GAZZETTA UFFICIALE SERIE GENERALE N. 200 DELL' 1/9/1950



       
      L. 10 agosto 1950, n. 648.      Agg. G.U. 12/06/2003 
      Riordinamento delle disposizioni sulle pensioni di guerra. 
      
 
      Pubblicata nel Suppl. ordinario alla Gazz. Uff. 1 settembre 1950, n. 
      200. 
      (2) Vedi anche artt. 9, 10 e 34, D.P.R. 30 giugno 1955, n. 1544, riportato 
      alla voce Ministero del tesoro, contenente norme sul decentramento dei 
      servizi del Ministero del tesoro, a norma dei quali sono state demandate 
      alle Direzioni provinciali del tesoro molte delle attribuzioni in materia 
      di pensioni fra cui talune di quelle di cui al testo legislativo che qui 
      si riporta. Vedi, peraltro, la L. 18 marzo 1968, n. 313, riportata al n. 
      A/X, ed in particolare l'art. 121 di tale legge. 
      (2/a) La tabella B allegata al presente provvedimento è anche riportata, 
      per coordinamento, in nota all'art. 3 della L. 3 giugno 1950, n. 375. 
      (1/circ) Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le 
      seguenti circolari: 
      - 
      Ministero dei trasporti e della navigazione: Circ. 7 ottobre 1997, n. 
      102/38; Circ. 7 ottobre 1997, n. 103/39; Circ. 10 novembre 1997, n. 16580; 

      - Ministero per la pubblica istruzione: Circ. 12 luglio 1996, n. 344; 
      Circ. 24 aprile 1997, n. 280; Circ. 21 luglio 1998, n. 315. 

       
      TITOLO I 
      Del diritto alla pensione di guerra in generale 
      (giurisprudenza) 
      1. Ai militari delle Forze armate, agli appartenenti a Corpi o servizi 
      ausiliari, alle infermiere volontarie della Croce Rossa Italiana, che 
      abbiano in guerra riportato ferite o lesioni o contratto infermità, da cui 
      sia derivata perdita o menomazione della capacità di lavoro, ed alle loro 
      famiglie, quando da tali ferite, lesioni o infermità, sia derivata la 
      morte, sono conferite pensioni, assegni o indennità di guerra, alle 
      condizioni e nei modi stabiliti dalla presente legge. 
      Le equiparazioni fra i gradi dei personali appartenenti ai Corpi o servizi 
      ausiliari e quelli dell'Esercito sono determinate con decreti del Capo 
      dello Stato, udito il Consiglio di Stato. 
      Ai militari addetti in stabilimenti, cantieri o lavori esercitati od 
      assunti da Enti pubblici o da privati, ancorché vi abbiano prestato 
      servizio in qualità di comandanti, si applica il regime delle pensioni di 
      guerra, quando trattisi di decesso o invalidità direttamente derivanti da 
      azioni belliche. 
      ------------------------ 

       
      (giurisprudenza) 
      2. La morte o l'invalidità dà diritto a pensione, assegno o indennità di 
      guerra, quando le ferite, le lesioni o le malattie che l'hanno determinata 
      siano state riportate od aggravate per causa del servizio di guerra. 
      Si presumono dipendenti dal servizio di guerra, salvo prova contraria, le 
      ferite, le lesioni o infermità, riportate od aggravate in occasione della 
      prestazione di servizio di guerra in reparti operanti. 
      Non si considerano reparti operanti quelli che furono dichiarati tali 
      soltanto per essere destinati a speciali servizi, o designati per 
      particolari impieghi, a meno che siano stati impegnati effettivamente in 
      azioni di combattimento e per il periodo in cui tali azioni ebbero luogo. 
      Si presumono dipendenti da causa di servizio le malattie 
      epidemico-contagiose contratte durante la prestazione del servizio 
      militare in tempo di guerra. 
      ------------------------ 

       
      (giurisprudenza) 
      3. La morte o l'invalidità determinate da ferite, lesioni o malattie, 
      riportate o aggravate durante lo stato di prigionia presso il nemico, si 
      presumono dipendenti da causa di servizio di guerra, salvo prova 
      contraria. 
      Non spetta mai pensione, assegno o indennità, quando risulti che il 
      militare sia caduto prigioniero per circostanze a lui imputabili. 
      Per il conferimento di tali pensioni, assegni o indennità, come pure per 
      la concessione degli acconti, è sempre necessario il nulla osta del 
      Ministero militare. 
      Tuttavia le pensioni o gli assegni possono anche essere conferiti in via 
      provvisoria, salvo revoca quando il competente Ministero dichiari che il 
      militare cadde prigioniero per circostanze a lui imputabili. 
      ------------------------ 

       
      4. Spetta la pensione, l'assegno o l'indennità di guerra, quando 
      sussistano le altre condizioni necessarie, anche ai militari dei Corpi o 
      servizi operanti in Paesi esteri o in Paesi militarmente occupati o nelle 
      Colonie, alle loro famiglie (2/b). 
      In questo caso ha sempre luogo la presunzione di cui al secondo comma 
      dell'art. 2. 
      ------------------------ 
      (2/b) Sui cicli di operazioni militari di grande polizia coloniale, vedi i 
      provvedimenti normativi riportati nella sottovoce I. 

       
      (giurisprudenza) 
      5. Spetta la pensione, l'assegno o la indennità di guerra, anche quando 
      l'invalidità o la morte sia stata determinata da ferite, lesioni o 
      malattie, riportate od aggravate per causa di servizio attinente alla 
      guerra. 
      Sono considerati servizi attinenti alla guerra quelli che esistono 
      soltanto durante lo stato di guerra, ovvero che, per lo straordinario 
      sviluppo dovuto alle esigenze belliche, presentano maggiori pericoli o 
      richiedono maggiori fatiche che non in tempo di pace. 
      Sono anche considerati attinenti alla guerra i servizi resi da militari 
      richiamati e da quelli che, per ragioni di età o di salute, in tempo di 
      pace sarebbero stati liberi od esonerati dagli obblighi di leva. In tali 
      casi è sempre necessario che i militari siano stati sottoposti a servizi 
      particolarmente gravosi in rapporto alle loro condizioni individuali. 
      Il servizio prestato in uffici che non siano al seguito di truppe operanti 
      non si considera mai come servizio di guerra o attinente alla guerra, 
      salvo nel caso in cui l'invalidità o la morte derivino da azioni belliche. 

      ------------------------ 

       
      (giurisprudenza) 
      6. Non spetta mai pensione, assegno o indennità, nei casi in cui la 
      invalidità o la morte siano state causate da dolo o colpa grave del 
      militare, oppure quando derivino da fatti che non abbiano alcuna relazione 
      col servizio di guerra o attinente alla guerra. 
      In ogni caso non hanno alcuna relazione col servizio di guerra o attinente 
      alla guerra le infermità dovute ai comuni fattori etiologici, che possa 
      ritenersi si sarebbero ugualmente manifestate o aggravate ancorché il 
      militare non si fosse trovato in servizio. 
      ------------------------ 

       
      7. Sono considerati come morti per causa del servizio di guerra, agli 
      effetti della presente legge, i militari dei quali, dopo due mesi da un 
      fatto d'arme o dall'esecuzione di un incarico ricevuto durante azioni di 
      guerra, non si abbiano più notizie. 
      È pure presunta la morte del militare per causa del servizio di guerra 
      quando risulti che il militare è, scomparso mentre prestava servizio di 
      guerra o era prigioniero presso il nemico, e non si abbiano notizie di lui 
      da almeno un anno. 
      Nel caso che, dopo liquidata la pensione, venga accertato che il militare 
      scomparso è tuttora in vita, la pensione è revocata con decreto del 
      Ministro per il tesoro, e le rate già pagate vengono imputate sugli 
      assegni arretrati spettanti al militare medesimo. Uguale imputazione viene 
      fatta quando, liquidata la pensione, sia accertato che la morte del 
      militare ha avuto luogo in un tempo posteriore a quello della presunta 
      morte. 
      ------------------------ 

       
      (giurisprudenza) 
      8. È equiparato al servizio militare, agli effetti della concessione di 
      pensioni, assegni o indennità di guerra, il servizio prestato da tutti i 
      cittadini che in occasione dello stato di guerra, vengano militarizzati 
      dalle competenti autorità e posti al seguito di truppe operanti. 
      ------------------------ 

       
      (giurisprudenza) 
      9. Fuori dei casi in cui si verifica la militarizzazione di diritto ai 
      sensi dell'articolo precedente, i cittadini militarizzati per svolgere 
      un'attività connessa con la preparazione e la difesa militare o con la 
      condotta della guerra in generale, ed in caso di morte i loro congiunti, 
      possono conseguire pensioni, assegni o indennità di guerra, soltanto 
      quando trattisi di invalidità o di decesso derivanti da azioni belliche. 
      ------------------------ 

       
      (giurisprudenza) 
      10. Sono conferite pensioni, assegni o indennità di guerra, ai cittadini 
      italiani divenuti invalidi ed alle famiglie dei cittadini italiani morti 
      per qualsiasi fatto di guerra che sia stato la causa violenta, diretta ed 
      immediata della invalidità o della morte (3). 
      Sono considerati fatti di guerra, agli effetti della presente legge, i 
      fatti ovunque avvenuti, ad opera di forze armate nazionali od estere, 
      alleate o nemiche e coordinati alla preparazione ed alle operazioni di 
      guerra, o che, pur non essendo coordinati alla preparazione ed alle 
      operazioni belliche, siano stati occasionati dalle stesse. 
      Sono considerati dipendenti da fatti di guerra anche la morte o 
      l'invalidità determinata da ferite o lesioni riportate in occasione di 
      azioni belliche nel tentativo di sottrarsi all'offesa nemica. 
      È sempre presunta la dipendenza dal fatto di guerra quando l'invalidità e 
      la morte derivino da esplosione di un ordigno bellico provocato da un 
      minorenne, nonché da scoppi di ordigni bellici provocati da terzi, salvo 
      il diritto di rivalsa dello Stato verso i responsabili. 
      Sono conferite pensioni, assegni o indennità di guerra, anche nei casi di 
      morte o di invalidità derivanti da privazioni, sevizie o maltrattamenti, 
      durante l'internamento in Paese estero o comunque subiti ad opera di forze 
      nemiche. 
      ------------------------ 
      (3) La Corte costituzionale, con sentenza 10 dicembre 1987, n. 561 (Gazz. 
      Uff. 23 dicembre 1987, n. 54 - Serie speciale), ha dichiarato 
      l'illegittimità costituzionale degli artt. 10, primo comma e 22 della L. 
      10 agosto 1950, n. 648; 9, primo comma e 11 della L. 18 marzo 1968, n. 
      313; 1, 8, primo comma, 11 e 83 del D.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915, nella 
      parte in cui non prevedono un trattamento pensionistico di guerra che 
      indennizzi i danni anche non patrimoniali patiti dalle vittime di violenze 
      carnali consumate in occasione di fatti bellici. 

       
      11. Le disposizioni di cui all'articolo precedente si applicano anche nel 
      caso della esistenza di un rapporto di dipendenza dell'infortunato dallo 
      Stato o da Enti pubblici o da ditte private. 
      Qualora però fosse dovuta indennità in base alle norme vigenti in materia 
      di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, ovvero in virtù di 
      contratto, è in facoltà degli interessati di optare tra la indennità 
      stessa e la pensione, l'assegno o l'indennità di guerra, secondo le norme 
      di cui agli articoli seguenti. 
      La pensione, l'assegno o l'indennità di guerra, non è cumulabile con 
      qualsiasi altro indennizzo liquidato per lo stesso titolo, a meno che tale 
      indennizzo derivi da atti di previdenza facoltativi esistenti a favore 
      dell'interessato. 
      ------------------------ 

       
      12. L'opzione è fatta mediante dichiarazione resa davanti al pretore del 
      luogo di domicilio dell'interessato ed è irretrattabile. Qualora tuttavia, 
      per effetto di disposizioni legislative emanate successivamente 
      all'esercizio dell'opzione, il trattamento di pensione, assegno o 
      indennità di guerra venisse a risultare più favorevole di quello 
      conseguito a norma del secondo comma del precedente articolo 11 in base 
      alle norme vigenti in materia di assicurazione contro gli infortuni sul 
      lavoro, ovvero in virtù di contratto, gli interessati sono ammessi ad 
      optare per il trattamento più favorevole, a condizione che la opzione 
      venga esercitata, con le modalità previste dal presente articolo, 
      successivamente alla data di entrata in vigore delle disposizioni 
      legislative che abbiano determinato il maggior favore del trattamento di 
      pensione, assegno o indennità di guerra (3/a). 
      Nell'eventualità che, vuoi per effetto di opzione anteriormente esercitata 
      a' sensi del precedente articolo 11, vuoi per non aver potuto 
      l'interessato esercitare l'opzione per cause indipendenti dalla sua 
      volontà sia già stata liquidata una indennità in capitale in base alle 
      norme vigenti in materia di assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, 
      ovvero in virtù di contratto, la somma per tale titolo corrisposta è 
      considerata come capitalizzazione di una quota parte della pensione o 
      dell'assegno di guerra, ed all'interessato spetta soltanto la rimanente 
      quota della pensione o dell'assegno (4). Il calcolo per la 
      capitalizzazione viene fatto in base alla tariffa dell'Istituto nazionale 
      della previdenza sociale per le rendite vitalizie immediate. 
      Così anche, se l'indennità di infortunio sia stata già liquidata in 
      rendita vitalizia, all'interessato spetta soltanto la differenza fra la 
      pensione o l'assegno di guerra e la rendita stessa. 
      Copia autentica della dichiarazione di opzione va allegata alla domanda da 
      presentarsi al Ministero del tesoro a norma del successivo articolo 101 
      (5). 
      ------------------------ 
      (3/a) Comma così modificato per effetto dell'art. 1, L. 9 novembre 1961, 
      n. 1240. 
      (4) Periodo così modificato per effetto dell'art. 1, L. 9 novembre 1961, 
      n. 1240. 
      (5) Comma aggiunto per effetto dell'art. 1, L. 9 novembre 1961, n. 1240. 

       
      13. L'opzione per l'indennità di infortunio implica rinunzia alla pensione 
      o all'assegno di guerra anche per i successivi aventi diritto. 
      Qualora vi siano più aventi diritto a pensione o ad assegno di guerra, di 
      cui alcuno soltanto opti per l'indennità di infortunio, a costui è 
      liquidata la parte di indennità che gli sarebbe spettata, se anche gli 
      altri avessero rinunziato alla pensione od all'assegno di guerra, e ai 
      rimanenti viene liquidata quella parte della pensione o dell'assegno di 
      guerra cui avrebbero diritto, se tutti vi avessero partecipato. 
      Ogni volta che venga a mancare uno dei compartecipi, il quale abbia optato 
      per la quota di pensione o di assegno di guerra, detta quota è ripartita 
      tra gli altri. 
      Quando l'interessato opti per le indennità e vi siano altri ai quali 
      potrebbe in tutto o in parte devolversi successivamente il diritto alla 
      pensione o all'assegno di guerra, il pretore determina se e quale quota 
      della indennità che si corrisponde debba essere vincolata a garanzia dei 
      successivi aventi diritto. 
      ------------------------ 

       
      14. Nei casi di invalidità o di morte di militari per eventi di servizio 
      prestato in territori esteri, gli aventi diritto alla pensione o 
      all'assegno di guerra hanno facoltà di optare, con le norme di cui agli 
      articoli 12 e 13, fra la pensione o l'assegno stesso e l'indennità che 
      possa loro spettare a carico dei Governi di detti territori. 
      L'opzione per la pensione o l'assegno di guerra implica rinunzia alla 
      indennità. In tal caso le somme pagate dai Governi esteri sono devolute 
      all'Erario. 
      ------------------------ 

       
      15. Le norme dell'articolo precedente si applicano anche nei casi di morte 
      o di invalidità di cittadini italiani, in dipendenza di fatti di guerra, 
      ovunque avvenuti e che diano luogo a liquidazione di indennità da parte di 
      Governi esteri. 
      ------------------------ 

       
      16. Nel caso di infortunio per causa di guerra che colpisca equipaggi di 
      navi mercantili i quali, al momento del disastro, erano militarizzati, è 
      in facoltà degli interessati di optare fra la pensione, l'assegno o 
      l'indennità, previsti dalla legge sull'assicurazione contro gli infortuni 
      degli operai sul lavoro, vigenti alla data del sinistro, nonché dalle 
      disposizioni speciali per gli equipaggi suddetti, e la pensione o 
      l'assegno di guerra. 
      Anche in tale caso si applicano le norme dei precedenti articoli 12 e 13. 
      ------------------------ 

       
      (giurisprudenza) 
      17. Il militare di carriera divenuto invalido per causa del servizio di 
      guerra o attinente alla guerra, e la sua famiglia, in caso di morte, hanno 
      sempre facoltà di optare per la pensione privilegiata ordinaria, che 
      spetterebbe a termini delle disposizioni vigenti all'epoca in cui si 
      verificò l'evento di servizio, e in base agli stipendi goduti a quella 
      data, integrata dagli assegni accessori annessi alla pensione di guerra, 
      in essi compreso l'assegno speciale temporaneo istituito con decreto 
      legislativo 29 dicembre 1946, numero 576 (5/a). 
      Agli impiegati civili, agli operai ed agli agenti con diritto a pensione a 
      carico del bilancio dello Stato, chiamati o trattenuti sotto le armi in 
      tempo di guerra, i quali per causa di servizio di guerra o attinente alla 
      guerra, riportino ferite o contraggano infermità che li rendano 
      permanentemente inabili anche al servizio civile, e alle loro famiglie 
      quando da tali ferite o infermità sia derivata la morte, in luogo della 
      pensione di guerra viene liquidata, se più favorevole, la pensione 
      privilegiata civile, che spetta loro in base alle disposizioni vigenti e 
      agli stipendi goduti al momento in cui sorge il diritto, integrata dagli 
      assegni accessori annessi alla pensione di guerra, in essi compreso 
      l'assegno speciale temporaneo di cui al precedente comma. 
      La stessa disposizione si applica anche ai pensionati civili dello Stato, 
      richiamati alle armi ed alle loro famiglie, avendo riguardo allo stipendio 
      o alla paga, di cui erano provvisti all'atto della cessazione dal servizio 
      civile. 
      La pensione di guerra sostituisce quella precedentemente goduta, ma non 
      può essere inferiore a questa. 
      La causa della morte, delle lesioni o delle infermità, la loro gravità e 
      le loro conseguenze, sono accertate secondo le norme stabilite dalla 
      presente legge. 
      Le disposizioni di questo articolo e quelle degli articoli 18 e 19 sono 
      applicabili ai cittadini italiani ritenuti invalidi per fatti di guerra di 
      cui all'art. 10. 
      ------------------------ 
      (5/a) L'assegno speciale temporaneo previsto nel comma è stato soppresso 
      dall'art. 2, co. II lett. a) della L. 26 luglio 1957, n. 616, riportata al 
      n. A/IV. 

       
      18. Gli impiegati e i salariati delle Amministrazioni dello Stato che 
      provvedono al pagamento delle pensioni con i propri bilanci o con fondi 
      speciali, nonché delle Aziende municipalizzate e di tutti gli Enti 
      pubblici che facciano al proprio personale un trattamento privilegiato nei 
      casi di inabilità contratta o di morte avvenuta per causa di servizio, 
      quando siano morti o divenuti permanentemente inabili al servizio per le 
      cause indicate nel precedente articolo, sono considerati morti o feriti a 
      causa dell'esercizio delle loro funzioni agli effetti della pensione 
      privilegiata, dovuta in applicazione dei regolamenti degli Enti e delle 
      Amministrazioni suddette, qualora detta pensione sia più favorevole di 
      quella di guerra. 
      La differenza tra gli assegni liquidati in applicazione del comma 
      precedente e il trattamento normale dovuto in base alle disposizioni 
      proprie delle Amministrazioni ed Enti, di cui al comma stesso, è a carico 
      dello Stato. 
      ------------------------ 

       
      19. Le norme di cui all'articolo precedente si applicano altresì ai 
      dipendenti di tutti gli Enti per i quali sia ammesso, dalle norme vigenti, 
      il riparto delle spese per le pensioni tra essi e lo Stato, in dipendenza 
      dei servizi a quelli e a questo rispettivamente prestati, agli iscritti 
      alla Cassa nazionale per la previdenza marinara, nonché a tutti gli 
      iscritti ai fondi e trattamenti di previdenza costituiti presso l'Istituto 
      nazionale della previdenza sociale, in virtù di disposizioni legislative e 
      regolamentari, ovvero di accordo collettivo o convenzione stipulata tra 
      l'Istituto e l'Ente o l'Azienda da cui gli iscritti dipendono. 
      Le stesse norme si applicano alle varie categorie di personale iscritto 
      agli Istituti di previdenza amministrati dalla Direzione generale omonima 
      del Ministero del tesoro e al personale governativo iscritto all'Istituto 
      nazionale della previdenza sociale. 
      Se gli Enti, Amministrazioni o Istituti, di cui all'art. 18 ed ai commi 
      precedenti, siano tenuti a corrispondere solamente una indennità per una 
      volta tanto, per gli effetti del presente articolo si provvede alla sua 
      valutazione in rendita vitalizia o temporanea in base alle apposite 
      tabelle annesse alle leggi e ai regolamenti delle singole gestioni o delle 
      gestioni affini. 
      ------------------------ 

       
      (giurisprudenza) 
      20. Con le norme emanate in materia di pensione di guerra si intende 
      regolato verso lo Stato qualsiasi diritto del militare che, per causa del 
      servizio di guerra o attinente alla guerra, e del civile che, per causa di 
      fatti di guerra, abbiano riportato ferite o contratto infermità e, in caso 
      di morte, qualsiasi diritto degli eredi o di terzi. 
      ------------------------ 

       
      21. Le pensioni, gli assegni o le indennità, di cui alla presente legge, 
      sono soggetti alle disposizioni generali concernenti le pensioni civili e 
      militari, in quanto non contrastino con quelle della presente legge. 
      Per gli invalidi di guerra restano tuttavia in vigore le eccezioni 
      stabilite dall'art. 21 della legge 25 marzo 1917, n. 481. 
      ------------------------ 

       
      TITOLO II 
      Dei diritti dei mutilati ed invalidi di guerra 
      (giurisprudenza) 
      22. Il militare che, per effetto di ferite, lesioni o infermità, riportate 
      o aggravate per causa del servizio di guerra o attinente alla guerra ed il 
      cittadino che, per causa dei fatti di guerra indicati al precedente art. 
      10, abbiano subito menomazione della integrità personale ascrivibile ad 
      una delle categorie di cui alla annessa tabella A, hanno diritto a 
      pensione vitalizia, se la menomazione non è suscettibile col tempo di 
      modificazione, o ad assegno rinnovabile, se la menomazione non è 
      suscettibile. 
      Qualora la menomazione fisica sia una di quelle contemplate nella allegata 
      tabella B, e corrisposta una indennità per una volta tanto, in una misura 
      pari ad una o più annualità della pensione di ottava categoria, con un 
      massimo di cinque, secondo la gravità della menomazione fisica. 
      Le infermità non esplicitamente elencate nelle tabelle A e B debbono 
      ascriversi alle categorie che comprendono infermità equivalenti (5/b). 
      ------------------------ 
      (5/b) La Corte costituzionale, con sentenza 10 dicembre 1987, n. 561 
      (Gazz. Uff. 23 dicembre 1987, n. 54 - Serie speciale), ha dichiarato 
      l'illegittimità costituzionale degli artt. 10, primo comma e 22 della L. 
      10 agosto 1950, n. 648, nella parte in cui non prevedono un trattamento 
      pensionistico di guerra che indennizzi i danni anche non patrimoniali 
      patiti dalle vittime di violenze carnali consumate in occasione di fatti 
      bellici. 

