DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 luglio 2005, n. 212
Regolamento recante disciplina per la definizione degli ordinamenti
didattici delle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e
coreutica, a norma dell'articolo 2 della legge 21 dicembre 1999, n.
508.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87 della Costituzione;
Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 508, e successive
modificazioni, segnatamente l'articolo 2, comma 7, lettera h), ed in
particolare gli ordinamenti didattici, ed il comma 8;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, ed in particolare l'articolo
17, comma 2;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003,
n. 132;
Acquisito il parere espresso dal Consiglio nazionale per l'Alta
formazione artistica e musicale (CNAM) nell'adunanza del 14 aprile
2003;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 29 gennaio 2004;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nelle adunanze dell'8 marzo 2004 e
del 17 maggio 2004;
Visto il parere della VII Commissione della Camera dei deputati,
espresso in data 29 settembre 2004;
Visto il parere della 7ª Commissione del Senato, espresso in data
29 settembre 2004;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 6 maggio 2005;
Sulla proposta del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca;
E m a n a
il seguente regolamento:
Capo I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1.
Definizioni
1. Ai sensi del presente regolamento si intende:
a) per Ministro o Ministero: il Ministro o il Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca;
b) per istituzioni: le Accademie di belle arti, l'Accademia
nazionale di danza, l'Accademia nazionale di arte drammatica, gli
Istituti superiori per le industrie artistiche, i Conservatori di
musica e gli Istituti musicali pareggiati;
c) per CNAM: il Consiglio nazionale per l'Alta formazione
artistica e musicale;
d) per Comitato: il Comitato nazionale per la valutazione del
sistema universitario;
e) per sistema: il sistema dell'Alta formazione e
specializzazione artistica e musicale;
f) per legge: la legge 21 dicembre 1999, n. 508, modificata dal
decreto-legge 25 settembre 2002, n. 212, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 268;
g) per regolamenti didattici: i regolamenti adottati da ciascuna
istituzione concernenti l'ordinamento dei singoli corsi di studio;
h) per corsi: i corsi di diploma accademico di primo livello, di
diploma accademico di secondo livello, i corsi di specializzazione, i
corsi di formazione alla ricerca e i corsi di perfezionamento o
master;
i) per titoli: il diploma accademico di primo livello, il diploma
accademico di secondo livello, il diploma accademico di
specializzazione, i diplomi accademici di formazione alla ricerca in
campo artistico, musicale, coreutico, drammatico e del design ed il
diploma di perfezionamento o master;
l) per scuola: l'insieme dei corsi di studio comunque denominati,
raggruppati per materie omogenee;
m) per dipartimento: la struttura di coordinamento delle
attivita' didattiche, di ricerca e di produzione artistica delle
scuole ad esso afferenti;
n) per credito formativo accademico: la misura del volume di
lavoro di apprendimento, compreso lo studio individuale, richiesto ad
uno studente in possesso di adeguata preparazione iniziale per
l'acquisizione di conoscenze ed abilita' nelle attivita' formative
previste dagli ordinamenti didattici dei corsi di studio;
o) per obiettivi formativi: l'insieme di conoscenze e abilita'
che caratterizzano il profilo culturale e professionale, al
conseguimento delle quali il corso di studio e' finalizzato;
p) per attivita' formativa: ogni attivita' organizzata o prevista
dalle istituzioni, al fine di assicurare la formazione culturale e
professionale degli studenti, con riferimento, tra l'altro, ai corsi
di insegnamento, ai seminari, alle esercitazioni pratiche o di
laboratorio, alle attivita' didattiche di gruppo, al tutorato,
all'orientamento, ai tirocini, ai progetti, alle tesi, alle attivita'
di studio individuale e di autoapprendimento;
q) per curriculum: l'insieme delle attivita' formative
specificate nel regolamento didattico del corso di studio di
riferimento, finalizzato al conseguimento del relativo titolo;
r) per ordinamento didattico di un corso di studio: l'insieme
delle norme che regolano i curricula del corso di studio.
