DECRETO LEGISLATIVO 3 novembre 2008, n. 173
Attuazione della direttiva 2006/46/CE che modifica le direttive
78/660/CEE, 83/349/CEE, 86/635/CEE e 91/674/CEE, relative,
rispettivamente, ai conti: annuali di taluni tipi di societa',
consolidati, annuali e consolidati delle banche, degli altri istituti
finanziari e delle imprese di assicurazione.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la direttiva 2006/46/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 14 giugno 2006, che modifica le direttive del
Consiglio 78/660/CEE, relativa ai conti annuali di taluni tipi di
societa', 83/349/CEE, relativa ai conti consolidati, 86/635/CEE,
relativa ai conti annuali e ai conti consolidati delle banche e degli
altri istituti finanziari, e 91/674/CEE, relativa ai conti annuali e
ai conti consolidati delle imprese di assicurazione;
Vista la legge 25 febbraio 2008, n. 34, recante: "Disposizioni per
l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia
alle Comunita' europee (legge comunitaria 2007)", e in particolare
gli articoli 1 e 2 e l'allegato B;
Visto il regio decreto 16 marzo 1942, n. 262;
Visto il decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, recante:
"Attuazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE in materia
societaria, relative ai conti annuali e consolidati, ai sensi
dell'articolo 1, comma 1, della legge 26 marzo 1990, n. 69";
Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, recante:
"Attuazione della direttiva n. 86/635/CEE, relativa ai conti annuali
e ai conti consolidati delle banche e degli altri istituti
finanziari, e della direttiva n. 89/117/CEE, relativa agli obblighi
in materia di pubblicita' dei documenti contabili delle succursali,
stabilite in uno Stato membro, di enti creditizi ed istituti
finanziari con sede sociale fuori di tale Stato membro";
Visto il testo unico delle disposizioni in materia di
intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della
legge 6 febbraio 1996, n. 52, di cui al decreto legislativo
24 febbraio 1998, n. 58;
Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante:
"Codice delle assicurazioni private";
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 28 agosto 2008;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 31 ottobre 2008;
Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro
dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri degli
affari esteri, della giustizia e dello sviluppo economico;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
Modifiche al titolo V del libro quinto del codice civile
1. All'articolo 2427, primo comma, del codice civile, dopo il
numero 22 sono aggiunti i seguenti:
"22-bis) le operazioni realizzate con parti correlate, precisando
l'importo, la natura del rapporto e ogni altra informazione
necessaria per la comprensione del bilancio relativa a tali
operazioni, qualora le stesse siano rilevanti e non siano state
concluse a normali condizioni di mercato. Le informazioni relative
alle singole operazioni possono essere aggregate secondo la loro
natura, salvo quando la loro separata evidenziazione sia necessaria
per comprendere gli effetti delle operazioni medesime sulla
situazione patrimoniale e finanziaria e sul risultato economico della
societa';
22-ter) la natura e l'obiettivo economico di accordi non risultanti
dallo stato patrimoniale, con indicazione del loro effetto
patrimoniale, finanziario ed economico, a condizione che i rischi e i
benefici da essi derivanti siano significativi e l'indicazione degli
stessi sia necessaria per valutare la situazione patrimoniale e
finanziaria e il risultato economico della societa'.".
2. Dopo il primo comma dell'articolo 2427 del codice civile, e'
aggiunto il seguente:
"Ai fini dell'applicazione del primo comma, numeri 22-bis) e
22-ter), e degli articoli 2427-bis e 2428, terzo comma, numero
6-bis), per le definizioni di "strumento finanziario", "strumento
finanziario derivato", "fair value", "parte correlata" e "modello e
tecnica di valutazione generalmente accettato" si fa riferimento ai
principi contabili internazionali adottati dall'Unione europea.".
3. Il quinto comma dell'articolo 2427-bis del codice civile e'
abrogato.
