GAZZETTA UFFICIALE SERIE GENERALE N. 257 DEL 3/11/2008

AGENZIA PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI 

COMUNICATO 
Contratto    collettivo   nazionale   di   lavoro   della   dirigenza
medico-veterinaria  relativa alla dirigenza sanitaria, professionale,
tecnica ed amministrativa.
    A  seguito del parere favorevole espresso dal Comitato di settore
il  3 settembre 2008 sul testo di ipotesi di Accordo relativo al CCNL
del   personale   della  dirigenza  medico-veterinaria  del  Servizio
sanitario  nazionale per il quadriennio normativo 2006-2009 e biennio
economico 2006-2007 e della certificazione resa dalla Corte dei conti
il  16 ottobre 2008, a seguito della quale si e' integrato l'art. 26,
comma 1  del  presente  contratto, il giorno 17 ottobre 2008 alle ore
11,30, presso la sede dell'A.Ra.N., ha avuto luogo l'incontro tra:
    L'A.Ra.N.: nella persona del Presidente:
      avv. Massimo Massella Ducci Teri .........................
                                                (firmato)
e le seguenti:
Organizzazioni       |    Confederazioni    |             |
sindacali            |      sindacali       |             |
---------------------------------------------------------------------
CGIL FP MEDICI ....  |       (firmato)      |CGIL....     | (firmato)
---------------------------------------------------------------------
FED. CISL MEDICI     |                      |             |
COSIME....           |          }           |CISL....     |    }
---------------------------------------------------------------------
FM aderente UIL      |                      |             |
FPL....              |          }           |UIL....      |    }
---------------------------------------------------------------------
CIVEMP....           |          }           |             |
---------------------------------------------------------------------
FESMED....           |          }           |             |
---------------------------------------------------------------------
UMSPED....           |          }           |             |
---------------------------------------------------------------------
CIMO ASMD....        |          }           |CONFEDIR ....|    }
---------------------------------------------------------------------
ANAAO ASSOMED....    |          }           |COSMED ....  |    }

    Al   termine  della  riunione  le  parti  hanno  sottoscritto  il
Contratto   collettivo   nazionale  di  lavoro  del  personale  della
dirigenza  medico-sanitaria del Servizio sanitario nazionale relativo
al quadriennio normativo 2006-2009 e biennio economico 2006-2007, nel
testo che segue.
Parte I 

Titolo I 
DISPOSIZIONI GENERALI 

                               Art. 1.
                        Campo di applicazione

    1.  Il presente contratto collettivo nazionale si applica a tutti
i  dirigenti medici, odontoiatri e veterinari, con rapporto di lavoro
a tempo indeterminato e determinato, dipendenti dalle aziende ed enti
del  Servizio  sanitario nazionale, individuati dall'art. 10 del CCNQ
del-l'11 giugno  2007  relativo  alla  definizione dei comparti ed ai
sensi  di  quanto previsto dall'art. 2, quarto alinea del CCNQ per la
definizione  delle  autonome  aree  di  contrattazione,  stipulato il
1° febbraio 2008.
    2.   Ai  dirigenti  dipendenti  da  aziende  o  enti  soggetti  a
provvedimenti  di  soppressione,  fusione,  scorporo, sperimentazioni
gestionali,  trasformazione e riordino - ivi compresi la costituzione
in  fondazioni  ed  i  processi  di  privatizzazione  - si applica il
presente  contratto  sino  all'individuazione  o  definizione, previo
confronto  con  le  organizzazioni sindacali nazionali firmatarie del
presente  contratto,  della  nuova  specifica disciplina contrattuale
applicabile  al  rapporto  di  lavoro  dei dirigenti ovvero sino alla
stipulazione del relativo contratto collettivo quadro per la conferma
o definizione del comparto pubblico di destinazione.
    3.  Sono  confermate  tutte le disposizioni previste dall'art. 1,
commi da   3  a  8  del  Contratto  collettivo  nazionale  di  lavoro
3 novembre  2005 relativo al Contratto collettivo nazionale di lavoro
del  quadriennio  normativo  2002  2005,  I  biennio economico che e'
indicato nel testo come "CCNL del 3 novembre 2005".
                               Art. 2.
 Durata, decorrenza, tempi e procedure di applicazione del contratto

    1.  Il  presente  contratto concerne il periodo 1° gennaio 2006 -
31 dicembre  2009  per la parte normativa ed e' valido dal 1° gennaio
2006 fino al 31 dicembre 2007 per la parte economica.
    2.  Gli  effetti  giuridici  decorrono dal giorno successivo alla
data   di  stipulazione,  salvo  diversa  prescrizione  del  presente
contratto.  L'avvenuta  stipulazione viene portata a conoscenza delle
aziende ed enti destinatari da parte dell'ARAN con idonea pubblicita'
di carattere generale.
    3.  Gli  istituti a contenuto economico e normativo con carattere
vincolato   ed  automatico  sono  applicati  dalle  aziende  ed  enti
destinatari  entro trenta giorni dalla data di stipulazione di cui al
comma 2.
    4. Alla scadenza, il presente contratto si rinnova tacitamente di
anno  in anno qualora non ne sia data disdetta da una delle parti con
lettera  raccomandata almeno tre mesi prima di ogni singola scadenza.
In caso di disdetta, le disposizioni contrattuali rimangono in vigore
fino   a   quando  non  siano  sostituite  dal  successivo  contratto
collettivo.  Resta,  altresi',  fermo  quanto  previsto dall'art. 48,
comma 3 del decreto legislativo n. 165 del 2001.
    5.  Per  evitare  periodi  di vacanza contrattuale le piattaforme
sono  presentate tre mesi prima della scadenza del contratto. Durante
tale periodo e per il mese successivo alla scadenza del contratto, le
parti  negoziali non assumono iniziative unilaterali ne' procedono ad
azioni dirette.
    6.  Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla
data di scadenza della parte economica del presente contratto o dalla
data  di presentazione delle piattaforme, se successiva, ai dirigenti
sara'   corrisposta  la  relativa  indennita',  secondo  le  scadenze
previste  dall'accordo  sul  costo del lavoro del 23 luglio 1993. Per
l'erogazione  di  detta  indennita'  si  applica  la  procedura degli
articoli  47  e  48, comma 1 del decreto legislativo n. 165 del 2001.
Gli  importi  dell'indennita'  di vacanza contrattuale, erogati sulla
base   delle   suddette   disposizioni,   vengono  riassorbiti  negli
incrementi stipendiali derivanti dal rinnovo contrattuale.
    7. Fino alla definizione di un nuovo assetto della contrattazione
collettiva,  in sede di rinnovo biennale, per la determinazione della
parte  economica da corrispondere, ulteriore punto di riferimento del
negoziato   sara'  costituito  dalla  comparazione  tra  l'inflazione
programmata  e  quella  effettiva intervenuta nel precedente biennio,
secondo quanto previsto dall'accordo del luglio 1993.
    8.   L'art.  2  del  Contratto  collettivo  nazionale  di  lavoro
3 novembre 2005 e' disapplicato.
Titolo II 
RELAZIONI E DIRITTI SINDACALI 

                               Art. 3.
                         Relazioni sindacali

    1.  Si conferma il sistema delle relazioni sindacali previsto dal
Contratto  collettivo  nazionale  di  lavoro  dell'8 giugno 2000, dal
Contratto  collettivo nazionale di lavoro integrativo del 10 febbraio
2004  e  dal  Contratto collettivo nazionale di lavoro del 3 novembre
2005,  fatto  salvo  per  quanto  riguarda  i  seguenti  articoli che
sostituiscono, modificano o integrano la predetta disciplina.
                               Art. 4.
         Tempi e procedure per la contrattazione integrativa

