GAZZETTA UFFICIALE SERIE GENERALE N. 66 DEL 20/3/2009

GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 

PROVVEDIMENTO 12 marzo 2009 
Prescrizioni  ai  titiolari di banche dati costituite sulla base di
elenchi  telefonici  formati prima del 1° agosto 2005 a seguito della
deroga  introdotta  dall'articolo  44  del  decreto-legge 30 dicembre
2008, n. 207.
                    IL GARANTE PER LA PROTEZIONE
                         DEI DATI PERSONALI

  Nella  riunione  odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti,
presidente,  del  dott.  Giuseppe Chiaravalloti, vice presidente, del
dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti, e del
cons. Filippo Patroni Griffi, segretario generale;
  Visto  il Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg.
30 giugno 2003, n. 196, di seguito "Codice");
  Visto  l'art.  129,  comma  2,  del Codice che, in attuazione della
disciplina comunitaria e, in particolare, della direttiva 2002/58/Ce,
ha  individuato  nella  "mera ricerca dell'abbonato per comunicazioni
interpersonali"   la  finalita'  primaria  degli  elenchi  telefonici
realizzati in qualunque forma;
  Considerato  che tale disposizione ribadisce che il trattamento dei
dati inseriti negli elenchi, se realizzato per fini ulteriori tra cui
rientrano  quelli pubblicitari, promozionali o commerciali, e' lecito
solo  se  e'  effettuato  con  il  consenso  espresso  liberamente  e
specificamente  dagli  interessati, documentato per iscritto e previa
informativa;
  Visto     il    provvedimento    del    15    luglio    2004    (in
http://www.garanteprivacy.it/,  doc.  web  n.  1032381)  con il quale
l'Autorita'   ha   individuato  le  modalita'  di  inserimento  e  di
successivo  utilizzo dei dati personali relativi agli abbonati e agli
acquirenti   del   traffico   prepagato   negli   elenchi  telefonici
"alfabetici"  del servizio universale, realizzati in qualsiasi forma,
in  rapporto  alle diverse finalita' sopraindicate, anche in rapporto
all'informativa;
  Visto     il    provvedimento    del    14    luglio    2005    (in
http://www.garanteprivacy.it/,  doc.  web  n.  1151640)  con il quale
l'Autorita'  ha individuato procedure semplificate per la redazione e
l'utilizzo     degli     elenchi     organizzati     per    categorie
merceologiche/professionali (c.d. elenchi "categorici");
  Rilevato  che  la  disciplina  in  materia  di  protezione dei dati
personali  prevede  la  possibilita'  di utilizzare, per attivita' di
carattere promozionale, pubblicitario o commerciale, alcune categorie
di  dati  e,  in  particolare:  a) quelli presenti negli elenchi c.d.
"alfabetici"  per i quali l'interessato ha manifestato il
proprio  consenso  (Provv.  15  luglio 2004 cit.); b) quelli presenti
negli  elenchi  c.d.  "categorici" (Provv. 14 luglio 2005
cit.);  c)  quelli  presenti nelle banche dati costituite utilizzando
anche  dati estratti da elenchi telefonici formati precedentemente al
1°  agosto  2005, sempre che il titolare del trattamento sia in grado
di  dimostrare  di  aver  fornito effettivamente, prima di tale data,
l'informativa agli interessati ai sensi dell'art.13 del Codice;
  Rilevato  che resta impregiudicato quanto previsto dall'art.130 del
Codice  riguardo  alle  attivita'  promozionali effettuate attraverso
sistemi automatizzati di chiamata senza l'intervento di un operatore,
per   le   quali   e'   sempre   necessario   il   consenso  espresso
dell'interessato;
  Visto l'art. 44, comma 1-bis del decreto-legge 30 dicembre 2008, n.
207,  convertito, con modificazioni, nella legge 27 febbraio 2009, n.
14 (in G.U. n. 28L del 28 febbraio 2009), che ha stabilito che i dati
personali presenti nelle banche dati costituite sulla base di elenchi
telefonici pubblici formati prima del 1° agosto 2005 sono lecitamente
utilizzabili per fini promozionali sino al 31 dicembre 2009, anche in
deroga  agli  articoli  13  e  23  del  Codice, dai soli titolari del
trattamento che hanno provveduto a costituire dette banche dati prima
del 1° agosto 2005;
  Considerato  che  la  predetta  previsione ha introdotto una deroga
temporanea  ai  principi  generali  della  vigente  disciplina  sopra
richiamata  che,  in quanto tale, cessa alla scadenza del 31 dicembre
2009  e  non istituisce, invece, un regime speciale applicabile anche
successivamente a tale data;
  Considerato   che   la   deroga  in  questione  e'  subordinata  al
contemporaneo verificarsi di due condizioni, ossia che le banche dati
siano  state costituite prima del 1° agosto 2005 e che i dati in esse
