GAZZETTA UFFICIALE SERIE GENERALE N. 90 DEL 18/4/1947



D.Lgs.C.P.S. 4 aprile 1947, n. 207.    Agg. G.U. 31/01/2006
Trattamento giuridico ed economico del personale civile non
di ruolo in servizio nelle Amministrazioni dello Stato. 


Pubblicato nella Gazz. Uff. 18 aprile 1947, n. 90. 
Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le 
seguenti circolari: 
- Ministero per la pubblica istruzione: Circ. 8 settembre 1997,
n. 554; Circ. 23 novembre 1998, n. 458. 
 





1. Al personale civile non di ruolo in servizio nelle Amministrazioni dello 
Stato sono concessi sei aumenti quadriennali della retribuzione iniziale, 
ciascuno in ragione di un decimo della retribuzione stessa, sempre che durante 
il quadriennio abbia prestato ininterrotto e lodevole servizio. 
In caso di passaggio da una delle categorie previste dal R.D.L. 4 febbraio 1937, 
n. 100, ad altra superiore, il periodo di servizio già prestato viene computato 
per la metà ai fini del compimento dei periodi per gli aumenti della 
retribuzione (2). 
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(2) Vedi art. 1, D.P.R. 11 gennaio 1956, n. 19, riportato al n. F/IV. 
 





2. Il personale non di ruolo, in servizio da un anno almeno, può ottenere dal 
capo dell'ufficio congedi che non eccedano il periodo di trenta giorni per 
ciascun anno, conservando l'intero trattamento normale. 
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(giurisprudenza di legittimità) 
3. Nei casi di assenza dal servizio per malattia, accertata 
dall'Amministrazione, al personale non di ruolo è mantenuto il rapporto di 
impiego per un periodo di tre mesi se abbia almeno un anno di servizio e per un 
periodo di sei mesi se abbia un'anzianità di servizio superiore a cinque anni 
(2/a). 
Durante il periodo di assenza verrà corrisposto il trattamento economico normale 
per il primo mese e ridotto alla metà per altri due mesi. 
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(2/a) Con sentenza n. 39 del 23 febbraio-1° marzo 1972 (Gazz. Uff. 8 marzo 1972, 
n. 65), la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale 
dell'art. 3, primo comma, del presente decreto, limitatamente alla parte in cui, 
nei casi di assenza dal servizio per malattia, condiziona il mantenimento del 
rapporto d'impiego per tre mesi al compimento di un anno di servizio. 
 





4. Per la nomina ad impiego non di ruolo è necessario il possesso del titolo di 
studio previsto dal regolamento del personale dell'Amministrazione nella quale 
avviene l'assunzione per il corrispondente impiego di ruolo. 
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(giurisprudenza di legittimità) 
5. Il personale non di ruolo, compreso quello assunto a contratto, può essere 
licenziato anche prima del termine fissato nel decreto di nomina o della 
scadenza del contratto, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione: 
1) per scarso rendimento dovuto a qualsiasi causa; 
2) per soppressione di ufficio, ovvero per riduzione di lavoro o di servizio, 
salvo che il dipendente non di ruolo sia utilizzato ai sensi del successivo art. 
10. 
Il provvedimento indica il titolo del licenziamento. 
Il licenziamento può essere altresì disposto per motivi disciplinari. Nei casi 
meno gravi può essere inflitta, invece del licenziamento, la punizione della 
riduzione della retribuzione base, nella misura di un quinto, per un periodo non 
superiore a tre mesi, salva l'applicazione dell'art. 7, lettera b), del 
D.Lgs.Lgt. 21 novembre 1945, n. 722 (3). 
Il licenziamento per motivi disciplinari è disposto previa contestazione 
dell'addebito, con facoltà al dipendente non di ruolo di presentare le sue 
discolpe, entro dieci giorni. Esso comporta la perdita del diritto all'indennità 
di licenziamento, di cui all'art. 9. 
La riduzione degli assegni è inflitta dal capo dell'ufficio cui il personale è 
addetto, con la stessa procedura del comma precedente. I provvedimenti di cui ai 
due precedenti comma sono definitivi. 
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(3) Riportato al n. F/I. 
 





