DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 1 ottobre 2008
Modificazioni al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23
luglio 2002 e successive modificazioni, recante "Ordinamento delle
strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri",
nonche' al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23
luglio 2003 recante l'individuazione dei datori di lavoro ai sensi
del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626.
IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del
Consiglio dei Ministri;
Visto l'art. 8 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 543,
convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n. 639;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma
dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive
modificazioni;
Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, recante
disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della
Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri, e successive
modificazioni;
Visto, in particolare, l'art. 7, commi 1, 2 e 3, del predetto
decreto n. 303 del 1999, secondo cui il Presidente del Consiglio dei
Ministri individua, con propri decreti, le aree funzionali omogenee
da affidare alle strutture in cui si articola il Segretariato
generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri ed indica, per
tali strutture e per quelle di cui si avvalgono Ministri o
Sottosegretari di Stato da lui delegati, il numero massimo degli
uffici e dei servizi, restando l'organizzazione interna delle
strutture medesime affidata alle determinazioni del Segretario
generale o dei Ministri e Sottosegretari delegati, secondo le
rispettive competenze;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
23 luglio 2002, recante ordinamento delle strutture generali della
Presidenza del Consiglio e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
9 dicembre 2002, recante disciplina dell'autonomia finanziaria e
contabile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
23 luglio 2003, concernente l'individuazione dei datori di lavoro ai
sensi del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 e successive
modificazioni, nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei
Ministri;
Visto il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante
l'attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in
materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro;
Ritenuto necessario rivedere l'assetto organizzativo delle
strutture della Presidenza del Consiglio dei Ministri cui e' affidata
la gestione delle risorse umane e delle risorse strumentali della
Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Sentite le organizzazioni sindacali;
Decreta:
Art. 1.
1. All'art. 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
23 luglio 2002 e successive modificazioni, recante "Ordinamento delle
strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri" sono
apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 2, la lettera b) e' sostituita dalla seguente:
"b: il Dipartimento per le politiche di gestione e di sviluppo
delle risorse umane".
b) al comma 2, la lettera b-bis) e' sostituita dalla seguente:
"b-bis: il Dipartimento per le risorse strumentali";
c) al comma 6, le parole "Dipartimento per le risorse umane ed i
servizi informatici" sono sostituite dalle parole "Dipartimento per
le politiche di gestione e di sviluppo delle risorse umane".
Art. 2.
1. L'art. 25 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
23 luglio 2002 e successive modifiche, e' sostituito dal seguente:
"Art. 25.
Dipartimento per le politiche di' gestione
e di sviluppo delle risorse umane
1. Il Dipartimento per le politiche di gestione e di sviluppo delle
risorse umane provvede alla programmazione delle politiche di
gestione e sviluppo delle risorse umane della Presidenza;
all'acquisizione, alla formazione ed alla gestione del personale
della Presidenza; alla cura delle istruttorie per il conferimento
degli incarichi dirigenziali; alle attivita' di studio, di analisi e
di verifica di modelli di gestione e organizzazione delle risorse
umane; alla cura degli affari generali e delle attivita' di carattere
generale della Presidenza; al supporto organizzativo degli organi
collegiali che operano presso la Presidenza; alla gestione del
contenzioso del lavoro ed assume direttamente la difesa
dell'amministrazione in sede di conciliazione e nei giudizi del
lavoro in primo grado. Cura le relazioni sindacali. Il Dipartimento
coordina, altresi', le attivita' di rilevamento ed elaborazione dei
dati statistici presso gli uffici e i dipartimenti della Presidenza,
nonche' l'interconnessione al sistema statistico nazionale. Il
Dipartimento provvede alla gestione dell'autoparco e cura la
sicurezza del servizio di trasporto.
2. Presso il Dipartimento opera l'Ufficio del medico competente che
assicura la sorveglianza sanitaria e il pronto soccorso, in
attuazione degli articoli 25, 41 e 45 del decreto legislativo
9 aprile 2008, n. 81. All'ufficio fanno capo, secondo le direttive
impartite dal Segretario generale, eventuali strutture mediche
istituite presso la Presidenza.
3. Il Dipartimento per le risorse umane si articola in non piu' di
cinque uffici e non piu' di quattordici servizi.".
Art. 3.
