D.P.R. 5 gennaio 1967, n. 18. Agg. G.U. 31/01/2006
Ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri.
Pubblicato nella Gazz. Uff. 18 febbraio 1967, n. 44, S.O.
Le norme del presente decreto devono essere coordinate con quelle contenute
nella Sezione II del Capo IV del D.P.R. 28 dicembre 1970, n. 1077, riportato
alla voce Impiegati civili dello Stato, e con quelle del Capo II, Sezione I, del
D.P.R. 30 giugno 1972, n. 748, riportato alla stessa voce.
(1/circ) Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le
seguenti circolari:
- Ministero degli affari esteri: Circ. 25 marzo 1996, n. 3; Circ. 24 ottobre
1996, n. 8; Circ. 21 gennaio 1997, n. 1; Circ. 3 ottobre 1997, n. 9; Circ. 9
novembre 1998, n. 11; Circ. 27 gennaio 1999, n. 2; Circ. 3 novembre 1999, n. 15;
Circ. 19 novembre 1999, n. 16;
- Ministero dei trasporti e della navigazione: Circ. 18 novembre 1996, n. 7;
- Ministero della pubblica istruzione: Circ. 15 luglio 1996, n. 345.
(giurisprudenza di legittimità)
1. Funzioni dell'Amministrazione degli affari esteri.
L'Amministrazione degli affari esteri attende ai rapporti dell'Italia con gli
altri Stati e con gli Enti e le Organizzazioni internazionali, ai negoziati
relativi alla stipulazione di trattati e convenzioni, alla tutela dei diritti e
degli interessi pubblici e privati in campo internazionale, allo sviluppo delle
attività nazionali all'estero.
In relazione a tali fini, l'Amministrazione degli affari esteri, avuto riguardo
alle esigenze della politica internazionale, provvede altresì al coordinamento,
ferme le competenze della Presidenza del Consiglio dei Ministri e delle singole
Amministrazioni, di attività delle altre Amministrazioni statali e degli Enti
pubblici, suscettibili di avere riflessi internazionali.
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2. Composizione dell'Amministrazione degli affari esteri.
1. L'Amministrazione degli affari esteri è costituita dagli uffici centrali del
Ministero degli affari esteri, dalle rappresentanze diplomatiche, dagli uffici
consolari e dagli istituti italiani di cultura; da essa dipendono gli istituti
scolastici ed educativi all'estero (3).
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(3) Articolo così sostituito dall'art. 1, L. 23 aprile 2003, n. 109.
Parte prima
Organizzazione e funzionamento dei servizi
TITOLO I
Amministrazione centrale
Capo I - Organizzazione generale
3. Organizzazione centrale.
[Il Ministero degli affari esteri è così ripartito:
Gabinetto e Segreteria particolare del Ministro;
Segreterie dei Sottosegretari di Stato;
Ufficio del Segretario generale;
Cerimoniale;
Direzione generale del personale e dell'amministrazione;
Direzione generale degli affari politici;
Direzione generale degli affari economici;
Direzione generale dell'emigrazione e degli affari sociali;
Direzione generale delle relazioni culturali;
Ispettorato generale del Ministero e degli uffici all'estero;
Servizio stampa e informazione;
Servizio del contenzioso diplomatico, dei trattati, degli affari legislativi;
Servizio storico e documentazione] (4).
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(4) Articolo abrogato dall'art. 11, D.P.R. 11 maggio 1999, n. 267.
4. Gabinetto e Segreterie particolari.
[Il Gabinetto del Ministro attende alle funzioni indicate dal decreto-legge 10
luglio 1924, n. 1100. Ad esso è preposto un capo di Gabinetto, di grado non
inferiore a quello di Ministro plenipotenziario.
Le Segreterie particolari dei Sottosegretari di Stato attendono alle funzioni
indicate dall'art. 5 del decreto-legge 10 luglio 1924, n. 1100. Ad esso è
preposto un capo di Gabinetto, di grado non inferiore a quello di Ministro
Plenipotenziario.
Le segreterie particolari dei Sottosegretari di Stato attendono alle funzioni
indicate dall'art. 5 del decreto-legge 10 luglio 1924, n. 1100. Ad esse sono
preposti consiglieri di Ambasciata o consiglieri di Legazione.
Il personale addetto al Gabinetto ed alle Segreterie particolari è scelto fra
gli appartenenti alle carriere dell'Amministrazione degli affari esteri, con
eventuale eccezione per il segretario particolare del Ministro, per quelli dei
Sottosegretari di Stato e per un'altra unità per il Gabinetto e per ciascuna
Segreteria.
Per quanto non previsto dal Presente articolo, si applicano le disposizioni del
decreto-legge 10 luglio 1924, n. 1100, e successive modificazioni (4/a)] (5).
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(4/a) Vedi, anche, l'art. 13, D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300.
(5) Articolo abrogato dall'art. 30, L. 23 aprile 2003, n. 109.
5. Segretario generale.
[Il Segretario generale coadiuva direttamente il Ministro nella trattazione
degli affari e nell'attività volta ad assicurare il coordinamento e la
continuità delle funzioni dell'Amministrazione.
Per l'espletamento delle sue funzioni il Segretario generale si avvale di
particolari servizi la cui composizione e i cui compiti sono fissati con il
decreto di cui all'art. 25] (6).
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(6) Articolo abrogato dall'art. 11, D.P.R. 11 maggio 1999, n. 267.
6. Cerimoniale.
Il capo del Cerimoniale diplomatico della Repubblica, presso il Ministero degli
affari esteri, esplica le funzioni prescritte dalla legge 8 luglio 1950, n. 572,
e attende a tutti gli affari di cerimoniale attinenti alle relazioni
internazionali. Egli è coadiuvato, e all'occorrenza sostituito, da un vice capo
del Cerimoniale e si avvale, per l'espletamento delle sue funzioni, di appositi
uffici stabiliti con il decreto di cui all'art. 25 (6/a).
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(6/a) Vedi, anche, il D.M. 20 giugno 2005.
7. Direzione generale del personale e dell'amministrazione.
[La Direzione generale del Personale e dell'amministrazione attende allo studio
e alla trattazione delle questioni relative:
a) alla organizzazione degli uffici centrali e di quelli all'estero;
b) al reclutamento, all'amministrazione e all'impiego del Personale; alle
provvidenze a favore del personale; al contenzioso relativo al personale stesso;
c) al funzionamento dell'istituto diplomatico e ai corsi di formazione, di
qualificazione, di perfezionamento e di aggiornamento del Personale;
d) ai mezzi di funzionamento e alle attrezzature degli uffici centrali nonché
all'acquisto, costruzione, locazione, manutenzione degli immobili all'estero,
comunque destinati ad attività di interesse dell'Amministrazione degli affari
esteri, all'arredamento e alle attrezzature relative;
e) al bilancio e all'amministrazione dei relativi capitoli, fermo restando il
disposto dell'art. 60;
f) ad ogni altra attività concernente il personale, i servizi tecnici e
generali, i servizi amministrativi.
Ferma la competenza interna dell'Ispettorato generale del Ministero e degli
uffici all'estero secondo il disposto dell'art. 12, la Direzione generale
promuove gli accertamenti interni in materia amministrativa, contabile e
disciplinare e gli eventuali conseguenti procedimenti] (7).
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(7) Articolo abrogato dall'art. 11, D.P.R. 11 maggio 1999, n. 267.
8. Direzione generale degli affari politici.
[La Direzione generale degli affari politici attende:
a) allo studio, sotto l'aspetto politico, dei problemi e delle situazioni
internazionali, ivi compresi gli sviluppi della situazione interna degli Stati
esteri;
b) alla trattazione delle questioni di carattere bilaterale multilaterale che
attengono ai rapporti politici con gli Stati e con gli Enti e le Organizzazioni
internazionali, ivi comprese le questioni relative alla sicurezza, nonché, sotto
gli aspetti politici, quelle nucleari e spaziali;
c) ai negoziati ed all'applicazione, sotto il profilo internazionale, di accordi
in materia politica;
d) ad ogni altra attività concernente le questioni politiche internazionali.
La Direzione generale degli affari politici provvede, ove occorra, ad ogni
opportuno coordinamento dell'azione del Ministero nella trattazione di questioni
che riguardano singoli Paesi, aree geografiche o Enti e Organizzazioni
internazionali] (8).
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(8) Articolo abrogato dall'art. 11, D.P.R. 11 maggio 1999, n. 267.
9. Direzione generale degli affari economici.
[La Direzione generale degli affari economici attende:
a) allo studio degli aspetti economici della politica internazionale;
b) alla trattazione delle questioni di carattere bilaterale e multilaterale che
attengono ai rapporti economici con gli Stati e con gli Enti e le Organizzazioni
internazionali;
c) ai negoziati ed all'applicazione, sotto il profilo internazionale, di accordi
in materia economica;
d) ad ogni altra attività concernente le questioni economiche che abbiano
attinenza con la politica estera] (9).
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(9) Articolo abrogato dall'art. 11, D.P.R. 11 maggio 1999, n. 267.
10. Direzione generale dell'emigrazione e degli affari sociali.
[La Direzione generale dell'emigrazione e degli affari sociali attende:
a) allo studio delle questioni concernenti la politica sociale in campo
internazionale, le comunità italiane all'estero, l'emigrazione, l'attività
consolare;
b) alla trattazione delle questioni di carattere bilaterale e multilaterale che
attengono ai rapporti sociali e di emigrazione con gli Stati, con gli Enti e le
Organizzazioni internazionali;
c) alla tutela e all'assistenza, ivi compresa quella scolastica, dei cittadini
italiani all'estero;
d) alle questioni relative ai trasporti, ai noli ed alla assistenza agli
emigranti alla partenza dall'Italia e durante il viaggio;
e) alla trattazione di questioni concernenti gli stranieri in Italia;
f) agli affari consolari, salvo le competenze specifiche delle altre Direzioni
generali;
g) ai negoziati e all'applicazione, sotto il profilo internazionale, di accordi
nelle predette materie;
h) ad ogni altra attività concernente l'emigrazione e le questioni sociali nel
campo internazionale, nonché quelle consolari] (10).
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(10) Articolo abrogato dall'art. 11, D.P.R. 11 maggio 1999, n. 267.
11. Direzione generale delle relazioni culturali.
[La Direzione generale delle relazioni culturali attende:
a) allo studio delle questioni concernenti la politica culturale e la
cooperazione scientifica e tecnica in campo internazionale;
b) alla trattazione delle questioni di carattere bilaterale e multilaterale che
attengono ai rapporti culturali, scientifici e tecnici con gli Stati e con gli
Enti e le Organizzazioni internazionali;
c) alla direzione e all'amministrazione degli istituti scolastici, educativi e
culturali italiani all'estero, ai rapporti con le istituzioni culturali,
scolastiche ed educative straniere;
d) all'amministrazione del personale addetto agli istituti scolastici, educativi
e culturali all'estero;
e) ai negoziati e all'applicazione, sotto il profilo internazionale, di accordi
nelle predette materie;
f) ad ogni altra attività concernente le relazioni culturali e la cooperazione
scientifica e tecnica che abbiano attinenza con le relazioni internazionali]
(11).
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(11) Articolo abrogato dall'art. 11, D.P.R. 11 maggio 1999, n. 267.
12. Ispettorato generale del Ministero e degli uffici all'estero.
[L'Ispettorato generale del Ministero e degli uffici all'estero adempie, alle
dirette dipendenze del Ministro, funzioni di vigilanza sul regolare andamento
degli uffici nonché delle rappresentanze e degli istituti all'estero.
Il Ministro può conferire specifici incarichi ispettivi ad altri funzionari]
(12).
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(12) Articolo abrogato dall'art. 6, D.P.R. 24 giugno 2002, n. 157.
13. Servizio stampa ed informazione.
Il Servizio stampa e informazione attende:
a) alla diffusione di dichiarazioni ufficiali ed informazioni;
b) alla diramazione delle informazioni agli uffici del Ministero nonché
all'invio di ogni utile materiale informativo agli uffici all'estero;
c) alla raccolta, elaborazione e pubblicazione delle informazioni su problemi
attinenti ai rapporti internazionali ed alla relativa diffusione agli uffici del
Ministero ed agli uffici all'estero nonché ad altri Organi, Amministrazioni ed
Enti;
d) ai contatti con i giornalisti esteri in Italia ed alla trattazione delle
questioni relative al loro accreditamento ed all'esplicazione della loro
attività;
e) alla trattazione delle questioni di carattere bilaterale e multilaterale, nel
campo della informazione, con gli Stati e con gli Enti e le Organizzazioni
internazionali nonché ai negoziati e dall'applicazione, sotto il profilo
internazionale, di accordi in materia;
f) ad ogni altra attività concernente la stampa e l'informazione di competenza
del Ministero.
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14. Servizio del contenzioso diplomatico, dei trattati, degli affari
legislativi.
Il servizio del contenzioso diplomatico, dei trattati, degli affari legislativi
attende in particolare:
a) all'attività di ricerca e di studio in merito alle questioni giuridiche
concernenti i rapporti internazionali e alle questioni legislative;
b) alla consulenza sulle questioni di carattere giuridico che ad esso vengano
sottoposte dagli uffici dell'Amministrazione e all'istruzione delle questioni da
sottoporre al Consiglio del contenzioso diplomatico;
c) allo studio e alla trattazione degli affari contenziosi sul piano
internazionale ed interno;
d) all'assistenza giuridica per la negoziazione e la firma di trattati e di
convenzioni internazionali;
e) alla procedura per l'approvazione e la ratifica di trattati e convenzioni
internazionali;
f) alla raccolta di sentenze, decisioni, pareri e massime in materia di
controversie internazionali e in materie in cui sia questione di diritto
internazionale, pubblico e privato, alla raccolta e pubblicazione annuale dei
trattati e convenzioni conclusi dall'Italia nonché alla pubblicazione e
aggiornamento sistematico di prontuari, per Paesi e per materie, dei trattati e
delle convenzioni predetti;
g) [all'elaborazione di provvedimenti legislativi e regolamentari interessanti
l'Amministrazione degli affari esteri, nonché alle incombenze relative alla
procedura per la loro approvazione ed emanazione, ad eccezione delle materie di
competenza della Direzione generale del personale e dell'amministrazione] (13);
h) [all'esame dei provvedimenti sottoposti al Consiglio dei Ministri ed alla
preparazione della documentazione relativa] (14);
i) [all'esame dei provvedimenti di iniziativa parlamentare e di quelli
legislativi e regolamentari predisposti da altre Amministrazioni] (15);
l) [alla predisposizione delle risposte alle interpellanze e alle interrogazioni
parlamentari] (16).
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(13) Lettera abrogata dall'art. 11, D.P.R. 11 maggio 1999, n. 267.
(14) Lettera abrogata dall'art. 11, D.P.R. 11 maggio 1999, n. 267.
(15) Lettera abrogata dall'art. 11, D.P.R. 11 maggio 1999, n. 267.
(16) Lettera abrogata dall'art. 11, D.P.R. 11 maggio 1999, n. 267.
15. Servizio storico e documentazione.
[Il Servizio storico e documentazione attende in particolare:
a) a mezzo dell'archivio storico-diplomatico, alla raccolta sistematica ed alla
conservazione di documenti storico-diplomatici;
b) al funzionamento e all'attività della biblioteca;
c) alla raccolta ed elaborazione di materiale storico-diplomatico, a complemento
e illustrazione di documenti ufficiali, su questioni di politica estera di
interesse contemporaneo;
d) all'elaborazione di sintesi di informazione relativa a correnti di pensiero e
ad orientamenti della letteratura specializzata sui problemi internazionali;
e) al diario degli avvenimenti attinenti all'attività dell'Amministrazione degli
affari esteri;
f) alla pubblicazione di raccolte di documenti e di studi sull'azione
dell'Italia nel campo internazionale, sull'opera italiana all'estero e su
argomenti di fondamentale importanza per le relazioni internazionali. A questo
fine il Ministro per gli affari esteri di concerto con il Ministro per il tesoro
istituisce con decreto apposite Commissioni, fissandone compiti e composizione]
(17).
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(17) Articolo abrogato dall'art. 11, D.P.R. 11 maggio 1999, n. 267.
Capo II - Norme particolari di organizzazione e funzionamento
(giurisprudenza di legittimità)
16. Conferimento di funzioni presso l'amministrazione centrale.
La carica di Segretario generale è conferita ad un ambasciatore con decreto del
Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su
proposta del Ministro degli affari esteri.
Con le modalità indicate nel primo comma del presente articolo sono conferite ad
un ambasciatore o ad un Ministro plenipotenziario le funzioni di vice Segretario
generale, capo del cerimoniale diplomatico della Repubblica, direttore generale
ad eccezione di quello per gli affari amministrativi di bilancio ed il
patrimonio, ispettore generale del Ministero e degli uffici all'estero,
direttore dell'Istituto diplomatico.
Le funzioni di capo di gabinetto sono conferite ad un ambasciatore o ad un
Ministro plenipotenziario. Quelle di vice capo del cerimoniale, di
vice-ispettore generale, di capo del servizio stampa e informazione cui compete
anche l'incarico di portavoce del Ministro, di capo del servizio del contenzioso
diplomatico e dei trattati, di capo del Servizio storico, archivi e
documentazione e di capo delle unità della segreteria generale sono conferite a
Ministri plenipotenziari. Per esigenze di servizio possono essere incaricati di
presiedere temporaneamente ai predetti servizi anche consiglieri di ambasciata.
Le funzioni di capo del Servizio del contenzioso diplomatico e dei trattati, di
capo del Servizio storico, archivi e documentazione, nonché di capo dell'ufficio
legislativo possono essere temporaneamente conferite ad un dipendente dello
Stato estraneo ai ruoli del Ministero degli affari esteri.
Le funzioni di vice direttore generale sono conferite ad un Ministro
plenipotenziario in ciascuna direzione generale. Per esigenze di servizio
possono essere incaricati di svolgere temporaneamente tali funzioni anche
consiglieri di ambasciata.
Le funzioni di vice capo di gabinetto, di vice capo servizio e di vice direttore
dell'Istituto diplomatico sono conferite a funzionari diplomatici di grado non
inferiore a consigliere d'ambasciata. Per esigenze di servizio possono essere
incaricati di svolgere temporaneamente le funzioni di vice capo servizio e di
vice direttore dell'Istituto diplomatico anche consiglieri di legazione (18).
Le funzioni di capo ufficio sono conferite a funzionari diplomatici di grado non
inferiore a consigliere di ambasciata. Per esigenze di servizio possono essere
incaricati di svolgere temporaneamente tali funzioni anche consiglieri di
legazione.
Le funzioni di capo sezione sono conferite a funzionari diplomatici con il grado
di consigliere di legazione o segretario di legazione.
Le funzioni di capo della segreteria dei Sottosegretari di Stato e dei direttori
generali sono conferite a funzionari diplomatici di grado non inferiore a
consigliere di legazione.
Gli incarichi previsti nei commi terzo, quarto, quinto, sesto, settimo e ottavo
del presente articolo sono conferiti con decreto del Ministro degli affari
esteri.
Con il regolamento previsto dall'articolo 2 della legge 28 luglio 1999, n. 266,
si provvede alla disciplina del conferimento delle funzioni indicate nei commi
quinto, settimo, ottavo e nono del presente articolo, non attribuibili a
funzionari della carriera diplomatica (19).
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(18) Comma così sostituito dall'art. 2, L. 23 aprile 2003, n. 109.
(19) Articolo così sostituito dall'art. 16, D.Lgs. 24 marzo 2000, n. 85.
17. Organizzazione delle Direzioni generali e dei Servizi.
[Gli uffici, ad eccezione di quelli che svolgono attività di studio,
costituiscono le unità operative delle Direzioni generali e dei Servizi. Gli
uffici, che possono essere suddivisi in reparti, non possono essere istituiti se
non nell'ambito di una Direzione generale o di un Servizio (20).
Per esigenze di coordinamento, gli uffici di ciascuna Direzione generale sono
raggruppati, con le modalità di cui all'art. 25, in base a criteri di uniformità
nella trattazione degli affari a seconda che questi si riferiscano ad aree
geografiche, ad Enti od Organizzazioni internazionali, a particolari materie o a
specifici settori di attività. Il più elevato in grado dei capi ufficio è
incaricato di attendere alla coordinata attività di ogni raggruppamento (21).
Per svolgere le attività di cui all'art. 20 può essere istituito in seno ad ogni
Direzione generale un ufficio ricerca, studi e programmazione (22).
In ciascuna Direzione generale un solo funzionario della carriera diplomatica è
incaricato delle funzioni di vice direttore generale.
Agli uffici sono preposti funzionari di grado non inferiore a consigliere di
Ambasciata; ai reparti possono essere preposti consiglieri di Ambasciata,
consiglieri di Legazione o primi segretari di Legazione (23)] (24).
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(20) Comma abrogato dall'art. 11, D.P.R. 11 maggio 1999, n. 267.
(21) Comma abrogato dall'art. 11, D.P.R. 11 maggio 1999, n. 267.
(22) Comma abrogato dall'art. 11, D.P.R. 11 maggio 1999, n. 267.
(23) Comma abrogato dall'art. 11, D.P.R. 11 maggio 1999, n. 267.
(24) Il presente articolo, i cui commi primo, secondo, terzo e quinto, erano
stati abrogati dall'art. 11, D.P.R. 11 maggio 1999, n. 267, è stato poi
interamente abrogato dall'art. 18, comma 1, D.Lgs. 24 marzo 2000, n. 85.
18. Organizzazione del servizio dell'Ispettorato generale del Ministero e degli
uffici all'estero.
L'ispettore generale del Ministero e degli uffici all'estero è coadiuvato da
ispettori di grado non inferiore a consigliere di Ambasciata, nominati con
decreto del Ministro.
[L'ispettore più elevato in grado ha titolo di vice ispettore generale e
sostituisce l'ispettore generale nelle sue funzioni in caso di assenza o di
impedimento] (25).
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(25) Comma abrogato dall'art. 18, comma 1, D.Lgs. 24 marzo 2000, n. 85.
19. Coordinamento.
[La funzione di coordinamento è diretta ad assicurare, sotto i diversi aspetti,
l'unità di indirizzo, la tempestività e continuità nella trattazione degli
affari tra gli uffici dell'Amministrazione centrale, tra le rappresentanze
all'estero nonché fra i primi e le seconde.
La funzione di coordinamento, fermo il disposto dell'art. 5, è svolta, in
connessione con le funzioni ad essi attribuite, dai direttori generali e dai
capi dei Servizi, nonché dai loro immediati collaboratori (26).
Possono essere istituiti nell'ambito del Ministero appositi Comitati di
coordinamento per questioni relative a Paesi o ad aree geografiche, ad Enti ed
Organizzazioni internazionali, a particolari materie o a specifici settori di
attività. Il regolamento istituisce i Comitati che devono provvedere ad esigenze
di carattere permanente; gli altri Comitati sono istituiti con decreto del
Ministro. Con decreto del Ministro è altresì stabilita la composizione dei
Comitati (27)] (28).
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(26) Comma abrogato dall'art. 11, D.P.R. 11 maggio 1999, n. 267.
(27) Comma abrogato dall'art. 11, D.P.R. 11 maggio 1999, n. 267.
(28) Articolo abrogato dall'art. 6, D.P.R. 24 giugno 2002, n. 157.
20. Attività di ricerca, studio e programmazione.
[L'attività di ricerca e studio e - per quanto possibile nel settore della
politica estera - di programmazione è affidata agli uffici di cui all'art. 17,
comma terzo, nonché al Servizio storico e documentazione.
Essa consiste prevalentemente:
in ricerche e studi di carattere specifico su questioni che rientrano nella
competenza e nella sfera di interesse dei diversi uffici;
nella stesura di progetti per attuare iniziative decise dall'Amministrazione;
nell'esame di documenti, relazioni e studi e nella redazione di sintesi in
rapporto a riunioni internazionali, dibattiti e convegni di politica estera;
nell'elaborazione di studi, necessari agli Uffici centrali ed a quelli
all'estero, su problemi da approfondire e attività da promuovere in vista di
tempestiva ed organica azione.
L'attività degli uffici ricerca, studi e programmazione si svolge in conformità
alle direttive generali ed in permanente collaborazione con gli uffici
competenti per materia.
La razionalizzazione del lavoro e la semplificazione delle procedure, il
decentramento delle competenze, la meccanizzazione dei servizi, la raccolta e
l'elaborazione di dati statistici interessanti l'organizzazione
dell'Amministrazione degli affari esteri, costituiscono oggetto di indagine
specifica dell'ufficio studi e programmazione della Direzione generale del
personale e dell'amministrazione] (29).
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(29) Articolo abrogato dall'art. 11, D.P.R. 11 maggio 1999, n. 267.
21. Archivio storico-diplomatico.
[Il Ministero degli affari esteri dispone di proprio archivio
storico-diplomatico che svolge attività diretta ad acquisire la documentazione
relativa alla politica estera e alle relazioni internazionali] (30).
[In particolare l'archivio storico-diplomatico attende, oltre che alla
conservazione dei fondi archivistici in possesso del Ministero e degli originali
degli atti internazionali, alla raccolta, all'ordinamento e alla conservazione
delle carte degli uffici centrali e degli uffici all'estero] (31).
Una Commissione nominata con decreto del Ministro provvede a:
a) indicare i metodi e i criteri generali per l'ordinamento degli archivi e per
i lavori archivistici in generale;
b) disporre le operazioni di scarto, in vista della preparazione dei versamenti
delle carte dell'archivio generale di deposito all'archivio storico-diplomatico;
c) fissare i criteri generali per la riproduzione meccanica dei documenti di
archivio;
d) dare parere su tutte le questioni che le siano sottoposte nelle materie di
cui al presente articolo.
La consultazione, la riproduzione e la citazione di documenti devono essere
autorizzate dal Ministro per gli affari esteri.
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(30) Comma abrogato dall'art. 11, D.P.R. 11 maggio 1999, n. 267.
(31) Comma abrogato dall'art. 11, D.P.R. 11 maggio 1999, n. 267.
22. Biblioteca.
La biblioteca del Ministero degli affari esteri raccoglie, oltre ad opere di
consultazione generale, in prevalenza pubblicazioni che interessano i rapporti
ed i problemi internazionali o che concernono Paesi esteri sotto il profilo
storico, politico, economico, culturale e sociale.
Il direttore della biblioteca attende, fra l'altro, ad acquistare, su richiesta
delle Direzioni generali e dei Servizi, pubblicazioni e testi specifici ad essi
necessari; ad indicare i criteri per l'organizzazione e la composizione delle
biblioteche degli uffici all'estero; a rifornire gli uffici all'estero delle
pubblicazioni che non siano da essi direttamente acquistate; a curare la
pubblicazione di rassegne e bollettini bibliografici.
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(giurisprudenza di legittimità)
23. Finanziamento per studi e per pubblicazioni.
Ai fini dell'attività di ricerca e di studio e programmazione nonché della
preparazione e pubblicazione di studi e documenti, l'Amministrazione degli
affari esteri può utilizzare esperti e richiedere la collaborazione di
università, enti e istituti specializzati.
In relazione a quanto disposto dal precedente comma, il Ministro, oltre a
conferire incarichi di studio ai sensi dell'articolo 380 del decreto del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, può disporre, previe intese
con il Ministero del tesoro, la stipulazione di convenzioni con enti o singoli
esperti estranei all'Amministrazione.
Le spese per l'attività di cui ai commi precedenti, quelle di cui alle lettere
a) ed f) dell'art. 14 e, in relazione a quanto precede, le spese per la stampa,
l'acquisto e la diffusione di pubblicazioni, nonché quelle per gli acquisti di
materiale e di pubblicazioni per l'archivio storico-diplomatico, per la
biblioteca del Ministero e per le biblioteche degli uffici all'estero gravano su
apposito capitolo di bilancio, il cui stanziamento viene ripartito dal Ministro
tra le predette attività.
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24. Organizzazione e funzionamento di particolari servizi tecnici.
[Il Ministro, sentito il Consiglio di amministrazione, stabilisce con suo
decreto le norme per l'organizzazione e il funzionamento dei servizi tecnici e
in particolare di quelli concernenti la cifra e le telecomunicazioni, gli
archivi, la copia e riproduzione, il centro organizzazione conferenze
internazionali, il centro traduzioni, il centro meccanografico, la tipografia
riservata, il centro fotorotolitografico, il gabinetto dei microfilm e il centro
documentazione automatica.
Il servizio di corriere diplomatico fra il Ministero e gli uffici all'estero è
disimpegnato da apposito nucleo di impiegati salvo quanto stabilito dal
regolamento.
La dotazione relativa ai servizi cui sono adibiti impiegati qualificati ai sensi
dell'art. 124 è determinata con decreto del Ministro.
Per esigenze particolari e temporanee l'Amministrazione degli affari esteri può
ricorrere all'opera di traduttori e interpreti a prestazione saltuaria. Con
decreto del Ministro per gli affari esteri di concerto con il Ministro per il
tesoro sono determinati i criteri concernenti le condizioni delle prestazioni
nonché, per ogni esercizio finanziario, i limiti di spesa. Si applicano le
disposizioni degli articoli 11 e 12 della legge 23 giugno 1961, n. 520] (32).
------------------------
(32) Articolo abrogato dall'art. 11, D.P.R. 11 maggio 1999, n. 267. Peraltro,
l'art. 7, L. 28 luglio 1999, n. 266 ha aggiunto, con la stessa decorrenza
dell'abrogazione, un comma, dopo il quarto, così formulato: "L'Amministrazione
degli affari esteri può altresì stipulare annualmente con traduttori e
interpreti esterni, entro i limiti dello stanziamento annuale del pertinente
capitolo di bilancio, un numero non superiore a venti contratti di prestazione
d'opera di cui all'articolo 2 della legge 23 giugno 1961, n. 520, con durata
massima annuale".
25. Decreto organizzativo del Ministero.
[Il Ministro, avuto riguardo alle esigenze di servizio ed in particolare a
quelle connesse con i rapporti internazionali, stabilisce con suo decreto,
sentito il Consiglio di amministrazione.
a) la composizione e i compiti dei servizi necessari al funzionamento della
Segreteria generale nonché degli appositi uffici del Cerimoniale anche in deroga
al primo comma dell'art. 17;
b) la competenza delle Direzioni generali, dell'Ispettorato generale e dei
Servizi in materie di interesse comune o in materie non specificatamente
indicate dal presente decreto ed in quelle inerenti a nuovi settori di attività;
c) il numero e le competenze specifiche degli uffici e degli eventuali reparti
di essi;
d) i contingenti minimi e massimi di personale da assegnare a ciascuna Direzione
generale, all'Ispettorato generale ed ai Servizi, nonché agli uffici di cui alla
lettera a), anche in relazione alla necessità di mantenere una adeguata
proporzione tra il personale in servizio al Ministero e quello all'estero;
e) il numero massimo e le attribuzioni dei funzionari diplomatici di grado non
inferiore a consigliere di Ambasciata da destinare a compiti particolari;
f) ogni altra disposizione necessaria all'organizzazione del Ministero.
Il decreto di cui al primo comma del presente articolo è valido per un periodo
di cinque anni. Con le stesse modalità indicate nel primo comma, il Ministro può
modificarlo per esigenze di servizio prima della scadenza del quinquennio, anche
istituendo altri uffici entro il limite di tre] (33).
------------------------
(33) Articolo abrogato dall'art. 11, D.P.R. 11 maggio 1999, n. 267.
Capo III - Organi collegiali
26. Consiglio di amministrazione.
Il Consiglio di amministrazione è composto:
a) del Ministro;
b) del Segretario generale;
c) del capo del Cerimoniale diplomatico della Repubblica;
d) dei direttori generali;
e) dell'ispettore generale del Ministero e degli uffici all'estero;
e-bis) dei capi servizio (34);
e-ter) del direttore dell'Istituto diplomatico (35);
f) di due rappresentanti del personale, da nominarsi all'inizio di ogni biennio,
con le modalità previste dal testo unico delle disposizioni sullo statuto degli
impiegati civili dello Stato.
Il Consiglio di amministrazione esercita le seguenti funzioni:
a) designa i membri delle Commissioni di avanzamento di cui all'art. 98;
b) formula proposte per l'organizzazione e i metodi di lavoro
dell'Amministrazione, per l'aggiornamento dei mezzi necessari alla rapidità,
riservatezza ed economicità dei servizi;
c) [esprime parere sul calendario, la durata ed i criteri informativi dei corsi
da tenersi durante l'anno per assicurare la continuità dell'azione di formazione
e di specializzazione del personale] (35/a);
d) cura l'elaborazione di una relazione annuale sui risultati conseguiti
nell'organizzazione e nel funzionamento dell'Amministrazione; sull'attività
svolta nel campo della ricerca, degli studi, della programmazione,
dell'informazione; sul reclutamento, specializzazione e qualificazione,
aggiornamento, perfezionamento e impiego del personale; sulle proposte per
l'azione da svolgere nel nuovo anno;
e) esprime il proprio avviso su tutte le questioni sulle quali il Ministro
ritenga di sentirlo;
f) esercita le altre attribuzioni conferitegli dal presente decreto e dalle
leggi vigenti in quanto compatibili con il decreto stesso.
Il Consiglio è presieduto dal Ministro, o per delega da un Sottosegretario di
Stato, o dal Segretario generale o da un direttore generale.
I membri di cui alle lettere b), c), d), e), e-bis) ed e-ter) del primo comma,
in caso di assenza o di impedimento, possono essere sostituiti dai rispettivi
funzionari vicari. Il Vice Segretario generale partecipa ai lavori del Consiglio
di amministrazione quando tratta materie oggetto di delega di funzioni allo
stesso conferita dal Segretario generale (36).
Le funzioni di segretario del Consiglio di amministrazione sono esercitate da un
funzionario della Direzione generale del personale di grado non inferiore a
consigliere di Legazione.
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(34) Lettera aggiunta dall'art. 3, L. 23 aprile 2003, n. 109.
(35) Lettera aggiunta dall'art. 3, L. 23 aprile 2003, n. 109.
(35/a) Lettera abrogata dall'art. 9, L. 28 novembre 2005, n. 246.
(36) Comma così sostituito dall'art. 3, L. 23 aprile 2003, n. 109.
27. Consiglio del contenzioso diplomatico.
Il Consiglio del contenzioso diplomatico è organo consultivo del Ministero.
Il Consiglio del contenzioso diplomatico è composto dal Ministro degli affari
esteri, che lo presiede, dal vice-presidente, scelto tra gli ambasciatori in
servizio o a riposo, che svolge le funzioni delegategli dal Ministro, da dodici
membri, scelti tra ambasciatori e ministri plenipotenziari di prima classe, in
servizio o a riposo, tra magistrati appartenenti alle magistrature superiori e
tra avvocati dello Stato di qualifica equiparata, professori universitari,
personalità esperte in questioni internazionali e dal capo del servizio del
contenzioso diplomatico, dei trattati, degli affari legislativi, il quale
esercita le funzioni di segretario del Consiglio stesso. Partecipa alle riunioni
senza diritto di voto anche un segretario aggiunto, scelto tra il personale in
servizio presso il Servizio del contenzioso diplomatico, dei trattati, degli
affari legislativi. Il vice presidente e i membri del Consiglio del contenzioso
diplomatico sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica, su
proposta del Ministro degli affari esteri. Essi durano in carica tre anni e non
possono essere riconfermati più di due volte (37).
Il Ministro ha altresì facoltà di invitare alle riunioni del Consiglio e dei
Comitati di cui al settimo comma persone estranee al Consiglio stesso
particolarmente versate nelle questioni da esaminare.
Il capo del Servizio del contenzioso diplomatico, dei trattati, degli affari
legislativi è preposto alla segreteria generale del Consiglio del contenzioso
diplomatico ed è coadiuvato da quattro consulenti, scelti tra i membri del
Consiglio, e dal segretario aggiunto. I consulenti della segreteria generale e
il segretario aggiunto sono nominati con decreto del Ministro degli affari
esteri (38).
Il Consiglio del contenzioso diplomatico dà pareri sulle questioni che il
Ministro ritenga di deferire al suo esame, quali:
a) le questioni relative alla stipulazione, alla ratifica, alla interpretazione
ed all'applicazione dei trattati e degli accordi internazionali;
b) le questioni giuridiche attinenti ad Enti ed Organizzazioni internazionali;
c) l'offerta e l'accettazione di proposte relative a procedimenti giudiziari,
arbitrali e di conciliazione;
d) gli studi preparatori per la codificazione del diritto internazionale;
e) le questioni relative alle immunità ed ai privilegi diplomatici e consolari;
f) i progetti di leggi e le questioni di massima relative alla cittadinanza ed
alla condizione dei cittadini italiani all'estero;
g) la cura e la difesa degli interessi italiani in controversie che sollevino
problemi giuridici di principio;
h) i progetti di leggi interne attinenti ai rapporti internazionali;
i) i progetti di leggi e regolamenti attinenti all'organizzazione generale
dell'Amministrazione;
l) in genere tutte le questioni che possano sorgere nei rapporti internazionali
dello Stato.
Sulle materie indicate nelle lettera b), c), d), e) del comma precedente la
richiesta di parere è obbligatoria.
Il Ministro può deferire l'esame di determinate questioni a speciali Comitati,
costituiti in seno al Consiglio. Le questioni esaminate dai Comitati possono
essere deferite al riesame del Consiglio.
Le discussioni, i pareri e gli atti del Consiglio sono segreti. Non può esserne
fatta pubblicazione né data comunque notizia senza autorizzazione.
------------------------
(37) Comma così sostituito dall'art. 2, D.P.R. 1° settembre 1995, n. 464 (Gazz.
Uff. 9 novembre 1995, n. 262).
(38) Comma così sostituito dall'art. 2, D.P.R. 1° settembre 1995, n. 464 (Gazz.
Uff. 9 novembre 1995, n. 262).
28. Comitato degli italiani all'estero.
Ai fini della migliore conoscenza dei problemi che interessano le collettività
italiane all'estero e della predisposizione dell'azione per tutelarle ed
assisterle, l'Amministrazione degli affari esteri sarà assistita dal Comitato
consultivo degli italiani all'estero, composto di quaranta membri, di cui trenta
appartenenti alle predette collettività e dieci alle Amministrazioni dello
Stato.
La nomina del Comitato è fatta ogni cinque anni con decreto del Ministro per gli
affari esteri, che lo convoca almeno una volta all'anno, sottoponendogli le
questioni connesse al raggiungimento dei fini per i quali è istituito.
La presidenza del Comitato spetta al Ministro o ad un Sottosegretario a ciò
delegato. Le funzioni di segreteria sono espletate a cura della Direzione
generale dell'emigrazione e degli affari sociali. Le spese relative al
funzionamento del Comitato, ivi comprese quelle di viaggio e di soggiorno dei
membri residenti fuori Roma, gravano su apposito capitolo di bilancio del
Ministero (39).
------------------------
(39) Per norme modificative dell'art. 28 del presente decreto, vedi la L. 15
dicembre 1971, n. 1221, riportata al n. A/XVIII. L'art. 18, L. 6 novembre 1989,
n. 368, riportata alla voce Emigrazione, ha soppresso il Comitato consultivo
degli italiani all'estero di cui al presente articolo 28.
29. Comitati consultivi misti di coordinamento.
Possono essere istituiti Comitati consultivi misti presso il Ministero degli
affari esteri per il coordinamento, da parte del Ministero medesimo, di attività
svolte all'estero o in Organizzazioni internazionali da altre Amministrazioni
dello Stato e da Enti pubblici.
I Comitati sono istituiti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri,
su proposta del Ministro per gli affari esteri di concerto con i Ministri
interessati. Il decreto di istituzione ne determina le attribuzioni, la
composizione e le modalità di funzionamento.
I Comitati stessi sono modificati o soppressi con le modalità di cui al comma
precedente (40).
------------------------
(40) Il comitato consultivo ricerche preistoriche è stato soppresso dall'art. 5,
D.P.R. 9 maggio 1994, n. 608, riportato alla voce Amministrazione del patrimonio
e contabilità generale dello Stato, e le relative tabelle annesse.
TITOLO II
Rappresentanze diplomatiche, uffici consolari ed istituti italiani di cultura;
istituti scolastici ed educativi all'estero (41)
Capo I - Norme generali di organizzazione e di funzionamento
(giurisprudenza di legittimità)
30. Classificazione, istituzione e soppressione.
Gli uffici all'estero comprendono: le rappresentanze diplomatiche, che si
distinguono in Ambasciate e Legazioni, denominate negli articoli seguenti
Missioni diplomatiche, e in rappresentanze permanenti presso Enti o
Organizzazioni internazionali; gli uffici consolari, che si distinguono in
uffici consolari di I e di II categoria; gli istituti italiani di cultura (42).
L'istituzione e la soppressione delle rappresentanze diplomatiche sono disposte
con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio
dei Ministri, su proposta del Ministro per gli affari esteri di concerto con il
Ministro per il tesoro. Per le rappresentanze permanenti presso Enti o
Organizzazioni internazionali il decreto istitutivo specifica la loro
equiparazione ad Ambasciata o Legazione.
L'istituzione e la soppressione degli uffici consolari di I categoria sono
disposte con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro
per gli affari esteri, previo parere del Consiglio di amministrazione, di
concerto con il Ministro per il tesoro.
L'istituzione e la soppressione dei Consolati generali e dei Consolati di II
categoria sono disposte con decreto del Presidente della Repubblica su proposta
del Ministro per gli affari esteri; l'istituzione e la soppressione dei Vice
consolati e delle Agenzie consolari di II categoria sono disposte con decreto
del Ministro per gli affari esteri. In città sedi di Missione diplomatica non
possono essere istituiti uffici consolari di II categoria.
I decreti di istituzione e soppressione di rappresentanze diplomatiche e di
uffici consolari sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
Gli istituti italiani di cultura sono istituiti e soppressi in base alla
specifica normativa che ne disciplina le attività e il funzionamento. Per quanto
in questa non espressamente previsto e regolato si applicano le norme del
presente decreto, se compatibili con la natura e le finalità degli istituti
stessi (43).
Gli istituti italiani di cultura dipendono dalle Missioni diplomatiche e dagli
uffici consolari secondo quanto stabilito dalla legge (44).
------------------------
(41) Rubrica così sostituita dall'art. 4, L. 23 aprile 2003, n. 109.
(42) Comma così sostituito dall'art. 5, L. 23 aprile 2003, n. 109.
(43) Comma aggiunto dall'art. 5, L. 23 aprile 2003, n. 109.
(44) Comma aggiunto dall'art. 5, L. 23 aprile 2003, n. 109.
30-bis. Sezioni distaccate delle rappresentanze diplomatiche.
1. - Per particolari esigenze di servizio e di razionalizzazione della rete
diplomatico-consolare possono essere istituite, con decreto del Ministro degli
affari esteri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, senza
nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, sezioni distaccate di
rappresentanze diplomatiche in Stati diversi da quello dove queste ultime hanno
sede ma compresi nel territorio di loro competenza, ovvero in luogo di
rappresentanze diplomatiche già esistenti. Con le stesse modalità si provvede
alla loro soppressione.
2. L'incarico di dirigere in loco una sezione distaccata, la quale dipende
gerarchicamente e funzionalmente dalla rappresentanza diplomatica competente per
territorio, individuata nel decreto di cui al comma 1, è conferito nell'àmbito
delle dotazioni organiche esistenti ad un funzionario diplomatico di grado non
superiore a consigliere di ambasciata, nominato dal Ministro degli affari esteri
e accreditato presso le autorità locali, ai soli fini formali esterni, con
funzioni di incaricato d'affari ad interim. Il capo della Missione diplomatica
mantiene, in conformità alle norme del diritto internazionale, l'accreditamento
come capo Missione anche nello Stato ove viene istituita la sezione distaccata.
3. Il funzionario incaricato della direzione della sezione occupa, in conformità
a quanto previsto dall'articolo 101, un posto di organico istituito presso la
rappresentanza diplomatica da cui la sezione dipende con decreto del Ministro
degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
Con le stesse modalità vengono istituiti e soppressi presso la rappresentanza
diplomatica, nell'àmbito delle risorse disponibili, posti di organico per altro
personale non diplomatico dei ruoli organici dell'Amministrazione degli affari
esteri destinato a prestare servizio presso la sezione. L'Amministrazione, nei
limiti del contingente di cui all'articolo 152, può autorizzare altresì
l'assunzione da parte della rappresentanza diplomatica di impiegati a contratto
reclutati nella sede dove è istituita la sezione e a quest'ultima assegnati.
4. Il decreto che istituisce la sezione distaccata determina il numero e la
ripartizione dei posti di organico della rappresentanza diplomatica da cui la
sezione dipende, da utilizzare per le necessità di funzionamento di
quest'ultima. Nel decreto vengono altresì determinati, ai sensi dell'articolo
171, i parametri relativi alla sede dove viene istituita la sezione, ai fini del
calcolo del trattamento economico spettante al personale dei ruoli organici
destinato a prestarvi servizio. Al funzionario incaricato di dirigere la sezione
spetta un assegno di rappresentanza determinato ai sensi e con le modalità di
cui al comma 3 dell'articolo 171-bis. Lo stesso decreto dovrà contestualmente
indicare le eventuali misure compensative idonee per il conseguimento di
corrispondenti risparmi, ai fini dell'invarianza della spesa.
5. La sezione distaccata, nei limiti delle direttive che le vengono impartite
dalla Missione diplomatica da cui dipende, assicura le funzioni di cui
all'articolo 37. Essa svolge altresì le funzioni consolari di cui all'articolo
39.
6. La sezione può essere ubicata anche all'interno dei locali degli uffici di
altri Stati membri dell'Unione europea o della Commissione europea eventualmente
disponibili in loco. A tale fine è stipulata una convenzione che prevede
l'eventuale corresponsione di un canone di locazione e il rimborso diretto ai
predetti Stati o alla Commissione europea delle spese per il funzionamento della
sezione.
7. Le altre modalità di funzionamento delle sezioni, le dotazioni e le
attrezzature di cui esse devono disporre, sono determinate con decreto del
Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze (44/a) (45).
------------------------
(44/a) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.M. 4 agosto
2005, n. 205.
(45) Articolo aggiunto dall'art. 6, L. 23 aprile 2003, n. 109.
31. Composizione e organizzazione degli uffici all'estero.
La composizione, per numero e qualificazione del personale, e l'organizzazione
di ciascuna rappresentanza diplomatica e di ciascun ufficio consolare di I
categoria sono determinate dall'azione specifica che rappresentanze ed uffici
sono chiamati a svolgere nell'area a ciascuno propria. Il relativo organico
comprende, in base alle diverse esigenze di servizio, posti per il personale a
seconda dei compiti da assolvere. La azione della rappresentanza diplomatica e
dell'ufficio consolare è svolta, direttamente o a mezzo del personale che lo
coadiuva, dal funzionario che vi è preposto e che, come tale, ha la
responsabilità della condotta degli affari.
Al servizio delle rappresentanze diplomatiche e degli uffici consolari è adibito
esclusivamente personale di ruolo e a contratto dell'Amministrazione degli
affari esteri, salvo quanto diversamente disposto dall'art. 168 ed il caso di
missione temporanea (46).
È vietato il conferimento a titolo onorifico di incarichi presso uffici
all'estero, di qualifiche diplomatiche e consolari e di accreditamenti di
qualsiasi genere, salvo per questi ultimi quanto può essere disposto con decreto
del Ministro, su motivata proposta del Consiglio di amministrazione, per
eccezionali esigenze.
Restano ferme le norme che disciplinano l'assegnazione alle rappresentanze
diplomatiche di addetti militari, navali ed aeronautici.
------------------------
(46) Comma così modificato dall'art. 7, L. 23 aprile 2003, n. 109.
32. Istituzione, qualificazione e ripartizione di posti di organico degli uffici
all'estero.
I posti di organico degli uffici all'estero di cui al precedente articolo sono
istituiti in corrispondenza delle funzioni proprie della carriera diplomatica,
della carriera direttiva amministrativa, della carriera del personale di
cancelleria, della carriera degli assistenti commerciali, della carriera
esecutiva e di quelle ausiliarie. Possono essere altresì istituiti posti per il
personale di cui agli articoli 139 e 168.
L'istituzione e la soppressione dei posti di organico per ciascuna
rappresentanza diplomatica e per ciascun ufficio consolare di I categoria sono
disposte, in relazione alle esigenze di servizio, con decreto del Ministro per
gli affari esteri di concerto con il Ministro per il tesoro.
Nell'ambito dei posti istituiti in ciascuna rappresentanza diplomatica e in
ciascun ufficio consolare in corrispondenza delle funzioni proprie della
carriera diplomatica, il decreto di istituzione qualifica quelli cui sono
collegate funzioni nei settori commerciale, sociale e della emigrazione,
culturale, informazione e stampa, nonché funzioni consolari nelle Cancellerie
consolari presso Missioni diplomatiche.
Il regolamento stabilisce le modalità per l'assegnazione di posti, in uffici
fuori dell'area di specializzazione, a funzionari diplomatici specializzati per
aree geografiche che vi siano destinati con compiti inerenti alla
specializzazione nonché per la ripartizione dei posti organici per il personale
della carriera di cancelleria e della carriera esecutiva in relazione alla
specializzazione posseduta.
------------------------
33. Posti commerciali.
Per i posti, di cui all'articolo precedente, terzo comma, cui sono collegate
funzioni commerciali espletate dai funzionari diplomatici e per quelli che
debbono essere ricoperti da personale della carriera degli assistenti
commerciali, il decreto di istituzione e di soppressione è emanato di concerto
anche con il Ministro per il commercio con l'estero.
In ciascuna Missione diplomatica, sempre che non escluso dalla particolare
natura della sua attività, sono istituiti almeno un posto cui sono collegate
funzioni commerciali espletate da funzionari diplomatici e almeno un posto per
impiegati della carriera degli assistenti commerciali. Sono altresì istituiti
posti collegati a funzioni commerciali per funzionari diplomatici e posti per
impiegati della carriera degli assistenti commerciali negli uffici consolari più
importanti; è comunque istituito di norma almeno un posto per impiegati della
carriera degli assistenti commerciali in ciascun Consolato generale che non
abbia sede in città ove si trovi la Missione diplomatica.
Nelle rappresentanze permanenti presso Enti ed Organizzazioni internazionali
sono istituiti i posti di cui al comma precedente a seconda di particolari
esigenze di servizio.
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34. Destinazioni e accreditamenti.
I movimenti del personale sono disposti per esigenze di servizio.
Salvo quanto previsto dall'art. 36 per la nomina dei capi delle rappresentanze
diplomatiche, la destinazione all'estero, il trasferimento da sede a sede e il
richiamo al Ministero del personale sono disposti con decreto del Ministro.
La destinazione, il trasferimento e il richiamo dei funzionari diplomatici
assegnati a posti commerciali qualificati ai sensi dell'art. 32, terzo comma, e
degli impiegati della carriera degli assistenti commerciali sono disposti dal
Ministro per gli affari esteri di concerto con il Ministro per il commercio con
l'estero, fatta eccezione per i funzionari non specializzati in materia
commerciale che compiono in funzioni commerciali uno dei due periodi di servizio
previsti dalla lettera b) del secondo comma dell'art. 107. I nominativi di
questi ultimi sono previamente comunicati al Ministero del commercio con
l'estero.
La notifica alle autorità del Paese in cui presta servizio il personale
all'estero è effettuata in base alla qualifica risultante dal decreto di
destinazione, salvo quanto può essere disposto con decreto del Ministro, su
motivata proposta del Consiglio di amministrazione, per particolari esigenze di
servizio.
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35. Delegazioni diplomatiche speciali e ambascerie straordinarie.
Delegazioni diplomatiche speciali possono essere istituite nei casi particolari
richiesti dalle relazioni internazionali con alcuni Paesi, nonché nei casi in
cui la partecipazione a conferenze, trattative o riunioni internazionali renda
necessaria la costituzione in loco di apposito ufficio (45/a).
Le delegazioni diplomatiche speciali sono istituite con decreto del Ministro per
gli affari esteri di concerto con il Ministro per il tesoro. Con le stesse
modalità sono stabiliti i compiti e la composizione delle delegazioni.
In occasioni solenni possono essere inviate, in missione temporanea, ambascerie
straordinarie.
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(45/a) Comma così modificato dall'art. 9, L. 28 novembre 2005, n. 246.
Capo II - Norme particolari sulle rappresentanze diplomatiche
36. Capi delle rappresentanze diplomatiche.
Le funzioni di capo di rappresentanza diplomatica sono conferite con decreto del
Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su
proposta del Ministro per gli affari esteri.
I capi delle Missioni diplomatiche sono accreditati dal Presidente della
Repubblica con sue lettere in qualità di Ambasciatori straordinari e
plenipotenziari o di Inviati straordinari e Ministri plenipotenziari a seconda
che siano destinati a capo di una Ambasciata o di una Legazione. Essi
rappresentano la Repubblica.
Ove particolari esigenze lo richiedano, le funzioni di capo di Missione
diplomatica possono essere conferite, con decreto del Ministro per gli affari
esteri, ad un Incaricato d'affari che viene accreditato dal Ministro con sue
lettere.
Ai capi delle rappresentanze permanenti presso Enti ed Organizzazioni
internazionali è conferito titolo e rango di Ambasciatore o di Ministro
plenipotenziario.
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37. Funzioni della Missione diplomatica.
La Missione diplomatica svolge, nell'ambito del diritto internazionale, funzioni
consistenti principalmente nel:
proteggere gli interessi nazionali e tutelare i cittadini e i loro interessi;
trattare gli affari, negoziare, riferire;
promuovere relazioni amichevoli e sviluppare i rapporti in tutti i settori tra
l'Italia e lo Stato di accreditamento.
L'attività di una Missione diplomatica si esplica in particolare nei settori
politico-diplomatico, consolare, emigratorio, economico, commerciale,
finanziario, sociale, culturale, scientifico-tecnologico della stampa ed
informazione.
La Missione diplomatica esercita altresì azione di coordinamento e, nei casi
previsti, di vigilanza o di direzione dell'attività di uffici ed Enti pubblici
italiani, operanti nel territorio dello Stato di accreditamento.
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38. Attività della Missione diplomatica nei riguardi degli uffici consolari.
La Missione diplomatica sovraintende e coordina l'attività degli uffici
consolari istituiti nello Stato di accreditamento.
L'azione della Missione diplomatica nei riguardi degli uffici consolari
dipendenti trova un limite nella competenza ad essi specificamente attribuita
per legge. In caso di dissenso tra la Missione diplomatica e l'ufficio consolare
circa la competenza di quest'ultimo, prevale l'opinione della Missione
diplomatica. Il capo della Missione diplomatica è tenuto in tal caso a
comunicare per iscritto al capo dell'ufficio consolare le proprie determinazioni
di cui assume la responsabilità e ad informarne il Ministero.
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39. Funzioni consolari della Missione diplomatica.
La Missione diplomatica, in mancanza di un ufficio consolare in loco, esercita
anche le funzioni di ufficio consolare. L'esercizio di tali funzioni si estende
al territorio dello Stato di accreditamento che non sia compreso nella
circoscrizione di uffici consolari.
Le funzioni di ufficio consolare sono altresì esercitate temporaneamente dalla
Missione diplomatica su disposizione del Ministero o nel caso in cui uffici
consolari dipendenti siano nell'impossibilità di funzionare. In tale ultimo caso
la Missione diplomatica informa immediatamente il Ministero.
Quando l'entità dell'attività consolare lo richieda può essere istituita
nell'ambito della Missione diplomatica una Cancelleria diplomatica. Nei riguardi
di essa, il capo della Missione diplomatica ha la facoltà di avocare la
trattazione di singole questioni assumendone la relativa responsabilità. In caso
di assenza o di impedimento del funzionario preposto alla Cancelleria consolare,
il capo della Missione diplomatica designa chi debba eventualmente sostituirlo.
L'istituzione e la soppressione di una Cancelleria consolare sono disposte con
decreto del Ministero per gli affari esteri da pubblicare nella Gazzetta
Ufficiale.
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40. Rappresentanze permanenti presso Organizzazioni internazionali.
Le rappresentanze permanenti presso Enti e Organizzazioni internazionali
svolgono l'azione richiesta dalla natura e finalità di esse e sono strutturate
in relazione agli specifici compiti che devono assolvere.
------------------------
41. Reggenza di rappresentanza diplomatica.
In caso di assenza o impedimento del capo di una rappresentanza diplomatica il
funzionario più elevato in grado della carriera diplomatica in servizio presso
la rappresentanza assume la reggenza con la qualifica di incaricato d'affari ad
interim. Egli esercita, a titolo provvisorio, le funzioni e le attribuzioni del
capo della rappresentanza.
In caso di mancanza in loco di funzionario della carriera diplomatica, e
constatata la non convenienza di provvedere immediatamente all'invio di un
funzionario della predetta carriera, il Ministro può disporre che la reggenza
venga assunta dal funzionario più elevato in grado della carriera direttiva
amministrativa eventualmente in servizio presso la rappresentanza.
Qualora l'incarico della reggenza sia affidato dal capo della rappresentanza o,
in difetto, dal Ministero ad impiegato non appartenente alle carriere direttive,
le sue funzioni sono limitate alla gestione degli affari correnti o alla sola
custodia degli archivi. Si applica, ove del caso, il quarto comma dell'art. 48.
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Capo III - Norme particolari sugli uffici consolari
42. Classificazione e circoscrizioni.
Gli uffici consolari sono di I e di II categoria. Agli uffici consolari di I
categoria è preposto, quale titolare, un funzionario di carriera, agli uffici
consolari di II categoria un funzionario onorario. Gli uffici consolari si
suddividono in Consolati generali, Consolati, Vice consolati e Agenzie
consolari.
I Vice consolati e le Agenzie consolari di I categoria dipendono da un Consolato
generale o da un Consolato di pari categoria; i Vice consolati e le Agenzie
consolari di II categoria da un Consolato generale o da un Consolato. Le Agenzie
consolari possono, ove le esigenze del servizio lo richiedano, essere poste alle
dipendenze di Vice consolati di I categoria. I Vice consolati e le Agenzie
consolari non dipendenti da altro ufficio consolare dipendono direttamente dalla
Missione diplomatica.
La circoscrizione e, ove del caso, la dipendenza degli uffici consolari sono
determinate con decreto del Ministro per gli affari esteri da pubblicare nella
Gazzetta Ufficiale.
