GAZZETTA UFFICIALE SERIE GENERALE N. 241 DEL 14/10/2008

UNIVERSITA' TELEMATICA "GIUSTINO FORTUNATO" 

DECRETO RETTORALE 23 settembre 2008 
Modificazioni allo statuto.
                             IL RETTORE

  Visto il verbale n. 7 del Comitato ordinatore in funzione di Senato
Accademico del 26 giugno 2008 che ha apportato modifiche di Statuto;
  Visto il verbale n. 2 del consiglio di amministrazione del 2 luglio
2008 che ha deliberato le relative modifiche di Statuto;
  Vista  la  nota  del  Ministero dell'istruzione, dell'universita' e
della  ricerca  n. 2832 del 17 settembre 2008, con la quale lo stesso
Ministero  ha  comunicato  di  non  avere al riguardo osservazioni da
formulare;
  Visto  lo statuto dell'Universita' Telematica non statale "Giustino
Fortunato"  di  Benevento  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale del 6
maggio  2006  e  relativa  modificazione  pubblicata  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 149 del 26 giugno 2007;

                              Decreta:

  Lo   statuto  dell'Universita'  Telematica  non  statale  "Giustino
Fortunato" e' appresso specificato:
                        Disposizioni generali
Capo I 

                               Art. 1.
                    Istituzione e fonti normative

  1.  E'  istituita l'Universita' Telematica "Giustino Fortunato" con
sede centrale in Benevento, ai sensi del decreto interministeriale 17
aprile 2003.
  L'Universita'   Telematica   "Giustino   Fortunato",   di   seguito
denominata  Universita',  e'  autonoma  ai  sensi  dell'art. 33 della
Costituzione della Repubblica italiana e gode di autonomia didattica,
amministrativa   e   disciplinare   nei  limiti  delle  leggi  e  dei
regolamenti  generali e speciali sull'ordinamento universitario e nei
limiti del presente Statuto.
  2.  Essa  ha personalita' giuridica, ai sensi dell'art. 1 del testo
unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore,  approvato con regio
decreto 31 agosto 1933, n. 1592.
  3.  La  vigilanza  dello  Stato  sull'Universita' e' esercitata dal
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca.
  4.  L'Universita'  e'  abilitata  al  rilascio  di titoli di studio
universitari aventi valore legale ai sensi della normativa vigente.
                               Art. 2.
                       Fonti di finanziamento

  1.   L'Universita'   e'   promossa  e  sostenuta  dall'Associazione
E.F.I.R.O-Onlus,  cosi' come evidenziato nella relazione illustrativa
degli    amministratori,    prevista    dall'art.   6   del   decreto
interministeriale  17  aprile  2003, che ne assicura il perseguimento
dei  fini istituzionali e provvede ai relativi mezzi necessari per il
funzionamento.
  2.  Al mantenimento ed allo sviluppo dell'Universita' sono altresi'
destinati  rette,  tasse,  soprattasse,  contributi e diritti versati
dagli studenti, nonche' tutti i beni, i contributi e i fondi che sono
ad essa devoluti, a qualunque titolo, da enti pubblici e privati.
                               Art. 3.
                                Sede

  1. L'Universita' ha sede legale ed operativa in Benevento.
  2.   L'Universita',  nell'ambito  e  per  gli  scopi  istituzionali
definiti   nel  presente  Statuto,  puo'  costituire,  in  Italia  ed
all'estero,  proprie  sedi  operative,  sedi  secondarie, sedi e poli
decentrati.
                               Art. 4.
                          Principi generali

  1.   L'Universita'   garantisce   la   liberta'  di  ricerca  e  di
insegnamento  sancita dalla Costituzione e l'autonomia alle strutture
didattiche,  nei  limiti  previsti  dalla  normativa  e  dal presente
statuto  e  si  conforma  ai  principi  sanciti  dalla  Magna  Charta
Universitatum del 18 settembre 1988.
  2.  Si  ispira alla promozione umana nel pieno rispetto dei diritti
fondamentali  della  persona,  indirizzando la propria attivita' alla
costruzione   della   cittadinanza  democratica  nel  rispetto  delle
differenze   e  dell'identita'  di  ciascuno,  nel  nome  dei  valori
largamente condivisi, con particolare attenzione a quelli che sono di
base  alla  Costituzione  italiana, alla Costituzione dell'U.E., alla
Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo.
  3.     Promuove,     nei     limiti     delle     norme    vigenti,
l'internazionalizzazione  del  sistema  universitario, facilitando la
mobilita'  dei  docenti  e  degli  studenti  ed il riconoscimento dei
curricula  didattici  e  dei  titoli  accademici,  idonei  ad  essere
veicolati nella societa' globale.
  4.  Sostiene  la  costruzione di uno spazio europeo dell'istruzione
superiore  che,  nel  solco  della tradizione scientifica e culturale
dell'Europa, possa competere nel mondo in nome della qualita'.
  5.  Promuove  la  sperimentazione  delle  piu' innovative modalita'
didattiche  e  di  ricerca  e  di  interazione  con  gli  studenti  e
garantisce,   in   ottemperanza   a   quanto   previsto  dal  decreto
interministeriale 17 aprile 2003, un'adeguata attivita' di tutoraggio
volta   a   rendere   efficaci  l'apprendimento  e  l'approfondimento
attraverso la modalita' telematica.
                               Art. 5.
        Insegnamento-apprendimento e ricerca nell'e-learning

