GAZZETTA UFFICIALE SERIE GENERALE N. 147 DEL 27/6/2007

MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA 

DECRETO 19 aprile 2007 
Fondo  per  gli  investimenti della ricerca di base - Approvazione di
proposte  della  Commissione  FIRB, relative a progetti di ricerca di
base  raccordabili  ai  programmi  strategici del PNR connessi con le
idee progettuali (seduta del 19 dicembre 2006). (Decreto n. 697/Ric).
                        IL DIRETTORE GENERALE
          per il coordinamento e lo sviluppo della ricerca
  Visto  il  decreto-legge  18 maggio  2006,  n. 181, convertito, con
modificazioni,  dalla  legge  17 luglio 2006, n. 233, istitutivo, tra
l'altro, del Ministero dell'universita' e ricerca;
  Visto  il  decreto  legislativo  5 giugno  1998, n. 204, pubblicato
nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  151  del  1° dicembre  1998,  recante
"Disposizioni   per   il   coordinamento,   la  programmazione  e  la
valutazione   della   politica   nazionale   relativa   alla  ricerca
scientifica  e tecnologica, a norma dell'art. 11, comma 1, lettera d)
della  legge  15 marzo  1997,  n.  59",  e successive modificazioni e
integrazioni;
  Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 388, con la quale, tra l'altro,
al fine di favorire l'accrescimento delle competenze scientifiche del
Paese   e   di   potenziarne   la  capacita'  competitiva  a  livello
internazionale e' stato istituito il Fondo per gli Investimenti della
Ricerca  di  Base  (di  seguito  denominato  FIRB)  individuandone le
finalita';
  Vista  la  legge  30 dicembre  2004,  n.  311: "Disposizioni per la
formazione  del  bilancio  annuale  e  pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2005)" che prevede l'attribuzione al FIRB per l'anno 2005
dell'importo complessivo di Euro 102.000.000;
  Visto  il  decreto  ministeriale  n.  378/Ric.  del  26 marzo 2004,
registrato  alla Corte dei conti il 24 giugno 2004, recante: "Criteri
e  modalita' procedurali per l'assegnazione delle risorse finanziarie
del  Fondo  per  gli  Investimenti della Ricerca di Base", pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 173 del 26 luglio 2004;
  Visto   il  Programma  Nazionale  della  Ricerca  (PNR)  2005-2007,
approvato  dal  CIPE  nella seduta del 18 marzo 2005, e le successive
modifiche  e integrazioni, con il quale sono stati definiti il quadro
di  contesto,  gli  indirizzi  strategici, gli obiettivi generali, le
opportunita'  per  la ricerca italiana nell'ambito internazionale e i
possibili  interventi  alla cui realizzazione concorrono le pubbliche
Amministrazioni  centrali  e  regionali, le universita' e gli enti di
ricerca;
  Visto l'art. 1, comma 870 della legge 26 dicembre 2006, n. 296, che
istituisce  il Fondo per gli Investimenti della Ricerca Scientifica e
Tecnologica  (FIRST)  nel quale confluiscono, tra l'altro, le risorse
del FIRB;
  Visto il decreto ministeriale n. 2657/Ric. del 4 novembre 2005, con
il  quale sono state ripartite le complessive disponibilita' del FIRB
per  l'anno  2005, secondo le finalita' ivi indicate, destinando, tra
l'altro,    complessivamente   Euro  70.253.261,00   (rif.   art.   2
Euro 38.216.161,00 - rif. art. 3 Euro 2.037.100,00 - rif. art. 4 Euro
30.000.000,00)  al  finanziamento  di  progetti  di  ricerca  di base
raccordabili ai programmi strategici del PNR;
  Visti   i   decreti  direttoriali  di  impegno  rispettivamente  n.
