
L. 10 agosto 1950, n. 648. Agg. G.U. 12/06/2003
Riordinamento delle disposizioni sulle pensioni di guerra.
Pubblicata nel Suppl. ordinario alla Gazz. Uff. 1 settembre 1950, n.
200.
(2) Vedi anche artt. 9, 10 e 34, D.P.R. 30 giugno 1955, n. 1544, riportato
alla voce Ministero del tesoro, contenente norme sul decentramento dei
servizi del Ministero del tesoro, a norma dei quali sono state demandate
alle Direzioni provinciali del tesoro molte delle attribuzioni in materia
di pensioni fra cui talune di quelle di cui al testo legislativo che qui
si riporta. Vedi, peraltro, la L. 18 marzo 1968, n. 313, riportata al n.
A/X, ed in particolare l'art. 121 di tale legge.
(2/a) La tabella B allegata al presente provvedimento è anche riportata,
per coordinamento, in nota all'art. 3 della L. 3 giugno 1950, n. 375.
(1/circ) Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le
seguenti circolari:
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Ministero dei trasporti e della navigazione: Circ. 7 ottobre 1997, n.
102/38; Circ. 7 ottobre 1997, n. 103/39; Circ. 10 novembre 1997, n. 16580;
- Ministero per la pubblica istruzione: Circ. 12 luglio 1996, n. 344;
Circ. 24 aprile 1997, n. 280; Circ. 21 luglio 1998, n. 315.
TITOLO I
Del diritto alla pensione di guerra in generale
(giurisprudenza)
1. Ai militari delle Forze armate, agli appartenenti a Corpi o servizi
ausiliari, alle infermiere volontarie della Croce Rossa Italiana, che
abbiano in guerra riportato ferite o lesioni o contratto infermità, da cui
sia derivata perdita o menomazione della capacità di lavoro, ed alle loro
famiglie, quando da tali ferite, lesioni o infermità, sia derivata la
morte, sono conferite pensioni, assegni o indennità di guerra, alle
condizioni e nei modi stabiliti dalla presente legge.
Le equiparazioni fra i gradi dei personali appartenenti ai Corpi o servizi
ausiliari e quelli dell'Esercito sono determinate con decreti del Capo
dello Stato, udito il Consiglio di Stato.
Ai militari addetti in stabilimenti, cantieri o lavori esercitati od
assunti da Enti pubblici o da privati, ancorché vi abbiano prestato
servizio in qualità di comandanti, si applica il regime delle pensioni di
guerra, quando trattisi di decesso o invalidità direttamente derivanti da
azioni belliche.
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(giurisprudenza)
2. La morte o l'invalidità dà diritto a pensione, assegno o indennità di
guerra, quando le ferite, le lesioni o le malattie che l'hanno determinata
siano state riportate od aggravate per causa del servizio di guerra.
Si presumono dipendenti dal servizio di guerra, salvo prova contraria, le
ferite, le lesioni o infermità, riportate od aggravate in occasione della
prestazione di servizio di guerra in reparti operanti.
Non si considerano reparti operanti quelli che furono dichiarati tali
soltanto per essere destinati a speciali servizi, o designati per
particolari impieghi, a meno che siano stati impegnati effettivamente in
azioni di combattimento e per il periodo in cui tali azioni ebbero luogo.
Si presumono dipendenti da causa di servizio le malattie
epidemico-contagiose contratte durante la prestazione del servizio
militare in tempo di guerra.
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(giurisprudenza)
3. La morte o l'invalidità determinate da ferite, lesioni o malattie,
riportate o aggravate durante lo stato di prigionia presso il nemico, si
presumono dipendenti da causa di servizio di guerra, salvo prova
contraria.
Non spetta mai pensione, assegno o indennità, quando risulti che il
militare sia caduto prigioniero per circostanze a lui imputabili.
Per il conferimento di tali pensioni, assegni o indennità, come pure per
la concessione degli acconti, è sempre necessario il nulla osta del
Ministero militare.
Tuttavia le pensioni o gli assegni possono anche essere conferiti in via
provvisoria, salvo revoca quando il competente Ministero dichiari che il
militare cadde prigioniero per circostanze a lui imputabili.
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4. Spetta la pensione, l'assegno o l'indennità di guerra, quando
sussistano le altre condizioni necessarie, anche ai militari dei Corpi o
servizi operanti in Paesi esteri o in Paesi militarmente occupati o nelle
Colonie, alle loro famiglie (2/b).
In questo caso ha sempre luogo la presunzione di cui al secondo comma
dell'art. 2.
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(2/b) Sui cicli di operazioni militari di grande polizia coloniale, vedi i
provvedimenti normativi riportati nella sottovoce I.
(giurisprudenza)
5. Spetta la pensione, l'assegno o la indennità di guerra, anche quando
l'invalidità o la morte sia stata determinata da ferite, lesioni o
malattie, riportate od aggravate per causa di servizio attinente alla
guerra.
Sono considerati servizi attinenti alla guerra quelli che esistono
soltanto durante lo stato di guerra, ovvero che, per lo straordinario
sviluppo dovuto alle esigenze belliche, presentano maggiori pericoli o
richiedono maggiori fatiche che non in tempo di pace.
Sono anche considerati attinenti alla guerra i servizi resi da militari
richiamati e da quelli che, per ragioni di età o di salute, in tempo di
pace sarebbero stati liberi od esonerati dagli obblighi di leva. In tali
casi è sempre necessario che i militari siano stati sottoposti a servizi
particolarmente gravosi in rapporto alle loro condizioni individuali.
Il servizio prestato in uffici che non siano al seguito di truppe operanti
non si considera mai come servizio di guerra o attinente alla guerra,
salvo nel caso in cui l'invalidità o la morte derivino da azioni belliche.
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(giurisprudenza)
6. Non spetta mai pensione, assegno o indennità, nei casi in cui la
invalidità o la morte siano state causate da dolo o colpa grave del
militare, oppure quando derivino da fatti che non abbiano alcuna relazione
col servizio di guerra o attinente alla guerra.
In ogni caso non hanno alcuna relazione col servizio di guerra o attinente
alla guerra le infermità dovute ai comuni fattori etiologici, che possa
ritenersi si sarebbero ugualmente manifestate o aggravate ancorché il
militare non si fosse trovato in servizio.
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7. Sono considerati come morti per causa del servizio di guerra, agli
effetti della presente legge, i militari dei quali, dopo due mesi da un
fatto d'arme o dall'esecuzione di un incarico ricevuto durante azioni di
guerra, non si abbiano più notizie.
È pure presunta la morte del militare per causa del servizio di guerra
quando risulti che il militare è, scomparso mentre prestava servizio di
guerra o era prigioniero presso il nemico, e non si abbiano notizie di lui
da almeno un anno.
Nel caso che, dopo liquidata la pensione, venga accertato che il militare
scomparso è tuttora in vita, la pensione è revocata con decreto del
Ministro per il tesoro, e le rate già pagate vengono imputate sugli
assegni arretrati spettanti al militare medesimo. Uguale imputazione viene
fatta quando, liquidata la pensione, sia accertato che la morte del
militare ha avuto luogo in un tempo posteriore a quello della presunta
morte.
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(giurisprudenza)
8. È equiparato al servizio militare, agli effetti della concessione di
pensioni, assegni o indennità di guerra, il servizio prestato da tutti i
cittadini che in occasione dello stato di guerra, vengano militarizzati
dalle competenti autorità e posti al seguito di truppe operanti.
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(giurisprudenza)
9. Fuori dei casi in cui si verifica la militarizzazione di diritto ai
sensi dell'articolo precedente, i cittadini militarizzati per svolgere
un'attività connessa con la preparazione e la difesa militare o con la
condotta della guerra in generale, ed in caso di morte i loro congiunti,
possono conseguire pensioni, assegni o indennità di guerra, soltanto
quando trattisi di invalidità o di decesso derivanti da azioni belliche.
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(giurisprudenza)
10. Sono conferite pensioni, assegni o indennità di guerra, ai cittadini
italiani divenuti invalidi ed alle famiglie dei cittadini italiani morti
per qualsiasi fatto di guerra che sia stato la causa violenta, diretta ed
immediata della invalidità o della morte (3).
Sono considerati fatti di guerra, agli effetti della presente legge, i
fatti ovunque avvenuti, ad opera di forze armate nazionali od estere,
alleate o nemiche e coordinati alla preparazione ed alle operazioni di
guerra, o che, pur non essendo coordinati alla preparazione ed alle
operazioni belliche, siano stati occasionati dalle stesse.
Sono considerati dipendenti da fatti di guerra anche la morte o
l'invalidità determinata da ferite o lesioni riportate in occasione di
azioni belliche nel tentativo di sottrarsi all'offesa nemica.
È sempre presunta la dipendenza dal fatto di guerra quando l'invalidità e
la morte derivino da esplosione di un ordigno bellico provocato da un
minorenne, nonché da scoppi di ordigni bellici provocati da terzi, salvo
il diritto di rivalsa dello Stato verso i responsabili.
Sono conferite pensioni, assegni o indennità di guerra, anche nei casi di
morte o di invalidità derivanti da privazioni, sevizie o maltrattamenti,
durante l'internamento in Paese estero o comunque subiti ad opera di forze
nemiche.
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(3) La Corte costituzionale, con sentenza 10 dicembre 1987, n. 561 (Gazz.
Uff. 23 dicembre 1987, n. 54 - Serie speciale), ha dichiarato
l'illegittimità costituzionale degli artt. 10, primo comma e 22 della L.
10 agosto 1950, n. 648; 9, primo comma e 11 della L. 18 marzo 1968, n.
313; 1, 8, primo comma, 11 e 83 del D.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915, nella
parte in cui non prevedono un trattamento pensionistico di guerra che
indennizzi i danni anche non patrimoniali patiti dalle vittime di violenze
carnali consumate in occasione di fatti bellici.
11. Le disposizioni di cui all'articolo precedente si applicano anche nel
caso della esistenza di un rapporto di dipendenza dell'infortunato dallo
Stato o da Enti pubblici o da ditte private.
Qualora però fosse dovuta indennità in base alle norme vigenti in materia
di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, ovvero in virtù di
contratto, è in facoltà degli interessati di optare tra la indennità
stessa e la pensione, l'assegno o l'indennità di guerra, secondo le norme
di cui agli articoli seguenti.
La pensione, l'assegno o l'indennità di guerra, non è cumulabile con
qualsiasi altro indennizzo liquidato per lo stesso titolo, a meno che tale
indennizzo derivi da atti di previdenza facoltativi esistenti a favore
dell'interessato.
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12. L'opzione è fatta mediante dichiarazione resa davanti al pretore del
luogo di domicilio dell'interessato ed è irretrattabile. Qualora tuttavia,
per effetto di disposizioni legislative emanate successivamente
all'esercizio dell'opzione, il trattamento di pensione, assegno o
indennità di guerra venisse a risultare più favorevole di quello
conseguito a norma del secondo comma del precedente articolo 11 in base
alle norme vigenti in materia di assicurazione contro gli infortuni sul
lavoro, ovvero in virtù di contratto, gli interessati sono ammessi ad
optare per il trattamento più favorevole, a condizione che la opzione
venga esercitata, con le modalità previste dal presente articolo,
successivamente alla data di entrata in vigore delle disposizioni
legislative che abbiano determinato il maggior favore del trattamento di
pensione, assegno o indennità di guerra (3/a).
Nell'eventualità che, vuoi per effetto di opzione anteriormente esercitata
a' sensi del precedente articolo 11, vuoi per non aver potuto
l'interessato esercitare l'opzione per cause indipendenti dalla sua
volontà sia già stata liquidata una indennità in capitale in base alle
norme vigenti in materia di assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro,
ovvero in virtù di contratto, la somma per tale titolo corrisposta è
considerata come capitalizzazione di una quota parte della pensione o
dell'assegno di guerra, ed all'interessato spetta soltanto la rimanente
quota della pensione o dell'assegno (4). Il calcolo per la
capitalizzazione viene fatto in base alla tariffa dell'Istituto nazionale
della previdenza sociale per le rendite vitalizie immediate.
Così anche, se l'indennità di infortunio sia stata già liquidata in
rendita vitalizia, all'interessato spetta soltanto la differenza fra la
pensione o l'assegno di guerra e la rendita stessa.
Copia autentica della dichiarazione di opzione va allegata alla domanda da
presentarsi al Ministero del tesoro a norma del successivo articolo 101
(5).
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(3/a) Comma così modificato per effetto dell'art. 1, L. 9 novembre 1961,
n. 1240.
(4) Periodo così modificato per effetto dell'art. 1, L. 9 novembre 1961,
n. 1240.
(5) Comma aggiunto per effetto dell'art. 1, L. 9 novembre 1961, n. 1240.
13. L'opzione per l'indennità di infortunio implica rinunzia alla pensione
o all'assegno di guerra anche per i successivi aventi diritto.
Qualora vi siano più aventi diritto a pensione o ad assegno di guerra, di
cui alcuno soltanto opti per l'indennità di infortunio, a costui è
liquidata la parte di indennità che gli sarebbe spettata, se anche gli
altri avessero rinunziato alla pensione od all'assegno di guerra, e ai
rimanenti viene liquidata quella parte della pensione o dell'assegno di
guerra cui avrebbero diritto, se tutti vi avessero partecipato.
Ogni volta che venga a mancare uno dei compartecipi, il quale abbia optato
per la quota di pensione o di assegno di guerra, detta quota è ripartita
tra gli altri.
Quando l'interessato opti per le indennità e vi siano altri ai quali
potrebbe in tutto o in parte devolversi successivamente il diritto alla
pensione o all'assegno di guerra, il pretore determina se e quale quota
della indennità che si corrisponde debba essere vincolata a garanzia dei
successivi aventi diritto.
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14. Nei casi di invalidità o di morte di militari per eventi di servizio
prestato in territori esteri, gli aventi diritto alla pensione o
all'assegno di guerra hanno facoltà di optare, con le norme di cui agli
articoli 12 e 13, fra la pensione o l'assegno stesso e l'indennità che
possa loro spettare a carico dei Governi di detti territori.
L'opzione per la pensione o l'assegno di guerra implica rinunzia alla
indennità. In tal caso le somme pagate dai Governi esteri sono devolute
all'Erario.
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15. Le norme dell'articolo precedente si applicano anche nei casi di morte
o di invalidità di cittadini italiani, in dipendenza di fatti di guerra,
ovunque avvenuti e che diano luogo a liquidazione di indennità da parte di
Governi esteri.
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16. Nel caso di infortunio per causa di guerra che colpisca equipaggi di
navi mercantili i quali, al momento del disastro, erano militarizzati, è
in facoltà degli interessati di optare fra la pensione, l'assegno o
l'indennità, previsti dalla legge sull'assicurazione contro gli infortuni
degli operai sul lavoro, vigenti alla data del sinistro, nonché dalle
disposizioni speciali per gli equipaggi suddetti, e la pensione o
l'assegno di guerra.
Anche in tale caso si applicano le norme dei precedenti articoli 12 e 13.
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(giurisprudenza)
17. Il militare di carriera divenuto invalido per causa del servizio di
guerra o attinente alla guerra, e la sua famiglia, in caso di morte, hanno
sempre facoltà di optare per la pensione privilegiata ordinaria, che
spetterebbe a termini delle disposizioni vigenti all'epoca in cui si
verificò l'evento di servizio, e in base agli stipendi goduti a quella
data, integrata dagli assegni accessori annessi alla pensione di guerra,
in essi compreso l'assegno speciale temporaneo istituito con decreto
legislativo 29 dicembre 1946, numero 576 (5/a).
Agli impiegati civili, agli operai ed agli agenti con diritto a pensione a
carico del bilancio dello Stato, chiamati o trattenuti sotto le armi in
tempo di guerra, i quali per causa di servizio di guerra o attinente alla
guerra, riportino ferite o contraggano infermità che li rendano
permanentemente inabili anche al servizio civile, e alle loro famiglie
quando da tali ferite o infermità sia derivata la morte, in luogo della
pensione di guerra viene liquidata, se più favorevole, la pensione
privilegiata civile, che spetta loro in base alle disposizioni vigenti e
agli stipendi goduti al momento in cui sorge il diritto, integrata dagli
assegni accessori annessi alla pensione di guerra, in essi compreso
l'assegno speciale temporaneo di cui al precedente comma.
La stessa disposizione si applica anche ai pensionati civili dello Stato,
richiamati alle armi ed alle loro famiglie, avendo riguardo allo stipendio
o alla paga, di cui erano provvisti all'atto della cessazione dal servizio
civile.
La pensione di guerra sostituisce quella precedentemente goduta, ma non
può essere inferiore a questa.
La causa della morte, delle lesioni o delle infermità, la loro gravità e
le loro conseguenze, sono accertate secondo le norme stabilite dalla
presente legge.
Le disposizioni di questo articolo e quelle degli articoli 18 e 19 sono
applicabili ai cittadini italiani ritenuti invalidi per fatti di guerra di
cui all'art. 10.
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(5/a) L'assegno speciale temporaneo previsto nel comma è stato soppresso
dall'art. 2, co. II lett. a) della L. 26 luglio 1957, n. 616, riportata al
n. A/IV.
18. Gli impiegati e i salariati delle Amministrazioni dello Stato che
provvedono al pagamento delle pensioni con i propri bilanci o con fondi
speciali, nonché delle Aziende municipalizzate e di tutti gli Enti
pubblici che facciano al proprio personale un trattamento privilegiato nei
casi di inabilità contratta o di morte avvenuta per causa di servizio,
quando siano morti o divenuti permanentemente inabili al servizio per le
cause indicate nel precedente articolo, sono considerati morti o feriti a
causa dell'esercizio delle loro funzioni agli effetti della pensione
privilegiata, dovuta in applicazione dei regolamenti degli Enti e delle
Amministrazioni suddette, qualora detta pensione sia più favorevole di
quella di guerra.
La differenza tra gli assegni liquidati in applicazione del comma
precedente e il trattamento normale dovuto in base alle disposizioni
proprie delle Amministrazioni ed Enti, di cui al comma stesso, è a carico
dello Stato.
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19. Le norme di cui all'articolo precedente si applicano altresì ai
dipendenti di tutti gli Enti per i quali sia ammesso, dalle norme vigenti,
il riparto delle spese per le pensioni tra essi e lo Stato, in dipendenza
dei servizi a quelli e a questo rispettivamente prestati, agli iscritti
alla Cassa nazionale per la previdenza marinara, nonché a tutti gli
iscritti ai fondi e trattamenti di previdenza costituiti presso l'Istituto
nazionale della previdenza sociale, in virtù di disposizioni legislative e
regolamentari, ovvero di accordo collettivo o convenzione stipulata tra
l'Istituto e l'Ente o l'Azienda da cui gli iscritti dipendono.
Le stesse norme si applicano alle varie categorie di personale iscritto
agli Istituti di previdenza amministrati dalla Direzione generale omonima
del Ministero del tesoro e al personale governativo iscritto all'Istituto
nazionale della previdenza sociale.
Se gli Enti, Amministrazioni o Istituti, di cui all'art. 18 ed ai commi
precedenti, siano tenuti a corrispondere solamente una indennità per una
volta tanto, per gli effetti del presente articolo si provvede alla sua
valutazione in rendita vitalizia o temporanea in base alle apposite
tabelle annesse alle leggi e ai regolamenti delle singole gestioni o delle
gestioni affini.
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(giurisprudenza)
20. Con le norme emanate in materia di pensione di guerra si intende
regolato verso lo Stato qualsiasi diritto del militare che, per causa del
servizio di guerra o attinente alla guerra, e del civile che, per causa di
fatti di guerra, abbiano riportato ferite o contratto infermità e, in caso
di morte, qualsiasi diritto degli eredi o di terzi.
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21. Le pensioni, gli assegni o le indennità, di cui alla presente legge,
sono soggetti alle disposizioni generali concernenti le pensioni civili e
militari, in quanto non contrastino con quelle della presente legge.
Per gli invalidi di guerra restano tuttavia in vigore le eccezioni
stabilite dall'art. 21 della legge 25 marzo 1917, n. 481.
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TITOLO II
Dei diritti dei mutilati ed invalidi di guerra
(giurisprudenza)
22. Il militare che, per effetto di ferite, lesioni o infermità, riportate
o aggravate per causa del servizio di guerra o attinente alla guerra ed il
cittadino che, per causa dei fatti di guerra indicati al precedente art.
10, abbiano subito menomazione della integrità personale ascrivibile ad
una delle categorie di cui alla annessa tabella A, hanno diritto a
pensione vitalizia, se la menomazione non è suscettibile col tempo di
modificazione, o ad assegno rinnovabile, se la menomazione non è
suscettibile.
Qualora la menomazione fisica sia una di quelle contemplate nella allegata
tabella B, e corrisposta una indennità per una volta tanto, in una misura
pari ad una o più annualità della pensione di ottava categoria, con un
massimo di cinque, secondo la gravità della menomazione fisica.
Le infermità non esplicitamente elencate nelle tabelle A e B debbono
ascriversi alle categorie che comprendono infermità equivalenti (5/b).
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(5/b) La Corte costituzionale, con sentenza 10 dicembre 1987, n. 561
(Gazz. Uff. 23 dicembre 1987, n. 54 - Serie speciale), ha dichiarato
l'illegittimità costituzionale degli artt. 10, primo comma e 22 della L.
10 agosto 1950, n. 648, nella parte in cui non prevedono un trattamento
pensionistico di guerra che indennizzi i danni anche non patrimoniali
patiti dalle vittime di violenze carnali consumate in occasione di fatti
bellici.
(giurisprudenza)
23. L'assegno rinnovabile è accordato per periodi di tempo non inferiori a
due anni, né superiori a quattro.
Entro i sei mesi anteriori al termine di ciascun periodo, il mutilato o
l'invalido è sottoposto ad accertamenti sanitari, e, secondo l'esito di
questi, l'assegno viene o convertito in pensione ovvero in indennità per
una volta tanto, o prorogato per un nuovo periodo, o soppresso.
La somma dei vari periodi per cui è accordato l'assegno rinnovabile non
può eccedere gli otto anni, al termine dei quali esso deve essere in ogni
caso o convertito in pensione ovvero in indennità per una volta tanto o
soppresso.