  1.  L'Universita'  sviluppa  e  diffonde  la  cultura, le scienze e
l'istruzione       superiore       attraverso       attivita'      di
insegnamento-apprendimento   e  di  ricerca,  che  si  avvalgono  dei
vantaggi  offerti dalle nuove tecnologie dell'informazione e concorre
in  tal  modo  alla  crescita culturale delle persone, favorendone la
partecipazione  consapevole  alla  costruzione del sapere nella nuova
societa' delle conoscenze.
  2.  Cio'  grazie  all'ampliamento dell'offerta formativa superiore,
attraverso  le  modalita' di erogazione dei saperi e di potenziamento
della  ricerca  propri  dell'e-learning,  che  apre  nuovi scenari di
confronto   a   docenti,   tutor   e   studenti,  superando  barriere
geografiche, sociali e culturali.
  3.  Rivolge  una  particolare  attenzione  a  tutti coloro che sono
interessati  a  investire nella propria formazione ma che per ragioni
personali,  economiche, sociali non possono partecipare all'attivita'
didattica   attraverso   la  propria  presenza  fisica  in  una  sede
universitaria.
  4.  L'Universita'  puo'  adottare  iniziative volte alla formazione
continua  e  permanente,  anche attraverso scuole di specializzazione
previste  per  legge,  corsi  di  perfezionamento,  master  di I e II
livello  ed attivita' propedeutiche all'insegnamento ed all'esercizio
delle professioni. Essa puo' attivare iniziative editoriali, anche di
tipo multimediale.
  5. L'Universita' promuove e favorisce la ricerca in ogni sua forma,
fornendo  il  proprio  apporto  soprattutto a sostegno dello sviluppo
delle    tecnologie   applicate   ai   processi   d'insegnamento   ed
apprendimento   in   presenza   e   a  distanza.  L'Universita'  puo'
collaborare   con   universita'  italiane  e  straniere  nonche'  con
organismi  nazionali  ed  internazionali  per  la  definizione  e  la
realizzazione di progetti di ricerca.
                               Art. 6.
                         Diritto allo studio

  1.  L'Universita', in attuazione dei precetti costituzionali, delle
vigenti  norme  di  legge  in  materia  e  nell'ambito  delle proprie
competenze,  promuove  il  diritto  allo  studio e organizza i propri
servizi in modo da renderlo effettivo e proficuo.
  2.   Promuove,   soprattutto  attraverso  l'utilizzo  di  strategie
didattiche   basate  sulla  tecnologia,  il  successo  formativo  con
percorsi    personalizzati,    tendenti   all'orientamento   e   alla
valorizzazione delle potenzialita' e delle competenze.
  3. Adotta le misure necessarie a rendere effettivo il diritto degli
studenti disabili a partecipare alle attivita' culturali, didattiche,
di  ricerca  e  a  fruire  dei  servizi  dell'Ateneo,  attraverso  la
predisposizione di specifiche tecnologie, secondo quanto raccomandato
dall'attuale  normativa in materia di accessibilita', con particolare
riferimento alla legge del 9 gennaio 2004, n. 4.
  4.  Accoglie  i bisogni di formazione della societa' globale, ed in
particolare  recepisce  le istanze della comunita' degli Italiani nel
mondo,  desiderosi  di frequentare un percorso di studi universitario
nel paese di origine.
  5.  Destina  annualmente  una  quota delle entrate contributive per
sostenere gli studenti capaci e meritevoli privi di mezzi.
  6.  Attiva  servizi  ed interventi per il diritto allo studio sulla
base   di   accordi   e  convenzioni  con  enti  territoriali  e  non
territoriali,  anche  mediante  affidamento  in gestione diretta alla
stessa Universita'.
Capo II 

                               Art. 7.
                       Organi dell'Universita'

  1. Sono organi centrali dell'Universita':
    a) il consiglio di amministrazione;
    b) il presidente del consiglio di amministrazione;
    c) il rettore;
    d) il senato accademico;
    e) il direttore amministrativo;
    f) il nucleo di valutazione;
    g) il collegio dei revisori dei conti.
  2. Costituiscono strutture accademiche e di ricerca:
    a) i consigli di facolta';
    b) i dipartimenti ed i centri interdipartimentali;
    c) i consigli di corsi di laurea.
  3.  Le  assemblee  collegiali degli organi dell'Universita' possono
avvenire   per   via   telematica   ovvero   attraverso   sistemi  di
tele/videoconferenza,   mediante  i  quali  sia  possibile  garantire
l'identificazione dei partecipanti all'assemblea.
                               Art. 8.
    Composizione e funzionamento del consiglio di amministrazione

  1. Il consiglio di amministrazione e' composto da:
    a) il presidente dell'associazione E.F.I.R.O.-Onlus;
    b) il rettore;
    c) nove consiglieri designati dall'Associazione E.F.I.R.O-Onlus.
  2. Il consiglio di amministrazione elegge nel suo seno, su proposta
della  Associazione  E.F.I.R.O-Onlus,  il presidente del consiglio di
amministrazione  dell'Universita'  fra i membri nominati dalla stessa
associazione.
  3.  I componenti del consiglio di amministrazione, ad eccezione del
rettore,  durano in carica tre anni e possono essere riconfermati. Il
rettore rimane in carica per l'intera durata del suo mandato.
  4.  Partecipa  alle  sedute  del  consiglio di amministrazione, con
funzione  di  segretario  verbalizzante, il direttore amministrativo,
con voto consultivo.
  5.  Possono,  inoltre  essere chiamati a far parte del consiglio di
amministrazione  rappresentanti,  in  numero  non superiore a due, di
organismi  pubblici  e/o  privati  i quali si impegnano a versare per
almeno    un    triennio   un   contributo   per   il   funzionamento
dell'Universita'  di  importo  determinato con delibera del consiglio
stesso.
  6. La mancata designazione di una o piu' rappresentanze non inficia
la validita' di costituzione del Consiglio.
  7. Il consiglio di amministrazione e' validamente costituito quando
il numero dei componenti raggiunga la maggioranza semplice.
  8.  Le  deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti; in caso di
parita'   prevale   il   voto   del   presidente   del  consiglio  di
amministrazione.
  9.   Il  consiglio  di  amministrazione  viene  convocato  dal  suo
presidente,  ovvero  quando  ne  faccia  richiesta la maggioranza dei
consiglieri.
  10.  La  convocazione  deve riportare l'ordine del giorno ed essere
inviata  ai  componenti  del  consiglio  almeno  cinque  giorni prima
dell'adunanza  con  qualunque  mezzo scritto, ivi compreso telefax ed
e-mail,  che dia garanzia dell'avvenuta ricezione; in casi di urgenza
e'  sufficiente  il  preavviso  di  un giorno e per i casi di estrema
urgenza "ad horas".
  11. Ad ogni scadenza del mandato l'Associazione E.F.I.R.O. - Onlus,
almeno  un  mese  prima,  attiva le procedure per la nomina del nuovo
consiglio di amministrazione.
  12.  Le  riunioni  del  consiglio  di  amministrazione  qualora  il
presidente  ne  ravvisi  la  necessita',  possono  essere validamente
tenute  in  videoconferenza,  teleconferenza, o in audioconferenza, a
condizione  che  tutti i partecipanti possano essere identificati dal
presidente  e da tutti gli altri intervenuti, che sia loro consentito
di  seguire  la  discussione  e  di  intervenire in tempo reale nella
trattazione  degli  argomenti discussi, che sia consentito lo scambio
di  documenti  relativi  a tali argomenti e che di tutto quanto sopra
venga   dato   atto   nel   relativo   verbale.  Verificandosi  detti
presupposti,   la   riunione  del  consiglio  di  amministrazione  si
considera  tenuta  nel  luogo  in  cui si trovano il presidente ed il
segretario.
                               Art. 9.
             Competenze del consiglio di amministrazione

