GAZZETTA UFFICIALE SERIE GENERALE N. 177 DELL' 1/8/2007

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE 

DECRETO 22 maggio 2007 
Modalita'  di  attribuzione  del  credito  scolastico  e recupero dei
debiti  formativi  nei  corsi  di  studio  di  istruzione  secondaria
superiore. (Decreto n. 42).
                IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

  Visto il testo unico, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994,
n.  297,  art. 193-bis, comma 3, riguardante interventi di sostegno e
di  recupero  conseguenti all'abolizione degli esami di riparazione e
di seconda sessione;
  Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernente la
"Riforma  dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della
legge 15 marzo 1997, n. 59";
  Visto  il  decreto-legge n. 181 del 18 maggio 2006, convertito, con
modificazioni, nella legge n. 233 del 17 luglio 2006;
  Vista  la  legge 10 dicembre 1997, n. 425, recante disposizioni per
la  riforma  degli  esami  di Stato conclusivi dei corsi di studio di
istruzione secondaria superiore;
  Vista  la  legge  11  gennaio  2007, n. 1, recante "Disposizioni in
materia  di  esami  di  Stato  conclusivi  dei  corsi  di  studio  di
istruzione  secondaria  superiore  e  delega al Governo in materia di
raccordo tra la scuola e le universita", che sostituisce gli articoli
2,  3 e 4 della legge 10 dicembre 1997, n. 425, in particolare l'art.
1, comma 1;
  Visto  il  decreto  del  Presidente  della Repubblica del 23 luglio
1998,  n.  323,  per  le parti compatibili con le disposizioni di cui
alla legge 11 gennaio 2007, n. 1;
  Considerata  la necessita' di definire, ai sensi dell'art. 1, comma
1,  e  dell'art.  3,  comma  1, della legge 11 gennaio 2007, n. 1, le
modalita' di recupero dei debiti formativi;
  Ravvisata  la  necessita'  di  stabilire  la nuova ripartizione del
punteggio  da attribuire al credito scolastico, ai sensi dell'art. 1,
capoverso  art.  3,  comma  6, e dell'art. 3, comma 1, della legge 11
gennaio 2007, n. 1, e, di conseguenza, di modificare le tabelle A, B,
C  allegate  al  decreto  del  Presidente della Repubblica n. 323 del
23 luglio  1988  e  previste  dall'art.  11  del medesimo decreto del
Presidente della Repubblica n. 323;
                              Decreta:
                               Art. 1.
                 Attribuzione del credito scolastico
  1. Ai candidati agli esami di Stato a conclusione, rispettivamente,
dell'anno    scolastico    2006/2007   e   2007/2008,   relativamente
all'attribuzione  del punteggio per il credito scolastico, continuano
ad  applicarsi, ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge 11 gennaio
2007,  n.  1,  le disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore
della medesima legge.
  2. I  nuovi  punteggi  di credito scolastico indicati nelle tabelle
allegate  al presente decreto, di cui costituiscono parte integrante,
si applicano a decorrere dall'anno scolastico 2006/2007 nei confronti
degli  studenti frequentanti il terzultimo anno. Nell'anno scolastico
2007/2008  l'applicazione  si  estendera' agli alunni delle penultime
classi  e  nell'anno  scolastico  2008/2009  riguardera' anche quelli
delle ultime classi.
  3. A    decorrere   dall'anno   scolastico   2008/2009,   ai   fini
dell'ammissione  all'esame di Stato sono valutati positivamente nello
scrutinio finale gli alunni che conseguono la media del "sei".
  4. Per  tutti i candidati esterni, a decorrere dall'anno scolastico
