D.P.R. 27 marzo 1969, n. 128. Agg. G. U. 31/01/2006
Ordinamento interno dei servizi ospedalieri.
Pubblicato nella Gazz. Uff. 23 aprile 1969, n. 104, S.O.
Si ritiene opportuno riportare anche la premessa del presente decreto. Vedi,
inoltre, gli artt. 34 e 35, D.L. 26 ottobre 1970, n. 745, riportato alla voce
Economia nazionale (Sviluppo della). Vedi, ora, l'art. 4, D.Lgs. 30 dicembre
1992, n. 502, riportato alla voce Sanità pubblica.
(1/circ) Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le
seguenti circolari:
-
Presidenza del Consiglio dei Ministri: Dipartimento per la funzione pubblica e
gli affari regionali: Circ. 5 settembre 1996, n. 5243; Circ. 8 ottobre 1996, n.
7942; Circ. 30 ottobre 1996, n. 5557; Circ. 5 novembre 1996, n. 7229; Circ. 19
dicembre 1996, n. 7920.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132 (3), concernente gli enti ospedalieri e
l'assistenza ospedaliera;
Visti gli articoli 40 e 41 della legge predetta concernenti la delega al Governo
della Repubblica ad emanare norme aventi forza di legge ordinaria
sull'ordinamento interno dei servizi ospedalieri;
Sentite le associazioni sindacali delle categorie interessate ed i
rappresentanti delle amministrazioni ospedaliere designati dalla relativa
associazione;
Udito il parere della commissione parlamentare di cui all'art. 40 della legge;
Sentito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per il
tesoro;
Decreta:
Artt.
Capo I - Servizi ospedalieri, sovraintendenza
e direzione sanitaria, direzione
amministrativa . . . . . . . . . . . . 1 - 3
Capo II - Servizi igienico-organizzativi . . . . 4 - 6
Capo III - Servizi di diagnosi e cura
Sezione I - Norme generali . . . . . . . . . . . . 7 - 11
Sezione II - Servizi speciali di diagnosi e cura 12 - 36
Capo IV - Attribuzione di altre qualifiche di
personale ospedaliero . . . . . . . .
Sezione I - Personale laureato dei ruoli speciali
delle carriere direttive addetto alle
attività sanitarie . . . . . . . . . . 37 - 38
Sezione II - Personale sanitario ausiliario,
tecnico ed esecutivo . . . . . . . . . 39 - 47
Capo V - Servizi amministrativi e generali. . . 48 - 51
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(3) Riportata al n. A/VIII.
Capo I - Servizi ospedalieri, sovraintendenza e direzione sanitaria, direzione
amministrativa
(giurisprudenza di legittimità)
1. Servizi ospedalieri.
I servizi ospedalieri si distinguono in:
a) servizi igienico-organizzativi;
b) servizi di diagnosi e cura;
c) servizi amministrativi e generali.
In ogni ente ospedaliero sono istituite una direzione sanitaria e una direzione
amministrativa, dipendenti dal presidente del consiglio di amministrazione.
Le due direzioni attuano le direttive del presidente e del consiglio di
amministrazione, coordinando reciprocamente le rispettive competenze.
Negli enti ospedalieri da cui dipendono più ospedali è istituita la
sovraintendenza sanitaria.
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(giurisprudenza di legittimità)
2. Direzione sanitaria.
La direzione sanitaria cura l'organizzazione tecnico-sanitaria ed il buon
andamento igienico-sanitario dei servizi ospedalieri.
La direzione sanitaria dispone dei seguenti servizi, articolabili organicamente
a seconda della dimensione dell'ospedale:
a) segreteria;
b) ufficio statistica ed organizzazione sanitaria;
c) archivio clinico e biblioteca medica;
d) servizi di assistenza sanitaria e sociale;
e) ufficio per l'organizzazione dei servizi del personale sanitario, sanitario
ausiliario, tecnico ed esecutivo addetto ai servizi sanitari.
Dipendono dalla direzione sanitaria, a seconda delle esigenze del servizio, i
vice direttori sanitari e gli ispettori sanitari.
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(giurisprudenza di legittimità)
3. Direzione amministrativa.
La direzione amministrativa provvede alla gestione dell'ente ospedaliero, sulla
base delle direttive impartite dal presidente del consiglio di amministrazione,
sotto i profili giuridico ed economico.
I servizi amministrativi dipendono dalla direzione amministrativa ed assolvono
le funzioni previste dal successivo art. 49.
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Capo II - Servizi igienico-organizzativi
(giurisprudenza di legittimità)
4. Attribuzioni del sovraintendente sanitario.
1. Il sovraintendente sanitario dirige e coordina ai fini igienico-organizzativi
l'attività dell'ente che comprende più ospedali e ne risponde al presidente. Da
lui dipendono i direttori sanitari dei singoli ospedali. Egli è preposto a tutto
il personale sanitario, tecnico, salariato, ausiliario ed esecutivo addetto ai
servizi sanitari dell'ente.
In particolare il sovraintendente sanitario: interviene alle sedute del
consiglio di amministrazione con voto consultivo, del quale deve farsi menzione
nel verbale delle deliberazioni; cura la raccolta e la elaborazione dei dati
statistici; redige il rapporto sanitario annuale, coadiuva, ai fini
igienico-sanitari, l'amministrazione nell'organizzazione e nel coordinamento dei
servizi ospedalieri, promuovendo a tal fine studi su problemi specifici;
promuove e coordina iniziative del campo della medicina sociale, preventiva e
riabilitativa e in quella dell'educazione sanitaria; impartisce direttive di
massima ai direttori sanitari dei singoli ospedali, dei quali trasmette al
presidente del consiglio di amministrazione le proposte e le comunicazioni
unitamente al proprio parere; convoca e presiede il consiglio sanitario centrale
e cura la trasmissione dei verbali al consiglio di amministrazione: è tenuto a
partecipare, con i direttori sanitari, alle iniziative di coordinamento con le
attività delle altre istituzioni sanitarie locali.
In caso di assenza o di impedimento, il sovraintendente sanitario è sostituito
dal direttore sanitario con maggiore anzianità di nomina.
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(giurisprudenza di legittimità)
5. Attribuzioni del direttore sanitario.
Il direttore sanitario dirige l'ospedale cui è preposto, ai fini
igienico-sanitari, e ne risponde al presidente o al sovraintendente sanitario,
ove esista.
Il direttore sanitario promuove e coordina le iniziative nel campo della
medicina preventiva e riabilitativa, della medicina sociale e dell'educazione
sanitaria; propone iniziative per la preparazione e l'aggiornamento del
personale da lui dipendente; sottopone al presidente del consiglio di
amministrazione, sentito il consiglio dei sanitari o il consiglio sanitario
centrale, gli schemi di norme interne per la organizzazione dei servizi
tecnico-sanitari; stabilisce in rapporto alle esigenze dei servizi l'impiego, la
destinazione, i turni e i congedi del personale sanitario, tecnico, ausiliario
ed esecutivo addetto ai servizi sanitari dell'ospedale cui è preposto in base ai
criteri fissati dall'amministrazione, dandone comunicazione alla direzione
amministrativa ed al sovraintendente ove esista; ha la vigilanza sul personale
che da lui dipende anche dal punto di vista disciplinare; propone
all'amministrazione le sostituzioni temporanee del personale sanitario; promueve
l'attività culturale, scientifica e didattica nell'ospedale; vigila
sull'archivio delle cartelle cliniche, raccoglie ed elabora i dati statistici
sanitari e presenta al presidente o al sovraintendente, ove esista, la relazione
annuale sull'andamento sanitario dell'ospedale; propone all'amministrazione,
d'intesa con i primari ed i responsabili dei servizi sanitari, l'acquisto e la
scelta degli apparecchi, attrezzature ed arredi sanitari previo parere del
consiglio dei sanitari o del consiglio sanitario centrale quando prescritto;
esprime parere, ai fini sanitari, circa le trasformazioni edilizie; vigila sulle
provviste necessarie per il funzionamento sanitario dell'ospedale e per il
mantenimento dell'infermo; controlla la regolare applicazione delle tariffe
delle prestazioni sanitarie; cura la sollecita trasmissione alle autorità
competenti delle denunce delle malattie contagiose riscontrate in ospedale e di
ogni altra denuncia prescritta dalle disposizioni di legge; rilascia agli aventi
diritto, in base ai criteri stabiliti dall'amministrazione, copia delle cartelle
cliniche ed ogni altra certificazione sanitaria riguardante i malati assistiti
in ospedale; presiede e convoca il consiglio dei sanitari.
