GAZZETTA UFFICIALE SERIE GENERALE N. 243 DEL 18/10/2005

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 luglio 2005, n. 212 
Regolamento  recante  disciplina per la definizione degli ordinamenti
didattici  delle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e
coreutica,  a  norma dell'articolo 2 della legge 21 dicembre 1999, n.
508.
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'articolo 87 della Costituzione;
  Vista   la   legge   21 dicembre   1999,   n.   508,  e  successive
modificazioni,  segnatamente l'articolo 2, comma 7, lettera h), ed in
particolare gli ordinamenti didattici, ed il comma 8;
  Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, ed in particolare l'articolo
17, comma 2;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003,
n. 132;
  Acquisito  il  parere  espresso  dal Consiglio nazionale per l'Alta
formazione  artistica  e  musicale (CNAM) nell'adunanza del 14 aprile
2003;
  Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 29 gennaio 2004;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso dalla sezione
consultiva  per gli atti normativi nelle adunanze dell'8 marzo 2004 e
del 17 maggio 2004;
  Visto  il  parere  della VII Commissione della Camera dei deputati,
espresso in data 29 settembre 2004;
  Visto  il  parere della 7ª Commissione del Senato, espresso in data
29 settembre 2004;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 6 maggio 2005;
  Sulla  proposta  del  Ministro  dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca;

                              E m a n a
                      il seguente regolamento:
Capo I 
DISPOSIZIONI GENERALI 
                               Art. 1.
                             Definizioni
  1. Ai sensi del presente regolamento si intende:
    a) per   Ministro   o  Ministero:  il  Ministro  o  il  Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca;
    b) per  istituzioni:  le  Accademie  di  belle  arti, l'Accademia
nazionale  di  danza,  l'Accademia  nazionale di arte drammatica, gli
Istituti  superiori  per  le  industrie artistiche, i Conservatori di
musica e gli Istituti musicali pareggiati;
    c) per   CNAM:  il  Consiglio  nazionale  per  l'Alta  formazione
artistica e musicale;
    d) per  Comitato:  il  Comitato  nazionale per la valutazione del
sistema universitario;
    e) per    sistema:    il    sistema    dell'Alta   formazione   e
specializzazione artistica e musicale;
    f) per  legge:  la legge 21 dicembre 1999, n. 508, modificata dal
decreto-legge    25 settembre   2002,   n.   212,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 268;
    g) per  regolamenti didattici: i regolamenti adottati da ciascuna
istituzione concernenti l'ordinamento dei singoli corsi di studio;
    h) per  corsi: i corsi di diploma accademico di primo livello, di
diploma accademico di secondo livello, i corsi di specializzazione, i
corsi  di  formazione  alla  ricerca  e  i corsi di perfezionamento o
master;
    i) per titoli: il diploma accademico di primo livello, il diploma
accademico   di   secondo   livello,   il   diploma   accademico   di
specializzazione,  i diplomi accademici di formazione alla ricerca in
campo  artistico,  musicale, coreutico, drammatico e del design ed il
diploma di perfezionamento o master;
    l) per scuola: l'insieme dei corsi di studio comunque denominati,
raggruppati per materie omogenee;
    m) per   dipartimento:   la   struttura  di  coordinamento  delle
attivita'  didattiche,  di  ricerca  e  di produzione artistica delle
scuole ad esso afferenti;
    n) per  credito  formativo  accademico:  la  misura del volume di
lavoro di apprendimento, compreso lo studio individuale, richiesto ad
uno  studente  in  possesso  di  adeguata  preparazione  iniziale per
l'acquisizione  di  conoscenze  ed abilita' nelle attivita' formative
previste dagli ordinamenti didattici dei corsi di studio;
    o) per  obiettivi  formativi:  l'insieme di conoscenze e abilita'
che   caratterizzano   il   profilo  culturale  e  professionale,  al
conseguimento delle quali il corso di studio e' finalizzato;
    p) per attivita' formativa: ogni attivita' organizzata o prevista
dalle  istituzioni,  al  fine di assicurare la formazione culturale e
professionale  degli studenti, con riferimento, tra l'altro, ai corsi
di  insegnamento,  ai  seminari,  alle  esercitazioni  pratiche  o di
laboratorio,  alle  attivita'  didattiche  di  gruppo,  al  tutorato,
all'orientamento, ai tirocini, ai progetti, alle tesi, alle attivita'
di studio individuale e di autoapprendimento;
    q) per    curriculum:   l'insieme   delle   attivita'   formative
specificate   nel  regolamento  didattico  del  corso  di  studio  di
riferimento, finalizzato al conseguimento del relativo titolo;
    r) per  ordinamento  didattico  di  un corso di studio: l'insieme
delle norme che regolano i curricula del corso di studio.
