GAZZETTA UFFICIALE SERIE GENERALE N. 104 DEL 23/4/1969




D.P.R. 27 marzo 1969, n. 128.  Agg. G. U. 31/01/2006
Ordinamento interno dei servizi ospedalieri. 

 
Pubblicato nella Gazz. Uff. 23 aprile 1969, n. 104, S.O. 
Si ritiene opportuno riportare anche la premessa del presente decreto. Vedi, 
inoltre, gli artt. 34 e 35, D.L. 26 ottobre 1970, n. 745, riportato alla voce 
Economia nazionale (Sviluppo della). Vedi, ora, l'art. 4, D.Lgs. 30 dicembre 
1992, n. 502, riportato alla voce Sanità pubblica. 
(1/circ) Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le 
seguenti circolari: 
- 
Presidenza del Consiglio dei Ministri: Dipartimento per la funzione pubblica e 
gli affari regionali: Circ. 5 settembre 1996, n. 5243; Circ. 8 ottobre 1996, n. 
7942; Circ. 30 ottobre 1996, n. 5557; Circ. 5 novembre 1996, n. 7229; Circ. 19 
dicembre 1996, n. 7920. 
 





IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
Visto l'art. 87 della Costituzione; 
Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132 (3), concernente gli enti ospedalieri e 
l'assistenza ospedaliera; 
Visti gli articoli 40 e 41 della legge predetta concernenti la delega al Governo 
della Repubblica ad emanare norme aventi forza di legge ordinaria 
sull'ordinamento interno dei servizi ospedalieri; 
Sentite le associazioni sindacali delle categorie interessate ed i 
rappresentanti delle amministrazioni ospedaliere designati dalla relativa 
associazione; 
Udito il parere della commissione parlamentare di cui all'art. 40 della legge; 
Sentito il Consiglio dei ministri; 
Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per il 
tesoro; 
Decreta: 


                                                           Artt.
 Capo I      - Servizi  ospedalieri,  sovraintendenza
               e   direzione   sanitaria,   direzione
               amministrativa . . . . . . . . . . . .     1 -  3

 Capo II     - Servizi igienico-organizzativi . . . .     4 -  6

 Capo III    - Servizi di diagnosi e cura
  Sezione I  - Norme generali . . . . . . . . . . . .     7 - 11
  Sezione II - Servizi  speciali di  diagnosi  e cura    12 - 36

 Capo IV     - Attribuzione  di  altre  qualifiche di
               personale ospedaliero  . . . . . . . .
  Sezione I  - Personale laureato  dei ruoli speciali
               delle carriere direttive  addetto alle
               attività sanitarie . . . . . . . . . .    37 - 38
  Sezione II - Personale     sanitario    ausiliario,
               tecnico ed esecutivo . . . . . . . . .    39 - 47
 Capo V      - Servizi amministrativi e generali. . .    48 - 51
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(3) Riportata al n. A/VIII. 
 