  1.  Spettano  al  consiglio  di amministrazione i piu' ampi poteri,
tanto  di  ordinaria  quanto di straordinaria amministrazione, per il
governo  dell'Universita'.  Il  consiglio di amministrazione delibera
gli  atti  fondamentali  di  governo  dell'Universita',  al  fine  di
assicurarne e garantirne il perseguimento dei fini istituzionali.
  2.    Il    consiglio   di   amministrazione   cura   la   gestione
economico-finanziaria  e  patrimoniale dell'Universita' e ne assicura
lo  svolgimento  delle  attivita',  ferme  restando le competenze del
senato  accademico e dei consigli di facolta' per ogni valutazione di
ordine scientifico e didattico.
  Il consiglio di amministrazione:
    a) determina l'indirizzo generale di sviluppo dell'Universita' in
funzione  delle  finalita'  istituzionali  e  ne  delibera i relativi
programmi;
    b)  nomina  il rettore, su proposta dell'E.F.I.R.O.-Onlus, tra le
personalita'  del  mondo accademico o della vita sociale nazionale ed
internazionale  di  riconosciuto valore e qualificazione scientifica,
imprenditoriale, culturale e del lavoro;
    c)  puo'  nominare  tra  i  professori,  su  conforme  parere del
rettore,  un  prorettore che esercita le funzioni del rettore in caso
di assenza, impedimento o cessazione anticipata dalla carica;
    d)  nomina,  su  proposta  dell'E.F.I.R.O.  - Onlus, il direttore
amministrativo  scelto  tra  dirigenti pubblici e privati, ovvero tra
manager o esperti del settore italiani e stranieri;
    e)  nomina  il  presidente  ed i membri del nucleo di valutazione
interno  e  del  collegio  dei  revisori  dei  conti  ed  approva  il
regolamento di funzionamento;
    f)  approva  i  ruoli  organici  del  personale docente, nomina i
professori,   ivi  compresi  quelli  a  contratto  e  i  ricercatori.
L'Universita'  recluta  il personale docente e ricercatore secondo le
modalita' e nel rispetto delle condizioni previste dalla legge;
    g) approva i ruoli organici del personale tecnico-amministrativo,
(ivi  compresi i dirigenti) sulla base delle esigenze delle strutture
didattiche,  scientifiche  e  amministrative, nomina tale personale e
adotta  ogni  provvedimento  organizzativo  o  disciplinare  nei suoi
confronti;
    h)  assume  i  provvedimenti relativi al trattamento giuridico ed
economico del personale;
    i)  delibera,  sentito  il  senato  accademico,  l'istituzione  e
l'attivazione  di  nuove  facolta',  corsi di studio, nonche' la loro
modifica  o disattivazione e ogni altra iniziativa didattica prevista
dalla normativa vigente;
    j) definisce la carta dei servizi e il contratto con lo studente,
ne  cura l'esecuzione e gli adempimenti, demandandone la vigilanza al
rettore;
    k) destina i fondi, propri o a qualsiasi titolo pervenuti, per la
didattica   e   la   ricerca,  sulla  base  delle  finalita'  proprie
dell'Universita',  tenuto  conto  delle  indicazioni  delle strutture
didattiche e scientifiche;
    l)  delibera sull'ammontare delle rette, tasse, soprattasse e dei
contributi  a carico degli studenti e sugli interventi per il diritto
allo studio;
    m)  delibera,  su proposta del senato accademico, il conferimento
di premi, borse di studio, lauree honoris causa;
    n)   delibera,  sentito  il  senato  accademico,  la  stipula  di
convenzioni  con  altre  universita'  o centri di ricerca e con altri
soggetti pubblici o privati;
    o)   decide   sulle  questioni  patrimoniali  dell'Universita'  e
provvede  alla  approvazione  del  bilancio di previsione e del conto
consuntivo dell'Universita';
    p)  delibera  su  tutti  i  provvedimenti  che comportino entrate
oppure spese a carico del bilancio;
    q)  delibera  sulla costituzione in giudizio dell'Universita' nel
caso di liti attive o passive;
    r)  delibera  lo  statuto  e le sue modifiche in conformita' alla
normativa vigente;
    s)   delibera  i  regolamenti  dell'Universita'  ai  sensi  degli
articoli  6  e  7  della  legge  n.  168/89,  fatta  eccezione per il
regolamento  didattico  di  ateneo,  nonche'  per i regolamenti delle
facolta' deliberati dai rispettivi consigli di facolta';
    t)  puo'  affidare  a  singoli  componenti  del consiglio stesso,
ovvero  a  commissioni temporanee e/o permanenti, compiti istruttori,
consultivi e operativi;
    u)  delibera,  su  proposta del senato accademico, il regolamento
per  le  attivita' di informazione, orientamento e tutorato destinato
agli studenti;
    v)  determina,  sentita  la  E.F.I.R.O. - Onlus e su proposta del
direttore  amministrativo, tutti i compensi per il personale docente,
tecnico amministrativo e qualsiasi organo dell'Universita' o soggetto
quando   la   misura  non  sia  regolata  da  disposizioni  normative
inderogabili;
    w)  delibera,  sentito  il senato accademico, la costituzione dei
dipartimenti o centri dipartimentali;
    x)  nomina  i presidi di facolta' e i direttori di dipartimento e
dei centri interdipartimentali che durano in carica un triennio;
    y) definisce le risorse finanziarie necessarie alla copertura dei
posti  dei  professori  di  ruolo  e  dei  ricercatori, dei docenti a
contratto, ivi compresi i tutor ed esperti linguistici.
    z)  delibera  in  merito  alla nomina dei tutor, collaboratori ed
esperti linguistici e alla stipula dei relativi contratti;
    aa)  delibera, il regolamento per l'amministrazione, la finanza e
la   contabilita'  secondo  le  normative  vigenti.  In  particolare,
delibera   il   regolamento   per   il   funzionamento   dei  servizi
amministrativi  e  contabili  dell'Universita',  quello  relativo  ai
compiti ed al funzionamento del collegio dei revisori dei conti e del
nucleo  di  valutazione, nonche' quello per la disciplina dello stato
giuridico   e   del   trattamento  economico  del  personale  tecnico
amministrativo;
    bb)    delibera    su   ogni   altro   argomento   di   interesse
dell'Universita' che non sia demandato ad altri organi;
    cc)  delibera  l'attivazione  di eventuali sedi decentrate, anche
all'estero, nel rispetto della normativa vigente;
    dd)  delibera  l'attivazione o disattivazione di singoli corsi di
studio su proposta del senato accademico;
    ee)  delibera  l'istituzione  di  nuove facolta' e nuovi corsi di
studi, nel rispetto della normativa vigente;
    ff) delibera il regolamento generale di Ateneo.
                              Art. 10.
             Presidente del consiglio di amministrazione

