GAZZETTA UFFICIALE SERIE GENERALE N. 251 DEL 27/10/2005


LEGGE 21 ottobre 2005, n. 219 
Nuova  disciplina  delle  attivita'  trasfusionali e della produzione
nazionale degli emoderivati.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                              Promulga
la seguente legge:


Allegato pag. 5
Allegato pag. 6
Allegato pag. 7
Allegato pag. 8
Allegato pag. 9
Allegato pag. 10
Allegato pag. 11
Allegato pag. 12
Allegato pag. 13
Allegato pag. 14
Allegato pag. 15
Allegato pag. 16
Allegato pag. 17
Allegato pag. 18
Allegato pag. 19
Allegato pag. 20
Allegato pag. 21



    La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
      Data a Roma, addi' 21 ottobre 2005
                               CIAMPI
                              Berlusconi,  Presidente  del  Consiglio
                              dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: Castelli
                                                           



                              LAVORI PREPARATORI
                    Senato della Repubblica (atto n. 255):
                 Presentato dal sen. Bastianoni il 20 giugno 2001.
              Assegnato   alla  12ª  commissione  (Sanita),  in  sede
          referente,  il  23 agosto 2001 con pareri delle commissioni
          1ª,  2ª,  4ª, 5ª, 6ª, 10ª, 11ª, della giunta per gli affari
          delle  Comunita'  europee  e della commissione parlamentare
                          per le questioni regionali.
              Esaminato  dalla 12ª commissione, in sede referente, il
          18  dicembre  2001;  il  23  gennaio  2001;  il  20, 26, 27
                     febbraio 2002; il 10, 17 aprile 2002.
              Presentata  la relazione l'8 maggio 2002 (atto S.255-A)
                              del sen. Tomassini.
              Esaminato in aula e deliberato il rinvio in commissione
                             il 25 febbraio 2003.
              Esaminato  dalla 12ª commissione, in sede referente, il
                            13, 14, 15 maggio 2003.
              Nuovamente  assegnato  alla  12ª  commissione,  in sede
          deliberante, il 31 luglio 2003 con pareri delle commissioni
          1ª,  2ª,  4ª, 5ª, 6ª, 10ª, 11ª, della giunta per gli affari
          delle  Comunita'  europee  e della commissione parlamentare
                          per le questioni regionali.
              Esaminato  dalla  12ª commissione, in sede deliberante,
          ed  approvato  in  un testo unificato con atti n. 379 (sen.
          Mulas  ed  altri);  n.  623  (sen. Tomassini); n. 640 (sen.
          Carella);  n.  658 (sen. Carella); n. 660 (sen. Mascioni ed
                           altri) il 31 luglio 2003.
                      Camera dei deputati (atto n. 4265):
              Assegnato  alla  XII  commissione  (Affari sociali), in
          sede  referente,  il  4 settembre  2003  con  pareri  delle
          commissioni  I,  II,  IV,  V,  VI,  VII, X, XI, XIV e della
             commissione parlamentare per le questioni regionali.
              Esaminato  dalla XII commissione, in sede referente, il
          25  settembre  2003; il 7, 14, 15, 21, 22, 29 ottobre 2003;
          il  3,  10  dicembre 2003; il 27 gennaio 2004; il 4, 11, 25
          febbraio  2004;  il  3, 10, 17, 24 marzo 2004; il 1° aprile
          2004; il 19 maggio 2004; il 15 giugno 2004; il 6, 8, 13, 29
                       luglio 2004; il 2 febbraio 2005.
              Esaminato  in  aula  il 9 maggio 2005 ed approvato, con
                       modificazioni, l'11 maggio 2005.
          Senato        della        Repubblica        (atto       n.
                          255-379-623-640-658-660-B):
              Assegnato   alla  12ª  commissione  (Sanita),  in  sede
          referente,  il  17 maggio 2005 con pareri delle commissioni
          1ª, 2ª, 4ª, 5ª, 11ª e della commissione parlamentare per le
                             questioni regionali.
              Esaminato  dalla 12ª commissione, in sede referente, il
                      24 maggio 2005 e il 22 giugno 2005.
              Esaminato  in  aula  il 29 settembre 2005; il 4 ottobre
                     2005 ed approvato l'11 ottobre 2005.
                                  Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni
          sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazione    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
                               Note all'art. 5:
              -  Il  testo  del  punto  6.4 dell'accordo tra Governo,
          regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, sancito
          il  22 novembre  2001  dalla  Conferenza  permanente  per i
          rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
          Trento  e  di  Bolzano  in  sede di adeguamento dei livelli
          essenziali  di  assistenza  sanitaria di cui al decreto del
          Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 novembre 2001,
          e'   il   seguente:   "6.4   Resta   fermo  quanto  sancito
          dall'accordo  8 agosto  2001, al punto 15 dello stesso, con
          particolare  riferimento all'impegno assunto dal Governo di
          accompagnare eventuali variazioni in incremento dei livelli
          essenziali   di  assistenza  sanitaria,  decise  a  livello
               centrale, con le necessarie risorse aggiuntive".