4. Al primo comma dell'articolo 2435-bis del codice civile, i
numeri 1) e 2) sono sostituiti dai seguenti:
"1) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 4.400.000 euro;
2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 8.800.000 euro;".
5. All'articolo 2435-bis del codice civile, dopo il quinto comma e'
inserito il seguente:
"Le societa' possono limitare l'informativa richiesta ai sensi
dell'articolo 2427, primo comma, numero 22-bis, alle operazioni
realizzate direttamente o indirettamente con i loro maggiori
azionisti ed a quelle con i membri degli organi di amministrazione e
controllo, nonche' limitare alla natura e all'obiettivo economico le
informazioni richieste ai sensi dell'articolo 2427, primo comma,
numero 22-ter".
Art. 2.
Modifiche al decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127
1. Al comma 1 dell'articolo 27 del decreto legislativo 9 aprile
1991, n. 127, le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:
"a) 17.500.000 euro nel totale degli attivi degli stati
patrimoniali;
b) 35.000.000 euro nel totale dei ricavi delle vendite e delle
prestazioni;".
2. Al comma 1 dell'articolo 38 del decreto legislativo 9 aprile
1991, n. 127, dopo la lettera o-quater) sono aggiunte le seguenti:
"o-quinquies) le operazioni realizzate con parti correlate,
precisando l'importo, la natura del rapporto e ogni altra
informazione necessaria per la comprensione del bilancio relativa a
tali operazioni, qualora le stesse siano rilevanti e non siano state
concluse a normali condizioni di mercato. Le informazioni relative
alle singole operazioni possono essere aggregate secondo la loro
natura, salvo quando la loro separata evidenza sia necessaria per
comprendere gli effetti delle operazioni medesime sulla situazione
patrimoniale e finanziaria e sul risultato economico consolidati;
o-sexies) la natura e l'obiettivo economico di accordi non
risultanti dallo stato patrimoniale, con indicazione del loro effetto
patrimoniale, finanziario ed economico, a condizione che i rischi e i
benefici da essi derivanti siano significativi e l'indicazione degli
stessi sia necessaria per valutare la situazione patrimoniale e
finanziaria e il risultato economico consolidati.".
3. Il comma 2-bis dell'articolo 38 del decreto legislativo 9 aprile
1991, n. 127, e' sostituito dal seguente:
"2-bis. Ai fini dell'applicazione del comma 1, lettere o-ter),
o-quater) e o-quinquies) e dell'articolo 40, comma 2, lettera d-bis),
per le definizioni di "strumento finanziario", "strumento finanziario
derivato", "fair value" e "parte correlata" si fa riferimento ai
principi contabili internazionali adottati dall'Unione europea.".
Art. 3.
Modifiche al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87
1. All'articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio
1992, n. 87, dopo la lettera g-ter) sono aggiunte, in fine, le
seguenti:
"g-quater) le operazioni con parti correlate di importo rilevante,
non concluse a normali condizioni di mercato, la natura del rapporto,
e ogni altra informazione relativa a tali operazioni necessaria per
la comprensione del bilancio, nonche' gli effetti delle operazioni
medesime sulla situazione patrimoniale e finanziaria e sul risultato
economico della societa';
g-quinquies) la natura e l'obiettivo commerciale di accordi non
risultanti dallo stato patrimoniale, con indicazione del loro effetto
patrimoniale, finanziario ed economico, a condizione che i rischi e i
benefici da essi derivanti siano significativi e l'indicazione degli
stessi sia necessaria per valutare la situazione patrimoniale e
finanziaria e il risultato economico della societa'.".
2. Il comma 2-bis dell'articolo 23 del decreto legislativo
27 gennaio 1992, n. 87, e' sostituito dal seguente:
"2-bis. Ai fini dell'applicazione del comma 1, lettere g-bis),
g-ter) e g-quater), e dell'articolo 3, comma 2, lettera f-bis), per
le definizioni di "strumento finanziario", "strumento finanziario
derivato", "fair value" e "parte correlata" si fa riferimento ai
principi contabili internazionali adottati dall'Unione europea.".