  1. Il presidente del consiglio di amministrazione:
    a) ha la rappresentanza legale dell'Universita';
    b) convoca e presiede il consiglio stesso;
    c) e' membro del senato accademico;
    d)   esercita  le  altre  competenze  attribuitegli  dal  vigente
ordinamento universitario o dal presente statuto, nonche' i poteri ad
esso delegati dal consiglio di amministrazione;
    e)   cura  l'esecuzione  delle  deliberazioni  del  consiglio  di
amministrazione,  fatte  salve  le  competenze del rettore in materia
scientifica e didattica;
    f)  adotta,  in caso di necessita' e di urgenza, provvedimenti di
competenza  del consiglio, al quale gli stessi sono sottoposti per la
ratifica nella prima riunione successiva;
    g)   il   consiglio   di   amministrazione   puo'   nominare   un
vice-presidente,  che  sostituisce il presidente in caso di assenza o
di impedimento.
                              Art. 11.
                               Rettore

  1.  Il rettore e' nominato dal consiglio di amministrazione, tra le
personalita'  di  cui  all'art. 9, let. b), dura in carica tre anni e
puo' essere confermato.
  Il rettore:
    a)  rappresenta  l'Universita' nelle manifestazioni accademiche e
culturali e nel conferimento dei titoli accademici;
    b) sovrintende all'attivita' didattica e scientifica, riferendone
al consiglio di amministrazione con apposita relazione periodica;
    c)  fa  parte  di  diritto,  per  la  durata del suo mandato, del
consiglio di amministrazione;
    d)  convoca  e  presiede  il  senato  accademico e ne assicura il
coordinamento con il consiglio di amministrazione;
    e)  formula  proposte e riferisce al consiglio di amministrazione
sull'attivita'  didattica  e  scientifica dell'Universita' e assicura
l'esecuzione delle delibere del consiglio stesso su tali temi;
    f)   fissa   direttive   organizzative  generali  per  assicurare
l'efficienza delle strutture didattiche e scientifiche;
    g)  sovrintende  all'erogazione  degli  insegnamenti in modalita'
telematica, curando l'interazione fra docenti, tutor e studenti;
    h)  vigila  sul  rispetto  della  Carta  dei  servizi  e nomina i
componenti del servizio permanente per l'attuazione della Carta;
    i)  esercita  l'attivita'  disciplinare sul corpo docente e sugli
studenti, nei limiti della normativa vigente;
    j)  adotta,  in  caso  di  necessita'  e  di urgenza, gli atti di
competenza del senato accademico salvo ratifica, dello stesso organo,
nella prima seduta immediatamente successiva;
    k)  esercita  tutte  le altre attribuzioni che gli sono demandate
dall'ordinamento universitario, fatte salve le competenze degli altri
organi previsti dal presente statuto.
  2. Il rettore puo' conferire ad uno o piu' professori l'incarico di
seguire   particolari   aspetti   della   gestione   dell'Universita'
rientranti nelle sue competenze.
  3.  Il  rettore  puo' costituire commissioni e comitati con compiti
consultivi, istruttori e gestionali nelle materie di sua competenza.
                              Art. 12.
                 Composizione del senato accademico

  1. Il senato accademico e' composto da:
    rettore;
    presidente del consiglio di amministrazione;
    presidi di facolta';
    direttore  amministrativo,  il  quale  esercita  le  funzioni  di
segretario verbalizzante, con voto consultivo.
                              Art. 13.
                  Competenze del senato accademico

