DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 gennaio 2009
Autorizzazione alle amministrazioni e agli enti pubblici non
economici ad assumere unita' di personale a tempo indeterminato, ai
sensi dell'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e, in
particolare, il comma 3-ter del medesimo articolo;
Vista la legge 30 dicembre 2004, n. 311, recante disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2005) ed in particolare l'art. 1, comma 47, che
disciplina la mobilita' tra amministrazioni in regime di limitazione
alle assunzioni di personale a tempo indeterminato;
Vista la legge 23 dicembre 2005, n. 266 recante disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2006);
Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2007);
Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2008);
Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge del 6 agosto 2008, n. 133 recante
disposizioni urgenti per lo sviluppo, la semplificazione, la
competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e la
perequazione tributaria;
Visto l'art. 1, comma 527, della predetta legge n. 296 del 2006,
cosi' come sostituito dall'art. 66, comma 6, del decreto-legge n. 112
del 2008, il quale prevede che, per l'anno 2008 le amministrazioni di
cui al comma 523 possono procedere ad ulteriori assunzioni di
personale a tempo indeterminato, previo effettivo svolgimento delle
procedure di mobilita', nel limite di un contingente complessivo di
personale corrispondente ad una spesa annua lorda pari a 75 milioni
di euro a regime. A tal fine e' istituito un apposito fondo nello
stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze pari
a 25 milioni di euro per l'anno 2008 ed a 75 milioni di euro a
decorrere dall'anno 2009;
Visto l'art. 4-bis, comma 3, del decreto-legge 3 giugno 2008, n.
97, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129,
il quale prevede che, essendo il termine per il completamento delle
procedure in corso occorrenti per il reclutamento del personale di
magistratura ordinaria e' differito al 31 dicembre 2009, per gli anni
2008 e 2009, e' autorizzato, in deroga all'art. 1, comma 523, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, ed
all'art. 66, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, il
reclutamento di magistrati ordinari entro il limite di spesa di 3
milioni di euro per l'anno 2008 e di 30 milioni di euro a decorrere
dall'anno 2009, a valere sul fondo di cui all'art. 1, comma 527,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni;
Visto il decreto-legge del 31 dicembre 2007, n. 248, convertito,
con modificazioni, dall'art. 1 comma 1, della legge 28 febbraio 2008,
n. 31, ed in particolare l'art. 14-bis, il quale prevede che i
dirigenti risultati idonei nel concorso a ventitre posti di dirigente
nel ruolo del personale dirigenziale dell'amministrazione
giudiziaria, indetto con provvedimento del direttore generale 13
giugno 1997, e assunti in via provvisoria in esecuzione di ordinanze
del giudice del lavoro, che alla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto abbiano gia' sottoscritto i
relativi contratti, previa rinuncia espressa ad ogni contenzioso
giudiziario, sono inquadrati in via definitiva nel ruolo dirigenziale
del Ministero della giustizia, a valere sul fondo di cui all'art. 1,
comma 527, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive
modificazioni, per un onere che risulta essere per l'anno 2008 pari a
euro 534.698,00 ed a regime a euro 641.639,00;
Visto l'art. 4, comma 1, del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97,
convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n.
129, il quale prevede l'autorizzazione al completamento del programma
straordinario di reclutamento di personale previsto dal quarto
periodo dell'art. 1, comma 481, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,
attuato dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19
aprile 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 123 del 29 maggio
2007, mediante l'utilizzo integrale, entro il 30 settembre 2008,
della graduatoria, anche a valere sulle disponibilita' del Fondo di
cui all'art. 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 per
un onere che risulta essere per l'anno 2008 pari a euro 450.000,00 ed
a regime a euro 1.800.000,00;
Visto l'art. 2, comma 63, della predetta legge 24 dicembre 2007, n.