1. L'art. 25-bis del decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 23 luglio 2002 e successive modifiche, e' sostituito dal
seguente:
"Art. 25-bis
Dipartimento per le risorse strumentali
1. Il Dipartimento per le risorse strumentali provvede, in un
quadro unitario di programmazione generale annuale e pluriennale
coerente con le esigenze di funzionamento della Presidenza e
compatibile con le risorse finanziarie, all'approvvigionamento di
beni e servizi, ivi compresi quelli di natura informatica e di
telecomunicazione, nonche' all'ottimale gestione degli immobili in
uso alla Presidenza. Il Dipartimento provvede, altresi', alla
programmazione e alla realizzazione delle opere e degli interventi
manutentivi dei locali e degli impianti e al coordinamento degli
interventi strutturali ai fini dell'applicazione della normativa
concernente la tutela della salute e la sicurezza dei lavoratori sui
luoghi di lavoro. Il Dipartimento, inoltre, predispone e gestisce i
programmi di informatizzazione della Presidenza, curando l'analisi
funzionale, la progettazione e la gestione dei sistemi informativi
automatizzati e di telecomunicazione, anche sotto il profilo della
sicurezza e riservatezza, con esclusione dei sistemi di comunicazione
di competenza del centro comunicazioni classificate dell'Ufficio del
Segretario generale. Gestisce le emergenze all'interno delle sedi
della Presidenza.
2. Il Dipartimento, per lo svolgimento dei propri compiti, provvede
all'analisi, alla programmazione, alla gestione ed alla valutazione
delle scelte relative alle esigenze locative, di acquisizione di beni
e servizi, anche di natura informatica e di telecomunicazione,
nonche' all'avvio e alla gestione delle connesse procedure
amministrative, ivi comprese quelle di adesione alle convenzioni
stipulate ai sensi dell'art. 26, commi 1 e 3 della legge 23 dicembre
1999, n. 488, e dell'art. 58 della legge 23 dicembre 2000, n. 388,
assicurandone anche il monitoraggio e la gestione operativa quale
referente unico della Presidenza. Il Dipartimento provvede altresi'
al collaudo e alla regolare esecuzione delle opere e degli interventi
e delle forniture di beni e servizi.
3. Al Dipartimento fanno capo le attivita' di prevenzione e
protezione ai sensi della normativa sulla sicurezza dei lavoratori
sui luoghi di lavoro.
4. Il Dipartimento si articola in non piu' di 2 uffici e in non
piu' di 6 servizi e si avvale di un dirigente con compiti di
consulenza, studio e ricerca, con incarico di livello dirigenziale
generale, nell'ambito del contingente di cui all'art. 5, comma 5.".
Art. 4.
1. Al secondo capoverso dell'art. 5, comma 5, del decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2002 e successive
modifiche, le parole "nove ulteriori unita" sono sostituite dalle
parole "otto ulteriori unita" e le parole "tredici ulteriori unita"
sono sostituite dalle parole "undici ulteriori unita".
2. Al terzo capoverso dell'art. 5, comma 5, del decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2002 e successive
modifiche le parole "nove e tredici unita" sono sostituite dalle
parole "otto e undici unita".
Art. 5.
1. Con successivo decreto del Segretario generale si provvedera' a
disciplinare l'organizzazione interna del Dipartimento per le
politiche di gestione e di sviluppo delle risorse umane e del
Dipartimento per le risorse strumentali.
2. L'attuale organizzazione delle strutture generali di cui al
presente decreto resta comunque ferma sino alla emanazione dei
decreti di organizzazione interna di cui al comma 1.
3. A decorrere dalla data di emanazione dei decreti di cui al
comma 1, i compiti che il decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 9 dicembre 2002, e successive modifiche, citato in premesse
attribuisce al Dipartimento per le risorse umane ed i servizi
informatici e all'Ufficio per l'acquisizione dei beni e dei servizi e
per la gestione degli immobili si intendono attribuiti, per quanto di
rispettiva competenza, al Dipartimento per le politiche di gestione e
di sviluppo delle risorse umane ed al Dipartimento per le risorse
strumentali.
4. All'art. 1 lettera d) del decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri 23 luglio 2003, concernente "Individuazione dei datori
di lavoro ai sensi del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626
e successive modificazioni, nell'ambito della Presidenza del
Consiglio dei Ministri", le parole "il capo dell'Ufficio per
l'acquisizione dei beni e dei servizi e per la gestione degli
immobili" sono sostituite con le seguenti "il Segretario generale
della Presidenza del Consiglio dei Ministri".
5. Gli oneri derivanti dall'attuazione del presente decreto gravano
sui pertinenti capitoli del bilancio di previsione della Presidenza
del Consiglio dei Ministri.
Il presente decreto e' trasmesso, per gli adempimenti di
competenza, alla Corte dei conti ed e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 1° ottobre 2008
p. Il Presidente
del Consiglio dei Ministri
Letta
Registrato alla Corte dei conti il 17 ottobre 2008
Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri,
registro n. 10, foglio n. 377