UNIVERSITA' TELEMATICA "GIUSTINO FORTUNATO"
DECRETO RETTORALE 23 settembre 2008
Modificazioni allo statuto.
IL RETTORE
Visto il verbale n. 7 del Comitato ordinatore in funzione di Senato
Accademico del 26 giugno 2008 che ha apportato modifiche di Statuto;
Visto il verbale n. 2 del consiglio di amministrazione del 2 luglio
2008 che ha deliberato le relative modifiche di Statuto;
Vista la nota del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca n. 2832 del 17 settembre 2008, con la quale lo stesso
Ministero ha comunicato di non avere al riguardo osservazioni da
formulare;
Visto lo statuto dell'Universita' Telematica non statale "Giustino
Fortunato" di Benevento pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 6
maggio 2006 e relativa modificazione pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 149 del 26 giugno 2007;
Decreta:
Lo statuto dell'Universita' Telematica non statale "Giustino
Fortunato" e' appresso specificato:
Disposizioni generali
Capo I
Art. 1.
Istituzione e fonti normative
1. E' istituita l'Universita' Telematica "Giustino Fortunato" con
sede centrale in Benevento, ai sensi del decreto interministeriale 17
aprile 2003.
L'Universita' Telematica "Giustino Fortunato", di seguito
denominata Universita', e' autonoma ai sensi dell'art. 33 della
Costituzione della Repubblica italiana e gode di autonomia didattica,
amministrativa e disciplinare nei limiti delle leggi e dei
regolamenti generali e speciali sull'ordinamento universitario e nei
limiti del presente Statuto.
2. Essa ha personalita' giuridica, ai sensi dell'art. 1 del testo
unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio
decreto 31 agosto 1933, n. 1592.
3. La vigilanza dello Stato sull'Universita' e' esercitata dal
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca.
4. L'Universita' e' abilitata al rilascio di titoli di studio
universitari aventi valore legale ai sensi della normativa vigente.
Art. 2.
Fonti di finanziamento
1. L'Universita' e' promossa e sostenuta dall'Associazione
E.F.I.R.O-Onlus, cosi' come evidenziato nella relazione illustrativa
degli amministratori, prevista dall'art. 6 del decreto
interministeriale 17 aprile 2003, che ne assicura il perseguimento
dei fini istituzionali e provvede ai relativi mezzi necessari per il
funzionamento.
2. Al mantenimento ed allo sviluppo dell'Universita' sono altresi'
destinati rette, tasse, soprattasse, contributi e diritti versati
dagli studenti, nonche' tutti i beni, i contributi e i fondi che sono
ad essa devoluti, a qualunque titolo, da enti pubblici e privati.
Art. 3.
Sede
1. L'Universita' ha sede legale ed operativa in Benevento.
2. L'Universita', nell'ambito e per gli scopi istituzionali
definiti nel presente Statuto, puo' costituire, in Italia ed
all'estero, proprie sedi operative, sedi secondarie, sedi e poli
decentrati.
Art. 4.
Principi generali
1. L'Universita' garantisce la liberta' di ricerca e di
insegnamento sancita dalla Costituzione e l'autonomia alle strutture
didattiche, nei limiti previsti dalla normativa e dal presente
statuto e si conforma ai principi sanciti dalla Magna Charta
Universitatum del 18 settembre 1988.
2. Si ispira alla promozione umana nel pieno rispetto dei diritti
fondamentali della persona, indirizzando la propria attivita' alla
costruzione della cittadinanza democratica nel rispetto delle
differenze e dell'identita' di ciascuno, nel nome dei valori
largamente condivisi, con particolare attenzione a quelli che sono di
base alla Costituzione italiana, alla Costituzione dell'U.E., alla
Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo.
3. Promuove, nei limiti delle norme vigenti,
l'internazionalizzazione del sistema universitario, facilitando la
mobilita' dei docenti e degli studenti ed il riconoscimento dei
curricula didattici e dei titoli accademici, idonei ad essere
veicolati nella societa' globale.
4. Sostiene la costruzione di uno spazio europeo dell'istruzione
superiore che, nel solco della tradizione scientifica e culturale
dell'Europa, possa competere nel mondo in nome della qualita'.
5. Promuove la sperimentazione delle piu' innovative modalita'
didattiche e di ricerca e di interazione con gli studenti e
garantisce, in ottemperanza a quanto previsto dal decreto
interministeriale 17 aprile 2003, un'adeguata attivita' di tutoraggio
volta a rendere efficaci l'apprendimento e l'approfondimento
attraverso la modalita' telematica.
Art. 5.
Insegnamento-apprendimento e ricerca nell'e-learning
1. L'Universita' sviluppa e diffonde la cultura, le scienze e
l'istruzione superiore attraverso attivita' di
insegnamento-apprendimento e di ricerca, che si avvalgono dei
vantaggi offerti dalle nuove tecnologie dell'informazione e concorre
in tal modo alla crescita culturale delle persone, favorendone la
partecipazione consapevole alla costruzione del sapere nella nuova
societa' delle conoscenze.
2. Cio' grazie all'ampliamento dell'offerta formativa superiore,
attraverso le modalita' di erogazione dei saperi e di potenziamento
della ricerca propri dell'e-learning, che apre nuovi scenari di
confronto a docenti, tutor e studenti, superando barriere
geografiche, sociali e culturali.
3. Rivolge una particolare attenzione a tutti coloro che sono
interessati a investire nella propria formazione ma che per ragioni
personali, economiche, sociali non possono partecipare all'attivita'
didattica attraverso la propria presenza fisica in una sede
universitaria.
