GAZZETTA UFFICIALE SERIE GENERALE N. 230 DEL 3/10/2005

DECRETO-LEGGE 30 settembre 2005, n. 203 
Misure  di  contrasto  all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in
materia tributaria e finanziaria.
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Ritenuta   la   straordinaria  necessita'  ed  urgenza  di  emanare
disposizioni   per   un   piu'   incisivo   contrasto   del  fenomeno
dell'evasione   fiscale,  nonche'  altre  disposizioni  tributarie  e
finanziarie urgenti;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 29 settembre 2005;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del
Ministro dell'economia e delle finanze;

                              E m a n a

                     il seguente decreto-legge:

Titolo I 

CONTRASTO ALL'EVASIONE FISCALE 

                               Art. 1.
     Partecipazione dei comuni al contrasto all'evasione fiscale

  1.  Per  potenziare  l'azione di contrasto all'evasione fiscale, in
attuazione   dell'articolo   44  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  29  settembre  1973, n. 600, i comuni hanno titolo ad una
quota di partecipazione all'accertamento fiscale pari al 30 per cento
delle somme riscosse a titolo definitivo relative a tributi statali.
  2.  Con  provvedimento  del  direttore  dell'Agenzia delle entrate,
emanato,  entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore
del  presente  decreto,  d'intesa  con  la Conferenza Stato-citta' ed
autonomie  locali,  sono  stabilite  le modalita' tecniche di accesso
alle   banche  dati  e  di  trasmissione  ai  comuni,  anche  in  via
telematica,  di copia delle dichiarazioni relative ai contribuenti in
essi  residenti,  nonche'  quelle  della  partecipazione  dei  comuni
all'accertamento   fiscale  di  cui  al  comma  1.  Con  il  medesimo
provvedimento  sono  altresi' individuate le ulteriori materie per le
quali  i  comuni partecipano all'accertamento fiscale; in tale ultimo
caso,   il   provvedimento,   adottato   d'intesa  con  il  direttore
dell'Agenzia  del  territorio  per  i tributi di relativa competenza,
puo'  prevedere  anche  una  applicazione  graduale  in  relazione ai
diversi tributi.
                               Art. 2.
Norme  in  materia  di  rafforzamento e di funzionamento dell'Agenzia
delle entrate, dell'Agenzia delle dogane e della Guardia di finanza.