2008/2009,  la  Commissione  di  esame,  fermo  restando il punteggio
massimo  di 25 punti, puo' aumentare il punteggio in caso di possesso
di  credito  formativo.  Per  esigenze  di  omogeneita'  di punteggio
conseguibile dai candidati esterni ed interni, tale integrazione puo'
essere di 1 punto.
                               Art. 2.
                    Recupero dei debiti formativi
  1. Il nuovo regime normativo dei debiti formativi di cui all'art. 1
della  legge  11 gennaio 2007, n. 1, si applica a decorrere dall'anno
scolastico  2006/2007  nei  riguardi  degli  studenti frequentanti la
terzultima  classe, secondo le modalita' definite nel successivo art.
3.
  2. Ai candidati agli esami di Stato a conclusione, rispettivamente,
degli  anni scolastici 2006/2007 e 2007/2008, relativamente ai debiti
formativi,  continuano  ad applicarsi, ai sensi dell'art. 3, comma 1,
della  legge 11 gennaio 2007, n. 1, le disposizioni vigenti alla data
di entrata in vigore della medesima legge.
                               Art. 3.
             Modalita' di recupero dei debiti formativi
  1. Nel  caso  di  promozione deliberata ai sensi dell'art. 193-bis,
comma  3,  del  testo  unico, di cui al decreto legislativo 16 aprile
1994,  n.  297,  il dirigente scolastico comunica, per iscritto, alla
famiglia  le  motivazioni  delle  decisioni  assunte dal Consiglio di
classe,  nonche'  un dettagliato resoconto sulle carenze dell'alunno,
indicando  anche  i  voti  proposti  dai docenti in sede di scrutinio
nella  disciplina  o  nelle  discipline  nelle  quali l'alunno non ha
raggiunto la sufficienza. Contestualmente, il dirigente scolastico fa
presente  alla  famiglia  che,  ai  fini dell'ammissione all'esame di
Stato,  gli  alunni  debbono  comunque  saldare  i  debiti  formativi
contratti nei precedenti anni scolastici.
  2. Di norma, l'alunno salda il debito formativo nel corso dell'anno
scolastico  immediatamente  successivo  a  quello  in  cui  il debito
medesimo  e' stato contratto. Tenuto conto della natura delle carenze
residue  o di particolari situazioni che abbiano comunque impedito il
completamento  del recupero intrapreso, il Consiglio di classe, nello
scrutinio  finale  del  penultimo  anno,  puo'  decidere di concedere
all'alunno  la  possibilita'  di  estinguere  il  debito,  o la parte
residua di debito, nel corso dell'ultimo anno. Il Consiglio di classe
deve   motivare  la  decisione  assunta  di  promuovere  alla  classe
terminale   l'alunno  che  non  abbia  saldato  il  debito  formativo
contratto  nella  terzultima  classe,  specialmente  nel  caso in cui
l'alunno  medesimo  sia  promosso con debito formativo relativo anche
alla penultima classe.
  3. Le  disposizioni  di  cui  ai  commi precedenti si applicano nei
confronti  degli  alunni  della terzultima classe promossi con debito
formativo  nello  scrutinio  finale  dell'anno scolastico 2006/2007 e
vengono  estese  agli  studenti  promossi  con debito formativo nello
scrutinio finale dell'anno scolastico 2007/2008.
  4. Nello  scrutinio  del  primo  trimestre o del primo quadrimestre
dell'anno terminale il Consiglio di classe esamina la posizione degli
alunni  con  riferimento  al saldo dei debiti formativi, ivi compresi
quelli  contratti  nel  terzultimo  anno ed eventualmente non saldati
entro  il  penultimo anno. Constatata la presenza di debiti formativi
non  saldati,  il  Consiglio  di  classe  predispone,  per gli alunni
interessati, prove specifiche volte a verificare il superamento delle
