GAZZETTA UFFICIALE SERIE GENERALE N. 257 DEL 3/11/2008

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 1 ottobre 2008 
Modificazioni al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23
luglio  2002  e  successive modificazioni, recante "Ordinamento delle
strutture  generali  della  Presidenza  del  Consiglio dei Ministri",
nonche'  al  decreto  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri 23
luglio  2003  recante  l'individuazione dei datori di lavoro ai sensi
del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626.
                            IL PRESIDENTE
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

    Vista  la  legge  23 agosto  1988,  n.  400,  recante  disciplina
dell'attivita'   di   Governo  e  ordinamento  della  Presidenza  del
Consiglio dei Ministri;
  Visto   l'art.   8  del  decreto-legge  23 ottobre  1996,  n.  543,
convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n. 639;
  Visto  il  decreto  legislativo  30 luglio  1999,  n.  303, recante
ordinamento  della  Presidenza  del  Consiglio  dei Ministri, a norma
dell'art.   11  della  legge  15 marzo  1997,  n.  59,  e  successive
modificazioni;
  Visto  il  decreto-legge  18 maggio  2006,  n. 181, convertito, con
modificazioni,   dalla   legge   17 luglio   2006,  n.  233,  recante
disposizioni  urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della
Presidenza  del  Consiglio dei Ministri e dei Ministeri, e successive
modificazioni;
  Visto,  in  particolare,  l'art.  7,  commi 1,  2 e 3, del predetto
decreto  n. 303 del 1999, secondo cui il Presidente del Consiglio dei
Ministri  individua,  con propri decreti, le aree funzionali omogenee
da  affidare  alle  strutture  in  cui  si  articola  il Segretariato
generale  della  Presidenza del Consiglio dei Ministri ed indica, per
tali   strutture  e  per  quelle  di  cui  si  avvalgono  Ministri  o
Sottosegretari  di  Stato  da  lui  delegati, il numero massimo degli
uffici   e  dei  servizi,  restando  l'organizzazione  interna  delle
strutture   medesime  affidata  alle  determinazioni  del  Segretario
generale  o  dei  Ministri  e  Sottosegretari  delegati,  secondo  le
rispettive competenze;
  Visto   il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri
23 luglio  2002,  recante  ordinamento delle strutture generali della
Presidenza del Consiglio e successive modificazioni;
  Visto   il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri
9 dicembre  2002,  recante  disciplina  dell'autonomia  finanziaria e
contabile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
  Visto   il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri
23 luglio  2003, concernente l'individuazione dei datori di lavoro ai
sensi  del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 e successive
modificazioni,   nell'ambito   della  Presidenza  del  Consiglio  dei
Ministri;
  Visto   il  decreto  legislativo  9 aprile  2008,  n.  81,  recante
l'attuazione  dell'art.  1  della  legge  3 agosto  2007,  n. 123, in
materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro;
  Ritenuto   necessario   rivedere   l'assetto   organizzativo  delle
strutture della Presidenza del Consiglio dei Ministri cui e' affidata
la  gestione  delle  risorse  umane e delle risorse strumentali della
Presidenza del Consiglio dei Ministri;
  Sentite le organizzazioni sindacali;
                              Decreta:

                               Art. 1.
  1. All'art. 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
23 luglio 2002 e successive modificazioni, recante "Ordinamento delle
strutture  generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri" sono
apportate le seguenti modifiche:
    a) al comma 2, la lettera b) e' sostituita dalla seguente:
    "b:  il  Dipartimento  per le politiche di gestione e di sviluppo
delle risorse umane".
    b) al comma 2, la lettera b-bis) e' sostituita dalla seguente:
    "b-bis: il Dipartimento per le risorse strumentali";
    c) al  comma 6, le parole "Dipartimento per le risorse umane ed i
servizi  informatici"  sono sostituite dalle parole "Dipartimento per
le politiche di gestione e di sviluppo delle risorse umane".
                               Art. 2.
  1.  L'art. 25 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
23 luglio 2002 e successive modifiche, e' sostituito dal seguente:
                              "Art. 25.

