GAZZETTA UFFICIALE SERIE GENERALE N. 275 DEL 24/11/1998

 



D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 403. Agg. G.U. 12/06/2004
Regolamento di attuazione degli articoli 1, 2 e 3 della L. 15 maggio 1997, n. 
127 (2), in materia di semplificazione delle certificazioni amministrative. 

 
Pubblicato nella Gazz. Uff. 24 novembre 1998, n. 275. 
Riportata alla voce Ministeri: provvedimenti generali. 
Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 77, D.P.R. 28 dicembre 2000, 
n. 444 e dall'art. 77, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. Vedi, anche, l'art. 2, 
L. 24 novembre 2000, n. 340. Vedi, ora, gli artt. 60, 61, 62, 64 e 66 del testo 
unico di cui al D.P.R. 30 dicembre 2003, n. 398. 
(1/circ) Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le 
seguenti istruzioni: 
- I.N.P.S. (Istituto nazionale previdenza sociale): Circ. 29 settembre 1999, n. 
182; Circ. 19 novembre 1999, n. 201; Circ. 4 gennaio 2000, n. 1; Circ. 9 
dicembre 1999, n. 82/99; 
- Ministero dei trasporti e della navigazione: Circ. 24 marzo 1999, n. 21/99; 
Circ. 1 luglio 1999, n. 34/99; Circ. 8 settembre 1999, n. 44/99; Circ. 27 
settembre 1999, n. 49/99; Circ. 5 maggio 2000, n. A16/2000/MOT; Lett.Circ. 26 
gennaio 2001, n. 226/C3; 
- Ministero del commercio con l'estero: Circ. 26 marzo 1999, n. 41; 
- Ministero dell'interno: Circ. 2 febbraio 1999, n. 2/99; Circ. 8 febbraio 1999, 
n. 3; Circ. 15 febbraio 1999, n. 7; Circ. 20 febbraio 1999, n. K.60.1; Circ. 13 
marzo 1999, n. 26; Circ. 22 giugno 1999, n. 300/C/226952/12/135; Circ. 6 luglio 
1999, n. 300/C/21156/21.75.5/99; Circ. 5 novembre 1999, n. 108; Circ. 30 marzo 
2000, n. 37; Circ. 11 aprile 2002, n. 32 ; 
- Ministero della pubblica istruzione: Circ. 22 dicembre 1998, n. 489; Circ. 9 
aprile 1999, n. 96; 
- Ministero delle finanze: Circ. 14 maggio 1999, n. 107/S; Circ. 11 novembre 
1999, n. 219/T; Circ. 17 dicembre 1999, n. 239/D; Circ. 11 dicembre 2000, n. 
228/D; 
- Ministero di grazia e giustizia: Circ. 22 febbraio 1999, n. 
1/50-FG-40/97/U887; Circ. 26 marzo 1999, n. 959; 
- Ministero per i beni culturali e ambientali: Circ. 16 marzo 1999, n. 70/99; 
Circ. 25 novembre 1999, n. 189/99(9); Circ. 24 dicembre 1999, n. 198/99; 
- Presidenza del Consiglio dei Ministri: Circ. 22 ottobre 1999, n. 8/99; 
- Presidenza del Consiglio dei Ministri: Dipartimento per gli affari giuridici e 
legislativi: Circ. 5 febbraio 1999, n. 1.1.26/10888/9.84. 
 



IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
Visto l'articolo 87 della Costituzione; 
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, ed in particolare gli articoli 1, 2 e 3; 
Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15; 
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241; 
Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675; 
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 513; 
Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella 
riunione del 3 luglio 1998; 
Acquisito il parere delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del 
Senato della Repubblica; 
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per 
gli atti normativi nell'adunanza del 14 settembre 1998; 
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 
16 ottobre 1998; 
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la 
funzione pubblica e gli affari regionali; 
Emana il seguente regolamento: 
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Capo I - Disposizioni in materia di dichiarazioni sostitutive 
(giurisprudenza) 
1. Estensione dei casi di utilizzo delle dichiarazioni sostitutive di 
certificazioni. 
[1. Oltre ai casi previsti dall'articolo 2 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 
(4), ed agli altri casi previsti dalle leggi, nei rapporti con la pubblica 
amministrazione e con i concessionari e i gestori di pubblici servizi sono 
comprovati con dichiarazioni, anche contestuali all'istanza, sottoscritte 
dall'interessato e prodotte in sostituzione delle normali certificazioni anche i 
seguenti stati, fatti e qualità personali: 
a) titolo di studio o qualifica professionale posseduta; esami sostenuti; titolo 
di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di 
qualificazione tecnica; 
b) situazione reddituale o economica, anche ai fini della concessione di 
benefìci e vantaggi di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali; assolvimento 
di specifici obblighi contributivi con l'indicazione dell'ammontare corrisposto; 
possesso e numero del codice fiscale, della partita IVA e di qualsiasi dato 
presente nell'archivio dell'anagrafe tributaria e inerente all'interessato; 
c) stato di disoccupazione; qualità di pensionato e categoria di pensione; 
qualità di studente o di casalinga; 
d) qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, 
di curatore e simili; 
e) iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo; 
f) tutte le posizioni relative all'adempimento degli obblighi militari, comprese 
quelle di cui all'articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica 14 
febbraio 1964, n. 237 (5), come modificato dall'articolo 22 della legge 24 
dicembre 1986, n. 958 (6); 
g) di non aver riportato condanne penali; 
h) qualità di vivenza a carico; 
i) tutti i dati a diretta conoscenza dell'interessato contenuti nei registri 
dello stato civile. 
2. I certificati, gli estratti e gli attestati necessari per l'iscrizione alle 
scuole di ogni ordine e grado ed all'università, quelli che a qualsiasi titolo 
devono essere presentati agli uffici della motorizzazione civile, i certificati 
e gli estratti dai registri dello stato civile e dai registri demografici 
richiesti dai comuni nell'ambito di procedimenti di loro competenza, sono 
sostituiti dalla dichiarazione sostitutiva di cui all'articolo 2 della legge 4 
gennaio 1968, n. 15 (4). Le amministrazioni che ricevono tali dichiarazioni, 
laddove sussistano ragionevoli dubbi sulla veridicità del loro contenuto, sono 
tenute ad effettuare idonei controlli sulla stessa, ai sensi dell'articolo 11 
del presente regolamento] (7). 
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(4) Riportata al n. IX. 
(5) Riportato alla voce Forze armate. 
(6) Riportata alla voce Forze armate. 
(4) Riportata al n. IX. 
(7) Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 77, D.P.R. 28 dicembre 2000, 
n. 444 e dall'art. 77, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. Vedi, ora, l'art. 46 del 
citato D.P.R. n. 445 del 2000. 
 



2. Estensione dei casi di utilizzo delle dichiarazioni sostitutive dell'atto di 
notorietà. 
[1. Fatte salve le eccezioni espressamente previste per legge nei rapporti con 
la pubblica amministrazione e con i concessionari di pubblici servizi, tutti gli 
stati, fatti e qualità personali non compresi negli elenchi di cui all'articolo 
1, comma l, del presente regolamento e all'articolo 2 della legge 4 gennaio 
1968, n. 15 (4), sono comprovati dall'interessato, a titolo definitivo, mediante 
la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui all'articolo 4 della 
legge 4 gennaio 1968, n. 15 (4). 
2. La dichiarazione di cui all'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (4), 
che il dichiarante rende nel proprio interesse può riguardare anche stati, fatti 
e qualità personali relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta 
conoscenza. Inoltre, tale dichiarazione può riguardare anche la conoscenza del 
fatto che la copia di una pubblicazione è conforme all'originale. Nel caso di 
pubblici concorsi in cui sia prevista la presentazione di titoli, la 
dichiarazione di tale fatto tiene luogo a tutti gli effetti dell'autentica di 
copia. 
3. Qualora risulti necessario controllare la veridicità delle dichiarazioni di 
cui al comma 1, nel caso in cui gli stati, i fatti e le qualità personali 
dichiarati siano certificabili o attestabili da parte di un altro soggetto 
pubblico, l'amministrazione procedente entro quindici giorni richiede 
direttamente la necessaria documentazione al soggetto competente. In questo 
caso, per accelerare il procedimento, l'interessato può trasmettere, anche 
attraverso strumenti informatici o telematici, una copia fotostatica, ancorché 
non autenticata, dei certificati di cui sia già in possesso. 
4. Restano esclusi dall'applicazione dei commi 1 e 2 i certificati di cui 
all'articolo 10] (8). 
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(4) Riportata al n. IX. 
(4) Riportata al n. IX. 
(4) Riportata al n. IX. 
(8) Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 77, D.P.R. 28 dicembre 2000, 
n. 444 e dall'art. 77, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. Vedi, ora, gli artt. 19 
e 47 del citato D.P.R. n. 445 del 2000. 
 