              -  Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
          29 novembre  2001,  pubblicato  nel  supplemento  ordinario
          della  Gazzetta Ufficiale 8 febbraio 2002, n. 33, concerne:
              "Definizione dei livelli essenziali di assistenza".
              -  Gli  articoli 2  e 4 della legge 6 marzo 2001, n. 52
          (Riconoscimento   del   Registro   nazionale  italiano  dei
          donatori  di  midollo  osseo)  recano,  rispettivamente, il
                                seguente testo:
              "Art.  2  (Registro  nazionale italiano dei donatori di
          midollo  osseo).  -  1.  Il Registro nazionale italiano dei
          donatori  di midollo osseo, di seguito denominato "Registro
          nazionale",  gia' istituito e gestito dall'ente ospedaliero
          "Ospedale  Galliera"  di  Genova,  presso  cui  ha sede, e'
          riconosciuto quale unica struttura di interesse nazionale.
              2.  Il  Registro  nazionale  coordina  le attivita' dei
          registri  istituiti  a livello regionale e corrisponde agli
                 analoghi organismi istituiti in altri Paesi.
              3.  Il  Registro  promuove  la  ricerca di donatori non
          consanguinei e tiene il registro nazionale dei donatori.".
              "Art. 4 (Donazione di midollo osseo). - 1. La donazione
          di  midollo osseo e' un atto volontario e gratuito ai sensi
           dell'art. 3, comma 1, della legge 4 maggio 1990, n. 107.
              2. Possono essere donatori di midollo osseo i cittadini
          maggiorenni,  iscritti  nel  Registro  nazionale, che siano
          stati  sottoposti,  presso  una  struttura abilitata, ad un
          prelievo  di  sangue  periferico  per  la  definizione  del
                             sistema genetico HLA.
                                 3. (Abrogato).".
                               Note all'art. 6:
              -  Comma 1. Gli articoli 2, comma 1, lettera b) e 4 del
          decreto  legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed
          ampliamento  delle attribuzioni della Conferenza permanente
          per  i  rapporti  tra  lo  Stato,  le regioni e le province
          autonome  di  Trento  e  Bolzano  ed  unificazione,  per le
          materie  ed  i  compiti  di interesse comune delle regioni,
          delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta'
          ed  autonomie  locali) recano, rispettivamente, il seguente
                                    testo:
              "Art.  2  (Compiti).  -  1.  Al  fine  di  garantire la
          partecipazione  delle  regioni e delle province autonome di
          Trento  e  di  Bolzano  a  tutti  i processi decisionali di
          interesse  regionale,  interregionale ed infraregionale, la
                           Conferenza Stato-regioni:
                                    a) (omissis);
                 b) promuove e sancisce accordi di cui all'art. 4;".
              "Art.  4  (Accordi  tra  Governo,  regioni  e  province
          autonome  di  Trento  e  Bolzano).  - 1. Governo, regioni e
          province autonome di Trento e di Bolzano, in attuazione del
          principio  di  leale  collaborazione e nel perseguimento di
          obiettivi   di  funzionalita',  economicita'  ed  efficacia
          dell'azione  amministrativa,  possono concludere in sede di
          Conferenza  Stato-regioni  accordi,  al  fine di coordinare
          l'esercizio   delle   rispettive   competenze   e  svolgere
                        attivita' di interesse comune.
              2.   Gli  accordi  si  perfezionano  con  l'espressione
          dell'assenso  del  Governo e dei presidenti delle regioni e
               delle province autonome di Trento e di Bolzano.".
              -  Per  quanto  concerne  il decreto del Presidente del
          Consiglio  dei  Ministri  29 novembre  2001, vedasi le note
                                  all'art. 5.
                               Nota all'art. 7:
              -   Il   testo   dell'art.  120,  secondo  comma  della
                         Costituzione e' il seguente:
              "La  regione  non puo' istituire dazi di importazione o
          esportazione  o  transito  tra  le  regioni,  ne'  adottare
          provvedimenti  che  ostacolino  in qualsiasi modo la libera
          circolazione delle persone e delle cose tra le regioni, ne'
          limitare  l'esercizio  del  diritto  al lavoro in qualunque
          parte del territorio nazionale. Il Governo puo' sostituirsi
          a  organi  delle regioni, delle citta' metropolitane, delle
          province e dei comuni nel caso di mancato rispetto di norme
          e  trattati  internazionali  o  della normativa comunitaria
          oppure  di  pericolo grave per l'incolumita' e la sicurezza
          pubblica, ovvero quando lo richiedono la tutela dell'unita'
          giuridica  o  dell'unita'  economica  e  in  particolare la
          tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti
          i  diritti  civili  e  sociali,  prescindendo  dai  confini
          territoriali  dei  governi  locali.  La  legge definisce le
          procedure  atte  a garantire che i poteri sostitutivi siano
          esercitati  nel  rispetto del principio di sussidiarieta' e
                    del principio di leale collaborazione".
                               Note all'art. 8:
              -  Il  decreto  legislativo  10 settembre 2003, n. 276,
          reca: "Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e
          mercato  del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n.