La somma dei periodi di cui al comma precedente non può eccedere i quattro
anni per gli invalidi affetti da tubercolosi o da altre malattie di cui
alla tabella E, e fruenti per la stessa malattia di assegno rinnovabile
con superinvalidità. In ogni caso, qualora i detti invalidi, alla scadenza
dell'assegno, vengano riconosciuti migliorati si da essere ascrivibili ad
una categoria inferiore alla prima, conservano immutato il trattamento
economico precedente per un biennio, ed il nuovo trattamento decorrerà
dalla scadenza del biennio medesimo ove venga riconfermata la
ascrivibilità alla categoria inferiore.
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24. Qualora alla scadenza del periodo di assegno rinnovabile non sia
compiuto il procedimento per la nuova valutazione dell'invalidità,
l'assegno è prorogato per non oltre un anno, in base agli atti della
relativa liquidazione.
Nei casi di riduzione di categoria, la somma corrisposta per proroga sarà
imputata al nuovo assegno, limitatamente però all'importo degli arretrati
costituiti dalle rate maturate della minore categoria.
Nel caso in cui all'invalido non venga concesso ulteriore assegno per
guarigione, la somma suddetta sarà abbuonata.
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25. Il richiedente la pensione di guerra che, senza giustificato motivo,
dopo due inviti, di cui il secondo ad almeno due mesi di distanza dal
primo, non si presenti alla chiamata per prima visita sanitaria entro sei
mesi dal secondo invito, dovrà produrre nuova domanda di accertamenti
sanitari. La pensione, l'assegno o l'indennità, eventualmente spettanti,
decorreranno dal primo del mese successivo a quello della presentazione
della domanda stessa.
Anche nel caso in cui l'invalido, senza giustificato motivo, non si
presenti alla visita sanitaria, disposta alla scadenza dell'assegno
rinnovabile, entro un anno dall'invito o entro l'anno di proroga di cui
all'articolo precedente, se tale termine sia più favorevole, la pensione,
l'assegno o l'indennità, eventualmente spettanti, decorreranno dal primo
del mese successivo a quello della presentazione della relativa domanda.
La domanda non sarà ammessa, in entrambi i casi, scorsi dieci anni dalla
scadenza dei termini predetti.
Le Commissioni mediche, di cui al successivo articolo 103, sono tenute a
comunicare al Ministero del tesoro (Direzione generale delle pensioni di
guerra) i nominativi degli interessati che non si sono presentati al primo
accertamento sanitario oppure alla visita per la rinnovazione dell'assegno
entro i predetti termini, trasmettendo i documenti comprovanti la data di
notificazione dell'invito (6).
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(6) Articolo così sostituito dall'art. 1, L. 10 maggio 1955, n. 491.
26. Per il trattamento di pensione sono istituite due tabelle, annesse
alla presente legge e distinte con le lettere C e D (7).
Si applica la tabella C, quando le ferite, lesioni od infermità siano
state riportate, contratte o aggravate in una delle seguenti circostanze:
a) in servizio presso reparti operanti impiegati in azioni di
combattimento;
b) in servizio presso reparti non operanti, in occasione di combattimenti
o di azioni, anche episodiche di guerra;
c) durante lo stato di prigionia:
ovvero quando le mutilazioni siano state riportate durante operazioni di
rastrellamento di ordigni bellici o di sminamento.
Negli altri casi si applica la tabella D.
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(7) Le tabelle C e D, per effetto degli artt. 2 e 14, L. 26 luglio 1957,
n. 616, riportata al n. A/IV, sono state sostituite con quelle allegate a
tale legge, eccetto che per i fini della liquidazione delle pensioni di
riversibilità di cui al successivo art. 69.
(giurisprudenza)
27. La pensione, l'assegno o l'indennità di guerra sono liquidati, per
ciascuna categoria di invalidità, in base alla seguente ripartizione per
gruppi di gradi:
a) ufficiali generali;
b) ufficiali superiori;
c) ufficiali inferiori;
d) sottufficiali e truppa.
Il grado è quello che il militare rivestiva al momento in cui si verificò
l'evento di servizio e, nel caso di una malattia, alla data della prima
constatazione sanitaria o comunque non oltre il giorno del congedo.
Le infermiere volontarie della Croce Rossa Italiana sono equiparate, ai
fini della concessione della pensione o dell'assegno di guerra, al grado
di sottotenente.
Al cittadino divenuto invalido per fatto di guerra, di cui all'art. 10, la
pensione, l'assegno o l'indennità si liquida nella misura stabilita per il
gruppo dei militari di truppa. Ove però egli, al momento dell'evento,
risulti in possesso di un grado militare, anche nelle categorie in
congedo, la pensione, l'assegno o l'indennità è concessa in base a tale
grado.
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(giurisprudenza)
28. Oltre la pensione o l'assegno rinnovabile, è dovuto agli invalidi
affetti dalle mutilazioni o infermità elencate nell'allegata tabella E un
assegno per superinvalidità, nella misura indicata nella tabella stessa.
A favore degli invalidi di 1ª categoria che non svolgano comunque
un'attività lavorativa in proprio o alle dipendenze di altri, è concessa
una indennità speciale annua pari ad una mensilità del trattamento
complessivo della pensione in godimento compresi i relativi assegni
accessori. Tale indennità è liquidata con le norme stabilite dalla legge
29 luglio 1949, n. 472. La indennità speciale pari ad un dodicesimo del
trattamento annuo complessivo fruito spetta anche agli invalidi ascritti
alle categorie dalla 2ª all'8ª che non svolgano una attività lavorativa in
proprio o alle dipendenze di altri e che risultino, ai sensi delle leggi
in vigore, non assoggettabili per il loro reddito complessivo all'imposta
complementare. L'indennità speciale di cui al presente articolo è
corrisposta dalle Direzioni provinciali del tesoro competenti in unica
soluzione entro il mese di dicembre di ciascun anno (8-9).
Gli assegni suddetti non sono riversibili.
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(8-9) Comma così sostituito prima dall'art. 11, L. 26 luglio 1957, n. 616
e poi dall'art. 8, L. 18 maggio 1967, n. 318, riportata al n. A/IX.
29. Ai titolari di pensione di guerra di 1ª categoria, cui spetta un
assegno di superinvalidità, ai sensi del precedente art. 28, è concesso un
assegno supplementare non riversibile rispettivamente di annue lire 66.000
per le lettere A, 4-bis, B; lire 60.000 per lettere C, D ed E; e di lire
54.000 per le lettere F e G della tabella E annessa alla presente legge.
Agli invalidi di prima categoria, i quali non fruiscano di assegni di
superinvalidità, è concesso un assegno supplementare non riversibile di
annue lire 160.000 comprensivo della aggiunta temporanea di cui all'art. 2
del decreto legislativo 9 marzo 1948, n. 257, che si intende assorbito.
Agli invalidi delle categorie dalla 2ª alla 8ª è concesso un assegno
supplementare non riversibile rispettivamente di annue lire 54.000,
36.000, 22.800, 14.400, 12.000, 9.600 e 6.000 (10).
------------------------
(10) L'assegno supplementare previsto sull'articolo modificato nei vari
importi dall'art. 3, L. 11 aprile 1953, n. 263, è stato soppresso
dall'art. 2, L. 26 luglio 1957, n. 616, riportata al n. A/IV.
(giurisprudenza)
30. Agli invalidi per infermità tubercolare, o di sospetta natura
tubercolare, che non abbiano assegno di superinvalidità, è concesso un
assegno di cura non riversibile nella misura di annue lire 96.000 se si
tratta di infermità ascrivibile ad una delle categorie dalla 2ª alla 5ª e
di annue lire 48.000 se l'infermità stessa sia ascrivibile alle categorie
dalla 6ª alla 8ª dell'annessa tabella A (11).
------------------------
(11) Articolo da ultimo così modificato dall'art. 4, L. 25 novembre 1964,
n. 1266.
31. (11/a)
------------------------
(11/a) Articolo soppresso dall'art. 3, L. 18 maggio 1967, n. 318,
riportata al n. A/IX.
32. Qualora l'invalido fruisca di cura ospedaliera di ricovero per mezzo
dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra, di cui al regio decreto
legge 18 agosto 1942, n. 1175, convertito nella legge 5 maggio 1949, n.
178, o di altre Amministrazioni, gli assegni di cui agli articoli 30 e 31
della presente legge, 3 e 4 della legge 26 luglio 1957, n. 616 (12), sono
sottoposti a ritenuta in misura non superiore ad un quarto per il periodo
di tempo corrispondente al ricovero, in relazione al trattamento che
l'invalido riceve, alle spese che l'Opera nazionale o l'Amministrazione
competente deve sostenere presso i singoli Istituti di ricovero ed alle
condizioni di famiglia dell'invalido. Il relativo importo è versato a
favore della detta Opera ovvero delle altre Amministrazioni interessate
(13).
------------------------
(12) Riportata al n. A/IV.
(13) Così sostituito dall'art. 3, L. 9 novembre 1961, n. 1240.
33. Il ricovero degli invalidi di guerra di ambedue i sessi, di età
minore, in Istituti appositi che ne curino la rieducazione e
qualificazione professionale in rapporto alle attitudini residue, è
affidato all'Opera nazionale per gli invalidi di guerra. L'Opera si varrà
del concorso di Enti giuridicamente riconosciuti che esplichino attività
rientranti nei fini del presente articolo.
------------------------
34. Per i minori invalidi di 1ª categoria la necessità del ricovero è
presunta.
Il trattamento complessivo di pensione di guerra, detratta la ritenuta di
cui all'art. 32, è corrisposto con le cautele di legge ai legali
rappresentanti dei minori medesimi.
------------------------
35. Per i minori ascritti a categorie inferiori alla prima, l'Opera
nazionale per gli invalidi di guerra accerterà la opportunità del
ricovero.
Nel caso affermativo, a favore dei minori invalidi è istituita una
indennità di ricovero comprensiva degli eventuali assegni supplementari e
di cura, dell'importo di lire 10.000 mensili, da devolvere direttamente
all'Opera predetta (14).
------------------------
(14) A norma dell'art. 9, lett. c), D.P.R. 30 giugno 1955, n. 1544,
riportato alla voce Ministero del tesoro, i provvedimenti per la
concessione della indennità di ricovero e per l'attribuzione della quota
del trattamento complessivo di pensione di guerra, previsti
rispettivamente, dagli artt. 35, co. 2 e 37 della legge che qui si
riporta, sono stati demandati alle Direzioni provinciali del tesoro.
36. Al ricovero dei minori invalidi non si provvede:
a) quando, in rapporto alle loro condizioni fisiche, sia esclusa
dall'Opera nazionale invalidi di guerra la opportunità della rieducazione
o qualificazione prevista nell'art. 33;
b) quando i genitori o tutori dei minori diano all'Opera nazionale
invalidi di guerra la prova di essere in grado di provvedere essi stessi
in modo sufficiente alla rieducazione e qualificazione dei minori stessi.
------------------------
37. Nell'interesse dei minori ricoverati, ascritti a categorie inferiori
alla 1ª, e con le cautele di legge è corrisposta ai loro legali
rappresentanti la quota del trattamento complessivo di pensione di guerra
detratti gli assegni supplementari di cura (14).
------------------------
(14) A norma dell'art. 9, lett. c), D.P.R. 30 giugno 1955, n. 1544,
riportato alla voce Ministero del tesoro, i provvedimenti per la
concessione della indennità di ricovero e per l'attribuzione della quota
del trattamento complessivo di pensione di guerra, previsti
rispettivamente, dagli artt. 35, co. 2 e 37 della legge che qui si
riporta, sono stati demandati alle Direzioni provinciali del tesoro.
38. Nel caso in cui i genitori o tutori non siano in grado di fornire la
prova di cui all'articolo 36, lettera b), e si oppongano al ricovero, gli
assegni di superinvalidità, supplementare, di cura e di cumulo dovuti al
minore, anziché alle famiglie saranno versati all'Opera nazionale invalidi
di guerra, che li amministrerà nell'interesse dei minori, fino all'età
maggiore degli stessi.
------------------------
39. Contro la decisione dell'Opera nazionale invalidi di guerra,
relativamente al disposto dell'art. 35 e dell'art. 36, lettera b), è
ammesso in prima ed ultima istanza il ricorso al Ministro dell'interno
entro il termine di giorni 90 dalla notifica del provvedimento.
------------------------
(giurisprudenza)
40. Quando il militare od il civile già affetto da perdita anatomica o
funzionale di uno degli organi per causa estranea alla guerra, perda in
tutto od in parte l'organo superiore per causa di guerra, la pensione o
l'assegno si liquida in base alla categoria corrispondente alla invalidità
complessiva risultante dalle lesioni dei due organi.
Lo stesso trattamento compete all'invalido che dopo aver liquidato
pensione di guerra per perdita anatomica o funzionale di uno degli organi,
venga a perdere per causa estranea alla guerra in tutto o in parte
l'organo superstite.
Le indennità dovute all'invalido da Enti pubblici, da Istituti o da
privati per le lesioni non di guerra di cui al comma precedente sono
detratte dall'importo dell'assegno nei modi stabiliti dall'art. 12.
Nel caso di cui al secondo comma del presente articolo l'assegno avrà
decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della
domanda.
------------------------
(giurisprudenza)
41. Ai mutilati ed agli invalidi forniti di pensione o assegno rinnovabile
della 2ª, 3ª e 4ª categoria ed a quelli iscritti alle categorie dalla 5ª
all'8ª, quando abbiano compiuto, rispettivamente, il 55 od il 60 anno di
età, e risulti altresì che il reddito complessivo netto, definito ai fini
dell'imposta complementare, giusta l'articolo 130 del testo unico delle
leggi sulle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, non sia superiore a lire 720.000 annue
(15), è concesso un assegno di previdenza, non riversibile né
sequestrabile, di annue lire 174.000 (16).
I limiti di età previsti nel precedente comma sono fissati a 55 anni
indipendentemente dalla categoria, quando trattasi di donne mutilate ed
invalide fornite di pensione o assegno rinnovabile.
Si prescinde dai suddetti limiti di età quando trattasi di mutilati od
invalidi che, in sede di visita collegiale, siano riconosciuti comunque
inabili a qualsiasi proficuo lavoro.
L'ammontare complessivo del reddito netto di cui al primo comma si
determina sulla scorta delle certificazioni rilasciate dagli Uffici
distrettuali delle imposte dirette in base alle dichiarazioni annuali di
cui all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio
1958, n. 645, che siano divenute definitive.
Ai fini della concessione dell'assegno di previdenza gli interessati
devono presentare agli Uffici distrettuali delle imposte dirette la
dichiarazione dei redditi per la imposta complementare, nelle forme
previste dal testo unico delle imposte dirette anche in deroga alle norme
sulla esecuzione dall'obbligo della dichiarazione stessa. L'Ufficio
provinciale del tesoro, che deve comunque acquisire la certificazione di
cui al presente articolo, nel caso in cui ne sia privo, la richiede al
competente Ufficio distrettuale delle imposte dirette. Questo provvederà a
far compilare dagli interessati la dichiarazione di cui al precedente
comma e sulla base di essa a rimettere all'Ufficio provinciale del tesoro
le certificazioni di cui al precedente comma.
Per titolari di pensione od assegni di guerra residenti all'estero, la
concessione dell'assegno di previdenza, in deroga al disposto
dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno
1955, n. 1544 (17), è fatta con decreto del Ministro per il tesoro ed è
subordinata alla sussistenza di condizioni economiche non superiori a
quelle corrispondenti ai redditi stabiliti dal primo comma, avvalendosi
ove occorra anche di dichiarazioni delle competenti Autorità consolari
(18).
------------------------
(15) Vedi, ora, sul limite massimo di reddito per il godimento dei
benefici previsti dalla legislazione pensionistica di guerra, l'art. 6, L.
25 novembre 1964, n. 1266, riportata al n. A/VII.
(16) L'originario importo dell'assegno fissato in Lire 144.000 è stato
così aumentato per effetto dell'art. 2, L. 25 novembre 1964, n. 1266.
(17) Recante norme sul decentramento dei servizi del Ministero del tesoro
e riportato alla voce Ministero del tesoro.
(18) Così sostituito dall'art. 4, L. 9 novembre 1961, n. 1240, riportata
al n. A/V. Vedi, anche, sulla revoca dell'assegno di previdenza, l'art. 6
di detta legge.
42. L'assegno di previdenza non spetta ai grandi invalidi ed ai mutilati
ed invalidi provvisti di pensione o assegno rinnovabile di 1ª categoria,
nonché a coloro che abbiano ottenuto una indennità una volta tanto ai
sensi dell'art. 22, secondo comma.
------------------------
43. Per ottenere la concessione dell'assegno di previdenza, gli
interessati devono presentare domanda al Ministero del tesoro, Direzione
generale delle pensioni di guerra.
L'assegno decorre dal compimento dell'età di cui al primo comma dell'art.
41.
Qualora la domanda venga presentata oltre un anno dal compimento dell'età
di cui al comma precedente e nei casi di inabilità indicati nel secondo e
terzo comma dell'art. 41 l'assegno decorrerà dal primo giorno del mese
successivo a quello della presentazione della domanda.
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(giurisprudenza)
44. Ai mutilati ed agli invalidi di guerra, con diritto a pensione o ad
assegno delle categorie dalla 2ª all'8ª, e che siano incollocabili ai
sensi dell'articolo 3, lettera b) della legge 3 giugno 1950, n. 375, in
quanto, per la natura ed il grado della loro invalidità di guerra, possano
riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro o
alla sicurezza degli impianti e che risultino effettivamente incollocati,
è attribuito, in aggiunta alla pensione, e fino al compimento del 65 anno
di età, un assegno di incollocabilità nella misura pari alla differenza
fra il trattamento complessivo corrispondente alla 1ª categoria senza
superinvalidità e quello complessivo, compresi gli eventuali assegni
accessori, di cui sono titolari. Ove il diritto all'assegno di
incollocabilità derivi da infermità neuro-psichica od epilettica,
ascrivibile alla 2ª, 3ª o 4ª categoria, l'assegno stesso viene liquidato,
fino al compimento del 65 anno di età, in misura pari alla differenza fra
il trattamento complessivo corrispondente alla 1ª categoria con assegno di
superinvalidità di cui alla tabella E, lettera G, esclusa l'indennità di
accompagnamento, e quello complessivo, compresi gli eventuali assegni
accessori, di cui gli invalidi fruiscono.
Gli invalidi provvisti di assegno di incollocabilità e per la durata di
questo, vengono assimilati, a tutti gli effetti, agli invalidi ascritti
alla 1ª categoria. Resta, comunque, ferma la facoltà di chiedere la
revisione della pensione o dell'assegno per aggravamento dell'invalidità
di guerra, ai sensi dell'articolo 53 e successive modificazioni.
Ai mutilati ed invalidi di guerra che, fino al compimento del 65 anno di
età, abbiano beneficiato dell'assegno di incollocabilità viene
corrisposto, dal giorno successivo alla data predetta e in aggiunta al
trattamento previsto per la categoria alla quale sono ascritti, un assegno
pari alla pensione minima dell'Istituto nazionale della previdenza sociale
di cui all'articolo 10, lettera a), della legge 4 aprile 1952, n. 218, e
successive modificazioni, cumulabile con l'assegno di previdenza.
L'incollocabilità è riconosciuta per periodi di tempo e con le modalità
stabilite dai primi due commi dell'articolo 23, previo parere del Collegio
medico provinciale di cui all'articolo 7 della legge 3 giugno 1950, n. 375
(19), la cui composizione, esclusivamente per l'esame dei casi di cui al
presente articolo, viene integrata con il presidente della Commissione
medica per le pensioni di guerra competente per territorio, o con un
ufficiale medico, componente la predetta Commissione, designato dal
presidente stesso.
Il giudizio del Collegio medico di cui al precedente comma ha effetto solo
per quanto riguarda il riconoscimento o meno del diritto all'assegno di
incollocabilità.
Il Ministro per il tesoro provvede alla concessione od al diniego
dell'assegno di incollocabilità su proposta del Comitato di liquidazione
per le pensioni di guerra di cui all'articolo 99 e successive
modificazioni.
L'assegno di incollocabilità decorre dal primo giorno del mese successivo
a quello della presentazione della domanda e non è cumulabile con
l'indennità di disoccupazione, eventualmente spettante. L'assegno di
incollocabilità compete finché sussistano le condizioni che ne
determinarono la concessione.
Il trattamento di incollocabilità può essere in ogni tempo revocato, nella
sede amministrativa, con provvedimento del Ministro per il tesoro se
vengono meno le ragioni per le quali sia stato concesso.
Gli invalidi, fruenti dell'assegno di incollocabilità, hanno l'obbligo,
qualora esplichino attività lavorativa, in proprio o alle dipendenze
altrui, di denunciare, entro sei mesi dalla data di inizio dell'attività
medesima, il verificarsi di tale circostanza alla competente Direzione
provinciale dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra, la quale,
datane immediata comunicazione alla Direzione generale delle pensioni di
guerra, predispone gli accertamenti del caso, ai fini dei conseguenti
provvedimenti.
Qualora l'invalido ometta la denuncia di cui al precedente comma, sono
recuperate le somme indebitamente corrisposte e può essere comminata,
sentita l'Opera nazionale per gli invalidi di guerra, una sanzione
pecuniaria a carattere civile fino ad un importo massimo corrispondente a
sei mensilità dell'assegno di incollocabilità (20).
------------------------
(19) Contenente la riforma della legge 21 agosto 1921, n. 1321
sull'assicurazione obbligatoria al lavoro degli invalidi di guerra e
riportata alla voce Collocamento di lavoratori.
(20) Così sostituito dall'art. 5, L. 18 maggio 1967, n. 318.
(giurisprudenza)
44-bis. Ai mutilati ed invalidi di guerra residenti sul territorio
nazionale, forniti di pensione o di assgegno rinnovabile dalla 2ª all'8ª
categoria, di età inferiore ai 60 anni compiuti, quando siano
incollocabili, e concesso un assegno di incollocamento di lire 186.000
annue (21).
La domanda per conseguire detto assegno deve essere documentata con una
attestazione rilasciata dall'Opera nazionale per gli invalidi di guerra,
dalla quale risulti che gli invalidi siano iscritti nelle liste dei
disoccupati di cui alla legge 29 aprile 1949, n. 264, tenute dagli Uffici
provinciali di lavoro e della massima occupazione, e siano effettivamente
incollocati per circostanze non imputabili ad essi.
L'assegno decorre dal primo giorno del mese successivo a quello della
presentazione della domanda; non è cumulabile con l'assegno di previdenza
di cui all'articolo 41, né con l'indennità di disoccupazione.