Il direttore sanitario, negli enti nei quali non esista il sovraintendente
sanitario, assume le attribuzioni e i poteri per questo ultimo stabiliti
nell'articolo precedente.
Negli ospedali con un numero di posti-letto inferiore a 250, le funzioni di
direttore sanitario possono essere affidate ad un primario di ruolo.
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6. Attribuzioni del vice direttore sanitario e dell'ispettore sanitario.
Gli ospedali generali regionali e gli ospedali generali provinciali con più di
800 posti-letto devono prevedere in organico almeno un posto di vice direttore
sanitario.
Il vice direttore sanitario espleta le mansioni a lui delegate dal direttore
sanitario e lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento.
I vice direttori sanitari e gli ispettori sanitari coadiuvano il sovraintendente
ed i direttori sanitari nell'espletamento delle rispettive attribuzioni.
L'ispettore sanitario assolve gli incarichi demandatigli dal direttore sanitario
e, in assenza di questi, dal vice direttore sanitario.
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Capo III - Servizi di diagnosi e cura
Sezione I - Norme generali
(giurisprudenza di legittimità)
7. Attribuzioni dei primari, aiuti, assistenti.
L'organizzazione sanitaria dell'ospedale si articola in divisioni, sezioni e
servizi speciali.
La divisione è diretta da un primario, coadiuvato da aiuti e da assistenti.
Il primario vigila sull'attività e sulla disciplina del personale sanitario,
tecnico, sanitario ausiliario ed esecutivo assegnato alla sua divisione o
servizio, ha la responsabilità dei malati, definisce i criteri diagnostici e
terapeutici che devono essere seguiti dagli aiuti e dagli assistenti, pratica
direttamente sui malati gli interventi diagnostici e curativi che ritenga di non
affidare ai suoi collaboratori, formula la diagnosi definitiva, provvede a che
le degenze non si prolunghino oltre il tempo strettamente necessario agli
accertamenti diagnostici ed alle cure e dispone la dimissione degli infermi, è
responsabile della regolare compilazione delle cartelle cliniche, dei registri
nosologici e della loro conservazione, fino alla consegna all'archivio centrale;
inoltra, tramite la direzione sanitaria, le denunce di legge; pratica le visite
di consulenza richieste dai sanitari di altre divisioni o servizi; dirige il
servizio di ambulatorio, adeguandosi alle disposizioni ed ai turni stabiliti dal
direttore sanitario; cura la preparazione ed il perfezionamento
tecnico-professionale del personale da lui dipendente e promuove iniziative di
ricerca scientifica; esercita le funzioni didattiche a lui affidate.
L'aiuto collabora direttamente con il primario nell'espletamento dei compiti a
questo attribuiti; ha la responsabilità delle sezioni affidategli e coordina
l'attività degli assistenti; risponde del suo operato al primario.
L'aiuto sostituisce il primario in caso di assenza, impedimento o nei casi di
urgenza. Tra più aiuti della stessa divisione o dello stesso servizio la
sostituzione del primario spetta all'aiuto con maggiori titoli.
L'assistente collabora con il primario e con l'aiuto nei loro compiti; ha la
responsabilità dei malati a lui affidati; risponde del suo operato all'aiuto e
al primario; provvede direttamente nei casi di urgenza.
In caso di assenza o di impedimento dell'aiuto, le sue funzioni sono esercitate
dall'assistente con maggiori titoli o dall'assistente di turno.
Ai fini delle sostituzioni di cui ai commi precedenti, l'amministrazione,
all'inizio di ogni anno, formula per ciascuna divisione o servizio e in
relazione ai titoli posseduti da ciascun aiuto o assistente, da valutarsi in
conformità ai criteri stabiliti dalla legge per i rispettivi concorsi di
assunzione, la graduatoria dei predetti sanitari.
La direzione sanitaria, sentiti i primari interessati e il consiglio dei
sanitari, assicura la continuità dell'assistenza medica per divisione o gruppi
di divisione affini con l'organizzazione di un servizio di guardia e, per casi
particolari, di pronta disponibilità adeguata ai bisogni ed alle peculiarità
delle prestazioni nonché al tipo ed alla organizzazione dell'ospedale.
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8. Entità numerica del personale dei servizi di diagnosi e cura.
La dotazione organica del personale medico addetto alle divisioni e servizi di
diagnosi e cura deve prevedere:
un primario;
un aiuto fino a due sezioni;
almeno un assistente per sezione.
La dotazione organica del personale sanitario ausiliario deve assicurare un
tempo minimo di assistenza effettiva per malato di 120 minuti nelle 24 ore e
deve prevedere:
un capo-sala;
un infermiere professionale sempre presente in ogni sezione e, inoltre, un
adeguato numero di infermieri professionali e generici.
La dotazione organica del personale sanitario ausiliario addetto alla divisione
di ostetricia e ginecologia deve prevedere:
una ostetrica capo;
ostetriche nella proporzione complessiva di una per ogni 10 posti-letto;
puericultrici nella proporzione complessiva di una per ogni 5 culle per neonati.
Le suddette entità numeriche devono essere adeguate con deliberazione del
consiglio di amministrazione, adottata sentito il consiglio dei sanitari o il
consiglio sanitario centrale e consultate le organizzazioni sindacali
interessate, alle effettive esigenze del servizio, tenendo conto dei seguenti
elementi:
numero effettivo dei posti-letto;
necessità dei servizi ambulatoriali e di guardia;
turni di ferie e riposi settimanali e festivi;
nosologia e impegno ad essa inerente;
quantità e qualità dell'attività medica;
orari di servizio del personale sanitario;
attività didattica e scientifica richiesta ai medici ospedalieri;
attrezzatura tecnico-sanitaria e scientifica;
attività di consulenza interna.
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(giurisprudenza di legittimità)
9. Sezioni di specialità.
Le sezioni di specialità, laddove non esista la relativa divisione, sono di
regola aggregate ad una divisione affine.
Non possono essere aggregate ad una divisione affine più di due sezioni di
specialità.
Qualora non sia possibile aggregare la sezione di specialità ad una divisione
affine, la sezione è autonoma ed è affidata ad un sanitario specialista nella
materia, che abbia conseguito l'idoneità a primario nella stessa disciplina, con
qualifica di aiuto, capo della sezione autonoma, che ne ha la responsabilità.
L'aiuto specialista è coadiuvato da almeno un assistente.
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10. Organizzazione funzionale delle divisioni, sezioni, servizi speciali, tra
loro affini e complementari.
I sanitari sono tenuti alla reciproca consulenza.
Le amministrazioni ospedaliere possono realizzare, nell'ambito di ciascun
ospedale, strutture organizzative a tipo dipartimentale tra le divisioni,
sezioni e servizi affini e complementari, al fine della loro migliore efficienza
operativa, dell'economia di gestione e del progresso tecnico e scientifico.
La organizzazione di tali strutture è deliberata dal consiglio di
amministrazione dell'ente e la direzione delle stesse è affidata ad un comitato
del quale fanno parte il direttore sanitario, i primari, gli aiuti capi di
sezione e di servizi autonomi e una rappresentanza degli aiuti ed assistenti
nella proporzione stabilita per il consiglio dei sanitari dall'art. 13 della
legge 12 febbraio 1968, n. 132 (4).
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(4) Riportata al n. A/VIII.
11. Sezioni di assistenza neonatale.
Nelle divisioni di ostetricia degli ospedali generali regionali e provinciali è
ubicata, in locali limitrofi alle sale di degenza ostetrica, una sezione della
divisione di pediatria a questa aggregata o autonoma, a seconda delle necessità,
destinata ad accogliere i neonati, per accertamenti, cura ed assistenza.