3. Presentazione delle dichiarazioni sostitutive. 
[1. Le dichiarazioni sostitutive di cui al comma 1 dell'articolo 2 possono 
essere presentate anche contestualmente all'istanza e sono sottoscritte 
dall'interessato in presenza del dipendente addetto. 
2. Il responsabile del procedimento, identificato ai sensi dell'articolo 5 della 
legge 7 agosto 1990, n. 241 (9), è comunque competente a ricevere la 
documentazione. 
3. Oltre a quanto previsto nell'articolo 3, comma 4, della legge 15 maggio 1997, 
n. 127 (9), costituisce violazione dei doveri d'ufficio la mancata accettazione 
della dichiarazione sostitutiva nei casi in cui le norme di legge o di 
regolamento ne consentono la presentazione in luogo della produzione di atti di 
notorietà. 
4. Nei casi in cui l'interessato debba presentare all'amministrazione copia 
autentica di un documento ai sensi dell'articolo 14 della legge 4 gennaio 1968, 
n. 15 (10), l'autenticazione della copia può essere fatta dal responsabile del 
procedimento o da qualsiasi altro dipendente competente a ricevere la 
documentazione, su semplice esibizione dell'originale e senza obbligo di 
deposito dello stesso presso l'amministrazione procedente. In tal caso la copia 
autentica può essere utilizzata solo nel procedimento in corso] (11). 
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(9) Riportata alla voce Ministeri: provvedimenti generali. 
(9) Riportata alla voce Ministeri: provvedimenti generali. 
(10) Riportata al n. IX. 
(11) Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 77, D.P.R. 28 dicembre 2000, 
n. 444 e dall'art. 77, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. Vedi, ora, gli artt. 18 
e 74 del citato D.P.R. n. 445 del 2000. 
 



4. Impedimento alla sottoscrizione. 
[1. La dichiarazione di chi non sa o non può firmare è raccolta dal pubblico 
ufficiale previo accertamento dell'identità del dichiarante. 
2. Il pubblico ufficiale attesta che la dichiarazione è stata a lui resa 
dall'interessato facendo menzione, di seguito alla medesima, della causa 
dell'impedimento a sottoscrivere] (12). 
------------------------ 
(12) Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 77, D.P.R. 28 dicembre 2000, 
n. 444 e dall'art. 77, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. Vedi, ora, l'art. 4 del 
citato D.P.R. n. 445 del 2000. 
 



5. Dichiarazioni sostitutive presentate da cittadini stranieri. 
[1. Nel caso in cui le dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 2 e 4 
della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (10), siano presentate da cittadini della 
Comunità europea, si applicano le stesse modalità previste per i cittadini 
italiani. 
2. I cittadini extracomunitari residenti in Italia secondo le disposizioni del 
regolamento anagrafico della popolazione residente approvato con decreto del 
Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223 (13), possono utilizzare le 
dichiarazioni sostitutive di cui al comma 1 limitatamente ai casi in cui si 
tratti di comprovare stati, fatti e qualità personali certificabili o 
attestabili da parte di soggetti pubblici o privati italiani] (14). 
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(10) Riportata al n. IX. 
(13) Riportato alla voce Anagrafi della popolazione residente. 
(14) Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 77, D.P.R. 28 dicembre 2000, 
n. 444 e dall'art. 77, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. Vedi, ora, l'art. 3 del 
citato D.P.R. n. 445 del 2000. 
 



