero o un consigliere da lui delegato - 
presidente; 
il direttore sanitario dell'ospedale - componente; 
un funzionario medico del Ministero della sanità - componente; 
un primario o aiuto ostetrico-ginecologo di ruolo - componente; 
un'ostetrica capo designata dal collegio delle ostetriche - componente; 
un funzionario della carriera direttiva amministrativa dell'ente ospedaliero - 
segretario. 
Le prove di esame al concorso per ostetrica capo sono le seguenti: 
prova scritta su argomenti relativi alla funzione della ostetrica nella condotta 
della gravidanza, parto e puerperio, sulla diagnosi delle complicazioni della 
gravidanza, parto e puerperio e nei soccorsi d'urgenza ostetrici; 
prova pratica relativa all'esame clinico di una gestante o partoriente e 
discussione dei provvedimenti di competenza dell'ostetrica; 
prova orale: cultura ostetrica, organizzazione di un reparto di ostetricia, 
legislazione sanitaria della professione di ostetrica. 
Ripartizione del punteggio a disposizione della commissione esaminatrice. 
La commissione dispone complessivamente di 100 punti, così ripartiti: 
60 punti per i titoli; 
40 punti per le prove di esame. 
Questi ultimi sono ripartiti come segue: 
prova scritta: punti 20; 
prova pratica: punti 10; 
prova orale: punti 10. 
I 60 punti per i titoli sono ripartiti in tre gruppi: 
1° gruppo: titoli di carriera: punti 40; 
2° gruppo: titoli di studio, idoneità e titoli vari: punti 15; 
3° gruppo: pubblicazioni e titoli didattici: punti 5. 
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119. Concorso di assunzione per titoli ed esami al posto di ostetrica. 
I requisiti di ammissione al concorso per posto di ostetrica sono i seguenti: 
diploma professionale; 
età non superiore a 35 anni, fatta eccezione per le ostetriche in servizio di 
ruolo presso ospedali o cliniche universitarie o scuole di ostetricia o enti 
locali (59). 
La commissione esaminatrice è composta come quella per ostetrica capo. 
Le prove di esame del concorso per ostetrica sono le seguenti: 
prova scritta su argomenti relativi alla funzione dell'ostetrica nella condotta 
della gravidanza, parto e puerperio, sulla diagnosi di gravidanza, del parto, 
puerperio e nei soccorsi di urgenza ostetrici; 
prova pratica vertente sull'esame clinico di una gestante o partoriente e 
discussione dei provvedimenti di competenza dell'ostetrica; 
prova orale di cultura ostetrica e di legislazione ostetrica. 
Il punteggio a disposizione della commissione esaminatrice è così ripartito: 
per i titoli: punti 10; 
prova scritta: punti 40; 
prova pratica: punti 30; 
prova orale: punti 20. 
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(59) Comma così modificato dall'art. 37, L. 18 aprile 1975, n. 148, riportata al 
n. A/XXVI. 
 





