GAZZETTA UFFICIALE SERIE GENERALE N. 249 DEL 23/10/2008

DECRETO-LEGGE 23 ottobre 2008, n. 162 
Interventi  urgenti in materia di adeguamento dei prezzi di materiali
da   costruzione,   di   sostegno   ai   settori  dell'autotrasporto,
dell'agricoltura    e   della   pesca   professionale,   nonche'   di
finanziamento  delle  opere per il G8 e definizione degli adempimenti
tributari  per  le  regioni  Marche  ed  Umbria, colpite dagli eventi
sismici del 1997.
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Ritenuta   la   straordinaria  necessita'  ed  urgenza  di  emanare
disposizioni  per  il  riequilibrio  dei  rapporti  contrattuali  tra
stazioni  appaltanti  e imprese esecutrici modificatisi a seguito dei
rilevanti  aumenti  dei  costi di alcuni materiali da costruzione, al
fine   di   evitare  il  blocco  della  realizzazione  di  importanti
infrastrutture  per lo sviluppo del Paese, con pesanti ricadute anche
di ordine occupazionale;
  Ritenuta,  altresi',  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza di
emanare  disposizioni  di  natura patrimoniale e finanziaria, entro i
limiti  posti  dalla  normativa  comunitaria  in  materia di aiuti di
Stato,  finalizzate  alla  promozione  dello  sviluppo  economico con
specifico  riguardo al mantenimento dei livelli di competitivita' nei
settori, in particolare, dell'autotrasporto, dell'agricoltura e della
pesca professionale;
  Ritenuta, infine, la straordinaria necessita' ed urgenza di emanare
disposizioni  per  la  realizzazione  di  opere  connesse  al "grande
evento"  della  Presidenza italiana del G8 e per la definizione degli
adempimenti tributari e contributivi per le regioni Marche ed Umbria,
colpite dagli eventi sismici del 1997;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 17 ottobre 2008;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri, del
Ministro   delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  e  del  Ministro
dell'economia  e  delle  finanze,  di  concerto con il Ministro delle
politiche agricole alimentari e forestali;
                              E m a n a
                     il seguente decreto-legge:
                               Art. 1.
          Disposizioni in materia di adeguamento dei prezzi
  1.  Per  fronteggiare  gli  aumenti  repentini dei prezzi di alcuni
materiali  da  costruzione  verificatisi  nell'anno 2008, in deroga a
quanto previsto dall'articolo 133, commi 4, 5, 6 e 6-bis, del decreto
legislativo  12 aprile  2006,  n. 163, e successive modificazioni, il
Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  rileva  entro il
31 gennaio  2009,  con  proprio decreto, le variazioni percentuali su
base  annuale,  in  aumento  o in diminuzione, superiori all'otto per
cento,  relative  all'anno  2008, dei singoli prezzi dei materiali da
costruzione piu' significativi.
  2.  Per i materiali da costruzione di cui al comma 1, si fa luogo a
compensazioni,  in  aumento  o  in  diminuzione, nei limiti di cui ai
commi 8, 9 e 10.
  3.  La  compensazione  e'  determinata applicando la percentuale di
variazione  che  eccede  l'otto  per  cento  al  prezzo  dei  singoli
materiali   da   costruzione  di  cui  al  comma 1,  impiegati  nelle
lavorazioni eseguite e contabilizzate nell'anno 2008, nelle quantita'
accertate dal direttore dei lavori.
  4.  Per  variazioni  in aumento, a pena di decadenza, l'appaltatore
presenta  alla  stazione  appaltante l'istanza di compensazione entro
trenta  giorni  dalla  data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana del decreto ministeriale di cui al comma 1.
Per  variazioni  in  diminuzione,  la  procedura e' avviata d'ufficio
dalla  stazione  appaltante, entro trenta giorni dalla predetta data;
il responsabile del procedimento accerta con proprio provvedimento il
credito della stazione appaltante e procede ad eventuali recuperi.
  5.  Per variazioni in aumento, le disposizioni di cui ai commi 2, 3
e  4  non si applicano qualora il responsabile del procedimento abbia
accertato,  rispetto al cronoprogramma, un ritardo nell'andamento dei
lavori addebitabile all'appaltatore.
  6.  Le  disposizioni  dei  commi da  2  a  5 non si applicano per i
materiali    da   costruzione   oggetto   di   pagamento   ai   sensi
dell'articolo 133,  comma 1-bis,  del  decreto  legislativo 12 aprile
2006, n. 163, e successive modificazioni.
  7.  Per le variazioni percentuali, in aumento o in diminuzione, dei
singoli  prezzi  dei  materiali  da  costruzione  piu' significativi,
precedenti  all'anno  2008,  gia'  rilevate  dai decreti ministeriali
adottati ai sensi dell'articolo 133, comma 6, del decreto legislativo
12 aprile  2006,  n.  163,  e  successive  modificazioni, continua ad
applicarsi  la  disciplina di cui al medesimo articolo 133, commi 4 e
5.
  8.  Alle  compensazioni si fa fronte nei limiti delle risorse e con
le   modalita'   indicate   all'articolo 133,  comma 7,  del  decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni.