3319/Ric.  del 29 dicembre 2005 e n. 1262/Ric. del 26 giugno 2006 con
i  quali,  sono  state  impegnate  complessivamente  somme  per  Euro
69.550.728,69  per  progetti  di  ricerca  di  base  raccordabili  ai
programmi  strategici del PNR (pari ad Euro 70.253.261,00 detratta la
quota dell'1% per attivita' di valutazione e monitoraggio);
  Visto, altresi', il decreto direttoriale n. 1191/Ric. del 16 giugno
2006  che  ha  disposto,  tra  l'altro,  la rettifica dell'art. 1 del
decreto  direttoriale  di  impegno n. 3319/Ric. del 29 dicembre 2005,
sopra menzionato;
  Visto  il decreto ministeriale n. 497/Ric. del 16 marzo 2006 che ha
disposto, tra l'altro di destinare Euro 2.735.000,00 al finanziamento
dei  progetti di ricerca di base raccordabili ai programmi strategici
del PNR;
  Visto  il  decreto  ministeriale  n.  1621/Ric.  del 18 luglio 2005
recante: "Invito alla presentazione di idee progettuali relativamente
ai  grandi  programmi  strategici previsti dal PNR 2005-2007", con il
quale  in  coerenza  con le Linee Guida per la Politica Scientifica e
Tecnologica  del  Governo  e'  stato emanato un bando relativo a idee
progettuali  ricomprendenti,  tra  l'altro,  attivita'  di ricerca di
base,   inerenti   n.  12  settori  -  aree  tematiche  di  programmi
strategici;
  Visto  il decreto ministeriale n. 242/Ric. del 9 febbraio 2006, con
il quale sono state approvate le proposte formulate dalla Commissione
(nominata  con  il  decreto  ministeriale n. 2651/Ric. del 3 novembre
2005)  riguardante  la  selezione delle idee progettuali pervenute al
MIUR,  ai  sensi  del decreto ministeriale n. 1621/Ric. del 18 luglio
2005;
  Visto  il decreto direttoriale n. 449/Ric. del 10 marzo 2006 con il
quale  i  soggetti  selezionati  sono  stati  invitati  a  presentare
specifici progetti esecutivi;
    Viste   le  proposte  progettuali  e  le  relative  richieste  di
finanziamento  presentate  nel  rispetto  delle  condizioni di cui al
citato decreto direttoriale n. 449/Ric. del 10 marzo 2006;
  Visto  il  decreto ministeriale n. 623/Ric. del 17 maggio 2004, con
cui e' stata nominata la Commissione incaricata, ai sensi dell'art. 3
del  predetto  decreto  n.  378/Ric. del 26 marzo 2004, di valutare i
progetti da ammettere al finanziamento;
  Visto  il  decreto  ministeriale n. 1458/Ric. del 13 luglio 2006 di
integrazione  e  sostituzione  di alcuni componenti della Commissione
nominati con il sopra menzionato decreto ministeriale n. 623/Ric. del
17 maggio 2004;
  Visti  i  criteri  ed  i parametri fissati dalla Commissione per la
valutazione dei predetti progetti;
  Visto  il decreto ministeriale n. 234/Ric. del 21 febbraio 2007 con
il  quale sono state approvate le proposte della Commissione espresse
nella  seduta  del 19 dicembre 2006 in merito alla finanziabilita' di
n.   52  progetti  di  ricerca  di  base  raccordabili  ai  programmi
strategici  del  PNR  connessi con le idee progettuali, con modifiche
economiche  da osservare in sede di rimodulazione (relativamente alle
aree tematiche nn. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 11 e 12);
  Considerato  che  i  contributi  previsti  per  i progetti valutati
positivamente  dalla  Commissione  nella  seduta del 19 dicembre 2006
ammontano complessivamente ad Euro 55.160.000,00;
  Considerato  che  il  MUR  ha  richiesto a tutti i coordinatori dei
progetti  approvati,  per  via telematica e per il tramite del CINECA
(gestore del sistema informatico relativo al FIRB), di far pervenire,
sempre   per  via  telematica  e  per  il  tramite  del  CINECA,  una
rimodulazione  dei  costi  dei  progetti  stessi,  nel rispetto degli
importi  approvati  con  il  decreto  ministeriale  n.  234/Ric.  del
21 febbraio 2007;
  Considerato  che  risultano  pervenuti,  conformi  all'approvazione
della  Commissione,  i  n.  52  progetti rimodulati per un importo di
finanziamento (contributo ministeriale) pari ad Euro 55.160.000,00;
  Ritenuta  la  necessita'  di  procedere, per i n. 52 progetti sopra
indicati,  all'adozione  del  decreto direttoriale, di cui al comma 2
dell'art.  unico  del  predetto  decreto ministeriale n. 234/Ric. del
21 febbraio  2007  (per  la statuizione della durata dei progetti, la
decorrenza  delle  attivita'  e dei costi ammissibili, la definizione
delle  modalita'  di  erogazione  e  di  monitoraggio delle attivita'
realizzate ed il controllo dei risultati conseguiti);
  Vista  la  legge  7 agosto  1990, n. 241, e successive modifiche ed
integrazioni,  che  detta  le  nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
  Visto  il  decreto  legislativo n. 29/1993 e successive modifiche e
integrazioni;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n.