Capo I - Servizi ospedalieri, sovraintendenza e direzione sanitaria, direzione 
amministrativa 
(giurisprudenza di legittimità) 
1. Servizi ospedalieri. 
I servizi ospedalieri si distinguono in: 
a) servizi igienico-organizzativi; 
b) servizi di diagnosi e cura; 
c) servizi amministrativi e generali. 
In ogni ente ospedaliero sono istituite una direzione sanitaria e una direzione 
amministrativa, dipendenti dal presidente del consiglio di amministrazione. 
Le due direzioni attuano le direttive del presidente e del consiglio di 
amministrazione, coordinando reciprocamente le rispettive competenze. 
Negli enti ospedalieri da cui dipendono più ospedali è istituita la 
sovraintendenza sanitaria. 
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(giurisprudenza di legittimità) 
2. Direzione sanitaria. 
La direzione sanitaria cura l'organizzazione tecnico-sanitaria ed il buon 
andamento igienico-sanitario dei servizi ospedalieri. 
La direzione sanitaria dispone dei seguenti servizi, articolabili organicamente 
a seconda della dimensione dell'ospedale: 
a) segreteria; 
b) ufficio statistica ed organizzazione sanitaria; 
c) archivio clinico e biblioteca medica; 
d) servizi di assistenza sanitaria e sociale; 
e) ufficio per l'organizzazione dei servizi del personale sanitario, sanitario 
ausiliario, tecnico ed esecutivo addetto ai servizi sanitari. 
Dipendono dalla direzione sanitaria, a seconda delle esigenze del servizio, i 
vice direttori sanitari e gli ispettori sanitari. 
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(giurisprudenza di legittimità) 
3. Direzione amministrativa. 
La direzione amministrativa provvede alla gestione dell'ente ospedaliero, sulla 
base delle direttive impartite dal presidente del consiglio di amministrazione, 
sotto i profili giuridico ed economico. 
I servizi amministrativi dipendono dalla direzione amministrativa ed assolvono 
le funzioni previste dal successivo art. 49. 
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Capo II - Servizi igienico-organizzativi 
(giurisprudenza di legittimità) 
4. Attribuzioni del sovraintendente sanitario. 
1. Il sovraintendente sanitario dirige e coordina ai fini igienico-organizzativi 
l'attività dell'ente che comprende più ospedali e ne risponde al presidente. Da 
lui dipendono i direttori sanitari dei singoli ospedali. Egli è preposto a tutto 
il personale sanitario, tecnico, salariato, ausiliario ed esecutivo addetto ai 
servizi sanitari dell'ente. 
In particolare il sovraintendente sanitario: interviene alle sedute del 
consiglio di amministrazione con voto consultivo, del quale deve farsi menzione 
nel verbale delle deliberazioni; cura la raccolta e la elaborazione dei dati 
statistici; redige il rapporto sanitario annuale, coadiuva, ai fini 
igienico-sanitari, l'amministrazione nell'organizzazione e nel coordinamento dei 
servizi ospedalieri, promuovendo a tal fine studi su problemi specifici; 
promuove e coordina iniziative del campo della medicina sociale, preventiva e 
riabilitativa e in quella dell'educazione sanitaria; impartisce direttive di 
massima ai direttori sanitari dei singoli ospedali, dei quali trasmette al 
presidente del consiglio di amministrazione le proposte e le comunicazioni 
unitamente al proprio parere; convoca e presiede il consiglio sanitario centrale 
e cura la trasmissione dei verbali al consiglio di amministrazione: è tenuto a 
partecipare, con i direttori sanitari, alle iniziative di coordinamento con le 
attività delle altre istituzioni sanitarie locali. 
In caso di assenza o di impedimento, il sovraintendente sanitario è sostituito 
dal direttore sanitario con maggiore anzianità di nomina. 
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(giurisprudenza di legittimità) 
5. Attribuzioni del direttore sanitario. 
Il direttore sanitario dirige l'ospedale cui è preposto, ai fini 
igienico-sanitari, e ne risponde al presidente o al sovraintendente sanitario, 
ove esista. 
Il direttore sanitario promuove e coordina le iniziative nel campo della 
medicina preventiva e riabilitativa, della medicina sociale e dell'educazione 
sanitaria; propone iniziative per la preparazione e l'aggiornamento del 
personale da lui dipendente; sottopone al presidente del consiglio di 
amministrazione, sentito il consiglio dei sanitari o il consiglio sanitario 
centrale, gli schemi di norme interne per la organizzazione dei servizi 
tecnico-sanitari; stabilisce in rapporto alle esigenze dei servizi l'impiego, la 
destinazione, i turni e i congedi del personale sanitario, tecnico, ausiliario 
ed esecutivo addetto ai servizi sanitari dell'ospedale cui è preposto in base ai 
criteri fissati dall'amministrazione, dandone comunicazione alla direzione 
amministrativa ed al sovraintendente ove esista; ha la vigilanza sul personale 
che da lui dipende anche dal punto di vista disciplinare; propone 
all'amministrazione le sostituzioni temporanee del personale sanitario; promueve 
l'attività culturale, scientifica e didattica nell'ospedale; vigila 
sull'archivio delle cartelle cliniche, raccoglie ed elabora i dati statistici 
sanitari e presenta al presidente o al sovraintendente, ove esista, la relazione 
annuale sull'andamento sanitario dell'ospedale; propone all'amministrazione, 
d'intesa con i primari ed i responsabili dei servizi sanitari, l'acquisto e la 
scelta degli apparecchi, attrezzature ed arredi sanitari previo parere del 
consiglio dei sanitari o del consiglio sanitario centrale quando prescritto; 
esprime parere, ai fini sanitari, circa le trasformazioni edilizie; vigila sulle 
provviste necessarie per il funzionamento sanitario dell'ospedale e per il 
mantenimento dell'infermo; controlla la regolare applicazione delle tariffe 
delle prestazioni sanitarie; cura la sollecita trasmissione alle autorità 
competenti delle denunce delle malattie contagiose riscontrate in ospedale e di 
ogni altra denuncia prescritta dalle disposizioni di legge; rilascia agli aventi 
diritto, in base ai criteri stabiliti dall'amministrazione, copia delle cartelle 
cliniche ed ogni altra certificazione sanitaria riguardante i malati assistiti 
in ospedale; presiede e convoca il consiglio dei sanitari. 
Il direttore sanitario, negli enti nei quali non esista il sovraintendente 
sanitario, assume le attribuzioni e i poteri per questo ultimo stabiliti 
nell'articolo precedente. 
Negli ospedali con un numero di posti-letto inferiore a 250, le funzioni di 
direttore sanitario possono essere affidate ad un primario di ruolo. 
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6. Attribuzioni del vice direttore sanitario e dell'ispettore sanitario. 
Gli ospedali generali regionali e gli ospedali generali provinciali con più di 
800 posti-letto devono prevedere in organico almeno un posto di vice direttore 
sanitario. 
Il vice direttore sanitario espleta le mansioni a lui delegate dal direttore 