Negli ospedali generali di zona, l'assistenza neonatale è affidata alla
divisione o sezione di pediatria, indipendentemente dalla costituzione di una
sezione presso la divisione di ostetricia.
Il personale sanitario ausiliario delle sezioni di assistenza neonatale è
costituito da vigilatrici di infanzia o puericultrici nella proporzione
complessiva di una per ogni cinque culle per neonati.
Per i neonati immaturi devono essere organizzati presidi di cura intensiva nelle
divisioni di pediatria degli osprdali generali regionali o provinciali, negli
ospedali pediatrici specializzati regionali e provinciali nelle sezioni autonome
di assistenza neonatale degli ospedali ostetrici specializzati regionali e nelle
cliniche ostetriche o pediatriche universitarie, secondo le prescrizioni del
piano regionale ospedaliero.
Gli ospedali nei quali non è prevista l'assistenza ai neonati immaturi devono
provvedere all'immediato trasferimento di questi alla più prossima unità di cura
intensiva per immaturi.
Per l'assistenza ai neonati immaturi deve essere costituita una adeguata
dotazione organica di medici specialisti in pediatria e di vigilatrici
d'infanzia o infermiere professionali specializzate in pediatria, in numero tale
da assicurare un turno di assistenza pari a 420 minuti per ogni neonato immaturo
nelle ventiquattro ore.
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Sezione II - Servizi speciali di diagnosi e cura
(giurisprudenza di legittimità)
12. Specificazione.
I servizi di diagnosi e cura si distinguono in:
servizi previsti obbligatoriamente per tutti gli ospedali, quali il servizio di
accettazione, di pronto soccorso, di radiologia, di analisi, di trasfusione, di
anestesia e rianimazione e i poliambulatori;
servizi previsti obbligatoriamente per gli ospedali generali sia provinciali che
regionali e per gli ospedali specializzati sia provinciali che regionali in
quanto riecessari alla loro natura, quali il servizio di radiologia e
fisioterapia, di anatomia e istologia patologica, di analisi chimico-cliniche e
microbiologiche, di anestesia e rianimazione e la farmacia interna;
servizi previsti obbligatoriamente per gli ospedali regionali o per gli ospedali
specializzati regionali in quanto necessari alla loro natura, quali il servizio
di virologia, di prelevamento e conservazione di parti del cadavere e di
medicina legale e delle assicurazioni sociali e le scuole di addestramento del
personale ausiliario e tecnico;
servizi previsti facoltativamente per gli ospedali generali e specializzati sia
provinciali che regionali quali il servizio di recupero e rieducazione
funzionale, di neuropsichiatria infantile, di dietetica, di assistenza sanitaria
e sociale.
Il servizio di medicina legale, obbligatorio negli ospedali regionali, è
facoltativo negli ospedali provinciali.
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(giurisprudenza di legittimità)
13. Servizio di pronto soccorso.
In ogni ospedale deve essere assicurato un continuo servizio di pronto soccorso,
coordinato, su prescrizione del piano regionale, con gli altri presidi sanitari
locali.
Il servizio di pronto soccorso deve disporre, in ogni ospedale, di mezzi di
trasporto adeguatamente attrezzati, nonché di mezzi necessari alla diagnosi ed
alla terapia, anche strumentale, di emergenza.
Gli enti ospedalieri, in accordo con gli enti locali, sono tenuti a promuovere
l'impianto di dispositivi segnaletici per l'indicazione dei posti di pronto
soccorso nell'ambito del territorio servito dagli ospedali dipendenti.
Negli ospedali regionali e provinciali il servizio di pronto soccorso è
espletato da personale sanitario con organico proprio, sotto la diretta
vigilanza della direzione sanitaria, ed è organizzato in modo da assicurare,
attraverso il coordinamento con i servizi di anestesia, rianimazione e
trasfusionali, nonché con le divisioni esistenti, la efficienza
polispecialistica, la continuità, la prontezza e la completezza delle
prestazioni.
Negli ospedali di zona il servizio di pronto soccorso può essere espletato,
qualora le dotazioni organiche lo consentano, da personale medico e chirurgico
appartenente alle divisioni di ricovero.
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(giurisprudenza di legittimità)
14. Servizio di accettazione.
In ogni ospedale deve essere assicurato un continuo servizio di accettazione
articolato in sanitaria ed amministrativa.
Negli ospedali regionali e provinciali il servizio di accettazione sanitaria è
espletato, qualora non sia possibile istituirlo in modo autonomo, dal personale
sanitario addetto al pronto soccorso.
Negli ospedali di zona il servizio di accettazione può essere svolto, qualora le
dotazioni organiche lo consentano, da personale medico e chirurgico appartenente
alle divisioni di ricovero e cura.
In ogni caso il servizio di accettazione deve disporre dei necessari
apprestamenti per l'igiene personale dei malati e di locali adeguati per la
temporanea osservazione dei ricoverati divisi per sesso.
L'ammissione degli infermi è fatta sotto la vigilanza del direttore sanitario.
Sulla necessità del ricovero e sulla destinazione del malato decide il medico di
guardia.
La mancata accettazione dell'infermo deve essere motivata per iscritto con
certificazione da consegnare al malato o a chi per esso; su tale certificazione
deve essere contenuta l'avvertenza che, contro il rifiuto di ricovero, è ammesso
ricorso al medico provinciale o all'ufficiale sanitario, entro le 24 ore da
parte dell'infermo stesso o dei parenti sino al sesto grado o della persona che
ne ha eseguito l'accompagnamento all'ospedale.
Accertata la necessità del ricovero, questo non può essere rifiutato. In caso di
mancanza di posti o per qualsiasi altro motivo che impedisca il ricovero, lo
stesso ospedale, apprestati gli eventuali interventi di urgenza, assicura, a
mezzo di propria autoambulanza e, se necessario, con adeguata assistenza medica,
il trasporto dell'infermo in altro ospedale.
Il giudizio sull'urgenza e sulla necessità del ricovero è rimesso alla
competenza del medico che accetta l'infermo; il giudizio sulla durata del
ricovero è rimesso alla competenza dei sanitari curanti.
Gli enti interessati, previ accordi con la direzione sanitaria dell'ospedale,
possono, durante il periodo di ricovero, informarsi direttamente presso i medici
curanti circa l'andamento e la prognosi della malattia degli infermi per i quali
sostengono le spese di spedalità.
La dimissione dell'infermo viene stabilita dal primario e comunicata
tempestivamente alla direzione sanitaria e agli uffici amministrativi, secondo
le modalità previste dal regolamento interno di ciascun ente ospedaliero.
Se l'infermo o il suo legale rappresentante, nonostante il motivato parere
contrario del sanitario responsabile, chiede la dimissione, la stessa avviene
previo rilascio di dichiarazione scritta del richiedente, in cui deve farsi
menzione del parere predetto; tale dichiarazione deve essere conservata agli
atti dell'ospedale.
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15. Servizio di radiologia.
Ogni ospedale deve essere dotato di un servizio di radiologia.
Per gli ospedali di zona il servizio è limitato alla radiodiagnostica, mentre la
istituzione della radioterapia è connessa alle prescrizioni che, in rapporto
alle esigenze nosologiche e ambientali, sono dettate dal piano regionale
ospedaliero.
Il servizio radiologico è affidato ad uno o più primari radiologi, coadiuvati da
aiuti e da assistenti specialisti in numero adeguato alle esigenze operative.
Il servizio radiologico deve disporre delle attrezzature e dei locali adatti al
corretto e rapido espletamento dei compiti di istituto.
Il servizio radiologico, comprensivo della radiodiagnostica e radioterapia, può
essere costituito da un solo primariato negli ospedali sino a 600 posti-letto.
