GAZZETTA UFFICIALE SERIE GENERALE N. 230 DEL 3/10/2005

MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE 

DECRETO 23 settembre 2005 
Approvazione  delle condizioni di ammissibilita' e delle disposizioni
di carattere generale per l'amministrazione del Fondo di garanzia per
le piccole e medie imprese, di cui all'articolo 2, comma 100, lettera
a),   della   legge   23   dicembre   1996,  n.  662,  a  seguito  di
rideterminazione  delle  caratteristiche  degli  interventi del Fondo
stesso, ai sensi del decreto ministeriale 20 giugno 2005.
               IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

  Visto l'art. 2, comma 100, lettera a) della legge 23 dicembre 1996,
n. 662;
  Visto l'art. 15 della legge 7 agosto 1997, n. 266;
  Visto  l'art.  1,  comma  209, della legge 30 dicembre 2004, n. 311
come   modificato   dall'art.   4,   comma   1,  lettera  a-ter)  del
decreto-legge  14 marzo  2005,  n. 35, convertito, con modificazioni,
dalla legge 14 maggio 2005, n. 80;
  Visto  l'art. 4 del decreto del Ministro delle attivita' produttive
e  del  Ministro per l'innovazione e le tecnologie del 20 giugno 2005
pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  152  del  2 luglio  2005,
"Rideterminazione delle caratteristiche degli interventi del Fondo di
garanzia  per  le  piccole  e  medie  imprese",  che  prevede  che le
modalita' di concessione della garanzia di cui al medesimo decreto si
applicano  alle richieste pervenute al gestore a decorrere dalla data
di  entrata  in  vigore  del decreto ministeriale di approvazione, ai
sensi  dell'art.  13  del  decreto  31 maggio  1999,  n.  248,  delle
condizioni  di  ammissibilita'  e  delle  disposizioni  di  carattere
generale adottate dal Comitato di cui all'articolo 15, comma 3, della
legge 7 agosto 1997, n. 266;
  Visto  l'art.  13  del decreto ministeriale 31 maggio 1999, n. 248,
"Regolamento  recante  criteri  e  modalita' per la concessione della
garanzia  e  per  la  gestione del Fondo di garanzia per le piccole e
medie  imprese",  che  prevede  che  il  Comitato di cui all'art. 15,
comma 3,  della  legge  7 agosto  1997,  n.  266 adotta le necessarie
disposizioni   operative  per  l'amministrazione  del  Fondo  di  cui
all'art.  2,  comma  100, lettera a) della legge 23 dicembre 1996, n.
662,  e  che  le  condizioni  di  ammissibilita' e le disposizioni di
carattere  generale sono soggette all'approvazione del Ministro delle
attivita'  produttive  sentito il Ministro delle politiche agricole e
forestali e sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana;
  Vista  nota  di  MCC  S.p.a.  con  la quale sono state trasmesse le
condizioni  di ammissibilita' e le disposizioni di carattere generale
adottate  dal  Comitato  di  cui  all'art.  15,  comma 3, della legge
7 agosto 1997, n. 266, nella riunione del 21 luglio 2005;
  Sentito il Ministro delle politiche agricole e forestali;
                              Decreta:

                               Art. 1.
  1. Sono approvate le condizioni di ammissibilita' e le disposizioni
di carattere generale per l'amministrazione del Fondo di garanzia per
le  piccole e medie imprese di cui all'art. 2, comma 100, lettera a),
della  legge 23 dicembre 1996, n. 662, adottate dal Comitato previsto
dall'art.  15,  comma  3,  della  legge  7 agosto 1997, n. 266, nella
riunione del 21 luglio 2005.
  2. Per ogni operazione finanziaria ammessa all'intervento del Fondo
di  garanzia, viene accantonato, a titolo di coefficiente di rischio,
un importo non inferiore all'8% dell'importo garantito dal Fondo.
  3.  E'  riportato  in  allegato  al presente decreto il testo delle
condizioni  di  ammissibilita'  e  delle  disposizioni  di  carattere
generale di cui al comma 1.
                               Art. 2.
  1.  Le  condizioni di ammissibilita' e le disposizioni di carattere
generale  per l'amministrazione del Fondo di garanzia di cui all'art.
1  entrano  in  vigore  il  giorno  successivo alla pubblicazione del
presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
    Roma, 23 settembre 2005
                                                 Il Ministro: Scajola
                                                             Allegato

CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA' E DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE PER
L'AMMINISTRAZIONE  DEL  FONDO  DI  GARANZIA  PER  LE  PICCOLE E MEDIE
IMPRESE  DI  CUI  ALL'Art.  2,  COMMA  100,  LETTERA  A)  DELLA LEGGE
                      23 DICEMBRE 1996, n. 662.

                               Parte I

                             DEFINIZIONI

    Nelle presenti disposizioni l'espressione:
      a)  "Fondo", indica il Fondo di garanzia a favore delle piccole
e  medie  imprese  costituito  presso  il  MCC  S.p.A.  dall'art.  2,
comma 100,  lettera  a),  della  legge  23 dicembre  1996,  n. 662, e
successive modificazioni e integrazioni;
      b)  "Comitato",  indica  l'organo  competente  a  deliberare in
materia  di  concessione  della  garanzia  e  di  gestione  del Fondo
previsto dall'art. 15, comma 3, della legge 7 agosto 1997, n. 266;
      c)  "Garanzia  Diretta",  indica la garanzia prestata dal Fondo
direttamente a favore dei soggetti finanziatori;
      d)  "Controgaranzia",  indica  la garanzia prestata dal Fondo a
favore dei Confidi e degli Altri fondi di garanzia;
      e)   "Cogaranzia",   indica  la  garanzia  prestata  dal  Fondo
direttamente  a  favore dei soggetti finanziatori e congiuntamente ai
Confidi,  agli  Altri  fondi  di  garanzia ovvero a fondi di garanzia
istituiti nell'ambito della Unione europea o da essa cofinanziati;
      f)  "PMI",  indica le piccole e medie imprese, economicamente e
finanziariamente  sane,  costituite  anche  in  forma cooperativa, in
possesso   dei   parametri   dimensionali   di  cui  alla  disciplina
comunitaria  in materia di aiuti di Stato alle PMI, vigente alla data
di presentazione della richiesta di ammissione ai benefici del Fondo;
al riguardo si precisa che:
        i  parametri  dimensionali  devono  essere  calcolati secondo
quanto   previsto   dal  decreto  del  Ministro  dell'industria,  del
commercio  e  dell'artigianato  del  18 settembre  1997 (G.U.R.I. del
1° ottobre 1997);
        nel caso di impresa beneficiaria appartenente ad un gruppo: i
parametri  dimensionali  dell'impresa  beneficiaria  vengono rilevati
come  somma dei valori riferiti all'impresa considerata ed alle altre
di  cui  la  stessa  detenga, anche indirettamente, il 25% o piu' del
capitale  o dei diritti di voto; detto criterio si applica anche alle
imprese  che  detengono  il  25% o piu' del capitale o dei diritti di
voto dell'impresa beneficiaria;
        per piccole e medie imprese economicamente e finanziariamente
sane  si  intendono  quelle  di cui venga accertata, sulla base della
consistenza patrimoniale e finanziaria, la possibilita' di far fronte
agli  impegni  finanziari  derivanti dalle operazioni per le quali e'
richiesto l'intervento del Fondo;
      g)  "Piccole  imprese",  indica  le  imprese,  economicamente e
finanziariamente   sane,   costituite  anche  in  forma  cooperativa,
definite  di piccola dimensione ai sensi della disciplina comunitaria
in  materia  di  aiuti  di  Stato  alle  PMI,  vigente  alla  data di
presentazione della richiesta di ammissione ai benefici del Fondo. Al
riguardo,  si  precisa  che  i  parametri dimensionali sono calcolati
secondo   quanto  previsto  dalla  raccomandazione  96/280/CE,  della
Commissione,  del  3 aprile 1996. Ai sensi della raccomandazione sono
definite piccole le imprese:
        aventi meno di 50 dipendenti, e
        o un fatturato annuo non superiore a 7 milioni di euro, o
        un  totale  di  bilancio  annuo  non superiore a 5 milioni di
euro,
        e  in  possesso  del  requisito  di  indipendenza  di seguito
definito.
    Sono  considerate imprese indipendenti quelle il cui capitale o i
cui  diritti  di  voto  non  sono detenuti per 25% o piu' da una sola
impresa,  oppure,  congiuntamente,  da piu' imprese non conformi alla
definizione  di  piccola  impresa. Questa soglia puo' essere superata
nelle due fattispecie seguenti:
        se   l'impresa   e'  detenuta  da  societa'  di  investimenti
pubblici,   societa'   di   capitali   di   rischio   o   investitori
istituzionali,   a   condizione   che  questi  non  esercitino  alcun
controllo, individuale o congiunto, sull'impresa;
        se  il  capitale e' disperso in modo tale che sia impossibile
determinare  da  chi  e'  detenuto  e  se l'impresa dichiara di poter
legittimamente presumere che non e' detenuto per il 25% o piu' da una
sola  impresa,  oppure,  congiuntamente, da piu' imprese non conformi
alla definizione di piccola impresa.
    Per  il calcolo delle soglie di cui sopra, occorre sommare i dati
dell'impresa  destinataria  e  di  tutte  le  imprese di cui detiene,
direttamente  o  indirettamente,  il  25%  o  piu' del capitale o dei
diritti di voto.
    Quando  un'impresa,  alla  data di chiusura del bilancio, supera,
verso  l'alto  o verso il basso, le soglie del numero di dipendenti o
dei  massimali  finanziari specificati, perde o acquista la qualifica
di  "piccola impresa" soltanto se detta circostanza si ripete durante
due esercizi consecutivi.
    Il   numero   di   persone  occupate  corrisponde  al  numero  di
unita-lavorative-anno (ULA), cioe' al numero di dipendenti occupati a
tempo  pieno  durante un anno, mentre i lavoratori a tempo parziale e
quelli  stagionali  rappresentano frazioni di ULA. L'anno da prendere
in   considerazione   e'   quello   dell'ultimo  esercizio  contabile
approvato.
    Le  soglie  per  il  fatturato  e  per il totale di bilancio sono
quelle  dell'ultimo esercizio contabile approvato di dodici mesi. Nel
caso  di  un'impresa di recente costituzione, la cui contabilita' non
e' stata ancora approvata, le soglie da applicare sono soggette a una
stima secondo buona fede eseguita nel corso dell'esercizio.
    I  parametri  di  cui alle lettere f) e g) vengono applicati fino
alla  conclusione  delle  procedure  di  comunicazione e notifica dei
nuovi  parametri  di  cui  al  decreto  del  Ministro delle attivita'
produttive del 18 aprile 2005.
      h)  "Consorzi", indica i consorzi e societa' consortili tra PMI
di  cui  agli articoli 17, 18, 19 e 23 della legge 5 ottobre 1991, n.
317, e le societa' consortili miste di cui all'art. 27 della medesima
legge,   economicamente   e   finanziariamente   sani;  per  consorzi
economicamente  e  finanziariamente  sani  si intendono quelli di cui
venga   accertata,   sulla  base  della  consistenza  patrimoniale  e
finanziaria,  la  possibilita'  di far fronte agli impegni finanziari
derivanti dalle operazioni per le quali e' richiesto l'intervento del
Fondo;  le  societa'  consortili  miste devono essere in possesso dei
parametri  dimensionali di cui alla disciplina comunitaria in materia
di  aiuti di Stato alle piccole e medie imprese, vigenti alla data di
presentazione della richiesta di ammissione ai benefici del Fondo.
      i)  "Microimprese",  indica le piccole imprese con un numero di
dipendenti non superiore a 10;
      j) "Banche", indica le banche iscritte all'albo di cui all'art.
13 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;
      k)  "Intermediari", indica gli intermediari finanziari iscritti
nell'elenco  speciale  di  cui  all'art.  107 del decreto legislativo
1° settembre 1993, n. 385;
      l)  "SFIS",  indica le societa' finanziarie per l'innovazione e
lo sviluppo iscritte all'albo di cui all'art. 2, comma 3, della legge
5 ottobre 1991, n. 317;
      m)  "Confidi", indica i soggetti di cui all'art. 13 del decreto
legge  30 settembre  2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre
2003, n. 326;
      n)  "Altri  fondi  di  garanzia",  indica  i  fondi di garanzia
gestiti da Banche, da Intermediari o da soggetti iscritti nell'elenco
generale  di  cui  all'art.  106 del decreto legislativo 1° settembre
1993, n. 385;
      o)  "Confidi  operanti  nei  settori agricolo, agroalimentare e
della  pesca",  indica  i  Confidi  il  cui  capitale sociale o fondo
interconsortile  sia sottoscritto, per almeno il 50%, da imprenditori
operanti nei settori agricolo, agroalimentare e della pesca.
      p)   "Investimenti",   indica  gli  investimenti  materiali  ed
immateriali  da  effettuare  nel territorio nazionale successivamente
alla  data  di  presentazione  della  richiesta  di  finanziamento al
soggetto  finanziatore.  Tali investimenti non devono essere una mera
sostituzione  di  quelli gia' esistenti e non devono essere alienati,
ceduti   o  distratti  per  cinque  anni  dalla  data  di  ammissione
all'intervento  del  Fondo.  Sono esclusi gli investimenti relativi a
mezzi  di trasporto iscritti ai pubblici registri fatta eccezione per
i  mezzi  di  trasporto  destinati  al  trasporto di specifici beni e
distinti  da  una  particolare attrezzatura relativa a tale scopo (la
specificita'  deve  risultare  dalle carte di circolazione, ovvero da
altri   documenti   rilasciati   dagli   uffici   provinciali   della
motorizzazione civile);
      q)  "Investimenti  immateriali",  indica  le  spese  legate  al
trasferimento  di tecnologie sotto forma di acquisizione di brevetti,
di  licenze  di sfruttamento o di conoscenze tecniche brevettate e di
conoscenze  tecniche  non brevettate. Tali investimenti devono essere
sfruttati  esclusivamente nello stabilimento beneficiario dell'aiuto,
essere   considerati  elementi  patrimoniali  ammortizzabili,  essere
acquistati  presso  un  terzo  alle  condizioni di mercato e figurare
all'attivo dell'impresa e restare nello stabilimento del beneficiario
dell'aiuto almeno per un periodo di 5 anni.
      r)   "Finanziamenti   a   medio  -  lungo  termine",  indica  i
finanziamenti,  ivi  compresi  lo  sconto  di  effetti e la locazione
finanziaria,  di  durata  superiore a diciotto mesi e non superiore a
dieci anni concessi a PMI e Consorzi a fronte di Investimenti;
      s)  "Prestiti  partecipativi", indica i finanziamenti di durata
superiore  a  diciotto  mesi  e  non  superiore  a  dieci anni la cui
remunerazione  e'  composta da una parte fissa integrata da una parte
variabile   commisurata   al   risultato   economico   di   esercizio
dell'impresa  finanziata,  concessi  a  PMI  e  Consorzi  a fronte di
Investimenti;
      t)  "Partecipazioni", indica le partecipazioni di minoranza, di
durata non superiore a dieci anni, nel capitale di PMI, costituite in
forma  di  societa'  di  capitali,  acquisite a fronte di un piano di
sviluppo  produttivo  dell'impresa  (gli  investimenti  contenuti nel
piano di sviluppo produttivo sono quelli definiti nella lettera n));
      u)  "Altre operazioni" indica qualsiasi operazione finanziaria,
purche'  direttamente  finalizzata  all'attivita' di impresa, diversa
dai Finanziamenti a medio-lungo termine, dai Prestiti partecipativi e
dalle  Partecipazioni,  escluse,  nel  caso di intervento di Garanzia
Diretta,  le  operazioni di consolidamento dei debiti a breve termine
ai sensi dell'art. 2 della legge 8 agosto 1995, n. 341;
      v)  "Tasso  di riferimento" indica il tasso da applicare per le
operazioni  di attualizzazione/rivalutazione di cui all'art. 2, comma
2  del  decreto  legislativo  del  31 marzo 1998, n. 123 (il tasso e'
pubblicato            su            internet           all'indirizzo:
http://europa.eu.int./comm/competition/state aid/others/reference rat
es.html);
      w)  "Costo di provvista" indica la media mensile dei rendimenti
lordi  dei titoli pubblici soggetti a tassazione ("RENDISTATO") cosi'
come  definita  dall'art. 1, lettera b), del decreto del Ministro del
tesoro del 21 dicembre 1994 e resa nota dalla Banca d'Italia;
      x) "Contratti d'area" indica i contratti d'area di cui all'art.
2, commi 203 e seguenti della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
      y)  "Patti  territoriali"  indica  i  patti territoriali di cui
all'art.  2,  commi  203  e seguenti della legge 23 dicembre 1996, n.
662;
      z)  "Imprese  a  prevalente partecipazione femminile" indica le
societa'  cooperative  e  le societa' di persone costituite in misura
non  inferiore  al 60% da donne, le societa' di capitali le cui quote
di  partecipazione  spettino  in  misura non inferiore ai due terzi a
donne e i cui organi di amministrazione siano costituiti per almeno i
due  terzi da donne, nonche' le imprese individuali gestite da donne,
che    operino    nei   settori   dell'industria,   dell'artigianato,
dell'agricoltura,  del  commercio, del turismo e dei servizi (art. 2,
comma 1, lettera a), legge 215/1992).

