UNIVERSITA' TELEMATICA "E-CAMPUS"
DECRETO 25 settembre 2008
Modificazioni allo statuto.
IL PRESIDENTE
del Comitato tecnico ordinatore
Visto il decreto del Ministero dell'istruzione, universita' e
ricerca del 30 gennaio 2006 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 31
del 7 febbraio 2006, che ha istituito l'Universita' Telematica
"e-Campus";
Visto lo Statuto dell'Universita' Telematica e-Campus;
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
Vista la delibera del Comitato tecnico ordinatore del 29 luglio
2008 che approva le modifiche dello Statuto proposte dal Consiglio di
Amministrazione della Fondazione e-Campus;
Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione della Fondazione
e-Campus del 30 luglio 2008;
Vista la comunicazione del Ministero dell'universita' e della
ricerca, con protocollo n. 2837 del 17 settembre 2008 con il quale
comunica di non avere osservazioni da formulare in merito alla
rettifica;
Decreta:
il seguente Statuto, alla luce delle modifiche approvate:
Titolo I
PRINCIPI GENERALI
Art. 1.
Istituzione e fonti normative
1.1 E' istituita la Universita' telematica non statale e-Campus, di
seguito denominata "Universita' e-Campus", con sede centrale in
Novedrate (Como).
1.2 L'Universita' e-Campus e' promossa e sostenuta dalla
"Fondazione e-Campus per l'universita' e la ricerca", di seguito
denominata "Fondazione", che ne assicura il perseguimento dei fini
istituzionali e provvede ai relativi mezzi necessari per il
funzionamento.
1.3 L'Universita' e-Campus ha personalita' giuridica e autonomia
funzionale, didattica, scientifica, amministrativa, organizzativa,
finanziaria e contabile come assicurato dall'art. 33, ultimo comma,
della Costituzione e a norma dell'art. 1, comma 2, del testo unico
delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto
31 agosto 1933, n. 1592 e successive modificazioni e integrazioni.
1.4 Sono fonti normative specifiche dell'Universita' e-Campus:
le disposizioni costituzionali e le disposizioni di legge
sull'istruzione superiore riguardanti le universita' non statali
autorizzate a rilasciare titoli di studio aventi valore legale;
il decreto interministeriale 17 aprile 2003 recante criteri e
procedure di accreditamento dei corsi di studio a distanza delle
universita' statali e non statali e delle istituzioni universitarie
abilitate a rilasciare titoli accademici di cui all'art. 3 del
decreto 22 ottobre 2004, n. 270;
il presente statuto;
i regolamenti richiamati nello statuto e quelli riguardanti
specifiche materie, approvati dal consiglio di amministrazione
dell'Universita' e-Campus.
Art. 2.
Finalita' e attivita'
2.1 L'Universita' e-Campus ha lo scopo primario di svolgere
attivita' di ricerca e di diffusione della cultura e attivita' di
formazione mediante l'utilizzo delle metodologie dell'educazione a
distanza con particolare riguardo alle applicazioni di e-learning.
2.2 L'Universita' e-Campus organizza corsi regolari di studio
universitario per tutti coloro che scelgono di seguire il suo
progetto metodologico e didattico o che per qualsiasi ragione di
lavoro, di residenza, di salute non possono partecipare in maniera
continuativa alle lezioni e alle attivita' in presenza. Offre anche
percorsi formativi flessibili e personalizzabili per la formazione
continua, ricorrente e permanente degli adulti.
2.3 L'attivita' formativa dell'Universita' e-Campus fa capo a un
unico presidio centrale di progettazione didattica, di monitoraggio e
di controllo.
Nella sede centrale vengono inoltre organizzati periodi di studio
con i docenti, seminari e sessioni di esame.
2.4 L'Universita' e-Campus cura l'istruzione universitaria a tutti
i livelli degli ordinamenti didattici previsti per legge. Opera
inoltre nel campo della formazione culturale e professionale,
attraverso corsi di perfezionamento, di aggiornamento e di cultura.
Cura altresi' la formazione del proprio personale, in particolare
quella rivolta ai tutor.
2.5 L'Universita' e-Campus puo' conferire i seguenti titoli:
Laurea (L);
Laurea magistrale (LM);
Diploma di specializzazione (DS);
Dottorato di ricerca (DR);
Master universitario di primo e secondo livello.