                                     30.".
              - Si riporta il testo dell'art. 8 della legge 23 aprile
          1981, n. 155 (Adeguamento delle strutture e delle procedure
          per   la  liquidazione  urgente  delle  pensioni  e  per  i
          trattamenti  di disoccupazione, e misure urgenti in materia
                        previdenziale e pensionistica):
              "Art.  8 (Contributi figurativi). - Ai fini del calcolo
          della    retribuzione   annua   pensionabile,   il   valore
          retributivo da attribuire per ciascuna settimana ai periodi
          riconosciuti  figurativamente per gli eventi previsti dalle
          disposizioni  in  vigore  e'  determinato sulla media delle
          retribuzioni  settimanali  percepite  in costanza di lavoro
          nell'anno  solare in cui si collocano i predetti periodi o,
          nell'anno   di   decorrenza  della  pensione,  nel  periodo
          compreso  sino  alla  data  di  decorrenza  della  pensione
          stessa.  Dal  calcolo suddetto sono escluse le retribuzioni
          settimanali  percepite  in  misura  ridotta  per  uno degli
          eventi  che,  in  base  alle  disposizioni  vigenti,  danno
          diritto  all'accredito  di contribuzione figurativa o per i
                    trattamenti di integrazione salariale.
              Nei   casi   in  cui  nell'anno  solare  non  risultino
          retribuzioni effettive, il valore retributivo da attribuire
          ai  periodi riconosciuti figurativamente e' determinato con
          riferimento  all'anno  solare immediatamente precedente nel
          quale  risultino  percepite  retribuzioni  in  costanza  di
          lavoro.    Per    i    periodi   anteriori   all'iscrizione
          nell'assicurazione    generale   obbligatoria   il   valore
          retributivo  da  attribuire  e' determinato con riferimento
          alla  retribuzione  percepita  nell'anno  solare  in cui ha
                            inizio l'assicurazione.
              Qualora  in corrispondenza degli eventi di cui al primo
          comma   sia   richiesto  il  riconoscimento  figurativo  ad
          integrazione   della  retribuzione,  la  media  retributiva
          dell'anno  solare e' determinata escludendo le retribuzioni
          settimanali  percepite  in  misura ridotta. In tale ipotesi
          ciascuna  settimana  a  retribuzione  ridotta  e' integrata
          figurativamente  fino  a concorrenza del valore retributivo
          riconoscibile,  in caso di totale mancanza di retribuzione,
                        ai sensi dei precedenti commi.
              I  periodi  di  sospensione,  per  i  quali  e' ammessa
          l'integrazione salariale, sono riconosciuti utili d'ufficio
          per   il   conseguimento  del  diritto  alla  pensione  per
          l'invalidita',  la  vecchiaia  ed  i  superstiti  e  per la
          determinazione  della  sua  misura.  Per  detti  periodi il
          contributo   figurativo   e'  calcolato  sulla  base  della
            retribuzione cui e' riferita l'integrazione salariale.
              Le  somme occorrenti alla copertura della contribuzione
          figurativa  relativamente  ai  periodi  di sospensione e di
          riduzione  d'orario,  per i quali e' ammessa l'integrazione
          salariale,  sono versate, a carico della cassa integrazione
              guadagni, al Fondo pensioni lavoratori dipendenti.
              Il  datore  di  lavoro  e'  tenuto  a  fornire  i  dati
          necessari  per  il calcolo dei valori retributivi di cui ai
          precedenti  commi secondo criteri e modalita' stabiliti dal
          consiglio  di amministrazione dell'Istituto nazionale della
                              previdenza sociale.
              Per  gli  operai  agricoli  dipendenti,  ai  fini della
          determinazione  dei requisiti contributivi per il diritto a
          pensione   e   per  il  calcolo  della  retribuzione  annua
          pensionabile ciascuna settimana di contribuzione figurativa
          e'  pari  a  sei giornate. La retribuzione da calcolare per
          ciascuna  giornata e' quella determinata ai sensi dell'art.
          28  del  decreto  del Presidente della Repubblica 27 aprile
          1968,  n.  488,  per  l'anno  solare  in cui si collocano i
                     periodi riconosciuti figurativamente.
              In  deroga  a  quanto  previsto  dal  primo  comma  del
          presente articolo ai lavoratori collocati in aspettativa ai
          sensi  dell'art.  31  della legge 20 maggio 1970, n. 300, e
          successive modificazioni, le retribuzioni da riconoscere ai
          fini  del  calcolo  della  pensione  sono commisurate della
          retribuzione  della  categoria  e  qualifica  professionale
          posseduta  dall'interessato  al momento del collocamento in
          aspettativa  e di volta in volta adeguate in relazione alla
          dinamica  salariale  e di carriera della stessa categoria e
          qualifica.  Per  i  lavoratori collocati in aspettativa che
          non  abbiano regolato mediante specifiche normative interne
          o  contrattuali  il trattamento economico del personale, si
          prendono in considerazione ai fini predetti le retribuzioni
          fissate  dai  contratti  nazionali collettivi di lavoro per
                 gli impiegati delle imprese metalmeccaniche.