                              Parte II

                          GARANZIA DIRETTA

A. Richiedenti, beneficiari, operazioni ammissibili.
1. Soggetti richiedenti.
    Possono richiedere la Garanzia Diretta:
      1.1. le  Banche  -  anche  in  qualita'  di capofila di pool di
banche;
      1.2. gli Intermediari;
      1.3. le SFIS.
2. Soggetti beneficiari finali.
      2.1. Soggetti  beneficiari  finali  sono  le  PMI  e i Consorzi
operanti nei settori (classificazione ISTAT 1991):
        C - Estrazione di minerali, con esclusione delle classi:
          13.10  -  Estrazione di minerali di ferro (tutta la classe,
ad eccezione delle piriti);
          13.20  -  Estrazione  di  minerali  metallici  non  ferrosi
(limitatamente al minerale di manganese);
        D - Attivita' manifatturiere, con esclusione delle classi:
          23.10 - Fabbricazione di prodotti di cokeria;
          24.70 - Fabbricazione di fibre sintetiche e artificiali;
          27.10  -  Produzione  di  ferro, di acciaio e di ferroleghe
(CECA) (*);
          27.52 - Fusione di acciaio;
          34.10 - Fabbricazione di autoveicoli, limitatamente a:
            - fabbricazione  di autovetture destinate al trasporto di
persone;
      (*)  per  attivita'  dell'industria siderurgica, quale definita
nel  trattato  CECA  si  intende:  ghisa  e  ferroleghe; ghisa per la
produzione   dell'acciaio,   per   fonderia  e  altre  ghise  grezze,
manganesifera e ferro-manganese carburato; prodotti grezzi e prodotti
semilavorati   di  ferro,  d'acciaio  comune  o  d'acciaio  speciale,
compresi  i prodotti di reimpiego o di rilaminazione; acciaio liquido
colato   o  no  in  lingotti,  compresi  i  lingotti  destinati  alla
fucinatura,  prodotti  semilavorati  quali  blumi, billette e bramme,
bidoni,  coils,  larghi  laminati a caldo; prodotti finiti a caldo di
ferro,  di  acciaio comune o di acciaio speciale (non sono compresi i
getti  di acciaio, i pezzi fucinati e i prodotti ottenuti con impiego
di  polveri);  rotaie,  traverse, piastre e stecche, travi, profilati
pesanti  e  barre  da  80  mm  e  piu',  palancole, barre e profilati
inferiori  a  80  mm  e  piatti inferiori a 150 mm, vergella, tondi e
quadri  per  tubi, nastri e bande laminate a caldo (comprese le bande
per  tubi  e  i  coils  considerati  come  prodotti  finiti), lamiere
laminate a caldo inferiori a 3 mm, piastre e lamiere di spessore di 3
mm  e  piu',  larghi  piatti  di 150 mm e piu'; prodotti terminali di
ferro, acciaio comune o acciaio speciale (non sono compresi i tubi in
acciaio,  i  nastri laminati a freddo di larghezza inferiore a 500 mm
eccetto  quelli  destinati  alla  produzione  di  banda  stagnata,  i
trafilati,  le  barre  calibrate  e  i getti di ghisa; latta, lamiere
piombate,  banda  nera,  lamiere  zincate,  altre  lamiere rivestite,
lamiere  laminate  a  freddo  inferiori  a  3 mm, lamiere magnetiche,
nastro  destinato  alla produzione banda stagnata, lamiere laminate a
freddo, in rotoli e in fogli di spessore uguale o superiore a 3 mm)
            - fabbricazione di autoveicoli per il trasporto di merci:
limitatamente agli autocarri, ai furgoni ed ai trattori stradali;
            - fabbricazione   di  telai  muniti  di  motori  per  gli
autoveicoli di questa classe;
            - fabbricazione di autobus, filobus;
            - fabbricazione di motori per autoveicoli;
        34.20  -  Fabbricazione  di  carrozzerie  per  autoveicoli  e
fabbricazione di rimorchi e semirimorchi, limitatamente a:
          - fabbricazione  di  carrozzerie  (comprese  le cabine) per
autoveicoli;
        e con esclusione delle categorie:
          27.22.1 - Produzione di tubi senza saldatura;
          27.22.2   -  Produzione  di  tubi  avvicinati,  aggraffati,
saldati  e  simili  (limitatamente a ai tubi con diametro superiore a
406,4 mm);
          35.11.1  -  Cantieri  navali  per  costruzioni  metalliche,
limitatamente a:
            - costruzione di navi mercantili a scafo metallico per il
trasporto di passeggeri e/o merci, di almeno 100 tsl;
            - costruzione  di pescherecci a scafo metallico di almeno
100 tsl (solo se destinati all'esportazione);
            - costruzione di draghe o altre navi per lavori in mare a
scafo  metallico (escluse le piattaforme di trivellazione), di almeno
100 tsl;
            - costruzione  di  rimorchiatori  a  scafo  metallico con
potenza non inferiore a 365 Kw;
          35.11.3 - Cantieri di riparazioni navali, limitatamente a:
            - la  trasformazione  delle navi a scafo metallico di cui
al   precedente   35.11.1,   di   almeno   1000   tsl,  limitatamente
all'esecuzione  di  lavori  che  comportano una modifica radicale del
piano  di  carico,  dello  scafo,  del sistema di propulsione o delle
infrastrutture destinate ad ospitare i passeggeri;
            - la  riparazione  delle navi a scafo metallico di cui al
precedente 35.11.1
        E  -  Produzione  e distribuzione di energia elettrica, gas e
acqua;
        F - Costruzioni;
        G  -  Commercio  all'ingrosso  e al dettaglio; riparazione di
autoveicoli, motocicli e di beni personali e per la casa;
        H - Alberghi e ristoranti;
        I  - Trasporti, magazzinaggio e comunicazioni, con esclusione
delle   attivita'   di   trasporto  merci  e  persone.  Sono  ammesse
all'intervento  del  Fondo  le  imprese  di autotrasporto che vantano
crediti  nei  confronti  delle  imprese  ammesse  all'amministrazione
straordinaria  di  cui all'art. 2, legge 18 febbraio 2004, n. 39, nei
sei  mesi  precedenti  all'ammissione  alla  predetta amministrazione
straordinaria (art. 5, legge 27 marzo 2004, n. 77).
        K  -  Attivita'  immobiliari, noleggio, informatica, ricerca,
altre attivita' professionali ed imprenditoriali;
        M - Istruzione;
        N - Sanita' e altri servizi sociali;
        O - Altri servizi pubblici, sociali e personali.
      2.2. Sono   sottoposte   ai   limiti   previsti  dalle  vigenti
disposizioni   comunitarie  in  materia  di  aiuti  "de  minimis"  le
operazioni   relative   a   PMI   e  Consorzi  operanti  nei  settori
(classificazione ISTAT 1991):
        D - Attivita' manifatturiere, classe:
          34.30   -   Fabbricazione  di  parti  e  di  accessori  per
autoveicoli e per loro motori:
            - fabbricazione   di   varie   parti   e   accessori  per
autoveicoli: fabbricazione di freni, cambi di velocita', assi, ruote,
ammortizzatori  di  sospensione,  radiatori,  silenziatori,  tubi  di
scappamento, frizioni, volanti, piantoni e scatole dello sterzo;
            - fabbricazione  di  parti ed accessori di carrozzerie di
autoveicoli: cinture di sicurezza, portiere, paraurti.
      2.3. Le  operazioni  relative  a  PMI  e  Consorzi operanti nei
settori   della  trasformazione  e  commercializzazione  di  prodotti
agricoli  di  cui  all'Allegato  I del Trattato CE sono sottoposte ai
limiti  e  alle  condizioni  di ammissibilita' previsti dai Programmi
operativi  regionali  (POR)  e relativi Complementi di Programmazione
(CdP), o dai Piani di sviluppo rurale (PSR).
      2.4. I soggetti beneficiari finali devono:
        - essere  iscritti  nel  registro  delle  imprese,  istituito
presso  la  Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura
competente per territorio;
        - non essere iscritti all'Albo delle imprese artigiane;
        essere valutati economicamente e finanziariamente sani da MCC
sulla base dei criteri approvati dal Comitato.
3. Operazioni ammissibili.
    3.1. Sono ammissibili alla Garanzia Diretta:
      a) i Finanziamenti a medio - lungo termine;
      b) i Prestiti partecipativi;
      c) le Partecipazioni;
      d) le  Altre  operazioni,  nei  limiti  previsti  dalle vigenti
disposizioni comunitarie in materia di aiuti "de minimis";
      e) i  finanziamenti,  finalizzati  al  reintegro  del  capitale
circolante  ed  aventi  durata massima di sessanta mesi, concessi, ai
sensi  dell'art.  5,  legge  27 marzo  2004,  n.  77, alle imprese di
autotrasporto   e  alle  Piccole  imprese  che  vantano  crediti  nei
confronti  delle imprese ammesse all'amministrazione straordinaria di
cui  all'art.  2,  legge  18 febbraio  2004,  n.  39,  nei  sei  mesi
precedenti     all'ammissione     alla    predetta    amministrazione
straordinaria.  Tali  finanziamenti  sono  ammissibili nei limiti dei
crediti  vantati  dalle  imprese  di  autotrasporto  e  dalle Piccole
imprese   nei   confronti   delle   imprese   ammesse  alla  predetta
amministrazione  straordinaria  e  nei  limiti previsti dalle vigenti
disposizioni comunitarie in materie di aiuti "de minimis".
      3.2.  Non  sono  ammissibili  alla  Garanzia  Diretta  le Altre
operazioni  relative  a  PMI  e  Consorzi  operanti nei settori della
trasformazione  e  commercializzazione  di  prodotti  agricoli di cui
all'Allegato I del Trattato CE.
      3.3.   La   Garanzia   Diretta   e'  cumulabile,  sulla  stessa
operazione,  con  altre  garanzie  pubbliche  nei limiti delle misure
previste  al  punto 4.2.  La  Garanzia  Diretta  e' cumulabile, sullo
stesso   investimento,   con   altri  regimi  di  aiuto,  nel  limite
dell'intensita' agevolativa massima fissata dalla Unione europea. Per
le  PMI  e  i Consorzi ubicati nelle zone ammesse alle deroghe di cui
all'art.  87.3.a)  e 87.3.c) del Trattato CE, qualora per effetto del
cumulo   si  superi  il  limite  di  intensita'  agevolativa  fissato
dall'Unione europea per le PMI ubicate nelle regioni non ammesse alle
deroghe  suddette,  la  cumulabilita' e' permessa a condizione che la
PMI  o  il  Consorzio  partecipi  al  finanziamento dell'investimento
ammissibile  con un apporto pari, al netto di qualsiasi aiuto, almeno
al 25% dell'ammontare dell'investimento stesso.
      3.3.  I  soggetti  richiedenti  e i soggetti beneficiari finali
possono  richiedere  che  la Garanzia Diretta sia concessa secondo la
regola   "de   minimis"   anche   relativamente  ai  Finanziamenti  a
medio-lungo termine, ai Prestiti partecipativi e alle Partecipazioni.
4. Natura e misura massima dell'agevolazione.
      4.1.   Natura  della  garanzia  -  La  garanzia  e'  esplicita,
incondizionata  ed irrevocabile; e' inoltre diretta, nel senso che si
riferisce ad una singola esposizione.
      4.2.  Copertura  massima delle operazioni - la Garanzia Diretta
puo' essere concessa in misura non superiore:
        all'80%  dell'ammontare  di ciascuna delle operazioni ammesse
ai benefici del Fondo per le operazioni relative a:
          Imprese a prevalente partecipazione femminile;
          soggetti beneficiari finali ubicati nelle Zone ammesse alla
deroga  di  cui  all'art.  87.3.a)  del  Trattato  CE per gli aiuti a
finalita' regionale;
          soggetti  beneficiari  finali  che  sottoscrivono Contratti
d'area o Patti territoriali.
        al 60% dell'ammontare di ciascuna delle operazioni ammesse ai
benefici  del  Fondo  per  le operazioni relative agli altri soggetti
beneficiari finali;
        all'85% dell'ammontare delle operazioni di cui al punto 3.1.,
lettera e).
      Nel caso di locazione finanziaria per ammontare dell'operazione
si intende il costo del bene.
    4.3.  Copertura  massima  dell'ammontare  dell'esposizione  - Nei
limiti  della copertura massima delle operazioni, la Garanzia Diretta
copre   l'ammontare   dell'esposizione   per   capitale,   interessi,
contrattuali  e  di  mora  dei soggetti richiedenti nei confronti dei
soggetti   beneficiari   finali,  calcolato  al  sessantesimo  giorno
successivo  all'intimazione  di  pagamento  di cui ai punto 11.1., in
misura non superiore:
        all'80% per le operazioni relative a:
          Imprese a prevalente partecipazione femminile;
          soggetti beneficiari finali ubicati nelle Zone ammesse alla
deroga  di  cui  all'art.  87.3.a)  del  Trattato  CE per gli aiuti a
finalita' regionale;
          soggetti  beneficiari  finali  che  sottoscrivono Contratti
d'area o Patti territoriali;
        al  60%  per  le  operazioni  relative  agli  altri  soggetti
beneficiari finali;
        all'85% per le operazioni di cui al punto 3.1., lettera e).
      4.4.  Sulla quota di finanziamento garantita dal Fondo non puo'
essere   acquisita   alcuna  altra  garanzia  reale,  assicurativa  e
bancaria.  Sulla  parte  residua  del  finanziamento  possono  essere
acquisite  garanzie  reali,  assicurative,  bancarie,  il  cui valore
cauzionale  complessivo,  calcolato  secondo le percentuali riportate
nella  tabella  di  cui  al  punto  4.6.,  non  superi  la  quota  di
finanziamento non coperta dalla garanzia del Fondo.
      4.5.   La   Garanzia   Diretta   e'  cumulabile,  sulla  stessa
operazione,  con  altre  garanzie  pubbliche  nei limiti delle misure
previste  al  punto 4.2.  La  Garanzia  Diretta  e' cumulabile, sullo
stesso   investimento,   con   altri  regimi  di  aiuto,  nel  limite
dell'intensita' agevolativa massima fissata dalla Unione europea. Per
le  PMI  ubicate  nelle  zone  ammesse  alle  deroghe di cui all'art.
87.3.a)  e 87.3.c) del Trattato CE, qualora per effetto del cumulo si
superi  il  limite  di  intensita'  agevolativa  fissato  dall'Unione
europea  per  le  PMI  ubicate nelle regioni non ammesse alle deroghe
suddette,  la  cumulabilita'  e'  permessa  a  condizione  che la PMI
partecipi  al  finanziamento  dell'investimento  ammissibile  con  un
apporto   pari,   al   netto   di  qualsiasi  aiuto,  almeno  al  25%
dell'ammontare dell'investimento stesso.
      4.6.  Tabella  riportante  le percentuali per la determinazione
del valore cauzionale delle garanzie:

=====================================================================
                                  | 50% del valore inteso come costo
 Ipoteca su immobili industriali  |   di ricostruzione ridotto per
    (compresi impianti fissi)     |             vetusta'
=====================================================================
Ipoteca su altri immobili         |60% del valore di mercato
---------------------------------------------------------------------
Ipoteca su terreni edificabili    |60% del valore di mercato
---------------------------------------------------------------------
Privilegio su impianti, macchinari|
e attrezzature                    |10% del valore di mercato
---------------------------------------------------------------------
Pegno su titoli di Stato o        |
garantiti dallo Stato             |80% del valore di borsa
---------------------------------------------------------------------
Pegno su obbligazioni di enti     |
pubblici                          |80% del valore di borsa
---------------------------------------------------------------------
Fidejussioni bancarie             |100% dell'importo
---------------------------------------------------------------------
Fidejussioni assicurative         |80% dell'importo
---------------------------------------------------------------------
Pegno su titoli azionari e        |
obbligazionari privati            |50% del valore di borsa

    I soggetti richiedenti possono proporre valori cauzionali diversi
purche' adeguatamente motivati.

B. Ammissione all'intervento del Fondo.
5. Richieste di ammissione.
    5.1.  Termine  di presentazione delle richieste - La richiesta di
ammissione  deve  pervenire  a  MCC  entro  6  mesi  dalla data della
delibera  delle  operazioni  da  parte dei soggetti richiedenti. Sono
improcedibili le richieste pervenute a MCC oltre il suddetto termine.
    5.2. Richieste preventive - E' consentito presentare la richiesta
di  ammissione  prima  della  delibera  delle operazioni da parte dei
soggetti  richiedenti;  in  tal  caso  i  soggetti richiedenti devono
comunicare  la  data  della  propria delibera entro 3 mesi dalla data
della delibera del Comitato.
    5.3.  Modulo  di  richiesta  -  Le richieste di ammissione devono
essere  inoltrate  (anche  via  fax  o attraverso il sistema di posta
elettronica  certificato) a MCC sul modulo di richiesta comunicato da
MCC, o su versione conforme. Sono improcedibili le richieste arrivate
a  MCC non conformi al suddetto modulo, non sottoscritte con timbro e
firma  autografa  o  prive del codice fiscale e della partita IVA del
soggetto beneficiario finale. Per le operazioni di cui al punto 3.1.,
lettera e),   al   modulo   di   richiesta   dovra'  essere  allegata
dichiarazione  sostitutiva  di  atto  di  notorieta'  rilasciata  dal
soggetto  beneficiario  finale  ai sensi dell'art. 47 del decreto del
Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, attestante:
      la   denominazione   sociale   dell'impresa  debitrice  ammessa
all'amministrazione straordinaria di cui all'art. 2 legge 18 febbraio
2004, n. 39;
      la data in cui e' maturato il credito e l'importo dello stesso.
    5.4.  Documentazione  relativa  agli  Intermediari  e alle SFIS -
Contestualmente   alla   presentazione   della   prima  richiesta  di
ammissione  alla  Garanzia  Diretta gli Intermediari e le SFIS devono
inviare a MCC:
      copia dell'ultimo bilancio approvato;
      per  gli  Intermediari,  copia della documentazione comprovante
l'iscrizione  nell'elenco  speciale  di  cui all'art. 107 del decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385;
      per   le   SFIS,   copia   della   documentazione   comprovante
l'iscrizione  all'albo  di  cui  all'art.  2,  comma  3,  della legge
5 ottobre 1991, n. 317.
    5.5.  Inefficacia - La Garanzia Diretta e' inefficace qualora sia
stata  concessa sulla base di dati, notizie o dichiarazioni, mendaci,
inesatte   o   reticenti,  se  quantitativamente  e  qualitativamente
rilevanti ai fini dell'ammissibilita' all'intervento del Fondo, che i
soggetti  richiedenti  avrebbero  potuto  verificare  con  la  dovuta
diligenza  professionale  o  qualora  non  sia  rispettato il termine
previsto al punto 5.2.
6. Istruttoria delle richieste di ammissione.
    6.1.  Comunicazione  del  numero  di posizione - MCC assegna alle
richieste  arrivate  un numero di posizione progressivo e comunica ai
soggetti  richiedenti  e  ai  soggetti  beneficiari  finali, in forma
scritta  (posta,  fax  o  attraverso  il sistema di posta elettronica
certificato)  entro 15 giorni lavorativi dall'arrivo delle richieste,
il  numero  di  posizione  assegnato  e  il  responsabile dell'unita'
organizzativa   competente   per   l'istruttoria,   ovvero   comunica
l'improcedibilita'.
    6.2.  Data  di  arrivo - La data da prendere in considerazione ai
fini  dell'assegnazione  del  numero  di  posizione progressivo delle
richieste  e'  quella  di  arrivo a MCC. La documentazione che arriva
dopo  le ore 17,00 e' considerata arrivata il primo giorno lavorativo
successivo. I termini di scadenza che cadono in un giorno di chiusura
degli uffici si considerano automaticamente prorogati al primo giorno
lavorativo successivo.
    6.3.  Termine  per  la  delibera  del  Comitato - Le richieste di
ammissione,  complete dei dati previsti dal modulo di richiesta, sono
presentate  al  Comitato,  nel  rispetto  dell'ordine  cronologico di
arrivo  o  di  completamento,  in  tempo utile perche' possano essere
deliberate  entro  il  termine  di  2 mesi dalla data di arrivo della
richiesta  o  di  completamento della stessa. Alle richieste relative
alle  Imprese  a prevalente partecipazione femminile, e' riconosciuta
priorita' nell'istruttoria e nella delibera del Comitato.
    6.4.  Completamento  delle  richieste di ammissione - Qualora MCC
nel  corso  dell'istruttoria  richiedesse  il  completamento dei dati
previsti,  ivi  compresa la rettifica o integrazione di dichiarazioni
erronee   o  incomplete,  ovvero  i  chiarimenti  necessari  ai  fini
dell'istruttoria  stessa,  il  termine  per  la delibera del Comitato
decorre  dalla  data  in cui arrivano, anche se sottoscritti dal solo
soggetto  richiedente,  i dati, le rettifiche o integrazioni ovvero i
chiarimenti richiesti.
    6.5.  Rigetto  delle  richieste di ammissione - Le richieste sono
respinte  d'ufficio  qualora i dati previsti dal modulo di richiesta,
le rettifiche o integrazioni ovvero i chiarimenti, non arrivino a MCC
entro il termine di 6 mesi dalla data della richiesta di MCC stesso.
    6.6. Comunicazione dell'esito delle richieste di ammissione - MCC
comunica  in  forma  scritta  (posta,  fax o attraverso il sistema di
posta  elettronica certificato) ai soggetti richiedenti e ai soggetti
beneficiari  finali  l'ammissione  all'intervento del Fondo, ovvero i
motivi che hanno indotto a ritenere inammissibile la richiesta, entro
dieci giorni lavorativi dalla data della delibera del Comitato.
    Alle  proposte  di  rigetto  delle  richieste presentate a MCC si
applica quanto previsto dall'art. 10-bis della legge n. 241/1990.
    6.7.   Antimafia  -  L'ammissione  all'intervento  del  Fondo  e'
assoggettata  alla  vigente normativa antimafia. L'acquisizione delle
informazioni  previste  dalla  normativa  vigente  sulla  materia  e'
regolamentata nell'apposita circolare di MCC.
    6.8.  Disponibilita'  -  L'ammissione all'intervento del Fondo e'
deliberata   dal   Comitato   subordinatamente   alla   esistenza  di
disponibilita'   impegnabili   a   carico  del  Fondo.  MCC  comunica
tempestivamente,  con  avviso  da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale
della  Repubblica  italiana,  l'avvenuto  esaurimento  delle  risorse
disponibili  e  restituisce ai soggetti richiedenti, le cui richieste
non  siano  soddisfatte,  la  documentazione  da essi inviata. Ove si
rendano  disponibili  ulteriori  risorse finanziarie, MCC comunica la
data  dalla  quale e' possibile presentare le relative richieste, con
avviso  da  pubblicare  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana, almeno 60 giorni prima del termine iniziale.
    6.9.   Comunicazioni  a  MCC  -  I  soggetti  richiedenti  devono
comunicare  a MCC eventuali variazioni della titolarita' dei soggetti
beneficiari  finali  nonche'  ogni  altro  fatto  ritenuto  rilevante
sull'andamento  dei soggetti beneficiari finali di cui siano venuti a
conoscenza.
7. Variazioni.
    7.1.  Richiesta  di  variazione  -  Ai  fini della conferma della
Garanzia Diretta i soggetti richiedenti, per ogni operazione ammessa,
devono  presentare  preventiva richiesta di variazione della delibera
del Comitato in caso di variazioni:
      a) delle garanzie prestate in favore dei soggetti richiedenti;
      b) delle   finalita'  di  investimento  inizialmente  previste,
limitatamente  alle variazioni intervenute nei 5 anni successivi alla
data di ammissione all'intervento del Fondo;
      c) della   titolarita'   del  credito  a  seguito  di  cessioni
effettuate  ai  sensi  dell'art.  2260 del codice civile ovvero della
legge 30.4.1999, n. 130
    7.2.  Istruttoria e delibera delle richieste di variazione - Alle
richieste  di  variazione  si  applicano,  per quanto compatibili, le
modalita' previste al paragrafo 6 per le richieste di ammissione.
8. Controlli.
    Il  Comitato, con delibera approvata dal Ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato sentito il Ministro per le politiche
agricole,  stabilisce  le  modalita' di svolgimento delle verifiche e
dei    controlli   effettuati   da   MCC   specificamente   orientati
all'accertamento   dell'effettiva   destinazione  dei  fondi  per  le
finalita'  previste  dal  decreto  del  Ministro  dell'industria, del
commercio  e dell'artigianato di concerto con il Ministro del tesoro,
del  bilancio  e  della  programmazione economica n. 248/1999 e dalle
presenti disposizioni operative.
    Sulle operazioni con durata maggiore o uguale a 3 anni concesse a
soggetti beneficiari finali fino a 100 dipendenti e finalizzate:
      a) alla copertura di investimenti materiali ed immateriali, e/o
all'assunzione di nuovi dipendenti; o
      b) al  sostegno di nuove imprese che risultano operative da non
oltre 12 mesi;
      la  Corte  dei  conti europea ed i funzionari della Commissione
europea  possono  in ogni momento effettuare accertamenti documentali
ed  ispezioni  in  loco  presso  i soggetti richiedenti ed i soggetti
beneficiari finali.
9. Erogazione dei finanziamenti con durata superiore a 18 mesi.
    9.1.  Termine  per  l'erogazione  -  Almeno  il  25% dell'importo
ammesso  all'intervento  del  Fondo  deve  essere erogato ai soggetti
beneficiari  finali  entro  12  mesi  dalla  data  della delibera del
Comitato  di  ammissione  alla Garanzia Diretta. Per le operazioni di
locazione  finanziaria  tale  termine  si  riferisce  alla data della
consegna dei beni.
    9.2.  Proroga  dei  termini  per  l'erogazione  -  I  termini per
l'erogazione  possono  essere  prorogati,  su  delibera del Comitato,
soltanto  se  la  proroga  e'  richiesta  prima della loro scadenza e
motivata  con  riguardo  a cause oggettive, non imputabili a giudizio
del  Comitato a responsabilita' del soggetto beneficiario finale, che
hanno impedito l'erogazione.
    9.3.  Contratto  di  finanziamento  - Le operazioni devono essere
perfezionate  mediante  un  contratto di finanziamento e, qualora non
contestuale,  relativo  atto  di  erogazione.  Le  operazioni possono
essere  regolate  ad  un  tasso  di  interesse  (fisso  o  variabile)
liberamente  contrattato  tra  i  soggetti  richiedenti  e i soggetti
beneficiari  ed espresso in termini di tasso annuo nominale. Il tasso
deve   essere  determinato  ed  indicato  in  sede  di  contratto  di
finanziamento   e/o   di   erogazione.  Entro  i  3  mesi  successivi
all'erogazione  a saldo, i soggetti richiedenti devono far arrivare a
MCC  dichiarazione  attestante  la  data  di  valuta dell'erogazione,
l'importo erogato e la data di scadenza dell'ultima rata.
    In   caso   di  erogazione  a  saldo  antecedente  alla  data  di
concessione  della Garanzia Diretta da parte del Comitato, i soggetti
richiedenti devono far arrivare a MCC la predetta dichiarazione entro
i 3 mesi successivi alla data della delibera del Comitato.
    9.4.  Contratto  di  locazione  finanziaria  -  Le  operazioni di
locazione   finanziaria   devono   essere  perfezionate  mediante  un
contratto  di leasing cui fa seguito la sottoscrizione del verbale di
consegna.  Le  operazioni  possono essere definite sia a canoni fissi
che  variabili  liberamente  contrattati  tra  i soggetti richiedenti
(societa'  di leasing) e i soggetti beneficiari (utilizzatori). Entro
i  3  mesi  successivi alla consegna del bene, i soggetti richiedenti
(societa'  di  leasing)  devono  far  arrivare  a  MCC  dichiarazione
attestante  la  data  di consegna dei beni e il costo di acquisto dei
beni  oggetto  della  locazione al netto di IVA e la data di scadenza
dell'ultimo canone.
    9.5.  Decorrenza  della garanzia - La Garanzia Diretta ha effetto
dalla  data  della sua concessione da parte del Comitato o dalla data
di valuta dell'erogazione del finanziamento se questo e' erogato dopo
la  concessione  della Garanzia Diretta, ovvero nel caso di locazione
finanziaria  dalla  data  di  consegna del bene se questa e' avvenuta
dopo la concessione della Garanzia Diretta.
10. Acquisizione delle partecipazioni.
    10.1.  Termine  per  l'acquisizione  - Almeno il 25% dell'importo
ammesso  all'intervento del Fondo deve essere acquisito entro 12 mesi
dalla  data  della  delibera del Comitato di ammissione alla Garanzia
Diretta.  Entro  i  3  mesi  successivi  all'acquisizione, i soggetti
richiedenti devono far arrivare a MCC una dichiarazione attestante la
data dell'acquisizione e l'importo acquisito.
    10.2.  Proroga  dei  termini  per l'acquisizione - Il termine per
l'acquisizione  puo'  essere  prorogato,  su  delibera  del Comitato,
soltanto  se  la proroga e' richiesta prima della scadenza e motivata
con  riguardo  a  cause  oggettive,  non  imputabili  a  giudizio del
Comitato  a  responsabilita'  del  soggetto  beneficiario finale, che
hanno impedito l'acquisizione.