(giurisprudenza di legittimità) 
120. Concorsi di assunzione per titoli ed esami a posti per il personale di 
assistenza diretta. 
(Capo-sala, infermiere professionale, infermiere professionale specializzato, 
vigilatrice d'infanzia, infermiere generico, puericultrice). 
I requisiti per l'ammissione ai concorsi per personale di assistenza diretta 
sono i seguenti: 
diploma o abilitazione professionale; 
non aver superato i 35 anni, fatta eccezione per coloro che sono in regolare 
servizio presso ospedali, cliniche universitarie ovvero scuole per infermieri 
che prevedevano, in base a convenzione, un tirocinio pratico presso ospedali o 
cliniche universitarie; 
per il concorso a posti di capo-sala, aver prestato regolare servizio come 
infermiere professionale o rispettivamente vigilatrice d'infanzia in ospedali, 
cliniche universitarie o scuole per infermieri che prevedano, in base a 
convenzione, un tirocinio pratico presso ospedali o cliniche universitarie, per 
almeno tre anni, essere in possesso del diploma di abilitazione a mansioni 
direttive e non aver superato i 40 anni di età, fatta eccezione per il personale 
in servizio regolare presso lo stesso ospedale (60). 
La commissione esaminatrice è composta da: 
il presidente dell'ente ospedaliero o un consigliere da lui delegato - 
presidente; 
il direttore sanitario dell'ospedale - componente; 
un funzionario medico del Ministero della sanità - componente; 
un primario o un aiuto di ruolo di materia attinente al posto messo a concorso - 
componente; 
un rappresentante delle organizzazioni sindacali interessate di qualifica non 
inferiore a quella messa a concorso - componente; 
un funzionario amministrativo dell'ente ospedaliero - segretario. 
Le prove d'esame sono le seguenti: 
per capo-sala: 
prova scritta su elementi di tecnica assistenziale infermieristica; 
prova pratica: compilazione di prospetti riassuntivi dell'attività della 
sezione, desunti dai quaderni e dalle schede; 
prova orale: cultura infermieristica - igiene ospedaliera; 
per infermiere professionale specializzato e per vigilatrice d'infanzia: 
prova scritta: argomenti di assistenza infermieristica ospedaliera previsti dai 
programmi delle scuole e dei corsi attinenti alla branca in concorso; 
prova pratica: esecuzione di tecniche infermieristiche attinenti alla branca in 
concorso; 
prova orale: cultura infermieristica e igiene ospedaliera; 
per infermiere professionale: 
prova scritta: elementi di fisiologia e patologia secondo i programmi delle 
scuole; 
prova pratica: esecuzione di tecniche infermieristiche; 
prova orale: cultura infermieristica e igiene ospedaliera; 
per infermiere generico e puericultrice: 
prova pratica: esecuzione di tecniche infermieristiche; 
prova orale: cultura infermieristica e igiene ospedaliera; 
Ripartizione del punteggio a disposizione della commissione esaminatrice. 
La commissione dispone complessivamente di 100 punti, così ripartiti: 
titoli: punti 10; 
prova scritta: punti 40; 
prova pratica: punti 30; 
prova orale: punti 20. 
Nei concorsi per infermiere generico e puericultrice la suddivisione del 
punteggio a disposizione della commissione è la seguente; 
titoli: punti 10; 
prova pratica: punti 50; 
prova orale: punti 40. 
Nel concorso per capo-sala, per titoli ed esami, la commissione dispone 
complessivamente di 100 punti, così ripartiti: 
60 punti per i titoli; 
20 punti per la prova scritta; 
10 punti per la prova pratica; 
10 punti per la prova orale. 
I 60 punti per i titoli sono così ripartiti: 
35 punti per titoli di carriera; 
20 punti per titoli di studio e di specializzazione; 
5 punti per titoli didattici e culturali. 
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(60) Comma così sostituito dall'art. 38, L. 18 aprile 1975, n. 148, riportata al 
n. A/XXVI. 
 





