GAZZETTA UFFICIALE SERIE GENERALE N. 127 DEL 4/6/2007

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 16 marzo 2007 
Determinazione  delle modalita' di destinazione della quota del 5 per
mille  dell'imposta  sul  reddito  delle  persone  fisiche,  ai sensi
dell'articolo  1,  commi  1234-1237, della legge 27 dicembre 2006, n.
296.
              IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
                           di concerto con
               IL MINISTRO DELLA SOLIDARIETA' SOCIALE
                                e con
              IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

  Visto  l'art.  1, comma 1234, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,
che prevede per l'anno finanziario 2007 la destinazione, in base alla
scelta   del   contribuente,  di  una  quota  pari  al  5  per  mille
dell'imposta  sul  reddito  delle  persone  fisiche  a  finalita'  di
sostegno  delle  organizzazioni non lucrative di utilita' sociale, di
cui  all'art.  10  del  decreto  legislativo 4 dicembre 1997, n. 460,
delle  associazioni  di  promozione sociale, iscritte nei registri di
cui  all'art.  7  della  legge  7 dicembre  2000,  n.  383,  e  delle
associazioni riconosciute che operano nei settori di cui all'art. 10,
comma 1, lettera a), del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460,
nonche'   a  finalita'  di  finanziamento  agli  enti  della  ricerca
scientifica  e  dell'universita'  e a finalita' di finanziamento agli
enti della ricerca sanitaria;
  Visto  l'art.  1,  comma 337, della legge 23 dicembre 2005, n. 266,
che  prevedeva per l'anno finanziario 2006, a titolo sperimentale, la
destinazione  in  base alla scelta del contribuente di una quota pari
al  5  per  mille  dell'imposta  sul  reddito delle persone fisiche a
finalita' di sostegno;
  Visto  l'art.  1,  comma 340, della predetta legge n. 266 del 2005,
che demandava a un decreto di natura non regolamentare del Presidente
del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'istruzione,
dell'universita'  e  della  ricerca  e  del Ministro della salute, di
concerto   con   il   Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  la
definizione  delle modalita' di richiesta di ammissione al beneficio,
la  definizione  delle liste dei soggetti ammessi al riparto, nonche'
le modalita' di riparto delle somme destinate dai contribuenti;
  Visto   il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri
20 gennaio  2006,  che definiva, per l'esercizio finanziario 2006, le
modalita' di destinazione del beneficio;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 giugno 2006, con
l'unita  delega  di  funzioni,  registrato  alla  Corte  dei conti il
13 giugno  2006  -  Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio
dei   Ministri,   registro   n.   7,   foglio   n.  397,  concernente
l'attribuzione  all'On.  Prof.  Vincenzo  Visco  del  titolo  di Vice
Ministro presso il Ministero dell'economia e delle finanze;
  Rilevata  la  necessita'  di  definire  anche  per il corrente anno
finanziario,  mediante  apposito  decreto di natura non regolamentare
del Presidente del Consiglio dei Ministri, le modalita' di ammissione
al  beneficio,  la  definizione  delle  liste dei soggetti ammessi al
riparto nonche' le modalita' di tale riparto;
  Su  proposta  del  Ministro  dell'universita' e della ricerca e del
Ministro della salute;
                              Decreta:

                               Art. 1.
  Individuazione  dei soggetti di cui all'art. 1, comma 1234, lettera
a), della legge n. 296 del 2006.