6. Qualora la gravità dei fatti lo esiga, il dipendente non di ruolo può essere 
sospeso cautelarmente dal servizio con privazione della retribuzione, a tempo 
indeterminato, anche prima della contestazione degli addebiti ai sensi del 
precedente art. 5, comma quinto. 
Il dipendente non di ruolo sottoposto a procedimento penale per delitto può 
essere sospeso dal capo dell'ufficio e deve essere immediatamente sospeso quando 
sia emesso contro di lui mandato o ordine di cattura. 
Se il procedimento penale ha termine con sentenza di proscioglimento perché il 
fatto non sussiste o l'imputato non lo ha commesso, ovvero perché il fatto non 
costituisce reato, la sospensione cautelare è revocata, ed il dipendente non di 
ruolo riacquista il diritto agli assegni non percepiti. 
Tuttavia l'Amministrazione, quando ritenga che dal procedimento penale siano 
emersi fatti e circostanze che rendano il dipendente passibile di licenziamento 
o di altra punizione disciplinare, può provvedere ai sensi del precedente art. 
5. 
La stessa norma vale nel caso di proscioglimento per remissione di querela o di 
non procedibilità per mancanza o irregolarità della querela. 
Alla moglie ed ai figli minorenni del dipendente non di ruolo sospeso può essere 
concesso un assegno alimentare non superiore ad un terzo della sola 
retribuzione. 
Se al dipendente non di ruolo sia inflitta la punizione della riduzione della 
retribuzione debbono essergli restituiti gli assegni non percepiti, dedotti da 
somma corrispondente alla riduzione stessa e quanto alla famiglia fosse stato 
già eventualmente corrisposto a titolo di assegno alimentare. 
Nel caso previsto dal primo comma del presente articolo, se il procedimento 
disciplinare ha termine col proscioglimento dell'incolpato, la sospensione è 
revocata e l'impiegato riacquista il diritto agli assegni non percepiti. Se 
invece sia inflitta all'incolpato la punizione della riduzione della 
retribuzione, è applicabile la disposizione di cui al precedente comma. 
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(giurisprudenza di legittimità) 
7. Il rapporto d'impiego non di ruolo è risolto di diritto allorché il 
dipendente riporti una condanna penale per la quale deve espiare una pena 
restrittiva della libertà personale. 
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8. Salva l'osservanza delle norme contenute nella L. 6 gennaio 1942, n. 27 (4), 
e successive estensioni, per i posti di ruolo accantonati, un sesto dei posti di 
ruolo che saranno messi a pubblico concorso nel grado iniziale delle carriere 
statali di gruppo A e B, entro quattro anni dalla data di entrata in vigore del 
presente decreto, nonché nei concorsi pubblici già indetti e per i quali alla 
data del presente decreto non sia stata ancora approvata la graduatoria dei 
vincitori, sono riservati al personale civile non di ruolo, che abbia prestato 
almeno due anni di servizio ininterrotto e lodevole con mansioni proprie del 
ruolo per il quale il concorso è bandito, che sia munito del titolo di studio e 
degli altri requisiti prescritti, che abbia riportato la idoneità nei concorsi 
medesimi. Per i concorsi a posti di gruppo C la percentuale a favore del 
personale non di ruolo è elevata al terzo. 
Al personale di cui al precedente comma si applica la disposizione dell'art. 3, 
comma secondo, del R.D. 30 dicembre 1923, n. 2960 (5). 
Nelle assunzioni del personale subalterno un terzo dei posti disponibili alla 
data del presente decreto, esclusi i posti accantonati indicati nel primo comma 
del presente articolo, è riservato in favore del personale non di ruolo che 
abbia prestato almeno due anni di ininterrotto e lodevole servizio con funzioni 
proprie del ruolo nel quale sono disposte le assunzioni. 
Per la ammissione del personale civile non di ruolo ai concorsi ai sensi dei 
comma precedenti si prescinde dal limite massimo di età. 
È vietata ogni altra forma di sistemazione in ruolo del personale predetto, sia 
pure mediante concorsi riservati per esami o per titoli. 
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(4) Recante provvidenze a favore dei chiamati alle armi nelle assunzioni da 
parte delle Amministrazioni dello Stato e nelle promozioni del personale 
statale. 
(5) Recante stato giuridico degli impiegati civili delle amministrazioni dello 
Stato. 
 