2.6 L'Universita' e-Campus assicura la liberta' di ricerca e di
insegnamento garantita dalla Costituzione.
2.7 L'Universita' e-Campus fornisce il proprio apporto alla ricerca
scientifica di base e allo sviluppo della ricerca applicata e
dell'innovazione tecnologica e organizzativa.
2.8 Per il perseguimento dei propri scopi istituzionali
l'Universita' e-Campus intrattiene rapporti con enti pubblici e
privati. Puo' stipulare contratti e convenzioni per attivita'
didattica e di ricerca, di consulenza professionale e di servizio a
favore di terzi. Puo' promuovere e partecipare a consorzi con altre
universita' e organizzazioni ed enti pubblici e privati.
2.9 Per assicurare il costante miglioramento dei propri livelli
qualitativi e l'ottimale gestione delle risorse disponibili,
l'Universita' e-Campus procede alla sistematica valutazione delle
attivita' scientifiche, didattiche e amministrative.
Art. 3.
Sistema e-learning dell'Universita' e-Campus
3.1 L'Universita' e-Campus dispone di un proprio sistema di
e-learning finalizzato alla massimizzazione dell'efficacia e
dell'efficienza delle esperienze di apprendimento attraverso l'uso
delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione. In tale
sistema si realizza una effettiva integrazione di queste tecnologie
su tre livelli: didattico, tecnologico e organizzativo.
3.2 L'esigenza di una specifica piattaforma didattica per una
universita' telematica, e percio' di un progetto didattico innovativo
da affiancare a quello tradizionale, nasce dalla considerazione che
le nuove tecnologie della comunicazione hanno un influsso profondo
sui processi cognitivi e motivazionali e quindi anche sui processi di
insegnamento e di apprendimento.
3.3 La piattaforma tecnologicacioe' l'ambiente software che
nell'Universita' e-Campus gestisce le interfacce tra docenti,
studenti e organizzazionenasce direttamente dalle esigenze
didattiche, che sono quindi presenti gia' nella fase di progettazione
della piattaforma stessa.
La piattaforma e-learning dell'Universita' e-Campus, nel rispetto
delle specifiche internazionali di riferimento, utilizza parti di
modelli esistenti, ma e' completata, integrata e supportata
tecnicamente dal "Centro servizi e-learning" di cui all'art. 24,
comma 3.
3.4 La piattaforma organizzativa risponde all'esigenza di definire
con chiarezza quali siano le forme dell'e-learning piu' adatte per le
istituzioni universitarie, coniugando tradizione e innovazione, senza
allontanarsi in ogni caso dalla qualita'.
Gli aspetti organizzativi delle attivita' didattiche sono descritti
nel regolamento didattico di Ateneo.
Art. 4.
Commissione didattica permanente
4.1 A sostegno delle continue esigenze di aggiornamento del sistema
e-learning, per promuovere un insegnamento di alta qualita' e per
certificare il materiale didattico erogato e i servizi offerti, il
consiglio di amministrazione dell'Universita' e-Campus provvede a
costituire una commissione didattica permanente composta da docenti
dell'Universita' e-Campus e da esperti direttamente indicati dal
consiglio stesso o proposti dal senato accademico.
Art. 5.
Associazione "Amici dell'Universita' e-Campus"
5.1 L'Universita' e-Campus istituisce, organizza e promuove
l'associazione non a fine di lucro "Amici dell'Universita' e-Campus".
Tale associazione riunisce, in fase di prima istituzione,
personalita' del mondo economico, politico, culturale e universitario
che intendono valorizzare, con ogni forma e modalita', la nascente
Universita' e-Campus. In seconda istanza, una volta laureati i primi
iscritti, la suddetta associazione "Amici dell'Universita' e-Campus"
si propone di mantenere i contatti con gli studenti laureati,
organizzarne gli incontri, e promuovere tutte le attivita' che
l'associazione ritenga utili per la valorizzazione dell'Ateneo.
In fase di prima costituzione fanno parte di diritto
dell'associazione i membri del Senato accademico, delle facolta' e
del consiglio d'amministrazione dell'Universita' e-Campus.
Art. 6.