       
      (giurisprudenza) 
      23. L'assegno rinnovabile è accordato per periodi di tempo non inferiori a 
      due anni, né superiori a quattro. 
      Entro i sei mesi anteriori al termine di ciascun periodo, il mutilato o 
      l'invalido è sottoposto ad accertamenti sanitari, e, secondo l'esito di 
      questi, l'assegno viene o convertito in pensione ovvero in indennità per 
      una volta tanto, o prorogato per un nuovo periodo, o soppresso. 
      La somma dei vari periodi per cui è accordato l'assegno rinnovabile non 
      può eccedere gli otto anni, al termine dei quali esso deve essere in ogni 
      caso o convertito in pensione ovvero in indennità per una volta tanto o 
      soppresso. 
      La somma dei periodi di cui al comma precedente non può eccedere i quattro 
      anni per gli invalidi affetti da tubercolosi o da altre malattie di cui 
      alla tabella E, e fruenti per la stessa malattia di assegno rinnovabile 
      con superinvalidità. In ogni caso, qualora i detti invalidi, alla scadenza 
      dell'assegno, vengano riconosciuti migliorati si da essere ascrivibili ad 
      una categoria inferiore alla prima, conservano immutato il trattamento 
      economico precedente per un biennio, ed il nuovo trattamento decorrerà 
      dalla scadenza del biennio medesimo ove venga riconfermata la 
      ascrivibilità alla categoria inferiore. 
      ------------------------ 

       
      24. Qualora alla scadenza del periodo di assegno rinnovabile non sia 
      compiuto il procedimento per la nuova valutazione dell'invalidità, 
      l'assegno è prorogato per non oltre un anno, in base agli atti della 
      relativa liquidazione. 
      Nei casi di riduzione di categoria, la somma corrisposta per proroga sarà 
      imputata al nuovo assegno, limitatamente però all'importo degli arretrati 
      costituiti dalle rate maturate della minore categoria. 
      Nel caso in cui all'invalido non venga concesso ulteriore assegno per 
      guarigione, la somma suddetta sarà abbuonata. 
      ------------------------ 

       
      25. Il richiedente la pensione di guerra che, senza giustificato motivo, 
      dopo due inviti, di cui il secondo ad almeno due mesi di distanza dal 
      primo, non si presenti alla chiamata per prima visita sanitaria entro sei 
      mesi dal secondo invito, dovrà produrre nuova domanda di accertamenti 
      sanitari. La pensione, l'assegno o l'indennità, eventualmente spettanti, 
      decorreranno dal primo del mese successivo a quello della presentazione 
      della domanda stessa. 
      Anche nel caso in cui l'invalido, senza giustificato motivo, non si 
      presenti alla visita sanitaria, disposta alla scadenza dell'assegno 
      rinnovabile, entro un anno dall'invito o entro l'anno di proroga di cui 
      all'articolo precedente, se tale termine sia più favorevole, la pensione, 
      l'assegno o l'indennità, eventualmente spettanti, decorreranno dal primo 
      del mese successivo a quello della presentazione della relativa domanda. 
      La domanda non sarà ammessa, in entrambi i casi, scorsi dieci anni dalla 
      scadenza dei termini predetti. 
      Le Commissioni mediche, di cui al successivo articolo 103, sono tenute a 
      comunicare al Ministero del tesoro (Direzione generale delle pensioni di 
      guerra) i nominativi degli interessati che non si sono presentati al primo 
      accertamento sanitario oppure alla visita per la rinnovazione dell'assegno 
      entro i predetti termini, trasmettendo i documenti comprovanti la data di 
      notificazione dell'invito (6). 
      ------------------------ 
      (6) Articolo così sostituito dall'art. 1, L. 10 maggio 1955, n. 491. 

       
      26. Per il trattamento di pensione sono istituite due tabelle, annesse 
      alla presente legge e distinte con le lettere C e D (7). 
      Si applica la tabella C, quando le ferite, lesioni od infermità siano 
      state riportate, contratte o aggravate in una delle seguenti circostanze: 
      a) in servizio presso reparti operanti impiegati in azioni di 
      combattimento; 
      b) in servizio presso reparti non operanti, in occasione di combattimenti 
      o di azioni, anche episodiche di guerra; 
      c) durante lo stato di prigionia: 
      ovvero quando le mutilazioni siano state riportate durante operazioni di 
      rastrellamento di ordigni bellici o di sminamento. 
      Negli altri casi si applica la tabella D. 
      ------------------------ 
      (7) Le tabelle C e D, per effetto degli artt. 2 e 14, L. 26 luglio 1957, 
      n. 616, riportata al n. A/IV, sono state sostituite con quelle allegate a 
      tale legge, eccetto che per i fini della liquidazione delle pensioni di 
      riversibilità di cui al successivo art. 69. 

       
      (giurisprudenza) 
      27. La pensione, l'assegno o l'indennità di guerra sono liquidati, per 
      ciascuna categoria di invalidità, in base alla seguente ripartizione per 
      gruppi di gradi: 
      a) ufficiali generali; 
      b) ufficiali superiori; 
      c) ufficiali inferiori; 
      d) sottufficiali e truppa. 
      Il grado è quello che il militare rivestiva al momento in cui si verificò 
      l'evento di servizio e, nel caso di una malattia, alla data della prima 
      constatazione sanitaria o comunque non oltre il giorno del congedo. 
      Le infermiere volontarie della Croce Rossa Italiana sono equiparate, ai 
      fini della concessione della pensione o dell'assegno di guerra, al grado 
      di sottotenente. 
      Al cittadino divenuto invalido per fatto di guerra, di cui all'art. 10, la 
      pensione, l'assegno o l'indennità si liquida nella misura stabilita per il 
      gruppo dei militari di truppa. Ove però egli, al momento dell'evento, 
      risulti in possesso di un grado militare, anche nelle categorie in 
      congedo, la pensione, l'assegno o l'indennità è concessa in base a tale 
      grado. 
      ------------------------ 

       
      (giurisprudenza) 
      28. Oltre la pensione o l'assegno rinnovabile, è dovuto agli invalidi 
      affetti dalle mutilazioni o infermità elencate nell'allegata tabella E un 
      assegno per superinvalidità, nella misura indicata nella tabella stessa. 
      A favore degli invalidi di 1ª categoria che non svolgano comunque 
      un'attività lavorativa in proprio o alle dipendenze di altri, è concessa 
      una indennità speciale annua pari ad una mensilità del trattamento 
      complessivo della pensione in godimento compresi i relativi assegni 
      accessori. Tale indennità è liquidata con le norme stabilite dalla legge 
      29 luglio 1949, n. 472. La indennità speciale pari ad un dodicesimo del 
      trattamento annuo complessivo fruito spetta anche agli invalidi ascritti 
      alle categorie dalla 2ª all'8ª che non svolgano una attività lavorativa in 
      proprio o alle dipendenze di altri e che risultino, ai sensi delle leggi 
      in vigore, non assoggettabili per il loro reddito complessivo all'imposta 
      complementare. L'indennità speciale di cui al presente articolo è 
      corrisposta dalle Direzioni provinciali del tesoro competenti in unica 
      soluzione entro il mese di dicembre di ciascun anno (8-9). 
      Gli assegni suddetti non sono riversibili. 
      ------------------------ 
      (8-9) Comma così sostituito prima dall'art. 11, L. 26 luglio 1957, n. 616 
      e poi dall'art. 8, L. 18 maggio 1967, n. 318, riportata al n. A/IX. 

       
      29. Ai titolari di pensione di guerra di 1ª categoria, cui spetta un 
      assegno di superinvalidità, ai sensi del precedente art. 28, è concesso un 
      assegno supplementare non riversibile rispettivamente di annue lire 66.000 
      per le lettere A, 4-bis, B; lire 60.000 per lettere C, D ed E; e di lire 
      54.000 per le lettere F e G della tabella E annessa alla presente legge. 
      Agli invalidi di prima categoria, i quali non fruiscano di assegni di 
      superinvalidità, è concesso un assegno supplementare non riversibile di 
      annue lire 160.000 comprensivo della aggiunta temporanea di cui all'art. 2 
      del decreto legislativo 9 marzo 1948, n. 257, che si intende assorbito. 
      Agli invalidi delle categorie dalla 2ª alla 8ª è concesso un assegno 
      supplementare non riversibile rispettivamente di annue lire 54.000, 
      36.000, 22.800, 14.400, 12.000, 9.600 e 6.000 (10). 
      ------------------------ 
      (10) L'assegno supplementare previsto sull'articolo modificato nei vari 
      importi dall'art. 3, L. 11 aprile 1953, n. 263, è stato soppresso 
      dall'art. 2, L. 26 luglio 1957, n. 616, riportata al n. A/IV. 

       
      (giurisprudenza) 
      30. Agli invalidi per infermità tubercolare, o di sospetta natura 
      tubercolare, che non abbiano assegno di superinvalidità, è concesso un 
      assegno di cura non riversibile nella misura di annue lire 96.000 se si 
      tratta di infermità ascrivibile ad una delle categorie dalla 2ª alla 5ª e 
      di annue lire 48.000 se l'infermità stessa sia ascrivibile alle categorie 
      dalla 6ª alla 8ª dell'annessa tabella A (11). 
      ------------------------ 
      (11) Articolo da ultimo così modificato dall'art. 4, L. 25 novembre 1964, 
      n. 1266. 

       
      31. (11/a) 
      ------------------------ 
      (11/a) Articolo soppresso dall'art. 3, L. 18 maggio 1967, n. 318, 
      riportata al n. A/IX. 

       
      32. Qualora l'invalido fruisca di cura ospedaliera di ricovero per mezzo 
      dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra, di cui al regio decreto 
      legge 18 agosto 1942, n. 1175, convertito nella legge 5 maggio 1949, n. 
      178, o di altre Amministrazioni, gli assegni di cui agli articoli 30 e 31 
      della presente legge, 3 e 4 della legge 26 luglio 1957, n. 616 (12), sono 
      sottoposti a ritenuta in misura non superiore ad un quarto per il periodo 
      di tempo corrispondente al ricovero, in relazione al trattamento che 
      l'invalido riceve, alle spese che l'Opera nazionale o l'Amministrazione 
      competente deve sostenere presso i singoli Istituti di ricovero ed alle 
      condizioni di famiglia dell'invalido. Il relativo importo è versato a 
      favore della detta Opera ovvero delle altre Amministrazioni interessate 
      (13). 
      ------------------------ 
      (12) Riportata al n. A/IV. 
      (13) Così sostituito dall'art. 3, L. 9 novembre 1961, n. 1240. 

       
      33. Il ricovero degli invalidi di guerra di ambedue i sessi, di età 
      minore, in Istituti appositi che ne curino la rieducazione e 
      qualificazione professionale in rapporto alle attitudini residue, è 
      affidato all'Opera nazionale per gli invalidi di guerra. L'Opera si varrà 
      del concorso di Enti giuridicamente riconosciuti che esplichino attività 
      rientranti nei fini del presente articolo. 
      ------------------------ 

       
      34. Per i minori invalidi di 1ª categoria la necessità del ricovero è 
      presunta. 
      Il trattamento complessivo di pensione di guerra, detratta la ritenuta di 
      cui all'art. 32, è corrisposto con le cautele di legge ai legali 
      rappresentanti dei minori medesimi. 
      ------------------------ 

       
      35. Per i minori ascritti a categorie inferiori alla prima, l'Opera 
      nazionale per gli invalidi di guerra accerterà la opportunità del 
      ricovero. 
      Nel caso affermativo, a favore dei minori invalidi è istituita una 
      indennità di ricovero comprensiva degli eventuali assegni supplementari e 
      di cura, dell'importo di lire 10.000 mensili, da devolvere direttamente 
      all'Opera predetta (14). 
      ------------------------ 
      (14) A norma dell'art. 9, lett. c), D.P.R. 30 giugno 1955, n. 1544, 
      riportato alla voce Ministero del tesoro, i provvedimenti per la 
      concessione della indennità di ricovero e per l'attribuzione della quota 
      del trattamento complessivo di pensione di guerra, previsti 
      rispettivamente, dagli artt. 35, co. 2 e 37 della legge che qui si 
      riporta, sono stati demandati alle Direzioni provinciali del tesoro. 

       
      36. Al ricovero dei minori invalidi non si provvede: 
      a) quando, in rapporto alle loro condizioni fisiche, sia esclusa 
      dall'Opera nazionale invalidi di guerra la opportunità della rieducazione 
      o qualificazione prevista nell'art. 33; 
      b) quando i genitori o tutori dei minori diano all'Opera nazionale 
      invalidi di guerra la prova di essere in grado di provvedere essi stessi 
      in modo sufficiente alla rieducazione e qualificazione dei minori stessi. 
      ------------------------ 

       
      37. Nell'interesse dei minori ricoverati, ascritti a categorie inferiori 
      alla 1ª, e con le cautele di legge è corrisposta ai loro legali 
      rappresentanti la quota del trattamento complessivo di pensione di guerra 
      detratti gli assegni supplementari di cura (14). 
      ------------------------ 
      (14) A norma dell'art. 9, lett. c), D.P.R. 30 giugno 1955, n. 1544, 
      riportato alla voce Ministero del tesoro, i provvedimenti per la 
      concessione della indennità di ricovero e per l'attribuzione della quota 
      del trattamento complessivo di pensione di guerra, previsti 
      rispettivamente, dagli artt. 35, co. 2 e 37 della legge che qui si 
      riporta, sono stati demandati alle Direzioni provinciali del tesoro. 

       
      38. Nel caso in cui i genitori o tutori non siano in grado di fornire la 
      prova di cui all'articolo 36, lettera b), e si oppongano al ricovero, gli 
      assegni di superinvalidità, supplementare, di cura e di cumulo dovuti al 
      minore, anziché alle famiglie saranno versati all'Opera nazionale invalidi 
      di guerra, che li amministrerà nell'interesse dei minori, fino all'età 
      maggiore degli stessi. 
      ------------------------ 

       
      39. Contro la decisione dell'Opera nazionale invalidi di guerra, 
      relativamente al disposto dell'art. 35 e dell'art. 36, lettera b), è 
      ammesso in prima ed ultima istanza il ricorso al Ministro dell'interno 
      entro il termine di giorni 90 dalla notifica del provvedimento. 
      ------------------------ 

       
      (giurisprudenza) 
      40. Quando il militare od il civile già affetto da perdita anatomica o 
      funzionale di uno degli organi per causa estranea alla guerra, perda in 
      tutto od in parte l'organo superiore per causa di guerra, la pensione o 
      l'assegno si liquida in base alla categoria corrispondente alla invalidità 
      complessiva risultante dalle lesioni dei due organi. 
      Lo stesso trattamento compete all'invalido che dopo aver liquidato 
      pensione di guerra per perdita anatomica o funzionale di uno degli organi, 
      venga a perdere per causa estranea alla guerra in tutto o in parte 
      l'organo superstite. 
      Le indennità dovute all'invalido da Enti pubblici, da Istituti o da 
      privati per le lesioni non di guerra di cui al comma precedente sono 
      detratte dall'importo dell'assegno nei modi stabiliti dall'art. 12. 
      Nel caso di cui al secondo comma del presente articolo l'assegno avrà 
      decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della 
      domanda. 
      ------------------------ 

       
      (giurisprudenza) 
      41. Ai mutilati ed agli invalidi forniti di pensione o assegno rinnovabile 
      della 2ª, 3ª e 4ª categoria ed a quelli iscritti alle categorie dalla 5ª 
      all'8ª, quando abbiano compiuto, rispettivamente, il 55 od il 60 anno di 
      età, e risulti altresì che il reddito complessivo netto, definito ai fini 
      dell'imposta complementare, giusta l'articolo 130 del testo unico delle 
      leggi sulle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della 
      Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, non sia superiore a lire 720.000 annue 
      (15), è concesso un assegno di previdenza, non riversibile né 
      sequestrabile, di annue lire 174.000 (16). 
      I limiti di età previsti nel precedente comma sono fissati a 55 anni 
      indipendentemente dalla categoria, quando trattasi di donne mutilate ed 
      invalide fornite di pensione o assegno rinnovabile. 
      Si prescinde dai suddetti limiti di età quando trattasi di mutilati od 
      invalidi che, in sede di visita collegiale, siano riconosciuti comunque 
      inabili a qualsiasi proficuo lavoro. 
      L'ammontare complessivo del reddito netto di cui al primo comma si 
      determina sulla scorta delle certificazioni rilasciate dagli Uffici 
      distrettuali delle imposte dirette in base alle dichiarazioni annuali di 
      cui all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 
      1958, n. 645, che siano divenute definitive. 
      Ai fini della concessione dell'assegno di previdenza gli interessati 
      devono presentare agli Uffici distrettuali delle imposte dirette la 
      dichiarazione dei redditi per la imposta complementare, nelle forme 
      previste dal testo unico delle imposte dirette anche in deroga alle norme 
      sulla esecuzione dall'obbligo della dichiarazione stessa. L'Ufficio 
      provinciale del tesoro, che deve comunque acquisire la certificazione di 
      cui al presente articolo, nel caso in cui ne sia privo, la richiede al 
      competente Ufficio distrettuale delle imposte dirette. Questo provvederà a 
      far compilare dagli interessati la dichiarazione di cui al precedente 
      comma e sulla base di essa a rimettere all'Ufficio provinciale del tesoro 
      le certificazioni di cui al precedente comma. 
      Per titolari di pensione od assegni di guerra residenti all'estero, la 
      concessione dell'assegno di previdenza, in deroga al disposto 
      dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 
      1955, n. 1544 (17), è fatta con decreto del Ministro per il tesoro ed è 
      subordinata alla sussistenza di condizioni economiche non superiori a 
      quelle corrispondenti ai redditi stabiliti dal primo comma, avvalendosi 
      ove occorra anche di dichiarazioni delle competenti Autorità consolari 
      (18). 
      ------------------------ 
      (15) Vedi, ora, sul limite massimo di reddito per il godimento dei 
      benefici previsti dalla legislazione pensionistica di guerra, l'art. 6, L. 
      25 novembre 1964, n. 1266, riportata al n. A/VII. 
      (16) L'originario importo dell'assegno fissato in Lire 144.000 è stato 
      così aumentato per effetto dell'art. 2, L. 25 novembre 1964, n. 1266. 
      (17) Recante norme sul decentramento dei servizi del Ministero del tesoro 
      e riportato alla voce Ministero del tesoro. 
      (18) Così sostituito dall'art. 4, L. 9 novembre 1961, n. 1240, riportata 
      al n. A/V. Vedi, anche, sulla revoca dell'assegno di previdenza, l'art. 6 
      di detta legge. 

       
      42. L'assegno di previdenza non spetta ai grandi invalidi ed ai mutilati 
      ed invalidi provvisti di pensione o assegno rinnovabile di 1ª categoria, 
      nonché a coloro che abbiano ottenuto una indennità una volta tanto ai 
      sensi dell'art. 22, secondo comma. 
      ------------------------ 

       
      43. Per ottenere la concessione dell'assegno di previdenza, gli 
      interessati devono presentare domanda al Ministero del tesoro, Direzione 
      generale delle pensioni di guerra. 
      L'assegno decorre dal compimento dell'età di cui al primo comma dell'art. 
      41. 
      Qualora la domanda venga presentata oltre un anno dal compimento dell'età 
      di cui al comma precedente e nei casi di inabilità indicati nel secondo e 
      terzo comma dell'art. 41 l'assegno decorrerà dal primo giorno del mese 
      successivo a quello della presentazione della domanda. 
      ------------------------ 

       
      (giurisprudenza) 
      44. Ai mutilati ed agli invalidi di guerra, con diritto a pensione o ad 
      assegno delle categorie dalla 2ª all'8ª, e che siano incollocabili ai 
      sensi dell'articolo 3, lettera b) della legge 3 giugno 1950, n. 375, in 
      quanto, per la natura ed il grado della loro invalidità di guerra, possano 
      riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro o 
      alla sicurezza degli impianti e che risultino effettivamente incollocati, 
      è attribuito, in aggiunta alla pensione, e fino al compimento del 65 anno 
      di età, un assegno di incollocabilità nella misura pari alla differenza 
      fra il trattamento complessivo corrispondente alla 1ª categoria senza 
      superinvalidità e quello complessivo, compresi gli eventuali assegni 
      accessori, di cui sono titolari. Ove il diritto all'assegno di 
      incollocabilità derivi da infermità neuro-psichica od epilettica, 
      ascrivibile alla 2ª, 3ª o 4ª categoria, l'assegno stesso viene liquidato, 
      fino al compimento del 65 anno di età, in misura pari alla differenza fra 
      il trattamento complessivo corrispondente alla 1ª categoria con assegno di 
      superinvalidità di cui alla tabella E, lettera G, esclusa l'indennità di 
      accompagnamento, e quello complessivo, compresi gli eventuali assegni 
      accessori, di cui gli invalidi fruiscono. 
      Gli invalidi provvisti di assegno di incollocabilità e per la durata di 
      questo, vengono assimilati, a tutti gli effetti, agli invalidi ascritti 
      alla 1ª categoria. Resta, comunque, ferma la facoltà di chiedere la 
      revisione della pensione o dell'assegno per aggravamento dell'invalidità 
      di guerra, ai sensi dell'articolo 53 e successive modificazioni. 
      Ai mutilati ed invalidi di guerra che, fino al compimento del 65 anno di 
      età, abbiano beneficiato dell'assegno di incollocabilità viene 
      corrisposto, dal giorno successivo alla data predetta e in aggiunta al 
      trattamento previsto per la categoria alla quale sono ascritti, un assegno 
      pari alla pensione minima dell'Istituto nazionale della previdenza sociale 
      di cui all'articolo 10, lettera a), della legge 4 aprile 1952, n. 218, e 
      successive modificazioni, cumulabile con l'assegno di previdenza. 
      L'incollocabilità è riconosciuta per periodi di tempo e con le modalità 
      stabilite dai primi due commi dell'articolo 23, previo parere del Collegio 
      medico provinciale di cui all'articolo 7 della legge 3 giugno 1950, n. 375 
      (19), la cui composizione, esclusivamente per l'esame dei casi di cui al 
      presente articolo, viene integrata con il presidente della Commissione 
      medica per le pensioni di guerra competente per territorio, o con un 
      ufficiale medico, componente la predetta Commissione, designato dal 
      presidente stesso. 
      Il giudizio del Collegio medico di cui al precedente comma ha effetto solo 
      per quanto riguarda il riconoscimento o meno del diritto all'assegno di 
      incollocabilità. 
      Il Ministro per il tesoro provvede alla concessione od al diniego 
      dell'assegno di incollocabilità su proposta del Comitato di liquidazione 
      per le pensioni di guerra di cui all'articolo 99 e successive 
      modificazioni. 
      L'assegno di incollocabilità decorre dal primo giorno del mese successivo 
      a quello della presentazione della domanda e non è cumulabile con 
      l'indennità di disoccupazione, eventualmente spettante. L'assegno di 
      incollocabilità compete finché sussistano le condizioni che ne 
      determinarono la concessione. 
      Il trattamento di incollocabilità può essere in ogni tempo revocato, nella 
      sede amministrativa, con provvedimento del Ministro per il tesoro se 
      vengono meno le ragioni per le quali sia stato concesso. 
      Gli invalidi, fruenti dell'assegno di incollocabilità, hanno l'obbligo, 
      qualora esplichino attività lavorativa, in proprio o alle dipendenze 
      altrui, di denunciare, entro sei mesi dalla data di inizio dell'attività 
      medesima, il verificarsi di tale circostanza alla competente Direzione 
      provinciale dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra, la quale, 
      datane immediata comunicazione alla Direzione generale delle pensioni di 
      guerra, predispone gli accertamenti del caso, ai fini dei conseguenti 
      provvedimenti. 
      Qualora l'invalido ometta la denuncia di cui al precedente comma, sono 
      recuperate le somme indebitamente corrisposte e può essere comminata, 
      sentita l'Opera nazionale per gli invalidi di guerra, una sanzione 
      pecuniaria a carattere civile fino ad un importo massimo corrispondente a 
      sei mensilità dell'assegno di incollocabilità (20). 
      ------------------------ 
      (19) Contenente la riforma della legge 21 agosto 1921, n. 1321 
      sull'assicurazione obbligatoria al lavoro degli invalidi di guerra e 
      riportata alla voce Collocamento di lavoratori. 
      (20) Così sostituito dall'art. 5, L. 18 maggio 1967, n. 318. 