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43. Consolati generali di I classe.
Agli effetti amministrativi previsti dal presente decreto, il Ministro per gli
affari esteri di concerto con il Ministro per il tesoro può qualificare di I
classe i Consolati generali di I categoria di maggiore importanza.
I Consolati generali di I classe non possono superare il numero di dodici.
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44. Lettere patenti.
I Consoli generali, i Consoli e, ove richiesto, i Vice consoli e gli Agenti
consolari nonché i funzionari preposti alle Cancellerie consolari sono muniti di
lettere patenti. Qualora richiesto da usi internazionali o da ragioni di
reciprocità altri funzionari consolari possono essere muniti di lettere patenti.
Le lettere patenti sono rilasciate ai Consoli generali e ai Consoli dal
Presidente della Repubblica ai Vice consoli di I categoria nonché, ove occorra,
ad altri funzionari consolari del Ministro per gli affari esteri; ai funzionari
preposti alle Cancellerie consolari dal capo della Missione diplomatica; ai Vice
consoli di II categoria e agli Agenti consolari dal Console generale o dal
Console da cui dipendono ovvero dal capo della Missione diplomatica se da questa
direttamente dipendono. Possono essere adottate altre forme qualora richiesto da
usi internazionali o da ragioni di reciprocità.
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(giurisprudenza di legittimità)
45. Funzioni degli uffici consolari.
L'ufficio consolare svolge, nell'ambito del diritto internazionale, funzioni
consistenti principalmente nel:
proteggere gli interessi nazionali e tutelare i cittadini e i loro interessi;
assicurare gli adempimenti idonei all'esercizio del diritto di voto da parte dei
cittadini italiani residenti all'estero;
provvedere alla tutela dei lavoratori italiani particolarmente per quanto
concerne le condizioni di vita, di lavoro e di sicurezza sociale;
favorire le attività educative, assistenziali e sociali nella collettività
italiana nonché promuovere, assistere, coordinare e, nei casi previsti dalla
legge, vigilare l'attività delle Associazioni, delle Camere di commercio, degli
Enti italiani;
stimolare nei modi più opportuni ogni attività economica interessante l'Italia,
curando in particolare lo sviluppo degli scambi commerciali;
sviluppare le relazioni culturali (47).
L'ufficio consolare esercita, in conformità al diritto internazionale, le altre
funzioni ad esso attribuite dall'ordinamento italiano, in particolare in materia
di stato civile, notariato, amministrativa e giurisdizionale.
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(47) Comma così modificato dall'art. 8, L. 23 aprile 2003, n. 109.
46. Atti di natura diplomatica.
I capi degli uffici consolari possono essere incaricati di funzioni diplomatiche
o del compimento di singoli atti di natura diplomatica nei casi in cui nel Paese
non vi sia Missione diplomatica o questa non sia in condizioni di provvedere.
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47. Consoli onorari - Nomina e funzioni.
I funzionari consolari onorari sono scelti tra persone, preferibilmente di
cittadinanza italiana, che godano di stima e prestigio e che diano pieno
affidamento di poter adempiere adeguatamente alle funzioni consolari. Non sono
tenuti ad abbandonare le loro attività sempre che queste siano compatibili con
le esigenze e con il decoro dell'ufficio.
I funzionari consolari onorari pronunciano solenne promessa di adempiere con
fedeltà ai doveri dell'ufficio ed assumono con l'incarico i doveri e le
responsabilità ad esso inerenti.
I Consoli generali e Consoli onorari sono nominati e revocati con decreto del
Ministro per gli affari esteri. I Vice consoli e Agenti consolari onorari sono
nominati e revocati, previa autorizzazione ministeriale, con decreto del capo
della Missione diplomatica o del Console generale o del Console da cui
rispettivamente dipendano. L'incarico cessa al compimento del settantesimo anno
di età.
I funzionari consolari onorari esercitano le funzioni di cui all'art. 45 salvo
le limitazioni poste da legge, da regolamento o da decreto del Ministro.
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48. Reggenza di ufficio consolare di I categoria.
In caso di assenza o di impedimento del capo di un ufficio consolare di I
categoria assume la reggenza il funzionario più elevato in grado della carriera
diplomatica.
In caso di mancanza in loco di funzionario della carriera diplomatica, e
constatata la non convenienza di provvedere immediatamente all'invio di un
funzionario della predetta carriera, il Ministro può disporre che la reggenza
sia assunta dal funzionario più elevato in grado della carriera direttiva
amministrativa eventualmente in servizio presso l'ufficio.
Il funzionario che assume la reggenza esercita, a titolo provvisorio, le
funzioni e le attribuzioni del capo dell'ufficio.
Qualora l'incarico della reggenza sia affidato dal capo dell'ufficio o, in
difetto, dalla Missione diplomatica o dal Ministero a un impiegato non
appartenente alle carriere direttive, le sue funzioni possono essere limitate a
particolari materie o atti.
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49. Reggenza degli uffici consolari di II categoria.
In caso di temporanea assenza, il capo di un ufficio consolare di II categoria,
previa autorizzazione della Missione diplomatica o dell'ufficio consolare di I
categoria da cui dipende, può affidare a persona di sua fiducia la custodia
degli archivi e compiti sussidiari di assistenza a cittadini italiani.
Il capo della rappresentanza diplomatica o dell'ufficio consolare di I categoria
da cui il Console onorario dipende può, qualora ne ravvisi la necessità,
incaricare della reggenza, previa autorizzazione del Ministero, un funzionario o
un impiegato di ruolo.
Nel caso previsto dal primo comma e nel caso in cui non venga nominato un
reggente, le funzioni dell'ufficio sono svolte dalla Missione diplomatica o
dall'ufficio consolare da cui esso dipende ovvero dall'ufficio consolare che
esercita le attribuzioni escluse dalla competenza dell'ufficio di II categoria.
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50. Funzioni escluse dalle attribuzioni consolari.
Le funzioni che siano escluse dalle attribuzioni di un funzionario consolare
onorario o di reggente di ufficio consolare di I categoria possono essere
esercitate dalla Missione diplomatica o da altro ufficio consolare.
Dei decreti ministeriali che limitano le funzioni dei funzionari consolari
onorari o dei reggenti di uffici consolari di I categoria o che le attribuiscono
a Missioni diplomatiche o ad altri uffici consolari è data notizia nella
Gazzetta Ufficiale.
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Capo IV - Norme comuni e di funzionamento
51. Consulenti legali, sanitari e tecnici.
Per l'espletamento della propria attività le rappresentanze diplomatiche e gli
uffici consolari di I categoria possono avvalersi dell'opera di consulenti
legali, sanitari e tecnici del luogo, nonché di consulenti dotati delle
professionalità necessarie per l'espletamento di prove d'esame per la selezione
del personale (47/a).
Il ricorso a consulenti deve essere preventivamente autorizzato dal Ministero ed
è regolato, anche per quanto concerne la relativa spesa, dagli usi e dalle norme
locali. Qualora l'assistenza debba avere carattere continuativo il Ministero
stabilisce, d'intesa con quello del tesoro, insieme con la durata e le
condizioni del rapporto, anche la remunerazione.
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(47/a) Comma così modificato dall'art. 9, L. 28 novembre 2005, n. 246.
52. Corrispondenti consolari.
Il capo di un ufficio consolare può conferire l'incarico di corrispondente
consolare a persona fornita degli idonei requisiti. Il conferimento
dell'incarico deve essere comunicato al Ministero nonché alla Missione
diplomatica e, se conferito da Vice consoli o da Agenti consolari, anche agli
uffici consolari da cui essi dipendono.
I corrispondenti consolari svolgono compiti sussidiari di assistenza a cittadini
italiani e quegli altri compiti che di volta in volta siano loro affidati.
I corrispondenti consolari non percepiscono emolumenti né compensi. Le spese
postali e telegrafiche che i corrispondenti debbano sostenere per il servizio
nonché quelle di trasporto previamente autorizzate sono a carico dell'ufficio da
cui essi dipendono.
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(giurisprudenza di legittimità)
53. Comitati, enti, associazioni.
Gli uffici consolari, ove ne ravvisino l'opportunità nell'interesse della
comunità italiana, promuovono la costituzione di Comitati e, nell'ambito della
legge locale, di enti o associazioni con scopi assistenziali, educativi e
ricreativi.
[In particolare possono essere costituiti Comitati consolari di assistenza, cui
può essere anche attribuito il compito di coordinare l'attività di altri Enti
italiani che svolgano opera assistenziale a favore delle collettività italiane]
(48).
[Del Comitato consolare di assistenza fanno parte un presidente designato
dall'ufficio consolare competente e almeno cinque esponenti della collettività
italiana locale. Ove opportuno, il Comitato consolare di assistenza potrà
assumere altra denominazione ufficiale, avere base associativa, conseguire
personalità giuridica secondo le norme del Paese in cui opera] (49).
[Il Comitato consolare di assistenza provvede al raggiungimento dei suoi fini:
a) con le rendite del suo eventuale patrimonio; b) con i contributi annuali
eventualmente disposti dal Ministero degli affari esteri; c) con le quote dei
suoi eventuali associati; d) con elargizioni di Enti pubblici e di privati; e)
con il ricavato di attività e manifestazioni varie] (50).
Il Ministero degli affari esteri può erogare contributi, su proposta degli
uffici consolari competenti, ai Comitati, Associazioni ed Enti che perseguono le
finalità di cui al presente articolo. Ai fini del contributo i Comitati, le
Associazioni ed Enti presentano all'inizio di ogni anno il preventivo delle
spese da sostenere. Entro tre mesi dalla fine della gestione annuale presentano
il rendiconto consuntivo.
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(48) Comma abrogato dall'art. 25, L. 8 maggio 1985, n. 205, riportata al n.
A/XLIX.
(49) Comma abrogato dall'art. 25, L. 8 maggio 1985, n. 205, riportata al n.
A/XLIX.
(50) Comma abrogato dall'art. 25, L. 8 maggio 1985, n. 205, riportata al n.
A/XLIX.
54. Riunioni periodiche di coordinamento.
In relazione alle esigenze di coordinamento della azione all'estero il Ministro
indice, possibilmente una volta all'anno, al Ministero o presso rappresentanze
diplomatiche, riunioni periodiche di capi di rappresentanze diplomatiche per
l'esame di questioni di loro comune interesse.
Sono altresì indette, di norma una volta l'anno, riunioni per aree geografiche
dei funzionari rispettivamente incaricati, nelle rappresentanze diplomatiche e
negli uffici consolari, dei servizi dell'emigrazione e sociale, commerciale,
culturale, informazione e stampa o addetti ad altri settori di attività.
I capi delle Missioni diplomatiche indicono di norma una volta l'anno, dietro
autorizzazione del Ministero, riunioni dei capi dei dipendenti uffici consolari
di I categoria. Alle riunioni possono essere invitati a partecipare,
all'occorrenza, i dipendenti Consoli onorari.
Il personale in servizio all'estero può essere chiamato a conferire quando il
Ministro lo ritenga opportuno.
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55. Immunità.
I capi delle rappresentanze diplomatiche e degli uffici consolari sono tenuti a
far rispettare le immunità, i privilegi e le prerogative stabiliti dal diritto
internazionale.
Alle immunità, privilegi e prerogative non può farsi rinunzia se non per
espressa disposizione o autorizzazione del Ministro per gli affari esteri.
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56. Gestione degli affari di rappresentanza straniera e assistenza a non
cittadini.
La rappresentanza diplomatica e l'ufficio consolare non possono assumere la
gestione degli affari di una rappresentanza diplomatica o di un ufficio
consolare di altro Paese se non dietro istruzioni del Ministro. Tuttavia, in
caso di urgenza, possono provvisoriamente ricevere in deposito gli archivi di
una rappresentanza diplomatica o di un ufficio consolare di altro Paese e
assistere i cittadini del Paese stesso, informandone immediatamente il
Ministero; l'ufficio consolare informa anche la Missione diplomatica.
La Missione diplomatica e l'ufficio consolare prestano, su istruzioni del
Ministero o d'iniziativa nei casi di urgenza e necessità, assistenza, nei limiti
delle norme internazionali e degli usi locali, a persone che non abbiano la
cittadinanza italiana e non godano sul posto di altra protezione diplomatica o
consolare.
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57. Norme di funzionamento.
Il regolamento stabilisce le norme necessarie per il funzionamento degli uffici
all'estero, le festività e gli orari che gli uffici stessi devono osservare
nonché le norme relative alla tenuta della corrispondenza e quelle che
concernono i rapporti con le autorità nazionali e straniere.
Resta ferma, per quanto riguarda i rapporti con il Ministero del commercio con
l'estero, la disposizione contenuta nell'art. 6 del decreto luogotenenziale 16
gennaio 1946, n. 12.
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Capo V - Scuole e istituti educativi all'estero (51)
58. Rinvio.
1. Per le scuole e gli altri istituti educativi all'estero si applicano le
specifiche disposizioni normative che ne disciplinano l'organizzazione e il
funzionamento (52).
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(51) Rubrica così sostituita dall'art. 9, L. 23 aprile 2003, n. 109.
(52) Articolo così sostituito dall'art. 10, L. 23 aprile 2003, n. 109.
Capo VI - Ispettorati di frontiera per gli italiani all'estero (53)
59. Istituzione, soppressione e funzionamento.
[Gli Ispettorati di frontiera per gli italiani all'estero, previsti dal testo
unico approvato con regio decreto 13 novembre 1919, n. 2205 e successive
aggiunte e modificazioni, possono essere istituiti con decreto del Presidente
della Repubblica, su proposta del Ministro per gli affari esteri di intesa con i
Ministri per il tesoro e per il lavoro e la previdenza sociale, nelle località
di particolare importanza per la tutela e l'assistenza agli emigranti. Con le
stesse forme si procede alla soppressione.
Agli Ispettorati di frontiera è addetto personale dell'Amministrazione degli
affari esteri, e, ove le esigenze del servizio lo richiedano, personale del
Ministero dell'interno nonché di altre Amministrazioni in posizione di comando.
Ai fini delle promozioni il servizio prestato presso gli Ispettorati di
frontiera dal personale dell'Amministrazione degli affari esteri è considerato
quale servizio al Ministero. Gli Ispettorati di frontiera sono diretti da
funzionari dell'Amministrazione degli affari esteri di grado non inferiore a
secondo segretario di Legazione o equiparato.
Nelle località in cui non siano istituiti Ispettorati di frontiera le loro
funzioni possono, in tutto o in parte, essere attribuite ad uffici di altre
Amministrazioni, con decreto del Ministro per gli affari esteri di concerto con
i Ministri interessati.
Sono abrogati l'art. 5 ed il primo comma dell'articolo 28 del sopracitato testo
unico sull'emigrazione. Salvo quanto disposto dai commi precedenti, gli
Ispettorati di frontiera continuano ad essere regolati dalle disposizioni
vigenti, in quanto applicabili] (54).
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(53) Il presente capo, comprendente l'articolo 59, è stato abrogato dall'art.
30, L. 23 aprile 2003, n. 109.
(54) Il presente capo, comprendente l'articolo 59, è stato abrogato dall'art.
30, L. 23 aprile 2003, n. 109.
TITOLO III
Servizi amministrativi e tecnici, sedi e attrezzature
Capo I - Norme particolari sui servizi amministrativi e di contabilità
Sezione I - Norme sui servizi amministrativi del Ministero
60. Impegni delle spese.
[Le Direzioni generali e i Servizi di cui all'art. 3, nonché il Cerimoniale e
l'istituto diplomatico provvedono, con la osservanza del disposto degli articoli
49 e 52 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, all'amministrazione dei
capitoli di bilancio relativi alle attività di loro competenza limitatamente
alla fase dell'impegno della spesa.
Le Direzioni generali, i Servizi, il Cerimoniale e l'istituto diplomatico sono
tenuti a comunicare ai competenti uffici amministrativi di cui all'articolo 61
gli impegni delle spese all'atto della relativa assunzione] (55).
------------------------
(55) Articolo abrogato dall'art. 11, D.P.R. 11 maggio 1999, n. 267.
61. Servizi amministrativi.
[La Direzione generale del personale e dell'amministrazione esercita le
attribuzioni amministrative e contabili di cui alla lettera e) dell'art. 7
mediante appositi uffici amministrativi raggruppati ai sensi dell'art. 17
secondo comma.
I predetti uffici:
a) predispongono gli atti preparatori relativi alla formazione e alle variazioni
di bilancio;
b) svolgono attività di consulenza in materia amministrativa e contabile nei
riguardi delle Direzioni generali e dei Servizi del Ministero;
c) tengono nota degli impegni delle spese, rimettendo periodicamente alle
Direzioni generali, ai Servizi, al Cerimoniale e all'istituto diplomatico la
situazione dei singoli capitoli concernenti le attività di competenza;
d) provvedono all'amministrazione dei capitoli di bilancio del Ministero per
quanto riguarda la liquidazione, l'ordinazione ed il pagamento delle spese sulla
base degli impegni assunti ai sensi del precedente articolo, con l'osservanza
degli articoli 49 e 55 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440;
e) effettuano le operazioni per la somministrazione di fondi agli uffici
all'estero;
f) provvedono al riscontro amministrativo delle entrate alla tenuta delle
relative contabilità nonché all'inoltro dei conti giudiziali;
g) provvedono al riscontro amministrativo dei rendiconti dei funzionari delegati
e dei funzionari all'estero cui siano stati somministrati, con la osservanza
delle norme di cui alla legge 3 marzo 1951, n. 193, fondi per spese di bilancio;
h) vigilano sulla gestione del cassiere e del consegnatario;
i) svolgono ogni altra funzione connessa con l'attività amministrativa e
contabile dell'Amministrazione] (56).
------------------------
(56) Articolo abrogato dall'art. 11, D.P.R. 11 maggio 1999, n. 267.
62. Conto corrente infruttifero.
Al conto corrente infruttifero intestato al Ministero degli affari esteri presso
la tesoreria centrale, oltre il saldo dei conti transitori accesi agli agenti
all'estero avanti l'entrata in vigore della legge 3 marzo 1951, n. 193, sono
versati:
a) i fondi derivanti dalla conversione in lire delle somme in valuta estera, da
versarsi all'entrata del bilancio dello Stato mediante appositi ordini di
versamento all'entrata controfirmati dal direttore della ragioneria centrale;
b) le altre somme comunque pervenute al Ministero degli affari esteri.
Possono disporsi prelevamenti sui fondi di cui alla lettera a) esclusivamente
per il versamento all'entrata del bilancio.
I prelevamenti delle altre somme di cui alla lettera b) possono disporsi
solamente in dipendenza delle ragioni per le quali fu eseguito il deposito.
I prelevamenti dal conto delle somme di cui alla lettera b) sono disposti dal
Ministero degli affari esteri con appositi ordini che il direttore della
ragioneria centrale controfirma ove non abbia nulla da osservare.
------------------------
63. Emissione anticipata di ordini di pagamento.
Il Ministero degli affari esteri è autorizzato ad emettere nel mese di dicembre,
con imputazione al nuovo anno finanziario, ordinativi diretti e ordini di
accreditamento per la somministrazione di fondi agli uffici all'estero.
Gli ordinativi diretti e gli ordini di accreditamento di cui al comma precedente
sono ammessi a pagamento dal 10 gennaio successivo.
------------------------
Sezione II - Fondo di anticipazione
64. Finalità del fondo.
Allo scopo di effettuare prontamente i pagamenti delle spese di cui al
successivo articolo 66 per le quali già figurino appositi stanziamenti nello
stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri, è istituito
nel predetto stato di previsione un capitolo denominato "Fondo di anticipazione
per le spese urgenti del Ministero degli affari esteri e degli uffici
diplomatici e consolari", con uno stanziamento da fissarsi annualmente con la
legge di approvazione del bilancio dello Stato (57).
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(57) Articolo così sostituito dall'articolo unico, L. 3 giugno 1977, n. 322
(Gazz. Uff. 20 giugno 1977, n. 166).
65. Ripartizione del fondo.
Con decreto del Ministro per gli affari esteri di concerto con il Ministro per
il tesoro, all'inizio dell'esercizio finanziario, lo stanziamento inscritto al
capitolo di cui all'articolo 64 viene ripartito su appositi conti correnti
aperti presso istituti bancari indicati nel decreto stesso.
Nel corso dell'esercizio con le stesse modalità può farsi luogo a variazioni
nella ripartizione di cui al comma precedente.
Gli interessi maturati sui conti correnti bancari debbono essere versati, non
appena accreditati dagli istituti di credito allo stato di previsione
dell'entrata del bilancio dello Stato (58).
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(58) Articolo così sostituito dall'articolo unico, L. 3 giugno 1977, n. 322
(Gazz. Uff. 20 giugno 1977, n. 166).
66. Spese da sostenere sul fondo.
Sulle quote assegnate secondo la ripartizione prevista dall'articolo precedente
possono essere prelevate le somme occorrenti per la effettuazione di spese di
assoluta urgenza per le quali con la normale procedura non si renderebbe
possibile la tempestiva disponibilità dei normali fondi di bilancio.
Le spese di cui al precedente comma possono concernere esclusivamente:
stipendi, altri assegni fissi e indennità di sistemazione spettanti per legge al
personale di ruolo e non di ruolo in servizio all'estero;
fitti passivi e canoni di servizio a carico del Ministero degli affari esteri
per locali situati all'estero;
spese per interventi improrogabili da eseguirsi su immobili siti all'estero
qualora ricorrano ragioni di grave pregiudizio alla incolumità nonché spese
determinate da urgente opera di manutenzione, riparazione o arredamento di sedi
all'estero in occasione di visite di Stato o di governo;
spese per l'assistenza a connazionali a seguito di calamità, naufragi, disastri
e per interventi urgenti di protezione e di difesa; nonché, spese
indilazionabili per trasferimento di personale in servizio all'estero nei casi
in cui si renda impossibile l'ulteriore permanenza nella sede;
contributi ad enti ed organizzazioni internazionali, stabiliti per legge;
spese per la partecipazione di delegati e funzionari italiani a congressi e
conferenze internazionali nonché a riunioni presso enti ed organizzazioni
internazionali;
spese per visite del Presidente della Repubblica e di membri del Governo
italiano in Paesi stranieri;
spese postali, telefoniche e telegrafiche degli uffici all'estero (59).
------------------------
(59) Articolo così sostituito dall'articolo unico, L. 3 giugno 1977, n. 322
(Gazz. Uff. 20 giugno 1977, n. 166).
67. Prelevamenti.
I prelevamenti sui conti correnti di cui al precedente articolo 65 sono disposti
dal Ministro per gli affari esteri, o per sua delega da un Sottosegretario di
Stato o dal direttore generale del personale con la procedura indicata nei commi
che seguono.
L'autorizzazione al prelevamento deve essere sottoposta al Ministero del tesoro
- contabile del portafoglio (60) - il quale, accertata l'esistenza delle
disponibilità della somma da anticipare sul relativo conto corrente, la
restituisce al Ministero degli affari esteri col proprio benestare, entro tre
giorni dalla effettiva ricezione.
Sulla autorizzazione stessa il direttore della ragioneria centrale presso il
Ministero degli affari esteri appone il visto ove non abbia nulla da osservare.
Eseguiti gli adempimenti di cui ai commi precedenti, il Ministero degli affari
esteri dà immediatamente corso alla operazione ordinando all'istituto bancario
di provvedere, al netto di ogni spesa, all'accreditamento della somma da
anticipare (61).
------------------------
(60) I riferimenti al contabile del portafoglio sono stati soppressi ai sensi di
quanto disposto dal comma 1 dell'art. 9, D.P.R. 15 dicembre 2001, n. 482.
(61) Articolo così sostituito dall'articolo unico, L. 3 giugno 1977, n. 322
(Gazz. Uff. 20 giugno 1977, n. 166).
68. Reintegrazione del fondo.
Il titolo relativo alla spesa di cui si è disposta l'autorizzazione deve essere
emesso entro il termine massimo di tre mesi decorrenti dalla data
dell'autorizzazione al prelevamento di cui all'articolo precedente. Qualora
l'autorizzazione sia stata concessa nel mese di dicembre il relativo titolo di
spesa deve essere emesso entro la chiusura dell'esercizio finanziario.
L'importo del titolo relativo alla spesa di cui è stata disposta l'anticipazione
viene fatta affluire, a cura del contabile del portafoglio (62), sul conto
corrente sul quale è stata fatta gravare l'anticipazione.
Le eventuali spese per differenze di cambio, per operazioni bancarie e per
commissioni valutarie saranno imputate al bilancio del Ministero degli affari
esteri (63).
------------------------
(62) I riferimenti al contabile del portafoglio sono stati soppressi ai sensi di
quanto disposto dal comma 1 dell'art. 9, D.P.R. 15 dicembre 2001, n. 482.
(63) Articolo così sostituito dall'articolo unico, L. 3 giugno 1977, n. 322
(Gazz. Uff. 20 giugno 1977, n. 166).
69. Chiusura del fondo.
Entro il 31 gennaio dell'esercizio immediatamente successivo il Ministro per gli
affari esteri dispone la chiusura del fondo mediante il versamento all'apposito
capitolo dello stato di previsione dell'entrata istituito in corrispondenza a
quello della spesa di un importo pari allo stanziamento di cui al precedente
articolo 64 (64).
------------------------
(64) Articolo così sostituito dall'articolo unico, L. 3 giugno 1977, n. 322
(Gazz. Uff. 20 giugno 1977, n. 166).
Sezione III - Norme relative agli uffici all'estero
70. Riscossione di diritti per atti consolari.
I diritti dovuti per atti degli uffici consolari sono determinati dalle norme
sulla tariffa consolare.
I diritti di cui al comma precedente percepiti dalle Missioni diplomatiche e
dagli uffici consolari di I e di II categoria si acquisiscono interamente
all'erario.
------------------------
71. Onere delle spese per le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari
di I categoria.
Tutte le spese per il mantenimento e il funzionamento delle rappresentanze
diplomatiche e degli uffici consolari di I categoria sono a carico dello Stato,
comprese in particolare le spese di cancelleria, di pulizia, di energia e di
riscaldamento.
Sono abrogate le norme che pongono parzialmente o totalmente a carico dei
titolari o dei reggenti delle rappresentanze diplomatiche e degli uffici
consolari di I categoria le spese di cui al comma precedente.
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72. Onere delle spese degli uffici consolari di II categoria - rimborsi e
contributi.
Le spese per il funzionamento degli uffici consolari di II categoria sono a
carico dei titolari degli uffici stessi.
Sono ammesse a rimborso le spese postali, telegrafiche e telefoniche, e per
sussidi ai connazionali. Il Ministero fornisce la bandiera, lo scudo, i sigilli
e i timbri di ufficio, stampati e materiale di cancelleria.
Ai titolari dei predetti uffici il Ministero può concedere contributi per le
spese di ufficio e per quelle di rappresentanza. I rimborsi e i contributi sono
rimessi ai titolari degli uffici consolari di II categoria tramite la Missione
diplomatica o l'ufficio di I categoria cui essi rendono i conti a norma
dell'art. 73.
------------------------
73. Contabilità degli uffici consolari di II categoria.
I Consoli generali e i Consoli di II categoria rendono il conto e versano
l'importo dei diritti percepiti, nonché di ogni altra eventuale entrata, alla
Missione diplomatica da cui dipendono. Alla Missione stessa rendono il conto
delle spese che possono essere ammesse a rimborso.
Ai medesimi adempimenti di cui al comma precedente sono tenuti i vice consoli e
gli agenti consolari di II categoria nei confronti della Missione diplomatica o
dell'ufficio consolare di I categoria da cui dipendono e, qualora dipendano da
altro ufficio di II categoria, nei riguardi della Missione diplomatica.
La Missione diplomatica o l'ufficio consolare di I categoria sopra indicati
controllano i conti e li trasmettono al Ministero con il visto di approvazione o
con le proprie osservazioni.
I capi degli uffici consolari di II categoria, in relazione alle attribuzioni
esercitate, sono responsabili dell'applicazione della tariffa consolare; delle
operazioni di riscossione; della custodia delle marche consolari, dei passaporti
e degli altri valori loro affidati dall'ufficio cui essi rendono il conto ai
sensi del comma precedente, nonché dei depositi di pertinenza di terzi.
------------------------
74. Fondi per delegazioni.
Alle delegazioni nominate dal Ministro per gli affari esteri per partecipare a
incontri, riunioni, conferenze o trattative di carattere internazionale può
essere attribuito, d'intesa con il Ministero del tesoro, un londo per far fronte
alle spese di funzionamento e di rappresentanza, amministrato dal capo della
delegazione. La resa del conto va effettuata al termine dei lavori e comunque
trimestralmente se i lavori si protraggono oltre tre mesi (64/a).
Alle delegazioni diplomatiche speciali di cui all'art. 35 è attribuito un fondo,
d'intesa con il Ministero del tesoro, per far fronte alle spese di ufficio e di
funzionamento, ivi comprese le spese di acquisizione, locazione ed esercizio di
beni materiali e strumentali, di automezzi e di locali. Nel caso in cui il capo
della delegazione speciale non fruisca del trattamento economico di cui all'art.
204 si tiene conto, nella determinazione dell'ammontare del fondo, anche delle
spese di rappresentanza che egli debba sostenere. Il fondo è amministrato dal
capo della delegazione ed è rendicontato nei termini previsti dalla normativa
sulla resa del conto da parte dei funzionari delegati (64/b).
[Il capo della delegazione di cui ai commi precedenti amministra i fondi
somministratigli ed è tenuto alla presentazione del rendiconto, secondo le norme
amministrativo-contabili vigenti, al termine dei lavori della delegazione e
comunque trimestralmente se i lavori si protraggono oltre tre mesi] (64/c).
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(64/a) Comma così modificato dall'art. 9, L. 28 novembre 2005, n. 246.
(64/b) Comma così modificato dall'art. 9, L. 28 novembre 2005, n. 246.
(64/c) Comma abrogato dall'art. 9, L. 28 novembre 2005, n. 246.
(giurisprudenza di legittimità)
75. Funzionari direttivi amministrativi con funzioni amministrativo-contabili
all'estero.
I funzionari della carriera direttiva amministrativa, che prestano servizio
presso una rappresentanza diplomatica o un ufficio consolare di I categoria con
funzioni amministrativo-contabili, sono preposti ai servizi attinenti
all'amministrazione e alla contabilità attendendo specialmente:
a) alla liquidazione delle spese, ivi comprese quelle da effettuarsi per conto
di altre Amministrazioni o di terzi;
b) all'ordinazione delle spese concernenti il personale e il funzionamento della
rappresentanza o dell'ufficio nonché delle spese per conto di altre
Amministrazioni o di terzi;
c) alla tenuta delle scritture contabili e alla conservazione dei relativi
documenti amministrativo-contabili;
d) alla predisposizione del rendiconto amministrativo per le somme accreditate
all'ufficio;
e) alla vigilanza sulle attività svolte dal cancelliere contabile a norma del
secondo comma dell'art. 76.
I funzionari di cui al primo comma hanno diretta cura ed esclusiva
responsabilità nei confronti dello Stato:
a) dell'applicazione della tariffa consolare;
b) della destinazione, a norma delle disposizioni in materia, dei diritti dovuti
per atti consolari e di altre eventuali entrate;
c) della conservazione e manutenzione, in qualità di consegnatari, dei beni
immobili e mobili di pertinenza della rappresentanza o dell'ufficio.
Nel caso in cui presso la rappresentanza o lo ufficio prestino servizio più
funzionari della carriera direttiva amministrativa con funzioni
amministrativo-contabili, le attribuzioni di cui al presente articolo sono
affidate al funzionario più elevato in grado il quale nell'esercizio delle
medesime è coadiuvato dagli altri funzionari.
Nelle rappresentanze e negli uffici in cui non vi siano funzionari con le
funzioni indicate al primo comma le attribuzioni di cui al presente articolo, ad
eccezione di quelle di cui alla lettera c) del secondo comma, sono espletate dal
capo della rappresentanza o dell'ufficio ovvero da altro funzionario da lui
delegato (65).
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(65) Vedi, anche, l'art. 31, D.P.R. 4 settembre 2002, n. 254.
76. Funzioni e responsabilità del cancelliere contabile.
Presso ogni rappresentanza diplomatica e ogni consolato generale, consolato,
vice consolato di I categoria presta servizio almeno un impiegato della carriera
di cancelleria con mansioni contabili, il quale assume la qualifica di
cancelliere contabile.
Il cancelliere contabile, oltre a mansioni di collaborazione in materia
contabile e amministrativa, provvede personalmente:
a) al servizio di cassa;
b) alla custodia delle marche consolari e dei libretti-passaporti;
c) alla custodia dei depositi consolari e di ogni altro titolo e valore a lui
affidato dal capo della rappresentanza o dell'ufficio;
d) al pagamento delle spese di cui all'art. 75 a valere sui fondi periodicamente
versatigli dal capo della rappresentanza o dell'ufficio.
Il conto giudiziale reso dal cancelliere contabile riguarda i movimenti del
servizio di cassa e quelli dei valori di cui alla lettera b) del comma
precedente.
La vigilanza sulle attività di cui al secondo comma è esercitata, sempre che
nella rappresentanza o nell'ufficio consolare non presti servizio il funzionario
della carriera direttiva amministrativa di cui all'art. 75, dal capo della
rappresentanza o dell'ufficio o, per sua delega, da altro funzionario.
Qualora nella rappresentanza o nell'ufficio non presti servizio un funzionario
della carriera direttiva amministrativa con le funzioni previste dall'art. 75,
al cancelliere contabile è affidata in qualità di consegnatario la conservazione
e la manutenzione dei beni immobili e mobili di pertinenza della rappresentanza
o dell'ufficio.
Nel caso in cui presso la rappresentanza o lo ufficio prestino servizio più
impiegati della carriera di cancelleria con mansioni contabili, le attribuzioni
di cui al presente articolo competono al più elevato in grado, il quale
nell'esercizio delle medesime è coadiuvato dagli impiegati meno elevati in grado
(66).
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(66) Vedi, anche, l'art. 31, D.P.R. 4 settembre 2002, n. 254.
77. Consulenza amministrativa ad uffici all'estero - ispezioni sull'attività del
cancelliere contabile e sulle agenzie consolari.
Il funzionario della carriera direttiva amministrativa in servizio presso un
ufficio all'estero con le funzioni di cui all'art. 75 svolge attività di
consulenza e di collaborazione in materia amministrativa e contabile nei
riguardi dei capi di altri uffici che hanno sede nello stesso Paese, sempre che
presso gli uffici stessi non presti servizio altro funzionario amministrativo
investito delle medesime funzioni. Il funzionario suddetto effettua altresì,
almeno una volta all'anno, ispezioni presso gli uffici stessi sull'attività
svolta, a norma dell'art. 76, dai cancellieri contabili riferendone ai capi
degli uffici. Egli ispeziona altresì le agenzie consolari, riferendo al capo
dell'ufficio da cui l'agenzia consolare dipende.
Il funzionario indicato al comma precedente può essere incaricato di svolgere
analoghe funzioni in altri Paesi della stessa area geografica nei quali non
presti servizio altro funzionario amministrativo investito delle medesime
funzioni.
Qualora in uno stesso Paese prestino servizio più funzionari con le funzioni di
cui all'art. 75, il Ministero ne determina le competenze ai fini
dell'applicazione del presente articolo; il Ministero determina altresì le
modalità per l'esercizio delle funzioni di cui al presente articolo.
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78. Assenza del capo dell'ufficio, del funzionario amministrativo e del
cancelliere contabile.
In caso di assenza o impedimento del capo della rappresentanza diplomatica o
dell'ufficio consolare le attribuzioni relative alla gestione finanziaria e
amministrativa possono essere affidate, mediante provvedimento del capo della
rappresentanza o dell'ufficio o, in difetto, del Ministero, al funzionario o
all'impiegato che lo sostituisce ai sensi degli articoli 41 e 48.
In caso di assenza o di impedimento del funzionario della carriera direttiva
amministrativa e in caso di assenza o di impedimento del cancelliere contabile
le relative attribuzioni possono essere affidate, dal capo della rappresentanza
o dell'ufficio, rispettivamente a funzionario e impiegato di ruolo che assume
con l'incarico le responsabilità relative.
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Capo II - Sedi all'estero
79. Beni immobili e mobili all'estero.
La Direzione generale del personale e dell'amministrazione attende mediante suoi
uffici alle questioni relative all'acquisto, alla costruzione ed alla locazione
degli immobili all'estero destinati a uffici e residenze o comunque necessari
all'attività dell'Amministrazione, nonché alla manutenzione ordinaria e
straordinaria degli immobili stessi, all'arredamento ed alle attrezzature. Per
quanto concerne i beni immobili e mobili destinati ad attività all'estero di
competenza di altre Direzioni generali l'ufficio opera secondo le istruzioni
ricevute dalle Direzioni generali stesse.
Gli uffici effettuano annualmente un esame della situazione degli immobili, di
cui al precedente comma, delle attrezzature e degli arredamenti in relazione
alla necessità dei servizi e elaborano un programma da sottoporre al Ministro
per la più opportuna utilizzazione dei fondi all'uopo stanziati in bilancio.
Gli uffici tengono il registro degli immobili demaniali all'estero in uso
all'Amministrazione, i relativi titoli e ogni documentazione concernente gli
immobili stessi. Essi tengono altresì gli inventari dei beni mobili all'estero
di pertinenza dell'Amministrazione.
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(giurisprudenza di legittimità)
80. Commissione per gli immobili adibiti ad uso dell'Amministrazione degli
affari esteri.
Per l'esame delle questioni relative agli immobili adibiti ad uso
dell'Amministrazione degli affari esteri è istituita una Commissione consultiva.
Nel quadro della programmazione finanziaria e tecnica di cui all'art. 79, la
Commissione:
esprime al Ministro parere circa la scelta, l'acquisto, la costruzione, il
riattamento, la locazione e l'arredamento degli immobili all'estero per uffici,
residenze e sedi di istituti scolastici e culturali o comunque necessari
all'Amministrazione;
esamina le proposte ed i progetti ad essa sottoposti dalla Direzione generale
del personale e della amministrazione ed esprime il proprio parere sotto il
profilo tecnico, artistico e funzionale;
propone l'assunzione di dati documentali utili e l'effettuazione di sopralluoghi
e ricognizioni per acquisire gli eventuali ulteriori elementi di giudizio
necessari alla valutazione delle questioni in esame;
suggerisce i criteri generali cui deve ispirarsi la progettazione;
propone i criteri per l'utilizzazione dei fondi di bilancio per la manutenzione
ordinaria e straordinaria;
studia i problemi relativi all'arredamento e alle dotazioni formulando proposte
in merito;
esprime parere su tutte le questioni che, in materia, il Ministro ritenga di
deferire al suo esame.
La Commissione è composta di un ambasciatore in servizio o a riposo che la
presiede, dal direttore generale del personale, dell'ispettore generale del
Ministero e degli uffici all'estero, di un presidente di sezione del Consiglio
superiore dei lavori pubblici, di tre funzionari del Ministero degli affari
esteri, del direttore generale delle antichità e belle arti, del provveditore
alle opere pubbliche del Lazio, di un ispettore generale del Genio civile, di un
docente universitario di architettura, di un docente di arredamento e
decorazione dell'Accademia di belle arti, dell'ingegnere architetto capo o
dell'ingegnere architetto del Ministero e di un rappresentante della Ragioneria
generale dello Stato - ispettorato generale di finanza - di qualifica non
inferiore a ispettore generale.
Il presidente della Commissione è sostituito in caso di assenza dal direttore
generale del personale.
Allorché sono all'esame questioni relative a immobili adibiti ad uso di
istituzioni culturali o delle collettività, partecipa alle sedute un
rappresentante della Direzione generale delle relazioni culturali o un
rappresentante della Direzione generale dell'emigrazione e degli affari sociali.
Le funzioni di segretario della Commissione sono svolte da un funzionario in
servizio presso gli uffici di cui all'art. 79.
La Commissione è nominata per la durata di tre anni con decreto del Ministro per
gli affari esteri. Il presidente può chiamare a partecipare alle sedute della
Commissione per consultazioni altri funzionari ed esperti. Il regolamento può
apportare modifiche alla composizione della Commissione (67).
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(67) Vedi, anche, il D.P.R. 9 maggio 1994, n. 608, riportato alla voce
Amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello Stato, e le relative
tabelle annesse.
81. Immobili e attrezzature per gli uffici all'estero.
Le sedi delle rappresentanze diplomatiche e degli uffici consolari, oltre a
soddisfare a esigenze di prestigio, funzionalità e sicurezza, debbono essere,
per caratteristiche e attrezzature, idonee a rendere agevole, spedito e sicuro
il disbrigo del lavoro e ad accogliere il pubblico.
Gli uffici devono disporre in particolare di adeguate apparecchiature per la
cifra, le telecomunicazioni, la riproduzione di documenti e di ogni altra
attrezzatura meccanica idonea ad incrementare la produttività del personale e ad
assicurare una gestione economica ed efficiente dei servizi.
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82. Residenze.
Gli immobili e l'arredamento della residenza del capo della rappresentanza
diplomatica devono rispondere a requisiti confacenti al prestigio della funzione
di rappresentanza dello Stato ed alle esigenze del servizio.
Le spese per il mantenimento della residenza del capo della rappresentanza
diplomatica, ivi comprese le spese per le pertinenze e quelle relative alla
vigilanza e custodia, sono a carico dello Stato.
Le spese di energia per il funzionamento dei servizi della residenza e in
particolare quelle di illuminazione, acqua, riscaldamento e condizionamento
d'aria sono per il 20% a carico del capo della rappresentanza che la occupa.
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83. Automezzi.
Ai capi delle rappresentanze diplomatiche è assegnata una autovettura di
rappresentanza. Una autovettura è altresì assegnata ai consoli generali di I
classe.
Alle rappresentanze diplomatiche e agli uffici consolari di I categoria, in
relazione alle esigenze di servizio, è inoltre assegnata almeno una autovettura
od autoveicolo di servizio, secondo le modalità stabilite dal regolamento.
Sono a carico dello Stato le spese inerenti agli automezzi, comprese quelle di
locazione finanziaria, di manutenzione ordinaria e straordinaria, di
assicurazione, nonché per gli automezzi di servizio di cui al comma precedente
quelle di carburanti e lubrificanti (67/a).
I termini per la sostituzione normale degli autoveicoli sono fissati dal
regolamento, tenuto conto del differente grado di usura cui essi sono soggetti
in conseguenza del loro impiego anche in relazione alle particolari condizioni
del luogo.
La guida degli automezzi è affidata a personale qualificato di ruolo o a
contratto.
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(67/a) Comma così modificato dall'art. 9, L. 28 novembre 2005, n. 246.
84. Alloggi in immobili demaniali.
Qualora in immobili demaniali vi sia eccedenza di locali in relazione alle
esigenze di servizio, i locali eccedenti possono essere utilizzati per alloggi
del personale.
Qualora ricorrano particolari ragioni connesse con la situazione del Paese e
finché le stesse permangano, il Ministero degli affari esteri può concedere in
uso al personale locali siti in immobili presi in fitto.
Con decreto del Ministro per gli affari esteri di concerto con quello per il
tesoro sono determinate, di volta in volta, le singole sedi per le quali
ricorrano o cessino le particolari ragioni di cui al comma precedente.
Il personale di ruolo e il personale a contratto che fruisca di alloggio ai
sensi del primo e secondo comma è tenuto a corrispondere all'Amministrazione un
canone in misura non eccedente il quinto e non inferiore all'ottavo e, se
trattisi di immobili fittati, in misura non eccedente il quinto e non inferiore
al settimo, rispettivamente della indennità di servizio all'estero o della
retribuzione mensile, in relazione alle caratteristiche dell'alloggio e
dell'eventuale arredamento. La misura del canone è stabilita con decreto del
Ministro per gli affari esteri.
Per speciali esigenze di servizio può essere concesso, con decreto del Ministro,
l'uso gratuito dell'alloggio in immobili adibiti ad uso degli uffici all'estero
al personale di custodia e a quello addetto ai servizi di cifra e
telecomunicazione, nonché al personale indicato dal regolamento.
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Capo III - Attrezzature
85. Apparecchiature per la cifra e le telecomunicazioni e attrezzature
meccaniche.
L'Amministrazione degli affari esteri è dotata di apparecchiature per la cifra e
la crittografia atte a tutelare la segretezza delle comunicazioni fra il
Ministero e gli uffici all'estero.
L'Amministrazione degli affari esteri è altresì fornita di apparecchiature per
telecomunicazioni, nonché dei relativi impianti ausiliari per il loro autonomo
funzionamento atti ad assicurare rapidi e costanti collegamenti tra il Ministero
e gli uffici all'estero. Qualora ragioni tecniche o altri motivi impediscano
collegamenti diretti tra il Ministero e gli uffici situati in particolari aree
geografiche, può essere costituito presso determinate rappresentanze
diplomatiche o uffici consolari un centro adeguatamente attrezzato per la
ricezione e lo smistamento delle telecomunicazioni.
L'Amministrazione degli affari esteri dispone delle necessarie attrezzature
elettroniche e meccaniche, tra cui una tipografia riservata e un centro
fotorotolitografico per le esigenze di stampa e di riproduzione delle
pubblicazioni e documenti aventi carattere riservato o di particolare interesse
per l'attività ministeriale.
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Capo IV - Contratti da eseguire all'estero
86. Procedura per la stipulazione.
La procedura per la stipulazione dei contratti da eseguire all'estero è regolata
dalle norme dell'ordinamento italiano compatibilmente con le norme e con le
situazioni locali.
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TITOLO IV
Istituto diplomatico
87. Istituzione e fini.
È istituito in seno al Ministero degli affari esteri l'istituto diplomatico.
[L'istituto promuove nei modi idonei la preparazione degli aspiranti alla
carriera diplomatica e attende alla formazione ed al perfezionamento
professionale del personale della carriera stessa] (68).
[All'istituto può essere altresì affidato il compito di curare la formazione
professionale del personale di altre carriere, ruoli e qualifiche speciali del
Ministero nonché la preparazione, in vista di compiti o funzioni da svolgere
all'estero, di personale non dipendente dal Ministero stesso] (69).
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(68) Comma abrogato dall'art. 11, D.P.R. 11 maggio 1999, n. 267.
(69) Comma abrogato dall'art. 11, D.P.R. 11 maggio 1999, n. 267.
88. Direzione.
Un direttore, scelto tra gli Ambasciatori e i Ministri plenipotenziari, presiedo
all'attività dell'istituto, con l'assistenza di un Comitato direttivo.
Il Comitato direttivo è composto del direttore dell'istituto, di tre funzionari
di grado non inferiore a consigliere di Ambasciata e di tre personalità della
politica, della cultura e dell'economia notoriamente esperte in problemi
internazionali. Le funzioni di segretario sono esercitate da un funzionario di
grado non inferiore a primo segretario di Legazione.
Il Ministro per gli affari esteri provvede con suo decreto alla nomina del
direttore e dei membri del Comitato. Tali nomine sono valide per tre anni e
possono essere rinnovate per una sola volta.
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89. Attività.
Per il conseguimento delle sue finalità l'istituto diplomatico può tenere o
organizzare corsi e svolgere ogni opportuna attività. Esso può avvalersi della
collaborazione di università, di istituti culturali ed altri enti, sia italiani
che stranieri.
Il Comitato direttivo con sua deliberazione può concedere borse, previo
concorso, e premi di studio a quanti partecipano ai corsi di preparazione per la
carriera diplomatica, nonché contributi al personale direttivo di cui all'art.
93 inviato all'interno e all'estero a seguire corsi di studio.
Su proposta del comitato direttivo il Ministro:
approva il programma annuale di attività dell'istituto, sottopostogli con almeno
sei mesi di anticipo dal direttore;
conferisce per la durata di ciascun corso gli incarichi degli insegnamenti in
relazione ai corsi organizzati direttamente dall'istituto;
approva, previa intesa con il Ministro per il tesoro, le convenzioni con le
istituzioni indicate nel primo comma;
concede alle istituzioni suddette contributi per l'organizzazione di corsi o per
attività connesse alle finalità dell'istituto;
ripartisce gli stanziamenti di cui al primo comma dell'art. 91 in relazione alle
diverse attività dell'istituto.
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90. Personale direttivo e docente.
Al direttore dell'istituto diplomatico spetta una indennità mensile da
determinarsi con decreto del Ministro per gli affari esteri di concerto con il
Ministro per il tesoro. Ai componenti del Comitato direttivo spetta un gettone
di presenza fissato, di concerto con il Ministro per il tesoro, nel decreto di
nomina.
Gli incaricati dell'insegnamento nei corsi annuali di cui all'ultimo comma
dell'art. 89 ricevono il trattamento previsto per gli incaricati delle
università; per corsi di minore durata la retribuzione è fissata di concerto con
il Ministro per il tesoro nel decreto di conferimento dell'incarico.
Le indennità e i compensi stabiliti nel presente articolo sono cumulabili con il
trattamento economico di servizio o di quiescenza e con ogni altra competenza
(70).
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(70) L'art. 32, L. 15 novembre 1973, n. 734, riportata alla voce Impiegati
civili dello Stato, ha disposto che al personale civile, il quale fruisca di
assegno perequativo, non competono le indennità e i compensi per incarichi di
insegnamento previsti dal presente art. 90.
91. Spese di funzionamento.
Tutte le spese relative all'attività e al funzionamento dell'istituto
diplomatico, ivi comprese quelle per i locali, per l'acquisto del materiale
didattico e dei testi di studio nonché per la pubblicazione di dispense, sono a
carico dei capitoli di spesa dello stato di previsione per il Ministero degli
affari esteri, sottorubrica istituto diplomatico.
Sono comprese tra le spese di cui al comma precedente quelle relative al vitto
ed all'alloggio dei funzionari partecipanti ai corsi di formazione di cui
all'art. 102, nonché dei funzionari accompagnatori preposti alla direzione dei
corsi stessi, quando tali corsi prevedano periodi di applicazione in altre
località di Italia o all'estero. In tali casi il trattamento di missione è
ridotto ad un terzo.
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92. Norme di attuazione.
Il regolamento disciplina l'ordinamento amministrativo dell'Istituto, nonché
l'utilizzazione da parte di esso del personale sia del Ministero sia di altre
Amministrazioni.
Il regolamento può determinare criteri e modalità per l'organizzazione di corsi
di preparazione alla carriera diplomatica e di perfezionamento per il personale
del Ministero, per l'ammissione e per la frequenza ad essi, per l'accertamento
del profitto, per la concessione delle borse e dei premi di studio, per
l'organizzazione di corsi di preparazione all'ammissione ad altre carriere
dell'Amministrazione.
Il regolamento può prevedere anche la costituzione di un internato,
disciplinandone il funzionamento e le modalità di gestione anche mediante
apposite convenzioni. Esso stabilisce altresì ogni altra norma necessaria per
l'attuazione delle disposizioni del presente titolo e per lo sviluppo
dell'attività dell'istituto.
Il regolamento è emanato sentiti anche il Comitato direttivo dell'istituto ed il
Consiglio di amministrazione del Ministero.
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PARTE SECONDA
IL PERSONALE
TITOLO I
Disposizioni generali
93. Personale dell'Amministrazione degli affari esteri.
1. Il personale dell'Amministrazione degli affari esteri è costituito dalla
carriera diplomatica, disciplinata dal proprio ordinamento di settore, dalla
dirigenza e dal personale delle aree funzionali come definiti e disciplinati
dalla normativa vigente, nonché dagli impiegati a contratto in servizio presso
le rappresentanze diplomatiche, gli uffici consolari e gli istituti italiani di
cultura (71).
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(71) Articolo così sostituito dall'art. 11, L. 23 aprile 2003, n. 109.
(giurisprudenza di legittimità)
94. Accesso alle carriere, ai ruoli e alle qualifiche speciali.
Alle carriere, di cui al primo comma dell'art. 93, ed ai ruoli e alle qualifiche
speciali, di cui al secondo comma dell'art. 93, si accede, salvo quanto disposto
dagli articoli 136 e 141, mediante concorso.
Per l'ammissione al concorso per la carriera diplomatica è richiesta la
cittadinanza italiana con esclusione di ogni equiparazione e una età non
superiore a 30 anni. Per essere ammessi ai concorsi relativi alle carriere gli
aspiranti debbono possedere una costituzione fisica che permetta loro di
sopportare qualsiasi clima ed essere esenti da imperfezioni fisiche.
Ai concorsi di cui al primo comma sono ammessi i cittadini italiani che, oltre
ad avere i requisiti previsti dalle norme generali per l'accesso alle carriere
della pubblica Amministrazione e quelli previsti nel comma precedente, siano in
possesso di diploma di laurea, di diploma di istituto di istruzione secondaria
di secondo grado, di diploma di istituto di istruzione secondaria di primo
grado, di diploma di istruzione elementare, a seconda che i concorsi riguardino
le carriere, i ruoli, le qualifiche speciali rispettivamente direttivi, di
concetto, esecutivi, ausiliari.
Il regolamento stabilisce: lo specifico titolo di studio per l'ammissione ai
singoli concorsi; le forme delle prove, le prove tecniche e attitudinali, le
materie di esame, nonché le eventuali differenziazioni in relazione alle
specializzazioni delle carriere; i titoli; i criteri per la valutazione delle
prove e dei titoli; la composizione delle Commissioni giudicatrici, le modalità
concernenti lo svolgimento del concorso e la formazione delle graduatorie. Per
le carriere che comprendono specializzazioni il bando stabilisce le
specializzazioni ammesse al concorso; i posti messi a concorso possono essere
ripartiti o meno tenuto conto delle specializzazioni da attribuire.
In tutti i concorsi di ammissione, eccettuati quelli di ammissione alle carriere
ausiliarie ed al ruolo degli operai, è richiesta la comprovata conoscenza di
almeno una lingua estera.
Non possono far parte della Commissione giudicatrice del concorso per
l'ammissione alla carriera diplomatica i membri del Comitato direttivo e il
direttore dell'istituto diplomatico, nonché i docenti di cui l'istituto si è
avvalso per i corsi di preparazione nel biennio precedente al concorso. Non si
può far parte della Commissione suddetta più di una volta nel corso di uno
stesso triennio.
Oltre alle categorie di persone elencate nello art. 3 del testo unico approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sono
preferiti a parità di merito, dopo i coniugati con riguardo al numero dei figli,
coloro che hanno prestato il servizio militare di leva.
I vincitori dei concorsi di ammissione alle carriere di cui al primo comma
dell'art. 93 conseguono la nomina in prova. Il periodo di prova dura un anno ed
è computato a tutti gli effetti come servizio di ruolo nella qualifica iniziale
(72).
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(72) L'art. 18, comma 3, D.Lgs. 24 marzo 2000, n. 85, ha stabilito che le
disposizioni contenute nel presente articolo non si applicano per quanto
riguarda l'accesso alla carriera diplomatica.
95. Formazione e qualificazione professionale.
[L'Amministrazione degli affari esteri adotta ogni iniziativa atta a conseguire
il più elevato livello di formazione e qualificazione professionale del
personale di ciascuna carriera, in particolare mediante corsi di carattere
generale o specifico e mediante una appropriata rotazione del personale stesso
in differenti posti e funzioni al Ministero e all'estero.
Oltre ai corsi specificamente indicati nel presente decreto, il Ministro, in
relazione a particolari esigenze dell'Amministrazione, può indire o incaricare
l'istituto diplomatico di organizzare altri corsi ed anche disporre la
partecipazione del personale a corsi tenuti da altre Amministrazioni, istituti o
enti, in Italia o all'estero.
I corsi possono essere differenziati totalmente o parzialmente per il personale
specializzato e per quello destinato a conseguire specializzazioni o
qualificazioni.
La partecipazione ai corsi è obbligatoria; essa è valutata ai fini delle
promozioni nei limiti e con le modalità previsti dal presente decreto o dal
regolamento.
Durante il periodo dei corsi il personale presta servizio negli uffici solo se
ciò sia compatibile con le esigenze dei corsi stessi, secondo quanto disposto
dal presente decreto e secondo quanto specificamente determinato dal Ministro.
Le spese per i corsi suddetti e quelle necessarie, per la partecipazione del
personale sono a carico dell'Amministrazione.
Il regolamento, ove occorra, indica i criteri direttivi cui debbono essere
informati i corsi e stabilisce le materie di insegnamento fondamentali e quelle
complementari, le esercitazioni pratiche e le modalità per l'accertamento del
profitto, anche eventualmente mediante prove finali] (72/a).
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(72/a) Articolo abrogato dall'art. 9, L. 28 novembre 2005, n. 246.
96. Requisiti di promovibilità, periodicità delle promozioni.
[Salvo quanto diversamente disposto dal presente decreto, il personale, per
poter essere ammesso agli scrutini e ai concorsi di promozione, deve aver
riportato nell'ultimo triennio un giudizio complessivo non inferiore a buono e
deve avere compiuto tre anni di effettivo servizio nel grado o nella qualifica.
Ad eccezione di quelle effettuate per concorso, le promozioni sono effettuate
due volte all'anno per i posti disponibili al 30 giugno e al 31 dicembre. Esse
sono effettuate rispettivamente entro il 31 ottobre ed il 30 aprile
immediatamente successivi e riguardano il personale in possesso dei requisiti
prescritti rispettivamente al 30 giugno e al 31 dicembre.
Le promozioni per concorso sono effettuate una volta all'anno per i posti
disponibili al 30 aprile. Il concorso è bandito entro il 31 maggio e ad esso è
ammesso il personale in possesso dei requisiti prescritti al 30 aprile.
Salvo che sia diversamente disposto dalla legge, le promozioni così conferite
decorrono agli effetti giuridici ed economici dal giorno successivo alle
suddette date del 30 giugno, del 31 dicembre e del 30 aprile] (73).
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(73) Articolo prima modificato dall'art. 46, D.P.R. 28 dicembre 1970, n. 1077 e
poi abrogato dall'art. 18, comma 1, D.Lgs. 24 marzo 2000, n. 85.