La dotazione organica minima deve comprendere:
negli ospedali sino a 200 posti-letto: un primario e un aiuto;
negli ospedali tra 200 e 400 posti-letto: un primario, un aiuto, un assistente;
negli ospedali tra 400 e 600 posti-letto: un primario, un aiuto ogni 300-400
posti-letto, un assistente ogni 150-250 posti-letto.
Negli ospedali con un numero di posti-letto superiore ai 600, qualora le
esigenze lo richiedano, si istituiscono distintamente il servizio di
radiodiagnostica e la divisione di radioterapia, assegnando a quest'ultima
l'organico che compete alle divisioni di degenza.
In base all'entità del lavoro da svolgere e alla specifica competenza richiesta,
possono essere istituiti settori radiologici specializzati autonomi. A capo di
tali settori sono posti almeno aiuti in possesso dell'idoneità a primario
radiologo.
Negli ospedali per lungodegenti e convalescenti il servizio deve essere
organizzato in rapporto alle reali esigenze degli stessi.
Quando vengono superati i 1000 posti-letto, esclusi quelli serviti da settori
specializzati, viene istituito, per ogni 1000 posti-letto, un altro primariato
di radiodiagnostica tenendo presente il principio della massima utilizzazione
delle attrezzature esistenti e la opportunità di predisporre strutture
organizzative funzionali secondo quanto indicato dall'art. 10.
In relazione alla dotazione organica del personale sanitario i regolamenti degli
enti ospedalieri devono prevedere un adeguato numero di tecnici di radiologia.
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(giurisprudenza di legittimità)
16. Servizio analisi.
Gli ospedali devono essere dotati di un servizio di laboratorio per analisi
chimico-cliniche e microbiologiche.
Negli ospedali regionali e provinciali il servizio di analisi chimico-cliniche e
microbiologiche è articolato in più settori.
Tutti i presidi di laboratorio anche se distaccati presso divisioni o sezioni di
degenza fanno parte integrante a tutti gli effetti del servizio di analisi,
chimico-cliniche e microbiologiche.
Presidi autonomi di laboratorio, affidati ad un aiuto idoneo al primariato di
laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologiche, possono essere
istituiti presso particolari divisioni o raggruppamenti di unità di diagnosi e
cura, qualora comprovate necessità funzionali lo esigano.
La dotazione organica del personale medico addetto al laboratorio di analisi
chimico-cliniche e microbiologiche negli ospedali regionali e provinciali deve
provvedere:
a) fino a 600 posti-letto:
un posto di primario;
almeno un posto di aiuto;
almeno un posto di assistente.
b) da 600 a 900 posti-letto:
un posto di primario;
almeno un posto di aiuto;
almeno due posti di assistente.
La dotazione organica del personale addetto ai settori del laboratorio di
analisi chimico-cliniche e microbiologiche negli ospedali regioriali e
provinciali deve, inoltre, prevedere:
almeno un posto di direttore o coadiutore o assistente chimico o biologo;
un posto di tecnico di laboratorio per ciascun settore.
Ciascun settore, a seconda delle rispettive specialità, può essere affidato a un
direttore biologo o chimico, ovvero ad un aiuto che abbia conseguito l'idoneità
a primario di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologiche.
Oltre i 900 posti-letto l'amministrazione deve istituire un secondo primariato
di analisi chimico-cliniche e microbiologiche con facoltà di ripartire a seconda
delle necessità tra i due laboratori i vari settori specializzati, con adeguata
e proporzionata dotazione organica di personale. Oltre i 1800 posti-letto dovrà
essere istituito con analoghi criteri un ulteriore primariato di analisi
chimico-cliniche e microbiologiche.
Negli ospedali di zona e in quelli specializzati con meno di 300 posti-letto la
dotazione organica del personale addetto al laboratorio di analisi
chimico-cliniche e microbiologiche deve prevedere almeno due posti, di cui uno
di primario.
Per la determinazione della dotazione organica deve tenersi conto dell'attività
ambulatoriale esterna.
Gli stabulari per le ricerche diagnostiche e scientifiche delle unità di
diagnosi e cura devono essere annessi funzionalmente al servizio di laboratorio
di analisi chimico-cliniche e microbiologiche.
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17. Servizio di trasfusione.
Gli ospedali devono far funzionare un servizio trasfusionale, secondo le
disposizioni contenute nella legge 14 luglio 1967, n. 592 (5), e nel relativo
regolamento di esecuzione.
Negli ospedali regionali e provinciali il centro trasfusionale deve essere
dotato di attrezzature idonee alla raccolta, alla tipizzazione, alla
conservazione, al controllo ed all'assegnazione del sangue umano, nonché alla
preparazione ed alla distribuzione di emoderivati di immediato impiego.
La dotazione organica del personale sanitario addetto al servizio deve
prevedere:
un posto di primario;
un posto di aiuto;
posti di assistenti e di personale tecnico e sanitario ausiliario in numero
adeguato alle esigenze del servizio stesso.
Negli ospedali di zona e negli ospedali per lungodegenti e per convalescenti il
servizio deve essere dotato almeno di una emoteca, collegata, con apposita
convenzione, con l'ospedale o con il servizio o centro trasfusionale più vicino.
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(5) Riportata alla voce Associazione nazionale volontari del sangue (AVIS) e
disciplina delle trasfusioni.
18. Servizio di anestesia.
Gli ospedali devono essere dotati di un servizio di anestesia e di rianimazione.
Negli ospedali regionali e provinciali detto servizio deve essere dotato di
posti-letto di degenza necessari per la rianimazione, per le cure intensive e le
altre prestazioni di competenza, in numero pari ad almeno il due per cento del
numero totale dei posti-letto dell'ospedale.
Negli ospedali di zona il servizio può essere dotato di posti-letto di degenza,
in numero pari ad almeno l'uno per cento del numero totale dei posti-letto
dell'ospedale.
La dotazione organica dei sanitari addetti al servizio di anestesia e
rianimazione deve comprendere: primari, nella proporzione di uno ogni 500
posti-letto e sino ad un massimo di 700 posti-letto di chirurgia e specialità
chirurgiche; aiuti, nella proporzione di uno ogni 200 postiletto di chirurgia e
specialità chirurgiche; assistenti, nella proporzione di uno ogni 50-80
posti-letto di chirurgia e specialità chirurgiche.
La dotazione organica del personale sanitario specializzato addetto al servizio
negli ospedali di zona deve essere stabilita in modo da assicurare la continuità
del servizio tenendo presenti i rapporti previsti per gli ospedali regionali e
provinciali.
La dotazione organica del personale sanitario ausiliario addetto alla
rianimazione deve prevedere posti di capo-sala, infermieri professionali
specializzati in numero tale da assicurare un tempo minimo di assistenza
effettiva per malato di 420 minuti nelle 24 ore.
La dotazione organica del personale tecnico sanitario ausiliario ed esecutivo da
assegnare ai servizio deve essere stabilita secondo le effettive esigenze del
servizio stesso.
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19. Poliambulatori.
Gli ospedali devono essere dotati di servizi ambulatoriali, distinti per la
medicina, la chirurgia e le specialità, siti in locali idonei, debitamente
attrezzati e adeguamente recettivi.
Gli ambulatori sono di regola riuniti in poliambulatorio e comunque
reciprocamente collegati, organizzativamente e funzionalmente.
Il funzionamento tecnico degli ambulatori è disciplinato dai regolamenti
interni.
I servizi di ambulatorio, quando esista una divisione corrispondente sono
diretti dal primario di questa, coadiuvato dal personale facente parte
dell'organico sanitario della stessa divisione.
Qualora non esista la possibilità di collocare i poliambulatori nella sede
dell'ospedale, può essere temporaneamente consentita la dislocazione dei
medesimi in locali viciniori, previa autorizzazione del medico provinciale.
L'ente ospedaliero può istituire ambulatori di specialità diverse da quelle
delle divisioni di diagnosi e cura esistenti nell'ospedale, ove ciò sia previsto
dal piano regionale ospedaliero, incaricando un primario o un aiuto o un
assistente di ruolo della materia in servizio presso ospedali viciniori ovvero,
in mancanza, un sanitario munito della relativa specializzazione. Lo specialista
ambulatoriale deve corrispondere anche alle richieste di consulenza dei servizi
di diagnosi e cura dell'ospedale.