    1.  I  contratti collettivi integrativi hanno durata quadriennale
per  la  parte  normativa  e  biennale  per  la  parte economica e si
riferiscono  a tutti gli istituti contrattuali rimessi a tale livello
da  trattarsi  in  un'unica sessione negoziale, tranne per le materie
che,  per  loro  natura  richiedano  tempi  di  negoziazione diversi,
essendo  legate a fattori organizzativi contingenti. L'individuazione
e l'utilizzo delle risorse sono determinati in sede di contrattazione
integrativa con cadenza annuale.
    2.  L'azienda  provvede  a  costituire  la  delegazione  di parte
pubblica  abilitata  alle trattative di cui al comma 1 entro quindici
giorni  da  quello  successivo alla data di stipulazione del presente
contratto ed a convocare la delegazione sindacale di cui all'art. 10,
comma 2  del  Contratto  collettivo nazionale di lavoro dell'8 giugno
2000,   per  l'avvio  del  negoziato,  entro  quindici  giorni  dalla
presentazione  delle  piattaforme  e  comunque  entro sessanta giorni
dall'entrata in vigore del presente contratto.
    3.   Entro   trenta  giorni  dalla  stipula  del  presente  CCNL,
l'Azienda,  ai  fini  dell'avvio  della  trattativa,  trasmette  alla
Regione   la   documentazione   relativa   all'ammontare   dei  fondi
contrattuali    e   ne   fornisce   contestuale   informazione   alle
organizzazioni  sindacali  ai  sensi dell'art. 6, comma 1, lettera a)
del  Contratto  collettivo  nazionale  di lavoro del 3 novembre 2005.
Tale  procedura  viene  attivata  all'inizio  di ciascun anno ai fini
della  contrattazione  relativa  alla individuazione e utilizzo delle
risorse dei fondi di cui al comma 1 ultimo capoverso.
    4.  La  contrattazione  integrativa,  avviata tenendo conto della
tempistica   stabilita   nel   comma 4   dell'art.  5  (Coordinamento
regionale),  sulla  base di documentazione prodotta dall'Azienda, ove
non   siano   state   presentate  le  piattaforme,  deve  concludersi
perentoriamente   entro   150   giorni  dalla  stipula  del  presente
contratto, salvo diverso accordo tra le parti opportunamente motivato
e  comunque  in  presenza  di  trattative  gia'  avviate  e  in  fase
conclusiva.
    5.  Nel corso delle trattative le parti sono tenute a collaborare
fattivamente,  nell'osservanza  dei principi di lealta' e buona fede,
al  rispetto  della predetta tempistica contrattuale. A tal fine, nel
periodo  di contrattazione aziendale, le parti devono incontrarsi con
una  frequenza  e  assiduita'  tali  da  consentire  la  stipula  del
contratto  integrativo nei tempi sopra riportati e possono accordarsi
sulle   modalita'  ritenute  piu'  utili  per  la  conclusione  delle
trattative.
    6.  I  contratti collettivi integrativi devono contenere apposite
clausole  circa  tempi,  modalita' e procedure di verifica della loro
attuazione,  anche per quanto riguarda lo stato di utilizzo dei fondi
e  conservano la loro efficacia fino alla stipulazione dei successivi
contratti.
    7.   Il   controllo   sulla   compatibilita'   dei   costi  della
contrattazione  collettiva  integrativa  con i vincoli di bilancio e'
effettuato dal Collegio sindacale. A tal fine, l'ipotesi di contratto
collettivo   integrativo  definita  dalla  delegazione  trattante  e'
inviata  a tale organismo entro cinque giorni corredata dall'apposita
relazione illustrativa tecnico finanziaria. Trascorsi quindici giorni
senza rilievi, il contratto viene sottoscritto. Per la parte pubblica
la   sottoscrizione   e'   effettuata  dal  titolare  del  potere  di
rappresentanza dell'azienda o ente ovvero da un suo delegato. In caso
di rilievi la trattativa deve essere ripresa entro cinque giorni.
    8.  Le  Aziende  e  gli enti sono tenuti a trasmettere all'ARAN i
contratti  integrativi  entro  cinque  giorni dalla sottoscrizione ai
sensi dell'art. 46, comma 5 del decreto legislativo n. 165 del 2001.
    9.  Nella  prossima  sessione  negoziale di livello nazionale, le
parti  provvederanno  alla  verifica  dell'applicazione  del presente
articolo,  sulle  eventuali  criticita'  per piu' efficaci modifiche,
integrazioni e correzioni.
    10.  L'art.  5  del  Contratto collettivo nazionale di lavoro del
3 novembre 2005 e' disapplicato.
                               Art. 5.
                       Coordinamento Regionale