Capo II 
ORDINAMENTI DIDATTICI 
                               Art. 2.
                              Finalita'
  1. Le disposizioni del presente capo determinano i criteri generali
per  1'ordinamento  degli  studi  e la tipologia dei titoli di studio
rilasciati dalle istituzioni.
  2.   Ai  fini  della  realizzazione  dell'autonomia  didattica,  le
istituzioni  disciplinano  con  i regolamenti di cui all'articolo 10,
gli  ordinamenti dei corsi di studio in conformita' alle disposizioni
della  legge,  del  presente  regolamento,  dei  conseguenti  decreti
ministeriali e degli statuti.
                               Art. 3.
                           Titoli e corsi
  1. Le istituzioni rilasciano i seguenti titoli:
    a) diploma accademico di primo livello, conseguito al termine del
corso di diploma accademico di primo livello;
    b) diploma  accademico  di secondo livello, conseguito al termine
del corso di diploma accademico di secondo livello;
    c) diploma  accademico di specializzazione, conseguito al termine
del corso di specializzazione;
    d) diploma  accademico  di  formazione alla ricerca conseguito al
termine   del   corso   di   formazione   alla   ricerca   nel  campo
corrispondente;
    e) diploma di perfezionamento o master, conseguito al termine del
corso di perfezionamento.
  2.  I  titoli conseguiti al termine dei corsi dello stesso livello,
nell'ambito della stessa scuola, hanno identico valore legale.
  3.  Il  corso di diploma accademico di primo livello ha l'obiettivo
di assicurare un'adeguata padronanza di metodi e tecniche artistiche,
nonche'   l'acquisizione  di  specifiche  competenze  disciplinari  e
professionali.
  4. Il corso di diploma accademico di secondo livello ha l'obiettivo
di  fornire  allo  studente una formazione di livello avanzato per la
piena padronanza di metodi e tecniche artistiche e per l'acquisizione
di competenze professionali elevate.
  5.  Il  corso  di  specializzazione  ha l'obiettivo di fornire allo
studente   competenze  professionali  elevate  in  ambiti  specifici,
individuati con il decreto del Ministro di cui all'articolo 6.
  6. Il corso di formazione alla ricerca ha l'obiettivo di fornire le
competenze  necessarie  per  la  programmazione e la realizzazione di
attivita'  di  ricerca  di  alta  qualificazione. Il titolo finale e'
equiparato al dottorato di ricerca universitario.
  7.  Il  corso  di  perfezionamento  o  master  risponde ad esigenze
culturali  di  approfondimento  in determinati settori di studio o ad
esigenze  di  aggiornamento  o di riqualificazione professionale e di
educazione permanente.
  8.  Sulla  base  di  apposite  convenzioni  le  istituzioni possono
rilasciare i titoli di cui al presente articolo, anche congiuntamente
ad  altre istituzioni italiane e straniere di corrispondente livello,
abilitate a rilasciare titoli di studio riconosciuti nell'ordinamento
italiano   secondo   la   disciplina   di   diritto   comunitario  ed
internazionale.
  9.  Agli  esami  previsti per il conseguimento dei titoli di cui al
presente articolo non sono ammessi candidati privatisti.