L'assegno non è dovuto, e la corresponsione ne rimane sospesa, per i
periodi di occupazione o di temporanea cancellazione dalle liste dei
disoccupati; e può essere in ogni tempo revocato con decreto del direttore
del competente Ufficio provinciale del tesoro (22), quando risulti che
siano venute meno le condizioni che ne determinarono la concessione.
Nei casi di revoca per dolo, la soppressione ha effetto dal giorno
dell'avvenuta concessione.
Qualora beneficiario dell'assegno di incollocamento sia un lavoratore
agricolo avente diritto all'indennità di disoccupazione prevista
dall'articolo 32, lettera a), della legge 29 aprile 1949, numero 264,
l'importo delle indennità non cumulabili con l'assegno predetto verrà
trattenuto a cura dell'organo erogatore delle indennità medesime e versato
in conto entrate Tesoro senza pregiudizio del beneficio spettante
all'interessato in virtù dell'art. 4, L. 4 aprile 1952, n. 218.
Gli invalidi fruenti dell'assegno di incollocamento hanno l'obbligo di
denunciare al competente Ufficio provinciale del tesoro (22) il
verificarsi delle condizioni che comportino la perdita del diritto
all'assegno stesso (23).
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(21) Comma così sostituito dall'art. 6, L. 18 maggio 1967, n. 318,
riportata al n. A/IX.
(22) Ora, Direzione provinciale del tesoro per effetto dell'art. 1, co. 1,
L. 12 agosto 1962, n. 1290.
(22) Ora, Direzione provinciale del tesoro per effetto dell'art. 1, co. 1,
L. 12 agosto 1962, n. 1290.
(23) Articolo aggiunto dall'art. 7, L. 9 novembre 1961, n. 1240.
(giurisprudenza)
45. Ai mutilati ed invalidi di guerra affetti da una delle mutilazioni o
invalidità contemplate nella tabella E della legge 10 agosto 1950, n. 648,
è accordata una indennità per l'assunzione e la retribuzione di un
accompagnatore, anche nel caso che il servizio di accompagnamento venga
disimpegnato da un familiare del minorato.
L'indennità è concessa nella seguente misura mensile:
Lettera A. . . . . . L. 40.000 Lettera D. . . . . L. 20.000
" A-bis. . . . " 35.000 " E. . . . . " 15.000
" B. . . . . . " 31.000 " F. . . . . " 15.000
" C. . . . . . " 22.000 " G. . . . . " 12.000
L'indennità è ridotta come segue per gli invalidi residenti in Comuni con
popolazione inferiore ai 100.000 abitanti:
Lettera A. . . . . . L. 37.000 Lettera D. . . . . L. 17.000
" A-bis. . . . " 32.000 " E. . . . . " 12.000
" B. . . . . . " 28.000 " E. . . . . " 12.000
" C. . . . . . " 19.000 " G. . . . . " 9.000
Ai pensionati affetti da una delle invalidità specificate alle lettere A,
A-bis, B, punti 1, 2, comma 2, 3, C, D, E, punti 1, 2 della tabella
stessa, è data facoltà della scelta fra l'accompagnatore militare e
l'indennità di accompagnamento.
In caso di scelta dell'accompagnatore militare, l'indennità è ridotta
della misura prevista dalla lettera G indicata nel presente articolo (24).
L'indennità è corrisposta anche quando gli invalidi siano ricoverati in
ospedali od in altri luoghi di cura.
Quando gli invalidi di cui al presente articolo siano ricoverati in
Istituti rieducativi od assistenziali, l'indennità è corrisposta nella
misura di quattro quinti all'Istituto di ricovero e per il rimanente
quinto all'invalido.
L'Opera nazionale per gli invalidi di guerra dovrà dare comunicazione dei
suddetti ricoveri all'Ufficio provinciale del tesoro che ha in carico la
partita di pensione agli effetti dell'applicazione delle norme di cui al
comma precedente.
L'indennità è concessa con decorrenza dal primo giorno del mese successivo
a quello della presentazione della domanda (25).
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(24) Comma così rettificato con Avviso pubblicato nella Gazz. Uff. 22
gennaio 1962, n. 19.
(25) L'articolo, modificato dall'art. 5, L. 26 luglio 1957, n. 616, è
stato così modificato dall'art. 8, L. 9 novembre 1961, n. 1240.
46. L'invalido provvisto di pensione o di assegno di prima categoria ha
diritto di conseguire, su domanda, a titolo di integrazione, un aumento
annuo:
a) di lire 18 mila per la moglie che non abbia alcun reddito proprio;
b) di lire 36 mila per ciascuno dei figli, finché minorenni, ed inoltre
nubili, se femmine (26).
Sono equiparati ai minorenni i figli celibi e le figlie nubili maggiorenni
che siano o divengano inabili a qualsiasi lavoro per una infermità
ascrivibile alla 1ª categoria dell'annessa tabella A, finché duri tale
inabilità (27).
Se la domanda sia presentata oltre un anno dal giorno in cui è sorto il
diritto, l'aumento integratore decorre dal primo giorno del mese
successivo alla data di presentazione (28).
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(26) Comma così sostituito dall'art. 9, L. 9 novembre 1961, n. 1240.
(27) Vedi anche art. 19, L. 9 novembre 1961, n. 1240.
(28) A norma dell'art. 2, lett. d), D.P.R. 30 giugno 1955, n. 1544,
riportato alla voce Ministero del tesoro, la concessione dell'aumento di
cui agli artt. 46, 47 e 48 della presente legge è stata demandata alle
Direzioni provinciali del tesoro.
47. Agli effetti del precedente articolo sono parificati ai figli
legittimi i figli legittimati per susseguente matrimonio.
L'aumento integratore spetta anche per i figli legittimati con decreto,
per i figli naturali riconosciuti e per i figli adottati nelle forme di
legge purché la legittimazione, il concepimento e l'adozione siano
rispettivamente avvenuti prima dell'evento di servizio o del fatto di
guerra da cui derivò l'invalidità (28/a).
------------------------
(28/a) Vedi nota n. 28 all'art. 46.
48. Le disposizioni degli articoli 46 e 47 sono estese alla donna
provvista di pensione o di assegno di prima categoria (28/a).
------------------------
(28/a) Vedi nota n. 28 all'art. 46.
(giurisprudenza)
49. Agli ufficiali in servizio permanente effettivo che cessino od abbiano
cessato da tale posizione per ferite, lesioni od infermità, riportate od
aggravate a causa di guerra, è concesso, dalla data di cessazione del
servizio, il cumulo della pensione o dell'assegno rinnovabile di guerra,
compresi tutti gli assegni accessori, con il trattamento ordinario di
quiescenza loro spettante liquidato in base al numero degli anni di
servizio utile, aumentato di quattro anni (29).
Ai suddetti ufficiali, qualora all'atto della cessazione dal servizio
permanente effettivo non abbiano raggiunto il limite di anzianità per
conseguire il trattamento normale di quiescenza, viene corrisposto, in
aggiunta alla pensione od all'assegno rinnovabile di guerra, compresi
tutti gli assegni accessori, un assegno integratore corrispondente a tanti
ventesimi della pensione minima ordinaria quanti sono gli anni di servizio
utile, aumentati di quattro (29).
Le suddette disposizioni si applicano anche ai sottufficiali e militari di
carriera, nonché ai personali civili contemplati negli articoli 10, 17,
18, 19, senza l'aggiunta dei quattro anni di cui ai commi precedenti (30).
Il trattamento normale di quiescenza è liquidato dagli enti competenti,
secondo le disposizioni sulle pensioni ordinarie, mentre l'assegno
integratore è liquidato dal Ministero del tesoro (31).
Resta fermo il diritto di opzione per la pensione privilegiata ordinaria
contemplato dall'art. 17.
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(29) L'aumento di anzianità previsto nel comma è stato elevato a sei anni
dall'art. 38, L. 10 aprile 1954, n. 113, recante norme sullo stato degli
ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e riportata alla
voce Forze armate.
(29) L'aumento di anzianità previsto nel comma è stato elevato a sei anni
dall'art. 38, L. 10 aprile 1954, n. 113, recante norme sullo stato degli
ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e riportata alla
voce Forze armate.
(30) Vedi, anche, l'art. 30, L. 31 luglio 1954, n. 599, riportata alla
voce Forze armate, che ha esteso ai sottufficiali dell'Esercito, della
Marina e dell'Aeronautica il beneficio dell'aumento di anzianità, nella
misura di sei anni, di cui ai commi primo e secondo dell'articolo.
(31) A norma dell'art. 9, lett. l), D.P.R. 30 giugno 1955, n. 1544, la
liquidazione dell'assegno integratore previsto dal presente articolo, è
stata demandata alle Direzioni provinciali del tesoro.
50. Le disposizioni di cui al precedente articolo, sono applicabili agli
ufficiali provenienti dal servizio effettivo anche se conseguano od
abbiano conseguito la pensione o l'assegno rinnovabile di guerra dopo aver
cessato dal servizio stesso.
In tal caso, però, resta esclusa la concessione dei quattro anni (32) di
aumento, di cui all'articolo precedente.
Le suddette norme sono applicabili anche a sottufficiali e militari di
carriera, nonché ai personali civili contemplati negli articoli 10, 17,
18, 19.
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(32) Ora, sei anni per gli ufficiali e per i sottufficiali, vedi le note
29 e 30 all'art. 49.
(giurisprudenza)
51. Per il militare inviato in licenza speciale in attesa del trattamento
di guerra, la pensione, assegno o indennità, decorre dal giorno in cui
l'interessato fu collocato nella suddetta posizione.
Nei casi di superinvalidità che diano luogo alla concessione di un
trattamento di guerra superiore a quello di attività goduto
dall'interessato dopo la sua dimissione definitiva dal luogo di cura, la
pensione o l'assegno decorre dal giorno successivo a quello della
dimissione.
Gli assegni di attività corrisposti da detto giorno si considerano
concessi a titolo di anticipazione sul trattamento di guerra e saranno
recuperati, sugli importi arretrati del trattamento stesso.
Fuori dei casi indicati nei commi precedenti, la pensione o l'assegno
decorre dal giorno in cui il militare è stato inviato in congedo per
riforma o collocato a riposo per invalidità che dia diritto a liquidazione
di pensione od assegno di guerra. Negli altri casi in cui il militare sia
stato inviato in congedo o collocato a riposo, la pensione o l'assegno
decorre dalla data della visita collegiale di cui all'art. 101 oppure
qualora risulti più favorevole, dal primo del mese successivo alla
presentazione della domanda.
Per i cittadini divenuti invalidi per fatti di guerra di cui all'art. 10
la pensione o l'assegno decorre dalla data dell'evento. Ove la domanda sia
stata presentata oltre un anno dopo la data dell'evento, la pensione,
assegno o indennità decorre dal primo giorno del mese successivo a quello
della presentazione della domanda stessa.
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52. Ai militari inviati in licenza speciale è in facoltà del Ministro per
il tesoro di concedere, a titolo di anticipazione e qualora vi siano
elementi di presunzione circa la dipendenza da causa di servizio della
invalidità, la pensione o l'assegno corrispondente alla categoria proposta
all'atto dell'invio in licenza speciale, nella misura stabilita
dall'annessa tabella D con gli eventuali assegni accessori.
In caso di denegata pensione o di concessione di pensione o di assegno in
misura inferiore a quella corrisposta a titolo di anticipazione, le somme
non dovute o pagate in più, in base al presente articolo, sono abbuonate.
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(giurisprudenza)
53. Nei casi di aggravamento delle infermità per le quali siasi concessa
pensione od assegno rinnovabile od indennità per una volta tanto,
l'invalido può chiederne la revisione senza limite di tempo. Se, eseguiti
gli opportuni accertamenti sanitari, la domanda è respinta, essa può
essere rinnovata non più di due volte (33).
Si considera che sia sopravvenuto aggravamento anche quando la
Commissione, di cui all'art. 103, dichiari che la invalidità, sebbene non
aggravata, sia tuttavia da ascrivere ad una categoria superiore a quella a
cui venne prima assegnata, purché tale giudizio sia confermato dalla
Commissione superiore di cui all'art. 104.
Qualora la rivalutazione proposta superi almeno di due categorie la
precedente assegnazione, la Commissione medica superiore dovrà
pronunciarsi su visita diretta.
La nuova pensione od il nuovo assegno rinnovabile decorre dal primo giorno
del mese successivo a quello della presentazione della domanda, oppure,
qualora risulti più favorevole, dalla data della visita collegiale di cui
all'art. 103, e sarà pagato con deduzione delle quote di pensione o di
assegno rinnovabile già riscosse dall'interessato dopo la detta decorrenza
(34).
Uguale deduzione della somma già liquidata si farà nel caso di nuova
liquidazione dell'indennità per una volta tanto.
Se l'indennità per una volta tanto viene convertita in pensione o in
assegno rinnovabile, le somme pagate in più di quelle che sarebbero state
dovute per una pensione o assegno di 8ª categoria durante il periodo
intercorso tra l'accertamento dell'invalidità e quello dell'aggravamento,
vengono recuperate mediante trattenuta sui ratei arretrati. Ove residuino
altre somme a debito del militare il recupero sarà effettuato sui ratei
successivi secondo le norme stabilite dall'art. 2 del testo unico
approvato con D.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180 (35).
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(33) L'attuale primo comma ha sostituito gli originari primo e secondo
comma per effetto dell'art. 10, L. 9 novembre 1961, n. 1240, riportata al
n. A/V.
(34) Comma così sostituito dall'art. 11, L. 9 novembre 1961, n. 1240.
(35) Riportato alla voce Impiegati civili dello Stato.
54. Nessuna modificazione nel trattamento di pensione viene fatta agli
invalidi di guerra, qualunque sia il grado della rieducazione
professionale conseguita e qualunque sia lo stipendio, mercede o assegno
che a qualsiasi titolo essi possano riscuotere per l'opera propria dallo
Stato, da enti pubblici o da privati. Il godimento di una pensione o di un
assegno di guerra non è ostacolo al conseguimento di una pensione
ordinaria quando l'invalido venga ad acquistarne il diritto
indipendentemente dall'invalidità di guerra.
I criteri per la valutazione dei servizi militari e delle campagne di
guerra, agli effetti della liquidazione della pensione ordinaria alla
quale l'invalido possa acquistare diritto dopo la liquidazione della
pensione o dell'assegno di guerra, sono regolati dalle disposizioni sulle
pensioni ordinarie normali.
Le disposizioni di questo articolo si applicano anche agli ufficiali
invalidi di guerra riassunti in servizio nell'Esercito, nella Marina,
nella Aeronautica e nella Guardia di finanza.
Quando l'invalido è costretto ad abbandonare il servizio in conseguenza
dell'infermità di guerra, senza aver conseguito il diritto ad una pensione
ordinaria normale, gli anni di servizio ulteriormente prestati sono
computati in aggiunta a quelli prestati anteriormente alla infermità per
la concessione dell'assegno integratore di cui all'art. 49. Resta salvo il
diritto all'opzione per la indennità una volta tanto, ove sia il caso.
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TITOLO III
Dei diritti della vedova e degli orfani
(giurisprudenza)
55. La vedova del militare morto per causa di servizio di guerra o
attinente alla guerra, o del civile morto per i fatti di guerra di cui
all'art. 10, contro la quale non sussista sentenza per separazione
personale passata in giudicato, ha diritto alla pensione di guerra nella
misura stabilita dall'annessa tabella G, quando la morte sia derivata da
ferite, lesioni od infermità, riportate o contratte nelle circostanze
indicate dal secondo comma dell'art. 26.
Quando si tratti di militare morto per causa di servizio di guerra o
attinente alla guerra in circostanze diverse, oppure di civile deceduto
per i fatti di guerra contemplati nell'art. 10, la vedova ha diritto a
pensione di guerra nella misura stabilita dalla annessa tabella H (36).
Ai soli effetti della pensione di guerra, è considerata come vedova la
donna che non abbia potuto contrarre matrimonio per la morte del militare
o del civile, avvenuta a causa della guerra entro tre mesi dalla data
della procura da lui rilasciata per la celebrazione del matrimonio.
La stessa disposizione è applicabile anche quando la morte del militare o
del civile sia avvenuta dopo trascorso il termine anzidetto ma durante lo
stato di guerra, e purché le circostanze che impedirono la celebrazione
del matrimonio non risultino imputabili a volontà delle parti (37).
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(36) La tabella H è stata soppressa ed assorbita dalla tabella G per
effetto dell'art. 6, L. 25 gennaio 1962, n. 12, riportata al n. A/VI.
(37) Gli attuali commi terzo e quarto dell'articolo hanno modificato
l'originario ultimo comma per effetto dell'art. 12, L. 9 novembre 1961, n.
1240. Peraltro, la Corte costituzionale, con sentenza 8 gennaio 1986, n. 5
(Gazz. Uff. 22 gennaio 1986, n. 3), ha dichiarato l'illegittimità
dell'art. 55, ultimo comma, L. 10 agosto 1950, n. 648 nel testo originario
e nel testo modificato dall'art. 12, L. 9 novembre 1961, n. 1240, nonché
dall'art. 42, secondo e terzo comma, L. 18 marzo 1968, n. 313, nella parte
in cui non considerano come vedova di guerra la donna che non abbia potuto
contrarre matrimonio per la morte del militare o del civile, avvenuta a
causa della guerra, anche nel caso che siano state richieste le prescritte
pubblicazioni; e, in applicazione dell'art. 27, L. 11 marzo 1953, n. 87,
l'illegittimità dell'art. 7, terzo e quarto comma, D.P.R. 23 dicembre
1978, n. 915, nei termini di cui al capo precedente.
56. Alle vedove in possesso di pensione di guerra è concesso un assegno di
previdenza di lire annue 42.000 (38), quando abbiano raggiunto il 60 anno
di età, o, anteriormente, qualora siano o divengano inabili a qualsiasi
proficuo lavoro e risultino in istato di bisogno (39). L'assegno può
essere congruamente ridotto fino alla metà nei casi di minor bisogno (40).
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(38) Vedi, anche, l'art. 2, L. 25 gennaio 1962, n. 12, riportata al n.
A/VI che ha disposto un aumento dell'assegno di previdenza di cui al
presente articolo.
(39) Per la sussistenza dello stato di bisogno, vedi, ora, gli artt. 6, L.
26 luglio 1957, n. 616, 5, L. 9 novembre 1961, n. 1240 e 6, L. 25 novembre
1964, n. 1266, riportate, rispettivamente, ai nn. A/IV, A/V ed A/VII.
(40) L'ultimo periodo dell'articolo, relativo alla riduzione dell'assegno,
è stato abrogato dall'art. 5, comma secondo, L. 9 novembre 1961, n. 1240.
(giurisprudenza)
57. Quando il militare od il civile, appartenenti ad uno dei personali
contemplati negli artt. 17, 18, 19, abbiano acquistato diritto a
trattamento ordinario di quiescenza, la vedova, in aggiunta al trattamento
ordinario di riversibilità ad essa spettante, consegue la pensione di
guerra.
Se il militare od il civile non abbiano raggiunto il limite di anzianità
per conseguire il trattamento ordinario di quiescenza, alla vedova è
dovuto, in aggiunta alla pensione di guerra, un assegno integratore
commisurato a tanti ventesimi della pensione minima ordinaria di
riversibilità per quanti sono gli anni di servizio utile a pensione.
Nulla è innovato circa il diritto di opzione per la pensione privilegiata
ordinaria contemplata dagli artt. 17, 18 e 19.
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58. La vedova ha diritto alla pensione di guerra se il matrimonio è stato
contratto anteriormente alle ferite o malattie da cui derivò la morte del
militare o del civile. A tale effetto l'infermità non dipendente da causa
violenta esterna si presume contratta per i civili nel giorno dell'evento,
e per i militari nel giorno della prima constatazione, e, in ogni caso,
non oltre il giorno del congedo o del collocamento a riposo.
Quando il matrimonio sia posteriore, ma la richiesta delle pubblicazioni,
in seguito alle quali esso venne celebrato, sia anteriore alla ferita o
malattia, la vedova ha egualmente diritto alla pensione.
Per la vedova del civile morto per la causa di guerra di cui all'art. 10 e
del militare deceduto per causa del servizio di guerra, od attinente alla
guerra ma non provvisti di pensione o di assegno rinnovabile, si considera
tempestivo il matrimonio contratto entro i cinque anni dal giorno
dell'evento per i civili e dalla data dell'invio in congedo o del
collocamento a riposo per i militari, purché non sia durato meno di un
anno, ovvero sia nata prole ancorché postuma.
Se il militare od il civile erano provvisti di pensione o di assegno
rinnovabile, si considera tempestivo il matrimonio in qualunque tempo
contratto, purché sia durato non meno di un anno, ovvero sia nata prole
ancorché postuma.
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(giurisprudenza)
59. La vedova che passi ad altre nozze perde la pensione (40/a). Tuttavia,
quando non vi siano orfani ai quali spetti per riversibilità la pensione,
ha diritto di conseguire un capitale pari a:
sette annualità della pensione vedovile di guerra, contemplate nelle
annesse tabelle G e H (41), se alla data del nuovo matrimonio non abbia
oltrepassato i 25 anni
sei annualità, se alla stessa data abbia oltrepassato i 25, ma non i 30
anni;
cinque annualità, se alla stessa data, abbia oltrepassato i 30, ma non i
35 anni;
quattro annualità, se, alla stessa data, abbia oltrepassato i 35, ma non i
40 anni.
Se la vedova abbia oltrepassato i 40 anni alla data delle nuove nozze o
se, alla stessa data, esistano orfani a cui spetti per riversibilità la
pensione, essa ha diritto a conseguire un capitale pari a tre annualità
della pensione.
Nessun capitale spetta alla vedova, che passi a nuove nozze dopo
oltrepassati i 50 anni.
La domanda per ottenere il capitale di cui sopra deve essere presentata
entro il termine perentorio di 180 giorni dalla data del nuovo matrimonio
o della consegna del libretto di pensione se il matrimonio è avvenuto
anteriormente (42).
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(40/a) La Corte costituzionale, con sentenza 27 giugno-8 luglio 1975, n.
184 (Gazz. Uff. 16 luglio 1957, n. 188) ha dichiarato l'illegittimità
costituzionale dell'art. 59, primo comma, della presente legge e del
corrispondente art. 47, primo comma, L. 18 marzo 1968, n. 313, nella parte
in cui stabiliscono che la vedova che passi ad altre nozze perde la
pensione per il solo fatto del matrimonio anche se il marito non fruisce
di reddito assoggettabile alla imposta complementare.