97. Promozioni.
[Le promozioni sono conferite con decreto del Ministro e, ad eccezione di quelle
per concorso, sono effettuate:
a) per il personale delle carriere diplomatica, direttiva amministrativa, di
concetto ed esecutiva:
se per merito assoluto, su designazione del Consiglio di amministrazione;
se, anche parzialmente, a scelta o per merito comparativo, su designazione della
competente Commissione di avanzamento di cui all'art. 98 e sentito il parere del
Consiglio di amministrazione, oppure su designazione del Consiglio stesso
qualora a seguito di motivato parere sfavorevole di questo ultimo il Ministro
stimi necessaria una nuova designazione;
b) per il personale dei ruoli e delle qualifiche speciali di cui al secondo
comma dell'art. 93, ad eccezione di quanto stabilito dalla lettera c) del
presente articolo, su designazione del Consiglio di amministrazione;
c) per il personale ausiliario ed operaio, su designazione del Consiglio di
amministrazione previsto dall'art. 146, ultimo comma del testo unico approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, integrato
dall'art. 49 della legge 5 marzo 1961, n. 90.
I concorsi di promozione sono effettuati da apposita Commissione. Essi hanno
luogo per titoli di servizio; per il personale del ruolo degli interpreti hanno
luogo per esami. Le norme relative alla composizione della Commissione
giudicatrice, alle modalità ed allo svolgimento del concorso, alle forme e alle
materie di esame, alla natura dei titoli, ai criteri per la valutazione dei
titoli stessi ivi compresi quelli relativi a specializzazioni e qualificazioni e
per la formazione della graduatoria sono stabilite con regolamento.
Il regolamento può disporre opportuni adattamenti, in relazione all'esercizio di
specializzazioni o qualificazioni ed a particolari impieghi, dei requisiti,
attinenti alla natura del servizio, richiesti per le promozioni. Il regolamento
è emanato sentito anche il Consiglio di amministrazione (74)] (75).
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(74) Vedi l'art. 46, D.P.R. 28 dicembre 1970, n. 1077.
(75) Articolo abrogato dall'art. 18, comma 1, D.Lgs. 24 marzo 2000, n. 85.
(giurisprudenza di legittimità)
98. Commissioni di avanzamento.
[Le Commissioni di avanzamento sono costituite come segue:
a) per la carriera diplomatica, di quattro funzionari della carriera diplomatica
di grado non inferiore a Ministro plenipotenziario di I classe in servizio al
Ministero o all'estero. Di essi almeno uno deve rivestire il grado di
ambasciatore e non meno di due devono essere in servizio all'estero. Non possono
essere membri della Commissione di avanzamento i funzionari indicati negli
articoli 4, 16 e 18.
b) per la carriera direttiva amministrativa, di un Ministro plenipotenziario di
I classe, di un Ministro plenipotenziario di II classe e di due funzionari della
carriera direttiva amministrativa con grado di ispettore generale capo o di
ispettore generale;
c) per le carriere di concetto, di un Ministro plenipotenziario di II classe o
equiparato e di tre funzionari dell'Amministrazione degli affari esteri di grado
non inferiore a consigliere di Legazione o equiparato;
d) per la carriera esecutiva, di un consigliere di Ambasciata o equiparato e di
tre funzionari dell'Amministrazione degli affari esteri di grado non inferiore a
primo segretario di Legazione o equiparato.
I membri delle Commissioni sono nominati ogni anno con decreto del Ministro per
gli affari esteri su designazione del Consiglio di amministrazione; essi non
possono far parte della stessa Commissione più di una volta nel corso dello
stesso triennio. Qualora durante l'anno uno dei membri delle Commissioni di
avanzamento cessi dal servizio o non possa comunque esercitare le funzioni
affidategli, viene nominato per il residuo periodo altro membro.
L'ispettore generale del Ministero e degli uffici all'estero, o chi ne fa le
veci, può essere invitato dalle Commissioni di avanzamento a riferire su casi
dei quali abbia avuto occasione di occuparsi.
Un funzionario diplomatico, un funzionario della carriera direttiva
amministrativa, un impiegato della carriera del personale di cancelleria o un
impiegato della carriera degli assistenti commerciali a seconda che le
promozioni riguardino l'una o l'altra carriera, un impiegato della carriera
esecutiva fanno parte, con facoltà di voto, rispettivamente delle Commissioni di
cui alle lettere a), b), c) e d). Essi sono nominati con decreto del Ministro
all'inizio di ogni anno su designazione del Consiglio di amministrazione. Si
applicano le disposizioni del secondo comma.
Il direttore generale del personale o, in caso di impedimento, il vice direttore
generale partecipa, in qualità di relatore e senza voto, ai lavori delle
Commissioni. Per le Commissioni di cui alle lettere c) e d) il direttore
generale del personale può delegare un funzionario della Direzione generale di
grado non inferiore a consigliere di Ambasciata o equiparato.
Un funzionario di grado non inferiore a primo segretario di Legazione o
equiparato, in servizio presso la Direzione generale del personale, esercita le
funzioni di segretario di ciascuna Commissione.
Salvo quanto previsto dalla lettera a) del primo comma, i componenti delle
Commissioni di avanzamento sono scelti tra il personale in servizio presso
l'Amministrazione centrale (76)] (77).
------------------------
(76) Vedi l'art. 46, D.P.R. 28 dicembre 1970, n. 1077.
(77) Articolo abrogato dall'art. 18, comma 1, D.Lgs. 24 marzo 2000, n. 85.
TITOLO II
Carriere
Capo I - Carriera diplomatica
99. Ordinamento speciale e funzioni.
Ai funzionari appartenenti alla carriera diplomatica è affidato il servizio
delle relazioni con l'estero. I funzionari diplomatici esercitano le loro
funzioni, sul piano dei rapporti internazionali bilaterali e multilaterali, nei
settori politico-diplomatico, consolare, economico, finanziario, commerciale,
sociale e della emigrazione, culturale, di informazione e stampa, della
cooperazione scientifica e tecnica.
[La carriera diplomatica, per la natura delle funzioni attribuite ai funzionari
che ne fanno parte e per le esigenze dei rapporti con l'estero, è retta da un
ordinamento speciale quale risulta dal presente decreto] (78).
Ad essa si accede esclusivamente per concorso al grado iniziale; non è
consentita alcuna immissione nella carriera diplomatica, né è consentito alcun
trasferimento o passaggio ad essa da altre carriere, da altri ruoli o
qualifiche, da altre Amministrazioni.
------------------------
(78) Comma abrogato dall'art. 18, comma 1, D.Lgs. 24 marzo 2000, n. 85.
99-bis. Accesso alla carriera diplomatica.
I requisiti per la partecipazione al concorso di ammissione alla carriera
diplomatica, nonché le modalità di svolgimento del concorso ed i criteri di
composizione della commissione giudicatrice sono stabiliti con regolamento da
emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
e successive modificazioni ed integrazioni, con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro degli affari esteri, sentito il
Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica per la parte
relativa ai requisiti per la partecipazione al concorso connessi agli studi
universitari. Fra le materie di esame sono incluse almeno due lingue straniere.
Fra i titoli a cui viene attribuita particolare rilevanza ai fini del
superamento del concorso sono inclusi: il conseguimento di titoli universitari
post-laurea e di master universitari di primo e di secondo livello, l'attività
lavorativa a livello di funzionario già svolta presso organizzazioni
internazionali. Accanto alle prove miranti a valutare le conoscenze accademiche
dei candidati, il regolamento dispone prove attitudinali, che mettano in
evidenza la capacità dei candidati di affrontare l'attività diplomatica (79)
(80).
Nei concorsi di ammissione alla carriera diplomatica il 15 per cento dei posti è
riservato ai dipendenti del Ministero degli affari esteri inquadrati nell'area
funzionale C, in possesso del titolo di studio richiesto per l'ammissione alla
carriera diplomatica e con almeno cinque anni di effettivo servizio nella
predetta area o nella corrispondente qualifica funzionale di provenienza. I
posti riservati, non utilizzati a favore di candidati interni, sono conferiti
agli idonei (81).
------------------------
(79) Comma così modificato dall'art. 30, L. 23 aprile 2003, n. 109, fatti salvi
i procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della stessa legge n. 109
del 2003.
(80) Il regolamento concernente la riforma del concorso diplomatico è stato
adottato con D.P.C.M. 17 maggio 2001, n. 285.
(81) Articolo aggiunto dall'art. 1, D.Lgs. 24 marzo 2000, n. 85.
100. Specializzazioni e qualificazioni.
La carriera diplomatica è costituita di un unico ruolo. I funzionari che la
compongono possono possedere specializzazioni. Queste sono in materia
commerciale, in materia sociale, per il vicino Oriente, per il medio ed estremo
Oriente; con regolamento possono essere modificate le specializzazioni per
materia e per area geografica e ne possono essere stabilite altre. I funzionari
specializzati esercitano le funzioni della rispettiva specializzazione fino al
grado di consigliere di Ambasciata incluso, secondo quanto disposto dal presente
decreto e dal regolamento.
Le specializzazioni che l'Amministrazione decida di attribuire di volta in volta
a seconda delle esigenze di servizio sono acquisite:
a) nel concorso di ammissione;
b) durante il periodo di prova, mediante gli appositi corsi sia per
l'approfondimento nella specializzazione conseguita col concorso sia per la
preparazione ad una specializzazione qualora il numero degli specializzati nel
concorso non sia risultato sufficiente alle esigenze dell'Amministrazione;
c) nel corso della carriera, con le modalità stabilite dal regolamento.
I funzionari diplomatici, siano o meno specializzati, possono altresì
conseguire, mediante appositi corsi o esperienze di servizio, particolari
qualificazioni professionali secondo quanto disposto dal regolamento.
Indipendentemente dal possesso o meno di specializzazioni o qualificazioni, i
funzionari diplomatici possono essere indifferentemente utilizzati a seconda
delle esigenze di servizio nei vari settori di attività indicati nell'art. 99.
------------------------
101. Funzioni, gradi, dotazione organica.
La carriera diplomatica, per la natura delle specifiche funzioni dirigenziali
attribuite ai funzionari che ne fanno parte e per le esigenze dei rapporti con
l'estero, è retta da un ordinamento speciale, caratterizzato dalla unitarietà
del ruolo, come risulta dal presente decreto.
I gradi della carriera diplomatica sono:
ambasciatore;
ministro plenipotenziario;
consigliere di ambasciata;
consigliere di legazione;
segretario di legazione.
In relazione al grado rivestito, i funzionari diplomatici esercitano:
a) presso l'amministrazione centrale, le funzioni del grado in relazione
all'organizzazione del Ministero, secondo quanto previsto dal presente decreto e
dal regolamento recante norme per l'individuazione degli uffici di livello
dirigenziale generale dell'amministrazione centrale del Ministero degli affari
esteri, emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto
1988, n. 400;
b) presso le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari, le funzioni
indicate nella tabella 1 annessa al presente decreto.
Il funzionario diplomatico che consegua l'avanzamento al grado superiore può
continuare ad esercitare le precedenti funzioni per il tempo richiesto dalle
esigenze di servizio.
In deroga a quanto stabilito dal terzo comma, lettera b) del presente articolo,
i funzionari diplomatici, purché compresi in ordine di ruolo nei primi due terzi
dell'organico del grado, possono essere destinati, per esigenze di servizio, a
coprire posti all'estero cui corrispondono funzioni del grado immediatamente
superiore, ai sensi della tabella 1, in sedi individuate con decreto del
Ministro degli affari esteri, di concerto con quello del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica, fatto salvo quanto è disposto nel successivo
sesto comma per i capi di rappresentanza diplomatica.
Con il medesimo decreto di cui al quinto comma del presente articolo sono
altresì individuate le rappresentanze diplomatiche a cui possono essere
preposti, per ragioni di servizio, consiglieri d'ambasciata compresi nei primi
due terzi dell'organico del grado.
Con decreto del Ministro degli affari esteri, all'atto del collocamento a riposo
può essere conferito al funzionario diplomatico, a titolo onorifico, il grado
immediatamente superiore.
Non possono essere conferiti a persone estranee alla carriera diplomatica gradi
della carriera stessa e qualifiche diplomatiche e consolari, a titolo onorifico.
La dotazione organica del personale della carriera diplomatica è quella
stabilita nella tabella 2 annessa al presente decreto. Al fine di corrispondere
alle variabili e contingenti esigenze funzionali e di servizio
dell'Amministrazione degli affari esteri, la tabella stessa può essere
modificata, per quanto concerne i gradi di consigliere di ambasciata,
consigliere di legazione e segretario di legazione, con regolamento da emanare
ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
purché sia assicurata l'invarianza delle dotazioni di bilancio previste a
legislazione vigente relative alla dotazione organica dei gradi anzidetti
complessivamente considerata (82).
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(82) Articolo prima sostituito dall'art. 2, D.Lgs. 24 marzo 2000, n. 85, come
corretto con avviso pubblicato nella Gazz. Uff. 11 maggio 2000, n. 108 e poi
così modificato dall'art. 12, L. 23 aprile 2003, n. 109.
102. Formazione e aggiornamento professionale.
L'amministrazione degli affari esteri provvede alla formazione e
all'aggiornamento professionale del personale diplomatico nel corso dell'intera
carriera. In particolare, essa organizza per il personale in servizio a Roma i
seguenti corsi collegati alla progressione in carriera:
a) corso di formazione professionale per i funzionari diplomatici in prova,
della durata di nove mesi, coincidente con il periodo di prova;
b) corso di aggiornamento per i segretari di legazione, della durata complessiva
di almeno sei mesi, propedeutico all'avanzamento al grado di consigliere di
legazione (82/a);
c) [corso di aggiornamento per i consiglieri di ambasciata, della durata
complessiva di almeno tre mesi] (83).
L'amministrazione degli affari esteri può inoltre organizzare un corso di
aggiornamento per consiglieri di ambasciata della durata complessiva di almeno
tre mesi (83/a).
I corsi previsti dal primo e dal secondo comma del presente articolo si svolgono
a cura dell'istituto diplomatico, in eventuale collaborazione con la scuola
superiore della pubblica amministrazione nonché con altre strutture per la loro
esecuzione. Con decreto del Ministro degli affari esteri sono stabiliti i
contenuti e le modalità di svolgimento di tali corsi miranti ad assicurare
l'aggiornamento dei funzionari diplomatici ai diversi livelli in relazione agli
argomenti ritenuti prioritari dall'amministrazione, tramite approfondimenti di
natura teorica, nonché contatti con istituzioni, enti locali, settore privato ed
imprenditoriale e mezzi di informazione. Durante lo svolgimento dei corsi il
personale è esentato dal servizio negli uffici dell'amministrazione (83/b).
L'amministrazione provvede ad organizzare per il personale diplomatico destinato
ad una sede estera adeguate attività di preparazione ed informazione, di una
durata complessiva non superiore a due mesi. Tale personale è autorizzato ad
assentarsi dalla sede estera senza oneri aggiuntivi per l'amministrazione. Con
decreto del Ministro degli affari esteri sono stabiliti i contenuti e le
modalità di svolgimento delle attività previste nel presente comma con la
previsione in particolare di un periodo di approfondimento tematico presso la
direzione generale competente per il Paese o l'organizzazione internazionale di
destinazione, nonché di contatti con istituzioni, enti o centri di ricerca che
trattano questioni rilevanti per i rapporti fra l'Italia e il Paese o
l'organizzazione internazionale di destinazione.
Per il personale diplomatico che viene richiamato a Roma dal servizio all'estero
sono previste apposite attività di aggiornamento, a cura dell'istituto
diplomatico, sulla evoluzione legislativa, politica, economica e culturale in
Italia, con particolare riferimento agli specifici compiti che il funzionario è
chiamato a svolgere presso l'amministrazione centrale.
L'amministrazione può inviare, con trattamento di missione, funzionari
diplomatici a seguire studi in materie particolari in Italia o all'estero per la
durata massima di un anno. Possono essere destinati a seguire i predetti studi
non più di dieci funzionari contemporaneamente (84).
L'Amministrazione può autorizzare i funzionari diplomatici, a domanda, ad
assentarsi dal servizio per la durata massima di un anno per seguire, in Italia
o all'estero, studi in materie di interesse per l'Amministrazione stessa.
Durante tale periodo ai funzionari diplomatici così autorizzati non viene
corrisposto alcun trattamento economico. Il predetto periodo viene considerato
utile ai fini dell'anzianità di servizio, del collocamento a riposo e del
relativo trattamento di quiescenza. Il funzionario è tenuto a versare
all'Amministrazione l'importo dei contributi e delle ritenute a suo carico,
quali previsti dalla legge, sul trattamento economico spettantegli. Possono
essere autorizzati ad assentarsi a tale titolo dal servizio non più di dieci
funzionari contemporaneamente (85).
------------------------
(82/a) In deroga a quanto disposto dalla presente lettera vedi il comma 7-bis
dell'art. 17, D.Lgs. 24 marzo 2000, n. 85, aggiunto dall'art. 8-quater, D.L. 28
maggio 2004, n. 136, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.
(83) Lettera prima modificata dall'art. 13, L. 23 aprile 2003, n. 109 e,
successivamente, abrogata dall'art. 8-quater, D.L. 28 maggio 2004, n. 136, nel
testo integrato dalla relativa legge di conversione.
(83/a) Comma aggiunto dall'art. 8-quater, D.L. 28 maggio 2004, n. 136, nel testo
integrato dalla relativa legge di conversione.
(83/b) Comma così modificato dall'art. 8-quater, D.L. 28 maggio 2004, n. 136,
nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.
(84) Articolo prima modificato dall'art. 46, D.P.R. 28 dicembre 1970, n. 1077 e
dall'art. 28, D.P.R. 30 giugno 1972, n. 748, e poi così sostituito dall'art. 3,
D.Lgs. 24 marzo 2000, n. 85, come corretto con avviso pubblicato nella Gazz.
Uff. 11 maggio 2000, n. 108.
(85) Comma aggiunto dall'art. 13, L. 23 aprile 2003, n. 109.
103. Periodo di prova.
I vincitori del concorso di cui all'art. 99-bis del presente decreto sono
nominati segretari di legazione in prova con decreto del Ministro degli affari
esteri. Essi sono tenuti ad effettuare un periodo di prova della durata di nove
mesi, coincidente con il corso di formazione di cui al primo comma, lettera a)
dell'art. 102, che è computato a tutti gli effetti come servizio di ruolo nella
qualifica iniziale.
Al termine del periodo di prova i segretari di legazione in prova, previo
giudizio di idoneità espresso dal consiglio di amministrazione in base al
risultato dei corsi, sono nominati, con decreto del Ministro degli affari
esteri, segretari di legazione nell'ordine della graduatoria del concorso. Nel
caso che il consiglio di amministrazione esprima giudizio sfavorevole, il
rapporto di impiego è risolto con decreto del Ministro degli affari esteri.
I segretari di legazione in prova che, trovandosi in particolare posizione di
stato per causa di servizio militare o per altri motivi, non possono partecipare
al corso di formazione, seguono il primo corso successivo all'assunzione o alla
riassunzione in servizio. Il servizio prestato negli uffici in attesa di
partecipare al corso è calcolato quale periodo di prova negli uffici. Al termine
del periodo di prova, e comunque non prima della ultimazione del corso di
formazione, essi sono nominati segretari di legazione con le modalità indicate
nel secondo comma del presente articolo e collocati nel grado nell'ordine della
graduatoria del concorso (86).
------------------------
(86) Articolo prima modificato dall'art. 47, D.P.R. 28 dicembre 1970, n. 1077 e
poi così sostituito dall'art. 4, D.Lgs. 24 marzo 2000, n. 85.
104. Periodo di servizio presso altre Amministrazioni.
[Nel primo anno di servizio dopo la nomina in ruolo gli addetti di Legazione
possono essere inviati a prestare servizio per non più di tre mesi presso altre
Amministrazioni; quelli specializzati in materia commerciale prestano comunque
un periodo di servizio di sei mesi presso il Ministero del commercio con
l'estero.
I funzionari diplomatici specializzati in materia sociale possono chiedere di
prestare servizio per un periodo di sei mesi presso il Ministero del lavoro e
della previdenza sociale] (87).
------------------------
(87) Articolo prima modificato dall'art. 46, D.P.R. 28 dicembre 1970, n. 1077, e
poi abrogato dall'art. 18, comma 1, D.Lgs. 24 marzo 2000, n. 85.
(giurisprudenza di legittimità)
105. Avanzamenti nella carriera diplomatica. Periodicità
Per l'avanzamento al grado superiore il funzionario diplomatico, oltre ad aver
disimpegnato egregiamente le funzioni del proprio grado, deve possedere i
requisiti di carattere, intellettuali e di cultura, di preparazione e di
formazione professionale necessari alle nuove funzioni. Per la promozione al
grado di consigliere di ambasciata e le nomine ai gradi superiori i predetti
requisiti debbono essere posseduti in modo eminente, in relazione alle funzioni
di alta responsabilità da esercitare.
Le nomine e le promozioni nella carriera diplomatica sono conferite nei limiti
dei posti disponibili nel grado a cui si deve accedere e in tutti i gradi
superiori del ruolo.
Le nomine e le promozioni nella carriera diplomatica vengono effettuate
annualmente per i posti disponibili alle date sotto indicate, ed entro il
termine massimo di quattro mesi dalle date stesse:
a) nomine al grado di ambasciatore ed al grado di ministro plenipotenziario: 1°
gennaio;
b) promozioni al grado di consigliere di ambasciata ed al grado di consigliere
di legazione: 1° luglio.
Le nomine e le promozioni riguardano il personale in possesso dei requisiti
prescritti alle date indicate nel terzo comma del presente articolo, e decorrono
dal giorno successivo alle date suddette (88).
------------------------
(88) Articolo prima modificato dall'art. 47, D.P.R. 28 dicembre 1970, n. 1077, e
poi così sostituito dall'art. 28, D.P.R. 30 giugno 1972, n. 748 e dall'art. 5,
D.Lgs. 24 marzo 2000, n. 85, come rettificato con avviso pubblicato nella Gazz.
Uff. 10 giugno 2000, n. 134. Vedi, anche, il D.P.R. 27 luglio 1995, n. 377,
riportato al n. B/XXVII.
105-bis. Commissioni per l'avanzamento nella carriera diplomatica.
Ai fini dell'avanzamento nella carriera diplomatica sono istituite con decreto
del Ministro degli affari esteri le seguenti commissioni:
a) commissione per le promozioni al grado di consigliere di legazione. Essa è
composta da un ambasciatore in servizio o a riposo, che la presiede, da un
magistrato del Consiglio di Stato o della Corte dei conti e da tre funzionari
diplomatici del grado di ministro plenipotenziario o consigliere di ambasciata.
Le funzioni di segretario della Commissione sono svolte da un funzionario di
grado non inferiore a consigliere di legazione, in servizio presso la direzione
generale per il personale;
b) commissione per le promozioni al grado di consigliere di ambasciata. Essa è
composta da un ambasciatore in servizio o a riposo, che la presiede, da un
magistrato del Consiglio di Stato o della Corte dei conti e da tre funzionari
diplomatici del grado di ministro plenipotenziario. Le funzioni di segretario
della Commissione sono svolte da un funzionario di grado non inferiore a
consigliere di ambasciata, in servizio presso la direzione generale per il
personale;
c) commissione consultiva per le nomine al grado di ministro plenipotenziario.
Essa è composta dal segretario generale, che la presiede, dal direttore generale
per il personale e da cinque membri scelti fra gli ambasciatori ed i ministri
plenipotenziari. Dei membri della commissione consultiva due, oltre al direttore
generale del personale, devono esercitare funzioni di direttore generale presso
l'amministrazione centrale e tre, aventi il grado di ambasciatore, devono
esercitare funzioni di capo di rappresentanza diplomatica all'estero. Le
funzioni di segretario della Commissione sono esercitate dal membro meno anziano
nel grado.
Almeno due dei funzionari che compongono le commissioni previste dal primo
comma, lettere a) e b) del presente articolo sono scelti fra il personale in
servizio all'estero. Ai lavori di tali commissioni partecipa, in qualità di
relatore e senza voto, il direttore generale per il personale o, in caso di
impedimento, il vice direttore generale.
I membri delle commissioni previste dal primo comma del presente articolo sono
nominati ogni anno con decreto del Ministro degli affari esteri su designazione
del consiglio di amministrazione. Essi, ad eccezione del segretario generale e
del direttore generale per il personale che sono membri permanenti della
commissione consultiva di cui al primo comma, lettera c) del presente articolo,
non possono far parte della stessa commissione più di una volta nel corso dello
stesso biennio. Qualora durante l'anno uno dei membri delle commissioni cessi
dal servizio o dalle funzioni che costituivano il presupposto della sua nomina,
o non possa comunque esercitare l'incarico affidatogli, per il residuo periodo
viene nominato un altro membro.
L'ispettore generale del Ministero e degli uffici all'estero, o chi ne fa le
veci, può essere invitato dalle commissioni a riferire su casi dei quali abbia
avuto occasione di occuparsi (89).
------------------------
(89) Articolo aggiunto dall'art. 6, D.Lgs. 24 marzo 2000, n. 85.
106. Valutazione periodica dei funzionari diplomatici appartenenti ai gradi di
segretario di legazione e consigliere di legazione.
Per i funzionari diplomatici appartenenti ai gradi di segretario di legazione e
consigliere di legazione viene redatta al 31 dicembre di ogni anno una scheda di
valutazione, secondo le modalità stabilite con regolamento da emanarsi, ai sensi
dell'articolo 17, comma 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive
modificazioni ed integrazioni, con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri su proposta del Ministro degli affari esteri, dirette ad assicurare,
nel rispetto dei princìpi generali vigenti in tale materia, la massima
trasparenza ed oggettività delle valutazioni. La scheda contiene, tra l'altro,
una dettagliata descrizione delle funzioni svolte dall'interessato, della
situazione di carattere ambientale e delle difficoltà affrontate, l'indicazione
dei risultati raggiunti rispetto agli obbiettivi assegnati, nonché una
valutazione circa l'attitudine ad assumere maggiori responsabilità ed a svolgere
le funzioni del grado superiore (90).
La redazione della scheda di valutazione è effettuata per il personale in
servizio a Roma dal funzionario preposto all'ufficio di livello dirigenziale
presso il quale il servizio è prestato; per il personale in servizio in un
ufficio all'estero dal capo dell'ufficio stesso. Il redattore della scheda tiene
conto di una relazione presentata dall'interessato sulle attività da lui svolte
durante l'anno in esame, che rimane allegata alla scheda stessa. Il giudizio è
integrato per il personale in servizio a Roma dal funzionario preposto
all'ufficio di livello dirigenziale generale in cui il servizio è prestato; per
il personale in servizio all'estero dal funzionario preposto alla direzione
generale geografica competente per il Paese in cui il servizio è svolto, oppure,
qualora il servizio sia effettuato in una rappresentanza diplomatica permanente
presso una organizzazione internazionale, dal funzionario preposto alla
direzione generale che cura i rapporti con l'organizzazione stessa. Il giudizio
complessivo viene attribuito dal consiglio di amministrazione (91).
------------------------
(90) In attuazione di quanto disposto dal presente comma, vedi il D.P.C.M. 4
settembre 2001, n. 373.
(91) Articolo così sostituito prima dall'art. 47, D.P.R. 28 dicembre 1970, n.
1077 e poi dall'art. 7, D.Lgs. 24 marzo 2000, n. 85.
106-bis. Valutazione periodica dei funzionari diplomatici appartenenti ai gradi
di consigliere di ambasciata e ministro plenipotenziario.
Per i funzionari diplomatici appartenenti ai gradi di consigliere di ambasciata
e ministro plenipotenziario viene redatta ogni due anni, a partire dal 31
dicembre dell'anno successivo a quello di promozione nel grado, una relazione
sul servizio prestato e sugli altri elementi indicati rispettivamente nel
secondo comma dell'articolo 109 e nel secondo comma dell'articolo 109-bis del
presente decreto. Nella relazione si tiene conto di un rapporto, che rimane
allegato alla relazione stessa, presentato dall'interessato sulle attività da
lui svolte nel biennio in esame e sulle iniziative poste in essere
nell'interesse del servizio.
La relazione prevista nel precedente comma è redatta:
a) per i funzionari in servizio presso l'amministrazione centrale, dal
funzionario preposto all'ufficio di livello dirigenziale generale in cui il
servizio è prestato;
b) per i funzionari in servizio presso rappresentanze diplomatiche o uffici
consolari, dal capo della competente rappresentanza diplomatica;
c) per i funzionari che prestano servizio fuori ruolo in una organizzazione
internazionale, dal capo della rappresentanza diplomatica presso
l'organizzazione stessa;
d) per i funzionari che prestano servizio in posizione di fuori ruolo o di
comando presso gli organi costituzionali o le amministrazioni pubbliche, dal
funzionario diplomatico dal quale eventualmente dipendano, ovvero dal segretario
generale sulla base degli elementi forniti dall'organo o amministrazione nel cui
àmbito il servizio è prestato.
Per i funzionari preposti a direzioni generali o uffici equiparati presso
l'amministrazione centrale, la relazione è redatta dal segretario generale. Per
i capi di rappresentanza diplomatica la relazione è redatta dal segretario
generale, anche sulla base di un apposito rapporto compilato dal funzionario
preposto alla direzione generale geografica competente per il Paese in cui il
servizio è svolto, oppure, qualora si tratti di capo di rappresentanza presso
un'organizzazione internazionale, di un apposito rapporto compilato dal
funzionario preposto alla direzione generale che cura i rapporti con
l'organizzazione stessa.
La relazione illustra gli elementi che hanno caratterizzato la qualità
dell'azione svolta dal funzionario e contiene un giudizio globale circa il modo
in cui ha assolto le responsabilità affidategli con specifico riferimento ai
risultati raggiunti rispetto agli obiettivi assegnati, nonché sulla sua idoneità
ad assolvere le alte responsabilità connesse al grado superiore (92).
------------------------
(92) Articolo aggiunto dall'art. 7, D.Lgs. 24 marzo 2000, n. 85. Vedi, anche, il
comma 6 dell'art. 17 dello stesso decreto.
(giurisprudenza di legittimità)
107. Promozione a consigliere di legazione.
Le promozioni al grado di consigliere di legazione sono effettuate fra i
segretari di legazione che abbiano compiuto un periodo complessivo di dieci anni
e mezzo di servizio effettivo nella carriera diplomatica, nel corso del quale:
a) abbiano frequentato con profitto il corso di aggiornamento di cui al primo
comma, lettera b) dell'articolo 102 del presente decreto (92/a);
b) abbiano prestato servizio, fatta eccezione per i funzionari indicati nella
lettera c), per almeno quattro anni negli uffici all'estero o nelle delegazioni
diplomatiche speciali o, previa autorizzazione dell'Amministrazione, in
organizzazioni internazionali o presso Stati esteri, di cui almeno due
nell'esercizio di funzioni consolari o commerciali per i funzionari non
specializzati e nell'esercizio di funzioni della specializzazione per quelli
specializzati (93);
c) abbiano prestato servizio, se specializzati per aree geografiche, per almeno
quattro anni in Paesi situati nell'area di specializzazione;
d) abbiano prestato servizio per almeno un anno e mezzo presso il Ministero
degli affari esteri, gli organi costituzionali o le amministrazioni centrali
dello Stato;
e) abbiano prestato servizio per almeno due anni in sedi individuate nel decreto
del Ministro degli affari esteri previsto dal quinto comma dell'articolo 101 del
presente decreto.
La valutazione dei segretari di legazione scrutinabili ai sensi del primo comma
del presente articolo è effettuata dalla Commissione prevista dall'articolo
105-bis, primo comma, lettera a) del presente decreto, tenendo conto in
particolare di quanto risulta dalle schede di valutazione annuale di cui
all'articolo 106 del presente decreto, mediante l'attribuzione di punteggi
numerici stabiliti con decreto del Ministro degli affari esteri, sulla base dei
seguenti elementi:
a) le attitudini e le capacità professionali, anche alla luce dei risultati
conseguiti rispetto agli obiettivi assegnati;
b) la rilevanza delle posizioni ricoperte e le circostanze politico-ambientali,
nonché le altre condizioni qualificanti in cui la prestazione del servizio ha
avuto luogo, quali l'assolvimento di compiti di particolare responsabilità
presso l'amministrazione centrale, la titolarità di uffici consolari, lo
svolgimento di funzioni vicarie presso uffici all'estero, la permanenza in sedi
disagiate e particolarmente disagiate;
c) la valutazione finale ottenuta a conclusione del corso di aggiornamento di
cui al primo comma, lettera b) dell'articolo 102 del presente decreto;
d) altri titoli attinenti alla formazione, qualificazione, cultura professionale
e conoscenze linguistiche;
e) ogni altro eventuale elemento utile ai fini della valutazione del candidato.
Nei limiti dei posti disponibili a norma dell'articolo 105 del presente decreto,
conseguono la promozione al grado superiore i candidati a cui la Commissione
abbia attribuito un punteggio non inferiore a quello minimo determinato con il
decreto di cui al secondo comma del presente articolo (94).
------------------------
(92/a) In deroga a quanto disposto dalla presente lettera vedi il comma 7-bis
dell'art. 17, D.Lgs. 24 marzo 2000, n. 85, aggiunta dall'art. 8-quater, D.L. 28
maggio 2004, n. 136, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.
(93) Lettera così sostituita dall'art. 14, L. 23 aprile 2003, n. 109.
(94) Articolo prima modificato dall'art. 47, D.P.R. 28 dicembre 1970, n. 1077 e
dall'art. 28, D.P.R. 30 giugno 1972, n. 748 e poi così sostituito dall'art. 8,
D.Lgs. 24 marzo 2000, n. 85. Vedi, anche, il comma 7 dell'art. 17 dello stesso
decreto n. 85 del 2000.
108. Promozione al grado di consigliere di ambasciata.
Le promozioni al grado di consigliere di ambasciata sono effettuate fra i
consiglieri di legazione che nel loro grado abbiano compiuto quattro anni di
effettivo servizio (95).
[Con decreto del Ministro degli affari esteri si provvede all'identificazione
delle aree geografiche e dei settori di attività ai fini dell'applicazione del
primo comma, lettera b) del presente articolo] (95/a).
La valutazione dei consiglieri di legazione scrutinabili ai sensi del primo
comma del presente articolo è effettuata dalla Commissione prevista
dall'articolo 105-bis, primo comma, lettera b) del presente decreto, ed è
espressa in forma sintetica e senza applicazione di coefficienti numerici. Essa
tiene conto, alla luce in particolare di quanto risulta dalle schede di
valutazione annuale di cui all'articolo 106 del presente decreto, della qualità
del servizio prestato, degli incarichi svolti, dell'eventuale responsabilità di
uffici al Ministero o reggenza di uffici all'estero, dei risultati conseguiti
rispetto agli obiettivi assegnati, delle condizioni politico-ambientali in cui
il servizio è stato svolto, della cultura, nonché della personalità del
funzionario e della sua attitudine a ricoprire le funzioni del grado superiore
(96).
------------------------
(95) Comma prima modificato dall'art. 30, L. 23 aprile 2003, n. 109 e,
successivamente, così sostituito dall'art. 8-quater, D.L. 28 maggio 2004, n.
136, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.
(95/a) Comma abrogato dall'art. 8-quater, D.L. 28 maggio 2004, n. 136, nel testo
integrato dalla relativa legge di conversione.
(96) Articolo prima modificato dall'art. 28, D.P.R. 30 giugno 1972, n. 748, e
poi così sostituito dall'art. 9, D.Lgs. 24 marzo 2000, n. 85. Vedi, anche, il
comma 8 dell'art. 17 dello stesso decreto n. 85 del 2000.
109. Nomina al grado di ministro plenipotenziario.
Le nomine al grado di ministro plenipotenziario sono effettuate fra i
consiglieri di ambasciata che nel loro grado abbiano maturato i seguenti
requisiti:
a) abbiano compiuto quattro anni di effettivo servizio;
b) [abbiano frequentato con profitto il corso di aggiornamento di cui al primo
comma, lettera c) dell'articolo 102 del presente decreto] (97);
c) abbiano svolto per un periodo complessivo di almeno due anni una o più delle
seguenti funzioni: vice direttore generale, vice capo servizio, vice direttore
dell'Istituto diplomatico, capo ufficio presso l'Amministrazione centrale o
altre Amministrazioni pubbliche, capo di consolato generale, ministro
consigliere o primo consigliere presso una rappresentanza diplomatica, capo di
rappresentanza diplomatica ai sensi del sesto comma dell'articolo 101. Ai fini
del calcolo del biennio, i periodi svolti nelle predette funzioni sono
cumulabili fra loro (98).
Le nomine al grado di ministro plenipotenziario sono conferite con decreto del
Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su
proposta motivata del Ministro degli affari esteri. Le proposte devono tener
conto di tutti gli elementi di valutazione di cui l'amministrazione dispone in
merito ai singoli funzionari, ed in particolare dei seguenti elementi:
l'importanza e il modo di svolgimento delle funzioni nel corso dell'intera
carriera, e soprattutto nel grado rivestito, con particolare riferimento alla
titolarità degli uffici al Ministero o all'estero e ai risultati conseguiti
rispetto agli obiettivi assegnati, nonché a sedi, uffici e circostanze che
richiedano particolare impegno e responsabilità; la qualità del servizio
prestato, la cultura e la personalità mostrate nel corso della carriera;
l'attitudine ad assolvere le alte funzioni corrispondenti al grado superiore; la
durata complessiva e lo svolgimento della carriera; l'anzianità nel grado anche
quale espressione dell'esperienza maturata. Questi elementi sono presi in
considerazione per valutare unitariamente l'eminente idoneità alle nuove
funzioni di ogni candidato (99).
Per formulare le proposte di cui al secondo comma del presente articolo il
Ministro degli affari esteri si avvale della Commissione consultiva prevista dal
primo comma, lettera c) dell'articolo 105-bis del presente decreto. A tale fine
la direzione generale del personale trasmette alla predetta Commissione gli
elementi informativi e valutativi disponibili in relazione a tutti i funzionari
in possesso dei requisiti di cui al primo comma del presente articolo, incluse
le relazioni biennali di cui all'articolo 106-bis del presente decreto. La
commissione a sua volta trasmette al Ministro degli affari esteri gli elementi
significativi e rilevanti della carriera di detti funzionari, con riferimento ai
criteri di valutazione di cui al secondo comma del presente articolo, e indica i
funzionari che essa considera i più meritevoli di essere nominati al grado di
ministro plenipotenziario, fino ad un numero massimo due volte superiore
rispetto ai posti disponibili. Il Ministro degli affari esteri sceglie, in vista
della sua proposta al Consiglio dei Ministri, fra tutti i funzionari indicati
dalla commissione (100).
------------------------
(97) Lettera abrogata dall'art. 15, L. 23 aprile 2003, n. 109.
(98) Lettera così sostituita dall'art. 15, L. 23 aprile 2003, n. 109.
(99) Comma così modificato dall'art. 15, L. 23 aprile 2003, n. 109.
(100) Articolo così sostituito dall'art. 10, D.Lgs. 24 marzo 2000, n. 85. Vedi,
anche, il comma 8 dell'art. 17 dello stesso decreto.
109-bis. Nomina al grado di ambasciatore.
Le nomine al grado di ambasciatore sono effettuate fra i ministri
plenipotenziari che abbiano compiuto sei anni di effettivo servizio nel loro
grado (101).
Le nomine al grado di ambasciatore sono conferite con decreto del Presidente
della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta
motivata del Ministro degli affari esteri. Le proposte devono tener conto di
tutti gli elementi di valutazione di cui l'amministrazione dispone in merito ai
singoli funzionari, ed in particolare dei seguenti elementi: l'importanza e il
modo di svolgimento delle funzioni nel corso dell'intera carriera, e soprattutto
nel grado rivestito, con particolare riferimento alla titolarità degli uffici al
Ministero o all'estero e ai risultati raggiunti rispetto agli obiettivi
assegnati, nonché a sedi, uffici e circostanze che richiedano particolare
impegno e responsabilità; la qualità del servizio prestato, la cultura e la
personalità mostrate nel corso della carriera; l'attitudine ad assolvere le alte
funzioni corrispondenti al grado superiore; la durata complessiva e lo
svolgimento della carriera; l'anzianità nel grado anche quale espressione
dell'esperienza maturata. Questi elementi sono presi in considerazione per
valutare unitariamente l'eminente idoneità alle nuove funzioni di ogni
candidato.
Al fine della formulazione delle proposte di cui al secondo comma del presente
articolo, il Ministro degli affari esteri acquisisce gli elementi informativi e
valutativi di cui l'amministrazione dispone, incluse le relazioni biennali di
cui all'articolo 106-bis del presente decreto in relazione a tutti i funzionari
in possesso dei requisiti di cui al primo comma del presente articolo (102).
------------------------
(101) Comma così sostituito dall'art. 16, L. 23 aprile 2003, n. 109.
(102) Articolo aggiunto dall'art. 10, D.Lgs. 24 marzo 2000, n. 85.
110. Avvicendamenti.
I funzionari diplomatici vengono destinati ad ogni sede estera per un periodo
minimo di due anni e uno massimo di quattro anni, salva la facoltà
dell'amministrazione di disporre l'esecuzione del provvedimento di destinazione
entro i sessanta giorni successivi (102/a).
[I funzionari diplomatici in servizio in sede disagiata o particolarmente
disagiata possono chiedere di permanere nella sede per un ulteriore periodo di
un anno fino a quattro anni complessivi, purché la richiesta venga presentata
entro il 31 dicembre dell'anno precedente quello in cui scade il termine massimo
previsto dal primo comma del presente articolo] (102/b).
[L'amministrazione dispone che i trasferimenti abbiano luogo, salvo particolari
esigenze di servizio, nei mesi di giugno, luglio e agosto di ogni anno] (103).
I funzionari diplomatici non possono rimanere in servizio all'estero per più di
otto anni consecutivi, detratte le interruzioni di servizio fra sede e sede,
salva la facoltà dell'amministrazione di prevedere proroghe nella misura massima
di trenta giorni per consentire una ordinata gestione dei movimenti.
Successivamente al periodo di servizio all'estero, essi prestano servizio a Roma
per un periodo non inferiore a due anni (103/a).
Ai fini dell'applicazione del quarto comma, si considera servizio all'estero
anche quello prestato, previa autorizzazione dell'Amministrazione, presso
organizzazioni internazionali o Stati esteri (104).
Per esigenze di servizio o gravi ragioni personali, il Ministro può disporre
deroghe alle disposizioni contenute nel presente articolo, sentito, per i capi
di rappresentanza diplomatica, il Consiglio dei Ministri e, per gli altri
funzionari diplomatici, il consiglio di amministrazione (105).
------------------------
(102/a) Comma così modificato dall'art. 8-quater, D.L. 28 maggio 2004, n. 136,
nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.
(102/b) Comma abrogato dall'art. 8-quater, D.L. 28 maggio 2004, n. 136, nel
testo integrato dalla relativa legge di conversione.
(103) Comma abrogato dall'art. 30, L. 23 aprile 2003, n. 109.
(103/a) Comma così modificato dall'art. 8-quater, D.L. 28 maggio 2004, n. 136,
nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.
(104) Comma così sostituito dall'art. 17, L. 23 aprile 2003, n. 109.
(105) Articolo così sostituito dall'art. 11, D.Lgs. 24 marzo 2000, n. 85.
110-bis. Assegnazione di posti presso gli uffici all'estero.
Con comunicazione diretta a tutti gli uffici a Roma ed all'estero,
l'amministrazione dà notizia, secondo le modalità specificamente disciplinate
dall'amministrazione medesima, dei posti all'estero che devono essere ricoperti,
ad eccezione di quelli di capo di rappresentanza diplomatica e di capo di
consolato generale di I classe. I posti vengono assegnati ai funzionari che
presentino la propria candidatura, sulla base dei seguenti criteri:
a) specifiche attitudini professionali del candidato rispetto al posto da
ricoprire, quali sono desumibili dalla eventuale specializzazione, dalle
precedenti esperienze di lavoro, dalla conoscenza di particolari lingue, dalla
qualità del servizio precedentemente prestato;
b) esigenza di maturare i requisiti previsti per l'avanzamento ai gradi
superiori;
c) alternanza tra sedi di maggiore e minore disagio;
d) anzianità di servizio;
e) anzianità di permanenza presso l'amministrazione centrale (106).
I capi dei consolati generali di I classe sono individuati dal Ministro degli
affari esteri fra i funzionari diplomatici che possiedono le qualità più idonee
per svolgere l'incarico (106/a).
Il Ministro degli affari esteri, nel proporre al Consiglio dei Ministri i
funzionari da nominare come capi delle rappresentanze diplomatiche, sceglie i
funzionari che a suo giudizio possiedono le qualità più idonee per svolgere il
miglior servizio nell'interesse dello Stato.
Successivamente alla delibera del Consiglio dei Ministri, e prima della
richiesta di gradimento ai governi di accreditamento o della comunicazione alle
organizzazioni internazionali presso le quali il servizio deve essere svolto, il
Ministro degli affari esteri fornisce un'informativa alle competenti commissioni
parlamentari circa le nomine deliberate (107).
------------------------
(106) Comma così modificato prima dall'art. 18, L. 23 aprile 2003, n. 109 e poi
dall'art. 8-quater, D.L. 28 maggio 2004, n. 136, nel testo integrato dalla
relativa legge di conversione.
(106/a) Comma così sostituito dall'art. 8-quater, D.L. 28 maggio 2004, n. 136,
nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.
(107) Articolo aggiunto dall'art. 12, D.Lgs. 24 marzo 2000, n. 85.
111. Collocamento a disposizione.
Qualora non risulti possibile il proficuo utilizzo di un funzionario
diplomatico, per ripetuta valutazione negativa delle sue prestazioni, il
funzionario stesso, previa contestazione e contraddittorio, può essere collocato
a disposizione del Ministero senza incarico. Nel caso di ambasciatori o ministri
plenipotenziari, si provvede con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri su proposta motivata del Ministro degli
affari esteri. Nel caso di funzionari aventi grado inferiore, si provvede con
decreto del Ministro degli affari esteri, previo parere del consiglio di
amministrazione.
Il periodo di disposizione non può eccedere i due anni. Trascorso il suddetto
periodo senza che sia stato altrimenti disposto, i funzionari già collocati a
disposizione sono collocati a riposo con decreto del Ministro degli affari
esteri.
I funzionari a disposizione continuano a percepire la componente stipendiale di
base e gli altri assegni di carattere fisso spettanti al personale in servizio
al Ministero, con esclusione delle indennità collegate alla posizione ed al
risultato (108).
------------------------
(108) Articolo così sostituito prima dall'art. 47, D.P.R. 28 dicembre 1970, n.
1077, e poi dall'art. 13, D.Lgs. 24 marzo 2000, n. 85. Vedi, anche, il comma 10
dell'art. 17 dello stesso decreto n. 85 del 2000.
112. Procedimento negoziale per la disciplina di alcuni aspetti del rapporto di
impiego.
I seguenti aspetti del rapporto di impiego del personale della carriera
diplomatica, relativamente al servizio prestato in Italia, sono disciplinati
sulla base di un procedimento negoziale tra una delegazione di parte pubblica,
composta dal Ministro per la funzione pubblica, che la presiede, e dai Ministri
degli affari esteri e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica,
o dai Sottosegretari di Stato rispettivamente delegati, ed una delegazione delle
organizzazioni sindacali rappresentative del personale diplomatico, con cadenza
quadriennale per gli aspetti giuridici e biennale per quelli economici, i cui
contenuti sono recepiti con decreto del Presidente della Repubblica:
a) il trattamento economico, strutturato sulla base dei criteri indicati nei
commi seguenti;
b) l'orario di lavoro;
c) il congedo ordinario e straordinario;
d) la reperibilità;
e) l'aspettativa per motivi di salute e di famiglia;
f) i permessi brevi per esigenze personali;
g) le aspettative ed i permessi sindacali.
Ai fini dell'applicazione del primo comma del presente articolo si considerano
rappresentative del personale diplomatico le organizzazioni sindacali che
abbiano una rappresentatività non inferiore al cinque per cento, calcolata sulla
base del dato associativo espresso dalla percentuale delle deleghe per il
versamento dei contributi sindacali rispetto al totale delle deleghe rilasciate
nell'àmbito considerato.
La delegazione sindacale è individuata con decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri, sentito il Ministro degli affari esteri (108/a).
Il procedimento negoziale si svolge secondo le seguenti modalità:
a) la procedura negoziale è avviata del Ministro per la funzione pubblica almeno
quattro mesi prima della scadenza dei termini di cui al primo comma del presente
articolo. Le trattative si concludono con la sottoscrizione di un'ipotesi di
accordo;
b) le organizzazioni sindacali dissenzienti possono trasmettere al Presidente
del Consiglio dei Ministri ed ai Ministri che compongono la delegazione di parte
pubblica le loro osservazioni entro il termine di cinque giorni dalla
sottoscrizione dell'ipotesi di accordo;
c) l'ipotesi di accordo è corredata da prospetti contenenti l'individuazione del
personale interessato, i costi unitari e gli oneri riflessi del trattamento
economico, nonché la quantificazione complessiva della spesa, diretta ed
indiretta, con l'indicazione della copertura finanziaria complessiva per
l'intero periodo di validità. L'ipotesi di accordo non può in ogni caso
comportare, direttamente o indirettamente, anche a carico di esercizi
successivi, impegni di spesa eccedenti rispetto a quanto stabilito nel documento
di programmazione economico-finanziaria approvato dal Parlamento, nella legge
finanziaria e nel provvedimento collegato, nonché nel bilancio;
d) entro quindici giorni dalla sottoscrizione dell'ipotesi di accordo il
Consiglio dei Ministri, verificate le compatibilità finanziarie ed esaminate le
eventuali osservazioni di cui alla lettera b) che precede, approva l'ipotesi di
accordo, i cui contenuti sono recepiti con decreto del Presidente della
Repubblica, per il quale si prescinde dal parere del Consiglio di Stato (109).
Il procedimento negoziale di cui al primo comma del presente articolo, in
relazione alla specificità ed unitarietà di ruolo della carriera diplomatica,
assicura, nell'àmbito delle risorse finanziarie disponibili, sviluppi omogenei e
proporzionati secondo appositi parametri, in tale sede definiti, rapportati alla
figura apicale, del trattamento economico del personale della carriera
diplomatica. Il trattamento economico è onnicomprensivo, con soppressione di
ogni forma di automatismo stipendiale, ed è articolato in una componente
stipendiale di base, nonché in altre due componenti, correlate la prima alle
posizioni funzionali ricoperte e agli incarichi e alle responsabilità esercitati
e la seconda ai risultati conseguiti rispetto agli obiettivi assegnati.
La componente stipendiale di base verrà determinata tenendo conto dell'esigenza
di realizzare un proporzionato rapporto fra quella dell'ambasciatore e quelle di
ciascuno dei rimanenti gradi della carriera diplomatica.
La graduazione delle posizioni funzionali ricoperte dai funzionari diplomatici
durante il servizio prestato in Italia, sulla base dei livelli di responsabilità
e di rilevanza degli incarichi assegnati, è effettuata con decreto del Ministro
degli affari esteri, sentite le organizzazioni sindacali di cui al secondo comma
del presente articolo. La componente del trattamento economico correlata alle
posizioni funzionali ricoperte ed agli incarichi e alle responsabilità
esercitati, verrà attribuita, tramite il procedimento negoziale di cui al primo
comma del presente articolo, a tutto il personale della carriera diplomatica,
mantenendo un proporzionato rapporto con quella individuata per le posizioni
funzionali e gli incarichi del livello più elevato.
La componente del trattamento economico correlata ai risultati conseguiti, con
le risorse umane ed i mezzi disponibili, rispetto agli obiettivi assegnati,
verrà attribuita tenendo conto della efficacia, della tempestività e della
produttività del lavoro svolto dai funzionari diplomatici. Con decreto del
Ministro degli affari esteri, sentite le organizzazioni sindacali di cui al
secondo comma del presente articolo, si provvederà alla individuazione delle
modalità per la valutazione dei risultati conseguiti dai singoli funzionari.
Per il finanziamento delle componenti retributive di posizione e di risultato, è
costituito un apposito fondo, nel quale confluiscono tutte le risorse
finanziarie, diverse da quelle destinate allo stipendio di base, individuate a
tale scopo tramite il procedimento negoziale (110).
------------------------
(108/a) La delegazione sindacale che partecipa al procedimento negoziale
riguardante il personale della carriera diplomatica, relativamente al servizio
prestato in Italia, è stata individuata, per la definizione dell'accordo
relativo al quadriennio normativo 2004-2007 e al biennio economico 2004-2005,
con D.P.C.M. 19 maggio 2004 (Gazz. Uff. 8 giugno 2004, n. 132).
(109) In attuazione di quanto disposto dal presente comma, vedi il D.P.R. 20
febbraio 2001, n. 114 e il D.P.R. 15 maggio 2003, n. 144.
(110) Articolo così sostituito dall'art. 14, D.Lgs. 24 marzo 2000, n. 85.
113. Stato matricolare e documenti personali.
Per ciascun funzionario diplomatico è tenuto uno stato matricolare in cui sono
indicati i servizi di ruolo e quelli non di ruolo eventualmente prestati in
precedenza allo Stato e ad altri enti pubblici; i provvedimenti relativi alla
nomina, allo stato, alla carriera e al trattamento economico, i decreti di
riscatto dei servizi non di ruolo e le decisioni giurisdizionali sugli atti
predetti. È indicato altresì lo stato di famiglia con le relative variazioni che
il funzionario ha l'obbligo di comunicare all'ufficio.
I documenti interessanti la carriera sono tenuti in libretti o fascicoli
personali secondo le modalità che, in relazione alle particolari esigenze del
servizio all'estero e alla natura delle carte, sono stabilite dal regolamento
(110/a).
------------------------
(110/a) In attuazione di quanto disposto dal presente articolo vedi il D.M. 13
ottobre 2003, n. 311.
Capo II - Personale dell'area funzionale C (111)
(giurisprudenza di legittimità)
114. Funzioni consolari.
1. Per esigenze di servizio, sulle quali il Ministro richiede il parere del
Consiglio di amministrazione, al personale dell'area funzionale C, posizioni
economiche C3 e C2, possono essere conferite, senza nuovi o maggiori oneri per
il bilancio dello Stato, funzioni consolari di direzione di consolato o di vice
consolato, ovvero funzioni consolari di collaborazione presso un consolato
generale.
2. Il personale dell'area funzionale C, posizione economica C1, può essere
destinato ad occupare posti di agente consolare senza nuovi o maggiori oneri per
il bilancio dello Stato (112).
------------------------
(111) Rubrica così sostituita dall'art. 19, L. 23 aprile 2003, n. 109.
(112) Articolo così sostituito dall'art. 20, L. 23 aprile 2003, n. 109.
115. Gradi, qualifiche all'estero.
[I gradi della carriera direttiva amministrativa sono:
ispettore generale capo amministrativo;
ispettore generale amministrativo;
ispettore superiore amministrativo;
ispettore amministrativo;
vice ispettore amministrativo di I classe;
vice ispettore amministrativo di II classe;
vice ispettore amministrativo di III classe (113).
Salvo quanto disposto dal terzo comma dell'articolo 114, il personale della
carriera direttiva amministrativa occupa presso gli uffici all'estero posti di
primo commissario amministrativo, commissario amministrativo, commissario
amministrativo aggiunto, vice commissario amministrativo] (114).
------------------------
(113) Vedi l'art. 48, D.P.R. 28 dicembre 1970, n. 1077.
(114) Articolo abrogato dall'art. 30, L. 23 aprile 2003, n. 109.
116. Corsi.
[Oltre ai corsi di formazione, previsti dalle disposizioni generali, presso la
Scuola superiore della pubblica amministrazione, i funzionari della carriera
direttiva amministrativa seguono, durante il periodo di prova o il primo anno di
servizio dopo la nomina in ruolo, un corso di formazione professionale di tre
mesi e corsi per il perfezionamento in lingue.
L'Amministrazione degli affari esteri tiene corsi di aggiornamento e di
perfezionamento di almeno tre mesi per i funzionari che si trovano nei gradi di
vice ispettore amministrativo di I classe o di ispettore amministrativo.
Durante i corsi suddetti, ad eccezione di quelli di lingue, i funzionari non
prestano servizio negli uffici] (115).
------------------------
(115) Articolo abrogato dall'art. 30, L. 23 aprile 2003, n. 109.
117. Promozioni - Nomina.
[La promozione a ispettore amministrativo si consegue a ruolo aperto mediante
scrutinio per merito comparativo al quale sono ammessi i vice ispettori
amministrativi che, alla data dello scrutinio, oltre a possedere i requisiti
prescritti abbiano compiuto quattro anni e sei mesi di effettivo servizio nel
grado. La promozione decorre agli effetti giuridici ed economici dalla data di
compimento dell'anzianità minima richiesta per la ammissione allo scrutinio
(116).
La promozione a ispettore superiore amministrativo e quella a ispettore generale
amministrativo si consegue mediante scrutinio per merito comparativo al quale
sono ammessi i funzionari dello stesso ruolo che, alla data dello scrutinio,
oltre a possedere i requisiti prescritti, abbiano rispettivamente compiuto
cinque e tre anni di servizio nel grado inferiore e siano compresi in ordine di
ruolo in un numero rispettivamente pari ai due quinti e ai tre quinti
dell'organico del grado (117).
Per l'ammissione allo scrutinio di promozione a ispettore superiore
amministrativo i funzionari devono aver seguito il corso di cui al secondo comma
dell'articolo 127, aver prestato servizio per non meno di due anni al Ministero
e per non meno di due anni all'estero nel corso della carriera. Per l'ammissione
allo scrutinio di promozione a ispettore generale amministrativo i funzionari
devono aver prestato servizio nel corso della carriera per non meno di sei anni
al Ministero e per non meno di tre anni all'estero (118).
La nomina a ispettore generale capo amministrativo è conferita con decreto del
Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su
proposta del Ministro per gli affari esteri (119)] (120).
------------------------
(116) Comma così sostituito dall'art. 48, D.P.R. 28 dicembre 1970, n. 1077.
(117) Comma così sostituito dall'art. 48, D.P.R. 28 dicembre 1970, n. 1077.
(118) Comma così sostituito dall'art. 48, D.P.R. 28 dicembre 1970, n. 1077.
(119) L'art. 31, D.P.R. 30 giugno 1972, n. 748, riportato alla voce Impiegati
civili dello Stato, ha abrogato il presente art. 117 ad eccezione del secondo
comma quale modificato dall'art. 48, D.P.R. 28 dicembre 1970, n. 1077.
(120) Articolo abrogato dall'art. 30, L. 23 aprile 2003, n. 109.