       
      (giurisprudenza) 
      44-bis. Ai mutilati ed invalidi di guerra residenti sul territorio 
      nazionale, forniti di pensione o di assgegno rinnovabile dalla 2ª all'8ª 
      categoria, di età inferiore ai 60 anni compiuti, quando siano 
      incollocabili, e concesso un assegno di incollocamento di lire 186.000 
      annue (21). 
      La domanda per conseguire detto assegno deve essere documentata con una 
      attestazione rilasciata dall'Opera nazionale per gli invalidi di guerra, 
      dalla quale risulti che gli invalidi siano iscritti nelle liste dei 
      disoccupati di cui alla legge 29 aprile 1949, n. 264, tenute dagli Uffici 
      provinciali di lavoro e della massima occupazione, e siano effettivamente 
      incollocati per circostanze non imputabili ad essi. 
      L'assegno decorre dal primo giorno del mese successivo a quello della 
      presentazione della domanda; non è cumulabile con l'assegno di previdenza 
      di cui all'articolo 41, né con l'indennità di disoccupazione. 
      L'assegno non è dovuto, e la corresponsione ne rimane sospesa, per i 
      periodi di occupazione o di temporanea cancellazione dalle liste dei 
      disoccupati; e può essere in ogni tempo revocato con decreto del direttore 
      del competente Ufficio provinciale del tesoro (22), quando risulti che 
      siano venute meno le condizioni che ne determinarono la concessione. 
      Nei casi di revoca per dolo, la soppressione ha effetto dal giorno 
      dell'avvenuta concessione. 
      Qualora beneficiario dell'assegno di incollocamento sia un lavoratore 
      agricolo avente diritto all'indennità di disoccupazione prevista 
      dall'articolo 32, lettera a), della legge 29 aprile 1949, numero 264, 
      l'importo delle indennità non cumulabili con l'assegno predetto verrà 
      trattenuto a cura dell'organo erogatore delle indennità medesime e versato 
      in conto entrate Tesoro senza pregiudizio del beneficio spettante 
      all'interessato in virtù dell'art. 4, L. 4 aprile 1952, n. 218. 
      Gli invalidi fruenti dell'assegno di incollocamento hanno l'obbligo di 
      denunciare al competente Ufficio provinciale del tesoro (22) il 
      verificarsi delle condizioni che comportino la perdita del diritto 
      all'assegno stesso (23). 
      ------------------------ 
      (21) Comma così sostituito dall'art. 6, L. 18 maggio 1967, n. 318, 
      riportata al n. A/IX. 
      (22) Ora, Direzione provinciale del tesoro per effetto dell'art. 1, co. 1, 
      L. 12 agosto 1962, n. 1290. 
      (22) Ora, Direzione provinciale del tesoro per effetto dell'art. 1, co. 1, 
      L. 12 agosto 1962, n. 1290. 
      (23) Articolo aggiunto dall'art. 7, L. 9 novembre 1961, n. 1240. 

       
      (giurisprudenza) 
      45. Ai mutilati ed invalidi di guerra affetti da una delle mutilazioni o 
      invalidità contemplate nella tabella E della legge 10 agosto 1950, n. 648, 
      è accordata una indennità per l'assunzione e la retribuzione di un 
      accompagnatore, anche nel caso che il servizio di accompagnamento venga 
      disimpegnato da un familiare del minorato. 
      L'indennità è concessa nella seguente misura mensile: 


Lettera A. . . . . . L. 40.000    Lettera  D. . . . . L.  20.000
   "    A-bis. . . . "  35.000       "     E. . . . . "   15.000
   "    B. . . . . . "  31.000       "     F. . . . . "   15.000
   "    C. . . . . . "  22.000       "     G. . . . . "   12.000

      L'indennità è ridotta come segue per gli invalidi residenti in Comuni con 
      popolazione inferiore ai 100.000 abitanti: 


Lettera A. . . . . . L. 37.000    Lettera  D. . . . . L.  17.000
   "    A-bis. . . . "  32.000       "     E. . . . . "   12.000
   "    B. . . . . . "  28.000       "     E. . . . . "   12.000
   "    C. . . . . . "  19.000       "     G. . . . . "    9.000

      Ai pensionati affetti da una delle invalidità specificate alle lettere A, 
      A-bis, B, punti 1, 2, comma 2, 3, C, D, E, punti 1, 2 della tabella 
      stessa, è data facoltà della scelta fra l'accompagnatore militare e 
      l'indennità di accompagnamento. 
      In caso di scelta dell'accompagnatore militare, l'indennità è ridotta 
      della misura prevista dalla lettera G indicata nel presente articolo (24). 

      L'indennità è corrisposta anche quando gli invalidi siano ricoverati in 
      ospedali od in altri luoghi di cura. 
      Quando gli invalidi di cui al presente articolo siano ricoverati in 
      Istituti rieducativi od assistenziali, l'indennità è corrisposta nella 
      misura di quattro quinti all'Istituto di ricovero e per il rimanente 
      quinto all'invalido. 
      L'Opera nazionale per gli invalidi di guerra dovrà dare comunicazione dei 
      suddetti ricoveri all'Ufficio provinciale del tesoro che ha in carico la 
      partita di pensione agli effetti dell'applicazione delle norme di cui al 
      comma precedente. 
      L'indennità è concessa con decorrenza dal primo giorno del mese successivo 
      a quello della presentazione della domanda (25). 
      ------------------------ 
      (24) Comma così rettificato con Avviso pubblicato nella Gazz. Uff. 22 
      gennaio 1962, n. 19. 
      (25) L'articolo, modificato dall'art. 5, L. 26 luglio 1957, n. 616, è 
      stato così modificato dall'art. 8, L. 9 novembre 1961, n. 1240. 

       
      46. L'invalido provvisto di pensione o di assegno di prima categoria ha 
      diritto di conseguire, su domanda, a titolo di integrazione, un aumento 
      annuo: 
      a) di lire 18 mila per la moglie che non abbia alcun reddito proprio; 
      b) di lire 36 mila per ciascuno dei figli, finché minorenni, ed inoltre 
      nubili, se femmine (26). 
      Sono equiparati ai minorenni i figli celibi e le figlie nubili maggiorenni 
      che siano o divengano inabili a qualsiasi lavoro per una infermità 
      ascrivibile alla 1ª categoria dell'annessa tabella A, finché duri tale 
      inabilità (27). 
      Se la domanda sia presentata oltre un anno dal giorno in cui è sorto il 
      diritto, l'aumento integratore decorre dal primo giorno del mese 
      successivo alla data di presentazione (28). 
      ------------------------ 
      (26) Comma così sostituito dall'art. 9, L. 9 novembre 1961, n. 1240. 
      (27) Vedi anche art. 19, L. 9 novembre 1961, n. 1240. 
      (28) A norma dell'art. 2, lett. d), D.P.R. 30 giugno 1955, n. 1544, 
      riportato alla voce Ministero del tesoro, la concessione dell'aumento di 
      cui agli artt. 46, 47 e 48 della presente legge è stata demandata alle 
      Direzioni provinciali del tesoro. 

       
      47. Agli effetti del precedente articolo sono parificati ai figli 
      legittimi i figli legittimati per susseguente matrimonio. 
      L'aumento integratore spetta anche per i figli legittimati con decreto, 
      per i figli naturali riconosciuti e per i figli adottati nelle forme di 
      legge purché la legittimazione, il concepimento e l'adozione siano 
      rispettivamente avvenuti prima dell'evento di servizio o del fatto di 
      guerra da cui derivò l'invalidità (28/a). 
      ------------------------ 
      (28/a) Vedi nota n. 28 all'art. 46. 

       
      48. Le disposizioni degli articoli 46 e 47 sono estese alla donna 
      provvista di pensione o di assegno di prima categoria (28/a). 
      ------------------------ 
      (28/a) Vedi nota n. 28 all'art. 46. 

       
      (giurisprudenza) 
      49. Agli ufficiali in servizio permanente effettivo che cessino od abbiano 
      cessato da tale posizione per ferite, lesioni od infermità, riportate od 
      aggravate a causa di guerra, è concesso, dalla data di cessazione del 
      servizio, il cumulo della pensione o dell'assegno rinnovabile di guerra, 
      compresi tutti gli assegni accessori, con il trattamento ordinario di 
      quiescenza loro spettante liquidato in base al numero degli anni di 
      servizio utile, aumentato di quattro anni (29). 
      Ai suddetti ufficiali, qualora all'atto della cessazione dal servizio 
      permanente effettivo non abbiano raggiunto il limite di anzianità per 
      conseguire il trattamento normale di quiescenza, viene corrisposto, in 
      aggiunta alla pensione od all'assegno rinnovabile di guerra, compresi 
      tutti gli assegni accessori, un assegno integratore corrispondente a tanti 
      ventesimi della pensione minima ordinaria quanti sono gli anni di servizio 
      utile, aumentati di quattro (29). 
      Le suddette disposizioni si applicano anche ai sottufficiali e militari di 
      carriera, nonché ai personali civili contemplati negli articoli 10, 17, 
      18, 19, senza l'aggiunta dei quattro anni di cui ai commi precedenti (30). 

      Il trattamento normale di quiescenza è liquidato dagli enti competenti, 
      secondo le disposizioni sulle pensioni ordinarie, mentre l'assegno 
      integratore è liquidato dal Ministero del tesoro (31). 
      Resta fermo il diritto di opzione per la pensione privilegiata ordinaria 
      contemplato dall'art. 17. 
      ------------------------ 
      (29) L'aumento di anzianità previsto nel comma è stato elevato a sei anni 
      dall'art. 38, L. 10 aprile 1954, n. 113, recante norme sullo stato degli 
      ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e riportata alla 
      voce Forze armate. 
      (29) L'aumento di anzianità previsto nel comma è stato elevato a sei anni 
      dall'art. 38, L. 10 aprile 1954, n. 113, recante norme sullo stato degli 
      ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e riportata alla 
      voce Forze armate. 
      (30) Vedi, anche, l'art. 30, L. 31 luglio 1954, n. 599, riportata alla 
      voce Forze armate, che ha esteso ai sottufficiali dell'Esercito, della 
      Marina e dell'Aeronautica il beneficio dell'aumento di anzianità, nella 
      misura di sei anni, di cui ai commi primo e secondo dell'articolo. 
      (31) A norma dell'art. 9, lett. l), D.P.R. 30 giugno 1955, n. 1544, la 
      liquidazione dell'assegno integratore previsto dal presente articolo, è 
      stata demandata alle Direzioni provinciali del tesoro. 

       
      50. Le disposizioni di cui al precedente articolo, sono applicabili agli 
      ufficiali provenienti dal servizio effettivo anche se conseguano od 
      abbiano conseguito la pensione o l'assegno rinnovabile di guerra dopo aver 
      cessato dal servizio stesso. 
      In tal caso, però, resta esclusa la concessione dei quattro anni (32) di 
      aumento, di cui all'articolo precedente. 
      Le suddette norme sono applicabili anche a sottufficiali e militari di 
      carriera, nonché ai personali civili contemplati negli articoli 10, 17, 
      18, 19. 
      ------------------------ 
      (32) Ora, sei anni per gli ufficiali e per i sottufficiali, vedi le note 
      29 e 30 all'art. 49. 

       
      (giurisprudenza) 
      51. Per il militare inviato in licenza speciale in attesa del trattamento 
      di guerra, la pensione, assegno o indennità, decorre dal giorno in cui 
      l'interessato fu collocato nella suddetta posizione. 
      Nei casi di superinvalidità che diano luogo alla concessione di un 
      trattamento di guerra superiore a quello di attività goduto 
      dall'interessato dopo la sua dimissione definitiva dal luogo di cura, la 
      pensione o l'assegno decorre dal giorno successivo a quello della 
      dimissione. 
      Gli assegni di attività corrisposti da detto giorno si considerano 
      concessi a titolo di anticipazione sul trattamento di guerra e saranno 
      recuperati, sugli importi arretrati del trattamento stesso. 
      Fuori dei casi indicati nei commi precedenti, la pensione o l'assegno 
      decorre dal giorno in cui il militare è stato inviato in congedo per 
      riforma o collocato a riposo per invalidità che dia diritto a liquidazione 
      di pensione od assegno di guerra. Negli altri casi in cui il militare sia 
      stato inviato in congedo o collocato a riposo, la pensione o l'assegno 
      decorre dalla data della visita collegiale di cui all'art. 101 oppure 
      qualora risulti più favorevole, dal primo del mese successivo alla 
      presentazione della domanda. 
      Per i cittadini divenuti invalidi per fatti di guerra di cui all'art. 10 
      la pensione o l'assegno decorre dalla data dell'evento. Ove la domanda sia 
      stata presentata oltre un anno dopo la data dell'evento, la pensione, 
      assegno o indennità decorre dal primo giorno del mese successivo a quello 
      della presentazione della domanda stessa. 
      ------------------------ 

       
      52. Ai militari inviati in licenza speciale è in facoltà del Ministro per 
      il tesoro di concedere, a titolo di anticipazione e qualora vi siano 
      elementi di presunzione circa la dipendenza da causa di servizio della 
      invalidità, la pensione o l'assegno corrispondente alla categoria proposta 
      all'atto dell'invio in licenza speciale, nella misura stabilita 
      dall'annessa tabella D con gli eventuali assegni accessori. 
      In caso di denegata pensione o di concessione di pensione o di assegno in 
      misura inferiore a quella corrisposta a titolo di anticipazione, le somme 
      non dovute o pagate in più, in base al presente articolo, sono abbuonate. 
      ------------------------ 

       
      (giurisprudenza) 
      53. Nei casi di aggravamento delle infermità per le quali siasi concessa 
      pensione od assegno rinnovabile od indennità per una volta tanto, 
      l'invalido può chiederne la revisione senza limite di tempo. Se, eseguiti 
      gli opportuni accertamenti sanitari, la domanda è respinta, essa può 
      essere rinnovata non più di due volte (33). 
      Si considera che sia sopravvenuto aggravamento anche quando la 
      Commissione, di cui all'art. 103, dichiari che la invalidità, sebbene non 
      aggravata, sia tuttavia da ascrivere ad una categoria superiore a quella a 
      cui venne prima assegnata, purché tale giudizio sia confermato dalla 
      Commissione superiore di cui all'art. 104. 
      Qualora la rivalutazione proposta superi almeno di due categorie la 
      precedente assegnazione, la Commissione medica superiore dovrà 
      pronunciarsi su visita diretta. 
      La nuova pensione od il nuovo assegno rinnovabile decorre dal primo giorno 
      del mese successivo a quello della presentazione della domanda, oppure, 
      qualora risulti più favorevole, dalla data della visita collegiale di cui 
      all'art. 103, e sarà pagato con deduzione delle quote di pensione o di 
      assegno rinnovabile già riscosse dall'interessato dopo la detta decorrenza 
      (34). 
      Uguale deduzione della somma già liquidata si farà nel caso di nuova 
      liquidazione dell'indennità per una volta tanto. 
      Se l'indennità per una volta tanto viene convertita in pensione o in 
      assegno rinnovabile, le somme pagate in più di quelle che sarebbero state 
      dovute per una pensione o assegno di 8ª categoria durante il periodo 
      intercorso tra l'accertamento dell'invalidità e quello dell'aggravamento, 
      vengono recuperate mediante trattenuta sui ratei arretrati. Ove residuino 
      altre somme a debito del militare il recupero sarà effettuato sui ratei 
      successivi secondo le norme stabilite dall'art. 2 del testo unico 
      approvato con D.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180 (35). 
      ------------------------ 
      (33) L'attuale primo comma ha sostituito gli originari primo e secondo 
      comma per effetto dell'art. 10, L. 9 novembre 1961, n. 1240, riportata al 
      n. A/V. 
      (34) Comma così sostituito dall'art. 11, L. 9 novembre 1961, n. 1240. 
      (35) Riportato alla voce Impiegati civili dello Stato. 

       
      54. Nessuna modificazione nel trattamento di pensione viene fatta agli 
      invalidi di guerra, qualunque sia il grado della rieducazione 
      professionale conseguita e qualunque sia lo stipendio, mercede o assegno 
      che a qualsiasi titolo essi possano riscuotere per l'opera propria dallo 
      Stato, da enti pubblici o da privati. Il godimento di una pensione o di un 
      assegno di guerra non è ostacolo al conseguimento di una pensione 
      ordinaria quando l'invalido venga ad acquistarne il diritto 
      indipendentemente dall'invalidità di guerra. 
      I criteri per la valutazione dei servizi militari e delle campagne di 
      guerra, agli effetti della liquidazione della pensione ordinaria alla 
      quale l'invalido possa acquistare diritto dopo la liquidazione della 
      pensione o dell'assegno di guerra, sono regolati dalle disposizioni sulle 
      pensioni ordinarie normali. 
      Le disposizioni di questo articolo si applicano anche agli ufficiali 
      invalidi di guerra riassunti in servizio nell'Esercito, nella Marina, 
      nella Aeronautica e nella Guardia di finanza. 
      Quando l'invalido è costretto ad abbandonare il servizio in conseguenza 
      dell'infermità di guerra, senza aver conseguito il diritto ad una pensione 
      ordinaria normale, gli anni di servizio ulteriormente prestati sono 
      computati in aggiunta a quelli prestati anteriormente alla infermità per 
      la concessione dell'assegno integratore di cui all'art. 49. Resta salvo il 
      diritto all'opzione per la indennità una volta tanto, ove sia il caso. 
      ------------------------ 

       
      TITOLO III 
      Dei diritti della vedova e degli orfani 
      (giurisprudenza) 
      55. La vedova del militare morto per causa di servizio di guerra o 
      attinente alla guerra, o del civile morto per i fatti di guerra di cui 
      all'art. 10, contro la quale non sussista sentenza per separazione 
      personale passata in giudicato, ha diritto alla pensione di guerra nella 
      misura stabilita dall'annessa tabella G, quando la morte sia derivata da 
      ferite, lesioni od infermità, riportate o contratte nelle circostanze 
      indicate dal secondo comma dell'art. 26. 
      Quando si tratti di militare morto per causa di servizio di guerra o 
      attinente alla guerra in circostanze diverse, oppure di civile deceduto 
      per i fatti di guerra contemplati nell'art. 10, la vedova ha diritto a 
      pensione di guerra nella misura stabilita dalla annessa tabella H (36). 
      Ai soli effetti della pensione di guerra, è considerata come vedova la 
      donna che non abbia potuto contrarre matrimonio per la morte del militare 
      o del civile, avvenuta a causa della guerra entro tre mesi dalla data 
      della procura da lui rilasciata per la celebrazione del matrimonio. 
      La stessa disposizione è applicabile anche quando la morte del militare o 
      del civile sia avvenuta dopo trascorso il termine anzidetto ma durante lo 
      stato di guerra, e purché le circostanze che impedirono la celebrazione 
      del matrimonio non risultino imputabili a volontà delle parti (37). 
      ------------------------ 
      (36) La tabella H è stata soppressa ed assorbita dalla tabella G per 
      effetto dell'art. 6, L. 25 gennaio 1962, n. 12, riportata al n. A/VI. 
      (37) Gli attuali commi terzo e quarto dell'articolo hanno modificato 
      l'originario ultimo comma per effetto dell'art. 12, L. 9 novembre 1961, n. 
      1240. Peraltro, la Corte costituzionale, con sentenza 8 gennaio 1986, n. 5 
      (Gazz. Uff. 22 gennaio 1986, n. 3), ha dichiarato l'illegittimità 
      dell'art. 55, ultimo comma, L. 10 agosto 1950, n. 648 nel testo originario 
      e nel testo modificato dall'art. 12, L. 9 novembre 1961, n. 1240, nonché 
      dall'art. 42, secondo e terzo comma, L. 18 marzo 1968, n. 313, nella parte 
      in cui non considerano come vedova di guerra la donna che non abbia potuto 
      contrarre matrimonio per la morte del militare o del civile, avvenuta a 
      causa della guerra, anche nel caso che siano state richieste le prescritte 
      pubblicazioni; e, in applicazione dell'art. 27, L. 11 marzo 1953, n. 87, 
      l'illegittimità dell'art. 7, terzo e quarto comma, D.P.R. 23 dicembre 
      1978, n. 915, nei termini di cui al capo precedente. 

       
      56. Alle vedove in possesso di pensione di guerra è concesso un assegno di 
      previdenza di lire annue 42.000 (38), quando abbiano raggiunto il 60 anno 
      di età, o, anteriormente, qualora siano o divengano inabili a qualsiasi 
      proficuo lavoro e risultino in istato di bisogno (39). L'assegno può 
      essere congruamente ridotto fino alla metà nei casi di minor bisogno (40). 

      ------------------------ 
      (38) Vedi, anche, l'art. 2, L. 25 gennaio 1962, n. 12, riportata al n. 
      A/VI che ha disposto un aumento dell'assegno di previdenza di cui al 
      presente articolo. 
      (39) Per la sussistenza dello stato di bisogno, vedi, ora, gli artt. 6, L. 
      26 luglio 1957, n. 616, 5, L. 9 novembre 1961, n. 1240 e 6, L. 25 novembre 
      1964, n. 1266, riportate, rispettivamente, ai nn. A/IV, A/V ed A/VII. 
      (40) L'ultimo periodo dell'articolo, relativo alla riduzione dell'assegno, 
      è stato abrogato dall'art. 5, comma secondo, L. 9 novembre 1961, n. 1240. 

       
      (giurisprudenza) 
      57. Quando il militare od il civile, appartenenti ad uno dei personali 
      contemplati negli artt. 17, 18, 19, abbiano acquistato diritto a 
      trattamento ordinario di quiescenza, la vedova, in aggiunta al trattamento 
      ordinario di riversibilità ad essa spettante, consegue la pensione di 
      guerra. 
      Se il militare od il civile non abbiano raggiunto il limite di anzianità 
      per conseguire il trattamento ordinario di quiescenza, alla vedova è 
      dovuto, in aggiunta alla pensione di guerra, un assegno integratore 
      commisurato a tanti ventesimi della pensione minima ordinaria di 
      riversibilità per quanti sono gli anni di servizio utile a pensione. 
      Nulla è innovato circa il diritto di opzione per la pensione privilegiata 
      ordinaria contemplata dagli artt. 17, 18 e 19. 
      ------------------------ 

       
      58. La vedova ha diritto alla pensione di guerra se il matrimonio è stato 
      contratto anteriormente alle ferite o malattie da cui derivò la morte del 
      militare o del civile. A tale effetto l'infermità non dipendente da causa 
      violenta esterna si presume contratta per i civili nel giorno dell'evento, 
      e per i militari nel giorno della prima constatazione, e, in ogni caso, 
      non oltre il giorno del congedo o del collocamento a riposo. 
      Quando il matrimonio sia posteriore, ma la richiesta delle pubblicazioni, 
      in seguito alle quali esso venne celebrato, sia anteriore alla ferita o 
      malattia, la vedova ha egualmente diritto alla pensione. 
      Per la vedova del civile morto per la causa di guerra di cui all'art. 10 e 
      del militare deceduto per causa del servizio di guerra, od attinente alla 
      guerra ma non provvisti di pensione o di assegno rinnovabile, si considera 
      tempestivo il matrimonio contratto entro i cinque anni dal giorno 
      dell'evento per i civili e dalla data dell'invio in congedo o del 
      collocamento a riposo per i militari, purché non sia durato meno di un 
      anno, ovvero sia nata prole ancorché postuma. 
      Se il militare od il civile erano provvisti di pensione o di assegno 
      rinnovabile, si considera tempestivo il matrimonio in qualunque tempo 
      contratto, purché sia durato non meno di un anno, ovvero sia nata prole 
      ancorché postuma. 
      ------------------------ 

       
      (giurisprudenza) 
      59. La vedova che passi ad altre nozze perde la pensione (40/a). Tuttavia, 
      quando non vi siano orfani ai quali spetti per riversibilità la pensione, 
      ha diritto di conseguire un capitale pari a: 
      sette annualità della pensione vedovile di guerra, contemplate nelle 
      annesse tabelle G e H (41), se alla data del nuovo matrimonio non abbia 
      oltrepassato i 25 anni 
      sei annualità, se alla stessa data abbia oltrepassato i 25, ma non i 30 
      anni; 
      cinque annualità, se alla stessa data, abbia oltrepassato i 30, ma non i 
      35 anni; 
      quattro annualità, se, alla stessa data, abbia oltrepassato i 35, ma non i 
      40 anni. 
      Se la vedova abbia oltrepassato i 40 anni alla data delle nuove nozze o 
      se, alla stessa data, esistano orfani a cui spetti per riversibilità la 
      pensione, essa ha diritto a conseguire un capitale pari a tre annualità 
      della pensione. 
      Nessun capitale spetta alla vedova, che passi a nuove nozze dopo 
      oltrepassati i 50 anni. 
      La domanda per ottenere il capitale di cui sopra deve essere presentata 
      entro il termine perentorio di 180 giorni dalla data del nuovo matrimonio 
      o della consegna del libretto di pensione se il matrimonio è avvenuto 
      anteriormente (42). 
      ------------------------ 
      (40/a) La Corte costituzionale, con sentenza 27 giugno-8 luglio 1975, n. 
      184 (Gazz. Uff. 16 luglio 1957, n. 188) ha dichiarato l'illegittimità 
      costituzionale dell'art. 59, primo comma, della presente legge e del 
      corrispondente art. 47, primo comma, L. 18 marzo 1968, n. 313, nella parte 
      in cui stabiliscono che la vedova che passi ad altre nozze perde la 
      pensione per il solo fatto del matrimonio anche se il marito non fruisce 
      di reddito assoggettabile alla imposta complementare. 
      (41) La tabella H è stata soppressa ed assorbita dalla tabella G per 
      effetto dell'art. 6, L. 25 gennaio 1962, n. 12, riportata al n. A/VI. 
      (42) Vedi, anche, l'art. 13, L. 9 novembre 1961, n. 1240 e l'art. 7, L. 25 
      gennaio 1962, n. 12, riportate, rispettivamente, ai nn. A/V ed A/VI. 
      Attualmente, a norma dell'art. 9, lett. h), D.P.R. 30 giugno 1955, n. 
      1544, riportato alla voce Ministero del tesoro, competente alla 
      liquidazione del capitale di cui al presente articolo, è la Direzione 
      provinciale del tesoro. 