              Restano  ferme  in  materia le disposizioni dell'art. 1
          della legge 15 febbraio 1974, n. 36, e della legge 10 marzo
            1955, n. 96, e successive modificazioni e integrazioni.
              Le   disposizioni   di  cui  al  presente  articolo  si
          applicano   anche   per  il  trasferimento  dei  contributi
          figurativi   ad  altri  enti  previdenziali  per  richieste
          presentate  dai  lavoratori  dopo l'entrata in vigore della
                               presente legge.".
                               Note all'art. 11:
              -  Comma  2.  Il  testo  dell'art.  9-bis  del  decreto
          legislativo   30 dicembre   1992,   n.  502,  e  successive
          modificazioni   (Riordino   della   disciplina  in  materia
          sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992,
                           n. 421), e' il seguente:
              "Art.  9-bis  (Sperimentazioni  gestionali).  -  1.  Le
          regioni  e  le  province  autonome  di Trento e di Bolzano,
          autorizzano  programmi  di sperimentazione aventi a oggetto
          nuovi   modelli   gestionali   che   prevedano   forme   di
          collaborazione   tra   strutture   del  Servizio  sanitario
          nazionale   e   soggetti   privati,   anche  attraverso  la
          costituzione  di  societa'  miste  a  capitale  pubblico  e
                                   privato.
              2.  Il  programma  di sperimentazione e' adottato dalla
          regione  o  dalla provincia autonoma interessata, motivando
          le   ragioni   di   convenienza   economica   del  progetto
          gestionale, di miglioramento della qualita' dell'assistenza
          e  di  coerenza  con  le  previsioni  del  Piano  sanitario
          regionale   ed   evidenziando   altresi'  gli  elementi  di
            garanzia, con particolare riguardo ai seguenti criteri:
                a) privilegiare  nell'area  del  settore  privato  il
          coinvolgimento   delle   organizzazioni  non  lucrative  di
          utilita'  sociale  individuate  dall'art.  10  del  decreto
                     legislativo 4 dicembre 1997, n. 460;
                b) fissare  limiti percentuali alla partecipazione di
          organismi  privati  in misura non superiore al quarantanove
                                  per cento;
                c) prevedere   forme   idonee   di  limitazione  alla
          facolta'  di  cessione  della  propria  quota  sociale  nei
          confronti   dei   soggetti  privati  che  partecipano  alle
                               sperimentazioni;
                d) disciplinare  le forme di risoluzione del rapporto
          contrattuale    con    privati    che    partecipano   alla
          sperimentazione in caso di gravi inadempienze agli obblighi
          contrattuali  o  di  accertate  esposizioni  debitorie  nei
                              confronti di terzi;
                e) definire  partitamente  i compiti, le funzioni e i
          rispettivi  obblighi di tutti i soggetti pubblici e privati
          che  partecipano  alla  sperimentazione  gestionale, avendo
          cura  di  escludere  in  particolare  il  ricorso  a  forme
          contrattuali,  di  appalto  o  subappalto, nei confronti di
          terzi  estranei alla convenzione di sperimentazione, per la
          fornitura   di   opere   e  servizi  direttamente  connessi
                         all'assistenza alla persona;
                f) individuare forme e modalita' di pronta attuazione
          per  la  risoluzione della convenzione di sperimentazione e
          scioglimento  degli  organi  societari  in  caso di mancato
          raggiungimento del risultato della avviata sperimentazione.
              3.  La  Conferenza  permanente  per  i  rapporti tra lo
          Stato,  le  regioni  e  le province autonome di Trento e di
          Bolzano,  avvalendosi  dell'Agenzia  per i servizi sanitari
          regionali,  verifica annualmente i risultati conseguiti sia
          sul  piano  economico  sia  su  quello  della  qualita' dei
          servizi,  ivi  comprese  le forme di collaborazione in atto
          con  soggetti privati per la gestione di compiti diretti di
          tutela  della  salute.  Al  termine  del  primo triennio di
          sperimentazione,  sulla  base  dei risultati conseguiti, il
          Governo e le regioni adottano i provvedimenti conseguenti.
              4.  Al di fuori dei programmi di sperimentazione di cui
          al  presente  articolo,  e'  fatto divieto alle aziende del
          Servizio  sanitario  nazionale  di  costituire  societa' di
          capitali  aventi  per  oggetto  sociale  lo  svolgimento di
                   compiti diretti di tutela della salute.".
              -  Il  testo  dell'art.  1,  comma  34-bis  della legge
          23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della
          finanza pubblica - legge finanziaria 1997) e' il seguente:
              "34-bis.   Per  il  perseguimento  degli  obiettivi  di
          carattere  prioritario  e di rilievo nazionale indicati nel
          Piano  sanitario  nazionale  le regioni elaborano specifici
          progetti  sulla  scorta  di criteri e parametri fissati dal
          Piano  stesso.  La Conferenza permanente per i rapporti tra
          lo  Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
          Bolzano,  su proposta del Ministro della sanita', individua
          i  progetti  ammessi a finanziamento utilizzando le quote a
          tal  fine  vincolate del Fondo sanitario nazionale ai sensi
          del comma 34. Si applica l'ultimo comma dell'art. 9-bis del
          decreto  legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
                               modificazioni.".