252:   "Regolamento   recante   norme   per  la  semplificazione  dei
procedimenti   relativi  al  rilascio  delle  comunicazioni  e  delle
informazioni antimafia;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1. Sono  approvati  i seguenti progetti, dove per ciascun progetto,
vengono  indicati  il  coordinatore,  la  struttura  di afferenza, la
durata  del  progetto (la cui decorrenza e' convenzionalmente fissata
al  novantesimo  giorno  dalla  data  del presente decreto), il costo
complessivo  ammesso ed il relativo contributo previsto, nonche', per
ciascuna  unita'  di ricerca, il responsabile dell'unita' di ricerca,
il  costo  ammesso  e  la  relativa  quota  di  contributo  previsto,
calcolato  nel  rispetto di quanto stabilito dal decreto ministeriale
n.   378/Ric.   del  26 marzo  2004,  recante  "Criteri  e  modalita'
procedurali per l'assegnazione delle risorse finanziarie del FIRB".

             
Vedere Allegati

Allegato pag. 31
Allegato pag. 32
Allegato pag. 33
Allegato pag. 34
Allegato pag. 35
Allegato pag. 36
Allegato pag. 37
Allegato pag. 38
Allegato pag. 39



  2.  L'importo  di  Euro 55.160.000,00 grava sulle disponibilita' di
cui a seguenti decreti:
    decreto  n.  188/Ric.  del  10 febbraio 2005 - Capitolo FIRB 7256
(attuale  Capitolo  FIRST 7320 nel quale sono confluite, tra l'altro,
le  residue  risorse  del Capitolo 7256-FIRB) - Esercizio finanziario
2005 - Esercizio di provenienza 2004;
      per  Euro  2.735.000,00 - Rif. decreto ministeriale n. 497/Ric.
del 16 marzo 2006 di variazione del decreto ministeriale n. 1410/Ric.
del  4  novembre 2004 - Impegno registrato al n. 7103/002 - Esercizio
finanziario 2006 - Esercizio di provenienza 2004;
    decreto  n.  3319/Ric.  del 29 dicembre 2005 - Capitolo FIRB 7256
(attuale  Capitolo  FIRST 7320 nel quale sono confluite, tra l'altro,
le  residue  risorse  del Capitolo FIRB 7256) - Esercizio finanziario
2005;
      per  Euro  37.834.000,00  - Impegno registrato al n. 9570/001 -
Esercizio di provenienza 2005;
      per Euro 2.016.728,69 (fino alla concorrenza di Euro 649.128,69
Rif. decreto n. 1191/Ric. del 16 giugno 2006 di rettifica dell'art. 1
del decreto n. 3319/Ric. del 29 dicembre 2005 - Impegno registrato al
n.  8552/002  - Esercizio finanziario 2005 - Esercizio di provenienza
2003  per  il  restante  importo di Euro 1.367.600,00 Rif. decreto n.
1191/Ric.  del 16 giugno 2006 di rettifica dell'art. 1 del decreto n.
3319/Ric.  del 29 dicembre 2005 - Impegno registrato al n. 3754/002 -
Esercizio finanziario 2006 - Esercizio di provenienza 2004);
    decreto  n.  1262/Ric.  del  26  giugno 2006 - Capitolo FIRB 7256
(attuale  capitolo  FIRST 7320 nel quale sono confluite, tra l'altro,
le  residue  risorse  del Capitolo 7256-FIRB) - Esercizio finanziario
2006;
      per  Euro  12.574.271,31  - Impegno registrato al n. 2917/001 -
Esercizio di provenienza 2005.
  3.  I  progetti  ancorche'  non allegati al presente decreto (e per
quanto  non  in  contrasto con esso), ne costituiscono peraltro parte
integrante ed essenziale.
