GAZZETTA UFFICIALE SERIE GENERALE N. 136 DEL 15/6/2009

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 

DECRETO 21 maggio 2009 
Razionalizzazione degli interessi per la riscossione ed il rimborso
dei  tributi, ai sensi dell'articolo 1, comma 150, della legge n. 244
del 2007. (09A06833)
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
                           E DELLE FINANZE

  Vista  la legge 26 gennaio 1961, n. 29, recante la disciplina della
riscossione  dei  carichi  in materia di tasse e di imposte indirette
sugli affari;
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n.  633,  riguardante  l'istituzione e la disciplina dell'imposta sul
valore aggiunto;
  Visti  gli  articoli  20, 21, 39, 44 e 44-bis, relativi alla misura
degli  interessi,  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica 29
settembre  1973, n. 602, recante disposizioni sulla riscossione delle
imposte sul reddito;
  Visti   gli  articoli  36-bis  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  29  settembre  1973,  n.  600,  e  54-bis del decreto del
Presidente  della  Repubblica  26 ottobre 1972, n. 633, in materia di
controllo automatizzato;
  Visto  l'art. 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre  1973,  n.  600,  concernente  il  controllo  formale delle
dichiarazioni;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n.
131,  recante  la  approvazione  del  testo  unico delle disposizioni
concernenti l'imposta di registro;
  Visto  il  decreto  legislativo  31  ottobre  1990, n. 346, recante
l'approvazione  del  testo  unico  delle  disposizioni  in materia di
imposta sulle successioni e donazioni;
  Visto  il  decreto  legislativo  31  ottobre  1990, n. 347, recante
l'approvazione  del  testo  unico  in materia di imposte ipotecaria e
catastale;
  Visto  l'art.  13,  comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n.
557,  convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n.
133,  riguardante  gli  interessi  per  rapporti  di credito e debito
d'imposta,  che dispone che il Ministro delle finanze e' autorizzato,
con  proprio  decreto, a determinare, di concerto con il Ministro del
tesoro, la misura di detti interessi;
  Visto   l'art.   3  del  decreto-legge  23  maggio  1994,  n.  307,
convertito,  con  modificazioni,  dalla legge 22 luglio 1994, n. 457,
riguardante  l'autorizzazione al Ministero del tesoro a determinare i
tassi di interesse per debiti e crediti dello Stato;
  Visto  l'art.  3, commi 141 e 142, della legge 23 dicembre 1996, n.
662,  concernente  disposizioni in materia di entrata, che stabilisce
la misura degli interessi dovuti a decorrere dal 1° gennaio 1997;
  Visti  gli  articoli 8 e 15 del decreto legislativo 19 giugno 1997,
n.  218,  e  48  del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, in
materia di accertamento con adesione e di conciliazione giudiziale;
  Visto l'art. 20, comma 2, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.
241, in materia di pagamento rateale;
  Visto  il decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, concernente
unificazione  ai  fini  fiscali  e  contributivi  delle  procedure di
liquidazione, riscossione e accertamento;
  Visto l'art. 13, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997,
n.  472,  concernente  sanzioni  amministrative  per le violazioni di
norme tributarie;
  Visto  l'art.  37  del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46,
con  il  quale  e' stato abrogato l'art. 9 del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, cui fa riferimento l'art.
20,  comma  2, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ai fini
dell'individuazione   della  misura  dell'interesse  nell'ipotesi  di
pagamento rateale;
  Visto  il  decreto  legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, recante il
riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo;
  Visto  il  proprio  decreto 5 marzo 1999, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale  9  marzo  1999, n. 56, con il quale e' stata modificata la
misura  del  saggio  degli interessi annui dovuti per la dilazione di
pagamento dell'imposta di successione;
  Visto  l'art.  13  della legge 13 maggio 1999, n. 133, che dispone,
tra  l'altro,  che  la  misura degli interessi per la riscossione e i
rimborsi  di  ogni  tributo  e'  determinata  nei limiti di tre punti
percentuali  di  differenza rispetto al tasso di interesse fissato ai
sensi dell'art. 1284 del codice civile;
  Visto l'art. 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che
ha  trasferito  le  funzioni dei Ministeri del tesoro, del bilancio e
della   programmazione   economica   e  delle  finanze  al  Ministero
dell'economia e delle finanze;
  Visto  il proprio decreto 27 giugno 2003, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale  n.  149  del  30  giugno  2003,  con  il  quale  e'  stata
determinata,  ai  sensi  dell'art. 13, comma 1, della legge 13 maggio
1999,  n.  133,  la misura degli interessi previsti dall'art. 1 della
legge  26 gennaio 1961, n. 29, dagli articoli 20, 21, 39, 44 e 44-bis
del  decreto  del  Presidente  della Repubblica 29 settembre 1973, n.
602,  e in materia di imposta sul valore aggiunto, con decorrenza dal
1° luglio 2003;
  Visto l'art. 2, comma 47, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262,
convertito,  con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286,
concernente l'istituzione dell'imposta sulle successioni e donazioni;
  Visto  il  proprio  decreto  12  dicembre  2007,  pubblicato  nella
Gazzetta  Ufficiale  n.  291  del  15  dicembre 2007, con il quale la
misura  del  saggio  degli interessi legali, di cui all'art. 1284 del
codice  civile,  e'  fissata  al  3  per cento in ragione d'anno, con
decorrenza dal 1° gennaio 2008;
  Visto l'art. 1, comma 150, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, il
quale  dispone  che  con  decreto  del Ministro dell'economia e delle
finanze,  emanato  ai  sensi  dell'art.  13,  comma 1, della legge 13
maggio  1999,  n. 133, sono stabilite le misure, anche differenziate,
degli  interessi  per  il  versamento, la riscossione e i rimborsi di
ogni  tributo,  anche in ipotesi diverse da quelle previste dall'art.
13  del  decreto-legge  30  dicembre  1993,  n.  557, convertito, con
modificazioni,  dalla  legge  26 febbraio 1994, n. 133, nei limiti di
tre  punti  percentuali  di differenza rispetto al tasso di interesse
fissato   ai  sensi  dell'art.  1284  del  codice  civile,  salva  la
determinazione  degli  interessi  di  mora  ai sensi dell'art. 30 del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;
  Ritenuta  la  necessita'  di  adeguare, ai sensi dell'art. 1, comma
150,  della  legge  n. 244 del 2007, la misura degli interessi per la
riscossione ed i rimborsi dei tributi;