(41) La tabella H è stata soppressa ed assorbita dalla tabella G per
effetto dell'art. 6, L. 25 gennaio 1962, n. 12, riportata al n. A/VI.
(42) Vedi, anche, l'art. 13, L. 9 novembre 1961, n. 1240 e l'art. 7, L. 25
gennaio 1962, n. 12, riportate, rispettivamente, ai nn. A/V ed A/VI.
Attualmente, a norma dell'art. 9, lett. h), D.P.R. 30 giugno 1955, n.
1544, riportato alla voce Ministero del tesoro, competente alla
liquidazione del capitale di cui al presente articolo, è la Direzione
provinciale del tesoro.
(giurisprudenza)
60. Quando esistano orfani di età minore dei 21 anni ed inoltre nubili, se
donne, alla vedova del militare o del civile è corrisposta la pensione
nella misura indicata dalla annessa tabella I, nei casi in cui sarebbe
stata applicabile la tabella G e nella misura indicata dalla tabella L,
nei casi in cui sarebbe stata applicabile la tabella H.
I figli e le figlie nubili, se maggiorenni, sono equiparati ai minorenni
qualora siano o divengano inabili a qualsiasi proficuo lavoro per una
infermità ascrivibile alla prima categoria dell'annessa tabella A (43).
Anche se non esistano orfani nelle condizioni previste dal presente
articolo, la vedova del militare o del civile può egualmente conseguire la
pensione nella misura indicata dalle tabelle I ed L quando sia o divenga
inabile a qualsiasi proficuo lavoro per una infermità ascrivibile alla
prima categoria della annessa tabella A e risulti in stato di bisogno
(43).
Nel caso che l'invalidità sia temporanea, la pensione viene liquidata in
base alle suddette tabelle I ed L per periodi di tempo non interiori a due
anni né superiori a quattro. La somma dei vari periodi non può eccedere
gli otto anni, al termine dei quali, se l'invalidità permanga, la detta
pensione viene concessa a vita.
L'inabilità a qualsiasi proficuo lavoro della vedova è da considerarsi
presunta al compimento dell'età di 70 anni (44).
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(43) Vedi, ora, per il criterio di valutazione dell'inabilità al lavoro,
l'art. 19, L. 9 novembre 1961, n. 1240, riportata al n. A/V.
(43) Vedi, ora, per il criterio di valutazione dell'inabilità al lavoro,
l'art. 19, L. 9 novembre 1961, n. 1240, riportata al n. A/V.
(44) Le tabelle H ed L, previste nell'articolo, sono state soppresse ed
assorbite rispettivamente dalle tabelle G e I per effetto dell'art. 6, L.
25 gennaio 1962, n. 12, riportata al n. A/VI.
61. Se con la vedova concorra prole al godimento della pensione di guerra,
questa è ulteriormente integrata con un aumento di annue lire 36.000 per
ciascun orfano, finché non compia il 21 anno di età e sia nubile se di
sesso femminile, oppure anche dopo compiuti gli anni 21, purché sia
inabile assolutamente a qualsiasi proficuo lavoro (45).
Qualora la inabilità sia temporanea, si applicano le norme del quarto
comma dell'art. 60.
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(45) Vedi, anche, sull'assegno integratore per gli orfani studenti
universitari, l'art. 3, secondo comma, L. 25 gennaio 1962, n. 12,
riportata al n. A/VI.
(giurisprudenza)
62. I figli e le figlie nubili, minorenni, del militare morto per causa
del servizio di guerra o attinente alla guerra o del civile deceduto per
fatti di guerra contemplati nell'art. 10, qualora siano altresì privi
della madre o questa, per qualunque motivo, non possa conseguire la
pensione o la perda per passaggio a nuove nozze, ovvero venga a mancare
dopo la morte del marito, hanno diritto alla pensione nella misura di
quella vedovile, con i benefici di cui agli articoli 60 e 61 (45/a).
Per il calcolo dell'aumento di cui all'art. 61, il primo orfano non viene
computato.
I figli e le figlie nubili, minorenni, della donna morta per causa del
servizio di guerra o attinente alla guerra o della civile deceduta per i
fatti di guerra contemplati nell'art. 10, qualora siano altresì privi del
padre o questi sia o divenga inabile a qualsiasi proficuo lavoro e risulti
provvisto di un reddito complessivo inferiore alle annue lire 240.000
conseguono lo stesso trattamento previsto nei commi precedenti (45/b)
(46).
Non hanno diritto alla pensione di guerra i figli nati da matrimonio
contratto posteriormente alle ferite o malattie, da cui derivò la morte,
salvo i casi del secondo, terzo e quarto comma dell'art. 58.
Per stabilire l'epoca delle ferite o malattie, si applica la norma del
primo comma dell'art. 58.
Ai fini del presente articolo sono equiparati ai minori gli orfani
maggiorenni, nubili se di sesso femminile, iscritti ad Università o ad
Istituti superiori equiparati, per tutta la durata del corso legale, ma
non oltre il 26 anno di età (46/a).
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(45/a) Con sentenza n. 135 del 16-22 giugno 1971 (Gazz. Uff. 30 giugno
1971, n. 163) la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità
costituzionale dell'art. 62, commi primo e terzo, e dell'art. 63, comma
primo, nella parte in cui dispongono che le orfane hanno diritto alla
pensione solo se nubili.
(45/b) Vedi nota 45/a che precede. La Corte costituzionale con sentenza
20-25 febbraio 1975, n. 37 (Gazz. Uff. 26 febbraio 1975, n. 55) ha
dichiarato l'illegittimità dell'art. 63, comma primo, nella parte in cui
subordina il diritto alla pensione indiretta di guerra dei figli e delle
figlie maggiorenni inabili a qualsiasi proficuo lavoro alla condizione che
siano divenuti tali prima di aver raggiunto la maggiore età o prima della
data di cessazione del diritto del genitore.
(46) Per la valutazione e per il limite massimo del reddito complessivo,
indicato nel comma, vedi, ora gli artt. 7, L. 26 luglio 1957, n. 616, 5,
L. 9 novembre 1961, n. 1240 e 6, L. 25 novembre 1964, n. 1266, riportate,
rispettivamente, ai nn. A/IV, A/V ed A/VII.
(46/a) Comma aggiunto dall'art. 15, L. 18 maggio 1967, n. 318, riportata
al n. A/IX.
(giurisprudenza)
63. Hanno diritto alla pensione, nei casi previsti dal precedente
articolo, anche i figli e le figlie nubili maggiorenni divenuti inabili a
qualsiasi proficuo lavoro per una infermità ascrivibile alla prima
categoria dell'annessa tabella A, prima di avere raggiunto la maggiore età
o prima della data di cessazione del diritto a pensione da parte del
genitore (45/b).
Nei casi di inabilità temporanea si applicano le norme del quarto comma
dell'art. 60.
Gli orfani che abbiano perduto entrambi i genitori per cause di guerra
hanno diritto al cumulo delle due pensioni, compreso l'assegno speciale
temporaneo.
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(45/b) Vedi nota 45/a che precede. La Corte costituzionale con sentenza
20-25 febbraio 1975, n. 37 (Gazz. Uff. 26 febbraio 1975, n. 55) ha
dichiarato l'illegittimità dell'art. 63, comma primo, nella parte in cui
subordina il diritto alla pensione indiretta di guerra dei figli e delle
figlie maggiorenni inabili a qualsiasi proficuo lavoro alla condizione che
siano divenuti tali prima di aver raggiunto la maggiore età o prima della
data di cessazione del diritto del genitore.
(giurisprudenza)
64. I figli legittimati per susseguente matrimonio sono equiparati ai
figli legittimi nel diritto a pensione di guerra.
Sono equiparati ai figli legittimi anche i figli legittimati con decreto,
quelli adottati nelle forme di legge prima dell'evento di servizio o del
fatto di guerra che cagionò la morte del genitore ed i figli naturali
legalmente riconosciuti non oltre il termine di un anno dalla cessazione
dello stato di guerra, ovvero per sentenza purché concepiti prima della
ferita o della malattia da cui derivò la morte del genitore. Se concorrono
con la vedova e con la prole legittima essi sono considerati come orfani
di precedente matrimonio (46/b).
Sono altresì equiparati ai figli legittimi coloro che siano stati
affiliati nelle forme di legge prima dell'evento di servizio e del fatto
di guerra che cagionò la morte dell'affiliante (47).
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(46/b) La Corte costituzionale, con sentenza 5-21 luglio 1988, n. 828
(Gazz. Uff. 27 luglio 1988, n. 30 - Serie speciale), ha dichiarato
l'illegittimità dell'art. 64, comma secondo, limitatamente alle parole
"non oltre il termine di un anno dalla cessazione dello stato di guerra".
(47) Comma aggiunto dall'art. 14, L. 9 novembre 1961, n. 1240.
65. La pensione si perde dagli orfani quando siano giunti all'età
maggiore, salvo il caso di inabilità a qualsiasi proficuo lavoro prevista
dal primo comma dell'art. 63 e dalle figlie anche in età minore, quando
abbiano contratto matrimonio (47/a).
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(47/a) Con sentenza n. 135 del 16-22 giugno 1971 (Gazz. Uff. 30 giugno
1971, n. 163) la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità
dell'art. 65 nella parte in cui dispone che le figlie perdono la pensione
o decadono dal diritto quando contraggono matrimonio.
66. Alla vedova, che viva separata per una ragione qualsiasi da tutti o da
taluno soltanto dei figli dell'ultimo o di precedente matrimonio del
marito deceduto, o da quelli indicati nel secondo comma dell'art. 64, è
devoluta la metà della pensione ad essa spettante a termini dell'art. 55.
L'altra metà è divisa in parti uguali fra tutti i figli che ne abbiano
diritto.
Se esiste un figlio solo, alla vedova vengono devoluti i tre quarti della
pensione, ed il rimanente quarto viene assegnato al figlio.
L'aumento per coesistenza di orfani, di cui all'art. 60, risultante dalla
differenza tra le tabelle I e G, L e H, è devoluto esclusivamente agli
orfani che si trovino nelle condizioni previste dall'articolo stesso (48).
Se la vedova si trova nelle condizioni previste dal terzo comma dell'art.
60, anche l'aumento di cui al comma precedente è ripartito tra la vedova e
gli orfani nelle proporzioni stabilite per la pensione.
L'aumento integratore di cui all'art. 61 è devoluto esclusivamente a
favore dei figli ed in parti uguali fra essi.
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(48) Le tabelle H ed L, previste nel comma, sono state soppresse ed
assorbite, rispettivamente, dalle tabelle G ed I, per effetto dell'art. 6,
L. 25 gennaio 1962, n. 12, riportata al n. A/VI.
67. Se la vedova è privata in tutto o in parte dell'esercizio della patria
potestà, ovvero trascuri di provvedere all'educazione dell'orfano in
corrispondenza ai mezzi di cui può disporre, il Giudice delle tutele, in
applicazione della legge 26 luglio 1929, n. 1397 (49), può determinare la
quota spettante al figlio sulla pensione in misura anche maggiore di
quella stabilita dall'articolo precedente, e può ordinare che sia riscossa
ed erogata a vantaggio dell'orfano dal Comitato provinciale o da alcuni
degli Enti indicati nell'art. 34 della legge predetta.
Il Giudice delle tutele può, in caso che l'orfano sia affidato ad un
Istituto, ordinare che il pagamento della quota, ad esso spettante a
termini della presente legge, sia fatto direttamente all'Istituto.
Lo stesso provvedimento il Giudice delle tutele può adottare quanto
l'orfano sia soggetto a tutela.
Le ordinanze del Giudice delle tutele vengono eseguite a cura degli Uffici
provinciali del tesoro (50).
Resta impregiudicato ogni altro diritto che possa spettare al figlio a
termini degli artt. 147 e 148 del Codice civile.
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(49) Istitutiva dell'Opera nazionale per gli orfani di guerra.
(50) Comma così modificato dall'art. 11, D.P.R. 30 giugno 1955, n. 1544.
Gli uffici provinciali del tesoro hanno assunto la denominazione di
Direzioni provinciali del tesoro per effetto dell'art. 1, co. 1, L. 12
agosto 1962, n. 1290.
68. In caso di morte o di perdita del diritto a pensione della vedova o
degli orfani, la pensione della vedova e le quote degli orfani si
devolvono o si accrescono ai superstiti, salvo le riduzioni previste
dall'art. 61, dal giorno successivo a quello della morte, o dal giorno
della perdita del diritto stesso.
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69. (51-52).
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(51-52) Articolo soppresso dall'art. 12, L. 18 maggio 1967, n. 318,
riportata al n. A/IX. La Corte costituzionale, con sentenza 25-30 gennaio
1980, n. 9 (Gazz. Uff. 6 febbraio 1980, n. 36) ha dichiarato
l'illegittimità costituzionale dell'art. 69, nella parte in cui non ha
previsto, accanto alla vedova, anche il vedovo quale soggetto di diritto
alla riversibilità di pensione di guerra già fruita dal coniuge.
70. In mancanza di diversa disposizione, la pensione e gli assegni
regolati dal presente titolo decorrono dal giorno successivo a quello
della morte o della scomparsa del militare o del civile.
Quando occorre ripartire fra i più aventi diritto una pensione od assegno
conferito a taluno di essi, il riparto decorre dal primo giorno del mese
successivo a quello della domanda.
Nei casi di promozione postuma degli ufficiali delle forze armate, le
competenze relative al nuovo grado sono considerate, ai soli effetti della
liquidazione della pensione o degli assegni, come decorrenti dalla data a
cui è fatta risalire l'anzianità di grado.
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TITOLO IV
Dei diritti dei genitori, dei collaterali e degli assimilati
(giurisprudenza)
71. Quando il militare morto per causa del servizio di guerra o attinente
alla guerra od il civile deceduto per i fatti di guerra contemplati
nell'art. 10 non abbia lasciato vedova o figli con diritto a pensione, la
pensione è concessa:
a) al padre che abbia l'età di anni 58, oppure sia inabile a qualsiasi
proficuo lavoro per una infermità ascrivibile alla prima categoria della
annessa tabella A; nei casi di inabilità temporanea, si applica la norma
del quarto comma dell'art. 60 (53);
b) alla madre vedova;
c) ai fratelli ed alle sorelle nubili, purché minorenni, quando siano
orfani di entrambi i genitori o quando la madre non abbia diritto alla
pensione (53/a).
Tra collaterali la pensione si divide in parti uguali, e quando cessa il
diritto di alcuno di essi la relativa quota si consolida per intero nei
superstiti.
Se il militare od il civile sia rimasto orfano di entrambi i genitori
prima del compimento del 12 anno di età, la pensione in mancanza di altri
aventi diritto, spetta a coloro che abbiano provveduto al mantenimento ed
alla educazione di lui fino alla maggiore età e fino alla chiamata alle
armi, ovvero fino alla data dell'evento dannoso, sempreché si verifichino
nei loro confronti le condizioni previste per i genitori. Quando il
militare o il civile sia rimasto orfano di uno solo dei genitori, la
disposizione di cui al presente comma si applica anche al patrigno od alla
matrigna (54).
La misura della pensione è quella stabilita dalla annessa tabella M quando
la morte del militare sia derivata da ferite, lesioni od infermità,
riportate od aggravate nelle circostanze indicate dal 2 comma dell'art.
26.
Quando si tratti di militare morto per causa di servizio di guerra od
attinente alla guerra in circostanze diverse, oppure di civile deceduto
per i fatti di guerra contemplati nell'art. 10, la pensione è concessa
nella misura stabilita dall'annessa tabella N (55).
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(53) Per il criterio di valutazione dell'inabilità al lavoro, vedi, ora,
l'art. 19, L. 9 novembre 1961, n. 1240, riportata al n. A/V.
(53/a) Con sentenza 21-28 marzo 1969, n. 53 (Gazz. Uff. 2 aprile 1969, n.
85) la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale
degli articoli 71, comma primo, lettera c), 77, comma primo e 84 comma
secondo, della L. 19 agosto 1950, n. 648, limitatamente alle parti in cui
prevedono che la pensione indiretta spetta alle sorelle del militare morto
per causa di servizio di guerra o del civile deceduto per fatto di guerra,
solo in quanto nubili;
ha dichiarato inoltre, in applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo
1953, n. 87, limitatamente alle stesse parti, l'illegittimità
costituzionale degli articoli 64, comma primo, lettera c), 75, comma primo
e 76, comma secondo, della L. 18 marzo 1958, n. 313.
(54) Comma così modificato dall'art. 16, L. 9 novembre 1961, n. 1240.
(55) La tabella N, prevista nel comma, per effetto dell'art. 6, L. 25
gennaio 1962, n. 12, è stata soppressa ed assorbita nella tabella M
allegata alla predetta legge.
(giurisprudenza)
72. Ai genitori in possesso di pensione di guerra è concesso un assegno di
previdenza di annue lire 42.000 (56), quando abbiano raggiunto il 65 anno
di età (57), o, anteriormente, qualora, siano o divengano inabili a
qualsiasi proficuo lavoro e risultino in istato di bisogno (58). L'assegno
può essere congruamente ridotto fino alla metà nei casi di minor bisogno
(59).
------------------------
(56) Vedi anche art. 2, L. 25 gennaio 1962, n. 12, riportata al n. A/VI
che ha disposto un aumento dell'assegno di previdenza di cui al presente
articolo.
(57) Ora sessantesimo anno di età per effetto dell'art. 6, L. 25 gennaio
1962, n. 12.
(58) Per la sussistenza dello stato di bisogno, vedi ora, gli artt. 6, L.
26 luglio 1957, n. 616, 5, L. 9 novembre 1961, n. 1240 e 6, L. 25 novembre
1964, n. 1266.
(59) L'ultimo periodo dell'articolo, relativo alla riduzione dell'assegno,
è stato abrogato dall'art. 5, comma secondo, L. 9 novembre 1961, n. 1240.
(giurisprudenza)
73. Per la concessione della pensione di cui al precedente articolo 71
occorre che ai genitori, collaterali od assimilati siano venuti a mancare,
a causa della morte del militare o del civile, i necessari mezzi di
sussistenza, tenendo conto dell'aiuto che il dante causa ad essi prestava
al momento della morte. Si terrà anche conto dell'aiuto che il figlio
sarebbe stato presumibilmente in grado di prestare ai genitori in
qualsiasi momento futuro.
Si considera che siano venuti meno i necessari mezzi di sussistenza quando
il richiedente risulti non assoggettabile per l'ammontare del suo reddito
complessivo all'imposta complementare ai sensi delle leggi in vigore (60).
------------------------
(60) Così modificato dall'art. 9, L. 18 maggio 1967, n. 318, riportata al
n. A/IX.
74. Quando le condizioni generali per la concessione della pensione si
verifichino posteriormente alla morte del militare o del civile, il
diritto alla pensione viene riconosciuto a decorrere dal giorno in cui
tutte le condizioni prescritte si sono verificate.
La domanda non è ammessa trascorsi i termini di cui al primo e terzo comma
del successivo art. 108.
------------------------
75. Agli effetti della pensione di guerra, in mancanza dei genitori
legittimi, sono equiparati ad essi coloro che abbiano adottato il militare
o il civile nelle forme di legge prima dell'evento che ne cagionò la
morte.
In mancanza degli adottanti, sono equiparati ai genitori legittimi coloro
che, prima dell'evento di guerra, lo abbiano riconosciuto come proprio
figlio naturale e, in tal caso, per la madre lo stato di nubile tiene
luogo di quello vedovile.
Se entrambi i genitori abbiano riconosciuto il figlio naturale, la
pensione viene liquidata a quello che si trova nelle condizioni prescritte
per conseguirla, ovvero viene divisa in parti uguali, ove risulti che
ambedue vi abbiano diritto.
Se i genitori contraggono matrimonio dopo il decesso del militare o del
civile già da entrambi legalmente e tempestivamente riconosciuto, sono
considerati, agli effetti della pensione di guerra, come genitori di un
figlio legittimato.
In mancanza degli adottanti e dei genitori naturali di cui ai precedenti
commi, sono equiparati ai genitori legittimi coloro che abbiano affiliato
il militare od il civile, nelle forme di legge, prima dell'evento che ne
cagionò la morte (61).
------------------------
(61) Articolo così sostituito dall'art. 18, L. 9 novembre 1961, n. 1240.
(giurisprudenza)
76. Alla madre vedova è equiparata quella che, alla data del decesso del
figlio, viveva effettivamente separata dal marito, anche se di seconde
nozze, senza riceverne gli alimenti.
Ove il marito sia il padre del militare o del civile defunto e possegga i
requisiti di legge per conseguire la pensione, questa viene divisa in
parti eguali fra i genitori.
Quando, ferme restando le altre condizioni, la separazione fra i coniugi
avvenga posteriormente alla morte del militare o del civile, alla madre
spetta la metà della pensione già attribuita al padre o che potrebbe a
questo spettare.
In caso di morte di uno dei genitori, la pensione si consolida per intero
nel superstite.
È equiparata alla madre vedova quella che sia passata a nuove nozze prima
della morte del figlio, ove il marito sia o divenga inabile a proficuo
lavoro per una infermità ascrivibile alla prima categoria dell'annessa
tabella A, anche temporaneamente, nel qual caso si applicano le norme del
quarto comma dell'art. 60 (62) (62/a).
------------------------
(62) Per il criterio di valutazione dell'inabilità al lavoro, vedi, ora,
l'art. 19, L. 9 novembre 1961, n. 1240. Vedi nota 53/a all'art. 71.
(62/a) La Corte costituzionale, con sentenza 27 giugno-9 luglio 1974, n.
221 (Gazz. Uff. 17 luglio 1974, n. 187) ha dichiarato l'illegittimità
costituzionale dell'art. 76, ultimo comma nella parte in cui non riconosce
il diritto alla pensione indiretta di guerra alla madre passata a nuove
nozze successivamente alla morte del figlio.
(giurisprudenza)
77. Ai fratelli e alle sorelle nubili, minorenni, sono equiparati i
fratelli e le sorelle nobili maggiorenni, che, alla data del decesso del
militare o del civile, siano inabili a qualsiasi proficuo lavoro per una
infermità ascrivibile alla prima categoria dell'annessa tabella A; o che
siano divenuti tali anche dopo la suddetta data, ma prima di raggiungere
la maggiore età o prima del giorno dal quale dovrebbe devolversi in loro
favore la pensione già liquidata al padre o alla madre (62).
