CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO 
relativo al personale del comparto università per il quadriennio normativo 
2006-2009 e il biennio economico 2006-2007
 
 Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 268 del 15 novembre 2008 - S.O.
 
A seguito del parere favorevole espresso dal Comitato di Settore il 6 ottobre 2008 sul 
testo dell'ipotesi di accordo relativo al CCNL del personale del Comparto Università 
per il quadriennio normativo 2006 - 2009 e il primo biennio economico 2006 - 2007 
e della certificazione positiva resa dalla Corte dei Conti il 16 ottobre 2008 
sull'attendibilità dei costi quantificati per l'accordo medesimo e sulla loro 
compatibilità con gli strumenti di programmazione e bilancio, il giorno 16 ottobre 
2008, alle ore 16.30, presso la sede dell'ARAN, ha avuto luogo l'incontro tra: 
 
 
l'ARAN nella persona del presidente  
Avv. Massimo Massella Ducci Teri firmato 
 
ed i rappresentanti delle seguenti Confederazioni e Organizzazioni sindacali: 
 
per le Confederazioni sindacali: 
 
CGIL firmato 
 
CISL firmato 
 
UIL firmato 
 
CONFSAL firmato 
 
CISAL firmato  
 
RDB CUB firmato 
 
 
Per le Organizzazioni sindacali di categoria: 
 
FLC/CGIL firmato 
 
CISL UNIVERSITA' firmato 
 
UIL PA firmato 
 
FED. NAZ. CONFSAL SNALS UNIV/CISAPUNI firmato 
 
CSA DI CISAL UNIVERSITA' (cisal università, cisas università, firmato 
confail-failel-unsiau, confill università-cusal,tecstat usppi)  
 
RDB/PI firmato 
 
 
Al termine della riunione le parti hanno sottoscritto l'allegato CCNL relativo al 
personale del comparto Università per il quadriennio normativo 2006-2009 e il 
biennio economico 2006-2007. 
  
  
PREMESSA 
 
TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI 
 
ART. 1 - Obiettivo, campo di applicazione e durata del presente CCNL 
ART. 2 - Decorrenza, tempi e procedure di applicazione del contratto  
 
TITOLO II - RELAZIONI SINDACALI 
 
ART. 3 - Obiettivi e strumenti 
ART. 4 - Contrattazione collettiva integrativa 
ART. 5 - Tempi e procedure per la stipula o il rinnovo del C.C.I. 
ART. 6 - Informazione 
ART. 7 - Concertazione 
ART. 8 - Consultazione 
ART. 9 - Composizione delle delegazioni 
ART. 10 - Soggetti sindacali nei luoghi di lavoro 
ART. 11 - Clausole di raffreddamento 
ART. 12 - Interpretazione autentica dei contratti 
ART. 13 - Contributi sindacali 
ART. 14 - Pari opportunità 
ART. 15 - Diritti sindacali 
ART. 16 - Diritto di assemblea 
ART. 17 - Trattenute per scioperi brevi 
ART. 18 - Sistema di valutazione dei dipendenti in distacco o aspettativa per 
motivi sindacali  
 
TITOLO III - RAPPORTO DI LAVORO  
 
ART. 19 - Contratto individuale di lavoro 
ART. 20- Periodo di prova 
ART. 21- Rapporto di lavoro a tempo parziale 
ART. 22 -Assunzioni a tempo determinato 
ART .23 - Telelavoro 
ART. 24 - Mansioni del lavoratore 
ART. 25 - Orario di lavoro 
ART. 26 - Lavoro notturno 
ART. 27 - Conto ore individuale 
ART. 28 - Ferie, festività del santo patrono e recupero festività soppresse  
ART. 29 - Riposo settimanale  
ART. 30 - Permessi retribuiti  
ART. 31 - Congedi parentali 
ART. 32 - Congedi per motivi di famiglia, di studio e di formazione  
ART. 33 - Congedi per motivi di servizio all'estero del coniuge. 
ART. 34 - Permessi brevi  
ART. 35- Assenze per malattia  
ART. 36 - Altre assenze 
ART. 37 - Aspettativa per dottorato di ricerca o borsa di studio 
ART. 38 - Norme comuni sulle aspettative 
ART. 39 - Infortuni sul lavoro e malattie dovute a causa di servizio 
ART. 40 - Tutela dei dipendenti in particolari condizioni psico-fisiche 
 
TITOLO IV - ESTINZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO 
 
ART. 41 - Cause di cessazione del rapporto di lavoro 
ART. 42 - Obblighi delle parti  
ART. 43 - Recesso con preavviso 
 
TITOLO V - NORME DISCIPLINARI 
 
ART. 44 - Obblighi del dipendente 
ART. 45 - Sanzioni e procedure disciplinari  
ART. 46 - Codice disciplinare 
ART. 47 - Rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale 
ART. 48 - Sospensione cautelare in caso di procedimento penale  
ART. 49 - Sospensione cautelare in corso di procedimento disciplinare  
ART. 50 - Codice di condotta relativo alle molestie sessuali nei luoghi di lavoro 

TITOLO VI - ISTITUTI DI PARTICOLARE INTERESSE 
ART. 51 - Comitato paritetico sul fenomeno del mobbing 
ART. 52 - Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza 
ART. 53 - Osservatorio nazionale paritetico della sicurezza  
ART. 54 - Formazione professionale 
ART. 55 - Ente bilaterale per la formazione 
ART. 56 - Reperibilita' 
ART. 57 - Trasferimenti  
ART. 58 - Semplificazione amministrativa e tutela della privacy 
ART. 59 - Patrocinio legale del dipendente per fatti commessi nell'espletamento dei 
compiti di ufficio 
ART. 60 - Mense e servizi sociali 
ART. 61 - Copertura assicurativa 
ART. 62 - Valutazione dell'anzianità di servizio 
ART. 63 - Arbitrato e conciliazione 
 
TITOLO VII - DISPOSIZIONI PARTICOLARI 
 
ART.64 - Personale che opera presso le AOU 
ART.65 - Progressioni orizzontali e verticali 
ART.66 - Aziende ospedaliere integrate con l'Università 
ART.67 - Docenti incaricati esterni 
ART.68 - Collaboratori esperti linguistici 
ART.69 - Assistenti ex ISEF 
ART.70 - Sequenza contrattuale 
 
 
TITOLO VIII - PERSONALE INQUADRATO NELLA CATEGORIA EP 
 
ART.71 - Categoria EP 
ART.72 - Orario di lavoro 
ART.73 - Formazione e aggiornamento 
ART.74 - Attività di ricerca e di studio 
ART.75 - Conferimento e revoca di incarichi al personale della categoria EP 
ART.76 - Retribuzione di posizione e di risultato 
 
 
TITOLO IX - SISTEMA DI CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE  
 
ART.77 - Obiettivi 
ART.78 - Il sistema di classificazione del personale 
ART.79 - Progressione economica all'interno della categoria 
ART.80 - Progressione verticale nel sistema di classificazione 
ART.81 - Sistema di valutazione 
ART.82 - Criteri di selezione ai fini della progressione economica interna alla 
categoria 
 
 
 
TITOLO X - TRATTAMENTO ECONOMICO 
 
ART.83 - Struttura della retribuzione 
ART.84 - Incrementi tabellari ed effetti dei nuovi stipendi 
ART.85 - Indennità di Ateneo 
ART.86 - Lavoro straordinario 
ART.87 - Fondo per le progressioni economiche e per la produttività collettiva 
individuale 
ART.88 - Utilizzo del Fondo per le progressioni economiche e per la produttività  
ART.89 - Collegamento tra produttività e incentivi 
ART.90 - Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato del personale EP 
ART.91 - Indennità di responsabilità 
ART.92 - Indennità di rischio da radiazioni 
 
 
TITOLO XI - DISPOSIZIONI FINALI 
 
ART.93 - Normativa vigente e disapplicazioni 
ART.94 - Previdenza complementare 
  
- TABELLA A 
- TABELLA B 
- SCHEMA DI CODICE DI CONDOTTA DA ADOTTARE 
NELLA LOTTA CONTRO LE MOLESTIE SESSUALI 
- CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI DELLE PUBBLICHE 
AMMINISTRAZIONI
 

PREMESSA 
 
Il presente CCNL contiene l'accordo per il quadriennio normativo 2006-2009 e le 
disposizioni di carattere economico per il biennio 2006-2007. Esso riordina e 
presenta in modo sistematico ed unitario anche tutte le disposizioni di fonte 
negoziale riferibili a contratti, accordi o interpretazioni autentiche fin qui intervenuti 
tra l'ARaN e le Organizzazioni sindacali di comparto. Tuttavia, dette norme non 
sempre sono citate esplicitamente nel presente contratto o perché assorbite o perché 
superate da disposizioni successive. 
 
Sono qui riunificati i seguenti testi contrattuali: 
*	CCNL quadriennio 1994-1997 e I biennio economico 1994-1995, 
firmato il 21.5.1996; 
*	CCNL II biennio economico 1996-1997, firmato il 5.9.1996; 
*	CCNL quadriennio 1998-2001 e I biennio economico 1998-1999, 
firmato il 9.8.2000; 
*	CCNL II biennio economico 2000-2001, firmato il 13.5.2003 
*	CCNL quadriennio 2002-2005 e I biennio economico 2002-2003, 
firmato il 27.1.2005; 
*	CCNL II biennio economico 2004-2005, firmato il 28.03.2006; 
*	Interpretazione autentica degli artt. 59, c. 1, e 56 del CCNL 1998-
2001, firmata il 13.01.2005; 
*	Interpretazione autentica dell'art.63, del CCNL 9.8.2000, firmata 
il 15.11.2006 
*	Interpretazione autentica dell'art. 74, del CCNL 9.8.2000, firmata 
il 22.05.2003; 
*	Interpretazione autentica dell'art. 74, comma 4, del CCNL 
9.8.2000, firmata il 22.05.2003; 
*	Accordo successivo relativo all'art. 19 del CCNL 1994-97, firmato 
il 23.04.97; 
*	Accordo successivo relativo all'art. 51 del CCNL 1998-2001, 
firmato il 9.10.2001.
I predetti contratti e accordi sono entrati in vigore il giorno della firma, salvo 
particolari decorrenze indicate da singoli articoli e cessano di avere ogni efficacia dal 
giorno della firma definitiva del presente CCNL 2006/2009, fatte salve la validità e 
l'efficacia dei connessi contratti integrativi. 
Le disposizioni contrattuali che seguono, pertanto, riportano tutte le norme di fonte 
negoziale vigenti, sia che si tratti di nuove che di precedenti, queste ultime 
modificate o meno.
Sotto la titolazione di ciascun articolo sono riportate, tra parentesi, le precedenti 
fonti negoziali da cui discende la disposizione contrattuale. 
Nel presente testo contrattuale sono stati aggiornati tutti i riferimenti al d.lgs. 
n.29/1993, contenuti in precedenti accordi contrattuali, ai corrispondenti articoli del 
d.lgs. n.165/2001. 
La presente premessa fa parte integrante del CCNL qui sottoscritto dalle parti. 

  
TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 - OBIETTIVO, CAMPO DI APPLICAZIONE E DURATA DEL PRESENTE CCNL 
(Art.1 del CCNL 9.8.2000)
 
1. Il presente CCNL intende porsi in linea di coerenza e di sostegno rispetto ai 
processi di innovazione, riforma e valorizzazione delle risorse umane e delle 
professionalità, in corso nelle amministrazioni del comparto. 
 
2. Il presente CCNL si applica a tutto il personale con rapporto a tempo sia 
indeterminato sia determinato, esclusi i dirigenti, appartenente al comparto delle 
Università e delle altre istituzioni, compreso il personale delle Aziende ospedaliere 
universitarie, di seguito tutte definite "Amministrazioni" nel testo del presente CCNL, 
di cui all'articolo 12 del CCNQ per la definizione dei comparti di contrattazione, 
sottoscritto l'11 giugno 2007. 
 
3. Il presente contratto concerne il periodo 1 gennaio 2006 - 31 dicembre 2009 per 
la parte normativa, ed è valido dal 1° gennaio 2006 fino al 31 dicembre 2007 per la 
parte economica.
 
 
ART. 2 -DECORRENZA, TEMPI E PROCEDURE DI APPLICAZIONE DEL CONTRATTO 
(Art. 2 del CCNL 9.8.2000)
 
1. Gli effetti decorrono dal giorno della sottoscrizione, salvo diversa prescrizione del 
presente contratto. La stipulazione si intende avvenuta al momento della 
sottoscrizione del contratto da parte dei soggetti negoziali a seguito del 
perfezionamento delle procedure di cui agli artt. 47 e 48 del decreto legislativo n. 
165/2001. Gli istituti a contenuto economico e normativo con carattere vincolato ed 
automatico sono applicati entro trenta giorni dalla predetta data di stipulazione, 
fermo restando quanto previsto dall'art.48, comma 3, del d.lgs. n.165/2001. 
 
2. Il presente contratto, alla scadenza, si rinnova tacitamente di anno in anno 
qualora non ne sia data disdetta da una delle parti con lettera raccomandata. In caso 
di disdetta, le disposizioni contrattuali rimangono in vigore fino a quando non siano 
sostituite dal successivo contratto collettivo. 
 
3. Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla data di scadenza 
della parte economica del presente contratto, ai dipendenti del comparto sarà 
corrisposta la relativa indennità, secondo le scadenze previste dall'accordo sul costo 
del lavoro del 23 luglio 1993. Per l'erogazione di detta indennità si applica la 
procedura contrattuale di cui agli artt. 47 e 48 del decreto legislativo n.165/2001. 
 
4. In sede di rinnovo biennale per la parte economica ulteriore punto di riferimento 
del negoziato sarà costituito dalla comparazione tra l'inflazione programmata e 
quella effettiva intervenuta nel biennio in questione, secondo quanto previsto 
dall'accordo tra Governo e parti sociali del 23 luglio 1993. 
 
5. In deroga al comma 2, il presente CCNL scade, per la parte economica, il 31 
dicembre 2007, senza necessità di disdetta. Le piattaforme per il rinnovo andranno 
presentate entro 30 giorni dalla stipula del presente CCNL.
 
 
TITOLO II - RELAZIONI SINDACALI  
 
 
ART. 3 - OBIETTIVI E STRUMENTI 
(Art.3 del CCNL 9.8.2000)
 
1. Il sistema delle relazioni sindacali, nel rispetto della distinzione dei ruoli e delle 
responsabilità delle amministrazioni e dei sindacati, è strutturato in modo coerente 
con l'obiettivo di contemperare l'interesse dei dipendenti al miglioramento delle 
condizioni di lavoro e allo sviluppo professionale con l'esigenza di migliorare e 
mantenere elevate la qualità, l'efficienza e l'efficacia dell'attività e dei servizi 
istituzionali. 
 
2. La condivisione dell'obiettivo predetto comporta la necessità di un sistema di 
relazioni sindacali stabile, improntato alla correttezza e trasparenza dei 
comportamenti delle parti, orientato alla prevenzione dei conflitti, in grado di 
favorire la collaborazione tra le parti, per il perseguimento delle finalità individuate 
dalle leggi, dai contratti collettivi e dai protocolli tra Governo e parti sociali. 
 
3. In coerenza con i commi 1 e 2, il sistema di relazioni sindacali, oltre che a livello 
nazionale, si articola nei seguenti modelli relazionali, a livello di singola 
Amministrazione: 
 
contrattazione collettiva integrativa, tra i soggetti e sulle materie, i tempi e le 
modalità indicate dal presente contratto; 
 
-informazione preventiva 
 
-informazione successiva 
 
-concertazione; 
 
-consultazione; 
 
-interpretazione autentica dei contratti collettivi.
 

ART. 4 - CONTRATTAZIONE COLLETTIVA INTEGRATIVA 
(Art.4 del CCNL 9.8.2000)
 
1. Le Amministrazioni attivano, ai sensi degli artt. 40 e 40 bis del d.lgs. n. 165/2001, 
autonomi livelli di contrattazione collettiva integrativa, nel rispetto dei vincoli 
indicati dalle richiamate disposizioni legislative, nonché dal successivo art. 48 del 
medesimo decreto legislativo. 
 
2. La contrattazione collettiva integrativa si svolge sulle seguenti materie:  
 
a) i criteri per la ripartizione delle risorse indicate nell'articolo 87 per le finalità e 
secondo la disciplina di cui all'articolo 88. 
 
b) i criteri generali relativi ai sistemi di incentivazione del personale, in relazione ad 
obiettivi e programmi di innovazione organizzativa, incremento della produttività e 
miglioramento della qualità del servizio, con riferimento alla ripartizione delle risorse 
destinate ad incentivazione tra i diversi obiettivi e programmi, nonchè alla scelta dei 
dipendenti da adibire ad eventuali programmi specifici. Preliminarmente alla fase di 
contrattazione, i soggetti sindacali di cui all'art. 9 ricevono un atto ricognitivo dei 
rapporti di lavoro dipendente, delle collaborazioni, delle forme contrattuali flessibili 
comunque denominate in corso nelle strutture in cui le Amministrazioni si articolano, 
anche se dotate di autonomia, e di eventuali esternalizzazioni. Delle varie forme di 
occupazione viene rilevato e comunicato il termine eventualmente previsto, l'area e 
la categoria cui sono riconducibili i compiti affidati, nonché le risorse 
complessivamente e analiticamente impegnate;  
 
c) i criteri generali per la selezione ai fini delle progressioni economiche all'interno di 
ciascuna categoria, secondo quanto previsto dall'articolo 82, comma 1; 
 
d) i criteri generali per la corresponsione dei compensi, con riguardo alle condizioni 
di lavoro disagiate ovvero comportanti esposizioni a rischio, nonché a prestazioni 
finanziate da apposite disposizioni di legge; 
 
e) le linee di indirizzo e la programmazione generale per i programmi annuali e 
pluriennali delle attività di formazione, riqualificazione e aggiornamento del 
personale, anche in relazione con quanto previsto dall'art. 54 del presente CCNL; 
 
f). Le linee di indirizzo e i criteri per la garanzia e il miglioramento dell'ambiente di 
lavoro, per gli interventi rivolti alla prevenzione e alla sicurezza sui luoghi di lavoro, 
secondo quanto previsto dalle disposizioni vigenti; 
 
g) le linee di indirizzo e i criteri per l'attuazione degli adempimenti rivolti a facilitare 
l'attività dei dipendenti disabili, nonché i criteri generali per l'applicazione della 
normativa in materia; 
 
h) le implicazioni in ordine alla qualità del lavoro ed alle professionalità dei 
dipendenti in conseguenza delle innovazioni degli assetti organizzativi, tecnologiche 
e della domanda di servizi; 
 
i) i criteri generali per le politiche dell'orario di lavoro; 
 
j) le modalità e verifiche per l'attuazione della riduzione dell'orario di lavoro, ad 
integrazione e nel quadro delle disposizioni contenute nel presente CCNL; 
 
k) i criteri generali per la ripartizione delle risorse di cui all'art. 86 tra le strutture 
individuate dai singoli ordinamenti; 
 
l) i criteri generali per la determinazione delle priorità nei casi di trasformazione del 
rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale e viceversa; 
 
m) i criteri generali per la istituzione e gestione delle attività socio - assistenziali per 
il personale, nel rispetto dell'art. 11 della legge n. 300/1970; 
 
n) le forme di copertura assicurativa del personale e dell'uso delle attrezzature 
utilizzate nel telelavoro; 
 
o) le iniziative per l'attuazione delle disposizioni vigenti in materia di pari 
opportunità, ivi comprese le proposte di azioni positive; 
 
p) i criteri generali in materia di indennità di responsabilità, secondo quanto previsto 
dall'art. 91, comma 2; 
 
q) utilizzo della quota riservata al fondo derivante da attività in conto terzi o da 
programmi comunitari; 
 
r) criteri generali per la mobilità d'ufficio in caso di trasferimento in Sedi diverse; 
 
3. Fermo restando il principio dell'autonomia negoziale e nel quadro di un sistema di 
relazioni sindacali improntato ai criteri di comportamento richiamati nel precedente 
articolo 3, comma 1, decorsi sessanta giorni dall'inizio effettivo delle trattative, 
eventualmente prorogabili in accordo tra le parti fino ad un massimo di ulteriori 
trenta giorni, le parti riassumono le rispettive prerogative e libertà di iniziativa e 
decisione, relativamente alla materia di cui al comma 2, lettera i) - fatto salvo 
quanto previsto dall'art. 25, comma 4 - nonché relativamente alle materie non 
direttamente implicanti l'erogazione di risorse destinate al trattamento economico, 
nel rispetto, comunque, delle specifiche discipline fissate dal presente CCNL. 
 
4. I contratti collettivi integrativi non possono essere in contrasto con vincoli 
risultanti dai contratti collettivi nazionali e non possono comportare oneri non 
previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna 
amministrazione. Le clausole difformi sono nulle e non possono essere applicate. 
 
5. In ogni azienda ospedaliera, comunque denominata, di tipo a) di cui all'art. 2, 
comma 2, del d.lgs. n. 517/1999 esistente presso le Università, si svolge la 
contrattazione integrativa sulle stesse materie previste dal presente articolo. Le 
delegazioni trattanti sono quelle previste dal successivo art. 9. Nelle aziende 
ospedaliere, comunque denominate, di tipo b) di cui all'art. 2, comma 2 del 
medesimo d.lgs. n. 517/1999, la delegazione sindacale, per il personale del comparto 
Università, è quella di cui al successivo art.9. Potranno essere previste, attraverso 
accordi di reciprocità tra i medesimi soggetti di cui al successivo art. 9 e quelli 
previsti nel comparto sanità, norme di raccordo per quanto attiene la composizione 
di parte pubblica e sindacale. 
 

ART. 5 - TEMPI E PROCEDURE PER LA STIPULA O IL RINNOVO DEL C.C.I. 
(Art. 3 del CCNL 27.01.2005)
 
1. I contratti collettivi integrativi hanno durata quadriennale o comunque fino 
all'entrata in vigore del CCNL quadriennale successivo al presente. Essi si riferiscono 
a tutti gli istituti contrattuali rimessi a tale livello da trattarsi in un'unica sessione 
negoziale. Sono fatte salve le materie previste dal presente CCNL che, per la loro 
natura, richiedano tempi diversi o verifiche periodiche, quali le materie di cui all'art. 
4, comma 2, lettere a), b) e d). 
 
2. L'Amministrazione provvede a costituire la delegazione di parte pubblica abilitata 
alle trattative di cui al comma 1 entro trenta giorni da quello successivo alla data di 
stipulazione del presente CCNL ed a convocare la delegazione sindacale di cui all'art. 
9 per l'avvio del negoziato, entro trenta giorni dalla presentazione delle piattaforme. 
 
3. La contrattazione integrativa si svolge alle condizioni previste dagli artt. 40 e 40 
bis del d.lgs.165/2001. La verifica sulla compatibilità dei costi della medesima si 
attua ai sensi dell'art. 48, comma 6, del d.lgs.165/2001. A tal fine l'ipotesi di 
contratto collettivo integrativo definito dalla delegazione trattante è inviata al 
collegio dei revisori dei conti ovvero, laddove tale organo non sia previsto, ai nuclei 
di valutazione o ai servizi di controllo interno entro 5 gg., corredata da apposita 
relazione illustrativa tecnico-finanziaria. Trascorsi 15 gg. senza rilievi, l'organo di 
governo dell'Amministrazione autorizza il presidente della delegazione trattante di 
parte pubblica alla sottoscrizione del contratto. In caso di rilievi, la trattativa deve 
essere ripresa entro 15 giorni. 
 
4. I contratti collettivi integrativi conterranno apposite clausole circa tempi, modalità 
e procedure di verifica della loro attuazione. I contratti collettivi integrativi in vigore 
conservano la loro efficacia giuridica ed economica fino alla stipulazione dei 
successivi contratti collettivi integrativi.  
 
5. Le Amministrazioni sono tenute a trasmettere all'A.RA.N., entro cinque giorni dalla 
sottoscrizione, il testo contrattuale con la specificazione delle modalità di copertura 
dei relativi oneri con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio
 

ART. 6 - INFORMAZIONE 
(Art.6 del CCNL 09.08.2000)
 
1. L'informazione si propone di basare sulla trasparenza decisionale e sulla 
prevenzione dei conflitti, pur nella distinzione dei ruoli, i comportamenti delle parti. 
 
2. Ciascuna Amministrazione fornisce informazioni ai soggetti sindacali di cui all'art. 
9 in materia di ambiente di lavoro e sulle misure generali inerenti la gestione del 
rapporto di lavoro. 
 
3. Le Amministrazioni sono tenute a fornire un'informazione preventiva, facendo 
pervenire tempestivamente la documentazione necessaria sulle seguenti materie: 
a) regolamenti d'Ateneo concernenti il personale del comparto, e loro 
eventuali modifiche; 
 
b) articolazione dell'orario di lavoro e di servizio, anche nelle singole strutture; 
 
c) verifica periodica della produttività delle strutture; 
 
d) stato dell'occupazione, criteri per la determinazione delle dotazioni 
organiche e provvedimenti di variazione dell'organico; 
 
e) criteri generali di riorganizzazione degli uffici, di programmazione della 
mobilità, di innovazione e di sperimentazione gestionale; 
 
f) criteri generali inerenti l'organizzazione del lavoro, e le sue modifiche; 
 
g) criteri generali per l'attribuzione degli incarichi per particolari 
responsabilità o funzioni alle categorie D e EP, di cui agli articoli 75 e 91 
comma 3, e loro valutazione periodica; 
 
h) criteri generali del sistema di valutazione di cui all'articolo 81; 
 
i) modalità di realizzazione dei progetti di telelavoro e ambito delle 
professionalità da impiegare negli stessi progetti; 
 
j) voci di bilancio preventivo d'Ateneo relative al personale, comprese 
variazioni di bilancio; 
 
k) comunicazioni effettuate ai sensi dell'art. 57, comma 1; 
 
l) criteri generali per lo svolgimento delle procedure selettive ai fini della 
progressione verticale di cui all'art. 80, comma 3; 
 
m) modalità e criteri di composizione del comitato di cui all'art. 81, comma 3; 
 
n) criteri per la scelta dei dipendenti cui attribuire le posizioni e funzioni di cui 
all'art. 91, comma 1; 
 
o) modalità di attuazione delle misure di cui all'art. 14, comma 3; 
 
p) informazione su qualsiasi tipo di emolumento erogato al personale, nel 
rispetto di quanto previsto dall'art. 45, comma 1, del d.lgs. n.165/2001.
 
4. Nelle seguenti materie l'informazione è successiva, con frequenza almeno 
annuale, ed ha per oggetto i criteri e le linee generali circa gli atti di gestione 
adottati e i relativi risultati: 
a) attuazione dei programmi di formazione del personale; 
 
b) misure in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro, in relazione a 
quanto previsto in particolare dal d. lgs. n. 81/2008. 
 
c) andamento generale della mobilità del personale; 
 
d) distribuzione delle ore di lavoro straordinario e relative prestazioni; 
 
e) distribuzione complessiva delle risorse per la produttività e il miglioramento 
dei servizi, ai sensi degli articoli 87 e 88; 
 
f) funzionamento dei servizi sociali. 
 
g) materie oggetto di informazione preventiva; 
 
h) stato di attuazione dei contratti integrativi; 
 
i) nominativi del personale utilizzato in attività e progetti retribuito con 
finanziamenti provenienti dalle medesime attività e progetti o con risorse della 
contrattazione integrativa. 
5. Nel caso in cui il sistema informativo utilizzato dall'Amministrazione consenta la 
raccolta e l'utilizzo di dati sulla quantità e qualità delle prestazioni lavorative dei 
singoli dipendenti, le Amministrazioni provvedono ad una adeguata tutela della 
riservatezza della sfera personale del lavoratore secondo la normativa vigente. 
 
6. Non è oggetto di riservatezza l'informazione ai soggetti sindacali di cui all'art. 9 
sui principi e criteri di erogazione dei trattamenti accessori.
 
 

ART. 7 - CONCERTAZIONE 
(Art. 7 del CCNL 09.08.2000)
 
1. Ciascuno dei soggetti sindacali di cui all'art. 9, ricevuta l'informazione, può 
attivare, mediante richiesta scritta, la concertazione. In particolare, la concertazione 
si effettua sui criteri generali per la disciplina nelle seguenti materie: 
a) articolazione dell'orario di servizio; 
 
b) conferimento degli incarichi di cui all'art. 6, comma 3, lettera g), e loro 
valutazione periodica; 
 
c) svolgimento delle procedure selettive ai fini della progressione verticale di 
cui all'art. 6, comma 3, lettera l); 
 
d) criteri generali del sistema di valutazione di cui all'art. 81; 
 
e) modalità di attuazione delle misure di cui all'art. 14, comma 3.
 
2. La concertazione si svolge in appositi incontri, che iniziano entro il quarto giorno 
dalla data di ricezione della richiesta; durante la concertazione le parti si adeguano, 
nei loro comportamenti, ai principi di responsabilità, correttezza e trasparenza. 
 
3. La concertazione si conclude nel termine massimo di trenta giorni dalla data della 
relativa richiesta. Dell'esito della stessa è redatto specifico verbale dal quale risultino 
le posizioni delle parti. Gli impegni concertati hanno per le parti carattere vincolante. 
 
4. Per l'approfondimento di specifiche problematiche, in particolare concernenti 
l'organizzazione del lavoro, l'ambiente, l'igiene e sicurezza del lavoro, i servizi 
sociali, l'applicazione della legge n.104/92 e n.4/2004 possono essere costituite, a 
richiesta dei soggetti sindacali di cui all'art. 9, in relazione alle dimensioni delle 
Amministrazioni e senza oneri aggiuntivi per le stesse, commissioni bilaterali ovvero 
osservatori con il compito di raccogliere dati relativi alle predette materie - che le 
amministrazioni sono tenute a fornire - e di formulare proposte in ordine ai medesimi 
temi. In particolare, una commissione paritetica fra Amministrazione e OO.SS. 
firmatarie del presente CCNL si occuperà che venga garantita la realizzazione di 
ambienti esterni ed interni degli Atenei, delle opere e accorgimenti da mettere in 
atto, anche di tipo organizzativo e gestionale, per adeguare i luoghi di lavoro alle 
esigenze specifiche del lavoratore con disabilità e consentirgli di svolgere le relative 
attività in condizioni di comfort e sicurezza. 
 
5. Sarano inoltre effettuati incontri semestrali tra la la CRUI e le OO.SS. firmatarie 
del presente CCNL al fine di individuare orientamenti omogenei nell'applicazione del 
CCNL. 
 
6. La composizione degli organismi previsti nel precedente comma 4, che non hanno 
funzioni negoziali, è di norma paritetica e deve comprendere una rappresentanza 
femminile adeguata.
 