  1.   Il   senato   accademico   esercita   le  competenze  relative
all'ordinamento,   alla  programmazione  ed  al  coordinamento  delle
attivita'  didattiche  e  di ricerca che non siano riservate ad altri
organi previsti dal presente Statuto.
  2.  In  particolare  il  senato  accademico  esercita  le  seguenti
attribuzioni:
    a)  formula  proposte ed esprime pareri sui programmi di sviluppo
dell'Universita';
    b)  formula  proposte  in  merito  agli  indirizzi dell'attivita'
didattica e di ricerca;
    c)   propone   al  consiglio  di  amministrazione  le  variazioni
statutarie relative all'ordinamento didattico;
    d)  delibera  il  regolamento  didattico  di ateneo e le relative
modifiche,  su  proposta  dei  consigli  di  facolta'  e  sentito  il
consiglio di amministrazione;
    e)  formula  pareri  e  proposte  in  ordine all'adozione ed alla
modifica dello Statuto, nell'ambito delle proprie competenze;
    f)  propone  al  consiglio  di  amministrazione, sulla base delle
esigenze didattiche e scientifiche delle facolta' e dei dipartimenti,
l'assegnazione  dei  posti  di  ruolo  di professori e ricercatori ai
settori  scientifico-disciplinari, nel rispetto dei piani di sviluppo
dell'Universita';
    g)  propone  al  consiglio  di  amministrazione, sulla base delle
esigenze  didattiche  delle  facolta',  l'attivazione di incarichi di
insegnamento,  attribuiti  mediante  contratti  di  diritto privato a
docenti  e  ricercatori  di  altre  universita', anche straniere, e a
studiosi  ed  esperti  di  comprovata  qualificazione professionale e
scientifica,  anche  di  cittadinanza  straniera ed estranei al corpo
accademico;
    h)  propone  al  consiglio  di  amministrazione, sulla base delle
esigenze didattiche delle facolta', l'attivazione di contratti aventi
per oggetto lo svolgimento di attivita' di tutoraggio agli studenti a
soggetti  esperti  nei rispettivi ambiti disciplinari e negli aspetti
tecnico-comunicativi della didattica on line;
    i)  esprime  parere sull'istituzione di Master di I e II livello,
corsi  di  perfezionamento, di specializzazione, di alta formazione e
di aggiornamento proposti dai consigli di facolta';
    j)  propone  al consiglio di amministrazione il regolamento delle
attivita' di informazione e orientamento destinate agli studenti;
    k)  propone  al  consiglio di amministrazione la ripartizione dei
fondi  per  la didattica e la ricerca, tenuto conto delle indicazioni
delle strutture didattiche e scientifiche;
    l) propone al consiglio di amministrazione l'istituzione di nuove
facolta'  e  di  nuovi  corsi di studio, nel rispetto della normativa
vigente;
    m)  esercita tutte le altre attribuzioni demandategli dalle norme
dell'ordinamento universitario, fatte salve le competenze degli altri
organi previsti dal presente statuto;
    n)  definisce  i  contenuti  dei  corsi  di studio deliberati dal
consiglio   di   amministrazione,   nel  rispetto  degli  ordinamenti
didattici  vigenti  anche  in relazione alle classi di cui al decreto
ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270;
    o)  valida  e  certifica  il contenuto dei corsi di studio di cui
alla  lettera precedente, nonche' il materiale didattico erogato ed i
servizi offerti;
    p) approva il manifesto generale degli studi;
    q)  con  il  parere  favorevole del consiglio di amministrazione,
adotta  la  Carta dei servizi, che deve anche indicare la metodologia
didattica  adottata  ed  i  livelli di servizio offerti, oltreche' le
indicazioni di cui al decreto interministeriale 17 aprile 2003;
    r)  esprime  il proprio parere al consiglio di amministrazione in
merito  alla istituzione delle facolta' e dei dipartimenti nonche' in
merito al loro regolamento interno;
    s)  esprime  il proprio parere al consiglio di amministrazione in
merito  alla  modifica  e disattivazione delle facolta', dei corsi di
studio,   o   di   corsi   post-universitari,  nonche'  dei  relativi
ordinamenti didattici;
    t)  esprime  il  proprio parere al consiglio di amministrazione a
proposito   della  predisposizione  e  realizzazione  di  ogni  altra
attivita' formativa offerta e dei relativi contenuti;
    u)  esprime  pareri  e  formula  proposte in ordine ai criteri di
ammissione ai corsi di studio;
    v)  propone al consiglio di amministrazione i progetti di ricerca
e ne organizza la realizzazione;
    w)  programma le attivita' didattiche dei corsi di studio e delle
altre attivita' formative;
    x) approva il regolamento didattico di Ateneo;
    y) approva il regolamento generale di Ateneo sentito il consiglio
di amministrazione.
  3.  Il  senato  accademico e' convocato dal rettore almeno ogni tre
mesi o su richiesta motivata di almeno la meta' dei suoi componenti.
Capo III 

                              Art. 14.
                              Facolta'

  1.  La  facolta'  organizza  e  coordina  le  attivita'  didattiche
finalizzate  al  conferimento  dei  titoli  accademici previsti dalla
normativa vigente e dal presente statuto.
  2. Il consiglio di facolta' e' cosi' composto:
    il preside;
    i professori di ruolo di prima e di seconda fascia;
    i  ricercatori  universitari  in  ragione  di  uno  ogni  quattro
ricercatori della facolta', con un minimo di uno.
  3. Funge da segretario il professore piu' giovane in ruolo.
                              Art. 15.
                               Preside

  1.  Il  preside  rappresenta la facolta', ne promuove e ne coordina
l'attivita',  sovrintende  al  regolare  funzionamento della stessa e
cura l'esecuzione delle deliberazioni del consiglio di facolta'.
  2.  In  caso  di  attivazione  di  una sola facolta' le funzioni di
preside della facolta' sono svolte dal rettore.
  3. In particolare il preside:
    a)  convoca e presiede il consiglio di facolta', predisponendo il
relativo ordine del giorno;
    b)  vigila  sull'osservanza delle norme di legge, di statuto e di
regolamento per quanto attiene alle attivita' didattiche;
    c)  cura  l'ordinato svolgimento delle attivita' didattiche della
facolta',  avvalendosi  della collaborazione dei docenti responsabili
dei  corsi di studio e coordinando le attivita' dei corsi di laurea e
di laurea magistrale;
    d) e' membro di diritto del senato accademico;
    e) esercita tutte le altre attribuzioni che gli competono in base
alle norme di legge, di statuto e di regolamento.
  4.   Il   preside   di   facolta'  e'  nominato  dal  consiglio  di
amministrazione  fra  i professori di ruolo dell'Universita', dura in
carica tre anni e puo' essere riconfermato.
                              Art. 16.
                        Consiglio di facolta'

  1.  Al  consiglio  di  facolta'  spettano  le  attribuzioni ad esso
demandate  dal  vigente ordinamento universitario, fatte salve quelle
che il presente Statuto conferisce ad altri organi.
  2. In particolare il consiglio di facolta':
    a)  delibera, nell'osservanza della legge e del presente statuto,
il regolamento della facolta', previo parere favorevole del consiglio
di amministrazione;
    b)  delibera  su  tutte  le questioni inerenti ai corsi di studio
della facolta';
    c) programma e organizza l'attivita' didattica in modo vincolante
per  i  docenti  e  per  i  tutor,  nel  rispetto  della  liberta' di
insegnamento;  verifica  inoltre il regolare svolgimento della stessa
in  conformita' con le deliberazioni del consiglio di amministrazione
e del senato accademico;
    d)  formula  proposte  al senato accademico in ordine a tutti gli
atti   per  la  copertura  degli  insegnamenti  attivati,  sentiti  i
dipartimenti in merito alle esigenze della ricerca scientifica, e dei
rispettivi tutor;
    e)  individua  e  aggiorna periodicamente fattori di qualita' del
servizio   relativi   all'attivita'   didattica,  cui  uniformare  il
contenuto e le prescrizioni contenute nella carta dei servizi;
    f)  propone l'istituzione di Master di I e II livello di corsi di
perfezionamento,   di  specializzazione,  di  alta  formazione  e  di
aggiornamento;
    g) delibera il calendario delle attivita' didattiche;
    h)  formula  proposte  per  il conferimento delle lauree "honoris
causa".
                              Art. 17.
                            Dipartimenti