4. L'Universita' puo' adottare iniziative volte alla formazione
continua e permanente, anche attraverso scuole di specializzazione
previste per legge, corsi di perfezionamento, master di I e II
livello ed attivita' propedeutiche all'insegnamento ed all'esercizio
delle professioni. Essa puo' attivare iniziative editoriali, anche di
tipo multimediale.
5. L'Universita' promuove e favorisce la ricerca in ogni sua forma,
fornendo il proprio apporto soprattutto a sostegno dello sviluppo
delle tecnologie applicate ai processi d'insegnamento ed
apprendimento in presenza e a distanza. L'Universita' puo'
collaborare con universita' italiane e straniere nonche' con
organismi nazionali ed internazionali per la definizione e la
realizzazione di progetti di ricerca.
Art. 6.
Diritto allo studio
1. L'Universita', in attuazione dei precetti costituzionali, delle
vigenti norme di legge in materia e nell'ambito delle proprie
competenze, promuove il diritto allo studio e organizza i propri
servizi in modo da renderlo effettivo e proficuo.
2. Promuove, soprattutto attraverso l'utilizzo di strategie
didattiche basate sulla tecnologia, il successo formativo con
percorsi personalizzati, tendenti all'orientamento e alla
valorizzazione delle potenzialita' e delle competenze.
3. Adotta le misure necessarie a rendere effettivo il diritto degli
studenti disabili a partecipare alle attivita' culturali, didattiche,
di ricerca e a fruire dei servizi dell'Ateneo, attraverso la
predisposizione di specifiche tecnologie, secondo quanto raccomandato
dall'attuale normativa in materia di accessibilita', con particolare
riferimento alla legge del 9 gennaio 2004, n. 4.
4. Accoglie i bisogni di formazione della societa' globale, ed in
particolare recepisce le istanze della comunita' degli Italiani nel
mondo, desiderosi di frequentare un percorso di studi universitario
nel paese di origine.
5. Destina annualmente una quota delle entrate contributive per
sostenere gli studenti capaci e meritevoli privi di mezzi.
6. Attiva servizi ed interventi per il diritto allo studio sulla
base di accordi e convenzioni con enti territoriali e non
territoriali, anche mediante affidamento in gestione diretta alla
stessa Universita'.
Capo II
Art. 7.
Organi dell'Universita'
1. Sono organi centrali dell'Universita':
a) il consiglio di amministrazione;
b) il presidente del consiglio di amministrazione;
c) il rettore;
d) il senato accademico;
e) il direttore amministrativo;
f) il nucleo di valutazione;
g) il collegio dei revisori dei conti.
2. Costituiscono strutture accademiche e di ricerca:
a) i consigli di facolta';
b) i dipartimenti ed i centri interdipartimentali;
c) i consigli di corsi di laurea.
3. Le assemblee collegiali degli organi dell'Universita' possono
avvenire per via telematica ovvero attraverso sistemi di
tele/videoconferenza, mediante i quali sia possibile garantire
l'identificazione dei partecipanti all'assemblea.
Art. 8.
Composizione e funzionamento del consiglio di amministrazione
1. Il consiglio di amministrazione e' composto da:
a) il presidente dell'associazione E.F.I.R.O.-Onlus;
b) il rettore;
c) nove consiglieri designati dall'Associazione E.F.I.R.O-Onlus.
2. Il consiglio di amministrazione elegge nel suo seno, su proposta
della Associazione E.F.I.R.O-Onlus, il presidente del consiglio di
amministrazione dell'Universita' fra i membri nominati dalla stessa
associazione.
3. I componenti del consiglio di amministrazione, ad eccezione del
rettore, durano in carica tre anni e possono essere riconfermati. Il
rettore rimane in carica per l'intera durata del suo mandato.
4. Partecipa alle sedute del consiglio di amministrazione, con
funzione di segretario verbalizzante, il direttore amministrativo,
con voto consultivo.
5. Possono, inoltre essere chiamati a far parte del consiglio di
amministrazione rappresentanti, in numero non superiore a due, di
organismi pubblici e/o privati i quali si impegnano a versare per
almeno un triennio un contributo per il funzionamento
dell'Universita' di importo determinato con delibera del consiglio
stesso.
6. La mancata designazione di una o piu' rappresentanze non inficia
la validita' di costituzione del Consiglio.
7. Il consiglio di amministrazione e' validamente costituito quando
il numero dei componenti raggiunga la maggioranza semplice.
8. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti; in caso di
parita' prevale il voto del presidente del consiglio di
amministrazione.
9. Il consiglio di amministrazione viene convocato dal suo
presidente, ovvero quando ne faccia richiesta la maggioranza dei
consiglieri.
10. La convocazione deve riportare l'ordine del giorno ed essere
inviata ai componenti del consiglio almeno cinque giorni prima
dell'adunanza con qualunque mezzo scritto, ivi compreso telefax ed
e-mail, che dia garanzia dell'avvenuta ricezione; in casi di urgenza
e' sufficiente il preavviso di un giorno e per i casi di estrema
urgenza "ad horas".
11. Ad ogni scadenza del mandato l'Associazione E.F.I.R.O. - Onlus,
almeno un mese prima, attiva le procedure per la nomina del nuovo
consiglio di amministrazione.
