MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
DECRETO 24 luglio 2007
Definizione del numero dei posti destinati alle immatricolazioni ai
corsi di laurea specialistica/magistrale delle professioni sanitarie,
per l'anno accademico 2007-2008.
IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, "Disposizioni
urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza
del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri", convertito in legge 17
luglio 2006, n. 233;
Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 "testo unico
delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e
norme sulla condizione dello straniero" e, in particolare, l'art. 39,
comma 5, cosi' come sostituito dall'art. 26 della legge 30 luglio
2002, n. 189;
Vista la legge 2 agosto 1999, n. 264 "Norme in materia di accessi
ai corsi universitari" e, in particolare, l'art. 1, comma 1, lettera
a), modificato dalla legge 8 gennaio 2002, n. 1 "Conversione in legge
con modificazioni, del decreto-legge 12 novembre 2001, n. 402,
recante disposizioni urgenti in materia di personale sanitario";
Vista la legge 10 agosto 2000, n. 251 "Disciplina delle professioni
sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della
prevenzione nonche' della professione ostetrica" e, in particolare
l'art. 7;
Visto il decreto ministeriale 2 aprile 2001, con il quale sono
state determinate le classi delle lauree specialistiche delle
professioni sanitarie;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004,
n. 334 "Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del
Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 in materia di
immigrazione";
Visto il decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270 "Modifiche al
regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli
atenei, approvato con decreto del Ministro dell'universita' e della
ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509";
Viste le disposizioni ministeriali in data 21 marzo 2005, con le
quali sono state regolamentate le immatricolazioni degli studenti
stranieri ai corsi universitari per il triennio 2005-2007;
Visto il contingente riservato agli studenti stranieri per l'anno
accademico 2007-2008, riferito alle predette disposizioni;
Vista l'offerta formativa potenziale deliberata dagli organi
accademici con espresso riferimento ai parametri di cui all'art. 3,
comma 2, lettere a), b), c) della richiamata legge n. 264/1999;
Vista la rilevazione del fabbisogno di laureati specialisti delle
professioni sanitarie per l'anno accademico 2007-2008, di cui
all'Accordo Stato-Regioni intervenuto in data 31 maggio 2007;
Considerato che la predetta rilevazione mette in luce per alcuni
corsi di laurea specialistica carenze o eccedenze tra offerta
formativa ed esigenze regionali;
Considerato che l'attivazione dei predetti corsi soltanto in alcuni
atenei rende ancora inattuabile il riequilibrio in ambito nazionale e
regionale per alcune figure professionali, stante l'impossibilita' di
programmare gli accessi nelle universita' in cui i corsi non
risultano attivati;
Ritenuto di condividere le considerazioni espresse dal Tavolo
tecnico istituito con decreto 3 maggio 2007 in vista della
programmazione dei corsi universitari per il prossimo anno
accademico, di cui fanno parte i rappresentanti del Ministero della
salute, della Conferenza per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome, del Comitato nazionale di valutazione del sistema
universitario, dell'Osservatorio delle professioni sanitarie, i
presidenti delle Conferenze dei presidi delle facolta' di medicina e
chirurgia e di medicina veterinaria, della Federazione nazionale
degli ordini dei medici chirurghi e odontoiatri e della Federazione
dei veterinari;
Ritenuto, in particolare, di considerare che la formazione e'
direttamente legata alle richieste di funzioni dirigenziali nella
relativa area professionale di ciascun territorio e, pertanto, di
fare riferimento alle esigenze delle singole regioni e province
autonome coordinando, a questo scopo, la programmazione degli atenei
che operano in ambito regionale al fine di pervenire quanto piu'
possibile al riequilibrio tra le proposte formative degli atenei e le
necessita' di ciascuna regione e provincia autonoma;
Ritenuto di determinare per l'anno accademico 2007/2008 il numero
dei posti disponibili a livello nazionale per l'ammissione ai corsi
di laurea specialistica/magistrale delle professioni sanitarie e di
disporre la ripartizione degli stessi fra le universita';
Decreta:
Art. 1.
1. Limitatamente all'anno accademico 2007/2008, il numero dei posti
disponibili a livello nazionale per le immatricolazioni ai corsi di
laurea specialistica/magistrale delle professioni sanitarie e'
determinato per gli studenti comunitari e non comunitari residenti in
Italia, di cui all'art. 26 della legge 30 luglio 2002, n. 189 e per
gli studenti non comunitari residenti all'estero, come di seguito
indicato per ciascuna classe di afferenza e tipologia di corso:
classe SNT-SPEC/1: c.d.l. scienze infermieristiche e ostetriche -
n. 991;
classe SNT-SPEC/2: c.d.l. scienze delle professioni sanitarie
della riabilitazione - n. 391;
classe SNT-SPEC/3: c.d.l. scienze delle professioni sanitarie
tecniche diagnostiche - n. 350;
classe SNT-SPEC/3: c.d.l. scienze delle professioni sanitarie
tecniche assistenziali - n. 130;
classe SNT-SPEC/4: c.d.l. scienze delle professioni sanitarie
della prevenzione - n. 115.
2. In particolare, agli studenti comunitari e non comunitari
residenti in Italia di cui all'art. 26 della legge 30 luglio 2002, n.
189, sono destinati i posti secondo la ripartizione di cui alla
tabella allegata, che costituisce parte integrante del presente
decreto, mentre agli studenti stranieri residenti all'estero sono
destinati i posti secondo la riserva contenuta nel contingente di cui
alle disposizioni ministeriali in data 21 marzo 2005 citate in
premesse.
Art. 2.
1. Ciascuna universita' dispone l'ammissione degli studenti
comunitari e non comunitari residenti in Italia in base alla
graduatoria di merito nei limiti dei corrispondenti posti di cui alla
tabella allegata al presente decreto.
2. Ciascuna universita' dispone l'ammissione degli studenti non
comunitari residenti all'estero in base ad apposita graduatoria di
merito nel limite del contingente ad essi riservato.
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 24 luglio 2007
Il Ministro: Mussi
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Allegato pag. 31