  1.  All'articolo 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica
26  ottobre  1972, n. 633, e successive modificazioni, sono apportate
le seguenti modificazioni:
    a)  dopo  il  comma  2  e' inserito il seguente: "2-bis. Se vi e'
pericolo  per  la riscossione, l'ufficio puo' provvedere, anche prima
della  presentazione  della  dichiarazione  annuale, a controllare la
tempestiva effettuazione dei versamenti dell'imposta, da eseguirsi ai
sensi  dell'articolo  1,  comma  4,  del decreto del Presidente della
Repubblica  23  marzo  1998, n. 100, degli articoli 6 e 7 del decreto
del  Presidente  della  Repubblica  14  ottobre 1999, n. 542, nonche'
dell'articolo 6 della legge 29 dicembre 1990, n. 405.";
    b) nel  comma  3  dopo le parole: "indicato nella dichiarazione,"
sono   inserite   le   seguenti:   "ovvero   dai  controlli  eseguiti
dall'ufficio,  ai  sensi  del  comma  2-bis,  emerge un'imposta o una
maggiore imposta,".
  2.  Al  fine  di  potenziare  l'azione  di  contrasto  all'evasione
fiscale,  alle  frodi  fiscali  e  all'economia  sommersa, nonche' le
attivita'  connesse  al  controllo,  alla  verifica e al monitoraggio
degli  andamenti di finanza pubblica, a valere sulle maggiori entrate
derivanti  dalle disposizioni del presente decreto, e' autorizzata la
spesa,  nel  limite  di  40  milioni  di  euro per l'anno 2006, di 80
milioni  di  euro a decorrere dall'anno 2007, per procedere, anche in
deroga  ai  limiti previsti dalle disposizioni vigenti, ad assunzioni
di  personale  per  1'amministrazione dell'economia e delle finanze e
all'incremento  di organico ed alle assunzioni di personale del Corpo
della  Guardia  di  finanza. Con decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze sono determinate le quote di personale, nell'ambito del
contingente  massimo  consentito  ai  sensi  del  precedente periodo,
assegnate  alle  articolazioni  dell'amministrazione  dell'economia e
delle  finanze, nonche' all'incremento di organico ed alle assunzioni
di  personale  del Corpo della Guardia di finanza e sono stabilite le
modalita',  anche  speciali,  per  il  reclutamento,  ivi  inclusa la
possibilita' di utilizzare graduatorie formate a seguito di procedure
selettive gia' espletate, anche ai sensi dell'articolo 36 del decreto
legislativo   30  marzo  2001,  n.  165,  ovvero  di  ricorrere  alla
mobilita'.  In relazione al maggior impegno derivante dall'attuazione
del  presente  decreto, a valere sulle disponibilita' di cui al primo
periodo,  l'Agenzia  delle entrate e' autorizzata, anche in deroga ai
limiti previsti dalle disposizioni vigenti, a procedere ad assunzioni
di personale nel limite di spesa, rispettivamente, di 39,1 milioni di
euro  per  il  2006  e  di 69,5 milioni di euro a decorrere dal 2007,
anche  utilizzando  le  graduatorie  formate  a  seguito di procedure
selettive  bandite  ai sensi dell'articolo 36 del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165.
  3.  L'Agenzia  delle  dogane, attraverso le misure di potenziamento
delle attivita' di accertamento, ispettive e di contrasto alle frodi,
previste dal comma 4 dell'articolo 1 del decreto-legge 14 marzo 2005,
n.  35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n.
80,  consegue  maggiori  diritti  accertati  per  imposta  sul valore
aggiunto  pari ad almeno 350 milioni di euro per l'anno 2006 ed a 364
e  385  milioni di euro, rispettivamente, per gli anni 2007 e 2008. A
tale  fine,  in  attesa  delle autorizzazioni alle assunzioni a tempo
indeterminato necessarie a completare le proprie dotazioni organiche,
l'Agenzia  delle  dogane  si  avvale  di  personale  con contratto di
formazione  e  lavoro,  utilizzando  i  fondi  destinati  alla stessa
Agenzia  ai  sensi  del disposto di cui al n. 3) della lettera i) del
comma 1 dell'articolo 3 della legge 10 ottobre 1989, n. 349.
  4.  Le  disposizioni previste dai commi 1, 2, 3 e 4 dell'articolo 1
del   decreto-legge   14   marzo   2005,   n.   35,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, per il rilancio del
sistema  portuale,  riguardano  tutti  gli  uffici dell'Agenzia delle
dogane ove si provvede ad operazioni di sdoganamento.
  5.  Le  intese  di  cui  al comma 59 dell'articolo 4 della legge 24
dicembre  2003,  n.  350,  finalizzate  all'adozione  del decreto del
Presidente  del Consiglio dei Ministri previsto nella medesima norma,
devono  intervenire  nel termine di tre mesi dalla data di entrata in
vigore  del  presente  decreto.  In  mancanza  le stesse si intendono
positivamente acquisite.
  6.  Al  fine di intensificare la sua azione, il Corpo della Guardia
di  finanza,  fermo restando l'espletamento delle ordinarie attivita'
ispettive  nell'ambito  delle proprie funzioni di polizia economica e
finanziaria,  sviluppa  nel  triennio  2005-2007  appositi  piani  di
intervento  finalizzati  al  contrasto  dell'economia sommersa, delle
frodi   fiscali   e  dell'immigrazione  clandestina,  rafforzando  il
controllo  economico  del  territorio, anche al fine di proseguire il
controllo dei prezzi.
  7.  Per  le  finalita' di cui al comma 3, a decorrere dalla data di
entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2007, la
Guardia  di finanza sviluppa un incremento dell'impiego delle risorse
di  personale nel contrasto all'economia sommersa, alle frodi fiscali
e  all'immigrazione  clandestina,  in  misura non inferiore al 25 per
cento medio annuo rispetto a quanto pianificato per l'anno 2005.
  8.  Al  primo ed al secondo periodo del numero 2) del secondo comma
dell'articolo  51  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica 26
ottobre  1972,  n.  633,  dopo  le parole: "o dell'articolo 63, primo
comma",   sono   inserite  le  seguenti:  ",  o  acquisiti  ai  sensi
dell'articolo  18,  comma  3,  lettera b), del decreto legislativo 26
ottobre 1995, n. 504".
  9. Al  primo ed al secondo periodo, del numero 2), del primo comma,
dell'articolo  32  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600, dopo le parole "terzo comma" sono aggiunte le
seguenti  parole:  ", o acquisiti ai sensi dell'articolo 18, comma 3,
lettera b), del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504".
  10. All'articolo 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, sono apportate
le seguenti modificazioni:
    a) dopo  il  comma  2  e'  inserito il seguente: "2-bis. Se vi e'
pericolo  per  la riscossione, l'ufficio puo' provvedere, anche prima
della  presentazione  della  dichiarazione  annuale, a controllare la
tempestiva effettuazione dei versamenti delle imposte, dei contributi
e  dei  premi  dovuti a titolo di acconto e di saldo e delle ritenute
alla fonte operate in qualita' di sostituto d'imposta.";
    b) nel  comma  3  dopo le parole: "indicato nella dichiarazione,"
sono   inserite   le   seguenti:   "ovvero   dai  controlli  eseguiti
dall'ufficio,  ai  sensi  del  comma  2-bis,  emerge un'imposta o una
maggiore imposta,".
  11.  All'articolo  2,  comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre
1997,  n. 462, e successive modificazioni, dopo le parole: "controlli
automatici"  sono  inserite  le  seguenti:  ",  ovvero  dei controlli
eseguiti dagli uffici,".
  12.  Il  quarto  comma  dell'articolo 54 del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni,
e' abrogato.
  13.   Il   comma   5  dell'articolo  6  del  decreto  del  Ministro
dell'economia  e  delle  finanze,  di  concerto con il Ministro delle
politiche   agricole  e  forestali  14  dicembre  2001,  n.  454,  e'
sostituito dal seguente:
  "5.  Il  libretto  di  controllo,  tenuto nel rispetto dei principi
fissati  dall'articolo  2219  del  codice  civile,  e'  detenuto  dal
titolare unitamente ai documenti fiscali a corredo ed e' dallo stesso
custodito  per  un  periodo  di  cinque  anni  dalla data dell'ultima
scritturazione.".
  14.  Al  decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 605, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) nell'articolo   6,   primo   comma,  lettera  e),  le  parole:
"concessioni  in  materia  edilizia e urbanistica rilasciate ai sensi
della  legge  28  gennaio  1977,  n. 10, relativamente ai beneficiari
delle  concessioni  e  ai  progettisti dell'opera", sono soppresse, e
sono   aggiunte,   in   fine,   le   seguenti:   "immatricolazione  e
reimmatricolazione di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi";
    b) nell'articolo  7,  quinto  comma,  dopo  le  parole: "attivata
l'utenza" sono aggiunte le seguenti: ", dichiarati dagli utenti";
    c) nell'articolo  7,  sesto comma, dopo le parole: "operazione di
natura  finanziaria"  sono  aggiunte  le  seguenti: "ad esclusione di
quelle  effettuate  mediante versamento in conto corrente postale per
un importo unitario inferiore a 1.500 euro";
    d) nell'articolo  13,  primo  comma,  lettera c), dopo le parole:
"codice  fiscale",  sono aggiunte le seguenti: "e i dati catastali di
cui all'articolo 7, comma 5".
Titolo II 

