GAZZETTA UFFICIALE SERIE GENERALE N. 198 DEL 27/8/2007

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 4 maggio 2007 
Riordino   degli   organismi   operanti  presso  il  Ministero  della
solidarieta'  sociale,  ai  sensi  dell'articolo 29 del decreto-legge
4 luglio  2006,  n.  223,  convertito, con modificazioni, dalla legge
4 agosto 2006, n. 248.
              IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

  Visto  il decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito in legge,
con  modificazioni,  dalla  legge  4 agosto  2006,  n.  248,  ed,  in
particolare,  l'art.  29, il quale prevede, al comma 1, una riduzione
della spesa complessiva sostenuta dalle amministrazioni pubbliche per
organi  collegiali  e  altri  organismi,  anche monocratici, comunque
denominati,   del  trenta  per  cento  rispetto  a  quella  sostenuta
nell'anno  2005  e,  al comma 2, il riordino di tali organismi, anche
mediante soppressione o accorpamento delle strutture, con regolamento
da  emanare  ai  sensi  dell'art.  17, comma 2, della legge 23 agosto
1988, n. 400, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore
del decreto-legge;
  Visto  l'art.  46 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, recante
"Disposizioni   urgenti   in   materia   tributaria  e  finanziaria",
convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006,
n.  286,  che ha prorogato di sessanta giorni il predetto termine per
il riordino;
  Visto  l'art.  4,  comma 1,  del decreto-legge 28 dicembre 2006, n.
300,   recante   "Proroga   di   termini   previsti  da  disposizioni
legislative",  che  ha  ulteriormente  prorogato al 15 maggio 2007 il
predetto termine per il riordino;
  Viste  le  linee  di  indirizzo  per  la  redazione degli schemi di
provvedimento attuativi dell'art. 29 del decreto-legge 4 luglio 2006,
n.  233, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n.
248,  adottate dal Ministro per l'attuazione del programma di Governo
e  dal  Ministro  per  le  riforme  e  le  innovazioni nella pubblica
amministrazione e diramate in data 21 novembre 2006;
  Ritenuto  di  dover  provvedere  con  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei Ministri al riordino degli organismi operanti presso il
Ministero  della  solidarieta'  sociale non previsti dalla legge o da
regolamento, ai sensi delle predette linee di indirizzo;
  Sulla proposta del Ministro della solidarieta' sociale, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze;
  Sentiti il Ministro per l'attuazione del programma di Governo ed il
Ministro   per   le   riforme   e   le   innovazioni  nella  pubblica
amministrazione;
                              Decreta:

                               Art. 1.
Riordino  degli  organi  collegiali e degli altri organismi, comunque
 denominati, operanti presso il Ministero della solidarieta' sociale

  1.  Sono  confermati  e  continuano  ad operare presso il Ministero
della solidarieta' sociale i seguenti organi collegiali ed organismi,
comunque denominati, non previsti dalla legge o da regolamento:
    a) Comitato   scientifico  dell'Osservatorio  permanente  per  la
verifica   dell'andamento   del   fenomeno   delle   droghe  e  delle
tossicodipendenze;
    b) Gruppo  di  lavoro  per  la  predisposizione di un rapporto di
monitoraggio sulle politiche sociali.
  2.  Fermo  restando  quanto  previsto  dall'art. 1, comma 58, della
legge  23 dicembre 2005, n. 266, la spesa complessiva degli organismi
di   cui  al  presente  provvedimento,  ivi  compresi  gli  oneri  di
funzionamento e gli eventuali compensi per i componenti, in qualunque
forma  erogati e comunque denominati, e' ridotta del trenta per cento
rispetto  a  quella  sostenuta  nell'esercizio  finanziario 2005. Per
l'anno  2006,  la riduzione opera in misura proporzionale rispetto al
periodo  corrente  tra la data di entrata in vigore del decreto-legge
n.  223 del 2006 e il 31 dicembre 2006, tenuto conto degli impegni di
spesa  gia'  assunti  alla  medesima  data  di  entrata in vigore del
predetto decreto-legge.
                               Art. 2.
                Pari opportunita' tra donne e uomini

  1.  I  componenti  degli organismi di cui all'art. 1, comma 1, sono
nominati  nel rispetto del principio di pari opportunita' tra donne e
uomini.
                               Art. 3.
         Durata degli organismi e relazione di fine mandato

  1. Gli organismi di cui all'art. 1, comma 1, hanno la durata di tre
anni,  decorrenti  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del presente
regolamento.
  2.  Tre  mesi  prima  della  scadenza  del  termine  di durata, gli
organismi  di  cui  all'art.  1,  comma 1,  presentano  una relazione
sull'attivita'  svolta al Ministro della solidarieta' sociale, che la
trasmette  alla  Presidenza  del  Consiglio dei Ministri, ai sensi di
quanto  disposto  dall'art. 29, comma 2-bis, del decreto-legge n. 223
del 2006, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 248 del 2006,
ai  fini  della  valutazione  congiunta della perdurante utilita' dei
medesimi e della conseguente eventuale proroga della durata, comunque
non superiore a tre anni, da adottarsi con decreto del Presidente del
Consiglio  dei  Ministri, su proposta del Ministro della solidarieta'
sociale.  Gli  eventuali  successivi decreti di proroga sono adottati
secondo  la  medesima  procedura. I componenti degli organismi di cui
all'art.  1,  comma 1,  possono essere confermati una sola volta, nel
caso di proroga della durata degli organismi medesimi.
  Il  presente  decreto  sara'  trasmesso  ai  competenti  organi  di
controllo.
    Roma, 4 maggio 2007

              Il Presidente del Consiglio dei Ministri
                                Prodi

               Il Ministro della solidarieta' sociale
                               Ferrero

              Il Ministro dell'economia e delle finanze
                           Padoa Schioppa

Registrato alla Corte dei conti l'8 giugno 2007
Ministeri  istituzionali,  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri,
registro n. 7 foglio n. 232


fp07-gr07