                               Nota all'art. 12:
              -   Il   testo  dell'art.  3  del  decreto  legislativo
          30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, e' il
                                   seguente:
              "Art.   3.   (Organizzazione   delle  unita'  sanitarie
          locali).  -  1.  Le regioni, attraverso le unita' sanitarie
          locali,  assicurano  i  livelli essenziali di assistenza di
          cui  all'art.  1,  avvalendosi  anche  delle aziende di cui
                                  all'art. 4.
              1-bis.  In  funzione  del  perseguimento  dei loro fini
          istituzionali,  le unita' sanitarie locali si costituiscono
          in  aziende con personalita' giuridica pubblica e autonomia
          imprenditoriale; la loro organizzazione ed il funzionamento
          sono  disciplinati  con  atto aziendale di diritto privato,
          nel   rispetto   dei   principi   e   criteri  previsti  da
          disposizioni   regionali.  L'atto  aziendale  individua  le
          strutture   operative  dotate  di  autonomia  gestionale  o
          tecnico-professionale,     soggette    a    rendicontazione
                                  analitica.
              1-ter.  Le  aziende di cui ai commi 1 e 1-bis informano
          la  propria attivita' a criteri di efficacia, efficienza ed
          economicita'  e  sono  tenute  al  rispetto  del vincolo di
          bilancio,   attraverso  l'equilibrio  di  costi  e  ricavi,
          compresi  i  trasferimenti di risorse finanziarie. Agiscono
          mediante  atti di diritto privato. I contratti di fornitura
          di  beni  e  servizi,  il cui valore sia inferiore a quello
          stabilito  dalla  normativa  comunitaria  in  materia, sono
          appaltati  o  contrattati  direttamente secondo le norme di
          diritto  privato  indicate  nell'atto  aziendale  di cui al
                                 comma 1-bis.
              1-quater.   Sono   organi   dell'azienda  il  direttore
          generale  e  il  collegio  sindacale. Il direttore generale
          adotta   l'atto   aziendale  di  cui  al  comma  1-bis;  e'
          responsabile   della   gestione   complessiva  e  nomina  i
          responsabili  delle  strutture  operative  dell'azienda. Il
          direttore  generale  e'  coadiuvato,  nell'esercizio  delle
          proprie   funzioni,  dal  direttore  amministrativo  e  dal
          direttore   sanitario.  Le  regioni  disciplinano  forme  e
          modalita'   per  la  direzione  e  il  coordinamento  delle
          attivita' socio-sanitarie a elevata integrazione sanitaria.
          Il  direttore  generale si avvale del Collegio di direzione
               di cui all'art. 17 per le attivita' ivi indicate.
              1-quinquies. Il direttore amministrativo e il direttore
          sanitario   sono  nominati  dal  direttore  generale.  Essi
          partecipano, unitamente al direttore generale, che ne ha la
          responsabilita',   alla  direzione  dell'azienda,  assumono
          diretta responsabilita' delle funzioni attribuite alla loro
          competenza  e concorrono, con la formulazione di proposte e
          di  pareri, alla formazione delle decisioni della direzione
                                   generale.
                                        2.
              3.  L'unita' sanitaria locale puo' assumere la gestione
          di  attivita'  o  servizi socio-assistenziali su delega dei
          singoli enti locali con oneri a totale carico degli stessi,
          ivi  compresi quelli relativi al personale, e con specifica
          contabilizzazione.  L'unita'  sanitaria locale procede alle
          erogazioni   solo   dopo   l'effettiva  acquisizione  delle
                    necessarie disponibilita' finanziarie.
                                        4.
              5.  Le  regioni  disciplinano,  entro il 31 marzo 1994,
          nell'ambito   della   propria   competenza   le   modalita'
          organizzative  e  di  funzionamento  delle unita' sanitarie
                        locali prevedendo tra l'altro:
                                 a) - f) (abrogate);
                g) i  criteri  per  la  definizione  delle  dotazioni
          organiche   e   degli   uffici  dirigenziali  delle  unita'
          sanitarie  locali  e  delle  aziende  ospedaliere nonche' i
          criteri  per  l'attuazione  della  mobilita'  del personale
          risultato in esubero, ai sensi delle disposizioni di cui al
          decreto  legislativo  3 febbraio  1993, n. 29, e successive
                        modificazioni ed integrazioni .
              6.   Tutti   i   poteri   di   gestione,   nonche'   la
          rappresentanza dell'unita' sanitaria locale, sono riservati
          al  direttore  generale.  Al  direttore generale compete in
          particolare,  anche  attraverso l'istituzione dell'apposito
          servizio  di  controllo interno di cui all'art. 20, decreto
          legislativo   3 febbraio   1993,   n.   29,   e  successive
          modificazioni   ed   integrazioni,   verificare,   mediante
          valutazioni  comparative  dei  costi,  dei rendimenti e dei
          risultati,  la corretta ed economica gestione delle risorse
          attribuite ed introitate nonche' l'imparzialita' ed il buon
          andamento  dell'azione  amministrativa.  I provvedimenti di
          nomina   dei   direttori   generali  delle  aziende  unita'
          sanitarie  locali e delle aziende ospedaliere sono adottati
          esclusivamente con riferimento ai requisiti di cui all'art.