(giurisprudenza di legittimità) 
9. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, in caso di 
cessazione del rapporto di impiego, al personale assunto con una qualsiasi delle 
qualifiche previste dal R.D.L. 4 febbraio 1937, n. 100 (6), ed avente almeno un 
anno di servizio continuativo, è dovuta un'indennità commisurata ad una 
mensilità della sola retribuzione in godimento all'atto del licenziamento per 
ciascun anno di servizio o frazione di anno superiore a sei mesi (7). 
Il licenziamento per motivi non disciplinari deve essere preceduto da preavviso, 
di un mese se il dipendente non di ruolo abbia raggiunto cinque anni di servizio 
continuativo e di due mesi se abbia compiuto dieci anni di servizio (7/a). 
Nel caso di decesso del dipendente non di ruolo l'indennità deve essere 
corrisposta al coniuge, ai figli minorenni e, se vivevano a carico del 
dipendente stesso, ai parenti entro il secondo grado (7/b). 
L'indennità non è dovuta nel caso di licenziamento per motivi disciplinari o di 
dimissioni volontarie o di assaggio in ruolo (8). 
L'indennità non è dovuta inoltre al personale pensionato comunque assunto in 
servizio civile non di ruolo (9). 
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(6) Riportato al n. D/I. 
(7) La Corte costituzionale, con sentenza 7-20 maggio 1976, n. 116 (Gazz. Uff. 
26 maggio 1976, n. 139), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dei commi 
primo e secondo del presente art. 9, nella parte in cui si dispone che 
l'indennità dovuta in caso di cessazione del rapporto è commisurata alla sola 
retribuzione e nella parte in cui prevede la corresponsione dell'indennità di 
preavviso per il solo caso di licenziamento per motivi non disciplinari e non 
anche per quello di decesso del dipendente. 
(7/a) La Corte costituzionale, con sentenza 7-20 maggio 1976, n. 116 (Gazz. Uff. 
26 maggio 1976, n. 139), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dei commi 
primo e secondo del presente art. 9, nella parte in cui si dispone che 
l'indennità dovuta in caso di cessazione del rapporto è commisurata alla sola 
retribuzione e nella parte in cui prevede la corresponsione dell'indennità di 
preavviso per il solo caso di licenziamento per motivi non disciplinari e non 
anche per quello di decesso del dipendente. 
(7/b) La Corte costituzionale, con sentenza 14-23 dicembre 2005, n. 458 (Gazz. 
Uff. 28 dicembre 2005, n. 52 - Prima serie speciale), ha dichiarato 
l'illegittimità del presente comma, nella parte in cui non prevede che 
l'indennità di fine rapporto spettante al dipendente non di ruolo defunto, in 
mancanza dei soggetti ivi indicati, si devolva secondo le norme che disciplinano 
la successione mortis causa. 
(8) La Corte costituzionale, con sentenza 9-21 novembre 1973, n. 156 (Gazz. Uff. 
28 novembre 1973, n. 307), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del 
comma quarto dell'art. 9, nelle parti in cui dispone che non sia dovuta 
indennità di anzianità nei casi di licenziamento in seguito a condanna penale o 
a provvedimento disciplinare ed in seguito a dimissioni volontarie. 
Successivamente, la stessa Corte, con sentenza 9 luglio 1986, n. 208 (Gazz. Uff. 
1° agosto 1986, n. 38 - Serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità 
costituzionale del comma quarto dell'art. 9, nella parte in cui dispone che 
l'indennità prevista dallo stesso art. 9 per il personale non di ruolo all'atto 
della cessazione del rapporto non è dovuta nel caso di passaggio in ruolo. 
(9) La Corte costituzionale, con sentenza 9-17 luglio 1974, n. 236 (Gazz. Uff. 
24 luglio 1974, n. 194) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'ultimo 
comma dell'art. 9. 
 