    1. Ferma rimanendo l'autonomia contrattuale delle aziende ed enti
nel rispetto dell'art. 40 del decreto legislativo n. 165 del 2001, le
Regioni,   entro  90  giorni  dall'entrata  in  vigore  del  presente
contratto,   previo   confronto   con   le  organizzazioni  sindacali
firmatarie  dello stesso, possono emanare linee generali di indirizzo
nelle seguenti materie relative:
      a) all'utilizzo  delle risorse regionali di cui all'art. 57 del
Contratto collettivo nazionale di lavoro 3 novembre 2005;
      b) alla realizzazione della formazione manageriale e formazione
continua,  comprendente l'aggiornamento professionale e la formazione
permanente;
      c) alle  metodologie di utilizzo da parte delle aziende ed enti
di una quota dei minori oneri derivanti dalla riduzione stabile della
dotazione  organica  del  personale (art. 50, comma 2, lettera a) del
Contratto  collettivo  nazionale di lavoro 8 giugno 2000 ora art. 54,
comma 2,  primo  alinea  del Contratto collettivo nazionale di lavoro
3 novembre 2005);
      d) alla  modalita'  di  incremento dei fondi in caso di aumento
della  dotazione  organica  del  personale  o  dei  servizi  anche ad
invarianza  del  numero complessivo di essa ai sensi dell'art. 53 del
Contratto collettivo nazionale di lavoro 8 giugno 2000;
      e) ai  criteri generali dei sistemi e meccanismi di valutazione
dei  dirigenti  che  devono  essere  adottati  preventivamente  dalle
aziende,  ai  sensi  dell'art.  25  comma 5  del Contratto collettivo
nazionale di lavoro 3 novembre 2005;
      f) alla  verifica  dell'efficacia  e  della  corrispondenza dei
servizi  pubblici  erogati  alla  domanda e al grado di soddisfazione
dell'utenza;
      g) ai  criteri  generali  per sviluppare a livello aziendale un
sistema  di  standard  e procedure finalizzati all'individuazione dei
volumi prestazionali riferiti all'impegno, anche temporale, richiesto
nonche'  di  monitoraggio delle prestazioni concordate e correlate al
raggiungimento  degli  obiettivi, nel rispetto delle disposizioni del
decreto legislativo n. 196 del 2003 in materia di protezione dei dati
personali;
      h) ai    criteri   generali   per   la   razionalizzazione   ed
ottimizzazione    delle    attivita'    connesse   alla   continuita'
assistenziale  ed  urgenza/emergenza  al fine di favorire il rispetto
dei  principi  generali  inerenti l'orario di lavoro come individuati
nel  Capo  II del Contratto collettivo nazionale di lavoro 3 novembre
2005,  la  loro  valorizzazione  economica  secondo la disciplina del
presente  contratto,  tenuto  conto  anche  dell'art. 55, comma 2 del
Contratto  collettivo  nazionale di lavoro 8 giugno 2000 e successive
modifiche,  relativo  alle tipologie di attivita' professionali ed ai
suoi presupposti e condizioni;
      i) all'applicazione   dell'art.  17  del  Contratto  collettivo
nazionale di lavoro 10 febbraio 2004, diretto a regolare la mobilita'
in  caso  di eccedenza dei dirigenti nei processi di ristrutturazione
aziendale attuati ai sensi del comma 6;
      j) ai  criteri  generali  per  l'inserimento,  nei  regolamenti
aziendali sulla libera professione di cui all'art. 4, comma 2 lettera
g)  del Contratto collettivo nazionale di lavoro del 3 novembre 2005,
di  norme idonee a garantire che l'esercizio della libera professione
sia modulato in modo coerente all'andamento delle liste di attesa;
      k) criteri  per  la definizione delle modalita' di riposo nelle
24 ore, di cui all'art. 7 del presente CCNL.
    2.  Le parti concordano che sulle materie non oggetto delle linee
di indirizzo regionali la contrattazione collettiva integrativa e gli
altri  livelli  di  relazioni  sindacali  previsti dal contratto sono
avviati  secondo i tempi e le modalita' dell'art. 4, comma 2 (tempi e
procedure).
    3.  Ove le Regioni esplicitamente dichiarino, entro trenta giorni
dalla  data  in  vigore del CCNL, di non avvalersi, della facolta' di
emanare linee di indirizzo sulle materie di cui al comma 1, le stesse
costituiscono oggetto delle relazioni sindacali aziendali nell'ambito
dei  livelli  per  ciascuna  di  esse previsti dal presente contratto
anche  prima  della  scadenza dei novanta giorni previsti dal comma 1
medesimo.
    4.  Per le materie del comma 1, decorso inutilmente il termine di
novanta   giorni,   si  applica  il  comma 2  dell'art.  4  (tempi  e
procedure).
    5.  Tenuto  conto  delle  lettere c) e d) del comma 1, rimangono,
comunque,  ferme  tutte  le  regole  contrattuali  stabilite  per  la
formazione   e   l'incremento  dei  fondi  dal  Contratto  collettivo
nazionale  di  lavoro  8 giugno  2000 (articoli 50, 51, 52 e 53 del I
biennio  e  9,  10 del II biennio) nonche' dall'art. 37 del Contratto
collettivo  nazionale  di  lavoro  integrativo  del 10 febbraio 2004,
confermate  dagli  articoli 54,  55  e  56  del  Contratto collettivo
nazionale  di  lavoro 3 novembre 2005, dagli articoli 10, 11 e 12 del
Contratto  collettivo  nazionale  di  lavoro  5 luglio  2006  e dagli
articoli 24, 25 e 26 del presente contratto.
    6.  Ferma  rimanendo  l'autonomia  aziendale,  il  sistema  delle
relazioni  sindacali  regionali,  secondo  i  protocolli  definiti in
ciascuna  Regione  con le OO.SS. di categoria firmatarie del presente
CCNL,  prevedera'  gli  argomenti  e le modalita' di confronto con le
medesime  su  materie non contrattuali aventi riflessi sugli istituti
disciplinati dal presente contratto ovvero sulla verifica dello stato
di  attuazione  dello  stesso,  specie  con  riguardo alle risultanze
dell'applicazione  dell'art. 7 e degli articoli 54 e 56 del Contratto
collettivo  nazionale  di  lavoro  3 novembre  2005  solo nei casi di
eventuale   incapienza   dei   fondi   da  utilizzare.  Il  confronto
riguardera', comunque, la verifica dell'entita' dei finanziamenti dei
fondi  di  posizione,  di  risultato  e delle condizioni di lavoro di
pertinenza  delle  aziende  sanitarie ed ospedaliere, limitatamente a
quelle   soggette  a  riorganizzazione  in  conseguenza  di  atti  di
programmazione   regionale,   assunti  in  applicazione  del  decreto
legislativo  n.  229  del  1999,  per  ricondurli a congruita', fermo
restando il valore della spesa regionale.
    7.  I protocolli stipulati per l'applicazione del comma 6 saranno
inviati  all'ARAN  per l'attivita' di monitoraggio prevista dall'art.
46 del decreto legislativo n. 165 del 2001.
    8.   L'art.  9  del  Contratto  collettivo  nazionale  di  lavoro
3 novembre 2005 e' disapplicato.
Titolo III 
RAPPORTO DI LAVORO 
Capo I 
Incarichi dirigenziali 
                               Art. 6.
          Sistema degli incarichi e sviluppo professionale

    1.  Nell'ambito  del  processo di riforma del pubblico impiego il
sistema  degli incarichi dirigenziali, unitamente con le norme che ne
regolano  la  verifica e la valutazione, riveste una notevole valenza
strategica  e  innovativa.  Tale sistema, che si basa sui principi di
autonomia,  responsabilita'  e  di  valorizzazione del merito e della
prestazione  professionale nel conferimento degli incarichi, e' volto
a  garantire  il corretto svolgimento della funzione dirigenziale nel
quadro delle disposizioni legislative e contrattuali vigenti.
    2.  Allo  scopo  di  favorire la piena attuazione degli obiettivi
prioritari  connessi al ruolo della dirigenza viene confermato quanto
gia'  previsto  dall'art.  26  comma 1  e  dall'art.  27, comma 2 del
Contratto  collettivo nazionale di lavoro 8 giugno 2000 specificando,
altresi',  che  le  diverse  tipologie  di  incarico,  che  implicano
attivita'  gestionali  e  professionali,  sono  tutte  funzionali  ad
un'efficace  e  proficua  organizzazione aziendale, contribuiscono ad
una   migliore   qualita'  assistenziale  e  promuovono  lo  sviluppo
professionale   dei   dirigenti,  mediante  il  riconoscimento  delle
potenzialita',  delle  attitudini  e  delle competenze di ciascuno di
essi.
    3.  Al  fine  di  proseguire nel processo di valorizzazione delle
funzioni dirigenziali, le parti ribadiscono che:
      in  relazione  a  quanto stabilito nel comma 2 dell'art. 27 del
Contratto  collettivo nazionale di lavoro 8 giugno 2000, le tipologie
degli   incarichi   ivi   indicati,   in   quanto  manifestazione  di
attribuzioni diverse ma di pari dignita' ed importanza, rappresentano
espressione  di  sviluppi  di  carriera,  che possono raggiungere una
analoga  valorizzazione economica, nel quadro della graduazione delle
funzioni prevista a livello aziendale.
      l'autonomia   e   la   responsabilita'   professionali,   quali
condizioni    connaturate    alla    funzione   dirigenziale,   vanno
salvaguardate  anche  ove  queste  si  esplichino  nell'ambito di una
struttura  articolata  ma unitariamente preordinata al raggiungimento
di  un  risultato,  nel  rispetto delle dinamiche organizzative della
struttura stessa.
    4.  Nella  prospettiva  di  proseguire il processo di riforma, le
parti,  consapevoli  della  centralita'  del  sistema degli incarichi
dirigenziali  nell'ambito dell'organizzazione aziendale, si impegnano
a  definire,  in occasione della sequenza contrattuale integrativa di
cui  all'art.  28  del presente CCNL, modalita' e criteri applicativi
che,  anche  alla luce di quanto ribadito nei commi precedenti, siano
maggiormente   idonei   a   sostenere   la  crescita  e  lo  sviluppo
professionale  dei  dirigenti,  nonche'  a  realizzare  una  migliore
efficienza e funzionalita' delle strutture sanitarie.
Capo II 