RIFORMA DELLA RISCOSSIONE 

                               Art. 3.
   Disposizioni in materia di servizio nazionale della riscossione

  1.  A  decorrere  dal  1°  ottobre 2006, e' soppresso il sistema di
affidamento in concessione del servizio nazionale della riscossione e
le  funzioni  relative  alla  riscossione  nazionale  sono attribuite
all'Agenzia  delle  entrate,  che le esercita mediante la societa' di
cui al comma 2.
  2.   Per   l'immediato   avvio   delle   attivita'   occorrenti  al
conseguimento  dell'obiettivo  di  cui  al  comma  1 ed al fine di un
sollecito  riordino  della  disciplina  delle  funzioni relative alla
riscossione  nazionale,  volto  ad  adeguarne i contenuti al medesimo
obiettivo,  l'Agenzia  delle  entrate  e  l'Istituto  nazionale della
previdenza  sociale  (I.N.P.S.)  procedono, entro trenta giorni dalla
data  di  entrata  in  vigore del presente decreto, alla costituzione
della  "Riscossione  S.p.a.", con un capitale iniziale di 150 milioni
di euro.
  3.  All'atto della costituzione della Riscossione S.p.a. si procede
all'approvazione  dello statuto ed alla nomina delle cariche sociali;
la  maggioranza  dei  membri  del  consiglio  di  amministrazione  e'
composta  da  dirigenti  di  vertice  dall'Agenzia  delle  entrate  e
dell'I.N.P.S. ed il presidente del collegio sindacale e' scelto tra i
magistrati della Corte dei conti.
  4.   La   Riscossione   S.p.a.,   anche  avvalendosi  di  personale
dell'Agenzia  delle entrate e dell'I.N.P.S. ed anche attraverso altre
societa' per azioni, partecipate ai sensi del comma 7:
    a) effettua  l'attivita'  di  riscossione  mediante  ruolo, con i
poteri  e  secondo  le disposizioni di cui al titolo I, capo II, e al
titolo  II  del  decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973,  n.  602, nonche' l'attivita' di cui all'articolo 4 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 237;
    b) puo' effettuare:
      1)  le  attivita'  di  riscossione  spontanea,  liquidazione ed
accertamento  delle  entrate,  tributarie  o patrimoniali, degli enti
pubblici, anche territoriali, e delle loro societa' partecipate;
      2)  altre  attivita',  strumentali  a quelle dell'Agenzia delle
entrate,  anche  attraverso  la  stipula  di  appositi  contratti  di
servizio  e,  a  tale  fine,  puo'  assumere finanziamenti e svolgere
operazioni finanziarie a questi connesse.
  5. Ai fini dell'esercizio dell'attivita' di cui al comma 4, lettera
a),  il  Corpo  della  Guardia di finanza, con i poteri e le facolta'
previste  dall'articolo 2,  comma 4, del decreto legislativo 19 marzo
2001, n. 68, attua forme di collaborazione con la Riscossione S.p.a.,
secondo le modalita' stabilite con decreto del Ministro dell'economia
e  delle  finanze,  sentito il comandante generale dello stesso Corpo
della  Guardia di finanza ed il direttore dell'Agenzia delle entrate;
con   lo  stesso  decreto  possono,  altresi',  essere  stabilite  le
modalita'  applicative  agli effetti dell'articolo 27, comma 2, della
legge 23 dicembre 1999, n. 488.
  6. La Riscossione S.p.a. effettua le attivita' di riscossione senza
obbligo  di  cauzione  ed e' iscritta di diritto, per le attivita' di
cui  al  comma  4, lettera b), n. 1), all'albo di cui all'articolo 53
del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
  7.  La Riscossione S.p.a., previa formulazione di apposita proposta
diretta  alle  societa'  concessionarie  del servizio nazionale della
riscossione,  puo' acquistare una quota non inferiore al 51 per cento
del  capitale sociale di tali societa' ovvero il ramo d'azienda delle
banche  che  hanno  operato  la  gestione  diretta  dell'attivita' di
riscossione,  a  condizione che il cedente, a sua volta, acquisti una
partecipazione  al  capitale sociale della stessa Riscossione S.p.a.;
il  rapporto  proporzionale  tra  i  prezzi  di acquisto determina le
percentuali   del   capitale  sociale  della  Riscossione  S.p.a.  da
assegnare  ai  soggetti  cedenti,  ferma  restando  la partecipazione
pubblica   in   misura   non  inferiore  al  51  per  cento.  Decorsi
ventiquattro  mesi  dall'acquisto, le azioni della Riscossione S.p.a.
cosi'  trasferite  ai predetti soci privati possono essere alienate a
terzi, con diritto di prelazione a favore dei soci pubblici.
  8.  Entro  il  31  dicembre 2010, i soci pubblici della Riscossione
S.p.a.  riacquistano le azioni cedute ai sensi del comma 7 a privati;
entro  lo  stesso  termine  la  Riscossione S.p.a. acquista le azioni
eventualmente  ancora  detenute da privati nelle societa' da essa non
interamente partecipate.
  9. I prezzi delle operazioni da effettuare ai sensi dei commi 7 e 8
sono stabiliti sulla base di criteri generali individuati da primarie
istituzioni finanziarie, scelte con procedure competitive.
  10. A seguito degli acquisti delle societa' concessionarie previsti
dal  comma 7, si trasferisce ai cedenti l'obbligo di versamento delle
somme   da   corrispondere   a   qualunque   titolo   in  conseguenza
dell'attivita'  di  riscossione  svolta fino alla data dell'acquisto,
nonche'  di  quelle  dovute  per  l'eventuale adesione alla sanatoria
prevista   dall'articolo   1,   commi  426  e  426-bis,  della  legge
30 dicembre 2004, n. 311.
  11.  A  garanzia  delle  obbligazioni  derivanti  dal  comma  10, i
soggetti  di  cui  allo stesso comma 10 prestano, fino al 31 dicembre
2010,  con  le  modalita'  stabilite  dall'articolo  28  del  decreto
legislativo  13  aprile 1999, n. 112, ovvero mediante pegno su titoli
di  Stato  o  garantiti  dallo  Stato  o  sulle  proprie azioni della
Riscossione  S.p.a.,  una  cauzione  per un importo pari al venti per
cento  della  garanzia  prestata  dalla  societa' concessionaria; nel
contempo, tale ultima garanzia e' svincolata.
  12.  Per  i  ruoli  consegnati fino al 31 agosto 2005 alle societa'
acquistate  dalla  Riscossione  S.p.a.  ai  sensi  del  comma  7,  le
comunicazioni  di  inesigibilita' sono presentate entro il 31 ottobre
2008.
  13.  Per  effetto degli acquisti di cui al comma 7, relativamente a
ciascuno di essi:
    a) le  anticipazioni  nette  effettuate  a  favore dello Stato in
forza dell'obbligo del non riscosso come riscosso sono restituite, in
dieci  rate annuali di pari importo, decorrenti dal 2008, ad un tasso
d'interesse  pari all'euribor diminuito di 0,60 punti. La tipologia e
la  data dell'euribor da assumere come riferimento sono stabilite con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;
    b) i provvedimenti di sgravio provvisorio e di dilazione relativi
alle quote cui si riferiscono le anticipazioni da restituire ai sensi
della  lettera  a)  assumono  il  valore di provvedimenti di rimborso
definitivi;
    c) gli  importi  riscossi  in  relazione  alle quote non erariali
comprese   nelle   domande  di  rimborso  e  nelle  comunicazioni  di
inesigibilita'  presentate  prima della data di entrata in vigore del
presente  decreto  sono  utilizzati  ai fini della restituzione delle
relative  anticipazioni  nette,  che avviene con una riduzione del 10
per  cento  e  che, comunque, e' effettuata, a decorrere dal 2008, in
venti   rate  annuali,  ad  un  tasso  d'interesse  pari  all'euribor
diminuito  di  0,50  punti;  la  tipologia  e la data dell'euribor da
assumere  come  riferimento  sono  stabilite con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze;
    d) la  restituzione delle anticipazioni nette relative alle quote
non  erariali  gravate  dall'obbligo  del non riscosso come riscosso,
diverse  da  quelle  di  cui  alla  lettera c), avviene, per l'intero
ammontare  di  tali anticipazioni, con le modalita' e alle condizioni
previste  dalla stessa lettera c), a decorrere dall'anno successivo a
quello di riconoscimento dell'inesigibilita'.
  14.  Il Ministro dell'economia e delle finanze rende annualmente al
Parlamento una relazione sullo stato dell'attivita' di riscossione; a