       
      (giurisprudenza) 
      60. Quando esistano orfani di età minore dei 21 anni ed inoltre nubili, se 
      donne, alla vedova del militare o del civile è corrisposta la pensione 
      nella misura indicata dalla annessa tabella I, nei casi in cui sarebbe 
      stata applicabile la tabella G e nella misura indicata dalla tabella L, 
      nei casi in cui sarebbe stata applicabile la tabella H. 
      I figli e le figlie nubili, se maggiorenni, sono equiparati ai minorenni 
      qualora siano o divengano inabili a qualsiasi proficuo lavoro per una 
      infermità ascrivibile alla prima categoria dell'annessa tabella A (43). 
      Anche se non esistano orfani nelle condizioni previste dal presente 
      articolo, la vedova del militare o del civile può egualmente conseguire la 
      pensione nella misura indicata dalle tabelle I ed L quando sia o divenga 
      inabile a qualsiasi proficuo lavoro per una infermità ascrivibile alla 
      prima categoria della annessa tabella A e risulti in stato di bisogno 
      (43). 
      Nel caso che l'invalidità sia temporanea, la pensione viene liquidata in 
      base alle suddette tabelle I ed L per periodi di tempo non interiori a due 
      anni né superiori a quattro. La somma dei vari periodi non può eccedere 
      gli otto anni, al termine dei quali, se l'invalidità permanga, la detta 
      pensione viene concessa a vita. 
      L'inabilità a qualsiasi proficuo lavoro della vedova è da considerarsi 
      presunta al compimento dell'età di 70 anni (44). 
      ------------------------ 
      (43) Vedi, ora, per il criterio di valutazione dell'inabilità al lavoro, 
      l'art. 19, L. 9 novembre 1961, n. 1240, riportata al n. A/V. 
      (43) Vedi, ora, per il criterio di valutazione dell'inabilità al lavoro, 
      l'art. 19, L. 9 novembre 1961, n. 1240, riportata al n. A/V. 
      (44) Le tabelle H ed L, previste nell'articolo, sono state soppresse ed 
      assorbite rispettivamente dalle tabelle G e I per effetto dell'art. 6, L. 
      25 gennaio 1962, n. 12, riportata al n. A/VI. 

       
      61. Se con la vedova concorra prole al godimento della pensione di guerra, 
      questa è ulteriormente integrata con un aumento di annue lire 36.000 per 
      ciascun orfano, finché non compia il 21 anno di età e sia nubile se di 
      sesso femminile, oppure anche dopo compiuti gli anni 21, purché sia 
      inabile assolutamente a qualsiasi proficuo lavoro (45). 
      Qualora la inabilità sia temporanea, si applicano le norme del quarto 
      comma dell'art. 60. 
      ------------------------ 
      (45) Vedi, anche, sull'assegno integratore per gli orfani studenti 
      universitari, l'art. 3, secondo comma, L. 25 gennaio 1962, n. 12, 
      riportata al n. A/VI. 

       
      (giurisprudenza) 
      62. I figli e le figlie nubili, minorenni, del militare morto per causa 
      del servizio di guerra o attinente alla guerra o del civile deceduto per 
      fatti di guerra contemplati nell'art. 10, qualora siano altresì privi 
      della madre o questa, per qualunque motivo, non possa conseguire la 
      pensione o la perda per passaggio a nuove nozze, ovvero venga a mancare 
      dopo la morte del marito, hanno diritto alla pensione nella misura di 
      quella vedovile, con i benefici di cui agli articoli 60 e 61 (45/a). 
      Per il calcolo dell'aumento di cui all'art. 61, il primo orfano non viene 
      computato. 
      I figli e le figlie nubili, minorenni, della donna morta per causa del 
      servizio di guerra o attinente alla guerra o della civile deceduta per i 
      fatti di guerra contemplati nell'art. 10, qualora siano altresì privi del 
      padre o questi sia o divenga inabile a qualsiasi proficuo lavoro e risulti 
      provvisto di un reddito complessivo inferiore alle annue lire 240.000 
      conseguono lo stesso trattamento previsto nei commi precedenti (45/b) 
      (46). 
      Non hanno diritto alla pensione di guerra i figli nati da matrimonio 
      contratto posteriormente alle ferite o malattie, da cui derivò la morte, 
      salvo i casi del secondo, terzo e quarto comma dell'art. 58. 
      Per stabilire l'epoca delle ferite o malattie, si applica la norma del 
      primo comma dell'art. 58. 
      Ai fini del presente articolo sono equiparati ai minori gli orfani 
      maggiorenni, nubili se di sesso femminile, iscritti ad Università o ad 
      Istituti superiori equiparati, per tutta la durata del corso legale, ma 
      non oltre il 26 anno di età (46/a). 
      ------------------------ 
      (45/a) Con sentenza n. 135 del 16-22 giugno 1971 (Gazz. Uff. 30 giugno 
      1971, n. 163) la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità 
      costituzionale dell'art. 62, commi primo e terzo, e dell'art. 63, comma 
      primo, nella parte in cui dispongono che le orfane hanno diritto alla 
      pensione solo se nubili. 
      (45/b) Vedi nota 45/a che precede. La Corte costituzionale con sentenza 
      20-25 febbraio 1975, n. 37 (Gazz. Uff. 26 febbraio 1975, n. 55) ha 
      dichiarato l'illegittimità dell'art. 63, comma primo, nella parte in cui 
      subordina il diritto alla pensione indiretta di guerra dei figli e delle 
      figlie maggiorenni inabili a qualsiasi proficuo lavoro alla condizione che 
      siano divenuti tali prima di aver raggiunto la maggiore età o prima della 
      data di cessazione del diritto del genitore. 
      (46) Per la valutazione e per il limite massimo del reddito complessivo, 
      indicato nel comma, vedi, ora gli artt. 7, L. 26 luglio 1957, n. 616, 5, 
      L. 9 novembre 1961, n. 1240 e 6, L. 25 novembre 1964, n. 1266, riportate, 
      rispettivamente, ai nn. A/IV, A/V ed A/VII. 
      (46/a) Comma aggiunto dall'art. 15, L. 18 maggio 1967, n. 318, riportata 
      al n. A/IX. 

       
      (giurisprudenza) 
      63. Hanno diritto alla pensione, nei casi previsti dal precedente 
      articolo, anche i figli e le figlie nubili maggiorenni divenuti inabili a 
      qualsiasi proficuo lavoro per una infermità ascrivibile alla prima 
      categoria dell'annessa tabella A, prima di avere raggiunto la maggiore età 
      o prima della data di cessazione del diritto a pensione da parte del 
      genitore (45/b). 
      Nei casi di inabilità temporanea si applicano le norme del quarto comma 
      dell'art. 60. 
      Gli orfani che abbiano perduto entrambi i genitori per cause di guerra 
      hanno diritto al cumulo delle due pensioni, compreso l'assegno speciale 
      temporaneo. 
      ------------------------ 
      (45/b) Vedi nota 45/a che precede. La Corte costituzionale con sentenza 
      20-25 febbraio 1975, n. 37 (Gazz. Uff. 26 febbraio 1975, n. 55) ha 
      dichiarato l'illegittimità dell'art. 63, comma primo, nella parte in cui 
      subordina il diritto alla pensione indiretta di guerra dei figli e delle 
      figlie maggiorenni inabili a qualsiasi proficuo lavoro alla condizione che 
      siano divenuti tali prima di aver raggiunto la maggiore età o prima della 
      data di cessazione del diritto del genitore. 

       
      (giurisprudenza) 
      64. I figli legittimati per susseguente matrimonio sono equiparati ai 
      figli legittimi nel diritto a pensione di guerra. 
      Sono equiparati ai figli legittimi anche i figli legittimati con decreto, 
      quelli adottati nelle forme di legge prima dell'evento di servizio o del 
      fatto di guerra che cagionò la morte del genitore ed i figli naturali 
      legalmente riconosciuti non oltre il termine di un anno dalla cessazione 
      dello stato di guerra, ovvero per sentenza purché concepiti prima della 
      ferita o della malattia da cui derivò la morte del genitore. Se concorrono 
      con la vedova e con la prole legittima essi sono considerati come orfani 
      di precedente matrimonio (46/b). 
      Sono altresì equiparati ai figli legittimi coloro che siano stati 
      affiliati nelle forme di legge prima dell'evento di servizio e del fatto 
      di guerra che cagionò la morte dell'affiliante (47). 
      ------------------------ 
      (46/b) La Corte costituzionale, con sentenza 5-21 luglio 1988, n. 828 
      (Gazz. Uff. 27 luglio 1988, n. 30 - Serie speciale), ha dichiarato 
      l'illegittimità dell'art. 64, comma secondo, limitatamente alle parole 
      "non oltre il termine di un anno dalla cessazione dello stato di guerra". 
      (47) Comma aggiunto dall'art. 14, L. 9 novembre 1961, n. 1240. 

       
      65. La pensione si perde dagli orfani quando siano giunti all'età 
      maggiore, salvo il caso di inabilità a qualsiasi proficuo lavoro prevista 
      dal primo comma dell'art. 63 e dalle figlie anche in età minore, quando 
      abbiano contratto matrimonio (47/a). 
      ------------------------ 
      (47/a) Con sentenza n. 135 del 16-22 giugno 1971 (Gazz. Uff. 30 giugno 
      1971, n. 163) la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità 
      dell'art. 65 nella parte in cui dispone che le figlie perdono la pensione 
      o decadono dal diritto quando contraggono matrimonio. 

       
      66. Alla vedova, che viva separata per una ragione qualsiasi da tutti o da 
      taluno soltanto dei figli dell'ultimo o di precedente matrimonio del 
      marito deceduto, o da quelli indicati nel secondo comma dell'art. 64, è 
      devoluta la metà della pensione ad essa spettante a termini dell'art. 55. 
      L'altra metà è divisa in parti uguali fra tutti i figli che ne abbiano 
      diritto. 
      Se esiste un figlio solo, alla vedova vengono devoluti i tre quarti della 
      pensione, ed il rimanente quarto viene assegnato al figlio. 
      L'aumento per coesistenza di orfani, di cui all'art. 60, risultante dalla 
      differenza tra le tabelle I e G, L e H, è devoluto esclusivamente agli 
      orfani che si trovino nelle condizioni previste dall'articolo stesso (48). 

      Se la vedova si trova nelle condizioni previste dal terzo comma dell'art. 
      60, anche l'aumento di cui al comma precedente è ripartito tra la vedova e 
      gli orfani nelle proporzioni stabilite per la pensione. 
      L'aumento integratore di cui all'art. 61 è devoluto esclusivamente a 
      favore dei figli ed in parti uguali fra essi. 
      ------------------------ 
      (48) Le tabelle H ed L, previste nel comma, sono state soppresse ed 
      assorbite, rispettivamente, dalle tabelle G ed I, per effetto dell'art. 6, 
      L. 25 gennaio 1962, n. 12, riportata al n. A/VI. 

       
      67. Se la vedova è privata in tutto o in parte dell'esercizio della patria 
      potestà, ovvero trascuri di provvedere all'educazione dell'orfano in 
      corrispondenza ai mezzi di cui può disporre, il Giudice delle tutele, in 
      applicazione della legge 26 luglio 1929, n. 1397 (49), può determinare la 
      quota spettante al figlio sulla pensione in misura anche maggiore di 
      quella stabilita dall'articolo precedente, e può ordinare che sia riscossa 
      ed erogata a vantaggio dell'orfano dal Comitato provinciale o da alcuni 
      degli Enti indicati nell'art. 34 della legge predetta. 
      Il Giudice delle tutele può, in caso che l'orfano sia affidato ad un 
      Istituto, ordinare che il pagamento della quota, ad esso spettante a 
      termini della presente legge, sia fatto direttamente all'Istituto. 
      Lo stesso provvedimento il Giudice delle tutele può adottare quanto 
      l'orfano sia soggetto a tutela. 
      Le ordinanze del Giudice delle tutele vengono eseguite a cura degli Uffici 
      provinciali del tesoro (50). 
      Resta impregiudicato ogni altro diritto che possa spettare al figlio a 
      termini degli artt. 147 e 148 del Codice civile. 
      ------------------------ 
      (49) Istitutiva dell'Opera nazionale per gli orfani di guerra. 
      (50) Comma così modificato dall'art. 11, D.P.R. 30 giugno 1955, n. 1544. 
      Gli uffici provinciali del tesoro hanno assunto la denominazione di 
      Direzioni provinciali del tesoro per effetto dell'art. 1, co. 1, L. 12 
      agosto 1962, n. 1290. 

       
      68. In caso di morte o di perdita del diritto a pensione della vedova o 
      degli orfani, la pensione della vedova e le quote degli orfani si 
      devolvono o si accrescono ai superstiti, salvo le riduzioni previste 
      dall'art. 61, dal giorno successivo a quello della morte, o dal giorno 
      della perdita del diritto stesso. 
      ------------------------ 

       
      69. (51-52). 
      ------------------------ 
      (51-52) Articolo soppresso dall'art. 12, L. 18 maggio 1967, n. 318, 
      riportata al n. A/IX. La Corte costituzionale, con sentenza 25-30 gennaio 
      1980, n. 9 (Gazz. Uff. 6 febbraio 1980, n. 36) ha dichiarato 
      l'illegittimità costituzionale dell'art. 69, nella parte in cui non ha 
      previsto, accanto alla vedova, anche il vedovo quale soggetto di diritto 
      alla riversibilità di pensione di guerra già fruita dal coniuge. 

       
      70. In mancanza di diversa disposizione, la pensione e gli assegni 
      regolati dal presente titolo decorrono dal giorno successivo a quello 
      della morte o della scomparsa del militare o del civile. 
      Quando occorre ripartire fra i più aventi diritto una pensione od assegno 
      conferito a taluno di essi, il riparto decorre dal primo giorno del mese 
      successivo a quello della domanda. 
      Nei casi di promozione postuma degli ufficiali delle forze armate, le 
      competenze relative al nuovo grado sono considerate, ai soli effetti della 
      liquidazione della pensione o degli assegni, come decorrenti dalla data a 
      cui è fatta risalire l'anzianità di grado. 
      ------------------------ 

       
      TITOLO IV 
      Dei diritti dei genitori, dei collaterali e degli assimilati 
      (giurisprudenza) 
      71. Quando il militare morto per causa del servizio di guerra o attinente 
      alla guerra od il civile deceduto per i fatti di guerra contemplati 
      nell'art. 10 non abbia lasciato vedova o figli con diritto a pensione, la 
      pensione è concessa: 
      a) al padre che abbia l'età di anni 58, oppure sia inabile a qualsiasi 
      proficuo lavoro per una infermità ascrivibile alla prima categoria della 
      annessa tabella A; nei casi di inabilità temporanea, si applica la norma 
      del quarto comma dell'art. 60 (53); 
      b) alla madre vedova; 
      c) ai fratelli ed alle sorelle nubili, purché minorenni, quando siano 
      orfani di entrambi i genitori o quando la madre non abbia diritto alla 
      pensione (53/a). 
      Tra collaterali la pensione si divide in parti uguali, e quando cessa il 
      diritto di alcuno di essi la relativa quota si consolida per intero nei 
      superstiti. 
      Se il militare od il civile sia rimasto orfano di entrambi i genitori 
      prima del compimento del 12 anno di età, la pensione in mancanza di altri 
      aventi diritto, spetta a coloro che abbiano provveduto al mantenimento ed 
      alla educazione di lui fino alla maggiore età e fino alla chiamata alle 
      armi, ovvero fino alla data dell'evento dannoso, sempreché si verifichino 
      nei loro confronti le condizioni previste per i genitori. Quando il 
      militare o il civile sia rimasto orfano di uno solo dei genitori, la 
      disposizione di cui al presente comma si applica anche al patrigno od alla 
      matrigna (54). 
      La misura della pensione è quella stabilita dalla annessa tabella M quando 
      la morte del militare sia derivata da ferite, lesioni od infermità, 
      riportate od aggravate nelle circostanze indicate dal 2 comma dell'art. 
      26. 
      Quando si tratti di militare morto per causa di servizio di guerra od 
      attinente alla guerra in circostanze diverse, oppure di civile deceduto 
      per i fatti di guerra contemplati nell'art. 10, la pensione è concessa 
      nella misura stabilita dall'annessa tabella N (55). 
      ------------------------ 
      (53) Per il criterio di valutazione dell'inabilità al lavoro, vedi, ora, 
      l'art. 19, L. 9 novembre 1961, n. 1240, riportata al n. A/V. 
      (53/a) Con sentenza 21-28 marzo 1969, n. 53 (Gazz. Uff. 2 aprile 1969, n. 
      85) la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale 
      degli articoli 71, comma primo, lettera c), 77, comma primo e 84 comma 
      secondo, della L. 19 agosto 1950, n. 648, limitatamente alle parti in cui 
      prevedono che la pensione indiretta spetta alle sorelle del militare morto 
      per causa di servizio di guerra o del civile deceduto per fatto di guerra, 
      solo in quanto nubili; 
      ha dichiarato inoltre, in applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 
      1953, n. 87, limitatamente alle stesse parti, l'illegittimità 
      costituzionale degli articoli 64, comma primo, lettera c), 75, comma primo 
      e 76, comma secondo, della L. 18 marzo 1958, n. 313. 
      (54) Comma così modificato dall'art. 16, L. 9 novembre 1961, n. 1240. 
      (55) La tabella N, prevista nel comma, per effetto dell'art. 6, L. 25 
      gennaio 1962, n. 12, è stata soppressa ed assorbita nella tabella M 
      allegata alla predetta legge. 

       
      (giurisprudenza) 
      72. Ai genitori in possesso di pensione di guerra è concesso un assegno di 
      previdenza di annue lire 42.000 (56), quando abbiano raggiunto il 65 anno 
      di età (57), o, anteriormente, qualora, siano o divengano inabili a 
      qualsiasi proficuo lavoro e risultino in istato di bisogno (58). L'assegno 
      può essere congruamente ridotto fino alla metà nei casi di minor bisogno 
      (59). 
      ------------------------ 
      (56) Vedi anche art. 2, L. 25 gennaio 1962, n. 12, riportata al n. A/VI 
      che ha disposto un aumento dell'assegno di previdenza di cui al presente 
      articolo. 
      (57) Ora sessantesimo anno di età per effetto dell'art. 6, L. 25 gennaio 
      1962, n. 12. 
      (58) Per la sussistenza dello stato di bisogno, vedi ora, gli artt. 6, L. 
      26 luglio 1957, n. 616, 5, L. 9 novembre 1961, n. 1240 e 6, L. 25 novembre 
      1964, n. 1266. 
      (59) L'ultimo periodo dell'articolo, relativo alla riduzione dell'assegno, 
      è stato abrogato dall'art. 5, comma secondo, L. 9 novembre 1961, n. 1240. 

       
      (giurisprudenza) 
      73. Per la concessione della pensione di cui al precedente articolo 71 
      occorre che ai genitori, collaterali od assimilati siano venuti a mancare, 
      a causa della morte del militare o del civile, i necessari mezzi di 
      sussistenza, tenendo conto dell'aiuto che il dante causa ad essi prestava 
      al momento della morte. Si terrà anche conto dell'aiuto che il figlio 
      sarebbe stato presumibilmente in grado di prestare ai genitori in 
      qualsiasi momento futuro. 
      Si considera che siano venuti meno i necessari mezzi di sussistenza quando 
      il richiedente risulti non assoggettabile per l'ammontare del suo reddito 
      complessivo all'imposta complementare ai sensi delle leggi in vigore (60). 

      ------------------------ 
      (60) Così modificato dall'art. 9, L. 18 maggio 1967, n. 318, riportata al 
      n. A/IX. 

       
      74. Quando le condizioni generali per la concessione della pensione si 
      verifichino posteriormente alla morte del militare o del civile, il 
      diritto alla pensione viene riconosciuto a decorrere dal giorno in cui 
      tutte le condizioni prescritte si sono verificate. 
      La domanda non è ammessa trascorsi i termini di cui al primo e terzo comma 
      del successivo art. 108. 
      ------------------------ 

       
      75. Agli effetti della pensione di guerra, in mancanza dei genitori 
      legittimi, sono equiparati ad essi coloro che abbiano adottato il militare 
      o il civile nelle forme di legge prima dell'evento che ne cagionò la 
      morte. 
      In mancanza degli adottanti, sono equiparati ai genitori legittimi coloro 
      che, prima dell'evento di guerra, lo abbiano riconosciuto come proprio 
      figlio naturale e, in tal caso, per la madre lo stato di nubile tiene 
      luogo di quello vedovile. 
      Se entrambi i genitori abbiano riconosciuto il figlio naturale, la 
      pensione viene liquidata a quello che si trova nelle condizioni prescritte 
      per conseguirla, ovvero viene divisa in parti uguali, ove risulti che 
      ambedue vi abbiano diritto. 
      Se i genitori contraggono matrimonio dopo il decesso del militare o del 
      civile già da entrambi legalmente e tempestivamente riconosciuto, sono 
      considerati, agli effetti della pensione di guerra, come genitori di un 
      figlio legittimato. 
      In mancanza degli adottanti e dei genitori naturali di cui ai precedenti 
      commi, sono equiparati ai genitori legittimi coloro che abbiano affiliato 
      il militare od il civile, nelle forme di legge, prima dell'evento che ne 
      cagionò la morte (61). 
      ------------------------ 
      (61) Articolo così sostituito dall'art. 18, L. 9 novembre 1961, n. 1240. 

       
      (giurisprudenza) 
      76. Alla madre vedova è equiparata quella che, alla data del decesso del 
      figlio, viveva effettivamente separata dal marito, anche se di seconde 
      nozze, senza riceverne gli alimenti. 
      Ove il marito sia il padre del militare o del civile defunto e possegga i 
      requisiti di legge per conseguire la pensione, questa viene divisa in 
      parti eguali fra i genitori. 
      Quando, ferme restando le altre condizioni, la separazione fra i coniugi 
      avvenga posteriormente alla morte del militare o del civile, alla madre 
      spetta la metà della pensione già attribuita al padre o che potrebbe a 
      questo spettare. 
      In caso di morte di uno dei genitori, la pensione si consolida per intero 
      nel superstite. 
      È equiparata alla madre vedova quella che sia passata a nuove nozze prima 
      della morte del figlio, ove il marito sia o divenga inabile a proficuo 
      lavoro per una infermità ascrivibile alla prima categoria dell'annessa 
      tabella A, anche temporaneamente, nel qual caso si applicano le norme del 
      quarto comma dell'art. 60 (62) (62/a). 
      ------------------------ 
      (62) Per il criterio di valutazione dell'inabilità al lavoro, vedi, ora, 
      l'art. 19, L. 9 novembre 1961, n. 1240. Vedi nota 53/a all'art. 71. 
      (62/a) La Corte costituzionale, con sentenza 27 giugno-9 luglio 1974, n. 
      221 (Gazz. Uff. 17 luglio 1974, n. 187) ha dichiarato l'illegittimità 
      costituzionale dell'art. 76, ultimo comma nella parte in cui non riconosce 
      il diritto alla pensione indiretta di guerra alla madre passata a nuove 
      nozze successivamente alla morte del figlio. 

       
      (giurisprudenza) 
      77. Ai fratelli e alle sorelle nubili, minorenni, sono equiparati i 
      fratelli e le sorelle nobili maggiorenni, che, alla data del decesso del 
      militare o del civile, siano inabili a qualsiasi proficuo lavoro per una 
      infermità ascrivibile alla prima categoria dell'annessa tabella A; o che 
      siano divenuti tali anche dopo la suddetta data, ma prima di raggiungere 
      la maggiore età o prima del giorno dal quale dovrebbe devolversi in loro 
      favore la pensione già liquidata al padre o alla madre (62). 
      Nel caso di inabilità temporanea, si applicano le norme del quarto comma 
      dell'art. 60 (62/b). 
      ------------------------ 
      (62) Per il criterio di valutazione dell'inabilità al lavoro, vedi, ora, 
      l'art. 19, L. 9 novembre 1961, n. 1240. Vedi nota 53/a all'art. 71. 
      (62/b) La Corte costituzionale con sentenza 20-25 febbraio 1975, n. 36 
      (Gazz. Uff. 26 febbraio 1975, n. 55) ha dichiarato l'illegittimità 
      costituzionale dell'art. 77, limitatamente alla parte in cui subordina il 
      diritto alla pensione indiretta di guerra dei fratelli e sorelle 
      maggiorenni comunque inabili a qualsiasi proficuo lavoro alla condizione 
      che l'inabilità sussiste alla data del decesso del militare o del civile o 
      che divengano inabili anche dopo tale data, ma prima di raggiungere la 
      maggiore età o prima del danno dal quale dovrebbe devolversi in loro 
      favore la pensione già liquidata al padre o alla madre. 