Nel caso di inabilità temporanea, si applicano le norme del quarto comma
dell'art. 60 (62/b).
------------------------
(62) Per il criterio di valutazione dell'inabilità al lavoro, vedi, ora,
l'art. 19, L. 9 novembre 1961, n. 1240. Vedi nota 53/a all'art. 71.
(62/b) La Corte costituzionale con sentenza 20-25 febbraio 1975, n. 36
(Gazz. Uff. 26 febbraio 1975, n. 55) ha dichiarato l'illegittimità
costituzionale dell'art. 77, limitatamente alla parte in cui subordina il
diritto alla pensione indiretta di guerra dei fratelli e sorelle
maggiorenni comunque inabili a qualsiasi proficuo lavoro alla condizione
che l'inabilità sussiste alla data del decesso del militare o del civile o
che divengano inabili anche dopo tale data, ma prima di raggiungere la
maggiore età o prima del danno dal quale dovrebbe devolversi in loro
favore la pensione già liquidata al padre o alla madre.
(giurisprudenza)
78. Ai genitori del militare o del civile morto lasciando vedova o prole
con diritto a pensione, è concessa una pensione speciale, pari ad un terzo
di quella stabilita dall'art. 71, purché sussistano le altre condizioni
prescritte dall'art. 73.
La pensione suddetta non è cumulabile con altra pensione che possa
spettare a termini dell'art. 71; non è soggetta alla riduzione, di cui
all'art. 73; è soggetta all'aumento per cessato godimento di pensione da
parte della vedova e della prole del militare o del civile, e rimane
integra anche quando sia stata, da parte degli altri aventi diritto,
esercitata l'opzione per l'indennità secondo gli artt. 11 e successivi.
------------------------
79. Il genitore che abbia perduto più figli militari per causa del
servizio di guerra od attinente alla guerra ed anche, se civili, per i
fatti di guerra contemplati nell'art. 10, consegue, a prescindere dall'età
e dalle condizioni economiche, la pensione più favorevole che gli compete.
Oltre tale pensione compete anche un aumento da calcolarsi in base alla
pensione più favorevole che spetterebbe in applicazione delle tabelle
sulle pensioni di guerra, compreso l'assegno speciale temporaneo, nella
misura del 30 per cento se i figli morti siano due, del 60 per cento se
siano tre e del 100 per cento se siano più di tre.
Ai collaterali ed agli assimilati, che si trovino nelle condizioni
previste dall'art. 73, spetta la pensione nella misura più favorevole
senza il beneficio di cui sopra.
------------------------
80. Il genitore che abbia perduto più figli militari o civili per cause di
guerra ed inoltre uno o più figli militari per causa di servizio
ordinario, consegue lo stesso trattamento di cui all'articolo precedente.
Nel caso che uno soltanto dei figli sia morto per causa di guerra, la
concessione è peraltro subordinata alle condizioni generali prescritte
dagli artt. 71 e 73.
Qualora la pensione che compete per il figlio morto a causa del servizio
ordinario sia più favorevole, viene liquidata dall'Amministrazione di
appartenenza, mentre gli aumenti previsti dall'articolo precedente sono
liquidati dal Ministero del tesoro.
------------------------
(giurisprudenza)
81. Il genitore che per la morte di uno o più figli sia rimasto totalmente
privo di prole consegue, finché duri tale situazione, la pensione più
favorevole che gli compete in base alle tabelle M, N, O e P, compreso
l'assegno speciale temporaneo, aumentata della metà (63).
Se abbia perduto l'unico figlio spetta lo stesso trattamento di cui al
comma precedente, a prescindere dall'età e dalle condizioni economiche.
L'aumento è cumulabile con quello contemplato nell'art. 79.
------------------------
(63) Le tabelle N e P, previste nel comma, per effetto dell'art. 6, L. 25
gennaio 1962, n. 12, riportata al numero A/VI, sono state soppresse ed
assorbite, rispettivamente nelle tabelle M ed O allegate alla predetta
legge.
82. Ai genitori collaterali ed assimilati del militare o del civile che si
trovino nelle condizioni di cui al primo comma dell'art. 73 ed inoltre
siano inabili a qualsiasi proficuo lavoro per una infermità ascrivibile
alla prima categoria dell'annessa tabella A (64), è concessa la pensione
nella misura indicata dall'annessa tabella O nei casi in cui sarebbe stata
applicabile la tabella M e nella misura indicata dalla tabella P nei casi
in cui sarebbe stata applicabile la tabella N (64/a).
Nei casi di cui all'art. 78, si applica la riduzione prevista dal primo
comma dell'articolo stesso.
L'inabilità a qualsiasi proficuo lavoro è da considerarsi presunta al
compimento dell'età di 70 anni.
------------------------
(64) Per il criterio di valutazione dell'inabilità al lavoro, vedi ora,
l'art. 19, L. 9 novembre 1961, n. 1240, riportata al n. A/V.
(64/a) Le tabelle N e P, previste nel comma, per effetto dell'art. 6, L.
25 gennaio 1962, n. 12, riportata al n. A/VI, sono state soppresse ed
assorbite, rispettivamente, nelle tabelle M ed O allegate alla predetta
legge.
83. La pensione di guerra si perde dalla madre e dalle sorelle che
contraggono matrimonio, o dai fratelli e dalle sorelle, che raggiungono
gli anni 21, salvo il caso di cui all'art. 77.
Nel calcolare l'età del padre e dell'assimilato, ai soli effetti dell'art.
71, la frazione di anno si considera come anno intero, se eccede i sei
mesi e si trascura, se è uguale o inferiore ai sei mesi.
------------------------
84. Ove i genitori o gli assimilati del militare o del civile siano
entrambi viventi all'atto in cui sorge il diritto alla pensione di guerra,
questa, in caso di morte di uno di essi, si consolida nel superstite.
La stessa pensione si devolve a favore dei collaterali del militare o del
civile quando divengano orfani e siano minorenni o inabili, a qualsiasi
lavoro proficuo ed, inoltre, nubili se sorelle (64/b).
------------------------
(64/b) Vedi nota 53/a all'art. 71.
TITOLO V
Riversibilità dei soprassoldi annessi alle medaglie al valor militare (65)
85. Il soprassoldo di medaglia al valore per fatto di guerra si devolve
per intero alla vedova ed agli orfani secondo le norme di cui al titolo
III della presente legge.
------------------------
(65) I soprassoldi annessi alle medaglie al valor militare hanno assunto
la denominazione di "assegni" per effetto dell'art. 1, L. 5 marzo 1961, n.
212, riportata alla voce Onorificenze.
86. Quando il decorato sia morto senza lasciare vedova ed orfani con
diritto a soprassoldo, questo spetta ai genitori, collaterali ed
assimilati, nell'ordine stabilito dall'art. 71 e con le norme degli artt.
75, 76, 83 e 84.
------------------------
86-bis. I congiunti dei decorati di medaglia al valor militare che
presentino la domanda per conseguire ai sensi dei precedenti artt. 85 ed
86, la riversibilità del relativo assegno oltre il termine di un anno
dalla trascrizione dell'atto di morte del decorato nei registri di stato
civile, o dalla partecipazione della dichiarazione di irreperibilità al
Comune dell'ultimo domicilio, conseguono il beneficio a decorrere dal
primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della
domanda (66).
------------------------
(66) Articolo aggiunto per effetto dell'art. 20, L. 9 novembre 1961, n.
1240.
87. Per concedere la riversibilità del soprassoldo di cui ai precedenti
artt. 85 e 86 è necessario accertare, di intesa con la competente
Amministrazione militare, se colui il quale è autorizzato a fregiarsi
della decorazione sia immune da gravi carichi penali e morali.
------------------------
88. La perdita o la sospensione del diritto a fregiarsi delle medaglie al
valor militare comporta, in ogni caso, la perdita o la sospensione del
relativo soprassoldo.
Nei casi di cui al precedente comma la riversibilità del soprassoldo è
ammessa su domanda, a favore delle persone di famiglia per le quali la
riversibilità è consentita dalle disposizioni vigenti in caso di decesso
del decorato.
------------------------
89. Il ripristino del diritto a fregiarsi delle medaglie al valor militare
comporta la riattivazione del pagamento al decorato del soprassoldo, dalla
data in cui il ripristino ha effetto, verso contemporanea cessazione ed
imputazione delle somme eventualmente corrisposte a favore dei congiunti.
------------------------
90. Di tutti i provvedimenti che abbiano, comunque, influenza sul
pagamento del soprassoldo annesso alle medaglie al valor militare di cui
sono insigniti i militari in congedo e gli estranei alle forze militari,
l'Amministrazione competente dà notizia al Ministero del tesoro, per gli
eventuali provvedimenti di sua competenza.
La cessazione o la riattivazione del pagamento del soprassoldo deve sempre
avere la stessa decorrenza della perdita, della sospensione o del
riacquisto.
------------------------
TITOLO VI
Perdita, sospensione e revoca delle pensioni e degli assegni
91. (66/a).
------------------------
(66/a) Con sentenza n. 113 del 2-19 luglio 1968 (Gazz. Uff. 20 luglio
1968, n. 184) la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità
costituzionale del presente articolo.
(giurisprudenza)
92. La moglie, i figli, i genitori, i collaterali e gli assimilati del
militare morto per causa del servizio di guerra o attinente alla guerra e
del civile deceduto per i fatti di guerra contemplati nell'art. 10, i
quali siano incorsi in una condanna, che importi l'interdizione perpetua
dai pubblici uffici, perdono il diritto a conseguire o godere la pensione
o l'assegno. Nel caso di condanna che importi l'interdizione temporanea
dai pubblici uffici, l'esercizio del diritto è sospeso durante
l'espiazione della pena, nonché durante il periodo dell'interdizione ad
essa connessa.
Perde, altresì il diritto a conseguire o godere la pensione la vedova del
militare o del civile, che eserciti pubblicamente il meretricio o abbia
riportata condanna per lenocinio.
Nei casi di perdita definitiva o temporanea del diritto da parte del
militare o del civile, al coniuge e alla prole viene liquidata la quota di
pensione o di assegno a cui avrebbe avuto diritto se il militare o il
civile fosse morto.
Nel caso di perdita definitiva o temporanea del diritto da parte del
coniuge, di taluno dei figli, dei genitori dei collaterali e degli
assimilati del militare o del civile, la pensione o l'assegno vengono
devoluti agli altri aventi diritto, come se chi ha perduto definitivamente
o temporaneamente il diritto fosse morto (66/b).
------------------------
(66/b) Con sentenza n. 147 del 18-30 giugno 1971 (Gazz. Uff. 7 luglio
1971, n. 170) la Corte costituzionale ha così disposto:
"a) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 92, primo comma,
della L. 10 agosto 1950, n. 648, recante "Riordinamento delle disposizioni
sulle pensioni di guerra'';
b) ai sensi dell'art. 27 della L. 11 marzo 1953, n. 87, dichiara
l'illegittimità costituzionale di tutti gli altri commi del predetto art.
92".
93. Il diritto a pensione, assegno od indennità che sia stato perduto
definitivamente per una qualunque delle cause contemplate dai precedenti
articoli, può essere ripristinato quando sia intervenuta amnistia, grazia
o riabilitazione.
Quando il diritto sia stato semplicemente sospeso per condanna a pena che
importi interdizione temporanea dai pubblici uffici, il godimento della
pensione o dell'assegno è ripristinato non appena espiata la pena e
cessata la interdizione.
Ripristinato il diritto del titolare, cessano in tutti i casi di aver
effetto i provvedimenti per la devoluzione della pensione o dell'assegno a
favore degli altri aventi diritto.
------------------------
94. Durante l'espiazione di qualsiasi pena restrittiva della libertà
personale di durata superiore ad un anno, derivante da condanna che non
importi perdita della pensione e dell'assegno già conseguiti dal militare
o dal civile, gli assegni stessi sono soggetti alla ritenuta della metà.
Se il condannato ha moglie, dalla quale non sia separato con sentenza
passata in giudicato, ovvero ha figlie nubili o figli minorenni celibi a
suo carico, la ritenuta è soltanto di un terzo e la quota residua viene
ripartita nelle proporzioni stabilite dall'art. 142 del regolamento
approvato con regio decreto 5 settembre 1895, numero 603 (67).
Se il condannato è il coniuge o uno dei figli, dei genitori, dei
collaterali o degli assimilati, la pensione o l'assegno si devolve,
durante l'espiazione della pena, agli altri aventi diritto, ai quali
spetterebbe qualora egli fosse morto.
------------------------
(67) Riportato alla voce Pensioni civili, militari e di guerra: pensioni
dei dipendenti statali.
95. Chi acquista o ha acquistato per propria volontà una cittadinanza
straniera, decade dal diritto a conseguire od a godere pensioni, assegni o
indennità di guerra.
I minori che abbiano acquistato una cittadinanza straniera col concorso
della volontà propria o di quella del genitore esercente la patria potestà
o del tutore, decadono in ogni caso dal diritto a conseguire od a godere
pensioni, assegni o indennità di guerra se, al raggiungimento della
maggiore età, conservino, tacitamente o per espressa dichiarazione di
volontà, la cittadinanza straniera.
------------------------
(giurisprudenza)
96. Le disposizioni di cui al precedente articolo non si applicano:
a) a coloro che, già residenti all'estero, siano rimpatriati per compiere
il servizio militare durante la guerra in cui riportarono l'invalidità;
b) a chi abbia acquistato la cittadinanza di uno Stato estero la cui
legislazione permetta la conservazione della cittadinanza italiana;
c) a chi abbia acquistato la cittadinanza di uno Stato estero la cui
legislazione ne permetta la perdita senza condizionarla in nessun caso ad
autorizzazione o ad altro atto di autorità;
d) a chi non aveva la cittadinanza italiana al momento della concessione
del beneficio;
e) a chi, risiedendo stabilmente all'estero per ragioni di lavoro, abbia
dovuto acquistare la cittadinanza straniera per ottenere il posto di
lavoro (68).
------------------------
(68) Lettera aggiunta per effetto dell'art. 21, L. 9 novembre 1961, n.
1240.
97. Il diritto a pensione, assegno od indennità, che sia stato perduto in
applicazione dell'art. 95 può essere ripristinato qualora l'interessato
provi di aver riacquistato la cittadinanza italiana.
Il ripristino ha effetto dal giorno della pronuncia del relativo
provvedimento da parte della competente autorità italiana.
------------------------
(giurisprudenza)
98. I provvedimenti concessivi di pensione di guerra possono essere, in
qualsiasi tempo, revocati o modificati quando:
a) vi sia stato errore di fatto o sia stato omesso di tener conto di
elementi risultanti dallo stato di servizio;
b) vi sia stato errore nel calcolo della pensione, assegno o indennità,
nell'applicazione delle tabelle che stabiliscono l'ammontare delle
pensioni, assegni od indennità;
c) siano stati rinvenuti documenti nuovi dopo la emissione del decreto;
d) la liquidazione sia stata effettuata od il decreto sia stato emesso
sulla base di documenti falsi.
Nei casi di revoca per dolo, la soppressione della pensione o dell'assegno
ha effetto dal giorno della concessione; negli altri casi, la soppressione
o la riduzione hanno effetto dal giorno della denuncia al Comitato di
liquidazione ai sensi dell'art. 110 della presente legge.
Agli effetti dell'applicazione del presente articolo, gli interessati già
provvisti di pensione o di assegno e quelli per i quali siano già eseguiti
accertamenti sanitari potranno essere sottoposti a nuova visita sanitaria;
ma perché possa farsi luogo a revoca od a riduzione della pensione o
dell'assegno è sempre necessario il parere della Commissione medica
superiore di cui al successivo art. 104, previa visita diretta.
A chiunque, senza giustificato motivo, rifiuti di presentarsi alle visite
di cui al precedente comma o non si presenti nel tempo assegnatogli, la
pensione o l'assegno saranno sospesi e non potranno essere ripristinati
sino a quando l'invalido non si sia presentato.
Il miglioramento clinico conseguito per cure effettuate dall'invalido
successivamente all'ammissione vitalizia al diritto pensionistico di
guerra non può mai costituire motivo di modificazione dei trattamento di
pensione, né di riduzione o soppressione di assegni, salvo quanto disposto
dal precedente art. 44 per i casi di revoca o sospensione del trattamento
di incollocabilità (69).
------------------------
(69) L'articolo, modificato dall'art. 1, L. 27 ottobre 1957, n. 1028, è
stato così modificato dall'art. 22, L. 9 novembre 1961, n. 1240.
TITOLO VII
Procedura per la liquidazione e la revoca delle pensioni e degli assegni
99. Le pensioni, gli assegni e le indennità previsti dalla presente legge
sono liquidati dal Ministro per il tesoro.
Al Ministro medesimo spetta di provvedere alla liquidazione ed al riparto
delle pensioni, assegni od indennità anche per la quota che debba far
carico ad altri Enti, in concorso con lo Stato, i quali, pertanto, non
possono eseguire alcun pagamento se non in base al provvedimento del
Ministro suddetto, notificato nelle forme di legge.
Il Ministro delibera su proposta del Comitato di liquidazione, nominato
con decreto del Capo dello Stato, udito il Consiglio dei Ministri e
composto di un presidente di sezione della Corte dei conti, che lo
presiede, e di un numero di membri da trentacinque a settantasei, a
seconda delle esigenze delle sue funzioni.
I membri del Comitato sono scelti tra gli appartenenti alle seguenti
categorie, anche se a riposo: magistrati dell'ordine giudiziario con
funzioni non inferiori a quelle di magistrato di Corte d'appello o
equiparati, magistrati del Consiglio di Stato e della Corte dei conti con
funzioni non inferiori a quelle di referendario, ufficiali generali e
superiori medici, professori ordinari straordinari e liberi docenti di
Università - a preferenza delle Facoltà di medicina - direttori generali o
equiparati e funzionari di qualifica immediatamente inferiore.
Il Ministro per il tesoro designa non oltre dieci membri anche al di fuori
delle categorie suindicate, su proposta dell'Associazione nazionale
mutilati ed invalidi di guerra; designa, altresì, sei membri su proposta
dell'Associazione nazionale famiglie dei caduti in guerra, tre membri su
proposta dell'Associazione nazionale vittime civili di guerra, un membro
appartenente alla categoria degli invalidi per la lotta di liberazione, un
membro scelto fra i congiunti dei caduti per la lotta di liberazione e non
più di quindici membri scelti fra i funzionari, in attività di servizio o
a riposo, della carriera direttiva dei servizi amministrativi del
Ministero del tesoro, con qualifica non inferiore a quella di ispettore
generale.
È in facoltà del Ministro per il tesoro di affidare le funzioni di vice
presidente del Comitato a tre membri di esso, scelti tra i magistrati in
servizio della Corte di cassazione, del Consiglio di Stato e della Corte
dei conti, con funzioni non inferiori a quelle di consigliere od
equiparati.
Tutti i membri durano in carica due anni e possono essere riconfermati.
I membri del Comitato di liquidazione non possono essere nominati o
confermati nell'incarico quando abbiano superato il 75 anno di età.
Alla direzione della segreteria del Comitato è preposto un funzionario del
Ministero del tesoro con qualifica non inferiore a quella di direttore di
divisione (70).
------------------------
(70) Articolo così sostituito prima dall'art. 35, L. 9 novembre 1961, n.
1240 e poi dall'art. 17, L. 18 maggio 1967, n. 318, riportata al n. A/IX.
100. Il Comitato di liquidazione può funzionare anche suddividendosi in
sezioni.
Le sezioni decidono con l'intervento di un numero di votanti non inferiore
a cinque, di cui almeno due magistrati della Corte dei conti ed un
sanitario e sono costituite in modo che vi possa intervenire almeno uno
dei membri nominati su proposta delle Associazioni di cui all'articolo 99.
Le sezioni sono presiedute dal presidente o dai vice presidenti. Il
presidente del Comitato può tuttavia, in relazione alle esigenze di
servizio, conferire annualmente l'incarico di presiedere alle singole
sezioni a non oltre dodici membri, scelti tra i magistrati in servizio o a
riposo della Corte di cassazione, del Consiglio di Stato e della Corte dei
conti, con funzioni non inferiori a quelle di consigliere o equiparati.
Alle adunanze di ciascuna sezione assiste, in qualità di segretario, un
funzionario nominato con decreto del Ministro per il tesoro, su proposta
del presidente del Comitato.
Spetta al Ministro per il tesoro provvedere, con suo decreto,
all'approvazione delle norme relative al funzionamento ed alla procedura
del Comitato di liquidazione.
Il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per il
tesoro, stabilisce l'indennità mensile spettante al presidente ed ai vice
presidenti del Comitato di liquidazione nonché ai magistrati incaricati di
presiedere alle sezioni.
In aggiunta al normale gettone di presenza ai componenti del Comitato è
dovuta una indennità integrativa per ogni pratica esaminata definita, di
cui ciascun componente del Comitato sia stato relatore. Per l'intervento
alle adunanze, al segretario del Comitato è dovuta, in aggiunta al normale
gettone di presenza, una indennità integrativa per ogni pratica definita
nell'adunanza cui si riferisce il gettone medesimo.
Il Ministro per il tesoro stabilisce, con proprio decreto, le misure delle
indennità di cui al precedente comma.
L'articolo 36 della legge 9 novembre 1961, n. 1240, è abrogato (70/a).
------------------------
(70/a) Così sostituito dall'art. 18, L. 18 maggio 1967, n. 318, riportata
al n. A/IX.
(giurisprudenza)
101. Il procedimento per la liquidazione si inizia a domanda
dell'interessato o di ufficio.
La domanda, diretta al Ministro per il tesoro, è esente da tassa di bollo,
salvo che abbia per oggetto la concessione della pensione o dell'assegno
di riversibilità ordinaria regolato dall'articolo 69. Anche i documenti
relativi alla domanda sono esenti da tassa di bollo, e la legalizzazione
delle copie degli atti dello stato civile viene eseguita gratuitamente.
------------------------
102. Il procedimento per la liquidazione si inizia d'ufficio quando la
ferita, lesione o infermità, riportata dal militare sia stata riconosciuta
dipendente da causa di servizio dalle competenti autorità amministrative e
sanitarie.
In tal caso, se il militare al termine della eventuale degenza ospedaliera
o della licenza di convalescenza è giudicato inidoneo a qualsiasi
servizio, perché affetto da menomazioni che lasciano presumere diritto a
pensione od assegno di guerra, l'ospedale o l'istituto che effettua la
visita di controllo deve rimettere d'ufficio la rispettiva pratica
sanitaria alla competente Commissione medica per le pensioni di guerra per
gli accertamenti sanitari. Contemporaneamente il militare è inviato in
licenza speciale in attesa del trattamento di quiescenza.
