LEGGE 20 giugno 2007, n. 77
Delega legislativa per il recepimento delle direttive 2002/15/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2002, 2004/25/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004 e
2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile
2004, nonche' per l'adozione delle disposizioni integrative e
correttive del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 191, di
attuazione della direttiva 2002/98/CE.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1.
1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro il termine del 30
settembre 2007, i decreti legislativi per il recepimento,
rispettivamente, delle direttive 2002/15/CE del Parlamento europeo e
del Consiglio, dell'11 marzo 2002, concernente l'organizzazione
dell'orario di lavoro delle persone che effettuano operazioni mobili
di autotrasporto, 2004/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 21 aprile 2004, concernente le offerte pubbliche di acquisto, e
2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile
2004, e successive modificazioni, relativa ai mercati degli strumenti
finanziari, nonche' le disposizioni integrative e correttive del
decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 191, di attuazione della
direttiva 2002/98/CE, che stabilisce norme di qualita' e di sicurezza
per la raccolta, il controllo, la lavorazione, la conservazione e la
distribuzione del sangue umano e dei suoi componenti e che modifica
la direttiva 2001/83/CE.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati secondo i
principi e i criteri direttivi di cui all'articolo 2 della legge 18
aprile 2005, n. 62, nonche', con riferimento alla direttiva
2004/39/CE, secondo i principi e i criteri di cui all'articolo 9-bis
della medesima legge. I medesimi decreti legislativi sono altresi'
adottati con le procedure previste dall'articolo 1 della citata legge
n. 62 del 2005 e, per quanto riguarda la direttiva 2002/98/CE, nel
rispetto dei principi e criteri direttivi e delle procedure fissati
dalla legge 31 ottobre 2003, n. 306, in coordinamento con le
prescrizioni della legge 21 ottobre 2005, n. 219. Gli schemi dei
decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive del
decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 191, di attuazione della
direttiva 2002/98/CE, sono corredati della relazione tecnica di cui
all'articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e
successive modificazioni. Su di essi e' richiesto anche il parere
delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari.
Il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni formulate con
riferimento all'esigenza di garantire il rispetto dell'articolo 81,
quarto comma, della Costituzione, ritrasmette alle Camere i testi,
corredati dei necessari elementi integrativi di informazione, per i
pareri definitivi delle Commissioni competenti per i profili
finanziari, che devono essere espressi entro venti giorni.
3. Entro due anni dalla data di entrata in vigore dei decreti
legislativi di recepimento delle direttive 2004/25/CE e 2004/39/CE
emanati ai sensi del comma 1, il Governo puo' adottare, nel rispetto
dei principi e dei criteri direttivi di cui agli articoli 2 e 9-bis
della legge 18 aprile 2005, n. 62, e con la procedura indicata nel
comma 5 dell'articolo 1 della medesima legge n. 62 del 2005,
disposizioni correttive e integrative dei predetti decreti
legislativi, al fine di tenere conto delle eventuali disposizioni di
attuazione adottate dalla Commissione europea secondo la procedura di
cui, rispettivamente, all'articolo 18, paragrafo 2, della direttiva
2004/25/CE e all'articolo 64, paragrafo 2, della direttiva
2004/39/CE. All'articolo 1 della citata legge n. 62 del 2005, il
comma 5-bis e' abrogato.
4. Entro due anni dalla data di entrata in vigore del decreto
legislativo di recepimento della direttiva 2002/15/CE emanato ai
sensi del comma 1, il Governo puo' adottare, nel rispetto dei
principi e dei criteri direttivi di cui all'articolo 2 della legge 18
aprile 2005, n. 62, e con la procedura indicata nel comma 5
dell'articolo 1 della citata legge n. 62 del 2005, disposizioni
correttive e integrative del predetto decreto legislativo.
Art. 2.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La presente
legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta
ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto
obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come
legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 20 giugno 2007
NAPOLITANO
Prodi, Presidente del Consiglio dei
Ministri
Bonino, Ministro per le politiche
europee
Visto, il Guardasigilli: Mastella
LAVORI PREPARATORI
Senato della Repubblica (atto n. 1332):
Presentato dal Ministro per le politiche europee
(Bonino) il 16 febbraio 2007.
Assegnato alla 6ª commissione (Finanze), in sede
referente, il 6 marzo 2007, con pareri delle commissioni
1ª, 2ª, 5ª, 8ª, 10ª, 11ª, 14ª e questioni regionali.
Esaminato dalla 6ª commissione il 14, 20, 21 e 28 marzo
2007.
Relazione scritta annunciata il 30 marzo 2007 (atto n.
1332/A) relatore sen. Benvenuto.
Esaminato in aula e approvato il 2 maggio 2007.
Camera dei deputati (atto n. 2600):
Assegnato alla VI commissione (Finanze), in sede
referente, il 7 maggio 2007, con pareri delle commissioni
I, II, V, IX, XI, XII e XIV.
Esaminato dalla commissione il 9, 15, 29 e 31 maggio
2007.
Esaminato in aula il 4 giugno 2007 e approvato il
13 giugno 2007.