lacune  pregresse  riscontrate. Del calendario di effettuazione delle
prove  il  dirigente  scolastico informa per iscritto gli alunni e le
rispettive famiglie. I risultati delle prove devono essere comunicati
agli interessati e alle loro famiglie prima del 15 marzo.
  5. Nei  confronti degli alunni che abbiano saldato nell'ultimo anno
di  corso  i  debiti  formativi  contratti nel terzultimo anno non si
procede  alla  eventuale integrazione del credito scolastico relativo
al terzultimo anno.
  6. Il  Collegio  dei  docenti  ed  i  singoli  Consigli  di  classe
all'inizio   dell'anno   scolastico   programmano  criteri,  tempi  e
modalita' per l'attivazione degli interventi didattici finalizzati al
recupero  dei  debiti  formativi,  definendo  altresi'  modalita'  di
informativa  alla  famiglia da parte dei Consigli di classe in ordine
all'andamento e agli esiti delle attivita' di recupero.
  7. Il  recupero  dei  debiti  formativi,  negli  istituti tecnici e
professionali,   per   le  discipline  aventi  dimensione  pratica  o
laboratoriale,   puo'   avvenire  anche  all'interno  di  "laboratori
didattici"  attivati  in  collaborazione con le imprese, il mondo del
lavoro e gli enti locali.
  8. Al  fine  di  prevenire l'insuccesso scolastico e di ridurre gli
interventi di recupero, il Collegio dei docenti ed i singoli Consigli
di   classe,   in  sede  di  programmazione  educativa  e  didattica,
predispongono  attivita'  di  sostegno  da  svolgersi nel corso dello
stesso  anno  scolastico  nel  quale  l'alunno  evidenzia  carenze di
preparazione in una o piu' discipline.
  9. I   Consigli  di  classe,  a  conclusione  degli  interventi  di
recupero,  procedono  ad  accertare  se i debiti rilevati siano stati
saldati.   Di   tale   accertamento   e'  data  idonea  e  tempestiva
informazione sia agli alunni che alle famiglie.
                               Art. 4.
   Articolazione degli interventi di recupero dei debiti formativi
  1. Nella  organizzazione  degli interventi didattici finalizzati al
recupero   dei   debiti   formativi   puo'   essere   adottata  anche
un'articolazione  diversa da quella per classe, che tenga pero' conto
degli  obiettivi  formativi  che  devono essere raggiunti dai singoli
alunni.
  2. Le  istituzioni  scolastiche,  nella loro autonomia didattica ed
organizzativa,  possono  attivare  gli  interventi  di cui al comma 1
anche  a  partire  dal termine delle lezioni dell'anno scolastico nel
quale il debito e' stato rilevato.
  3. Le  istituzioni  scolastiche possono individuare anche modalita'
diverse  ed  innovative  di  attivita'  di  recupero,  che  prevedano
collaborazioni   esterne,  al  fine  di  garantire  nelle  scelte  la
centralita' dei bisogni formativi dello studente.
                               Art. 5.
                         Risorse finanziarie
  1. Il  Consiglio di istituto, su proposta del Collegio dei docenti,
con  propria  delibera,  approva annualmente un piano di fattibilita'
degli  interventi  di  recupero,  anche  sulla base della consistenza
delle  risorse a tal fine disponibili nel fondo di istituto, comprese
le  erogazioni  liberali  di  cui  all'art.  13  del decreto-legge 31
gennaio 2007, n. 7, convertito nella legge n. 40 del 6 aprile 2007 ed
altre  eventuali  risorse  provenienti dalle collaborazioni di cui al
comma 3 del precedente articolo.
  2. I  criteri  per  la  utilizzazione  del  personale docente e non
docente  da  impiegare  nelle  attivita' di recupero sono definiti in
sede di contrattazione di istituto.