Capo II
ORDINAMENTI DIDATTICI
Art. 2.
Finalita'
1. Le disposizioni del presente capo determinano i criteri generali
per 1'ordinamento degli studi e la tipologia dei titoli di studio
rilasciati dalle istituzioni.
2. Ai fini della realizzazione dell'autonomia didattica, le
istituzioni disciplinano con i regolamenti di cui all'articolo 10,
gli ordinamenti dei corsi di studio in conformita' alle disposizioni
della legge, del presente regolamento, dei conseguenti decreti
ministeriali e degli statuti.
Art. 3.
Titoli e corsi
1. Le istituzioni rilasciano i seguenti titoli:
a) diploma accademico di primo livello, conseguito al termine del
corso di diploma accademico di primo livello;
b) diploma accademico di secondo livello, conseguito al termine
del corso di diploma accademico di secondo livello;
c) diploma accademico di specializzazione, conseguito al termine
del corso di specializzazione;
d) diploma accademico di formazione alla ricerca conseguito al
termine del corso di formazione alla ricerca nel campo
corrispondente;
e) diploma di perfezionamento o master, conseguito al termine del
corso di perfezionamento.
2. I titoli conseguiti al termine dei corsi dello stesso livello,
nell'ambito della stessa scuola, hanno identico valore legale.
3. Il corso di diploma accademico di primo livello ha l'obiettivo
di assicurare un'adeguata padronanza di metodi e tecniche artistiche,
nonche' l'acquisizione di specifiche competenze disciplinari e
professionali.
4. Il corso di diploma accademico di secondo livello ha l'obiettivo
di fornire allo studente una formazione di livello avanzato per la
piena padronanza di metodi e tecniche artistiche e per l'acquisizione
di competenze professionali elevate.
5. Il corso di specializzazione ha l'obiettivo di fornire allo
studente competenze professionali elevate in ambiti specifici,
individuati con il decreto del Ministro di cui all'articolo 6.
6. Il corso di formazione alla ricerca ha l'obiettivo di fornire le
competenze necessarie per la programmazione e la realizzazione di
attivita' di ricerca di alta qualificazione. Il titolo finale e'
equiparato al dottorato di ricerca universitario.
7. Il corso di perfezionamento o master risponde ad esigenze
culturali di approfondimento in determinati settori di studio o ad
esigenze di aggiornamento o di riqualificazione professionale e di
educazione permanente.
8. Sulla base di apposite convenzioni le istituzioni possono
rilasciare i titoli di cui al presente articolo, anche congiuntamente
ad altre istituzioni italiane e straniere di corrispondente livello,
abilitate a rilasciare titoli di studio riconosciuti nell'ordinamento
italiano secondo la disciplina di diritto comunitario ed
internazionale.
9. Agli esami previsti per il conseguimento dei titoli di cui al
presente articolo non sono ammessi candidati privatisti.
Art. 4.
Produzione artistica, ricerca e formazione finalizzata
1. Le istituzioni svolgono attivita' di produzione e di ricerca in
campo artistico, in particolare delle belle arti, musicale,
coreutico, drammatico e del design, al fine di favorire il
raggiungimento degli obiettivi formativi e di perseguire livelli
artistici e professionali elevati.
A tale fine, le istituzioni possono stipulare convenzioni con
soggetti pubblici o privati.
2. Le istituzioni possono attivare nei limiti delle risorse
finanziarie comunque acquisite nei propri bilanci, attivita'
formative finalizzate alla formazione permanente e ricorrente, alla
educazione degli adulti, nonche' attivita' formative esterne
attraverso contratti e convenzioni.
3. I criteri e le modalita' di svolgimento delle attivita'
formative sono disciplinate nel regolamento didattico.