presenti vengano utilizzati per finalita' promozionali esclusivamente
dagli stessi titolari che le hanno a suo tempo costituite;
  Considerato  che  la  stessa  deroga  ha posto quindi un vincolo di
finalita'  e  un  vincolo  di carattere temporale nell'utilizzo delle
predette banche dati, rappresentato dallo svolgimento di attivita' di
carattere promozionale sino al 31 dicembre 2009 e che, quindi, i dati
personali  presenti  nelle  predette  banche  dati non possono essere
utilizzati,   in   vigenza  del  regime  derogatorio,  per  finalita'
ulteriori  e  al di fuori dell'ambito temporale di operativita' della
deroga;
  Ritenuto,  pertanto,  che  rendere  una  informativa e acquisire un
consenso,  nel predetto periodo, finalizzati alla costituzione di una
banca  dati  da  utilizzare  per attivita' promozionali anche in data
successiva  al  31 dicembre 2009, costituisce una attivita' ulteriore
rispetto ai vincoli di finalita' e di ordine temporale indicati nella
norma derogatoria e transitoria;
  Considerato,  inoltre, che l'informativa, ove resa agli interessati
nel corso del predetto periodo, non renderebbe lecita la costituzione
di   una   banca   dati   utilizzabile  per  attivita'  di  carattere
promozionale, come avveniva anteriormente al 1° agosto 2005;
  Considerato,  poi,  in  ragione  del  predetto vincolo di finalita'
introdotto per il periodo transitorio, che il consenso, anche laddove
fosse  acquisito  in  vigenza  della deroga, non rileverebbe in alcun
modo   per   lo  svolgimento  di  attivita'  promozionali  o  per  lo
svolgimento di altre attivita' per le quali e' necessario acquisirlo,
anche in data successiva al 31 dicembre 2009;
  Considerato,  dunque, che una banca dati potrebbe essere utilizzata
per attivita' promozionali, successivamente al 31 dicembre 2009, solo
se  formata  nel  rispetto  della disciplina ordinaria, atteso che la
disciplina derogatoria e transitoria cessa alla predetta data e, come
gia'  rilevato,  costituisce  una deroga di carattere temporaneo alla
disciplina  generale  e non istituisce un regime speciale applicabile
anche successivamente alla scadenza indicata;
  Considerato  inoltre  che,  in  ragione  di  quanto  detto,  i dati
personali   presenti   nelle  banche  dati  considerate  dalla  norma
derogatoria  e  transitoria,  non  possono essere ceduti, a qualunque
titolo, a terzi;
  Considerato  che,  in relazione all'attuale utilizzo delle predette
banche dati per finalita' promozionali, resta comunque impregiudicata
la  disciplina generale prevista dal Codice e, in particolare, quella
relativa  ai  diritti degli interessati; e che, pertanto, le predette
banche  dati  non possono contenere i dati degli interessati che, nel
corso  del  tempo,  abbiano  esercitato  il diritto di opposizione ai
sensi dell'art. 7 del Codice;
  Ritenuta  la necessita' di prescrivere ai titolari del trattamento,
ai  sensi  dell'art. 143, comma 1, lett. b) e art.154, comma 1, lett.
c)  del  Codice,  le  misure  necessarie  per  rendere il trattamento
conforme  alle  disposizioni  vigenti,  anche in considerazione delle
recenti modifiche normative;
  Tenuto  conto  che, ai sensi dell'art. 162, comma 2-ter del Codice,
in  caso  di inosservanza del presente provvedimento prescrittivo, e'
applicata  in  sede  amministrativa,  in  ogni  caso, la sanzione del
pagamento di una somma da trentamila euro a centottantamila euro;
  Tenuto  conto,  inoltre,  che, ai sensi dell'art. 164-bis, comma 2,
del  Codice,  in  caso  di  piu'  violazioni  di  un'unica  o di piu'
disposizioni  relative a violazioni amministrative, commesse anche in
tempi  diversi in relazione a banche di dati di particolare rilevanza
o  dimensioni, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da cinquantamila euro a trecentomila euro;
  Tenuto  conto,  infine,  che  ai  sensi  dell'art.  168 del Codice,
chiunque,  in  comunicazioni,  atti, documenti o dichiarazioni resi o
esibiti  in  un  procedimento  dinanzi  al  Garante  o  nel  corso di
accertamenti,  dichiara  o attesta falsamente notizie o circostanze o
produce  atti  o  documenti  falsi,  e'  punito,  salvo  che il fatto
costituisca  piu'  grave  reato,  con la reclusione da sei mesi a tre
anni;
  Vista la documentazione in atti;
  Viste   le  osservazioni  dell'Ufficio,  formulate  dal  segretario
generale  ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000
del 28 giugno 2000;
  Relatore il prof. Francesco Pizzetti;
                    Tutto cio premesso il garante