L'infermo visitato dallo specialista ambulatoriale, qualora abbia bisogno di
assistenza specialistica continua, deve essere ricoverato presso un ospedale
provvisto di divisione o sezione della relativa specialità.
Gli ambulatori devono essere utilizzati anche per la assistenza post-opedaliera
dei dimessi.
I sanitari addetti all'ambulatorio, qualora lo ritengano necessario, richiedono
la consulenza dei sanitari dell'ospedale, i quali sono tenuti a prestarla.
I locali destinati ad ambulatori o poliambulatori sono utilizzati, in orari
opportuni, anche per la libera attività professionale dei medici ospedalieri.
I servizi ambulatoriali e poliambulatoriali sono coordinati dalla direzione
sanitaria.
Tali servizi costituiscono strumenti per la difesa attiva della salute del
cittadino in coordinamento con l'attività delle altre istituzioni sanitarie
locali, nel quadro delle prescrizioni del piano regionale ospedaliero.
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20. Servizio di recupero e rieducazione funzionale.
Il servizio di recupero e di rieducazione funzionale, unico per tutte le
necessità dell'ospedale, è istituito su indicazione del piano regionale
ospedaliero per gli ospedali regionali, per gli ospedali specializzati
ortopedicotraumatologici, geriatrici, e per gli ospedali specializzati di
riabilitazione funzionale.
Quando il piano regionale ospedaliero lo preveda il servizio può essere
istituito anche in ospedali provinciali, di zona, per lungodegenti e
convalescenti.
La dotazione organica del personale addetto al servizio sarà proporzionata alla
entità delle prestazioni richieste, ivi comprese quelle dei primari dei reparti
di cura.
Il personale sanitario ausiliario addetto al servizio è costituito da terapisti
della riabilitazione in numero tale da soddisfare le necessità delle prestazioni
ospedaliere e ambulatoriali.
Qualora il servizio di fisioterapia non sia espletato nell'ambito del servizio
di radiologia, può essere annesso al servizio di recupero e rieducazione
funzionale.
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21. Servizio di istologia e di anatomia patologica.
Gli ospedali generali provinciali e regionali devono essere dotati di un
servizio di anatomia e istologia patologica, articolato in due settori:
settore di anatomia e istologia patologica; settore di citodiagnostica.
Gli ospedali generali di zona possono provvedervi servendosi, con apposita
convenzione, del servizio di anatomia e istologia patologica dell'ospedale
generale provinciale o regionale più vicino.
Gli ospedali specializzati, secondo le necessità nosologiche, possono istituire
il servizio di anatomia e istologia patologica, strutturato come per gli
ospedali generali.
Per il servizio di anatomia e istologia patologica deve essere prevista una
dotazione organica di personale medico, costituita da: un primario, un aiuto e
almeno un assistente.
Qualora l'ospedale superi i 1000 posti-letto, deve essere previsto un posto di
aiuto o assistente per ogni 700 posti-letto. Qualora l'ospedale superi i 2000
posti-letto, deve essere istituito un secondo primariato.
Il numero degli assistenti o aiuti deve essere parimenti aumentato in base alle
necessità attinenti alle indagini cito-oncologiche e cito-ormonali sulla
popolazione.
La dotazione organica del personale tecnico ed esecutivo deve prevedere un
tecnico preparatore per ospedali sino a 300 letti. Oltre tale limite l'organico
deve essere adeguato alle reali esigenze del servizio, sentito il consiglio dei
sanitari e le organizzazioni sindacali interessate.
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(giurisprudenza di legittimità)
22. Farmacia interna.
Gli ospedali regionali e provinciali devono essere dotati del servizio di
farmacia interna.
Tale servizio svolge i seguenti compiti:
a) preparazioni galeniche e farmaceutiche secondo le norme previste dalle leggi
sanitarie e, ove richiesto, preparazione dei reattivi coloranti e soluzioni
titolate;
b) distribuzione delle specialità medicinali e dei diagnostici;
c) distribuzione dei materiali sterili e non sterili, di medicazione, delle
siringhe, dei presidi sanitari e simili;
d) controllo analitico, secondo le norme della farmacopea ufficiale, delle
sostanze medicamentose usate e del materiale di medicazione;
e) controllo bromatologico e merceologico inerente al servizio ospedaliero;
f) informazione al corpo sanitario delle caratteristiche dei materiali usati nel
trattamento dei malati e nell'uso dei disinfettanti.
Negli ospedali di zona, ove non sia possibile istituire il servizio farmaceutico
autonomo, deve essere istituito un armadio farmaceutico sotto il controllo del
direttore sanitario.
La dotazione organica dei farmacisti ospedalieri deve prevedere i seguenti
posti:
un direttore di farmacia;
farmacisti collaboratori:
almeno uno ogni 700 posti-letto negli ospedali regionali e provinciali;
almeno uno ogni 900 posti-letto negli ospedali per lungodegenti e convalescenti.
Negli ospedali di zona il servizio farmaceutico, ove sia previsto, è diretto da
un direttore di farmacia, il quale può essere coadiuvato da farmacisti
collaboratori.
La dotazione organica del personale tecnico ed esecutivo deve essere rapportata
alle reali esigenze del servizio stesso.
Il direttore di farmacia dirige la farmacia interna dell'ospedale ed è
responsabile del buon andamento del servizio e del materiale in deposito; egli,
in particolare, ha le seguenti attribuzioni:
sorveglia le preparazioni galeniche nonché quelle dei reattivi, dei coloranti e
delle soluzioni titolate richieste;
organizza i controlli analitici delle sostanze medicamentose usate e del
materiale di medicazione, ai sensi della farmacopea ufficiale, nonché i
controlli bromatologici e merceologici;
provvede, con periodiche ispezioni, al controllo degli armadi farmaceutici delle
divisioni, sezioni e dei servizi, anche per quanto riguarda l'osservanza delle
disposizioni sugli stupefacenti e sui veleni; di queste ispezioni redige verbale
da trasmettere alla direzione sanitaria;
vigila su tutti gli adempimenti amministrativi e contabili e ne cura
l'osservanza, da parte del personale dipendente;
vigila sull'operosità e disciplina dei farmacisti, del personale tecnico,
sanitario ausiliario ed esecutivo assegnato al servizio;
redige, ogni anno, la relazione tecnico-amministrativa sulle attività della
farmacia, comprese quelle concernenti studi e ricerche scientifiche;
assolve alla funzione didattica, per quanto di sua competenza;
sottopone all'approvazione del consiglio dei sanitari o del consiglio sanitario
centrale il formulario da adottare nell'ospedale e formula le proposte per le
preparazioni farmaceutiche di uso generale, anche allo scopo di disciplinare i
consumi e ridurre i costi del servizio;
presta la sua consulenza nell'ambito ospedaliero, ove richiesto;
provvede ad ogni altro adempimento previsto da leggi o da regolamenti.
Il farmacista collaboratore coadiuva il direttore della farmacia nel servizio,
in particolare per quel che riguarda:
preparazioni galeniche, reattivi, coloranti e soluzioni titolate;
controlli e distribuzione dei materiali di conipetenza e controlli delle analisi
bromatologiche e merceologiche;
studi di medicamenti di forme farmaceutiche particolari, in collaborazione coi
sanitari curanti;
statistiche dei consumi e dei costi relativi al servizio farmaceutico;
controllo delle merci in entrata e in uscita dai magazzini della farmacia;
ogni altro adempimento previsto da legge o da regolamenti.
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23. Servizio di virologia.
Negli ospedali generali regionali e negli ospedali regionali specializzati in
malattie infettive deve essere istituito un servizio di virologia che provvede
alle indagini virologiche sia per gli stessi ospedali, sia per gli altri
ospedali e per le istituzioni sanitarie locali esistenti nell'ambito del
territorio da essi servito.
Il servizio di virologia è diretto da un primario, coadiuvato da aiuti ed
assistenti e da personale tecnico e sanitario ausiliario, secondo le necessità
del servizio stesso (5/a).