Capo III - Carriere di concetto (121)
118. Carriera del personale di cancelleria.
[Il personale di cancelleria disimpegna in particolare mansioni contabili di
assistenza amministrativa e segreteria, di assistenza sociale, di
interpretariato e traduzione.
La carriera del personale di cancelleria, pur essendo costituita di un unico
ruolo, comprende impiegati specializzati in corrispondenza alle mansioni della
carriera indicate nel comma precedente. Il regolamento può stabilire altre
materie di specializzazione ed eventuali qualificazioni. Le specializzazioni si
conseguono nel concorso di ammissione o, con le modalità stabilite dal
regolamento, nel corso della carriera. Le specializzazioni e le qualificazioni
non precludono l'impiego in altre mansioni della carriera.
La carriera del personale di cancelleria comprende le seguenti qualifiche:
cancelliere capo;
cancelliere superiore;
cancelliere principale;
primo cancelliere;
secondo cancelliere;
terzo cancelliere.
Gli impiegati di cancelleria occupano presso gli uffici all'estero posti in
corrispondenza con la qualifica posseduta (122)] (123).
------------------------
(121) Il presente capo, comprendente gli articoli da 118 a 123, è stato abrogato
dall'art. 30, L. 23 aprile 2003, n. 109.
(122) Comma così sostituito dall'art. 49, D.P.R. 28 dicembre 1970, n. 1077.
(123) Il presente capo, comprendente gli articoli da 118 a 123, è stato abrogato
dall'art. 30, L. 23 aprile 2003, n. 109.
119. Norme particolari relative agli impiegati di cancelleria.
[Gli impiegati di cancelleria destinati presso un ufficio all'estero quali
cancellieri contabili esercitano mansioni di collaborazione nelle materie di cui
all'art. 75, nonché le mansioni di cui all'art. 76.
Gli impiegati di cancelleria specializzati in materia contabile prestano
servizio presso l'Amministrazione centrale negli uffici amministrativi di cui
all'art. 61 o anche in altri uffici sempreché per compiti attinenti alla loro
specializzazione.
Gli impiegati di cancelleria, di qualifica inferiore a quella di cancelliere
superiore, specializzati in materia contabile non possono in alcun caso prestare
servizio continuativo all'estero per più di dieci anni e debbono restare, dopo
tale periodo, almeno due anni presso l'Amministrazione centrale prima di poter
essere destinati nuovamente all'estero] (124).
------------------------
(124) Il presente capo, comprendente gli articoli da 118 a 123, è stato abrogato
dall'art. 30, L. 23 aprile 2003, n. 109.
120. Carriera degli assistenti commerciali.
[Il personale della carriera degli assistenti commerciali disimpegna compiti di
collaborazione tecnico-commerciale.
La carriera degli assistenti commerciali comprende le seguenti qualifiche:
assistente commerciale capo;
assistente commerciale superiore;
assistente commerciale principale;
primo assistente commerciale;
secondo assistente commerciale;
terzo assistente commerciale (125).
Il regolamento stabilisce l'aliquota massima degli assistenti commerciali che
possono prestare servizio presso l'Amministrazione centrale.
Gli impiegati della carriera degli assistenti commerciali occupano presso gli
uffici all'estero posti in corrispondenza con la qualifica posseduta (126)]
(127).
------------------------
(125) Vedi l'art. 49, D.P.R. 28 dicembre 1970, n. 1077.
(126) Comma così sostituito dall'art. 49, D.P.R. 28 dicembre 1970, n. 1077.
(127) Il presente capo, comprendente gli articoli da 118 a 123, è stato abrogato
dall'art. 30, L. 23 aprile 2003, n. 109.
121. Corsi.
[Durante il periodo di prova e nel primo anno di servizio dopo la nomina in
ruolo, gli impiegati di cancelleria e quelli della carriera degli assistenti
commerciali seguono corsi di formazione di almeno tre mesi e corsi di lingue. I
corsi di formazione per gli impiegati della carriera degli assistenti
commerciali sono completati da un periodo di applicazione di un anno presso il
Ministero del commercio con l'estero, o, d'intesa con quest'ultimo, presso altre
amministrazioni o enti.
L'Amministrazione degli affari esteri tiene corsi di aggiornamento della durata
di almeno tre mesi per gli impiegati di cancelleria e per gli impiegati della
carriera degli assistenti commerciali che si trovano nelle qualifiche di primo
cancelliere o di cancelliere principale ed equiparate. Per gli assistenti
commerciali tali corsi possono essere completati con un periodo di applicazione
presso Amministrazioni o enti.
Brevi corsi di informazione tecnica sono inoltre tenuti, per aree geografiche,
al personale della carriera degli assistenti commerciali in servizio all'estero,
ogni tre anni.
Durante i corsi suddetti, ad eccezione di quelli di lingue, gli impiegati non
prestano servizio negli uffici. La disposizione si applica agli impiegati
specializzati nelle mansioni di interpretariato anche per i corsi di lingue
(128)] (129).
------------------------
(128) Il D.P.R. 11 gennaio 1971, n. 1347 (Gazz. Uff. 7 marzo 1972, n. 63) ha
così disposto:
"
Articolo unico. Il numero degli assistenti commerciali che possono prestare
servizio presso l'Amministrazione centrale degli affari esteri non può essere
superiore al 20% dei posti previsti nell'organico della carriera stessa.
Non sono computati in tale percentuale gli impiegati che seguono i corsi di
formazione di cui al primo comma dell'art. 121 del D.P.R. 5 gennaio 1967, n. 18,
nonché gli impiegati che compiono il periodo di applicazione di cui al comma
medesimo".
(129) Il presente capo, comprendente gli articoli da 118 a 123, è stato abrogato
dall'art. 30, L. 23 aprile 2003, n. 109.
122. Promozioni.
[I posti disponibili nelle qualifiche di cancelliere principale e di assistente
commerciale principale, detratti quelli riservati alla nomina di personale della
carriera esecutiva, sono conferiti per due quinti mediante scrutinio per merito
comparativo e per tre quinti mediante scrutinio per merito assoluto, al quale
sono ammessi gli impiegati dei rispettivi ruoli che, oltre a possedere i
requisiti prescritti, siano compresi in ordine di ruolo in numero pari ai due
quinti dell'organico della qualifica, abbiano partecipato ai corsi di cui al
secondo comma dell'art. 121, abbiano prestato servizio nel corso della carriera
per non meno di due anni al Ministero e per non meno di due anni all'estero ed
abbiano compiuto otto anni di effettivo servizio nella qualifica di cancelliere
o di assistente commerciale.
Gli impiegati promossi per merito comparativo precedono in ruolo quelli promossi
per merito assoluto.
Allo scrutinio per la promozione a cancelliere capo e assistente commerciale
capo sono ammessi rispettivamente i cancellieri principali e gli assistenti
commerciali principali che, oltre a possedere i requisiti prescritti, siano
compresi in ordine di ruolo in un numero pari alla metà dell'organico della
qualifica, abbiano compiuto cinque anni di effettivo servizio nella qualifica ed
abbiano prestato servizio all'estero, nel corso della carriera, per non meno di
sei anni, di cui almeno quattro in sedi situate nei Paesi indicati nel
regolamento.
Le promozioni predette sono effettuate per tre quinti mediante scrutinio per
merito comparativo e per due quinti mediante scrutinio per merito assoluto. Gli
impiegati promossi per merito comparativo precedono nel ruolo quelli promossi
per merito assoluto (130)] (131).
------------------------
(130) Articolo così sostituito dall'art. 49, D.P.R. 28 dicembre 1970, n. 1077.
(131) Il presente capo, comprendente gli articoli da 118 a 123, è stato abrogato
dall'art. 30, L. 23 aprile 2003, n. 109.
123. Particolari incarichi agli impiegati delle carriere di concetto.
[I cancellieri capi e gli assistenti commerciali capi, che siano compresi nella
prima metà dell'organico della qualifica, che abbiano non meno di trenta anni di
servizio, di cui almeno venti trascorsi all'estero nel corso della carriera e
che, a giudizio del Consiglio di amministrazione, siano forniti di particolari
qualificazioni professionali, possono essere destinati a occupare posti di vice
console.
I cancellieri capi e gli assistenti commerciali capi possono essere destinati a
occupare posti di agenti consolari.
Sono affidati ad impiegati della carriera di cancelleria l'incarico speciale di
capo della tipografia riservata e del centro fotorotolitografico e quello di
capo del centro meccanografico. Gli incarichi stessi sono attribuiti con decreto
del Ministro su proposta del Consiglio di amministrazione ad impiegati con
qualifica non inferiore a quella di cancelliere superiore o anche, purché aventi
dieci anni di servizio nella qualifica, di cancelliere principale] (132).
------------------------
(132) Il presente capo, comprendente gli articoli da 118 a 123, è stato abrogato
dall'art. 30, L. 23 aprile 2003, n. 109.
Capo IV - Carriera esecutiva (133)
124. Mansioni, specializzazioni e qualificazioni.
[Il personale della carriera esecutiva disimpegna in particolare mansioni di
archivio, di collaborazione contabile e amministrativa, di copia-stenografia e
impiego di macchine di ufficio, di cifra, di telecomunicazioni e di corriere.
La carriera esecutiva, pur essendo costituita di un unico ruolo, comprende
impiegati specializzati in corrispondenza alle mansioni di archivio e
collaborazione contabile e amministrativa ed in corrispondenza alle mansioni di
copia-stenografia. Il regolamento può stabilire altre materie di
specializzazione. Le specializzazioni si conseguono nel concorso di ammissione
o, con le modalità stabilite dal regolamento, nel corso della carriera.
Nell'ambito delle mansioni della carriera, l'Amministrazione può qualificare
aliquote di personale, quale ne sia la specializzazione, in relazione alle
esigenze di determinati servizi. Il regolamento stabilisce i servizi per cui
occorrono le qualificazioni e le modalità per la attribuzione di esse. La scelta
degli impiegati da qualificare è fatta dall'Amministrazione.
Le specializzazioni e le qualificazioni non precludono l'impiego in altre
mansioni della carriera] (134).
------------------------
(133) Il presente capo, comprendente gli articoli da 124 a 128, è stato abrogato
dall'art. 30, L. 23 aprile 2003, n. 109.
(134) Il presente capo, comprendente gli articoli da 124 a 128, è stato abrogato
dall'art. 30, L. 23 aprile 2003, n. 109.
125. Qualifiche-impiego all'estero.
[La carriera esecutiva comprende le seguenti qualifiche:
esperto per i servizi tecnici;
archivista capo;
primo archivista;
archivista;
applicato;
applicato aggiunto (135).
Gli impiegati della carriera esecutiva occupano presso gli uffici all'estero
posti in corrispondenza con la qualifica posseduta (136)] (137).
------------------------
(135) Vedi l'art. 50, D.P.R. 28 dicembre 1970, n. 1077.
(136) Comma così sostituito dall'art. 50, D.P.R. 28 dicembre 1970, n. 1077,
riportato alla voce Impiegati civili dello Stato.
(137) Il presente capo, comprendente gli articoli da 124 a 128, è stato abrogato
dall'art. 30, L. 23 aprile 2003, n. 109.
126. Corsi.
[Durante il periodo di prova e nel primo anno di servizio dopo la nomina in
ruolo gli impiegati della carriera esecutiva seguono corsi di formazione di tre
mesi e corsi di lingue.
L'Amministrazione degli affari esteri tiene corsi di carattere tecnico, anche in
relazione alle specializzazioni e alle qualificazioni di cui all'articolo 124,
per gli impiegati che si trovano nelle qualifiche di archivista o primo
archivista.
Durante i corsi suddetti, ad eccezione di quelli di lingue, gli impiegati non
prestano servizio negli uffici] (138).
------------------------
(138) Il presente capo, comprendente gli articoli da 124 a 128, è stato abrogato
dall'art. 30, L. 23 aprile 2003, n. 109.
127. Promozioni.
[I posti disponibili nella qualifica di coadiutore principale, detratti quelli
riservati alla nomina di personale della carriera ausiliaria e di operai, sono
conferiti per un quinto mediante scrutinio per merito comparativo e per quattro
quinti mediante scrutinio per merito assoluto, ai quali sono ammessi i
coadiutori che, oltre a possedere i requisiti prescritti, siano compresi in
ordine di ruolo in un numero pari al terzo dell'organico della qualifica,
abbiano prestato servizio nel corso della carriera per non meno di due anni al
Ministero e per non meno di due anni all'estero, abbiano partecipato al corso di
cui al secondo comma dell'art. 126 ed abbiano compiuto otto anni di effettivo
servizio nella qualifica. Gli impiegati promossi per merito comparativo
precedono nel ruolo quelli promossi per merito assoluto.
I posti disponibili nella qualifica di coadiutore superiore sono conferiti per
metà mediante scrutinio per merito comparativo e per metà mediante scrutinio per
merito assoluto, ai quali sono ammessi i coadiutori principali dello stesso
ruolo che, oltre a possedere i requisiti prescritti, abbiano compiuto nella
rispettiva qualifica cinque anni di effettivo servizio ed abbiano prestato
servizio all'estero nel corso della carriera per non meno di otto anni, di cui
almeno quattro in sedi situate nei Paesi indicati nel regolamento (139)] (140).
------------------------
(139) Articolo così sostituito dall'art. 50, D.P.R. 28 dicembre 1970, n. 1077.
(140) Il presente capo, comprendente gli articoli da 124 a 128, è stato abrogato
dall'art. 30, L. 23 aprile 2003, n. 109.
128. Particolare impiego all'estero di esperti per i servizi tecnici.
[Gli esperti per i servizi tecnici che siano compresi, per ordine di ruolo,
nella prima metà dell'organico della qualifica, abbiano non meno di 30 anni di
servizio, di cui almeno 20 trascorsi all'estero, nel corso della carriera, e, a
giudizio del Consiglio d'amministrazione, siano forniti di particolari
qualificazioni professionali, possono essere destinati a ricoprire all'estero i
posti di cancelliere di cui al quarto comma lettera d) dell'art. 118. Si
applicano ove del caso le disposizioni dell'art. 76] (141).
------------------------
(141) Il presente capo, comprendente gli articoli da 124 a 128, è stato abrogato
dall'art. 30, L. 23 aprile 2003, n. 109.
Capo V - Carriere ausiliarie (142)
129. Carriera ausiliaria e carriera ausiliaria tecnica.
[Gli impiegati della carriera ausiliaria esercitano le mansioni di cui all'art.
189 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1°
gennaio 1957, n. 3. Agli impiegati della carriera ausiliaria in servizio
all'estero che, muniti di patente di guida, ne facciano domanda possono essere
affidate, in rapporto alle esigenze di servizio, mansioni d'autista previo
accertamento mediante prova pratica della loro idoneità.
La carriera del personale ausiliario comprende le seguenti qualifiche:
commesso capo;
commesso;
usciere capo;
usciere;
inserviente.
La carriera ausiliaria tecnica comprende le seguenti qualifiche:
agente tecnico capo;
agente tecnico.
Gli impiegati della carriera ausiliaria tecnica sono addetti alla guida ed alla
manutenzione degli automezzi. Possono essere loro affidate mansioni della
carriera ausiliaria qualora siano in servizio all'estero o qualora abbiano
perduto l'idoneità fisica alla guida degli automezzi. I commessi capi
provenienti dagli agenti tecnici capi continuano ad esercitare le precedenti
funzioni; essi possono altresì essere addetti ai servizi delle autorimesse o
essere impiegati nelle mansioni della carriera ausiliaria (143)] (144).
------------------------
(142) Il presente capo, comprendente gli articoli 129 e 130, è stato abrogato
dall'art. 30, L. 23 aprile 2003, n. 109.
(143) Vedi l'art. 51, D.P.R. 28 dicembre 1970, n. 1077.
(144) Il presente capo, comprendente gli articoli 129 e 130, è stato abrogato
dall'art. 30, L. 23 aprile 2003, n. 109.
130. Accesso alle carriere ausiliari - Promozioni - Servizio all'estero.
[I concorsi per l'accesso alla carriera ausiliaria ed alla carriera ausiliaria
tecnica, cui sono ammessi coloro che oltre a possedere i requisiti prescritti
siano di robusta e prestante costituzione fisica, sono per titoli ed esami. Fra
le prove di esame sono compresi una prova tecnico-attitudinale ed un colloquio.
I posti disponibili nella qualifica di commesso capo e di autista capo sono
conferiti per un quinto mediante scrutinio per merito comparativo e per quattro
quinti mediante scrutinio per merito assoluto, ai quali sono ammessi i commessi
e gli agenti tecnici che, oltre a possedere i requisiti prescritti, abbiano
compiuto otto anni di effettivo servizio nella qualifica.
Gli impiegati promossi per merito comparativo precedono nel ruolo quelli
promossi per merito assoluto.
Gli impiegati delle carriere ausiliarie possono essere destinati a prestare
servizio presso gli uffici all'estero per un periodo non superiore a dieci anni
ed entro un limite massimo complessivo fissato dal regolamento, sempre che
abbiano compiuto un anno e mezzo di servizio presso l'amministrazione centrale.
Dopo un periodo di servizio all'estero non possono esservi nuovamente destinati
se non dopo un periodo di almeno due anni di servizio al Ministero (145).
Gli impiegati delle carriere ausiliarie occupano presso gli uffici all'estero
posti in corrispondenza con la qualifica posseduta (146).
Gli impiegati medesimi seguono corsi elementari di lingue prima di essere
destinati all'estero] (146/a).
------------------------
(145) Comma così sostituito dall'art. 1, L. 16 marzo 1976, n. 78 (Gazz. Uff. 8
aprile 1976, n. 93), entrato in vigore, per l'art. 2, il giorno successivo alla
sua pubblicazione.
(146) Gli attuali commi dal secondo al quinto così sostituiscono gli originari
commi dal secondo al sesto per effetto dell'art. 51, D.P.R. 28 dicembre 1970, n.
1077, riportato alla voce Impiegati civili dello Stato. Il D.P.R. 11 gennaio
1971, n. 1346, (Gazz. Uff. 7 marzo 1972, n. 63), ha così disposto:
"
Articolo unico. Il numero degli impiegati appartenenti alle carriere ausiliarie
del Ministero degli affari esteri che possono essere destinati a prestare
servizio all'estero non può superare un terzo dei posti complessivamente
previsti dall'organico definitivo della carriera ausiliaria e dall'organico
della carriera ausiliaria tecnica".
(146/a) Il presente capo, comprendente gli articoli 129 e 130, è stato abrogato
dall'art. 30, L. 23 aprile 2003, n. 109.
TITOLO III
Ruoli e qualifiche speciali (147)
Capo I - Personale della ricerca storico-diplomatica e della biblioteca
131. Sopraintendente all'archivio storico-diplomatico.
[Il sopraintendente all'archivio storico-diplomatico è preposto all'ordinamento
e al funzionamento dell'archivio storico-diplomatico.
La qualifica direttiva di soprintendente all'archivio storico-diplomatico è
conferita mediante concorso per titoli cui sono ammessi gli esperti capi e gli
esperti nella ricerca storico-diplomatica, gli impiegati della carriera
direttiva degli archivi di Stato con qualifica equiparata e, purché non abbiano
compiuto i 45 anni di età, il direttore della biblioteca di cui all'art. 134, i
bibliotecari di cui all'articolo stesso che abbiano compiuto complessivamente
dieci anni di effettivo servizio nella qualifica, gli impiegati delle
biblioteche pubbliche governative con qualifica di direttore di biblioteca di I
e di II classe o equiparata, i liberi docenti ed assistenti universitari di
ruolo in materie giuridiche, storiche, economiche ed in paleografia e
diplomatica o in archivistica.
Al sopraintendente all'archivio storico-diplomatico spetta il trattamento
economico inerente all'ex coefficiente 500. Dopo sei anni di effettivo servizio
gli è attribuito, previo giudizio favorevole del Consiglio di amministrazione,
il trattamento economico inerente all'ex coefficiente 670. Qualora già provvisto
di un trattamento economico superiore a quello inerente all'ex coefficiente 500,
conserva il trattamento di godimento] (148) (149).
------------------------
(147) Il presente titolo, comprendente gli articoli da 131 a 141, è stato
abrogato dall'art. 30, L. 23 aprile 2003, n. 109.
(148) Articolo abrogato, dall'art. 28, D.P.R. 30 giugno 1972, n. 748.
(149) Il presente titolo, comprendente gli articoli da 131 a 141, è stato
abrogato dall'art. 30, L. 23 aprile 2003, n. 109.
132. Esperti nella ricerca storico-diplomatica.
[Gli esperti nella ricerca storico-diplomatica prestano servizio presso
l'ufficio studi del servizio storico e documentazione e presso l'archivio
storico-diplomatico, per lo svolgimento delle funzioni attribuite
rispettivamente all'ufficio suddetto dalle lettere c),d),e),3f) dell'art. 15 ed
all'archivio storico-diplomatico dall'art. 21.
I contingenti del personale del ruolo degli esperti nella ricerca
storico-diplomatica da assegnare all'ufficio suddetto e dall'archivio
storico-diplomatico sono determinati con il decreto del Ministro di cui all'art.
25.
Il ruolo direttivo degli esperti nella ricerca storico-diplomatica comprende le
seguenti qualifiche:
esperto capo nella ricerca storico-diplomatica;
esperto nella ricerca storico-diplomatica;
esperto aggiunto nella ricerca storico-diplomatica.
Al ruolo si accede mediante concorso per esame cui sono ammessi, purché non
abbiano superato i 35 anni di età:
a) gli impiegati della carriera direttiva degli archivi di Stato;
b) gli impiegati di cui all'art. 134 e quelli della carriera direttiva delle
biblioteche pubbliche governative;
c) i liberi docenti ed assistenti universitari di ruolo in materie giuridiche,
storiche ed economiche ed in paleografia e diplomatica o in archivistica.
La promozione ad esperto nella ricerca storico-diplomatica è effettuata a ruolo
aperto mediante scrutinio per merito comparativo fra gli esperti aggiunti che,
oltre a possedere i requisiti prescritti, abbiano compiuto cinque anni di
effettivo servizio nella qualifica.
La promozione a esperto capo è effettuata mediante scrutinio per merito
comparativo fra gli esperti nella ricerca storico-diplomatica che, oltre a
possedere i requisiti prescritti, abbiano compiuto sei anni di effettivo
servizio nella qualifica (150)] (151).
------------------------
(150) Articolo così modificato dall'art. 52, D.P.R. 28 dicembre 1970, n. 1077.
(151) Il presente titolo, comprendente gli articoli da 131 a 141, è stato
abrogato dall'art. 30, L. 23 aprile 2003, n. 109.
133. Studi.
[Il sopraintendente all'archivio storico-diplomatico ed il personale del ruolo
degli esperti nella ricerca storico-diplomatica può essere inviato a seguire in
Italia o all'estero corsi relativi a specifici studi per l'approfondimento di
particolari problemi e di determinati settori della ricerca storico-diplomatica.
Non può essere destinato a seguire i predetti studi più di un esperto alla
volta. Lo stesso esperto non può essere destinato a seguire gli studi stessi per
un periodo complessivamente superiore a tre anni] (152).
------------------------
(152) Il presente titolo, comprendente gli articoli da 131 a 141, è stato
abrogato dall'art. 30, L. 23 aprile 2003, n. 109.
134. Personale di biblioteca.
[Il direttore della biblioteca sopraintende all'ordinamento e al funzionamento
della biblioteca.
I bibliotecari coadiuvano il direttore della biblioteca nelle sue funzioni.
La qualifica direttiva di direttore della biblioteca è conferita mediante
concorso per titoli cui sono ammessi:
a) i bibliotecari dell'Amministrazione degli affari esteri che abbiano compiuto
complessivamente dieci anni di effettivo servizio nella qualifica di
bibliotecario;
b) gli impiegati della carriera direttiva delle biblioteche pubbliche
governative con qualifica non inferiore a direttore di biblioteca di II classe,
purché non abbiano compiuto i 45 anni di età.
Al direttore della biblioteca spetta il trattamento economico inerente all'ex
coefficiente 500. Dopo sei anni di effettivo servizio nella qualifica gli è
attribuito, previo giudizio favorevole del Consiglio di amministrazione, il
trattamento economico inerente all'ex coefficiente 670.
Alla qualifica direttiva di bibliotecario si accede mediante concorso per esami
cui sono ammessi, purché non abbiano compiuto i 35 anni di età:
a) gli impiegati della carriera direttiva delle biblioteche pubbliche
governative;
b) i liberi docenti e gli assistenti universitari di ruolo in biblioteconomia,
paleografia, diplomatica, archivistica e in materie giuridiche, economiche e
sociali.
Ai bibliotecari spetta il trattamento economico inerente all'ex coefficiente
402. Dopo cinque giorni di effettivo servizio nella qualifica è loro attribuito,
previo giudizio favorevole del Consiglio di amministrazione, il trattamento
economico inerente all'ex coefficiente 500.
Il personale può essere inviato a seguire corsi di informazione e di
aggiornamento (153)] (154).
------------------------
(153) Articolo così modificato dall'art. 52, D.P.R. 28 dicembre 1970, n. 1077.
(154) Il presente titolo, comprendente gli articoli da 131 a 141, è stato
abrogato dall'art. 30, L. 23 aprile 2003, n. 109.
Capo II - Esperti in lingue estere e in crittografia
135. Esperti in lingue estere.
[Gli esperti in lingue estere sono incaricati di curare il servizio di
traduzione e fungere da interpreti, di effettuare studi e ricerche su atti,
documenti e pubblicazioni in lingue estere nonché di svolgere di volta in volta
l'attività che ad essi sia richiesta in relazione alla loro conoscenza di lingue
estere.
Il ruolo direttivo degli esperti in lingue estere comprende le seguenti
qualifiche:
esperto capo in lingue estere;
esperto di I classe in lingue estere;
esperto di II classe in lingue estere;
esperto di III classe in lingue estere;
esperto aggiunto in lingue estere (155).
Al ruolo direttivo degli esperti in lingue estere si accede mediante concorso
per esami cui sono ammessi coloro che sono forniti di diploma di laurea in
lingue e gli impiegati del ruolo degli interpreti forniti di diploma di laurea o
che rivestono almeno la qualifica di interprete aggiunto di I classe. La metà
dei posti messi a concorso è riservata agli impiegati del ruolo degli interpreti
forniti dei requisiti suddetti.
Le promozioni ad esperto di prima classe e ad esperto capo sono conferite
mediante scrutinio per merito comparativo al quale sono ammessi rispettivamente
gli esperti con almeno tre anni nell'ultima classe di stipendio della qualifica
e gli esperti di prima classe che siano in possesso dei requisiti prescritti
dall'art. 96 del presente decreto (156).
Nel primo anno dopo la nomina in ruolo, gli esperti in lingue estere frequentano
corsi di perfezionamento in Italia e all'estero.
Gli esperti in lingue estere sono inviati all'estero di norma una volta ogni
quattro anni, per un periodo non inferiore a quattro mesi, a seguire corsi
superiori per l'aggiornamento e il perfezionamento delle loro conoscenze
linguistiche.
Agli esperti che diano prova di avere ottima conoscenza di altre lingue estere
oltre quelle per cui hanno conseguito l'idoneità nel concorso di ammissione, è
attribuita per ogni lingua conosciuta, in base alle prove stabilite dal
regolamento, una indennità mensile non pensionabile corrispondente a un settimo
dello stipendio mensile netto del consigliere alla seconda classe di stipendio
(157)] (158).
------------------------
(155) Vedi, anche, l'art. 52, D.P.R. 28 dicembre 1970, n. 1077.
(156) Comma così sostituito dall'art. 52, D.P.R. 28 dicembre 1970, n. 1077.
(157) Vedi, anche, l'art. 52, D.P.R. 28 dicembre 1970, n. 1077 e il D.P.R. 30
dicembre 1971, n. 1257, riportato al n. A/XX. Successivamente, peraltro, l'art.
39, L. 15 novembre 1973, n. 734, riportata alla voce Impiegati civili dello
Stato, ha abrogato l'ultimo comma degli artt. 135 e 138 e l'articolo 145 del
presente decreto.
(158) Il presente titolo, comprendente gli articoli da 131 a 141, è stato
abrogato dall'art. 30, L. 23 aprile 2003, n. 109.
136. Attribuzioni e qualifiche degli esperti in crittografia.
[L'esperto capo in crittografia sopraintende alla conservazione, distribuzione e
utilizzazione delle attrezzature cifranti e per telecomunicazioni nonché del
materiale crittografico di cui predispone la compilazione e la preparazione.
Collabora alla vigilanza sull'espletamento delle mansioni tecniche da parte del
personale addetto alle operazioni di cifra e di telecomunicazione.
L'esperto capo in crittografia è coadiuvato, nell'espletamento delle sue
funzioni, da due esperti in crittografia uno dei quali addetto in modo
particolare alle attrezzature per telecomunicazioni.
Le qualifiche direttive di esperto capo e di esperto in crittografia sono
conferite con decreto del Ministro a persone che abbiano i necessari requisiti
tecnici, prescindendo dal possesso dei titoli di studio prescritti per le
carriere direttive e dai limiti di età. L'esame dei requisiti è deferito al
Consiglio di amministrazione.
Il personale così nominato compie un periodo di prova di un anno al termine del
quale è confermato previo unanime parere favorevole del Consiglio di
amministrazione. In caso di parere sfavorevole il rapporto di impiego è risolto
con decreto del Ministro. Il servizio di prova è computato a tutti gli effetti
come servizio nella qualifica.
Agli esperti in crittografia è attribuito il trattamento economico inerente
all'ex coefficiente 402. Dopo cinque anni di effettivo servizio nella qualifica
è loro attribuito, previo giudizio favorevole del Consiglio di amministrazione,
il trattamento economico inerente all'ex coefficiente 500.
Il personale di cui al presente articolo può essere collocato a riposo per
ragioni di servizio con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per gli
affari esteri. Si applica in tale caso il secondo comma dell'art. 112] (159).
------------------------
(159) Il presente titolo, comprendente gli articoli da 131 a 141, è stato
abrogato dall'art. 30, L. 23 aprile 2003, n. 109.
Capo III - Ingegneri-architetti
137. Attribuzioni e qualifiche.
[Gli ingegneri-architetti sono addetti agli uffici competenti alla trattazione
delle questioni relative agli immobili di pertinenza dell'Amministrazione e al
loro arredamento. Essi esercitano funzioni tecniche di studio e di consulenza;
svolgono; nell'ambito delle loro attribuzioni, gli incarichi particolari che
possono essere di volta in volta loro affidati ed effettuano i sopralluoghi
necessari.
Il ruolo direttivo degli ingegneri-architetti comprende le seguenti qualifiche:
ingegnere-architetto capo;
ingegnere-architetto.
Al ruolo degli ingegneri-architetti si accede mediante concorso per esami, cui
sono ammessi coloro che hanno almeno cinque anni di attività professionale o di
servizio nella pubblica Amministrazione secondo quanto stabilito dal
regolamento. Il limite massimo di età per l'ammissione al concorso è di 35 anni.
I vincitori del concorso sono nominati per un anno ingegneri-architetti in
prova. Ad essi è attribuito il trattamento economico inerente all'ex
coefficiente 325. Al termine del periodo di prova essi, se giudicati idonei dal
Consiglio di amministrazione, sono nominati ingegneri-architetti. In caso di
giudizio sfavorevole il rapporto d'impiego è risolto con decreto del Ministro.
Il servizio di prova è computato a tutti gli effetti come servizio di ruolo
nella qualifica iniziale.
Agli ingegneri-architetti è attribuito il trattamento economico inerente all'ex
coefficiente 402. Dopo cinque anni di effettivo servizio nella qualifica è loro
attribuito, previo giudizio favorevole del Consiglio di amministrazione, il
trattamento economico inerente all'ex coefficiente 500. La promozione a
ingegnere-architetto capo è effettuata mediante scrutinio per merito comparativo
fra ingegneri-architetti che, oltre a possedere i requisiti prescritti, abbiano
compiuto dieci anni di effettivo servizio nella qualifica] (160) (161).
------------------------
(160) Articolo abrogato dall'art. 52, D.P.R. 28 dicembre 1970, n. 1077.
(161) Il presente titolo, comprendente gli articoli da 131 a 141, è stato
abrogato dall'art. 30, L. 23 aprile 2003, n. 109.
Capo IV - Ruoli e qualifiche speciali di concetto ed esecutive
138. Interpreti.
[Il personale del ruolo di concetto degli interpreti è addetto al servizio di
interpretariato e di traduzione.
Il ruolo comprende le seguenti qualifiche:
interprete capo;
interprete superiore;
interprete principale;
interprete aggiunto di I classe;
interprete aggiunto di II classe;
interprete aggiunto di III classe (162).
Al ruolo degli interpreti si accede mediante concorso per esami, comprensivo di
prove atte a accertare l'ottima conoscenza della lingua per la quale si
concorre, nonché la completa capacità di stenografare nella lingua stessa e di
procedere a traduzioni estemporanee in essa e da essa. Gli aspiranti devono
essere in possesso:
a) di diploma di istruzione secondaria di secondo grado;
b) e di diploma di interprete conseguito presso scuole di interpreti italiane o
straniere. Qualora il diploma di interprete abbia valore di diploma di
istruzione secondaria di secondo grado si prescinde dal diploma di cui alla
lettera a).
I vincitori del concorso sono nominati per un anno interpreti aggiunti di III
classe in prova. Al termine del periodo di prova essi se giudicati idonei dal
Consiglio di amministrazione, sono nominati interpreti aggiunti di III classe.
In caso di giudizio sfavorevole il rapporto di impiego è risolto con decreto del
Ministro. Il periodo di prova è computato a tutti gli effetti come servizio di
ruolo nella qualifica iniziale.
Le promozioni ad interprete principale sono conferite per due quinti mediante
scrutinio per merito comparativo e per tre quinti mediante scrutinio per merito
assoluto ai quali sono ammessi gli interpreti che, oltre a possedere i requisiti
prescritti, abbiano compiuto otto anni di effettivo servizio nella qualifica. Le
promozioni ad, interprete capo sono conferite per tre quinti mediante scrutinio
per merito comparativo e per due quinti mediante scrutinio per merito assoluto
ai quali sono ammessi gli interpreti principali che, oltre a possedere i
requisiti prescritti, abbiano compiuto cinque anni di servizio nella qualifica e
siano compresi in ordine di ruolo in un numero pari alla metà dell'organico
della qualifica.
Gli impiegati promossi per merito comparativo precedono nel ruolo quelli
promossi per merito assoluto (163).
Gli interpreti frequentano corsi di perfezionamento in Italia o all'estero, nel
primo anno dopo la nomina in ruolo, e di aggiornamento nel successivo corso
della carriera.
Agli interpreti che diano prova di avere ottima conoscenza di altre lingue
estere oltre quelle per cui hanno conseguito la idoneità nel concorso di
ammissione, è attribuita per ogni lingua conosciuta, in base alle prove
stabilite dal regolamento, una indennità mensile non pensionabile corrispondente
a un nono dello stipendio mensile netto del consigliere alla seconda classe di
stipendio (164)] (165).
------------------------
(162) Vedi l'art. 52, D.P.R. 28 dicembre 1970, n. 1077, riportato alla voce
Impiegati civili dello Stato che ha anche così modificato l'ultimo comma
dell'art. 138 ed ha sostituito con gli attuali commi quinto e sesto l'originario
quinto comma del medesimo art. 138. Lo stesso art. 52 ha inoltre così sostituito
il comma terzo dell'articolo 139 e l'ultimo comma del medesimo art. 139 con gli
attuali ultimi tre commi.
(163) Vedi l'art. 52, D.P.R. 28 dicembre 1970, n. 1077, riportato alla voce
Impiegati civili dello Stato che ha anche così modificato l'ultimo comma
dell'art. 138 ed ha sostituito con gli attuali commi quinto e sesto l'originario
quinto comma del medesimo art. 138. Lo stesso art. 52 ha inoltre così sostituito
il comma terzo dell'articolo 139 e l'ultimo comma del medesimo art. 139 con gli
attuali ultimi tre commi.
(164) Vedi il D.P.R. 30 dicembre 1971, n. 1257, riportato al n. A/XX.
Successivamente, peraltro, l'art. 39, L. 15 novembre 1973, n. 734, riportata
alla voce Impiegati civili dello Stato, ha abrogato l'ultimo comma degli artt.
135 e 138 e l'art. 145 del presente decreto.
(165) Il presente titolo, comprendente gli articoli da 131 a 141, è stato
abrogato dall'art. 30, L. 23 aprile 2003, n. 109.
139. Periti tecnici.
[I periti tecnici assolvono presso l'Amministrazione centrale e gli uffici
all'estero compiti di carattere tecnico in relazione al funzionamento dei
servizi tecnici nonché all'impiego e alla manutenzione delle apparecchiature a
funzionamento meccanico, radio ed elettronico, compresi quelli relativi alla
cifra e alle telecomunicazioni.
Il ruolo di concetto dei periti tecnici comprende le seguenti qualifiche:
perito tecnico capo;
perito tecnico superiore;
perito tecnico principale;
primo perito tecnico;
secondo perito tecnico;
terzo perito tecnico (166).
I periti tecnici occupano all'estero posti in corrispondenza con la qualifica
posseduta (167).
Al ruolo dei periti tecnici si accede mediante concorso per esami. I vincitori
del concorso sono nominati per un anno terzi periti tecnici in prova. Al termine
del periodo di prova essi, se giudicati idonei dal Consiglio di amministrazione,
sono nominati terzi periti tecnici. In caso di giudizio sfavorevole il rapporto
di impiego è risolto con decreto del Ministro. Il periodo di prova è computato a
tutti gli effetti come servizio di ruolo nella qualifica iniziale.
Le promozioni a perito tecnico principale sono conferite per due quinti mediante
scrutinio per merito comparativo e per tre quinti mediante scrutinio per merito
assoluto ai quali sono ammessi i periti tecnici che, oltre a possedere i
requisiti prescritti, abbiano compiuto sette anni di effettivo servizio nella
qualifica (168).
Le promozioni a perito tecnico capo sono conferite per tre quinti mediante
scrutinio per merito comparativo e per due quinti mediante scrutinio per merito
assoluto, ai quali sono ammessi i periti tecnici principali che, oltre a
possedere i requisiti prescritti, abbiano compiuto cinque anni di servizio nella
qualifica e siano compresi in ordine di ruolo in un numero pari alla metà
dell'organico della qualifica (169).
Gli impiegati promossi per merito comparativo precedono nel ruolo quelli
promossi per merito assoluto (170)] (171).
------------------------
(166) Vedi l'art. 52, D.P.R. 28 dicembre 1970, n. 1077, riportato alla voce
Impiegati civili dello Stato che ha anche così modificato l'ultimo comma
dell'art. 138 ed ha sostituito con gli attuali commi quinto e sesto l'originario
quinto comma del medesimo art. 138. Lo stesso art. 52 ha inoltre così sostituito
il comma terzo dell'articolo 139 e l'ultimo comma del medesimo art. 139 con gli
attuali ultimi tre commi.
(167) Vedi l'art. 52, D.P.R. 28 dicembre 1970, n. 1077, riportato alla voce
Impiegati civili dello Stato che ha anche così modificato l'ultimo comma
dell'art. 138 ed ha sostituito con gli attuali commi quinto e sesto l'originario
quinto comma del medesimo art. 138. Lo stesso art. 52 ha inoltre così sostituito
il comma terzo dell'articolo 139 e l'ultimo comma del medesimo art. 139 con gli
attuali ultimi tre commi.
(168) Vedi l'art. 52, D.P.R. 28 dicembre 1970, n. 1077, riportato alla voce
Impiegati civili dello Stato che ha anche così modificato l'ultimo comma
dell'art. 138 ed ha sostituito con gli attuali commi quinto e sesto l'originario
quinto comma del medesimo art. 138. Lo stesso art. 52 ha inoltre così sostituito
il comma terzo dell'articolo 139 e l'ultimo comma del medesimo art. 139 con gli
attuali ultimi tre commi.
(169) Vedi l'art. 52, D.P.R. 28 dicembre 1970, n. 1077, riportato alla voce
Impiegati civili dello Stato che ha anche così modificato l'ultimo comma
dell'art. 138 ed ha sostituito con gli attuali commi quinto e sesto l'originario
quinto comma del medesimo art. 138. Lo stesso art. 52 ha inoltre così sostituito
il comma terzo dell'articolo 139 e l'ultimo comma del medesimo art. 139 con gli
attuali ultimi tre commi.
(170) Vedi l'art. 52, D.P.R. 28 dicembre 1970, n. 1077, riportato alla voce
Impiegati civili dello Stato che ha anche così modificato l'ultimo comma
dell'art. 138 ed ha sostituito con gli attuali commi quinto e sesto l'originario
quinto comma del medesimo art. 138. Lo stesso art. 52 ha inoltre così sostituito
il comma terzo dell'articolo 139 e l'ultimo comma del medesimo art. 139 con gli
attuali ultimi tre commi.
(171) Il presente titolo, comprendente gli articoli da 131 a 141, è stato
abrogato dall'art. 30, L. 23 aprile 2003, n. 109.
140. Proto e vice proto.
[Il proto esercita mansioni di coordinamento e controllo sull'intero ciclo
produttivo della lavorazione per tutti i reparti della tipografia. È coadiuvato
da due vice proto.
Alla qualifica esecutiva di vice proto si accede mediante concorso per titoli ed
esami riservato ai capi operai compositori e impressori del ruolo della
tipografia riservata.
Al vice proto è attribuito il trattamento economico inerente all'ex coefficiente
229. Dopo sei anni di effettivo servizio nella qualifica gli è attribuito,
previo giudizio favorevole del Consiglio di amministrazione il trattamento
economico inerente all'ex coefficiente 271.
La promozione alla qualifica di proto è conferita a scelta, previa deliberazione
del Consiglio di amministrazione, tra i vice proto che, oltre a possedere i
requisiti prescritti, abbiano compiuto dodici anni di effettivo servizio nella
qualifica di vice proto. Al proto è attribuito il trattamento economico inerente
all'ex coefficiente 271; dopo sei anni di effettivo servizio nella qualifica gli
è attribuito, previo giudizio favorevole del Consiglio di amministrazione, il
trattamento economico inerente all'ex coefficiente 325] (172).
------------------------
(172) Il presente titolo, comprendente gli articoli da 131 a 141, è stato
abrogato dall'art. 30, L. 23 aprile 2003, n. 109.
141. Assistenti alla vigilanza.
[Gli assistenti alla vigilanza svolgono compiti di sorveglianza sul personale
delle carriere ausiliarie.
La qualifica è attribuita a scelta a due impiegati fra quelli appartenenti alla
carriera ausiliaria e alla carriera ausiliaria tecnica aventi una anzianità di
almeno 20 anni di effettivo servizio di ruolo e che, a giudizio del Consiglio di
amministrazione, siano in possesso dei requisiti necessari per l'espletamento
dei compiti inerenti alla qualifica.
Agli assistenti alla vigilanza spetta il trattamento economico inerente all'ex
coefficiente 229. Dopo tredici anni di effettivo servizio nella qualifica è
attribuito a scelta, previo giudizio favorevole del Consiglio di
amministrazione, ad uno degli assistenti alla vigilanza il trattamento economico
inerente all'ex coefficiente 271] (173) (174).
------------------------
(173) Articolo abrogato dall'art. 52, D.P.R. 28 dicembre 1970, n. 1077.
(174) Il presente titolo, comprendente gli articoli da 131 a 141, è stato
abrogato dall'art. 30, L. 23 aprile 2003, n. 109.
TITOLO IV
Norme comuni
142. Comportamento del personale.
Il personale dell'Amministrazione degli affari esteri è tenuto a comportarsi con
particolare discrezione e riservatezza.
Inoltre il personale in servizio all'estero deve ispirare in special modo la sua
condotta sia in privato che in ufficio e in pubblico ai più rigorosi principi di
disciplina, correttezza e decoro imposti dai maggiori doveri derivanti dalle
funzioni rappresentative proprie o dell'ufficio di cui fa parte e dal rispetto
delle leggi e degli usi locali.
------------------------
143. Congedi e permessi al personale all'estero.
1. La durata del congedo ordinario o delle ferie del personale in servizio
all'estero è aumentata, per le necessità inerenti al servizio, di un decimo, in
relazione al periodo di effettivo servizio ivi prestato.
2. Per il personale in servizio nelle sedi disagiate e in quelle particolarmente
disagiate di cui all'articolo 144, i periodi di congedo ordinario annuale o di
ferie stabiliti per gli impiegati civili dello Stato, modificato secondo il
disposto del primo comma, sono aumentati, rispettivamente, di 7 e di 10 giorni
lavorativi.
3. Il congedo ordinario e le ferie sono irrinunciabili e possono essere fruiti
anche in periodi di diversa durata compatibilmente con le esigenze di servizio.
4. Il congedo ordinario e le ferie possono essere interrotti per motivi di
servizio su disposizione del Ministero.
5. I periodi di congedo ordinario e di ferie comprensivi degli aumenti di cui al
presente articolo possono essere cumulati fino ad un massimo di quattro mesi
(175).
------------------------
(175) Articolo così sostituito dall'art. 1, D.Lgs. 27 febbraio 1998, n. 62,
riportato al n. A/CXIX.
(giurisprudenza di legittimità)
144. Residenze disagiate.
Con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica sono stabilite le
residenze da considerarsi disagiate per le condizioni di vita o di clima,
tenendo anche conto della notevole distanza dall'Italia, e le residenze da
considerarsi particolarmente disagiate per le più gravose condizioni di vita o
di clima (176).
Il servizio prestato nelle residenze disagiate e particolarmente disagiate è
computato ai fini del trattamento di quiescenza, con un aumento rispettivamente
di sei e di nove dodicesimi, nei limiti massimi previsti dalla normativa
vigente. Nel servizio suddetto sono computati i periodi di viaggio da una ad
altra sede disagiata e di congedo ordinario o di ferie (177).
Ai fini del computo del servizio in particolari sedi richiesto dagli articoli
107, 122 e 127, il periodo di servizio nelle residenze particolarmente disagiate
è valutato con un aumento di sei dodicesimi.
Il personale in servizio nelle residenze particolarmente disagiate è trasferito
a richiesta dopo due anni di effettiva permanenza nella stessa residenza. Salvo
che con il consenso dell'interessato o per particolari esigenze di servizio, il
predetto personale non può essere destinato a prestare servizio consecutivamente
in altra sede particolarmente disagiata.
------------------------
(176) Comma così sostituito dall'art. 2, D.Lgs. 27 febbraio 1998, n. 62,
riportato al n. A/CXIX.
(177) Comma così sostituito dall'art. 2, D.Lgs. 27 febbraio 1998, n. 62,
riportato al n. A/CXIX.
145. Indennità per le lingue estere.
[Al personale direttivo, di grado non superiore a consigliere di Ambasciata o
equiparato, di concetto, ed esecutivo dell'Amministrazione degli affari esteri
di cui al primo comma dell'art. 93, è concessa una indennità mensile, non
pensionabile, per la conoscenza di ogni lingua di difficile apprendimento, fino
ad un massimo di due lingue ed escluse quelle, anche facoltative nelle quali il
personale stesso abbia conseguito l'idoneità nel concorso di ammissione. Le
lingue per cui è concessa l'indennità sono stabilite con decreto del Ministro
per gli affari esteri di concerto con il Ministro per il tesoro.
L'indennità è concessa:
a) nella misura di un settimo, un nono e un dodicesimo dello stipendio iniziale
mensile netto di consigliere di I classe, rispettivamente per il personale
direttivo, di concetto ed esecutivo che abbia ottima conoscenza delle lingue;
b) nella misura pari alla metà dell'indennità predetta nel caso di buona
conoscenza.
Le misure suddette sono raddoppiate quando il dipendente presti servizio nel
Paese in cui si parla la lingua in questione.
Il grado di ottima e buona conoscenza delle lingue è accertato in relazione alla
categoria di appartenenza con apposite prove previste dal regolamento.
L'accertamento deve essere ripetuto ogni cinque anni, con esito positivo;
qualora, per ragioni di servizio o per la distanza della sede del personale,
l'accertamento stesso abbia luogo oltre la scadenza del quinquennio e sempre che
dia esito positivo, la indennità è ripristinata dal giorno immediatamente
successivo alla scadenza del quinquennio stesso.
Al personale di concetto ed esecutivo che abbia ottima conoscenza di lingue non
comprese fra quelle di difficile apprendimento, ed escluse quelle, anche
facoltative, nelle quali abbia conseguito l'idoneità nel concorso di ammissione,
è concessa una indennità non pensionabile nella misura indicata alla lettera b)
del secondo comma. L'indennità è corrisposta, previo accertamento da effettuarsi
secondo quanto stabilito dal regolamento e con i criteri di cui al quarto comma,
per la conoscenza di ogni lingua fino a un massimo di due lingue. L'indennità
stessa è cumulabile con quella di cui al primo comma] (178).
------------------------
(178) Vedi il D.P.R. 30 dicembre 1971, n. 1257, riportato al n. A/XX. Peraltro,
l'art. 39, L. 15 novembre 1973, n. 734, riportata alla voce Impiegati civili
dello Stato, ha abrogato l'ultimo comma degli artt. 135 e 138 e l'art. 145 del
presente decreto.
146. Indennità per speciali mansioni.
[Agli impiegati di ruolo che assolvono presso gli uffici all'estero le funzioni
di cui all'art. 76 è attribuita una indennità pari ad un dodicesimo dello
stipendio iniziale della qualifica di cancelliere principale.
Al personale addetto a svolgere mansioni di operatore tecnico per gli apparati
grafici e da stampa, eliocianografici e fotografici, ivi compreso il personale
qualificato ai sensi dell'articolo 124, compete, per il periodo in cui svolge le
mansioni suddette, l'indennità prevista dall'art. 15 della legge 27 maggio 1959,
n. 324. Al proto e ai vice proto compete l'indennità di operatore prevista dalla
predetta legge] (179).
------------------------
(179) Articolo abrogato dall'art. 39, L. 15 novembre 1973, n. 734.
147. Commissione di disciplina e norme particolari sul procedimento
disciplinare.
La Commissione di disciplina per il personale della Amministrazione degli affari
esteri è nominata per un biennio con decreto del Ministro ed è composta di
cinque funzionari dei quali uno di grado non inferiore a Ministro
plenipotenziario di II classe che la presiede e quattro di grado non inferiore a
consigliere di Ambasciata.
L'ispettore generale del Ministero e degli uffici all'estero, o chi ne fa le
veci, può essere invitato dalla Commissione di disciplina a riferire sui casi
dei quali abbia avuto occasione di occuparsi.
Al personale in servizio all'estero che chieda di prendere visione degli atti
del procedimento ai sensi del secondo comma dell'art. 111 del testo unico
approvato con D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, è rimessa copia degli atti stessi.
Al personale in servizio all'estero che intervenga alla trattazione orale spetta
il trattamento previsto per il personale chiamato temporaneamente in Italia per
ragioni di servizio.
I termini previsti dalle disposizioni sul procedimento disciplinare sono
raddoppiati per il personale in servizio all'estero.
------------------------
148. Pubblicazioni e conferenze.
I dipendenti dell'Amministrazione degli affari esteri e coloro che svolgono
attività nell'ambito dell'Amministrazione stessa sono tenuti, quando non si
tratti di esercizio di funzioni di ufficio, ad ottenere la preventiva
autorizzazione del Ministero per pubblicare scritti, anche non firmati,
effettuare conferenze o interventi orali in pubblico o diretti al pubblico,
concedere interviste o parteciparvi, su argomenti di carattere politico connessi
con l'attività dell'Amministrazione o che comunque abbiano attinenza con le
relazioni inernazionali.
------------------------
149. Dotazioni organiche.
[Le dotazioni organiche del personale delle carriere, dei ruoli e delle
qualifiche speciali di cui all'art. 93 sono stabilite dalle tabelle annesse al
presente decreto e numerate da 2 a 18] (180).
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(180) Articolo abrogato dall'art. 18, comma 1, D.Lgs. 24 marzo 2000, n. 85.
TITOLO V (181)
Operai
150. Ruolo degli operai.
[Il personale operaio dell'Amministrazione degli affari esteri, se appartenente
al ruolo della tipografia, è addetto alla tipografia riservata e al centro
fotorotolitografico; se appartenente al ruolo dell'economato, è addetto alla
lavorazione e ai servizi tecnici del Ministero.
Le categorie degli operai per ciascun ruolo sono:
capi operai;
operai specializzati;
operai qualificati;
operai comuni.
La dotazione organica dei ruoli della tipografia e dell'economato e il
trattamento economico inerente a ciascuna categoria sono stabiliti
rispettivamente dalle tabelle 18 e 20 allegate al presente decreto. La dotazione
organica può essere aumentata con le modalità e nei limiti previsti dal secondo
comma dell'art. 4, della L. 5 marzo 1961, n. 90.
L'incarico di capo laboratorio dell'economato è conferito a un capo operaio del
rispettivo ruolo che abbia compiuto quattro anni di effettivo servizio nella
categoria. L'incarico di sopraintendente alle lavorazioni del centro
fotorotolitografico è conferito a un capo operaio addetto al centro stesso che
abbia compiuto quattro anni di effettivo servizio nella categoria.
Per quanto non previsto dal presente decreto, si applicano le disposizioni della
L. 5 marzo 1961, n. 90] (182).
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(181) Il presente titolo, comprendente gli articoli 150 e 151, è stato abrogato
dall'art. 30, L. 23 aprile 2003, n. 109.
(182) Il presente titolo, comprendente gli articoli 150 e 151, è stato abrogato
dall'art. 30, L. 23 aprile 2003, n. 109.
151. Congedi.
[Il personale operaio dell'Amministrazione degli affari esteri ha diritto al
congedo ordinario retribuito nella misura annuale di un mese.
Il predetto personale può ottenere, in casi eccezionali debitamente accertati e
sentito il Consiglio di amministrazione di cui all'art. 97, lettera c), una
proroga senza assegni del congedo straordinario concesso ai sensi e con le
modalità della L. 5 marzo 1961, n. 90 fino a un massimo di dodici mesi.
Agli operai dell'Amministrazione degli affari esteri può essere concesso, a
domanda o d'ufficio, un congedo speciale per motivi di salute della durata
massima di un anno, nei casi di malattia o di infortunio ovvero nei casi di cure
richieste dallo stato di invalidità per cause di guerra o di servizio. Durante
tale congedo compete la paga giornaliera, nella misura intera per i primi sei
mesi e nella misura della metà per il restante periodo; competono altresì, per
intero durante tutto il periodo di congedo speciale, le quote di aggiunta di
famiglia. Non competono i compensi accessori comunque denominati, connessi
all'effettiva presenza in servizio.
La paga giornaliera e di altri assegni fissi, esclusi i compensi accessori
comunque denominati, connessi all'effettiva presenza in servizio, sono
corrisposti per intero per tutto il tempo del congedo speciale se questo è stato
concesso per infermità riconosciuta, in base alle norme vigenti, dipendenti da
causa di servizio. Nei casi di infortunio sul lavoro o di malattia professionale
si applica l'art. 30 della L. 5 marzo 1961, n. 90, e il trattamento economico di
cui al presente comma spetta all'operaio dal giorno in cui vengono a cessare gli
obblighi a carico dell'istituto assicuratore per un periodo che, sommato a
quello durante il quale ha fruito del trattamento a carico dell'istituto
assicuratore, non può comunque superare un anno.
Due periodi di congedo speciale per motivi di salute si sommano agli effetti
della determinazione del limite massimo di durata previsto dal terzo comma del
presente articolo, quando tra essi non intercorra un periodo di servizio attivo
superiore a tre mesi.
Il cumulo del congedo speciale per motivi di salute e del congedo straordinario
non può superare in ogni caso la durata di ventiquattro mesi nell'ultimo
quinquennio.
Le assenze per motivi di salute verificatesi nell'anno e che per il loro
carattere occasionale non abbiano dato luogo alla concessione del congedo
speciale di cui al terzo comma, si sommano e vengono decurtate dal congedo
straordinario] (183).
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(183) Il presente titolo, comprendente gli articoli 150 e 151, è stato abrogato
dall'art. 30, L. 23 aprile 2003, n. 109.
TITOLO VI
Impiegati assunti a contratto dalle rappresentanze diplomatiche, dagli uffici
consolari e dagli istituti di cultura (184).
(giurisprudenza di legittimità)
152. Contingente e durata del contratto.
Le rappresentanze diplomatiche, gli uffici consolari di prima categoria e gli
istituti italiani di cultura possono assumere personale a contratto per le
proprie esigenze di servizio, previa autorizzazione dell'Amministrazione
centrale, nel limite di un contingente complessivo pari a 2.277 unità. Gli
impiegati a contratto svolgono le mansioni previste nei contratti individuali,
tenuto conto dell'organizzazione del lavoro esistente negli uffici all'estero
(185).
Il contratto di assunzione è stipulato a tempo indeterminato, con un periodo di
prova di nove mesi, alla scadenza del quale, sulla base di una relazione del
capo dell'ufficio, si provvede a disporre la conferma o la risoluzione del
contratto (186).
------------------------
(184) L'intero Titolo VI è stato così sostituito dall'art. 1, D.Lgs. 7 aprile
2000, n. 103. Peraltro l'art. 3 dello stesso decreto ha abrogato gli articoli
162, 163 e 165.
(185) Comma così sostituito dall'art. 21, L. 23 aprile 2003, n. 109. In deroga
ai limiti del contingente di cui al presente comma vedi l'art. 1-bis, D.L. 31
marzo 2003, n. 52, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.
Vedi, anche, gli artt. 2 e 3, L. 21 dicembre 2001, n. 442 e il comma 1 dell'art.
30, L. 30 luglio 2002, n. 189.
(186) Articolo modificato dall'art. 12, L. 17 luglio 1970, n. 569 e dall'art. 2,
L. 13 agosto 1980, n. 462. Successivamente l'intero titolo VI è stato così
sostituito dall'art. 1, D.Lgs. 7 aprile 2000, n. 103. Peraltro l'art. 3 dello
stesso decreto ha abrogato gli articoli 162, 163 e 165. Vedi, anche, il comma 1
dell'art. 1, D.L. 16 gennaio 2002, n. 3 e il comma 1 dell'art. 30, L. 30 luglio
2002, n. 189.