12. Le riunioni del consiglio di amministrazione qualora il
presidente ne ravvisi la necessita', possono essere validamente
tenute in videoconferenza, teleconferenza, o in audioconferenza, a
condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati dal
presidente e da tutti gli altri intervenuti, che sia loro consentito
di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale nella
trattazione degli argomenti discussi, che sia consentito lo scambio
di documenti relativi a tali argomenti e che di tutto quanto sopra
venga dato atto nel relativo verbale. Verificandosi detti
presupposti, la riunione del consiglio di amministrazione si
considera tenuta nel luogo in cui si trovano il presidente ed il
segretario.
Art. 9.
Competenze del consiglio di amministrazione
1. Spettano al consiglio di amministrazione i piu' ampi poteri,
tanto di ordinaria quanto di straordinaria amministrazione, per il
governo dell'Universita'. Il consiglio di amministrazione delibera
gli atti fondamentali di governo dell'Universita', al fine di
assicurarne e garantirne il perseguimento dei fini istituzionali.
2. Il consiglio di amministrazione cura la gestione
economico-finanziaria e patrimoniale dell'Universita' e ne assicura
lo svolgimento delle attivita', ferme restando le competenze del
senato accademico e dei consigli di facolta' per ogni valutazione di
ordine scientifico e didattico.
Il consiglio di amministrazione:
a) determina l'indirizzo generale di sviluppo dell'Universita' in
funzione delle finalita' istituzionali e ne delibera i relativi
programmi;
b) nomina il rettore, su proposta dell'E.F.I.R.O.-Onlus, tra le
personalita' del mondo accademico o della vita sociale nazionale ed
internazionale di riconosciuto valore e qualificazione scientifica,
imprenditoriale, culturale e del lavoro;
c) puo' nominare tra i professori, su conforme parere del
rettore, un prorettore che esercita le funzioni del rettore in caso
di assenza, impedimento o cessazione anticipata dalla carica;
d) nomina, su proposta dell'E.F.I.R.O. - Onlus, il direttore
amministrativo scelto tra dirigenti pubblici e privati, ovvero tra
manager o esperti del settore italiani e stranieri;
e) nomina il presidente ed i membri del nucleo di valutazione
interno e del collegio dei revisori dei conti ed approva il
regolamento di funzionamento;
f) approva i ruoli organici del personale docente, nomina i
professori, ivi compresi quelli a contratto e i ricercatori.
L'Universita' recluta il personale docente e ricercatore secondo le
modalita' e nel rispetto delle condizioni previste dalla legge;
g) approva i ruoli organici del personale tecnico-amministrativo,
(ivi compresi i dirigenti) sulla base delle esigenze delle strutture
didattiche, scientifiche e amministrative, nomina tale personale e
adotta ogni provvedimento organizzativo o disciplinare nei suoi
confronti;
h) assume i provvedimenti relativi al trattamento giuridico ed
economico del personale;
i) delibera, sentito il senato accademico, l'istituzione e
l'attivazione di nuove facolta', corsi di studio, nonche' la loro
modifica o disattivazione e ogni altra iniziativa didattica prevista
dalla normativa vigente;
j) definisce la carta dei servizi e il contratto con lo studente,
ne cura l'esecuzione e gli adempimenti, demandandone la vigilanza al
rettore;
k) destina i fondi, propri o a qualsiasi titolo pervenuti, per la
didattica e la ricerca, sulla base delle finalita' proprie
dell'Universita', tenuto conto delle indicazioni delle strutture
didattiche e scientifiche;
l) delibera sull'ammontare delle rette, tasse, soprattasse e dei
contributi a carico degli studenti e sugli interventi per il diritto
allo studio;
m) delibera, su proposta del senato accademico, il conferimento
di premi, borse di studio, lauree honoris causa;
n) delibera, sentito il senato accademico, la stipula di
convenzioni con altre universita' o centri di ricerca e con altri
soggetti pubblici o privati;
o) decide sulle questioni patrimoniali dell'Universita' e
provvede alla approvazione del bilancio di previsione e del conto
consuntivo dell'Universita';
p) delibera su tutti i provvedimenti che comportino entrate
oppure spese a carico del bilancio;
q) delibera sulla costituzione in giudizio dell'Universita' nel
caso di liti attive o passive;
r) delibera lo statuto e le sue modifiche in conformita' alla
normativa vigente;
s) delibera i regolamenti dell'Universita' ai sensi degli
articoli 6 e 7 della legge n. 168/89, fatta eccezione per il
regolamento didattico di ateneo, nonche' per i regolamenti delle
facolta' deliberati dai rispettivi consigli di facolta';
t) puo' affidare a singoli componenti del consiglio stesso,
ovvero a commissioni temporanee e/o permanenti, compiti istruttori,
consultivi e operativi;
u) delibera, su proposta del senato accademico, il regolamento
per le attivita' di informazione, orientamento e tutorato destinato
agli studenti;
v) determina, sentita la E.F.I.R.O. - Onlus e su proposta del
direttore amministrativo, tutti i compensi per il personale docente,
tecnico amministrativo e qualsiasi organo dell'Universita' o soggetto
quando la misura non sia regolata da disposizioni normative
inderogabili;
w) delibera, sentito il senato accademico, la costituzione dei
dipartimenti o centri dipartimentali;
x) nomina i presidi di facolta' e i direttori di dipartimento e
dei centri interdipartimentali che durano in carica un triennio;
y) definisce le risorse finanziarie necessarie alla copertura dei
posti dei professori di ruolo e dei ricercatori, dei docenti a
contratto, ivi compresi i tutor ed esperti linguistici.