Patrimonio e mezzi finanziari
6.1 L'Universita' e-Campus utilizza per le sue attivita'
istituzionali i beni immobili messi a disposizione dalla Fondazione o
da altri che ne hanno la disponibilita' per qualsiasi titolo.
6.2 Al mantenimento dell'Universita' e-Campus sono altresi'
destinati i proventi delle tasse universitarie e dei contributi a
carico degli studenti, i proventi delle attivita' istituzionali,
nonche' tutti i beni e i fondi che a essa saranno conferiti a
qualunque titolo.
6.3 Allo sviluppo dell'Universita' e-Campus potranno concorrere
soggetti pubblici e privati interessati a sostenere l'impegno
dell'ente promotore.
Titolo II
ORGANI CENTRALI DI GOVERNO
Art. 7.
Organi di governo
7.1 Gli organi di governo dell'Universita' e-Campus sono:
il Presidente dell'Universita' e-Campus;
il Consiglio di amministrazione;
il Rettore;
il Senato accademico.
Art. 8.
Presidente dell'Universita' e-Campus
8.1 Il presidente dell'Universita' e-Campus e' nominato dal
presidente onorario della Fondazione.
8.2 Il presidente dell'Universita' e-Campus e' anche presidente del
consiglio di amministrazione dell'Universita' e-Campus. Convoca e
presiede le riunioni del consiglio stesso.
8.3 Il presidente dell'Universita' e-Campus in particolare:
1) promuove la collaborazione con gli enti locali, nazionali,
internazionali e con altre istituzioni pubbliche e private al fine di
favorire lo sviluppo dell'Universita' e-Campus;
2) provvede a garantire l'adempimento delle finalita' statutarie;
3) ha la rappresentanza legale dell'Universita' e-Campus.
Art. 9.
Consiglio di amministrazione - Composizione
9.1 Il Consiglio di amministrazione e' l'organo di governo
amministrativo e di gestione economica e patrimoniale
dell'Universita' e-Campus.
9.2 Esso si compone al massimo di sette persone e precisamente:
1) del presidente dell'Universita' e-Campus che ricopre anche le
funzioni di presidente del consiglio di amministrazione;
2) di due o piu' persone, fino a un massimo di quattro, nominate
dal consiglio di amministrazione della Fondazione;
3) del rettore;
4) di un rappresentante del Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca.
9.3 La mancata designazione di un rappresentante del Ministero
dell'istruzione, e della ricerca prevista dal punto 4 del precedente
comma non inficia la validita' di costituzione del consiglio.
9.4 Tutti i componenti del consiglio di amministrazione, ad
eccezione del rettore, rimangono in carica due anni e possono essere
confermati. Il rettore rimane in carica per la durata del suo
mandato.
9.5 I membri del consiglio nominati in sostituzione di altri che
venissero a cessare nel corso del biennio rimangono in carica per il
tempo per il quale sarebbero rimasti i loro predecessori.
9.6 Il consiglio nomina il segretario, che puo' essere scelto anche
tra persone estranee al consiglio.
9.7 Il consiglio su proposta del presidente nomina il vice
presidente tra le persone di cui al comma 9.2 punto 2, il quale
sostituisce il presidente in caso di assenza o di impedimento.
Art. 10.
Consiglio di amministrazione - Funzionamento
10.1 Il Consiglio si intende validamente costituito quando il
numero dei componenti nominati e' almeno pari a quattro.
10.2 Il Consiglio e' convocato dal presidente, o in sua assenza dal
vice presidente, ogni qualvolta si renda necessario oppure su
richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti.
10.3 Per la validita' delle riunioni del consiglio di
amministrazione e' richiesta la presenza della maggioranza dei
componenti in carica.
Salvo la diversa maggioranza prevista per le modifiche statutarie,
per la validita' delle deliberazioni occorre il voto favorevole della
maggioranza dei presenti. In caso di parita' di voti prevale il voto
espresso dal Presidente del consiglio di amministrazione.
Per le delibere riguardanti modifiche statutarie e' necessario il
voto favorevole della maggioranza dei componenti in carica del
consiglio dimmministrazione.
Art. 11.
Consiglio di amministrazione - Competenze
11.1 Il consiglio di amministrazione ha i piu' ampi poteri di
ordinaria e straordinaria amministrazione.
