GAZZETTA UFFICIALE SERIE GENERALE N. 251 DEL 27/10/2005

MINISTERO DELL'INTERNO 

DECRETO 14 settembre 2005, n. 220 
Regolamento  di  organizzazione  e di funzionamento dell'Osservatorio
sulla   finanza   e   la  contabilita'  degli  enti  locali,  di  cui
all'articolo   154,   comma   5,   del   testo   unico   delle  leggi
sull'ordinamento   degli   enti   locali,   emanato  con  il  decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
                      IL MINISTRO DELL'INTERNO
  Visto  il  testo  unico  delle  leggi  sull'ordinamento  degli enti
locali, approvato con il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
  Visto   l'articolo   154  dello  stesso  testo  unico  che  prevede
l'istituzione  presso  il  Ministero  dell'interno  dell'Osservatorio
sulla finanza e la compatibilita' degli enti locali;
  Visto in particolare il comma 5 del citato articolo 154 che prevede
che  il  Ministro dell'interno possa emanare norme di funzionamento e
di organizzazione dell'Osservatorio;
  Visto  il  decreto  del  Ministro  dell'interno  del  20 marzo 2004
relativo alla nomina del Presidente dei componenti dell'Osservatorio;
  Visto  l'articolo  17,  commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1998, n.
400;
  Udito  il  parere  del Consiglio di Stato, reso nell'adunanza della
sezione consultiva per gli atti normativi del 6 dicembre 2004;
                             A d o t t a
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
   Sede dell'Osservatorio e copertura degli oneri di funzionamento
  1.  L'Osservatorio  per la finanza locale e la contabilita' ha sede
in  Roma,  presso  il  Ministero dell'interno e si avvale, per il suo
regolare  funzionamento,  delle strutture e dell'organizzazione della
Direzione  Centrale  della  Finanza  Locale  del Dipartimento per gli
affari  interni  e  territoriali  alla  quale sono trasmesse tutte le
deliberazioni   da   cui   discendono  esigenze  operative  ed  oneri
finanziari.  La  Direzione  Centrale della Finanza Locale provvede ai
locali  ed  alle  attrezzature  necessarie,  in  misura  adeguata  al
proficuo svolgimento dei compiti assegnati all'Osservatorio.
                               Art. 2.
                        Composizione e durata
  1. L'Osservatorio e' composto, oltre al Presidente, da un numero di
componenti   non   superiore   a   diciotto  nominati  dal  Ministero
dell'interno con proprio decreto.
  2.  I  componenti  dell'Osservatorio durano in carica cinque anni a
decorrere dalla data del decreto di nomina del Ministro dell'interno.
  3.  Il  componente  dell'Osservatorio o delle sezioni che nel corso
dell'anno  non  partecipa  senza  giustificato  motivo  a piu' di tre
riunioni  consecutive,  ovvero,  in  ogni caso, a sei riunioni decade
dalla  carica ed e' sostituito con le modalita' di cui al comma 1. Il
nuovo  componente  resta  in  carica  fino alla scadenza naturale del
quinquennio dell'Osservatorio.
  4.  Ai componenti dell'Osservatorio spettano il gettone di presenza
ed  i  rimborsi spese previsti per i componenti della Commissione per
la  finanza  e gli organici degli enti locali di cui all'articolo 155
del  citato decreto legislativo n. 267 del 2000. I rimborsi competono
anche  per  la  partecipazione  ad  attivita'  esterne  di studio, di
divulgazione    ed    approfondimento    rientranti    nell'attivita'
istituzionale   dell'Osservatorio,   risultanti   da   ordinanza  del
Presidente.
  5. L'Osservatorio elegge al proprio interno un Vicepresidente.
  6.  Per  lo  svolgimento  delle attivita' istruttorie propedeutiche
all'espletamento  dei suoi compiti istituzionali, l'Osservatorio puo'
procedere  con  deliberazione all'istituzione di sezioni interne e di
gruppi  di  lavoro, anche permanenti, con la partecipazione di propri