Protezione e tutela dei dirigenti e degli utenti 
                               Art. 7.
      Disposizioni particolari in materia di riposo giornaliero

    1.  Nel  rispetto dei principi generali di sicurezza e salute dei
dirigenti  e  al  fine di preservare la continuita' assistenziale, le
aziende  definiscono, in sede di contrattazione integrativa, ai sensi
dell'art. 4, comma 4 del Contratto collettivo nazionale di lavoro del
3 novembre  2005,  modalita' di riposo nelle ventiquattro ore, atte a
garantire  idonee  condizioni  di  lavoro  ed il pieno recupero delle
energie  psicofisiche  dei  dirigenti,  nonche'  prevenire il rischio
clinico.
    2. In tale ambito, al fine di conformare l'impegno di servizio al
ruolo   e   alla  funzione  dirigenziale,  la  contrattazione  dovra'
prevedere,  in  particolare,  dopo  l'effettuazione  del  servizio di
guardia notturna o della turnazione notturna, la fruizione immediata,
in  ambito  diurno,  di  un adeguato periodo di riposo obbligatorio e
continuativo,  in  misura  tale da garantire l'effettiva interruzione
tra  la  fine  della  prestazione  lavorativa  e  l'inizio  di quella
successiva.
    3.  Le  misure  previste  dai  commi precedenti  garantiscono  ai
dirigenti  una  protezione  appropriata  evitando  che, a causa della
stanchezza, della fatica o di altri fattori, sia ridotta l'efficienza
della  prestazione  professionale,  aumentando  il rischio di causare
lesioni  agli  utenti  o  a  loro  stessi,  ad  altri lavoratori o di
danneggiare la loro salute, a breve o a lungo termine.
    4.  La  contrattazione  si  svolge  nel  rispetto della normativa
vigente,  tenuto conto delle linee di indirizzo emanate dalle Regioni
ai sensi dell'art. 5, lettera k del presente CCNL.
    5.  Resta  fermo  quanto  previsto per la programmazione e per la
articolazione  degli  orari  e  dei  turni  di  guardia dall'art. 14,
commi 7  e 8, del Contratto collettivo nazionale di lavoro 3 novembre
2005,  tenendo  conto  di  quanto  stabilito  in  materia  di  riposi
giornalieri dal presente articolo.
    6.  E'  fatta  salva l'attuale organizzazione del lavoro, purche'
non  sia  in  contrasto con quanto stabilito nei precedenti commi, da
verificarsi  a  livello  aziendale  dalle  parti entro novanta giorni
dalla stipula del presente CCNL.
Capo III 
Misurazione e valutazione dei servizi 
                               Art. 8.
                          O b i e t t i v i

    1.  Nell'ottica  di  garantire  il mantenimento e lo sviluppo dei
livelli  di  efficacia  ed efficienza raggiunti nel conseguimento dei
propri  fini  istituzionali,  le Aziende daranno ulteriore impulso ai
metodi  fondati  sulla  fissazione degli obiettivi, sulla misurazione
dei  risultati e sulla verifica della qualita' dei servizi sanitari e
delle  funzioni  assistenziali,  realizzando  in  particolare la piu'
ampia valorizzazione della funzione dirigenziale.
    2.  Considerata  la  stretta  correlazione  tra  misurazione  dei
servizi   e   valutazione   dell'apporto   individuale,  le  Aziende,
nell'ambito  delle proprie linee di indirizzo, incentivano i processi
di   valutazione   gia'   attivati  in  relazione  alle  disposizioni
contrattuali  vigenti,  per  la verifica dei risultati conseguiti dai
dirigenti  in  relazione  ai  programmi  e  agli obiettivi assegnati,
nonche'  si adoperano per l'incremento della qualita' delle strutture
sanitarie  anche  in  relazione  alla  complessita'  delle tecnologie
utilizzate.
                               Art. 9.
                     Principi della valutazione

    1.   La   valutazione   dei  dirigenti  costituisce  un  elemento
strategico del loro rapporto di lavoro ed e' diretta a riconoscerne e
a  valorizzarne  la qualita' e l'impegno per il conseguimento di piu'
elevati  livelli  di risultato dell'organizzazione e per l'incremento
della   soddisfazione   degli   utenti,   nonche'   a  verificare  il
raggiungimento degli obiettivi prefissati.
    2.  Nel  confermare  il  sistema  di  valutazione  delineato  dal
Contratto  collettivo  nazionale  di  lavoro  del 3 novembre 2005, le
parti  ribadiscono  i  principi  e  i criteri in esso contenuti, come
integrati  dall'art.  10  nonche'  gli  organismi, le modalita' e gli
effetti   della  valutazione  positiva  e  negativa  delle  attivita'
professionali svolte e dei risultati raggiunti.
    3.  Al  fine  di consentire il rafforzamento dell'efficacia degli
strumenti gestionali vigenti, si rinvia alla sequenza contrattuale di
cui all'art. 28 del presente Contratto collettivo nazionale di lavoro
gli  opportuni  approfondimenti  per  verificare  la  possibilita' di
individuare,  anche  sulla  base  dell'esperienza maturata, soluzioni
maggiormente semplificate e funzionali.
                              Art. 10.
                     Procedure della valutazione

    1.  Le  procedure  della  valutazione,  di cui agli articoli 25 e
seguenti  del Contratto collettivo nazionale di lavoro del 3 novembre
2005,  devono essere improntate a criteri di imparzialita', celerita'
e puntualita' al fine di garantire la continuita' e la certezza delle
attivita'  professionali  connesse all'incarico conferito, la stretta
correlazione tra i risultati conseguiti e la nuova attribuzione degli
obiettivi,  nonche'  l'erogazione immediata delle relative componenti
retributive, inerenti alla retribuzione di risultato.
    2.  I  sistemi di valutazione, come predisposti dalle Aziende con
gli  atti previsti dall'art. 25 del Contratto collettivo nazionale di
lavoro  del  3 novembre  2005  definiscono  i  tempi  delle procedure
valutative,   stabilendo   che   la   verifica   finale,  al  termine
dell'incarico,   viene  effettuata  dal  Collegio  tecnico  entro  la
scadenza   dell'incarico  stesso,  allo  scopo  di  assicurare  senza
soluzione di continuita' il rinnovo o l'affidamento di altro incarico
nell'ottica di una efficace organizzazione dei servizi.
    3.  Compatibilmente  con  le  esigenze  organizzative di ciascuna
Azienda,  gli  atti  di  cui  al  comma 2  stabiliscono, altresi', la
tempistica  per  la  verifica  della  realizzazione  degli  obiettivi
annuali,   effettuata   dai   competenti  organismi  di  valutazione,
assicurando  che  i  provvedimenti  di  valutazione  positiva vengono
trasmessi    tempestivamente    agli   uffici   competenti   per   la
corresponsione della retribuzione di risultato.
    4.  Qualora  non  sia  stata  data  attuazione  a quanto previsto
dall'art.  25 comma 2 e comma 5 del Contratto collettivo nazionale di
lavoro   del   3 novembre   2005,  l'individuazione  dei  sistemi  di
valutazione e la definizione dei relativi criteri deve essere portata
a  compimento  entro  due  mesi dalla firma del presente contratto ed
inviata  alla  Regione.  La  mancata  osservanza dei termini previsti
costituisce  responsabilita'  dei  dirigenti  preposti,  ove  ad essi
addebitabile.
                              Art. 11.
                      Comportamento in servizio