tale  fine,  l'Agenzia  delle  entrate  fornisce allo stesso Ministro
dell'economia  e  delle  finanze  i  risultati  dei controlli da essa
effettuati  sull'efficacia  e  sull'efficienza  dell'attivita' svolta
dalla Riscossione S.p.a.
  15.  A  decorrere  dal  1° ottobre  2006,  il  Consorzio  nazionale
concessionari  -  C.N.C.,  previsto  dall'articolo 1,  comma  1,  del
decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 44, opera
in  forma  di  societa'  per  azioni.  Ai  lavoratori dipendenti sono
applicate   le   condizioni   normative,   economiche,  giuridiche  e
previdenziali previste per i lavoratori di cui al comma 16.
  16. Dal 1° ottobre 2006, i dipendenti delle societa' non acquistate
dalla  Riscossione S.p.a., in servizio alla data del 31 dicembre 2004
con  contratto  di  lavoro  a  tempo  indeterminato  e per i quali il
rapporto  di  lavoro  e'  ancora  in  essere  alla  predetta data del
1° ottobre  2006,  sono  trasferiti  alla  stessa Riscossione S.p.a.,
sulla   base   della   valutazione   delle   esigenze   operative  di
quest'ultima,  senza  soluzione  di  continuita' e con garanzia della
posizione  giuridica, economica e previdenziale maturata alla data di
entrata  in  vigore  del  presente decreto. Il predetto personale non
puo'  essere  trasferito  senza consenso del lavoratore in altra sede
territoriale  fino al 31 dicembre 2010. Resta fermo il riconoscimento
di   miglioramenti  economici  contrattuali  tabellari  previsti  dal
rinnovo  in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto
nei limiti di quanto gia' concordato nel settore del credito.
  17.  Gli  acquisti di cui al comma 7 lasciano immutata la posizione
giuridica, economica e previdenziale del personale maturata alla data
di  entrata  in vigore del presente decreto; a tali operazioni non si
applicano  le  disposizioni  dell'articolo 47 della legge 29 dicembre
1990, n. 428.
  18.  Restano  ferme le disposizioni relative al fondo di previdenza
di  cui alla legge 2 aprile 1958, n. 377, e successive modificazioni.
Alle  prestazioni  straordinarie  di  cui  all'articolo  5,  comma 1,
lettera  b),  n.  1),  del  decreto  del  Ministro del lavoro e delle
politiche  sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze 24 novembre 2003, n. 375, sono ammessi i soggetti individuati
dall'articolo  2  del  citato decreto n. 375 del 2003, per i quali la
relativa  richiesta  sia  presentata  entro  dieci anni dalla data di
entrata  in  vigore dello stesso. Tali prestazioni straordinarie sono
erogate  dal  fondo  costituito ai sensi del decreto n. 375 del 2003,
per  un massimo di novantasei mesi dalla data di accesso alle stesse,
in  favore dei predetti soggetti, che conseguano la pensione entro un
periodo  massimo  di  novantasei  mesi  dalla  data di cessazione del
rapporto  di  lavoro,  su  richiesta del datore di lavoro e fino alla
maturazione del diritto alla pensione di anzianita' o di vecchiaia.
  19.  Il  personale  in servizio alla data del 31 dicembre 2004, con
contratto   di   lavoro   a   tempo  indeterminato,  alle  dipendenze
dell'associazione  nazionale  fra  i  concessionari  del  servizio di
riscossione  dei  tributi  ovvero  del  consorzio  di cui al comma 15
ovvero  delle  societa'  da quest'ultimo partecipate, per il quale il
rapporto di lavoro e' in essere con la predetta associazione o con il
predetto  consorzio  alla data del 1° ottobre 2006 ed e' regolato dal
contratto collettivo nazionale di settore, e' trasferito, a decorrere
dalla  stessa data del 1° ottobre 2006 alla Riscossione S.p.a. ovvero
alla  societa'  di  cui  al  citato  comma  15,  senza  soluzione  di
continuita'  e  con  garanzia  della posizione giuridica, economica e
previdenziale  maturata  alla  data di entrata in vigore del presente
decreto.
  20.  Le  operazioni  di cui ai commi 7, 8 e 15 sono escluse da ogni
imposta  indiretta,  diversa  dall'imposta  sul valore aggiunto, e da
ogni tassa.
  21. La Riscossione S.p.a. assume iniziative idonee ad assicurare il
contenimento  dei  costi dell'attivita' di riscossione coattiva, tali
da  assicurare, rispetto agli oneri attualmente iscritti nel bilancio
dello  Stato  per  i  compensi  per  tale attivita', risparmi pari ad
almeno  65  milioni di euro, per l'anno 2007, 160 milioni di euro per
l'anno 2008 e 170 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.
  22.  Per  lo  svolgimento  dell'attivita'  di  riscossione mediante
ruolo, la Riscossione S.p.a. e le societa' dalla stessa acquistate ai
sensi del comma 7 sono remunerate:
    a) per   gli   anni   2007   e   2008,  secondo  quanto  previsto
dall'articolo 4,  commi  118  e 119, della legge 24 dicembre 2003, n.
350, ferme restando le disposizioni di cui al comma 21;
    b) successivamente,   ai   sensi   dell'articolo 17  del  decreto
legislativo 13 aprile 1999, n. 112.
  23.  Le  societa' partecipate dalla Riscossione S.p.a. ai sensi del
comma 7  restano  iscritte  all'albo di cui all'articolo 53, comma 1,
del  decreto  legislativo  15 dicembre  1997,  n.  446,  se  nei loro
riguardi permangono i requisiti previsti per tale iscrizione.
  24. Fino al momento dell'eventuale cessione, totale o parziale, del
proprio  capitale sociale alla Riscossione S.p.a., ai sensi del comma
7,  o contestualmente alla stessa, le societa' concessionarie possono
trasferire   ad  altre  societa'  il  ramo  d'azienda  relativo  alle
attivita'  svolte  in  regime  di  concessione  per  conto degli enti
locali, nonche' a quelle di cui all'articolo 53, comma 1, del decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. In questo caso:
    a) fino   al   31 dicembre   2008   ed  in  mancanza  di  diversa
determinazione  degli stessi enti, le predette attivita' sono gestite
dalle  societa'  cessionarie  del  predetto ramo d'azienda, se queste
ultime  possiedono  i  requisiti  per l'iscrizione all'albo di cui al
medesimo  articolo 53,  comma  1,  del decreto legislativo n. 446 del
1997, in presenza dei quali tale iscrizione avviene di diritto;
    b) la   riscossione  coattiva  delle  entrate  di  spettanza  dei
predetti  enti  e'  effettuata  con  la  procedura indicata dal regio
decreto 14 aprile 1910, n. 639, salvo che per i ruoli consegnati fino
alla  data  del  trasferimento,  per  i  quali il rapporto con l'ente
locale  e' regolato dal decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, e
si  procede  nei  confronti  dei soggetti iscritti a ruolo sulla base
delle  disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre  1973,  n. 602, applicabili alle citate entrate ai sensi
dell'articolo 18 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46.
  25.   Fino  al  31 dicembre  2008,  in  mancanza  di  trasferimento
effettuato  ai  sensi  del  comma  24  e  di  diversa  determinazione
dell'ente  creditore,  le  attivita' di cui allo stesso comma 24 sono
gestite  dalla  Riscossione S.p.a.  o  dalle  societa'  dalla  stessa
partecipate ai sensi del comma 7.
  26.  Relativamente  alle  societa'  concessionarie  delle  quali la
Riscossione S.p.a. non ha acquistato, ai sensi del comma 7, almeno il
51   per   cento   del   capitale   sociale,  la  restituzione  delle
anticipazioni nette effettuate in forza dell'obbligo del non riscosso
come riscosso avviene:
    a) per  le  anticipazioni  a  favore dello Stato, nel decimo anno
successivo a quello di riconoscimento dell'inesigibilita';
    b) per le restanti anticipazioni, nel ventesimo anno successivo a
quello di riconoscimento dell'inesigibilita'.
  27.   Le   disposizioni   del   presente   articolo,   relative  ai
concessionari  del  servizio  nazionale  della  riscossione,  trovano
applicazione,  se  non diversamente stabilito, anche nei riguardi dei
commissari governativi delegati provvisoriamente alla riscossione.
  28.  A  decorrere  dal  1° ottobre 2006, i riferimenti contenuti in