          1  del  decreto-legge  27 agosto  1994,  n. 512, convertito
          dalla  legge  17 ottobre  1994, n. 590, senza necessita' di
                           valutazioni comparative.
              I  contenuti  di tale contratto, ivi compresi i criteri
          per  la determinazione degli emolumenti, sono fissati entro
          centoventi  giorni  dalla  data  di  entrata  in vigore del
          presente  decreto, con decreto del Presidente del Consiglio
          dei  Ministri,  su proposta dei Ministri della sanita', del
          tesoro,  del  lavoro  e  della previdenza sociale e per gli
          affari  regionali  sentita  la  Conferenza permanente per i
          rapporti  tra  lo Stato, le regioni e le province autonome.
          Il  direttore generale e' tenuto a motivare i provvedimenti
          assunti  in  difformita'  dal  parere  reso  dal  direttore
          sanitario, dal direttore amministrativo e dal consiglio dei
          sanitari.  In  caso  di  vacanza dell'ufficio o nei casi di
          assenza   o  di  impedimento  del  direttore  generale,  le
          relative  funzioni sono svolte dal direttore amministrativo
          o  dal direttore sanitario su delega del direttore generale
          o,  in  mancanza  di delega, dal direttore piu' anziano per
          eta'.  Ove l'assenza o l'impedimento si protragga oltre sei
                      mesi si procede alla sostituzione.
              7.  Il  direttore  sanitario e' un medico che non abbia
          compiuto  il  sessantacinquesimo  anno  di eta' e che abbia
          svolto  per  almeno  cinque  anni  qualificata attivita' di
          direzione  tecnico-sanitaria in enti o strutture sanitarie,
          pubbliche  o  private,  di  media  o  grande dimensione. Il
          direttore  sanitario  dirige  i  servizi  sanitari  ai fini
          organizzativi   ed   igienico-sanitari  e  fornisce  parere
          obbligatorio al direttore generale sugli atti relativi alle
          materie  di  competenza.  Il direttore amministrativo e' un
          laureato  in  discipline  giuridiche  o  economiche che non
          abbia  compiuto  il  sessantacinquesimo  anno di eta' e che
          abbia   svolto  per  almeno  cinque  anni  una  qualificata
          attivita'  di  direzione tecnica o amministrativa in enti o
          strutture  sanitarie  pubbliche o private di media o grande
          dimensione.  Il  direttore  amministrativo dirige i servizi
                 amministrativi dell'unita' sanitaria locale.
              Sono    soppresse    le    figure    del   coordinatore
          amministrativo,    del   coordinatore   sanitario   e   del
           sovrintendente sanitario, nonche' l'ufficio di direzione.
                                        8.
              9. Il direttore generale non e' eleggibile a membro dei
          consigli comunali, dei consigli provinciali, dei consigli e
          assemblee  delle  regioni  e  del  Parlamento, salvo che le
          funzioni  esercitate  non  siano cessate almeno centottanta
          giorni  prima  della data di scadenza dei periodi di durata
          dei predetti organi. In caso di scioglimento anticipato dei
          medesimi,  le cause di ineleggibilita' non hanno effetto se
          le  funzioni  esercitate siano cessate entro i sette giorni
          successivi  alla data del provvedimento di scioglimento. In
          ogni  caso  il  direttore  generale  non  e' eleggibile nei
          collegi  elettorali nei quali sia ricompreso, in tutto o in
          parte, il territorio dell'unita' sanitaria locale presso la
          quale  abbia  esercitato  le  sue  funzioni  in  un periodo
          compreso  nei  sei mesi antecedenti la data di accettazione
          della  candidatura.  Il  direttore  generale  che sia stato
          candidato e non sia stato eletto non puo' esercitare per un
          periodo  di cinque anni le sue funzioni in unita' sanitarie
          locali   comprese,  in  tutto  o  in  parte,  nel  collegio
          elettorale  nel  cui  ambito si sono svolte le elezioni. La
          carica di direttore generale e' incompatibile con quella di
          membro  del  consiglio  e  delle  assemblee delle regioni e
          delle  province  autonome,  di  consigliere provinciale, di
          sindaco,   di   assessore  comunale,  di  presidente  o  di
          assessore  di  comunita' montana, di membro del Parlamento,
          nonche'   con  l'esistenza  di  rapporti  anche  in  regime
          convenzionale  con  la  unita'  sanitaria locale presso cui
          sono  esercitate  le  funzioni o di rapporti economici o di
          consulenza    con    strutture   che   svolgono   attivita'
          concorrenziali  con  la  stessa.  La  predetta normativa si
          applica  anche  ai direttori amministrativi ed ai direttori
          sanitari.  La  carica  di  direttore  generale  e' altresi'
          incompatibile  con  la sussistenza di un rapporto di lavoro
          dipendente,   ancorche'  in  regime  di  aspettativa  senza
          assegni,  con  l'unita'  sanitaria  locale  presso cui sono
                            esercitate le funzioni.
