MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
DECRETO 22 maggio 2007
Modalita' di attribuzione del credito scolastico e recupero dei
debiti formativi nei corsi di studio di istruzione secondaria
superiore. (Decreto n. 42).
IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
Visto il testo unico, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994,
n. 297, art. 193-bis, comma 3, riguardante interventi di sostegno e
di recupero conseguenti all'abolizione degli esami di riparazione e
di seconda sessione;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernente la
"Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della
legge 15 marzo 1997, n. 59";
Visto il decreto-legge n. 181 del 18 maggio 2006, convertito, con
modificazioni, nella legge n. 233 del 17 luglio 2006;
Vista la legge 10 dicembre 1997, n. 425, recante disposizioni per
la riforma degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di
istruzione secondaria superiore;
Vista la legge 11 gennaio 2007, n. 1, recante "Disposizioni in
materia di esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di
istruzione secondaria superiore e delega al Governo in materia di
raccordo tra la scuola e le universita", che sostituisce gli articoli
2, 3 e 4 della legge 10 dicembre 1997, n. 425, in particolare l'art.
1, comma 1;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 23 luglio
1998, n. 323, per le parti compatibili con le disposizioni di cui
alla legge 11 gennaio 2007, n. 1;
Considerata la necessita' di definire, ai sensi dell'art. 1, comma
1, e dell'art. 3, comma 1, della legge 11 gennaio 2007, n. 1, le
modalita' di recupero dei debiti formativi;
Ravvisata la necessita' di stabilire la nuova ripartizione del
punteggio da attribuire al credito scolastico, ai sensi dell'art. 1,
capoverso art. 3, comma 6, e dell'art. 3, comma 1, della legge 11
gennaio 2007, n. 1, e, di conseguenza, di modificare le tabelle A, B,
C allegate al decreto del Presidente della Repubblica n. 323 del
23 luglio 1988 e previste dall'art. 11 del medesimo decreto del
Presidente della Repubblica n. 323;
Decreta:
Art. 1.
Attribuzione del credito scolastico
1. Ai candidati agli esami di Stato a conclusione, rispettivamente,
dell'anno scolastico 2006/2007 e 2007/2008, relativamente
all'attribuzione del punteggio per il credito scolastico, continuano
ad applicarsi, ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge 11 gennaio
2007, n. 1, le disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore
della medesima legge.
2. I nuovi punteggi di credito scolastico indicati nelle tabelle
allegate al presente decreto, di cui costituiscono parte integrante,
si applicano a decorrere dall'anno scolastico 2006/2007 nei confronti
degli studenti frequentanti il terzultimo anno. Nell'anno scolastico
2007/2008 l'applicazione si estendera' agli alunni delle penultime
classi e nell'anno scolastico 2008/2009 riguardera' anche quelli
delle ultime classi.
3. A decorrere dall'anno scolastico 2008/2009, ai fini
dell'ammissione all'esame di Stato sono valutati positivamente nello
scrutinio finale gli alunni che conseguono la media del "sei".
4. Per tutti i candidati esterni, a decorrere dall'anno scolastico
2008/2009, la Commissione di esame, fermo restando il punteggio
massimo di 25 punti, puo' aumentare il punteggio in caso di possesso
di credito formativo. Per esigenze di omogeneita' di punteggio
conseguibile dai candidati esterni ed interni, tale integrazione puo'
essere di 1 punto.
Art. 2.
Recupero dei debiti formativi
1. Il nuovo regime normativo dei debiti formativi di cui all'art. 1
della legge 11 gennaio 2007, n. 1, si applica a decorrere dall'anno
scolastico 2006/2007 nei riguardi degli studenti frequentanti la
terzultima classe, secondo le modalita' definite nel successivo art.
3.
2. Ai candidati agli esami di Stato a conclusione, rispettivamente,
degli anni scolastici 2006/2007 e 2007/2008, relativamente ai debiti
formativi, continuano ad applicarsi, ai sensi dell'art. 3, comma 1,
della legge 11 gennaio 2007, n. 1, le disposizioni vigenti alla data
di entrata in vigore della medesima legge.
Art. 3.
Modalita' di recupero dei debiti formativi
1. Nel caso di promozione deliberata ai sensi dell'art. 193-bis,
comma 3, del testo unico, di cui al decreto legislativo 16 aprile
1994, n. 297, il dirigente scolastico comunica, per iscritto, alla
famiglia le motivazioni delle decisioni assunte dal Consiglio di
classe, nonche' un dettagliato resoconto sulle carenze dell'alunno,
indicando anche i voti proposti dai docenti in sede di scrutinio
nella disciplina o nelle discipline nelle quali l'alunno non ha
raggiunto la sufficienza. Contestualmente, il dirigente scolastico fa
presente alla famiglia che, ai fini dell'ammissione all'esame di
Stato, gli alunni debbono comunque saldare i debiti formativi
contratti nei precedenti anni scolastici.