norme   vigenti   ai   concessionari  del  servizio  nazionale  della
riscossione  si  intendono  riferiti  alla Riscossione S.p.a. ed alle
societa' dalla stessa partecipate ai sensi del comma 7, anche ai fini
di  cui  all'articolo  9  del  decreto-legge  28 marzo  1997,  n. 79,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, ed
all'articolo  23-decies, comma 6, del decreto-legge 24 dicembre 2003,
n.  355, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004,
n.  47;  per  l'anno  2005  nulla  e'  mutato  quanto  agli  obblighi
conseguenti all'applicazione delle predette disposizioni.
  29.  Ai  fini  di  cui al capo II del decreto legislativo 30 giugno
2003,  n.  196,  la  Riscossione  S.p.a.  e  le societa' dalla stessa
partecipate  ai  sensi  del  comma  7  sono  equiparate  ai  soggetti
pubblici;  ad  esse  si  applicano  altresi' le disposizioni previste
dall'articolo 66 dello stesso decreto legislativo n. 196 del 2003.
  30.  Entro  il  31 marzo 2006 il presidente del consorzio di cui al
comma  15  provvede all'approvazione del bilancio di cui all'articolo
10,  comma 2, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica
28 gennaio 1988, n. 44.
  31.   Agli  acquisti  di  cui  al  comma  7  non  si  applicano  le
disposizioni del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, relative
all'obbligo di preventiva autorizzazione.
  32.  Nei  confronti  delle  societa'  partecipate dalla Riscossione
S.p.a. ai sensi del comma 7 non si applicano altresi' le disposizioni
di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112.
  33.  Ai  fini di cui al comma 1, si applicano, per il passaggio dei
residui  di gestione, le disposizioni previste dagli articoli 14 e 16
del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112.
  34.  A  decorrere  dalla  data  di  entrata  in vigore del presente
decreto,  cessano  di  trovare  applicazione  le  disposizioni di cui
all'articolo  29, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n.
112.
  35.  In  deroga a quanto previsto dal comma 13, lettera c), restano
ferme  le  convenzioni  gia'  stipulate ai sensi dell'articolo 61 del
decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, e dell'articolo 79, comma
5, della legge 21 novembre 2000, n. 342.
  36.  Al  decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, sono apportate
le seguenti modificazioni:
    a) nell'articolo 18:
      1) al comma 1, le parole da: "agli uffici" a: "telematica" sono
sostituite   dalle   seguenti:  ",  gratuitamente  ed  anche  in  via
telematica,  a  tutti i dati rilevanti a tali fini, anche se detenuti
da uffici pubblici";
      2)  al  comma  3,  dopo  la parola: "decreto", sono inserite le
seguenti: "di natura non regolamentare";
      3)  dopo il comma 3, e' aggiunto, in fine, il seguente: "3-bis.
I  concessionari  possono procedere al trattamento dei dati acquisiti
ai  sensi  dei  commi  1  e  2  senza  rendere  1'informativa  di cui
all'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.";
    b) nell'articolo  19,  comma  2,  lettera d-bis), dopo la parola:
"segnalazioni",  sono  inserite  le  seguenti: "di azioni esecutive e
cautelari";
    c) nell'articolo  20,  dopo  il comma 1, e' inserito il seguente:
"1-bis.  Il  controllo  di  cui  al comma 1 e' effettuato a campione,
sulla base dei criteri stabiliti da ciascun ente creditore.";
    d) nell'articolo 59:
      1) e' abrogato il comma 4-bis;
      2)  il  comma  4-quater, e' sostituito dal seguente: "4-quater.
Per  i  ruoli  consegnati  fino al 30 giugno 2003 la comunicazione di
inesigibilita'  di  cui  all'articolo 19,  comma  2,  lettera  c), e'
presentata entro il 30 giugno 2006.";
      3)  al  comma  4-quinquies,  le  parole: "1° ottobre 2005" sono
sostituite dalle seguenti: "1° luglio 2006".
  37.  All'articolo  4  della  legge  24 dicembre  2003, n. 350, sono
apportate le seguenti modificazioni:
    a) nel comma 118:
      1)  le parole: "Nell'anno 2004" sono sostituite dalle seguenti:
"Negli anni 2004, 2005 e 2006";
      2)  dopo  le  parole:  "un  importo",  e' inserita la seguente:
"annuo";
    b) nel comma 119, la parola: "2004" e' sostituita dalle seguenti:
"degli anni 2004, 2005 e 2006".
  38.  All'articolo 1  della  legge  30 dicembre  2004,  n. 311, sono
apportate le seguenti modificazioni:
    a) nel  comma 426, secondo periodo, le parole: "20 novembre 2004"
sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2005";
    b) nel comma 426-bis:
      1)  le  parole da: "30 ottobre 2003" a: "20 novembre 2004" sono
sostituite dalle seguenti: "30 settembre 2003";
      2) le parole: "30 ottobre 2006" sono sostituite dalle seguenti:
"30 settembre 2006";
      3)   le   parole:  "1° novembre  2006"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "1° ottobre 2006";
    c) dopo  il  comma  426-bis e' inserito il seguente: "426-ter. Le
somme  versate  ai  sensi  del  comma  426 rilevano, nella misura del
cinquanta  per  cento, ai fini della determinazione del reddito delle
societa' che provvedono a tale versamento.";
    d) nel  comma 427, le parole: "31 dicembre" sono sostituite dalle
seguenti: "30 settembre".
  39.  All'articolo 1,  comma 5, del decreto-legge 17 giugno 2005, n.
106,  convertito,  con  modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n.
156,  le  parole: "30 settembre 2005" sono sostituite dalle seguenti:
"29 dicembre 2005".
  40.  Al  decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 602, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) dopo  l'articolo  47,  sono  inseriti i seguenti: "Art. 47-bis
(Gratuita'  di  altre attivita' e misura dell'imposta di registro sui
trasferimenti  coattivi  di  beni  mobili).  1.  I  competenti uffici
dell'Agenzia del territorio rilasciano gratuitamente ai concessionari
le  visure ipotecarie e catastali relative agli immobili dei debitori
iscritti  a  ruolo  e  dei  coobbligati e a svolgere gratuitamente le
attivita' di cui all'articolo 79, comma 2.
  2.  Ai trasferimenti coattivi di beni mobili non registrati, la cui
vendita e' curata dai concessionari, l'imposta di registro si applica
nella misura fissa di dieci euro.";
    b) dopo   l'articolo   72,   e'  inserito  il  seguente:  "72-bis
(Espropriazione  del  quinto  dello  stipendio  e di altri emolumenti
connessi ai rapporti di lavoro). 1. L'atto di pignoramento del quinto
dello   stipendio   contiene,   in   luogo  della  citazione  di  cui
all'articolo  543,  secondo  comma,  n.  4),  del codice di procedura
civile,  l'ordine  al  datore  di  lavoro  di  pagare direttamente al
concessionario,  fino  a  concorrenza  del  credito  per  il quale si
procede  e  fermo  restando  quanto previsto dall'articolo 545, commi
quarto,  quinto  e  sesto  dello  stesso  codice di procedura civile,
l'ordine di pagare:
      a) nel  termine  di quindici giorni dalla notifica del predetto
atto,  il  quinto  degli  stipendi  non  corrisposti per i quali, sia
maturato,  anteriormente  alla data di tale notifica, il diritto alla
percezione;
      b) alle  rispettive  scadenze,  il  quinto  degli  stipendi  da
corrispondere  e  delle  somme  dovute a seguito della cessazione del
rapporto di lavoro.".
  41.  Le  disposizioni  dell'articolo  86 del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, si interpretano nel senso
che,  fino  all'emanazione  del  decreto  previsto  dal comma 4 dello
stesso articolo, il fermo puo' essere eseguito dal concessionario sui
veicoli  a  motore  nel  rispetto  delle  disposizioni, relative alle
modalita'  di  iscrizione  e  di  cancellazione ed agli effetti dello
stesso,  contenute nel decreto del Ministro delle finanze 7 settembre
1998, n. 503.
  42.  All'articolo 39, primo comma, del decreto del Presidente della
Repubblica  26 ottobre  1972,  n. 642, le parole da: "gia" a: "2004,"
sono sostituite dalla seguente: "autorizzati".
Titolo III 