                                        10.
              11.  Non  possono  essere  nominati direttori generali,
          direttori  amministrativi o direttori sanitari delle unita'
                               sanitarie locali:
                a) coloro  che  hanno  riportato  condanna, anche non
          definitiva,  a  pena detentiva non inferiore ad un anno per
          delitto non colposo ovvero a pena detentiva non inferiore a
          sei mesi per delitto non colposo commesso nella qualita' di
          pubblico  ufficiale o con abuso dei poteri o violazione dei
          doveri  inerenti  ad  una  pubblica  funzione, salvo quanto
          disposto dal secondo comma dell'art. 166 del codice penale;
                b) coloro  che  sono sottoposti a procedimento penale
          per delitto per il quale e' previsto l'arresto obbligatorio
                                 in flagranza;
                c) coloro   che  sono  stati  sottoposti,  anche  con
          provvedimento  non definitivo ad una misura di prevenzione,
          salvi  gli  effetti della riabilitazione prevista dall'art.
          15 della legge 3 agosto l988, n. 327, e dall'art. 14, legge
                             19 marzo 1990 n. 55;
                d) coloro  che  sono sottoposti a misura di sicurezza
                       detentiva o a liberta' vigilata.
              12.  Il  consiglio  dei  sanitari e' organismo elettivo
          dell'unita'  sanitaria  locale  con  funzioni di consulenza
          tecnico-sanitaria ed e' presieduto dal direttore sanitario.
          Fanno  parte  del  consiglio medici in maggioranza ed altri
          operatori  sanitari  laureati,  con  presenza maggioritaria
          della   componente   ospedaliera   medica   se  nell'unita'
          sanitaria  locale  e'  presente  un  presidio  ospedaliero,
          nonche'  una rappresentanza del personale infermieristico e
          del personale tecnico sanitario. Nella componente medica e'
          assicurata la presenza del medico veterinario. Il consiglio
          dei  sanitari  fornisce  parere  obbligatorio  al direttore
          generale per le attivita' tecnico-sanitarie, anche sotto il
          profilo  organizzativo,  e  per  gli  investimenti  ad esse
          attinenti.  Il  consiglio  dei sanitari si esprime altresi'
          sulle  attivita' di assistenza sanitaria. Tale parere e' da
          intendersi  favorevole  ove  non formulato entro il termine
          fissato  dalla  legge  regionale.  La  regione  provvede  a
          definire il numero dei componenti nonche' a disciplinare le
          modalita' di elezione e la composizione ed il funzionamento
                                del consiglio.
              13.  Il direttore generale dell'unita' sanitaria locale
          nomina  i revisori con specifico provvedimento e li convoca
          per  la  prima  seduta.  Il  presidente  del collegio viene
          eletto  dai  revisori  all'atto  della  prima seduta. Ove a
          seguito  di  decadenza,  dimissioni  o  decessi il collegio
          risultasse  mancante di uno o piu' componenti, il direttore
          generale  provvede ad acquisire le nuove designazioni dalle
          amministrazioni  competenti. In caso di mancanza di piu' di
          due   componenti   dovra'  procedersi  alla  ricostituzione
          dell'intero  collegio.  Qualora  il  direttore generale non
          proceda  alla  ricostituzione  del  collegio  entro  trenta
          giorni,   la   regione   provvede   a  costituirlo  in  via
          straordinaria  con  un  funzionario  della  regione  e  due
          designati    dal   Ministro   del   tesoro.   Il   collegio
          straordinario    cessa   le   proprie   funzioni   all'atto
          dell'insediamento   del  collegio  ordinario.  L'indennita'
          annua  lorda  spettante  ai  componenti  del  collegio  dei
          revisori  e'  fissata  in misura pari al 10 per cento degli
          emolumenti  del  direttore  generale  dell'unita' sanitaria
          locale.    Al   presidente   del   collegio   compete   una
          maggiorazione  pari al 20 per cento dell'indennita' fissata
                           per gli altri componenti.
              14.   Nelle  unita'  sanitarie  locali  il  cui  ambito
          territoriale coincide con quello del comune, il sindaco, al
          fine   di   corrispondere  alle  esigenze  sanitarie  della
          popolazione,  provvede  alla definizione, nell'ambito della
          programmazione  regionale,  delle  linee  di  indirizzo per
          l'impostazione  programmatica  dell'attivita',  esamina  il
          bilancio  pluriennale  di  previsione  ed  il  bilancio  di
          esercizio  e rimette alla regione le relative osservazioni,
          verifica l'andamento generale dell'attivita' e contribuisce
          alla  definizione  dei  piani programmatici trasmettendo le
          proprie  valutazioni  e  proposte  al direttore generale ed
          alla  regione.  Nelle unita' sanitarie locali il cui ambito
          territoriale  non coincide con il territorio del comune, le
          funzioni  del  sindaco  sono  svolte  dalla  conferenza dei
          sindaci   o   dei   presidenti   delle   circoscrizioni  di
          riferimento   territoriale   tramite   una   rappresentanza
          costituita  nel  suo  seno da non piu' di cinque componenti
          nominati dalla stessa conferenza con modalita' di esercizio
               delle funzioni dettate con normativa regionale.".