11.2 Compete al consiglio di amministrazione:
1) determinare le strategie generali di sviluppo dell'Universita'
e-Campus e deliberare i relativi programmi;
2) deliberare lo statuto e le relative modifiche. Per le materie
relative alla didattica e alla ricerca delibera su proposta del
senato accademico e sentiti i consigli di mlta';
3) deliberare il regolamento generale di ateneo;
4) deliberare le direttive e il regolamento per il funzionamento
dei servizi amministrativi e contabili dell'Universita' e-Campus che
possono essere affidati a una societa' di gestione;
5) approvare gli altri regolamenti che il presente statuto non
attribuisca a organi diversi;
6) nominare i membri del nucleo di valutazione interno e
approvare il regolamento di funzionamento;
7) nominare i membri della commissione didattica permanente di
cui all'art. 4.
11.3 In particolare spetta al consiglio di amministrazione:
1) approvare il bilancio di previsione e il bilancio consuntivo
dell'Universita' e-Campus;
2) nominare il rettore, su proposta del presidente onorario della
Fondazione;
3) nominare un direttore generale, qualora ritenga utile tale
nomina;
4) deliberare l'attivazione o disattivazione delle strutture
didattiche (facolta' e relativi corsi di studio) dopo l'avvenuta
approvazione da parte del Ministero dell'istruzione, dell'universita'
e della ricerca;
5) deliberare le modalita' di ammissione degli studenti, su
proposta dei consigli di Facolta';
6) deliberare gli organici del personale docente e non docente;
7) deliberare in materia di tasse e contributi a carico degli
studenti e di criteri per gli esami.
8) deliberare l'attivazione di eventuali sedi decentrate, anche
all'estero, nel rispetto della normativa vigente;
9) eventualmente nominare un presidente onorario, scegliendolo
tra personalita' di chiara fama nel mondo accademico, ovvero sociale,
economico o politico; egli dura in carica tre anni e puo' essere
confermato.
11.4 Inoltre spetta al consiglio di amministrazione deliberare:
1) su proposta del senato accademico, in merito alle chiamate dei
professori;
2) su proposta dei consigli di facolta', in merito agli
insegnamenti da attivare in ciascun anno accademico e agli incarichi
e contratti da conferire per lo svolgimento dell'attivita' didattica
a professori e ricercatori di altre universita', nonche' a persone di
alta qualificazione scientifica e professionale;
3) in ordine al trattamento economico del personale docente, alle
indennita' di carica del rettore e degli altri docenti con incarichi
istituzionali;
4) in ordine al conferimento di borse di studio e di
perfezionamento a studenti e laureati e di assegni di ricerca;
5) in ordine all'accettazione di donazioni, eredita' e legati;
6) su ogni altra materia di ordinaria e straordinaria
amministrazione non attribuita alla competenza di altri organi
previsti dal presente statuto.
Art. 12.
Rettore
12.1 Il rettore e' nominato dal consiglio di amministrazione tra
personalita' del mondo accademico ovvero di riconosciuto valore e
qualificazione scientifica, organizzativa e didattica.
12.2 Il rettore dura in carica due anni e puo' essere confermato.
12.3 Il rettore:
1) rappresenta l'Universita' e-Campus nelle manifestazioni
accademiche e culturali e nel conferimento dei titoli accademici;
2) cura l'osservanza delle leggi nelle materie di sua competenza
e delle norme concernenti l'ordinamento universitario;
3) vigila sull'espletamento dell'attivita' didattica e
scientifica;
4) fa parte di diritto, per la durata del suo mandato, del
consiglio di amministrazione;
5) convoca e presiede il senato accademico e ne assicura il
coordinamento con il consiglio di amministrazione;
6) assicura l'esecuzione delle delibere del consiglio di
Amministrazione in materia didattica e scientifica;
7) formula proposte e riferisce al consiglio di amministrazione
sull'attivita' didattica e scientifica dell'Universita' e-Campus;
8) stabilisce direttive organizzative generali per assicurare
l'efficienza delle strutture didattiche e scientifiche;
9) nomina i presidi di facolta';
10) esercita l'attivita' disciplinare sul corpo docente e di
ricerca e sugli studenti;
11) adotta, in caso di necessita' e di urgenza, gli atti di
competenza del senato accademico e, limitatamente alle materie
didattiche e scientifiche, del consiglio di amministrazione, salvo
ratifica nella prima seduta immediatamente successiva;
12) esercita tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate
dalle disposizioni di legge, dal presente statuto e dai regolamenti
dell'Universita' e-Campus.