C. Attivazione della garanzia.

11. Avvio  delle  procedure  di  recupero  nei confronti del soggetto
beneficiario finale.
    11.1.  Avvio delle procedure di recupero del credito - In caso di
inadempimento   del   soggetto   beneficiario   finale,   i  soggetti
richiedenti  devono  avviare  le  procedure  di  recupero del credito
inviando   al   soggetto  beneficiario  finale  inadempiente  e,  per
conoscenza,   a   MCC,  l'intimazione  del  pagamento  dell'ammontare
dell'esposizione  per  rate  o  canoni  insoluti,  capitale residuo e
interessi  di  mora,  tramite raccomandata con avviso di ricevimento,
entro 12 mesi dalla data dell'inadempimento, intendendosi per tale la
data della prima rata o canone rimasto insoluto, ovvero dalla data di
ammissione a procedure concorsuali.
    11.2. Revoca dei finanziamenti con durata non superiore a 18 mesi
-  Fermo  restando  il  termine  di  cui  al  punto 11.1, nel caso di
operazioni   con   durata  non  superiore  a  18  mesi  per  data  di
inadempimento  si  intende  la  data  della  risoluzione  o revoca. I
soggetti  richiedenti  possono deliberare la risoluzione o revoca dei
finanziamenti  con  durata non superiore a 18 mesi entro 1 mese dalla
scadenza  e  devono  dare  comunicazione  dell'avvenuta risoluzione o
revoca a MCC entro 3 mesi dalla scadenza dei suddetti finanziamenti.
    11.3.  Intimazione del pagamento - L'intimazione del pagamento di
cui  al punto 11.1. puo' avvenire, alternativamente, mediante l'invio
al soggetto beneficiario finale inadempiente di:
      diffida di pagamento;
      decreto  ingiuntivo,  ovvero, in caso di procedure concorsuali,
istanza di ammissione allo stato passivo o atto equivalente.
    MCC si riserva di richiedere copia della predetta documentazione.
12. Attivazione del Fondo.
    12.1. Termine per la presentazione delle richieste di attivazione
del Fondo - Trascorsi 60 giorni dalla data di invio della intimazione
di  cui  al  punto 11.1. senza che sia intervenuto il pagamento degli
importi  dovuti da parte del soggetto beneficiario finale, i soggetti
richiedenti possono richiedere l'attivazione del Fondo.
    12.2.  Richiesta  di  attivazione  del  Fondo  -  La richiesta di
attivazione   del   Fondo   deve   essere  inviata  a  MCC,  mediante
raccomandata  con  avviso di ricevimento, entro 120 giorni dalla data
di  invio della intimazione di cui al punto 11.1. Il mancato rispetto
di tale termine e' causa di inefficacia della garanzia del Fondo.
    12.3.  Documentazione  -  Alla richiesta di attivazione del Fondo
deve essere allegata la seguente documentazione:
      copia   della  delibera  di  concessione  del  finanziamento  o
dell'operazione di locazione finanziaria;
      (solo per i finanziamenti con durata superiore a 18 mesi) copia
del  contratto  di  finanziamento,  ovvero  copia  del  contratto  di
leasing;
      (solo per i finanziamenti con durata superiore a 18 mesi) copia
dell'atto di erogazione, ovvero del verbale di consegna;
      (solo per i finanziamenti con durata superiore a 18 mesi) copia
del piano di ammortamento o del piano di locazione finanziaria con le
relative scadenze;
      dichiarazione dei soggetti richiedenti che attesti:
        a) la  data  di  inadempimento,  come definita ai punti 11.1.
o 11.2.;
        b) la  data  di avvio delle procedure di recupero del credito
con  indicazioni  sugli  atti  intrapresi  e  sulle  eventuali  somme
recuperate;
        c) l'ammontare   dell'esposizione,  rilevato  al  60°  giorno
successivo  alla  data della intimazione di pagamento di cui al punto
11.1.,  comprensivo  delle  rate  o  canoni scaduti e non pagati, del
capitale residuo e degli interessi contrattuali e di mora;
      copia dei bilanci approvati dei soggetti beneficiari finali e/o
della  documentazione relativa agli altri dati sulla base dei quali i
soggetti richiedenti hanno compilato il modulo di richiesta.
    12.4. Inefficacia - La Garanzia Diretta e' inefficace in caso non
sia  verificata  la  rispondenza sostanziale dei dati di bilancio e/o
della  documentazione relativa agli altri dati con i dati forniti dai
soggetti  richiedenti  nel  modulo  di  richiesta e in caso non siano
stati rispettati i termini previsti ai punti 11.1, 11.2 e 12.2.
    12.5. Istruttoria delle richieste di attivazione del Fondo - Alle
richieste  di  liquidazione  si applicano, per quanto compatibili, le
modalita' previste al paragrafo 6. per le richieste di ammissione.
    12.6.  Termine per la liquidazione dell'importo massimo garantito
-  Entro  90  giorni dal ricevimento della completa documentazione di
cui  al  punto  12.3.  MCC  liquida ai soggetti richiedenti l'importo
garantito,  nella  misura  massima deliberata dal Comitato in sede di
ammissione  dell'operazione  all'intervento del Fondo, dell'ammontare
dell'esposizione di cui al punto 12.3 lettera c).
13. Surrogazione legale.
    13.1.  Surrogazione  legale  - Ai sensi dell'art. 2, comma 4, del
decreto  del  Ministro  delle attivita' produttive e del Ministro per
l'innovazione  e  le  tecnologie  del 20 giugno 2005 pubblicato nella
G.U.R.I. n. 152 del 2 luglio 2005, a seguito della liquidazione della
perdita  al  soggetto  richiedente, il Fondo acquisisce il diritto di
rivalersi  sul  soggetto beneficiario finale per le somme pagate. MCC
nello  svolgimento  delle procedure di recupero del credito per conto
del  Fondo  applica quanto previsto dall'art. 2, comma 4 del medesimo
decreto.
    13.2.  Relazione sulle attivita' di recupero - MCC predispone una
relazione  sulle  attivita' di recupero svolte e l'elenco delle somme
recuperate  con  l'indicazione  delle  relative  date  di incasso, da
sottoporre annualmente all'esame del Comitato.
14. Liquidazione della perdita per le Partecipazioni.
    14.1.  Termine  di  arrivo  della richiesta - Per la liquidazione
della perdita i soggetti richiedenti devono far arrivare a MCC, entro
3  mesi  dalla  data della dismissione delle Partecipazioni, espressa
richiesta alla quale devono essere allegati:
      copia    dell'atto    notarile    di    sottoscrizione    delle
Partecipazioni;
      copia dell'atto notarile di dismissione delle Partecipazioni;
      copia  dei  bilanci, approvati, dei soggetti beneficiari finali
e/o  della  documentazione  relativa  agli  altri dati sulla base dei
quali i soggetti richiedenti hanno compilato il modulo di richiesta.
    14.2. Inefficacia - La Garanzia Diretta e' inefficace in caso non
sia  verificata  la  rispondenza sostanziale dei dati di bilancio e/o
degli  altri  dati  con  i  dati forniti dai soggetti richiedenti nel
modulo  di  richiesta,  e in caso non sia stato rispettato il termine
previsto al punto 14.1.
    14.3. Liquidazione della minusvalenza - Il Fondo interviene nella
misura  massima  di  cui  al  punto 4.2 sulla differenza tra i prezzi
diacquisto  e di cessione delle quote o delle azioni risultanti dagli
atti  notarili  o  dai  fissati  bollati.  Nei  casi  di liquidazione
volontaria   o   concorsuale   dell'impresa   partecipata,   per   la
determinazione  del valore ipotetico di realizzo delle quote o azioni
deve  essere  prodotta una perizia giurata contenente una valutazione
delle  Partecipazioni  effettuata  da un perito iscritto all'albo dei
consulenti  tecnici d'ufficio, i cui oneri sono a carico dei soggetti
richiedenti.  La  liquidazione  della  minusvalenza e' deliberata dal
Comitato.
    14.4. Istruttoria delle richieste di liquidazione della perdita -
Alle richieste di liquidazione della perdita si applicano, per quanto
compatibili, le modalita' previste al paragrafo 6 per le richieste di
ammissione.