                               Art. 2.
  1.   Ciascuna  unita'  di  ricerca  dovra'  garantire  la  completa
realizzazione  delle  attivita' di propria competenza, assicurando la
copertura  sia del proprio cofinanziamento che, ove necessario, degli
eventuali maggiori costi.
                               Art. 3.
  1.  Fatta  salva  la  necessita'  di coordinamento tra le unita' di
ricerca  afferenti  ad  ogni  singolo  progetto  (di  responsabilita'
esclusiva del coordinatore di progetto), ogni unita' di ricerca nello
svolgimento   delle   attivita'   di   propria   competenza   e   per
l'effettuazione  delle  relative spese, operera' in piena autonomia e
secondo  le  norme  di  legge e regolamentari vigenti, assumendone la
completa  responsabilita';  pertanto  il Ministero dell'universita' e
della  ricerca  (in  seguito  MUR) restera' estraneo ad ogni rapporto
comunque  nascente  con  terzi  in  relazione  allo  svolgimento  del
progetto  stesso,  e  sara'  totalmente esente da responsabilita' per
eventuali   danni   riconducibili   ad   attivita'   direttamente   o
indirettamente connesse col progetto.
  2. I costi sostenuti nell'accertato mancato rispetto delle norme di
legge   e   regolamentari   non   saranno   riconosciuti  come  costi
ammissibili.
                               Art. 4.
  1.  Le  attivita' connesse con la realizzazione di ciascun progetto
dovranno concludersi entro il termine indicato nel precedente art. 1,
fatta salva la possibilita' per il MUR, in assenza di cause ostative,
di  concedere  eventuali  proroghe,  su richiesta del coordinatore di
progetto,   nel   limite   di   dodici  mesi  e  per  fondati  motivi
tecnico-scientifici  o  per cause comunque non imputabili ai soggetti
beneficiari dei contributi.
                               Art. 5.
  1.  La  decorrenza  per  l'ammissibilita'  delle spese sostenute e'
fissata  convenzionalmente  per  tutti i progetti al 21 febbraio 2007
data  del  decreto  ministeriale  n.  234/Ric.  di approvazione delle
proposte della Commissione FIRB.
  2.  La data ultima per l'ammissibilita' delle spese e' fissata, per
ogni  singolo  progetto,  alla scadenza temporale determinata in base
alla  durata  di  cui  all'art.  1, ovvero, in caso di concessione di
proroga,  col termine indicato nel provvedimento di concessione della
proroga  stessa.  Sono  fatte salve le spese sostenute entro sessanta
giorni  da tale data, purche' relative a titoli di spesa emessi entro
la data di scadenza del progetto.
  3.  I  costi  sostenuti  al  di  fuori  dei  limiti temporali sopra
indicati non saranno riconosciuti come costi ammissibili.
                               Art. 6.
  1.  I  soggetti  beneficiari  dei contributi non potranno apportare
autonomamente  varianti  tecnico-scientifiche sostanziali ai progetti
rimodulati,  con  cio'  intendendo  tutte  le  varianti che prevedano
l'inserimento  o l'eliminazione di interi pacchetti di lavoro, ovvero
ancora  la  significativa modifica degli stessi, tale da inficiare il
raggiungimento dei risultati attesi.
  2.  Tutte  le  varianti  tecnico-scientifiche  sostanziali dovranno
essere  preventivamente  sottoposte alla valutazione della competente
Commissione  di cui all'art. 3 del decreto ministeriale n. 378 del 26
marzo 2004 (in seguito Commissione FIRB), mediante apposita esplicita
richiesta che ne evidenzi le necessita' e le motivazioni di carattere
tecnico-scientifico, da inoltrare al MUR da parte del coordinatore di
progetto.  Con apposito successivo provvedimento il MUR informera' il
coordinatore   di   progetto  dell'accoglimento  della  richiesta  di
variante o dell'eventuale motivato rigetto.
  3.  I  costi  sostenuti  per  varianti  non autorizzate non saranno
riconosciuti come costi ammissibili.
                               Art. 7.