244 il quale prevede che, al fine di assicurare l'adempimento degli
impegni internazionali derivanti dalla partecipazione ai fori
internazionali in particolare dall'esercizio della presidenza
italiana del "G8", il Ministero degli affari esteri e' autorizzato a
procedere, per gli anni 2008 e 2009, nel limite di spesa di 1.5
milioni di euro per l'anno 2008 e di 3 milioni di euro a decorrere
dal 2009, a valere sul Fondo di cui al predetto art. 1, comma 527,
della legge n. 296 del 2006, ad assunzioni di personale a tempo
indeterminato;
Visto in particolare l'art. 74, comma 5-bis, del predetto
decreto-legge n. 112 del 2008, il quale prevede che, al fine di
assicurare il rispetto della disciplina vigente sul bilinguismo e la
riserva proporzionale di posti nel pubblico impiego, gli uffici
periferici delle amministrazioni dello Stato, inclusi gli enti
previdenziali situati sul territorio della provincia autonoma di
Bolzano, sono autorizzati per l'anno 2008 ad assumere personale
risultato vincitore o idoneo a seguito di procedure concorsuali
pubbliche nel limite di spesa pari a 2 milioni di euro a valere sul
fondo di cui al predetto art. 1, comma 527, della legge n. 296 del
2006;
Visto il comunicato della seduta del Consiglio dei Ministri n. 26
del 13 novembre 2008 nel corso della quale e' stato, tra l'altro,
affrontato il problema della sicurezza negli aeroporti e le connesse
difficolta' operative dell'Agenzia nazionale per la sicurezza del
volo, che presenta carenza negli organici e problemi di funzionalita'
dando incarico al Ministro Brunetta di intervenire in tal senso;
Visto l'art. 28, comma 4-bis, del decreto legge 1° ottobre 2007, n.
159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n.
222, il quale, nel determinare in quarantacinque unita', di cui tre
dirigenti di seconda fascia, la dotazione organica del personale
dell'Agenzia nazionale per i giovani, di cui all'art. 5 del
decreto-legge 27 dicembre 2006, n. 297, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2007, n. 15, stabilisce che
nell'ambito delle procedure di autorizzazione all'assunzione,
mediante utilizzo dell'apposito fondo previsto dall'art. 1, comma
527, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e' prioritariamente
considerata l'immissione in servizio del personale dell'Agenzia per i
giovani, previo l'effettivo svolgimento di procedure di mobilita';
Vista la legge 9 marzo 1971, n. 98 in materia di "Provvidenze per
il personale dipendente da organismi militari operanti nel territorio
nazionale nell'ambito della Comunita' atlantica" che prevede
l'assunzione a tempo indeterminato, a domanda, con inquadramento
anche in soprannumero in quanto occorra, nei ruoli organici del
personale delle amministrazioni dello Stato, nei confronti di
cittadini italiani che prestavano la loro opera nel territorio
nazionale alle dipendenze di organismi militari della Comunita'
atlantica, o di quelli dei singoli Stati esteri che ne fanno parte, e
che siano stati licenziati in conseguenza di provvedimenti di
ristrutturazione degli organismi medesimi, se in possesso dei
prescritti requisiti, in relazione al titolo di studio posseduto e
alla diversa natura delle mansioni prevalentemente svolte;
Vista la nota del 9 ottobre 2008, n. 355183, con la quale il
Ministero degli affari esteri ha chiesto, ai sensi dell'art. 2, comma
63, della predetta legge 24 dicembre 2007, n. 244, l'assunzione a
tempo indeterminato per complessive cinquantadue unita' di personale;
Vista le note del 4 giugno 2008, n. 08/0001358 e del 4 dicembre
2008, n. 18169 con le quali il Commissariato del Governo per la
provincia di Bolzano ha chiesto, ai sensi dell'art. 74, comma 5-bis,
del predetto decreto-legge n. 112 del 2008, l'assunzione a tempo
indeterminato per complessive trentasette unita' di personale;
Vista la nota del 27 febbraio 2008, n. 233/S, con la quale l'INPDAP
ha chiesto, ai sensi dell'art. 74, comma 5-bis, del predetto decreto
legge n. 112 del 2008, per le esigenze della Direzione provinciale di
Bolzano, l'assunzione a tempo indeterminato per complessive quindici
unita' di personale;
Vista la nota del 10 giugno 2008, n. 10847, con la quale l'INAIL ha
chiesto, ai sensi dell'art. 74, comma 5-bis, del predetto
decreto-legge n. 112 del 2008, per le esigenze della Direzione
provinciale di Bolzano, l'assunzione a tempo indeterminato per
complessive tre unita' di personale;
Vista la nota del 17 novembre 2008, n. 27977, con la quale l'INPS
ha chiesto, ai sensi dell'art. 74, comma 5-bis, del predetto
decreto-legge n. 112 del 2008, per le esigenze della Direzione
provinciale di Bolzano, l'assunzione a tempo indeterminato per
complessive undici unita' di personale;
Viste la nota del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro
del 3 ottobre 2008, n. 3542 e le ragioni di urgenza connesse con le
assunzioni richieste e tenuto anche conto di quanto gia' previsto
dall'art. 3, comma 88, della legge n. 244 del 2007;
Vista la nota del 14 novembre 2008, n. 2218, con la quale il Club
Alpino Italiano ha chiesto, ai sensi dell'art. 1, comma 527, del
decreto n. 296 del 2006, l'assunzione a tempo indeterminato per
complessive tre unita' di personale;
Vista la nota del 13 maggio 2008, n. 8677, con la quale l'Aero Club
d'Italia ha chiesto, ai sensi dell'art. 1, comma 527, della legge n.
