DECRETO-LEGGE 23 ottobre 2008, n. 162
Interventi urgenti in materia di adeguamento dei prezzi di materiali
da costruzione, di sostegno ai settori dell'autotrasporto,
dell'agricoltura e della pesca professionale, nonche' di
finanziamento delle opere per il G8 e definizione degli adempimenti
tributari per le regioni Marche ed Umbria, colpite dagli eventi
sismici del 1997.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di emanare
disposizioni per il riequilibrio dei rapporti contrattuali tra
stazioni appaltanti e imprese esecutrici modificatisi a seguito dei
rilevanti aumenti dei costi di alcuni materiali da costruzione, al
fine di evitare il blocco della realizzazione di importanti
infrastrutture per lo sviluppo del Paese, con pesanti ricadute anche
di ordine occupazionale;
Ritenuta, altresi', la straordinaria necessita' ed urgenza di
emanare disposizioni di natura patrimoniale e finanziaria, entro i
limiti posti dalla normativa comunitaria in materia di aiuti di
Stato, finalizzate alla promozione dello sviluppo economico con
specifico riguardo al mantenimento dei livelli di competitivita' nei
settori, in particolare, dell'autotrasporto, dell'agricoltura e della
pesca professionale;
Ritenuta, infine, la straordinaria necessita' ed urgenza di emanare
disposizioni per la realizzazione di opere connesse al "grande
evento" della Presidenza italiana del G8 e per la definizione degli
adempimenti tributari e contributivi per le regioni Marche ed Umbria,
colpite dagli eventi sismici del 1997;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 17 ottobre 2008;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministro
dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle
politiche agricole alimentari e forestali;
E m a n a
il seguente decreto-legge:
Art. 1.
Disposizioni in materia di adeguamento dei prezzi
1. Per fronteggiare gli aumenti repentini dei prezzi di alcuni
materiali da costruzione verificatisi nell'anno 2008, in deroga a
quanto previsto dall'articolo 133, commi 4, 5, 6 e 6-bis, del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, il
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti rileva entro il
31 gennaio 2009, con proprio decreto, le variazioni percentuali su
base annuale, in aumento o in diminuzione, superiori all'otto per
cento, relative all'anno 2008, dei singoli prezzi dei materiali da
costruzione piu' significativi.
2. Per i materiali da costruzione di cui al comma 1, si fa luogo a
compensazioni, in aumento o in diminuzione, nei limiti di cui ai
commi 8, 9 e 10.
3. La compensazione e' determinata applicando la percentuale di
variazione che eccede l'otto per cento al prezzo dei singoli
materiali da costruzione di cui al comma 1, impiegati nelle
lavorazioni eseguite e contabilizzate nell'anno 2008, nelle quantita'
accertate dal direttore dei lavori.
4. Per variazioni in aumento, a pena di decadenza, l'appaltatore
presenta alla stazione appaltante l'istanza di compensazione entro
trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana del decreto ministeriale di cui al comma 1.
Per variazioni in diminuzione, la procedura e' avviata d'ufficio
dalla stazione appaltante, entro trenta giorni dalla predetta data;
il responsabile del procedimento accerta con proprio provvedimento il
credito della stazione appaltante e procede ad eventuali recuperi.
5. Per variazioni in aumento, le disposizioni di cui ai commi 2, 3
e 4 non si applicano qualora il responsabile del procedimento abbia
accertato, rispetto al cronoprogramma, un ritardo nell'andamento dei
lavori addebitabile all'appaltatore.
6. Le disposizioni dei commi da 2 a 5 non si applicano per i
materiali da costruzione oggetto di pagamento ai sensi
dell'articolo 133, comma 1-bis, del decreto legislativo 12 aprile
2006, n. 163, e successive modificazioni.
7. Per le variazioni percentuali, in aumento o in diminuzione, dei
singoli prezzi dei materiali da costruzione piu' significativi,
precedenti all'anno 2008, gia' rilevate dai decreti ministeriali
adottati ai sensi dell'articolo 133, comma 6, del decreto legislativo
12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, continua ad
applicarsi la disciplina di cui al medesimo articolo 133, commi 4 e
5.
