GAZZETTA UFFICIALE SERIE GENERALE N. 270 DEL 18/11/2008

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA 

DECRETO 30 luglio 2008 
Primo   piano  triennale  di  cofinanziamento  degli  interventi  per
tipologia  A1,  A2,  A3, alloggi e residenze universitarie - legge n.
338/2000 - Bando (D.M. 22 maggio 2007, n. 42). (Decreto n. 41).
    IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
  Vista  la  legge 14 novembre 2000, n. 338 - Disposizioni in materia
di  alloggi  e residenze per studenti universitari - e in particolare
la normativa sulle procedure e sugli stanziamenti relativi;
  Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 388, art. 114, comma 18;
  Visto  l'art.  7,  comma 2, del decreto-legge 25 settembre 2002, n.
212,  convertito  nella  legge 22 novembre 2002, n. 268, con il quale
viene  modificato  l'art.  1, comma 5, della citata legge 23 dicembre
2000, n. 338;
  Vista  l'art.  17  della  legge 16 gennaio 2003, n. 3, con il quale
viene  affidata  alla  Cassa  depositi  e  prestiti la gestione delle
risorse;
  Visto  il  decreto-legge  30 settembre 2003, n. 269, convertito con
modificazioni  dalla  legge  24 novembre  2003,  n. 326, con il quale
all'art.  5,  commi 1  e  3,  dispone  la  trasformazione della Cassa
depositi e prestiti in societa' per azioni;
  Visto  il  decreto  ministeriale 22 maggio 2007, n. 42 - registrato
alla  Corte dei conti il 28 giugno 2007 registro 5 foglio 29 - con il
quale   sono   state   disciplinate  procedure  e  modalita'  per  la
presentazione  dei  progetti  e  per  l'erogazione  dei finanziamenti
relativi  agli  interventi  per  alloggi  e  residenze universitarie,
nonche' alla relativa copertura finanziaria;
  Visto il decreto ministeriale 9 maggio 2001, n. 117 con il quale e'
stata  istituita  la  Commissione  di  cui all'art. 1, comma 5, della
legge n. 338/2000;
  Visto il decreto direttoriale 22 novembre 2002, n. 209, di modifica
e   integrazione   dell'art.  3,  commi 1  e  5  del  citato  decreto
ministeriale 117/2001;
  Visto  il decreto ministeriale 18 luglio 2005, n. 28, relativo alle
designazioni  dei  componenti della Commissione in rappresentanza del
Ministero  dell'universita'  e  della  ricerca, con il quale e' stato
altresi'   previsto   l'incremento   nel  numero  dei  componenti  la
Commissione, da 12 a 14 unita';
  Visto  il decreto ministeriale 13 ottobre 2005, n. 45, con il quale
a  completamento  di  quanto previsto dal citato decreto ministeriale
28/2005,  sono  stati  nominati  i sette componenti in rappresentanza
della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e
le Province autonome di Trento e Bolzano;
  Visto  il decreto ministeriale 17 ottobre 2005, n. 47, con il quale
e' stata formalizzata in un unico provvedimento la composizione della
Commissione  nonche'  e'  stato  nominato  quale Presidente, il prof.
Romano Del Nord ordinario di "Tecnologia dell'Architettura" presso il
dipartimento   di   tecnologie   e   design   "Pierluigi   Spadolini"
dell'Universita' degli studi di Firenze;
  Visto  il  decreto  ministeriale 22 maggio 2007, n. 43 - registrato
alla Corte dei conti il 28 giugno 2007, registro 5 foglio 30 - con il
quale   sono  stati  definiti  gli  standard  minimi  dimensionali  e
qualitativi  nonche'  le linee guida relative ai parametri tecnici ed
economici  concernenti  la  realizzazione  di alloggi e residenze per
studenti universitari di cui alla citata legge n. 338/2000;
  Visto  il  decreto ministeriale 20 luglio 2007, n. 71, con il quale
e' stato adottato il modello Informatizzato per la formulazione delle