  ai sensi degli artt. 143, comma 1, lett. b) e154, comma 1, lett. c)
del Codice, prescrive a tutti i titolari del trattamento che siano in
possesso  di  banche dati costituite sulla base di elenchi telefonici
pubblici formati prima del 1° agosto 2005 e che intendano utilizzarle
per fini promozionali avvalendosi della deroga introdotta dalla legge
27 febbraio 2009, n. 14, le seguenti misure necessarie per rendere il
trattamento conforme alle disposizioni vigenti:
  documentare  in  modo  adeguato l'avvenuta costituzione della banca
dati prima del 1° agosto 2005 e conservare la relativa documentazione
presso la sede legale del titolare;
  trattare  direttamente  i dati personali presenti nelle banche dati
oggetto  del presente provvedimento, senza possibilita' di cederli, a
qualunque titolo, a terzi;
  specificare, in occasione di ogni contatto con gli interessati, chi
rivesta  la qualifica di titolare del trattamento dei dati, anche nel
caso  in  cui  questi  operi  per conto di terzi e fare presente agli
interessati stessi che hanno il diritto di opporsi ai sensi dell'art.
7 del Codice;
  registrare     in    via    immediata    l'eventuale    opposizione
dell'interessato  al  trattamento  dei suoi dati personali effettuato
dal  titolare  (art.  7,  comma 4, del Codice), con effetto anche nei
confronti  dei  terzi per conto dei quali questo operi, anche qualora
cio'  avvenga  telefonicamente,  e  fornire  altresi' all'interessato
l'identificativo dell'operatore o dell'operazione compiuta;
  utilizzare  i dati personali presenti nelle banche dati di cui alla
lett.  a)  esclusivamente  per  finalita'  promozionali  e sino al 31
dicembre  2009,  non  potendo  i titolari rendere un'informativa agli
interessati  e  richiedere agli stessi un consenso per l'uso dei loro
dati  per  attivita'  di carattere promozionale da effettuare in data
successiva al 31 dicembre 2009;
  comunicare al Garante, entro quindici giorni dalla pubblicazione in
Gazzetta  Ufficiale del presente provvedimento, di essere in possesso
di  banche  dati  costituite  anteriormente  al 1° agosto 2005 che si
intendono  utilizzare  per attivita' promozionali fino al 31 dicembre
2009, chiarendo se il trattamento dei dati personali venga effettuato
anche per conto di terzi.
  Si  dispone  la trasmissione di copia del presente provvedimento al
Ministero  della giustizia-Ufficio pubblicazione leggi e decreti, per
la  sua  pubblicazione  sulla  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana.
   Roma, 12 marzo 2009
                                   Il presidente e relatore: Pizzetti

Il segretario generale: Patroni Griffi



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