8. Alle compensazioni si fa fronte nei limiti delle risorse e con
le modalita' indicate all'articolo 133, comma 7, del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni.
9. In caso di insufficienza delle risorse di cui al comma 8, le
compensazioni in aumento sono riconosciute dalle amministrazioni
aggiudicatrici nei limiti della rimodulazione dei lavori e delle
relative risorse presenti nell'elenco annuale di cui all'articolo 128
del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive
modificazioni. A tale fine le amministrazioni aggiudicatrici
provvedono ad aggiornare gli elenchi annuali a decorrere dalla
programmazione triennale 2009-2011.
10. Per i soggetti tenuti all'applicazione del decreto legislativo
12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, ad esclusione dei
soggetti di cui all'articolo 142, comma 4, del citato decreto
legislativo n. 163 del 2006 per i lavori realizzati ovvero affidati
dagli stessi, in caso di insufficienza delle risorse di cui ai
commi 8 e 9, alla copertura degli oneri si provvede, fino alla
concorrenza dell'importo di 300 milioni di euro, con le modalita' di
cui al comma 11.
11. Per le finalita' di cui al comma 10, nello stato di previsione
del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e' istituito un
Fondo per l'adeguamento prezzi con una dotazione di 300 milioni di
euro per l'anno 2009. Al relativo onere si provvede mediante
riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61,
comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativa al Fondo per
le aree sottoutilizzate, per un importo di 900 milioni di euro per
l'anno 2009, al fine di compensare gli effetti sui saldi di finanza
pubblica. Il fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge
7 ottobre 2008, n. 154, e' contestualmente incrementato, in termini
di sola cassa, di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e
2011. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
sono stabilite le modalita' di utilizzo del Fondo per l'adeguamento
prezzi, garantendo la parita' di accesso per la piccola, media e
grande impresa di costruzione, nonche' la proporzionalita', per gli
aventi diritto, nell'assegnazione delle risorse.
Art. 2.
Disposizioni in materia di agricoltura, pesca professionale e
autotrasporto
1. Il comma 2 dell'articolo 9 del decreto-legge 25 giugno 2008, n.
112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.
133, e' sostituito dal seguente:
"2. Per fronteggiare la grave crisi dei settori dell'agricoltura,
della pesca professionale e dell'autotrasporto, conseguente
all'aumento dei prezzi dei prodotti petroliferi, sono disposte
apposite misure di sostegno di natura patrimoniale e finanziaria nel
rispetto dei vincoli posti dalla normativa comunitaria in materia di
aiuti di Stato, volte a consentire il mantenimento dei livelli di
competitivita', con decreti dei Ministri delle infrastrutture e dei
trasporti e delle politiche agricole alimentari e forestali, di
concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro
dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro il 15 novembre
2008. Entro il successivo 30 novembre 2008 sono definite le procedure
di attuazione delle misure di cui sopra, attraverso l'emanazione di
appositi bandi. Agli oneri connessi all'attuazione di tali misure si
provvede nel limite di 230 milioni di euro con le risorse
dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo
sviluppo d'impresa S.p.A., giacenti fuori dalla Tesoreria statale,
che, a tale scopo e per tale importo, sono rese immediatamente
indisponibili per essere successivamente versate all'entrata del
bilancio dello Stato, per la conseguente riassegnazione alle
pertinenti unita' previsionali di base del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, per 200 milioni di euro, e del
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, per
l'importo di 30 milioni di euro, ed utilizzate entro il 31 dicembre
2008.".
2. Il comma 3 dell'articolo 9 del decreto-legge 25 giugno 2008, n.
112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.
133, e' abrogato.
Art. 3.