121. Concorsi di assunzione per il personale di assistenza sanitaria e 
assistenza sociale. 
I requisiti di ammissione al concorso per assistente sanitaria visitatrice e a 
quello di assistente sociale sono uguali a quelli richiesti per l'ammissione ai 
concorsi per personale di assistenza diretta, con l'esonero dal limite di età 
per coloro che sono in servizio presso enti pubblici in qualità rispettivamente 
di assistente sanitaria e di assistente sociale. 
La composizione della commissione esaminatrice del concorso al posto di 
assistente sanitaria visitatrice è analoga a quella della commissione per il 
concorso al posto di capo-sala. 
La commissione esaminatrice del concorso al posto di assistente sociale è 
composta da: 
il presidente dell'ente ospedaliero o un consigliere da lui delegato, 
presidente; 
il direttore sanitario dell'ospedale, componente; 
il direttore amministrativo dell'ente ospedaliero, componente; 
due rappresentanti delle organizzazioni sindacali interessate, di qualifica non 
inferiore a quella del posto messo a concorso, componenti; 
un funzionario amministrativo dell'ente ospedaliero che bandisce il concorso, 
segretario. 
Le prove di esame sono le seguenti: 
per assistente sanitaria visitatrice: 
prova scritta su argomenti di medicina preventiva e sociale compresi nei 
programmi delle scuole; 
prova pratica: discussione degli interventi della assistente sanitaria 
visitatrice in uno o più casi presentati dalla commissione; 
prova orale: igiene ospedaliera - educazione sanitaria; 
per assistente sociale: 
prova scritta su argomenti di tecniche di servizio sociale applicate 
all'assistenza ospedaliera; 
prova pratica consistente nella discussione sui provvedimenti da adottare su di 
un caso prospettato dalla commissione; 
prova orale sulla educazione sanitaria, su elementi di psicologia e sui 
regolamenti ospedalieri. 
I concorsi per assistente sanitaria visitatrice e per assistente sociale sono 
per titoli ed esami. La commissione dispone complessivamente di 100 punti, così 
ripartiti: 
60 punti per i titoli; 
20 punti per la prova scritta; 
10 punti per la prova pratica; 
10 punti per la prova orale. 
I 60 punti per i titoli sono così ripartiti: 
35 punti per i titoli di carriera; 
20 punti per i titoli di studio e di specializzazione; 
5 punti per i titoli didattici e culturali. 
------------------------ 
 





122. Concorsi di assunzione per il personale addetto ai servizi speciali. 
Per l'ammissione al concorso valgono gli stessi requisiti richiesti per il 
personale di assistenza diretta; la commissione di esame ha la stessa 
composizione di quella prevista per il concorso a capo-sala. 
Le prove di esame sono le seguenti: 
per dietista: 
prova scritta su elementi di igiene dell'alimentazione e di tecnologia 
alimentare; 
prova pratica: elaborazione di tabelle dietetiche o di diete speciali; 
prova orale: su elementi di fisiologia dell'alimentazione e di organizzazione 
del tempo dietetico; 
per terapisti della riabilitazione: 
prova scritta su argomenti di anatomia e fisiologia relativi alla branca in 
concorso; 
per terapista della riabilitazione la prova scritta verterà su argomenti di 
riabilitazione medico-sociale; 
prova pratica consistente nella esecuzione di tecniche della materia oggetto del 
concorso; 
prova orale di cultura specifica della materia messa a concorso; 
igiene ospedaliera ed elementi di psicologia dell'invalido. Nei concorsi per 
massofisioterapista cieco e per massaggiatore abilitato le prove di esame sono 
le seguenti: 
prova pratica: consistente nell'esecuzione di tecniche di massoterapia; 
prova orale: elementi di anatomia e fisiologia. 
La commissione dispone di 100 punti, così ripartiti: 
nei concorsi per dietista, fisiochinesiterapista, logopedista, ortottista, 
terapista della riabilitazione: 
60 punti per i titoli; 
40 punti per le prove d'esame; 
secondo la distribuzione già prevista dall'art. 121 per il personale di 
assistenza sanitaria e assistenza sociale; 
per i concorsi per massofisioterapista cieco e massaggiatore abilitato, i 100 
punti vengono così suddivisi: 
50 punti per la prova pratica; 
50 punti per la prova orale. 
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123. Concorsi di assunzione per capo dei servizi sanitari ausiliari e di 
direzione didattica. 
Per i concorsi a posti di capo dei servizi sanitari ausiliari sono richiesti 
requisiti analoghi a quelli previsti per capo-sala ed inoltre una anzianità di 
regolare servizio non inferiore a tre anni in qualifica di capo-sala presso 
ospedali, cliniche universitarie o scuole per infermieri che prevedano, in base 
a convenzione, un tirocinio pratico presso ospedali o cliniche universitarie 
(61). 
La commissione ha la stessa composizione di quella per capo-sala. 
Il programma del concorso per titoli ed esami è il seguente: 
prova scritta su argomenti di organizzazione dei servizi di assistenza 
infermieristica; 
prova pratica: svolgimento di una conversazione di aggiornamento professionale 
per personale infermieristico su di un argomento proposto dalla commissione; 
prova orale di igiene e tecnica ospedaliera; regolamento dell'ospedale. 
Per i concorsi a posti di direttore e vice direttore didattici i requisiti sono 
analoghi a quelli richiesti per l'ammissione al concorso di capo-sala con le 
seguenti aggiunte: 
possesso di un titolo di scuola media superiore; 
possesso del diploma di abilitazione a mansioni direttive. 
La commissione esaminatrice ha la stessa composizione di quella del personale di 
assistenza diretta di cui all'art. 120 sostituendo al primario il provveditore 
agli studi o un funzionario da lui delegato. 
Le prove d'esame sono le seguenti: 
prova scritta su argomenti attinenti l'organizzazione delle scuole 
infermieristiche ed allo svolgimento pedagogico dei programmi; 
prova pratica: svolgimento di una lezione di tecnica infermieristica; 
prova orale: igiene e tecnica ospedaliera; 
legislazione sulle professioni sanitarie ausiliarie. 
La commissione ha a disposizione 100 punti per entrambi i concorsi. La 
ripartizione è analoga a quella prevista per i concorsi di assistente sanitaria 
visitatrice ed assistente sociale. 
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(61) Comma così sostituito dall'art. 39, L. 18 aprile 1975, n. 148, riportata al 
n. A/XXVI. 
 