153. Assunzione di impiegati temporanei.
Le rappresentanze diplomatiche, gli uffici consolari e gli istituti italiani di
cultura possono essere autorizzati a sostituire con impiegati temporanei, per il
tempo di assenza dal servizio e comunque per periodi di tempo non superiori a
sei mesi, gli impiegati a contratto che si trovino in una delle situazioni che
comportano la sospensione del trattamento economico.
Per particolari esigenze di servizio, gli uffici all'estero possono essere
autorizzati ad assumere, nei limiti del contingente di cui all'articolo 152,
impiegati temporanei per periodi non superiori a sei mesi. Detti contratti sono
suscettibili, stante il perdurare delle particolari esigenze di servizio, di un
solo rinnovo per un periodo non superiore a sei mesi.
Gli impiegati assunti con contratto temporaneo non possono essere assunti con
nuovo contratto temporaneo se non dopo che siano trascorsi almeno sei mesi dalla
scadenza del loro precedente rapporto di impiego (187).
------------------------
(187) Articolo modificato dall'art. 3, L. 13 agosto 1980, n. 462.
Successivamente l'intero titolo VI è stato così sostituito dall'art. 1, D.Lgs. 7
aprile 2000, n. 103. Peraltro l'art. 3 dello stesso decreto ha abrogato gli
articoli 162, 163 e 165. Vedi, anche, il comma 1 dell'art. 1, D.L. 16 gennaio
2002, n. 3 e il comma 1 dell'art. 30, L. 30 luglio 2002, n. 189.
154. Regime dei contratti.
Per quanto non espressamente disciplinato dal presente titolo, i contratti sono
regolati dalla legge locale. Fermo restando quanto disposto in materia dalle
norme di diritto internazionale generale e convenzionale, competente a risolvere
le eventuali controversie che possano insorgere dall'applicazione del presente
decreto è il foro locale.
Le rappresentanze diplomatiche, o, in assenza, gli uffici consolari di prima
classe accertano, sentite anche le rappresentanze sindacali in sede, la
compatibilità del contratto con le norme locali a carattere imperativo e
assicurano in ogni caso l'applicazione delle norme locali più favorevoli al
lavoratore in luogo delle disposizioni del presente titolo. Le condizioni
contrattuali devono comunque essere adeguate a garantire l'assunzione degli
elementi più qualificati (188).
------------------------
(188) Articolo modificato dall'art. 4, L. 13 agosto 1980, n. 462.
Successivamente l'intero titolo VI è stato così sostituito dall'art. 1, D.Lgs. 7
aprile 2000, n. 103. Peraltro l'art. 3 dello stesso decreto ha abrogato gli
articoli 162, 163 e 165.
155. Requisiti e modalità per l'assunzione.
Possono essere assunti a contratto coloro che siano effettivamente residenti da
almeno due anni nel Paese dove ha sede l'ufficio presso cui prestare servizio,
abbiano compiuto il diciottesimo anno di età e siano di costituzione fisica
idonea all'espletamento delle mansioni per le quali debbono essere impiegati.
Per le assunzioni di cui all'articolo 153 si prescinde dal requisito della
residenza.
Le persone da assumere devono dimostrare di possedere l'attitudine e le
qualificazioni professionali necessarie per lo svolgimento delle mansioni cui
dovranno essere preposti. Nella valutazione dell'attitudine si tiene conto, fra
l'altro, della conoscenza delle lingue italiana e locale, o veicolare,
dell'ambiente e degli usi locali, del corso di studi effettuati e dei titoli
conseguiti, nonché delle precedenti esperienze lavorative con mansioni almeno
equivalenti a quelle previste dal bando di assunzione o, nel caso di impiegati
in servizio, immediatamente inferiori. Anche nell'àmbito della promozione
culturale sono da considerarsi imprescindibili la conoscenza della lingua
italiana e di quella locale, o veicolare eventualmente in uso nel Paese, nonché
la conoscenza dell'ambiente e degli usi locali.
Le condizioni di cui al comma precedente sono stabilite con apposito decreto del
Ministro degli affari esteri, sentite le organizzazioni sindacali, e sono
accertate mediante idonee prove d'esame, che garantiscano l'imparzialità e la
trasparenza.
Il Ministero autorizza gli uffici interessati a stipulare il contratto sulla
base del risultato delle prove. I contratti sono approvati con decreto
ministeriale (189).
------------------------
(189) Articolo modificato dall'art. 13, L. 17 luglio 1970, n. 569 e dall'art. 5,
L. 13 agosto 1980, n. 462. Successivamente l'intero titolo VI è stato così
sostituito dall'art. 1, D.Lgs. 7 aprile 2000, n. 103. Peraltro l'art. 3 dello
stesso decreto ha abrogato gli articoli 162, 163 e 165.
156. Doveri dell'impiegato.
Nel contratto sono particolarmente richiamati, fra i doveri dell'impiegato, gli
obblighi: di fedeltà; di prestare la propria opera con la massima diligenza nel
disimpegno delle mansioni che gli sono affidate; della disciplina;
dell'osservanza del segreto d'ufficio; di conformarsi nei rapporti d'ufficio al
principio di un'assidua e solerte collaborazione; di tenere nei confronti del
pubblico un comportamento conforme al prestigio dell'ufficio all'estero e tale
da stabilire rapporti di fiducia; di adeguare la condotta anche privata alla
dignità dell'ufficio; di non esercitare altre attività lavorative (190).
------------------------
(190) L'intero titolo VI è stato così sostituito dall'art. 1, D.Lgs. 7 aprile
2000, n. 103. Peraltro l'art. 3 dello stesso decreto ha abrogato gli articoli
162, 163 e 165.
157. Retribuzione.
La retribuzione annua base è fissata dal contratto individuale tenendo conto
delle condizioni del mercato del lavoro locale, del costo della vita e,
principalmente, delle retribuzioni corrisposte nella stessa sede da
rappresentanze diplomatiche, uffici consolari, istituzioni culturali di altri
Paesi in primo luogo di quelli dell'Unione europea, nonché da organizzazioni
internazionali. Si terrà altresì conto delle eventuali indicazioni di massima
fornite annualmente dalle OO.SS. La retribuzione deve comunque essere congrua ed
adeguata a garantire l'assunzione degli elementi più qualificati.
La retribuzione annua base è suscettibile di revisione in relazione alle
variazioni dei termini di riferimento di cui al precedente comma e all'andamento
del costo della vita.
La retribuzione annua base è determinata in modo uniforme per Paese e per
mansioni omogenee. Può essere consentita in via eccezionale, nello stesso Paese,
una retribuzione diversa per quelle sedi che presentino un divario
particolarmente sensibile nel costo della vita.
La retribuzione è di norma fissata e corrisposta in valuta locale, salva la
possibilità di ricorrere ad altra valuta in presenza di particolari motivi. Agli
effetti di cui al presente titolo, il corrispettivo in lire della retribuzione
corrisposta all'estero viene calcolato secondo un tasso di ragguaglio stabilito
ai sensi dell'art. 209 (191).
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(191) Articolo sostituito dall'art. 1, L. 17 luglio 1970, n. 569.
Successivamente l'intero titolo VI è stato così sostituito dall'art. 1, D.Lgs. 7
aprile 2000, n. 103. Peraltro l'art. 3 dello stesso decreto ha abrogato gli
articoli 162, 163 e 165.
157-bis. Assegno per il nucleo familiare.
L'assegno per il nucleo familiare è regolato dall'articolo 2 del decreto-legge
13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988,
n. 153, fatta salva l'applicazione della normativa locale se più favorevole al
lavoratore (192).
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(192) L'intero titolo VI è stato così sostituito dall'art. 1, D.Lgs. 7 aprile
2000, n. 103. Peraltro l'art. 3 dello stesso decreto ha abrogato gli articoli
162, 163 e 165.
157-ter. Orario di lavoro, orario di servizio e festività.
La durata normale dell'orario di lavoro è fissata dal contratto, nel rispetto di
quanto stabilito dall'articolo 154.
Gli impiegati a contratto sono tenuti a svolgere le proprie mansioni, nei limiti
dell'orario di lavoro stabilito dal contratto, all'interno dell'orario di
servizio stabilito dal capo dell'ufficio. L'orario di lavoro non può essere
comunque superiore a quello previsto per gli impiegati di ruolo in Italia.
Il personale assunto a contratto beneficia dello stesso numero di giornate
festive retribuite previste dal calendario delle festività osservate dalla sede
di servizio. Qualora la normativa locale imponga la concessione di un numero
superiore di giornate festive retribuite e il dipendente decida di avvalersene,
il periodo di ferie di cui all'articolo 157-quater viene ridotto in misura
corrispondente.
Per particolari esigenze di servizio il capo dell'ufficio può richiedere anche
agli impiegati a contratto di prolungare la prestazione di lavoro oltre l'orario
di servizio normalmente previsto, salvo recupero da effettuarsi secondo le
modalità previste per il personale in servizio nella stessa sede (193).
------------------------
(193) L'intero titolo VI è stato così sostituito dall'art. 1, D.Lgs. 7 aprile
2000, n. 103. Peraltro l'art. 3 dello stesso decreto ha abrogato gli articoli
162, 163 e 165.
157-quater. Ferie.
Il periodo di ferie per il personale a contratto è di 26 giorni lavorativi, in
aggiunta ai sei giorni di cui alla legge 23 dicembre 1977, n. 937. Sono concessi
periodi superiori ove disposto dalla legislazione locale.
Il dipendente assunto ai sensi dell'articolo 153 ha diritto ad un periodo di
ferie in proporzione alla durata del suo rapporto di impiego.
Il dipendente non può rinunciare alle ferie. Per esigenze di servizio il
godimento delle ferie può essere rimandato all'anno successivo. Non possono
essere cumulati più di due periodi di ferie annuali (194).
------------------------
(194) L'intero titolo VI è stato così sostituito dall'art. 1, D.Lgs. 7 aprile
2000, n. 103. Peraltro l'art. 3 dello stesso decreto ha abrogato gli articoli
162, 163 e 165.
157-quinquies. Permessi.
Agli impiegati a contratto a tempo indeterminato sono concessi permessi, in
occasione di eventi familiari particolarmente rilevanti, determinati con decreto
del Ministro degli affari esteri in misura non superiore a quella prevista per
il restante personale.
Il lavoratore ha l'obbligo di esibire all'ufficio di appartenenza regolare
documentazione. Durante i permessi, egli ha diritto all'intera retribuzione per
un periodo comunque non superiore a 15 giorni nell'anno solare, esclusi dal
computo i giorni relativi al permesso per contrarre matrimonio (195).
------------------------
(195) L'intero titolo VI è stato così sostituito dall'art. 1, D.Lgs. 7 aprile
2000, n. 103. Peraltro l'art. 3 dello stesso decreto ha abrogato gli articoli
162, 163 e 165.
157-sexies. Assenze dal servizio.
L'astensione obbligatoria e facoltativa per gravidanza e puerperio è regolata
dalla legge italiana, salva l'applicazione della normativa locale se più
favorevole alla lavoratrice.
Per i contratti a tempo indeterminato, in caso di malattia, all'impiegato
assente spetta l'intera retribuzione per i primi 45 giorni e, nei successivi 15
giorni, la retribuzione ridotta di un quinto. Superato tale periodo, possono
essere concessi ulteriori sei mesi senza retribuzione. Trascorso tale periodo
massimo di 240 giorni, durante il quale il lavoratore ha diritto alla
conservazione del posto, si può procedere alla risoluzione del rapporto di
impiego.
Superato il periodo di prova, per gravi motivi personali o di famiglia
all'impiegato può essere autorizzata un'assenza dal servizio non retribuita per
non più di tre mesi.
La durata complessiva di assenza dal servizio fruita ai sensi del presente
articolo, eccettuati i periodi di cui al primo comma, non può superare i dodici
mesi in un quinquennio (196).
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(196) L'intero titolo VI è stato così sostituito dall'art. 1, D.Lgs. 7 aprile
2000, n. 103. Peraltro l'art. 3 dello stesso decreto ha abrogato gli articoli
162, 163 e 165.
158. Previdenza e assistenza.
La tutela previdenziale viene assicurata nelle forme previste dalla normativa
locale, ivi comprese le convenzioni e gli accordi internazionali in vigore. Ove
la normativa locale non preveda alcuna forma di tutela previdenziale, o
statuisca in modo manifestamente insufficiente, gli impiegati a contratto
possono, su richiesta, essere assicurati presso enti assicurativi italiani o
stranieri.
Gli impiegati a contratto di cittadinanza italiana possono optare per
l'applicazione della legislazione previdenziale italiana.
Per quanto riguarda l'assistenza sanitaria, essa viene assicurata nelle forme
prescritte come obbligatorie dalla normativa locale. Nel caso la normativa
locale non preveda forme di assicurazione sanitaria obbligatoria, o qualora
statuisca in modo manifestamente insufficiente, gli impiegati a contratto sono
assicurati, per prestazioni sanitarie in caso di malattia e maternità, presso
enti assicurativi italiani o stranieri nei limiti dei livelli di assistenza
garantiti in Italia dal Servizio sanitario nazionale. La polizza deve prevedere
anche la copertura del coniuge, purché convivente e a carico, e dei figli fino
al ventiseiesimo anno di età, purché conviventi e a carico (197).
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(197) L'intero titolo VI è stato così sostituito dall'art. 1, D.Lgs. 7 aprile
2000, n. 103. Peraltro l'art. 3 dello stesso decreto ha abrogato gli articoli
162, 163 e 165.
158-bis. Infortuni sul lavoro e malattie professionali.
Gli uffici all'estero sono tenuti ad assicurare gli impiegati a contratto contro
gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali nelle forme previste dalla
legislazione locale, ivi comprese le convenzioni e gli accordi internazionali in
vigore. Ove la normativa locale non preveda alcuna forma di tutela contro gli
infortuni sul lavoro e le malattie professionali, o statuisca in modo
manifestamente insufficiente, gli impiegati a contratto sono assicurati presso
enti assicurativi italiani o stranieri nei limiti delle corrispondenti
assicurazioni garantite alle analoghe categorie di impiegati in Italia.
Gli impiegati a contratto di cittadinanza italiana possono in ogni caso, su
richiesta, essere assicurati contro gli infortuni e le malattie professionali ai
sensi della legislazione italiana.
Il rapporto di lavoro è risolto in caso di accertata inabilità permanente allo
svolgimento delle mansioni contrattuali (198).
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(198) L'intero titolo VI è stato così sostituito dall'art. 1, D.Lgs. 7 aprile
2000, n. 103. Peraltro l'art. 3 dello stesso decreto ha abrogato gli articoli
162, 163 e 165.
158-ter. Provvidenze scolastiche.
1. Al personale a contratto a tempo indeterminato regolato dalla legge italiana
in servizio presso le Rappresentanze diplomatiche, gli Uffici consolari e gli
Istituti italiani di cultura all'estero il quale abbia figli maggiorenni a
carico che, per cause di comprovata forza maggiore connesse con la situazione
della sede di servizio, non possano frequentare regolari corsi di istruzione
universitaria o professionali assimilabili sul posto, può essere accordato, a
domanda, un rimborso delle spese relative all'iscrizione ed alla frequenza di
detti corsi presso istituti universitari o professionali in altra sede,
limitatamente al periodo di sussistenza delle predette condizioni di forza
maggiore e comunque non oltre il ventiseiesimo anno di età.
2. I rimborsi sono riconosciuti in una misura percentuale da determinare,
all'inizio di ogni anno, con decreto del Ministro degli affari esteri, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in relazione alle
disponibilità finanziarie. Tale misura non può comunque essere superiore al 60
per cento delle spese effettivamente sostenute per ciascun figlio.
3. L'importo del rimborso accordato ai sensi dei commi 1 e 2 non può eccedere,
per ciascun figlio, il 5 per cento dell'ammontare annuo della retribuzione base
contrattualmente prevista (199).
------------------------
(199) Articolo aggiunto dall'art. 4, L. 21 dicembre 2001, n. 442.
159. Viaggi di servizio.
In aggiunta alle spese di viaggio, all'impiegato a contratto viene corrisposta,
per i viaggi di servizio, un'indennità giornaliera pari a un trentesimo della
retribuzione base in godimento o, qualora più elevata, della retribuzione base
dell'impiegato a contratto con analoghe mansioni in servizio nel Paese in cui la
missione è effettuata. Qualora nel Paese non vi siano impiegati a contratto con
analoghe mansioni, l'indennità è fissata dal Ministero in riferimento ai criteri
di cui all'articolo 157, primo comma (200).
------------------------
(200) L'intero titolo VI è stato così sostituito dall'art. 1, D.Lgs. 7 aprile
2000, n. 103. Peraltro l'art. 3 dello stesso decreto ha abrogato gli articoli
162, 163 e 165.
160. Assunzione presso altro ufficio.
Nel caso di chiusura o soppressione di un ufficio all'estero, l'amministrazione
si impegna, nei limiti consentiti dalle esigenze di servizio e dalle
disponibilità di bilancio, a ricollocare entro tre mesi gli impiegati a
contratto presso un altro ufficio all'estero, fermo restando quanto previsto
dall'articolo 166, primo comma, lettera f). L'impiegato riassunto presso altro
ufficio conserva, a tutti gli effetti, la precedente anzianità di servizio ed il
precedente regime contrattuale.
L'impiegato che sia cessato dal servizio per gravi e documentati motivi
personali, dopo avere prestato lodevole servizio per almeno cinque anni presso
un ufficio all'estero, può in via eccezionale essere autorizzato, tenuto conto
delle esigenze di servizio, a svolgere le proprie mansioni presso un altro
ufficio all'estero entro tre mesi dalla cessazione presso la sede precedente.
Anche nei casi di cui al presente comma, l'impiegato conserva la precedente
anzianità di servizio ed il precedente regime contrattuale (201).
Nei casi previsti dai precedenti commi si prescinde, nella riassunzione, dalle
disposizioni di cui all'articolo 155. Non può in ogni caso essere riassunto
l'impiegato che sia cessato dal servizio ai sensi dell'articolo 161 e
dell'articolo 166, primo comma, lettere a), b), c), d) ed e). Nel caso di
soppressione o chiusura di istituti italiani di cultura, la riassunzione potrà
essere disposta, tenuto conto delle esigenze di servizio, anche in deroga alle
dotazioni di personale a contratto stabilite per i singoli istituti con apposito
decreto ministeriale.
Nei soli casi di cui al primo comma, agli impiegati a contratto viene attribuito
un contributo alle spese di trasferimento nella misura determinata con apposito
decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica (202).
------------------------
(201) Comma così sostituito dall'art. 5, L. 21 dicembre 2001, n. 442.
(202) L'intero titolo VI è stato così sostituito dall'art. 1, D.Lgs. 7 aprile
2000, n. 103. Peraltro l'art. 3 dello stesso decreto ha abrogato gli articoli
162, 163 e 165.
161. Cessazione dal servizio.
Gli impiegati a contratto, oltre che per le cause previste dalle disposizioni
del presente titolo e dalla normativa locale, cessano dal servizio il primo
giorno del mese successivo al compimento del sessantacinquesimo anno di età. È
fatta salva la possibilità di adottare limiti differenti, qualora previsti dalla
normativa locale (203).
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(203) L'intero titolo VI è stato così sostituito dall'art. 1, D.Lgs. 7 aprile
2000, n. 103. Peraltro l'art. 3 dello stesso decreto ha abrogato gli articoli
162, 163 e 165.
(giurisprudenza di legittimità)
162. Durata del contratto - Retribuzione.
[Il contratto di prima assunzione ha termine alla fine del secondo anno solare
successivo alla stipulazione.
In caso di successiva conferma in servizio il nuovo contratto è stipulato a
tempo indeterminato.
La retribuzione annua base è fissata secondo i criteri e nei limiti stabiliti
dal primo comma dell'art. 157 (204).
La retribuzione base è determinata in modo uniforme per Paese e per mansioni.
Può essere consentita in via eccezionale, nello stesso Paese, una retribuzione
diversa per quei centri che presentano un divario particolarmente sensibile nel
costo della vita.
La retribuzione è aumentata del 2% per ogni biennio di lodevole servizio, fermi
restando i limiti di cui al quarto comma dell'art. 157 (205).
La retribuzione è aumentata del 10% per gli impiegati coniugati con il coniuge a
carico e del 5% per ciascun figlio minorenne a carico. Se entrambi i coniugi
sono dipendenti dell'Amministrazione, gli aumenti per i figli sono corrisposti
all'impiegato capo famiglia (206).
Al personale non coniugato e con prole spetta per il primo e per ogni altro
figlio minorenne a carico un aumento della retribuzione rispettivamente del 10%
e del 5% (207)] (208).
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(204) Comma modificato prima dall'art. 2, L. 17 luglio 1970, n. 569, riportata
al n. C/X e poi così sostituito dall'art. 1, comma 132, L. 23 dicembre 1996, n.
662, riportata alla voce Amministrazione del patrimonio e contabilità generale
dello Stato. Modifiche al presente comma erano state disposte anche dal D.L. 23
giugno 1995, n. 247, non convertito in legge.
(205) Comma così modificato dall'art. 2, L. 17 luglio 1970, n. 569, riportata al
n. C/X e poi abrogato dall'art. 1, comma 132, L. 23 dicembre 1996, n. 662,
riportato alla voce Amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello
Stato.
(206) Comma abrogato dall'art. 1, comma 132, L. 23 dicembre 1996, n. 662,
riportata alla voce Amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello
Stato.
(207) Comma abrogato dall'art. 1, comma 132, L. 23 dicembre 1996, n. 662,
riportata alla voce Amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello
Stato.
(208) L'intero titolo VI è stato così sostituito dall'art. 1, D.Lgs. 7 aprile
2000, n. 103. Peraltro l'art. 3 dello stesso decreto ha abrogato gli articoli
162, 163 e 165.
163. Congedo.
[Il contratto prevede un congedo ordinario annuale di tre settimane durante il
periodo di contratto a termine, e di un mese durante il periodo di contratto a
tempo indeterminato. Il congedo è aumentato di una o di due settimane per gli
impiegati in servizio rispettivamente nelle sedi disagiate e nelle sedi
particolarmente disagiate.
L'impiegato non può rinunciare al congedo. Per esigenze di servizio il godimento
del congedo ordinario può essere rimandato all'anno successivo. Non possono
essere cumulati più di due periodi di congedo ordinario annuale.
La durata del congedo straordinario per gravidanza e puerperio è stabilita dalla
legge italiana. Durante tale periodo l'impiegata ha diritto alla retribuzione
intera nel primo mese e alla retribuzione ridotta di un quinto per un ulteriore
periodo massimo di due mesi e mezzo.
In caso di malattia, all'impiegato può essere concesso un congedo straordinario
con corresponsione della retribuzione fino a un massimo di un mese in un anno.
Durante il periodo di contratto a termine può essere concesso nell'anno per gli
stessi motivi un secondo mese di congedo straordinario non retribuito; durante
il periodo di contratto a tempo indeterminato può essere concesso nell'anno e
sempre per motivi di salute un secondo mese di congedo straordinario con
corresponsione della retribuzione ridotta di un quinto, cui può in casi di
particolare gravità aggiungersi un congedo straordinario non retribuito per non
più di quattro mesi.
Per gravi motivi di famiglia l'impiegato può ottenere, nel periodo di contratto
a tempo indeterminato, un congedo straordinario non retribuito per non più di
tre mesi.
La durata complessiva del congedo straordinario non può superare, in ogni caso,
dodici mesi in un quinquennio] (209).
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(209) L'intero titolo VI è stato così sostituito dall'art. 1, D.Lgs. 7 aprile
2000, n. 103. Peraltro l'art. 3 dello stesso decreto ha abrogato gli articoli
162, 163 e 165.
164. Sanzioni disciplinari.
Agli impiegati a contratto può essere inflitta la sanzione del rimprovero
verbale e, in caso di recidiva, della censura per lievi infrazioni ai doveri
d'ufficio, quali ad esempio:
a) inosservanza delle disposizioni di servizio;
b) condotta non conforme a princìpi di correttezza;
c) insufficiente rendimento;
d) comportamento non conforme al decoro delle funzioni.
Può essere inflitta, previa autorizzazione ministeriale, la sanzione della
sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino ad un massimo di
10 giorni nel caso di:
a) recidiva plurima nelle infrazioni di cui al comma precedente;
b) assenza ingiustificata dal servizio, fino ai 10 giorni, o arbitrario
abbandono dello stesso;
c) manifestazioni ingiuriose nei confronti dell'amministrazione, nel rispetto
della libertà di pensiero;
d) svolgimento di attività lavorative in violazione del divieto di cui
all'articolo 156;
e) minacce, ingiurie gravi, calunnie o diffamazioni verso il pubblico o altri
dipendenti;
f) atti, comportamenti o molestie, anche di carattere sessuale, che siano lesivi
della dignità della persona.
Nei casi di infrazioni più gravi si procede alla risoluzione del rapporto di
impiego a norma dell'articolo 166.
Nei casi previsti dai commi precedenti l'irrogazione delle sanzioni disciplinari
è preceduta dalla contestazione scritta dell'addebito. All'impiegato a contratto
è concesso un termine di 10 giorni per fornire le proprie giustificazioni (210).
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(210) L'intero titolo VI è stato così sostituito dall'art. 1, D.Lgs. 7 aprile
2000, n. 103. Peraltro l'art. 3 dello stesso decreto ha abrogato gli articoli
162, 163 e 165.
165. Assicurazioni sociali.
[Il contratto di impiego prevede le assicurazioni per invalidità, vecchiaia e
superstiti gestite dall'INPS nonché per assistenza malattia da parte dell'ENPAS,
sempre che le corrispondenti forme di protezione sociale non siano stabilite con
carattere di obbligatorietà dalla legislazione locale.
Ove la legge locale prevede l'obbligo di tali assicurazioni, può provvedersi per
particolari situazioni locali, in Paesi da determinarsi con decreto del Ministro
per gli affari esteri di concerto con il Ministro per il tesoro, ad
un'assicurazione integrativa presso l'INPS e l'ENPAS.
Il premio mensile dell'assicurazione integrativa per invalidità, vecchiaia e
superstiti non può superare il 70 per cento del contributo dovuto per la
corrispondente assicurazione sociale obbligatoria del personale di analoga
categoria in Italia ed è ripartito fra Stato e dipendenti nella proporzione
stabilita per gli iscritti alla relativa gestione INPS.
I contributi dovuti dallo Stato e dagli assicurati all'INPS e all'ENPAS sono
commisurati ad una retribuzione convenzionale da stabilirsi con decreto dei
Ministri per il lavoro e la previdenza sociale, per gli affari esteri e per il
tesoro sentito l'ente assicuratore interessato.
I contratti di assicurazione con l'INPS e con l'ENPAS sono stipulati sulla base
di convenzioni concluse con gli enti stessi dal Ministro per gli affari esteri
previa intesa con i Ministri per il tesoro e per il lavoro e la previdenza
sociale.
Il contratto di impiego prevede altresì la concessione di un equo indennizzo
nelle stesse misure stabilite per le corrispondenti categorie degli impiegati di
ruolo, qualora il contrattista, a causa di infermità riconosciuta dipendente da
causa di servizio, subisca la perdita totale o parziale dell'integrità fisica]
(211).
------------------------
(211) L'intero titolo VI è stato così sostituito dall'art. 1, D.Lgs. 7 aprile
2000, n. 103. Peraltro l'art. 3 dello stesso decreto ha abrogato gli articoli
162, 163 e 165.
(giurisprudenza di legittimità)
166. Risoluzione del contratto.
Il contratto a tempo indeterminato può essere risolto da parte dell'impiegato
con un preavviso di tre mesi, salva la possibilità di ridurre tale periodo con
il consenso dell'ufficio all'estero. Da parte dell'ufficio all'estero il
contratto può essere risolto, con provvedimento motivato inviato
all'interessato, nei casi seguenti:
a) per incapacità professionale;
b) recidiva nelle infrazioni di cui al secondo comma dell'articolo 164 o
recidiva plurima nelle infrazioni di cui al primo comma dello stesso articolo;
c) assenza arbitraria ed ingiustificata dal servizio per un periodo superiore a
10 giorni consecutivi lavorativi;
d) persistente insufficiente rendimento, ovvero qualsiasi fatto grave che
dimostri piena incapacità ad adempiere adeguatamente agli obblighi di servizio;
e) condanna passata in giudicato per un delitto che, commesso fuori dal servizio
e non attinente in via diretta al rapporto di lavoro, non ne consenta la
prosecuzione per la sua specifica gravità;
f) per riduzione di personale o per chiusura della sede di servizio, fatta salva
la possibilità di riassunzione presso altro ufficio ai sensi dell'articolo 160.
Nei casi di risoluzione del contratto di cui al comma precedente, l'ufficio
all'estero è tenuto ad un preavviso di tre mesi. In luogo del preavviso
l'ufficio può disporre, previa autorizzazione del Ministero, l'erogazione di
un'indennità in misura corrispondente all'intera retribuzione spettante per il
periodo di mancato preavviso.
Il preavviso di tre mesi non è dovuto nel caso di:
a) commissione in servizio di gravi fatti illeciti di rilevanza penale;
b) alterchi con vie di fatto nei confronti di altri dipendenti o terzi;
c) accertamento che l'impiego fu conseguito mediante la produzione di documenti
falsi o comunque con mezzi fraudolenti;
d) commissione in genere di atti o fatti dolosi di gravità tale da non
consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto di lavoro;
e) condanna passata in giudicato per reati che comportino, in Italia,
l'interdizione perpetua dai pubblici uffici.
In tutti i casi il rapporto di impiego è risolto previa autorizzazione
ministeriale (212).
------------------------
(212) L'intero titolo VI è stato così sostituito dall'art. 1, D.Lgs. 7 aprile
2000, n. 103. Peraltro l'art. 3 dello stesso decreto ha abrogato gli articoli
162, 163 e 165.
167. Riserva di posti per gli impiegati a contratto in occasione dei concorsi
per l'accesso ai ruoli organici.
In occasione dei concorsi per l'accesso ai ruoli organici del Ministero degli
affari esteri, il dieci per cento dei posti messi a concorso è riservato agli
impiegati di nazionalità italiana con contratto a tempo indeterminato in
possesso dei requisiti previsti dal bando di concorso.
I posti riservati, se non utilizzati ai sensi del comma precedente, verranno
conferiti ai restanti candidati idonei.
Il personale a contratto immesso nei ruoli dovrà, entro un quadriennio
dall'immissione nei ruoli, prestare servizio per almeno diciotto mesi presso
l'Amministrazione centrale (213).
------------------------
(213) Articolo modificato dall'art. 15, L. 17 luglio 1970, n. 569 e dall'art. 6,
L. 13 agosto 1980, n. 462. Successivamente l'intero titolo VI è stato così
sostituito dall'art. 1, D.Lgs. 7 aprile 2000, n. 103. Peraltro l'art. 3 dello
stesso decreto ha abrogato gli articoli 162, 163 e 165.
TITOLO VII
(giurisprudenza di legittimità)
168. Esperti.
L'Amministrazione degli affari esteri può utilizzare negli uffici centrali o
nelle rappresentanze diplomatiche e negli uffici consolari, per l'espletamento
di specifici incarichi che richiedano particolare competenza tecnica e ai quali
non si possa sopperire con funzionari diplomatici, esperti tratti da personale
dello Stato o di Enti pubblici appartenenti a carriere direttive o di uguale
rango.
Qualora per speciali esigenze anche di carattere tecnico o linguistico non possa
farsi ricorso per incarichi presso uffici all'estero ad esperti tratti dal
personale dello Stato e da Enti pubblici, l'Amministrazione degli affari esteri
può utilizzare in via eccezionale e fino ad un massimo di trenta unità, persone
estranee alla pubblica Amministrazione purché di notoria qualificazione nelle
materie connesse con le funzioni del posto che esse sono destinate a ricoprire.
Le persone predette devono essere in possesso della cittadinanza italiana, in
età compresa tra i trentacinque e i sessantacinque anni e godere di costituzione
fisica idonea ad affrontare il clima della sede cui sono destinate. All'atto
dell'assunzione dell'incarico, le persone predette prestano promessa solenne ai
sensi dell'art. 11 del testo unico approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. L'incarico non crea aspettativa di impiego
stabile né dà diritto, alla scadenza, a indennizzo o liquidazione di alcun
genere (213/a).
L'esperto inviato in servizio presso un ufficio all'estero, a norma dei
precedenti commi, occupa un posto espressamente istituito, sentito il consiglio
di amministrazione, ai sensi dell'articolo 32, nell'organico dell'ufficio
stesso, in corrispondenza, anche ai fini del trattamento economico, a quello di
primo segretario o di consigliere o di primo consigliere, nel limite massimo di
otto posti, ovvero di console aggiunto o console ed assume in loco la qualifica
di addetto per il settore di sua competenza. Per gli esperti in servizio
all'estero si osservano le disposizioni degli articoli 142, 143, 144, 147 e 170
in quanto applicabili, dell'articolo 148 e le disposizioni della parte terza per
essi previste.
Resta fermo il posto corrispondente ai fini del trattamento economico a quello
di primo consigliere, attualmente ricoperto dai singoli interessati, sino al
termine definitivo del loro incarico, nonché il posto di pari livello già
istituito per gli esperti regionali di cui all'articolo 58 della legge 6
febbraio 1996, n. 52, e successive modificazioni (214).
Gli incarichi di cui al presente articolo sono conferiti con decreto del
Ministro per gli affari esteri, sentito il Consiglio di amministrazione del
Ministero, di concerto con il Ministro per il tesoro e, per il personale di
altre Amministrazioni o di Enti pubblici, anche con il Ministro competente o
vigilante. Gli incarichi sono biennali. Alla stessa persona possono essere
conferiti più incarichi purché, nel complesso, non superino gli otto anni. Gli
incarichi sono revocabili in qualsiasi momento a giudizio del Ministro per gli
affari esteri.
Gli esperti tratti dal personale dello Stato sono collocati fuori ruolo con le
modalità previste dai rispettivi ordinamenti.
Gli esperti tratti dal personale dello Stato, inviati ad occupare un posto di
organico in rappresentanze permanenti presso Organismi internazionali, non
possono superare il numero di cinquantuno, comprese le quattro unità fissate
dall'articolo 58, comma 2, della legge 6 febbraio 1996, n. 52, e successive
modificazioni. Il Ministro per gli affari esteri può chiedere che il Ministro
per il lavoro e la previdenza sociale metta a disposizione dell'Amministrazione
degli affari esteri fino a dieci funzionari direttivi del Ministero stesso di
grado non inferiore a direttore di sezione o equiparato, in posizione di fuori
ruolo per essere inviati all'estero ai sensi del presente articolo (215).
Gli esperti che l'Amministrazione degli affari esteri può utilizzare a norma del
presente articolo non possono complessivamente superare il numero di
centosessantacinque, di cui cinque da destinare a posti di addetto agricolo, con
l'esclusione delle unità riservate da speciali disposizioni di legge
all'espletamento di particolari compiti relativi alla tutela dell'ordine
pubblico e della sicurezza nazionale nonché al contrasto della criminalità
organizzata e delle violazioni in materia economica e finanziaria a tutela del
bilancio dello Stato e dell'Unione europea, di cui all'articolo 4 del decreto
legislativo 19 marzo 2001, n. 68 (216).
Le disposizioni del presente articolo non si applicano al personale comandato o
collocato fuori ruolo presso il Ministero degli affari esteri in virtù di altre
disposizioni né a quello inviato all'estero in missione temporanea (217).
------------------------
(213/a) Comma così modificato dal comma 8 dell'art. 1, L. 31 marzo 2005, n. 56.
(214) L'originario terzo comma, già sostituito dall'art. 3, D.Lgs. 27 febbraio
1998, n. 62, è stato così sostituito dagli attuali commi terzo e quarto
dall'art. 5, comma 2, L. 26 maggio 2000, n. 147.
(215) Comma così modificato prima dall'art. 58, L. 6 febbraio 1996, n. 52 e poi
dall'art. 22, L. 23 aprile 2003, n. 109.
(216) Comma da ultimo modificato dall'art. 22, L. 23 aprile 2003, n. 109 e poi
così sostituito dal comma 8 dell'art. 1, L. 31 marzo 2005, n. 56. Vedi, anche,
il comma 9 dello stesso art. 1.
(217) Vedi, anche, l'art. 11, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, riportato alla voce
Stupefacenti.
(giurisprudenza di legittimità)
169. Incarico della direzione di uffici consolari di I categoria.
Il Ministro può, per particolari esigenze di servizio e su parere favorevole del
Consiglio di amministrazione, incaricare della direzione di uffici consolari di
I categoria persone che abbiano già appartenuto alla carriera diplomatica.
L'incarico è conferito per un periodo non superiore a tre anni e può essere
rinnovato alla scadenza, con le stesse forme, per un ulteriore periodo non
superiore a tre anni. L'incarico è in qualsiasi momento revocabile a giudizio
del Ministro.
Si applicano le disposizioni degli articoli 142, 143 e 148.
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PARTE TERZA
TRATTAMENTO ECONOMICO ALL'ESTERO VIAGGI - DISPOSIZIONI GENERALI
TITOLO I
Trattamento economico del personale in servizio all'estero
(giurisprudenza di legittimità)
170. Assegni e indennità.
Il personale dell'Amministrazione degli affari esteri, oltre allo stipendio e
agli assegni di carattere fisso e continuativo previsti per l'interno, compresa
l'eventuale indennità o retribuzione di posizione nella misura minima prevista
dalle disposizioni applicabili, tranne che per tali assegni sia diversamente
disposto, percepisce, quando è in servizio presso le rappresentanze diplomatiche
e gli uffici consolari di prima categoria, l'indennità di servizio all'estero,
stabilita per il posto di organico che occupa, nonché le altre competenze
eventualmente spettanti in base alle disposizioni del presente decreto (218).
Nessun'altra indennità ordinaria e straordinaria può essere concessa, a
qualsiasi titolo, al personale suddetto in relazione al servizio prestato
all'estero in aggiunta al trattamento previsto dal presente decreto.
Salvo i casi specificamente previsti, le disposizioni della presente parte si
applicano al personale dei ruoli organici dell'Amministrazione degli affari
esteri.
Ai fini delle disposizioni della presente parte si intendono per familiari a
carico: il coniuge e, sempre che minorenni, i figli legittimi, i figli
legittimati, i figli naturali legalmente riconosciuti, i figli adottivi, gli
affiliati, i figli nati da precedente matrimonio del coniuge, nonché i figli
maggiorenni inabili a qualsiasi proficua attività e quelli che si trovano nelle
condizioni previste dall'articolo 7 comma 3, della legge 31 luglio 1975, n. 364
(219).
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(218) Comma così sostituito dall'art. 4, D.Lgs. 27 febbraio 1998, n. 62,
riportato al n. A/CXIX.
(219) Comma così sostituito dall'art. 4, D.Lgs. 27 febbraio 1998, n. 62,
riportato al n. A/CXIX.
(giurisprudenza di legittimità)
171. Indennità di servizio all'estero.
1. L'indennità di servizio all'estero non ha natura retributiva essendo
destinata a sopperire agli oneri derivanti dal servizio all'estero ed è ad essi
commisurata. Essa tiene conto della peculiarità della prestazione lavorativa
all'estero, in relazione alle specifiche esigenze del servizio
diplomatico-consolare.
2. L'indennità di servizio all'estero è costituita:
a) dall'indennità base di cui all'allegata tabella A (219/a);
b) dalle maggiorazioni relative ai singoli uffici determinate secondo
coefficienti di sede da fissarsi con decreto del Ministro degli affari esteri,
di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica sentita la commissione di cui all'articolo 172. Qualora ricorrano
esigenze particolari, possono essere fissati coefficienti differenti per i
singoli posti di organico in uno stesso ufficio.
3. I coefficienti di sede sono fissati, nei limiti delle disponibilità
finanziarie, sulla base:
a) del costo della vita, desunto dai dati statistici elaborati dalle Nazioni
Unite e dall'Unione europea, con particolare riferimento al costo degli alloggi
e dei servizi. Il Ministero può a tal fine avvalersi di agenzie specializzate a
livello internazionale;
b) degli oneri connessi con la vita all'estero, determinati in relazione al
tenore di vita ed al decoro connesso con gli obblighi derivanti dalle funzioni
esercitate, anche sulla base delle relazioni dei capi delle rappresentanze
diplomatiche e degli uffici consolari, nonché dei rapporti dell'Ispettore
generale del Ministero e delle rappresentanze all'estero;
c) del corso dei cambi.
4. Ai fini dell'adeguamento dei coefficienti alle variazioni del costo della
vita si seguono i parametri di riferimento indicati nel comma 3, lettera a).
Tale adeguamento sarà ponderato in relazione agli oneri indicati nel comma 3,
lettera b).
5. Nelle sedi in cui esistono situazioni di rischio e disagio, da valutarsi in
base alle condizioni di sicurezza, alle condizioni sanitarie ed alle strutture
medico-ospedaliere, alle condizioni climatiche e di inquinamento, al grado di
isolamento, nonché a tutte le altre condizioni locali tra cui anche la notevole
distanza geografica dall'Italia, il personale percepisce una apposita
maggiorazione dell'indennità di servizio prevista dal comma 1. Tale
maggiorazione viene determinata con decreto del Ministro degli affari esteri, di
intesa con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, sentita la commissione permanente di finanziamento, tenendo conto
delle classificazioni delle sedi estere in base al disagio adottate dalla
Commissione dell'Unione europea. Essa non può in alcun caso superare l'80 per
cento dell'indennità ed è soggetta a verifica periodica, almeno biennale.
6. Qualora dipendenti fra loro coniugati vengano destinati a prestare servizio
nello stesso ufficio all'estero o nella stessa città seppure in uffici diversi,
l'indennità di servizio all'estero viene ridotta per ciascuno di essi nella
misura del 14 per cento.
7. Le indennità base di cui al comma 2 possono essere periodicamente aggiornate
con decreto del Ministro degli affari esteri, d'intesa con il Ministero del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per tener conto della
variazione percentuale del valore medio dell'indice dei prezzi rilevato
dall'ISTAT. La variazione dell'indennità base non potrà comunque comportare un
aumento automatico dell'ammontare in valuta delle indennità di servizio
all'estero corrisposte. Qualora la base contributiva, determinata ai sensi delle
disposizioni vigenti, dovesse risultare inferiore all'indennità integrativa
speciale prevista per l'interno, il calcolo dei contributi previdenziali verrà
effettuato sulla base di tale indennità. Restano escluse dalla base contributiva
pensionabile le indennità integrative concesse ai sensi dell'articolo 189 (220).
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(219/a) La tabella A è riportata in allegato al D.Lgs. 27 febbraio 1998, n. 62.
(220) Articolo così sostituito dall'art. 5, D.Lgs. 27 febbraio 1998, n. 62,
riportato al n. A/CXIX.
(giurisprudenza di legittimità)
171-bis. Assegno per oneri di rappresentanza.
1. L'attività di rappresentanza, intesa come mezzo per stabilire ed intrattenere
relazioni personali con le autorità, il corpo diplomatico e gli ambienti locali,
per sviluppare iniziative e contatti di natura politica, economico-commerciale e
culturale, per accedere a determinate fonti di informazione e per assicurare una
efficace tutela delle collettività italiane all'estero, è svolta dalle seguenti
categorie di personale:
a) i capi delle rappresentanze diplomatiche;
b) i capi degli uffici consolari di I categoria;
c) gli altri funzionari della carriera diplomatica e della dirigenza
amministrativa;
d) i primi commissari amministrativi, i commissari amministrativi ed i
commissari amministrativi aggiunti;
e) i direttori degli istituti di cultura;
f) il personale dell'area della promozione culturale che presso gli istituti di
cultura ricopre un posto di addetto in sostituzione del direttore titolare,
oppure presta servizio in qualità di responsabile di sezione distaccata ai sensi
dell'articolo 7, comma 6, della legge 22 dicembre 1990, n. 401;
g) gli esperti di cui all'articolo 168 del presente decreto.
2. Al personale indicato nel comma 1 spetta un assegno quale contributo
forfettario per lo svolgimento delle attività di rappresentanza, che viene
corrisposto mensilmente unitamente all'indennità di servizio. Esso per il suo
intero ammontare non concorre a formare reddito di lavoro dipendente.
3. Per i capi delle rappresentanze diplomatiche l'ammontare dell'assegno per
oneri di rappresentanza è fissato annualmente con decreto del Ministro degli
affari esteri, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, in ragione delle specifiche esigenze di ciascuna sede.
A tal fine si tiene conto, tra l'altro, del trattamento economico del personale
di servizio necessario per il funzionamento della residenza ufficiale, nonché
degli altri oneri direttamente connessi all'attività di rappresentanza, quali il
ricevimento annuale per la festa della Repubblica, i ricevimenti in onore di
autorità del Paese di accreditamento o di personalità in visita ufficiale,
nonché tutte le manifestazioni od attività necessarie a mantenere i rapporti,
anche in base alle consuetudini del luogo, con gli esponenti più rilevanti della
locale società e con il corpo diplomatico accreditato nella sede.
4. Per ciascuna delle rimanenti categorie di personale che sono tenute a
svolgere attività di rappresentanza, l'ammontare dell'assegno viene determinato
con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica, in una misura percentuale
correlata alle specifiche funzioni svolte e compresa tra l'8 per cento e il 20
per cento dell'indennità di servizio, al netto delle maggiorazioni di famiglia e
di quelle eventualmente attribuite in relazione alle condizioni di disagio.
5. Qualora ricorrano particolari esigenze di servizio il consiglio di
amministrazione, su motivata proposta del capo missione, può deliberare che
venga attribuito un assegno per oneri di rappresentanza anche a dipendenti che
occupino posti in organico in corrispondenza di profili professionali della
settima qualifica funzionale, in misura percentuale non superiore al 5 per cento
dell'indennità di servizio, come determinata nel comma 5.
6. I percettori degli assegni per oneri di rappresentanza depositano presso
l'ufficio di appartenenza la documentazione idonea a giustificare le spese
sostenute, che viene custodita per un triennio e tenuta a disposizione
dell'Ispettorato generale. Al termine di ogni esercizio finanziario i percettori
dell'assegno di rappresentanza depositano altresì presso l'ufficio di
appartenenza autocertificazione attestante l'ammontare globale delle spese
sostenute. Le somme eventualmente non utilizzate vengono versate sul conto
corrente valuta Tesoro. Con apposita circolare verranno precisate le modalità
per l'individuazione delle spese di rappresentanza, per la predisposizione della
relativa documentazione e per la restituzione delle somme non utilizzate (221).
------------------------
(221) Articolo aggiunto dall'art. 6, D.Lgs. 27 febbraio 1998, n. 62, riportato
al n. A/CXIX.
172. Commissione permanente di finanziamento.
La Commissione permanente di finanziamento, istituita presso il Ministero degli
affari esteri per l'esame del trattamento economico del personale in servizio
all'estero, fa proposte ed esprime il proprio parere sulle questioni ad essa
deferite dalla legge e su quelle su cui il Ministro per gli affari esteri
ritiene di interpellarla.
La Commissione effettua annualmente, prima dell'inizio dell'esercizio
finanziario, un esame della situazione generale delle indennità di servizio
all'estero e fissa i criteri di massima per la revisione dei coefficienti. La
Commissione procede altresì, entro il primo trimestre di ogni esercizio
finanziario, alla valutazione delle necessità di stanziamento di bilancio per
l'esercizio successivo in materia di indennità di servizio.
La Commissione, nominata con decreto del Ministro, è composta del Ministro, del
direttore generale del personale e dell'amministrazione, dell'ispettore generale
del Ministero e degli uffici all'estero, di due funzionari diplomatici di cui
uno della Direzione generale del personale e uno della Direzione generale delle
relazioni culturali, del funzionario preposto al coordinamento degli uffici di
cui all'art. 61, di un magistrato della Corte dei conti, del direttore capo
della Ragioneria centrale, di un funzionario della Ragioneria generale dello
Stato e di un funzionario della Direzione generale del tesoro.
La Commissione è presieduta dal Ministro, o per sua delega da un Sottosegretario
di Stato, o dal direttore generale del personale o dal vice direttore generale
del personale.
Per ciascun membro della Commissione può essere nominato un sostituto.
Il presidente può chiamare a partecipare alle sedute della Commissione, per
consultazioni, anche funzionari di speciale competenza.
Le funzioni di segretario sono espletate da un funzionario della Direzione
generale del personale e dell'amministrazione.
------------------------
(giurisprudenza di legittimità)
173. Aumenti per situazione di famiglia.
1. In relazione agli oneri derivanti dal servizio del dipendente all'estero è
attribuita al medesimo, se coniugato, un aumento del 20 per cento della sua
indennità di servizio qualora il coniuge non eserciti attività lavorativa
retribuita, ovvero non goda di redditi di impresa o da lavoro autonomo in misura
superiore a quella stabilita dalle disposizioni vigenti per esser considerato
fiscalmente a carico. Qualora il coniuge fruisca di trattamento pensionistico
costituito con contributi versati in ottemperanza a disposizioni di legge e con
oneri a carico dell'erario o di enti previdenziali, dall'aumento per situazioni
di famiglia viene detratto l'importo della pensione.
2. L'aumento di cui al comma 1 non compete nei casi di nullità, annullamento,
divorzio, separazione legale o consensuale omologata, nonché nei casi di
provvedimenti di separazione o scioglimento di matrimonio pronunciati da giudice
straniero anche se non delibati.
3. All'impiegato avente figli a carico spetta per ogni figlio un aumento
dell'indennità di servizio all'estero commisurata al 5 per cento dell'indennità
di servizio che nello stesso Paese è prevista per il posto di primo segretario o
di console.
4. Gli aumenti di cui ai commi 1, 2 e 3 non sono pagabili qualora i familiari
per i quali sono previsti non risiedano stabilmente nella sede del titolare
dell'indennità, fatta eccezione per i figli che non possono risiedere nella sede
stessa per ragioni di studio o per gravi ragioni di salute o perché affidati
all'altro genitore a seguito di divorzio, annullamento, separazione legale o
consensuale omologata, nonché nei casi di provvedimenti di separazione o
scioglimento del matrimonio pronunciati dal giudice straniero anche se non
delibati o, in caso di figli naturali legalmente riconosciuti, affidati al
genitore non convivente con il dipendente all'estero. È fatta anche eccezione
per il coniuge che non possa risiedere nella stessa sede per gravi ragioni di
salute rispetto alle quali l'assistenza medica nel Paese di servizio, a giudizio
del consiglio di amministrazione, non sia adeguata: in tal caso, peraltro,
l'aumento dell'indennità di servizio in relazione al coniuge è limitato al 15
per cento. È infine fatta eccezione per il coniuge che non possa risiedere nella
stessa sede in quanto debba assistere i figli minorenni assenti dalla sede per
motivi di studio o di salute: in tal caso l'aumento dell'indennità di servizio
in relazione al coniuge è limitato al 5 per cento (221/a).
5. La nozione di residenza stabile agli effetti delle disposizioni contenute nel
comma 4, nonché i casi e le condizioni in cui le disposizioni stesse trovano
applicazione sono determinati dal regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 3 luglio 1991, n. 306, che potrà essere modificato con decreto
del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica (222).
------------------------
(221/a) Comma così modificato dall'art. 8-quater, D.L. 28 maggio 2004, n. 136,
nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.
(222) Articolo così sostituito dall'art. 7, D.Lgs. 27 febbraio 1998, n. 62.
(giurisprudenza di legittimità)
174. Indennità di servizio all'estero e indennità personale - Decorrenza.
Ai fini del presente decreto si intende per "indennità di servizio all'estero"
quella prevista dall'art. 171 e per "indennità personale" quella risultante
dall'eventuale cumulo dell'indennità di servizio all'estero con gli aumenti, in
dipendenza della situazione di famiglia, di cui all'art. 173.
L'indennità personale compete dal giorno di assunzione delle funzioni in sede al
giorno di cessazione definitiva dalle funzioni stesse.
Tuttavia, quando esigenze di servizio rendano necessaria a giudizio del
Ministero la presenza contemporanea nella stessa sede del personale cessante e
di quello subentrante, a quello cessante è conservata l'indennità personale in
godimento, per un periodo non eccedente i dieci giorni.
Fermo restando il disposto del quarto comma dell'articolo 173, gli aumenti di
cui al predetto articolo non sono pagabili fino al giorno in cui ciascun
familiare raggiunge nella sede di servizio il titolare dell'indennità. Essi,
peraltro, competono dalla data fissata dal secondo comma del presente articolo e
anche per i periodi di assenza dalla sede, purché il tempo trascorso fuori della
sede stessa non ecceda complessivamente i limiti stabiliti dal regolamento di
cui all'articolo 173. Nel caso in cui l'assenza del familiare ecceda i limiti
regolamentari di non oltre trenta giorni, gli aumenti per situazione di famiglia
vengono corrisposti limitatamente ai periodi di effettiva presenza del familiare
nella sede di servizio (223).
------------------------
(223) Comma così sostituito dall'art. 8, D.Lgs. 27 febbraio 1998, n. 62,
riportato al n. A/CXIX.
175. Indennità di sistemazione.
1. Al personale trasferito da Roma ad una sede estera o da una ad altra sede
estera spetta un'indennità di sistemazione, calcolata in base all'indennità
personale spettante all'atto dell'assunzione.
2. Nel caso di trasferimento da Roma l'indennità di sistemazione è fissata nella
misura di un settimo dell'indennità personale annua spettante per il posto di
destinazione. Nel caso di trasferimento da una ad altra sede estera, l'indennità
di sistemazione è fissata nella misura di una mensilità dell'indennità personale
stabilita per il posto di destinazione. Qualora il trasferimento si verifichi
all'interno dello stesso Paese, l'indennità in questione è fissata nella misura
del 50 per cento della indennità personale mensile stabilita per il posto di
destinazione.
3. L'indennità di sistemazione è ridotta del 40 per cento per coloro che
fruiscono di alloggio a carico dello Stato e del 20 per cento per coloro che
fruiscono di alloggio in locazione da parte dell'Amministrazione.
4. Qualora dipendenti fra loro coniugati vengano destinati o trasferiti allo
stesso ufficio all'estero o ad uffici ubicati nella stessa città, e sempre che
il divario fra le date di assunzione di servizio nella sede sia inferiore a 360
giorni, l'indennità di sistemazione spetta soltanto al dipendente che ne ha
diritto nella misura più elevata.
5. Se nel periodo intercorrente fra la destinazione o il trasferimento e
l'assunzione nella nuova sede all'estero intervengano variazioni nella misura
dell'indennità di servizio relativa al posto o negli elementi determinanti
l'ammontare dell'indennità personale, l'indennità di sistemazione viene adeguata
alle variazioni intervenute.
6. L'indennità di sistemazione è corrisposta per intero all'atto della
destinazione o del trasferimento; essa è peraltro acquisita soltanto con la
permanenza in sede di almeno sei mesi, salvo che la partenza dalla sede avvenga
per motivi non imputabili al dipendente o su giustificata richiesta del
dipendente approvata dal consiglio di amministrazione.
7. Qualora il dipendente non abbia raggiunto la residenza per effetto di
disposizioni dell'Amministrazione o per causa di forza maggiore e comprovi di
avere già effettuato spese a valere sulla indennità di sistemazione, il
Ministero degli affari esteri determina l'ammontare delle spese stesse da
ammettere a rimborso. Tale ammontare non può, comunque, superare la metà della
indennità (224).
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(224) Articolo così sostituito dall'art. 9, D.Lgs. 27 febbraio 1998, n. 62,
riportato al n. A/CXIX.
176. Indennità di richiamo dal servizio all'estero.
1. Al personale in servizio all'estero che è richiamato in Italia spetta
un'indennità per fare fronte alle spese connesse con la partenza dalla sede
nonché con le esigenze derivanti dal rientro in Italia.
2. L'indennità di richiamo è corrisposta nella misura di una indennità di
servizio mensile aumentata del 50 per cento, che viene calcolata applicando
all'indennità base mensile di ciascun dipendente un unico coefficiente di
maggiorazione, fissato all'inizio di ogni anno con decreto del Ministro degli
affari esteri, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, sulla base della media dei coefficienti di
maggiorazione stabiliti per tutta la rete estera. Essa viene accreditata
all'atto del trasferimento dalla sede all'estero nella valuta di pagamento, con
gli eventuali aumenti spettanti per situazione di famiglia calcolati a norma
dell'articolo 173.
3. Nel caso di dipendenti tra loro coniugati che rientrano dalla stessa sede
l'indennità di rientro spetta soltanto al dipendente che ne ha diritto nella
misura più elevata (225).
------------------------
(225) Articolo così sostituito dall'art. 10, D.Lgs. 27 febbraio 1998, n. 62,
riportato al n. A/CXIX.
177. Residenze di servizio.
I capi delle rappresentanze diplomatiche hanno diritto, per sé, per i familiari
a carico e per il personale domestico ad alloggio arredato e idoneo alle
funzioni ad essi attribuite.
Analogo diritto spetta ai funzionari che occupano posti di Ministro e Ministro
consigliere con funzioni vicarie presso le rappresentanze diplomatiche nonché ai
titolari dei Consolati generali di I classe. I funzionari indicati nel presente
comma che fruiscano di tale diritto sono tenuti a corrispondere
all'Amministrazione un canone pari al 15% dell'indennità personale (225/a).
I contratti necessari per l'applicazione del presente articolo sono conclusi
dall'Amministrazione.
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(225/a) Comma così modificato dal comma 1 dell'art. 9, L. 28 novembre 2005, n.
246. Vedi, anche, il comma 2 dello stesso articolo 9.
178. Contributo spese per abitazione.
1. Al personale in servizio all'estero che per l'abitazione vuota o mobiliata
sopporti una spesa superiore al 21 per cento dell'indennità personale spetta un
contributo da parte dello Stato.
2. Il contributo è commisurato ai quattro quinti della differenza fra il canone
di locazione e un ammontare pari al 21 per cento dell'indennità personale. Esso
è concesso per la parte del canone compresa tra il 21 per cento ed il 30 per
cento della predetta indennità. Nei casi in cui il canone sia superiore al 30
per cento dell'indennità personale, e per la parte compresa tra il 30 per cento
e il 35 per cento, il contributo può essere concesso sentito il parere del
Consiglio di amministrazione.
3. Nel caso di dipendenti coniugati, il calcolo di cui ai commi 1 e 2 viene
effettuato avendo riguardo al cumulo delle due indennità.