 
 

ART. 8 - CONSULTAZIONE 
(Art. 8 CCNL 09.08.2000 e Art. 4 CCNL 27.01.2005)
 
 
1. La consultazione si svolge sulle materie per le quali è prevista da disposizioni 
legislative, in particolare dall'articolo 6 del D. Lgs. n. 165/2001 o da norme 
contrattuali. In tali casi, l'Amministrazione acquisisce il parere preventivo dei 
soggetti sindacali di cui all'art. 9, senza particolari formalità e con modalità tali da 
facilitarne l'espressione. Le amministrazioni stesse registreranno formalmente date 
delle consultazioni e soggetti sindacali consultati.  
 
2. La consultazione si svolge in particolare sulle materie attinenti la prevenzione e la 
sicurezza sul posto di lavoro, con il rappresentante per tali materie, anche al fine di 
assicurare l'attuazione di quanto previsto dal d.lgs. n.81/2008. 
 
3. La consultazione si svolge altresì sulle seguenti materie: 
 
a) utilizzo delle forme di lavoro flessibile previste dall'art.36 del d.lgs. n.165/2001; 
 
b) programmazione triennale del fabbisogno di personale tecnico- amministrativo, 
fabbisogni quantitativi e/o qualitativi derivanti dalla costituzione di nuove strutture; 
 
c) criteri generali per il conferimento di mansioni superiori di cui all'art. 24.
 
 
ART. 9 - COMPOSIZIONE DELLE DELEGAZIONI
(Art. 9 CCNL 09.08.2000 e Art. 2 CCNL 27.01.2005)
 
1. La delegazione trattante di parte pubblica, in sede integrativa, è costituita dal 
titolare del potere di rappresentanza o da un suo delegato. Per le istituzioni 
universitarie la delegazione trattante è costituita dal Rettore o un suo delegato e dal 
Direttore amministrativo o un suo delegato, ed è eventualmente integrata da 
ulteriori soggetti ove previsto dagli ordinamenti. 
 
2. Per le organizzazioni sindacali, la delegazione è composta:  
 
- dalle R.S.U.; 
- dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali territoriali di comparto firmatarie 
del presente CCNL; 
 
3. Le Amministrazioni possono avvalersi, nella contrattazione collettiva integrativa, 
dell'assistenza dell'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche 
amministrazioni (A.RA.N.). 
 
4. Nelle Aziende di cui all'art. 12 del CCNQ 11.06.2007 la delegazione di parte 
pubblica è costituita dal titolare del potere di rappresentanza dell'Azienda o da un 
suo delegato e dal Rettore o da un suo delegato.
 
   

ART. 10 - SOGGETTI SINDACALI NEI LUOGHI DI LAVORO 
(Art. 10 del CCNL 09.08.2000)
 
 
1. I soggetti sindacali nei luoghi di lavoro sono:
a) le rappresentanze sindacali unitarie (R.S.U.) elette ai sensi dell'accordo 
collettivo quadro per la costituzione delle rappresentanze sindacali unitarie 
per il personale dei comparti delle pubbliche amministrazioni e per la 
definizione del relativo regolamento elettorale, stipulato il 7 agosto 1998.  
 
b) gli organismi di tipo associativo delle associazioni sindacali rappresentative 
previste dall'art. 10, comma 2, dell'accordo collettivo indicato nella lettera a).
2. Per l'individuazione dei soggetti titolari dei diritti e delle prerogative sindacali, 
nonché le modalità di utilizzo dei distacchi, aspettative e permessi sindacali loro 
spettanti, si fa integrale riferimento a quanto previsto dal relativo CCNQ 31.10.2007-
 
   

ART. 11 - CLAUSOLE DI RAFFREDDAMENTO 
(Art. 11 del CCNL 09.08.2000)
 
1. Il sistema delle relazioni sindacali è improntato ai principi di correttezza, buona 
fede e trasparenza dei comportamenti ed è orientato alla prevenzione dei conflitti. 
Nel primo mese del negoziato relativo alla contrattazione integrativa, ovvero nei 
primi sessanta giorni nelle ipotesi di cui all'art. 4, comma 3, le parti, qualora non 
vengano interrotte le trattative, non assumono iniziative unilaterali nè procedono ad 
azioni dirette. Durante il periodo in cui si svolge la concertazione le parti non 
assumono iniziative unilaterali sulle materie oggetto della stessa.
 
   

ART. 12 - INTERPRETAZIONE AUTENTICA DEI CONTRATTI 
(Art. 12 del CCNL 09.08.2000)
 
 
1. Qualora insorgano controversie aventi carattere di generalità sull'interpretazione 
dei contratti collettivi, nazionali o integrativi, le parti che li hanno sottoscritti si 
incontrano per definire consensualmente il significato della clausola controversa. 
L'eventuale accordo, stipulato rispettivamente con le procedure di cui all'articolo 49 
del d.lgs. n. 165/2001 o con quelle previste dagli articoli 4 e 5 del presente CCNL, 
sostituisce la clausola in questione sin dall'inizio della vigenza del contratto. 
 
2. La medesima procedura può essere attivata anche a richiesta di una delle parti.
 
   

ART. 13 - CONTRIBUTI SINDACALI 
(Art. 13 del CCNL 09.08.2000 e art. 9 del CCNL 28.03.2006)
 
1. I dipendenti hanno facoltà di rilasciare delega, a favore dell'organizzazione 
sindacale da loro prescelta, per la riscossione di quota mensile dello stipendio per il 
pagamento dei contributi sindacali nella misura stabilita dai competenti organi 
statutari. La delega è rilasciata per iscritto ed è trasmessa all'Amministrazione a cura 
del dipendente o dell'organizzazione sindacale interessata. 
 
2. La delega ha effetto dal primo giorno del mese successivo a quello del rilascio. 
 
3. Il dipendente può revocare in qualsiasi momento la delega rilasciata ai sensi del 
comma 1 inoltrando la relativa comunicazione all'Amministrazione di appartenenza e 
all'organizzazione sindacale interessata. L'effetto della revoca decorre dal primo del 
mese successivo alla presentazione della stessa. 
 
4. Le trattenute devono essere operate dalle singole amministrazioni sulle 
retribuzioni dei dipendenti in base alle deleghe ricevute e sono versate entro il mese 
successivo alle organizzazioni sindacali interessate secondo modalità concordate con 
l'Amministrazione con trasmissione, distintamente per ciascuna organizzazione 
sindacale, dei relativi prospetti. 
 
5. Le Amministrazioni sono tenute, nei confronti dei terzi, alla segretezza sui 
nominativi del personale delegante e sui versamenti effettuati alle organizzazioni 
sindacali. 
 
6. Le Amministrazioni sono tenute a trasmettere mensilmente, per via telematica, 
all'indirizzo di posta elettronica indicato da ciascuna O.S. gli elenchi nominativi dei 
propri iscritti, comprensivi dei dati d'interesse per le OO.SS. medesime. 
 
7. L'Amministrazione garantisce alle OO.SS., alle RSU e ai RLS l'accesso alla rete 
telematica per lo svolgimento dell'attività sindacale e di competenza.
 
   

ART. 14 - PARI OPPORTUNITA' 
(Art. 14 del CCNL 09.08.2000)
 
 
1. Sono confermati i comitati per le pari opportunità già insediati presso le 
Amministrazioni, ai sensi delle disposizioni vigenti. 
 
2. Nei casi in cui detti comitati non siano ancora stati insediati, essi dovranno essere 
costituiti entro 90 giorni dalla stipulazione del presente CCNL. Le rappresentanze del 
personale nel seno degli stessi sono elette secondo modalità previste dai singoli 
ordinamenti. I comitati possono iniziare la propria attività nella composizione 
formata con le rappresentanze elettive, in attesa della designazione delle 
componenti la cui nomina spetta all'Amministrazione. 
 
3. Le misure per favorire pari opportunità nel lavoro e nello sviluppo professionale, 
ivi comprese le proposte di azioni positive, sono oggetto di contrattazione 
integrativa. 
 
4. Le modalità di attuazione delle misure di cui al comma 3 sono oggetto di 
informazione preventiva e, a richiesta, di concertazione con i soggetti sindacali di cui 
all'art. 9.  
 
5. Le Amministrazioni garantiscono gli strumenti idonei al funzionamento dei 
comitati, mettendo, tra l'altro, immediatamente a loro disposizione adeguati locali 
per la loro attività.
 
   
 

ART. 15 - DIRITTI SINDACALI 
(Art. 15 del CCNL 09.08.2000)
 
1. Al dipendente che usufruisce del distacco sindacale di cui al CCNQ quadro 31 
ottobre 2007 compete il trattamento economico complessivo, con esclusione dei 
compensi per il lavoro straordinario e di quelli collegati all'effettivo svolgimento delle 
prestazioni. 
 
2. In materia di tutela del dirigente sindacale trova applicazione in particolare 
l'articolo 18 del contratto collettivo quadro del 7. 8. 1998. 
 
3. Ai dipendenti appartenenti alle categorie B, C, D , ai quali sia stata attribuita 
l'indennità di responsabilità di cui all'articolo 91, comma 2, compete, oltre al 
trattamento di cui al comma 2, l'indennità corrispondente alla posizione 
organizzativa o funzione specialistica o di responsabilità attribuite al momento del 
distacco sindacale o altra di pari valenza in caso di successiva rideterminazione del 
relativo valore.  
 
4. Al dipendente appartenente alla categoria D, cui sia stato conferito specifico, 
qualificato incarico di responsabilità di cui all'articolo 91, comma 3, compete, oltre al 
trattamento di cui al comma 2, l'indennità corrispondente all'incarico attribuito al 
momento del distacco sindacale o altra di pari valenza in caso di successiva 
rideterminazione del relativo valore.  
 
5. Al dipendente appartenente alla categoria EP, cui sia stato attribuito un incarico ai 
sensi dell'articolo 75, oltre al trattamento indicato nel comma 2, compete la 
retribuzione di posizione corrispondente all'incarico attribuito al momento del 
distacco sindacale o altra di pari valenza in caso di successiva rideterminazione del 
relativo valore. Al dipendente appartenente alla categoria EP non destinatario degli 
incarichi di cui all'articolo 75, compete l'importo minimo di posizione di cui 
all'articolo 76, comma 1.
 
  
ART. 16 - DIRITTO DI ASSEMBLEA 
(Art. 25 del CCNL 27.01.2005)
1. I dipendenti hanno diritto a partecipare, durante l'orario di lavoro, ad assemblee 
sindacali, in idonei locali concordati con l'Amministrazione, per n. 12 ore annue pro 
capite senza decurtazione della retribuzione. 
2. Le assemblee che riguardano la generalità dei dipendenti o gruppi di loro possono 
essere indette con specifico ordine del giorno su materie di interesse sindacale e del 
lavoro: 
 
- singolarmente o congiuntamente da una o più organizzazioni sindacali 
rappresentative nel comparto ai sensi dell'art. 1, comma 6 del CCNQ del 7 
agosto 1998 sulle prerogative sindacali; 
- dalla R.S.U. a maggioranza dei suoi componenti. 
 
3. Per quanto non previsto e modificato dal presente articolo resta ferma la disciplina 
del diritto di assemblea prevista dall'art. 2 del CCNQ 7 agosto 1998 sulle modalità di 
utilizzo dei distacchi, aspettative e permessi nonché delle altre prerogative sindacali.
 
   

ART. 17 - TRATTENUTE PER SCIOPERI BREVI 
(Art. 26 del CCNL 27.01.2005)
 
1. Per gli scioperi di durata inferiore alla giornata lavorativa, le relative trattenute 
sulle retribuzioni sono limitate alla effettiva durata della astensione dal lavoro.
 
   

 
ART. 18 - SISTEMA DI VALUTAZIONE DEI DIPENDENTI IN DISTACCO O ASPETTATIVA  
(Art. 17 CCNL 13.05.2003 e art. 11 CCNL 27.01.2005)
 
 
1. La valutazione di cui all'art.81nei confronti dei dipendenti che fruiscano di 
distacchi o aspettative previste da disposizioni vigenti è effettuata dal legale 
rappresentante dell'Amministrazione, tenuto conto anche degli elementi forniti 
dall'organo responsabile della struttura presso cui il dipendente presta l'attività. 
 
2. Il periodo di distacco o aspettativa sindacale è considerato servizio effettivo ed è 
utile anche ai fini delle progressioni verticali tra categorie e delle progressioni 
economiche all'interno della categoria. A tal fine le Amministrazioni sono tenute a 
garantire l'informazione sui corsi, sia al dipendente che alla organizzazione sindacale 
di appartenenza, e la frequenza ai corsi stessi.  
 
3. Il personale comandato o distaccato presso enti, amministrazioni, aziende ha 
diritto di partecipare alle selezioni sia per le progressioni orizzontali che per le 
progressioni verticali previste per il restante personale dell'Aministrazione di 
effettiva appartenenza. A tal fine l'ente di appartenenza concorda le modalità per 
acquisire dall'ente di utilizzazione le informazioni e le eventuali valutazioni richieste 
secondo la propria disciplina. 
 
   
 
 
TITOLO III - RAPPORTO DI LAVORO

ART. 19 - CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO 
(Art.16 del CCNL 09.08.2000)
 
 
1. Il rapporto di lavoro, a seguito di assunzione o per progressione verticale tra le 
categorie, a tempo indeterminato o determinato, è costituito e regolato dai contratti 
individuali secondo il presente CCNL, le disposizioni di legge e le normative 
comunitarie. 
 
2. Nel contratto di lavoro individuale, per il quale è richiesta la forma scritta, sono 
comunque indicati: 
a) tipologia del rapporto di lavoro; 
 
b) data di inizio del rapporto di lavoro; 
 
c) categoria, area e posizione economica; 
 
d) durata del periodo di prova; 
 
e) sede di prima destinazione in caso di amministrazioni con sedi distaccate; 
 
f) causale e termine finale nel contratto di lavoro a tempo determinato.
 
3. Il contratto individuale specifica che il rapporto di lavoro è disciplinato dai 
contratti collettivi nel tempo vigenti anche per le cause di risoluzione e per i termini 
di preavviso. È, in ogni modo, condizione risolutiva del contratto, senza obbligo di 
preavviso, l'annullamento della procedura di reclutamento che ne costituisce il 
presupposto. 
 
4. In caso di assunzione a tempo parziale, ai sensi dell'art. 21, il contratto individuale 
di cui al comma 1 indica l'articolazione dell'orario di lavoro assegnata, nell'ambito 
delle tipologie di cui allo stesso art. 21. 
 
5. L'Amministrazione, all'atto della stipulazione del contratto di lavoro individuale, 
invita il destinatario a presentare, entro 30 giorni, la documentazione prescritta dalle 
disposizioni vigenti ed indicata nel bando di concorso. Entro il medesimo termine 
l'interessato è tenuto a dichiarare, sotto la propria responsabilità, salvo quanto 
previsto dall'art. 21, comma 8, di non avere altri rapporti di impiego pubblico o 
privato e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità o cumulo di 
impieghi richiamate dalle disposizioni vigenti e, in particolare, dall'articolo 53 del 
d.lgs. n. 165/2001, ovvero a presentare la dichiarazione di opzione per la nuova 
amministrazione. 
 
6. Trascorso inutilmente il termine di cui al comma 5, e fatta salva la possibilità di 
una sua proroga a richiesta dell'interessato nel caso di comprovato impedimento, 
non si dà luogo alla stipulazione del contratto, ovvero si provvede, per i rapporti già 
instaurati, all'immediata risoluzione dei medesimi. Comporta, altresì, l'immediata 
risoluzione del rapporto di lavoro la mancata assunzione del servizio nel termine 
assegnato, salvo comprovati e giustificati motivi di impedimento. In tal caso le 
amministrazioni, valutati i motivi, prorogano il termine per l'assunzione, 
compatibilmente con le esigenze di servizio
 
   

ART. 20 - PERIODO DI PROVA 
(Art.17 del CCNL 09.08.2000 e art.5 del CCNL 27.01.2005)
 
 
1. Il dipendente assunto a tempo indeterminato è soggetto ad un periodo di prova 
della durata di tre mesi. A tale periodo di prova non è soggetto il dipendente che 
venga inquadrato nella categoria immediatamente superiore a seguito di procedura 
selettiva indetta ai sensi dell'art. 80 e nel caso di assunzione quale vincitore di 
concorso pubblico di personale già dipendente a tempo determinato da almeno due 
anni.  
 
2. Ai fini del compimento del periodo di prova si tiene conto del solo servizio 
effettivamente prestato. 
 
3. Il periodo di prova è sospeso in caso di assenza per malattia. In tal caso il 
dipendente ha diritto alla conservazione del posto per un periodo massimo di sei 
mesi, decorso il quale il rapporto è risolto. In caso di infortunio sul lavoro o malattia 
per causa di servizio si applica l'art. 39. 
 
4. Il periodo di prova resta altresì sospeso negli altri casi espressamente previsti da 
norme legislative o regolamentari vigenti. 
 
5. Le assenze riconosciute come causa di sospensione ai sensi dei commi 3 e 4 sono 
soggette allo stesso trattamento economico previsto per le corrispondenti assenze 
del personale non in prova. 
 
6. Decorsa la metà del periodo di prova di cui al comma 1, nel restante periodo 
ciascuna delle parti può recedere dal rapporto in qualsiasi momento senza obbligo di 
preavviso né di indennità sostitutiva del preavviso, fatti salvi i casi di sospensione 
previsti dai commi 3 e 4. Il recesso opera dal momento della comunicazione alla 
controparte. Il recesso dell'Amministrazione deve essere motivato. 
 
7. Il periodo di prova non può essere rinnovato o prorogato alla scadenza. 
 
8. Decorso il periodo di prova senza che il rapporto di lavoro sia stato risolto da una 
delle parti, il dipendente si intende confermato in servizio e gli viene riconosciuta 
l'anzianità dal giorno dell'assunzione a tutti gli effetti. 
 
9. In caso di recesso la retribuzione viene corrisposta fino all'ultimo giorno di 
effettivo servizio, compresi i ratei della tredicesima mensilità; spetta altresì al 
dipendente la retribuzione corrispondente alle giornate di ferie maturate e non 
godute. 
 
10. Il dipendente proveniente dalla stessa Amministrazione durante il periodo di 
prova, ove previsto, ha diritto alla conservazione del posto ed in caso di mancato 
superamento della prova, a domanda, è restituito alla categoria e area di 
provenienza; sono fatte salve la continuità del rapporto di lavoro e le retribuzioni 
percepite durante il periodo di prova. 
 
11. Fatto salvo il caso di cui al precedente comma, al dipendente in servizio a tempo 
indeterminato presso un'Amministrazione del comparto, vincitore di altro pubblico 
concorso, è concesso un periodo di aspettativa, senza retribuzione e decorrenza 
dell'anzianità, per la durata del periodo di prova e comunque per i periodi che 
precedono la definitiva immissione in ruolo. 
 
12. Durante il periodo di prova, l'Amministrazione può adottare iniziative per la 
formazione del personale neo assunto. Il dipendente può essere applicato, in 
successione di tempo, a più servizi, ferma restando la sua utilizzazione in mansioni 
proprie della categoria e area di appartenenza.
 
   

ART. 21 - RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PARZIALE 
(Art.18 del CCNL 09.08.2000)
 
1. Il rapporto di lavoro a tempo parziale può essere costituito relativamente a tutte 
le categorie comprese nel sistema di classificazione del personale, sia nei rapporti a 
tempo indeterminato che a tempo determinato, mediante:  
a) trasformazione di rapporti di lavoro da tempo pieno a tempo parziale su richiesta 
dei dipendenti interessati; 
b) assunzione nell'ambito della programmazione triennale del fabbisogno di 
personale, ai sensi delle vigenti disposizioni. 
 
2. Ciascuna Amministrazione può assumere personale a tempo parziale nei limiti 
massimi del 25% della dotazione organica complessiva rilevata al 31 dicembre di 
ogni anno. 
 
3. Per il reclutamento del personale a tempo parziale si applica la normativa vigente 
in materia per il personale a tempo pieno. In caso di successiva disponibilità di posti 
a tempo pieno, è prioritariamente considerata la richiesta di trasformazione del 
rapporto di lavoro in tempo pieno di coloro che sono già assunti a tempo parziale. 
 
4. Le Amministrazioni, ferma restando la valutazione in concreto dei singoli casi, 
sono tenute ad individuare, in base ai rispettivi ordinamenti e nel rispetto della 
legislazione vigente in materia, le attività che, in ragione della interferenza con i 
compiti istituzionali, non sono comunque consentite ai dipendenti di cui al comma 
precedente. Le Amministrazioni, fermo restando quanto previsto al precedente 
comma 3, possono accogliere la richiesta di trasformazione del rapporto di lavoro da 
tempo pieno a tempo parziale fino a concorrenza del limite di cui al comma 2. Resta 
ferma la possibilità, per il dipendente di chiedere il trasferimento ad altra attività, nel 
rispetto della categoria ed area di appartenenza.  
 
5. Il dipendente a tempo parziale copre una frazione di posto in organico 
corrispondente alla durata della prestazione lavorativa che non può essere inferiore 
al 30% di quella a tempo pieno. In ogni caso la somma delle frazioni di posto a 
tempo parziale non può superare il numero complessivo dei posti in organico a 
tempo pieno trasformati in posti a tempo parziale.  
 
6. Il tempo parziale può essere realizzato, anche per il potenziamento dell'attività 
delle amministrazioni nelle ore pomeridiane, sulla base delle seguenti tipologie:  
 
- con articolazione della prestazione di servizio ridotta in tutti i giorni lavorativi 
(tempo parziale orizzontale); 
 
- con articolazione della prestazione su alcuni giorni della settimana, del mese, o di 
determinati periodi dell'anno (tempo parziale verticale), in misura tale da rispettare 
la media della durata del lavoro settimanale prevista per il tempo parziale nell'arco 
temporale preso in considerazione (settimana, mese, anno); 
 
- con articolazione della prestazione risultante dalla combinazione delle due modalità 
precedenti (tempo parziale misto), come previsto dal d.lgs. 25.02.2000, n. 61. 
 
7. Per gli istituti normativi non specificamente trattati nel corso del presente articolo, 
si applicano, in quanto compatibili, tenendo conto della ridotta durata della 
prestazione e della peculiarità del suo svolgimento, le disposizioni di legge e 
contrattuali dettate per il rapporto a tempo pieno.  
 
8. Al personale con rapporto di lavoro a tempo parziale è consentito, previa 
comunicazione all'Amministrazione, l'esercizio di altre prestazioni di lavoro che non 
arrechino pregiudizio alle esigenze di servizio e non siano incompatibili con le 
attività istituzionali delle amministrazioni medesime, ai sensi dell'art. 53 del d.lgs. n. 
165/2001. 
 
9. Il trattamento economico del personale con rapporto di lavoro a tempo parziale è 
proporzionale alla prestazione lavorativa, ad eccezione delle indennità di 
responsabilità e della retribuzione di posizione. 
 
10. I dipendenti a tempo parziale orizzontale hanno diritto ad un numero di giorni di 
ferie pari a quello dei lavoratori a tempo pieno. I lavoratori a tempo parziale 
verticale hanno diritto ad un numero di giorni di ferie proporzionato al numero di 
giornate di lavoro annue. 
 
11. In costanza di rapporto di lavoro, la trasformazione dello stesso da tempo pieno 
a tempo parziale o viceversa deve risultare da atto scritto e, nel primo caso, deve 
contenere l'indicazione della durata della prestazione lavorativa nell'ambito delle 
tipologie di cui al comma 6. 
 
12. La trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale e 
viceversa può essere concessa dall'Amministrazione su apposita domanda del 
dipendente, il quale indica, nel caso di scelta del tempo parziale, anche la durata e la 
tipologia della prestazione lavorativa cui aspira. L'Amministrazione è tenuta a 
comunicare, con atto scritto motivato, le proprie determinazioni entro 30 giorni dalla 
data di ricezione della domanda, che, decorso inutilmente detto termine, si intende 
accolta.  
 
13. Nel caso di rapporto di lavoro a tempo parziale verticale sono consentite 
prestazioni di lavoro straordinario in eccedenza all'orario normale di lavoro. Trova 
applicazione in particolare l'art. 3, commi 5 e 8, del d.lgs. n. 61/2000.  
 
14. Le forme di lavoro supplementare previste dall'art. 3 del d.lgs. n. 61/2000, 
saranno disciplinate dal contratto integrativo in relazione alle specifiche esigenze 
delle singole amministrazioni e nei limiti delle risorse destinate agli istituti di cui al 
medesimo art. 3. Le ore di lavoro supplementare sono retribuite in misura pari a 
quella stabilita per le ore di lavoro straordinario. 
 
15. Il trattamento previdenziale e di fine rapporto è disciplinato dalle disposizioni 
contenute nell'art. 9 del d.lgs. n. 61/2000.
 
   
 

 
ART. 22 - ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO 
(Artt.19, 21, 22 e 23 CCNL 9.8.2000 e art. 6 CCNL 27.01.2005)
 
 
1. Le Amministrazioni possono assumere personale a tempo determinato, nel 
rispetto delle previsioni dell'art. 36 del d.lgs. n.165/2001 e di quelle del d.lgs. 
n.368/2001, in quanto compatibili. 
 
2. Al personale assunto ai sensi del precedente comma 1 si applica il trattamento 
economico e normativo previsto dal presente contratto per il personale assunto a 
tempo indeterminato, compatibilmente con la durata del contratto a termine, con le 
seguenti precisazioni: 
 
a) le ferie, ivi comprese le 4 giornate di cui all'art. 28, comma 6, maturano in 
proporzione alla durata del servizio prestato; 
 
b) in caso di assenza per malattia, si applicano le disposizioni degli artt. 35 e 39, in 
quanto compatibili. I periodi di trattamento intero o ridotto sono stabiliti in misura 
proporzionale secondo i criteri di cui al comma 8 dell'art. 35, salvo che si tratti di 
periodo di assenza inferiore ai due mesi. Il trattamento economico non può 
comunque essere erogato oltre la cessazione del rapporto di lavoro. Il periodo di 
conservazione del posto è pari alla durata del contratto e non può in ogni caso 
superare il termine massimo fissato dall'art. 35; 
 
c) possono essere concessi permessi non retribuiti per motivate esigenze fino a un 
massimo di 10 giorni complessivi in ragione d'anno, proporzionalmente al servizio 
prestato, e permessi retribuiti solo in caso di matrimonio ai sensi dell'art. 30, comma 
3, e in caso di lutto o di grave infermità ai sensi dell'art. 30, comma 1. 
 
3. Il rapporto di lavoro di cui al comma 1 si risolve automaticamente, senza diritto al 
preavviso, alla scadenza del termine indicato nel contratto individuale. 
 
4. L'assunzione del personale di cui al comma 1 ha luogo, ove possibile, mediante 
utilizzo della graduatorie dei concorsi pubblici per i rapporti a tempo indeterminato. 
In tal caso il dipendente conserva l'utile collocazione in graduatoria. E' fatta salva 
l'applicazione di norme speciali a tutela delle categorie protette. 
 
5. Qualora l'assunzione a tempo determinato avvenga con le medesime modalità e 
procedure previste dalla legge per i concorsi a tempo indeterminato, 
l'Amministrazione potrà, nei limiti stabiliti del fabbisogno di personale e previo il 
superamento di un'ulteriore verifica sull'attività svolta e sulla qualificazione 
conseguita, trasformare il rapporto a tempo indeterminato. La norma di cui al 
presente comma si applica, per un quadriennio, anche al personale a tempo 
determinato che, in servizio alla data di entrata in vigore del presente contratto, sia 
in possesso dei requisiti di ammissione alle predette procedure concorsuali. Restano 
ferme, oltre ai principi costituzionali di accesso ai pubblici impieghi, le limitazioni 
relative alle procedure autorizzative alle assunzioni e alle determinazioni del 
fabbisogno. 
 
6. Le assunzioni a tempo determinato di cui al comma 1 devono avvenire nella 
percentuale e in conformità con quanto previsto dalle vigenti disposizioni. 
 
7. I regolamenti di Ateneo possono prevedere, attraverso il riconoscimento di 
specifici punteggi, la valutazione del servizio prestato ai sensi del presente articolo ai 
fini dei concorsi per l'accesso ad altro rapporto di lavoro nel comparto.
 
   

ART. 23 - TELELAVORO 
(Art.20 CCNL 9.8.2000)
 
1. Le Amministrazioni potranno realizzare progetti di telelavoro, con le modalità 
previste dall'accordo quadro nazionale sottoscritto il 23 marzo 2000, ivi compreso il 
sistema di relazioni sindacali previsto dall'accordo stesso.  
 
2. La contrattazione integrativa disciplina gli aspetti strettamente legati alle 
specifiche esigenze della Amministrazione e dei lavoratori interessati e in particolare 
le materie di cui all'art. 3, comma 5, dell'accordo quadro sopraccitato.
 
   
 

ART. 24 - MANSIONI DEL LAVORATORE 
(Art.24 CCNL 9.8.2000 e art. 16 del CCNL 13.05.2003)
 
 
1. Il presente articolo integra la disciplina delle mansioni previste dall'art. 52, commi 
2, 3 e 4, del d.lgs. n.165/2001, per la parte demandata alla contrattazione. 
 
2. Ai fini della mobilità orizzontale disciplinata dall'art. 52, comma 1, del d.lgs. n. 
165/2001, l'equivalenza delle mansioni va valutata dal punto di vista della 
professionalità comunque acquisita dal lavoratore. L'esercizio da parte 
dell'Amministrazione del potere di variare unilateralmente le mansioni deve essere 
giustificato da ragioni di servizio e non può, comunque, pregiudicare la posizione 
economica del lavoratore. Lo spostamento a mansioni incluse nella stessa categoria 
non equivalenti nel senso sopra indicato può avvenire solo se l'Amministrazione si fa 
carico dei necessari interventi formativi e con il consenso del lavoratore. I lavoratori 
possono chiedere di essere inseriti in area diversa da quella di appartenenza, a parità 
di retribuzione; la richiesta viene valutata dall'Amministrazione in rapporto alle 
proprie esigenze organizzative, sulla base delle quali potrà trovare accoglimento, 
anche tenendo conto delle mansioni di pari contenuto professionale esplicate 
nell'area per la quale si effettua richiesta. 
 