componenti nonche' di esperti designati dal Presidente. Le sezioni ed
i   gruppi  di  lavoro  sono  presieduti  da  un  presidente,  eletto
dall'Osservatorio.
  7.  L'Osservatorio  ha  un  comitato  di presidenza, costituito con
ordinanza  del  Presidente  e  composto  dallo stesso Presidente, dal
Vicepresidente e dai Presidenti delle sezioni e dei gruppi di lavoro.
Il   Comitato   di  presidenza  collabora  con  il  Presidente  nella
programmazione  dei  lavori,  nella  stesura  definitiva  degli  atti
approvati dall'Osservatorio e nella soluzione di ogni altra questione
generale dell'Osservatorio.
                               Art. 3.
                   Funzionamento dell'Osservatorio
  1. Il Presidente convoca e presiede le riunioni dell'Osservatorio e
lo rappresenta in tutte le sedi. In caso di assenza o impedimento, le
funzioni del Presidente sono svolte dal Vicepresidente. Il Presidente
puo'  delegare, con propria ordinanza, componenti dell'Osservatorio a
partecipare a riunioni e ad incontri di lavoro.
  2. Ai fini della validita' delle riunioni e' necessaria la presenza
di  almeno la maggioranza dei componenti in carica. Le decisioni sono
adottate  a  maggioranza dei presenti. In caso di parita', prevale il
voto  del  presidente.  Con  deliberazione a maggioranza assoluta dei
componenti,  l'Osservatorio disciplina le modalita' di convocazione e
di  svolgimento  delle  proprie  riunioni,  nonche'  le  modalita' di
elaborazione,  di  tenuta e di diffusione dei verbali e di ogni altra
documentazione  diretta  a  registrare l'attivita'. Un funzionario in
servizio presso la segreteria tecnica di cui all'articolo 5 partecipa
anche alle sedute dell'Osservatorio con funzioni di verbalizzazione.
  3.  I componenti dell'Osservatorio ed il personale della segreteria
tecnica  di  cui  all'articolo  5, se non autorizzati dal Presidente,
sono  tenuti  a non divulgare, con qualsiasi mezzo, i contenuti delle
riunioni  e  della  documentazione  sino a quando gli stessi non sono
stati approvati dall'Osservatorio.
                               Art. 4.
                   Programmazione delle attivita'
  1.  Entro  il 31 dicembre dell'anno precedente, e per il primo anno
nella  prima  seduta, l'Osservatorio delibera il programma annuale di
attivita' che viene inviato al Ministro dell'interno.
  2.  Entro  il  30 aprile  di  ciascun anno l'Osservatorio approva e
trasmette  al  Ministro  dell'interno  una  relazione sulle attivita'
svolte  e  sulle  proposte  nelle materie di propria competenza. Alla
fine  del  quinquennio l'Osservatorio approva e trasmette al Ministro
una  relazione  conclusiva  delle  attivita' svolte e delle questioni
piu' rilevanti emerse dai propri lavori.
                               Art. 5.
                 Segreteria tecnica ed attrezzature
  1.   Per   lo   svolgimento   delle   sue  funzioni  istituzionali,
l'Osservatorio si avvale del supporto tecnico ed organizzativo di una
segreteria  costituita, nel numero massimo di 10 unita', da personale
assegnato dalla Direzione Centrale della finanza locale.
  2.   Il  Ministero  dell'interno  puo'  stipulare  convenzioni  con
Universita',  enti  pubblici ed associazioni, secondo quanto previsto
dal  decreto  del  Ministero del lavoro e della previdenza sociale n.
142  del 25 marzo 1998, per l'effettuazione, presso l'Osservatorio, i
tirocini  formativi  e  di orientamento di neo laureati o di studenti
universitari.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana.  E'  fatto  obbligo  a  chiunque  di  osservarlo e di farlo
osservare.
    Roma, 14 settembre 2005
                                                  Il Ministro: Pisanu
Visto, il Guardasigilli: Castelli
  Registrato alla Corte dei conti il 20 ottobre 2005
  Ministeri istituzionali, registro n. 12, foglio n. 200


fp05-gr05