4. Il contributo è dovuto in costanza del contratto di locazione nel periodo
compreso tra l'assunzione di funzioni in sede e la cessazione definitiva dalle
funzioni stesse. Esso viene corrisposto anche durante il congedo e nei periodi
in cui è sospesa o diminuita l'indennità personale. Il regolamento, che potrà
essere emanato con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, stabilisce
le condizioni e le modalità per la concessione e per la corresponsione del
contributo (226).
5. Qualora venga accertato che nel locale mercato immobiliare sia prassi
costante pretendere per la stipula dei contratti di locazione il pagamento
anticipato del canone per uno o più anni, l'Amministrazione può concedere al
dipendente, a titolo di anticipo, una somma pari al primo anno di canone,
provvedendo al recupero mediante trattenute mensili sull'indennità di servizio
(227).
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(226) In attuazione di quanto disposto nel presente comma, vedi il D.M. 11
settembre 2000, n. 307.
(227) Articolo così sostituito dall'art. 11, D.Lgs. 27 febbraio 1998, n. 62,
riportato al n. A/CXIX. Vedi, anche, l'art. 22 dello stesso decreto.
179. Provvidenze scolastiche.
1. Al personale in servizio all'estero il quale abbia figli a carico che
frequentino nel Paese di servizio regolari corsi di istruzione scolastica
primaria o secondaria, e che sostiene una spesa superiore all'ammontare della
maggiorazione dell'indennità di servizio che gli compete per ciascun figlio, è
accordato, a domanda, un rimborso delle spese scolastiche relative
all'iscrizione e alla frequenza, commisurato alla differenza fra le spese
effettivamente sostenute e l'ammontare della maggiorazione percepita.
2. Al personale di ruolo del Ministero in servizio all'estero che è richiamato
in Italia ed abbia figli a carico che stiano frequentando un regolare corso
scolastico in una scuola secondaria straniera è riconosciuto un rimborso delle
spese sostenute per la frequenza di detti figli presso scuole straniere operanti
in Italia, a condizione che l'iscrizione avvenga per l'esigenza didattica di
concludere il ciclo secondario di studi già iniziato all'estero nello stesso
ordinamento scolastico. Il rimborso ha luogo soltanto nei casi in cui
l'iscrizione avviene per le tre classi finali del corso di studi, nei limiti
della durata effettiva degli studi.
3. I rimborsi previsti ai commi 1 e 2 verranno riconosciuti in una misura
percentuale da determinarsi, all'inizio di ogni anno, con decreto del Ministro
degli affari esteri, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica, in relazione alle disponibilità finanziarie.
Tale misura non potrà comunque essere superiore al 90 e al 60 per cento delle
spese rispettivamente previste ai commi 1 e 2 del presente articolo (228).
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(228) Articolo così sostituito dall'art. 12, D.Lgs. 27 febbraio 1998, n. 62,
riportato al n. A/CXIX.
(giurisprudenza di legittimità)
180. Trattamento economico durante il congedo ordinario.
Il personale in servizio all'estero conserva, durante il congedo ordinario di
cui all'articolo 143 e in corrispondenza dei giorni maturati a tale titolo dopo
l'assunzione in servizio all'estero, l'indennità personale (229).
In caso di cumulo di congedi, l'indennità personale compete per intero per un
periodo non eccedente due congedi annuali calcolati nella misura prevista
dall'art. 143 e viene ridotta ad un terzo per l'ulteriore periodo.
L'indennità personale compete inoltre per intero, e per non più di una volta
all'anno, per il periodo di tempo corrispondente ai giorni di viaggio per andare
e tornare dall'Italia. Tale periodo è stabilito per ogni sede con decreto del
Ministro per gli affari esteri di concerto con il Ministro per il tesoro.
[Nei casi di congedo ordinario fruito prima che siano trascorsi otto mesi di
servizio all'estero non compete l'indennità personale, salvo speciale
autorizzazione del Ministero per particolari motivi] (230).
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(229) Comma così sostituito dall'art. 23, L. 23 aprile 2003, n. 109.
(230) Comma abrogato dall'art. 23, L. 23 aprile 2003, n. 109.
181. Spese di viaggio per congedo o ferie.
1. Al personale in servizio all'estero spetta ogni 18 mesi, ed a quello che si
trova in sedi particolarmente disagiate ogni 12 mesi, il parziale pagamento
delle spese di viaggio per congedo in Italia anche per i familiari a carico. Il
relativo diritto è acquisito rispettivamente dopo 12 e 8 mesi, ancorché i viaggi
siano stati effettuati precedentemente.
2. Le spese predette sono corrisposte per il percorso dalla sede di servizio
fino ad una destinazione in Italia e ritorno in sede nella misura del 90 per
cento.
3. Si applicano le disposizioni di cui al terzo comma dell'articolo 180
indipendentemente dal mezzo di trasporto usato e quelle relative ai viaggi di
trasferimento di cui al successivo titolo II, con esclusione delle spese di
trasporto degli effetti; per il viaggio in aereo, il pagamento delle spese
relative alla classe immediatamente superiore a quella economica spetta solo ai
funzionari di grado non inferiore a consigliere di ambasciata o equiparati ed al
coniuge a carico.
4. Fermi i termini di cui al comma 1, le spese per i viaggi dei familiari sono
pagate anche se i viaggi hanno luogo in periodi di tempo non corrispondenti a
quello del congedo ordinario o delle ferie del dipendente.
5. Per i figli a carico che compiano studi in località diversa da quella di
servizio del dipendente, sono corrisposte a domanda, in luogo delle spese di cui
ai commi 1, 2, 3 e 4 e nei limiti e con le modalità ivi stabiliti, le spese per
raggiungere la sede di servizio del dipendente stesso e rientrare nella località
di studio (231).
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(231) Articolo così sostituito dall'art. 13, D.Lgs. 27 febbraio 1998, n. 62,
riportato al n. A/CXIX.
182. Interruzione del congedo per motivi di servizio.
Al personale che trovandosi in congedo riceva l'ordine di rientrare in sede a
norma dell'art. 143, prima di aver fruito per almeno due terzi del congedo
stesso, compete il rimborso delle spese di viaggio sostenute e, nel caso di
viaggio di congedo pagato a norma dell'articolo precedente, il pagamento delle
spese di altro viaggio di congedo.
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183. Trattamento economico durante l'assenza dal servizio.
1. Il limite massimo di assenza dal servizio all'estero, con esclusione dei
periodi di ferie, nonché delle assenze connesse al servizio stesso, è fissato in
complessivi sessanta giorni in ragione d'anno, durante i quali spetta il
seguente trattamento economico:
a) in caso di assenza per infermità l'indennità personale è corrisposta per
intero per i primi quarantacinque giorni ed è sospesa per il restante periodo;
b) in caso di altre assenze consentite dalle disposizioni applicabili ai
pubblici dipendenti, per motivi diversi da quelli di salute, la corresponsione
dell'indennità personale è sospesa.
2. Il limite massimo di assenza previsto dal comma 1 è aumentato fino a 4 mesi
nei casi in cui per infermità il personale non possa essere trasferito senza
danno, ferma restando la disposizione di cui al comma 1, lettera a).
3. Alle lavoratrici madri in astensione dal lavoro ai sensi della legge 30
dicembre 1971, n. 1204, nonché ai lavoratori padri ai sensi della legge 9
dicembre 1977, n. 903, spetta il seguente trattamento economico:
a) in caso di astensione obbligatoria l'indennità personale è corrisposta per
intero;
b) in caso di astensione facoltativa l'indennità personale è sospesa.
4. Trascorsi i periodi indicati ai commi 1 e 2, nonché quelli previsti dagli
articoli 4 e 5 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, ulteriori assenze del
dipendente, pur se consentite dall'attuale ordinamento, comportano la decadenza
dall'organico dell'ufficio all'estero (232).
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(232) Articolo così sostituito dall'art. 14, D.Lgs. 27 febbraio 1998, n. 62,
riportato al n. A/CXIX.
184. Trattamento degli incaricati d'affari con lettere.
L'indennità di servizio all'estero che compete all'incaricato d'affari con
lettere di cui all'art. 36 è pari ai cinque sesti di quella stabilita per il
posto ricoperto.
Gli eventuali aumenti per situazione di famiglia sono calcolati sull'indennità
di servizio così stabilita.
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185. Trattamento di reggenza.
1. Al personale che assuma la reggenza della rappresentanza diplomatica o
dell'ufficio consolare presso cui presta servizio spetta un assegno per oneri di
rappresentanza, in sostituzione di quello di cui eventualmente già goda, nella
seguente misura:
a) tre quinti dell'assegno per oneri di rappresentanza spettante al titolare,
quando questi continui a godere dell'intera indennità personale ed a partire
dall'undicesimo giorno di sua assenza;
b) quattro quinti dell'assegno per oneri di rappresentanza spettante al
titolare, quando questi cessi in parte dal godimento dell'indennità personale.
2. Nel caso in cui il titolare cessi integralmente dal godimento dell'indennità
personale o in caso di vacanza di posto, al reggente vengono attribuiti un
assegno per oneri di rappresentanza dello stesso ammontare di quello previsto
per il titolare dell'ufficio, in sostituzione di quello di cui eventualmente già
goda, nonché, in aggiunta alla propria indennità di servizio, i tre quinti
dell'indennità di servizio spettante al titolare dell'ufficio.
3. Al personale che assuma la reggenza di altro ufficio all'estero non nella
stessa sede, spettano tre quarti dell'indennità prevista per il posto assunto in
reggenza, oltre all'assegno di rappresentanza calcolato secondo le disposizioni
dei commi 1 e 2 ed in aggiunta all'indennità di servizio di cui il predetto
personale già gode.
4. In nessun caso l'indennità di servizio all'estero del reggente può superare i
quattro quinti dell'indennità di servizio all'estero prevista per il posto
assunto in reggenza, ferma la corresponsione, oltre tale limite, degli eventuali
aumenti per situazione di famiglia spettantigli sull'indennità di servizio
all'estero in godimento.
5. Se la reggenza è assunta da personale che non goda di indennità di servizio
all'estero, spetta un trattamento di reggenza corrispondente ai quattro quinti
dell'indennità di servizio e dell'assegno per oneri di rappresentanza stabiliti
per il posto assunto in reggenza, oltre agli eventuali aumenti per situazione di
famiglia (233).
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(233) Articolo così sostituito dall'art. 15, D.Lgs. 27 febbraio 1998, n. 62,
riportato al n. A/CXIX.
186. Viaggi di servizio.
Il personale che per ragioni di servizio dalle sedi all'estero venga chiamato
temporaneamente in Italia o sia ivi trattenuto durante o allo scadere del
congedo ordinario conserva, per un periodo massimo di 10 giorni oltre quelli
previsti per il viaggio, l'intera indennità personale. Tale trattamento può
essere attribuito per un ulteriore periodo di 10 giorni con decreto motivato del
Ministro. L'indennità personale è ridotta della metà per un periodo successivo
che non può superare in ogni caso 50 giorni e cessa dopo tale termine. Durante i
predetti periodi viene inoltre corrisposta la metà del trattamento di missione
previsto per il territorio nazionale.
Al personale che compie viaggi nel Paese di residenza o in altri Paesi esteri,
oltre all'indennità personale in godimento, spetta:
1) nei casi di viaggi nel Paese in cui presta servizio, una indennità
giornaliera pari a un ottantesimo, un sessantesimo, un quarantacinquesimo
dell'indennità mensile di servizio all'estero a seconda che trattisi
rispettivamente di capi di rappresentanza diplomatica, di funzionari direttivi o
di altro personale;
2) nei casi di viaggi dalla sede di servizio in altri Paesi, una indennità
giornaliera pari a un ottantesimo, un sessantesimo, un quarantacinquesimo
dell'indennità base mensile a seconda che trattisi rispettivamente di capi di
rappresentanza diplomatica, di funzionari direttivi o di altro personale. A tale
indennità si applica:
a) il coefficiente di maggiorazione previsto per il posto di rango
corrispondente nella sede dove si svolge la missione;
b) in mancanza di posto di organico corrispondente, il coefficiente previsto per
la carriera corrispondente con esclusione, se differente, del coefficiente
stabilito per il capo di rappresentanza diplomatica;
c) in mancanza anche di coefficiente per la carriera corrispondente, il
coefficiente previsto per il restante personale della sede con esclusione, se
differente, di quello stabilito per il capo di rappresentanza diplomatica;
d) qualora vi siano più coefficienti di maggiorazione oltre quello fissato per
il capo di rappresentanza diplomatica o qualora la missione si svolga in
località dove non esistano uffici diplomatici o consolari e in ogni altro caso
non determinabile a norma del presente comma, il coefficiente di maggiorazione
stabilito con decreto del Ministro per gli affari esteri, sentita la Commissione
di cui all'art. 172.
Per i viaggi di servizio compiuti ai sensi del presente articolo sono
corrisposte, oltre alle spese di viaggio di cui agli articoli 191, 192, 193 e
194, aumentate dell'indennità supplementare prevista dall'ultimo comma dell'art.
195, anche le spese per la spedizione del bagaglio-presso fino ad un peso di 50
kg.
I viaggi di servizio sono disposti dal Ministero.
Se per esigenze di servizio il capo di una rappresentanza diplomatica o di un
ufficio consolare debba, a giudizio del Ministero, essere accompagnato dal
coniuge, spetta anche per il coniuge il trattamento previsto dal presente
articolo per il dipendente.
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187. Trattamento in caso di sospensione dell'indennità personale.
Al personale cui venga integralmente sospesa, nei casi previsti dagli articoli
180, 183 e 186, la corresponsione dell'indennità personale e che continui ad
occupare un posto di organico all'estero compete l'intero trattamento previsto
per l'interno, escluse le indennità per i servizi o funzioni di carattere
speciale.
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188. Spese per particolari esigenze.
Qualora ricorrano circostanze di carattere eccezionale determinanti spese di
rappresentanza che, a giudizio del Ministero, siano sproporzionate all'indennità
personale del funzionario che deve sostenerle, lo stesso Ministero ha facoltà di
stabilire una quota da rimborsarsi sempre che le spese siano state
preventivamente autorizzate. Detta quota non può superare i due terzi delle
spese sostenute e documentate.
Se le spese di cui al precedente comma sono effettuate da un reggente di una
rappresentanza diplomatica o di un ufficio consolare durante il periodo in cui
non goda di indennità di reggenza ai sensi dell'art. 185, la quota di rimborso
può raggiungere i quattro quinti.
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189. Indennità integrativa.
Al personale del Ministero degli affari esteri ed a quello messo a sua
disposizione da altre Amministrazioni dello Stato che sia autorizzato ad
assumere impiego o ad esercitare funzioni presso Stati esteri, nonché presso
Enti, Organismi o tribunali internazionali può essere corrisposta, qualora il
trattamento economico inerente a tale posizione non sia ritenuto sufficiente,
un'indennità integrativa in misura da fissarsi con decreto del Ministro per gli
affari esteri di concerto con quello per il tesoro e, ove del caso, con altro
Ministro interessato.
Il disposto del comma precedente sostituisce quello dell'art. 21 della legge 4
gennaio 1951, n. 13 anche agli effetti del primo comma dell'art. 3 della legge
27 luglio 1962, n. 1114.
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TITOLO II
Viaggi del personale e trasporto degli effetti
190. Viaggi di trasferimento.
Il personale del Ministero degli affari esteri ha diritto, per i viaggi di
trasferimento, al trattamento di cui ai successivi articoli, anche secondo le
modalità di cui al regolamento previsto dall'articolo 31 della legge 23 aprile
2003, n. 109 (233/a).
Per i viaggi di trasferimento si intendono quelli compiuti in occasione di
destinazione all'estero, di trasferimento da una ad altra sede all'estero e di
richiamo al Ministero.
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(233/a) Comma così modificato dall'art. 8-quater, D.L. 28 maggio 2004, n. 136,
nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.
191. Viaggi in ferrovia.
Per i percorsi in ferrovia spetta il pagamento delle spese relative alla prima
classe per il personale delle carriere direttive, di concetto ed esecutiva ed
alla seconda classe per il personale delle carriere ausiliarie.
Per i tratti in territorio nazionale, ove si abbia diritto a riduzione
ferroviaria, le spese di viaggio competono entro i limiti della riduzione
stessa.
È ammesso il pagamento del supplemento per treno rapido per la classe spettante.
Al personale delle carriere direttive spetta il pagamento delle spese relative
ad un compartimento singolo in vagone letto; al personale delle carriere di
concetto con qualifica di cancelliere capo o equiparata spetta il pagamento
delle spese relative ad un posto in vagone letto.
Il Ministero, in relazione a particolari circostanze, può autorizzare per il
personale delle carriere ausiliarie il viaggio in prima classe. Può altresì
autorizzare, in considerazione dei disagi del viaggio o di particolari
circostanze, il pagamento delle spese relative al vagone letto in compartimento
doppio o, in mancanza, in compartimento singolo a favore di personale diverso da
quello indicato nel comma precedente.
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192. Viaggi marittimi.
Per i percorsi marittimi spetta il pagamento delle spese di viaggio comprensive
del passaggio e del vitto:
a) per un appartamento della categoria più elevata ai capi delle rappresentanze
diplomatiche;
b) per una cabina della migliore sistemazione ai funzionari di grado non
inferiore a Ministro plenipotenziario di II classe o equiparato, ai funzionari
con incarico di Ministro e di Ministro consigliere presso una rappresentanza
diplomatica e ai titolari di Consolato generale di I classe;
c) per una cabina di prima classe singola con bagno al restante personale delle
carriere direttive e al personale delle carriere di concetto con qualifica di
cancelliere capo o equiparata;
d) per un posto di prima classe al personale delle carriere di concetto con
qualifica di cancelliere superiore e di cancelliere principale o equiparata;
e) per un posto nella classe immediatamente inferiore alla prima, salvo diversa
autorizzazione del Ministero per particolari circostanze, al restante personale.
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(giurisprudenza di legittimità)
193. Viaggi aerei.
Per i percorsi in aereo spetta il pagamento delle spese di viaggio di prima
classe al personale delle carriere direttive e nella classe immediatamente
inferiore al restante personale.
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194. Viaggi con altri mezzi.
Per tragitti effettuati con mezzi privati è corrisposta una indennità di importo
pari alla spesa che comporterebbe il viaggio con il mezzo di trasporto meno
costoso alle condizioni spettanti, ai sensi dei precedenti articoli, integrata
dalla diaria e dall'indennità supplementare relative al viaggio stesso di cui
all'art. 195.
In caso di mancanza o di riconosciuta inadeguatezza dei mezzi di trasporto
previsti negli articoli precedenti, sono corrisposte le spese effettivamente
sostenute per altro mezzo di trasporto nonché la diaria e l'indennità
supplementare relativa al viaggio effettuato.
Quando sia fatto uso di un mezzo privato è esclusa ogni responsabilità dello
Stato per danni al mezzo stesso o verso terzi.
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195. Trattamento economico connesso con il viaggio.
Per i giorni e frazioni di giorno di sosta all'estero resi necessari da
coincidenze o da causa di forza maggiore nonché per i giorni e frazioni di
giorno di viaggio, compiuto con mezzi di trasporto terrestre in territorio
estero è corrisposta la diaria per le missioni in territorio nazionale
maggiorata del 125%.
Una indennità supplementare del 10% e del 5% del costo del viaggio a tariffa
intera, incluse le spese per il vitto nei viaggi marittimi, è corrisposta
rispettivamente per i viaggi marittimi o terrestri e per i viaggi aerei.
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196. Viaggi dei familiari a carico.
Il personale ha diritto per i viaggi di ciascun familiare a carico al
trattamento di cui agli articoli da 191 a 195, salvo quanto disposto nel
successivo comma.
Per i figli dei funzionari di cui alle lettere a) e b) dell'art. 192 compete,
per i viaggi marittimi, il pagamento delle spese per la sistemazione prevista
dalla lettera b) dell'articolo stesso, in posti o cabine a seconda della
composizione del gruppo familiare. Per i figli dei funzionari cui compete il
pagamento del vagone letto, la sistemazione in posti o cabine letto viene
disposta in relazione alla composizione del nucleo familiare.
Il viaggio dei familiari a carico può, ai fini del diritto al pagamento delle
relative spese, effettuarsi successivamente al trasferimento del dipendente o
anche anteriormente, sempre che, in questo ultimo caso, il trasferimento del
dipendente abbia poi effettivamente luogo.
Nel caso di matrimonio celebrato dopo il trasferimento del dipendente, sono
corrisposte le spese di trasferimento per il coniuge e per gli eventuali
familiari a carico nei limiti di spesa del viaggio dall'Italia o dalla
precedente sede di servizio.
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197. Viaggi dei domestici.
Spetta il pagamento delle spese di viaggio:
per due domestici, ai capi delle rappresentanze diplomatiche, ai funzionari di
grado non inferiore a Ministro plenipotenziario di seconda classe o equiparato,
ai funzionari con incarico di Ministro e di Ministro consigliere presso le
rappresentanze diplomatiche e ai titolari di Consolati generali di I classe;
per un domestico, agli altri funzionari di grado non inferiore a quello di primo
segretario di Legazione o equiparato.
In ogni caso spetta al personale che si trasferisce con uno o più figli di età
non superiore ai 10 anni il pagamento delle spese di viaggio per la persona ad
essi addetta.
Per il personale domestico si applicano le disposizioni di cui agli artt. 191,
192, 193, 194 e 195 nei limiti previsti per il personale ausiliario.
Per la persona di cui al seconda comma che accompagni effettivamente il minore
affidatole vengono corrisposte le spese relative alla classe prevista per i
familiari.
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198. Viaggi di corriere.
Al personale incaricato del trasporto delle bolgette e dei plichi diplomatici
spetta il seguente trattamento:
per i percorsi ferroviari, un posto di prima classe, con eventuale supplemento
per treno rapido, nonché l'uso del vagone letto di prima classe in compartimento
singolo; per i percorsi marittimi, cabina di prima classe con bagno, per i
percorsi aerei, uno o, se necessario, due posti nella classe spettante ai sensi
dell'art. 193, salva la facoltà del Ministero di autorizzare per esigenze di
servizio il viaggio in classe superiore;
assicurazione per i percorsi aerei secondo i massimali da fissarsi con decreto
del Ministro per gli affari esteri d'intesa con il Ministro per il tesoro;
corresponsione dell'indennità supplementare di cui al secondo comma dell'art.
195 maggiorata dell'80%;
corresponsione di una diaria nella misura da stabilirsi d'intesa con il
Ministero del tesoro; tale diaria è ridotta del 50% se il dipendente fruisce
dell'indennità di servizio all'estero.
Si applica il secondo comma dell'art. 194.
Il trattamento previsto dal presente articolo compete anche al personale cui è
affidato il trasporto di materiale crittografico.
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199. Trasporto bagagli, mobili e masserizie.
[Per il trasporto degli effetti, comprensivi di bagaglio, mobili e masserizie,
spetta al personale trasferito il pagamento delle spese per il trasporto di kg
1000 nonché di kg 500 per ciascun familiare a carico e di kg 250 per ogni
domestico per il quale il personale abbia diritto al pagamento delle spese di
viaggio. Il complesso degli effetti pertinenti al personale e al nucleo
familiare può essere spedito in una o più volte e indipendentemente dalla
partenza dei singoli membri del nucleo stesso. Qualora il viaggio di taluno dei
componenti del nucleo stesso non abbia più luogo, non si procede al recupero
della somma eventualmente spesa per la spedizione del quantitativo degli effetti
spettanti per la persona non trasferitasi.
Spetta altresì il pagamento delle spese relative al trasporto di effetti oltre i
quantitativi di cui al primo comma, nei seguenti limiti:
kg 400 per i funzionari aventi grado di primo segretario di legazione e
segretario di legazione o equiparato, nonché per il personale della VII
qualifica funzionale o superiore;
kg 800 per i funzionari aventi grado di consigliere di ambasciata o di
consigliere di legazione o equiparato;
kg 1.200 per i funzionari aventi grado non inferiore a ministro plenipotenziario
di II classe o equiparato, i funzionari con incarico di ministro e di ministro
consigliere presso le rappresentanze diplomatiche e i titolari di consolati
generali di prima classe;
kg 2.000 per i capi delle rappresentanze diplomatiche (234).
I quantitativi indicati nei precedenti commi si intendono al netto di
imballaggio. L'imballaggio non può superare i tre quarti del peso netto degli
oggetti spediti. Qualora i documenti di spedizione indichino, invece del peso,
il volume, un metro cubo si considera equivalente a kg 150.
Gli effetti sono spediti nei viaggi per ferrovia come bagaglio-presso o con
altro sistema di spedizione.
Nelle spese di trasporto sono comprese anche quelle di imballaggio e del
relativo materiale e quelle per la presa e la resa a domicilio, le operazioni di
dogana, il carico o lo scarico lungo l'itinerario, ogni altra operazione
necessaria per la spedizione, il trasporto e il recapito degli effetti nonché
l'eventuale magazzinaggio fino a un massimo di trenta giorni.
È pagata l'assicurazione per il trasporto degli effetti per i tragitti fuori del
territorio nazionale secondo i massimali da stabilirsi periodicamente con
decreto del Ministro per gli affari esteri di concerto con il Ministro per il
tesoro.
Nei limiti di peso fissati nel presente articolo, le spedizioni possono essere
effettuate da qualunque località in Italia alla sede di servizio e viceversa. In
occasione di trasferimento da una ad altra sede all'estero, può essere
effettuata fino ad un terzo del peso consentito la spedizione di effetti da e
per qualunque località in Italia.
Compete inoltre il pagamento delle spese di trasporto di una autovettura (235).
Il Ministero può predisporre, secondo condizioni e modalità da stabilire con
apposito decreto, una lista di società di trasporti internazionali da abilitare
ai fini dell'ammissibilità della richiesta di rimborso di cui al primo comma
(236).
Qualora dipendenti fra loro coniugati vengano trasferiti allo stesso ufficio
all'estero o ad uffici ubicati nella stessa città, e sempre che il divario fra
le date di assunzione di servizio nella sede sia inferiore a centottanta giorni,
il pagamento delle spese di cui al comma primo, è corrisposto soltanto ad uno di
essi, con gli aumenti che spetterebbero qualora il coniuge fosse a carico (237)]
(238).
------------------------
(234) Comma così sostituito dall'art. 16, D.Lgs. 27 febbraio 1998, n. 62,
riportato al n. A/CXIX.
(235) Comma così sostituito dall'art. 16, D.Lgs. 27 febbraio 1998, n. 62,
riportato al n. A/CXIX.
(236) Comma aggiunto dall'art. 16, D.Lgs. 27 febbraio 1998, n. 62, riportato al
n. A/CXIX.
(237) Comma aggiunto dall'art. 16, D.Lgs. 27 febbraio 1998, n. 62, riportato al
n. A/CXIX.
(238) Articolo abrogato dall'art. 30, L. 23 aprile 2003, n. 109, con la
decorrenza ivi indicata. Vedi, anche, l'art. 31 della stessa legge.
200. Trasporto per aereo o automezzo.
[Qualora i trasporti di cui all'articolo precedente avvengano per aereo o per
automezzo la spesa relativa è pagata nei limiti di quella occorrente per il
trasporto con il mezzo ferroviario o marittimo. In mancanza di mezzo ferroviario
o marittimo, la spesa relativa ai trasporti per aereo o automezzo è pagata nei
limiti di quella occorrente per il mezzo meno costoso esistente.
L'Amministrazione può autorizzare il pagamento delle spese di trasporto del
bagaglio al seguito del dipendente e dei familiari che viaggiano in aereo, fino
a un massimo di 30 kg per il dipendente e di 15 kg per ciascun familiare in
eccedenza al bagaglio trasportato in franchigia. I predetti limiti sono elevati
rispettivamente a 50 kg e a 25 kg per i funzionari di grado non inferiore a
consigliere di Legazione o equiparato] (239).
------------------------
(239) Articolo abrogato dall'art. 30, L. 23 aprile 2003, n. 109, con la
decorrenza ivi indicata. Vedi, anche, l'art. 31 della stessa legge.
201. Limiti di spesa.
[Al personale che sostenga per sé, i familiari a carico e i domestici, nonché
per i trasporti di cui all'art. 199, spese maggiori o diverse da quelle previste
dal presente titolo, l'ammontare delle spese stesse è corrisposto nei limiti
stabiliti dal titolo medesimo] (240).
------------------------
(240) Articolo abrogato dall'art. 30, L. 23 aprile 2003, n. 109, con la
decorrenza ivi indicata. Vedi, anche, l'art. 31 della stessa legge.
202. Disposizioni amministrative e contabili.
[La scelta dei percorsi per i viaggi del dipendente trasferito nonché dei
familiari a carico e dei domestici è soggetta ad approvazione da parte del
Ministero.
Gli impegni relativi alle spese per i viaggi di cui agli articoli da 191 a 200
sono assunti, per il dipendente, all'atto dell'emanazione del decreto, e della
comunicazione della decisa partenza o dell'effettuata partenza. Gli impegni
relativi alle spese di viaggio per i familiari a carico ed i domestici ed
eventualmente alle spese di spedizione degli effetti sono assunti nell'esercizio
finanziario dell'anno in cui il dipendente dichiara che avranno luogo i viaggi e
le spedizioni] (241).
------------------------
(241) Articolo abrogato dall'art. 30, L. 23 aprile 2003, n. 109, con la
decorrenza ivi indicata. Vedi, anche, l'art. 31 della stessa legge.
TITOLO III
Disposizioni generali
203. Trattamento delle persone estranee all'Amministrazione.
Alle persone estranee all'Amministrazione degli affari esteri cui siano
conferite, con le forme previste dall'art. 36, le funzioni di capo di
rappresentanza diplomatica compete, per il tempo dell'esercizio delle funzioni
stesse, l'intero trattamento che il presente decreto stabilisce per i funzionari
diplomatici preposti alle rappresentanze stesse. Alle persone predette non
compete la retribuzione spettante per l'interno al personale di ruolo.
Alle persone estranee all'Amministrazione degli affari esteri in servizio
all'estero ai sensi del presente decreto compete:
a) se incaricate delle funzioni di capo di ufficio consolare di I categoria, il
trattamento previsto dagli articoli 171, 173, 174, 178, 180, 182, 186, 188, 207
e 208, nonché quello previsto dal titolo II della presente parte;
b) se occupano un posto ai sensi dell'articolo 168, il trattamento previsto dai
titoli I e II della presente parte ad esclusione dell'articolo 176,
dell'articolo 179, comma 2, nonché dell'articolo 208;
c) se preposte ad uffici consolari di II categoria, il trattamento di cui agli
articoli 186 e 208 (242).
Per quanto necessario, la qualifica di equiparazione ai dipendenti statali delle
persone estranee all'Amministrazione dello Stato è stabilita dal Ministero degli
affari esteri secondo criteri concordati con il Ministero del tesoro.
Alle persone indicate alle lettere a) e b) del secondo comma si applicano le
disposizioni dell'art. 84.
Le disposizioni dell'art. 211 si applicano al personale indicato nel presente
articolo che abbia diritto all'assistenza ENPAS.
------------------------
(242) Comma così sostituito dall'art. 17, D.Lgs. 27 febbraio 1998, n. 62,
riportato al n. A/CXIX.
204. Trattamento dei componenti delle delegazioni diplomatiche speciali.
Ai componenti delle delegazioni diplomatiche speciali di cui all'articolo 35 è
attribuita, con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica su parere
della commissione di cui all'articolo 172, un'indennità adeguata ed un assegno
per oneri di rappresentanza determinato secondo i criteri di cui all'articolo
171-bis. Il trattamento economico complessivo è comunque non superiore a quello
che il personale di analogo rango percepisce o percepirebbe nel Paese in cui è
istituita la delegazione diplomatica speciale (243).
Ai predetti si applica l'art. 186. Nei casi di cui al primo comma dell'articolo
predetto, all'indennità personale si intende sostituita quella prevista dal
primo comma del presente articolo. La indennità giornaliera prevista dal secondo
comma dell'art. 186 è calcolata, nei casi di cui al punto 1) dello stesso comma,
sulla base dell'indennità di cui al primo comma del presente articolo. Nei casi
contemplati nel punto 2) dell'articolo 186, l'indennità giornaliera è stabilita
con la stessa procedura indicata nel primo comma del presente articolo.
------------------------
(243) Comma così sostituito dall'art. 18, D.Lgs. 27 febbraio 1998, n. 62,
riportato al n. A/CXIX.
205. Trattamento del personale cessato dalle funzioni all'estero.
L'indennità prevista dall'art. 176 spetta anche al personale che cessi dalle
funzioni all'estero per ragioni diverse dal richiamo al Ministero o dal
trasferimento in altra sede. Al personale collocato in aspettativa la indennità
stessa è corrisposta nel caso che rientri in Italia.
------------------------
206. Trasferimento del personale cessato dalle funzioni all'estero.
Il personale di cui al precedente articolo ha diritto per sé, per i familiari a
carico e per i domestici di cui all'art. 197 al pagamento, a norma del titolo
II, delle spese per trasferirsi al luogo di residenza prescelta in Italia o, nei
limiti di tali spese, in altro paese. Il personale cessato dalle funzioni che
non si trasferisca entro un anno dalla data di cessazione decade dal diritto.
------------------------
207. Decesso durante il servizio all'estero.
In caso di decesso del dipendente durante il servizio all'estero, è dovuta ai
familiari una somma pari ad una mensilità dell'indennità personale spettante al
dipendente stesso. I familiari a carico hanno altresì diritto al pagamento delle
spese di viaggio e di trasporto degli effetti alle condizioni e nei limiti
fissati nell'art. 199, compresa la quota di effetti che sarebbe spettata alla
persona deceduta.
Sono a carico dell'Amministrazione le spese di trasporto per qualsiasi località
in Italia o, nei limiti di esse, per altro Paese, della salma del dipendente
deceduto in servizio all'estero o dei familiari a carico o dei domestici di cui
all'articolo 197. Sono comprese nelle spese di trasporto quelle relativa agli
adempimenti necessari per effettuare il trasporto stesso.
Le disposizioni di cui al secondo comma si applicano al dipendente della
pubblica Amministrazione deceduto in servizio all'estero anche se in missione.
------------------------
208. Indennizzo per danni.
Al personale in servizio all'estero che abbia subìto danni ai propri beni in
conseguenza di disordini, fatti bellici nonché di eventi connessi con la sua
posizione all'estero è concesso un indennizzo proporzionale alla entità del
danno subìto secondo i criteri e le modalità stabilite dal regolamento, sempre
che i danni stessi non abbiano trovato integrale riparazione in sede giudiziale
o extragiudiziale.
La misura dell'indennizzo è fissato da una Commissione nominata per un biennio
con decreto del Ministro per gli affari esteri di concerto con il Ministro del
tesoro e composta da un Ambasciatore in servizio o a riposo che la presiede, di
tre funzionari del Ministero di grado non inferiore a consigliere di Ambasciata
o equiparato, di un consigliere della Corte dei conti, del direttore della
Ragioneria centrale, e di un funzionario del Ministero del tesoro con qualifica
non inferiore a ispettore generale o equiparata. Un funzionario di grado non
inferiore a secondo segretario di Legazione o equiparato ha le funzioni di
segretario della Commissione.
Le disposizioni di cui al comma ottavo dell'art. 68 del D.P.R. 10 gennaio 1957,
n. 3, si applicano, nei limiti e con le modalità stabiliti dal regolamento,
anche ai familiari a carico i quali subiscano infermità o perdita dell'integrità
fisica in conseguenza delle circostanze indicate nel primo comma.
------------------------
(giurisprudenza di legittimità)
209. Modalità di pagamento delle competenze e conguagli.
Le indennità di contributi e i rimborsi da corrispondere al personale in
servizio o in missione all'estero sono pagati in valuta locale secondo un
rapporto di ragguaglio da stabilirsi dal Ministero degli affari esteri di
concerto con quello del tesoro. Il pagamento può essere effettuato altresì in
valuta diversa da quella locale, nei limiti e con le modalità stabiliti con
decreto del Ministro per gli affari esteri di concerto con quello per il tesoro
sentita la Commissione di cui all'art. 172. L'eventuale maggiore o minore spesa
che possa derivare dal trasferimento delle valute in base al costo effettivo
dell'operazione è oggetto di conguaglio tra il Ministero degli affari esteri e
quello del tesoro.
Gli stipendi e le altre indennità previste per l'interno che spettano al
personale in servizio presso gli uffici all'estero sono liquidati in lire
italiane. È consentito tuttavia che, su domanda degli interessati, gli stipendi
stessi e le indennità siano trasferiti all'estero nella stessa valuta adottata
per il pagamento dell'indennità di servizio all'estero.
Qualora a seguito di cessazione dal servizio in una sede all'estero si renda
necessario effettuare conguagli, le relative operazioni sono disposte in lire
italiane. L'eventuale saldo a favore del dipendente che rientri al Ministero è
corrisposto a domanda in lire italiane oppure nella valuta in cui gli era
corrisposta l'indennità di servizio all'estero nella sede di provenienza,
secondo il rapporto di ragguaglio vigente nel periodo a cui si riferisce il
saldo (244).
------------------------
(244) Comma così sostituito dall'art. 19, D.Lgs. 27 febbraio 1998, n. 62,
riportato al n. A/CXIX.
210. Controllo medico periodico.
1. Il personale in servizio all'estero, tenuto conto di quanto previsto
dall'articolo 181, può chiedere ogni diciotto mesi o, qualora si trovi in sedi
particolarmente disagiate, ogni dodici mesi, ovvero al momento del rientro al
Ministero, un esame medico generale di controllo per sé ed i familiari a carico.
2. L'esame medico di controllo, disciplinato dalla normativa di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 618, e successive
modificazioni, viene di norma eseguito presso le strutture sanitarie operanti,
ai sensi dell'articolo 3 del predetto decreto, nella sede del Ministero degli
affari esteri, fatta salva la necessità di ulteriori accertamenti presso le
strutture del servizio sanitario nazionale.
3. L'esame di cui al comma 2 può essere effettuato all'estero, qualora il
personale o i familiari a carico non abbiano potuto godere in Italia del congedo
ordinario o delle ferie spettanti (245).
------------------------
(245) Articolo così sostituito dall'art. 20, D.Lgs. 27 febbraio 1998, n. 62,
riportato al n. A/CXIX.
211. Assicurazioni.
1. L'assistenza sanitaria al personale in servizio all'estero, ed ai familiari
aventi diritto, viene assicurata dal Ministero della sanità, ai sensi del
decreto del Presidente della Repubblica del 31 luglio 1980, n. 618. Tuttavia al
personale con sede di servizio in Stati ove non viene erogata l'assistenza
sanitaria in forma diretta, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettere a) e c)
del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 618, il Ministero
degli affari esteri rimborsa, in alternativa all'assistenza sanitaria in forma
indiretta disciplinata dallo stesso articolo 3, nel limite dell'85 per cento, le
spese connesse alla stipula di polizza con una o più compagnie di assicurazione,
individuate d'intesa con il Ministero della sanità, per prestazioni sanitarie in
caso di malattia, infortunio e maternità, secondo condizioni e modalità
determinate con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il
Ministro della sanità. La polizza deve prevedere anche la copertura dei
familiari a carico, purché effettivamente conviventi nella stessa sede del
titolare ed il rimborso delle spese di trasferimento di infermo, ed eventuale
accompagnatore, in caso di carenza in loco di strutture sanitarie adeguate
all'evento occorso.
2. Nei confronti del personale e dei familiari a carico, di cui al comma 1,
trova applicazione l'istituto del trasferimento d'infermo previsto dall'articolo
6 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 618 del 1980, qualora
tale trasferimento non sia previsto nelle condizioni delle polizze stipulate.
3. A favore dei dipendenti in servizio in Paesi ove si verifichino situazioni di
pericolosità suscettibili di porre a serio rischio la loro incolumità fisica, il
Ministero provvede alla stipula di polizze assicurative per la copertura dei
rischi di morte, invalidità permanente o altre gravi menomazioni, causati da
atti di natura violenta. La copertura assicurativa, estesa anche al coniuge se
effettivamente residente nella stessa sede, viene effettuata secondo modalità ed
a condizioni determinate con decreto del Ministro degli affari esteri, d'intesa
con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica (246).
------------------------
(246) Articolo così sostituito dall'art. 21, D.Lgs. 27 febbraio 1998, n. 62,
riportato al n. A/CXIX.
211-bis. Ricognizione di beni demaniali e relativi criteri di gestione.
1. Nell'àmbito degli ordinari piani operativi delle attività di controllo e di
ricognizione previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 13 luglio 1998, n. 367, il direttore dell'Agenzia del demanio dispone
uno specifico intervento di verifica, d'intesa con i dirigenti dei competenti
uffici delle Amministrazioni istituzionalmente tenute alla cura di interessi di
rilievo internazionale, delle esigenze di consistenze immobiliari da concedere
in uso ad enti o associazioni per lo svolgimento di attività di rappresentanza e
culturali connesse al perseguimento dei predetti fini istituzionali e per la
prestazione di servizi sociali al personale dipendente che rientrino nelle
medesime finalità, al fine di ridefinire le condizioni, anche economiche, del
titolo del predetto uso. Nella ridefinizione del predetto titolo si provvede
altresì a determinare le condizioni occorrenti per assicurare il vincolo di
autosufficienza della gestione delle consistenze concesse in uso (247).
------------------------
(247) Articolo aggiunto dall'art. 24, L. 23 aprile 2003, n. 109 e poi così
modificato dall'art. 29, D.P.R. 13 settembre 2005, n. 296.
PARTE QUARTA
NORME TRANSITORIE, FINALI E DI ESECUZIONE
TITOLO I
Norme transitorie
Capo I - Norme transitorie in relazione alla parte I
212. Organizzazione del Ministero.
La soppressione del servizio affari generali e quella del servizio affari
privati hanno luogo entro il 31 dicembre 1968. Le materie che rientrano nella
competenza del servizio affari privati sono devolute, all'atto della
soppressione del servizio, alla Direzione generale dell'emigrazione e degli
affari sociali.
Il Ministro provvede gradualmente con suoi decreti entro il 31 dicembre 1968
all'organizzazione del Ministero stabilita dalla parte prima del presente
decreto ivi compreso in particolare quanto disposto dagli articoli 7, 14, 17,
19, 24, 25, 60, 61 e 79. È sospesa fino a tale data l'applicazione del secondo
comma dell'art. 25. Il funzionario, che si trovi ad essere incaricato delle
funzioni di capo del Servizio affari generali alla data di entrata in vigore del
presente decreto, continua a far parte del Consiglio di amministrazione fin
tanto che il predetto funzionario resti titolare del servizio stesso.
------------------------
213. Istituzione Comitati consultivi misti.
Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono
istituiti presso il Ministero degli affari esteri, con le modalità di cui al
secondo comma dell'art. 29, Comitati consultivi misti nelle seguenti materie:
a) accordi e convenzioni internazionali che comportino nuovi o maggiori oneri
per il bilancio dello Stato;
b) partecipazione italiana ad enti o organismi internazionali;
c) politica sociale internazionale e emigrazione;
d) attività culturale e scolastica all'estero;
e) cooperazione scientifica e tecnica internazionale;
f) problemi relativi ai Paesi in via di sviluppo.
Si applica ai Comitati di cui al comma precedente il disposto del terzo comma
dell'art. 29.
------------------------
214. Uffici consolari onorari.
Gli uffici consolari di II categoria, istituiti nella località dove hanno sede
Missioni diplomatiche, possono essere mantenuti fino al termine dell'incarico
dei titolari nominati anteriormente alla data di entrata in vigore del presente
decreto e comunque non oltre il 31 dicembre 1970.
------------------------
215. Reggenza degli uffici all'estero.
Per dieci anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la reggenza
di un ufficio all'estero, di cui al primo comma degli articoli 41 e 48, è
assunta, salvo diversa determinazione ministeriale, dal funzionario diplomatico
più elevato in grado proveniente dalla carriera diplomatico-consolare e, in
mancanza, dal funzionario diplomatico più elevato in grado proveniente dalle
altre carriere a ordinamento speciale.
------------------------
216. Servizio cassa e dei valori.
Per le speciali esigenze di servizio del Ministero degli affari esteri sarà
provveduto alle necessarie modificazioni ed integrazioni del regio decreto 20
ottobre 1924, n. 1796, e successive modificazioni che approva il regolamento per
le gestioni affidate ai consegnatari cassieri delle Amministrazioni centrali.
------------------------
217. Graduale applicazione di norme.
Alla attuazione delle disposizioni contenute negli articoli 83 e 85
l'Amministrazione procederà gradualmente nei limiti degli ordinari stanziamenti
di bilancio.
L'istituzione dei posti di cui all'art. 33, secondo comma, avrà luogo via via
che l'Amministrazione disponga del necessario personale. L'assegnazione agli
uffici all'estero di impiegati della carriera di cancelleria con mansioni
contabili ai sensi del primo comma dell'art. 76 ha luogo gradualmente in
relazione alle disponibilità di personale della carriera stessa idoneo a
svolgere le predette mansioni.
Fino all'emanazione del regolamento di cui all'articolo 120, terzo comma, e
comunque non oltre il 10 gennaio 1970, l'aliquota massima degli impiegati della
carriera degli assistenti commerciali che possono prestare servizio presso
l'Amministrazione centrale è stabilita con decreto del Ministro.
------------------------
Capo II - Inquadramenti
218. Collocamento del personale delle carriere ad ordinamento speciale nella
carriera diplomatica.
I funzionari appartenenti ai ruoli delle carriere diplomatico-consolare, per
l'emigrazione, commerciale, per l'Oriente, per la stampa ed ai relativi ruoli
aggiunti istituiti con decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1954
n. 1496, sono collocati nella carriera diplomatica.
Essi sono iscritti nel grado corrispondente a quello rivestito nel ruolo di
provenienza, per gruppi secondo la seguente successione di ruoli: ruolo organico
della carriera diplomatico-consolare, ruolo aggiunto alla carriera
diplomatico-consolare, ruolo organico della carriera per l'emigrazione, ruolo
aggiunto alla carriera per l'emigrazione, ruolo organico della carriera
commerciale, ruolo aggiunto alla carriera commerciale, ruolo organico della
carriera per l'Oriente, ruolo aggiunto alla carriera per l'Oriente, ruolo
organico della carriera per la stampa, ruolo aggiunto alla carriera per la
stampa. Nell'ambito di ciascun gruppo l'ordine di iscrizione è quello già
esistente nel ruolo di provenienza.
I funzionari, così entrati a far parte della carriera diplomatica, conservano
l'anzianità di grado e di carriera.
------------------------
219. Regolarizzazioni amministrative.
Ai funzionari delle carriere per l'emigrazione, commerciale, per l'Oriente e per
la stampa ed a quelli dei relativi ruoli aggiunti, collocati a riposo nei
quattro anni anteriori alla data di entrata in vigore del presente decreto, può
essere attribuito, a titolo onorifico, entro tre mesi dalla data predetta il
grado della carriera diplomatica corrispondente a quello rivestito od a quello
onorifico ottenuto al momento della cessazione del servizio.
Ai funzionari diplomatici che sono investiti al momento dell'entrata in vigore
del presente decreto dell'incarico di capo del servizio del contenzioso
diplomatico e di capo del servizio trattati ed atti viene attribuito ad personam
il titolo di capo aggiunto del servizio del contenzioso diplomatico, dei
trattati, degli affari legislativi, per il periodo in cui restano assegnati al
servizio del contenzioso diplomatico, dei trattati, degli affari legislativi.
Il personale, compreso quello dei ruoli organici e aggiunti delle carriere ad
ordinamento speciale, che abbia contratto matrimonio prima della data di entrata
in vigore del presente decreto senza richiedere l'assenso a norma dell'art. 230
del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio
1957, n. 3, non incorre nella sanzione prevista dall'art. 4 del regio
decreto-legge 23 ottobre 1925, n. 2006. Gli effetti economici del matrimonio
decorrono dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
------------------------
220. Inquadramento nei ruoli organici di personale di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 30 novembre 1954, n. 1496.
Gli impiegati appartenenti ai ruoli aggiunti alle carriere dei cancellieri,
degli assistenti commerciali ed esecutiva dell'Amministrazione degli affari
esteri di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1954, n.
1496, sono collocati nei ruoli organici delle rispettive carriere e sono
iscritti nella qualifica corrispondente a quella rivestita, al posto che loro
spetta secondo l'anzianità nella qualifica stessa, conservando l'anzianità
medesima e quella di carriera.
Nel caso che gli impiegati provenienti dai ruoli aggiunti abbiano pari anzianità
di qualifica degli impiegati già iscritti nel ruolo organico vengono iscritti
dopo di questi.
------------------------
221. Personale di ruoli e qualifiche speciali.
Gli esperti per la documentazione diplomatica sono inquadrati nel ruolo degli
esperti nella ricerca storico-diplomatica e sono collocati nella qualifica
corrispondente all'ex coefficiente in godimento, conservando ad personam il
titolo relativo alla qualifica rivestita alla data di entrata in vigore del
presente decreto.
Per il personale collocato nel ruolo degli esperti nella ricerca
storico-diplomatica all'atto della entrata in vigore del presente decreto la
promozione a esperto capo si consegue a ruolo aperto, previo parere favorevole
del Consiglio di amministrazione, dopo quattro anni di effettivo servizio nella
qualifica inferiore.
------------------------
222. Tabelle di inquadramento.
L'inquadramento del personale di ruolo dell'amministrazione degli affari esteri
nelle carriere, ruoli e qualifiche speciali di cui al presente decreto è
effettuato in conformità alle tabelle allegate e numerate da 22 e 33.
------------------------
223. Inquadramento di personale incaricato della direzione di uffici consolari.
Le persone estranee all'Amministrazione che, alla data del 14 agosto 1965,
abbiano diretto in modo lodevole per almeno quindici anni complessivamente
uffici consolari di I categoria possono essere inquadrate a domanda nel grado di
ispettore amministrativo della carriera direttiva amministrativa, entro il
limite dei posti in soprannumero di cui all'art. 248.
Le domande per ottenere l'inquadramento debbono essere presentate entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
Gli inquadramenti hanno luogo in base alla qualità del servizio prestato, su
deliberazione del Consiglio di amministrazione che stabilisce l'ordine di
graduatoria fra gli aspiranti.
Il servizio prestato precedentemente alla nomina in ruolo è riscattabile,
secondo le vigenti disposizioni, ai fini del trattamento di quiescenza.
------------------------
224. Capo del servizio crittografico.
Il funzionario che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, riveste
la qualifica di capo del servizio crittografico conserva ad personam tale
denominazione.
------------------------
225. Passaggi e inquadramenti nella carriera ausiliaria tecnica.
I commessi e gli uscieri capi in servizio alla data di entrata in vigore del
presente decreto, che abbiano svolto lodevolmente e in prevalenza mansioni di
autista, sono inquadrati, a domanda da presentarsi entro tre mesi dalla data di
entrata in vigore del presente decreto e previo parere favorevole del Consiglio
di amministrazione indicato nella lettera c) dell'art. 97, nel ruolo della
carriera ausiliaria tecnica con qualifica corrispondente a quella rivestita.
L'inquadramento del personale ausiliario nella carriera ausiliaria tecnica avrà
luogo dopo le prime promozioni alla qualifica di agente tecnico capo che saranno
effettuate, successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto,
nei confronti del personale della carriera ausiliaria tecnica di cui alla
tabella 28.
Entro un anno a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto
viene indetto un concorso per titoli ed esami a ottanta posti nella qualifica
iniziale della carriera ausiliaria tecnica, riservato al personale ausiliario e
operaio dell'Amministrazione degli affari esteri. A tale concorso possono
partecipare anche i dipendenti civili e militari dello Stato che abbiano svolto
nel quinquennio anteriore alla data di entrata in vigore del presente decreto
mansioni di autista o di motociclista per almeno un anno presso
l'Amministrazione degli affari esteri. Le norme relative alle modalità del
concorso, alla composizione della Commissione giudicatrice, alla natura dei
titoli, alle materie di esame, alle modalità per lo svolgimento delle prove e
per la formazione della graduatoria sono stabilite dal bando di concorso.
Al personale proveniente dalla carriera ausiliaria del Ministero degli affari
esteri inquadrato nella carriera ausiliaria tecnica ai sensi del primo e del
terzo comma è riconosciuta l'anzianità di qualifica e di carriera maturata nella
carriera di provenienza.
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226. Inquadramento del personale non di ruolo.
Al personale non di ruolo assunto da data non anteriore al 1° maggio 1958 da
inquadrare nei ruoli organici ai sensi della legge 4 febbraio 1966, n. 32, o già
inquadrato nei ruoli stessi è ridotta della metà a tutti gli effetti l'anzianità
di servizio prescritta per l'inquadramento in ruolo. L'Amministrazione provvede
ai predetti inquadramenti entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, con riserva di anzianità in favore del personale di cui
all'art. 228.
------------------------
227. Inquadramenti nel ruolo speciale transitorio ad esaurimento.
Alle impiegate, di cui al regio decreto 18 gennaio 1943, n. 23, in servizio alla
data di entrata in vigore del presente decreto, che non siano state inquadrate
nel ruolo speciale transitorio ad esaurimento per effetto del disposto dell'art.
3, lettera b), della legge 30 giugno 1956, n. 775, è data facoltà di chiedere,
entro un mese dalla data di entrata in vigore del presente decreto, e sempre che
alla data stessa abbiano la cittadinanza italiana, l'inquadramento nel ruolo
speciale transitorio ad esaurimento.
Alle impiegate di cui al comma precedente sono equiparate quelle che hanno dato
le dimissioni per contrarre matrimonio con cittadino straniero, sempre che siano
state poi assunte a contratto di diritto privato a tempo determinato, prestino
servizio come tali alla data di entrata in vigore del presente decreto e alla
stessa data abbiano la cittadinanza italiana. Il servizio prestato a contratto
di diritto privato è equiparato a servizio prestato ai sensi del regio decreto
18 gennaio 1943, n. 23.
Gli inquadramenti di cui ai commi precedenti hanno luogo alle condizioni e con
le modalità previste dalla legge 30 giugno 1956, n. 775 e hanno effetto dalla
data di entrata in vigore del presente decreto.
È data facoltà al personale che faccia domanda di inquadramento nel ruolo
speciale transitorio ad esaurimento a norma del presente articolo di chiedere il
successivo collocamento nei ruoli organici ai sensi dell'art. 228. I giudizi
complessivi eventualmente mancanti sono attribuiti dal Consiglio di
amministrazione.
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228. Inquadramenti nei ruoli organici del personale del ruolo speciale
transitorio ad esaurimento.
Gli impiegati del ruolo speciale transitorio ad esaurimento di cui alla legge 30
giugno 1956, n. 775, che non abbiano demeritato, sono inquadrati, a domanda e
con le modalità stabilite dal presente articolo, nelle carriere: direttiva
amministrativa, del personale di cancelleria, degli assistenti commerciali,
esecutiva ed ausiliare.
L'inquadramento ha luogo:
a) nella carriera direttiva amministrativa, entro il limite di 80 posti, per gli
assistenti i quali, in possesso di diploma di laurea italiano o riconosciuto in
Italia, abbiano svolto nell'ultimo quinquennio mansioni direttive o anche di
concetto sempre che riconosciuti idonei alle funzioni direttive;
b) nelle carriere di concetto del personale di cancelleria e degli assistenti
commerciali, per gli assistenti e i coadiutori i quali:
in possesso di diploma di scuola media superiore o di titolo di studio
equipollente o superiore, abbiano svolto mansioni non inferiori a quelle di
concetto per almeno tre anni;
in possesso di diploma di scuola media inferiore o equipollente, abbiano svolto
mansioni non inferiori a quelle di concetto Per almeno cinque anni;
abbiano svolto mansioni non inferiori a quelle di concetto per almeno sette anni
e non abbiano riportato nello stesso periodo qualifiche inferiori a distinto;
c) nella carriera esecutiva, per gli aggiunti di cancelleria i quali:
in possesso di diploma di scuola media inferiore o equiparato o superiore,
abbiano svolto mansioni non inferiori a quelle esecutive per almeno tre anni;
abbiano svolto mansioni non inferiori a quelle esecutive per almeno cinque anni.
d) nelle carriere ausiliarie, per i subalterni.
Gli assistenti, i coadiutori e gli aggiunti di cancelleria, che non abbiano i
requisiti prescritti alle lettere a),b) e c) del comma precedente per
l'inquadramento nelle carriere per cui hanno fatto domanda, sono inquadrati in
carriere inferiori.
Gli inquadramenti avvengono nelle prime tre qualifiche corrispondenti all'ex
coefficiente in godimento al momento dell'entrata in vigore del presente
decreto. Gli impiegati in possesso dell'ex coefficiente superiore a quello della
terza qualilica della carriera di inquadramento sono collocati nella terza
qualifica.
Le domande per l'inquadramento devono essere presentate entro un mese dalla data
di entrata in vigore del presente decreto.
Gli inquadramenti sono deliberati, in relazione a quanto stabilito nei
precedenti commi, da una Commissione nominata con decreto del Ministro per gli
affari esteri è composta di un funzionario diplomatico di grado non inferiore a
Ministro plenipotenziario di I classe in servizio o a riposo che la presiede, di
un consigliere di Stato e di cinque funzionari del Ministero di grado non
inferiore a consigliere di Legazione. Un funzionario di grado non inferiore a
secondo segretario di Legazione svolge le funzioni di segretario. La Commissione
si pronuncia anche sulla equipollenza dei titoli di studio.
La Commissione forma, nell'ambito di ogni carriera, le graduatorie degli
impiegati aventi i necessari requisiti con valutazione di merito comparativo
sulla base del gruppo di appartenenza, dell'anzianità e della qualità del
servizio, dei titoli posseduti e dalla conoscenza delle lingue. Nell'ambito di
ciascuna qualifica l'ordine fra gli impiegati da inquadrare è dato dalla
graduatoria salvo quanto previsto dal comma terzo dell'art. 229. Gli assistenti
laureati i quali, ancorché provvisti dei requisiti di cui al secondo comma
lettera a), siano stati esclusi dall'inquadramento nella carriera direttiva
amministrativa sono inquadrati nelle carriere di concetto, con precedenza sugli
altri impiegati da inquadrare ai sensi della lettera b) e secondo l'ordine
previsto dal terzo comma dell'art. 229.