  9.  In  caso  di  insufficienza delle risorse di cui al comma 8, le
compensazioni  in  aumento  sono  riconosciute  dalle amministrazioni
aggiudicatrici  nei  limiti  della  rimodulazione  dei lavori e delle
relative risorse presenti nell'elenco annuale di cui all'articolo 128
del   decreto  legislativo  12 aprile  2006,  n.  163,  e  successive
modificazioni.   A   tale   fine  le  amministrazioni  aggiudicatrici
provvedono  ad  aggiornare  gli  elenchi  annuali  a  decorrere dalla
programmazione triennale 2009-2011.
  10.  Per i soggetti tenuti all'applicazione del decreto legislativo
12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, ad esclusione dei
soggetti   di  cui  all'articolo 142,  comma 4,  del  citato  decreto
legislativo  n.  163 del 2006 per i lavori realizzati ovvero affidati
dagli  stessi,  in  caso  di  insufficienza  delle  risorse di cui ai
commi 8  e  9,  alla  copertura  degli  oneri  si provvede, fino alla
concorrenza  dell'importo di 300 milioni di euro, con le modalita' di
cui al comma 11.
  11.  Per le finalita' di cui al comma 10, nello stato di previsione
del  Ministero  delle  infrastrutture e dei trasporti e' istituito un
Fondo  per  l'adeguamento  prezzi con una dotazione di 300 milioni di
euro  per  l'anno  2009.  Al  relativo  onere  si  provvede  mediante
riduzione   dell'autorizzazione  di  spesa  di  cui  all'articolo 61,
comma 1,  della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativa al Fondo per
le  aree  sottoutilizzate,  per un importo di 900 milioni di euro per
l'anno  2009,  al fine di compensare gli effetti sui saldi di finanza
pubblica.  Il fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge
7 ottobre  2008,  n. 154, e' contestualmente incrementato, in termini
di  sola cassa, di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e
2011.  Con  decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
sono  stabilite  le modalita' di utilizzo del Fondo per l'adeguamento
prezzi,  garantendo  la  parita'  di  accesso per la piccola, media e
grande  impresa  di costruzione, nonche' la proporzionalita', per gli
aventi diritto, nell'assegnazione delle risorse.
                               Art. 2.
Disposizioni   in  materia  di  agricoltura,  pesca  professionale  e
                            autotrasporto
  1.  Il comma 2 dell'articolo 9 del decreto-legge 25 giugno 2008, n.
112,  convertito,  con  modificazioni,  dalla legge 6 agosto 2008, n.
133, e' sostituito dal seguente:
  "2.  Per  fronteggiare la grave crisi dei settori dell'agricoltura,
della   pesca   professionale   e   dell'autotrasporto,   conseguente
all'aumento  dei  prezzi  dei  prodotti  petroliferi,  sono  disposte
apposite  misure di sostegno di natura patrimoniale e finanziaria nel
rispetto  dei vincoli posti dalla normativa comunitaria in materia di
aiuti  di  Stato,  volte  a consentire il mantenimento dei livelli di
competitivita',  con  decreti dei Ministri delle infrastrutture e dei
trasporti  e  delle  politiche  agricole  alimentari  e forestali, di
concerto  con  il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro
dell'economia  e  delle  finanze,  da  adottarsi entro il 15 novembre
2008. Entro il successivo 30 novembre 2008 sono definite le procedure
di  attuazione  delle misure di cui sopra, attraverso l'emanazione di
appositi  bandi. Agli oneri connessi all'attuazione di tali misure si
provvede   nel   limite  di  230  milioni  di  euro  con  le  risorse
dell'Agenzia  nazionale  per  l'attrazione  degli  investimenti  e lo
sviluppo  d'impresa  S.p.A.,  giacenti fuori dalla Tesoreria statale,
che,  a  tale  scopo  e  per  tale  importo, sono rese immediatamente
indisponibili  per  essere  successivamente  versate  all'entrata del
bilancio   dello   Stato,  per  la  conseguente  riassegnazione  alle
pertinenti   unita'   previsionali   di   base  del  Ministero  delle
infrastrutture  e  dei  trasporti,  per  200  milioni  di euro, e del
Ministero  delle  politiche  agricole  alimentari  e  forestali,  per
l'importo  di  30 milioni di euro, ed utilizzate entro il 31 dicembre
2008.".
  2.  Il comma 3 dell'articolo 9 del decreto-legge 25 giugno 2008, n.
112,  convertito,  con  modificazioni,  dalla legge 6 agosto 2008, n.
133, e' abrogato.
                               Art. 3.