------------------------
(giurisprudenza)
103. Gli accertamenti sanitari relativi alle cause ed all'entità delle
menomazioni dell'integrità fisica del militare o del civile vengono
eseguiti mediante visita diretta da parte di una Commissione composta di
ufficiali medici di cui almeno un ufficiale superiore con funzioni di
presidente, di medici appartenenti al personale civile dello Stato, di
ruolo o a contratto, e di sanitari civili scelti fra quelli designati
dalla Associazione nazionale famiglie dei caduti in guerra, nonché di un
sanitario avente la qualifica di mutilato o di invalido per la lotta di
liberazione, di uno avente la qualifica di partigiano combattente e di uno
designato dall'Associazione nazionale vittime civili di guerra.
Nel caso in cui gli accertamenti sanitari riguardino ex deportati di sesso
femminile, della Commissione medica di cui al precedente comma farà parte,
altresì, un sanitario specialista in ginecologia (71).
La Commissione giudica con l'intervento di tre membri di cui almeno uno
militare con funzioni di presidente.
Di essa deve sempre far parte uno dei medici civili designati
dall'Associazione nazionale fra i mutilati e invalidi di guerra.
Il Ministro per il tesoro, con suo decreto, d'intesa con il Ministro per
la difesa, determina le sedi delle Commissioni e ne nomina i componenti,
di concerto con i Ministri interessati.
Qualora il militare od il civile da sottoporre a visita sia internato in
manicomio, la Commissione può pronunciare il suo parere in base ad un
certificato del direttore dello stabilimento.
La Commissione redige un verbale della visita eseguita formulando il
proprio giudizio diagnostico e procedendo alla classificazione
dell'invalidità secondo le annesse tabelle.
Il componente della Commissione eventualmente dissenziente dichiara nel
verbale i motivi del dissenso.
Un estratto del verbale viene consegnato all'interessato, che deve
dichiarare se accetta il parere.
Ai lavori di segreteria della Commissione si provvede con personale
dipendente dai Ministeri della difesa e del tesoro (72).
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(71) Comma inserito per effetto dell'art. 23, L. 9 novembre 1961, n. 1240.
(72) Comma aggiunto per effetto dell'art. 23, L. 9 novembre 1961, n. 1240.
(giurisprudenza)
104. Il parere della Commissione, qualora non sia accettato
dall'interessato, è sottoposto alla revisione di una Commissione superiore
nominata dal Ministro per il tesoro, d'intesa con il Ministro per la
difesa, composta di ufficiali generali e superiori medici del servizio
permanente o delle categorie in congedo di cui almeno due docenti
universitari nella specialità relativa alle lesioni o infermità in esame,
nonché di un sanitario avente la qualifica di mutilato od invalido per la
lotta di liberazione e di uno avente la qualifica di partigiano
combattente. Per i docenti universitari è sufficiente il grado di
capitano.
Un quarto degli ufficiali medici predetti è scelto fra quelli proposti
dall'Associazione nazionale fra i mutilati ed invalidi di guerra,
dall'Associazione nazionale famiglie dei caduti di guerra e
dall'Associazione nazionale vittime civili di guerra.
Gli ufficiali in congedo saranno richiamati in servizio per l'espletamento
del loro incarico. La relativa spesa per stipendi ed indennità graverà sul
bilancio delle pensioni.
La Commissione è presieduta da un ufficiale generale medico.
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(giurisprudenza)
105. La Commissione medica superiore può funzionare anche suddividendosi
in Sottocommissioni, presiedute ciascuna dal presidente o dall'ufficiale
più elevato in grado o più anziano, e decide con l'intervento di non meno
cinque membri, fra i quali almeno uno dei designati dall'Associazione
nazionale dei mutilati ed invalidi di guerra, uno dei designati
dall'Associazione nazionale famiglie dei caduti in guerra, uno dei
designati dall'Associazione nazionale vittime civili di guerra ed uno
avente la qualifica di mutilato o di invalido per la lotta di liberazione
o di partigiano combattente.
Essa esprime di regola il proprio parere sui documenti; ma qualora lo
ritenga opportuno e sempre, quando vi sia stato dissenso nella Commissione
di cui all'art. 103, esprime il suo giudizio dopo la visita diretta
dell'interessato. La Commissione può delegare per la visita uno dei suoi
membri o un'autorità sanitaria locale.
La Commissione dà inoltre parere ogni qualvolta ne sia richiesta dal
Ministro per il tesoro.
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(giurisprudenza)
106. Le ferite, lesioni o infermità dalle quali sia derivata l'invalidità
o la morte del militare o del civile debbono essere constatate dagli Enti
sanitari o dalle altre competenti autorità militari o civili, in ogni caso
non oltre i cinque anni dalla cessazione del servizio di guerra o
attinente alla guerra oppure dagli eventi bellici indicati nell'art. 10.
Per i minori e i dementi il termine predetto rimane sospeso finché duri la
incapacità giuridica.
Nei confronti degli ex internati militari e degli ex deportati per ragioni
politiche, razziali, religiose ed ideologiche la constatazione sanitaria
di cui al precedente comma è validamente eseguita in qualunque momento
anche se trattisi di malattia manifestatasi dopo la scadenza del suddetto
termine di cinque anni, purché per le sue peculiari caratteristiche
cliniche possa causalmente e direttamente collegarsi alle pregresse
condizioni particolari dello stato di cattività sofferto.
Per gli invalidi affetti da parkinsonismo conseguente ad una infezione
encefalitica che risulti contratta in modo non dubbio durante il servizio
di guerra o attinente alla guerra, o comunque in occasione della guerra, o
conseguente ad altre cause di servizio alle quali il parkinsonismo sia
direttamente riportabile, il termine di cui al primo comma è di anni dieci
(73).
Qualora il decesso del militare sia avvenuto in azioni belliche o durante
la prigionia o l'internamento presso il nemico, è sufficiente a darne
prova, agli effetti della presente legge, la partecipazione rilasciata
dalla competente Amministrazione, ferme restando, per quanto riguarda le
cause di morte, le presunzioni di cui agli artt. 2, 3, 4 della presente
legge.
Nei casi di scomparsa del militare, la prova è data mediante una
dichiarazione di irreperibilità, che deve essere redatta dalla competente
autorità, appena trascorsi i termini stabiliti nell'art. 7, e trasmessa al
sindaco del Comune di ultimo domicilio dello scomparso, per la consegna
agli interessati. Dalla dichiarazione deve risultare il giorno della
presunta morte.
Per i civili la scomparsa è accertata mediante atto giudiziale di
notorietà, senza pregiudizio degli ordinari mezzi di prova. Lo stesso
procedimento può essere seguito per i militari, quando non sia possibile
ottenere la dichiarazione di irreperibilità.
La pensione o l'assegno decorre dal giorno successivo a quello della
presunta morte.
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(73) Gli attuali commi primo, secondo e terzo hanno sostituito
l'originario primo comma per effetto dell'art. 24, L. 9 novembre 1961, n.
1240, riportata al n. A/V. Vedi, anche, l'art. 31 di detta legge.
(giurisprudenza)
107. Le domande per conseguire il trattamento pensionistico sono ammesse
senza limite di tempo purché si verifichino le condizioni stabilite
all'art. 106 e successive modificazioni (74).
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(74) Così sostituita dall'art. 25, L. 9 novembre 1961, n. 1240, riportata
al n. A/V. Vedi, anche, l'art. 31 di detta legge.
(giurisprudenza)
108. Il militare che presenti la domanda dopo un anno dalla effettiva
cessazione del servizio od il civile dalla data dell'evento dannoso, sono
ammessi a godere della pensione o dell'assegno dal primo giorno del mese
successivo a quello della presentazione della domanda.
I congiunti dei militari o dei civili, deceduti o dispersi a causa della
guerra, che presentino la domanda trascorso un anno dalla trascrizione
dell'atto di morte nei registri di stato civile o dalla partecipazione
della dichiarazione di irreperibilità al Comune dell'ultimo domicilio,
conseguono il trattamento pensionistico di guerra dal primo giorno del
mese successivo a quello della presentazione della domanda.
Nei casi in cui le condizioni di età o di incapacità a qualsiasi proficuo
lavoro per il padre e per l'assimilato e di vedovanza per la madre e per
l'assimilata, si verifichino dopo la morte o la scomparsa del militare o
del civile, il computo dell'anno di cui al precedente comma si effettua a
decorrere dal verificarsi di tali avvenimenti.
Quando le condizioni previste dall'art. 73 si verifichino dopo la morte o
la scomparsa del militare o del civile, nei confronti del genitore,
dell'assimilato o del collaterale il suddetto termine di un anno decorre
dal verificarsi di tali condizioni (75).
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(75) L'articolo, modificato dall'art. 2, L. 10 maggio 1955, n. 491, è
stato così sostituito dall'art. 26, L. 9 novembre 1961, n. 1240, riportata
al n. A/V. Vedi anche l'art. 31 di quest'ultima legge.
109. Quando il Ministro per il tesoro, per insufficiente documentazione o
per altro motivo, non ritenga di poter deliberare definitivamente sulla
concessione della pensione o dell'assegno da conferire, può procedere a
liquidazione provvisoria allo stato degli atti.
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(giurisprudenza)
110. Nel caso di perdita, di sospensione o di riduzione della pensione o
dell'assegno per condanna penale, il Ministro per il tesoro provvede, dopo
la passata in giudicato la sentenza, a sopprimere, sospendere o ridurre
gli assegni già liquidati.
Nel caso di perdita per condotta immorale della vedova ai termini
dell'art. 92, comma terzo, e nei casi di cui all'art. 98, il Ministro del
tesoro provvede alla revoca totale o parziale della pensione od assegno,
su proposta del Comitato di liquidazione riunito in turno speciale, del
quale devono far parte almeno due membri della Corte dei conti ed un
rappresentante delle Associazioni interessate di cui all'art. 99, quinto
comma.
Nell'ipotesi di cui al precedente comma, il Ministro per il tesoro, dopo
raccolte le necessarie informazioni e su denuncia del Procuratore generale
della Corte dei conti, trasmette al Comitato di liquidazione, costituito
in turno speciale, una relazione motivata con i documenti su cui si fonda
e provvede all'immediata sospensione dei pagamenti già autorizzati.
Copia della relazione medesima deve essere notificata a cura del Comitato
agli interessati, con l'assegnazione di un termine, non minore di un mese,
per la presentazione di memorie e documenti.
Ove lo richieda, l'interessato può essere udito personalmente (od a mezzo
di procuratore). La mancata presentazione, qualunque ne sia la causa, non
costituisce impedimento alla deliberazione del Comitato.
Sulla proposta del Comitato, il Ministro decide in via definitiva con
provvedimento da notificarsi agli interessati ed al Procuratore generale
della Corte dei conti.
Avverso tale decisione è ammesso, da parte degli interessati e del
Procuratore generale, ricorso alla Corte dei conti, nei modi e termini
stabiliti dal successivo art. 114.
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111. Quando venga a cessare il godimento di una pensione o di un assegno
di guerra e sia da far luogo ad ulteriore liquidazione a favore dello
stesso titolare o di successivi aventi diritto, ma si riscontri taluno dei
motivi di perdita o riduzione della pensione o dell'assegno previsti negli
artt. 98, primo e secondo comma e 110, secondo comma, della presente
legge, il Ministro per il tesoro decide con la procedura stabilita dal
predetto art. 110.
------------------------
112. Quando la Corte dei conti, nei giudizi sui ricorsi contro decreti
ministeriali relativi a pensioni od assegni di guerra, ritenga possa farsi
luogo a provvedimento di revoca, ai sensi degli artt. 98 e 110, rinvia gli
atti al Ministro per il tesoro, salvo l'eventuale corso dei giudizi
medesimi.
------------------------
113. Tutti i provvedimenti relativi alle pensioni, agli assegni od alle
indennità regolati dalla presente legge, devono essere notificati agli
interessati a mezzo dell'ufficiale giudiziario o del messo comunale nel
territorio della Repubblica, od a cura degli agenti consolari all'estero
ovvero per lettera raccomandata, con avviso di ricevimento, spedita a
mezzo del servizio postale (76).
È data facoltà al Ministro per il tesoro di omettere la notificazione ai
concessionari dei decreti di liquidazione di pensioni, assegni od
indennità, che a termini di legge siano di pieno accoglimento delle
richieste delle parti interessate. In tal caso, i sindaci, entro cinque
giorni dalla data di ricevimento dei certificati di iscrizione (libretti
di pensione), debbono informare i concessionari con invito a presentarsi
per la consegna.
Dell'avvenuta consegna il concessionario rilascia, su apposito registro
del municipio, ricevuta autenticata dal segretario.
Qualora i sindaci contravvengano a tale disposizione o, comunque, si
verifichino ritardi o irregolarità, nella consegna degli atti suddetti,
provvede d'ufficio il prefetto della Provincia, valendosi, ove occorra,
dell'opera di Commissari prefettizi.
Le spese sono a carico dei comuni inadempienti.
------------------------
(76) Comma così modificato dall'art. 27, L. 9 novembre 1961, n. 1240. Vedi
anche art. 29 di quest'ultima legge.
(giurisprudenza)
114. Contro il provvedimento del Ministro per il tesoro è ammesso il
ricorso alla Corte dei conti, da presentarsi entro il termine perentorio
di novanta giorni dalla notificazione del provvedimento e, nei casi in cui
questa venga omessa, di novanta giorni dalla data di consegna del
certificato di iscrizione (libretto di pensione) risultante dall'apposito
registro. Qualora la notifica del provvedimento impugnato sia stata
eseguita a mezzo del servizio postale, il termine per la presentazione del
ricorso decorrerà dalla data di consegna risultante dall'avviso di
ricevimento (77).
La riscossione dell'indennità una volta tanto non implica decadenza dal
ricorso alla Corte dei conti.
Il ricorso provvisto della sottoscrizione del ricorrente o di un suo
procuratore speciale, o anche del semplice segno di croce vistato dalla
autorità comunale o da un notaio o dal dirigente locale delle rispettive
Associazioni assistenziali erette in Enti morali, è esente da spese di
bollo e nel termine anzidetto deve essere depositato alla segreteria della
Corte dei conti o a questa spedito mediante raccomandata. In questo
secondo caso, della data di spedizione fa fede il bollo d'ufficio postale
mittente e qualora questo sia illeggibile, la ricevuta della raccomandata.
Nel caso di decesso del ricorrente, il ricorso potrà essere riassunto
dagli eredi o anche da uno di essi, nelle stesse forme consentite dal
presente articolo, anche per quanto riguarda la delega in calce o a
margine per l'avvocato difensore (78).
Per l'infermo di mente, cui non sia stato ancora nominato il legale
rappresentante o l'amministratore provvisorio, il ricorso è validamente
sottoscritto dalla moglie o da un figlio maggiorenne o, in loro mancanza,
da uno dei genitori, ovvero da chi ne abbia la custodia o comunque lo
assista. La persona che validamente sottoscrive il ricorso a sensi della
presente disposizione può anche nominare l'avvocato difensore sia con
procura notarile sia con delega in calce allo stesso ricorso (79) (79/a).
------------------------
(77) Periodo aggiunto dall'art. 28, L. 9 novembre 1961, n. 1240.
(78) Comma inserito per effetto dell'art. 28, L. 9 novembre 1961, n. 1240.
(79) Periodo aggiunto per effetto dell'art. 28, L. 9 novembre 1961, n.
1240.
(79/a) Con sentenza n. 97 del 19-25 giugno 1980 (Gazz. Uff. 2 luglio 1980,
n. 180), la Corte cost. ha dichiarato la illegittimità degli artt. 114, L.
10 agosto 1950, n. 648 e 109, L. 18 marzo 1968, n. 313, nella parte in cui
prescrivono, per la proposizione dei ricorsi in materia di pensioni,
assegni o indennità di guerra, da parte degli aventi diritto, il termine
perentorio di novanta giorni dalla data di notificazione o consegna del
provvedimento impugnato. Ha dichiarato, altresì, d'ufficio, e negli stessi
limiti, la illegittimità dell'art. 86, primo comma, R.D. 12 luglio 1934,
n. 1214, e dell'art. 116, D.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915.
(giurisprudenza)
115. Se, in dipendenza di un medesimo evento attribuito a causa di
servizio, siano negate la pensione di guerra dal Ministero del tesoro e la
pensione privilegiata ordinaria dal competente Ministero e l'interessato
impugni entrambi i provvedimenti negativi, la decisione, anche sul diritto
alla pensione di guerra, spetta alla Sezione della Corte dei conti
competente per la pensione privilegiata ordinaria.
Il ricorso può essere prodotto entro 90 giorni dalla più recente data di
notificazione dei due provvedimenti negativi se proposto contro entrambi o
anche esclusivamente contro il primo di essi, purché la seconda pronuncia
sia avvenuta in sede di rinvio per competenza dalla prima notificazione.
------------------------
116. I ricorsi in materia di pensioni di guerra sono decisi da tre Sezioni
speciali (80) della Corte dei conti composte ciascuna di un presidente di
Sezione, un presidente di Sezione aggiunto ed un congruo numero di
consiglieri, primi referendari e referendari assegnati con ordinanza del
Presidente della Corte dei conti.
Le predette Sezioni decidono con numero di cinque votanti, dei quali non
più di due primi referendari o referendari.
I ricorsi sono assegnati a ciascuna Sezione dal Presidente della Corte o
da un presidente di Sezione da lui delegato.
Il personale di magistratura della Corte è aumentato, nel ruolo organico
per i servizi di carattere transitorio, di due Presidenti di Sezione e sei
consiglieri.
------------------------
(80) Per effetto dell'art. 1, L. 20 dicembre 1961, n. 1345, le Sezioni
speciali, per i giudizi sui ricorsi in materia di pensioni di guerra, sono
attualmente cinque.
TITOLO VIII
Disposizioni generali e transitorie
(giurisprudenza)
117. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale.
Le disposizioni della presente legge si applicano a tutti i casi avvenuti
dal 29 settembre 1911 in poi, salvo il disposto del successivo art. 122,
ma il godimento dei nuovi e maggiori benefici che esse accordano decorre
dal 1 marzo 1950.
Agli aumenti stabiliti dalla presente legge nei confronti delle pensioni
ed assegni già concessi per eguale titolo dalle leggi precedenti viene
provveduto d'ufficio.
Ogni altro nuovo beneficio previsto dalla legge stessa deve essere
richiesto con domanda, in carta libera, al Ministero del tesoro -
Direzione generale delle pensioni di guerra - entro il termine perentorio
di cinque anni dalla pubblicazione della presente legge.
Se la domanda è presentata oltre il termine di un anno dalla data suddetta
i maggiori e nuovi benefici decorreranno dal primo giorno del mese
successivo alla presentazione della domanda stessa.
È conservato il diritto alla pensione e agli assegni a termini della
legislazione anteriore, quando tale diritto derivi da fatto avvenuto prima
dell'entrata in vigore della presente legge.
Dopo un anno dalla pubblicazione della presente legge scade il termine per
la presentazione della domanda di pensione da parte degli invalidi affetti
da parkinsonismo, manifestatosi non oltre il 31 dicembre 1949, conseguente
ad una infezione encefalitica contratta in occasione della campagna in
Africa orientale 1935-38.
Le pensioni di riversibilità ordinaria concesse ai sensi dell'art. 35 del
regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, saranno riesaminate in base alle
disposizioni ed alle tabelle di cui alla presente legge.
------------------------
(giurisprudenza)
118. Dopo due anni dalla pubblicazione della presente legge scadono i
termini:
a) di cui agli artt. 107 e 108 per gli eventi verificatisi dal 1 settembre
1939 in poi nei casi in cui erano scaduti i termini a norma della
legislazione precedente;
b) di cui al primo e secondo comma dell'art. 107 per le invalidità
derivanti da ferite o lesioni riportate anteriormente al 1 settembre 1939
nelle circostanze di cui al secondo comma dell'art. 26;
c) per una sola domanda di aggravamento consentita, agli effetti del primo
comma dell'art. 53, relativamente agli eventi verificatisi anteriormente
al 1 settembre 1939 nei casi in cui era scaduto il termine a norma della
legislazione precedente.
------------------------
119. Su richiesta degli interessati, sono sottoposte a revisione le
pratiche di pensione comunque definite negativamente, relative ad
infortuni subiti, senza colpa dell'infortunato, per esplosione di ordigni
bellici.
L'Amministrazione dello Stato può rivalersi, per le somme liquidate,
contro il responsabile o i responsabili dell'evento dannoso che siano
imputabili per colpa, secondo le norme comuni della responsabilità civile.
La istanza di revisione deve essere presentata al Ministero del tesoro
entro 90 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, sotto pena
di decadenza.
------------------------
(giurisprudenza)
120. Quando il trattamento stabilito dalla presente legge risulti più
favorevole per i pensionati che in precedenza avevano optato per la
pensione privilegiata ordinaria, gli interessati dovranno presentare la
domanda entro il termine di cui all'articolo precedente.
------------------------
121. I congiunti dei militari e dei civili morti per causa della guerra
aventi diritto a pensione od assegno di guerra in base alle norme vigenti
anteriormente, con esclusione di altri congiunti ammessi al diritto dalla
presente legge, ne conservano il godimento e gli esclusi non subentrano se
non quando vengono a mancare i primi concessionari.
Se però la pensione o l'assegno di cui sono in godimento i primi
concessionari è inferiore, per qualsiasi motivo, a quello che potrebbe
spettare agli esclusi, a costoro viene liquidata la differenza a decorrere
dal giorno dal quale avrebbero avuto diritto alla pensione o all'assegno,
qualora non fossero esistiti gli attuali titolari.
------------------------
122. Le disposizioni della presente legge si applicano anche agli operai
che durante la guerra 1915-18, essendo addetti ad opere e servizi per
conto dell'Amministrazione militare, hanno riportato per offesa di armi o
di mezzi bellici del nemico ovvero nella zona delle operazioni di guerra,
in occasione del lavoro e per causa violenta, lesioni o ferite dalle quali
sia derivata una invalidità ascrivibile alle prime due categorie della
annessa tabella A ed alle loro famiglie in caso di morte.