z) delibera in merito alla nomina dei tutor, collaboratori ed
esperti linguistici e alla stipula dei relativi contratti;
aa) delibera, il regolamento per l'amministrazione, la finanza e
la contabilita' secondo le normative vigenti. In particolare,
delibera il regolamento per il funzionamento dei servizi
amministrativi e contabili dell'Universita', quello relativo ai
compiti ed al funzionamento del collegio dei revisori dei conti e del
nucleo di valutazione, nonche' quello per la disciplina dello stato
giuridico e del trattamento economico del personale tecnico
amministrativo;
bb) delibera su ogni altro argomento di interesse
dell'Universita' che non sia demandato ad altri organi;
cc) delibera l'attivazione di eventuali sedi decentrate, anche
all'estero, nel rispetto della normativa vigente;
dd) delibera l'attivazione o disattivazione di singoli corsi di
studio su proposta del senato accademico;
ee) delibera l'istituzione di nuove facolta' e nuovi corsi di
studi, nel rispetto della normativa vigente;
ff) delibera il regolamento generale di Ateneo.
Art. 10.
Presidente del consiglio di amministrazione
1. Il presidente del consiglio di amministrazione:
a) ha la rappresentanza legale dell'Universita';
b) convoca e presiede il consiglio stesso;
c) e' membro del senato accademico;
d) esercita le altre competenze attribuitegli dal vigente
ordinamento universitario o dal presente statuto, nonche' i poteri ad
esso delegati dal consiglio di amministrazione;
e) cura l'esecuzione delle deliberazioni del consiglio di
amministrazione, fatte salve le competenze del rettore in materia
scientifica e didattica;
f) adotta, in caso di necessita' e di urgenza, provvedimenti di
competenza del consiglio, al quale gli stessi sono sottoposti per la
ratifica nella prima riunione successiva;
g) il consiglio di amministrazione puo' nominare un
vice-presidente, che sostituisce il presidente in caso di assenza o
di impedimento.
Art. 11.
Rettore
1. Il rettore e' nominato dal consiglio di amministrazione, tra le
personalita' di cui all'art. 9, let. b), dura in carica tre anni e
puo' essere confermato.
Il rettore:
a) rappresenta l'Universita' nelle manifestazioni accademiche e
culturali e nel conferimento dei titoli accademici;
b) sovrintende all'attivita' didattica e scientifica, riferendone
al consiglio di amministrazione con apposita relazione periodica;
c) fa parte di diritto, per la durata del suo mandato, del
consiglio di amministrazione;
d) convoca e presiede il senato accademico e ne assicura il
coordinamento con il consiglio di amministrazione;
e) formula proposte e riferisce al consiglio di amministrazione
sull'attivita' didattica e scientifica dell'Universita' e assicura
l'esecuzione delle delibere del consiglio stesso su tali temi;
f) fissa direttive organizzative generali per assicurare
l'efficienza delle strutture didattiche e scientifiche;
g) sovrintende all'erogazione degli insegnamenti in modalita'
telematica, curando l'interazione fra docenti, tutor e studenti;
h) vigila sul rispetto della Carta dei servizi e nomina i
componenti del servizio permanente per l'attuazione della Carta;
i) esercita l'attivita' disciplinare sul corpo docente e sugli
studenti, nei limiti della normativa vigente;
j) adotta, in caso di necessita' e di urgenza, gli atti di
competenza del senato accademico salvo ratifica, dello stesso organo,
nella prima seduta immediatamente successiva;
k) esercita tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate
dall'ordinamento universitario, fatte salve le competenze degli altri
organi previsti dal presente statuto.
2. Il rettore puo' conferire ad uno o piu' professori l'incarico di
seguire particolari aspetti della gestione dell'Universita'
rientranti nelle sue competenze.
3. Il rettore puo' costituire commissioni e comitati con compiti
consultivi, istruttori e gestionali nelle materie di sua competenza.
Art. 12.
Composizione del senato accademico
1. Il senato accademico e' composto da:
rettore;
presidente del consiglio di amministrazione;
presidi di facolta';
direttore amministrativo, il quale esercita le funzioni di
segretario verbalizzante, con voto consultivo.
Art. 13.
Competenze del senato accademico
1. Il senato accademico esercita le competenze relative
all'ordinamento, alla programmazione ed al coordinamento delle
attivita' didattiche e di ricerca che non siano riservate ad altri
organi previsti dal presente Statuto.