    Roma, 22 maggio 2007

                                                 Il Ministro: Fioroni

Registrato alla Corte dei conti l'11 luglio 2007
Ufficio  di  controllo  preventivo  sui  Ministeri  dei  servizi alla
persona e dei beni culturali, registro n. 5, foglio n. 292
                                                            Tabella A

SOSTITUISCE LA TABELLA PREVISTA DALL'ART. 11, COMMA 2 DEL DECRETO DEL
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 LUGLIO 1998, N. 323.

                         Credito scolastico
                          Candidati interni


Media dei voti                   Credito scolastico (Punti)
                      I anno              II anno            III anno
M = 6                  3-4                  3-4                4-5
6 < M < =  7           4-5                  4-5                5-6
7 < M < =  8           5-6                  5-6                6-7
8 < M < = 10           6-8                  6-8                7-9

    Nota  -  M  rappresenta  la  media dei voti conseguiti in sede di
scrutinio  finale  di ciascun anno scolastico. Il credito scolastico,
da  attribuire nell'ambito delle bande di oscillazione indicate dalla
precedente  tabella,  va  espresso  in numero intero e deve tenere in
considerazione,  oltre  la media M dei voti, anche l'assiduita' della
frequenza scolastica, l'interesse e l'impegno nella partecipazione al
dialogo  educativo  e  alle attivita' complementari ed integrative ed
eventuali  crediti  formativi.  All'alunno che e' stato promosso alla
penultima classe o all'ultima classe del corso di studi con un debito
formativo,  va attribuito il punteggio minimo previsto nella relativa
banda di oscillazione della tabella. In caso di accertato superamento
del  debito  formativo  riscontrato,  il  consiglio  di  classe  puo'
integrare in sede di scrutinio finale dell'anno scolastico successivo
il  punteggio  minimo  assegnato,  nei limiti previsti dalla banda di
oscillazione  cui  appartiene  tale  punteggio.  Nei  confronti degli
alunni  che  abbiano  saldato  nell'ultimo  anno  di  corso  i debiti
formativi contratti nel terzultimo anno non si procede alla eventuale
integrazione del credito scolastico relativo al terzultimo anno.
    Gli  alunni  che non abbiano saldato i debiti formativi contratti
nel  terzultimo  e  nel  penultimo  anno  di corso non sono ammessi a
sostenere l'esame di Stato.
    Per   la   terza   classe   degli  istituti  professionali  M  e'
rappresentato  dal  voto conseguito agli esami di qualifica, espresso
in  decimi  (ad esempio al voto di esami di qualifica di 65/centesimi
corrisponde M = 6,5).
                                                            Tabella B

SOSTITUISCE LA TABELLA PREVISTA DALL'ART. 11, COMMA 7 DEL DECRETO DEL
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 LUGLIO 1998, N. 323.

                         Credito scolastico
               Candidati esterni - Esami di idoneita'


Media dei voti inseguiti in esami          Credito scolastico (Punti)
        di idoneità
              -                                         -
M = 6                                                    3
6 < M < =  7                                            4-5
7 < M < =  8                                            5-6
8 < M < = 10                                            6-8

    Nota  -  M rappresenta la media dei voti conseguiti agli esami di
idoneita'.  Il  punteggio,  da  attribuire nell'ambito delle bande di
oscillazione  indicate  nella presente tabella, va moltiplicato per 2
in  caso di esami di idoneita' relativi a 2 anni di corso in un unica
sessione.  Esso  va  espresso  in  numero intero. Per quanto concerne
l'ultimo anno il punteggio e' attribuito nella misura ottenuta per il
penultimo anno.
                                                            Tabella C

SOSTITUISCE LA TABELLA PREVISTA DALL'ART. 11, COMMA 8 DEL DECRETO DEL
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 LUGLIO 1998, N. 323.

                         Credito scolastico
                Candidati esterni - Prove preliminari


Media dei voti delle prove preliminari     Credito scolastico (Punti)
                   -                                  -
M = 6                                                 3
6 < M < =  7                                         4-5
7 < M < =  8                                         5-6
8 < M < = 10                                         6-8

    Nota  -  M  rappresenta  la media dei voti conseguiti nelle prove
preliminari.  Il  punteggio, da attribuire nell'ambito delle bande di
oscillazione indicate nella presente tabella, va moltiplicato per 2 o
per 3 in caso di prove preliminari relative, rispettivamente, a 2 o a
3 anni di corso. Esso va espresso in numero intero.


fp07-gr07