                              Decreta:


                               Art. 1.

           Interesse per ritardato rimborso delle imposte


  1.  Gli  interessi  per  ritardato rimborso di imposte pagate e per
rimborsi  eseguiti  mediante  procedura automatizzata, previsti dagli
articoli  44  e 44-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre  1973,  n.  602,  sono  dovuti nella misura del 2 per cento
annuo e dell'1 per cento semestrale, a decorrere dal 1° gennaio 2010.
  2.  Gli  interessi  per i rimborsi in materia di imposta sul valore
aggiunto,  previsti  dagli  articoli  38-bis e 38-ter del decreto del
Presidente  della  Repubblica  26  ottobre  1972, n. 633, sono dovuti
nella misura del 2 per cento annuo, a decorrere dal 1° gennaio 2010.
  3.  Gli  interessi  per  i  rimborsi  dell'imposta  di successione,
previsti  dagli  articoli  42,  comma  3,  e 37, comma 2, del decreto
legislativo  31  ottobre  1990,  n. 346, e delle imposte ipotecaria e
catastale,  di  cui  all'art. 13, comma 4, del decreto legislativo 31
ottobre  1990, n. 347, sono dovuti nella misura dell'1 per cento, per
ogni semestre compiuto, a decorrere dal 1° gennaio 2010.
  4.  Gli interessi per i rimborsi delle somme non dovute per tasse e
imposte  indirette  sugli affari, previsti dagli articoli 1 e 5 della
legge  26  gennaio  1961,  n.  29 sono dovuti nella misura dell'1 per
cento per ogni semestre compiuto, a decorrere dal 1° gennaio 2010.
                               Art. 2.