sanitario e lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento. 
I vice direttori sanitari e gli ispettori sanitari coadiuvano il sovraintendente 
ed i direttori sanitari nell'espletamento delle rispettive attribuzioni. 
L'ispettore sanitario assolve gli incarichi demandatigli dal direttore sanitario 
e, in assenza di questi, dal vice direttore sanitario. 
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Capo III - Servizi di diagnosi e cura 
Sezione I - Norme generali 
(giurisprudenza di legittimità) 
7. Attribuzioni dei primari, aiuti, assistenti. 
L'organizzazione sanitaria dell'ospedale si articola in divisioni, sezioni e 
servizi speciali. 
La divisione è diretta da un primario, coadiuvato da aiuti e da assistenti. 
Il primario vigila sull'attività e sulla disciplina del personale sanitario, 
tecnico, sanitario ausiliario ed esecutivo assegnato alla sua divisione o 
servizio, ha la responsabilità dei malati, definisce i criteri diagnostici e 
terapeutici che devono essere seguiti dagli aiuti e dagli assistenti, pratica 
direttamente sui malati gli interventi diagnostici e curativi che ritenga di non 
affidare ai suoi collaboratori, formula la diagnosi definitiva, provvede a che 
le degenze non si prolunghino oltre il tempo strettamente necessario agli 
accertamenti diagnostici ed alle cure e dispone la dimissione degli infermi, è 
responsabile della regolare compilazione delle cartelle cliniche, dei registri 
nosologici e della loro conservazione, fino alla consegna all'archivio centrale; 
inoltra, tramite la direzione sanitaria, le denunce di legge; pratica le visite 
di consulenza richieste dai sanitari di altre divisioni o servizi; dirige il 
servizio di ambulatorio, adeguandosi alle disposizioni ed ai turni stabiliti dal 
direttore sanitario; cura la preparazione ed il perfezionamento 
tecnico-professionale del personale da lui dipendente e promuove iniziative di 
ricerca scientifica; esercita le funzioni didattiche a lui affidate. 
L'aiuto collabora direttamente con il primario nell'espletamento dei compiti a 
questo attribuiti; ha la responsabilità delle sezioni affidategli e coordina 
l'attività degli assistenti; risponde del suo operato al primario. 
L'aiuto sostituisce il primario in caso di assenza, impedimento o nei casi di 
urgenza. Tra più aiuti della stessa divisione o dello stesso servizio la 
sostituzione del primario spetta all'aiuto con maggiori titoli. 
L'assistente collabora con il primario e con l'aiuto nei loro compiti; ha la 
responsabilità dei malati a lui affidati; risponde del suo operato all'aiuto e 
al primario; provvede direttamente nei casi di urgenza. 
In caso di assenza o di impedimento dell'aiuto, le sue funzioni sono esercitate 
dall'assistente con maggiori titoli o dall'assistente di turno. 
Ai fini delle sostituzioni di cui ai commi precedenti, l'amministrazione, 
all'inizio di ogni anno, formula per ciascuna divisione o servizio e in 
relazione ai titoli posseduti da ciascun aiuto o assistente, da valutarsi in 
conformità ai criteri stabiliti dalla legge per i rispettivi concorsi di 
assunzione, la graduatoria dei predetti sanitari. 
La direzione sanitaria, sentiti i primari interessati e il consiglio dei 
sanitari, assicura la continuità dell'assistenza medica per divisione o gruppi 
di divisione affini con l'organizzazione di un servizio di guardia e, per casi 
particolari, di pronta disponibilità adeguata ai bisogni ed alle peculiarità 
delle prestazioni nonché al tipo ed alla organizzazione dell'ospedale. 
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8. Entità numerica del personale dei servizi di diagnosi e cura. 
La dotazione organica del personale medico addetto alle divisioni e servizi di 
diagnosi e cura deve prevedere: 
un primario; 
un aiuto fino a due sezioni; 
almeno un assistente per sezione. 
La dotazione organica del personale sanitario ausiliario deve assicurare un 
tempo minimo di assistenza effettiva per malato di 120 minuti nelle 24 ore e 
deve prevedere: 
un capo-sala; 
un infermiere professionale sempre presente in ogni sezione e, inoltre, un 
adeguato numero di infermieri professionali e generici. 
La dotazione organica del personale sanitario ausiliario addetto alla divisione 
di ostetricia e ginecologia deve prevedere: 
una ostetrica capo; 
ostetriche nella proporzione complessiva di una per ogni 10 posti-letto; 
puericultrici nella proporzione complessiva di una per ogni 5 culle per neonati. 

Le suddette entità numeriche devono essere adeguate con deliberazione del 
consiglio di amministrazione, adottata sentito il consiglio dei sanitari o il 
consiglio sanitario centrale e consultate le organizzazioni sindacali 
interessate, alle effettive esigenze del servizio, tenendo conto dei seguenti 
elementi: 
numero effettivo dei posti-letto; 
necessità dei servizi ambulatoriali e di guardia; 
turni di ferie e riposi settimanali e festivi; 
nosologia e impegno ad essa inerente; 
quantità e qualità dell'attività medica; 
orari di servizio del personale sanitario; 
attività didattica e scientifica richiesta ai medici ospedalieri; 
attrezzatura tecnico-sanitaria e scientifica; 
attività di consulenza interna. 
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(giurisprudenza di legittimità) 
9. Sezioni di specialità. 
Le sezioni di specialità, laddove non esista la relativa divisione, sono di 
regola aggregate ad una divisione affine. 
Non possono essere aggregate ad una divisione affine più di due sezioni di 
specialità. 
Qualora non sia possibile aggregare la sezione di specialità ad una divisione 
affine, la sezione è autonoma ed è affidata ad un sanitario specialista nella 
materia, che abbia conseguito l'idoneità a primario nella stessa disciplina, con 
qualifica di aiuto, capo della sezione autonoma, che ne ha la responsabilità. 
L'aiuto specialista è coadiuvato da almeno un assistente. 
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10. Organizzazione funzionale delle divisioni, sezioni, servizi speciali, tra 
loro affini e complementari. 
I sanitari sono tenuti alla reciproca consulenza. 
Le amministrazioni ospedaliere possono realizzare, nell'ambito di ciascun 
ospedale, strutture organizzative a tipo dipartimentale tra le divisioni, 
sezioni e servizi affini e complementari, al fine della loro migliore efficienza 
operativa, dell'economia di gestione e del progresso tecnico e scientifico. 
La organizzazione di tali strutture è deliberata dal consiglio di 
amministrazione dell'ente e la direzione delle stesse è affidata ad un comitato 
del quale fanno parte il direttore sanitario, i primari, gli aiuti capi di 
sezione e di servizi autonomi e una rappresentanza degli aiuti ed assistenti 
nella proporzione stabilita per il consiglio dei sanitari dall'art. 13 della 
legge 12 febbraio 1968, n. 132 (4). 
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(4) Riportata al n. A/VIII. 
 