    1. Il dirigente conforma la sua condotta ai principi di diligenza
e  fedelta'  di  cui  agli  articoli 2104  e 2105 del Codice civile e
contribuisce   alla  gestione  della  cosa  pubblica  con  impegno  e
responsabilita'.
    2.  Il comportamento del dirigente e' improntato al perseguimento
dell'efficienza  e  dell'efficacia  dei  servizi  istituzionali nella
primaria considerazione delle esigenze dei cittadini utenti, operando
costantemente  nel  pieno  rispetto  del  Codice di comportamento dei
dipendenti  delle  pubbliche  amministrazioni,  allegato al Contratto
collettivo nazionale di lavoro del 3 novembre 2005, di cui si impegna
a osservare tutte le disposizioni nonche' dei codici di comportamento
adottati  dalle  Aziende  ai  sensi dell'art. 54, comma 5 del decreto
legislativo  n.  165/2001  e  di  quanto  stabilito  nelle  carte dei
servizi.
    3.  I  codici  di comportamento aziendali e le carte dei servizi,
ove emanati, sono affissi in luogo accessibile a tutti i dipendenti.
                              Art. 12.
                           Norma di rinvio

    1.  In  considerazione della particolare natura della professione
medica  e  delle  peculiarita'  del  Servizio sanitario nazionale, le
parti ritengono opportuno definire un sistema sperimentale in materia
disciplinare  e  comportamentale,  ivi  incluse procedure e sanzioni,
volto   a   fornire   alle  Aziende  maggiori  strumenti  gestionali,
garantendo, nel contempo, adeguate tutele al dirigente.
    2.  In  relazione  alla novita' della materia ed al fine di poter
effettuare  tutti  i  necessari  approfondimenti  tecnici,  le  parti
concordano  di  affrontare  la tematica di cui al comma 1 nell'ambito
della  sequenza  contrattuale  prevista  dall'art.  28  del  presente
Contratto  collettivo  nazionale  del  lavoro, anche al fine di poter
tener  conto  degli eventuali provvedimenti legislativi nel frattempo
emanati al riguardo.
                              Art. 13.
                     Recesso dell'azienda o ente

    1.  All'art.  19  del  Contratto  collettivo  nazionale di lavoro
3 novembre 2005, dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente comma:
    "3-bis.  In  ogni  caso,  l'azienda  e'  tenuta  ad  attivare  le
procedure  di  cui  all'art. 36 del Contratto collettivo nazionale di
lavoro  5 dicembre  1996  nell'ipotesi  in  cui  il  dirigente  venga
arrestato perche' colto in flagranza a commettere reati di peculato o
concussione  o corruzione e l'arresto sia convalidato dal giudice per
le indagini preliminari."
                              Art. 14.
       Effetti del procedimento penale sul rapporto di lavoro

    1.  All'art.  19  del  Contratto  collettivo  nazionale di lavoro
3 novembre 2005, il comma 12 e' sostituito dal seguente:
    "12. Quando  vi  sia  stata  sospensione cautelare dal servizio a
causa  di procedimento penale, ai sensi dei commi da 1 a 5, la stessa
conserva efficacia, se non revocata, per un periodo di tempo comunque
non  superiore  a cinque anni, fatta salva l'applicabilita' dell'art.
36  del Contratto collettivo nazionale di lavoro del 5 dicembre 1996.
Decorso  tale termine la sospensione cautelare e' revocata di diritto
e  il  dirigente  riammesso  in  servizio,  salvo  che per i reati di
particolare rilevanza e gravita' tali da comportare, se accertati, il
recesso,   l'Azienda  ritenga  che  la  permanenza  in  servizio  del
dirigente  provochi  un  pregiudizio alla credibilita' della stessa a
causa  del  discredito  che  da tale permanenza potrebbe derivarle da
parte  dei  cittadini  e/o,  comunque,  per ragioni di opportunita' e
operativita'  dell'Azienda  stessa. In tal caso puo' essere disposta,
per  i  suddetti  motivi,  la  sospensione  dal  servizio,  che sara'
sottoposta a revisione con cadenza biennale.".
Capo IV 
Istituti di particolare interesse 
                              Art. 15.
                      Disposizioni particolari

    1.  Nel  computo  dei  cinque  anni  di  attivita'  ai  fini  del
conferimento  dell'incarico di direzione di struttura semplice ovvero
di   natura   professionale   anche   di  alta  specializzazione,  di
consulenza,  di  studio  e  ricerca,  ispettivi,  di  verifica  e  di
controllo   indicati  nell'art.  27,  comma 1,  lettera b)  e c)  del
Contratto   collettivo   nazionale   di  lavoro  dell'8 giugno  2000,
rientrano   i  periodi  svolti  con  incarico  dirigenziale  a  tempo
determinato, senza soluzione di continuita'.
    2.   Resta  fermo  quanto  previsto  dall'art.  12,  comma 3  del
Contratto  collettivo  nazionale  di lavoro 8 giugno 2000, II biennio
economico,  in  merito all'esperienza professionale computabile per i
fini ivi previsti.
                              Art. 16.
               Copertura assicurativa e tutela legale

    1. Le aziende si impegnano a dare ai dirigenti, con completezza e
tempestivita',   tutti   gli   elementi   conoscitivi  relativi  alle
condizioni  e  modalita'  delle coperture assicurative e della tutela
legale,  assicurando  la  massima  informazione  e trasparenza, anche
mediante  comunicazioni  periodiche  idonee  a  fornire  il  costante
aggiornamento dei dirigenti sulle garanzie assicurative in atto.
    2.  Le  aziende, al fine di favorire l'ottimale funzionalita' dei
sistemi  di gestione del rischio, si adoperano per attivare modalita'
e sistemi di assistenza legale e medico-legale idonei a garantire, al
verificarsi  di  un  sinistro,  il  necessario  supporto al dirigente
interessato che dovra' collaborare attivamente alla valutazione delle
cause che hanno determinato il sinistro stesso.
    3.  Con  riferimento  alla copertura assicurativa e al patrocinio
legale  dei  dirigenti,  in  considerazione  della  necessita' di una
ridefinizione  della  normativa  contrattuale  che  tenga conto della
rilevanza  e  delle  criticita'  della  materia in ambito sanitario e
delle  previsioni  di legge nel frattempo intervenute, e' costituita,
presso  l'ARAN,  entro  sessanta  giorni  dalla  stipula del presente
Contratto collettivo nazionale di lavoro, una Commissione composta da
rappresentanti di parte datoriale e di parte sindacale.
    4.  La  suddetta  Commissione, attraverso modalita' ritenute piu'
idonee,   effettua   gli   opportuni  approfondimenti  sulla  materia
assicurativa  al  fine  di  fornire  alle  parti negoziali ogni utile
supporto  conoscitivo  e  documentale  per  una  eventuale modifica o
integrazione  della  normativa  contrattuale, avendo riguardo in modo
particolare  alle  specifiche  questioni  della tutela legale e delle
consulenze  tecniche  in ambito civile e penale. Tale proposta dovra'
essere  espressa  in  tempo  utile per la stipulazione della sequenza
contrattuale  di  cui  all'art.  28 del presente Contratto collettivo
nazionale di lavoro.
Parte seconda 
Trattamento economico biennio 2006-2007 
Capo I 
Trattamento economico dei dirigenti con rapporto 
di lavoro esclusivo e non esclusivo 
                              Art. 17.
                 Incrementi contrattuali e stipendio
                   tabellare nel biennio 2006-2007