12.4 Il rettore puo' conferire a uno o piu' professori l'incarico
di seguire particolari aspetti della gestione dell'Universita'
e-Campus rientranti nelle sue competenze e puo' conferire ad essi la
qualifica di pro-rettore.
12.5 Il rettore puo', in caso di assenza o impedimento, farsi
sostituire con delega da un pro-rettore o da altro professore
dell'Universita' e-Campus nell'espletamento delle funzioni di sua
competenza.
12.6 Il rettore puo' costituire commissioni e comitati con compiti
consultivi, istruttori e gestionali nelle materie di sua competenza.
Art. 13.
Senato accademico
13.1 Il senato accademico e' composto dal rettore che lo presiede e
dai presidi delle facolta' istituite.
L'ordine dei giorno delle sedute del senato accademico e'
comunicato al presidente del consiglio di amministrazione
dell'Universita' e-Campus.
Alle sedute del senato accademico partecipa, con voto consultivo,
il direttore generale, se nominato, puo', altresi', partecipare il
presidente del consiglio d'amministrazione o un suo delegato.
In caso di assenza o impedimento del rettore, il senato accademico
e' presieduto dal preside con maggiore anzianita' nella carica.
13.2 In particolare compete al senato accademico:
1) proporre al consiglio di amministrazione modifiche allo
statuto dell'Universita' e-Campus in materia didattica e scientifica;
2) deliberare le proposte del regolamento didattico di ateneo e
dei regolamenti didattici specifici dei corsi di studio e di altri
corsi attivati dall'Universita' e-Campus, su proposta dei consigli
delle strutture didattiche per quanto di loro competenza, da
sottoporre all'approvazione del consiglio di amministrazione;
3) proporre al consiglio di amministrazione la costituzione,
modificazione e disattivazione delle strutture didattiche e di
ricerca dell'Universita' e-Campus;
4) formulare proposte ed esprimere pareri al consiglio di
amministrazione sui programmi di sviluppo dell'Universita' e-Campus;
5) stabilire gli indirizzi dell'attivita' di ricerca;
6) proporre le chiamate dei professori di ruolo;
7) esprimere parere sui criteri per la ripartizione delle risorse
finanziarie per il personale docente e dei finanziamenti per la
ricerca;
8) adottare il proprio regolamento interno di funzionamento.
Titolo III
STRUTTURE DIDATTICHE DI RICERCA E DI SERVIZIO
Titolo IV
PROFESSORI, RICERCATORI E TUTOR DIDATTICI
Art. 14.
Facolta'
14.1 Le facolta' hanno autonomia scientifica e didattica
nell'ambito del presente statuto. Alle facolta' competono secondo
quanto previsto dal regolamento didattico di ateneo le decisioni in
merito all'organizzazione delle attivita' didattiche per il
conseguimento dei titoli accademici.
14.2 Alle facolta' compete, inoltre, l'organizzazione delle altre
attivita' didattiche previste dalla legge, dallo statuto e dai
regolamenti.
Art. 15.
Organi delle Facolta'
15.1 Sono organi delle facolta':
il consiglio di facolta';
il preside di facolta';
i consigli dei corsi di studio;
i direttori dei corsi di studio.
Art. 16.
Consiglio di facolta'
16.1 Il consiglio di facolta' si compone del preside che lo
presiede e dei professori di ruolo e fuori ruolo appartenenti alla
facolta' stessa.
16.2 Le modalita' di funzionamento di ciascun consiglio di facolta'
sono stabilite dal regolamento di facolta', deliberato dal consiglio
nel rispetto di quanto disposto dal regolamento generale di ateneo.
16.3 Al consiglio di facolta' spettano le attribuzioni previste dal
presente statuto, dal regolamento didattico di ateneo e dalla
normativa in materia di istruzione universitaria.