  1.  Le procedure per la eventuale selezione e la successiva stipula
dei  contratti  per giovani ricercatori e/o per ricercatori di chiara
fama   internazionale   dovranno   essere   avviate  con  la  massima
tempestivita' da tutte le unita' di ricerca interessate.
  2.  Qualora,  trascorsi  dodici mesi dalla data di decorrenza delle
attivita'  di  progetto  (indicata al precedente art. 1), i contratti
non  risultino  ancora  stipulati,  o risultino stipulati per importi
complessivi  inferiori  al 10% del costo del progetto di cui all'art.
1,  il  MUR  si  riserva, nei confronti di tutte le unita' di ricerca
afferenti  al progetto, sia il diritto di sospendere le erogazioni di
cui  al successivo art. 9 (ed eventualmente di procedere al ricalcolo
dei contributi spettanti ad ogni unita' di ricerca col ripristino del
rapporto  contratti/costo  progetto=10%), che la facolta' di attivare
le  procedure  di revoca del contributo di cui al successivo art. 10,
procedendo  al  recupero  delle somme eventualmente gia' accreditate,
fatto salvo il risarcimento di eventuali ulteriori danni.
  3.  Resta  peraltro  inteso  che  anche  per  le  spese relative ai
contratti  in argomento, la data ultima per l'ammissibilita' coincide
col termine indicato all'art. 5.
                               Art. 8.
  1.   Il   coordinatore   di  progetto  dovra'  trasmettere  al  MUR
annualmente,  nonche'  al  termine  del  progetto stesso, una propria
relazione   scientifica,   secondo  modalita'  e  forme  che  saranno
tempestivamente comunicate.
  2.  Ogni  unita'  di  ricerca  dovra'  invece  trasmettere  al  MUR
annualmente,  nonche'  al  termine  delle  attivita'  di progetto, la
rendicontazione  delle  spese  effettivamente  sostenute,  redatta  e
certificata secondo i criteri di cui al documento "Linee guida per la
determinazione e la rendicontazione dei costi sostenuti" (disponibile
sul  sito  www.miur.it,  e  che,  ancorche'  non allegato al presente
decreto, ne costituisce parte integrante e sostanziale).
  3.   Effettuate   le  necessarie  verifiche  sulla  rendicontazione
pervenuta,  e,  a  partire  dalla  seconda  annualita', le necessarie
valutazioni sulla relazione scientifica pervenuta, il MUR provvedera'
a  determinare il costo ammissibile, e di conseguenza (secondo quanto
stabilito  nel  successivo art. 9) la relativa quota di contributo da
erogare.
                               Art. 9.
  1.  Per  ciascuna  unita'  di  ricerca  appartenente ad universita'
(statali  e  non statali), enti pubblici di ricerca od altri soggetti
in  possesso  di un conto corrente di tesoreria unica, entro sessanta
giorni dalla data del presente decreto il MUR disporra' un'erogazione
in  anticipazione  pari  al  30%  della  quota  di  contributo di cui
all'art. 1.
  2.  Le  successive  erogazioni  aggiuntive  (saldo escluso) saranno
determinate  in  misura esattamente proporzionale ai livelli di spesa
accertati  per  le attivita' di ricerca e per i contratti con giovani
ricercatori  e/o  ricercatori  di chiara fama internazionale, fino al
raggiungimento  (anticipo compreso) del 95% della quota di contributo
di cui all'art. 1.
  3.  Per  tutte le unita' di ricerca non appartenenti ai soggetti di
cui  al  comma 1 del presente articolo, il contributo (saldo escluso)
sara'  invece  erogato  in  rate  annuali posticipate, determinate in
misura esattamente proporzionale ai livelli di spesa accertati per le
attivita'  di  ricerca  e per i contratti con giovani ricercatori e/o
ricercatori   di   chiara   fama   internazionale.   Resta  salva  la
possibilita',  in  caso  di presentazione di idonea garanzia a favore
del  MUR,  di  accedere,  anche  per  tali  unita'  di  ricerca, alle
modalita' di erogazione di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo.