3. Ai fini della mobilità verticale temporanea disciplinata dai commi 2, 3, 4 e 5 del 
sopra citato art. 52, sono considerate superiori le mansioni incluse nella categoria 
superiore a quella ricoperta: il conferimento temporaneo di mansioni superiori può 
avvenire solo nelle ipotesi previste dal comma 2 dello stesso art. 52, deve essere 
comunicato per iscritto al dipendente interessato, mediante le procedure stabilite da 
ciascuna Amministrazione secondo i propri ordinamenti, sulla base di criteri 
precostituiti, coerenti con l'organizzazione, che tengano conto dei contenuti 
professionali delle mansioni da attribuire e oggetto di consultazione con i soggetti 
sindacali di cui all'art. 9 del presente CCNL. Il provvedimento con cui le mansioni 
vengono affidate deve contenere esplicitamente: 
l'indicazione nominativa del dipendente sostituito  
le motivazioni della attribuzione  
il possesso degli eventuali titoli professionali necessari  
l'esplicita quantificazione della differenza economica da corrispondere, 
sull'intero trattamento stipendiale e accessorio previsto per la categoria 
superiore, rapportata al periodo per cui le mansioni sono affidate.
4. L'attribuzione di singoli compiti propri di posizioni professionali appartenenti alla 
categoria superiore non comporta svolgimento di mansioni superiori ai sensi dell'art. 
52 citato e del presente articolo, a meno che questi compiti, integrati con quelli che 
rimangono assegnati al dipendente, non realizzino i requisiti di autonomia e 
responsabilità propri della categoria superiore. 
 
5. In caso di affidamento formale di mansioni superiori ovvero nel caso previsto 
dall'art. 52, comma 5, del D. Lgs. n. 165/2001, al lavoratore è corrisposta la 
differenza di trattamento economico con la categoria superiore.
 
   

ART. 25 - ORARIO DI LAVORO 
(Art.25 del CCNL 9.8.2000 e artt. 7 e 12 CCNL 27.01.2005)
 
 
1. L'orario ordinario di lavoro è di 36 ore settimanali ed è di norma suddiviso 
dall'Amministrazione in cinque giorni settimanali, con una pianificazione dei rientri 
che consenta la fruizione dei servizi, da parte degli utenti, nelle ore pomeridiane e 
che, comunque, assicuri l'ottimale funzionamento delle strutture. 
 
2. L'articolazione dell'orario di servizio è determinata dai dirigenti responsabili e, 
negli atenei, dai direttori amministrativi, al fine della armonizzazione dello 
svolgimento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti, avuto 
riguardo anche alla presenza di adeguati servizi sociali. I criteri generali per tale 
articolazione sono oggetto di informazione e, a richiesta, di concertazione con i 
soggetti sindacali di cui all'art. 9. 
 
3. Le tipologie dell'orario di lavoro, nel rispetto della programmazione dei servizi e 
delle attività formulate dall'Amministrazione, sono improntate ai seguenti criteri di 
flessibilità, che possono anche coesistere: 
a) utilizzazione in maniera programmata di tutti gli istituti che rendano concreta una 
gestione flessibile dell'organizzazione dell'orario di lavoro e dei servizi, in funzione di 
un'organica distribuzione dei carichi di lavoro; 
 
b) ricorso alla programmazione di calendari di lavoro plurisettimanali e annuali con 
orari superiori o inferiori alle 36 ore settimanali nel rispetto del monte ore 
complessivo in relazione al periodo di riferimento; 
 
c) orario flessibile giornaliero, che consiste nel consentire di anticipare o posticipare 
l'orario di entrata o di uscita o di avvalersi di entrambe le facoltà, limitando al nucleo 
centrale dell'orario la contemporanea presenza in servizio di tutto il personale 
addetto alla medesima struttura. In tali ipotesi deve essere garantita la presenza in 
servizio del personale necessario in determinate fasce orarie al fine di soddisfare in 
maniera ottimale le esigenze dell'utenza; 
 
d) turnazione, che consiste nella rotazione ciclica dei dipendenti in prestabilite 
articolazioni di orario; 
 
e) priorità nell'impiego flessibile, purchè compatibile con l'organizzazione degli uffici 
e del lavoro, a favore dei dipendenti in situazione di svantaggio personale, sociale e 
familiare e dei dipendenti impegnati in attività di volontariato ai sensi della 
normativa vigente; 
 
f) il personale addetto alla guida degli autoveicoli, ove per ragioni di servizio venga 
applicato alla guida per un periodo superiore all'ordinario orario di servizio, ha diritto 
al pagamento delle ore di straordinario eccedenti, in misura conforme a quanto 
riportato sull'apposito libretto di servizio. 
4. L'adattamento delle tipologie dell'orario di cui al comma 3 alle esigenze di 
organizzazione e funzionamento dei servizi è oggetto di contrattazione integrativa. 
 
5. Al personale adibito a regimi d'orario articolati su più turni o coinvolto in sistemi 
d'orario comportanti significative oscillazioni degli orari individuali finalizzati 
all'ampliamento dei servizi all'utenza e/o comprendenti particolari gravosità, è 
applicata, a decorrere dalla data di entrata in vigore del contratto integrativo, una 
riduzione d'orario a 35 ore settimanali. La riduzione potrà realizzarsi alla condizione 
che, nel quadro degli obiettivi di efficienza ed efficacia dei servizi, il relativo costo sia 
fronteggiato con proporzionali riduzioni di lavoro straordinario oppure con stabili 
modifiche degli assetti organizzativi che portano all'autofinanziamento. 
 
6. L'orario di lavoro massimo giornaliero, salva diversa disciplina riferita a particolari 
tipologie di prestazione professionale, è di 9 ore. 
7. Qualora l'orario di lavoro giornaliero ecceda il limite di sei ore il lavoratore deve 
beneficiare di un intervallo per pausa, le cui modalità e la cui durata sono stabilite 
dai contratti collettivi integrativi, ai fini del recupero delle energie psico-fisiche e 
della eventuale consumazione del pasto anche al fine di attenuare il lavoro monotono 
e ripetitivo. 
 
8. Nelle ipotesi di cui al comma precedente, in difetto di disciplina collettiva 
integrativa che preveda un intervallo a qualsivoglia titolo attribuito, al lavoratore 
deve essere concessa una pausa, anche sul posto di lavoro, tra l'inizio e la fine di 
ogni periodo giornaliero di lavoro, di durata non inferiore a dieci minuti e la cui 
collocazione deve tener conto delle esigenze tecniche del processo lavorativo, come 
previsto dal d. lgs. 8.4.2003, n. 66.
 
   

 
ART. 26 - LAVORO NOTTURNO 
(Art. 8 CCNL 27.01.05)
 
1. Si intende per lavoro notturno l'attività svolta nel corso di un periodo di almeno 
sette ore consecutive ricomprese nell'intervallo fra le ventiquattro e le cinque del 
mattino successivo. 
 
2. E' considerato lavoratore notturno qualsiasi lavoratore che svolga lavoro notturno 
in via non eccezionale per almeno tre ore nell'intervallo di tempo sopra indicato e per 
un minimo di sessanta giorni lavorativi all'anno. 
3. I lavoratori notturni devono essere sottoposti : 
- a cura e a spese del datore di lavoro a visita medica preventiva allo scopo di 
constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro notturno cui sono adibiti;  
- ad accertamenti periodici almeno ogni due anni per controllare il loro stato di 
salute; 
- ad accertamenti in caso di evidenti condizioni di salute incompatibili con il lavoro 
notturno. 
4. È vietato adibire le donne al lavoro, dalle ore 24 alle ore 6, dall'accertamento dello 
stato di gravidanza fino al compimento di un anno di età del bambino. 
Il lavoro notturno non deve essere obbligatoriamente prestato: 
 
a) dalla lavoratrice madre di un figlio di età inferiore a tre anni o 
alternativamente dal padre convivente con la stessa; 
b) dalla lavoratrice o dal lavoratore che sia l'unico genitore affidatario di un 
figlio convivente di età inferiore a dodici anni; 
c) dalla lavoratrice o dal lavoratore che abbia a proprio carico un soggetto 
disabile ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive 
modificazioni.

5. Sono adibiti al lavoro notturno con priorità assoluta i dipendenti che ne facciano 
richiesta nell'ambito delle esigenze organizzative aziendali. 
 
6. La contrattazione collettiva integrativa stabilisce la riduzione dell'orario di lavoro 
normale settimanale e mensile nei confronti dei lavoratori notturni e la relativa 
maggiorazione retributiva. 
 
7. Il datore di lavoro, preventivamente, informa i lavoratori notturni e il 
rappresentante della sicurezza sui maggiori rischi derivanti dallo svolgimento del 
lavoro notturno, ove presenti. 
8. Il datore di lavoro garantisce l'informazione sui servizi per la prevenzione e la 
sicurezza, nonché la consultazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, 
ovvero delle organizzazione sindacali rappresentative, per le lavorazioni che 
comportano rischi particolari.  
 
9. Nelle Aziende di cui agli artt. 64 e 66 del presente CCNL, l'articolazione dell'orario 
notturno, in relazione alla specificità del settore, potrà essere diversamente 
regolamentato attraverso la contrattazione integrativa.
 
  
 
ART. 27 - CONTO ORE INDIVIDUALE 
(Art. 27 CCNL 9.8.2000 e art.12 del CCNL 27.01.05)) 
 
 
1. Qualora il dipendente ne faccia richiesta, le ore di lavoro straordinario - che 
dovranno essere debitamente autorizzate e prestate dal lavoratore - possono essere 
accantonate in un conto ore individuale per essere fruite a gruppi di ore equivalenti 
alla durata della giornata lavorativa sotto forma di riposi compensativi pari alle 
corrispondenti giornate lavorative, tenuto conto delle esigenze organizzative. 
 
2. Al 31 dicembre di ciascun anno i riposi compensativi non fruiti vengono 
conteggiati e devono essere fruiti entro il trimestre successivo. 
 
3. Ove sussistano improrogabili esigenze organizzative che non consentano la 
fruizione di detti riposi entro il periodo suddetto, le ore di lavoro straordinario 
saranno retribuite. 
 
4. E' ammesso il recupero con le modalità di cui al comma 1 dei periodi di 
permanenza in servizio dovuti a cause impreviste indipendenti dalla volontà del 
personale e che derivino da causa stimata di forza maggiore dall'Amministrazione.
 
   
 

ART. 28 - FERIE, FESTIVITÀ DEL SANTO PATRONO E RECUPERO FESTIVITÀ 
SOPPRESSE  
(Art. 28 CCNL 9.8.2000 e art. 10, comma 1, lett.A CCNL 28.03.2006))
 
1. Il dipendente ha diritto, per ogni anno di servizio, ad un periodo di ferie retribuito. 
Durante tale periodo al dipendente spetta la normale retribuzione, esclusi i compensi 
previsti per prestazioni di lavoro straordinario e quelli collegati ad effettive 
prestazioni di servizio. 
2. La durata delle ferie è di 32 giorni lavorativi comprensivi delle due giornate 
previste dall'articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 23 dicembre 1977, n. 937. 
 
3. I dipendenti assunti dopo la stipulazione del presente contratto hanno diritto a 30 
giorni lavorativi di ferie comprensivi delle due giornate previste dal comma 2. 
4. Dopo 3 anni di servizio, ai dipendenti di cui al comma 3 spettano i giorni di ferie 
previsti nel comma 2. 
5. In caso di distribuzione dell'orario settimanale di lavoro su cinque giorni, il sabato 
è considerato non lavorativo ed i giorni di ferie spettanti ai sensi dei commi 2 e 3 
sono ridotti, rispettivamente, a 28 e 26, comprensivi delle due giornate previste 
dall'articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 23 dicembre 1977, n. 937. 
6. A tutti i dipendenti sono altresì attribuite 4 giornate di riposo da fruire nell'anno 
solare ai sensi ed alle condizioni previste dalla menzionata legge n. 937/77. È altresì 
considerata giorno festivo la ricorrenza del Santo Patrono della località in cui il 
dipendente presta servizio, purchè ricadente in giorno lavorativo. 
7. Nell'anno di assunzione o di cessazione dal servizio la durata delle ferie è 
determinata in proporzione dei dodicesimi di servizio prestato. La frazione di mese 
superiore a quindici giorni è considerata a tutti gli effetti come mese intero. 
8. Il dipendente che ha usufruito dei permessi retribuiti di cui all'articolo 30 conserva 
il diritto alle ferie. 
9. Le ferie sono un diritto irrinunciabile e la mancata fruizione non dà luogo alla 
corresponsione di compensi sostitutivi, salvo quanto previsto nel comma 15. Esse 
vanno fruite nel corso di ciascun anno solare, secondo le richieste del dipendente, 
tenuto conto delle esigenze di servizio. 
 
10. Compatibilmente con le esigenze di servizio, il dipendente può frazionare le ferie 
in più periodi nel corso dell'anno. La fruizione delle ferie dovrà avvenire nel rispetto 
dei turni di ferie prestabiliti, assicurando comunque al dipendente che ne abbia fatto 
richiesta il godimento di almeno 2 settimane continuative di ferie nel periodo 1 
giugno - 30 settembre. Qualora, durante tale periodo, sia programmata la chiusura, 
per più di una settimana consecutiva, della struttura in cui presta servizio, il 
dipendente che non voglia usufruire delle ferie, può chiedere, ove possibile, di 
prestare servizio presso altra struttura, previo assenso del responsabile, ferme 
restando le mansioni della categoria ed area professionale di appartenenza. 
11. Le ferie autorizzate o in corso di fruizione possono essere sospese o interrotte 
per indifferibili motivi di servizio. In tal caso il dipendente ha diritto al rimborso delle 
spese documentate per il viaggio di rientro in sede e per quello di ritorno nella 
località dalla quale è stato richiamato, nonché all'indennità di missione per la durata 
del medesimo viaggio. Il dipendente ha inoltre diritto al rimborso delle spese 
anticipate o sostenute per il periodo di ferie non goduto. 
 
12. Nel caso si renda impossibile per il lavoratore la fruizione dell'intero periodo di 
ferie nel corso dell'anno di maturazione, lo stesso ha diritto a procrastinarne due 
settimane nei 18 mesi successivi al termine dell'anno di maturazione. 
 
13. Le ferie sono sospese da malattie debitamente documentate che si protraggano 
per più di 3 giorni o diano luogo a ricovero ospedaliero, nonché al ricorrere di taluna 
delle ipotesi di cui al successivo art. 30, comma 1. L'Amministrazione deve essere 
posta in grado, attraverso una tempestiva comunicazione, di compiere gli 
accertamenti dovuti. 
 
14. Le assenze per malattia non riducono il periodo di ferie spettanti, anche se si 
protraggano per l'intero anno solare. In tal caso la fruizione delle ferie è previamente 
autorizzata dal dirigente responsabile, in relazione alle esigenze di servizio, anche in 
deroga ai termini di cui al comma 12. 
15. Fermo restando il disposto del comma 9, all'atto della cessazione dal rapporto di 
lavoro, qualora le ferie spettanti a tale data non siano state fruite per esigenze di 
servizio, si procede al pagamento sostitutivo delle stesse sulla base del trattamento 
economico di cui al comma 1.
 
   
 

ART. 29 - RIPOSO SETTIMANALE  
(Art. 29 CCNL 9.8.2000)
 
1. Salvo quanto già previsto dal d.lgs. n.66/2003, il riposo settimanale coincide di 
norma con la giornata domenicale. Il numero dei riposi settimanali spettante a 
ciascun dipendente è fissato in un numero pari a quello delle domeniche presenti 
nell'anno, indipendentemente dalla forma di articolazione dell'orario di lavoro. 
2. Ove non possa essere fruito nella giornata domenicale, il riposo settimanale deve 
essere fruito entro la settimana successiva.  
 
3. Il riposo settimanale non è rinunciabile e non può essere monetizzato. 
4. Restano ferme le particolari disposizioni contenute nelle intese con le confessioni 
religiose diverse dalla cattolica.
 
   

ART. 30 - PERMESSI RETRIBUITI  
(Art. 30 CCNL 9.8.2000 e art. 9 CCNL 27.01.05))
 
1. La comunicazione del dipendente sulla base di apposita documentazione, dà diritto 
a permessi retribuiti per i seguenti casi: 
 
- partecipazione a concorsi od esami, limitatamente ai giorni di svolgimento 
delle prove: giorni otto l'anno; 
 
- lutti per decesso del coniuge o di un parente entro il secondo grado o di affini 
di primo grado o del convivente, purchè la stabile convivenza con il lavoratore 
o la lavoratrice risulti da certificazione anagrafica, giorni tre per evento; 
 
- documentata grave infermità, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge n. 
53/2000, del coniuge o di un parente entro il secondo grado o del convivente, 
purchè la stabile convivenza con il lavoratore o la lavoratrice risulti da 
certificazione anagrafica, fatto salvo quanto previsto in alternativa dallo stesso 
comma 1, ultimo periodo: giorni tre l'anno.
2. A domanda del dipendente possono inoltre essere concesse, nell'anno, 18 ore di 
permesso complessive, per nascita dei figli o per gravi motivi personali o familiari 
debitamente documentati mediante autocertificazione. 
 
3. Il dipendente ha altresì diritto ad un permesso di 15 giorni consecutivi in 
occasione del matrimonio, fruibile entro i 10 giorni successivi al matrimonio stesso. 
4. I permessi dei commi 1, 2 e 3 possono essere fruiti cumulativamente nell'anno 
solare, non riducono le ferie e sono valutati agli effetti dell'anzianità di servizio. 
5. Durante i predetti periodi al dipendente spetta l'intera retribuzione esclusi i 
compensi per il lavoro straordinario e quelli legati all'effettiva prestazione. 
 
6. Trovano applicazione le modifiche alla legge n. 104/1992 introdotte dalla legge n. 
53/2000 in materia di assistenza ai diversamente abili. I permessi di cui all'articolo 
33, comma 3, della stessa legge n. 104/1992, come modificato e integrato dagli 
articoli 19 e 20 della legge n. 53/2000, non sono computati ai fini del 
raggiungimento dei limiti fissati dall'articolo 35, non riducono le ferie e sono utili ai 
fini della determinazione della tredicesima mensilità. 
7. Il dipendente ha, altresì, diritto, ove ne ricorrano le condizioni, ad altri permessi 
retribuiti previsti da specifiche disposizioni.  
 
8, Nell'ambito delle disposizioni previste dalla legislazione vigente per le attività di 
protezione civile, le Amministrazioni favoriscono la partecipazione del personale alle 
attività delle Associazioni di volontariato mediante idonea articolazione degli orari di 
lavoro.
 
   

 
ART. 31 - CONGEDI PARENTALI 
Art.7 CCNL 13.05.03 e art.10 ,lett.C CCNL 28.03.2006)
 
1. Al personale dipendente si applicano le vigenti disposizioni in materia di tutela 
della maternità contenute nel d.lgs. n.151/2001, e le norme di cui alla legge 
8.3.2000, n. 53 per la parte di miglior favore ivi prevista e non richiamata nel d.lgs. 
151/2001. 
 
2. Nel periodo di congedo per maternità, previsto dagli articoli 16 e 17 del d.lgs. 
151/2001, alla lavoratrice o al lavoratore, anche nell'ipotesi di cui all'art. 28 dello 
stesso decreto, spetta l'intera retribuzione fissa mensile, nonché le quote di salario 
accessorio pensionabile che competono per il disposto di cui all'art. 35, comma 8, 
lett. a), del presente CCNL (assenze per malattia). 
 
3. In caso di parto prematuro alla lavoratrice spettano, comunque, i mesi di congedo 
per maternità non goduti prima della data presunta del parto. Qualora il figlio nato 
prematuro abbia necessità di un periodo di degenza presso una struttura ospedaliera 
pubblica o privata, la madre ha la facoltà di richiedere che il restante periodo di 
congedo obbligatorio post-parto ed il restante periodo ante-parto, non fruiti, possano 
decorrere in tutto o in parte dalla data di effettivo rientro a casa del figlio; la 
richiesta viene accolta qualora sia avallata da idonea certificazione medica dalla 
quale risulti che le condizioni di salute della lavoratrice ne consentono il rientro al 
lavoro. Alla lavoratrice rientrata al lavoro spettano in ogni caso i periodi di riposo di 
cui all'art. 39 del d.lgs.151/2001. 
 
4. Nell'ambito del periodo di congedo parentale dal lavoro previsto dall'art. 32, 
comma 1, lett. a) e 34, comma 1, del d.lgs. n.151/2001, per le lavoratrici madri, o in 
alternativa per i lavoratori padri, i primi trenta giorni, computati complessivamente 
per entrambi i genitori e fruibili anche frazionatamente, non riducono le ferie, sono 
valutati ai fini dell'anzianità di servizio e sono retribuiti per intero, con esclusione dei 
compensi per lavoro straordinario e delle indennità per prestazioni disagiate, 
pericolose o dannose per la salute. 
 
5. Successivamente al periodo di astensione di cui al comma 2 e sino al compimento 
del terzo anno di vita del bambino, nei casi previsti dall'art. 47, comma 1, del d.lgs. 
n. 151/2001, alle lavoratrici madri e ai lavoratori padri sono riconosciuti trenta 
giorni per ciascun anno, computati alternativamente per entrambi i genitori, di 
assenza retribuita secondo le modalità indicate nello stesso art. 47, comma 3, del 
d.l.gs. n. 151/2001. I periodi eccedenti i trenta giorni si rappresentano come congedi 
non retribuiti ma computabili nell'anzianità di servizio. 
Per le malattie di ogni figlio di età compresa tra i tre egli otto anni, ciascun genitore 
ha diritto di astenersi dal lavoro alternativamente per cinque giorni lavorativi, per 
ciascun anno di vita del figlio, fruibili anche in frazione di giorni. 
 
6. La lavoratrice madre o il lavoratore padre, anche nel caso che uno dei due sia un 
lavoratore autonomo, con priorità per i genitori che abbiano bambini fino ad otto 
anni di età, anche in caso di affidamento o di adozione di un minore, usufruiscono di 
particolari forme di flessibilità degli orari e dell'organizzazione del lavoro da 
disciplinarsi attraverso la contrattazione integrativa.
7. Ai lavoratori di cui al comma precedente è garantita una particolare flessibilità 
dell'orario in entrata, in uscita e sui turni, volta a conciliare le esigenze di lavoro con 
quelle relative agli orari delle strutture di accoglienza dei figli. In caso di adozione e 
affidamenti si applica la disciplina prevista dalla legge 244/07, art. 2 commi da 452 a 
456. 
 
8. Alla contrattazione integrativa sono demandati gli accordi relativi al part-time 
reversibile, telelavoro e lavoro a domicilio, banca delle ore, nonché programmi di 
formazione per il reinserimento dei lavoratori dopo lunghi periodi di assenza, con 
riferimento, per quanto disciplinato in materia, dal CCNQ e dal presente CCNL.  
 
9. I periodi di assenza di cui ai precedenti commi 4 e 5, nel caso di fruizione 
continuativa, comprendono anche gli eventuali giorni festivi e non lavorativi 
settimanali che ricadano all'interno dei periodi stessi. Tale modalità di computo trova 
applicazione anche nel caso di fruizione frazionata, quando i diversi periodi di 
assenza non siano intervallati dalla ripresa del lavoro. 
 
10. In caso di parto plurimo i periodi di riposo di cui all'art. 39 del d.lgs. 151/2001 
sono raddoppiati e le ore aggiuntive, rispetto a quelle previste dal comma 1 dello 
stesso art. 39, possono essere utilizzate anche dal padre. 
 
   

ART. 32 - CONGEDI PER MOTIVI DI FAMIGLIA, DI STUDIO E DI FORMAZIONE  
(Art. 32 CCNL 9.8.2000, artt. 8 e 11 CCNL 13.05.2003 e art. 23 CCNL 27.01.2005)
 
 
1. Il dipendente può chiedere, per documentati e gravi motivi familiari o per 
documentati motivi di studio, un periodo di congedo continuativo o frazionato, non 
superiore a due anni, in conformità a quanto disposto dall'articolo 4, commi 2 e 4, 
della legge n. 53/2000. 
 
2. I periodi di congedo di cui al comma 1 non si cumulano con le assenze per malattia 
previste dalle vigenti disposizioni contrattuali.  
 
3. Ai sensi degli artt. 5 e 6 della l. 53/2000, ai lavoratori, con anzianità di servizio di 
almeno cinque anni presso la stessa Amministrazione, possono essere concessi, a 
richiesta, congedi per la formazione nella misura percentuale annua complessiva del 
10% del personale in servizio, presente al 31 dicembre di ciascun anno, con rapporto 
di lavoro a tempo indeterminato, con arrotondamento all'unità superiore. 
 
4. I lavoratori, che intendono usufruire dei congedi di cui al comma 3 e in possesso 
della prescritta anzianità, devono presentare all'Amministrazione di appartenenza 
una specifica domanda, contenente l'indicazione dell'attività formativa che intendono 
svolgere, della data di inizio e della durata prevista della stessa. Tale domanda deve 
essere presentata, di norma, almeno trenta giorni prima dell'inizio delle attività 
formative. La contrattazione integrativa stabilirà le procedure di accoglimento delle 
domande. 
 
5. L'Amministrazione può differire la fruizione del congedo fino ad un massimo di sei 
mesi al fine di contemperare le esigenze organizzative degli uffici con l'interesse 
formativo del lavoratore, qualora la concessione del congedo stesso possa 
determinare un grave pregiudizio alla funzionalità del servizio, non risolvibile 
durante la fase di preavviso di cui al comma 4. 
 
6. Il lavoratore che abbia dovuto interrompere il congedo formativo per malattia può 
rinnovare la domanda per un successivo ciclo formativo, con diritto di priorità. 
 
7. Il diritto alla formazione previsto e disciplinato dal presente articolo compete 
anche al lavoratore che abbia chiesto ed ottenuto un periodo di congedo ai sensi 
dell'art. 4, comma 2, della legge n. 53/2000. 
 
8. Ai dipendenti sono concessi - in aggiunta alle attività formative programmate 
dall'amministrazione o previste dal presente articolo - permessi straordinari 
retribuiti, nella misura massima di 150 ore individuali per ciascun anno e nel limite 
massimo del 3% del personale in servizio a tempo indeterminato presso ciascuna 
amministrazione all'inizio dell'anno, con arrotondamento all'unità superiore. 
 
9. I permessi di cui al comma 8 sono concessi per la partecipazione a corsi destinati 
al conseguimento di titoli di studio universitari, post-universitari, di scuole di 
istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale, statali, pareggiate o 
legalmente riconosciute, o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali o 
attestati professionali riconosciuti dall'ordinamento pubblico e per sostenere i 
relativi esami e per la preparazione dell'esame finale. 
 
10. Il personale interessato ai corsi, anche nel caso in cui il conseguimento del titolo 
preveda un tirocinio, ha diritto all'assegnazione a turni di lavoro che agevolino la 
frequenza ai corsi stessi e la preparazione agli esami e non può essere obbligato a 
prestazioni di lavoro straordinario né al lavoro nei giorni festivi o di riposo 
settimanale. 
 
11. Qualora il numero delle richieste superi il limite massimo di cui al comma 8, la 
priorità per la concessione dei permessi viene stabilita dalla contrattazione 
integrativa, fermo restando che la precedenza è accordata, nell'ordine, ai dipendenti 
che frequentino corsi di studio della scuola media inferiore, della scuola media 
superiore, universitari o post-universitari. 
 
12. La contrattazione integrativa stabilisce le modalità di certificazione degli impegni 
scolastici o universitari, nel rispetto della vigente normativa. 
 
13. Per sostenere gli esami relativi ai corsi indicati nel comma 9 il dipendente può 
utilizzare, per il solo giorno della prova, anche i permessi per esami previsti dall'art. 
30 del presente CCNL.
 
   

ART. 33 - CONGEDI PER MOTIVI DI SERVIZIO ALL'ESTERO DEL CONIUGE. 
(Art. 10 CCNL 27.01.2005)
 
 
1. Il dipendente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, il cui coniuge o 
convivente stabile presti servizio all'estero, può chiedere un'aspettativa senza 
assegni, qualora l'Amministrazione non ritenga di poterlo destinare a prestare 
servizio nella stessa località in cui si trova il coniuge o il convivente stabile, o qualora 
non sussistano i presupposti per un suo trasferimento nella località in questione 
anche presso Amministrazione di altro comparto. 
 
2. L'aspettativa concessa ai sensi del comma precedente può avere una durata 
corrispondente al periodo di tempo in cui permane la situazione che l'ha originata. 
Essa può essere revocata in qualunque momento per imprevedibili ed eccezionali 
ragioni di servizio, con preavviso di almeno 15 giorni, o, in difetto, di effettiva 
permanenza all'estero del dipendente in aspettativa.
 
   
 

ART. 34 - PERMESSI BREVI  
(Art. 33 CCNL 9.8.2000)
 
1. Può essere concesso al dipendente che ne faccia richiesta il permesso di 
assentarsi per brevi periodi durante l'orario di lavoro. I permessi concessi a tale 
titolo non possono essere in nessun caso di durata superiore alla metà dell'orario di 
lavoro giornaliero e non possono comunque superare le 36 ore nel corso dell'anno. 
Tale limite è incrementato di ulteriori 18 ore annue nel caso di permessi richiesti per 
documentate esigenze di salute. L'effettuazione di visite specialistiche o di analisi 
cliniche può essere documentata anche dalla ricevuta fiscale. 
 
2. La richiesta dei permessi deve essere formulata in tempo utile per consentire 
l'adozione delle misure organizzative necessarie. 
3. Il dipendente è tenuto a recuperare le ore non lavorate non oltre il mese 
successivo, secondo le disposizioni del dirigente o del funzionario responsabile. Nel 
caso in cui il recupero non venga effettuato, la retribuzione viene proporzionalmente 
decurtata. 
 
   

ART. 35- ASSENZE PER MALATTIA  
(Art. 34 CCNL 9.8.2000)
 
1. Il dipendente non in prova, assente per malattia, ha diritto alla conservazione del 
posto per un periodo di diciotto mesi. Ai fini della maturazione del predetto periodo, 
si sommano alle assenze dovute all'ultimo episodio morboso le assenze per malattia 
verificatesi nel triennio precedente.  
 
2. Superato il periodo previsto dal comma 1, al lavoratore che ne faccia richiesta può 
essere concesso, per casi particolarmente gravi, di assentarsi per un ulteriore 
periodo di 18 mesi, senza diritto ad alcun trattamento retributivo.  
 
3. Su richiesta del dipendente, prima di concedere l'ulteriore periodo di assenza di 
cui al comma 2, l'Amministrazione procede all'accertamento delle condizioni di salute 
del dipendente stesso, secondo le modalità previste dalle vigenti disposizioni, al fine 
di verificare la sussistenza dell'inidoneità a svolgere proficuo lavoro.  
 
4. Superati i periodi di conservazione del posto previsti dai commi 1 e 2, oppure nel 
caso in cui, a seguito dell'accertamento disposto a richiesta del dipendente, questi 
sia dichiarato permanentemente inidoneo a svolgere qualsiasi proficuo lavoro, 
l'Amministrazione ha facoltà di procedere alla risoluzione del rapporto 
corrispondendo al dipendente l'indennità sostitutiva del preavviso.  
 