2. In particolare il senato accademico esercita le seguenti
attribuzioni:
a) formula proposte ed esprime pareri sui programmi di sviluppo
dell'Universita';
b) formula proposte in merito agli indirizzi dell'attivita'
didattica e di ricerca;
c) propone al consiglio di amministrazione le variazioni
statutarie relative all'ordinamento didattico;
d) delibera il regolamento didattico di ateneo e le relative
modifiche, su proposta dei consigli di facolta' e sentito il
consiglio di amministrazione;
e) formula pareri e proposte in ordine all'adozione ed alla
modifica dello Statuto, nell'ambito delle proprie competenze;
f) propone al consiglio di amministrazione, sulla base delle
esigenze didattiche e scientifiche delle facolta' e dei dipartimenti,
l'assegnazione dei posti di ruolo di professori e ricercatori ai
settori scientifico-disciplinari, nel rispetto dei piani di sviluppo
dell'Universita';
g) propone al consiglio di amministrazione, sulla base delle
esigenze didattiche delle facolta', l'attivazione di incarichi di
insegnamento, attribuiti mediante contratti di diritto privato a
docenti e ricercatori di altre universita', anche straniere, e a
studiosi ed esperti di comprovata qualificazione professionale e
scientifica, anche di cittadinanza straniera ed estranei al corpo
accademico;
h) propone al consiglio di amministrazione, sulla base delle
esigenze didattiche delle facolta', l'attivazione di contratti aventi
per oggetto lo svolgimento di attivita' di tutoraggio agli studenti a
soggetti esperti nei rispettivi ambiti disciplinari e negli aspetti
tecnico-comunicativi della didattica on line;
i) esprime parere sull'istituzione di Master di I e II livello,
corsi di perfezionamento, di specializzazione, di alta formazione e
di aggiornamento proposti dai consigli di facolta';
j) propone al consiglio di amministrazione il regolamento delle
attivita' di informazione e orientamento destinate agli studenti;
k) propone al consiglio di amministrazione la ripartizione dei
fondi per la didattica e la ricerca, tenuto conto delle indicazioni
delle strutture didattiche e scientifiche;
l) propone al consiglio di amministrazione l'istituzione di nuove
facolta' e di nuovi corsi di studio, nel rispetto della normativa
vigente;
m) esercita tutte le altre attribuzioni demandategli dalle norme
dell'ordinamento universitario, fatte salve le competenze degli altri
organi previsti dal presente statuto;
n) definisce i contenuti dei corsi di studio deliberati dal
consiglio di amministrazione, nel rispetto degli ordinamenti
didattici vigenti anche in relazione alle classi di cui al decreto
ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270;
o) valida e certifica il contenuto dei corsi di studio di cui
alla lettera precedente, nonche' il materiale didattico erogato ed i
servizi offerti;
p) approva il manifesto generale degli studi;
q) con il parere favorevole del consiglio di amministrazione,
adotta la Carta dei servizi, che deve anche indicare la metodologia
didattica adottata ed i livelli di servizio offerti, oltreche' le
indicazioni di cui al decreto interministeriale 17 aprile 2003;
r) esprime il proprio parere al consiglio di amministrazione in
merito alla istituzione delle facolta' e dei dipartimenti nonche' in
merito al loro regolamento interno;
s) esprime il proprio parere al consiglio di amministrazione in
merito alla modifica e disattivazione delle facolta', dei corsi di
studio, o di corsi post-universitari, nonche' dei relativi
ordinamenti didattici;
t) esprime il proprio parere al consiglio di amministrazione a
proposito della predisposizione e realizzazione di ogni altra
attivita' formativa offerta e dei relativi contenuti;
u) esprime pareri e formula proposte in ordine ai criteri di
ammissione ai corsi di studio;
v) propone al consiglio di amministrazione i progetti di ricerca
e ne organizza la realizzazione;
w) programma le attivita' didattiche dei corsi di studio e delle
altre attivita' formative;
x) approva il regolamento didattico di Ateneo;
y) approva il regolamento generale di Ateneo sentito il consiglio
di amministrazione.
3. Il senato accademico e' convocato dal rettore almeno ogni tre
mesi o su richiesta motivata di almeno la meta' dei suoi componenti.
Capo III
Art. 14.
Facolta'
1. La facolta' organizza e coordina le attivita' didattiche
finalizzate al conferimento dei titoli accademici previsti dalla
normativa vigente e dal presente statuto.
2. Il consiglio di facolta' e' cosi' composto:
il preside;
i professori di ruolo di prima e di seconda fascia;
i ricercatori universitari in ragione di uno ogni quattro
ricercatori della facolta', con un minimo di uno.
3. Funge da segretario il professore piu' giovane in ruolo.
Art. 15.
Preside
1. Il preside rappresenta la facolta', ne promuove e ne coordina
l'attivita', sovrintende al regolare funzionamento della stessa e
cura l'esecuzione delle deliberazioni del consiglio di facolta'.
2. In caso di attivazione di una sola facolta' le funzioni di
preside della facolta' sono svolte dal rettore.
3. In particolare il preside:
a) convoca e presiede il consiglio di facolta', predisponendo il
relativo ordine del giorno;
b) vigila sull'osservanza delle norme di legge, di statuto e di
regolamento per quanto attiene alle attivita' didattiche;
c) cura l'ordinato svolgimento delle attivita' didattiche della
facolta', avvalendosi della collaborazione dei docenti responsabili
dei corsi di studio e coordinando le attivita' dei corsi di laurea e
di laurea magistrale;
d) e' membro di diritto del senato accademico;
e) esercita tutte le altre attribuzioni che gli competono in base
alle norme di legge, di statuto e di regolamento.
4. Il preside di facolta' e' nominato dal consiglio di
amministrazione fra i professori di ruolo dell'Universita', dura in
carica tre anni e puo' essere riconfermato.
Art. 16.
Consiglio di facolta'
1. Al consiglio di facolta' spettano le attribuzioni ad esso
demandate dal vigente ordinamento universitario, fatte salve quelle
che il presente Statuto conferisce ad altri organi.