11. Sezioni di assistenza neonatale. 
Nelle divisioni di ostetricia degli ospedali generali regionali e provinciali è 
ubicata, in locali limitrofi alle sale di degenza ostetrica, una sezione della 
divisione di pediatria a questa aggregata o autonoma, a seconda delle necessità, 
destinata ad accogliere i neonati, per accertamenti, cura ed assistenza. 
Negli ospedali generali di zona, l'assistenza neonatale è affidata alla 
divisione o sezione di pediatria, indipendentemente dalla costituzione di una 
sezione presso la divisione di ostetricia. 
Il personale sanitario ausiliario delle sezioni di assistenza neonatale è 
costituito da vigilatrici di infanzia o puericultrici nella proporzione 
complessiva di una per ogni cinque culle per neonati. 
Per i neonati immaturi devono essere organizzati presidi di cura intensiva nelle 
divisioni di pediatria degli osprdali generali regionali o provinciali, negli 
ospedali pediatrici specializzati regionali e provinciali nelle sezioni autonome 
di assistenza neonatale degli ospedali ostetrici specializzati regionali e nelle 
cliniche ostetriche o pediatriche universitarie, secondo le prescrizioni del 
piano regionale ospedaliero. 
Gli ospedali nei quali non è prevista l'assistenza ai neonati immaturi devono 
provvedere all'immediato trasferimento di questi alla più prossima unità di cura 
intensiva per immaturi. 
Per l'assistenza ai neonati immaturi deve essere costituita una adeguata 
dotazione organica di medici specialisti in pediatria e di vigilatrici 
d'infanzia o infermiere professionali specializzate in pediatria, in numero tale 
da assicurare un turno di assistenza pari a 420 minuti per ogni neonato immaturo 
nelle ventiquattro ore. 
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Sezione II - Servizi speciali di diagnosi e cura 
(giurisprudenza di legittimità) 
12. Specificazione. 
I servizi di diagnosi e cura si distinguono in: 
servizi previsti obbligatoriamente per tutti gli ospedali, quali il servizio di 
accettazione, di pronto soccorso, di radiologia, di analisi, di trasfusione, di 
anestesia e rianimazione e i poliambulatori; 
servizi previsti obbligatoriamente per gli ospedali generali sia provinciali che 
regionali e per gli ospedali specializzati sia provinciali che regionali in 
quanto riecessari alla loro natura, quali il servizio di radiologia e 
fisioterapia, di anatomia e istologia patologica, di analisi chimico-cliniche e 
microbiologiche, di anestesia e rianimazione e la farmacia interna; 
servizi previsti obbligatoriamente per gli ospedali regionali o per gli ospedali 
specializzati regionali in quanto necessari alla loro natura, quali il servizio 
di virologia, di prelevamento e conservazione di parti del cadavere e di 
medicina legale e delle assicurazioni sociali e le scuole di addestramento del 
personale ausiliario e tecnico; 
servizi previsti facoltativamente per gli ospedali generali e specializzati sia 
provinciali che regionali quali il servizio di recupero e rieducazione 
funzionale, di neuropsichiatria infantile, di dietetica, di assistenza sanitaria 
e sociale. 
Il servizio di medicina legale, obbligatorio negli ospedali regionali, è 
facoltativo negli ospedali provinciali. 
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(giurisprudenza di legittimità) 
13. Servizio di pronto soccorso. 
In ogni ospedale deve essere assicurato un continuo servizio di pronto soccorso, 
coordinato, su prescrizione del piano regionale, con gli altri presidi sanitari 
locali. 
Il servizio di pronto soccorso deve disporre, in ogni ospedale, di mezzi di 
trasporto adeguatamente attrezzati, nonché di mezzi necessari alla diagnosi ed 
alla terapia, anche strumentale, di emergenza. 
Gli enti ospedalieri, in accordo con gli enti locali, sono tenuti a promuovere 
l'impianto di dispositivi segnaletici per l'indicazione dei posti di pronto 
soccorso nell'ambito del territorio servito dagli ospedali dipendenti. 
Negli ospedali regionali e provinciali il servizio di pronto soccorso è 
espletato da personale sanitario con organico proprio, sotto la diretta 
vigilanza della direzione sanitaria, ed è organizzato in modo da assicurare, 
attraverso il coordinamento con i servizi di anestesia, rianimazione e 
trasfusionali, nonché con le divisioni esistenti, la efficienza 
polispecialistica, la continuità, la prontezza e la completezza delle 
prestazioni. 
Negli ospedali di zona il servizio di pronto soccorso può essere espletato, 
qualora le dotazioni organiche lo consentano, da personale medico e chirurgico 
appartenente alle divisioni di ricovero. 
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(giurisprudenza di legittimità) 
14. Servizio di accettazione. 
In ogni ospedale deve essere assicurato un continuo servizio di accettazione 
articolato in sanitaria ed amministrativa. 
Negli ospedali regionali e provinciali il servizio di accettazione sanitaria è 
espletato, qualora non sia possibile istituirlo in modo autonomo, dal personale 
sanitario addetto al pronto soccorso. 
Negli ospedali di zona il servizio di accettazione può essere svolto, qualora le 
dotazioni organiche lo consentano, da personale medico e chirurgico appartenente 
alle divisioni di ricovero e cura. 
In ogni caso il servizio di accettazione deve disporre dei necessari 
apprestamenti per l'igiene personale dei malati e di locali adeguati per la 
temporanea osservazione dei ricoverati divisi per sesso. 
L'ammissione degli infermi è fatta sotto la vigilanza del direttore sanitario. 
Sulla necessità del ricovero e sulla destinazione del malato decide il medico di 
guardia. 
La mancata accettazione dell'infermo deve essere motivata per iscritto con 
certificazione da consegnare al malato o a chi per esso; su tale certificazione 
deve essere contenuta l'avvertenza che, contro il rifiuto di ricovero, è ammesso 
ricorso al medico provinciale o all'ufficiale sanitario, entro le 24 ore da 
parte dell'infermo stesso o dei parenti sino al sesto grado o della persona che 
ne ha eseguito l'accompagnamento all'ospedale. 
Accertata la necessità del ricovero, questo non può essere rifiutato. In caso di 
mancanza di posti o per qualsiasi altro motivo che impedisca il ricovero, lo 
stesso ospedale, apprestati gli eventuali interventi di urgenza, assicura, a 
mezzo di propria autoambulanza e, se necessario, con adeguata assistenza medica, 
il trasporto dell'infermo in altro ospedale. 
Il giudizio sull'urgenza e sulla necessità del ricovero è rimesso alla 
competenza del medico che accetta l'infermo; il giudizio sulla durata del 
ricovero è rimesso alla competenza dei sanitari curanti. 
Gli enti interessati, previ accordi con la direzione sanitaria dell'ospedale, 
possono, durante il periodo di ricovero, informarsi direttamente presso i medici 
curanti circa l'andamento e la prognosi della malattia degli infermi per i quali 
sostengono le spese di spedalità. 
La dimissione dell'infermo viene stabilita dal primario e comunicata 
tempestivamente alla direzione sanitaria e agli uffici amministrativi, secondo 
le modalità previste dal regolamento interno di ciascun ente ospedaliero. 
Se l'infermo o il suo legale rappresentante, nonostante il motivato parere 
contrario del sanitario responsabile, chiede la dimissione, la stessa avviene 
previo rilascio di dichiarazione scritta del richiedente, in cui deve farsi 
menzione del parere predetto; tale dichiarazione deve essere conservata agli 
atti dell'ospedale. 
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15. Servizio di radiologia. 
Ogni ospedale deve essere dotato di un servizio di radiologia. 
Per gli ospedali di zona il servizio è limitato alla radiodiagnostica, mentre la 
istituzione della radioterapia è connessa alle prescrizioni che, in rapporto 
alle esigenze nosologiche e ambientali, sono dettate dal piano regionale 
ospedaliero. 
Il servizio radiologico è affidato ad uno o più primari radiologi, coadiuvati da 
aiuti e da assistenti specialisti in numero adeguato alle esigenze operative. 
Il servizio radiologico deve disporre delle attrezzature e dei locali adatti al 
corretto e rapido espletamento dei compiti di istituto. 
Il servizio radiologico, comprensivo della radiodiagnostica e radioterapia, può 
essere costituito da un solo primariato negli ospedali sino a 600 posti-letto. 
La dotazione organica minima deve comprendere: 
negli ospedali sino a 200 posti-letto: un primario e un aiuto; 
negli ospedali tra 200 e 400 posti-letto: un primario, un aiuto, un assistente; 
negli ospedali tra 400 e 600 posti-letto: un primario, un aiuto ogni 300-400 
posti-letto, un assistente ogni 150-250 posti-letto. 
Negli ospedali con un numero di posti-letto superiore ai 600, qualora le 
esigenze lo richiedano, si istituiscono distintamente il servizio di 
radiodiagnostica e la divisione di radioterapia, assegnando a quest'ultima 
l'organico che compete alle divisioni di degenza. 
In base all'entità del lavoro da svolgere e alla specifica competenza richiesta, 
possono essere istituiti settori radiologici specializzati autonomi. A capo di 
tali settori sono posti almeno aiuti in possesso dell'idoneità a primario 
radiologo. 
Negli ospedali per lungodegenti e convalescenti il servizio deve essere 
organizzato in rapporto alle reali esigenze degli stessi. 
Quando vengono superati i 1000 posti-letto, esclusi quelli serviti da settori 
specializzati, viene istituito, per ogni 1000 posti-letto, un altro primariato 
di radiodiagnostica tenendo presente il principio della massima utilizzazione 
delle attrezzature esistenti e la opportunità di predisporre strutture 
organizzative funzionali secondo quanto indicato dall'art. 10. 
In relazione alla dotazione organica del personale sanitario i regolamenti degli 
enti ospedalieri devono prevedere un adeguato numero di tecnici di radiologia. 
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(giurisprudenza di legittimità) 
16. Servizio analisi. 
Gli ospedali devono essere dotati di un servizio di laboratorio per analisi 
chimico-cliniche e microbiologiche. 
Negli ospedali regionali e provinciali il servizio di analisi chimico-cliniche e 
microbiologiche è articolato in più settori. 
Tutti i presidi di laboratorio anche se distaccati presso divisioni o sezioni di 
degenza fanno parte integrante a tutti gli effetti del servizio di analisi, 
chimico-cliniche e microbiologiche. 
Presidi autonomi di laboratorio, affidati ad un aiuto idoneo al primariato di 
laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologiche, possono essere 
istituiti presso particolari divisioni o raggruppamenti di unità di diagnosi e 
cura, qualora comprovate necessità funzionali lo esigano. 
La dotazione organica del personale medico addetto al laboratorio di analisi 
chimico-cliniche e microbiologiche negli ospedali regionali e provinciali deve 
provvedere: 
a) fino a 600 posti-letto: 
un posto di primario; 
almeno un posto di aiuto; 
almeno un posto di assistente. 
b) da 600 a 900 posti-letto: 
un posto di primario; 
almeno un posto di aiuto; 
almeno due posti di assistente. 
La dotazione organica del personale addetto ai settori del laboratorio di 
analisi chimico-cliniche e microbiologiche negli ospedali regioriali e 
provinciali deve, inoltre, prevedere: 
almeno un posto di direttore o coadiutore o assistente chimico o biologo; 
un posto di tecnico di laboratorio per ciascun settore. 
Ciascun settore, a seconda delle rispettive specialità, può essere affidato a un 
direttore biologo o chimico, ovvero ad un aiuto che abbia conseguito l'idoneità 
a primario di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologiche. 
Oltre i 900 posti-letto l'amministrazione deve istituire un secondo primariato 
di analisi chimico-cliniche e microbiologiche con facoltà di ripartire a seconda 
delle necessità tra i due laboratori i vari settori specializzati, con adeguata 
e proporzionata dotazione organica di personale. Oltre i 1800 posti-letto dovrà 
essere istituito con analoghi criteri un ulteriore primariato di analisi 
chimico-cliniche e microbiologiche. 
Negli ospedali di zona e in quelli specializzati con meno di 300 posti-letto la 
dotazione organica del personale addetto al laboratorio di analisi 
chimico-cliniche e microbiologiche deve prevedere almeno due posti, di cui uno 
di primario. 
Per la determinazione della dotazione organica deve tenersi conto dell'attività 
ambulatoriale esterna. 
Gli stabulari per le ricerche diagnostiche e scientifiche delle unità di 
diagnosi e cura devono essere annessi funzionalmente al servizio di laboratorio 
di analisi chimico-cliniche e microbiologiche. 
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17. Servizio di trasfusione. 
Gli ospedali devono far funzionare un servizio trasfusionale, secondo le 
disposizioni contenute nella legge 14 luglio 1967, n. 592 (5), e nel relativo 
regolamento di esecuzione. 
Negli ospedali regionali e provinciali il centro trasfusionale deve essere 
dotato di attrezzature idonee alla raccolta, alla tipizzazione, alla 
conservazione, al controllo ed all'assegnazione del sangue umano, nonché alla 
preparazione ed alla distribuzione di emoderivati di immediato impiego. 
La dotazione organica del personale sanitario addetto al servizio deve 
prevedere: 
un posto di primario; 
un posto di aiuto; 
posti di assistenti e di personale tecnico e sanitario ausiliario in numero 
adeguato alle esigenze del servizio stesso. 
Negli ospedali di zona e negli ospedali per lungodegenti e per convalescenti il 
servizio deve essere dotato almeno di una emoteca, collegata, con apposita 
convenzione, con l'ospedale o con il servizio o centro trasfusionale più vicino. 