                               Note all'art. 13:
              - Il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio
          1956,   n.  5,  concerne:  "Compensi  ai  componenti  delle
          commissioni,  consigli,  comitati  o collegi operanti nelle
          Amministrazioni  statali,  anche con ordinamento autonomo e
          delle commissioni giudicatrici dei concorsi di ammissione e
                    di promozione nelle carriere statali".
              - Il decreto del Presidente della Repubblica 16 gennaio
          1978,  n. 513, concerne: "Trattamento economico di missione
            e di trasferimento dei dipendenti civili dello Stato".
              -  La  legge  26 luglio  1978,  n.  417,  e  successive
          modificazioni,   concerne:   "Adeguamento  del  trattamento
          economico  di  missione  e  di trasferimento dei dipendenti
                                   statali".
                               Note all'art. 23:
              -  Il  decreto  del  Ministro  della sanita' 27 gennaio
          1976,   pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  27  del
          30 gennaio  1976,  concerne:  "Equiparazione  dei servizi e
          delle qualifiche del personale sanitario in servizio presso
          organismi   diversi   dagli   enti   ospedalieri  a  quello
                                ospedaliero.".
              -   Il   decreto   del   Presidente   della  Repubblica
          20 dicembre  1979,  n.  761,  e  successive  modificazioni,
          concerne:  "Stato  giuridico  del  personale  delle  unita'
                              sanitarie locali".
                               Nota all'art. 26:
              -   Il   testo  dell'art.  56,  comma  1,  della  legge
          27 dicembre  2002,  n.  289 (Disposizioni per la formazione
          del  bilancio  annuale  e  pluriennale  dello Stato - legge
                       finanziaria 2003) e' il seguente:
              "Art.  56  (Fondo  per  progetti  di  ricerca). - 1. E'
          istituito un fondo finalizzato al finanziamento di progetti
          di  ricerca,  di  rilevante  valore  scientifico, anche con
          riguardo   alla   tutela  della  salute  e  all'innovazione
          tecnologica,  con  una dotazione finanziaria di 225 milioni
          di  euro  per  l'anno  2003  e  di  100  milioni  di euro a
          decorrere  dall'anno  2004.  Alla  ripartizione  del fondo,
          istituito   nello   stato   di   previsione  del  Ministero
          dell'economia  e  delle  finanze,  tra le diverse finalita'
          provvede  il  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri, con
          proprio  decreto, su proposta del Ministro dell'istruzione,
          dell'universita'   e  della  ricerca,  sentiti  i  Ministri
          dell'economia   e   delle   finanze,  della  salute  e  per
          l'innovazione  tecnologica.  Con  lo  stesso  decreto  sono
          stabiliti  procedure,  modalita' e strumenti per l'utilizzo
          delle   risorse,   assicurando   in   via   prioritaria  il
          finanziamento  dei  progetti  presentati  da  soggetti  che
          abbiano  ottenuto,  negli  anni  precedenti,  un eccellente
          risultato  nell'utilizzo  e  nella capacita' di spesa delle
          risorse  comunitarie  assegnate e delle risorse finanziarie
          provenienti  dai  programmi  quadro  di ricerca dell'Unione
                       europea o dai Fondi strutturali".
                               Note all'art. 27:
              - La legge 4 maggio 1990, n. 107, concerne: "Disciplina
          per  le attivita' trasfusionali relative al sangue umano ed
          ai suoi componenti e per la produzione di plasmaderivati".
              -  Il  testo dell'art. 23 della legge 4 maggio 1990, n.
                             107, e' il seguente:
              "Art.  23.  -  1.  All'onere  derivante dall'attuazione
          della  presente  legge  per  le  attivita'  ordinarie si fa
          fronte a carico del capitolo 5941 dello stato di previsione
          della  spesa  del  Ministero  del  tesoro relativo al Fondo
          sanitario  nazionale  di parte corrente per gli anni 1990 e
          seguenti,  rientrando  le spese per tali attivita' gia' tra
                             le spese indistinte.
              2.  All'onere  derivante dall'attuazione della presente
          legge    relativamente   alla   razionalizzazione   ed   al
          potenziamento   delle  strutture  preposte  alle  attivita'
          trasfusionali, laddove le stesse siano carenti, si provvede
          entro  i  limiti dello stanziamento di lire 30 miliardi per
          ciascuno degli anni 1990, 1991 e 1992. Al relativo onere si
          provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai
          fini  del  bilancio  triennale  1990-1992, al capitolo 6856
          dello  stato  di previsione del Ministero del tesoro per il
             1990 all'uopo utilizzando l'apposito accantonamento.
              3.  Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare,
           con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


fp05-gr05