2. In particolare il consiglio di facolta':
a) delibera, nell'osservanza della legge e del presente statuto,
il regolamento della facolta', previo parere favorevole del consiglio
di amministrazione;
b) delibera su tutte le questioni inerenti ai corsi di studio
della facolta';
c) programma e organizza l'attivita' didattica in modo vincolante
per i docenti e per i tutor, nel rispetto della liberta' di
insegnamento; verifica inoltre il regolare svolgimento della stessa
in conformita' con le deliberazioni del consiglio di amministrazione
e del senato accademico;
d) formula proposte al senato accademico in ordine a tutti gli
atti per la copertura degli insegnamenti attivati, sentiti i
dipartimenti in merito alle esigenze della ricerca scientifica, e dei
rispettivi tutor;
e) individua e aggiorna periodicamente fattori di qualita' del
servizio relativi all'attivita' didattica, cui uniformare il
contenuto e le prescrizioni contenute nella carta dei servizi;
f) propone l'istituzione di Master di I e II livello di corsi di
perfezionamento, di specializzazione, di alta formazione e di
aggiornamento;
g) delibera il calendario delle attivita' didattiche;
h) formula proposte per il conferimento delle lauree "honoris
causa".
Art. 17.
Dipartimenti
1. Alla promozione e all'organizzazione delle attivita' di ricerca
sono preposti i dipartimenti.
2. I dipartimenti sono costituiti per settori omogenei per oggetto
o per metodo, e possono comprendere docenti appartenenti a facolta'
diverse.
3. Il dipartimento, ferma restando l'autonomia scientifica dei
singoli professori e ricercatori e il loro diritto ad accedere
direttamente ai fondi per la ricerca scientifica, secondo quanto
previsto dalle leggi vigenti, esercita le seguenti attribuzioni:
a) promuove e coordina l'attivita' di ricerca;
b) organizza e coordina l'attivita' del personale
tecnico-amministrativo eventualmente assegnato alla struttura;
c) gestisce i fondi di dotazione ed ogni altro provento acquisito
a titolo oneroso o gratuito;
d) esercita tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate
dalle norme vigenti.
4. Sono organi del dipartimento:
a) il direttore;
b) il consiglio di dipartimento.
Art. 18.
Direttore di dipartimento
1. La nomina del direttore di dipartimento spetta al consiglio di
dipartimento. L'elettorato passivo spetta ai professori di ruolo di I
fascia. In via eccezionale, in caso di non disponibilita' o di
impedimento da parte di tutti i professori di I fascia a tempo pieno,
l'elettorato passivo e' esteso ai professori di II fascia,
limitatamente al periodo occorrente per la cessazione delle cause
rilevate di indisponibilita' o impedimento.
2. Il direttore dura in carica tre anni e puo' essere confermato.
3. Il direttore:
a) presiede il consiglio e cura l'esecuzione delle relative
delibere;
b) propone gli orientamenti generali di ricerca;
c) sovrintende al funzionamento del dipartimento;
d) vigila sull'osservanza delle norme di legge, di statuto e di
regolamento, per quanto attiene alle attivita' di ricerca svolte dal
dipartimento;
e) e' membro di diritto del senato accademico;
f) mantiene i rapporti con gli organi centrali e con le altre
strutture dell'Ateneo.
4. Il direttore, in relazione alle esigenze di funzionamento del
dipartimento, puo' nominare tra i professori di ruolo di I fascia, o
di II fascia in caso di non disponibilita', un vice direttore con il
compito di coadiuvarlo.
5. In caso di assenza o di impedimento del direttore, svolge le
funzioni di direttore il docente con la maggiore anzianita' nei
ruoli, che presiede altresi' la seduta per la designazione del
direttore. Resta salvo quanto stabilito dalle leggi vigenti nei casi
di mancanza o di impedimento.
Art. 19.
Consiglio di dipartimento
1. Il consiglio di dipartimento e' composto dal direttore, che lo
presiede; dai docenti afferenti; da rappresentanti degli studenti di
dottorato di ricerca, ove tali corsi siano istituiti, da un
rappresentante del personale tecnico-amministrativo.
2. Il consiglio di dipartimento e' l'organo di programmazione e di
gestione delle attivita' del dipartimento. In particolare:
a) delibera sulle domande di afferenza dei professori, degli
studenti di dottorato, ove i corsi relativi siano istituiti, e dei
collaboratori all'attivita' di ricerca;
b) formula proposte di posti di ruolo docente e ricercatore che
vengono trasmessi alle facolta', sulla base di un circostanziato
piano di sviluppo della ricerca, affinche' le facolta' le coordinino
con le esigenze didattiche e le rinviino per la decisione al
consiglio di amministrazione;
c) approva annualmente il piano delle ricerche e la relazione sui
risultati dell'attivita' di ricerca;
d) provvede agli adempimenti relativi all'organizzazione dei
corsi per il conseguimento dei dottorati di ricerca, ove istituiti;
e) approva convenzioni, contratti e atti negoziali, secondo le
condizioni e nel rispetto dei limiti stabiliti dal consiglio di
amministrazione;
f) detta criteri generali per l'impiego coordinato del personale
e dei mezzi a disposizione del dipartimento;
g) avanza richieste di spazi, di personale, di servizi e di
risorse finanziarie al senato accademico e al consiglio di
amministrazione, motivate sulla base dell'attivita' di ricerca svolta
e programmata e dei servizi effettivamente offerti a supporto alla
didattica;
h) adotta a maggioranza un proprio regolamento e lo invia, per
l'approvazione al consiglio di amministrazione.
Art. 20.
Consiglio di corso di laurea
1. Il consiglio del corso di laurea o di laurea magistrale, per
quanto di sua competenza:
a) coordina l'attivita' didattica;
b) esamina ed approva i piani di studio presentati dagli
studenti;
c) sperimenta nuove modalita' didattiche;
d) formula proposte e pareri al consiglio di facolta';
e) svolge tutte le altre funzioni ad esso delegate dal consiglio
di facolta'.