  1.  I  soggetti  di  cui  all'art. 1, comma 1234, lettera a), della
legge  27 dicembre 2006, n. 296, che intendono partecipare al riparto
della  quota  del  5  per mille dell'imposta individuata dal medesimo
comma,  si  iscrivono in un apposito elenco tenuto dall'Agenzia delle
entrate.  L'iscrizione  si effettua esclusivamente in via telematica,
utilizzando  il  prodotto  informatico  reso disponibile nel sito web
della predetta Agenzia all'indirizzo www.agenziaentrate.gov.it
  2.  Il modulo della domanda e' conforme al fac-simile allegato 1 al
presente   decreto   e   prevede   una  autodichiarazione,  resa  dal
rappresentante legale dell'ente richiedente, relativa al possesso dei
requisiti  che  qualificano  il soggetto fra quelli contemplati dalla
disposizione di legge di cui al comma 1.
  3.  Per  l'iscrizione  nell'elenco  sono  prese  in  considerazione
unicamente  le  domande pervenute alla Agenzia delle entrate entro il
30 marzo  2007  dai  soggetti interessati, anche per il tramite degli
intermediari   abilitati  alla  trasmissione  telematica  secondo  le
vigenti disposizioni di legge.
  4.  L'elenco  dei soggetti iscritti, contenente l'indicazione della
denominazione, della sede e del codice fiscale di ciascun nominativo,
e'  pubblicato  dall'Agenzia delle entrate entro il 4 aprile 2007 sul
sito  di  cui  al comma 1. Eventuali errori di iscrizione nell'elenco
possono  essere  fatti  valere,  entro  il 13 aprile 2007, dal legale
rappresentante  dell'ente  richiedente,  ovvero  da  un suo delegato,
presso  la  Direzione  regionale  dell'Agenzia  delle entrate nel cui
ambito  territoriale  si  trova  il  domicilio  fiscale  del medesimo
soggetto. Dopo aver proceduto alla verifica degli eventuali errori di
iscrizione   segnalati,   l'Agenzia   delle   entrate  provvede  alla
pubblicazione,  sul  sito di cui al comma 1, entro il 20 aprile 2007,
di una nuova versione dell'elenco.
  5.  Entro  il  30 giugno  2007,  a  pena  di  decadenza,  i  legali
rappresentanti dei soggetti iscritti nell'elenco aggiornato di cui al
comma 4  spediscono,  con raccomandata a.r., alla Direzione regionale
dell'Agenzia  delle  entrate  nel cui ambito territoriale si trova il
domicilio   fiscale   dei   medesimi   soggetti,   una  dichiarazione
sostitutiva  dell'atto  di  notorieta',  ai  sensi  dell'art.  47 del
decreto  del  Presidente  della  Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,
relativa alla persistenza dei requisiti di cui al comma 2.
  6. Alla dichiarazione sostitutiva devono essere allegati, a pena di
decadenza    dal   beneficio,   copia   della   ricevuta   telematica
dell'avvenuta  trasmissione, nei termini, della domanda di iscrizione
nell'elenco  e  copia  fotostatica non autenticata di un documento di
identita'   del   sottoscrittore.   Il   modulo  della  dichiarazione
sostitutiva e' conforme al fac-simile allegato 2 al presente decreto.
La   presentazione  della  dichiarazione  sostitutiva  e'  condizione
necessaria per l'ammissione al riparto della quota di cui al comma 1.
  7.  Gli intermediari abilitati indicati nel comma 3 hanno l'obbligo
di  conservazione  di  cui  all'art.  3, comma 9-bis, del decreto del
Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322.
  8.  L'Agenzia  delle  entrate  procede entro il 31 dicembre 2007 ai
controlli, anche a campione, circa la veridicita' delle dichiarazioni
sostitutive  di cui al precedente comma 6, ai sensi degli articoli 43
e  71  della  legge  28 dicembre  2000,  n.  445.  I soggetti che non
risultano  in  possesso  dei  requisiti  previsti dalla norma ai fini
dell'iscrizione  negli  elenchi  sono esclusi dal riparto delle somme
del  5  per  mille  e depennati dall'elenco con provvedimento formale
della  competente  Direzione  regionale  dell'Agenzia  delle entrate.
L'elenco  definitivo  dei soggetti ammessi al beneficio e' pubblicato
sul sito dell'Agenzia delle entrate entro 31 marzo 2008.
                               Art. 2.
Individuazione dei soggetti di cui all'art. 1, comma 1234, lettere b)
                  e c), della legge n. 296 del 2006

  1.  Il  Ministro  dell'universita'  e  della ricerca ed il Ministro
della  salute  redigono  e  comunicano  in via telematica all'Agenzia
delle  entrate,  entro  il  27 marzo 2007, l'elenco, rispettivamente,
degli  enti  della  ricerca  scientifica  e dell'universita', purche'
senza fini di lucro, di cui all'art. 1, comma 1234, lettera b), della
legge  n.  296 del 2006, e degli enti della ricerca sanitaria, di cui
all'art. 1, comma 1234, lettera c), della medesima legge, indicandone
per ciascun nominativo la denominazione, la sede e il codice fiscale.
Gli  elenchi  sono  pubblicati  dall'Agenzia  delle  entrate entro il
4 aprile 2007 sul sito indicato nell'art. 1, comma 1.
                               Art. 3.
          Presenza dei medesimi nominativi in piu' elenchi

