
SOMMARIO
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 10 novembre 2008
Tasso di interesse sui mutui della Cassa depositi e prestiti, ai
sensi della legge 18 dicembre 1986, n. 891, recante disposizioni per
l'acquisto da parte dei lavoratori della prima casa di abitazione.
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
Vista la legge 18 dicembre 1986, n. 891, e, in particolare, l'art.
5 come novellato dall'art. 3 della legge 30 aprile 1999, n. 136 e
successive modificazioni, il quale prevede che con decreto del
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
sono stabiliti con periodicita' annuale, anche in deroga ai limiti
indicati dall'art. 2 della legge medesima i tassi da applicare alle
rate ed alle estinzioni anticipate dei mutui per l'acquisto da parte
dei lavoratori dipendenti della prima casa di abitazione nelle aree
ad alta tensione abitativa previsti dalla legge medesima;
Considerato che, ai sensi della citata disposizione legislativa il
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
nella determinazione dei predetti tassi tiene conto dell'evoluzione
del tasso ufficiale di sconto, garantendo comunque l'equilibrio
economico del fondo;
Considerato, altresi', che i tassi non possono comunque superare,
di norma, di piu' di un punto il tasso ufficiale di sconto;
Considerato che il tasso ufficiale di sconto e' stato sostituito
dal tasso ufficiale di riferimento e che questo e' stato fissato con
provvedimento della Banca Centrale Europea in data 6 giugno 2007
nella misura del 4 per cento;
Visto l'art. 2, comma 1, della predetta legge n. 891 del 1986, il
quale prevede che il tasso di ammortamento annuo e' comprensivo del
corrispettivo spettante agli Istituti di credito per il servizio
prestato;
Visto il decreto del Ministro del tesoro in data 11 febbraio 1987,
con il quale e' stato approvato lo schema generale di convenzione tra
la Cassa depositi e prestiti e gli Istituti di credito per la
concessione dei mutui fondiari previsti dalla legge n. 891 del 1986;
Considerato che nel predetto schema di convenzione e' stabilito,
all'art. 12, che spetta all'istituto di credito per i compiti da esso
svolti un compenso semestrale pari a 0,40 punti per ogni cento lire
di capitale mutuato per l'intera durata del mutuo, oltre al periodo
di preammortamento;
Visto il decreto del Ministro del tesoro in data 23 settembre 1989,
con il quale e' stato approvato lo schema di atto modificativo delle
convenzioni stipulate tra la Cassa depositi e prestiti e gli Istituti
di credito, ai sensi della legge n. 891 del 1986;
Visto l'art. 7-bis della legge n. 891 del 1986 che ha disposto, con
decorrenza 1° gennaio 1999, il trasferimento alla Cassa depositi e
prestiti delle attivita' e passivita' del fondo speciale con gestione
autonoma;
Visto il decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 e, in
particolare, l'art. 5, ai sensi del quale la Cassa depositi e
prestiti si e' trasformata in societa' per azioni con la
denominazione di "Cassa depositi e prestiti societa' per azioni" (CDP
S.p.A.);
Visto l'art. 3 del decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze in data 3 dicembre 2003, il quale prevede, al comma 4,
lettera g) che il Ministero dell'economia e delle finanze subentra
alla Cassa depositi e prestiti nei rapporti in essere alla data della
sua trasformazione, tra i quali quelli derivanti dalla legge
18 dicembre 1986, n. 891 e dalle convenzioni stipulate in attuazione
alla medesima legge e, al comma 5, che i rapporti trasferiti restano
regolati dalle disposizioni legislative e regolamentari e dai
provvedimenti e dalle convenzioni applicabili al momento del
trasferimento;
Visto, altresi', l'art. 4, comma 2, lettera c) del predetto decreto
ministeriale 5 dicembre 2003, il quale prevede, tra l'altro, che per
l'esercizio della funzione inerente alla gestione dei rapporti
trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze la CDP S.p.A
provvede a rappresentare a tutti gli effetti il Ministero medesimo;
Decreta:
Art. 1.
A decorrere dalla rata scadente il 30 giugno 2008 il tasso di
interesse da applicare per il calcolo della rata massima di cui
all'art. 2, commi 1 e 3, all'art. 5, comma 1 e all'art. 7, comma 3,
della legge 18 dicembre 1986, n. 891 e' determinato nella misura del
4,5 per cento.
Art. 2.
A decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto, in
caso di estinzione anticipata del mutuo il residuo debito viene
rimborsato al tasso di cui all'art. 1.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 10 novembre 2008
Il Ministro: Tremonti