GAZZETTA UFFICIALE SERIE GENERALE N. 260 DEL 6/11/2008

DECRETO LEGISLATIVO 3 novembre 2008, n. 173 
Attuazione  della  direttiva  2006/46/CE  che  modifica  le direttive
78/660/CEE,    83/349/CEE,   86/635/CEE   e   91/674/CEE,   relative,
rispettivamente,  ai  conti:  annuali  di  taluni  tipi  di societa',
consolidati, annuali e consolidati delle banche, degli altri istituti
finanziari e delle imprese di assicurazione.
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
  Vista   la  direttiva  2006/46/CE  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio,   del  14 giugno  2006,  che  modifica  le  direttive  del
Consiglio  78/660/CEE,  relativa  ai  conti annuali di taluni tipi di
societa',  83/349/CEE,  relativa  ai  conti  consolidati, 86/635/CEE,
relativa ai conti annuali e ai conti consolidati delle banche e degli
altri  istituti finanziari, e 91/674/CEE, relativa ai conti annuali e
ai conti consolidati delle imprese di assicurazione;
  Vista  la legge 25 febbraio 2008, n. 34, recante: "Disposizioni per
l'adempimento  di  obblighi  derivanti  dall'appartenenza dell'Italia
alle  Comunita'  europee  (legge comunitaria 2007)", e in particolare
gli articoli 1 e 2 e l'allegato B;
  Visto il regio decreto 16 marzo 1942, n. 262;
  Visto  il  decreto  legislativo  9 aprile  1991,  n.  127, recante:
"Attuazione  delle  direttive  78/660/CEE  e  83/349/CEE  in  materia
societaria,  relative  ai  conti  annuali  e  consolidati,  ai  sensi
dell'articolo 1, comma 1, della legge 26 marzo 1990, n. 69";
  Visto  il  decreto  legislativo  27 gennaio  1992,  n. 87, recante:
"Attuazione  della direttiva n. 86/635/CEE, relativa ai conti annuali
e   ai   conti  consolidati  delle  banche  e  degli  altri  istituti
finanziari,  e  della direttiva n. 89/117/CEE, relativa agli obblighi
in  materia  di pubblicita' dei documenti contabili delle succursali,
stabilite  in  uno  Stato  membro,  di  enti  creditizi  ed  istituti
finanziari con sede sociale fuori di tale Stato membro";
  Visto   il   testo   unico   delle   disposizioni   in  materia  di
intermediazione  finanziaria,  ai  sensi  degli articoli 8 e 21 della
legge   6 febbraio  1996,  n.  52,  di  cui  al  decreto  legislativo
24 febbraio 1998, n. 58;
  Visto  il  decreto  legislativo  7 settembre 2005, n. 209, recante:
"Codice delle assicurazioni private";
  Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 28 agosto 2008;
  Acquisiti  i  pareri  delle competenti Commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 31 ottobre 2008;
  Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro
dell'economia  e  delle  finanze,  di  concerto  con i Ministri degli
affari esteri, della giustizia e dello sviluppo economico;
                              E m a n a
                  il seguente decreto legislativo:
                               Art. 1.
      Modifiche al titolo V del libro quinto del codice civile
  1.  All'articolo 2427,  primo  comma,  del  codice  civile, dopo il
numero 22 sono aggiunti i seguenti:
  "22-bis)  le  operazioni realizzate con parti correlate, precisando
l'importo,   la   natura  del  rapporto  e  ogni  altra  informazione
necessaria   per   la  comprensione  del  bilancio  relativa  a  tali
operazioni,  qualora  le  stesse  siano  rilevanti  e non siano state
concluse  a  normali  condizioni di mercato. Le informazioni relative
alle  singole  operazioni  possono  essere  aggregate secondo la loro
natura,  salvo  quando la loro separata evidenziazione sia necessaria
per   comprendere   gli   effetti  delle  operazioni  medesime  sulla
situazione patrimoniale e finanziaria e sul risultato economico della
societa';
  22-ter) la natura e l'obiettivo economico di accordi non risultanti
dallo   stato   patrimoniale,   con   indicazione  del  loro  effetto
patrimoniale, finanziario ed economico, a condizione che i rischi e i
benefici  da essi derivanti siano significativi e l'indicazione degli
stessi  sia  necessaria  per  valutare  la  situazione patrimoniale e
finanziaria e il risultato economico della societa'.".