  1.  E  consentita  la presenza di un medesimo nominativo in piu' di
uno degli elenchi indicati negli articoli 1 e 2 del presente decreto,
purche'  risulti  in possesso di tutti i requisiti che ne legittimano
la presenza in ciascuno di essi.
  2.  I  nominativi  presenti  in piu' elenchi partecipano al riparto
della  quota  del  cinque  per  mille in ragione delle scelte dirette
operate nei rispettivi elenchi.
                               Art. 4.
    Modelli di dichiarazione per la destinazione del 5 per mille

  1.  I  contribuenti  effettuano la scelta di destinazione del 5 per
mille  della loro imposta sul reddito delle persone fisiche, relativa
al  periodo  di  imposta  2006,  utilizzando  il modello CUD 2007, il
modello  730/1  redditi  2006, il modello Unico persone Fisiche 2007,
ovvero la scheda per la scelta dell'8 e del 5 per mille, inserita nel
fascicolo  delle  istruzioni alla compilazione del modello Unico PF e
riservata  ai  soli  soggetti  esonerati  dalla  presentazione  della
dichiarazione.
                                Art.5
                    Destinazione del 5 per mille

  1.  Il  contribuente  puo' destinare la quota del 5 per mille della
sua imposta sul reddito delle persone fisiche, relativa al periodo di
imposta 2006, apponendo la firma in uno dei tre appositi riquadri che
figurano    nei   modelli   di   cui   all'art.   4,   corrispondenti
rispettivamente   alle   tre   finalita'   individuate  dall'art.  1,
comma 1234,  della  legge  n.  296 del 2006. Puo' essere espressa una
sola  scelta  di  destinazione.  L'apposizione  della  firma  in piu'
riquadri rende nulle le scelte operate.
  2.  Negli  appositi riquadri il contribuente, oltre all'apposizione
della firma, puo' altresi' indicare il codice fiscale dello specifico
soggetto  cui intende destinare direttamente la quota del 5 per mille
della  sua imposta sul reddito delle persone fisiche. In tal caso, il
codice fiscale e' tratto dagli elenchi di cui agli articoli 1 e 2.
  3. Qualora il contribuente apponga la propria firma in un riquadro,
indicando   un  codice  fiscale  corrispondente  ad  un  beneficiario
compreso  in uno o piu' elenchi afferenti a diversa finalita', assume
rilievo,  ai  fini  della destinazione delle somme, l'indicazione del
codice fiscale.
  4.  La  scelta  di  destinazione del 5 per mille di cui al presente
decreto  e  quella dell'8 per mille di cui alla legge n. 222 del 1985
non sono in alcun modo alternative fra loro.
                               Art. 6.
                       Riparto del 5 per mille

  1.  Ai  soggetti  di  cui  alle  lettere a), b) e c) del comma 1234
dell'art.  1 della legge n. 296 del 2006, definitivamente individuati
ai  sensi degli articoli 1, comma 8, e 2, spettano le quote del 5 per
mille loro direttamente destinate dai contribuenti che, oltre ad aver
apposto  la  firma  ai  sensi  dell'art.  5,  comma 1, hanno altresi'
indicato  il  codice  fiscale  dei  soggetti ai sensi del comma 2 del
medesimo articolo.
  2.  Fermo  restando  quanto  previsto  al  comma 1  ed  all'art. 5,
comma 3,  ove il contribuente non abbia indicato alcun codice fiscale
ai  fini  della  destinazione  diretta  del  5 per mille ovvero abbia
indicato  un  codice  fiscale  che  risulti errato o riferibile ad un
soggetto  non inserito nei citati elenchi, le somme corrispondenti al
complesso delle quote del 5 per mille destinate dai contribuenti, con
la loro firma, ad una delle finalita' di cui alle lettere a), b) e c)
del  comma 1234  dell'art.  1  della  legge  n.  296  del  2006  sono
ripartite,  nell'ambito  delle  medesime finalita', in proporzione al
numero  complessivo  delle  destinazioni  dirette,  espresse mediante
apposizione  del  codice fiscale, conseguite da ciascuno dei soggetti
presenti negli elenchi.
                               Art. 7.
                   Corresponsione del 5 per mille