5. Qualora si accerti invece che il dipendente può essere impiegato in mansioni di 
altra area della stessa categoria o in mansioni di categoria immediatamente 
inferiore, l'Amministrazione provvede alla mobilità, a richiesta del dipendente. Nel 
caso in cui il mantenimento in servizio abbia luogo per mansioni di una categoria 
immediatamente inferiore, al dipendente spetta la retribuzione attinente a detta 
categoria, integrata da un assegno ad personam pari alla differenza di retribuzione, 
non riassorbibile dai futuri miglioramenti.  
 
6. I periodi di assenza per malattia, salvo quelli previsti dal comma 2 del presente 
articolo, non interrompono la maturazione dell'anzianità di servizio a tutti gli effetti.  
 
7. Sono fatte salve le vigenti disposizioni di legge a tutela degli affetti da TBC.  
 
8. Il trattamento economico fondamentale spettante al dipendente assente per 
malattia è il seguente:  
 
a) per i primi 9 mesi di assenza, il trattamento economico fondamentale di cui 
all'art.83; 
 
b) 90% della retribuzione di cui alla lettera a) per i successivi 3 mesi di assenza;  
 
c) 50 % della retribuzione di cui alla lettera a) per gli ulteriori 6 mesi del periodo di 
conservazione del posto previsto nel comma 1. 
9. L'assenza per malattia ovvero la sua eventuale prosecuzione deve essere 
comunicata ala struttura di appartenenza tempestivamente e comunque all'inizio del 
turno di lavoro del giorno in cui si verifica, salvo comprovato impedimento. Il 
dipendente, salvo comprovato impedimento, è tenuto a recapitare o spedire a mezzo 
raccomandata con avviso di ricevimento il certificato medico attestante lo stato di 
infermità comportante l'incapacità lavorativa e con l'indicazione della sola prognosi, 
entro i cinque giorni successivi all'inizio della malattia o alla eventuale prosecuzione 
della stessa. Qualora tale termine scada in giorno festivo esso è prorogato al primo 
giorno lavorativo successivo. 
10. L'Amministrazione dispone il controllo della malattia secondo le modalità 
stabilite dalle disposizioni vigenti.  
 
11. Il dipendente che durante l'assenza per malattia dimori in luogo diverso da 
quello abituale comunicato all'Amministrazione, deve darne tempestiva 
comunicazione, indicando il relativo indirizzo. 
 
12. Il dipendente assente per malattia, ancorchè formalmente autorizzato ad uscire 
dall'abitazione dal medico curante, è tenuto a rendersi reperibile all'indirizzo 
comunicato all'amministrazione, fin dal primo giorno e per tutto il periodo dalla 
malattia, ivi compresi i giorni domenicali, festivi o comunque non lavorativi, per 
consentire il controllo medico dell'incapacità lavorativa. Sono fatte salve le eventuali 
documentate necessità di assentarsi dal domicilio per visite mediche, prestazioni e 
terapie sanitarie e accertamenti specialistici regolarmente prescritti, o per altri 
giustificati motivi, di cui il dipendente è tenuto a dare preventiva informazione 
all'Amministrazione, eccezion fatta per i casi di obiettivo e giustificato impedimento.  
 
13. Nel caso in cui l'infermità derivante da infortunio non sul lavoro sia ascrivibile a 
responsabilità di terzi, il dipendente è tenuto a darne comunicazione 
all'Amministrazione, al fine di consentirle un'eventuale azione di risarcimento nei 
riguardi del terzo responsabile per il rimborso delle retribuzioni da essa corrisposte 
durante il periodo di assenza ai sensi del comma 8, lettere a), b) e c), compresi gli 
oneri riflessi inerenti.  
 
14. In caso di gravi patologie che richiedano terapie temporaneamente e/o 
parzialmente invalidanti sono esclusi dal computo dei giorni di assenza per malattia 
di cui al comma 1 del presente articolo, oltre ai giorni di ricovero ospedaliero o di day 
hospital anche quelli di assenza dovuti alle conseguenze certificate delle terapie. 
Pertanto per i giorni anzidetti di assenza spetta l'intera retribuzione.  
 
15. Relativamente al trattamento accessorio spettante per le ipotesi di cui al comma 
8, rimangono in vigore, per quanto compatibili con la normativa vigente, le 
disposizioni di cui all'art.34 del CCNL 9.8.2000-
 
   
 

ART. 36 - ALTRE ASSENZE 
(Art. 35 CCNL 9.8.2000)
 
1. Ai dipendenti sono concessi, in aggiunta a quanto previsto dal presente CCNL, 
periodi di assenza dal servizio nei casi, secondo le modalità e nei limiti stabiliti dalle 
specifiche disposizioni normative che li disciplinano.
 
  


ART. 37 - ASPETTATIVA PER DOTTORATO DI RICERCA, BORSA DI STUDIO O ALTRA 
ESPERIENZA LAVORATIVA. 
(Art. 9 CCNL 13.05.2003)
 
1. Ai dipendenti con rapporto a tempo indeterminato si applicano le disposizioni di 
cui alla legge 13 agosto 1984, n. 476, e, nel caso di borse di studio, di cui alla legge 
30-11-1989, n. 398, così come integrata dall'art.52, comma 57, della legge 28-12-
2001, n. 448. 
 
2. Il dipendente è inoltre collocato in aspettativa, a domanda, per un anno senza 
assegni per realizzare l'esperienza di una diversa attività lavorativa o per il tempo 
necessario a superare un periodo di prova. 
 
   
 

ART. 38 - NORME COMUNI SULLE ASPETTATIVE 
(Art. 10 CCNL 13.05.2003)
 
1. Il dipendente non può usufruire continuativamente di due periodi non retribuiti di 
aspettativa o di congedo, anche richiesti per motivi diversi, esclusi quelli di salute, se 
tra essi non intercorrano almeno quattro mesi di servizio attivo. La presente 
disposizione non si applica in caso di aspettativa per cariche pubbliche elettive, per 
distacchi sindacali, per volontariato e in caso di assenze o aspettativa ai sensi del 
d.lgs. n.151/2001. 
 
2. L'Amministrazione, qualora durante il periodo di aspettativa vengano meno i 
motivi che ne hanno giustificato la concessione, invita immediatamente il dipendente 
a riprendere servizio. Il dipendente, per le stesse motivazioni, può riprendere 
servizio di propria iniziativa. 
 
 
3. Il rapporto di lavoro è risolto, senza diritto ad alcuna indennità sostitutiva di 
preavviso, nei confronti del dipendente che, salvo casi di comprovato impedimento, 
non si presenti per riprendere servizio alla scadenza del periodo di aspettativa o del 
termine assegnatogli dall'Amministrazione ai sensi del comma 2.
 
   
 
ART. 39 - INFORTUNI SUL LAVORO E MALATTIE DOVUTE A CAUSA DI SERVIZIO 
(Art. 36 CCNL 9.8.2000)
 
1. In caso di assenza dovuta ad infortunio sul lavoro, il dipendente ha diritto alla 
conservazione del posto fino a completa guarigione clinica e, comunque, non oltre i 
periodi di conservazione del posto ai sensi dell'art. 35, commi 1 e 2. In tali periodi al 
dipendente spetta l'intera retribuzione di cui all'art. 35, comma 8, lett. a). 
2. Nel caso in cui l'assenza sia dovuta a malattia riconosciuta dipendente da causa di 
servizio, al lavoratore spetta l'intera retribuzione di cui all'art. 35, comma 8, lett. a), 
per tutti i periodi di conservazione del posto, ai sensi del comma 1. 
 
3. Restano ferme le vigenti disposizioni per quanto concerne il procedimento previsto 
per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle infermità per la 
corresponsione dell'equo indennizzo e per la risoluzione dei rapporto di lavoro in 
caso di inabilità permanente.  
 
4. Trova applicazione l'art. 35, comma 14, in materia di assenze dovute a terapie 
invalidanti. 
 
5. Nell'ipotesi in cui l'assenza si protragga oltre i periodi di conservazione del posto, 
previsti nei precedenti commi 1 e 2, l'Amministrazione può valutare l'opportunità, in 
base alle proprie esigenze organizzative, di non considerare automaticamente risolto 
il rapporto di lavoro dei dipendente, fermo restando che tale ulteriore periodo non è 
valutabile ai fini giuridici ed economici
   
 

ART. 40 - TUTELA DEI DIPENDENTI IN PARTICOLARI CONDIZIONI PSICO-FISICHE
(Art. 12 CCNL 13.05.2003)
 
1. Allo scopo di favorire la riabilitazione e il recupero di dipendenti assunti a tempo 
indeterminato nei confronti dei quali sia stata attestata, da una struttura sanitaria 
pubblica o da strutture associative convenzionate previste dalle leggi regionali 
vigenti, la condizione di portatore di handicap o di soggetto affetto da 
tossicodipendenza, alcolismo cronico o grave debilitazione psico-fisica, e che si 
impegnino a sottoporsi ad un progetto terapeutico di recupero e di riabilitazione 
predisposto dalle strutture medesime, sono stabilite le seguenti misure di sostegno 
secondo le modalità di esecuzione del progetto: 
 
a) il diritto alla conservazione del posto per l'intera durata del progetto di recupero, 
con corresponsione del trattamento economico previsto dall'art. 35, comma 8, del 
presente CCNL; 
 
b) concessione dei permessi giornalieri orari retribuiti, nel limite massimo di due ore, 
per la durata del progetto; 
 
c) riduzione dell'orario di lavoro, con l'applicazione degli istituti normativi e 
retributivi previsti per il rapporto a tempo parziale, limitatamente alla durata del 
progetto di recupero; 
 
d) assegnazione del dipendente a mansioni dello stesso livello di inquadramento 
contrattuale diverse da quelle abituali, anche con periodi formativi eventualmente 
necessari, quando tale misura sia individuata dalla struttura che gestisce il progetto 
di recupero come supporto della terapia in atto. 
 
2. I dipendenti, i cui coniugi, parenti o affini entro il secondo grado o, in mancanza, 
entro il terzo grado, ovvero i conviventi stabili che si trovino nelle condizioni previste 
dal comma 1 ed abbiano iniziato l'esecuzione del progetto di recupero e di 
riabilitazione, hanno titolo ad essere collocati in aspettativa per motivi di famiglia, 
per l'intera durata del progetto medesimo. 
 
3. Le istituzioni di cui all'art. 1 del presente CCNL dispongono l'accertamento della 
idoneità al servizio dei dipendenti affetti da tossicodipendenza, da alcolismo cronico 
o da patologie psichiche, qualora i dipendenti medesimi non si siano volontariamente 
sottoposti alle previste terapie. 
 
4. Il dipendente deve riprendere servizio presso l'Amministrazione nei 15 giorni 
successivi alla data di completamento del progetto di recupero. 
 
5. Secondo quanto previsto dalla l. 5.6.1990, n. 135 "Programma di interventi 
urgenti per la prevenzione e la lotta contro l'AIDS" l'accertata infezione da HIV non 
può costituire motivo di discriminazione per l'accesso o il mantenimento del posto di 
lavoro ed è fatto divieto alle Università ed alle Istituzioni Universitarie di svolgere 
indagini volte ad accertare nei dipendenti e nelle persone prese in considerazione per 
l'instaurazione di un rapporto di lavoro, l'esistenza di uno stato di sieropositività.
 
   

TITOLO IV - ESTINZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO

ART. 41 - CAUSE DI CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO 
(Art.37 CCNL 9.8.2000)
 
1. La cessazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, superato il periodo di 
prova, oltre che nei casi di risoluzione già disciplinati dagli artt. 35, 39 e 46 del 
presente CCNL, ha luogo:  
 
a) per compimento del limite di età previsto dalle norme applicabili 
nell'Amministrazione in materia di previdenza e quiescenza;  
 
b) per dimissioni volontarie del dipendente; 
 
c) per decesso del dipendente.
 
   

ART. 42 - OBBLIGHI DELLE PARTI  
(Art.38 CCNL 9.8.2000)
 
1. In caso di dimissioni volontarie il dipendente deve darne comunicazione per 
iscritto all'Amministrazione.  
 
2. Nel caso di risoluzione ad iniziativa dell'Amministrazione, quest'ultima è tenuta a 
specificarne contestualmente la motivazione.  
 
3. Nell'ipotesi di cui alla lettera a) dell' art. 41, comma 1, la risoluzione del rapporto 
di lavoro avviene automaticamente al verificarsi della condizione prevista, senza 
obbligo per l'Amministrazione di dare il preavviso o di erogare la corrispondente 
indennità sostitutiva ed opera dal primo giorno del mese successivo a quello del 
compimento dell'età prevista salvo diversa volontà del dipendente. Nell'ipotesi di cui 
all'art. 41, comma 1, lettera c), l'Amministrazione corrisponde agli aventi diritto 
l'indennità sostitutiva del preavviso secondo quanto stabilito dall'articolo 2122 c.c.
 
  
ART. 43 - RECESSO CON PREAVVISO 
(Art.39 CCNL 9.8.2000)
 
1. Salvo il caso di risoluzione automatica del rapporto di lavoro e quello di 
licenziamento senza preavviso, in tutti gli altri casi in cui il presente contratto 
prevede la risoluzione del rapporto con preavviso o con corresponsione dell'indennità 
sostitutiva dello stesso, i relativi termini sono fissati come segue: 
 
anni di servizio mesi di preavviso 
- fino a 5 2 
- oltre 5 e fino a 10 3 
- oltre 10 4 
2. In caso di dimissioni i termini di preavviso sono ridotti della metà. 
3. I termini di preavviso decorrono dal primo giorno o dal giorno 16 di ciascun mese. 
 
4. La parte che risolve il rapporto di lavoro senza l'osservanza dei predetti termini di 
preavviso è tenuta a corrispondere all'altra parte un'indennità pari all'importo della 
retribuzione per il periodo di mancato preavviso. L'Amministrazione ha il diritto di 
trattenere su quanto da essa dovuto al dipendente un importo corrispondente alla 
retribuzione per il periodo di preavviso da questi eventualmente non dato. 
5. E' in facoltà della parte che riceve la disdetta di risolvere il rapporto di lavoro, sia 
all'inizio sia durante il preavviso con il consenso dell'altra parte.
 
  
TITOLO V - NORME DISCIPLINARI  
 
ART. 44 - OBBLIGHI DEL DIPENDENTE 
(Art. 43 CCNL 27.01.05)
 
1. Il dipendente conforma la sua condotta al dovere costituzionale di servire la 
Repubblica con impegno e responsabilità e di rispettare i principi di buon andamento 
e imparzialità dell'attività amministrativa, anteponendo il rispetto della legge e 
l'interesse pubblico agli interessi privati propri ed altrui. Il dipendente adegua altresì 
il proprio comportamento ai principi riguardanti il rapporto di lavoro contenuti nel 
codice di condotta allegato al presente CCNL. 
 
2. Il dipendente si comporta in modo tale da favorire l'instaurazione di rapporti di 
fiducia e collaborazione tra l'Amministrazione e i cittadini. 
 
3. In tale specifico contesto, tenuto conto dell'esigenza di garantire la migliore 
qualità del servizio, il dipendente deve in particolare:  
 
a) collaborare con diligenza osservando le norme del presente contratto, le 
disposizioni per l'esecuzione e la disciplina del lavoro impartite dall'Amministrazione, 
anche in relazione alle norme in materia di sicurezza e di ambiente di lavoro; 
 
b) rispettare il segreto d'ufficio nei casi e nei modi previsti dalle norme dei singoli 
ordinamenti, ai sensi dell'art. 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241; 
 
c) non utilizzare a fini privati le informazioni di cui disponga per ragioni d'ufficio; 
 
d) nei rapporti con il cittadino, fornire tutte le informazioni cui questo abbia diritto, 
nel rispetto delle disposizioni in materia di trasparenza e di accesso all'attività 
amministrativa previste dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, dai regolamenti attuativi 
della stessa vigenti nell'amministrazione, nonché osservare le disposizioni del d.lgs. 
28.12.2000, n. 443 e del DPR 28.12.2000, n. 445 in tema di autocertificazione; 
e) rispettare l'orario di lavoro, adempiere le formalità previste per la rilevazione 
delle presenze e non assentarsi dal luogo di lavoro senza autorizzazione; 
 
f) durante l'orario di lavoro mantenere nei rapporti interpersonali e con gli utenti una 
condotta adeguata a principi di correttezza ed astenersi da comportamenti lesivi 
della dignità della persona; 
 
g) non attendere ad occupazioni estranee al servizio e ad attività che ritardino il 
recupero psico-fisico in periodo di malattia od infortunio; 
 
h) eseguire gli ordini inerenti l'espletamento delle proprie funzioni o mansioni che gli 
siano impartiti dai superiori. Se ritiene che l'ordine sia palesemente illegittimo, il 
dipendente deve farne rimostranza a chi l'ha impartito, illustrandone le ragioni. Se 
l'ordine è rinnovato per iscritto ha il dovere di darvi esecuzione. Il dipendente non 
deve, comunque, eseguire l'ordine quando questo comporta la violazione della legge 
penale; 
 
i) avere cura dei locali, mobili, oggetti, macchinari, attrezzi, strumenti ed automezzi 
a lui affidati; 
 
l) non valersi di quanto è di proprietà dell'Amministrazione per ragioni che non siano 
di servizio; 
 
m) non chiedere né accettare, a qualsiasi titolo, compensi, regali o altre utilità in 
connessione con la prestazione lavorativa; 
 
n) osservare scrupolosamente le disposizioni che regolano l'accesso ai locali 
dell'Amministrazione da parte del personale e non introdurre, salvo che non siano 
debitamente autorizzate, persone estranee all'Amministrazione stessa in locali non 
aperti al pubblico; 
 
o) comunicare all'Amministrazione la propria residenza e, ove non coincidente, la 
dimora temporanea, nonchè ogni successivo mutamento delle stesse; 
 
p) in caso di malattia, dare tempestivo avviso all'ufficio di appartenenza, salvo 
comprovato impedimento; 
q) astenersi dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che possano 
coinvolgere direttamente o indirettamente interessi finanziari o non finanziari propri, 
o di suoi parenti entro il quarto grado o conviventi.
 
   

ART. 45 - SANZIONI E PROCEDURE DISCIPLINARI  
(Art. 44 CCNL 27.01.05)
 
1. Le violazioni, da parte dei lavoratori, degli obblighi disciplinati nel precedente 
articolo danno luogo, secondo la gravità dell'infrazione, previo procedimento 
disciplinare, all'applicazione delle seguenti sanzioni disciplinari:
a) rimprovero verbale 
b) rimprovero scritto (censura); 
c) multa di importo variabile da una ad un massimo di quattro ore di 
retribuzione; 
d) sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino a dieci 
giorni; 
e) sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da 11 giorni fino 
ad un massimo di sei mesi; 
f) licenziamento con preavviso; 
g) licenziamento senza preavviso. 
2. L'Amministrazione non può adottare alcun provvedimento disciplinare nei 
confronti del dipendente senza previa contestazione scritta dell'addebito e senza 
aver sentito il dipendente a sua difesa, con l'eventuale assistenza di un procuratore 
ovvero di un rappresentante dell'associazione sindacale cui aderisce o conferisce 
mandato.  
La contestazione di cui sopra deve effettuarsi tempestivamente e comunque non 
oltre i 20 giorni da quando l'ufficio competente, individuato dalle Amministrazioni in 
conformità ai propri ordinamenti, è venuto a conoscenza del fatto. 
3. La convocazione scritta per la difesa non può avvenire prima di cinque giorni 
lavorativi dalla contestazione del fatto. Il dipendente può, adducendo adeguate 
motivazioni, chiedere che venga dilazionata, ma comunque non oltre il qu  simo 
giorno dall'originaria convocazione, la data della propria audizione a discolpa. La 
sanzione verrà eventualmente irrogata entro il termine di 15 giorni dalla data fissata 
per l'audizione, anche se l'interessato dovesse non presentarsi 
 
4. Nel caso in cui, ai sensi dell'articolo 55, comma 4, del d.lgs. n. 165/2001, la 
sanzione da comminare non sia di sua competenza, il responsabile della struttura in 
cui il dipendente lavora, ai fini del comma 2, segnala entro venti giorni da quando ne 
ha avuto conoscenza all'ufficio competente, ai sensi del citato art. 55, comma 4, i 
fatti da contestare al dipendente per l'istruzione del procedimento.  
 
5. Al dipendente o su sua espressa delega al difensore, è consentito l'accesso a tutti 
gli atti istruttori riguardanti il procedimento a suo carico.  
 
6. Il procedimento disciplinare deve concludersi entro 120 giorni dalla data della 
contestazione dell'addebito. Qualora non sia stato portato a termine entro tale data, 
il procedimento si estingue.  
 
7. L'ufficio competente per i procedimenti disciplinari, sulla base degli accertamenti 
effettuati e delle giustificazioni addotte dal dipendente, irroga la sanzione applicabile 
tra quelle indicate al comma 1. Quando il medesimo ufficio ritenga che non vi sia 
luogo a procedere disciplinarmente dispone la chiusura del procedimento, dandone 
comunicazione all'interessato.  
 
8. Non può tenersi conto ad alcun effetto delle sanzioni disciplinari decorsi due anni 
dalla loro applicazione.  
 
9. I provvedimenti di cui al comma 1 non sollevano il lavoratore dalle eventuali 
responsabilità di altro genere nelle quali egli sia incorso.
 
  
 
ART. 46 - CODICE DISCIPLINARE 
(Art.45 CCNL 27.01.05)
 
1. Nel rispetto del principio di gradualità e proporzionalità delle sanzioni in relazione 
alla gravità della mancanza e in conformità a quanto previsto dall'art. 55 del d.lgs. 
n.165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, sono fissati i seguenti criteri 
generali:  
 
a) il tipo e l'entità di ciascuna delle sanzioni sono determinati anche in relazione: 
alla intenzionalità del comportamento, alla rilevanza 
della violazione di norme o disposizioni; 
al grado di disservizio o di pericolo provocato dalla 
negligenza, imprudenza o imperizia dimostrate, 
tenuto conto anche della prevedibilità dell'evento; 
all'eventuale sussistenza di circostanze aggravanti o 
attenuanti; 
alle responsabilità derivanti dalla posizione di lavoro 
occupata dal dipendente; 
al concorso nella mancanza di più lavoratori in 
accordo tra loro;  
al comportamento complessivo del lavoratore, con 
particolare riguardo ai precedenti disciplinari, 
nell'ambito del biennio precedente; 
al comportamento verso gli utenti.
b) al dipendente responsabile di più mancanze compiute in un'unica azione od 
omissione o con più azioni od omissioni tra loro collegate ed accertate con un unico 
procedimento disciplinare, è applicabile la sanzione prevista per la mancanza più 
grave se le suddette infrazioni sono punite con sanzioni di diversa gravità; 
c) qualora la sanzione consista nella sospensione dal servizio, il relativo periodo non 
è computabile ai fini dell'anzianità di servizio. 
 
 
2. La sanzione disciplinare dal minimo del rimprovero verbale al massimo della multa 
di importo pari a 4 ore di retribuzione si applica al dipendente per:  
 
a) inosservanza delle disposizioni di servizio, anche in tema di assenze per malattia, 
nonché dell'orario di lavoro; 
 
b) condotta non conforme ai principi di correttezza verso altri dipendenti o nei 
confronti del pubblico; 
 
c) negligenza nella cura dei locali e dei beni mobili o strumenti a lui affidati o sui 
quali, in relazione alle sue responsabilità, debba espletare azione di vigilanza; 
 
d) inosservanza delle norme in materia di prevenzione degli infortuni e di sicurezza 
sul lavoro nel caso in cui non ne sia derivato un pregiudizio al servizio o agli interessi 
dell'amministrazione o di terzi; 
 
e) rifiuto di assoggettarsi a visite personali disposte a tutela del patrimonio 
dell'amministrazione, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 6 della l. 20 maggio 
1970 n. 300; 
 
f) insufficiente rendimento rispetto ai carichi di lavoro e comunque nell'assolvimento 
dei compiti assegnati; 
 
L'importo delle ritenute per multa sarà introitato dal bilancio dell'Amministrazione e 
destinato ad attività sociali per i dipendenti. 
3. La sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della 
retribuzione fino ad un massimo di 10 giorni si applica per:  
 
a) recidiva nelle mancanze che abbiano comportato l'applicazione del massimo della 
multa oppure quando le mancanze previste nel comma 2 presentino caratteri di 
particolare gravità; 
 
b) assenza ingiustificata dal servizio fino a 10 giorni o arbitrario abbandono dello 
stesso. In tali ipotesi l'entità della sanzione è determinata in relazione alla durata 
dell'assenza o dell'abbandono dal servizio, al disservizio determinatosi, alla gravità 
della violazione degli obblighi del dipendente, agli eventuali danni causati 
all'Amministrazione, agli utenti o ai terzi; 
 
c) ingiustificato ritardo, non superiore a 10 giorni, a raggiungere la sede assegnata 
dall'Amministrazione; 
 
d) svolgimento di altre attività lavorative durante lo stato di malattia o di infortunio; 
 
e) rifiuto di testimonianza oppure testimonianza falsa o reticente in procedimenti 
disciplinari; 
 
f) minacce, ingiurie gravi, calunnie o diffamazioni verso il pubblico o altri dipendenti; 
alterchi negli ambienti di lavoro, anche con utenti; 
 
g) manifestazioni ingiuriose nei confronti dell'Amministrazione, tenuto conto del 
rispetto della libertà di pensiero e di espressione, ai sensi dell'art. 1 della legge n. 
300/70; 
 
h) atti, comportamenti o molestie, anche di carattere sessuale, che siano lesivi della 
dignità della persona; 
 
i) sistematici e reiterati atti o comportamenti aggressivi, ostili e denigratori che 
assumano forme di violenza morale o di persecuzione psicologica nei confronti di un 
altro dipendente. 
4. La sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della 
retribuzione da 11 giorni fino ad un massimo di 6 mesi si applica per:  
 
a) recidiva nel biennio delle mancanze previste nel comma precedente quando sia 
stata comminata la sanzione massima oppure quando le mancanze previste al 
comma 3 presentino caratteri di particolare gravità; 
 
b) assenza ingiustificata dal servizio oltre 10 giorni e fino a 15 giorni; 
c) occultamento di fatti e circostanze relativi ad illecito uso, manomissione, 
distrazione di somme o beni di spettanza o di pertinenza dell'Amministrazione o ad 
essa affidati, quando, in relazione alla posizione rivestita, il lavoratore abbia un 
obbligo di vigilanza o di controllo; 
d) insufficiente, persistente e scarso rendimento dovuto a comportamento 
negligente; 
 
e) esercizio, attraverso sistematici e reiterati atti e comportamenti aggressivi ostili e 
denigratori, di forme di violenza morale o di persecuzione psicologica nei confronti di 
un altro dipendente al fine di procurargli un danno in ambito lavorativo o addirittura 
di escluderlo dal contesto lavorativo; 
 
f) atti, comportamenti o molestie, anche di carattere sessuale, di particolare gravità 
che siano lesivi della dignità della persona; 
 
g) fatti e comportamenti tesi all'elusione dei sistemi di rilevamento elettronici della 
presenza e dell'orario o manomissione dei fogli di presenza o delle risultanze anche 
cartacee degli stessi. Tale sanzione si applica anche nei confronti di chi avalli, aiuti o 
permetta tali atti o comportamenti; 
 
h) alterchi di particolare gravità con vie di fatto negli ambienti di lavoro, anche con 
utenti; 
 
i) qualsiasi comportamento da cui sia derivato danno grave all'Amministrazione o a 
terzi. 
 
Nella sospensione dal servizio prevista dal presente comma, il dipendente è privato 
della retribuzione fino al decimo giorno mentre, a decorrere dall'undicesimo, viene 
corrisposta allo stesso un'indennità pari al 50% della retribuzione fondamentale 
spettante ai sensi del presente CCNL, nonché gli assegni del nucleo familiare ove 
spettanti. 
 
5. La sanzione disciplinare del licenziamento con preavviso si applica per:  
 
a) recidiva plurima, almeno tre volte nell'anno, in una delle mancanze previste ai 
commi 3 e 4, anche se di diversa natura, o recidiva, nel biennio, in una mancanza che 
abbia comportato l'applicazione della sanzione massima di 6 mesi di sospensione dal 
servizio e dalla retribuzione, salvo quanto previsto al comma 6, lett. a); 
 
b) ingiustificato rifiuto del trasferimento disposto dall'Amministrazione per 
riconosciute e motivate esigenze di servizio nel rispetto delle vigenti procedure in 
relazione alla tipologia di mobilità attivata; 
 
c) mancata ripresa del servizio nel termine prefissato dall'Amministrazione quando 
l'assenza arbitraria ed ingiustificata si sia protratta per un periodo superiore a 
quindici giorni;  
 
d) continuità, nel biennio, di condotte comprovanti il perdurare di una situazione di 
insufficiente scarso rendimento dovuta a comportamento negligente ovvero per 
qualsiasi fatto grave che dimostri la piena incapacità ad adempiere adeguatamente 
gli obblighi di servizio; 
 
e) recidiva nel biennio, anche nei confronti di persona diversa, di sistematici e 
reiterati atti e comportamenti aggressivi ostili e denigratori e di forme di violenza 
morale o di persecuzione psicologica nei confronti di un collega al fine di procurargli 
un danno in ambito lavorativo o addirittura di escluderlo dal contesto lavorativo; 
 
f) recidiva nel biennio di atti, comportamenti o molestie, anche di carattere sessuale, 
che siano lesivi della dignità della persona. 
6. La sanzione disciplinare del licenziamento senza preavviso si applica per:  
 
a) terza recidiva nel biennio di minacce, ingiurie gravi, calunnie o diffamazioni verso 
il pubblico o altri dipendenti, alterchi con vie di fatto negli ambienti di lavoro, anche 
con utenti; 
 
b) condanna passata in giudicato per un delitto commesso in servizio o fuori servizio 
che, pur non attenendo in via diretta al rapporto di lavoro, non ne consenta neanche 
provvisoriamente la prosecuzione per la sua specifica gravità; 
 
c) accertamento che l'impiego fu conseguito mediante la produzione di documenti 
falsi e, comunque, con mezzi fraudolenti ovvero che la sottoscrizione del contratto 
individuale di lavoro sia avvenuta a seguito di presentazione di documenti falsi; 
d) commissione in genere - anche nei confronti di terzi - di fatti o atti dolosi, che, pur 
non costituendo illeciti di rilevanza penale, sono di gravità tale da non consentire la 
prosecuzione neppure provvisoria del rapporto di lavoro; 
 
e) condanna passata in giudicato: 
 
1. di cui all'art. 58 del d.lgs. 18.08.2000, n. 267, nonché per i reati di cui 
agli artt. 316 e 316 bis del c.p. -; 
 
2. quando alla condanna consegua comunque l'interdizione perpetua dai 
pubblici uffici; 
 
3. per i delitti previsti dall'art. 3, comma 1, della legge 27 marzo 2001 n. 
97.
 
f) l'ipotesi in cui il dipendente venga arrestato perché colto, in flagranza, a 
commettere reati di peculato o concussione o corruzione e l'arresto sia convalidato 
dal giudice per le indagini preliminari. 
7. Le mancanze non espressamente previste nei commi da 2 a 6 sono comunque 
sanzionate secondo i criteri di cui al comma 1, facendosi riferimento, quanto 
all'individuazione dei fatti sanzionabili, agli obblighi dei lavoratori di cui all'art. 44 
del presente CCNL, quanto al tipo e alla misura delle sanzioni, ai principi desumibili 
dai commi precedenti. 
 