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(5) Riportata alla voce Associazione nazionale volontari del sangue (AVIS) e 
disciplina delle trasfusioni. 
 





18. Servizio di anestesia. 
Gli ospedali devono essere dotati di un servizio di anestesia e di rianimazione. 

Negli ospedali regionali e provinciali detto servizio deve essere dotato di 
posti-letto di degenza necessari per la rianimazione, per le cure intensive e le 
altre prestazioni di competenza, in numero pari ad almeno il due per cento del 
numero totale dei posti-letto dell'ospedale. 
Negli ospedali di zona il servizio può essere dotato di posti-letto di degenza, 
in numero pari ad almeno l'uno per cento del numero totale dei posti-letto 
dell'ospedale. 
La dotazione organica dei sanitari addetti al servizio di anestesia e 
rianimazione deve comprendere: primari, nella proporzione di uno ogni 500 
posti-letto e sino ad un massimo di 700 posti-letto di chirurgia e specialità 
chirurgiche; aiuti, nella proporzione di uno ogni 200 postiletto di chirurgia e 
specialità chirurgiche; assistenti, nella proporzione di uno ogni 50-80 
posti-letto di chirurgia e specialità chirurgiche. 
La dotazione organica del personale sanitario specializzato addetto al servizio 
negli ospedali di zona deve essere stabilita in modo da assicurare la continuità 
del servizio tenendo presenti i rapporti previsti per gli ospedali regionali e 
provinciali. 
La dotazione organica del personale sanitario ausiliario addetto alla 
rianimazione deve prevedere posti di capo-sala, infermieri professionali 
specializzati in numero tale da assicurare un tempo minimo di assistenza 
effettiva per malato di 420 minuti nelle 24 ore. 
La dotazione organica del personale tecnico sanitario ausiliario ed esecutivo da 
assegnare ai servizio deve essere stabilita secondo le effettive esigenze del 
servizio stesso. 
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19. Poliambulatori. 
Gli ospedali devono essere dotati di servizi ambulatoriali, distinti per la 
medicina, la chirurgia e le specialità, siti in locali idonei, debitamente 
attrezzati e adeguamente recettivi. 
Gli ambulatori sono di regola riuniti in poliambulatorio e comunque 
reciprocamente collegati, organizzativamente e funzionalmente. 
Il funzionamento tecnico degli ambulatori è disciplinato dai regolamenti 
interni. 
I servizi di ambulatorio, quando esista una divisione corrispondente sono 
diretti dal primario di questa, coadiuvato dal personale facente parte 
dell'organico sanitario della stessa divisione. 
Qualora non esista la possibilità di collocare i poliambulatori nella sede 
dell'ospedale, può essere temporaneamente consentita la dislocazione dei 
medesimi in locali viciniori, previa autorizzazione del medico provinciale. 
L'ente ospedaliero può istituire ambulatori di specialità diverse da quelle 
delle divisioni di diagnosi e cura esistenti nell'ospedale, ove ciò sia previsto 
dal piano regionale ospedaliero, incaricando un primario o un aiuto o un 
assistente di ruolo della materia in servizio presso ospedali viciniori ovvero, 
in mancanza, un sanitario munito della relativa specializzazione. Lo specialista 
ambulatoriale deve corrispondere anche alle richieste di consulenza dei servizi 
di diagnosi e cura dell'ospedale. 
L'infermo visitato dallo specialista ambulatoriale, qualora abbia bisogno di 
assistenza specialistica continua, deve essere ricoverato presso un ospedale 
provvisto di divisione o sezione della relativa specialità. 
Gli ambulatori devono essere utilizzati anche per la assistenza post-opedaliera 
dei dimessi. 
I sanitari addetti all'ambulatorio, qualora lo ritengano necessario, richiedono 
la consulenza dei sanitari dell'ospedale, i quali sono tenuti a prestarla. 
I locali destinati ad ambulatori o poliambulatori sono utilizzati, in orari 
opportuni, anche per la libera attività professionale dei medici ospedalieri. 
I servizi ambulatoriali e poliambulatoriali sono coordinati dalla direzione 
sanitaria. 
Tali servizi costituiscono strumenti per la difesa attiva della salute del 
cittadino in coordinamento con l'attività delle altre istituzioni sanitarie 
locali, nel quadro delle prescrizioni del piano regionale ospedaliero. 
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20. Servizio di recupero e rieducazione funzionale. 
Il servizio di recupero e di rieducazione funzionale, unico per tutte le 
necessità dell'ospedale, è istituito su indicazione del piano regionale 
ospedaliero per gli ospedali regionali, per gli ospedali specializzati 
ortopedicotraumatologici, geriatrici, e per gli ospedali specializzati di 
riabilitazione funzionale. 
Quando il piano regionale ospedaliero lo preveda il servizio può essere 
istituito anche in ospedali provinciali, di zona, per lungodegenti e 
convalescenti. 
La dotazione organica del personale addetto al servizio sarà proporzionata alla 
entità delle prestazioni richieste, ivi comprese quelle dei primari dei reparti 
di cura. 
Il personale sanitario ausiliario addetto al servizio è costituito da terapisti 
della riabilitazione in numero tale da soddisfare le necessità delle prestazioni 
ospedaliere e ambulatoriali. 
Qualora il servizio di fisioterapia non sia espletato nell'ambito del servizio 
di radiologia, può essere annesso al servizio di recupero e rieducazione 
funzionale. 
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21. Servizio di istologia e di anatomia patologica. 
Gli ospedali generali provinciali e regionali devono essere dotati di un 
servizio di anatomia e istologia patologica, articolato in due settori: 
settore di anatomia e istologia patologica; settore di citodiagnostica. 
Gli ospedali generali di zona possono provvedervi servendosi, con apposita 
convenzione, del servizio di anatomia e istologia patologica dell'ospedale 
generale provinciale o regionale più vicino. 
Gli ospedali specializzati, secondo le necessità nosologiche, possono istituire 
il servizio di anatomia e istologia patologica, strutturato come per gli 
ospedali generali. 
Per il servizio di anatomia e istologia patologica deve essere prevista una 
dotazione organica di personale medico, costituita da: un primario, un aiuto e 
almeno un assistente. 
Qualora l'ospedale superi i 1000 posti-letto, deve essere previsto un posto di 
aiuto o assistente per ogni 700 posti-letto. Qualora l'ospedale superi i 2000 
posti-letto, deve essere istituito un secondo primariato. 
Il numero degli assistenti o aiuti deve essere parimenti aumentato in base alle 
necessità attinenti alle indagini cito-oncologiche e cito-ormonali sulla 
popolazione. 
La dotazione organica del personale tecnico ed esecutivo deve prevedere un 
tecnico preparatore per ospedali sino a 300 letti. Oltre tale limite l'organico 
deve essere adeguato alle reali esigenze del servizio, sentito il consiglio dei 
sanitari e le organizzazioni sindacali interessate. 
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(giurisprudenza di legittimità) 
22. Farmacia interna. 
Gli ospedali regionali e provinciali devono essere dotati del servizio di 
farmacia interna. 
Tale servizio svolge i seguenti compiti: 
a) preparazioni galeniche e farmaceutiche secondo le norme previste dalle leggi 
sanitarie e, ove richiesto, preparazione dei reattivi coloranti e soluzioni 
titolate; 
b) distribuzione delle specialità medicinali e dei diagnostici; 
c) distribuzione dei materiali sterili e non sterili, di medicazione, delle 
siringhe, dei presidi sanitari e simili; 
d) controllo analitico, secondo le norme della farmacopea ufficiale, delle 
sostanze medicamentose usate e del materiale di medicazione; 
e) controllo bromatologico e merceologico inerente al servizio ospedaliero; 
f) informazione al corpo sanitario delle caratteristiche dei materiali usati nel 
trattamento dei malati e nell'uso dei disinfettanti. 
Negli ospedali di zona, ove non sia possibile istituire il servizio farmaceutico 
autonomo, deve essere istituito un armadio farmaceutico sotto il controllo del 
direttore sanitario. 
La dotazione organica dei farmacisti ospedalieri deve prevedere i seguenti 
posti: 
un direttore di farmacia; 
farmacisti collaboratori: 
almeno uno ogni 700 posti-letto negli ospedali regionali e provinciali; 
almeno uno ogni 900 posti-letto negli ospedali per lungodegenti e convalescenti. 

Negli ospedali di zona il servizio farmaceutico, ove sia previsto, è diretto da 
un direttore di farmacia, il quale può essere coadiuvato da farmacisti 
collaboratori. 
La dotazione organica del personale tecnico ed esecutivo deve essere rapportata 
alle reali esigenze del servizio stesso. 
Il direttore di farmacia dirige la farmacia interna dell'ospedale ed è 
responsabile del buon andamento del servizio e del materiale in deposito; egli, 
in particolare, ha le seguenti attribuzioni: 
sorveglia le preparazioni galeniche nonché quelle dei reattivi, dei coloranti e 
delle soluzioni titolate richieste; 
organizza i controlli analitici delle sostanze medicamentose usate e del 
materiale di medicazione, ai sensi della farmacopea ufficiale, nonché i 
controlli bromatologici e merceologici; 
provvede, con periodiche ispezioni, al controllo degli armadi farmaceutici delle 
divisioni, sezioni e dei servizi, anche per quanto riguarda l'osservanza delle 
disposizioni sugli stupefacenti e sui veleni; di queste ispezioni redige verbale 
da trasmettere alla direzione sanitaria; 
vigila su tutti gli adempimenti amministrativi e contabili e ne cura 
l'osservanza, da parte del personale dipendente; 
vigila sull'operosità e disciplina dei farmacisti, del personale tecnico, 
sanitario ausiliario ed esecutivo assegnato al servizio; 
redige, ogni anno, la relazione tecnico-amministrativa sulle attività della 
farmacia, comprese quelle concernenti studi e ricerche scientifiche; 
assolve alla funzione didattica, per quanto di sua competenza; 
sottopone all'approvazione del consiglio dei sanitari o del consiglio sanitario 
centrale il formulario da adottare nell'ospedale e formula le proposte per le 
preparazioni farmaceutiche di uso generale, anche allo scopo di disciplinare i 
consumi e ridurre i costi del servizio; 
presta la sua consulenza nell'ambito ospedaliero, ove richiesto; 
provvede ad ogni altro adempimento previsto da leggi o da regolamenti. 
Il farmacista collaboratore coadiuva il direttore della farmacia nel servizio, 
in particolare per quel che riguarda: 
preparazioni galeniche, reattivi, coloranti e soluzioni titolate; 
controlli e distribuzione dei materiali di conipetenza e controlli delle analisi 
bromatologiche e merceologiche; 
studi di medicamenti di forme farmaceutiche particolari, in collaborazione coi 
sanitari curanti; 
statistiche dei consumi e dei costi relativi al servizio farmaceutico; 
controllo delle merci in entrata e in uscita dai magazzini della farmacia; 
ogni altro adempimento previsto da legge o da regolamenti. 
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23. Servizio di virologia. 
Negli ospedali generali regionali e negli ospedali regionali specializzati in 
malattie infettive deve essere istituito un servizio di virologia che provvede 
alle indagini virologiche sia per gli stessi ospedali, sia per gli altri 
ospedali e per le istituzioni sanitarie locali esistenti nell'ambito del 
territorio da essi servito. 
Il servizio di virologia è diretto da un primario, coadiuvato da aiuti ed 
assistenti e da personale tecnico e sanitario ausiliario, secondo le necessità 
del servizio stesso (5/a). 
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(5/a) Con sentenza 18-26 gennaio 1990, n. 29 (Gazz. Uff. 31 gennaio 1990, n. 5 - 
Serie speciale), la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità 
costituzionale del comma secondo dell'art. 23, nella parte in cui non prevede 
nell'organico del servizio di virologia le posizioni funzionali di biologo 
coadiutore e collaboratore e di chimico coadiutore e collaboratore. 
 