  1.  L'Agenzia  delle  entrate,  sulla base delle scelte operate dai
contribuenti   per  il  periodo  d'imposta  2006,  trasmette  in  via
telematica  al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento
della Ragioneria generale dello Stato, i dati occorrenti a stabilire,
sulla  base  degli  incassi  relativi  all'imposta sul reddito per le
persone  fisiche  per  il  periodo  d'imposta 2006 e nel rispetto dei
limiti  di  spesa di cui al comma 1237 dell'art. 1 della legge n. 296
del 2006:
    a)  l'importo  corrispondente allo 0,5 per cento del totale delle
scelte  operate  dai contribuenti, da destinare a favore dei soggetti
indicati  nel comma 1235 dell'art. 1 della citata legge. Tale importo
non puo' comunque eccedere la somma di Euro 1.250.000, corrispondente
allo 0,5 per cento del limite massimo di spesa fissato in 250 milioni
di euro per l'anno 2008;
    b) gli importi delle somme che spettano a ciascuno dei soggetti a
favore   dei   quali  i  contribuenti  hanno  effettuato  una  valida
destinazione  della  quota  del  5  per  mille della loro imposta sul
reddito per le persone fisiche.
  2.  Ai  fini della determinazione delle somme da assegnare ai sensi
del  precedente  comma 1,  lettera b),  le quote calcolate sulla base
delle    scelte   effettuate   dai   contribuenti   dovranno   essere
proporzionalmente   rideterminate   mediante   applicazione   di   un
coefficiente  di  abbattimento che tenga conto sia dell'importo dello
0,5 per cento di cui al comma 1235 dell'art. 1 della legge n. 296 del
2006,   sia   dell'obbligo   di  non  superare  il  limite  di  spesa
normativamente fissato per l'anno 2008.
  3.  Le  somme  come  sopra  determinate  sono  iscritte in bilancio
sull'apposito   fondo   nell'ambito  del  centro  di  responsabilita'
"Ragioneria  generale  dello  Stato"  dello  stato  di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze.
  4.  L'importo  di  cui alla lettera a) del comma 1, sara' ripartito
tra  gli  aventi  diritto  secondo  le  modalita' che saranno fissate
nell'apposito  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri
previsto dall'art. 1, comma 1236, della legge n. 296 del 2006.
  5. Gli importi di cui alla lettera b) del comma 1 saranno ripartiti
con  decreto  del  Ministro  dell'economia e delle finanze, sentiti i
Ministri  dell'universita'  e  della  ricerca,  della  salute e della
solidarieta'   sociale,   tra   gli   stati   di   previsione   delle
amministrazioni  di  cui  al  comma 6, sulla base dei dati comunicati
dall'Agenzia delle entrate.
  6.   Il   Ministero   della   solidarieta'  sociale,  il  Ministero
dell'universita'  e  della ricerca, il Ministero della salute, per le
finalita',  rispettivamente,  di  cui  alle  lettere a), b)  e c) del
comma 1234  dell'articolo 1 della legge n. 296 del 2006, provvedono a
corrispondere  a  ciascun  soggetto  le somme spettanti, stabilite ai
sensi del comma 1.
                               Art. 8.
                         Altre disposizioni

  1.  Le  previsioni  di  cui  all'art.  3  e all'art. 5, comma 3, si
applicano anche per l'esercizio finanziario 2006.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 16 marzo 2007
              Il Presidente del Consiglio dei Ministri
                                Prodi

               Il Ministro della solidarieta' sociale
                               Ferrero

              Il Ministro dell'economia e delle finanze
                           Padoa Schioppa

            Il Ministro dell'universita' e della ricerca
                                Mussi

                      Il Ministro della salute
                                Turco

Registrato alla Corte dei conti il 14 maggio 2007
Ministeri  istituzionali,  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri,
registro n. 5, foglio n. 275
          
Allegato pag. 7
Allegato pag. 8





fp07-gr07