  1.  Alla promozione e all'organizzazione delle attivita' di ricerca
sono preposti i dipartimenti.
  2.  I dipartimenti sono costituiti per settori omogenei per oggetto
o  per  metodo, e possono comprendere docenti appartenenti a facolta'
diverse.
  3.  Il  dipartimento,  ferma  restando  l'autonomia scientifica dei
singoli  professori  e  ricercatori  e  il  loro  diritto ad accedere
direttamente  ai  fondi  per  la  ricerca scientifica, secondo quanto
previsto dalle leggi vigenti, esercita le seguenti attribuzioni:
    a) promuove e coordina l'attivita' di ricerca;
    b)    organizza    e    coordina    l'attivita'   del   personale
tecnico-amministrativo eventualmente assegnato alla struttura;
    c) gestisce i fondi di dotazione ed ogni altro provento acquisito
a titolo oneroso o gratuito;
    d)  esercita  tutte  le altre attribuzioni che gli sono demandate
dalle norme vigenti.
  4. Sono organi del dipartimento:
    a) il direttore;
    b) il consiglio di dipartimento.
                              Art. 18.
                      Direttore di dipartimento

  1.  La  nomina del direttore di dipartimento spetta al consiglio di
dipartimento. L'elettorato passivo spetta ai professori di ruolo di I
fascia.  In  via  eccezionale,  in  caso  di  non disponibilita' o di
impedimento da parte di tutti i professori di I fascia a tempo pieno,
l'elettorato   passivo   e'   esteso  ai  professori  di  II  fascia,
limitatamente  al  periodo  occorrente  per la cessazione delle cause
rilevate di indisponibilita' o impedimento.
  2. Il direttore dura in carica tre anni e puo' essere confermato.
  3. Il direttore:
    a)  presiede  il  consiglio  e  cura  l'esecuzione delle relative
delibere;
    b) propone gli orientamenti generali di ricerca;
    c) sovrintende al funzionamento del dipartimento;
    d)  vigila  sull'osservanza delle norme di legge, di statuto e di
regolamento,  per quanto attiene alle attivita' di ricerca svolte dal
dipartimento;
    e) e' membro di diritto del senato accademico;
    f)  mantiene  i  rapporti  con gli organi centrali e con le altre
strutture dell'Ateneo.
  4.  Il  direttore,  in relazione alle esigenze di funzionamento del
dipartimento,  puo' nominare tra i professori di ruolo di I fascia, o
di  II fascia in caso di non disponibilita', un vice direttore con il
compito di coadiuvarlo.
  5.  In  caso  di  assenza o di impedimento del direttore, svolge le
funzioni  di  direttore  il  docente  con  la maggiore anzianita' nei
ruoli,  che  presiede  altresi'  la  seduta  per  la designazione del
direttore.  Resta salvo quanto stabilito dalle leggi vigenti nei casi
di mancanza o di impedimento.
                              Art. 19.
                      Consiglio di dipartimento

  1.  Il  consiglio di dipartimento e' composto dal direttore, che lo
presiede;  dai docenti afferenti; da rappresentanti degli studenti di
dottorato   di  ricerca,  ove  tali  corsi  siano  istituiti,  da  un
rappresentante del personale tecnico-amministrativo.
  2.  Il consiglio di dipartimento e' l'organo di programmazione e di
gestione delle attivita' del dipartimento. In particolare:
    a)  delibera  sulle  domande  di  afferenza dei professori, degli
studenti  di  dottorato,  ove i corsi relativi siano istituiti, e dei
collaboratori all'attivita' di ricerca;
    b)  formula  proposte di posti di ruolo docente e ricercatore che
vengono  trasmessi  alle  facolta',  sulla  base di un circostanziato
piano  di sviluppo della ricerca, affinche' le facolta' le coordinino
con  le  esigenze  didattiche  e  le  rinviino  per  la  decisione al
consiglio di amministrazione;
    c) approva annualmente il piano delle ricerche e la relazione sui
risultati dell'attivita' di ricerca;
    d)  provvede  agli  adempimenti  relativi  all'organizzazione dei
corsi per il conseguimento dei dottorati di ricerca, ove istituiti;
    e)  approva  convenzioni,  contratti e atti negoziali, secondo le
condizioni  e  nel  rispetto  dei  limiti  stabiliti dal consiglio di
amministrazione;
    f)  detta criteri generali per l'impiego coordinato del personale
e dei mezzi a disposizione del dipartimento;
    g)  avanza  richieste  di  spazi,  di  personale, di servizi e di
risorse   finanziarie   al   senato  accademico  e  al  consiglio  di
amministrazione, motivate sulla base dell'attivita' di ricerca svolta
e  programmata  e  dei servizi effettivamente offerti a supporto alla
didattica;
    h)  adotta  a  maggioranza un proprio regolamento e lo invia, per
l'approvazione al consiglio di amministrazione.
                              Art. 20.
                    Consiglio di corso di laurea