24. Servizio di prelevamento e conservazione di parti di cadavere. 
Gli ospedali regionali devono istituire un servizio di prelevamento e 
conservazione di parti di cadavere. 
Tale servizio deve essere dotato di adeguati locali attrezzati per il prelievo e 
la conservazione, in ambiente sterile, di organi o parti di cadavere che, in 
base alle leggi vigenti, possono essere utilizzati per trapianti umani. 
La direzione organizzativa di detto servizio è affidata alla sovraintendenza o 
alla direzione sanitaria. 
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25. Servizio di medicina legale e delle assicurazioni sociali. 
Negli ospedali regionali deve essere istituito un servizio di medicina legale e 
delle assicurazioni sociali; negli ospedali provinciali l'istituzione di tale 
servizio è facoltativa. 
Detto servizio, qualora non sia autonomo, può essere aggregato alla 
sovraintendenza o alla direzione sanitaria. Ad esso è preposto un medico 
ospedaliero specialista in medicina legale e delle assicurazioni, con qualifica 
ragguagliata alla importanza del servizio stesso. 
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26. Servizio di neuropsichiatria infantile. 
Gli ospedali regionali e provinciali, secondo le necessità nosologiche, possono 
istituire un servizio di neuropsichiatria infantile. 
Il servizio può essere organizzato in modo autonomo oppure essere costituito da 
una sezione organica della divisione di neurologia, con personale proprio. 
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27. Servizio di dietetica. 
Negli ospedali regionali e provinciali può essere istituito un servizio di 
dietetica. 
A detto servizio è preposto un medico specialista in dietetica, con qualifica 
ragguagliata all'importanza del servizio; ove le dimensioni dell'ospedale non 
consentano un servizio autonomo, esso è espletato sotto la vigilanza del 
direttore sanitario. 
Il medico dietista è coadiuvato da personale specializzato in dietetica o 
dietologia. 
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28. Servizi di assistenza sanitaria e sociale. 
Gli ospedali regionali e provinciali possono istituire servizi distinti di 
assistenza sanitaria e di assistenza sociale in favore degli assistiti cui sono 
addetti rispettivamente assistenti sanitarie visitatrici e assistenti sociali. 
La dotazione organica di tale personale è stabilita dal consiglio di 
amministrazione, sentito il parere del consiglio dei sanitari e delle 
organizzazioni sindacali interessate. 
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29. Servizio di emodialisi. 
Negli ospedali generali e specializzati, può essere istituito un servizio di 
emodialisi organizzato come sezione aggregata ad una divisione affine o come 
sezione autonoma. 
Il piano regionale ospedaliero determina gli ospedali presso i quali 
l'istituzione di detto servizio è obbligatoria. 
Al servizio è preposto, secondo la sua importanza, un medico specialista con la 
qualifica di primario o di aiuto, coadiuvato da assistenti. 
Nel caso di servizio autonomo retto da un aiuto specialista, questi deve avere 
conseguito l'idoneità a primario e allo stesso è attribuita la quatifica di capo 
del servizio. 
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30. Servizio di medicina nucleare. 
Negli ospedali regionali nei quali il piano regionale ospedaliero preveda un 
servizio di medicina nucleare, questo può essere organizzato come servizio 
autonomo o come servizio aggregato al servizio di radiologia. Nel primo caso la 
dotazione organica del personale addetto al servizio di medicina nucleare deve 
prevedere uri primario un aiuto e due assistenti. 
In tutti gli altri ospedali nei quali si faccia uso di radionuclidi non 
sigillati il loro impiego è sotto la diretta responsabilità del primario 
radiologo. 
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31. Servizio di cardiologia. 
Il piano regionale prevede la organizzazione dei servizi cardiologici a livello 
degli ospedali regionali, provinciali e zonali, nonché negli ospedali 
specializzati e per lungodegenti. 
Negli ospedali regionali sono di regola costituite divisioni specializzate di 
cardiologia e di chirurgia cardiovascolare o toracica, comprendenti una sezione 
speciale per la cura cardiologica intensiva, un laboratorio per l'espletamento 
delle indagini strumentali a favore di tutti gli assistiti dall'ospedale, ed un 
laboratorio di cardiologia sperimentale. 
Negli ospedali provinciali il servizio cardiologico è di regola autonomo. 
Negli ospedali di zona il servizio cardiologico è di regola aggregato alla 
divisione di medicina ed espleta le indagini diagnostiche cardiovascolari, ad 
eccezione di quelle emodinamiche comportanti cateterismo cardiaco, e le terapie 
elettriche di competenza; esplica inoltre il servizio ambulatoriale. 
La dotazione organica del personale sanitario addetto alla divisione di 
cardiologia, oltre a quanto previsto per le divisioni specialistiche, comprende, 
per le sezioni di cura cardiologica intensiva, assistenti in numero tale da 
assicurare un apposito servizio di guardia continuativo e, per il laboratorio di 
esami cardiologici strumentali, un aiuto ed almeno un assistente per ogni 500 
posti-letto. 
In relazione alla dotazione organica del personale sanitario i regolamenti 
organici devono prevedere un adeguato numero di tecnici di fisiopatologia. 
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32. Servizio di fisiopatologia respiratoria. 
Negli ospedali generali e specializzati, nei quali il piano regionale 
ospedaliero ritenga necessario istituire un particolare servizio di diagnostica 
strumentale per la fisiopatologia respiratoria, questo può essere organizzato o 
come laboratorio speciale della divisione pneumologica, che può essere istituita 
presso gli ospedali regionali e provinciali, o di tisiopneumatologia, laddove 
esista, o come servizio aggregato ad una divisione di medicina generale oppure 
come servizio autonomo, collegato funzionalmente con le divisioni interessate. 
Al servizio è preposto un medico specialista pneumologo o pneumotisiologo, con 
qualifica non inferiore ad aiuto, coadiuvato da assistenti. 
Nel caso di servizio autonomo, l'aiuto specialista deve aver conseguito 
l'idoneità a primario nella stessa disciplina e allo stesso è attribuita la 
qualifica di capo del servizio. 
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33. Servizio di neurofisiopatologia. 
Negli ospedali generali e specializzati nei quali il piano regionale ospedaliero 
ritenga necessario istituire un particolare servizio di diagnostica strumentale 
per la neuro-fisiopatologia, questo può essere organizzato o come laboratorio 
speciale della divisione o sezione di neurologia, o come servizio autonomo, 
collegato funzionalmente con le divisioni interessate. Al servizio è preposto un 
medico specialista neurologo con qualifica non inferiore ad aiuto, coadiuvato da 
assistenti. 
Nel caso di servizio autonomo l'aiuto specialista deve aver conseguito 
l'idoneità a primario neurologo e allo stesso è attribuita la qualifica di capo 
del servizio. 
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(giurisprudenza di legittimità) 
34. Servizio di fisica sanitaria. 
Negli ospedali generali o specializzati nei quali il piano regionale ospedaliero 
ritenga necessario istituire un servizio di fisica sanitaria per la risoluzione 
di problemi di fisica nelle applicazioni dell'elettronica e nell'impiego di 
isotopi radioattivi e di sorgenti di radiazioni per la terapia, la diagnostica e 
la ricerca e nella sorveglianza fisica per la protezione contro i pericoli delle 
radiazioni ionizzanti, questo può essere organizzato come servizio autonomo o 
come servizio aggregato al servizio di radiologia. 
A tale servizio sono addetti coadiutori ed assistenti fisici e, nel caso di 
servizio autonomo, questo è retto da un direttore fisico coadiuvato, secondo le 
esigenze del servizio, anche da personale tecnico. 
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(giurisprudenza di legittimità) 
35. Servizio di assistenza religiosa. 
Gli ospedali devono disporre di un servizio di assistenza religiosa. 
L'ordinamento del servizio di assistenza religiosa cattolica è determinato dai 
regolamenti interni, deliberati dagli enti ospedalieri, d'intesa con gli 
ordinari diocesani competenti per territorio. 
L'organizzazione interna dell'assistenza religiosa agli infermi è stabilita 
d'accordo con la direzione sanitaria, in inodo che qualsiasi cerimonia o 
manifestazione religiosa sia coordinata con i servizi ospedalieri. 
Tutto il personale è tenuto a trasmettere alla direzione sanitaria le richieste 
di assistenza religiosa a lui rivolte da infermi di qualunque religione. 
La direzione sanitaria provvede a reperire i ministri di religione diversa dalla 
cattolica secondo la richiesta dell'infermo. 
Il relativo onere è a carico dell'ente ospedaliero. 
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36. Centri per le malattie sociali. 
Nel quadro del piano regionale ospedaliero l'ente ospedaliero istituisce e 
gestisce, nell'interno o all'esterno dei suoi stabilimenti, oltre che 
ambulatori, dispensari, consultori, centri per le malattie sociali, ai sensi 
delle vigenti disposizioni, sotto la vigilanza del Ministero della sanità. 
I centri, variamente strutturati a seconda del livello operativo, devono avere 
apposita dotazione organica di personale sanitario ospedaliero. 
I centri operanti all'interno dell'ospedale sono collegati funzionalmente con le 
rispettive divisioni. 
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Capo IV - Attribuzioni di altre qualifiche di personale ospedaliero 
Sezione I - Personale laureato dei ruoli speciali delle carriere direttive 