3. All'articolo 40, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio
1992, n. 87, le parole: "g-bis) e g-ter)" sono sostituite dalle
seguenti: "g-bis), g-ter), g-quater) e g-quinquies)".
Art. 4.
Modifiche al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209
1. Il comma 2 dell'articolo 90 del decreto legislativo 7 settembre
2005, n. 209, e' sostituito dal seguente:
"2. L'ISVAP, con regolamento, puo' emanare istruzioni esplicative
ed applicative, prescrivere informazioni integrative o piu'
dettagliate, anche in materia di operazioni con parti correlate e di
accordi non risultanti dallo stato patrimoniale di cui
all'articolo 2427, primo comma, numeri 22-bis) e 22-ter), del codice
civile e all'articolo 38, comma 1, lettere o-quinquies) e o-sexies),
del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127. L'ISVAP puo' altresi'
stabilire la documentazione necessaria all'espletamento delle
funzioni di vigilanza ai fini delle verifiche sul bilancio di
esercizio e sul bilancio consolidato.".
Art. 5.
Modifiche al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58
1. L'articolo 123-bis del testo unico delle disposizioni in materia
di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo
24 febbraio 1998, n. 58, e' sostituito dal seguente:
"Art. 123-bis (Relazione sul governo societario e gli assetti
proprietari). - 1. La relazione sulla gestione delle societa'
emittenti valori mobiliari ammessi alle negoziazioni in mercati
regolamentati contiene in una specifica sezione, denominata:
"Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari",
informazioni dettagliate riguardanti:
a) la struttura del capitale sociale, compresi i titoli che non
sono negoziati su un mercato regolamentato di uno Stato comunitario,
con l'indicazione delle varie categorie di azioni e, per ogni
categoria di azioni, i diritti e gli obblighi connessi, nonche' la
percentuale del capitale sociale che esse rappresentano;
b) qualsiasi restrizione al trasferimento di titoli, quali ad
esempio limiti al possesso di titoli o la necessita' di ottenere il
gradimento da parte della societa' o di altri possessori di titoli;
c) le partecipazioni rilevanti nel capitale, dirette o indirette,
ad esempio tramite strutture piramidali o di partecipazione
incrociata, secondo quanto risulta dalle comunicazioni effettuate ai
sensi dell'articolo 120;
d) se noti, i possessori di ogni titolo che conferisce diritti
speciali di controllo e una descrizione di questi diritti;
e) il meccanismo di esercizio dei diritti di voto previsto in un
eventuale sistema di partecipazione azionaria dei dipendenti, quando
il diritto di voto non e' esercitato direttamente da questi ultimi;
f) qualsiasi restrizione al diritto di voto, ad esempio
limitazioni dei diritti di voto ad una determinata percentuale o ad
un certo numero di voti, termini imposti per l'esercizio del diritto
di voto o sistemi in cui, con la cooperazione della societa', i
diritti finanziari connessi ai titoli sono separati dal possesso dei
titoli;
g) gli accordi che sono noti alla societa' ai sensi
dell'articolo 122;
h) gli accordi significativi dei quali la societa' o sue
controllate siano parti e che acquistano efficacia, sono modificati o
si estinguono in caso di cambiamento di controllo della societa', e i
loro effetti, tranne quando sono di natura tale per cui la loro
divulgazione arrecherebbe grave pregiudizio alla societa'; tale
deroga non si applica quando la societa' ha l'obbligo specifico di
divulgare tali informazioni sulla base di altre disposizioni di
legge;
i) gli accordi tra la societa' e gli amministratori, i componenti
del consiglio di gestione o di sorveglianza, che prevedono indennita'
in caso di dimissioni o licenziamento senza giusta causa o se il loro
rapporto di lavoro cessa a seguito di un'offerta pubblica di
acquisto;
l) le norme applicabili alla nomina e alla sostituzione degli
amministratori e dei componenti del consiglio di gestione e di
sorveglianza, nonche' alla modifica dello statuto, se diverse da
quelle legislative e regolamentari applicabili in via suppletiva;
m) l'esistenza di deleghe per gli aumenti di capitale ai sensi
dell'articolo 2443 del codice civile ovvero del potere in capo agli
amministratori o ai componenti del consiglio di gestione di emettere
strumenti finanziari partecipativi nonche' di autorizzazioni
all'acquisto di azioni proprie.