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(5/a) Con sentenza 18-26 gennaio 1990, n. 29 (Gazz. Uff. 31 gennaio 1990, n. 5 -
Serie speciale), la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità
costituzionale del comma secondo dell'art. 23, nella parte in cui non prevede
nell'organico del servizio di virologia le posizioni funzionali di biologo
coadiutore e collaboratore e di chimico coadiutore e collaboratore.
24. Servizio di prelevamento e conservazione di parti di cadavere.
Gli ospedali regionali devono istituire un servizio di prelevamento e
conservazione di parti di cadavere.
Tale servizio deve essere dotato di adeguati locali attrezzati per il prelievo e
la conservazione, in ambiente sterile, di organi o parti di cadavere che, in
base alle leggi vigenti, possono essere utilizzati per trapianti umani.
La direzione organizzativa di detto servizio è affidata alla sovraintendenza o
alla direzione sanitaria.
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25. Servizio di medicina legale e delle assicurazioni sociali.
Negli ospedali regionali deve essere istituito un servizio di medicina legale e
delle assicurazioni sociali; negli ospedali provinciali l'istituzione di tale
servizio è facoltativa.
Detto servizio, qualora non sia autonomo, può essere aggregato alla
sovraintendenza o alla direzione sanitaria. Ad esso è preposto un medico
ospedaliero specialista in medicina legale e delle assicurazioni, con qualifica
ragguagliata alla importanza del servizio stesso.
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26. Servizio di neuropsichiatria infantile.
Gli ospedali regionali e provinciali, secondo le necessità nosologiche, possono
istituire un servizio di neuropsichiatria infantile.
Il servizio può essere organizzato in modo autonomo oppure essere costituito da
una sezione organica della divisione di neurologia, con personale proprio.
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27. Servizio di dietetica.
Negli ospedali regionali e provinciali può essere istituito un servizio di
dietetica.
A detto servizio è preposto un medico specialista in dietetica, con qualifica
ragguagliata all'importanza del servizio; ove le dimensioni dell'ospedale non
consentano un servizio autonomo, esso è espletato sotto la vigilanza del
direttore sanitario.
Il medico dietista è coadiuvato da personale specializzato in dietetica o
dietologia.
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28. Servizi di assistenza sanitaria e sociale.
Gli ospedali regionali e provinciali possono istituire servizi distinti di
assistenza sanitaria e di assistenza sociale in favore degli assistiti cui sono
addetti rispettivamente assistenti sanitarie visitatrici e assistenti sociali.
La dotazione organica di tale personale è stabilita dal consiglio di
amministrazione, sentito il parere del consiglio dei sanitari e delle
organizzazioni sindacali interessate.
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29. Servizio di emodialisi.
Negli ospedali generali e specializzati, può essere istituito un servizio di
emodialisi organizzato come sezione aggregata ad una divisione affine o come
sezione autonoma.
Il piano regionale ospedaliero determina gli ospedali presso i quali
l'istituzione di detto servizio è obbligatoria.
Al servizio è preposto, secondo la sua importanza, un medico specialista con la
qualifica di primario o di aiuto, coadiuvato da assistenti.
Nel caso di servizio autonomo retto da un aiuto specialista, questi deve avere
conseguito l'idoneità a primario e allo stesso è attribuita la quatifica di capo
del servizio.
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30. Servizio di medicina nucleare.
Negli ospedali regionali nei quali il piano regionale ospedaliero preveda un
servizio di medicina nucleare, questo può essere organizzato come servizio
autonomo o come servizio aggregato al servizio di radiologia. Nel primo caso la
dotazione organica del personale addetto al servizio di medicina nucleare deve
prevedere uri primario un aiuto e due assistenti.
In tutti gli altri ospedali nei quali si faccia uso di radionuclidi non
sigillati il loro impiego è sotto la diretta responsabilità del primario
radiologo.
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31. Servizio di cardiologia.
Il piano regionale prevede la organizzazione dei servizi cardiologici a livello
degli ospedali regionali, provinciali e zonali, nonché negli ospedali
specializzati e per lungodegenti.
Negli ospedali regionali sono di regola costituite divisioni specializzate di
cardiologia e di chirurgia cardiovascolare o toracica, comprendenti una sezione
speciale per la cura cardiologica intensiva, un laboratorio per l'espletamento
delle indagini strumentali a favore di tutti gli assistiti dall'ospedale, ed un
laboratorio di cardiologia sperimentale.
Negli ospedali provinciali il servizio cardiologico è di regola autonomo.
Negli ospedali di zona il servizio cardiologico è di regola aggregato alla
divisione di medicina ed espleta le indagini diagnostiche cardiovascolari, ad
eccezione di quelle emodinamiche comportanti cateterismo cardiaco, e le terapie
elettriche di competenza; esplica inoltre il servizio ambulatoriale.
La dotazione organica del personale sanitario addetto alla divisione di
cardiologia, oltre a quanto previsto per le divisioni specialistiche, comprende,
per le sezioni di cura cardiologica intensiva, assistenti in numero tale da
assicurare un apposito servizio di guardia continuativo e, per il laboratorio di
esami cardiologici strumentali, un aiuto ed almeno un assistente per ogni 500
posti-letto.
In relazione alla dotazione organica del personale sanitario i regolamenti
organici devono prevedere un adeguato numero di tecnici di fisiopatologia.
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32. Servizio di fisiopatologia respiratoria.
Negli ospedali generali e specializzati, nei quali il piano regionale
ospedaliero ritenga necessario istituire un particolare servizio di diagnostica
strumentale per la fisiopatologia respiratoria, questo può essere organizzato o
come laboratorio speciale della divisione pneumologica, che può essere istituita
presso gli ospedali regionali e provinciali, o di tisiopneumatologia, laddove
esista, o come servizio aggregato ad una divisione di medicina generale oppure
come servizio autonomo, collegato funzionalmente con le divisioni interessate.
Al servizio è preposto un medico specialista pneumologo o pneumotisiologo, con
qualifica non inferiore ad aiuto, coadiuvato da assistenti.
Nel caso di servizio autonomo, l'aiuto specialista deve aver conseguito
l'idoneità a primario nella stessa disciplina e allo stesso è attribuita la
qualifica di capo del servizio.
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33. Servizio di neurofisiopatologia.
Negli ospedali generali e specializzati nei quali il piano regionale ospedaliero
ritenga necessario istituire un particolare servizio di diagnostica strumentale
per la neuro-fisiopatologia, questo può essere organizzato o come laboratorio
speciale della divisione o sezione di neurologia, o come servizio autonomo,
collegato funzionalmente con le divisioni interessate. Al servizio è preposto un
medico specialista neurologo con qualifica non inferiore ad aiuto, coadiuvato da
assistenti.
Nel caso di servizio autonomo l'aiuto specialista deve aver conseguito
l'idoneità a primario neurologo e allo stesso è attribuita la qualifica di capo
del servizio.
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(giurisprudenza di legittimità)
34. Servizio di fisica sanitaria.
Negli ospedali generali o specializzati nei quali il piano regionale ospedaliero
ritenga necessario istituire un servizio di fisica sanitaria per la risoluzione
di problemi di fisica nelle applicazioni dell'elettronica e nell'impiego di
isotopi radioattivi e di sorgenti di radiazioni per la terapia, la diagnostica e
la ricerca e nella sorveglianza fisica per la protezione contro i pericoli delle
radiazioni ionizzanti, questo può essere organizzato come servizio autonomo o
come servizio aggregato al servizio di radiologia.
A tale servizio sono addetti coadiutori ed assistenti fisici e, nel caso di
servizio autonomo, questo è retto da un direttore fisico coadiuvato, secondo le
esigenze del servizio, anche da personale tecnico.
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(giurisprudenza di legittimità)
35. Servizio di assistenza religiosa.
Gli ospedali devono disporre di un servizio di assistenza religiosa.