(giurisprudenza di legittimità) 
37. Personale laureato dei ruoli speciali della carriera direttiva addetto alle 
attività sanitarie. 
Ai servizi sanitari sono assegnati biologi, chimici e fisici. 
A tale personale sono affidati compiti e funzioni in relazione alle rispettive 
competenze. 
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38. Attribuzioni di personale laureato dipendente dalla direzione 
amministrativa. 
Ai servizi che fanno capo alla direzione amministrativa è assegnato personale 
laureato in ingegneria, architettura, agraria e in altre discipline a seconda 
delle esigenze di servizio. 
A tale personale sono affidati compiti e funzioni in relazione alla rispettiva 
laurea. 
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Sezione II - Personale sanitario ausiliario, tecnico ed esecutivo 
39. Attribuzioni del personale sanitario ausiliario, tecnico ed esecutivo. 
Le attribuzioni di compiti specifici e particolari ad ogni singola qualifica 
sono stabiliti dai regolamenti interni dei singoli enti ospedalieri sulla base 
degli accordi nazionali sindacali. 
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(giurisprudenza di legittimità) 
40. Personale di assistenza ostetrica. 
La ostetrica capo è posta alle dirette dipendenze del primario e dei sanitari 
ostetrico-ginecologi; dirige e sorveglia il servizio delle ostetriche e del 
personale di assistenza diretta addetti alla divisione; ha tutte le attribuzioni 
previste per il capo-sala dal successivo art. 41. 
Le ostetriche dipendono direttamente dalla ostetrica capo; coadiuvano i sanitari 
addetti alla divisione ostetrico-ginecologica; assistono ai parti ed agli 
interventi ostetrici e ginecologici e ne curano la preparazione; assistono le 
ricoverate durante la degenza. 
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(giurisprudenza di legittimità) 
41. Personale di assistenza diretta. 
Il capo-sala è alle dirette dipendenze del primario e dei sanitari addetti alla 
divisione, sezione o servizio; controlla e dirige il servizio degli infermieri e 
del personale ausiliario; controlla il prelevamento e la distribuzione dei 
medicinali, del materiale di medicazione e di tutti gli altri materiali in 
dotazione; controlla la qualità e quantità delle razioni alimentari per i 
ricoverati e ne organizza la distribuzione; è responsabile della tenuta 
dell'archivio. 
Gli infermieri professionali specializzati sono alle dipendenze dirette dei 
sanitari del rispettivo servizio. Le mansioni sono quelle specifiche in 
relazione alla singola specializzazione. 
L'infermiere professionale e la vigilatrice d'infanzia sono alle dirette 
dipendenze del capo-sala e lo coadiuvano nello svolgimento delle sue mansioni di 
indole amministrativa, organizzativa e disciplinare nell'ambito della sezione 
ospedaliera cui sono adibiti. Le attribuzioni assistenziali dirette ed indirette 
sono quelle previste dalle disposizioni vigenti e dagli accordi sindacali 
nazionali. 
L'infermiere generico è alle dirette dipendenze del capo-sala. Le attribuzioni 
assistenziali dirette ed indirette sono quelle previste dalle disposizioni 
vigenti e dagli accordi nazionali sindacali. 
La puericultrice ha il compito dell'assistenza del neonato sano, alle dirette 
dipendenze della vigilatrice d'infanzia e dei medici pediatri preposti al 
servizio di assistenza neonatale. 
I consigli di amministrazione degli enti ospedalieri possono stipulare 
convenzioni con gli ordini religiosi per l'espletamento di particolari servizi 
con personale idoneo alle funzioni rispettivamente assegnate. 
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42. Personale di assistenza addetto ai servizi medici speciali. 
La dietista è alle dirette dipendenze del dirigente del servizio di dietetica o, 
in mancanza, del direttore sanitario. Esegue le disposizioni di questi e dei 
sanitari curanti per quanto riguarda la dietetica in generale e l'applicazione 
della dietoterapia in particolare. Quando presso lo stesso ospedale prestino 
servizio più dietiste, l'amministrazione dell'ente può istituire il posto di 
dietista capo, con funzioni di vigilanza e coordinamento del personale addetto 
al servizio di dietetica. 
I terapisti della riabilitazione sono alle dirette dipendenze dei sanitari del 
rispettivo servizio. Le loro attribuzioni si riferiscono alla riabilitazione dei 
minorati fisici e psichici, con particolare riguardo ai minorati per lesioni 
organiche del sistema nervoso e osteomiarticolari, e di quelli affetti da 
disturbi organici, suscettibili di recupero funzionale e sociale mediante 
terapie fisiche, kinesiterapiche, occupazionali e di ortottica. 
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43. Personale di assistenza medico-sociale. 
L'attività dell'assistente sociale è rivolta a trattare, in collaborazione con 
il personale sanitario, con il personale di assistenza diretta e con gli altri 
servizi ospedalieri, i problemi psico-sociali degli assistiti. 
L'assistente sanitaria visitatrice è alle dirette dipendenze della direzione 
sanitaria per le incombenze relative alla medicina preventiva, alla medicina 
sociale e alla educazione sanitaria del malato e del suo nucleo familiare. 
L'assistente sanitaria visitatrice è anche specificamente addetta ai centri di 
medicina sociale e dipende in tal caso dai rispettivi capi servizio. 
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(giurisprudenza di legittimità) 
44. Personale dirigente e di formazione didattica. 
Il capo dei servizi sanitari ausiliari è alle dirette dipendenze del direttore 
sanitario con il quale collabora per l'aggiornamento culturale e professionale 
del personale; ha compiti organizzativi e disciplinari per quanto riguarda il 
personale sanitario ausiliario, tecnico ed esecutivo assegnato ai servizi 
sanitari e per quanto riguarda l'andamento dei servizi sanitari ausiliari. 
Il direttore e il vice direttore delle scuole per infermieri professionali e 
generici hanno le attribuzioni previste dalle leggi istitutive delle scuole e 
dai rispettivi regolamenti. 
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(giurisprudenza di legittimità) 
45. Attribuzioni del personale tecnico. 
L'attribuzione di compiti specifici e particolari ad ogni singola qualifica del 
personale tecnico specializzato è stabilita negli accordi nazionali sindacali 
tenendo presente che le attribuzioni specifiche non possono prevedere compiti 
superiori a quelli previsti dalle disposizioni vigenti in materia. 
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46. Attribuzioni del personale esecutivo. 
Gli addetti alle operazioni di disinfezione e disinfestazione, compreso 
l'incenerimento dei rifiuti solidi, dipendono direttamente dalla direzione 
sanitaria. 
L'ausiliario appartenente al personale addetto ai servizi sanitari dipende 
direttamente dal caposala, dal capo dei servizi sanitari ausiliari, dal 
capo-tecnico del servizio al quale è abitualmente addetto. Le mansioni si 
identificano in lavori di pulizia, trasporto di salme e materiali, prestazioni 
manuali. 
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47. Personale addetto ai servizi tecnici ed economali. 
Il capo servizio operai è alle dirette dipendenze della ripartizione tecnica od 
economale. È investito di particolari mansioni di responsabilità direzionali e 
di coordinamento dei lavori di un gruppo di operai, nonché della sorveglianza 
per il compimento di un determinato servizio. 
L'operaio specializzato dipende dal rispettivo capo servizio ed è quell'operaio 
che per l'esecuzione delle proprie mansioni è in possesso di capacità 
professionale e di speciale competenza derivantegli da una specializzazione 
conseguita in corsi o scuole di abilitazione o di mestiere. 
L'operaio qualificato dipende dal capo servizio ed è addetto a lavori che per la 
loro esecuzione richiedono specifica capacità. 
L'operaio comune appartenente al personale addetto ai servizi generali, tecnici 
ed economali, dipende dal rispettivo capo servizio. Le mansioni si identificano 
in lavori prevalentemente manuali che comportano semplici conoscenze e pratiche 
di lavoro. 
Le attribuzioni di compiti specifici e particolari ad ogni singola qualifica, in 
relazione al tipo di servizio, sono stabiliti con accordi nazionali sindacali. 
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Capo V - Servizi amministrativi e generali 
(giurisprudenza di legittimità) 
48. Attribuzioni del direttore amministrativo. 
Il direttore amministrativo è responsabile della gestione dell'ente ospedaliero 
e ne risponde al consiglio di amministrazione. 
È segretario del consiglio di amministrazione e cura l'attuazione delle relative 
deliberazioni: esprime, in sede consiliare, un voto consultivo di cui deve farsi 
menzione nel verbale delle deliberazioni; predispone, quando occorra, d'intesa 
con la direzione o sovraintendenza sanitaria e con la collaborazione degli altri 
dirigenti, gli schemi di deliberazioni da adottarsi dal consiglio di 
amministrazione o dal presidente controfirma le ordinanze, i contratti e ogni 
altro atto dell'ente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 della legge 12 
febbraio 1968, n. 132 (6), partecipando alle responsabilità degli 
amministratori; assiste alle aste, alle licitazioni ed alle trattative private; 
redige i verbali e predispone i contratti; sottoscrive i mandati di pagamento e 
gli ordini di riscossione; esprime con relazione motivata, per la parte di sua 
competenza e sentiti i dirigenti degli uffici competenti, il parere sulle 
conferme, sugli incarichi del personale e sugli altri provvedimenti in materia 
di personale; promuove iniziative per lo studio di problemi giuridico-aziendali. 