6. Disposizioni generali in materia di dichiarazioni sostitutive. 
[1. Le dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 2 e 4 della legge 4 
gennaio 1968, n. 15 (10), hanno la stessa validità temporale degli atti che 
sostituiscono. 
2. Le singole amministrazioni predispongono i moduli necessari per la redazione 
delle dichiarazioni indicate al comma 1, che gli interessati hanno facoltà di 
utilizzare. Nei moduli per la presentazione delle dichiarazioni sostitutive le 
amministrazioni inseriscono il richiamo alle sanzioni penali previste 
dall'articolo 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (10), per le ipotesi di 
falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate. Il modulo può contenere 
anche l'informativa di cui all'articolo 10 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 
(15). 
3. Le singole amministrazioni inseriscono nei moduli delle istanze ad esse 
rivolte la formula per le relative dichiarazioni sostitutive se ammesse ai sensi 
della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (10), e successive modificazioni ed 
integrazioni, e del presente regolamento] (16). 
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(10) Riportata al n. IX. 
(10) Riportata al n. IX. 
(15) Riportata alla voce Sicurezza pubblica. 
(10) Riportata al n. IX. 
(16) Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 77, D.P.R. 28 dicembre 2000, 
n. 444 e dall'art. 77, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. Vedi, ora, l'art. 48 del 
citato D.P.R. n. 445 del 2000. 
 



Capo II - Acquisizione diretta di documenti da parte delle pubbliche 
amministrazioni ed esibizione di documenti di riconoscimento da parte degli 
interessati. 
7. Acquisizione diretta dei documenti ed esibizione di documenti di 
riconoscimento. 
[1. Qualora l'interessato non intenda o non sia in grado di utilizzare gli 
strumenti di cui agli articoli l e 2, i certificati relativi a stati, fatti o 
qualità personali risultanti da albi o da pubblici registri tenuti o conservati 
da una pubblica amministrazione sono sempre acquisiti d'ufficio 
dall'amministrazione procedente, anche con la procedura di cui al comma 2, su 
semplice indicazione da parte dell'interessato della specifica amministrazione 
che conserva l'albo o il registro. 
2. In tutti i casi in cui l'amministrazione procedente acquisisce direttamente 
certificazioni relative a stati, fatti e qualità personali presso 
l'amministrazione competente per la loro certificazione, il certificato può 
essere sostituito da qualsiasi documento idoneo ad assicurare la certezza della 
sua fonte di provenienza. 
3. I documenti trasmessi ad una pubblica amministrazione tramite fax, o con 
altro mezzo telematico o informatico idoneo ad accertare la fonte di provenienza 
del documento, soddisfano il requisito della forma scritta e la loro 
trasmissione non deve essere seguita da quella del documento originale 
attraverso il sistema postale. 
4. Nei casi in cui l'amministrazione procedente acquisisce informazioni relative 
a stati, fatti e qualità personali attraverso l'esibizione da parte 
dell'interessato di un documento di riconoscimento in corso di validità, la 
registrazione dei dati avviene attraverso l'acquisizione della copia fotostatica 
del documento stesso, ancorché non autenticata, secondo le modalità previste 
dall'articolo 3, comma 11, della legge 15 maggio 1997, n. 127 (17), come 
modificato dalla legge 16 giugno 1998, n. 191 (17). 
5. Il rifiuto da parte del dipendente addetto di accettare l'indicazione di 
stati, fatti e qualità personali mediante l'esibizione di un documento di 
riconoscimento in corso di validità costituisce violazione dei doveri d'ufficio. 