PEREQUAZIONE DELLE BASI IMPONIBILI 

                               Art. 4.
                       Ambito di applicazione

  1.   In  anticipazione  del  disegno  di  perequazione  delle  basi
imponibili contenuto nella legge finanziaria per l'anno 2006, operano
le disposizioni del presente titolo.
                               Art. 5.
               Plusvalenze finanziarie delle societa'

  1.  Al  testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del
Presidente  della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate
le seguenti modificazioni:
    a) l'articolo  64,  comma 1,  e'  sostituito dal seguente: 1. "Le
minusvalenze  realizzate relative a partecipazioni con i requisiti di
cui   all'articolo 87,  comma 1,  lettere  b),  c)  e  d),  possedute
ininterrottamente  dal  primo  giorno  del dodicesimo mese precedente
quello  dell'avvenuta  cessione,  considerando  cedute  per  prime le
azioni   o   quote  acquisite  in  data  piu'  recente,  ed  i  costi
specificamente  inerenti  al  realizzo  di  tali partecipazioni, sono
indeducibili   in  misura  corrispondente  alla  percentuale  di  cui
all'articolo 58, comma 2.";
    b) all'articolo  87,  comma  1, nell'alinea, dopo le parole: "Non
concorrono  alla  formazione del reddito imponibile in quanto esenti"
sono  inserite  le  seguenti:  "nella misura del 95 per cento"; nello
stesso comma, lettera a), la parola: "dodicesimo" e' sostituita dalla
seguente: "diciottesimo";
    c) all'articolo  97,  dopo  il  comma 1, e' inserito il seguente:
"1-bis.  Agli  effetti  del comma 1, il requisito di cui all'articolo
87,   comma   1,   lettera  a),  si  intende  conseguito  qualora  le
partecipazioni  sono possedute ininterrottamente dal primo giorno del
dodicesimo mese precedente quello della fine del periodo d'imposta.";
    d) all'articolo  101,  dopo  il comma 1, e' inserito il seguente:
"1-bis. Per i beni di cui all'articolo 87, fermi restando i requisiti
ivi  previsti alle lettere b), c) e d), l'applicazione del comma 1 e'
subordinata all'ininterrotto possesso dal primo giorno del dodicesimo
mese  precedente  quello  dell'avvenuta cessione, considerando cedute
per prime le azioni o quote acquisite in data piu' recente.".
  2.  All'articolo  4,  comma  1, lettera c), del decreto legislativo
12 dicembre  2003,  n.  344, la parola: "secondo" e' sostituita dalla
seguente: "quarto".
  3.  Le disposizioni di cui al comma 1 hanno effetto per le cessioni
effettuate  a  decorrere dalla data di entrata in vigore del presente
decreto.
                               Art. 6.
                       Banche ed assicurazioni

  1.  All'articolo  7,  comma  1, del decreto legislativo 15 dicembre
1997,  n.  446,  e'  aggiunto,  in fine, il seguente periodo: "Non si
tiene  conto  delle  svalutazioni,  delle  riprese  di valore e degli
accantonamenti  effettuati ai sensi dell'articolo 16, comma 9, ultimo
periodo, del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173.".
  2.  All'articolo  111 del testo unico delle imposte sui redditi, di
cui  al  decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.
917,  al  comma  3  le  parole: "in misura pari al 90 per cento" sono
sostituite dalle seguenti: "in misura pari al 60 per cento".
  3.  All'articolo  106,  comma  3, del testo unico delle imposte sui
redditi,   di   cui   al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
22 dicembre  1986,  n.  917,  le  parole:  "0,60  per cento", ovunque
ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "0,40 per cento".
  4.  Le  disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere
dal  periodo  d'imposta  in  corso alla data di entrata in vigore del
presente decreto.
                               Art. 7.
  Spese di manutenzione degli immobili di proprieta' delle imprese

  1.  Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente  della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate
le seguenti modificazioni:
    a) nell'articolo  90,  comma 1, e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo:  "In  caso  di immobili locati, qualora il canone risultante
dal  contratto  di  locazione  ridotto, fino ad un massimo del 15 per
cento  del  canone  medesimo,  dell'importo  delle  spese documentate
sostenute  ed  effettivamente  rimaste  a carico per la realizzazione
degli  interventi  di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 3
del  decreto  del  Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380,
risulti superiore al reddito medio ordinario dell'unita' immobiliare,
il  reddito  e'  determinato  in  misura  pari a quella del canone di
locazione al netto di tale riduzione.";
    b) nell'articolo  144, comma 1, e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo:  "Per  i  redditi  derivanti da immobili locati non relativi
all'impresa  si  applicano comunque le disposizioni dell'articolo 90,
comma 1, ultimo periodo.".
  2. Le  disposizioni  del presente articolo si applicano a decorrere
dal  periodo  d'imposta  in  corso alla data di entrata in vigore del
presente decreto.
Titolo IV 

PREVIDENZA E SANITA' 