       
      (giurisprudenza) 
      78. Ai genitori del militare o del civile morto lasciando vedova o prole 
      con diritto a pensione, è concessa una pensione speciale, pari ad un terzo 
      di quella stabilita dall'art. 71, purché sussistano le altre condizioni 
      prescritte dall'art. 73. 
      La pensione suddetta non è cumulabile con altra pensione che possa 
      spettare a termini dell'art. 71; non è soggetta alla riduzione, di cui 
      all'art. 73; è soggetta all'aumento per cessato godimento di pensione da 
      parte della vedova e della prole del militare o del civile, e rimane 
      integra anche quando sia stata, da parte degli altri aventi diritto, 
      esercitata l'opzione per l'indennità secondo gli artt. 11 e successivi. 
      ------------------------ 

       
      79. Il genitore che abbia perduto più figli militari per causa del 
      servizio di guerra od attinente alla guerra ed anche, se civili, per i 
      fatti di guerra contemplati nell'art. 10, consegue, a prescindere dall'età 
      e dalle condizioni economiche, la pensione più favorevole che gli compete. 

      Oltre tale pensione compete anche un aumento da calcolarsi in base alla 
      pensione più favorevole che spetterebbe in applicazione delle tabelle 
      sulle pensioni di guerra, compreso l'assegno speciale temporaneo, nella 
      misura del 30 per cento se i figli morti siano due, del 60 per cento se 
      siano tre e del 100 per cento se siano più di tre. 
      Ai collaterali ed agli assimilati, che si trovino nelle condizioni 
      previste dall'art. 73, spetta la pensione nella misura più favorevole 
      senza il beneficio di cui sopra. 
      ------------------------ 

       
      80. Il genitore che abbia perduto più figli militari o civili per cause di 
      guerra ed inoltre uno o più figli militari per causa di servizio 
      ordinario, consegue lo stesso trattamento di cui all'articolo precedente. 
      Nel caso che uno soltanto dei figli sia morto per causa di guerra, la 
      concessione è peraltro subordinata alle condizioni generali prescritte 
      dagli artt. 71 e 73. 
      Qualora la pensione che compete per il figlio morto a causa del servizio 
      ordinario sia più favorevole, viene liquidata dall'Amministrazione di 
      appartenenza, mentre gli aumenti previsti dall'articolo precedente sono 
      liquidati dal Ministero del tesoro. 
      ------------------------ 

       
      (giurisprudenza) 
      81. Il genitore che per la morte di uno o più figli sia rimasto totalmente 
      privo di prole consegue, finché duri tale situazione, la pensione più 
      favorevole che gli compete in base alle tabelle M, N, O e P, compreso 
      l'assegno speciale temporaneo, aumentata della metà (63). 
      Se abbia perduto l'unico figlio spetta lo stesso trattamento di cui al 
      comma precedente, a prescindere dall'età e dalle condizioni economiche. 
      L'aumento è cumulabile con quello contemplato nell'art. 79. 
      ------------------------ 
      (63) Le tabelle N e P, previste nel comma, per effetto dell'art. 6, L. 25 
      gennaio 1962, n. 12, riportata al numero A/VI, sono state soppresse ed 
      assorbite, rispettivamente nelle tabelle M ed O allegate alla predetta 
      legge. 

       
      82. Ai genitori collaterali ed assimilati del militare o del civile che si 
      trovino nelle condizioni di cui al primo comma dell'art. 73 ed inoltre 
      siano inabili a qualsiasi proficuo lavoro per una infermità ascrivibile 
      alla prima categoria dell'annessa tabella A (64), è concessa la pensione 
      nella misura indicata dall'annessa tabella O nei casi in cui sarebbe stata 
      applicabile la tabella M e nella misura indicata dalla tabella P nei casi 
      in cui sarebbe stata applicabile la tabella N (64/a). 
      Nei casi di cui all'art. 78, si applica la riduzione prevista dal primo 
      comma dell'articolo stesso. 
      L'inabilità a qualsiasi proficuo lavoro è da considerarsi presunta al 
      compimento dell'età di 70 anni. 
      ------------------------ 
      (64) Per il criterio di valutazione dell'inabilità al lavoro, vedi ora, 
      l'art. 19, L. 9 novembre 1961, n. 1240, riportata al n. A/V. 
      (64/a) Le tabelle N e P, previste nel comma, per effetto dell'art. 6, L. 
      25 gennaio 1962, n. 12, riportata al n. A/VI, sono state soppresse ed 
      assorbite, rispettivamente, nelle tabelle M ed O allegate alla predetta 
      legge. 

       
      83. La pensione di guerra si perde dalla madre e dalle sorelle che 
      contraggono matrimonio, o dai fratelli e dalle sorelle, che raggiungono 
      gli anni 21, salvo il caso di cui all'art. 77. 
      Nel calcolare l'età del padre e dell'assimilato, ai soli effetti dell'art. 
      71, la frazione di anno si considera come anno intero, se eccede i sei 
      mesi e si trascura, se è uguale o inferiore ai sei mesi. 
      ------------------------ 

       
      84. Ove i genitori o gli assimilati del militare o del civile siano 
      entrambi viventi all'atto in cui sorge il diritto alla pensione di guerra, 
      questa, in caso di morte di uno di essi, si consolida nel superstite. 
      La stessa pensione si devolve a favore dei collaterali del militare o del 
      civile quando divengano orfani e siano minorenni o inabili, a qualsiasi 
      lavoro proficuo ed, inoltre, nubili se sorelle (64/b). 
      ------------------------ 
      (64/b) Vedi nota 53/a all'art. 71. 

       
      TITOLO V 
      Riversibilità dei soprassoldi annessi alle medaglie al valor militare (65) 

      85. Il soprassoldo di medaglia al valore per fatto di guerra si devolve 
      per intero alla vedova ed agli orfani secondo le norme di cui al titolo 
      III della presente legge. 
      ------------------------ 
      (65) I soprassoldi annessi alle medaglie al valor militare hanno assunto 
      la denominazione di "assegni" per effetto dell'art. 1, L. 5 marzo 1961, n. 
      212, riportata alla voce Onorificenze. 

       
      86. Quando il decorato sia morto senza lasciare vedova ed orfani con 
      diritto a soprassoldo, questo spetta ai genitori, collaterali ed 
      assimilati, nell'ordine stabilito dall'art. 71 e con le norme degli artt. 
      75, 76, 83 e 84. 
      ------------------------ 

       
      86-bis. I congiunti dei decorati di medaglia al valor militare che 
      presentino la domanda per conseguire ai sensi dei precedenti artt. 85 ed 
      86, la riversibilità del relativo assegno oltre il termine di un anno 
      dalla trascrizione dell'atto di morte del decorato nei registri di stato 
      civile, o dalla partecipazione della dichiarazione di irreperibilità al 
      Comune dell'ultimo domicilio, conseguono il beneficio a decorrere dal 
      primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della 
      domanda (66). 
      ------------------------ 
      (66) Articolo aggiunto per effetto dell'art. 20, L. 9 novembre 1961, n. 
      1240. 

       
      87. Per concedere la riversibilità del soprassoldo di cui ai precedenti 
      artt. 85 e 86 è necessario accertare, di intesa con la competente 
      Amministrazione militare, se colui il quale è autorizzato a fregiarsi 
      della decorazione sia immune da gravi carichi penali e morali. 
      ------------------------ 

       
      88. La perdita o la sospensione del diritto a fregiarsi delle medaglie al 
      valor militare comporta, in ogni caso, la perdita o la sospensione del 
      relativo soprassoldo. 
      Nei casi di cui al precedente comma la riversibilità del soprassoldo è 
      ammessa su domanda, a favore delle persone di famiglia per le quali la 
      riversibilità è consentita dalle disposizioni vigenti in caso di decesso 
      del decorato. 
      ------------------------ 

       
      89. Il ripristino del diritto a fregiarsi delle medaglie al valor militare 
      comporta la riattivazione del pagamento al decorato del soprassoldo, dalla 
      data in cui il ripristino ha effetto, verso contemporanea cessazione ed 
      imputazione delle somme eventualmente corrisposte a favore dei congiunti. 
      ------------------------ 

       
      90. Di tutti i provvedimenti che abbiano, comunque, influenza sul 
      pagamento del soprassoldo annesso alle medaglie al valor militare di cui 
      sono insigniti i militari in congedo e gli estranei alle forze militari, 
      l'Amministrazione competente dà notizia al Ministero del tesoro, per gli 
      eventuali provvedimenti di sua competenza. 
      La cessazione o la riattivazione del pagamento del soprassoldo deve sempre 
      avere la stessa decorrenza della perdita, della sospensione o del 
      riacquisto. 
      ------------------------ 

       
      TITOLO VI 
      Perdita, sospensione e revoca delle pensioni e degli assegni 
      91. (66/a). 
      ------------------------ 
      (66/a) Con sentenza n. 113 del 2-19 luglio 1968 (Gazz. Uff. 20 luglio 
      1968, n. 184) la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità 
      costituzionale del presente articolo. 

       
      (giurisprudenza) 
      92. La moglie, i figli, i genitori, i collaterali e gli assimilati del 
      militare morto per causa del servizio di guerra o attinente alla guerra e 
      del civile deceduto per i fatti di guerra contemplati nell'art. 10, i 
      quali siano incorsi in una condanna, che importi l'interdizione perpetua 
      dai pubblici uffici, perdono il diritto a conseguire o godere la pensione 
      o l'assegno. Nel caso di condanna che importi l'interdizione temporanea 
      dai pubblici uffici, l'esercizio del diritto è sospeso durante 
      l'espiazione della pena, nonché durante il periodo dell'interdizione ad 
      essa connessa. 
      Perde, altresì il diritto a conseguire o godere la pensione la vedova del 
      militare o del civile, che eserciti pubblicamente il meretricio o abbia 
      riportata condanna per lenocinio. 
      Nei casi di perdita definitiva o temporanea del diritto da parte del 
      militare o del civile, al coniuge e alla prole viene liquidata la quota di 
      pensione o di assegno a cui avrebbe avuto diritto se il militare o il 
      civile fosse morto. 
      Nel caso di perdita definitiva o temporanea del diritto da parte del 
      coniuge, di taluno dei figli, dei genitori dei collaterali e degli 
      assimilati del militare o del civile, la pensione o l'assegno vengono 
      devoluti agli altri aventi diritto, come se chi ha perduto definitivamente 
      o temporaneamente il diritto fosse morto (66/b). 
      ------------------------ 
      (66/b) Con sentenza n. 147 del 18-30 giugno 1971 (Gazz. Uff. 7 luglio 
      1971, n. 170) la Corte costituzionale ha così disposto: 
      "a) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 92, primo comma, 
      della L. 10 agosto 1950, n. 648, recante "Riordinamento delle disposizioni 
      sulle pensioni di guerra''; 
      b) ai sensi dell'art. 27 della L. 11 marzo 1953, n. 87, dichiara 
      l'illegittimità costituzionale di tutti gli altri commi del predetto art. 
      92". 

       
      93. Il diritto a pensione, assegno od indennità che sia stato perduto 
      definitivamente per una qualunque delle cause contemplate dai precedenti 
      articoli, può essere ripristinato quando sia intervenuta amnistia, grazia 
      o riabilitazione. 
      Quando il diritto sia stato semplicemente sospeso per condanna a pena che 
      importi interdizione temporanea dai pubblici uffici, il godimento della 
      pensione o dell'assegno è ripristinato non appena espiata la pena e 
      cessata la interdizione. 
      Ripristinato il diritto del titolare, cessano in tutti i casi di aver 
      effetto i provvedimenti per la devoluzione della pensione o dell'assegno a 
      favore degli altri aventi diritto. 
      ------------------------ 

       
      94. Durante l'espiazione di qualsiasi pena restrittiva della libertà 
      personale di durata superiore ad un anno, derivante da condanna che non 
      importi perdita della pensione e dell'assegno già conseguiti dal militare 
      o dal civile, gli assegni stessi sono soggetti alla ritenuta della metà. 
      Se il condannato ha moglie, dalla quale non sia separato con sentenza 
      passata in giudicato, ovvero ha figlie nubili o figli minorenni celibi a 
      suo carico, la ritenuta è soltanto di un terzo e la quota residua viene 
      ripartita nelle proporzioni stabilite dall'art. 142 del regolamento 
      approvato con regio decreto 5 settembre 1895, numero 603 (67). 
      Se il condannato è il coniuge o uno dei figli, dei genitori, dei 
      collaterali o degli assimilati, la pensione o l'assegno si devolve, 
      durante l'espiazione della pena, agli altri aventi diritto, ai quali 
      spetterebbe qualora egli fosse morto. 
      ------------------------ 
      (67) Riportato alla voce Pensioni civili, militari e di guerra: pensioni 
      dei dipendenti statali. 

       
      95. Chi acquista o ha acquistato per propria volontà una cittadinanza 
      straniera, decade dal diritto a conseguire od a godere pensioni, assegni o 
      indennità di guerra. 
      I minori che abbiano acquistato una cittadinanza straniera col concorso 
      della volontà propria o di quella del genitore esercente la patria potestà 
      o del tutore, decadono in ogni caso dal diritto a conseguire od a godere 
      pensioni, assegni o indennità di guerra se, al raggiungimento della 
      maggiore età, conservino, tacitamente o per espressa dichiarazione di 
      volontà, la cittadinanza straniera. 
      ------------------------ 

       
      (giurisprudenza) 
      96. Le disposizioni di cui al precedente articolo non si applicano: 
      a) a coloro che, già residenti all'estero, siano rimpatriati per compiere 
      il servizio militare durante la guerra in cui riportarono l'invalidità; 
      b) a chi abbia acquistato la cittadinanza di uno Stato estero la cui 
      legislazione permetta la conservazione della cittadinanza italiana; 
      c) a chi abbia acquistato la cittadinanza di uno Stato estero la cui 
      legislazione ne permetta la perdita senza condizionarla in nessun caso ad 
      autorizzazione o ad altro atto di autorità; 
      d) a chi non aveva la cittadinanza italiana al momento della concessione 
      del beneficio; 
      e) a chi, risiedendo stabilmente all'estero per ragioni di lavoro, abbia 
      dovuto acquistare la cittadinanza straniera per ottenere il posto di 
      lavoro (68). 
      ------------------------ 
      (68) Lettera aggiunta per effetto dell'art. 21, L. 9 novembre 1961, n. 
      1240. 

       
      97. Il diritto a pensione, assegno od indennità, che sia stato perduto in 
      applicazione dell'art. 95 può essere ripristinato qualora l'interessato 
      provi di aver riacquistato la cittadinanza italiana. 
      Il ripristino ha effetto dal giorno della pronuncia del relativo 
      provvedimento da parte della competente autorità italiana. 
      ------------------------ 

       
      (giurisprudenza) 
      98. I provvedimenti concessivi di pensione di guerra possono essere, in 
      qualsiasi tempo, revocati o modificati quando: 
      a) vi sia stato errore di fatto o sia stato omesso di tener conto di 
      elementi risultanti dallo stato di servizio; 
      b) vi sia stato errore nel calcolo della pensione, assegno o indennità, 
      nell'applicazione delle tabelle che stabiliscono l'ammontare delle 
      pensioni, assegni od indennità; 
      c) siano stati rinvenuti documenti nuovi dopo la emissione del decreto; 
      d) la liquidazione sia stata effettuata od il decreto sia stato emesso 
      sulla base di documenti falsi. 
      Nei casi di revoca per dolo, la soppressione della pensione o dell'assegno 
      ha effetto dal giorno della concessione; negli altri casi, la soppressione 
      o la riduzione hanno effetto dal giorno della denuncia al Comitato di 
      liquidazione ai sensi dell'art. 110 della presente legge. 
      Agli effetti dell'applicazione del presente articolo, gli interessati già 
      provvisti di pensione o di assegno e quelli per i quali siano già eseguiti 
      accertamenti sanitari potranno essere sottoposti a nuova visita sanitaria; 
      ma perché possa farsi luogo a revoca od a riduzione della pensione o 
      dell'assegno è sempre necessario il parere della Commissione medica 
      superiore di cui al successivo art. 104, previa visita diretta. 
      A chiunque, senza giustificato motivo, rifiuti di presentarsi alle visite 
      di cui al precedente comma o non si presenti nel tempo assegnatogli, la 
      pensione o l'assegno saranno sospesi e non potranno essere ripristinati 
      sino a quando l'invalido non si sia presentato. 
      Il miglioramento clinico conseguito per cure effettuate dall'invalido 
      successivamente all'ammissione vitalizia al diritto pensionistico di 
      guerra non può mai costituire motivo di modificazione dei trattamento di 
      pensione, né di riduzione o soppressione di assegni, salvo quanto disposto 
      dal precedente art. 44 per i casi di revoca o sospensione del trattamento 
      di incollocabilità (69). 
      ------------------------ 
      (69) L'articolo, modificato dall'art. 1, L. 27 ottobre 1957, n. 1028, è 
      stato così modificato dall'art. 22, L. 9 novembre 1961, n. 1240. 

       
      TITOLO VII 
      Procedura per la liquidazione e la revoca delle pensioni e degli assegni 
      99. Le pensioni, gli assegni e le indennità previsti dalla presente legge 
      sono liquidati dal Ministro per il tesoro. 
      Al Ministro medesimo spetta di provvedere alla liquidazione ed al riparto 
      delle pensioni, assegni od indennità anche per la quota che debba far 
      carico ad altri Enti, in concorso con lo Stato, i quali, pertanto, non 
      possono eseguire alcun pagamento se non in base al provvedimento del 
      Ministro suddetto, notificato nelle forme di legge. 
      Il Ministro delibera su proposta del Comitato di liquidazione, nominato 
      con decreto del Capo dello Stato, udito il Consiglio dei Ministri e 
      composto di un presidente di sezione della Corte dei conti, che lo 
      presiede, e di un numero di membri da trentacinque a settantasei, a 
      seconda delle esigenze delle sue funzioni. 
      I membri del Comitato sono scelti tra gli appartenenti alle seguenti 
      categorie, anche se a riposo: magistrati dell'ordine giudiziario con 
      funzioni non inferiori a quelle di magistrato di Corte d'appello o 
      equiparati, magistrati del Consiglio di Stato e della Corte dei conti con 
      funzioni non inferiori a quelle di referendario, ufficiali generali e 
      superiori medici, professori ordinari straordinari e liberi docenti di 
      Università - a preferenza delle Facoltà di medicina - direttori generali o 
      equiparati e funzionari di qualifica immediatamente inferiore. 
      Il Ministro per il tesoro designa non oltre dieci membri anche al di fuori 
      delle categorie suindicate, su proposta dell'Associazione nazionale 
      mutilati ed invalidi di guerra; designa, altresì, sei membri su proposta 
      dell'Associazione nazionale famiglie dei caduti in guerra, tre membri su 
      proposta dell'Associazione nazionale vittime civili di guerra, un membro 
      appartenente alla categoria degli invalidi per la lotta di liberazione, un 
      membro scelto fra i congiunti dei caduti per la lotta di liberazione e non 
      più di quindici membri scelti fra i funzionari, in attività di servizio o 
      a riposo, della carriera direttiva dei servizi amministrativi del 
      Ministero del tesoro, con qualifica non inferiore a quella di ispettore 
      generale. 
      È in facoltà del Ministro per il tesoro di affidare le funzioni di vice 
      presidente del Comitato a tre membri di esso, scelti tra i magistrati in 
      servizio della Corte di cassazione, del Consiglio di Stato e della Corte 
      dei conti, con funzioni non inferiori a quelle di consigliere od 
      equiparati. 
      Tutti i membri durano in carica due anni e possono essere riconfermati. 
      I membri del Comitato di liquidazione non possono essere nominati o 
      confermati nell'incarico quando abbiano superato il 75 anno di età. 
      Alla direzione della segreteria del Comitato è preposto un funzionario del 
      Ministero del tesoro con qualifica non inferiore a quella di direttore di 
      divisione (70). 
      ------------------------ 
      (70) Articolo così sostituito prima dall'art. 35, L. 9 novembre 1961, n. 
      1240 e poi dall'art. 17, L. 18 maggio 1967, n. 318, riportata al n. A/IX. 

       
      100. Il Comitato di liquidazione può funzionare anche suddividendosi in 
      sezioni. 
      Le sezioni decidono con l'intervento di un numero di votanti non inferiore 
      a cinque, di cui almeno due magistrati della Corte dei conti ed un 
      sanitario e sono costituite in modo che vi possa intervenire almeno uno 
      dei membri nominati su proposta delle Associazioni di cui all'articolo 99. 

      Le sezioni sono presiedute dal presidente o dai vice presidenti. Il 
      presidente del Comitato può tuttavia, in relazione alle esigenze di 
      servizio, conferire annualmente l'incarico di presiedere alle singole 
      sezioni a non oltre dodici membri, scelti tra i magistrati in servizio o a 
      riposo della Corte di cassazione, del Consiglio di Stato e della Corte dei 
      conti, con funzioni non inferiori a quelle di consigliere o equiparati. 
      Alle adunanze di ciascuna sezione assiste, in qualità di segretario, un 
      funzionario nominato con decreto del Ministro per il tesoro, su proposta 
      del presidente del Comitato. 
      Spetta al Ministro per il tesoro provvedere, con suo decreto, 
      all'approvazione delle norme relative al funzionamento ed alla procedura 
      del Comitato di liquidazione. 
      Il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per il 
      tesoro, stabilisce l'indennità mensile spettante al presidente ed ai vice 
      presidenti del Comitato di liquidazione nonché ai magistrati incaricati di 
      presiedere alle sezioni. 
      In aggiunta al normale gettone di presenza ai componenti del Comitato è 
      dovuta una indennità integrativa per ogni pratica esaminata definita, di 
      cui ciascun componente del Comitato sia stato relatore. Per l'intervento 
      alle adunanze, al segretario del Comitato è dovuta, in aggiunta al normale 
      gettone di presenza, una indennità integrativa per ogni pratica definita 
      nell'adunanza cui si riferisce il gettone medesimo. 
      Il Ministro per il tesoro stabilisce, con proprio decreto, le misure delle 
      indennità di cui al precedente comma. 
      L'articolo 36 della legge 9 novembre 1961, n. 1240, è abrogato (70/a). 
      ------------------------ 
      (70/a) Così sostituito dall'art. 18, L. 18 maggio 1967, n. 318, riportata 
      al n. A/IX. 