Capo VI - Concorsi di assunzione del personale esecutivo 
124. Concorsi di assunzione per il personale esecutivo. 
I requisiti di ammissione, la nomina delle commissioni esaminatrici e le 
modalità dei concorsi per il personale esecutivo sono rinviati ai regolamenti 
organici degli enti ospedalieri. 
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TITOLO VI 
Internato dei neo laureati 
125. Misura dell'assegno mensile. 
I laureati ammessi all'internato hanno diritto ad un assegno mensile pari al 
terzo dello stipendio minimo attribuito all'assistente di ruolo ospedaliero 
esclusa ogni altra indennità. 
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TITOLO VII 
Norme finali e transitorie 
126. I sanitari in servizio di ruolo possono partecipare direttamente ai 
concorsi di assunzione nella corrispondente qualifica e disciplina a prescindere 
dal possesso del requisito della idoneità nazionale o regionale (62). 
I sanitari che abbiano conseguito la idoneità nella corrispondente qualifica o 
disciplina in concorsi espletati a termini del R.D. 30 settembre 1938, n. 1631 
(63) e successive modificazioni ed integrazioni e della L. 9 agosto 1954, numero 
653 (64), e siano in possesso dei requisiti prescritti per l'ammissione al 
relativo esame di idoneità, possono partecipare direttamente ai concorsi di 
assunzione nella corrispondente qualifica e disciplina a prescindere dal 
possesso della idoneità nazionale o regionale (64/a). 
Gli aiuti dirigenti di ruolo che siano in possesso dei requisiti di ammissione 
all'esame di idoneità, possono partecipare ai concorsi di assunzione in detta 
qualifica della stessa disciplina a prescindere dal possesso dell'idoneità 
nazionale (64/a). 
Il Ministro per la sanità predispone distinti elenchi dei sanitari di cui ai 
precedenti commi secondo la qualifica e la disciplina. All'uopo i sanitari 
interessati devono presentare documentata domanda di inclusione negli elenchi 
predetti (64/a). 
I servizi prestati dai sanitari ospedalieri in dipendenza di nomina conseguita a 
seguito di pubblico concorso ai sensi del R.D. 30 settembre 1938, n. 1631 
(64/b), e della L. 9 agosto 1954, n. 653 (64), sono considerati a tutti gli 
effetti servizi di ruolo, ancorché non siano stati istituiti i ruoli relativi. 
I servizi prestati presso ospedali già classificati di prima, seconda e terza 
categoria, sono equiparati a quelli prestati rispettivamente negli ospedali 
regionali, provinciali e di zona. 
------------------------ 
(62) Gli attuali commi dal primo al quarto così sostituiscono gli originari 
commi del primo al terzo per effetto dell'art. 45, L. 18 aprile 1975, n. 148, 
riportata al n. A/XXVI. 
(63) Riportato al n. A/I. 
(64) Riportato al n. A/IV. 
(64/a) Gli attuali commi dal primo al quarto così sostituiscono gli originari 
commi dal primo al terzo per effetto dell'art. 45, L. 18 aprile 1975, n. 148, 
riportata al n. A/XXVI. 
(64/a) Gli attuali commi dal primo al quarto così sostituiscono gli originari 
commi dal primo al terzo per effetto dell'art. 45, L. 18 aprile 1975, n. 148, 
riportata al n. A/XXVI. 
(64/a) Gli attuali commi dal primo al quarto così sostituiscono gli originari 
commi dal primo al terzo per effetto dell'art. 45, L. 18 aprile 1975, n. 148, 
riportata al n. A/XXVI. 
(64/b) Riportato al n. A/I. 
(64) Riportato al n. A/IV. 
 