             Dipartimento per le politiche di' gestione
                  e di sviluppo delle risorse umane

  1. Il Dipartimento per le politiche di gestione e di sviluppo delle
risorse   umane  provvede  alla  programmazione  delle  politiche  di
gestione   e   sviluppo   delle   risorse   umane  della  Presidenza;
all'acquisizione,  alla  formazione  ed  alla  gestione del personale
della  Presidenza;  alla  cura  delle istruttorie per il conferimento
degli  incarichi dirigenziali; alle attivita' di studio, di analisi e
di  verifica  di  modelli  di gestione e organizzazione delle risorse
umane; alla cura degli affari generali e delle attivita' di carattere
generale  della  Presidenza;  al  supporto organizzativo degli organi
collegiali  che  operano  presso  la  Presidenza;  alla  gestione del
contenzioso   del   lavoro   ed   assume   direttamente   la   difesa
dell'amministrazione  in  sede  di  conciliazione  e  nei giudizi del
lavoro  in  primo grado. Cura le relazioni sindacali. Il Dipartimento
coordina,  altresi',  le attivita' di rilevamento ed elaborazione dei
dati  statistici presso gli uffici e i dipartimenti della Presidenza,
nonche'   l'interconnessione  al  sistema  statistico  nazionale.  Il
Dipartimento   provvede   alla  gestione  dell'autoparco  e  cura  la
sicurezza del servizio di trasporto.
  2. Presso il Dipartimento opera l'Ufficio del medico competente che
assicura   la   sorveglianza  sanitaria  e  il  pronto  soccorso,  in
attuazione  degli  articoli 25,  41  e  45  del  decreto  legislativo
9 aprile  2008,  n.  81. All'ufficio fanno capo, secondo le direttive
impartite   dal  Segretario  generale,  eventuali  strutture  mediche
istituite presso la Presidenza.
  3.  Il Dipartimento per le risorse umane si articola in non piu' di
cinque uffici e non piu' di quattordici servizi.".
                               Art. 3.
  1.  L'art.  25-bis  del  decreto  del  Presidente del Consiglio dei
Ministri  23 luglio  2002  e  successive modifiche, e' sostituito dal
seguente:
                            "Art. 25-bis