L'ordinamento del servizio di assistenza religiosa cattolica è determinato dai
regolamenti interni, deliberati dagli enti ospedalieri, d'intesa con gli
ordinari diocesani competenti per territorio.
L'organizzazione interna dell'assistenza religiosa agli infermi è stabilita
d'accordo con la direzione sanitaria, in inodo che qualsiasi cerimonia o
manifestazione religiosa sia coordinata con i servizi ospedalieri.
Tutto il personale è tenuto a trasmettere alla direzione sanitaria le richieste
di assistenza religiosa a lui rivolte da infermi di qualunque religione.
La direzione sanitaria provvede a reperire i ministri di religione diversa dalla
cattolica secondo la richiesta dell'infermo.
Il relativo onere è a carico dell'ente ospedaliero.
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36. Centri per le malattie sociali.
Nel quadro del piano regionale ospedaliero l'ente ospedaliero istituisce e
gestisce, nell'interno o all'esterno dei suoi stabilimenti, oltre che
ambulatori, dispensari, consultori, centri per le malattie sociali, ai sensi
delle vigenti disposizioni, sotto la vigilanza del Ministero della sanità.
I centri, variamente strutturati a seconda del livello operativo, devono avere
apposita dotazione organica di personale sanitario ospedaliero.
I centri operanti all'interno dell'ospedale sono collegati funzionalmente con le
rispettive divisioni.
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Capo IV - Attribuzioni di altre qualifiche di personale ospedaliero
Sezione I - Personale laureato dei ruoli speciali delle carriere direttive
(giurisprudenza di legittimità)
37. Personale laureato dei ruoli speciali della carriera direttiva addetto alle
attività sanitarie.
Ai servizi sanitari sono assegnati biologi, chimici e fisici.
A tale personale sono affidati compiti e funzioni in relazione alle rispettive
competenze.
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38. Attribuzioni di personale laureato dipendente dalla direzione
amministrativa.
Ai servizi che fanno capo alla direzione amministrativa è assegnato personale
laureato in ingegneria, architettura, agraria e in altre discipline a seconda
delle esigenze di servizio.
A tale personale sono affidati compiti e funzioni in relazione alla rispettiva
laurea.
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Sezione II - Personale sanitario ausiliario, tecnico ed esecutivo
39. Attribuzioni del personale sanitario ausiliario, tecnico ed esecutivo.
Le attribuzioni di compiti specifici e particolari ad ogni singola qualifica
sono stabiliti dai regolamenti interni dei singoli enti ospedalieri sulla base
degli accordi nazionali sindacali.
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(giurisprudenza di legittimità)
40. Personale di assistenza ostetrica.
La ostetrica capo è posta alle dirette dipendenze del primario e dei sanitari
ostetrico-ginecologi; dirige e sorveglia il servizio delle ostetriche e del
personale di assistenza diretta addetti alla divisione; ha tutte le attribuzioni
previste per il capo-sala dal successivo art. 41.
Le ostetriche dipendono direttamente dalla ostetrica capo; coadiuvano i sanitari
addetti alla divisione ostetrico-ginecologica; assistono ai parti ed agli
interventi ostetrici e ginecologici e ne curano la preparazione; assistono le
ricoverate durante la degenza.
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(giurisprudenza di legittimità)
41. Personale di assistenza diretta.
Il capo-sala è alle dirette dipendenze del primario e dei sanitari addetti alla
divisione, sezione o servizio; controlla e dirige il servizio degli infermieri e
del personale ausiliario; controlla il prelevamento e la distribuzione dei
medicinali, del materiale di medicazione e di tutti gli altri materiali in
dotazione; controlla la qualità e quantità delle razioni alimentari per i
ricoverati e ne organizza la distribuzione; è responsabile della tenuta
dell'archivio.
Gli infermieri professionali specializzati sono alle dipendenze dirette dei
sanitari del rispettivo servizio. Le mansioni sono quelle specifiche in
relazione alla singola specializzazione.
L'infermiere professionale e la vigilatrice d'infanzia sono alle dirette
dipendenze del capo-sala e lo coadiuvano nello svolgimento delle sue mansioni di
indole amministrativa, organizzativa e disciplinare nell'ambito della sezione
ospedaliera cui sono adibiti. Le attribuzioni assistenziali dirette ed indirette
sono quelle previste dalle disposizioni vigenti e dagli accordi sindacali
nazionali.
L'infermiere generico è alle dirette dipendenze del capo-sala. Le attribuzioni
assistenziali dirette ed indirette sono quelle previste dalle disposizioni
vigenti e dagli accordi nazionali sindacali.
La puericultrice ha il compito dell'assistenza del neonato sano, alle dirette
dipendenze della vigilatrice d'infanzia e dei medici pediatri preposti al
servizio di assistenza neonatale.
I consigli di amministrazione degli enti ospedalieri possono stipulare
convenzioni con gli ordini religiosi per l'espletamento di particolari servizi
con personale idoneo alle funzioni rispettivamente assegnate.
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42. Personale di assistenza addetto ai servizi medici speciali.
La dietista è alle dirette dipendenze del dirigente del servizio di dietetica o,
in mancanza, del direttore sanitario. Esegue le disposizioni di questi e dei
sanitari curanti per quanto riguarda la dietetica in generale e l'applicazione
della dietoterapia in particolare. Quando presso lo stesso ospedale prestino
servizio più dietiste, l'amministrazione dell'ente può istituire il posto di
dietista capo, con funzioni di vigilanza e coordinamento del personale addetto
al servizio di dietetica.
I terapisti della riabilitazione sono alle dirette dipendenze dei sanitari del
rispettivo servizio. Le loro attribuzioni si riferiscono alla riabilitazione dei
minorati fisici e psichici, con particolare riguardo ai minorati per lesioni
organiche del sistema nervoso e osteomiarticolari, e di quelli affetti da
disturbi organici, suscettibili di recupero funzionale e sociale mediante
terapie fisiche, kinesiterapiche, occupazionali e di ortottica.
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43. Personale di assistenza medico-sociale.
L'attività dell'assistente sociale è rivolta a trattare, in collaborazione con
il personale sanitario, con il personale di assistenza diretta e con gli altri
servizi ospedalieri, i problemi psico-sociali degli assistiti.
L'assistente sanitaria visitatrice è alle dirette dipendenze della direzione
sanitaria per le incombenze relative alla medicina preventiva, alla medicina
sociale e alla educazione sanitaria del malato e del suo nucleo familiare.
L'assistente sanitaria visitatrice è anche specificamente addetta ai centri di
medicina sociale e dipende in tal caso dai rispettivi capi servizio.
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(giurisprudenza di legittimità)
44. Personale dirigente e di formazione didattica.
Il capo dei servizi sanitari ausiliari è alle dirette dipendenze del direttore
sanitario con il quale collabora per l'aggiornamento culturale e professionale
del personale; ha compiti organizzativi e disciplinari per quanto riguarda il
personale sanitario ausiliario, tecnico ed esecutivo assegnato ai servizi
sanitari e per quanto riguarda l'andamento dei servizi sanitari ausiliari.
Il direttore e il vice direttore delle scuole per infermieri professionali e
generici hanno le attribuzioni previste dalle leggi istitutive delle scuole e
dai rispettivi regolamenti.
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(giurisprudenza di legittimità)
45. Attribuzioni del personale tecnico.
L'attribuzione di compiti specifici e particolari ad ogni singola qualifica del
personale tecnico specializzato è stabilita negli accordi nazionali sindacali
tenendo presente che le attribuzioni specifiche non possono prevedere compiti
superiori a quelli previsti dalle disposizioni vigenti in materia.
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46. Attribuzioni del personale esecutivo.
Gli addetti alle operazioni di disinfezione e disinfestazione, compreso
l'incenerimento dei rifiuti solidi, dipendono direttamente dalla direzione
sanitaria.
L'ausiliario appartenente al personale addetto ai servizi sanitari dipende
direttamente dal caposala, dal capo dei servizi sanitari ausiliari, dal
capo-tecnico del servizio al quale è abitualmente addetto. Le mansioni si
identificano in lavori di pulizia, trasporto di salme e materiali, prestazioni
manuali.