Nell'esercizio delle sue funzioni, quando la struttura dell'ente lo richieda, il 
direttore amministrativo può essere coadiuvato da un vice direttore 
amministrativo, che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento. 
La qualifica di direttore amministrativo e quella di segretario generale sono 
equipollenti. 
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(6) Riportata al n. A/VIII. 
 





(giurisprudenza di legittimità) 
49. Funzioni amministrative. 
I servizi amministrativi e generali assolvono le seguenti principali funzioni: 
a) amministrazione del personale sotto l'aspetto economico, assistenziale, 
giuridico, nonché dal punto di vista della qualificazione professionale: 
b) amministrazione economico-finanziaria che comprende il servizio di tesoreria 
e di cassa; la contabilità di gestione ospedaliera; la predisposizione dei 
bilanci di previsione e dei conti consuntivi: l'istruttoria degli atti per la 
determinazione delle diarie e tariffe; l'effettuazione degli impegni di spesa e 
l'emissione dei mandati di pagamento e degli ordini di riscossione; il controllo 
contabile delle posizioni retributive; la compilazione dei conti di ricovero e 
delle altre prestazioni ospedaliere; la tenuta delle partite dei fornitori e di 
ogni altra ragione di debito; la liquidazione dei debiti; gli adempimenti 
fiscali; la rilevazione dei costi e ricavi; 
c) amministrazione del provveditorato che comprende la predisposizione degli 
atti riguardanti ogni acquisto e fornitura; la proposta di capitolati generali e 
speciali di appalto; la cura della regolare esecuzione dei contratti; le 
provviste in economia, il riscontro delle fatture dei fornitori e il successivo 
inoltro per la liquidazione; 
d) amministrazione dell'economato che comprende la gestione dei servizi generali 
di cucina, dispensa, guardaroba, fardelleria, lavanderia, mensa aziendale, 
magazzini generali ed altri analoghi servizi; il controllo delle merci ricevute; 
la effettuazione delle piccole spese di urgenza a rendiconto nei limiti del 
fondo assegnato; la tenuta degli inventari dei beni mobili; 
e) amministrazione del patrimonio che comprende la gestione degli investimenti 
immobiliari e dei titoli, obbligazioni ed azioni; gli interventi in 
collaborazione con il servizio tecnico ai fini della conservazione e dei 
miglioramenti dei beni immobiliari dell'ente; l'espletamento delle pratiche 
amministrative concernenti le rinnovazioni edilizie degli impianti, le permute, 
gli acquisti e le alienazioni; la tenuta degli inventari dei beni immobili; 
f) gestione delle spedalità che comprende l'accettazione amministrativa degli 
infermi; l'accertamento della competenza passiva delle spese di spedalità e il 
relativo contenzioso amministrativo; la elaborazione di schemi di convenzione 
per prestazioni assistenziali; 
g) attività legale che comprende il patrocinio e la consulenza legale dell'ente 
ospedaliero, nonché la vigilanza sulle pratiche affidate dal consiglio di 
amministrazione a patrocinatori esterni; 
h) gestione tecnica che comprende l'ordinaria e straordinaria manutenzione del 
patrimonio mobiliare ed immobiliare dell'ente; la direzione delle officine 
interne; le operazioni di stima, le perizie tecniche e la progettazione, 
direzione ed esecuzione di nuove costruzioni ed impianti; la vigilanza sulla 
esecuzione di progetti ed opere affidati a tecnici esterni dall'amministrazione. 

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(giurisprudenza di legittimità) 
50. Schemi organizzativi. 
Agli effetti del precedente articolo le funzioni amministrative, ad eccezione 
della ragioneria, sono raggruppabili in rapporto alla dimensione dell'ente 
ospedaliero secondo i seguenti schemi organizzativi: 
a) negli enti che comprendono ospedali con una dotazione complessiva sino a 200 
posti-letto la direzione amministrativa esercita direttamente tutte le funzioni 
di cui al precedente articolo, ad eccezione di quelle di ragioneria e di quelle 
di provveditorato, economali e tecniche attribuite a due distinti uffici; 
b) negli enti che comprendono ospedali con una dotazione complessiva da 201 a 
400 posti-letto la direzione amministrativa esercita direttamente tutte le 
funzioni di cui al precedente articolo, ad eccezione di quelle di ragioneria, 
del personale, nonché di quelle di provveditorato, economali e tecniche 
attribuite a tre distinti uffici; 
c) negli enti che comprendono ospedali con una dotazione complessiva da 401 a 
800 posti-letto la direzione amministrativa esercita anche le funzioni 
patrimoniali e legali. Sono svolte da uffici autonomi le funzioni di ragioneria, 
del personale, delle spedalità, tecniche e di provveditorato; le funzioni 
dell'economato sono attribuite a questo ultimo ufficio; 
d) negli enti che comprendono ospedali con una dotazione complessiva di oltre 
800 posti-letto la direzione amministrativa può esercitare anche le funzioni 
patrimoniali e legali. Le altre funzioni sono esercitate da distinti uffici. 
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Capo VI 
51. Disposizioni finali. 
Per i servizi non contemplati dalla legge 12 febbraio 1968, n. 132 (7), e dal 
presente decreto, le amministrazioni degli enti ospedalieri devono attenersi 
alle prescrizioni dei piani regionali ospedalieri e alla disciplina dettata dai 
loro regolamenti. 
Nei casi in cui le norme contenute nel presente decreto prevedano il requisito 
della specializzazione in discipline non ancora ufficialmente riconosciute, sarà 
ritenuto equipollente alla specializzazione il servizio ininterrottamente 
prestato per almeno tre anni nella medesima disciplina, presso ospedali cliniche 
e istituti universitari o istituti riconosciuti a carattere scientifico. 
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(7) Riportata al n. A/VIII. 
 



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