8. Al codice disciplinare di cui al presente articolo deve essere data la massima 
pubblicità mediante affissione in ogni posto di lavoro in luogo accessibile a tutti i 
dipendenti. Tale forma di pubblicità è tassativa e non può essere sostituita con altre.
 
   
 
ART. 47 - RAPPORTO TRA PROCEDIMENTO DISCIPLINARE E PROCEDIMENTO PENALE 
(Art.46 CCNL 27.01.05)
  
1. Nel caso di commissione in servizio di fatti illeciti di rilevanza penale 
l'Amministrazione inizia il procedimento disciplinare e trasmette la denunzia penale. 
Il procedimento disciplinare rimane sospeso fino alla sentenza definitiva, fatta salva 
l'ipotesi in cui il dipendente venga arrestato perché colto, in flagranza, a commettere 
reati di peculato o concussione o corruzione e l'arresto sia convalidato dal giudice 
per le indagini preliminari. Sulla base della valutazione derivante dall'esito del 
procedimento disciplinare si applica la sanzione di cui all'art. 46, comma 6, lett. f) del 
presente CCNL.  
 
2. Al di fuori dei casi previsti nel comma precedente, quando l'Amministrazione 
venga a conoscenza dell'esistenza di un procedimento penale a carico del dipendente 
per i medesimi fatti oggetto di procedimento disciplinare, questo è sospeso fino alla 
sentenza definitiva. 
 
3. Fatte salve le ipotesi di cui all'art. 5, commi 2 e 4, della legge 97 del 2001, negli 
altri casi il procedimento disciplinare sospeso ai sensi del presente articolo è 
riattivato entro 180 giorni da quando l'Amministrazione ha avuto notizia della 
sentenza definitiva e si conclude entro 120 giorni dalla sua riattivazione. 
 
4. Per i casi previsti all'art. 5, commi 2 e 4, della legge 97 del 2001, il procedimento 
disciplinare precedentemente sospeso è riattivato entro 90 giorni da quando 
l'Amministrazione ha avuto notizia della sentenza definitiva e deve concludersi entro 
i successivi 120 giorni dalla sua riattivazione. 
 
5. L'applicazione della sanzione prevista dall'art. 46, come conseguenza delle 
condanne penali citate nel comma 6, lett. b) ed e), non ha carattere automatico, 
essendo correlata all'esperimento del procedimento disciplinare, salvo quanto 
previsto dall'art. 5, comma 2 della legge n. 97 del 2001. 
 
6. In caso di sentenza irrevocabile di assoluzione si applica quanto previsto dall'art. 
653 c.p.p.. Ove nel procedimento disciplinare sospeso, al dipendente, oltre ai fatti 
oggetto del giudizio penale per i quali vi sia stata assoluzione, siano state contestate 
altre violazioni oppure qualora l'assoluzione sia motivata "perché il fatto non 
costituisce illecito penale" non escludendo quindi la rilevanza esclusivamente 
disciplinare del fatto ascritto, il procedimento medesimo riprende per dette 
infrazioni. 
 
7. In caso di proscioglimento perché il fatto non sussiste, ovvero perché l'imputato 
non lo ha commesso si applica quanto previsto dall'art. 653 c.p.p.. Ove nel 
procedimento disciplinare sospeso, al dipendente, oltre ai fatti oggetto del giudizio 
penale per i quali vi sia stata assoluzione, siano state contestate altre violazioni 
oppure qualora il proscioglimento sia motivato "perché il fatto non costituisce reato" 
non escludendo quindi la rilevanza esclusivamente disciplinare del fatto ascritto, il 
procedimento medesimo riprende per dette infrazioni. 
 
8. In caso di sentenza irrevocabile di condanna trova applicazione l'art. 1 della legge 
97 del 2001. 
 
9. Il personale licenziato ai sensi dell'art. 46, comma 6, lett. b), e) ed f), e 
successivamente assolto a seguito di revisione del processo, ha diritto, dalla data 
della sentenza di assoluzione, alla riammissione in servizio nella medesima sede o in 
altra su sua richiesta, anche in soprannumero, nella medesima qualifica e con 
decorrenza dell'anzianità posseduta all'atto del licenziamento. 
 
10. Il personale riammesso ai sensi del comma 9, è reinquadrato, nell'area e nella 
posizione economica in cui è confluita la qualifica posseduta al momento del 
licenziamento qualora sia intervenuta una nuova classificazione del personale. In 
caso di premorienza, il coniuge o il convivente superstite e i figli hanno diritto a tutti 
gli assegni che sarebbero stati attribuiti al dipendente nel periodo di sospensione o 
di licenziamento, escluse le indennità comunque legate alla presenza in servizio 
ovvero alla prestazione di lavoro straordinario.
 
  
 
ART. 48 - SOSPENSIONE CAUTELARE IN CASO DI PROCEDIMENTO PENALE 
(Art.47 CCNL 27.01.05)
 
1. Il personale che sia colpito da misura restrittiva della libertà personale è sospeso 
d'ufficio dal servizio con privazione della retribuzione per la durata dello stato di 
detenzione o comunque dello stato restrittivo della libertà. 
 
2. L'Amministrazione, ai sensi del presente articolo, cessato lo stato di restrizione 
della libertà personale, può prolungare il periodo di sospensione del personale, fino 
alla sentenza definitiva alle medesime condizioni del successivo comma 3. 
 
3. Il personale, può essere sospeso dal servizio con privazione della retribuzione 
anche nel caso in cui venga sottoposto a procedimento penale che non comporti la 
restrizione della libertà personale quando sia stato rinviato a giudizio per fatti 
direttamente attinenti al rapporto di lavoro o comunque per fatti tali da comportare, 
se accertati, l'applicazione della sanzione disciplinare del licenziamento ai sensi 
dell'art. 46, commi 5 e 6. 
 
4. Resta fermo l'obbligo di sospensione cautelare dal servizio per i reati indicati 
dall'art. 58 del d.lgs. n. 267/2000. 
 
5. Nel caso dei reati previsti all'art. 3, comma 1, della legge n. 97 del 2001, in 
alternativa alla sospensione di cui al presente articolo, possono essere applicate le 
misure previste dallo stesso art. 3. Per i medesimi reati, qualora intervenga 
condanna anche non definitiva, ancorché sia concessa la sospensione condizionale 
della pena, si applica l'art. 4, comma 1, della citata legge 97 del 2001.  
6. Nei casi indicati ai commi precedenti si applica quanto previsto dall'art. 47 in tema 
di rapporti tra procedimento disciplinare e procedimento penale. 
7. Al dipendente sospeso ai sensi dei commi da 1 a 5 sono corrisposti un'indennità 
pari al 50% della retribuzione fondamentale spettante ai sensi del presente CCNL, 
nonchè gli assegni del nucleo familiare, ove spettanti. 
8. Nel caso di sentenza definitiva di assoluzione o proscioglimento, pronunciate con 
la formula "il fatto non sussiste", "non costituisce illecito penale" o "l'imputato non 
lo ha commesso", quanto corrisposto nel periodo di sospensione cautelare a titolo di 
indennità verrà conguagliato con quanto dovuto al lavoratore se fosse rimasto in 
servizio, escluse le indennità o compensi per servizi speciali o per prestazioni di 
carattere straordinario. Ove il giudizio disciplinare riprenda per altre infrazioni, ai 
sensi dell'art. 47, comma 6, secondo periodo, (Rapporto tra procedimento 
disciplinare e procedimento penale) il conguaglio dovrà tener conto delle sanzioni 
eventualmente applicate.  
 
9. In tutti gli altri casi di riattivazione del procedimento disciplinare a seguito di 
condanna penale, ove questo si concluda con una sanzione diversa dal licenziamento, 
al dipendente precedentemente sospeso verrà conguagliato quanto dovuto se fosse 
stato in servizio, escluse le indennità o compensi per servizi e funzioni speciali o per 
prestazioni di carattere straordinario nonchè i periodi di sospensione del comma 1 e 
quelli eventualmente inflitti a seguito del giudizio disciplinare riattivato e a seguito 
della condanna penale. 
10. Quando vi sia stata sospensione cautelare dal servizio a causa di procedimento 
penale, la stessa conserva efficacia, se non revocata, per un periodo di tempo 
comunque non superiore a cinque anni. Decorso tale termine, la sospensione 
cautelare, dipendente dal procedimento penale, è revocata e il dipendente è 
riammesso in servizio, salvi casi in cui, per i reati che comportano l'applicazione delle 
sanzioni previste ai commi 5 e 6 dell'art. 46 (codice disciplinare) del presente CCNL, 
l'Amministrazione ritenga che la permanenza in servizio del dipendente provochi un 
pregiudizio alla credibilità della stessa a causa del discredito che da tale permanenza 
potrebbe derivarle da parte dei cittadini e/o, comunque, per ragioni di opportunità e 
operatività dell'Amministrazione stessa. In tale caso, può essere disposta, per i 
suddetti motivi, la sospensione dal servizio, che sarà sottoposta a revisione con 
cadenza biennale. Il procedimento disciplinare comunque, se sospeso, rimane tale 
sino all'esito del procedimento penale.
 
   

ART. 49 - SOSPENSIONE CAUTELARE IN CORSO DI PROCEDIMENTO DISCIPLINARE  
(Art.48 CCNL 27.01.05)
 
1. L'Amministrazione, laddove riscontri la necessità di espletare accertamenti su fatti 
addebitati al dipendente a titolo di infrazione disciplinare punibili con la sanzione 
della sospensione dal servizio e dalla retribuzione, può disporre, nel corso del 
procedimento disciplinare, l'allontanamento dal lavoro del dipendente per un periodo 
di tempo non superiore a trenta giorni, con conservazione della retribuzione.  
 
2. Quando il procedimento disciplinare si conclude con la sanzione disciplinare della 
sospensione dal servizio con privazione della retribuzione, il periodo 
dell'allontanamento cautelativo deve essere computato nella sanzione, ferma 
restando la privazione della retribuzione limitata agli effettivi giorni di sospensione 
irrogati.  
 
3. Il periodo trascorso in allontanamento cautelativo, escluso quello computato come 
sospensione dal servizio, è valutabile agli effetti dell'anzianità di servizio.
 
   

ART. 50 - CODICE DI CONDOTTA RELATIVO ALLE MOLESTIE SESSUALI NEI LUOGHI 
DI LAVORO 
(Art. 49 CCNL 27.01.05)
 
1. L'Amministrazione dà applicazione, con proprio atto, al codice di condotta relativo 
ai provvedimenti da assumere nella lotta contro le molestie sessuali nei luoghi di 
lavoro, come previsto dalla raccomandazione della Commissione europea del 
27.11.1991, n. 92/131/CEE, allegata a titolo esemplificativo al n. 1 del presente 
contratto per fornire linee guida uniformi in materia. Dell'atto così adottato 
l'Amministrazione dà informazione preventiva alle OO.SS. di cui all'art.9 del presente 
CCNL.
 
   

TITOLO VI - ISTITUTI DI PARTICOLARE INTERESSE

 
ART. 51 - COMITATO PARITETICO SUL FENOMENO DEL MOBBING 
(Art.20 CCNL 27.01.05)
 
1. Per mobbing si intende una forma di violenza morale o psichica nell'ambito del 
contesto lavorativo, attuato dal datore di lavoro o da dipendenti nei confronti di altro 
personale. Esso è caratterizzato da una serie di atti, atteggiamenti o comportamenti 
diversi e ripetuti nel tempo in modo sistematico ed abituale, aventi connotazioni 
aggressive, denigratorie o vessatorie tali da comportare un'afflizione lavorativa 
idonea a compromettere la salute e/o la professionalità e la dignità del dipendente 
sul luogo di lavoro, fino all'ipotesi di escluderlo dallo stesso contesto di lavoro. 
 
2. In relazione al comma 1, le parti, anche con riferimento alla risoluzione del 
Parlamento Europeo del 20 settembre 2001, riconoscono la necessità di avviare 
adeguate ed opportune iniziative al fine di contrastare l'evenienza di tali 
comportamenti; viene pertanto istituito, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore 
del presente contratto, uno specifico comitato paritetico, presso ciascuna 
Amministrazione con i seguenti compiti:  
 
a) raccolta dei dati relativi all'aspetto quantitativo e qualitativo del fenomeno;  
 
b) individuazione delle possibili cause, con particolare riferimento alla verifica 
dell'esistenza di condizioni di lavoro o fattori organizzativi e gestionali che possano 
determinare l'insorgere di situazioni persecutorie o di violenza morale;  
 
c) proposte di azioni positive in ordine alla prevenzione delle situazioni che possano 
favorire l'insorgere del mobbing;  
 
d) formulazione di proposte per la definizione dei codici di condotta. 
 
3. Le proposte formulate dai comitati sono presentate alle Amministrazioni per i 
connessi provvedimenti, tra i quali rientrano, in particolare, la costituzione e il 
funzionamento di sportelli di ascolto nell'ambito delle strutture esistenti, l'istituzione 
della figura del consigliere/consigliera di fiducia, nonché la definizione dei codici di 
condotta, sentite le organizzazioni sindacali firmatarie del presente CCNL.  
 
4. In relazione all'attività di prevenzione del fenomeno, i comitati valutano 
l'opportunità di attuare, nell'ambito dei piani generali per la formazione, idonei 
interventi formativi e di aggiornamento del personale, che possono essere finalizzati, 
tra l'altro, ai seguenti obiettivi:  
 
a) affermare una cultura organizzativa che comporti una maggiore consapevolezza 
della gravità del fenomeno e delle sue conseguenze individuali e sociali; 
 
b) favorire la coesione e la solidarietà dei dipendenti attraverso una più specifica 
conoscenza dei ruoli e delle dinamiche interpersonali, anche al fine di incentivare il 
recupero della motivazione e dell'affezione all'ambiente lavorativo da parte del 
personale. 
5. I comitati di cui al comma 3 sono costituiti da un componente designato da 
ciascuna delle organizzazioni sindacali firmatarie del presente CCNL e da un pari 
numero di rappresentanti dell'Amministrazione. Il presidente del comitato viene 
designato, la prima volta, dai rappresentanti dell'Amministrazione ed il 
vicepresidente dai componenti di parte sindacale, garantendo l'alternanza per le 
successive designazioni. Per ogni componente effettivo è previsto un componente 
supplente. Ferma rimanendo la composizione paritetica dei comitati, di essi fa parte 
anche un rappresentante del comitato per le pari opportunità, appositamente 
designato da quest'ultimo e senza diritto di voto, allo scopo di garantire il raccordo 
tra le attività dei due organismi.  
 
6. Le Amministrazioni favoriscono l'operatività dei comitati e garantiscono tutti gli 
strumenti idonei al loro funzionamento. In particolare valorizzano e pubblicizzano 
con ogni mezzo, nell'ambito lavorativo, i risultati del lavoro svolto dagli stessi. I 
comitati sono tenuti a redigere una relazione annuale sull'attività svolta.  
7. I comitati di cui al presente articolo rimangono in carica per la durata di un 
quadriennio e comunque fino alla costituzione dei nuovi. I componenti dei comitati 
possono essere rinnovati nell'incarico per un sola volta.
 
  
 
ART. 52 - IL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA 
(Art.21 CCNL 27.01.05)
 
 
1. La figura, le funzioni, le attribuzioni e le prerogative del rappresentante dei 
lavoratori per la sicurezza sono quelle complessivamente individuate e disciplinate 
dagli artt. 47 e segg. del d.lgs. n. 81 del 9 aprile 2008.
    

 
ART. 53 - OSSERVATORIO NAZIONALE PARITETICO DELLA SICUREZZA  
(Art.22 CCNL 27.01.05)
 
1. In applicazione dell'art. 51 del d.lgs. n.81/2008 e al fine di stabilizzare i rapporti 
partecipativi in materia di igiene e sicurezza le parti si impegnano ad attivare, presso 
la CRUI e senza oneri aggiuntivi di spesa, un Osservatorio Nazionale Paritetico con il 
compito di monitorare lo stato di applicazione della normativa e di avanzare proposte 
agli organi competenti, nonché esplicare attività di raccordo con i soggetti 
istituzionali a livello nazionale operanti in materia di salute e sicurezza.
    

 
ART. 54 - FORMAZIONE PROFESSIONALE 
(Art. 45 CCNL 9.8.2000)
 
 
1. La formazione professionale continua del personale costituisce uno strumento 
fondamentale per la crescita del personale e per l'innalzamento del livello qualitativo 
dei servizi prestati dalle Amministrazioni; queste, in coerenza con gli obiettivi e gli 
impegni anche di carattere finanziario delineati dall'Intesa Governo-Sindacati del 6 
aprile 2007 per un'azione pubblica a sostegno della conoscenza, mettono 
fattivamente a disposizione, anche nel quadro di iniziative nazionali promosse dalla 
CRUI, le proprie risorse formative, nel limite dell'1% del monte salari di ciascun 
anno, allo scopo di promuovere e valorizzare la preparazione e l'aggiornamento del 
personale. 
 
2. L'aggiornamento e la formazione professionali possono essere obbligatori o 
facoltativi e riguardano tutto il personale, con contratto sia a tempo indeterminato 
che a tempo determinato, ivi compreso quello distaccato o comandato. 
 
3. La formazione del personale di nuova assunzione si svolge mediante corsi teorico - 
pratici, di intensità e durata rapportate alle mansioni da svolgere, in base a specifici 
programmi definiti dalle singole Amministrazioni. 
 
4. Le iniziative di formazione e aggiornamento del personale in servizio si svolgono 
sulla base di programmi definiti dalle Amministrazioni, nel rispetto di quanto 
previsto dall'art. 4, comma 2, lett. e), con i seguenti criteri e modalità operativi: 
 
- i programmi debbono evidenziare puntualmente gli obiettivi formativi e gli standard 
quantitativi e qualitativi previsti; 
 
- le attività formative preordinate ad offrire opportunità di sviluppo professionale e 
retributivo debbono essere finalizzate all'acquisizione ed all'approfondimento dei 
contenuti di professionalità oggetto delle prove di selezione e debbono prevedere 
adeguate forme di verifica finale; 
 
- in sede di redazione dei programmi si terrà presente, nella misura massima 
possibile, l'esigenza di assicurare, oltre che la trasparenza circa gli obiettivi e le 
metodologie della formazione - che possono prevedere anche una loro 
organizzazione sotto forma di stages - la trasferibilità, in tutto il comparto, delle 
esperienze formative maturate; 
 
- la certificazione relativa alle attività formative deve dare compiutamente conto del 
percorso formativo e degli esiti in termini di qualificazione professionale aggiuntiva 
raggiunta; 
 
- la formazione e l'aggiornamento obbligatori sono svolti in orario di lavoro ed hanno 
per oggetto l'adeguamento delle competenze professionali alle esigenze anche 
innovative di riorganizzazione e sviluppo qualitativo e quantitativo dei servizi; 
 
- in attuazione del contratto integrativo di cui all'art. 4, comma 2, lett. e) del 
presente CCNL, il Direttore Amministrativo individua, tenuto conto anche delle 
domande e delle disponibilità acquisite, il personale destinatario dei programmi di 
formazione e aggiornamento, fornendo comunque a tutti, a rotazione, l'opportunità 
di parteciparvi e, in ogni caso, in modo da assicurare, in particolare, tempestive 
opportunità formative a coloro che maturino i requisiti di anzianità per partecipare 
alle procedure selettive preordinate alle progressioni economiche e di categoria; 
 
- verrà data informazione successiva ai soggetti sindacali di cui all'art. 9 delle attività 
formative svolte, dei partecipanti e degli esiti della stessa attività formativa anche 
rispetto ai risultati attesi. 
 
5. La frequenza ai corsi obbligatori e facoltativi, organizzati direttamente dalle 
amministrazioni, anche in consorzio o sotto la loro vigilanza, nel rispetto dei criteri e 
delle modalità indicate nel precedente comma, purchè prevedano modalità di verifica 
finale, dà luogo a crediti formativi, validi in tutto il comparto, valutabili ai fini dei 
passaggi dei dipendenti all'interno delle categorie da una posizione economica 
all'altra e della progressione verticale. 
 
6. Il personale può concorrere nell'attività di formazione e aggiornamento 
professionale dei dipendenti. 
 
7. L'individuazione del predetto personale che collabora all'attività di formazione e 
aggiornamento avviene secondo le modalità previste dagli ordinamenti delle 
amministrazioni, privilegiando la competenza specifica nelle materie di 
insegnamento. 
 
8. La partecipazione del personale universitario di cui all'art. 64 del presente CCNL 
alle attività formative caratterizzanti dei corsi di studio per le professioni sanitarie 
infermieristiche ed ostetriche, della riabilitazione, tecniche e della prevenzione 
istituiti ed attivati dalle Facoltà di Medicina e Chirurgia, si realizza nelle seguenti 
aree di applicazione:  
a) corsi di insegnamento previsti dall'art. 6, comma 3, del d.lgs. 30.12.1992, n. 502 e 
successive modificazioni e integrazioni; 
 
b) corsi di aggiornamento professionale obbligatorio del personale organizzati 
dall'AOU; 
c) formazione di base e riqualificazione del personale. 
Le attività di cui sopra, in applicazione della normativa di cui al punto a), sono 
riservate di norma al personale del ruolo sanitario, dipendente dalle strutture presso 
le quali si svolge la formazione stessa, in possesso dei requisiti previsti dal 
richiamato d.lgs. n.502/92, secondo criteri di stretta funzionalità con le figure 
professionali e i relativi profili individuati dal citato decreto legislativo. Il personale è 
ammesso alle attività medesime nel rispetto delle disposizioni dettate dai protocolli 
d'intesa Università/Regione previsti dall'art.6, comma 3, del medesimo decreto 
legislativo n.502/92 o, in assenza, secondo le modalità previste dagli ordinamenti 
delle singole AOU di concerto con la Facoltà di Medicina e Chirurgia. 
 
9. L'attività di aggiornamento e formazione di cui al comma 6, se svolta fuori orario 
di lavoro, è remunerata in via forfetaria sulle risorse disponibili, con un compenso 
orario di € 25,82 lorde. Se l'attività in questione è svolta durante l'orario di lavoro, il 
compenso di cui sopra spetta nella misura del 20%. La misura dei compensi può 
essere modificata dalle amministrazioni in relazione a specifiche connotazioni di 
complessità dei corsi, fino ad un massimo di € 61,97 orari lordi.
    
 

ART. 55 - ENTE BILATERALE PER LA FORMAZIONE 
(Art.24 CCNL 27.01.05)
 
1. Le parti convengono che possa essere istituito un Ente bilaterale, tra la C.R.U.I. 
medesima, espressione del Comitato di settore del comparto, e le OO.SS. firmatarie 
del CCNL, che persegua l'obiettivo di programmare qualificate e certificate iniziative 
di formazione nazionale per il personale del comparto. 
 
2. l'Ente di cui al comma 1 dovrà tendenzialmente assumere un ruolo di 
monitoraggio, indirizzo e di accreditamento per le politiche di formazione degli 
Atenei, anche al fine di realizzare forme di coordinamento delle iniziative relative alla 
formazione volte al contenimento e alla razionalizzazione dei costi. 
 
3. La costituzione ed il funzionamento dell'Ente di cui al comma 1 non può 
comportare alcun onere aggiuntivo.
 
   

ART. 56 - REPERIBILITA' 
(Art.27 CCNL 27.01.05)

1. Le Amministrazioni che richiedessero la reperibilità o la pronta disponibilità 
regoleranno tale istituto in contrattazione integrativa con le risorse di cui agli articoli 
87 e 88 del presente CCNL (fondo e utilizzo del fondo per le progressioni economiche 
e per la produttività), garantendo comunque il rispetto dei seguenti principi. 
2. L'istituto della reperibilità o pronta disponibilità è previsto esclusivamente per i 
settori di attività per i quali è necessario assicurare la continuità dei servizi, 
compresi quelli previsti dall'applicazione del d.lgs. n.81/2008. Esso si espleta 
durante le ore o le giornate eccedenti l'orario ordinario di lavoro soltanto per 
essenziali ed indifferibili necessità di servizio che non possono essere coperte 
attraverso l'adozione di altre forme di articolazione dell'orario. La durata massima 
del periodo di reperibilità è di 12 ore. 
3. In caso di chiamata in servizio, durante il periodo di reperibilità o pronta 
disponibilità, la prestazione di lavoro non può essere superiore a sei ore. 
4. Ciascun dipendente, di norma, non può essere collocato in reperibilità per più di 
sei volte in un mese e per non più di due volte in giorni festivi nell'arco di un mese.
 
   
 

ART. 57 - TRASFERIMENTI  
(Art.19 CCNL 27.01.05)
 
1. Al fine di favorire l'attuazione dei trasferimenti del personale del comparto, 
ciascuna Amministrazione comunica entro il 31 gennaio di ciascun anno alle altre 
Amministrazioni del comparto stesso l'elenco dei posti che intende coprire nel corso 
dell'anno, elenco che le Amministrazioni riceventi portano a conoscenza del 
personale con idonei mezzi di pubblicità, anche telematici. 
 
2. Ottenuto l'assenso al trasferimento dall'Amministrazione di destinazione, la 
relativa procedura di trasferimento deve concludersi entro 90 giorni dall'assenso 
medesimo. 
 
3. Il rapporto di lavoro prosegue senza interruzioni con l'Amministrazione di 
destinazione e al dipendente è garantita la posizione retributiva maturata 
nell'Amministrazione di provenienza e la continuità della posizione pensionistica e 
previdenziale. 
 
4. La procedura di cui ai commi precedenti è per le Amministrazioni comunque 
subordinata alla prioritaria immissione in ruolo del personale in posizione di 
comando, previo consenso dell'Amministrazione di appartenenza. 
 
5. Premesso che per mobilità interna s'intende il trasferimento da una Sede ad altra 
della medesima Amministrazione, questa è preceduta da adeguata pubblicità 
dell'Amministrazione stessa, anche con mezzi telematici, dei posti che si rendono 
disponibili per cessazione, per trasferimento del personale o per organizzazione di 
nuovi uffici. In caso di più domande si procederà a graduatoria attraverso i seguenti 
criteri: 
a) curriculum professionale inerente alle mansioni da svolgere; 
b) disponibilità a mutare area di appartenenza rispetto al posto da occupare, 
previa idonea formazione; 
c) situazione di famiglia, privilegiando il maggior numero di familiari a carico 
e/o che il lavoratore sia unico titolare di reddito; 
d) maggiore anzianità lavorativa presso l'Amministrazione; 
e) particolari condizioni di salute del lavoratore, dei familiari e dei conviventi 
stabili; 
f) soggetto diversamente abile e/o presenza in famiglia di soggetti 
diversamente abili.
Ferma restando la prevalenza dei criteri di cui sub a) e b), la ponderazione degli altri 
criteri e la loro eventuale integrazione viene definita in sede di contrattazione 
integrativa.
6) in caso di trasferimento intercompartimentale, il personale proveniente da altri 
comparti verrà inquadrato nelle categorie del contratto università con i seguenti 
criteri: 
 
a) equivalenza del titolo di studio previsto dall'inquadramento nel comparto di 
provenienza con quello corrispondente nel comparto università; 
b) equivalenza dei compiti propri del profilo di inquadramento di origine con 
quelli del profilo di destinazione.
 
La collocazione nelle posizioni economiche stipendiali della categoria di 
inquadramento avviene sulla base comparativa del maturato economico posseduto. 
Ai fini dell'inquadramento economico verrà calcolato il maturato acquisito 
nell'Amministrazione di provenienza distintamente per la parte riferibile agli assegni 
a carattere fisso e ricorrente con carattere di generalità e alla parte concernente il 
trattamento accessorio. L'inquadramento economico nella nuova posizione continua 
ad effettuarsi con il conferimento della posizione economica della categoria di 
destinazione immediatamente uguale o inferiore e la conservazione dell'eventuale 
eccedenza a titolo di assegno personale non riassorbibile con i successivi 
miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti.
 
   
 
 

ART. 58 - SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA E TUTELA DELLA PRIVACY 
(Art.47 CCNL 9.8.2000)
 
 
1. Le Amministrazioni sono tenute a compiere gli atti formali necessari per eliminare 
fiscalità burocratiche che possano aggravare l'adempimento degli obblighi dei 
dipendenti, nonché per dare completa attuazione alle vigenti disposizioni in materia 
di semplificazione amministrativa e autocertificazione. 
2. Le Amministrazioni sono tenute, altresì, alla tutela della privacy del dipendente, 
secondo le disposizioni vigenti, in particolare per quanto concerne le certificazioni 
mediche. 
 
3) Le Amministrazioni si atterranno, per quanto riguarda l'informazione ai sindacati, 
alle "Linee guida in materia di trattamento di dati personali di lavoratori per finalità 
di gestione del rapporto di lavoro in ambito pubblico" emesse dal Garante della 
Privacy il 14 giugno 2007.
 
   

ART. 59 - PATROCINIO LEGALE DEL DIPENDENTE PER FATTI COMMESSI 
NELL'ESPLETAMENTO DEI COMPITI DI UFFICIO 
(Art.48 CCNL 9.8.2000)
 
1. L'Amministrazione, nella tutela dei propri diritti ed interessi, ove si verifichi 
l'apertura di un procedimento di responsabilità civile o penale nei confronti del 
dipendente, per fatti e/o atti direttamente connessi all'espletamento del servizio e 
all'adempimento dei compiti d'ufficio, esclusa qualsiasi fattispecie correlabile a 
responsabilità amministrativo-contabile, come prescritto dall'art. 3, comma 59, della 
legge 24 dicembre 2007, n. 244 (finanziaria 2008), assumerà a proprio carico, a 
condizione che non sussista conflitto d'interesse, ogni onere di difesa fin 
dall'apertura del procedimento e per tutti i gradi del giudizio. 
2. Il dipendente, eventualmente condannato con sentenza passata in giudicato per i 
fatti a lui imputati per averli commessi con dolo o colpa grave, dovrà rimborsare 
all'Amministrazione tutti gli oneri sostenuti per la sua difesa.
 