    1. Dal 1° gennaio 2006 al 31 gennaio 2007, lo stipendio tabellare
previsto  per  i dirigenti medici e veterinari a rapporto esclusivo e
non  esclusivo  ed  orario unico dall'art. 2 del Contratto collettivo
nazionale  di lavoro del 5 luglio 2006, e' incrementato di Euro 17,70
lordi mensili. Dalla stessa data, lo stipendio tabellare annuo lordo,
comprensivo  della  tredicesima  mensilita', e' rideterminato in Euro
40.261,10.
    2.  Dal 1° febbraio 2007 lo stipendio tabellare di cui al comma 1
e'  incrementato di ulteriori Euro 131,30 lordi mensili. Dalla stessa
data   lo   stipendio   tabellare   annuo  lordo,  comprensivo  della
tredicesima mensilita', e' rideterminato in Euro 41.968,00.
                              Art. 18.
            Incrementi contrattuali e stipendi tabellari
            dei medici a tempo definito e dei veterinari
               ad esaurimento nel biennio 2006 - 2007

    1.  Dal  1°  gennaio  2006, lo stipendio tabellare previsto per i
dirigenti  medici  e  veterinari  di  cui  all'art.  3  del Contratto
collettivo  nazionale di lavoro 5 luglio 2006, con rapporto di lavoro
ad  esaurimento non esclusivo, e' incrementato dell'importo mensile a
fianco di ciascuno indicato:
      a) dirigenti medici: Euro 6,92;
      b) dirigenti veterinari: Euro 8,84.
    Dal   1°   gennaio  2006  lo  stipendio  tabellare  annuo  lordo,
comprensivo  della  tredicesima  mensilita',  e' quindi rideterminato
rispettivamente in:
      Euro 23.167,54 per i medici;
      Euro 29.580,77 per i veterinari.
    2.  Dal 1° febbraio 2007 gli stipendi tabellari di cui al comma 1
sono  ulteriormente  incrementati dell'importo mensile lordo a fianco
di ciascuno indicato:
      a) dirigenti medici: Euro 79,17;
      b) dirigenti veterinari: Euro 101,09.
    Dal  1° febbraio  2007,  lo  stipendio tabellare annuo lordo, per
tredici mensilita', e' quindi rideterminato rispettivamente in:
      Euro 24.196, 75 per i medici;
      Euro 30.894,94 per i veterinari.
                              Art. 19.
                  Ex medici condotti ed equiparati

    1.   Fatta   salva  l'applicazione  dell'art.  13  del  Contratto
collettivo  nazionale  di  lavoro  3 novembre  2005,  il  trattamento
economico  omnicomprensivo  di  Euro  6.675,98  previsto dall'art. 4,
comma 1  del  Contratto  collettivo  nazionale di lavoro del 5 luglio
2006  per gli ex medici condotti ed equiparati tuttora a rapporto non
esclusivo, e' rideterminato, a decorrere dal 1° gennaio 2006, in Euro
6.699,98 e, a decorrere dal 1° febbraio 2007, in Euro 6.974,78.
    2.  Il  trattamento  economico  di  cui al comma 1 e' corrisposto
mensilmente  nella  misura di 1/12. Nel corso del mese di dicembre si
aggiunge la tredicesima mensilita'.
Capo II 
Biennio 2006 - 2007 retribuzione di posizione 
minima contrattuale dei dirigenti 
                              Art. 20.
             Retribuzione di posizione minima unificata
        dei dirigenti medici con rapporto di lavoro esclusivo

    1.  A decorrere dal 1° gennaio 2007, la retribuzione di posizione
minima   unificata  dei  dirigenti  medici  con  rapporto  di  lavoro
esclusivo  di  cui  all'art.  5,  comma 3,  del  Contratto collettivo
nazionale di lavoro del 5 luglio 2006 e' cosi' rideterminata:

               ---->  Vedere tabella a pag. 57  <----

    2.  L'incremento  di  cui  al  comma 1  non  e' riassorbito dalla
retribuzione di posizione variabile aziendale eventualmente assegnata
sulla  base della graduazione delle funzioni e si aggiunge, pertanto,
alla   retribuzione   di  posizione  complessivamente  attribuita  al
dirigente  indipendentemente  dalla sua composizione storica. Per gli
esempi si rinvia all'allegato 7 del Contratto collettivo nazionale di
lavoro del 3 novembre 2005.
    3.  Il  fondo  dell'art. 10 del Contratto collettivo nazionale di
lavoro   5 luglio   2006,   alla   data   indicata  nel  comma 1,  e'
automaticamente  rideterminato  aggiungendovi la somma corrispondente
all'incremento   spettante   a  ciascuno  dei  dirigenti  interessati
moltiplicato  per  il  numero  degli  stessi  al  netto  degli  oneri
riflessi.
    4. Sono confermati i commi da 5 a 7 e 9 dell'art. 5 del Contratto
collettivo nazionale di lavoro del 5 luglio 2006.
                              Art. 21.
             Retribuzione di posizione minima unificata
     per i dirigenti veterinari con rapporto di lavoro esclusivo

    1.  A  decorrere  dal  1°  gennaio  2007,  alla  retribuzione  di
posizione  minima  unificata  dei  dirigenti veterinari a rapporto di
lavoro  esclusivo  e  con orario unico di cui all'art. 6, comma 3 del
Contratto   collettivo   nazionale  di  lavoro  5 luglio  2006,  sono
attribuiti i seguenti incrementi annui lordi:

               ---->  Vedere tabella a pag. 58  <----

    2.  L'incremento  di  cui  al  comma 1  non  e' riassorbito dalla
retribuzione di posizione variabile aziendale eventualmente assegnata
sulla  base della graduazione delle funzioni e si aggiunge, pertanto,
alla   retribuzione   di  posizione  complessivamente  attribuita  al
dirigente  indipendentemente  dalla sua composizione storica. Per gli
esempi si rinvia all'allegato n. 7 del Contratto collettivo nazionale
di lavoro del 3 novembre 2005.
    3.  Il  fondo dell'art. 10 del Contratto collettivo nazionale del
lavoro   5 luglio   2006,   alla   data   indicata  dal  comma 1,  e'
automaticamente  rideterminato  aggiungendovi la somma corrispondente
all'incremento  spettante  a  ciascun  dirigente  in  relazione  alle
specifiche posizioni moltiplicati per il numero degli stessi al netto
oneri riflessi.
    4. Sono confermati i commi da 5 a 7 e 9 dell'art. 6 del Contratto
collettivo nazionale di lavoro del 5 luglio 2006.
                              Art. 22.
             Retribuzione di posizione minima unificata
          per i dirigenti medici e veterinari con rapporto
              di lavoro non esclusivo o ad esaurimento

