GAZZETTA UFFICIALE SERIE GENERALE N. 182 DEL 7/8/2007

MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA 

DECRETO 24 luglio 2007 
Definizione  del  numero dei posti destinati alle immatricolazioni ai
corsi di laurea specialistica/magistrale delle professioni sanitarie,
per l'anno accademico 2007-2008.
            IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

  Visto  il  decreto-legge  18  maggio  2006,  n.  181, "Disposizioni
urgenti  in  materia  di riordino delle attribuzioni della Presidenza
del  Consiglio  dei Ministri e dei Ministeri", convertito in legge 17
luglio 2006, n. 233;
  Visto  il  decreto  legislativo 25 luglio 1998, n. 286 "testo unico
delle  disposizioni  concernenti  la  disciplina  dell'immigrazione e
norme sulla condizione dello straniero" e, in particolare, l'art. 39,
comma  5,  cosi'  come  sostituito dall'art. 26 della legge 30 luglio
2002, n. 189;
  Vista  la  legge 2 agosto 1999, n. 264 "Norme in materia di accessi
ai  corsi universitari" e, in particolare, l'art. 1, comma 1, lettera
a), modificato dalla legge 8 gennaio 2002, n. 1 "Conversione in legge
con  modificazioni,  del  decreto-legge  12  novembre  2001,  n. 402,
recante disposizioni urgenti in materia di personale sanitario";
  Vista la legge 10 agosto 2000, n. 251 "Disciplina delle professioni
sanitarie  infermieristiche,  tecniche,  della  riabilitazione, della
prevenzione  nonche'  della  professione ostetrica" e, in particolare
l'art. 7;
  Visto  il  decreto  ministeriale  2  aprile 2001, con il quale sono
state   determinate  le  classi  delle  lauree  specialistiche  delle
professioni sanitarie;
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004,
n.  334 "Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del
Presidente  della  Repubblica  31  agosto  1999, n. 394 in materia di
immigrazione";
  Visto il decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270 "Modifiche al
regolamento  recante  norme  concernenti  l'autonomia didattica degli
atenei,  approvato  con decreto del Ministro dell'universita' e della
ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509";
  Viste  le  disposizioni  ministeriali in data 21 marzo 2005, con le
quali  sono  state  regolamentate  le immatricolazioni degli studenti
stranieri ai corsi universitari per il triennio 2005-2007;
  Visto  il  contingente riservato agli studenti stranieri per l'anno
accademico 2007-2008, riferito alle predette disposizioni;
  Vista   l'offerta  formativa  potenziale  deliberata  dagli  organi
accademici  con  espresso riferimento ai parametri di cui all'art. 3,
comma 2, lettere a), b), c) della richiamata legge n. 264/1999;
  Vista  la  rilevazione del fabbisogno di laureati specialisti delle
professioni   sanitarie  per  l'anno  accademico  2007-2008,  di  cui
all'Accordo Stato-Regioni intervenuto in data 31 maggio 2007;
  Considerato  che  la  predetta rilevazione mette in luce per alcuni
corsi  di  laurea  specialistica  carenze  o  eccedenze  tra  offerta
formativa ed esigenze regionali;
  Considerato che l'attivazione dei predetti corsi soltanto in alcuni
atenei rende ancora inattuabile il riequilibrio in ambito nazionale e
regionale per alcune figure professionali, stante l'impossibilita' di
programmare  gli  accessi  nelle  universita'  in  cui  i  corsi  non
risultano attivati;
  Ritenuto  di  condividere  le  considerazioni  espresse  dal Tavolo
tecnico   istituito   con  decreto  3  maggio  2007  in  vista  della
programmazione   dei   corsi   universitari   per  il  prossimo  anno
accademico,  di  cui fanno parte i rappresentanti del Ministero della
salute, della Conferenza per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province  autonome, del Comitato nazionale di valutazione del sistema
universitario,   dell'Osservatorio  delle  professioni  sanitarie,  i
presidenti  delle Conferenze dei presidi delle facolta' di medicina e
chirurgia  e  di  medicina  veterinaria,  della Federazione nazionale
degli  ordini  dei medici chirurghi e odontoiatri e della Federazione
dei veterinari;
  Ritenuto,  in  particolare,  di  considerare  che  la formazione e'
direttamente  legata  alle  richieste  di funzioni dirigenziali nella
relativa  area  professionale  di  ciascun territorio e, pertanto, di
fare  riferimento  alle  esigenze  delle  singole  regioni e province
autonome  coordinando, a questo scopo, la programmazione degli atenei
che  operano  in  ambito  regionale  al fine di pervenire quanto piu'
possibile al riequilibrio tra le proposte formative degli atenei e le
necessita' di ciascuna regione e provincia autonoma;
  Ritenuto  di  determinare per l'anno accademico 2007/2008 il numero
dei  posti  disponibili a livello nazionale per l'ammissione ai corsi
di  laurea  specialistica/magistrale delle professioni sanitarie e di
disporre la ripartizione degli stessi fra le universita';
                              Decreta:

                               Art. 1.
  1. Limitatamente all'anno accademico 2007/2008, il numero dei posti
disponibili  a  livello nazionale per le immatricolazioni ai corsi di
laurea   specialistica/magistrale   delle  professioni  sanitarie  e'
determinato per gli studenti comunitari e non comunitari residenti in
Italia,  di  cui all'art. 26 della legge 30 luglio 2002, n. 189 e per
gli  studenti  non  comunitari  residenti all'estero, come di seguito
indicato per ciascuna classe di afferenza e tipologia di corso:
    classe SNT-SPEC/1: c.d.l. scienze infermieristiche e ostetriche -
n. 991;
    classe  SNT-SPEC/2:  c.d.l.  scienze  delle professioni sanitarie
della riabilitazione - n. 391;
    classe  SNT-SPEC/3:  c.d.l.  scienze  delle professioni sanitarie
tecniche diagnostiche - n. 350;
    classe  SNT-SPEC/3:  c.d.l.  scienze  delle professioni sanitarie
tecniche assistenziali - n. 130;
    classe  SNT-SPEC/4:  c.d.l.  scienze  delle professioni sanitarie
della prevenzione - n. 115.
  2.  In  particolare,  agli  studenti  comunitari  e  non comunitari
residenti in Italia di cui all'art. 26 della legge 30 luglio 2002, n.
189,  sono  destinati  i  posti  secondo  la ripartizione di cui alla
tabella  allegata,  che  costituisce  parte  integrante  del presente
decreto,  mentre  agli  studenti  stranieri residenti all'estero sono
destinati i posti secondo la riserva contenuta nel contingente di cui
alle  disposizioni  ministeriali  in  data  21  marzo  2005 citate in
premesse.
                               Art. 2.
  1.   Ciascuna   universita'  dispone  l'ammissione  degli  studenti
comunitari  e  non  comunitari  residenti  in  Italia  in  base  alla
graduatoria di merito nei limiti dei corrispondenti posti di cui alla
tabella allegata al presente decreto.
  2.  Ciascuna  universita'  dispone  l'ammissione degli studenti non
comunitari  residenti  all'estero  in base ad apposita graduatoria di
merito nel limite del contingente ad essi riservato.
  Il  presente  decreto  e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 24 luglio 2007
                                                   Il Ministro: Mussi
                                                             
Vedere Allegato

Allegato pag. 31



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