richieste di cofinanziamento per gli interventi relativi agli alloggi
e residenze per studenti universitari;
  Visto  l'art. 7, comma 4, del citato decreto ministeriale 22 maggio
2007,  n.  42,  che  ai fini della realizzazione degli interventi per
alloggi e residenze universitarie sono stati destinati, sul cap. 7273
dello stato di previsione della spesa del Ministero per l'anno 2006 e
per gli anni successivi fino al 2009 compreso, i seguenti importi:
    esercizio 2006 Euro 32.000.070
    esercizio 2007 Euro 31.972.070
    esercizio 2008 Euro 31.332.070
  per  un  totale di Euro 95.304.210, oltre ad una previsione di Euro
31.977.000  per  l'anno  2009, nonche' le risorse rese disponibili di
cui  all'art.  9  del  decreto  ministeriale  10 dicembre 2004, n. 40
(Piano   degli  interventi  per  alloggi  e  residenze  per  studenti
universitari);
  Considerato  che  i  suindicati stanziamenti iscritti in bilancio a
tutto  l'esercizio  Finanziario  2008  sono  stati  impegnati  per le
finalita' previste dalla normativa di cui in premessa;
  Considerato  che  in  osservanza  dell'art.  17, della citata legge
16 gennaio  2003,  n.  3, il M.I.U.R. ha proceduto alla stipula della
convenzione  tipo del 30 giugno 2005 con la Cassa depositi e prestiti
S.p.A.,  convenzione  che  e' condizione presupposta per l'attuazione
del presente piano;
  Considerata  la  necessita' di disciplinare l'attivita' di gestione
delle  nuove  risorse  finanziarie  sopra  individuate e previste dal
decreto  ministeriale  22 maggio  2007,  n.  42,  con  apposito  atto
aggiuntivo  del  26 giugno  2008,  in  corso di perfezionamento, alla
citata convenzione tipo del 30 giugno 2005;
  Considerato  che  nella  citata  convenzione del 30 giugno 2005, il
compenso  dovuto  alla  Cassa  depositi  e  prestiti  S.p.A.  ammonta
all'1,25%,   IVA  compresa,  sulle  somme  erogate,  a  valere  sugli
stanziamenti  gia' indicati, compenso confermato nell'atto aggiuntivo
del 26 giugno 2008, sopracitato;
  Tenuto  presente  che  degli  oneri  ivi  previsti, viene fin d'ora
tenuto  conto  nella predisposizione del presente piano, nella misura
convenuta con la Cassa depositi e prestiti S.p.A.;
  Tenuto  conto,  altresi',  che  in  applicazione del citato art. 7,
comma 2  del  decreto-legge  25 settembre 2002, n. 212, convertito in
legge  22 novembre  2002, n. 268, la spesa per il funzionamento della
Commissione  e'  determinata  per  un  importo  massimo non superiore
all'1%  dei fondi di cui all'art. 1, della legge 14 novembre 2000, n.
338;
  Tenuto  conto  dell'art. 3 del decreto ministeriale 22 maggio 2007,
n.  42  con il quale sono state fissate le tipologie degli interventi
ammissibili  al  cofinanziamento  nonche' dell'art. 7 con il quale le
risorse  disponibili per il cofinanziamento sono state destinate alle
tipologie come individuate dal citato art. 3;
  Tenuto  conto che in relazione a quanto previsto dal citato art. 7,
comma 7,del  decreto  ministeriale  22 maggio 2007, n. 42, le risorse
accantonate sul capitolo di bilancio 7273 del Ministero relativamente
all'anno   2006   pari   ad   Euro   32.000.070,  sono  destinate  al
cofinanziamento degli interventi classificati nelle categorie A1, A2,
A3  mentre  quelle eventualmente residuali rispetto alle esigenze per
il  cofinanziamento di tali interventi sono destinate agli interventi
di  cui  alle categorie B, C e D nell'ambito dell'approvazione del II
Piano;
  Disponibilita' per interventi A1, A2, A3 - art. 7, comma 7, decreto
ministeriale n. 42/2007