  2.  Dopo  il  primo  comma dell'articolo 2427 del codice civile, e'
aggiunto il seguente:
  "Ai  fini  dell'applicazione  del  primo  comma,  numeri  22-bis) e
22-ter),  e  degli  articoli 2427-bis  e  2428,  terzo  comma, numero
6-bis),  per  le  definizioni  di "strumento finanziario", "strumento
finanziario  derivato",  "fair value", "parte correlata" e "modello e
tecnica  di  valutazione generalmente accettato" si fa riferimento ai
principi contabili internazionali adottati dall'Unione europea.".
  3.  Il  quinto  comma dell'articolo 2427-bis  del  codice civile e'
abrogato.
  4.  Al  primo  comma dell'articolo 2435-bis  del  codice  civile, i
numeri 1) e 2) sono sostituiti dai seguenti:
  "1) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 4.400.000 euro;
  2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 8.800.000 euro;".
  5. All'articolo 2435-bis del codice civile, dopo il quinto comma e'
inserito il seguente:
  "Le  societa'  possono  limitare  l'informativa  richiesta ai sensi
dell'articolo 2427,  primo  comma,  numero  22-bis,  alle  operazioni
realizzate   direttamente   o  indirettamente  con  i  loro  maggiori
azionisti  ed a quelle con i membri degli organi di amministrazione e
controllo,  nonche' limitare alla natura e all'obiettivo economico le
informazioni  richieste  ai  sensi  dell'articolo 2427,  primo comma,
numero 22-ter".
                               Art. 2.
       Modifiche al decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127
  1.  Al  comma 1  dell'articolo 27  del decreto legislativo 9 aprile
1991, n. 127, le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:
  "a)   17.500.000   euro   nel   totale  degli  attivi  degli  stati
patrimoniali;
  b) 35.000.000  euro  nel  totale  dei  ricavi delle vendite e delle
prestazioni;".
  2.  Al  comma 1  dell'articolo 38  del decreto legislativo 9 aprile
1991, n. 127, dopo la lettera o-quater) sono aggiunte le seguenti:
  "o-quinquies)   le   operazioni  realizzate  con  parti  correlate,
precisando   l'importo,   la   natura   del  rapporto  e  ogni  altra
informazione  necessaria  per la comprensione del bilancio relativa a
tali  operazioni, qualora le stesse siano rilevanti e non siano state
concluse  a  normali  condizioni di mercato. Le informazioni relative
alle  singole  operazioni  possono  essere  aggregate secondo la loro
natura,  salvo  quando  la  loro separata evidenza sia necessaria per
comprendere  gli  effetti  delle operazioni medesime sulla situazione
patrimoniale e finanziaria e sul risultato economico consolidati;
  o-sexies)   la  natura  e  l'obiettivo  economico  di  accordi  non
risultanti dallo stato patrimoniale, con indicazione del loro effetto
patrimoniale, finanziario ed economico, a condizione che i rischi e i
benefici  da essi derivanti siano significativi e l'indicazione degli
stessi  sia  necessaria  per  valutare  la  situazione patrimoniale e
finanziaria e il risultato economico consolidati.".
  3. Il comma 2-bis dell'articolo 38 del decreto legislativo 9 aprile
1991, n. 127, e' sostituito dal seguente:
  "2-bis.  Ai  fini  dell'applicazione  del  comma 1, lettere o-ter),
o-quater) e o-quinquies) e dell'articolo 40, comma 2, lettera d-bis),
per le definizioni di "strumento finanziario", "strumento finanziario
derivato",  "fair  value"  e  "parte  correlata" si fa riferimento ai
principi contabili internazionali adottati dall'Unione europea.".
                               Art. 3.
       Modifiche al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87
  1.  All'articolo 23,  comma 1,  del  decreto legislativo 27 gennaio
1992,  n.  87,  dopo  la  lettera  g-ter)  sono aggiunte, in fine, le
seguenti:
  "g-quater)  le operazioni con parti correlate di importo rilevante,
non concluse a normali condizioni di mercato, la natura del rapporto,
e  ogni  altra informazione relativa a tali operazioni necessaria per
la  comprensione  del  bilancio, nonche' gli effetti delle operazioni
medesime  sulla situazione patrimoniale e finanziaria e sul risultato
economico della societa';
  g-quinquies)  la  natura  e  l'obiettivo commerciale di accordi non
risultanti dallo stato patrimoniale, con indicazione del loro effetto
patrimoniale, finanziario ed economico, a condizione che i rischi e i
benefici  da essi derivanti siano significativi e l'indicazione degli
stessi  sia  necessaria  per  valutare  la  situazione patrimoniale e
finanziaria e il risultato economico della societa'.".