             Interventi in materia di protezione civile
  1.  E'  autorizzata,  in favore della regione Sardegna, la spesa di
233  milioni  di  euro per fare fronte alla realizzazione delle opere
contenute  nel  piano  del  grande  evento  relativo  alla Presidenza
italiana  del  G8, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri   in  data  21 settembre  2007,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale  n.  222  del 24 settembre 2007, a valere sulle risorse del
Fondo  per le aree sottoutilizzate di cui all'articolo 61 della legge
27 dicembre 2002, n. 289, di cui:
    a) 18,266  milioni  rivenienti dalle somme relative alle delibere
CIPE   22 dicembre   2006,  n.  165,  e  22 dicembre  2006,  n.  179,
pubblicate,  rispettivamente,  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  94 del
24 aprile  2007  e  n.  118 del 23 maggio 2007, di applicazione delle
sanzioni  sulle  assegnazioni  alla regione Sardegna ex delibere CIPE
36/2002 e 17/2003;
    b) 103,690  milioni  derivanti  dalle  assegnazioni  alla regione
Sardegna   ex  delibera  CIPE  20/2004,  non  impegnate  nei  termini
prescritti dalla delibera CIPE 22 marzo 2006, n. 14, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 256 del 3 novembre 2006;
    c) 111,044  milioni  nell'ambito  delle  risorse  destinate  alla
regione  Sardegna  dalla  delibera  CIPE  21 dicembre  2007,  n. 166,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 123 del 13 maggio 2008, per la
realizzazione di programmi strategici di interesse regionale.
  2.  Al fine di effettuare la definizione della propria posizione ai
sensi  dell'articolo 2,  comma 109,  della legge 24 dicembre 2007, n.
244,  e dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2008, n.
61,  convertito  dalla  legge  6 giugno  2008,  n.  103,  i  soggetti
interessati  corrispondono  l'ammontare  dovuto per ciascun tributo o
contributo,  ovvero,  per  ciascun  carico  iscritto a ruolo, oggetto
delle   sospensioni  ivi  indicate,  al  netto  dei  versamenti  gia'
eseguiti,  ridotto  al quaranta per cento, in centoventi rate mensili
di  pari  importo  da  versare  entro  il giorno 16 di ciascun mese a
decorrere  da gennaio  2009.  Al relativo onere, pari a 15 milioni di
euro    per    l'anno    2008,   si   provvede   mediante   riduzione
dell'autorizzazione  di  spesa di cui all'articolo 61, comma 1, della
legge  27 dicembre  2002,  n.  289,  relativa  al  Fondo  per le aree
sottoutilizzate,  per  un  importo  di  45 milioni di euro per l'anno
2008,  al  fine  di  compensare  gli  effetti  sui  saldi  di finanza
pubblica.  Il fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge
7 ottobre  2008,  n.  154, e' incrementato  di 15 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2009 e 2010 in termini di sola cassa.
  3.  I  medesimi soggetti, entro la stessa data del 16 gennaio 2009,
effettuano  gli  adempimenti  tributari,  diversi dai versamenti, non
eseguiti  per  effetto  delle  sospensioni  citate dalle disposizioni
legislative  indicate  al  comma 2,  con  le  modalita' stabilite con
provvedimento   del   Direttore   dell'Agenzia   delle   entrate.   I
contribuenti   che,  ai  sensi  dell'articolo 14  dell'ordinanza  del
Ministro dell'interno n. 2668 del 28 settembre 1997, pubblicata nella
Gazzetta  Ufficiale  n.  228  del 30 settembre 1997, hanno chiesto la
sospensione   della   effettuazione  delle  ritenute  alla  fonte  si
avvalgono  della  definizione, effettuando direttamente il versamento
dell'importo  dovuto  alle  scadenze  e con le modalita' previste dal
presente articolo.
  4.  Il  mancato  versamento  delle somme dovute per la definizione,
entro  le  scadenze previste dal comma 2, non determina l'inefficacia
della definizione stessa. In tale caso si applicano le sanzioni e gli
interessi previsti dalle vigenti disposizioni in materia di mancato o
tardivo  versamento  delle  imposte  e  dei contributi previdenziali,
assistenziali  ed  assicurativi.  Per  il  recupero  delle  somme non
corrisposte  alle  prescritte  scadenze  si applicano le disposizioni
dell'articolo 14   del   decreto   del  Presidente  della  Repubblica
29 settembre 1973, n. 602, e dell'articolo 24 del decreto legislativo
26 febbraio 1999, n. 46. Per le somme iscritte a ruolo, oggetto della
sospensione,  il mancato versamento alle prescritte scadenze comporta
la riscossione coattiva delle rate non pagate.
  5.  I  soggetti  che  si  avvalgono  della  definizione  tributaria
comunicano, con apposito modello, da approvarsi con provvedimento del
Direttore dell'Agenzia delle entrate, le modalita' ed i dati relativi
alla  definizione.  Nel  medesimo provvedimento e' stabilito anche il
termine di presentazione del modello.
                               Art. 4.
                          Entrata in vigore
  1.  Il  presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale della Repubblica italiana e
sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
    Dato a Roma, addi' 23 ottobre 2008
                             NAPOLITANO
                              Berlusconi,  Presidente  del  Consiglio
                              dei Ministri
                              Matteoli, Ministro delle infrastrutture
                              e dei trasporti
                              Tremonti,   Ministro   dell'economia  e
                              delle finanze
                              Zaia, Ministro delle politiche agricole
                              alimentari e forestali
Visto, il Guardasigilli: Alfano



fp08-gr08