               Dipartimento per le risorse strumentali

  1.  Il  Dipartimento  per  le  risorse  strumentali provvede, in un
quadro  unitario  di  programmazione  generale  annuale e pluriennale
coerente   con  le  esigenze  di  funzionamento  della  Presidenza  e
compatibile  con  le  risorse  finanziarie, all'approvvigionamento di
beni  e  servizi,  ivi  compresi  quelli  di  natura informatica e di
telecomunicazione,  nonche'  all'ottimale  gestione degli immobili in
uso   alla  Presidenza.  Il  Dipartimento  provvede,  altresi',  alla
programmazione  e  alla  realizzazione delle opere e degli interventi
manutentivi  dei  locali  e  degli  impianti e al coordinamento degli
interventi  strutturali  ai  fini  dell'applicazione  della normativa
concernente  la tutela della salute e la sicurezza dei lavoratori sui
luoghi  di  lavoro. Il Dipartimento, inoltre, predispone e gestisce i
programmi  di  informatizzazione  della Presidenza, curando l'analisi
funzionale,  la  progettazione  e la gestione dei sistemi informativi
automatizzati  e  di  telecomunicazione, anche sotto il profilo della
sicurezza e riservatezza, con esclusione dei sistemi di comunicazione
di  competenza del centro comunicazioni classificate dell'Ufficio del
Segretario  generale.  Gestisce  le  emergenze all'interno delle sedi
della Presidenza.
  2. Il Dipartimento, per lo svolgimento dei propri compiti, provvede
all'analisi,  alla  programmazione, alla gestione ed alla valutazione
delle scelte relative alle esigenze locative, di acquisizione di beni
e  servizi,  anche  di  natura  informatica  e  di telecomunicazione,
nonche'   all'avvio   e   alla   gestione  delle  connesse  procedure
amministrative,  ivi  comprese  quelle  di  adesione alle convenzioni
stipulate  ai sensi dell'art. 26, commi 1 e 3 della legge 23 dicembre
1999,  n.  488,  e dell'art. 58 della legge 23 dicembre 2000, n. 388,
assicurandone  anche  il  monitoraggio  e la gestione operativa quale
referente  unico  della Presidenza. Il Dipartimento provvede altresi'
al collaudo e alla regolare esecuzione delle opere e degli interventi
e delle forniture di beni e servizi.
  3.  Al  Dipartimento  fanno  capo  le  attivita'  di  prevenzione e
protezione  ai  sensi  della normativa sulla sicurezza dei lavoratori
sui luoghi di lavoro.
  4.  Il  Dipartimento  si  articola in non piu' di 2 uffici e in non
piu'  di  6  servizi  e  si  avvale  di  un  dirigente con compiti di
consulenza,  studio  e  ricerca, con incarico di livello dirigenziale
generale, nell'ambito del contingente di cui all'art. 5, comma 5.".
                               Art. 4.
  1.  Al  secondo  capoverso  dell'art.  5,  comma 5, del decreto del
Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri 23 luglio 2002 e successive
modifiche,  le  parole  "nove  ulteriori unita" sono sostituite dalle
parole  "otto  ulteriori unita" e le parole "tredici ulteriori unita"
sono sostituite dalle parole "undici ulteriori unita".
  2.  Al  terzo  capoverso  dell'art.  5,  comma 5,  del  decreto del
Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri 23 luglio 2002 e successive
modifiche  le  parole  "nove  e  tredici unita" sono sostituite dalle
parole "otto e undici unita".
                               Art. 5.
  1.  Con successivo decreto del Segretario generale si provvedera' a
disciplinare   l'organizzazione   interna  del  Dipartimento  per  le
politiche  di  gestione  e  di  sviluppo  delle  risorse  umane e del
Dipartimento per le risorse strumentali.
  2.  L'attuale  organizzazione  delle  strutture  generali di cui al
presente  decreto  resta  comunque  ferma  sino  alla  emanazione dei
decreti di organizzazione interna di cui al comma 1.
  3.  A  decorrere  dalla  data  di  emanazione dei decreti di cui al
comma 1,  i  compiti  che il decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri  9 dicembre 2002, e successive modifiche, citato in premesse
attribuisce  al  Dipartimento  per  le  risorse  umane  ed  i servizi
informatici e all'Ufficio per l'acquisizione dei beni e dei servizi e
per la gestione degli immobili si intendono attribuiti, per quanto di
rispettiva competenza, al Dipartimento per le politiche di gestione e
di  sviluppo  delle  risorse  umane ed al Dipartimento per le risorse
strumentali.
  4.  All'art.  1 lettera d) del decreto del Presidente del Consiglio
dei  Ministri  23 luglio 2003, concernente "Individuazione dei datori
di  lavoro ai sensi del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626
e   successive   modificazioni,   nell'ambito  della  Presidenza  del
Consiglio   dei  Ministri",  le  parole  "il  capo  dell'Ufficio  per
l'acquisizione  dei  beni  e  dei  servizi  e  per  la gestione degli
immobili"  sono  sostituite  con  le seguenti "il Segretario generale
della Presidenza del Consiglio dei Ministri".
  5. Gli oneri derivanti dall'attuazione del presente decreto gravano
sui  pertinenti  capitoli del bilancio di previsione della Presidenza
del Consiglio dei Ministri.
  Il   presente   decreto   e'  trasmesso,  per  gli  adempimenti  di
competenza,  alla  Corte  dei  conti  ed e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
    Roma, 1° ottobre 2008
                          p. Il Presidente
                     del Consiglio dei Ministri
                                Letta

Registrato alla Corte dei conti il 17 ottobre 2008
Ministeri  istituzionali,  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri,
registro n. 10, foglio n. 377




fp08-gr08