2. Di norma, l'alunno salda il debito formativo nel corso dell'anno
scolastico immediatamente successivo a quello in cui il debito
medesimo e' stato contratto. Tenuto conto della natura delle carenze
residue o di particolari situazioni che abbiano comunque impedito il
completamento del recupero intrapreso, il Consiglio di classe, nello
scrutinio finale del penultimo anno, puo' decidere di concedere
all'alunno la possibilita' di estinguere il debito, o la parte
residua di debito, nel corso dell'ultimo anno. Il Consiglio di classe
deve motivare la decisione assunta di promuovere alla classe
terminale l'alunno che non abbia saldato il debito formativo
contratto nella terzultima classe, specialmente nel caso in cui
l'alunno medesimo sia promosso con debito formativo relativo anche
alla penultima classe.
3. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano nei
confronti degli alunni della terzultima classe promossi con debito
formativo nello scrutinio finale dell'anno scolastico 2006/2007 e
vengono estese agli studenti promossi con debito formativo nello
scrutinio finale dell'anno scolastico 2007/2008.
4. Nello scrutinio del primo trimestre o del primo quadrimestre
dell'anno terminale il Consiglio di classe esamina la posizione degli
alunni con riferimento al saldo dei debiti formativi, ivi compresi
quelli contratti nel terzultimo anno ed eventualmente non saldati
entro il penultimo anno. Constatata la presenza di debiti formativi
non saldati, il Consiglio di classe predispone, per gli alunni
interessati, prove specifiche volte a verificare il superamento delle
lacune pregresse riscontrate. Del calendario di effettuazione delle
prove il dirigente scolastico informa per iscritto gli alunni e le
rispettive famiglie. I risultati delle prove devono essere comunicati
agli interessati e alle loro famiglie prima del 15 marzo.
5. Nei confronti degli alunni che abbiano saldato nell'ultimo anno
di corso i debiti formativi contratti nel terzultimo anno non si
procede alla eventuale integrazione del credito scolastico relativo
al terzultimo anno.
6. Il Collegio dei docenti ed i singoli Consigli di classe
all'inizio dell'anno scolastico programmano criteri, tempi e
modalita' per l'attivazione degli interventi didattici finalizzati al
recupero dei debiti formativi, definendo altresi' modalita' di
informativa alla famiglia da parte dei Consigli di classe in ordine
all'andamento e agli esiti delle attivita' di recupero.
7. Il recupero dei debiti formativi, negli istituti tecnici e
professionali, per le discipline aventi dimensione pratica o
laboratoriale, puo' avvenire anche all'interno di "laboratori
didattici" attivati in collaborazione con le imprese, il mondo del
lavoro e gli enti locali.
8. Al fine di prevenire l'insuccesso scolastico e di ridurre gli
interventi di recupero, il Collegio dei docenti ed i singoli Consigli
di classe, in sede di programmazione educativa e didattica,
predispongono attivita' di sostegno da svolgersi nel corso dello
stesso anno scolastico nel quale l'alunno evidenzia carenze di
preparazione in una o piu' discipline.
9. I Consigli di classe, a conclusione degli interventi di
recupero, procedono ad accertare se i debiti rilevati siano stati
saldati. Di tale accertamento e' data idonea e tempestiva
informazione sia agli alunni che alle famiglie.
Art. 4.
Articolazione degli interventi di recupero dei debiti formativi
1. Nella organizzazione degli interventi didattici finalizzati al
recupero dei debiti formativi puo' essere adottata anche
un'articolazione diversa da quella per classe, che tenga pero' conto
degli obiettivi formativi che devono essere raggiunti dai singoli
alunni.
2. Le istituzioni scolastiche, nella loro autonomia didattica ed
organizzativa, possono attivare gli interventi di cui al comma 1
anche a partire dal termine delle lezioni dell'anno scolastico nel
quale il debito e' stato rilevato.
3. Le istituzioni scolastiche possono individuare anche modalita'
diverse ed innovative di attivita' di recupero, che prevedano
collaborazioni esterne, al fine di garantire nelle scelte la
centralita' dei bisogni formativi dello studente.
Art. 5.