                               Art. 4.
       Produzione artistica, ricerca e formazione finalizzata
  1.  Le istituzioni svolgono attivita' di produzione e di ricerca in
campo   artistico,   in   particolare  delle  belle  arti,  musicale,
coreutico,   drammatico   e  del  design,  al  fine  di  favorire  il
raggiungimento  degli  obiettivi  formativi  e  di perseguire livelli
artistici e professionali elevati.
  A  tale  fine,  le  istituzioni  possono  stipulare convenzioni con
soggetti pubblici o privati.
  2.  Le  istituzioni  possono  attivare  nei  limiti  delle  risorse
finanziarie   comunque   acquisite   nei  propri  bilanci,  attivita'
formative  finalizzate  alla formazione permanente e ricorrente, alla
educazione   degli   adulti,   nonche'  attivita'  formative  esterne
attraverso contratti e convenzioni.
  3.  I  criteri  e  le  modalita'  di  svolgimento  delle  attivita'
formative sono disciplinate nel regolamento didattico.
  4.  Le istituzioni che abbiano gia' attivato al loro interno scuole
con  peculiari  finalita'  connesse ad obiettivi formativi di livello
non  superiore  li  mantengono  attivi  secondo  criteri  e modalita'
definite  con  il  regolamento  didattico. Al termine dei corsi viene
rilasciato  un  attestato. Alla attribuzione dei compiti didattici le
istituzioni provvedono nell'ambito della programmazione annuale.
                               Art. 5.
               Ordinamento didattico generale e scuole
  1. L'offerta formativa delle istituzioni e' articolata nei corsi di
vario livello afferenti alle scuole. In sede di prima applicazione le
scuole  sono  individuate  nella  allegata  tabella A. Con successivo
regolamento ministeriale, sentito il CNAM, si provvede alle modifiche
ed  integrazioni della tabella A, anche in relazione alle innovazioni
didattiche  connesse  a  nuovi corsi di studio individuati in sede di
programmazione e di sviluppo del sistema.
  2. I dipartimenti coordinano l'attivita' didattica, di ricerca e di
produzione  e  sono  responsabili  dell'offerta formativa complessiva
delle  scuole  in essi ricomprese. Le scuole hanno la responsabilita'
didattica   dei  corsi  dei  differenti  livelli  in  esse  attivati.
All'interno  di  ciascuna  scuola,  i corsi possono essere articolati
anche in piu' indirizzi in relazione a specifici contenuti.
  3.  In  prima  applicazione, i corsi di primo livello, salvo quanto
previsto  al  comma  5, sono istituiti nelle scuole individuate nella
tabella  A,  in conformita' ai criteri determinati nel decreto di cui
all'articolo  9,  mediante trasformazione dei corsi attivati anche in
via sperimentale e nei limiti delle risorse finanziarie derivanti dal
contributo  ministeriale e dal concorso di ulteriori finanziamenti di
soggetti  pubblici  o  privati.  Tale  trasformazione e' disposta, su
proposta  delle istituzioni, con decreto del Ministro che verifica la
corrispondenza ai criteri di cui all'articolo 9 e l'adeguatezza delle
risorse umane finanziarie e strumentali, sentito il CNAM.
  4.  Fino  all'adozione del regolamento di cui all'articolo 2, comma
7,  lettera h), che disciplina i criteri generali per l'istituzione e
l'attivazione  dei  corsi,  i  corsi  di  secondo livello, i corsi di
specializzazione  e  i corsi di formazione alla ricerca sono attivati
esclusivamente  in  via  sperimentale, su proposta delle istituzioni,
con  decreto  del  Ministro  che  verifica  gli obiettivi formativi e
l'adeguatezza delle risorse umane, finanziarie e strumentali, sentito
il  CNAM.  I corsi sperimentali di specializzazione sono attivati con
riferimento   agli   ambiti   professionali  creativo-interpretativo,
didattico-pedagogico,     metodologico-progettuale,    delle    nuove
tecnologie  e  linguaggi,  della  valorizzazione  e conservazione del
patrimonio artistico.