  
 
ART. 60 - MENSE E SERVIZI SOCIALI 
(Art.49 CCNL 9.8.2000, art.15 CCNL 27.01.2005 e art. 8 CCNL 28.03.2006)
 
 
1. In materia di mense o servizi sostitutivi nonché di servizi sociali sono confermate 
le disposizioni dell'art. 3 della legge 29 gennaio 1986, n. 23 e dall'art. 21, commi 1 e 
6 del D.P.R. 3 agosto 1990, n. 319.  
E' dovuto il contributo di 1/3 da parte del personale per l'erogazione del buono pasto 
nell'ipotesi che il costo del pasto medesimo ecceda l'importo del pasto-tipo. E' 
confermato a carico del dipendente il contributo di 1/3 per quanto concerne il 
servizio di mensa. 
2. Nell'ipotesi in cui le amministrazioni decidano - compatibilmente con le 
disponibilità di bilancio - di erogare buoni pasto, l'erogazione viene fatta in 
applicazione dei seguenti criteri:  
 
- nel caso di orario di lavoro settimanale articolato su cinque giorni o su turnazioni di 
almeno otto ore continuative, a condizione che i dipendenti non possano fruire a 
titolo gratuito di servizio mensa o altro servizio sostitutivo presso la sede di lavoro; 
- per la singola giornata lavorativa nella quale il dipendente effettua un orario di 
lavoro ordinario superiore alle sei ore, con la relativa pausa prevista, all'interno della 
quale va consumato il pasto; 
- per la giornata lavorativa nella quale il dipendente effettua, immediatamente dopo 
l'orario di lavoro ordinario, almeno tre ore di lavoro straordinario, nel rispetto della 
pausa prevista, all'interno della quale va consumato il pasto.  
 
3. Nelle unità lavorative aventi servizio mensa con contributo a carico dei dipendenti, 
il buono pasto coprirà la quota a loro carico, fino all'ammontare massimo previsto e 
comunque non oltre il corrispettivo di un pasto tipo. Le modalità di utilizzo del buono 
pasto conferito al dipendente restano comunque nella sua piena e insindacabile 
discrezionalità.  
 
4. Trovano applicazione le vigenti disposizioni ai fini del trattamento fiscale e 
previdenziale relativamente alle materie di cui al presente articolo. 
5. Le Amministrazioni, nell'ambito delle proprie disponibilità, possono attivare 
iniziative a favore dei lavoratori, anche attraverso il loro contributo, da definirsi in 
sede di contrattazione integrativa, come convenzioni in materia di trasporti, 
assistenza sanitaria, istituzioni di asilo nido e sussidi economici. 
6. I dipendenti possono rilasciare delega a favore di associazioni a carattere sociale, 
culturale e ricreativo soltanto qualora nelle delega stessa sia espressamente prevista 
la clausola di revocabilità immediata. 
7. A decorrere dal 31.12.2005 il valore unitario del buono pasto è rideterminato, per 
tutti i dipendenti del comparto, in misura pari ad almeno sette euro, fatte salve le 
migliori condizioni preesistenti al presente CCNL.
 
   

ART. 61 - COPERTURA ASSICURATIVA 
(Art.15 CCNL 13.05.2003)
 
1. Le Amministrazioni, in attuazione del DPR n. 319/90, sono tenute a stipulare 
apposita polizza assicurativa in favore dei dipendenti autorizzati a servirsi, in 
occasione di missioni o per adempimenti di servizio fuori dell'ufficio, del proprio 
mezzo di trasporto, limitatamente al tempo strettamente necessario per l'esecuzione 
delle prestazioni di servizio. 
 
2. La polizza di cui al comma 1 è rivolta alla copertura dei rischi, non compresi 
nell'assicurazione obbligatoria di terzi, di danneggiamento al mezzo di trasporto di 
proprietà del dipendente, nonché di lesioni o decesso del dipendente medesimo e 
delle persone di cui sia stata autorizzato il trasporto. 
 
3. Le polizze di assicurazione relative ai mezzi di trasporto di proprietà 
dell'amministrazione saranno in ogni caso integrate con la copertura, nei limiti e con 
le modalità di cui ai commi 1 e 2, dei rischi di lesione o decesso del dipendente 
addetto alla guida e delle persone di cui sia stato autorizzato il trasporto. 
 
4. Gli importi liquidati dalle società assicuratrici in base alle polizze stipulate da terzi 
responsabili e di quelle previste dal presente articolo sono detratti dalle somme 
eventualmente spettanti a titolo di equo indennizzo per lo stesso evento. 
 
5. Le Università possono prevedere polizze integrative assicurative per malattia, con 
l'eventuale partecipazione dei lavoratori ai relativi costi, e copertura degli stessi in 
sede di contrattazione integrativa.
 
   
 
 ART. 62 - Valutazione dell'anzianità di servizio 
(Art.18 CCNL 13.05.2003 e art. 17 CCNL 27.01.2005)
 
1. Ai dipendenti continua ad applicarsi ai soli fini giuridici la disciplina prevista 
dall'art. 16 della legge 808/77, ivi comprese le ipotesi di mobilità 
intercompartimentale e i relativi conseguenti inquadramenti, pur se disciplinati da 
norme speciali. Il riconoscimento avviene nel rispetto delle confluenze previste, per 
le qualifiche funzionali del previgente ordinamento, dalla tabella B allegata al 
presente CCNL e dal comma 6 dell'art.57.   
 

ART. 63 - ARBITRATO E CONCILIAZIONE 
(Art.18 CCNL 27.01.2005)
1. Il tentativo obbligatorio di conciliazione nelle controversie individuali di lavoro 
previsto dall'art. 65, comma 1, del d.lgs. 30 marzo 2001, n.165, si svolge nelle forme 
previste dal CCNQ in materia di conciliazione e arbitrato del 23 gennaio 2001 e dal 
successivo CCNQ del 24/7/2003.
 
  
 
TITOLO VII - DISPOSIZIONI PARTICOLARI

ART. 64 - PERSONALE CHE OPERA PRESSO LE A.O.U. 
(Art. 28 CCNL 27.01.2005)
 
1. Il personale dipendente dalle A.O.U. di cui all'art. 12 del CCNQ per la definizione 
dei comparti di contrattazione, sottoscritto il 11.06.2007 e il personale dipendente 
dalle Università così come definito dall'art. 51, comma 1, del CCNL 9.8.2000, è 
collocato nelle specifiche fasce di cui alla colonna A della successiva tabella.  
 
2. Le Aziende ospedaliere universitarie integrate con il SSN provvedono, dopo 
l'applicazione del successivo comma 6, alla collocazione del personale nelle fasce di 
cui al precedente comma, con riferimento al trattamento economico in godimento. 
 
A B 
 
* Valori economici del CCNL della Sanità riferiti a profili esemplificativi 
 
3. Il trattamento economico fondamentale e l'indennità di ateneo delle fasce di cui 
alla colonna A resta a carico dell'Università per l'importo relativo alla categoria di 
provenienza, e per la restante parte, ivi compreso il salario accessorio, viene 
finanziato con l'indennità perequativa prevista dall'art. 31 del DPR n.761/79.  
 
4. La posizione conseguita come nei precedenti commi spetta esclusivamente al 
personale di cui al presente articolo. La stessa non comporta effetti di trascinamento 
economico e di conservazione della retribuzione nelle ipotesi di mobilità 
compartimentale o intercompartimentale del personale stesso verso strutture 
diverse dalle Aziende ospedaliere universitarie integrate con il SSN, salvo che presso 
il SSN medesimo.  
 
5. La mobilità disposta dall'Ateneo si realizza comunque con l'assenso 
dell'interessato, salvo che per le fattispecie che danno luogo a sanzioni disciplinari o 
per processi concordati di ristrutturazione aziendale. 
Nelle Aziende di cui al successivo art. 66 sono comunque fatte salve le posizioni 
economiche orizzontali in caso di mobilità non volontaria. 
 
6. Sono fatte salve, con il conseguente inserimento nella colonna A della precedente 
tabella, le posizioni giuridiche ed economiche, comunque conseguite, del personale 
già in servizio nelle A.O.U. alla data di entrata in vigore del presente CCNL. Per il 
personale che, anch'esso già in servizio nelle A.O.U. alla data di entrata in vigore del 
presente CCNL, non trova collocazione nella medesima tabella di cui al comma 2, ivi 
comprese le EP, sono fatte salve le posizioni conseguite per effetto delle 
corrispondenze con le figure del personale del SSN. 
 
7.I benefici economici derivanti dall'applicazione dell'art. 51, comma 4, ultimo 
capoverso del CCNL 9.8.2000 e art. 5, comma 3, del CCNL 13.5.2003, sono conservati 
"ad personam", salvo eventuale successivo riassorbimento. 
 
8. Al personale di cui al presente articolo e del successivo art. 66 si applica, per 
quanto concerne i diritti e gli obblighi di formazione professionale, la normativa in 
vigore nei CCNL Sanità. 
 
9. Per quanto non disciplinato diversamente nel presente capo, al personale 
universitario collocato nelle fasce come da colonna A della tabella di cui al comma 2, 
si applicano le norme del presente CCNL.
 
   
 
ART. 65 - PROGRESSIONI ORIZZONTALI E VERTICALI 
(Art. 29 CCNL 27.01.2005)
 
 
1. La progressione economica orizzontale del personale collocato nelle fasce di cui 
alla colonna A della precedente tabella si realizza con le modalità, con i valori 
economici e alle condizioni previste dal CCNL della Sanità. 
 
2. Sono fatti salvi gli accordi fin qui intervenuti in materia di progressioni orizzontali 
e verticali. 
 
3. Le progressioni verticali si realizzano attraversano il regolamento aziendale da 
definirsi con le modalità di cui all'art. 80 del presente CCNL.
 
   
 

ART. 66 - AZIENDE OSPEDALIERE INTEGRATE CON L'UNIVERSITA' 
(Art. 30 CCNL 27.01.2005)
 
 
1. Le disposizioni di cui al presente capo si applicano anche al personale del 
comparto Università in servizio presso le Aziende ospedaliere integrate con 
l'Università (art. 2, lett. b, del d.lgs. 21.12.99, n.517) nonché al personale del 
comparto in servizio presso le strutture convenzionate di ricovero e cura a carattere 
scientifico. 
 
2. Nelle Aziende predette la composizione della delegazione sindacale, per il 
personale del comparto Università, è quella di cui all'art. 9 del presente CCNL. In 
sede di contrattazione integrativa potranno essere previste, con carattere di 
reciprocità, norme di raccordo per quanto attiene la composizione di parte pubblica e 
sindacale, così come indicato dall'art. 4, comma 5, del presente CCNL.
 
   

ART. 67 - DOCENTI INCARICATI ESTERNI 
(Art. 31 CCNL 27.01.2005 e art.6 CCNL 28.03.2006)
 
 
1. Al personale docente incaricato esterno di cui all'art. 15 del DPR 3 agosto 1990 n. 
319, sono corrisposti incrementi mensili della retribuzione, nelle misure ed alle 
decorrenze previste per la posizione economica EP2 dall'art. 84 comma 1 (tabella C). 
 
2. La retribuzione definita ai sensi del comma 1 include ed assorbe l'intero importo 
dell'indennità integrativa speciale in godimento. Ai fini della definizione del 
trattamento economico spettante ai docenti incaricati interni continua a non essere 
considerato l'importo corrispondente all'indennità integrativa speciale conglobata.  
 
3. Al personale di cui al comma 1 si applica quanto previsto dal successivo art.79 in 
tema di progressioni orizzontali, previa positiva valutazione da parte della Facoltà di 
appartenenza.
 
   

ART. 68 - COLLABORATORI ESPERTI LINGUISTICI 
(Art.51 CCNL 21.05.96, art. 22 CCNL 13.05.2003, art. 32 CCNL 27.01.2005 e art.7 
CCNL 28.03.2006))
 
1. Il trattamento complessivo annuo lordo di cui all'art. 7 del CCNL del 28 marzo 
2006 è rideterminato a decorrere dal 1 gennaio 2006 in 14.564,14 euro ed a 
decorrere dal 1 gennaio 2007 in 15.209,67 euro.
    
 

ART. 69 - ASSISTENTI EX ISEF 
(Art.53 CCNL 9.8.2000)
 
1. Nel rispetto dei gradi di autonomia e di responsabilità previsti per le categorie C e 
D, i dipendenti, già assistenti ex ISEF, dell'Università di Roma Foro Italico 
collaborano con i responsabili dei corsi, nel quadro della programmazione 
dell'attività scientifica e didattica definita dai competenti organi accademici. In 
particolare, il suddetto personale, secondo quanto previsto dallo statuto e 
nell'ambito delle direttive dei responsabili dei corsi, svolge le esercitazioni, assiste 
gli studenti e collabora alla correzione degli elaborati, svolgendo, altresì, tutte quelle 
ulteriori prestazioni che siano connesse con l'organizzazione delle attività ad esso 
spettanti e di quelle inerenti alla valutazione degli studenti. 
Nell'ambito delle predette categorie e per le esigenze dell'Istituto eventuali 
assunzioni avverranno con l'osservanza dei requisiti previsti nell'allegata tabella A.
 
   

ART. 70 - SEQUENZA CONTRATTUALE
 
 
1. Le Parti convengono che le materie di cui agli artt.64, 65, 66 e 68 dovranno essere 
riviste nel corso di una sequenza contrattuale da attuarsi non appena saranno 
comunicati all'Agenzia i necessari indirizzi politici ed economici.
 
   

TITOLO VIII  
PERSONALE INQUADRATO NELLA CATEGORIA EP

 
ART. 71 CATEGORIA EP 
(Art. 60 CCNL 9.8.200 e art. 33 CCNL 27.01.05)
 
 
1. Il personale inquadrato nella categoria EP (Elevate Professionalità), destinatario 
della presente sezione, costituisce una risorsa fondamentale per il perseguimento 
degli obiettivi delle amministrazioni. Pertanto esso rappresenta un'area di 
particolare interesse sotto il profilo contrattuale. 
 
2. Nel caso in cui le amministrazioni conferiscano al personale inquadrato nella 
categoria EP incarichi comportanti funzioni professionali che richiedono l'iscrizione a 
ordini professionali, tale personale svolgerà la propria attività in conformità alle 
normative che disciplinano le rispettive professioni, rispondendone a norma di legge, 
e secondo i singoli ordinamenti professionali, con l'assunzione delle conseguenti 
responsabilità.  
 
3. Agli EP che svolgono attività professionale, per la quale è richiesta l'iscrizione 
negli elenchi speciali annessi agli Albi degli Avvocati, è riconosciuta la 
corresponsione dei compensi professionali, anche nel caso di compensazione delle 
spese ed onorari, secondo i principi di cui al r.d. n.1578/33. Le singole 
Amministrazioni provvederanno con proprio Regolamento ad attuare detta 
disposizione, prevedendo i relativi termini e modalità e valutando l'eventuale 
esclusione, totale o parziale, degli EP esercenti l'attività professionale dalla 
erogazione della retribuzione di risultato, indirizzando proporzionalmente la stessa 
per la retribuzione degli altri EP.
 
  
 
ART. 72 - ORARIO DI LAVORO 
(Art. 34 CCNL 27.01.05 e art.10, lett.G, del CCNL 28.03.06)
 
1. Nell'ambito dell'assetto organizzativo delle Amministrazioni, il personale 
inquadrato nella categoria EP assicura la propria presenza in servizio e organizza il 
proprio tempo di lavoro correlandoli in modo flessibile, anche rispetto alla durata 
della presenza giornaliera, alle esigenze della struttura, all'espletamento 
dell'incarico affidatogli e ai programmi da realizzare. 
 
2. L'orario di lavoro è di 36 ore settimanali medie nell'arco di un trimestre. Eventuali 
assenze riferibili alla fruizione di permessi retribuiti vengono conteggiate in misura 
di sei ore giornaliere in caso di orario articolato su sei giorni, in misura di sette ore e 
12 minuti in caso di orario articolato su cinque giorni settimanali. 
 
3. Qualora lo svolgimento dell'attività istituzionale debba realizzarsi al di fuori della 
sede di servizio, tale circostanza sarà autocertificata dall'interessato con cadenza 
mensile. 
 
4. L'eventuale superamento del monte ore trimestrale di cui al comma 2, sarà 
recuperato nel trimestre successivo.
 
   
 

ART. 73 - FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO 
(Art. 35 CCNL 27.01.05)
 
1. La formazione e l'aggiornamento professionale del personale della categoria EP 
sono assunti dalle Amministrazioni come metodo permanente teso ad assicurare il 
costante adeguamento delle competenze allo sviluppo del contesto culturale, 
tecnologico e organizzativo di riferimento; conseguentemente, la partecipazione alle 
iniziative di formazione inserite in appositi percorsi anche individuali, su proposta 
degli interessati o comunque, concordati con gli organi statutari e/o con i dirigenti, 
viene considerata servizio utile a tutti gli effetti e i relativi oneri sono a carico della 
Amministrazione. 
 
Fino ad un massimo di 36 ore annue retribuite, da utilizzare in periodi compatibili 
con le esigenze di servizio, al personale di cui al presente articolo può essere 
consentita la partecipazione a qualificate iniziative di aggiornamento professionale e 
formazione. L'Amministrazione deve formalizzare un eventuale, motivato diniego 
entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione fatta dall'interessato. Qualora 
l'Amministrazione riconosca l'effettiva connessione di tali iniziative con l'attività di 
servizio, può, nell'ambito delle proprie disponibilità di bilancio, contribuire anche 
integralmente alla spesa sostenuta e debitamente documentata.
 
   

 
ART. 74 - ATTIVITA' DI RICERCA E DI STUDIO 
(Art. 36 CCNL 27.01.05)
1. Le Amministrazioni favoriscono la partecipazione del personale di categoria EP ai 
progetti di ricerca finanziati da committenti pubblici o privati, all'interno delle 
strategie e dei piani delle Amministrazioni stesse. 
 
2. Il personale della categoria EP ha diritto ad essere riconosciuto autore o coautore 
delle ricerche cui lavora. Salvo che l'Amministrazione non ritenga di pubblicare i 
risultati della ricerca nell'ambito dei propri programmi editoriali, l'autore ha diritto 
alla pubblicazione in proprio, fatto salvo l'eventuale vincolo di segretezza.
3. Le Amministrazioni considerano di particolare interesse ai fini dell'arricchimento 
professionale lo svolgimento da parte del personale della categoria EP, delle attività 
elencate all'art. 53, comma 6, lettere da a) a f), del D. Lgs. n. 165/2001, senza 
utilizzare le strutture dell'Amministrazione stessa e fuori dell'orario di lavoro. 
 
  

 
ART. 75 - CONFERIMENTO E REVOCA DI INCARICHI AL PERSONALE DELLA 
CATEGORIA EP 
(Art.61 CCNL 9.8.200 e art. 37 CCNL 27.01.05)
 
1. Le Amministrazioni conferiscono al personale della categoria EP incarichi 
comportanti particolari responsabilità gestionali di posizioni organizzative 
complesse, anche nell'ambito dei dipartimenti universitari, nonché qualificati 
incarichi di responsabilità amministrative, ivi comprese quelle connesse alle funzioni 
di segretario di dipartimento, e tecniche, ovvero funzioni richiedenti l'iscrizione ad 
ordini professionali o, comunque, alta qualificazione e specializzazione. 
 
2 Gli incarichi di cui al comma 1, fatti salvi quelli conferiti al personale di cui all'art. 
64, secondo gli appositi atti convenzionali, sono conferiti dal Direttore 
amministrativo o da altro organo individuato secondo gli ordinamenti delle 
Amministrazioni - previa determinazione da parte delle Amministrazioni medesime di 
criteri generali - per un periodo non superiore a 5 anni, con atto scritto e motivato e 
possono essere rinnovati con le medesime formalità. Tali criteri generali saranno 
oggetto di informazione e, a richiesta, di concertazione con i soggetti sindacali di cui 
all'art. 9 del presente CCNL. 
 
3. Per il conferimento degli incarichi le Amministrazioni tengono conto - rispetto alle 
funzioni ed alle attività da svolgere - della natura e caratteristiche dei programmi da 
realizzare, dei requisiti culturali e professionali posseduti, delle attitudini, delle 
capacità professionali e dell'esperienza acquisite dal personale della categoria EP. 
 
4. Gli incarichi possono essere revocati prima della scadenza con atto scritto e 
motivato, in relazione ad intervenuti mutamenti organizzativi o in conseguenza di 
specifico accertamento di risultati negativi. 
 
5. I risultati dell'attività svolta dai dipendenti cui siano stati attribuiti gli incarichi di 
cui al presente articolo sono oggetto di valutazione annuale in base a criteri e 
procedure predeterminati dall'Amministrazione, di cui deve essere data informazione 
ai soggetti sindacali di cui all'art. 9 del presente CCNL. La valutazione positiva dà 
titolo alla corresponsione della retribuzione di risultato di cui al successivo articolo.  
Le Amministrazioni, prima di procedere alla definitiva formalizzazione di una 
valutazione non positiva, acquisiscono in contraddittorio le valutazioni del 
dipendente interessato anche assistito dalla organizzazione sindacale cui aderisce o 
conferisce mandato o da persone di sua fiducia; la stessa procedura di 
contraddittorio vale anche per la revoca anticipata dell'incarico di cui al comma 4. 
 
6. La revoca o la cessazione dell'incarico comporta la perdita della connessa 
retribuzione accessoria, fermo restando il diritto del dipendente di essere adibito a 
mansioni previste dalla categoria di appartenenza, nonché il diritto alla retribuzione 
di posizione nella misura minima. 
 
7. Al personale della categoria EP possono formalmente essere conferiti incarichi 
aggiuntivi dalle amministrazioni in cui prestano servizio o, su designazione delle 
stesse, da terzi. 
 
8. I relativi compensi sono corrisposti direttamente alle amministrazioni e 
confluiscono sui fondi di cui all'art. 90 (Fondo per il finanziamento della retribuzione 
di posizione e di risultato del personale della categoria elevate professionalità) per 
essere destinati al trattamento economico accessorio. 
 
9. Allo scopo di remunerare i maggiori oneri e responsabilità del personale della 
categoria EP che svolge incarichi aggiuntivi, viene corrisposta, in aggiunta alla 
retribuzione di posizione e di risultato, una quota ai fini del trattamento accessorio in 
ragione dell'impegno richiesto. Tale quota verrà definita nella contrattazione 
integrativa in una misura ricompresa tra il 50% e 66% dell'importo disponibile una 
volta detratti gli oneri a carico dell'Amministrazione. 
 
10. Nell'attribuzione degli incarichi aggiuntivi, le Amministrazioni seguono criteri che 
tengono conto degli obiettivi, priorità e programmi assegnati al dipendente di 
categoria EP, del relativo impegno e responsabilità, delle capacità professionali dei 
singoli, verificando che l'impegno richiesto per l'espletamento degli stessi sia 
compatibile con lo svolgimento delle funzioni attribuite con il provvedimento di 
incarico. 
 
11. Entro il 31 gennaio di ciascun anno le Amministrazioni daranno informazione alle 
OO.SS. di cui all'art. 9 degli incarichi conferiti nel corso dell'anno precedente.
 
   
 

ART. 76 - RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RETRIBUZIONE DI RISULTATO 
(Art. 62 CCNL 9.8.200 e art. 38 CCNL 27.01.05)
 
 
1. Il trattamento economico del personale della categoria EP è composto 
dall'indennità di ateneo, dalla retribuzione di posizione, articolata al massimo su tre 
fasce, compresa la minima, e dalla retribuzione di risultato. La retribuzione di 
posizione e di risultato assorbe tutte le competenze accessorie e le indennità, 
compreso il compenso per il lavoro straordinario e con l'esclusione dell'indennità di 
ateneo, dell'indennità di rischio da radiazioni, e dei compensi che specifiche 
disposizioni di legge finalizzano all'incentivazione di prestazioni o risultati del 
personale. L'importo della retribuzione di posizione varia da un minimo di euro 3.099 
ad un massimo di euro 12.912 annui lordi per tredici mensilità e spetta anche al 
personale con incarichi di studio e/o di ricerca, previa opportuna ricognizione degli 
incarichi da parte del responsabile di settore al fine di pervenire ad un'omogenea 
graduazione delle posizioni stesse. 
 
2. L'importo minimo di posizione di cui al comma 1 è attribuito a tutto il personale 
appartenente alla categoria EP. Gli importi superiori al minimo di posizione sono 
attribuiti in corrispondenza dell'affidamento di incarichi correlati a particolari 
responsabilità gestionali ovvero di funzioni professionali richiedenti l'iscrizione ad 
albi professionali o comunque alta qualificazione o specializzazione. Ciascuna 
Amministrazione stabilisce la graduazione della retribuzione di posizione in rapporto 
a ciascuna tipologia di incarico previamente individuata. 
 
3. Salvo i casi di revoca dell'incarico per motivi disciplinari, oppure per richiesta del 
dipendente, il mutamento dell'incarico ne comporta l'attribuzione di un altro 
equivalente in termini economici, con ciò intendendosi l'attribuzione di un'indennità 
di posizione variabile in meno, di norma, non oltre il 10%. 
 
4. La retribuzione di risultato è finalizzata a remunerare i risultati espressi da 
ciascun dipendente in termini di efficienza/produttività a seguito della valutazione 
effettuata secondo quanto previsto dall'art. 75, comma 5. L'importo della 
retribuzione di risultato eventualmente spettante è compreso tra il 10 % e il 30% 
della retribuzione di posizione attribuita. 
 
5. Alla contrattazione integrativa è demandata la definizione dei criteri generali per 
le modalità di determinazione dei valori retributivi collegati ai risultati e al 
raggiungimento degli obiettivi assegnati e alla realizzazione di specifici progetti, 
nonché la verifica della sussistenza delle condizioni per l'acquisizione delle risorse 
finanziarie da destinare all'ulteriore potenziamento dei fondi. 
 
6. Al finanziamento della retribuzione di posizione e della retribuzione di risultato è 
destinato in ciascuna Amministrazione un apposito fondo, costituito come previsto 
dall'art. 90 del presente CCNL.
 
   
 
 TITOLO IX  
SISTEMA DI CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE

ART. 77 - OBIETTIVI 
(Art.54 CCNL 9.8.2000)
 
1. La classificazione del personale, secondo le linee definite negli articoli seguenti, 
persegue le finalità del progressivo miglioramento delle condizioni di lavoro, delle 
opportunità di crescita professionale, della funzionalità degli uffici, 
dell'accrescimento dell'efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa e della 
gestione delle risorse attraverso la realizzazione dei seguenti obiettivi: 
coerenza tra esigenze organizzative e sistema di classificazione;  
valorizzazione delle risorse umane attraverso il riconoscimento delle 
professionalità, della qualità delle prestazioni individuali e delle competenze 
acquisite attraverso la formazione e l'esperienza lavorativa;  
coerenza tra sistemi di incentivazione e obiettivi dell'organizzazione;  
flessibilità gestionale.
 
2. Alle finalità di cui al comma 1 sono correlati adeguati ed organici interventi 
formativi secondo quanto previsto dall'art. 54.
 
   
 

ART. 78 - IL SISTEMA DI CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE 
(Art.55 CCNL 9.8.2000)
 
1. Il sistema di classificazione del personale è articolato in quattro categorie, di cui 
una riservata alle elevate professionalità, denominate rispettivamente B, C, D, EP 
(Elevate Specifiche Tipologie Professionali). 
 
2. Alle categorie professionali corrispondono insiemi affini di competenze, 
conoscenze e capacità necessarie per l'espletamento di una gamma di attività 
lavorative, descritte, secondo il diverso grado di autonomia e di responsabilità, 
attraverso apposite declaratorie, articolate nelle aree riportate nell'allegato A. 
 
3. Ai sensi dell'art. 52 del d.lgs. n. 165/2001, all'interno di ciascuna categoria e area 
tutte le mansioni sono esigibili in quanto professionalmente equivalenti fatte salve 
quelle per il cui esercizio siano previste specifiche abilitazioni professionali e previa, 
quando occorra, apposita formazione professionale. L'assegnazione di mansioni 
equivalenti costituisce atto di esercizio del potere determinativo dell'oggetto del 
contratto di lavoro. 
 
4. L'assegnazione temporanea di mansioni proprie delle categoria immediatamente 
superiore costituisce il solo atto lecito di esercizio del potere modificativo. Essa è 
regolata dall'art. 52 del D. Lgs. n.165/2001, come integrato dall'art. 24 del presente 
CCNL. 
 
5. L'accesso a ciascuna categoria avviene nella posizione economica iniziale con 
progressioni economiche all'interno di ciascuna categoria secondo quanto previsto 
dall'art. 79 del presente CCNL. In via eccezionale, l'accesso può avvenire nella 
posizione B3, anziché all'iniziale B1, per particolari professionalità che richiedono 
ulteriori requisiti in relazione alla specificità dell'attività lavorativa, come previsto 
dall'art. 80, comma 4. 
 
6. Per l'accesso alle categorie, fatto salvo quanto previsto dall'art. 80, commi 2 e 4, 
sono richiesti i titoli di studio descritti nella Tabella A. 
 
7. In caso di passaggio tra categorie al dipendente viene attribuito il trattamento 
tabellare iniziale previsto per la nuova categoria. Qualora il trattamento tabellare 
economico in godimento, acquisito per effetto della progressione economica nella 
precedente categoria, risulti superiore al trattamento tabellare iniziale della nuova 
categoria, il dipendente è collocato nella corrispondente posizione economica 
immediatamente inferiore della nuova categoria e conserva a titolo personale la 
differenza retributiva, assorbibile in caso di ulteriore progressione verticale. 
 
8. Al personale proveniente per processi di mobilità da altre Amministrazioni del 
comparto resta attribuita la categoria e la posizione economica conseguite 
nell'Amministrazione di provenienza.
 
   
 
ART. 79 - PROGRESSIONE ECONOMICA ALL'INTERNO DELLA CATEGORIA 
(Art.56 CCNL 9.8.2000 e art.10, lett.B, CCNL 28.03.2006)
 
1. All'interno di ciascuna categoria è prevista una progressione economica che si 
realizza mediante l'attribuzione, dopo il trattamento tabellare iniziale, di successive 
posizioni economiche indicate nella tabella D. 
 
2. Nell'ambito della categoria i passaggi a posizione economica immediatamente 
superiore avverranno attraverso meccanismi selettivi, attivati con cadenza annuale, 
sulla base della compatibilità finanziaria e dei criteri generali di cui all'art. 82 (criteri 
di selezione ai fini della progressione economica all'interno della categoria) con 
decorrenza fissa dal primo gennaio. Ai fini della partecipazione a detti meccanismi 
selettivi gli interessati debbono aver maturato 2 anni di servizio effettivo nella 
posizione economica immediatamente inferiore. 
 