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47. Personale addetto ai servizi tecnici ed economali.
Il capo servizio operai è alle dirette dipendenze della ripartizione tecnica od
economale. È investito di particolari mansioni di responsabilità direzionali e
di coordinamento dei lavori di un gruppo di operai, nonché della sorveglianza
per il compimento di un determinato servizio.
L'operaio specializzato dipende dal rispettivo capo servizio ed è quell'operaio
che per l'esecuzione delle proprie mansioni è in possesso di capacità
professionale e di speciale competenza derivantegli da una specializzazione
conseguita in corsi o scuole di abilitazione o di mestiere.
L'operaio qualificato dipende dal capo servizio ed è addetto a lavori che per la
loro esecuzione richiedono specifica capacità.
L'operaio comune appartenente al personale addetto ai servizi generali, tecnici
ed economali, dipende dal rispettivo capo servizio. Le mansioni si identificano
in lavori prevalentemente manuali che comportano semplici conoscenze e pratiche
di lavoro.
Le attribuzioni di compiti specifici e particolari ad ogni singola qualifica, in
relazione al tipo di servizio, sono stabiliti con accordi nazionali sindacali.
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Capo V - Servizi amministrativi e generali
(giurisprudenza di legittimità)
48. Attribuzioni del direttore amministrativo.
Il direttore amministrativo è responsabile della gestione dell'ente ospedaliero
e ne risponde al consiglio di amministrazione.
È segretario del consiglio di amministrazione e cura l'attuazione delle relative
deliberazioni: esprime, in sede consiliare, un voto consultivo di cui deve farsi
menzione nel verbale delle deliberazioni; predispone, quando occorra, d'intesa
con la direzione o sovraintendenza sanitaria e con la collaborazione degli altri
dirigenti, gli schemi di deliberazioni da adottarsi dal consiglio di
amministrazione o dal presidente controfirma le ordinanze, i contratti e ogni
altro atto dell'ente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 della legge 12
febbraio 1968, n. 132 (6), partecipando alle responsabilità degli
amministratori; assiste alle aste, alle licitazioni ed alle trattative private;
redige i verbali e predispone i contratti; sottoscrive i mandati di pagamento e
gli ordini di riscossione; esprime con relazione motivata, per la parte di sua
competenza e sentiti i dirigenti degli uffici competenti, il parere sulle
conferme, sugli incarichi del personale e sugli altri provvedimenti in materia
di personale; promuove iniziative per lo studio di problemi giuridico-aziendali.
Nell'esercizio delle sue funzioni, quando la struttura dell'ente lo richieda, il
direttore amministrativo può essere coadiuvato da un vice direttore
amministrativo, che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.
La qualifica di direttore amministrativo e quella di segretario generale sono
equipollenti.
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(6) Riportata al n. A/VIII.
(giurisprudenza di legittimità)
49. Funzioni amministrative.
I servizi amministrativi e generali assolvono le seguenti principali funzioni:
a) amministrazione del personale sotto l'aspetto economico, assistenziale,
giuridico, nonché dal punto di vista della qualificazione professionale:
b) amministrazione economico-finanziaria che comprende il servizio di tesoreria
e di cassa; la contabilità di gestione ospedaliera; la predisposizione dei
bilanci di previsione e dei conti consuntivi: l'istruttoria degli atti per la
determinazione delle diarie e tariffe; l'effettuazione degli impegni di spesa e
l'emissione dei mandati di pagamento e degli ordini di riscossione; il controllo
contabile delle posizioni retributive; la compilazione dei conti di ricovero e
delle altre prestazioni ospedaliere; la tenuta delle partite dei fornitori e di
ogni altra ragione di debito; la liquidazione dei debiti; gli adempimenti
fiscali; la rilevazione dei costi e ricavi;
c) amministrazione del provveditorato che comprende la predisposizione degli
atti riguardanti ogni acquisto e fornitura; la proposta di capitolati generali e
speciali di appalto; la cura della regolare esecuzione dei contratti; le
provviste in economia, il riscontro delle fatture dei fornitori e il successivo
inoltro per la liquidazione;
d) amministrazione dell'economato che comprende la gestione dei servizi generali
di cucina, dispensa, guardaroba, fardelleria, lavanderia, mensa aziendale,
magazzini generali ed altri analoghi servizi; il controllo delle merci ricevute;
la effettuazione delle piccole spese di urgenza a rendiconto nei limiti del
fondo assegnato; la tenuta degli inventari dei beni mobili;
e) amministrazione del patrimonio che comprende la gestione degli investimenti
immobiliari e dei titoli, obbligazioni ed azioni; gli interventi in
collaborazione con il servizio tecnico ai fini della conservazione e dei
miglioramenti dei beni immobiliari dell'ente; l'espletamento delle pratiche
amministrative concernenti le rinnovazioni edilizie degli impianti, le permute,
gli acquisti e le alienazioni; la tenuta degli inventari dei beni immobili;
f) gestione delle spedalità che comprende l'accettazione amministrativa degli
infermi; l'accertamento della competenza passiva delle spese di spedalità e il
relativo contenzioso amministrativo; la elaborazione di schemi di convenzione
per prestazioni assistenziali;
g) attività legale che comprende il patrocinio e la consulenza legale dell'ente
ospedaliero, nonché la vigilanza sulle pratiche affidate dal consiglio di
amministrazione a patrocinatori esterni;
h) gestione tecnica che comprende l'ordinaria e straordinaria manutenzione del
patrimonio mobiliare ed immobiliare dell'ente; la direzione delle officine
interne; le operazioni di stima, le perizie tecniche e la progettazione,
direzione ed esecuzione di nuove costruzioni ed impianti; la vigilanza sulla
esecuzione di progetti ed opere affidati a tecnici esterni dall'amministrazione.
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(giurisprudenza di legittimità)
50. Schemi organizzativi.
Agli effetti del precedente articolo le funzioni amministrative, ad eccezione
della ragioneria, sono raggruppabili in rapporto alla dimensione dell'ente
ospedaliero secondo i seguenti schemi organizzativi:
a) negli enti che comprendono ospedali con una dotazione complessiva sino a 200
posti-letto la direzione amministrativa esercita direttamente tutte le funzioni
di cui al precedente articolo, ad eccezione di quelle di ragioneria e di quelle
di provveditorato, economali e tecniche attribuite a due distinti uffici;
b) negli enti che comprendono ospedali con una dotazione complessiva da 201 a
400 posti-letto la direzione amministrativa esercita direttamente tutte le
funzioni di cui al precedente articolo, ad eccezione di quelle di ragioneria,
del personale, nonché di quelle di provveditorato, economali e tecniche
attribuite a tre distinti uffici;
c) negli enti che comprendono ospedali con una dotazione complessiva da 401 a
800 posti-letto la direzione amministrativa esercita anche le funzioni
patrimoniali e legali. Sono svolte da uffici autonomi le funzioni di ragioneria,
del personale, delle spedalità, tecniche e di provveditorato; le funzioni
dell'economato sono attribuite a questo ultimo ufficio;
d) negli enti che comprendono ospedali con una dotazione complessiva di oltre
800 posti-letto la direzione amministrativa può esercitare anche le funzioni
patrimoniali e legali. Le altre funzioni sono esercitate da distinti uffici.
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Capo VI
51. Disposizioni finali.
Per i servizi non contemplati dalla legge 12 febbraio 1968, n. 132 (7), e dal
presente decreto, le amministrazioni degli enti ospedalieri devono attenersi
alle prescrizioni dei piani regionali ospedalieri e alla disciplina dettata dai
loro regolamenti.
Nei casi in cui le norme contenute nel presente decreto prevedano il requisito
della specializzazione in discipline non ancora ufficialmente riconosciute, sarà
ritenuto equipollente alla specializzazione il servizio ininterrottamente
prestato per almeno tre anni nella medesima disciplina, presso ospedali cliniche
e istituti universitari o istituti riconosciuti a carattere scientifico.
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(7) Riportata al n. A/VIII.