296 del 2006, l'autorizzazione alla mobilita' intercompartimentale di
una unita' di personale;
Vista la nota del 29 novembre 2008, n. 3837, con la quale l'Agenzia
nazionale per la sicurezza del volo ha chiesto, ai sensi dell'art. 1,
comma 527, del decreto n. 296 del 2006, l'assunzione a tempo
indeterminato per complessive nove unita' di personale;
Vista la nota dell'Agenzia nazionale per i giovani del 4 dicembre
2008, n. 7654, ai sensi dell'art. 1, comma 527, della legge n. 296
del 2006 e dell'art. 5 del decreto-legge 27 dicembre 2006, n. 297,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2007, n. 15;
Vista la richiesta del Ministero del lavoro, della salute e delle
politiche sociali diretta ad ottenere, ai sensi della legge 9 marzo
1971, n. 98, e successive modificazioni, e dell'art. 1, comma 527,
della legge n. 296 del 2006, l'autorizzazione ad assumere
complessivamente sette unita' di personale proveniente dalle ex basi
Nato, di cui una unita' inquadrata nella posizione economica C1, due
inquadrate nella posizione economica B2 e quattro in quella di B1;
Considerato che l'onere finanziario per le assunzioni del personale
del Club Alpino Italiano e dell'Aero Club d'Italia non grava sul
fondo di cui al comma 527, del citato art. 1 della legge n. 296 del
2006, in quanto dette amministrazioni non rientrano nell'elenco ISTAT
pubblicato in attuazione del comma 5 dell'art. 1, della legge 30
dicembre 2004, n. 311;
Vista l'istruttoria sulle richieste pervenute dalle amministrazioni
interessate, ai sensi dell'art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n.
449 e successive modificazioni,
Ritenuto che, ai fini della determinazione e del calcolo dell'onere
finanziario complessivo, si tiene conto del differenziale concernente
la spesa annua lorda solo nel caso di assunzioni di personale gia'
dipendente della medesima amministrazione;
Ritenuto di autorizzare in favore delle amministrazioni richiedenti
un contingente di centosettantacinque unita' corrispondente ad una
spesa annua lorda pari a 5.719.242,00 euro a regime a decorrere
dall'anno 2009, compreso il personale gia' dipendente da organismi
militari della Comunita' atlantica, o di quelli dei singoli Stati
esteri che ne fanno parte;
Visto il citato art. 74, commi 1, 5 e 6, del decreto-legge n. 112
del 2008, concernenti, rispettivamente, la riduzione degli assetti
organizzativi, la dotazione organica provvisoria e le sanzioni
previste in caso di mancato adempimento di quanto sancito dai commi 1
e 4 dello stesso articolo;
Visto l'art. 6, comma 1, del citato decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, ai sensi del quale nell'individuazione delle dotazioni
organiche, le amministrazioni non possono determinare, in presenza di
vacanze di organico, situazioni di soprannumerarieta' di personale,
anche temporanea, nell'ambito dei contingenti relativi alle singole
posizioni economiche delle aree funzionali e di livello dirigenziale;
Tenuto conto che le assunzioni sono subordinate alla disponibilita'
di posti in dotazione organica, salvo quanto previsto dalla citata
legge n. 98 del 1971;
Tenuto conto che, detratte le risorse previste dalle disposizioni
normative sopra richiamate, nonche' quelle necessarie per le
autorizzazioni previste dal presente decreto, il fondo disponibile
per le ulteriori assunzioni ai sensi dell'art. 1, comma 527 della
legge n. 296 del 2006, sara' pari a 36.839.119,00 euro a regime;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 18 dicembre 2008;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e
l'innovazione e del Ministro dell'economia e delle finanze;
Decreta:
Art. 1.