La Commissione accerta, sulla base della documentazione relativa al servizio
prestato, la particolare esperienza professionale di cui gli assistenti ammessi
nella carriera direttiva amministrativa siano in possesso, in relazione alla
successiva utilizzazione ai sensi dell'articolo 250. La Commissione determina
altresì, sulla base delle mansioni svolte, le specializzazioni da attribuire, ai
sensi degli articoli 118 e 124, agli impiegati assegnati alla carriera del
personale di cancelleria ed a quella esecutiva.
L'impiegato ha facoltà di rinunciare all'inquadramento nei trenta giorni dalla
comunicazione della deliberazione della Commissione.
Gli inquadramenti ai sensi del presente articolo decorrono, agli effetti
giuridici, dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Il personale
così inquadrato è collocato nella qualifica prendendo posto dopo gli impiegati
già iscritti nella qualifica stessa e, per quanto riguarda le carriere esecutiva
ed ausiliare, dopo gli impiegati promossi ai sensi dell'art. 229. Agli effetti
delle promozioni alla seconda e alla terza qualifica di ciascuna carriera, è
riconosciuta nella qualifica di inquadramento l'anzianità maturata nel
corrispondente ex coefficiente di stipendio o in quelli superiori. Ai fini
dell'ammissione ai concorsi di promozione e agli scrutini per la promozione a
primo archivista è riconosciuta per intero l'anzianità di servizio nel ruolo
transitorio di provenienza e, fino ad un massimo di tre anni, l'anzianità
riconosciuta dal secondo comma dell'art. 6 della legge 30 giugno 1956, n. 775.
Al personale predetto è riconosciuta nella qualifica di inquadramento, ai fini
della progressione economica, l'anzianità maturata nel corrispondente ex
coefficiente ed in quelli superiori (248).
Gli impiegati in servizio all'estero inquadrati nei ruoli organici ai sensi del
presente articolo continuano nelle precedenti funzioni e continuano a fruire
dell'assegno di sede in godimento fino all'assunzione delle nuove funzioni
conseguenti all'inquadramento stesso. Le nuove funzioni sono conferite entro il
1° agosto 1967 e a decorrere dalla stessa data sono istituiti posti presso gli
uffici all'estero in un numero complessivo corrispondente a quello degli
impiegati che, inquadrati ai sensi del presente articolo nei ruoli organici, si
trovano in servizio all'estero alla data di entrata in vigore del presente
decreto.
Gli impiegati già appartenenti al ruolo speciale transitorio ad esaurimento e
entrati nei ruoli organici anteriormente alla data di entrata in vigore del
presente decreto possono presentare domanda per ottenere, anche ai soli fini del
riconoscimento della anzianità maturata nel ruolo transitorio predetto,
l'inquadramento che ad essi sarebbe derivato dalle disposizioni del presente
articolo qualora fossero rimasti nel ruolo stesso.
Il personale di cui al presente articolo è esentato dall'obbligo di partecipare
ai corsi previsti dal presente decreto.
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(248) Vedi l'art. 46, D.P.R. 28 dicembre 1970, n. 1077.
229. Coordinamento fra il conferimento delle promozioni e gli inquadramenti
previsti dal precedente articolo.
Agli scrutini ed ai concorsi per le prime promozioni dopo la data di entrata in
vigore del presente decreto nelle carriere direttiva amministrativa e di
concetto sono ammessi, fermo restando quanto disposto dal terzo comma, anche gli
impiegati, in possesso dei requisiti prescritti, di cui agli articoli 226 e 228.
Al primo concorso di promozione alla quarta qualifica sono ammessi gli impiegati
appartenenti alla seconda e alla terza qualifica in possesso alla data predetta
dei requisiti prescritti.
Ai concorsi di promozione e allo scrutinio per la promozione a primo archivista
sono ammessi anche gli impiegati che, pur non avendo le prescritte anzianità di
qualifica e di carriera, precedono in ruolo quelli provenienti dal ruolo
speciale transitorio ad esaurimento che abbiano titolo a partecipare ai concorsi
e allo scrutinio stessi.
Il primo scrutinio per la promozione alla terza qualifica nelle carriere di
concetto è riservato agli impiegati che si trovano nella seconda qualifica alla
data di entrata in vigore del presente decreto e a quelli che vi sono collocati
ai sensi dell'art. 220. Gli impiegati così promossi sono collocati nella terza
qualifica dopo gli assistenti inquadrati ai sensi del terzo e del settimo comma
dell'art. 228 che, in possesso del titolo di studio prescritto per le carriere
di concetto, godevano prima dell'inquadramento dell'ex coefficiente
corrispondente a qualifica superiore alla terza qualifica. Il restante
personale, collocato nella terza qualifica ai sensi dell'articolo 228, è
iscritto nella qualifica stessa dopo gli impiegati promossi ai sensi del
presente comma.
Ai primi scrutini di promozione alla seconda, terza e quarta qualifica che
avranno luogo dopo la data di entrata in vigore del presente decreto nelle
carriere esecutiva e ausiliarie, sono ammessi gli impiegati provenienti dai
ruoli organici e dai ruoli aggiunti di cui all'art. 220, in possesso dei
requisiti prescritti. Sono ammessi altresì, con riserva di anzianità in favore
degli impiegati di cui all'art. 228, gli impiegati inquadrati ai sensi dell'art.
226. Ai predetti scrutini per la quarta qualifica sono ammessi gli impiegati
appartenenti alla seconda e terza qualifica.
Il personale delle carriere direttiva amministrativa, di concetto ed esecutiva,
che alla data del 30 giugno 1967 rivesta la terza o la seconda qualifica ovvero
abbia titolo alla stessa data alla promozione a quest'ultima e che al 30 aprile
1971 non abbia ancora conseguito la promozione alla quarta qualifica, è ammesso
ai concorsi e agli scrutini relativi che si effettueranno a partire da tale
ultima data, sempre che abbia riportato nell'ultimo triennio un giudizio
complessivo non inferiore a buono.
Gli impiegati che abbiano conseguito l'idoneità nei concorsi per merito distinto
o negli esami di idoneità espletati anteriormente alla data di entrata in vigore
del presente decreto, per la promozione alle qualifiche di primo commissario
amministrativo, di primo cancelliere e di primo assistente commerciale, sono
rispettivamente collocati, nei limiti delle vacanze risultanti con l'entrata in
vigore del presente decreto, nel grado di ispettore amministrativo e nelle
qualifiche di cancelliere principale e di assistente commerciale principale.
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230. Concorsi speciali per passaggi di categoria.
Entro un anno a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto il
Ministro per gli affari esteri indice i seguenti concorsi per titoli ed esame,
riservati agli impiegati sottoindicati dell'Amministrazione degli affari esteri
in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, in possesso dei
requisiti e titoli di studio prescritti per l'ammissione alle carriere per cui i
concorsi sono indetti:
a) un concorso a venti posti nella carriera direttiva amministrativa, riservato
al personale delle carriere di concetto, agli assistenti e ai coadiutori del
ruolo speciale transitorio ad esaurimento;
b) un concorso a ottanta posti nella carriera del personale di cancelleria ed un
concorso a dieci posti nella carriera degli assistenti commerciali riservati
agli impiegati della carriera esecutiva ed agli aggiunti di cancelleria del
ruolo speciale transitorio ad esaurimento;
c) un concorso a quaranta posti nella carriera esecutiva, riservato agli
impiegati delle carriere ausiliarie ed ai subalterni del ruolo speciale
transitorio ad esaurimento.
Ai vincitori dei concorsi suddetti è riconosciuta, ai fini dell'ammissione al
successivo concorso e scrutinio di promozione alla quarta qualifica, l'anzianità
posseduta nella carriera o gruppo di provenienza fino ad un massimo di quattro
anni.
Le Commissioni giudicatrici dei concorsi suddetti sono composte rispettivamente:
di un funzionario diplomatico di grado non inferiore a Ministro plenipotenziario
di I classe, in servizio o a riposo, che presiede la Commissione, di un
consigliere di Stato, di un professore universitario, di due funzionari del
Ministero di grado non inferiore a consigliere di Legazione o equiparato:
di un funzionario diplomatico di grado non inferiore a Ministro plenipotenziario
di II classe, in servizio o a riposo, che presiede la Commissione, di tre
funzionari del Ministero di grado non inferiore a consigliere di Legazione o
equiparato e di un professore di scuola media superiore.
di un funzionario diplomatico di grado non inferiore a consigliere di Ambasciata
che presiede la Commissione, di un professore di scuola media, di tre funzionari
del Ministero di grado non inferiore a primo segretario di Legazione o
equiparato.
Le funzioni di segretario di ciascuna Commissione sono svolte da funzionari del
Ministero di grado non inferiore a secondo segretario di Legazione o equiparato.
Le norme relative alle modalità ed allo svolgimento dei concorsi, alla natura
delle prove, alle eventuali differenziazioni delle prove stesse in relazione
alle specializzazioni delle carriere, alla natura dei titoli, ai criteri di
valutazione, alla formazione delle graduatorie sono stabilite nei bandi di
concorso.
I vincitori dei concorsi sono collocati, nell'ordine di graduatoria, dopo il
personale inquadrato ai sensi degli articoli precedenti, nella qualifica
iniziale o in quella corrispondente al coefficiente in godimento alla data di
entrata in vigore del presente decreto. Coloro che sono in possesso di
coefficiente superiore alla terza qualifica della carriera di inquadramento sono
collocati nella terza qualifica.
I vincitori che saranno collocati nelle qualifiche iniziali vengono iscritti
nelle qualifiche stesse con precedenza nei confronti dei vincitori dei concorsi
di cui all'art. 236 nonché dei vincitori del primo concorso ordinario che sarà
bandito per ogni carriera dopo l'entrata in vigore del presente decreto.
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231. Collocamento nel personale non di ruolo degli operai con mansioni non
salariali e di altro personale.
Gli operai adibiti a mansioni non salariali da data non posteriore al 29 marzo
1961 sono collocati con effetto dalla data di entrata in vigore del presente
decreto nella categoria del personale non di ruolo previsto dalla tabella 1
allegata al regio decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100. Il personale così
collocato nella categoria suddetta che venga a trovarsi nelle condizioni
previste dalle disposizioni vigenti per il collocamento nei soppressi ruoli
aggiunti di cui all'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 11
gennaio 1956, n. 16, e successive disposizioni, sarà inquadrato nei ruoli
organici con l'osservanza delle disposizioni medesime. Per il personale suddetto
è ridotta alla metà a tutti gli effetti l'anzianità di servizio necessaria per
l'inquadramento nei ruoli.
Il personale, compreso quello con mansioni di traduttore, che comunque assunto o
denominato presti servizio di fatto, anche a non diretto carico del Ministero,
presso gli uffici dell'Amministrazione centrale degli affari esteri almeno dal
1° settembre 1963 è collocato nella categoria del personale non di ruolo
prevista dalla tabella 1 allegata al regio decreto-legge 4 febbraio 1937, n.
100, e, successivamente, nei ruoli organici, secondo le condizioni e le modalità
previste dal primo comma, ad eccezione della riduzione del termine di cui al
comma stesso.
Dalla data di entrata in vigore del presente decreto è fatto divieto di
assumere, per qualunque titolo e sotto qualsiasi forma, personale non di ruolo e
a contratto, anche di diritto privato, comunque denominato per gli uffici
dell'Amministrazione centrale degli affari esteri. In caso di infrazione al
predetto divieto i provvedimenti relativi sono nulli e non producono alcun
effetto a carico dell'Amministrazione, ferma restando la responsabilità degli
impiegati che vi abbiano provveduto.
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232. Inquadramento operai.
La quarta e la quinta categoria nel ruolo organico degli operai permanenti
dell'Amministrazione degli affari esteri sono soppresse. I manovali e le operaie
che si trovano rispettivamente nella quarta e nella quinta categoria alla data
di entrata in vigore del presente decreto sono collocati nella categoria degli
operai comuni.
Nei primi concorsi per operai specializzati e per operai qualificati, che
saranno indetti dopo l'entrata in vigore del presente decreto, un terzo dei
posti è riservato rispettivamente agli operai qualificati e agli operai comuni
in servizio alla data stessa.
Nella prima applicazione del presente decreto è richiesta per il conferimento
dell'incarico di capo laboratorio e dell'incarico di sopraintendente alle
lavorazioni del centro fotorotolitografico l'anzianità di un anno.
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233. Inquadramenti in soprannumero.
Gli inquadramenti nella carriera ausiliaria possono effettuarsi in soprannumero
da riassorbirsi con il passaggio di impiegati dalla carriera stessa alle
carriere esecutiva ed ausiliaria tecnica a seguito dei concorsi previsti dagli
articoli 225 e 230.
Un numero di posti pari a quello dei suddetti posti in soprannumero è tenuto
scoperto nella carriera ausiliaria tecnica.
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234. Assegno personale.
Salvo quanto particolarmente disposto, al personale inquadrato nei ruoli
organici o passato in altra carriera ai sensi del presente decreto e che abbia
uno stipendio o retribuzione superiore a quello spettante nella nuova posizione
è attribuito un assegno personale, utile a pensione, pari alla differenza fra lo
stipendio già goduto ed il nuovo. L'assegno personale è riassorbito nei
successivi aumenti di stipendio conseguenti a promozioni o alla progressione
economica.
La presente disposizione si applica anche al personale operaio inquadrato nelle
categorie del personale non di ruolo ai sensi del primo comma dell'articolo 231.
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235. Sistemazione dei contrattisti in servizio.
Il personale con contratto di diritto privato a tempo determinato di cui alle
leggi 30 giugno 1956, n. 775, e 24 luglio 1959, n. 612, in servizio alla data di
entrata in vigore del presente decreto, può chiedere, entro tre mesi dalla data
suddetta, di essere assunto con contratto disciplinato dalle disposizioni
contenute nel titolo VI della parte seconda specificando, ove del caso, il
regime di contratto per cui opta ai sensi dell'articolo 154.
Sulle domande si pronuncia una Commissione, tenendo presente i titoli, la
qualità del servizio prestato e le mansioni svolte. La Commissione stabilisce
altresì le mansioni cui il personale va adibito.
Gli impiegati, nei cui confronti la Commissione abbia espresso giudizio
favorevole, sono ammessi a stipulare il contratto, con decorrenza dal primo
giorno del mese successivo a quello di ultimazione dei lavori della Commissione,
prescindendo dalle disposizioni contenute negli articoli 152, secondo comma, e
155, primo e terzo comma.
Il servizio prestato in base ai contratti previsti dalla legge 30 giugno 1956,
n. 775 e dalla legge 24 luglio 1959, n. 612, è considerato valido agli effetti
degli articoli 166, 167 e 236.
I contratti per il personale di cittadinanza italiana, nei cui confronti la
Commissione suddetta si sia espressa favorevolmente e che non opti per la legge
del luogo ai sensi dell'art. 154, secondo comma, sono stipulati direttamente a
tempo indeterminato.
Nei confronti degli impiegati che non abbiano presentato la domanda ai sensi del
primo comma o per i quali la Commissione esprima giudizio sfavorevole, il
rapporto di impiego viene risolto secondo le modalità e i termini previsti dal
relativo contratto.
Fino alla data di decorrenza dei nuovi contratti o alla risoluzione del rapporto
d'impiego, ai sensi rispettivamente del terzo e del sesto comma, continuano ad
applicarsi i contratti vigenti che nel frattempo possono, ove occorra, essere
modificati o rinnovati secondo il precedente ordinamento.
Nel periodo intercorrente fra la data di entrata in vigore del presente decreto
e la data di decorrenza dei contratti di cui al terzo comma, gli impiegati
assunti a norma delle disposizioni contenute nel titolo VI della parte seconda
fruiranno di una retribuzione da determinare in base agli stessi criteri
valevoli per gli impiegati a contratto assunti ai sensi del precedente
ordinamento.
La Commissione di cui al secondo comma è composta di un funzionario diplomatico
di grado non inferiore a Ministro plenipotenziario di I classe in servizio o a
riposo che la presiede, di un consigliere di Stato e di tre funzionari del
Ministero di grado non inferiore a consigliere di Legazione o equiparato. Due
funzionari del Ministero di grado non inferiore a secondo segretario di
Legazione o equiparato esercitano, rispettivamente, le funzioni di segretario e
di vice segretario della Commissione.
Gli impiegati indicati al primo comma assunti a contratto ai sensi del presente
articolo conservano, a titolo personale, la retribuzione in godimento al momento
dell'entrata in vigore del presente decreto, qualora essa sia superiore a quella
che dovrebbe essere loro attribuita in base alle disposizioni del titolo VI
della parte seconda.
Nel contingente di millequattrocento impiegati a contratto stabiliti dall'art.
152 sono computati gli impiegati il cui rapporto di impiego è disciplinato dal
regio decreto 18 gennaio 1943, n. 23, e quelli assunti in base alla legge 24
luglio 1959, n. 612.
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236. Concorso riservato a contrattisti.
Il Ministro per gli affari esteri indice entro un anno dall'entrata in vigore
del presente decreto i seguenti concorsi straordinari per titoli ed esami
riservati agli impiegati a contratto:
a) a quaranta posti nella carriera del personale di cancelleria e a dieci posti
nella carriera degli assistenti commerciali;
b) a cinquanta posti nella carriera esecutiva;
c) a quindici posti nella carriera ausiliaria.
Ai concorsi suddetti sono ammessi gli impiegati a contratto che non abbiano
superato il quarantacinquesimo anno di età. Possono peraltro essere ammessi
anche coloro che, pur avendo superato il quarantacinquesimo anno, si trovino ad
avere, al compimento del sessantacinquesimo, un'anzianità di servizio utile ai
fini della pensione di almeno quindici anni, compreso il servizio da riscattare.
Restano fermi gli altri requisiti richiesti dall'articolo 167. Agli effetti
dell'anzianità di servizio richiesta dal terzo comma del predetto articolo, sono
riconosciuti i periodi di servizio anche se non continuativi in precedenza
prestati presso il Ministero e gli uffici all'estero quali impiegati civili o
militari anche se non di ruolo.
Il giudizio espresso dalla Commissione indicata nel precedente articolo
sostituisce quello di cui al quarto comma dell'art. 167.
Le norme relative alle modalità dei concorsi, alla composizione delle
Commissioni giudicatrici, alla natura dei titoli, alle materie di esame ed alle
eventuali differenziazioni in relazione alle specializzazioni delle carriere,
alle modalità ed allo svolgimento delle prove sono stabilite dai bandi di
concorso.
I vincitori dei concorsi prendono posto dopo i vincitori dei concorsi di cui
all'art. 230 e prima dei vincitori dei concorsi ordinari, indipendentemente
dalla data di espletamento dei concorsi stessi.
Per il periodo indicato dal primo comma non sono banditi in concomitanza dei
concorsi ordinari i concorsi previsti per i contrattisti dall'articolo 167.
I benefici previsti dal secondo comma del presente articolo si applicano agli
impiegati a contratto in servizio alla data di entrata in vigore del presente
decreto anche per i primi due concorsi che verranno banditi ai sensi dell'art.
167.
I vincitori dei concorsi previsti dal presente articolo e dei primi due concorsi
banditi ai sensi dell'art. 167 dopo la data di entrata in vigore del presente
decreto, sono esentati dal prestare servizio al Ministero durante il periodo di
prova e dal seguire i corsi previsti dal primo comma dell'art. 121 e dal primo
comma dell'articolo 126. Il servizio all'estero prestato dai predetti impiegati
anteriormente all'ammissione nei ruoli organici è computato anche ai fini della
determinazione del periodo minimo di servizio all'estero richiesto dal presente
decreto per le promozioni nelle carriere di concetto ed esecutiva. Al predetto
personale non è richiesto il periodo di servizio in particolari sedi previsto
dal secondo comma dell'art. 122 ai fini delle promozioni a cancelliere
principale e ad assistente commerciale principale.
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Capo III - Carriera diplomatica: funzioni e specializzazioni - Regime
transitorio di avanzamento - Corsi
237. Funzioni.
Fermo restando quanto disposto dagli articoli 99 e 100, ai funzionari collocati
nella carriera diplomatica ai sensi dell'articolo 218 non possono essere
attribuite, per un periodo di dieci anni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, funzioni diverse da quelle della carriera di provenienza se
non con il loro consenso.
Ai funzionari provenienti dai ruoli organici ed aggiunti delle carriere per
l'emigrazione e commerciale è attribuita rispettivamente la specializzazione
sociale e commerciale. Ai funzionari provenienti dal ruolo organico della
carriera per l'Oriente è attribuita dal Consiglio di amministrazione, tenuto
anche conto delle aspirazioni degli interessati, la specializzazione per il
vicino Oriente o quella per il medio ed estremo Oriente.
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238. Esercizio delle funzioni.
Per un periodo di cinque anni, ai funzionari in servizio alla data di entrata in
vigore del presente decreto:
a) possono essere attribuite funzioni diverse da quelle inerenti al grado
rivestito;
b) non si applicano le disposizioni dell'articolo 110 relative ai periodi di
avvicendamento. Le disposizioni dell'articolo stesso non si applicano ai
funzionari che al termine del quinquennio si trovino nel grado di consigliere di
Ambasciata e in quelli superiori.
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239. Commissione di avanzamento.
Per un periodo di dieci anni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, sono chiamati a far parte della Commissione di avanzamento per la
carriera diplomatica, in deroga a quanto disposto dal quarto comma dell'art. 98,
due funzionari diplomatici di cui uno proveniente dalla carriera
diplomatico-consolare e l'altro proveniente da una delle altre carriere ad
ordinamento speciale.
In caso di parità di voti prevale il voto del presidente della Commissione.
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240. Avanzamento nella carriera diplomatica.
Le nomine e le promozioni dei funzionari collocati nella carriera diplomatica ai
sensi dell'articolo 218 sono conferite nei limiti dei posti di organico di cui
alla tabella 2 e dei posti in soprannumero di cui all'art. 241, tenuto peraltro
conto delle riserve dei posti stabilite per i singoli gruppi di provenienza
dalle tabelle 34 e 35 nonché dalla disposizione di cui all'ultimo comma.
I posti riservati che non possano essere più utilizzati perché numericamente
eccedenti il contingente complessivo dei funzionari nei gradi inferiori a favore
dei quali la riserva era stata costituita sono utilizzabili per l'avanzamento di
tutti indistintamente i funzionari della carriera diplomatica, salvo le riserve
risultanti dalla tabella 34, nota c), e quanto disposto dall'art. 241.
Un posto di Ministro plenipotenziario di II classe, tra quelli attribuiti dalla
tabella 34 ai funzionari provenienti dalla carriera diplomatico-consolare, è
riservato ai funzionari che, trasferiti in posizione inferiore nella carriera
predetta, in applicazione del D.L.L. 13 dicembre 1947, n. 1480, rivestivano
all'atto del trasferimento almeno il grado VII dell'ex ordinamento gerarchico.
Il posto così riservato può essere conferito più volte.
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241. Posti per i funzionari provenienti dai ruoli aggiunti.
Il posto di Ministro plenipotenziario di I classe e i sette posti di Ministro
plenipotenziario di II classe riservati ai sensi delle tabelle 34 e 35 per i
funzionari provenienti dai ruoli aggiunti di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 30 novembre 1954, numero 1496, sono conferiti, nel loro complesso, in
proporzione alla consistenza effettiva di ciascun gruppo di funzionari
provenienti dai predetti ruoli. La consistenza effettiva va determinata con
riferimento alla situazione esistente al momento del conferimento delle nomine.
Sono istituiti nella carriera diplomatica i seguenti posti in soprannumero da
conferirsi ai funzionari provenienti dai ruoli aggiunti indicati nel precedente
comma:
a) quattro posti di Ministro plenipotenziario di II classe, da attribuirsi ai
consiglieri di Ambasciata, indipendentemente dal ruolo aggiunto di provenienza;
b) ventisette posti di consigliere di Ambasciata così ripartiti: nove posti per
i funzionari provenienti dal ruolo aggiunto alla carriera per l'emigrazione,
quattro posti per quelli provenienti dal ruolo aggiunto alla carriera
commerciale, dieci posti per quelli provenienti dal ruolo aggiunto alla carriera
per l'Oriente e quattro posti per quelli provenienti dal ruolo aggiunto alla
carriera per la stampa. I posti che nel corso del decennio non possano essere
utilizzati, perché numericamente eccedenti il contingente complessivo dei
funzionari nei gradi inferiori della stessa provenienza, sono utilizzabili per
le promozioni di funzionari di altri gruppi, sempre che provenienti dai ruoli
aggiunti.
I posti in soprannumero di cui al precedente comma, che si rendano vacanti per
cessazione dal servizio o per l'avanzamento dei funzionari che li occupano,
possono essere conferiti più volte nei dieci anni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto e sono riassorbiti, a decorrere dalla scadenza del
decennio, con il loro esaurirsi per effetto delle suddette cause.
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242. Avanzamenti: graduatorie e aliquote.
Per un periodo di dieci anni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, ai funzionari in servizio alla data stessa non si applicano le
disposizioni concernenti le aliquote dei funzionari da prendere in esame per
l'avanzamento (249).
Ai fini delle promozioni da conferirsi durante lo stesso periodo di tempo, i
funzionari, collocati nella carriera diplomatica ai sensi dell'articolo 218 ed
in possesso dei necessari requisiti, sono valutati congiuntamente, qualunque sia
il ruolo di provenienza, in un unico scrutinio o concorso e con unica
graduatoria di merito. Le promozioni sono conferite, secondo l'ordine di
graduatoria, ai sensi dell'art. 240.
Fino al 31 dicembre 1970 il decimo dei posti da conferire per anzianità nelle
promozioni a consigliere di Ambasciata e a consigliere di Legazione è calcolato
separatamente per ciascuna aliquota di posti riservati, ai sensi dell'art. 240,
ai singoli gruppi di provenienza. I predetti posti sono conferiti, con le
modalità di cui agli articoli 107 e 108, per ordine di ruolo ai funzionari più
anziani nel grado nell'ambito di ciascun gruppo di provenienza.
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(249) Vedi l'art. 30, D.P.R. 30 giugno 1972, n. 748.
243. Permanenza nel grado - Giudizio complessivo.
Il periodo di permanenza nel grado di addetto di Legazione e di secondo
segretario di Legazione previsto dall'art. 105 ai fini della promozione al grado
superiore è ridotto a due anni per i funzionari collocati nella carriera
diplomatica ai sensi dell'art. 218.
Per i funzionari suddetti, il periodo minimo di due anni di permanenza nel grado
stabilito per i terzi segretari e, a norma del comma precedente, per gli addetti
e i secondi segretari di Legazione è ridotta della metà. Ciascun funzionario non
può beneficiare di tale riduzione per più di una promozione.
Per i primi due concorsi di promozione a consigliere di Legazione indetti dopo
l'entrata in vigore del presente decreto, i termini di servizio stabiliti
dall'art. 245 lettere a) e b), sono ridotti della metà.
Il periodo di permanenza minima nel grado di primo segretario di Legazione
stabilito dall'articolo 105 non è richiesto per i funzionari provenienti dai
ruoli aggiunti.
Il disposto del secondo comma dell'art. 105 concernente il giudizio complessivo
non si applica ai funzionari, collocati nella carriera diplomatica ai sensi
dell'art. 218, per un periodo di tre anni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto. Ai funzionari stessi continua ad applicarsi per il medesimo
periodo il precedente ordinamento.
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244. Requisiti di servizio.
Il periodo di servizio in particolari sedi, previsto dall'art. 107, non è
richiesto per i funzionari in servizio alla data di entrata in vigore del
presente decreto per l'ammissione al concorso di promozione a consigliere di
Legazione. Il periodo stesso è tuttavia richiesto per le promozioni a
consigliere di Ambasciata, per i funzionari che, alla data stessa, si trovano o
sono collocati nei gradi di addetto e di terzo segretario di Legazione.
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245. Requisiti e termini di servizio per la promozione a consigliere di
Legazione.
Per i funzionari in servizio alla data di entrata in vigore del presente
decreto, il periodo di servizio richiesto dall'art. 107, lettera a), per
l'ammissione al concorso a consigliere di Legazione è ridotto a dieci anni e,
per il primo concorso indetto dopo la predetta data, a nove anni. Ai fini del
computo del predetto periodo di servizio è calcolato il servizio prestato nella
carriera di provenienza.
Durante il periodo di cui al primo comma i predetti funzionari devono aver
prestato servizio:
a) se provenienti dalla carriera diplomatico-consolare, per almeno due anni
presso l'Amministrazione centrale; per almeno due anni nelle rappresentanze
diplomatiche o in Organizzazioni internazionali; per almeno due anni negli
uffici consolari o, in funzioni commerciali, nelle rappresentanze diplomatiche;
b) se provenienti dai ruoli organici della carriera per l'emigrazione,
commerciale, per l'Oriente e per la stampa, per almeno due anni presso
l'Amministrazione centrale e per almeno quattro anni all'estero.
Per i funzionari provenienti dai ruoli aggiunti alle carriere di cui alla
lettera b) non sono richiesti termini e requisiti di servizio.
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246. Concorsi di promozione.
I concorsi di promozione indetti nelle carriere ad ordinamento speciale
anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto sono portati a
termine secondo le norme vigenti alla data del decreto con il quale sono stati
indetti. I vincitori dei concorsi suddetti sono collocati nel grado di
consigliere di Legazione per gruppi di provenienza dopo il gruppo di funzionari
della stessa provenienza inquadrati nel suddetto grado ai sensi dell'art. 218.
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247. Concorsi e corsi.
Il limite di età stabilito dall'art. 94, per l'ammissione al concorso per la
carriera diplomatica è elevato a 32 anni per i primi tre concorsi banditi dopo
la data di entrata in vigore del presente decreto.
La durata dei corsi di formazione previsti per il periodo di prova dall'art. 102
può essere ridotta, con decreto del Ministro per gli affari esteri, per coloro
che entrano in carriera a seguito dei primi quattro concorsi espletati
successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto; salvo che
per il primo concorso, il periodo dei corsi non può comunque essere inferiore a
quattro mesi, di cui almeno uno presso il Ministero del commercio con l'estero.
Per i suddetti funzionari il periodo di servizio presso il Ministero del
commercio con l'estero previsto dall'art. 104 può essere ridotto a non meno di
tre mesi d'intesa con il Ministero predetto.
Gli impiegati che, appartenendo alla data del presente decreto ai ruoli organici
dell'Amministrazione degli affari esteri, abbiano riportato l'idoneità nei
concorsi, espletati nei cinque anni anteriori alla data stessa, per l'ammissione
alle carriere ad ordinamento speciale di cui all'articolo 223 del decreto del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sono collocati a domanda nel
grado iniziale della carriera diplomatica. I predetti acquistano, ove ricorra il
caso, la specializzazione corrispondente alla carriera per cui avevano concorso.
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Capo IV - Altre carriere: regime transitorio di avanzamento - Specializzazioni -
Destinazione all'estero - Personale del ruolo speciale transitorio ad
esaurimento e personale non di ruolo
248. Posti in soprannumero nella carriera direttiva amministrativa.
Sono istituiti nella carriera direttiva amministrativa i seguenti posti in
soprannumero:
4 nel grado di ispettore generale amministrativo;
14 nel grado di ispettore superiore amministrativo;
26 nel grado di ispettore amministrativo.
I posti in soprannumero di cui al precedente comma, che si rendano vacanti per
cessazione dal servizio o per l'avanzamento dei funzionari che li occupano sono
conferiti più volte per un periodo di dieci anni dalla data di entrata in vigore
del presente decreto e sono riassorbiti, a decorrere dalla scadenza del
decennio, con il loro esaurirsi per effetto delle suddette cause. Durante lo
stesso periodo di tempo sono lasciati scoperti trenta posti nel grado iniziale
della carriera direttiva amministrativa.
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249. Requisiti per l'avanzamento e destinazione all'estero del personale della
carriera direttiva amministrativa.
Per un periodo di dieci anni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, i funzionari della carriera direttiva amministrativa sono scrutinabili
ancorché non compresi nelle aliquote di cui all'art. 117.
Ai funzionari in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto e
a quelli collocati nella carriera predetta ai sensi degli articoli 223, 226, 228
e 230 non sono richiesti, ai fini delle promozioni, i periodi di servizio al
Ministero e all'estero previsti dall'art. 117 (250).
Fino al 1° giugno 1970 la permanenza minima nel grado inferiore ai fini delle
promozioni è ridotta della metà. Ciascun funzionario non può beneficiare delle
riduzioni di termini previste dal presente comma per più di una promozione.
In relazione a quanto previsto dall'art. 98, ove non siano disponibili
funzionari della carriera direttiva amministrativa, funzionari diplomatici di
grado corrispondente sono nominati a far parte della Commissione di cui alla
lettera b) del predetto articolo.
Per il periodo di cui al primo comma, l'aliquota di funzionari della carriera
direttiva amministrativa che può essere destinata all'estero è fissata in:
a) quattro quinti dell'organico del ruolo, per il primo quinquennio;
b) tre quarti dell'organico del ruolo, per il secondo quinquennio.
I vincitori del primo concorso di ammissione alla carriera direttiva
amministrativa sono esentati dai corsi previsti dal primo comma dell'articolo
116.
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(250) Comma così sostituito dall'art. 48, D.P.R. 28 dicembre 1970, n. 1077.
250. Particolare utilizzazione di personale proveniente dal ruolo speciale
transitorio ad esaurimento.
I funzionari della carriera direttiva amministrativa in servizio all'estero,
provenienti, ai sensi della lettera a) del secondo comma dell'art. 228, dal
ruolo speciale transitorio ad esaurimento, possono, fermo restando quanto
disposto dall'art. 114, essere utilizzati nei settori di attività commerciale,
sociale e dell'emigrazione, stampa ed informazione.
L'utilizzazione è disposta con decreto del Ministro, previo parere favorevole
del Consiglio di amministrazione, in relazione alla particolare esperienza
professionale accertata ai sensi dell'articolo 228.
Non possono in alcun caso essere così utilizzati i funzionari investiti delle
funzioni di cui all'art. 75. Per i funzionari da utilizzare nel settore
commerciale si applica la disposizione del terzo comma dell'art. 34. I
funzionari utilizzati nei settori di cui al primo comma occupano presso uffici
all'estero i posti di cui al secondo comma dell'art. 115.
Ai funzionari utilizzati nei suddetti settori è accordato, per far fronte alle
maggiori spese derivanti dallo svolgimento dell'attività di cui sono incaricati,
un aumento dell'indennità mensile base attribuita, ai sensi della tabella 19, ai
posti di organico da essi occupati. Tale aumento è stabilito nella misura del
5%, per coloro che occupano posti di vice commissario amministrativo e
commissario amministrativo aggiunto, e nella misura del 10%, per coloro che
occupano posti di commissario amministrativo e di primo commissario
amministrativo.
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251. Posti in soprannumero nelle carriere di concetto, esecutiva ed ausiliarie.
Sono istituiti nella carriera del personale di cancelleria, nella carriera
esecutiva e in quelle ausiliarie i seguenti posti in soprannumero:
20 nella qualifica di cancelliere capo;
45 nella qualifica di cancelliere superiore;
100 nella qualifica di cancelliere principale;
25 nella qualifica di esperto per i servizi tecnici;
55 nella qualifica di archivista capo;
150 nella qualifica di primo archivista;
7 nella qualifica di commesso capo;
32 nella qualifica di commesso;
14 nella qualifica di agente tecnico capo.
I posti in soprannumero di cui al precedente comma, che si rendono vacanti per
cessazione dal servizio o per avanzamento degli impiegati che li occupano, sono
conferiti più volte per un periodo di dieci anni dalla data di entrata in vigore
del presente decreto e sono riassorbiti, a decorrere dalla scadenza del
decennio, con il loro esaurirsi per effetto delle cause suddette.
Durante lo stesso periodo, in corrispondenza dei posti in soprannumero di cui al
primo comma, sono lasciati scoperti altrettanti posti nella qualifica iniziale
delle rispettive carriere. Tali posti sono utilizzati a seguito del graduale
riassorbimento, trascorso il decennio dei suddetti posti in soprannumero.
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252. Organico della carriera ausiliaria.
L'organico definitivo della carriera ausiliaria di cui alla tabella 7, colonna
A, entrerà in vigore quando il contingente complessivo degli impiegati
appartenenti alla carriera stessa e degli impiegati subalterni rimasti nel ruolo
speciale transitorio ad esaurimento si sarà ridotto, a seguito di cessazione dal
servizio, fino a corrispondere alla dotazione complessiva dell'organico
suddetto. Fino all'entrata in vigore dell'organico suddetto si applica
l'organico transitorio di cui alla stessa tabella, colonna B.
Al momento dell'entrata in vigore dell'organico definitivo di cui alla tabella
7, il personale che non occupa posti di cui all'art. 251 e che risulti in
eccedenza alle dotazioni organiche definitive, e considerato in soprannumero.
Tale soprannumero sarà riassorbito nei modi di legge.
Nella qualifica iniziale della carriera esecutiva resta scoperto un numero di
posti pari alla differenza fra l'organico transitorio e la dotazione organica
definitiva della carriera ausiliaria di cui alla tabella 7. I posti così tenuti
scoperti nella carriera esecutiva sono utilizzabili in corrispondenza della
graduale riduzione del numero dei posti dell'organico transitorio della carriera
ausiliaria.
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253. Attribuzione di specializzazioni.
Le specializzazioni previste per la carriera del personale di cancelleria e per
la carriera esecutiva sono attribuite agli impiegati che fanno parte delle
carriere stesse allagata di entrata in vigore del presente decreto dal Consiglio
di amministrazione sulla base delle mansioni svolte negli ultimi cinque anni e
delle esigenze dell'Amministrazione.
Ove non sia diversamente stabilito, agli impiegati che accedono alle carriere
suddette in virtù delle disposizioni della presente parte le specializzazioni
sono attribuite dal Consiglio di amministrazione.
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254. Promozioni nelle carriere di concetto, esecutiva ed ausiliarie -
Attribuzione di qualifica speciale.
Per un periodo di dieci anni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, gli impiegati delle carriere di concetto ed esecutiva sono scrutinabili
ancorché non compresi nelle aliquote di cui agli articoli 122 e 127.
Fino al 1° giugno 1970 la permanenza minima nella qualifica ai fini delle
promozioni previste dagli articoli 122, 127 e 130 è ridotta della metà.
I periodi di servizio all'estero ed in particolari sedi, previsti dagli
articoli, 122 e 127 per le promozioni a cancelliere capo, assistente commerciale
capo, archivista capo ed esperto per i servizi tecnici non sono richiesti per
gli impiegati che si trovano alla data di entrata in vigore del presente decreto
nella quarta e quinta qualifica delle carriere stesse o che si vengano a trovare
nelle qualifiche suddette a seguito delle promozioni da effettuarsi ai sensi
dell'art. 229, nonché per gli impiegati che abbiano almeno dieci anni di
servizio complessivo.
I periodi di servizio di cui al terzo comma sono ridotti della metà per gli
impiegati che alla data di entrata in vigore del presente decreto o a seguito
degli inquadramenti e concorsi previsti dal capo II si trovino nelle prime tre
qualifiche delle suddette carriere.
I periodi di servizio all'estero ed in particolari sedi, previsti dagli articoli
122 e 127 per l'ammissione ai concorsi o agli scrutini per la promozione alla
quarta qualifica nelle suddette carriere, non sono richiesti per gli impiegati
di cui al quarto comma.
Gli impiegati che alla data di entrata in vigore del presente decreto
appartengono alla carriera ausiliaria tecnica o vi sono collocati ai sensi
dell'art. 225 sono scrutinabili alla qualifica di assistente alla vigilanza dopo
quindici anni di servizio, ferme restando le altre condizioni previste dall'art.
141.
Per un periodo di cinque anni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto i trenta anni di carriera e i venti anni di servizio all'estero previsti
dagli articoli 123 e 128 sono ridotti rispettivamente a venti e a dieci.
Per un periodo di tre anni dalla data predetta l'Amministrazione può bandire
concorsi di promozione per esami alle qualifiche di cancelliere principale e di
assistente commerciale principale, per un quarto dei posti disponibili alla data
del bando, cui sono ammessi a partecipare gli impiegati in possesso dei
requisiti prescritti che abbiano nove anni di servizio; si applica il quarto
comma dell'art. 165 del testo unico approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. Per lo stesso periodo l'Amministrazione può
bandire concorsi per esame per la promozione a primo archivista cui possono
partecipare impiegati in possesso dei requisiti prescritti che abbiano undici
anni di servizio; si applica il terzo e il quarto comma dell'art. 187 del
predetto testo unico. Ai concorsi per esami di cui al presente comma possono
essere ammessi anche gli impiegati di cui all'art. 257 in possesso dei requisiti
prescritti.
(251).
Nella prima applicazione del presente decreto, le qualifiche di proto e di vice
proto sono attribuite previa deliberazione del Consiglio di amministrazione,
sulla base delle mansioni esercitate, a capi operai compositori o impressori del
ruolo della tipografia riservata che abbiano non meno di venticinque anni di
servizio.
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(251) Comma abrogato dall'art. 52, D.P.R. 28 dicembre 1970, n. 1077.
255. Qualifica transitoria di assistente tecnico per il servizio corrieri.
Per l'organizzazione del nucleo corrieri è istituita la qualifica transitoria di
assistente tecnico per il servizio corrieri cui è attribuito il trattamento
economico inerente all'ex coefficiente 670. La qualifica, da conferirsi una
volta sola entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, è
attribuita con decreto del Ministro per gli affari esteri, previo parere del
Consiglio di amministrazione, ad un funzionario della carriera direttiva
amministrativa o, purché fornito di diploma di laurea, ad un impiegato della
carriera di cancelleria, rispettivamente di grado o qualifica corrispondente
all'ex coefficiente 500, sempre che abbiano prestato servizio presso l'ufficio
corrieri del Ministero per non meno di sei anni e presso gli uffici all'estero
per non meno di quindici anni.
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(giurisprudenza di legittimità)
256. Servizio all'estero del personale proveniente dal ruolo speciale
transitorio ad esaurimento.
I funzionari della carriera direttiva amministrativa e gli impiegati delle
carriere di concetto della carriera esecutiva e di quelle ausiliarie,
provenienti dal ruolo speciale transitorio ad esaurimento, continuano, in
considerazione della conoscenza delle lingue locali, degli usi e dei costumi dei
Paesi stranieri, a prestare servizio nelle sedi in cui si trovano alla data di
entrata in vigore del presente decreto.
Per il personale proveniente dal predetto ruolo, collocato nella carriera
direttiva amministrativa e nelle carriere di concetto, la disposizione del comma
precedente si applica per cinque anni dalla data suddetta.
Tuttavia il predetto personale può per esigenze di servizio, essere trasferito
ad altra sede o anche essere richiamato a prestare servizio presso
l'Amministrazione centrale degli affari esteri.
Gli impiegati delle carriere ausiliarie provenienti dal ruolo speciale
transitorio ad esaurimento, prestano servizio all'estero in eccedenza
all'aliquota stabilita in applicazione dell'art. 130 quinto comma.
------------------------
257. Impiegati del ruolo speciale transitorio ad esaurimento.
Gli impiegati del ruolo speciale transitorio ad esaurimento non inquadrati nei
ruoli organici continuano ad essere disciplinati dalla legge 30 giugno 1956, n.
775, e successive modificazioni, ad eccezione dell'art. 3, lettera b), e
dell'art. 6 della legge stessa che sono abrogati e salvo quanto previsto dal
presente articolo.
I congedi ordinari del suddetto personale in servizio all'estero continuano ad
essere regolati, per quanto riguarda la durata e il trattamento economico, dalle
norme del precedente ordinamento. Per i congedi straordinari si applicano le
disposizioni dell'art. 143 quarto e quinto comma e dell'art. 183. Si applica in
caso di aspettativa l'ultimo comma dell'art. 143.
Al predetto personale spetta all'estero un'indennità di servizio all'estero
costituita dall'indennità base di cui all'allegata tabella 21, eventualmente
maggiorata con coefficienti pari a quelli fissati per i cancellieri in servizio
presso la stessa sede per gli assistenti e i coadiutori, e pari a quelli fissati
per gli archivisti in servizio presso la sede stessa, per gli aggiunti di
cancelleria e i subalterni. In mancanza di cancellieri e di archivisti, i
coefficienti sono fissati a norma dell'articolo 172. Al predetto personale
spettano inoltre, nei casi e con le modalità stabilite dagli articoli 173 e 174,
gli aumenti per situazione di famiglia previsti dall'art. 173. Allo stesso
personale si applicano le disposizioni degli articoli 175, 176, 185, 186 e 211
ed il titolo II della parte terza, fermo restando quanto disposto dall'articolo
258. Ad esso si applica altresì l'art. 179 purché i figli per i quali il
beneficio è concesso studino in Italia.
I posti all'estero previsti per le diverse categorie dall'art. 1 della legge 6
febbraio 1963, numero 222, sono ridotti in maniera da salvaguardare le
aspettative degli impiegati che restano nel predetto ruolo, sulla base del
rapporto, esistente alla data di entrata in vigore della legge suddetta, fra il
numero dei posti di ciascuna categoria e quello degli impiegati aventi titolo
all'attribuzione dei posti stessi. A tale fine sarà stabilita, con decreto del
Ministro per gli affari esteri di concerto con quello per il tesoro, apposita
tabella soggetta, con gli stessi criteri, a periodiche revisioni.
Un numero di posti pari a quello degli impiegati che restano nei gruppi degli
assistenti e dei coadiutori complessivamente, nel gruppo degli aggiunti di
cancelleria e nel gruppo dei subalterni sarà tenuto scoperto: per gli assistenti
e i coadiutori, nel complesso delle qualifiche iniziali della carriera del
personale di cancelleria, della carriera degli assistenti commerciali, della
carriera esecutiva; per gli aggiunti di cancelleria, nella qualifica iniziale
della carriera esecutiva; per i subalterni, nella qualifica iniziale della
carriera ausiliaria. Tali posti potranno essere utilizzati a seguito della
graduale cessazione dal servizio dei predetti impiegati rimasti nel ruolo
speciale transitorio ad esaurimento.
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258. Particolari norme in materia di trattamento economico al personale
proveniente dal ruolo speciale transitorio ad esaurimento e a quello rimasto nel
ruolo.
Le disposizioni dell'articolo 178 relative al contributo alle spese di
abitazione e quelle dell'art. 181 relative al rimborso delle spese di viaggio in
occasione del congedo ordinario si applicano soltanto a quelli fra gli impiegati
dei ruoli organici provenienti dal ruolo speciale transitorio ad esaurimento e
fra gli impiegati rimasti nel ruolo stesso che siano stati trasferiti nei tre
anni anteriori alla data di entrata in vigore del presente decreto o che saranno
trasferiti successivamente alla data predetta da una ad altra sede.
Agli impiegati dei ruoli organici provenienti dal ruolo speciale transitorio ad
esaurimento e a quelli rimasti nel ruolo stesso non compete l'indennità di cui
all'articolo 145 per le lingue che hanno costituito titolo per il loro
inquadramento nel ruolo speciale transitorio ad esaurimento.
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259. Riscatto di servizio per gli impiegati a contratto.
Gli impiegati che, già a contratto di diritto privato di cui all'art. 15 della
legge 30 giugno 1956, n. 775, siano entrati nei ruoli organici anteriormente
alla data di entrata in vigore del presente decreto possono riscattare, ai sensi
delle vigenti disposizioni, ai fini del trattamento di quiescenza, il servizio
civile non di ruolo.
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260. Indennizzo degli impiegati locali.
(252).
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(252) Sostituisce l'art. 9, R.D. 18 gennaio 1943, n. 23, riportato al n. C/I.
Capo V - Disposizioni generali
261. Accreditamenti.
Il personale che alla data di entrata in vigore del presente decreto presta
servizio all'estero e sia accreditato con qualifica diversa da quella stabilita
nel provvedimento di destinazione conserva l'accreditamento stesso. Il personale
predetto, se appartenente ad altra Amministrazione, può essere accreditato con
uguale qualifica anche in altra sede cui sia direttamente trasferito.
Per un periodo di tre anni dalla data suddetta non si applica ai funzionari
diplomatici in servizio alla data stessa, indipendentemente dalla carriera di
provenienza, il disposto del quarto comma dell'art. 34.
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262. Periodicità delle promozioni.
L'applicazione delle disposizioni dell'art. 96 concernente la periodicità delle
promozioni è sospesa per un periodo di tre anni a decorrere dalla data di
entrata in vigore del presente decreto.
Per lo stesso periodo di tempo la determinazione circa il conferimento in tutto
o in parte dei posti disponibili per promozioni spetta al Consiglio di
amministrazione.
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263. Concorsi e corsi.
Fino all'emanazione dei regolamenti concernenti i concorsi di ammissione e di
promozione, e comunque non oltre il 1° gennaio 1970, le norme necessarie per lo
espletamento dei concorsi stessi sono stabilite nel decreto che indice il
concorso.
Fino all'emanazione dei regolamenti di cui agli artt. 135, 138 e 145, e comunque
non oltre il 1° gennaio 1970, il Ministro provvede con suo decreto ad emanare le
norme demandate ai regolamenti dagli articoli suddetti.
Per il personale in servizio alla data di entrata in vigore del presente
decreto, fermo restando l'obbligo di partecipazione, i corsi non costituiscono
requisito per le promozioni (253).
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(253) Vedi l'art. 30, D.P.R. 30 giugno 1972, n. 748.
(giurisprudenza di legittimità)
264. Incarico della direzione di uffici consolari di I categoria.
Per un periodo di cinque anni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, il Ministro per gli affari esteri può con le modalità ed alle
condizioni previste dall'articolo 169 incaricare persone estranee
all'Amministrazione, in possesso di idonei requisiti, della direzione di uffici
consolari di I categoria. All'atto di assumere il loro incarico le predette
persone prestano giuramento secondo la formula stabilita per il personale civile
di ruolo.
Le persone già incaricate della direzione di ufficio consolare di I categoria
alla data di entrata in vigore del presente decreto possono continuare nel loro
incarico per un periodo complessivo di sei anni ai sensi e con le modalità
dell'art. 169.
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TITOLO I
Norme finali
265. Graduale utilizzazione dei nuovi posti di organico e dei contingenti degli
esperti e dei contrattisti.
Nelle qualifiche iniziali delle carriere del personale dell'Amministrazione
degli affari esteri, saranno tenuti scoperti negli anni 1967, 1968, 1969 e 1970
i seguenti posti, tra quelli che si renderanno disponibili una volta effettuate
le operazioni di inquadramento ed espletati i particolari concorsi previsti dal
capo II:
nel 1967, 200 nella carriera diplomatica, 100 nella carriera del personale di
cancelleria, 100 nella carriera degli assistenti commerciali;
nel 1968, 150 nella carriera diplomatica, 75 nella carriera del personale di
cancelleria, 75 nella carriera degli assistenti commerciali.
nel 1969, 100 nella carriera diplomatica, 50 nella carriera del personale di
cancelleria, 50 nella carriera degli assistenti commerciali;
nel 1970, 50 nella carriera diplomatica, 25 nella carriera degli assistenti
commerciali;
I posti all'estero previsti dall'art. 168 non possono comunque superare per il
secondo semestre del 1967, il numero di 35, entro il 31 dicembre 1968, il numero
di 45, entro il 31 dicembre 1969, il numero di 60 entro il 31 dicembre 1970, il
numero di 70.
Gli impiegati assunti a contratto ai sensi dell'art. 152 non possono superare
fino al 31 dicembre 1968, il numero di 1300 e fino al 31 dicembre 1970 il numero
di 1350 computando gli impiegati di cui all'art. 235.
------------------------
266. Decorrenze.
Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale, salvo quanto disposto dai commi seguenti.
Le disposizioni degli articoli 71, 168, 171, 172, 173, 177, 178, 179, 180, 185,
209 e 257 terzo comma nonché le tabelle 19 e 21 hanno effetto a decorrere dal 1°
aprile 1967. Fino a tale data si applicano le norme del precedente ordinamento.
Le disposizioni degli articoli 72 e 73, nonché quelle del secondo comma
dell'art. 70 per quanto riguarda gli uffici consolari di II categoria, hanno
effetto dal 1° gennaio 1968. Fino a tale data si applicano le norme del
precedente ordinamento.
Fino al 1° aprile 1967 gli emolumenti e le indennità ragguagliati all'indennità
di servizio all'estero e all'indennità personale sono rispettivamente calcolati
sull'assegno di sede e sull'assegno personale previsti dal precedente
ordinamento.
La disposizione dell'art. 175 si applica a coloro che assumono servizio
all'estero dopo il 31 marzo 1967. Fino a tale data si applicano le norme del
precedente ordinamento.
L'indennità di richiamo dal servizio all'estero di cui all'art. 176 è
corrisposta al personale che cessa dal servizio all'estero dopo la data di
entrata in vigore del presente decreto.
Ferme le disposizioni dei precedenti commi, le norme del titolo II della parte
terza si applicano ai viaggi e ai trasporti effettuati dopo la data di entrata
in vigore del presente decreto.
Per i primi due anni di applicazione del presente decreto, il beneficio di cui
all'art. 181 è concesso, nei limiti dello stanziamento di bilancio, anche per i
periodi di congedo maturato anteriormente alla data di entrata in vigore del
decreto stesso, al personale in servizio nelle sedi che saranno determinate dal
Ministro, tenuto conto delle condizioni di disagio e della lontananza delle sedi
medesime.
Nella revisione dell'indennità di servizio all'estero da effettuare in
applicazione delle disposizioni della parte terza del presente decreto sarà, ove
del caso, tenuto conto per i capi delle rappresentanze diplomatiche, anche in
relazione alla situazione di ogni singola sede, della diminuzione delle spese di
cui agli articoli 71 e 82.
L'indennità di sistemazione corrisposta ai sensi del precedente ordinamento e
non ancora acquisita alla data di entrata in vigore del presente decreto è
regolata per quanto riguarda l'acquisizione stessa, dall'art. 175.
Fino a quando non sia emanato il regolamento di cui all'art. 173 ultimo comma,
gli aumenti per situazione di famiglia sono corrisposti, per il periodo indicato
dall'art. 174 secondo comma indipendentemente da quanto disposto dal sesto comma
dell'art. 173 e dal quarto comma dell'art. 174.
La tabella 20 relativa alle paghe spettanti al personale operaio si applica dal
1° gennaio 1968.
------------------------
267. Ripartizione delle spese.
Le spese derivanti dall'attuazione delle presenti norme e di quelle da emanare
ai sensi dell'art. 3, punto 9, della legge 13 luglio 1965, n. 891, sono
stabilite in:
lire 4 miliardi: per l'anno 1967;
lire 7 miliardi e 300 milioni: per l'anno 1968;
lire 8 miliardi: per l'anno 1969;
lire 9 miliardi: per l'anno 1970.
All'onere derivante per il 1967 si provvede mediante riduzione dello
stanziamento del cap. 3400 dello stato di previsione della spesa del Ministero
degli affari esteri per l'anno finanziario stesso.
Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le
occorrenti variazioni di bilancio.
------------------------
268. Fondo di anticipazione.
Lo stanziamento per il capitolo istituito in bilancio a norma dell'art. 64
ammonta per il 1967, a lire 3 miliardi e 500 milioni.
------------------------
269. Materie non disciplinate dal presente decreto e abrogazione di norme.
Per quanto non espressamente previsto dal presente decreto si applicano in
quanto compatibili gli ordinamenti generali (254).
Sono abrogate le disposizioni dell'art. 232 del testo unico approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 (255), le
disposizioni della legge 4 gennaio 1951, n. 13 (256), salvo quanto disposto
dall'art. 257 del presente decreto, nonché la legge 1° agosto 1949, n. 770 (257)
e successive modificazioni. Sono inoltre abrogate le norme incompatibili con il
presente decreto.
Le disposizioni indicate nell'art. 230 del testo unico approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, non si applicano al personale
della carriera direttiva amministrativa e delle carriere di concetto
dell'Amministrazione degli affari esteri.
------------------------
(254) Vedi l'art. 46, D.P.R. 28 dicembre 1970, n. 1077.
(255) Riportato alla voce Impiegati civili dello Stato.
(256) Già riportata alla voce Diplomazia e consolati.
(257) Recava norme sul riordinamento del ruolo d'ordine del personale del
Ministero degli affari esteri.
TITOLO III
Norme transitorie di esecuzione
270. Natura delle disposizioni del presente titolo.
Fino a quando saranno emanate le norme regolamentari di esecuzione del presente
decreto, hanno applicazione le disposizioni contenute nel presente titolo nonché
le norme regolamentari attualmente in vigore compatibili con il presente
decreto.
------------------------
271. Qualificazione di posti.
Il Ministro per gli affari esteri con suo decreto:
a) stabilisce ogni cinque anni il numero dei posti tra quelli istituiti in
talune rappresentanze diplomatiche situate in Paesi fuori delle aree di
specializzazione determinate ai sensi dell'art. 273 da riservare a funzionari
diplomatici, aventi una specializzazione per aree geografiche, per lo
svolgimento dei compiti inerenti alle specializzazioni ai sensi dell'ultimo
comma dell'art. 32;
b) ripartisce ogni tre anni i posti istituiti in ciascun ufficio all'estero per
il personale della carriera di cancelleria e di quella esecutiva in relazione
alle esigenze di servizio e tenuto conto delle specializzazioni e qualificazioni
del personale stesso, secondo quanto stabilito nella seconda parte del presente
decreto. Per i posti istituiti successivamente all'emanazione del decreto si
provvede con le stesse forme nel corso del triennio, nel qual caso il
provvedimento ha effetto limitato alla scadenza del triennio stesso.
------------------------
272. Corrieri diplomatici.
I corrieri diplomatici sono adibiti al trasporto fra il Ministero e gli uffici
all'estero nonché fra gli uffici stessi delle bolgette e dei plichi che per
motivi di sicurezza non sia opportuno affidare ai normali servizi.
I corrieri diplomatici sono responsabili della custodia delle bollette e dei
plichi dal momento in cui sono loro affidati fino alla consegna.
Il servizio del corriere diplomatico fra il Ministero e gli uffici all'estero è
disimpegnato, salvo che per particolari esigenze sia necessario impiegare in
singoli casi personale direttivo del Ministero degli affari esteri o personale
di altre Amministrazioni, esclusivamente da apposito nucleo di impiegati
costituito da personale qualificato ai sensi dell'art. 124. Con suo decreto il
Ministro fissa il numero degli impiegati che costituiscono il nucleo dei
corrieri e disciplina il funzionamento del servizio.