Non sono compresi tra le persone aventi diritto a pensione od assegno di
guerra i militari addetti quali operai in stabilimenti, cantieri, o lavori
esercitati od assunti da Enti pubblici o dai privati, ancorché vi abbiano
prestato servizio in qualità di comandanti durante la guerra 1915-18, e i
cittadini italiani che abbiano riportato in conseguenza della stessa
guerra una invalidità dovuta a qualsiasi fatto di guerra che ne sia stato
la causa violenta, diretta ed immediata, ed in caso di morte le loro
famiglie, qualora l'invalidità o la morte si siano verificate in occasione
della prestazione di servizio obbligatorio o volontario tale da esporre la
persona a rischio di guerra.
------------------------
123. Nulla è innovato alla concessione della indennità di contingenza
prevista dall'art. 1 del decreto-legge luogotenenziale 29 aprile 1946,
numero 299, nonché alla concessione, per le pensioni dirette, dell'assegno
speciale temporaneo di cui all'art. 11 del decreto legislativo 1 settembre
1947, n. 1108.
L'assegno speciale temporaneo di cui all'art. 1 del decreto legislativo 14
aprile 1948, n. 530, dovuto alla vedova ed agli orfani, è elevato a lire
40.000 annue.
L'assegno speciale temporaneo di cui all'art. 11 del decreto legislativo 1
settembre 1947, n. 1108, spettante ai genitori, collaterali e assimilati,
è elevato a lire 14.000 annue (81).
------------------------
(81) L'indennità di contingenza e l'assegno speciale temporaneo previsti
nell'articolo sono stati soppressi dall'art. 2, L. 26 luglio 1957, n. 616,
riportata al n. A/IV.
124. Con l'entrata in vigore della presente legge sono abrogate tutte le
disposizioni contrarie o con essa non compatibili.
------------------------
125. L'onere derivante al bilancio dello Stato, per il corrente esercizio
finanziario 1949-50, dalla attuazione della presente legge, sarà
fronteggiato per sei miliardi con le maggiori entrate previste dalla legge
18 aprile 1950, n. 254, recante variazioni allo stato di previsione
dell'entrata per l'esercizio finanziario 1949-50 (terzo provvedimento), e
per 5 miliardi con le maggiori entrate previste dalla legge 28 luglio
1950, n. 568, recante variazioni allo stato di previsione dell'entrata,
per l'esercizio finanziario 1949-50 (quinto provvedimento).
Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti,
le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente
legge.
------------------------
TABELLA A
Tabella A) regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491.
(Tabella A) legge 19 febbraio 1942, n. 137.
Lesioni ed infermità che danno diritto a pensione vitalizia o ad
assegno rinnovabile
PRIMA CATEGORIA
1. La perdita dei quattro arti, fino al limite della perdita
totale delle due mani e dei due piedi insieme.
2. La perdita dei tre arti, e quella totale delle due mani e di
un piede insieme.
3. Le alterazioni organiche ed irreparabili di ambo gli occhi,
che abbiano prodotto cecità bilaterale, assoluta e
permanente.
4. Le alterazioni organiche ed irreparabili di ambo gli occhi
con tale riduzione della acutezza visiva da permettere
appena il conteggio delle dita alla distanza della visione
ordinaria da vicino.
5. Le alterazioni organiche e irreparabili di un occhio che
ne abbiano prodotto cecità assoluta e permanente, con
l'acutezza visiva dell'altro ridotta tra 1/50 e 1/25 della
normale. Vedansi avvertenze alle tabelle A e B - c).
6. La perdita di ambo gli arti superiori, fino al limite della
perdita totale delle due mani.
7. Tutte le alterazioni delle facoltà mentali (schizofrenia
e sindromi schizofreniche, demenza paralitica, demenze
traumatiche, demenza epilettica, distimie gravi, ecc.), che
rendano l'individuo incapace a qualsiasi attività.
8. Le lesioni del sistema nervoso centrale (encefalo e midollo
spinale) con conseguenze gravi e permanenti di grado tale da
portare, o isolatamente o nel loro complesso, profondi ed
irreparabili perturbamenti alle funzioni più necessarie alla
vita organica e sociale.
9. La perdita di ambo gli arti inferiori (disarticolazione o
amputazione delle cosce).
10. La perdita di due arti, superiore ed inferiore dello stesso
lato (disarticolazione o amputazione del braccio e della
coscia).
11. La perdita di un arto inferiore e di uno superiore non dello
stesso lato (disarticolazione o amputazione del braccio e
della coscia).
12. La perdita totale di una mano e di due piedi.
13. La perdita totale di una mano e di un piede.
14. La perdita totale di tutte le dita delle due mani, ovvero la
perdita totale dei due pollici e di altre sette o sei dita.
15. La perdita totale di un pollice e di altre otto dita delle
mani.
16. La perdita totale delle cinque dita di una mano e delle
prime due dell'altra mano.
17. La perdita totale di ambo i piedi.
18. Le cachessie ed il marasma dimostratisi ribelli a cura.
19. Le alterazioni polmonari ed extra polmonari di natura
tubercolare e tutte le altre infermità e le lesioni
organiche e funzionali permanenti e gravi al punto da
determinare una assoluta incapacità a proficuo lavoro.
20. Le distruzioni di ossa della faccia, specie dei mascellari,
e tutti gli altri esiti di lesioni gravi della faccia stessa
e della bocca tali da determinare un grave ostacolo alla
masticazione e alla deglutizione e da costringere a speciale
alimentazione con conseguente notevole deperimento organico.
21. L'anchilosi temporo-mascellare permanente e completa.
22. Gli aneurismi dei grossi vasi arteriosi del collo e del
tronco, quando per sede e volume, o grado di evoluzione,
determinano assoluta incapacità lavorativa o imminente
pericolo di vita.
23. L'ano preternaturale.
24. La perdita totale anatomica di sei dita delle mani, compresi
anche i pollici e gli indici, o la perdita totale anatomica
di otto dita delle mani, compreso o non uno dei pollici.
25. La disarticolazione di un'anca e l'anchilosi completa della
stessa, se unita a grave alterazione funzionale del
ginocchio corrispondente.
26. L'amputazione di una coscia o gamba con moncone residuo tale
da non permettere in modo assoluto e permanente
l'applicazione dell'apparecchio protesico.
27. Sordità bilaterale organica assoluta e permanente, quando si
accompagni alla perdita o disturbi gravi e permanenti della
favella.
SECONDA CATEGORIA
1. Le alterazioni organiche ed irreparabili di ambo gli occhi,
tali da ridurre l'acutezza visiva binoculare fra 1/50 ed
1/25 della normale.
2. La sordità bilaterale organica assoluta e permanente
(Vedansi avvertenze alle tabelle A e B - d).
3. Le distruzioni di ossa della faccia, specie dei mascellari e
tutti gli altri esiti di lesioni gravi della faccia stessa e
della bocca tali da ostacolare la masticazione, la
deglutizione o la favella, oppure da apportare notevoli
deformità, nonostante la protesi.
4. L'anchilosi temporo-mascellare incompleta, ma grave e
permanente con notevole ostacolo alla masticazione.
5. Le lesioni gravi e permanenti dell'apparecchio respiratorio,
o di altri apparecchi e sistemi organici, determinate
dall'azione di gas o di vapori comunque nocivi.
6. Tutte le altre lesioni od affezioni organiche della laringe,
della trachea e dei polmoni, che arrechino grave e
permanente dissesto alla funzione respiratoria.
7. Le gravi malattie del cuore con sintomi palesi di scompenso,
e le gravi e permanenti affezioni del pericardio, quando per
la loro gravità non siano da ascriversi al numero 19 della
prima categoria.
8. Le affezioni polmonari ed extra polmonari di natura
tubercolare accertate clinicamente, o radiologicamente o
batteriologicamente, o con tutti i convenienti mezzi
scientifici, che per la loro gravità non siano tali da
doversi ascrivere alla prima categoria (Vedansi avvertenze
alle tabelle A e B - e).
9. Le lesioni od affezioni del tubo gastroenterico e delle
glandole annesse con grave e permanente deperimento della
costituzione.
10. Le lesioni ed affezioni del sistema nervoso centrale
(encefalo e midollo spinale), che abbiano prodotto afasia od
altre conseguenze gravi e permanenti, ma non tali da
raggiungere il grado specificato ai nn. 7 e 8 della prima
categoria.
11. L'immobilità del capo in completa flessione od estensione da
causa inamovibile, oppure la rigidità totale e permanente, o
l'incurvamento notevole permanente della colonna vertebrale.
12. Le paralisi permanenti, sia di origine centrale, che
periferiche, interessanti i muscoli o gruppi muscolari, che
presiedono a funzioni essenziali della vita, e che per i
caratteri e la durata, si giudicano inguaribili.
13. Gli aneurismi dei grossi vasi arteriosi del tronco e del
collo, quando per la loro gravità non debbano ascriversi al
n. 22 della prima categoria.
14. Le lesioni ed affezioni gravi e permanenti degli organi
emopoietici.
15. Le lesioni ed affezioni gravi e permanenti dell'apparecchio
genito-urinario.
16. La evirazione (perdita completa del pene e dei testicoli).
17. La incontinenza delle feci grave e permanente, da lesione
organica, la fistola rettovescicale, la fistola uretrale
posteriore e le fistole epatica, pancreatica, splenica,
gastrica ed intestinale ribelli ad ogni cura.
18. L'artrite cronica che, per la molteplicità e l'importanza
delle articolazioni colpite, abbia menomato gravemente la
funzione di due o più arti.
19. La perdita del braccio o avambraccio destro sopra il terzo
inferiore. (Vedansi avvertenze alle tabelle A e B - b).
20. La perdita totale delle cinque dita della mano destra e di
due delle ultime quattro dita della mano sinistra. (Vedansi
avvertenze alle tabelle A e B - b).
21. La perdita di una coscia a qualunque altezza.
22. L'anchilosi completa dell'anca o quella in flessione del
ginocchio.
23. L'amputazione medio-tarsica, o la sotto-astragalica, dei due
piedi.
TERZA CATEGORIA.
1. Le alterazioni organiche e irreparabili di un occhio che
abbiano prodotta cecità assoluta e permanente con l'acutezza
visiva dell'altro ridotta da meno di 1/25 a 1/12 della
normale.
2. Le vertigini labirintiche gravi e permanenti. (Vedansi
avvertenze alle tabelle A e B - d).
3. La perdita della lingua o le lesioni gravi e permanenti di
essa, tali da ostacolare notevolmente la favella e la
deglutizione.
4. La perdita o i disturbi gravi e permanenti della favella.
5. La perdita del braccio o dell'avambraccio sinistro
(disarticolazione od amputazione sopra il terzo inferiore
dell'uno o dell'altro).
6. La perdita totale della mano destra, o la perdita totale
delle dita di essa.
7. La perdita totale di cinque dita, fra le due mani, compresi
ambo i pollici.
8. La perdita totale delle cinque dita della mano sinistra,
insieme con quella di due delle ultime quattro dita della
mano destra.
9. La perdita totale del pollice e dell'indice delle due mani.
10. La perdita totale di un pollice insieme con quella di un
indice e di altre quattro dita fra le due mani con integrità
dell'altro pollice.
11. La perdita totale di ambo gli indici e di altre cinque dita
fra le due mani, che non siano i pollici.
12. La perdita di una gamba sopra il terzo inferiore.
13. La perdita totale o quasi del pene.
14. La perdita di ambo i testicoli.
15. L'anchilosi totale della spalla destra in posizione viziata
e non parallela all'asse del corpo.
QUARTA CATEGORIA.
1. Le alterazioni organiche ed irreparabili di ambo gli occhi
tali da ridurre l'acutezza visiva binoculare da meno di 1/25
a 1/12 della normale.
2. Le alterazioni organiche ed irreparabili di un occhio che ne
abbiano prodotto cecità assoluta e permanente con l'acutezza
visiva dell'altro ridotta da meno di 1/12 a 1/4 della
normale.
3. L'anchilosi totale della spalla destra in posizione
parallela all'asse del corpo, o della spalla sinistra in
posizione viziata e non parallela all'asse del corpo.
4. La perdita della mano sinistra o la perdita totale delle
dita di essa.
5. La perdita totale delle ultime quattro dita della mano
destra o delle prime tre dita di essa.
6. La perdita totale d i tre dita, tra le due mani, compresi
ambo i pollici.
7. La perdita totale di un pollice e dei due indici.
8. La perdita totale di uno dei pollici e di altre quattro dita
fra le due mani, esclusi gli indici e l'altro pollice.
9. La perdita totale di un indice e di altre sei o cinque dita
fra le due mani, che non siano i pollici.
10. La perdita di una gamba al terzo inferiore.
11. L'amputazione tarso-metatarsica dei due piedi.
12. Gli esiti permanenti delle fratture di ossa principali
(pseudoartrosi, calli molto deformi, ecc.), che ledano
notevolmente la funzione di un arto.
13. Le malattie di cuore senza sintomi di scompenso evidenti, ma
con stato di latente insufficienza del miocardio.
14. L'epilessia a meno che, per la frequenza e gravità delle sue
manifestazioni non sia da equipararsi alle infermità di cui
alle categorie precedenti.
QUINTA CATEGORIA.
1. Le alterazioni organiche ed irreparabili di ambo gli occhi
tali da ridurre l'acutezza visiva binoculare da meno di 1/2
a 1/4 della normale.
1-bis. Le alterazioni organiche ed irreparabili di un occhio
che ne abbiano prodotto cecità assoluta e permanente, con
l'acutezza visiva dell'altro ridotta da meno di 1/4 a meno
di 2/3 della normale.
2. Le alterazioni organiche ed irreparabili di un occhio che
ne abbiano prodotto cecità assoluta e permanente, con
alterazioni pure irreparabili della visione periferica
dell'altro, sotto forma di restringimento concentrico del
campo visivo di tale grado da lasciarne libera soltanto la
zona centrale o le zone più prossime al centro, oppure sotto
forma di lacune di tale ampiezza da occupare una metà del
campo visivo stesso o settori equivalenti.
3. Le affezioni purulente dell'orecchio medio (bilaterali o
unilaterali) permanenti, che siano accompagnate da gravi
complicazioni, od abbiano prodotto una diminuzione della
funzione uditiva tale da ridurre la udizione della voce di
conversazione alla distanza di 50 centimetri.
4. L'anchilosi totale della spalla sinistra.
5. L'anchilosi totale del gomito destro in estensione completa,
o quasi.
6. La perdita totale del pollice e dell'indice della mano
destra.
7. La perdita totale delle ultime quattro dita della mano
sinistra o delle prime tre dita di essa.
8. La perdita totale di ambo i pollici.
9. La perdita totale di uno dei pollici e di altre tre dita tra
le due mani, che non siano gli indici e l'altro pollice.
10. La perdita totale di uno degli indici e di altre quattro
dita, tra le due mani, che non siano i pollici e l'altro
indice.
11. La perdita delle due falangi di otto o sette dita, tra le
due mani, che non siano quelle dei pollici.
12. La perdita della falange ungueale di dieci e di nove dita
delle mani, ovvero la perdita della falange ungueale di otto
dita, compresa quella dei pollici.
13. La perdita di un piede ovvero l'amputazione unilaterale
medio-tarsica, o la sottoastragalica.
14. La perdita totale delle dita dei piedi, o di nove od otto
dita, compresi gli alluci.
15. Le malattie di cuore, senza sintomi di scompenso.
16. La arterio-sclerosi diffusa e manifesta.
17. Gli aneurismi arteriosi ed arteriovenosi degli arti, che ne
ostacolano notevolmente la funzione.
18. Gli esiti delle affezioni polmonari ed extra-polmonari
di natura tubercolare accertata clinicamente, o
radiologicamente, o batteriologicamente, o con tutti i
convenienti mezzi scientifici, che, per la loro gravità, non
possono essere ascritti ad alcuna delle categorie
precedenti. (Vedansi avvertenze alle tabelle A e B - e).
19. L'ernia viscerale molto voluminosa, o che, a prescindere
dal suo volume, sia accompagnata da gravi e permanenti
complicazioni.
20. La lussazione non riducibile di una delle grandi
articolazioni che menomi notevolmente la funzione dell'arto.
SESTA CATEGORIA.
1. Le alterazioni organiche ed irreparabili di un occhio che
ne abbiano prodotto cecità assoluta e permanente, con
l'acutezza visiva dell'altro normale, o ridotta fino a 2/3
della normale.
2. Le alterazioni organiche ed irreparabili della visione
periferica di entrambi gli occhi, sotto forma di
restringimento concentrico del campo visivo di tale grado da
lasciarne libera soltanto la zona centrale, o le zone più
prossime al centro, oppure sotto forma di lacune di tale
ampiezza da occupare una metà del campo visivo stesso o
settori equivalenti.
3. L'anchilosi totale del gomito sinistro in estensione
completa o quasi.
4. L'anchilosi totale del gomito destro in flessione completa o
quasi.
5. La perdita totale del pollice e dell'indice della mano
sinistra.
6. La perdita totale di cinque dita, tra le due mani, che siano
le ultime tre dell'una e due delle ultime tre dell'altra.
7. La perdita totale di uno dei pollici, insieme con quella di
8 due altre dita tra le due mani, esclusi gli indici e
l'altro pollice.
8. La perdita totale del pollice destro insieme con quella del
corrispondente metacarpo ovvero insieme con la perdita
totale di una delle ultime tre dita della stessa mano.
9. La perdita totale di uno degli indici e di altre tre dita
tra le due mani, che non siano i pollici e l'altro indice.
10. La perdita delle due ultime falangi delle ultime quattro
dita della mano destra ovvero la perdita delle due ultime
falangi di sei o cinque dita, fra le due mani, che non siano
quelle dei pollici.
11. La perdita della falange ungueale di sette o sei dita, tra
le due mani, compresa quella dei due pollici, oppure la
perdita della falange ungueale di otto dita, tra le due
mani, compresa quella di uno dei due pollici.
12. La amputazione tarso-metatarsica di un solo piede.
13. La perdita totale di sette o sei dita dei piedi, compresi i
due alluci.
14. La perdita totale di nove od otto dita del piedi, compreso
un alluce.
15. Le nevriti ed i loro esiti permanenti dimostratisi ribelli
ad ogni cura.
SETTIMA CATEGORIA.
1. Le alterazioni organiche ed irreparabili di un occhio
essendo l'altro integro che ne riducano l'acutezza visiva
fra 1/50 ed 1/12 della normale.
2. La diminuzione bilaterale permanente dello udito non
accompagnata da affezioni purulente dell'orecchio medio,
quando la udizione della voce di conversazione sia ridotta
alla distanza di 50 centimetri.
3. Le cicatrici estese e profonde del cranio, con perdita di
sostanza delle ossa in tutto il loro spessore, senza
disturbi funzionali del cervello.
4. L'anchilosi totale del gomito sinistro in flessione completa
o quasi.
5. L'anchilosi completa dell'articolazione della mano destra
(radio carpica).
6. La perdita totale di quattro dita tra le due mani che non
siano i pollici né gli indici.
7. La perdita totale delle tre ultime dita di una mano.
8. La perdita totale dei due indici.
9. La perdita totale del pollice destro.
10. La perdita totale del pollice della mano sinistra insieme
con quella del corrispondente metacarpo o di una delle
ultime tre dita della stessa mano.
11. La perdita totale di uno degli indici e di due altre dita,
tra le due mani, che non siano i pollici e l'altro indice.
12. La perdita delle due ultime falangi dell'indice e di quelle
di altre tre dita, fra le due mani, che non siano quelle dei
pollici, o la perdita delle stesse falangi delle ultime
quattro dita della mano sinistra.
13. La perdita della falange ungueale di cinque, quattro o tre
dita delle mani, compresa quella dei due pollici.
14. La perdita della falange ungueale di tutte le dita di una
mano, oppure la perdita della falange ungueale di sette o
sei dita fra le due mani, compresa quella di un pollice.
15. La perdita della falange ungueale di otto o sette dita, tra
le due mani, che non sia quella dei pollici.
16. La perdita totale di cinque o tre dita dei piedi, compreso i
due alluci.
17. La perdita totale di sette o sei dita, tra i due piedi,
compreso un alluce oppure di tutte o delle prime quattro
dita di un solo piede.
18. La perdita totale di otto o sette dita, fra i due piedi, che
non siano gli alluci.
19. La perdita totale dei due alluci e dei corrispondenti
metatarsi.
20. La perdita delle due falangi o quella ungueale dei due
alluci insieme con la perdita della falange ungueale di
altre otto a cinque dita dei piedi.
21. L'anchilosi completa dei due piedi (tibiotarsica), senza
deviazione di essi e senza notevole disturbo della
deambulazione.
22. Le varici molto voluminose con molteplici e grossi nodi, ed
i loro esiti, nonché i reliquati delle flebiti, dimostratisi
ribelli a cure.
23. L'anchilosi in estensione del ginocchio.
OTTAVA CATEGORIA.
1. Le alterazioni organiche ed irreparabili di un occhio,
essendo l'altro integro, che ne riducano l'acutezza visiva
da meno di 1/12 e 1/4 della normale.
2. Le alterazioni organiche ed irreparabili della visione
periferica di un occhio (avendo l'altro occhio visione
centrale o periferica normale), sotto forma di
restringimento concentrico del campo visivo di tale grado
da lasciarne libera soltanto la zona centrale, o le zone più
prossime al centro, oppure sotto forma di lacune di tale
ampiezza di occupare una metà del campo visivo stesso, o
settori equivalenti.
3. Le cicatrici della faccia, che costituiscono notevole
deformità. La perdita o la grave deformità del padiglione di
un orecchio. Le cicatrici di qualsiasi altra parte del corpo
estese, o dolorose, o aderenti, o retratte che siano facili
ad ulcerarsi o comportino apprezzabili disturbi funzionali,
a meno che, per la loro gravità non siano da equipararsi
alle infermità di cui alle categorie precedenti.
4. Gli esiti delle lesioni boccali, che producano disturbi
della masticazione, della deglutizione o della parola,
congiuntamente o separatamente, senza che raggiungano il
grado di cui al n. 3 della seconda categoria ed ai nn. 3 e 4
della terza.
5. L'anchilosi completa dell'articolazione della mano sinistra
(radio-carpica).
6. La perdita totale di tre dita fra le due mani, che non siano
i pollici né gli indici.
7. La perdita totale di uno degli indici e di un dito della
stessa mano escluso il pollice.
8. La perdita totale del pollice sinistro.
9. La perdita delle due ultime falangi dell'indice insieme a
quella delle due ultime falangi di altre due dita della
stessa mano, escluso il pollice.