Esercizio 2006 ....                               |Euro 32.000.070,00
---------------------------------------------------------------------
A detrarre accantonamento spese funzionamento     |
Commissione ex art. 4 decreto ministeriale        |
117/2001 come modificato dal decreto ministeriale |
22 novembre 2002, n. 209, in attuazione art. 7,   |
comma 2, decreto-legge 25 settembre 2002, n. 212, |
convertito con legge 22 novembre 2002, n. 268 (1% |
stanziamento....                                  |   Euro 320.000,00
---------------------------------------------------------------------
Disponibilita' al netto 1% ....                   |Euro 31.680.070,00
---------------------------------------------------------------------
A detrarre accantonamento commissione spettante   |
alla Cassa DD.PP. ex art. 17, legge 16 gennaio    |
2003, n. 3 (1,25% IVA compresa - di euro          |
31.288.958,02)....                                |   Euro 391.111,98
---------------------------------------------------------------------
Disponibilita' per interventi A1, A2, A3....      |Euro 31.288.958,02

  Visto il comma 8, dell'art. 7, del decreto ministeriale n. 42/2007,
che  prevede  l'adozione  di  un  I Piano triennale che individua gli
interventi A1, A2 e A3, ammessi al cofinanziamento e un successivo II
Piano  triennale  che  individua  gli  interventi B, C e D ammessi al
cofinanziamento,  stabilendo inoltre che gli interventi dei due Piani
triennali  rientrano  nei  limiti  delle risorse disponibili e con la
graduatoria di quelli ammessi con riserva;
  Vista  la  graduatoria  definitiva degli interventi della tipologia
A1,  A2,  A3  di  cui  al decreto ministeriale 22 maggio 2007, n. 42,
formulata  dalla  Commissione  "alloggi  e  residenze universitarie",
acquisita al prot. n. 174, del 13 maggio 2008;
  Vista   la  proposta  del  I  Piano  triennale  (allegato  A),  che
costituisce  parte  integrante  del  presente decreto, disposta sulla
scorta  della sopra citata graduatoria definitiva degli interventi di
cofinanziamento della sola tipologia A, dalla Commissione di cui art.
1,  comma 5,  della legge n. 338/2000, formulata nella "1ª fase" dove
e' prevista la ripartizione su base regionale delle quote pari al 30%
delle  risorse e nella "2ª fase", dove vengono attribuite le restanti
risorse  come  previsto dal decreto ministeriale n. 42/2007, all'art.
7, commi 5, 6;
  Visto   che  con  la  suddetta  proposta  definitiva  di  Piano  la
Commissione  ha,  anche,  individuato  i  progetti non ammissibili al
cofinanziamento;
                              Decreta:
                               Art. 1.
Progetti  ammessi al cofinanziamento del I Piano triennale (tipologia
                             A1, A2, A3)
  Sulla  scorta  della proposta del I Piano triennale formulata dalla
Commissione  paritetica,  in  premessa  richiamata,  sono  ammessi al
cofinanziamento  i  progetti  sotto  indicati,  in applicazione della
legge  n.  338/2000,  riportati  con  l'importo  a fianco di ciascuno
assegnato  nell'allegato  A,  che  costituisce  parte  integrante del
presente decreto:
    1)  progetti  contrassegnati  dal n. 1 al n. 13 nella proposta di
Piano relativa alle tipologie di interventi A1, A2, A3, (allegato A),
sono  ammessi  a  cofinanziamento  nell'ambito  della quota regionale
(fase 1);
    2)  progetti  contrassegnati dal n. 14 al n. 30 nella proposta di
Piano  relativa alle tipologie A1, A2, A3, (allegato A), sono ammessi
a  cofinanziamento  con  le  restanti disponibilita' sulla base della
graduatoria  di  cui  all'art.  6,  comma 2, del decreto ministeriale
22 maggio 2007, n. 42, (fase 2).