       
      (giurisprudenza) 
      101. Il procedimento per la liquidazione si inizia a domanda 
      dell'interessato o di ufficio. 
      La domanda, diretta al Ministro per il tesoro, è esente da tassa di bollo, 
      salvo che abbia per oggetto la concessione della pensione o dell'assegno 
      di riversibilità ordinaria regolato dall'articolo 69. Anche i documenti 
      relativi alla domanda sono esenti da tassa di bollo, e la legalizzazione 
      delle copie degli atti dello stato civile viene eseguita gratuitamente. 
      ------------------------ 

       
      102. Il procedimento per la liquidazione si inizia d'ufficio quando la 
      ferita, lesione o infermità, riportata dal militare sia stata riconosciuta 
      dipendente da causa di servizio dalle competenti autorità amministrative e 
      sanitarie. 
      In tal caso, se il militare al termine della eventuale degenza ospedaliera 
      o della licenza di convalescenza è giudicato inidoneo a qualsiasi 
      servizio, perché affetto da menomazioni che lasciano presumere diritto a 
      pensione od assegno di guerra, l'ospedale o l'istituto che effettua la 
      visita di controllo deve rimettere d'ufficio la rispettiva pratica 
      sanitaria alla competente Commissione medica per le pensioni di guerra per 
      gli accertamenti sanitari. Contemporaneamente il militare è inviato in 
      licenza speciale in attesa del trattamento di quiescenza. 
      ------------------------ 

       
      (giurisprudenza) 
      103. Gli accertamenti sanitari relativi alle cause ed all'entità delle 
      menomazioni dell'integrità fisica del militare o del civile vengono 
      eseguiti mediante visita diretta da parte di una Commissione composta di 
      ufficiali medici di cui almeno un ufficiale superiore con funzioni di 
      presidente, di medici appartenenti al personale civile dello Stato, di 
      ruolo o a contratto, e di sanitari civili scelti fra quelli designati 
      dalla Associazione nazionale famiglie dei caduti in guerra, nonché di un 
      sanitario avente la qualifica di mutilato o di invalido per la lotta di 
      liberazione, di uno avente la qualifica di partigiano combattente e di uno 
      designato dall'Associazione nazionale vittime civili di guerra. 
      Nel caso in cui gli accertamenti sanitari riguardino ex deportati di sesso 
      femminile, della Commissione medica di cui al precedente comma farà parte, 
      altresì, un sanitario specialista in ginecologia (71). 
      La Commissione giudica con l'intervento di tre membri di cui almeno uno 
      militare con funzioni di presidente. 
      Di essa deve sempre far parte uno dei medici civili designati 
      dall'Associazione nazionale fra i mutilati e invalidi di guerra. 
      Il Ministro per il tesoro, con suo decreto, d'intesa con il Ministro per 
      la difesa, determina le sedi delle Commissioni e ne nomina i componenti, 
      di concerto con i Ministri interessati. 
      Qualora il militare od il civile da sottoporre a visita sia internato in 
      manicomio, la Commissione può pronunciare il suo parere in base ad un 
      certificato del direttore dello stabilimento. 
      La Commissione redige un verbale della visita eseguita formulando il 
      proprio giudizio diagnostico e procedendo alla classificazione 
      dell'invalidità secondo le annesse tabelle. 
      Il componente della Commissione eventualmente dissenziente dichiara nel 
      verbale i motivi del dissenso. 
      Un estratto del verbale viene consegnato all'interessato, che deve 
      dichiarare se accetta il parere. 
      Ai lavori di segreteria della Commissione si provvede con personale 
      dipendente dai Ministeri della difesa e del tesoro (72). 
      ------------------------ 
      (71) Comma inserito per effetto dell'art. 23, L. 9 novembre 1961, n. 1240. 

      (72) Comma aggiunto per effetto dell'art. 23, L. 9 novembre 1961, n. 1240. 


       
      (giurisprudenza) 
      104. Il parere della Commissione, qualora non sia accettato 
      dall'interessato, è sottoposto alla revisione di una Commissione superiore 
      nominata dal Ministro per il tesoro, d'intesa con il Ministro per la 
      difesa, composta di ufficiali generali e superiori medici del servizio 
      permanente o delle categorie in congedo di cui almeno due docenti 
      universitari nella specialità relativa alle lesioni o infermità in esame, 
      nonché di un sanitario avente la qualifica di mutilato od invalido per la 
      lotta di liberazione e di uno avente la qualifica di partigiano 
      combattente. Per i docenti universitari è sufficiente il grado di 
      capitano. 
      Un quarto degli ufficiali medici predetti è scelto fra quelli proposti 
      dall'Associazione nazionale fra i mutilati ed invalidi di guerra, 
      dall'Associazione nazionale famiglie dei caduti di guerra e 
      dall'Associazione nazionale vittime civili di guerra. 
      Gli ufficiali in congedo saranno richiamati in servizio per l'espletamento 
      del loro incarico. La relativa spesa per stipendi ed indennità graverà sul 
      bilancio delle pensioni. 
      La Commissione è presieduta da un ufficiale generale medico. 
      ------------------------ 

       
      (giurisprudenza) 
      105. La Commissione medica superiore può funzionare anche suddividendosi 
      in Sottocommissioni, presiedute ciascuna dal presidente o dall'ufficiale 
      più elevato in grado o più anziano, e decide con l'intervento di non meno 
      cinque membri, fra i quali almeno uno dei designati dall'Associazione 
      nazionale dei mutilati ed invalidi di guerra, uno dei designati 
      dall'Associazione nazionale famiglie dei caduti in guerra, uno dei 
      designati dall'Associazione nazionale vittime civili di guerra ed uno 
      avente la qualifica di mutilato o di invalido per la lotta di liberazione 
      o di partigiano combattente. 
      Essa esprime di regola il proprio parere sui documenti; ma qualora lo 
      ritenga opportuno e sempre, quando vi sia stato dissenso nella Commissione 
      di cui all'art. 103, esprime il suo giudizio dopo la visita diretta 
      dell'interessato. La Commissione può delegare per la visita uno dei suoi 
      membri o un'autorità sanitaria locale. 
      La Commissione dà inoltre parere ogni qualvolta ne sia richiesta dal 
      Ministro per il tesoro. 
      ------------------------ 

       
      (giurisprudenza) 
      106. Le ferite, lesioni o infermità dalle quali sia derivata l'invalidità 
      o la morte del militare o del civile debbono essere constatate dagli Enti 
      sanitari o dalle altre competenti autorità militari o civili, in ogni caso 
      non oltre i cinque anni dalla cessazione del servizio di guerra o 
      attinente alla guerra oppure dagli eventi bellici indicati nell'art. 10. 
      Per i minori e i dementi il termine predetto rimane sospeso finché duri la 
      incapacità giuridica. 
      Nei confronti degli ex internati militari e degli ex deportati per ragioni 
      politiche, razziali, religiose ed ideologiche la constatazione sanitaria 
      di cui al precedente comma è validamente eseguita in qualunque momento 
      anche se trattisi di malattia manifestatasi dopo la scadenza del suddetto 
      termine di cinque anni, purché per le sue peculiari caratteristiche 
      cliniche possa causalmente e direttamente collegarsi alle pregresse 
      condizioni particolari dello stato di cattività sofferto. 
      Per gli invalidi affetti da parkinsonismo conseguente ad una infezione 
      encefalitica che risulti contratta in modo non dubbio durante il servizio 
      di guerra o attinente alla guerra, o comunque in occasione della guerra, o 
      conseguente ad altre cause di servizio alle quali il parkinsonismo sia 
      direttamente riportabile, il termine di cui al primo comma è di anni dieci 
      (73). 
      Qualora il decesso del militare sia avvenuto in azioni belliche o durante 
      la prigionia o l'internamento presso il nemico, è sufficiente a darne 
      prova, agli effetti della presente legge, la partecipazione rilasciata 
      dalla competente Amministrazione, ferme restando, per quanto riguarda le 
      cause di morte, le presunzioni di cui agli artt. 2, 3, 4 della presente 
      legge. 
      Nei casi di scomparsa del militare, la prova è data mediante una 
      dichiarazione di irreperibilità, che deve essere redatta dalla competente 
      autorità, appena trascorsi i termini stabiliti nell'art. 7, e trasmessa al 
      sindaco del Comune di ultimo domicilio dello scomparso, per la consegna 
      agli interessati. Dalla dichiarazione deve risultare il giorno della 
      presunta morte. 
      Per i civili la scomparsa è accertata mediante atto giudiziale di 
      notorietà, senza pregiudizio degli ordinari mezzi di prova. Lo stesso 
      procedimento può essere seguito per i militari, quando non sia possibile 
      ottenere la dichiarazione di irreperibilità. 
      La pensione o l'assegno decorre dal giorno successivo a quello della 
      presunta morte. 
      ------------------------ 
      (73) Gli attuali commi primo, secondo e terzo hanno sostituito 
      l'originario primo comma per effetto dell'art. 24, L. 9 novembre 1961, n. 
      1240, riportata al n. A/V. Vedi, anche, l'art. 31 di detta legge. 

       
      (giurisprudenza) 
      107. Le domande per conseguire il trattamento pensionistico sono ammesse 
      senza limite di tempo purché si verifichino le condizioni stabilite 
      all'art. 106 e successive modificazioni (74). 
      ------------------------ 
      (74) Così sostituita dall'art. 25, L. 9 novembre 1961, n. 1240, riportata 
      al n. A/V. Vedi, anche, l'art. 31 di detta legge. 

       
      (giurisprudenza) 
      108. Il militare che presenti la domanda dopo un anno dalla effettiva 
      cessazione del servizio od il civile dalla data dell'evento dannoso, sono 
      ammessi a godere della pensione o dell'assegno dal primo giorno del mese 
      successivo a quello della presentazione della domanda. 
      I congiunti dei militari o dei civili, deceduti o dispersi a causa della 
      guerra, che presentino la domanda trascorso un anno dalla trascrizione 
      dell'atto di morte nei registri di stato civile o dalla partecipazione 
      della dichiarazione di irreperibilità al Comune dell'ultimo domicilio, 
      conseguono il trattamento pensionistico di guerra dal primo giorno del 
      mese successivo a quello della presentazione della domanda. 
      Nei casi in cui le condizioni di età o di incapacità a qualsiasi proficuo 
      lavoro per il padre e per l'assimilato e di vedovanza per la madre e per 
      l'assimilata, si verifichino dopo la morte o la scomparsa del militare o 
      del civile, il computo dell'anno di cui al precedente comma si effettua a 
      decorrere dal verificarsi di tali avvenimenti. 
      Quando le condizioni previste dall'art. 73 si verifichino dopo la morte o 
      la scomparsa del militare o del civile, nei confronti del genitore, 
      dell'assimilato o del collaterale il suddetto termine di un anno decorre 
      dal verificarsi di tali condizioni (75). 
      ------------------------ 
      (75) L'articolo, modificato dall'art. 2, L. 10 maggio 1955, n. 491, è 
      stato così sostituito dall'art. 26, L. 9 novembre 1961, n. 1240, riportata 
      al n. A/V. Vedi anche l'art. 31 di quest'ultima legge. 

       
      109. Quando il Ministro per il tesoro, per insufficiente documentazione o 
      per altro motivo, non ritenga di poter deliberare definitivamente sulla 
      concessione della pensione o dell'assegno da conferire, può procedere a 
      liquidazione provvisoria allo stato degli atti. 
      ------------------------ 

       
      (giurisprudenza) 
      110. Nel caso di perdita, di sospensione o di riduzione della pensione o 
      dell'assegno per condanna penale, il Ministro per il tesoro provvede, dopo 
      la passata in giudicato la sentenza, a sopprimere, sospendere o ridurre 
      gli assegni già liquidati. 
      Nel caso di perdita per condotta immorale della vedova ai termini 
      dell'art. 92, comma terzo, e nei casi di cui all'art. 98, il Ministro del 
      tesoro provvede alla revoca totale o parziale della pensione od assegno, 
      su proposta del Comitato di liquidazione riunito in turno speciale, del 
      quale devono far parte almeno due membri della Corte dei conti ed un 
      rappresentante delle Associazioni interessate di cui all'art. 99, quinto 
      comma. 
      Nell'ipotesi di cui al precedente comma, il Ministro per il tesoro, dopo 
      raccolte le necessarie informazioni e su denuncia del Procuratore generale 
      della Corte dei conti, trasmette al Comitato di liquidazione, costituito 
      in turno speciale, una relazione motivata con i documenti su cui si fonda 
      e provvede all'immediata sospensione dei pagamenti già autorizzati. 
      Copia della relazione medesima deve essere notificata a cura del Comitato 
      agli interessati, con l'assegnazione di un termine, non minore di un mese, 
      per la presentazione di memorie e documenti. 
      Ove lo richieda, l'interessato può essere udito personalmente (od a mezzo 
      di procuratore). La mancata presentazione, qualunque ne sia la causa, non 
      costituisce impedimento alla deliberazione del Comitato. 
      Sulla proposta del Comitato, il Ministro decide in via definitiva con 
      provvedimento da notificarsi agli interessati ed al Procuratore generale 
      della Corte dei conti. 
      Avverso tale decisione è ammesso, da parte degli interessati e del 
      Procuratore generale, ricorso alla Corte dei conti, nei modi e termini 
      stabiliti dal successivo art. 114. 
      ------------------------ 

       
      111. Quando venga a cessare il godimento di una pensione o di un assegno 
      di guerra e sia da far luogo ad ulteriore liquidazione a favore dello 
      stesso titolare o di successivi aventi diritto, ma si riscontri taluno dei 
      motivi di perdita o riduzione della pensione o dell'assegno previsti negli 
      artt. 98, primo e secondo comma e 110, secondo comma, della presente 
      legge, il Ministro per il tesoro decide con la procedura stabilita dal 
      predetto art. 110. 
      ------------------------ 

       
      112. Quando la Corte dei conti, nei giudizi sui ricorsi contro decreti 
      ministeriali relativi a pensioni od assegni di guerra, ritenga possa farsi 
      luogo a provvedimento di revoca, ai sensi degli artt. 98 e 110, rinvia gli 
      atti al Ministro per il tesoro, salvo l'eventuale corso dei giudizi 
      medesimi. 
      ------------------------ 

       
      113. Tutti i provvedimenti relativi alle pensioni, agli assegni od alle 
      indennità regolati dalla presente legge, devono essere notificati agli 
      interessati a mezzo dell'ufficiale giudiziario o del messo comunale nel 
      territorio della Repubblica, od a cura degli agenti consolari all'estero 
      ovvero per lettera raccomandata, con avviso di ricevimento, spedita a 
      mezzo del servizio postale (76). 
      È data facoltà al Ministro per il tesoro di omettere la notificazione ai 
      concessionari dei decreti di liquidazione di pensioni, assegni od 
      indennità, che a termini di legge siano di pieno accoglimento delle 
      richieste delle parti interessate. In tal caso, i sindaci, entro cinque 
      giorni dalla data di ricevimento dei certificati di iscrizione (libretti 
      di pensione), debbono informare i concessionari con invito a presentarsi 
      per la consegna. 
      Dell'avvenuta consegna il concessionario rilascia, su apposito registro 
      del municipio, ricevuta autenticata dal segretario. 
      Qualora i sindaci contravvengano a tale disposizione o, comunque, si 
      verifichino ritardi o irregolarità, nella consegna degli atti suddetti, 
      provvede d'ufficio il prefetto della Provincia, valendosi, ove occorra, 
      dell'opera di Commissari prefettizi. 
      Le spese sono a carico dei comuni inadempienti. 
      ------------------------ 
      (76) Comma così modificato dall'art. 27, L. 9 novembre 1961, n. 1240. Vedi 
      anche art. 29 di quest'ultima legge. 

       
      (giurisprudenza) 
      114. Contro il provvedimento del Ministro per il tesoro è ammesso il 
      ricorso alla Corte dei conti, da presentarsi entro il termine perentorio 
      di novanta giorni dalla notificazione del provvedimento e, nei casi in cui 
      questa venga omessa, di novanta giorni dalla data di consegna del 
      certificato di iscrizione (libretto di pensione) risultante dall'apposito 
      registro. Qualora la notifica del provvedimento impugnato sia stata 
      eseguita a mezzo del servizio postale, il termine per la presentazione del 
      ricorso decorrerà dalla data di consegna risultante dall'avviso di 
      ricevimento (77). 
      La riscossione dell'indennità una volta tanto non implica decadenza dal 
      ricorso alla Corte dei conti. 
      Il ricorso provvisto della sottoscrizione del ricorrente o di un suo 
      procuratore speciale, o anche del semplice segno di croce vistato dalla 
      autorità comunale o da un notaio o dal dirigente locale delle rispettive 
      Associazioni assistenziali erette in Enti morali, è esente da spese di 
      bollo e nel termine anzidetto deve essere depositato alla segreteria della 
      Corte dei conti o a questa spedito mediante raccomandata. In questo 
      secondo caso, della data di spedizione fa fede il bollo d'ufficio postale 
      mittente e qualora questo sia illeggibile, la ricevuta della raccomandata. 

      Nel caso di decesso del ricorrente, il ricorso potrà essere riassunto 
      dagli eredi o anche da uno di essi, nelle stesse forme consentite dal 
      presente articolo, anche per quanto riguarda la delega in calce o a 
      margine per l'avvocato difensore (78). 
      Per l'infermo di mente, cui non sia stato ancora nominato il legale 
      rappresentante o l'amministratore provvisorio, il ricorso è validamente 
      sottoscritto dalla moglie o da un figlio maggiorenne o, in loro mancanza, 
      da uno dei genitori, ovvero da chi ne abbia la custodia o comunque lo 
      assista. La persona che validamente sottoscrive il ricorso a sensi della 
      presente disposizione può anche nominare l'avvocato difensore sia con 
      procura notarile sia con delega in calce allo stesso ricorso (79) (79/a). 
      ------------------------ 
      (77) Periodo aggiunto dall'art. 28, L. 9 novembre 1961, n. 1240. 
      (78) Comma inserito per effetto dell'art. 28, L. 9 novembre 1961, n. 1240. 

      (79) Periodo aggiunto per effetto dell'art. 28, L. 9 novembre 1961, n. 
      1240. 
      (79/a) Con sentenza n. 97 del 19-25 giugno 1980 (Gazz. Uff. 2 luglio 1980, 
      n. 180), la Corte cost. ha dichiarato la illegittimità degli artt. 114, L. 
      10 agosto 1950, n. 648 e 109, L. 18 marzo 1968, n. 313, nella parte in cui 
      prescrivono, per la proposizione dei ricorsi in materia di pensioni, 
      assegni o indennità di guerra, da parte degli aventi diritto, il termine 
      perentorio di novanta giorni dalla data di notificazione o consegna del 
      provvedimento impugnato. Ha dichiarato, altresì, d'ufficio, e negli stessi 
      limiti, la illegittimità dell'art. 86, primo comma, R.D. 12 luglio 1934, 
      n. 1214, e dell'art. 116, D.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915. 

       
      (giurisprudenza) 
      115. Se, in dipendenza di un medesimo evento attribuito a causa di 
      servizio, siano negate la pensione di guerra dal Ministero del tesoro e la 
      pensione privilegiata ordinaria dal competente Ministero e l'interessato 
      impugni entrambi i provvedimenti negativi, la decisione, anche sul diritto 
      alla pensione di guerra, spetta alla Sezione della Corte dei conti 
      competente per la pensione privilegiata ordinaria. 
      Il ricorso può essere prodotto entro 90 giorni dalla più recente data di 
      notificazione dei due provvedimenti negativi se proposto contro entrambi o 
      anche esclusivamente contro il primo di essi, purché la seconda pronuncia 
      sia avvenuta in sede di rinvio per competenza dalla prima notificazione. 
      ------------------------ 

       
      116. I ricorsi in materia di pensioni di guerra sono decisi da tre Sezioni 
      speciali (80) della Corte dei conti composte ciascuna di un presidente di 
      Sezione, un presidente di Sezione aggiunto ed un congruo numero di 
      consiglieri, primi referendari e referendari assegnati con ordinanza del 
      Presidente della Corte dei conti. 
      Le predette Sezioni decidono con numero di cinque votanti, dei quali non 
      più di due primi referendari o referendari. 
      I ricorsi sono assegnati a ciascuna Sezione dal Presidente della Corte o 
      da un presidente di Sezione da lui delegato. 
      Il personale di magistratura della Corte è aumentato, nel ruolo organico 
      per i servizi di carattere transitorio, di due Presidenti di Sezione e sei 
      consiglieri. 
      ------------------------ 
      (80) Per effetto dell'art. 1, L. 20 dicembre 1961, n. 1345, le Sezioni 
      speciali, per i giudizi sui ricorsi in materia di pensioni di guerra, sono 
      attualmente cinque. 

       
      TITOLO VIII 
      Disposizioni generali e transitorie 
      (giurisprudenza) 
      117. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione 
      nella Gazzetta Ufficiale. 
      Le disposizioni della presente legge si applicano a tutti i casi avvenuti 
      dal 29 settembre 1911 in poi, salvo il disposto del successivo art. 122, 
      ma il godimento dei nuovi e maggiori benefici che esse accordano decorre 
      dal 1 marzo 1950. 
      Agli aumenti stabiliti dalla presente legge nei confronti delle pensioni 
      ed assegni già concessi per eguale titolo dalle leggi precedenti viene 
      provveduto d'ufficio. 
      Ogni altro nuovo beneficio previsto dalla legge stessa deve essere 
      richiesto con domanda, in carta libera, al Ministero del tesoro - 
      Direzione generale delle pensioni di guerra - entro il termine perentorio 
      di cinque anni dalla pubblicazione della presente legge. 
      Se la domanda è presentata oltre il termine di un anno dalla data suddetta 
      i maggiori e nuovi benefici decorreranno dal primo giorno del mese 
      successivo alla presentazione della domanda stessa. 
      È conservato il diritto alla pensione e agli assegni a termini della 
      legislazione anteriore, quando tale diritto derivi da fatto avvenuto prima 
      dell'entrata in vigore della presente legge. 
      Dopo un anno dalla pubblicazione della presente legge scade il termine per 
      la presentazione della domanda di pensione da parte degli invalidi affetti 
      da parkinsonismo, manifestatosi non oltre il 31 dicembre 1949, conseguente 
      ad una infezione encefalitica contratta in occasione della campagna in 
      Africa orientale 1935-38. 
      Le pensioni di riversibilità ordinaria concesse ai sensi dell'art. 35 del 
      regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, saranno riesaminate in base alle 
      disposizioni ed alle tabelle di cui alla presente legge. 
      ------------------------ 

       
      (giurisprudenza) 
      118. Dopo due anni dalla pubblicazione della presente legge scadono i 
      termini: 
      a) di cui agli artt. 107 e 108 per gli eventi verificatisi dal 1 settembre 
      1939 in poi nei casi in cui erano scaduti i termini a norma della 
      legislazione precedente; 
      b) di cui al primo e secondo comma dell'art. 107 per le invalidità 
      derivanti da ferite o lesioni riportate anteriormente al 1 settembre 1939 
      nelle circostanze di cui al secondo comma dell'art. 26; 
      c) per una sola domanda di aggravamento consentita, agli effetti del primo 
      comma dell'art. 53, relativamente agli eventi verificatisi anteriormente 
      al 1 settembre 1939 nei casi in cui era scaduto il termine a norma della 
      legislazione precedente. 
      ------------------------ 

       
      119. Su richiesta degli interessati, sono sottoposte a revisione le 
      pratiche di pensione comunque definite negativamente, relative ad 
      infortuni subiti, senza colpa dell'infortunato, per esplosione di ordigni 
      bellici. 
      L'Amministrazione dello Stato può rivalersi, per le somme liquidate, 
      contro il responsabile o i responsabili dell'evento dannoso che siano 
      imputabili per colpa, secondo le norme comuni della responsabilità civile. 

      La istanza di revisione deve essere presentata al Ministero del tesoro 
      entro 90 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, sotto pena 
      di decadenza. 
      ------------------------ 

       
      (giurisprudenza) 
      120. Quando il trattamento stabilito dalla presente legge risulti più 
      favorevole per i pensionati che in precedenza avevano optato per la 
      pensione privilegiata ordinaria, gli interessati dovranno presentare la 
      domanda entro il termine di cui all'articolo precedente. 
      ------------------------ 

       
      121. I congiunti dei militari e dei civili morti per causa della guerra 
      aventi diritto a pensione od assegno di guerra in base alle norme vigenti 
      anteriormente, con esclusione di altri congiunti ammessi al diritto dalla 
      presente legge, ne conservano il godimento e gli esclusi non subentrano se 
      non quando vengono a mancare i primi concessionari. 
      Se però la pensione o l'assegno di cui sono in godimento i primi 
      concessionari è inferiore, per qualsiasi motivo, a quello che potrebbe 
      spettare agli esclusi, a costoro viene liquidata la differenza a decorrere 
      dal giorno dal quale avrebbero avuto diritto alla pensione o all'assegno, 
      qualora non fossero esistiti gli attuali titolari. 
      ------------------------ 

       
      122. Le disposizioni della presente legge si applicano anche agli operai 
      che durante la guerra 1915-18, essendo addetti ad opere e servizi per 
      conto dell'Amministrazione militare, hanno riportato per offesa di armi o 
      di mezzi bellici del nemico ovvero nella zona delle operazioni di guerra, 
      in occasione del lavoro e per causa violenta, lesioni o ferite dalle quali 
      sia derivata una invalidità ascrivibile alle prime due categorie della 
      annessa tabella A ed alle loro famiglie in caso di morte. 
      Non sono compresi tra le persone aventi diritto a pensione od assegno di 
      guerra i militari addetti quali operai in stabilimenti, cantieri, o lavori 
      esercitati od assunti da Enti pubblici o dai privati, ancorché vi abbiano 
      prestato servizio in qualità di comandanti durante la guerra 1915-18, e i 
      cittadini italiani che abbiano riportato in conseguenza della stessa 
      guerra una invalidità dovuta a qualsiasi fatto di guerra che ne sia stato 
      la causa violenta, diretta ed immediata, ed in caso di morte le loro 
      famiglie, qualora l'invalidità o la morte si siano verificate in occasione 
      della prestazione di servizio obbligatorio o volontario tale da esporre la 
      persona a rischio di guerra. 
      ------------------------ 

       
      123. Nulla è innovato alla concessione della indennità di contingenza 
      prevista dall'art. 1 del decreto-legge luogotenenziale 29 aprile 1946, 
      numero 299, nonché alla concessione, per le pensioni dirette, dell'assegno 
      speciale temporaneo di cui all'art. 11 del decreto legislativo 1 settembre 
      1947, n. 1108. 
      L'assegno speciale temporaneo di cui all'art. 1 del decreto legislativo 14 
      aprile 1948, n. 530, dovuto alla vedova ed agli orfani, è elevato a lire 
      40.000 annue. 
      L'assegno speciale temporaneo di cui all'art. 11 del decreto legislativo 1 
      settembre 1947, n. 1108, spettante ai genitori, collaterali e assimilati, 
      è elevato a lire 14.000 annue (81). 
      ------------------------ 
      (81) L'indennità di contingenza e l'assegno speciale temporaneo previsti 
      nell'articolo sono stati soppressi dall'art. 2, L. 26 luglio 1957, n. 616, 
      riportata al n. A/IV. 