  5.   I   corsi  di  didattica  finalizzati  alla  formazione  degli
insegnanti  sono  disciplinati  secondo  quanto  previsto dalla legge
28 marzo 2003, n. 53, e dai relativi decreti attuativi della delega.
                               Art. 6.
                    Crediti formativi accademici
  1.   Al   credito  formativo  accademico,  di  seguito  denominato:
"credito",  corrispondono 25 ore di impegno per studente; con decreto
ministeriale  possono  essere  determinate variazioni in aumento o in
diminuzione  delle  predette  ore per singole scuole, entro il limite
del 20 per cento.
  2.  La  quantita'  media  di impegno di apprendimento, svolto in un
anno  da  uno studente a tempo pieno, e' convenzionalmente fissata in
60 crediti.
  3.  I  decreti  ministeriali  determinano,  altresi',  per ciascuna
scuola  la  frazione  dell'impegno orario complessivo che deve essere
riservata  allo  studio personale, alle attivita' di laboratorio o ad
altre  attivita'  formative  di  tipo individuale. Gli stessi decreti
assegnano,  di  norma,  rispetto  all'impegno  complessivo di ciascun
credito,  alle  lezioni  teoriche  il  30  per  cento, alle attivita'
teorico-pratiche  il 50 per cento ed alle attivita' di laboratorio il
100 per cento.
  4.  I  crediti  corrispondenti  a ciascuna attivita' formativa sono
acquisiti  dallo  studente  con  il superamento dell'esame o di altra
forma  di  verifica  del profitto prevista dal regolamento didattico,
fermo  restando  che la valutazione del profitto e' effettuata con le
modalita' di cui all'articolo 10, comma 4, lettera d).
  5. Il riconoscimento totale o parziale dei crediti acquisiti da uno
studente, ai fini della prosecuzione degli studi in altro corso della
stessa  istituzione  o  in  altre  istituzioni  dell'alta  formazione
artistica  e  musicale  o  universita'  o  della  formazione  tecnica
superiore  di cui all'articolo 69 della legge 17 maggio 1999, n. 144,
compete  alla  istituzione  che accoglie lo studente, con procedure e
criteri   predeterminati   stabiliti   nel   rispettivo   regolamento
didattico.
  6.  Nei  regolamenti  didattici  possono  essere  previste forme di
verifica  periodica  dei  crediti  acquisiti,  al  fine  di  valutare
l'attualita'  dei  correlati contenuti conoscitivi e il numero minimo
di crediti da acquisire da parte dello studente in tempi determinati,
diversificati  per  studenti  impegnati  a  tempo pieno negli studi o
contestualmente impegnati in attivita' lavorative.
  7. Le istituzioni possono riconoscere come crediti, secondo criteri
predeterminati  nel  regolamento  didattico, le conoscenze e abilita'
professionali maturate nella specifica disciplina.
  8.  In prima applicazione del presente regolamento, con decreto del
Ministro,  sentito  il CNAM, sono individuate le corrispondenze tra i
crediti acquisiti nel previgente ordinamento e i crediti previsti nei
nuovi corsi.
                               Art. 7.
                         Ammissione ai corsi
  1.  Per  essere  ammessi  ad  un  corso di diploma di primo livello
occorre  essere  in  possesso  di  un  diploma  di  scuola secondaria
superiore   o  di  altro  titolo  di  studio  conseguito  all'estero,
riconosciuto idoneo.
  2.   I  regolamenti  didattici,  ferme  restando  le  attivita'  di
orientamento, coordinate e svolte ai sensi dell'articolo 10, comma 4,
lettera  g),  richiedono  altresi'  il  possesso  o l'acquisizione di
un'adeguata   preparazione   iniziale.   A   tale  fine,  gli  stessi
regolamenti   didattici   definiscono  le  conoscenze  richieste  per
l'accesso  e  ne  determinano  le  modalita'  di  verifica,  anche  a
conclusione    di    attivita'    formative   propedeutiche,   svolte
eventualmente in collaborazione con istituti di istruzione secondaria
superiore.