3. I neo assunti nella categoria B, permarranno nella posizione economica B1 per 12 
mesi, trascorsi i quali saranno inseriti nella posizione economica successiva previa 
apposita formazione. 
 
4. Il finanziamento della progressione economica avverrà attraverso le risorse 
indicate all'art. 88, (utilizzo del fondo) comma 2, lettera a) per le categorie B, C e D e 
dell'art. 90 per la categoria EP, in stretta correlazione con il raggiungimento di 
obiettivi qualitativi di miglioramento del servizio, di innovazione e di maggiore 
efficienza.  
 
5. I passaggi alle posizioni economiche immediatamente superiori sono disposti nel 
numero consentito dalla disponibilità delle risorse a ciò finalizzate dal presente 
contratto e dal contratto integrativo, con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno di 
riferimento. 
 
6. In caso di passaggio a posizione economica superiore l'Amministrazione è tenuta a 
darne comunicazione scritta al dipendente.
 
   
 
ART. 80 - PROGRESSIONE VERTICALE NEL SISTEMA DI CLASSIFICAZIONE 
(Art.57 CCNL 9.8.2000, artt.13 e 14 del CCNL 27.01.05)
 
1. Le procedure attuative del presente articolo sono preventivamente individuate 
dalle Amministrazioni con atti regolamentari improntati a principi di imparzialità, 
trasparenza, tempestività, economicità e celerità di espletamento ai sensi di quanto 
previsto dall'art. 35, comma 3, del d.lgs. n.165/2001. Le procedure medesime sono 
comunque finalizzate alla necessità di maggiore efficienza dell'Amministrazione 
mediante la valorizzazione del personale, oltre che a tener conto delle esigenze di 
contenimento dei costi. 
 
2. I Regolamenti di Ateneo nell'ambito della programmazione del fabbisogno del 
personale prevederanno modalità di espletamento di procedure selettive per 
l'accesso a ciascuna categoria, riservate al personale in servizio della categoria 
immediatamente inferiore, anche in deroga al possesso del titolo di studio previsto 
per l'accesso esterno, deroga fruibile per una sola volta successivamente all'entrata 
in vigore del CCNL 27.01.2005, qualora il dipendente abbia un'anzianità di servizio di 
5 anni nella categoria di appartenenza o nelle ex-qualifiche ivi confluite, fatti salvi i 
titoli abilitativi previsti dalle vigenti disposizioni in materia, e comunque nel puntuale 
rispetto delle sentenze della Corte costituzionale n.1/99 e n.194/2002.  
 
3. I regolamenti di Ateneo, ai fini della progressione verticale, si ispireranno a criteri 
di valutazione delle competenze professionali acquisite nelle diverse aree e 
conseguenti all'esperienza professionale risultante dal curriculum del dipendente 
nonché verificate da apposite prove di esame dimensionate in relazione ai livelli di 
professionalità richiesta per ciascuna categoria, con adeguato riconoscimento della 
formazione certificata secondo il sistema dei crediti formativi. In ogni caso i 
Regolamenti di Ateneo dovranno prevedere adeguata valorizzazione del possesso del 
titolo di studio previsto per l'accesso dall'esterno a ciascuna categoria. Trovano 
applicazione gli articoli 6, comma 3, lettera n), e 7, comma 1, lettera c).  
 
4. Sia per l'accesso esterno che interno, i Regolamenti di Ateneo possono prevedere, 
oltre ai requisiti richiesti in linea generale per l'accesso alla categoria, requisiti 
professionali specifici in relazione alla tipologia dell'attività lavorativa. Gli stessi 
regolamenti possono, altresì, prevedere la valutazione del servizio prestato con 
contratto a tempo determinato.  
 
5. I regolamenti di Ateneo di cui al comma 2 sono oggetto di informazione ai soggetti 
sindacali di cui all'art. 9. 
 
6. Il numero dei posti di organico da destinare ai passaggi alla categoria 
immediatamente superiore e all'accesso esterno è definito dalle amministrazioni - 
nella percentuale, per le procedure di cui al comma 2, pari al 50% dei posti da 
coprire calcolati su base annua - nell'ambito della programmazione triennale del 
fabbisogno del personale e dei suoi eventuali aggiornamenti, oggetto di 
consultazione con i soggetti sindacali di cui all'art. 9. In tali incontri, saranno presi in 
esame anche i fabbisogni quantitativi e/o qualitativi di personale, derivanti dalla 
costituzione di nuove strutture o dal loro potenziamento, e gli eventuali connessi 
interventi formativi necessari. Sullo stato di attuazione della programmazione si 
svolgeranno incontri con periodicità semestrale con gli stessi soggetti sindacali. 
Qualora venga data precedenza ai concorsi interni, la riserva contestualmente 
determinata per i pubblici concorsi resta indisponibile fino alla copertura mediante i 
predetti pubblici concorsi. 
 
7. Anche i posti destinati ai passaggi alla categoria immediatamente superiore sono 
coperti mediante accesso dall'esterno se la selezione di cui al comma 3 ha avuto 
esito negativo o se mancano del tutto all'interno le professionalità da selezionare; in 
tale ultimo caso, le Amministrazioni adottano un atto motivato, oggetto di 
informazione ai soggetti sindacali di cui all'art. 9. 
 
8. Progressioni verticali autonomamente disposte nell'ambito delle A.O.U. non 
graveranno sul bilancio degli Atenei. 
 
9. I dipendenti che vengano inquadrati nella categoria immediatamente superiore a 
seguito delle procedure selettive indette ai sensi del presente articolo non sono 
soggetti al periodo di prova.
 
   
 
ART. 81 - SISTEMA DI VALUTAZIONE 
(Art.58 CCNL 9.8.2000)
 
1. Ciascuna Amministrazione procede, in coerenza con quanto previsto all'art. 4, 
comma 2, lett. b), alla valutazione delle prestazioni e dei risultati dei dipendenti ai 
fini: 
- della corresponsione dei compensi incentivanti di cui all'art. 88 
(utilizzo del fondo), comma 2, lett. d), come modificato dall'art.16 del 
CCNL 27.1.2005; 
 
- della progressione economica, per quanto attiene gli indicatori di cui 
all'art. 82, (criteri di selezione...) comma 2, lettere b) e c);

2. La valutazione per la progressione economica si effettua in modo coordinato con i 
tempi e con le modalità di espletamento dei meccanismi selettivi previsti per tale 
progressione. 
La valutazione di cui al comma 1 è regolata con atto delle Amministrazioni, del quale 
viene data informazione alle OO.SS. di cui all'art. 9. I criteri adottati dall'atto 
predetto dovranno comunque rispettare i seguenti principi: 
o individuazione preventiva degli obiettivi da conseguire, delle prestazioni attese e 
dei relativi criteri di valutazione; 
o verifiche periodiche, su iniziativa del dirigente, volte a valutare il conseguimento 
degli obiettivi, l'andamento delle prestazioni e gli eventuali scostamenti rispetto alle 
previsioni. Di tali verifiche potrà essere redatto, congiuntamente al dipendente 
interessato, un verbale sintetico; 
o verifica finale con la motivazione della valutazione dei risultati conseguiti; 
o oggettività delle metodologie, trasparenza e pubblicità dei criteri usati e dei 
risultati; 
o partecipazione dei valutati al procedimento; 
o contraddittorio in caso di valutazione non positiva, da realizzarsi in tempi certi e 
congrui, anche con l'assistenza di un rappresentante sindacale. 

3. I criteri di valutazione sono comunicati ai dipendenti prima dell'inizio dei relativi 
periodi di riferimento. L'esito della valutazione, al termine del periodo di riferimento, 
è comunicata in forma scritta al dipendente, il quale può nei successivi quindici 
giorni formulare le proprie osservazioni all'Organo designato dall'Amministrazione.
 
   

ART. 82 - CRITERI DI SELEZIONE AI FINI DELLA PROGRESSIONE ECONOMICA 
ALL'INTERNO DELLA CATEGORIA 
(Art.59 CCNL 9.8.2000)
 
 
1. I criteri generali per la selezione ai fini delle progressioni economiche all'interno 
di ciascuna categoria, eventualmente integrabili in sede di contrattazione locale 
entro 60 gg. dall'entrata in vigore del presente CCNL, sono quelli indicati nei 
successivi commi.  
 
2. La selezione viene effettuata tenendo conto dei seguenti indicatori ponderati, 
come previsto ai successivi commi 3, 4, 5 e 6, in relazione al diverso livello di 
professionalità espresso dalle 4 categorie: 
a) formazione certificata e pertinente;  
 
b) arricchimento professionale derivante dall'esperienza lavorativa, con 
esclusione di automatismi legati al decorso dell'anzianità, desumibile 
dal curriculum e/o dalla documentazione presentata dall'interessato; 
 
c) qualità delle prestazioni individuali con particolare riguardo alla 
capacità di proporre soluzioni innovative, al grado di coinvolgimento nei 
processi lavorativi, all'attenzione alle esigenze dell'utenza e alla 
soluzione dei problemi; 
 
d) anzianità di servizio prestato senza essere incorsi negli ultimi due 
anni in sanzioni disciplinari più gravi del rimprovero scritto e senza 
essere incorsi in misure cautelari di sospensione dal servizio, a meno 
che il procedimento penale pendente non si sia concluso con 
l'assoluzione almeno in primo grado; 
 
e) titoli culturali e professionali (per esempio: incarichi; pubblicazioni; 
collaborazioni; docenza o frequenza in convegni e seminari di studio, 
corsi di formazione; titoli di studio ulteriori rispetto a quelli previsti per 
l'accesso alla categoria; corsi di perfezionamento o di specializzazione; 
dottorati di ricerca).
3. Rispetto al punteggio complessivo, agli indicatori definiti nel comma 2, nella 
categoria EP viene riservato: 
 
alla lettera a): fino a 20%; 
alla lettera b): fino a 15%; 
alla lettera c): fino a 25%; 
alla lettera d): fino a 10%, con valutazione del solo servizio maturato nella 
stessa categoria EP o nelle ex qualifiche ivi inserite; 
alla lettera e): fino a 30%.
 
4. Rispetto al punteggio complessivo, agli indicatori definiti nel comma 2, nella 
categoria D viene riservato: 
 
alla lettera a): fino a 20%; 
alla lettera b): fino a 20%; 
alla lettera c): fino a 25%; 
alla lettera d): fino a 15%; 
alla lettera e): fino a 20%.
 
5. Rispetto al punteggio complessivo, agli indicatori definiti nel comma 2, nella 
categoria C viene riservato: 
 
alla lettera a): fino a 20%; 
alla lettera b): fino a 25%; 
alla lettera c): fino a 20%; 
alla lettera d): fino a 15%; 
alla lettera e): fino a 20%.
 
6. Rispetto al punteggio complessivo, agli indicatori definiti nel comma 2, nella 
categoria B viene riservato: 
 
alla lettera a): fino a 25%; 
alla lettera b): fino a 20%; 
alla lettera c): fino a 20%; 
alla lettera d): fino a 20%; 
alla lettera e): fino a 15%. 

 
   
TITOLO X - TRATTAMENTO ECONOMICO 
 
 
ART. 83 - STRUTTURA DELLA RETRIBUZIONE
 
1. La struttura della retribuzione del personale appartenente al comparto 
dell'Università si compone delle seguenti voci: 
 a)	trattamento fondamentale: 
 -	stipendio tabellare 
 -	posizioni economiche 
 -	eventuali assegni "ad personam" 
 -	retribuzione individuale di anzianità ove acquisita 
 -	equiparazione stipendiale prevista dall'art. 31 del DPR 
n.761/79 esclusivamente per la parte utile in quota A del 
trattamento pensionistico
 b)	trattamento accessorio: 
 -	indennità d'Ateneo 
 -	indennità mensile 
 -	indennità di responsabilità 
 -	retribuzione di posizione e retribuzione di risultato del 
personale EP 
 -	posizione organizzative 
 -	indennità e compensi retribuiti con il fondo d'Ateneo 
 -	compensi per prestazioni di lavoro straordinario 
 -	altre indennità previste da specifiche disposizioni di legge.

2. Al personale, ove spettante, è corrisposto l'assegno per il nucleo familiare ai sensi 
della legge 13 maggio 1988, n.153 e successive modificazioni.
 
    

ART. 84 -INCREMENTI TABELLARI ED EFFETTI DEI NUOVI STIPENDI
 
 
1. Gli stipendi tabellari di cui all'art. 2 del CCNL 28/03/06 sono incrementati degli 
importi mensili lordi, per tredici mensilità, indicati nella allegata tabella C, con le 
decorrenze ivi stabilite. 
 
2. Gli importi annui lordi degli stipendi tabellari risultanti dall'applicazione del 
comma 1 sono rideterminati nelle misure ed alle scadenze stabilite dalla allegata 
tabella D. 
 
3. Gli incrementi di cui al comma 2 devono intendersi comprensivi dell'indennità di 
vacanza contrattuale prevista dall'art.1, comma 6, del CCNL 27/01/05. 
 
4. I benefici economici risultanti dall'applicazione del presente articolo sono 
computati ai fini previdenziali, secondo gli ordinamenti vigenti, alle scadenze e negli 
importi previsti dal medesimo articolo, nei confronti del personale comunque cessato 
dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza economica del presente 
contratto. Agli effetti del trattamento di fine servizio e di fine rapporto, dell'indennità 
sostitutiva del preavviso, nonché di quella prevista dall'art. 2122 del codice civile, si 
considerano solo gli aumenti maturati alla data di cessazione del rapporto di lavoro. 
 
5. Il conglobamento dell'indennità integrativa speciale non ha effetti diretti o 
indiretti sul trattamento economico complessivo fruito dal personale in servizio 
all'estero in base alle vigenti disposizioni. Le misure degli stipendi risultanti 
dall'applicazione del presente articolo sono utili ai fini della tredicesima mensilità e 
del compenso di lavoro straordinario, dei trattamenti di previdenza e di quiescenza, 
dell'equo indennizzo. 
 
6. Al personale in servizio all'estero destinatario del presente contratto, cui non 
spetta l'IIS, verrà applicata una ritenuta sullo stipendio metropolitano 
corrispondente alla misura dell'indennità integrativa speciale percepita al 31 
dicembre 2002, che continua ad essere considerata per il calcolo delle trattenute 
previdenziali secondo la normativa vigente. Si conferma, altresì, che per il suddetto 
personale il conglobamento dell'indennità integrativa speciale sullo stipendio 
tabellare è utile ai fini dell'indennità di buonuscita.  
 
7. E' confermato quanto previsto dall'art. 39, comma 3, secondo capoverso e comma 
8, del CCNL del 27 gennaio 2005.
    

ART. 85 -INDENNITA' DI ATENEO  
(Art. 41 CCNL 21.05 96, art. 40 CCN 27.01.2005, art. 4 CCNL 28.03.2006 )
 
1. Gli importi annui lordi dell'indennità di Ateneo, come determinata dall'art. 4 del 
CCNL 28/3/2006, sono indicati alla tabella E. 
 
2. L'indennità di cui al presente articolo continua ad essere erogata con le modalità 
in corso e, a decorrere dal 1 gennaio 2001, è considerata utile ai fini del calcolo della 
base per l'indennità di buonuscita. 
 
3. Per il personale dell'Istituto universitario di Scienze Motorie di Roma, attualmente 
Università degli Studi di Roma Foro Italico, l'indennità di cui ai commi 1 e 2 , già 
denominata indennità d'istituto, è denominata indennità di Ateneo.
    
 
ART. 86 - LAVORO STRAORDINARIO 
(Art. 66 CCNL 9.8.2000)
 
1. Per la corresponsione dei compensi relativi alle prestazioni di lavoro straordinario, 
che si rendessero necessarie per fronteggiare particolari situazioni di lavoro, le 
amministrazioni possono utilizzare risorse finanziarie in misura non superiore a 
quelle destinate, nell'anno 1999, alle finalità di cui all'art. 42, comma 2, lett. a) del 
CCNL del 21.5.96, detratte le somme destinate al medesimo titolo al personale delle 
ex qualifiche IX, I rs e II rs che dovranno finanziare il fondo per la retribuzione di 
posizione e di risultato del personale appartenente alla categoria EP. 
 
2. Agli effetti della determinazione dei compensi per lavoro straordinario sono 
determinate tre tariffe corrispondenti alle categorie B, C e D. Il calcolo è effettuato 
con riferimento rispettivamente alle posizioni economiche B4, C4 e D3. 
 
3. La misura oraria dei compensi per lavoro straordinario è determinata maggiorando 
la misura oraria del lavoro ordinario calcolata convenzionalmente dividendo per 156 
lo stipendio tabellare corrispondente alle posizioni economiche indicate al comma 2 
comprensivo del rateo di tredicesima mensilità. La maggiorazione è pari al 15% per 
lavoro straordinario diurno, al 30% per lavoro straordinario prestato nei giorni 
festivi od in orario notturno ed al 50% per quello prestato in orario notturno festivo. 
 
4. Le parti si incontrano a livello di Amministrazione per valutare le condizioni che 
hanno reso necessario l'effettuazione di lavoro straordinario e per individuare le 
soluzioni che possono consentirne una progressiva e stabile riduzione, anche 
mediante opportuni interventi di razionalizzazione dei servizi. I risparmi accertati a 
consuntivo confluiscono nelle risorse indicate nell'art. 88, in sede di contrattazione 
integrativa.
 
  
 
ART. 87 - FONDO PER LE PROGRESSIONI ECONOMICHE E PER LA PRODUTTIVITA' 
COLLETTIVA E INDIVIDUALE 
(Art.67 CCNL 9.8.200, art. 4 CCNL 13.05.03, art. 41 CCNL 27.01.2005, art. 5 e art. 10, 
lett. E, CCNL 28.03.06) 
 
1. Presso ciascuna Amministrazione continuano ad essere destinate alla attuazione 
delle progressioni economiche orizzontali nel nuovo sistema di classificazione del 
personale, nonché a sostenere le iniziative rivolte a migliorare la produttività, 
l'efficienza e l'efficacia dei servizi, le risorse già definite in applicazioni delle seguenti 
disposizioni: 
a) le risorse di cui all'art. 67 del CCNL 9/8/2000; 
b) le ulteriori risorse di cui all'art. 4 del CCNL 13/5/2003, all'art. 41, comma 1 
del CCNL 27/1/2005 e all'art. 5, comma 1 del CCNL 28/3/2006, con le 
decorrenze ivi previste; 
c) a decorrere dal 1 ottobre 2007, di un importo pari allo 0,5% del monte 
salari dell'anno 2005, ripartito in proporzione alla rispettiva consistenza 
complessiva dei fondi per il trattamento accessorio previsti dal presente 
articolo e dall'art. 90. 
d) gli importi derivanti dai risparmi sulla retribuzione individuale di anzianità 
(comprese le eventuali maggiorazioni e la quota di tredicesima mensilità) in 
godimento del personale comunque cessato dal servizio, a decorrere 
dall'1.1.2002. Per l'anno in cui avviene la cessazione dal servizio è 
accantonato, per ciascun dipendente cessato, un importo pari alle mensilità 
residue della RIA in godimento, computandosi a tal fine, oltre ai ratei di 
tredicesima mensilità, le frazioni di mese superiori a quindici giorni. L'importo 
accantonato confluisce, in via permanente, nel Fondo con decorrenza dall'anno 
successivo alla cessazione dal servizio in misura intera e vi rimane assegnato 
in ragione di anno; 
e) il differenziale tra le posizioni economiche rivestite e il valore iniziale della 
categoria di coloro che cessano definitivamente dal servizio o nel caso di 
passaggio di categoria.
  
2. In caso di attivazione di nuovi servizi o di processi di riorganizzazione finalizzati 
ad un accrescimento di quelli esistenti, ai quali sia correlato un aumento delle 
prestazioni del personale in servizio cui non possa farsi fronte attraverso la 
razionalizzazione delle strutture e/o delle risorse finanziarie disponibili o che 
comportino un incremento stabile delle dotazioni organiche, le amministrazioni, 
nell'ambito della programmazione annuale e triennale dei fabbisogni di cui all'art. 6 
del d.lgs. n. 165/2001, valutano anche l'entità delle risorse necessarie per sostenere 
i maggiori oneri del trattamento economico accessorio del personale da impiegare 
nelle nuove attività e ne individuano la relativa copertura nell'ambito delle capacità 
di bilancio. 
 
  
ART. 88 - UTILIZZO DEL FONDO PER LE PROGRESSIONI ECONOMICHE E PER LA 
PRODUTTIVITA' 
(Art.68 CCNL 9.8.2000 e art.16 CCNL 27.01.05)) 
 
1. Le risorse di cui al precedente articolo sono finalizzate a promuovere effettivi e 
significativi miglioramenti nei livelli di efficienza e di efficacia delle amministrazioni e 
di qualità dei servizi istituzionali. 
 
2. In relazione alle finalità di cui al comma 1, le risorse di cui al precedente articolo 
sono utilizzate per:
a) corrispondere gli incrementi retributivi collegati alla progressione 
economica all'interno delle categorie secondo la disciplina degli articoli 
79 e 82 del presente CCNL. Le risorse destinate dal CCNL alla finalità di 
cui alla presente lettera sono incrementabili - a seguito di 
contrattazione integrativa da concludersi entro 60 giorni, prorogabili di 
ulteriori 30 giorni - a valere sulle risorse destinate alle finalità di cui alla 
lettera d) del presente comma. Restano comunque destinate per le 
finalità di cui alla presente lettera, le risorse previste dall'art.87, comma 
1, lett. d) ed e);  
 
b) corrispondere l'indennità di responsabilità per il personale delle 
categorie B, C e D secondo la disciplina dell'art. 91 del presente CCNL. 
Sono utilizzate per tale finalità le risorse destinate agli istituti di cui 
all'art. 42, comma 2, lettera d), del CCNL del 21.5.1996, con riferimento 
all'anno 1999;
c) corrispondere compensi per la remunerazione di compiti che comportano oneri, 
rischi, o disagi particolarmente rilevanti nonché la reperibilità collegata alla 
particolare natura dei servizi che richiedono interventi di urgenza; 
 
d) erogare compensi diretti ad incentivare la produttività ed il 
miglioramento dei servizi. 
 
e) incentivare le specifiche attività e prestazioni correlate alla 
utilizzazione che specifiche disposizioni di legge finalizzano alla 
incentivazione di prestazioni o di risultati del personale; 
 
f) indennità mensile.

3. L'indennità mensile di cui alla lettera f), istituita ai sensi dell'art.41, comma 4, del 
CCNL 27.01.05, rivalutata con le risorse previste dall'art.5, comma 2, del CCNL 
28.03.06, è ulteriormente incrementata con una quota parte delle risorse definite 
all'art.87, comma 1, lett.c) del presente CCNL pari allo 0,2% del monte salari 2005. 
In sede di contrattazione integrativa saranno definiti i criteri e i valori di riparto. 

4. Al termine dell'esercizio finanziario, le somme destinate ai passaggi a posizioni 
retributive superiori nell'ambito della stessa categoria, rapportate su base annua, 
vengono trasferite permanentemente dal fondo nei competenti capitoli di bilancio 
delle singole Amministrazioni, fatto salvo quanto previsto dall'art.87, comma 1, lett. 
e). 

5. Le somme non utilizzate o non attribuite con riferimento alle finalità del 
corrispondente esercizio finanziario sono portate in aumento delle risorse dell'anno 
successivo, fatta salva la specifica finalizzazione già definita.
 
    
ART. 89 - COLLEGAMENTO TRA PRODUTTIVITA' E INCENTIVI 
(Art.69 CCNL 9.8.2000) 
 
1. L'attribuzione dei compensi di cui all'art. 87, comma 1, lett. d), è strettamente 
correlata ad effettivi incrementi di produttività e di miglioramento quali-quantitativo 
dei servizi ed è quindi attuata, in unica soluzione ovvero secondo modalità definite a 
livello di Amministrazione, dopo la necessaria verifica e certificazione a consuntivo 
dei risultati totali o parziali conseguiti con le procedure di cui all'art. 81.
 
  
ART. 90 - FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO DEL 
PERSONALE DELLA CATEGORIA ELEVATE PROFESSIONALITA' 
(Art.70 CCNL 9.8.200 e art. 10, lett. F, CCNL 28.03.2006) 
 
1. Presso ciascuna Amministrazione è destinato alla corresponsione della 
retribuzione di posizione e di risultato per il personale della categoria EP, secondo 
quanto previsto dall'art. 76 del presente CCNL, un fondo quantificato sulla base di 
quanto previsto dall'art. 70 del CCNL 9.8.2000, come integrato dall'art.41 del CCNL 
27.01.2005 e dall'art. 10 lett. f) del CCNL 28/3/2006. 
 
2. Il predetto fondo è incrementato, a decorrere dal 1 ottobre 2007, di un importo 
pari allo 0,5% del monte salari dell'anno 2005, in proporzione alla rispettiva 
consistenza dei fondi per il trattamento accessorio previsti dal presente articolo e 
dall'art. 87.
 
   
ART. 91 - INDENNITA' DI RESPONSABILITA' 
(Art. 63 CCNL 9.8.2000)
 
1. Le Amministrazioni, in base alle proprie finalità istituzionali, individuano posizioni 
organizzative e funzioni specialistiche e di responsabilità e verificano la disponibilità 
di personale professionalmente qualificato appartenente alle categorie B, C e D ai fini 
della attribuzione di tali posizioni e funzioni. Le relative determinazioni sono oggetto 
di informazione preventiva ai soggetti sindacali di cui all'art. 9. 
 
2. A seguito della verifica di cui al comma 1, le Amministrazioni, sulla base di criteri 
generali oggetto di contrattazione integrativa, correlano alle posizioni e funzioni 
individuate ai sensi del comma 1 un'indennità accessoria, annua, lorda, revocabile, di 
importo variabile, tenendo conto del livello di responsabilità, della complessità delle 
competenze attribuite, della specializzazione richiesta dai compiti affidati e delle 
caratteristiche innovative della professionalità richiesta. 
 
3. Al personale appartenente alla categoria D, possono inoltre essere conferiti 
specifici, qualificati incarichi di responsabilità - amministrative, ivi comprese quelle 
connesse alle funzioni di segretario di dipartimento, e tecniche - sulla base di criteri 
generali oggetto di informazione, e a richiesta di concertazione, con i soggetti 
sindacali di cui all'art. 9. Tali incarichi saranno retribuiti con un'indennità accessoria, 
annua, lorda, revocabile, di importo variabile, tenendo conto del livello di 
responsabilità, della complessità delle competenze attribuite, della specializzazione 
richiesta dai compiti affidati e delle caratteristiche innovative della professionalità 
richiesta. 
 
4. L'importo dell'indennità attribuita ai sensi del precedente comma è compreso tra 
un minimo di € 1.033 ed un massimo di € 5.165, di cui un terzo è corrisposto a 
seguito della verifica positiva dei risultati conseguiti dal dipendente. La valutazione 
dei risultati è effettuata annualmente con le stesse modalità di cui all'art. 75, comma 
5. 
 
5. Le indennità di cui al presente articolo sono attribuite a valere sulle risorse di cui 
all'art. 88, comma 2, lett. b). 
 
6. I criteri per la scelta dei dipendenti cui attribuire le posizioni e funzioni di cui al 
comma 1 sono definiti dalle Amministrazioni. Tali criteri sono oggetto di 
informazione preventiva ai soggetti sindacali di cui all'art. 9, che possono chiedere al 
riguardo un incontro. 
 
7. Le Amministrazioni attribuiscono ai dipendenti le posizioni e le funzioni di cui al 
comma 1 secondo le modalità previste dai rispettivi ordinamenti. 
 
8. Le indennità di cui ai precedenti commi cessano di essere corrisposte qualora i 
dipendenti non siano più adibiti alle posizioni organizzative e alle funzioni 
specialistiche e di responsabilità di cui ai commi 1 e 3.
 
 
ART. 92 - INDENNITA' DI RISCHIO DA RADIAZIONI 
(Art. 50 CCNL 9.8.2000)
 
1.L'indennità di rischio da radiazioni resta disciplinata dall'art. 20 del D.P.R. 
n.319/90.
 
 
TITOLO XI - DISPOSIZIONI FINALI

ART. 93  - NORMATIVA VIGENTE E DISAPPLICAZIONI 
(Art.50 CCNL 27.01.2005)
1. In applicazione dell'art. 69, comma 1, del d.lgs. n.165/2001, tutte le norme 
generali e speciali del pubblico impiego vigenti alla data del 13 gennaio 1994 e non 
abrogate divengono non applicabili con la firma definitiva del presente CCNL, con 
l'eccezione delle seguenti norme e di quelle richiamate nel testo del presente CCNL 
che, invece, continuano a trovare applicazione nel comparto università: 
a) le norme dei precedenti CCNL che non siano in contrasto o 
incompatibili con il presente CCNL, nonché le norme di legge a carattere 
vincolante; 
b) artt. 1 e 2 della legge 24 maggio 1970, n. 336 e successive 
modificazioni e integrazioni. 
c) tutta la normativa, contrattuale e non contrattuale, sin qui applicata, 
in materia di mutilati ed invalidi per servizio e norme in favore dei 
congiunti dei caduti per servizio, benefici spettanti ai mutilati ed invalidi 
di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra; 
d) tutta la materia relativa al collocamento a riposo resta regolata dalle 
norme vigenti ai sensi dell'art. 69, comma 2, del d.lgs. n. 165/2001; 
e) tutta la normativa, contrattuale e non contrattuale, sin qui applicata, 
in materia di missioni; 
f) la normativa richiamata nel presente CCNL; 
g) la seguente normativa: 
-Art. 3 del DPR n.395/88 (in tema di diritto allo studio) 
- Art. 17 del DPR n.3/57 (limiti al dovere verso il superiore)
- Art.132 T.U. 10.01.57, n.3 (riammissione in servizio) 
- Art.20 l. n.958/86 e art.7 l. n.412/91 (riconoscimento del servizio 
militare)
- Art.135-6 DPR n.3/57 (uniformi e alloggi del personale ausiliario) 
- la normativa vigente sulla 13.ma mensilità. 

2. Le parti si danno atto che eventuali lacune che si dovessero verificare nell'ambito 
della disciplina del rapporto di lavoro per effetto della generale disapplicazione delle 
norme di cui al precedente comma 1, saranno oggetto o di specifica interpretazione 
autentica o di apposita sequenza contrattuale a richiesta delle Parti. 
 

ART. 94 - PREVIDENZA COMPLEMENTARE 
(art. 51 CCNL 27.01.05)
 
 
1. Le parti convengono di procedere alla costituzione di un Fondo nazionale pensione 
complementare per i lavoratori del comparto ai sensi del d.lgs. n. 124/1993, della 
legge n. 335/1995, della legge n. 449/1997 e successive modificazioni e 
integrazioni, dell'Accordo quadro nazionale in materia di trattamento di fine rapporto 
e di previdenza complementare per i dipendenti pubblici del 29 luglio 1999, del 
D.P.C.M. del 20 dicembre 1999. 
 