    1.  Per  i dirigenti medici e veterinari a rapporto di lavoro non
esclusivo  e  con  orario  unico  la retribuzione di posizione minima
unificata  di  cui  all'art.  43,  comma 1  del  Contratto collettivo
nazionale  di  lavoro  3 novembre  2005,  confermata  dall'art. 7 del
Contratto  collettivo  nazionale  di  lavoro  5 luglio  2006,  rimane
fissata  nei  valori  stabiliti  dalle  tabelle stesse al 31 dicembre
2003.
    2.  Analogamente  si  dispone per i dirigenti medici e veterinari
con  rapporto  di lavoro ad esaurimento disciplinati dall'art. 44 del
Contratto  collettivo  nazionale  di  lavoro  3 novembre 2005, la cui
retribuzione   di   posizione   minima   contrattuale,   fatta  salva
l'applicazione  degli articoli 49 e 50 del medesimo contratto in caso
di  passaggio  al rapporto di lavoro unico esclusivo o non esclusivo,
rimane  quella fissata al 31 dicembre 2003 dagli articoli 46 e 47 del
contratto  citato,  confermati  dall'art.  7 del Contratto collettivo
nazionale di lavoro 5 luglio 2006.
    3. Rimangono, altresi', confermate tutte le altre clausole di cui
agli articoli del Contratto collettivo nazionale di lavoro 3 novembre
2005 citati nei commi precedenti.
Capo III 
                              Art. 23.
                   Effetti dei benefici economici

    1.    Le    misure    degli    stipendi    tabellari   risultanti
dall'applicazione  dei  capi  I  e  II  del  presente contratto hanno
effetto  sulla  tredicesima mensilita', sul lavoro straordinario, sul
trattamento   ordinario   di   quiescenza,  normale  e  privilegiato,
sull'indennita'   premio   di  servizio,  sull'indennita'  alimentare
dell'art.  19 del Contratto collettivo nazionale di lavoro 3 novembre
2005,   sull'equo   indennizzo,   sulle   ritenute   assistenziali  e
previdenziali e relativi contributi e sui contributi di riscatto.
    2.  Gli  effetti  del  comma 1  si applicano alla retribuzione di
posizione  complessiva  nelle componenti minima unificata e variabile
in godimento nonche' alle voci retributive di seguito riportate:
      del  Contratto  collettivo  nazionale  di lavoro 8 giugno 2000:
indennita'  di  cui  all'art. 37, comma 2; assegni personali previsti
dall'art.  38,  commi 1  e 2 e dall'art. 43, commi 2 e 3 data la loro
natura stipendiale; indennita' dell'art. 40;
      dagli  articoli 3,  4 e 5 del Contratto collettivo nazionale di
lavoro 8 giugno 2000, II biennio economico.
    3.  I benefici economici risultanti dall'applicazione dei commi 1
e  2 hanno effetto integralmente sulla determinazione del trattamento
di  quiescenza  dei  dirigenti  comunque  cessati  dal  servizio, con
diritto  a  pensione,  nel  periodo  di  vigenza del presente biennio
contrattuale  di  parte  economica  alle  scadenze  e  negli  importi
previsti  dalle  disposizioni  richiamate nel presente articolo. Agli
effetti   dell'indennita'   premio   di   servizio,   dell'indennita'
sostitutiva  di  preavviso  e  di  quella prevista dall'art. 2122 del
codice  civile  si  considerano solo gli scaglionamenti maturati alla
data  di cessazione dal servizio nonche' la retribuzione di posizione
minima contrattuale.
Capo IV 
I fondi aziendali 
                              Art. 24.
     Fondo per l'indennita' di specificita' medica, retribuzione
         di posizione, equiparazione, specifico trattamento
          e indennita' di direzione di struttura complessa.

    1.  Il  fondo  previsto  dall'art.  10  del  Contratto collettivo
nazionale di lavoro 5 luglio 2006, II biennio economico 2004-2005 per
il   finanziamento  dell'indennita'  di  specificita'  medica,  della
retribuzione  di posizione, dello specifico trattamento economico ove
mantenuto  a  titolo personale nonche' dell'indennita' di incarico di
direzione  di struttura complessa, e' confermato. Il suo ammontare e'
quello consolidato al 31 dicembre 2005.
    2. Il fondo del comma 1 e' incrementato delle risorse individuate
negli  articoli 20  e  21,  a  decorrere  dalle scadenze indicate nei
medesimi articoli.
    3. E' confermato il comma 2 dell'art. 10 del Contratto collettivo
nazionale di lavoro 5 luglio 2006.
                              Art. 25.
             Fondi per il trattamento accessorio legato
                      alle condizioni di lavoro

    1.  Il  fondo  previsto  dall'art.  11  del  Contratto collettivo
nazionale  di lavoro del 5 luglio 2006, per il trattamento accessorio
legato  alle  condizioni di lavoro e' confermato sia per le modalita'
del  suo utilizzo che per le relative flessibilita'. Il suo ammontare
e' quello consolidato al 31 dicembre 2005.
    2.  Al  fine  di  incentivare la qualita' dei servizi erogati, il
fondo del presente articolo, e' cosi' incrementato:
      per  l'anno  2007: di Euro 74,83 annui lordi per ogni dirigente
medico  e  veterinario in servizio al 31 dicembre 2005 al netto degli
oneri riflessi;
      per  l'anno 2008: di Euro 138,98 annui lordi per ogni dirigente
medico  e  veterinario in servizio al 31 dicembre 2005 al netto degli
oneri riflessi. Tale importo assorbe e contiene l'incremento previsto
per l'anno 2007.
    3.  A decorrere dall'entrata in vigore del presente contratto, la
retribuzione  oraria  per  il  lavoro  straordinario  dei  dirigenti,
maggiorata  del  15%  e'  fissata  in  Euro  25,78. In caso di lavoro
notturno o festivo la tariffa maggiorata del 30% e' pari a Euro 29,14
ed  in  caso  di lavoro notturno festivo maggiorata del 50% e' pari a
Euro 33,63.
                              Art. 26.
      Fondo per la retribuzione di risultato e per la qualita'
                    della prestazione individuale

    1.  L'art.  12  del  Contratto collettivo nazionale di lavoro del
5 luglio  2006,  relativo ai fondi per la retribuzione di risultato e
per  il  premio  della  qualita'  della prestazione individuale per i
dirigenti  medici  e  veterinari e' confermato. L'ammontare dei fondi
ivi   indicati   e'  quello  consolidato  al  31 dicembre  2005.  Nel
consolidamento  non sono da considerare le risorse di cui al medesimo
articolo,  comma 1,  ultimo periodo le quali, comunque, costituiscono
ulteriori  modalita'  di incremento dei fondi dal 1° gennaio 2006, ai
sensi del comma 3.
    2.  In relazione alla necessita' di proseguire nell'impegno, gia'
precisato  all'art.  65  del Contratto collettivo nazionale di lavoro
5 dicembre  1996,  di  correlare  la  retribuzione  di  risultato  al
raggiungimento  degli obiettivi dei dirigenti e delle strutture ed al
miglioramento  dell'efficacia e dell'efficienza dei servizi, il fondo
del presente articolo e' cosi' incrementato:
      per  l'anno  2007 di Euro 112,25 annui lordi per ogni dirigente
medico  e  veterinario in servizio al 31 dicembre 2005 al netto degli
oneri riflessi;
      per  l'anno  2008 di Euro 208,46 annui lordi per ogni dirigente
medico  e veterinario in servizio al 31 dicembre 2005, al netto degli
oneri riflessi. Tale importo assorbe e contiene l'incremento previsto
per l'anno 2007.
    3.  Si  conferma quanto previsto dai commi 2 e 4 dell'art. 12 del
Contratto collettivo nazionale di lavoro 5 luglio 2006.
PARTE III 
Norme finali 
                              Art. 27.
                      Conferme ed integrazioni