4. Le istituzioni che abbiano gia' attivato al loro interno scuole
con peculiari finalita' connesse ad obiettivi formativi di livello
non superiore li mantengono attivi secondo criteri e modalita'
definite con il regolamento didattico. Al termine dei corsi viene
rilasciato un attestato. Alla attribuzione dei compiti didattici le
istituzioni provvedono nell'ambito della programmazione annuale.
Art. 5.
Ordinamento didattico generale e scuole
1. L'offerta formativa delle istituzioni e' articolata nei corsi di
vario livello afferenti alle scuole. In sede di prima applicazione le
scuole sono individuate nella allegata tabella A. Con successivo
regolamento ministeriale, sentito il CNAM, si provvede alle modifiche
ed integrazioni della tabella A, anche in relazione alle innovazioni
didattiche connesse a nuovi corsi di studio individuati in sede di
programmazione e di sviluppo del sistema.
2. I dipartimenti coordinano l'attivita' didattica, di ricerca e di
produzione e sono responsabili dell'offerta formativa complessiva
delle scuole in essi ricomprese. Le scuole hanno la responsabilita'
didattica dei corsi dei differenti livelli in esse attivati.
All'interno di ciascuna scuola, i corsi possono essere articolati
anche in piu' indirizzi in relazione a specifici contenuti.
3. In prima applicazione, i corsi di primo livello, salvo quanto
previsto al comma 5, sono istituiti nelle scuole individuate nella
tabella A, in conformita' ai criteri determinati nel decreto di cui
all'articolo 9, mediante trasformazione dei corsi attivati anche in
via sperimentale e nei limiti delle risorse finanziarie derivanti dal
contributo ministeriale e dal concorso di ulteriori finanziamenti di
soggetti pubblici o privati. Tale trasformazione e' disposta, su
proposta delle istituzioni, con decreto del Ministro che verifica la
corrispondenza ai criteri di cui all'articolo 9 e l'adeguatezza delle
risorse umane finanziarie e strumentali, sentito il CNAM.
4. Fino all'adozione del regolamento di cui all'articolo 2, comma
7, lettera h), che disciplina i criteri generali per l'istituzione e
l'attivazione dei corsi, i corsi di secondo livello, i corsi di
specializzazione e i corsi di formazione alla ricerca sono attivati
esclusivamente in via sperimentale, su proposta delle istituzioni,
con decreto del Ministro che verifica gli obiettivi formativi e
l'adeguatezza delle risorse umane, finanziarie e strumentali, sentito
il CNAM. I corsi sperimentali di specializzazione sono attivati con
riferimento agli ambiti professionali creativo-interpretativo,
didattico-pedagogico, metodologico-progettuale, delle nuove
tecnologie e linguaggi, della valorizzazione e conservazione del
patrimonio artistico.
5. I corsi di didattica finalizzati alla formazione degli
insegnanti sono disciplinati secondo quanto previsto dalla legge
28 marzo 2003, n. 53, e dai relativi decreti attuativi della delega.
Art. 6.
Crediti formativi accademici
1. Al credito formativo accademico, di seguito denominato:
"credito", corrispondono 25 ore di impegno per studente; con decreto
ministeriale possono essere determinate variazioni in aumento o in
diminuzione delle predette ore per singole scuole, entro il limite
del 20 per cento.
2. La quantita' media di impegno di apprendimento, svolto in un
anno da uno studente a tempo pieno, e' convenzionalmente fissata in
60 crediti.
3. I decreti ministeriali determinano, altresi', per ciascuna
scuola la frazione dell'impegno orario complessivo che deve essere
riservata allo studio personale, alle attivita' di laboratorio o ad
altre attivita' formative di tipo individuale. Gli stessi decreti
assegnano, di norma, rispetto all'impegno complessivo di ciascun
credito, alle lezioni teoriche il 30 per cento, alle attivita'
teorico-pratiche il 50 per cento ed alle attivita' di laboratorio il
100 per cento.
4. I crediti corrispondenti a ciascuna attivita' formativa sono
acquisiti dallo studente con il superamento dell'esame o di altra
forma di verifica del profitto prevista dal regolamento didattico,
fermo restando che la valutazione del profitto e' effettuata con le
modalita' di cui all'articolo 10, comma 4, lettera d).