                              Parte III

                           CONTROGARANZIA

A. Richiedenti, beneficiari, operazioni ammissibili.
1. Soggetti richiedenti.
    1.1. Possono richiedere la Controgaranzia:
      i Confidi;
      gli Altri fondi di garanzia.
2. Soggetti beneficiari finali.
    2.1.  Soggetti  beneficiari  finali  sono  le  PMI  e  i Consorzi
operanti nei settori (classificazione ISTAT 1991):
      C - Estrazione di minerali, con esclusione delle classi:
        13.10  - Estrazione di minerali di ferro (tutta la classe, ad
eccezione delle piriti);
        13.20   -   Estrazione  di  minerali  metallici  non  ferrosi
(limitatamente al minerale di manganese);
      D - Attivita' manifatturiere, con esclusione delle classi:
        23.10 - Fabbricazione di prodotti di cokeria;
        24.70 - Fabbricazione di fibre sintetiche e artificiali;
        27.10  -  Produzione  di  ferro,  di  acciaio e di ferroleghe
(CECA) (*);
        27.52 - Fusione di acciaio;
        34.10 - Fabbricazione di autoveicoli, limitatamente a:
          - fabbricazione  di  autovetture  destinate al trasporto di
persone;
          - fabbricazione  di  autoveicoli per il trasporto di merci:
limitatamente agli autocarri, ai furgoni ed ai trattori stradali;
          - fabbricazione   di   telai   muniti  di  motori  per  gli
autoveicoli di questa classe;
          - fabbricazione di autobus, filobus;
          - fabbricazione di motori per autoveicoli;
      (*)  per  attivita'  dell'industria siderurgica, quale definita
nel  trattato  CECA  si  intende:  ghisa  e  ferroleghe; ghisa per la
produzione   dell'acciaio,   per   fonderia  e  altre  ghise  grezze,
manganesifera e ferro-manganese carburato; prodotti grezzi e prodotti
semilavorati   di  ferro,  d'acciaio  comune  o  d'acciaio  speciale,
compresi  i prodotti di reimpiego o di rilaminazione; acciaio liquido
colato   o  no  in  lingotti,  compresi  i  lingotti  destinati  alla
fucinatura,  prodotti  semilavorati  quali  blumi, billette e bramme,
bidoni,  coils,  larghi  laminati a caldo; prodotti finiti a caldo di
ferro,  di  acciaio comune o di acciaio speciale (non sono compresi i
getti  di acciaio, i pezzi fucinati e i prodotti ottenuti con impiego
di  polveri);  rotaie,  traverse, piastre e stecche, travi, profilati
pesanti  e  barre  da  80  mm  e  piu',  palancole, barre e profilati
inferiori  a  80  mm  e  piatti inferiori a 150 mm, vergella, tondi e
quadri  per  tubi, nastri e bande laminate a caldo (comprese le bande
per  tubi  e  i  coils  considerati  come  prodotti  finiti), lamiere
laminate a caldo inferiori a 3 mm, piastre e lamiere di spessore di 3
mm  e  piu',  larghi  piatti  di 150 mm e piu'; prodotti terminali di
ferro, acciaio comune o acciaio speciale (non sono compresi i tubi in
acciaio,  i  nastri laminati a freddo di larghezza inferiore a 500 mm
eccetto  quelli  destinati  alla  produzione  di  banda  stagnata,  i
trafilati,  le  barre  calibrate  e  i getti di ghisa; latta, lamiere
piombate,  banda  nera,  lamiere  zincate,  altre  lamiere rivestite,
lamiere  laminate  a  freddo  inferiori  a  3 mm, lamiere magnetiche,
nastro  destinato  alla produzione banda stagnata, lamiere laminate a
freddo, in rotoli e in fogli di spessore uguale o superiore a 3 mm);
        34.20  -  Fabbricazione  di  carrozzerie  per  autoveicoli  e
fabbricazione di rimorchi e semirimorchi, limitatamente a:
          - fabbricazione  di  carrozzerie  (comprese  le cabine) per
autoveicoli;
      e con esclusione delle categorie:
        27.22.1 - Produzione di tubi senza saldatura;
        27.22.2  - Produzione di tubi avvicinati, aggraffati, saldati
e simili (limitatamente a ai tubi con diametro superiore a 406,4 mm);
        35.11.1   -   Cantieri  navali  per  costruzioni  metalliche,
limitatamente a:
          - costruzione  di  navi mercantili a scafo metallico per il
trasporto di passeggeri e/o merci, di almeno 100 tsl;
          - costruzione  di  pescherecci  a scafo metallico di almeno
100 tsl (solo se destinati all'esportazione);
          - costruzione  di  draghe o altre navi per lavori in mare a
scafo  metallico (escluse le piattaforme di trivellazione), di almeno
100 tsl;
          - costruzione   di  rimorchiatori  a  scafo  metallico  con
potenza non inferiore a 365 Kw.
        35.11.3 - Cantieri di riparazioni navali, limitatamente a:
          - la  trasformazione delle navi a scafo metallico di cui al
precedente  35.11.1, di almeno 1000 tsl, limitatamente all'esecuzione
di  lavori  che comportano una modifica radicale del piano di carico,
dello  scafo,  del  sistema  di  propulsione  o  delle infrastrutture
destinate ad ospitare i passeggeri;
          - la  riparazione  delle  navi  a scafo metallico di cui al
precedente 35.11.1.
      E  -  Produzione  e  distribuzione  di energia elettrica, gas e
acqua.
      F - Costruzioni.
      G  -  Commercio  all'ingrosso  e  al  dettaglio; riparazione di
autoveicoli, motocicli e di beni personali e per la casa.
      H - Alberghi e ristoranti.
      I  -  Trasporti,  magazzinaggio e comunicazioni, con esclusione
delle   attivita'   di   trasporto  merci  e  persone.  Sono  ammesse
all'intervento  del  Fondo  le  imprese  di autotrasporto che vantano
crediti  nei  confronti  delle  imprese  ammesse  all'amministrazione
straordinaria  di  cui all'art. 2, legge 18 febbraio 2004, n. 39, nei
sei  mesi  precedenti  all'ammissione  alla  predetta amministrazione
straordinaria (art. 5, legge 27 marzo 2004, n. 77).
      K  -  Attivita'  immobiliari,  noleggio,  informatica, ricerca,
altre attivita' professionali ed imprenditoriali.
      M - Istruzione.
      N - Sanita' e altri servizi sociali.
      O - Altri servizi pubblici, sociali e personali.
    2.2.   Sono   sottoposte   ai   limiti   previsti  dalle  vigenti
disposizioni   comunitarie  in  materia  di  aiuti  "de  minimis"  le
operazioni   relative   a   PMI   e  Consorzi  operanti  nei  settori
(classificazione ISTAT 1991):
      D - Attivita' manifatturiere, classe:
        34.30 - Fabbricazione di parti e di accessori per autoveicoli
e per loro motori:
          - fabbricazione di varie parti e accessori per autoveicoli:
fabbricazione   di   freni,   cambi   di   velocita',   assi,  ruote,
ammortizzatori  di  sospensione,  radiatori,  silenziatori,  tubi  di
scappamento, frizioni, volanti, piantoni e scatole dello sterzo;
          - fabbricazione  di  parti  ed  accessori di carrozzerie di
autoveicoli: cinture di sicurezza, portiere, paraurti.
    2.3. Le operazioni relative a PMI e Consorzi operanti nei settori
della  trasformazione  e  commercializzazione di prodotti agricoli di
cui  all'Allegato  I del Trattato CE sono sottoposte ai limiti e alle
condizioni   di   ammissibilita'  previsti  dai  Programmi  operativi
regionali (POR) e relativi Complementi di Programmazione (CdP), o dai
Piani di sviluppo rurale (PSR) .
    2.4.  I  Confidi  operanti nei settori agricolo, agroalimentare e
della pesca possono richiedere la Controgaranzia anche per operazioni
di  garanzia  effettuate  a  favore  di  soggetti  beneficiari finali
operanti  nel  settore  della  "produzione  primaria"  e  della pesca
(classificazione ISTAT 1991):
      A - Agricoltura, caccia e silvicoltura.
      B - Pesca, piscicoltura e servizi connessi.
    2.5. I soggetti beneficiari finali devono:
      essere iscritti nel registro delle imprese, istituito presso la
Camera  di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente
per territorio;
      non essere iscritti all'Albo delle imprese artigiane;
      essere  valutati  economicamente e finanziariamente sani da MCC
sulla base dei criteri approvati dal Comitato.
3. Operazioni ammissibili.
    3.1.  Sono  ammissibili  alla  Controgaranzia  le  operazioni  di
garanzia effettuate dai soggetti richiedenti su:
      a) Finanziamenti a medio - lungo termine;
      b) Prestiti partecipativi;
      c) Partecipazioni;
      d) Altre   operazioni,   nei   limiti  previsti  dalle  vigenti
disposizioni comunitarie in materia di aiuti "de minimis";
      e) i  finanziamenti,  finalizzati  al  reintegro  del  capitale
circolante  ed  aventi  durata massima di 60 mesi, concessi, ai sensi
dell'art.   5,   legge   27  marzo  2004,  n.  77,  alle  imprese  di
autotrasporto   e  alle  Piccole  imprese  che  vantano  crediti  nei
confronti  delle imprese ammesse all'amministrazione straordinaria di
cui  all'art.  2,  legge  18 febbraio  2004,  n.  39,  nei  sei  mesi
precedenti     all'ammissione     alla    predetta    amministrazione
straordinaria.  Tali  finanziamenti  sono  ammissibili nei limiti dei
crediti  vantati  dalle  imprese  di  autotrasporto  e  dalle Piccole
imprese   nei   confronti   delle   imprese   ammesse  alla  predetta
amministrazione  straordinaria  e  nei  limiti previsti dalle vigenti
disposizioni comunitarie in materie di aiuti "de minimis".
    3.2. Non sono ammissibili alla Controgaranzia le Altre operazioni
relative a PMI e Consorzi operanti nei settori della trasformazione e
commercializzazione  di  prodotti  agricoli di cui all'Allegato I del
Trattato CE.
    3.3.  Le  operazioni di garanzia di cui al punto 2.4. ammissibili
alla Controgaranzia possono essere effettuate su:
      3.3.1.  finanziamenti  a breve termine, di durata non superiore
ai  12  mesi;  in  tal  caso  si  applicano le condizioni di cui alla
Comunicazione  della  Commissione europea 96/C, pubblicata nella GUCE
n. C/44 del 16 febbraio 1996;
      3.3.2. finanziamenti a medio-lungo termine concessi a fronte di
investimenti,  compatibilmente  con  le  condizioni poste dall'Unione
europea  negli  "Orientamenti  comunitari  per gli aiuti di Stato nel
settore  agricolo",  pubblicati  nella  GUCE  n. C/28 del 1° febbraio
2000.
    3.4.  La Controgaranzia e' cumulabile, sulla medesima operazione,
con  altre  garanzie  pubbliche  nei  limiti delle misure previste al
punto   5.2.   La   Controgaranzia   e'   cumulabile,   sul  medesimo
investimento,  con  altri regimi di aiuto, nel limite dell'intensita'
agevolativa  massima  fissata  dall'Unione  europea.  Per  le PMI e i
Consorzi  ubicati  nelle  zone  ammesse  alle deroghe di cui all'art.
87.3.a)  e 87.3.c) del Trattato CE, qualora per effetto del cumulo si
superi  il  limite  di  intensita'  agevolativa  fissato  dall'Unione
europea  per  le  PMI  ubicate nelle regioni non ammesse alle deroghe
suddette,  la  cumulabilita' e' permessa a condizione che la PMI o il
Consorzio  partecipi  al  finanziamento dell'investimento ammissibile
con  un  apporto  pari,  al  netto  di qualsiasi aiuto, almeno al 25%
dell'ammontare dell'investimento stesso.
    3.5.   I   soggetti   richiedenti   possono   richiedere  che  la
Controgaranzia  sia  concessa  secondo  la  regola "de minimis" anche
relativamente  ai  Finanziamenti a medio - lungo termine, ai Prestiti
partecipativi e alle Partecipazioni.
4. Tipologie di Controgaranzia.
    La Controgaranzia puo' essere concessa:
      a  "prima  richiesta", secondo le modalita' di cui al paragrafo
5;
      in   forma  "sussidiaria",  secondo  le  modalita'  di  cui  al
paragrafo 6.
5. Natura e misura della Controgaranzia "a prima richiesta".
    5.1   La   Controgaranzia   "a  prima  richiesta"  e'  esplicita,
incondizionata ed irrevocabile.
    5.2 La Controgaranzia "a prima richiesta" e' concessa ai soggetti
richiedenti  in  misura  non  superiore  al  90% dell'importo da essi
garantito sui finanziamenti di cui al punto 3.1., a condizione che:
      a) la  garanzia  dei  Confidi  e  degli Altri fondi di garanzia
abbia  caratteristiche  identiche  e  sia  prestata  con  le medesime
modalita'  della Garanzia Diretta di cui alla Parte II delle presenti
disposizioni;
      b) i  soggetti  richiedenti  abbiano  garantito  una  quota non
superiore  al  60%  dell'ammontare  di  ciascuna  operazione.  Per le
operazioni relative a:
        b1) Imprese a prevalente partecipazione femminile;
        b2)  soggetti  beneficiari  finali ubicati nelle Zone ammesse
alla  deroga  di cui all'art. 87.3.a) del Trattato CE per gli aiuti a
finalita' regionale;
        b3)  soggetti  beneficiari finali che sottoscrivono Contratti
d'area o Patti territoriali,
      tale  quota  e'  elevata  all'80%  dell'ammontare  di  ciascuna
operazione. Tale quota e' invece elevata all'85% per le operazioni di
cui al punto 3.1., lettera e).
    5.3   Sulla   quota   di  finanziamento  garantita  dai  soggetti
richiedenti  non  puo'  essere acquisita alcuna altra garanzia reale,
assicurativa  e  bancaria.  Sulla  parte  residua  del  finanziamento
possono  essere  acquisite garanzie reali, assicurative, bancarie, il
cui  valore  cauzionale complessivo, calcolato secondo le percentuali
riportate  nella  tabella di cui al punto 5.6, non superi la quota di
finanziamento  non  coperta  dalla  garanzia  concessa  dai  soggetti
richiedenti.
    5.4  Nel  limite della copertura massima dei finanziamenti di cui
al  precedente  punto 5.2., la Controgaranzia copre fino al 90% della
somma  liquidata  ai  soggetti finanziatori dai Confidi e dagli Altri
fondi di garanzia.
    5.5 La Controgaranzia e' escutibile, in caso di inadempimento dei
soggetti beneficiari finali, a semplice richiesta:
      a) dei   Confidi  e  degli  Altri  fondi  di  garanzia  ammessi
all'intervento  del  Fondo  che  hanno  gia' pagato il debito da essi
garantito, ovvero;
      b) dei  soggetti finanziatori, nel caso di mancato pagamento in
garanzia da parte dei Confidi o degli Altri fondi di garanzia.
    5.6  Tabella  riportante le percentuali per la determinazione del
valore cauzionale delle garanzie

=====================================================================
                                  | 50% del valore inteso come costo
 Ipoteca su immobili industriali  |   di ricostruzione ridotto per
    (compresi impianti fissi)     |             vetusta'
=====================================================================
Ipoteca su altri immobili         |60% del valore di mercato
---------------------------------------------------------------------
Ipoteca su terreni edificabili    |60% del valore di mercato
---------------------------------------------------------------------
Privilegio su impianti, macchinari|
e attrezzature                    |10% del valore di mercato
---------------------------------------------------------------------
Pegno su titoli di Stato o        |
garantiti dallo Stato             |80% del valore di borsa
---------------------------------------------------------------------
Pegno su obbligazioni di enti     |
pubblici                          |80% del valore di borsa
---------------------------------------------------------------------
Fidejussioni bancarie             |100% dell'importo
---------------------------------------------------------------------
Fidejussioni assicurative         |80% dell'importo
---------------------------------------------------------------------
Pegno su titoli azionari e        |
obbligazionari privati            |50% del valore di borsa

6. Controgaranzia "sussidiaria".
    6.1  Qualora  non  ricorrano  le  condizioni  di cui al punto 5.2
lettera a),  la  Controgaranzia  e'  concessa in forma "sussidiaria",
secondo le modalita' di cui ai successivi punti.
    6.2  Copertura  massima delle operazioni - La Controgaranzia puo'
essere  concessa  in  misura  non  superiore  al  90%  dell'ammontare
garantito dai soggetti richiedenti di ciascuna operazione.
    6.3. Copertura massima della perdita - Nei limiti della copertura
massima  delle  operazioni, la Controgaranzia copre fino al 90% della
somma  versata  a  titolo  definitivo  dai  soggetti  richiedenti  ai
soggetti finanziatori.
    6.4.  Copertura massima della garanzia dei soggetti richiedenti -
La  Controgaranzia  puo' essere accordata a condizione che i soggetti
richiedenti   abbiano  garantito  una  quota  non  superiore  al  60%
dell'ammontare di ciascuna operazione. Detta quota e' elevata:
      fino all'80% per le operazioni relative a:
        Imprese a prevalente partecipazione femminile;
        soggetti  beneficiari  finali ubicati nelle Zone ammesse alla
deroga  di  cui  all'art.  87.3.a)  del  Trattato  CE per gli aiuti a
finalita' regionale;
        soggetti   beneficiari  finali  che  sottoscrivono  Contratti
d'area o Patti territoriali;
      fino  all'85%  per  le operazioni di cui al punto 3.1., lettera
e).
    Tale  quota  massima  deve  essere indicata nella convenzione tra
soggetti  richiedenti e soggetti finanziatori da trasmettere in copia
a MCC.
               B. Ammissione all'intervento del Fondo.