       
      124. Con l'entrata in vigore della presente legge sono abrogate tutte le 
      disposizioni contrarie o con essa non compatibili. 
      ------------------------ 

       
      125. L'onere derivante al bilancio dello Stato, per il corrente esercizio 
      finanziario 1949-50, dalla attuazione della presente legge, sarà 
      fronteggiato per sei miliardi con le maggiori entrate previste dalla legge 
      18 aprile 1950, n. 254, recante variazioni allo stato di previsione 
      dell'entrata per l'esercizio finanziario 1949-50 (terzo provvedimento), e 
      per 5 miliardi con le maggiori entrate previste dalla legge 28 luglio 
      1950, n. 568, recante variazioni allo stato di previsione dell'entrata, 
      per l'esercizio finanziario 1949-50 (quinto provvedimento). 
      Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, 
      le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente 
      legge. 
      ------------------------ 

       


                                                       TABELLA A
       Tabella A) regio decreto 12 luglio 1923, n.  1491.
          (Tabella A) legge 19 febbraio 1942, n.  137.

Lesioni ed infermità che danno diritto a pensione vitalizia o ad
                      assegno rinnovabile

                        PRIMA CATEGORIA
 1. La perdita  dei  quattro  arti, fino al limite della perdita
    totale delle due mani e dei due piedi insieme.
 2. La perdita dei tre arti, e quella totale delle due mani e di
    un piede insieme.
 3. Le alterazioni organiche  ed irreparabili di ambo gli occhi,
    che   abbiano   prodotto  cecità   bilaterale,   assoluta  e
    permanente.
 4. Le alterazioni organiche ed  irreparabili  di ambo gli occhi
    con  tale  riduzione della  acutezza  visiva  da  permettere
    appena il  conteggio delle dita alla distanza  della visione
    ordinaria da vicino.
 5. Le alterazioni  organiche e  irreparabili di  un  occhio che
    ne  abbiano  prodotto  cecità  assoluta  e  permanente,  con
    l'acutezza visiva  dell'altro ridotta  tra 1/50 e 1/25 della
    normale. Vedansi avvertenze alle tabelle A e B - c).
 6. La perdita di  ambo gli arti superiori, fino al limite della
    perdita totale delle due mani.
 7. Tutte  le alterazioni  delle  facoltà  mentali (schizofrenia
    e  sindromi   schizofreniche,  demenza  paralitica,  demenze
    traumatiche, demenza  epilettica, distimie gravi, ecc.), che
    rendano l'individuo incapace a qualsiasi attività.
 8. Le lesioni del sistema  nervoso centrale (encefalo e midollo
    spinale) con conseguenze gravi e permanenti di grado tale da
    portare, o isolatamente  o  nel  loro complesso, profondi ed
    irreparabili perturbamenti alle funzioni più necessarie alla
    vita organica e sociale.
 9. La perdita di  ambo  gli  arti inferiori (disarticolazione o
    amputazione delle cosce).
10. La perdita di due  arti, superiore ed inferiore dello stesso
    lato (disarticolazione  o  amputazione  del  braccio e della
    coscia).
11. La perdita di un arto inferiore e di uno superiore non dello
    stesso  lato (disarticolazione  o  amputazione del braccio e
    della coscia).
12. La perdita totale di una mano e di due piedi.
13. La perdita totale di una mano e di un piede.
14. La perdita totale di tutte le dita delle due mani, ovvero la
    perdita totale dei due pollici e di altre sette o sei dita.
15. La perdita  totale  di un pollice e di altre otto dita delle
    mani.
16. La perdita   totale  delle  cinque  dita di una mano e delle
    prime due dell'altra mano.
17. La perdita totale di ambo i piedi.
18. Le cachessie ed il marasma dimostratisi ribelli a cura.
19. Le  alterazioni  polmonari  ed  extra  polmonari  di  natura
    tubercolare  e  tutte  le  altre   infermità  e  le  lesioni
    organiche  e  funzionali  permanenti e  gravi  al  punto  da
    determinare una assoluta incapacità a proficuo lavoro.
20. Le distruzioni  di ossa della faccia, specie dei mascellari,
    e tutti gli altri esiti di lesioni gravi della faccia stessa
    e della  bocca tali da  determinare un  grave ostacolo  alla
    masticazione e alla deglutizione e da costringere a speciale
    alimentazione con conseguente notevole deperimento organico.
21. L'anchilosi temporo-mascellare permanente e completa.
22. Gli  aneurismi  dei  grossi  vasi  arteriosi del collo e del
    tronco, quando per  sede e  volume, o  grado di  evoluzione,
    determinano   assoluta  incapacità  lavorativa  o  imminente
    pericolo di vita.
23. L'ano preternaturale.
24. La perdita totale anatomica di sei dita delle mani, compresi
    anche i pollici  e gli indici, o la perdita totale anatomica
    di otto dita delle mani, compreso o non uno dei pollici.
25. La disarticolazione di un'anca e l'anchilosi completa  della
    stessa,  se   unita   a  grave  alterazione  funzionale  del
    ginocchio corrispondente.
26. L'amputazione di una coscia o gamba con moncone residuo tale
    da   non   permettere   in  modo   assoluto   e   permanente
    l'applicazione dell'apparecchio protesico.
27. Sordità bilaterale organica assoluta e permanente, quando si
    accompagni  alla perdita o disturbi gravi e permanenti della
    favella.

                       SECONDA CATEGORIA
 1. Le alterazioni organiche  ed irreparabili di ambo gli occhi,
    tali  da  ridurre  l'acutezza  visiva binoculare fra 1/50 ed
    1/25 della normale.
 2. La  sordità  bilaterale   organica  assoluta  e   permanente
    (Vedansi avvertenze alle tabelle A e B - d).
 3. Le distruzioni di ossa della faccia, specie dei mascellari e
    tutti gli altri esiti di lesioni gravi della faccia stessa e
    della   bocca  tali  da  ostacolare   la   masticazione,  la
    deglutizione  o  la  favella, oppure da  apportare  notevoli
    deformità, nonostante la protesi.
 4. L'anchilosi   temporo-mascellare  incompleta,  ma   grave  e
    permanente con notevole ostacolo alla masticazione.
 5. Le lesioni gravi e permanenti dell'apparecchio respiratorio,
    o  di  altri  apparecchi  e  sistemi  organici,  determinate
    dall'azione di gas o di vapori comunque nocivi.
 6. Tutte le altre lesioni od affezioni organiche della laringe,
    della  trachea  e   dei   polmoni,  che  arrechino  grave  e
    permanente dissesto alla funzione respiratoria.
 7. Le gravi malattie del cuore con sintomi palesi di scompenso,
    e le gravi e permanenti affezioni del pericardio, quando per
    la loro gravità  non  siano da ascriversi al numero 19 della
    prima categoria.
 8. Le   affezioni  polmonari  ed  extra  polmonari   di  natura
    tubercolare  accertate  clinicamente, o  radiologicamente  o
    batteriologicamente,  o  con   tutti  i  convenienti   mezzi
    scientifici, che  per  la  loro  gravità non  siano  tali da
    doversi ascrivere alla  prima categoria (Vedansi  avvertenze
    alle tabelle A e B - e).
 9. Le lesioni  od  affezioni  del  tubo  gastroenterico e delle
    glandole  annesse  con  grave e permanente deperimento della
    costituzione.
10. Le  lesioni  ed  affezioni  del  sistema   nervoso  centrale
    (encefalo e midollo spinale), che abbiano prodotto afasia od
    altre  conseguenze  gravi  e  permanenti,  ma  non  tali  da
    raggiungere il  grado  specificato ai nn. 7 e 8 della  prima
    categoria.
11. L'immobilità del capo in completa flessione od estensione da
    causa inamovibile, oppure la rigidità totale e permanente, o
    l'incurvamento notevole permanente della colonna vertebrale.
12. Le   paralisi  permanenti,  sia  di  origine  centrale,  che
    periferiche, interessanti i  muscoli o gruppi muscolari, che
    presiedono a  funzioni  essenziali  della vita, e che  per i
    caratteri e la durata, si giudicano inguaribili.
13. Gli  aneurismi dei grossi  vasi arteriosi del tronco  e  del
    collo, quando per la loro  gravità non debbano ascriversi al
    n. 22 della prima categoria.
14. Le lesioni ed  affezioni  gravi  e  permanenti  degli organi
    emopoietici.
15. Le lesioni ed affezioni gravi  e permanenti dell'apparecchio
    genito-urinario.
16. La evirazione (perdita completa del pene e dei testicoli).
17. La incontinenza delle  feci  grave  e permanente, da lesione
    organica, la  fistola  rettovescicale, la  fistola  uretrale
    posteriore  e  le   fistole  epatica, pancreatica, splenica,
    gastrica ed intestinale ribelli ad ogni cura.
18. L'artrite  cronica  che, per la molteplicità e  l'importanza
    delle  articolazioni  colpite, abbia  menomato gravemente la
    funzione di due o più arti.
19. La perdita  del  braccio o avambraccio destro sopra il terzo
    inferiore. (Vedansi avvertenze alle tabelle A e B - b).
20. La perdita  totale delle cinque dita della mano  destra e di
    due delle  ultime quattro dita della mano sinistra. (Vedansi
    avvertenze alle tabelle A e B - b).
21. La perdita di una coscia a qualunque altezza.
22. L'anchilosi  completa  dell'anca o  quella  in flessione del
    ginocchio.
23. L'amputazione medio-tarsica, o la sotto-astragalica, dei due
    piedi.

                        TERZA CATEGORIA.
 1. Le  alterazioni organiche e  irreparabili di  un  occhio che
    abbiano prodotta cecità assoluta e permanente con l'acutezza
    visiva  dell'altro  ridotta  da meno  di 1/25  a 1/12  della
    normale.
 2. Le  vertigini  labirintiche   gravi  e  permanenti. (Vedansi
    avvertenze alle tabelle A e B - d).
 3. La perdita  della  lingua o le lesioni gravi e permanenti di
    essa, tali  da  ostacolare  notevolmente  la  favella  e  la
    deglutizione.
 4. La perdita o i disturbi gravi e permanenti della favella.
 5. La   perdita  del   braccio  o   dell'avambraccio   sinistro
    (disarticolazione od  amputazione  sopra il  terzo inferiore
    dell'uno o dell'altro).
 6. La perdita totale  della  mano  destra,  o la perdita totale
    delle dita di essa.
 7. La perdita totale  di cinque dita, fra le due mani, compresi
    ambo i pollici.
 8. La perdita totale  delle  cinque  dita  della mano sinistra,
    insieme con  quella  di  due delle ultime quattro dita della
    mano destra.
 9. La perdita totale del pollice e dell'indice delle due mani.
10. La perdita  totale  di  un  pollice insieme con quella di un
    indice e di altre quattro dita fra le due mani con integrità
    dell'altro pollice.
11. La perdita totale di  ambo gli indici e di altre cinque dita
    fra le due mani, che non siano i pollici.
12. La perdita di una gamba sopra il terzo inferiore.
13. La perdita totale o quasi del pene. 
14. La perdita di ambo i testicoli. 
15. L'anchilosi totale della  spalla destra in posizione viziata
    e non parallela all'asse del corpo.

                       QUARTA CATEGORIA.
 1. Le alterazioni  organiche  ed irreparabili di ambo gli occhi
    tali da ridurre l'acutezza visiva binoculare da meno di 1/25
    a 1/12 della normale.
 2. Le alterazioni organiche ed irreparabili di un occhio che ne
    abbiano prodotto cecità assoluta e permanente con l'acutezza
    visiva  dell'altro  ridotta  da  meno  di  1/12 a 1/4  della
    normale.
 3. L'anchilosi  totale   della   spalla  destra   in  posizione
    parallela  all'asse  del  corpo, o  della spalla sinistra in
    posizione viziata e non parallela all'asse del corpo.
 4. La  perdita della  mano sinistra o la  perdita  totale delle
    dita di essa.
 5. La perdita  totale  delle  ultime  quattro  dita  della mano
    destra o delle prime tre dita di essa.
 6. La  perdita  totale  d i tre dita, tra le due mani, compresi
    ambo i pollici.
 7. La perdita totale di un pollice e dei due indici.
 8. La perdita totale di uno dei pollici e di altre quattro dita
    fra le due mani, esclusi gli indici e l'altro pollice.
 9. La perdita totale di  un indice e di altre sei o cinque dita
    fra le due mani, che non siano i pollici.
10. La perdita di una gamba al terzo inferiore. 
11. L'amputazione tarso-metatarsica dei due piedi.
12. Gli  esiti  permanenti  delle  fratture  di  ossa principali
    (pseudoartrosi, calli   molto   deformi, ecc.), che   ledano
    notevolmente la funzione di un arto. 
13. Le malattie di cuore senza sintomi di scompenso evidenti, ma
    con stato di latente insufficienza del miocardio.
14. L'epilessia a meno che, per la frequenza e gravità delle sue
    manifestazioni non  sia da equipararsi alle infermità di cui
    alle categorie precedenti.

                       QUINTA CATEGORIA.
 1. Le alterazioni organiche  ed  irreparabili di ambo gli occhi
    tali da  ridurre l'acutezza visiva binoculare da meno di 1/2
    a 1/4 della normale.
 1-bis. Le  alterazioni  organiche  ed irreparabili di un occhio
    che ne  abbiano  prodotto  cecità assoluta e permanente, con
    l'acutezza  visiva  dell'altro ridotta da meno di 1/4 a meno
    di 2/3 della normale.
 2. Le alterazioni  organiche ed  irreparabili di un  occhio che
    ne  abbiano  prodotto  cecità  assoluta  e  permanente,  con
    alterazioni  pure   irreparabili  della  visione  periferica
    dell'altro, sotto  forma di  restringimento concentrico  del
    campo visivo di  tale grado da  lasciarne libera soltanto la
    zona centrale o le zone più prossime al centro, oppure sotto
    forma di  lacune di tale ampiezza da  occupare una  metà del
    campo visivo stesso o settori equivalenti.
 3. Le  affezioni  purulente  dell'orecchio medio  (bilaterali o
    unilaterali) permanenti, che  siano  accompagnate  da  gravi
    complicazioni,  od  abbiano  prodotto  una diminuzione della
    funzione  uditiva  tale da ridurre la udizione della voce di
    conversazione alla distanza di 50 centimetri.
 4. L'anchilosi totale della spalla sinistra.
 5. L'anchilosi totale del gomito destro in estensione completa,
    o quasi.
 6. La  perdita  totale  del  pollice  e dell'indice  della mano
    destra.
 7. La  perdita  totale  delle  ultime quattro  dita  della mano
    sinistra o delle prime tre dita di essa.
 8. La perdita totale di ambo i pollici.
 9. La perdita totale di uno dei pollici e di altre tre dita tra
    le due mani, che non siano gli indici e l'altro pollice.
10. La  perdita totale di uno degli  indici e di  altre  quattro
    dita,  tra le  due  mani, che non siano i  pollici e l'altro
    indice.
11. La  perdita  delle  due falangi di otto o sette dita, tra le
    due mani, che non siano quelle dei pollici.
12. La  perdita  della falange ungueale di dieci e  di nove dita
    delle mani, ovvero la perdita della falange ungueale di otto
    dita, compresa quella dei pollici.
13. La perdita  di  un  piede  ovvero  l'amputazione unilaterale
    medio-tarsica, o la sottoastragalica.
14. La perdita totale delle  dita  dei  piedi, o di nove od otto
    dita, compresi gli alluci.
15. Le malattie di cuore, senza sintomi di scompenso.
16. La arterio-sclerosi diffusa e manifesta.
17. Gli aneurismi  arteriosi ed arteriovenosi degli arti, che ne
    ostacolano notevolmente la funzione.
18. Gli  esiti  delle   affezioni  polmonari ed  extra-polmonari
    di     natura    tubercolare   accertata   clinicamente,   o
    radiologicamente, o  batteriologicamente,  o  con   tutti  i
    convenienti mezzi scientifici, che, per la loro gravità, non
    possono   essere   ascritti   ad  alcuna   delle   categorie
    precedenti. (Vedansi avvertenze alle tabelle A e B - e).
19. L'ernia  viscerale  molto  voluminosa, o che, a  prescindere
    dal  suo  volume, sia  accompagnata  da  gravi  e permanenti
    complicazioni.
20. La  lussazione   non   riducibile   di   una   delle  grandi
    articolazioni che menomi notevolmente la funzione dell'arto.

                        SESTA CATEGORIA.
 1. Le alterazioni  organiche ed  irreparabili di un  occhio che
    ne  abbiano  prodotto  cecità  assoluta  e  permanente,  con
    l'acutezza visiva  dell'altro normale, o  ridotta fino a 2/3
    della normale.
 2. Le  alterazioni  organiche  ed  irreparabili  della  visione
    periferica   di   entrambi   gli   occhi, sotto   forma   di
    restringimento concentrico del campo visivo di tale grado da
    lasciarne  libera  soltanto la  zona centrale, o le zone più
    prossime al  centro, oppure  sotto forma di  lacune di  tale
    ampiezza da  occupare una  metà del  campo visivo  stesso  o
    settori equivalenti.
 3. L'anchilosi  totale  del  gomito   sinistro  in   estensione
    completa o quasi.
 4. L'anchilosi totale del gomito destro in flessione completa o
    quasi.
 5. La  perdita  totale  del  pollice e  dell'indice della  mano
    sinistra.
 6. La perdita totale di cinque dita, tra le due mani, che siano
    le ultime tre dell'una e due delle ultime tre dell'altra.
 7. La perdita totale  di uno dei pollici, insieme con quella di
    8 due  altre dita  tra le  due mani, esclusi  gli  indici  e
    l'altro pollice.
 8. La perdita totale  del pollice destro insieme con quella del
    corrispondente  metacarpo  ovvero  insieme  con  la  perdita
    totale di una delle ultime tre dita della stessa mano.
 9. La perdita  totale  di  uno degli indici e di altre tre dita
    tra le due mani, che non siano i pollici e l'altro indice.
10. La  perdita  delle  due ultime  falangi delle ultime quattro
    dita  della  mano  destra ovvero la perdita delle due ultime
    falangi di sei o cinque dita, fra le due mani, che non siano
    quelle dei pollici. 
11. La perdita della falange  ungueale  di sette o sei dita, tra
    le  due  mani, compresa  quella  dei due  pollici, oppure la
    perdita  della  falange  ungueale  di otto dita, tra  le due
    mani, compresa quella di uno dei due pollici.
12. La amputazione tarso-metatarsica di un solo piede.
13. La perdita totale  di sette o sei dita dei piedi, compresi i
    due alluci.
14. La perdita totale  di  nove od otto dita del piedi, compreso
    un alluce.
15. Le nevriti  ed  i loro esiti permanenti dimostratisi ribelli
    ad ogni cura.

                       SETTIMA CATEGORIA.
 1. Le  alterazioni  organiche  ed  irreparabili  di  un  occhio
    essendo l'altro  integro che ne riducano  l'acutezza  visiva
    fra 1/50 ed 1/12 della normale.
 2. La  diminuzione  bilaterale  permanente  dello   udito   non
    accompagnata  da  affezioni  purulente  dell'orecchio medio,
    quando la  udizione della  voce di conversazione sia ridotta
    alla distanza di 50 centimetri.
 3. Le  cicatrici  estese  e profonde del cranio, con perdita di
    sostanza  delle  ossa  in  tutto  il  loro  spessore,  senza


    disturbi funzionali del cervello.
 4. L'anchilosi totale del gomito sinistro in flessione completa
    o quasi.
 5. L'anchilosi  completa  dell'articolazione della  mano destra
    (radio carpica).
 6. La perdita  totale  di  quattro dita tra le due mani che non
    siano i pollici né gli indici.
 7. La perdita totale delle tre ultime dita di una mano.
 8. La perdita totale dei due indici.
 9. La perdita totale del pollice destro.
10. La perdita totale  del  pollice  della mano sinistra insieme
    con  quella  del  corrispondente  metacarpo o  di  una delle
    ultime tre dita della stessa mano.
11. La perdita  totale  di uno degli indici e di due altre dita,
    tra le due mani, che non siano i pollici e l'altro indice.
12. La perdita delle  due ultime falangi dell'indice e di quelle
    di altre tre dita, fra le due mani, che non siano quelle dei
    pollici, o la  perdita  delle  stesse  falangi  delle ultime
    quattro dita della mano sinistra.
13. La perdita  della  falange ungueale di cinque, quattro o tre
    dita delle mani, compresa quella dei due pollici.
14. La perdita della  falange  ungueale  di tutte le dita di una
    mano,  oppure  la  perdita della falange ungueale di sette o
    sei dita fra le due mani, compresa quella di un pollice. 
15. La perdita della  falange ungueale di otto o sette dita, tra
    le due mani, che non sia quella dei pollici.
16. La perdita totale di cinque o tre dita dei piedi, compreso i
    due alluci.
17. La  perdita  totale di  sette o  sei dita, tra  i due piedi,
    compreso un alluce  oppure  di tutte o delle prime quattro
    dita di un solo piede.
18. La perdita totale di otto o sette dita, fra i due piedi, che
    non siano gli alluci.
19. La  perdita  totale  dei  due  alluci e  dei  corrispondenti
    metatarsi.
20. La  perdita  delle  due falangi o  quella  ungueale  dei due
    alluci  insieme con la  perdita della  falange  ungueale  di
    altre otto a cinque dita dei piedi.
21. L'anchilosi  completa  dei  due  piedi (tibiotarsica), senza
    deviazione  di   essi  e  senza   notevole   disturbo  della
    deambulazione.
22. Le  varici molto voluminose con molteplici e grossi nodi, ed
    i loro esiti, nonché i reliquati delle flebiti, dimostratisi
    ribelli a cure.
23. L'anchilosi in estensione del ginocchio.

                       OTTAVA CATEGORIA.
 1. Le alterazioni  organiche  ed  irreparabili  di  un  occhio,
    essendo l'altro  integro, che ne riducano  l'acutezza visiva
    da meno di 1/12 e 1/4 della normale.
 2. Le  alterazioni  organiche  ed  irreparabili  della  visione
    periferica  di  un  occhio (avendo  l'altro  occhio  visione
    centrale   o   periferica    normale),   sotto    forma   di
    restringimento concentrico  del campo  visivo  di tale grado
    da lasciarne libera soltanto la zona centrale, o le zone più
    prossime al  centro, oppure  sotto forma di  lacune di  tale
    ampiezza di  occupare una  metà del  campo visivo  stesso, o
    settori equivalenti.
 3. Le  cicatrici  della  faccia,  che  costituiscono   notevole
    deformità. La perdita o la grave deformità del padiglione di
    un orecchio. Le cicatrici di qualsiasi altra parte del corpo
    estese, o dolorose, o aderenti, o retratte  che siano facili
    ad ulcerarsi o comportino  apprezzabili disturbi funzionali,
    a  meno che, per la loro  gravità non  siano da  equipararsi
    alle infermità di cui alle categorie precedenti. 
 4. Gli  esiti delle  lesioni  boccali, che  producano  disturbi
    della  masticazione,  della  deglutizione  o  della  parola,
    congiuntamente  o  separatamente, senza  che  raggiungano il
    grado di cui al n. 3 della seconda categoria ed ai nn. 3 e 4
    della terza.
 5. L'anchilosi completa  dell'articolazione della mano sinistra
    (radio-carpica).
 6. La perdita totale di tre dita fra le due mani, che non siano
    i pollici né gli indici.
 7. La  perdita  totale  di  uno degli indici e di un dito della
    stessa mano escluso il pollice.
 8. La perdita totale del pollice sinistro.
 9. La perdita  delle  due  ultime falangi dell'indice insieme a
    quella  delle  due  ultime  falangi  di altre due dita della
    stessa mano, escluso il pollice.
10. La perdita totale di cinque o quattro dita, fra i due piedi,
    compreso  un  alluce, o delle ultime quattro dita di un solo
    piede.
11. La perdita totale di sei o cinque dita, tra i due piedi, che
    non siano gli alluci.
12. La  perdita di un alluce o  della  falange ungueale di esso,
    insieme con la perdita della  falange ungueale di altre otto
    a sei dita fra i due piedi. 
13. L'anchilosi  tibio-tarsica  completa di un solo piede, senza
    deviazione  di  esso  e   senza  notevole   disturbo   della
    deambulazione.
14. L'accorciamento  notevole (non minore di 4 centimetri) di un
    arto inferiore, a meno  che  non apporti disturbi tali nella
    statica o  nella  deambulazione  da  essere  compreso  nelle
    categorie precedenti.
15. Le  aderenze  parziali  o  totali diaframmatiche, postumi di
    pleuriti  tubercolari,  senza  altre  lesioni  dell'apparato
    respiratorio. (Vedasi tabella B, n. 17).