5. Il riconoscimento totale o parziale dei crediti acquisiti da uno
studente, ai fini della prosecuzione degli studi in altro corso della
stessa istituzione o in altre istituzioni dell'alta formazione
artistica e musicale o universita' o della formazione tecnica
superiore di cui all'articolo 69 della legge 17 maggio 1999, n. 144,
compete alla istituzione che accoglie lo studente, con procedure e
criteri predeterminati stabiliti nel rispettivo regolamento
didattico.
6. Nei regolamenti didattici possono essere previste forme di
verifica periodica dei crediti acquisiti, al fine di valutare
l'attualita' dei correlati contenuti conoscitivi e il numero minimo
di crediti da acquisire da parte dello studente in tempi determinati,
diversificati per studenti impegnati a tempo pieno negli studi o
contestualmente impegnati in attivita' lavorative.
7. Le istituzioni possono riconoscere come crediti, secondo criteri
predeterminati nel regolamento didattico, le conoscenze e abilita'
professionali maturate nella specifica disciplina.
8. In prima applicazione del presente regolamento, con decreto del
Ministro, sentito il CNAM, sono individuate le corrispondenze tra i
crediti acquisiti nel previgente ordinamento e i crediti previsti nei
nuovi corsi.
Art. 7.
Ammissione ai corsi
1. Per essere ammessi ad un corso di diploma di primo livello
occorre essere in possesso di un diploma di scuola secondaria
superiore o di altro titolo di studio conseguito all'estero,
riconosciuto idoneo.
2. I regolamenti didattici, ferme restando le attivita' di
orientamento, coordinate e svolte ai sensi dell'articolo 10, comma 4,
lettera g), richiedono altresi' il possesso o l'acquisizione di
un'adeguata preparazione iniziale. A tale fine, gli stessi
regolamenti didattici definiscono le conoscenze richieste per
l'accesso e ne determinano le modalita' di verifica, anche a
conclusione di attivita' formative propedeutiche, svolte
eventualmente in collaborazione con istituti di istruzione secondaria
superiore.
3. I Conservatori di musica, gli Istituti musicali pareggiati e
l'Accademia nazionale di danza ammettono altresi' ai corsi di diploma
accademico di primo livello studenti con spiccate capacita' e
attitudini, ancorche' privi del diploma di istruzione secondaria
superiore, comunque necessario per il conseguimento del diploma
accademico.
4. Per essere ammessi ad un corso di diploma accademico di secondo
livello, occorre essere in possesso di laurea o di diploma accademico
di primo livello, ovvero di altro titolo di studio conseguito
all'estero, riconosciuto idoneo. Occorre, altresi', che la
preparazione acquisita sia coerente ed adeguata al corso di secondo
livello.
5. Per essere ammessi ad un corso di specializzazione, occorre
essere in possesso di diploma accademico di primo livello o di
laurea, ovvero di altro titolo di studio conseguito all'estero e
riconosciuto idoneo.
6. Per essere ammessi ad un corso di formazione alla ricerca,
occorre essere in possesso di diploma accademico di secondo livello o
di laurea magistrale, ovvero di altro titolo di studio conseguito
all'estero e riconosciuto idoneo.
7. Per essere ammessi ad un corso di perfezionamento o master,
occorre essere in possesso di diploma accademico di primo livello o
di laurea. Le istituzioni definiscono le ipotesi nelle quali e'
richiesto il possesso del diploma accademico di secondo livello o
della laurea magistrale.
8. Il riconoscimento dell'idoneita' dei titoli di studio conseguiti
all'estero ai soli fini dell'ammissione a corsi e' deliberata dalla
istituzione interessata, nel rispetto delle norme, delle direttive
dell'Unione europea e degli accordi internazionali vigenti.