10. Salva l'applicazione dell'art. 5, i dipendenti civili non di ruolo che 
risultino esuberanti alle esigenze dei servizi cui sono addetti debbono essere 
trasferiti ad altri uffici, centrali o periferici, per i quali sia riconosciuta 
una effettiva necessità di personale. 
Coloro che in applicazione del precedente comma sono trasferiti ad altra 
Amministrazione conservano l'anzianità posseduta e la categoria nella quale 
erano stati nominati nell'Amministrazione di provenienza; e qualora fossero 
stati nominati in base a disposizioni diverse da quelle del D.L. 4 febbraio 
1937, n. 100, all'atto del trasferimento sono nominati nella corrispondente 
categoria di impiego previsto dal predetto D.L., con il trattamento relativo. 
In dipendenza dei trasferimenti disposti ai sensi del primo comma sarà 
provveduto, di concerto con il Ministro per le finanze ed il tesoro, alla 
variazione dei contingenti di personale non di ruolo previsti per le 
Amministrazioni interessate. Il trasferimento non è subordinato ad una 
preesistente facoltà dell'Amministrazione ad assumere personale non di ruolo. 
Il dipendente non di ruolo che non raggiunga entro il termine assegnatogli 
l'ufficio cui è trasferito è dichiarato dimissionario d'ufficio e non ha diritto 
ad alcun indennizzo. 
Le singole Amministrazioni, dopo aver provveduto ai necessari trasferimenti 
secondo le esigenze dei propri uffici, debbono di volta in volta segnalare alla 
Commissione di cui all'art. 13 le eventuali eccedenze o deficienze di personale 
non di ruolo specificandone la categoria ed i servizi. 
È abrogato il D.Lgt. 31 luglio 1945, n. 449. 
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(giurisprudenza di legittimità) 
11. Il personale non di ruolo, qualora ottenga la nomina in ruolo, conserva, a 
titolo di assegno personale, non utile a pensione, da riassorbire nei successivi 
aumenti di stipendio, nel grado o per promozioni, l'eccedenza eventuale 
dell'importo della retribuzione base goduta nell'impiego non di ruolo, 
sull'importo dello stipendio iniziale in vigore per il grado conseguito. 
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(giurisprudenza di legittimità) 
12. Sono vietate nuove assunzioni di personale non di ruolo presso le 
Amministrazioni dello Stato, per qualunque titolo e sotto qualsiasi forma e su 
qualsiasi capitolo di bilancio. 
È fatta eccezione al divieto predetto: 
1) per le assunzioni e le riassunzioni previste dal D.Lgs. 26 marzo 1946, n. 138 
(10); 
2) per le assunzioni di personale tecnico necessario per le esigenze della 
ricostruzione; 
3) per le assunzioni di carattere eccezionale e straordinario di breve durata; 
4) per l'assunzione del personale degli uffici regionali e provinciali del 
lavoro, di cui al D.Lgs. 20 maggio 1946, n. 450 (11). 
In caso di infrazione alle predette disposizioni i provvedimenti relativi sono 
nulli. I dirigenti degli uffici o dei servizi, centrali o periferici, che 
abbiano emessi i provvedimenti di assunzione o promosso gli impegni di spesa 
sono personalmente e solidalmente responsabili delle somme conseguentemente 
erogate. 
La Corte dei conti, d'ufficio o su denunzia dell'Amministrazione ovvero della 
Ragioneria centrale istituita presso l'Amministrazione, promuoverà il giudizio a 
carico dei responsabili per il danno cagionato allo Stato, ai termini degli 
artt. 52 e 53 del T.U. 12 luglio 1934, n. 1214 (12), e degli artt. 43 e seguenti 
del regolamento di procedura del 13 agosto 1933, n. 1038 (13). 
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(10) Recante norme integrative per la riassunzione e l'assunzione obbligatoria 
dei reduci nelle pubbliche Amministrazioni. 
(11) Recante trattamento economico del personale degli Uffici regionali e 
provinciali del lavoro. 
(12) Recante approvazione del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti. 
(13) Recante approvazione del regolamento di procedura per i giudizi dinanzi 
alla Corte dei conti. 
 