7. Richieste di ammissione.
    7.1.  Termini  di presentazione delle richieste - La richiesta di
ammissione deve arrivare al MCC entro 6 mesi dalla data:
      a) di   delibera   delle   operazioni  da  parte  dei  soggetti
finanziatori;
      b) di   delibera   della   garanzia   da   parte  dei  soggetti
richiedenti.
    Sono  improcedibili  le richieste arrivate a MCC oltre i suddetti
termini.
    7.2. Richieste preventive - E' consentito presentare la richiesta
di  ammissione  prima  della  delibera  delle operazioni da parte dei
soggetti  finanziatori;  in  tal  caso  i soggetti richiedenti, e/o i
soggetti finanziatori nel caso di Controgaranzia "a prima richiesta",
devono   comunicare   la  data  della  delibera  di  concessione  del
finanziamento  o  di  acquisizione  della partecipazione da parte dei
soggetti  finanziatori  entro  3  mesi  dalla data della delibera del
Comitato.
    7.3.  Modulo  di  richiesta  -  Le richieste di ammissione devono
essere  inoltrate  (anche  via  fax  o attraverso il sistema di posta
elettronica  certificato) a MCC sul modulo di richiesta comunicato da
MCC, o su versione conforme. Sono improcedibili le richieste arrivate
al MCC non conformi al suddetto modulo, non sottoscritte con timbro e
firma  autografa  o  prive del codice fiscale e della partita IVA del
soggetto beneficiario finale. Per le operazioni di cui al punto 3.1.,
lettera   e),   al   modulo   di  richiesta  dovra'  essere  allegata
dichiarazione  sostitutiva  di  atto  di  notorieta'  rilasciata  dal
soggetto  beneficiario  finale  ai sensi dell'art. 47 del decreto del
Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, attestante:
      a) la  denominazione  sociale  dell'impresa  debitrice  ammessa
all'amministrazione   straordinaria   di   cui   all'art.   2,  legge
18 febbraio 2004, n. 39;
      b) la  data  in  cui  e'  maturato il credito e l'importo dello
stesso.
    7.3.1.  Nel  solo  caso  di Controgaranzia "a prima richiesta", i
soggetti  richiedenti  devono  trasmettere  al  soggetto finanziatore
copia della richiesta di ammissione alla Controgaranzia.
    7.4.   Documentazione   relativa   ai   soggetti   richiedenti  -
Contestualmente   alla   presentazione   della   prima  richiesta  di
ammissione alla Controgaranzia, i soggetti richiedenti devono inviare
a MCC:
      a) copia    della   documentazione   comprovante   l'iscrizione
nell'elenco  generale,  o nella apposita sezione prevista dal comma 4
dell'art.   155,  previsto  dall'art.  106  del  decreto  legislativo
1° settembre 1993, n. 385;
      b) copia dell'ultimo bilancio approvato;
      c) informazioni  sul  soggetto  richiedente  redatte sul modulo
comunicato  da  MCC,  o  su  versione conforme, compilato in ogni sua
parte e sottoscritto in originale;
      d) copia    delle   convenzioni   sottoscritte   dal   soggetto
richiedente con i soggetti finanziatori.
    Nel  caso  di  Controgaranzia  "a  prima  richiesta",  i soggetti
richiedenti devono inviare, oltre a quanto previsto dai punti a), b),
c) e d), anche:
      e) copia    delle   convenzioni   sottoscritte   dal   soggetto
richiedente  con  i  soggetti  finanziatori. Da tali convenzioni deve
risultare   in   modo   chiaro   ed  esplicito  che  la  garanzia  ha
caratteristiche  identiche  ed  e' prestata con le medesime modalita'
della   Garanzia   Diretta  di  cui  alla  parte  II  delle  presenti
disposizioni.
    I  Confidi  operanti nei settori agricolo, agroalimentare e della
pesca devono anche inviare a MCC:
      f) dichiarazione  sostitutiva  di  atto di notorieta' (ai sensi
dell'art. 47, decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre
2000,  n. 445) attestante i requisiti di cui all'art. 5, comma 1, del
decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173;
      la  documentazione  di  cui  alle  lettere b), c), e) e g) deve
essere  inviata  annualmente  entro  1  mese  dalla  approvazione del
bilancio.
    7.5.  Autorizzazione  a  certificare  che  i soggetti beneficiari
finali risultano economicamente e finanziariamente sani - Su espressa
richiesta, i Confidi e gli Altri fondi di garanzia di cui all'art. 3,
comma  9  del  decreto  del  Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio
e  della  programmazione  economica  n.  248/1999  che  dispongano di
adeguata  capacita'  di  valutazione  del  merito creditizio, possono
essere  abilitati  a  certificare  che  i soggetti beneficiari finali
risultano   economicamente   e   finanziariamente   sani,  nonche'  a
presentare  le richieste con riferimento all'insieme delle operazioni
deliberate.  La  capacita' di valutazione del merito creditizio sara'
valutata  da  MCC  sulla  base  dei  criteri  oggettivi stabiliti con
decreto    del    Ministero    dell'industria,    del   commercio   e
dell'artigianato  del  14 luglio  2000. Alle richieste presentate dai
soggetti   abilitati   a   certificare   il   merito  creditizio,  e'
riconosciuta   priorita'   nell'istruttoria   e  nella  delibera  del
Comitato.
    7.6.   Istruttoria  delle  richieste  di  autorizzazione  -  Alle
richieste  di autorizzazione si applicano, per quanto compatibili, le
modalita' previste al paragrafo 8 per le richieste di ammissione.
    7.7.  Inefficacia  -  La Controgaranzia e' inefficace qualora sia
stata  concessa sulla base di dati, notizie o dichiarazioni, mendaci,
inesatte   o   reticenti,  se  quantitativamente  e  qualitativamente
rilevanti ai fini dell'ammissibilita' all'intervento del Fondo, che i
soggetti  richiedenti  avrebbero  potuto  verificare  con  la  dovuta
diligenza  professionale  o  qualora  non  sia  rispettato il termine
previsto al punto 7.2.
8. Istruttoria delle richieste di ammissione.
    8.1.  Comunicazione del numero di posizione - Il MCC assegna alle
richieste  arrivate  un numero di posizione progressivo e comunica ai
soggetti  richiedenti,  in  forma scritta (posta, fax o attraverso il
sistema di posta elettronica certificato), entro 15 giorni lavorativi
dall'arrivo  delle  richieste,  il numero di posizione assegnato e il
responsabile  dell'unita' organizzativa competente per l'istruttoria,
ovvero comunica l'improcedibilita'.
    8.2.  Data  di  arrivo - La data da prendere in considerazione ai
fini  dell'assegnazione  del  numero  di  posizione progressivo delle
richieste  e'  quella  di  arrivo a MCC. La documentazione che arriva
dopo  le ore 17,00 e' considerata arrivata il primo giorno lavorativo
successivo. I termini di scadenza che cadono in un giorno di chiusura
degli uffici si considerano automaticamente prorogati al primo giorno
lavorativo successivo.
    8.3.  Termine  per  la  delibera  del  Comitato - Le richieste di
ammissione,  complete dei dati previsti dal modulo di richiesta, sono
presentate  al  Comitato,  nel  rispetto  dell'ordine  cronologico di
arrivo  o  di  completamento,  in  tempo utile perche' possano essere
deliberate  entro  il  termine  di  2 mesi dalla data di arrivo della
richiesta  o  di  completamento della stessa. Alle richieste relative
alle  Imprese  a  prevalente partecipazione femminile e' riconosciuta
priorita' nell'istruttoria e nella delibera del Comitato.
    8.4.  Completamento  delle  richieste di ammissione - Qualora MCC
nel  corso  dell'istruttoria  richiedesse  il  completamento dei dati
previsti,  ivi  compresa la rettifica o integrazione di dichiarazioni
erronee   o  incomplete,  ovvero  i  chiarimenti  necessari  ai  fini
dell'istruttoria  stessa,  il  termine  per  la delibera del Comitato
decorre   dalla  data  in  cui  arrivano  i  dati,  le  rettifiche  o
integrazioni ovvero i chiarimenti richiesti.
    8.5.  Rigetto  delle  richieste di ammissione - Le richieste sono
respinte  d'ufficio  qualora i dati previsti nel modulo di richiesta,
le  rettifiche  o  integrazioni ovvero i chiarimenti, non arrivino al
MCC  entro  il  termine  di 6 mesi dalla data della richiesta del MCC
stesso.
    8.6. Comunicazione dell'esito delle richieste di ammissione - MCC
comunica  in  forma  scritta  (posta,  fax o attraverso il sistema di
posta  elettronica  certificato) ai soggetti richiedenti l'ammissione
al  Fondo, ovvero i motivi che hanno indotto a ritenere inammissibile
la  richiesta,  entro  10 giorni lavorativi dalla data della delibera
del Comitato.
    Alle  proposte  di  rigetto  delle  richieste presentate a MCC si
applica quanto previsto dall'art. 10-bis della legge n. 241/1990.
    Nel  caso  di  Controgaranzia  "a  prima  richiesta",  i soggetti
richiedenti  devono  comunicare  ai  soggetti finanziatori l'avvenuta
concessione  o  il  rigetto  della Controgaranzia, trasmettendo copia
della comunicazione dell'esito.
    8.7.   Antimafia  -  L'ammissione  all'intervento  del  Fondo  e'
assoggettata  alla  vigente normativa antimafia. L'acquisizione delle
informazioni  previste  dalla  normativa  vigente  sulla  materia  e'
regolamentata nell'apposita circolare di MCC.
    8.8.  Disponibilita'  -  L'ammissione  al Fondo e' deliberata dal
Comitato    subordinatamente   alla   esistenza   di   disponibilita'
impegnabili  a  carico  del  Fondo. MCC comunica tempestivamente, con
avviso  da  pubblicare  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana,   l'avvenuto   esaurimento   delle  risorse  disponibili  e
restituisce  ai  soggetti  richiedenti,  le  cui  richieste non siano
soddisfatte,  la  documentazione  da  essi  inviata.  Ove  si rendano
disponibili ulteriori risorse finanziarie, MCC comunica la data dalla
quale  e'  possibile  presentare le relative richieste, con avviso da
pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, almeno
sessanta giorni prima del termine iniziale.
    8.9. Comunicazioni a MCC - I soggetti richiedenti, e/o i soggetti
finanziatori  nel  caso di Controgaranzia "a prima richiesta", devono
comunicare  a MCC eventuali variazioni della titolarita' dei soggetti
beneficiari  finali  nonche'  ogni  altro  fatto  ritenuto  rilevante
sull'andamento  dei soggetti beneficiari finali di cui siano venuti a
conoscenza.
9. Variazioni e controlli.
    9.1.  Richiesta  di  variazione  -  Ai  fini della conferma della
Controgaranzia  i  soggetti  richiedenti, e/o i soggetti finanziatori
nel  caso  di Controgaranzia "a prima richiesta", per ogni operazione
ammessa,  devono  presentare preventiva richiesta di variazione della
delibera del Comitato in caso di variazioni:
      delle garanzie prestate in favore dei soggetti finanziatori;
      delle   finalita'   di   investimento   inizialmente   previste
limitatamente  alle variazioni intervenute nei cinque anni successivi
alla data di ammissione all'intervento del Fondo;
      della  titolarita' del credito a seguito di cessioni effettuate
ai  sensi  dell'art.  2260  del  codice  civile  ovvero  della  legge
30 aprile 1999, n. 130.
    9.2 Istruttoria delle richieste di variazione - Alle richieste di
variazione   si  applicano,  per  quanto  compatibili,  le  modalita'
previste al paragrafo 8 per le richieste di ammissione.
    9.3. Controlli - Il Comitato, con delibera approvata dal Ministro
dell'industria,  del commercio e dell'artigianato sentito il Ministro
per  le  politiche  agricole,  stabilisce le modalita' di svolgimento
delle  verifiche  e  dei  controlli  effettuati da MCC specificamente
orientati  all'accertamento dell'effettiva destinazione dei fondi per
le  finalita'  previste  dal decreto del Ministro dell'industria, del
commercio  e dell'artigianato di concerto con il Ministro del tesoro,
del  bilancio  e  della  programmazione  economica  n. 248/99 e dalle
presenti disposizioni operative.
    Sulle operazioni con durata maggiore o uguale a tre anni concesse
a soggetti beneficiari finali fino a 100 dipendenti e finalizzate:
      a) alla copertura di investimenti materiali ed immateriali, e/o
all'assunzione di nuovi dipendenti; o
      b) al  sostegno di nuove imprese che risultano operative da non
oltre 12 mesi;
la  Corte dei conti europea ed i funzionari della Commissione europea
possono  in  ogni  momento  effettuare  accertamenti  documentali  ed
ispezioni  in  loco  presso  i  soggetti  richiedenti  ed  i soggetti
beneficiari finali.
10.  Erogazione  dei  finanziamenti  con  durata superiore a diciotto
mesi.
    10.1.  Termine  per  l'erogazione  -  Almeno  il 25% dell'importo
ammesso  all'intervento  del  Fondo  deve  essere erogato ai soggetti
beneficiari  finali  entro  dodici mesi dalla data della delibera del
Comitato di ammissione alla Controgaranzia.
    10.2.  Proroga  dei  termini  per  l'erogazione  -  I termini per
l'erogazione  possono  essere  prorogati,  su  delibera del Comitato,
soltanto  se  la  proroga  e'  richiesta  prima della loro scadenza e
motivata  con  riguardo  a cause oggettive, non imputabili a giudizio
del  Comitato  a responsabilita' dell'impresa beneficiaria, che hanno
impedito l'erogazione.
    10.3.  Contratto  di  finanziamento - Le operazioni devono essere
perfezionate  mediante  un  contratto di finanziamento e, qualora non
contestuale,  relativo  atto  di  erogazione.  Le  operazioni possono
essere  regolate  ad  un  tasso  di  interesse  (fisso  o  variabile)
liberamente  contrattato  tra  i  soggetti  finanziatori e i soggetti
beneficiari  ed espresso in termini di tasso annuo nominale. Il tasso
deve   essere  determinato  ed  indicato  in  sede  di  contratto  di
finanziamento   e/o  di  erogazione.  Entro  i  tre  mesi  successivi
all'erogazione  a  saldo,  i  soggetti  richiedenti,  e/o  i soggetti
finanziatori  nel  caso di Controgaranzia "a prima richiesta", devono
far  arrivare  a  MCC  dichiarazione  attestante  la  data  di valuta
dell'erogazione,  l'importo erogato e la data di scadenza dell'ultima
rata.
    In   caso   di  erogazione  a  saldo  antecedente  alla  data  di
concessione  della  Controgaranzia  da parte del Comitato, i soggetti
richiedenti,  e/o  i soggetti finanziatori nel caso di Controgaranzia
"a   prima  richiesta",  devono  far  pervenire  a  MCC  la  predetta
dichiarazione  entro  i  tre mesi successivi alla data della delibera
del Comitato.
    10.4.  Contratto  di  locazione  finanziaria  -  Le operazioni di
locazione   finanziaria   devono   essere  perfezionate  mediante  un
contratto  di leasing cui fa seguito la sottoscrizione del verbale di
consegna.  Le  operazioni  possono essere definite sia a canoni fissi
che  variabili  liberamente  contrattati  tra i soggetti finanziatori
(societa'  di leasing) e i soggetti beneficiari (utilizzatori). Entro
i tre mesi successivi alla consegna del bene, i soggetti richiedenti,
e/o  i  soggetti  finanziatori  nel  caso  di Controgaranzia "a prima
richiesta",  devono  far  arrivare  a MCC dichiarazione attestante la
data  di  consegna  dei  beni e il costo di acquisto dei beni oggetto
della  locazione  al  netto  di IVA e la data di scadenza dell'ultimo
canone.
    10.5.  Decorrenza  della  garanzia - La Controgaranzia ha effetto
dalla  data  della sua concessione da parte del Comitato o dalla data
di valuta dell'erogazione del finanziamento se questo e' erogato dopo
la concessione della Controgaranzia.
    10.6. Inefficacia - Nel solo caso di Controgaranzia "sussidiaria"
di  cui al paragrafo 6, la Controgaranzia non e' efficace nei casi di
inadempimento  del  debitore  verificatosi nei dodici mesi successivi
alla  data  di  erogazione del primo 25%, o alla data di delibera del
Comitato se successiva a quella di erogazione del primo 25% e in caso
non  siano stati rispettati i termini previsti ai punti 10.1 e 10.3 o
10.4.   Per   le   garanzie  prestate  dai  soggetti  richiedenti  su
finanziamenti  di durata non superiore a trentasei mesi il termine e'
ridotto a sei mesi.
11. Acquisizione delle partecipazioni.
    11.1.  Termine  per  l'acquisizione  - Almeno il 25% dell'importo
ammesso  all'intervento  del Fondo deve essere acquisito entro dodici
mesi  dalla  data  della  delibera  del  Comitato  di ammissione alla
Controgaranzia.  Entro  i  tre  mesi  successivi  all'acquisizione, i
soggetti  richiedenti  devono  far  arrivare  a MCC una dichiarazione
attestante la data dell'acquisizione e l'importo acquisito.
    11.2.  Proroga  dei  termini  per l'acquisizione - Il termine per
l'acquisizione  puo'  essere  prorogato,  su  delibera  del Comitato,
soltanto  se  la proroga e' richiesta prima della scadenza e motivata
con  riguardo  a  cause  oggettive,  non  imputabili  a  giudizio del
Comitato  a  responsabilita'  del  soggetto  beneficiario finale, che
hanno impedito l'acquisizione.
      C. Attivazione della Controgaranzia "a prima richiesta".

