MINISTERO DELLA SALUTE
DECRETO 18 aprile 2007, n. 76
Regolamento recante la disciplina igienica dei materiali e degli
oggetti di alluminio e di leghe di alluminio destinati a venire a
contatto con gli alimenti.
IL MINISTRO DELLA SALUTE
Visto l'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica
23 agosto 1982, n. 777, come modificato dall'articolo 3 del decreto
legislativo 25 gennaio 1992, n. 108;
Visto il regolamento (CE) n. 1935/2004 riguardante i materiali e
gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e
che abroga le direttive 80/590/CEE e 89/109/CEE;
Ritenuto di dover procedere alla definizione di una disciplina
specifica per gli imballaggi, recipienti ed utensili di alluminio e
di leghe di alluminio destinati a venire a contatto con gli alimenti;
Visto l'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Sentito il Consiglio superiore di sanita' che si e' espresso nella
seduta del 13 ottobre 2005;
Vista la comunicazione alla Commissione dell'Unione europea
effettuata in data 12 dicembre 2005 ai sensi della direttiva
98/34/CE;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 5 marzo 2007;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri ai
sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
effettuata in data 27 marzo 2007;
A d o t t a
il seguente regolamento:
Art. 1.
Campo di applicazione
1. Il regolamento disciplina i materiali e gli oggetti di alluminio
e di leghe di alluminio destinati a venire a contatto con gli
alimenti.
2. Il regolamento non si applica ai materiali ed agli oggetti di
alluminio ricoperto, purche' lo strato a diretto contatto con gli
alimenti esplichi effetto barriera.
Art. 2.
Definizioni
1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
1) alluminio: il metallo il cui tenore minimo di alluminio e'
pari al 99,0%, espresso come massa;
2) lega di alluminio: il prodotto ottenuto dall'unione per
fusione di due o piu' metalli, ove l'alluminio e' presente in
percentuale maggiore rispetto agli altri metalli;
3) alluminio ricoperto: il prodotto definito ai punti 1 o 2 ove
lo strato a contatto diretto con gli alimenti e' costituito da altro
materiale.
Art. 3.
Requisiti di purezza
1. L'alluminio destinato alla produzione di materiali ed oggetti di
cui all'articolo 1 deve rispondere ai requisiti di purezza indicati
nell'allegato I al regolamento.
Art. 4.
Caratteristiche di composizione dei materiali ed oggetti
1. I materiali e gli oggetti di cui all'articolo 1, comma 1, devono
rispondere alle caratteristiche di composizione riportate negli
allegati I, II e III del regolamento.
2. Nella produzione delle vaschette di alluminio e delle loro
coperture e' consentito l'impiego, secondo buona tecnica industriale,
quali coadiuvanti tecnologici, di olii vegetali o minerali del tipo
alimentare e/o conformi alla Farmacopea europea.
Art. 5.
Condizioni d'uso
1. I materiali e gli oggetti disciplinati dal presente regolamento
possono essere impiegati alle seguenti condizioni:
a) contatto breve: tempi inferiori alle 24 ore in qualunque
condizione di temperatura;
b) contatto prolungato: tempi superiori alle 24 ore a temperatura
refrigerata;
c) contatto prolungato: tempi superiori alle 24 ore a temperatura
ambiente limitatamente agli alimenti riportati nell'allegato IV del
regolamento.
Art. 6.
Etichettatura
1. Fatte salve le disposizioni del regolamento (CE) n. 1935/2004 in
materia di etichettatura, i materiali e gli oggetti disciplinati dal
presente regolamento devono riportare in etichetta una o piu'
istruzioni indicanti:
a) non idoneo al contatto con alimenti fortemente acidi o
fortemente salati;
b) destinato al contatto con alimenti a temperature refrigerate;
c) destinato al contatto con alimenti a temperature non
refrigerate per tempi non superiori alle 24 ore;
d) destinato al contatto con gli alimenti di cui all'allegato IV
a temperature ambiente anche per tempi superiori alle 24 ore.
2. I materiali ed oggetti di leghe di alluminio possono riportare
in etichetta la seguente dicitura "alluminio".
Art. 7.
Controlli
1. L'idoneita' a venire a contatto con gli alimenti dei materiali
ed oggetti di alluminio e di leghe di alluminio deve essere accertata
con la verifica della composizione di cui gli allegati I, II e III.
Art. 8.
Obblighi dei produttori
1. Le imprese che producono i materiali e gli oggetti di alluminio
e di leghe di alluminio sono tenute a controllarne la rispondenza al
presente regolamento e a dimostrare in ogni momento di aver
adeguatamente provveduto ai controlli ed accertamenti necessari.
