MINISTERO DELL'INTERNO
DECRETO 14 settembre 2005, n. 220
Regolamento di organizzazione e di funzionamento dell'Osservatorio
sulla finanza e la contabilita' degli enti locali, di cui
all'articolo 154, comma 5, del testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali, emanato con il decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
IL MINISTRO DELL'INTERNO
Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti
locali, approvato con il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
Visto l'articolo 154 dello stesso testo unico che prevede
l'istituzione presso il Ministero dell'interno dell'Osservatorio
sulla finanza e la compatibilita' degli enti locali;
Visto in particolare il comma 5 del citato articolo 154 che prevede
che il Ministro dell'interno possa emanare norme di funzionamento e
di organizzazione dell'Osservatorio;
Visto il decreto del Ministro dell'interno del 20 marzo 2004
relativo alla nomina del Presidente dei componenti dell'Osservatorio;
Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1998, n.
400;
Udito il parere del Consiglio di Stato, reso nell'adunanza della
sezione consultiva per gli atti normativi del 6 dicembre 2004;
A d o t t a
il seguente regolamento:
Art. 1.
Sede dell'Osservatorio e copertura degli oneri di funzionamento
1. L'Osservatorio per la finanza locale e la contabilita' ha sede
in Roma, presso il Ministero dell'interno e si avvale, per il suo
regolare funzionamento, delle strutture e dell'organizzazione della
Direzione Centrale della Finanza Locale del Dipartimento per gli
affari interni e territoriali alla quale sono trasmesse tutte le
deliberazioni da cui discendono esigenze operative ed oneri
finanziari. La Direzione Centrale della Finanza Locale provvede ai
locali ed alle attrezzature necessarie, in misura adeguata al
proficuo svolgimento dei compiti assegnati all'Osservatorio.
Art. 2.
Composizione e durata
1. L'Osservatorio e' composto, oltre al Presidente, da un numero di
componenti non superiore a diciotto nominati dal Ministero
dell'interno con proprio decreto.
2. I componenti dell'Osservatorio durano in carica cinque anni a
decorrere dalla data del decreto di nomina del Ministro dell'interno.
3. Il componente dell'Osservatorio o delle sezioni che nel corso
dell'anno non partecipa senza giustificato motivo a piu' di tre
riunioni consecutive, ovvero, in ogni caso, a sei riunioni decade
dalla carica ed e' sostituito con le modalita' di cui al comma 1. Il
nuovo componente resta in carica fino alla scadenza naturale del
quinquennio dell'Osservatorio.
4. Ai componenti dell'Osservatorio spettano il gettone di presenza
ed i rimborsi spese previsti per i componenti della Commissione per
la finanza e gli organici degli enti locali di cui all'articolo 155
del citato decreto legislativo n. 267 del 2000. I rimborsi competono
anche per la partecipazione ad attivita' esterne di studio, di
divulgazione ed approfondimento rientranti nell'attivita'
istituzionale dell'Osservatorio, risultanti da ordinanza del
Presidente.
5. L'Osservatorio elegge al proprio interno un Vicepresidente.
6. Per lo svolgimento delle attivita' istruttorie propedeutiche
all'espletamento dei suoi compiti istituzionali, l'Osservatorio puo'
procedere con deliberazione all'istituzione di sezioni interne e di
gruppi di lavoro, anche permanenti, con la partecipazione di propri
componenti nonche' di esperti designati dal Presidente. Le sezioni ed
i gruppi di lavoro sono presieduti da un presidente, eletto
dall'Osservatorio.
7. L'Osservatorio ha un comitato di presidenza, costituito con
ordinanza del Presidente e composto dallo stesso Presidente, dal
Vicepresidente e dai Presidenti delle sezioni e dei gruppi di lavoro.
Il Comitato di presidenza collabora con il Presidente nella
programmazione dei lavori, nella stesura definitiva degli atti
approvati dall'Osservatorio e nella soluzione di ogni altra questione
generale dell'Osservatorio.
Art. 3.
Funzionamento dell'Osservatorio
1. Il Presidente convoca e presiede le riunioni dell'Osservatorio e
lo rappresenta in tutte le sedi. In caso di assenza o impedimento, le
funzioni del Presidente sono svolte dal Vicepresidente. Il Presidente
puo' delegare, con propria ordinanza, componenti dell'Osservatorio a
partecipare a riunioni e ad incontri di lavoro.
2. Ai fini della validita' delle riunioni e' necessaria la presenza
di almeno la maggioranza dei componenti in carica. Le decisioni sono
adottate a maggioranza dei presenti. In caso di parita', prevale il
voto del presidente. Con deliberazione a maggioranza assoluta dei
componenti, l'Osservatorio disciplina le modalita' di convocazione e
di svolgimento delle proprie riunioni, nonche' le modalita' di
elaborazione, di tenuta e di diffusione dei verbali e di ogni altra
documentazione diretta a registrare l'attivita'. Un funzionario in
servizio presso la segreteria tecnica di cui all'articolo 5 partecipa
anche alle sedute dell'Osservatorio con funzioni di verbalizzazione.
3. I componenti dell'Osservatorio ed il personale della segreteria
tecnica di cui all'articolo 5, se non autorizzati dal Presidente,
sono tenuti a non divulgare, con qualsiasi mezzo, i contenuti delle
riunioni e della documentazione sino a quando gli stessi non sono
stati approvati dall'Osservatorio.
Art. 4.
Programmazione delle attivita'
1. Entro il 31 dicembre dell'anno precedente, e per il primo anno
nella prima seduta, l'Osservatorio delibera il programma annuale di
attivita' che viene inviato al Ministro dell'interno.
2. Entro il 30 aprile di ciascun anno l'Osservatorio approva e
trasmette al Ministro dell'interno una relazione sulle attivita'
svolte e sulle proposte nelle materie di propria competenza. Alla
fine del quinquennio l'Osservatorio approva e trasmette al Ministro
una relazione conclusiva delle attivita' svolte e delle questioni
piu' rilevanti emerse dai propri lavori.
Art. 5.
Segreteria tecnica ed attrezzature
1. Per lo svolgimento delle sue funzioni istituzionali,
l'Osservatorio si avvale del supporto tecnico ed organizzativo di una
segreteria costituita, nel numero massimo di 10 unita', da personale
assegnato dalla Direzione Centrale della finanza locale.
2. Il Ministero dell'interno puo' stipulare convenzioni con
Universita', enti pubblici ed associazioni, secondo quanto previsto
dal decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale n.
142 del 25 marzo 1998, per l'effettuazione, presso l'Osservatorio, i
tirocini formativi e di orientamento di neo laureati o di studenti
universitari.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque di osservarlo e di farlo
osservare.
Roma, 14 settembre 2005
Il Ministro: Pisanu
Visto, il Guardasigilli: Castelli
Registrato alla Corte dei conti il 20 ottobre 2005
Ministeri istituzionali, registro n. 12, foglio n. 200