10. La perdita totale di cinque o quattro dita, fra i due piedi,
compreso un alluce, o delle ultime quattro dita di un solo
piede.
11. La perdita totale di sei o cinque dita, tra i due piedi, che
non siano gli alluci.
12. La perdita di un alluce o della falange ungueale di esso,
insieme con la perdita della falange ungueale di altre otto
a sei dita fra i due piedi.
13. L'anchilosi tibio-tarsica completa di un solo piede, senza
deviazione di esso e senza notevole disturbo della
deambulazione.
14. L'accorciamento notevole (non minore di 4 centimetri) di un
arto inferiore, a meno che non apporti disturbi tali nella
statica o nella deambulazione da essere compreso nelle
categorie precedenti.
15. Le aderenze parziali o totali diaframmatiche, postumi di
pleuriti tubercolari, senza altre lesioni dell'apparato
respiratorio. (Vedasi tabella B, n. 17).
------------------------
Tabella B
Lesioni ed infermità che danno diritto ad indennità per una
volta tanto
1. Le alterazioni organiche ed irreparabili di ambo gli occhi
che riducono l'acutezza visiva binoculare fra 1/4 e 2/3
della normale.
2. La perdita di uno dei testicoli.
3. La sordità assoluta, permanente unilaterale.
4. La perdita totale di due delle ultime tre dita di una mano,
o tra le due mani.
5. La perdita totale di uno degli indici, accompagnata o non
dalla perdita di una delle ultime tre dita dell'altra mano.
6. La perdita delle ultime due falangi di uno degli indici e di
quelle di altre due dita, fra le due mani, che non siano
quelle dei pollici e dell'altro indice, oppure la perdita
delle stesse falangi delle tre ultime dita di una mano, o di
quattro tra le due mani.
7. La perdita delle due ultime falangi dei due indici.
8. La perdita della falange ungueale dei due pollici.
9. La perdita della falange ungueale di uno dei due pollici,
insieme con quella della falange ungueale di un altro dito
delle mani.
10. La perdita della falange ungueale di sei o cinque dita, tra
le due mani, che non siano i pollici, oppure della stessa
falange di quattro dita, tra le due mani, compreso uno degli
indici.
11. La perdita di un alluce e del corrispondente metatarso.
12. La perdita totale di tre o due dita di uno o dei due piedi,
compreso un alluce (con integrità del corrispondente
metatarso), ovvero la perdita totale di quattro dita, fra i
due piedi, che non siano gli alluci.
13. La perdita totale dei due alluci, accompagnata o non da
quella della falange ungueale di due o di un solo dito dello
stesso o dell'altro piede.
14. La perdita di uno degli alluci, o della falange ungueale dei
due alluci, insieme con la perdita completa della falange
ungueale di altre quattro o tre dita fra i due piedi.
15. La perdita totale della falange ungueale di otto o sette
dita, fra i due piedi che non siano gli alluci.
16. Le comuni nevrosi e le sindromi neuroasteniche o
neuroasteniformi, a meno che non presentino tale gravità da
rientrare in una delle categorie della tabella A.
17. Le aderenze parziali diaframmatiche, consecutive a pleuriti,
quando da tempo persistano buone condizioni generali ed
assenza di altre lesioni dell'apparato respiratorio.
AVVERTENZE ALLE TABELLE A e B
a) Le parole "grave, notevole, ecc." usate per caratterizzare il grado di
talune infermità, debbono intendersi in relazione al grado di invalidità
corrispondente alla categoria cui l'infermità è ascritta.
Con la espressione "assoluta, totale, completa" applicata alla perdita di
organi o di funzioni, si intende denotare la perdita intera senza tener
calcolo di quei residui di organi o di funzioni che non presentino veruna
utilità agli effetti della capacità a proficuo lavoro.
Quando coesistano più infermità si terrà conto del grado di effettiva
inabilità determinata dall'insieme delle infermità stesse.
b) Gli arti destro e sinistro, ed i segmenti di essi devono considerarsi
nel loro proprio senso anatomico o fisiologico, come appartenenti, cioè,
alla metà destra o alla metà sinistra del corpo.
Tuttavia in caso di constatato mancinismo la misura dell'inabilità
stabilita per l'arto superiore destro si intende applicata all'arto
sinistro e analogamente quella del sinistro al destro. Le mutilazioni sono
classificate nella tabella A nella presunzione che siano sufficienti la
funzionalità ed il trofismo delle parti residue dell'arto offeso, di tutto
l'arto controlaterale, e, per gli arti inferiori, anche della colonna
vertebrale. Si intende che la classificazione sarà più elevata,
proporzionalmente all'entità della deficienza funzionale derivante da
cicatrici, postumi di frattura, lesioni nervose delle parti sopra dette.
Per perdita totale di un dito qualsiasi delle mani e dei piedi si deve
intendere la perdita di tutte le falangi che lo compongono.
Se insieme alle falangi siasi perduto il corrispondente metacarpo o
metatarso, allora il perito dovrà considerare il danno funzionale che ne
deriva alla mano o al piede, deducendo così il grado di invalidità per
l'ascrizione dell'infermità stessa a quella delle categorie che comprende
la infermità equivalente, a meno che il caso non sia espressamente
contemplato dalla tabella.
c) L'acutezza visiva dovrà sempre essere determinata a distanza, ossia
nello stato di riposo, dell'accomodazione, correggendo gli eventuali vizi
di refrazione preesistenti e tenendo conto, per quanto riguarda la
riduzione dell'acutezza visiva dopo la correzione, dell'aggravamento che
possa ragionevolmente attribuirsi alla lesione riportata.
La necessità di procedere, in tutti i casi di lesione oculare, alla
determinazione dell'acutezza visiva, rende opportuni alcuni chiarimenti,
che riusciranno indispensabili a quei periti, che non si siano dedicati in
modo speciale all'olftalmologia. Le frazioni di visus (acutezza visiva)
indicate nei vari numeri delle categorie delle infermità, si riferiscono
ai risultati che si ottengono usando le scale murali del tipo De Weckre e
Baroffio fondate sul principio delle Snellen, le quali sono tuttora le più
note e le più diffuse, specialmente nei nostri Ospedali militari.
Con le tavole di questo tipo determinandosi - come sempre si suole -
l'acutezza visiva (V) alla distanza costante di cinque metri fra
l'ottotipo e l'individuo in esame si hanno le seguenti gradazioni:
A 5 metri V = 5/5 ossia V = 1 (normale)
" 7,5 " V = 5/7,5 " V = 2/3
" 10 " V = 5/10 " V = 1/2
" 15 " V = 5/15 " V = 1/3
" 20 " V = 5/20 " V = 1/4
" 30 " V = 5/30 " V = 1/6
" 40 " V = 5/40 " V = 1/8
" 50 " V = 5/50 " V = 1/10
Nelle suddette frazioni, dunque, il numeratore cinque rappresenta la
distanza costante tra il soggetto in esame e l'ottotipo; e il denominatore
esprime la distanza in metri, a cui le lettere, o i segni corrispondenti,
d'una data linea delle scale sono percepiti da un occhio normale. Se, per
esempio, l'individuo in esame distingue, a cinque metri, le sole lettere o
i soli segni, che un occhio normale vede a 40 metri, la sua acutezza
visiva è ridotta a 5/40, ossia V = 1/8. Quando l'acutezza visiva risulti
inferiore a 5/50 (V = 1/10), ossia quando a cinque metri non vengono più
distinte neppure le lettere o i segni di maggiori dimensioni, che un
occhio normale vede a cinquanta metri, occorrerà fare avvicinare il
soggetto in esame all'ottotipo (o viceversa) e perciò sostituire al
numeratore 5 (distanza costante) i numeratori 4, 3, 2, 1 che rappresentano
la distanza - non più costante, ma variabile - a cui l'individuo distingue
la linea delle lettere o dei segni più grossi della scala murale. Se per
esempio, il soggetto in esame distingue a soli due metri le lettere o i
segni che un occhio normale vede a cinquanta metri, la sua acutezza visiva
è ridotta a 2/50: ossia V = 1/25.
Al disotto di un 1/50 - frazione che esprime un visus con cui è soltanto
possibile di distinguere a un metro le lettere, o i segni, che un occhio
normale vede a 50 metri - la acutezza visiva non si può determinare se non
nel conteggio delle dita a piccola distanza dall'occhio (V = dita a 50,
30, 20, 10 centimetri).
Ad un grado inferiore, il visus è ridotto alla pura e semplice percezione
dei movimenti della mano, o di oggetti di maggiore dimensione.
Per cecità assoluta si deve intendere l'abolizione totale del senso della
forma (visus); conseguentemente si considerano come casi di cecità
assoluta anche quelli in cui, abolito il senso suddetto, sussista la sola
percezione del movimento delle mani e dei grossi oggetti, oppure rimanga,
in tutto o in parte, la sola sensibilità luminosa.
Nell'afachia bilaterale o nell'afachia unilaterale quando l'altro occhio è
cieco deve essere considerato il visus corretto, mentre nell'afachia
unilaterale con l'altro occhio in buone condizioni la correzione non è
tollerata e pertanto deve essere considerato il visus non corretto.
d) Le affezioni dell'orecchio debbono essere sempre accertate con il
metodismo più rigoroso, specialmente quelle che riguardano le alterazioni
della funzione auditiva.
Perciò il giudizio di sordità assoluta o del grado di diminuzione
dell'udito dovrà risultare da accurato e completo esame funzionale e
otoscopico.
Nell'apprezzamento delle affezioni purulente dell'orecchio medio è da
ritenersi come grave complicazione la coesistenza di fungosità della cassa
timpanica, di polipi, delle carie degli ossicini e delle pareti di
colesteatoma.
Nelle vertigini labirintiche il giudizio non sarà pronunziato che dopo
fatti tutti gli accertamenti per dedurre il carattere di gravità e di
permanenza della lesione e, in genere, dopo una osservazione di sei mesi,
almeno, per avere la sicurezza che le vertigini non siano dipendenti da
semplice commozione labirintica.
e) Le affezioni polmonari ed extrapolmonari di natura tubercolare, che per
la minore gravità non possono essere ascritte alle due prime categorie,
saranno classificate nella categoria terza o quarta secondo la diminuzione
della capacità lavorativa, presunta dalla sede, dall'estensione e dallo
stadio evolutivo dei processi specifici e dalle condizioni generali.
Gli esiti delle affezioni polmonari ed extrapolmonari di natura
tubercolare, quando siano di lieve entità, potranno essere ascritti ad una
categoria inferiore alla quinta.
f) Quando il militare od il civile, già affetto da perdita anatomica o
funzionale di uno degli organi pari, per causa estranea alla guerra, perda
in tutto od in parte l'organo superstite per causa della guerra, la
pensione o l'assegno si liquida in base alla categoria corrispondente alla
invalidità complessiva risultante dalle lesioni dei due organi.
Lo stesso trattamento compete all'invalido che dopo aver liquidato la
pensione di guerra per perdita anatomica o funzionale di uno degli organi,
venga a perdere per causa estranea alla guerra in tutto o in parte
l'organo superstite.
------------------------
TABELLA C (82)
+--------------------------+-----------------------------------+
| | CATEGORIA |
| GRADO +--------+--------+--------+--------+
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
+--------------------------+--------+--------+--------+--------+
| Ufficiali generali . . . | 81.630 | 77.153 | 71.817 | 68.678 |
| Ufficiali superiori. . . | 71.601 | 57.678 | 52.977 | 48.464 |
| Ufficiali inferiori. . . | 57.497 | 46.207 | 42.099 | 38.183 |
| Sottufficiali e truppa . | 36.846 | 29.020 | 25.029 | 22.596 |
segue TABELLA C (82)
+--------------------------+-----------------------------------+
| | CATEGORIA |
| GRADO +--------+--------+--------+--------+
| | 5 | 6 | 7 | 8 |
+--------------------------+--------+--------+--------+--------+
| Ufficiali generali . . . | 59.150 | 49.139 | 38.016 | 29.477 |
| Ufficiali superiori. . . | 39.849 | 32.454 | 25.375 | 18.324 |
| Ufficiali inferiori. . . | 30.628 | 24.938 | 19.278 | 13.954 |
| Sottufficiali e truppa . | 18.291 | 15.671 | 12.032 | 8.483 |
------------------------
(82) Le tabelle C e D, per effetto degli artt. 2 e 14, L. 26 luglio 1957,
n. 616, riportata al n. A/IV, sono state sostituite da quelle
corrispondenti annesse alla predetta legge, rimanendo, peraltro, in vigore
ai fini della liquidazione della pensione di riversibilità prevista dal
precedente art. 69.
(82) Le tabelle C e D, per effetto degli artt. 2 e 14, L. 26 luglio 1957,
n. 616, riportata al n. A/IV, sono state sostituite da quelle
corrispondenti annesse alla predetta legge, rimanendo, peraltro, in vigore
ai fini della liquidazione della pensione di riversibilità prevista dal
precedente art. 69.
TABELLA D (82)
+--------------------------+-----------------------------------+
| | CATEGORIA |
| GRADO +--------+--------+--------+--------+
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
+--------------------------+--------+--------+--------+--------+
| Ufficiali generali . . . | 77.015 | 74.610 | 68.868 | 66.088 |
| Ufficiali superiori. . . | 68.376 | 55.603 | 51.168 | 47.005 |
| Ufficiali inferiori. . . | 53.580 | 43.687 | 39.996 | 36.376 |
| Sottufficiali e truppa . | 32.023 | 26.069 | 22.609 | 20.463 |
segue TABELLA D (82)
+--------------------------+-----------------------------------+
| | CATEGORIA |
| GRADO +--------+--------+--------+--------+
| | 5 | 6 | 7 | 8 |
+--------------------------+--------+--------+--------+--------+
| Ufficiali generali . . . | 57.678 | 47.317 | 36.543 | 27.889 |
| Ufficiali superiori. . . | 38.613 | 31.374 | 24.553 | 17.837 |
| Ufficiali inferiori. . . | 29.252 | 23.820 | 18.509 | 13.447 |
| Sottufficiali e truppa . | 16.811 | 14.473 | 11.116 | 7.964 |
------------------------
(82) Le tabelle C e D, per effetto degli artt. 2 e 14, L. 26 luglio 1957,
n. 616, riportata al n. A/IV, sono state sostituite da quelle
corrispondenti annesse alla predetta legge, rimanendo, peraltro, in vigore
ai fini della liquidazione della pensione di riversibilità prevista dal
precedente art. 69.
(82) Le tabelle C e D, per effetto degli artt. 2 e 14, L. 26 luglio 1957,
n. 616, riportata al n. A/IV, sono state sostituite da quelle
corrispondenti annesse alla predetta legge, rimanendo, peraltro, in vigore
ai fini della liquidazione della pensione di riversibilità prevista dal
precedente art. 69.
Tabella E (83-88)
Assegni di superinvalidità
A)
1. Alterazioni organiche ed irreparabili di ambo gli occhi che abbiano
prodotto cecità bilaterale assoluta e permanente, quando siano
accompagnate a mancanza degli arti superiori o dei due inferiori (fino al
limite della perdita totale delle due mani o dei due piedi) o a sordità
bilaterale assoluta e permanente.
2. Perdita anatomica o funzionale di quattro arti fino al limite della
perdita totale delle due mani e dei due piedi insieme.
Annue L. 984.000
A-bis)
1. Alterazioni organiche ed irreparabili di ambo gli occhi, che abbiano
prodotto cecità bilaterale assoluta e permanente, quando vi sia una altra
infermità ascrivibile ad una delle prime cinque categorie dell'annessa
tabella A.
2. Alterazioni delle facoltà mentali gravi al punto da rendere
l'individuo, oltre che incapace a qualsiasi lavoro, socialmente pericoloso
e da richiedere quindi l'internamento in ospedali psichiatrici od istituti
assimilati.
In caso di dimissione dai detti luoghi di cura, l'assegno sarà conservato
quando il demente sia ancora socialmente pericoloso e risulti affidato,
per la custodia e la vigilanza, alla famiglia con la necessaria
autorizzazione del Tribunale.
3. Lesioni del sistema nervoso centrale (encefalo e midollo spinale) che
abbiano prodotto paralisi totale dei due arti inferiori e paralisi della
vescica e del retto (paraplegici retto-vescicali).
Annue L. 840.000
B)
1. Alterazioni organiche ed irreparabili di ambo gli occhi che abbiano
prodotto cecità bilaterale assoluta e permanente.
2. Lesioni del sistema nervoso centrale (encefalo e midollo spinale), con
conseguenze gravi e permanenti di grado tale da apportare, isolatamente o
nel loro complesso, profondi ed irreparabili perturbamenti alla vita
organica e sociale.
3. Tubercolosi o altre infermità gravi al punto da determinare una
assoluta e permanente incapacità a qualsiasi attività fisica e da rendere
necessaria la continua o quasi continua degenza a letto.
4. La perdita delle due mani e di un piede o la perdita di ambo gli arti
superiori fino al limite totale della perdita delle due mani.
5. La disarticolazione di ambo le cosce o l'amputazione di esse con
impossibilità assoluta e permanente dell'applicazione di apparecchio di
protesi.
Annue L. 667.400
C)
1. Perdita di un arto superiore e di un arto inferiore dello stesso lato
sopra il terzo inferiore rispettivamente del braccio e della coscia con
impossibilità dell'applicazione dell'apparecchio di protesi.
Annue L. 412.900
D)
1. Amputazione di ambo le cosce a qualsiasi altezza.
Annue L. 384.000
E)
1. Alterazioni organiche ed irreparabili di ambo gli occhi con tale
diminuzione dell'acutezza visiva da permettere appena il conteggio delle
dita alla distanza della visione ordinaria da vicino.
2. Perdita di un arto superiore e di uno inferiore sopra il terzo
inferiore rispettivamente del braccio e della coscia.
3. Perdita di dieci oppure di nove dita delle mani compresi i pollici.
4. Perdita di ambo gli arti inferiori di cui uno sopra il terzo inferiore
della coscia e l'altro sopra il terzo inferiore della gamba.
Annue L. 344.600
F)
1. Perdita totale di una mano e dei due piedi insieme.
2. Perdita di due arti, uno superiore e l'altro inferiore amputati
rispettivamente al terzo inferiore del braccio e al terzo inferiore della
gamba.
3. Perdita di due arti, uno superiore e l'altro inferiore, amputati
rispettivamente al terzo inferiore dell'avambraccio e al terzo inferiore
della coscia.
4. Perdita di ambo gli arti inferiori di cui uno sopra al terzo inferiore
della coscia e l'altro al terzo inferiore della gamba.
5. Perdita di ambo gli arti inferiori di cui uno al terzo inferiore della
coscia e l'altro fino al terzo inferiore della gamba.
6. Perdita delle due gambe a qualsiasi altezza.
7. Alterazioni delle facoltà mentali che apportino profondi perturbamenti
alla vita organica e sociale.
8. Tubercolosi o altre infermità gravi al punto da determinare una
assoluta e permanente incapacità a qualsiai attività fisica, ma non tale
da richiedere la continua o quasi continua degenza a letto.
Annue L. 264.100
G)
1. Perdita dei due piedi o di un piede e di una mano insieme.
2. La disarticolazione di un'anca.
3. Tutte le alterazioni delle facoltà mentali (schizofrenia e sindromi
schizofreniche, demenza paralitica, demenze traumatiche, demenza
epilettica, distimie gravi, ecc.) che rendano l'individuo incapace a
qualsiasi attività.
4. Tubercolosi grave al punto da determinare una assoluta incapacità a
proficuo lavoro.
Annue L. 227.400
------------------------
(83-88) Tabella così sostituita dall'art. 1, L. 18 maggio 1967, n. 318,
riportata al n. A/IX.
Tabella F (89)
Cumulo
Tabella G (90)
Vedove ed orfani
Tabella H (91)
Vedove ed orfani
Tabella I (90)
Vedove ed orfani
Tabella L (91)
Vedove ed orfani
Tabella M (90)
Genitori, collaterali ed assimilati
Tabella N (91)
Genitori, collaterali ed assimilati
Tabella O (90)
Genitori, collaterali ed assimilati
Tabella P (91)
Genitori, collaterali ed assimilati
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(89) Tabella soppressa dall'art. 3, L. 18 maggio 1967, n. 318, riportata
al n. A/IX.
(90) Le tabelle G, I, M ed O, che qui si omettono, sono state sostituite
dalle corrispondenti tabelle annesse alla L. 25 gennaio 1962, n. 12,
riportata al n. A/VI, per effetto dell'art. 6 di detta legge.
(91) Le tabelle H, L, N e P, che qui si omettono, per effetto dell'art. 6,
L. 25 gennaio 1962, n. 12, riportata al n. A/VI, sono state soppresse ed
assorbite, rispettivamente, nelle tabelle G, I, M ed O allegate alla
predetta legge.
(90) Le tabelle G, I, M ed O, che qui si omettono, sono state sostituite
dalle corrispondenti tabelle annesse alla L. 25 gennaio 1962, n. 12,
riportata al n. A/VI, per effetto dell'art. 6 di detta legge.
(91) Le tabelle H, L, N e P, che qui si omettono, per effetto dell'art. 6,
L. 25 gennaio 1962, n. 12, riportata al n. A/VI, sono state soppresse ed
assorbite, rispettivamente, nelle tabelle G, I, M ed O allegate alla
predetta legge.
(90) Le tabelle G, I, M ed O, che qui si omettono, sono state sostituite
dalle corrispondenti tabelle annesse alla L. 25 gennaio 1962, n. 12,
riportata al n. A/VI, per effetto dell'art. 6 di detta legge.
(91) Le tabelle H, L, N e P, che qui si omettono, per effetto dell'art. 6,
L. 25 gennaio 1962, n. 12, riportata al n. A/VI, sono state soppresse ed
assorbite, rispettivamente, nelle tabelle G, I, M ed O allegate alla
predetta legge.
(90) Le tabelle G, I, M ed O, che qui si omettono, sono state sostituite
dalle corrispondenti tabelle annesse alla L. 25 gennaio 1962, n. 12,
riportata al n. A/VI, per effetto dell'art. 6 di detta legge.
(91) Le tabelle H, L, N e P, che qui si omettono, per effetto dell'art. 6,
L. 25 gennaio 1962, n. 12, riportata al n. A/VI, sono state soppresse ed
assorbite, rispettivamente, nelle tabelle G, I, M ed O allegate alla
predetta legge.
Agg. G.U. 12/06/2003
fp03-gr03