12. Avvio delle procedure di recupero
    12.1.  Avvio delle procedure di recupero del credito - In caso di
inadempimento   del   soggetto  beneficiario  finale,  devono  essere
avviate,  a  cura del soggetto finanziatore, le procedure di recupero
del  credito inviando al soggetto beneficiario finale inadempiente e,
per  conoscenza,  a  MCC,  l'intimazione del pagamento dell'ammontare
dell'esposizione  per  rate  o  canoni  insoluti,  capitale residuo e
interessi  di  mora,  tramite raccomandata con avviso di ricevimento,
entro 12 mesi dalla data dell'inadempimento, intendendosi per tale la
data della prima rata o canone rimasto insoluto, ovvero dalla data di
ammissione a procedure concorsuali.
    12.2.  Revoca  dei  finanziamenti  con  durata  non  superiore  a
diciotto  mesi  - Fermo restando il termine di cui al punto 12.1, nel
caso di operazioni con durata non superiore a diciotto mesi, per data
di  inadempimento  si  intende  la data della risoluzione o revoca. I
soggetti  finanziatori possono deliberare la risoluzione o revoca dei
finanziamenti  con  durata non superiore a diciotto mesi entro 1 mese
dalla  scadenza  ed  i soggetti richiedenti devono dare comunicazione
dell'avvenuta  risoluzione  o  revoca  a  MCC  entro  tre  mesi dalla
scadenza dei suddetti finanziamenti.
    12.3.  Intimazione del pagamento - L'intimazione del pagamento di
cui  al  punto 12.1 puo' avvenire, alternativamente, mediante l'invio
al soggetto beneficiario finale inadempiente di:
      diffida di pagamento;
      decreto  ingiuntivo,  ovvero, in caso di procedure concorsuali,
istanza di ammissione allo stato passivo o atto equivalente.
    MCC si riserva di richiedere copia della predetta documentazione.
13. Attivazione del Fondo.
    13.1. Termine per la presentazione delle richieste di attivazione
del Fondo - La richiesta di attivazione del Fondo deve arrivare a MCC
entro  tre  mesi  dalla  data  del versamento effettuato dai soggetti
richiedenti ai soggetti finanziatori.
    13.2.  Documentazione  -  I  soggetti richiedenti devono allegare
alla richiesta di attivazione del Fondo:
      copia della delibera di concessione della garanzia del soggetto
richiedente;
      copia della delibera di concessione del finanziamento;
      (solo per i finanziamenti con durata superiore a diciotto mesi)
copia del contratto di finanziamento;
      (solo per i finanziamenti con durata superiore a diciotto mesi)
copia dell'atto di erogazione;
      (solo per i finanziamenti con durata superiore a diciotto mesi)
copia  del piano di ammortamento o del piano di locazione finanziaria
con le relative scadenze;
      indicazione   della   data   dell'inadempimento   del  soggetto
beneficiario finale, come definita ai punti 12.1 e 12.2;
      la  data  di  avvio delle procedure di recupero del credito con
indicazioni sugli atti intrapresi e sulle eventuali somme recuperate;
      copia della attestazione del soggetto finanziatore dell'importo
complessivamente  versato  dal  soggetto  richiedente  e  della  data
dell'avvenuto versamento;
      copia dei bilanci, approvati, dei soggetti beneficiari finali e
della  documentazione relativa agli altri dati sulla base dei quali i
soggetti richiedenti hanno compilato il modulo di richiesta;
    13.3.  Inefficacia  - La Controgaranzia e' inefficace in caso non
sia  verificata  la  rispondenza  sostanziale  dei dati di bilancio e
della  documentazione relativa agli altri dati con i dati forniti dai
soggetti  richiedenti  nel  modulo  di  richiesta e in caso non siano
rispettati i dei termini previsti ai punti 12.1, 12.2 e 13.1.
    13.4. Istruttoria delle richieste di attivazione del Fondo - Alle
richieste  di  attivazione  si  applicano, per quanto compatibili, le
modalita' previste al paragrafo 6 per le richieste di ammissione.
    13.5.  Termine  per la liquidazione della perdita - Entro novanta
giorni  dal  ricevimento  della  completa  documentazione  di  cui al
punto 13.2,   MCC   liquida   ai  soggetti  richiedenti,  nei  limiti
dell'importo  massimo garantito e secondo la percentuale di copertura
della   perdita   deliberati  dal  Comitato  in  sede  di  ammissione
dell'operazione all'intervento del Fondo, un importo non superiore al
90%  della  somma  gia'  versata dai soggetti richiedenti ai soggetti
finanziatori.
    13.6.  Restituzione  al Fondo delle somme recuperate dal soggetto
richiedente  - Le somme recuperate dal soggetto richiedente a seguito
dell'espletamento   delle  procedure  di  recupero  del  credito  nei
confronti  del  soggetto  beneficiario  finale inadempiente, al netto
delle  spese legali documentate, devono essere versate al Fondo entro
sessanta giorni dalla data del recupero delle stesse.
    13.7.  Liquidazione della perdita - La liquidazione della perdita
e' deliberata dal Comitato.
14. Mancato pagamento in garanzia dei soggetti richiedenti.
    14.1.  Attivazione diretta del Fondo - Nel caso in cui i soggetti
richiedenti non abbiano adempiuto, entro centoventi giorni dalla data
della   richiesta  dei  soggetti  finanziatori  di  escussione  della
garanzia,  al  pagamento della somma dovuta, i soggetti finanziatori,
nei limiti dell'importo massimo garantito e secondo la percentuale di
copertura   dell'esposizione  deliberati  dal  Comitato  in  sede  di
ammissione  dell'operazione  alla  Controgaranzia, possono richiedere
direttamente l'attivazione del Fondo.
    14.2.  Presentazione  delle  richieste di attivazione diretta del
Fondo  -  Le richieste di attivazione diretta del Fondo devono essere
inviate a MCC mediante raccomandata con avviso di ricevimento.
    14.3.  Documentazione - Alla richiesta di attivazione diretta del
Fondo deve essere allegata la seguente documentazione:
      copia   della  delibera  di  concessione  del  finanziamento  o
dell'operazione di locazione finanziaria;
      (solo per i finanziamenti con durata superiore a diciotto mesi)
copia  del  contratto di finanziamento, ovvero copia del contratto di
leasing;
      (solo per i finanziamenti con durata superiore a diciotto mesi)
copia dell'atto di erogazione, ovvero del verbale di consegna;
      (solo per i finanziamenti con durata superiore a diciotto mesi)
copia  del piano di ammortamento o del piano di locazione finanziaria
con le relative scadenze;
      dichiarazione dei soggetti finanziatori che attesti:
        a) la  data  di  inadempimento,  come  definita al punto 12.1
o 12.2;
        b) la  data  di avvio delle procedure di recupero del credito
con  indicazioni  sugli  atti  intrapresi  e  sulle  eventuali  somme
recuperate;
        c) la  somma  dovuta  dai  Confidi  o  dagli  Altri  fondi di
garanzia a fronte delle garanzie rilasciate ai soggetti finanziatori;
        d) la  data  della  richiesta  dei  soggetti  finanziatori di
escussione  della  garanzia  dei  Confidi  o  degli  Altri  fondi  di
garanzia;
        e) copia  dei  bilanci  approvati  dei  soggetti  beneficiari
finali e della documentazione relativa agli altri dati e informazioni
relative  al  soggetto  beneficiario  finale  riportati nel modulo di
richiesta.
    14.4.  Inefficacia  - La garanzia del Fondo e' inefficace qualora
non  sia verificata la rispondenza sostanziale dei dati di bilancio e
della documentazione relativa agli altri dati e informazioni relative
al  soggetto  beneficiario finale riportati nel modulo di richiesta e
in  caso  i soggetti finanziatori non abbiano rispettato i termini di
cui  al  punto  12.1  o  12.2 o non abbiano usato la dovuta diligenza
professionale  nella verifica della documentazione ricevuta di cui al
punto 7.3.1.
    14.5.  Istruttoria  delle  richieste  di  attivazione diretta del
Fondo - Alle richieste di attivazione diretta del Fondo si applicano,
per  quanto  compatibili,  le  modalita' previste per le richieste di
ammissione  alla  Garanzia  Diretta  di cui al paragrafo 6, parte II,
delle presenti disposizioni.
    14.6.  Termine per la liquidazione dell'importo massimo garantito
-  Entro novanta giorni dal ricevimento della completa documentazione
di cui al punto 14.3 MCC liquida ai soggetti finanziatori, nei limiti
dell'importo  massimo garantito e secondo la percentuale di copertura
della   perdita   deliberati  dal  Comitato  in  sede  di  ammissione
dell'operazione  alla Controgaranzia, un importo non superiore al 90%
della somma dovuta dai Confidi e dagli Altri fondi di garanzia.
    14.7.  Surrogazione  legale  - Ai sensi dell'art. 3, comma 3, del
decreto  del  Ministro  delle attivita' produttive e del Ministro per
l'innovazione  e  le  tecnologie  del  20 giugno  2005  pubblicato in
G.U.R.I.  n.  152  del  2.7.2005,  a seguito della liquidazione della
perdita  al  soggetto finanziatore, il Fondo acquisisce il diritto di
rivalersi  sul  soggetto beneficiario finale per le somme pagate. MCC
nello  svolgimento  delle procedure di recupero del credito per conto
del  Fondo  applica quanto previsto dall'art. 3, comma 3 del medesimo
decreto.
    14.8.  Relazione sulle attivita' di recupero - MCC predispone una
relazione  sulle  attivita' di recupero svolte e l'elenco delle somme
recuperate  con  l'indicazione  delle  relative  date  di incasso, da
sottoporre annualmente all'esame del Comitato.
         D. Attivazione della Controgaranzia "sussidiaria".

