PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 4 maggio 2007
Riordino degli organismi operanti presso il Ministero della
solidarieta' sociale, ai sensi dell'articolo 29 del decreto-legge
4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge
4 agosto 2006, n. 248.
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto il decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito in legge,
con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, ed, in
particolare, l'art. 29, il quale prevede, al comma 1, una riduzione
della spesa complessiva sostenuta dalle amministrazioni pubbliche per
organi collegiali e altri organismi, anche monocratici, comunque
denominati, del trenta per cento rispetto a quella sostenuta
nell'anno 2005 e, al comma 2, il riordino di tali organismi, anche
mediante soppressione o accorpamento delle strutture, con regolamento
da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto
1988, n. 400, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore
del decreto-legge;
Visto l'art. 46 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, recante
"Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria",
convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006,
n. 286, che ha prorogato di sessanta giorni il predetto termine per
il riordino;
Visto l'art. 4, comma 1, del decreto-legge 28 dicembre 2006, n.
300, recante "Proroga di termini previsti da disposizioni
legislative", che ha ulteriormente prorogato al 15 maggio 2007 il
predetto termine per il riordino;
Viste le linee di indirizzo per la redazione degli schemi di
provvedimento attuativi dell'art. 29 del decreto-legge 4 luglio 2006,
n. 233, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n.
248, adottate dal Ministro per l'attuazione del programma di Governo
e dal Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica
amministrazione e diramate in data 21 novembre 2006;
Ritenuto di dover provvedere con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri al riordino degli organismi operanti presso il
Ministero della solidarieta' sociale non previsti dalla legge o da
regolamento, ai sensi delle predette linee di indirizzo;
Sulla proposta del Ministro della solidarieta' sociale, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze;
Sentiti il Ministro per l'attuazione del programma di Governo ed il
Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica
amministrazione;
Decreta:
Art. 1.
Riordino degli organi collegiali e degli altri organismi, comunque
denominati, operanti presso il Ministero della solidarieta' sociale
1. Sono confermati e continuano ad operare presso il Ministero
della solidarieta' sociale i seguenti organi collegiali ed organismi,
comunque denominati, non previsti dalla legge o da regolamento:
a) Comitato scientifico dell'Osservatorio permanente per la
verifica dell'andamento del fenomeno delle droghe e delle
tossicodipendenze;
b) Gruppo di lavoro per la predisposizione di un rapporto di
monitoraggio sulle politiche sociali.
2. Fermo restando quanto previsto dall'art. 1, comma 58, della
legge 23 dicembre 2005, n. 266, la spesa complessiva degli organismi
di cui al presente provvedimento, ivi compresi gli oneri di
funzionamento e gli eventuali compensi per i componenti, in qualunque
forma erogati e comunque denominati, e' ridotta del trenta per cento
rispetto a quella sostenuta nell'esercizio finanziario 2005. Per
l'anno 2006, la riduzione opera in misura proporzionale rispetto al
periodo corrente tra la data di entrata in vigore del decreto-legge
n. 223 del 2006 e il 31 dicembre 2006, tenuto conto degli impegni di
spesa gia' assunti alla medesima data di entrata in vigore del
predetto decreto-legge.
Art. 2.
Pari opportunita' tra donne e uomini
1. I componenti degli organismi di cui all'art. 1, comma 1, sono
nominati nel rispetto del principio di pari opportunita' tra donne e
uomini.
Art. 3.
Durata degli organismi e relazione di fine mandato
1. Gli organismi di cui all'art. 1, comma 1, hanno la durata di tre
anni, decorrenti dalla data di entrata in vigore del presente
regolamento.
2. Tre mesi prima della scadenza del termine di durata, gli
organismi di cui all'art. 1, comma 1, presentano una relazione
sull'attivita' svolta al Ministro della solidarieta' sociale, che la
trasmette alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi di
quanto disposto dall'art. 29, comma 2-bis, del decreto-legge n. 223
del 2006, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 248 del 2006,
ai fini della valutazione congiunta della perdurante utilita' dei
medesimi e della conseguente eventuale proroga della durata, comunque
non superiore a tre anni, da adottarsi con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della solidarieta'
sociale. Gli eventuali successivi decreti di proroga sono adottati
secondo la medesima procedura. I componenti degli organismi di cui
all'art. 1, comma 1, possono essere confermati una sola volta, nel
caso di proroga della durata degli organismi medesimi.
Il presente decreto sara' trasmesso ai competenti organi di
controllo.
Roma, 4 maggio 2007
Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Prodi
Il Ministro della solidarieta' sociale
Ferrero
Il Ministro dell'economia e delle finanze
Padoa Schioppa
Registrato alla Corte dei conti l'8 giugno 2007
Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri,
registro n. 7 foglio n. 232