16.4 In particolare, compete al consiglio di facolta':
1) eleggere il preside di facolta';
2) nominare i direttori dei corsi di studio afferenti alla
facolta';
3) proporre al consiglio di amministrazione:
le modalita' di ammissione degli studenti ai corsi;
gli insegnamenti da attivare in ciascun anno accademico e gli
incarichi e contratti da conferire, per lo svolgimento dell'attivita'
didattica, a professori e ricercatori di altre universita', nonche' a
persone di alta qualificazione scientifica e professionale;
4) proporre al senato accademico gli atti relativi alla copertura
di posti di ruolo;
5) formulare proposte, per quanto di competenza, al senato
accademico su modifiche al regolamento didattico di ateneo;
6) esprimere pareri al consiglio di amministrazione su:
a) le proposte di modifiche statutarie per le materie relative
alla didattica;
b) le proposte di costituzione di nuovi centri di ricerca.
Art. 17.
Preside di facolta'
17.1 Il preside di facolta' e' eletto dal consiglio di facolta' a
maggioranza degli aventi diritto ed e' nominato dal rettore. Dura in
carica un biennio e puo' essere confermato.
17.2 La seduta per l'elezione del preside e' convocata e presieduta
dal decano della facolta'.
17.3 Il preside:
1) rappresenta la facolta', ne promuove e coordina l'attivita',
sovrintende al regolare funzionamento della stessa e cura
l'esecuzione delle delibere del consiglio di facolta';
2) convoca e presiede il consiglio di facolta', predisponendo il
relativo ordine del giorno;
3) assicura il regolare svolgimento delle attivita' didattiche
della facolta';
4) e' membro di diritto del senato accademico;
5) esercita tutte le altre attribuzioni che gli competono in base
alle norme di legge, di statuto e di regolamento.
Art. 18.
Consigli dei corsi di studio
18.1 Nelle facolta' che comprendono piu' corsi di studio sono
costituiti i consigli di corso di studio.
18.2 I consigli di corso di studio sono disciplinati nel
regolamento generale di ateneo per quanto riguarda le modalita' di
funzionamento e nel regolamento didattico di ateneo per quanto
riguarda le competenze.
Art. 19.
Direttori dei corsi di studio
19.1 I direttori dei corsi di studio sono nominati dal consiglio di
facolta' di afferenza, su proposta dei docenti del corso stesso. La
durata della carica e le possibilita' di conferma sono definite nel
regolamento generale di ateneo; le competenze sono definite nel
regolamento didattico di ateneo.
Art. 20.
Dipartimenti e istituti
20.1 I dipartimenti e gli istituti sono strutture organizzative di
promozione e coordinamento dell'attivita' di ricerca e di sostegno
all'attivita' didattica.
20.2 Gli istituti sono costituiti per settori scientifici omogenei
con i relativi insegnamenti, anche afferenti a piu' facolta'.
20.3 I professori e i ricercatori di ruolo, nonche' gli altri
collaboratori all'attivita' didattica e di ricerca, afferiscono
ciascuno a un solo dipartimento e a un solo istituto.
20.4 Sono organi del dipartimento e dell'istituto:
il direttore;
il consiglio di dipartimento e di istituto.
20.5 La costituzione dei dipartimenti e degli istituti, la
definizione delle competenze, della composizione e delle modalita' di
funzionamento dei rispettivi organi sono disciplinate nel regolamento
generale di ateneo.
Art. 21.
Centri di ricerca
21.1 I centri di ricerca sono strutture istituite per la promozione
e lo svolgimento dell'attivita' di ricerca finalizzata a specifici
obiettivi.
21.2 L'Universita' e-Campus puo' istituire centri di ricerca anche
in collaborazione con altre istituzioni universitarie e non,
attraverso apposite convenzioni con enti pubblici e privati. La loro
istituzione e' disposta dal consiglio di amministrazione, anche su
proposta del consiglio di facolta' o del senato accademico;
l'organizzazione dei centri di ricerca e' disciplinata dai rispettivi
regolamenti approvati dal consiglio di amministrazione.
Art. 22.
Strutture di servizio
22.1 Appartengono alle strutture di servizio:
la biblioteca;
il centro servizi e-learning;
le altre strutture individuate e regolamentate dal consiglio di
amministrazione al fine di supportare e integrare le attivita' per la
didattica, la formazione e la ricerca.
22.2 La biblioteca e' struttura di servizio a supporto delle
attivita' didattiche e di ricerca. L'organizzazione della biblioteca
e i servizi da essa erogati sono disciplinati in apposito regolamento
approvato dal consiglio di amministrazione.