1. Ai sensi dell'art. 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2006,
n. 296 ed a valere sul fondo ivi previsto, sono autorizzate le
assunzioni di cui alla tabella allegata al presente decreto, per un
contingente di personale a tempo indeterminato pari a complessive
centosettantacinque unita', di cui quattro progressioni verticali
dall'area B all'area C, corrispondente ad una spesa complessiva annua
lorda pari a 5.719.242,00 euro a decorrere dall'anno 2009 ripartito,
per ciascuna amministrazione, secondo le indicazioni di cui alla
medesima tabella.
2. Nell'ambito del contingente di personale di cui al comma 1, e'
autorizzata l'assunzione di tre unita' di personale a tempo
indeterminato presso il Club Alpino Italiano (CAI) e di una unita' di
personale presso l'Aeroclub d'Italia.
3. Nell'ambito del contingente di personale di cui al comma 1 e',
altresi', autorizzata l'assunzione di una C1, due B2, quattro B1 di
personale provenienti dalle ex Basi Nato per le esigenze del
Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, per una
spesa complessiva annua lorda pari ad euro 220.901,00 a decorrere
dall'anno 2009.
4. Le amministrazioni che non hanno provveduto agli adempimenti
previsti dall'art. 74 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,
secondo le prescrizioni di cui all'art. 4, comma 1, del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e di cui all'art. 6, comma 1, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non possono procedere alle
assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsiasi tipo di
contratto.
5. Ai fini della determinazione e del calcolo dell'onere
finanziario complessivo, si tiene conto del differenziale concernente
la spesa annua lorda esclusivamente nel caso di assunzioni di
personale gia' dipendente della medesima amministrazione. Pertanto il
relativo onere viene valutato in termini di differenziale di costo
tra le qualifiche di provenienza e di destinazione nel solo caso di
richieste di assunzione di personale gia' dipendente della stessa
amministrazione.
6. L'autorizzazione di cui al presente decreto relativa ad
assunzioni di personale riferite allo scorrimento o all'utilizzo
delle graduatorie da parte delle amministrazioni di cui al comma 1,
e' subordinata, ove previsto, alla condizione dell'espletamento del
procedimento di cui all'art. 34-bis del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165.
7. Alla copertura dell'onere a carico delle amministrazioni
interessate si provvede mediante utilizzo delle risorse iscritte
nell'ambito della Missione "Fondi da ripartire" - Programma "Fondi da
assegnare" - UPB 25.1.3. - capitolo 3032, dello stato di previsione
del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008 e
corrispondenti capitoli per esercizi successivi.
8. Le amministrazioni di cui al comma 1 che intendano avviare
assunzioni per unita' di personale appartenenti a categorie e
professionalita' diverse rispetto a quelle autorizzate con il
presente decreto, fermo restando il limite delle risorse finanziarie
assegnate a ciascuna amministrazione, non possono procedere senza la
preventiva autorizzazione da parte della Presidenza del Consiglio dei
Ministri - Dipartimento per la funzione pubblica, Ufficio per il
personale delle pubbliche amministrazioni, e del Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento della ragioneria
generale dello Stato, IGOP. E' ammessa un'unica richiesta di
rimodulazione.
9. Le amministrazioni di cui al comma 1 sono tenute, entro il 30
giugno 2009 o comunque entro il completamento delle procedure di
assunzione, a trasmettere per le necessarie verifiche alla Presidenza
del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la funzione pubblica,
Ufficio per il personale delle pubbliche amministrazioni, e al
Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della
ragioneria generale dello Stato, IGOP, i dati concernenti il numero
dei dipendenti assunti e in corso di assunzione, distinti per profili
professionali ed area di appartenenza, specificando se a tempo pieno
o ridotto, indicando in tale caso la tipologia e la quota percentuale
del part-time, nonche' l'eventuale amministrazione di provenienza,
ivi inclusa la relativa qualifica funzionale o area professionale, la
spesa annua lorda a regime effettivamente da sostenere, fornendo,
altresi', dimostrazione del rispetto dei limiti di spesa previsti dal
presente decreto.
Il presente decreto sara' inviato alla Corte dei conti per la
registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Dato a Roma, addi' 14 gennaio 2009
NAPOLITANO
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Brunetta, Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione
Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze
Registrato alla Corte dei conti il 20 febbraio 2009
Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri,
registro n. 2, foglio n. 12
Allegato pag. 4