9. Il numero massimo degli studenti ammessi ai corsi e' programmato
dalla singola istituzione in relazione al rapporto tra studenti e
docenti, nonche' alla dotazione di strutture ed infrastrutture
adeguate alle specifiche attivita' formative, nel rispetto dei
requisiti definiti in sede di programmazione e valutazione del
sistema.
Art. 8.
Conseguimento dei titoli e durata dei corsi
1. Per conseguire il diploma accademico di primo livello, lo
studente deve aver acquisito almeno 180 crediti.
2. Per conseguire il diploma accademico di secondo livello, lo
studente deve aver acquisito almeno 120 crediti. Tale misura puo'
essere modificata con il decreto del Ministro di cui all'articolo 10,
comma 1, in relazione alle esigenze specifiche di alcune materie
artistiche o musicali, anche con riferimento alla necessita' di
allineamento ai parametri di riconoscimento internazionale dei
titoli.
3. Per conseguire il diploma di perfezionamento o master, lo
studente deve aver acquisito almeno 60 crediti.
4. Per ogni corso e' definita una durata in anni, proporzionale al
numero totale di crediti secondo quanto previsto dai precedenti
commi, tenendo conto che ad un anno corrispondono, di norma, 60
crediti ai sensi dell'articolo 6, comma 2.
Art. 9.
Obiettivi e attivita' formative qualificanti dei corsi
1. Con decreto del Ministro, sentito il CNAM, e' individuato il 60
per cento dei crediti formativi necessari per ciascun corso,
conseguiti nelle attivita' formative raggruppate nelle seguenti
tipologie:
a) attivita' formative relative alla formazione di base;
b) attivita' formative caratterizzanti la scuola e il livello del
corso.
2. Oltre alle attivita' di cui al comma 1, i corsi prevedono:
a) attivita' formative relative alla preparazione della prova
finale per il conseguimento del titolo e, con riferimento al diploma
accademico, alla verifica della conoscenza della lingua straniera;
b) attivita' formative ulteriori, volte ad acquisire conoscenze
linguistiche, nonche' abilita' informatiche e telematiche,
relazionali o comunque utili per l'inserimento nel mondo del lavoro,
nonche' attivita' formative volte ad agevolare le scelte
professionali, mediante la conoscenza diretta del settore lavorativo
cui il titolo di studio puo' dare accesso, tra cui, in particolare, i
tirocini formativi e di orientamento;
c) attivita' formative in uno o piu' ambiti disciplinari affini o
integrativi a quelli di base e caratterizzanti, anche con riguardo
alle culture di contesto e alla formazione interdisciplinare.
3. Le attivita' formative comprendono, ove ad esse correlate,
attivita' di laboratorio e di produzione artistica.
4. Con il medesimo decreto e', altresi', determinato il numero dei
crediti riservati ad attivita' autonomamente scelte dallo studente,
comunque non inferiore al 5 per cento e non superiore al 15 per
cento.
Art. 10.
Regolamenti didattici
1. Le istituzioni disciplinano gli ordinamenti didattici dei corsi
nei regolamenti didattici che sono redatti nel rispetto, per ogni
corso, delle disposizioni del presente regolamento e dei conseguenti
decreti del Ministro e sono approvati dal Ministero.
2. I regolamenti didattici e le relative modifiche sono adottati
con decreto del Direttore dell'istituzione e resi pubblici anche per
via telematica.
3. Ogni regolamento didattico determina:
a) le denominazioni e gli obiettivi formativi dei corsi,
indicando le relative scuole di appartenenza;
b) il quadro generale delle attivita' formative da inserire nei
curricula;
c) i crediti assegnati a ciascuna attivita' formativa;
d) le caratteristiche della prova finale per il conseguimento del
titolo;
e) l'elenco degli insegnamenti dei corsi e dell'eventuale
articolazione in moduli, nonche' delle altre attivita' formative;
f) gli obiettivi formativi specifici, i crediti e le eventuali
propedeuticita' di ogni insegnamento e di ogni altra attivita'
formativa;
g) i curricula offerti agli studenti e le regole di
presentazione, ove necessario, dei piani di studio individuali;
h) la tipologia delle forme didattiche, degli esami e delle altre
verifiche del profitto degli studenti;
i) le disposizioni sugli obblighi di frequenza in misura,
comunque, non inferiore all'80 per cento della totalita' delle
attivita' formative, con esclusione dello studio individuale.