  3.  I  Conservatori  di  musica, gli Istituti musicali pareggiati e
l'Accademia nazionale di danza ammettono altresi' ai corsi di diploma
accademico  di  primo  livello  studenti  con  spiccate  capacita'  e
attitudini,  ancorche'  privi  del  diploma  di istruzione secondaria
superiore,  comunque  necessario  per  il  conseguimento  del diploma
accademico.
  4.  Per essere ammessi ad un corso di diploma accademico di secondo
livello, occorre essere in possesso di laurea o di diploma accademico
di  primo  livello,  ovvero  di  altro  titolo  di  studio conseguito
all'estero,   riconosciuto   idoneo.   Occorre,   altresi',   che  la
preparazione  acquisita  sia coerente ed adeguata al corso di secondo
livello.
  5.  Per  essere  ammessi  ad  un corso di specializzazione, occorre
essere  in  possesso  di  diploma  accademico  di  primo livello o di
laurea,  ovvero  di  altro  titolo  di studio conseguito all'estero e
riconosciuto idoneo.
  6.  Per  essere  ammessi  ad  un  corso di formazione alla ricerca,
occorre essere in possesso di diploma accademico di secondo livello o
di  laurea  magistrale,  ovvero  di altro titolo di studio conseguito
all'estero e riconosciuto idoneo.
  7.  Per  essere  ammessi  ad  un corso di perfezionamento o master,
occorre  essere  in possesso di diploma accademico di primo livello o
di  laurea.  Le  istituzioni  definiscono  le  ipotesi nelle quali e'
richiesto  il  possesso  del  diploma accademico di secondo livello o
della laurea magistrale.
  8. Il riconoscimento dell'idoneita' dei titoli di studio conseguiti
all'estero  ai  soli fini dell'ammissione a corsi e' deliberata dalla
istituzione  interessata,  nel  rispetto delle norme, delle direttive
dell'Unione europea e degli accordi internazionali vigenti.
  9. Il numero massimo degli studenti ammessi ai corsi e' programmato
dalla  singola  istituzione  in  relazione al rapporto tra studenti e
docenti,  nonche'  alla  dotazione  di  strutture  ed  infrastrutture
adeguate  alle  specifiche  attivita'  formative,  nel  rispetto  dei
requisiti  definiti  in  sede  di  programmazione  e  valutazione del
sistema.
                               Art. 8.
             Conseguimento dei titoli e durata dei corsi
  1.  Per  conseguire  il  diploma  accademico  di  primo livello, lo
studente deve aver acquisito almeno 180 crediti.
  2.  Per  conseguire  il  diploma  accademico di secondo livello, lo
studente  deve  aver  acquisito  almeno 120 crediti. Tale misura puo'
essere modificata con il decreto del Ministro di cui all'articolo 10,
comma  1,  in  relazione  alle  esigenze specifiche di alcune materie
artistiche  o  musicali,  anche  con  riferimento  alla necessita' di
allineamento   ai  parametri  di  riconoscimento  internazionale  dei
titoli.
  3.  Per  conseguire  il  diploma  di  perfezionamento  o master, lo
studente deve aver acquisito almeno 60 crediti.
  4.  Per ogni corso e' definita una durata in anni, proporzionale al
numero  totale  di  crediti  secondo  quanto  previsto dai precedenti
commi,  tenendo  conto  che  ad  un  anno corrispondono, di norma, 60
crediti ai sensi dell'articolo 6, comma 2.
                               Art. 9.
       Obiettivi e attivita' formative qualificanti dei corsi
  1.  Con decreto del Ministro, sentito il CNAM, e' individuato il 60
per   cento  dei  crediti  formativi  necessari  per  ciascun  corso,
conseguiti  nelle  attivita'  formative  raggruppate  nelle  seguenti
tipologie:
    a) attivita' formative relative alla formazione di base;
    b) attivita' formative caratterizzanti la scuola e il livello del
corso.
