GAZZETTA UFFICIALE SERIE GENERALE N. 245 DEL 20/10/2005

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI 

DECRETO 4 ottobre 2005 
Modifica  del decreto 28 maggio 2003, concernente: "Condizioni per il
rilascio  delle  autorizzazioni generali per la fornitura al pubblico
dell'accesso radio LAN alla rete ed ai servizi di telecomunicazioni".
                   IL MINISTRO DELLE COMUNICAZIONI

  Visto  il  decreto  del Ministro delle comunicazioni 28 maggio 2003
recante "Condizioni per il rilascio delle autorizzazioni generali per
la  fornitura  al  pubblico  dell'accesso  Radio  LAN alla rete ed ai
servizi  di telecomunicazioni" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
126 del 3 giugno 2003;
  Visto  il  decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 "Codice delle
comunicazioni  elettroniche",  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
214 del 15 settembre 2003;
  Visto  l'esito  delle audizioni svolte in data 26 e 28 ottobre 2004
alle  quali hanno partecipato le associazioni di Internet provider, i
costruttori,  gli  operatori  di  rete  fissa,  gli operatori di rete
mobile,  gli  operatori  del  wireless local loop, le associazioni di
utenti;  nonche'  la consultazione pubblica 25 giugno 2005 indetta ai
sensi dell'art. 11 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259.
  Viste le risultanze delle sperimentazioni di applicazioni Radio LAN
autorizzate   negli   ambiti   territoriali   esclusi   dal   decreto
ministeriale 28 maggio 2003;
  Visto  il  decreto-legge  27 luglio  2005,  n. 144, convertito, con
modificazioni, in legge 31 luglio 2005, n. 155;
  Visto il decreto interministeriale 16 agosto 2005, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 190 del 17 agosto 2005;
  Udito il Consiglio superiore delle comunicazioni;
  Considerata  l'opportunita'  di  estendere  l'ambito  geografico di
applicazione  del  sistema  definito dall'art. 2, comma 1, del citato
decreto ministeriale 28 maggio 2003;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  All'art.  2,  comma  1, del decreto ministeriale 28 maggio 2003
citato  nelle  premesse,  sono  soppresse  le  parole  da  "in locali
aperti",   fino   alla   fine   del   comma;   dopo  "ai  servizi  di
telecomunicazioni"  si  aggiungono  le  parole  "in modalita' fissa e
nomadica".
  2.  All'art.  6, comma 1, lettera b) del medesimo decreto le parole
"la  sicurezza  delle  operazioni  di  rete,"  sono sostituite da "la
sicurezza  della  rete contro l'accesso non autorizzato conformemente
alla normativa in materia,"; dopo "protezione dei dati" si aggiungono
le  parole "ed in particolare le prestazioni ai fini di giustizia sin
dall'inizio   dell'attivita";   sono   soppresse  inoltre  le  parole
"l'interconnessione  tra  reti  Radio  LAN  e' ammessa esclusivamente
attraverso  reti  pubbliche  di  telecomunicazioni;" e "limitatamente
all'ambito  geografico  locale  definito all'art. 2, comma 1 e"; sono
sostituite  le  parole  "alla  medesima  radio  LAN" con "al medesimo
operatore   nonche'  ad  operatori  distinti  a  condizione  che,  in
quest'ultimo  caso,  trattandosi  di  interconnessione  tra  reti, si
rispettino  tutte  le regole in materia ed in particolare le esigenze
ai fini di giustizia".
  3. All'art. 6, comma 1, lettera f) del medesimo decreto dopo "dalle
medesime  utilizzazioni"  si  aggiungono  le  parole  "in particolare
secondo  quanto  previsto  dalle raccomandazioni CEPT ERC/REC 70/03 e
successive modifiche".
                               Art. 2.
  1. In relazione a quanto disposto dalla delibera dell'Autorita' per
le  garanzie  nelle comunicazioni 183/03/CONS, i soggetti autorizzati
all'offerta  al  pubblico,  attraverso reti ed applicazioni Radio LAN
nella  banda  2,4  GHz  o  nelle  bande  5  GHz, di reti e servizi di
comunicazione   elettronica,   ai   sensi  dell'art.  3  del  decreto
ministeriale del 28 maggio 2003, come modificato dal presente decreto
acconsentono  in  maniera  non  discriminatoria  ad  ogni ragionevole
richiesta  di  accesso indipendentemente dalla tecnologia utilizzata,
ai sensi del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259.
  2.  I  titolari  di  diritti concessori o di esclusiva, a qualsiasi
titolo,  che operano in locali aperti al pubblico o in aree confinate
a  frequentazione pubblica, quali a titolo esemplificativo aeroporti,
stazioni   ferroviarie  e  marittime  e  centri  commerciali,  devono
consentire  alla  piu'  ampia pluralita' di soggetti l'istallazione e
l'esercizio   di   infrastrutture   Radio   LAN  a  condizioni  eque,
trasparenti e non discriminatorie, indipendentemente dalla tecnologia
utilizzata,  e  senza  alcuna  limitazione che non sia oggettivamente
dovuta  ad  insuperabili  ragioni  legate alla sicurezza delle reti o
all'esercizio  di  servizi  di  pubblica  utilita'  che  siano  state
accertate  da  parte  del  Ministero  delle  comunicazioni. Eventuali
dinieghi   motivatamente  opposti  a  richieste  di  istallazione  ed
esercizio    dovranno   essere   comunicati,   al   Ministero   delle
comunicazioni  -  Direzione  generale  per i servizi di comunicazione
elettronica e di radiodiffusione.
                               Art. 3.
  1.  Le  imprese  gia'  autorizzate  all'esercizio  sperimentale del
servizio  negli ambiti consentiti dal presente provvedimento, cessano
la   sperimentazione   di  cui  in  premessa  entro  sessanta  giorni
dall'entrata in vigore del presente decreto.
                               Art. 4.
  1.   Si   applicano   ai  titoli  abilitativi  di  cui  al  decreto
ministeriale 28 maggio 2003, secondo quanto gia' disposto dall'art. 8
comma 2  dello  stesso,  le definizioni e le disposizioni del decreto
legislativo 1° agosto 2003, n. 259 citato nelle premesse.

    Roma, 4 ottobre 2005

                                                Il Ministro: Landolfi

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