127. I concorsi, i cui termini per la presentazione delle domande di ammissione 
siano scaduti prima dell'entrata in vigore del presente decreto, sono portati a 
termine con la procedura della legge vigente alla data del bando. 
------------------------ 
 





128. Il personale ospedaliero della carriera esecutiva che, alla data di entrata 
in vigore del presente decreto, occupi, per incarico formale 
dell'amministrazione, da almeno 5 anni, un posto di ruolo vacante o di nuova 
istituzione, può essere nominato in ruolo, mediante concorso interno riservato 
da espletarsi a norma di regolamento entro 6 mesi dall'entrata in vigore del 
presente decreto, anche in difetto del titolo di studio prescritto per il posto 
occupato. 
Gli enti ospedalieri devono, entro 6 mesi dall'entrata in vigore del presente 
decreto, determinare le proprie piante organiche tenendo presenti le effettive 
necessità di servizio e l'esistenza di personale non di ruolo assunto per 
esigenze di carattere permanente. I posti di ruolo che risultino vacanti, salvo 
per il personale delle carriere direttive, sono conferiti, in sede di prima 
applicazione del presente decreto, al personale di ruolo e non di ruolo in 
servizio alla data da espletarsi con le modalità previste dalle norme contenute 
nel presente decreto, e nei regolamenti dei singoli enti. 
------------------------ 
 





(giurisprudenza di legittimità) 
129. Gli istituti e gli enti i cui ospedali siano stati classificati ai sensi 
del quinto e sesto comma dell'art. 1 della legge 12 febbraio 1968, n. 132 (65), 
ove i propri ordinamenti siano equipollenti alle disposizioni del presente 
decreto, possono ottenere, a domanda, con decreto del Ministro per la sanità, 
l'equiparazione dei servizi e dei titoli acquisiti dal proprio personale ai 
servizi e ai titoli acquisiti dal personale in servizio presso ospedali di 
uguale classifica, amministrati da enti ospedalieri. 
------------------------ 
(65) Riportata al n. A/VIII. 
 





130. Il servizio non di ruolo prestato dagli aiuti ed assistenti ospedalieri od 
universitari, che all'entrata in vigore del presente decreto siano in servizio 
di ruolo, di incaricato, di straordinario o di volontario, è equiparato al 
servizio di ruolo, ai fini dell'ammissione agli esami di idoneità nazionali e 
regionali banditi entro tre anni dall'entrata in vigore del presente decreto, e 
ai fini della valutazione come titolo nei concorsi di assunzione che saranno 
banditi entro tre anni dall'entrata in vigore del presente decreto. 
Limitatamente al primo triennio di applicazione del presente decreto, il periodo 
d'anzianità di laurea richiesto per l'ammissione agli esami di idoneità di cui 
agli articoli 69 e seguenti è ridotto di un anno. 
------------------------ 
 