L'Amministrazione provvede gradualmente, in relazione alla disponibilità di
personale qualificato, alla costituzione del nucleo dei corrieri diplomatici. Il
nucleo stesso dovrà essere completato entro il 31 dicembre 1969. Fino al
completamento del nucleo l'Amministrazione può continuare ad utilizzare per il
servizio di corriere personale esecutivo non qualificato ai sensi dell'art. 275,
nonché personale ausiliario idoneo.
------------------------
273. Impiego di funzionari specializzati.
Ai sensi dell'art. 100, i funzionari specializzati, quando esercitano le
funzioni delle rispettive specializzazioni, prestano servizio:
a) se specializzati in materia commerciale: al Ministero nella Direzione
generale degli affari economici, o presso altre Amministrazioni od enti per
svolgere attività inerente alla loro specializzazione; all'estero, nei servizi
commerciali delle rappresentanze diplomatiche e degli uffici consolari, ovvero
in organizzazioni internazionali per svolgervi attività inerente alla loro
specializzazione;
b) se specializzati in materia sociale: al Ministero, nella Direzione generale
dell'emigrazione e degli affari sociali; all'estero, nei servizi sociali delle
Rappresentanze diplomatiche e degli uffici consolari ovvero in Organizzazioni
internazionali per svolgervi attività inerente alla loro specializzazione;
c) se specializzati per aree geografiche: al Ministero, nella Direzione generale
degli affari politici; all'estero, nelle rappresentanze diplomatiche e uffici
consolari in Paesi dell'area di specializzazione. I funzionari predetti prestano
servizio se specializzati per il vicino Oriente nei Paesi arabi e, ove occorra,
nei Paesi che abbiano con essi affinità di cultura, di civiltà di religione; se
specializzati per il medio ed estremo Oriente nei Paesi dell'Asia esclusi i
Paesi arabi. I funzionari medesimi possono essere destinati, con compiti
inerenti alla loro specializzazione, ai posti di cui alla lettera a) dell'art.
271. L'assegnazione a questi ultimi posti può avvenire solo dopo che sia stato
prestato il servizio previsto dalla lettera c) del secondo comma dell'art. 107.
------------------------
274. Collocamento fuori ruolo.
Per il disimpegno di funzioni attinenti alle relazioni internazionali e
all'internazionalizzazione delle imprese, nonché di rilevante interesse per il
Ministero degli affari esteri, i funzionari della carriera diplomatica possono
essere collocati fuori ruolo, nel rispetto delle relative autonomie
organizzative, presso il Senato della Repubblica e la Camera dei deputati, la
Presidenza del Consiglio e gli altri Ministeri, e presso le regioni e le città
metropolitane, come definite dall'articolo 18 della legge 8 giugno 1990, n. 142,
e successive modificazioni, a seguito di concertazione e richiesta da parte dei
predetti enti territoriali. Si applicano le procedure previste dall'articolo 58
del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio
1957, n. 3, e successive modificazioni.
I funzionari collocati fuori ruolo ai sensi del primo comma nei limiti delle
risorse disponibili non possono superare il numero di trenta; in tale numero non
sono compresi i funzionari diplomatici collocati fuori ruolo ai sensi di altre
disposizioni (258) (259).
------------------------
(258) Comma così sostituito dall'art. 25, L. 23 aprile 2003, n. 109.
(259) Articolo così sostituito dall'art. 15, D.Lgs. 24 marzo 2000, n. 85. Vedi,
anche, il comma 10 dell'art. 17 dello stesso decreto.
275. Qualificazione del personale della carriera esecutiva.
Gli impiegati della carriera esecutiva possono essere qualificati a svolgere
mansioni relative ai servizi di cifra di corriere di telecomunicazioni e
meccanografici nonché mansioni di operatore tecnico ai sensi dell'ultimo comma
dell'art. 146.
Una Commissione di tre funzionari direttivi, nominata dal direttore generale del
personale e dell'amministrazione, designa sulla base anche di eventuali prove
attitudinali gli impiegati da qualificare.
La qualificazione è attribuita con decreto del direttore generale stesso in
relazione alle risultanze di idonei corsi che possono avere luogo anche presso
altre Amministrazioni, enti ed istituti.
Il personale qualificato esercita le mansioni inerenti alla qualificazione per
almeno dieci anni. Il predetto periodo può essere abbreviato per esigenze di
servizio o per giustificati motivi con decreto del direttore generale del
personale e dell'amministrazione.
------------------------
276. Requisiti di servizio.
Per il personale della carriera direttiva amministrativa e per quello della
carriera dei cancellieri che assolve gli incarichi di cui all'art. 123, ultimo
comma, nonché gli incarichi di cassiere e di consegnatario al Ministero, il
periodo di servizio così prestato sostituisce ad ogni effetto, per la durata
eccedente l'eventuale periodo obbligatorio di servizio al Ministero, i periodi
di servizio da prestare all'estero ai sensi degli articoli 117 e 122 compresi
quelli da prestare nelle sedi non situate nei Paesi indicati nell'art. 277.
Per gli impiegati della carriera esecutiva qualificati ai sensi dell'art. 275 il
servizio prestato nelle funzioni proprie della qualificazione sostituisce ad
ogni effetto, per la durata eccedente l'eventuale periodo obbligatorio di
servizio al Ministero, i periodi di servizio da prestare all'estero ai sensi
dell'art. 127, compresi quelli da prestare nelle sedi non situate nei Paesi
indicati nell'art. 277.
------------------------
277. Determinazione di sedi per particolari periodi di servizio.
I periodi di servizio:
di tre anni, richiesto dalla lettera d) del secondo comma dell'art. 107;
di tre e sei anni, richiesti rispettivamente dal secondo e quarto comma
dell'art. 122;
di tre e nove anni, richiesti rispettivamente dal terzo e quarto comma dell'art.
127;
devono essere prestati in uffici o organizzazioni internazionali che non abbiano
sede nei seguenti Paesi: Andorra, Austria, Belgio, Cipro, Danimarca, Finlandia,
Francia, Repubblica Federale Tedesca, Gran Bretagna, Grecia, Irlanda, Italia,
Liechtenstein, Lussemburgo, Malta, Monaco, Norvegia, Paesi Bassi, Portogallo,
San Marino, Spagna, Stati Uniti d'America, Svezia, Svizzera. Ai fini del computo
dei predetti periodi di servizio non è altresì valido il servizio prestato
presso l'Ambasciata presso la S. Sede.
Le funzioni del grado superiore di cui all'art. 101 possono essere conferite in
uffici che non abbiano sede nei Paesi indicati nel comma precedente. Le funzioni
stesse non possono essere conferite presso l'Ambasciata presso la S. Sede.
------------------------
278. Funzionari di altre Amministrazioni in posizione di fuori ruolo.
I funzionari delle altre Amministrazioni, destinati a prestare servizio presso
gli uffici centrali dell'Amministrazione degli affari esteri ai sensi dell'art.
168, non possono superare nella posizione di fuori ruolo il numero di dodici,
non calcolandosi in tale numero i funzionari delle altre Amministrazioni che
possono essere destinati a prestare servizio presso gli uffici predetti in
posizione di fuori ruolo ai sensi di altre disposizioni vigenti.
------------------------
279. Contributo spese per abitazione.
La concessione del contributo di cui all'art. 178 è disposta a domanda con
decreto del Ministro per gli affari esteri previo parere che il capo della
rappresentanza diplomatica o dell'ufficio consolare esprime sotto la propria
responsabilità e tenendo presente le condizioni locali, sulla rispondenza
dell'alloggio alle necessità del dipendente, alle esigenze di rappresentanza, in
particolare per i funzionari che hanno l'obbligo, e alla congruità del canone in
relazione alle condizioni e alle esigenze predette.
Per il contributo ai Consoli generali e ai Consoli titolari di ufficio, il
parere è espresso dal capo della Missione diplomatica e per i Vice consoli
titolari di ufficio nonché per gli Agenti consolari dal capo dell'ufficio
consolare da cui dipendono o dal capo della Missione diplomatica se da questa
direttamente dipendono.
Nel caso di parere negativo, il capo della rappresentanza o dell'ufficio
trasmette al Ministero, assieme con il parere stesso, le deduzioni
dell'interessato. Il Ministero può attribuire in tal caso un contributo
inferiore, tenuto conto degli elementi forniti dal capo della rappresentanza o
dell'ufficio e delle deduzioni dell'interessato.
La corresponsione del contributo è fatta nella valuta nella quale è corrisposta
l'indennità di servizio all'estero o, quando ricorrano particolari ragioni, in
altra valuta. La determinazione è adottata, per Paesi, dal Ministero sentita la
Commissione di finanziamento.
------------------------
Tabella 1 (260)
(di cui al terzo comma, lettera a), dell'articolo 101)
Corrispondenza fra i gradi della carriera diplomatica e le funzioni all'estero.
Gradi Funzioni
Ambasciatore Capo di rappresentanza diplomatica
Ministro plenipotenziario Capo di rappresentanza diplomatica
Ministro presso rappresentanza diplomatica
Ministro consigliere presso rappresentanza diplomatica (*)
Capo di consolato generale di 1ª classe
Consigliere di ambasciata Primo consigliere presso rappresentanza
diplomatica (*)
Capo di consolato generale
Console generale aggiunto presso consolato generale di 1ª classe (*)
Consigliere di legazione Consigliere presso rappresentanza diplomatica (*)
Console presso consolato generale di 1ª classe
Capo di consolato di 1ª classe (**)
Segretario di legazione con quattro anni di Primo segretario presso
rappresentanza diplomatica (*)
anzianità nel grado Capo di consolato
Console aggiunto presso consolato generale di 1ª classe o console presso
consolato generale (*)
Segretario di legazione con meno di quattro anni Secondo segretario
presso rappresentanza diplomatica (*)
di anzianità nel grado Capo di vice consolato
Vice console presso consolato generale di 1ª classe, consolato generale o
consolato (*)
__________
(*) Anche per i settori economico e commerciale, sociale e
dell'emigrazione, informazione e stampa. In tal caso la qualifica delle
funzioni è integrata con l'indicazione del settore di impiego.
(**) Limitatamente a venti consolati da determinarsi con decreto del
Ministro degli affari esteri di concerto con il Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica.
------------------------
(260) Tabella così sostituita dalla tabella 1 allegata al D.Lgs. 24 marzo 2000,
n. 85.
Tabella 2 (261)
(di cui al nono comma dell'articolo 101)
Dotazione organica del personale della carriera diplomatica
Organico nel 2006 Organico dal 2007
Ambasciatore 25 28
Ministro Plenipotenziario 208 208
Consigliere di Ambasciata 242 242
Consigliere di Legazione 270 270
Segretario di Legazione 387 387
Totale unità 1.132 1.135 "
------------------------
(261) La presente tabella già sostituita, prima dall'art. 1, D.P.R. 5 giugno
1972, n. 775, poi dalla tabella allegata al D.P.R. 17 dicembre 1979 (Gazz. Uff.
16 febbraio 1980, n. 46) è stata modificata dal D.P.R. 10 gennaio 1983 (Gazz.
Uff. 22 gennaio 1983, n. 21) ed infine così sostituita dalla tabella 2 allegata
al D.Lgs. 24 marzo 2000, n. 85 e dall'allegato 2 alla L. 17 agosto 2005, n. 168,
ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, comma 2, della stessa legge.
Tabella 3 (262)
CARRIERA DIRETTIVA AMMINISTRATIVA
+------------+---------------------------------------+---------+
| Parametro | Qualifica | Organico|
+------------+---------------------------------------+---------+
| -+ | | |
| 530 | | | |
| 487 | | | |
| 455 > |Ispettore superiore aggiunto. . . . . .| 35 [1]|
| 426 | | | |
| 387 | | | |
| -+ | | |
| | |-+ |
| 307 |Ispettore . . . . . . . . . . . . . . .| | |
| -+ | | >95 [2]|
| 257 > |Vice ispettore. . . . . . . . . . . . .| | |
| 190 | | |-+ |
| -+ | _______
130
__________
[1] Oltre tre posti in soprannumero ad esaurimento conferibili
anche più volte, riservati agli impiegati del soppresso ruolo
degli esperti in lingue estere.
[2] Di cui trentasei indisponibili ai sensi dell'art. 67 del
decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.
QUALIFICHE AD ESAURIMENTO
+------------+---------------------------------------+---------+
| Parametro | Qualifica | Organico|
+------------+---------------------------------------+---------+
| 530 |Ispettore generale. . . . . . . . . . .| 15 |
| -+ | | |
| 426 > |Ispettore superiore . . . . . . . . . .| 15 |
| 387 | | | |
| -+ | | |
____
30
------------------------
(262) Vedi, ora, il D.M. 10 febbraio 1971, riportato al n. A/XVII. Da ultimo, la
tabella 3 è stata così sostituita dalla tabella A allegata al D.P.R. 29 dicembre
1980, n. 1117 (Gazz. Uff. 21 aprile 1981, n. 109).
Tabella 4 (263)
CARRIERA DI CONCETTO DEL PERSONALE DI CANCELLERIA
+------------+---------------------------------------+---------+
| Ex | | |
|coefficiente| | |
|di stipendio| Grado | Organico|
+------------+---------------------------------------+---------+
| 500 |Cancelliere capo. . . . . . . . . . . .| 65 [3]|
| 402 |Cancelliere superiore . . . . . . . . .| 140 [3]|
| 325 |Cancelliere principale. . . . . . . . .| 260 [3]|
| | |+ |
| 271 |Primo cancelliere . . . . . . . . . . .|| |
| 229 |Secondo cancelliere . . . . . . . . . .| >575 |
| 202 |Terzo cancelliere . . . . . . . . . . .|| |
| | |+ |
| | _____
Totale . . . 1.040
------------------------
(263) Vedi, ora, il D.M. 10 febbraio 1971, riportato al n. A/XVII.
Tabella 5 (264)
CARRIERA DI CONCETTO DEGLI ASSISTENTI COMMERCIALI
+------------+---------------------------------------+---------+
| Ex | | |
|coefficiente| | |
|di stipendio| Grado | Organico|
+------------+---------------------------------------+---------+
| 500 |Assistente commerciale capo . . . . . .| 18 |
| 402 |Assistente commerciale superiore. . . .| 40 |
| 325 |Assistente commerciale principale . . .| 70 |
| | |+ |
| 271 |Primo assistente commerciale. . . . . .|| |
| 229 |Secondo assistente commerciale. . . . .| >142 |
| 202 |Terzo assistente commerciale. . . . . .|| |
| | |+ |
___
Totale . . . 270
------------------------
(264) Vedi, ora, il D.M. 10 febbraio 1971, riportato al n. A/XVII.
Tabella 6 (265)
CARRIERA ESECUTIVA
+------------+---------------------------------------+---------+
| Ex | | |
|coefficiente| | |
|di stipendio| Grado | Organico|
+------------+---------------------------------------+---------+
| 325 |Esperto per i servizi tecnici . . . . .| 70 [3]|
| 271 |Archivista capo . . . . . . . . . . . .| 160 [3]|
| 229 |Primo archivista . . . . . . . . . . .| 380 [3]|
| | |+ |
| 202 |Archivista. . . . . . . . . . . . . . .|| |
| 180 |Applicato . . . . . . . . . . . . . . .| >1.140 |
| 157 |Applicato aggiunto . . . . . . . . . .|| |
| | |+ _____ |
Totale . . . 1.750
------------------------
(265) Vedi, ora, il D.M. 10 febbraio 1971, riportato al n. A/XVII.
Tabella 7 (266)
CARRIERA AUSILIARIA
+------------+-------------------------+-----------+-----------+
| Ex | | A | B |
|coefficiente| | Organico | Organico |
|di stipendio| Qualifica |definitivo |transitorio|
+------------+-------------------------+-----------+-----------+
| 180 |Commesso capo . . . . . .| 22 [3]| 50 [3]|
| 173 |Commesso . . . . . . . .| 78 [3]| 100 [3]|
| | |-+ | |
| 159 |Usciere capo . . . . . .| | | |
| 151 |Usciere . . . . . . . . .| > 300 | 413 |
| 142 |Inserviente . . . . . . .| | | |
| | |-+ _____ | _______ |
Totale . . . 400 563
------------------------
(266) Vedi, ora, il D.M. 10 febbraio 1971, riportato al n. A/XVII.
Tabella 8 (267)
CARRIERA AUSILIARIA TECNICA
+------------+---------------------------------------+---------+
| Ex | | |
|coefficiente| | |
|di stipendio| Qualifica | Organico|
+------------+---------------------------------------+---------+
| 173 |Agente tecnico capo . . . . . . . . . .| 40 [3]|
| 159 |Agente tecnico. . . . . . . . . . . . .| 160 |
________
Totale . . . 200
__________
[3] Cui si aggiungono i posti in soprannumero di cui all'art.
251.
------------------------
(267) Vedi, ora, il D.M. 10 febbraio 1971, riportato al n. A/XVII.
Tabella 9 (268)
RUOLO DIRETTIVO DEGLI ESPERTI NELLA RICERCA STORICO-DIPLOMATICA
+------------+---------------------------------------+---------+
| Ex | | |
|coefficiente| | |
|di stipendio| Qualifica | Organico|
+------------+---------------------------------------+---------+
| -+ | I | |
| 670 > |Sovrintendente all'archivio storico-di-| |
| 500 | | plomatico . . . . . . . . . . . . . .| 1 |
| -+ | | |
| | II | |
| 670 |Esperto capo nella ricerca storico-di-| |
| | plomatica . . . . . . . . . . . . . .| 3 |
| | |-+ |
| 500 |Esperto nella ricerca storico-diploma-| | |
| | tica. . . . . . . . . . . . . . . . .| > 6 |
| 402 |Esperto aggiunto nella ricerca storico-| | |
| | diplomatica . . . . . . . . . . . . .| | |
| | |-+ _____ |
Totale . . . 9
------------------------
(268) Vedi, ora, il D.M. 10 febbraio 1971, riportato al n. A/XVII. L'art. 28,
D.P.R. 30 giugno 1972, n. 748 ha abrogato, tra l'altro, il quadro uno della
tabella nove allegata al presente decreto.
Tabella 10 (269)
PERSONALE DI BIBLIOTECA
+------------+---------------------------------------+---------+
| Ex | | |
|coefficiente| |Numero di|
|di stipendio| Qualifica | posti |
+------------+---------------------------------------+---------+
| -+ | | |
| 670 > |Direttore della biblioteca. . . . . . .| 1 |
| 500 | | | |
| -+ | | |
| -+ | | |
| 500 > |Bibliotecario . . . . . . . . . . . . .| 2 |
| 402 | | | |
| -+ | | |
------------------------
(269) Vedi, ora, il D.M. 10 febbraio 1971, riportato al n. A/XVII.
Tabella 11 (270)
RUOLO DIRETTIVO DEGLI ESPERTI IN LINGUE ESTERE
+------------+---------------------------------------+---------+
| Ex | | |
|coefficiente| | |
|di stipendio| Qualifica |Organico |
+------------+---------------------------------------+---------+
| 670 |Esperto capo in lingue estere . . . . .| 1 |
| 500 |Esperto di I classe in lingue estere. .| 3 |
| | |-+ |
| 402 |Esperto di II classe in lingue estere .| | |
| 325 |Esperto di III classe in lingue estere.| > 8 |
| 271 |Esperto aggiunto in lingue estere . . .| | |
| | |-+ ___ |
Totale . . . 12
------------------------
(270) Vedi, ora, il D.M. 10 febbraio 1971, riportato al n. A/XVII.
Tabella 12 (271)
ESPERTI IN CRITTOGRAFIA
+------------+---------------------------------------+---------+
| Ex | | |
|coefficiente| |Numero di|
|di stipendio| Qualifica | posti |
+------------+---------------------------------------+---------+
| 670 |Esperto capo in crittografia. . . . . .| 1 |
| -+ | | |
| 500 > |Esperto in crittografia . . . . . . . .| 2 |
| 402 | | | |
| -+ | | |
------------------------
(271) Vedi, ora, il D.M. 10 febbraio 1971, riportato al n. A/XVII.
Tabella 13 (272)
INGEGNERI-ARCHITETTI
+------------+---------------------------------------+---------+
| Ex | | |
|coefficiente| |Numero di|
|di stipendio| Qualifica | posti |
+------------+---------------------------------------+---------+
| 670 |Ingegnere-architetto capo . . . . . . .| 1 |
| -+ | | |
| 500 > |Ingegnere-architetto. . . . . . . . . .| 1 |
| 402 | | | |
| -+ | | ____ |
Totale . . . 2
------------------------
(272) Vedi, ora, il D.M. 10 febbraio 1971, riportato al n. A/XVII.
Tabella 14 (273)
RUOLO DI CONCETTO DEGLI INTERPRETI
+------------+---------------------------------------+---------+
| Ex | | |
|coefficiente| |Numero di|
|di stipendio| Qualifica | posti |
+------------+---------------------------------------+---------+
| 500 |Interprete capo . . . . . . . . . . . .| 1 |
| 402 |Interprete superiore . . . . . . . . .| 3 |
| 325 |Interprete principale . . . . . . . . .| 4 |
| | |-+ |
| 271 |Interprete aggiunto di I classe . . . .| | |
| 229 |Interprete aggiunto di II classe . . .| > 6 |
| 202 |Interprete aggiunto di III classe . . .| | |
| | |-+ ____ |
Totale . . . 14
------------------------
(273) Vedi, ora, il D.M. 10 febbraio 1971, riportato al n. A/XVII.
Tabella 15 (274)
PERITI TECNICI
+------------+---------------------------------------+---------+
| Ex | | |
|coefficiente| |Numero di|
|di stipendio| Qualifica | posti |
+------------+---------------------------------------+---------+
| 500 |Perito tecnico capo . . . . . . . . . .| 1 |
| 402 |Perito tecnico superiore. . . . . . . .| 3 |
| 325 |Perito tecnico principale . . . . . . .| 6 |
| | |-+ |
| 271 |Primo perito tecnico . . . . . . . . .| | |
| 229 |Secondo perito tecnico . . . . . . . .| > 12 |
| 202 |Terzo perito tecnico . . . . . . . . .| | |
| | |-+ ____ |
Totale . . . 22
------------------------
(274) Vedi, ora, il D.M. 10 febbraio 1971, riportato al n. A/XVII.
Tabella 16 (275)
QUALIFICHE SPECIALI ESECUTIVE
+------------+---------------------------------------+---------+
| Ex | | |
|coefficiente| | |
|di stipendio| Qualifica |Organico |
+------------+---------------------------------------+---------+
| -+ | | |
| 271 > |Proto . . . . . . . . . . . . . . . . .| 1 |
| 229 | | | |
| -+ | | |
| -+ | | |
| 325 > |Vice proto. . . . . . . . . . . . . . .| 2 |
| 271 | | | |
| -+ | | ____ |
Totale . . . 3
------------------------
(275) Vedi, ora, il D.M. 10 febbraio 1971, riportato al n. A/XVII.
Tabella 17 (276)
ASSISTENTE ALLA VIGILANZA
+------------+---------------------------------------+---------+
| Ex | | |
|coefficiente| | |
|di stipendio| Qualifica |Organico |
+------------+---------------------------------------+---------+
| 229 |Assistente alla vigilanza . . . . . . .| 2 |
------------------------
(276) Vedi, ora, il D.M. 10 febbraio 1971, riportato al n. A/XVII.
Tabella 18 (277)
OPERAI
+-------------------------+-------------------+---------+------+
| | Tipografia e | | |
| Categoria |fotorotolitografico|Economato|Totale|
+-------------------------+-------------------+---------+------+
|Capi operai . . . . . . .| 11 | 4 | 15 |
|Operai specializzati. . .| 38 | 12 | 50 |
|Operai qualificati. . . .| 20 | 16 | 36 |
|Operai comuni . . . . . .| 6 | 16 | 20 |
___ ___ ___
Totale . . . 75 48 123
------------------------
(277) Vedi, ora, il D.M. 10 febbraio 1971, riportato al n. A/XVII. Tabella così
sostituita dal D.P.R. 30 giugno 1980 (Gazz. Uff. 30 ottobre 1980, n. 299).
Tabella 19 (278)
INDENNITA' DI SERVIZIO ALL'ESTERO
PERSONALE DELLA CARRIERA DIPLOMATICA
+------------------------------------------------+-------------+
| | Indennità |
| Funzione - posto |mensile lorda|
+------------------------------------------------+-------------+
|Capo di Rappresentanza Ambasciata| 795.000 |
| diplomatica Legazione| 510.000 |
|Ministro presso Rappresentanza diplomatica . . .| 382.000 |
|Ministro consigliere [1] o capo di Consolato ge-| |
| nerale di I classe . . . . . . . . . . . . . .| 340.000 |
|Capo di Consolato generale . . . . . . . . . . .| 317.000 |
|Primo consigliere [1] o console generale aggiun-| |
| to presso Consolato generale di I classe [1] .| 290.000 |
|Consigliere [1] o console presso Consolato gene-| |
| rale di I classe [1] . . . . . . . . . . . . .| 267.000 |
| | +- |
| | |267.000 [2]|
|Capo di Consolato . . . . . . . . . . . . . . .|< |
| | |203.000 |
| | +- |
|Primo segretario [1] o console presso Consolato| |
| generale [1] o console aggiunto presso Conso-| |
| lato generale di I classe [1] . . . . . . . .| 195.000 |
|Capo di Vice consolato . . . . . . . . . . . . .| 180.000 |
|Secondo segretario [1] o primo vice console [1].| 177.000 |
|Terzo segretario [1] o vice console [1] . . . .| 162.000 |
__________
[1] Identica indennità mensile spetta qualunque sia il settore
di impiego del personale.
[2] Limitatamente a 20 Consolati da determinarsi con decreto
del Ministro per gli affari esteri di concerto con quello per il
tesoro.
PERSONALE DELLA CARRIERA DIRETTIVA AMMINISTRATIVA
+--------------------------------------------------+-----------+
|Primo commissario amministrativo . . . . . . . . .| 238.000 |
|Commissario amministrativo . . . . . . . . . . . .| 210.000 |
|Commissario amministrativo aggiunto . . . . . . .| 180.000 |
|Vice commissario amministrativo . . . . . . . .| 162.000 |
PERSONALE DELLE CARRIERE E RUOLI DI CONCETTO
+--------------------------------------------------+-----------+
|Agente consolare . . . . . . . . . . . . . . . . .| 150.000 |
|Cancelliere capo di I classe, assistente commer-| |
| ciale capo di I classe e perito tecnico capo di| |
| I classe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .| 145.000 |
|Cancelliere capo, assistente commerciale capo e| |
| perito tecnico capo. . . . . . . . . . . . . . .| 134.000 |
|Cancelliere principale, assistente commerciale| |
| principale e perito tecnico principale . . . . .| 115.000 |
|Cancelliere, assistente commerciale e perito tec-| |
| nico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .| 92.000 |
PERSONALE DELLA CARRIERA ESECUTIVA
+--------------------------------------------------+-----------+
|Archivista capo. . . . . . . . . . . . . . . . . .| 91.000 |
|Primo archivista . . . . . . . . . . . . . . . . .| 87.000 |
|Archivista .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .| 73.000 |
PERSONALE DELLE CARRIERE AUSILIARIE
+------------------------------------------------+-------------+
| | Idennità |
| Funzione-posto |mensile lorda|
+------------------------------------------------+-------------+
|Commesso capo e primo autista . . . . . . . . .| 68.000 |
|Commesso e autista . . . . . . . . . . . . . . .| 62.000 |
__________
Nota - L'indennità personale di servizio all'estero è soggetta
alle riduzioni di cui all'art. 2 del decreto del Presidente del-
la Repubblica 17 agosto 1955, n. 767, art. 15 del decreto del
Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19 ed art. 21
del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n.
749.
------------------------
(278) Tabella abrogata dall'art. 44, D.Lgs. 27 febbraio 1998, n. 62. Vedi, ora,
la tabella A allegata allo stesso decreto.
Tabella 20
PAGHE SPETTANTI AL PERSONALE OPERAIO DEL MINISTERO DEGLI
AFFARI ESTERI
+------------------------------------------------+-------------+
| | Paga |
| Categoria | annua lorda |
+------------------------------------------------+-------------+
|Capo operaio . . . . . . . . . . . . . . . . . .| 1.067.500 |
|Operaio specializzato . . . . . . . . . . . . .| 956.600 |
|Operaio qualificato. . . . . . . . . . . . . . .| 880.300 |
|Operaio comune . . . . . . . . . . . . . . . . .| 833.100 |
------------------------
Tabella 21 (279)
INDENNITA' DI SERVIZIO ALL'ESTERO PER IL PERSONALE DEL RUOLO
SPECIALE TRANSITORIO AD ESAURIMENTO DEL MINISTERO
DEGLI AFFARI ESTERI
+------------------------------------------------+-------------+
| | Indennità |
| Funzioni |mensile lorda|
+------------------------------------------------+-------------+
| |-+ |
|Assistente capo. . . . . . . . . . . . . . . . .| | |
| | > 115.000 |
|Primo assistente . . . . . . . . . . . . . . . .| | |
| |-+ |
|Assistente . . . . . . . . . . . . . . . . . . .| 92.000 |
|Primo aggiunto di cancelleria. . . . . . . . . .| 87.000 |
|Aggiunto di cancelleria. . . . . . . . . . . . .| 75.000 |
|Primo subalterno . . . . . . . . . . . . . . . .| 68.000 |
|Subalterno . . . . . . . . . . . . . . . . . . .| 62.000 |
__________
Nota - L'indennità personale di servizio all'estero è soggetta
alle riduzioni di cui all'art. 2 del decreto del Presidente del-
la Repubblica 17 agosto 1955, n. 767, art. 15 del decreto del
Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19 ed art. 21,
del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965,
n. 749.
------------------------
(279) Tabella così sostituita dalla Tabella 2 allegata alla L. 5 dicembre 1978,
n. 834, riportata al n. C/XVI.
Tabella 22
TABELLA DI INQUADRAMENTO
Carriera diplomatica
+----------+-----------------------------------+---------------+
|Ex coeffi-| | |
|ciente di| Posizione nel precedente | Posizione di|
|stipendio | ordinamento | inquadramento |
+----------+-----------------------------------+---------------+
| 1040 |Ambasciatore. . . . . . . . . . . .|Ambasciatore |
| + | |+ |
| | |Inviato straordinario e Ministro|| |
| | | plenipotenziario di I classe || |
| | |Inviato straordinario e Ministro|| Inviato stra-|
| | | plenipotenziario di I classe del|| ordinario e|
| 970 < | ruolo aggiunto al ruolo organico| >Ministro ple-|
| | | della carriera diplomatico-conso-|| nipotenziario|
| | | lare, di cui al decreto del Pre-|| di I classe |
| | | sidente della Repubblica 30 no-|| |
| | | vembre 1954, n. 1496 e alla legge|| |
| | | 4 giugno 1962, n. 524 || |
| + | |+ |
| + | |+ |
| | |Inviato straordinario e Ministro|| |
| | | plenipotenziario di II classe || |
| | |Inviato straordinario e Ministro|| |
| | | plenipotenziario di II classe del|| |
| | | ruolo aggiunto al ruolo organico|| |
| | | della carriera diplomatico-conso-|| |
| | | lare, di cui al decreto del Pre-|| |
| | | sidente della Repubblica 30 no-|| Inviato stra-|
| | | vembre 1954, n. 1496 e alla legge|| ordinario e|
| 900 < | 4 giugno 1962, n. 524 | >Ministro ple-|
| | |Ministro plenipotenziario per l'e-|| nipotenziario|
| | | migrazione || di II classe |
| | |Ministro plenipotenziario commer-|| |
| | | ciale || |
| | |Ministro plenipotenziario per l'O-|| |
| | | riente || |
| | |Ministro plenipotenziario per la|| |
| | | stampa || |
| + | |+ |
| + | |+ |
| | |Consigliere di Ambasciata || |
| | | || |
| | |Consigliere per l'emigrazione di I|| |
| | | classe || |
| | | || |
| | |Consigliere per l'emigrazione di I|| |
| | | classe del ruolo aggiunto al ruo-|| |
| | | lo organico della carriera per|| |
| | | l'emigrazione, di cui al decreto|| |
| | | del Presidente della Repubblica|| |
| | | 30 novembre 1954, n. 1496 || |
| | | || |
| | |Consigliere commerciale di I classe|| |
| | | || |
| | |Consigliere commerciale di I classe|| |
| 670 < | del ruolo aggiunto al ruolo orga-| > Consigliere |
| | | nico della carriera commerciale,|| di ambasciata|
| | | di cui al decreto del Presidente|| |
| | | della Repubblica 30 novembre|| |
| | | 1954, n. 1496 || |
| | | || |
| | |Consigliere per l'Oriente di I|| |
| | | classe || |
| | | || |
| | |Consigliere per l'Oriente di I|| |
| | | classe del ruolo aggiunto al ruo-|| |
| | | lo organico della carriera per|| |
| | | l'Oriente, di cui al Decreto del|| |
| | | Presidente della Repubblica 30|| |
| | | novembre 954, n. 1496 || |
| | | || |
| | |Consigliere per la stampa di I|| |
| | | classe || |
| + | |+ |
| + | |+ |
| | |Consigliere di Legazione || |
| | | || |
| | |Consigliere per l'emigrazione di II|| |
| | | classe || |
| | | || |
| | |Consigliere per l'emigrazione di II|| |
| 500 < | classe del ruolo aggiunto al ruo-| > Consigliere |
| | | organico della carriera per l'e-|| di Legazione|
| | | migrazione, di cui al decreto del|| |
| | | Presidente della Repubblica 30|| |
| | | novembre 1954, n. 1496 || |
| | | || |
| | |Consigliere commerciale di II clas-|| |
| | | se || |
| + | |+ |
| + | |+ |
| | |Consigliere commerciale di II clas-|| |
| | | se del ruolo aggiunto al ruolo|| |
| | | organico della carriera commer-|| |
| | | ciale, di cui al decreto del Pre-|| |
| | | sidente della Repubblica 30 no-|| |
| | | vembre 1954, n. 1496 || |
| | | || |
| | |Consigliere per l'Oriente di II|| |
| | | classe || |
| | | || |
| | |Consigliere per l'Oriente di II|| |
| | | classe del ruolo aggiunto al ruo-|| |
| | | lo organico della carriera per| > Consigliere |
| 500 < | l'Oriente, di cui al decreto del|| di Legazione|
| | | Presidente della Repubblica 30|| |
| | | novembre 1954, n. 1496 || |
| | | || |
| | |Consigliere per la stampa di II|| |
| | | classe || |
| | | || |
| | |Consigliere per la stampa di II|| |
| | | classe del ruolo aggiunto al ruo-|| |
| | | lo organico della carriera per la|| |
| | | stampa, di cui al decreto del|| |
| | | Presidente della Repubblica 30|| |
| | | novembre 1954, n. 1496 || |
| + | |+ |
| + | |+ |
| | |Primo segretario di Legazione || |
| | | || |
| | |Addetto per l'emigrazione di I|| |
| | | classe || |
| | | || |
| | |Addetto per l'emigrazione di I|| |
| | | classe del ruolo aggiunto al ruo-|| |
| | | lo organico della carriera per|| |
| | | l'emigrazione, di cui al decreto|| |
| | | del Presidente della Repubblica| > Primo |
| 402 < | 30 novembre 1954, n. 1496 || segretario |
| | | || di Legazione|
| | |Addetto commerciale di I classe || |
| | | || |
| | |Addetto commerciale di I classe del|| |
| | | ruolo aggiunto al ruolo organico|| |
| | | della carriera commerciale,di cui|| |
| | | al decreto del Presidente della|| |
| | | Repubblica 30 novembre 1954, n.|| |
| | | 1496 || |
| + | |+ |
| + | |+ |
| | |Primo segretario per l'Oriente || |
| | | || |
| | |Primo segretario per l'Oriente del|| |
| | | ruolo aggiunto al ruolo organico|| |
| | | della carriera per l'Oriente, di|| |
| | | cui al decreto del Presidente|| |
| | | della Repubblica 30 novembre| > Primo |
| 402 < | 1954, n. 1496 || segretario |
| | | || di Legazione|
| | |Addetto per la stampa di I classe || |
| | | || |
| | |Addetto per la stampa di I classe|| |
| | | del ruolo aggiunto al ruolo orga-|| |
| | | nico della carriera per la stam-|| |
| | | pa, di cui al decreto del Presi-|| |
| | | dente della Repubblica 30 novem-|| |
| | | bre 1954, n. 1496 || |
| + | |+ |
| + | |+ |
| | |Secondo segretario di Legazione || |
| | | || |
| | |Addetto per l'emigrazione di II|| |
| | | classe || |
| | | || |
| | |Addetto commerciale di II classe || |
| | | || |
| | |Secondo segretario per l'Oriente || |
| | | || |
| | |Secondo segretario per l'Oriente|| |
| | | del ruolo aggiunto al ruolo orga-|| |
| 325 < | nico della carriera per l'Orien-| > Secondo |
| | | te, di cui al decreto del Presi-|| segretario |
| | | dente della Repubblica 30 novem-|| di Legazione|
| | | bre 1954, n. 1496 || |
| | | || |
| | |Addetto per la stampa di II classe || |
| | | || |
| | |Addetto per la stampa di II classe|| |
| | | del ruolo aggiunto al ruolo orga-|| |
| | | nico della carriera per la stam-|| |
| | | pa, di cui al decreto del Presi-|| |
| | | dente della Repubblica 30 novem-|| |
| | | bre 1954, n. 1496. || |
| + | || |
| + | |+ |
| | |Terzo segretario di Legazione || |
| | | || |
| | |Addetto aggiunto per l'emigrazione|| |
| | | di I classe || |
| 271 < | | > Terzo |
| | |Addetto commerciale aggiunto di I|| segretario |
| | | classe || di Legazione|
| | | || |
| | |Terzo segretario per l'Oriente || |
| + | |+ |
| + | |+ |
| | |Addetto di Legazione || |
| | | || |
| | |Addetto aggiunto per l'emigrazione|| |
| 229 < | di II classe | > Addetto di |
| | | || Legazione |
| | |Addetto commerciale aggiunto di II|| |
| | | classe || |
| | | || |
| | |Vice segretario per l'Oriente || |
| + | |+ |
------------------------
Tabella 23
TABELLA DI INQUADRAMENTO
Carriera direttiva amministrativa
+------------+--------------------------+----------------------+
| Ex | Posizione nel precedente | Posizione di |
|coefficiente| ordinamento | inquadramento |
|di stipendio| | |
+------------+--------------------------+----------------------+
| 900 | _ |Ispettore generale ca-|
| | | po amministrativo |
| | | |
| 670 |Commissario amministrativo|Ispettore generale am-|
| | capo | ministrativo |
| | | |
| 500 |Commissario amministrativo|Ispettore superiore|
| | superiore | amministrativo |
| | | |
| 402 |Primo commissario ammini-|Ispettore amministra-|
| | strativo | tivo |
| | | |
| 325 |Commissario amministrativo|Vice ispettore ammini-|
| | di I classe | strativo di I classe |
| | | |
| 271 |Commissario amministrativo|Vice ispettore ammini-|
| | di II classe | strativo di II classe|
| | | |
| 229 |Commissario amministrativo|Vice ispettore ammini-|
| | di III classe | strativo di III clas-|
| | | se |
------------------------
Tabella 24
TABELLA DI INQUADRAMENTO
Carriera di concetto del personale di cancelleria
+----------+-----------------------------------+---------------+
|Ex coeffi-| | |
|ciente di| Posizione nel precedente | Posizione di|
|stipendio | ordinamento | inquadramento |
+----------+-----------------------------------+---------------+
| + | |+ |
| | |Cancelliere capo || |
| | | || |
| | |Cancelliere capo del ruolo aggiunto|| |
| | | al ruolo organico della carriera|| |
| 500 < | dei cancellieri, di cui al decre-| > Cancelliere |
| | | to del Presidente della Repubbli-|| capo |
| | | ca 30 novembre 1954, numero 1496|| |
| | | e alla legge 4 giugno 1962, n.524|| |
| + | |+ |
| + | |+ |
| | |Cancelliere principale || |
| | | || |
| | |Cancelliere principale del ruolo|| |
| | | aggiunto al ruolo organico della|| |
| 402 < | carriera dei cancellieri, di cui| > Cancelliere |
| | | al decreto del Presidente della|| superiore |
| | | Repubblica 30 novembre 1954, n.|| |
| | | 1496 e alla legge 4 giugno 1962,|| |
| | | n. 524 || |
| + | |+ |
| + | |+ |
| | |Primo cancelliere || |
| | | || |
| | |Primo cancelliere del ruolo aggiun-|| |
| | | to al ruolo organico della car-|| |
| 325 < | riera dei cancellieri, di cui al| > Cancelliere |
| | | decreto del Presidente della Re-|| principale |
| | | pubblica 30 novembre 1954,n. 1496|| |
| | | e alla legge 4 giugno 1962,n. 524|| |
| + | |+ |
| + | |+ |
| | |Cancelliere || |
| | | || |
| | |Cancelliere del ruolo aggiunto al|| |
| | | ruolo organico della carriera dei|| |
| 271 < | cancellieri, di cui al decreto| > Primo |
| | | del Presidente della Repubblica|| cancelliere |
| | | 30 novembre 1954, n. 1490 e alla|| |
| | | legge 4 giugno 1962, n. 524 || |
| + | |+ |
| + | |+ |
| | |Cancelliere aggiunto di I classe || |
| | | || |
| | |Cancelliere aggiunto di I classe|| |
| | | del ruolo aggiunto al ruolo orga-|| |
| 229 < | nico della carriera dei cancel-| > Secondo |
| | | lieri, di cui al decreto del Pre-|| cancelliere |
| | | sidente della Repubblica 30 no-|| |
| | | vembre 1954, n. 1496 ed alla leg-|| |
| | | ge 4 giugno 1962, n. 524 || |
| + | |+ |
| + | |+ |
| | |Cancelliere aggiunto di II classe || |
| | | || |
| | |Cancelliere aggiunto di II classe|| |
| | | del ruolo aggiunto al ruolo orga-|| |
| 202 < | nico della carriera dei cancel-| > Terzo |
| | | lieri, di cui al decreto del Pre-|| cancelliere |
| | | sidente della Repubblica 30 no-|| |
| | | vembre 1954,n. 1496 ed alla legge|| |
| | | 4 giugno 1962, n. 524 || |
| + | |+ |
------------------------
Tabella 25
TABELLA DI INQUADRAMENTO
Carriera di concetto degli assistenti commerciali
+----------+-----------------------------------+---------------+
|Ex coeffi-| | |
|ciente di| Posizione nel precedente | Posizione di|
|stipendio | ordinamento | inquadramento |
+----------+-----------------------------------+---------------+
| + | |+ |
| | |Assistente commerciale capo || |
| | | || |
| | |Assistente commerciale capo del|| |
| | | ruolo aggiunto al ruolo organico|| |
| | | della carriera degli assistenti|| |
| 500 < | commerciali, al decreto del Pre-| > Assistente |
| | | sidente della Repubblica 30 no-|| commerciale |
| | | vembre 1954, n. 1496 e alla legge|| capo |
| | | 4 giugno 1962, n. 524 || |
| + | |+ |
| + | |+ |
| | |Assistente commerciale principale || |
| | | || |
| | |Assistente commerciale principale|| |
| | | del ruolo aggiunto al ruolo orga-|| |
| 402 < | nico della carriera degli assi-| > Assistente |
| | | stenti commerciali, di cui al de-|| commerciale|
| | | creto del Presidente della Repub-|| superiore |
| | | blica 30 novembre 1954, n. 1496 e|| |
| | | alla legge 4 giugno 1962, n. 524 || |
| + | |+ |
| + | |+ |
| | |Primo assistente commerciale || |
| | | || |
| | |Primo assistente commerciale del|| |
| | | ruolo aggiunto al ruolo organico|| |
| 325 < | della carriera degli assistenti| > Assistente |
| | | commerciali, di cui al decreto|| commerciale |
| | | del Presidente della Repubblica|| principale |
| | | 30 novembre 1954, numero 1496 e|| |
| | | alla legge 4 giugno 1962, n. 524 || |
| + | |+ |
| + | |+ |
| | |Assistente commerciale || |
| | | || |
| | |Assistente commerciale del ruolo|| |
| | | aggiunto al ruolo organico della|| |
| | | carriera degli assistenti commer-| > Primo |
| 271 < | ciali, di cui al decreto del Pre-|| assistente |
| | | Presidente della Repubblica 30|| commerciale |
| | | novembre 1954,n. 1496 e alla leg-|| |
| | | ge 4 giugno 1962, n. 524 || |
| + | |+ |
| 229 |Assistente commerciale aggiunto di| Secondo |
| | I classe | assistente |
| | | commerciale |
| | | |
| 202 |Assistente commerciale aggiunto di| Terzo |
| | II classe | assistente |
| | | commerciale |
------------------------
Tabella 26
TABELLA DI INQUADRAMENTO
Carriera esecutiva
+----------+-----------------------------------+---------------+
|Ex coeffi-| | |
|ciente di| Posizione nel precedente | Posizione di|
|stipendio | ordinamento | inquadramento |
+----------+-----------------------------------+---------------+
| + | |+ |
| | |Esperto per i servizi tecnici || |
| | | || |
| | |Esperto per i servizi tecnici del|| |
| | | ruolo aggiunto al ruolo organico|| |
| 325 < | della carriera del personale ese-| > Esperto per |
| | | cutivo di cui al decreto del Pre-|| servizi |
| | | sidente della Repubblica 30 no-|| tecnici |
| | | vembre 1954, n. 1496 e alla legge|| |
| | | 4 giugno 1962, n. 524 || |
| + | |+ |
| + | |+ |
| | |Archivista capo || |
| | | || |
| | |Archivista capo del ruolo aggiunto|| |
| | | al ruolo organico della carriera|| |
| 271 < | del personale esecutivo di cui al| > Archivista |
| | | decreto del Presidente della Re-|| capo |
| | | pubblica 30 novembre 1954,n. 1496|| |
| | | e alla legge 4 giugno 1962,n. 524|| |
| + | |+ |
| + | |+ |
| | |Primo archivista || |
| | | || |
| | |Primo archivista del ruolo aggiunto|| |
| | | al ruolo organico della carriera|| |
| 229 < | del personale esecutivo, di cui| > Primo |
| | | al decreto del Presidente della|| archivista |
| | | Repubblica 30 novembre 1954, n.|| |
| | | 1496 e alla legge 4 giugno 1962,||
| | | n. 524 || |
| + | |+ |
| + | |+ |
| | |Archivista || |
| | | || |
| | |Archivista del ruolo aggiunto al|| |
| | | ruolo organico della carriera del|| |
| 202 < | personale esecutivo, di cui al| > Archivista |
| | | decreto del Presidente della Re-|| |
| | | pubblica 30 novembre 1954,n. 1496|| |
| | | e alla legge 4 giugno 1962,n. 524|| |
| + | |+ |
| 180 |Applicato | Applicato |
| | | |
| 157 |Applicato aggiunto | Applicato |
| | | aggiunto |
------------------------
Tabella 27
TABELLA DI INQUADRAMENTO
Carriera ausiliaria
+----------+-----------------------------------+---------------+
|Ex coeffi-| | |
|ciente di| Posizione nel precedente | Posizione di|
|stipendio | ordinamento | inquadramento |
+----------+-----------------------------------+---------------+
| 180 |Commesso capo e commesso di Amba-|Commesso capo |
| | sciata | |
| | | |
| 173 |Commesso |Commesso |
| | | |
| 159 |Usciere capo |Usciere capo |
| | | |
| 151 |Usciere |Usciere |
| | | |
| 142 |Inserviente |Inserviente |
------------------------
Tabella 28
TABELLA DI INQUADRAMENTO
Carriera ausiliaria tecnica
+----------+-----------------------------------+---------------+
|Ex coeffi-| | |
|ciente di| Posizione nel precedente | Posizione di|
|stipendio | ordinamento | inquadramento |
+----------+-----------------------------------+---------------+
| 173 |Agente tecnico capo |Agente tecnico|
| | | capo |
| | | |
| 159 |Agente tecnico |Agente tecnico |
------------------------
Tabella 29
TABELLA DI INQUADRAMENTO
Sopraintendente all'Archivio storico ed esperti nella ricerca
storico-diplomatica
+----------+-----------------------------------+---------------+
|Ex coeffi-| | |
|ciente di| Posizione nel precedente | Posizione di|
|stipendio | ordinamento | inquadramento |
+----------+-----------------------------------+---------------+
| | I | |
| | | |
| 670 |Sopraintendente all'archivio stori-|Sopraintendente|
| | co | all'archivio |
| | | storico-diplo-|
| | | matico |
| | | |
| | II | |
| | | |
| 670 |Esperto principale per la documen-|Esperto nella|
| | tazione diplomatica | ricerca stori-|
| | | co-diplomatica|
| | | |
| 500 |Esperto superiore per la documenta-|Esperto aggiun-|
| | zione diplomatica | to nella ri-|
| | | cerca storico-|
| | | diplomatica |
------------------------
Tabella 30
TABELLA DI INQUADRAMENTO
Direttore della biblioteca
+----------+-----------------------------------+---------------+
|Ex coeffi-| | |
|ciente di| Posizione nel precedente | Posizione di|
|stipendio | ordinamento | inquadramento |
+----------+-----------------------------------+---------------+
| 500 |Direttore della biblioteca |Direttore della|
| | | bibliteca |
------------------------
Tabella 31
TABELLA DI INQUADRAMENTO
Esperto capo in crittografia
+----------+-----------------------------------+---------------+
|Ex coeffi-| | |
|ciente di| Posizione nel precedente | Posizione di|
|stipendio | ordinamento | inquadramento |
+----------+-----------------------------------+---------------+
| 670 |Capo del servizio crittografico |Esperto capo in|
| | | crittografia |
------------------------
Tabella 32
TABELLA DI INQUADRAMENTO
Assistente alla vigilanza
+----------+-----------------------------------+---------------+
|Ex coeffi-| | |
|ciente di| Posizione nel precedente | Posizione di|
|stipendio | ordinamento | inquadramento |
+----------+-----------------------------------+---------------+
| 229 |Assistente alla vigilanza |Assistente alla|
| | | vigilanza |
------------------------
Tabella 33
TABELLA DI INQUADRAMENTO
Operai
+--------------------------------------+-----------------------+
| Posizione nel precedente ordinamento | Posizione di |
| | inquadramento |
+--------------------------------------+-----------------------+
|Capo operaio . . . . . . . . . . . . .|Capo operaio |
| | |
|Operaio specializzato . . . . . . . .|Operaio specializzato |
| | |
|Operaio qualificato . . . . . . . . .|Operaio qualificato |
| |-+ |
|Operaio comune . . . . . . . . . . . .| | |
|Manovale . . . . . . . . . . . . . . .| > Operaio comune |
|Operaio . . . . . . . . . . . . . . .| | |
| |-+ |
------------------------
Tabella 34
Posti riservati fino al 31 dicembre 1970 ai funzionari
provenienti dalle carriere:
+--------------------------+-----------------+-----------------+
| | DIPL. CONSOLARE | EMIGRAZIONE |
| +--------+--------+--------+--------+
| | ruolo | ruolo | ruolo | ruolo |
| |organico|aggiunto|organico|aggiunto|
| +--------+--------+--------+--------+
|Ambasciatore . . . . . . .| 18 | __ | __ | __ |
|Ministro plenipotenziario| | | | |
| di I classe. . . . . . .| 48 | 1 | __ | __ |
|Ministro plenipotenziario| | | | |
| di II classe . . . . . .| 66(a)| 7(b)| 4 | __ |
| | (d)| | | |
|Consigliere di Ambasciata.| 124 | __ | 6 | 7(b)|
|Consigliere di Legazione .| 105(c)| __ | 15(c)| 11 |
|Primo segretario di Lega-| | | | |
| zione. . . . . . . . . .| 140 | __ | 25 | 2 |
| |+ | | | |
|Secondo segretario di Le-|| | | | |
| gazione. . . . . . . . .|| | | | |
|Terzo segretario di Lega-| >116 | __ | 22 | __ |
| zione. . . . . . . . . .|| | | | |
|Addetto di Legazione . . .|| | | | |
| |+ | | | |
+--------------------------+-----------------+
| | COMMERCIALE |
| +--------+--------+
| | ruolo | ruolo |
| |organico|aggiunto|
| +--------+--------+
|Ambasciatore . . . . . . .| __ | __ |
|Ministro plenipotenziario| | |
| di I classe. . . . . . .| __ | __ |
|Ministro plenipotenziario| | |
| di II classe . . . . . .| 8 | __ |
| | | |
|Consigliere di Ambasciata.| 15 | 5(b)|
|Consigliere di Legazione .| 25(c)| 6 |
|Primo segretario di Lega-| 25 | 3 |
| zione. . . . . . . . . .| | __ |
| |+ | |
|Secondo segretario di Le-|| | |
| gazione. . . . . . . . .|| | |
|Terzo segretario di Lega-| > 35 | __ |
| zione. . . . . . . . . .|| | |
|Addetto di Legazione . . .|| | |
| |+ | |
+--------------------------+-----------------+-----------------+
| | ORIENTE | STAMPA |
| +--------+--------+--------+--------+
| | ruolo | ruolo | ruolo | ruolo |
| |organico|aggiunto|organico|aggiunto|
| +--------+--------+--------+--------+
|Ambasciatore . . . . . . .| __ | __ | __ | __ |
|Ministro plenipotenziario| | | | |
| di I classe. . . . . . .| __ | __ | __ | __ |
|Ministro plenipotenziario| | | | |
| di II classe . . . . . .| 2 | __ | 1 | __ |
|Consigliere di Ambasciata.| 4 | 11(b)| 3 | -(b)|
|Consigliere di Legazione .| 9(c)| 12 | 3 | 4 |
|Primo segretario di Lega-| | | | |
| zione. . . . . . . . . .| 11 | 10 | 2 | 2 |
| |+ | | | |
|Secondo segretario di Le-|| | | | |
| gazione. . . . . . . . .|| | | | |
|Terzo segretario di Lega-| > 16 | 3 | __ | __ |
| zione. . . . . . . . . .|| | | | |
|Addetto di Legazione . . .|| | | | |
| |+ | | | |
__________
(a) un posto è conferito ai consiglieri di Ambasciata prove-
nienti dal ruolo organico dell'emigrazione fino al verificarsi
della prima vacanza fra i Ministri plenipotenziari di II classe
provenienti dal ruolo stesso;
(b) cui si aggiungono i posti in soprannumero di cui all'art.
241;
(c) i posti di consigliere di Legazione riservati ai funziona-
ri provenienti dai ruoli organici delle carriere
dell'emigrazione, commerciale e per l'Oriente sono aumentati, in
relazione a vacanze di posti riservati a funzionari provenienti
da altri ruoli organici ed aggiunti e non più utilizzabili a
favore dei funzionari medesimi, rispettivamente in ragione di 4,
7, 5, 5 unità allorché tali vacanze raggiungano il numero di 21
e in ragione di altre 4, 1, 2, 1 unità allorché si verifichino
altre 8 vacanze. Qualora al 1° ottobre 1970 posti riservati ad
un gruppo di provenienza restino vacanti per mancanza di
funzionari del grado inferiore in possesso dei requisiti
prescritti per l'ammissione al concorso, detti posti sono
utilizzati per la promozione di funzionari di altri gruppi
indipendentemente dalla provenienza;
(d) un posto è riservato ai sensi dell'ultimo comma dell'art.
240.
------------------------
Tabella 35
Posti riservati dal 1° gennaio 1971 fino al compimento del
decimo anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto
ai funzionari provenienti dalle carriere:
+--------------------------+-----------------+-----------------+
| | DIPL. CONSOLARE | EMIGRAZIONE |
| +--------+--------+--------+--------+
| | ruolo | ruolo | ruolo | ruolo |
| |organico|aggiunto|organico|aggiunto|
| +--------+--------+--------+--------+
|Ambasciatore . . . . . . .| 18 | __ | __ | __ |
|Ministro plenipotenziario| | | | |
| di I classe. . . . . . .| 48 | 1 | __ | __ |
|Ministro plenipotenziario| | | | |
| di II classe . . . . . .| 60 | 7(a)| 3 | __ |
|Consigliere di Ambasciata.| 66 | __ | 4 | 2(a)|
|Consigliere di Legazione .| 70 | __ | 10 | 11(b)|
|Primo segretario di Lega-| | | | |
| zione. . . . . . . . . .| 85 | __ | 10 | __ |
+--------------------------+-----------------+
| | COMMERCIALE |
| +--------+--------+
| | ruolo | ruolo |
| |organico|aggiunto|
| +--------+--------+
|Ambasciatore . . . . . . .| __ | __ |
|Ministro plenipotenziario| | |
| di I classe. . . . . . .| __ | __ |
|Ministro plenipotenziario| | |
| di II classe . . . . . .| 5 | __ |
| | | |
|Consigliere di Ambasciata.| 4 | 2(a)|
|Consigliere di Legazione .| 15 | 6(b)|
|Primo segretario di Lega-| 16 | __ |
| zione. . . . . . . . . .| | __ |
+--------------------------+-----------------+-----------------+
| | ORIENTE | STAMPA |
| +--------+--------+--------+--------+
| | ruolo | ruolo | ruolo | ruolo |
| |organico|aggiunto|organico|aggiunto|
| +--------+--------+--------+--------+
|Ambasciatore . . . . . . .| __ | __ | __ | __ |
|Ministro plenipotenziario| | | | |
| di I classe. . . . . . .| __ | __ | __ | __ |
|Ministro plenipotenziario| | | | |
| di II classe . . . . . .| 2 | __ | 1 | __ |
|Consigliere di Ambasciata.| 2 | 5(a)| 1 | -(a)|
|Consigliere di Legazione .| 3 | 12(b)| 3(b)| 1(b)|
|Primo segretario di Lega-| | | | |
| zione. . . . . . . . . .| 4 | 7 | 4 | 2 |
----------
(a) più posti in soprannumero di cui all'art. 241;
(b) con diminuzione dei posti precedentemente attribuiti ai
sensi della tabella 34, lettera (c).
------------------------