             Interessi per ritardata iscrizione a ruolo


  1.  A  decorrere  dal  1° ottobre 2009, gli interessi per ritardata
iscrizione  a ruolo, previsti dall'art. 20 del decreto del Presidente
della  Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sono dovuti nella misura
del  4  per  cento  annuo,  per i ruoli resi esecutivi dalla medesima
data.
                               Art. 3.

                Interessi per dilazione del pagamento


  Gli  interessi  per  dilazione del pagamento, previsti dall'art. 21
del  decreto  del  Presidente  della Repubblica 29 settembre 1973, n.
602,  sono  dovuti  nella  misura  del  4,5  per  cento annuo, per le
dilazioni concesse a decorrere dal 1° ottobre 2009.
                               Art. 4.

             Interessi per la sospensione amministrativa


  1.   Gli   interessi   per   la  sospensione  amministrativa  della
riscossione,  previsti  dall'art. 39 del decreto del Presidente della
Repubblica  29  settembre  1973, n. 602, sono dovuti nella misura del
4,5 per cento annuo, a decorrere dal 1° ottobre 2009.
                               Art. 5.

                   Interessi per pagamenti rateali


  1. Gli interessi per i pagamenti rateali, previsti dall'art. 20 del
decreto  legislativo  9 luglio 1997, n. 241, sono dovuti nella misura
del  4 per cento annuo a decorrere dai pagamenti delle imposte dovute
in  relazione  alle  dichiarazioni  fiscali  presentate dal 1° luglio
2009.
  2.  A  decorrere  dal 1° gennaio 2010, sono dovuti gli interessi al
tasso  del  3,5  per  cento  annuo  per  i pagamenti rateali previsti
dall'art.  3-bis,  comma 3, del decreto legislativo 18 dicembre 1997,
n. 462.
  3.  Sugli  importi dilazionati, previsti dall'art. 38, comma 2, del
decreto  legislativo  31  ottobre  1990,  n. 346, sono dovuti, per le
dilazioni concesse dal 1° gennaio 2010, gli interessi annui a scalare
nella misura del 3 per cento.
                               Art. 6.

                  Interessi per ritardato pagamento


  1.  A  decorrere  dalle  dichiarazioni  presentate  per  il periodo
d'imposta  in  corso al 31 dicembre 2007, gli interessi relativi alle
somme  dovute  ai  sensi degli articoli 2, comma 2, e 3, comma 1, del
decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, versate entro i termini
ivi previsti, sono dovuti nella misura del 3,5 per cento annuo.
  2.  A decorrere dal 1° gennaio 2010 sono stabiliti al tasso del 3,5
per  cento  annuo  gli interessi relativi alle somme dovute a seguito
di:
   a) rinuncia all'impugnazione dell'accertamento, di cui all'art. 15
del  decreto  legislativo  19  giugno  1997,  n. 218, versate entro i
termini ivi previsti;
   b)  pagamento dell'imposta di registro, di donazione, ipotecaria e
catastale  entro i termini previsti dagli articoli 54, comma 5, e 55,
comma  1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986,
n. 131;
   c)  pagamento delle tasse sulle concessioni governative, di cui al
decreto  del  Presidente  della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, e
delle  tasse  automobilistiche la cui gestione e' di competenza dello
Stato, entro i termini previsti dagli avvisi di accertamento;
   d)  accertamento  con  adesione  di  cui  all'art.  8  del decreto
legislativo 19 giugno 1997, n. 218, versate nei termini ivi previsti;
   e)  conciliazione  giudiziale  di  cui  all'art.  48  del  decreto
legislativo  31  dicembre  1992,  n.  546,  versate  nei  termini ivi
previsti.
  3. A decorrere dal 1° gennaio 2010, sono stabiliti nella misura del
2,5  per cento per ogni semestre compiuto gli interessi relativi alle
somme  dovute  per  le  imposte  sulle  successioni  e per le imposte
ipotecarie  e  catastali,  versate entro i termini previsti dall'art.
37, comma 1, del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 21 maggio 2009
                                               Il Ministro : Tremonti

Registrato alla Corte dei conti il 5 giugno 2009
Ufficio  controllo  Ministeri  economico-finanziari,  registro  n.  3
   Economia e finanze, foglio n. 225



fp09-gr09