2. Nella medesima sezione della relazione sulla gestione di cui al
comma 1 sono riportate le informazioni riguardanti:
a) l'adesione ad un codice di comportamento in materia di governo
societario promosso da societa' di gestione di mercati regolamentati
o da associazioni di categoria, motivando le ragioni dell'eventuale
mancata adesione ad una o piu' disposizioni, nonche' le pratiche di
governo societario effettivamente applicate dalla societa' al di la'
degli obblighi previsti dalle norme legislative o regolamentari. La
societa' indica altresi' dove il codice di comportamento in materia
governo societario al quale aderisce e' accessibile al pubblico;
b) le principali caratteristiche dei sistemi di gestione dei
rischi e di controllo interno esistenti in relazione al processo di
informativa finanziaria, anche consolidata, ove applicabile;
c) i meccanismi di funzionamento dell'assemblea degli azionisti,
i suoi principali poteri, i diritti degli azionisti e le modalita'
del loro esercizio, se diversi da quelli previsti dalle disposizioni
legislative e regolamentari applicabili in via suppletiva;
d) la composizione e il funzionamento degli organi di
amministrazione e controllo e dei loro comitati.
3. Le informazioni di cui ai commi 1 e 2 possono figurare in una
relazione distinta dalla relazione sulla gestione, approvata
dall'organo di amministrazione, e pubblicata congiuntamente alla
relazione sulla gestione. In alternativa, la relazione sulla gestione
puo' indicare la sezione del sito internet dell'emittente dove e'
pubblicato tale documento.
4. La societa' di revisione esprime il giudizio di cui
all'articolo 156, comma 4-bis, lettera d), sulle informazioni di cui
al comma 1, lettere c), d), f), l) e m), e al comma 2, lettera b), e
verifica che sia stata elaborata una relazione sul governo societario
e gli assetti proprietari.
5. Le societa' che non emettono azioni ammesse alle negoziazioni in
mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione,
possono omettere la pubblicazione delle informazioni di cui ai
commi 1 e 2, salvo quelle di cui al comma 2, lettera b).".
2. L'articolo 124-bis del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.
58, e' abrogato.
3. L'articolo 124-ter del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.
58, e' sostituito dal seguente:
"Art. 124-ter (Informazione relativa ai codici di comportamento). -
1. La Consob, negli ambiti di propria competenza, stabilisce le forme
di pubblicita' cui sono sottoposti i codici di comportamento in
materia di governo societario promossi da societa' di gestione del
mercato o da associazioni di categoria.".
4. L'articolo 192-bis del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.
58, e' modificato come segue:
a) la rubrica e' sostituita dalla seguente: "Informazioni sul
governo societario";
b) le parole: "dall'articolo 124-bis" sono sostituite dalle
seguenti: "dall'articolo 123-bis, comma 2, lettera a)".
Art. 6.
Disposizioni transitorie
1. Le disposizioni del presente decreto si applicano ai bilanci e
alle relazioni relativi agli esercizi aventi inizio da data
successiva a quella della sua entrata in vigore.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 3 novembre 2008
NAPOLITANO
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Ronchi, Ministro per le politiche
europee
Tremonti, Ministro del-l'economia e
delle finanze
Frattini, Ministro degli affari esteri
Alfano, Ministro della giustizia
Scajola, Ministro dello sviluppo
economico
Visto, il Guardasigilli: Alfano