  1.  Il  consiglio  del  corso di laurea o di laurea magistrale, per
quanto di sua competenza:
    a) coordina l'attivita' didattica;
    b)  esamina  ed  approva  i  piani  di  studio  presentati  dagli
studenti;
    c) sperimenta nuove modalita' didattiche;
    d) formula proposte e pareri al consiglio di facolta';
    e)  svolge tutte le altre funzioni ad esso delegate dal consiglio
di facolta'.
  2. Fanno parte del consiglio:
    a)   i   professori,  ivi  compresi  quelli  a  contratto,  delle
discipline impartite nell'ambito del corso;
    b) i ricercatori confermati;
    c) i coordinatori dei tutor;
    d) una rappresentanza degli studenti in numero pari ad una unita'
per ogni cinquecento iscritti al corso.
  3.  Le  modalita' di elezione delle rappresentanze ed il numero dei
rappresentanti  di  cui  alla  lettera  d)  del comma precedente sono
stabilite da regolamento.
  4.  La  partecipazione  delle  componenti  alle  adunanze  ed  alle
deliberazioni  e'  regolata dai principi stabiliti dalla legge per la
partecipazione  alle  adunanze ed alle deliberazioni del consiglio di
facolta'.
                              Art. 21.
         Strutture amministrative e direttore amministrativo

  1.  L'organizzazione  della struttura amministrativa e' determinata
dal consiglio di amministrazione.
  2.  Alla  direzione  della  struttura amministrativa e' preposto il
direttore amministrativo.
  3.  Il direttore amministrativo dell'Universita', nominato ai sensi
dell'art. 9, lettera d), e' assunto con contratto a tempo determinato
di  durata  non  superiore a cinque anni, rinnovabile, e viene scelto
tra persone dotate di esperienza manageriale.
  4.  Il  relativo contratto definira' diritti e doveri del direttore
amministrativo  e  il  trattamento  economico  anche  in funzione dei
risultati conseguiti.
  5.  L'incarico  di direttore amministrativo e' attribuito a persona
nominata   dal   consiglio   di   amministrazione,  su  proposta  del
presidente.
  6. Il direttore amministrativo:
    a) determina i criteri generali di organizzazione degli uffici in
conformita' alle direttive impartite dal consiglio di amministrazione
e pone in essere gli atti di gestione del personale;
    b)  esplica  una  generale  attivita'  di  indirizzo  e direzione
dell'amministrazione;
    c)  e'  responsabile  del funzionamento dell'amministrazione e ne
risponde nei confronti degli organi di governo;
    d) formula proposte al consiglio di amministrazione anche ai fini
della  elaborazione  di  programmi,  di direttive e di progetti negli
ambiti di sua competenza;
    e)   sovrintende   all'attivita'   delle   strutture  centrali  e
periferiche, verifica e coordina l'attivita' dei dirigenti;
    f)  partecipa  alle sedute del consiglio di amministrazione e del
senato accademico, con funzioni di segretario verbalizzante, con voto
consultivo;
    g)   opera  sulla  base  di  specifiche  deleghe,  conferite  dal
consiglio di amministrazione;
    h)   esercita  l'attivita'  disciplinare  sul  personale  tecnico
amministrativo;
    i)  sentita  la  E.F.I.R.O.  -  Onlus,  propone  al  consiglio di
amministrazione, eventuali compensi per gli organi dell'Universita'.
Capo IV 

                              Art. 22.
                        Nucleo di valutazione

  1.  Il  nucleo di valutazione di Ateneo, in ottemperanza alla legge
n.  537/1993,  ha  il  compito  di procedere alla valutazione interna
della  gestione  amministrativa,  delle  attivita'  didattiche  e  di
ricerca,  degli  interventi  di  sostegno  agli  studenti meritevoli,
verificando,  anche  mediante  analisi  comparative  dei  costi e dei
rendimenti,  il  corretto  utilizzo  delle  risorse, la produttivita'
della  ricerca  e  della didattica, nonche' l'imparzialita' e il buon
andamento dell'azione amministrativa.
  2.   La   sua   composizione   e'   determinata  dal  consiglio  di
amministrazione,  sulla  base  di  quanto  disposto  dalla  legge  n.
370/1999.  La  nomina  del  presidente  e  dei componenti spetta allo
stesso   consiglio  di  amministrazione.  L'Universita'  provvede  al
personale e ai servizi di supporto alle attivita' del nucleo.
  3.  L'Universita'  assicura  al  nucleo  di valutazione l'autonomia
operativa,  nonche' il diritto di accesso ai dati e alle informazioni
necessarie  e  la pubblicita' e la diffusione degli atti nel rispetto
della normativa e tutela della privacy.
  4.  I  componenti  del  nucleo  di  valutazione di Ateneo durano in
carica tre anni e possono essere riconfermati.
                              Art. 23.
                   Collegio dei revisori dei conti

  1.   La   revisione   della   gestione   contabile,  finanziaria  e
patrimoniale  dell'Universita' e' affidata ad un collegio di revisori
dei conti.
  2. Tale collegio e' composto da tre membri effettivi di cui uno con
funzioni  di presidente e due supplenti, tra gli iscritti al registro
dei revisori contabili.
  3. Il consiglio di amministrazione nomina i componenti del collegio
dei revisori dei conti che durano in carica tre anni e possono essere
riconfermati.
Capo V 