                               Art. 8.
Compensazioni   alle   imprese   che  conferiscono  il  TFR  a  forme
                    pensionistiche complementari

  1.  E'  istituito  un  Fondo di garanzia per agevolare l'accesso al
credito  delle  aziende  che  conferiscono  il  trattamento  di  fine
rapporto  a  forme pensionistiche complementari. Il predetto Fondo e'
alimentato  da un contributo dello Stato, per il quale e' autorizzata
la  spesa di 154 milioni di euro per il 2006, 347 milioni di euro per
il  2007,  424 milioni di euro per ciascuno degli anni tra il 2008 ed
il  2010  e 243 milioni di euro per il 2011, comprensivi dei costi di
gestione.   La  garanzia  del  Fondo  copre  l'intero  ammontare  dei
finanziamenti  concessi  a  fronte  dei conferimenti effettuati dalle
imprese  nel  periodo 2006-2010 e dei relativi interessi. I criteri e
le  modalita' di funzionamento e di gestione del Fondo sono stabiliti
con  decreto  di  natura  non regolamentare del Ministro del lavoro e
delle  politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle  finanze  e  con il Ministro delle attivita' produttive. Con lo
stesso  decreto  sono  stabilite  anche  le modalita' di recupero dei
crediti   erariali,   prevedendo   eventualmente   anche  il  ricorso
all'iscrizione  a  ruolo,  ai  sensi del decreto del Presidente della
Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43.
  2.  In  relazione ai maggiori oneri finanziari sostenuti dai datori
di lavoro per il versamento di quote di TFR alle forme pensionistiche
complementari,  a  decorrere dal 1° gennaio 2006, e' riconosciuto, in
funzione   compensativa,  l'esonero  dal  versamento  dei  contributi
sociali  da  parte degli stessi datori di lavoro dovuti alla gestione
di  cui  all'articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, per ciascun
lavoratore, nella misura dei punti percentuali indicati nell'allegata
Tabella  A,  applicati  nella  stessa  percentuale  di  TFR maturando
conferito   alle   forme   pensionistiche   complementari.  L'esonero
contributivo  di  cui  al presente comma si applica, prioritariamente
considerando, nell'ordine, i contributi dovuti per assegni familiari,
per  maternita'  e  per  disoccupazione  e in ogni caso escludendo il
contributo  al  fondo  di  garanzia di cui all'articolo 2 della legge
29 maggio 1982, n. 297, nonche' il contributo di cui all'articolo 25,
quarto comma, della legge 21 dicembre 1978, n. 845. Qualora l'esonero
di  cui  al  presente  comma  non  trovi  capienza con riferimento ai
contributi effettivamente dovuti dal datore di lavoro, per il singolo
lavoratore,  alla  gestione di cui all'articolo 24 della citata legge
n.  88  del  1989, l'importo differenziale e' trattenuto, a titolo di
esonero contributivo, dal datore di lavoro sull'ammontare complessivo
dei  contributi  dovuti  all'I.N.P.S. medesimo. L'onere derivante dal
presente  articolo e' valutato in 46 milioni di euro per l'anno 2006,
53  milioni di euro per l'anno 2007 e 176 milioni di euro a decorrere
dall'anno 2008.
  3.  All'articolo  50,  comma  1-bis, del decreto-legge 30 settembre
2003,  n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre
2003,  n.  326,  le  parole: "31 dicembre 2005" sono sostituite dalle
seguenti: "30 giugno 2006".
                               Art. 9.
Potenziamento  di strumenti di programmazione finanziaria nel settore
                              sanitario

  1.  Al  fine  di  garantire  nel  settore  sanitario  la corretta e
ordinata  gestione  delle risorse programmate nell'ambito del livello
di  finanziamento cui concorre lo Stato, di cui all'articolo 1, comma
164,  della  legge  30 dicembre 2004, n. 311, nonche' il rispetto del
relativo  equilibrio  economico-finanziario,  a decorrere dal biennio
economico  2006-2007, per le regioni al cui finanziamento concorre lo
Stato,  nel  rispetto  della propria autonomia contabile, costituisce
obbligo  ai  fini  dell'accesso al finanziamento integrativo a carico
dello Stato secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 173, della
legge   30 dicembre   2004,   n.  311,  e  dalla  conseguente  Intesa
Stato-Regioni  del  23 marzo  2005, la costituzione di accantonamenti
nel  proprio  bilancio  delle  somme  necessarie alla copertura degli
oneri derivanti dal rinnovo dei contratti collettivi nazionali per il
personale  dipendente  del Servizio sanitario nazionale (SSN) e degli
accordi  collettivi  nazionali  per il personale convenzionato con il
SSN,  nell'ambito del proprio territorio, quantificati sulla base dei
parametri  previsti  dai  documenti  di  finanza  pubblica.  Ciascuna
regione   da'   evidenza   di  tale  accantonamento  nel  modello  CE
riepilogativo  regionale di cui al decreto del Ministro della sanita'
in  data  16 febbraio 2001, pubblicato nel supplemento ordinario alla
Gazzetta  Ufficiale  n.  90  del  18 aprile  2001,  e  al decreto del
Ministro  della  sanita'  in  data  28 maggio  2001, pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale  n.  132  del 9 giugno 2001. Qualora dai dati del
monitoraggio  trimestrale  in  sede  di verifica delle certificazioni
trimestrali   di   accompagnamento   del   conto  economico,  di  cui
all'articolo  6  dell'Intesa  Stato-Regioni  del  23 marzo  2005,  si
evidenzi  il  mancato  o  parziale  accantonamento, il Ministro della
salute,  di  concerto  con il Ministro dell'economia e delle finanze,
segnala alla regione tale circostanza.
  2.  Al  fine  di  garantire  nel  settore  sanitario  la corretta e
ordinata  gestione  delle risorse programmate nell'ambito del livello
di  finanziamento cui concorre lo Stato, di cui all'articolo 1, comma
164,  della  legge  30 dicembre 2004, n. 311, nonche' il rispetto del
relativo  equilibrio  economico-finanziario,  per l'anno 2005, per le
regioni  al  cui  finanziamento concorre lo Stato, nel rispetto della
propria autonomia contabile, costituisce obbligo ai fini dell'accesso
al  finanziamento  integrativo  a  carico dello Stato, secondo quanto
previsto dall'articolo 1, comma 173, della legge 30 dicembre 2004, n.
311,  e  dalla conseguente Intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005, la
costituzione  di  accantonamenti  nel  proprio  bilancio  delle somme
necessarie  alla  copertura  degli  oneri  derivanti  dal rinnovo dei
contratti  collettivi  nazionali  della dirigenza medico-veterinaria,
della  dirigenza dei ruoli sanitario, tecnico ed amministrativo e del
personale   del   comparto  del  SSN,  biennio  economico  2004-2005,
nell'ambito  del  proprio  territorio,  quantificati  sulla  base dei
parametri  previsti  dai  documenti  di  finanza  pubblica.  Ciascuna
regione   da'   evidenza   di  tale  accantonamento  nel  modello  CE
riepilogativo  regionale di cui ai citati decreti in data 16 febbraio
2001  e 28 maggio 2001. Qualora dai dati del monitoraggio trimestrale
in   sede   di   verifica   delle   certificazioni   trimestrali   di
accompagnamento   del   conto   economico,   di  cui  all'articolo  6
dell'Intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005, si evidenzi il mancato o
parziale accantonamento, il Ministro della salute, di concerto con il
Ministro  dell'economia  e  delle  finanze, segnala alla regione tale
circostanza.
                              Art. 10.
Trasferimento  all'I.N.P.S.  di  competenze in materia di invalidita'
civile  e  certificazione  di  regolarita'  contributiva  ai fini dei
                      finanziamenti comunitari.