                               Art. 2.
                        Progetti non ammessi
  Non   sono   ammessi   al   cofinanziamento  previsto  dalla  legge
14 novembre  2000, n. 338, i progetti di cui all'allegato A (fase 4),
che forma parte integrante del presente decreto.
                               Art. 3.
                         Risorse finanziarie
  Le  risorse  destinate  al  cofinanziamento degli interventi per la
realizzazione  di  alloggi  e  residenze  per studenti universitari -
tipologia  A1,  A2,  A3  -  a  valere  sul  cap.  7273 dello stato di
previsione  della spesa del Ministero relativo all'esercizio 2006 per
Euro 32.000.070, che al netto dell'accantonamento relativo alle spese
per   il   funzionamento  della  Commissione  ed  alla  misura  della
commissione spettante alla Cassa depositi e prestiti S.p.A. residuano
ad Euro 31.288.958,02.
  Il  presente I Piano triennale comporta un impegno di spesa pari ad
Euro   22.648.908,00,  l'importo  residuo  complessivo  pari  a  Euro
8.640.050,02   (rispetto   alla   disponibilita'  economica  di  Euro
31.288.958,02),  sara'  utilizzato  nelle modalita' di riassegnazione
dei  cofinanziamenti per il II Piano triennale tipologie B, C e D, di
cui al successivo art. 7 del presente decreto.
                               Art. 4.
                           Documentazione
  Entro  duecentoquaranta  giorni  dalla data della pubblicazione del
presente   decreto  nella  Gazzetta  Ufficiale,  per  gli  interventi
inseriti  nel  presente  Piano, i soggetti proponenti devono inviare,
pena   l'esclusione,   unicamente   al   Ministero   dell'Istruzione,
dell'Universita'  e  della Ricerca Piazzale Kennedy, 20 - 00144 Roma,
la documentazione integrativa di cui all'art. 5, comma 2, del decreto
ministeriale 22 maggio 2007, n. 42.
  La   documentazione   di   cui  sopra  dovra'  essere  spedita  per
raccomandata  ed  ai  fini  della  scadenza  del termine si considera
valida la data dell'ufficio postale accettante.
                               Art. 5.
                     Revoca del cofinanziamento
  All'eventuale  revoca  del cofinanziamento assegnato si procede con
decreto  ministeriale,  su proposta della Commissione, al verificarsi
di una delle seguenti inadempienze per gli interventi di cui all'art.
3,  comma 1,  lettera a)  del decreto ministeriale 22 maggio 2007, n.
42:
    in   caso   di  mancato  inizio  dei  lavori  entro  il  duecento
quarantesimo giorno successivo alla data di emanazione del decreto di
assegnazione  del cofinanziamento. Ai sensi dell'art. 5, comma 3, del
decreto ministeriale n. 42/2007, limitatamente agli interventi di cui
alla  lettera A ed in ragione di particolari circostanze, da motivare
in  sede  di  stipulazione  della  convenzione tra il Ministero ed il
beneficiario,  di  cui  all'art.  8,  comma 2,  del  medesimo decreto
ministeriale  n.  42/2007, il termine di inizio lavori, utile per non
incorrere  nella  sanzione  della  revoca del cofinanziamento, potra'
essere  differito  entro  e  non  oltre il 30 settembre successivo al
termine prima definito;
    in   caso   di   mancato   rispetto   dei  termini  temporali  di
realizzazione  degli interventi gia' rappresentati nel cronogramma di
cui   all'art.   4,  comma 3,  lettera e)  del  decreto  ministeriale
22 maggio  2007,  n.  42,  inviato  in  allegato  alla  richiesta  di
cofinanziamento,  ad  eccezione  dei casi in cui sia fornita adeguata
documentazione    della    non    imputabilita'    al    beneficiario
dell'inadempimento;
    qualora non venga rispettato quanto previsto nella convenzione di
cui ai sensi dell'art. 8, comma 2, del decreto ministeriale 22 maggio