2. Fanno parte del consiglio:
a) i professori, ivi compresi quelli a contratto, delle
discipline impartite nell'ambito del corso;
b) i ricercatori confermati;
c) i coordinatori dei tutor;
d) una rappresentanza degli studenti in numero pari ad una unita'
per ogni cinquecento iscritti al corso.
3. Le modalita' di elezione delle rappresentanze ed il numero dei
rappresentanti di cui alla lettera d) del comma precedente sono
stabilite da regolamento.
4. La partecipazione delle componenti alle adunanze ed alle
deliberazioni e' regolata dai principi stabiliti dalla legge per la
partecipazione alle adunanze ed alle deliberazioni del consiglio di
facolta'.
Art. 21.
Strutture amministrative e direttore amministrativo
1. L'organizzazione della struttura amministrativa e' determinata
dal consiglio di amministrazione.
2. Alla direzione della struttura amministrativa e' preposto il
direttore amministrativo.
3. Il direttore amministrativo dell'Universita', nominato ai sensi
dell'art. 9, lettera d), e' assunto con contratto a tempo determinato
di durata non superiore a cinque anni, rinnovabile, e viene scelto
tra persone dotate di esperienza manageriale.
4. Il relativo contratto definira' diritti e doveri del direttore
amministrativo e il trattamento economico anche in funzione dei
risultati conseguiti.
5. L'incarico di direttore amministrativo e' attribuito a persona
nominata dal consiglio di amministrazione, su proposta del
presidente.
6. Il direttore amministrativo:
a) determina i criteri generali di organizzazione degli uffici in
conformita' alle direttive impartite dal consiglio di amministrazione
e pone in essere gli atti di gestione del personale;
b) esplica una generale attivita' di indirizzo e direzione
dell'amministrazione;
c) e' responsabile del funzionamento dell'amministrazione e ne
risponde nei confronti degli organi di governo;
d) formula proposte al consiglio di amministrazione anche ai fini
della elaborazione di programmi, di direttive e di progetti negli
ambiti di sua competenza;
e) sovrintende all'attivita' delle strutture centrali e
periferiche, verifica e coordina l'attivita' dei dirigenti;
f) partecipa alle sedute del consiglio di amministrazione e del
senato accademico, con funzioni di segretario verbalizzante, con voto
consultivo;
g) opera sulla base di specifiche deleghe, conferite dal
consiglio di amministrazione;
h) esercita l'attivita' disciplinare sul personale tecnico
amministrativo;
i) sentita la E.F.I.R.O. - Onlus, propone al consiglio di
amministrazione, eventuali compensi per gli organi dell'Universita'.
Capo IV
Art. 22.
Nucleo di valutazione
1. Il nucleo di valutazione di Ateneo, in ottemperanza alla legge
n. 537/1993, ha il compito di procedere alla valutazione interna
della gestione amministrativa, delle attivita' didattiche e di
ricerca, degli interventi di sostegno agli studenti meritevoli,
verificando, anche mediante analisi comparative dei costi e dei
rendimenti, il corretto utilizzo delle risorse, la produttivita'
della ricerca e della didattica, nonche' l'imparzialita' e il buon
andamento dell'azione amministrativa.
2. La sua composizione e' determinata dal consiglio di
amministrazione, sulla base di quanto disposto dalla legge n.
370/1999. La nomina del presidente e dei componenti spetta allo
stesso consiglio di amministrazione. L'Universita' provvede al
personale e ai servizi di supporto alle attivita' del nucleo.
3. L'Universita' assicura al nucleo di valutazione l'autonomia
operativa, nonche' il diritto di accesso ai dati e alle informazioni
necessarie e la pubblicita' e la diffusione degli atti nel rispetto
della normativa e tutela della privacy.
4. I componenti del nucleo di valutazione di Ateneo durano in
carica tre anni e possono essere riconfermati.
Art. 23.
Collegio dei revisori dei conti
1. La revisione della gestione contabile, finanziaria e
patrimoniale dell'Universita' e' affidata ad un collegio di revisori
dei conti.
2. Tale collegio e' composto da tre membri effettivi di cui uno con
funzioni di presidente e due supplenti, tra gli iscritti al registro
dei revisori contabili.
3. Il consiglio di amministrazione nomina i componenti del collegio
dei revisori dei conti che durano in carica tre anni e possono essere
riconfermati.
Capo V
Art. 24.
Personale docente
1. L'Universita' soddisfa le esigenze didattiche delle varie
discipline con professori e ricercatori di ruolo e con docenti a
contratto.
2. Per l'assunzione, lo stato giuridico ed il trattamento dei
professori di ruolo sono osservate le norme legislative e
regolamentari vigenti in materia per i professori di ruolo delle
universita' dello Stato.
3. Contratti per attivita' didattica possono essere stipulati con
docenti e ricercatori di altre universita', anche straniere, e con
studiosi ed esperti di comprovata qualificazione professionale e
scientifica anche di cittadinanza straniera ed estranei al corpo
accademico.Tali incarichi di insegnamento, attribuiti mediante
contratti di diritto privato e di durata variabile, rinnovabili,
configurano rapporti di lavoro autonomo libero professionale e
pertanto non danno luogo agli obblighi di versamento dei contributi
previdenziali ed assistenziali previsti per i lavoratori dipendenti,
ne' danno diritti in ordine all'accesso nei ruoli dell'Universita'.