  1.   L'Istituto   nazionale  della  previdenza  sociale  (I.N.P.S.)
subentra  nell'esercizio  delle  funzioni  residuate  allo  Stato  in
materia di invalidita' civile, cecita' civile, sordomutismo, handicap
e disabilita', gia' di competenza del Ministero dell'economia e delle
finanze.
  2.  Con  uno  o  piu'  decreti  del  Presidente  del  Consiglio dei
Ministri,  da  emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
del  presente decreto, e' stabilita la data di effettivo esercizio da
parte  dell'I.N.P.S.  delle funzioni trasferite e sono individuate le
risorse, umane, strumentali e finanziarie da trasferire.
  3.  Il  personale  trasferito  ai  sensi  del  comma  2 conserva il
trattamento  giuridico  ed economico in godimento fino al rinnovo del
contratto  collettivo  nazionale di lavoro del personale del comparto
degli  enti  pubblici  non  economici, in cui il personale trasferito
dovra'  confluire.  A  seguito  del  trasferimento del personale sono
ridotte   in   maniera  corrispondente  le  dotazioni  organiche  del
Ministero  dell'economia  e  delle finanze e le relative risorse sono
trasferite all'I.N.P.S.
  4.  Fino alla data stabilita con i decreti di cui al comma 2, resta
fermo,  in  materia  processuale,  quanto stabilito dall'articolo 42,
comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.
  5.  Per le controversie instaurate nel periodo compreso tra la data
di  entrata  in  vigore  del  presente decreto e la data di effettivo
esercizio da parte dell'I.N.P.S. delle funzioni trasferite, la difesa
in  giudizio  del Ministero dell'economia e delle finanze e' assunta,
ai  sensi del predetto articolo 42, comma 1, del citato decreto-legge
n.  269  del 2003, da propri funzionari ovvero da avvocati dipendenti
dall'I.N.P.S.
  6.   A  decorrere  dalla  data  di  effettivo  esercizio  da  parte
dell'I.N.P.S.  delle  funzioni  trasferite  gli atti introduttivi dei
procedimenti   giurisdizionali  in  materia  di  invalidita'  civile,
cecita'  civile,  sordomutismo,  handicap  e  disabilita', nonche' le
sentenze  ed  ogni  provvedimento reso in detti giudizi devono essere
notificati  anche  all'I.N.P.S.  La notifica va effettuata sia presso
gli Uffici dell'Avvocatura dello Stato, ai sensi dell'articolo 11 del
regio   decreto   30 ottobre  1933,  n.  1611,  sia  presso  le  sedi
provinciali  dell'I.N.P.S. Nei procedimenti giurisdizionali di cui al
presente   comma  l'I.N.P.S.  e'  liteconsorte  necessario  ai  sensi
dell'articolo  102 del codice di procedura civile e, limitatamente al
giudizio  di  primo  grado, e' rappresentato e difeso direttamente da
propri dipendenti.
  7.  Per  accedere  ai  benefici  ed alle sovvenzioni comunitarie le
imprese  di  tutti  i  settori  sono tenute a presentare il documento
unico di regolarita' contributiva di cui all'articolo 2, comma 2, del
decreto-legge    25 settembre   2002,   n.   210,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 266.
                              Art. 11.
Totalizzazione  dei  periodi  assicurativi  ed integrazione tabella C
                della legge 30 dicembre 2004, n. 311

  1.  Ai  fini  della  copertura  finanziaria  degli  oneri derivanti
dall'esercizio del criterio di delega di cui all'articolo 1, comma 2,
lettera  o),  della  legge  23 agosto 2004, n. 243, e' autorizzata la
spesa di 160 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006.
  2.  La  dotazione  relativa  all'autorizzazione  di  spesa  di  cui
all'articolo  9-ter  della  legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive
modificazioni ed integrazioni, come determinata dalla tabella C della
legge  30  dicembre  2004,  n.  311,  e' integrata dell'importo di 40
milioni di euro per l'anno 2005.
                              Art. 12.
                        Copertura finanziaria

  1.  Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente decreto, pari
a 190 milioni di euro per l'anno 2005, 412 milioni di euro per l'anno
2006,  655  milioni  di  euro per l'anno 2007 e 987 milioni di euro a
decorrere dal 2008, si provvede:
    a) per  l'anno  2005,  quanto  a  190  milioni  di euro, mediante
corrispondente   riduzione   dell'autorizzazione   di  spesa  di  cui
all'articolo 2, comma 14, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
    b) per  gli  anni  successivi,  quanto  a  86  milioni  di euro a
decorrere   dal  2006,  mediante  utilizzo  di  parte  delle  risorse
riveniente  dalla  soppressione  dell'autorizzazione  di spesa di cui
all'articolo 59, comma 4-bis, del decreto legislativo 13 aprile 1999,
n. 112, prevista dall'articolo 3, comma 36, lettera d), numero 1);
    c) quanto  a 65 milioni di euro per il 2007 e 160 milioni di euro
a    decorrere    dal   2008,   mediante   corrispondente   riduzione
dell'autorizzazione  di  spesa  di  cui  all'articolo  17 del decreto
legislativo  13 aprile  1999,  n. 112, in relazione a quanto disposto
dall'articolo 3, comma 21;
    d) quanto  a 326 milioni di euro per il 2006, 504 milioni di euro
per  il  2007  e  741  milioni di euro a decorrere dal 2008, mediante
utilizzo di parte delle maggiori entrate recate dal presente decreto.
  2.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
                              Art. 13.
                          Entrata in vigore

  1.  Il  presente  decreto  entra  in  vigore il giorno successivo a
quello   della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione
in legge.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
    Dato a Roma, addi' 30 settembre 2005

                               CIAMPI

                              Berlusconi,  Presidente  del  Consiglio
                              dei Ministri
                              Tremonti,   Ministro   dell'economia  e
                              delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Castelli
                                                            Tabella A
                                          vista dall'art. 8, comma 2)

=====================================================================
           2006            |         0,12 punti percentuali
=====================================================================
2007                       |0,16 punti percentuali
2008                       |0,19 punti percentuali
2009                       |0,21 punti percentuali
2010                       |0,23 punti percentuali
2011                       |0,25 punti percentuali
2012                       |0,26 punti percentuali
2013                       |0,27 punti percentuali
dal 2014                   |0,28 punti percentuali



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