131. Nella prima applicazione del presente decreto, ai fini dell'ammissione al 
concorso di assunzione al posto di direttore tecnico o di coadiutore tecnico, il 
servizio non di ruolo prestato presso ospedali o università da laureati non 
medici è valutato come servizio di ruolo. 
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(giurisprudenza di legittimità) 
132. Fino a quando non saranno emanate norme legislative riguardanti 
l'ordinamento delle scuole di formazione professionale di alcune categorie di 
personale sanitario ausiliario e tecnico, ai fini dell'ammissione ai concorsi di 
assunzione, saranno considerati idonei i seguenti titoli di studio: 
1) terapisti della riabilitazione: 
diploma di scuola speciale universitaria, alla quale si accede con diploma di 
scuola media di secondo grado; 
diploma di infermiere professionale e diploma di corso di specializzazione in 
fisiochinesiterapia ai sensi dell'art. 3 della L. 19 luglio 1940, n. 1090 (66); 
diploma di corso, almeno annuale, riconosciuto dalle autorità competenti, al 
quale si accede con diploma di scuola media di primo grado; 
2) dietisti: 
diploma di scuola di dietologia ospedaliera ufficialmente riconosciuta; 
diploma di economia dietista conseguito presso istituti tecnici femminili 
accompagnato da certificato di tirocinio ospedaliero; 
diploma di infermiere specializzato in dietetica ai sensi della L. 19 luglio 
1940, n. 1090 (66); 
3) tecnico di laboratorio medico: 
diploma di scuola speciale universitaria alla quale si accede con diploma di 
scuola media di secondo grado; 
titolo acquisito a seguito di concorso ospedaliero svolto ai sensi dell'art. 88 
del R.D. 30 settembre 1938, n. 1631 (67); 
titolo di perito chimico ad orientamento analitico integrato da certificato di 
corso ospedaliero di perfezionamento in tecnico di laboratorio medico; 
titolo di istituto tecnico femminile ad orientamento specifico; 
4) assistente sociale: 
titolo rilasciato da una scuola di durata triennale alla quale si accede con 
diploma di scuola media di secondo grado. 
------------------------ 
(66) Recte, L. 19 luglio 1940, n. 1098, riportata alla voce Professioni 
sanitarie e arti ausiliarie. 
(66) Recte, L. 19 luglio 1940, n. 1098, riportata alla voce Professioni 
sanitarie e arti ausiliarie. 
(67) Riportato al n. A/I. 
 





133. L'attività presso le case di cura private da parte dei medici ospedalieri 
con rapporto di lavoro a tempo definito è consentita fino a quando l'ente 
ospedaliero non abbia assicurato la disponibilità di appositi ambienti 
qualitativamente idonei, a giudizio dell'amministrazione, per l'esercizio 
dell'attività professionale all'interno dell'ospedale e comunque non oltre il 
termine del 31 dicembre 1957, di cui all'art. 43, lettera d), della L. 12 
febbraio 1968, n. 132 (68). 
------------------------ 
(68) Riportata al n. A/VIII. 
 





134. L'adeguamento dei servizi ospedalieri di cui alle prescrizioni dei decreti 
previsti dall'art. 40 della L. 12 febbraio 1968, n. 132 (68), deve essere 
gradualmente attuato secondo le indicazioni del piano nazionale e del piano 
regionale ospedaliero, fermi, in ogni caso, i criteri stabiliti dall'art. 32 
della legge medesima per la determinazione della retta giornaliera di degenza. 
------------------------ 
(68) Riportata al n. A/VIII. 
 





(giurisprudenza di legittimità) 
135. È abrogata ogni disposizione incompatibile con le norme contenute nel 
presente decreto. 
------------------------ 
 




fp06-gr06