Interventi in materia di protezione civile
1. E' autorizzata, in favore della regione Sardegna, la spesa di
233 milioni di euro per fare fronte alla realizzazione delle opere
contenute nel piano del grande evento relativo alla Presidenza
italiana del G8, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri in data 21 settembre 2007, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 222 del 24 settembre 2007, a valere sulle risorse del
Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'articolo 61 della legge
27 dicembre 2002, n. 289, di cui:
a) 18,266 milioni rivenienti dalle somme relative alle delibere
CIPE 22 dicembre 2006, n. 165, e 22 dicembre 2006, n. 179,
pubblicate, rispettivamente, nella Gazzetta Ufficiale n. 94 del
24 aprile 2007 e n. 118 del 23 maggio 2007, di applicazione delle
sanzioni sulle assegnazioni alla regione Sardegna ex delibere CIPE
36/2002 e 17/2003;
b) 103,690 milioni derivanti dalle assegnazioni alla regione
Sardegna ex delibera CIPE 20/2004, non impegnate nei termini
prescritti dalla delibera CIPE 22 marzo 2006, n. 14, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 256 del 3 novembre 2006;
c) 111,044 milioni nell'ambito delle risorse destinate alla
regione Sardegna dalla delibera CIPE 21 dicembre 2007, n. 166,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 123 del 13 maggio 2008, per la
realizzazione di programmi strategici di interesse regionale.
2. Al fine di effettuare la definizione della propria posizione ai
sensi dell'articolo 2, comma 109, della legge 24 dicembre 2007, n.
244, e dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2008, n.
61, convertito dalla legge 6 giugno 2008, n. 103, i soggetti
interessati corrispondono l'ammontare dovuto per ciascun tributo o
contributo, ovvero, per ciascun carico iscritto a ruolo, oggetto
delle sospensioni ivi indicate, al netto dei versamenti gia'
eseguiti, ridotto al quaranta per cento, in centoventi rate mensili
di pari importo da versare entro il giorno 16 di ciascun mese a
decorrere da gennaio 2009. Al relativo onere, pari a 15 milioni di
euro per l'anno 2008, si provvede mediante riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61, comma 1, della
legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativa al Fondo per le aree
sottoutilizzate, per un importo di 45 milioni di euro per l'anno
2008, al fine di compensare gli effetti sui saldi di finanza
pubblica. Il fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge
7 ottobre 2008, n. 154, e' incrementato di 15 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2009 e 2010 in termini di sola cassa.
3. I medesimi soggetti, entro la stessa data del 16 gennaio 2009,
effettuano gli adempimenti tributari, diversi dai versamenti, non
eseguiti per effetto delle sospensioni citate dalle disposizioni
legislative indicate al comma 2, con le modalita' stabilite con
provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate. I
contribuenti che, ai sensi dell'articolo 14 dell'ordinanza del
Ministro dell'interno n. 2668 del 28 settembre 1997, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 228 del 30 settembre 1997, hanno chiesto la
sospensione della effettuazione delle ritenute alla fonte si
avvalgono della definizione, effettuando direttamente il versamento
dell'importo dovuto alle scadenze e con le modalita' previste dal
presente articolo.
4. Il mancato versamento delle somme dovute per la definizione,
entro le scadenze previste dal comma 2, non determina l'inefficacia
della definizione stessa. In tale caso si applicano le sanzioni e gli
interessi previsti dalle vigenti disposizioni in materia di mancato o
tardivo versamento delle imposte e dei contributi previdenziali,
assistenziali ed assicurativi. Per il recupero delle somme non
corrisposte alle prescritte scadenze si applicano le disposizioni
dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 602, e dell'articolo 24 del decreto legislativo
26 febbraio 1999, n. 46. Per le somme iscritte a ruolo, oggetto della
sospensione, il mancato versamento alle prescritte scadenze comporta
la riscossione coattiva delle rate non pagate.
5. I soggetti che si avvalgono della definizione tributaria
comunicano, con apposito modello, da approvarsi con provvedimento del
Direttore dell'Agenzia delle entrate, le modalita' ed i dati relativi
alla definizione. Nel medesimo provvedimento e' stabilito anche il
termine di presentazione del modello.
Art. 4.
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e
sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 23 ottobre 2008
NAPOLITANO
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Matteoli, Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti
Tremonti, Ministro dell'economia e
delle finanze
Zaia, Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali
Visto, il Guardasigilli: Alfano