    1.  Nelle  parti  non  modificate  o integrate o disapplicate dal
presente  contratto,  restano  confermate  tutte le norme dei vigenti
Contratto   collettivo  nazionale  di  lavoro.  In  particolare  sono
confermate le disposizioni in materia di riposo settimanale contenute
nell'art.  22  del  Contratto  collettivo  nazionale  di  lavoro  del
5 dicembre  1996  e nell'art. 6 del Contratto collettivo nazionale di
lavoro del 10 febbraio 2004.
    2.   Le   parti   ribadiscono   la   necessita'  che  le  Aziende
nell'attribuzione  degli  incarichi previsti dall'art. 15-septies del
decreto  legislativo  n.  502  del 1992 si attengano alle modalita' e
requisiti  previsti  dall'art.  62,  comma 5 del Contratto collettivo
nazionale   di  lavoro  dell'8 giugno  2000  per  tale  tipologia  di
incarichi.
    3.  Le  parti  si  danno  atto  che  e' necessario procedere alla
correzione  dei  seguenti  errori  materiali  rinvenuti nel Contratto
collettivo   nazionale  di  lavoro  del  5 luglio  2006,  II  biennio
economico 2004-2005:
      art.  11,  comma 3:  le parole "ai sensi dell'art. 55, comma 2"
sono sostituite dalle parole "ai sensi dell'art. 55, comma 3";
      art.  11,  comma 4:  le parole "ai sensi dell'art. 55, comma 2"
sono sostituite dalle parole "ai sensi dell'art. 55, comma 3".
    4.  Le  assenze  retribuite  di  cui all'art. 23, comma 1, ultimo
alinea, del Contratto collettivo nazionale di lavoro 5 dicembre 1996,
sono  godute  in  misura  corrispondente al numero 18 ore complessive
nell'anno.
                              Art. 28.
                     Norme finali e transitorie

    1.  Le  parti,  considerato  il  ritardo  con il quale sono state
avviate le trattative rispetto all'inizio del quadriennio 2006-2009 e
biennio  economico  2006-2007,  ritengono  prioritario  concludere la
presente  fase  negoziale  in  tempi brevi e, pertanto, concordano di
rinviare,  in considerazione dell'eccezionalita' della situazione, ad
una   apposita   sequenza   contrattuale,  integrativa  del  presente
Contratto  collettivo  nazionale  di  lavoro,  da  definirsi entro la
conclusione  del  quadriennio  2006-2009,  anche la trattazione delle
seguenti tematiche:
      rivisitazione   delle   tematiche   riguardanti   le  relazioni
sindacali, nell'ottica di valorizzare ulteriormente la contrattazione
di secondo livello;
      riordino  complessivo  del sistema degli incarichi gestionali e
professionali, secondo quanto previsto all'art 6;
      disciplina  delle  flessibilita'  del  rapporto di lavoro, alla
luce  delle  disposizioni contenute nella legge n. 120 del 2007 e nel
decreto-legge n. 112 del 2008;
      disciplina della formazione;
      verifica  del  sistema  di valutazione, ai fini di pervenire ad
una maggiore funzionalita' dello stesso;
      individuazione  di  un  sistema  sperimentale  di  procedure  e
sanzioni   a  carattere  disciplinare  e  comportamentale,  ai  sensi
dell'art. 11 del presente Contratto collettivo nazionale di lavoro:
      individuazione di una idonea disciplina in materia di copertura
assicurativa  e tutela legale, sulla base delle risultanze dei lavori
della Commissione di cui all'art. 15;
      problematiche relative al risk management e della sicurezza sul
lavoro.


                    DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 1

    Con  riferimento  all'art.  15  del presente Contratto collettivo
nazionale   di   lavoro,  le  parti  precisano  che  sui  servizi  da
considerare  svolti senza soluzione di continuita' si richiama quanto
affermato nella nota di chiarimento dell'Aran n. 11632 del 25 ottobre
2000, pubblicata nel sito Internet www.aranagenzia.it

                    DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 2

    Fermo   restando   il   rispetto   delle   scelte  delle  regioni
nell'organizzazione  delle  Aziende  ed  Enti  del Servizio sanitario
nazionale  ed  i diversi ruoli e funzioni che la legislazione vigente
assegna  ai  dirigenti  del  Servizio  sanitario nazionale stesso e a
medici    e    veterinari    convenzionati,   le   parti   concordano
sull'opportunita'   che   le   risorse  economiche  finalizzate  alla
copertura  dei  posti  delle dotazioni organiche vengano destinate ai
dirigenti di cui alla presente area.

                    DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 3

    Le  parti,  rilevato  che  la  retribuzione  di  posizione minima
unificata  dei  dirigenti  di struttura complessa e' differenziata in
base  all'area (chirurgica, medica e del territorio) e preso atto che
gli   incrementi   contrattuali   previsti   dal  presente  Contratto
collettivo  nazionale  di lavoro e dal quello del 3 novembre 2005 non
hanno  previsto  detta  differenziazione,  convengono di esaminare la
situazione nel prossimo biennio contrattuale.

                    DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 4

    Le  parti  confermano che il decreto del Presidente del Consiglio
dei  Ministri  8 marzo 2001 ha previsto dettagliatamente le modalita'
di  riconoscimento  del  servizio  e  della  esperienza professionale
maturata  in  regime  convenzionale  dagli specialisti ambulatoriali,
medici  e  delle  altre  professionalita' sanitarie, dai medici della
guardia  medica,  dell'emergenza  territoriale  e  della medicina dei
servizi,  inquadrati nei ruoli della dirigenza sanitaria del Servizio
sanitario  nazionale.  Trattasi  di  una norma speciale alla quale le
aziende  devono attenersi e non applicabile in via analogica ad altra
fattispecie.  Si  ritiene pertanto che il servizio prestato in regime
di  convenzione da parte dei predetti medici, per effetto del decreto
legislativo n. 502/1992 possa essere fatto valere nei limiti e con le
modalita'  espressamente  previste  dal  decreto  del  Presidente del
Consiglio  dei Ministri 8 marzo 2001 emanato dal competente Ministero
della salute.

                    DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 5

    Le  parti,  preso  atto  di  quanto  previsto  dal  Consiglio dei
Ministri  in  sede  di  approvazione  dell'atto  di  indirizzo  il 29
novembre 2007, si impegnano ad affrontare nella sequenza contrattuale
prevista  dall'art. 28 del presente Contratto collettivo nazionale di
lavoro,  la  questione  dell'inclusione  nel trattamento economico di
fine  rapporto  della  retribuzione di posizione variabile aziendale,
nella prospettiva di una possibile soluzione legislativa.

                    DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 6

    Le  parti  si  impegnano  reciprocamente  a valutare, nell'ambito
dell'esame  delle  materie rinviate alla sequenza contrattuale di cui
all'art.  28  del  presente Contratto collettivo nazionale di lavoro,
uno  specifico riconoscimento sul piano organizzativo degli incarichi
di  dirigenti  di struttura semplice dipartimentale in relazione alla
gestione di risorse umane tecniche o finanziarie, con responsabilita'
specifica nell'ambito del dipartimento.

                    DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 7

    In  relazione  all'art.  16  le parti chiariscono che, in caso di
sinistro,  le  Aziende  forniscono  ai  dirigenti  tutta l'assistenza
possibile  tramite  le proprie strutture e la propria organizzazione,
senza ulteriori oneri.



fp08-gr08