  2. Oltre alle attivita' di cui al comma 1, i corsi prevedono:
    a) attivita'  formative  relative  alla  preparazione della prova
finale  per il conseguimento del titolo e, con riferimento al diploma
accademico, alla verifica della conoscenza della lingua straniera;
    b) attivita'  formative  ulteriori, volte ad acquisire conoscenze
linguistiche,    nonche'   abilita'   informatiche   e   telematiche,
relazionali  o comunque utili per l'inserimento nel mondo del lavoro,
nonche'   attivita'   formative   volte   ad   agevolare   le  scelte
professionali,  mediante la conoscenza diretta del settore lavorativo
cui il titolo di studio puo' dare accesso, tra cui, in particolare, i
tirocini formativi e di orientamento;
    c) attivita' formative in uno o piu' ambiti disciplinari affini o
integrativi  a  quelli  di base e caratterizzanti, anche con riguardo
alle culture di contesto e alla formazione interdisciplinare.
  3.  Le  attivita'  formative  comprendono,  ove  ad esse correlate,
attivita' di laboratorio e di produzione artistica.
  4.  Con il medesimo decreto e', altresi', determinato il numero dei
crediti  riservati  ad attivita' autonomamente scelte dallo studente,
comunque  non  inferiore  al  5  per  cento e non superiore al 15 per
cento.
                              Art. 10.
                        Regolamenti didattici
  1.  Le istituzioni disciplinano gli ordinamenti didattici dei corsi
nei  regolamenti  didattici  che  sono redatti nel rispetto, per ogni
corso,  delle disposizioni del presente regolamento e dei conseguenti
decreti del Ministro e sono approvati dal Ministero.
  2.  I  regolamenti  didattici e le relative modifiche sono adottati
con  decreto del Direttore dell'istituzione e resi pubblici anche per
via telematica.
  3. Ogni regolamento didattico determina:
    a) le   denominazioni   e  gli  obiettivi  formativi  dei  corsi,
indicando le relative scuole di appartenenza;
    b) il  quadro  generale delle attivita' formative da inserire nei
curricula;
    c) i crediti assegnati a ciascuna attivita' formativa;
    d) le caratteristiche della prova finale per il conseguimento del
titolo;
    e) l'elenco   degli   insegnamenti  dei  corsi  e  dell'eventuale
articolazione in moduli, nonche' delle altre attivita' formative;
    f) gli  obiettivi  formativi  specifici, i crediti e le eventuali
propedeuticita'  di  ogni  insegnamento  e  di  ogni  altra attivita'
formativa;
    g) i   curricula   offerti   agli   studenti   e   le  regole  di
presentazione, ove necessario, dei piani di studio individuali;
    h) la tipologia delle forme didattiche, degli esami e delle altre
verifiche del profitto degli studenti;
    i) le   disposizioni  sugli  obblighi  di  frequenza  in  misura,
comunque,  non  inferiore  all'80  per  cento  della  totalita' delle
attivita' formative, con esclusione dello studio individuale.