22.3 Il centro servizi e-learning e' la struttura tecnica
responsabile della progettazione e gestione della piattaforma
e-learning dell'Universita' e-Campus. L'organizzazione del centro e i
servizi da esso erogati sono disciplinati in apposito regolamento
approvato dal consiglio di amministrazione.
Art. 23.
Attivita' didattica e di ricerca
23.1 Gli insegnamenti nei corsi di studio previsti dal regolamento
didattico di ateneo sono affidati a professori e ricercatori di ruolo
e a professori a contratto, nel rispetto di quanto prescritto
dall'art. 12 della legge 19 novembre 1990, n. 341. I contratti
possono riguardare anche moduli di insegnamento corrispondenti ad
argomenti specifici nell'ambito dell'insegnamento ufficiale.
23.2 L'attivita' di ricerca e' compito primario di ogni docente
dell'Universita' e-Campus.
23.3 L'Universita' e-Campus fornisce a ciascun docente gli
strumenti necessari allo svolgimento dell'attivita' didattica e di
ricerca, compatibilmente con le proprie risorse.
Art. 24.
Professori e ricercatori
24.1 I professori e i ricercatori sono nominati dal consiglio di
amministrazione su proposta delle facolta' interessate, sentito il
parere del rettore.
Art. 25.
Docenti a contratto
25.1 I contratti di cui al comma 1 dell'art. 25 possono essere
stipulati con docenti di altre universita', anche straniere, e con
studiosi ed esperti di comprovata qualificazione professionale e
scientifica anche di cittadinanza straniera.
25.2 I contratti di cui al comma 1 del presente articolo non danno
diritti in ordine all'accesso nei ruoli dell'Universita' e-Campus che
li stipula.
Art. 26.
Tutor didattici
26.1 I tutor didattici sono esperti dei contenuti, formati
appositamente alla gestione dei processi cognitivi e motivazionali
dell'apprendimento e degli aspetti tecnico-comunicativi della
didattica on-line. Il loro ruolo si concretizza principalmente in tre
forme:
come guida e consulenza individuale;
come coordinamento delle attivita' di un gruppo di studenti,
cioe' di una comunita' di apprendimento;
come monitoraggio dell'andamento complessivo del gruppo di
studenti.
26.2 Il regolamento didattico di ateneo definisce in modo
dettagliato i requisiti richiesti ai tutor didattici, sia formali
(titolo di studio posseduto) che sostanziali (livello di competenza
tecnica, metodologica e disciplinare), e le modalita' del loro
contratto di assunzione.
26.3 I tutor didattici non appartengono alla docenza universitaria.
Professori di ruolo o a contratto non possono svolgere le funzioni
proprie dei tutor didattici.
26.4 I compiti dei tutor didattici sono indicati nella carta dei
servizi e chiaramente esemplificati agli studenti del corso prima
dell'avvio dello stesso.
26.5 I tutor didattici, sotto la responsabilita' dei consigli delle
strutture didattiche, possono essere chiamati a collaborare con i
docenti per le attivita' di orientamento e di tutorato previste dal
comma 2 dell'art. 13 della legge 19 novembre 1990, n. 341.
26.6 L'Universita' e-Campus puo' istituire il servizio di tutorato
anche in collaborazione, con altre istituzioni universitarie oppure
con ente pubblico o privato purche' di comprovata esperienza nel
campo della formazione e apprendimento realizzati attraverso
l'utilizzo di tutor.
Suddetta forma di collaborazione con altra istituzione
universitaria o ente dovra' essere regolata da apposita convenzione
che determinera' i criteri, le modalita', i tempi, le condizioni
economiche ed eventuali incompatibilita'.
Titolo V
STRUTTURE AMMINISTRATIVE E DI VERIFICA
Art. 27.
Strutture amministrative
27.1 L'organizzazione della struttura amministrativa e' determinata
dal consiglio di amministrazione.
27.2 Il direttore generale, ove nominato dal consiglio di
amministrazione ai sensi dell'art. 11, comma 3 punto 3 del presente
statuto:
1. formula proposte al consiglio di amministrazione ai fini della
elaborazione di programmi, di direttive e di progetti di competenza
degli organi di governo e cura l'attuazione dei programmi stessi;
2. partecipa alle sedute del consiglio di amministrazione;
3. opera sulla base di specifiche deleghe conferite dal consiglio
di amministrazione.