2007,  n.  42,  con il soggetto destinatario del cofinanziamento, che
stabilisce gli obblighi dello stesso.
  La  violazione  delle  condizioni  di cui all'art. 3, comma 11, del
decreto  ministeriale  n.  42/2007,  dara' luogo a sanzioni stabilite
nella   convenzione,   oltre   che  al  ripristino  delle  originarie
condizioni   di   diritto.   In   caso   di   anticipata  perdita  di
disponibilita'   dell'immobile   da   parte   del   beneficiario  del
cofinanziamento  la  somma  ricevuta  fino  al momento della disdetta
andra' completamente restituita al Ministero dell'Universita' e della
Ricerca.
                               Art. 6.
               Modalita' di revoca del cofinanziamento
  La  revoca  del  cofinanziamento  avviene sulla base delle seguenti
modalita':
    a) gli  uffici  competenti  del  Ministero, anche avvalendosi dei
soggetti  cui  sia  affidato  il  supporto  operativo, procedono alla
verifica  dei tempi e degli adempimenti previsti per l'attuazione dei
procedimenti;
    b) nel  caso in cui gli uffici competenti del Ministero ravvisino
la  presenza  di una delle condizioni di revoca previste, procedono a
chiedere  ai  soggetti  beneficiari del cofinanziamento i chiarimenti
necessari,   che  devono  essere  presentati  inderogabilmente  entro
quindici giorni dalla ricezione della richiesta;
    c) la  Commissione  di  cui  all'art.  1, comma 5, della legge n.
338/2000   e  successive  modifiche  ed  integrazioni,  esaminata  la
documentazione  trasmessa  dagli  uffici  ministeriali e le eventuali
controdeduzioni   del   soggetto  beneficiario  del  cofinanziamento,
formula parere e proposte ai fini della revoca;
    d) il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca,
acquisito  il  parere  e  le  proposte della Commissione, procede con
proprio   decreto  alla  revoca  del  cofinanziamento,  definendo  le
modalita'  ed  i tempi per il recupero delle somme eventualmente gia'
erogate.
                               Art. 7.
           Modalita' di riassegnazione dei cofinanziamento
  Le  risorse  non  utilizzate  per  il presente I Piano unitamente a
quelle  rese  disponibili  per effetto delle revoche e delle economie
conseguenti  alla  rideterminazione  dei  cofinanziamenti  concessi a
seguito  di  ribassi  derivanti  dalle aggiudicazioni in sede di gara
art.  8,  comma 3, del decreto ministeriale 22 maggio 2007, n. 42 - o
determinatasi a qualsiasi altro titolo sono destinate agli interventi
di cui all'art. 3, comma 1, alle tipologie B, C, D per la definizione
del II Piano triennale.
                               Art. 8.
                         Disposizioni finali
  Per  quanto  non disciplinato dal presente decreto ministeriale, si
fa  rinvio  al decreto ministeriale 22 maggio 2007, n. 42, registrato
alla  Corte  dei  conti  il  20 giugno  2007,  registro 5, foglio 29,
pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana serie
generale n. 159 dell'11 luglio 2007.
  Il  presente  decreto  sara'  trasmesso  agli organi di controllo e
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.
    Roma, 30 luglio 2008
                                                 Il Ministro: Gelmini

Registrato alla Corte dei conti il 7 ottobre 2008
Ufficio  di  controllo  preventivo  sui  Ministeri  dei  servizi alla
persona e dei beni culturali, registro 5, foglio 294
                                                           Allegato A

           DIREZIONE GENERALE DEGLI STUDENTI E DEL DIRITTO
                      ALLO STUDIO - UFFICIO III


Vedere Allegato


Allegato pag. 37
Allegato pag. 38
Allegato pag. 39
Allegato pag. 40
Allegato pag. 41
Allegato pag. 42



fp08-gr08