  2.   Il   comma 2-bis   dell'articolo 23  del  decreto  legislativo
27 gennaio 1992, n. 87, e' sostituito dal seguente:
  "2-bis.  Ai  fini  dell'applicazione  del  comma 1, lettere g-bis),
g-ter)  e  g-quater), e dell'articolo 3, comma 2, lettera f-bis), per
le  definizioni  di  "strumento  finanziario", "strumento finanziario
derivato",  "fair  value"  e  "parte  correlata" si fa riferimento ai
principi contabili internazionali adottati dall'Unione europea.".
  3.  All'articolo 40,  comma 1,  del  decreto legislativo 27 gennaio
1992,  n.  87,  le  parole:  "g-bis)  e g-ter)" sono sostituite dalle
seguenti: "g-bis), g-ter), g-quater) e g-quinquies)".
                               Art. 4.
      Modifiche al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209
  1.  Il comma 2 dell'articolo 90 del decreto legislativo 7 settembre
2005, n. 209, e' sostituito dal seguente:
  "2.  L'ISVAP,  con regolamento, puo' emanare istruzioni esplicative
ed   applicative,   prescrivere   informazioni   integrative  o  piu'
dettagliate,  anche in materia di operazioni con parti correlate e di
accordi    non   risultanti   dallo   stato   patrimoniale   di   cui
all'articolo 2427,  primo comma, numeri 22-bis) e 22-ter), del codice
civile  e all'articolo 38, comma 1, lettere o-quinquies) e o-sexies),
del  decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127. L'ISVAP puo' altresi'
stabilire   la   documentazione   necessaria  all'espletamento  delle
funzioni  di  vigilanza  ai  fini  delle  verifiche  sul  bilancio di
esercizio e sul bilancio consolidato.".
                               Art. 5.
      Modifiche al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58
  1. L'articolo 123-bis del testo unico delle disposizioni in materia
di   intermediazione  finanziaria,  di  cui  al  decreto  legislativo
24 febbraio 1998, n. 58, e' sostituito dal seguente:
  "Art.  123-bis  (Relazione  sul  governo  societario  e gli assetti
proprietari).  -  1.  La  relazione  sulla  gestione  delle  societa'
emittenti  valori  mobiliari  ammessi  alle  negoziazioni  in mercati
regolamentati   contiene   in   una  specifica  sezione,  denominata:
"Relazione   sul  governo  societario  e  gli  assetti  proprietari",
informazioni dettagliate riguardanti:
    a) la  struttura  del capitale sociale, compresi i titoli che non
sono  negoziati su un mercato regolamentato di uno Stato comunitario,
con  l'indicazione  delle  varie  categorie  di  azioni  e,  per ogni
categoria  di  azioni,  i diritti e gli obblighi connessi, nonche' la
percentuale del capitale sociale che esse rappresentano;
    b) qualsiasi  restrizione  al  trasferimento  di titoli, quali ad
esempio  limiti  al possesso di titoli o la necessita' di ottenere il
gradimento da parte della societa' o di altri possessori di titoli;
    c) le partecipazioni rilevanti nel capitale, dirette o indirette,
ad   esempio   tramite   strutture  piramidali  o  di  partecipazione
incrociata,  secondo quanto risulta dalle comunicazioni effettuate ai
sensi dell'articolo 120;
    d) se  noti,  i  possessori di ogni titolo che conferisce diritti
speciali di controllo e una descrizione di questi diritti;
    e) il  meccanismo di esercizio dei diritti di voto previsto in un
eventuale  sistema di partecipazione azionaria dei dipendenti, quando
il diritto di voto non e' esercitato direttamente da questi ultimi;
    f) qualsiasi   restrizione   al   diritto  di  voto,  ad  esempio
limitazioni  dei  diritti di voto ad una determinata percentuale o ad
un  certo numero di voti, termini imposti per l'esercizio del diritto
di  voto  o  sistemi  in  cui,  con la cooperazione della societa', i
diritti  finanziari connessi ai titoli sono separati dal possesso dei
titoli;
    g) gli   accordi   che   sono   noti   alla   societa'  ai  sensi
dell'articolo 122;
    h) gli   accordi  significativi  dei  quali  la  societa'  o  sue
controllate siano parti e che acquistano efficacia, sono modificati o
si estinguono in caso di cambiamento di controllo della societa', e i
loro  effetti,  tranne  quando  sono  di  natura tale per cui la loro
divulgazione  arrecherebbe  grave  pregiudizio  alla  societa';  tale
deroga  non  si  applica quando la societa' ha l'obbligo specifico di
divulgare  tali  informazioni  sulla  base  di  altre disposizioni di
legge;
    i) gli accordi tra la societa' e gli amministratori, i componenti
del consiglio di gestione o di sorveglianza, che prevedono indennita'
in caso di dimissioni o licenziamento senza giusta causa o se il loro
rapporto  di  lavoro  cessa  a  seguito  di  un'offerta  pubblica  di
acquisto;
    l) le  norme  applicabili  alla  nomina e alla sostituzione degli
amministratori  e  dei  componenti  del  consiglio  di  gestione e di
sorveglianza,  nonche'  alla  modifica  dello  statuto, se diverse da
quelle legislative e regolamentari applicabili in via suppletiva;
    m) l'esistenza  di  deleghe  per gli aumenti di capitale ai sensi
dell'articolo 2443  del  codice civile ovvero del potere in capo agli
amministratori  o ai componenti del consiglio di gestione di emettere
strumenti   finanziari   partecipativi   nonche'   di  autorizzazioni
all'acquisto di azioni proprie.
