SENATO DELLA REPUBBLICA
ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 29 settembre 2005
Ripartizione delle risorse finanziarie di cui all'articolo 1, comma
203, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. (Ordinanza n. 3464).
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
Visto l'art. 1, comma 203, della legge 30 dicembre 2004, n. 311,
che autorizza il Dipartimento della protezione civile ad erogare ai
soggetti competenti contributi per la prosecuzione degli interventi e
dell'opera di ricostruzione nei territori colpiti da calamita'
naturali per i quali e' intervenuta la dichiarazione dello stato di
emergenza ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
autorizzando a tal fine la spesa annua di 58,5 milioni di euro per
quindici anni a decorrere dall'anno 2005;
Visto il medesimo art. 1, comma 203, che rinvia per la ripartizione
dei predetti contributi ad ordinanze del Presidente del Consiglio dei
Ministri adottate ai sensi dell'art. 5, comma 2, della citata legge
n. 225 del 1992, destinando almeno il 5 per cento delle risorse
complessive, alla realizzazione del piano di ricostruzione del comune
di San Giuliano di Puglia, ai sensi dell'art. 4 dell'ordinanza del
Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2003, n. 3279,
nonche' una quota del 5 per cento per il completamento della
ricostruzione degli edifici situati nei comuni delle regioni Marche
ed Umbria danneggiati dal terremoto del settembre 1997, una quota del
5 per cento per gli interventi di ricostruzione nei comuni della
provincia di Brescia colpiti dagli eventi sismici del 24 novembre
2004, una quota del 2 per cento per gli interventi di ricostruzione
nei comuni della regione Sardegna colpiti dagli eventi calamitosi
del dicembre 2004 ed una quota pari a 4 milioni di euro annui per
fronteggiare le esigenze derivanti dalla situazione emergenziale
conseguente alle intense precipitazioni verificatesi nei giorni
31 ottobre e 1° novembre 2004 nel territorio della regione autonoma
Friuli-Venezia Giulia, nonche' una quota pari a 5 milioni di euro
annui per consentire la prosecuzione degli interventi di cui all'art.
50, comma 1, lettera i), della legge 23 dicembre 1998, n. 448,
ripartendo detta quota alla regione Basilicata e Campania nella
misura rispettivamente del 25 per cento e del 75 per cento;
Visto l'art. 6, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2005, n. 90,
convertito, con modificazioni, nella legge 26 luglio 2005, n. 152,
con il quale sono state disciplinate le modalita' di utilizzo dei
predetti contributi, stabilendo in particolare che ai medesimi si
applica il disposto di cui all'art. 4, comma 91, della legge
24 dicembre 2003, n. 350, nel rispetto dell'art. 3, commi da 16 a
21-ter, della medesima legge n. 350 del 2003;
Visto l'art. 1, comma 75, della predetta legge n. 311 del 2004 che,
al fine del consolidamento dei conti pubblici rilevanti per il
rispetto degli obiettivi adottati con l'adesione al patto di
stabilita' e crescita, stabilisce che le rate di ammortamento dei
mutui attivati dalle regioni, dalle province autonome di Trento e di
Bolzano, dagli enti locali e dagli altri enti pubblici ad intero
carico del bilancio dello Stato sono pagate agli istituti
finanziatori direttamente dallo Stato;
Sentite le regioni interessate nella riunione del 21 settembre 2005
a Pavia;
Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile della
Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Dispone:
Art. 1.
1. I contributi di cui all'art. 1, comma 203, della legge
30 dicembre 2004, n. 311, sono ripartiti tra le regioni interessate
nei termini indicati nell'allegato 1 alla presente ordinanza, in
relazione alle calamita' ivi individuate.
2. Il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del
Consiglio dei Ministri provvede all'ammortamento dei mutui
quindicennali che le regioni ovvero i commissari delegati, qualora
nominati, sono autorizzati a contrarre, sulla base dei contributi a
ciascuna spettanti.
3. Le risorse derivanti dai predetti mutui affluiscono ai bilanci
delle regioni interessate ovvero alle apposite contabilita' speciali
istituite ai sensi della legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive
modificazioni ed integrazioni, intestate ai commissari delegati.
Art. 2.
1. I mutui di cui all'art. 1 saranno stipulati a tasso fisso come
definito dalla presente ordinanza. Anche al fine di ottimizzare
l'utilizzo delle risorse pubbliche rese disponibili per la
realizzazione degli interventi in questione, le operazioni di
finanziamento dovranno essere concluse alle migliori condizioni
possibili, previa verifica e raffronto di una pluralita' di offerte
da parte dei potenziali soggetti finanziatori.
2. Nel caso di mutui con la Cassa depositi e prestiti S.p.a.,
l'operazione sara' regolata secondo la normativa che disciplina i
finanziamenti della gestione separata della Cassa stessa.
3. Nel caso di ricorso ad istituti finanziatori diversi dalla Cassa
depositi e prestiti S.p.a., il tasso di interesse non puo' essere
comunque superiore al tasso per le operazioni di Interest rate swap
(Euribor sei mesi versus tasso fisso) in euro dieci anni, rilevabile
alle ore dodici del giorno lavorativo antecedente la stipula del
contratto di mutuo sulla pagina Isdafix 2 del circuito Reuters,
maggiorato di uno spread massimo di 0,10 punti percentuali per anno.
4. A valere sui contributi ripartiti tra le regioni nei termini di
cui all'allegato 1 alla presente ordinanza potranno essere effettuate
piu' operazioni di finanziamento una volta formalizzati i programmi
delle attivita' che si intendono realizzare attraverso il
finanziamento stesso. Nei contratti di finanziamento sono indicate le
finalita' cui sono destinati i finanziamenti e la data di versamento.
5. Entro trenta giorni dalla stipula dei mutui gli istituti
finanziatori trasmettono al Dipartimento della protezione civile
copia conforme dei contratti. Entro trenta giorni dall'avvenuta
erogazione gli istituti finanziatori inviano al Dipartimento della
protezione civile copia conforme della relativa quietanza.
6. Le rate di ammortamento sono rimborsate direttamente dal
Dipartimento della protezione civile mediante il pagamento di trenta
rate semestrali posticipate, costanti, comprensive di capitali ed
interessi calcolati a partire dal giorno successivo alla data di
erogazione. A tal fine l'istituto finanziatore trasmette al
Dipartimento della protezione civile la richiesta di pagamento delle
rate, che dovra' pervenire almeno quarantacinque giorni prima della
scadenza, specificando le modalita' di accredito.
La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Roma, 29 settembre 2005
Il Presidente: Berlusconi
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Allegato pag.6
Allegato pag.7