13. È istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri una Commissione 
centrale per l'avventiziato, composta di cinque membri permanenti e di membri 
aggregati di volta in volta in rappresentanza delle Amministrazioni interessate. 

A membri permanenti vengono nominati: un presidente di sezione del Consiglio di 
Stato o un consigliere di Stato, con le funzioni di presidente, e un consigliere 
della Corte dei conti, ambedue con decreto del Presidente del Consiglio dei 
Ministri su designazione dei presidenti dei due Consessi, un funzionario della 
Ragioneria generale dello Stato di grado non inferiore al quarto nominato dal 
Ministro per le finanze ed il tesoro e due funzionari di grado non inferiore al 
quinto nominati rispettivamente dal Presidente del Consiglio dei Ministri e dal 
Ministro per il lavoro e la previdenza sociale. 
I membri permanenti possono essere scelti anche fra i magistrati amministrativi 
e i funzionari collocati a riposo coi gradi indicati. 
I membri aggregati sono designati di volta in volta dal Ministro del dicastero 
interessato su richiesta del presidente della Commissione centrale. Essi hanno 
voto consultivo. 
Alla Commissione è addetto uno speciale ufficio di segreteria diretto da un 
funzionario di ruolo dell'Amministrazione dello Stato di grado non inferiore al 
sesto. 
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14. La Commissione centrale per l'avventiziato provvede: 
1) a raccogliere, conservare ed aggiornare i prospetti numerici e finanziari del 
personale avventizio e dell'altro personale non di ruolo, distinto nelle singole 
Amministrazioni anche se dipendente da uno stesso Ministero: prospetti che 
saranno forniti dai rispettivi uffici del personale; 
2) a stabilire per ogni Amministrazione i criteri generali ed i piani per 
l'utilizzazione degli avventizi esuberanti e per l'eliminazione degli avventizi 
non utilizzabili, meno bisognosi e meno meritevoli; 
3) ad esprimere il proprio parere e ad avanzare le conseguenti proposte, su 
richiesta del Ministero delle finanze e del tesoro o d'ufficio, sulle modifiche 
od oblazioni dei contingenti stabiliti per le singole Amministrazioni; 
4) a vigilare sull'esatto e rigoroso adempimento dei piani o delle proposte di 
cui ai numeri precedenti. 
Nell'esercizio delle sue attribuzioni la Commissione centrale ha facoltà di 
chiedere agli uffici tutte le informazioni e gli atti che riterrà necessari, di 
richiedere al Ministero delle finanze e del tesoro l'opera degli ispettori di 
ragioneria per le eventuali ispezioni, di segnalare ai Ministeri competenti ed 
alla Corte dei conti per le opportune sanzioni disciplinari e contabili, i 
funzionari negligenti ed inosservanti. 
Le determinazioni adottate dalla Commissione nelle materie di cui al precedente 
articolo hanno effetto vincolante per le Amministrazioni dello Stato (14). 
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(14) La commissione è stata soppressa dall'art. 136, D.P.R. 11 gennaio 1956, n. 
17. A norma dell'art. 142, ultimo comma, D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, le 
attribuzioni sono devolute al Consiglio superiore della P.A. 
 