Risorse finanziarie
1. Il Consiglio di istituto, su proposta del Collegio dei docenti,
con propria delibera, approva annualmente un piano di fattibilita'
degli interventi di recupero, anche sulla base della consistenza
delle risorse a tal fine disponibili nel fondo di istituto, comprese
le erogazioni liberali di cui all'art. 13 del decreto-legge 31
gennaio 2007, n. 7, convertito nella legge n. 40 del 6 aprile 2007 ed
altre eventuali risorse provenienti dalle collaborazioni di cui al
comma 3 del precedente articolo.
2. I criteri per la utilizzazione del personale docente e non
docente da impiegare nelle attivita' di recupero sono definiti in
sede di contrattazione di istituto.
Roma, 22 maggio 2007
Il Ministro: Fioroni
Registrato alla Corte dei conti l'11 luglio 2007
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla
persona e dei beni culturali, registro n. 5, foglio n. 292
Tabella A
SOSTITUISCE LA TABELLA PREVISTA DALL'ART. 11, COMMA 2 DEL DECRETO DEL
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 LUGLIO 1998, N. 323.
Credito scolastico
Candidati interni
Media dei voti Credito scolastico (Punti)
I anno II anno III anno
M = 6 3-4 3-4 4-5
6 < M < = 7 4-5 4-5 5-6
7 < M < = 8 5-6 5-6 6-7
8 < M < = 10 6-8 6-8 7-9
Nota - M rappresenta la media dei voti conseguiti in sede di
scrutinio finale di ciascun anno scolastico. Il credito scolastico,
da attribuire nell'ambito delle bande di oscillazione indicate dalla
precedente tabella, va espresso in numero intero e deve tenere in
considerazione, oltre la media M dei voti, anche l'assiduita' della
frequenza scolastica, l'interesse e l'impegno nella partecipazione al
dialogo educativo e alle attivita' complementari ed integrative ed
eventuali crediti formativi. All'alunno che e' stato promosso alla
penultima classe o all'ultima classe del corso di studi con un debito
formativo, va attribuito il punteggio minimo previsto nella relativa
banda di oscillazione della tabella. In caso di accertato superamento
del debito formativo riscontrato, il consiglio di classe puo'
integrare in sede di scrutinio finale dell'anno scolastico successivo
il punteggio minimo assegnato, nei limiti previsti dalla banda di
oscillazione cui appartiene tale punteggio. Nei confronti degli
alunni che abbiano saldato nell'ultimo anno di corso i debiti
formativi contratti nel terzultimo anno non si procede alla eventuale
integrazione del credito scolastico relativo al terzultimo anno.
Gli alunni che non abbiano saldato i debiti formativi contratti
nel terzultimo e nel penultimo anno di corso non sono ammessi a
sostenere l'esame di Stato.
Per la terza classe degli istituti professionali M e'
rappresentato dal voto conseguito agli esami di qualifica, espresso
in decimi (ad esempio al voto di esami di qualifica di 65/centesimi
corrisponde M = 6,5).
Tabella B
SOSTITUISCE LA TABELLA PREVISTA DALL'ART. 11, COMMA 7 DEL DECRETO DEL
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 LUGLIO 1998, N. 323.
Credito scolastico
Candidati esterni - Esami di idoneita'
Media dei voti inseguiti in esami Credito scolastico (Punti)
di idoneità
- -
M = 6 3
6 < M < = 7 4-5
7 < M < = 8 5-6
8 < M < = 10 6-8
Nota - M rappresenta la media dei voti conseguiti agli esami di
idoneita'. Il punteggio, da attribuire nell'ambito delle bande di
oscillazione indicate nella presente tabella, va moltiplicato per 2
in caso di esami di idoneita' relativi a 2 anni di corso in un unica
sessione. Esso va espresso in numero intero. Per quanto concerne
l'ultimo anno il punteggio e' attribuito nella misura ottenuta per il
penultimo anno.
Tabella C
SOSTITUISCE LA TABELLA PREVISTA DALL'ART. 11, COMMA 8 DEL DECRETO DEL
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 LUGLIO 1998, N. 323.
Credito scolastico
Candidati esterni - Prove preliminari
Media dei voti delle prove preliminari Credito scolastico (Punti)
- -
M = 6 3
6 < M < = 7 4-5
7 < M < = 8 5-6
8 < M < = 10 6-8
Nota - M rappresenta la media dei voti conseguiti nelle prove
preliminari. Il punteggio, da attribuire nell'ambito delle bande di
oscillazione indicate nella presente tabella, va moltiplicato per 2 o
per 3 in caso di prove preliminari relative, rispettivamente, a 2 o a
3 anni di corso. Esso va espresso in numero intero.