  4.  L'importo del saldo (ove spettante, e nei limiti della quota di
contributo di cui all'art. 1) sara' determinato, dopo l'effettuazione
delle  necessarie  verifiche  tecnico-scientifiche  ed amministrative
sull'insieme  di  tutte le rendicontazioni presentate, sulla base del
70%  dei costi effettivamente sostenuti ed accertati per le attivita'
di ricerca e del 100% dei costi effettivamente sostenuti ed accertati
per  i  contratti  con  giovani ricercatori e/o ricercatori di chiara
fama internazionale. In particolare, qualora le somme precedentemente
erogate  risultino  superiori al contributo effettivamente spettante,
il MUR procedera' al recupero delle somme erogate in eccedenza, anche
attraverso  l'escussione  della eventuale garanzia o la compensazione
su altre erogazioni o contributi assegnati o da assegnare ai medesimi
soggetti   in  base  ad  altro  titolo.  Resta  salva,  peraltro,  la
possibilita'   di  eventuali  compensazioni,  anche  all'interno  dei
singoli  progetti,  tra  unita'  di  ricerca  afferenti  allo  stesso
soggetto giuridico.
  5. Nei casi espressamente previsti dal decreto del Presidente della
Repubblica  3  giugno 1998, n. 252 ("Regolamento recante norme per la
semplificazione   dei   procedimenti   relativi   al  rilascio  delle
comunicazioni e delle informazioni antimafia"), le erogazioni saranno
comunque     subordinate     all'acquisizione     della    prescritta
documentazione.  Al  riguardo,  i beneficiari dei contributi dovranno
trasmettere  tempestivamente  al MUR (allegando, ove esistente, copia
del  CCIAA  aggiornato)  le delibere assembleari successive alla data
del  presente  decreto  comportanti modifiche dell'assetto societario
(quali,   a   titolo   esemplificativo  ma  non  esaustivo,  fusioni,
incorporazioni,  liquidazioni volontarie, ecc.) o comunque variazioni
dell'organo     amministrativo;    analogamente    dovranno    essere
tempestivamente  comunicate  l'eventuale  cessazione  dell'attivita',
l'insorgenza di procedure concorsuali, ecc.
                              Art. 10.
  1. Il MUR potra' effettuare in qualsiasi momento controlli volti ad
accertare  il  corretto  svolgimento  del progetto dal punto di vista
tecnico-scientifico  e  l'esatto  ammontare  delle  spese ammissibili
realmente  sostenute.  A  tale  scopo  il MUR potra' avvalersi sia di
esperti  scientifici anche internazionali designati dalla Commissione
FIRB,  che,  per  gli  aspetti di natura amministrativo-contabile, di
apposita Commissione di accertamento finale di spesa, da istituire ai
sensi  dell'art.  5 della legge 22 novembre 2002, n. 268 (conversione
in  legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 settembre 2002, n.
212).
  2.  Dell'esito  delle  valutazioni  scientifiche  "ex  post",  rese
pubbliche,   si   potra'   tenere   conto  per  eventuali  successive
assegnazioni di fondi.
  3.  Ogni  unita'  di  ricerca  e'  tenuta a garantire al MUR libero
accesso  a  tutti  i  luoghi  di  svolgimento  del progetto, rendendo
disponibile tutta la documentazione richiesta.
  4.  Qualora  si verifichi l'esistenza di situazioni illegittime, il
MUR  si  riserva  il  diritto  di  sospendere in qualsiasi momento le
erogazioni di cui al precedente art. 9.
  5. Qualora, infine, dalla documentazione prodotta e dalle verifiche
e  controlli  eseguiti  emergano  gravi  inadempimenti  rispetto agli
obblighi  di  cui  al  presente  decreto, ovvero il sopraggiungere di
cause  di  inammissibilita' per la concessione del contributo, il MUR
si  riserva  la facolta' di revocare il contributo stesso, procedendo
al   recupero   delle   somme  eventualmente  gia'  accreditate.  Ove
applicabile,   ai  sensi  dell'art.  9  del  decreto  legislativo  n.
123/1998, tali somme saranno recuperate con le spese e gli interessi,
e   con   l'applicazione   eventuale  della  sanzione  amministrativa
pecuniaria  (nella  misura  prevista  dallo stesso art. 9 del decreto
legislativo  n.  123/1998),  fatto salvo il risarcimento di eventuali
ulteriori danni.
  Il  presente decreto e' inviato ai competenti organi di controllo e
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
    Roma, 19 aprile 2007
                                     Il direttore generale: Criscuoli


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