15. Entro il mese seguente al compimento di un anno dalla entrata in vigore del 
presente decreto, la Commissione comunicherà alla Presidenza del Consiglio dei 
Ministri, al Ministero delle finanze e del tesoro ed alla Corte dei conti i 
risultati numerici e finanziari conseguiti con l'opera compiuta. 
Detti risultati saranno altresì comunicati al Parlamento Nazionale in apposito 
allegato al bilancio dell'esercizio seguente. 
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16. Per il personale non di ruolo, giornaliero o diurnista, la retribuzione 
giornaliera è stabilita in ragione di 1/365 della retribuzione annua fissata per 
il personale avventizio della stessa categoria. 
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17. Tutti i provvedimenti che riguardano il personale non di ruolo e che dal 
presente decreto non siano attribuiti alla competenza del capo dell'ufficio sono 
emanati dall'autorità che provvede all'assunzione. 
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(giurisprudenza di legittimità) 
18. Il presente decreto non si applica al personale insegnante non di ruolo, al 
personale a contratto con trattamento disciplinato da disposizioni diverse da 
quelle del R.D. 4 febbraio 1937, n. 100 (15), ai salariati non di ruolo, nonché 
al personale assunto con la qualifica di cottimista, per i quali, in quanto 
occorre, sarà provveduto con separati provvedimenti (16). 
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(15) Riportato al n. D/I. 
(16) La Corte costituzionale, con sentenza 26 novembre 1987, n. 518 (Gazz. Uff. 
23 dicembre 1987, n. 54 - Serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità 
costituzionale del presente art. 18, nella parte in cui nega agli insegnanti 
supplenti delle scuole statali con nomina annuale il diritto a percepire 
l'indennità di fine rapporto prevista dall'art. 9 dello stesso D.L.C.P.S. n. 207 
del 1947. 
 





19. Le disposizioni del presente decreto vengono applicate anche alle Aziende 
autonome dello Stato ed al personale non insegnante non di ruolo in servizio 
nelle scuole e negli istituti di istruzione media ed artistica. 
Esse saranno estese entro tre mesi, salvi i necessari adattamenti, al personale 
non di ruolo degli enti pubblici non territoriali di carattere nazionale ed a 
quello degli enti pubblici territoriali, con decreto del Presidente del 
Consiglio dei Ministri, adottato d'intesa col Ministro per le finanze ed il 
tesoro e col Ministro preposto alla vigilanza di detti enti, sentito il parere 
della Commissione centrale di cui all'art. 13, e del Consiglio di Stato. 
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20. Ai fini degli aumenti della retribuzione concessi dal precedente art. 1, il 
servizio non di ruolo, prestato anteriormente alla data di entrata in vigore del 
presente decreto, è computato per intero per l'ultimo quadriennio e per la metà 
per il periodo precedente. 
La disposizione del precedente comma si applica anche nei confronti degli 
avventizi nominati ai sensi del R.D. 6 febbraio 1940, n. 180, per il servizio 
prestato anteriormente a tale nomina con la qualifica di salariato non di ruolo. 

Il servizio prestato in categoria inferiore è computato per metà della sua 
durata anche se compreso nell'ultimo quadriennio. 
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21. L'indennità per cessazione del rapporto d'impiego prevista dall'art. 9 del 
presente decreto è concessa anche ai dipendenti non di ruolo che rassegnino le 
dimissioni dall'impiego entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del 
presente decreto. L'indennità è commisurata, in tal caso, alla retribuzione ed 
alla indennità di caro vita. 
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22. Il presente decreto entra in vigore il primo giorno del mese successivo a 
quello della sua pubblicazione. 
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