15. Acconto sulla futura perdita.
    15.1.  Avvio  delle  procedure  di  recupero  del  credito  -  Le
procedure  di  recupero del credito devono essere avviate, a cura del
soggetto   finanziatore,   entro   diciotto   mesi   dalla   data  di
inadempimento del debitore, intendendosi per data dell'inadempimento:
      per  i  finanziamenti  con  durata  inferiore o pari a diciotto
mesi: data della risoluzione o revoca;
      per  i finanziamenti con durata superiore a diciotto mesi: data
della prima rata rimasta insoluta, anche parzialmente.
    15.2.  Revoca  dei  finanziamenti  con  durata  non  superiore  a
diciotto  mesi - Fermo restando il termine di cui al precedente punto
15.1,  i  soggetti  finanziatori  possono deliberare la risoluzione o
revoca  dei  finanziamenti  con  durata non superiore a diciotto mesi
entro  1  mese  dalla scadenza degli stessi ed i soggetti richiedenti
devono  dare  comunicazione  dell'avvenuta risoluzione o revoca a MCC
entro il termine di 3 mesi dalla scadenza dei suddetti finanziamenti.
    15.3.  Comunicazione  dell'avvio  delle procedure di recupero del
credito - La comunicazione dell'avvio delle procedure di recupero del
credito deve arrivare a MCC entro tre mesi dall'avvio delle procedure
stesse.
    15.4. Documentazione - Alla comunicazione devono essere allegati:
      copia della delibera di concessione della garanzia del soggetto
richiedente;
      copia della delibera di concessione del finanziamento;
      copia della attestazione del soggetto finanziatore dell'importo
complessivamente  versato  dal  soggetto  richiedente  e  della  data
dell'avvenuto versamento;
      copia  dei  bilanci, approvati, dei soggetti beneficiari finali
e/o  della  documentazione  relativa  agli  altri dati sulla base dei
quali i soggetti richiedenti hanno compilato il modulo di richiesta.
    Nel  caso  di finanziamenti con durata superiore a diciotto mesi,
alla comunicazione devono essere allegati anche:
      copia del contratto di finanziamento;
      copia dell'atto di erogazione;
      copia  del  piano  di  ammortamento  o  del  piano di locazione
finanziaria con le relative scadenze.
    15.5.  Inefficacia  - La Controgaranzia e' inefficace in caso non
sia  verificata  la  rispondenza sostanziale dei dati di bilancio e/o
della  documentazione relativa agli altri dati con i dati forniti dai
soggetti  richiedenti  nel  modulo  di  richiesta e in caso non siano
stati rispettati i termini previsti ai punti 15.1. e 15.2.
    15.6.  Acconto  sulla  futura  perdita  -  La Controgaranzia puo'
essere  attivata  a titolo di acconto, su espressa richiesta e previo
avvio  delle  procedure  di  recupero  del  credito,  in  misura  non
superiore  all'80%  della  somma  gia' versata, o vincolata, a titolo
provvisorio, dai soggetti richiedenti ai soggetti finanziatori.
    15.7.  Istruttoria delle richieste di acconto - Alle richieste di
acconto  si  applicano, per quanto compatibili, le modalita' previste
al paragrafo 6 per le richieste di ammissione.
    15.8.  Liquidazione  dell'acconto  - La liquidazione dell'acconto
sulla futura perdita e' deliberata dal Comitato.
    15.9.   Partecipazioni   -  Per  le  operazioni  di  garanzia  su
Partecipazioni non si da' luogo ad acconto.
16. Liquidazione della perdita.
    16.1.  Termine  di  arrivo  della  richiesta  -  La  richiesta di
liquidazione  della perdita deve arrivare a MCC, dopo che siano state
concluse  le procedure di recupero o che il Comitato abbia deliberato
l'irrecuperabilita'   del  credito,  entro  3  mesi  dalla  data  del
versamento a titolo definitivo effettuato dai soggetti richiedenti ai
soggetti   finanziatori,   corredata  da  attestazione  del  soggetto
finanziatore  dell'importo  complessivamente  versato  e  della  data
dell'avvenuto versamento.
    16.2.  Conguaglio  a  carico  del Fondo - Nei limiti dell'importo
massimo  liquidabile  e  secondo  la  percentuale  di copertura della
perdita deliberati dal Comitato in sede di ammissione dell'operazione
all'intervento   del   Fondo,   il   Fondo   interviene,   al   netto
dell'eventuale  acconto,  in  misura non superiore al 90% della somma
gia' versata a titolo definitivo dai soggetti richiedenti ai soggetti
finanziatori.
    16.3.  Conguaglio  a  favore  del Fondo - In caso di conguaglio a
favore  del  Fondo la differenza tra la somma ricevuta in acconto dai
soggetti richiedenti e la quota della perdita a carico del Fondo deve
essere  versata al Fondo entro un mese dalla data della comunicazione
dell'esito della richiesta di liquidazione della perdita. Nel caso la
somma  recuperata dai soggetti richiedenti risulti maggiore di quella
da  essi  inizialmente  versata  o  vincolata a titolo provvisorio ai
soggetti  finanziatori, tale somma deve essere versata al Fondo nella
stessa misura percentuale dell'acconto di cui al paragrafo 15.
    16.4. Istruttoria delle richieste di liquidazione della perdita -
Alle richieste di liquidazione della perdita si applicano, per quanto
compatibili, le modalita' previste al paragrafo 6 per le richieste di
ammissione.
    16.5.  Liquidazione della perdita - La liquidazione della perdita
e' deliberata dal Comitato.
    16.6.  Inefficacia  - La Controgaranzia e' inefficace qualora non
siano  stati rispettati i termini di cui ai punti 15.1 15.2 e qualora
alla  determinazione della perdita abbia concorso negligenza da parte
dei   soggetti   richiedenti.   In   caso  di  inefficacia  l'acconto
eventualmente  ricevuto  deve  essere  restituito al Fondo maggiorato
dell'interesse pari al Tasso di riferimento [per periodi superiori al
mese  si  applica il tasso vigente il primo giorno di ciascun periodo
successivo, in regime di capitalizzazione semplice (360/360)].
            E. Partecipazioni: liquidazione della perdita

    17.1.  Termine  di  arrivo  della  richiesta  -  La  richiesta di
liquidazione  della  perdita  deve  arrivare a MCC entro 3 mesi dalla
data  del  versamento  a  titolo  definitivo  effettuato dai soggetti
richiedenti  ai  soggetti finanziatori, corredata da attestazione del
soggetto  finanziatore  dell'importo complessivamente versato e della
data dell'avvenuto versamento. Alla richiesta devono essere allegati:
      copia della delibera di concessione della garanzia del soggetto
richiedente;
      copia    dell'atto    notarile    di    sottoscrizione    delle
Partecipazioni;
      copia dell'atto notarile di dismissione delle Partecipazioni;
      copia della attestazione del soggetto finanziatore dell'importo
complessivamente versato e della data dell'avvenuto versamento;
      copia dei bilanci approvati dei soggetti beneficiari finali e/o
della  documentazione relativa agli altri dati sulla base dei quali i
soggetti richiedenti hanno compilato il modulo di richiesta.
    17.2.  Liquidazione  della  perdita  -  Nei  limiti  dell'importo
massimo  liquidabile  e  secondo  la  percentuale  di copertura della
perdita deliberati dal Comitato in sede di ammissione dell'operazione
all'intervento del Fondo, il Fondo interviene in misura non superiore
al  90%  della  somma  gia'  versata a titolo definitivo dai soggetti
richiedenti  ai  soggetti finanziatori. La liquidazione della perdita
e' deliberata dal Comitato.
    17.3. Istruttoria delle richieste di liquidazione della perdita -
Alle richieste di liquidazione della perdita si applicano, per quanto
compatibili, le modalita' previste al paragrafo 6 per le richieste di
ammissione.
    17.4.  Inefficacia  - La Controgaranzia e' inefficace in caso non
sia  verificata  la  rispondenza  sostanziale  dei dati di bilancio e
degli  altri  dati  con  i  dati forniti dai soggetti richiedenti nel
modulo  di richiesta, qualora alla determinazione della perdita abbia
concorso  negligenza  da parte dei soggetti richiedenti e in caso non
sia stato rispettato il termine di cui al punto 17.1.

                              Parte IV

                             COGARANZIA

    1.  Possono  richiedere la Cogaranzia i Confidi e gli Altri fondi
di  garanzia  che  abbiano stipulato apposita convenzione con MCC. La
convenzione  regolera',  comunque  nei  limiti  della  misura massima
dell'agevolazione  previsti  per  la  Garanzia Diretta dalla Parte II
delle  presenti  disposizioni, i criteri, le modalita' e le procedure
di  concessione  della  Cogaranzia,  di  versamento dell'acconto e di
liquidazione della perdita.
    2.  Sulla base di apposita convenzione stipulata con il Ministero
dell'industria,  del  commercio  e  dell'artigianato,  il  Fondo puo'
effettuare  operazioni  in Cogaranzia con fondi di garanzia istituiti
nell'ambito dell'Unione europea o da essa cofinanziati.
    3.  I  Confidi  e  gli  Altri  fondi  di garanzia, beneficiari di
contributi  pubblici,  che  richiedono l'intervento di Cogaranzia del
Fondo  oltre  i limiti previsti dall'art. 12 del decreto ministeriale
n. 248/1999, devono inviare:
      a) una dichiarazione attestante la sussistenza delle condizioni
di  cui  al  punto  4.3 della Comunicazione della Commissione europea
sull'applicazione  degli  articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti
di  Stato  concessi  sotto  forma  di  garanzie;  in  particolare  la
dichiarazione deve attestare:
 -    che  il  Confidi  o il fondo di garanzia non concede garanzie a
imprese che si trovino in difficolta' finanziarie;
 -   che le imprese garantite dal Confidi o dal fondo di garanzia, in
linea  di principio, sono in grado di ottenere sui mercati finanziari
un prestito a condizioni di mercato senza alcun intervento pubblico;
 -    che la garanzia del Confidi o del fondo di garanzia e' connessa
ad  una  operazione  finanziaria  specifica,  e'  circoscritta  ad un
importo   massimo  predeterminato,  non  assiste  piu'  dell'80%  del
prestito in essere e non e' prorogabile;
 -    che e' prevista una dotazione finanziaria globale del Confidi o
del  fondo  di garanzia, soggetta a revisione con periodicita' quanto
meno annuale;
      b) una  relazione  comprovante che i corrispettivi pagati dalle
imprese     garantite     consentono,    con    ogni    probabilita',
l'autofinanziamento  del  Confidi  o  del  fondo  di  garanzia  ed in
particolare  coprono  sia  i normali rischi inerenti alla concessione
della  garanzia  sia le spese amministrative, e che in ogni caso tali
corrispettivi  sono,  attualmente,  almeno  pari  all'1% all'anno sul
finanziamento in essere rapportato all'importo garantito;
        a) l'ultimo bilancio approvato;
        b) il  regolamento interno, approvato dall'organo deliberante
del Confidi o del fondo di garanzia, recante i criteri di valutazione
economico-finanziaria delle imprese per l'ammissione alla garanzia;
        c) il  regolamento interno, approvato dall'organo deliberante
del Confidi o del fondo di garanzia, recante i criteri e le modalita'
per la concessione della garanzia;
        d) la delibera di approvazione dei regolamenti interni.
    4.  I  Confidi  e gli Altri fondi di garanzia devono comunicare a
MCC  eventuali  variazioni ritenute rilevanti in quanto comunicato in
ottemperanza al precedente punto 3., lettere a), b), c), d) ed e).

                               Parte V

                         VERSAMENTI AL FONDO

    1.  Entro  tre  mesi  dalla  delibera del Comitato di concessione
della  Garanzia  Diretta,  della  Controgaranzia e della Cogaranzia i
soggetti  richiedenti  devono  versare al Fondo, a pena di decadenza,
una commissione "una tantum" pari a:
 -  0,25% dell'importo garantito dal Fondo per le operazioni relative
alle  piccole  imprese  ubicate nelle Zone ammesse alla deroga di cui
all'art. 87.3.c) del Trattato CE per gli aiuti a finalita' regionale;
 -  0,50% dell'importo garantito dal Fondo per le operazioni relative
alle  medie imprese e Consorzi ubicati nelle Zone ammesse alla deroga
di  cui  all'art.  87.3.c)  del Trattato CE per gli aiuti a finalita'
regionale;
 -  0,50% dell'importo garantito dal Fondo per le operazioni relative
alle piccole imprese ubicate nei restanti territori,
 -  1%  dell'importo  garantito  dal Fondo per le operazioni relative
alle medie imprese e Consorzi ubicati nei restanti territori;
    2. La commissione non e' dovuta per le operazioni relative a:
 -  Imprese a prevalente partecipazione femminile;
 -  soggetti  beneficiari  finali  ubicati  nelle  Zone  ammesse alla
deroga  di  cui  all'art.  87.3.a)  del  Trattato  CE per gli aiuti a
finalita' regionale;
 -  soggetti  beneficiari finali che sottoscrivono Contratti d'area o
Patti territoriali.
    3.  Alle  operazioni  relative  alle  Microimprese  si applica la
commissione  prevista per le operazioni relative alle piccole imprese
ridotta del 50%.
    4.   La   commissione   e'   altresi'  ridotta  del  50%  per  le
Partecipazioni  e  per  i Prestiti partecipativi per i quali il tasso
applicato  per  la  parte  fissa non e' superiore al 75% del Costo di
provvista.
    5.  In  caso  di riduzione dell'importo effettivamente garantito,
rinuncia  o  inefficacia  dell'intervento  del  Fondo, la commissione
dovuta e' proporzionalmente ridotta.

                              Parte VI

      METODOLOGIA DI CALCOLO DELL'EQUIVALENTE SOVVENZIONE LORDO

    I valori dell'ESL per il Fondo sono stati calcolati tenendo conto
dei  costi della garanzia, diversi per area d'intervento e dimensione
del soggetto beneficiario finale.
    L'ESL e' calcolato equiparando a un contributo in conto interessi
la  differenza  tra  il  costo  medio  di  mercato delle garanzie con
caratteristiche simili concesse su finanziamenti a PMI economicamente
e  finanziariamente  sane  e  il costo della garanzia del Fondo per i
soggetti richiedenti.
    E'  stato  stimato  un costo medio di mercato della garanzia pari
all'1% annuo.
    L'importo dell'ESL e' calcolato secondo la formula: ESL = z F - G
quale  differenza  tra  il costo medio di mercato della garanzia "F",
moltiplicato  per  la percentuale garantita dal Fondo "z", e il costo
della garanzia del Fondo "G".
    Il  costo  di mercato della garanzia "F" e' dato dalla sommatoria
dei  valori attuali della commissione annuale sul residuo capitale in
essere al 31 dicembre di ogni anno.
    Il  costo  della garanzia del Fondo "G" e' dato dalla commissione
"una tantum" sull'importo garantito.


VEDERE ALLEGATO


Allegato pag.48




fp05-gr05