  4.   I   regolamenti   didattici,   nel   rispetto  degli  statuti,
disciplinano  altresi'  gli  aspetti di organizzazione dell'attivita'
didattica comuni ai corsi di studio, con particolare riferimento:
    a) agli obiettivi, ai tempi e ai modi con cui i competenti organi
provvedono  collegialmente  alla  programmazione,  al coordinamento e
alla verifica dei risultati delle attivita' formative;
    b)  alle procedure di attribuzione dei compiti didattici annuali,
ivi  comprese  le attivita' didattiche integrative, di orientamento e
di tutorato;
    c) alle  procedure  per  lo svolgimento degli esami e delle altre
verifiche   di   profitto,   nonche'   della   prova  finale  per  il
conseguimento del titolo di studio;
    d) alle  modalita'  con  cui  si  perviene  alla  valutazione del
profitto   individuale  dello  studente,  che  deve  comunque  essere
espressa  mediante  una  votazione  in  trentesimi per gli esami e in
centodecimi per la prova finale, con eventuale lode;
    e) alla  valutazione  della  preparazione iniziale degli studenti
che accedono ai corsi di diploma accademico;
    f) ai  criteri  di  ammissione  e  di  frequenza  ai  corsi degli
studenti di cui all'articolo 7, comma 2;
    g)  all'organizzazione  di attivita' formative propedeutiche alla
valutazione  della  preparazione iniziale degli studenti che accedono
ai  corsi  di  diploma,  nonche'  di  quelle  relative  agli obblighi
formativi aggiuntivi di cui all'articolo 7, comma 2;
    h) alle   istituzioni   di   uno   specifico   servizio   per  il
coordinamento   delle  attivita'  di  orientamento,  da  svolgere  in
collaborazione  con  gli  istituti d'istruzione secondaria superiore,
nonche'  in  ogni corso di studio, di un servizio di tutorato per gli
studenti;
    i) all'eventuale introduzione di apposite modalita' organizzative
delle attivita' formative per studenti non impegnati a tempo pieno;
    l) alle  modalita'  di  individuazione  per ogni attivita', della
struttura o della singola persona che ne assume la responsabilita';
    m) alla valutazione della qualita' della didattica;
    o) alle  forme  di pubblicita' dei procedimenti e delle decisioni
assunte;
    p) alle  modalita' per il rilascio dei titoli conseguiti ai sensi
dell'articolo 3, comma 8.
  5.  Le  istituzioni rilasciano, come supplemento al diploma di ogni
titolo, un certificato che riporta, secondo modelli conformi a quelli
adottati  dai  paesi  europei,  le principali indicazioni relative al
curriculum specifico seguito dallo studente per conseguire il titolo.
  6.   Le   istituzioni,   con  appositi  regolamenti,  riordinano  e
disciplinano le procedure amministrative relative alle carriere degli
studenti,  in  accordo  con le disposizioni del presente regolamento,
dei conseguenti decreti ministeriali e dei regolamenti didattici. Per
l'elaborazione  di  valutazioni  statistiche  omogenee sulle carriere
degli  studenti,  il  Ministro,  con propri decreti, individua i dati
essenziali  che  devono essere presenti nei sistemi informativi sulle
carriere degli studenti di tutte le istituzioni.
Capo III 
DISPOSIZIONI FINALI 
                              Art. 11.
                       Istituzioni non statali
  1.  Fino  all'entrata  in  vigore del regolamento che disciplina le
procedure,   i  tempi  e  le  modalita'  per  la  programmazione,  il
riequilibrio   e   lo   sviluppo  dell'offerta  didattica,  ai  sensi
dell'articolo 2, comma 7, lettera g), della legge, l'autorizzazione a
rilasciare   i  titoli  di  Alta  formazione  artistica,  musicale  e
coreutica   puo'  essere  conferita,  con  decreto  del  Ministro,  a
istituzioni non statali gia' esistenti alla data di entrata in vigore
della  legge.  A tale fine, le istituzioni interessate presentano una
relazione   tecnica  corredata  dalla  documentazione  attestante  la
conformita'  dell'ordinamento  didattico  adottato  alle disposizioni
vigenti  per  le  istituzioni  statali,  nonche' la disponibilita' di
idonee strutture e di adeguate risorse finanziarie e di personale.
  2. L'autorizzazione e' concessa, su parere del CNAM, in ordine alla
conformita'  dell'ordinamento  didattico,  e  del Comitato, in ordine
all'adeguatezza  delle  strutture  e del personale alla tipologia dei
corsi  da  attivare. A tale fine il Comitato e' integrato con esperti
del  settore  fino  ad un massimo di cinque, nominati con decreto del
Ministro,  tenuto  conto  delle  diverse  tipologie  formative  delle
istituzioni   ricomprese   nel   sistema,  nei  limiti  dell'apposito
stanziamento  di  bilancio,  come previsto dall'articolo 1, comma 88,
della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
  3.  Per  gli  insegnamenti  nei corsi di studio attivati e le altre
attivita'  formative  sono richiesti i medesimi requisiti vigenti per
le istituzioni statali.