2. Al fine di garantire un numero di iscritti più ampio che consenta di minimizzare le 
spese di gestione, le parti competenti potranno definire l'istituzione di un Fondo 
pensione unico con i lavoratori appartenenti ad altri comparti. 
 
3.Il Fondo pensione viene finanziato ai sensi dell'art. 11 del predetto Accordo quadro 
e si costituisce secondo le procedure previste dall'art. 13 del medesimo, con importi 
corrispondenti a quelli indicati dagli artt. 11 e 16 dell'Accordo 14 marzo 2001 per 
l'istituzione del Fondo nazionale di pensione complementare dei lavoratori della 
Scuola. Le spese di avvio del Fondo potranno essere definite in misura maggiore di 
quella prevista dall'art. 16 del citato Accordo 14 marzo 2001 in sede di trattativa per 
la costituzione del Fondo pensioni di cui trattasi a fronte di specifiche e ulteriori 
disponibilità. In questo caso potrà essere anche prevista una quota aggiuntiva di 
contribuzione datoriale, come nell'art.12 del citato Accordo 14 marzo 2001. 
 
4. Ai fini del presente articolo le parti concordano di realizzare i seguenti impegni: 
pervenire alla sottoscrizione dell'accordo istitutivo del Fondo pensione 
complementare, definire lo statuto, il regolamento e la scheda di adesione; costituire 
il Fondo pensione: procedere alle elezioni dei rappresentanti dei soci del Fondo al 
raggiungimento delle adesioni che saranno previste in sede di accordo istitutivo.
 

 
TABELLA A ANNESSA AL CCNL 9.8.2000 DI CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE 
APPARTENENTE AL COMPARTO
 
TABELLA A 
 
1. Appartengono alle seguenti categorie i lavoratori che svolgono attività 
caratterizzate rispettivamente da:  
 
a) CATEGORIA B  
- Grado di autonomia: svolgimento di compiti sulla base di procedure prestabilite; 
- Grado di responsabilità: relativa alla corretta esecuzione delle procedure; 
 
b) CATEGORIA C 
- Grado di autonomia: svolgimento di attività inerenti procedure, con diversi livelli di 
complessità, basate su criteri parzialmente prestabiliti; 
- Grado di responsabilità relativa alla correttezza complessiva delle procedure 
gestite; 
 
c) CATEGORIA D  
- Grado di autonomia: svolgimento di funzioni implicanti diverse soluzioni non 
prestabilite; 
- Grado di responsabilità: relativa alla correttezza tecnico e/o gestionale delle 
soluzioni adottate; 
 
d) CATEGORIA EP 
- Grado di autonomia: relativa alla soluzione di problemi complessi di carattere 
organizzativo e\o professionale; 
- Grado di responsabilità: relativo alla qualità ed economicità dei risultati ottenuti. 
 
2. Per l'accesso esterno nella nuova griglia di classificazione sono richiesti i seguenti 
titoli, integrabili dai Regolamenti di Ateneo con eventuali requisiti professionali 
specifici in relazione alla tipologia dell'attività lavorativa: 
 
a) CATEGORIA B - titolo di studio di scuola d'obbligo più eventuale qualificazione 
professionale; 
 
b) CATEGORIA C - diploma di scuola secondaria di secondo grado; 
 
c) CATEGORIA D - diploma di laurea; 
 
d) CATEGORIA EP - laurea e abilitazione professionale ovvero laurea e particolare 
qualificazione professionale. 
 
3. Nelle categorie B, C, D ed EP sono rispettivamente individuate le seguenti aree:  
 
- CATEGORIA B: Area amministrativa; Area servizi generali e tecnici;  
Area socio-sanitaria. 
 
- CATEGORIA C: Area amministrativa; Area tecnica, tecnico-scientifica ed 
elaborazione dati; Area socio-sanitaria; Area Biblioteche. 
 
- CATEGORIA D: Area amministrativa-gestionale; Area tecnica, tecnico - scientifica ed 
elaborazione dati; Area socio-sanitaria; Area biblioteche. 
 
- CATEGORIA EP: Area amministrativa - gestionale; Area tecnica, tecnico - scientifica 
ed elaborazione dati; Area medico - odontoiatrica e socio-sanitaria; Area Biblioteche. 
 
Le attività delle scienze motorie sono attribuite all'Area tecnica, tecnico - scientifica 
ed elaborazione dati della categoria C e D. 
 
4. Dal 9.8.2000 le preesistenti aree funzionali confluiscono nelle nuove aree, di cui al 
comma 1, secondo lo schema di corrispondenza descritto nei commi seguenti per 
ciascuna categoria. 
 
5. Nella categoria B confluiscono :  

- nell'Area amministrativa: l'area funzionale amministrativo- contabile della ex IV e 
della ex V qualifica;  
 
- nella Area servizi generali e tecnici: l'area funzionale dei servizi generali tecnici ed 
ausiliari della ex II, della ex III e della ex V qualifica; l'area funzionale dei servizi 
generali tecnici, ausiliari e delle biblioteche della ex IV qualifica; l'area funzionale 
tecnico-scientifica della ex IV e della ex V qualifica; l'area funzionale delle strutture 
di elaborazione dati della ex V qualifica; l'area funzionale delle biblioteche della ex V 
qualifica; 
 
- nella Area socio-sanitaria: l'area funzionale socio-sanitaria della ex IV e della ex V 
qualifica. 
 
6. Nella categoria C confluiscono:  

- nell'Area amministrativa: l'area funzionale amministrativo- contabile della ex VI e 
della ex VII qualifica;  
 
- nell'Area tecnica, tecnico - scientifica ed elaborazione dati: l'area funzionale dei 
servizi generali ausiliari e tecnici della ex VI e della ex VII qualifica; l'area funzionale 
tecnico-scientifica della ex VI qualifica; l'area funzionale tecnico-scientifica della ex 
VII qualifica con esclusione dei profili socio-sanitari e delle professionalità socio-
sanitarie del profilo di collaboratore tecnico; l'area funzionale delle strutture di 
elaborazione dati della ex VI e della ex VII qualifica;  
 
- nell'Area socio-sanitaria: l'area funzionale socio-sanitaria della ex VI qualifica; 
l'area funzionale tecnico scientifica e socio-sanitaria della ex VII qualifica 
limitatamente ai profili socio-sanitari e alle professionalità socio-sanitarie del profilo 
di collaboratore tecnico. 
 
- nell'Area biblioteche: l'area funzionale delle biblioteche della ex VI e della ex VII 
qualifica. 
 
7. Nella categoria D confluiscono:  

- nell'Area amministrativa- gestionale: l'area funzionale amministrativo-contabile 
della ex VIII qualifica; 
 
- nell'Area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati: l'area funzionale dei 
servizi generali tecnici ed ausiliari della ex VIII qualifica; 
l'area funzionale tecnico- scientifica e socio-sanitaria della ex VIII qualifica con 
esclusione delle professionalità socio-sanitarie del profilo di funzionario tecnico; 
l'area funzionale delle strutture di elaborazione dati della ex VIII qualifica;  
 
- nell'Area socio-sanitaria: l'area funzionale tecnico-scientifica e socio-sanitaria della 
ex VIII qualifica limitatamente alle professionalità socio-sanitarie del profilo di 
funzionario tecnico. 
 
- nell'Area biblioteche: l'area funzionale delle biblioteche della ex VIII qualifica. 
 
8. Nella categoria EP confluiscono:  

- nell'Area amministrativa- gestionale: l'area funzionale amministrativo-contabile 
della ex IX qualifica;  
 
- nell'Area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati: l'area funzionale dei 
servizi generali tecnici ed ausiliari dell'ex I RS e dell'ex II RS; l'area funzionale 
tecnico-scientifica e socio sanitaria dell'ex I RS e della ex II RS con esclusione delle 
professionalità socio-sanitarie del profilo di coordinatore tecnico e del profilo di 
coordinatore generale tecnico; l'area funzionale delle strutture di elaborazione dati 
dell'ex I RS e dell'ex II RS; 
 
- nell'Area medico -odontoiatrica e socio-sanitaria: l'area funzionale tecnico-
scientifica e socio sanitaria dell'ex I RS e dell'ex II RS limitatamente alle 
professionalità socio-sanitarie del profilo di coordinatore tecnico e del profilo di 
coordinatore generale tecnico.  
 
- nell'Area biblioteche: l'area funzionale delle biblioteche dell'ex I RS e dell'ex II RS. 
 
 
TABELLA B DELLE POSIZIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI ANNESSA AL CCNL 
9.8.2000, COME MODIFICATA DALL'ART.13 DEL CCNL 27.01.05 
 
EP7 
EP6 
EP5 
EP4  
EP3 
EP2 
EP1 
 
D7 
D6 
D5  
D4 
D3 
D2 
D1 
 
C7 
C6 
C5 
C4  
C3 
C2 
C1 
 
B6 
B5 
B4  
B3 
B2 
B1 
 
  
 ALLEGATO N. 1
  
SCHEMA DI CODICE DI CONDOTTA DA ADOTTARE 
NELLA LOTTA CONTRO LE MOLESTIE SESSUALI
 
Art. 1 
(Definizione)
 
1. Per molestia sessuale si intende ogni atto o comportamento indesiderato, anche 
verbale, a connotazione sessuale arrecante offesa alla dignità e alla libertà della 
persona che lo subisce, ovvero che sia suscettibile di creare ritorsioni o un clima di 
intimidazione nei suoi confronti;

Art. 2 
(Principi)
 
1. Il codice è ispirato ai seguenti principi: 
 
a) è inammissibile ogni atto o comportamento che si configuri come molestia 
sessuale nella definizione sopra riportata; 
b) è sancito il diritto delle lavoratrici e dei lavoratori ad essere trattati con dignità e 
ad essere tutelati nella propria libertà personale; 
c) è sancito il diritto delle lavoratrici/dei lavoratori a denunciare le eventuali 
intimidazioni o ritorsioni subite sul luogo di lavoro derivanti da atti o comportamenti 
molesti; 
d) è istituita la figura della Consigliera/del Consigliere di fiducia, così come previsto 
dalla risoluzione del Parlamento Europeo A3-0043/94, e denominata/o d'ora in poi 
Consigliera/Consigliere, e viene garantito l'impegno delle aziende a sostenere ogni 
componente del personale che si avvalga dell'intervento della Consigliera/del 
Consigliere o che sporga denuncia di molestie sessuali, fornendo chiare ed 
esaurimenti indicazioni circa la procedura da seguire, mantenendo la riservatezza e 
prevenendo ogni eventuale ritorsione. Analoghe garanzie sono estese agli eventuali 
testimoni; 
e) viene garantito l'impegno dell'Amministrazione a definire preliminarmente, 
d'intesa con i soggetti firmatari del Protocollo d'Intesa per l'adozione del presente 
Codice, il ruolo, l'ambito d'intervento, i compiti e i requisiti culturali e professionali 
della persona da designare quale Consigliera/Consigliere. Per il ruolo di 
Consigliera/Consigliere gli Enti in possesso dei requisiti necessari, oppure 
individuare al proprio interno persone idonee a ricoprire l'incarico alle quali rivolgere 
un apposito percorso formativo; 
f) è assicurata, nel corso degli accertamenti, l'assoluta riservatezza dei soggetti 
coinvolti; 
g) nei confronti delle lavoratrici e dei lavoratori autori di molestie sessuali si 
applicano le misure disciplinari ai sensi di quanto previsto dagli articoli 55 e 56 del 
Decreto legislativo n. 165 del 2001 venga inserita, precisandone in modo oggettivo i 
profili ed i presupposti, un'apposita tipologia di infrazione relativamente all'ipotesi di 
persecuzione o vendetta nei confronti di un dipendente che ha sporto denuncia di 
molestia sessuale. I suddetti comportamenti sono comunque valutabili ai fini 
disciplinari ai sensi delle disposizioni normative e contrattuali attualmente vigenti; 
h) l'amministrazione si impegna a dare ampia informazione, a fornire copia ai propri 
dipendenti e dirigenti, del presente Codice di comportamento e, in particolare, alle 
procedure da adottarsi in caso di molestie sessuali, allo scopo di diffondere una 
cultura improntata al pieno rispetto della dignità della persona.
 
Art. 3 
(Procedure da adottare in caso di molestie sessuali)
 
1. Qualora si verifichi un atto o un comportamento indesiderato a sfondo sessuale sul 
posto di lavoro la dipendente/il dipendente potrà rivolgersi alla Consigliera/al 
Consigliere designata/o per avviare una procedura informale nel tentativo di dare 
soluzione al caso. 
2. L'intervento della Consigliera/del Consigliere dovrà concludersi in tempi 
ragionevolmente brevi in rapporto alla delicatezza dell'argomento affrontato. 
3. La Consigliera/il Consigliere, che deve possedere adeguati requisiti e specifiche 
competenze e che sarà adeguatamente formato dagli Enti, è incaricata/o di fornire 
consulenza e assistenza alla dipendente/al dipendente oggetto di molestie sessuali e 
di contribuire alla soluzione del caso.

Art. 4 
(Procedura informale intervento della consigliera/del consigliere)
 
1. La Consigliera/il Consigliere, ove la dipendente/il dipendente oggetto di molestie 
sessuali lo ritenga opportuno, interviene al fine di favorire il superamento della 
situazione di disagio per ripristinare un sereno ambiente di lavoro, facendo presente 
alla persona che il suo comportamento scorretto deve cessare perché offende, crea 
disagio e interferisce con lo svolgimento del lavoro. 
2. L'intervento della Consigliera/del Consigliere deve avvenire mantenendo la 
riservatezza che il caso richiede.

Art. 5 
(Denuncia formale)
 
1. Ove la dipendente/il dipendente oggetto delle molestie sessuali non ritenga di far 
ricorso all'intervento della Consigliera/del Consigliere, ovvero, qualora dopo tale 
intervento, il comportamento indesiderato permanga, potrà sporgere formale 
denuncia, con l'assistenza della Consigliera/del Consigliere, alla dirigente/al 
dirigente o responsabile dell'ufficio di appartenenza che sarà tenuta/o a trasmettere 
gli atti all'Ufficio competenze dei procedimenti disciplinari, fatta salva, in ogni caso, 
ogni altra forma di tutela giurisdizionale della quale potrà avvalersi. 
2. Qualora la presunta/il presunto autore di molestie sessuali sia la dirigente/il 
dirigente dell'ufficio di appartenenza, la denuncia potrà essere inoltrata direttamente 
alla direzione generale. 
3. Nel corso degli accertamenti è assicurata l'assoluta riservatezza dei soggetti 
coinvolti. 
4.Nel rispetto dei principi che informano la legge n. 125/1991, qualora 
l'Amministrazione, nel corso del procedimento disciplinare, ritenga fondati i dati, 
adotterà, ove lo ritenga opportuno, d'intesa con le OO.SS. e sentita la Consigliera/il 
Consigliere, le misure organizzative ritenute di volta in volta utili alla cessazione 
immediata dei comportamenti di molestie sessuali ed a ripristinare un ambiente di 
lavoro in cui uomini e donne rispettino reciprocamente l'inviolabilità della persona. 
 
5. Sempre nel rispetto dei principi che informano la legge n. 125/91 e nel caso in cui 
l'Amministrazione nel corso del procedimento disciplinare ritenga fondati i fatti, la 
denunciante/il denunciante ha la possibilità di chiedere di rimanere al suo posto di 
lavoro o di essere trasferito altrove in una sede che non gli comporti disagio. 
6. Nel rispetto dei principi che informano la legge n. 125/91, qualora 
l'Amministrazione nel corso del procedimento disciplinare non ritenga fondati i fatti, 
potrà adottare, su richiesta di uno o entrambi gli interessati, provvedimenti di 
trasferimento in via temporanea, in attesa della conclusione del procedimento 
disciplinare, al fine di ristabilire nel frattempo un clima sereno; in tali casi è data la 
possibilità ad entrambi gli interessati di esporre le proprie ragioni, eventualmente 
con l'assistenza delle Organizzazioni Sindacali, ed è comunque garantito ad 
entrambe le persone che il trasferimento non venga in sedi che creino disagio.

Art. 6 
(Attività di sensibilizzazione)
 
1. Nei programmi di formazione del personale e dei dirigenti le aziende dovranno 
includere informazioni circa gli orientamenti adottati in merito alla prevenzione delle 
molestie sessuali ed alle procedure da seguire qualora la molestia abbia luogo. 
2. L'amministrazione dovrà, peraltro, predisporre specifici interventi formativi in 
materia di tutela della libertà e della dignità della persona al fine di prevenire il 
verificarsi di comportamenti configurabili come molestie sessuali. Particolare 
attenzione dovrà essere posta alla formazione delle dirigenti e dei dirigenti che 
dovranno promuovere e diffondere la cultura del rispetto della persona volta alla 
prevenzione delle molestie sessuali sul posto di lavoro. 
3. Sarà cura dell'Amministrazione promuovere, d'intesa con le Organizzazioni 
Sindacali, la diffusione del Codice di condotta contro le molestie sessuali anche 
attraverso assemblee interne. 
4. Verrà inoltre predisposto del materiale informativo destinato alle dipendenti/ai 
dipendenti sul comportamento da adottare in caso di molestie sessuali. 
5. Sarà cura dell'Amministrazione promuovere un'azione di monitoraggio al fine di 
valutare l'efficacia del Codice di condotta nella prevenzione e nella lotta contro le 
molestie sessuali. A tale scopo la Consigliera/il Consigliere, d'intesa con il CPO, 
provvederà a trasmettere annualmente ai firmatari del Protocollo ed alla Presidente 
del Comitato Nazionale di Parità un'apposita relazione sullo stato di attuazione del 
presente Codice. 
6. L'Amministrazione e i soggetti firmatari del Protocollo d'Intesa per l'adozione del 
presente Codice si impegnano ad incontrarsi al termine del primo anno per verificare 
gli esiti ottenuti con l'adozione del Codice di condotta contro le molestie sessuali ed a 
procedere alle eventuali integrazioni e modificazioni ritenute necessarie. 

ALLEGATO n. 2 

CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI DELLE PUBBLICHE 
AMMINISTRAZIONI

Art. 1 
(Disposizioni di carattere generale)
 
1.I princìpi e i contenuti del presente codice costituiscono specificazioni 
esemplificative degli obblighi di diligenza, lealtà e imparzialità, che qualificano il 
corretto adempimento della prestazione lavorativa. I dipendenti pubblici - escluso il 
personale militare, quello della polizia di Stato ed il Corpo di polizia penitenziaria, 
nonché i componenti delle magistrature e dell'Avvocatura dello Stato - si impegnano 
ad osservarli all'atto dell'assunzione in servizio. 
2. I contratti collettivi provvedono, a norma dell'art. 54, comma 3, del decreto 
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, al coordinamento con le previsioni in materia di 
responsabilità disciplinare. Restano ferme le disposizioni riguardanti le altre forme di 
responsabilità dei pubblici dipendenti. 
3. Le disposizioni che seguono trovano applicazione in tutti i casi in cui non siano 
applicabili norme di legge o di regolamento o comunque per i profili non 
diversamente disciplinati da leggi o regolamenti. Nel rispetto dei princìpi enunciati 
dall'art. 2, le previsioni degli articoli 3 e seguenti possono essere integrate e 
specificate dai codici adottati dalle singole amministrazioni ai sensi dell'art. 54, 
comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 
 
 
Art. 2 
(Principi)
 
1. Il dipendente conforma la sua condotta al dovere costituzionale di servire 
esclusivamente la Nazione con disciplina ed onore e di rispettare i princìpi di buon 
andamento e imparzialità dell'amministrazione. Nell'espletamento dei propri compiti, 
il dipendente assicura il rispetto della legge e persegue esclusivamente l'interesse 
pubblico; ispira le proprie decisioni ed i propri comportamenti alla cura dell'interesse 
pubblico che gli è affidato. 
2. Il dipendente mantiene una posizione di indipendenza, al fine di evitare di 
prendere decisioni o svolgere attività inerenti alle sue mansioni in situazioni, anche 
solo apparenti, di conflitto di interessi. Egli non svolge alcuna attività che contrasti 
con il corretto adempimento dei compiti d'ufficio e si impegna ad evitare situazioni e 
comportamenti che possano nuocere agli interessi o all'immagine della pubblica 
amministrazione. 
3. Nel rispetto dell'orario di lavoro, il dipendente dedica la giusta quantità di tempo e 
di energie allo svolgimento delle proprie competenze, si impegna ad adempierle nel 
modo più semplice ed efficiente nell'interesse dei cittadini e assume le responsabilità 
connesse ai propri compiti. 
4. Il dipendente usa e custodisce con cura i beni di cui dispone per ragioni di ufficio e 
non utilizza a fini privati le informazioni di cui dispone per ragioni di ufficio. 
5. Il comportamento del dipendente deve essere tale da stabilire un rapporto di 
fiducia e collaborazione tra i cittadini e l'amministrazione. Nei rapporti con i cittadini, 
egli dimostra la massima disponibilità e non ne ostacola l'esercizio dei diritti. 
Favorisce l'accesso degli stessi alle informazioni cui abbiano titolo e, nei limiti in cui 
ciò non sia vietato, fornisce tutte le notizie e informazioni necessarie per valutare le 
decisioni dell'amministrazione e i comportamenti dei dipendenti. 
6. Il dipendente limita gli adempimenti a carico dei cittadini e delle imprese a quelli 
indispensabili e applica ogni possibile misura di semplificazione dell'attività 
amministrativa, agevolando, comunque, lo svolgimento, da parte dei cittadini, delle 
attività loro consentite, o comunque non contrarie alle norme giuridiche in vigore. 
7. Nello svolgimento dei propri compiti, il dipendente rispetta la distribuzione delle 
funzioni tra Stato ed enti territoriali. Nei limiti delle proprie competenze, favorisce 
l'esercizio delle funzioni e dei compiti da parte dell'autorità territorialmente 
competente e funzionalmente più vicina ai cittadini interessati. 

 
Art. 3 
(Regali e altre utilità)
 
1. Il dipendente non chiede, per sé o per altri, né accetta, neanche in occasione di 
festività, regali o altre utilità salvo quelli d'uso di modico valore, da soggetti che 
abbiano tratto o comunque possano trarre benefìci da decisioni o attività inerenti 
all'ufficio. 
2. Il dipendente non chiede, per sé o per altri, né accetta, regali o altre utilità da un 
subordinato o da suoi parenti entro il quarto grado. Il dipendente non offre regali o 
altre utilità ad un sovraordinato o a suoi parenti entro il quarto grado, o conviventi, 
salvo quelli d'uso di modico valore. 

Art. 4 
(Partecipazione ad associazioni e altre organizzazioni)
 
1. Nel rispetto della disciplina vigente del diritto di associazione, il dipendente 
comunica al dirigente dell'ufficio la propria adesione ad associazioni ed 
organizzazioni, anche a carattere non riservato, i cui interessi siano coinvolti dallo 
svolgimento dell'attività dell'ufficio, salvo che si tratti di partiti politici o sindacati. 
2. Il dipendente non costringe altri dipendenti ad aderire ad associazioni ed 
organizzazioni, né li induce a farlo promettendo vantaggi di carriera. 

Art. 5 
Trasparenza negli interessi finanziari.
 
1. Il dipendente informa per iscritto il dirigente dell'ufficio di tutti i rapporti di 
collaborazione in qualunque modo retribuiti che egli abbia avuto nell'ultimo 
quinquennio, precisando: 
a) se egli, o suoi parenti entro il quarto grado o conviventi, abbiano ancora rapporti 
finanziari con il soggetto con cui ha avuto i predetti rapporti di collaborazione; 
b) se tali rapporti siano intercorsi o intercorrano con soggetti che abbiano interessi 
in attività o decisioni inerenti all'ufficio, limitatamente alle pratiche a lui affidate. 
2. Il dirigente, prima di assumere le sue funzioni, comunica all'amministrazione le 
partecipazioni azionarie e gli altri interessi finanziari che possano porlo in conflitto di 
interessi con la funzione pubblica che svolge e dichiara se ha parenti entro il quarto 
grado o affini entro il secondo, o conviventi che esercitano attività politiche, 
professionali o economiche che li pongano in contatti frequenti con l'ufficio che egli 
dovrà dirigere o che siano coinvolte nelle decisioni o nelle attività inerenti all'ufficio. 
Su motivata richiesta del dirigente competente in materia di affari generali e 
personale, egli fornisce ulteriori informazioni sulla propria situazione patrimoniale e 
tributaria. 
 
 
Art. 6 
(Obbligo di astensione)
 
1. Il dipendente si astiene dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che 
possano coinvolgere interessi propri ovvero: di suoi parenti entro il quarto grado o 
conviventi; di individui od organizzazioni con cui egli stesso o il coniuge abbia causa 
pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito; di individui od 
organizzazioni di cui egli sia tutore, curatore, procuratore o agente; di enti, 
associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui egli sia 
amministratore o gerente o dirigente. Il dipendente si astiene in ogni altro caso in 
cui esistano gravi ragioni di convenienza. Sull'astensione decide il dirigente 
dell'ufficio. 
 
Art. 7 
(Attività collaterali)
 
1. Il dipendente non accetta da soggetti diversi dall'amministrazione retribuzioni o 
altre utilità per prestazioni alle quali è tenuto per lo svolgimento dei propri compiti 
d'ufficio. 
2. Il dipendente non accetta incarichi di collaborazione con individui od 
organizzazioni che abbiano, o abbiano avuto nel biennio precedente, un interesse 
economico in decisioni o attività inerenti all'ufficio. 
3. Il dipendente non sollecita ai propri superiori il conferimento di incarichi 
remunerati. 
 
 
Art. 8 
(Imparzialità)
 
1. Il dipendente, nell'adempimento della prestazione lavorativa, assicura la parità di 
trattamento tra i cittadini che vengono in contatto con l'amministrazione da cui 
dipende. A tal fine, egli non rifiuta né accorda ad alcuno prestazioni che siano 
normalmente accordate o rifiutate ad altri. 
2. Il dipendente si attiene a corrette modalità di svolgimento dell'attività 
amministrativa di sua competenza, respingendo in particolare ogni illegittima 
pressione, ancorché esercitata dai suoi superiori. 

Art. 9 
(Comportamento nella vita sociale)

1. Il dipendente non sfrutta la posizione che ricopre nell'amministrazione per 
ottenere utilità che non gli spettino. Nei rapporti privati, in particolare con pubblici 
ufficiali nell'esercizio delle loro funzioni, non menziona né fa altrimenti intendere, di 
propria iniziativa, tale posizione, qualora ciò possa nuocere all'immagine 
dell'amministrazione. 

Art. 10 
(Comportamento in servizio)
 
1. Il dipendente, salvo giustificato motivo, non ritarda né affida ad altri dipendenti il 
compimento di attività o l'adozione di decisioni di propria spettanza. 
2. Nel rispetto delle previsioni contrattuali, il dipendente limita le assenze dal luogo 
di lavoro a quelle strettamente necessarie. 
3. Il dipendente non utilizza a fini privati materiale o attrezzature di cui dispone per 
ragioni di ufficio. Salvo casi d'urgenza, egli non utilizza le linee telefoniche 
dell'ufficio per esigenze personali. Il dipendente che dispone di mezzi di trasporto 
dell'amministrazione se ne serve per lo svolgimento dei suoi compiti d'ufficio e non 
vi trasporta abitualmente persone estranee all'amministrazione. 
4. Il dipendente non accetta per uso personale, né detiene o gode a titolo personale, 
utilità spettanti all'acquirente, in relazione all'acquisto di beni o servizi per ragioni di 
ufficio. 
 
Art. 11 
(Rapporti con il pubblico)
 
1. Il dipendente in diretto rapporto con il pubblico presta adeguata attenzione alle 
domande di ciascuno e fornisce le spiegazioni che gli siano richieste in ordine al 
comportamento proprio e di altri dipendenti dell'ufficio. Nella trattazione delle 
pratiche egli rispetta l'ordine cronologico e non rifiuta prestazioni cui sia tenuto 
motivando genericamente con la quantità di lavoro da svolgere o la mancanza di 
tempo a disposizione. Egli rispetta gli appuntamenti con i cittadini e risponde 
sollecitamente ai loro reclami. 
2. Salvo il diritto di esprimere valutazioni e diffondere informazioni a tutela dei diritti 
sindacali e dei cittadini, il dipendente si astiene da dichiarazioni pubbliche che 
vadano a detrimento dell'immagine dell'amministrazione. Il dipendente tiene 
informato il dirigente dell'ufficio dei propri rapporti con gli organi di stampa. 
3. Il dipendente non prende impegni né fa promesse in ordine a decisioni o azioni 
proprie o altrui inerenti all'ufficio, se ciò possa generare o confermare sfiducia 
nell'amministrazione o nella sua indipendenza ed imparzialità. 
4. Nella redazione dei testi scritti e in tutte le altre comunicazioni il dipendente 
adotta un linguaggio chiaro e comprensibile. 
5. Il dipendente che svolge la sua attività lavorativa in un'amministrazione che 
fornisce servizi al pubblico si preoccupa del rispetto degli standard di qualità e di 
quantità fissati dall'amministrazione nelle apposite carte dei servizi. Egli si 
preoccupa di assicurare la continuità del servizio, di consentire agli utenti la scelta 
tra i diversi erogatori e di fornire loro informazioni sulle modalità di prestazione del 
servizio e sui livelli di qualità. 
 
 
Art. 12 
(Contratti)
 
1. Nella stipulazione di contratti per conto dell'amministrazione, il dipendente non 
ricorre a mediazione o ad altra opera di terzi, né corrisponde o promette ad alcuno 
utilità a titolo di intermediazione, né per facilitare o aver facilitato la conclusione o 
l'esecuzione del contratto. 
2. Il dipendente non conclude, per conto dell'amministrazione, contratti di appalto, 
fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione con imprese con le quali abbia 
stipulato contratti a titolo privato nel biennio precedente. Nel caso in cui 
l'amministrazione concluda contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento o 
assicurazione, con imprese con le quali egli abbia concluso contratti a titolo privato 
nel biennio precedente, si astiene dal partecipare all'adozione delle decisioni ed alle 
attività relative all'esecuzione del contratto. 
3. Il dipendente che stipula contratti a titolo privato con imprese con cui abbia 
concluso, nel biennio precedente, contratti di appalto, fornitura, servizio, 
finanziamento ed assicurazione, per conto dell'amministrazione, ne informa per 
iscritto il dirigente dell'ufficio. 
4. Se nelle situazioni di cui ai commi 2 e 3 si trova il dirigente, questi informa per 
iscritto il dirigente competente in materia di affari generali e personale. 



Tabelle C D E



Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 268 del 15 novembre 2008 - S.O.