  2. Nella  medesima sezione della relazione sulla gestione di cui al
comma 1 sono riportate le informazioni riguardanti:
    a) l'adesione ad un codice di comportamento in materia di governo
societario  promosso da societa' di gestione di mercati regolamentati
o  da  associazioni di categoria, motivando le ragioni dell'eventuale
mancata  adesione  ad una o piu' disposizioni, nonche' le pratiche di
governo  societario effettivamente applicate dalla societa' al di la'
degli  obblighi  previsti dalle norme legislative o regolamentari. La
societa'  indica  altresi' dove il codice di comportamento in materia
governo societario al quale aderisce e' accessibile al pubblico;
    b) le  principali  caratteristiche  dei  sistemi  di gestione dei
rischi  e  di controllo interno esistenti in relazione al processo di
informativa finanziaria, anche consolidata, ove applicabile;
    c) i  meccanismi di funzionamento dell'assemblea degli azionisti,
i  suoi  principali  poteri, i diritti degli azionisti e le modalita'
del  loro esercizio, se diversi da quelli previsti dalle disposizioni
legislative e regolamentari applicabili in via suppletiva;
    d) la   composizione   e   il   funzionamento   degli  organi  di
amministrazione e controllo e dei loro comitati.
  3. Le  informazioni  di  cui ai commi 1 e 2 possono figurare in una
relazione   distinta   dalla   relazione  sulla  gestione,  approvata
dall'organo  di  amministrazione,  e  pubblicata  congiuntamente alla
relazione sulla gestione. In alternativa, la relazione sulla gestione
puo'  indicare  la  sezione  del sito internet dell'emittente dove e'
pubblicato tale documento.
  4. La   societa'   di   revisione   esprime   il  giudizio  di  cui
all'articolo 156,  comma 4-bis, lettera d), sulle informazioni di cui
al  comma 1, lettere c), d), f), l) e m), e al comma 2, lettera b), e
verifica che sia stata elaborata una relazione sul governo societario
e gli assetti proprietari.
  5. Le societa' che non emettono azioni ammesse alle negoziazioni in
mercati  regolamentati  o  in  sistemi multilaterali di negoziazione,
possono  omettere  la  pubblicazione  delle  informazioni  di  cui ai
commi 1 e 2, salvo quelle di cui al comma 2, lettera b).".
  2.  L'articolo 124-bis del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.
58, e' abrogato.
  3.  L'articolo 124-ter del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.
58, e' sostituito dal seguente:
  "Art. 124-ter (Informazione relativa ai codici di comportamento). -
1. La Consob, negli ambiti di propria competenza, stabilisce le forme
di  pubblicita'  cui  sono  sottoposti  i  codici di comportamento in
materia  di  governo  societario promossi da societa' di gestione del
mercato o da associazioni di categoria.".
  4.  L'articolo 192-bis del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.
58, e' modificato come segue:
    a) la  rubrica  e'  sostituita  dalla seguente: "Informazioni sul
governo societario";
    b) le   parole:  "dall'articolo 124-bis"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "dall'articolo 123-bis, comma 2, lettera a)".
                               Art. 6.
                      Disposizioni transitorie
  1.  Le  disposizioni del presente decreto si applicano ai bilanci e
alle   relazioni   relativi  agli  esercizi  aventi  inizio  da  data
successiva a quella della sua entrata in vigore.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
    Dato a Roma, addi' 3 novembre 2008
                             NAPOLITANO
                              Berlusconi,  Presidente  del  Consiglio
                              dei Ministri
                              Ronchi,   Ministro   per  le  politiche
                              europee
                              Tremonti,   Ministro  del-l'economia  e
                              delle finanze
                              Frattini, Ministro degli affari esteri
                              Alfano, Ministro della giustizia
                              Scajola,    Ministro   dello   sviluppo
                              economico
Visto, il Guardasigilli: Alfano




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