4. I regolamenti didattici, nel rispetto degli statuti,
disciplinano altresi' gli aspetti di organizzazione dell'attivita'
didattica comuni ai corsi di studio, con particolare riferimento:
a) agli obiettivi, ai tempi e ai modi con cui i competenti organi
provvedono collegialmente alla programmazione, al coordinamento e
alla verifica dei risultati delle attivita' formative;
b) alle procedure di attribuzione dei compiti didattici annuali,
ivi comprese le attivita' didattiche integrative, di orientamento e
di tutorato;
c) alle procedure per lo svolgimento degli esami e delle altre
verifiche di profitto, nonche' della prova finale per il
conseguimento del titolo di studio;
d) alle modalita' con cui si perviene alla valutazione del
profitto individuale dello studente, che deve comunque essere
espressa mediante una votazione in trentesimi per gli esami e in
centodecimi per la prova finale, con eventuale lode;
e) alla valutazione della preparazione iniziale degli studenti
che accedono ai corsi di diploma accademico;
f) ai criteri di ammissione e di frequenza ai corsi degli
studenti di cui all'articolo 7, comma 2;
g) all'organizzazione di attivita' formative propedeutiche alla
valutazione della preparazione iniziale degli studenti che accedono
ai corsi di diploma, nonche' di quelle relative agli obblighi
formativi aggiuntivi di cui all'articolo 7, comma 2;
h) alle istituzioni di uno specifico servizio per il
coordinamento delle attivita' di orientamento, da svolgere in
collaborazione con gli istituti d'istruzione secondaria superiore,
nonche' in ogni corso di studio, di un servizio di tutorato per gli
studenti;
i) all'eventuale introduzione di apposite modalita' organizzative
delle attivita' formative per studenti non impegnati a tempo pieno;
l) alle modalita' di individuazione per ogni attivita', della
struttura o della singola persona che ne assume la responsabilita';
m) alla valutazione della qualita' della didattica;
o) alle forme di pubblicita' dei procedimenti e delle decisioni
assunte;
p) alle modalita' per il rilascio dei titoli conseguiti ai sensi
dell'articolo 3, comma 8.
5. Le istituzioni rilasciano, come supplemento al diploma di ogni
titolo, un certificato che riporta, secondo modelli conformi a quelli
adottati dai paesi europei, le principali indicazioni relative al
curriculum specifico seguito dallo studente per conseguire il titolo.
6. Le istituzioni, con appositi regolamenti, riordinano e
disciplinano le procedure amministrative relative alle carriere degli
studenti, in accordo con le disposizioni del presente regolamento,
dei conseguenti decreti ministeriali e dei regolamenti didattici. Per
l'elaborazione di valutazioni statistiche omogenee sulle carriere
degli studenti, il Ministro, con propri decreti, individua i dati
essenziali che devono essere presenti nei sistemi informativi sulle
carriere degli studenti di tutte le istituzioni.
Capo III
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 11.
Istituzioni non statali
1. Fino all'entrata in vigore del regolamento che disciplina le
procedure, i tempi e le modalita' per la programmazione, il
riequilibrio e lo sviluppo dell'offerta didattica, ai sensi
dell'articolo 2, comma 7, lettera g), della legge, l'autorizzazione a
rilasciare i titoli di Alta formazione artistica, musicale e
coreutica puo' essere conferita, con decreto del Ministro, a
istituzioni non statali gia' esistenti alla data di entrata in vigore
della legge. A tale fine, le istituzioni interessate presentano una
relazione tecnica corredata dalla documentazione attestante la
conformita' dell'ordinamento didattico adottato alle disposizioni
vigenti per le istituzioni statali, nonche' la disponibilita' di
idonee strutture e di adeguate risorse finanziarie e di personale.