27.3 Il consiglio di amministrazione, su proposta del presidente,
puo' nominare un direttore amministrativo specificandone compiti e
attribuzioni.
Art. 28.
Nucleo di valutazione di ateneo
28.1 Il nucleo di valutazione di ateneo ha il compito di
verificare, anche mediante analisi comparative dei costi e dei
rendimenti, la corretta gestione delle risorse, la produttivita'
della ricerca e della didattica, nonche' l'imparzialita' ed il buon
andamento dell'azione amministrativa.
28.2 Il nucleo e' composto da cinque membri, di cui almeno due
nominati tra studiosi ed esperti nel campo della valutazione anche in
ambito non accademico. I componenti sono nominati dal rettore, su
designazione del consiglio di amministrazione, che individua anche il
presidente. Durano in carica per tre anni.
28.3 Il nucleo di valutazione di ateneo opera su indicazione degli
organi centrali di governo dell'Universita' e-Campus ai quali
riferisce con relazione annuale.
28.4 L'Universita' e-Campus assicura al nucleo di valutazione
l'autonomia operativa, il diritto di accesso ai dati e alle
informazioni necessari, nonche' la pubblicita' e la diffusione degli
atti, nel rispetto della normativa a tutela della riservatezza.
Art. 29.
Sistema di valutazione esterno
29.1 L'Universita' e-Campus puo' avvalersi di un sistema di
valutazione esterno delle attivita' didattiche e degli interventi di
sostegno al diritto allo studio affidato a un centro di ricerca
qualificato specializzato nella valutazione degli apprendimenti.
Art. 30.
Collegio dei revisori dei conti
30.1 Il collegio dei revisori dei conti esercita poteri di
controllo predisponendo le relazioni al bilancio di previsione e al
bilancio consuntivo e le variazioni al bilancio di previsione
dell'Universita' e-Campus.
Compie inoltre tutte le verifiche necessarie per assicurare il
regolare andamento della gestione finanziaria, contabile e
patrimoniale.
30.2 Il collegio dei revisori dei conti e' composto da tre membri
effettivi e da due supplenti scelti tra gli iscritti nel registro dei
revisori contabili. Due membri effettivi e un membro supplente sono
nominati dal presidente della fondazione.
30.3 Il presidente del collegio dei revisori dei conti e' nominato
dal presidente della fondazione tra i componenti effettivi. Il
presidente e i componenti del collegio dei revisori durano in carica
due anni e possono essere confermati.
Titolo VI
NORME TRANSITORIE E FINALI
Art. 31.
Disposizioni applicabili in via transitoria
31.1 In sede di prima applicazione del presente statuto, e per un
periodo non superiore a sessanta mesi, le funzioni del consiglio di
amministrazione dell'Universita' e-Campus sono svolte dal consiglio
di amministrazione della fondazione.
31.2 In sede di prima applicazione del presente statuto e per un
periodo non superiore a sessanta mesi le funzioni del senato
accademico e dei consigli di facolta' vengono demandate a un comitato
tecnico ordinatore composto da almeno quattro professori di prima
fascia e due di seconda fascia nominati dal consiglio di
amministrazione della fondazione.
31.3 Il presidente del comitato ordinatore, che per lo stesso
periodo massimo di sessanta mesi svolge anche le funzioni di rettore,
viene nominato dal consiglio di amministrazione della fondazione tra
i professori di prima fascia del comitato stesso.
31.4 Il comitato tecnico ordinatore cessera' dalle sue funzioni
all'atto di insediamento degli organi previsti dal presente statuto.
Art. 32.
Devoluzione del patrimonio
32.1 Nel caso in cui, per qualsiasi motivo, l'Universita' e-Campus
dovesse cessare l'attivita' o essere privata della personalita'
giuridica o dell'autonomia, il suo patrimonio sara' devoluto dal
consiglio di amministrazione alla fondazione.
Art. 33.
Entrata in vigore
33.1 Il presente statuto entra in vigore a decorrere dalla data di
approvazione da parte del Ministero dell'istruzione, dell'universita'
e della ricerca, ai sensi del decreto interministeriale 17 aprile
2003 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 98 del 29 aprile 2003.