  4.  Le  istituzioni  autorizzate devono garantire il rispetto della
normativa in materia di diritto allo studio degli studenti iscritti.
  5.  Le  disposizioni  del presente articolo si applicano anche alle
Accademie  gia'  abilitate  a rilasciare titoli secondo il previgente
ordinamento didattico.
                              Art. 12.
                          Norme transitorie
  1.  Le  istituzioni  adeguano  gli ordinamenti didattici dei propri
corsi alle disposizioni del presente regolamento.
  2. Le istituzioni assicurano la conclusione dei corsi e il rilascio
dei  relativi titoli, secondo gli ordinamenti didattici vigenti, agli
studenti  gia'  iscritti  alla  data  di  entrata in vigore dei nuovi
ordinamenti  didattici  e  disciplinano  altresi' la facolta' per gli
studenti di optare per l'iscrizione a corsi dei nuovi ordinamenti. Ai
fini  dell'opzione le istituzioni riformulano, in termini di crediti,
gli  ordinamenti  didattici vigenti e le carriere degli studenti gia'
iscritti.
  3.  I  Conservatori  di  musica, gli Istituti musicali pareggiati e
l'Accademia  nazionale  di  danza predispongono specifici progetti di
riorganizzazione delle attivita' didattiche in conformita' alle norme
del presente regolamento.
  4.  Fino  all'attivazione  della formazione musicale e coreutica di
base   nell'ambito   dell'istruzione   primaria   e   secondaria,   i
Conservatori   di   musica,   gli   Istituti  musicali  pareggiati  e
l'Accademia nazionale di danza modulano l'offerta dei relativi corsi,
disciplinandoli  in  modo  da  consentire  la  frequenza  agli alunni
iscritti alla scuola media e alla scuola secondaria superiore. A tale
fine,  il  Ministro,  sentito  il  CNAM, definisce linee guida per la
stipula di eventuali convenzioni.
  5.  Gli  studi compiuti per conseguire i diplomi accademici in base
ai  previgenti  ordinamenti  didattici  sono  valutati  in  crediti e
riconosciuti  dalle  istituzioni  per il conseguimento dei diplomi di
cui  all'articolo  3,  nel rispetto di quanto previsto nel decreto di
cui  all'articolo 6.  Tale  disposizione si applica anche ai corsi di
diploma accademico attivati in via sperimentale.
                              Art. 13.
                        Clausola finanziaria
  1.  Dall'attuazione del presente provvedimento non derivano nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica.
                              Art. 14.
                        Abrogazione di norme
  1.   Per   ciascuna  istituzione,  con  l'emanazione  del  relativo
regolamento  didattico  di  cui  all'articolo  10,  cessano  di avere
efficacia  le  disposizioni legislative e regolamentari incompatibili
con  il  presente  regolamento  e  segnatamente  le  seguenti  norme:
articoli 75,  206  comma  1,  lettera c), 207, 208, 209 limitatamente
alle  Accademie, 210, 211, 217, 218, 219, 239, commi 1 e 5, 250, 252,
372, 374, 376 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.

    Dato a Roma, addi' 8 luglio 2005

                               CIAMPI

                              Berlusconi,  Presidente  del  Consiglio
                              dei Ministri
                              Moratti,    Ministro   dell'istruzione,
                              dell'universita' e della ricerca

Visto, il Guardasigilli: Castelli

Registrato alla Corte dei conti il 6 ottobre 2005
Ufficio  di  controllo  preventivo  sui  Ministeri  dei  servizi alla
persona e dei beni culturali, registro n. 5, foglio n. 232
                                                            Tabella A
                                       (prevista all'art. 5, comma 1)

Parte 1°
Parte 2°

fp05-gr05