      ------------------------ 

       


                                                       Tabella B
  Lesioni ed infermità che danno diritto ad indennità per una
                          volta tanto

 1. Le alterazioni  organiche  ed irreparabili di ambo gli occhi
    che  riducono  l'acutezza  visiva  binoculare fra 1/4  e 2/3
    della normale.
 2. La perdita di uno dei testicoli.
 3. La sordità assoluta, permanente unilaterale.
 4. La perdita totale  di due delle ultime tre dita di una mano,
    o tra le due mani.
 5. La perdita  totale  di uno  degli indici, accompagnata o non
    dalla perdita di una delle ultime tre dita dell'altra mano.
 6. La perdita delle ultime due falangi di uno degli indici e di
    quelle di altre due  dita,  fra  le  due mani, che non siano
    quelle dei  pollici  e dell'altro  indice, oppure la perdita
    delle stesse falangi delle tre ultime dita di una mano, o di
    quattro tra le due mani.
 7. La perdita delle due ultime falangi dei due indici.
 8. La perdita della falange ungueale dei due pollici.
 9. La perdita  della  falange  ungueale di uno dei due pollici,
    insieme con  quella  della falange ungueale di un altro dito
    delle mani.
10. La perdita della  falange ungueale di sei o cinque dita, tra
    le due mani, che  non  siano  i pollici, oppure della stessa
    falange di quattro dita, tra le due mani, compreso uno degli
    indici.
11. La perdita di un alluce e del corrispondente metatarso. 
12. La perdita  totale di tre o due dita di uno o dei due piedi,
    compreso  un  alluce  (con  integrità   del   corrispondente
    metatarso), ovvero  la perdita totale di quattro dita, fra i
    due piedi, che non siano gli alluci.
13. La  perdita  totale  dei  due  alluci, accompagnata o non da
    quella della falange ungueale di due o di un solo dito dello
    stesso o dell'altro piede.
14. La perdita di uno degli alluci, o della falange ungueale dei
    due  alluci, insieme  con  la perdita completa della falange
    ungueale di altre quattro o tre dita fra i due piedi. 
15. La perdita totale della  falange  ungueale di  otto  o sette
    dita, fra i due piedi che non siano gli alluci.
16. Le   comuni   nevrosi  e   le   sindromi  neuroasteniche   o
    neuroasteniformi, a meno che non  presentino tale gravità da
    rientrare in una delle categorie della tabella A.
17. Le aderenze parziali diaframmatiche, consecutive a pleuriti,
    quando  da  tempo  persistano  buone  condizioni generali ed
    assenza di altre lesioni dell'apparato respiratorio.

      AVVERTENZE ALLE TABELLE A e B 
      a) Le parole "grave, notevole, ecc." usate per caratterizzare il grado di 
      talune infermità, debbono intendersi in relazione al grado di invalidità 
      corrispondente alla categoria cui l'infermità è ascritta. 
      Con la espressione "assoluta, totale, completa" applicata alla perdita di 
      organi o di funzioni, si intende denotare la perdita intera senza tener 
      calcolo di quei residui di organi o di funzioni che non presentino veruna 
      utilità agli effetti della capacità a proficuo lavoro. 
      Quando coesistano più infermità si terrà conto del grado di effettiva 
      inabilità determinata dall'insieme delle infermità stesse. 
      b) Gli arti destro e sinistro, ed i segmenti di essi devono considerarsi 
      nel loro proprio senso anatomico o fisiologico, come appartenenti, cioè, 
      alla metà destra o alla metà sinistra del corpo. 
      Tuttavia in caso di constatato mancinismo la misura dell'inabilità 
      stabilita per l'arto superiore destro si intende applicata all'arto 
      sinistro e analogamente quella del sinistro al destro. Le mutilazioni sono 
      classificate nella tabella A nella presunzione che siano sufficienti la 
      funzionalità ed il trofismo delle parti residue dell'arto offeso, di tutto 
      l'arto controlaterale, e, per gli arti inferiori, anche della colonna 
      vertebrale. Si intende che la classificazione sarà più elevata, 
      proporzionalmente all'entità della deficienza funzionale derivante da 
      cicatrici, postumi di frattura, lesioni nervose delle parti sopra dette. 
      Per perdita totale di un dito qualsiasi delle mani e dei piedi si deve 
      intendere la perdita di tutte le falangi che lo compongono. 
      Se insieme alle falangi siasi perduto il corrispondente metacarpo o 
      metatarso, allora il perito dovrà considerare il danno funzionale che ne 
      deriva alla mano o al piede, deducendo così il grado di invalidità per 
      l'ascrizione dell'infermità stessa a quella delle categorie che comprende 
      la infermità equivalente, a meno che il caso non sia espressamente 
      contemplato dalla tabella. 
      c) L'acutezza visiva dovrà sempre essere determinata a distanza, ossia 
      nello stato di riposo, dell'accomodazione, correggendo gli eventuali vizi 
      di refrazione preesistenti e tenendo conto, per quanto riguarda la 
      riduzione dell'acutezza visiva dopo la correzione, dell'aggravamento che 
      possa ragionevolmente attribuirsi alla lesione riportata. 
      La necessità di procedere, in tutti i casi di lesione oculare, alla 
      determinazione dell'acutezza visiva, rende opportuni alcuni chiarimenti, 
      che riusciranno indispensabili a quei periti, che non si siano dedicati in 
      modo speciale all'olftalmologia. Le frazioni di visus (acutezza visiva) 
      indicate nei vari numeri delle categorie delle infermità, si riferiscono 
      ai risultati che si ottengono usando le scale murali del tipo De Weckre e 
      Baroffio fondate sul principio delle Snellen, le quali sono tuttora le più 
      note e le più diffuse, specialmente nei nostri Ospedali militari. 
      Con le tavole di questo tipo determinandosi - come sempre si suole - 
      l'acutezza visiva (V) alla distanza costante di cinque metri fra 
      l'ottotipo e l'individuo in esame si hanno le seguenti gradazioni: 


   A    5     metri   V  =  5/5     ossia   V  =  1    (normale)
   "    7,5     "     V  =  5/7,5     "     V  =  2/3           
   "   10       "     V  =  5/10      "     V  =  1/2           
   "   15       "     V  =  5/15      "     V  =  1/3           
   "   20       "     V  =  5/20      "     V  =  1/4           
   "   30       "     V  =  5/30      "     V  =  1/6           
   "   40       "     V  =  5/40      "     V  =  1/8           
   "   50       "     V  =  5/50      "     V  =  1/10          

      Nelle suddette frazioni, dunque, il numeratore cinque rappresenta la 
      distanza costante tra il soggetto in esame e l'ottotipo; e il denominatore 
      esprime la distanza in metri, a cui le lettere, o i segni corrispondenti, 
      d'una data linea delle scale sono percepiti da un occhio normale. Se, per 
      esempio, l'individuo in esame distingue, a cinque metri, le sole lettere o 
      i soli segni, che un occhio normale vede a 40 metri, la sua acutezza 
      visiva è ridotta a 5/40, ossia V = 1/8. Quando l'acutezza visiva risulti 
      inferiore a 5/50 (V = 1/10), ossia quando a cinque metri non vengono più 
      distinte neppure le lettere o i segni di maggiori dimensioni, che un 
      occhio normale vede a cinquanta metri, occorrerà fare avvicinare il 
      soggetto in esame all'ottotipo (o viceversa) e perciò sostituire al 
      numeratore 5 (distanza costante) i numeratori 4, 3, 2, 1 che rappresentano 
      la distanza - non più costante, ma variabile - a cui l'individuo distingue 
      la linea delle lettere o dei segni più grossi della scala murale. Se per 
      esempio, il soggetto in esame distingue a soli due metri le lettere o i 
      segni che un occhio normale vede a cinquanta metri, la sua acutezza visiva 
      è ridotta a 2/50: ossia V = 1/25. 
      Al disotto di un 1/50 - frazione che esprime un visus con cui è soltanto 
      possibile di distinguere a un metro le lettere, o i segni, che un occhio 
      normale vede a 50 metri - la acutezza visiva non si può determinare se non 
      nel conteggio delle dita a piccola distanza dall'occhio (V = dita a 50, 
      30, 20, 10 centimetri). 
      Ad un grado inferiore, il visus è ridotto alla pura e semplice percezione 
      dei movimenti della mano, o di oggetti di maggiore dimensione. 
      Per cecità assoluta si deve intendere l'abolizione totale del senso della 
      forma (visus); conseguentemente si considerano come casi di cecità 
      assoluta anche quelli in cui, abolito il senso suddetto, sussista la sola 
      percezione del movimento delle mani e dei grossi oggetti, oppure rimanga, 
      in tutto o in parte, la sola sensibilità luminosa. 
      Nell'afachia bilaterale o nell'afachia unilaterale quando l'altro occhio è 
      cieco deve essere considerato il visus corretto, mentre nell'afachia 
      unilaterale con l'altro occhio in buone condizioni la correzione non è 
      tollerata e pertanto deve essere considerato il visus non corretto. 
      d) Le affezioni dell'orecchio debbono essere sempre accertate con il 
      metodismo più rigoroso, specialmente quelle che riguardano le alterazioni 
      della funzione auditiva. 
      Perciò il giudizio di sordità assoluta o del grado di diminuzione 
      dell'udito dovrà risultare da accurato e completo esame funzionale e 
      otoscopico. 
      Nell'apprezzamento delle affezioni purulente dell'orecchio medio è da 
      ritenersi come grave complicazione la coesistenza di fungosità della cassa 
      timpanica, di polipi, delle carie degli ossicini e delle pareti di 
      colesteatoma. 
      Nelle vertigini labirintiche il giudizio non sarà pronunziato che dopo 
      fatti tutti gli accertamenti per dedurre il carattere di gravità e di 
      permanenza della lesione e, in genere, dopo una osservazione di sei mesi, 
      almeno, per avere la sicurezza che le vertigini non siano dipendenti da 
      semplice commozione labirintica. 
      e) Le affezioni polmonari ed extrapolmonari di natura tubercolare, che per 
      la minore gravità non possono essere ascritte alle due prime categorie, 
      saranno classificate nella categoria terza o quarta secondo la diminuzione 
      della capacità lavorativa, presunta dalla sede, dall'estensione e dallo 
      stadio evolutivo dei processi specifici e dalle condizioni generali. 
      Gli esiti delle affezioni polmonari ed extrapolmonari di natura 
      tubercolare, quando siano di lieve entità, potranno essere ascritti ad una 
      categoria inferiore alla quinta. 
      f) Quando il militare od il civile, già affetto da perdita anatomica o 
      funzionale di uno degli organi pari, per causa estranea alla guerra, perda 
      in tutto od in parte l'organo superstite per causa della guerra, la 
      pensione o l'assegno si liquida in base alla categoria corrispondente alla 
      invalidità complessiva risultante dalle lesioni dei due organi. 
      Lo stesso trattamento compete all'invalido che dopo aver liquidato la 
      pensione di guerra per perdita anatomica o funzionale di uno degli organi, 
      venga a perdere per causa estranea alla guerra in tutto o in parte 
      l'organo superstite. 
      ------------------------ 

       


                                                  TABELLA C (82)
+--------------------------+-----------------------------------+
|                          |             CATEGORIA             |
|           GRADO          +--------+--------+--------+--------+
|                          |    1   |    2   |    3   |    4   |
+--------------------------+--------+--------+--------+--------+
| Ufficiali generali . . . | 81.630 | 77.153 | 71.817 | 68.678 |
| Ufficiali superiori. . . | 71.601 | 57.678 | 52.977 | 48.464 |
| Ufficiali inferiori. . . | 57.497 | 46.207 | 42.099 | 38.183 |
| Sottufficiali e truppa . | 36.846 | 29.020 | 25.029 | 22.596 |

                                            segue TABELLA C (82)
+--------------------------+-----------------------------------+
|                          |             CATEGORIA             |
|           GRADO          +--------+--------+--------+--------+
|                          |    5   |    6   |    7   |    8   |
+--------------------------+--------+--------+--------+--------+
| Ufficiali generali . . . | 59.150 | 49.139 | 38.016 | 29.477 |
| Ufficiali superiori. . . | 39.849 | 32.454 | 25.375 | 18.324 |
| Ufficiali inferiori. . . | 30.628 | 24.938 | 19.278 | 13.954 |
| Sottufficiali e truppa . | 18.291 | 15.671 | 12.032 |  8.483 |

      ------------------------ 
      (82) Le tabelle C e D, per effetto degli artt. 2 e 14, L. 26 luglio 1957, 
      n. 616, riportata al n. A/IV, sono state sostituite da quelle 
      corrispondenti annesse alla predetta legge, rimanendo, peraltro, in vigore 
      ai fini della liquidazione della pensione di riversibilità prevista dal 
      precedente art. 69. 
      (82) Le tabelle C e D, per effetto degli artt. 2 e 14, L. 26 luglio 1957, 
      n. 616, riportata al n. A/IV, sono state sostituite da quelle 
      corrispondenti annesse alla predetta legge, rimanendo, peraltro, in vigore 
      ai fini della liquidazione della pensione di riversibilità prevista dal 
      precedente art. 69. 

       


                                                  TABELLA D (82)
+--------------------------+-----------------------------------+
|                          |             CATEGORIA             |
|           GRADO          +--------+--------+--------+--------+
|                          |    1   |    2   |    3   |    4   |
+--------------------------+--------+--------+--------+--------+
| Ufficiali generali . . . | 77.015 | 74.610 | 68.868 | 66.088 |
| Ufficiali superiori. . . | 68.376 | 55.603 | 51.168 | 47.005 |
| Ufficiali inferiori. . . | 53.580 | 43.687 | 39.996 | 36.376 |
| Sottufficiali e truppa . | 32.023 | 26.069 | 22.609 | 20.463 |

                                            segue TABELLA D (82)
+--------------------------+-----------------------------------+
|                          |             CATEGORIA             |
|           GRADO          +--------+--------+--------+--------+
|                          |    5   |    6   |    7   |    8   |
+--------------------------+--------+--------+--------+--------+
| Ufficiali generali . . . | 57.678 | 47.317 | 36.543 | 27.889 |
| Ufficiali superiori. . . | 38.613 | 31.374 | 24.553 | 17.837 |
| Ufficiali inferiori. . . | 29.252 | 23.820 | 18.509 | 13.447 |
| Sottufficiali e truppa . | 16.811 | 14.473 | 11.116 |  7.964 |

      ------------------------ 
      (82) Le tabelle C e D, per effetto degli artt. 2 e 14, L. 26 luglio 1957, 
      n. 616, riportata al n. A/IV, sono state sostituite da quelle 
      corrispondenti annesse alla predetta legge, rimanendo, peraltro, in vigore 
      ai fini della liquidazione della pensione di riversibilità prevista dal 
      precedente art. 69. 
      (82) Le tabelle C e D, per effetto degli artt. 2 e 14, L. 26 luglio 1957, 
      n. 616, riportata al n. A/IV, sono state sostituite da quelle 
      corrispondenti annesse alla predetta legge, rimanendo, peraltro, in vigore 
      ai fini della liquidazione della pensione di riversibilità prevista dal 
      precedente art. 69. 

       
      Tabella E (83-88) 
      Assegni di superinvalidità 
      A) 
      1. Alterazioni organiche ed irreparabili di ambo gli occhi che abbiano 
      prodotto cecità bilaterale assoluta e permanente, quando siano 
      accompagnate a mancanza degli arti superiori o dei due inferiori (fino al 
      limite della perdita totale delle due mani o dei due piedi) o a sordità 
      bilaterale assoluta e permanente. 
      2. Perdita anatomica o funzionale di quattro arti fino al limite della 
      perdita totale delle due mani e dei due piedi insieme. 
            Annue  L. 984.000 

      A-bis) 
      1. Alterazioni organiche ed irreparabili di ambo gli occhi, che abbiano 
      prodotto cecità bilaterale assoluta e permanente, quando vi sia una altra 
      infermità ascrivibile ad una delle prime cinque categorie dell'annessa 
      tabella A. 
      2. Alterazioni delle facoltà mentali gravi al punto da rendere 
      l'individuo, oltre che incapace a qualsiasi lavoro, socialmente pericoloso 
      e da richiedere quindi l'internamento in ospedali psichiatrici od istituti 
      assimilati. 
      In caso di dimissione dai detti luoghi di cura, l'assegno sarà conservato 
      quando il demente sia ancora socialmente pericoloso e risulti affidato, 
      per la custodia e la vigilanza, alla famiglia con la necessaria 
      autorizzazione del Tribunale. 
      3. Lesioni del sistema nervoso centrale (encefalo e midollo spinale) che 
      abbiano prodotto paralisi totale dei due arti inferiori e paralisi della 
      vescica e del retto (paraplegici retto-vescicali). 
            Annue  L. 840.000 

      B) 
      1. Alterazioni organiche ed irreparabili di ambo gli occhi che abbiano 
      prodotto cecità bilaterale assoluta e permanente. 
      2. Lesioni del sistema nervoso centrale (encefalo e midollo spinale), con 
      conseguenze gravi e permanenti di grado tale da apportare, isolatamente o 
      nel loro complesso, profondi ed irreparabili perturbamenti alla vita 
      organica e sociale. 
      3. Tubercolosi o altre infermità gravi al punto da determinare una 
      assoluta e permanente incapacità a qualsiasi attività fisica e da rendere 
      necessaria la continua o quasi continua degenza a letto. 
      4. La perdita delle due mani e di un piede o la perdita di ambo gli arti 
      superiori fino al limite totale della perdita delle due mani. 
      5. La disarticolazione di ambo le cosce o l'amputazione di esse con 
      impossibilità assoluta e permanente dell'applicazione di apparecchio di 
      protesi. 
            Annue  L. 667.400 

      C) 
      1. Perdita di un arto superiore e di un arto inferiore dello stesso lato 
      sopra il terzo inferiore rispettivamente del braccio e della coscia con 
      impossibilità dell'applicazione dell'apparecchio di protesi. 
            Annue  L. 412.900 

      D) 
      1. Amputazione di ambo le cosce a qualsiasi altezza. 
            Annue  L. 384.000 

      E) 
      1. Alterazioni organiche ed irreparabili di ambo gli occhi con tale 
      diminuzione dell'acutezza visiva da permettere appena il conteggio delle 
      dita alla distanza della visione ordinaria da vicino. 
      2. Perdita di un arto superiore e di uno inferiore sopra il terzo 
      inferiore rispettivamente del braccio e della coscia. 
      3. Perdita di dieci oppure di nove dita delle mani compresi i pollici. 
      4. Perdita di ambo gli arti inferiori di cui uno sopra il terzo inferiore 
      della coscia e l'altro sopra il terzo inferiore della gamba. 
            Annue  L. 344.600 

      F) 
      1. Perdita totale di una mano e dei due piedi insieme. 
      2. Perdita di due arti, uno superiore e l'altro inferiore amputati 
      rispettivamente al terzo inferiore del braccio e al terzo inferiore della 
      gamba. 
      3. Perdita di due arti, uno superiore e l'altro inferiore, amputati 
      rispettivamente al terzo inferiore dell'avambraccio e al terzo inferiore 
      della coscia. 
      4. Perdita di ambo gli arti inferiori di cui uno sopra al terzo inferiore 
      della coscia e l'altro al terzo inferiore della gamba. 
      5. Perdita di ambo gli arti inferiori di cui uno al terzo inferiore della 
      coscia e l'altro fino al terzo inferiore della gamba. 
      6. Perdita delle due gambe a qualsiasi altezza. 
      7. Alterazioni delle facoltà mentali che apportino profondi perturbamenti 
      alla vita organica e sociale. 
      8. Tubercolosi o altre infermità gravi al punto da determinare una 
      assoluta e permanente incapacità a qualsiai attività fisica, ma non tale 
      da richiedere la continua o quasi continua degenza a letto. 
            Annue  L. 264.100 

      G) 
      1. Perdita dei due piedi o di un piede e di una mano insieme. 
      2. La disarticolazione di un'anca. 
      3. Tutte le alterazioni delle facoltà mentali (schizofrenia e sindromi 
      schizofreniche, demenza paralitica, demenze traumatiche, demenza 
      epilettica, distimie gravi, ecc.) che rendano l'individuo incapace a 
      qualsiasi attività. 
      4. Tubercolosi grave al punto da determinare una assoluta incapacità a 
      proficuo lavoro. 
            Annue  L. 227.400 

      ------------------------ 
      (83-88) Tabella così sostituita dall'art. 1, L. 18 maggio 1967, n. 318, 
      riportata al n. A/IX. 

       
      Tabella F (89) 
      Cumulo 
      Tabella G (90) 
      Vedove ed orfani 
      Tabella H (91) 
      Vedove ed orfani 
      Tabella I (90) 
      Vedove ed orfani 
      Tabella L (91) 
      Vedove ed orfani 
      Tabella M (90) 
      Genitori, collaterali ed assimilati 
      Tabella N (91) 
      Genitori, collaterali ed assimilati 
      Tabella O (90) 
      Genitori, collaterali ed assimilati 
      Tabella P (91) 
      Genitori, collaterali ed assimilati 
      ------------------------ 
      (89) Tabella soppressa dall'art. 3, L. 18 maggio 1967, n. 318, riportata 
      al n. A/IX. 
      (90) Le tabelle G, I, M ed O, che qui si omettono, sono state sostituite 
      dalle corrispondenti tabelle annesse alla L. 25 gennaio 1962, n. 12, 
      riportata al n. A/VI, per effetto dell'art. 6 di detta legge. 
      (91) Le tabelle H, L, N e P, che qui si omettono, per effetto dell'art. 6, 
      L. 25 gennaio 1962, n. 12, riportata al n. A/VI, sono state soppresse ed 
      assorbite, rispettivamente, nelle tabelle G, I, M ed O allegate alla 
      predetta legge. 
      (90) Le tabelle G, I, M ed O, che qui si omettono, sono state sostituite 
      dalle corrispondenti tabelle annesse alla L. 25 gennaio 1962, n. 12, 
      riportata al n. A/VI, per effetto dell'art. 6 di detta legge. 
      (91) Le tabelle H, L, N e P, che qui si omettono, per effetto dell'art. 6, 
      L. 25 gennaio 1962, n. 12, riportata al n. A/VI, sono state soppresse ed 
      assorbite, rispettivamente, nelle tabelle G, I, M ed O allegate alla 
      predetta legge. 
      (90) Le tabelle G, I, M ed O, che qui si omettono, sono state sostituite 
      dalle corrispondenti tabelle annesse alla L. 25 gennaio 1962, n. 12, 
      riportata al n. A/VI, per effetto dell'art. 6 di detta legge. 
      (91) Le tabelle H, L, N e P, che qui si omettono, per effetto dell'art. 6, 
      L. 25 gennaio 1962, n. 12, riportata al n. A/VI, sono state soppresse ed 
      assorbite, rispettivamente, nelle tabelle G, I, M ed O allegate alla 
      predetta legge. 
      (90) Le tabelle G, I, M ed O, che qui si omettono, sono state sostituite 
      dalle corrispondenti tabelle annesse alla L. 25 gennaio 1962, n. 12, 
      riportata al n. A/VI, per effetto dell'art. 6 di detta legge. 
      (91) Le tabelle H, L, N e P, che qui si omettono, per effetto dell'art. 6, 
      L. 25 gennaio 1962, n. 12, riportata al n. A/VI, sono state soppresse ed 
      assorbite, rispettivamente, nelle tabelle G, I, M ed O allegate alla 
      predetta legge. 



      Agg. G.U. 12/06/2003 

fp03-gr03