2. Ogni partita deve essere corredata da una dichiarazione del
produttore attestante che i materiali ed oggetti di cui al comma 1
sono conformi alle norme vigenti.
3. In mancanza della dichiarazione di cui al comma 2, la
dichiarazione di conformita' deve essere rilasciata da un laboratorio
pubblico di analisi.
Art. 9.
Obblighi degli utilizzatori
1. L'utilizzazione, in sede industriale e commerciale, dei
materiali e degli oggetti disciplinati dal regolamento e' subordinata
all'accertamento della loro conformita' alle norme vigenti nonche'
della idoneita' tecnologica allo scopo cui sono destinati.
2. L'impresa deve essere pertanto fornita della dichiarazione di
conformita' di cui all'articolo precedente ed essere sempre in grado
di consentire all'autorita' sanitaria di identificare il fornitore o
il produttore del materiale e/o dell'oggetto impiegato.
Art. 10.
Mutuo riconoscimento
1. Le disposizioni di cui al regolamento non si applicano ai
materiali ed oggetti legalmente prodotti e/o commercializzati in uno
Stato dell'Unione europea, in Turchia e a quelli legalmente prodotti
nei Paesi contraenti dell'accordo sullo spazio economico.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Roma, 18 aprile 2007
Il Ministro: Turco
Visto, il Guardasigilli: Mastella
Registrato alla Corte dei conti l'8 giugno 2007
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla
persona e dei beni culturali, registro n. 4, foglio n. 74
Allegato I
(Articolo 3, comma 1)
Requisiti di purezza dell'alluminio.
|Tenore massimo % (espresso come
Metallo |massa)
---------------------------------------------------------------------
Ferro + Silicio |1,0
---------------------------------------------------------------------
Rame |0,10 (se Cr e/o Mn > o = 0,05)
---------------------------------------------------------------------
|0,20 (se Cr < e/o Mn < 0,05)
---------------------------------------------------------------------
Altri metalli (ad es. Cr, Mg, Mn, |
Ni, Zn) |0,1 (ciascuno)
Allegato II
(Articolo 4, comma 1)
Caratteristiche di composizione dei materiali e degli oggetti di
leghe di alluminio ottenuti mediante trasformazione plastica.
Metallo |Tenore massimo espresso come massa (%)
Cromo | 0,35
Ferro | 2,0
Magnesio* |11,0
Manganese | 4,0
Nichel | 3,0
Rame | 0,6
Silicio |13,5
Titanio | 0,3
Zinco | 0,25
Zirconio | 0,30
Altri metalli** | 0,15
* Le leghe contenenti piu' del 5% di magnesio non devono essere
utilizzate per la produzione di parti resistenti a pressione per
applicazioni nella cottura a pressione.
** Per alcuni metalli (ad esempio l'argento) il contenuto massimo
e' pari a 0,05 %.
Allegato III
(Articolo 4, comma 1)
Caratteristiche di composizione dei materiali e degli oggetti di
leghe di alluminio ottenuti per fusione.
Metallo |Tenore massimo espresso come massa (%)
Antimonio | 0,20
Cromo | 0,35
Ferro | 2,0
Magnesio* |11,0
Manganese | 4,0
Nichel | 3,0
Rame** | 0,6
Silicio |13,5
Stagno | 0,10
Stronzio | 0,2
Titanio | 0,3
Zinco | 0,25
Zirconio | 0,3
Altri metalli *** | 0,15 come totale
* Le leghe contenenti piu' del 5% di magnesio non devono essere
utilizzate per la produzione di parti resistenti a pressione per
applicazioni nella cottura a pressione.
** Nella produzione di oggetti destinati al contatto breve, quali
caffettiere e piastre, il contenuto di rame puo' arrivare fino al 6%.
*** Per alcuni metalli (ad esempio l'argento) il contenuto
massimo e' pari a 0,05 %.
Allegato IV (
Articolo 5, comma 1, lettera c)
Elenco dei prodotti alimentari che possono essere impiegati a
contatto con materiali ed oggetti di alluminio e leghe di alluminio
per tempi superiori alle 24 ore a temperatura ambiente.
Prodotti di cacao e cioccolato, definiti al decreto legislativo
12 giugno 2003, n. 178
Caffe'
Spezie ed erbe infusionali
Zucchero
Cereali e prodotti derivati
Paste alimentari non fresche
Prodotti della panetteria
Legumi secchi e prodotti derivati
Frutta secca
Funghi secchi
Ortaggi essiccati
Prodotti della confetteria
Prodotti da forno fini a condizione che la farcitura non sia a
diretto contatto con l'alluminio