2. L'autorizzazione e' concessa, su parere del CNAM, in ordine alla
conformita' dell'ordinamento didattico, e del Comitato, in ordine
all'adeguatezza delle strutture e del personale alla tipologia dei
corsi da attivare. A tale fine il Comitato e' integrato con esperti
del settore fino ad un massimo di cinque, nominati con decreto del
Ministro, tenuto conto delle diverse tipologie formative delle
istituzioni ricomprese nel sistema, nei limiti dell'apposito
stanziamento di bilancio, come previsto dall'articolo 1, comma 88,
della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
3. Per gli insegnamenti nei corsi di studio attivati e le altre
attivita' formative sono richiesti i medesimi requisiti vigenti per
le istituzioni statali.
4. Le istituzioni autorizzate devono garantire il rispetto della
normativa in materia di diritto allo studio degli studenti iscritti.
5. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle
Accademie gia' abilitate a rilasciare titoli secondo il previgente
ordinamento didattico.
Art. 12.
Norme transitorie
1. Le istituzioni adeguano gli ordinamenti didattici dei propri
corsi alle disposizioni del presente regolamento.
2. Le istituzioni assicurano la conclusione dei corsi e il rilascio
dei relativi titoli, secondo gli ordinamenti didattici vigenti, agli
studenti gia' iscritti alla data di entrata in vigore dei nuovi
ordinamenti didattici e disciplinano altresi' la facolta' per gli
studenti di optare per l'iscrizione a corsi dei nuovi ordinamenti. Ai
fini dell'opzione le istituzioni riformulano, in termini di crediti,
gli ordinamenti didattici vigenti e le carriere degli studenti gia'
iscritti.
3. I Conservatori di musica, gli Istituti musicali pareggiati e
l'Accademia nazionale di danza predispongono specifici progetti di
riorganizzazione delle attivita' didattiche in conformita' alle norme
del presente regolamento.
4. Fino all'attivazione della formazione musicale e coreutica di
base nell'ambito dell'istruzione primaria e secondaria, i
Conservatori di musica, gli Istituti musicali pareggiati e
l'Accademia nazionale di danza modulano l'offerta dei relativi corsi,
disciplinandoli in modo da consentire la frequenza agli alunni
iscritti alla scuola media e alla scuola secondaria superiore. A tale
fine, il Ministro, sentito il CNAM, definisce linee guida per la
stipula di eventuali convenzioni.
5. Gli studi compiuti per conseguire i diplomi accademici in base
ai previgenti ordinamenti didattici sono valutati in crediti e
riconosciuti dalle istituzioni per il conseguimento dei diplomi di
cui all'articolo 3, nel rispetto di quanto previsto nel decreto di
cui all'articolo 6. Tale disposizione si applica anche ai corsi di
diploma accademico attivati in via sperimentale.
Art. 13.
Clausola finanziaria
1. Dall'attuazione del presente provvedimento non derivano nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica.
Art. 14.
Abrogazione di norme
1. Per ciascuna istituzione, con l'emanazione del relativo
regolamento didattico di cui all'articolo 10, cessano di avere
efficacia le disposizioni legislative e regolamentari incompatibili
con il presente regolamento e segnatamente le seguenti norme:
articoli 75, 206 comma 1, lettera c), 207, 208, 209 limitatamente
alle Accademie, 210, 211, 217, 218, 219, 239, commi 1 e 5, 250, 252,
372, 374, 376 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 8 luglio 2005
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Moratti, Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca
Visto, il Guardasigilli: Castelli
Registrato alla Corte dei conti il 6 ottobre 2005
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla
persona e dei beni culturali, registro n. 5, foglio n. 232
Tabella A
(prevista all'art. 5, comma 1)
Parte 1°
Parte 2°