6. Ai fini del presente regolamento per documento amministrativo si intende ogni 
rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque 
altra specie del contenuto di atti, anche interni, formati dalle pubbliche 
amministrazioni o, comunque, utilizzati ai fini dell'attività amministrativa. Le 
relative modalità di trasmissione comprendono quelle indicate all'articolo 15, 
comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59 (17), ed al decreto del Presidente 
della Repubblica 10 novembre 1997, n. 513 (18)] (19). 
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(17) Riportata alla voce Ministeri: provvedimenti generali. 
(17) Riportata alla voce Ministeri: provvedimenti generali. 
(17) Riportata alla voce Ministeri: provvedimenti generali. 
(18) Riportato alla voce Ministeri: provvedimenti generali. 
(19) Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 77, D.P.R. 28 dicembre 2000, 
n. 444 e dall'art. 77, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. Vedi, ora, gli artt. 1, 
comma 1, lettera a), 43, commi 5 e 6, 45, comma 2, e 74, comma 2, del citato 
D.P.R. n. 445 del 2000. 
 



8. Riservatezza dei dati contenuti nei documenti acquisiti dalla pubblica 
amministrazione. 
[1. Al fine di tutelare la riservatezza dei dati di cui all'articolo 22 della 
legge 31 dicembre 1996, n. 675 (20), i certificati ed i documenti trasmessi ad 
altre pubbliche amministrazioni possono contenere soltanto le informazioni 
relative a stati, fatti e qualità personali previste da legge o da regolamento e 
strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità per le quali vengono 
acquisite. 
2. È fatto divieto ai direttori sanitari tenuti alla dichiarazione di cui al 
comma 2 dell'articolo 70 del regio decreto-legge 9 luglio 1939, n. 1238 (21), 
come sostituito dall'articolo 2 della legge 15 maggio 1997, n. 127 (17), di 
accompagnare la stessa con il certificato di assistenza al parto previsto 
dall'articolo 18, comma 2, del regio decreto-legge 15 ottobre 1936, n. 2128 
(22), ed è fatto divieto agli ufficiali di stato civile di richiedere detto 
certificato, che è sostituito, ai fini della formazione dell'atto di nascita, da 
una semplice attestazione contenente i soli dati richiesti nei registri di 
nascita. Ai fini statistici, i direttori sanitari inviano copia del certificato 
di assistenza al parto, privo di elementi identificativi diretti delle persone 
interessate ai competenti enti ed uffici del Sistema statistico nazionale, 
secondo modalità preventivamente concordate. L'Istituto nazionale di statistica, 
sentito il Ministero della sanità, determina nuove modalità tecniche e procedure 
per la rilevazione dei dati statistici di base relativi agli eventi di nascita e 
per l'acquisizione dei dati relativi ai nati affetti da malformazioni e ai nati 
morti nel rispetto dei princìpi contenuti nella legge 31 dicembre 1996, n. 675 
(23)] (24). 
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(20) Riportata alla voce Sicurezza pubblica. 
(21) Riportato alla voce Stato civile. 
(17) Riportata alla voce Ministeri: provvedimenti generali. 
(22) Riportato alla voce Professioni sanitarie e arti ausiliarie. 
(23) Riportata alla voce Sicurezza pubblica. 
(24) Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 77, D.P.R. 28 dicembre 2000, 
n. 444 e dall'art. 77, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. Vedi, ora, l'art. 16 del 
citato D.P.R. n. 445 del 2000. 
 



9. Acquisizione di estratti degli atti dello stato civile. 
[1. Gli estratti degli atti di stato civile sono richiesti esclusivamente per i 
procedimenti che riguardano il cambiamento di stato civile e, ove formati o 
tenuti da amministrazioni pubbliche o da altre autorità dello Stato, vengono 
acquisiti d'ufficio. 
2. Al di fuori delle ipotesi di cui al comma l le amministrazioni possono 
comunque provvedere all'acquisizione d'ufficio degli estratti qualora lo 
ritengano necessario per particolari motivi inerenti alle proprie finalità 
istituzionali] (25). 
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(25) Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 77, D.P.R. 28 dicembre 2000, 
n. 444 e dall'art. 77, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. Vedi, ora, l'art. 44 del 
citato D.P.R. n. 445 del 2000. 
 