                              Art. 24.
                          Personale docente

  1.  L'Universita'  soddisfa  le  esigenze  didattiche  delle  varie
discipline  con  professori  e  ricercatori  di ruolo e con docenti a
contratto.
  2.  Per  l'assunzione,  lo  stato  giuridico  ed il trattamento dei
professori   di   ruolo   sono   osservate  le  norme  legislative  e
regolamentari  vigenti  in  materia  per  i professori di ruolo delle
universita' dello Stato.
  3.  Contratti  per attivita' didattica possono essere stipulati con
docenti  e  ricercatori  di altre universita', anche straniere, e con
studiosi  ed  esperti  di  comprovata  qualificazione professionale e
scientifica  anche  di  cittadinanza  straniera  ed estranei al corpo
accademico.Tali   incarichi   di  insegnamento,  attribuiti  mediante
contratti  di  diritto  privato  e  di durata variabile, rinnovabili,
configurano  rapporti  di  lavoro  autonomo  libero  professionale  e
pertanto  non  danno luogo agli obblighi di versamento dei contributi
previdenziali  ed assistenziali previsti per i lavoratori dipendenti,
ne' danno diritti in ordine all'accesso nei ruoli dell'Universita'.
  Da tali contratti devono risultare:
    a)  l'espressa volonta' delle parti di escludere qualsiasi potere
gerarchico da parte delle istituzioni nei confronti del docente;
    b) l'autonomia didattica del docente;
    c)  la  predeterminazione consensuale dell'orario e degli impegni
di lavoro;
    d)  la fissazione della durata del contratto correlata al termine
dell'attivita' didattica, compresi gli esami;
    e)   la  determinazione  di  un  compenso  globale  per  l'intera
prestazione pattuita;
    f)  la  facolta' dei docenti di svolgere altre attivita' a favore
di terzi, previa autorizzazione se richiesta.
  4.  I  professori  e  i  ricercatori  di  ruolo  sono  nominati dal
consiglio di amministrazione secondo le procedure per il reclutamento
dei  docenti  e  dei  ricercatori definiti dalla normativa in materia
universitaria.
  L'organico   dell'Universita'   e'   definito   dal   consiglio  di
amministrazione.
  La  nomina  dei  professori  a  contratto  spetta  al  consiglio di
amministrazione.
  5.  Ai  professori  di  ruolo  spetta  un  trattamento giuridico ed
economico  non  inferiore  a  quello  che  lo  Stato  attribuisce  ai
professori   di  ruolo  delle  universita'  statali  provvisti  della
medesima anzianita' di servizio.
  6.  Ai  fini del trattamento di quiescenza si applica la disciplina
prevista  per  i  dipendenti civili dello Stato dal testo unico delle
norme  sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari
approvato  con  decreto  del  Presidente della Repubblica 29 dicembre
1973, n. 1092 e successive modificazioni e integrazioni.
                              Art. 25.
           Tutor, collaboratori linguistici ed informatici

  1.  L'interazione  continua fra studenti e Universita' e' garantita
dai  tutor,  soggetti  esperti  nei  rispettivi ambiti disciplinari e
negli aspetti tecnico-comunicativi della didattica on line.
  2.  Il rapporto di lavoro dei tutor e' disciplinato da contratti di
lavoro  aziendali  di  diritto privato. La nomina dei tutor spetta al
consiglio  di  amministrazione,  sentito  il  senato  accademico e le
facolta' interessate.
  3.   Alle  esigenze  di  apprendimento  delle  lingue  straniere  e
dell'informatica   di  base,  il  consiglio  di  amministrazione,  su
proposta  del  senato  accademico,  provvede,  anche  mediante idonee
convenzioni   da  stipularsi  con  organizzazioni  private  altamente
qualificate,   le   quali  si  impegnano  a  mettere  a  disposizione
dell'Universita'  esperti di lingua madre, in possesso di laurea o di
titolo  straniero  adeguato  alle  funzioni  da  svolgere e di idonee
qualificazione e competenza.
                              Art. 26.
                  Personale tecnico-amministrativo

  1.  L'Universita',  per  l'espletamento  dei  servizi, si avvale di
personale tecnico-amministrativo.
  L'organizzazione  dei  vari  servizi e l'assegnazione del personale
agli  uffici  e'  disposta  dal  consiglio  di  amministrazione,  che
provvede  anche  alla  nomina  dei  dirigenti,  sentito  il direttore
amministrativo.
  Il  rapporto  di  lavoro  del  personale  tecnico-amministrativo e'
disciplinato  da  apposito  regolamento  e  dai  contratti  di lavoro
aziendale di diritto privato.
Capo VI 

                              Art. 27.
                          Studenti iscritti

  1. Sono studenti dell'Universita' coloro che risultano regolarmente
iscritti ai corsi dell'Universita' stessa.
  2.  Agli studenti viene garantito il diritto di accedere ai servizi
e alle strutture universitarie per svolgere le attivita' connesse con
la  loro  formazione,  purche' siano in regola con il pagamento delle
tasse.
  3.   Gli   studenti   partecipano  alla  gestione  dell'Universita'
attraverso  le  proprie  rappresentanze  negli organi collegiali, ove
previsto dal presente statuto.
                              Art. 28.
                         Tasse e contributi

  1. Il consiglio di amministrazione delibera annualmente le tasse ed
i contributi a carico degli studenti.
  2.  Gli  studenti possono inoltre essere sottoposti al pagamento di
contributi  speciali,  secondo  quanto  stabilito  dal  consiglio  di
amministrazione.
Capo VII 

                              Art. 29.
                      Disposizioni transitorie

  1. Il presente statuto entra in funzione con la pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale.
  2.  In  sede  di  prima applicazione del presente statuto, e per un
periodo  non superiore a tre anni, e finche' non saranno costituiti i
singoli  organi, previsti dal presente statuto, al capo II art. 7, le
funzioni  dei  medesimi  sono  svolte da un comitato ordinatore i cui
componenti  sono  nominati  dall'Associazione proponente E.F.I.R.O. -
Onlus.
  3.  Il  consiglio  di  facolta' si costituisce con l'incardinamento
nell'Universita' di almeno tre docenti di ruolo, di cui almeno uno di
I fascia.
  4.  In caso di mancata nomina di docenti alla scadenza del comitato
ordinatore si dara' corso alla nomina di un nuovo comitato secondo le
modalita' di cui al punto 2.
  5.   Fino  al  momento  della  costituzione  dei  dipartimenti,  la
programmazione  e  il coordinamento dell'attivita' scientifica spetta
alle facolta' istituite.
  6.  Per  gli  oggetti non espressamente disciplinati dalle fonti di
autonomia  dell'Universita'  si  opera  riferimento  ai  principi del
presente  statuto  o, in mancanza, alla vigente disciplina statale in
materia  universitaria  in  quanto  compatibile  con l'autonomia e il
carattere non statale dell'Universita'.
  7.  Tutti  i  regolamenti entrano in vigore quindici giorni dopo la
loro  pubblicazione sul Bollettino ufficiale dell'Universita', a meno
che  non  sia diversamente disposto e dopo che sia stata espletata la
procedura ministeriale ove prevista.
                              Art. 30.
                         Disposizioni finali

  1.  Qualora  l'Universita'  dovesse per qualsiasi motivo cessare le
sue attivita', essere privata della sua autonomia o estinguersi, ogni
sua   attivita'   patrimoniale   e'   devoluta   dal   consiglio   di
amministrazione all'Associazione E.F.I.R.O. - Onlus.
  2.  Il  presente  statuto  entra  in  vigore il quindicesimo giorno
successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
    Benevento, 23 settembre 2008

                                                Il rettore: Di Prisco


fp08-gr08