Da tali contratti devono risultare:
a) l'espressa volonta' delle parti di escludere qualsiasi potere
gerarchico da parte delle istituzioni nei confronti del docente;
b) l'autonomia didattica del docente;
c) la predeterminazione consensuale dell'orario e degli impegni
di lavoro;
d) la fissazione della durata del contratto correlata al termine
dell'attivita' didattica, compresi gli esami;
e) la determinazione di un compenso globale per l'intera
prestazione pattuita;
f) la facolta' dei docenti di svolgere altre attivita' a favore
di terzi, previa autorizzazione se richiesta.
4. I professori e i ricercatori di ruolo sono nominati dal
consiglio di amministrazione secondo le procedure per il reclutamento
dei docenti e dei ricercatori definiti dalla normativa in materia
universitaria.
L'organico dell'Universita' e' definito dal consiglio di
amministrazione.
La nomina dei professori a contratto spetta al consiglio di
amministrazione.
5. Ai professori di ruolo spetta un trattamento giuridico ed
economico non inferiore a quello che lo Stato attribuisce ai
professori di ruolo delle universita' statali provvisti della
medesima anzianita' di servizio.
6. Ai fini del trattamento di quiescenza si applica la disciplina
prevista per i dipendenti civili dello Stato dal testo unico delle
norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre
1973, n. 1092 e successive modificazioni e integrazioni.
Art. 25.
Tutor, collaboratori linguistici ed informatici
1. L'interazione continua fra studenti e Universita' e' garantita
dai tutor, soggetti esperti nei rispettivi ambiti disciplinari e
negli aspetti tecnico-comunicativi della didattica on line.
2. Il rapporto di lavoro dei tutor e' disciplinato da contratti di
lavoro aziendali di diritto privato. La nomina dei tutor spetta al
consiglio di amministrazione, sentito il senato accademico e le
facolta' interessate.
3. Alle esigenze di apprendimento delle lingue straniere e
dell'informatica di base, il consiglio di amministrazione, su
proposta del senato accademico, provvede, anche mediante idonee
convenzioni da stipularsi con organizzazioni private altamente
qualificate, le quali si impegnano a mettere a disposizione
dell'Universita' esperti di lingua madre, in possesso di laurea o di
titolo straniero adeguato alle funzioni da svolgere e di idonee
qualificazione e competenza.
Art. 26.
Personale tecnico-amministrativo
1. L'Universita', per l'espletamento dei servizi, si avvale di
personale tecnico-amministrativo.
L'organizzazione dei vari servizi e l'assegnazione del personale
agli uffici e' disposta dal consiglio di amministrazione, che
provvede anche alla nomina dei dirigenti, sentito il direttore
amministrativo.
Il rapporto di lavoro del personale tecnico-amministrativo e'
disciplinato da apposito regolamento e dai contratti di lavoro
aziendale di diritto privato.
Capo VI
Art. 27.
Studenti iscritti
1. Sono studenti dell'Universita' coloro che risultano regolarmente
iscritti ai corsi dell'Universita' stessa.
2. Agli studenti viene garantito il diritto di accedere ai servizi
e alle strutture universitarie per svolgere le attivita' connesse con
la loro formazione, purche' siano in regola con il pagamento delle
tasse.
3. Gli studenti partecipano alla gestione dell'Universita'
attraverso le proprie rappresentanze negli organi collegiali, ove
previsto dal presente statuto.
Art. 28.
Tasse e contributi
1. Il consiglio di amministrazione delibera annualmente le tasse ed
i contributi a carico degli studenti.
2. Gli studenti possono inoltre essere sottoposti al pagamento di
contributi speciali, secondo quanto stabilito dal consiglio di
amministrazione.
Capo VII
Art. 29.
Disposizioni transitorie
1. Il presente statuto entra in funzione con la pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale.
2. In sede di prima applicazione del presente statuto, e per un
periodo non superiore a tre anni, e finche' non saranno costituiti i
singoli organi, previsti dal presente statuto, al capo II art. 7, le
funzioni dei medesimi sono svolte da un comitato ordinatore i cui
componenti sono nominati dall'Associazione proponente E.F.I.R.O. -
Onlus.
3. Il consiglio di facolta' si costituisce con l'incardinamento
nell'Universita' di almeno tre docenti di ruolo, di cui almeno uno di
I fascia.
4. In caso di mancata nomina di docenti alla scadenza del comitato
ordinatore si dara' corso alla nomina di un nuovo comitato secondo le
modalita' di cui al punto 2.
5. Fino al momento della costituzione dei dipartimenti, la
programmazione e il coordinamento dell'attivita' scientifica spetta
alle facolta' istituite.
6. Per gli oggetti non espressamente disciplinati dalle fonti di
autonomia dell'Universita' si opera riferimento ai principi del
presente statuto o, in mancanza, alla vigente disciplina statale in
materia universitaria in quanto compatibile con l'autonomia e il
carattere non statale dell'Universita'.
7. Tutti i regolamenti entrano in vigore quindici giorni dopo la
loro pubblicazione sul Bollettino ufficiale dell'Universita', a meno
che non sia diversamente disposto e dopo che sia stata espletata la
procedura ministeriale ove prevista.
Art. 30.
Disposizioni finali
1. Qualora l'Universita' dovesse per qualsiasi motivo cessare le
sue attivita', essere privata della sua autonomia o estinguersi, ogni
sua attivita' patrimoniale e' devoluta dal consiglio di
amministrazione all'Associazione E.F.I.R.O. - Onlus.
2. Il presente statuto entra in vigore il quindicesimo giorno
successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Benevento, 23 settembre 2008
Il rettore: Di Prisco