Capo III - Attestazioni di soggetti privati e certificati non sostituibili con 
altri strumenti di certezza 
(giurisprudenza) 
10. Certificati non sostituibili. 
[1. I certificati medici, sanitari, veterinari, di origine, di conformità CE, di 
marchi o brevetti non possono essere sostituiti da altro documento, salvo 
diverse disposizioni della normativa di settore. 
2. Tutti i certificati medici e sanitari richiesti dalle istituzioni scolastiche 
ai fini della pratica non agonistica di attività sportive da parte dei propri 
alunni sono sostituiti con un unico certificato di idoneità alla pratica non 
agonistica di attività sportive rilasciato dal medico di base con validità per 
l'intero anno scolastico] (26). 
------------------------ 
(26) Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 77, D.P.R. 28 dicembre 2000, 
n. 444 e dall'art. 77, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. Vedi, ora, l'art. 49 del 
citato D.P.R. n. 445 del 2000. 
 



Capo IV - Disposizioni finali 
11. Controlli sul contenuto delle dichiarazioni sostitutive. 
[1. Le amministrazioni procedenti, sono tenute a procedere ad idonei controlli, 
anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive. 
2. Quando i controlli di cui al comma l riguardano dichiarazioni sostitutive di 
certificazione, l'amministrazione procedente richiede direttamente 
all'amministrazione competente per il rilascio della relativa certificazione 
conferma scritta, anche attraverso l'uso di strumenti informatici o telematici, 
della corrispondenza di quanto dichiarato con le risultanze dei registri da essa 
custoditi. In tal caso non è necessaria la successiva acquisizione del 
certificato. 
3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 26 della legge 4 gennaio 1968, 
n. 15 (27), qualora dal controllo di cui al comma l emerga la non veridicità del 
contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefìci eventualmente 
conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non 
veritiera] (28). 
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(27) Riportata al n. IX. 
(28) Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 77, D.P.R. 28 dicembre 2000, 
n. 444 e dall'art. 77, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. Vedi, ora, gli artt. 71 
e 75 del citato D.P.R. n. 445 del 2000. 
 



12. Certificati di abilitazione. 
[1. Quando è utilizzata ad indicare i titoli di abilitazione previsti dalla 
normativa vigente, la parola "certificato" viene sempre sostituita, qualora si 
riferisca ad atti rilasciati al termine di corsi di formazione o ad atti di 
assenso all'esercizio di determinate attività, rispettivamente con le parole 
"diploma" o "patentino"] (29). 
------------------------ 
(29) Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 77, D.P.R. 28 dicembre 2000, 
n. 444 e dall'art. 77, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. Vedi, ora, l'art. 42 del 
citato D.P.R. n. 445 del 2000. 
 



13. Abrogazione di norme. 
[1. In riferimento alle disposizioni dell'articolo 1 del presente regolamento, 
sono abrogati l'articolo 27 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (27), l'articolo 
77, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, 
n. 237 (30), come modificato dall'articolo 22 della legge 24 dicembre 1986, n. 
958 (31), e il primo comma dell'articolo 24 della legge 13 aprile 1977, n. 114 
(32). 
2. In riferimento alle disposizioni degli articoli 1 e 2 del presente 
regolamento, è abrogato l'articolo 3 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (33). 
3. In riferimento all'articolo 4 è abrogato l'articolo 20-bis della legge 4 
gennaio 1968, n. 15 (33). 
4. In riferimento alla disposizione dell'articolo 6, comma 2, del presente 
regolamento è abrogato il penultimo comma dell'articolo 26 della legge 4 gennaio 
1968, n. 15 (33). 
5. È abrogato il decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 1994, n. 130 
(34)] (35). 
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(27) Riportata al n. IX. 
(30) Riportato alla voce Forze armate. 
(31) Riportata alla voce Forze armate. 
(32) Riportata alla voce Redditi delle persone fisiche e delle persone 
giuridiche (Imposte sui). 
(33) Riportata al n. IX. 
(33) Riportata al n. IX. 
(33) Riportata al n. IX. 
(34) Riportato al n. XXXV. 
(35) Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 77, D.P.R. 28 dicembre 2000, 
n. 444 e dall'art. 77, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. 
 



Agg. G.U. 12/06/2004
 

fp04-gr04